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	<title>20/6/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/6/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2016 n.1036</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-6-2016-n-1036/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-6-2016-n-1036/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2016 n.1036</a></p>
<p>R. Trizzino, Pres. R. Gisondi Est. Sulla definizione di lottizzazione abusiva e sulla inconfigurabilità dell’illecito in caso di mutamento di destinazione da RTA a residenziale in assenza di contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico vigenti al momento del suo frazionamento giuridico 1. Edilizia ed urbanistica – Art. 30 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-6-2016-n-1036/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2016 n.1036</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-6-2016-n-1036/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2016 n.1036</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino, Pres. R. Gisondi Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla definizione di lottizzazione abusiva e sulla inconfigurabilità dell’illecito in caso di mutamento di destinazione da RTA a residenziale in assenza di contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico vigenti al momento del suo frazionamento giuridico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Edilizia ed urbanistica – Art. 30 del D.P.R. 380 del 2001 – Lottizzazione abusiva – Nozione e finalità della norma<br />
&nbsp;<br />
2. Edilizia ed urbanistica – Art. 30 del D.P.R. 380 del 2001 – Lottizzazione abusiva – Frazionamento con modifica della destinazione d’uso – Vi può rientrare &#8211; Apprezzamento della incidenza dell’intervento sulla programmazione urbanistica &#8211; Necessità<br />
&nbsp;<br />
3. Edilizia ed urbanistica – Mutamento di destinazione da RTA a residenziale &#8211; Assenza di contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico vigenti al momento del suo frazionamento giuridico e rispetto degli standards &#8211; – Lottizzazione abusiva – Non è configurabile &#8211; Fattispecie<br />
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 380 del 2001 si ha lottizzazione abusiva in presenza di opere (c.d. lottizzazione materiale) o iniziative giuridiche (c.d. lottizzazione cartolare) che comportino una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni urbanistiche. Il bene protetto dalla norma è la facoltà di pianificazione del territorio che la legge riserva alla p.a.<br />
Si tratta cioè, come ha chiarito la Corte costituzionale, di un illecito che presuppone “una forma di intervento sul territorio più incisiva per ampiezza e vastità di quanto non sia la costruzione realizzata in difformità o in assenza di concessione” in quanto va a compromettere “la programmazione edificatoria del territorio stesso” (Corte Cost. 148/94) realizzando un assetto urbanistico incompatibile con le previsioni funzionali ed infrastrutturali della pianificazione comunale.<br />
&nbsp;<br />
2. La fattispecie della lottizzazione abusiva può riscontrarsi non solo allorché la trasformazione materiale o giuridica interessi terreni inedificati ma anche qualora venga posto in essere un frazionamento con modifica della destinazione d’uso di edifici preesistenti, posto che anche in tale ipotesi può verificarsi uno stravolgimento delle previsioni urbanistiche con l’introduzione di una pluralità di destinazioni funzionali incompatibili con l’azzonamento e le previsioni di carico urbanistico contenute, per ciascun ambito, nel piano regolatore generale. Tuttavia, la distinzione fra un mutamento di destinazione d’uso meramente edilizio (ascrivibile alla categoria della ristrutturazione) ed il mutamento di destinazione integrante lottizzazione abusiva passa sempre per un apprezzamento della incidenza dell’intervento sulla programmazione urbanistica, potendo ascriversi alla seconda fattispecie soltanto un’operazione che comporti una interferenza rilevante con l’assetto complessivo di una certa zona o ambito preso in considerazione dallo strumento urbanistico.<br />
&nbsp;<br />
3. Il mutamento di destinazione di un complesso immobiliare da Residenza Turistico Alberghiera &nbsp;a residenziale non integra l’illecito della lottizzazione abusiva previsto dall’art. 30 del D.P.R. 380 del 2001 ove di fatto non si ponga in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico vigenti al momento del suo frazionamento giuridico (essendo stato quello materiale regolarmente autorizzato) e non abbia comportato un incremento di necessità di standards non supportato dal piano regolatore. Nella specie il Collegio ha attribuito rilevanza al fatto che la planimetria del piano regolatore del 1998 abbia inserito l’immobile in una micro zona residenziale-satura comprendente solo il suo perimetro e una modesta area pertinenziale, escludendolo, invece, dalle zone alberghiere . Tale inquadramento urbanistico dimostra che la volontà del pianificatore fin dal 1998 è stata quella di mutare radicalmente la considerazione specifica del compendio sotto il profilo urbanistico consentendone una trasformazione in senso residenziale che rende quindi inconfigurabile l’illecito rilevato dal Comune</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody>
<tr>
<td style="width:645px;">&nbsp;<br />	<br />
			N. 01036/2016 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
			N. 00643/2014 REG.RIC.</p>
<p>			<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
			Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
			(Sezione Terza)<br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			SENTENZA<br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 643 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
			Valdo Spini e Angelo Ventura, rappresentati e difesi dagli avvocati Duccio Maria Traina e Pier Matteo Lucibello, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via Lamarmora 14;<br />	<br />
			contro<br />	<br />
			Comune di Massa, rappresentato e difeso dagli avv. Manuela Pellegrini, Francesca Panesi, con domicilio eletto presso l’avv. Elisa Burlamacchi in Firenze, via degli Artisti n. 20;<br />	<br />
			per l&#8217;annullamento:<br />	<br />
			con il ricorso originariamente proposto<br />	<br />
			&#8211; della determinazione n. 232 del 22.01.2014 (prot. n. 410), a firma del Dirigente del Settore Edilizia, SUAP, Sviluppo Economico (notificata ai ricorrenti, singolarmente, a mezzo di servizio postale il 10.02.2014), avente ad oggetto &#8220;RTA Doria &#8211; conclusi<br />
			&#8211; di ogni altro atto preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente a tale provvedimento;<br />	<br />
			con i motivi aggiunti depositati il 18 novembre 2014<br />	<br />
			&#8211; della determinazione n. 26667 dell&#8217;8.8.2014, a firma del Dirigente del Settore Edilizia, SUAP, Sviluppo Economico, avente ad oggetto &#8220;Presa d&#8217;atto avvenuta acquisizione al patrimonio dell&#8217;Ente del complesso immobiliare denominato Doria. Mandato all&#8217;uffi<br />
			&#8211; del provvedimento di estremi ignoti, comunicato il 11/08/2014, a firma del Dirigente del Settore Edilizia, SUAP, Sviluppo Economico, avente ad oggetto &#8220;Riscontro all&#8217;istanza di accertamento compatibilità ambientale relativa al complesso immobiliare &#8220;Dor<br />
			&#8211; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito alla ricorrente<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Massa;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 giugno 2016 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori avv. D. M. Traina per la parte ricorrente e avv. F. Panesi, per l&#8217;amministrazione resistente;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			FATTO e DIRITTO<br />	<br />
			I ricorrenti in qualità di proprietari di unità immobiliari facenti parte del complesso residenziale sito nel comune di Massa in località Poveromo, premesso che: a) la Società Fedo S.r.l., loro dante causa, in forza di due concessioni edilizie rilasciata nell’anno 1994 aveva provveduto a ristrutturare il complesso frazionandolo in 33 unità immobiliari impegnandosi, tuttavia, con accessivo atto d’obbligo a non variare per dieci anni la sua destinazione turistico ricettiva e ad assicurarne una gestione unitaria; b) che la medesima società aveva poi successivamente alienato separatamente le predette unità; c) che con determinazione n. 4642/2006 del Dirigente del Settore urbanistica del comune di Massa fu contestato loro il cambio di destinazione ed il frazionamento del complesso turistico con contestuale ordine di ripristino; d) che, al fine di regolarizzare la situazione fu da essi presentata istanza di sanatoria respinta dal comune di Massa con provvedimento del 23 ottobre 2007 a cui seguì la revoca del certificato di abitabilità; e) che in data 21/08/2009 il predetto Comune contestò ai proprietari delle unità site nel complesso l’illecito di lottizzazione abusiva; f) che a fronte di tale atto la maggioranza dei proprietari comunicò al comune la propria disponibilità a gestire unitariamente il complesso in conformità della sua destinazione ad r.t.a.; g) che il comune di Massa adottò nei confronti dei proprietari dissenzienti i provvedimenti di cui all’art. 30 del D.P.R. 380 del 2001 senza tuttavia regolarizzare la posizione di coloro che avevano manifestato l’intento di ripristinare la regolare destinazione d’uso; h) che i proprietari dissenzienti impugnarono i provvedimenti sanzionatori innanzi a questo T.A.R. che con le sentenze nn. 1276/1277/1278 del 2013, pur confermando che il frazionamento del complesso turistico in 33 unità immobiliari con contestuale mutamento di destinazione d’uso aveva dato luogo ad una fattispecie di lottizzazione abusiva, annullò, tuttavia, i provvedimenti di acquisizione delle rispettive unità immobiliari sulla base dell’assunto che il procedimento di lottizzazione abusiva dovesse riguardare inscindibilmente tutte le proprietà indebitamente frazionate e non solo alcune di esse; i) che il Comune di Massa ha, quindi, ritenuto di dover procedere all’accertamento della lottizzazione abusiva relativamente a tutti i proprietari delle unità facenti parte del complesso estendendo la misura sanzionatoria anche nei confronti di quelli che avevano manifestato la propria disponibilità ad una gestione unitaria di carattere turistico-residenziale.<br />	<br />
			Tutto ciò premesso i ricorrenti impugnano quest’ultimo provvedimento con ricorso principale e con motivi aggiunti gravano altresì il successivo provvedimento di acquisizione gratuita di tutto il complesso.<br />	<br />
			Gli stessi, in particolare, contestano che nella specie si siano verificati i presupposti dell’illecito di lottizzazione abusiva atteso che: 1) la destinazione residenziale attribuita dalle unità immobiliari risultanti dal frazionamento sarebbe divenuta a far data dalla approvazione della variante di PRG approvata con DGRT n. del 9/11/1998 pienamente compatibile con la destinazione residenziale assunta dalla zona in cui le stesse ricadono classificata nell’ambito del nuovo disegno urbanistico come “zona residenziale satura” (art. 24 delle NTA della variante); b) non potrebbe affermarsi apoditticamente che il frazionamento e la successiva destinazione d’uso residenziale assunta dalle unità immobiliari avrebbe comportato un sovraccarico urbanistico incompatibile con la dotazione degli standards.<br />	<br />
			Le predette censure appaiono fondate.<br />	<br />
			Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 380 del 2001 si ha lottizzazione abusiva in presenza di opere (c.d. lottizzazione materiale) o iniziative giuridiche (c.d. lottizzazione cartolare) che comportino una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni urbanistiche.<br />	<br />
			Il bene protetto dalla norma è la facoltà di pianificazione del territorio che la legge riserva alla p.a.<br />	<br />
			Si tratta cioè, come ha chiarito la Corte costituzionale, di un illecito che presuppone “una forma di intervento sul territorio più incisiva per ampiezza e vastità di quanto non sia la costruzione realizzata in difformità o in assenza di concessione” in quanto va a compromettere “la programmazione edificatoria del territorio stesso” (Corte Cost. 148/94) realizzando un assetto urbanistico incompatibile con le previsioni funzionali ed infrastrutturali della pianificazione comunale.<br />	<br />
			La giurisprudenza ha ritenuto che la fattispecie della lottizzazione abusiva possa riscontrarsi non solo allorché la trasformazione materiale o giuridica interessi terreni inedificati ma anche qualora venga posto in essere una frazionamento con modifica della destinazione d’uso di edifici preesistenti, posto che anche in tale ipotesi può verificarsi uno stravolgimento delle previsioni urbanistiche con l’introduzione di una pluralità di destinazioni funzionali incompatibili con l’azzonamento e le previsioni di carico urbanistico contenute, per ciascun ambito, nel piano regolatore generale (Cons. Stato, IV, 3381/2012; Cass. Pen. 24096/2012)<br />	<br />
			Tuttavia, la distinzione fra un mutamento di destinazione d’uso meramente edilizio (ascrivibile alla categoria della ristrutturazione) ed il mutamento di destinazione integrante lottizzazione abusiva passa sempre per un apprezzamento della incidenza dell’intervento sulla programmazione urbanistica, potendo ascriversi alla seconda fattispecie soltanto un’operazione che comporti una interferenza rilevante con l’assetto complessivo di una certa zona o ambito preso in considerazione dallo strumento urbanistico.<br />	<br />
			Nel caso di specie l’immobile oggetto del provvedimento impugnato, in origine destinato a casa per ferie dell’Istituto Maria Ausiliatrice, era stato censito dal PRG approvato con DGRT n. 9510 del 1993 fra le strutture ricettive esistenti per le quale era prevista la possibilità di apportare un aumento volumetrico pari al 30%.<br />	<br />
			Avvalendosi di tale facoltà la S.r.l. Fedo, acquistato il compendio dall’Istituto religioso, nel 1994 aveva ampliato l’immobile nella misura del 20% pur vincolandosi con il comune di Massa a mantenerne la destinazione ricettiva.<br />	<br />
			Quattro anni più tardi il comune di Massa diede il proprio assenso al frazionamento del complesso in 33 unità immobiliari sempre mantenendo fermo l’impegno a conservarne la sua originaria destinazione.<br />	<br />
			Le unità immobiliari risultanti dal frazionamento nel 1999 vennero tuttavia separatamente alienate e successivamente adibite a funzione residenziale smarrendo così il connotato unitario che caratterizzava la funzione ricettiva.<br />	<br />
			Sennonché, ancor prima dello smembramento giuridico del complesso immobiliare (che preludeva al contestato mutamento di destinazione d’uso di tipo lottizzatorio), la disciplina urbanistica dell’area in cui si trova l’immobile ha subito un sostanziale mutamento ad opera della variante approvata con DGR 1335 del 1998 che ha attribuito alla stessa funzione residenziale inquadrandola in zona B.1 (“Zone residenziali sature”).<br />	<br />
			In particolare al Collegio è apparso rilevante il fatto che la planimetria del piano regolatore del 1998 abbia inserito l’immobile in una micro zona residenziale-satura comprendente solo il suo perimetro e una modesta area pertinenziale, escludendolo, invece, dalle zone alberghiere (disciplinate dall’art. 26) nelle quali era conservata la facoltà di incremento volumetrico.<br />	<br />
			Tale inquadramento urbanistico dimostra che la volontà del pianificatore fin dal 1998 è stata quella di mutare radicalmente la considerazione specifica del compendio sotto il profilo urbanistico consentendone una trasformazione in senso residenziale.<br />	<br />
			Vero è che ciò è stato escluso da precedenti sentenze di questo Tribunale che si sono occupate della questione le quali hanno valorizzato la circostanza che la disciplina dettata per le zone residenziali sature dall’art. 24 delle NTA fa salve le destinazioni esistenti (sentenze 1276/77/78/2013).<br />	<br />
			Tuttavia in proposito si deve osservare da un lato che tali sentenze sono state rese fra parti diverse da quelle del presente giudizio e, pertanto, non possono ritenersi in questa sede vincolanti, dall’altro che la salvezza delle destinazioni esistenti contenuta nella citata previsione delle NTA non può essere intesa nel senso del mantenimento del vincolo alberghiero sulla struttura Doria poiché ciò porterebbe a risultati logicamente incompatibili con la parte grafica e normativa del piano.<br />	<br />
			Non si comprende, infatti, come l’inserimento del perimetro della struttura e dell’area ad essa strettamente pertinenziale nell’ambito di una micro zona residenziale possa conciliarsi con la previsione che essa debba necessariamente conservare la sua originaria destinazione ricettiva.<br />	<br />
			La contraddizione non potrebbe risolversi affermando che la destinazione residenziale potrebbe riferirsi solo a nuove costruzioni e non a quelle esistenti aventi una diversa destinazione d’uso, poiché la zona di cui si discute è espressamente classificate dal PRG fra le parti edificate “definitivamente sature” nelle quali non sono consentiti interventi di nuova costruzione ma solo interventi sul patrimonio edilizio esistente.<br />	<br />
			L’analisi del piano regolatore del 1998 porta, quindi, alla conclusione che esso nel fare salva la destinazione d’uso preesistente del complesso insistente nella micro zona abbia semplicemente consentito la perpetuazione della stessa (anche attraverso interventi conservativi) senza però escludere la sua trasformazione in coerenza con la nuova funzione urbanistica assegnata all’area.<br />	<br />
			A ciò si aggiunga che dalla CTU disposta dal Collegio in un ricorso promosso da un&#8217;altra proprietaria delle unità immobiliari facenti parte dell’ex complesso Doria (che ha agito autonomamente) è emerso che le previsioni infrastrutturali contenute nel piano regolatore del 1998 erano ampiamente idonee a reggere il maggior carico urbanistico derivante dalla trasformazione della struttura in senso residenziale essendo di fatto prevista una dotazione di standards di 30 mq ad abitante quasi doppia rispetto a quella minima di 18 mq ad abitante di cui al DM 144 del 1968 a causa del fatto che il carico insediativo proposto dal comune in fase di adozione fu consistentemente ridotto in sede di approvazione regionale senza tuttavia decurtare la corrispondente quota di opere di urbanizzazione primaria e secondaria originariamente previste.<br />	<br />
			Il CTU ha altresì accertato che l’area in cui insiste l’edificio è dotata di tutte le infrastrutture urbanizzative necessarie (fognatura, rete elettrica, adduzione idrica, rete distribuzione gas, copertura rete servizio televisivo e telefonico cellulare).<br />	<br />
			Le risultanze della CTU sono contrastate dal comune di Massa il quale afferma che gli standards previsti dalla variante del 1998 non potevano che essere parametrati in base agli abitanti insediati e da insediare e non certo in previsione di un abusivo mutamento di destinazione d’uso.<br />	<br />
			L’osservazione non è tuttavia perspicua atteso che, come si è già osservato, la trasformazione in senso residenziale della struttura era stata prevista dalla stessa variante al PRG del 1998 la quale, evidentemente, aveva prefigurato tale mutamento sulla scorta di una adeguata previsione delle dotazioni infrastrutturali che la CTU ha solo confermato.<br />	<br />
			Afferma ancora il comune di Massa che le previsioni infrastrutturali del PRG non sarebbero state attuate nella loro interezza, ma anche su tale punto il CTU ha osservato che la mancata realizzazione delle previsioni infrastrutturali del piano va di pari passo con la complessiva inattuazione delle previsione edificatorie dello strumento urbanistico e che le dotazioni esistenti raggiungono comunque il livello di 22 mq per abitante che rispetto ampiamente i minimi previsti dal richiamato DM 1444 del 1968.<br />	<br />
			Si può, quindi, affermare che la trasformazione in senso residenziale del complesso Doria non si pone in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico vigenti al momento del suo frazionamento giuridico (essendo stato quello materiale regolarmente autorizzato) e nemmeno ha comportato un incremento di necessità di standards non supportato dal predetto piano regolatore.<br />	<br />
			Ciò esclude che il mutamento di destinazione d’uso possa integrare l’illecito della lottizzazione abusiva previsto dall’art. 30 del D.P.R. 380 del 2001.<br />	<br />
			Non osta peraltro a tale conclusione la considerazione che a suo tempo la proprietà del compendio beneficiò della possibilità di apportare allo stesso un incremento volumetrico del 20% sul presupposto che esso conservasse la sua destinazione alberghiera per almeno un decennio.<br />	<br />
			Invero, il mancato rispetto dell’atto d’obbligo accluso alla concessione edilizia può avere rilevanza sul piano civilistico o su quello puramente edilizio ma non può, invece, sic et simpliciter concretizzare la fattispecie della lottizzazione abusiva qualora il fatto non comporti una concreta offesa al bene giuridico che ne costituisce l’oggetto consistente, come si è già detto, nella compromissione del potere di pianificazione urbanistica demandato alla competenza dell’Ente locale.<br />	<br />
			Con i motivi aggiunti è stato altresì impugnato il diniego di accertamento della regolarità paesaggistica presentato dai ricorrenti al comune di Massa che questo ha considerato irricevibile sul presupposto: a) della non legittimazione degli istanti in quanto non più proprietari delle unità immobiliari; b) della mancata prova del conferimento della delega al sottoscrittore della domanda da parte di tutti i proprietari.<br />	<br />
			Anche tale atto deve essere annullato in quanto affetto da illegittimità derivata (per effetto dell’annullamento del provvedimento di acquisizione gratuita i ricorrenti devono considerarsi ex tunc proprietari delle unità immobiliari illegittimamente acquisite) e da violazione della L. 241 del 1990 in quanto a fronte di una presunta carenza documentale della domanda il responsabile del procedimento avrebbe dovuto chiedere le necessarie integrazioni.<br />	<br />
			Il ricorso principale deve, pertanto, essere accolto con assorbimento delle restanti censure e conseguente travolgimento anche del provvedimento consequenziale di presa d’atto della intervenuta acquisizione impugnato con motivi aggiunti.<br />	<br />
			Deve altresì essere accolto il ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui impugna il diniego di accertamento di conformità paesaggistica.<br />	<br />
			Il diverso orientamento assunto dalla Sezione sul caso giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati ordinando alla Conservatoria la cancellazione della relativa trascrizione dai registri immobiliari.<br />	<br />
			Compensa le spese di lite.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
			Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
			Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 20/06/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-6-2016-n-1036/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2016 n.1036</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2016 n.1295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-20-6-2016-n-1295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. , Rel. Raffaele Tuccillo Sull&#8217;illegittimità dell&#8217;Ordinanza sindacale finalizzata ad inibire l&#8217;attività di ricerca di idrocarburi solidi e gassosi, attraverso ispezione e trivellazione, autorizzata dal Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Ricerca di idrocarbuti – Attività di ispezione e trivellazione – Illegittimità dell&#8217;Ordinanza sindacale&#160; &#160; L&#8217;Ordinanza</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. , Rel. Raffaele Tuccillo</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità dell&#8217;Ordinanza sindacale finalizzata ad inibire l&#8217;attività di ricerca di idrocarburi solidi e gassosi, attraverso ispezione e trivellazione, autorizzata dal Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ricerca di idrocarbuti – Attività di ispezione e trivellazione – Illegittimità dell&#8217;Ordinanza sindacale&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;Ordinanza sindacale finalizzata ad inibire l&#8217;attività di ricerca di idrocarburi solidi e gassosi, attraverso ispezione e trivellazione, autorizzata dal Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è illegittima&nbsp; in quanto diretta non già a fronteggiare un&#8217;emergenza, bensì ad imporre l&#8217;esecuzione di obblighi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalle prescrizioni già dettate dall&#8217;Autorità competente.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01295/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 01863/2015 REG.RIC.<br />
<a name="blazon"></a><img decoding="async" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" />&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 1863 del 2015, proposto da:<br />
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34;<br />
contro<br />
Comune di Roseto Capo Spulico, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanna Bellizzi, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, Via De Gasperi, 76/B; Sindaco del Comune di Roseto di Capo Spulico;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
dell&#8217;ordinanza n. 27 del 21/7/2015 di divieto esecuzione lavori installazione macchine per ricerca idrocarburi solidi e gassosi<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Roseto Capo Spulico;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 31 maggio 2016 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. Con ricorso il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiedevano di annullare l’ordinanza n. 27 del 21.7.2015 con cui veniva ordinato il divieto o la sospensione nel proprio territorio e nel bacino Jonico antistante dell’esecuzione di ogni lavoro installazione di macchine o attività presupposta, connessa e consequenziale alla ricerca di idrocarburi solidi e gassosi e collegate alle attività di ispezione e trivellazione. Riferiva: che il Ministero aveva interesse a ricorrere in quanto l’attività estrattiva era prodromica al raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali; che i ministeri erano firmatari del d.m. 8.3.2013 di approvazione del documento di strategia energetica nazionale, quali amministrazioni competenti per la realizzazione degli obiettivi di politica economica energetica e, per il Ministero dell’Ambiente, quale amministrazione che ha emesso il provvedimento n. 122 del 2015 avverso il quale è insorto il comune resistente; che vi era stata violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi; che l’attività assentita aveva ad oggetto l’effettuazione di indagine sismica; che il comune aveva fatto riferimento a diversi poteri senza tuttavia qualificare chiaramente la natura giuridica dell’atto, con conseguente violazione del principio di tipicità.<br />
Impugnano il provvedimento per violazione degli artt. 216 e 217 r.d. 1265/34, incompetenza, carenza di istruttoria, eccesso di potere, violazione del principio di consolidamento degli atti amministrativi e del principio di leale collaborazione. Riferiva: che il comune era incompetente ad adottare il suddetto provvedimento in quanto l’area interessata distava oltre 17 miglia nautiche dalla costa, con conseguente carenza assoluta di potere del Sindaco; che l’esercizio dei poteri di cui agli artt. 216 e 217 non era giustificato dall’urgenza con la conseguente violazione del diritto di partecipazione dei soggetti interessati; che non era stato acquisito il parere della struttura tecnica sanitaria competente; che sulla base delle citate disposizioni il comune doveva dapprima ordinare la collaborazione dell’impresa e solo successivamente in caso di inadempimento intervenire per regolamentare d’ufficio l’esercizio dell’attività insalubre; che il Comune era tra l’altro stato invitato a partecipare tempestivamente al procedimento di valutazione di impatto ambientale esitato nel provvedimento n 122 del 2015 e che riguardava opere di interesse interregionale; che tra l’altro aveva così aggirato il vincolo della perentorietà del termine per impugnare il provvedimento.<br />
Impugnava il provvedimento per violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267 del 2000 come precisato in ricorso. Riferiva: che il provvedimento era estraneo ai confini territoriali del comune; che non era stato fissato un termine di durata del provvedimento; che mancava una situazione di urgenza; che non era stata svolta istruttoria sull’accertamento dell’esistenza di una situazione di pericolo; che le ricadute ambientali erano state oggetto di esame già nel d.m. n. 122 del 2015.<br />
Si costituiva il Comune di Roseto Capo Spulico chiedendo di rigettare il ricorso. Riferiva: che il ministero dell’ambiente era privo di legittimazione processuale attiva; che tale ricorso era in contrasto con l’art. 1 della l. n. 349 del 1986; che il Ministero non poteva impugnare un atto adottato con il solo fine di tutelare l’ambiente e non aveva alcun interesse né legittimazione in materia energetica; che ne discendeva la nullità dell’intero ricorso; che l’attività oggetto del provvedimento era una attività di tipo industriale che comportava l’utilizzo di impianti e tecnologie potenzialmente impattanti; che non era prevista la partecipazione di altri enti; che il principio di precauzione consentiva di intervenire anche in casi in cui i danni erano poco conosciuti o solo potenziali.<br />
2. L’eccezione di difetto di legittimazione attiva del Ministero dell’ambiente non può trovare accoglimento. Occorre precisare che rientra nella sua funzione la tutela generale dell’ambiente con la conseguenza che l’interesse del ministero a ricorrere avverso un atto non si può ritenere esistente nelle sole ipotesi in cui l’atto sia diretto a danneggiare l’ambiente, ma anche nelle ipotesi in cui questo sia diretto, astrattamente, a tutelarlo. Nelle finalità del Ministero rileva il perseguimento dell’interesse ambientale, come nozione unitaria, comprensiva dell’insieme di attività idonee a incidere, tra l’altro, sulla qualità della vita e sulla salubrità del territorio. Il Ministero ha interesse a ricorrere in tutte le ipotesi in cui atti o fatti siano diretti a produrre effetti sul bene ambiente, sia di carattere positivo che negativo, dovendosi ritenere irrilevante, in concreto, la direzione dell’atto (a tutela o meno dell’ambiente). L’interesse ambientale rappresenta la funzione ovvero l’interesse pubblico cui è sottesa l’attività del Ministero, il quale può e deve intervenire in tutte le ipotesi in cui il bene ambiente (secondo alcuni sarebbe titolare di discrezionalità tecnica, secondo altri di discrezionalità mista sul punto) possa essere inciso dall’attività amministrativa sia con effetti favorevoli che sfavorevoli, nelle ipotesi in cui ritenga che l’interesse ambientale non sia stato adeguatamente valutato o perseguito. Ne discende che, anche in base all’adozione del decreto ministeriale n. 122 del 2015, il Ministero dell’Ambiente deve ritenersi legittimato e interessato ad agire. Occorre solo, a fini di completezza, precisare che l’eventuale dichiarazione di difetto di legittimazione ad agire del citato Ministero non sarebbe idonea a incidere sulla legittimazione e l’interesse del Ministero dello Sviluppo Economico, stante la scindibilità e l’autonomia delle relative posizioni.<br />
3. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.<br />
Occorre precisare che l’atto adottato dal sindaco del comune resistente si pone in contrasto e giunge a conclusioni differenti rispetto a quelle oggetto di una precedente valutazione di impatto ambientale svolta a livello nazionale – alla quale il comune stesso aveva partecipato presentando osservazioni – con la quale erano già precisate le prescrizioni da accompagnare all’utilizzo di <em>airguns</em>, motivandosi altresì sul basso impatto delle attività stesse sull’ecosistema.<br />
Ne discende, anzitutto, che il Comune non è titolare del potere di paralizzare gli effetti di un precedente atto adottato a livello nazionale, mentre avrebbe potuto impugnare l’atto stesso ovvero adottare gli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico avverso il medesimo atto.<br />
Il provvedimento in questione appare inoltre viziato da carenza di potere nella parte in cui appare incidere su attività estrattiva svolta al di fuori dal territorio comunale, circostanza allegata da parte ricorrente e non contestata da parte resistente.<br />
Con riferimento alla duplice natura dell’atto impugnato, occorre ancora precisare che, con riferimento agli artt. 216 e 217 rd 1265 del 1934 il provvedimento deve essere annullato per difetto di istruttoria e per violazione delle garanzie partecipative. In particolare, come da condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, la qualificazione come industria insalubre richiede soltanto che l’attività sia riconducibile all’elenco del D.M. 5 settembre 1994. Peraltro, la mera riconducibilità all’elenco di un’attività non ne giustifica l’inibizione o la sottoposizione a limitazioni secondo la normativa in questione senza una istruttoria che consideri le concrete caratteristiche quali-quantitative della medesima e accerti se e in che misura effettivamente essa possa risultare pericolosa per la salute pubblica (verificando oltretutto se il pericolo possa essere eliminato o ridotto in misura congrua attraverso la previsione di particolari cautele). Nella fattispecie ciò non è stato fatto in modo adeguato, stanti i risultati cui si è differentemente pervenuti a livello nazionale.<br />
Inoltre, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, con orientamento pienamente condivisibile, ha chiarito che i poteri inibitori vanno esercitati con l’ausilio dell’autorità sanitaria (Consiglio di Stato, Sez. V, 27-12-2013, n. 6264; è necessario che la presunta nocività sia accertata in concreto, vale a dire che il processo produttivo in esse destinato a svolgersi determini un inquinamento ambientale mediante fumi, polveri, umori, sostanze tossiche ed acque, come precisa Cons. St. sez. V 4.9.2013 n.440) e nel caso in esame il Sindaco si è pronunciato senza un parere della prescritta autorità tecnica, specie se si valutino le diverse conclusioni cui sono pervenuti i ministeri in un procedimento complesso al quale ha preso parte il comune stesso.<br />
Allo stesso modo, con riferimento all’utilizzo dei poteri previsti dagli artt. 50 e 54 Tuel deve ritenersi difettare il requisito dell’urgenza, solo allegato da parte del Sindaco in contrasto con le diverse valutazioni compiute a livello nazionale, oltre che la stessa residualità dello strumento, posto che l’attività in oggetto è stata già valutata ed esaminata a livello nazionale, con la conseguenza che l’ordinanza adottata sarebbe sostanzialmente diretta a incidere sulla produzione di effetti di un provvedimento già adottato da altra pubblica amministrazione a livello nazionale.<br />
In sostanza, l’adozione del provvedimento richiede adeguata istruttoria e motivazione in ordine alla sussistenza di un effettivo pericolo, circostanza nel caso di specie non adeguatamente dimostrata alla luce del diverso esito cui è pervenuta la pubblica amministrazione a livello nazionale.<br />
Secondo la consolidata interpretazione del giudice amministrativo “L&#8217;adozione di un&#8217;ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un&#8217;istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l&#8217;emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell&#8217;accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l&#8217;urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile” (Cons. St., sez. III, sentenza n. 2697 del 29.5.2015).<br />
Essa costituisce quindi il rimedio approntato dall&#8217;ordinamento per far fronte a situazioni di emergenza ed urgenza impreviste, ed è espressione di un potere <em>extra ordinem</em>, derogatorio e dal contenuto libero, salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.<br />
In tale prospettiva, è stata ad esempio ritenuta illegittima un’ordinanza non già diretta a fronteggiare un&#8217;emergenza, bensì ad imporre l&#8217;esecuzione di obblighi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalle prescrizioni già dettate dall&#8217;Autorità competente (TAR Lecce, sez. I^, sentenza n. 1550 del 19.9.2012).<br />
Le ordinanze <em>extra ordinem</em> non hanno carattere di fonti primarie, attesa la loro efficacia meramente derogatoria, e non innovativa, dell’ordinamento giuridico.<br />
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 115 del 2011, ha ribadito che “deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se «temporalmente delimitate» (ex plurimis, sentenze n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della «concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare» (sentenza n. 4 del 1977).<br />
Nel dichiarare costituzionalmente illegittima l’originaria formulazione della disposizione introdotta dal d.l. n. 92/2008, ha poi rilevato che “la norma censurata, nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti &#8211; pur non attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti &#8211; viola la riserva di legge relativa, di cui all&#8217;art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge”.<br />
La riforma di cui al d.l. 92/08 convertito in legge 125/08 ha esteso il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti, in precedenza circoscritto dall’art. 54 del TUEL all’ “incolumità pubblica”, anche alla &#8220;sicurezza urbana” definita dal decreto del Ministero dell&#8217;interno in data 5 agosto 2008 come “bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell&#8217;ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale” (art. 1).<br />
La Corte Costituzionale, in sede di conflitto di attribuzioni, ha inteso tale definizione come da riferire esclusivamente alla tutela della sicurezza pubblica ed in funzione delle relative attività di prevenzione e repressione dei reati (Corte Costituzionale, 1° luglio 2009, n. 196).<br />
Le ordinanze di cui all’art. 54 del TUEL sono a contenuto libero, in quanto finalizzate a fronteggiare accadimenti materiali, non previamente determinati, che mettano in pericolo la collettività, e risultano vincolate alla sola necessità di rispettare i principi generali dell’ordinamento giuridico.<br />
Va infine ricordato che, nel vigore del codice del processo amministrativo, lo scrutinio delle ordinanze contingibili e urgenti è soggetto al solo sindacato di legittimità, in quanto esse non figurano tra le materie attribuite alla giurisdizione di merito dall’art. 134 del suddetto codice.<br />
In precedenza, invece, come noto in virtù del combinato disposto dell&#8217;art. 7, l. Tar (l. 6 dicembre 1971 n. 1034); degli art. 27 e 29 n. 2 5 e 8, t.u. Cons. St. (r.d. 26 giugno 1924 n. 1054) e dell&#8217;art. 1 r.d. 26 giugno 1924 n. 1058) la giurisdizione del giudice amministrativo risultava estesa anche al merito di siffatte ordinanze, le quali quindi potevano essere sindacate con riguardo non solo a tutti i profili di legittimità, ma pure a quelli di convenienza, opportunità ed equità delle determinazioni adottate (Cons. St., sez. V, sentenza n. 220 del 19.2.1996).<br />
Nel caso di specie, oltre alla mancanza di adeguata prova e istruttoria sulla sussistenza del pericolo, anche in relazione al principio di precauzione, l’ordinanza si pone in contrasto con il presupposto della residualità che deve caratterizzarla, dell’imprevedibilità del pericolo, posto che a livello nazionale il potere è stato già esercitato e sono già stati valutati i rischi derivanti dall’attività in oggetto, e della stessa contingenza dell’evento, costituendo l’autorizzazione dell’attività l’esito di un intervento programmatorio nazionale.<br />
Ne discende che, anche secondo tale qualificazione giuridica, il provvedimento adottato deve essere annullato.<br />
4. In considerazione delle peculiarità dei fatti oggetto di causa e della novità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Compensa le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />
Giovanni Iannini, Consigliere<br />
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:297px;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="width:17px;">&nbsp;</td>
<td style="width:328px;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/06/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
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