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	<title>20/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.3219</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-5-2004-n-3219/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-5-2004-n-3219/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.3219</a></p>
<p>Pres. Quaranta – Est. Pullano Opipari (Avv. Larussa) c/ &#8211; Gestione liquidatoria della ex USSL n. 7 di Catanzaro (Avv. Cambareri) &#8211; Regione Calabria (Avv. Gallo) &#8211; Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro (Avv. Scalzi) in ordine alla questione concernente la decorrenza dei benefici economici di cui all&#8217;art. 116, primo comma,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-5-2004-n-3219/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.3219</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-5-2004-n-3219/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.3219</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Quaranta – Est. Pullano<br /> Opipari (Avv. Larussa) c/ &#8211; Gestione liquidatoria della ex USSL n. 7 di Catanzaro (Avv. Cambareri) &#8211; Regione Calabria (Avv. Gallo) &#8211; Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro (Avv. Scalzi)</span></p>
<hr />
<p>in ordine alla questione concernente la decorrenza dei benefici economici di cui all&#8217;art. 116, primo comma, del d.P.R. 28.11.1990 n. 384, il dies a quo coincide con la delibera con cui la A.U.S.L. abbia individuato i moduli organizzativi, essendo le indennità collegate all&#8217;effettiva istituzione del modulo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – sanitario – trattamento economico – benefici economici ex art. 116 d.P.R. 384/90 – decorrenza – dalla istituzione dei moduli organizzatori – ratio</span></span></span></p>
<hr />
<p>La decorrenza dei benefici economici di cui all’art. 116, primo comma, del d.P.R. 28.11.1990 n. 384 coincide con il momento in cui l’Azienda sanitaria  ha individuato i moduli organizzativi, essendo le indennità collegate all’effettiva istituzione del modulo. Il quinto comma della norma citata, infatti, non consente di prescindere dalla preventiva ricognizione delle necessità organizzative collegate alle reali esigenze del servizio degli enti interessati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In ordine alla questione concernente la decorrenza dei benefici economici di cui all’art. 116, primo comma, del d.P.R. 28.11.1990 n. 384, il dies a quo coincide con la delibera con cui la A.U.S.L. abbia individuato i moduli organizzativi, essendo le indennità collegate all’effettiva istituzione del modulo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3219/04REG.DEC.<br />
N. 461     REG.RIC. ANNO 2001</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br /> Quinta  Sezione</b></p>
<p>     ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 461 del 2001, proposto da<br />
<b>Palo Opipari</b>, rappresentato 	e difeso dall’Avv. Claudio Larussa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Tibullo n. 13																																																																																												</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Gestione liquidatoria della ex USSL n. 7 di Catanzaro</b>, in persona del Direttore dell’ASL n. 7, quale commissario liquidatore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Cambareri ed elettivamente domiciliata in Roma, via C. Facchinetti n. 13 pre</p>
<p>&#8211; <b>Regione Calabria</b>, in persona del Presidente p.t. della G.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Aldo Gallo dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Roma, via Sardegna n. 50 presso la sede dell’Ufficio della Delegazione Romana della</p>
<p>&#8211; <b>Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro</b>, in persona del Direttore generale p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Scalzi ed elettivamente domiciliato in Roma, presso Corace, via della Balduina n. 28</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Calabria-Catanzaro, n. 1643 del 27.12.1999.</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti resistenti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 9 dicembre 2003, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli avv.ti	Larussa, Scalzi per sé e per delega dell’avv.to Cambareri;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>A seguito dell’istituzione della speciale indennità per la direzione di moduli organizzativi attivati all’interno delle divisioni degli ex presidi ospedalieri, ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. 28.11.1990 n. 384, l’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro deliberava, in data 13.11.1996, la nuova organizzazione individuando 91 moduli organizzativi.<br />
Con deliberazione n. 458 del 5.5.1997 attribuiva al personale sanitario, appartenente alle posizioni funzionali intermedie, l’incarico delle nuove strutture, liquidando le indennità previste dallo stesso art. 116 a decorrere dall’1.12.1990.<br />
Il Collegio dei revisori dei conti riteneva, però, che il trattamento economico relativo alla preposizione al modulo dovesse avere decorrenza dalla data di effettiva assunzione delle funzioni e, pertanto, l’Azienda, con deliberazione n. 993 del 31.7.1997, si conformava al rilievo, riconoscendo ai dipendenti interessati i benefici economici di cui trattasi con effetto dalla data di adozione del provvedimento di conferimento del modulo.<br />
Gli interessati, tra i quali l’appellante, proponevano ricorso dinanzi al TAR Calabria denunciando la violazione dell’art. 36 della Cost., dell’art. 116, comma quinto, del d.P.R. n. 384 del 1990 e dell’art. 4, comma settimo, della L. n. 412 del 1991, dell’art. 13 del d.l. 30.12.1992 n. 502, dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, nonché il vizio di eccesso di potere sotto più profili e chiedendo il riconoscimento del diritto al pagamento dell’indennità con decorrenza 1.12.1990.<br />
Le parti intimate, costituitesi in giudizio, hanno illustrato i motivi di infondatezza del ricorso. La Regione ha anche eccepito, in via preliminare, la sua carenza di legittimazione passiva (avendo l’art. 15 della L.R.Calabria n. 39 del 1996 previsto, nell’ambito della piena soggettività della Gestione liquidatoria, la rappresentanza in giudizio in capo al commissario liquidatore) ed ha, pertanto, chiesto di essere estromessa dal giudizio.<br />
Il TAR dopo avere disatteso l’eccezione della Regione, ha respinto il ricorso.<br />
L’appellante chiede l’annullamento della sentenza che ritiene illegittima, immotivata ed erronea perché il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla illegittimità dei provvedimenti impugnati (la delibera n. 993 del 31.7.1997 e il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 28 del 1997), ed avrebbe, inoltre, esorbitato dall’ambito della domanda di annullamento dei provvedimenti suddetti, pronunciandosi sugli aspetti sostanziali della vicenda.<br />
Reitera, quindi, i motivi di gravame.<br />
La Regione Calabria, nel costituirsi in giudizio, ha rinnovato l’eccezione relativa alla sua carenza di legittimazione passiva e, nel merito, ha genericamente chiesto la reiezione dell’appello.<br />
L’Azienda ospedaliera e la Gestione liquidatoria della ex USSL n. 7 di Catanzaro, con le loro memorie di costituzione, hanno illustrato i motivi di infondatezza dell’appello.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La questione sollevata dalla Regione Calabria in ordine alla sua carenza di legittimazione passiva, così come è stata dedotta, è da considerare irrilevante nel presente giudizio, in quanto non solo la Regione ma la stessa Gestione liquidatoria della ex USSL n. 7 di Catanzaro risultano prive di legittimazione passiva per più radicali ragioni.<br />
Questa Sezione ha già avuto occasione di chiarire che le Aziende Unità Sanitarie Locali, derivanti dal procedimento di riorganizzazione delle precedenti UUSSLL, sono succedute a titolo universale, mentre le gestioni liquidatorie (subentrate, in base all’art. 2, XIV comma, della L. 28.12.1995 n. 549, alle gestioni stralcio istituite con l’art. 6, I comma, L. 23.12.1994 n. 724 ed alle quali le Regioni forniscono la provvista finanziaria per il ripianamento dei debiti delle ex UUSSLL) sono succedute a titolo particolare, con la sola attribuzione di provvedere alla gestione dei debiti e dei crediti delle soppresse UUSSLL. <br />
Ha, inoltre, precisato che, negli altri rapporti, e, in particolare, nel rapporto di pubblico impiego, alla USL è subentrata l’Azienda USL, che ne ha ereditato le funzioni e tutti gli altri rapporti giuridici secondo le regole che disciplinano in via ordinaria la successione fra enti (cfr. dec. n. 4865 del 20.9.2000; n. 927 del 15.2.2002; n. 1553 del 18.3.2002).<br />
Pertanto, vertendosi nel caso in esame, di un rapporto di pubblico impiego corrente con l’Azienda ospedaliera, succeduta alla ex USL, è solo quest’ultima legittimata passiva e, in conseguenza, la Regione Calabria e la Gestione liquidatoria vanno estromesse dal giudizio.<br />
Nel merito il ricorso è infondato.<br />
Va premesso che l’appellante non ha ragione di dolersi del fatto che il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto, nella specie, l’azione è sostanzialmente diretta alla rivendicazione di una pretesa economica che deriva direttamente dalla legge e che è, pertanto, suscettibile di diretto accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, a prescindere da ogni indagine sulla legittimità dell’atto con il quale si è provveduto a riconoscere il diritto del dipendente a percepire l’emolumento rivendicato.<br />
Ciò premesso, in ordine alla questione concernente la decorrenza dei benefici economici di cui all’art. 116, primo comma, del d.P.R. 28.11.1990 n. 384, che, secondo l’appellante, ai sensi di quanto previsto dal successivo quinto comma, dovrebbe essere riconosciuto dall’1.12.1990, si osserva quanto segue.<br />
L’art. 116 del cit. d.P.R. ha delineato un nuovo assetto organizzativo per le unità sanitarie locali mediante l’istituzione di settori o moduli all’interno dell’organizzazione divisionale o dipartimentale ai quali sono stati preposti, a seguito di apposita selezione, medici e veterinari di posizione funzionale intermedia di ruolo in possesso di una determinata anzianità.<br />
Lo stesso art. 116, al quinto comma, riconosce, con decorrenza 1.12.1990 il beneficio di cui al primo comma (l’indennità medico specialistica e l’indennità di dirigenza) ai dipendenti medici e veterinari in possesso dei requisiti richiesti alla medesima data, “ancorché l’affidamento formale delle funzioni previste dal comma 1 sia intervenuto successivamente”.<br />
L’appellante sostiene, quindi, in base a quanto disposto dall’appena menzionato comma, di avere diritto ai benefici economici anzidetti con decorrenza 1.12.1990, sebbene la preposizione al modulo organizzativo sia avvenuta in epoca di gran lunga successiva, avendo l’Azienda ospedaliera individuato le nuove strutture solo con la delibera n. 1271 del 13.11.1996.<br />
Ad avviso del Collegio la disposizione di cui si discute non può trovare applicazione nel senso indicato dall’appellante.<br />
L’art. 116 subordina a due condizioni il diritto alla corresponsione delle indennità previste dal primo comma e cioè all’istituzione del modulo organizzativo ed all’attribuzione della relativa responsabilità, previa selezione; pertanto, deve ritenersi che, in sede di prima applicazione, le indennità di cui trattasi spettino dal 1° dicembre 1990, nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria entro la data del 31 ottobre 1990, fissata dal secondo comma, abbia individuato i moduli organizzativi ovvero qualora i sanitari abbiano svolto in precedenza funzioni di responsabilità nell’ambito di settori o moduli già esistenti ed operanti in virtù di pregressi provvedimenti organizzatori adottati dall’amministrazione sanitaria, essendo le indennità le stesse collegate all’effettiva istituzione del modulo.<br />
Infatti, a mente di quanto disposto dal quinto comma, si può prescindere solo dal formale affidamento delle predette funzioni, ma non certo dalla preventiva ricognizione delle necessità organizzative collegate alle reali esigenze del servizio degli enti interessati.<br />
In altri termini la disposizione in esame è derogatoria, in quanto non esige, per l’attribuzione dell’indennità, il formale affidamento delle funzioni, ma non può interpretarsi come norma eccezionale di salvaguardia congegnata per consentire l’immediato godimento dei benefici economici, oltre che in assenza dell’affidamento formale delle funzioni, anche in assenza delle previste procedure di riassetto delle strutture organizzative dell’ente.<br />
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, Sezione quinta, previa estromissione dal giudizio della Regione Calabria e della Gestione liquidatoria della ex USSL n. 7 di Catanzaro, respinge l’appello in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2003 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Alfonso	QUARANTA		Presidente<br />	<br />
Corrado	ALLEGRETTA	Consigliere<br />	<br />
Goffredo	ZACCARDI		Consigliere<br />	<br />
Claudio	MARCHITIELLO	Consigliere<br />	<br />
Nicolina	PULLANO		Consigliere est.																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20 maggio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-5-2004-n-3219/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.3219</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.4797</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-20-5-2004-n-4797/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-20-5-2004-n-4797/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-20-5-2004-n-4797/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.4797</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, Est. Stanizzi Busa (Avv. Izzo e Conte) c. Ministero della Difesa differimento del servizio militare anche per la frequenza di istituti non statali Militare e militarizzato – Servizio di leva – Beneficio del ritardo del servizio militare per motivi di studio – Diniego del beneficio per la frequenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-20-5-2004-n-4797/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.4797</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-20-5-2004-n-4797/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.4797</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, Est. Stanizzi<br /> Busa (Avv. Izzo e Conte) c. Ministero della Difesa</span></p>
<hr />
<p>differimento del servizio militare anche per la frequenza di istituti non statali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Servizio di leva – Beneficio del ritardo del servizio militare  per motivi di studio – Diniego del beneficio per la frequenza di istituto medio superiore/universitario non statale e non riconosciuto – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Condizione necessaria per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nell&#8217;Unione Europea è la frequenza di un ciclo di studi post secondari di durata minima triennale presso una Università di uno Stato membro dell&#8217;unione. Pertanto qualora uno studente sia iscritto a tali corsi, la frequenza di questi ultimi è senz&#8217;altro idonea a consentire il differimento della prestazione del servizio militare a prescindere dal valore legale o meno del titolo rilasciato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Differimento del servizio militare anche per la frequenza di istituti non statali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
ROMA – SEZIONE PRIMA bis</b></p>
<p>N. 3956/2004 Reg. Ric.<br />
composto dai Magistrati: CESARE MASTROCOLA &#8211; Presidente; ROBERTO POLITI	 Consigliere; ELENA STANIZZI &#8211; I Referendario Rel. Est. ha pronunciato la seguente 																																																																																												</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso N. 3956/2004 R.G. proposto dal<br />
<b>Sig. Marco BUSA</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Gugliemo Izzo e dall’Avv. Giuseppe Conte ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo sito in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 47;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO DELLA DIFESA ed il Distretto Militare di Padova-Ufficio Reclutamento</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via de</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
&#8211; previa sospensiva, del provvedimento del Distretto Militare di Padova-Ufficio Reclutamento, datato 10 febbraio 2004, recante il diniego di ammissione del ricorrente al beneficio del ritardo del servizio militare per motivi di studio per l’anno 2004, in- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale a quello impugnato;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 5 maggio 2004 l&#8217;Avv. Falzone Andrea per delega dell’Avv. Gugliemo Izzo per la parte ricorrente e l&#8217;Avv. dello Stato Pino Elena per l&#8217;Amministrazione costituita, cui è stata fatta presente la possibilità di definizione del giudizio con sentenza semplificata &#8211; Giudice relatore il Primo Referendario Elena Stanizzi;<br />
Visti gli artt. 3 e 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 che consentono al Collegio di assumere, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la decisione nel merito del ricorso con sentenza succintamente motivata, nelle ipotesi in cui ne ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza;</p>
<p>Considerato che il ricorrente &#8211; iscritto al quarto anno del corso di istruzione universitaria per il conseguimento del titolo britannico denominato &#8220;Bachelor of Arts in International Business&#8221; della “Nottingham Trent University” con sede in Nottingham (Regno Unito) &#8211; ha presentato istanza di differimento del servizio militare di leva al fine di proseguire senza interruzioni il prescelto corso di studi e che l’intimata Amministrazione, mediante adozione del gravato provvedimento, ha rigettato la richiesta nella considerazione che l’istituto frequentato non è né statale né riconosciuto.<br />
Ritenuto, in ragione delle censure proposte, che il Collegio può riportarsi all’orientamento già espresso ripetutamente dalla Sezione in ordine all’ambito applicativo delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 504 in relazione alla disciplina di recepimento comunitario introdotta dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115, in particolare sottolineando, nel quadro di un’interpretazione necessariamente adeguatrice della normativa interna in tema di differibilità della prestazione del servizio militare di leva, la manifesta irragionevolezza di un sistema nel quale:<br />
&#8211; da un lato, trova riconoscimento il titolo di studio conseguito presso un istituto universitario straniero a fini professionali;<br />
&#8211; d&#8217;altro canto, la frequenza dei corsi per il conseguimento del titolo stesso non viene ritenuta idonea ai fini della ammissione al beneficio del ritardo nello svolgimento del servizio militare.<br />
Ciò posto, non può dunque esimersi la Sezione dal ribadire l’orientamento in precedenza espresso (cfr., fra le numerose pronunce in tal senso, le sentenze nn. 4177, 4206, 4207 del 13 maggio 2002, 4534 del 22 maggio 2002, 4760 del 28 maggio 2002, 5178 del 4 giugno 2002), nel senso che condizione necessaria per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nell&#8217;Unione Europea è la frequenza di un ciclo di studi post secondari di durata minima triennale presso una Università di uno Stato membro dell&#8217;Unione; con la conseguenza che:<br />
&#8211; lo studente iscritto a tali corsi deve essere concretamente posto in condizione di frequentarli (a prescindere dallo Stato in cui abbia sede l&#8217;Università e dal luogo in cui si tengono i corsi stessi);<br />
&#8211; in relazione a ciò, la frequenza di simili corsi è senz’altro idonea a consentire il differimento della prestazione del servizio militare, a prescindere dal valore legale o meno del titolo rilasciato.<br />
Considerato, inoltre, che un’esegesi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 490 del 1997 che, privilegiando una lettura della norma di tipo formale, individui i destinatari della stessa esclusivamente nei cittadini che frequentano corsi di istruzione universitaria nei Paesi dell’Unione Europea introdurrebbe un trattamento discriminatorio tra cittadini iscritti a corsi di laurea tenuti in Università Italiane per i quali non sia richiesta la frequenza obbligatoria (che in ogni caso beneficerebbero del rinvio del servizio di leva per motivi di studio) e cittadini iscritti a corsi di istruzione universitaria tenuti in uno dei Paesi dell’Unione Europea che non fruirebbero dell’analogo beneficio ove il parallelo corso di studi non imponga l’obbligatoria frequenza.<br />
Considerato, ulteriormente, che le suesposte considerazioni trovano conferma ed avallo in quanto recentemente espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza del 13 novembre 2003 in materia di libertà di stabilimento e di riconoscimento di diplomi rilasciati da università aventi sede in uno Stato membro ed i cui corsi siano tenuti in un diverso Stato membro.<br />
Considerato, quindi, che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti per la concessione del beneficio del ritardo per motivi di studio nella prestazione del servizio di leva.<br />
Ritenuto, pertanto – previa verifica della completezza del contraddittorio e sentite le parti sul punto – di poter definire il giudizio con sentenza succintamente motivata, posto che, ribadite le suesposte conclusioni, le doglianze dedotte con il ricorso sottoposto all&#8217;esame del Collegio si appalesano fondate, il che conduce all&#8217;accoglimento del gravame con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.<br />
Ritenuta, in ordine alle spese di giudizio, la sussistenza di giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Roma -Sezione Prima bis &#8211;<br />
Pronunciando sul ricorso n. 3956/2004, come in epigrafe proposto &#8211; immediatamente trattenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell&#8217;art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205) &#8211; lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-20-5-2004-n-4797/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.4797</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.56</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-20-5-2004-n-56/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-20-5-2004-n-56/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.56</a></p>
<p>Dott. Antonio Guida Pres. Dott. Gabriele Nunziata Est. Cattarina Giovanni (Avv. Edoardo Valente) contro il Comune di Nus (Avv. Massimo Balì) sulla giurisdizione in caso di contestazione del potere di &#8220;classificazione&#8221; delle strade di uso pubblico in capo alla P.A. Giurisdizione e competenza – Strade di uso pubblico &#8211; Contestazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-20-5-2004-n-56/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.56</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-20-5-2004-n-56/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.56</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Antonio Guida Pres. Dott. Gabriele Nunziata Est.<br /> Cattarina Giovanni (Avv. Edoardo Valente) contro il Comune di Nus (Avv. Massimo Balì)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in caso di contestazione del potere di &#8220;classificazione&#8221; delle strade di uso pubblico in capo alla P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Strade di uso pubblico &#8211; Contestazione del potere dell’Amministrazione comunale di “classificazione” delle strade di uso pubblico per mancanza del suo stesso presupposto – Competenza dell’A.G.O. &#8211; Sus-sistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal privato volta ad accertare che il proprio fondo non è gravato da una servitù di pubbli-co transito, contestandosi in radice il potere dell’Amministrazione comunale di “clas-sificazione” delle strade di uso pubblico, per mancanza del suo stesso presupposto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla giurisdizione in caso di contestazione del potere di “classificazione” delle strade di uso pubblico in capo alla P.A</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In Nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta</b></p>
<p>composto dai Magistrati: ANTONIO          GUIDA			Presidente; MADDALENA   FILIPPI                     Consigliere; GABRIELE         NUNZIATA &#8211; Referendario relatore ha pronunciato la seguente 																																																																																										</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.101/2002 R.G. proposto da<br />
<b>Cattarina Giovanni</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo Valente ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta, Avenue du Conseil des Commis, 24;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Nus</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e di-feso dall’Avv. Massimo Balì ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ao-sta, alla Via Lucat 2/A;</p>
<p>per  l’annullamento<br />
della deliberazione del Consiglio comunale del 28/6/2002 di richiesta alla Regione di classificazione a strada comunale di un tratto di strada in Llaou de Foy, nonché di tut-ti gli atti comunque connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati ;<br />
Vista l’atto di costituzione e le successive memorie del Comune; <br />
Vista la memoria e  la perizia depositata dal ricorrente;<br />
Visti gli atti tutti della causa ;<br />
uditi alla pubblica udienza del 17 marzo 2004, relatore il referendario Gabriele Nunziata, gli avv.ti Luca Rubagotti, per delega dell’avv. Edoardo Valente, per la par-te ricorrente e  Massimo Balì per il Comune di Nus;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Espone in fatto l&#8217;odierno ricorrente che con l’atto impugnato il Comune ha ri-chiesto alla Regione di classificare una strada privata denominata Llaou de Foy come strada comunale, rinnovando una richiesta già avanzata nel 1996 ed allora rigettata per mancanza di motivazione circa la prevalenza dell’interesse pubblico a sacrificio della proprietà privata. Viene precisato che la strada di cui trattasi è un passaggio di mt.2,40 di larghezza media chiuso da entrambi i lati da fabbricati privati e che attra-versa un vicolo denominato “de Foy”, vicolo peraltro mai gravato da servitù di uso pubblico o privato. Si sottolinea altresì da parte ricorrente che permettere saltuaria-mente il passaggio pedonale o con autoveicoli fa parte dei rapporti di buon vicinato; anzi fino agli anni ’70 il vicolo in questione veniva chiuso quattro volte al giorno dai precedenti proprietari, mentre nel gennaio del 1997 vennero affissi sui muri dei due fabbricati cartelli con scritto “Vietato l’accesso-proprietà privata”.Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso per declaratoria del di-fetto di giurisdizione del giudice amministrativo e comunque per inammissibilità del gravame..<br />
Alla pubblica udienza del 17 marzo 2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Con il ricorso in esame il ricorrente lamenta tra l’altro la violazione dell’art.22 della Legge n.2248 del 1865 e l’eccesso di potere per motivazione insuffi-ciente e travisamento dei fatti.</p>
<p>1.1 Il Comune sostiene il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo at-teso che sarebbe contestato il potere dell’Amministrazione comunale di classificazio-ne della strada di uso pubblico, la inammissibilità del ricorso in quanto è stato impu-gnato un atto meramente endoprocedimentale e comunque la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae.2. Il Collegio ritiene in via preliminare di dover dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla controversia sottoposta al suo esame.</p>
<p>3. Appartiene, invero, alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa, come nella specie, per negare che il proprio fondo sia attraversato da una strada pubblica o sia gravato da una servitù di pubblico transito, poiché in tal caso la parte contesta in radice il potere dell’Amministrazione comunale di “classificazione” delle strade di uso pubblico, per mancanza del suo stesso presupposto, e non si limita a dolersi dei criteri seguiti dall’Amministrazione per la classificazione delle strade comunali e provinciali (ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 12.6.1979, n.3302).	Similmente è il giudice ordinario che valuta, quali indici di riferimento per determinare l’appartenenza di una strada al demanio comunale, l’uso pubblico inteso come uso da parte di un numero indeterminato di persone, l’ubicazione della strada all’interno di luoghi abitati, l’inclusione della stessa nella toponomastica del Comu-ne, il comportamento degli organi della Pubblica Amministrazione nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica e l’assoggettamento dei cittadini alla prassi determina-ta da tale comportamento.																																																																																												</p>
<p>4. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che il ricorso in esame vada dichia-rato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
	Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.   																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale  della Valle d’Aosta  dichiara inammis-sibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
         Così deciso in Aosta, nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2004.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 20 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-20-5-2004-n-56/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.56</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/5/2004 n.2763</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-5-2004-n-2763/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-5-2004-n-2763/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/5/2004 n.2763</a></p>
<p>Pubblica istruzione &#8211; esami e carriere scolastiche &#8211; diniego approvazione commissioni esami di stato con candidati esterni – difetto di motivazione &#8211; Procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti – accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 2633</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-5-2004-n-2763/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/5/2004 n.2763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-5-2004-n-2763/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/5/2004 n.2763</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica istruzione &#8211; esami e carriere scolastiche &#8211; diniego approvazione commissioni esami di stato con candidati esterni – difetto di motivazione &#8211; Procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti – accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4218/g">Ordinanza n. 2633 del 4 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>RICORSO n. 04095/2004<br />
Ord. n.2763/2004<br />
composta dai signori:<br />Giulio AMADIO, PRESIDENTE, f.f.<br />	<br />
Domenico LUNDINI, CONSIGLIERE, Rel<br />
Francesco ARZILLO, CONSIGLIERE<br />
ha pronunciato la presente<b></p>
<p align=center>ORDINANZA </p>
<p></b><br />
nella Camera di Consiglio del 20/05/2004<br />
Visto l&#8217;art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e l&#8217;art. 36del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Visto il ricorso proposto da<br /><b>SOC CENTRO STUDI ANTONIO MANIERI SRL </b><br />
rappresentato e difeso dall&#8217;avv.FILIPPO LUBRANO AVV.domiciliato presso lo studio dell&#8217;avv.FILIPPO LUBRANO AVV.VIA FLAMINIA, 7900196 ROMA</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>LICEO GINNASIO STATALE AUGUSTO DI ROMA;<br />
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA SCIENTIFICA;<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO;<br />
LICEO CLASSICO STATALE LUCILIO DI ROMA</b>, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;e nei confronti<b>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</b></p>
<p>per l’annullamento,<br />previa emanazione di misure cautelari<br />
degli atti indicati nell’epigrafe del ricorso, nonché per gli accertamenti richiesti nei limiti della domanda.</p>
<p>Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Uditi alla Camera di Consiglio del 20 maggio 2004 con designazione del Cons. Domenico Lundini, relatore della causa, i procuratori delle parti come da verbale.</p>
<p>Ritenuto, che sussistano le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare, dal momento che sono ormai in corso oppure imminenti gli adempimenti prodromici allo svolgimento degli esami di Stato per il corrente anno scolastico, in relazione a “candidati esterni” che hanno peraltro prodotto domanda di partecipazione agli esami stessi, presso Istituti scolastici paritari, sin dal 30.11.2003;</p>
<p>Rilevata altresì, in ordine al fumus, la mancanza, negli atti impugnati, di un chiaro riferimento a carenze ricettive dell’Istituto paritario ricorrente.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis – accoglie la suindicata domanda cautelare, ai fini del riesame.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 20 maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-5-2004-n-2763/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/5/2004 n.2763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.762</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-20-5-2004-n-762/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-20-5-2004-n-762/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-20-5-2004-n-762/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.762</a></p>
<p>S.C.O.T. Costruzioni S.r.l. (Avv.ti Antonio Carullo e Beatrice Belli) c. Azienda U.S.L. di Cesena (Avv.ti Maria Rosaria Russo Valentini e Stefano Argnani) in regime di project financing l&#8217;amministrazione detiene ampi poteri di valutazione circa la fattibilità tecnica e la rispondenza al pubblico interesse del progetto proposto dal promotore Opere pubbliche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-20-5-2004-n-762/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.762</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-20-5-2004-n-762/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.762</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S.C.O.T. Costruzioni S.r.l. (Avv.ti Antonio Carullo e Beatrice Belli) c. Azienda U.S.L. di Cesena (Avv.ti Maria Rosaria Russo Valentini e Stefano Argnani)</span></p>
<hr />
<p>in regime di project financing l&#8217;amministrazione detiene ampi poteri di valutazione circa la fattibilità tecnica e la rispondenza al pubblico interesse del progetto proposto dal promotore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Opere pubbliche &#8211; Realizzazione di nuovo parcheggio e potenziamento di parcheggio esistente &#8211; Regime di project financing &#8211; Poteri amministrativi di valutazione di fattibilità tecnica del progetto e di rispondenza al pubblico interesse &#8211; Preliminare valutazione positiva da parte di una Commissione di Valutazione &#8211; Successiva fase di consultazioni in contraddittorio &#8211; Valutazione finale negativa da parte dell&#8217;Amministrazione aggiudicatrice &#8211; Legittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E&#8217; legittima la deliberazione del Direttore Generale di un&#8217;Azienda Sanitaria, con cui sia stata ritenuta non fattibile e non corrispondente al pubblico interesse la proposta in regime di project financing presentata dal promotore, inerente la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico e il potenziamento di parcheggio esistente, successivamente ad una fase di consultazioni in contraddittorio che abbia a sua volta fatto seguito ad una prima verifica positiva di fattibilità del progetto da parte di una Commissione di Valutazione appositamente costituita dall&#8217;Azienda sanitaria.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. Niccolò Pecchioli &#8220;Project financing: verifica amministrativa del progetto e reductio ad unitatem&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In regime di project financing l&#8217;amministrazione detiene ampi poteri di valutazione circa la fattibilità tecnica e la rispondenza al pubblico interesse del progetto proposto dal promotore</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA &#8211; BOLOGNA <br />
SEZIONE I</b></p>
<p>Registro Sentenze:/ 762/04<br />
Registro Generale:	1087/2003 																																																																																												</p>
<p>nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente; ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore; CARLO TESTORI Consigliere ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 22 Aprile 2004<br />
Visto il ricorso 1087/2003  proposto da:</p>
<p><b>S.C.O.T. COSTRUZIONI Srl</b> rappresentato e difeso da: CARULLO AVV. ANTONIO<br />
BELLI BEATRICE con domicilio eletto in BOLOGNA strada MAGGIORE, 47 presso CARULLO AVV. ANTONIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA U.S.L. DI CESENA </b> rappresentato e difeso da:RUSSO VALENTINI AVV. MARIA ROSARIA ARGNANI STEFANO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RIZZOLI 9 (GALL. DEL LEONE)Presso RUSSO VALENTINI AVV. MARIA ROSARIA</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena 13.6.2003 n. 76, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale e in particolare della relazione conclusiva della Commissione di Valutazione in data 14.4.2003.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA U.S.L. DI CESENA<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale 18.12.2003 n. 979, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla Società ricorrente fissando, tuttavia, l’udienza di discussione nel merito del ricorso;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 22 aprile 2004, relatore il Cons.  Rosaria Trizzino, l’avvocato B. Belli per la parte ricorrente e l’avvocato S. Argnani per la resistente Amministrazione.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Il ricorso in oggetto è rivolto avverso la deliberazione del Direttore Generale della Azienda U.S.L. di Cesena 13.6.2003 n. 76, con la quale si è recepita la valutazione operata dalla Commissione di Valutazione all’uopo nominata, in merito alla proposta ex articolo 37 bis della legge 109 del 1994, presentata dalla Società ricorrente e avente ad oggetto la realizzazione in regime di  project financing di un nuovo parcheggio a servizio del presidio ospedaliero “M. Bufalini” e il potenziamento strutturale con riorganizzazione complessiva del servizio.<br />
L’iniziativa della ricorrente prevedeva specificamente:<br />
a.	la realizzazione e gestione di una struttura multipiano parzialmente interrata, sviluppata su tre livelli, per un totale di 621 posti auto;<br />	<br />
b.	la realizzazione e gestione di 131 posti auto ricavati dal raddoppio parziale dell’attuale parcheggio a raso ubicato nella c.d. area “ex Ghini”;<br />	<br />
c.	La riorganizzazione complessiva del servizio di parcamento con relativa gestione di 1338 posti auto così suddivisi: 1067 a pagamento, 26 riservati ai disabili, 3 riservati alle autoambulanze, 242 riservati all’Azienda sanitaria.<br />	<br />
La Commissione di valutazione, nominata con ordinanza del Direttore Amministrativo dell’A.U.S.L. 13.8.2002 n. 5, valutava la proposta “fattibile con modifiche”, sicché l’Azienda, con deliberazione 20.12.2002 n. 131, ne recepiva l’esito dando inizio a una fase di consultazioni in contraddittorio fra le parti (Commissione di valutazione  e la ricorrente) per pervenire ai chiarimenti e alle modifiche richieste.<br />
Al termine di tale fase, la Commissione, nella relazione conclusiva del 14.4.2003, giudicava la proposta “non fattibile e non corrispondente al pubblico interesse” e la Amministrazione, con deliberazione del Direttore Generale 13.6.2003 n. 76, ne recepiva integralmente l’esito.<br />
A sostegno del gravame la società ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità:<br />
1)	Violazione dell’articolo 37 ter della legge 11.9.1994 n. 109 ed eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e incongruità, in quanto la proposta del ricorrente già giudicata fattibile, seppur con modifiche, non poteva essere sottoposta a una nuova valutazione di fattibilità.<br />	<br />
2)	Eccesso di potere per falso presupposto di fatto, illogicità e contraddittorietà; violazione dell’articolo 3 della legge 7.8.1990 n. 241 e carenza di motivazione, in quanto le ragioni poste a base della nuova valutazione espressa (onerosità del piano tariffario – rielaborazione conseguente dello stesso e del piano economico da assoggettare a nuova asseverazione – slittamento dei tempi di intervento previsti a causa della risoluzione del contratto relativo ai lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’ospedale) non dimostrano l’asserita mancanza di pubblico interesse del progetto, ma attengono, invece, ad aspetti di fattibilità della proposta.<br />	<br />
3)	Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto sotto diverso profilo, illogicità non potendosi confrontare il piano tariffario proposto dalla Società istante con quello praticato dal Concessionario del Comune di Cesena nelle aree di sosta cittadine.<br />	<br />
Infine la ricorrente ha formulato istanza di reintegrazione in forma specifica attraverso la prosecuzione e svolgimento della procedura ad evidenza pubblica ex articolo 37 bis  e seguenti della legge 109 del 1994 e in subordine di risarcimento del danno ingiusto subito a causa del comportamento illegittimo della Ausl, nella misura dettagliatamente specificata nella memoria depositata il 16 aprile 2004.<br />
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione contestando le pretese svolte dalla Società ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
All’udienza del 22 aprile 2004, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. La questione sottoposta all’esame del Collegio riguarda sostanzialmente la disciplina dell’istituto del project financing, strumento di ispirazione anglosassone di recente introduzione del nostro ordinamento e ancora scarsamente utilizzato dalle Amministrazioni.<br />
1.1. Ed invero, il project financing è stato introdotto con la legge Merloni ter (415/1998), nel 1998, allo scopo di favorire la realizzazione di opere pubbliche che, senza l’apporto di capitali privati, l’ente pubblico non è in grado di sostenere.<br />
Con tale legge si è modificata la legge 11.2.1994 n.109, introducendo gli articoli 37 bis e seguenti che disciplinano l’istituto comunemente denominato del project financing attribuendo a soggetti dotati di specifici requisiti tecnici, organizzativi, gestionali e finanziari la possibilità di presentare un progetto di un’opera pubblica o di pubblica utilità, che sia prevista in strumenti di programmazione formalmente approvati, la cui realizzazione, e la successiva gestione, avvengono in regime di concessione mediante la stipulazione del contratto di cui all’art.19, secondo comma, della legge.<br />
La caratteristica fondamentale dell’istituto consiste nel porre totalmente o parzialmente a carico dei soggetti promotori o aggiudicatari le risorse necessarie alla progettazione e all’esecuzione dei lavori e nel prevedere quale unica controprestazione il “diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati”.<br />
Peraltro le summenzionate disposizioni apportano significative modifiche strutturali allo schema puro di  project financing, tanto che alcuni commentatori della legge hanno ritenuto che con tali norme non si sia introdotta una disciplina generalizzata del project financing, bensì la disciplina di due istituti:<br />
a)	uno propriamente giuridico: “la promozione di opera pubblica”, articoli 37-bis, ter e quater;<br />	<br />
b)	l’altro di carattere finanziario: il project financing, articoli da 37-quinquies a 37-nonies.																																																																																												</p>
<p>1.2. In particolare l’articolo 37 bis ha stabilito che le proposte di finanziamento possono riguardare soltanto lavori pubblici e di pubblica utilità inseriti nella programmazione triennale di cui all’articolo 14, comma secondo, della legge 109 del 1994 ovvero negli strumenti formalmente approvati dall’Amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.<br />
Alla presentazione del progetto da parte del soggetto promotore fa quindi seguito la fase della valutazione della proposta, compiuta dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 37 ter della legge 109/1994 come modificato dalla legge 1.8.2002 n. 166, che testualmente recita: “Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell&#8217;opera, dell&#8217;accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l&#8217;assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all&#8217;articolo 37-quater il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall&#8217;amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione”.</p>
<p>1.3. In merito, si è precisato che la valutazione si effettua prendendo in esame i profili costruttivi, urbanistici ed ambientali, della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori, delle tariffe da applicare e della relativa metodologia di determinazione, del valore economico e finanziario dei piani e del contenuto della bozza di convenzione.<br />
Le Amministrazioni dunque sono chiamate a esprimere una compiuta valutazione sulla concreta fattibilità dell’intervento, che tenga conto non solo dei profili ambientali, funzionali e più propriamente esecutivi, ma soprattutto della capacità dell’opera realizzata di produrre entrate in misura idonea a remunerare il capitale investito e ad assicurare l’ultimazione dell’opera e l’economicità della relativa gestione.<br />
La legge, infatti, ha inteso predisporre gli strumenti diretti a prevenire il pericolo di interventi non sostenuti da un continuo flusso di finanziamenti, per evitare il ripetersi del fenomeno di opere pubbliche destinate a rimanere incomplete o votate a progressivo deterioramento. <br />
Tutti questi elementi verranno valutati dalla stazione appaltante anche mediante audizioni dei promotori preordinate a fornire chiarimenti ovvero ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie alla proposta stessa.<br />
1.4. Detta attività valutativa si deve effettuare in una prima fase sulla singola proposta al fine di stabilire che non vi siano elementi ostativi alla sua realizzabilità. <br />
Successivamente all’accertamento della idoneità tecnica della proposta, l’amministrazione è chiamata ad effettuare la valutazione della rispondenza al pubblico interesse della proposta stessa: attività propriamente discrezionale in quanto riguarda la comparazione degli interessi rilevanti al momento attuale. <br />
Sotto questo profilo la proposta, pur se giudicata tecnicamente valida, può essere respinta solo se il promotore abbia rifiutato le modifiche richieste dall’ente e se le condizioni proposte siano tali da escludere che anche dopo la procedura di aggiudicazione l’opera risulti di pubblico interesse<br />
L’Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici ha inoltre chiarito che la proposta potrà essere respinta se giudicata non rispondente alle priorità fissate nel piano triennale e nell’elenco annuale, in quanto, per esempio, non compatibile con altri interventi o perché condizionata ad un parziale concorso finanziario dell’amministrazione procedente che la stessa ritiene di utilizzare per altri interventi in corso o per motivi basati sulla programmazione di interventi nella stessa area.<br />
La valutazione può comprendere anche la comparazione di proposte presentate da diversi promotori con riferimento allo stesso intervento ovvero di proposte relative ad interventi differenti: in tal caso l’attività di valutazione degli interventi, ivi compresa la loro comparazione servirà per stabilire la compatibilità degli interventi stessi sotto il profilo finanziario, logistico e funzionale, nonché la compatibilità di interventi diversi in contemporanea fra loro.<br />
1.5 In conclusione, deve ritenersi che la valutazione finale di fattibilità e pubblico interesse del progetto presentato dal promotore ex articoli 37 bis e ss. della legge 109 del 1994 sia il frutto di una complessa procedura articolata in più fasi, fra loro strettamente correlate.</p>
<p>2. Ciò premesso osserva il Collegio che dalla documentazione in atti risulta che nella fattispecie l’Amministrazione sanitaria e la Commissione di Valutazione all’uopo nominata, ricevuta la proposta della società ricorrente, correttamente abbiano preliminarmente provveduto ad esaminare il progetto su base tecnica per accertare innanzitutto l’idoneità della proposta e quindi a valutare anche sotto il profilo del pubblico interesse la fattibilità della medesima.</p>
<p>2.1. Tale procedura è contestata dal ricorrente con i tre motivi di ricorso che per la loro correlazione possono essere trattati congiuntamente.<br />
In particolare la Società ricorrente ritiene che la valutazione del 2002, con la quale la proposta è stata giudicata “fattibile con modifiche” avrebbe esaurito la fase di valutazione e che non sarebbe ammessa l’apertura  di una ulteriore fase in contraddittorio fra le parti per la formulazione di una nuova proposta che recepisca le modifiche richieste dall’Amministrazione.<br />
Secondo l’istante, le modifiche non sono elemento di valutazione della proposta, ma adattamento alla maggior convenienza ritenuta dall’Amministrazione e perciò costituiranno elemento determinante al fine dell’aggiudicazione; un tanto troverebbe conferma nel fatto che il progetto del promotore – eventualmente modificato sulla base delle detrminazioni dell’Amministrazione stessa &#8211; costituisce il progetto preliminare posto a base della gara e che, a norma dell’ultimo comma dell’articolo 37 ter, il medesimo promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’Amministrazione più conveniente.<br />
Rileva inoltre la ricorrente che la valutazione del pubblico interesse dell’opera  sarebbe già stata effettuata al momento dell’inserimento nel piano triennale.<br />
La sottoposizione del progetto del promotore a nuova valutazione recependo, nella determinazione negativa oggi impugnata integralmente le conclusioni della Commissione di Valutazione, espresse in data 14.4.2003, al termine della fase di contraddittorio avviata dopo il giudizio di fattibilità tecnica della proposta sarebbe avvenuta quindi in violazione di legge e il relativo giudizio sarebbe viziato da eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, illogicità e difetto di motivazione.</p>
<p>3.  Tutte le suesposte doglianze sono prive di fondamento.</p>
<p>3.1. Osserva in proposito il Collegio che il giudizio negativo (la proposta non è fattibile, né di pubblico interesse) espresso conclusivamente dall’Amministrazione si basa sulle seguenti considerazioni conclusive:<br />
1.	Il concessionario a fronte della costruzione dell’opera si remunera attraverso i proventi che gli derivano dalla gestione dell’opra per un determinato periodo assumendo l’alea imprenditoriale connessa alla gestione stessa e all’utilizzazione dell’opera; <br />	<br />
2.	Le condizioni e i presupposti individuati dal Promotore per avere titolo a una rinegoziazione del contratto appaiono elementi strettamente attinenti al rischio di impresa e quindi il Promotore – qualora concessionario – verrebbe di fatto a coinvolgere l’Amministrazione  nella gestione realizzando in tal modo una gestione partecipata pubblico-privato attuata attraverso la revisione contrattuale connessa al modificarsi di alcune variabili previste nel piano economico finanziario (quali tasso di inflazione, tasse e imposte, costi di manutenzione) con conseguente eliminazione del rischio di impresa;<br />	<br />
3.	Le tariffe proposte, che rappresentano il presupposto dell’equilibrio economico e finanziario del piano e come tali sono state ritenute dal Promotore insuscettibili di ulteriore miglioramento, non contemperano l’interesse pubblico specifico costituito dalla realizzazione dell’intervento con l’interesse pubblico più generale rappresentato dalle esigenze della collettività che usufruirà del servizio finale;<br />	<br />
4.	Ed invero le tariffe proposte risultano triplicate se non, in alcuni casi quadruplicate, rispetto a quelle attualmente in vigore presso la struttura ospedaliera e sono superiori anche a quelle applicate nello stesso Centro storico di Cesena e non compensano la maggiore disponibilità di posti auto garantita a chi accederà alla struttura ospedaliera;<br />	<br />
5.	Il perseguimento dell’interesse pubblico preminente (applicazione di una tariffa equa per gli utenti della struttura ospedaliera) non può ritenersi soddisfatto dall’inclusione dell’elemento “livelli tariffari” fra i criteri di aggiudicazione da porre a base della successiva gara.<br />	<br />
6.	La contemporanea realizzazione delle opere di che trattasi con quelle relative all’intervento di ampliamento e ristrutturazione della struttura ospedaliera localizzato nelle adiacenza dell’area interessata al parcheggio comporta l’esposizione degli utenti a un potenziale disagio temporalmente troppo rilevante non contemperato dalla prospettiva della successiva ottimale realizzazione delle possibilità di parcamento.																																																																																												</p>
<p>3.2. Di tutta evidenza quindi che l’impugnata determinazione negativa si basa su specifiche e articolate considerazioni più che sufficienti a giustificare la valutazione conclusiva dell’Amministrazione che risulta così immune dal vizio di motivazione.<br />
Le medesime giustificazioni  risultano poi intrinsecamente coerenti,  logiche e rispettose della disciplina regolante l’istituto del project financing. <br />
Va infatti chiarito &#8211; in aggiunta alle più generali considerazioni svolte al punto 1 &#8211;  che legge richiede la presentazione di proposte adeguatamente dettagliate, che espongano non solo studi e progetti preliminari di fattibilità e di inquadramento territoriale e ambientale dell’opera, ma che più specificamente contengano l’indicazione degli elementi relativi al valore dell’opera, al suo rendimento, alle modalità di gestione, nonché al livello e ai criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti<br />
Con la presentazione del piano economico finanziario il soggetto promotore è chiamato ad esporre le previsioni dei costi dell’intervento e dei ricavi che ritiene di poter conseguire dalla gestione dell’opera; il relativo programma, che deve essere asseverato da un istituto di credito a garanzia della sua attendibilità, rappresenta lo strumento mediante il quale il promotore descrive le condizioni finanziarie che considera necessarie per l’equilibrio economico dell’iniziativa e l&#8217;assolvimento della prestazione;<br />
Si comprende allora il ruolo centrale che nella proposta di project financing assume il piano economico finanziario, la cui congruenza rappresenta una condizione preliminare ed essenziale per garantire l’attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità;<br />
Da ciò può trarsi la sicura conseguenza che il piano asseverato non può essere soggetto a modifiche unilaterali dell’amministrazione; esso rappresentando infatti la base sulla quale saranno poi chiamati a confrontarsi i concorrenti nella successiva procedura negoziata di cui all’art.37 quater, il quale stabilisce espressamente che i valori degli elementi per la determinazione dell’offerta più vantaggiosa devono essere fissati “nelle misure previste dal piano economico finanziario presentato dal promotore”, non trascurando di precisare che, in mancanza di offerte nella gara, la proposta vincola comunque il promotore all’esecuzione dell’intervento;<br />
Ne discende, altresì, che le modifiche che, ai sensi dell’art.37 quater primo comma lett.a), l’amministrazione è legittimata ad apportare alla proposta di project financing possono consistere unicamente in lievi correttivi, non in interventi idonei ad alterare il quadro finanziario proposto dal promotore. Con la conseguenza che, qualora il progetto presenti profili che l’amministrazione giudica non coerenti con le funzioni da insediare e lo stralcio delle relative previsioni privi la proposta dei corrispondenti introiti finanziari, dovrà ritenersi integrata la presenza di elementi ostativi alla realizzazione dell’opera e la proposta non potrà giudicarsi di pubblico interesse.<br />
Ciò, del resto, è chiaramente desumibile dalla logica che ispira l’istituto e che assegna carattere essenziale al piano economico finanziario e alle relative voci che concorrono a definirne l’equilibrio.</p>
<p>4. Alla luce delle considerazioni che precedono è agevole quindi riscontrare l’infondatezza delle argomentazioni esposte.<br />
Ed invero il piano presentato dalla società prevede un investimento complessivo stimato in ca. 14 milioni di euro, interamente finanziato con capitali privati; il programma prevede inoltre di conseguire la prima manifestazione di utile d’esercizio a decorrere dall’ottavo anno dall’attivazione della gestione.<br />
Con le modifiche tariffarie richieste e i rilievi mossi dall’Amministrazione risulta peraltro evidente che il piano economico presentato dalla società, già criticamente valutato dall’Istituto di credito asseverante, perde di attendibilità a causa della riduzione delle risorse necessarie alla stessa attuazione del progetto e all’economicità della gestione. <br />
In presenza dei rilievi sollevati dalla commissione, il Direttore generale dell’Azienda Usl non poteva che concludere per l’inaccoglibilità della proposta come formulata, atteso che ogni eventuale modifica del piano che tenesse in considerazione i summenzionati rilievi, si traduce in un’evidente alterazione di un elemento essenziale della proposta e, quindi, nell’applicazione distorta dell’istituto qui considerato.<br />
Come già specificato il project financing costituisce una modalità di finanziamento, da parte del privato, della realizzazione di opere pubbliche, la cui gestione possa assicurare un ritorno economico.<br />
Trattasi di operazione senza rischio nella quale risulta essenziale la validità del conto economico del progetto da finanziare. e la capacità di generare un flusso di cassa in grado di rimborsare il prestito erogato (capacità reddituale per l’arco di tempo occorrente all’estinzione del finanziamento erogato).<br />
Caratteristica peculiare del project financing, dunque, non è solo l’ottenimento del capitale occorrente per la realizzazione delle opere, ma fondamentalmente la gestione delle stesse, affinché dalla loro fruizione e dai ricavi correlati possa trovare completa remunerazione il capitale investito.<br />
Il progetto, quindi, va considerato come un unicum, nel quale la fase gestionale ha, indubbiamente, rilevanza di gran lunga maggiore di quella realizzativa dell’opera, perché consente appunto la remunerazione della stessa.<br />
Conseguentemente ogni significativa modifica al piano gestionale rende inaccoglibile la proposta.</p>
<p>5. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va dunque respinto.<br />
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa lo dichiara respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che le presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa</p>
<p>Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 22 aprile 2004<br />
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186.<br />
Bologna, lì 20/05/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-20-5-2004-n-762/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.762</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.867</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-20-5-2004-n-867/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-20-5-2004-n-867/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-20-5-2004-n-867/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.867</a></p>
<p>Pres. Giallombardo – Est. Veneziano Adolfo Brignione (Avv. F. Tinaglia) c. A.S.L. 9 di Trapani (Avv. S. Lipari). spetta al G.A. la giurisdizione esclusiva sulle questioni sorte anteriormente al 30 giugno 1998 1.Pubblico impiego – Controversie sorte anteriormente al 30 giugno 1998 – giurisdizione esclusiva del G.A. – sussiste. 2.Pubblico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-20-5-2004-n-867/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.867</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-20-5-2004-n-867/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.867</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giallombardo – Est. Veneziano<br /> Adolfo Brignione (Avv. F. Tinaglia) c. A.S.L. 9 di Trapani (Avv. S. Lipari).</span></p>
<hr />
<p>spetta al G.A. la giurisdizione esclusiva sulle questioni sorte anteriormente al 30 giugno 1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Pubblico impiego – Controversie sorte anteriormente al 30 giugno 1998 – giurisdizione esclusiva del G.A. – sussiste.</p>
<p>2.Pubblico impiego – trattamento pensionistico – provvedimento di modifica in peius del trattamento economico goduto – mancato avviso di avvio del procedimento – anche in caso di urgenza di procedere a rideterminazione – illegittimità del provvedimento – sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine del 15 settembre 2000 – relativamente alle questioni attinenti al periodo del rapporto d’impiego anteriore al 30 giugno 1998 – non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione esclusiva del G.A., cui spetta la giurisdizione su tutte le questioni sorte in un periodo antecedente al 30 giugno 1998, ancorchè il giudizio sia stato instaurato successivamente alla data del 15 settembre 2000.</p>
<p>2. Nei casi di adozione di atti destinati a produrre un pregiudizio nella sfera giuridica del privato, l’Amministrazione deve procedere all’avviso di avvio del procedimento, nè può ravvisarsi una situazione d’urgenza ostativa all’adozione del provvedimento di rideterminazione del trattamento economico allorquando sia decorso un lungo lasso di tempo tra la data di pensionamento dell’interessato e la data del provvedimento di ritiro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Spetta al G.A. la giurisdizione esclusiva sulle questioni sorte anteriormente al 30 giugno 1998</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 867-04 Reg. Sent.<br />N. 1132   Reg. Gen. ANNO    2001</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1132/2001 proposto dal<br />
sig. <b>BRIGNONE Adolfo</b>, elettivamente dom.to in Palermo, Via Santuario di Cruillas n. 8, presso lo studio dell&#8217;avv.to Francesco Tinaglia, che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’Az. Unità sanitaria Locale n. 9 di Trapani</b>, in persona del Direttore gen.le pro-tempore, elett.te dom.to in Palermo, Via N. Turrisi n. 13, presso lo studio dell&#8217;avv.to N. Puccio, rappresentato e difeso dall’avv. Sabrina Lipari per mandato in calce alla copia notificata del ricorso;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione del Direttore gen.le n. 5 del 3.01.2001, con la quale è stato rideterminato il trattamento goduto dal ricorrente.</p>
<p>     Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
     Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;avv.to S. Lipari per l’amm.ne intimata;<br />
     Vista la memoria prodotta dal ricorrente a sostegno delle proprie difese;<br />
     Designato relatore alla pubblica udienza del 2.03.2004 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;<br />
     Udito l&#8217;avv.to G. Deplano, in sostituzione dell’avv. F. Tinaglia, per il ricorrente;<br />
     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>     Con ricorso notificato i dì 23./27.02.2001, e depositato il successivo 12.03., il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe con il quale – a distanza di quattro anni dall’avvenuto pensionamento – gli viene rideterminato peggiorativamente il trattamento economico goduto, con salvezza di successivi conguagli. Deduce vizi di mancato avviso di avvio del procedimento e di difetto di motivazione in ordine all’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ed alla contraddittorietà.<br />
     L’amm.ne intimata si è costituita in giudizio deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.<br />
     Con ordinanza n. 586 del 3.04.2001, confermata in appello, è stata respinta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
     Con memoria depositata il 17.02.2004 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.<br />
     Alla pubblica udienza del 2.03.2004 il procuratore del ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni e chiesto porsi il ricorso in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Deve, preliminarmente, esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa dell’amm.ne intimata con riferimento all’art. 45, co. 17, D.Lgs. n. 80/1998 ed alla data di adozione dell’atto.<br />
     A tal riguardo, il ricorrente replica richiamando una recente pronunzia delle SS.UU. della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 9969/2001).<br />
     Il Collegio non ignora che la Sezione (con sentenza n. 1270/2001, confermata dal C.G.A. con sentenza n. 24/2003) ha declinato la propria giurisdizione in occasione della impugnazione di un provvedimento di recupero adottato successivamente al 30.06.1998 ma relativo a somme corrisposte in modo asseritamente erroneo in epoca anteriore a tale data.; rileva però che la Sezione è pervenuta a detta conclusione sia in considerazione della data di adozione dell’atto impugnato che in considerazione dell’avvenuta deduzione di censure attinenti alla sua adozione ed i suoi (successivi) effetti sul perdurante rapporto d’impiego privatizzato.<br />
     La presente fattispecie, invece, presenta la particolarità dell’avvenuta cessazione del rapporto di pubblico impiego, intercorrente tra il ricorrente e l’amm.ne intimata, in data anteriore alla data del 30.06.1998 e sembra, quindi, rientrare nella ipotesi esaminata dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9969/2001, e risolta nel senso dell’affermazione della sussistenza della giurisdizione esclusiva amministrativa in ragione dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro in epoca anteriore al 30.06.1998.<br />
     Per altro, il Collegio ritiene che la soluzione della problematica relativa alla individuazione della giurisdizione competente a conoscere della presente controversia investa anche le problematiche interpretative relative all’ultima parte dell’art. 45, co. 17, del D.lgs. n. 80/1998 – norma ritenuta applicabile alla presente fattispecie ex art. 5 cod. proc. civ., pur successivamente alla sua intervenuta abrogazione e sostituzione ad opera degli artt. 72 e 69 del D.Lgs. n. 165/2001 – la quale fissa al 15.09.2000 il termine per la proposizione avanti al giudice amministrativo delle controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.06.1998.<br />
     A tal riguardo, osserva il Collegio che il costante orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con riferimento ad entrambe le disposizioni succedutesi nel tempo, ritenute sostanzialmente identiche (ordd. 17 giugno 2002 n. 8700; 4 luglio 2002 n. 9690; 21 novembre 2002 n. 16427; 24 gennaio 2003 n. 1124; 30 gennaio 2003 n. 1511; 7 marzo 2003 n. 3512) ha ritenuto che il termine del 15 settembre 2000 – relativamente alle questioni attinenti al periodo del rapporto d’impiego anteriore al 30 giugno 1998 – non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, cui spetta la giurisdizione su tutte le questioni sorte in un periodo antecedente al 30 giugno 1998, ancorché il giudizio sia stato instaurato successivamente alla data del 15 settembre 2000.<br />
     Al contrario, il Consiglio di Stato sembra ancora oscillare tra la tesi in precedenza esposta (sez. VI, Ord. 10 maggio 2002 n. 1752 e sez. IV, sent. n. 1804 del 5 aprile 2003), secondo la quale il termine del 15.09.2000 sarebbe un termine decadenziale alla proponibilità dell’azione, e quella secondo la quale detto termine avrebbe comportato il passaggio della giurisdizione all’AGO (sez. VI, sent. n. 4830 del 26 agosto 2003).<br />
     A fronte di siffatti orientamenti, il Collegio ritiene preferibile aderire alla tesi costantemente manifestata dalla Corte di Cassazione, non solo in relazione alla sua specifica funzione regolatrice della giurisdizione, ma anche perché – con riferimento alla presente fattispecie, relativa ad un rapporto di pubblico impiego cessato prima del 30.06.1998 – l’eventuale attribuzione all’AGO mancherebbe anche dell’aggancio relativo alla attualità della produzione degli effetti dell’atto su di un rapporto “ratione temporis” devoluto a detta giurisdizione.<br />
     Il Collegio ritiene quindi, che la giurisdizione a conoscere la presente controversia spetti al Giudice amministrativo.<br />
     Per altro, il Collegio ritiene ancora che non venga in alcun modo in rilievo il profilo dell’applicazione del termine decadenziale del 15.09.2000, in quanto l’atto impugnato è stato adottato in epoca successiva alla scadenza di tale termine e, quindi, sfugge all’effetto decadenziale della proponibilità delle azioni, comunque esercitabili prima della detta data, proprio della norma in esame in quanto non può darsi la decadenza da un’azione di impugnazione di un atto non ancora esistente.</p>
<p>2. Così acclarata la propria giurisdizione a conoscere del presente ricorso, il Collegio lo ritiene fondato e meritevole di accoglimento sotto l’assorbente primo motivo di impugnazione, relativo al mancato avviso di avvio del procedimento.<br />
     Ed invero, per un verso, non può esservi dubbio che in ipotesi (quali quella in esame) di atti di ritiro, destinati produrre un pregiudizio nella sfera giuridica del privato, l’amm.ne debba procedere a detto adempimento procedimentale e partecipativo mentre, per altro verso, la deduzione relativa alla pretesa urgenza di procedere alla rideterminazione del trattamento economico spettante al ricorrente non resiste alla considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dalla data di suo pensionamento (quattro anni), rispetto al quale i tempi della comunicazione di avvio del procedimento e di una sollecita fissazione di un termine per controdedurre non avrebbero potuto comportare alcun effettivo pregiudizio per l’amministrazione né per gli enti previdenziali.<br />
     All’accoglimento della censura consegue l’annullamento dell’atto impugnato, salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti di competenza dell’amm.ne.<br />
     Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>     Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
     Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio</p>
<p>     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa</p>
<p>     Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 2 marzo 2004, con l&#8217;intervento dei Sigg.ri Magistrati:<br />
     &#8211; Giorgio Giallombardo                 &#8211;  Presidente<br />
     &#8211; Salvatore Veneziano                  &#8211;  Consigliere Estensore<br />
     &#8211; Fabio Taormina                         &#8211;  Referendario<br />
Angelo Pirrone, Segretario.</p>
<p>Depositata in Segreteria  il  20/05/2004</p>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/5/2004 n.125</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-20-5-2004-n-125/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/5/2004 n.125</a></p>
<p>Qualora un gestore di telefonia impugni il provvedimento con il quale il Dirigente del Comune ha disposto la sospensione del procedimento di istruttoria in ordine alla richiesta di rilascio del nulla osta ambientale per realizzare un impianto di telefonia mobile, sospensione del procedimento motivata con riferimento alla delibera che aveva</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-20-5-2004-n-125/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/5/2004 n.125</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Qualora un gestore di telefonia impugni il provvedimento con il quale il Dirigente del Comune ha disposto la sospensione del procedimento di istruttoria in ordine alla richiesta di rilascio del nulla osta ambientale per realizzare un impianto di telefonia mobile, sospensione del procedimento motivata con riferimento alla delibera che aveva deciso di effettuare un censimento delle fonti di inquinamento elettromagnetico propedeutico alla stesura del piano delle antenne e di sospendere nelle more ogni determinazione in merito alla istallazione di nuovi impianti, il giudice amministrativo puo’ ordinare al Comune di pronunciarsi sull’istanza del privato.<br />
La sentenza che nel merito accolga poi il ricorso, puo’ escludere l’esistenza di un danno risarcibile se, all’indomani dell’ordinanza propulsiva, la parte non chieda l’esecuzione del provvedimento di urgenza per un tempestivo e pieno soddisfacimento dei propri interessi. (GS)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER L&#8217;ABRUZZO SEZ. PESCARA<br />SEDE DI  PESCARA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 125/04<br />
Registro Generale: 220/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO CATONI Presidente, relatore<br />MARIO DI GIUSEPPE Cons.<br />DINO NAZZARO Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Maggio 2004<br />
Visto il ricorso 220/2004  proposto da:<br />
<b>H3G &#8211; SOC.</b><br />
rappresentato e difeso da:IRTI NATALINO &#8211; IRTI AURELIO &#8211; MAMMONE MICHELE &#8211; SAVINI NICCI  MARIOcon domicilio eletto in PESCARASEGRETERIA TARpresso IRTI AURELIO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI MONTESILVANO</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />del provvedimento del 25.2.2004 – Diniego installazione rete telefonica mobile.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Udito il relatore Pres. ANTONIO CATONI  e udito l’avv. Irti Aurelio e l’avv. Gianluca Di Blasio;<br />
Visto l’art. 21, 7° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, (quale sostituito dall’art. 3 della legge 21.7.2000, n.205);<br />
Ritenuto che  l’Amministrazione comunale non può provvedere a disporre un arresto del procedimento con un atto soprassessorio ma deve, comunque, pronunciarsi sull’istanza della società ricorrente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, nel senso di ordinare all’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza dell’H3G.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>SEDE DI PESCARA, li 20 Maggio 2004<br />
Antonio CATONI  &#8211; Presidente, relatore</p>
<p>(nel merito, il ricorso e’ poi stato accolto con sentenza TAR Pescara 319/07).</p>
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