<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>20/7/2010 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/20-7-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/20-7-2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>20/7/2010 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/20-7-2010/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16885</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16885/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16885/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16885/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16885</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio RU.FON. Costruzioni S.r.l. (Avv. Raffaela Piccolo) c. Comune di Torre del Greco (Avv.ti Elio Benevento ed Antonino Salvini) c. PRISMA COSTRUZIONI S.r.l. (Avv. Flavio Brusciano) sulla legittimità dell&#8217;esclusione da una gara di appalto in caso di irregolarità contributiva 1. Contratti della P.A. – Appalti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16885/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16885</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16885/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16885</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio<br /> RU.FON. Costruzioni S.r.l. (Avv. Raffaela Piccolo) c. Comune di Torre del Greco<br /> (Avv.ti Elio Benevento ed Antonino Salvini) c. PRISMA COSTRUZIONI<br /> S.r.l. (Avv. Flavio Brusciano)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione da una gara di appalto in caso di irregolarità contributiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalti di servizi – Gara – Esclusione – Inadempimento contributivo – Accertamento definitivo – Necessità – Conseguenze	</p>
<p>2. Contratti P.A. – Gara – Requisiti di ordine generale &#8211; Irregolarità contributiva – Accertamento – Definitività – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nelle procedure ad evidenza pubblica, è necessario l’accertamento definitivo dell’inadempimento contributivo per l’esclusione dalla partecipazione alle gare delle imprese che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ex art. 12 D.Lgs. n. 157/1995. Di conseguenza sono da considerarsi “in regola” con i contributi i soggetti di cui siano pendenti ricorsi amministrativi o giurisdizionali per accertare la regolarità contributiva, dal momento che per essi non sussiste ancora un definitivo accertamento dell’inadempimento (1)	</p>
<p>2. Ai fini della valutazione della definitività dell’accertamento per gli effetti dell’art. 38, comma I lett. i), D.Lgs. n. 163/06, rileva unicamente, che al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara sia spirato il termine per l’impugnazione dell’atto di accertamento in sede amministrativa o il relativo ricorso amministrativo sia stato respinto con provvedimento definitivo, e non sia proposto ricorso giurisdizionale. La proposizione successiva del ricorso giurisdizionale non vale, invece, ad inficiare l’efficacia preclusiva del D.U.R.C. negativo, venendo altrimenti rimesso alla determinazione unilaterale di uno dei partecipanti alla gara alterarne lo svolgimento con la proposizione, in corso di gara, di ricorsi giurisdizionali incidenti sulla valutazione dei requisiti generali di ammissione, pertanto sull’interessato grava l’onere di un tempestivo esercizio dell’azione giudiziaria, onde evitare la formazione di siffatto effetto preclusivo (2)<br />	<br />
<b/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2008, n. 716;	</p>
<p>2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 marzo 2009 n. 1755; id., Sez. V, 23 ottobre 2007 n. 5575; TAR Marche, 19 settembre 2008 n. 1320</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3813 del 2009, proposto da:<br />
<b>RU.FON. COSTRUZIONI S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaela Piccolo, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Domenico Morelli n. 7 presso lo studio dell’Avv. Antonietta Danneo;</p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><B>COMUNE DI TORRE DEL GRECO</B>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elio Benevento ed Antonino Salvini, e domiciliato per legge presso la Segreteria di questo Tribunale in mancanza di domicilio eletto in Napoli;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>PRISMA COSTRUZIONI S.r.l.</b>, in qualità di mandataria dell’A.T.I. costituita con CA.DI.TEC. S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Flavio Brusciano, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 16 presso lo studio Abbamonte – D’Angiolella;</p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>a) della determinazione dirigenziale n. 1007 dell’11 maggio 2009 del Comune di Torre del Greco, con cui è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla gara di appalto per i lavori di manutenzione annuale degli impianti di pubblica illuminazione, nonché la comunicazione della decisione assunta all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alla Procura della Repubblica; <br />	<br />
b) della nota dirigenziale del Comune di Torre del Greco prot. n. 0040214 U del 5 giugno 2009, con cui è stata trasmessa la predetta determinazione;<br />	<br />
c) della nota dirigenziale del Comune di Torre del Greco prot. n. 0016881 U dell’11 marzo 2009, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di esclusione della ricorrente dalla gara;<br />	<br />
d) ove intervenuti e/o dovuti, della comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e della nota di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica;<br />	<br />
e) ove occorra, del bando e del disciplinare di gara;<br />	<br />
f) di tutti gli altri atti ulteriori, ancorché interni e non noti, preordinati, presupposti, conseguenziali e comunque connessi, per quanto lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente ed ostativi all’accoglimento dei ricorso;<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni derivanti dagli atti impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società controinteressata;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente espone di aver partecipato alla procedura aperta, indetta dal Comune di Torre del Greco, finalizzata all’affidamento dei lavori di manutenzione annuale degli impianti di pubblica illuminazione, e di essersi classificata seconda dopo l’aggiudicataria ATI Prisma Costruzioni S.r.l. – CA.DI.TEC. S.r.l.<br />	<br />
Concluse le operazioni di gara, la stazione appaltante dava corso alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo alle prime due classificate, all’esito della quale emanava la determinazione dirigenziale n. 1007 dell’11 maggio 2009, con la quale, oltre a dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva intervenuta in favore della predetta ATI, escludeva la ricorrente dalla procedura selettiva perché la sua posizione fiscale e contributiva risultava irregolare al momento della partecipazione alla gara, disponendo che la decisione assunta fosse comunicata all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alla Procura della Repubblica.<br />	<br />
Avverso tale provvedimento ed altri atti della relativa serie procedimentale, in epigrafe emarginati, insorge la ricorrente affidandosi ai seguenti due motivi:<br />	<br />
1. violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, agli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, nonché agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione; violazione di legge ed eccesso di potere per violazione degli ulteriori principi del giusto procedimento e di affidamento dei concorrenti in relazione alla corretta applicazione delle norme regolatrici delle pubbliche gare; eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti; difetto ed erroneità di istruttoria; motivazione carente e perplessa; eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà, nonché per omessa ponderazione della peculiarità della vicenda e del comportamento dell’aggiudicataria; violazione del principio di interpretazione restrittiva delle norme sanzionatorie; violazione dei principi dell’integrazione documentale e della prevalenza della sostanza sulla forma; sviamento;<br />	<br />
2. violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, agli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, nonché agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione; violazione di legge ed eccesso di potere per violazione degli ulteriori principi del giusto procedimento; eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà, nonché per omessa ponderazione della peculiarità della vicenda e del comportamento dell’aggiudicataria; violazione del principio di interpretazione restrittiva delle norme sanzionatorie; violazione dei principi dell’integrazione documentale e della prevalenza della sostanza sulla forma; difetto assoluto di motivazione.<br />	<br />
La ricorrente propone, altresì, domanda risarcitoria per il ristoro dei danni derivanti dagli atti impugnati.<br />	<br />
Il Comune di Torre del Greco si è costituito con memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Anche la controinteressata Prisma Costruzioni S.r.l., nella qualità di mandataria dell’A.T.I. costituita con la società CA.DI.TEC., si è costituita con memoria, nella quale eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.<br />	<br />
L’istanza cautelare è stata respinta da questo Tribunale con ordinanza n. 1878 del 29 luglio 2009.<br />	<br />
Sia la ricorrente sia la controinteressata ribadiscono le proprie rispettive tesi in successive memorie; per l’occasione, la ricorrente formula anche un’ulteriore censura.<br />	<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 13 gennaio 2010.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il gravame in trattazione, la società ricorrente contesta la legittimità del provvedimento e degli atti della relativa serie procedimentale, con cui l’amministrazione comunale di Torre del Greco ha determinato di comminarle l’esclusione dalla gara, disponendone la comunicazione alle autorità indicate in narrativa, a cagione della mancata dimostrazione del possesso dei requisiti generali di regolarità fiscale e contributiva, prescritti dall’art. 38, comma 1, lett. g) ed i) del d.lgs. n. 163/2006.<br />	<br />
1.1 Il Collegio prescinde dallo scrutinio delle eccezioni di rito formulate dalla difesa della società controinteressata, giacché il ricorso si presenta infondato nel merito.<br />	<br />
2. E’ opportuno precisare, in punto di fatto, che la stazione appaltante ha desunto la posizione di irregolarità dalla certificazione dell’Agenzia delle Entrate di Aversa del 23 febbraio 2009 e dal DURC emesso in data 4 marzo 2009, nei quali si attestava rispettivamente che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione (23 gennaio 2009), la società ricorrente aveva pendenze tributarie definitivamente accertate consistenti in un ruolo di € 101,05 per mod. 770/2005, notificato il 20 ottobre 2008, e che non era regolare con il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile di Caserta.<br />	<br />
3. Alla luce di quanto sopra, parte ricorrente rivolge le sue critiche nei confronti delle conclusioni raggiunte dalla stazione appaltante in ordine sia alla situazione fiscale sia a quella contributiva.<br />	<br />
Cominciando dal primo profilo, si rileva che con un iniziale gruppo di censure l’istante tende essenzialmente a sconfessare la verificazione delle condizioni integranti la fattispecie normativa delle “violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse”, come delineata dall’art. 38, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006.<br />	<br />
3.1 Si riassume il corredo delle doglianze articolate al riguardo:<br />	<br />
&#8211; la certificazione dell’Agenzia delle Entrate di Aversa non si è espressa sulla regolarità fiscale della società ricorrente;<br />	<br />
&#8211; la notifica della cartella di pagamento inerente al ruolo inevaso non si è perfezionata, in quanto “è avvenuta per il tramite del servizio postale con consegna del plico in mano di terzi e senza il rispetto dell’obbligo di invio di una ulteriore raccoma<br />
&#8211; l’omesso pagamento del ruolo in questione, concernendo solo somme per interessi a seguito di versamenti effettuati in ritardo, non può configurarsi come vera e propria irregolarità fiscale, essendo comunque stato onorato il debito per l’imposta a monte;<br />
&#8211; non è stata verificata la gravità della violazione fiscale commessa, dovendosi escludere che violazioni di scarso rilievo, come quella di specie, possano integrare l’ipotesi normativa, attesa la loro inattitudine ad incidere sulla complessiva affidabili<br />
3.2 Tutte le prefate censure non meritano condivisione per le ragioni di seguito enunciate. <br />	<br />
Non corrisponde al vero che l’Agenzia delle Entrate non ha preso posizione in ordine alla posizione fiscale della società ricorrente, se solo si pone mente al tenore complessivo della relativa certificazione, nella quale si fa esplicito riferimento alla “verifica delle irregolarità definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse” ed alla risultanza di un ruolo “definitivamente accertato”, rimasto inevaso.<br />	<br />
3.3 E’ ormai diffuso in giurisprudenza il principio che lo stato di “definitivo accertamento” delle violazioni fiscali deve essere rinvenuto nelle situazioni caratterizzate dall’assenza di pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, di istanze di rateizzazione del debito tributario o del termine utile per impugnare l’atto di imposizione (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2008 n. 716); tuttavia, nel caso di specie, non può essere ravvisato il mancato perfezionamento del procedimento di notifica del ruolo inevaso, con inevitabile spostamento in avanti del periodo di pendenza del termine per impugnare, giacché il ruolo risulta ritualmente consegnato, come emerge dalla relata, a persona addetta alla ricezione degli atti presso la sede della società, in ossequio all’art. 145 c.p.c. sulle notificazioni alle persone giuridiche (innovando, peraltro, l’invocata legge n. 31/2008 la materia delle notificazioni a mezzo posta nei confronti delle persone fisiche). <br />	<br />
Pertanto, in disparte il rilievo che il mancato invio dell’ulteriore avviso a mezzo raccomandata non incide comunque sul perfezionamento della notificazione (orientamento consolidato: cfr. per tutte Cass. Civ. 3 luglio 1987 n. 5828 e 2 marzo 1983 n. 1581), non occorreva alcun ulteriore adempimento per considerare ultimato, al 20 ottobre 2008, il procedimento di notifica nei riguardi della RU.FON. Costruzioni. Ne consegue che, essendo ormai trascorso, alla data del 23 gennaio 2009, il termine per proporre impugnazione avverso la cartella di pagamento, la violazione fiscale in essa descritta non può non essere qualificata come “definitivamente accertata”.<br />	<br />
3.4 La prestazione degli interessi, avendo carattere accessorio, partecipa della stessa natura dell’obbligazione tributaria principale, con la conseguenza che anche il mancato pagamento dei suddetti emolumenti può integrare una violazione degli obblighi fiscali. <br />	<br />
3.5 Sebbene qualche indirizzo giurisprudenziale reputa che anche le violazioni fiscali, al pari di quelle contributive, debbano assumere una connotazione di gravità, opportunamente vagliata da parte della stazione appaltante, il Collegio ritiene di aderire al più diffuso orientamento, maggiormente rispettoso della lettera della legge, che non richiede per tale tipologia di infrazioni la necessità della valutazione della loro entità al fine di appurare l’affidabilità dell’impresa, bastando a determinare l’esclusione dalla procedura la semplice esistenza di una situazione di irregolarità nel pagamento delle imposte e tasse, come è puntualmente accaduto nella fattispecie (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 marzo 2009 n. 1755).<br />	<br />
D’altronde, il momento in cui va verificata la sussistenza del requisito è quello della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, con la conseguenza che l’eventuale regolarizzazione successiva, pur essendo idonea ad eliminare il contenzioso tra l’impresa ed il fisco, non potrà giammai comportare il venir meno ex post della causa di esclusione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2007 n. 5575; TAR Marche, 19 settembre 2008 n. 1320).<br />	<br />
4. Con altra censura, parte ricorrente, lamentando difetto di motivazione e di istruttoria, stigmatizza la mancata verifica in contraddittorio delle ragioni addotte a sostegno della propria posizione regolare ai fini fiscali e contributivi, tra l’altro non sviscerate nemmeno nel corpo della determinazione dirigenziale di esclusione.<br />	<br />
4.1 L’assunto non ha pregio, in quanto emerge dal carteggio intercorso tra le parti prima dell’emanazione del provvedimento di esclusione (cfr. avviso di avvio del procedimento e successiva memoria di risposta) che è stata sufficientemente garantita, attraverso la forma del contraddittorio scritto, la partecipazione della ricorrente al relativo procedimento; inoltre, la motivazione della non condivisione, da parte dell’amministrazione, degli elementi giustificativi forniti dalla ricorrente, si coglie tutta nella valutazione di inidoneità dei medesimi (espressa nel corpo del provvedimento di esclusione) a confutare le acquisizioni contenute nelle certificazioni fiscali e contributive.<br />	<br />
5. Con ulteriore censura, parte ricorrente si duole che la stazione appaltante abbia omesso qualsiasi verifica sulla gravità dell’infrazione riportata nel DURC, in violazione del disposto dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.<br />	<br />
La doglianza non si presta ad essere condivisa, soccorrendo in merito il fondamentale principio giurisprudenziale secondo il quale, quando un provvedimento sia fondato su una pluralità di ragioni, tutte egualmente idonee a sorreggerne la parte dispositiva, l’eventuale illegittimità di uno dei motivi presi in considerazione dall’amministrazione non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004 n. 6301).<br />	<br />
Infatti, nel caso di specie, il provvedimento di esclusione troverebbe comunque esauriente supporto nella accertata situazione di irregolarità fiscale.<br />	<br />
6. Occorre, infine, dedicare un accenno alla censura, articolata nella memoria depositata il 31 dicembre 2009, con la quale la ricorrente denuncia la violazione dei principi in materia di autotutela e di salvaguardia della buona fede nel rilascio delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di gara.<br />	<br />
La censura si palesa inammissibile poiché è contenuta in atto difensivo non notificato alle controparti, in violazione delle regole del contraddittorio processuale.<br />	<br />
7. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, la domanda di annullamento degli stessi deve essere rigettata per infondatezza.<br />	<br />
Analoga sorte subisce la connessa domanda risarcitoria, non essendosi profilata l’ingiustizia dei danni asseritamente subiti.<br />	<br />
Pertanto, il ricorso deve essere in toto respinto, dovendo le spese processuali essere addebitate alla società ricorrente secondo le regole della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna la società ricorrente a rifondere nei confronti del comune resistente e della controinteressata costituita le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00) in favore di ciascuna delle suddette parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2010<br />	<br />
<b><br />	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16885/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16885</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16889</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16889/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16889/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16889/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16889</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio Fontana Costruzioni S.p.A. (Avv. Biagio Capasso) c. Provincia di Napoli (Avv.ti Aldo Di Falco ed Antonino Cascone) c. Ministero dell’interno, Ministero della Difesa, Ministero dell’economia e delle Finanze e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. Comando Generale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16889/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16889</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16889/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16889</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio<br /> Fontana Costruzioni S.p.A. (Avv. Biagio Capasso) c. Provincia di Napoli (Avv.ti<br /> Aldo Di Falco ed Antonino Cascone) c. Ministero dell’interno, Ministero<br /> della Difesa, Ministero dell’economia e delle Finanze e Ministero delle<br /> Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli)<br /> c. Comando Generale dei carabinieri, Comando Provinciale dei carabinieri<br /> di Napoli, Comando Provinciale dei carabinieri di Caserta, Prefettura di Napoli,<br /> Prefettura di Caserta, Questura di Napoli, Questura di Caserta,<br /> Comando Nucleo Polizia Tributaria della guardia di finanza di Caserta,<br /> G.I.C.O. della guardia di finanza di Napoli, Direzione Investigativa Antimafia<br /> di Napoli, C.E.D. del dipartimento della polizia di Stato, Guardia di<br /> Finanza, Guardia di Finanza di Napoli e guardia di finanza di Caserta (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di predisporre adeguata istruttoria in tema di informativa antimafia prefettizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Risoluzione del contratto di appalto &#8211; A seguito di informativa antimafia – Formulata in termini generici &#8211; illegittimità – Sussiste – Fattispecie 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Risoluzione del contratto di appalto &#8211; A seguito di informativa antimafia – Fondata su di un improvviso aumento di capitale – Obbligo di adeguata istruttoria &#8211; Sussiste – Risoluzione illegittima</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il provvedimento di risoluzione di un contratto di appalto adottato sulla base di una informativa antimafia ex art. 4 DLgs. 490/94, laddove la stessa sia formulata in termini generici che non consentono di apprezzarne il contenuto, ovvero non sorretta da adeguata istruttoria e sufficiente motivazione in merito alla reale sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa nella società (Nella specie non sono stati indicati i nominativi dei soggetti sottoposti a controllo di Polizia insieme all’Amministratore della società esclusa dalla gara)	</p>
<p>2. E’ illegittimo il provvedimento di risoluzione di un contratto di appalto adottato sulla base di una informativa antimafia tipica ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 490/94, laddove la stessa sia fondata sulla circostanza che nella società ci sia stato un improvviso aumento di capitale sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall’azienda e dai soci, senza che l’autorità giudiziaria abbia preventivamente controllato, se in relazione all’ammontare ed al periodo dei versamenti, questi fossero sostenibili o meno in base alla condizione economica e patrimoniale di chi li aveva effettuati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 6501 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>FONTANA COSTRUZIONI S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Biagio Capasso, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 19;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; <B>PROVINCIA DI NAPOLI</B>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Di Falco ed Antonino Cascone, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza Matteotti n.1 presso l’Avvocatura Provinciale;<br />
&#8211; <B>MINISTERO DELL’INTERNO</B>, <B>MINISTERO DELLA DIFESA</B>, <B>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</B> e <B>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</B>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la qu<br />
&#8211; <B>COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI</B>, <B>COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI NAPOLI</B>, <B>COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI CASERTA</B>, <B>PREFETTURA DI NAPOLI</B>, <B>PREFETTURA DI CASERTA</B>, <B>QUESTURA DI NAPOLI</B>, <B>QUESTURA DI CA<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>a) dell’informativa della Prefettura di Caserta prot. n. 1454/12b.16/ANT/AREA 1^ del 10 luglio 2009, recante la sussistenza, a carico della società ricorrente, dei tentativi di infiltrazione mafiosa;<br />	<br />
b) della nota dirigenziale della Provincia di Napoli prot. n. 84577.XI.07 del 21 settembre 2009, recante la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva;<br />	<br />
c) della nota dirigenziale della Provincia di Napoli prot. n. 89036.XI.07 del 5 ottobre 2009, recante il diniego della sospensione del procedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva;<br />	<br />
d) di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi compreso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva, adottato con determinazione dirigenziale della Provincia di Napoli n. 10781 del 6 ottobre 2009;<br />	<br />
e) di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenti all’informativa antimafia di cui alla lett. a).</p>
<p>Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società ricorrente è stata destinataria della determinazione dirigenziale della Provincia di Napoli n. 10781 del 6 ottobre 2009, recante la revoca dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione stradale dell’Asse Mediano, in virtù dell’emissione da parte della Prefettura di Caserta dell’informativa prot. n. 1454/12b.16/ANT/AREA 1^ del 10 luglio 2009, in cui si evidenziava la sussistenza a suo carico delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994, relative al pericolo di infiltrazione mafiosa.<br />	<br />
Avverso tale informativa prefettizia ed il conseguente provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, preceduto dalle note interlocutorie in epigrafe emarginate, insorge la ricorrente anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, formulando censure inerenti alla violazione della normativa in tema di informazioni antimafia e della legge sul procedimento amministrativo, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.<br />	<br />
I Ministeri intimati, costituitisi in giudizio, resistono all’impugnativa avversaria depositando nota della Questura di Napoli (Divisione Anticrimine – Misure di Prevenzione Antimafia) del 31 dicembre 2009, nella quale sono meglio illustrati gli elementi di controindicazione gravanti sulla società ricorrente.<br />	<br />
La Provincia di Napoli si è costituita con memoria, concludendo per il rigetto del gravame.<br />	<br />
Parte ricorrente insiste nelle proprie ragioni con memoria conclusionale.<br />	<br />
Gli altri soggetti intimati, pur evocati in giudizio, non si sono costituiti.<br />	<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 26 maggio 2010.<br />	<br />
La ricorrente incentra le sue critiche essenzialmente sull’informativa antimafia in epigrafe, che reputa illegittima per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, oltre che per insussistenza del presupposto del condizionamento malavitoso, invocando a tal fine le recenti pronunce con cui questa Sezione ha annullato analoghi provvedimenti emanati nei suoi confronti dalla Prefettura di Caserta, e traendone altresì argomento per dedurre l’illegittimità derivata della determinazione dirigenziale con cui la Provincia di Napoli ha disposto la revoca dell’aggiudicazione definitiva intervenuta in suo favore.<br />	<br />
Invero, parte ricorrente mostra di impugnare anche la nota della Questura di Napoli del 31 dicembre 2009, depositata in corso di giudizio; tuttavia questa esula dall’ambito dell’odierna cognizione, non configurandosi come autonomo provvedimento amministrativo, ma piuttosto come relazione esplicativa utile ai fini dell’istruttoria processuale.<br />	<br />
Così perimetrato l’oggetto della controversia, si deve rilevare che la gravata informativa prefettizia prot. n. 1454/12b.16/ANT/AREA 1^ del 10 luglio 2009 richiama nel preambolo i medesimi atti istruttori richiamati nelle informative antimafia di pari data (prot. n. 1242/12b.16/ANT/AREA 1^ e prot. n. 1502/12b.16/ANT/AREA 1^), emesse a carico della società ricorrente dalla Prefettura di Caserta ed a suo tempo annullate per vizi istruttori e motivazionali da questa Sezione con le sentenze nn. 519 e 520 del 28 gennaio 2010.<br />	<br />
Ebbene, in relazione al caso di specie, il Collegio non può non attingere alle ragioni esposte nelle suddette sentenze e farle integralmente proprie ai fini dell’accoglimento della presente impugnativa, che si presenta fondata per gli stessi profili evidenziati nelle precedenti pronunce quanto ai collegamenti parentali, alle partecipazioni societarie, alle frequentazioni intrattenute dall’amministratore unico, nonché all’assetto finanziario della società ricorrente.<br />	<br />
In particolare, senza che sia assolutamente trascurabile la portata delle altre, si presentano dirimenti le osservazioni rese da questo Tribunale con riguardo a tali ultimi due aspetti, di seguito testualmente riportate: “Quanto al fatto che il Ferrara Nicola sarebbe stato controllato con vari personaggi ritenuti vicini al gruppo criminoso del latitante Zagaria Michele, l’affermazione, contenuta originariamente nella citata nota del 16 marzo 2009 della Questura di Napoli – Squadra Mobile e quindi ripresa nella nota del 25 aprile 2009 della Divisione Polizia Anticrimine &#038; Sezione Settore Informazioni Antimafia della stessa Questura, è formulata in termini generici che non consentono di apprezzarne il contenuto, poiché non indica il nominativo dei soggetti controindicati con i quali il Ferrara sarebbe stato controllato, non chiarisce in base a quali elementi sia stato possibile “ritenerli vicini” al predetto gruppo criminoso (se, cioè, essi annoverino condanne penali, rinvii a giudizio o precedenti di altro genere, ovvero la “notizia” provenga da fonti riservate), non precisa il tempo, il luogo o le circostanze del controllo (da cui dipende l’attualità dell’avvenimento e la possibilità di discorrere di vere e proprie frequentazioni o di semplici ed occasionali episodi). Si tratta, perciò, di affermazioni incapaci di offrire, nella loro indeterminatezza, elementi di giudizio ancorché indiziari, tanto è vero che le addotte circostanze non risultano affatto richiamate tra quelle assunte a supporto delle conclusioni raggiunte dal G.I.A. nella riunione del 3 luglio 2009. (…). “L’omessa rilevazione delle effettive modalità di aumento del capitale (pur risultanti dal verbale di assemblea), che invece avrebbe dovuto precedere ed indirizzare l’attività di indagine patrimoniale, e l’assenza di qualsiasi indicazione quantitativa e cronologica sulla consistenza dei flussi reddituali dei soci (l’amministrazione non ha precisato o documentato nulla, neppure in sede giudiziale), che rende nuda affermazione quella della sproporzione dell’aumento di capitale rispetto ai loro redditi, costituiscono anch’essi – al pari di quanto visto per la vicenda dell’acquisto di azienda – elementi sintomatici di eccesso di potere. L’amministrazione avrebbe dovuto, innanzitutto, verificare la forma deliberata di aumento di capitale, controllare la disponibilità di riserve e la loro provenienza. (…). Quindi, avrebbe dovuto controllare se, in relazione all’ammontare ed al periodo dei versamenti, questi fossero sostenibili o meno in base alla condizione economica e patrimoniale di chi li aveva effettuati. In ogni caso, resta escluso ogni automatismo valutativo, nel senso che, anche se fosse accertata, all’esito di una compiuta istruttoria, una notevole sproporzione tra le disponibilità economiche del Fontana Nicola ed il capitale da lui sottoscritto (ovvero, il che fa lo stesso, i pregressi versamenti in conto capitale) ciò non consentirebbe di concludere senz’altro che il denaro impiegato provenga in realtà dalla criminalità organizzata (e non invece, per fare un esempio astratto, dall’appropriazione di beni sociali o da evasione fiscale), con un passaggio logico che richiede, invece, la raccolta di indizi di contiguità e cointeressenze del socio in questione con la criminalità organizzata, i quali, nel caso in esame, non si sono rivelati, come si è detto, sufficienti. Né basta, a tale riguardo, il richiamo a fonti confidenziali (le non meglio specificate <<informazioni acquisite dagli organi investigativi>> secondo cui la Fontana Costruzioni <<fungerebbe da prestanome per il riciclaggio dei proventi illeciti>>: nota della Questura di Napoli del 25 ottobre cit.), che, pur utile ad orientare le indagini, non può costituire un mezzo di prova utilizzabile nel procedimento amministrativo o in sede giurisdizionale.”.<br />	<br />
In conclusione, resta confermata l’illegittimità della gravata informativa prefettizia per i suesposti vizi istruttori e motivazionali, che si riverbera, per derivazione, sulla conseguente determinazione dirigenziale della Provincia di Napoli di revoca dell’aggiudicazione definitiva intervenuta in favore della ricorrente.<br />	<br />
Ne consegue, in accoglimento del ricorso (come integrato dai motivi aggiunti), l’annullamento di tali atti, ferma restando la salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’autorità amministrativa dovesse emanare all’esito di una rinnovata istruttoria, emendata dagli evidenziati profili di illegittimità. <br />	<br />
La delicatezza delle questioni trattate costituisce motivo particolare per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo dovrà essere rimborsato dalle amministrazioni soccombenti alla società ricorrente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’informativa della Prefettura di Caserta prot. n. 1454/12b.16/ANT/AREA 1^ del 10 luglio 2009 e la determinazione dirigenziale della Provincia di Napoli n. 10781 del 6 ottobre 2009. <br />	<br />
Condanna le amministrazioni soccombenti a rimborsare alla società ricorrente l’importo del contributo unificato. Spese compensate per il resto.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 26 e 27 maggio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2010<br />	<br />
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16889/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16889</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16864</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16864/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16864/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16864/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16864</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. F. Guarracino RO.NI.DI. S.r.l. (Avv. Luigi M. D’Angiolella) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. Comune di Scafati (Avv. Domenico De Martino) c. U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa (N.C.) sull&#8217;illegittimità della risoluzione di un contratto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16864/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16864/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16864</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Guida, <i>est.</i> F. Guarracino<br /> RO.NI.DI. S.r.l. (Avv. Luigi M. D’Angiolella) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale<br /> dello Stato di Napoli) c. Comune di Scafati (Avv. Domenico De Martino) c. U.T.G. &#8211; Prefettura <br />di Caserta, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della risoluzione di un contratto di appalto motivata sulla circostanza che il responsabile tecnico sia stato destinatario di informativa antimafia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Gara – Requisiti ex art. 75 D.P.R. 554/99 (ora art. 38 d.lgs. 163/06)  &#8211; Possesso &#8211; Dichiarazione direttore tecnico &#8211; Necessità &#8211; Applicazione analogica al responsabile tecnico ex D.Lgs. 46/90 &#8211; Inammissibilità – Sussiste – Risoluzione del contratto – Motivata sulla circostanza che il responsabile tecnico è stato destinatario di informativa antimafia – Illegittimità – Sussiste – Ragioni 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Risoluzione del contratto – Fondata sulla circostanza che il responsabile tecnico ha rapporti di parentela con pregiudicati – Insussistenza di prove certe – Illegittimità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 75, D.P.R. 554/99 (ora art. 38 d.lgs. 163/06), solo i “direttori tecnici” sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla citata disposizione, senza che, in omaggio a principi di certezza nei rapporti giuridici, l’interprete possa, tanto in sede amministrativa che giurisdizionale, estendere siffatta disposizione in via analogica ai responsabili tecnici di cui alla l. 46/90: ne consegue l’illegittimità della risoluzione del contratto di appalto motivata sulla circostanza che il mero responsabile tecnico sia stato destinatario di informativa antimafia (1)	</p>
<p>2. E’ illegittimo il provvedimento di risoluzione di un contratto di appalto adottato sulla base di una informativa antimafia destinata al responsabile tecnico ex D.Lgs. 46/90fondata sulla circostanza che lo stesso ha rapporti di parentela con pregiudicati (nella specie si tratta del cognato) senza però fornire in merito elementi fattuali idonei e concreti a provare la sussistenza del suddetto rapporto oppure si sia limitata a richiamare fatti risalenti nel tempo (nella specie fatti avvenuti nel 1988) 	</p>
<p></b>_________________________________<br />	<br />
1. <i>Cfr. TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 14 ottobre 2008, nm. 1821; TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, 14 aprile 2008, nm. 482 </i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 2738 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>RO.NI.DI. s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Diana Domenico, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi M. D’Angiolella, col quale elettivamente domicilia in Napoli, Viale Gramsci 16; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ex lege domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;<br />
<br />	<br />
&#8211; <b>Comune di Scafati</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico De Martino, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Solimena, 155;<br />
<br />	<br />
&#8211;<b> U.T.G.</b> &#8211;<b> Prefettura di Caserta</b>, <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, <b>Ministero della Difesa</b>, non costituiti; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>a) della determina dirigenziale n. 71 del 05.03.2010, comunicata alla ricorrente in data 18.03.2010, con la quale la stazione appaltante rende noto alla ricorrente che “… la Prefettura di Salerno ha comunicato a questa stazione appaltante interdittiva antimafia nei confronti della società RO.NI.DI. srl sul presupposto che essa risulta destinataria di interdittiva antimafia del Prefetto di Caserta con provvedimento del 28.09.2009” e dunque procede alla risoluzione del contratto; b) di detto provvedimento della Prefettura di Salerno, che richiama l’interdittiva della Prefettura di Caserta; c) degli atti della Prefettura di Caserta che dispongono l’interdittiva antimafia nei confronti della ditta RO.NI.DI. srl. Oltre che deagli atri atti a supporto, già impugnati con altro gravame, e dunque: c1) della nota prot. n. 743/12.B.16/ANT/AREA 1 del 28.09.2009 della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Caserta ex art. 4 del D.Lgs n. 490 dell’08.08.1994; c2) della nota N. 0251955/1-3 di prot. “P” del 31.03.2008 dei Carabinieri Comando Provinciale di Caserta; c3) della nota Prot. N. 0193681/08 del 30.09.2008 della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria Caserta; c4) della nota N. 0251955/1-9 di prot. “P” de1 22.06.2009 della Legione Carabinieri Campania &#8211; Comando Provinciale di Caserta; c5) della nota della Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di Caserta del 25.09.2009 con la quale si concludono le indagini (all. 5 dei doc. depositati dalla. Prefettura); d) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo del diritto della ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio del Comune di Scafati e del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Data per letta nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Col ricorso in esame, notificato il 13 maggio e depositato il 21 maggio 2010, la RO.NI.DI. s.r.l. ha impugnato, onde ottenerne l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comune di Scafati ha disposto nei suoi confronti la risoluzione del contratto di appalto (rep. n. 61 del 29 settembre 2009) di manutenzione straordinaria degli immobili comunali, il presupposto provvedimento antimafia emanato a suo carico dal Prefetto di Salerno sulla base di una preesistente informativa antimafia emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Caserta (nota prot. n. 743/12.B.16/ANT/AREA 1 del 28 settembre 2009), nonché quest’ultima informativa prefettizia, già impugnata con ricorso n. 345/10, unitamente agli atti preordinati,.<br />	<br />
Hanno resistito in giudizio il Ministero dell’Interno ed il Comune di Scafati.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 9 giugno 2010, previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la sua definizione con sentenza in forma semplificata.<br />	<br />
Va, preliminarmente, osservato che il provvedimento dell’amministrazione comunale è meramente consequenziale al provvedimento interdittivo del Prefetto di Salerno, il quale, a sua volta, è fondato unicamente sulla nota informativa antimafia dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta prot. n. 743/12.B.16/ANT/AREA 1 del 28 settembre 2009 recante comunicazione della sussistenza a carico della RO.NI.DI. s.r.l. delle cause interdittive di cui all’art 4 del d.lgs. n 490/94.<br />	<br />
E’ verso quest’ultimo atto, pertanto, che si indirizzano innanzitutto le censure della ricorrente.<br />	<br />
Il provvedimento antimafia interdittivo emesso dall’U.T.G. di Caserta, come risulta dal verbale del G.I.A. del 25 settembre 2009, è stato disposto «in considerazione dello stretto legame di parentela intercorrente tra il responsabile tecnico della società con elemento apicale di consorteria criminale egemone nell’intera provincia, nonché per le frequentazioni di congiunti degli amministratori con soggetti, tra l’altro, gravati da sequestro di beni ai sensi della normativa antimafia».<br />	<br />
La ricorrente contesta entrambi i presupposti della misura interdittiva.<br />	<br />
Da un lato, sostiene che il soggetto indicato come responsabile tecnico della società, in realtà, non sarebbe stato altro che il responsabile per la mera impiantistica ex 1. 46/90, il quale avrebbe prestato gratuitamente la sua opera per il tempo necessario a che l’azienda ottenesse l’autorizzazione per la esecuzione degli impianti interni, mentre direttore tecnico dell’impresa sarebbe stato lo stesso odierno amministratore ed attuale socio unico della società.<br />	<br />
Dall’altro lato, sostiene che i controlli di polizia avrebbero coinvolto solo i fratelli del proprietario della società, i quali sarebbero estranei all’azienda, e che non ne sarebbero emersi, in ogni caso, elementi significativi di controindicazione ai fini della prevenzione antimafia.<br />	<br />
L’impugnazione è fondata, nei termini appresso precisati.<br />	<br />
Dai certificati camerali depositati in giudizio risulta che il Di Bernardo Flavio riveste nella società l’incarico di responsabile tecnico per le attività di impiantistica abilitate ex l. 46/90.<br />	<br />
Tale incarico non va confuso con quello di direttore tecnico, cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, il quale può essere assunto dal legale rappresentante dell&#8217;impresa (art. 26 D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34).<br />	<br />
Essendo la qualificazione conseguita dall’impresa collegata al direttore tecnico che la consente (co. 4 dell’art. 26 cit.), la direzione tecnica risulta dal certificato della S.O.A.<br />	<br />
Nell’attestazione di qualificazione del 15 novembre 2007 rilasciato alla ricorrente RO.NI.DI. il suo direttore tecnico risulta coincidere con il suo legale rappresentante, geom. Domenico Diana.<br />	<br />
Ai fini del possesso dei requisiti soggettivi di una impresa, la diversa rilevanza che assume la figura del direttore tecnico rispetto a quella del mero responsabile tecnico è attestata dal fatto che al primo, e non al secondo, si è costantemente riferita la disciplina legislativa che impone le dichiarazioni di insussistenza di cause impeditive alla partecipazione a gare di appalto (art. 75 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) (cfr. TAR Catania, sez. I, 14 ottobre 2008, n. 1821; TAR Palermo, sez. III, 14 aprile 2008, n. 482).<br />	<br />
Ciò, peraltro, non rende automaticamente irrilevante qualsiasi pregiudizio dovesse emergere a carico del responsabile tecnico, ma si riflette in un aggravio dell’onere motivazionale in relazione al fatto che egli possa essere, a seconda dei casi, strumento o manifestazione della permeabilità dell’impresa ad interessi di consorterie criminali.<br />	<br />
Nel caso in esame, invece, è, ancora più a monte, la stessa asserzione del suo (possibile) legame con gruppi camorristici a non reggere alle critiche di parte ricorrente.<br />	<br />
Come si è detto, il G.I.A. si è limitato ad addurre a suo carico l’esistenza di uno «stretto legame di parentela ….. con elemento apicale di consorteria criminale egemone nell’intera provincia».<br />	<br />
Tuttavia, da un lato, il legame di parentela, consistente in realtà in un rapporto di affinità (si tratta del cognato), non è stato qualificato col richiamo ad elementi fattuali idonei a lumeggiare concrete comunanze di interessi o di vita tra i due soggetti; dall’altro, la società ricorrente ha contestato espressamente anche la attendibilità del giudizio espresso sul cognato del responsabile tecnico, sostenendo che gli episodi che lo avrebbero visto coinvolto e condannato risalirebbero all’anno 1988 e, dunque, certamente non sarebbero più attuali, il che non ha trovato smentita alcuna da parte della amministrazione, che nulla ha dimostrato od allegato in senso contrario.<br />	<br />
Se è vero, infatti, che negli atti istruttori si rinviene una nota del Comando Provinciale di Caserta dei Carabinieri (n. 0251955/1-3 di prot. “P” del 31 marzo 2008), in cui si afferma che il soggetto in questione sarebbe un «pluripregiudicato, elemento di spicco del clan camorristico dei “Casalesi”, condannato il 15.9.2005 dalla Corte di Assise di S.Maria C.V. alla pena di quattro anni di reclusione» (senza specificare il titolo del reato), è vero anche che la società ricorrente non nega la condanna, ma contesta l’attualità dei fatti, sostenendo che si tratterebbe di reati commessi, ormai, più di venti anni addietro.<br />	<br />
A fronte di ciò, sarebbe spettato all’amministrazione dare dimostrazione del contrario, poiché dagli atti depositati in giudizio a fondamento del provvedimento impugnato non emergono altri elementi ed informazioni che consentano di sostenere che quel soggetto è un «elemento apicale di consorteria criminale»; e si sarebbe trattato, invero, di una dimostrazione agevole, se dalla sentenza di condanna fosse emerso un diverso contesto temporale dei fatti.<br />	<br />
Nulla, invece, la amministrazione ha replicato alle contestazioni di controparte e nulla ha depositato in corso di causa a sostegno della sua affermazione, venendo meno al suo onere probatorio e così lasciando, in definitiva, quell’assunto al grado di mera petizione di principio.<br />	<br />
Non regge alle censure neppure l’altro corno della motivazione del G.I.A. («frequentazioni di congiunti degli amministratori con soggetti, tra l’altro, gravati da sequestro di beni ai sensi della normativa antimafia»).<br />	<br />
I congiunti in questione sono i fratelli dell’amministratore della società ricorrente e l’episodio nello specifico contestato è quello della frequentazione di uno dei essi con tale Reccia Luigi, colpito da provvedimento di sequestro a carico suo e della sua azienda in quanto ritenuto prestanome di Reccia Stefano.<br />	<br />
La ricorrente sostiene che il sequestro fu originato da un caso di omonimia e che, pertanto, esso fu revocato nell’anno 2006 dal giudice penale con decreto n. 136/06: a dimostrazione, ha prodotto in giudizio un estratto del decreto di revoca del sequestro sui beni di Reccia Luigi nella procedura n. 62/05 R.G.M.P. a carico di Reccia Stefano (decreto che reca, in realtà, numero 101/07 R.D.), emesso dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere; ha inoltre prodotto, in relazione al Reccia Luigi, certificato dei carichi pendenti del 12 febbraio 2010, da cui non risultano elementi significativi ai fini antimafia, e certificato negativo del casellario giudiziale di pari data e, in relazione alla ditta Caseificio Reccia s.r.l. (a suo tempo oggetto del sequestro in questione), certificato camerale del 19 gennaio 2010 recante nulla osta antimafia.<br />	<br />
Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio dall’U.T.G., la circostanza dell’avvenuta revoca della misura patrimoniale, in disparte quali ne siano state le motivazioni (il decreto è stato prodotto nel presente giudizio privo della parte motiva), risulta totalmente obliata nel procedimento di emanazione del provvedimento prefettizio, con conseguente vizio di difetto di istruttoria; deve, per completezza, soggiungersi che neppure in corso di causa, al di là dell’ammissibilità di integrazioni postume della motivazione, la Prefettura ha giustificato perché l’episodio del sequestro, pur dopo la revoca, avrebbe mantenuto rilevanza ai fini in esame.<br />	<br />
Per tali ragioni, l’impugnazione della nota prot. n. 743/12.B.16/ANT/AREA 1 del 28 settembre 2009 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta è fondata; ne segue la fondatezza anche della impugnazione dei conseguenti provvedimenti del Prefetto di Salerno e del Comune di Scafati, che, siccome privi di altra giustificazione, presentano il denunciato vizio di invalidità derivata.<br />	<br />
Il ricorso va, dunque, accolto con annullamento, per l’effetto, dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
La specificità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe (n. 2738/10) e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. &#8212;-<br />	<br />
Spese compensate. &#8212;-<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16864/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16884</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16884/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16884/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16884/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16884</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio CO.GE.FON. S.r.l. e GIUSEPPE FONTANA (Avv. Emanuele D’Alterio) c. Ministero dell’interno e Prefettura – U.T.G. di Caserta (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. Regione Campania (Avv. Angelo Marzocchella) c. SOTECO S.p.A. ed IBI IDROBIOIMPIANTI S.p.A. (N.C.) sulla legittimità del provvedimento prefettizio fondato su</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16884/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16884</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16884/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16884</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>A. Guida,<i> est.</i> C. Dell’Olio<br /> CO.GE.FON. S.r.l. e GIUSEPPE FONTANA (Avv. Emanuele D’Alterio) c. Ministero dell’interno e<br /> Prefettura – U.T.G. di Caserta (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. Regione <br />Campania (Avv. Angelo Marzocchella) c. SOTECO S.p.A. ed IBI IDROBIOIMPIANTI S.p.A. (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del provvedimento prefettizio fondato su avvenimenti ancora attuali sebbene accaduti anni addietro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo &#8211; Motivazione &#8211; Per relationem &#8211; Obbligo di allegare l’atto richiamato al provvedimento adottato &#8211; Non sussiste &#8211; Indicazione degli estremi dell’atto &#8211; Sufficienza. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Informativa prefettizia antimafia – Attualità – Ove sia trascorso un lungo lasso di tempo – Sussiste – In presenza di fatti nuovi, rivelatori del venir meno del fattore di rischio alla base di detta informativa – Non sussiste &#8211; Conseguenze. 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Informativa prefettizia antimafia – Presupposti – Rilevanza della prova del reato – Non sussiste. 	</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Informazioni antimafia &#8211; Informativa prefettizia negativa – Onere di motivazione – Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel caso di provvedimento motivato per relationem, non occorre necessariamente che l’atto richiamato dalla motivazione debba essere portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato, dovendo essere l’atto stesso messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte 	</p>
<p>2. È legittima la revoca dell’affidamento del servizio, disposta in ragione di un provvedimento prefettizio interdittivo che, sebbene condotto su fatti risalenti nel tempo, va ritenuto ancora attuale, laddove non siano intervenuti fatti nuovi rilevatori del venir meno della situazione verificata in detto provvedimento. Ed invero in tema di informative prefettizie antimafia, i fattori di rischio sui quali le stesse si basano -inerenti all’emersione di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in organismi imprenditoriali-, possono considerarsi fugati, non tanto e non solo per il trascorrere di un più o meno breve lasso di tempo dall’ultima verifica fatta senza che sia emersa alcuna nuova evenienza negativa, quanto piuttosto per il sopraggiungere di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare di soggetti ai quali è stato ricollegato il pericolo (1)	</p>
<p>3. L&#8217;informazione prefettizia di cui all&#8217;articolo 4 del D.lgs. 490 del 1994 è una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale, che prescinde dall&#8217;accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all&#8217;associazione di tipo mafioso; non occorre né la prova di fatti di reato, né la prova della effettiva infiltrazione mafiosa nell&#8217;impresa, né la prova dell&#8217;effettivo condizionamento delle scelte dell&#8217;impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, essendo sufficiente il &#8216;tentativo di infiltrazione&#8217; avente lo scopo di condizionare le scelte dell&#8217;impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato (2)	</p>
<p>4. Nelle ipotesi di informativa prefettizia, resa ex artt. 4 D. Leg.vo n. 490/1994 e 10 D.P.R. n. 252/1998, il Prefetto, anziché limitarsi a riscontrare la sussistenza di specifici elementi (come avviene per gli accertamenti eseguiti ai sensi dell’art. 10, comma 7, lettere a) e b), del D.P.R. n. 252/1998), deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni; pertanto, si può ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza – quali una condanna non irrevocabile, l’irrogazione di misure cautelari, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o frequentazioni con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti – ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni mafiose (4)	</p>
<p></b>__________________________________	</p>
<p><i>1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2007, nm. 3126; id, 28 febbraio 2006, nm. 851; TAR Campania – Napoli, Sez. I, 18 maggio 2005, nm. 6504;</p>
<p>2. Cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. I, 8 novembre 2005, nm. 18714; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005, nm. 2796; id., 13 ottobre 2003, nm. 6187; id., Sez. VI, 17 maggio 2006, nm. 2867 e n. 1979/2003; TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, 13 gennaio 2006, nm. 38; TAR Campania – Napoli, Sez. I, 19 gennaio 2004, nm. 115;</p>
<p>3. TAR Sicilia – Palermo, Sez. III. 13 gennaio 2006, nm. 38;<br />
4. Cfr. C.G.A. Sicilia, n. 1129/2009 cit.; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 agosto 2006 n. 4737; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2005 n. 5247; TAR Lazio Roma, Sez. II, 9 novembre 2005 n. 10892.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1616 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>CO.GE.FON. S.r.l. </b>e <B>GIUSEPPE FONTANA</B>, rappresentati e difesi dall’Avv. Emanuele D’Alterio, con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	<B>MINISTERO DELL’INTERNO</B> e <B>PREFETTURA</B> – <B>U.T.G. DI CASERTA</B>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;</p>
<p>&#8211;	 <B>REGIONE CAMPANIA</B>, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Marzocchella, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;</p>
<p>&#8211;	<br />
<i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>SOTECO S.p.A.<i></b></i> ed <b>IBI IDROBIOIMPIANTI S.p.A.</b>, non costituite in giudizio;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>quanto al ricorso introduttivo:<br />	<br />
a) dell’informativa della Prefettura di Caserta prot. n. 1869/12b.16/ANT/AREA 1^ del 16 febbraio 2009, recante la sussistenza, a carico della società ricorrente e del suo amministratore unico Giuseppe Fontana, dei tentativi di infiltrazione mafiosa;<br />	<br />
b) di ogni atto istruttorio, preparatorio, propedeutico, connesso e consequenziale alla predetta informativa; <br />	<br />
c) della nota della Regione Campania, Settore Ciclo Integrato delle Acque, prot. n. 2009.0181204 del 3 marzo 2009, con la quale è stata disposta la revoca dell’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria, conduzione, presidio e regolazione dei complessi acquedottistici regionali denominati “S. Maria La Foce” e “S. Stefano”, nonché la revoca di ogni altro affidamento di lavori e/o prestazioni, a seguito dell’emissione di informativa interdittiva prefettizia; <br />	<br />
d) della nota della Regione Campania, Settore Ciclo Integrato delle Acque, prot. n. 184596 del 3 marzo 2009, con la quale è stata indetta una selezione per l’affidamento della gestione temporanea dei citati impianti acquedottistici, unitamente agli atti consequenziali se ed in quanto intervenuti;<br />	<br />
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:<br />	<br />
e) della nota della Regione Campania, Settore Ciclo Integrato delle Acque, prot. n. 2009.0215315 del 12 marzo 2009, con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione della selezione in favore della SOTECO S.p.A. per l’impianto S. Maria La Foce e della IBI IDROBIOIMPIANTI S.p.A. per l’impianto S. Stefano, nonché degli atti con i quali è stata affidata alle prefate società le gestione dei due impianti;<br />	<br />
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:<br />	<br />
f) della nota della Prefettura di Caserta prot. n. 1869/12B.16/ANT/AREA 1^ del 3 aprile 2009, recante la relazione amministrativa sui fatti di causa;<br />	<br />
g) dell’informativa della Prefettura di Caserta prot. n. 1869/12b.16/ANT/AREA 1^ del 16 febbraio 2009, sopra menzionata;<br />	<br />
h) della nota della Prefettura di Caserta prot. n. 1811/12B.16/ANT/AREA 1^ del 31 gennaio 2007;<br />	<br />
i) della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta n. 0220531/5-5 di prot. “P” del 4 ottobre 2007;<br />	<br />
l) della nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta prot. n. 5520 del 4 giugno 2008;<br />	<br />
m) della nota della Questura di Caserta CAT.Q2/2/ANT/B.N. del 3 novembre 2007;<br />	<br />
n) della nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli prot. n. 44054/GICO/4^ C.O./RUB del 9 gennaio 2008;<br />	<br />
o) della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli n. 125/NA/H7 di prot. 4093 del 24 giugno 2008;<br />	<br />
p) del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia della Prefettura di Caserta del 12 settembre 2008;<br />	<br />
q) della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta n. 0220531/5-10 di prot. “P” dell’11 novembre 2008;<br />	<br />
r) del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia della Prefettura di Caserta del 23 gennaio 2009.</p>
<p>Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente, affidataria da parte della Regione Campania dei servizi di manutenzione ordinaria, conduzione, presidio e regolazione dei complessi acquedottistici regionali denominati “S. Maria La Foce” e “S. Stefano”, è stata colpita dalla nota del Settore Ciclo Integrato delle Acque del predetto ente prot. n. 2009.0181204 del 3 marzo 2009, recante la revoca di tale affidamento e di ogni altro concernente lavori e/o prestazioni per il Settore, a cagione dell’emissione, da parte della Prefettura di Caserta, dell’informativa prot. n. 1869/12b.16/ANT/AREA 1^ del 16 febbraio 2009, in cui si evidenziava la sussistenza, a suo carico e dell’amministratore unico Giuseppe Fontana, delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994, inerenti al pericolo di infiltrazione mafiosa.<br />	<br />
Avverso tali provvedimenti e gli atti della serie procedimentale prefettizia (in epigrafe emarginati) insorgono la società ricorrente ed il suo amministratore unico, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, deducendo vizi attinenti alla violazione della normativa in tema di informazioni antimafia e della legge sul procedimento amministrativo, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.<br />	<br />
I medesimi impugnano per illegittimità derivata anche gli atti, in epigrafe individuati, con cui la stazione appaltante ha indetto la procedura selettiva e successivamente affidato la gestione temporanea dei servizi in parola alla SOTECO S.p.A. per l’impianto S. Maria La Foce ed alla IBI IDROBIOIMPIANTI S.p.A. per l’impianto S. Stefano. <br />	<br />
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura – U.T.G. di Caserta, costituitisi in giudizio, hanno prodotto relazione amministrativa nella quale si conclude per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
La Regione Campania, costituitasi in giudizio, avanza nella sua memoria difensiva analoga richiesta.<br />	<br />
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questo Tribunale n. 1875 del 29 luglio 2009, successivamente riformata dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5026 del 12 ottobre 2009, “ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito da parte del T.a.r.”. <br />	<br />
Parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria, con la quale, oltre a ribadire le proprie ragioni, formula nuova doglianza.<br />	<br />
Gli altri soggetti intimati, pur evocati in giudizio, non si sono costituiti.<br />	<br />
Il ricorso, dopo l’espletamento di incombenti istruttori, è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 13 gennaio 2010.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il gravame in trattazione, come integrato dai motivi aggiunti, parte ricorrente intende contestare la legittimità dell’informativa interdittiva emessa nei suoi confronti (unitamente agli atti della relativa serie procedimentale), del conseguente provvedimento della Regione Campania che ha determinato la risoluzione dei contratti di affidamento dei servizi di manutenzione e conduzione degli impianti acquedottistici regionali denominati “S. Maria La Foce” e “S. Stefano”, nonché dei successivi atti di gara con cui si è provveduto in ordine alla gestione temporanea dei servizi in parola.<br />	<br />
2. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. <br />	<br />
2.1 Prima di procedere all’esame delle censure articolate nell’odierno mezzo, è opportuno precisare, in punto di fatto, che l’informativa in questione poggia essenzialmente su quattro gruppi di circostanze ritenute significative del pericolo di infiltrazioni mafiose (cfr. note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta n. 0220531/5-5 di prot. “P” del 4 ottobre 2007 e n. 0220531/5-10 di prot. “P” dell’11 novembre 2008, nonché nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta prot. n. 5520 del 4 giugno 2008, tutte richiamate in parte motiva):<br />	<br />
a) due fratelli dell’amministratore unico della CO.GE.FON. S.r.l. sono stati coinvolti in un’indagine per presunto coinvolgimento nelle dinamiche criminali del clan “Zagaria” di Casapesenna, nel corso della quale il primo è stato sottoposto a perquisizione domiciliare, mentre il secondo è stato colto intrattenere, dal luglio 2002 all’aprile 2004, frequenti relazioni telefoniche con alcuni affiliati al predetto clan, successivamente astretti da custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso ed altri gravi reati;<br />	<br />
b) il legame dei due germani con il clan “Zagaria” si è inoltre manifestato in occasione di una riunione tenuta nell’ottobre 2002 da noto esponente camorristico, risultando confermato da altri contatti telefonici del secondo dei due con membri del sodalizio criminoso, poi confluiti in una parallela attività di indagine che ha consentito l’emissione di 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di affiliati alla camorra;<br />	<br />
c) entrambi i fratelli hanno fatto parte, in tempi recenti, della compagine sociale della CO.GE.FON., cedendo l’uno in favore dell’altro la propria quota di partecipazione, mentre uno dei due figura nel consiglio di amministrazione di una società consortile di cui è presidente l’altro fratello amministratore unico;<br />	<br />
d) il padre di tutti e tre i fratelli, nonché responsabile tecnico della CO.GE.FON., come emerge da un’attività di indagine condotta negli anni 1995/1996, in cui era stato coinvolto perché sospettato di appartenere ad associazione mafiosa, aveva partecipato con la propria ditta individuale, alla fine degli anni ottanta, all’esecuzione di un’importante commessa pubblica in cui figurava come impresa subappaltatrice una società riconducibile al prefato sodalizio criminoso. <br />	<br />
3. Ciò premesso, si può dare ingresso allo scrutinio delle censure formulate avverso gli atti impugnati, evidenziando che parte ricorrente stigmatizza, innanzitutto, il vizio motivazionale dell’informativa prefettizia, atteso che la stessa avrebbe dovuto esplicitare dettagliatamente gli elementi di fatto integranti il giudizio di condizionamento malavitoso.<br />	<br />
La doglianza non si presta ad essere condivisa.<br />	<br />
È dirimente osservare che nella fattispecie il dovere motivazionale è stato legittimamente assolto per relationem, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, con il semplice richiamo degli accertamenti compiuti dagli organi di polizia, comprovanti le ragioni di inaffidabilità morale della ditta interessata.<br />	<br />
3.1 Sotto diverso profilo, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 e del correlato principio di cautela, giacché l’autorità prefettizia non avrebbe “adeguatamente considerato le risultanze degli approfonditi accertamenti condotti nel corso del giudizio amministrativo (R.G. 4473/04) culminato nella sentenza n. 126/2005, con la quale, appunto, veniva esclusa ogni forma di condizionamento della criminalità organizzata”. <br />	<br />
L’assunto deve essere disatteso.<br />	<br />
Il Collegio si limita a rilevare che gli accertamenti posti a base dell’informativa quivi gravata non coincidono affatto con quelli presi in considerazione dall’informativa annullata con la sentenza di questo Tribunale n. 126/2005, inerendo nella specie a circostanze precedentemente non valorizzate dall’autorità di polizia per ragioni di successione temporale e/o per esigenze connesse alla tutela delle indagini ancora in corso.<br />	<br />
Non è ravvisabile, pertanto, alcuna discrasia con il contenuto della prefata sentenza, la quale, peraltro, ha comunque fatto salvo “il potere dell’Amministrazione di emettere un analogo provvedimento interdittivo con motivazione più approfondita, qualora esistano altri elementi da cui desumere i paventati pericoli di infiltrazione da parte della criminalità organizzata”. <br />	<br />
3.2 Con ulteriore censura, si sostiene che gli accertamenti di polizia non avrebbero consentito l’adozione della misura interdittiva, essendo carenti di elementi di controindicazione.<br />	<br />
Anche tale censura non convince.<br />	<br />
Parte ricorrente trascura erroneamente di considerare che i rapporti informativi di (solo) alcune forze di polizia, pur non dando conto di alcuna circostanza indiziante, comunque si sono riportati, non sconfessandole, alle risultanze degli accertamenti positivi condotti da altri organi investigativi (nella fattispecie Comando Provinciale dei Carabinieri e Nucleo di Polizia Tributaria di Caserta).<br />	<br />
3.3 Con altra censura, viene obiettato che gli episodi ritenuti indicativi del pericolo di infiltrazione mafiosa sarebbero risalenti nel tempo e, quindi, privi di ogni rilevanza.<br />	<br />
La doglianza non ha pregio.<br />	<br />
Il Collegio osserva che l’attualità degli elementi indizianti, da cui trarre la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, permane fino all’intervento di fatti nuovi, ulteriori rispetto ad una precedente valutazione di presenza di tentativi siffatti, che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo; in altri termini, il rischio di inquinamento mafioso si può considerare superato non tanto e non solo per il trascorrere di un considerevole lasso di tempo dall’ultimo episodio sospetto senza che sia emersa alcuna evenienza negativa, quanto anche per il sopraggiungere di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti a cui è stato ricollegato il pericolo, che persuasivamente e fattivamente dimostri l’inattendibilità della situazione rilevata in precedenza (orientamento ormai diffuso in giurisprudenza: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2007 n. 3126 e 28 febbraio 2006 n. 851). <br />	<br />
Il predetto criterio subisce un temperamento solo nel caso in cui gli elementi di fatto, raccolti dalle forze di polizia, siano talmente risalenti nel tempo da non poter essere più considerati intrinsecamente idonei a supportare il giudizio di pericolo, anche per effetto di sopravvenienze quali la cessazione dell’attività imprenditoriale o l’esaurimento di determinati fenomeni organizzativi criminali (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 18 maggio 2005 n. 6504). Orbene, nel caso di specie, persiste l’attualità degli elementi individuati a carico della società ricorrente non solo perché non sono emersi eventi nuovi di segno contrario, valutabili da parte dell’autorità prefettizia, ma anche perché i fatti più significativi (quelli a carico dei fratelli Fontana), da cui sono stati desunti i tentativi di infiltrazione mafiosa, si collocano in un periodo temporale non remoto (non oltre 10 anni addietro), in relazione ad un’organizzazione criminale che ha conservato inalterata la sua forza intimidatrice.<br />	<br />
3.4 Con articolata censura, la ricorrente denuncia che l’informativa interdittiva sarebbe affetta da erroneità dell’istruttoria e della motivazione, sottolineando che l’autorità prefettizia avrebbe indebitamente valorizzato indagini non sfociate in imputazioni nei confronti dei familiari sospettati (e, quindi, per fatti privi di rilevanza penale), così come circostanze, quali la perquisizione domiciliare e le intercettazioni telefoniche, da sole insufficienti a sorreggere un giudizio di controindicazione ai fini antimafia. In altri termini, ad avviso della difesa attorea, non si riuscirebbe a cogliere nel provvedimento in questione “l’esistenza di una relazione tra l’attività dell’impresa ricorrente, o del suo titolare, ed ambienti malavitosi, come pure non è in alcun modo dimostrato o addirittura ipotizzato, un potenziale intento agevolativo che le attività economiche del Fontana potrebbero arrecare a quelle riconducibili a centri criminali”. <br />	<br />
La doglianza, come complessivamente elaborata, non è meritevole di condivisione.<br />	<br />
La giurisprudenza che si è occupata della materia, condivisa da questo Collegio (cfr. per tutte TAR Campania Napoli, Sez. I, 8 novembre 2005 n. 18714), ha avuto modo di sottolineare che i tratti caratterizzanti l’istituto dell’informativa prefettizia, di cui agli artt. 4 del d.lgs. n. 490/1994 e 10 del d.P.R. n. 252/1998, ruotano intorno ai seguenti concetti:<br />	<br />
&#8211; si tratta di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall’accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all’associazione<br />
&#8211; è sufficiente il “tentativo di infiltrazione” avente lo scopo di condizionare le scelte dell’impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2796 e 13 ottobre 2003 n. 6187);<br />	<br />
&#8211; tale scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell’intimidazione, dell’influenza e del condizionamento latente<br />
&#8211; la formulazione generica, più sociologica che giuridica, del tentativo di infiltrazione mafiosa rilevante ai fini del diritto comporta l’attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento;<br />	<br />
&#8211; l’ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto genera, di conseguenza, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamen<br />
Si è ritenuto inoltre, con riguardo alle informative di cui all’art. 10, comma 7, lettera c), del d.P.R. n. 252/1998 (tra le quali rientra quella di specie), che, essendo fondate le medesime su valutazioni discrezionali non ancorate a presupposti tipizzati, i tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da parametri non predeterminati normativamente; tuttavia, onde evitare il travalicamento in uno “stato di polizia” e per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, si è precisato che non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo l’individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità organizzata (cfr. TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 13 gennaio 2006 n. 38; TAR Campania Napoli, Sez. I, 19 gennaio 2004 n. 115).<br />	<br />
In particolare, con riferimento agli elementi di fatto idonei a sorreggere l’impianto probatorio delle informative de quibus, la giurisprudenza ha sottolineato che in tali ipotesi il Prefetto, anziché limitarsi a riscontrare la sussistenza di specifici elementi (come avviene per gli accertamenti eseguiti ai sensi dell’art. 10, comma 7, lettere a) e b), del d.P.R. n. 252/1998), deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni; pertanto, si può ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza – quali una condanna non irrevocabile, l’irrogazione di misure cautelari, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o frequentazioni con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti – ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni mafiose (cfr. C.G.A. Sicilia, n. 1129/2009 cit.; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 agosto 2006 n. 4737; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2005 n. 5247; TAR Lazio Roma, Sez. II, 9 novembre 2005 n. 10892).<br />	<br />
In sintesi, mutuando al riguardo le parole del massimo giudice amministrativo, si può ben affermare che la norma introduttiva dell’informativa prefettizia “si spiega nella logica di una anticipazione della soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata, in guisa da prescindere da soglie di rilevanza probatorie tipiche del diritto penale, per cercare di cogliere l’affidabilità dell’impresa affidataria dei lavori complessivamente intesa. (…) E tanto specie se si pone mente alla circostanza prima rimarcata che le cautele antimafia non obbediscono a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indiziari, al di là dell’individuazione di responsabilità penali.” (così Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2867/2006 cit.).<br />	<br />
3.5 Orbene, calando i superiori insegnamenti giurisprudenziali al caso concreto, deve essere sconfessata la tesi della ricorrente volta ad evidenziare l’errore istruttorio e motivazionale da cui sarebbe inficiata l’impugnata informativa prefettizia.<br />	<br />
Al contrario, le valutazioni della Prefettura di Caserta risultano sorrette da un quadro indiziario sufficientemente preciso e concordante, che non trae forza da semplici sospetti o congetture ma risulta ben tratteggiato nelle note informative dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.<br />	<br />
Nel dettaglio, si presenta correttamente argomentata, da parte dell’autorità prefettizia e di quella di polizia, la sussistenza degli elementi di fatto da cui sono stati desunti i tentativi di infiltrazione mafiosa, atteso che nel caso di specie gli accertamenti condotti sulla ricorrente e sui suoi soci, sebbene sia pacifico che non riguardino ipotesi di responsabilità penale e pur non facendo palesare situazioni di effettiva e conclamata infiltrazione mafiosa, hanno dato conto della presenza di circostanze poste alla soglia, giuridicamente rilevante, dell’influenza e del condizionamento latente dell’attività d’impresa da parte delle organizzazioni criminali.<br />	<br />
È incontestabile, infatti, che gli intensi rapporti telefonici coltivati da uno dei fratelli dell’amministratore unico con esponenti di un clan camorristico, così come il riferimento emerso a carico di entrambi i germani nel corso della riunione tenuta da altro affiliato, rappresentano sufficienti circostanze sintomatiche di una prossimità di tali soggetti agli ambienti della criminalità organizzata. <br />	<br />
Inoltre, lo stretto rapporto di parentela esistente nel caso specifico, essendo stato corroborato dal perseguimento nel tempo di comuni interessi imprenditoriali all’interno di più compagini societarie, espone inevitabilmente l’amministratore unico della CO.GE.FON. alle stesse negative influenze da cui sono stati attratti i suoi due fratelli.<br />	<br />
Infatti, può essere ricavato dagli orientamenti della giurisprudenza il principio che se è vero che il rapporto di parentela non costituisce in sé indizio sufficiente del tentativo di infiltrazione mafiosa, è altrettanto vero che tale tentativo deve ritenersi sussistente quando al dato dell’appartenenza familiare si accompagni la frequentazione, la convivenza o la comunanza di interessi con l’individuo sospetto, tali da palesare, pertanto, la contiguità con l’ambito criminale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 febbraio 2008 n. 756, 27 giugno 2007 n. 3707 e 2 maggio 2007 n. 1916).<br />	<br />
3.6 Con altra censura, delineata nella memoria difensiva depositata il 28 dicembre 2009, parte ricorrente si duole che l’autorità prefettizia si sarebbe “sottratta all’obbligo di esternare le ragioni per le quali, pur in presenza di risultanze favorevoli al ricorrente, si è ritenuto di attribuire una valenza maggiore agli elementi di segno contrario acquisiti”.<br />	<br />
La censura si palesa inammissibile in quanto è contenuta in atto difensivo non notificato alle controparti, in violazione delle regole del contraddittorio processuale.<br />	<br />
3.7 L’inattendibilità delle contestazioni mosse avverso l’informativa interdittiva ed il conseguente provvedimento di risoluzione contrattuale rende de plano inconsistente la censura di illegittimità derivata articolata nei confronti dei successivi atti di gara (meglio in epigrafe indicati), con i quali la stazione appaltante ha provveduto ad affidare la gestione temporanea dei servizi in questione.<br />	<br />
4. In conclusione, resistendo i provvedimenti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto per infondatezza.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi, in ragione della delicatezza delle questioni trattate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/07/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2010-n-16884/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2010 n.16884</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
