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	<title>20/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2007 n.5609</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-6-2007-n-5609/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-6-2007-n-5609/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2007 n.5609</a></p>
<p>Pres. Giulia, Est. Martino Aeroporti di Roma s.p.a. (Avv. E. Cardi , L. Leone)c/ Comune di Fiumicino (Avv. C. Livio), Regione Lazio (n.c.), Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. (Avv.ti M. Pallottino, M. Molè), ENAC (n.c.), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n.c.) sul necessario assenso, ex art. 7 L. 985/1977, del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-6-2007-n-5609/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2007 n.5609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-6-2007-n-5609/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2007 n.5609</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.      Giulia,     Est. Martino<br /> Aeroporti di Roma s.p.a. (Avv. E. Cardi , L. Leone)c/ Comune di Fiumicino (Avv. C. Livio), Regione Lazio (n.c.), Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. (Avv.ti M. Pallottino, M. Molè), ENAC (n.c.), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sul necessario assenso, ex art. 7 L. 985/1977, del Ministero dei Trasporti ai fini dell&#8217;adozione di modifiche alla destinazione delle aree adiacenti all&#8217;impianto aeroportuale di Fiumicino (fattispecie relativa all&#8217;approvazione del Nuovo P.R.G. del Comune di Fiumicino, nella parte in cui attribuisce alle aree di proprietà di Alitalia adiacenti all&#8217;impianto aeroportuale la destinazione di servizi privati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Pianificazione delle aree adiacenti all’impianto aeroportuale di Fiumicino – Disciplina normativa &#8211; Art. 7 L. 985/1977 – Assenso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Costituisce una forma di codecisione – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 7 L. 985/1977, l’assenso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – oggi dell’ENAC, atteso il trasferimento di competenze di cui all’art. 2, co. 1, D.lgs. 250/97- prescritto ai fini della pianificazione delle aree adiacenti all’impianto aeroportuale di Fiumicino, non ha natura endoprocedimentale, ma rappresenta una forma di codecisione tra lo Stato e le Amministrazioni Locali, essenziale al perfezionamento dello strumento urbanistico e come tale non rinviabile alla fase attuativa, in quanto funzionale alla composizione dei diversi interessi di cui tali soggetti sono rispettivamente portatori.<br />
(Pertanto, nella specie, è illegittima la delibera di approvazione del nuovo PRG del Comune di Fiumicino, nella parte in cui ha attribuito, in mancanza del predetto assenso, alle aree di proprietà di Alitalia, intercluse nel sedime aeroportuale e precedentemente destinate a servizi pubblici generali, la destinazione di servizi privati con funzione di polarità urbana, a nulla rilevando i pareri favorevoli resi dalle articolazioni territoriali dell’ENAC nel corso della Conferenza di Servizi indetta ai fini dell’approvazione dei piani particolareggiati).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio <br />
Sede di Roma, Sez. II^ bis
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:<br />
Patrizio Giulia						Presidente<br />	<br />
Francesco Riccio				           Componente <br />	<br />
Silvia Martino					           Componente rel. </p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 7440/2006 proposto da <br />
<b>Aeroporti di Roma s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Cardi e Luca Leone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, v.le Bruno Buozzi n. 51;  </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; <b>Comune di Fiumicino</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Catia Livio e legalmente domiciliato in Roma, presso la Segreteria del TAR;<br />
&#8211;  <b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente p.t., n.c.;</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>&#8211; <b>Alitalia – Linee aeree italiane s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Pallottino e Marcello Molé, ed elettivamente domiciliato presso lo studio Pallottino in Roma, alla P.zza Martiri di Belfiore n. 2;<br />
&#8211; <b>ENAC, Ente nazionale per l’aviazione civile</b>, n.c.;<br />
&#8211;<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, n.c.;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
&#8211;	</b>della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio n. 162 del 31 marzo 2006 di approvazione delle delibere del Consiglio Comunale di Fiumicino n. 137 del 30 luglio 1999 e n. 159 del 7 ottobre 1999 di adozione del Nuovo Piano Regolatore Generale (pubblicata sul Supplemento n. 5 al BURL n. 14 del 20 maggio 2006) limitatamente alla previsione che attribuisce alle aree di proprietà Alitalia ubicate a lato sud della Pista 3 (Riserva di Pianabella), intercluse nel sedime aeroportuale, precedentemente destinate a “Zona M1 – Servizi pubblici generali”, la destinazione “F3b”: servizi privati con funzione di polarità urbana da realizzarsi attraverso pianificazione attuativa”, e di ogni altro atto precedente, successivo, coevo, presupposto, conseguenziale o comunque connesso;<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
<b>nonché dei seguenti atti impugnati con motivi aggiunti:<br />
&#8211;	</b>delibera di C.C. del Comune di Fiumicino n. 33 del 21.7.2006, mai conosciuta dalla società ricorrente, con la quale si è preso atto dell’avvenuta conclusione del processo formativo del P.R.G. a seguito della delibera di G.R. del Lazio n. 162/06, pubblicata sul Supplemento n. 5 al BURL n. 14 del 20 maggio 2006; b) delle determinazioni dirigenziali dell’Area Pianificazione del Territorio del Comune di Fiumicino n. 88 del 23.6.2006, parzialmente modificata con successiva determinazione n. 90 del giorno 3.7.2006, richiamate dalla delibera impugnata sub a); c) della nota prot. n. 155282 del 20.9.2006 del direttore regionale del dipartimento territorio della Regione Lazio con la quale si è richiesto un incontro con i competenti organi comunali in ordine alle problematiche inerenti i pareri geologici – vegetazionali così come da prescrizioni regionali contenute nelle conclusioni del CRT; d) della nota del Comune di Fiumicino prot. n. 57238 del 20.9.2006 a mente della quale si è chiesto alla Regione Lazio e al competente organo tecnico di rimuovere i vincoli di inedificabilità assoluta sui terreni in località denominata Pianabella, oggetto di alcune convenzioni urbanistiche che si sarebbero dovute perfezionare attraverso la stipula di un accordo di programma; e) se e per quanto occorrer possa della delibera di C.C. n. 67/2005, con la quale il Comune di Fiumicino ha tra l’altro recepito il voto espresso dal CRT nelle sedute del 10/3/05 e del 30/06/2005; f) di ogni altro atto precedente, successivo, coevo, presupposto, conseguenziale o comunque connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino e Alitalia – Linee Aeree italiane s.p.a.<br />
Visti i motivi aggiunti;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 24 maggio 2007 la d.ssa Silvia Martino;<br />
Uditi altresì gli avv.ti Cardi, Leone, Molé, D’Amario e Livio per le parti rispettivamente rappresentate; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.	La Società Aeroporti di Roma s.p.a. è concessionaria dello Stato per la gestione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, ai sensi e per gli effetti della l. 10.11.1973, n. 755 e ss.mm., e della convenzione attuativa del 1.7.1974, n. 2820, stipulata con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale dell’Aviazione civile. <br />	<br />
In tale qualità, la società realizza, in regime di concessione, la pianificazione aeroportuale, la progettazione e la costruzione delle infrastrutture e di tutte le opere di ammodernamento dei citati aeroporti, gestendone i relativi servizi.<br />
ADR evidenzia che il nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con d.P.R. 14 maggio 2001, prevede una crescita programmata dei due grandi “hub” di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, che consenta di mantenere i livelli minimi di traffico secondo standard compatibili con il ruolo di valenza europea e intercontinentale dei due scali.<br />
In tale ottica, il d.l. n. 203/05, conv. in legge con modificazioni dalla l. n. 248/05, all’art. 11 – <i>undecies</i>, rubricato “<i>Sviluppo delle Infrastrutture</i> <i>aeroportuali</i>” prevede che la programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell’aviazione civile, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, debba soddisfare, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti di interesse nazionale e, in particolare, con gli “hub” aeroportuali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.<br />
E’ altresì previsto che i piani di intervento infrastrutturale dell’Ente nazionale aviazione civile (ENAC) e dell’Ente nazionale per l’assistenza al volo (ENAV), siano redatti in coerenza con le linee di indirizzo contenute nella programmazione di cui al comma 1.<br />
Con riferimento al piano impugnato ADR rappresenta, in primo luogo, che l’area di Pianabella si estende per circa 60 ettari e costituisce naturalmente parte integrante del sedime aeroportuale in quanto confinante, per tre lati, con l’area oggetto di concessione aeroportuale e, per un lato, minore, con l’autostrada Roma – Fiumicino.<br />
E’ tuttavia accaduto che, mentre nel piano di sviluppo aeroportuale detta area risultava destinata alla realizzazione di opere a supporto delle attività aeronautiche, a seguito della variante approvata dalla Regione sia invece oggi possibile ubicare all’interno di essa insediamenti di vario tipo che, secondo ADR, possono pregiudicare il futuro possibile sviluppo dell’aeroporto, oltre a comportare una sensibile elevazione del rischio aeronautico e la probabile congestione dell’intera zona.<br />
Avverso l’approvazione di siffatta variante, in particolare, deduce:<br />
<b>1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 985/77 – Eccesso di potere per illogicità – errata valutazione dei fatti e dei presupposti – contraddittorietà e difetto di motivazione.</b><br />
Il Comune di Fiumicino è stato istituito con l.rg. n. 25 del 4 aprile 1992. <br />
Con delibera n. 2/92 del Commissario straordinario del neoistituito Comune veniva recepito lo stralcio del PRG del Comune di Roma per il territorio della ex Circoscrizione XIV, coincidente con l’attuale estensione del territorio del Comune di Fiumicino.<br />
Lo strumento urbanistico generale prevedeva, per l’area di Pianabella, la destinazione a zona M1 – Servizi pubblici generali.<br />
Secondo ADR, tale destinazione era pienamente coerente con le prospettive di sviluppo dello scalo aeroportuale, confermate anche dalla normativa più recente, sopra citata. <br />
Ai sensi dell’art. 7 della l. 21.12. 1977, n. 985, ogni modifica dell’attuale destinazione delle aree adiacenti all’impianto aeroportuale deve essere adottata “<i>con l’assenso del Ministero dei Trasporti</i>”.<br />
Sebbene tale forma di codecisione sia essenziale al perfezionamento dello strumento urbanistico, nella deliberazione impugnata, pur dandosi espressamente conto della mancanza di tale assenso, si è egualmente proceduto all’approvazione, ritenendo, erroneamente, che esso possa essere, <i>sic et simpliciter</i>, rinviato alla fase attuativa;<br />
<b>2) Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 14 maggio 2001 e dell’art. 11 – undecies della l. 2 dicembre 2005, n. 248 – Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà.<br />
</b>Mentre la previgente destinazione d’uso avrebbe consentito di utilizzare l’area per l’auspicato sviluppo dello scalo aeroportuale di Fiumicino, come richiesto dalla normativa vigente, quella approvata con il provvedimento impugnato contrasta con l’interesse pubblico, irrimediabilmente sacrificato per far posto a, sia pure legittimi, interessi di edilizia privata;<br />
<b>3) Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 707 e ss. del Codice della Navigazione, come novellato dal d.lg. n. 96/05.<br />
</b>Le scelte dell’amministrazione comunale non recano alcuna puntuale considerazione delle esigenze di sviluppo dello scalo aeroportuale.<br />
Non risulta, inoltre, che il Comune abbia verificato la compatibilità della pianificazione con la disciplina vincolistica del Codice della Navigazione;<br />
<b>4) Violazione degli artt. 14 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione dei principi sulla partecipazione al procedimento amministrativo.<br />
</b>Nel corso del procedimento si è svolta una conferenza di servizi alla quale ADR, ancorché concessionaria della gestione dell’aeroporto, non ha avuto modo di partecipare;<br />
<b>5) Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà e difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 715 del Codice della Navigazione, come novellato dal d.lg. n. 96/05.<br />
</b>L’insediamento di servizi privati all’interno dell’area aeroportuale determina un notevole innalzamento del rischio derivante dalla gestione dell’attività aeroportuale. L’aeroporto di Fiumicino risulta infatti già inserito dall’ENAC tra quelli per i quali è necessario effettuare la valutazione di impatto di rischio ai sensi dell’art. 715 Cod. nav.;<br />
<b>6) Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà e difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 716 del Codice della Navigazione, come novellato dal d.lg. 96/05. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del D.M. 31.10.1997.<br />
</b>L’imposizione di nuove destinazioni d’uso può avvenire solo nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.<br />
Secondo la delibera impugnata,  le indicazioni relative alle curve isofoniche sono, allo stato, non definitive, e comunque, sottolinea ADR, riguardano l’attuale situazione del traffico aereo e non tengono conto del notevole incremento previsto dal Piano di sviluppo aeroportuale.<br />
Ciononostante, si è proceduto alla modifica della destinazione d’uso dell’area di Pianabella senza fornire alcuna adeguata motivazione a supporto dell’effettiva compatibilità degli insediamenti previsti sotto il profilo dell’inquinamento acustico. <br />
Si sono costituiti, per resistere, il Comune di Fiumicino e la società Alitalia, depositando documenti e memorie.<br />
La società ADR ha quindi proposto motivi aggiunti, in particolare avverso la delibera di C.C. n. 33/2006, con la quale il Comune di Fiumicino, attraverso una sorta di “interpretazione autentica” ha ritenuto superati i pareri del Servizio geologico regionale richiamati nella delibera di approvazione regionale del PRG, nonché avverso la richiesta fatta alla stessa Regione Lazio di provvedere, anche in via di autotutela, a rimuovere le prescrizioni del CRT (Comitato Regionale per il Territorio), contenute nella predetta delibera.<br />
In particolare, la società ritiene che la prima delibera sia affetta da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 21 – <i>septies</i> della l. n. 241/90, in quanto la stessa opera una sorta di esegesi dell’atto di approvazione regionale della variante (nella parte in cui recepisce le prescrizioni di inedificabilità assoluta dettate dal CRT) relativamente alla quale è tuttavia del tutto incompetente, come del resto è reso evidente dalla successiva richiesta rivolta alla Regione affinché la stessa provveda a rimuovere, in via di autotutela, quello che, secondo il Comune, è un mero difetto di coordinamento tra le diverse valutazioni, succedutesi nel tempo, del Servizio geologico regionale.<br />
Censura altresì il riferimento, fatto nella nota n. 57238 del 20.9.2006, all’intervenuto perfezionamento e all’attuazione di piani particolareggiati (e della relativa convenzione urbanistica), dei quali eccepisce peraltro l’illegittimità derivata da quella della variante impugnata con il ricorso principale.<br />
Resistono, anche ai motivi aggiunti, il Comune di Fiumicino e la società Alitalia.<br />
Tulle le parti hanno depositato ampia documentazione e ulteriori memorie, in vista della pubblica udienza del 24 maggio 2007 alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.	La società Aeroporti di Roma ha impugnato la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 162 del 31 marzo 2006, di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Fiumicino, limitatamente alla previsione  che attribuisce alle aree di proprietà Alitalia ubicate a lato sud della Pista 3 (Riserva di Pianabella) la destinazione “<i>F3b: servizi privati con funzione di polarità urbana da realizzarsi attraverso pianificazione attuativa</i>”.<br />	<br />
1.1.	Giova premettere, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, quale sia stato l’<i>iter</i> di approvazione del Nuovo Piano Regolatore del Comune di Fiumicino, nella parte che forma oggetto di gravame.<br />	<br />
Secondo quanto riferito dal Comitato Regionale per il  Territorio &#8211; il cui articolato parere è riportato, quale parte integrante della delibera di approvazione, nell’All. A al provvedimento pubblicato sul Supplemento ordinario n. 5 al BURL n. 14 del 20.5. 2006 – successivamente all’adozione del Piano, in seguito alle controdeduzioni, il Comune di Fiumicino ha approvato, con deliberazione consiliare n. 157/02, il programma di interventi all’interno del c.d. Quadrante Ovest “<i>con l’obiettivo di avviare un programma di interventi di grande rilievo e di insediare un sistema di servizi con valenza metropolitana per la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature pubbliche e private commisurate al ruolo strategico del territorio di riferimento </i>[&#8230;]. <i>La maggior parte delle previsioni urbanistiche dei piani di iniziativa pubblica adottati sono già state recepite con le controdeduzioni del Nuovo PRG e quindi ricomprese nel calcolo del dimensionamento degli abitanti e/o di nuove volumetrie/Slp da insediare nel territorio comunale </i>[&#8230;]. <i>I piani di iniziativa pubblica</i> [&#8230;] <i>adottati in seguito alle deliberazioni consiliari di controdeduzioni vanno di fatto ad anticipare le previsioni del nuovo strumento generale controdedotto, in quanto le destinazioni d’uso a carattere direzionale e/o produttivo dei singoli piani attuativi sono già previste ed individuate negli elaborati e nelle norme tecniche di attuazione del PRG controdedotto</i>”.<br />
Segue l’elenco di 14 interventi, tra cui viene in rilievo, per quanto qui interessa, la delibera di C.C. del 13 febbraio 2003, n. 11/2003, di adozione dei “<i>Piani particolareggiati n. 1 e n. 2 in variante al PRG vigente assistiti da convenzione urbanistica</i>”.<br />
Il Comitato Regionale soggiunge che “<i>L’adozione delle suddette varianti urbanistiche, in itinere, comporta un minimo incremento di SLP e/o di abitanti rispetto al dimensionamento del PRG controdedotto</i> [&#8230;]” e conclude che “<i>l’incremento complessivo degli abitanti da insediare previsti dallo strumento generale del Comune di Fiumicino controdedotto e aggiornato con le varianti adottate in seguito al PRG risulta essere pari a 43. 264 abitanti</i> [&#8230;.]”.<br />
Successivamente all’adozione dei piani particolareggiati n. 1 e n. 2, il Comune di Fiumicino, all’evidente fine di accelerare l’approvazione delle varianti in essi previste, sganciandole dalla più complessa sequenza urbanistica ordinaria, ha avviato la realizzazione di un Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del t.u.e.l., d.lg. n. 267/2000, convocando un’apposita Conferenza di Servizi, le cui riunioni si sono tenute il 12.7.2004, il 14.12.2004, ed, infine, il 20.9.2005.<br />
E’ tuttavia pacifico (come ammesso dallo stesso Comune di Fiumicino, nella memoria versata in atti il 12.2.2007) che tale procedimento non sia mai giunto a conclusione, mediante la sottoscrizione e l’approvazione formale dell’Accordo di Programma, e che, pertanto, il perfezionamento della variante urbanistica di cui oggi si controverte &#8211; risultante, così come osservato dal CRT, dalle “controdeduzioni” all’originaria delibera di adozione e dagli “aggiornamenti”, peraltro minimali, recati dai summenzionati piani particolareggiati &#8211; derivi esclusivamente dalla delibera impugnata, con la quale si è concluso l’<i>iter</i> ordinario di formazione del nuovo Piano Regolatore.<br />
Quanto testé rilevato destituisce di fondamento l’eccezione di inammissibilità sollevata da Alitalia, la quale imputa ad ADR di non avere espressamente impugnato i piani particolareggiati n. 1 e n. 2, ancorché “recepiti” nel PRG <i>in itinere</i>. <br />
L’eccezione postula infatti una portata meramente ricognitiva, <i>in parte qua</i>, della delibera n. 162/2006, la quale costituisce invece espressione dei poteri di pianificazione del territorio spettanti alla Regione e concorre, pertanto, alla formazione di un atto complesso quale, per pacifica giurisprudenza, è, ancora oggi, il PRG (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2170).<br />
Per converso, la regolare pubblicazione, sia delle originarie delibere di adozione del nuovo strumento urbanistico, sia dei piani particolareggiati adottati in variante al PRG (vigente e adottato) evidenzia l’infondatezza del quarto mezzo di gravame, relativo alla violazione delle garanzie del contraddittorio, essendo noto che la formazione degli strumenti urbanistici è caratterizzata da un’articolata e compiuta regolamentazione nella quale il diritto di partecipazione è assicurato dal particolare regime di pubblicità degli atti e dalla possibilità di proporre osservazioni e opposizioni. <br />
Nella fattispecie, come documentato nella stessa delibera impugnata, ADR ha presentato osservazioni sia in ordine al PRG adottato che ai successivi piani particolareggiati (cfr., a quest’ultimo riguardo, il parere ENAC in data 10.7.2003, pressoché integralmente riportato in All.A alla delibera impugnata, pag. 55 e ss.). <br />
Quanto poi alla controversa partecipazione della società ricorrente alla Conferenza di Servizi indetta al fine di pervenire all’approvazione, con effetto di variante urbanistica (ai sensi dell’art. 34 del t.u. n. 267/2000), dei più volte citati Piani Particolareggiati n. 1 e n. 2 , ADR ha ammesso, nella memoria conclusionale, di essere stata regolarmente convocata e di avere inizialmente condiviso il mutamento di destinazione, salvo poi ricredersi sull’effettiva volontà di Alitalia di utilizzare l’area di Pianabella per attività esclusivamente aviatore allorché quest’ultima, contestualmente all’approvazione del PRG, ha posto in vendita i terreni. <br />
Ad ogni buon conto, la censura in esame, ove riferita alla sola Conferenza di Servizi, risulta del tutto inconferente poiché tale distinto procedimento, come già chiarito, non è mai giunto a conclusione.<br />
2.	E’ invece fondato, e sostanzialmente assorbente, il motivo relativo alla mancanza dell’ “assenso” del Ministero dei Trasporti, prescritto dall’art. 7 della l. n. 985/77, alla stregua del quale “<i>Per le esigenze di rispetto e di ampliamento dell&#8217;impianto aeroportuale di Fiumicino, ogni modifica all&#8217;attuale destinazione delle aree ad esso adiacenti quali risultano delimitate nella planimetria in scala 1/10.000 della variante al piano regolatore generale di Roma adottato con deliberazione dell&#8217;8 agosto 1974, n. 2632, è adottata con l&#8217;assenso del Ministero dei trasporti.<br />	<br />
In caso di contrasto, si applica la procedura prevista dall&#8217;articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</i>”.<br />
Premesso che è incontestato che le originarie competenze attribuite, in materia, al Ministero, siano state successivamente trasferite all’Ente nazionale per l’aviazione civile (giusta quanto disposto dall’art. 2, comma 1, del  d.lg. 25.7.1997, n. 250), reputa il Collegio che non vi sia alcuna possibilità di “trasferire” nel procedimento ordinario di formazione dello strumento urbanistico i pareri favorevoli resi dalle articolazioni territoriali dell’ENAC nella Conferenza di Servizi finalizzata all’approvazione dei piani particolareggiati n. 1 e n. 2.<br />
A tanto osta non solo il principio di tipicità degli atti e dei procedimenti amministrativi &#8211;  con la conseguente rilevanza del solo parere, ampiamente negativo, reso dal Direttore Generale dell’Ente in data 10.7.2003, ed annoverato dalla stessa delibera n. 162/2006 tra gli atti propedeutici alla formazione dello strumento urbanistico – ma, più radicalmente, la funzione stessa dell’“assenso” prescritto ai fini della pianificazione delle aree adiacenti al sedime aeroportuale, il quale, lungi dall’avere mera natura endoprocedimentale, rappresenta invece, così come correttamente fatto osservare da ADR, una forma di codecisione tra lo Stato e le Amministrazioni locali, finalizzata alla composizione dei diversi interessi di cui sono, rispettivamente, portatori. <br />
Di tanto, nella fattispecie, risulta del resto convinta la stessa Regione la quale, come già accennato, nel contesto della delibera impugnata ha fatto principale riferimento non già ai pareri resi dall’ENAC in Conferenza di Servizi, ma a quello acquisito nel procedimento ordinario.<br />
Si noti ancora che tale parere ha avuto specifico riguardo anche ai piani particolareggiati adottati successivamente all’adozione del PRG.<br />
Rispetto ad essi ENAC ha espresso notevoli preoccupazioni in ordine alla possibile interferenza non solo con lo sviluppo dell’aeroporto ma anche con “<i>l’attuale operatività dello scalo, con problemi di natura ambientale e di sicurezza della navigazione aerea e delle aree sorvolate</i>” aggiungendo altresì che la “<i>pianificazione territoriale non procede nel rispetto degli indirizzi di Pianificazione generale dei Trasporti che lo Stato ha fissato con la legge 449/85 e il d.P.C.M.  del 10.4.1986 che destinano l’aeroporto di Fiumicino a primo polo aeronautico di traffico commerciale del Paese</i>”.<br />
Attesa la natura, e la rilevanza, dell’assenso dello Stato, prescritto dalle disposizioni summenzionate, è ben difficile individuare tale forma di codecisione nei pareri favorevoli resi dall’ENAC in sede di Conferenza di Servivi (rispettivamente in data 25.1.2005 e 18.10. 2005) i quali:<br />
&#8211; risultano espressi da articolazioni territoriali dell’Ente e non dalla Direzione Generale;<br />
&#8211; non tengono in alcun conto il parere negativo del 10.7.2003 né si peritano, conseguentemente, di spiegare in quale modo gli aspetti di criticità in esso rilevati siano stati superati;<br />
&#8211; rappresentano comunque valutazioni non definitive, in quanto, ancora in data 3.1.2006, la Direzione Regionale Centro avverte il Comune di Fiumicino della necessità, “<i>prima del rilascio del definitivo parere di competenza relativo alla Conferenza di S<br />
Va inoltre precisato, che, diversamente da quanto la Regione sembra affermare nelle premesse della delibera impugnata (cfr. in particolare la pag. 4) e nel parere espresso dal CRT (pag. 57), l’assenso dell’ENAC non può nemmeno essere rinviato alla fase attuativa (“<i>Resta quindi inteso che l’attuazione delle previsioni contenute nel PRG è subordinata al previsto parere dell’ENAC</i>”), poiché in realtà da esso dipende il perfezionamento della pianificazione urbanistica relativa all’area in esame.<br />
Al riguardo, è altresì pienamente condivisibile quanto fatto rilevare da ADR circa l’immediata vincolatività della destinazione impressa ad un’area dallo strumento urbanistico generale, la quale, da un lato, configura in capo al proprietario una legittima aspettativa all’assenso alla futura edificazione di interventi compatibili con tale destinazione (suscettibile di ricevere tutela anche in sede giurisdizionale) e, dall’altro, sottrae l’area predetta ad altri possibili usi, rendendo così il pregiudizio derivante dalle scelte pianificatorie non solo immediato ma, in definitiva, indipendente dalle modalità e dal contenuto degli strumenti attuativi.<br />
Alla luce di quanto precede, risultano dunque insuperabili i rilievi di illegittimità della delibera impugnata, la quale ha proceduto all’approvazione dello strumento urbanistico in mancanza del prescritto assenso  dell’ENAC.<br />
E’ quasi inutile aggiungere che tale illegittimità travolge, in via conseguenziale, anche la pianificazione attuativa e le convenzioni urbanistiche accessive.<br />
2.1.	Quanto appena argomentato rende poi irrilevante, o comunque non dirimente, la definizione di un’ulteriore questione, particolarmente sviluppata nelle memorie conclusionali di Alitalia e Comune di Fiumicino.<br />	<br />
Si tratta, in particolare, del preteso “stralcio” dell’area di Pianabella dal Piano di Sviluppo Aeroportuale – Aggiornamento 2005 – approvato dal Ministero dei Trasporti con D.D. n. 27 del 7 marzo 1995, d’intesa col Ministero dei Lavori Pubblici  (D.D. n. 1934/20014 del 1.8.1997) ai sensi dell’art. 81 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.<br />
Risulta infatti che, in tale occasione, il Piano sia stato approvato senza considerare la zonizzazione dell’ “area tecnica” Alitalia in quanto “<i>il vettore non ha fornito elementi aggiornati in ordine all’utilizzazione dell’area di sua proprietà</i>” (cfr. nota prot. n. 205997 del 15.3.1995, allegata al D.D. n. 25/95). <br />
Nel piano approvato dal Ministero dei Trasporti si precisa peraltro che l’area conserva la destinazione di “zona tecnica Alitalia”.<br />
Nelle Conferenze di Servizi propedeutiche al D.D. n. 1934/20014 dell’1.8.1997, risulta proposta, ma invero mai compiutamente definita, una generica destinazione a “servizi privati”.<br />
In tutte le planimetrie versate in atti da ADR l’area in questione figura  all’interno del perimetro aeroportuale (e quindi del PSA), anche se, negli aggiornamenti più recenti, non è rinvenibile in esse alcuna specifica indicazione in ordine agli usi previsti.<br />
Quanto appena rilevato induce a ritenere che, fino all’adozione del Nuovo Piano Regolatore del Comune di Fiumicino, la destinazione urbanistica dell’area di Pianabella sia sempre rimasta quella di zona “M1 – Servizi pubblici generali” derivante dalla Variante Generale del Piano Regolatore del Comune di Roma adottata nel 1974 e successivamente recepita dal Comune di Fiumicino.<br />
Inoltre, nella presente sede, non è necessario chiarire se l’area sia stata effettivamente “stralciata” dal PSA in quanto ADR non ha censurato la violazione dell’art. 5 della l. n. 985/77 ovvero dell’art. 4 della l. n. 449/85 &#8211;  norme in base alle quali la redazione delle varianti dei piani regolatori di aeroporto è affidata esclusivamente alle società concessionarie delle gestioni aeroportuali, applicandosi altresì, per quanto concerne i lavori da eseguirsi, la procedura prevista dagli artt. 81 e 88 del cit. d.P.R. n. 616/77 – bensì, come già ampiamente chiarito, quella dell’art. 7 della cit. l. n. 985/77, relativa alle aree “adiacenti” al sedime aeroportuale.<br />
Siffatta disposizione rappresenta infatti una norma di chiusura del complesso procedimento di pianificazione e realizzazione del sistema aeroportuale della capitale, essendo dichiaratamente intesa a salvaguardare le esigenze di “<i>rispetto e di ampliamento dell’impianto aeroportuale</i> <i>di Fiumicino</i>”.<br />
Questa, invero oltremodo chiara disposizione, destituisce di ogni rilevanza l’affermazione del Comune di Fiumicino secondo cui, relativamente all’area di Pianabella, si sarebbe formato un “consolidato affidamento” del soggetto proprietario in ordine alla destinazione a “servizi privati”, formalmente recepita dal nuovo strumento urbanistico.<br />
In disparte quanto sopra argomentato circa l’assetto urbanistico dell’area, destinata fin dal 1974 a “Servizi pubblici generali”, la specifica disciplina relativa alla pianificazione territoriale delle aree adiacenti all’impianto aeroportuale &#8211; anche ove, in ipotesi, un simile affidamento si fosse effettivamente creato – è di per sé idonea ad impedire qualsivoglia declinazione dei noti principi giurisprudenziali in tema di motivazione delle varianti urbanistiche incidenti su aspettative qualificate dei proprietari dei terreni interessati.<br />
 3.	Le considerazioni che precedono appaiono assorbenti degli ulteriori motivi proposti da ADR in ordine all’insufficiente valutazione, da parte del Comune e della Regione, delle prospettive di sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino (con le conseguenti necessità di adeguamento infrastrutturale), dei vincoli aeroportuali, del c.d. rischio aeronautico, ed, infine, della zonizzazione acustica dell’intorno aeroportuale.<br />	<br />
Si tratta, infatti, di aspetti già negativamente valutati dall’ENAC con il parere reso in data 10.7.2003, per il cui superamento occorre pertanto avviare, in caso di perdurante contrasto, la procedura disciplinata dall’art. 81 del d.P.R. n. 616/77 (nonché dal d.P.R. n. 383/94), così come espressamente previsto dall’art. 7 della l. n. 985/77.<br />
Per completezza va ancora osservato, quanto all’affermazione delle resistenti secondo cui la destinazione a “servizi privati” non contiene previsioni incompatibili con lo sviluppo dell’infrastruttura aeroportuale, essendo gli interventi previsti comunque relativi ad “usi finalizzati ad attività di servizio dell’aeroporto”, che vi è una elementare ed ontologica differenza tra siffatta destinazione e il precedente vincolo preordinato all’esproprio imposto sull’area di Pianabella.<br />
Anche a volere ammettere, infatti, che gli interventi programmati da Alitalia siano effettivamente rispondenti alle esigenze di sviluppo e di adeguamento dell’infrastruttura aeroportuale all’incremento dei volumi di traffico previsti, la loro effettiva realizzazione è comunque rimessa all’esclusiva volontà di Alitalia (o dei soggetti ai quali verrà alienato il compendio immobiliare) e non già degli Enti affidatari degli interessi pubblici relativi al trasporto aereo e alla gestione aeroportuale.<br />
In punto di fatto, va peraltro chiarito che per gli interventi previsti (in particolare il n. 52 il n. 54) le NTA del PRG (art. 64. 3 e  <br />
consentono la realizzazione &#8211; per circa 268.000 mq. di superficie lorda e 1.200.000 mc di volume edificabile &#8211;  di “<i>complessi direzionali, alberghi e motels, centri congressuali</i>”, nonché di “<i>pubblici esercizi, terziario diffuso, attrezzature culturali e sedi istituzionali, attrezzature per lo sport e il tempo libero, complessi direzionali, centri congressuali</i>”.<br />
Siffatti interventi, pur genericamente compatibili con le attività aeroportuali, non possono tuttavia considerarsi come strumentali e/o funzionali allo sviluppo delle attività aviatorie per la semplice ragione che è del tutto mancata la prescritta concertazione tra lo Stato e gli Enti locali, finalizzata alla verifica delle necessità di ampliamento dell’impianto aeroportuale.<br />
Va infine chiarito che la vicenda in esame si appalesa ben diversa da quelle scelte pianificatorie che, al fine di dotare il territorio di attrezzature e servizi, prevedono il concorrente intervento dell&#8217;iniziativa economica privata, eventualmente accompagnata da strumenti di convenzionamento<b>, </b>risultando pertanto<b> </b>attuabili senza necessità di previa ablazione del bene <b>(</b>cfr. Corte Cost., sentenza 20 maggio 1999, n. 179).<br />
Nel caso di specie, le infrastrutture e le attrezzature previste per l’area di Pianabella sono infatti concepite (e qualificate) come opere e servizi meramente privati,  mentre gli interventi pubblici che formano oggetto della convenzione urbanistica accessiva (e dei quali il Comune potrebbe in teoria imporre l’attuazione coattiva) riguardano essenzialmente le opere “strategiche” di interesse comunale inserite nel Programma di interventi per il “Quadrante Ovest” (cfr. la cit. delibera del Consiglio Comunale n. 11/2003).<br />
In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso principale va accolto, dovendo disporsi, <i>in parte qua</i>, l’annullamento degli atti impugnati. <br />
3.	Sono invece inammissibili, a parere del Collegio, i motivi aggiunti, incentrati sulle iniziative assunte dal Comune di Fiumicino e dalla Regione Lazio al fine di rimuovere i vincoli di inedificabilità assoluta gravanti sull’area di Pianabella in ragione del contrasto, o quantomeno, del difetto di coordinamento, tra il parere inizialmente reso dal Servizio geologico regionale (n. 4114 dell’11.2. 2002) e quelli espressi successivamente, segnatamente in occasione della Conferenza di Servizi finalizzata all’approvazione dei Piani particolareggiati n. 1 e n. 2.<br />	<br />
In disparte ogni altra considerazione (e cioè l’effettiva permanenza dell’interesse a censurare siffatte determinazioni, attesa la caducazione dello strumento urbanistico, nella parte gravata da ADR) è agevole rilevare come gli atti impugnati abbiano natura endoprocedimentale, risultando meramente propedeutici ad un intervento in via di autotutela da parte della Regione volto a chiarire e/o stabilire definitivamente quali sia la natura e l’estensione dei vincoli effettivamente gravanti sull’area di Pianabella.<br />
In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso principale deve essere accolto, mentre i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.<br />
Si ravvisano, infine, giuste ragioni, per compensare tra le parti, le spese di giudizio. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, così provvede:<br />
1) accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;<br />
2) dichiara inammissibili i motivi aggiunti.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.5.2007.<br />
Patrizio Giulia                  Presidente<br />
Silvia Martino                 Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-6-2007-n-5609/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2007 n.5609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2007 n.7706</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-20-6-2007-n-7706/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-20-6-2007-n-7706/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2007 n.7706</a></p>
<p>Pres. Pugliese, est. Perna G. Nesci (Avv.ti G. Abbamonte e O. Abbamonte) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale) 1. Edilizia e Urbanistica – Diniego di concessione edilizia – Per interventi edilizi interessanti aree non urbanizzate &#8211; Fondato sulla mancata attuazione di strumentazione urbanistica di dettaglio – Legittimità. 2. Edilizia e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-20-6-2007-n-7706/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2007 n.7706</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-20-6-2007-n-7706/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2007 n.7706</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese, est. Perna<br /> G. Nesci (Avv.ti G. Abbamonte e O. Abbamonte) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Diniego di concessione edilizia – Per interventi edilizi interessanti aree non urbanizzate &#8211; Fondato sulla mancata attuazione di strumentazione urbanistica di dettaglio – Legittimità.<br />
2. Edilizia e Urbanistica – Diniego di concessione edilizia – Per interventi ampliativi – Interessanti aree totalmente urbanizzate &#8211; Fondato sulla mancata attuazione di strumentazione urbanistica di dettaglio – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nei casi in cui si tratti di asservire per la prima volta all’edificazione, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, aree non ancora urbanizzate – che obiettivamente richiedano, per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria – è legittimo il diniego di concessione edilizia fondato sulla mancanza del piano esecutivo (piano di lottizzazione o piano particolareggiato) quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia (2). E’ evidente che in tale fattispecie, nella quale l’integrità d’origine del territorio non è sostanzialmente vulnerata, deve essere rigorosamente rispettata la cadenza, in ordine successivo, dell’approvazione del piano regolatore generale e della realizzazione dello strumento urbanistico d’attuazione, che garantisce una pianificazione razionale e ordinata del futuro sviluppo del territorio dal punto di vista urbanistico.</p>
<p>2. Risulta illegittimo il diniego di concessione edilizia dell’Amministrazione per una sopraelevazione in ampliamento di un fabbricato situato in area totalmente urbanizzata, fondato sulla mancata attuazione di piani particolareggiati -e sulla conseguente realizzabilità dei soli interventi di manutenzione ordinaria-. atteso che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, in riferimento a tali aree, lo strumento urbanistico esecutivo non può ritenersi più necessario. Non può, pertanto, essere consentito all’Ente locale di trincerarsi dietro l’opposizione di un rifiuto, basato sul solo argomento formale della mancata attuazione della strumentazione urbanistica di dettaglio laddove non si riscontrano ragioni giustificatrici dell’obbligo di tale strumento(1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p> (1) C.d.S., Ad. Plen., 20.5.1980 n.18 e 6.12.1992 n.12 ; V Sezione, 13.11.1990 n. 776 ; 6.4.1991 n. 446 e 7.1.1999 n. 1 ; T.A.R. Campania, IV Sezione, 2.3.2000 n. 596.<br />
(2) per tutte, T.A.R. Campania, IV Sezione, 6.6.2000 n.1819.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA CAMPANIA<br />
SEDE  DI NAPOLI QUARTA SEZIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composto dai Magistrati<br />
<b>EDUARDO PUGLIESE 	    &#8211;          Presidente   <br />	<br />
ROSA PERNA                           &#8211;         Ref. relatore<br />
INES IMMACOLATA PISANO &#8211;     Ref. </b><br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>sul ricorso n. 8355/1996 R.G. proposto da</p>
<p><b>NESCI Giuseppe</b>, in qualità di amministratore della Yellow Immobiliare srl, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte e Orazio Abbamonte e con i medesimi elettivamente domiciliati in Napoli,  al viale Gramsci n. 16;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>Comune di Napoli</b>, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA MUNICIPALE , con domicilio eletto in NAPOLI  AVV. MUNICIPALE – PAL. S. GIACOMO <br />
<b></p>
<p align=center>
PER  L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento prot. n. 1888 dell’ 8.7.1996 del Comune di Napoli, Dipartimento Assetto del Territorio, a firma del Dirigente amministrativo, col quale viene negata la concessione edilizia presentata dal ricorrente per la sopraelevazione sul pian terreno alla via Alfonso D’Avalos, angolo via Ferrante Loffredo; di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;  <br />
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle sue difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 20 giugno 2007, relatore il ref. Rosa Perna, il prof. avv. Giuseppe Abbamonte per la ricorrente e l’avv. Romano per l’Amministrazione comunale ;  <br />
Ritenuto  in  fatto  e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
 FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b> Con istanza presentata in data 9 maggio 1995 la società Yellow Immobiliare srl chiedeva di poter compiere, nei limiti planivolumetrici dell’art. 9 delle norme di attuazione del P.R.G. di Napoli per la sottozona C2, sul piano terreno esistente, una sopraelevazione che avrebbe dovuto costituire l’ala di completamento del fabbricato con accesso alla via D’Avalos n. 24.<br />
La richiesta veniva respinta con la disposizione n. 1888 dell’ 8.7.1996 del Comune di Napoli, con la seguente motivazione: “Considerato che l’intervento ricade in zona “C2” risanamento e ristrutturazione edilizia; visto il parere della Commissione edilizia emesso nella seduta del 3.6.1996, del seguente tenore: “contrario, in quanto trattasi di intervento non consentito dagli artt. 9 e 25 del DL del 31.3.1972, che in mancanza di piani particolareggiati consentono solo interventi di manutenzione ordinaria (art. 9) e straordinaria o di opere accessorie (art. 25) “.<br />
Con il ricorso in epigrafe la predetta società impugnava, chiedendone l’annullamento, il diniego in questione lamentando violazione delle norme sulla trasparenza in ordine all’attribuzione delle competenze, violazione dell’art. 2 della legge n. 1187/68, eccesso di potere dell’Amministrazione per difetto di motivazione e irragionevolezza dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 7 ss. della legge n. 1150/42 e dell’art. 2 della legge n. 142/90. <br />
	Il Comune di Napoli  si costituiva per resistere al ricorso e ne chiedeva il rigetto siccome infondato.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2007, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
 1. </b>Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con il quale il Comune di Napoli ha respinto l’istanza di concessione edilizia presentata dalla ricorrente per una sopraelevazione che avrebbe dovuto costituire l’ala di completamento del fabbricato con accesso alla via D’Avalos n. 24 in Napoli, su lotto di terreno ricadente in area classificata “zona C2”, risanamento e ristrutturazione edilizia, dal vigente P.R.G. comunale. <br />
 Il responsabile del competente servizio ha dunque denegato il rilascio del titolo ampliativo “<i>Considerato che l’intervento ricade in zona “C2” risanamento e ristrutturazione edilizia; visto il parere della Commissione edilizia emesso nella seduta del 3.6.1996, del seguente tenore: “contrario, in quanto trattasi di intervento non consentito dagli artt. 9 e 25 del DL del 31.3.1972, che in mancanza di piani particolareggiati consentono solo interventi di manutenzione ordinaria (art. 9) e straordinaria o di opere accessorie (art. 25) …“.<br />
</i><b><br />
2.</b>  In particolare con il secondo e il terzo motivo &#8211; che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione logica e in via prioritaria rispetto alle altre censure in quanto attinenti agli aspetti più prettamente sostanziali dell’esercizio del potere autorizzatorio in questione &#8211; parte ricorrente censura  il difetto di motivazione e l’irragionevolezza dell’atto gravato in quanto lo stesso fonderebbe il diniego sull’argomento formale della mancata attuazione della strumentazione urbanistica di dettaglio. A tal proposito, deduce l’interessato che nella zona in questione, pure in mancanza di piano particolareggiato, non vi sarebbe carenza di normativa urbanistica proprio per le aree in questione, trattandosi di zona interamente circondata da strade e fornita di tutte le opere di urbanizzazione, come sarebbe dimostrato anche dalla istanza oggetto di diniego, la quale concerneva non già nuove costruzioni bensì una sopraelevazione, per concludere che si tratterebbe di un completamento di  edificio a suo tempo autorizzato con licenza edilizia.<br />
La ricorrente lamenta infine la mancata evidenziazione nell’atto impugnato delle concrete ulteriori esigenze di urbanizzazione connesse alla realizzazione dell’intervento edilizio progettato e denegato, laddove, viceversa, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, illegittimo sarebbe il diniego di concessione per mancanza di strumento urbanistico attuativo, non sorretto da una motivazione sulle ragioni giustificatrici dell’obbligo di tale strumento.<br />
<b><br />
3.  </b>In merito ai due motivi in esame, osserva il Collegio che sulla questione di diritto sottesa alla ragione di impedimento posta dal Comune alla base della determinazione adottata, si è formato un orientamento giurisprudenziale, che si è andato via via affinando e consolidando nel corso degli anni, attraverso l’individuazione di distinte soluzioni interpretative in rapporto alle diverse situazioni concrete di volta in volta emergenti.   <br />
<b>3.1. </b>Così, nel caso in cui si tratti di asservire per la prima volta all’edificazione, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, aree non ancora urbanizzate – che obiettivamente richiedano, per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria – si è costantemente richiesta la necessità del piano esecutivo (piano di lottizzazione o piano particolareggiato) quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia (cfr., C.d.S., Ad. Plen., 20.5.1980 n.18 e 6.12.1992 n.12 ; V Sezione, 13.11.1990 n. 776 ; 6.4.1991 n. 446 e 7.1.1999 n. 1 ; T.A.R. Campania, IV Sezione, 2.3.2000 n. 596).<br />
E’ evidente che in tale prima fattispecie, nella quale l’integrità d’origine del territorio non è sostanzialmente vulnerata, deve essere rigorosamente rispettata la cadenza, in ordine successivo, dell’approvazione del piano regolatore generale e della realizzazione dello strumento urbanistico d’attuazione, che garantisce una pianificazione razionale e ordinata del futuro sviluppo del territorio dal punto di vista urbanistico.<br />
<b>3.2. </b>Per contro, nel caso inverso di lotto intercluso o in altri analoghi casi nei quali la zona risulti totalmente urbanizzata, attraverso la realizzazione delle opere e dei servizi atti a soddisfare i necessari bisogni della collettività – quali strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell’acqua e dell’energia elettrica, scuole, etc. – lo strumento urbanistico esecutivo non può ritenersi più necessario e non può, pertanto, essere consentito all’Ente locale di trincerarsi dietro l’opposizione di un rifiuto, basato sul solo argomento formale della mancata attuazione della strumentazione urbanistica di dettaglio (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, IV Sezione, 6.6.2000 n.1819).<br />
<b>3.3. </b>Oscillazioni possono cogliersi nella giurisprudenza nelle situazioni intermedie, nelle quali il territorio risulti già, più o meno intensamente, urbanizzato.<br />
In tali casi, caratterizzati da una sostanziale, anche se non completa urbanizzazione, appare convincente, in quanto realizza un equilibrato contemperamento dei diversi interessi, la soluzione interpretativa che si è affermata, per la quale la mera mancanza dello strumento attuativo non può essere invocata ad esclusivo fondamento del diniego di concessione edilizia.<br />
 In questa prospettiva, pertanto, si ritiene che la reiezione possa giustificarsi soltanto nel caso in cui l’Amministrazione abbia adeguatamente valutato lo stato di urbanizzazione già presente nella zona e abbia congruamente evidenziato le concrete e ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione (cfr., C.d.S., Ad. Plen., 6.10.1992 n. 12 ; V Sezione, 3.10.1997 n. 1097, 25.10.1997 n. 1189 e 18.8.1998 n. 1273 ; T.A.R. Lazio, II Sezione, 29.9.2000 n.7649 ; T.A.R. Campania, IV Sezione, 2.3.2000 n. 596 e 18.5.2000 n. 1413; id., 16.6.2005, n. 8179; id., 7.7.2006, n. 7329). <br />
<b> </b>L’Ente locale, infatti, essendo in possesso delle informazioni concernenti l’effettiva consistenza del reticolo connettivo del suo territorio, comprendente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, i servizi pubblici nonché le edificazioni pubbliche e private già esistenti, è sicuramente in grado di stabilire se e in che misura un ulteriore, eventuale carico edilizio possa armonicamente inserirsi nell’assetto del territorio già realizzato o in via di realizzazione.<br />
Naturalmente, in questo caso, al Comune è consentito, pur sempre, di rifiutare ulteriori assensi edilizi, a condizione, tuttavia, che motivi adeguatamente le ragioni del diniego, in rapporto alla situazione generale del comprensorio a quel momento esistente. <b></p>
<p>4. </b>Venendo al caso in trattazione, il Collegio osserva che la corretta soluzione della controversia in punto di diritto postula, alla luce del  richiamato orientamento giurisprudenziale, via via consolidatosi negli anni ed invero seguito anche dalla Sezione, l’accertamento in punto di fatto dei termini concreti della vicenda in relazione allo stadio raggiunto dalla urbanizzazione nella zona interessata dalla istanza di concessione edilizia della Yellow Immobiliare.<br />
Orbene, sulla base della documentazione versata in giudizio, la concreta situazione dei luoghi interessata dal progettato intervento appare collocarsi all’interno della seconda fattispecie delineata (al punto <b>3.2.</b>).<br />
La ricorrente ha infatti evidenziato, allegando perizia giurata, comprensiva di planimetria con i coni ottici dell’area e documentazione fotografica, che con il passare degli anni l’area della città di Napoli compresa tra la via A. D’Avalos e via Loffredo, ricadente in zona <I>C2 </I>del Piano Regolatore Generale<i> </i>è stata intensamente edificata, stante che “le strade sono comprese tra la Piazza Poderico e la Piazza Nazionale, quindi in prossimità della Stazione Centrale delle Ferrovie dello Stato e della Piazza Carlo III, Centro Direzionale, viabilità principali che collegano alla tangenziale ed autostrade etc… Questo territorio si presenta interamente urbanizzato – viabilità primaria e secondaria disegnata dalle sagome degli edifici, l’illuminazione pubblica, tutti i sottoservizi necessari ad un centro abitato, fognatura comunale, adduzione idrica, condotte elettriche, condotte del gas, attrezzature per il quartiere, centri sportivi, chiese, distretti sanitari, scuole di ogni ordine e grado..”<br />
<b><br />
5. </b>Alla luce delle suesposte risultanze, ritiene il Collegio che la zona possa considerarsi totalmente urbanizzata, avendo avuto luogo la realizzazione delle opere e dei servizi atti a soddisfare i necessari bisogni della collettività – quali strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell’acqua e dell’energia elettrica, scuole, etc. – e che dunque il diniego dell’Amministrazione risulti dunque irrimediabilmente viziato, come lamentato da parte ricorrente, atteso che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato seguito anche dalla Sezione, in presenza di una urbanizzazione totale, lo strumento urbanistico esecutivo non può ritenersi più necessario e non può, pertanto, essere consentito all’Ente locale di trincerarsi dietro l’opposizione di un rifiuto, basato sul solo argomento formale della mancata attuazione della strumentazione urbanistica di dettaglio (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, IV Sezione, 6.6.2000 n.1819).<br />
Pertanto, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, non avendo l’Ente locale, nell’adozione del provvedimento impugnato, adeguatamente verificato lo stato di urbanizzazione nella zona, fondando dunque il diniego su una motivazione, comunque incongrua, che non tiene in alcun conto la concreta situazione di fatto, risulta fondata la dedotta censura di difetto di motivazione e di irragionevolezza dell’azione amministrativa.<br />
<b> </b>Conseguentemente, assorbite le ulteriori censure non esaminate, conclude il Collegio nel senso che il ricorso debba essere accolto con conseguente annullamento dell’atto di diniego impugnato.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate .<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli Sezione quarta – accoglie il ricorso in epigrafe n. 8355/1996 proposto da NESCI GIUSEPPE per la YELLOW IMMOBILIARE SRL e, per l’effetto, annulla il diniego di concessione edilizia impugnato, prot. n. 1388 dell’8.7.1996.<br />
       Spese compensate.<br />
	       La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>        Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 giugno 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-20-6-2007-n-7706/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2007 n.7706</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.568</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-568/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.568</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di esproprio qualora, ferma la dichiarazione di pubblica utilita’, non vi sia adeguata motivazione sull’urgenza di emanare il decreto di esproprio senza determinazione dell’indennita’. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA TOSCANAFIRENZE PRIMA SEZIONE Registro Ordinanze: 568/ 2007 Registro Generale: 882/2007 nelle persone dei Signori: GAETANO</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-568/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.568</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di esproprio qualora, ferma la dichiarazione di pubblica utilita’, non vi sia adeguata motivazione sull’urgenza di emanare il decreto di esproprio senza determinazione dell’indennita’. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 568/ 2007<br />
Registro Generale: 882/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GAETANO CICCIO&#8217; Presidente <br />
SAVERIO ROMANO Cons.<br />PIERPAOLO GRAUSO Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 882/2007  proposto da:<br />
<b>SOC. M.M.G. MARMI MARIOTTI GRANITI S.R.L.</b>rappresentato e difeso da:CARCELLI CRISTIANA &#8211; MENCHINI SERGIOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RICASOLI N. 40presso SEGRETERIA T.A.R.  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI MASSA</b><br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA </b> rappresentato e difeso da:ANDREANI ANTONIOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA FRA&#8217; D. BUONVICINI, 21presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>STONEVAL S.R.L.</b>  rappresentato e difeso da:D&#8217;ADDARIO FRANCESCOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA FRA&#8217; D. BUONVICINI, 21presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, <br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del decreto di esproprio n. 269 emesso dal Comune di Massa  in data 19.3.2007;<br />
&#8211; della delibera n. 99/06 assunta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Zona Industriale Apuana in data 22.12.2006;<br />
nonché di  tutti gli atti presupposti,  prodromici, consequenziali. comunque collegati e/o connessi anche se non conosciuti.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA <br />
STONEVAL S.R.L.<br />
Udito il relatore Ref. PIERPAOLO GRAUSO  e uditi, altresì, l’Avv. A. Pasquini, in sostituzione dell’Avv. Menchini, per la società ricorrente, e l’Avv. D’Addario per i resistenti;<br />
rilevato che l’impugnazione ha per oggetto il decreto di esproprio pronunciato nei confronti della società ricorrente con riferimento al lotto n. 11 dell’area di lottizzazione denominata “ex Recine” nel Comune di Massa, unitamente alla presupposta delibera di accoglimento della richiesta di esproprio presentata al Consorzio della Zona Industriale Apuana dalla controinteressata Stoneval S.r.l.;<br />
rilevato che, sia pure ad un primo sommario esame, appare fondata l’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti relativamente al gravame proposto avverso la sopra menzionata delibera consortile. Premesso che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 435/68, le opere da realizzarsi nel perimetro della zona industriale apuana per l&#8217;esercizio di attività industriali sono dichiarate di pubblica utilità, risulta dagli atti di causa che la delibera consortile qui impugnata – nella quale si dà esplicitamente atto della dichiarazione di pubblica utilità “ex lege” delle opere di cui al progetto presentato dalla Stoneval S.r.l. – è stata comunicata individualmente alla società ricorrente il 12 gennaio 2007, data rispetto alla quale il ricorso non sembra pertanto potersi considerare tempestivo, stante l’immediata lesività dell’atto in questione;<br />
considerato che, di contro, l’impugnazione può essere delibata favorevolmente in ordine alle censure sollevate con il secondo motivo: la motivazione del decreto di esproprio non contiene infatti alcun cenno alle ragioni giustificative sottese alla determinazione urgente dell’indennità; <br />
ritenuto che il pericolo nel ritardo può considerarsi implicito nella prosecuzione della procedura espropriativa, di talché, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000, coordinato con l’art.1 della legge stessa, nella parte in cui detta domanda è rivolta contro l’esecuzione del decreto di esproprio;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>accoglie la domanda incidentale di sospensione nei limiti di cui in parte motiva.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della I^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 20 giugno 2007</p>
<p>F.to Gaetano Cicciò &#8211; Presidente<br />
F.toPierpaolo Grauso &#8211; Relatore, est.<br />
F.to Mario Uffreduzzi &#8211; Segretario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 giugno 2007<br />
Firenze, lì 20 giugno 2007</p>
<p>IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA<br />
Mario Uffreduzzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-568/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3088</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3088/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3088/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3088</a></p>
<p>Non vanno sospesi ne’ il giudizio di inidoneità delle prove scritte per l’esame teorico-pratico per la nomina a notaio, ne’ la conseguente non ammissione alle prove orali del concorso, in presenza di punteggio inferiore a complessivi 105 punti, espresso in forma numerica e senza applicabilita’ dell’art. 11 del D.Lgs. 166/2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3088/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3088</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3088/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3088</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno  sospesi ne’ il giudizio di inidoneità delle prove scritte per l’esame teorico-pratico per la nomina a notaio, ne’  la conseguente non ammissione alle prove orali del concorso, in presenza di punteggio inferiore a complessivi 105 punti, espresso in forma numerica e senza applicabilita’ dell’art. 11 del D.Lgs. 166/2006 (applicabile dalla  successiva tornata di concorso). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/10968/g">Ordinanza sospensiva del 23 ottobre 2007 n. 5557</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3088/2007<br />Registro Generale: 5052/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PASQUALE DE LISE Presidente<br />  ROBERTO POLITI Cons. , relatore<br />
MARIO ALBERTO DI NEZZA Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 5052/2007  proposto da:<br />
<b>GULINO LINA ENZA</b>rappresentato e difeso da:FISCHIONI AVV. GIUSEPPE  &#8211; CANNAROZZO AVV FRANCESCO GIOVANNIcon domicilio eletto in ROMAVIA DELLA GIULIANA, 32presso FISCHIONI AVV. GIUSEPPE </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA </b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>CAMBIASO DOMENICO </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della valutazione di non idoneità delle prove scritte della ricorrente, della Commissione per l’esame teorico-pratico di concorso per la nomina a notaio, e della conseguente non ammissione del ricorrente a sostenere le prove orali del concorso a 200 posti di notaio indetto con D.D.G. del 1° settembre 2004, pubblicato su G.U. del 7 settembre 2004, 4^ serie speciale, nonché del verbale n. 6 del 19 novembre 2005, relativo alla determinazione dei criteri di valutazione delle prove di concorso, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</p>
<p>Udito il relatore Cons. ROBERTO POLITI  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Francesco Giovanni Cannarozzo e l’avvocato dello Stato Isabella Bruni;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
&#8211; viste le censure dalla parte ricorrente dedotte avverso l’impugnata esclusione dalle prove orali per il concorso di notaio indetto con decreto ministeriale 1° settembre 2004;<br />
&#8211; osservato che il ricorrente risulta non aver conseguito l’ammissione alle prove orali in presenza di punteggio inferiore a complessivi 105 punti, insufficiente ai fini della formulazione di un giudizio di “idoneità” alla stregua di quanto disposto dall’<br />
&#8211; esclusa, quanto alla dedotta fattispecie, l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 11 del D.Lgs. 166/2006, la cui applicazione, a mente della disposizione di cui al successivo art. 16, ha “decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando<br />
&#8211; esclusa, sulla base di un consolidato insegnamento giurisprudenziale, la fondatezza delle doglianze con le quali viene contestata, sotto il profilo motivazionale, la formulazione di un giudizio veicolata dall’attribuzione di coefficienti numerici, nonch<br />
&#8211; conseguentemente dato atto, anche alla luce dei rimanenti profili di doglianza dedotti con l’atto introduttivo del presente giudizio, dell’insussistenza del fumus boni juris a sostegno della formulata istanza cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 20 Giugno 2007<br />
IL PRESIDENTE:<br />
IL RELATORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3088/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3088</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.567</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-567/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-567/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-567/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.567</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, se il ricorrente non prospetta un pregiudizio grave ed irreparabile. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA FIRENZE PRIMA SEZIONE Registro Ordinanze: 567/ 2007 Registro Generale: 914/2007 nelle persone dei Signori: GAETANO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-567/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-567/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.567</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, se il ricorrente non prospetta un pregiudizio grave ed irreparabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA TOSCANA <br />
FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 567/ 2007<br />
Registro Generale: 914/2007</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
GAETANO CICCIO&#8217; Presidente <br />
ELEONORA DI SANTO Cons.<br />BERNARDO MASSARI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 914/2007  proposto da:<br />
<b>SERAFINI PIERANGELO </b><br />
rappresentato e difeso da: CATTANI PAOLO &#8211; GENTILI CHIARAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA LA MARMORA 55presso GENTILI CHIARA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>PREFETTURA DI LUCCA</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>QUESTURA DI LUCCA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del decreto del Questore di Lucca cat. 6 F/2007Diuv. P.A.S. del 12.03.2007 con il quale si stabilisce la revoca della licenza di porto di fucile  per uso caccia n. 942480-L;<br />
nonché di ogni altro provvedimento presupposto, o conseguente ancorchè  di estremi ignoti al ricorrente<br />Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />PREFETTURA DI LUCCA<br />QUESTURA DI LUCCA<br />
Designato relatore il Dott. BERNARDO MASSARI  e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti: A.Gentili per G.Gentili e M. Gramaglia ( Avv. Stato); <br />
Considerato che il ricorrente non prospetta alcuna deduzione in ordine alla sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile;<br />
ritenuto quindi che, in relazione agli elementi di causa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art. 21, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della l. 205/2000 coordinato con l’art. 1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della 1^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Firenze, 20 giugno 2007</p>
<p>F.to Gaetano Cicciò &#8211; Presidente<br />
F.to Bernardo Massari &#8211; Relatore, est.<br />
F.to Mario Uffreduzzi &#8211; Segretario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 giugno 2007<br />
Firenze, lì 20 giugno 2007</p>
<p>IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA<br />
Mario Uffreduzzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-567/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.566</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-566/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-566/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.566</a></p>
<p>Va respinta la domanda di sospensione con la quale la società di vigilanza impugna il provvedimento prefettizio di modifica di autorizzazione all’attività di vigilanza considerato che il danno prospettato non appare rivestire carattere di gravità ed irreparabilità essendo suscettibile di integrale ristoro all’esito eventualmente positivo del giudizio di merito. (G.S.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-566/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-566/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.566</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda di sospensione con la quale la società di vigilanza impugna il provvedimento prefettizio di modifica di autorizzazione all’attività di vigilanza considerato che il danno prospettato non appare rivestire carattere di gravità ed irreparabilità essendo suscettibile di integrale ristoro all’esito eventualmente positivo del giudizio di merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 566/2007<br />
Registro Generale: 870/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GAETANO CICCIO&#8217; Presidente<br />ELEONORA DI SANTO Cons.<br />BERNARDO MASSARI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 870/2007  proposto da:<br />
<b>SOC. ISTITUTO POLIZIA PRIVATA SECRET S.R.L.</b>rappresentato e difeso da: SCRIPELLITI NINO &#8211; BELLANDI ELENAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA S. REPARATA N. 40presso SCRIPELLITI NINO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>PREFETTURA DI AREZZO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; dei provvedimenti del Prefetto di Arezzo del 19  e 26 febbraio e del 18 aprile 2007.<br />Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO <br />
PREFETTURA DI AREZZO<br />
Designato relatore il Dott. BERNARDO MASSARI  e uditi, altresì, per le partigli avv.ti: N.Sripelliti e M. Gramaglia ( Avv. Stato);<br />Considerato che il danno prospettato non appare rivestire carattere di gravità e irreparabilità, essendo suscettibile di integrale ristoro all’esito eventualmente positivo del giudizio di merito;<br />
ritenuto quindi che, in relazione agli elementi di causa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art. 21, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della l. 205/2000 coordinato con l’art. 1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della 1^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 20 giugno 2007</p>
<p>F.to Gaetano Cicciò &#8211; Presidente<br />
F.to Bernardo Massari &#8211; Relatore, est.<br />
F.to Mario Uffreduzzi &#8211; Segretario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 giugno 2007<br />
Firenze, lì 20 giugno 2007</p>
<p>IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA<br />
Mario Uffreduzzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-566/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.564</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-564/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-564/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-564/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.564</a></p>
<p>Va respinta la domanda di sospensione avverso la revoca e risoluzione di un contratto per la messa in esercizio di apparecchiature da gioco di proprietà della ricorrente nonché delle procedure di blocco, disinstallazione e rimozione; il giudice amministrativo e’ infatti carente di giurisdizione. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-564/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.564</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-564/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.564</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda di sospensione avverso la revoca e risoluzione di un contratto per la messa in esercizio di apparecchiature da gioco di proprietà della ricorrente  nonché delle procedure di blocco, disinstallazione e rimozione; il giudice amministrativo e’ infatti carente di giurisdizione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 564/2007<br />
Registro Generale: 857/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GAETANO CICCIO&#8217; Presidente <br />
ELEONORA DI SANTO Cons.<br />BERNARDO MASSARI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 857/2007 proposto da:<br />
<b>SOC. NOAPEL S.R.L.</b>rappresentato e difeso da: SANCHINI PAOLO &#8211; RIPAMONTI MARCO &#8211; BENELLI CINOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA GIUSEPPE RICHA N. 56presso SANCHINI PAOLO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217; ECONOMIA E DELLE FINANZE </b> non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>AMM.NE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO &#8211; REG. TOSCANA UMBRIA </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>UFF. REG. LAZIO AMM.NE AUTONOMA MONOPOLI STATO</b>  non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>CODERE NETWORK S.P.A.</b>  rappresentato e difeso da: IARIA DOMENICO &#8211; LUBRANO FILIPPO &#8211; CARDIA GERONIMO &#8211; LUBRANO ENRICOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA DEI RONDINELLI 2presso IARIA DOMENICO<br />
per l&#8217;annullamento, <br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della nota 12 aprile 2007 prot.n. CDN/LEG/00042/04/2007 a firma del concessionario Codere Network s.p.a;<br />
&#8211; della nota 10 maggio 2007, prot. CDN/LEG/00029/05/2007 a firma del concessionario Codere Network s.p.a;<br />ed &#8221; allegata memoria riepilogativa&#8221;<br />
&#8211; della nota 10 maggio 2007, prot. CDN/LEG/00027/05/2007 del concessionario Codere Network s.p.a;<br />
&#8211; della nota 11 maggio 2007 prot. CDN/LEG/00030/05/2007 del concessionario Codere Network s.p.a;<br />
&#8211; della nota 14 maggio 2007 prot.n. CDN/LEG/00043/05/2007 del concessionario Codere Network s.p.a;<br />
&#8211; della nota 15 maggio 2007 prot.n. CDN/LEG/00045/05/2007 del concessionario Codere Network s.p.a;<br />
&#8211; dei provvedimenti di revoca dei nulla osta di messa inesercizio degli apparecchi da gioco  di proprietà della società Noapel s.r.l allo stato incogniti;<br />
&#8211; di ogni altro atto e provvedimento emesso dall&#8217; AAMS o dal Concessionario, relativo alla procedura di risoluzione e/o revoca  del contratto stipulato con la società Noapel s.r.l ancorché ignoto, ivi espressamente compresi tutti gli atti e comunicazioninonchè per la condanna<br />
&#8211; alla revoca della procedura di risoluzione d contratto di cui alla circolare AAMS del 15 giugno 2005  prot. n. 2005/31237/COA/ADI;<br />
&#8211; delle procedure di blocco, disinstallazione, rimozione, sistemazione in magazzino degli apparecchi da gioco di proprietà  della società Noapel s.rl ed all&#8217; incondizionato ripristino del loro regolare funzionamento, telematico, informatico e amministrati<br />
e per l&#8217; accertamento e la declaratoria nonché il riconoscimento:<br />&#8211; dell&#8217;inesistenza dei presupposti per l&#8217; instaurazione ed il completamento della procedura di revoca e/o risoluzione del contratto di cui alla circolare AAMS 15 giugno 2005 prot. n.2005/31237/COA/ADI), nonché  delle procedure di blocco, disinstallazione,<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AMM.NE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO &#8211; REG. TOSCANA UMBRIA<br />AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO <br />
CODERE NETWORK S.P.A.<br />
Designato relatore il Dott. BERNARDO MASSARI  e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti:P.Sanchini e C.Benelli e M. Gramaglia (Avv. Stato) e D.Iaria F.Lubrano G.Cardia E.Lubrano per la parte resistente;<br />Considerato che, ad un primo sommario esame, si palesa non irrilevante il dubbio sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo;<br />Ritenuto quindi che,in relazione agli elementi di causa non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n- 1034, come modificato dall’ art.3 della legge n. 205/2000, coordinatocon l’art.1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della I^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 20 giugno 2007</p>
<p>F.to Gaetano Cicciò &#8211; Presidente<br />
F.to Bernardo Massari &#8211; Relatore, est.<br />
F.to Mario Uffreduzzi &#8211; Segretario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 giugno 2007<br />
Firenze, lì 20 giugno 2007</p>
<p>IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA<br />
Mario Uffreduzzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-564/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.564</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.563</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-563/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-563/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-563/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.563</a></p>
<p>Va respinta la domanda di esecuzione della sospensione del provvedimento di affidamento dei contratti per l’insegnamento della lingua tedesca per corsi di laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, se, dopo una sospensiva ai fini del riesame, l’amministrazione motivi adeguatamente le ragioni che hanno condotto all’esito dello scrutinio, con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-563/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.563</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-563/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.563</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda di esecuzione della sospensione del provvedimento di affidamento dei contratti per l’insegnamento della lingua tedesca per corsi di laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, se, dopo una sospensiva ai fini del riesame, l’amministrazione motivi adeguatamente le ragioni che hanno condotto all’esito dello scrutinio, con discrezionali valutazioni, esenti da manifesta illogicità e contraddittorietà. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA <br />
FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 563/2007<br />
Registro Generale: 132/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GAETANO CICCIO&#8217; Presidente<br />ELEONORA DI SANTO Cons.<br />BERNARDO MASSARI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 132/2007  proposto da:<br />
<b>PIERUCCI TIZIANO </b><br />
rappresentato e difeso da:BRESCHI DANIELAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA BENEDETTO VARCHI 14presso IOZZELLI ELENA<br />
contro</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; STUDI DI FIRENZE</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>GIUNTA FACOLTA&#8217; DI ECONOMIA DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; STUDI DI FIRENZE </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>CAMPETTI BULD CHRISTIANE </b> non costituitasi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>MANGONI LAURA</b>non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
in parte qua della delibera della Giunta della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze del 21.07.2006 avente ad oggetto l’affidamento dei contratti per l’insegnamento di lingua tedesca per i corsi di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici (Firenze), Marketing e Internazionalizzazione &#8211; Tessile Abbigliamento (Prato) ed Economia Aziendale Economia e Commercio e Scienze Turistiche (Pistoia), comunicata &#8211; per estratto &#8211; all’interessato con raccomandata a.r. pervenuta in data 17.11.2006, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
GIUNTA FACOLTA&#8217; DI ECONOMIA DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; STUDI DI FIRENZE<br />UNIVERSITA&#8217; STUDI DI FIRENZE<br />
Designato relatore il Dott.BERNARDO MASSARI  e uditi, altresì, per le partigli avv.ti: D.Breschi e M. Gramaglia ( Avv. Stato); <br />
Considerato che dall’esame della documentazione depositata dall’Amministrazione in data 8 giugno 2007, in esecuzione di quanto disposto con l’ordinanza n. 258 del 21 marzo 2007, si evince che, pur non essendosi formalmente proceduto al  riesame delle valutazioni espresse dalla Commissione nel corso della procedura concorsuale di cui trattasi, sono state fornite adeguate motivazioni delle ragioni che, alla luce dei criteri approvati con il verbale della Giunta della Facoltà di economia del 21 luglio 2007, hanno condotto agli esiti dello scrutinio comparativo qui contestati;<br />
ritenuta la natura tipicamente discrezionale di tali valutazioni in relazione alle quali il sindacato di legittimità del giudice deve limitarsi all’accertamento della sussistenza di macroscopici profili di illogicità e contraddittorietà;<br />
rilevata, altresì, la scadenza ormai prossima dei contratti stipulati a seguito dell’approvazione della graduatoria a cui si riconnette l’esaurimento dell’interesse del ricorrente a conseguire un eventuale provvedimento di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
ritenuto quindi che, in relazione agli elementi di causa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art. 21, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della l. 205/2000 coordinato con l’art. 1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della 1^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 20 giugno 2007</p>
<p>F.to Gaetano Cicciò &#8211; Presidente<br />
F.to Bernardo Massari &#8211; Relatore, est.<br />
F.to Mario Uffreduzzi &#8211; Segretario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 giugno 2007<br />
Firenze, lì 20 giugno 2007</p>
<p>IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA<br />
Mario Uffreduzzi</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3102/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3102/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3102</a></p>
<p>Non va sospesa la valutazione di non idoneità alle prove scritte per l’esame per la nomina a notaio, in quanto:• il giudizio costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo se, ictu oculi, viziato da una manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento; • la disparità di trattamento non appare rilevabile in</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3102/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la valutazione di non idoneità alle prove scritte per l’esame per la nomina a notaio, in quanto:• il giudizio costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo se, ictu oculi, viziato da una manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento; • la disparità di trattamento non appare rilevabile in quanto la positiva valutazione attribuita ad un elaborato non è idonea di per sé sola a dimostrare il vizio della valutazione negativa o comunque meno favorevole attribuita ad altro elaborato; • la predeterminazione dei criteri di massima per la valutazione è espressione di potestà amministrativa discrezionale e i detti criteri, anche se generici, non appaiono inidonei alla finalità per la quale sono stati formulati;<br />
• nessuna norma impone che ogni operazione compiuta dalla commissione debba essere verbalizzata a pena di nullità o invalidità della stessa, sicché l’onere di verbalizzazione può dirsi garantito dall’indicazione del giudizio finale;<br />
• il controllo dei tempi medi di correzione sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà o illogicità, atteso in particolare che, quando i tempi sono calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione di ciascuna seduta per il numero dei partecipanti o degli elaborati esaminati, non è possibile di norma stabilire quali di essi abbiano fruito di maggiore o minore considerazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA </b></p>
<p>Registro Ordinanze:  3102/2007<br />
Registro Generale: 5068/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PASQUALE DE LISE Presidente <br /> ANTONINO SAVO AMODIO Cons.<br />ROBERTO CAPONIGRO Primo Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 5068/2007  proposto da:<br />
<b>SALVADOR GIULIA</b>rappresentato e difeso da:<br />
SANINO AVV. MARIOCELANI AVV. CARLODI LULLO AVV. MARCOPALASCIANO AVV. LAURAcon domicilio eletto in ROMAV.LE PARIOLI, 180presso<br />
SANINO AVV. MARIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<b>ALESSANDRINI CALISTI ALESSANDRO</b><br />
e nei confronti di<b>PENSATO MASSIMILIANO </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della valutazione di non idoneità delle prove scritte della ricorrente, della Commissione per l’esame teorico-pratico di concorso per la nomina a notaio, e della conseguente non ammissione del ricorrente a sostenere le prove orali del concorso a 200 posti di notaio indetto con D.D.G. del 1° settembre 2004, pubblicato su G.U. del 7 settembre 2004, 4^ serie speciale, nonché del verbale n. 6 del 19 novembre 2005, relativo alla determinazione dei criteri di valutazione delle prove di concorso, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br />
Udito il relatore Primo Ref. ROBERTO CAPONIGRO  e uditi altresì per le parti l’avv.Mario Sanino, l’avv. Laura Palasciano e l’avv.to dello Stato Barbara Tidore;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, il ricorso non appare assistito da adeguato fumus boni iuris in quanto:<br />
• il giudizio espresso da una commissione d’esami costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, e in quanto tale è sindacabile in sede di legittimità solo se, ictu oculi, risulti viziato da una manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, figure sintomatiche dell’eccesso di potere che nel caso di specie non sembrano immediatamente ravvisabili;<br />
• il vizio di disparità di trattamento non appare rilevabile in quanto la positiva valutazione attribuita ad un elaborato non è idonea di per sé sola a dimostrare il vizio della valutazione negativa o comunque meno favorevole attribuita ad altro elaborato;<br /> • la predeterminazione dei criteri di massima per la valutazione è espressione di potestà amministrativa discrezionale e i detti criteri, anche se generici, non appaiono inidonei alla finalità per la quale sono stati formulati;<br />
• nessuna norma impone che ogni operazione compiuta dalla commissione debba essere verbalizzata a pena di nullità o invalidità della stessa, sicché l’onere di verbalizzazione può dirsi garantito dall’indicazione del giudizio finale;<br />
• il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà o illogicità, atteso in particolare che, quando i tempi sono calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione di ciascuna seduta per il numero dei partecipanti o degli elaborati esaminati, non è possibile di norma stabilire quali di essi abbiano fruito di maggiore o minore considerazione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA , li 20 Giugno 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL RELATORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3102/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3068</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3068/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3068/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3068/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3068</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il provvedimento che non autorizza un incarico integrativo ad un dipendente, se la durata dell’incarico e’ gia’ spirata al momento della discussione. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE PRIMA Registro Ordinanze: 3068/2007 Registro Generale: 4906/2007 nelle persone dei Signori: PASQUALE DE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3068/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3068</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3068/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3068</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il provvedimento che non autorizza  un incarico integrativo ad un dipendente, se la durata dell’incarico e’ gia’ spirata al momento  della  discussione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3068/2007<br /> Registro Generale: 4906/2007</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
PASQUALE DE LISE Presidente<br />  ANTONINO SAVO AMODIO Cons.<br />ROBERTO CAPONIGRO Primo Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 4906/2007  proposto da:<br />
<b>DI GIULIO ROSALBA </b><br />
rappresentato e difeso da:FRANCARIO AVV. FABIO -CIOFFI AVV. ALESSANDROcon domicilio eletto in ROMAVIA SAVOIA, 31pressoFRANCARIO AVV. FABIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI</b>  rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento del Consiglio di Presidenza n. 94 del 5 marzo 2007, di rigetto della domanda di autorizzazione all’incarico integrativo di “collaboratore del Sistema Cartografico di Riferimento” (SI.CA.RI) presso il Ministero dell’Ambiente, presso cui la ricorrente già ricopre, dal 24 luglio 2006, l’incarico principale, regolamento autorizzato, di Vice-Capo dell’Ufficio Legislativo.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI<br />
Udito il relatore Primo Ref. ROBERTO CAPONIGRO  e udito altresì per la parte l’avv. Fabio Francario;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Rilevato dal provvedimento impugnato che, con comunicazione integrativa pervenuta in data 11.12.2006, l’interessata ha precisato che la collaborazione oggetto dell’incarico è destinata a protrarsi fino al 31 marzo 2007;<br />
Considerato che, essendo già decorso il detto dies ad quem, non può ritenersi sussistere un pregiudizio grave ed irreparabile per la ricorrente durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 20 Giugno 2007<br />
IL PRESIDENTE:<br />
IL RELATORE:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3068/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3068</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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