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	<title>20/4/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/4/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1091</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1091/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1091/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1091/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1091</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Aldo Bolzon (avv. Enoch e Mastroviti) c. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (avv. Stato) ed altri 1. Pubblico Impiego – Istruzione – Insegnamento della religione cattolica – Concorso &#8211; Requisiti di qualificazione professionale &#8211; Titolo – Ente conferente – Inclusione in elenco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1091/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1091</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1091/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1091</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> Aldo Bolzon (avv. Enoch e Mastroviti) c. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (avv. Stato) ed altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico Impiego – Istruzione – Insegnamento della religione cattolica – Concorso &#8211; Requisiti di qualificazione professionale &#8211;  Titolo – Ente conferente – Inclusione in elenco comunicato dalla CEI ex dpr 751/85 – Necessità.</p>
<p>2. Pubblico Impiego – Istruzione – Insegnamento della religione cattolica – Requisiti di qualificazione professionale &#8211;  Titolo – Ente conferente – Mancata inclusione in elenco comunicato dalla CEI ex dpr 751/85 – Dichiarazione di conformità della Congregazione per l’educazione cattolica.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Per il riconoscimento del titolo di studio richiesto ai fini della prova dei requisiti di qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica è condizione necessaria l’inclusione dell’ente rilasciante nell’elenco comunicato dalla CEI a norma del dpr 751/85.</p>
<p>2. In caso di concorso per l’insegnamento della religione cattolica, in caso di mancata inclusione dell’ente rilasciante il titolo di studio negli elenchi comunicati dalla CEI  ex dpr 751/85 non può considerarsi equipollente ai fini del riconoscimento del titolo di studio la dichiarazione di conformità dello stesso rilasciata dalla Congregazione per l’educazione cattolica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE<br />PRIMA SEZIONE	</b></p>
<p>Reg. Sent. n. 1091/05<br />
Reg. Gen. n. 425/05</p>
<p>composto dai magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	BAGLIETTO		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO		&#8211;	Referendario, estensore																																																																																									</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 425 del 2005 proposto da<br />
<b> BOLZON Aldo</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Enoch e Francesca Mastroviti, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, via Cassini n. 48;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale domicilia in Torino, corso Stati Uniti n. 45;<br />
<b>l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Generale,</b> in persona del Dirigente legale rappresentante pro tempore;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>AURORA Eugenia;<br />
DOHERTY William;<br />
MINOLA Massimo;<br />
MORONI Margherita;</b></p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
&#8211; del decreto prot. n. 1069/P/C10 in data 12 gennaio 2005, conosciuto in data successiva, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio VI – Reclutamento e Selezione delle Risorse Umane dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Gener<br />
&#8211; di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente e, in particolare, la graduatoria generale di merito definitiva degli aspiranti a posti di religione cattolica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado nonché la graduatoria generale</p>
<p>nonché per l’accertamento<br />
del diritto del ricorrente ad essere iscritto in posizione migliore nell’ambito delle suddette graduatorie definitive</p>
<p>e per la conseguente condanna<br />
dell’Amministrazione Scolastica a provvedere in tal senso.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore alla camera di consiglio del 20 aprile 2005 il referendario Richard Goso;<br />	<br />
Udito l’avv. Mastroviti per il ricorrente e l’avv. Carotenuto per l’Amministrazione resistene;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente, sacerdote salesiano, ha partecipato al concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con decreto del Direttore Generale per il personale della scuola in data 2 febbraio 2004.<br />
Al termine delle prove concorsuali, sostenute dal ricorrente con esito positivo, venivano approvate, con decreto dirigenziale in data 18 gennaio 2005 (la data del 18 gennaio 2004 riportata nell’epigrafe del provvedimento è frutto di un evidente errore materiale), qui impugnato, la graduatoria generale di merito definitiva dei concorrenti e la graduatoria definitiva distinta per ciascuna diocesi: il ricorrente vi risultava ammesso con riserva e, nella parte relativa alla valutazione dei titoli, non erano stati conteggiati i punteggi per i titoli di qualificazione professionale e di servizio da lui dichiarati.<br />
In epoca successiva, il ricorrente veniva a conoscenza del decreto dirigenzial<br />e in data 12 gennaio 2005, parimenti impugnato, con il quale ne era stata disposta l’esclusione dal concorso in quanto il titolo di qualificazione professionale da lui dichiarato e documentato risultava “conferito da una facoltà non compresa negli elenchi di quelle abilitate a rilasciarlo, comunicati dalla CEI a norma del punto 4.5 del D.P.R. 16/12/1985, n. 751”.<br />
L’esponente contesta la legittimità dei provvedimenti suindicati, deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />
I) quanto al provvedimento di esclusione dal concorso: violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.D. 2/2/2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 3, L. 18/7/2003, n. 186. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.P.R. 16/12/1985, n. 751. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. 778/1990, n. 241. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per carenza di presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e contraddittorietà;<br />
II) quanto alle graduatorie, nella parte in cui hanno attribuito al ricorrente 25 punti in luogo dei 30,60 asseritamente spettantigli: violazione e falsa applicazione del D.D. 2/2/2004, All. 5.<br />
Il ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento che ne ha decretato l’esclusione dal concorso nonché delle relative graduatorie definitive, limitatamente alla parte in cui gli hanno attribuito un punteggio inferiore a quello ritenuto corretto; chiede, altresì, che sia accertato il suo diritto ad ottenere una posizione migliore in graduatoria, corrispondente al punteggio effettivamente spettategli, nonché la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere in conformità.<br />
Il gravame è stato ritualmente notificato all’Amministrazione scolastica e ai concorrenti che precedono il ricorrente nella graduatoria definitiva per la Diocesi di Biella e che, per effetto dell’accoglimento della domanda, si vedrebbero sopravanzati in graduatoria, assumendo pertanto la veste di controinteressati.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, contrastando nel merito il ricorso.<br />
Non si sono costituitt i controinteressati, seppure regolarmente intimati.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Il Collegio ritiene di dover decidere il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata &#8211; ai sensi dell’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 – considerata la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare e la sufficienza delle prove in atti.<br />
2) Il tema del contendere, nel presente giudizio, concerne la legittimità del provvedimento con il quale l’Amministrazione scolastica ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.<br />
L’esclusione era motivata con riferimento alla carenza del prescritto titolo di qualificazione professionale in capo all’interessato.<br />
3) Più in dettaglio, si osserva che i requisiti specifici di ammissione al concorso erano previsti dall’articolo 2 del relativo bando, approvato con decreto del Direttore generale per il personale della scuola in data 2 febbraio 2004, disposizione che riproduceva esattamente i contenuti del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, recante “esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”.<br />
Il comma 2, lettera B), dell’articolo 2 prevedeva, quale requisito di ammissione al concorso, il possesso particolari titoli di qualificazione professionale tra loro alternativi (in generale: titolo accademico in teologia, compimento di studi teologici in un seminario maggiore, diploma accademico di magistero in scienze religiose, diploma di laurea dell’ordinamento italiano unitamente a un diploma di scienze religiose riconosciuto dalla C.E.I.).<br />
L’esponente sostiene che il titolo di “baccalaureato in teologia”, da lui conseguito il 25 novembre 1981 presso la Pontifical University di Maynooth “St. Patrick’s College” (Irlanda), costituisce titolo accademico valido per l’ammissione al concorso.<br />
A tal fine, produce in atti una dichiarazione della Congregazione per l’educazione cattolica, rilasciata in data 25 febbraio 2005, attestante che il titolo in questione “è stato rilasciato da una facoltà teologica riconosciuta dalla Santa Sede e autorizzata a rilasciare gradi accademici tra cui il baccalaureato in teologia”.<br />
Ciò proverebbe, ad avviso del ricorrente, l’illegittimità dei procedimenti adottati dall’Amministrazione scolastica e oggetto del gravame.<br />
4) Il Collegio non ritiene di poter condividere le prospettazioni difensive di cui sopra.<br />
Si osserva, infatti, che l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di primo e secondo grado può essere affidato solamente a chi risulti in possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dal citato d.P.R. n. 751/1985.<br />
L’elenco di tali titoli, contenuto nel punto 4.3 dell’articolo 4, si apre, alla lettera a), con l’indicazione del titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede.<br />
Precisa, però, il successivo punto 4.5 che la Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero della pubblica istruzione (oggi Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) l’elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano detti titoli.<br />
Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che esclusivamente i titoli accademici rilasciati dalle facoltà o dagli istituti compresi negli elenchi comunicati dalla C.E.I. hanno valore quale titolo di qualificazione professionale ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.<br />
L’eventuale valorizzazione a detti fini dei titoli rilasciati da facoltà o istituti non compresi negli elenchi comporterebbe il rischio di ingerenze nella sfera di attribuzioni riservate alla competenza della C.E.I. e vizio tale da inficiare il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale.<br />
Nel caso in esame, occorre sottolinearlo, l’esclusione dell’interessato è stata disposta unicamente a causa della mancata inclusione della facoltà presso la quale aveva conseguito il titolo accademico in teologia nell’elenco comunicato dalla C.E.I., circostanza che l’esponente non ha comunque contestato.<br />
Rilevata tale mancata inclusione, l’Amministrazione scolastica ha legittimamente disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso riservato.<br /> L’esigenza di tutelare la par condicio dei concorrenti, d’altronde, non consente di attribuire rilievo a documenti formati successivamente alla conclusione della procedura concorsuale e, comunque, inidonei a sopperire alla mancata inclusione dell’istituto negli elenchi della C.E.I., anche nel caso in cui tale situazione rappresentasse la conseguenza di errore o omissione della stessa Conferenza episcopale.<br />
5) In subordine, il ricorrente afferma che il titolo accademico di cui si discute, qualora non riconosciuto valido ai sensi della lettera a) del citato punto 4.3, avrebbe comunque dovuto determinare la sua ammissione al concorso ai sensi della successiva lettera b) che prevede, quale idoneo titolo di qualificazione, l’”attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore”.<br />
Valgono, al riguardo, le medesime osservazioni svolte in precedenza: <br />l’ascrizione di un determinato istituto alla categoria dei “seminari maggiori” consegue, ai fini che ci occupano, unicamente dall’inclusione dello stesso negli elenchi comunicati dalla C.E.I.<br />
L’Amministrazione scolastica, pertanto, non avrebbe potuto legittimamente sopperire a tale omessa inclusione attingendo ad altre fonti di informazione.<br />
Anche in questo caso, il ricorrente non ha provato che la facoltà presso la quale ha compiuto gli studi in teologia possiede effettivamente la qualifica di “seminario maggiore”, essendosi limitato a produrre in atti documenti di contenuto generico.<br />
Anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorso appare destituito di fondamento.<br />
6) Il rigetto della domanda principale, avente ad oggetto l’esclusione dal concorso, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione avverso le graduatorie definitive del concorso riservato nella parte in cui attribuiscono al ricorrente, a suo avviso, un punteggio inferiore a quello spettante.<br />
Sarebbe comunque inammissibile la richiesta azionata in giudizio che postula un’azione di accertamento concernente posizioni soggettive fondate su interessi legittimi.<br />
7) In conclusione, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20 aprile 2005.<br />
IL PRESIDENTE<br />
f.to. Gomez de Ayala</p>
<p>L’ESTENSORE<br />
f.to R. Goso</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di leggeil 20 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1091/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1091</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1094</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1094/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1094/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1094</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Correale Angela Villa (avv. Santilli e Stefanetti) c. Comune di Domodossola (avv. Paolo Scaparone) edilizia: post riforma dpr 380/01, niente più spazio per la c.d. sanatoria giurisprudenziale Edilizia e urbanistica – Permesso in sanatoria &#8211; Riforma ex Dpr 380/01 – c.d. sanatoria giurisprudenziale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1094/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1094</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1094/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1094</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Correale <br /> Angela Villa (avv. Santilli e Stefanetti) c. Comune di Domodossola (avv. Paolo Scaparone)</span></p>
<hr />
<p>edilizia: post riforma dpr 380/01, niente più spazio per la c.d. sanatoria giurisprudenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Permesso in sanatoria &#8211; Riforma ex Dpr 380/01 – c.d. sanatoria giurisprudenziale – sopravvivenza – non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il dpr 380/01 ha predisposto una disciplina puntuale ed esaustiva della sanatoria in materia edilizia, tale da non ammettere spazi residui che consentano di affermare in via interpretativa la sopravvivenza della “c.d. sanatoria giurisprudenziale”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE<br />PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Reg. Sent. n. 1094/05<br />
Reg. Gen. n. 471/05</p>
<p>composto dai magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	BAGLIETTO		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario, estensore																																																																																								</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 471 del 2005 proposto da<br />
<b> VILLA Angela</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Santilli e Bruno Stefanetti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, via Sacchi n. 44;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI DOMODOSSOLA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Scaparone, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
&#8211;	del provvedimento 24.1.2005 prot. 1711, notificato il 2.2.2005, con il quale il Dirigente dell’ufficio edilizia di Domodossola ha respinto la domanda di concessione in sanatoria n. 305/04;<br />	<br />
&#8211;	dell’ordinanza 15.2.2005 n. 11/05 prot. 3055 con la quale il Dirigente dell’ufficio edilizia di Domodossola ha ordinato a Villa Angela il ripristino dello stato dei luoghi.																																																																																												</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Domodossola;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla camera di consiglio del 20 aprile 2005 il referendario Richard Goso;<br />	<br />
Uditi l’avv. Santilli per la ricorrente e l’avv. Scaparone per l’Amministrazione resistente;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La signora Angela Villa ha presentato, in data 3 novembre 2004, domanda di sanatoria edilizia relativa a interventi eseguiti nell’immobile di proprietà in Domodossola.<br />
I lavori in questione erano individuati nel ribassamento del piano di calpestio, costituito da un assito in legno, al piano terra dell’immobile, al fine di raggiungere un’altezza che consentisse l’abitabilità dei locali, trasformandoli da accessori a residenziali. <br />
Il Dirigente dell’ufficio edilizia privata del Comune di Domodossola, rilevando che l’assito in legno non risultava nella concessione edilizia originaria (n. 239/90 del 28.5.1991), accertava che l’incremento volumetrico, provocato dal ribassamento del piano di calpestio, era stato realizzato contestualmente alla costruzione del fabbricato.<br />
Procedeva, quindi, all’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, sia rispetto allo strumento urbanistico vigente al momento della realizzazione dell’abuso (PRGC approvato con D.G.R. 103-16602 del 27.10.1987 e strumento attuativo PEC n. 10) sia rispetto a quello vigente al momento della presentazione della domanda (PRGC adottato con deliberazione di C.C. n. 54 del 14.4.2004).<br />
Accertato che l’intervento risultava conforme al PRGC adottato, ma in contrasto con lo strumento urbanistico vigente al momento dell’abuso (poiché la volumetria di progetto era pari a quella massima consentita dal PEC n. 10), il Dirigente respingeva l’istanza di sanatoria.<br />
Con successivo provvedimento, era ordinata la rimessa in pristino dello stato dei luoghi. <br />
L’interessata contesta la legittimità di entrambi i provvedimenti, deducendo i motivi di gravame che saranno meglio individuati in parte motiva e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Domodossola, chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Il Collegio ritiene di dover decidere il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata &#8211; ai sensi dell’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 – considerata la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare e la sufficienza delle prove in atti.<br />
2) Il tema del contendere, nel presente giudizio, concerne la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Domodossola ha, dapprima, denegato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria chiesto dalla ricorrente e, successivamente, ordinato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.<br />
Oggetto dell’istanza di sanatoria erano interventi eseguiti in parziale difformità dalla concessione edilizia rilasciata nel 1991, consistenti nella trasformazione d’uso del piano terreno dell’immobile da locali accessori a nuova unità abitativa, con incremento volumetrico.<br />
La motivazione del diniego si fondava sull’esito negativo della verifica del requisito della cosiddetta “doppia conformità”: le opere in questione, infatti, pur non contrastanti con il piano regolatore adottato al momento della presentazione della domanda di sanatoria, risultavano difformi dalle previsioni dello strumento urbanistico vigente al momento della loro realizzazione.3) Con il primo motivo del gravame, la ricorrente deduce l’illegittimità del diniego di sanatoria (e, in via derivata, dell’ordine di demolizione) in ragione della incontestata conformità dell’intervento allo strumento urbanistico adottato al momento della presentazione della domanda.<br />
Sostiene, in buona sostanza, che debba trovare applicazione nella fattispecie la cosiddetta “sanatoria giurisprudenziale” che comporta l’assentibilità della sanatoria nel caso di conformità dell’intervento alla normativa urbanistica vigente nel momento in cui l’Autorità provvede sulla domanda, pur se in contrasto con lo strumento urbanistico vigente all’epoca dell’abuso.<br />
 L’esponente, a sostegno della propria tesi, richiama precedenti decisioni della Quinta Sezione del Consiglio di Stato (in particolare, la n. 6498 del 21 ottobre 2003) che, configurando le disposizioni sulla “doppia conformità” quali norme contro l’inerzia dell’Amministrazione, attribuiscono diritto di cittadinanza alla “sanatoria giurisprudenziale”, rimarcando che non vi è alcuna “ragione di ritenere che l’ordinamento imponga di demolire un’opera prima di ottenere la concessione  per realizzarla nuovamente”. <br />
Nonostante l’autorevolezza di tali precedenti, il Collegio ritiene di non doversi discostare dai principi affermati con la sentenza di questa Sezione n. 2506 del 18 ottobre 2004.<br />
Il d.P.R. n. 380/2001 (come già, in precedenza, la legge n. 47/1985), infatti, ha predisposto una disciplina puntuale ed esaustiva della sanatoria in materia edilizia, tale da non ammettere spazi residui che consentano di affermare, in via interpretativa, la sopravvivenza della cd. “sanatoria giurisprudenziale”.<br />
Il permesso in sanatoria è, pertanto, un provvedimento tipico la cui applicazione non può che essere specificamente disciplinata dalla normativa e ammessa solo entro i limiti delineati dal legislatore, senza che sia possibile, da parte dell’Amministrazione, l’esercizio di un potere di sanatoria che vada oltre detti limiti.<br />
La norma dettata dall’articolo 36 del d.P.R. n. 380/2001 non è, quindi, estensibile al di fuori dei presupposti (la cd. “doppia conformità”) da essa delineati.<br />
Per quanto concerne le motivazioni fatte proprie dall’orientamento favorevole alla cd. “sanatoria giurisprudenziale”, riassumibili nel rilievo dell’incongruenza di un provvedimento che imponga la demolizione di opere di cui dovrebbe poi essere autorizzata la (ri)costruzione, si ribadisce come tali considerazioni non risultino persuasive in ragione dell’appartenenza degli atti in parola a distinti procedimenti amministrativi: il procedimento di rilascio del permesso in sanatoria e quello, connesso ma autonomo, in cui si estrinseca l’attività sanzionatoria dell’Amministrazione.<br />
Deve, pertanto, riaffermarsi che la sanatoria di un’opera non conforme allo strumento urbanistico vigente al momento della sua esecuzione rappresenterebbe una forzatura inaccettabile della disciplina in materia (nonché dei principi dell’ordinamento in tema di sanatoria di attività illecite in generale), senza che ciò pregiudichi le autonome determinazioni che l’Amministrazione riterrà di adottare nell’esplicazione dell’attività sanzionatoria riferita all’abuso.<br />
In conclusione, nel caso in esame, considerando che la stessa ricorrente ammette la non conformità dell’intervento allo strumento urbanistico vigente al momento della sua esecuzione, ne deriva l’esito necessariamente negativo della verifica di “doppia conformità” che inibisce il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.<br />
4) E’ parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, dedotto in via subordinata, riferito al presunto difetto di motivazione del provvedimento impugnato.<br />
Ritiene il Collegio che il provvedimento oggetto del gravame contenga un’esposizione sufficientemente chiara dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche ritenute ostative alla concessione della sanatoria  (riassumibile con la formula sintetica dell’insussistenza della “doppia conformità) che non è inficiata per effetto dell’omesso richiamo alla normativa regionale in materia.<br />
Il motivo, pertanto, deve essere disatteso. <br />
5) Appare, invece, condivisibile e meritevole di accoglimento il terzo motivo del gravame che è riferito alla sola ordinanza di demolizione e con il quale se ne censura la carenza assoluta di motivazione.<br />
In linea di principio, infatti, il provvedimento che irroga la sanzione demolitoria di opere edilizie realizzate in difformità dal titolo autorizzativo è atto vincolato che non necessita di particolare motivazione circa l’interesse pubblico ad applicare la sanzione.<br />
Esso, pertanto, sarà sufficientemente motivato mediante la descrizione degli interventi abusivi e il richiamo alle disposizioni che si ritengono violate, essendo l’interesse alla rimozione dell’abuso in re ipsa.<br />
In casi particolari, però, l’Amministrazione è tenuta a motivare compiutamente il provvedimento sanzionatorio, onde dimostrare l’attualità dell’interesse a ripristinare la situazione di fatto antecedente l’esecuzione delle opere.<br />
Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui la situazione del privato si sia consolidata per effetto dell’inerzia protrattasi nel tempo dell’Amministrazione: in tale caso, non sarà sufficiente un corredo motivazionale che renda ragione della mera illegittimità dell’opera, ma dovrà anche essere dimostrato che persiste l’interesse pubblico a ricondurre la situazione di fatto alle previsioni urbanistiche.<br />
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi nel caso di intervento edilizio che, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente al momento della sua esecuzione, risulti però conforme alle previsioni del piano regolatore adottato al momento della presentazione della domanda.<br />
In quest’ultimo caso, l’interesse alla riduzione in pristino non può esser fatto coincidere con la constatazione dell’originaria violazione della legalità e l’Amministrazione dovrà offrire adeguata dimostrazione della sussistenza di un prevalente interesse pubblico alla rimozione dell’intervento, divenuto conforme alle previsioni del nuovo strumento urbanistico.<br />
In conclusione, l’Amministrazione era tenuta, nel caso di specie, a supportare l’esercizio dell’attività sanzionatoria con uno specifico apparato motivazionale atto a rendere palesi le ragioni sottese all’interesse alla demolizione, nonostante l’intervenuta conformità dell’opera.<br />
L’omissione di tale onere motivazionale determina l’illegittimità del provvedimento impugnato.  <br />
6) Per completezza di motivazione, ci si sofferma sull’ultimo motivo di ricorso, nuovamente riferito a entrambi i provvedimenti impugnati.<br />
Deduce la ricorrente il travisamento dei presupposti fattuali, atteso che nel preambolo dei provvedimenti si fa menzione del parere contrario espresso dalla Commissione edilizia comunale, mentre, come dimostrato in atti, la Commissione non espresse alcun parere, ritenendo di doversi astenere, salvo le valutazioni favorevoli alla sanatoria formulate da uno dei suoi componenti.<br />
La censura non può essere condivisa, ritenendosi che l’evidente errore in cui è incorsa l’Amministrazione abbia valenza di mero errore materiale e non abbia contribuito a determinare il contenuto dei provvedimenti finali, fondati su argomentazioni che prescindono del tutto dalla considerazione del parere della Commissione edilizia.<br />
In altre parole, l’erronea considerazione del presupposto operata dall’Amministrazione non risulta effettivamente proiettata, nel caso di specie, sui contenuti dei provvedimenti finali ed appare pertanto inidonea a falsare gli stessi, atteso che le scelte operate dall’Amministrazione risultano fondate esclusivamente sull’autonoma valutazione dell’abuso edilizio e non tengono in alcun conto il parere erroneamente riportato.<br />
Il che appare ancor più vero qualora si consideri che il parere contrario avrebbe comunque richiesto l’esternazione delle ragioni considerate ostative alla sanatoria.<br />
Il motivo è, quindi, privo di pregio.<br />
7) In conclusione, e in conseguenza dell’accoglimento del terzo motivo del ricorso, deve essere disposto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 11/05 del 15 febbraio 2005.<br />
Il ricorso, invece, deve essere respinto per quanto concerne la domanda di annullamento del provvedimento in data 24 gennaio 2005 di diniego della sanatoria.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente, nei limiti specificati in motivazione, e, per l’effetto, dispone l’annullamento dell’ordinanza 15 febbraio 2005, n. 11/05, prot. n. 3055.<br />
Respinge la domanda di annullamento del provvedimento 24 gennaio 2005, prot. 1711.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20 aprile 2005.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to. Gomez de Ayala</p>
<p>					L’ESTENSORE<br />	<br />
				F.to R. Goso																																																																																									</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge<br />il 20 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1094/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1094</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1067</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1067/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1067/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1067</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto Giuseppe Mauro e Giuseppina Brunelli (avv. Donadoni, Areni, Zanino) c. Comune di Chiusa Pesio (avv. Pedace e Bracco) e Sindaco di Chiusa Pesio non si possono tutelare i beni archeologici con le ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti Comune e Provincia – Ordinanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1067/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1067</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1067/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1067</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br /> Giuseppe Mauro e Giuseppina Brunelli (avv. Donadoni, Areni, Zanino) c. Comune di Chiusa Pesio (avv. Pedace e Bracco) e Sindaco di Chiusa Pesio</span></p>
<hr />
<p>non si possono tutelare i beni archeologici con le ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune e Provincia – Ordinanza sindacale contingibile ed urgente – Tutela dei beni di interesse archeologico – Incompetenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ viziata da incompetenza l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente emessa a sal-vaguardia di beni archeologici, in quanto nè l’art. 50, comma 5, né l’art. 54 D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 assegnano al Sindaco, quale Ufficiale del Governo il potere di provvedere in via contingibile e urgente a tutela dei beni di interesse archeologico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Reg. Sent. n. 1067/05<br />
Reg. Ric. n. 424/05</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
&#8211; SEZIONE I &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 424/05 proposto da<br />
<b>MAURO GIUSEPPE e BRUNELLI GIUSEPPINA</b>, rappresentati e difesi da-gli avv.ti Giovanni Donadoni e Ardo Arzeni ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Roberta Zanino in Torino, via Mercantini, 6, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro il</p>
<p><b>COMUNE DI CHIUSA PESIO</b>, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 25 marzo 2005, n. 54 ed in tale qualità rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Pedace e Fernando Bracco ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Torino, corso Re Umberto, 65, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>e contro il<br />
<b>SINDACO DI CHIUSA PESIO</b>, nella qualità di Ufficiale del Governo, in per-sona del titolare protempore dell’Ufficio, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
dell’ordinanza sindacale 19 gennaio 2005, n. 6, con cui è stata disposta la so-spensione, con effetto immediato, del transito dei mezzi d’opera utilizzati per il trasporto del legname lungo il tratto di strada sull’area Mirabello – Cavanero, sul presupposto dell’esistenza in loco di reperti archeologici e dell’esigenza di loro salvaguardia, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso;</p>
<p>nonché per la condanna<br />
del Comune di Chiusa Pesio al risarcimento del danno;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Chiusa Pesio;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 20 aprile 2005 l’avv. Ardo Arzeni per i ricorrenti e l’avv. Stefania Pedace per il Comune di Chiusa Pesio;<br />
Vista l’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;<br />
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;<br />
Considerato che il ricorso investe un’ordinanza contingibile e urgente, come tale  adottata dal Sindaco di Chiusa Pesio nella qualità di Ufficiale del Governo;<br />
Considerato che il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso, deducendo di essere privo di legittimazione passiva;<br />
Ritenuto che l’eccezione deve essere disattesa, posto che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, i ricorsi giurisdizionali proposti contro ordinanze sindacali contingibili e urgenti sono correttamente notificati al Comune di cui l’Au-torità emanante è Sindaco, in quanto l’atto, ancorché non riconducibile all’eser-cizio delle funzioni di capo dell’Amministrazione comunale, resta pur sempre istruito, redatto e deciso dagli Uffici del Comune (T.A.R. Campania – Napoli, 30 maggio 2000, n. 1717; T.A.R. Veneto, III, 10 settembre 2004, n. 3256);<br />
Ritenuto che irrilevante è inoltre l’ulteriore eccezione di inammissibilità, dedotta sul presupposto che il ricorso è stato notificato al Sindaco presso l’Avvocatura dello Stato, atteso che altra copia dello stesso è stata correttamente notificata al Comune;<br />
Ritenuto infine di dover disattendere anche l’eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto il ricorso non appare volto a contestare la lesione di un diritto soggettivo (al transito veicolare su una strada privata), come sostiene il Comune, bensì il cattivo uso del potere amministrativo e, più precisamente, l’uso di questo in un’ipotesi in cui non ne sussisterebbero i presupposti;<br />
Ritenuto che, stante la rilevata infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso appena esaminate, questo deve essere esaminato nel merito; <br />
Considerato che l’ordinanza impugnata impone ai ricorrenti la sospensione del transito dei mezzi d’opera sulla strada in questione “fino all’effettivo accertamento del valore delle opere in questione e della compatibilità delle attività da essi poste in essere con la necessità di garantire la salvaguardia del bene”;<br />
Considerato che la stessa è motivata sul rilievo che i mezzi d’opera utilizzati dai ricorrenti per il trasporto del legname starebbero “danneggiando le strutture annesse ad una strada ubicata nel bosco che, dai primi rilevamenti, potrebbero rivestire carattere di interesse archeologico ai sensi della vigente normativa (e che) occorre provvedere con urgenza ad adottare le misure cautelari che possano scongiurare il perimento del bene”;<br />
Considerato che con il primo motivo i ricorrenti denunciano il provvedimento impugnato per incompetenza, rilevando che a sensi degli artt. 13, 14, 45 e 46 D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 41, l’adozione dei provvedimenti di salvaguardia dei beni di interesse archeologico spetterebbe soltanto alla competente Soprinten-denza;<br />
Considerato che né l’art. 50, comma 5, né l’art. 54 D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 assegnano al Sindaco, quale Ufficiale del Governo il potere di provvedere in via contingibile e urgente a tutela dei beni di interesse archeologico;<br />
Considerato che, per contro, l’art. 28, commi 2 e 3 D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 41, stabilisce testualmente che “al Soprintendente spetta altresì la facoltà di ordi-nare l’inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell’art. 10 (fra cui, i beni di interesse archeologico), anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica (di sussistenza dell’interesse culturale) di cui all’art. 12, comma 2, o la dichiarazione (del medesimo interesse di cui all’art. 13. L’ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del Soprintendente, l’avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione”;<br />
Considerato inoltre che, per costante orientamento giurisprudenziale, il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente presuppone l’inesistenza di strumenti alternativi predisposti dall’ordinamento per il perseguimento del fine pubblico concretamente rilevante (T.A.R. Toscana, I, 23 febbraio 2000, n. 323; T.A.R. Lazio, II, 29 marzo 2004, n. 2922);<br />
Ritenuto quindi che l’ordinanza sindacale impugnata appare conclusivamente viziata da incompetenza, secondo quanto dedotto con il primo motivo di ricorso;<br />
Ritenuto che la declaratoria di tale vizio ed il conseguente annullamento del provvedimento impugnato comportano da un lato l’assorbimento delle censure ulteriori al fine di non vincolare con un giudicato anomalo la futura attività dell’organo competente (Cons. St., IV, 1 agosto 2001, n. 4214; T.A.R. Piemonte, I, 12 novembre 2003, n. 1582; T.A.R. Lazio, II, 10 maggio 2004, n. 4101) e dall’altro la rimessione dell’affare a tale medesimo organo perché esprima le proprie valutazioni in materia;<br />
Ritenuto che la domanda di condanna al risarcimento del danno deve essere invece respinta, sia per la tempestività della presente decisione, che esclude la configurabilità dei danni denunciati (il deperimento del legname già tagliato in attesa di essere rimosso), sia per non avere i ricorrenti fornito alcun principio di prova a suo sostegno;<br />
Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso la compensazione inte-grale delle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamen-te pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e rinvia l’affare alla Soprintendenza per i Beni Culturali per il Piemonte, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza; respinge la domanda di condanna al risarcimento dei danni.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 20 aprile 2005 con l’intervento dei magistrati</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto	&#8211; Consigliere Estensore																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge<br />il 20 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1067/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1067</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1070</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1070/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1070/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1070</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala &#8211; Est. BagliettoOrdine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria, Antonio Zanardi, Sandro Rota, Giuseppe Angelo Mazzarell, marco Colombo, Gianluigi Bocchio, Gianmario Bolloli, Marcello Ferralasco, Giovanni Gatti e Gregorio Marafiotti (avv.ti Traverso e Celi) c. Regione Piemonte (avv. Picarreta) illegittimo richiedere la cauzione provvisoria del 2% e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1070/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1070</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1070/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1070</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala &#8211; Est. Baglietto<br />Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria, Antonio Zanardi, Sandro Rota, Giuseppe Angelo Mazzarell, marco Colombo, Gianluigi Bocchio, Gianmario Bolloli, Marcello Ferralasco, Giovanni Gatti e Gregorio Marafiotti (avv.ti Traverso e Celi) c. Regione Piemonte (avv. Picarreta)</span></p>
<hr />
<p>illegittimo richiedere la cauzione provvisoria del 2% e quella del 10% ai progettisti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della PA &#8211; Cauzioni – Appalto ex art. 17 l. 109/94 s.m.i. – Cauzione provvisoria  del 2% &#8211; Richiesta – Illegittimità.</p>
<p>2. Contratti della PA- Cauzioni – Appalto ex art. 17 l. 109/94 s.m.i. – Cauzione definitiva del 10% &#8211; Richiesta – Illegittimità.<br />
3. Contratti della PA – Bando – Impugnazione – Termine – Decorrenza &#8211; Formali-tà ex art. 8 D.Lgvo 157/95 s.m.i. – Integrale compimento – Necessità – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E ‘illegittimo il bando per l’affidamento di un appalto di progettazione e direzione lavori e coordinamento della sicurezza che richieda ai concorrenti la prestazione di una cauzione del 2% per l’ammissione alla gara.</p>
<p>2. E’ illegittimo il bando per l’affidamento di un appalto di progettazione e direzione lavori e coordinamento della sicurezza che richieda al concorrente aggiudicatario la prestazione di una cauzione definitiva del 10%.</p>
<p>3. Il termine per l’impugnazione del bando di gara decorre dal momento del compimen-to delle formalità di cui all’art. 8 D.Lgs. 157/95 s.m.i. (nel caso di specie l’Amministrazione non aveva provato l’avvenuta pubblicazione del bando di gara su quotidiano a diffusione locale, sicchè il Giudice ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. Simona Rostagno <a href="/ga/id/2005/5/2011/d">&#8220;E’ illegittimo esonerare i progettisti dalla prestazione di cauzioni&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">illegittimo richiedere la cauzione provvisoria del 2% e quella del 10% ai progettisti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Reg. Sent. n. 1070/05<br />
Reg. Ric. n. 467/05</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
&#8211;	SEZIONE I –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 467/05 proposto da</p>
<p><b>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA</b>, in persona del Presidente pro-tempore, <b>ZANARDI ANTONIO, ROTA SANDRO, MAZZARELLO GIUSEPPE ANGELO, COLOMBO MARCO, BOCCHIO GIANLUIGI, BOLLOLI GIANMARIO, FERRALASCO MARCELLO, GATTI GIOVANNI e MARAFIOTI GREGORIO</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Traverso e Domenico Celi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Torino, corso Peschiera, 191, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro </p>
<p>la <b>REGIONE PIEMONTE</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.R. 12 aprile 2005, n. 15-15303 ed in tale qualità, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Picarreta ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Torino, piazza Castello. 165, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
del bando di gara di appalto-servizio della Regione Piemonte – settore Attività Negoziale e Contrattuale, avente ad oggetto il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, delle funzioni di coordinatore della sicurezza e salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera, della direzione lavori, assistenza giornaliera, misurazione e contabilità, inerente l’intervento di riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza del Palazzo Callori in Vignale Monferrato (AL), nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, discendente, conseguente e per ogni conseguente statuizione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 20 aprile 2005 l’avv. Carlo Traverso per i ricorrenti e l’avv. Giuseppe Picarreta per la Regione Piemonte;<br />
Vista l’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;<br />
Visti gli artt. 23-bis e 26 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dagli artt. 4 e 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi delle norme sopra citate;<br />
Considerato che i ricorrenti impugnano un bando della gara indetto dalla Regione Piemonte per l’aggiudicazione di un incarico di progettazione soggetto alla normativa comunitaria;<br />
Considerato che la Regione eccepisce l’irricevibilità del ricorso, osservando che lo stesso è stato notificato ad oltre sessanta giorni dal compimento delle formalità di cui all’art. 8 D.L.vo 25 marzo1995, n. 157;<br />
Ritenuto che nel settore delle gare soggette alla normativa comunitaria, il termine per l’impugnazione del bando decorre effettivamente dal compimento delle formalità di cui sopra (T.A.R. Lazio, II-ter, 18 agosto 2004, n. 7763);<br />
Ritenuto peraltro che la decorrenza del termine per l’impugnazione presuppone il compimento di tutte le formalità elencate dalla norma sopra citata, ivi comprese, in particolare, la pubblicazione «per estratto su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella Regione dobve si svolgerà la gara»;<br />
Considerato che la Regione non ha provato l’avvenuta pubblicazione del bando di gara sul quotidiano a diffusione locale;<br />
Ritenuto che l’eccezione di irricevibilità deve essere perciò disattesa e che il ricorso può conseguentemente essere esaminato nel merito;<br />
Considerato che i ricorrenti impugnano il bando della gara per l’aggiudicazione dell’incarico di progettazione, nella parte in cui prescrive, ai fini dell’ammissio-ne, oltre alla presentazione di una polizza di responsabilità civile e professionale, anche il versamento di una cauzione provvisoria pari al 2% della base d’asta e di una cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale;<br />
Ritenuto che, conformemente a quanto dedotto in ricorso, l’art. 30 L. 11 febbraio 1994, n. 109 consente alle Amministrazioni destinatarie di richiedere una cauzione unicamente nelle gare per l’affidamento dell’esecuzione di lavori, mentre per quelle che hanno per oggetto l’affidamento dei (soli) incarichi di progettazione esse possono chiedere solo la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza;<br />
Ritenuto quindi che, in ragione della sua manifesta fondatezza, il ricorso merita conclusivamente accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato;<br />
Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 20 aprile 2005 con l’intervento dei magistrati<br />
Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto	&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Richard Goso	#NOME?																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 20 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1070/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1070</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1759</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1759/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1759/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1759/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1759</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. Soc. Ares line s.r.l ed altri (Avv.ti L. Limberti e F. Pagliai) contro l’Università Studi di Firenze (Avvocatura dello Stato) e nei confronti della soc. Cazzaro s.p.a. (Avv.ti L. Gazzola e S. Nocentini) sull&#8217;interpretazione della clausola del bando che non preveda espressamente la sigillatura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1759/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1759</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1759/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1759</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> Soc. Ares line s.r.l ed altri (Avv.ti L. Limberti e F. Pagliai) contro l’Università Studi di Firenze (Avvocatura dello Stato) e nei confronti della soc. Cazzaro s.p.a. (Avv.ti L. Gazzola e S. Nocentini)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione della clausola del bando che non preveda espressamente la sigillatura delle buste B1 e B2 inserite nel plico B relativo alla documentazione della qualità dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Appalto per la fornitura e posa in opera di arredi per gli uffici e le aule dell’Università di Firenze &#8211; Art. 4.2 del Capitolato d’oneri &#8211; All’interno del plico B, relativo alla documentazione della qualità dell’offerta, devono essere inseriti due distinti plichi &#8211; Assenza di ulteriori specificazioni in ordine alle modalità di chiusura degli stessi – Presentazione di plichi, inseriti nella busta B, privi di sigillatura – Non costituisce circostanza sufficiente ad invalidare la procedura di gara</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In relazione all’appalto per la fornitura e posa in opera di arredi per gli uffici e le aule per il complesso Didattico Polifunzionale Universitario di Firenze, laddove l’art. 4.2 del Capitolato d’oneri preveda, a pena d’esclusione, che all’interno del plico B, relativo alla documentazione della qualità dell’offerta, siano contenuti due distinti plichi, senza ulteriori specificazioni in ordine alle modalità di chiusura degli stessi, la mera chiusura dei plichi ad opera di alcune partecipanti, sprovvista delle formalità di sigillatura non prescritte dalla legge di gara, non è circostanza sufficiente ad invalidare la procedura di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,nella Camera di Consiglio  del 19 aprile 2005.</p>
<p>Visto il ricorso 534/2005  proposto da:<br />
<b>SOC. ARES LINE S.R.L, UPPER S.P.A., ROMANO PECCHIOLI S.R.L.</b>,<br />
rappresentate e difese da:<br />
LIMBERTI LEONARDOPAGLIAI FRANCESCOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA LORENZO IL MAGNIFICO N. 83presso<br />
LIMBERTI LEONARDO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; STUDI DI FIRENZE </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<b>SOC. CAZZARO S.P.A.</b>rappresentato e difeso da:<br />
GAZZOLA LUCIANO<br />
NOCENTINI SIMONE<br />
con domicilio eletto in FIRENZEVIA DE’ RONDINELLI N.2<br />
presso<br />
NOCENTINI SIMONE</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento di ammissione dell&#8217;impresa Cazzaro S.p.A. alla gara bandita dall&#8217; Università degli Studi di Firenze &#8220;Oggetto:G 157- Fornitura e posa in opera (FPO) di arredi per gli uffici e le aule per il complesso Didattico Polifunzionale di Viale G</p>
<p>nonché<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione della medesima gara a favore dell&#8217; impresa Cazzaro S.p.A.( Decreto del Dirigente della Divisione Servizi Patrimoniali n.24130 (104) del 15 marzo 2005;<br />
e <br />
-per quanto occorer possa, della nota prot.n. 58326 del Responsabile del Procedimento Arch. Gianni Lachina  del 2 dicembre 2004;<br />
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché ignoto alle ditte ricorrenti.<br />
<br />
nonché per la declaratoria<br />
di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato per effetto della disposta aggiudicazione, per l&#8217;illiceità della causa, comunque, per contrarietà alle norme imperative o, comunque, per sopravvenuto difetto dei legittimazione a contrarre;</p>
<p>nonché per la condanna<br />
 dell&#8217; Università degli studi di Firenze al risarcimento del danno ingiusto patito e/o patendo dalle Società ricorrenti in relazione ai provvedimenti impugnati ed al comportamento gravemente colposo e negligente tenuto  dall&#8217; Amministrazione medesima, nella misura che ci riserva di quantificare in corso di causa, occorrendo mediante espletamento di idonea CTU.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
UNIVERSITA&#8217; STUDI DI FIRENZE <br />
SOC. CAZZARO S.P.A. <br />
Udito il relatore Cons. BERNARDO MASSARI  e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti L.Limberti, S.Nocentini e S.Pizzorno (Avv. St.);<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;<br />
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;</p>
<p>rilevato che:<br />
&#8211; la società ricorrente ha impugnato gli atti del procedimento concorsuale per l’aggiudicazione del contratto relativo alla fornitura precisata in epigrafe, denunciando la violazione della lex specialis di gara in relazione alla omessa chiusura dei plichi</p>
<p>ritenuto che:<br />&#8211; l’art. 4.2. del Capitolato d’oneri prevede, a pena d’esclusione, solo che all’interno del plico B, relativo alla documentazione della qualità dell’offerta, siano contenuti due distinti plichi, senza ulteriori specificazioni in ordine alle modalità di ch<br />
&#8211; la mera chiusura dei plichi, sprovvista delle formalità di sigillatura, esplicitamente non prescritte dalla legge di gara, non sarebbe comunque idonea a scongiurare le conseguenze paventate dalla ricorrente in ordine all’immodificabilità della documenta<br />
&#8211; ritenuto, altresì, che non appaiono violati neppure i principi della segretezza e della par condicio fra i concorrenti, giacché il capitolato d’oneri, in relazione al requisito della qualità, stabilisce, al punto 6.1, i criteri di valutazione ai quali d<br />
che, in conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto, con compensazione tra le parti delle spese di lite, ricorrendone i presupposti;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando,  respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Firenze, il 19 aprile 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Avv. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente.<br />	<br />
Dott.ssa Giacinta DEL GUZZO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	&#8211; Consigliere, rel., est																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 APRILE 2005<br />
Firenze,  20 APRILE 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1759/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1759</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1754</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1754</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. M. Parigi (Avv. A. Vascellari) contro il Ministero dell&#8217;Interno e la Questura di Firenze (Avvocatura dello Stato) è illegittimo il decreto di divieto di accesso agli stadi non preceduto dall&#8217;avviso di inizio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 Giochi e scommesse &#8211; Sport – Decreto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1754</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> M. Parigi (Avv. A. Vascellari) contro il Ministero dell&#8217;Interno e la Questura di Firenze (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>è illegittimo il decreto di divieto di accesso agli stadi non preceduto dall&#8217;avviso di inizio del procedimento ex art. 7 L. 241/90</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giochi e scommesse &#8211; Sport – Decreto di divieto di accesso agli stadi – Mancato avviso di inizio del procedimento ex art. 7 L. n. 241 del 1990 &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo per violazione dell&#8217;art. 7 L. n. 241 del 1990 il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio non preceduto dall’avviso di inizio del procedimento, non essendo sufficiente una generica motivazione sulle esigenze di celerità riferita al tipo di procedimento senza specifico riferimento al caso concreto tantopiù considerato che, ove le esigenze di celerità siano realmente sussistenti, è comunque possibile adottare un divieto provvisorio ai sensi del secondo comma dell&#8217;art. 7 cit..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,nella Camera di Consiglio  del 19 aprile 2005.<br />
Visto il ricorso 505/2005  proposto da:<br />
<b>PARIGI MASSIMO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
VASCELLARI ANDREAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA CHERUBINI 20presso<br />
VASCELLARI ANDREA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>QUESTURA DI FIRENZE </b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del Decreto del (D.A.S.P.O.) n. 402589/05 del 13.01.2005, con il quale, per la durata di anni due a decorrere dalla notifica, avvenuta in data 18.01 2005, da una parte s&#8217;è fatto divieto al Sig Parigi  &#8220;&#8230;..di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri relativi a campionati nazionali professionistici e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partire della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale &#8230;&#8221;  , dall&#8217; altra si è prescritto al Sig Parigi &#8220;&#8230;. di non accedere durante le ore in cui si svolgono le competizioni di calcio su indicate nelle aree delimitate da Via Mannelli, Via A. Lapini.. Piazza San Gervasio, Via Sette Santi, Via Campi d&#8217; Arrigo, Via Marconi, Piazza Stazioni FF.SS. di Firenze Santa Maria Novella di Firenze Campo Marte, altresì i caselli autostradali di Firenze nord e di Firenze Sud&#8230;&#8221;   nonché infine, con parziale modifica del 20.01.2005 (notificata il 22.01.2005), è stato prescritto al medesimo Parigi l&#8217; obbligo &#8220;di presentarsi presso gli uffici della Stazione carabinieri di Vaglia (Fi), quando le partite dell&#8217; A.C. Forentina inizieranno prima delle 18:00, presso la Compagnia dei Carabinieri Borgo San Lorenzo quando le partite della A. C. Fiorentina inizieranno dalle 18: 00 in poi &#8221;  fermo rimanendo le seguenti modalità: &#8221;  un quarto d&#8217;ora dopo il calcio d&#8217; inizio delle gare, un quarto d&#8217; ora dopo l&#8217;inizio de l secondo tempo ed un quarto d&#8217; ora dopo la fine delle stesse, nei giorni in cui la A.C. Fiorentina giocherà in casa od in altre città toscane .., una sola volta, mezz&#8217;ora dopo l&#8217; inizio del primo tempo delle gare, nei giorni in cui giocherà fuori dei confini regionali&#8230;&#8221;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO   <br />
QUESTURA DI FIRENZE  <br />
Udito il relatore Pres. GIOVANNI VACIRCA  e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti A.Vascellari e S.Pizzorno (Avv. St.);<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;<br />
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;<br />
	Considerato che il ricorrente ha impugnato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio motivato con riferimento a un episodio avvenuto in occasione dell’incontro di calcio “Fiorentina-Lazio” del 9 gennaio 2005;<br />	<br />
	Considerato che è fondata l&#8217;assorbente doglianza di violazione dell&#8217;art. 7 L. n. 241 del 1990, non essendo sufficiente la motivazione sulle esigenze di celerità riferita al tipo di procedimento senza specifico riferimento al caso concreto;<br />	<br />
	Considerato, altresì, che, ove le esigenze di celerità sussistano in concreto,  è comunque possibile adottare, prima della comunicazione di avvio del procedimento, un  divieto provvisorio ai sensi del secondo comma dell&#8217;art. 7 cit.;<br />	<br />
	Ritenuto che il ricorso debba essere accolto e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.<br />
	Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
	Così deciso in Firenze il 19 aprile 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:    																																																																																												</p>
<p>Avv. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente, rel., est.<br />	<br />
Dott. Saverio ROMANO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	&#8211; Consigliere<br />	<br />
F.to Giovanni Vacirca est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 APRILE 2005<br />
Firenze,  20 APRILE 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8203</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-4-2005-n-8203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-4-2005-n-8203/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-4-2005-n-8203/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8203</a></p>
<p>Pres. Carbone, est. Vidimi Ministero dell’Interno (Avv. Stato) c. Fascino P.G.T. Produzione Gestione Teatro S.r.l. (Avv. G. Assumma) sull&#8217;estensione del divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in sede d&#8217;appello anche alla prova documentale Processo – Giudizio d’appello – Prove &#8211; Divieto di ammissione ex art. 345, co. 3</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-4-2005-n-8203/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8203</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone, est. Vidimi<br /> Ministero dell’Interno (Avv. Stato) c. Fascino P.G.T. Produzione Gestione Teatro S.r.l. (Avv. G. Assumma)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;estensione del divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in sede d&#8217;appello anche alla prova documentale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Giudizio d’appello – Prove  &#8211; Divieto di ammissione ex art. 345, co. 3 c.p.c. – Applicabilità anche per le prove precostituite – Sussiste</p>
<p>Processo – Giudizio ordinario – Poteri del giudice sull’ammissione dei mezzi di prova – Imprescindibilità della domanda di parte &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il disposto dell’art. 345, co. 3, c.p.c., relativo al divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova nel giudizio d’appello, deve ritenersi esteso anche alla prova documentale, e alle prove precostituite in generale.</p>
<p>2. A differenza del rito del lavoro (nel quale l’ammissione ad opera del giudice di nuovi mezzi di prova, per essere espressione del suo potere d’ufficio, non è condizionata da una espressa richiesta di parte) nel rito ordinario l’ammissione di nuovi mezzi di prova e, quindi, anche della prova documentale, non può prescindere da una espressa domanda delle parti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/6562_6562.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8293</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8293/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8293/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8293/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8293</a></p>
<p>Pres. Plenteda, est. GenoveseFarinacci (avv. N. Berardi) c. Regione Molise (Avv. Stato) è legittima l&#8217;applicazione di una sanzione per occupazione sine titulo del suolo demaniale per scopi tratturali, nel periodo intercorrente tra il rilascio di una concessione, poi scaduta, ed una successiva, adottata a distanza di anni 1. Sanzioni –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8293/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8293</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Plenteda, est. Genovese<br />Farinacci (avv. N. Berardi) c. Regione Molise (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>è legittima l&#8217;applicazione di una sanzione per occupazione sine titulo del suolo demaniale per scopi tratturali, nel periodo intercorrente tra il rilascio di una concessione, poi scaduta, ed una successiva, adottata a distanza di anni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Sanzioni – Applicazione della sanzione per occupazione di suolo demaniale sine titulo nel periodo intercorrente tra due concessioni – Legittimità – Ragioni																																																																																												</p>
<p>2.	Sanzioni – Giudizio di opposizione avverso ordinanza applicativa di sanzioni amministrative – Possibilità di avanzare domanda nuova – Sussiste – Condizioni – Accettazione da parte dell’amministrazione del contraddittorio sulla domanda nuova</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È legittima l’applicazione di una sanzione per occupazione sine titulo del suolo demaniale per scopi tratturali, nel periodo intercorrente tra il rilascio di una concessione, poi scaduta, ed una successiva, adottata a distanza di anni. Non può infatti assumersi che la nuova concessione abbia effetti retroattivi sananti della precedente occupazione illegittima, in quanto gli atti amministrativi hanno, di regola, effetti solo per il futuro, non essendo peraltro configurabile un’ipotesi di rinnovo della predetta concessione.																																																																																												</p>
<p>2.	Nell’ambito del procedimento di opposizione avverso l’ordinanza che irroga sanzioni amministrative, non può essere rilevata l’inammissibilità della domanda nuova avanzata in corso di causa quando l’amministrazione opposta abbia su di essa accettato il contraddittorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è legittima l’applicazione di una sanzione per occupazione sine titulo del suolo demaniale per scopi tratturali, nel periodo intercorrente tra il rilascio di una concessione, poi scaduta, ed una successiva, adottata a distanza di anni</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/6579_CASS_6579.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8293/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8293</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/4/2005 n.8292</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-20-4-2005-n-8292/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-20-4-2005-n-8292/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/4/2005 n.8292</a></p>
<p>Pres. Proto, est. Giancola Vitalone (avv. F.S. Pettinari) c. Associazione nazionale Magistrativi (Avv. V. Zencovich) l&#8217;ordinanza che respinge l&#8217;istanza di ricusazione del giudice d&#8217;appello, quand&#8217;anche rechi la condanna dell&#8217;istante al pagamento della pena pecuniaria di cui all&#8217;art. 54, co. 3, c.p.c., non è assoggettabile al ricorso per cassazione Processo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-20-4-2005-n-8292/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/4/2005 n.8292</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-20-4-2005-n-8292/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/4/2005 n.8292</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Proto, est. Giancola<br /> Vitalone (avv. F.S. Pettinari) c. Associazione nazionale Magistrativi (Avv. V. Zencovich)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;ordinanza che respinge l&#8217;istanza di ricusazione del giudice d&#8217;appello, quand&#8217;anche rechi la condanna dell&#8217;istante al pagamento della pena pecuniaria di cui all&#8217;art. 54, co. 3, c.p.c., non è assoggettabile al ricorso per cassazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Ordinanza che respinge l’istanza di ricusazione del giudice d’appello – Ricorribilità per cassazione – Non sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’ordinanza che respinge l’istanza di ricusazione del collegio giudicante in sede d’appello, quand’anche rechi la condanna dell’istante al pagamento della pena pecuniaria di cui all’art. 54, co. 3, c.p.c., non è assoggettabile né al ricorso ordinario, né a quello straordinario per cassazione, in quanto, pur avendo natura decisoria, tale ordinanza è priva del necessario carattere della definitività. Né tantomeno la preclusione alla impugnazione diretta dell’ordinanza che decide sulla ricusazione  ex art. 53, co. 2, c.p.c., si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che la tutela avverso la lesività di tale decisione può ben espletarsi attraverso l’impugnazione della sentenza definitiva del giudizio di secondo grado nel quale è stata emessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’ordinanza che respinge l’istanza di ricusazione del giudice d’appello, quand’anche rechi la condanna dell’istante al pagamento della pena pecuniaria di cui all’art. 54, co. 3, c.p.c., non è assoggettabile al ricorso per cassazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/6580_CASS_6580.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-20-4-2005-n-8292/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/4/2005 n.8292</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1726</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-4-2005-n-1726/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-4-2005-n-1726/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-4-2005-n-1726/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1726</a></p>
<p>G. Di Nunzio Pres. f.f. Est. Zeta 2 (Avv.ti S. Nocentini e D. Rigacci) contro la Provincia di Pisa (Avv.ti M.A. Antoniani ed S. Salvini) e nei confronti del Consorzio Prodest Milano s.r.l. (Avv.ti N. Giallongo ed A. Passaro) e della Co.Pa.T. soc. coop. a r.l. (non costituita) e della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-4-2005-n-1726/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1726</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-4-2005-n-1726/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1726</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Di Nunzio Pres. f.f. Est.<br /> Zeta 2 (Avv.ti S. Nocentini e D. Rigacci) contro la Provincia di Pisa (Avv.ti M.A. Antoniani ed S. Salvini) e nei confronti del Consorzio Prodest Milano s.r.l. (Avv.ti N. Giallongo ed A. Passaro) e della Co.Pa.T. soc. coop. a r.l. (non costituita) e della Cooperativa di Lavoro Team Service soc. coop a r.l. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del bando che preveda un&#8217;irragionevole sproporzione tra il peso degli elementi oggettivi [economici e tecnici] e soggettivi [esperienze pregresse] per la valutazione delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Bando di gara &#8211; Valutazione delle offerte &#8211; Irragionevole sproporzione tra il peso degli elementi oggettivi e soggettivi – Violazione delle regole della par condicio e della libera concorrenza &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il bando di gara nella parte in cui prevede un’irragionevole sproporzione tra il peso degli elementi oggettivi (economici e tecnici) e soggettivi (in specie, esperienze pregresse) per la valutazione delle offerte, in quanto tale sproporzione incide sul pubblico interesse all’ottimale applicazione delle regole della <i>par condicio</i> e della libera concorrenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />per la Toscana<br />SECONDA SEZIONE<br />
 </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b> SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso 1705/2004  proposto da:<br />
<b>ZETA 2 DI SMERIERI RAG. PAOLO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
NOCENTINI SIMONERIGACCI DARIOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA DEI RONDINELLI 2presso<br />
NOCENTINI SIMONE </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI PISA</b>rappresentato e difeso da:<br />
ANTONIANI M. ANTONIETTASALVINI SILVIAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARTISTI 8/Bpresso<br />
POGGIANTI RAFFAELLA<br />
e nei confronti di <br />
<b>CONSORZIO PRODEST MILANO S.R.L.</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
GIALLONGO NATALEPASSARO ALFREDOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA VITTORIO ALFIERI N. 19presso<br />
GIALLONGO NATALE<br />
e nei confronti di <br />
<b>CO.PA.T. SOC. COOP. A R.L.</b>non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>COOPERATIVA DI LAVORO TEAM SERVICE SOC. COOP A R.L. </b> non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
degli atti e provvedimenti con cui la Provincia di Pisa ha indetto, disciplinato, svolto e aggiudicato la gara per l’affidamento dell’appalto di servizi di “uscierato nei locali della Provincia di Pisa posti su tutto il territorio provinciale” ed in particolare della determinazione dirigenziale n. 220 del 21.01.2004 di indizione della gara e approvazione del bando, del bando di gara, delle operazioni di gara effettuate dalla Commissione tecnica e risultanti dai relativi verbali del 19.04.2004, del 22.04.2004, del 23.04.2004 e del 27.04.2004; della determinazione del Direttore Generale della Provincia di Pisa n. 6202 del 04.06.2004 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto; nonchè di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale;<br />
Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pisa e del Consorzio Prodest Milano S.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 14 aprile 2005 &#8211; relatore il Consigliere Giuseppe Di Nunzio &#8211; gli avv.ti Simone Nocentini, Silvia Salvini ed Andrea Faccon delegato da Natale Giallongo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con determinazione dirigenziale n. 220 del 21.01.2004 la Provincia  di Pisa indiceva &#8220;(&#8230;) una asta pubblica ai sensi del&#8217;art. 6, comma l, lettera a) del D.Lgs. 157/95 e successive modifiche e integrazioni (&#8230;) &#8220;, in base, “(&#8230;) al criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell&#8217;art. 23, comma l, lettera b) del D.Lgs. 157/95 e successive modifiche e integrazioni (&#8230;)”, per l&#8217;affidamento del servizio di uscierato delle sedi della Provincia di  Pisa per il periodo 01.05.2004 &#8211; 30.04.2007.  Con tale determinazione erano, quindi approvati il bando di gara (allegato B), il capitolato speciale d&#8217; appalto (allegato C), l&#8217;estratto del bando di gara (allegato D) e il disciplinare di gara (allegato E).<br />
Il bando di gara era sottoposto alle pubblicazioni di legge, tra cui anche la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta sul n. 32 del 09.02.2004.<br />
Entro la scadenza prevista dal bando (ore 13 del 16.04.2004) presentavano le relative offerte n. 18 ditte interessate, tra le quali anche la ZETA 2 di Smerieri rag. Paolo.<br />
In data 19.04.2004 la Provincia di Pisa, esaminata la documentazione  prodotta per l&#8217;ammissione alla gara dalle 18 ditte, e accertato che tutte le ditte partecipanti avevano presentato i documenti previsti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di gara, procedeva alla loro ammissione, così come risulta dal relativo verbale di gara del 19.04.2004.<br />
In seguito, con determinazione del Direttore Generale n. 1770 del 21.04.2004, la Provincia di Pisa provvedeva alla nomina della Commissione Tecnica, necessaria ai fini della valutazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell&#8217;art. 23, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 157/95. La Commissione Tecnica, nella seduta del 22.04.2004, considerati i criteri d valutazione stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara &#8211; e precisamente: a) Certificazione di qualità; b) Esperienze lavorative; c) Progettazione dei servizi richiesti &#8211; prestabiliva le modalità con cui avrebbe provveduto all&#8217;attribuzione dei punteggi previsti, procedendo, poi, ad esaminare la documentazione prodotta dalle ditte ammesse e alla relativa valutazione ( cfr. verbale del 22.04.2004 e verbale del 23.04.2004).<br />
Alla ditta Zeta 2 di Smerieri rag. Paolo erano attribuiti 32,524 punti. Nella successiva seduta del 27.04.2004 si tenevano le operazioni di gara ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito delle quali  “(..) constatato che la migliore offerta complessiva è stata prodotta dalla ditta &#8216;CONSORZIO PRODEST MILANO S.R.L.’ con sede in Milano, Via Ripamonti n. 115, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 85,548, dichiara lo stesso aggiudicatario in via provvisoria, in attesa di acquisire dal Ministero del Lavoro, Direzione Provinciale di Pisa, le tabelle relative al costo del lavoro straordinario relativo all&#8217;area pisana. (..)” (cfr. verbale del 27.04.2004).<br />
La ditta Zeta 2 riceveva, invece, un punteggio complessivo pari a 81,887  ponendosi al terzo posto, dopo la A.T.I. CO.PA.T. Coop. a R.L. e Team Service Coop a r.l. che aveva ricevuto un punteggio di 82, 529.<br />
Con nota prot. n. 64092 del 30.04.2004  la Provincia di Pisa comunicava al Consorzio Prodest Milano s.r.l. l&#8217;avvenuta aggiudicazione provvisoria. In seguito, acquisita la documentazione mancante, l&#8217;aggiudicazione diventava definitiva e, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 2602 del 04.06.2004 la Provincia di Pisa procedeva alla approvazione dei verbali di gara e all&#8217;affidamento del servizio di uscierato delle sedi dell&#8217; Amministrazione al Consorzio Prodest Milano s.r.l.<br />
L&#8217; avvenuta aggiudicazione era, poi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 17.04.2004.<br />
Con nota del 29.04.2004 e con nota del 30.04.2004 (acquisita in data 05.05.2004, con prot. n. 66957 del 07.05.2004) la ditta Zeta 2 chiedeva alla Provincia di Pisa copia del verbale di aggiudicazione, nonchè copia dei verbali della Commissione tecnica. Di conseguenza la Provincia di Pisa, con nota prot. n. 79455 del 03.06.2004 trasmetteva copia dei richiesti verbali relativi alla gara in oggetto e comunicava  “(&#8230;) la piena disponibilità alla visione del fascicolo e della relativa documentazione amministrativa ed economica presso la U.O.O. Gare e Contratti (&#8230;)”, con l’indicazione dei giorni e degli orari di apertura al pubblico. Con  nota del 24.05.2004 (acquisita in data 28.05.2004, prot. n. 77304 del 28.05.2004) la ditta Zeta 2 chiedeva  “(&#8230;) in virtù della legge  241/1990 di accedere a tutti gli atti di gara e in particolare ai verbali redatti dalla Commissione di gara nonchè alle offerte delle seguenti ditte: &#8211; Consorzio Prodest Milano s.r.l.; ATI CO.PA.T. Coop a r. l./Team Service Coop a r.l. Torino (&#8230;)”. Con nota prot. n. 649 inviata via fax il 09.06.2004 la Provincia di Pisa comunicava gli orari dell&#8217;Ufficio Gare e Contratti presso cui poteva essere presa visione degli atti relativi alla gara in oggetto.<br />
Con atto dell&#8217;11.06.2004, acquisito in data 21.06;2004, con prot. n. 187414 il Sig. Smerieri delegava apposita persona quale referente della ditta Zeta 2 per l&#8217;esercizio del diritto di accesso e l&#8217;estrazione di copia delle offerte tecniche relative al Consorzio Prodest Milano s.r.l. e all&#8217; ATI CO.PA.T. Coop a.R.L./Team Service Coop a r.l. Torino. In proposito la Provincia di Pisa con nota prot. n. 185 trasmessa via fax in data 21.06.2004 e con nota prot. n. 184 trasmessa via fax in data 21.06. 2004, chiedeva rispettivamente al Consorzio Prodest Milan  s.r.l. e alla CO.PA.T. Coop a r.l.  “(&#8230;) l&#8217;autorizzazione a fornire, ad una ditta che ne ha fatto richiesta copia delle offerte tecniche relative alla Vs. referenze in occasione alla gara di Servizio di Uscierato nella sede della Provincia dì Pisa anno 2004 (&#8230;)”. Al riguardo, sia il Consorzio Prodest Milano s.r.l. con nota del 22.06.2004, acquisita in data 24.06.2004, con prot. n. 89153, sia la CO.PA.T. Coop. a r.l. con nota del 28.06.2004, acquisita in data 28.06.2004 con prot. n. 90490 del 28.06.2004 negavano l’autorizzazione alla comunicazione delle relative offerte tecniche.<br />
Con ricorso notificato alla Provincia di Pisa in data 8 agosto 2004 (acquisito con prot. n, 109596) la ditta Zeta 2 di Smerieri Rag. Paolo ha chiesto l&#8217; annullamento degli atti in epigrafe indicati.<br />
Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:<br />I) Violazione e/o falsa applicazione artt. 13 e 14 e 23 Legge 17 marzo 1995 n. 157. <br />
Violazione dei principi comunitari e nazionali sulla libertà di concorrenza; violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Violazione dell’art. 41 Costituzione.<br />
2) Violazione e/o falsa applicazione artt. 14 e 23 Legge 17 marzo 1995 n. 157Violazione dei principi comunitari e nazionali sulla libertà di concorrenza.<br /> Eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione del principio della par condicio tra i concorrenti Violazione art. 41 Costituzione.<br />
3) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 11 Le e 17 marzo 1995 n. 157.<br />
Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento della P.A.Violazione dei principi i comunitari e nazionali sulla libertà di concorrenza.<br />
Eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.</p>
<p>Violazione dell’art. 41 Costituzione.<br />
La Provincia di Pisa ed il Consorzio Prodest Milano resistono in giudizio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In via pregiudiziale, il Collegio rileva l’infondatezza delle tre eccezioni di irricevibilità sollevate dalle parti resistenti.<br />
Invero, le clausole del bando riguardanti i criteri di aggiudicazione devono essere impugnate solo unitamente alla aggiudicazione dell’appalto, momento nel quale si determina l’effetto lesivo per la impresa ricorrente, la quale &#8211; in particolare – sarebbe risultata vincente se non avessero partecipato alla gara le due ditte che l’hanno preceduta in graduatoria (cfr. C. di S., A.P., 29.01.2003 n. 1; IV, 06.07.2004 n. 5012).<br />
Neppure sussisteva l’eccepito onere di impugnare l’aggiudicazione a decorrere dal 27.04.2004.<br />
Tale data, infatti, è quella della aggiudicazione provvisoria, mentre è pacifico in giurisprudenza che l’effetto lesivo è determinato dall’aggiudicazione definitiva (C.di S., V, 16.09.2004 n. 6018; VI, 07.07.2003 n. 4009; VI, 11.02.2002 n. 785; VI, 23.01.2004 n. 222).<br />
Quanto all’eccepita tardività del deposito del ricorso, basti considerare la sussistenza della sospensione feriale dei termini (C. di S., IV, 07.09.2004 n. 5795).<br />
Nel merito, il ricorso è fondato nell’assorbente secondo motivo, col quale la ricorrente deduce la violazione degli artt. 14 e 23 L. 157/95 e dei principi sulla concorrenza, nonchè l’eccesso di potere per illogicità e violazione della “par condicio”, e la violazione dell’art. 41 della Costituzione.<br />
Infatti, pur non essendo univoco l’orientamento giurisprudenziale in ordine alla valutabilità, ai fini della determinazione del punteggio relativo all’offerta tecnica ex L. 157/95, anche di requisiti soggettivi – in specie, pregresse esperienze nel servizio di uscierato – di ammissione alla gara; tuttavia, è costante almeno nell’escludere che tali requisiti possono assumere un rilievo preponderante o irragionevole o tale, comunque, da minare le regole nazionali e comunitarie a tutela della libertà di concorrenza e della par condicio tra i partecipanti a una gara d’appalto.<br />
Nel caso de quo – a fronte di un’offerta economica sostanzialmente rigida, considerato che il bando non consentiva offerte inferiori alle previsioni dei contratti nazionali e degli accordi locali di categoria – l’offerta tecnica, in base al bando, era valutata con 45 punti complessivi, divisi in 25 punti per le caratteristiche oggettive dell’offerta e in 20 punti per quelle soggettive. Di questi, 15 punti erano riservati alla valutazione delle esperienze pregresse nel servizio di uscierato, prestato senza limiti di tempo, servizio già contemplato – come si è visto – tra i requisiti di ammissione.<br />
Il servizio di uscierato affidato è, tuttavia, palesemente privo di peculiarità che lo distinguono da un normale servizio del genere, e che possono far ritenere che l’ averlo reso per un più lungo tempo sia più importante che farlo svolgere conformemente ad una offerta tecnica con caratteristiche oggettive valutate dalla stessa P.A. – come sovviene in concreto – di gran lunga migliori.<br />
Non vale, in contrario, richiamarsi all’esigenza di una particolare “affidabilità dell’impresa offerente” perchè la affidabilità deve essere presa in considerazione come requisito di ammissione e il requisito di un alto numero di anni di esperienza nel fornire il servizio ben poteva essere previsto dal bando.<br />
Sembra, in conclusione, fondata la tesi della ricorrente sull’esistenza, nel bando, di un’irragionevole sproporzione tra il peso degli elementi oggettivi (economici e tecnici) e soggettivi (in specie, esperienze pregresse) per la valutazione delle offerte.<br />
Tale sproporzione incide, altresì, sul pubblico interesse all’ottimale applicazione delle regole della par condicio e della libera concorrenza.<br />
Il motivo esaminato è, quindi, fondato e il ricorso deve essere accolto, con l’effetto dell’annullamento, in parte qua, del bando e dell’aggiudicazione impugnati.<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, come specificato in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 14 aprile 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giuseppe DI NUNZIO	&#8211; Presidente f.f., est.<br />	<br />
Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Stefano TOSCHEI	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL 20 APRILE 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-4-2005-n-1726/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1726</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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