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	<title>20/4/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/4/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8203</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-4-2005-n-8203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-4-2005-n-8203/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8203</a></p>
<p>Pres. Carbone, est. Vidimi Ministero dell’Interno (Avv. Stato) c. Fascino P.G.T. Produzione Gestione Teatro S.r.l. (Avv. G. Assumma) sull&#8217;estensione del divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in sede d&#8217;appello anche alla prova documentale Processo – Giudizio d’appello – Prove &#8211; Divieto di ammissione ex art. 345, co. 3</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-4-2005-n-8203/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8203</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-4-2005-n-8203/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8203</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone, est. Vidimi<br /> Ministero dell’Interno (Avv. Stato) c. Fascino P.G.T. Produzione Gestione Teatro S.r.l. (Avv. G. Assumma)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;estensione del divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in sede d&#8217;appello anche alla prova documentale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Giudizio d’appello – Prove  &#8211; Divieto di ammissione ex art. 345, co. 3 c.p.c. – Applicabilità anche per le prove precostituite – Sussiste</p>
<p>Processo – Giudizio ordinario – Poteri del giudice sull’ammissione dei mezzi di prova – Imprescindibilità della domanda di parte &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il disposto dell’art. 345, co. 3, c.p.c., relativo al divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova nel giudizio d’appello, deve ritenersi esteso anche alla prova documentale, e alle prove precostituite in generale.</p>
<p>2. A differenza del rito del lavoro (nel quale l’ammissione ad opera del giudice di nuovi mezzi di prova, per essere espressione del suo potere d’ufficio, non è condizionata da una espressa richiesta di parte) nel rito ordinario l’ammissione di nuovi mezzi di prova e, quindi, anche della prova documentale, non può prescindere da una espressa domanda delle parti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/6562_6562.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-4-2005-n-8203/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8203</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8293</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8293/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8293/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8293</a></p>
<p>Pres. Plenteda, est. GenoveseFarinacci (avv. N. Berardi) c. Regione Molise (Avv. Stato) è legittima l&#8217;applicazione di una sanzione per occupazione sine titulo del suolo demaniale per scopi tratturali, nel periodo intercorrente tra il rilascio di una concessione, poi scaduta, ed una successiva, adottata a distanza di anni 1. Sanzioni –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8293/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8293</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8293/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8293</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Plenteda, est. Genovese<br />Farinacci (avv. N. Berardi) c. Regione Molise (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>è legittima l&#8217;applicazione di una sanzione per occupazione sine titulo del suolo demaniale per scopi tratturali, nel periodo intercorrente tra il rilascio di una concessione, poi scaduta, ed una successiva, adottata a distanza di anni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Sanzioni – Applicazione della sanzione per occupazione di suolo demaniale sine titulo nel periodo intercorrente tra due concessioni – Legittimità – Ragioni																																																																																												</p>
<p>2.	Sanzioni – Giudizio di opposizione avverso ordinanza applicativa di sanzioni amministrative – Possibilità di avanzare domanda nuova – Sussiste – Condizioni – Accettazione da parte dell’amministrazione del contraddittorio sulla domanda nuova</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È legittima l’applicazione di una sanzione per occupazione sine titulo del suolo demaniale per scopi tratturali, nel periodo intercorrente tra il rilascio di una concessione, poi scaduta, ed una successiva, adottata a distanza di anni. Non può infatti assumersi che la nuova concessione abbia effetti retroattivi sananti della precedente occupazione illegittima, in quanto gli atti amministrativi hanno, di regola, effetti solo per il futuro, non essendo peraltro configurabile un’ipotesi di rinnovo della predetta concessione.																																																																																												</p>
<p>2.	Nell’ambito del procedimento di opposizione avverso l’ordinanza che irroga sanzioni amministrative, non può essere rilevata l’inammissibilità della domanda nuova avanzata in corso di causa quando l’amministrazione opposta abbia su di essa accettato il contraddittorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è legittima l’applicazione di una sanzione per occupazione sine titulo del suolo demaniale per scopi tratturali, nel periodo intercorrente tra il rilascio di una concessione, poi scaduta, ed una successiva, adottata a distanza di anni</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/6579_CASS_6579.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8293/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8293</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/4/2005 n.8292</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-20-4-2005-n-8292/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-20-4-2005-n-8292/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/4/2005 n.8292</a></p>
<p>Pres. Proto, est. Giancola Vitalone (avv. F.S. Pettinari) c. Associazione nazionale Magistrativi (Avv. V. Zencovich) l&#8217;ordinanza che respinge l&#8217;istanza di ricusazione del giudice d&#8217;appello, quand&#8217;anche rechi la condanna dell&#8217;istante al pagamento della pena pecuniaria di cui all&#8217;art. 54, co. 3, c.p.c., non è assoggettabile al ricorso per cassazione Processo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-20-4-2005-n-8292/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/4/2005 n.8292</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-20-4-2005-n-8292/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/4/2005 n.8292</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Proto, est. Giancola<br /> Vitalone (avv. F.S. Pettinari) c. Associazione nazionale Magistrativi (Avv. V. Zencovich)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;ordinanza che respinge l&#8217;istanza di ricusazione del giudice d&#8217;appello, quand&#8217;anche rechi la condanna dell&#8217;istante al pagamento della pena pecuniaria di cui all&#8217;art. 54, co. 3, c.p.c., non è assoggettabile al ricorso per cassazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Ordinanza che respinge l’istanza di ricusazione del giudice d’appello – Ricorribilità per cassazione – Non sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’ordinanza che respinge l’istanza di ricusazione del collegio giudicante in sede d’appello, quand’anche rechi la condanna dell’istante al pagamento della pena pecuniaria di cui all’art. 54, co. 3, c.p.c., non è assoggettabile né al ricorso ordinario, né a quello straordinario per cassazione, in quanto, pur avendo natura decisoria, tale ordinanza è priva del necessario carattere della definitività. Né tantomeno la preclusione alla impugnazione diretta dell’ordinanza che decide sulla ricusazione  ex art. 53, co. 2, c.p.c., si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che la tutela avverso la lesività di tale decisione può ben espletarsi attraverso l’impugnazione della sentenza definitiva del giudizio di secondo grado nel quale è stata emessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’ordinanza che respinge l’istanza di ricusazione del giudice d’appello, quand’anche rechi la condanna dell’istante al pagamento della pena pecuniaria di cui all’art. 54, co. 3, c.p.c., non è assoggettabile al ricorso per cassazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/6580_CASS_6580.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-20-4-2005-n-8292/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/4/2005 n.8292</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1726</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-4-2005-n-1726/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-4-2005-n-1726/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-4-2005-n-1726/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1726</a></p>
<p>G. Di Nunzio Pres. f.f. Est. Zeta 2 (Avv.ti S. Nocentini e D. Rigacci) contro la Provincia di Pisa (Avv.ti M.A. Antoniani ed S. Salvini) e nei confronti del Consorzio Prodest Milano s.r.l. (Avv.ti N. Giallongo ed A. Passaro) e della Co.Pa.T. soc. coop. a r.l. (non costituita) e della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-4-2005-n-1726/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1726</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-4-2005-n-1726/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1726</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Di Nunzio Pres. f.f. Est.<br /> Zeta 2 (Avv.ti S. Nocentini e D. Rigacci) contro la Provincia di Pisa (Avv.ti M.A. Antoniani ed S. Salvini) e nei confronti del Consorzio Prodest Milano s.r.l. (Avv.ti N. Giallongo ed A. Passaro) e della Co.Pa.T. soc. coop. a r.l. (non costituita) e della Cooperativa di Lavoro Team Service soc. coop a r.l. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del bando che preveda un&#8217;irragionevole sproporzione tra il peso degli elementi oggettivi [economici e tecnici] e soggettivi [esperienze pregresse] per la valutazione delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Bando di gara &#8211; Valutazione delle offerte &#8211; Irragionevole sproporzione tra il peso degli elementi oggettivi e soggettivi – Violazione delle regole della par condicio e della libera concorrenza &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il bando di gara nella parte in cui prevede un’irragionevole sproporzione tra il peso degli elementi oggettivi (economici e tecnici) e soggettivi (in specie, esperienze pregresse) per la valutazione delle offerte, in quanto tale sproporzione incide sul pubblico interesse all’ottimale applicazione delle regole della <i>par condicio</i> e della libera concorrenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />per la Toscana<br />SECONDA SEZIONE<br />
 </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b> SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso 1705/2004  proposto da:<br />
<b>ZETA 2 DI SMERIERI RAG. PAOLO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
NOCENTINI SIMONERIGACCI DARIOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA DEI RONDINELLI 2presso<br />
NOCENTINI SIMONE </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI PISA</b>rappresentato e difeso da:<br />
ANTONIANI M. ANTONIETTASALVINI SILVIAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARTISTI 8/Bpresso<br />
POGGIANTI RAFFAELLA<br />
e nei confronti di <br />
<b>CONSORZIO PRODEST MILANO S.R.L.</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
GIALLONGO NATALEPASSARO ALFREDOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA VITTORIO ALFIERI N. 19presso<br />
GIALLONGO NATALE<br />
e nei confronti di <br />
<b>CO.PA.T. SOC. COOP. A R.L.</b>non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>COOPERATIVA DI LAVORO TEAM SERVICE SOC. COOP A R.L. </b> non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
degli atti e provvedimenti con cui la Provincia di Pisa ha indetto, disciplinato, svolto e aggiudicato la gara per l’affidamento dell’appalto di servizi di “uscierato nei locali della Provincia di Pisa posti su tutto il territorio provinciale” ed in particolare della determinazione dirigenziale n. 220 del 21.01.2004 di indizione della gara e approvazione del bando, del bando di gara, delle operazioni di gara effettuate dalla Commissione tecnica e risultanti dai relativi verbali del 19.04.2004, del 22.04.2004, del 23.04.2004 e del 27.04.2004; della determinazione del Direttore Generale della Provincia di Pisa n. 6202 del 04.06.2004 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto; nonchè di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale;<br />
Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pisa e del Consorzio Prodest Milano S.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 14 aprile 2005 &#8211; relatore il Consigliere Giuseppe Di Nunzio &#8211; gli avv.ti Simone Nocentini, Silvia Salvini ed Andrea Faccon delegato da Natale Giallongo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con determinazione dirigenziale n. 220 del 21.01.2004 la Provincia  di Pisa indiceva &#8220;(&#8230;) una asta pubblica ai sensi del&#8217;art. 6, comma l, lettera a) del D.Lgs. 157/95 e successive modifiche e integrazioni (&#8230;) &#8220;, in base, “(&#8230;) al criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell&#8217;art. 23, comma l, lettera b) del D.Lgs. 157/95 e successive modifiche e integrazioni (&#8230;)”, per l&#8217;affidamento del servizio di uscierato delle sedi della Provincia di  Pisa per il periodo 01.05.2004 &#8211; 30.04.2007.  Con tale determinazione erano, quindi approvati il bando di gara (allegato B), il capitolato speciale d&#8217; appalto (allegato C), l&#8217;estratto del bando di gara (allegato D) e il disciplinare di gara (allegato E).<br />
Il bando di gara era sottoposto alle pubblicazioni di legge, tra cui anche la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta sul n. 32 del 09.02.2004.<br />
Entro la scadenza prevista dal bando (ore 13 del 16.04.2004) presentavano le relative offerte n. 18 ditte interessate, tra le quali anche la ZETA 2 di Smerieri rag. Paolo.<br />
In data 19.04.2004 la Provincia di Pisa, esaminata la documentazione  prodotta per l&#8217;ammissione alla gara dalle 18 ditte, e accertato che tutte le ditte partecipanti avevano presentato i documenti previsti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di gara, procedeva alla loro ammissione, così come risulta dal relativo verbale di gara del 19.04.2004.<br />
In seguito, con determinazione del Direttore Generale n. 1770 del 21.04.2004, la Provincia di Pisa provvedeva alla nomina della Commissione Tecnica, necessaria ai fini della valutazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell&#8217;art. 23, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 157/95. La Commissione Tecnica, nella seduta del 22.04.2004, considerati i criteri d valutazione stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara &#8211; e precisamente: a) Certificazione di qualità; b) Esperienze lavorative; c) Progettazione dei servizi richiesti &#8211; prestabiliva le modalità con cui avrebbe provveduto all&#8217;attribuzione dei punteggi previsti, procedendo, poi, ad esaminare la documentazione prodotta dalle ditte ammesse e alla relativa valutazione ( cfr. verbale del 22.04.2004 e verbale del 23.04.2004).<br />
Alla ditta Zeta 2 di Smerieri rag. Paolo erano attribuiti 32,524 punti. Nella successiva seduta del 27.04.2004 si tenevano le operazioni di gara ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito delle quali  “(..) constatato che la migliore offerta complessiva è stata prodotta dalla ditta &#8216;CONSORZIO PRODEST MILANO S.R.L.’ con sede in Milano, Via Ripamonti n. 115, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 85,548, dichiara lo stesso aggiudicatario in via provvisoria, in attesa di acquisire dal Ministero del Lavoro, Direzione Provinciale di Pisa, le tabelle relative al costo del lavoro straordinario relativo all&#8217;area pisana. (..)” (cfr. verbale del 27.04.2004).<br />
La ditta Zeta 2 riceveva, invece, un punteggio complessivo pari a 81,887  ponendosi al terzo posto, dopo la A.T.I. CO.PA.T. Coop. a R.L. e Team Service Coop a r.l. che aveva ricevuto un punteggio di 82, 529.<br />
Con nota prot. n. 64092 del 30.04.2004  la Provincia di Pisa comunicava al Consorzio Prodest Milano s.r.l. l&#8217;avvenuta aggiudicazione provvisoria. In seguito, acquisita la documentazione mancante, l&#8217;aggiudicazione diventava definitiva e, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 2602 del 04.06.2004 la Provincia di Pisa procedeva alla approvazione dei verbali di gara e all&#8217;affidamento del servizio di uscierato delle sedi dell&#8217; Amministrazione al Consorzio Prodest Milano s.r.l.<br />
L&#8217; avvenuta aggiudicazione era, poi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 17.04.2004.<br />
Con nota del 29.04.2004 e con nota del 30.04.2004 (acquisita in data 05.05.2004, con prot. n. 66957 del 07.05.2004) la ditta Zeta 2 chiedeva alla Provincia di Pisa copia del verbale di aggiudicazione, nonchè copia dei verbali della Commissione tecnica. Di conseguenza la Provincia di Pisa, con nota prot. n. 79455 del 03.06.2004 trasmetteva copia dei richiesti verbali relativi alla gara in oggetto e comunicava  “(&#8230;) la piena disponibilità alla visione del fascicolo e della relativa documentazione amministrativa ed economica presso la U.O.O. Gare e Contratti (&#8230;)”, con l’indicazione dei giorni e degli orari di apertura al pubblico. Con  nota del 24.05.2004 (acquisita in data 28.05.2004, prot. n. 77304 del 28.05.2004) la ditta Zeta 2 chiedeva  “(&#8230;) in virtù della legge  241/1990 di accedere a tutti gli atti di gara e in particolare ai verbali redatti dalla Commissione di gara nonchè alle offerte delle seguenti ditte: &#8211; Consorzio Prodest Milano s.r.l.; ATI CO.PA.T. Coop a r. l./Team Service Coop a r.l. Torino (&#8230;)”. Con nota prot. n. 649 inviata via fax il 09.06.2004 la Provincia di Pisa comunicava gli orari dell&#8217;Ufficio Gare e Contratti presso cui poteva essere presa visione degli atti relativi alla gara in oggetto.<br />
Con atto dell&#8217;11.06.2004, acquisito in data 21.06;2004, con prot. n. 187414 il Sig. Smerieri delegava apposita persona quale referente della ditta Zeta 2 per l&#8217;esercizio del diritto di accesso e l&#8217;estrazione di copia delle offerte tecniche relative al Consorzio Prodest Milano s.r.l. e all&#8217; ATI CO.PA.T. Coop a.R.L./Team Service Coop a r.l. Torino. In proposito la Provincia di Pisa con nota prot. n. 185 trasmessa via fax in data 21.06.2004 e con nota prot. n. 184 trasmessa via fax in data 21.06. 2004, chiedeva rispettivamente al Consorzio Prodest Milan  s.r.l. e alla CO.PA.T. Coop a r.l.  “(&#8230;) l&#8217;autorizzazione a fornire, ad una ditta che ne ha fatto richiesta copia delle offerte tecniche relative alla Vs. referenze in occasione alla gara di Servizio di Uscierato nella sede della Provincia dì Pisa anno 2004 (&#8230;)”. Al riguardo, sia il Consorzio Prodest Milano s.r.l. con nota del 22.06.2004, acquisita in data 24.06.2004, con prot. n. 89153, sia la CO.PA.T. Coop. a r.l. con nota del 28.06.2004, acquisita in data 28.06.2004 con prot. n. 90490 del 28.06.2004 negavano l’autorizzazione alla comunicazione delle relative offerte tecniche.<br />
Con ricorso notificato alla Provincia di Pisa in data 8 agosto 2004 (acquisito con prot. n, 109596) la ditta Zeta 2 di Smerieri Rag. Paolo ha chiesto l&#8217; annullamento degli atti in epigrafe indicati.<br />
Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:<br />I) Violazione e/o falsa applicazione artt. 13 e 14 e 23 Legge 17 marzo 1995 n. 157. <br />
Violazione dei principi comunitari e nazionali sulla libertà di concorrenza; violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Violazione dell’art. 41 Costituzione.<br />
2) Violazione e/o falsa applicazione artt. 14 e 23 Legge 17 marzo 1995 n. 157Violazione dei principi comunitari e nazionali sulla libertà di concorrenza.<br /> Eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione del principio della par condicio tra i concorrenti Violazione art. 41 Costituzione.<br />
3) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 11 Le e 17 marzo 1995 n. 157.<br />
Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento della P.A.Violazione dei principi i comunitari e nazionali sulla libertà di concorrenza.<br />
Eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.</p>
<p>Violazione dell’art. 41 Costituzione.<br />
La Provincia di Pisa ed il Consorzio Prodest Milano resistono in giudizio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In via pregiudiziale, il Collegio rileva l’infondatezza delle tre eccezioni di irricevibilità sollevate dalle parti resistenti.<br />
Invero, le clausole del bando riguardanti i criteri di aggiudicazione devono essere impugnate solo unitamente alla aggiudicazione dell’appalto, momento nel quale si determina l’effetto lesivo per la impresa ricorrente, la quale &#8211; in particolare – sarebbe risultata vincente se non avessero partecipato alla gara le due ditte che l’hanno preceduta in graduatoria (cfr. C. di S., A.P., 29.01.2003 n. 1; IV, 06.07.2004 n. 5012).<br />
Neppure sussisteva l’eccepito onere di impugnare l’aggiudicazione a decorrere dal 27.04.2004.<br />
Tale data, infatti, è quella della aggiudicazione provvisoria, mentre è pacifico in giurisprudenza che l’effetto lesivo è determinato dall’aggiudicazione definitiva (C.di S., V, 16.09.2004 n. 6018; VI, 07.07.2003 n. 4009; VI, 11.02.2002 n. 785; VI, 23.01.2004 n. 222).<br />
Quanto all’eccepita tardività del deposito del ricorso, basti considerare la sussistenza della sospensione feriale dei termini (C. di S., IV, 07.09.2004 n. 5795).<br />
Nel merito, il ricorso è fondato nell’assorbente secondo motivo, col quale la ricorrente deduce la violazione degli artt. 14 e 23 L. 157/95 e dei principi sulla concorrenza, nonchè l’eccesso di potere per illogicità e violazione della “par condicio”, e la violazione dell’art. 41 della Costituzione.<br />
Infatti, pur non essendo univoco l’orientamento giurisprudenziale in ordine alla valutabilità, ai fini della determinazione del punteggio relativo all’offerta tecnica ex L. 157/95, anche di requisiti soggettivi – in specie, pregresse esperienze nel servizio di uscierato – di ammissione alla gara; tuttavia, è costante almeno nell’escludere che tali requisiti possono assumere un rilievo preponderante o irragionevole o tale, comunque, da minare le regole nazionali e comunitarie a tutela della libertà di concorrenza e della par condicio tra i partecipanti a una gara d’appalto.<br />
Nel caso de quo – a fronte di un’offerta economica sostanzialmente rigida, considerato che il bando non consentiva offerte inferiori alle previsioni dei contratti nazionali e degli accordi locali di categoria – l’offerta tecnica, in base al bando, era valutata con 45 punti complessivi, divisi in 25 punti per le caratteristiche oggettive dell’offerta e in 20 punti per quelle soggettive. Di questi, 15 punti erano riservati alla valutazione delle esperienze pregresse nel servizio di uscierato, prestato senza limiti di tempo, servizio già contemplato – come si è visto – tra i requisiti di ammissione.<br />
Il servizio di uscierato affidato è, tuttavia, palesemente privo di peculiarità che lo distinguono da un normale servizio del genere, e che possono far ritenere che l’ averlo reso per un più lungo tempo sia più importante che farlo svolgere conformemente ad una offerta tecnica con caratteristiche oggettive valutate dalla stessa P.A. – come sovviene in concreto – di gran lunga migliori.<br />
Non vale, in contrario, richiamarsi all’esigenza di una particolare “affidabilità dell’impresa offerente” perchè la affidabilità deve essere presa in considerazione come requisito di ammissione e il requisito di un alto numero di anni di esperienza nel fornire il servizio ben poteva essere previsto dal bando.<br />
Sembra, in conclusione, fondata la tesi della ricorrente sull’esistenza, nel bando, di un’irragionevole sproporzione tra il peso degli elementi oggettivi (economici e tecnici) e soggettivi (in specie, esperienze pregresse) per la valutazione delle offerte.<br />
Tale sproporzione incide, altresì, sul pubblico interesse all’ottimale applicazione delle regole della par condicio e della libera concorrenza.<br />
Il motivo esaminato è, quindi, fondato e il ricorso deve essere accolto, con l’effetto dell’annullamento, in parte qua, del bando e dell’aggiudicazione impugnati.<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, come specificato in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 14 aprile 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giuseppe DI NUNZIO	&#8211; Presidente f.f., est.<br />	<br />
Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Stefano TOSCHEI	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL 20 APRILE 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-4-2005-n-1726/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1726</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8208</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-4-2005-n-8208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Nicastro, Est. PaoliniGrandi Molini Italiani S.p.A. (Avv.ti M. Franchio e O. Pettene) c/ Regione Veneto, Ufficio del genio Civile di Verona è passibile di ritrattazione e di rimozione il parere favorevole, in quanto non intervenuto nel termine accordato, dell&#8217;autorità di bacino 1. Ambiente e territorio – Acque pubbliche e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-4-2005-n-8208/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8208</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicastro, Est. Paolini<br />Grandi Molini Italiani S.p.A. (Avv.ti M. Franchio e O. Pettene) c/ Regione Veneto, Ufficio del genio Civile di Verona</span></p>
<hr />
<p>è passibile di ritrattazione e di rimozione il parere favorevole, in quanto non intervenuto nel termine accordato, dell&#8217;autorità di bacino</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Acque pubbliche e private – Art. 7, comma 2, r.d. n. 1775/1993 – Istruttoria sulle domande di nuove concessioni e/o utilizzazioni di derivazione di acque &#8211; Parere delle autorità di bacino – E’ sempre passibile di rimozione e ritrattazione &#8211; Motivi<br />
2. Ambiente e territorio – Acque pubbliche e private – Art. 7, comma 2, r.d. n. 1775/1993 – Istruttoria sulle domande di nuove concessioni e/o utilizzazioni di derivazione di acque &#8211; Autorità di bacino – Assenza del parere nel termine accordato – E’ da considerarsi favorevole &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’  sempre passibile di rimozione e di ritrattazione, fino a  quando non sia concluso l’iter amministrativo diretto all’adozione del provvedimento rispetto al quale è prodromico, il parere delle autorità di bacino  di cui all’art. 7, comma 2,  r.d. n. 1775/1933.</p>
<p>2. Con riferimento alle istruttorie sulle domande di nuove concessioni e/o utilizzazioni di derivazione di acque, di cui all’art. 7, comma 2, r.d. n. 1775/1933, il parere delle autorità di bacino territorialmente interessate, favorevole in quanto non intervenuto nel termine accordato, non può avere altra valenza se non quella di consentire agli uffici competenti di provvedere su dette domande prescindendo dallo stesso quando questo, per qualsiasi ragione, non venga tempestivamente fornito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è passibile di ritrattazione e di rimozione il parere favorevole, in quanto non intervenuto nel termine accordato, dell’autorità di bacino</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/6589_CASS_6589.pdf">cliccaqui</a></p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8294/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8294</a></p>
<p>Pres. Plenteda, Est. GenoveseFabrizio della Mora (Avv. P. Rossi) c/ Ministero dell&#8217;Intero (Avv. dello Stato) 1. Giurisdizione e competenza – Opposizione ad ordinanza-ingiunzione – Art. 22 L. 689/1981 – Competenza del Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione – Sussiste 2. Giurisdizione e competenza – Questione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8294/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8294/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Plenteda, Est. Genovese<br />Fabrizio della Mora (Avv. P. Rossi) c/  Ministero dell&#8217;Intero (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Opposizione ad ordinanza-ingiunzione – Art. 22 L. 689/1981 – Competenza del Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione – Sussiste</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Questione di competenza – Art. 38 c.p.c. &#8211; Deve essere posta o rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione –  Possibilità di riserva della decisione e di provvedimento anche in un momento successivo alla conclusione formale della prima udienza di trattazione – Sussiste</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Pronuncia del giudice sulla propria competenza con ordinanza motivata – Successiva pronuncia di incompetenza del giudice con sentenza – Art. 177, 1° comma, c.p.c. &#8211; Ammissibilità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ devoluta funzionalmente, e quindi inderogabilmente, al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, la competenza sull’opposizione all’ordinanza – ingiunzione ex art. 22 legge n. 689/1981.</p>
<p>2. La questione di competenza, di cui all’art. 38 c.p.c., deve essere si posta o rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione ma comprendendo, nello spatium deliberandi,  il limite elastico costituito dalla possibilità della riserva di decisione e di provvedimento anche in un momento successivo alla sua conclusione formale.</p>
<p> 3. Sussiste la possibilità del giudice che si sia pronunciato sulla sua competenza, esplicitamente o implicitamente, con ordinanze, di dichiararsi successivamente incompetente con sentenza ex art. 177, 1° comma c.p.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è ammissibile la sentenza con cui un giudice si dichiara incompetente  nel caso di precedente ordinanza dello stesso con cui abbia dichiarato la propria competenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/6590_CASS_6590.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8294/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.4336</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-20-4-2005-n-4336/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-20-4-2005-n-4336/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-20-4-2005-n-4336/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.4336</a></p>
<p>Pres. Alessandro Pagano, est. Michele Buonauro Diocesi di Pozzuoli (Avv. Alfredo Contieri e Chiara Marrama) c. Comune di Bacoli (n.c.). in tema di abusi edilizi, ingiunzione di demolizione ed acquisizione gratuita dell&#8217;area 1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Ingiunzione di demolizione – Va notificata agli intestatari catastali –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-20-4-2005-n-4336/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.4336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-20-4-2005-n-4336/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.4336</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alessandro Pagano, est. Michele Buonauro<br /> Diocesi di Pozzuoli (Avv. Alfredo Contieri e Chiara Marrama) c. Comune di Bacoli (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di abusi edilizi, ingiunzione di demolizione ed acquisizione gratuita dell&#8217;area</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Ingiunzione di demolizione – Va notificata agli intestatari catastali – Accertamenti giuridici per individuare i reali proprietari degli immobili da demolire – Non incombono sull’autorità procedente – Onere del privato interessato – Curare la corrispondenza delle risultanze catastali alla reale situazione giuridica – Errore materiale &#8211; Conseguenze</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – Procedura di demolizione di opere abusive – Soggetto passivo – Intestatario catastale del bene – Tutela giuridica dei legittimi proprietari – Responsabilità dell’amministrazione del catasto e dell’intestatario catastale ove non sia il reale proprietario</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica &#8211; Costruzione abusiva &#8211; Ordinanza di demolizione &#8211; Decorso del termine di novanta giorni &#8211; Acquisizione gratuita dell’area al patrimonio del Comune – Costituisce una sanzione autonoma – Si riferisce esclusivamente al responsabile dell’abuso</p>
<p>4. Edilizia e urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Sanzioni &#8211; Comunicazione avvio del procedimento &#8211; Non occorre – Natura vincolata degli atti di repressione degli abusi edilizi – Preventiva contestazione dell’abuso al privato – Condizione per interloquire con l’amministrazione</p>
<p>5. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Lungo intervallo di tempo tra realizzazione dell’opera abusive e adozione della misura repressiva – Difetto di istruttoria &#8211; Necessità di adeguata motivazione &#8211; Non sussiste – Motivi</p>
<p>6. Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Ingiunzione di demolizione – Requisiti – Specificazione puntuale della portata delle sanzioni – E’ esclusa – Valutazioni del privato</p>
<p>7. Edilizia ed urbanistica &#8211; Costruzione abusiva &#8211; Ordinanza di demolizione &#8211; Decorso del termine di novanta giorni &#8211; Acquisizione gratuita dell’area al patrimonio del Comune – Atto dovuto</p>
<p>8. Edilizia ed urbanistica &#8211; Costruzione abusiva &#8211; Ordinanza di demolizione &#8211; Decorso del termine di novanta giorni &#8211; Acquisizione al patrimonio del Comune – Area di sedime nonché di quella necessaria – Necessaria motivazione per l’acquisizione di un’area ulteriore – Esplicitazione delle opere necessarie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;ordine di demolizione di opere abusive va indirizzato al proprietario catastale, posto che all&#8217;autorita&#8217; procedente non incombe l&#8217;onere di compiere accertamenti giuridici al fine di individuare i reali proprietari dell&#8217;immobile da demolire, essendo richiesto che la notificazione sia eseguita nei confronti di coloro che risultano intestatari catastali, quali destinatari-esecutori dell&#8217;ordine di demolizione: infatti, è onere del privato interessato curare la corrispondenza delle risultanze catastali alla reale situazione giuridica del bene oggetto della procedura ablatoria con la conseguenza che un eventuale errore materiale se da un lato consente all’effettivo proprietario di non incorrere in decadenza per l’impugnazione degli atti che non sono stati a lui notificati, certamente non è idoneo ad inficiare la validità dell’operato dell’amministrazione.</p>
<p>2. Il soggetto passivo della procedura di demolizione di opere abusive ed acquisizione dell’area al patrimonio del comune è sempre l&#8217;intestatario catastale del bene ma la posizione dei legittimi proprietari non e&#8217; priva completamente di  tutela giuridica, sia perche&#8217; l&#8217;amministrazione del catasto puo&#8217; essere considerata responsabile per danni ove ritardi la voltura al di la&#8217; dei limiti di ragionevole tolleranza, sia perche&#8217; l&#8217;intestatario catastale, ove non sia il reale proprietario, e&#8217; pur esso responsabile in caso di mancata tempestiva comunicazione all&#8217;effettivo proprietario dei provvedimenti amministrativi che concernono il terreno interessato all’acquisizione al patrimonio comunale</p>
<p>3. L&#8217;acquisizione gratuita dell&#8217;area non è una misura strumentale, per consentire al Comune di eseguire la demolizione, nè una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma, che consegue all&#8217;inottemperanza all&#8217;ingiunzione, abilitando poi il sindaco ad una scelta fra la demolizione di ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di &#8220;prevalenti interessi pubblici&#8221;: pertanto essa, si riferisce esclusivamente al responsabile dell&#8217;abuso, non potendo di certo operare (come avviene talvolta per la confisca, quando questa costituisce misura accessoria di altra sanzione o misura strumentale diretta ad impedire l&#8217;ulteriore produzione dell&#8217;illecito o l&#8217;utilizzazione dei proventi di questo) nella sfera di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell&#8217;area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell&#8217;opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall&#8217;ordinamento” (nella fattispecie in esame il Collegio ha ritenuto che la mancata conoscenza dell’ordine di demolizione non vale automaticamente a provare che l’effettivo proprietario fosse estraneo alla realizzazione del manufatto abusivo soggetto alla sanzione edilizia: occorre provare in giudizio elementi di fatto che potessero valere a considerare la totale estraneità; anzi, il fatto che, come ammesso in ricorso, le opere fossero risalenti nel tempo, induce a ritenere che l’effettivo proprietario fosse a conoscenza della loro esistenza).</p>
<p>4. L’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento non vizia l’atto finale in quanto gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura strettamente vincolata e sono dovuti in assenza di titolo per l’avvenuta trasformazione del territorio, con la conseguenza che, ai fini della loro adozione, non si richiedono apporti partecipativi del soggetto destinatario, atteso che quest&#8217;ultimo, in relazione alla disciplina tipizzata dei procedimenti repressivi che prevede la preventiva contestazione dell&#8217;abuso al privato ai fini del ripristino di sua iniziativa dell&#8217;assetto dei luoghi, è in ogni caso posto in condizione di interloquire con l&#8217;amministrazione<br />
5. In tema di abusi edilizi, non si richiede una specifica indicazione delle ragioni di pubblico interesse, concreto ed attuale, che giustificano l’adozione della misura repressiva né qualora sia trascorso un lungo intervallo di tempo fra la realizzazione dell’opera abusiva e l’adozione della misura repressiva poiché è sufficiente l’oggettivo riscontro dell’abusività dell’opera e l’assoggettabilità della stessa al regime del permesso di costruire, né in ordine al difetto di istruttoria, poiché l’accertamento catastale costituisce un momento dell’istruttoria necessario e sufficiente al fine di individuare il proprietario del luoghi.</p>
<p>6. Requisiti dell’ingiunzione di demolizione sono l’esistenza della condizione che la rende vincolata, cioè l’accertata esecuzione di opere abusive, e il conseguente ordine di demolizione, e non anche la specificazione puntuale della portata delle sanzioni, richiamate nell’atto quanto alla tipologia preordinata dalla legge (recate con successivo, eventuale, provvedimento): ciò è coerente con la funzione della ingiunzione di demolizione che è quella di provocare la tempestiva demolizione del manufatto abusivo ad opera del responsabile, rendendogli noto che il mancato adeguamento spontaneo determina sanzioni più onerose della semplice demolizione ed essendo perciò  sufficiente, a tale scopo, che l’atto indichi il tipo di sanzioni che la legge collega all’abuso senza puntualizzare le aree eventualmente destinate a passare nel patrimonio comunale consentendo all’interessato di compiere le proprie valutazioni le quali non possono essere influenzate dalla semplice non conoscenza delle aree di cui il Comune disporrà concretamente l’acquisizione.<br />
7. L&#8217;acquisizione al patrimonio del comune di un bene a seguito dell’infruttuoso decorso del termine di novanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza di demolizione della costruzione abusiva è un “atto dovuto sottoposto esclusivamente all&#8217;accertamento della  volontaria inottemperanza e del decorso dei termini prescritti”</p>
<p>8. In caso di inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione, la sanzione dell&#8217; acquisizione al patrimonio comunale dell&#8217;area di sedime, oltre quella necessaria all&#8217;edificazione di opere analoghe a quelle abusive si verifica “ex lege” una volto decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ma mentre per l’area di sedime l’automatismo dell’effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, l’individuazione di un’area ulteriore da acquisire deve essere giustificata dalla ricorrenza di una esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi che siano destinate ad occupare l’intera zona di terreno che il Comune intende acquisire.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
per la CAMPANIA – NAPOLI   Sezione VI</b></p>
<p> Ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso  n. 13071 del 2001  proposto dalla <br />
<b>DIOCESI di POZZUOLI</b>, in persona di S.E. il Vescovo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Contieri e Chiara Marrama, domiciliati presso lo studio in Napoli, via R. De Cesare 7;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>COMUNE di BACOLI</b>, in persona del Sindaco p.t. ,non costituito<br />
per l’annullamento<br />
a)	dell’ordinanza di demolizione prot. n. 128 del 2000 (al protocollo del comune n. 10664 del 2 giugno 2000), emesso dal responsabile del Comune di Bacoli;<br />	<br />
b)	del provvedimento, sempre a firma del responsabile del Comune di Bacoli, di acquisizione opera abusiva e relativa area di sedime (prot. del comune n. 22928 dell’11.12.00);<br />
c)	dell’ordinanza di demolizione d’ufficio delle opere abusive prot. N. 43 (prot. del comune n. 3475 del 16.02.01), a firma del responsabile del Comune di Bacoli;<br />	<br />
d)	di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compreso il rapporto n. 4732/ED del 13 aprile 200, redatto dal comando polizia municipale, nonché della nota del servizio edilizia privata del 5 maggio 2000;																																																																																												</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati e la memoria presentata;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
uditi alla pubblica udienza del 21 marzo 2005, relatore il Magistrato  Michele Buonauro, i difensori;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 10.12.2001 e depositato il 21 dicembre la DIOCESI di POZZUOLI chiedeva l&#8217;annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, inerenti alla demolizione di opere edilizie abusivamente effettuate in Bacoli, contrada Fusaro, nel fondo contraddistinto dalla p.lla catastale n. 218, folio 8.<br />
Al riguardo, la ricorrente, proprietaria del fondo indicato, esponeva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:<br />
&#8211;	in data 1964, con atto di donazione per notar Giuseppe Dente, acquisiva la proprietà del fondo – da distaccarsi dal fondo del donante di maggiore estensione – all’epoca riportato nel C.T. del Comune di Bacoli, alla partita 386, fl.8;<br />	<br />
&#8211;	con Decreto n. 1175/V.87 del 23.12.1987, si individuava quale proprietà della DIOCESI di POZZUOLI il predetto immobile, successivamente catastalmente distinto con la p.lla 218 del folio 8; <br />	<br />
&#8211;	a seguito di un errore materiale, l’Arcidiocesi di Napoli, con decreto n. 24, individuava quale sua proprietà la p.lla 218, mentre avrebbe dovuto correttamente indicare la p.lla 217 pervenutale per donazione del 16.06.1964;<br />
&#8211;	con ordinanza n. 128, a seguito della reiezione di una richiesta di sanatoria, il Comune ingiungeva la demolizione delle opere abusivamente realizzata sui terreni contraddistinti dalla p.lle 217, 218 e 219, con l’avvertimento che, decorsi i novanta giorni stabiliti dalla legge, avrebbe proceduto d’ufficio;<br />	<br />
&#8211;	con atti in data 23.1.2000 il comando di Polizia Municipale verbalizzava l’inottemperanza all’ordine di demolizione e di conseguenza il Comune, con ordinanza prot. 22928 dell’11.12.2000 disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’intera particella 218;<br />	<br />
&#8211;	a causa dell’errore, le risultanze catastali indicavano quale soggetto proprietario un ente diverso da quello effettivo, onde i provvedimenti impugnati venivano notificati solo all’Arcidiocesi di Napoli;<br />	<br />
&#8211;	venuta a conoscenza degli atti impugnati successivamente, con diffida notificata l’11.10.2001 al responsabile del Comune di Bacoli, la DIOCESI di POZZUOLI chiedeva l’annullamento degli stessi, in quanto non ne era venuta a conoscenza se non dopo l’ordine di acquisizione del terreno al Comune.<br />
Tanto premesso, la ricorrente deduceva l&#8217;illegittimità dei provvedimenti  impugnati per i vizi di violazione di legge (artt. 7 l. 47/85; 3 e 7 l. 241/90; artt. 38 e 44 l. 47/85; art. 51 l. 142 /90; art. 164 d.lgs. 490/99; art. 1 l. reg. 10/82), nonché per eccesso di potere per difetto dei presupposti ed omessa motivazione.<br />
A parere della ricorrente, doveva rilevarsi la mancanza di comunicazione dell’avvio del procedimento; la omessa notifica all’effettivo proprietario del manufatto, con conseguente invalidità dell’ordine di acquisizione del terreno; l’omessa motivazione dell’ordinanza di demolizione in relazione al lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere abusive; l’omessa motivazione in ordine all’acquisizione dell’intera particella catastale (circa 23.000 mq) a fronte di opere insistenti su uno spazio di circa 3.225 mq); l’illegittimità dell’acquisizione del terreno, non potendo operare nei confronti del proprietario che sia del tutto estraneo alla realizzazione dei lavori abusivi.<br />
 All’udienza pubblica del 21 marzo 2005, il ricorso veniva introitato in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Va preliminarmente affrontata la censura relativa all’illegittimità del provvedimento di demolizione (ed al consequenziale provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale) per omessa notifica nei confronti dell’effettivo proprietario del suolo interessato dai lavori abusivi.<br />
Dalla documentazione allegata dalla ricorrente, ed in particolare dalla lettura dei rogiti notarili di donazione della particelle attualmente classificate al folio 8, p.lla 217 e 218 del C.T. del Comune di Bacoli, emerge che effettivamente, per errore materiale, le risultanze catastali divergono dalla situazione reale, dal momento che l’intestatario formale della p.lla 218  risulta l’Arcidiocesi di Napoli, mentre la proprietà appartiene alla Diocesi di Pozzuoli.<br />
Questo errore, se da un lato consente all’effettivo proprietario di non incorrere in decadenza per l’impugnazione degli atti che non sono stati a lui notificati, certamente non è idoneo ad inficiare la validità dell’operato dell’amministrazione. Ed invero,  l&#8217;ordine  di demolizione  di   opere  abusive   va  indirizzato   al  proprietario  catastale, posto che all&#8217;autorita&#8217;  procedente non incombe l&#8217;onere di compiere  accertamenti  giuridici  al  fine di  individuare  i  reali  proprietari  dell&#8217;immobile  da  demolire, essendo  richiesto  che  la  notificazione  sia eseguita  nei  confronti di  coloro che  risultano  intestatari  catastali,  quali destinatari-esecutori  dell&#8217;ordine  di demolizione (cfr. T.A.R. Abruzzi sez. L&#8217;Aquila, 2 giugno 1982 n. 264).<br />
I provvedimenti sanzionatori in materia edilizia devono ritenersi legittimamente notificati al proprietario  catastale del fondo oggetto dell&#8217;occupazione d&#8217;urgenza, essendo onere  del   privato  interessato   curare   l&#8217;esatta  corrispondenza  delle  risultanze catastali alla reale situazione giuridica del bene oggetto della procedura ablatoria.<br />
Dunque il  soggetto  passivo della  procedura  di  demolizione di opere abusive ed acquisizione dell’area al patrimonio del comune è sempre l&#8217;intestatario catastale del bene,  in quanto la necessita&#8217; di  provvedere  celermente mal  si  concilia con  le  lunghe e complesse  indagini  sulla  proprieta&#8217;  effettiva; peraltro,  la  posizione  dei  legittimi   proprietari  non   e&#8217;  priva   completamente  di   tutela  giuridica,  sia perche&#8217;  l&#8217;amministrazione  del  catasto puo&#8217;  essere  considerata responsabile per  danni ove ritardi la voltura  al di la&#8217;  dei  limiti di  ragionevole  tolleranza,  sia perche&#8217;  l&#8217;intestatario  catastale, ove non sia il reale proprietario, e&#8217;  pur esso responsabile  in caso  di  mancata tempestiva  comunicazione all&#8217;effettivo  proprietario dei  provvedimenti amministrativi che concernono il terreno interessato all’acquisizione al patrimonio comunale (cfr. per un’ipotesi analoga, CdS, sez. IV, 20 maggio 1997, ord. n. 957; nonché T.A.R. Sicilia sez. Catania, 29 dicembre 1981 n. 659).<br />
Tanto premesso, può certamente condividersi l’assunto della ricorrente, secondo cui la sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale non può operare in danno del  proprietario  estraneo  all&#8217;abuso (Corte costituzionale 15 luglio 1991 n. 345).<br />
L&#8217;art. 6 della L. 28.2.1985 n. 47 individua con precisione i soggetti ai quali deve essere addebitata l&#8217;esecuzione delle opere edilizie abusive indicando nel titolare della concessione, nel committente, nel costruttore e nel direttore dei lavori i responsabili della non conformità delle opere eseguite alla normativa urbanistico-edilizia, con salvezza, tuttavia, della dimostrazione da parte di ciascuno di tali soggetti della non responsabilità individuale nella commissione dell&#8217;abuso. Seguendo la stessa ratio l&#8217;art. 7 della legge prevede l&#8217;irrogazione di sanzioni a carico del responsabile dell&#8217;abuso.<br />
Al riguardo la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. 11-15 luglio 1991 n. 345), amministrativa (cfr. Cons. Stato V Sez. 6.12.1994 n. 1464, 1.10.1999 n. 1228; T.A.R. Toscana III Sez. 4.8.2000 n. 1817; TAR Lazio Sez. II ter. 3.11.2000 n. 8905; T.A.R. Toscana, sez. III, 29 gennaio 2003, n. 121) e penale (cfr. Cass. pen. III Sez. 20 giugno &#8211; 2 ottobre 1996 n. 8858) ha ripetutamente affermato che l&#8217;acquisizione gratuita del terreno al patrimonio comunale &#8211; quale misura sanzionatoria dell&#8217;abuso commesso &#8211; non può incidere sulla sfera giuridica di un soggetto che sia del tutto estraneo a tale commissione ed al quale, pertanto, non possa essere addossata ad alcun titolo la relativa responsabilità.<br />
In particolare la Corte Costituzionale, nella citata sentenza, ha chiarito che &#8220;l&#8217;acquisizione gratuita dell&#8217;area non è una misura strumentale, per consentire al Comune di eseguire la demolizione, nè una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma, che consegue all&#8217;inottemperanza all&#8217;ingiunzione, abilitando poi il sindaco ad una scelta fra la demolizione di ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di &#8220;prevalenti interessi pubblici&#8221;, il che significa per la destinazione a fini pubblici, sempre che l&#8217;opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Da quanto precede deve dedursi che, essendo l&#8217;acquisizione gratuita una sanzione prevista per il caso dell&#8217;inottemperanza all&#8217;ingiunzione di demolire, essa, come risulta dalla stessa formulazione del terzo comma dell&#8217;art. 7 della legge in questione, si riferisce esclusivamente al responsabile dell&#8217;abuso, non potendo di certo operare (come avviene talvolta per la confisca, quando questa costituisce misura accessoria di altra sanzione o misura strumentale diretta ad impedire l&#8217;ulteriore produzione dell&#8217;illecito o l&#8217;utilizzazione dei proventi di questo) nella sfera di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell&#8217;area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell&#8217;opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall&#8217;ordinamento&#8221;. <br />
Ma nella fattispecie in esame non emerge la totale estraneità della Diocesi di Pozzuoli, atteso che la mancata conoscenza dell’ordine di demolizione non vale automaticamente a provare che l’effettivo proprietario fosse estraneo alla realizzazione del manufatto abusivo soggetto alla sanzione edilizia. In altri termini la Diocesi di Pozzuoli non ha offerto in giudizio elementi di fatto che potessero valere a considerare la stessa completamente estranea; anzi, il fatto che, come ammesso in ricorso, le opere fossero risalenti nel tempo, induce a ritenere che l’effettivo proprietario fosse a conoscenza della loro esistenza.<br />
Per tali considerazioni le censure analizzate sono destituite di fondamento.<br />
Quanto alle altre doglianze, relative in particolare alla illegittimità dell’ordinanza di demolizione, non ha pregio la denunziata mancanza di avviso di avvio del procedimento in quanto gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura strettamente vincolata e sono dovuti in assenza di titolo per l’avvenuta trasformazione del territorio, con la conseguenza che, ai fini della loro adozione, non si richiedono apporti partecipativi del soggetto destinatario, atteso che quest&#8217;ultimo, in relazione alla disciplina tipizzata dei procedimenti repressivi che prevede la preventiva contestazione dell&#8217;abuso al privato ai fini del ripristino di sua iniziativa dell&#8217;assetto dei luoghi, è in ogni caso posto in condizione di interloquire con l&#8217;amministrazione (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 31 gennaio 2001, n. 782).<br />
Parimenti non sussiste il difetto di motivazione in ordine al lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere né tantomeno in ordine al difetto di istruttoria; da un lato è sufficiente l’oggettivo riscontro dell’abusività dell’opera e l’assoggettabilità della stessa al regime del permesso di costruire, come evidenziato in modo congruo nell’impugnato provvedimento e pertanto non si richiede una specifica indicazione delle ragioni di pubblico interesse, concreto ed attuale, che ne giustificano l’adozione (cfr. TAR Toscana, 8 novembre 2000, n. 2292); dall’altro, per come già riferito, l’accertamento catastale costituisce un momento dell’istruttoria necessario e sufficiente al fine di individuare il proprietario del luoghi.<br />
Ed invero la funzione della ingiunzione di demolizione è quella di provocare la tempestiva demolizione del manufatto abusivo ad opera del responsabile, rendendogli noto che il mancato adeguamento spontaneo determina sanzioni più onerose della semplice demolizione ed essendo perciò  sufficiente, a tale scopo, che l’atto indichi il tipo di sanzioni che la legge collega all’abuso senza puntualizzare le aree eventualmente destinate a passare nel patrimonio comunale; l’interessato può infatti così compiere le proprie valutazioni le quali non possono essere influenzate dalla semplice non conoscenza delle aree di cui il Comune disporrà concretamente l’acquisizione. In base a quanto esposto, requisiti dell’ingiunzione di demolizione sono perciò l’esistenza della condizione che la rende vincolata, cioè l’accertata esecuzione di opere abusive, e il conseguente ordine di demolizione, e non anche la specificazione puntuale della portata delle sanzioni, richiamate nell’atto quanto alla tipologia preordinata dalla legge, ma recate con successivo, eventuale provvedimento (CdS, Sez. V, 6 settembre 1999, n. 1015; CdS, sez. V, 17 novembre 1994, n.1305; TAR Toscana, Sez. III, 4 febbraio 1995, n.3; TAR Lazio, Latina, 18 febbraio 1992, n.102; TAR Puglia, Bari, 6 aprile 1991, n. 95; TAR Toscana, 21 dicembre 1988, n. 2082).<br />
In definitiva decorso infruttuosamente il termine di  novanta   giorni dalla notificazione dell&#8217;ordinanza di demolizione della costruzione  abusiva, se l&#8217;inottemperanza non sia giustificata, si verifica  automaticamente l&#8217;acquisizione   al  patrimonio  del comune  di  tale  costruzione; la suddetta acquisizione al patrimonio del Comune è infatti “atto dovuto sottoposto esclusivamente all&#8217;accertamento della  volontaria inottemperanza e del decorso dei termini prescritti” (CdS, Sez.V, 23 gennaio 1991, n. 66; CdS, Sez. V, 20 aprile 1994, n.333; nonché CdS, sez. V, n. 341 del 2000).<br />
È invece fondata la censura relativa alla illegittimità dell’acquisizione dell’intera particella catastale, anzichè dell’area di insistenza dell’opera abusiva. <br />
Come già esposto, ai sensi dell&#8217;art. 7 l. n. 47 del 1985, l&#8217; acquisizione al patrimonio del Comune dell&#8217;opera abusiva e dell&#8217;area di sedime, nonché di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, si verifica &#8220;ex lege&#8221;, ossia automaticamente, una volta decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni dalla notificazione dell&#8217;ordinanza di demolizione della costruzione abusiva. La legge prevede la possibilità del l&#8217;acquisizione al patrimonio del comune della costruzione, nonché dell&#8217;area di sedime e di quella ulteriore necessaria ai fini urbanistico-edilizi.<br />
Tuutavia, mentre per l’area di sedime l’automatismo dell’effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, l’individuazione di un’area ulteriore da acquisire deve essere giustificata dalla ricorrenza di una esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi che siano destinate ad occupare l’intera zona di terreno che il Comune intende acquisire.Pertanto è illegittimo il provvedimento con cui si dispone l&#8217; acquisizione gratuita al patrimonio del comune, oltre che dell’area di sedime, anche dell’intera particella catastale 218, risultando violato il principio di proporzione della sanzione rispetto all&#8217;entità della costruzione abusiva.<br />
L&#8217;art. 15 comma 3 l. 28 gennaio 1977 n. 10 prevede un intervento punitivo e di stretta interpretazione e legittima l’acquisizione dell&#8217;area su cui insistono le opere edilizie abusive, con esclusione delle porzioni di suolo adiacenti (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 9 ottobre 2003, n. 4525, che ha dichiarato illegittima l&#8217;ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale di aree diverse da quella di sedime, pur se necessarie ad assicurare i distacchi dai confini e l&#8217;accesso dalla strada pubblica; nonché T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 22 dicembre 1989, n. 870, secondo cui “ in caso di inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione, la sanzione dell&#8217; acquisizione al patrimonio comunale dell&#8217;area di sedime , oltre quella necessaria all&#8217;edificazione di opere analoghe a quelle abusive, non comprende nè può essere estesa anche all&#8217;area necessaria per accedervi in quanto non suffragata da alcuna disposizione legislativa”).<br />
Tali considerazioni sono vieppiù applicabili alla presente fattispecie, in cui l’amministrazione non ha affatto motivato in ordine alla necessità di acquisire, oltre l’area dove insiste l’opera abusiva (pari a circa 3.225 mq), anche l’intera particella catastale, di estensione significativamente maggiore (circa 23.000 mq).<br />
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui prevede l’acquisizione dell’intera particella catastale, anziché della sola area su cui insisite il manufatto abusivo.<br />
In definitiva il ricorso in esame risulta parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti esposti. <br />
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione resistente.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli Sezione VI, definitivamente pronunciandosi, accoglie il ricorso n. 13071 del  2001,  proposto da DIOCESI di POZZUOLI, nei limiti di cui alla m,otivazione. <br />
Nulle sulle spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 MARZO 2005, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Alessandro	PAGANO		&#8211;    Presidente <br /> <br />
Leonardo	PASANISI		&#8211;    Componente<br />	<br />
Michele	BUONAURO		#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-20-4-2005-n-4336/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.4336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1089</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1089/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1089/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1089/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1089</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Claudio Sonnati (avv. Alessandria e Marello) c. Consorzio di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese Scarl (avv. Barale e Demaria) Giurisdizione e competenza – Selezione per posto da tecnico ricercatore – Soggetto selezionante – Natura – Società di capitali con finalità consortili</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1089/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1089</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1089/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1089</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> Claudio Sonnati (avv. Alessandria e Marello) c. Consorzio di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese Scarl (avv. Barale e Demaria)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Selezione per posto da tecnico ricercatore – Soggetto selezionante – Natura – Società di capitali con finalità consortili – Ammninistrazioni ex art. 1, 2° co. del d.lgs. 165/01 – Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di atti per la selezione pubblica di un tecnico ricercatore quando il soggetto affidatario dell’incarico sia una società di capitali mista pubblico-privata con finalità consortili che come tale non rientra nel novero delle Amministrazioni pubbliche previste dall’art. 1, 2° co. del d.lgs. n° 165/01.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE<br />PRIMA SEZIONE	</b></p>
<p>Reg. Sent. n. 1089/05<br />
Reg. Gen. n. 386/05</p>
<p>composto dai magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	BAGLIETTO		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO		&#8211;	Referendario, estensore																																																																																									</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 386 del 2005 proposto da <br />
<b>SONNATI Claudio</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Alessandria e Maurizio Marello, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via Brofferio n. 1;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Consorzio di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese – S.C. a r.l. (CreSO)</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Piercarlo Barale e Claudio Demaria, elettivamente domiciliato in Torino, via Lamarmora n. 68, presso lo studio dell’avv. Fulvia Conti Maiorca;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>CORTE Maria</b>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
&#8211; del verbale della seduta della Commissione esaminatrice in data 28.1.2005, con cui è stata predisposta la graduatoria del concorso di “Selezione pubblica per titoli e colloquio al posto di tecnico ricercatore con contratto a tempo determinato addetto al<br />
&#8211; del provvedimento di approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione del CreSO, ove già adottato;<br />
&#8211; di tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi del procedimento, con particolare riferimento al verbale della seduta della Commissione esaminatrice in data 4.1.2005.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’ato di costituzione in giudizio del Consorzio intimato;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla camera di consiglio del 20 aprile 2005 il referendario Richard Goso;<br />	<br />
Udito l’avv. Alessandria per il ricorrente e l’avv. Barale per l’Ente resistente;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il signor Claudio Sonnati ha impugnato gli atti della selezione pubblica ad un posto di tecnico ricercatore, con contratto a tempo determinato della durata di anni due, addetto alla sezione corilicoltura del Consorzio di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese – S.C. a r.l. (siglato CreSO) di Cuneo.<br />
Nella graduatoria finale della selezione il ricorrente si è piazzato al secondo posto con punti complessivi 68, alle spalle della signora Maria Corte, controinteressata regolarmente intimata, che ha riportato un punteggio globale pari a 72.<br />
Questi i motivi del gravame:<br />
I) violazione di legge con riferimento al principio del giusto procedimento amministrativo e alla tutela della par condicio dei candidati al pubblico concorso. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Ingiustizia grave e manifesta. Disparità di trattamento. Illogicità. Perplessità e sviamento.<br />
II) violazione di legge con riferimento all’art. 2 del bando di gara nonché con riferimento all’art. 3, L. 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Difetto e/o carenza di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. Disparità di trattamento. Illogicità. Perplessità. Sviamento.<br />
Il ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento degli atti della procedura selettiva, previa sospensione dell’esecuzione.<br />
Si è costituito in giudizio il CreSO, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
Non si è costituita in giudizio la controinteressata, seppure regolarmente intimata.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Il Collegio ritiene di dover decidere il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata &#8211; ai sensi dell’articolo 26, commi 4 e 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 – considerata la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare e la sufficienza delle prove in atti.<br />
2) E’ contestata nel presente giudizio la legittimità degli atti (e, in particolare, del verbale della Commissione esaminatrice del 28 gennaio 2005 con il quale è stata approvata la graduatoria finale) della selezione pubblica ad un posto di tecnico ricercatore, con contratto a tempo determinato della durata di anni due, addetto alla sezione corilicoltura del Consorzio di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese – S.C. a r.l. (siglato CreSO) di Cuneo.<br />
3) Prima di procedere all’esame del merito del ricorso, il Collegio ritiene di doversi soffermare sull’eccezione di giurisdizione proposta dal CreSO.<br />
Si osserva che tale soggetto ha natura giuridica di società consortile a responsabilità limitata.<br />
Come si evince dallo Statuto, prodotto in atti, il suo oggetto sociale è rappresentato dallo svolgimento di servizi di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore ortofrutticolo.<br />
Possono partecipare alla compagine sociale, ex art. 8 dello Statuto, la Regione Piemonte, le province piemontesi, gli altri enti locali piemontesi, le camere di commercio piemontesi, le organizzazioni di produttori, le organizzazioni sindacali di categoria, altri enti pubblici e privati interessati al settore dell’ortofrutticoltura.<br />
Ciò premesso, la natura mista (pubblica e privata) dei soci e la qualificazione del soggetto costituito come società di capitali con finalità consortili, comportano come conseguenza che esso non può essere ricondotto nel novero delle amministrazioni pubbliche individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.<br />
Ne consegue l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del decreto citato.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20 aprile 2005.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to. Gomez de Ayala</p>
<p>L’ESTENSORE<br />
F.to R. Goso</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 20 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1089/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1089</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1091</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1091/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1091/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1091</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Aldo Bolzon (avv. Enoch e Mastroviti) c. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (avv. Stato) ed altri 1. Pubblico Impiego – Istruzione – Insegnamento della religione cattolica – Concorso &#8211; Requisiti di qualificazione professionale &#8211; Titolo – Ente conferente – Inclusione in elenco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1091/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1091</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1091/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1091</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> Aldo Bolzon (avv. Enoch e Mastroviti) c. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (avv. Stato) ed altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico Impiego – Istruzione – Insegnamento della religione cattolica – Concorso &#8211; Requisiti di qualificazione professionale &#8211;  Titolo – Ente conferente – Inclusione in elenco comunicato dalla CEI ex dpr 751/85 – Necessità.</p>
<p>2. Pubblico Impiego – Istruzione – Insegnamento della religione cattolica – Requisiti di qualificazione professionale &#8211;  Titolo – Ente conferente – Mancata inclusione in elenco comunicato dalla CEI ex dpr 751/85 – Dichiarazione di conformità della Congregazione per l’educazione cattolica.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Per il riconoscimento del titolo di studio richiesto ai fini della prova dei requisiti di qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica è condizione necessaria l’inclusione dell’ente rilasciante nell’elenco comunicato dalla CEI a norma del dpr 751/85.</p>
<p>2. In caso di concorso per l’insegnamento della religione cattolica, in caso di mancata inclusione dell’ente rilasciante il titolo di studio negli elenchi comunicati dalla CEI  ex dpr 751/85 non può considerarsi equipollente ai fini del riconoscimento del titolo di studio la dichiarazione di conformità dello stesso rilasciata dalla Congregazione per l’educazione cattolica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE<br />PRIMA SEZIONE	</b></p>
<p>Reg. Sent. n. 1091/05<br />
Reg. Gen. n. 425/05</p>
<p>composto dai magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	BAGLIETTO		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO		&#8211;	Referendario, estensore																																																																																									</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 425 del 2005 proposto da<br />
<b> BOLZON Aldo</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Enoch e Francesca Mastroviti, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, via Cassini n. 48;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale domicilia in Torino, corso Stati Uniti n. 45;<br />
<b>l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Generale,</b> in persona del Dirigente legale rappresentante pro tempore;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>AURORA Eugenia;<br />
DOHERTY William;<br />
MINOLA Massimo;<br />
MORONI Margherita;</b></p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
&#8211; del decreto prot. n. 1069/P/C10 in data 12 gennaio 2005, conosciuto in data successiva, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio VI – Reclutamento e Selezione delle Risorse Umane dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Gener<br />
&#8211; di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente e, in particolare, la graduatoria generale di merito definitiva degli aspiranti a posti di religione cattolica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado nonché la graduatoria generale</p>
<p>nonché per l’accertamento<br />
del diritto del ricorrente ad essere iscritto in posizione migliore nell’ambito delle suddette graduatorie definitive</p>
<p>e per la conseguente condanna<br />
dell’Amministrazione Scolastica a provvedere in tal senso.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore alla camera di consiglio del 20 aprile 2005 il referendario Richard Goso;<br />	<br />
Udito l’avv. Mastroviti per il ricorrente e l’avv. Carotenuto per l’Amministrazione resistene;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente, sacerdote salesiano, ha partecipato al concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con decreto del Direttore Generale per il personale della scuola in data 2 febbraio 2004.<br />
Al termine delle prove concorsuali, sostenute dal ricorrente con esito positivo, venivano approvate, con decreto dirigenziale in data 18 gennaio 2005 (la data del 18 gennaio 2004 riportata nell’epigrafe del provvedimento è frutto di un evidente errore materiale), qui impugnato, la graduatoria generale di merito definitiva dei concorrenti e la graduatoria definitiva distinta per ciascuna diocesi: il ricorrente vi risultava ammesso con riserva e, nella parte relativa alla valutazione dei titoli, non erano stati conteggiati i punteggi per i titoli di qualificazione professionale e di servizio da lui dichiarati.<br />
In epoca successiva, il ricorrente veniva a conoscenza del decreto dirigenzial<br />e in data 12 gennaio 2005, parimenti impugnato, con il quale ne era stata disposta l’esclusione dal concorso in quanto il titolo di qualificazione professionale da lui dichiarato e documentato risultava “conferito da una facoltà non compresa negli elenchi di quelle abilitate a rilasciarlo, comunicati dalla CEI a norma del punto 4.5 del D.P.R. 16/12/1985, n. 751”.<br />
L’esponente contesta la legittimità dei provvedimenti suindicati, deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />
I) quanto al provvedimento di esclusione dal concorso: violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.D. 2/2/2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 3, L. 18/7/2003, n. 186. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.P.R. 16/12/1985, n. 751. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. 778/1990, n. 241. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per carenza di presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e contraddittorietà;<br />
II) quanto alle graduatorie, nella parte in cui hanno attribuito al ricorrente 25 punti in luogo dei 30,60 asseritamente spettantigli: violazione e falsa applicazione del D.D. 2/2/2004, All. 5.<br />
Il ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento che ne ha decretato l’esclusione dal concorso nonché delle relative graduatorie definitive, limitatamente alla parte in cui gli hanno attribuito un punteggio inferiore a quello ritenuto corretto; chiede, altresì, che sia accertato il suo diritto ad ottenere una posizione migliore in graduatoria, corrispondente al punteggio effettivamente spettategli, nonché la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere in conformità.<br />
Il gravame è stato ritualmente notificato all’Amministrazione scolastica e ai concorrenti che precedono il ricorrente nella graduatoria definitiva per la Diocesi di Biella e che, per effetto dell’accoglimento della domanda, si vedrebbero sopravanzati in graduatoria, assumendo pertanto la veste di controinteressati.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, contrastando nel merito il ricorso.<br />
Non si sono costituitt i controinteressati, seppure regolarmente intimati.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Il Collegio ritiene di dover decidere il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata &#8211; ai sensi dell’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 – considerata la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare e la sufficienza delle prove in atti.<br />
2) Il tema del contendere, nel presente giudizio, concerne la legittimità del provvedimento con il quale l’Amministrazione scolastica ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.<br />
L’esclusione era motivata con riferimento alla carenza del prescritto titolo di qualificazione professionale in capo all’interessato.<br />
3) Più in dettaglio, si osserva che i requisiti specifici di ammissione al concorso erano previsti dall’articolo 2 del relativo bando, approvato con decreto del Direttore generale per il personale della scuola in data 2 febbraio 2004, disposizione che riproduceva esattamente i contenuti del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, recante “esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”.<br />
Il comma 2, lettera B), dell’articolo 2 prevedeva, quale requisito di ammissione al concorso, il possesso particolari titoli di qualificazione professionale tra loro alternativi (in generale: titolo accademico in teologia, compimento di studi teologici in un seminario maggiore, diploma accademico di magistero in scienze religiose, diploma di laurea dell’ordinamento italiano unitamente a un diploma di scienze religiose riconosciuto dalla C.E.I.).<br />
L’esponente sostiene che il titolo di “baccalaureato in teologia”, da lui conseguito il 25 novembre 1981 presso la Pontifical University di Maynooth “St. Patrick’s College” (Irlanda), costituisce titolo accademico valido per l’ammissione al concorso.<br />
A tal fine, produce in atti una dichiarazione della Congregazione per l’educazione cattolica, rilasciata in data 25 febbraio 2005, attestante che il titolo in questione “è stato rilasciato da una facoltà teologica riconosciuta dalla Santa Sede e autorizzata a rilasciare gradi accademici tra cui il baccalaureato in teologia”.<br />
Ciò proverebbe, ad avviso del ricorrente, l’illegittimità dei procedimenti adottati dall’Amministrazione scolastica e oggetto del gravame.<br />
4) Il Collegio non ritiene di poter condividere le prospettazioni difensive di cui sopra.<br />
Si osserva, infatti, che l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di primo e secondo grado può essere affidato solamente a chi risulti in possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dal citato d.P.R. n. 751/1985.<br />
L’elenco di tali titoli, contenuto nel punto 4.3 dell’articolo 4, si apre, alla lettera a), con l’indicazione del titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede.<br />
Precisa, però, il successivo punto 4.5 che la Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero della pubblica istruzione (oggi Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) l’elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano detti titoli.<br />
Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che esclusivamente i titoli accademici rilasciati dalle facoltà o dagli istituti compresi negli elenchi comunicati dalla C.E.I. hanno valore quale titolo di qualificazione professionale ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.<br />
L’eventuale valorizzazione a detti fini dei titoli rilasciati da facoltà o istituti non compresi negli elenchi comporterebbe il rischio di ingerenze nella sfera di attribuzioni riservate alla competenza della C.E.I. e vizio tale da inficiare il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale.<br />
Nel caso in esame, occorre sottolinearlo, l’esclusione dell’interessato è stata disposta unicamente a causa della mancata inclusione della facoltà presso la quale aveva conseguito il titolo accademico in teologia nell’elenco comunicato dalla C.E.I., circostanza che l’esponente non ha comunque contestato.<br />
Rilevata tale mancata inclusione, l’Amministrazione scolastica ha legittimamente disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso riservato.<br /> L’esigenza di tutelare la par condicio dei concorrenti, d’altronde, non consente di attribuire rilievo a documenti formati successivamente alla conclusione della procedura concorsuale e, comunque, inidonei a sopperire alla mancata inclusione dell’istituto negli elenchi della C.E.I., anche nel caso in cui tale situazione rappresentasse la conseguenza di errore o omissione della stessa Conferenza episcopale.<br />
5) In subordine, il ricorrente afferma che il titolo accademico di cui si discute, qualora non riconosciuto valido ai sensi della lettera a) del citato punto 4.3, avrebbe comunque dovuto determinare la sua ammissione al concorso ai sensi della successiva lettera b) che prevede, quale idoneo titolo di qualificazione, l’”attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore”.<br />
Valgono, al riguardo, le medesime osservazioni svolte in precedenza: <br />l’ascrizione di un determinato istituto alla categoria dei “seminari maggiori” consegue, ai fini che ci occupano, unicamente dall’inclusione dello stesso negli elenchi comunicati dalla C.E.I.<br />
L’Amministrazione scolastica, pertanto, non avrebbe potuto legittimamente sopperire a tale omessa inclusione attingendo ad altre fonti di informazione.<br />
Anche in questo caso, il ricorrente non ha provato che la facoltà presso la quale ha compiuto gli studi in teologia possiede effettivamente la qualifica di “seminario maggiore”, essendosi limitato a produrre in atti documenti di contenuto generico.<br />
Anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorso appare destituito di fondamento.<br />
6) Il rigetto della domanda principale, avente ad oggetto l’esclusione dal concorso, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione avverso le graduatorie definitive del concorso riservato nella parte in cui attribuiscono al ricorrente, a suo avviso, un punteggio inferiore a quello spettante.<br />
Sarebbe comunque inammissibile la richiesta azionata in giudizio che postula un’azione di accertamento concernente posizioni soggettive fondate su interessi legittimi.<br />
7) In conclusione, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20 aprile 2005.<br />
IL PRESIDENTE<br />
f.to. Gomez de Ayala</p>
<p>L’ESTENSORE<br />
f.to R. Goso</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di leggeil 20 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1091/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1091</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1094</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1094/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1094/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1094</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Correale Angela Villa (avv. Santilli e Stefanetti) c. Comune di Domodossola (avv. Paolo Scaparone) edilizia: post riforma dpr 380/01, niente più spazio per la c.d. sanatoria giurisprudenziale Edilizia e urbanistica – Permesso in sanatoria &#8211; Riforma ex Dpr 380/01 – c.d. sanatoria giurisprudenziale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1094/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1094</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1094/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1094</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Correale <br /> Angela Villa (avv. Santilli e Stefanetti) c. Comune di Domodossola (avv. Paolo Scaparone)</span></p>
<hr />
<p>edilizia: post riforma dpr 380/01, niente più spazio per la c.d. sanatoria giurisprudenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Permesso in sanatoria &#8211; Riforma ex Dpr 380/01 – c.d. sanatoria giurisprudenziale – sopravvivenza – non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il dpr 380/01 ha predisposto una disciplina puntuale ed esaustiva della sanatoria in materia edilizia, tale da non ammettere spazi residui che consentano di affermare in via interpretativa la sopravvivenza della “c.d. sanatoria giurisprudenziale”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE<br />PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Reg. Sent. n. 1094/05<br />
Reg. Gen. n. 471/05</p>
<p>composto dai magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	BAGLIETTO		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario, estensore																																																																																								</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 471 del 2005 proposto da<br />
<b> VILLA Angela</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Santilli e Bruno Stefanetti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, via Sacchi n. 44;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI DOMODOSSOLA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Scaparone, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
&#8211;	del provvedimento 24.1.2005 prot. 1711, notificato il 2.2.2005, con il quale il Dirigente dell’ufficio edilizia di Domodossola ha respinto la domanda di concessione in sanatoria n. 305/04;<br />	<br />
&#8211;	dell’ordinanza 15.2.2005 n. 11/05 prot. 3055 con la quale il Dirigente dell’ufficio edilizia di Domodossola ha ordinato a Villa Angela il ripristino dello stato dei luoghi.																																																																																												</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Domodossola;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla camera di consiglio del 20 aprile 2005 il referendario Richard Goso;<br />	<br />
Uditi l’avv. Santilli per la ricorrente e l’avv. Scaparone per l’Amministrazione resistente;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La signora Angela Villa ha presentato, in data 3 novembre 2004, domanda di sanatoria edilizia relativa a interventi eseguiti nell’immobile di proprietà in Domodossola.<br />
I lavori in questione erano individuati nel ribassamento del piano di calpestio, costituito da un assito in legno, al piano terra dell’immobile, al fine di raggiungere un’altezza che consentisse l’abitabilità dei locali, trasformandoli da accessori a residenziali. <br />
Il Dirigente dell’ufficio edilizia privata del Comune di Domodossola, rilevando che l’assito in legno non risultava nella concessione edilizia originaria (n. 239/90 del 28.5.1991), accertava che l’incremento volumetrico, provocato dal ribassamento del piano di calpestio, era stato realizzato contestualmente alla costruzione del fabbricato.<br />
Procedeva, quindi, all’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, sia rispetto allo strumento urbanistico vigente al momento della realizzazione dell’abuso (PRGC approvato con D.G.R. 103-16602 del 27.10.1987 e strumento attuativo PEC n. 10) sia rispetto a quello vigente al momento della presentazione della domanda (PRGC adottato con deliberazione di C.C. n. 54 del 14.4.2004).<br />
Accertato che l’intervento risultava conforme al PRGC adottato, ma in contrasto con lo strumento urbanistico vigente al momento dell’abuso (poiché la volumetria di progetto era pari a quella massima consentita dal PEC n. 10), il Dirigente respingeva l’istanza di sanatoria.<br />
Con successivo provvedimento, era ordinata la rimessa in pristino dello stato dei luoghi. <br />
L’interessata contesta la legittimità di entrambi i provvedimenti, deducendo i motivi di gravame che saranno meglio individuati in parte motiva e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Domodossola, chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Il Collegio ritiene di dover decidere il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata &#8211; ai sensi dell’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 – considerata la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare e la sufficienza delle prove in atti.<br />
2) Il tema del contendere, nel presente giudizio, concerne la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Domodossola ha, dapprima, denegato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria chiesto dalla ricorrente e, successivamente, ordinato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.<br />
Oggetto dell’istanza di sanatoria erano interventi eseguiti in parziale difformità dalla concessione edilizia rilasciata nel 1991, consistenti nella trasformazione d’uso del piano terreno dell’immobile da locali accessori a nuova unità abitativa, con incremento volumetrico.<br />
La motivazione del diniego si fondava sull’esito negativo della verifica del requisito della cosiddetta “doppia conformità”: le opere in questione, infatti, pur non contrastanti con il piano regolatore adottato al momento della presentazione della domanda di sanatoria, risultavano difformi dalle previsioni dello strumento urbanistico vigente al momento della loro realizzazione.3) Con il primo motivo del gravame, la ricorrente deduce l’illegittimità del diniego di sanatoria (e, in via derivata, dell’ordine di demolizione) in ragione della incontestata conformità dell’intervento allo strumento urbanistico adottato al momento della presentazione della domanda.<br />
Sostiene, in buona sostanza, che debba trovare applicazione nella fattispecie la cosiddetta “sanatoria giurisprudenziale” che comporta l’assentibilità della sanatoria nel caso di conformità dell’intervento alla normativa urbanistica vigente nel momento in cui l’Autorità provvede sulla domanda, pur se in contrasto con lo strumento urbanistico vigente all’epoca dell’abuso.<br />
 L’esponente, a sostegno della propria tesi, richiama precedenti decisioni della Quinta Sezione del Consiglio di Stato (in particolare, la n. 6498 del 21 ottobre 2003) che, configurando le disposizioni sulla “doppia conformità” quali norme contro l’inerzia dell’Amministrazione, attribuiscono diritto di cittadinanza alla “sanatoria giurisprudenziale”, rimarcando che non vi è alcuna “ragione di ritenere che l’ordinamento imponga di demolire un’opera prima di ottenere la concessione  per realizzarla nuovamente”. <br />
Nonostante l’autorevolezza di tali precedenti, il Collegio ritiene di non doversi discostare dai principi affermati con la sentenza di questa Sezione n. 2506 del 18 ottobre 2004.<br />
Il d.P.R. n. 380/2001 (come già, in precedenza, la legge n. 47/1985), infatti, ha predisposto una disciplina puntuale ed esaustiva della sanatoria in materia edilizia, tale da non ammettere spazi residui che consentano di affermare, in via interpretativa, la sopravvivenza della cd. “sanatoria giurisprudenziale”.<br />
Il permesso in sanatoria è, pertanto, un provvedimento tipico la cui applicazione non può che essere specificamente disciplinata dalla normativa e ammessa solo entro i limiti delineati dal legislatore, senza che sia possibile, da parte dell’Amministrazione, l’esercizio di un potere di sanatoria che vada oltre detti limiti.<br />
La norma dettata dall’articolo 36 del d.P.R. n. 380/2001 non è, quindi, estensibile al di fuori dei presupposti (la cd. “doppia conformità”) da essa delineati.<br />
Per quanto concerne le motivazioni fatte proprie dall’orientamento favorevole alla cd. “sanatoria giurisprudenziale”, riassumibili nel rilievo dell’incongruenza di un provvedimento che imponga la demolizione di opere di cui dovrebbe poi essere autorizzata la (ri)costruzione, si ribadisce come tali considerazioni non risultino persuasive in ragione dell’appartenenza degli atti in parola a distinti procedimenti amministrativi: il procedimento di rilascio del permesso in sanatoria e quello, connesso ma autonomo, in cui si estrinseca l’attività sanzionatoria dell’Amministrazione.<br />
Deve, pertanto, riaffermarsi che la sanatoria di un’opera non conforme allo strumento urbanistico vigente al momento della sua esecuzione rappresenterebbe una forzatura inaccettabile della disciplina in materia (nonché dei principi dell’ordinamento in tema di sanatoria di attività illecite in generale), senza che ciò pregiudichi le autonome determinazioni che l’Amministrazione riterrà di adottare nell’esplicazione dell’attività sanzionatoria riferita all’abuso.<br />
In conclusione, nel caso in esame, considerando che la stessa ricorrente ammette la non conformità dell’intervento allo strumento urbanistico vigente al momento della sua esecuzione, ne deriva l’esito necessariamente negativo della verifica di “doppia conformità” che inibisce il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.<br />
4) E’ parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, dedotto in via subordinata, riferito al presunto difetto di motivazione del provvedimento impugnato.<br />
Ritiene il Collegio che il provvedimento oggetto del gravame contenga un’esposizione sufficientemente chiara dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche ritenute ostative alla concessione della sanatoria  (riassumibile con la formula sintetica dell’insussistenza della “doppia conformità) che non è inficiata per effetto dell’omesso richiamo alla normativa regionale in materia.<br />
Il motivo, pertanto, deve essere disatteso. <br />
5) Appare, invece, condivisibile e meritevole di accoglimento il terzo motivo del gravame che è riferito alla sola ordinanza di demolizione e con il quale se ne censura la carenza assoluta di motivazione.<br />
In linea di principio, infatti, il provvedimento che irroga la sanzione demolitoria di opere edilizie realizzate in difformità dal titolo autorizzativo è atto vincolato che non necessita di particolare motivazione circa l’interesse pubblico ad applicare la sanzione.<br />
Esso, pertanto, sarà sufficientemente motivato mediante la descrizione degli interventi abusivi e il richiamo alle disposizioni che si ritengono violate, essendo l’interesse alla rimozione dell’abuso in re ipsa.<br />
In casi particolari, però, l’Amministrazione è tenuta a motivare compiutamente il provvedimento sanzionatorio, onde dimostrare l’attualità dell’interesse a ripristinare la situazione di fatto antecedente l’esecuzione delle opere.<br />
Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui la situazione del privato si sia consolidata per effetto dell’inerzia protrattasi nel tempo dell’Amministrazione: in tale caso, non sarà sufficiente un corredo motivazionale che renda ragione della mera illegittimità dell’opera, ma dovrà anche essere dimostrato che persiste l’interesse pubblico a ricondurre la situazione di fatto alle previsioni urbanistiche.<br />
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi nel caso di intervento edilizio che, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente al momento della sua esecuzione, risulti però conforme alle previsioni del piano regolatore adottato al momento della presentazione della domanda.<br />
In quest’ultimo caso, l’interesse alla riduzione in pristino non può esser fatto coincidere con la constatazione dell’originaria violazione della legalità e l’Amministrazione dovrà offrire adeguata dimostrazione della sussistenza di un prevalente interesse pubblico alla rimozione dell’intervento, divenuto conforme alle previsioni del nuovo strumento urbanistico.<br />
In conclusione, l’Amministrazione era tenuta, nel caso di specie, a supportare l’esercizio dell’attività sanzionatoria con uno specifico apparato motivazionale atto a rendere palesi le ragioni sottese all’interesse alla demolizione, nonostante l’intervenuta conformità dell’opera.<br />
L’omissione di tale onere motivazionale determina l’illegittimità del provvedimento impugnato.  <br />
6) Per completezza di motivazione, ci si sofferma sull’ultimo motivo di ricorso, nuovamente riferito a entrambi i provvedimenti impugnati.<br />
Deduce la ricorrente il travisamento dei presupposti fattuali, atteso che nel preambolo dei provvedimenti si fa menzione del parere contrario espresso dalla Commissione edilizia comunale, mentre, come dimostrato in atti, la Commissione non espresse alcun parere, ritenendo di doversi astenere, salvo le valutazioni favorevoli alla sanatoria formulate da uno dei suoi componenti.<br />
La censura non può essere condivisa, ritenendosi che l’evidente errore in cui è incorsa l’Amministrazione abbia valenza di mero errore materiale e non abbia contribuito a determinare il contenuto dei provvedimenti finali, fondati su argomentazioni che prescindono del tutto dalla considerazione del parere della Commissione edilizia.<br />
In altre parole, l’erronea considerazione del presupposto operata dall’Amministrazione non risulta effettivamente proiettata, nel caso di specie, sui contenuti dei provvedimenti finali ed appare pertanto inidonea a falsare gli stessi, atteso che le scelte operate dall’Amministrazione risultano fondate esclusivamente sull’autonoma valutazione dell’abuso edilizio e non tengono in alcun conto il parere erroneamente riportato.<br />
Il che appare ancor più vero qualora si consideri che il parere contrario avrebbe comunque richiesto l’esternazione delle ragioni considerate ostative alla sanatoria.<br />
Il motivo è, quindi, privo di pregio.<br />
7) In conclusione, e in conseguenza dell’accoglimento del terzo motivo del ricorso, deve essere disposto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 11/05 del 15 febbraio 2005.<br />
Il ricorso, invece, deve essere respinto per quanto concerne la domanda di annullamento del provvedimento in data 24 gennaio 2005 di diniego della sanatoria.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente, nei limiti specificati in motivazione, e, per l’effetto, dispone l’annullamento dell’ordinanza 15 febbraio 2005, n. 11/05, prot. n. 3055.<br />
Respinge la domanda di annullamento del provvedimento 24 gennaio 2005, prot. 1711.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20 aprile 2005.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to. Gomez de Ayala</p>
<p>					L’ESTENSORE<br />	<br />
				F.to R. Goso																																																																																									</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge<br />il 20 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1094/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1094</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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