<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>20/7/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/20-7-2004/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/20-7-2004/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2021 18:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>20/7/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/20-7-2004/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2004 n.88</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-20-7-2004-n-88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-20-7-2004-n-88/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-20-7-2004-n-88/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2004 n.88</a></p>
<p>Pres. Antonio GUIDA; Est. Maddalena FILIPPI Condominio Residence Rododendro, Vuillermoz Romina (avv. D. Pastore) contro Regione Autonoma Valle d’Aosta (avv.ti G. Garancini e A. Banfi) e nei confronti di Comune di Valtournenche (avv. G. Santilli), Autorità di Bacino del Fiume Po (n.c.), Lo Mayens S.r.l. (avv. D. Parini) sul processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-20-7-2004-n-88/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2004 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-20-7-2004-n-88/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2004 n.88</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Antonio GUIDA; Est. Maddalena FILIPPI<br /> Condominio Residence Rododendro, Vuillermoz Romina (avv. D. Pastore) contro Regione Autonoma Valle d’Aosta (avv.ti G. Garancini e A. Banfi) e nei confronti di Comune di Valtournenche (avv. G. Santilli), Autorità di Bacino del Fiume Po (n.c.), Lo Mayens S.r.l. (avv. D. Parini)</span></p>
<hr />
<p>sul processo di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PAI &#8211; Piano stralcio per l&#8217;assetto idrogeologico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Adeguamento al PAI (Piano stralcio per l’assetto idrogeologico) degli strumenti urbanistici comunali della Valle d’Aosta – Modalità – Criteri e procedure dettate dalla disciplina regionale.																																																																																												</p>
<p>2.	Verifica di compatibilità dello strumento urbanistico comunale con le classificazioni del PAI – Deliberazione regionale – Difetto di istruttoria – Illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Per i Comuni della Valle d’Aosta, il processo di adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione di bacino non può essere descritto in termini di stretta sovraordinazione gerarchica di una normativa rispetto all’altra: tale procedimento (…) avviene attraverso l’applicazione della legge regionale n. 11 del 1998 e degli atti tecnici regionali, e dunque nel rispetto dei requisiti, delle competenze e dei modelli procedimentali individuati dalla disciplina urbanistica regionale (…). In altre parole, in considerazione dell’autonomia speciale della Regione Valle d’Aosta e della cura dedicata dalla legislazione regionale alla materia della tutela idrogeologica, l’adeguamento degli strumenti urbanistici dei Comuni di questa Regione alle previsioni del piano di bacino richiede un processo di attuazione-integrazione secondo i criteri e le procedure dettate dalla disciplina regionale.																																																																																												</p>
<p>2.	E’ illegittima per difetto di istruttoria la deliberazione regionale di verifica di compatibilità dello strumento urbanistico comunale con le classificazioni del PAI in assenza di una specifica e adeguata istruttoria tecnica geologica e idrogeologica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul processo di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PAI – Piano stralcio per l’assetto idrogeologico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Antonio  Guida &#8211; Presidente,<br />
Maddalena Filippi &#8211; Consigliere, relatore,<br />
Francesco Riccio &#8211; Consigliere,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6/2004, proposto dal</p>
<p><b>Condominio Residence Rododendro</b>, in persona dell’Amministratore pro tempore Geom. Fabio Bich, nonché in proprio dalla condomina Signora Romina Vuillermoz, rappresentati e difesi dall’Avvocato Danilo Pastore, ed elettivamente domiciliati in Aosta, presso lo studio dell’Avvocato Domenico Palmas, Piazza Narbonne, 16;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione autonoma della Valle d’Aosta</b>, in persona del Presidente in carica della giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Garancini ed Antonella Banfi, ed elettivamente domiciliata in Aosta, presso lo studio dell&#8217;avv. Claudio Maione, via Croce di città, n. 44;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Comune di Valtournenche</b> in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Santilli, ed elettivamente domiciliato in Aosta, presso la Segreteria del T.A.R., piazza Accademia S. Anselmo, 2;</p>
<p><b>Autorità di bacino del Fiume Po</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;</p>
<p><b>società Lo Mayens S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Daniele Parini, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Aosta, via Festaz 79;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211;	della deliberazione della Giunta Regionale della Valle d’Aosta in data 27 ottobre 2003, n. 3939, avente ad oggetto: “Approvazione della conformità alla l.r. n. 11/98 della cartografica delle aree a rischio di frane del Comune di Valtournenche”;<br />	<br />
&#8211; del verbale di istruttoria del 17.10.03 a firma del Responsabile della Direzione prevenzione rischi idrogeologici dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche – Dipartimento territorio e ambiente – della Regione Autonoma della Valle d’Aosta,- della deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po n. 16/03 in data 31.07.03 avente ad oggetto: “Adozione della direttiva Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell’Atlante dei rischi idraulici e idr<br />
&#8211;	di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione, del Comune di Valtournenche e della società controinteressata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi all’udienza pubblica del 19 maggio 2004, relatore il consigliere Maddalena Filippi, l’avv. Danilo Pastore per i ricorrenti, l&#8217;avv. Daniele Parini per la società controinteressata, l&#8217;avv. Antonella Banfi per l&#8217;amministrazione regionale e l&#8217;avv. Giorgio Santilli per l&#8217;amministrazione comunale;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. &#8211; 	Il Condominio Residence Rododendro – realizzato nel Comune di Valtournenche, Frazione Breuil-Cervinia, in terreni oggetto di una convenzione di lottizzazione stipulata nel 1968 – impugna, insieme alla condomina Signora Romina Vuillermoz – la deliberazione della Giunta Regionale della Valle d’Aosta in data 27 ottobre 2003 n. 3939, concernente la “Approvazione della conformità alla l.r. n. 11/98 della cartografica delle aree a rischio di frane del Comune di Valtournenche”.<br />	<br />
I ricorrenti impugnano inoltre la deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 16/03 in data 31.07.03, di adozione della direttiva “Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici”, nella parte relativa alle procedure di attuazione del PAI nel settore urbanistico per la Regione Valle d’Aosta, nonché il verbale di istruttoria del 17 ottobre 2003, a firma del Responsabile della Direzione prevenzione rischi idrogeologici dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche–Dipartimento territorio e ambiente della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3939 del 2003.<br />
Con il ricorso si sostiene l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:<br />
1.a &#8211; La deliberazione regionale di approvazione della conformità delle cartografie comunali alla legge regionale n. 11 del 1998 sarebbe illegittima perché &#8211; in contrasto le affermazioni contenute in precedenti sentenze di questo Tribunale concernenti la medesima vicenda – non avrebbe tenuto conto della assoluta preminenza della disciplina del PAI sulla pianificazione comunale; la deliberazione regionale sarebbe di conseguenza illegittima perché muove dall’erroneo presupposto che la cartografia delle aree a rischio di frane adottata dal Comune di Valtournenche – per il solo fatto di essere dichiarata conforme al dettato e alle finalità della legge regionale n. 11 del 1998 &#8211; possa ritenersi sostitutiva delle prescrizioni del PAI; la deliberazione sarebbe poi illegittima perché la verifica di conformità – effettuata con parametri meramente formali e non sostanziali – si fonda su una valutazione tecnica erronea e contraddittoria, su affermazioni apodittiche, su una istruttoria del tutto inadeguata e comunque non preceduta da alcuna verifica sotto il profilo idraulico.<br />
1.b – La direttiva di attuazione del PAI sarebbe invece illegittima perché adottata in attuazione di una disposizione &#8211; il nuovo art. 6 della deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino n. 16/2003 – che doveva ritenersi ancora inefficace perché il DPCM di approvazione della relativa modifica era in corso di pubblicazione. Nella parte concernente l’attuazione del PAI nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, la direttiva sarebbe illegittima  perché – in violazione dei principi contenuti negli articoli 1, 3 e 17 della legge n. 183 del 1989 – prevede un meccanismo di esonero dei Comuni della Valle d’Aosta dall’obbligo di adeguarsi in modo sostanziale alle prescrizioni del PAI, così subordinando la normativa di tutela introdotta dal piano di bacino ad una disciplina regionale risalente, senza nemmeno dar conto di una attività istruttoria volta a verificare la corrispondenza dei rispettivi criteri di classificazione.<br />
2. &#8211; La Regione Valle d’Aosta, il Comune di Valtournenche e la società Lo Mayens S.r.l. sostengono l’infondatezza dei motivi di ricorso e ne chiedono il rigetto.<br />Non si è invece costituita in giudizio l’Autorità di bacino del fiume Po.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. – Il ricorso ha per oggetto la deliberazione con cui la Giunta regionale ha approvato la conformità della cartografia delle aree a rischio di frane del Comune di Valtournenche al dettato e alle finalità della legge regionale n. 11 del 1998. Quale atto presupposto viene impugnata inoltre la direttiva adottata dell’Autorità di bacino del Po ai fini dell’attuazione del piano di bacino nel settore urbanistico.<br />
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.</p>
<p>2. – E’ opportuno – in via preliminare &#8211; ripercorrere in fatto le vicende che hanno caratterizzato la questione oggetto del ricorso.<br />
2.a – Il 18 marzo 1998 il Consiglio comunale di Valtournenche ha adottato la “cartografia degli ambiti inedificabili riferiti alle aree boscate, alle zone umide e laghi e ai terreni sedi di frane”, ai sensi dell’art. 1 quinquies, secondo comma della legge regionale n. 14 del 1978 (introdotto dall’art. 1 della legge regionale n. 32 del 1981, successivamente modificato dall’art. 5, quarto comma, della legge regionale n. 44 del 1994 e dall’art. 10 della legge regionale n. 32 del 1996): questa cartografia ha inserito i terreni di proprietà della società controinteressata – ricompresi (come i terreni su cui insiste il condominio ricorrente) all’interno dell’area disciplinata dalla convenzione di lottizzazione &#8211; nell’ambito della fascia C “aree dissestate di piccola estensione e/o bassa pericolosità”, classificazione che consente interventi di nuova edificazione.<br />
 2.b – Il 23 novembre 1998 tale cartografia è stata approvata dalla Giunta regionale, con le procedure previste dalla nuova disciplina nel frattempo entrata in vigore (titolo V della legge regionale n. 11 del 1998, che ha abrogato la legge regionale n. 14 del 1978).<br />
2.c – In data 11 maggio 1999 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Po ha adottato il Progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico (Progetto di PAI), ai sensi degli artt. 17, comma 6 ter e 18, comma 10, della legge n. 183 del 1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).<br />
2.d – In data 11 dicembre 2000,  con deliberazione n. 4268, la Giunta regionale – a seguito dell’alluvione dell’ottobre dello stesso anno &#8211; ha approvato una serie di istruzioni concernenti il comportamento che i Comuni avrebbero dovuto adottare, dal punto di vista urbanistico, in relazione a tale evento; con lo stesso provvedimento la Giunta ha stabilito anche una disciplina transitoria da applicarsi in attesa della definitiva approvazione del PAI, raccordando i contenuti del Progetto di PAI con la legislazione regionale in materia di assetto idrogeologico e provvedendo alle equiparazioni delle rispettive classificazioni.<br />2.e – In data 27 marzo 2001 si è svolta la conferenza programmatica tra l’Autorità di bacino e la Regione Valle d’Aosta prevista &#8211; dall’art. 1 bis, comma 3, del decreto legge n. 279 del 2000, convertito nella legge n. 365 del 2000 &#8211; a fini di coordinamento tra la pianificazione di bacino e quella territoriale.<br />
2.f – In data 26 aprile 2001 il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino ha adottato il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) con il quale le aree di proprietà della società controinteressata sono state inserite all’interno di una più vasta area classificata “Fq, aree interessate da frane quiescenti – pericolosità elevata” (Tav. 070 Sez. I): nell’ambito di tale area l’art. 9 delle norme di attuazione del PAI consente solo interventi sul patrimonio edilizio esistente (escludendo interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di nuova costruzione se non “consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano”, ai sensi dell’art. 18 delle stesse norme).<br />
2.g – In data 2 novembre 2001 l’Amministrazione comunale di Valtournenche ha rilasciato alla società controinteressata la concessione edilizia per la realizzazione di una nuova residenza turistico-alberghiera: il titolo edilizio è stato impugnato con una serie di ricorsi presentati dal condominio ricorrente e da altri proprietari di aree site in prossimità di quelle interessate dall’intervento di nuova costruzione.<br />
2.h – Pendenti questi ricorsi, in data 10 giugno 2002, la Regione – in dichiarata applicazione del punto 14 dell’articolo 1 delle norme di attuazione del PAI – ha approvato la conformità alla legge regionale n. 11 del 1998 delle cartografie delle aree a rischio di frane di una serie di Comuni tra  cui quello di Valtournenche.<br />
2.i – Il 14 aprile 2003 sono state pubblicate le sentenze n. 42, 43 e 44/2003 con cui questo Tribunale ha accolto tutti i ricorsi annullando – insieme alla concessione edilizia e agli atti connessi &#8211; anche tale ultima deliberazione regionale, impugnata con motivi aggiunti, insieme alla concessione in variante, successivamente rilasciata alla società controinteressata.<br />
2.l – In data 31 luglio 2003 il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino ha adottato la direttiva di “Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici”  (ai sensi dell’art. 6 della deliberazione dello stesso Comitato n. 18/2001, come modificato dalla successiva deliberazione n. 6/2003), indicando i criteri che le Amministrazioni avrebbero dovuto seguire in sede di attuazione nelle procedure di verifica e di aggiornamento dell’Atlante dei rischi.<br />2.m – Infine, in data 27 ottobre 2003, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 3939/03 con cui ha nuovamente  approvato la “conformità alla l. r. n. 11/98&#8243; limitatamente alla cartografia delle aree a rischio di frane del Comune di Valtournenche, dando atto di aver effettuato, per mezzo della struttura competente, le necessarie “verifiche delle condizioni di dissesto rappresentate dal PAI, attraverso indagini e specifici rilievi in rapporto allo stato di dissesto rappresentato dalle cartografie”.<br />
Tale ultima deliberazione regionale &#8211; impugnata insieme all’allegato verbale istruttorio (redatto in data 17 ottobre 2003) e alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Po del 31 luglio 2003 – costituisce l’oggetto del ricorso all’esame.</p>
<p>3. – E’ opportuno altresì richiamare le norme di attuazione del PAI rilevanti ai fini dell’esame della censure.<br />
3.a – L’articolo 18 di dette norme di attuazione (Indirizzi alla pianificazione urbanistica) prevede che le Regioni – ai fini dell’adeguamento al PAI degli strumenti urbanistici comunali -“emanano le disposizioni concernenti l’attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto . . .  provvedendo, ove necessario, all’indicazione dei Comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di quanto individuato nel presente Piano”.<br />
Ancora in via generale il PAI detta le misure di salvaguardia – da applicare fino all’adeguamento di cui all’art. 18 &#8211; immediatamente vincolanti ai sensi dell’articolo 17,  comma 5, della legge n. 183 del 1989  (punti 2, 3, 4, 5 e 10 della deliberazione di adozione).<br />
3.b &#8211; Il PAI contiene poi una serie di disposizioni riguardanti il territorio della sola Regione Valle d’Aosta.<br />
In particolare, per quanto riguarda l’obbligo di adeguamento, l’art. 1 delle Norme generali del PAI stabilisce che “nelle materie in cui lo Statuto speciale di autonomia della Regione Valle d’Aosta ha attribuito alla Regione stessa competenza legislativa primaria, i riferimenti alle leggi statali contenuti nel presente Piano si intendono sostituiti con quelli alle corrispondenti leggi regionali approvate nel rispetto dello Statuto e delle norme di attuazione”, con la conseguenza che nel territorio di questa Regione “agli adempimenti di cui alle presenti Norme provvedono la Regione e i Comuni ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di urbanistica” (comma 14).<br />
Per quanto riguarda invece la fase transitoria un’altra disposizione, specificamente riferita alla Regione Valle d’Aosta, stabilisce che, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI, si applicano – anziché le misure di salvaguardia previste per i territori delle altre Regioni (punti 2, 3, 4, 5 e 10 della deliberazione di adozione del PAI)  – “le misure contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2000, n. 4268, in quanto compatibili con le Norme di attuazione del PAI stesso”, nonché “in quanto più restrittive delle stesse” (v. punto 13 della delibera di adozione del PAI): la stessa deliberazione regionale n. 4268/00 – contenente, come si è visto, sia le norme di uso restrittivo relative alle aree dissestate durante l’evento alluvionale dell’ottobre 2000, sia le norme risultanti dal coordinamento con la disciplina e le classificazioni previste dal Progetto di PAI – era stata del resto espressamente richiamata anche nella premessa della deliberazione di adozione del PAI, ove si dava atto della particolare situazione dei Comuni siti nel territorio della Regione Valle d’Aosta i quali, in materia urbanistica, erano comunque tenuti a seguire le istruzioni contenute in tale provvedimento regionale, fino alla adozione o all’aggiornamento delle cartografie delle aree a rischio idrogeologico ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.<br /> 3.c – Non v’è dubbio dunque che il PAI – come sottolineano entrambe le amministrazioni resistenti – abbia dato particolare rilievo alla disciplina della Regione Valle d’Aosta in materia di tutela idrogeologica, riconoscendone l’adeguatezza e l’efficacia: va infatti ricordato che fino dal 1981 la disciplina urbanistica generale di questa Regione (legge n. 14 del 1978) era stata integrata con norme di tutela e di salvaguardia dei terreni sedi di frane, di alluvioni o di smottamenti, in atto o potenziali (art. 1, legge regionale n. 32 del 1981); nel 1996, con la legge regionale n. 32, erano state introdotte norme per la disciplina d’uso dei terreni soggetti al rischio di inondazioni (art. 12), nonché per la classificazione e la relativa disciplina d’uso dei terreni sedi di frane e dei terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine (artt. 11 e 13); infine nel 1998 – quindi prima dell’adozione del Progetto di PAI – è stata approvata la nuova disciplina urbanistica e di pianificazione territoriale (con la legge regionale n. 11) nel cui ambito hanno trovato sistemazione organica le norme di tutela idrogeologica.<br />
3.d – E non v’è dubbio ancora che la specificità della Regione Valle d’Aosta sia stata ulteriormente evidenziata anche nella recente direttiva per l’attuazione del PAI (“Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell’Altante dei rischi idraulici e idrogeologici”), adottata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino il 31 luglio 2003: si chiarisce infatti che in questa Regione “il procedimento di adeguamento del piano regolatore comunale al PAI avviene … attraverso l’applicazione della legge regionale in materia urbanistica n. 11 del 6 aprile 1998…nonché delle deliberazioni di G.R. (atti tecnici)”; e si aggiunge che, di conseguenza, “i Comuni per i quali siano adottati provvedimenti di individuazione e regolamentazione delle aree a rischio geologico, idrogeologico e valanghivo conformemente al dettato e alle finalità della L.R. 11/98 hanno il piano regolatore conforme al PAI”.  Coerentemente, nella scheda relativa alla Regione Valle d’Aosta allegata alla Direttiva, tra i provvedimenti di riferimento ai fini del procedimento di adeguamento, vengono indicati, oltre alla già ricordata deliberazione della Giunta regionale n. 4268 del 2000, anche le deliberazioni della stessa Giunta n. 422 e n. 5002 del 1999, contenenti le linee-guida, i criteri tecnici, la metodologia di valutazione da seguire, settore per settore, per la classificazione della effettiva pericolosità delle aree.<br />
3.e. – Dall’insieme delle disposizioni richiamate, si ricava dunque che, per i Comuni della Valle d’Aosta, il processo di adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione di bacino non può essere descritto in termini di stretta sovraordinazione gerarchica di una normativa rispetto all’altra: tale procedimento, come chiarito anche nella Direttiva, avviene attraverso l’applicazione della legge regionale n. 11 del 1998 e degli atti tecnici regionali, e dunque nel rispetto dei requisiti, delle competenze e dei modelli procedimentali individuati dalla disciplina urbanistica regionale, secondo le classificazioni previste dalla deliberazione n. 4268/00 e sulla base delle linee guida, dei criteri e della metodologia stabiliti dalle deliberazioni  nn. 422/99 e 5002/99.<br />
In altre parole, in considerazione dell’autonomia speciale della Regione Valle d’Aosta e della cura dedicata dalla legislazione regionale alla materia della tutela idrogeologica, l’adeguamento degli strumenti urbanistici dei Comuni di questa Regione alle previsioni del piano di bacino richiede un processo di attuazione-integrazione secondo i criteri e le procedure dettate dalla disciplina regionale.<br />
Tale particolare percorso &#8211; che potrebbe evocare la procedura di adattamento – delineato per l’adeguamento al PAI degli strumenti urbanistici dei Comuni della Valle d’Aosta, tiene conto del resto anche delle preoccupazioni, evidenziate in via generale dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Po, circa i limiti connessi alle tecniche utilizzate nella predisposizione della cartografia: si legge infatti nella Relazione dell’Atlante dei rischi, che “l’indicazione del dissesto è il risultato di una valutazione e interpretazione di tutta la documentazione resa disponibile il cui grado di accuratezza dipende . . . da numerosi fattori e principalmente dai diversi schemi classificatori adottati negli studi e rilevamenti consultati e dall’esattezza della documentazione resa disponibile. Le fonti informative, riferite prevalentemente a banche dati regionali sullo stato di dissesto e a studi specifici a diversa scala territoriale, dimostrano un elevato grado di disomogeneità territoriale e di aggiornamento, sia dal punto di vista quantitativo (densità di dissesti) che qualitativo (dettaglio dell’informazione). I limiti conoscitivi anzidetti influenzano l’analisi condotta sulle condizioni di pericolosità per il territorio collinare e montano del bacino. Si ritiene tuttavia che in molte aree la delimitazione effettuata sia esaustiva e di adeguata precisione alla scala di piano prescelta (1:25.000). E’ implicito che ove tale delimitazione risultasse inefficace ad esprimere la complessità dei fenomeni di dissesto e di pericolosità si renderà necessaria la trasposizione delle informazioni, l’analisi e se del caso studi ulteriori e approfondimenti ad una scala di maggior dettaglio propria ad esempio dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e dei Piani Regolatori Generali comunali. Tali approfondimenti risulteranno particolarmente efficaci ed auspicabili dove in base alla cartografia di Piano si individuino interferenze rilevanti con la presenza di insediamenti, beni e attività vulnerabili”.<br />
Proprio in relazione a tale preoccupazione e alla opportunità di attivare un processo circolare per garantire la maggiore tempestività nell’aggiornamento, la stessa direttiva di attuazione sottolinea l’importanza “del coordinamento delle attività connesse all’attuazione del PAI al fine di gestire in forma coerente il flusso informativo in relazione alle esigenze connesse all’aggiornamento del PAI e degli elaborati conoscitivi relativi alla descrizione dello stato di dissesto idrogeologico”.<br />
4. – Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si può passare all’esame delle censure formulate con il ricorso.<br />
Con il motivo centrale dedotto avverso la legittimità della deliberazione regionale n. 3939/03 si sostiene che – in contrasto con quanto affermato da questo Tribunale nelle richiamate sentenze nn. 42, 43 e 44 del 2003 – la verifica di compatibilità dello strumento urbanistico del Comune di Valtournenche con le classificazioni del PAI sarebbe stata effettuata in termini meramente formali, tenendo conto della sola conformità alle previsioni della legge urbanistica regionale, senza alcuna considerazione del più importante requisito sostanziale della coerenza con la pianificazione di bacino. La deliberazione sarebbe poi illegittima perché fondata su una istruttoria insufficiente.<br />
Il motivo è fondato.<br />4.a &#8211; Le sentenze con cui questo Tribunale ha annullato la precedente deliberazione regionale di verifica di conformità al PAI avevano messo in evidenza come – a fronte di una evidente difformità delle classificazioni (“pericolosità elevata” secondo le cartografie del PAI e “bassa pericolosità” secondo le cartografie comunali) – doveva ritenersi del tutto inadeguata una verifica effettuata con il “mero richiamo ad una cartografia formata dall’ente locale ai sensi della legge n. 32 del 1996, a prescindere da qualsiasi verifica circa lo stato attuale dei luoghi, certamente mutati nel frattempo”. Si osservava infatti che, “sul piano sostanziale, la modifica della classificazione da alta a bassa pericolosità per la zona in discorso avrebbe richiesto il compimento di approfondite verifiche tecniche, coinvolgenti i vari aspetti rilevanti (geologico, idrico, antropizzazione), condotte con riguardo allo stato attuale dei luoghi, analisi e verifiche che l’amministrazione non ha effettuato, accontentandosi invece del rinvio formale ad un provvedimento risalente nel tempo”.<br />
Con la deliberazione oggetto di impugnazione la Giunta regionale – a seguito dell’annullamento disposto da questo Tribunale – rinnova, limitatamente allo strumento urbanistico del Comune di Valtournenche, la verifica di conformità al dettato e alle finalità della legge regionale n. 11 del 1998.<br /> La motivazione di questa seconda deliberazione, a differenza della precedente, richiama la verifica effettuata dagli uffici regionali circa le condizioni di dissesto rappresentate dal PAI in rapporto a quelle rappresentate dalle cartografie del Comune di Valtournenche e cioè il “verbale istruttorio” in data 17 ottobre 2003, allegato alla deliberazione impugnata.<br />
4.b &#8211; Va però rilevato che – come deducono i ricorrenti – l’istruttoria svolta dagli uffici regionali è carente sotto più di un profilo.<br />
Il “verbale istruttorio” contiene una serie di affermazioni del direttore dell’ufficio regionale Direzione prevenzione dei rischi idrogeologici circa la corretta individuazione e perimetrazione delle aree di frana quiescente e attiva, circa la coerenza delle perimetrazioni delle aree di frana con quelle riportate nel PAI, circa la coerenza del grado di pericolosità dei dissesti (non con le classificazioni del PAI, ma) con i criteri di cui alle deliberazioni regionali nn. 422 e 5002 del 1999.<br />
Tuttavia non vi è traccia alcuna di una specifica e adeguata istruttoria tecnica geologica e idrogeologica effettuata: non viene prodotto alcun atto che dia conto dei sopralluoghi genericamente richiamati nella relazione regionale, delle necessarie verifiche tecniche che dovevano essere svolte, dei dati considerati, delle modalità di rilevazione dei dati medesimi e degli strumenti tecnici utilizzati; le affermazioni del direttore dell’ufficio non risultano accompagnate da alcun elaborato o scheda illustrativa che consenta di localizzare le aree prese in considerazione, di indicare i termini della comparazione e di evidenziare lo stato attuale dei luoghi in rapporto ad una cartografia risalente, redatta prima dell’adozione del PAI e prima dell’approvazione delle deliberazioni regionali contenenti i criteri per l’attribuzione del grado di pericolosità ai diversi settori e porzioni dei dissesti.<br />
In altre parole, le affermazioni contenute nel “verbale di istruttoria” non danno alcun adeguato conto delle ragioni tecniche sulla cui base  la Direzione prevenzione rischi idrogeologici, prima, e la Regione poi, hanno ritenuto di poter dichiarare &#8211; assumendone la conseguente responsabilità in relazione agli effetti che tale riconoscimento comporta ai fini edificatori e per la pubblica incolumità &#8211; la compatibilità e la coerenza della cartografia comunale degli ambiti di inedificabilità con le previsioni del PAI e di poter affermare, senza alcuna nuova e approfondita verifica tecnica sul campo, che talune aree sono a bassa e non ad elevata pericolosità, come qualificate dal PAI.<br />
4.c &#8211; In secondo luogo – e si tratta di profilo non meno rilevante – il “verbale di istruttoria” limita l’esame della conformità alla sola cartografia degli ambiti inedificabili per frana, dando espressamente atto che il Comune di Valtournenche non si è ancora dotato della cartografia degli ambiti inedificabili  per inondazione.<br />
Anche la deliberazione impugnata – adottata con la finalità di esonerare il Comune di Valtournenche dall’obbligo di adeguamento al PAI secondo quanto previsto dall’art. 18 delle norme di attuazione &#8211; limita la verifica di conformità alla sola cartografia delle aree a rischio di frane.<br />
Ma il presupposto per l’esonero di un Comune dall’obbligo di adeguamento al PAI è costituito dalla avvenuta adozione, da parte di quel Comune, di “provvedimenti di individuazione e regolamentazione delle aree a rischio geologico, idrogeologico e valanghivo conformemente al dettato e alle finalità della L.R. 11/98” (v. deliberazione della Autorità di bacino n. 16/2003, testualmente richiamata, in questa parte, nella deliberazione regionale impugnata).<br />
Ai sensi dell’art. 38 della legge regionale n. 11 del 1998 i Comuni sono tenuti ad individuare – e a delimitarne il perimetro in apposita cartografia &#8211; non solo i terreni sedi di frane in atto o potenziali (ai sensi dell’art. 35), ma anche i terreni a rischio di inondazioni (ai sensi dell’art. 36), nonché quelli soggetti al rischio di valanghe o slavine (ai sensi dell’art. 37), “in conformità alle disposizioni degli articoli medesimi ed ai criteri, parametri e coefficienti individuati dalla Giunta regionale”.<br /> Ad avviso del Collegio l’obbligo stabilito dall’art. 38 – rafforzato dalla previsione del potere sostitutivo della Regione in caso di mancato adempimento da parte dei Comuni entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della stessa legge regionale n. 11 – ben esprime e traduce le finalità e i contenuti della tutela che la legge regionale intende assicurare nelle aree a rischio geologico, idrogeologico e valanghivo.<br />
Sicché non si può ritenere che il Comune di Valtournenche – la cui cartografia è limitata alla perimetrazione delle sole aree a rischio frane &#8211; abbia adottato tutti i provvedimenti di individuazione e regolamentazione delle aree a rischio geologico, idrogeologico e valanghivo conformemente al dettato e alle finalità della L.R. 11/98.<br />
D’altra parte, nemmeno si può sostenere che la cartografica dei terreni soggetti al rischio di inondazioni, così come quella dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine, sia poco significativa o comunque meno rilevante rispetto alla cartografia dei terreni sedi di frane:  il PAI &#8211; come si ricorda nella stessa motivazione della deliberazione regionale impugnata – persegue l’obiettivo “di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni ed il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi”.</p>
<p>5. – La rilevata illegittimità della deliberazione regionale (e dell’allegato “verbale istruttorio”) conduce all’accoglimento del ricorso e all’assorbimento delle ulteriori censure, e in particolare di quelle dedotte con riguardo alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino n. 16/2003, impugnata quale atto presupposto nella parte che riguarda il procedimento di adeguamento al PAI degli strumenti urbanistici dei Comuni della Valle d’Aosta: in tale parte la deliberazione è meramente specificativa dei contenuti dell’art. 1, comma 14, delle norme di attuazione dello stesso PAI (articolo espressamente richiamato nella scheda allegata alla deliberazione). Ne segue che, per questa parte, la direttiva non può che essere interpretata in conformità a tale disposizione, mentre è da ritenersi inconferente il richiamo al punto 13 della deliberazione di adozione del PAI, che riguarda l’applicazione delle misure di salvaguardia nella fase transitoria che precede l’adeguamento degli strumenti urbanistici.</p>
<p>6. – Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto va annullata l’impugnata deliberazione della Giunta regionale n. 3939/03, insieme al “verbale istruttorio” alla stessa allegato.<br />
Le spese e le competenze del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da  dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata deliberazione della Giunta regionale.<br />
Condanna la regione resistente a rifondere ai ricorrenti la somma complessiva di 2.500 (duemilacinquecento) euro.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 19 maggio 2004.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 20 luglio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-20-7-2004-n-88/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2004 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2004 n.645</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-20-7-2004-n-645/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-20-7-2004-n-645/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-20-7-2004-n-645/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2004 n.645</a></p>
<p>Pres. Bianchi, Est. Orciuolo; Comune di Sabaudia (Avv. Pietrosanti e Argano) c. Comune di Terracina (n.c.) (Accordi tra Comuni: una prima applicazione della sentenza 204/04 della Consulta Servizi pubblici – Affidamento dei servizi pubblici – Accordi tra Comuni -Distinzione tra l’affidamento del servizio e gli obblighi derivanti dalla connessa convenzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-20-7-2004-n-645/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2004 n.645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-20-7-2004-n-645/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2004 n.645</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi, Est. Orciuolo;<br />
Comune di Sabaudia (Avv. Pietrosanti e Argano) c. Comune di Terracina (n.c.) (Accordi tra Comuni: una prima applicazione della sentenza 204/04 della Consulta</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – Affidamento dei servizi pubblici – Accordi tra Comuni -Distinzione tra l’affidamento del servizio e gli obblighi derivanti dalla connessa convenzione – Violazione di tali obblighi – Giurisdizione del G.O. per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale nr.204/94 – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">A seguito della correzione apportata all’art.33 della legge 21 luglio 2000 n.205, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.204 del 6 luglio 2004, in tema di affidamento di pubblico servizio sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario qualora la controversia attenga alla violazione degli obblighi derivanti dalla connessa convenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; *** &#8212;</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota dell&#8217;Avv. Stefano Tarullo e del dott. Massimo Tamburrino <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/accordi-tra-comuni-e-servizi-pubblici-una-prima-applicazione-della-sentenza-n-204-04-della-corte-costituzionale-nota-a-t-a-r-lazio-latina-sentenza-20-luglio-2004-n-645/">&#8220;Accordi tra comuni e servizi pubblici: una prima applicazione della sentenza n. 204/04 della corte costituzionale&#8221;</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">accordi tra Comuni: una prima applicazione della sentenza 204/04 della Consulta</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE STACCATA DI LATINA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">composto dai Magistrati: Dott. Franco BIANCHI &#8211; Presidente; Dott. Elia ORCIUOLO &#8211; Consigliere relatore; Dott. Sandro AURELI &#8211; Consigliere,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n.27 del 2003, proposto</p>
<p>dal <b>COMUNE DI SABAUDIA</b>, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli Avv. Fabrizio Pietrosanti ed Armando Argano, con domicilio presso quest’ultimo in Latina, Via Ulpiano n.2;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>COMUNE DI TERRACINA</b>, in persona del Sindaco, n.c.;</p>
<p>per la condanna al pagamento di somme.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visti gli atti tutti di causa.<br />
Relatore il Consigliere Dott. Elia Orciuolo.<br />
Udito, alla pubblica udienza del 9 luglio 2004, l’Avv. Armando Argano per il Comune ricorrente.<br />
Ritenuto e considerato quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>IN FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Con ricorso notificato il 18 dicembre 2002, depositato il successivo 10 gennaio 2003, il COMUNE DI SABAUDIA ha premesso:<br />
&#8211; di avere effettuato il servizio di trasporto, refezione e fornitura di libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo nel proprio territorio ma residenti nel territorio del Comune di Terracina, a partire dall’anno scolastico 1991-1992;<br />
&#8211; che, giusta convenzione, avente durata di un biennio, intercorsa con il Comune di Terracina in data 4 novembre 1998, quest’ultimo si era obbligato al rimborso delle spese, precisate nella stessa convenzione, che il Comune di Sabaudia avesse sostenuto per ogni bambino trasportato, per ogni pasto erogato, per i libri forniti; si era obbligato inoltre, con riferimento ai servizi resi a vantaggio dei propri alunni dal 1991 al 1997, al rimborso forfettario di complessive lire 175.000.000, da erogare, quanto a lire 75.000.000, nel corso dell’anno 1998, quanto a lire 100.000.000, nel corso dell’anno 1999;<br />
&#8211; che, nonostante il tempo trascorso e nonostante solleciti vari, il Comune di Terracina non ha adempiuto i propri obblighi, per cui il debito complessivo a carico di esso Comune ammonta, a tutto il 2001, a lire 427.181.361 (pari ad euro 220.620,76), giusta il prospetto allegato 12 al ricorso.<br />
Tanto premesso, il Comune di Sabaudia ha chiesto condannarsi il Comune di Terracina al pagamento del dovuto, come sopra quantificato, oltre interessi legali dal 4 novembre 1998 al saldo; con vittoria di spese.<br />
Il Comune di Terracina non si è costituito.<br />
All’udienza del 9 luglio 2004 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>IN DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Trattasi, nel caso, giusta la non contestata esposizione del Comune ricorrente, di inadempimento dell’intimato Comune di Terracina ad obblighi dallo stesso assunti verso il Comune di Sabaudia.<br />
Il rapporto instauratosi fra i due Comuni si presenta riconducibile alla fattispecie dell’affidamento di un pubblico servizio, avendo il Comune di Terracina concordato con il limitrofo Comune di Sabaudia che quest’ultimo avrebbe provveduto al trasporto, alla refezione e alla fornitura di libri di testo in favore di alunni appartenenti a Terracina.<br />
E’ perciò da distinguere fra il predetto affidamento, di cui spetta conoscere, in caso di controversie, al giudice amministrativo, e gli obblighi derivanti dalla connessa convenzione, obblighi la cui violazione spetta invece conoscere al giudice ordinario.<br />
Giusta, infatti, la correzione apportata con la sentenza della Corte Costituzionale n.204 del 6 luglio 2004 all’art.33 della legge 21 luglio 2000 n.205, in fatto di affidamento di pubblico servizio la cognizione del giudice amministrativo attiene a tale affidamento, non, anche, agli eventuali inadempimenti contrattuali consistenti nella violazione delle clausole contenute nella connessa convenzione.<br />
Il predetto art.33, nella versione conseguente alla correzione operata dalla Corte Costituzionale, limita infatti la giurisdizione del giudice amministrativo, pur se trattasi comunque di giurisdizione esclusiva, ad affidamento del genere, nulla dicendo quanto alle possibili questioni connesse alla relativa convenzione.<br />
A tali questioni, pertanto, si applica la regola generale in base alla quale dei diritti soggettivi spetta conoscere al giudice ordinario.<br />
Nel caso, il dedotto inadempimento del Comune di Terracina viola il diritto soggettivo del Comune di Sabaudia ad ottenere il pagamento di quanto convenuto.<br />
Cosicché va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Quanto alle spese, si ravvisa la sussistenza di motivi per disporne fra le parti la integrale compensazione.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando:<br />
&#8211; DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in epigrafe, proposto dal COMUNE DI SABAUDIA contro il COMUNE DI TERRACINA;<br />
&#8211; COMPENSA fra le parti le spese del giudizio;<br />
&#8211; ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 9 luglio 2004.</p>
<p>IL CONSIGLIERE ESTENSORE<br />
(Dott.Elia Orciuolo)<br />
IL PRESIDENTE<br />
(Dott.Franco Bianchi)</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL 20 luglio 2004<br />
(art.55 L. 27.4.1982 n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-20-7-2004-n-645/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2004 n.645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2004 n.294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-20-7-2004-n-294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-20-7-2004-n-294/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-20-7-2004-n-294/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2004 n.294</a></p>
<p>Contratti – servizi – ristorazione &#8211; aggiudicazione appalto &#8211; prescrizioni funzionali al corretto espletamento del servizio di ristorazione – legittimita’ – tutela cautelare &#8211; rigetto. Contratti – gara &#8211; mancata presentazione dell’offerta da parte di soggetto poi ricorrente – conseguenze &#8211; carenza di titolo a dedurre vizi inerenti le successive</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-20-7-2004-n-294/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2004 n.294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-20-7-2004-n-294/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2004 n.294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – servizi – ristorazione  &#8211; aggiudicazione appalto &#8211; prescrizioni funzionali al corretto espletamento del servizio di ristorazione – legittimita’ – tutela cautelare &#8211; rigetto.<br />
Contratti – gara &#8211; mancata presentazione dell’offerta da parte di soggetto poi ricorrente – conseguenze &#8211;  carenza di titolo a dedurre vizi inerenti le successive fasi della gara &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2004/9/4880/g">ordinanza 31 agosto 2004 n. 3956</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L&#8217;EMILIA ROMAGNA<br />
PARMA SEZIONE UNICA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 294/2004<br />
Registro Generale:299/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GAETANO CICCIO&#8217; Presidente<br />
UMBERTO GIOVANNINI Consigliere<br />
ITALO CASO Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 20 Luglio 2004<br />
Visto il ricorso 299/2004 proposto da:<br />
<b>ANCORA SERVIZI COOP SOC. A RL</b>rappresentata e difesa da:<br />
CORRADI AVV. ROBERTOSTEFANELLI AVV. ANDREAcon domicilio eletto in PARMA**STRADA FARINI 37presso<br />
CORRADI AVV. ROBERTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ISTIT.RIUNITI ASSIS.INABILI ED ANZIANI (I.R.A.I.A.) PARMA</b>rappresentati e difesi da:<br />
SONCINI AVV. FRANCESCOSONCINI AVV. ANDREAcon domicilio eletto in PARMASTRADELLO BOITO 1presso<br />
SONCINI AVV. FRANCESCOe nei confronti di<b>ATI &#8211; DOMUS SCRL,COLSER SCRL,PRO.GES SCRL,CAMST SCRL</b>rappresentato e difeso da:<br />
BERTORA AVV. ALBERTODE LUCA AVV. ANTONIOcon domicilio eletto in PARMAVIA FARINI 35presso<br />
BERTORA AVV. ALBERTO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; anche con proposizione di motivi aggiunti, del bando di gara, della lettera di invito, del capitolato d’oneri, di tutte le deliberazioni d’approvazione dei suddetti documenti di gara, dell’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva e/o del contratto d’ap<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento assunto dall’Amministrazione appaltante e/o dalla Commissione giudicatrice in merito alla gara a licitazione indetta da IRAIA per l’affidamento della gestione del “Centro San Leonardo” di Parma, e per quanto possa occorrere d</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ATI &#8211; DOMUS SCRL,COLSER SCRL,PRO.GES SCRL,CAMST SCRLISTIT.RIUNITI ASSIS.INABILI ED ANZIANI (I.R.A.I.A.) PARMA<br />
Udito il relatore Cons. ITALO CASO e uditi altresì l’avv. Stefanelli per la ricorrente, l’avv. Soncini per l’Amministrazione e l’avv. De Luca per la controinteressata;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Considerato che la gara oggetto della controversia rientra nell’ipotesi di cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 157 del 1995;<br />
che tanto esonera l’ente appaltante dall’osservanza delle disposizioni invocate dalla ricorrente;<br />
che, peraltro, non si tratta nella circostanza di termine eccessivamente breve o incongruo;<br />
Ritenuto che le ulteriori prescrizioni censurate si presentano funzionali al corretto espletamento del servizio di ristorazione;<br />
che, inoltre, la mancata presentazione dell’offerta priva la ricorrente del titolo a dedurre vizi inerenti le successive fasi della gara</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>PARMA , li 20 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-20-7-2004-n-294/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/7/2004 n.294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
