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	<title>20/7/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/7/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.1264</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-7-2011-n-1264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-7-2011-n-1264/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.1264</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. A. Cacciari Est. Ditta Individuale Verazzo M. (Avv. M. Caliendo) contro Siena Casa s.p.a. (Avv. R. Masini) e l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avvocatura dello Stato) e nei confronti della Cassa Edile Nazionale Artigianato Industria (non costituita) il ricorso avverso la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-7-2011-n-1264/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.1264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-7-2011-n-1264/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.1264</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. A. Cacciari Est.<br /> Ditta Individuale Verazzo M. (Avv. M. Caliendo) contro Siena Casa s.p.a. (Avv. R. Masini) e l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avvocatura dello Stato) e nei confronti della Cassa Edile Nazionale Artigianato Industria (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>il ricorso avverso la revoca di una aggiudicazione diviene improcedibile se non vengono impugnati gli atti della nuova gara indetta dall&#8217;amministrazione; sulla necessità del rispetto del D.M. 24 ottobre 2007 nella valutazione sulla gravità della violazione contributiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Ricorso avverso revoca dell’aggiudicazione provvisoria – Indizione nuova gara – Mancata impugnazione – Improcedibilità – Sussistenza 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Violazioni contributive – Valutazione della gravità della violazione &#8211; Art. 8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007 – Applicazione – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di revoca dell’aggiudicazione provvisoria e successiva indizione di una nuova procedura per l’aggiudicazione del medesimo contratto, il ricorso avverso l’esclusione diviene improcedibile laddove non vengano gravati anche gli atti della seconda procedura. Tale omissione difatti comporta il consolidamento dell’aggiudicazione in capo al vincitore della nuova procedura, il quale riveste la posizione di controinteressato, posizione che costituisce un limite all’operare dell’effetto caducante sulla nuova aggiudicazione	</p>
<p>2. Nel valutare la gravità dell’omissione contributiva le stazioni appaltanti devono tenere in considerazione quanto disposto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007. Quest’ultimo all’art. 8, comma 3, ha stabilito un generale limite nella gravità delle violazioni contributive ai fini della partecipazione alle gare di appalto consistente nella somma di € 100,00. E’ ben vero che detto decreto non è attuativo del codice appalti, tuttavia è stato emesso dall’autorità amministrativa competente in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, in attuazione di norme di legge aventi ad oggetto anche la partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici. Non si vede quindi per quali ragioni detto decreto non debba ritenersi vincolante per le stazioni appaltanti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01264/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00359/2010 REG.RIC.</p>
<p><b>	</p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 359 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Verazzo Mario Ditta Individuale</b> in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale capogruppo mandataria del R.t.i. con l’impresa Co.Dip di Nicola di Puorto, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mario Caliendo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Siena Casa s.p.a.</b> in persona dell’Amministratore delegato in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberta Masini, con domicilio eletto presso Patrizia Del Bene in Firenze, via Santa Reparata 40; l’<b>Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato presso la quale é domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Cassa Edile Nazionale Artigianato Industria<i></b></i> in persona del legale rappresentante in carica, n.c.; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento prot. n. 10433 del 28.12.2009, comunicato via fax il 5.1.10, recante revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria dei lavori di completamento della costruzione di 8 alloggi in comune di Radicondoli all&#8217;ATI Verazzo Mario &#8211; Co.Dip;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 238 del 13.01.2010, recante conferma della revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria dei lavori di completamento di detti alloggi;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 0CE6405R/U09 del 03.12.2009 della Cassa Edile Nazionale Artigianato ed Industria, recante comunicazione che la ditta individuale Verazzo non è in regola con gli adempimenti in favore dei lavoratori occupati alla data del 27.10<br />
&#8211; del provvedimento emesso dalla Siena Casa s.p.a. recante escussione della cauzione provvisoria presentata dalla ditta ricorrente, di cui si ignorano estremi e contenuto;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento, di cui si ignorano estremi e contenuti, emesso dalla Siena Casa s.p.a. di comunicazione del provvedimento di esclusione dell&#8217;ATI Verazzo &#8211; Co.Dip Sr. e di ogni altro atto connesso, propedeutico, consequenziale se ed in quanto lesivo d<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Siena Casa s.p.a. e dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società Siena Casa s.p.a. ha indetto una gara ufficiosa ex art. 122, comma 7 bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per il completamento della costruzione di otto alloggi. Essa ha il compito di gestire il patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica dei Comuni del senese che ne sono soci, espletando anche attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di realizzare nuove abitazioni destinate ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per i Comuni medesimi. <br />	<br />
Nella gara è pervenuta la sola offerta del raggruppamento temporaneo (costituendo) ricorrente; all’esito del controllo sul possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare di appalto è stata riscontrata la mancanza della regolarità contributiva e conseguentemente revocata l’aggiudicazione provvisoria; segnalato il fatto all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel seguito: “Autorità”) e disposta l’escussione della cauzione provvisoria. Tutti questi provvedimenti sono stati impugnati con il presente ricorso, notificato il 24 febbraio 2010 e depositato il 9 marzo 2010, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />	<br />
Si sono costituiti Siena Casa s.p.a. e l’Autorità chiedendo l’inammissibilità, l’improcedibilità e comunque la reiezione del ricorso nel merito. <br />	<br />
Con ordinanza n. 305 del 21 aprile 2010 è stata respinta la domanda cautelare. Siena Casa ha allora indetto una nuova procedura all’esito della quale, con atto dell’Amministratore delegato 2 novembre 2010 n. 1069, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all’impresa D.R. Costruzioni s.r.l.<br />	<br />
All’udienza del 22 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il presente ricorso ha ad oggetto la revoca dell’aggiudicazione provvisoria di un contratto per lavori pubblici disposta a causa dell’asserita carenza di regolarità contributiva in capo alla capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo aggiudicatario. La ricorrente contesta la legittimità di tale provvedimento ed impugna anche i provvedimenti conseguenti emessi dalla stazione appaltante, ossia l’escussione della cauzione provvisoria versata per la partecipazione alla gara e la segnalazione del fatto all’Autorità.<br />	<br />
1.1 Con primo motivo di ricorso viene dedotto difetto di motivazione perché la stazione appaltante non avrebbe verificato né la definitività dell’accertamento sull’irregolarità contributiva, né la gravità della violazione che peraltro è stata successivamente regolarizzata.<br />	<br />
Con secondo, quarto e quinto motivo la ricorrente lamenta che una serie di documenti rilasciati dagli enti pubblici preposti ne hanno costantemente attestato in precedenza la regolarità contributiva, e non è mai stato notificato alcun avviso di accertamento a suo carico. Si sarebbe quindi creato un affidamento circa la regolarità nell’adempimento agli obblighi previdenziali, di talché la dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con i medesimi non potrebbe essere considerata falsa, poiché é stata resa sulla base delle pregresse attestazioni suddette.<br />	<br />
Con terzo motivo deduce che non potrebbe essere considerato grave, ai fini della partecipazione alle gare di appalto, il mancato versamento di € 171,00 relativamente al solo mese di giugno 2009.<br />	<br />
Con sesto motivo si duole che sia mancata la comparazione, nell’impugnato provvedimento di revoca, tra l’interesse della ricorrente al mantenimento dell’atto e quello pubblico alla sua revoca.<br />	<br />
Con settimo motivo lamenta mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.<br />	<br />
Con ottavo motivo contesta l’iscrivibilità del fatto nel Casellario stante l’assenza dell’elemento soggettivo del mendacio nella dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata, che era basata sulle attestazioni rilasciate dagli enti preposti.<br />	<br />
In memoria depositata per la discussione sulla domanda cautelare contesta poi l’irrogazione della “triplice sanzione”, ossia non solo l’esclusione dalla gara ma anche l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità, poiché nel caso di specie si controverte sul mancato possesso di un requisito generale, e non speciale, per la partecipazione alla gara in discussione. La triplice sanzione sarebbe applicabile solo in caso di carenza dei requisiti speciali. <br />	<br />
Viene chiesto anche il risarcimento dei danni.<br />	<br />
1.2 Siena casa eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, essendo la revoca intervenuta su un provvedimento di aggiudicazione provvisoria, e la sua improcedibilità per difetto d’interesse sopravvenuto poiché la ricorrente non ha partecipato alla nuova procedura per l’affidamento del contratto.<br />	<br />
Nel merito replica puntualmente, deducendo in particolare che l’irregolarità sarebbe stata definitiva tant’è che l’impresa stessa l’ha successivamente regolarizzata, e dovrebbe essere considerata grave alla luce di quanto stabilito dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 (art. 8, comma 3). Nel caso di specie non sarebbe poi stata necessaria una particolare motivazione dell’atto di autotutela, stante il breve lasso di tempo intercorso fra l’emanazione di quest’ultimo e del provvedimento revocato.<br />	<br />
2. In via preliminare il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quanto all’impugnazione della segnalazione del provvedimento di esclusione all’Autorità. La segnalazione non ha di per sé valore lesivo, poiché il periodo di interdizione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici inizia con l’iscrizione nel Casellario. E’ quindi tale ultimo atto che comporta l’origine di una situazione lesiva per l’interessato. La segnalazione avvia il procedimento per l’iscrizione del fatto, ma l’Autorità dispone poi di un potere valutativo sulla sua rilevanza ai fini dell’iscrizione e la sussistenza del medesimo e deve pertanto esaminare eventuali elementi a discarico, che l’interessato ha diritto di presentare.<br />	<br />
Il procedimento in contraddittorio è stato regolamentato con determinazione dell’Autorità 12 gennaio 2010, n. 1, che non è applicabile alla fattispecie in esame prodottasi in epoca antecedente, tuttavia la conclusione poteva egualmente evincersi dalla determinazione dell’Autorità 10 gennaio 2008, n. 1, la quale stabilisce di non procedere all’iscrizione in caso di inesistenza dei presupposti o inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante (T.A.R. Lazio Roma III, 11 novembre 2009 n. 11068). Anche all’epoca dei fatti in esame quindi la segnalazione non comportava automaticamente l’iscrizione del fatto nel Casellario e la decisione in merito era rimessa all’Autorità, che già disponeva di un doveroso margine di valutazione onde verificare se sussistessero o meno i presupposti per farvi luogo. L’iscrizione e non la segnalazione, già all’epoca dei fatti in esame, aveva dunque valenza costitutiva degli effetti sanzionatori ed alla seconda non seguiva automaticamente la prima. <br />	<br />
Tali considerazioni rendono pertanto priva di interesse la decisione del ricorso in ordine all’impugnazione della segnalazione all’Autorità, e con essa le censure di cui all’ottavo motivo.<br />	<br />
3. Venendo alle eccezioni preliminari formulate dall’intimata Siena Casa, deve essere respinta quella di inammissibilità del ricorso. Il provvedimento gravato infatti, se pure interviene su un atto avente carattere interinale quale l’aggiudicazione provvisoria che é insuscettibile di creare un affidamento qualificato (C.d.S. VI, 6 aprile 2010 n. 1907), è tuttavia idoneo a creare un arresto procedimentale, perché se non viene posto nel nulla inibisce definitivamente l’accesso al bene della vita da parte della ricorrente, la quale pertanto non può non essere ammessa all’impugnazione.<br />	<br />
Deve invece essere accolta l’eccezione di improcedibilità, nei termini che seguono.<br />	<br />
L’intimata stazione appaltante, a seguito della reiezione della domanda cautelare formulata dalla ricorrente, ha indetto una nuova procedura per l’aggiudicazione del contratto in discussione. Alla procedura non ha partecipato la ricorrente che non ha ne nemmeno gravato gli atti i quali, in ipotesi di fondatezza del ricorso in esame, sarebbero affetti da invalidità derivata. Ne segue pertanto che l’accoglimento del ricorso in esame non potrebbe comportare l’attribuzione alla ricorrente del bene della vita in discussione, ossia l’aggiudicazione del contratto pubblico <i>de quo</i>, poiché ormai si è consolidata l’aggiudicazione in capo al vincitore della seconda procedura. L’accoglimento del ricorso non la travolgerebbe poiché i suoi atti non trovano ragione esclusiva nel provvedimento odiernamente gravato e non ne sono una conseguenza necessitata, in quanto tra l’uno e gli altri sono intervenute ulteriori determinazioni discrezionali del soggetto pubblico intimato (C.d.S. V, 28 ottobre 2008 n. 5384). Inoltre, e l’argomento é decisivo, nella vicenda in esame è sopravvenuto un soggetto controinteressato identificabile nel nuovo aggiudicatario del contratto pubblico in discussione. È ben vero che il presente processo riguarda l’atto di revoca dell’aggiudicazione alla ricorrente, tuttavia una concezione processuale che non si concentra più solo sul provvedimento ma ha ad oggetto il complessivo rapporto di diritto pubblico, non può non prendere in esame l’ingresso in quest’ultimo, a seguito di fatti sopravvenuti, di un nuovo soggetto controinteressato. <br />	<br />
La circostanza rileva in particolare ai fini della valutazione in termini invalidanti o caducanti degli effetti derivanti sulla nuova aggiudicazione dall’eventuale accoglimento del presente ricorso, e ad escludere la seconda opzione vale la considerazione che la riaggiudicazione del contratto alla ricorrente dovrebbe passare attraverso la revoca dell’aggiudicazione effettuata al vincitore della seconda procedura. Il limite all’operare dell’effetto caducante deve infatti essere identificato nella presenza di soggetti terzi controinteressati che non hanno potuto difendersi nel processo sull’atto presupposto (C.d.S. VI, 22 novembre 2004 n. 7642). In tal caso l’effetto dell’annullamento di quest’ultimo sull’atto presupponente non potrà che essere di (mera) invalidazione, con conseguente necessità di gravare anche quest’ultimo nei termini decadenziali. La ricorrente non ha provveduto in tal senso e pertanto deve ritenersi che, sotto questo profilo, il ricorso sia divenuto improcedibile. <br />	<br />
Non può poi ipotizzarsi che residui un interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori, poiché il mancato accesso al bene della vita conseguente al consolidamento dell’aggiudicazione alla controinteressata sopravvenuta è stato determinato dal comportamento della medesima ricorrente, che non ha provveduto all’impugnazione degli atti della seconda gara. Trattasi di onere da ritenere sussistente anche in relazione a giudizi proposti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice processuale amministrativo, e che nella fattispecie era esigibile secondo un criterio di diligenza anche accedendo ad un’interpretazione prudente dell’art. 1227 c.c., che valuti caso per caso il grado di esigibilità del rimedio annullatorio da parte dell’interessato (C.d.S. VI, 31 marzo 2011 n. 1983). La controversia infatti era già oggetto di un processo pendente avanti il giudice amministrativo nell’ambito del quale la ricorrente facilmente avrebbe potuto proporre motivi aggiunti avverso la seconda procedura. <br />	<br />
Si aggiunga che, come dedotto dalla stazione appaltante intimata, la ricorrente, avendo regolarizzato la sua posizione contributiva, avrebbe anche potuto partecipare alla seconda gara.<br />	<br />
Nei termini suddetti il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.<br />	<br />
4. L’interesse della ricorrente all’annullamento del provvedimento gravato permane tuttavia in relazione all’escussione della cauzione provvisoria, poiché questa é stata disposta come conseguenza di quello. <br />	<br />
La ricorrente ha contestato che in caso di mancato possesso dei requisiti generali possa essere applicata la cosiddetta triplice sanzione, ossia l’esclusione dalla gara congiuntamente all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità. Tale censura rappresenta un motivo nuovo e avrebbe quindi dovuto essere dedotta nel ricorso e non in memoria; in ogni caso è infondata poiché mentre l’impugnazione della segnalazione all’Autorità è stata dichiarata inammissibile, questa Sezione ha già statuito che la cauzione provvisoria presentata dai partecipanti alle gare di appalto ha la funzione di garantire la stazione appaltante per la mancata sottoscrizione del contratto causato da un fatto riconducibile all’aggiudicatario, come previsto dall’art. 75, comma 6, d.lgs. 163/2006, e può quindi essere escussa laddove esso risulti carente sia dei requisiti speciali, che di quelli generali previsti per la partecipazione alle gare (T.A.R. Toscana I, 6 aprile 2011, n. 606). <br />	<br />
Nel caso di specie la stazione appaltante ha riscontrato un’irregolarità contributiva alla data del 27 ottobre 2009 attestata dalla Cassa Edile della provincia di Caserta. L’irregolarità è stata successivamente sanata il 3 dicembre 2009. A dire della ricorrente l’irregolarità in questione, ammontante a € 171,00 per il solo mese di giugno 2009, non potrebbe essere considerata grave; rileverebbe inoltre la successiva regolarizzazione e pertanto male avrebbe la stazione appaltante disposto la revoca dell’aggiudicazione. Per di più l’ irregolarità non sarebbe stata definitivamente accertata.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che il rilascio del documento di regolarità contributiva negativo di cui si tratta fosse ostativo all’esecuzione dell’appalto aggiudicato alla ricorrente.<br />	<br />
In primo luogo deve rilevarsi che non può essere presa in considerazione la successiva regolarizzazione effettuata dalla ricorrente, perché la regolarità contributiva deve essere posseduta fin dalla data di presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione e mantenuta per tutto il corso della gara medesima (C.d.S. IV, 12 marzo 2009 n. 1458). Non è contestato che nel caso di specie, alla data cui l’ente previdenziale riferisce l’irregolarità nel versamento dei contributi, la gara fosse in corso di espletamento. <br />	<br />
Quanto alla definitività o meno dell’accertamento la ricorrente non offre alcuna prova in proposito e anzi, come correttamente dedotto dalla resistente, ha provveduto a regolarizzare la propria posizione dimostrando così con comportamento concludente che l’irregolarità accertata era definitiva. <br />	<br />
Il mancato inoltro dell’avviso da parte della Cassa Edile non assume rilievo a questo proposito, poiché ha la funzione di invitare l’impresa alla regolarizzazione e non avrebbe cancellato l’irregolarità contributiva quale fatto storico ostativo alla partecipazione della ricorrente all’appalto di che trattasi. <br />	<br />
In ordine poi alla gravità dell’omissione contributiva il Collegio ritiene che le stazioni appaltanti debbano tenere in considerazione quanto disposto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007. Quest’ultimo all’art. 8, comma 3, ha stabilito un generale limite nella gravità delle violazioni contributive ai fini della partecipazione alle gare di appalto consistente, per quanto rileva nella presente sede, nella somma di € 100,00. E’ ben vero che detto decreto non è attuativo del codice appalti, come rilevato nella sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato 24 febbraio 2011, n. 1228; tuttavia a parere del Collegio tale considerazione non autorizza a non ritenerlo vincolante. Se pure il decreto suddetto non è stato emanato nell’attuazione del codice dei contratti pubblici, tuttavia è stato emesso dall’autorità amministrativa competente in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, in attuazione di norme di legge aventi ad oggetto anche la partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici. Non si vede quindi per quali ragioni detto decreto non debba ritenersi vincolante per le stazioni appaltanti.<br />	<br />
L’azione amministrativa non può oggi essere concepita come svolgentesi in compartimenti non comunicanti tra loro, poiché tende sempre più a svilupparsi in modo interconnesso rispetto a tutti gli ambiti su cui incide. Neanche i blocchi normativi che disciplinano i diversi settori dell’azione amministrativa, a loro volta, possono quindi essere concepiti a compartimenti stagni poiché ciò che accade ad esempio nell’ambito delle gare di appalto per l’affidamento dei contratti pubblici può essere rilevante, per restare nell’ambito della materia oggetto di controversia, anche in relazione al diverso ambito di azione amministrativa volto all’applicazione della normativa previdenziale ed assistenziale. Appare quindi logico che una normativa dettata in attuazione di quest’ultima possa spiegare effetti anche nell’ambito della contrattualistica pubblica, poiché i diversi settori amministrativi, in una logica modernamente sistemica e volta all’attuazione del principio di efficienza dell’amministrazione, non può non prendere in considerazione (ed anzi valorizzare) le diverse correlazioni esistenti fra gli stessi, al fine di un complessivo miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa in tutti gli ambiti in cui si svolge. <br />	<br />
Va poi sottolineata l’esigenza di disporre di definizioni normative uniformi in relazione a concetti elastici ed indeterminati, quali la “gravità” delle violazioni in materia previdenziale e contributiva, per evitare che possano essere variamente apprezzati da ciascuna stazione appaltante. L’opzione è stata fatta propria dal legislatore il quale, all’art. 4, comma 2, lett. b), n. 4 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 ha previsto, quale definizione legislativa della gravità delle violazioni in materia previdenziale ed assistenziale, che siano gravi proprio quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva e che sono appunto stabilite dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui si tratta. Tale disposizione, <i>ratione temporis</i>, non è applicabile alla controversia in esame, tuttavia può essere assunta quale criterio ermeneutico a dimostrazione della volontà del legislatore di identificare un limite certo nella definizione della gravità delle violazioni alle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, ai fini della partecipazione alle gare di appalto.<br />	<br />
Non hanno rilievo, nella presente sede, i richiami ad un presunto affidamento ingenerato dal rilascio pregresso di documenti positivi di regolarità contributiva poiché è onere dell’impresa interessata verificare puntualmente l’adempimento dei propri obblighi.<br />	<br />
Se, come sopra dimostrato, la determinazione del concetto di gravità delle violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali ostativa all’affidamento di contratti pubblici legittimamente può essere disposta anche da una normativa che non sia volta specificamente ad attuare il codice dei contratti pubblici, e ciò è avvenuto con il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, ne segue che alla stazione appaltante intimata nel caso di specie non residuavano spazi di discrezionalità ed era pertanto vincolata a disporre la revoca dell’aggiudicazione disposta a favore della ricorrente.<br />	<br />
Deve infine essere rilevato che la sentenza della seconda sezione di questo Tribunale n. 125/2008 non è applicabile alla presente controversia perché in quella fattispecie era stato rilevato un errore da parte della Cassa Edile, e le affermazioni della stessa che vengono riportate nel ricorso costituiscono un <i>obiter dictum</i>. <br />	<br />
Quanto infine ai vizi formali e procedimentali dedotti con sesto e settimo motivo va ricordato che l’aggiudicazione provvisoria costituisce un atto ad effetti instabili poiché è soggetta all’approvazione da parte dell’organo competente, e l’efficacia della stessa aggiudicazione definitiva a sua volta è subordinata alla positiva verifica circa il possesso in capo al concorrente aggiudicatario dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla gara. La mancanza di questi ultimi pertanto costituisce un vincolo per la stazione appaltante che é obbligata a disporre la revoca dell’aggiudicazione disposta. Nel caso di specie non era pertanto necessario l’inoltro della preventiva comunicazione di avvio procedimento (C.d.S. V, 9 aprile 2010 n. 1997), e del resto l’aggiudicataria provvisoria non avrebbe potuto fornire alcun elemento utile alla stazione appaltante. <br />	<br />
L’interesse pubblico alla revoca risulta poi valutato ed esplicitato dalle norme cui la stazione appaltante ha dato applicazione e che, si ripete, non le lasciavano spazi di ulteriore discrezionalità.<br />	<br />
5. In conclusione il presente ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile, in parte improcedibile e per il resto deve essere respinto, nei termini sopradescritti.<br />	<br />
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della complessità della questioni affrontate e delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte improcedibile e per il resto lo respinge, nei sensi e termini di cui in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-7-2011-n-1264/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.1264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.6720</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-7-2011-n-6720/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-7-2011-n-6720/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-7-2011-n-6720/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.6720</a></p>
<p>Pres. Amoroso, est. De Bernardi G. Rossi (Avv. D. De Marco) c. Università&#8217; degli Studi di Roma “La Sapienza” (Avv. Stato) Università – Preside di facoltà – Nomina – Durata – Riduzione causa pensionamento – Illegittimità &#8211; Ragioni In materia di nomina a Preside di Facoltà Universitaria, l’eventuale pensionamento dell’eletto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-7-2011-n-6720/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.6720</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-7-2011-n-6720/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.6720</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Amoroso, <i>est. </i>De Bernardi<br /> G. Rossi (Avv. D. De Marco) c. Università&#8217; degli Studi di Roma “La Sapienza” (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Preside di facoltà – Nomina – Durata – Riduzione causa pensionamento – Illegittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di nomina a Preside di Facoltà Universitaria, l’eventuale pensionamento dell’eletto non costituisce causa di decadenza dalla carica e non può quindi giustificare la riduzione del periodo della predetta carica, oltretutto in carenza di specifiche disposizioni statutarie che prevedano la modificabilità della durata di una carica elettiva o la sussistenza della condizione di eleggibilità per tutta la durata del mandato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06720/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 02089/2011 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2089 del 2011, proposto dal <br />	<br />
professor <b>Gianluigi Rossi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Dante De Marco, con domicilio eletto presso di questi in Roma, viale XX1 Aprile 81;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>l’Università&#8217; degli Studi di Roma “La Sapienza”</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento rettorale n.126 del 26.10.2010: con cui se ne è decretata la nomina a Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e delle Comunicazioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (solo) sino al 31.10.2011.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della p.a.;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato quanto segue.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il professor Gianluigi Rossi ha impugnato il provvedimento rettorale n.126 del 26.10.2010: con cui se ne è decretata la nomina a Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e delle Comunicazioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (solo) sino al 31.10.2011; e non (come egli, alla luce di quanto deliberato – sul punto – dal competente Consiglio di Facoltà, si sarebbe atteso) sino al 31.10.2013.<br />	<br />
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 15.7.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – constata come le pretese attoree siano intrinsecamente fondate.<br />	<br />
Al riguardo; premesso che la contestata limitazione temporale è stata disposta in considerazione del fatto che il Rossi (per sopraggiunti limiti di età) dovrebbe cessare dal servizio a decorrere dall’1.11.2011, si osserva<br />	<br />
<i>-che la (tuttora vigente) legge n.168/89, nel rispetto delle prerogative costituzionali di cui godono le Università, ha stabilito che queste debbano esser disciplinate esclusivamente dai loro Statuti e Regolamenti</i>;<br />	<br />
<i>-che (con particolare riferimento al caso di specie) la vigente normativa di settore prevede che i Presidi di Facoltà (scelti tra i professori, anche non di ruolo, di 1^ fascia) durino in carica un triennio</i>;<br />	<br />
<i>-che, nella circostanza, il Rettore ha quindi introdotto una sostanziale modificazione di tale normativa. (Scaturente dallo Statuto della “Sapienza”, che non prevede affatto che i Presidi debbano permanere nella condizione di eleggibilità per tutta la durata dei mandati conferitigli, e dallo stesso Regolamento di Facoltà)</i>.<br />	<br />
E dunque; atteso<br />	<br />
<i>-che il cennato Statuto non consente assolutamente di modificare la durata (triennale) di una carica elettiva</i>;<br />	<br />
<i>-che l’eventuale pensionamento dell’eletto non costituisce (neppure) causa di decadenza dalla carica stessa</i>;<br />	<br />
<i>-che, del resto, il Rossi aveva tempestivamente chiesto di potersi giovare di quanto previsto – in tema di trattenimento in servizio – dall’art. 72 del (regolarmente convertito) D.L. n.112/2008</i>;<br />	<br />
<i>-che il decreto rettorale col quale se ne è disposto (ai sensi della discussa, e discutibile, “legge Gelmini”) il collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età è tuttora “sub judice”</i>,<br />	<br />
il Collegio – assorbito ogni ulteriore motivo di gravame – non può (appunto) che concludere per la fondatezza della proposta impugnativa.<br />	<br />
La peculiarità della fattispecie, e la sostanziale novità delle questioni trattate, inducono – comunque – all’integrale compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)<br />	<br />
<i>-accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla (“in parte qua”) il provvedimento costituente oggetto</i>;<br />	<br />
<i>-compensa, tra le parti, le spese del giudizio</i>.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 15 luglio 2011, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Domenico Lundini, Consigliere<br />	<br />
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/07/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-7-2011-n-6720/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.6720</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.4392</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-7-2011-n-4392/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-7-2011-n-4392/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-7-2011-n-4392/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.4392</a></p>
<p>Pres. Severini, Est. Contessa Mediamarket s.p.a. (Avv.ti L. Mazzarelli e G. Albertini) c/ AGCM (Avv.Stato) 1. Pubblicità ingannevole – Messaggio – Omissioni informative – Ingannevolezza – Sussiste -Consumatore – Elementi essenziali dell’offerta – Disponibilità – Irrilevanza. 2. Pubblicità ingannevole – Messaggio – Omissioni informative – Ingannevolezza – Valutazione – Potenzialità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-7-2011-n-4392/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.4392</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-7-2011-n-4392/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.4392</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini, Est. Contessa<br /> Mediamarket s.p.a. (Avv.ti L. Mazzarelli e G. Albertini) c/ AGCM (Avv.Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblicità ingannevole – Messaggio – Omissioni informative – Ingannevolezza – Sussiste -Consumatore – Elementi essenziali dell’offerta – Disponibilità – Irrilevanza.	</p>
<p>2.  Pubblicità ingannevole – Messaggio – Omissioni informative – Ingannevolezza – Valutazione – Potenzialità lesiva – Sufficienza.	</p>
<p>3. Pubblicità ingannevole – AGCM – Sanzioni – Discrezionalità – Sussiste – Proporzionalità e ragionevolezza – Rispetto – Necessità &#8211; Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di pubblicità ingannevole, nelle ipotesi di campagne informative che colpevolmente omettano elementi essenziali dell’offerta, non si può esigere dal consumatore medio un compito di sostanziale supplenza in relazione a omissioni informative del professionista. Pertanto, la circostanza che il consumatore possa consultare il regolamento di un concorso pubblicizzato, disponibile presso i punti vendita, che riporta informazioni essenziali ed ulteriori rispetto a quelle dell’offerta, non esclude l’ingannevolezza della promozione.	</p>
<p>2. Ai fini della valutazione della gravità di una omissione informativa di un’offerta promozionale e dell’individuazione del carattere decettivo di un messaggio pubblicitario è sufficiente l’idoneità della promozione a distorcere la scelta dei consumatori, a prescindere dalla circostanza che in concreto sia stato leso un solo utente.	</p>
<p>3. In tema di pubblicità ingannevole, l’AGCM pur essendo dotata di ampia discrezionalità nell’applicazione delle sanzioni, è tenuta al rispetto dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità. Di conseguenza, nessuna censura può essere sollevata nei confronti di una sanzione imposta tenendo conto dell’importanza e della dimensione economica dell’operatore, della portata offensiva della pratica, dell’elevata capacità di penetrazione del messaggio, della durata della violazione, delle specifiche circostanze aggravanti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04392/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 10631/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10631 del 2010, proposto da </p>
<p><b>Mediamarket s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli e Giovanni Albertini, con domicilio eletto presso Letizia Mazzarelli in Roma, via Panama, 58; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Autorità garante della concorrenza e del mercato &#8211; Antitrust</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 	</p>
<p><b>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</b>; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I, n. 30421/2010, resa tra le parti, concernente PROCEDIMENO RELATIVO A PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE DENOMINATA &#8220;GLI EUROPEI CHE VORREI&#8221;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato &#8211; Antitrust;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 aprile 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Mazzarelli e l&#8217;avvocato dello Stato Massarelli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Nell’ottobre del 2008 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora in poi: ‘l’A.G.C.M.’ ovvero ‘l’Autorità’) rivolgeva alla società Mediamarket s.p.a. una richiesta di informazioni ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del ‘Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette’, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007.<br />	<br />
In particolare, la condotta oggetto di esame si riferiva alle comunicazioni commerciali relative alla promozione intitolata “<i>Gli Europei che vorrei – Vinci fino a 5 volte il valore del tuo acquisto</i>”, relativa al periodo dal 3 al 17 maggio 2008, diffuse dalla società ora appellante attraverso il canale radio-televisivo e tramite pieghevole/<i>depliant</i> con i quali veniva pubblicizzata la possibilità di vincere fino a cinque volte il valore di un prodotto acquistato presso i punti vendita Mediaworld, nel periodo di validità della promozione, senza evidenziare la presenza di specifiche e significative limitazioni, ovvero che soltanto l’acquisto di determinati prodotti, appartenenti a specifiche categorie merceologiche avrebbe dato diritto a partecipare al concorso.<br />	<br />
In data 14 gennaio 2009 l’Autorità notificava all’appellante la comunicazione di avvio del procedimento con cui veniva ipotizzata la violazione degli articoli 20 (divieto delle pratiche commerciali scorrette), 21 (azioni ingannevoli) e 22 (omissioni ingannevoli) del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, <i>Codice del consumo</i>.<br />	<br />
Secondo l’Autorità, infatti, il comportamento posto in essere dalla società era idoneo a falsare in modo apprezzabile il comportamento economico dei destinatari, in quanto il contenuto del messaggio diffuso era idoneo a ingenerare nei consumatori “<i>la convinzione che la partecipazione al concorso ‘Gli Europei che vorrei’ sia legata all’effettuazione di un qualsiasi acquisto (…) presso i punti vendita del professionista e non soltanto ad alcuni ben determinati prodotti appartenenti a specifiche categorie, limitazione che non viene specificata nei messaggi radio-tv e presentata in maniera non sufficientemente percepibile nello stesso depliant</i>”.<br />	<br />
Con atto in data 11 marzo 2009 l’Autorità comunicava che il termine di conclusione della fase istruttoria era fissato alla data del 26 marzo 2009.<br />	<br />
Nel corso dell’istruttoria perveniva il parere dell’Autorità garante per le comunicazioni (atto in data 28 aprile 2009), la quale concludeva nel senso della violazione delle richiamate disposizioni del <i>Codice del consumo</i> .<br />	<br />
Con il provvedimento oggetto del primo ricorso (adottato nell’adunanza del 4 giugno 2009), l’Autorità appellata dichiarava che la pratica commerciale in questione era effettivamente scorretta per avere in modo ingannevole omesso di fornire talune informazioni necessarie al destinatario finale al fine di orientare consapevolmente le proprie scelte di acquisto.<br />	<br />
In particolare, l’Autorità osservava:<br />	<br />
&#8211; che gli <i>spot</i> radiofonici e televisivi diffusi dall’appellante (acquisiti agli atti dell’istruttoria) erano idonei ad ingenerare nei destinatari – contrariamente al vero – il convincimento per cui acquistando un qualunque prodotto presso i punti v<br />
&#8211; che le omissioni informative in tal modo realizzate assumevano carattere di ingannevolezza in quanto relative a una precisa condizione imposta per la partecipazione al concorso. In tal modo, quindi, il destinatario della campagna informativa poteva esse<br />
&#8211; che a nulla valeva, in favore della società, la circostanza che all’acquirente fosse comunque consentito di prendere conoscenza delle regole integrali del concorso (attraverso il relativo regolamento, disponibile presso tutti i punti vendita). Infatti a<br />
&#8211; che “<i>la scorrettezza della pratica si concretizza, quindi, nel momento in cui sostanzialmente si invita il consumatore, sulla base di falsi presupposti, a recarsi presso i punti vendita Mediaworld, prospettandogli la possibilità di partecipare ad un<br />
Quanto alla determinazione del <i>quantum</i> della sanzione, l’Autorità (valutate tutte le circostanze del caso e la specifica gravita della condotta nel suo complesso) ne fissava l’ammontare in euro centomila.<br />	<br />
L’atto in questione veniva impugnato dalla società Mediaworld dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il quale, con la pronuncia oggetto del presente gravame, respingeva il ricorso.<br />	<br />
La sentenza veniva gravata in appello dalla medesima società, la quale deduceva i seguenti motivi:<br />	<br />
<i>1) Violazione e falsa applicazione dei princìpi di cui 24 e 111 della Costituzione.</i><br />	<br />
Il Tribunale amministrativo aveva omesso di considerare che il procedimento istruttorio delineato dall’art. 16 del ‘Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette’, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 non consentiva all’imprenditore interessato di conoscere l’esito della fase istruttoria, né di poter efficacemente svolgere le proprie difese prima del deferimento della questione al Collegio, indipendentemente dal fatto che sia intervenuta o meno una modifica dei ‘capi di imputazione’.<br />	<br />
Sotto tale aspetto, per l’appellante il Tribunale ha omesso di considerare che il meccanismo in tal modo delineato viola i princìpi di cui agli articoli 24 e 111 Cost., nonché delle disposizioni di cui agli articoli 14, 16 e 18 l. 24 novembre 1981, n. 689.<br />	<br />
<i>2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 1, lettere e) ed h) e 20, comma 1 del Codice del consumo – Carenza di istruttoria e di motivazione – Irragionevolezza ed ingiustizia – Eccesso di potere.</i><br />	<br />
La sentenza ha, per l’appellante, omesso di dare adeguatamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto il carattere ingannevole della pratica commerciale, malgrado l’appellante avesse dimostrato la possibilità per il consumatore di prendere pienamente visione del regolamento dell’iniziativa e delle relative limitazioni.<br />	<br />
Del resto, sarebbe irragionevole pretendere che un messaggio radiofonico o televisivo (necessariamente limitato alla durata di pochi secondi) dia pienamente contezza di tutti gli aspetti di un’iniziativa per forza di cose notevolmente complessa.<br />	<br />
Inoltre, l’appellante afferma di aver posto i consumatori in condizione di orientare in modo consapevole le scelte, ponendo nei punti vendita taluni ‘segnalatori’ sugli scaffali, al fine di evidenziare i prodotti il cui acquisto avrebbe dato titolo a partecipare all’iniziativa promozionale.<br />	<br />
<i>3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 1, lettere b) e c) e 22 del Codice del consumo – Omessa e insufficiente motivazione – Eccesso di potere per travisamento dei fatti.</i><br />	<br />
La sentenza ha omesso di motivare le ragioni per cui si era ritenuto che la pratica commerciale presentava il carattere di ‘idoneità lesiva’ che, solo, può consentire di supportare una pronuncia di segno negativo ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del <i>Codice del consumo</i>.A suo avviso la sentenza ha omesso di considerare:<br />	<br />
&#8211; che, a fronte della pratica commerciale in questione, si era registrata un’unica, isolata segnalazione;<br />	<br />
&#8211; che la nozione di potenzialità lesiva va misurata ponderando in modo adeguato (da un lato) il canone di particolare diligenza richiesto all’operatore professionale e (dall’altro) l’onere di normale avvedutezza che, comunque, può essere richiesto in capo<br />
<i>4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 9 del Codice del consumo – Eccesso di potere – Carente od omessa motivazione – disparità di trattamento.</i><br />	<br />
Per quanto attiene il <i>quantum</i> della sanzione irrogata dall’Autorità, la sentenza non offe alcuna motivazione affettiva a supporto della propria determinazione reiettiva.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’A.G.C.M., la quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.<br />	<br />
All’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Giunge alla decisione del Collegio l’appello proposto dalla Mediamarket s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio con cui è stato respinto il ricorso avvero il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con cui era stato dichiarato il carattere scorretto di una pratica commerciale posta in essere attraverso una promozione intitolata ‘<i>Gli Europei che vorrei – Vinci fino a 5 volte il valore del tuo acquisto</i>’.<br />	<br />
2. Il ricorso è infondato.<br />	<br />
2.1. Con il primo motivo di gravame l’appellante ha lamentato sotto svariati profili le violazioni al diritto di difesa che sarebbero cagionate dalla particolare struttura dell’art. 16 del ‘Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette’.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
Al riguardo si osserva:<br />	<br />
&#8211; che, in relazione alla concreta dinamica del procedimento istruttorio e sanzionatorio all’origine dei fatti di causa, la Mediamarket s.p.a. non può lamentare alcuna violazione delle garanzie partecipative, dal momento che essa è stata posta concretament<br />
&#8211; che l’appellante non può lamentare il fatto che l’articolo 16 del richiamato regolamento consenta all’Autorità (in via astratta) di modificare l’iniziale incolpazione senza porre il professionista coinvolto in condizione di articolare le proprie controd<br />
&#8211; che le norme costituzionali (articoli 24 e 111 Cost.) di cui si assume la violazione sono richiamati in modo in conferente, atteso che nel caso di specie si fa questione della legittimità di un procedimento amministrativo di carattere sanzionatorio, men<br />
Si osserva, infine, che non risulta pertinente il richiamo alle disposizioni di cui agli articoli 14, 16 e 18 della l. 24 novembre 1981, n. 689, atteso che le norme in questione sono inapplicabili in relazione al particolare procedimento di accertamento e sanzione per le violazioni di cui alla Parte II, Titolo III del <i>Codice del consumo</i>.<br />	<br />
Infatti, il comma 13 dell’articolo 27 del <i>Codice</i> (nella formulazione <i>ratione temporis</i> rilevante) stabilisce che “<i>per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni</i>”.<br />	<br />
La disposizione in questione rende, quindi, inapplicabili le previsioni procedimentali generali di cui agli articoli 14, 16 e 18 della legge n. 689 del 1981, che sono altrove contenute, cioè nel Capo I, Sezione II di quella medesima legge.<br />	<br />
2.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si è lamentato che il primo giudice non ha tenuto in adeguata considerazione la possibilità, comunque offerta agli utenti, di consultare il regolamento del concorso, in tal modo prendendo piena conoscenza di tutte le clausole e le limitazioni della promozione denominata ‘Gli Europei che vorrei’.<br />	<br />
Al riguardo, la decisione impugnata in prime cure (puntualmente confermata dal Tribunale amministrativo) ha condivisibilmente affermato che la circostanza per cui il regolamento del concorso fosse disponibile presso i punti vendita non risultasse idonea ad elidere o mitigare il carattere potenzialmente decettivo della campagna informativa.<br />	<br />
Ciò in quanto il messaggio promozionale (in cui si sostanzia il primo contatto da parte di un operatore professionale su cui grava un onere di particolare diligenza) deve essere caratterizzato <i>ab initio</i> dai canoni di chiarezza e completezza.<br />	<br />
Ebbene, tale essendo la funzione del messaggio pubblicitario, se per un verso non è esigibile che risulti esaustivo di tutte le caratteristiche proprie di un’offerta complessa; per altro verso non può obliterarsi il fatto che nella specie taceva o poteva indurre in errore circa una delle caratteristiche fondanti dell’offerta (di suoidonea ad orientare le scelte del consumatore).<br />	<br />
Nemmeno si può ammettere che l’onere di media diligenza comunque gravante sul consumatore che si accosta a un’offerta commerciale, possa essere esteso sino a far gravare sul destinatario finale gli effetti di una pratica commerciale comunque ingannevole ed imporre in capo a lui obblighi eccedentari rispetto a quelli propri di un comportamento mediamente avveduto.<br />	<br />
In definitiva, a fronte di una campagna informativa che colpevolmente sottace alcuni fra gli elementi essenziali dell’offerta, non si può esigere dal consumatore medio un compito di sostanziale supplenza in relazione a omissioni informative del professionista, le cui conseguenze non possono che essere imputate al professionista medesimo, quale corollario dello speciale canone di diligenza che, ai sensi dell’art. 20 e tenuto conto degli obblighi generali di informazione dell’art. 5 del <i>Codice</i>, necessariamente deve caratterizzarne l’operato.<br />	<br />
2.3. Del pari infondato è il terzo motivo di appello, con cui si lamenta che la sentenza in epigrafe non ha valutato la concreta idoneità della pratica commerciale a falsare in modo effettivo il comportamento economico del consumatore (secondo la ricorrente, la circostanza sarebbe smentita dal fatto che in relazione alla campagna informativa era stato presentato un unico esposto).<br />	<br />
Al riguardo si osserva che, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, la normativa di settore (e, in particolare, il comma 1 dell’art. 21, del <i>Codice</i>) riconosce il carattere dell’ingannevolezza anche nel caso di pratiche che siano soltanto idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo agli elementi essenziali del prodotto o del servizio offerto.<br />	<br />
Consegue da quanto sopra che, la gravità dell’omissione informativa e il carattere obiettivamente decettivo del messaggio pubblicitario nel suo complesso risultavano idonee a fondare il giudizio di idoneità lesiva pronunciato dall’Autorità, a nulla rilevando la circostanza per cui, in concreto, solo un consumatore avesse ritenuto di denunciare il richiamato carattere di ingannevolezza.<br />	<br />
2.4. Si osserva, infine, che è infondato il motivo di appello con cui si censura la parte della sentenza con la quale è stata confermata la determinazione dell’Autorità relativa al <i>quantum</i> della sanzione.<br />	<br />
Va premesso al riguardo che il motivo in parola si limita a lamentare il carattere ‘semplicistico’ della decisione adottata sul punto dal Tribunale amministrativo, senza svolgere in concreto alcun effettivo motivo di doglianza.<br />	<br />
Ad ogni modo, mette conto richiamare il principio generale secondo cui, anche nella materia delle pratiche commerciali scorrette, l&#8217;Autorità dispone di un ampio potere discrezionale sia in sede di determinazione dei criteri in base ai quali determinare gli importi delle sanzioni, sia in sede di sussunzione al caso specifico dei criteri determinativi in tal modo prefissati. <br />	<br />
Si è osservato al riguardo che l&#8217;ampia discrezionalità sanzionatoria spettante all&#8217;Autorità (sia in sede determinativa, sia in sede applicativa) è altresì assoggettata al rispetto dei generali principi della ragionevolezza e della proporzionalità (Cons. Stato, VI, 29 dicembre 2010, n. 9575).<br />	<br />
Riconducendo i princìpi in questione alle peculiarità del caso di specie, si osserva che le determinazioni sanzonatorie assunte dall’Autorità e impugnate in primo grado resistono alle censure proposte, atteso che:<br />	<br />
&#8211; per le ragioni dinanzi svolte <i>sub</i> 2.1 – 2.3, la decisione dell’Autorità risulta corretta laddove ha ritenuto il carattere scorretto della richiamata pratica commerciale;<br />	<br />
&#8211; l’Autorità ha valutato in modo congruo e non irragionevole la specifica gravità della condotta in tal modo realizzata in relazione a tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie (ci si riferisce, in particolare: a) all’importanza e dimensione econo<br />
3. Per le ragioni sin qui esposte l’appello in epigrafe deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.000 (settemila), oltre gli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-7-2011-n-4392/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.4392</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.4291</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-7-2011-n-4291/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-7-2011-n-4291/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-7-2011-n-4291/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.4291</a></p>
<p>Pres. Severini &#8211; Est. Contessa Mediamarket s.p.a. (Avv.ti L. Mazzarelli e G. Albertini) c/ AGCM (Avv. Stato) 1. Pratiche commerciali scorrette – Vendita via internet &#8211; Promozione e vendita – Fasi funzionalmente autonome – Conseguenze. 2. Pratiche commerciali scorrette – Vendita via internet – Messaggio promozionale – Tempistica di spedizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-7-2011-n-4291/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.4291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-7-2011-n-4291/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.4291</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini &#8211; Est. Contessa<br /> Mediamarket s.p.a. (Avv.ti L. Mazzarelli e G. Albertini) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pratiche commerciali scorrette – Vendita via internet &#8211; Promozione e vendita – Fasi funzionalmente autonome – Conseguenze.	</p>
<p>2. Pratiche commerciali scorrette – Vendita via internet – Messaggio promozionale – Tempistica di spedizione – Modalità di pagamento – Correlazione – Omessa indicazione – Ingannevolezza.	</p>
<p>3. Pratiche commerciali scorrette – Vendita via internet – Assistenza post- vendita – Gestione reclami – Omessa informativa – Illiceità – Ragioni. 	</p>
<p>4. Pratiche commerciali scorrette – Vendita via internet – Prodotto – Indisponibilità relativa o assoluta – Omessa indicazione – Illiceità – Ragioni.	</p>
<p>5.  Pratiche commerciali scorrette – Vendita via internet – Sanzioni – AGCM – Determinazione – Criteri.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In tema di pratiche commerciali, i momenti della promozione e della vendita, se pure collegati fra loro dall’unica finalità dell’acquisizione del consenso del consumatore, restano comunque funzionalmente autonomi e rispondono ad interessi eterogenei tanto in relazione al soggetto che diffonde le pratiche, tanto in relazione al soggetto che delle stesse è destinatario. Pertanto gli illeciti commessi nelle sue fasi vanno considerati come pratiche commerciali scorrette distinte.	</p>
<p>2. In tema di vendite via internet, è ingannevole un messaggio promozionale privo dell’indicazione espressa della correlazione tra la tempistica di spedizione degli ordini e le modalità di pagamento prescelte, data la collocazione delle informazioni sui due aspetti in diverse pagine del sito internet. Infatti, i dati a disposizione degli utenti risultano in tal modo ambigui ed idonei a falsare la libertà di scelta dei consumatori.        	</p>
<p>3. In tema di vendite via internet, l’assistenza post-vendita e le modalità di gestione dei reclami rientrano, ai sensi dell’art. 21 del Codice del Consumo, tra gli elementi che devono costituire oggetto di previa ed adeguata informativa al fine di orientare in modo consapevole le scelte dei consumatori. Pertanto, è illecita la condotta del professionista che metta a disposizione strumenti di tutela per gli utenti nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti secondo modalità estemporanee non rese note ex ante.   	</p>
<p>4. In tema di vendite via internet, è ingannevole un messaggio promozionale che non renda immediatamente percepibile per il cliente se l’indisponibilità del prodotto sia assoluta o relativa e  che non fornisca in proposito ex ante informazioni chiare ed esaustive circa le modalità di acqusisizione ed evasione dell’ordine. 	</p>
<p>5. In tema di vendite via internet, è legittima la decisione dell’Autorità che abbia determinato quali criteri per determinare le sanzioni per pratiche commerciali scorrette la valutazione dell’informativa in ordine alla consegna dei beni; dell’informativa in ordine al trattamento dei reclami; dell’informativa in ordine alle ipotesi di indisponibilità dei beni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10630 del 2010, proposto da </p>
<p>Mediamarket s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli e Giovanni Albertini, con domicilio eletto presso Letizia Mazzarelli in Roma, via Panama, n. 58; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorità garante della concorrenza e del mercato &#8211; Antitrust, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I, n. 30417/2010, resa tra le parti, concernente PROCEDIMENTO RELATIVO A DUE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE RELATIVE A &#8220;MODALITÀ E PROCEDURE PER LA CONSEGNA DI BENI ACQUISTATI ON LINE&#8221;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato &#8211; Antitrust;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 aprile 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avv. Mazzarelli e l&#8217;avvocato dello Stato Massarelli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Nell’agosto del 2008 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora in poi: ‘l’A.G.C.M.’ ovvero ‘l’Autorità’) avviava nei confronti della società appellante un procedimento istruttorio ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) avente ad oggetto:<br />	<br />
A) le modalità di consegna dei beni acquistati on-line e il trattamento dei reclami proposti dai clienti. <br />	<br />
Quanto al primo profilo, il sito Internet gestito dall’appellante sembrava riportare informazioni non veritiere e comunque obiettivamente decettive in ordine all’effettiva tempistica di evasione degli ordini relativi agli acquisti effettuati.<br />	<br />
Quanto al secondo profilo, le informazioni fornite agli utenti risultavano lacunose per ciò che attiene le procedure di reclamo e rimborso per le ipotesi di mancato rispetto della tempistica di consegna.<br />	<br />
B) le modalità e la tempistica di informazione ai potenziali clienti in ordine all’indisponibilità di un prodotto per il quale l’utente di internet avesse manifestato un interesse all’acquisto.<br />	<br />
Nel corso dell’istruttoria, la società appellata faceva pervenire memorie e documentazione al fine di confermare la piena liceità delle pratiche commerciali oggetto di indagine.<br />	<br />
Nel corso dell’istruttoria perveniva, altresì, il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (atto in data 16 febbraio 2009), la quale concludeva nel senso della contrarietà delle pratiche commerciali in questione in relazione alle previsioni di cui agli articoli 20 (divieto delle pratiche commerciali scorrette), 21 (azioni ingannevoli) e 22 (omissioni ingannevoli) del d.lgs. n. 206 del 2005.<br />	<br />
Secondo l’Autorità, infatti, il comportamento posto in essere dalla società appellata sarebbe risultato idoneo a falsare in modo apprezzabile il comportamento economico dei destinatari per ciò che riguarda le modalità di consegna dei prodotti offerti, nonché per ciò che riguarda la disponibilità di informazioni esaurienti in ordine alle conseguenze correlate all’indisponibilità dei beni ordinati.<br />	<br />
Con il provvedimento adottato nell’adunanza del 19 febbraio 2009 (e fatto oggetto di impugnativa in prime cure), l’A.G.C.M. deliberava:<br />	<br />
A) che la pratica commerciale dinanzi richiamata <i>sub</i> A) configurava una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 1, 21, comma 1, lettere <i>b), c) e g)</i>, nonché 22, commi 1, 2 e 4 lettera <i>d)</i> del <i>Codice del consumo</i>. In relazione a tale violazione l’Autorità, tenuto conto delle circostanze del caso, riteneva congrua l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari ad euro centotrentamila;<br />	<br />
B) che la pratica commerciale dinanzi richiamata <i>sub</i> B) configurava a propria volta una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 1, 21, comma 1, lettere <i>b) e c)</i>, nonché 22, commi 1 e 2 del <i>Codice del consumo</i>. In relazione a tale violazione l’Autorità, tenuto conto delle circostanze del caso, riteneva congrua l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari ad euro cinquantamila.<br />	<br />
L’atto in questione veniva gravato in sede di appello dalla società Mediamarket, la quale ne lamentava l’erroneità articolando i seguenti motivi di appello.<br />	<br />
<i>1) Quanto alla illegittima configurabilità di ‘due’ pratiche commerciali scorrette. Violazione di legge. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Contraddittorietà manifesta;</i><br />	<br />
Secondo l’appellante, la sentenza è erronea per la parte in cui ha ritenuto l’esistenza di due distinte pratiche commerciali, oggetto di autonome valutazioni ai fini sanzionatori (la prima inerente le modalità di consegna dei beni e il trattamento dei reclami; la seconda relativa all’indisponibilità dei prodotti acquistati).<br />	<br />
Al contrario, le due richiamate attività sono necessariamente da riferire a un’unica pratica commerciale, relativa alle modalità di ordine e di consegna dei prodotti acquistati via Internet dai propri clienti.<br />	<br />
<i>2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 20, 21, lettere b) e g) e 22, commi 1, 2 e 4, lettera d) del codice del consumo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione di legge.</i><br />	<br />
La sentenza è erronea sotto ciascuno dei (tre) profili in relazione ai quali è stata ritenuta la sussistenza di una pratica commerciale scorretta.<br />	<br />
Quanto alle informative relative alle modalità di evasione degli ordini e di consegna dei beni, la sentenza di fatto è appiattita sulle valutazioni formulate dall’Autorità e non ha tenuto in adeguata considerazione: a) il fatto che le informazioni rese ai potenziali clienti sia prima, sia dopo l’ottobre del 2008 erano del tutto esaurienti; b) il fatto che la attività commerciale dell’interessata aveva costituito oggetto di reclamo in soli due casi a fronte di decine di migliaia di consegne annue; c) il fatto che in uno dei casi oggetto di reclamo, la disfunzione lamentata era dipesa da una causa di forza maggiore (lo sciopero nazionale dei trasportatori); d) il fatto che le informazioni rese disponibili via Internet rendevano chiaro e percepibile per l’utente che i termini “<i>evasione dell’ordine</i>” e “<i>spedizione dell’ordine</i>” si riferiva al momento in cui la merce veniva consegnata al vettore (il che avveniva in un momento successivo a quello in cui la società aveva certezza circa l’avvenuto pagamento della merce). Sotto tale aspetto, non sussisteva alcuno dei profili di ambiguità censurati dalla censura in questione.<br />	<br />
Quanto alle informative relative alla gestione dei reclami finalizzati alla richiesta di rimborso del supplemento di spedizione relativo al servizio di trasporto in caso di mancato rispetto dei termini previsti per la consegna, la sentenza per l’appellante ha omesso di considerare: a) che l’appellante aveva correttamente riconosciuto ai propri clienti, per il caso di mancata consegna della merce entro la tempistica prevista, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto (con integrale restituzione delle spese di consegna) in aggiunta all’ordinario esercizio del diritto di recesso riconosciuto dal codice del consumo (il quale, tuttavia, avviene al netto delle spese di spedizione per il cliente); b) che la società appellante riconosce ai clienti i quali abbiano subito un danno per effetto del ritardo nella consegna un integrale ristoro, previa dimostrazione degli elementi costitutivi del danno subito; c) che nessun addebito può essere mosso alla società appellante in ordine alla mancata indicazione delle modalità di risoluzione delle controversie di cui all’art. 12 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, atteso che la normativa in questione neppure prevede in via generale un siffatto obbligo informativo<br />	<br />
Per quanto concerne, poi, la questione dell’ambiguità informativa circa l’indisponibilità del prodotto, l’appellante afferma che la sentenza ha omesso di considerare che le modalità concrete di gestione ed evasione degli ordini di acquisto impartiti <i>on-line</i> non configuravano alcuno dei richiamati profili di ambiguità, dal momento che il potenziale cliente veniva adeguatamente informato della indisponibilità del prodotto prescelto e delle possibilità (laddove esistenti) di ovviare a tale indisponibilità.<br />	<br />
<i>3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 9 del codice del consumo con riferimento all’art. 8 della legge 689/1981. Eccesso di potere.</i><br />	<br />
Cica la quantificazione delle sanzioni irrogate a fronte dei due richiamati profili di illecito antitrust, la società Mediamarket ritiene che l’Autorità (e il Tribunale amministrativo regionale) non abbiano tenuto in adeguata considerazione: a) l’insussistenza delle pratiche scorrette oggetto di contestazione; b) l’insussistenza di due pratiche distinte (potendosi, al limite, configurare l’esistenza di una pratica di carattere unitario); c) l’erroneità della valutazione in ordine alla specifica gravità dei fatti contestati, anche in relazione alle contestate circostanze aggravanti.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’A.G.C.M., la quale concludeva nel senso della reiezione della’ppello.<br />	<br />
All’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Giunge alla decisione del Collegio l’appello proposto dalla Mediamarket s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio con cui è stato respinto il ricorso avvero il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con cui era stato dichiarato il carattere scorretto di alcune pratiche commerciali poste in essere nell’ambito delle proprie attività di vendita di prodotti on-line e, per l’effetto, era stata irrogata alla medesima società una sanzione complessiva pari ad euro centottantamila.</p>
<p>2. Il ricorso è infondato.<br />	<br />
2.1. In primo luogo deve essere affrontato il motivo di appello con cui (reiterando analogo motivo già articolato in primo grado e ritenuto infondato dal primo giudice) la Mediamarket s.p.a. contesta la sussistenza di una duplice pratica commerciale, reclamando l’unicità della vicenda storica all’origine del provvedimento oggetto di censura.<br />	<br />
2.1.1. Il motivo è infondato, dovendosi confermare la legittimità della valutazione dell’Autorità, la quale ha ritenuto che il complesso delle circostanze rilevanti deponesse nel senso della sussistenza di due distinte pratiche commerciali (l’una relativa alla questione della consegna dei beni e del trattamento dei reclami; l’altra relativa alle modalità di informazione per il caso di indisponibilità di un bene ordinato).<br />	<br />
Al riguardo, la sentenza oggetto di gravame risulta meritevole di conferma laddove ha rilevato:<br />	<br />
&#8211; che le richiamate pratiche commerciali, se pure accomunate da un dato unitario (l’essere state poste in essere nell’ambito della commercializzazione di prodotti attraverso un sito internet) restano caratterizzate da autonomia strutturale e giustificano<br />
&#8211; che le omissioni e le ambiguità riscontrate nell’ambito della complessiva attività diffusiva posta in essere dalla società appellante attengono a fasi ben distinte del ciclo di promozione e vendita dei prodotti commercializzati, rispondenti – tra l’altr<br />
&#8211; che le richiamate circostanze di carattere funzionale non potevano essere superate in base al solo fatto che l’attività di promozione e commercializzazione fosse riferibile a un unico soggetto e che la stessa fosse realizzata attraverso un canale unitar<br />
2.2. Il secondo motivo di appello è infondato in relazione a ciascuno dei tre aspetti in cui si articola (corrispondenti ai tre profili della lamentata pratica commerciale scorretta).<br />	<br />
2.2.1. In primo luogo, sono infondati i motivi di appello con cui si censura la sentenza del Tribunale amministrativo in relazione alla parte della decisione dell’Autorità relativa alle modalità di evasione e spedizione degli ordini effettuati <i>online</i>.<br />	<br />
Al riguardo si osserva che la pronuncia è meritevole di conferma laddove ha rilevato il carattere del tutto congruo della pronuncia dell’Autorità in relazione al carattere ambiguo delle informazioni diffuse sul sito internet dell’appellante in ordine alla tempistica di ‘<i>evasione’</i> degli ordini e di ‘<i>spedizione’</i> dei prodotti.<br />	<br />
Al riguardo, l’Autorità aveva motivato in modo adeguato le ragioni che inducevano ad affermare il carattere obiettivamente ambiguo delle informazioni rese ai potenziali clienti in ordine ai richiamati aspetti, con particolare riguardo alla circostanza per cui la tempistica di spedizione degli ordini variava in relazione alla modalità di pagamento prescelta.<br />	<br />
Infatti, nell’iniziale struttura del sito Internet dell’appellante – prima della modifica apportata nelle more dell’indagine, in data 6 ottobre 2008 – le informazioni relative alla correlazione fra la tempistica di evasione degli ordini e spedizione della merce e le modalità di pagamento prescelte erano collocate in differenti pagine del sito internet, sì da rendere difficoltoso per l’utente medio comprendere ed apprezzare l’esistenza della richiamata relazione e di orientare conseguentemente le proprie scelte economiche.<br />	<br />
A conclusioni diverse non si può giungere in relazione al fatto che le segnalazioni degli utenti relative alla non corretta informazione resa via internet fossero di numero estremamente limitato, atteso che la pertinente disciplina (<i>in primis</i>: il comma 1 dell’art. 21, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) estende il divieto di pratiche commerciali ingannevoli (e le conseguenti sanzioni) anche alle pratiche soltanto idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo agli elementi rilevanti al fine di assumere una consapevole decisione di acquisto.<br />	<br />
Per le medesime ragioni, non si può giungere a conclusioni diverse da quelle appena delineate in relazione al fatto (meramente occasionale e quindi irrilevante ai fini del decidere) che in uno dei casi oggetto di reclamo il ritardo nella consegna fosse dovuto a causa di forza maggiore, indipendente dalla volontà dell’operatore (lo sciopero nazionale dei trasportatori).<br />	<br />
Anche in questo caso, infatti, ciò che supporta adeguatamente l’avversata determinazione sanzionatoria è l’indubbia ambiguità del messaggio pubblicitario diffuso dall’appellante e la sua idoneità a falsare il comportamento economico dei destinatari.<br />	<br />
Ancora, l’appello risulta infondato in relazione al motivo articolato <i>sub</i> B.1 (si tratta del motivo relativo alle modalità di consegna dei beni ordinati). <br />	<br />
Anche nella presente sede di appello, Mediamarket s.p.a. torna a reclamare la correttezza dell’informazione resa alla propria utenza, affermando che i messaggi diffusi informassero in modo adeguato gli utenti circa il fatto che i termini ‘<i>evasione’</i> e la ‘<i>spedizione’</i> dell’ordine fossero riferiti al momento in cui la merce veniva consegnata al vettore (momento che, a sua volta, poteva variare in relazione alla modalità di pagamento prescelta).<br />	<br />
L’appellante osserva al riguardo che “<i>come logico e come chiaramente ed espressamente indicato [nel sito Internet,] nel caso in cui il pagamento venisse effettuato tramite bonifico bancario, bollettino postale o finanziamento, la consegna al vettore era subordinata alla verifica del buon esito del pagamento medesimo o alla approvazione del finanziamento</i>”.<br />	<br />
Secondo l’appellante, il Tribunale amministrativo ha omesso di considerare che, sia prima che (a maggior ragione) dopo le modifiche apportate al sito internet nell’ottobre del 2008, le informazioni rese ai potenziali clienti in ordine alle nozioni di ‘<i>evasione’</i> e ‘<i>spedizione’</i> degli ordini, nonché in relazione ai rapporti fra tale tempistica e le modalità di pagamento prescelte fossero del tutto corrette e idonee a supportare l’adozione di decisioni commerciali pienamente consapevoli.<br />	<br />
Il motivo è infondato in quanto del tutto correttamente il Tribunale amministrativo ha confermato la congruità dell’operato dell’Autorità, la quale:<br />	<br />
&#8211; ha rilevato che, nella sua iniziale struttura, il sito internet dell’appellante non rendeva in alcun modo percepibile in modo immediato per l’utente medio l’esistenza di una differenziazione nella tempistica di evasione e spedizione dell’ordine in relaz<br />
&#8211; ha escluso che fosse ‘<i>logico’</i> o ‘<i>espressamente indicato</i>’ un dato che, per essere correttamente inteso, comportava il collegamento e la messa in relazione di informazioni contenute in diverse pagine del sito Internet;<br />	<br />
&#8211; ha ritenuto che il messaggio diffuso (per la parte in cui ometteva o non rendeva immediatamente percepibile la relazione esistente fra modalità di pagamento prescelta e ‘<i>evasione’</i> o ‘<i>spedizione’</i> dell’ordine) risultava particolarmente svant<br />
&#8211; ha concluso nel senso che “<i>le pagine del sito in questione appaiono ingannevoli e idonee a indurre in errore il consumatore in quanto ambigue ed omissive, laddove omettono riferimenti rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogni per prendere una<br />
2.2.2. In secondo luogo, sono infondati i motivi di appello con cui si censura la sentenza del Tribunale in relazione alla parte della decisione dell’Autorità relativa alle modalità di gestione dei reclami.<br />	<br />
Al riguardo, l’appellante ha ribadito in sede di appello la sostanziale correttezza del proprio operato, avendo posto in essere una serie di misure adeguate e favorevoli per il cliente per il caso di ritardo nella consegna (in particolare: a) possibilità per il cliente di risolvere l’ordine; b) possibilità di vedersi riconoscere un ristoro per il disagio subito a causa del ritardo nell’evasione dell’ordine).<br />	<br />
Il motivo è infondato in quanto (come correttamente osservato dal Tribunale amministrativo) ciò che si è contestato all’appellante non è stata la mancanza in assoluto di misure volte a far fronte al ritardo nella consegna, quanto – piuttosto – la mancata predeterminazione di modalità uniformi e conoscibili volte a fronteggiare tali ipotesi di ritardo (e le relative conseguenze).<br />	<br />
Al riguardo, l’Autorità ha correttamente richiamato le previsioni di cui all’articolo 21 del <i>Codice del consumo</i> in tema di azioni ingannevoli (e, in particolare, la lettera b) del comma 1, secondo cui fra gli elementi che devono costituire oggetto di previa, adeguata informativa al fine di orientare in modo consapevole le scelte commerciali del consumatore vi è l’assistenza post-vendita, nell’ambito della quale una parte determinante è costituita dalle modalità di gestione dei reclami).<br />	<br />
Ancora, l’Autorità ha correttamente richiamato la previsione di cui all’art. 22, comma 4, lettera d) del <i>Codice</i>, secondo cui costituiscono ‘omissioni ingannevoli’, tra le altre, quelle relative alle modalità di trattamento dei reclami.<br />	<br />
Pertanto, la decisione dell’Autorità risulta congruamente fondata sulla circostanza (invero, confermata dalle risultanze in atti) secondo cui la società appellante avesse, sì, realizzato strumenti di tutela per gli utenti per il caso di ritardo nell’evasione e consegna degli ordini, ma vi avessero provveduto secondo modalità sostanzialmente estemporanee e non rese note <i>ex ante</i>, con la conseguenza di privare il potenziale cliente di un rilevante strumento conoscitivo finalizzato ad orientare in modo consapevole le proprie decisioni di carattere commerciale.<br />	<br />
2.2.3. In terzo luogo va affrontato il motivo di appello con cui (reiterando analogo motivo già articolato in primo grado e ritenuto infondato dal Tribunale amministrativo) sono stati dichiarati infondati i motivi di ricorsi relativi alla seconda delle richiamate pratiche commerciali (quella relativa all’ipotesi di indisponibilità del prodotto, meglio descritta in premessa).<br />	<br />
L’appellante lamenta che il giudice non ha tenuto in adeguata considerazione le argomentazioni svolte in relazione alle ipotesi in cui l’indisponibilità del prodotto era dipesa da cause di forza maggiore.<br />	<br />
In particolare, l’appellante osserva che, in tali ipotesi essa procedeva a rendere pienamente edotto il potenziale cliente circa la temporanea indisponibilità del prodotto, ponendo – tuttavia – lo stesso in condizione di scegliere se essere informato o meno circa il momento in cui il bene di interesse fosse tornato nuovamente disponibile.<br />	<br />
Ad avviso dell’appellante, il comportamento in tal modo tenuto non comportava alcuna colpevole omissione, né privava il potenziale cliente della possibilità di orientare in modo consapevole le proprie scelte commerciali (se del caso, semplicemente astenendosi dal chiedere ulteriori informazioni in ordine al bene temporaneamente indisponibile).<br />	<br />
2.2.3.1. Il motivo è infondato.<br />	<br />
Ed infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice, ciò che l’Autorità ha inteso stigmatizzare non era il fatto in se che, in taluni casi, il bene fosse di fatto indisponibile (anche per cause di forza maggiore estranee al comportamento dell’appellante).<br />	<br />
Al contrario, ciò che l’Autorità ha stigmatizzato è il fatto che l’appellante abbia realizzato una vera e propria ambiguità informativa, non rendendo immediatamente percepibile per il cliente se l’indisponibilità del prodotto fosse assoluta o relativa (nel senso che il prodotto avrebbe potuto rendersi nuovamente disponibile dopo un lasso di tempo più o meno limitato) e, in quest’ultima ipotesi, non fornendo <i>ex ante</i> informazioni chiare ed esaustive circa le modalità di acquisizione ed evasione dell’ordine.<br />	<br />
Ancora, l’Autorità ha contestato che, in talune ipotesi, nonostante il professionista sappia che il bene ordinato è momentaneamente indisponibile, la circostanza non viene immediatamente resa nota al cliente atteso che l’appellante confida nel fatto che il fornitore possa ricostituire le scorte in tempo utile per evadere regolarmente l’ordine. <br />	<br />
Tuttavia, anche in tali ipotesi, le pertinenti disposizioni del <i>Codice del consumo</i> imporrebbero al professionista di rendere all’utente una informativa – nei limiti del possibile &#8211; piena ed esauriente circa le informazioni rilevanti di cui il cliente ha bisogno per prendere una decisione commerciale consapevole.<br />	<br />
Anche in questo caso, quindi, il provvedimento impugnato in primo grado risulta ragionevole e congruo laddove non ha sanzionato la Mediamarket s.p.a. per una circostanza incolpevole (ovvero, l’indisponibilità del prodotto in quanto tale), quanto – piuttosto – per le colpevoli omissioni informative nei confronti della potenziale clientela in relazione a circostanze rilevati al fine di assumere una decisione di acquisto adeguatamente ponderata.<br />	<br />
2.3. Si osserva, infine, che è infondato il motivo di appello con cui si censura la parte della sentenza con la quale è stata confermata la determinazione dell’Autorità relativa al quantum risarcitorio.<br />	<br />
In via generale, mette conto richiamare il principio generale secondo cui, anche nella materia delle pratiche commerciali scorrette, l&#8217;Autorità dispone di un ampio potere discrezionale sia in sede di determinazione dei criteri in base ai quali determinare gli importi delle sanzioni, sia in sede di sussunzione al caso specifico dei criteri determinativi in tal modo prefissati. <br />	<br />
Si è osservato al riguardo che l&#8217;ampia discrezionalità sanzionatoria spettante all&#8217;Autorità (sia in sede determinativa, sia in sede applicativa) è altresì assoggettata al rispetto dei generali principi della ragionevolezza e della proporzionalità (Cons. Stato, VI, 29 dicembre 2010, n. 9575).<br />	<br />
Riconducendo i princìpi in questione alle peculiarità del caso di specie, si osserva che le determinazioni sanzionatorie assunte dall’Autorità e impugnate in primo grado resistono alle censure proposte, atteso che:<br />	<br />
&#8211; per le ragioni dinanzi svolte <i>sub</i> 2.1, la decisione sanzionatoria dell’Autorità risulta corretta laddove ha affermato l’esistenza di una duplice pratica commerciale oggetto di indagine (e di sanzione);<br />	<br />
&#8211; per le ragioni dinanzi svolte <i>sub</i> 2.2., la medesima decisione risulta corretta laddove ha ritenuto il carattere scorretto delle pratiche commerciali sotto il triplice profilo: a) dell’informativa in ordine alla consegna dei beni; b) dell’informat<br />
&#8211; l’Autorità ha valutato in modo congruo e non irragionevole la specifica gravità della condotta in tal modo realizzata in relazione a tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie e in modo altrettanto congruo ne ha fatto derivare le necessarie conse<br />
<br />	<br />
3. Per le ragioni sin qui esposte l’appello in epigrafe deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.000 (cinquemila), oltre gli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-7-2011-n-4291/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.4291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3223</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3223/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3223/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3223</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza di diniego sanatoria di occupazione abusiva (per sublocazione) di alloggio popolare, diniego fondato sulla proprieta&#8217; di altro immobile (che il ricorrente riteneva fosse inadeguato). Il ricorso era stato respinto per difetto di instaurazione del contraddittorio. (G.S.) N. 03223/2011 REG.PROV.CAU. N. 04773/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3223/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3223/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3223</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza di diniego sanatoria di occupazione abusiva (per sublocazione) di alloggio popolare, diniego fondato sulla proprieta&#8217; di altro immobile (che il ricorrente riteneva fosse inadeguato). Il ricorso era stato respinto per difetto di instaurazione del contraddittorio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03223/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04773/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4773 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Anna Di Fusco, Gennaro Porpora, Lucio Porpora, Barbara Porpora, Marta Porpora, Bruno Porpora,</b> rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Angelo Sorace, con domicilio eletto presso l’avv. Sveva Bernardini in Roma, via Cicerone 49;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Napoli</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Pulcini e Giuseppe Tarallo, con domicilio eletto presso l’avv. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE V n. 03463/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO SANATORIA OCCUPAZIONE ABUSIVA ALLOGGIO POPOLARE	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 il Cons. Doris Durante;<br />	<br />
Uditi per le parti gli avvocati Scarano, per delega dell&#8217;avv. Sorace, e Tarallo;	</p>
<p>Ritenuto di sospendere l’esecutività della sentenza appellata con riguardo al danno grave dedotto dai ricorrenti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4773/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.<br />	<br />
Fissa la pubblica udienza del 21 febbraio 2012 per la trattazione della causa nel merito.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3223/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.4396</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-7-2011-n-4396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-7-2011-n-4396/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-7-2011-n-4396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.4396</a></p>
<p>Pres. Trovato – Est. LottiDe Sarlo Installazioni Srl (Avv. A. Caggiula) c/ Comune di Manduria (Avv. V. Gigante) e Mengoli Mario Elettromeccanica (Avv. R. G. Marra) sulla necessità per il concorrente terzo classificato di impugnare l&#8217;originaria aggiudicazione al fine di poter contestare la successiva aggiudicazione al secondo classificato disposta in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-7-2011-n-4396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.4396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-7-2011-n-4396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.4396</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Trovato – <i>Est.</i> Lotti<br />De Sarlo Installazioni Srl (Avv. A. Caggiula) c/ Comune di Manduria (Avv. V. Gigante) e Mengoli Mario Elettromeccanica (Avv. R. G. Marra)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità per il concorrente terzo classificato di impugnare l&#8217;originaria aggiudicazione al fine di poter contestare la successiva aggiudicazione al secondo classificato disposta in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara – Aggiudicazione – Annullamento – Aggiudicazione a seconda classificata – Ricorso terza classificata – Impugnazione originaria aggiudicazione al primo – Necessità – Sussiste – Conseguenze – Ricorso inammissibile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ricorso del concorrente terzo classificato in graduatoria avverso l’aggiudicazione di una gara disposta a seguito dell’accoglimento del ricorso proposto dalla seconda classificata avverso l’originaria aggiudicazione è inammissibile qualora egli abbia omesso di impugnare l’originario provvedimento di aggiudicazione. Infatti, l’aggiudicazione disposta in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale non riapre i termini di impugnazione per le altre imprese concorrenti. Di conseguenza, la mancata contestazione della prima aggiudicazione preclude la contestazione della successiva, in quanto il concorrente terzo classificato è leso dall’originario provvedimento di aggiudicazione che cristallizzava una graduatoria che lo vedeva seguire due concorrenti (1).	</p>
<p></b>_______________________________</p>
<p>(1) Contra cfr. Cons. Stato V, <a href="/ga/id/2011/6/17542/g">Sentenza 20 giugno 2011, n. 3671</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04396/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 04456/2011 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4456 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>De Sarlo Installazioni Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alfredo Caggiula, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Manduria</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Gigante, con domicilio eletto presso E Associati Srl Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Mengoli Mario Elettromeccanica<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 00726/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE &#8211; RIS.DANNI</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Manduria e di Mengoli Mario Elettromeccanica;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Caggiula, Gigante e Marra;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata come da avviso dato all’odierna camera di consiglio alle parti presenti;<br />	<br />
Rilevato che con l’impugnata sentenza il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’aggiudicazione della gara indetta dal comune di Manduria in favore della ditta Mengoli (disposta dopo l’accoglimento del ricorso proposto da quest’ultima, seconda classificata, avverso l’originaria aggiudicazione);<br />	<br />
Ritenuto di dover confermare la statuizione di inammissibilità sulla base di una motivazione parzialmente differente, in quanto:<br />	<br />
a) l’ultima aggiudicazione disposta in favore della ditta Mengoli è stata effettuata in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale e non riapre i termini di impugnazione per le altre imprese concorrenti;<br />	<br />
b) l’odierna appellante, terza classificata, è stata, infatti, lesa dall’originario provvedimento di aggiudicazione, che cristallizzava una graduatoria che la vedeva seguire due concorrenti;<br />	<br />
c) pur non risultando la prova della tempestiva comunicazione all’appellante dell’originario provvedimento di aggiudicazione, tale provvedimento, ormai conosciuto, non è stato impugnato con il ricorso di primo grado, essendo l’oggetto del giudizio stato limitato al secondo provvedimento di aggiudicazione e ad atti non definitivi della prima fase di svolgimento della gara;<br />	<br />
d) la mancata contestazione della prima aggiudicazione preclude all’appellante la contestazione della successiva aggiudicazione, disposta in via esecutiva di una pronuncia giurisdizionale;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, di dover respingere il ricorso in appello e che alla soccombenza seguono le spese nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.<br />	<br />
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 2.500,00, oltre Iva e C.P., in favore di ciascuna parte appellata costituita.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-7-2011-n-4396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2011 n.4396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3133/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3133/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3133</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare di un&#8217;impresa avverso il diniego autorizzazione del Ministero dell&#8217;Economia e finanza a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture da parte di impresa operante in un paese (San Marino) inserito nella c.d. black list, in mancanza di determinati requisiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3133/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3133/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare di un&#8217;impresa avverso il diniego autorizzazione del Ministero dell&#8217;Economia e finanza a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture da parte di impresa operante in un paese (San Marino) inserito nella c.d. black list, in mancanza di determinati requisiti se il provvedimento gravato pare fondarsi su una valutazione istruttoria non completa, in relazione alla molteplicità di elementi da acclarare, e peraltro basata su elementi non univoci; nelle more della decisione di merito o dell’eventuale rivalutazione della vicenda da parte dell’amministrazione, pare necessario salvaguardare il profilo di danno evidenziato e collegato all’esercizio del diritto d’impresa; in primo grado l&#8217;istanza era stata respinta per contrasto con le risultanze di un giudizio penale e di indagini in corso svolte dalla Guardia di Finanza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03133/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05304/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5304 del 2011, proposto da <b>Karnak s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N.2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;economia e delle finanze</b>, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Errebian s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Laura Neroni Mercati, Marco Rago, con domicilio eletto presso Marco Rago in Roma, via Cola di Rienzo, 264; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II n. 02298/2011, resa tra le parti, concernente dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II n. 02298/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA PARTE DI IMPRESA OPERANTE IN UN PAESE (S.MARINO) INSERITO NELLA C.D. BLACK LIST, IN MANCANZA DI DETERMINATI REQUISITI – MCP.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e di Errebian s.p.a.;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Maura Neroni Mercati, nonché l&#8217;avvocato dello Stato Carla Colelli;	</p>
<p>considerato che il provvedimento gravato pare fondarsi su una valutazione istruttoria non completa, in relazione alla molteplicità di elementi da acclarare, e peraltro basata su elementi non univoci;<br />	<br />
considerato che, nelle more della decisione di merito o dell’eventuale rivalutazione della vicenda da parte dell’amministrazione, pare necessario salvaguardare il profilo di danno evidenziato e collegato all’esercizio del diritto d’impresa;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 5304/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3133/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3129</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3129/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3129/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3129/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3129</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avanzata dal Ministero avverso al sentenza che accoglie un ricorso in materia di revisione della patente disposta per esaurimento dei 20 punti, a seguito di un verbale di contestazione, impugnato regolarmente dianzi al giudice di pace di Vasto e la cui efficacia è stata sospesa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3129/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3129</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3129/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3129</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avanzata dal Ministero avverso al sentenza che accoglie un ricorso in materia di revisione della patente disposta per esaurimento dei 20 punti, a seguito di un verbale di contestazione, impugnato regolarmente dianzi al giudice di pace di Vasto e la cui efficacia è stata sospesa. Infatti la sentenza TAR impugnata si basa su un elemento di fatto incontestato, ossia l’avvenuta sospensione, nel giudizio di opposizione davanti al giudice ordinario, di uno dei verbali che hanno fondato la valutazione finale dell’amministrazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03129/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05033/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5033 del 2011, proposto dal <b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b>, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Giuseppe Mecoli</b>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO &#8211; SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00096/2011, resa tra le parti, concernente REVISIONE E REVOCA PATENTE DI GUIDA	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 il Cons. Diego Sabatino e udita per le parti l’avvocato dello Stato Carla Colelli;	</p>
<p>considerato che la sentenza si basa su un elemento di fatto incontestato, ossia l’avvenuta sospensione, nel giudizio di opposizione davanti al giudice ordinario, di uno dei verbali che hanno fondato la valutazione finale dell’amministrazione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5033/2011).<br />	<br />
Nulla per le spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3129/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3129</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3126</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3126/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3126/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3126/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3126</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla una sanzione di perdita del grado per uso di cannabinoidi irrogata ad un finanziere scelto. In primo grado la sanzione era stata dapprima sospesa e poi annullata per sproporzione della sanzione la violazione del principio di ragionevolezza e di gradualità della sanzione stessa. Su</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3126/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3126</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3126/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3126</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla una sanzione di perdita del grado per uso di cannabinoidi irrogata ad un finanziere scelto. In primo grado la sanzione era stata dapprima sospesa e poi annullata per sproporzione della sanzione la violazione del principio di ragionevolezza e di gradualità della sanzione stessa. Su appello del Ministero si e&#8217; ritenuto che la sentenza impugnata non appariva immune dalle deduzioni dell’Amministrazione appellante dovendosi tenere conto che l’uso di sostanze non consentite non appare nel caso specifico “isolato”, ma “sporadico”. Nella fase cautelare di appello, e&#8217; stato ritenuto irrilevante il passaggio al ruolo civile dell’appellato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03126/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05070/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5070 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze Comando Generale della Guardia di Finanza &#8211; Roma &#8211; Comando Rep.Spec. G.D.F.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Gabriele Cavicchia</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Caccioppoli, Angelo Giuseppe Caparello, con domicilio eletto presso Angelo Giuseppe Caparello in Roma, via Pasubio, 4; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II n. 37899/2010, resa tra le parti, concernente IRROGAZIONE SANZIONE DI PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Gabriele Cavicchia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Claudia Colelli e Francesco Caccioppoli;	</p>
<p>Ritenuto che la sentenza impugnata non appare immune dalle deduzioni dell’Amministrazione appellante dovendosi tenere conto che l’uso di sostanze non consentite agli appartenenti al Corpo non appare “isolato” ma “sporadico”.<br />	<br />
Ritenuta ,in questa fase cautelare, l’irrilevanza del passaggio al ruolo civile dell’appellato.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5070/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.<br />	<br />
Spese compensate	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3126/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3126</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3094</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3094/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3094/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3094</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento del Comune avente ad oggetto ridefinizione e richieste dei canoni demaniali marittimi per le annualità 2007-2008-2009-2010 se sussiste il requisito del periculum in mora avuto riguardo alla incidenza delle richieste somme sulla situazione patrimoniale della ricorrente società. (G.S.) N. 03094/2011 REG.PROV.CAU. N. 05126/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3094/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3094</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento del Comune avente ad oggetto ridefinizione e richieste dei canoni demaniali marittimi per le annualità 2007-2008-2009-2010 se sussiste il requisito del periculum in mora avuto riguardo alla incidenza delle richieste somme sulla situazione patrimoniale della ricorrente società. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03094/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05126/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5126 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Nauticamping S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Stefano Zunarelli, con domicilio eletto presso Studio Legale Zunarelli &#038; Associati in Roma, via della Scrofa N.64;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Rimini</b>, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Wilma Marina Bernardi, con domicilio eletto presso Maria Teresa Barbantini in Roma, viale Giulio Cesare, 14; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio -Filiale Emilia Romagna, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati,; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. della EMILIA-ROMAGNA – Sede di BOLOGNA &#8211; SEZIONE II n. 00250/2011, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA- RIDEFINIZIONE CANONI E RICHIESTA IMPORTI NON PAGATI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rimini e di Agenzia del Demanio e di Agenzia del Demanio -Filiale Emilia Romagna e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 il Consigliere. Fabio Taormina e uditi per le parti l’ Avvocato Sbanu per delega di Zunarelli, e l’ Avvocato Barbantini per delega di Bernardi.;	</p>
<p>Considerato che, sia pur nella sommarietà della delibazione cautelare l’appello non appare privo del prescritto fumus e rilevato altresì che sussiste senz’altro il requisito del periculum in mora avuto riguardo alla incidenza delle richieste somme sulla situazione patrimoniale dell’appellante società; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 5126/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.<br />	<br />
Condanna il Comune di Rimini alla refusione delle spese della presente fase cautelare in favore dell’appellante nella misura di complessivi Euro 500, oltre accessori di legge se dovuti, e le compensa nei confronti delle Amministrazioni statali.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-20-7-2011-n-3094/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2011 n.3094</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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