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	<title>20/7/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/7/2006 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.2953</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-20-7-2006-n-2953/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-20-7-2006-n-2953/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.2953</a></p>
<p>Giancarlo Giambartolomei – Presidente, Doris Durante – Estensore. sulla necessità di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica per lo sfruttamento televisivo di una manifestazione musicale organizzata da Enti pubblici 1. Pubblica amministrazione – Concessione di beni – Manifestazione musicale organizzata da Enti pubblici – Configurabilità – Giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-20-7-2006-n-2953/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.2953</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-20-7-2006-n-2953/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.2953</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Giambartolomei – Presidente, Doris Durante – Estensore.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica per lo sfruttamento televisivo di una manifestazione musicale organizzata da Enti pubblici</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Concessione di beni – Manifestazione musicale organizzata da Enti pubblici – Configurabilità – Giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Manifestazione musicale organizzata da Enti pubblici – Sfruttamento televisivo – Soggetto con cui stipulare il contratto – Individuazio-ne – Ricorso a procedure aperte e trasparenti – Necessità.</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Manifestazione musicale organizzata da Enti pubblici – Sfruttamento televisivo – Attribuzione ad un’emittente privata senza ricorso all’evidenza pubblica – Effetto – Alterazione della concorrenza tra le emittenti private loca-li sul mercato della pubblicità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il diritto di sfruttamento televisivo di una manifestazione musicale organizzata da Enti pubblici costituisce un “bene”, la cui attribuzione ad un terzo configura un’ipotesi di con-cessione di bene, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo e la necessità della scelta del concessionario a mezzo le regole della evidenza pubblica.<br />
2. In caso di sfruttamento televisivo di una manifestazione musicale organizzata da Enti pubblici, è necessario fare ricorso a procedure aperte e trasparenti al fine di individuare il soggetto con cui stipulare il contratto, in quanto l’orientamento giurisprudenziale formato-si sulla previsione normativa dell’utilizzo da parte della p.a. di accordi di collaborazione, contratti di sponsorizzazioni, convenzioni (art.119, T.U. 18 agosto 2000 n.267) vale anche per l’ipotesi in questione che integra un accordo di collaborazione con un privato nel cam-po dello spettacolo.</p>
<p>3. Nel caso in cui lo sfruttamento televisivo di una manifestazione musicale organizzata da Enti pubblici sia stato attribuito ad un’emittente privata senza ricorso all’evidenza pubbli-ca, si ha l’effetto di alterare illogicamente la concorrenza tra le emittenti private locali sul mercato della pubblicità, sicché l’emittente individuata risulta beneficiaria dello sfrutta-mento economico della esclusiva della trasmissione di tale evento, conseguendo un van-taggio attraverso i contratti di sponsorizzazione all’uopo stipulati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda</p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b> <br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n.1242 del 2005</b> proposto da <br />
<b>Telenorba s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. e <b>Fono VI.PI. Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Aldo Loiodice e dall’Avv. Isabella Loiodice presso i quali sono elettivamente domiciliate in Bari, alla Via Nicolai, n.29; </p>
<p align=center>contro</P><BR></p>
<p align=justify>
<b>la Regione Puglia, </b>in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, non costituita in giudizio;<b> <br />
il Comune di Melpignano,</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.Maria Palma Carlino, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Calefati, n.95 presso l’Avv. Michele Stornelli;<br />
<b>la Provincia di Lecce, </b>in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Alfredo Bruni e dall’Avv. Maria Giovanna Capoccia, elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Nicolai, n.43 presso l’Avv. Maurizio Di cagno;<br />
<b>l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluigi Pellegrino, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Nicolai, n.43 presso l’Avv. Maurizio Di cagno;<br />
<b>l’Istituto Diego Carpitella</b>, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;<br />
<b>Tele Rama s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Adriano Tolomei, elettivamente domiciliata in Bari, alla Piazza Garibaldi, n.23 presso l’Avv. Vittorio Triggiani;<br />
<b>la società K&#038;C, </b>in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del provvedimento con il quale il Comune di Melpignano e l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina hanno ceduto i diritti radiotelevisivi per la trasmissione de “La notte della Taranta”, gratuitamente e senza il previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica in esclusiva in favore di Tele Rama, nonché dei provvedimenti regionali che abbiano consentito o autorizzato gli atti de quibus,<br />
di ogni atto presupposto, consequenziale e connesso,<br />
e per la richiesta di risarcimento del danno cagionato dagli atti impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Melpignano, della Provincia di Lecce, di Tele Rama s.r.l. e dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina;<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum della Provincia di Lecce;<br />
Vista la propria ordinanza n.642/05 del 25 agosto 2005;<br />
Visto il decreto del Presidente del TAR Puglia n.17 del 6.9.05;<br />
Visti i motivi aggiunti notificati il 2.9.05 per l’annullamento della deliberazione GR 26.7.05 e successivo protocollo di intesa concernenti l’organizzazione del festival “La Notte della Taranta” sottoscritto il 3.8.05 e della delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina n.10 del 26.5.05 relativa ad affidamento alla società K&#038;C della diretta televisiva su Tele Rama e Puglia Channel e di tutti gli atti connessi (presupposti e consequenziali) nella parte in cui attribuiscono la trasmissione integrale e in diretta dell’evento senza previa procedura di evidenza pubblica;<br />
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 25.5.2006, il Cons. Doris Durante;<br />
Uditi, l’Avv. Tommaso Di Gioia su delega dell’Avv. Aldo Loiodice e dell’Avv. Isabella Loiodice, l’Avv. Maria Palma Carlino, l’Avv. Valeria Pellegrino su delega dell’Avv. Gianluigi Pellegrino, l’Avv. Massimo Ingravalle su delega dell’Avv.Alfredo Bruni e l’avv. Adriano Tolomeo;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.-</b> Con ricorso notificato alla Regione Puglia, al Comune di Melpignano, alla Unione dei Comuni della Grecia Salentina, all’Istituto Diego Carpitella, alla Provincia di Lecce e a Tele Rama s.p.a. in data 2.8.2005, depositato il 4 detti, la società Telenorba e la controllata Fono Vi.Pi. Italia hanno impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Melpignano e l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina hanno ceduto i diritti radiotelevisivi per la trasmissione de “La notte della Taranta”, gratuitamente e senza il previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, in esclusiva in favore di Tele Rama, nonché i provvedimenti regionali che avrebbero consentito o autorizzato gli atti de quibus.<br />
<b>2.-</b> La società Telenorba premette di aver presentato tramite la controllata Fono Vipi Italia richiesta di trasmissione dell’evento “La notte della Taranta” che il Comune di Melpignano, l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina, l’Istituto Diego Carpitella e la Provincia di Lecce da anni organizzano.<br />
La proposta assai dettagliata ed in grado di attirare il massimo di attenzione sull’evento musicale non sarebbe stata considerata da parte delle amministrazioni che avrebbero preferito cedere gratuitamente ed in esclusiva tali diritti a Tele Rama, senza il previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, malgrado Telenorba abbia un’audience del 65% a livello regionale e offra una diffusione capillare di gran lunga superiore a quella di Tela Rama che coprirebbe il 2% del territorio.<br />
Tale comportamento avrebbe sostanzialmente attribuito in maniera illegittima quote di pubblicità e proventi da sponsorizzazioni alla sola emittente salentina.<br />
Deduce:<br />
1)	violazione dell’art.21 Cost., violazione dell’art.5, d.lgv. 27 agosto 1993, n.323 conv. in l. 27 ottobre 1993, n.422; violazione dell’art.3, l. 3 maggio 2004, n.112, in quanto la cessione dei diritti in via esclusiva a favore di Tele Rama mal si concilierebbe con i criteri di scelta della emittente concessionaria che dovrebbero essere volti a favorire la massima partecipazione delle emittenti locali e alla valutazione della meritevolezza delle proposte;<br />	<br />
2)	eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’attribuzione dei diritti a titolo completamente gratuito e quindi in assenza di valutazioni di convenienza economica, avrebbe dovuto perseguire il massimo ascolto che la emittente Tele Rama non sarebbe in grado di garantire sia per organizzazione tecnico economica sia per indici di ascolto, a parte la violazione dei canoni di imparzialità e correttezza dell’azione della pubblica amministrazione;<br />	<br />
3)	violazione dell’art.5, l.3 maggio 2004, n.112; violazione delle norme in materia di libera concorrenza e pubblicità che costituirebbero il principio cardine della legislazione vigente in materia;<br />	<br />
4)	illegittimità per mancato perseguimento dell’interesse pubblico alla massima diffusione dell’evento che non verrebbe assicurato attraverso la cessione dei diritti in esclusiva a Tele Rama.<br />	<br />
<b>3.-</b> Con il ricorso si chiede anche la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno subito per aver fatto legittimo affidamento sulla possibilità di trasmettere l’evento stipulando contratti con numerosi sponsor ed effettuando investimenti mirati alla programmazione dell’evento, nonché per danno all’immagine. Danni quantificati in euro 200.000,00 pari al mancato guadagno degli introiti pubblicitari e per danno all’immagine, oltre rivalutazione monetaria e interessi.<br />
<b>4.-</b> La Provincia di Lecce, con atto depositato il 5.8.05 si costituiva in giudizio, ed eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale della sede di Bari del Tribunale in favore della sede staccata di Lecce e nel merito contestava le censure chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
<b>5.-</b> Tele Rama s.r.l., costituitasi in giudizio in data 6.8.2005, ha eccepito la incompetenza territoriale di questo tribunale in favore della sede staccata di Lecce; la incompletezza del contraddittorio per omessa notifica del ricorso alla K&#038;C effettiva controinteressata. Nel merito ha dedotto la infondatezza della compromissione del diritto di cronaca (cioè il diritto di tutte le emittenti di riprendere per la durata prevista dalla legge l’evento ai fini di garantire l’informazione) in quanto oggetto della concessione alla K&#038;C sarebbero solo i diritti per la riproduzione integrale del concerto secondo prassi consolidata e ha sostenuto la capacità della emittente Tele Rama di garantire nel Salento una copertura maggiore di qualunque altra emittente televisiva.<br />
<b>6.-</b> Con atto depositato il 6.8.05 si è costituita l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina che ha eccepito in rito la incompetenza territoriale di questo tribunale e nel merito ha dedotto la infondatezza delle censure.<br />
<b>7.-</b> Il Comune di Melpignano, costituitosi in giudizio con atto depositato il 18.8.2005, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, in quanto non rientrerebbe, individualmente, tra gli enti che organizzano l’evento, essendo solo membro della Unione dei Comuni della Grecia Salentina con sede in Calimera. L’evento sarebbe organizzato dalla Provincia di Lecce, dall’Unione dei Comuni della Grecia Salentina e dall’Istituto Diego Carpitella con sede in Melpignano presso il Convento degli Agostiniani. Ha chiesto quindi la propria estromissione dal giudizio.<br />
Ha chiesto la devoluzione del ricorso alla sede staccata del Tribunale Amministrativo di Lecce e nel merito ha dedotto la infondatezza delle censure.<br />
Con successiva memoria depositata il 22.8.05 ha eccepito, altresì, la inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla K&#038;C s.r.l., indicata dalla Unione dei Comuni quale soggetto affidatario dei diritti in questione e ha dedotto la infondatezza delle censure in relazione alla intempestività della proposta avanzata dalla ricorrente per ottenere i medesimi diritti di trasmissione e alla legittimità della scelta sia perché la K&#038;C sarebbe partner consolidato e di comprovata affidabilità, sia perché alla data del provvedimento impugnato, la proposta della K&#038;C sarebbe stata l’unica pervenuta alla amministrazione.<br />
<b>8.-</b> La Provincia di Lecce, in quanto soggetto titolare dell’interesse alla riuscita della manifestazione, avendo stipulato un protocollo d’intesa con la Regione Puglia, il Comune di Melpignano, l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina, l’Istituto Diego Carpitella per la organizzazione dell’evento “Concerto Notte della Taranta”, con atto notificato il 19.8.2005, depositato il 24 detti, ha spiegato intervenuto ad opponendum, con cui eccepisce in via preliminare la incompetenza territoriale della sezione di Bari, nel merito deduce la infondatezza del ricorso, sostenendo che la K&#038;C s.r.l. alla quale sarebbero stati affidati in esclusiva i diritti di riproduzione integrale del concerto procederebbe alla diffusione su circa 100 emittenti locali ed il canale satellitare ed emittenti radiofoniche; che sarebbe stato garantito il diritto di cronaca per tutte le emittenti televisive, radiofoniche e per tutti i mezzi di informazione. Solo la trasmissione integrale dell’evento sarebbe oggetto di esclusiva. La offerta della Telenorba non sarebbe stata considerata perché pervenuta il 14.6.05, circa 20 giorni dopo la adozione dell’atto (deliberazione n.25 del 25.5.05 pubblicata il 3.6.05). Tele Rama sarebbe stata proprio uno degli ideatori dell’evento e la K&#038;C da quattro anni diffonderebbe l’evento avendo contribuito alla sua crescita ed affermazione.<br />
<b>9.-</b> Con ordinanza n.642/05 del 25.8.05, il Tribunale ha respinto la istanza cautelare, avendo ritenuto nella comparazione degli interessi, prevalente <i>l’interesse alla trasmissione in diretta dello spettacolo programmato a breve (il 27 agosto p.v.)</i>.<br />
<b>10.-</b> Con decreto del Presidente del TAR Puglia n.17 del 6.9.2005, è stata rigettata la eccezione di incompetenza territoriale ed è stata riconosciuta la competenza della sede di Bari.<br />
<b>11.-</b> Con atto di motivi aggiunti notificato a tutte le parti compresa la K&#038;C, Telenorba e Fono VI.PI. Italia hanno impugnato la deliberazione GR 26.7.05 e successivo protocollo di intesa concernenti l’organizzazione del festival “La Notte della Taranta” sottoscritto il 3.8.05 e la delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina n.10 del 26.5.05 relativa ad affidamento alla società K&#038;C della diretta televisiva su Tele Rama e Puglia Channel e di tutti gli atti connessi (presupposti e consequenziali) nella parte in cui attribuiscono la trasmissione integrale e in diretta dell’evento senza previa procedura di evidenza pubblica.<br />
Deducono:<br />
5)	violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’affidamento mediante trattativa privata dell’esclusiva concernente la trasmissione in diretta gratuita de “La notte della Taranta”.<br />	<br />
<b>12.-</b> Le parti hanno depositato memorie difensive e documentazione.<br />
L’Unione dei Comuni con memorie depositate il 20.1.2006 e il 16.5.2006 ha eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, per acquiescenza e carenza di interesse, nonché per omessa notifica all’unica parte controinteressata, la K&#038;C s.r.l. e ha reiterato le contestazioni delle censure di merito.<br />
Il Comune di Melpignano ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva e ha illustrato le proprie tesi difensive.<br />
Alla pubblica udienza del 25.5.06, dopo ampia discussione, la causa è stata riservata per la decisione.<br />
<b>13.-</b> Va disposta la estromissione dal giudizio del Comune di Melpignano.<br />
Il Comune di Melpignano ha sostenuto di essere carente di legittimazione passiva, non essendo imputabile al medesimo alcuno degli atti gravati da parte ricorrente.<br />
La eccezione è fondata.<br />
Gli enti promotori della manifestazione “La notte della Taranta” che si estrinseca in manifestazioni che si svolgono nel periodo estivo nelle varie piazze dei Comuni della Grecia Salentina, sono l’Istituto Diego Carpitella (istituto di ricerca documentazione e produzione multimediale, con sede in Melpignano presso il Convento degli Agostiniani, di cui fanno parte la Provincia di Lecce ed i Comuni di Melpignano – comune capofila- Sternatia, Calimera, Cutrofiano ed Alessano), l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina, alla quale spetta la gestione amministrativa della Notte della taranta, costituita dai comuni di Melpignano, Sternatia, Calimera, Corigliano d’Otranto, Martano, Castrignano de’Greci, Martignano, Soleto, Zollino e Carpignano Salentino, la Provincia di Lecce e da ultimo la Regione Puglia, giusta protocollo firmato il 3 agosto 2005.<br />
E’ indubbio, quindi, che il comune di Melpignano inteso come ente individuale non ha alcun potere né di gestione, né decisionale alla pari degli altri comuni della Unione della Grecia Salentina.<br />
Il comune di Melpignano non avrebbe mai potuto deliberare in ordine all’affidamento dei diritti in questione, né tanto meno avrebbe potuto effettuare comparazione o riesame di delibere. Di tale situazione il Comune di Melpignano ha tempestivamente informato Telenorba (cfr. nota del 21.7.05) indicando quali erano i soggetti promotori.<br />
La estraneità del Comune di Melpignano ad adottare atti in ordine alla manifestazione in questione risulta anche dalle difese dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina che ha riconosciuto la paternità della delibera di affidamento dei diritti di riproduzione.<br />
Ne consegue la carenza di legittimazione passiva e la estromissione dal giudizio.<br />
<b>14.-</b> La Unione dei Comuni della Grecia Salentina eccepisce il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del G.O..<br />
Sostiene che la controversia riguarderebbe il diritto d’autore “<i>gli organizzatori di eventi musicali o sportivi hanno indubbiamente un diritto morale sullo spettacolo, quale parte integrante del c.d. diritto d’autore di un’opera di ingegno che si configura come diritto assoluto con l’ovvia facoltà di disporne in favore dei terzi nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni nell’ambito delle facoltà che sono proprie dell’autonomia privata</i>” e che la riproduzione integrale (salvo il diritto di cronaca), costituendo parte di tale più complessivo “diritto d’autore”, soggiace alla medesima disciplina, rientrando, quindi, nella giurisdizione del G.O..<br />
La eccezione è priva di pregio.<br />
Nel caso in esame, non viene in discussione il diritto soggettivo alla applicazione della tutela ricollegata alla creazione dell’opera (non v’è controversia sul riconoscimento del diritto d’autore circa la redazione del progetto artistico, i dialoghi, i copioni, gli elaborati, la musica, lo spettacolo e se sussistono o meno i requisiti della creatività e originalità come particolare espressione del lavoro intellettuale) controversia che rientra nella cognizione del G.O., bensì il diritto di sfruttamento economico dell’opera di ingegno.<br />
I diversi modi in cui può disporsi del diritto di sfruttamento: attraverso l’offerta al pubblico fruitore ovvero attraverso la pubblicazione o diffusione dell’opera, la diffusione mediante via cavo e satellite (espressamente previste dagli artt.72 e 79, d.lgv. 658/94) ecc., ciascuna autonomamente considerata e tra loro cumulabili, strutturano il complessivo sfruttamento economico che spetta all’autore.<br />
Il diritto di sfruttamento dell’opera di ingegno autonomamente considerato costituisce un bene immateriale, propriamente il diritto di mettere in commercio a scopo di lucro l’opera di ingegno, esprimendosi in tal guisa il profilo patrimoniale del diritto d’autore, in quanto conversione ad esclusivo profitto dell’autore, cedibile dall’autore verso corrispettivo.<br />
Il diritto ceduto alla emittente televisiva non è, quindi, il diritto d’autore ma il diritto di sfruttamento dell’opera .<br />
In quanto “bene” la attribuzione ad un terzo configura l’ipotesi della concessione di bene, da cui la giurisdizione del giudice amministrativo e la necessità della scelta del concessionario a mezzo le regole della evidenza pubblica.<br />
La appartenenza del bene alla sfera patrimoniale del soggetto pubblico non implica, infatti, l’agire <i>jure privatorum</i> e la sottrazione degli atti di disposizione del diritto alle regole che sovrintendono l’attività della p.a. e quindi alle regole della evidenza pubblica per quanto attiene la scelta del soggetto a cui favore cedere il diritto.<br />
Deve concludersi per la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
<b>15.-</b> La Unione dei Comuni della Grecia Salentina eccepisce la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, avendo le ricorrenti accettato in sostanza il modus operandi della Unione, avendo chiesto e ottenuto di riprendere e trasmettere in via esclusiva una ulteriore serata della medesima manifestazione che si è svolta in data 2.9.05 in Bologna.<br />
La eccezione va respinta.<br />
Le doglianze di parte ricorrente sono rivolte all’affidamento della diretta televisiva in esclusiva dell’evento musicale “La notte della Taranta” su Tele Rama e Puglia Channel, in accoglimento della sola proposta della società concessionaria K&#038;C.<br />
Una cosa è la trasmissione integrale e in esclusiva della manifestazione originale ed in “prima serata”, altra è la trasmissione di eventi finali o di alcuni brani.<br />
A nulla rileva la circostanza che anche Telenorba aveva chiesto l’esclusiva gratuita, atteso che tale richiesta non implica accettazione di regole illegittime, ma solo di poter trasmettere, in concorrenza con la emittente prescelta, senza selezione alcuna, lo spettacolo.<br />
<b>16.-</b> Viene eccepita la inammissibilità per omessa notifica del ricorso alla società K&#038;C nei cui confronti è stato assentito il diritto di registrazione e trasmissione dell’evento musicale, quindi soggetto controinteressato.<br />
Va osservato che la emittente televisiva alla quale sono stati concessi i diritti televisivi relativi alla diffusione della serata “La notte della Taranta” è la emittente locale Tele Rama, soggetto evocato in giudizio. Circostanza che è avvalorata dalle dichiarazioni contenute negli atti depositati tra cui la delibera di resistenza in giudizio della Unione dei Comuni.<br />
E’ del tutto irrilevante, pertanto, ai fini della integrità del contraddittorio, la notifica al soggetto incaricato dalla concessionaria, ad essa legato da rapporti interni (concessionaria per la pubblicità), di effettuare materialmente la trasmissione.<br />
<b>17.-</b> Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.<br />
E’ incontestabile che la chiusura dell’evento mediante la attribuzione della esclusiva a Tele Rama costituisce la concessione di un diritto operata dalla pubblica amministrazione ad un soggetto privato, senza selezione alcuna e, quindi, in violazione dei principi di buona amministrazione, di imparzialità e trasparenza che sovrintendono l’azione amministrativa.<br />
In sostanza, con il pretesto di assicurare una presunta diffusione dell’evento tramite un’organizzazione preventiva, si è impedito che ogni tipo di pubblicità e di sponsorizzazione potesse essere attribuito ad emittenti diverse da Tele Rama, attribuendosi un privilegio ad una emittente privata, in palese violazione dei principi del pluralismo e della libera concorrenza nell’espletamento dei servizi televisivi e della disciplina generale in materia di concessione di beni .<br />
L’affidamento in esclusiva alla emittente Tele Rama è avvenuta comprimendo l’eguale diritto riconosciuto dalla legislazione vigente (legge Gasparri) alle altre emittenti.<br />
L’esclusiva mal si concilia con i criteri della massima partecipazione delle emittenti locali all’evento e della necessaria valutazione in concreto delle proposte ricevute, traducendosi altrimenti in mero arbitrio non consentito alla p.a..<br />
Né assume rilievo alcuno la gratuità dell’incarico alla emittente Tele Rama, atteso che la acquisizione di servizi o quant’altro a spese di uno sponsor arreca sì un vantaggio alla p.a., ma attribuisce un beneficio allo sponsor che trae un ritorno indiretto in termini di immagine o altro dalla operazione, sicché si rende necessario e doveroso il confronto tra gli eventuali aspiranti.<br />
Da ciò la necessità di fare ricorso a procedure aperte e trasparenti al fine di individuare il soggetto con cui stipulare il contratto.<br />
Tale orientamento giurisprudenziale formatosi sulla previsione normativa dell’utilizzo da parte della pubblica amministrazione di accordi di collaborazione, contratti di sponsorizzazioni, convenzioni (art.119, T.U. 267/2000) vale anche per la ipotesi in questione che integra un accordo di collaborazione con un privato nel campo dello spettacolo.<br />
Quanto al richiamo, in sede di pubblica discussione, della disciplina prevista dalla l. 7 giugno 2000, n.150 (disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e dal Regolamento sui criteri per l’individuazione dei soggetti professionali esterni da invitare alle procedure di selezione per realizzare comunicazioni a carattere istituzionale, di cui al DPR 21.9.2001, n.403, ove applicabile al caso de quo in relazione alla previsione di cui alla lettera f dell’articolo 1 (“sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale…quelle volte a…promuovere l’immagine delle amministrazioni…conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale…”) non giova alla tesi della amministrazione, atteso che anche per tali ipotesi è espressamente prevista la procedura di evidenza pubblica per la scelta dei soggetti professionali esterni.<br />
In conclusione, la scelta della emittente Tele Rama, voluta – come leggesi negli atti di causa- per premiare la emittente televisiva che sin dall’avvio dell’evento musicale ha trasmesso la manifestazione, non regge laddove vi siano più soggetti interessati alla medesima trasmissione che formulino proposte concrete, sì da imporre l’abbandono di una prassi motivata negli anni pregressi dalla unicità della offerta.<br />
Diviene, in conseguenza doveroso effettuare una istruttoria per esaminare le diverse offerte, fissando i criteri di scelta che ove volti – come sembrerebbe ovvio in una cessione a titolo gratuito- a garantire la massima diffusione dello spettacolo, anche oltre l’ambito locale, avrebbero consentito ad altre emittenti (compresa Telenorba) di presentare offerte, senza escludere forme di accordi nella diffusione dello spettacolo che avrebbero potuto soddisfare tutti gli interessi in gioco.<br />
E’ certo, poi, al di là di ogni considerazione sul modus operandi della p.a. e sulle aspettative di Telenorba a trasmettere la diretta che la conclusione di un accordo di esclusiva della diretta, ha l’effetto di alterare illogicamente la concorrenza tra le emittenti private locali sul mercato della pubblicità sicché da sola Tele Rama risulta beneficiaria dello sfruttamento economico della esclusiva della trasmissione di tale evento, conseguendo un vantaggio attraverso i contratti di sponsorizzazione all’uopo stipulati.<br />
Il ricorso va, in conclusione accolto, per le ragioni esposte, assorbita ogni altra censura, fermo comunque che non è ravvisabile violazione del diritto di cronaca e di informazione che non è compromesso dalla cessione del diritto di esclusiva della diretta.<br />
<b>18.-</b> Parte ricorrente chiede infine la condanna al risarcimento del danno subito per aver fatto legittimo affidamento sulla possibilità di trasmettere l’evento stipulando contratti con numerosi sponsor ed effettuando investimenti mirati alla programmazione dell’evento, nonché per danno all’immagine. Danni che quantifica in euro 200.000,00 pari al mancato guadagno degli introiti pubblicitari e per danno all’immagine, oltre rivalutazione monetaria e interessi.<br />
Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, cfr. Cons. Stato, V, 18 marzo 2002, n.1562), il risarcimento dei danni richiede la verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge ed in particolare di quelli ex art.2043 cod. civ. e, quindi la lesione della situazione soggettiva di interesse tutelato dall’ordinamento, il danno ingiusto, la colpa dell’amministrazione e la prova del danno arrecato al patrimonio, nonché il nesso di causalità tra il comportamento della p.a. e il danno.<br />
Tali elementi sussistono tutti, avendo l’amministrazione tenuto un comportamento che ha precluso alla ricorrente ed alla sua concessionaria la possibilità di poter trasmettere tramite le sue emittenti l’evento musicale di cui trattasi con pregiudizio patrimoniale in termini di sponsorizzazioni non effettuate, nonché danno alla immagine.<br />
La potenzialità della emittente ricorrente di trasmettere la manifestazione ed i contatti formali presi con gli organizzatori consentono di ritenere sussistente e qualificato l’affidamento riposto sulla possibilità di trasmettere integralmente l’evento anche in relazione alla libertà che contraddistingue il campo della informazione.<br />
Quanto all’elemento soggettivo che pure, secondo giurisprudenza consolidata deve qualificare il comportamento illegittimo della p.a., seppure attenuata dalla prassi seguita negli anni precedenti e mai contestata, è ravvisabile nella violazione delle regole della imparzialità, trasparenza e buona amministrazione che risultano palesemente disattese dalla amministrazione, nel timore presumibile di compromettere la manifestazione.<br />
La imputazione degli atti ai fini dell’azione di danni va limitata agli enti organizzatori, Unione dei Comuni della Grecia Salentina, Istituto Diego Carpitella e Provincia di Lecce.<br />
Quanto alla misura del danno patrimoniale, il mancato guadagno degli introiti pubblicitari lamentato, in mancanza di quantificazione dettagliata, va determinato avendo riguardo agli introiti pubblicitari riscossi da Tele Rama nella trasmissione de quo, detratti gli introiti pubblicitari riscossi da Telenorba nella serata della “Notte della Taranta” tenutasi in Bologna.<br />
Il danno da perdita di change va quantificato secondo equità in euro 10.000,00.<br />
La somma delle due voci deve, comunque, mantenersi nei limiti della domanda.<br />
Sulle somme a tale titolo dovute sono dovuti interessi e rivalutazione dalla data della sentenza fino al soddisfo.<br />
<b>19.-</b> Il ricorso va pertanto accolto ai fini dell’accertamento della illegittimità dell’operato della p.a., e della consequenziale condanna al risarcimento danni, essendosi esaurita nelle more del giudizio la efficacia e, quindi, la lesività degli atti di cui si chiedeva l’annullamento che, ove disposto, non arrecherebbe alcun vantaggio alle parti ricorrenti.<br />
Quanto al pagamento di spese e competenze di giudizio, in parte segue la soccombenza e sono liquidate nell’importo indicato in dispositivo, in parte sono compensate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Sezione Seconda,</b> definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:<br />
1)	estromette dal giudizio il Comune di Melpignano;<br />	<br />
2)	accoglie il ricorso e per l’effetto condanna l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina, l’Istituto Diego Carpitella e la Provincia di Lecce in solido tra loro al risarcimento del danno subito dalle ricorrenti da quantificarsi secondo il criterio indicato in motivazione, comunque, nei limiti della domanda, oltre rivalutazione e interessi dalla data della sentenza fino al soddisfo.<br />	<br />
Condanna l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina e la Provincia di Lecce al pagamento in solido tra loro, in favore delle ricorrenti, della somma di euro 5.000,00 per spese e competenze di giudizio. Per il resto le compensa.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25.5.2006, con l’intervento dei Magistrati,<br />
Giancarlo Giambartolomei	&#8211; Presidente<br />	<br />
Doris Durante			&#8211; Consigliere est.<br />	<br />
Francesco Bellomo 		&#8211; Referendario.</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il <u>20 luglio 2006</u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-20-7-2006-n-2953/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.2953</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.4609</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-7-2006-n-4609/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-7-2006-n-4609/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-7-2006-n-4609/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.4609</a></p>
<p>Pres. Varrone Est. Chieppa Spagnuolo Vigorita(Avv. F.G.Scoca) c/ Comune di Napoli (Avv.ti E: Barone, G. Tarallo) sulla legittimazione da parte del proprietario di un terreno ad impugnare il silenzio rifiuto formatosi sulla mancata definizione dell&#8217; istanza di condono edilizio, relativo ad opere abusive Edilizia e Urbanistica- Proposizione dell’ istanza -Silenzio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-7-2006-n-4609/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.4609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-7-2006-n-4609/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.4609</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone        Est. Chieppa <br /> Spagnuolo  Vigorita(Avv. F.G.Scoca) c/ Comune di Napoli (Avv.ti E: Barone, G. Tarallo)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimazione da parte del proprietario di un terreno ad impugnare il silenzio rifiuto formatosi sulla mancata definizione dell&#8217; istanza di condono edilizio, relativo ad opere abusive</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica- Proposizione dell’ istanza -Silenzio rifiuto formatosi sulla mancata definizione dell’ istanza di condono- &#8211; Ammissibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le amministrazioni hanno l’obbligo di concludere i rispettivi procedimenti in tempo utile per giungere ad una definizione dell’istanza entro il termine fissato dalla legge. scaduto tale termine, l’amministrazione è inadempiente, sicché la mancata definizione delle istanze di condono edilizio,legittima il proprietario di un terreno confinante con un immobile abusivo ad impugnare il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze con le quali il medesimo ha invitato  il Comune a definire i procedimenti di condono edilizio relativi alle opere abusive confinanti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto da <b><br />
Vincenzo Spagnuolo Vigorita</b>, rappresentato e difeso dall&#8217; avv.to Franco Gaetano Scoca, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, via Paisiello, n. 55;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso il dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. 4, sc. B;<br />
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, e Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli, in persona del Soprintendente pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti<br />
<b>Grimaldi Ferdinando</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Fiordalisi e Fulvio De Luise, ed elettivamente domiciliato presso il dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. 4, sc. B;<br />
<b>Ippolito Silvana e Società Grimm s.a.s.</b>, non costituitisi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione IV, n. 1880/06 pubblicata il 9-2-2006;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate e del controinteressate Grimaldi Ferdinando, che ha proposto ricorso incidentale;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla camera di consiglio del 9-5-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi l&#8217;Avv. Scoca e l&#8217;Avv. Barone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. In data 21 gennaio 2005 Vincenzo Spagnuolo Vigorita, proprietario di una villa con annesso giardino confinante con il complesso immobiliare denominato Villa Manzo, ha chiesto, con atto di diffida, al Comune di Napoli di conoscere quali attività siano state poste in essere dall’Amministrazione comunale per reprimere gli abusi edilizi realizzati sin dal 1989 sulla Villa Manzo, sulle relative pertinenze e sull’annesso terreno, nonché di poter accedere alla documentazione relativa a tali attività.<br />
Con la nota n. 325 del 18 febbraio 2005, il Comune di Napoli ha indicato le modalità per accedere agli atti e ha fornito chiarimenti sull’attività svolta.<br />
In data 18 gennaio 2005 il ricorrente ha notificato alla Soprintendenza per i beni Ambientali e Architettonici di  Napoli un atto di diffida, analogo a quello indirizzato al Comune di Napoli.<br />
Con la nota n. 1532 del 9 febbraio 2005, la Soprintendenza ha comunicato le modalità per accedere agli atti.<br />
Con separati ricorsi, proposti davanti al Tar per la Campania, Vincenzo Spagnuolo Vigorita ha chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalle due amministrazioni sulle diffide, aventi ad oggetto la definizione delle pratiche di condono edilizio e l’adozione degli interventi repressivi degli abusi realizzati nel complesso, denominato Villa Manzo.<br />
Con ordinanza n. 835 del 27 ottobre 2005 il Tar Campania, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’attuale proprietario del complesso denominato Villa Manzo e dei soggetti ritenuti responsabili degli abusi edilizi denunciati con la suddetta diffida.<br />
Successivamente all’integrazione del contraddittorio, con l’impugnata sentenza, il Tar, dopo aver respinto alcune eccezioni preliminari sollevate dalla parti intimate, ha respinto nel merito il ricorso, ritenendo che per tutte le domande di condono presentate per gli abusi in questione pendessero ancora i termini fissati dal legislatore per la definizione delle istanze e il ricorrente non avesse, quindi, alcun titolo per pretendere la fissazione di termini inferiori a quelli previsti dalla legge,<br />
Avverso tale decisione Vincenzo Spagnuolo Vigorita ha proposto ricorso in appello.<br />
Il Comune di Napoli, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.<br />
Il controinteressato Grimaldi Ferdinando ha proposto ricorso in appello incidentale con riguardo ad alcune eccezioni preliminari, respinte in primo grado.<br />
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. Devono essere in via preliminare esaminate le eccezioni pregiudiziali, oggetto del ricorso in appello incidentale, proposto da Grimaldi Ferdinando.<br />
Con un primo motivo l’appellante incidentale sostiene che la definizione delle istanze di condono non è stata oggetto di una specifica richiesta nell’ambito della diffida notificata al Comune di Napoli, sicché la domanda giudiziale relativa alla definizione di tali istanze costituisce una domanda nuova, sulla quale non si è affatto formato il silenzio inadempimento.<br />
L’appellante incidentale concorda sul fatto che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 15/2005, il ricorso avverso il silenzio non necessita più del meccanismo della previa istanza e della successiva diffida, ma deduce che una vera e propria richiesta di provvedimento non è contenuta nella diffida inoltrata dal ricorrente.<br />
Aggiunge, poi con altro motivo, che comunque entrambe le amministrazioni hanno fornito una risposta con conseguente inammissibilità del ricorso avverso il silenzio.<br />
I motivi sono infondati.<br />
In entrambe le diffide notificate alle due amministrazioni resistenti, il ricorrente ha chiesto, oltre all’accesso agli atti, una serie informazioni ed anche di conoscere le ragioni della mancata adozione degli atti di diniego in ordine alle domande di condono edilizio.<br />
La proposizione di una domanda all’amministrazione non necessita di modalità formali particolari e può avvenire in qualsiasi modo, purché sia chiaro l’oggetto della richiesta.<br />
Nel caso di specie, benché formulata con riferimento alle ragioni della mancata adozione di provvedimenti di diniego delle istanze di condono, era evidente che il ricorrente chiedesse alle due amministrazioni di definire (in senso negativo, secondo la sua tesi) le domande di condono presentate in relazione al complesso Villa Manzo.<br />
Questa era il senso dell’istanza, rivolta all’amministrazione.<br />
Rispetto a tale istanza le due amministrazioni non hanno fornito una riposta: infatti, la Soprintendenza si è limitata a rispondere sull’istanza di accesso agli atti, mentre il comune di Napoli ha anche aggiunto alcune informazioni sull’attività svolta, senza però dare risposta in merito alla definizione dei procedimenti di condono edilizio.<br />
Deve, pertanto, ritenersi che, in seguito alle diffide proposte dal ricorrente, entrambe le amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, non hanno fornito alcuna risposta sulla richiesta di definizione delle pratiche di condono edilizio e tale assenza di risposta consente la proposizione del presente ricorso avverso il silenzio.<br />
3. E’ infondata anche l’ulteriore censura, con cui il Grimaldi deduce la carenza di legittimazione ad agire in capo al ricorrente, richiamando la giurisprudenza, secondo cui non sussisterebbe il dovere di provvedere alla immediata definizione della pratica di condono, su istanza del terzo estraneo alla medesima, in quanto il vero soggetto interessato è colui che ha inoltrato l’istanza (Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2005, n. 7568).<br />
Il Collegio ritiene di non poter condividere tale indirizzo, in quanto il proprietario confinante con l’immobile, ove è stato realizzato un abuso edilizio, ha un interesse alla conclusione del procedimento di condono entro i termini previsti dalla legge.<br />
Come rilevato dal Tar, il confinante può, infatti, avere un interesse alla rimozione dell’opera abusiva e, quindi, alla definizione della domanda di condono, in pendenza della quale è impedita la demolizione dell’opera abusiva. <br />
4. Tali considerazioni conducono all’esame di altra eccezione, riproposta dal Grimaldi, secondo cui l’originario ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per la mancata notificazione ai controinteressati, che sono invece stati chiamati in giudizio a seguito dell’integrazione del contraddittorio, disposta dal Tar con ordinanza.<br />
Al riguardo,in primo luogo, si rileva che con l’ordinanza del Tar n. 835/2005 la questione è già stata risolta attraverso la concessione dell’errore scusabile al ricorrente. Tale ordinanza, avente natura decisoria sul punto, non è stata formalmente impugnata dall’appellante incidentale.<br />
Inoltre, anche prescindendo dal profilo processuale, si ritiene che rispetto ad una domanda di definizione delle istanze di condono, l’oggetto della pretesa è ottenere una risposta rispetto a tali istanze, costituendo per l’odierno appellante solo un effetto ulteriore ed eventuale, in caso di esito negativo del procedimento di condono, la rimozione delle opere abusive.<br />
Di conseguenza, la qualificazione in termini di controinteressato del proprietario del bene può non essere certa, in quanto può accadere che anche tale soggetto chieda all’amministrazione la definizione delle sue istanze e rivesti addirittura la posizione di cointeressato, limitatamente al profilo dell’ottenimento di una risposta dall’amministrazione.<br />
Ciò dimostra come il Tar abbia, comunque, correttamente concesso l’errore scusabile al ricorrente, nel disporre l’integrazione del contraddittorio, in ogni caso opportuna nella fattispecie in esame (ciò conduce ad escludere anche la fondatezza delle contestazioni mosse dall’appellante avverso tale ordinanza).<br />
5. E’ infondata anche l’eccezione, relativa alla carenza di interesse ad agire, derivante dalla transazione stipulata dal ricorrente  in data 13 febbraio 1998 con la Grimm s.a.s e la signora Silvana Ippolito, perché i pregiudizi per la proprietà Spagnuolo Vigorita cagionati dagli abusi edilizi in questione sarebbero venuti meno per effetto di tale accordo transattivo. <br />
A prescindere dal fatto che, come anche rilevato dal Tar, tale accordo transattivo non è stato prodotto in giudizio con conseguente assenza di prova in ordine all’eccezione, si osserva che qualsiasi tipo di accordo transattivo non preclude certo l’esercizio dei doverosi poteri spettanti alle due amministrazioni per la definizione delle pratiche di condono.<br />
Il privato può esercitare ogni azione per il corretto svolgimento di tali poteri amministrativi, restando nell’ambito dei rapporti civilistici, estranei all’oggetto del presente giudizio, l’eventuale inadempimento degli accordi transattivi.<br />
Tenuto conto che la transazione in questione risulta citata dall’appellante incidentale come prodotta in appello, ma non è presente nel fascicolo, si ritiene di non doverla acquisire in via istruttoria, essendo comunque l’eccezione infondata sulla base delle precedenti considerazioni.<br />
6. Riguardo l’ultima censura dell’appello incidentale, relativa all’impossibilità di un esame accelerato delle pratiche di condono, si osserva che la questione attiene al merito del ricorso ed è assorbita dalle seguenti statuizioni con cui il ricorso viene definito.<br />
7. Si può ora passare all’esame del ricorso in appello principale.<br />
Il Tar ha tenuto distinte le domande di sanatoria da ultimo presentate ai sensi della legge n. 326/2003, da quelle presentate ai sensi delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994 ed ha respinto il ricorso, rilevando che:<br />
&#8211; l’art. 7 della legge regionale n. 10/2004, relativo alle domande presentate ai sensi della legge n. 326/2003,  dispone che tali domande devono essere definite con un provvedimento espresso entro il termine di ventiquattro mesi dalla presentazione delle- quanto alle domande presentate ai sensi delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994, in assenza di termini fissati dal legislatore nazionale per la conclusione del procedimento di condono, il legislatore regionale ha previsto che le domande di sanatoria presen<br />
&#8211; in presenza di termini fissati per legge, il ricorrente non ha alcun titolo per pretendere che vengano assegnati al Comune termini più brevi per provvedere sulle domande di condono in questione, non essendosi ancora formato il silenzio inadempimento;<br
- resta fermo tuttavia l’obbligo dell’Amministrazione Comunale di attivarsi tempestivamente (come richiesto anche dal rappresentante della Soprintendenza in occasione del Sopralluogo del 12 maggio 2005) per richiedere alle autorità preposte alla tutela de
Tale tesi è corretta solo per le domande di condono, presentate ai sensi della legge n. 326/2003, ma non per le istanze relative ai precedenti condoni edilizi.<br />
Infatti, per le domande relative all’ultimo condono sono effettivamente ancora pendenti i termini, previsti dall’art. 7 della L.R. n. 10/2004 e non può quindi configurarsi un inadempimento delle amministrazione, né può essere azionabile la pretesa del soggetto confinante ad ottenere una definizione anticipata rispetto ai termini fissati dal legislatore.<br />
Si rileva, inoltre, che l’art. 7 della citata L.R. non è stato travolto dalla parziale dichiarazione di incostituzionalità di tale legge da parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2006.<br />
Anzi, proprio con tale sentenza  la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità di altre disposizioni della L.R. Campania n. 10/2004, perché adottate oltre il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito nella legge n. 191 del 2004 (art. 5, comma 1), ritenendo ammissibili le censure, anche se non riguardanti l’intera legge, in quanto il limite temporale all&#8217;esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni in questa particolare materia concerne esclusivamente le disposizioni che, specificando l&#8217;ambito degli interventi condonabili sul versante amministrativo, si discostano dalla disciplina nazionale.<br />
La questione di costituzionalità non si pone, e deve quindi essere ritenuta manifestamente infondata, con riguardo alle disposizioni regionali, quali gli artt. 7 e 9 della L.R. n. 10/04, che concernono non la tipologia degli interventi condonalibili, ma i tempi del procedimento amministrativo di condono e, quindi, aspetti rientranti nell&#8217;ambito della competenza legislativa della Regione. <br />
Resta, comunque, fermo che entrambe le amministrazioni hanno l’obbligo di concludere i rispettivi procedimenti in tempo utile per giungere ad una definizione dell’istanza entro il termine fissato dal citato art. 7.<br />
Infatti, al contrario di quanto sostenuto dal Grimaldi con il motivo di appello incidentale, l’esame cronologico delle domande può costituire criterio utile fino alla scadenza del termine fissato dal legislatore.<br />
Scaduto tale termine, l’amministrazione è inadempiente, tanto che è stata prevista, dall’art. 7, comma 2, della L.R. n. 10/04, l’applicazione delle le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 4, che disciplinano l&#8217;esercizio dell&#8217;intervento sostitutivo da parte dell&#8217;amministrazione provinciale competente.<br />
Pertanto, come rilevato dal Tar, se le amministrazioni non dovessero definire le pratiche entro il predetto termine, l’appellante potrebbe reagire giudizialmente avverso l’eventuale inerzia.<br />
8. Il ricorso deve, invece, essere accolto con riferimento alla mancata definizione delle istanze di condono edilizio, presentate ai sensi delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994.<br />
Infatti, in questo caso il termine del 31 dicembre 2006, previsto dall’art. 9, comma 1, della L.R. n. 10/2004 non può applicarsi in virtù della specifica previsione, contenuta nel comma 5, richiamata dal Tar ma non applicata correttamente, secondo cui “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui alla legge n. 47/1985, articolo 33”.<br />
Il rinvio contenuto in tale comma è ai tipi di “vincoli” citati nell’art. 33, e non ai casi di opere non suscettibili di sanatoria a causa dell’inedificabilità assoluta.<br />
Non essendo in contestazione che l’immobile in questione sia assoggettato sia a vincolo paesistico che a vincolo storico – artistico (entrambi richiamati dal citato art. 33), l’art. 9 della L.R. n. 10/04 e, quindi, il menzionato termine del 31-12-2006 non si applicano alla fattispecie in esame.<br />
La mancata applicazione di tale termine non può certo comportare che per tali domande, risalenti a molti anni addietro, sia ancora pendente un termine, dovendosi applicare in assenza di specifiche disposizioni i termini generali del procedimento amministrativo o dei procedimenti edilizi, anche di condono, già ampiamente scaduti.<br />
In accoglimento del ricorso, deve, quindi, essere ordinato ad entrambe le amministrazioni di definire le istanze di condono edilizio, presentate in relazione al complesso di Villa Manzo, assegnando rispettivamente a Soprintendenza e Comune di Napoli un termine di 60 e 90 giorni dalla comunicazione, o se anteriore dalla notificazione, della presente sentenza.<br />
Resta fermo che, dovendosi concludere al massimo entro dicembre 2006 anche i procedimenti aperti sulla base della legge n. 326/2003, le amministrazioni potranno anche esaminare congiuntamente tale istanza nei termini anzidetti.<br />
9. In conclusione, l’appello deve essere in parte accolto nei termini indicati in precedenza e deve essere respinto il ricorso in appello incidentale, proposto da Grimaldi Ferdinando.<br />
Alla soccombenza delle due amministrazioni resistenti e del controinteressato Grimaldi Ferdinando seguono le spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo, sussistendo giusti motivi per la compensazione delle spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie in parte il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, ordina alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e al Comune di Napoli di definire le istanze di condono edilizio, presentate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94, in relazione al complesso di Villa Manzo, rispettivamente entro il termine di 60 e 90 giorni dalla comunicazione, o se anteriore dalla notificazione, della presente sentenza.<br />
Respinge il ricorso in appello incidentale, proposto da Grimaldi Ferdinando.<br />
Condanna Grimaldi Ferdinando, il Comune di Napoli e la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli, alla rifusione, in favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P., a carico di ciascuna parte resistente, compensando le spese con i controinteressati non costituiti;<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 9-5-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone					Presidente<br />	<br />
Luigi Maruotti					Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe					Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo					Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa					Consigliere Est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 20/07/2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-7-2006-n-4609/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.4609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.7601</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2006-n-7601/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2006-n-7601/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2006-n-7601/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.7601</a></p>
<p>Pres. F. Donadono, est. P. Corciulo. Caprio Luigi (Avv. L. D’Angiolella) c. Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Caserta (Avvocatura Stato). sulla illegittimità di un&#8217;informativa antimafia sorretta da un quadro accusatorio già ritenuto infondato dal giudice penale 1. Contratti della P.A. – Informativa Antimafia – Motivata con riferimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2006-n-7601/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.7601</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2006-n-7601/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.7601</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Donadono, est. P. Corciulo.<br /> Caprio Luigi (Avv. L. D’Angiolella) c. Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di  Caserta (Avvocatura Stato).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla illegittimità di un&#8217;informativa antimafia sorretta da un quadro accusatorio già ritenuto infondato dal giudice penale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Informativa Antimafia – Motivata con riferimento ad ipotesi accusatorie  già ritenute infondate dal giudice penale – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Informativa Antimafia – Motivata con esclusivo riferimento a rapporti di affinità del legale rappresentante dell’impresa con soggetti indagati – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  E’ illegittima un’informativa antimafia supportata da un quadro accusatorio già ritenuto insussistente dal giudice penale. Ed infatti, se è vero che per sostenere validamente un’ipotesi di contiguità mafiosa di un soggetto o di un’impresa,  anche in ragione della specifica funzione di massima anticipazione di tutela riconosciuta  allo strumento di contrasto preventivo in esame, non occorre allegare l’esistenza di sentenze penali o  di decisioni aventi ad oggetto l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, essendo sufficiente addurre meri elementi  fattuali di sospetto, è altrettanto vero che una siffatta conclusione non è autorizzata laddove, rispetto a quegli stessi  elementi, siano intervenute decisioni dell’Autorità Giudiziaria che ne hanno escluso l’esistenza o  comunque ridotto o addirittura azzerato la significatività. (1).</p>
<p>2.  La mera esistenza di un rapporto di affinità tra il legale rappresentate di un’impresa ed un soggetto indagato  (soggetto anche quest’ultimo  assolto dalle imputazioni penali che lo avevano riguardato) in assenza di ulteriori elementi significativi, appare del tutto insufficiente a giustificare un giudizio di contiguità mafiosa dell’impresa e la conseguente emissione di un’informativa antimafia interdittiva adottata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 8.8.1994 n. 490.</p>
<p>(1) Nel caso di specie, sia  l’Ufficio Territoriale del  Governo di Caserta  che il Gruppo Ispettivo Antimafia,  pur essendo a conoscenza  dell’assoluzione del ricorrente e del suocero in relazione ad un procedimento penale avviato nei confronti degli stessi, nonché della mancata applicazione al primo della misura di prevenzione personale successivamente al sequestro dei beni operato in danno della moglie,  ometteva di considerare  tali circostanze ai fini di una valutazione complessiva, insistendo unicamente sulle ragioni addotte a sostegno del provvedimento cautelare di sequestro, poi superato dalla decisione del Tribunale di non applicare al ricorrente la misura personale della sorveglianza speciale per mancanza di elementi: per l’effetto il TAR Campania ha concluso per l’illegittimità dell’informativa antimafia supportata da un quadro accusatorio già ritenuto insussistente dal giudice penale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
&#8211; 1^ Sezione –</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 1755/06 R.G. proposto da </p>
<p><b>Caprio Luigi</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocato Luigi M. D’Angiolella ed elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 16, presso lo studio dell’Avvocato Luigi M. D’Angiolella; </p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Provincia di Caserta</b> in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa  dall’Avvocato Franco Corvino ed selettivamente domiciliata in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania ; </p>
<p>nonché contro <br />
<b>Ministero dell’Interno </b>in persona del Ministro p.t.  ed Ufficio Territoriale del Governo di Caserta rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano in  Napoli, via A. Diaz n. 11;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione <br />
a)  della nota della Provincia di Caserta – Settore Agricoltura, Foreste, Caccia  e Pesca – del 25.1.2006 prot. 1664 con la quale si è archiviata la pratica di finanziamento per i POR Campania 2000-2006 Misura 4.8 relativa al II bimestre di operatività anno 2003;<br />
b) della nota della Provincia di Caserta – Settore Agricoltura, Foreste, Caccia  e Pesca – del 13.2.2006 prot. n. 3095 con cui si dispone la revoca del decreto di concessione contributo n. 890 e la restituzione di €64.565,24 già erogati;<br />
c) della nota della Provincia di Caserta – Settore Agricoltura, Foreste, Caccia  e Pesca – del 24.2.2006 prot. n. 4141 con cui sono state sospese alla ditta del ricorrente tutte le agevolazioni prevista dalla normativa in materia  di agricoltura ( POR – Calamità – U.M.A.);<br />
d) della nota della Prefettura di Caserta  n. 1445/12.b16/ANT/AREA 1^ del 15.12.2005, mai comunicata, né notificata e i cui estremi sono stati conosciuti con le note sub a) e b), con la quale si affermerebbe la sussistenza di cause interdittive  e carico del ricorrente; <br />
e) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione della ricorrente;</p>
<p>nonché mediante proposizione di motivi aggiunti<br />
a)  degli atti tutti rimessi in data 27.4.2006  dalla  Prefettura di Caserta a sostegno della nota del Prefetto della Provincia  di Caserta quali acquisiti al processo in esecuzione  dell&#8217;ordinanza presidenziale N. 27/2006, e in particolare: <br />
b)   della   nota   della  Prefettura   di   Caserta   Prot.   n. 1445/12b.16/ant/area  1^ del 15.12.2005, con la quale si  afferma che a carico del signor Caprio Luigi &#8220;sussistono le cause  interdittive  di cui all&#8217;art. 4 del Decreto Legislativo 8. 8.  94   n. 490,  pure in assenza delle cause di cui all&#8217;art. 10 della  legge 31.5.65 n. 575&#8221;; <br />
c) per quanto occorra, della nota n. 01877807/4-3P del  23.3.2005 del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta; <br />
d)  del  Decreto  del 14.4.2005 con cui sono  state  disposte  le verifiche  antimafia ai sensi degli artt. 1 e 1 bis  del  Decreto Legge 629/82  nei confronti della ditta Caprio Luigi; <br />
e) della nota n. 1000/dpa/2005/ma del 26.7.2005 della Questura di Caserta; <br />
f) della nota n. 01877804/4-4P del 15.5.2005 del Comando  Provinciale Carabinieri di Caserta; <br />
g) della nota n. 53001/1^ del 9.11.2005 del Comando Nucleo  Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta; <br />
h) della nota 17608/GICO/3^ del 21.8.2005  del GICO  della  Guardia di Finanza di Napoli; <br />
i)  della nota n. 125/NA/H7  di Prot. n. 6187 del 7.9.2995  della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli; <br />
l)  della relazione del 9.12.2005 dei rappresentanti delle  forze dell&#8217;ordine incaricati di procedere alle verifiche; <br />
m) della segnalazione del CED del Dipartimento P.S. del Ministero dell&#8217;Interno del 15.12.2005;   <br />
n)  di  ogni altro atto presupposto, connesso,  consequenziale  o comunque lesivo degli interessi della ditta ricorrente. </p>
<p>Visto il ricorso, i motivi aggiunti con i relativi allegati;<br />
Visti  gli atti  di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Provincia di Caserta; <br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 5.7.2006 gli Avvocati di cui verbale di  udienza;<br />
Ritenuto  in fatto ed il diritto quanto segue;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il signor Luigi Caprio coltivatore diretto, chiedeva ed otteneva per la propria attività  dalla Provincia di Caserta alcune agevolazioni rientranti nel POR Campania 2000-2006.<br />
Tuttavia, con nota n. 1464 del 25.1.2006 l’Amministrazione provinciale comunicava che sebbene fosse stata approvata dalla Giunta, una sua istanza del 31.10.2005, relativa alla misura 4.8,  sarebbe stata archiviata a seguito delle risultanze della informativa antimafia n. 1445/12b.16/ANT/AREA 1^ del 15.12.2005 della Prefettura di Caserta.<br />
Inoltre, ancora la Provincia di Caserta, con nota n. 3095 del 13.2.2006, comunicava al signor Caprio che, in conseguenza dei richiamati accertamenti antimafia, era stato revocato il contributo n. 890 del 28.1.2005 con obbligo di restituzione della prima rata di acconto pari a € 64.565,24.<br />
Infine, con nota del  24.2.2006 la Provincia comunicava al Caprio la sospensione di tutti i benefici richiesti ai sensi della vigente normativa in materia di agricoltura, fatte salve eventuali modificazioni della situazione antimafia  comunicate dall’Ufficio Territoriale  di Caserta. <br />
Avverso tali note, nonché nei confronti della informativa antimafia proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale il signor Luigi Caprio chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.<br />
Il ricorrente deduceva l’inapplicabilità della normativa antimafia a soggetti che, come lui, svolgevano attività agricole non organizzate in forma di impresa, deducendo la carenza o comunque l‘inadeguatezza della motivazione del provvedimento antimafia, rispetto al quale si lamentava anche la mancata attivazione delle necessarie garanzie di contraddittorio. <br />
Con il quarto e quinto motivo di ricorso,infine, si deduceva l’assenza di qualsiasi elemento di  controindicazione antimafia relativamente alla persona del ricorrente. <br />
Si costituiva in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli che concludeva per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare. <br />
Alla camera di consiglio del 5.4.2006, la causa veniva cancellata dal ruolo dei procedimenti cautelari. <br />
Con provvedimento presidenziale n. 27/2006 dell’11.4.2006 si ordinava all’Ufficio Territoriale del Governo di depositare la nota impugnata e tutti gli atti del relativo procedimento, adempimento cui l’Amministrazione ottemperava in data 2.5.2006.<br />
A seguito del deposito della documentazione, la società ricorrente proponeva motivi aggiunti  impugnando espressamente tutti gli atti istruttori depositati dall’Ufficio Territoriale del Governo. <br />
Con il primo motivo si contestava la contraddittorietà e la carenza di istruttoria e di motivazione dell’informativa antimafia che, seppur richiamando a sostegno del giudizio sfavorevole espresso le vicende giudiziarie del Caprio Luigi, sia quelle più propriamente di carattere penale che quelle in materia di misure di prevenzione, non avevano valutato  che tutte le pendenze si erano risolte in modo favorevole per quest’ultimo; inoltre, con il secondo motivo aggiunto si lamentava che la denunciata incompletezza di accertamento e di valutazione aveva finito con il contrastare anche con il principio di attualità delle informative antimafia. <br />
Da ultimo, rilevava parte ricorrente che nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla  circostanza dedotta dal Prefetto circa il suo rapporto di affinità con il suocero Diana Silvio, persona sospetta di collegamenti malavitosi; innanzitutto perché quest’ultimo, a sua volta, era stato assolto da ogni imputazione che lo riguardava e comunque perché nessuna rilevanza poteva avere, in assenza di  qualsiasi elementi di collegamento, la sua condotta rispetto all’attività  di coltivatore diretto del ricorrente.<br />
Si costituiva in giudizio la Provincia di Caserta chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando come le note impugnate fossero espressione di potere vincolato rispetto all’informativa antimafia adottata ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490<br />
All’udienza di discussione del 5.7.2006, in vista della quale parte ricorrente depositava una memoria conclusionale ed ulteriore documentazione, la causa veniva trattenuta per la decisione. <br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>MOTIVI  DELLA DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il signor Luigi Caprio ha impugnato la nota della Provincia di Caserta n. 1464 del 25.1.2006 con la quale gli veniva comunicata l’avvenuta archiviazione della sua istanza di erogazione di contributi in materia di agricoltura presentata in data 31.10.2005, relativamente alla misura 4.8 del POR Campania 2000-2006; oggetto di gravame era anche la nota n. 3095 del 13.2.2006 con cui l’Amministrazione provinciale aveva comunicato al ricorrente la revoca del contributo agricolo n. 890 del 28.1.2005, con obbligo di restituzione della prima rata di acconto pari a € 64.565,24; ancora, veniva impugnata la nota del 24.2.2006 con cui la Provincia di Caserta aveva  disposto la sospensione di tutti i benefici richiesti dal Caprio ai sensi della vigente normativa in materia di agricoltura. Le tre note erano conseguenza della informativa antimafia n. 1445/12b.16/ANT/AREA 1^ del 15.12.2005 della Prefettura di Caserta, anche questa oggetto di rituale impugnazione congiuntamente a tutti gli atti istruttori che venivano gravati con motivi aggiunti di ricorso. <br />
Ritiene il Collegio di esaminare i motivi  aggiunti di ricorso con cui è stata  denunciata l’illegittimità dell’informativa prefettizia per insufficiente o comunque inadeguata motivazione, per non essere state considerate, ai fini della valutazione complessiva della situazione del ricorrente,  gli esiti dei procedimenti penali e di prevenzione a cui questi era stato sottoposto; tale circostanza aveva  finito anche per costituire una violazione del principio di attualità degli elementi di controindicazione mafiosa. <br />
In terzo luogo, il ricorrente ha dedotto l’irrilevanza, ai fini del giudizio espresso dall’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta,  della circostanza, del resto non confortata da ulteriori elementi significativi a sostegno dell’ipotesi prospettata,  di essere affine di tale Diana Silvio &#8211;  a torto ritenuto un affiliato al clan dei casalesi &#8211; per averne spostato la   figlia.<br />
Tutte tali doglianze sono fondate.<br />
L’informativa prefettizia  impugnata, da classificarsi quale informativa tipica ai sensi  dell’art. 4 del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490 e come tale vincolante per la Provincia di Caserta, soggetto erogatore dei contributi, è la risultante, quanto ad apparato motivazionale, di tutti i contributi istruttori ivi richiamati  provenienti da varie  forze di polizia, dalla Direzione Investigativa Antimafia e dal Gruppo Ispettivo Antimafia di Caserta. <br />
Dall’esame di tali atti emerge che gli elementi di sospetta contiguità mafiosa in capo al ricorrente sono da ricondursi a fatti che hanno costituito oggetto di un’imputazione penale per  vicende di truffa perpetrate ai danni dell’AIMA al fine di agevolare gli interessi di specifiche associazioni criminali locali, nonché l’avvenuta adozione di un decreto di sequestro di alcuni beni intestati alla moglie del Caprio Luigi nell’ambito di  un procedimento  per l’applicazione nei confronti di quest’ultimo di  misure di prevenzione.<br />
Ulteriore elemento addotto è costituito dal fatto che il ricorrente è genero, per averne spostato la figlia Miranda,  di tale Diana Silvio, soggetto anche questo imputato nella vicenda penale relativa alle truffe ai danni dell’AIMA e ritenuto un affiliato al clan dei casalesi.<br />
Dai medesimi atti istruttori emerge tuttavia che il Caprio Luigi, così come il suocero, non solo è stato assolto da tutte le imputazioni penali ascrittegli perché il fatto non sussiste e  per non averlo commesso,  ma ha anche  ottenuto la revoca del sequestro dei beni di proprietà della moglie, atteso che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere &#8211; Sezione  Misure di Prevenzione non ha ritenuto sussistenti gli elementi per sottoporlo alla definitiva misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale.<br />
Ora, alla luce di tutte tali circostanze, il giudizio sfavorevole espresso sia dal G.I.A. che dall’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e contenuto nell’impugnata informativa appare quantomeno conseguenza  di una non esauriente valutazione di tutti gli elementi di fatto acquisiti attraverso l’istruttoria  procedimentale.<br />
Infatti, se è vero che per sostenere validamente un’ipotesi di contiguità mafiosa di un soggetto o di un’impresa,  anche in ragione della specifica funzione di massima anticipazione di tutela riconosciuta  allo strumento di contrasto preventivo in esame, non occorre allegare l’esistenza di sentenze penali o  di decisioni aventi ad oggetto l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, essendo sufficiente addurre meri elementi  fattuali di sospetto, è altrettanto vero che una siffatta conclusione non è autorizzata laddove, rispetto a quegli stessi  elementi, siano intervenute decisioni dell’Autorità Giudiziaria che ne hanno escluso l’esistenza o  comunque ridotto o addirittura azzerato la significatività.<br />
Del resto,  proprio nell’esercizio di tale potere di accertamento e di valutazione, che coinvolge direttamente il delicato equilibrio esistente tra esigenze di tutela della sicurezza pubblica e prerogative dell’attività di impresa, spesso sacrificando queste ultime che vengono ritenute recessive rispetto all’interesse pubblico generale alla lotta al fenomeno mafioso, l’Amministrazione deve assumere una posizione di imparzialità in conformità a quanto previsto dall’art 97 della Costituzione,  posizione che,  pur non rivestendo quel carattere  di terzietà proprio del potere giurisdizionale, deve ciononostante imporre una valutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, e quindi anche quelli  che potrebbero condurre ad un giudizio liberatorio dell’impresa soggetta a verifica.<br />
Diversamente, l’esercizio del potere, oltre a connotarsi dei vizi di legittimità sostanziale propri dell’illogicità della funzione di accertamento e di giudizio, quali l’inadeguatezza e l’insufficienza dell’istruttoria e dell’apparato motivazionale, finirebbe anche per allontanarsi dal suo fine tipico, colpendo senza alcuna plausibile ragione, e quindi ingiustamente,  un’impresa. <br />
Nel caso di specie, sia  l’Ufficio Territoriale del  Governo di Caserta  che il Gruppo Ispettivo Antimafia,  pur essendo a conoscenza  dell’assoluzione del ricorrente e del suocero, nonché della mancata applicazione al primo della misura di prevenzione personale successivamente al sequestro dei beni operato in danno della moglie,  ha del tutto omesso di considerare  tali circostanze ai fini di una valutazione complessiva, insistendo unicamente sulle ragioni addotte a sostegno del provvedimento cautelare di sequestro, poi superato dalla decisione del Tribunale di non applicare al Caprio Luigi la misura personale della sorveglianza speciale per mancanza di elementi. <br />
Pertanto, il giudizio espresso sulla persona del  ricorrente si rileva incompleto e quindi ingiusto  e ciò non già perché sono intervenute decisioni dell’Autorità Giudiziaria che lo hanno assolto o ritenuto non meritevole dell’applicazione di misure di prevenzione, ma perché tali circostanze non  sono state in alcun modo valutate ai fini di un giudizio complessivo che ben avrebbe potuto essere negativo purchè adeguatamente giustificato anche alla luce di tali eventi di  indubbia portata favorevole per il ricorrente. <br />
Ne discende anche la fondatezza del secondo motivo aggiunto di ricorso,  mancando l’informativa impugnata del necessario requisito di attualità, da intendersi non già come carenza istruttoria rispetto alla mancata acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma in termini di una loro completa valutazione sotto il profilo della successione temporale degli eventi.<br />
Infine, fondato risulta anche il terzo motivo aggiunto di ricorso, atteso che nella prospettiva di valutazione compiuta dall’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta la mera esistenza di un rapporto di affinità tra il ricorrente ed il suocero Diana Silvio &#8211; anche quest’ultimo  assolto dalle imputazioni penali che lo avevano riguardato &#8211; in assenza di ulteriori elementi significativi, appare del tutto insufficiente a giustificare un giudizio di contiguità mafiosa.<br />
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell’impugnata informativa antimafia e delle gravate note della Provincia di Caserta.<br />
Restano  assorbite le ulteriori censure proposte.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese  processuali.  </p>
<p>					<b>	</p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione<br />
&#8211;  accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’informativa antimafia impugnata e le note della Provincia di Caserta oggetto di gravame;<br />
&#8211; spese compensate;<br />
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del 5.7.2006 dai Magistrati<br />
Fabio Donadono	Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo	Primo Referendario, estensore<br />	<br />
Paolo Severini	Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-7-2006-n-7601/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.7601</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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