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	<title>20/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.1764</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-1764/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-1764/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.1764</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;aggiudicazione della gara per l&#8217;affidamento del servizio biennale di monitoraggio della qualità erogata e percepita degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, se il merito e&#8217; atteso dopo un mese ed e&#8217; dubbio il requisito documentato dall&#8217;aggiudicataria circa l&#8217;esperienza in servizi di qualificazione economico-finanziaria, quali il servizio espletato per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-1764/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.1764</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-1764/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.1764</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;aggiudicazione della gara per l&#8217;affidamento del servizio biennale di monitoraggio della qualità erogata e percepita degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, se il merito e&#8217; atteso dopo un mese ed e&#8217; dubbio il requisito documentato dall&#8217;aggiudicataria circa l&#8217;esperienza in servizi di qualificazione economico-finanziaria, quali il servizio espletato per UIC-Banca d’Italia attinente l’attività d’ ”indagine statistica sul turismo internazionale dell’Italia”, rispetto alle tematiche della Customer Satitsfaction, oggetto della gara in controversia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01764/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02508/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2508 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Aeroporti di Roma Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca Leone, con domicilio eletto presso Luca Studio Legale Leone in Roma, via Appennini N.46;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Customized Research &#038; Analysis Srl</b> in proprio e quale Mandataria <b>Rti</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Lazzaretti, Carmelo Mendolia, Egidio Rinaldi, con domicilio eletto presso Andrea Lazzaretti in Roma, largo di Torre Argentina, 11; Rti-Ipsos Srl; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Pragma Srl</b> in proprio e quale Mandataria <b>Ati</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Federico Tedeschini, Pierpaolo S. Pugliano, con domicilio eletto presso Antonio Pazzaglia in Roma, via Lima, 48; <b>Ati-Istituto Piepoli, Istituto Piepoli Spa</b> in proprio e quale Mandante <b>Ati</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III TER, n. 00915/2011, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L&#8217;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA&#8217; EROGATA E PERCEPITA DEGLI AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Customized Research &#038; Analysis Srl in proprio e quale Mandataria Rti e di Pragma Srl in proprio e quale Mandataria Ati;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 il Cons. Antonio Malaschini e uditi per le parti gli avvocati Leone,Mendolia,Pirocchi per Rinaldi, Clarizia e Pugliano;	</p>
<p>ritenuto che la sollecita fissazione dell’udienza per il giorno 5 maggio 2011 consentirà una ponderata valutazione delle ragioni di merito avanzate dalla parte appellante, anche in relazione ad un attento esame della natura del servizio espletato dall’ ATI aggiudicataria per UIC-Banca d’Italia;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2508/2011).<br />	<br />
Compensa le spese per la presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Malaschini, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-1764/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.1764</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.1777</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-1777/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-1777/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-1777/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.1777</a></p>
<p>non va sospeso il diniego di rilascio di patentino per vendita generi di monopolio ad un bar, se il provvedimento impugnato non pregiudica la possibilità di ripresentare la domanda per ottenere il patentino proponendo un orario più ampio rispetto a quello delle rivendite circostanti ed un turno di riposo settimanale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-1777/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.1777</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-1777/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.1777</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non va sospeso il diniego di rilascio di patentino per vendita generi di monopolio ad un bar, se il provvedimento impugnato non pregiudica la possibilità di ripresentare la domanda per ottenere il patentino proponendo un orario più ampio rispetto a quello delle rivendite circostanti ed un turno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, circostanze queste attribuibile all’esclusiva responsabilità della ricorrente società. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01777/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02049/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2011, proposto dalla:<br />	<br />
<b>Dalia S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesca Coluzzi, con domicilio eletto presso il sig. Ugo Nicotera in Roma, via Pilo Albertelli, n. 1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze -Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato-Direzione Generale, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze -Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato-Ufficio Regionale del Lazio, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici di detta Avvocatura;<br />	<br />
<b>Sergio Bonomo</b> ed <b>Anna Maria Stiscia</b>, non costituiti in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; SEZ. STACCATA DI LATINA &#8211; SEZIONE I^ &#8211; n. 97 del 2011, resa tra le parti, concernente RILASCIO DI PATENTINO PER LA VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze -Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato &#8211; Direzione Generale e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze -Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato &#8211; Ufficio Regionale del Lazio e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Coluzzi e l&#8217;avvocato dello Stato Palatiello;	</p>
<p>Rilevato che l’appello cautelare, allo stato degli atti, non può ritenersi fondato, né sotto il profilo del diritto, fondandosi il provvedimento impugnato su valutazioni connesse ad oggettivi elementi contrari alla richiesta della società interessata che l’Amministrazione, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, ha valutato non irragionevolmente in maniera negativa; né sotto il profilo del danno, potendo esso essere ricondotto ad omissione attribuibile all’esclusiva responsabilità dell’appellante società;	</p>
<p>Ritenuto che l’onere delle spese della presente fase cautelare debbano essere poste a carico della soccombente società appellante, nella misura indicata in dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l&#8217;appello (Ric. n. 2049 del 2011) confermando la misura cautelare disposta in primo grado.<br />	<br />
Condanna la società soccombente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che liquida, in favore della costituita Amministrazione, in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-1777/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.1777</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-144/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-144/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.144</a></p>
<p>non va sospeso il decreto del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco che annulla d&#8217;ufficio l&#8217;aggiudicazione definitiva ed il contratto triennale (del dicembre 2010) di pulizia delle sedi locali, se e&#8217; previsto un differimento della costituzione del vincolo negoziale definitivo al completamento della fase dell’«approvazione», e in ragione della natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-144/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-144/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non va sospeso il decreto del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco che annulla d&#8217;ufficio l&#8217;aggiudicazione definitiva ed il contratto triennale (del dicembre 2010) di pulizia delle sedi locali, se e&#8217; previsto un differimento della costituzione del vincolo negoziale definitivo al completamento della fase dell’«approvazione», e in ragione della natura del reato ascritto all’interessato, non irragionevolmente apprezzato dall’Amministrazione appaltante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00144/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00151/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 151 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Società Pulitori ed Affini S.p.A., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Ilaria Deluigi, Francesco Massa e Carlo Masi, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Masi in Parma, vicolo dei Mulini 6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;<br />	<br />
<b>Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Società Mast S.r.l.; </b>	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto in data 10.03.2011, prot. n. 3813, del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma, recante annullamento d&#8217;ufficio dell&#8217;aggiudicazione definitiva e del contratto stipulato il 27.12.2010 relativo all&#8217;affidamento triennale del servizio di pulizia della sede di Parma e delle sedi collegate.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 il dott. Italo Caso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, a fronte del previsto differimento della costituzione del vincolo negoziale definitivo al completamento della fase dell’«approvazione» (v. art. 26 del contratto), e in ragione della natura del reato ascritto all’interessato e del non irragionevole apprezzamento da ultimo compiutone dall’Amministrazione appaltante, difettano – ad un primo esame della causa – le condizioni per la concessione dell’invocata misura cautelare	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Arosio, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Emanuela Loria, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 20/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-144/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.462</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-462/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-462/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.462</a></p>
<p>Vanno sospesi gli atti con cui il Comune di Firenze ha chiesto a Toscana Energia il pagamento di € 93.000 a titolo di indennità di ristoro per le alterazioni stradali assentite per gennaio 2011 e di € 181.936 per febbraio 2011, precisando che il mancato pagamento entro 10 giorni comporterà</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi gli atti con cui il Comune di Firenze ha chiesto a Toscana Energia il pagamento di € 93.000 a titolo di indennità di ristoro per le alterazioni stradali assentite per gennaio 2011 e di € 181.936 per febbraio 2011, precisando che il mancato pagamento entro 10 giorni comporterà procedura coattiva ed eventualmente l&#8217;immediata revoca delle concessioni, considerato che sembrano presentare apprezzabili profili di fondatezza le censure formulate contro i provvedimenti n. 12314/2011 e n. 21394/2011 nella parte in cui prospettano &#8211; seppure &#8220;eventualmente&#8221; &#8211; quale conseguenza del mancato pagamento delle indennità richieste, &#8220;l&#8217;immediata revoca delle concessioni di A.S. già in atto e la sospensione di tutte le Vs. richieste di alterazione suolo pubblico&#8221;. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00462/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00713/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 713 del 2011, proposto dalla <b>società Toscana Energia s.p.a., </b>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Calugi, con domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, via Gino Capponi n. 26;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Firenze</b>, costituito in giudizio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Sansoni e Claudio Visciola e domiciliato in Firenze, Palazzo Vecchio &#8211; Piazza Signoria; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; degli atti n. 12314 del 15.02.2011 e n. 21394 del 14.03.2011 (rispettivamente conosciuti in data 17.02 e 18.03.2011), con cui il Comune di Firenze ha chiesto a Toscana Energia il pagamento, rispettivamente, di € 93.955,00, a titolo di indennità di risto	</p>
<p>&#8211; dell&#8217;art. 7, commi 3, 4 e 5 e dell&#8217;art. 12, dell&#8217;Allegato 1 (&#8220;Principi, modalità e criteri per la determinazione dell&#8217;indennità di civico ristoro prevista dall&#8217;art. 7 comma 3&#8221;) del &#8220;Regolamento per la concessione del suolo, del sottosuolo e delle infras	</p>
<p>&#8211; della deliberazione n. 789/602 dell&#8217;11.08.2001, con cui la Giunta municipale di Firenze ha determinato l&#8217;indennità prevista dall&#8217;art. 7 del Regolamento e delle relazioni tecniche, ivi richiamate, redatte il 6.07.2001 dalla Direzione Mobilità ed il 5.06.	</p>
<p>&#8211; della deliberazione n. 126 del 31.03.2003 della Giunta comunale recante l&#8217;adeguamento dell&#8217;indennità di cui all&#8217;art. 7 del Regolamento;	</p>
<p>&#8211; delle autorizzazioni all&#8217;occupazione e alterazione delle aree stradali pubbliche rilasciate dal Comune alla Società ricorrente, nella parte in cui prevedono che &#8220;dovrà essere corrisposta l&#8217;indennità di ristoro di cui all&#8217;art. 7 comma 3 del Regolamento p	</p>
<p>&#8211; di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che, ad un primo esame, il danno lamentato dalla società ricorrente sembra riconducibile, più che ai provvedimenti impugnati con il ricorso in esame, ai nuovi Disciplinari tecnici relativi ai ripristini delle strade del Comune di Firenze;	</p>
<p>&#8211; che in ogni caso le questioni qui prospettate dalla parte ricorrente necessitano di più adeguato approfondimento nella sede di merito;	</p>
<p>Ritenuto comunque che sembrano presentare apprezzabili profili di fondatezza le censure formulate contro i provvedimenti n. 12314/2011 e n. 21394/2011 nella parte in cui prospettano &#8211; seppure &#8220;eventualmente&#8221; &#8211; quale conseguenza del mancato pagamento delle indennità richieste &#8220;l&#8217;immediata revoca delle concessioni di A.S. già in atto e la sospensione di tutte le Vs. richieste di alterazione suolo pubblico&#8221;;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) accoglie la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti n. 12314/2011 e n. 21394/2011 limitatamente alla parte indicata in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Riccardo Giani, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.2447</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-4-2011-n-2447/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-4-2011-n-2447/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-4-2011-n-2447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.2447</a></p>
<p>Pres. Baccarini – Est. Caringella Il Ponte Societa&#8217; Cooperativa Sociale Onlus (Avv.ti C. Molino, A. e G. Stancanelli) c/ Cooperativa Sociale La Luce Onlus (Avv. L. Righi), Comune di Lucca (Avv. A. Cecchi) 1. Contratti della P.A. – Gara – Offerta economica – Valutazione – Seduta pubblica – Necessità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-4-2011-n-2447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.2447</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-4-2011-n-2447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.2447</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Baccarini – <i>Est.</i> Caringella<br /> Il Ponte Societa&#8217; Cooperativa Sociale Onlus (Avv.ti C. Molino, A. e G. Stancanelli) c/ Cooperativa Sociale La Luce Onlus (Avv. L. Righi), Comune di Lucca (Avv. A. Cecchi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Offerta economica – Valutazione – Seduta pubblica – Necessità – Deroga &#8211; Collegamento piano economico finanziario . 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Seduta pubblica &#8211; Offerta economica – Apertura plichi –– Chiusura – Sigla dei componenti &#8211; Successiva valutazione offerta– Legittimità. 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Servizi pubblici – Concessioni &#8211; Regolamento dei lavori pubblici – Applicabilità – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Qualora la normativa di gara imponga alla commissione una valutazione del tenore dell’offerta economica alla luce del collegato piano economico-finanziario costituente parte integrante dell’offerta è legittima la mancata lettura delle offerte economiche nella seduta pubblica attesa l’applicabilità della deroga al principio di pubblicità nelle ipotesi in cui venga in rilievo una procedura di gara retta dal metodo dell’offerta economicamente vantaggiosa implicante un’attività valutativa estesa anche alla componente economica.	</p>
<p>2. E’ legittimo l’operato della commissione di gara che dopo aver aperto in seduta pubblica le buste contenenti le offerte economiche ha proceduto a contrassegnare le offerte con l’apposizione di una sigla dei componenti della commissione ed ha assicurato la successiva custodia dei plichi nelle more dell’espletamento dell’attività valutativa così evitando il rischio di manipolazioni e sostituzioni.	</p>
<p>3. Alle procedure aventi ad oggetto le concessioni di servizi pubblici non sono analogicamente applicabili le norme regolamentari che disciplinano gli appalti di lavori pubblici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02447/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01392/2011 REG.RIC.<br />	<br />
N. 01391/2011 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Il Ponte Società Cooperativa Sociale Onlus, Ponteverde Cooperativa Sociale Onlus, Italcoop Società Cooperativa Sociale Onlus, Nuova Idealcoop Società Cooperativa Sociale Onlus, Paideia Società Cooperativa Sociale Onlus</b>, in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore, </i>rappresentati e difesi dagli avv. Claudia Molino, Antonio Stancanelli e Giuseppe Stancanelli, con domicilio eletto presso Claudia Molino in Roma, via Panama 58; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Cooperativa Sociale La Luce Onlus, Agape Cooperativa Sociale Onlus, La Cerchia Cooperativa Sociale Onlus, La Salute Cooperativa Sociale Onlus</b>, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45;<br />
Comune di Lucca; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Comune di Lucca</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso Claudia Molino in Roma, via Panama 58; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>La Luce Cooperativa Sociale Onlus, Agape Cooperativa Sociale Onlus, La Cerchia Cooperativa Sociale Onlus, La Salute Cooperativa Sociale Onlus</b>, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45; e <b>Onlus </b>in proprio e quale Mandataria della Costituenda Ati, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Stancanelli, Claudia Molino, Antonio Stancanelli, con domicilio eletto presso Claudia Molino in Roma, via Panama 58; <b>Ati &#8211; Idealcoop Cooperativa Sociale Onlus, Ati &#8211; Nuova Idealcoop Cooperativa Sociale Onlus, Ati &#8211; Paideia Cooperativa Sociale Onlus</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Stancanelli, Antonio Stancanelli, Claudia Molino, con domicilio eletto presso Claudia Molino in Roma, via Panama 58; <b>Ponteverde Coop. Sociale Onlus</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Claudia Molino, Antonio Stancanelli, Giuseppe Stancanelli, con domicilio eletto presso Claudia Molino in Roma, via Panama 58; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 1391 del 2011:<br />	<br />
della sentenza breve del T.a.r. Toscana &#8211; Firenze: Sezione I n. 00117/2011, resa tra le parti, concernente GARA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E ARREDAMENTO NONCHE&#8217; DELLA GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA<br />	<br />
quanto al ricorso n. 1392 del 2011:<br />	<br />
della sentenza breve del T.a.r. Toscana &#8211; Firenze: Sezione I n. 00117/2011, resa tra le parti, concernente GARA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E ARREDAMENTO NONCHE&#8217; DELLA GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cooperativa Sociale La Luce Onlus, di Agape Cooperativa Sociale Onlus, di La Cerchia Cooperativa Sociale Onlus, di La Salute Cooperativa Sociale Onlus, di La Luce Cooperativa Sociale Onlus, di Agape Cooperativa Sociale Onlus, di La Cerchia Cooperativa Sociale Onlus, di La Salute Cooperativa Sociale Onlus e di Il Ponte Cooperativa Sociale Onlus in proprio e quale mandataria della Costituenda Ati e di Ati &#8211; Idealcoop Cooperativa Sociale Onlus e di Ati &#8211; Nuova Idealcoop Cooperativa Sociale Onlus e di Ati &#8211; Paideia Cooperativa Sociale Onlus e di Ponteverde Coop. Sociale Onlus;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Buccellato, per delega dell&#8217;Avv. Righi, e A. Stancanelli Cecchi, Buccellato, per delega dell&#8217;Avv. Righi, e A. Stancanelli.;</p>
<p>Rilevato che il giudizio ha ad oggetto la procedura indetta dal Comune di Lucca ai fini dell’affidamento della concessione avente ad oggetto la progettazione esecutiva, i lavori di completamento della struttura e dell&#8217;arredo nonché la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia dell&#8217;asilo nido sito in Comune di Lucca &#8211; Loc. S.Anna, <br />	<br />
Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici, muovendo dalla qualificazione della fattispecie oggetto della procedura come concessione di servizi, hanno accolto il ricorso proposto dalle cooperative in epigrafe specificate avverso l’esito della procedura in esame reputando fondata ed assorbente la censura con la quale era stata stigmatizzata l’omessa lettura in seduta pubblica delle offerte economiche;<br />	<br />
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del merito;<br />	<br />
Rilevato che gli appelli proposti dalla stazione appaltante e dal raggruppamento aggiudicatario devono essere riuniti in quanto si riferiscono alla medesima sentenza;<br />	<br />
Ritenuto altresì che gli appelli meritano accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono:<br />	<br />
&#8211; il principio della pubblicità delle sedute risulta nella specie rispettato in ragione dell’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e di quelli contenenti le offerte economiche;<br />	<br />
&#8211; la mancata lettura delle offerte economiche nella seduta pubblica è giustificata dalla circostanza che l’esame delle offerte economiche, alla stregua della disciplina dettata dalla normativa di gara, non si esauriva nel mero riscontro oggettivo del dato<br />
-risulta quindi applicabile al caso di specie il principio giurisprudenziale che consente la deroga al principio della pubblicità nelle ipotesi in cui venga in rilievo una procedura di gara retta dal metodo dell’offerta economicamente vantaggiosa implican<br />
-il rischio di manipolazioni e sostituzioni è stato nella specie scongiurato anche dalla condotta complessiva della commissione, che, dopo avere aperto in seduta pubblica le buste contenenti le offerte economiche in un torno di tempo successivo alla valut<br />
&#8211; nel caso in esame risultano, in definitiva, rispettati i principi generali che presiedono all’espletamento delle procedure aventi ad oggetto le concessioni di servizi pubblici ai sensi degli articoli 27 e 30 del codice dei contratti pubblici mentre non<br />
-è infondato anche il motivo assorbito riproposto in appello in quanto la Commissione in gara, in coerenza con le prescrizioni dettate dagli artt. 7 e 8 del disciplinare, ha applicato il metodo aggregativo-compensatore ai fini della valutazione dell’offer<br />
Reputato, in definitiva, che i riuniti appelli meritano accoglimento e che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, respinge il ricorso di primo grado. <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-4-2011-n-2447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.2447</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.2446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-4-2011-n-2446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-4-2011-n-2446/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-4-2011-n-2446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.2446</a></p>
<p>Pres. Baccarini – Est. Caringella Elecon Consorzio Stabile Soc. Cons. Srl (Avv. A. Gamalero) c/ Sara S.p.A. (Avv. G. Pafundi) Contratti della P.A. &#8211; Gara – Bando – Prescrizione – Incertezza &#8211; Chiarimento – Legittimo affidamento – Configurabilità &#8211; Esclusione – Illegittimità. E’ illegittima l’esclusione del concorrente là dove la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-4-2011-n-2446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.2446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Baccarini – <i>Est.</i> Caringella<br /> Elecon Consorzio Stabile Soc. Cons. Srl (Avv. A. Gamalero) c/ Sara S.p.A. (Avv. G. Pafundi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211;  Gara – Bando – Prescrizione – Incertezza &#8211;  Chiarimento – Legittimo affidamento – Configurabilità &#8211; Esclusione – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima l’esclusione del concorrente là dove la stazione appaltante abbia chiarito con una nota la portata di uno specifico adempimento a carico dei concorrenti che risulti incerto dal tenore delle prescrizioni dettate dai documenti di gara, tenuto conto del principio comunitario di tutela del legittimo affidamento secondo il quale è illegittimo sanzionare con l’esclusione dalla procedura il concorrente che abbia tenuto una condotta conforme alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante ai fini proprio dell’interpretazione della disciplina di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02446/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01325/2011 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Elecon Consorzio Stabile Soc. Cons. Srl</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Armando Gamalero, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Sara S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Asp Emanuele Brignole<i></b></i>; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE II n. 10376/2010, resa tra le parti, concernente GARA RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL&#8217;ALA NORD-OVEST DELL&#8217;ISTITUTO DORIA</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Sara S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Gamelero e Pafundi;</p>
<p>Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo come da avviso dato alle parti;<br />	<br />
Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dalla Sara s.p.a. avverso gli atti della procedura indetta dall’Asp Emanuele Brignole per l&#8217;esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell&#8217;ala nord-ovest dell&#8217;ex &#8220;Istituto Doria&#8221;; <br />	<br />
Rilevato che i Primi Giudici hanno ritenuto fondato la censura con la quale la parte ricorrente aveva contestato l’ammontare della cauzione provvisoria prodotta dall’aggiudicataria, lamentando il mancato computo, nel calcolo del 2% del prezzo dell’appalto, degli oneri di sicurezza;<br />	<br />
Ritenuto che meritano positiva valutazione le censure mosse dall’appellante alla stregua delle considerazioni che seguono;<br />	<br />
Rilevato che il capitolato speciale, diversamente dal bando di gara, sanciva l’inclusione degli oneri di sicurezza nell’importo dei lavori posto a base di gara, a sua volta considerato dalla legge ai fini del calcolo dell’ammontare della cauzione provvisoria (punto 1.2. : “l’importo dei lavori posto a base di gara ammonta ad euro 1.133.099,33 di cui euro 16.195,36 di oneri di sicurezza”);<br />	<br />
Ritenuto che, a fronte dell’incertezza innescata dal non equivoco tenore delle prescrizioni dettate dai documenti di gara in merito alla portata dell’adempimento, risulta decisivo l’affidamento qualificato ingenerato dalla nota di chiarimenti resa dell’Ufficio Acquisti della Stazione appaltante secondo cui l’importo pari al 2% del prezzo a base d’asta avrebbe dovuto essere calcolato su euro 1.133,099,33;<br />	<br />
Reputato, in definitiva, che il principio comunitario di tutela del legittimo affidamento impedisce di sanzionare con l’esclusione dalla procedura il concorrente che abbia tenuto una condotta conforme alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante ai fini proprio dell’interpretazione della disciplina di gara (cfr., in merito alla rilevanza del principio di tutela del legittimo affidamento nelle procedure di gara, Corte Giust, sentenza 27 febbraio 2003, in causa 327/2000); <br />	<br />
Ritenuto, infine, che le spese debbono seguire la regola della soccombenza ed essere liquidate nella misura in dispositivo specificata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello <br />	<br />
e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Condanna Sara Assicurazioni al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 4.000//00 (qauttromila//00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-4-2011-n-2446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.2446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.3491</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-20-4-2011-n-3491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-20-4-2011-n-3491/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-20-4-2011-n-3491/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.3491</a></p>
<p>Pres. Scafuri ; Est. M.L.Maddalena T.E.E.D. (Avv.ti S.Capalbo e F.Giudici) / Ministero dell’Interno (Avv. St.) gli atti posti in essere dall&#8217;Amministrazione in esecuzione dell&#8217;ordinanza cautelare non sono idonei a determinare la cessazione della materia del contendere 1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Esecuzione ordinanza cautelare – Cessazione materia del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-20-4-2011-n-3491/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.3491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-20-4-2011-n-3491/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.3491</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Scafuri ; <i>Est.</i> M.L.Maddalena<br />  T.E.E.D. (Avv.ti S.Capalbo e F.Giudici) / Ministero dell’Interno (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<p>gli atti posti in essere dall&#8217;Amministrazione in esecuzione dell&#8217;ordinanza cautelare non sono idonei a determinare la cessazione della materia del contendere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale  – Esecuzione ordinanza cautelare –  Cessazione materia del contendere – Inidoneità – Giudizio di merito –  Necessità. 	</p>
<p>2. Stranieri – Permesso di soggiorno – Minorenne affidato – Compimento maggiore età – Conversione in permesso di soggiorno “per motivi di lavoro o di studio” – Istanza successiva  alla L. 94/09 – Requisiti ex art. 32, comma 1 bis  D.Lgs 286/1998 – Non occorrono.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui il giudice amministrativo ha sospeso in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e l’Amministrazione si è adeguata con un atto consequenziale al contenuto dell’ordinanza cautelare, tale nuovo atto non è di per sé idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, salvo che sia stata effettuata una nuova e autonoma valutazione. Pertanto, la richiesta di cessazione della materia del contendere fondata sull’adozione di un provvedimento conforme da parte dell’Amministrazione non preclude la decisione nel merito della causa. 	</p>
<p>2. Ai fini dell’accoglimento dell’istanza di conversione presentata, da parte di “minore affidato” divenuto maggiorenne, successivamente all’entrata in vigore del cd. pacchetto sicurezza non  deve sussistere il requisito richiesto dall’art. 32, comma 1 bis D.Lgs 286/1998 (che consente, anche per i minori affidati,  la conversione del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, in permesso per lavoro o studio, solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un programma almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale) in quanto il cittadino extracomunitario divenuto maggiorenne non avrebbe avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03491/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 04788/2010 REG.RIC<b>.	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda Quater)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4788 del 2010, proposto da:	</p>
<p><b>Tamer Ezzat Elsayed Dawoud</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Simone Capalbo, Filippo Giudici, con domicilio eletto presso Simone Capalbo in Roma, via del Casale Strozzi, 31 Sc A; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>del decreto della Questura di Roma in data 4.2.2010, notificato in data 29.3.2010 di rifiuto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino egiziano, titolare di un permesso di soggiorno per minore età, impugnava il provvedimento con cui la questura di Roma gli aveva rigettato l’istanza di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deducendo varie doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />	<br />
Con ordinanza del 13.7.2010 il tribunale ha accolto l’istanza di tutela cautelare.<br />	<br />
All’odierna udienza, il difensore ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione provveduto, adeguandosi alla ordinanza cautelare, in senso conforme dalla pretesa del ricorrente.<br />	<br />
Il ricorso, pertanto, è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
Osserva il collegio che per costante giurisprudenza se il giudice sospende in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e l&#8217;Amministrazione si adegua con un atto consequenziale al contenuto dell&#8217;ordinanza cautelare, non si verifica, di regola, l&#8217;improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, salvo che sia stata effettuate una nuova e autonoma valutazione. (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 02 aprile 2010 , n. 911).<br />	<br />
Essendo la richiesta di cessazione della materia del contendere del difensore del ricorrente fondata appunto su tale evenienza (l’adozione di un provvedimento conforme da parte della amministrazione), il collegio ritiene che la causa debba essere decisa nel merito.<br />	<br />
Il ricorso, articolato in varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere, contesta l’interpretazione fatta propria dalla questura delle innovazioni introdotte dalla l. 94/09, secondo la quale per consentire la conversione occorrerebbe comunque, anche per i minori affidati, la partecipazione da parte del minore ad un progetto di integrazione sociale e civile di durata almeno biennale, richiamando varie pronunce sia del Consiglio di Stato, per lo più in relazione alle modifiche apportate allo stesso articolo dalla l. 189/2002, invocandone la medesima <i>ratio</i>, che di questo TAR. <br />	<br />
La questione oggetto del presente giudizio è già stata favorevolmente esaminata dalla giurisprudenza amministrativa sia dalla sezione (cfr. ex multis TAR Lazio, sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944) che in sede cautelare dal Consiglio di Stato ( Cons. Stato, ord. del 15 settembre 2010, n. 4232).<br />	<br />
In conformità con tali precedenti, rileva il collegio che la nuova disciplina, recata dalla l. 94/2009 – che anche per i minori affidati consente la conversione del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, in permesso per lavoro o studio, solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale (art. 32, comma 1 bis. D.lgs. 286/1998) – non possa che essere interpretata in modo che sia effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti. <br />	<br />
Diversamente opinando la legge avrebbe un’inammissibile efficacia retroattiva ed imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).<br />	<br />
Ne consegue che il ricorrente, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa, non avendo avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina.<br />	<br />
In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione dell’istanza ai sensi del testo previgente dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. n. 286/98 e quindi a prescindere dalla partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile almeno biennale.<br />	<br />
Il ricorso, dunque, va accolto con annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 10 e 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />	<br />
Stefania Santoleri, Consigliere<br />	<br />
Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-20-4-2011-n-3491/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.3491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.3481</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-20-4-2011-n-3481/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-20-4-2011-n-3481/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-20-4-2011-n-3481/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.3481</a></p>
<p>Pres. Tosti; Est. Lo PrestiV. Rosario (Avv. ti M. Petrucci, L. Petrucci) / Comune di Roma (Avv. R. Rocchi) sulla legittimità del provvedimento che dichiara la decadenza dalla titolarità di un alloggio di edilizia residenziale in mancanza della comunicazione di avvio del procedimento 1. Giurisdizione e competenza – Edilizia popolare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-20-4-2011-n-3481/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.3481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-20-4-2011-n-3481/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.3481</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Tosti; <i>Est.</i> Lo Presti<br />V. Rosario (Avv. ti M. Petrucci, L. Petrucci) / Comune di Roma (Avv. R. Rocchi)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del provvedimento che dichiara la decadenza dalla titolarità di un alloggio di edilizia residenziale in mancanza della comunicazione di avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Edilizia popolare ed economica – Assegnazione alloggi – Sopravvenuta carenza dei requisiti – Ordine di rilascio – Controversia – Giurisdizione amministrativa – Sussiste &#8211; Ragioni.<br />
2.Edilizia popolare ed economica – Assegnatario alloggi &#8211; Atti dell’Amministrazione proprietaria – Natura – Provvedimenti amministrativi. 	</p>
<p>3.Edilizia popolare ed economica – Assegnazione di alloggio – Decadenza &#8211; Difetto sopravvenuto dei presupposti – Abbandono dell’immobile – Accertamento – Comunicazione avvio del procedimento – Difetto &#8211; Ordine di rilascio – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sia nella fase di individuazione del futuro assegnatario di alloggi E.R.P. sia  in quella successiva relativa ai rapporti tra l&#8217;assegnatario e l&#8217;ente gestore, poiché quest’ultimo, pur essendo spesso  un soggetto privato al quale è attribuito il potere di incidere sul rapporto che discende dall&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio in sostituzione dell&#8217;Amministrazione proprietaria dell&#8217;immobile, esercita pur sempre poteri autoritativi nei confronti dell&#8217;assegnatario, specialmente nell&#8217;ipotesi in cui questi non sia più nelle stesse condizioni che gli avevano consentito di vedersi assegnato l&#8217;alloggio. 	</p>
<p>2. I provvedimenti adottati dall’Amministrazione proprietaria o dell’Ente gestore del rapporto con l’assegnatario di un alloggio di edilizia economica o popolare debbono ricondursi nella categoria dei provvedimenti autoritativi espressivi dell’esercizio di poteri rispetto ai quali, per un verso la posizione soggettiva del destinatario si compendia nell’interesse legittimo e, per altro verso, lo scrutinio giurisdizionale delle controversie è rimesso alla cognizione  del giudice amministrativo. 	</p>
<p>3. È legittimo il provvedimento, ancorché adottato in assenza di preventiva comunicazione di avvio del procedimento, che dichiara la decadenza dalla titolarità di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e ne ordina il rilascio per mancata stabile occupazione dello stesso accertata a seguito di numerosi sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale in giorni ed orari diversi e succedutisi per un apprezzabile arco temporale, dai quali è emerso lo stato di completo abbandono dell’appartamento. Ne deriva, dunque, la natura vincolata della misura della decadenza una volta accertato l’abbandono dell’immobile e, quindi, il difetto sopravvenuto dei presupposti per l’assegnazione dell’alloggio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03481/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 05395/2005 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5395 del 2005, proposto da: 	</p>
<p><b>Vitullo Rosario</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Petrucci, Libero Petrucci, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Libero Petrucci in Ostia &#8211; Roma, viale Paolo Orlando,58; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosalda Rocchi, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Satta Cesare, De Roma Lidia<i></b></i>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>della determinazione dirigenziale n. 128 del 14.4.2005 con la quale venne disposta la decadenza dall&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio di e.r.p. di via Vasco de Gama 140.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente, premesso di essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune di Roma, sito in Ostia lido al viale Vasco de Gama 140, ha impugnato la delibera indicata in oggetto con la quale venne dichiarata la decadenza del ricorrente medesimo dall&#8217;assegnazione di tale alloggio e disposto l&#8217;immediato recupero del medesimo libero da persone e cose.<br />	<br />
Il provvedimento era motivato in ragione della asserita mancata stabile occupazione dell&#8217;alloggio da parte del signor Vitullo, come risultante da ripetuti accertamenti dei Vigili urbani.<br />	<br />
Il ricorrente assume l&#8217;illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell&#8217;articolo 7 della legge n. 241 del 1990, nonché per eccesso di potere per travisamento dei fatti, deducendo la mancata notifica dell&#8217;avviso di inizio del procedimento e dichiarando di essersi allontanato solo temporaneamente dall&#8217;immobile onde consentire lo svolgimento dei lavori necessari per il ripristino dell&#8217;impianto idraulico.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il comune di Roma per chiedere il rigetto del gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del giorno 23 febbraio 2011 la causa è stata rimessa in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Preliminarmente il Collegio deve prendere in esame la questione di giurisdizione, in materia di rapporti tra l&#8217;Ente gestore degli alloggi di edilizia economica e popolare e l&#8217;assegnatario di un alloggio , sulle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti incidenti sul rapporto di locazione dell&#8217;immobile &#8211; quale è la decadenza dall&#8217;assegnazione dell&#8217; alloggio , come nella specie.<br />	<br />
Sul punto, come è noto, si fronteggiano due differenti impostazioni.<br />	<br />
Secondo una prima linea argomentativa, la giurisdizione si radicherebbe in base al tipo di posizione giuridica soggettiva che si viene a costituire in capo all&#8217;interessato, di modo che prima dell&#8217;assegnazione dell&#8217; alloggio popolare essa avrebbe natura di interesse legittimo, con conseguente incardinamento della giurisdizione amministrativa, mentre dopo l&#8217;avvenuta assegnazione essa avrebbe natura di diritto soggettivo e perciò, anche in presenza di un provvedimento dell&#8217;Amministrazione di revoca o di decadenza dall&#8217;assegnazione, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario (cfr., in argomento, Cass. civ., SS.UU., 12 novembre 2001 n. 14024).<br />	<br />
Altra diversa interpretazione assume, per contro che la situazione deve ritenersi mutata per effetto l&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, e segnatamente dell&#8217;art. 33, contenuto dapprima nel predetto decreto e poi trasfuso nell&#8217;art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205 con cui il legislatore ha dettato un nuovo canone di riparto della giurisdizione, basato sull&#8217;attribuzione di blocchi omogenei di materie, così abbandonando il previgente criterio fondato sulla differenziazione tra posizioni giuridiche di diritto soggettivo e interesse legittimo, con la conseguenza che tutta la materia dell&#8217;assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto afferente a pubblico servizio, ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2007 n. 1382 e 11 settembre 2001 n. 4725).<br />	<br />
E ciò anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, che, come risaputo, ha dichiarato illegittima la norma anzidetta nella parte in cui prevedeva che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo &#8220;tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli&#8221; anziché &#8220;le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi,&#8230; &#8220;, posto che, in ogni caso, l&#8217;Amministrazione esercita nella fattispecie un potere pubblico. Invero, nel circoscrivere i nuovi limiti dell&#8217;ambito cognitorio del giudice amministrativo la Corte, pur escludendo che vi siano ricomprese tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ha chiaramente ribadito che il discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa è la circostanza che la Pubblica amministrazione, esercitando i suoi poteri, agisce come Autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo.<br />	<br />
Ne discende che l&#8217;intera materia, indipendentemente dalla posizione soggettiva dedotta in relazione alla fase procedimentale e alla tipologia di provvedimento adottato, è attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., di recente, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 6 maggio 2009 n. 417, ma in senso apertamente contrario si vedano Cass. civ., SS.UU., 16 gennaio 2007 n. 8649 e T.A.R. Lazio, Sez. III, 12 settembre 2009 n. 8649).<br />	<br />
L&#8217;orientamento incline a ritenere sussistente la cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo, anche dopo la conclusione della procedura per l&#8217;assegnazione dell&#8217; alloggio di edilizia popolare ed economica a colui che era stato individuato quale avente diritto, in ordine alle controversie aventi ad oggetto fatti successivi alla conclusione della fase puramente amministrativa di individuazione, per selezione, dell&#8217;assegnatario dell&#8217; alloggio , considera gli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica come serventi all&#8217;espletamento di un pubblico servizio, mirando ad assegnare un alloggio a coloro che, per le loro condizioni reddituali meno favorevoli, non sono in grado di accedere alla fruizione dell&#8217;abitazione a condizioni di mercato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 giugno 2003 n. 3447), di talché troverebbe applicazione la norma che attribuisce la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo in materia di concessioni di beni e servizi (a suo tempo radicata nell&#8217;art. 5, comma 1, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034), esercitando l&#8217;Amministrazione comunque poteri autoritativi che attengono alla corretta gestione del patrimonio pubblico.<br />	<br />
Al contrario, l&#8217;orientamento incline a ritenere che in materia debba essere riconosciuta la competenza giurisdizionale al giudice ordinario (peraltro ribadito di recente dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la decisione 11 agosto 2010 n. 5617) afferma che per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione &#8211; a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall&#8217;art. 11, comma 13 , del DPR 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall&#8217;assegnazione per mancata occupazione dell&#8217; alloggio nel termine prescritto &#8211; è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all&#8217;assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione (cfr. Cass. SS.UU. 23 febbraio 2001 n. 65). Pertanto, nel complessivo procedimento per l&#8217;assegnazione degli alloggi in questione, va distinta, una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall&#8217;esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell&#8217;assegnatario, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume il carattere di diritto soggettivo<br />	<br />
Ne consegue &#8211; conferma ancora l&#8217;orientamento incline a riconoscere la giurisdizione dell&#8217;A.G.O. nel rapporto tra Ente gestore ed assegnatario dopo l&#8217;intervenuta assegnazione &#8211; che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all&#8217;Autorità giudiziaria ordinaria quelle introdotte dopo l&#8217;assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell&#8217;Ente assegnante di pronunciare l&#8217;estinzione del già sorto diritto soggettivo dell&#8217;assegnatario al godimento dell&#8217; alloggio (cfr. Cass., SS.UU., 2 giugno 1997 n. 4908 e Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2009 n. 2001). Peraltro e recentemente (per come richiamato dalla Quinta sezione del Consiglio di Stato nella recente decisione n. 5617 del 2010 della quale si stanno qui riproponendo i passaggi salienti) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in argomento strettamente attinente alla questione oggetto del contenzioso posto all&#8217;odierna attenzione del Collegio, con riferimento al caso della sopravvenuta decadenza dall&#8217;assegnazione di alloggio pubblico per requisiti fiscali e reddituali hanno stabilito che la relativa controversia rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario (cfr. Cass., SS.UU. 10 maggio 2006 n. 10708 e 16 gennaio 2007 n. 758) in quanto la posizione dell&#8217;assegnatario dell&#8217; alloggio rispetto ad un provvedimento di revoca dell&#8217;assegnazione per il superamento di limiti reddituali è di diritto soggettivo, riguardando tale provvedimento un momento della fase dello svolgimento del rapporto nel quale la pubblica amministrazione non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di un causa sopravvenuta di decadenza dall&#8217;assegnazione sulla base della relativa normativa di settore.<br />	<br />
In conclusione tale orientamento si fonda sulla considerazione che la giurisdizione del Giudice amministrativo non è configurabile per il venir meno di requisiti nella fase successiva al provvedimento di assegnazione giacché in detta fase vengono in rilievo posizioni paritetiche regolate dal complesso dei diritti e degli obblighi discendenti dallo speciale rapporto locativo in atto. Pur tenuto conto delle motivate considerazioni espresse dagli orientamenti sopra riprodotti, il Collegio ritiene anche in questa sede di dovere ribadire l&#8217;orientamento già espresso con sentenza n. 116 dell&#8217;11 gennaio 2011 e considerare quindi che sia più aderente ai criteri di riparto della giurisdizione che promanano dalla interpretazione dei principi costituzionali per come scolpiti nelle decisioni 6 luglio 2004 n. 204 e 11 maggio 2006 n. 191 ritenere sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo non solo nella fase di individuazione del futuro assegnatario ma anche nella fase successiva relativa ai rapporti tra l&#8217;assegnatario e l&#8217;Ente gestore.<br />	<br />
Quest&#8217;ultimo infatti, seppure spesso nel concreto trattasi di un soggetto privato al quale &#8211; attraverso la previsione legislativa &#8211; è attribuito il potere di incidere sul rapporto che discende dall&#8217;assegnazione dell&#8217; alloggio in sostituzione dell&#8217;Amministrazione proprietaria dell&#8217;immobile (di regola il Comune), esercita pur sempre poteri autoritativi nei confronti dell&#8217;assegnatario, specialmente nell&#8217;ipotesi in cui questi non sia più nelle stesse condizioni che gli avevano consentito di vedersi assegnato l&#8217; alloggio .<br />	<br />
Ciò in quanto:<br />	<br />
A) se l&#8217;adozione degli atti repressivo-sanzionatori da parte dell&#8217;Ente gestore non fosse connotata dall&#8217;esercizio di un vero e proprio potere autoritativo, per la loro esecuzione sarebbe necessario richiedere l&#8217;intervento del giudice ordinario attraverso gli ordinari strumenti che normalmente vengono applicati in occasione del recupero dell&#8217;immobile da parte del proprietario nei confronti del locatore che debba restituirlo (ad esempio per fine locazione o per morosità);<br />	<br />
B) l&#8217;adozione dei ridetti atti repressivo-sanzionatori da parte dell&#8217;Ente gestore incidono necessariamente sul provvedimento conclusivo della procedura selettiva che ha dato luogo all&#8217;assegnazione dell&#8217; alloggio , comportandosi quali atti di autotutela rispetto alla graduatoria degli assegnatari, rispetto alla quale non vi è dubbio che sussista la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle relative controversie.<br />	<br />
Peraltro la stessa Quinta sezione del Consiglio di Stato aveva già fatto propria la tesi della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento ai provvedimenti che incidono sul rapporto tra Ente gestore ed assegnatario.<br />	<br />
Con la decisione 14 gennaio 2009 n. 109, in particolare, la Quinta sezione del Consiglio di Stato:<br />	<br />
A) ha rammentato che le maggiori incertezze in ordine all&#8217;individuazione della giurisdizione in materia di edilizia residenziale pubblica si sono registrate con riferimento alle controversie concernenti le cause di cessazione del rapporto derivanti dall&#8217;assegnazione dei relativi alloggi sulla scorta del menzionato d.P.R. n. 1035 del 1972, in particolare quelle concernenti l&#8217;annullamento della assegnazione (art. 16), la revoca (art. 17), il rilascio nei casi di occupazione sine titulo (art. 18), mentre minori problemi si sono posti per l&#8217;ipotesi di decadenza per mancata tempestiva occupazione dell&#8217; alloggio stante la previsione espressa (ancorché asistematica) della giurisdizione del giudice ordinario (art. 11, co. 13);<br />	<br />
B) ha ricordato poi che parte della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le controversie inerenti le cause sopravvenute di estinzione e risoluzione, direttamente afferenti il rapporto locatizio in corso di svolgimento debbano essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, riconoscendosi la giurisdizione amministrativa solo in relazione alla prima fase del procedimento di assegnazione caratterizzata dall&#8217;esercizio di poteri pubblicistici (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU., 3 novembre 1993 n. 4607).<br />	<br />
Orbene, sostiene il Consiglio di Stato nella decisione sopra richiamata che non sempre l&#8217;intervento dell&#8217;Autorità amministrativa, successivo alla costituzione del rapporto di assegnazione, è espressione di poteri contrattuali.<br />	<br />
Nella vigenza dell&#8217;art. 5 della legge n. 1034 del 1971, per ovviare alle indubbie difficoltà esegetiche, l&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 5 agosto 1995 n. 28 ha valorizzato le espressioni contenute nel comma 1 della citata disposizione secondo cui &#8220;sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici&#8221;. Sotto tale angolazione è costante l&#8217;affermazione secondo cui l&#8217;attribuzione a privati dell&#8217;uso di beni pubblici, a prescindere dalla terminologia adottata nei provvedimenti e nelle convenzioni accessive ed ancorché presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile all&#8217;istituto concessorio il che giustifica l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 5 cit. (cfr., in tal senso anche l&#8217;orientamento del giudice ordinario espresso nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 9 maggio 2002 n. 6687).<br />	<br />
In quest&#8217;ottica si è in seguito specificato che le controversie in questione, anche quando coinvolgono diritti soggettivi, sono attratte alla giurisdizione esclusiva perché si riscontrano profili di carattere pubblicistico connessi alla regolarità del procedimento autoritativo di autotutela ed alla verifica della sussistenza o meno, in capo all&#8217;assegnatario, dei requisiti prescritti dalla legge ai fini dell&#8217;instaurazione e del mantenimento del predetto rapporto concessorio (cfr., in termini generali, Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2006 n. 8059 e 30 agosto 2006 n. 5073).<br />	<br />
È vero che un limite fisiologico all&#8217;espansione della giurisdizione esclusiva è individuato nella natura non autoritativa del potere esercitato dall&#8217;Amministrazione (o dall&#8217;Ente gestore cui è affidato tale compito), collegato alla ordinaria capacità negoziale di gestione del rapporto locatizio (cfr. Cass., SS.UU. n. 757 del 2007 e n. 13527 del 2006 dove si è affermata la giurisdizione del giudice ordinario per la controversia avente ad oggetto la legittimità o meno della pretesa del figlio dell&#8217;assegnatario, che prospetti di avere i requisiti di legge, per il subingresso nel rapporto, di subentrare al genitore deceduto nell&#8217;assegnazione dell&#8217; alloggio ).<br />	<br />
La linea di discrimine fra le giurisdizioni, pertanto, non corre lungo la linea della alternativa fra natura vincolata o discrezionale del potere esercitato dall&#8217;Amministrazione, ma sull&#8217;accertamento in concreto se tale potere sia espressione di funzione pubblica ovvero contrattuale.<br />	<br />
Tali conclusioni, come si è detto più sopra, non appaiono scalfite neppure dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 191 del 2006 e n. 204 del 2004.<br />	<br />
Sul punto va evidenziato che l&#8217;esigenza posta in luce dal giudice delle leggi di interpretare in modo rigoroso le disposizioni normative che introducono casi tassativi di giurisdizione esclusiva, in quanto derogatori della naturale giurisdizione del giudice civile in materia di diritti soggettivi, non è posta in discussione allorquando, come nel caso di specie, l&#8217;oggetto del giudizio sia costituito in via immediata e diretta da un provvedimento amministrativo espressivo di funzione pubblica cui accedono in posizione ancillare eventuali diritti soggettivi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5073 del 2006).<br />	<br />
Il Collegio, in conclusione, tenendo conto di entrambi gli orientamenti sopra delineati ed indipendentemente dal richiamo alle disposizioni che attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di concessioni di beni [attualmente l&#8217;art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.] ovvero di pubblici servizi [attualmente l&#8217;art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.], ritiene che i provvedimenti adottati dall&#8217;Amministrazione proprietaria o dall&#8217;Ente gestore del rapporto con l&#8217;assegnatario di un alloggio di edilizia economica e popolare debbono ricondursi nell&#8217;alveo dei provvedimenti autoritativi (categoria che, come noto, ricomprende gli atti che sono frutto sia dell&#8217;esercizio di poteri discrezionali che dell&#8217;esercizio di poteri vincolati) espressivi dell&#8217;esercizio di poteri rispetto ai quali, per un verso la posizione soggettiva del destinatario si compendia nell&#8217;interesse legittimo e, per altro verso, lo scrutinio giurisdizionale delle controversie è rimesso alla cognizione del giudice amministrativo e ciò fin dalla fondamentale decisione n. 1657 assunta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel risalente e mai più sconfessato arresto del 4 luglio 1949.</p>
<p>Affermata la sussistenza del giudice amministrativo sulla controversia introdotta con il ricorso in trattazione, è possibile passare all&#8217;esame del merito.<br />	<br />
Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato, con il quale è stata dichiarata la decadenza automatica dall&#8217;assegnazione del sig. Vitullo, è stato adottato ai sensi è per gli effetti dell&#8217;articolo 13 comma 1 della L.R. 12/99 per mancata stabile occupazione dell&#8217;alloggio come accertata a seguito di ripetuti sopralluoghi dei vigili urbani e, in particolare, dei sopralluoghi in data 27 febbraio 2005, 21 marzo 2005, 6 aprile 2005. In tutte le predette occasioni l&#8217;immobile è risultato vuoto e da informazioni assunte sul posto gli accertatori venivano altresì a conoscenza del fatto che l&#8217;attuale assegnatario soffriva di grave patologia fisica ed abitava da tempo imprecisato presso l&#8217;abitazione della figlia.<br />	<br />
i richiamati accertamenti istruttori costituiscono adeguata giustificazione del provvedimento adottato alla stregua della disposizione normativa sopra citata; cosicché il provvedimento impugnato appare correttamente ed adeguatamente motivato in relazione ad un istruttoria procedimentale idonea ad evidenziare in maniera sufficiente la sussistenza dei presupposti per l&#8217;adozione del provvedimento di decadenza dall&#8217;alloggio.<br />	<br />
Secondo la giurisprudenza infatti, &#8220;è legittimo il provvedimento che dichiara la decadenza dalla titolarità di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e ne ordina il rilascio per mancata stabile occupazione dello stesso accertata a seguito di numerosi sopralluoghi effettuati dalla Polizia municipale in giorni ed orari diversi e succedutisi per un apprezzabile arco temporale, dai quali è emerso lo stato di completo abbandono dell&#8217;appartamento&#8221; (T.A.R. Umbria Perugia, 16 marzo 2010, n. 189).<br />	<br />
Il provvedimento impugnato è quindi legittimo ancorché adottato in assenza di preventiva comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento, attesa la natura vincolata della misura della decadenza una volta accertato l&#8217;abbandono dell&#8217;immobile e, quindi, il difetto sopravvenuto dei presupposti per l&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio.<br />	<br />
Il ricorso va quindi rigettato perché infondato nel merito.<br />	<br />
Sussistono tuttavia, in ragione della natura della controversia, giustificati motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Compensa spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere<br />	<br />
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-20-4-2011-n-3481/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.3481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.544</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-544/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-544/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.544</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento conclusivo dell&#8217;istruttoria ex art.115 D. Lgs. n. 163/2006 (revisione periodica del prezzo, su istruttoria attraverso l&#8217;Osservatorio) di un&#8217; Azienda Ospedaliera, che nega l&#8217;istanza di adeguamento corrispettivo contrattuale di un appalto 2004 &#8211; 2010 per servizi socio-sanitari: nel caso di specie i rapporti inter partes erano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-544/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.544</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-4-2011-n-544/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2011 n.544</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento conclusivo dell&#8217;istruttoria ex art.115 D. Lgs. n. 163/2006 (revisione periodica del prezzo, su istruttoria attraverso l&#8217;Osservatorio) di un&#8217; Azienda Ospedaliera, che nega l&#8217;istanza di adeguamento corrispettivo contrattuale di un appalto 2004 &#8211; 2010 per servizi socio-sanitari: nel caso di specie i rapporti inter partes erano stati definiti con una transazione del 2006 con la quale si sono normati, di comune accordo, gli effetti futuri del contratto come di fatto novato; in ogni caso, le circostanze addotte in ricorso non sono sufficienti ad escludere la sussistenza dell’alea necessariamente insita in ogni attività imprenditoriale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00544/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01268/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Tecnoservice Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carmelo Barreca, con domicilio eletto presso Carmelo Barreca in Catania, via V. Giuffrida, 37;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Michele Alì, con domicilio eletto presso Michele Ali&#8217; in Catania, via Crociferi, 60; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento conclusivo dell&#8217;istruttoria ex. art.115 D. Lgs. n. 163/2006 del Direttore Generale e del Responsabile del Settore Provveditorato dell&#8217;Azienda Ospedaliera Cannizaro di Catania con cui non viena accolta l&#8217;istanza per adeguamento corrispe<br />
&#8211; di ogni altro atto o provvedimento precedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 il dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che non sussistono, prima facie, i necessari profili di fumus, posto che nel caso di specie i rapporti inter partes sono stati definiti con la transazione del 2006 con la quale si sono normati, di comune accordo, gli effetti futuri del contratto come di fatto novato;<br />	<br />
Rilevato comunque che le circostanze addotte in ricorso non sono sufficienti ad escludere la sussistenza dell’alea necessariamente insita in ogni attività imprenditoriale.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge la domanda cautelare all’esame.<br />	<br />
Spese al definitivo.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Ferlisi, Presidente<br />	<br />
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alba Paola Puliatti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.2438</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-4-2011-n-2438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Coraggio Est. GarofoliTelcom Italia s.p.a (Avv.ti S. D’Ercole; G.F. Ferrari; B. Libonati; N. Palombi; C. Tesauro) c/ AGCM (Avv. Stato) 1. Concorrenza e mercato – Operatori telefonici – Terminazioni chiamate – Condizioni economiche – Più favorevoli per le proprie divisioni commerciali &#8211; Abuso di posizione dominante – Configurabilità. 2.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Coraggio  <i>Est.</i> Garofoli<br />Telcom Italia s.p.a (Avv.ti S. D’Ercole; G.F. Ferrari; B. Libonati; N. Palombi; C. Tesauro) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – Operatori telefonici – Terminazioni chiamate – Condizioni economiche – Più favorevoli per le proprie divisioni commerciali &#8211; Abuso di posizione dominante – Configurabilità.  	</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – Telefonia – Mercato dei servizi di terminazione – Mercato dei servizi di comunicazione – Distinzione – Conseguenze.	</p>
<p>3. Concorrenza e mercato – Illecito – Operatore responsabile – c.d. Meeting competition defence – Inapplicabilità – Segnalazione all’AGCM – Necessità.	</p>
<p>4. Concorrenza e mercato – Abuso di posizione dominante – Pluralità di soggetti – Impegni di un operatore – Accoglimento – Conseguenze per gli altri operatori. 	</p>
<p>5. Concorrenza e mercato – Sanzioni – Recidiva – Configurabilità – Condizioni – Stessa tipologia di illecito.	</p>
<p>6. Concorrenza e mercato – Illecito – Intenzionalità- Individuazione.	</p>
<p>7. Concorrenza e mercato &#8211; Abuso di posizione dominante – Consultazioni con Commissione UE- Mancato avvio – Provvedimento AGCM – Illegittimità – Esclusione.	</p>
<p>8. Concorrenza e mercato – Telecomunicazioni – Abuso di posizione dominante &#8211; AGCM – Competenza – Parere AGCOM – Natura &#8211; Obbligatoria ma non vincolante.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Configura un abuso di posizione dominante la condotta di operatori telefonici titolari esclusivi di frequenze consistente nell’applicazione alla proprie divisioni commerciali di condizioni tecniche ed economiche per la terminazione delle chiamate fisso-mobili sulle proprie reti più favorevoli rispetto a quelle praticate ai concorrenti.	</p>
<p>2. In tema di servizi di telefonia, il mercato “a monte” dei servizi di terminazione delle chiamate va distinto da quello “ a valle” dei servizi di comunicazione anche se sussiste tra loro un collegamento. Pertanto, l’illiceità di un comportamento tenuto nel primo mercato non può essere esclusa per il solo fatto della mancanza di una posizione dominante nel secondo.  	</p>
<p>3. In tema di illecito antitrust, l’autore della condotta non può invocare in funzione esimente la c.d. meeting competition defence, vale a dire la reazione alla condotta anticoncorrenziale di un concorrente, potendo, invece, soltanto denunciare l’abuso alla competente Autorità ed eventualmente azionare pretese risarcitorie di tipo civilistico. 	</p>
<p>4. In tema di abuso di posizione dominante, nel caso di infrazioni commesse da più soggetti l’accoglimento dell’impegno presentato da un operatore incide sulla condotta degli altri solo nelle ipotesi di illeciti plurisoggettivi o di concorso.  	</p>
<p>5. In tema di sanzioni per condotte anticoncorrenziali, per configurare la recidiva non è necessaria l’assoluta identità di specie delle infrazioni, quanto piuttosto la riconducibilità alla stessa tipologia di illecito. 	</p>
<p>6. Ai fini dell’individuazione dell’intenzionalità di un illecito anticoncorrenziale, è sufficiente la constatazione che la società non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza, non essendo necessaria la certezza di trasgredire le specifiche norme nazionali e comunitarie. 	</p>
<p>7. In tema di abuso di posizione dominante, il mancato avvio da parte dell’AGCM delle consultazioni con la Commissione europea, previsto dall’art. 11 del Regolamento n. 1/2003 non determina l’illegittimità del provvedimento adottato dall’Autorità, potendo semmai portare alla violazione del principio di cooperazione ed alla apertura di una procedura di infrazione.   	</p>
<p>8. I compiti attribuiti all&#8217;AGCOM in tema di definizione dei mercati rilevanti e delle posizioni dominanti nel settore delle telecomunicazioni, non fanno venir meno la generale competenza antitrust spettante all&#8217;AGCM. Pertanto, quest&#8217;ultima, pur dovendo acquisire il parere obbligatorio n dell’AGCOM può discostarsene con adeguata motivazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/17448_CDS_17446.pdf">clicca qui</a></p>
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