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	<title>20/7/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/7/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.738</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-20-7-2012-n-738/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-20-7-2012-n-738/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-20-7-2012-n-738/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.738</a></p>
<p>Pres. ed est. A. Ravalli Risi Annabella (avv.ti G. Contu e M. Mura) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri; Avvocatura Generale dello StatoAvvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (Avv. Gen. St.); Regione Autonoma della Sardegna (avv ti A. Palmas, S. Panunzio, P. Angius e A. Putzu) sulla legittimazione ex art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-20-7-2012-n-738/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.738</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-20-7-2012-n-738/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.738</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. A. Ravalli<br /> Risi Annabella (avv.ti G. Contu e M. Mura) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri; Avvocatura Generale dello StatoAvvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (Avv. Gen. St.); Regione Autonoma della Sardegna (avv ti A. Palmas, S. Panunzio, P. Angius e A. Putzu)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione ex art. 2900 c.c. dell&#8217;avvocato dello Stato e sulle tariffe applicabili alla Regione Autonoma della Sardegna da parte dell&#8217;Avvocatura dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Legittimazione al ricorso – Avvocato dello Stato – Diritti dell’Avvocatura dello Stato – Art. 2900 c.c. &#8211; Sussiste	</p>
<p>2. Patrocinio e difesa – Avvocatura dello Stato – Tariffe applicabili – Regione Autonoma della Sardegna – Art. 55, co. 2, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 che richiama l’art. 21, R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 &#8211; Tariffa professionale forense in ragione della metà</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’avvocato dello Stato è titolare di legittimazione al ricorso per esercitare – ex art. 2900 c.c. &#8211; i diritti e le azioni che spettano al proprio debitore (i.e.: Avvocatura dello Stato) e che questi trascura di esercitare quale creditore, nei confronti del proprio debitore (nella specie, la Regione Sardegna), per conseguire le somme rappresentate dalla differenza della misura di parcelle, che formano la provvista che l’Avvocatura è tenuta successivamente a ripartire tra gli avvocati dello Stato 	</p>
<p>2. In forza dell’art. 55, co. 2, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), che prevede che nei confronti dell’Amministrazione regionale sarda si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento, approvate rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933 nn. 1611 e 1612, è applicabile anche per la Regione Sardegna, tutte le volte che si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, l’art. 21 del R.D. n. 1611 che, al terzo comma, prevede l’applicazione della tariffa professionale forense in ragione della metà</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2001, proposto da: 	</p>
<p><b>Risi Annabella</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Contu e Matilde Mura, con domicilio eletto presso il loro studio legale, in Cagliari, via Ancona N.3; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica; <b>Avvocatura Generale dello Stato</b>, in persona dell’Avvocato Generale in carica; <b>Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari</b>, in persona dell’Avvocato Distrettuale in carica, tutti rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23; 	</p>
<p><b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Amelia Palmas (Deceduta), Sergio Panunzio, Patrizia Angius, Alessandra Putzu, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sardegna, in Cagliari, viale Trento N.69; 	</p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />	<br />
del diritto della ricorrente, nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna e, ove occorra, della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Avvocatura Generale dello Stato, ad ottenere la liquidazione delle parcelle sulla base della vigente tariffa professionale forense<br />	<br />
nonché, per la condanna<br />	<br />
della Regione Autonoma della Sardegna al pagamento, in favore della ricorrente e, ove occorra, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, di tutte le somme già richieste con le parcelle predisposte sino alla data di notifica del ricorso, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge;<br />	<br />
dell’Avvocatura Distrettuale di Cagliari e dell’Avvocatura Generale dello Stato, ciascuna secondo la propria competenza, ad attuare tutti gli adempimenti, contabili e amministrativi, necessari per soddisfare i diritti azionati col ricorso;<br />	<br />
della Regione Autonoma della Sardegna al risarcimento integrale, in favore della ricorrente, di tutti i danni subiti per effetto del mancato pagamento delle parcelle ricevute dal 1983, data di entrata in vigore del d.p.r. 19 giugno 1979 n. 348, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il Pres. Aldo Ravalli e uditi gli avv. Matilde Mura per la ricorrente, l’avv. dello Stato Giandomenico Tenaglia per le Amministrazioni statali e gli avv. Patrizia Angius e Alessandra Putzu per la Regione Sardegna;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>– La nominata in epigrafe è avvocato dello Stato, in servizio presso l’Avvocatura Distrettuale di Cagliari.<br />	<br />
Nel ricorso, depositato il 16 ottobre 2001, si rammenta che il trattamento economico spettante agli avvocati dello Stato è formato, oltre che dallo stipendio mensile, dagli onorari incamerati per le controversie trattate dall’Avvocatura dello Stato nell’interesse delle diverse Amministrazioni pubbliche patrocinate. Detto patrocinio, si precisa, va articolato in:<br />	<br />
patrocinio obbligatorio, per le Amministrazioni dello Stato;<br />	<br />
patrocinio sistematico ed organico, per le Regioni a Statuto ordinario;<br />	<br />
patrocinio facoltativo, nel quale si fa rientrare quello prestato, in particolare, a difesa della Regione Autonoma della Sardegna.<br />	<br />
Si sostiene che la Regione Sardegna, in quanto soggetta al regime di patrocinio meramente facoltativo, sarebbe tenuta alla corresponsione del compenso per le prestazioni rese dall’Avvocatura dello Stato secondo le tariffe professionali e non secondo quello agevolato previsto per le Amministrazioni dello Stato e per gli Enti a patrocinio obbligatorio ex art. 21 T.U. n. 1611 del 1933, cioè nella misura della metà della tariffa.<br />	<br />
Il pagamento a tariffa intera sarebbe dovuto dalla regione Sardegna dall’entrata in vigore del D.P.R. 16 giugno 1979, n. 348, il cui art. 73, avrebbe introdotto, per la Regione, il regime di patrocinio meramente facoltativo.<br />	<br />
Da ciò la richiesta che, a partire dalle parcelle ricevute dal 1983 (data di entrata in vigore del citato D.P.R.), sia accertato e dichiarato il diritto della ricorrente, nei confronti della Regione Sardegna e, ove occorra, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Avvocatura dello Stato, ad ottenere le parcelle applicando la vigente tariffa professionale forense, con conseguente condanna al pagamento del dovuto, maggiorato per interessi e rivalutazione.<br />	<br />
Inoltre, in via consequenziale, condannare l’Avvocatura Distrettuale di Cagliari e l’Avvocatura Generale dello Stato, ciascuna secondo la propria competenza, ad attuare tutti gli adempimenti, contabili e amministrativi, necessari per soddisfare i diritti azionati con il ricorso.<br />	<br />
II – Ha eccepito l’Avvocatura dello Stato (memoria del 16 novembre 2001) la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, innanzitutto atteso che gli avvocati e procuratori dello Stato non sono titolari uti singuli di diritti di credito nei confronti delle Amministrazioni ed Enti patrocinati. Nel merito, ha concluso per la infondatezza.<br />	<br />
La Regione Sardegna (memoria del 4 gennaio 2002) ha eccepito: a) improponibilità assoluta della domanda nei confronti della Regione; b) difetto di giurisdizione; c) carenza di legittimazione attiva; d) carenza di legittimazione passiva. Nel merito, anche la regione ha sostenuto l’infondatezza della pretesa.<br />	<br />
A seguito di regolamento preventivo di giurisdizione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 17609 del 10 dicembre 2002, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
La Regione, nella memoria del 11 giugno 2011, ha inoltre sostenuto la indeterminatezza dell’azione per genericità del petitum e della causa pretendi, eccependo altresì la prescrizione dei diritti azionati, argomentando comunque ulteriormente per la loro infondatezza.<br />	<br />
La ricorrente ha insistito nelle proprie tesi, controdeducendo per l’infondatezza delle eccezioni di controparte nello scritto del 15 giugno 2011.<br />	<br />
Le Amministrazioni resistenti hanno depositato memorie di replica, confermando le eccezioni e la infondatezza del ricorso.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La presente controversia ha avuto il vaglio della Corte di Cassazione in sede di ricorso preventivo di giurisdizione, definito con sentenza a Sezioni Unite n. 17609 del 10 dicembre 2002.<br />	<br />
La Cassazione, considerato che la controversia riguardava i criteri di liquidazione delle parcelle per l’attività prestata dalla ricorrente quale avvocato dello Stato a favore della Regione, ha ritenuto che tale attività non potesse essere qualificata prestata quale libero professionista, ma quale titolare di un rapporto di pubblico impiego, cioè per l’attività resa in ragione del rapporto pubblico di appartenenza dell’avvocato all’Avvocatura dello Stato e della “estensione” delle funzioni degli avvocati dello Stato nei confronti della Regione Sardegna. La vicenda, quindi, precisa la Cassazione, si pone in un quadro normativo in cui l’avvocato dello Stato assume, nei confronti della Regione, che abbia deciso di avvalersi della sua prestazione, la “stessa posizione” che ha nei confronti dello Stato.<br />	<br />
Conseguentemente, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 68, D. Lgs. n. 80 del 1998.<br />	<br />
II – Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle varie eccezioni in rito, prospettate dalle Amministrazioni resistenti, essendo il ricorso infondato nel merito, salvo, ovviamente, per la eccezione di difetto di legittimazione attiva a proporre il ricorso.<br />	<br />
In effetti, su questa eccezione, già prospettata in sede di regolamento di giurisdizione, la Cassazione aveva osservato che la tesi secondo cui non sia il singolo avvocato ma, semmai, l’Avvocatura dello Stato quale Ufficio ad essere titolare del diritto agli eventuali maggiori compensi di cui è causa, introduce un problema di legittimazione attinente al merito, estraneo quindi alla fase pregiudiziale.<br />	<br />
Osserva, in proposito, il Collegio, che la ricorrente ha evocato in giudizio sia il proprio “datore di lavoro”, che sarebbe in ipotesi tenuto a richiedere la giusta liquidazione delle parcelle da parte della Regione, per la successiva dovuta ripartizione degli onorari agli avvocati dello Stato, sia la Regione Sardegna, in ipotesi debitrice della differenza fra parcelle liquidate e parcelle dovute.<br />	<br />
Quanto alla legittimazione attiva, il Collegio ritiene di dover seguire la prospettazione della ricorrente e, quindi, riconoscergli il titolo all’azione.<br />	<br />
Si osserva che, in effetti, l’avvocato dello Stato si pone quale creditore, nei confronti della Regione Sardegna, delle somme rappresentate dalla differenza della misura di parcelle, che formano la provvista che l’Avvocatura è tenuta successivamente a ripartire.<br />	<br />
Corretto appare, quindi, il riferimento all’art. 2900 cod. civ., che consente al creditore di esercitare i diritti e le azioni che spettano, verso i terzi, al proprio debitore (ed è questa, in sostanza, la posizione dell’Avvocatura dello Stato) e che questi trascura. Ed al fine di affermare la legittimazione al ricorso, tanto basta, ogni altro aspetto attenendo al merito, compresa la sussistenza dell’inerzia dell’Avvocatura, qui solo in ipotesi, non certo in asserzione.<br />	<br />
Nella fattispecie, poi, non è opponibile l’art. 81 c.p.c., agendo la ricorrente in giudizio, non per far valere un diritto altrui, o comunque non solo altrui, ma per un diritto proprio, in consequenzialità diretta ed obbligata.<br />	<br />
Infine, la notificazione del ricorso, sia alla Avvocatura dello Stato, che alla Regione, soddisfa lo schema del litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c. e art. 2900 ult. co. cod.civ.), e della presenza in giudizio dei contraddittori necessari.<br />	<br />
III – Il ricorso, come già anticipato, è infondato nel merito.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che la soluzione vada ricercata, non nel richiamo di istituti in astratto (quali, patrocinio obbligatorio, sistematico e facoltativo), ma nell’assetto positivo normativo.<br />	<br />
Punto di partenza è l’art. 73 D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna). Tale norma, nel prevedere che “La Regione può avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell’Avvocatura dello Stato”, modifica espressamente e solo il primo comma dell’art. 55 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna).<br />	<br />
Resta, pertanto, valido ed in vigore il secondo comma del citato art. 55, che così dispone:«Nei confronti della suddetta Amministrazione (cioè dell’Amministrazione regionale sarda) si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvate rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933 nn. 1611 e 1612…». Ne consegue che è applicabile anche per la Regione Sardegna, tutte le volte che si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, l’art. 21 del R.D. n. 1611 che, al terzo comma, prevede l’applicazione della tariffa professionale forense in ragione della metà.<br />	<br />
Né tale norma può ritenersi implicitamente abrogata o in contrasto con l’assetto sopravvenuto, atteso, a tacer d’altro, che è espressamente richiamata all’art. 11 della L.R. 26 agosto 1988 n. 32, che, al terzo comma, estende proprio il regime del R.D. n. 1611 cit., art. 21 secondo e terzo comma (diritti ed onorari) agli avvocati e procuratori del Servizio legislativo della Regione Sardegna, in evidente confermata omogeneità con il trattamento degli onorari degli Avvocati dello Stato, ogni volta che di essi la Regione Sardegna si avvalga, in pari situazione, di titolari di un rapporto di pubblico impiego.<br />	<br />
IV – Il ricorso, in conclusione, va respinto.<br />	<br />
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, in ragione della natura della controversia.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere</p>
<p><b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2012</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-20-7-2012-n-738/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.738</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.28</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-20-7-2012-n-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-20-7-2012-n-28/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-20-7-2012-n-28/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.28</a></p>
<p>Pres. Giovannini Est. Saltelli Consorzio La Fonte Meravigliosa (Avv. E. Picozza)/ Roma Capitale (Avv.ti A. Ceccarelli, A. Magnanelli e D. Rossi) e altri sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti l&#8217;osservanza degli obblighi assunti dal privato nei confronti dell&#8217;ente locale, in connessione con l&#8217;assegnazione di aree comprese in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-20-7-2012-n-28/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.28</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-20-7-2012-n-28/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.28</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini   Est. Saltelli<br /> Consorzio La Fonte Meravigliosa (Avv. E. Picozza)/ Roma Capitale (Avv.ti  A. Ceccarelli, A. Magnanelli e D. Rossi) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti l&#8217;osservanza degli obblighi assunti dal privato nei confronti dell&#8217;ente locale, in connessione con l&#8217;assegnazione di aree comprese in un piano di zona e sull&#8217;esperibilità dell&#8217;azione ex art. 2932 c.c. nel processo amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Giurisdizione e competenza – Piani di zona &#8211; Obblighi assunti dal privato – Osservanza &#8211; Controversia – Giurisdizione esclusiva g.a. – Sussiste &#8211; Azione ex art. 2932 c.c. – Esperibilità. 	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Art. 2932 c.c. – Applicabilità – Ragioni. 	</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Piano di zona – Perdita di efficacia – Esecuzione – Limiti – Individuazione. 	</p>
<p>4. Edilizia e urbanistica – Piano di zona – Perdita di efficacia – Conseguenze – Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia concernente l’osservanza degli obblighi assunti dal privato nei confronti dell’ente locale, in connessione con l’assegnazione di aree comprese in un piano di zona, volti alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed alla cessione gratuita all’ente delle aree stradali e dei servizi. In tale ambito è esperibile dinanzi a detto giudice l’azione di cui all’art. 2932 c.c..	</p>
<p>2. La natura mista (cognitiva ed esecutiva ) dell’azione ex art. 2932 c.c. – derogatoria della normale separazione tra azione cognitoria e azione esecutiva – non la rende incompatibile con la struttura del processo amministrativo come delineato dal relativo codice tanto più che, da un lato, non solo è espressamente prevista un’azione (di ottemperanza), anch’essa caratterizzata dalla coesistenza in capo al giudice di poteri di cognizione ed esecuzione insieme e, d’altro lato, non può neppure sostenersi la tesi di una eventuale “tipicità” delle azioni proponibili nel processo amministrativo, tipicità che sarebbe in stridente ed inammissibile contrasto, oltre che con i fondamentali principi di pienezza ed effettività della tutela, ex art. 1 c.p.a., con la stessa previsione dell’art. 24 della Costituzione.	</p>
<p>3. La perdita di efficacia di un piano di zona per l’edilizia economica e popolare, quale piano urbanistico attuativo, comporta che lo stesso non può più essere portato ad esecuzione per la parte in cui è rimasto inattuato, non potendosi pertanto più eseguirsi gli espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, né potendosi procedere all’edificazione residenziale, fermo restando invece che devono continuare ad osservarsi le prescrizioni previste dallo stesso, destinate ad essere applicate a tempo indeterminato anche in presenza di un piano urbanistico generale. 	</p>
<p>4. Le conseguenze della scadenza dell’efficacia del piano di zona si esauriscono pertanto nell’ambito della sola disciplina urbanistica, non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi di edilizia economica e popolare, che solo mediatamente trovano fonte nel piano urbanistico attuativo (nel caso di specie, piano di zona), radicandosi piuttosto nelle convenzioni urbanistiche, disciplinate dall’art. 11 della legge n. 167 del 1962, come modificato dalla legge n. 865 del 1971, ovvero negli atti d’obbligo accessivi al provvedimento di assegnazione, come nel caso di specie, del tutto svincolati dalla efficacia del piano stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4 di A.P. del 2012, proposto da:<br /> <br />
<B>CONSORZIO LA FONTE MERAVIGLIOSA FRA COOPERATIVE EDILIZIE &#8211; ABITAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATATA E SOCIETA’ IL RIDOTTO S.R.L.</B>, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante in carica, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Eugenio Picozza, con domicilio eletto presso l’avv. Eugenio Picozza in Roma, via di San Basilio, n. 61; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><B>ROMA CAPITALE</B>, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Americo Ceccarelli, Andrea Magnanelli e Domenico Rossi, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><B>SPASOJEVIC OLIVERA, CESARONI GIULIO, FALCHI FRANCESCO, DELLE SITE ANTONIO, NAZZICONE ROBERTO, BUCCHI MARIO, TORSELLO FABIO MASSIMO</B>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Gabriella Napoli, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriella Napoli in Roma, via Tommaso Arcidiacono, n. 209; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. II BIS, n. 9227 del 24 novembre 2011, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO COMUNALE DI IMMOBILI;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dei signori Olivera Spasojevic, Giulio Cesaroni, Francesco Falchi, Antonio Delle Site, Roberto Nazzicone, Mario Bucchi e Fabio Massimo Torsello;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 aprile 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Picozza, Magnanelli, Rossi e Napoli;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con ricorso giurisdizionale notificato il 10 maggio 2010 il Comune di Roma, dopo aver premesso che:<br />	<br />
a) il Consorzio La Fonte Meravigliosa fra Cooperative Edilizie &#8211; Abitazione – Società cooperativa a responsabilità limitata (d’ora in avanti, il Consorzio) aveva avuto in assegnazione terreni per l’edificazione e l’urbanizzazione di aree, in parte di sua proprietà ed in parte da espropriare, ricadenti nel piano di zona n. 40, Vigna Murata, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, approvato con d.m. ll.pp. 11 agosto 1964, n. 3266;<br />	<br />
b) l’attuazione delle relative previsioni edificatorie ed urbanizzazioni era stata subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo (rep. n. 8044 del 14 dicembre 1972, rogato dal notaio Felicetti), con il quale il Consorzio aveva assunto a proprio carico gli oneri di urbanizzazione e l’obbligo di cedere gratuitamente al Comune di Roma le aree destinate a: &#8211; sede stradale, foglio 882, p.lle nn. 16p, 119p, 17p, 120p, 121p, 133p, 137p, 135p, 54p, 175p, 136p, 41p, 39p, 83p, 45, 32p, 71p, 72p, 75p, 43p, 39p, 35p, 21p, 100, 98p, 21p, 145, 144p, 112, 66p, 73p, 33p, 34p, 166p, 165p, 164p, 163p, 121p, 16p, 30p, 102p, 87p, 18p, 105p, 53p, 16p, 30p, 102p, 143p, 106p, 102p; &#8211; servizi scolastici, foglio 882, p.lle nn. 16p, 87p, 18p, 102p, 103p, 27p, 61p, 32p, 71p, 39p, 135p, 82p, 83p, 75; &#8211; altro scopo, foglio 882, p.lle nn. 168p, 106p, 103p, 104p, 107p, 72p, 71p, 32p; &#8211; verde pubblico, foglio 882, p.lle nn. 54p, 175p, 40p, 41p, 173p; foglio 886, p.lle nn. 451p, 1p, 2p, 18p;<br />	<br />
c) a seguito di varianti urbanistiche apportate al piano di zona, ed in particolare della c.d. variante ter, il Consorzio con altro atto d’obbligo, rep. n. 11343 del 18 dicembre 1981 (rogato dal notaio Terzi) si era obbligato ad osservare, nell’esecuzione degli impegni già assunti, le variazioni urbanistiche al piano di zona 40 bis – Vigna Murata;<br />	<br />
d) approvata formalmente la predetta variante urbanistica c.d. ter con delibera consiliare dell’11 febbraio 1982, con decreto n. 407 dell’11 marzo 1987 il Presidente della Giunta regionale del Lazio aveva disposto, per la realizzazione del piano di zona 40 bis, l’espropriazione delle predette aree, le quali erano state trasferite al Consorzio, giusta atto rep. n. 6981 del 4 dicembre 1987 del notaio Terzi;<br />	<br />
e) con atti, rep. n. 60360 dell’8 febbraio 1989, rep. n. 64166 del 17 luglio 1989, rep. n. 71588 del 2 maggio 1990, rep. n. 62198 del 5 maggio 1990, del notaio Misurale, il Consorzio aveva effettivamente ceduto alcune delle aree in questione, trattenendone ancora altre, tra cui quelle oggetto del ricorso;<br />	<br />
f) in data 13 giugno 1990 (prot. rip. XVI n. 4961) era stato sottoscritto il verbale di cessione gratuita di aree, con il quale il Comune di Roma si era immesso effettivamente nel possesso delle aree del piano di zona di pertinenza del Consorzio, il quale aveva rinnovato espressamente l’impegno di “…completare la cessione delle aree situate all’interno del piano di zona non incluse negli atti precedentemente citati”;<br />	<br />
tutto ciò premesso, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 11, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 34 del D. Lgs. 31 marzo 1980, n. 98, come interpretato dal giudice delle leggi con le sentenze n. 204 e n. 281 del 2004, ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio: 1) in via cautelare, ai sensi dell’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, l’autorizzazione all’immissione provvisoria nel possesso dei beni in questione o quanto meno del solo bene identificato al foglio 882, p.lle n. 59, 327, 331 (Casale denominato Santa Rita); 2) nel merito: 2a) l’accertamento dell’inadempimento da parte del Consorzio degli obblighi derivanti dagli atti d’obbligo a rogito rispettivamente del notaio Felicetti (rep. n. 8044 del 14 novembre 1972) e del notaio Terzi (rep. n. 11343 del 18 dicembre 1981); 2b): l’emanazione di una sentenza ex art. 2932 c.c. per il trasferimento a titolo gratuito in sua proprietà delle aree precedentemente indicate; 3) in via istruttoria, disporsi apposita consulenza tecnica d’ufficio per acclarare eventuali modifiche dei riferimenti catastali delle particelle immobiliari identificate, al fine di addivenire ad un corretto trasferimento delle aree.<br />	<br />
Il Consorzio, costituitosi in giudizio, ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inesistenza del titolo idoneo (accordo preliminare) ai fini dell’azione costitutiva ex art. 2932 C.C. e la prescrizione dell’obbligazione di cessione delle aree a causa del decorso del termine decennale dal momento in cui aveva acquisito le aree in questione.<br />	<br />
Si sono costituiti ad adiuvandum i signori Olivera Spasojevic, Giulio Cesaroni, Francesco Falchi, Antonio Delle Site, Roberto Nazzicone, Mario Bucchi e Emilio Fabio Torsello, che hanno ribadito la sussistenza della legittimazione passiva del Consorzio e della giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Su richiesta della ricorrente amministrazione comunale è stato integrato il contraddittorio nei confronti della società Ridotto s.r.l., acquirente dei beni in questione, che, costituitasi in giudizio, ha anch’essa dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, instando per il rigetto del ricorso per inammissibilità e infondatezza.<br />	<br />
2. L’adito tribunale, sez. II bis, con la sentenza non definitiva n. 9227 del 24 novembre 2011, rilevato che la questione concerneva la realizzazione di un programma edificatorio (in particolare il Piano di zona n. 40 “Vigna Murata”, approvato con D.P.R. 15 dicembre 1962), oggetto di successive varianti cc.dd. “bis” e “ter”, approvate con d.m. 2 aprile 1968 e delibera consiliare 11 febbraio 1982) e ricordato, per un verso, che, ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge n. 167 del 1962, il Comune poteva riservarsi l’acquisizione delle aree ricomprese nel Piano (in misura non superiore al 50%), mentre le rimanenti aree potevano essere richieste da vari soggetti (tra cui le cooperative a favore dei propri soci per la costruzione di edifici di carattere economico popolare), i quali dovevano indicare al sindaco le aree da scegliere e l’entità delle costruzioni, e, per altro, verso che all’epoca della vigenza della citata legge n. 167 del 1962 non era prevista la sottoscrizione di una convenzione (a differenza di quanto successivamente disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865), così che l’atto d’obbligo rep. n. 8044 del 14 settembre 1972, registrato e trascritto il successivo 16 settembre 1972 (che ha subordinato la legittimità del rilascio del titolo concessorio alla cessione unilaterale di aree private inserite nel Piano di Zona in questione) doveva considerarsi inserito nel procedimento generale di attuazione e realizzazione del Piano stesso, ha ritenuto sussistente nel caso di specie la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a questi appartenendo la domanda con cui il Comune agisce per ottenere l’esecuzione dell’obbligo assunto dal privato di cedere a titolo gratuito le aree per opere di urbanizzazione o servizi di interesse generale e di verde pubblico e in particolare la domanda volta ad accertare e dichiarare il diritto del Comune stesso di ottenere con sentenza ex art. 2932 C.C. il loro trasferimento, previo accertamento del diritto del Comune ad acquisire in proprietà le predette aree dall’attuale proprietario; ha poi respinto l’eccezione di prescrizione del diritto azionato ed infine, pur ritenendo fondate e meritevoli di accoglimento le richieste avanzate dal Comune di Roma di cessione delle aree da parte del Consorzio, ai fini della completa cognizione del giudizio, ha disposto puntuali incombenti istruttori, demandandone l’espletamento al Direttore dell’Agenzia del Territorio.<br />	<br />
3. Il Consorzio e la società Il Ridotto s.r.l. hanno chiesto la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità alla stregua di tre articolati motivi di gravame, rubricati rispettivamente, il primo “I.I) Violazione e falsa applicazione in generale dell’art.7 comma 1 e 5 del codice del processo amministrativo ed art. 133 lett. f) del medesimo codice, ob relationem agli articoli 24, 103 e 113 Costituzione. Eccesso di potere giurisdizionale. I.II) Violazione e falsa interpretazione dell’art. 1 c.p.a. e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. ob relationem, all’art. 360 c.p.c.”; il secondo, “II) Violazione di legge. Violazione dell’art. 2946 C.C. – Violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Carenza di motivazione” ed il terzo “III) Violazione di legge. Violazione dell’articolo 9 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167 in combinato disposto con l’articolo 17, comma 1 legge 17 agosto 1942, n. 1150. Decadenza della validità ed efficacia del piano di zona”.<br />	<br />
Le appellanti, inoltre, dopo aver lamentato la consequenziale illegittimità dell’ordinanza istruttoria, hanno in via subordinata formulato istanza di rinvio all’Adunanza Plenaria ai sensi dell’art. 99 c.p.a. sulla questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e sulla esperibilità dell’azione ex art. 2932 C.C. innanzi al giudice amministrativo..<br />	<br />
Hanno resistito al gravame chiedendone il rigetto il Comune di Roma ed i signori Olivera Spasojevic, Giulio Cesaroni, Francesco Falchi, Antonio Delle Site, Roberto Nazzicone, Mario Bucchi ed Emilio Fabio Torsello. <br />	<br />
4. Il ricorso in questione, stante l’apposita istanza formulata dalle parti appellanti ed in virtù del rilievo delle questioni di massima su cui è imperniato, è stato deferito alla decisione dell’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 2, c.p.a.<br />	<br />
Le parti hanno illustrato con apposite puntuali memorie difensive le proprie rispettive tesi.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 16 aprile 2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>5. Con il primo motivo di gravame, lamentando ““I.I) Violazione e falsa applicazione in generale dell’art. 7 comma 1 e 5 del codice del processo amministrativo ed art. 133, lett. f) del medesimo codice, ob relationem agli articoli 24, 103 e 113 Costituzione. Eccesso di potere giurisdizionale. I.II) Violazione e falsa interpretazione dell’art. 1 c.p.a. e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. ob relationem all’art. 360 c.p.c.”, gli appellanti hanno sostenuto che, diversamente da quanto erroneamente e comunque contraddittoriamente ritenuto dai primi giudici, l’atto d’obbligo a suo tempo sottoscritto con il Comune di Roma (rep. n. 8044 del 14 settembre 1972, registrato e trascritto il successivo 16 settembre 1972) costituiva soltanto una manifestazione di volontà del privato, fonte di una obbligazione tipicamente privatistica, priva di qualsiasi connotazione pubblicistica, non inquadrabile pertanto in un procedimento amministrativo, negando la sussistenza di un qualsiasi accordo ed insistendo per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; d’altra parte, sempre secondo la tesi degli appellanti, la circostanza che la legge n. 167 del 1962 (artt. 10 e 11) non contenesse alcuna disposizione né in tema di convenzionamento, né in tema di atto d’obbligo, ma prevedesse un mero elenco delle aree che si intendevano acquistare o espropriare da parte degli enti indicati nell’articolo 1 e delle aree di cui all’articolo 16, sulle quali i proprietari avessero richiesto di costruire in proprio case popolari, escludeva in radice la sussistenza di un atto convenzionale, in quanto la fonte dell’obbligo era costituito solo dall’elenco stesso ovvero dal verbale di assegnazione, ed impediva l’ammissibilità della proposta azione ex art. 2932 c.c. (utilizzabile solo per gli obblighi di fonte legale), tanto più che alcun sinallagma poteva configurarsi tra il procedimento di assegnazione, di natura reale, e l’obbligo (di cessione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria) che non era stato neppure concepito come condizione di efficacia dello stesso.<br />	<br />
La pur articolata e suggestiva tesi non merita favorevole considerazione.<br />	<br />
5.1. Come si ricava dagli atti versati in giudizio, in data 22 aprile 1971 la Commissione di cui all’art. 11 della legge n. 167 del 1962 (18^ riunione), esaminato il progetto di variante al piano di zona di Vigna Murata, adottato dall’amministrazione comunale, e dato atto che “le domande di vari consorzi, alcuni dei quali già proprietari delle aree coprono l’intera superficie del piano tranne una parte che viene riservata a cooperative finanziate dallo Stato”, procedeva, per quanto qui interessa, all’assegnazione delle aree richieste al Consorzio Fonte Meravigliosa (foglio 882, p.lle 43p, 80p, 81p, 176p, 177, 178, 179 e 45p), alla Cooperativa Capoiale Star (foglio 886, p.lle 2p, 18p, 451; foglio 882, p.lle 119p, 16, 87, 18p, 27p, 102, 30, 17p, 53, 226, 36, 88, 89, 120, 105, 107, 103, 104, 106, 61p, 73p, 33p, 72p, 71p, 32p, 121p, 133p, 137, 135, 174p, 54, 60, 173, 17, 136, 134, 40, 41, 39p, 83p, 98p, 127p, 132p, 191, 163p, 192, 22p, 100p, 90p, 186p, 109p, 82p e 99p), alla Cooperativa Eliotropio (foglio 882, p.lle 42p, 45p, 77, 59, 76p, 78p, 185, 35p, 39p, 32p, 71p, 72p, 75, 163, 164, 33p, 165, 166, 167, 168, 34, 73p, 113, 21, 145, 99p e 100p).<br />	<br />
Nel verbale era espressamente stabilito che le predette assegnazioni“…si intendono effettuate ai sensi dell’art. 10, ma per l’attuazione le cooperative e i consorzi, con esclusione di quelle di cui all’art. f) [Coop. Marquita, Roseto in fiore, Casa sociale, Barbara 67, Fara Estense, Venti Ottobre, Tiberius, Stella del mattino, Riboty, finanziate dallo Stato], dovranno procedere alla stipulazione di atto d’obbligo per l’assunzione degli oneri di urbanizzazione e della cessione gratuita delle aree stradali e dei servizi”.<br />	<br />
Con atto d’obbligo, rep. n. 8044, prot. n. 3015 del 14 settembre 1972, rogato dal notaio Felicetti, premessa la ricordata assegnazione di aree del 22 aprile 1971; rilevato che una parte del terreno assegnato era già stato acquistato (mq. 83.200 da parte del Consorzio Fonte Meravigliosa e dalle sue cooperative Puntoni Sigma, Supereur e Uria Redenta; mq. 24.800 da parte della Cooperativa Eliotropio e mq. 107.414 da parte della Cooperativa Capoiale Star) e dato atto espressamente che le suddette assegnazioni erano state fatte “…a condizione che gli enti interessati all’attuazione dovranno sottoscrivere l’assunzione a proprio carico degli oneri di urbanizzazione e della cessione gratuita delle aree stradali e dei servizi”, il Consorzio, in proprio e per le cooperative ad esso associate (Uria Redenta, Eliotroprio e Capoiale Star”), oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (art. 1), assumeva l’obbligo (art. 2) di cedere senza corrispettivo al Comune di Roma: a) aree destinate a sede stradale (indicate in blu nella planimetria sub C) per una superficie di mq. 73.530 (assegnate al Consorzio e alle Cooperative associate Uria Redenta, Eliotropio e Capoiale Star): foglio 882, p.lle 16p, 119p, 17p, 120p, 121p, 133p, 137p, 13, 54p, 175p, 136p, 41p, 39p, 83p, 45, 32p, 71p, 72p, 75p, 43p, 39p, 35p, 21p, 100, 98p, 21p, 145, 144p, 112, 66p, 73p, 33p, 166p, 165p, 164p, 163p, 121p, 16p, 30p, 10, 87p, 18p, 105p, 53p, 16p, 30p, 102p, 143p, 106p, 102p; b) aree destinate a servizi scolastici (indicate in rosso nella planimetria sub D) per una superficie di mq. 46.770: foglio 882, p.lle 16p, 87p, 18p, 10, 103p, 27p, 61p, 32p, 71p, 39p, 135p, 82p, 83p, 75p; c) aree destinate ad altro scopo, ugualmente pubblico, quali mercato, chiesa, servizi amministrativi, culturali e sanitari (indicate in giallo nella planimetria sub C), pure assegnate al Consorzio e alle Cooperative associate Uria Redenta, Eliotropio e Capoiale Star, per una estensione di mq. 13.800, foglio 882, p.lle 168p, 106p, 103p, 104p, 107p, 72p, 71p e 32 p; d) aree destinate a verde pubblico, per un estensione di mq. 26.630, foglio 882, p.lle 54p, 175p, 40p, 41p e 173p; foglio 886, p.lle 451p, 1p, 2p e 18p.<br />	<br />
L’ultimo comma dell’art. 2 del predetto atto d’obbligo precisava: “Il Comune potrà, comunque, a mezzo di varianti al piano adottare diversa utilizzazione pubblica delle aree come sopra cedute, senza che questo possa in ogni caso dar luogo ad azione di danno o di retrocessione da parte del Consorzio o dei suoi aventi causa”.<br />	<br />
Con altro atto d’obbligo, rep. n. 11343, raccolta n. 4239, rogato dal notaio Terzi in data 18 dicembre 1981, il Consorzio e le cooperative ad esso associate (Capoiale Star, Eliotropio e Uria Redenta), “fermi restando gli impegni assunti con l’atto d’obbligo a rogito Felicetti del 14/9/1972 Rep. 8044”, si obbligavano nei confronti del Comune di Roma ad osservare, nell’esecuzione ed attuazione dei predetti impegni, le variazioni urbanistiche al piano di zona 40 bis – Vigna Murata – legge 167/1962 apportato con la delibera citata in premessa (delibera della Commissione urbanistica del Comune di Roma del 29 marzo 1979).<br />	<br />
5.2. Ciò chiarito in punto di fatto, la tesi degli appellanti, secondo cui l’atto d’obbligo rep. n. 8044, prot. n. 3015 del 14 settembre 1972, rogato dal notaio Felicetti (così come quello successivo, rep. n. 11343, raccolta n. 4239, rogato dal notaio Terzi in data 18 dicembre 1981) costituirebbe una mera obbligazione privatistica, del tutto svincolata e priva di qualsiasi collegamento con l’atto di assegnazione delle aree di cui al verbale del 22 aprile 1971 della Commissione di cui all’art. 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è priva di fondamento giuridico.<br />	<br />
5.2.1. Anche a prescindere dal fatto che una siffatta natura dell’atto d’obbligo ne implicherebbe l’invalidità per carenza di “causa”, requisito di ogni atto negoziale (ex art. 1325 c.c.), non potendo essere consentito uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione giuridica (e non essendo altrimenti comprensibili le ragioni per le quali il Consorzio si sarebbe obbligato unilateralmente ad un determinato facere, a titolo gratuito, nei confronti del Comune di Roma), occorre rilevare che l’atto di assegnazione delle aree era in realtà “condizionato” alla sottoscrizione di atto d’obbligo per l’assunzione degli oneri di urbanizzazione e della cessione gratuita delle aree stradali e dei servizi.<br />	<br />
Ciò emerge inconfutabilmente, in modo chiaro ed inequivocabile, dalla lettura del ricordato verbale di assegnazione delle aree in data 22 aprile 1971 che delinea uno stretto vincolo logico – giuridico tra la realizzazione degli interventi edificatori e l’assunzione degli oneri di urbanizzazione e della cessione gratuita delle aree stradali e dei servizi, prevedendo espressamente, come già ricordato, che “Le assegnazioni si intendono effettuate ai sensi dell’art. 10, ma per l’attuazione le cooperative ed i consorzi…dovranno procedere alla sottoscrizione di atto d’obbligo per l’assunzione degli oneri di urbanizzazione e della cessione gratuita delle aree e dei servizi”.<br />	<br />
Lo stesso Consorzio è stato sempre pienamente consapevole di ciò, avendo dato spontaneamente attuazione a quella previsione, correttamente interpretandola come condizione (indipendentemente dal nomen juris concretamente utilizzato), come si ricava dalla lettura delle premesse del già citato atto rep. n. 8044, prot. n. 3015 del 14 settembre 1972, rogato dal notaio Felicetti, laddove è affermato che “…le assegnazioni suddette sono fatte a condizione che gli enti interessati all’attuazione dovranno sottoscrivere atto d’obbligo per l’assunzione a proprio carico degli oneri di urbanizzazione e della cessione gratuita delle aree stradali e dei servizi”. <br />	<br />
5.2.2. L’atto d’obbligo in questione, lungi dal costituire una mera obbligazione privatistica, sfornita di qualsivoglia giustificazione giuridica, deve essere configurato quale atto privato accessivo all’assegnazione, necessario per la stessa efficacia di quest’ultima, collocandosi pertanto, come correttamente rilevato dai primi giudici, nell’ambito del complesso e articolato procedimento amministrativo di attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare.<br />	<br />
Né all’effettiva esistenza di un simile procedimento amministrativo, come delineato nella ricostruzione dei fatti operata nel paragrafo 5.1., può ritenersi essere d’ostacolo la mancanza all’epoca di una apposita previsione normativa: l’esigenza di coordinare tra di loro la volontà pubblica dell’amministrazione (manifestatasi nell’assegnazione delle aree) e quella privata (di cessione gratuita delle aree necessarie per strade e servizi a fronte della possibilità di dare attuazione ai progettati interventi edificatori) era ben presente all’amministrazione che ha dato vita in concreto ad un &#8211; sia pur embrionale &#8211; modello convenzionale, indispensabile per la corretta e adeguata disciplina dei rapporti tra amministrazione assegnante e soggetti assegnatari – attuatori e per l’effettivo perseguimento dei fini pubblici (e sociali) insiti nella realizzazione dei piani di zona. E’ appena il caso di ricordare che, successivamente, tale possibilità è stata espressamente confermata dalla modifica apportata agli originari articoli 10 e 11 della legge n. 167 del 1962 per effetto degli articoli 35 e 38 della legge n. 865 del 1971, con cui è stato previsto lo strumento appunto della convenzione per regolare i rapporti tra concessionari (assegnatari) e pubblica amministrazione e, in particolare (art. 10, comma 8, lett. b) “il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi”.<br />	<br />
Sotto altro profilo deve anche evidenziarsi che con delibera della Giunta comunale n. 1293 del 20 aprile 1999 il Comune di Roma ha preso atto dei due ricordati atti d’obbligo del 14 settembre 1972 e del 18 dicembre 1981 nonchè degli atti unilaterali di cessione gratuita sottoscritti dal Consorzio per l’attuazione ed il trasferimento delle aree pubbliche ricadenti nel Piano di Zona n. 40 Vigna Murata, accettando espressamente tali cessioni gratuite di cui agli atti rogati dal notaio Misurale rep. n. 60630 in data 8 febbraio 1989, n. 62198 in data 5 maggio 1989 e n. 64166 in data 17 luglio 1989, così concludendosi &#8211; in parte – proprio il complesso e articolato procedimento per la realizzazione dei relativi alloggi di edilizia economica e popolare, salva la cessione delle ulteriori aree ancora rimaste nella disponibilità del Consorzio.<br />	<br />
5.3. Non merita in definitiva censura la statuizione di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto che la presente controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che, come giustamente rilevato, anche a non voler considerare che essa rientri tra quelle aventi ad oggetto gli accordi, la stessa concerne in ogni caso l’adempimento di un atto della pubblica amministrazione in materia di urbanistica ed edilizia ed in particolare la pretesa del Comune di Roma all’esatto adempimento degli obblighi nascenti dall’atto di assegnazione delle aree del 22 aprile 1971 e dai connessi atti d’obblighi cui era condizionata l’assegnazione stessa, obblighi pacificamente non ancora completamente adempiuti.<br />	<br />
5.4. Quanto alla contestata ammissibilità nel caso di specie dell’azione costitutiva di cui all’art. 2932 c,c., deve osservarsi quanto segue.<br />	<br />
La giurisprudenza ha anche recentemente di ribadito (Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5160) che “il rimedio previsto dall’art. 2932 c.c. a fine di ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, deve ritenersi applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o ad un fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex lege (Cass. n. 6792 del 08/08/1987; v. Cass. n. 7157 del 15/04/2004; v. Cass. n. 13403 del 23/05/2008 in tema di rifiuto di prestare il consenso di una cooperativa edilizia all’atto traslativo dell’immobile al socio assegnatario; Cass. n. 8568 del 05/05/2004 in tema di stipulazione di contratto di lavoro)”.<br />	<br />
Non vi è pertanto motivo per ritenere che non possa essere oggetto dell’azione ex art. 2932 c.c. il mancato adempimento da parte del Consorzio dell’obbligo, assunto con i ricordati atti d’obbligo del 14 settembre 1972 e del 18 dicembre 1981 di cessione delle aree ivi indicate, tale adempimento non essendo peraltro minimamente condizionato ad eventuali contrapposti adempimenti da parte del Comune ricorrente.<br />	<br />
Né può addursi, a fondamento della pretesa inammissibilità dell’azione in questione, la sua asserita natura speciale ed eccezionale, in quanto mista, cognitiva ed esecutiva insieme, derogatoria pertanto della normale separazione tra azione cognitoria e azione esecutiva, Invero tale natura non la rende incompatibile (né è stata fornita alcuna significativa argomentazione al riguardo) con la struttura del processo amministrativo come delineato dal relativo codice, tanto più che, da un lato, non solo è espressamente prevista un’azione (di ottemperanza), anch’essa caratterizzata dalla coesistenza in capo al giudice di poteri di cognizione ed esecuzione insieme e, d’altro lato, non può neppure sostenersi la tesi di una eventuale “tipicità” delle azioni proponibili nel processo amministrativo, tipicità che sarebbe in stridente ed inammissibile contrasto, oltre che con i fondamentali principi di pienezza ed effettività della tutela, ex art. 1 c.p.a., con la stessa previsione dell’art. 24 della Costituzione.<br />	<br />
Ma a prescindere da tali considerazioni di carattere generale, sta comunque il fatto che nella specie, per quanto innanzi esposto, si verte in una ipotesi di giurisdizione esclusiva la quale, là dove vengano in discussione questioni su diritti, come è per l’appunto nel caso in esame, non può che garantire agli interessati la medesima tutela e, dunque, le medesime specie di azioni riconosciute dinanzi al giudice ordinario.<br />	<br />
Né può condividersi la tesi secondo cui l’effetto dell’acquisizione delle aree in questione avrebbe potuto essere conseguito dall’amministrazione pubblica utilizzando i propri poteri autoritativi, quale l’acquisizione d’ufficio: a tacer d’altro, è sufficiente al riguardo rilevare che l’eventuale possibilità di esperire poteri amministrativi non rende di per sé inammissibile la proposizione di una domanda giudiziale.<br />	<br />
Il motivo in esame è pertanto da respingere.<br />	<br />
6. Con il secondo motivo di gravame è stato dedotto “II) Violazione di legge. Violazione dell’art. 2946 c.c. – Violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Carenza di motivazione”, sostenendosi l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto interrotto il termine decennale di prescrizione delle obbligazioni derivanti dall’atto d’obbligo, per effetto del verbale del 13 giugno 1990 e delle successive intimazioni dell’amministrazione comunale, senza avvedersi tuttavia che detto verbale (e l’impegno ivi contenuto a cedere ulteriori aree di completamento delle opere di urbanizzazione secondaria, quali servizi scolastici, mercato e chiesa, impegno peraltro dettato dalla situazione di difficoltà economica in cui versava il Comune e finalizzato ad ottenere il rilascio delle licenze abitative) non si riferiva affatto all’immobile Santa Rita, come del resto confermato dall’inserimento di detto immobile nelle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma come immobile di proprietà privata della “Città Consolidata” – Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera &#8211; T3 e dalla simbologia utilizzata nelle relative tavole di zonizzazione (in cui solo le altre aree già indicate nell’atto d’obbligo a rogito notaio Felicetti, escluso l’immobile in questione, sono evidenziate come destinate a “Sistema dei servizi e delle infrastrutture”).<br />	<br />
Il motivo non può essere accolto.<br />	<br />
6.1. Come si è avuto modo di rilevare, gli obblighi di cessione gratuita delle aree stradali e dei servizi, di cui all’atto d’obbligo del 14 settembre 1972, sono stati prima confermati con l’atto d’obbligo del 18 dicembre 1981 e poi adempiuti, ma solo parzialmente, con gli atti di cessione unilaterali, rep. n. 60630 in data 8 febbraio 1989, n. 62198 in data 5 maggio 1989 e n. 64166 in data 17 luglio 1989, atti tutti di cui il Comune ha preso atto, accettandoli con la delibera di Giunta comunale n. 1293 del 20 aprile 1999, facendo espressamente salva l’ulteriore cessione di aree rientranti nella previsione degli atti di obblighi.<br />	<br />
In data 13 giugno 1990 le parti (il Consorzio ed il Comune di Roma) hanno proceduto alla redazione di un “verbale di cessione gratuita di aree al Comune di Roma”, nel quale tra l’altro il predetto Consorzio si è espressamente “impegnato a completare la cessione delle aree situate all’interno del p.z. non incluse negli atti precedentemente citati”, cioè la cessione di tutte le aree indicate negli atti d’obbligo rogati rispettivamente il 14 settembre 1972 dal notaio Felicetti ed il 18 dicembre 1981 dal notaio Terzi.<br />	<br />
Come rappresentato dall’amministrazione comunale appellata nella memoria difensiva depositata il 15 marzo 2012, il Consorzio è stato più volte sollecitato alla cessione delle ulteriori aree, giusta note Rip. XVI n. 7396 del 27 giugno 1985; Rip. XVI n. 1052/1996 del 31 gennaio 1996; Rip. XVI n. 3554/1997 del 16 giugno 1997; Dip. IX n. 78841 del 14 dicembre 1999; Dip. IX del 15 maggio 2001 e Dip. IX n. 26649 del 23 aprile 2007.<br />	<br />
6.2. Posto che non è stata contestata né l’esistenza delle ricordate note di intimazione alla cessione delle aree, né la loro idoneità ad interrompere la prescrizione del diritto del Comune di Roma alla cessione gratuita delle aree in questione, non vi è alcun motivo per dubitare della natura di riconoscimento del debito (o dell’altrui diritto) della dichiarazione fatta dal rappresentante del Consorzio nel predetto verbale del 13 giugno 1990 in ordine alla persistenza dell’obbligo di cessione delle aree di cui ai precedenti atti d’obbligo, adempimento non ancora del tutto esattamente completato, e dell’impegno a procedere in tal senso.<br />	<br />
Tale dichiarazione è stata infatti formulata dal legale rappresentante del Consorzio, da soggetto cioè legittimato e fornito dei poteri dispositivi (trattandosi della stessa persona fisica costituita nei citati atti d’obbligo) e per il suo conciso, ma puntuale contenuto, anche in ragione degli espressi richiami operati ai precedenti atti di obbligo ed unilaterali di cessione delle aree già intervenuti, deve ritenersi connotata da una specifica consapevole intenzione ricognitiva, coerentemente del resto allo stesso significato delle attività oggetto della verbalizzazione, dovendosi pertanto, in mancanza di qualsiasi elemento indiziante in tal senso, escludersi che essa avesse finalità diverse o che fosse condizionata da elementi estranei (Cass. civ., III, 24 novembre 2010, n. 23822); ciò senza contare che, come ribadito dalla giurisprudenza, non occorrono formule sacrali per aversi riconoscimento di debito.<br />	<br />
Né, a togliere valore alla predetta dichiarazione di riconoscimento del debito ovvero del diritto del Comune di Roma ad ottenere la cessione delle aree di cui si tratta, può valere l’omessa indicazione o specificazione dell’edificio Santa Rita, in quanto la dichiarazione in questione si riferiva in modo chiaro ed inequivoco, ancorché omnicomprensivo, agli obblighi assunti con gli atti d’obbligo del 14 settembre 1972 e del 18 dicembre 1981.<br />	<br />
L’eccezione di prescrizione è pertanto destituita di fondamento (in tal senso anche T.A.R. Lazio, sez. II, 14 ottobre 2009, n. 9900, pronunciata in una controversia proprio tra l’odierno Consorzio appellante ed il Comune di Roma in relazione ad un atto dirigenziale di immissione nel possesso di area, foglio 882, p.lla 33, di cui ai più volte citati atti d’obbligo).<br />	<br />
Per mera completezza deve osservarsi che la questione se l’edificio Santa Rita rientri nelle aree da cedere (come sostenuto dall’amministrazione comunale, in quanto rientrante negli obblighi assunti con l’atto d’obbligo rogato dal notaio Terzi il 18 dicembre 1981 per effetto dell’impegno assunto dal Consorzio “…ad osservare, nell’esecuzione ed attuazione di detti impegni le variazioni urbanistiche al piano di zona 40 bis – Vigna Murata – legge 167/1962 apportate con la delibera citata in premessa”) o meno, come sostenuto dalle appellanti, attiene alla fondatezza della domanda proposta dall’amministrazione comunale e non alla eventuale prescrizione del diritto di cessione (prospettazione quest’ultima che peraltro induce a ritenere che le stesse parti appellanti siano consapevoli che anche tale immobile sia oggetto degli obblighi di cessione).<br />	<br />
7. Con il terzo motivo di gravame, rubricato “III) Violazione di legge. Violazione dell’articolo 9 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167 in combinato disposto con l’articolo 17 comma 1 legge 17 agosto 1942, n. 1150. Decadenza della validità ed efficacia del piano di zona”, le appellanti hanno infine sostenuto che, essendo scaduto in data 17 agosto 1984, il termine di validità del primo PEEP del Comune di Roma, in cui è compreso il Piano di zona n. 40 di Vigna Murata, era venuta meno anche la possibilità per il Comune di Roma di acquisire le aree oggetto dell’atto d’obbligo, con conseguente inutilità della stessa ricostruzione di quest’ultimo come atto endoprocedimentale.<br />	<br />
La censura è priva di pregio.<br />	<br />
Come ha affermato la giurisprudenza, la perdita di efficacia di un piano di zona per l’edilizia economica e popolare, quale piano urbanistico attuativo, comporta che lo stesso non può più essere portato ad esecuzione per la parte in cui è rimasto inattuato, non potendosi pertanto più eseguirsi gli espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, né potendosi procedere all’edificazione residenziale, fermo restando invece che devono continuare ad osservarsi le prescrizioni previste dallo stesso, destinate ad essere applicate a tempo indeterminato anche in presenza di un piano urbanistico generale (C.d.S., sez. IV, 27 ottobre 2009, n. 6572; 12 dicembre 2008, n. 6182; sez. V, 20 marzo 2008, n. 1216).<br />	<br />
Le conseguenze della scadenza dell’efficacia del piano di zona si esauriscono pertanto nell’ambito della sola disciplina urbanistica, non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi di edilizia economica e popolare, che solo mediatamente trovano fonte nel piano urbanistico attuativo (nel caso di specie, piano di zona), radicandosi piuttosto nelle convenzioni urbanistiche, disciplinate dall’art. 11 della legge n. 167 del 1962, come modificato dalla legge n. 865 del 1971, ovvero negli atti d’obbligo accessivi al provvedimento di assegnazione, come nel caso di specie, del tutto svincolati dalla efficacia del piano stesso.<br />	<br />
8. L’appello deve pertanto essere respinto; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. <br />	<br />
9. In conclusione, in base alle esposte considerazioni, l’Adunanza plenaria afferma il seguente principio di diritto:<br />	<br />
“Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia concernente l’osservanza degli obblighi assunti dal privato nei confronti dell’ente locale, in connessione con l’assegnazione di aree comprese in un piano di zona, volti alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed alla cessione gratuita all’ente delle aree stradali e dei servizi, In tale ambito è esperibile dinanzi a detto giudice l’azione di cui all’art. 2932 c.c.”.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna le parti, in solido tra di loro, al pagamento di €. 5.000,00 (cinquemila) in favore di Roma Capitale e di €. 5.000,00 (cinquemila), in favore dei signori Olivera Spasojevic, Giulio Cesaroni, Francesco Falchi, Antonio Delle Site, Roberto Nazzicone, Mario Bucchi e Fabio Massimo Torsello.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe, Presidente<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2012</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-20-7-2012-n-28/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.28</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.199</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2012-n-199/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2012-n-199/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.199</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Tesauro sull&#8217;illegittimità costituzionale della nuova disciplina dei servizi pubblici locali per mancato rispetto della volontà popolare referendaria ex art. 75 Cost. 1. Enti locali &#8211; Servizi pubblici locali &#8211; Art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2012-n-199/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2012-n-199/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.199</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Tesauro</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale della nuova disciplina dei servizi pubblici locali per mancato rispetto della volontà popolare referendaria ex art. 75 Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Enti locali &#8211; Servizi pubblici locali &#8211; Art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 &#8211; Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica &#8211; Q. l. c. sollevata dalle Regioni Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e dalla Regione autonoma della Sardegna – Asserita violazione degli artt. 3, 116, 117, commi terzo e sesto, e 119 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale; </p>
<p>2.	Enti locali &#8211; Servizi pubblici locali &#8211; Art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 &#8211; Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica &#8211; Q. l. c. sollevata dalle Regione Puglia – Asserita violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione e degli articoli 14, 106 e 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dell’articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del principio di preemption &#8211; Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È costituzionalmente illegittimo l’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni; </p>
<p>2.	è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 del d.l. n. 138 del 2011, promossa dalla Regione Puglia, in riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione ed agli articoli 14, 106 e 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché al principio di preemption, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY>	</p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
<P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY>	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>composta dai signori: <b>Presidente</b>: Alfonso QUARANTA; <b>Giudici </b>: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promossi con ricorsi delle Regioni Puglia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e della Regione autonoma della Sardegna, notificati il 12 ottobre, il 14-16, il 14-18 ed il 15 novembre 2011, depositati il 21 ottobre, il 18, il 22, il 23 ed il 24 novembre 2011, rispettivamente iscritti ai nn. 124, 134, 138, 144, 147 e 160 del registro ricorsi 2011. <br />	<br />
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro; <br />	<br />
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per le Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna, Renato Marini per la Regione Lazio, Ugo Mattei e Alberto Lucarelli per la Regione Puglia, Stefano Grassi per la Regione Marche e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri. <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.— Con ricorso (reg. ric. n. 124 del 2011), notificato il 12 ottobre 2011 e depositato il successivo 21 ottobre, la Regione Puglia ha impugnato, fra l’altro, l’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui la predetta norma, intitolata «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall’Unione europea», detta la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per violazione degli articoli 117, primo e quarto comma, 118, nonché degli articoli 5, 75, 77 e 114 della Costituzione. <br />	<br />
1.1.— In particolare, la ricorrente sostiene che il citato art. 4, limitando le ipotesi di affidamento in house dei servizi pubblici locali senza gara al di sotto di 900.000 euro alle società a capitale interamente pubblico, ed in generale comprimendo in capo agli enti territoriali e locali il potere di qualificare la natura dei predetti servizi e di scegliere i relativi modelli di gestione, al di là di ogni obiettivo di tutela degli aspetti concorrenziali inerenti alla gara, contrasterebbe con i principi di autodeterminazione degli enti locali (artt. 5, 114, 117 e 118 Cost.). La norma impugnata contrasterebbe poi anche con l’articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), espressione del principio di neutralità rispetto agli assetti proprietari delle imprese e alle relative forme giuridiche, e con il principio della cosiddetta preemption, in virtù del quale l’esistenza di una regolamentazione europea precluderebbe l’adozione di discipline divergenti, ponendo peraltro nel nulla intere disposizioni dei Trattati (gli artt. 14 e 106, comma 2, TFUE, ma anche l’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). <br />	<br />
Il predetto art. 4, inoltre, reintrodurrebbe la disciplina contenuta nell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che era stato abrogato dal referendum del 12-13 giugno 2011, riproducendone i medesimi principi ispiratori e le medesime modalità di applicazione, in violazione della volontà popolare espressa ex art 75 Cost., e ricorrendo ad un’interpretazione “estrema” delle regole della concorrenza e del mercato, lesiva delle competenze regionali in tema di servizi pubblici locali e di organizzazione degli enti locali. <br />	<br />
La Regione Puglia evoca, infine, la violazione dell’art. 77 Cost., considerato che, essendo direttamente applicabili nel nostro ordinamento le norme dell’Unione europea a seguito dell’abrogazione dell’art. 23-bis, non sussisterebbero, nella specie, le prescritte ragioni di «straordinaria necessità ed urgenza» per l’adeguamento della legislazione alla normativa sovranazionale, ben potendosi effettuare un simile intervento in coerenza con gli assetti decentrati introdotti dalla Costituzione e con il pieno rispetto della volontà del suo popolo, espressa attraverso il referendum. <br />	<br />
2.— Anche la Regione Lazio, con ricorso (reg. ric. n. 134 del 2011) spedito per la notifica il 14 novembre 2011 e depositato il successivo 18 novembre, ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell’intero art. 4 del citato d.l. n. 138 del 2011 innanzitutto, per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost. in quanto la norma impugnata, rimettendo all’ente locale la possibilità di sottrarre i servizi pubblici locali alla liberalizzazione, dopo aver verificato l’esistenza di benefici per la comunità derivanti dal mantenere il regime di esclusiva dei servizi stessi, senza alcun fine di tutela della concorrenza, conseguirebbe l’effetto illegittimo di “espropriare” l’ente regionale della regolazione della materia dei servizi pubblici su cui ha una competenza legislativa residuale. <br />	<br />
L’impugnata disciplina sarebbe, inoltre, costituzionalmente illegittima proprio in quanto riproduttiva di quella oggetto dell’abrogazione referendaria. Infatti, pur ritenendo che lo Stato goda, attraverso la tutela della concorrenza, di una competenza trasversale ed abbia la capacità di incidere sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, a seguito dell’abrogazione referendaria di analoga disciplina legislativa statale, un simile intervento del legislatore statale «dovrebbe essere in concreto ritenuto radicalmente escluso», in conseguenza dell’effetto vincolante che su di esso deriva dalla suddetta abrogazione, incidendo in modo illegittimo, attraverso la concorrenza, su una materia di legislazione esclusiva della Regione. <br />	<br />
3.— Con ricorso spedito per la notifica il 14 novembre 2011, depositato il successivo 22 novembre, (reg. ric. n. 138 del 2011), la Regione Marche ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell’art. 4, commi 1, 8, 9 10, 11, 12, 13, 18 e 21, del medesimo d.l. n. 138 del 2011, in riferimento agli artt. 75 e 117, quarto comma, Cost. <br />	<br />
In particolare, essa ha impugnato, in primo luogo, i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell’art. 4, sia in relazione all’art. 75 che all’art. 117, quarto comma, Cost. in quanto, riproducendo pressocché integralmente l’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, eluderebbero l’esito conseguito dal referendum popolare del giugno 2011 sul medesimo art. 23-bis, determinando una lesione indiretta delle proprie attribuzioni costituzionali ed in specie della propria potestà legislativa in materia di servizi pubblici locali. Dette disposizioni sarebbero costituzionalmente illegittime, in quanto affidando, al comma 1, direttamente agli enti locali il compito di decidere circa il regime giuridico dei servizi pubblici locali, sottrarrebbero alla Regione la scelta in questione, in violazione della competenza legislativa residuale in materia di servizi pubblici locali. <br />	<br />
La Regione Marche ha, inoltre, impugnato: il comma 18 del medesimo art. 4, nella parte in cui prevede che, in caso di affidamento in house, la verifica del rispetto del contratto di servizio avvenga secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, in quanto, in tal modo, sottrarrebbe la disciplina di tale aspetto alla competenza legislativa regionale residuale in materia di servizi pubblici locali; il comma 21, in quanto, nella parte in cui dispone che «non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all’art. 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società», invaderebbe la competenza legislativa regionale residuale in materia di ordinamento degli enti locali. <br />	<br />
4.— La Regione Emilia-Romagna e la Regione Umbria, con ricorsi, notificati il 15 novembre 2011, depositati il successivo 23 novembre (rispettivamente, reg. ric. n. 144 e n. 147 del 2011), hanno promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, dei commi 8, 12, 13, 14, 32 e 33, del citato art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, in riferimento agli artt. 75 e 117, quarto comma, Cost. <br />	<br />
Esse impugnano, in primo luogo, i commi 8, 12, 13, 32 e 33, nella parte in cui, ripristinando norme già contenute nell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, abrogato mediante referendum, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), rispettivamente: a) escludono l’affidamento diretto in house dalle forme ordinarie di conferimento della gestione dei servizi pubblici, ove il valore economico del servizio sia superiore alla somma complessiva di 900 mila euro annui (commi 8 e 13); b) prevedono l’affidamento del servizio a società a partecipazione mista pubblica, a condizione che essa sia costituita con procedura avente ad oggetto, allo stesso tempo, la selezione del socio privato, cui devono essere attribuiti specifici compiti operativi e una partecipazione non inferiore al 40 %, e l’affidamento del servizio, con conseguente esclusione di altre fattispecie di partenariato pubblico-privato presenti a livello comunitario (comma 12); c) disciplinano il regime transitorio degli affidamenti, riproponendo in termini analoghi limitazioni e scadenze al regime degli affidamenti in atto già fissate dall’abrogato art. 23-bis e volte a penalizzare le forme di autoproduzione dei servizi (comma 32); d) infine, confermano il divieto, per le società titolari di affidamenti diretti, di acquisire servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nonché di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite società ad esse riferite, né partecipando a gare (comma 33). <br />	<br />
Così disponendo, i richiamati commi violerebbero gli artt. 75 e 117, quarto comma, Cost. in quanto, rendendo estremamente limitate le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house di quasi tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed indicando come alternative ed equivalenti le sole modalità di esternalizzazione, determinerebbero una limitazione della capacità di scelta degli enti territoriali, suscettibile di incidere sull’autonomia loro riconosciuta in materia, arbitraria perché realizzata senza alcuna concertazione con i predetti, ed ancora maggiore di quella delineata dall’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 che il referendum ha eliminato “in toto”, in violazione quindi anche del divieto di riproposizione della disciplina formale e sostanziale oggetto di abrogazione referendaria, di cui all’art. 75 Cost. <br />	<br />
Una censura particolare è, poi, proposta nei confronti del comma 14 del predetto art. 4, nella parte in cui prevede l’assoggettamento delle società in house al patto di stabilità interno «secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell’art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112 del 2008». Tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima per le stesse ragioni per le quali questa Corte, con la sentenza n. 325 del 2010, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo il riferimento al patto di stabilità previsto dal comma 10, lettera a) dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, sul presupposto che «l’ambito di applicazione del patto di stabilità interno attiene alla materia del coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 284 e n. 237 del 2009; n. 267 del 2006), di competenza legislativa concorrente, e non a materie di competenza legislativa esclusiva statale, per le quali soltanto l’art. 117, sesto comma, Cost. attribuisce allo Stato la potestà regolamentare». <br />	<br />
5.— Con ricorso, notificato il 15 novembre 2011, depositato il successivo 24 novembre (reg. ric. n. 160 del 2011), anche la Regione autonoma della Sardegna ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, per violazione degli artt. 3, (specialmente comma 1, lettere a, b e g) e 4 (specialmente comma 1, lettere f e g) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). <br />	<br />
La norma impugnata violerebbe gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, in quanto, attribuendo direttamente agli enti locali la competenza a determinare le modalità di erogazione dei servizi pubblici (in specie al comma 1), lederebbe le competenze primarie della Regione Sardegna nelle materie «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale», «ordinamento degli enti locali», «trasporti su linee automobilistiche e tranviarie», nonché la competenza concorrente nelle materie «assunzione di pubblici servizi» e «linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione», dettando norme in materie connesse, ma distinte da quella della tutela della concorrenza, quali lo svolgimento del servizio pubblico, il rispetto del patto di stabilità da parte delle aziende appaltanti, l’assunzione del personale e l’acquisizione di beni e servizi da parte delle imprese aggiudicatarie del servizio, l’organizzazione del controllo da parte dell’ente appaltante sul servizio pubblico erogato. <br />	<br />
6.— In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati infondati. <br />	<br />
In particolare, il resistente osserva che le argomentazioni relative alla dedotta violazione del riparto costituzionale di competenze coincidono sostanzialmente con quelle già proposte nei ricorsi relativi all’art. 23-bis, del d.l. n. 112 del 2008 e ritenute prive di fondamento dalla sentenza n. 325 del 2010. <br />	<br />
Neppure avrebbe maggior fondamento la censura proposta in riferimento all’art. 75 Cost. poiché, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, la giurisprudenza costituzionale, pur avendo rilevato in alcune decisioni la non riproponibilità della medesima disciplina abrogata, non avrebbe mai avuto occasione di specificare la portata di tale preclusione. <br />	<br />
Inoltre, non corrisponderebbe al vero che la nuova disciplina condividerebbe la ratio dell’abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008: infatti, mentre quest’ultima disposizione mirava alla realizzazione di una sistema di concorrenza per il mercato, il nuovo articolo 4 del d.l. n. 138 del 2011 sarebbe diretto alla realizzazione di un sistema di concorrenza nel mercato. Infine, sarebbero numerosi gli elementi di diversità fra le discipline in gioco, fra cui, di particolare significato, l’esclusione del settore idrico e l’innalzamento a 900.000 euro della soglia al di sotto della quale l’affidamento in house è rimesso alla scelta discrezionale dell’ente. <br />	<br />
In generale, il resistente osserva che la normativa in esame, a fronte della necessità, condivisa a livello comunitario, di garantire uno sviluppo economico maggiore mediante la promozione della concorrenza e la liberalizzazione delle attività e dei servizi aventi rilevanza economica, ha dovuto rimediare al vuoto normativo venutosi a creare con il referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 (art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008), avendo comunque cura di tutelare settori particolarmente sensibili nel rispetto della volontà popolare. <br />	<br />
7.— All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte. <b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>1.— Con sei distinti ricorsi, le Regioni Puglia (reg. ric. n. 124 del 2011), Lazio (reg. ric. n. 134 del 2011), Marche (reg. ric. n. 138 del 2011), Emilia-Romagna (reg. ric. n. 144 del 2011), Umbria (reg. ric. n. 147 del 2011) e la Regione autonoma della Sardegna (reg. ric. n. 160 del 2011) hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di svariate disposizioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed in particolare dell’articolo 4. <br />	<br />
Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge n. 138 del 2011, sono qui esaminate le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’articolo 4 del predetto decreto, in riferimento agli articoli 5, 75, 77, 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). <br />	<br />
I ricorsi censurano, con argomentazioni in buona parte coincidenti, la stessa norma. I relativi giudizi, dunque, devono essere riuniti per essere definiti con unica sentenza. <br />	<br />
2.— In linea preliminare, occorre prendere atto che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, l’impugnato art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 ha subìto numerose modifiche, in particolare per effetto dell’art. 9, comma 2, lettera n), della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012) e dell’art. 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché dell’art. 53, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese). <br />	<br />
Tali modifiche sopravvenute, che limitano ulteriormente le ipotesi di affidamento diretto dei servizi pubblici locali (come risulta, in specie, dall’introduzione della previsione della possibilità di affidamenti diretti solo per i servizi di valore inferiore a 200.000 euro: comma 13; previo parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che può pronunciarsi «in merito all’esistenza di ragioni idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva»: comma 3; con espressa previsione della prevalenza della normativa in questione sulle normative di settore: comma 34; con la previsione dell’esercizio del potere sostitutivo del Governo nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla normativa in questione: comma 32-bis) confermano il contenuto prescrittivo delle disposizioni oggetto delle censure, sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe, comprimendo, anzi, ancor di più, le sfere di competenza regionale. Pertanto, le predette questioni – in forza del principio di effettività della tutela costituzionale – devono essere estese alla nuova formulazione dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 (sentenza n. 142 del 2012). <br />	<br />
3.— Le Regioni hanno impugnato il citato art. 4 nella parte in cui tale disposizione, rubricata come «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall’Unione europea», detta la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in luogo dell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), abrogato a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011. Le Regioni Puglia, Lazio e Sardegna hanno censurato l’intero art. 4, mentre le altre Regioni (Marche, Umbria ed Emilia-Romagna) hanno censurato taluni commi del medesimo articolo. <br />	<br />
In particolare, secondo la Regione Puglia, il citato art. 4 violerebbe, innanzitutto, l’art. 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con gli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con l’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dai quali si desumerebbe il riconoscimento di un principio di pluralismo di fonti, nonché con il principio comunitario di neutralità rispetto agli assetti proprietari delle imprese e alle relative forme giuridiche ex art. 345 del TFUE e con il principio di preemption in base al quale la regolamentazione dell’Unione europea avrebbe l’effetto di precludere a livello nazionale l’adozione di discipline divergenti. <br />	<br />
Da tutte le Regioni, ad eccezione della Regione autonoma della Sardegna, viene dedotta la violazione dell’art. 75 Cost., in quanto la norma impugnata (ed in particolare i commi 1, 8, 9 10, 11, 12 e 13 secondo la Regione Marche ed anche i commi 32 e 33 secondo le Regioni Emilia-Romagna ed Umbria) avrebbe riprodotto la norma oggetto dell’abrogazione referendaria (art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008) e parti significative delle norme di attuazione della medesima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), recando una disciplina che rende ancor più limitate le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house di quasi tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, in violazione del divieto di riproposizione della disciplina formale e sostanziale oggetto di abrogazione referendaria, di cui all’art. 75 Cost., e con conseguente lesione indiretta delle proprie competenze costituzionali in materia di servizi pubblici locali. <br />	<br />
La Regione Puglia ha censurato, inoltre, la predetta norma anche sotto il profilo della violazione dell’art. 77 Cost., in quanto, a seguito dell’abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 sarebbe comunque applicabile direttamente nel nostro ordinamento la normativa comunitaria conferente e non sussisterebbero le ragioni di «straordinaria necessità ed urgenza» per provvedere con decreto-legge, ben potendosi effettuare un simile intervento in coerenza con gli assetti decentrati introdotti dalla Costituzione e con il pieno rispetto della volontà del suo popolo, espressa attraverso il referendum. <br />	<br />
Tutte le Regioni, poi, hanno impugnato la norma per il mancato rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni quanto all’affidamento e alla disciplina dei servizi pubblici locali. La norma denunciata – ed in particolare i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 – nella parte in cui attribuisce direttamente agli enti locali la competenza a decidere circa le modalità di erogazione dei servizi pubblici (in specie al comma 1) e delimita la stessa decisione degli enti locali, stabilendo vincoli stringenti alla possibilità degli affidamenti diretti, determinerebbe una lesione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali, eccedendo dall’ambito della competenza statale in materia di tutela della concorrenza, che comprende il solo profilo dell’affidamento del servizio pubblico locale, e dettando altresì norme in materie connesse, ma distinte, in violazione degli artt. 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale per la Sardegna. <br />	<br />
La Regione Marche ha, altresì, impugnato: il comma 18 del medesimo art. 4, in quanto, prevedendo che, in caso di affidamento in house, la verifica del rispetto del contratto di servizio avvenga secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, violerebbe la potestà legislativa regionale residuale in materia di servizi pubblici locali; il comma 21, nella parte in cui, limitando i requisiti per la nomina degli amministratori di società partecipate da enti locali, invaderebbe la competenza regionale residuale in materia di ordinamento degli enti locali. <br />	<br />
Un’ulteriore censura è, poi, proposta, dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, nei confronti del comma 14 del predetto art. 4, nella parte in cui prevede l’assoggettamento delle società in house al patto di stabilità interno, per le stesse ragioni per le quali questa Corte, con la sentenza n. 325 del 2010, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo il riferimento al patto di stabilità previsto dal comma 10, lettera a), dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008. <br />	<br />
4.— Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della questione promossa dalla Regione Puglia in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con gli artt. 14, 106 e 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con l’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con il principio della c.d. preemption. <br />	<br />
4.1.— Posto che l’esigenza di una adeguata motivazione a sostegno della impugnativa si pone «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali» (sentenza n. 450 del 2005), nella specie l’assoluta genericità ed indeterminatezza delle censure proposte con riguardo alla pretesa violazione di principi comunitari, anch’essi genericamente invocati, non consente di individuare in modo corretto i termini della questione di costituzionalità, con conseguente inammissibilità della stessa (sentenza n. 119 del 2010). <br />	<br />
5.— È, invece, ammissibile la questione proposta da tutte le ricorrenti, ad eccezione della Regione autonoma della Sardegna, in riferimento all’art. 75 Cost. <br />	<br />
5.1.— Questa Corte ha più volte affermato che le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo allorquando la violazione denunciata sia «potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni» (sentenza n. 303 del 2003; di recente, nello stesso senso, sentenze n. 80 e n. 22 del 2012) e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una “possibile ridondanza” della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all’onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione (sentenza n. 33 del 2011). <br />	<br />
Nella specie, le richiamate condizioni di ammissibilità delle censure sono soddisfatte. <br />	<br />
Le ricorrenti assumono che, con l’abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, che riduceva le possibilità di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali, con conseguente delimitazione degli ambiti di competenza legislativa residuale delle Regioni e regolamentare degli enti locali, le competenze regionali e degli enti locali nel settore dei servizi pubblici locali si sono riespanse. Infatti, a seguito della predetta abrogazione, la disciplina applicabile era quella comunitaria, più “favorevole” per le Regioni e per gli enti locali. Pertanto, la reintroduzione da parte del legislatore statale della medesima disciplina oggetto dell’abrogazione referendaria (anzi, di una regolamentazione ancor più restrittiva, frutto di un’interpretazione ancor più estesa dell’ambito di operatività della materia della tutela della concorrenza di competenza statale esclusiva), ledendo la volontà popolare espressa attraverso la consultazione referendaria, avrebbe determinato anche una potenziale lesione delle richiamate sfere di competenza sia delle Regioni che degli enti locali. <br />	<br />
Così argomentando, le Regioni hanno fornito una sufficiente motivazione in ordine ai profili della “possibile ridondanza” sul riparto di competenze della denunciata violazione, evidenziando la potenziale lesione della potestà legislativa regionale residuale in materia di servizi pubblici locali (e della relativa competenza regolamentare degli enti locali) che deriverebbe dalla violazione dell’art. 75 Cost. <br />	<br />
5.2.— Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 è fondata. <br />	<br />
5.2.1.— Il citato art. 4 è stato adottato con d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, dopo che, con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), era stata dichiarata l’abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, recante la precedente disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. <br />	<br />
Quest’ultima si caratterizzava per il fatto che dettava una normativa generale di settore, inerente a quasi tutti i predetti servizi, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni, la cui puntuale regolamentazione veniva, peraltro, demandata ad un regolamento governativo, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008). <br />	<br />
Con la richiamata consultazione referendaria detta normativa veniva abrogata e si realizzava, pertanto, l’intento referendario di «escludere l’applicazione delle norme contenute nell’art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)» (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, l’applicazione diretta della normativa comunitaria conferente. <br />	<br />
A distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell’avvenuta abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il Governo è intervenuto nuovamente sulla materia con l’impugnato art. 4, il quale, nonostante sia intitolato «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall’Unione europea», detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell’abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010. <br />	<br />
Essa, infatti, da un lato, rende ancor più remota l’ipotesi dell’affidamento diretto dei servizi, in quanto non solo limita, in via generale, «l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità» (comma 1), analogamente a quanto disposto dall’art. 23-bis (comma 3) del d.l. n. 112 del 2008, ma la àncora anche al rispetto di una soglia commisurata al valore dei servizi stessi, il superamento della quale (900.000 euro, nel testo originariamente adottato; ora 200.000 euro, nel testo vigente del comma 13) determina automaticamente l’esclusione della possibilità di affidamenti diretti. Tale effetto si verifica a prescindere da qualsivoglia valutazione dell’ente locale, oltre che della Regione, ed anche – in linea con l’abrogato art. 23-bis – in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale, allorquando l’applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell’ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo “analogo” (il controllo esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario deve essere di “contenuto analogo” a quello esercitato dall’aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell’attività dell’affidatario in favore dell’aggiudicante. <br />	<br />
Dall’altro lato, la disciplina recata dall’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 riproduce, ora nei principi, ora testualmente, sia talune disposizioni contenute nell’abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 (è il caso, ad esempio, del comma 3 dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 “recepito” in via di principio dai primi sette commi dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, in tema di scelta della forma di gestione del servizio; del comma 8 dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 che dettava una disciplina transitoria analoga a quella dettata dal comma 32 dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011; così come del comma 10, lettera a), dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 325 del 2010, sostanzialmente riprodotto dal comma 14 dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011), sia la maggior parte delle disposizioni recate dal regolamento di attuazione dell’art. 23-bis (il testo dei primi sette commi dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, ad esempio, coincide letteralmente con quello dell’art. 2 del regolamento attuativo dell’art. 23-bis di cui al d.P.R. n. 168 del 2010, i commi 8 e 9 dell’art. 4 coincidono con l’art. 3, comma 2, del medesimo regolamento, mentre i commi 11 e 12 del citato art. 4 coincidono testualmente con gli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento). <br />	<br />
Alla luce delle richiamate indicazioni – nonostante l’esclusione dall’ambito di applicazione della nuova disciplina del servizio idrico integrato – risulta evidente l’analogia, talora la coincidenza, della disciplina contenuta nell’art. 4 rispetto a quella dell’abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e l’identità della ratio ispiratrice. <br />	<br />
Le poche novità introdotte dall’art. 4 accentuano, infatti, la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere. Tenuto, poi, conto del fatto che l’intento abrogativo espresso con il referendum riguardava «pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica» (sentenza n. 24 del 2011) ai quali era rivolto l’art. 23-bis, non può ritenersi che l’esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia satisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare, con la conseguenza che la norma oggi all’esame costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione della disciplina abrogata con il referendum del 12 e 13 giugno 2011. <br />	<br />
5.2.2.— La disposizione impugnata viola, quindi, il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale. <br />	<br />
Questa Corte, pronunciandosi su un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dai promotori di un referendum abrogativo, avverso Camera e Senato, in relazione all’approvazione di una legge riproduttiva della disciplina abrogata mediante consultazione popolare svoltasi pochi mesi prima, pur dichiarando l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti, ormai privati della titolarità della funzione costituzionalmente rilevante e garantita, corrispondente all’attivazione della procedura referendaria, e quindi della qualità di potere dello Stato, ha, tuttavia, affermato che «la normativa successivamente emanata dal legislatore è pur sempre soggetta all’ordinario sindacato di legittimità costituzionale, e quindi permane comunque la possibilità di un controllo di questa Corte in ordine all’osservanza – da parte del legislatore stesso – dei limiti relativi al dedotto divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare» (sentenza n. 9 del 1997). <br />	<br />
Inoltre, ancor prima, questa Corte, escludendo, con riferimento alla disciplina della responsabilità civile dei giudici abrogata mediante referendum, la possibilità, in via interpretativa, dell’applicazione di una delle norme abrogate quale «norma transitoria», ha anche precisato che l’intervenuta abrogazione della stessa «non potrebbe consentire al legislatore la scelta politica di far rivivere la normativa ivi contenuta a titolo transitorio», in ragione della «peculiare natura del referendum, quale atto-fonte dell’ordinamento» (sentenza n. 468 del 1990). <br />	<br />
Un simile vincolo derivante dall’abrogazione referendaria si giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l’esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall’art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l’effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto. <br />	<br />
Tale vincolo è, tuttavia, necessariamente delimitato, in ragione del suo carattere puramente negativo, posto che il legislatore ordinario, «pur dopo l’accoglimento della proposta referendaria, conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata» (sentenza n. 33 del 1993; vedi anche sentenza n. 32 del 1993). <br />	<br />
In applicazione dei predetti principi, si è già rilevato che la normativa all’esame costituisce ripristino della normativa abrogata, considerato che essa introduce una nuova disciplina della materia, «senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti» (sentenza n. 68 del 1978), in palese contrasto, quindi, con l’intento perseguito mediante il referendum abrogativo. Né può ritenersi che sussistano le condizioni tali da giustificare il superamento del predetto divieto di ripristino, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo intercorso fra la pubblicazione dell’esito della consultazione referendaria e l’adozione della nuova normativa (23 giorni), ora oggetto di giudizio, nel quale peraltro non si è verificato nessun mutamento idoneo a legittimare la reintroduzione della disciplina abrogata. <br />	<br />
5.2.3.— Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, per violazione dell’art. 75 Cost. <br />	<br />
6.— Dall’accoglimento di tale censura consegue l’assorbimento degli altri profili di violazione della Costituzione dedotti dalle Regioni ricorrenti nei confronti della medesima norma o di sue singole disposizioni (sentenza n. 123 del 2010). </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; <br />	<br />
riuniti i giudizi, <br />	<br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni; <br />	<br />
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 del d.l. n. 138 del 2011, promossa dalla Regione Puglia, in riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione ed agli articoli 14, 106 e 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché al principio di preemption, con il ricorso indicato in epigrafe. <br />	<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012. <br />	<br />
F.to: <br />	<br />
Alfonso QUARANTA, Presidente <br />	<br />
Giuseppe TESAURO, Redattore <br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere <br />	<br />
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2012. </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2012-n-198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2012-n-198/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2012-n-198/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.198</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Cassese sull&#8217;obbligo per gli enti locali di adeguarsi al principio della liberalizzazione delle attività economiche e sulla riduzione dei costi degli apparati istituzionali 1. Enti locali &#8211; Finanza regionale &#8211; Art. 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2012-n-198/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2012-n-198/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo per gli enti locali di adeguarsi al principio della liberalizzazione delle attività economiche e sulla riduzione dei costi degli apparati istituzionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Enti locali &#8211; Finanza regionale &#8211; Art. 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 &#8211; Obbligo per gli enti locali di adeguare i rispettivi ordinamenti al principio c.d. della liberalizzazione delle attività economiche &#8211; Q. l c. sollevata dalle Regioni autonome Sardegna, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta//Vallée d’Aoste, nonché dalle Province di Trento e di Bolzano – Asserita violazione degli artt. 3, 116, 117, commi terzo e sesto, e 119 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale; </p>
<p>2.	Enti locali &#8211; Finanza regionale &#8211; Art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 &#8211; Riduzione del numero di consiglieri e assessori regionali &#8211; Riduzione degli emolumenti dei consiglieri &#8211; Istituzione di un Collegio dei revisori dei conti &#8211; Q. l c. sollevata dalle Regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna e Umbria – Asserita violazione degli artt. 3, 70, 77, 97 e 114 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione &#8211; Inammissibilità; </p>
<p>3.	Enti locali &#8211; Finanza regionale &#8211; Art. 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 &#8211; Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio c.d. della liberalizzazione delle attività economiche &#8211; Q. l c. sollevata dalle Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province di Trento e di Bolzano – Asserita violazione del principio di leale collaborazione e degli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) &#8211; Inammissibilità;</p>
<p>4.	Enti locali &#8211; Finanza regionale &#8211; Art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e modificato dall’articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge di stabilità 2012) &#8211; Riduzione del numero di consiglieri e assessori regionali &#8211; Riduzione degli emolumenti dei consiglieri &#8211; Istituzione di un Collegio dei revisori dei conti &#8211; Q. l c. sollevata dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto – Asserita violazione artt. 3, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e quarto, 119, 121, 122 e 123 Cost. &#8211; Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È costituzionalmente illegittimo l’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; </p>
<p>2.	è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa, in riferimento agli artt. 3, 70, 77, 97 e 114 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalle Regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe; </p>
<p>3.	è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa, in riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione e agli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province di Trento e di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe; </p>
<p>4.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e modificato dall’articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge di stabilità 2012), promossa, in riferimento agli artt. 3, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e quarto, 119, 121, 122 e 123 Cost., dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Alfonso QUARANTA; <b>Giudici</b> : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell’articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), promossi dalla Regione Lazio, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Regione Basilicata, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalle Regioni Campania, Lombardia, Calabria, dalla Regione autonoma della Sardegna e dalla Regione Veneto, notificati il 14-16, il 15, il 17, il 15-17, il 17, il 15 novembre 2011 ed il 13 gennaio 2012, depositati in cancelleria il 18, il 23, il 24 novembre 2011 ed il 18 gennaio 2012, rispettivamente iscritti ai nn. 134, 135, 136, 142, 143, 144, 145, 147, 152, 153, 155, 158 e 160 del registro ricorsi 2011 ed al n. 11 del registro ricorsi 2012. <br />	<br />
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese; <br />	<br />
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna, Renato Marini per la Regione Lazio, Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Marcello Cecchetti per la Regione Basilicata, Luigi Manzi per la Regione Veneto, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Beniamino Caravita di Toritto per le Regioni Campania e Lombardia, Graziano Pungì per la Regione Calabria, Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.— Le Regioni Lazio (reg. ric. n. 134 del 2011), Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 135 del 2011), Basilicata (reg. ric. n. 136 del 2011), Trentino Alto-Adige/Südtirol (reg. ric. n. 143 del 2011), Emilia-Romagna (reg. ric. n. 144 del 2011), Veneto (reg. ric. n. 145 del 2011), Umbria (reg. ric. n. 147 del 2011), Campania (reg. ric. n. 153 del 2011), Calabria (reg. ric. n. 158 del 2011) e Sardegna (reg. ric. n. 160 del 2011), nonché le Province di Trento (reg. ric. n. 142 del 2011) e di Bolzano (reg. ric. n. 152 del 2011) hanno impugnato, fra l’altro, l’articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La Regione Veneto (reg. ric. n. 11 del 2012) ha inoltre impugnato l’articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), che ha modificato l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011. <br />	<br />
1.1.— I parametri invocati nei ricorsi, nel complesso, sono gli artt. 3, 70, 77, 97, 100, 103, 114, 116, 117, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione e l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). <br />	<br />
In particolare, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste lamenta la violazione degli articoli 2, primo comma, lettera a), 15, 16 e 25 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), e del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste concernenti l’istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti). Il Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province di Trento e di Bolzano deducono la violazione degli articoli 4, numero 1), 8, numero 1), 25, 36, 47, 48, 69, 75, 79, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle relative norme di attuazione: il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto). La Regione Sardegna lamenta la violazione degli articoli 15 e 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). <br />	<br />
2.— Le disposizioni censurate riguardano il numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché l’indennità e il trattamento previdenziale dei consiglieri, e prevedono, altresì, l’istituzione, da parte delle Regioni, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente. <br />	<br />
2.1.— In particolare, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, «[p]er il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri: <br />	<br />
a)  previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero; <br />	<br />
b)  previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all’unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; <br />	<br />
c)  riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell’indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi dell’articolo 13 del presente decreto; <br />	<br />
d)  previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale; <br />	<br />
e)  istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti; <br />	<br />
f)  passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali». <br />	<br />
2.2.— L’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede che «[l]’adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l’applicazione dell’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l’applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente». L’art. 27 della legge n. 42 del 2009, intitolato «Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome», prevede, al primo comma, che «[l]e regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera m)». <br />	<br />
2.3.— L’art. 30 della legge n. 183 del 2011, impugnato dalla sola Regione Veneto, ha modificato il primo alinea dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, sostituendo la formulazione originaria secondo cui le Regioni dovevano adeguare i rispettivi ordinamenti ai parametri elencati alle lettere successive «ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20», con la seguente: «[p]er il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri». <br />	<br />
3.— La Regione Lazio (reg. ric. n. 134 del 2011) ha impugnato l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 in quanto inciderebbe sulla forma di governo regionale e sui principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, la cui determinazione spetta allo statuto regionale, così violando gli artt. 122 e 123 Cost. <br />	<br />
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le censure siano dichiarate inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’art. 30 della legge n. 183 del 2011 ha eliminato il collegamento tra l’adeguamento ai parametri previsti dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 e la collocazione delle Regioni nella classe di enti territoriali più virtuosa ai fini dell’applicazione della disciplina del patto di stabilità. <br />	<br />
4.— La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 135 del 2011) ha impugnato l’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., agli artt. 2, primo comma, lettera a), 15, 16 e 25 dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e del decreto legislativo n. 179 del 2010. <br />	<br />
4.1.— La ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., poiché la disposizione impugnata conterrebbe norme di dettaglio nella materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica». L’art. 14, inoltre, si porrebbe in contrasto con le norme dello statuto in materia di forma di governo: in particolare, con l’art. 15, che demanda alla legge regionale la forma di governo regionale e le modalità di elezione degli assessori, con l’art. 16, che fissa in trentacinque il numero dei consiglieri regionali, e con l’art. 25, che affida alla legge regionale la determinazione delle indennità degli stessi consiglieri. L’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, poi, nella parte in cui istituisce il Collegio dei revisori dei conti, violerebbe l’art. 2, primo comma, lettera a) dello statuto speciale e le relative norme di attuazione contenute nel decreto legislativo n. 179 del 2010, in quanto interferirebbe con la potestà legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione». <br />	<br />
4.2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, non fondato. In via preliminare, la difesa dello Stato chiede che la censura relativa all’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, in ragione della modifica intervenuta ad opera dell’art. 30 della legge n. 183 del 2011. <br />	<br />
Nel merito, la difesa dello Stato sostiene che la disposizione impugnata non lederebbe l’autonomia finanziaria della ricorrente, in quanto i parametri indicati dall’art. 14, «seppur specifici, rientrano in quelle disposizioni atte a dare concreta effettività al patto di stabilità» e, quindi, costituirebbero principi di coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, la norma censurata non modificherebbe l’assetto organizzativo della Regione e non ne lederebbe l’autonomia organizzativa, garantiti dagli artt. 15, 16 e 25 dello statuto speciale, in quanto l’adeguamento ai parametri indicati dall’art. 14, comma 1, varrebbe «quale condizione per l’applicazione dell’art. 27» della legge n. 42 del 2009 e come «riferimento per l’applicazione di misure premiali e sanzionatorie». <br />	<br />
5.— La Regione Basilicata (reg. ric. n. 136 del 2011) ha impugnato l’articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011. La ricorrente lamenta il contrasto della disposizione in esame con l’art. 123 Cost., in quanto «limita di fatto l’autonomia in tema di forma di governo e di principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione»; con l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto introdurrebbe una disciplina di dettaglio nella materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica»; con l’art. 114, in quanto, con la norma impugnata, il legislatore statale avrebbe voluto «ripristinare quella distinzione tra gli enti territoriali tipica della superata “centralità”», in contrasto con il principio di equiordinazione tra enti. <br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che tali censure siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate. Innanzitutto, si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per l’assoluta genericità delle censure sollevate. Inoltre, si rileva che, a seguito dell’approvazione dell’art. 30 della legge n. 183 del 2011, che ha modificato l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, le doglianze regionali sarebbero «comunque superate». Nel merito, le disposizioni censurate lascerebbero alle Regioni un ampio margine di scelta, nel rispetto del vincolo stabilito dal legislatore statale. <br />	<br />
6.— La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (reg. ric. n. 143 del 2011) ha impugnato l’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, per violazione degli artt. 117, sesto comma, e 119 Cost., degli artt. 4, numero 1), 24, 25, 36, 48, 69, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo n. 266 del 1992, decreto legislativo n. 268 del 1992, e decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988), nonché dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione. <br />	<br />
6.1.— In primo luogo, la disposizione impugnata, stante il carattere dettagliato delle misure previste, lederebbe l’autonomia finanziaria della Regione, in violazione dell’art. 119 Cost. e dell’art. 79 dello statuto. Inoltre, sarebbero violati anche gli artt. 103, 104 e 107 dello statuto e il principio di leale collaborazione, «perché una fonte primaria ordinaria, adottata unilateralmente, ha derogato ad una norma statutaria, adottata con la speciale procedura di cui all’art. 104». <br />	<br />
In secondo luogo, l’art. 14, comma 2, violerebbe le norme dello statuto che disciplinano la forma di governo della Regione (in particolare, con gli artt. 25 e 36, riguardanti il numero dei consiglieri e assessori regionali, e con l’art. 4, numero 1, in materia di organizzazione interna). <br />	<br />
In terzo luogo, la norma censurata, nella parte in cui prevede l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti (comma 1, lettera e), invaderebbe un settore di competenza delle norme di attuazione, così violando l’art. 107 dello statuto e il d.P.R. n. 305 del 1988 (in particolare, l’art. 10, comma 3-ter, che considera come facoltativa la richiesta di ulteriori forme di collaborazione con le sezioni della Corte dei conti), nonché l’art. 4, numero 1), dello statuto, in quanto interverrebbe in una materia – l’ordinamento degli uffici – di competenza regionale. Inoltre, la stessa disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 117, sesto comma, Cost., in quanto attribuirebbe a un organo statale un potere normativo secondario, e con l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, «che ritiene solo gli atti legislativi statali idonei a far sorgere un dovere di adeguamento». <br />	<br />
6.2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, nel merito non fondato. In via preliminare, la difesa dello Stato eccepisce l’inammissibilità per genericità della formulazione delle censure relative all’art. 69 dello statuto e agli artt. 9, 10 e 10-bis del d.lgs. n. 268 del 1992, indicate nell’epigrafe del ricorso. Con riguardo alle rimanenti censure, l’Avvocatura generale dello Stato chiede che siano dichiarate inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, a seguito della modifica introdotta dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011. <br />	<br />
6.3.— Con memoria depositata il 29 maggio 2012, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, innanzi tutto, precisa che le censure rispetto alle quali l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità per genericità sono riferite a un diverso motivo di ricorso, riguardante altra disposizione. Inoltre, a proposito della modifica dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011 apportata dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, la ricorrente sostiene che essa non può ritenersi satisfattiva, in quanto l’art. 14, comma 2, rimasto immutato, continua a prevedere che l’adeguamento ai parametri previsti dal comma 1 resta «elemento di riferimento per l’applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente». <br />	<br />
7.— La Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 144 del 2011) ha impugnato l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011 per violazione degli artt. 3, 77, 97, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e sesto, 119, 121 e 123 Cost. <br />	<br />
7.1.— La ricorrente lamenta, innanzitutto, la violazione dell’art. 123 Cost., in quanto la composizione dell’organo legislativo regionale costituirebbe una scelta fondamentale che attiene alla forma di governo, la cui determinazione spetta agli statuti regionali, assoggettati «al solo criterio della “armonia con la Costituzione”», talchè la norma censurata eccederebbe limiti della potestà legislativa dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.). Sarebbe altresì lesa l’autonomia finanziaria di cui all’art. 119 Cost., negandosi alla Regione la possibilità di scegliere le modalità per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla disciplina del patto di stabilità. La disposizione censurata, poi, lederebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto prevederebbe regole di dettaglio in materia di coordinamento della finanza pubblica. <br />	<br />
In subordine, la Regione rileva che la disposizione censurata richiede di ridurre il numero dei consiglieri e degli assessori regionali entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso. Tale termine può essere rispettato solo laddove le modifiche non richiedano una revisione statutaria, per la quale è previsto un iter di approvazione suscettibile di richiedere tempi più lunghi. La disposizione censurata, sanzionando la Regione per una circostanza della quale essa non dispone, sarebbe illegittima in quanto palesemente irragionevole. <br />	<br />
La ricorrente rileva poi che la lettera e) dell’art. 14, comma 1, relativa all’obbligo di istituzione di un Collegio dei revisori dei conti che operi in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, violerebbe l’art. 121 Cost., che individua direttamente gli organi necessari delle Regioni (Presidente, Giunta e Consiglio), in quanto il legislatore statale ordinario difetterebbe «di qualsivoglia competenza in ordine alla stessa previsione/imposizione del nuovo organo quale componente necessaria dell’organizzazione regionale». Ad avviso della Regione, la disposizione censurata determinerebbe l’affidamento alla Corte dei conti di poteri di natura regolamentare il cui esercizio «snatura la funzione della Corte dei conti quale organo di controllo e giurisdizionale» e costituirebbe quindi violazione degli artt. 100, secondo comma, e 103, secondo comma, Cost. La disposizione si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 117, commi terzo e sesto, Cost., in quanto lo Stato, essendo privo di potestà regolamentare nelle materie concorrenti, non potrebbe demandarla all’organo di controllo. <br />	<br />
La ricorrente, inoltre, deduce nello specifico l’illegittimità dell’ultimo periodo della lettera a) dell’art. 14, comma 1, ai sensi del quale «[l]e Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero». Ad avviso della ricorrente, tale previsione, ledendo i principi di razionalità e di eguaglianza, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., dato che «una Regione non sarebbe neppure libera di determinare un numero di consiglieri regionali che la stessa legge statale mostra di giudicare congruo, per la sola ragione che con precedente scelta la Regione stessa aveva determinato un numero inferiore». <br />	<br />
Infine, ad avviso della Regione la disposizione censurata violerebbe l’art. 77 Cost., in quanto, stabilendo il termine stringente di sei mesi per l’adozione delle modifiche, ma rinviandone l’efficacia alla successiva legislatura regionale, difetterebbe dei requisiti della straordinaria necessità e dell’urgenza. <br />	<br />
7.2.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che le censure siano respinte. Le motivazioni addotte corrispondono a quelle sostenute dalla difesa dello Stato con riguardo al ricorso della Regione Basilicata. Le censure regionali sarebbero, comunque, da ritenersi superate, in ragione della sopravvenuta modifica dell’art. 14 del d.l. n. 138 del 2011 ad opera dell’art. 30 della l. n. 183 del 2011. <br />	<br />
7.3.— Con memoria depositata il 29 maggio 2012, la Regione Emilia-Romagna ha ribadito la fondatezza delle censure prospettate e ha contestato la ricostruzione dell’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che le modifiche introdotte dall’art. 30, comma 5, della l. n. 183 del 2011 non avrebbero fatto venir meno l’interesse a ricorrere. <br />	<br />
8.— La Regione Veneto (reg. ric. n. 145 del 2011) ha impugnato, tra gli altri, l’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del d.l. n. 138 del 2011. Ad avviso della ricorrente, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 117 e 119 Cost., perché prevederebbe misure di dettaglio riguardanti specifiche voci di spesa regionali, e l’art. 123 Cost., in quanto inciderebbe sulla forma di governo regionale. <br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la censura sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della modifica introdotta dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011. <br />	<br />
9.— La Regione Umbria (reg. ric. n. 147 del 2011) ha impugnato l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011 per violazione degli artt. 3, 77, 97, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e sesto, 119, 121 e 123 Cost., adducendo le medesime argomentazioni prospettate dalla Regione Emilia-Romagna. Inoltre, la Regione sostiene che, dato che il proprio statuto ha già previsto l’istituzione di un Collegio dei revisori dei conti (in seguito disciplinato con legge regionale), la normativa statale andrebbe a sostituirsi a quella regionale «senza che vi sia alcun titolo che legittimi un intervento così pervasivo». <br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che la censura sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della modifica introdotta dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011. <br />	<br />
Con memoria depositata il 28 maggio 2012, la Regione Umbria ha confermato il proprio interesse a ricorrere, ribadendo la fondatezza delle censure prospettate nel ricorso. <br />	<br />
10.— La Regione Campania (reg. ric. n. 153 del 2011) ha impugnato l’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 perché violerebbe gli artt. 117, commi terzo e quarto, e 119 Cost., in quanto prevede «nuove misure stringenti che incidono in modo illegittimo non solo su voci di spesa, ma anche sull’ordinamento e sulla forma di governo delle Regioni stesse»; gli artt. 122 e 123 Cost., in quanto detta misure nell’ambito della forma di governo regionale; l’art. 3 Cost. e il principio di ragionevolezza, in quanto produrrebbe «effetti irragionevoli e comunque in forte squilibrio in rapporto alla densità delle popolazioni residenti nelle varie regioni». <br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la censura relativa all’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della modifica introdotta dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011. <br />	<br />
La Regione Campania, con memoria del 29 maggio 2012, ha confermato il proprio interesse a ricorrere e ha ribadito la fondatezza delle censure sollevate. <br />	<br />
11.— La Regione Lombardia (reg. ric. n. 155 del 2011) ha impugnato l’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 per violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, 119, 122 e 123 della Costituzione. <br />	<br />
11.1.— Innanzitutto, la disposizione censurata, introducendo misure di dettaglio in materia di coordinamento della finanza pubblica e incidendo sulle competenze regionali residuali, violerebbe l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost. In secondo luogo, l’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, dettando disposizioni relative alla forma di governo regionale, sarebbe in contrasto con gli artt. 122 e 123 Cost. Infine, l’istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, prevista dall’art. 14, comma 1, lettera e), violerebbe l’art. 121 Cost., dato che la previsione di organi regionali ulteriori rispetto a quelli necessari, espressamente elencati, sarebbe integralmente rimessa allo statuto regionale. <br />	<br />
11.2.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che le censure sollevate siano dichiarate inammissibili per difetto di interesse, in ragione della modifica introdotta dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011. <br />	<br />
11.3.— Con memoria del 29 maggio 2012, la Regione Lombardia ha replicato all’Avvocatura generale dello Stato, escludendo che l’intervenuta modifica normativa abbia fatto venir meno il proprio interesse a ricorrere e ribadendo la fondatezza delle censure sollevate. <br />	<br />
12.— La Regione Calabria (reg. ric. n. 158 del 2011) ha impugnato l’articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 per violazione degli artt. 70, 77, 117, quarto comma, 122 e 123 Cost., e del principio di leale collaborazione. <br />	<br />
12.1.— Innanzitutto, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 77 Cost., per assenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, e dell’art. 70 Cost., in quanto in tal modo le Camere sarebbero state espropriate della funzione legislativa. In secondo luogo, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 122 e 123 Cost., in quanto inciderebbe sulla forma di governo della Regione. Anche la previsione di un Collegio dei revisori dei conti, di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 14, inciderebbe sulla riserva statutaria prevista dall’art. 123 Cost. e lederebbe la competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici regionali (art. 117, quarto comma, Cost.). <br />	<br />
12.2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le censure sollevate siano dichiarate inammissibili per difetto di interesse, in ragione della modifica introdotta dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011. <br />	<br />
Nel merito, la difesa dello Stato osserva che la disposizione censurata lascia «ampi margini di scelta, nel rispetto dei vincoli quantitativi e dei tetti massimi predefiniti dal legislatore statale, circa le determinazioni inerenti la composizione numerica degli organi regionali», nonché «circa le modalità con cui dare attuazione alla riduzione della spesa prevista dal legislatore statale». <br />	<br />
12.3.— La Regione Calabria, con memoria depositata il 23 maggio 2012, ha escluso che l’intervenuta modifica normativa abbia fatto venir meno il proprio interesse a ricorrere e ha ribadito la fondatezza delle censure sollevate. <br />	<br />
13.— La Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 160 del 2011) ha impugnato l’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, per violazione degli artt. 3, 116 e 119 Cost., degli artt. 15 e 16 dello statuto, nonché del principio di ragionevolezza. <br />	<br />
13.1.— La disposizione impugnata violerebbe gli artt. 3 e 119 Cost., «perché la doverosa applicazione del principio di perequazione è irragionevolmente subordinata alla rinuncia della Regione alla sua autonomia costituzionalmente garantita». Inoltre, l’irragionevolezza della disposizione impugnata deriverebbe dalla previsione del termine di sei mesi previsto per l’adeguamento, in quanto la riforma statutaria «può avvenire solo con il procedimento stabilito per la revisione costituzionale» e, dunque, non sarebbe nella disponibilità della Regione. L’art. 14 interferirebbe, poi, con la competenza regionale in materia di determinazione della forma di governo della Regione, dei rapporti fra i suoi organi e di definizione del numero di consiglieri, violando così gli artt. 15 e 16 dello statuto, nonché l’art. 116 Cost. <br />	<br />
13.2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, a seguito della modifica introdotta dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, le censure sollevate siano dichiarate inammissibili per difetto di interesse. <br />	<br />
13.3.— Con memoria depositata il 29 maggio 2012, la Regione autonoma della Sardegna deduce il carattere non satisfattivo dello ius superveniens, ribadendo la fondatezza delle censure prospettate nel ricorso. <br />	<br />
14.— La Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 142 del 2011) ha impugnato l’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, per violazione degli artt. 117, comma sesto, e 119 Cost., degli artt. 4, numero 1), 47, 48, 75, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale, degli artt. 9, 10, 10-bis del decreto legislativo n. 268 del 1992, dell’art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, e degli artt. 2, 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, nonché del principio di leale collaborazione, con le medesime argomentazioni addotte dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (reg. ric. n. 143 del 2011). Inoltre, la Provinvia autonoma lamenta che la disposizione censurata violerebbe l’art. 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in quanto una legge ordinaria inciderebbe sulla determinazione del numero dei membri del Consiglio provinciale prevista da una legge costituzionale quale è lo statuto, e con l’art. 47, secondo comma, dello stesso statuto, in quanto interferirebbe con la speciale competenza legislativa di integrazione della disciplina statutaria in materia di «forma di governo della Provincia». <br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, a sèguito della modifica introdotta dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, le censure sollevate siano dichiarate inammissibili per difetto di interesse. Nel merito, la difesa dello Stato sostiene che la norma contestata, nella sua attuale formulazione, «prevede solamente che l’adeguamento da parte delle Regioni [e delle Province autonome] ai succitati parametri avvenga nell’ambito della loro autonomia statutaria e legislativa, nel rispetto, quindi, delle loro prerogative costituzionalmente sancite». <br />	<br />
Con memoria depositata il 29 maggio 2012, la Provincia autonoma di Trento osserva che la modifica introdotta con l’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011 non può ritenersi satisfattiva, in quanto interessa il comma 1 dell’art. 14, e non il comma 2, impugnato dalla ricorrente. Per le Regioni e le Province ad autonomia differenziata l’adeguamento a quei parametri continuerebbe ad essere «elemento di riferimento per l’applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente», determinando anzi «una condizione deteriore rispetto alle stesse Regioni ordinarie». <br />	<br />
15.— La Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 152 del 2011), ha impugnato l’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, per violazione degli artt. 24, 25, 47, 48, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale; delle relative norme di attuazione (decreto legislativo n. 266 del 1992, decreto legislativo n. 268 del 1992 e d.P.R. n. 305 del 1988); nonché dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione. <br />	<br />
15.1.— Innanzitutto, la disposizione impugnata violerebbe l’autonomia finanziaria della Provincia autonoma, sancita dall’art. 79, comma 4, dello statuto, e sarebbe in contrasto con gli artt. 103, 104 e 107 dello statuto, poiché il legislatore statale modificherebbe l’ordinamento finanziario provinciale senza ricorrere alla procedura rinforzata prevista per le leggi costituzionali. <br />	<br />
Inoltre, l’art. 14, comma 2, si porrebbe in contrasto con gli artt. 24, 25, 47, 48 e 103 dello statuto che disciplinano la forma di governo delle Province autonome (in particolare, la determinazione della forma di governo della Provincia, l’elezione del Consiglio provinciale e degli assessori, e la composizione del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali). L’art. 14, poi, nella parte in cui prevede la riduzione degli emolumenti e delle utilità dei consiglieri regionali (comma 1, lettera c), lederebbe una competenza riservata alla Regione e alle Province autonome. <br />	<br />
Infine, la norma censurata, nella parte in cui dispone l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti, si porrebbe in contrasto con le norme di attuazione dello statuto contenute nel d.P.R. n. 305 del 1988, poiché violerebbe la competenza della provincia in materia di procedimenti di controllo contabile. <br />	<br />
15.2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, a sèguito della modifica introdotta dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, le censure sollevate siano dichiarate inammissibili per difetto di interesse. <br />	<br />
15.3.— Con memoria depositata il 29 maggio 2012, la Provincia autonoma di Bolzano afferma che la modifica intervenuta con l’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, non avrebbe carattere satisfattivo, dato che essa non incide sull’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, applicabile alle Regioni a statuto speciale, e insiste per l’accoglimento delle censure sollevate. <br />	<br />
16.— La Regione Veneto (reg. ric. n. 11 del 2012) ha impugnato l’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, che ha modificato l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, per violazione degli artt. 117, commi terzo e quarto, 119 e 123 Cost. <br />	<br />
16.1.— Ad avviso della ricorrente, in base alla modifica apportata dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, «quelle che potevano essere considerate facoltà, o, per meglio dire oneri per le Regioni (…) sono oggi puri e semplici obblighi». Di conseguenza, la Regione ribadisce i motivi di illegittimità proposti con il ricorso avverso l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, nella sua originaria formulazione (reg. ric. n. 145 del 2011). <br />	<br />
16.2.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e, nel merito, non fondato. <br />	<br />
16.3.— Con memoria depositata il 29 maggio 2012, la Regione Veneto ribadisce l’illegittimità della disposizione censurata, per contrasto con l’art. 123 Cost., poiché porrebbe dei limiti alla competenza statutaria generale. Inoltre, l’art. 14 impugnato, contenendo disposizioni di dettaglio in materia di coordinamento della finanza pubblica, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., e lederebbe l’autonomia finanziaria della Regione, di cui all’art. 119 Cost. 	</p>
<p><b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>1.— Con più ricorsi, diverse Regioni hanno impugnato, fra l’altro, l’articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che detta misure riguardanti il numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché il trattamento economico e previdenziale dei consiglieri, e prevede l’istituzione di un Collegio dei revisori dei conti. <br />	<br />
1.1.— In particolare, le Regioni Basilicata (reg. ric. n. 136 del 2011), Campania (reg. ric. n. 153 del 2011), Lombardia (reg. ric. n. 155 del 2011), Calabria (reg. ric. n. 158 del 2011) e la Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 160 del 2011) hanno impugnato l’intero articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011. Le Regioni Lazio (reg. ric. n. 134 del 2011), Emilia-Romagna (reg. ric. n. 144 del 2011), Umbria (reg. ric. n. 147 del 2011), e Veneto (reg. ric. n. 145 del 2011) hanno impugnato il solo comma 1 (la Regione Veneto, limitatamente alle lettere a, b, c, d ed e), mentre le Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 135 del 2011) e Trentino Alto-Adige/Südtirol (reg. ric. n. 143 del 2011), nonché le Province autonome di Trento (reg. ric. n. 142 del 2011) e Bolzano (reg. ric. n. 152 del 2011) hanno impugnato il solo comma 2. <br />	<br />
1.2.— Con il ricorso n. 11 del 2012, la Regione Veneto ha impugnato l’articolo 30 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2012), che ha parzialmente modificato l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011. <br />	<br />
1.3.— I parametri invocati nei ricorsi sono gli articoli 3, 70, 77, 97, 100, 103, 114, 116, 117, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione e l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). <br />	<br />
In particolare, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste lamenta la violazione degli articoli 2, primo comma, lettera a), 15, 16 e 25 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), e del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste concernenti l’istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti). Il Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province di Trento e di Bolzano deducono la violazione degli articoli 4, numero 1), 8, numero 1), 25, 36, 47, 48, 69, 75, 79, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle relative norme di attuazione: il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto). La Regione autonoma della Sardegna lamenta la violazione degli articoli 15 e 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). <br />	<br />
1.4.— Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge n. 138 del 2011, vengono in esame in questa sede le questioni relative all’articolo 14 del medesimo decreto-legge. <br />	<br />
I giudizi, così separati e delimitati, in considerazione della loro connessione oggettiva, devono essere riuniti, per essere decisi con un’unica pronuncia. <br />	<br />
2.— Successivamente alla presentazione dei ricorsi, l’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, ha modificato il primo alinea dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, che, nella sua formulazione originaria, prevedeva che le Regioni dovessero adeguare i rispettivi ordinamenti ai parametri elencati dal medesimo articolo «ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20». Al meccanismo premiale – rappresentato dal collegamento tra l’adeguamento a detti parametri da parte delle Regioni e la collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa – si sostituisce la previsione «le Regioni adeguano i rispettivi ordinamenti ai parametri previsti dal comma 1», in forza della quale tali misure hanno efficacia diretta nei confronti delle Regioni. <br />	<br />
La modifica normativa, quindi, non ha carattere satisfattivo e non determina la cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, l’eccezione sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato per sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti non può essere accolta e la questione proposta con i ricorsi nn. 134, 135, 136, 142, 143, 144, 145, 147, 152, 153, 155, 158 e 160 del 2011 si intende trasferita al testo vigente dell’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011. Anche la questione sollevata con il ricorso n. 11 del 2012, con il quale la Regione Veneto ha autonomamente impugnato l’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, nella parte in cui modifica l’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, si intende trasferita su quest’ultimo articolo, nella sua attuale formulazione. <br />	<br />
3.— In via preliminare, vanno dichiarate inammissibili alcune censure. <br />	<br />
3.1.— È inammissibile, per inconferenza del parametro invocato, la censura relativa alla violazione dell’art. 114 Cost., presentata dalla Regione Basilicata, secondo la quale il legislatore statale avrebbe voluto «ripristinare quella distinzione tra gli enti territoriali tipica della superata “centralità”». <br />	<br />
3.2.— Sono inammissibili le censure, prospettate dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, relative alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in base alle quali l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, prevedendo che le Regioni con un numero di consiglieri regionali inferiore a quello indicato dall’articolo stesso, non possono aumentarlo, lederebbe i principi di razionalità e di eguaglianza. La censura relativa alla violazione dell’art. 3 Cost. è inammissibile per difetto di interesse, in quanto nessuna Regione ha attualmente un numero di consiglieri inferiore a quello, previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011. La censura riferita all’art. 97 Cost., invece, è inammissibile per difetto assoluto di motivazione. <br />	<br />
3.3.— Sono inammissibili le censure relative all’art. 77 Cost., prospettate dalle Regioni Calabria, Emilia-Romagna e Umbria, e all’art. 70, censura sollevata dalla sola Regione Calabria. Secondo le ricorrenti, la previsione, contenuta nell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, secondo la quale la riduzione dei consiglieri e degli assessori deve essere adottata entro sei mesi, ma l’efficacia di tale modifica è rinviata alla successiva legislatura regionale, violerebbe l’art. 77 Cost., in quanto difetterebbe dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza e in quanto, configurando un uso illegittimo della decretazione d’urgenza, contrasterebbe – secondo la Regione Calabria – con l’assegnazione alle Camere della funzione legislativa, in violazione dell’art. 70 Cost. Al riguardo, deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le Regioni possono invocare, nel giudizio di costituzionalità in via principale, parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione a condizione che la lamentata violazione ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (sentenze n. 33 del 2011, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010, n. 341 del 2009). Nel caso di specie, le ricorrenti non spiegano in che modo l’asserita violazione degli artt. 70 e 77 Cost. determini una compressione delle competenze delle Regioni. <br />	<br />
3.4.— Sono inammissibili le censure relative alla violazione del principio di leale collaborazione, prospettate dalle Regioni Calabria e Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con riguardo all’art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, perché non viene fornita alcuna motivazione di tale violazione (ex plurimis, sentenze n. 185, n. 129, n. 114 e n. 8 del 2011). <br />	<br />
3.5.— Sono inammissibili le censure fondate sulla violazione degli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto tali parametri non sono richiamati nella delibera degli enti regionali e provinciali competenti. È necessario, infatti, che vi sia corrispondenza tra il contenuto di tali delibere e l’oggetto del ricorso, al fine di salvaguardare la volontà politica dell’organo legittimato a proporlo (da ultimo, sentenza n. 205 del 2011), e tale principio non riguarda solamente l’individuazione della norma censurata, ma anche l’esatta delimitazione dei parametri del ricorso (sentenze n. 311 e n. 27 del 2008, nonché n. 453 del 2007). <br />	<br />
4.— Nel merito, le censure prospettate possono essere suddivise in due gruppi: il primo relativo all’art. 14, comma 2, che riguarda le sole Regioni a statuto speciale e le Province autonome; il secondo all’art. 14, comma 1. <br />	<br />
5.— L’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, in base al quale l’adeguamento ai parametri previsti dal comma 1 del medesimo articolo è «condizione per l’applicazione» dell’art. 27 della legge n. 42 del 2009 ed «elemento di riferimento per l’applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente», è impugnato dalle Regioni autonome Sardegna, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta//Vallée d’Aoste, nonché dalle Province di Trento e di Bolzano per violazione degli artt. 3, 116, 117, commi terzo e sesto, e 119 Cost. Tutte le ricorrenti lamentano, inoltre, la violazione delle disposizioni dei rispettivi statuti relative alla forma di governo della Regione e delle Province autonome, alla modalità di elezione dei consiglieri e degli assessori regionali e provinciali, al numero e all’indennità dei consiglieri (artt. 14, 15, 16 e 25 dello Statuto della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste; artt. 24, 25, 36, 47 e 48 dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol; artt. 15 e 16 dello Statuto della Regione Sardegna). Infine, ad avviso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la violazione delle disposizioni statutarie avrebbe l’effetto di modificare in via diretta la composizione degli organi di governo della Regione e delle Province, violando così gli artt. 103, 104 e 107 dello statuto regionale, che disciplinano il procedimento di modifica dello stesso statuto. <br />	<br />
La questione è fondata. <br />	<br />
La disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti. Questi, adottati con legge costituzionale, ne garantiscono le particolari condizioni di autonomia, secondo quanto disposto dall’art. 116 Cost. L’adeguamento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 richiede, quindi, la modifica di fonti di rango costituzionale. A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni. Non a caso, l’art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, non impugnato, stabilisce che «l’attuazione delle disposizioni» di tale decreto-legge da parte delle Regioni a statuto speciale deve avvenire «nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto» dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009. <br />	<br />
Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, per violazione dell’art. 116 Cost. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura, ivi inclusi quelli prospettati dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome in riferimento alle disposizioni dell’art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge. <br />	<br />
6.— La questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, sollevata dalle Regioni a statuto ordinario, si articola in tre gruppi di censure: il primo, avente ad oggetto l’intero art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, terzo e quarto, 119, 122 e 123 Cost.; il secondo, concernente la previsione, contenuta nell’art. 14, lettere a) e b), in base alla quale la riduzione sia dei consiglieri sia degli assessori deve essere adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto stesso, con riguardo all’art. 3 Cost.; il terzo, avente ad oggetto l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti, in riferimento agli artt. 100, 103, 117, commi terzo e sesto, e 121 Cost. <br />	<br />
6.1.— Secondo un primo gruppo di censure, l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, nel prevedere il numero massimo di consiglieri e assessori regionali, la riduzione degli emolumenti dei consiglieri, nonché l’istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., perché detterebbe una disciplina di dettaglio in materia di competenza concorrente; l’art. 119 Cost, in quanto stabilirebbe le modalità con cui le Regioni devono raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica fissati dal patto di stabilità; l’art 117, quarto comma, Cost., perché invaderebbe l’ambito riservato alla potestà legislativa regionale residuale; l’art. 123 Cost., in quanto lederebbe la potestà statutaria delle Regioni; l’art. 122 Cost., perché attribuirebbe al legislatore statale una competenza ulteriore rispetto alla determinazione della durata degli organi elettivi e dei principi fondamentali relativi al sistema di elezione e ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali. <br />	<br />
Le censure non sono fondate. <br />	<br />
La disposizione in esame, inserita nel Titolo IV del decreto-legge, dedicato alla «Riduzione dei costi degli apparati istituzionali», detta parametri diretti esplicitamente al «conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica» (primo alinea dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011). Le lettere a) e b) dell’art. 14, comma 1, fissano un limite al numero dei consiglieri e degli assessori, rapportato agli abitanti, lasciando alle Regioni l’esatta definizione della composizione dei Consigli e delle Giunte regionali. La lettera c) fissa un «tetto» all’ammontare degli emolumenti dei consiglieri, che non possono essere superiori a quelli previsti per i parlamentari: si tratta di un «limite complessivo», che lascia alle Regioni un autonomo margine di scelta (sentenze n. 182 e n. 91 del 2011; n. 326 del 2010 e n. 297, n. 284 e n. 237 del 2009). Anche le disposizioni di cui alle lettere d) ed f) dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, prevedendo, rispettivamente, che il trattamento economico dei consiglieri regionali debba essere commisurato all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, e che il loro trattamento previdenziale debba essere di tipo contributivo, pongono precetti di portata generale per il contenimento della spesa. <br />	<br />
Accertata la finalità della disposizione impugnata, va individuata la materia nella quale interviene. Essa riguarda la struttura organizzativa delle Regioni, regolata dagli articoli 121 e 123 Cost. Il primo enumera gli organi regionali – Consiglio, Giunta, Presidente – e le loro funzioni. Il secondo demanda agli statuti il compito di determinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento. L’art. 123 Cost. dispone altresì che gli statuti siano «in armonia con la Costituzione». <br />	<br />
La Costituzione detta norme che riguardano il rapporto elettori-eletti per i consiglieri e le modalità dell’accesso ai pubblici uffici per gli assessori. Vengono in rilievo, per il diritto di elettorato attivo, l’art. 48 Cost., e, per il diritto di elettorato passivo e l’accesso agli uffici pubblici, l’art. 51 Cost. Il primo dispone che «il voto (&#8230;) è eguale», il secondo che «tutti i cittadini (…) possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza». Entrambe le norme sono espressione del più generale principio di eguaglianza, del quale rappresentano una specificazione (sentenze n. 166 del 1972 e n. 96 del 1968). <br />	<br />
La disposizione censurata, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. In assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la composizione degli organi regionali, può verificarsi – come avviene attualmente in alcune Regioni, sia nell’ambito dei Consigli che delle Giunte regionali – una marcata diseguaglianza nel rapporto elettori-eletti (e in quello elettori-assessori): i seggi (nel Consiglio e nella Giunta) sono ragguagliati in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di scelta degli assessori) risulta diversamente ponderato da Regione a Regione. <br />	<br />
Come già notato, il principio relativo all’equilibrio rappresentati-rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori (questi ultimi nominati). Questa Corte ha già chiarito che «il principio di eguaglianza, affermato dall’art. 48, si ricollega a quello più ampio affermato dall’art. 3», sicchè «quando nelle elezioni di secondo grado l’elettorato attivo è attribuito ad un cittadino eletto dal popolo in sua rappresentanza, non contrasta col principio di eguaglianza, ma anzi vi si conforma, la norma che faccia conto del numero di elettori che gli conferirono il proprio voto, e con esso la propria fiducia» (sentenza n. 96 del 1968). Principio analogo vale per gli assessori, sia perché, in base all’art. 123 Cost., «forma di governo» e «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» debbono essere «in armonia con la Costituzione», sia perché l’art. 51 Cost. subordina al rispetto delle «condizioni di eguaglianza» l’accesso non solo alle «cariche elettive», ma anche agli «uffici pubblici» (non elettivi). <br />	<br />
La disposizione censurata, quindi, non vìola gli artt. 117, 122 e 123 Cost., in quanto, nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati. <br />	<br />
6.2.— Le Regioni Emilia-Romagna e Umbria censurano la previsione, contenuta nelle lettere a) e b), dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 in base alla quale la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali rispetto a quello attualmente in vigore deve essere adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto stesso. Poiché l’iter di approvazione dello statuto è suscettibile di avere una durata maggiore, a causa dell’eventuale referendum e dell’eventuale questione di legittimità costituzionale previsti dall’art. 123 Cost., la Regione sarebbe ritenuta responsabile per il rispetto di un termine (previsto sia per l’adozione della modifica, sia per la sua efficacia) di cui essa non dispone compiutamente, in violazione dell’art. 3 Cost. <br />	<br />
La censura non è fondata. <br />	<br />
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 richiedono l’«adozione» della riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, e non che entro lo stesso termine si svolga il referendum popolare sullo statuto e venga sollevata l’eventuale questione di legittimità costituzionale. <br />	<br />
6.3.— Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Umbria censurano anche la lettera e) dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 che prevede l’istituzione di un Collegio dei revisori dei Conti, quale «organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente», e stabilisce che, ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Collegio dei revisori debba operare in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. <br />	<br />
Ad avviso delle ricorrenti, l’istituzione del Collegio dei revisori violerebbe l’art. 117, commi terzo e sesto, Cost., in quanto prevederebbe una delegazione di poteri di natura regolamentare nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica; gli artt. 100 e 103 Cost., perché snaturerebbe la funzione della Corte dei conti; l’art. 121 Cost., in quanto istituirebbe un organo regionale ulteriore rispetto a quelli necessari, la cui previsione spetta invece allo statuto o alla legge regionale. <br />	<br />
Le censure non sono fondate. <br />	<br />
La disposizione impugnata mira a introdurre per le amministrazioni regionali un sistema di controllo analogo a quello già previsto, per le amministrazioni locali, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006), «ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica» (art. 1, comma 166). Tale legge prevede che gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettano alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, e che le sezioni regionali accertino, anche sulla base di dette relazioni, il conseguimento, da parte degli enti locali, degli equilibri di bilancio fissati a livello nazionale. Laddove vengano accertati «comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto [di stabilità interno]», le sezioni regionali della Corte dei conti segnalano dette irregolarità agli organi rappresentativi dell’ente, perché adottino idonee misure correttive. <br />	<br />
L’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, per il «conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica», stabilisce un «raccordo» fra il Collegio dei revisori dei conti della Regione e la sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La norma censurata si collega alle disposizioni relative alle funzioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione delle amministrazioni regionali: per un verso, l’art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), su cui si è già espressa questa Corte con la sentenza n. 29 del 1995; per altro verso, l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che ha rimesso alla Corte dei conti, «ai fini del coordinamento della finanza pubblica», il compito di «verifica[re] il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea». <br />	<br />
Nel quadro normativo descritto, la disposizione impugnata ha previsto un collegamento fra i controlli interni alle amministrazioni regionali e i controlli esterni della Corte dei conti, secondo il modello che, in attuazione del citato art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, è stato sperimentato, per gli enti locali, dalla menzionata legge n. 266 del 2005. <br />	<br />
Chiamata a pronunciarsi sulle disposizioni di tale ultima legge, questa Corte ha affermato – fra l’altro – che il controllo esterno esercitato dalla Corte dei conti nei confronti degli enti locali, con l’ausilio dei collegi dei revisori dei conti, è «ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità», e che esso concorre «alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno» (sentenza n. 179 del 2007). <br />	<br />
Questa Corte ha altresì ritenuto che tale attribuzione trovi diretto fondamento nell’art. 100 Cost., il quale «assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale» e che il riferimento dello stesso art. 100 Cost. al controllo «sulla gestione del bilancio dello Stato» debba intendersi oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata. A quest’ultima, del resto, vanno riferiti sia i principi derivanti dagli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, Cost. (sentenza n. 179 del 2007), sia il principio di cui all’art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), per cui «[l]e amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità». <br />	<br />
L’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011 consente alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento (sentenze n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995), il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l’unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.) ed assicurare, da parte dell’amministrazione controllata, il «riesame» (sentenza n. 179 del 2007) diretto a ripristinare la regolarità amministrativa e contabile. Al contempo, la disposizione censurata garantisce l’autonomia delle Regioni, stabilendo che i componenti dell’organo di controllo interno debbano possedere speciali requisiti professionali ed essere nominati mediante sorteggio – al di fuori, quindi, dall’influenza della politica –, e che tale organo sia collegato con la Corte dei conti, istituto indipendente dal Governo (art. 100, terzo comma, Cost.). Il collegamento fra controllo interno e controllo esterno assolve anche a una funzione di razionalità nelle verifiche di regolarità e di efficienza sulla gestione delle singole amministrazioni, come risulta, del resto, dalla disciplina della legge n. 20 del 1994, secondo cui «la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge» è accertata dalla Corte dei conti «anche in base all’esito di altri controlli. <br />	<br />
Infine, la disposizione impugnata non implica alcuna delegazione di potere regolamentare, né nella parte in cui prevede l’istituzione del Collegio dei revisori, né nella parte in cui assegna alla Corte dei conti il potere di definire i criteri di qualificazione professionale dei membri di tale organo. La scelta di rimettere alla Corte dei conti la definizione di tali criteri si giustifica con la specializzazione della stessa Corte nella materia della contabilità pubblica. Ne discende che la disposizione non viola l’art. 117, comma sesto, Cost. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe; <br />	<br />
riuniti i giudizi, <br />	<br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; <br />	<br />
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa, in riferimento agli artt. 3, 70, 77, 97 e 114 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalle Regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe; <br />	<br />
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa, in riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione e agli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province di Trento e di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe; <br />	<br />
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e modificato dall’articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge di stabilità 2012), promossa, in riferimento agli artt. 3, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e quarto, 119, 121, 122 e 123 Cost., dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012. <br />	<br />
F.to: <br />	<br />
Alfonso QUARANTA, Presidente <br />	<br />
Sabino CASSESE, Redattore <br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2012. </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2012-n-201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Presidente Quaranta, Redattore Mattarella sull&#8217;illegittimità costituzionale della disciplina della regione Molise in tema di autorizzazione sismica Edilizia e urbanistica &#8211; Art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2012-n-201/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Mattarella</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale della disciplina della regione Molise in tema di autorizzazione sismica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica &#8211; Art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica) &#8211; Costruzioni in zone sismiche &#8211; Procedure per l&#8217;autorizzazione sismica &#8211; Q. l. c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione &#8211; Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Alfonso QUARANTA; <b>Giudici</b> : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11-15 novembre 2011, depositato in cancelleria il successivo 21 novembre ed iscritto al n. 137 del registro ricorsi 2011. </p>
<p>Udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella; </p>
<p>udito l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 16 settembre del 2011. </p>
<p>La disposizione censurata ha il seguente contenuto: «Qualsiasi modifica strutturale che comporti, rispetto al progetto depositato, modifiche delle dimensioni lineari dei singoli elementi strutturali superiori al 20 per cento e trasversali superiori al 15 per cento deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale. Qualsiasi modifica planimetrica che comporti la variazione delle caratteristiche meccaniche del terreno proprie del sito originario o una variazione significativa della pericolosità sismica del sito deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale. Qualsiasi modifica architettonica che comporti un diverso approccio, una diversa applicazione della normativa vigente o un aumento dei carichi superiore al 20 per cento rispetto al progetto depositato deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale. Le modifiche strutturali, planimetriche ed architettoniche che restano al di sotto o nell’ambito dei limiti previsti nel presente comma comportano, nell’ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori, l’obbligo del deposito della verifica strutturale». </p>
<p>L’Avvocatura dello Stato censura tale intera disposizione in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato una potestà normativa concorrente in materia di protezione civile, facendo particolare riferimento a quanto previsto dai periodi terzo e quarto del comma in questione. Secondo il ricorrente, infatti, l’art. 88 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), prevede quale principio fondamentale che il potere di derogare all’osservanza delle norme tecniche relative alla costruzione nelle zone sismiche spetti soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti. Il punto 8.4.1, lettera c), del d.m. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), dispone che qualsiasi modifica con incrementi dei carichi globali superiori al 10 per cento del progetto originario richiede la valutazione di sicurezza. </p>
<p>La norma regionale censurata, invece – imponendo l’obbligo di redazione della variante al progetto originario nella sola ipotesi di modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiori al 20 per cento – avrebbe introdotto una deroga alla disciplina statale riguardante le zone sismiche, violando il principio fondamentale di cui al menzionato art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001. </p>
<p>A sostegno di tale ricostruzione, l’Avvocatura dello Stato richiama le sentenze di questa Corte n. 254 del 2010 e n. 182 del 2006, le quali hanno riconosciuto che l’art. 88 citato costituisce espressione di un principio fondamentale ed hanno stabilito che il complesso delle norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche costituisce una normativa unitaria per tutto il territorio nazionale. </p>
<p>2.— La Regione Molise non si è costituita nel giudizio davanti a questa Corte. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dell’articolo 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica). </p>
<p>In particolare, la seconda parte dell’impugnata disposizione – la quale, nei periodi terzo e quarto, prevede, in caso di modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiore al 20 per cento, l’obbligo di redazione di una variante progettuale, da depositare preventivamente con riferimento al progetto originario, restando le modifiche inferiori a detto limite soggette al deposito della sola verifica strutturale nell’ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori – violerebbe il parametro costituzionale richiamato, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale di cui all’art. 88 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A). Tale disposizione, infatti, consente soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti, all’esito di apposita istruttoria, la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche; norme tecniche le quali, dettate con d.m. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), impongono di procedere alla preventiva valutazione della sicurezza in presenza di variazioni che comportino incrementi dei carichi globali superiori al 10 per cento (punto 8.4.1, lettera c). </p>
<p>2.— La questione è fondata. </p>
<p>La normativa regionale impugnata, occupandosi degli interventi edilizi in zone sismiche e della relativa vigilanza, rientra nella materia della protezione civile, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. </p>
<p>La disposizione dell’art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001, richiamata dall’Avvocatura dello Stato nell’odierno ricorso, riconosce soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti, come si è detto, la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche; e questa Corte, nella sentenza n. 254 del 2010, ha già precisato che simile previsione – dettata allo scopo di garantire «una disciplina unitaria a tutela dell’incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale» – costituisce la chiara espressione di un principio fondamentale, come tale vincolante anche per le Regioni. </p>
<p>Ne consegue che le previsioni dettate dalle norme tecniche contenute nel d.m. 14 gennaio 2008 non sono derogabili da parte delle Regioni. Il punto 8.4.1, lettera c), di tali norme tecniche, relativo alle costruzioni esistenti nelle aree sismiche, fissa il limite del 10 per cento per le variazioni che comportino incrementi di carico globali, al di sopra del quale occorre procedere alla valutazione della sicurezza. La disposizione regionale impugnata, invece, impone, nel suo terzo periodo, l’obbligo della variante progettuale, da denunciare preventivamente con espresso riferimento al progetto principale, soltanto per le modifiche architettoniche che comportino un incremento dei carichi superiore al 20 per cento e, nel quarto periodo, prevede che, al di sotto o nell’ambito dei limiti indicati, sia sufficiente, «nell’ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori», il deposito della verifica strutturale. La norma, in tal modo, si pone in contrasto con un principio fondamentale dettato dalla normativa statale. </p>
<p>La disposizione censurata, contenuta nel terzo e nel quarto periodo, dell’impugnato comma 3 dell’art. 4, è, quindi, costituzionalmente illegittima. Va affermata, di conseguenza, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale anche del primo e del secondo periodo del medesimo comma 3; essi, infatti, privati del riferimento al quarto periodo, rimarrebbero incompleti e privi di possibilità di applicazione e, comunque, dispongono, anche detti periodi, nell’ambito di previsioni derogatorie riservate alla competenza statale. </p>
<p>3.— Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge reg. Molise n. 25 del 2011, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica). </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012. </p>
<p>F.to: </p>
<p>Alfonso QUARANTA, Presidente </p>
<p>Sergio MATTARELLA, Redattore </p>
<p>Gabriella MELATTI, Cancelliere </p>
<p>	<br />
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2012. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2012-n-201/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2012 n.288</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-7-2012-n-288/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-7-2012-n-288/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-7-2012-n-288/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2012 n.288</a></p>
<p>Va sospesa la nota del Comune con la quale il responsabile dell&#8217;ufficio tecnico ha diffidato la ricorrente dall&#8217;iniziare i lavori per la realizzazione di una stazione radio base per radiotelecomunicazioni se, a fronte della formazione per silentium del titolo abilitativi, il provvedimento contestato si atteggia, sotto il profilo sostanziale, in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-7-2012-n-288/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2012 n.288</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la nota del Comune con la quale il responsabile dell&#8217;ufficio tecnico ha diffidato la ricorrente dall&#8217;iniziare i lavori per la realizzazione di una stazione radio base per radiotelecomunicazioni se, a fronte della formazione per silentium del titolo abilitativi, il provvedimento contestato si atteggia, sotto il profilo sostanziale, in termini di anomala e non partecipata misura di autotutela, oltretutto fondata sul non plausibile ed assorbente presupposto della postulata attitudine retroattiva delle innovative disposizioni regolamentari successivamente approvate. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00288/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00907/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 907 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso Giuseppe Sartorio in Salerno, p.zza Xxiv Maggio,26 c/o Avv.Galera;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ispani</b> in Persona del Sindaco P.T.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota prot.n.1760/2012 con la quale il responsabile dell&#8217;u.t. del comune di ispani ha diffidato la società ricorrente dall&#8217;iniziare i lavori per la realizzazione di una stazione radio base per radiotelecomunicazioni.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>CONSIDERATO che – a fronte della formazione per silentium del titolo abilitativo – il provvedimento contestato si atteggia, sotto il profilo sostanziale, in termini di anomala e non partecipata misura di autotutela, oltretutto fondata sul non plausibile ed assorbente presupposto della postulata attitudine retroattiva delle innovative disposizioni regolamentari successivamente approvate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie l’articolata istanza cautelare.	</p>
<p>Fissa, per la definizione nel merito della controversia, la pubblica udienza del 20 giugno 2013.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mele, Presidente FF<br />	<br />
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Ezio Fedullo, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-7-2012-n-288/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2012 n.288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2012 n.290</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-7-2012-n-290/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-7-2012-n-290/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-7-2012-n-290/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2012 n.290</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza di demolizione opere abusive emessa da un Comune, considerando l’entità e le caratteristiche delle opere oggetto di controversia, tali da sottrarle al regime edilizio incentrato sul rilascio, ai fini della loro legittima esecuzione, del permesso di costruire, come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione comunale intimata dove</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-7-2012-n-290/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2012 n.290</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-7-2012-n-290/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2012 n.290</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza di demolizione opere abusive emessa da un Comune, considerando l’entità e le caratteristiche delle opere oggetto di controversia, tali da sottrarle al regime edilizio incentrato sul rilascio, ai fini della loro legittima esecuzione, del permesso di costruire, come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione comunale intimata dove contesta, con il provvedimento impugnato, la realizzazione delle opere stesse prima del decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa d.i.a. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00290/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00992/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 992 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Alessandra Giarletta</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mario Conte, legalmente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R.;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Eboli</b>, in persona del Sindaco p.t.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza di demolizione opere abusive n. 75 del 23.3.2012 emessa dal Comune di Eboli.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevate l’entità e le caratteristiche delle opere oggetto di controversia, tali da sottrarle al regime edilizio incentrato sul rilascio, ai fini della loro legittima esecuzione, del permesso di costruire, come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione comunale intimata laddove contesta, con il provvedimento impugnato, la realizzazione delle stesse prima del decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa d.i.a.;<br />	<br />
Ritenuto di fissare, ai fini della trattazione nel merito del ricorso, l’udienza pubblica del 6 Giugno 2013;<br />	<br />
Ritenuto di statuire, nelle more, la compensazione delle spese relative al giudizio cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, accoglie l’istanza cautelare e fissa per la trattazione nel merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 6 Giugno 2013.<br />	<br />
Spese del giudizio cautelare allo stato compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mele, Presidente FF<br />	<br />
Giovanni Grasso, Consigliere<br />	<br />
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-7-2012-n-290/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2012 n.290</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2012 n.487</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-7-2012-n-487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-7-2012-n-487/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-7-2012-n-487/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2012 n.487</a></p>
<p>Va sospesa con decreto presidenziale la nota del Comune di Firenze con la quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva della gara per fornitura di elementi di arredo e relativa installazione, escludendo la ricorrente per anomalia dell&#8217;offerta, rilevato che le censure, potenzialmente assorbenti, dedotte con il primo motivo di gravame appaiono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-7-2012-n-487/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2012 n.487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-7-2012-n-487/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2012 n.487</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa con decreto presidenziale la nota del Comune di Firenze con la quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva della gara per fornitura di elementi di arredo e relativa installazione, escludendo la ricorrente per anomalia dell&#8217;offerta, rilevato che le censure, potenzialmente assorbenti, dedotte con il primo motivo di gravame appaiono meritevoli di considerazione e approfondimento, anche in fatto, nella più idonea sede collegiale a contraddittorio pieno; considerato che – agli specifici e precipui fini della presente fase interinale – appare opportuno garantire che, nelle more della prima camera di consiglio utile, non si addivenga alla stipula del contratto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00487/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01140/2012 REG.RIC.	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>Il Presidente ff	</p>
<p>ha pronunciato il presente	</p>
<p align=center><b>DECRETO</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2012, proposto da:<br /> <br />
<b>Harmonie Project Gmbh S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Daniele Turco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Colzi in Firenze, via San Gallo 76; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Firenze</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Mobilificio Fattorini S.r.l.</b>, <b>Blu Line Arredamenti S.r.l.</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) della nota prot. 79529 del 13.06.2012 del Comune di Firenze, Ufficio Segreteria Generale ed Affari Istituzionali &#8211; Servizio Contratti ed appalti, con la quale si comunica che &#8220;con Determinazione Dirigenziale n. 5944 dell&#8217;11.06.12, esecutiva il 12.06.12, è stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva relativa alla gara&#8221;;<br />	<br />
b) della surriferita Determinazione Dirigenziale 5944/12, non meglio cognita in quanto citata per relationem nella nota di cui al punto a) che precede, ma non consegnata in sede di accesso agli atti e quindi con riserva di motivi aggiunti;<br />	<br />
c) della nota prot. 82635 del 20.06.2012 del Comune di Firenze, a firma del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e dalla Presidente del Seggio di Gara;<br />	<br />
d) della nota prot 77271 del giorno 08.06.2012 del Comune di Firenze, Ufficio Segreteria Generale ed Affari Istituzionali &#8211; Servizio Contratti ed appalti; del Verbale redatto dal Presidente di Seggio del 7.06.12 con cui viene disposta l&#8217;esclusione sulla scorta della &#8220;Valutazione della anomalia dell&#8217;offerta&#8221; redatta dal RUP con nota prot. 76616 del 7.06.12 e viene aggiudicata provvisoriamente la gara in favore della ditta Fattorini;<br />	<br />
e) della suddetta &#8220;Valutazione della anomalia dell&#8217;offerta&#8221; redatto dal RUP con nota prot. 76616 del 7.06.12 in una ai relativi allegati, nonchè della relativa nota di trasmissione prot 75939 del 6.06.12 a firma del RUP alla Dirigente Ufficio Segreteria Generale ed Affari Istituzionali &#8211; Servizio Contratti ed appalti della documentazione di procedimento di verifica dell&#8217;anomalia;<br />	<br />
f) del procedimento tutto di valutazione della anomalia dell&#8217;offerta e pertanto &#8211; oltre ai documenti sopra indicati &#8211; della nota prot. 54175 del 20.04.2012 del Comune di Firenze, Servizio Biblioteche Archivi Eventi, a firma del RUP, relativa alla gara in esame; della nota prot. 63974 del 14.05.2012 del Comune di Firenze, Servizio Biblioteche Archivi Eventi, a firma del RUP, relativa alla gara in esame; della prot. 71209 del 29.05.2012 del Comune di Firenze, Servizio Biblioteche Archivi Eventi, a firma del RUP, relativa alla gara in esame: del verbale di audizione del 5.06.12 a firma del RUP Arch. Oriella Pieracci;<br />	<br />
g) del verbale di gara del giorno 5.04.2012 redatto dalla Presidente del Seggio di Gara;	</p>
<p>nonchè per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso,<br />	<br />
h) della nota prot. 45834 del 3.04.2012 del Comune di Firenze, di invito alla suindicata fase di apertura delle offerte economiche;<br />	<br />
i) del verbale della Commissione Giudicatrice di Gara del 13.03.2012 e del verbale del giorno 1.03.2012 di apertura delle offerte tecniche;<br />	<br />
l) del provvedimento di nomina della suddetta Commissione Giudicatrice di gara (Determinazione 1872/2012) ;<br />	<br />
m) della nota prot. 1306 del 23.02.2012 del Comune di Firenze;<br />	<br />
n) del verbale di gara del giorno 8.02.2012;<br />	<br />
o) del Bando di gara;	</p>
<p>nonchè di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni, e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi derivanti dalle illegittime condotte dell&#8217;Amministrazione.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;<br />	<br />
&#8211; rilevato che le censure, potenzialmente assorbenti, dedotte con il primo motivo di gravame appaiono meritevoli di considerazione e approfondimento, anche in fatto, nella più idonea sede collegiale a contraddittorio pieno;<br />	<br />
&#8211; considerato che – agli specifici e precipui fini della presente fase interinale – appare opportuno garantire che, nelle more della prima camera di consiglio utile, non si addivenga alla stipula del contratto;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie l’istanza e per l’effetto sospende provvisoriamente gli effetti dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 settembre 2012, ore di rito.	</p>
<p>Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze il giorno 20 luglio 2012.	</p>
<p>Il Presidente ff <br />	<br />
Pierpaolo Grauso 	</p>
<p>DEPOSITATO IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-7-2012-n-487/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2012 n.487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.742</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-20-7-2012-n-742/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-20-7-2012-n-742/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-20-7-2012-n-742/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.742</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche s.r.l. (avv.ti M. A. Piras, F. Bionda e M. Mura) c/ Provincia di Sassari (avv.ti M. Bazzoni e M. Macciotta); Dirigente del Settore Appalti – Contratti – Provveditorato – Economato della Provincia di Sassari (n.c.) nei confronti di Impresa Del Fiume</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-20-7-2012-n-742/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.742</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-20-7-2012-n-742/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.742</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli<br /> S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche s.r.l. (avv.ti M. A. Piras, F. Bionda e M. Mura) c/ Provincia di Sassari (avv.ti M. Bazzoni e M. Macciotta); Dirigente del Settore Appalti – Contratti – Provveditorato – Economato della Provincia di Sassari (n.c.) nei confronti di Impresa Del Fiume S.p.A. (avv.ti M. C. Lenoci e prof. avv. G. Cossu)</span></p>
<hr />
<p>sulla qualificazione nelle gare d&#8217;appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 &euro;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 € &#8211; Requisiti di partecipazione – Art. 28, co. 1, lett. a), D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 – Dimostrazione di lavori analoghi &#8211; determinazione AVCP 21 maggio 2009 – Rapporto di analogia – Limiti &#8211; Poteri della P.A. &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 € &#8211; Requisiti di partecipazione – Lex specialis – Categ. OG 9 – Controllo sul possesso dei requisiti – Art. 48, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Mera presentazione di attestazioni in categg. OG 10 e OS 30 – Insufficienza – Esclusione – Legittimità – Sussiste – Fattispecie	</p>
<p>3. Contratti della P.A.– Controllo sul possesso dei requisiti – Art. 48 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Escussione della cauzione e segnalazione all’AVCP – Conseguenze automatiche dell’esclusione – Sindacato autonomo – Non è configurabile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In un appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 €, laddove l’art. 28, c. 1, lett. a), D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 richiede tra i requisiti di ordine tecnico &#8211; organizzativo l’esecuzione diretta di lavori nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un “importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare”, l’impresa interessata alla partecipazione alla procedura ha due possibilità effettive: il deposito, in sede di gara, della attestazione S.O.A. nella categoria richiesta dal bando (nella specie, la categoria OG9), o la produzione di adeguata documentazione attestante l’esecuzione di lavori analoghi, da valutare alla stregua delle Linee guida per l’applicazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/06 approvate dall’AVCP con determinazione del 21 maggio 2009, ma tenendo conto che il rapporto di analogia tra categorie, stabilito solo in astratto dalla determinazione suddetta, deve poi trovare un riscontro concreto ed oggettivo nella specificità del contenuto della singola procedura ad evidenza pubblica. In altri termini, rientra nell’esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante di volta in volta operante il compito di effettuare un giudizio sulla similarità tra lavori oggetto del contratto e lavori eseguiti dall&#8217;impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Allo stesso modo, rientra nell’autonomia delle Amministrazioni aggiudicatrici richiedere l’attestazione dell’esecuzione di lavori in relazione ad una determinata categoria, senza ammettere equivalenti	</p>
<p>2. In un appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 €, laddove il bando di gara richieda la dimostrazione di aver eseguito lavori relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica (categoria OG9), è legittima l’esclusione di un’impresa che, in sede di verifica del possesso dei requisiti ex art. 48, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., si sia limitata a dimostrare di possedere la qualificazione per lavori analoghi in categoria OG10 e OS30, senza tuttavia produrre alcuna certificazione relativa a lavori eseguiti e, in particolare, senza dimostrare di aver eseguito alcun lavoro relativo ad impianti per la produzione di energia elettrica (categoria OG9) richiesto dal bando di gara.	</p>
<p>3. Ai fini dell&#8217;applicazione delle sanzioni previste dall’art. 48, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., il presupposto determinante (e dunque assorbente) è rappresentato dall&#8217;esclusione, il quale è anche l’unico atto che è possibile censurare innanzi al Giudice amministrativo, dovendosi ritenere che, una volta intervenuta (e ritenuta legittima) l’esclusione, l&#8217;adozione dei conseguenti atti di incameramento della cauzione e di segnalazione all’AVCP, essendo conseguenze automatiche, previste ex lege in caso di esclusione, non sono autonomamente sindacabili</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 441 del 2010 proposto da:<br />	<br />
<b><br />
S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche s.r.l.,</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Andrea Piras e Fabrizio Bionda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Matilde Mura in Cagliari, via Ancona, n. 3 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Provincia di Sassari</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marcello Bazzoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Monica Macciotta in Cagliari, via San Salvatore da Civita, n. 11,	</p>
<p><b>Dirigente del Settore Appalti – Contratti – Provveditorato – Economato della Provincia di Sassari</b>, 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Impresa Del Fiume S.p.A.,</b> rappresentata e difesa dall’avv. Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso lo studio del prof. Avv. Giovanni Cossu in Cagliari, via Satta, n. 33, 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
a) del verbale del giorno 19.10.2009 della gara d&#8217;appalto dei lavori di realizzazione di impianti per lo sfruttamento dell&#8217;energia solare termica e fotovoltaica su edifici di proprietà della Provincia di Sassari &#8211; Liceo Scientifico di Castelsardo, con cui l&#8217;impresa SIEV srl è stata sorteggiata per la verifica a campione ai sensi dell&#8217;art. 48 D.Lgs. 136/2006;<br />	<br />
&#8211; b) del verbale del giorno 29.10.2009 della gara di cui sopra, con cui si è ritenuto che i lavori eseguiti dall&#8217;impresa SIEV non fossero riconducibili alla categoria richiesta dal bando e pertanto non aventi le caratteristiche tali da soddisfare il requi<br />
&#8211; c) del verbale della gara di cui sopra della seduta giorno 4.11.2009. nella quale in ragione di quanto accertato si è proceduto all&#8217;esclusione dell&#8217;impresa SIEV srl;<br />	<br />
&#8211; d) della determinazione n. 114 del 9.4.2010 della Dirigente del Settore Appalti- Contratti-Provveditorato- Economato della Provincia di Sassari, con la quale sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara, con cui è stata disposta l&#8217;aggiudicazi<br />
&#8211; e) della nota del 15.4.2010 con cui la Dirigente del predetto Settore Appalti della Provincia di Sassari ha comunicato l&#8217;adozione degli atti di cui sopra nonché l&#8217;attivazione della procedura per l&#8217;escussione della cauzione provvisoria;<br />	<br />
&#8211; f) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso agli atti e provvedimenti sopra indicati. <br />	<br />
e per i seguenti motivi aggiunti depositati l&#8217; 8 giugno 2010:<br />	<br />
&#8211; della nota della Provincia di Sassari prot. 21519 del 21.5.2010, di comunicazione del diniego di autotutela richiesta dalla ricorrente;<br />	<br />
&#8211; del bando di gara approvato con determinazione n. 332 del 7.9.2009, laddove possa occorrere.<br />	<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Sassari e della Impresa del Fiume S.p.a.;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Bionda per la ricorrente, l’avvocato Bazzoni per la Provincia di Sassari, nonché l’avvocato Cossu, su delega dell’avv. Lenoci, per la controinteressata;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone la S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche s.r.l. di aver partecipato alla gara, indetta con bando approvato con determinazione n. 332 del 7.9.09, per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di impianti per lo sfruttamento dell’energia solare termica e fotovoltaica su edifici di proprietà della Provincia di Sassari”, nel caso di specie per il Liceo Scientifico di Castelsardo, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, per un importo complessivo pari ad € 113.643,02 oltre I.V.A. ed oneri di sicurezza.<br />	<br />
Con determinazione n. 114 del 9.4.10, il Dirigente del III Settore aggiudicava definitivamente l’appalto alla Impresa Del Fiume S.p.A. ed escludeva dalla gara le seguenti ditte: Light System s.r.l. (seconda classificata), S.I.E.V. s.r.l. e Ledda Costruzioni s.n.c., disponendo l’incameramento della cauzione provvisoria prestata ai fini della partecipazione alla gara.<br />	<br />
Ed infatti, con nota prot. n. 15655, del 15.4.10, il Dirigente del III Settore della Provincia di Sassari comunicava l’approvazione delle operazioni di gara, l’aggiudicazione dell’appalto all’Impresa Del Fiume S.p.A. e l’esclusione della società ricorrente dalla procedura, atteso che “in sede di verifica codesta ditta ha prodotto il certificato A.R.A., dal quale è emerso che possiede la qualificazione per lavori in categoria OG10 e OS30, e non ha inviato nessuna certificazione relativa a lavori eseguiti. Non risulta comprovato alcun lavoro relativo ad impianti per la produzione di energia elettrica (categoria OG9) richiesto da questa amministrazione ”. <br />	<br />
Con nota del 4.5.10, la S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche s.r.l. sollecitava il ritiro in autotutela o la revoca del provvedimento di esclusione dalla procedura, avendo la stessa dichiarato il possesso di attestazioni S.O.A. per le categorie OG10 e OS30, da ritenersi “categorie di lavoro analoghe” a quella oggetto dell’appalto (OG9), tutte rientranti nel raggruppamento di cui alla lettera d) relativa ai “lavori impiantistici”, secondo quanto statuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 165 dell’11.6.03, confermata dalla determinazione dell’Autorità medesima del 21.5.09.<br />	<br />
Con ricorso, notificato in data 17.5.10, la S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche s.r.l. domandava l’annullamento dei verbali di gara; della Determinazione n. 114, del 9.4.09, di aggiudicazione definitiva della gara in favore della ditta controinteressata, con conseguente esclusione della società ricorrente ed attivazione del procedimento di incameramento della sanzione; della nota prot. n. 15655 del 15.4.10, di comunicazione di esclusione della stessa dalla procedura, deducendo il seguente motivo in diritto:<br />	<br />
violazione e falsa applicazione del bando di gara; violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.P.R. n. 34/00, della Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 165 dell’11.6.03 e della Determinazione della stessa Autorità del 21.5.09; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della L.r. n. 5/07 e dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/06.<br />	<br />
La S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche s.r.l. concludeva per l’accoglimento del ricorso, in particolare per l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subìti, previa concessione di idonea misura cautelare. <br />	<br />
In data 8.6.10 si costituiva in giudizio la Provincia di Sassari, contestando puntualmente le avverse deduzioni e domandando il rigetto del ricorso, in quanto infondato nel merito.<br />	<br />
Con atto depositato in data 4.6.10, integrato da memoria difensiva dell’8 giugno successivo, si costituiva in giudizio la società controinteressata, deducendo l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo, nonché l’infondatezza dello stesso nel merito.<br />	<br />
Con ordinanza n. 291, del 9.6.10, il Collegio, considerato che “<i>sussistono gli elementi per la concessione dell’invocata misura che il ricorrente, in sede di discussione alla camera di consiglio, ha limitato alla sospensione dell’incameramento della cauzione provvisoria e all’informativa al RUP per le comunicazioni all’Autorità di Vigilanza (atto, quest’ultimo, endoprocedimentale)”</i> accoglieva l’istanza cautelare. <br />	<br />
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 4.6.10, la ricorrente impugnava la nota prot. n. 21519, del 21.5.10, con la quale il Dirigente del III Settore Appalti della Provincia di Sassari confermava le decisioni assunte in precedenza, rigettando la richiesta di ritiro dell’atto in autotutela, nonché il bando di gara, approvato con determinazione n. 332 del 7.9.09, deducendo le seguenti censure:<br />	<br />
1) violazione e falsa applicazione del bando di gara; violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.P.R. n. 34/2000, della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 165 dell’11.6.03 e della determinazione della stessa Autorità del 21.5.09; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della L.r. n. 5/07 e dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/06;<br />	<br />
2) illegittimità del bando per violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.P.R. n. 34/2000, della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 165 dell’11.6.03 e della determinazione della stessa Autorità del 21.5.09.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, in particolare per l’annullamento dei provvedimenti impugnati e il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni patiti.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 15.2.12, la Provincia di Sassari insisteva per l’integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato.<br />	<br />
Con atto del 18.2.12, l’Impresa Del Fiume S.p.A. depositava brevi note difensive.<br />	<br />
Con memoria di replica del 25.2.12, la ricorrente insisteva per l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 7 marzo 2012, la causa veniva trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I. Viene all’esame del Collegio la controversia proposta dalla S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche s.r.l. per l’annullamento:<br />	<br />
a) con il ricorso principale,<br />	<br />
&#8211; a1) del verbale della Commissione di gara del 19.10.09, con cui la ricorrente è stata sorteggiata per la verifica a campione ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/06;<br />	<br />
&#8211; a2) del verbale della Commissione di gara del 29.10.09, dal quale risulta che “si ritiene pertanto non conforme alle prescrizioni del bando di gara la documentazione prodotta dalla S.I.E.V. s.r.l. che a comprova della capacità tecnica ha prodotto il cer<br />
&#8211; a3) del verbale della Commissione di gara del 4.11.09, seduta nella quale l’impresa ricorrente è stata esclusa dalla procedura;<br />	<br />
&#8211; a4) della Determinazione n. 114, del 9.4.10, con la quale il Dirigente del Settore Appalti – Contratti – Provveditorato – Economato presso la Provincia di Sassari approvava i verbali delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione<br />
&#8211; a5) della nota prot. n. 15655, in data 15.4.09, con la quale il suddetto Dirigente del Settore Appalti – Contratti – Provveditorato – Economato comunicava alla S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche s.r.l. l’adozione del provvedimento di aggiudicazione defi<br />
a6) di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale, collegato e successivo, ancorché non conosciuto;<br />	<br />
b) e, con l’atto di motivi aggiunti,<br />	<br />
&#8211; b1) della nota prot. n. 21519 del 21.5.10, con la quale il Responsabile del Procedimento e il Dirigente del Settore Appalti – Contratti – Provveditorato – Economato presso la Provincia di Sassari confermavano la legittimità dell’operato della Commission<br />
&#8211; b2) del bando di gara recante “Lavori di realizzazione di impianti per lo sfruttamento dell’energia solare termica e fotovoltaica su edifici di proprietà della Provincia di Sassari”, approvato con determinazione dirigenziale n. 332 del 7.9.09.<br />	<br />
II. Occorre, anzitutto, esaminare le eccezioni in rito sollevate dalle difese della Provincia di Sassari e dell’Impresa Del Fiume S.p.A..<br />	<br />
In particolare, esse deducono l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo e dei correlati motivi aggiunti per carenza di interesse. Ad avviso delle stesse, infatti, anche laddove la ricorrente non fosse stata esclusa o fosse stata riammessa alla gara, essa non avrebbe avuto certezza alcuna di conseguire un esito vittorioso. Ed infatti, non solo la società non avrebbe spiegato specifiche censure avverso il provvedimento adottato in favore della controinteressata, ma essa non avrebbe parimenti dimostrato di avere diritto all’aggiudicazione dell’appalto.<br />	<br />
Al riguardo, la difesa dell’Impresa Del Fiume S.p.A. invoca il noto principio giurisprudenziale per cui il concorrente legittimamente escluso da una gara pubblica non avrebbe interesse processuale a ricorrere contro i provvedimenti adottati nelle ulteriori fasi della procedura, posto che l’eventuale accoglimento del gravame non recherebbe alcun vantaggio alla sua sfera giuridica, restando invulnerata la sua esclusione dalla gara.<br />	<br />
L’eccezione non merita accoglimento. <br />	<br />
Dall’eventuale accoglimento del ricorso, infatti, discenderebbe una concreta e diretta utilità per la ricorrente, consistente nell’annullamento del provvedimento di incameramento della cauzione provvisoria, stante peraltro l’archiviazione del procedimento sanzionatorio, attivato in seguito alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e definito con determinazione della medesima Autorità in data 20.10.2011.<br />	<br />
Con memorie difensive depositate in data 8.6.10, le rispettive difese della Provincia di Sassari e della società controinteressata deducono, inoltre, l’inammissibilità e/o improcedibilità del gravame posto che, di fronte ad una clausola immediatamente lesiva del bando di gara, sarebbe stato onere della ricorrente proporre tempestiva impugnazione avverso la stessa.<br />	<br />
L’eccezione non può essere accolta.<br />	<br />
Atteso che, per gli appalti di lavori pubblici di importo pari od inferiore a € 150.000,00, è la stessa Legge a prescrivere il possesso di determinati requisiti a fini partecipativi (art. 28 del d.P.R. n. 34/2000), la clausola del bando di gara che richieda la titolarità dei requisiti di cui alla citata disposizione non può per definizione ritenersi dotata di autonoma lesività e, in quanto tale, soggetta all’onere di tempestiva impugnazione da parte del soggetto che abbia chiesto di partecipare alla procedura.<br />	<br />
In ogni caso, la suddetta clausola avrebbe dovuto essere impugnata unitamente all’atto lesivo della posizione giuridica vantata dalla ricorrente, ovvero unitamente alla sua esclusione dalla procedura in sede di ricorso introduttivo. Pertanto, l&#8217;impugnazione in parte qua della lex specialis, effettuata con l’atto per motivi aggiunti, deve ritenersi comunque tardiva, poiché essa avrebbe dovuto essere proposta entro il termine decadenziale decorrente dalla comunicazione dell&#8217;esclusione, avvenuta con nota prot. n. 15655 del 15.4.2010.<br />	<br />
Deve, infine, respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sotto l’ulteriore profilo della tardività, proposta dall’Amministrazione provinciale, stante la proposizione del gravame nei termini decadenziali prescritti dalla Legge.<br />	<br />
III. Il ricorso deve, pertanto, essere esaminato nel merito.<br />	<br />
Il Collegio ritiene opportuno scrutinare congiuntamente le censure dedotte con il ricorso introduttivo e con l’atto di motivi aggiunti, stante la stretta correlazione tra le stesse.<br />	<br />
Con ricorso notificato in data 17.5.10, la S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche s.r.l. ha lamentato l’illegittimità della determinazione n. 114 del 9.4.10 con la quale essa è stata esclusa dalla gara per l’aggiudicazione dell’appalto di lavori di realizzazione di Impianti per lo sfruttamento dell’energia solare termica e fotovoltaica sul Liceo Scientifico di Castelsardo, ed è stato altresì disposto l’incameramento della cauzione ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/06 e dell’art. 18, comma 4, della L.r. n. 5/07, nonché la conseguente informativa al R.U.P. per le eventuali comunicazioni all’Autorità di Vigilanza.<br />	<br />
In particolare, afferma la ricorrente di aver comprovato il possesso dei requisiti tecnici mediante certificazione della qualificazione S.O.A. nelle categorie OS30 OG10, da considerarsi “categorie di lavoro analoghe” a quelle oggetto dell’appalto in questione (OG9), nonché dell’abilitazione ex lege per la realizzazione di impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Ed infatti, il bando di gara, tra i requisiti di partecipazione alla gara, prescriveva il possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. autorizzata ex d.P.R. n. 34/00, ovvero dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 28 del medesimo decreto. Precisa la ricorrente che, con delibera n. 165 dell’11.6.03, confermata dalla determinazione in data 21.5.09, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha incluso le categorie OG10 e OG11 nei “lavori impiantistici”, attestando la sussistenza di un rapporto di analogia tra le predette e quella oggetto di gara.<br />	<br />
A ciò conseguirebbe l’illegittimità dell’esclusione della S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche s.r.l. dalla procedura di aggiudicazione e dei connessi provvedimenti di incameramento della cauzione provvisoria e di segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza. <br />	<br />
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 4.6.10, la ricorrente denuncia l’illegittimità della nota prot. n. 21519 del 21.5.10, in quanto confermativa delle determinazioni precedentemente assunte dalla stazione appaltante. Ad avviso della società, infatti, sebbene il bando di gara individuasse la categoria dei lavori da eseguire in “impianti per la produzione di energia elettrica corrispondenti alla categoria OG9”, tale specificazione sarebbe da riferirsi alla sola tipologia di lavori da eseguire, non alla definizione dei requisiti di partecipazione. Ad avviso della S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche s.r.l., infatti, l’art. 28, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 34/00 dovrebbe interpretarsi alla luce dei criteri applicativi dettati dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con delibera n. 165/03, confermata nel 2009. In particolare, con riferimento alla natura dei lavori da appaltare, l’Amministrazione, in difetto di espressa previsione del bando che circoscrivesse il possesso dei requisiti tecnici alla categoria OG9, non avrebbe potuto e dovuto disapplicare il sistema delle analogie contemplato nelle determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza. <br />	<br />
Per l’ipotesi in cui dovesse ritenersi che la lex specialis richiedesse, quale requisito speciale di partecipazione, l’attestazione S.O.A. o A.R.A., ovvero l’aver svolto lavori ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 34/00 con specifico riguardo alla categoria OG9, la ricorrente denuncia altresì l’illegittimità della prescrizione del bando di gara, per le stesse ragioni denunciate in ordine agli atti applicativi del medesimo.<br />	<br />
Le censure sono prive di pregio.<br />	<br />
Oggetto della procedura ad evidenza pubblica in questione è l’affidamento di un contratto di appalto di lavori con importo a base d’asta inferiore a € 150.000,00. Ne discende che, non potendo nel caso di specie trovare applicazione il sistema unico di qualificazione di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 163/06, il bando di gara si è limitato a specificare la natura dei lavori da eseguire (“Impianti per la produzione di energia elettrica” corrispondenti alla categoria OG9) e a prevedere quanto segue: “Ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. 34/2000, poiché l’importo dei lavori a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, è inferiore alla soglia di euro 150.000,00, possono partecipare alla gara le imprese in possesso dei soli requisiti di cui allo stesso art. 28 citato. Si precisa, inoltre, che i lavori appartenenti alla categoria OG9 rientrano tra quelli di cui al D.M. 22.01.2008, n. 37; pertanto, l’impresa esecutrice dovrà essere in possesso della prescritta abilitazione e dovrà rilasciare, ad esecuzione avvenuta, la relativa dichiarazione di conformità”.<br />	<br />
Ed infatti, tra i requisiti di ordine tecnico &#8211; organizzativo, l’art. 28 citato richiede, per quanto di interesse in tale sede, l’esecuzione diretta di lavori, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un “importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare” (comma 1, lettera a).<br />	<br />
L’impresa interessata alla partecipazione alla procedura in esame aveva, dunque, due possibilità effettive: il deposito, in sede di gara, della attestazione S.O.A. nella categoria OG9, o la produzione di adeguata documentazione attestante l’esecuzione di lavori analoghi. Con riferimento a quest’ultima ipotesi, infatti, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con determinazione del 21 maggio 2009, recante Linee guida per l’applicazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/06, ha indicato quali categorie di lavori debbano tra loro ritenersi analoghe e possano essere utilizzate dalle stazioni appaltanti per valutare l’idoneità dei certificati di esecuzione lavori esibiti dalle imprese partecipanti ad una gara. In particolare, essa ha stabilito che, tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto da affidare, debba sussistere quanto meno un “rapporto di analogia”, inteso come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri. Con riferimento ai “lavori impiantistici”, invero, essa ha ritenuto analoghi quelli appartenenti alle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30.<br />	<br />
Ad ogni modo, il rapporto di analogia tra categorie, stabilito in astratto con determinazione della competente Autorità di vigilanza, deve trovare un riscontro concreto ed oggettivo nella specificità del contenuto della singola procedura ad evidenza pubblica. In altri termini, rientra nell’esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante di volta in volta operante il compito di effettuare un giudizio sulla similarità tra lavori oggetto del contratto e lavori eseguiti dall&#8217;impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Allo stesso modo, rientra nell’autonomia delle Amministrazioni aggiudicatrici richiedere l’attestazione dell’esecuzione di lavori in relazione ad una determinata categoria, senza ammettere equivalenti (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6760; Sez. III, 7 marzo 2011, n. 1422).<br />	<br />
Ed infatti, al fine di verificare il possesso, in capo alle imprese partecipanti, dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, l’art. 48, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 163/06 contempla espressamente l’istituto del controllo nel corso e all’esito di una procedura ad evidenza pubblica. La ratio della disposizione risiede nel necessario contemperamento del principio del libero accesso alle gare con la garanzia che vi partecipino esclusivamente operatori economici affidabili (T.A.R. Campania, Sez. VIII, 7 giugno 2010, n. 12713). All’uopo, il Legislatore ha previsto il sorteggio di un numero concorrenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, volto a verificare il possesso dei requisiti speciali dichiarati in sede di gara.<br />	<br />
Il punto è che, nel caso di specie, la ricorrente, legittimamente sorteggiata ai sensi dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163/06, non ha dimostrato il possesso del requisito di cui all’art. 28, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 34/2000. <br />	<br />
La S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche s.r.l., infatti, ha comprovato l’esecuzione di lavori in relazione alle categorie OG10 (impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua) e OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi). <br />	<br />
La categoria OG10 riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete (cfr. Allegato A al d.P.R. n. 34/2000). <br />	<br />
La categoria OS30 è anzitutto di carattere speciale, con funzione complementare agli interventi appartenenti alle categorie generali, che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. <br />	<br />
Tali attività sono ben distinte da quella concernente la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali necessari per la produzione di energia elettrica. Né sussiste possibilità alcuna di assimilazione tra le medesime. Ed infatti, la produzione di energia elettrica ha per definizione carattere prodromico rispetto all’attività di trasformazione e distribuzione dell’energia stessa. Quanto, invece, alla fornitura, al montaggio e alla manutenzione o alla ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, è del tutto evidente l’assenza di qualsivoglia rapporto di similarità con la realizzazione di un impianto fotovoltaico.<br />	<br />
Ne consegue che la diversità ontologica tra le tipologie di lavori sopra esaminate implica la necessaria titolarità, in capo alle imprese che si apprestino ad eseguirli, di competenze differenti e specifiche, senza che il possesso delle stesse in relazione ad un dato ambito possa sanare il difetto dei necessari requisiti abilitativi in un altro, seppur strettamente connesso al primo. <br />	<br />
Ciò è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie.<br />	<br />
La ricorrente ha errato nel ritenere che, al fine di comprovare l’esecuzione di lavori similari a quelli oggetto di gara, fosse sufficiente depositare una valida attestazione S.O.A. in una categoria ritenuta analoga con determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Anzitutto, il bando di gara è stato chiarissimo nell’indicare la natura dei lavori. Ciò è tanto vero che quest’ultima non è stata genericamente definita con riferimento ai “lavori impiantistici”, ma attraverso l’inequivoco riferimento agli “impianti per la produzione di energia elettrica”, di fatto escludendo l’ammissibilità del ricorso ai rapporti di equivalenza astrattamente delineati con determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. <br />	<br />
In secondo luogo, la S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche s.r.l non ha prodotto la documentazione attestante l’esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di lavori relativi ad impianti di produzione di energia elettrica per un importo almeno pari a quello a base d’asta.<br />	<br />
Alla luce di quanto esposto, è agevole concludere che la società ricorrente non fosse in possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo prescritti dalla Legge e dal bando di gara. Da ciò discende la legittimità della sua esclusione dalla procedura e dei conseguenti provvedimenti di escussione della cauzione provvisoria e di segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.<br />	<br />
Ed infatti, l&#8217;istituto della cauzione provvisoria si profila come garanzia del rispetto dell&#8217;ampio patto d&#8217;integrità cui si vincola chi partecipa ad una gara pubblica ed il suo incameramento, sussistendone i presupposti, risulta coerente con tale finalità, avendo esso la funzione di assicurare la serietà e l&#8217;affidabilità dell&#8217;offerta, sanzionando la violazione dell&#8217;obbligo di diligenza gravante sull&#8217;offerente mediante l&#8217;anticipata liquidazione dei danni subiti dalla stazione appaltante. E ciò tenuto conto del fatto che, con la domanda di partecipazione alla gara, l&#8217;operatore economico sottoscrive e si impegna ad osservare le regole della relativa procedura, delle quali ha, dunque, contezza (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810).<br />	<br />
Come ha osservato la Corte Costituzionale (cfr. sent. 13 luglio 2011, n. 211), l&#8217;incameramento della cauzione provvisoria costituisce una scelta del Legislatore ordinario, scelta che, considerate la natura e le finalità di detta cauzione, non può essere giudicata frutto di un uso distorto ed arbitrario della discrezionalità allo stesso spettante e contrastante con il canone della ragionevolezza.<br />	<br />
Allo stesso modo, sempre secondo la Corte, i provvedimenti dell&#8217;Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, anch&#8217;essi previsti dall&#8217;art. 48, mirano a garantire che nel settore operino soggetti rispettosi delle regole che lo disciplinano e, quindi, sono diretti a sanzionare la condotta dell&#8217;offerente per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle cui è preordinato l&#8217;incameramento della cauzione provvisoria, il quale ultimo è caratterizzato da una funzione differente da quella che connota detti provvedimenti, con conseguente incomparabilità di dette situazioni.<br />	<br />
L&#8217;esclusione dalla gara costituisce, dunque, il presupposto perché si faccia luogo alle due ipotesi sanzionatorie previste dall&#8217;art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 163/06. Ed infatti, mentre l&#8217;impresa ben può dolersi della legittimità dell&#8217;esclusione, in relazione alle ragioni che la giustificano, al contrario non costituisce oggetto di sindacato giurisdizionale -sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere- la successiva determinazione dell&#8217;Amministrazione di incameramento della cauzione e di segnalazione all&#8217;Autorità garante, posto che esse, come la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2010 n. 7263), costituiscono conseguenze del tutto automatiche del provvedimento di esclusione, come tali non suscettibili di alcuna valutazione discrezionale da parte dell&#8217;Amministrazione, con riguardo ai singoli casi concreti e/o alle ragioni poste a giustificazione dell&#8217;esclusione medesima (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 14 gennaio 2012, n. 84; Sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810).<br />	<br />
In sostanza, ai fini dell&#8217;applicazione delle sanzioni previste, il presupposto determinante (e dunque assorbente) è rappresentato dall&#8217;esclusione. Ciò che è quindi possibile censurare, innanzi al Giudice amministrativo, è la legittimità dell&#8217;esclusione, non &#8211; una volta che questa sia intervenuta (e sia ritenuta legittima)- l&#8217;adozione dei conseguenti atti di incameramento della cauzione e di segnalazione, essendo questi conseguenze automatiche, previste ex lege.<br />	<br />
Ovviamente, laddove l&#8217;esclusione disposta venisse ritenuta illegittima, difetterebbe il presupposto per l&#8217;adozione degli atti di incameramento e segnalazione, che risulterebbero illegittimi in via derivata.<br />	<br />
Alla luce di quanto precede, pertanto, la circostanza che, con provvedimento del 20.10.11, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici abbia disposto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società ricorrente ex art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 163/06 non inficia la legittimità delle determinazioni assunte dalla stazione appaltante. L’atto di archiviazione del procedimento sanzionatorio nei confronti della S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche s.r.l., infatti, inerisce ad un distinto iter amministrativo rispetto alla procedura ad evidenza pubblica oggetto del presente giudizio. <br />	<br />
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.<br />	<br />
IV. La domanda risarcitoria deve parimenti ritenersi infondata, stante la legittimità dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Le spese giudiziali, stante la particolarità della vicenda controversa, anche in punto di fatto, possono essere compensate tra le parti in causa sussistendo i gravi motivi atti a giustificarlo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione;<br />	<br />
respinge la domanda risarcitoria; <br />	<br />
spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore</p>
<p><b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2012</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-20-7-2012-n-742/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.742</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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