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	<title>20/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.2177</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-4-2004-n-2177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-4-2004-n-2177/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.2177</a></p>
<p>Pres. Salvatore – Est. Mollica Ministero dell&#8217;Interno e Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso (Avvocatura dello Stato) c/ Trotti (Avv.ti Lissandrin e Salerni) la legge 512 del 1999 pone una stretta correlazione tra il riconoscimento, da parte del giudice penale, della commissione di specifici reati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-4-2004-n-2177/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.2177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-4-2004-n-2177/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.2177</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore – Est. Mollica<br /> Ministero dell&#8217;Interno e Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso (Avvocatura dello Stato) c/ Trotti (Avv.ti Lissandrin e Salerni)</span></p>
<hr />
<p>la legge 512 del 1999 pone una stretta correlazione tra il riconoscimento, da parte del giudice penale, della commissione di specifici reati di stampo mafioso ed il conseguimento del beneficio di solidarietà</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contributi e sovvenzioni – beneficio di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso – presupposti – stretta correlazione con i reati indicati dalla legge – potere di autonomo apprezzamento da parte del Comitato ex art. 3, l. 512 del 1999 &#8211; insussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>La legge 512 del 1999 pone una stretta correlazione tra il riconoscimento, da parte del giudice penale, della commissione di specifici reati di stampo mafioso ed il conseguimento del beneficio di solidarietà previsto dalla legge medesima; né il Comitato istituito dall&#8217;articolo 3 è titolare di un autonomo potere di apprezzamento dei fatti-reato (anche sotto il profilo dell&#8217;aggravante), che verrebbe invero a sovrapporsi a quello esercitato dal giudice penale, al quale la norma riconosce esclusivo rilievo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La legge 512 del 1999 pone una stretta correlazione tra il riconoscimento, da parte del giudice penale, della commissione di specifici reati di stampo mafioso ed il conseguimento del beneficio di solidarietà</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2177/2004 Reg. Dec.<br />
N.8116 Reg. Ric. <br />
Anno 2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE </b></p>
<p>sul ricorso in appello N.R.G. 8116/2003, proposto dal<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno e dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso</b> rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>TROTTI Maria Grazia</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Graziano Lissandrin e Arturo Salerni ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del secondo difensore, viale Carso, n. 23;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I, n. 9187 del 26 ottobre 2002, resa inter partes;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Trotti Maria Grazia;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte appellata a sostegno delle proprie difese; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004, la relazione del Consigliere Bruno Mollica;<br />
Uditi, altresì, per le parti l&#8217;avv. M. Salerni su delega dell&#8217;avv. A. Salerni e l&#8217;Avvocato dello Stato Sica; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La sig.ra TROTTI Maria Grazia ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio la deliberazione del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso n. 129 in data 29 marzo 2001, con la quale è stata rigettata la domanda di accesso al Fondo di rotazione dalla medesima proposta in data 25 gennaio 2001, in quanto, in base alla sentenza del Tribunale di Vigevano emessa il 25 maggio 1993, allegata in copia alla domanda, la condanna degli imputati sarebbe riferibile a delitti diversi da quelli indicati nell&#8217;art. 4, comma 1, della legge n. 512/1999.<br />
Il Tribunale adìto ha accolto il ricorso nell&#8217;assunto che il Comitato non avrebbe potuto fondare il diniego esclusivamente sui dati formali dell&#8217;imputazione, senza un&#8217;autonoma valutazione dei fatti e in difetto di adeguata istruttoria e comparazione degli elementi costitutivi della fattispecie nonchè di approfondita e compiuta motivazione sulle ragioni del diniego.<br />
La sentenza del primo giudice viene impugnata dall&#8217;Amministrazione dell&#8217;Interno e dal Comitato, che ne deducono l&#8217;erroneità in ragione della omessa connotazione mafiosa dei reati accertati con la sentenza di condanna degli imputati e della mancanza di un potere di apprezzamento del Comitato di solidarietà diverso e autonomo rispetto a quello del giudice penale.<br />
Resiste la controinteressata TROTTI, che sostiene diffusamente l&#8217;infondatezza dell&#8217;impugnativa e ne chiede il rigetto.<br />
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 la causa è stata ritenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211;	L&#8217;appello si palesa fondato.<br />	<br />
La legge 22 dicembre 1999, n. 512 &#8211; che istituisce il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso &#8211; stabilisce, all&#8217;art. 4, primo comma, che hanno diritto di accesso al Fondo le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal Codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) delitto di cui all&#8217;art. 416-bis del Codice penale; b) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416-bis; c) delitti commessi al fine di agevolare l&#8217;attività delle associazioni di tipo mafioso. Il successivo comma 2 contempla altresì tale diritto di accesso per i soggetti costituiti in giudizio civile, nelle forme previste dal Codice di rito, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale.<br />
La legge pone quindi una stretta correlazione tra il riconoscimento, da parte del giudice penale, della commissione degli specifici reati di cui al comma 1 ed il conseguimento del beneficio di solidarietà.<br />
Il Comitato istituito dall&#8217;articolo 3 della legge non è pertanto titolare di un autonomo potere di apprezzamento dei fatti-reato (anche sotto il profilo dell&#8217;aggravante), che verrebbe invero a sovrapporsi a quello esercitato dal giudice penale, al quale la norma riconosce esclusivo rilievo.<br />
Se ciò è vero, deve escludersi, ex se, la carenza istruttoria e motivazionale rilevata dal primo giudice.<br />
Certo è che &#8211; incontroversa l&#8217;insussistenza di condanna ex art. 416-bis &#8211; l&#8217;esistenza di un clima di intimidazione derivante dal vincolo di associazione mafiosa non risulta, nella specie, formalmente contestata e applicata in sede penale (nè risultano integrate le circostanze di cui alle lettere b) e c) della disposizione in esame); la stessa Corte di Cassazione giustifica la confisca dei beni degli imputati sulla base di presupposti diversi dall&#8217;appartenenza all&#8217;associazione mafiosa (cfr. pag. 9 della sentenza di primo grado).<br />
Non si vede allora quali elementi istruttori avrebbe dovuto acquisire il Comitato, da sovrapporre alla verifica giudiziale penale cui &#8211; come già rilevato &#8211; la legge attribuisce esclusivo rilievo; nè si vede quale ulteriore motivazione &#8211; oltre quella, fornita, della esistenza di condanna degli imputati per delitti diversi da quelli previsti dall&#8217;art. 4 della legge n. 512/1999 &#8211; avrebbe dovuto esternare l&#8217;Amministrazione. <br />
Nè, a supporto dell&#8217;assunto contenuto nella sentenza del primo giudice, può essere utilmente richiamato il disposto dell&#8217;art. 6, comma 2, della legge medesima, che assegna al Comitato un ben circoscritto potere istruttorio: risulta per tabulas che tale potere è attribuito ai soli fini della &#8220;completezza dei documenti&#8221; posti a base della richiesta di accesso al Fondo e dell&#8217;acquisizione di &#8220;copie di atti e informazioni scritte&#8221; dall&#8217;autorità giudiziaria &#8211; e quindi ai meri fini della completezza istruttoria per la pronuncia sulla domanda di beneficio &#8211; e non in funzione di una ulteriore valutazione di risultanze già definite in sede penale.</p>
<p>2. &#8211;	Per le suesposte considerazioni, il ricorso in appello deve essere accolto.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in appello n. 8116/2003.<br />
Compensa le spese di giudizio fra le parti.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2004,con l’intervento dei signori:<br />
Paolo SALVATORE			Presidente<br />	<br />
Giuseppe CARINCI			Consigliere<br />	<br />
Bruno MOLLICA				Consigliere,rel.<br />	<br />
Salvatore CACACE			Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
20 aprile 2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-4-2004-n-2177/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.2177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2004 n.165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-20-4-2004-n-165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-20-4-2004-n-165/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-20-4-2004-n-165/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2004 n.165</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi &#8211; gara per appalto della gestione di un bocciodromo comunale – carenza di criteri di aggiudicazione all’offerta economicamente piu’ vantaggiosa – tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza n. 3845 del 30 luglio 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEDELLE MARCHE REG. ORD</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-20-4-2004-n-165/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2004 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-20-4-2004-n-165/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2004 n.165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi &#8211; gara per appalto della gestione di un bocciodromo comunale – carenza di criteri di aggiudicazione  all’offerta economicamente piu’ vantaggiosa – tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/8/4849/g">Ordinanza n. 3845 del 30 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />DELLE MARCHE</b></p>
<p>REG. ORD N. 0165 ANNO 2004<br />
Reg. Ric. N.369 ANNO 2004</p>
<p>composto dai Magistrati<br />
Dott. Bruno Amoroso &#8211; Presidente<br />Dott. Luigi Ranalli &#8211; Consigliere<br />
Dott. Galileo Omero Manzi &#8211; Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio del 20 aprile 2004.</p>
<p>Visto il ricorso proposto da<br /><b>BUSE MIHAI</b>,rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Pigliapoco ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Marsala n.18, presso lo studio dell’avv. Antonio Borgognoni;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>il COMUNE di MONTEFANO,</b>in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ranieri Felici ed elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;<br />
<b> il DIRETTORE GENERALE del COMUNE di MONTEFANO,</b><br />
non costituito in giudizio;<br />
e nei confronti<br />
<b>di ACCATTOLI Andrea,</b>non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento,<br />
previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento 8.1.2004 con cui il Direttore generale del Comune ha approvato il verbale 23.12.2003 della Commissione di gara e la graduatoria delle ditte partecipanti, ed ha definitivamente aggiudicato alla ditta Accattoli Andrea la gestione del boc<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto conseguente e connesso, compreso il provvedimento 24.2.2004 del Segretario comunale, dei verbali di gara, del relativo avviso e delle deliberazioni 13.11.2003 n.106 e 4.7.2002 della Giunta comunale.</p>
<p>Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Vista la memoria, con motivi aggiunti di impugnazione, depositata il 19.4.2004 dalla difesa del ricorrente;<br />
Visti gli artt.19, primo comma, e 23/bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n.205, nonché l’art.36 del R.D. 17 agosto 1907, n.642;</p>
<p>Udito il relatore, Cons. Luigi Ranalli, ed uditi l’avv. Pigliapoco per il ricorrente e l’avv. Ranieri Felici per il Comune resistente;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all’art.23/bis della legge n.1034/1971, atteso che il pregiudizio lamentato non è di estrema gravità e, comunque, irreparabile, mentre i motivi di gravame necessitano di un più approfondito esame in sede di decisione merito, anche in relazione alle argomentazioni difensive dedotte dall’Ammini-strazione resistente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda di sospensione.</p>
<p>Spese al definitivo.</p>
<p>Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al-l’Amministrazione per l’esecuzione, nonché alle parti costituite in giu-dizio.</p>
<p>Ancona, 20 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-20-4-2004-n-165/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2004 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.2172</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-4-2004-n-2172/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-4-2004-n-2172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.2172</a></p>
<p>Pres. Salvatore – Est. Mollica Inchingolo (Avv.ti Simio e Manzi) c/ Ministero Economia e Finanze (Avvocatura dello Stato) il pubblico dipendente non può essere chiamato a sopportare pregiudizi economici e di carriera in conseguenza di procedimenti penali e/o disciplinari promossi nei suoi confronti ove gli stessi siano definiti con pronunce</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-4-2004-n-2172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.2172</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-4-2004-n-2172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.2172</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore – Est. Mollica<br /> Inchingolo (Avv.ti Simio e Manzi) c/ Ministero Economia e Finanze (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il pubblico dipendente non può essere chiamato a sopportare pregiudizi economici e di carriera in conseguenza di procedimenti penali e/o disciplinari promossi nei suoi confronti ove gli stessi siano definiti con pronunce di proscioglimento dagli addebiti contestati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – ricostruzione della carriera – a seguito di riammissione in servizio – per intervenuto proscioglimento – restitutio in integrum piena – necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il pubblico dipendente non può essere chiamato a sopportare pregiudizi economici e di carriera in conseguenza di procedimenti penali e/o disciplinari promossi nei suoi confronti ove gli stessi siano definiti con pronunce di proscioglimento dagli addebiti contestati; principio che &#8211; relativamente ai procedimenti disciplinari &#8211; deve ritenersi applicabile, attesa l&#8217;identità di ratio, anche all&#8217;ipotesi in cui tali procedimenti siano caducati per effetto di decisioni giurisdizionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il pubblico dipendente non può essere chiamato a sopportare pregiudizi economici e di carriera in conseguenza di procedimenti penali e/o disciplinari promossi nei suoi confronti ove gli stessi siano definiti con pronunce di proscioglimento dagli addebiti contestati</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2172/2004 Reg. Dec.<br />
N. 4573 Reg. Ric. <br />
Anno 2002</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br /> <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE </b></p>
<p>sul ricorso in appello N.R.G. 4573/2002, proposto dal<br />
sig. <b>INCHINGOLO Domenico</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Simio e dall&#8217;avv. Luigi Manzi ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del secondo difensore, via F. Confalonieri, n. 5;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato ex lege, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. I, n. 4294 del 18.12.2001, resa inter partes;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004, la relazione del Consigliere Bruno Mollica;<br />
Uditi, altresì, l&#8217;avv. Mario Simio e l&#8217;Avvocato dello Stato Giordano;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Nei confronti del signor Domenico Inchingolo, dipendente del Ministero delle Finanze, veniva disposta, con decorrenza dal 14.1.1978, la destituzione dall&#8217;impiego ai sensi dell&#8217;art. 85, lett. a), del D.P.R. n. 3 del 1957, poi annullata d&#8217;ufficio, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 971 del 12-14 ottobre 1988.<br />
Veniva in seguito instaurato procedimento disciplinare che si concludeva con un provvedimento di destituzione, peraltro annullato dal Consiglio di Stato con decisione 13 aprile 1996, n. 695.<br />
Il Ministero delle Finanze, con decreto n. 52402 del 22.10.1996, disponeva quindi la riammissione in servizio dell&#8217;interessato, con corresponsione degli assegni non percepiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 7 febbraio 1990, n. 19.<br />
Lo Inchingolo impugnava tale decreto dinanzi al T.A.R. per il Veneto, chiedendo il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera ed a percepire gli emolumenti spettanti dal 14.1.1978; chiedeva altresì il risarcimento del danno biologico e morale.<br />
Con decreto in data 20.1.1998, n. 51558, il Ministero elle Finanze, dato atto che il decreto n. 52402 del 22.10.1996 era stato rettificato con decreto n. 18277 del 29.5.1997 prevedendosi la riammissione in servizio dell&#8217;interessato con effetto dal 25 gennaio 1978 (data di revoca della sospensione cautelare obbligatoria), ne disponeva l&#8217;inquadramento nell&#8217;ottava qualifica funzionale, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 8°, L. 11.7.1980, n. 312, con decorrenza dall&#8217;1.1.1978 agli effetti giuridici e dal 14 luglio 1979 agli effetti economici; disponeva inoltre l&#8217;inquadramento del dipendente nella nona qualifica funzionale,ai sensi dell&#8217;art. 7 del D.L. n. 344/90, a decorrere dal 31.12.1990.<br />
Tale decorrenza veniva contestata dal signor Inchingolo, richiedendosi la anteriore decorrenza dall&#8217;1.1.1987, ai sensi della legge 7.7.1988, n. 254, con successivo ricorso.<br />
Il T.A.R. adìto, con sentenza n. 4294 del 18 dicembre 2001, dichiarava la cessazione (parziale) della materia del contendere relativamente al primo ricorso a seguito della rettifica dell&#8217;impugnato provvedimento del 22.10.1996 e rigettava le domande risarcitorie; rigettava altresì il secondo ricorso nell&#8217;assunto della insussistenza dei requisiti richiesti per l&#8217;accesso alla nona qualifica a decorrere dall&#8217;1.1.1987.</p>
<p>La sentenza del primo giudice viene in questa sede impugnata dallo Inchingolo, che ne sostiene l&#8217;erroneità sulla base delle seguenti argomentazioni:</p>
<p>1. &#8211;	la retrodatazione della posizione giuridica al 14.1.1978 non ha determinato la conseguente ricostruzione della carriera giuridica ed economica da tale data in poi e gli emolumenti arretrati liquidati dall&#8217;Amministrazione non sono stati rapportati alla parziale ricostruzione della carriera, nè sono stati liquidati interessi e rivalutazione monetaria;																																																																																												</p>
<p>2. &#8211;	la promozione alla IX qualifica doveva essere riferita al 1° gennaio 1987, come riconosciuto a tutti i funzionari che alla data del 14.1.1978 erano parigrado, dovendo essere attribuita una anzianità effettiva nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.<br />	<br />
Si insiste inoltre nella domanda di risarcimento del danno materiale, biologico e morale nonchè sulla privazione dello ius in officio.<br />
Le conclusioni della difesa dello Inchingolo vengono ulteriormente ribadite in memoria depositata in vista dell&#8217;udienza di discussione della causa.<br />
L&#8217;Amministrazione intimata, con memoria difensiva, sostiene l&#8217;infondatezza del ricorso in appello e ne chiede il rigetto.<br />
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 la causa è ritenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211;	Rileva in primo luogo il Collegio che, come già indicato nella pregressa esposizione in fatto ed alla stregua della documentazione versata in giudizio, con decreto dirigenziale n. 18277 del 29.5.1997 &#8211; a rettifica del decreto n. 52402/1996 &#8211; è stata disposta la riammissione in servizio dello Inchingolo con effetto dal 25 gennaio 1978 (e cioè, dalla data di revoca della sospensione cautelare obbligatoria) e la corresponsione di tutti gli assegni non percepiti dal 14 luglio 1979 (data in cui si è estinta la pena inflitta all&#8217;impiegato) al 12 gennaio 1997 (giorno precedente a quello in cui il funzionario ha ripreso servizio), oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati.<br />	<br />
Con successivo decreto n. 51558 del 20 gennaio 1998 è stata attribuita la ottava qualifica funzionale (profilo professionale di funzionario tributario), agli effetti giuridici del 1° gennaio 1978 ed economici dal 14 luglio 1979.<br />
Correttamente pertanto la sentenza del primo giudice pronuncia la cessazione della materia del contendere sul punto, attesa la avvenuta reintegrazione del dipendente agli effetti giuridici ed economici e la ricostruzione della carriera con le decorrenze suindicate.</p>
<p>2. &#8211;	Altra questione è quella relativa alla decorrenza del disposto inquadramento nella nona qualifica in ragione della ritenuta carenza del requisito della &#8220;effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi&#8221;.<br />	<br />
Invero, secondo quanto esposto nella sentenza di prime cure, difetterebbe, ai fini dell&#8217;inquadramento dal 1° gennaio 1987, la effettività del servizio, attenendo la ricostruzione di carriera, nella prospettazione dell&#8217;Amministrazione, ad una anzianità meramente figurativa.<br />
Senonchè, il principio della effettività del servizio ai fini dell&#8217;inquadramento in una determinata qualifica &#8211; che, considerato in astratto, condurrebbe alle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice &#8211; deve essere nella specie contemperato col principio generale, vigente nell&#8217;ambito del rapporto di pubblico impiego, desumibile, tra l&#8217;altro, da una interpretazione coordinata dagli artt. 97 Cost. e 97 T.U. n. 3 del 1957, secondo cui il pubblico dipendente non può essere chiamato a sopportare pregiudizi economici e di carriera in conseguenza di procedimenti penali e/o disciplinari promossi nei suoi confronti ove gli stessi siano definiti con pronunce di proscioglimento dagli addebiti contestati; principio che &#8211; relativamente ai procedimenti disciplinari &#8211; deve ritenersi applicabile, attesa l&#8217;identità di ratio, anche all&#8217;ipotesi in cui tali procedimenti siano caducati per effetto di decisioni giurisdizionali.<br />
La restitutio in integrum del pubblico dipendente deve essere, in altri termini, piena, con conseguente necessaria rimozione degli effetti pregiudizievoli riconducibili ai procedimenti ingiustamente o erroneamente attivati nei confronti del dipendente (cfr., in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, V. Sez., 13 gennaio 1999, n. 23 e 10 luglio 2000, n. 3848; VI Sez., 20 ottobre 1998, n. 1416 e 22 maggio 2000, n. 2968; IV Sez., 27 settembre 1996, n. 1054 e 10 dicembre 1986, n. 838).<br />
Il principio trova, quindi, applicazione anche alla fattispecie che ne occupa (in cui una pena, seppure di lieve entità, e poi estinta, è stata inflitta al dipendente), in quanto la decisione del Consiglio di Stato n. 695/1996, che ha annullato la destituzione dall&#8217;impiego dello Inchingolo, ha ripristinato una situazione suscettibile di inquadramento nell&#8217;alveo della &#8220;restitutio&#8221;, pur non concernendo una ipotesi di proscioglimento da addebiti; e ad essa si è conformata l&#8217;Amministrazione, provvedendo alla riammissione in servizio del dipendente ed alla connessa ricostruzione di carriera.<br />
Certo è che, nella specie, la effettiva prestazione del servizio non vi è stata in quanto al dipendente è stata (illegittimamente) interdetta la prestazione stessa; e certo è che la dovuta ricostruzione di carriera, disposta dal Ministero, non sarebbe &#8220;piena&#8221; se l&#8217;agire restitutorio dell&#8217;Amministrazione non tenesse indenne il dipendente dai pregiudizi derivanti dall&#8217;omessa prestazione, al medesimo non addebitabile, siccome derivante da un provvedimento poi riconosciuto illegittimo.<br />
E&#8217; ben vero che il requisito (alternativo al possesso della qualifica) della effettività del servizio è inteso, nel sistema della norma dell&#8217;art. 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, a privilegiare l&#8217;esperienza maturata &#8220;sul campo&#8221;: ma tale esigenza appare recessiva rispetto alla salvaguardia imposta dal precitato principio generale rinvenibile nell&#8217;ordinamento del pubblico impiego; e quello stesso servizio che, per fictio iuris, viene considerato come effettuato, agli effetti restitutori (di anzianità di carriera ed economici), non può poi non esserlo, pena una insanabile contraddizione concettuale, agli analoghi fini della esistenza in servizio nella posizione spettante (e che poi dà luogo al conseguimento della superiore qualifica). Ovviamente, la tesi qui sostenuta, della valutabilità del servizio di cui trattasi ai detti fini, non comporta che possano essere considerate, anche, pretese economiche accessorie connesse alla effettiva presenza in servizio del dipendente: si verte, invero, relativamente alla questione oggetto di causa, in tema di effetti restitutori inscindibilmente connessi alla anzianità di servizio e, per definizione, effetti siffatti non possono che essere correlati &#8211; tutti &#8211; alla precitata fictio iuris.<br />
Ne discende la fondatezza della prospettazione dell&#8217;appellante in punto di decorrenza della attribuzione della nona qualifica, con i conseguenti effetti anche di natura retributiva.</p>
<p>3. &#8211;	Ad opposte conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne il petitum risarcitorio.<br />	<br />
Già dai provvedimenti che hanno comportato la ricostruzione della carriera del dipendente emerge che ad essa si affianca la corresponsione del connesso trattamento economico, con interessi e rivalutazione monetaria.<br />
Parimenti, dalla odierna pronuncia di cui al precedente punto 2) conseguono effetti economici, ivi compresi gli interessi e la rivalutazione dal di del dovuto al saldo (fermi restando i limiti normativi di incumulabilità).<br />
L&#8217;appellante riceve quindi ristoro in forma specifica del pregiudizio economico subìto. <br />
Quanto ai pretesi danni morale e biologico, anche per la privazione dello ius in officio, in disparte la configurabilità, nella specie, dei presupposti di risarcibilità, non vi è prova di danno risarcibile, non potendo assurgere a tale livello la rappresentazione di pur comprensibili disagi derivanti all&#8217;appellante (ed ai suoi familiari) dagli accadimenti sottesi all&#8217;odierna vicenda processuale.</p>
<p>4. &#8211;	Il ricorso in appello dello Inchingolo va in conclusione accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione, il ricorso in appello n. 4573/2002 proposto da Inchingolo Domenico.<br />
Compensa le spese di giudizio fra le parti.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con l’intervento dei Signori:<br />
Paolo SALVATORE			Presidente<br />	<br />
Giuseppe CARINCI			Consigliere<br />	<br />
Bruno MOLLICA				Consigliere,rel.<br />	<br />
Carlo SALTELLI				Consigliere<br />	<br />
Salvatore CACACE			Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
20 aprile 2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-4-2004-n-2172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.2172</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.1214</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2004-n-1214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2004-n-1214/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.1214</a></p>
<p>Pres. Giovanni Vacirca &#8211; Est. Eleonora Di Santo Motivazione espressa a mezzo di coefficienti numerici – concorso pubblico o esame – discrezionalità tecnica – attività di giudizio e non propriamente provvedimentale &#8211; punteggio numerico sufficiente – finalità di economicità, celerità e chiarezza dell’attività amministrativa di valutazione Considerato che il giudizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2004-n-1214/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.1214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2004-n-1214/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.1214</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovanni Vacirca &#8211; Est. Eleonora Di Santo<br /></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Motivazione espressa a mezzo di coefficienti numerici – concorso pubblico o esame – discrezionalità tecnica – attività di giudizio e non propriamente provvedimentale &#8211; punteggio numerico sufficiente – finalità di economicità, celerità e chiarezza dell’attività amministrativa di valutazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Considerato che il giudizio di una Commissione d’esame è volto a fornire un apprezzamento sul grado di organicità e sul livello di approfondimento dimostrati dal candidato, gli indici di maturità di preparazione teorico-pratica ben sono messi in evidenza a mezzo di una espressione aritmetica esplicativa di per sé della discrezionalità valutativa di cui si connota l’Organo in questione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1498/2003 proposto da</p>
<p><b>Focosi Gabriele</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Iacopetti, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Giancarlo Geri, in Firenze, Via Ricasoli n. 32,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro della Giustizia pro tempore; la Commissione per gli esami di avvocato per l’anno 2002 presso la Corte di Appello di Firenze, in persona del Presidente pro tempore, entrambi rappresentati e dif</p>
<p>per l’annullamento<br />
del verbale di correzione delle prove scritte datato 10/3/03 con cui la Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Firenze relativamente al numero 1293 ha espresso valutazione negativa delle prove scritte svolte dal ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione per gli esami in questione;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 gennaio 2004, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;<br />
Udito, altresì, l’avvocato dello Stato Lumetti per la P.A.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente riferisce di aver sostenuto in data 17, 18 e 19 dicembre 2002 le tre prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di Appello di Firenze.<br />
In data 10 giugno 1993 l’interessato ha avuto conoscenza dell’esito negativo di tali prove ed ha impugnato il verbale della Commissione esaminatrice recante, appunto, la valutazione in questione.<br />
A sostegno del proposto ricorso è stato dedotto, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge (art. 3 legge 241/90) per difetto ed insufficienza della motivazione.<br />
Secondo parte ricorrente, il solo punteggio numerico espresso dalla Commissione non è idoneo a costituire adempimento dell’onere motivazione imposto dalla normativa indicata in rubrica, tanto più che nella specie al coefficiente numerico non si accompagnano note, segni grafici o altri elementi esplicativi delle ragioni sulla scorta delle quali la Commissione ha reso il giudizio de quo.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso si appalesa infondato.<br />
Parte ricorrente sostiene in concreto che il giudizio di inidoneità a sostenere la prova orale espresso unicamente tramite voto numerico è illegittimo in quanto difetta di una sua motivazione e impedisce la ricostruzione dell’iter seguito dalla stessa Commissione per addivenire ad una valutazione negativa.<br />
La tesi non appare condivisibile.<br />
La Sezione ha già avuto modo di occuparsi specificatamente della questione giuridica qui sollevata proprio con riferimento alle prove di esame per abilitazione alla professione forense risolvendola nei sensi difformi da quelli propugnati dal ricorrente (vedi sentenza n. 5187 del 29/9/2003) e, allo stato, non ha motivo di discostarsi dalle già prese conclusioni.<br />
Vale qui ribadire come sia condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 241 del 1990 l’onere di motivazione della valutazione delle prove scritte e orali è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente che vale ad esternare adeguatamente il giudizio tecnico della Commissione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13/10/02; idem 20/11/2000 n. 6160, recentemente Sez. VI, 3/4/03 n. 1719).<br />
Per il vero il Collegio non ignora l’esistenza di una qualche pronuncia (vedi Cons. Stato, Sez. VI, del 18/2/03) di segno opposto a quello sopra evidenziato, ma è il caso di rilevare che trattasi di decisioni che riguardano prove di un concorso mentre nel caso che ci occupa, anche a non voler tener conto di tutte le altre decisioni, si tratta di un esame di abilitazione per il quale appare abbastanza plausibile un meccanismo di valutazione poco meno rigoroso.<br />
E allora occorre, in particolare, convenire che se il giudizio di una Commissione d’esame è volto a fornire un apprezzamento sul grado di organicità e sul livello di approfondimento dimostrati dal candidato, gli indici di maturità di preparazione teorico-pratica ben sono messi in evidenza a mezzo di una espressione aritmetica esplicativa di per sé della discrezionalità valutativa di cui si connota l’Organo in questione (cfr. TAR Lazio, Sez. I°, 18/5/2003).<br />
Conclusivamente, il dedotto profilo di illegittimità su cui si fonda il proposto gravame è destituito di giuridico fondamento, con conseguente reiezione del ricorso stesso.<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Rigetta.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 21 gennaio 2004 , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott.ssa Eleonora DI SANTO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. Andrea MIGLIOZZI	&#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2004-n-1214/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.1214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2004 n.1784</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-20-4-2004-n-1784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-20-4-2004-n-1784/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-20-4-2004-n-1784/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2004 n.1784</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione – cave – coltivazione su particella contestata – necessita’ di mantenere la res adhuc integra &#8211; ricorso di controinteressato &#8211; difetto di titolo di proprieta’ del controinteressato &#8211; tutela cautelare – rigetto – ordinanza di primo grado emessa “a prescindere dal fumus” &#8211; irrilevanza. Vedi anche: CONSIGLIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-20-4-2004-n-1784/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2004 n.1784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-20-4-2004-n-1784/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2004 n.1784</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – cave – coltivazione su particella contestata – necessita’ di mantenere la res adhuc integra  &#8211; ricorso di controinteressato &#8211; difetto di titolo di proprieta’ del controinteressato &#8211; tutela cautelare – rigetto – ordinanza di primo grado emessa “a prescindere dal fumus”  &#8211; irrilevanza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; <a href ="dispositivo?codgiur=3801&#038;visualizza=1">Ordinanza sospensiva 7 novembre 2003 n. 4814</a><br />
Vedi anche: T.A.R. LOMBARDIA &#8211; BRESCIA &#8211; <a href="/ga/id/2004/4/3679/g">Ordinanza sospensiva 26 marzo 2004 n. 496</a><br />
Vedi anche: T.A.R. LOMBARDIA &#8211; BRESCIA &#8211; <a href="/ga/id/2004/4/3680/g">Ordinanza sospensiva 24 luglio 2003 n. 593</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<BR><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1784/04<BR><br />
Registro Generale:3335/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<BR><br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone Cons. Luigi Maruotti Cons. Giuseppe Minicone Cons. Rosanna De Nictolis Cons. Roberto Chieppa Est.ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 20 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<BR><br />
<b>CAVA BOSCO S.P.A.</b><BR><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANTONIO DI VITA, ARTURO CANCRINI e PIERLUIGI PISELLI<BR><br />
con domicilio eletto in Roma VIA G. MERCALLI 13<BR><br />
presso PIERLUIGI PISELLI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>L&#8217;OROBICA S.R.L.<BR><br />
REGAZZONI COSTRUZIONI S.R.L.</b><BR><br />
rappresentati e difesi dagli Avv.ti GIUSEPPE MARIDATI e GIUSEPPE RAMADORI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA MARCELLO PRESTINARI 13<BR><br />
presso GIUSEPPE RAMADORI</p>
<p><b>VOLPI CATERINA, LODA LORENZO, VOLPI MARIA, COSTARDI AGNESE, PLEBANI ASSUNTA,PLEBANI LUCIA, PLEBANI LORENZINA, PLEBANI GIOVANNI, PLEBANI MARIO,</b> non costituiti;<BR>e nei confronti di<br />
<b>PROVINCIA DI BERGAMO</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<BR>dell&#8217;ordinanza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA n. 496/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE ATTIVITA&#8217; ESTRATTIVA DI SABBIA E GHIAIA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<BR>Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<BR><br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<BR><br />
L&#8217;OROBICA S.R.L.<BR><br />
REGAZZONI COSTRUZIONI S.R.L.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti l’avv. PISELLI e l’avv. RAMADORI.</p>
<p>Rilevato che la domanda cautelare accolta dal TAR con l’ordinanza impugnata era già stata respinta da questa Sezione con ordinanza n. 4814/2003;</p>
<p>Considerato che la nuova misura cautelare è stata concessa dal<BR> Tar “prescindendo da ogni considerazione sul fumus” nonostante una motivata valutazione dell’assenza del fumus contenuta nella menzionata ordinanza di questa Sezione ed inoltre sulla base di un presunto fatto sopravvenuto (preannunciata coltivazione della Cava), che in realtà costituiva un aspetto meramente esecutivo dei provvedimenti impugnati (aspetto peraltro già valutato con l’ordinanza poi riformata in sede di appello);</p>
<p>Ritenuto, infine, di dover porre a carico della parte ricorrente in primo grado le spese della presente fase cautelare.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3335/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.<br />
Condanna le parti ricorrenti in primo grado alla rifusione in favore della CAVA BOSCO SPA delle spese della presente fase cautelare, liquidate in Euro 2500,00, oltre IVA e CP.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 20 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-20-4-2004-n-1784/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2004 n.1784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.2221</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-4-2004-n-2221/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-4-2004-n-2221/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-4-2004-n-2221/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.2221</a></p>
<p>Pres. GIOVANNINI, est. CHIEPPA Fallimento de “Il pino di Lenne S.p.A. (Avv. F. Caricato) c/ Prefettura di Taranto (Avvocatura dello Stato), Snam Progetti S.p.A. (Avv. G. Pellegrino) Eni S.p.A. – Divisione Agip &#8211; (Avv. M. Bucello), Ministero delle Attività Produttive (n.c.) 1 &#8211; Giurisdizione e competenza – Controversie in tema</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-4-2004-n-2221/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.2221</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-4-2004-n-2221/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.2221</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. GIOVANNINI, est. CHIEPPA<br /> Fallimento de “Il pino di Lenne S.p.A. (Avv. F. Caricato) c/ Prefettura di Taranto (Avvocatura dello Stato), Snam Progetti S.p.A. (Avv. G. Pellegrino) Eni S.p.A. – Divisione Agip &#8211; (Avv. M. Bucello), Ministero delle Attività Produttive (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 &#8211; Giurisdizione e competenza – Controversie in tema di risarcimento del danno &#8211; Abusiva realizzazione di opere collocate in luogo diverso rispetto al progetto approvato – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste &#8211; Ragioni</p>
<p>2 &#8211; Giurisdizione e competenza – Edilizia ed urbanistica – Nozione di controversie relative a comportamenti della P.A.  –Deve essere interpretata in senso restrittivo</p>
<p>3 &#8211; Giurisdizione e competenza – Tutela risarcitoria e demolitoria – Concentrazione della tutela &#8211;  D.Lgs n. 80/98 e L. n. 205/2000 &#8211; Ratio – Presupposti</span></span></span></p>
<hr />
<p>1 &#8211; Non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia in tema di risarcimento di danno derivante non dalla illegittimità di provvedimenti amministrativi, ma dalla abusiva realizzazione di opere collocate in luogo diverso rispetto al progetto approvato in quanto tale danno non deriva da un provvedimento o da un comportamento della P.A.</p>
<p>2 &#8211; La nozione di controversie aventi per oggetto i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia di urbanistica ed edilizia deve essere interpretata in senso restrittivo, rientrando nella giurisdizione del giudice amministrativo solo i comportamenti in cui ricorra la sussistenza dei requisiti dell’esercizio di un pubblico potere (esplicazione di funzione amministrativa) e della rilevanza, legislativamente prevista, del comportamento dell’amministrazione (silenzio rifiuto, D.I.A., e le altre ipotesi di inerzia o di attività legislativamente qualificata).</p>
<p>3 &#8211; La ratio di concentrazione della tutela che ha indotto il legislatore ad attribuire le domande risarcitorie alla giurisdizione del giudice amministrativo, dapprima con il D.Lgs n. 80/98 e poi con le modifiche introdotte con la legge n. 205/2000, presuppone che l’esigenza di adire il giudice amministrativo ricorra quando la tutela risarcitoria costituisca un completamento della tradizionale tutela demolitoria, esercitata a protezione degli interessi legittimi o si sia in presenza, nella materia della edilizia e dell’urbanistica attribuita alla giurisdizione  esclusiva del G.A., di danni causati da comportamenti della P.A. connesi all’esercizio di pubbliche funzioni nella  medesima materia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">interpretazione restrittiva della nozione di controversie aventi per oggetto i comportamenti della P.A. in materia di urbanistica ed edilizia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2221/04<br />
Reg.Dec.<br />
N. 4202 Reg.Ric.<br />
ANNO   2002<br />
Disp.vo 22/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dal<br />
<b>FALLIMENTO DE “IL PINO DI LENNE S.P.A.”</b>, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217; avv.to Francesco Caricato, ed elettivamente domiciliato presso Antonia De Angelis, in Roma, via Portuense, n.104;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PREFETTURA DI TARANTO</b>, in persona del Prefetto pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b>SNAM PROGETTI S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217; avv.to Giovanni Pellegrino, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, via Giustiniani, n. 18;</p>
<p><b>ENI S.P.A. &#8211; DIVISIONE AGIP</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217; avv.to Mario Bucello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Prof. Federico Sorrentino, in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;</p>
<p><b>MINISTERO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE</b>, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione I di Lecce, n. 8/2002;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi l&#8217;Avv. Caricato, l’Avv. Bucello, l’Avv. Pellegrino e l&#8217;Avv. dello Stato Volpe;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso al Tar Puglia il fallimento della s.p.a. “Pino di Lenne” impugnava alcuni atti di una procedura espropriativa per la realizzazione di un oleodotto, il cui tracciato interessava alcuni terreni siti nel comune di Palagiano acquisiti alla massa fallimentare e dove ha sede un villaggio turistico, caratterizzato dalla presenza di un albero plurisecolare denominato “Il pino di Lenne”, dichiarato monumento nazionale.<br />
Veniva, in particolare, chiesto l’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Taranto n. 682 dell’11-6-2001, con cui si autorizzava l’ENI s.p.a., divisione AGIP all’espletamento dei procedimenti ablatori ed all’occupazione temporanea d’urgenza degli immobili; il decreto prefettizio n. 3247 del 19-7-1995, con cui i tecnici dell’Eni erano stati autorizzati ad accedere agli immobili; il decreto ministeriale n. 16886 del 19-2-2001, con cui i lavori erano stati dichiarati indifferibili ed urgenti e di pubblica utilità ed era stata assegnata all’Eni la concessione per installare e gestire l’oleodotto.<br />
Con il ricorso di primo grado venivano dedotte le seguenti censure:<br />
a) violazione dell’articolo 7 della legge 241 del 1990 e lesione delle garanzie partecipative, in quanto la curatela avrebbe dovuto essere informata dell’avvio del procedimento già nella fase di approvazione e concessione dell’opera pubblica;<br />
b) eccesso di potere per illogicità manifesta ed insufficiente istruttoria, non essendo stata valutata la possibilità di un diverso tracciato in fase di approvazione del progetto.<br />
Veniva anche avanzata domanda di risarcimento del danno, causato dalla mancata possibilità per la ricorrente di presentare le proprie osservazioni al procedimento e dalla localizzazione dell’oleodotto.<br />
Con l’impugnata sentenza del Tar ha respinto il ricorso, rilevando che le garanzie partecipative erano state rispettate tramite avvisi, diramati a mezzo stampa nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale ed attraverso la nota del 12 aprile 2001 indirizzata dalla SNAM alla ricorrente e che non sussisteva nella specie alcuna illogicità manifesta nella scelta localizzativa del tracciato dell’oleodotto.<br />
La curatela del fallimento proponeva appello dapprima avverso il dispositivo della sentenza, notificando i motivi di ricorso dopo la pubblicazione della motivazione della decisione di primo grado.<br />
L’appello viene proposto per i seguenti motivi:<br />
1) le garanzie partecipative erano state rispettate solo fino al momento dell’approvazione del progetto, mentre successivamente si era proceduto a modificare il progetto senza alcuna comunicazione alla ricorrente (solo se il progetto realizzato fosse stato identico a quello approvato, si sarebbe potuto condividere l’orientamento seguito dal giudice di primo grado);<br />
2) la scelta del tracciato dell’oleodotto è sindacabile da parte del giudice amministrativo ed è risultata manifestamente illogica;<br />
3) la domanda risarcitoria è fondata in quanto la realizzazione dell’opera ha comportato la distruzione di parte della pineta adiacente il “pino di Lenne”.<br />
Le parti appellate si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.<br />
Con ordinanza n. 1602/2003 questa sezione disponeva la acquisizione del fascicolo di primo grado, oltre ad alcuni adempimenti istruttori.<br />
Espletata in parte l’istruttoria, all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. Oggetto della presente controversia è la legittimità di alcuni atti della procedura espropriativa, relativa alla realizzazione di un oleodotto, il cui tracciato interessa nel comune di Palagiano alcuni immobili di proprietà del fallimento ricorrente.<br />
Ritiene il Collegio che, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di primo grado, la controversia possa essere definita nonostante il non completo espletamento dell’istruttoria, disposta con precedente ordinanza dalla Sezione.<br />
Si osserva che le censure proposte in primo grado dalla ricorrente sono state in parte modificate nel ricorso in appello.<br />
Infatti, la questione della modifica del tracciato dell’oleodotto rispetto a quello originariamente approvato non era presente nel ricorso di primo grado.<br />
Con tale impugnativa era stata dedotta la violazione dell’articolo 7 della legge 241 del 1990 e la lesione delle garanzie partecipative, in quanto la curatela avrebbe dovuto essere informata dell’avvio del procedimento già nella fase di approvazione e concessione dell’opera pubblica; mentre in sede di appello la prospettazione della ricorrente muta radicalmente con la affermazione che le garanzie partecipative erano state rispettate solo fino al momento dell’approvazione del progetto, mentre successivamente si era proceduto a modificare il progetto senza alcuna comunicazione alla ricorrente (solo se il progetto realizzato fosse stato identico a quello approvato – afferma la ricorrente &#8211; si sarebbe potuto condividere l’orientamento seguito dal giudice di primo grado).<br />
Appare evidente che il motivo relativo alla modifica del tracciato dell’oleodotto è inammissibile, in quanto dedotto per la prima volta nel giudizio di appello.<br />
Risulta invece infondata l’originaria censura, proposta di primo grado e relativa alla violazione delle garanzie partecipative, in quanto la stessa ricorrente da una parte ammette che queste erano state rispettate fino all’approvazione del progetto e dall’altro lato non ha mai contestato in primo grado, neppure con motivi aggiunti, una modifica del progetto, attuata attraverso i provvedimenti impugnati.<br />
La stessa ricorrente ammette quindi di essere stata posta in grado di interloquire con l’amministrazione nella fase di approvazione del progetto e tale elemento è sufficiente ad assicurare il rispetto delle garanzie partecipative per l’intera procedura.</p>
<p>2. Le precedenti considerazioni conducono alla reiezione anche del secondo motivo del ricorso in appello, in quanto la contestazione della localizzazione dell’oleodotto viene anche riferita non all’originaria approvazione del progetto, come in primo grado, ma alla modifica del tracciato successivamente intervenuta, che, come già detto, non può costituire ampliamento dell’oggetto del giudizio in sede di appello.<br />
Peraltro, secondo le parti appellate le ultime modifiche del progetto sono intervenute con il D.M. 18 dicembre 2000 del Ministero dei lavori pubblici, non impugnato perché secondo la curatela fallimentare non ledeva i propri interessi.<br />
Nell’ultima memoria del 23-12-2003, la stessa ricorrente afferma che le variazioni al progetto sono state realizzate “abusivamente”, richiamando alcune note del Comune di Palagiano.<br />
In effetti, dalla nota di sopralluogo degli uffici tecnici del comune emerge che è stata riscontrata una variazione di percorso dell’oleodotto rispetto all’originario tracciato di progetto, approvato e impugnato, rilevabile dagli elaborati grafici depositati presso il comune; tale variazione consiste nel posizionamento della condotta a valle del canale, anziché a monte dello stesso (v. nota del 245-9-2001 del Comune di Palagiano).<br />
Tali elementi confermano che si è in presenza di una variazione del tracciato, avvenuta senza previa approvazione di varianti, come si deduce anche dalle affermazioni della appellata Eni, secondo cui “è fisiologico, per opere lineari così lunghe e complesse, che il progetto conosca gli aggiustamenti e specificazioni tra la fase della sua redazione definitiva e quella della sua predisposizione in forma esecutiva” (memoria del 5-1-2004, pag. 7).<br />
Ciò dimostra che l’originaria scelta localizzativa del tracciato dell’oleodotto, oltre a non essere illogica, non ledeva neanche la posizione della ricorrente, interessata invece a contestare la successiva modifica del tracciato. <br />
Tale questione &#8211; si ripete – non può costituire oggetto del presente giudizio per le considerazioni svolte in precedenza.<br />
Peraltro, si tratterebbe di questione estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo (per i motivi esposti al punto seguente), nell’ipotesi di variazione abusivamente realizzata, che sembra emergere dagli ultimi atti richiamati, ma sulla quale non deve comunque procedersi ad ulteriori accertamenti istruttori, non essendo devoluta all’esame di questo giudice.</p>
<p>3. La ricorrente chiede anche il risarcimento del danno arrecato dalla realizzazione dell’oleodotto.<br />
Tale domanda non può essere accolta se intesa quale richiesta del risarcimento di un danno derivante dai provvedimenti amministrativi impugnati, essendo state respinte, o dichiarate inammissibili, le censure proposte avverso gli stessi. <br />
La ricorrente precisa però che il danno deriva dal fatto che l’oleodotto è stato collocato a valle del canale Marziotta e, quindi, sul terreno del fallimento, mentre nell’originario progetto approvato l’opera doveva essere posta parallela al canale di bonifica ed a monte dello stesso.<br />
La circostanza è confermata dalla richiamata nota del comune di Palagiano e dalla successiva ordinanza di sospensione dei lavori, adottata in data 24 settembre 2001 dal responsabile del settore tecnico dello stesso comune, previo accertamento che la variazione del tracciato è avvenuta in difformità rispetto alle originarie variazioni di progetto, causando danni ambientali riguardanti le piante di pino.<br />
La stessa ricorrente fornisce quindi anche una prospettazione alternativa della propria pretesa risarcitoria, fondata sull’abusiva realizzazione dell’oleodotto sul proprio fondo in difformità rispetto al tracciato approvato dall’amministrazione.<br />
Il collegio ritiene che non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo tale domanda di risarcimento di un danno, derivante non dalla illegittimità di provvedimenti amministrativi, ma dalla abusiva realizzazione di opere collocate in luogo diverso rispetto al progetto approvato.<br />
Il danno lamentato non deriva, nel caso di specie da un provvedimento amministrativo, né da un comportamento, il vaglio della cui legittimità sia di pertinenza della giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
In presenza di tale domanda risarcitoria, non può essere invocato l’art. 34 del D. lgs. n. 801998 a fondamento della giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Infatti, la nozione di controversie aventi per oggetto i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia di urbanistica ed edilizia deve essere interpretata in senso restrittivo, rientrando nella giurisdizione del giudice amministrativo solo i comportamenti in cui ricorra la sussistenza dei requisiti dell’esercizio di un pubblico potere (esplicazione di funzione amministrativa) e della rilevanza, legislativamente prevista, del comportamento dell’amministrazione (silenzio rifiuto, D.I.A. e le altre ipotesi di inerzia o di attività legislativamente qualificata).<br />
La ratio di concentrazione della tutela, che ha indotto il legislatore ad attribuire le domande risarcitorie alla giurisdizione del giudice amministrativo, dapprima con il D. Lgs. n. 80/98 e poi con le modifiche introdotte con la legge n. 205/2000, presuppone che l’esigenza di adire un unico giudice (quello amministrativo) ricorra quando la tutela risarcitoria costituisca un completamento della tradizionale tutela demolitoria, esercitata a protezione degli interessi legittimi o si sia in presenza, nella materia della edilizia e dell’urbanistica attribuita alla giurisdizione esclusiva del G.A., di danni causati da comportamenti della P.a. connessi all’esercizio di pubbliche funzioni nella medesima materia.<br />
In caso di comportamenti posti in essere senza titolo opera invece il generale criterio di riparto, che attribuisce tali controversie al giudice ordinario.<br />
Tale deve essere considerato il comportamento, consistente nell’aver collocato un’opera di pubblica utilità (oleodotto, come tale fuori dell’ambito urbanistico edilizio e della relativa programmazione territoriale) in una zona e con un percorso diversi da quella oggetto dei presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto.<br />
Si tratta in questo caso di un uso del territorio avvenuto senza titolo, non potendo rilevare, ai fini della giurisdizione, che l’effetto prodotto dal comportamento si sarebbe potuto (legittimamente) produrre esercitando poteri (nelle forme tipiche procedimentali di formazione e approvazione di progetti di variante di opere di p.u. e dei conseguenti atti abilitativi), di cui in concreto la P.a. non ha fatto uso.<br />
Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. sulla domanda di risarcimento del danno, causato dall’abusiva realizzazione dell’oleodotto in zona diversa rispetto al progetto approvato.</p>
<p>4. In conclusione, l’appello deve essere respinto e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno, come specificata al punto precedente.<br />
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe e dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento del danno.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giorgio GIOVANNINI				Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO					Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE				Consigliere<br />	<br />
Rosanna DE NICTOLIS				Consigliere<br />	<br />
Roberto CHIEPPA					Consigliere Est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.1212</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2004-n-1212/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2004-n-1212/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2004-n-1212/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.1212</a></p>
<p>Dott. Giovanni VACIRCA #NOME? &#8211; Consigliere, est. Del Vita Stefania, Del Vita Nadia e Pancani Gina (avv. Franco B. Campagni) c o n t r o il Comune di Montemurlo (avv. Alessandro Cecchi) la Regione Toscana (avv. Giuseppe Vincelli) obbligo di indennizzo ed obbligo di motivazione in relazione a varianti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2004-n-1212/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.1212</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2004-n-1212/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.1212</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni VACIRCA	#NOME?	&#8211; Consigliere, est.<br /> Del Vita Stefania, Del Vita Nadia e Pancani Gina (avv. Franco B. Campagni) c o n t r o il Comune di Montemurlo (avv. Alessandro Cecchi) la Regione Toscana (avv. Giuseppe Vincelli)</span></p>
<hr />
<p>obbligo di indennizzo ed obbligo di motivazione in relazione a varianti generali al P.R.G. che comportino l&#8217;imposizione di vincoli c.d. conformativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Urbanistica ed edilizia – Variante gener																																																																																											</p>
<p>2. Urbanistica ed edilizia – Variante generale al P.R.G. – Natura – E’ atto generale e normativo – Motivazione – E’ limitata alle esigenze urbanistiche poste a fondamento della variante – Motivazione specifica circa la destinazione delle singole aree – E’ esclusa.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’obbligo di indennizzo, una volta che sia decorso il termine di durata ex art.2 legge 1187/68, opera in presenza di vincoli derivanti da pianificazione urbanistica preordinati all’esproprio o che comportino l’inedificabilità; detto obbligo non sorge, viceversa, a seguito dell’imposizione di vincoli a carattere c.d. conformativo, che importino una destinazione realizzabile anche ad iniziativa del soggetto privato senza pertanto implicare l’avvio di procedure ablatorie.</p>
<p>2. Le scelte urbanistiche che si traducano nella reiterazione dei vincoli conformativi contenuti in una variante generale al P.R.G. danno vita ad atti generali e normativi del piano regolatore e in quanto tali non devono essere sorrette da altra motivazione oltre quella che è dato evincere dall’esame dei criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione del piano; segnatamente in capo all’Amministrazione è rinvenibile il solo onere di motivare le esigenze urbanistiche poste a fondamento della variante stessa e non quello di fornire una motivazione specifica circa la destinazione delle singole aree.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Obbligo di indennizzo ed obbligo di motivazione in relazione a varianti generali al P.R.G. che comportino l’imposizione di vincoli c.d. conformativi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sui ricorsi nn. 2577/02 e 2578/02 proposti da<br />
<b>Del Vita Stefania, Del Vita Nadia e Pancani Gina</b>, rappresentate e difese dall’avv. Franco B. Campagni, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Firenze, Via del Corso n. 1,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Montemurlo</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Cecchi, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Firenze, Via Masaccio n. 172,</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Vincelli, con elezione di domicilio presso la sede dell’Avvocatura Regionale, in Firenze, Via Cavour n. 18,</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Montemurlo del 23 luglio 2002 n. 73 recante “Variante generale al piano regolatore comunale &#8211; approvazione con stralci e prescrizioni”, limitatamente alla destinazione impressa ai suoli di proprietà delle ri<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta regionale della Toscana del 26 marzo 2001 n. 294 recante l’approvazione della Variante Generale al PRG del Comune di Montemurlo sopra già richiamata.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montemurlo e della Regione Toscana;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 4 febbraio 2004, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;<br />
Uditi, altresì, l’avv. T.Pontello delegato dell’avv. Campagni per le ricorrenti;<br /> l’avv. F.Ciari delegato dell’avv. Vincelli per la Regione Toscana; e l’avv. B.Valeriani delegato dell’avv. Cecchi per il Comune di Montemurlo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con il ricorso n. 2577/2002 le sig.re Stefania e Nadia Del Vita espongono di essere comproprietarie unitamente alla sig.ra Gina Pancani, di un lotto di terreno di circa mq 9.830 contraddistinto al NCT alle particelle 75 e 128, foglio di mappa 25, sito in Comune di Montemurlo, lungo Via Labriola, angolo Via dell’Agricoltura con ubicazione in un contesto fortemente edificato.<br />
Detto terreno riceveva dal pregresso PRG del 1988 le destinazioni di fascia di rispetto viario parte e parte parco territoriale urbano e quest’ultima previsione veniva confermata dalla Variante Generale del 1996. Con riferimento a tale ultimo strumento urbanistico le interessate producevano nell’agosto del 1996 osservazioni volte ad ottenere per l’area di che trattasi la destinazione a sottozona per attrezzature commerciali: l’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 73 del 2002 respingeva tale osservazione e disponeva l’approvazione con stralci e prescrizioni della variante generale al PRG, dopo che la Regione Toscana con deliberazione della Giunta Regionale n. 294 del 26/3/2001 aveva ritenuto la stessa variante, adottata dal Comune con delibera n. 7 del 29/1/96, meritevole di approvazione.</p>
<p>Le interessate hanno quindi impugnato gli atti deliberativi comunali e regionali riguardanti il procedimento di approvazione della Variante Generale al PRG, deducendo i seguenti motivi:<br />
1) Violazione dei principi generali in materia di programmazione urbanistica, violazione dei precetti di buon andamento della pianificazione urbanistica e correttezza dell’azione della P.A. Violazione e falsa e/o omessa applicazione di legge (artt. 7 e 40 legge 1215 del 1942; art. 2 legge 1187 del 1968). Eccesso di potere per carente e/o omessa istruttoria e per difetto assoluto dei presupposti, omessa comparazione tra interesse pubblico e privato sacrificato. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione: la variante al PRG qui impugnata ha conservato all’area de qua la previsione a parco territoriale urbano, reiterando il vincolo urbanistico senza prevedere il relativo indennizzo;<br />
2) Ulteriore violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica, violazione di legge (art. 3 legge 241/90). Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto e/o per inintelligibilità. Contraddittorietà e per illogicità della motivazione: la scelta dell’Amministrazione di reiterare il vincolo di inedificabilità decaduto andava adeguatamente motivato e comunque la P.A. avrebbe dovuto considerare l’opportunità di consentire un diverso utilizzo del fondo;<br />
3) Violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di motivazione: la decisione dell’Amministrazione di respingere la richiesta delle ricorrenti avanzata in sede di “osservazioni” è del tutto illogica e incongrua posto che la destinazione a piazzale di stoccaggio formulata dalle interessate risulta compatibile con il comparto fortemente edificato in cui l’area è collocata.</p>
<p>Con un altro ricorso le sig.re Del Vita e Pancani, nella loro qualità di comproprietarie, questa volta, di un’area di mq 21.879 contraddistinta al NCT di Montemurlo alle particelle 1757 e 1081, foglio di mappa n. 28 e ubicata fra Via dell’Industria e all’interno di Via dell’Agricoltura, nel contesto industriale della frazione “Bagnolo” hanno impugnato in parte qua gli stessi atti deliberativi del Comune e della Regione recanti l’approvazione della Variante Generale al PRG già gravati col precedente ricorso.<br />
Riferiscono, quindi che anche questo loro terreno aveva ricevuto dal PRG del 1988 la destinazione a parte verde attrezzato, parte verde pubblico, e parte Area per Centro sociale: dalla variante al PRG adottata a mezzo della deliberazione n. 7 del 29/1/96 detta area veniva poi classificata come parte verde a prato, parte verde pubblico e parte a “interventi di riqualificazione ambientale”.<br />
Le esponenti chiedevano anche in questa occasione, in sede di osservazione allo strumento urbanistico in itinere che alla predetta area fosse riconosciuta la destinazione a “zona per attività economiche e di servizio”, ma tale osservazione veniva respinta dall’Amministrazione Comunale con la delibera di approvazione della Variante in questione.<br />
A sostegno di questo secondo ricorso sono stati dedotti, parimenti a mezzo di tre motivi di gravame, i profili di illegittimità già denunciati col primo ricorso e che qui si intendono integralmente riportati.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Montemurlo e la Regione Toscana che hanno contestato la fondatezza delle proposte impugnative di cui hanno chiesto la reiezione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>In via preliminare va disposta la riunione dei due ricorsi all’epigrafe per ragioni di evidente connessione: in particolare, poi, va rilevato come le impugnative hanno in comune oltreché le parti e l’oggetto anche i motivi di doglianza.<br />
Tanto premesso e passando all’esame del merito delle impugnative le ricorrenti contestano la legittimità della Variante Generale introdotta al PRG, sostanzialmente per tre ordini di ragioni:<br />
a) l’Amministrazione ha proceduto a reiterare i vincoli urbanistici in ordine alle aree di proprietà delle ricorrenti senza prevedere i relativi indennizzi;<br />
b) le determinazioni recate dalla Variante in ordine alla destinazione dei terreni di che trattasi sono immotivate, mentre abbisognavano di una apposita motivazione e ciò avuto riguardo anche alla reiezione delle osservazioni avanzate dalle interessate;<br />
c) le scelte urbanistiche operate sono illogiche e non tengono conto dello stato dei fatti.<br />
In realtà i surriportati profili di illegittimità, così come denunciati dalla parte ricorrente con altrettanti mezzi d’impugnazione, costituiscono, in particolare, i primi due, gli aspetti di un’unica, fondamentale questione, quella relativa alla natura e portata dei vincoli urbanistici qui in rilievo nonché alla loro reiterazione, di talché di tale problematica ci si va ad occupare a mezzo di una unitaria disamina.<br />
E’ dunque posta in discussione &#8211; con il detto primo motivo &#8211; la legittimità o meno della mancanza di previsione nella Variante de qua di un indennizzo e ciò con riferimento a vincoli urbanistici (parco territoriale urbano per l’area di Via Labriola e verde pubblico per il territorio di Via dell’Industria) che erano stati già impressi con il Piano Regolatore Generale del 1988 e che sono stati reiterati a mezzo della Variante introdotta con gli atti deliberativi qui impugnati.<br />
E’ noto che per i vincoli derivanti da pianificazione urbanistica sussiste l’obbligo specifico di indennizzo una volta che sia decorso il termine di durata di cui all’art. 2 della legge n. 1187 del 1968, ma siffatto principio, come statuito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. 20 maggio 1999 n. 179, idem 18 dicembre 2001 n. 411) e di merito (Cons. Stato, Ad. Plen. 22/12/1999 n. 24) si applica in presenza di vincoli preordinati all’espropriazione o che comportino inedificabilità. Occorre, allora, nella specie, verificare se i vincoli qui in rilievo hanno le caratteristiche delle determinazioni che vanno concretamente e negativamente ad incidere sulle facoltà dominicali delle ricorrenti o se, invece, sono limiti non ablatori posti dalla pianificazione urbanistica.<br />
Orbene le previsioni di che trattasi vanno raccordate con la disciplina più in dettaglio recata dalle norme tecniche di attuazione, lì dove, all’art. 67 è previsto quale sistema di pianificazione urbanistica per una serie di aree tra cui ricadono i terreni di parte ricorrente un Parco Territoriale Urbano (PTU).<br />
La norma in questione, poi, stabilisce che “l’attuazione del PTU è subordinata alla redazione di Piani Attuativi Unitari pubblici o privati estesi all’ambito di una o più aree”.<br />
Parimenti anche per il terreno di cui al secondo ricorso, soccorre la disciplina urbanistica contenuta nell’art. 99 delle NTA, a proposito dell’area di intervento in località Santorezzo, lì dove l’intera area è sottoposta ad intervento di riqualificazione funzionale d’iniziativa pubblica e/o privata, tramite la redazione di un Piano particolareggiato di riordino e ristrutturazione della viabilità e degli spazi aperti&#8230;”<br />
Se allora sono vincoli ablatori quelli che comportano l’inedificabilità delle aree in attesa che le stesse vengano espropriate per la realizzazione di opere pubbliche che ivi sono state localizzate, tali non possono qualificarsi le misure previste dalla Variante per i terreni delle ricorrenti che assumono, al contrario, carattere c.d. conformativo.<br />
Invero, come si evince dalle “disposizioni urbanistiche” sopra riportate, i vincoli de quibus importano una destinazione realizzabile anche ad iniziativa del soggetto privato sicché non necessariamente gli stessi comportano l’ablazione dei beni qui interessati.<br />
Nella specie allora siamo in presenza di vincoli che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo, introducono destinazioni realizzabili anche attraverso l’iniziativa economica privata e per ciò stesso la loro reiterazione costituisce il risultato di una scelta di politica programmatoria volta a dotare il territorio di attrezzature e servizi, mediante appunto le previsioni recate nella specie dalla Variante al PRG.<br />
Parte ricorrente poi lamenta, col secondo motivo di gravame, il vizio di difetto di motivazione sul rilievo che le scelte urbanistiche operate in ordine alle aree delle ricorrenti in sede, appunto, di reiterazione dei relativi vincoli, abbisognavano di una specifica motivazione.<br />
Il dedotto profilo di illegittimità non sussiste.<br />
In primo luogo si osserva che la reiterazione è contenuta in una variante generale che, in quanto tale, partecipa della natura di atto generale e normativo del Piano Regolatore in cui le scelte urbanistiche di carattere generale non devono essere sorrette da altra motivazione oltre quella che è dato evincere dall’esame dei criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione del Piano.<br />
Inoltre nel caso di specie non sussiste un affidamento qualificato delle ricorrenti dal momento che le aree erano già soggette a vincolo e comunque esse possono vantare unicamente una generica aspettativa ad una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 24/99 già citata), senz’altro cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell’Amministrazione in capo alla quale è rinvenibile il solo onere di motivare le esigenze urbanistiche che sono a fondamento della Variante stessa non già quello di fornire una motivazione specifica circa la destinazione delle singole aree.<br />
Peraltro, nella specie, le interessate hanno presentato, in base alle modalità partecipative previste dal procedimento di variante, le osservazioni in ordine al progetto di Variante adottato e tali richieste sono state esaminate e respinte sulla base di apposite determinazioni di ordine tecnico che hanno “spiegato” l’impossibilità di accoglierle.<br />
Rimane da esaminare il terzo profilo di illegittimità dedotto dalle ricorrenti, quello relativo alla pretesa illogicità delle scelte urbanistiche operate dall’Amministrazione.<br />
Anche tali doglianze sono prive di fondamento.<br />
In realtà le destinazioni impresse ai terreni vanno qualificate come esercizio delle scelte urbanistiche di carattere generale rimesse al giudizio di “merito” dagli amministratori, quanto, appunto, al loro potere di pianificazione delle varie zone del territorio comunale e trovano comunque la loro ragione tecnica nella disciplina urbanistica recata dalle norme tecniche di attuazione. In ogni caso, la destinazione di che trattasi è adeguatamente spiegata e giustificata dai rilievi di natura squisitamente tecnica formulati dagli urbanisti e dallo stesso Consiglio Comunale in sede di esame e reiezione delle osservazioni prodotte dalle interessate, così come rilevasi dalla lettura delle schede redatte in sede di attività istruttoria.<br />
In forza delle suillustrate notazioni, i due ricorsi all’epigrafe, caratterizzati dalla perfetta identità dei motivi di gravame, sono infondati e perciò vanno rigettati.<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunziando sui ricorsi nn. 2577/2002 e 2578/2002, li Riunisce e li Rigetta.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 4 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott.ssa Eleonora DI SANTO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. Andrea MIGLIOZZI	&#8211; Consigliere, est.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 20 APRILE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2004-n-1212/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.1212</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3394</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3394/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3394/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3394/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3394</a></p>
<p>Pres. Cossu, Est. Carella Cortelloni (Avv. Miccinelli e Nspor) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze spetta al G.O. la cognizione sulle controversie relative alla ripartizione del contributo volontario a favore di movimenti politici di cui alla L.21/97 Giurisdizione e Competenza – Determinazioni ministeriali sulla ripartizione del contributo volontario in favore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3394/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3394</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3394/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3394</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu, Est. Carella<br /> Cortelloni (Avv. Miccinelli e Nspor) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze</span></p>
<hr />
<p>spetta al G.O. la cognizione sulle controversie relative alla ripartizione del contributo volontario a favore di movimenti politici di cui alla L.21/97</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e Competenza – Determinazioni ministeriali sulla ripartizione del contributo volontario in favore di movimenti politici ex L. 21/1997 – Natura giuridica di meri atti attuativi di accertamento e liquidazione – E’ tale – Giurisdizione del G.A. – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sulle controversie afferenti alla ripartizione del contributo volontario a movimenti e partiti politici previsto dalla legge nr.2 del 1997, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art.2 della L.A.C. in quanto dalle relative determinazioni ministeriali, che si pongono come meri atti attuativi di accertamento e di liquidazione delle somme dovute, non nascono interessi legittimi bensì diritti soggettivi di natura tributaria o civile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Spetta al G.O. la cognizione sulle controversie relative alla ripartizione del contributo volontario a favore di movimenti politici di cui alla L. 21/97</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sezione Terza</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati: Luigi Cossu	Presidente; Vito Carella 	Componente; Guido Romano	Componente, ha pronunciato la seguente 																																																																																										</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6944 del 1997 proposto dal</p>
<p><b>CORTELLONI Augusto</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Miccinelli e Stefano Nespor, con domicilio eletto in Roma presso lo studio del primo a Via Duilio n. 7;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b> (già Ministero del Tesoro), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio ex lege in Roma a Via dei Portoghesi n. 12;<br />
e nei confronti<br />
&#8211; del <b>Movimento politico “Forza Italia”</b> – Gruppo parlamentare del Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente pro tempore rappresentato e difeso dall’Avv. Arturo Giallombardo, con domicilio in Roma presso il di lui studio a Via Pietro Bo<br />
&#8211; del <b>Presidente del Senato della Repubblica</b>, non costituito,<br />
per l’annullamento<br />
&#8211; del Decreto del Ministero del Tesoro in data 28.2.1997 recante la ripartizione del contributo volontario a movimenti e partiti politici ai sensi della L. 21/1997 e del successivo Decreto del Ministero del Tesoro, nella parte in cui attribuiscono la quot<br />
&#8211; degli atti presupposti, connessi e conseguenziali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della difesa statale e del Gruppo controinteressato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostengo delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2003, relatore il Consigliere Vito Carella, uditi i difensori come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Con atto introduttivo notificato sotto la data del 29-30 aprile 1997 il ricorrente – Senatore della Repubblica – premette all’impugnativa quanto di seguito esposto:<br />
&#8211; di avere effettuato la dichiarazione prevista dall’art. 2, comma 4, della L. 21/1/1997 n. 2 (da rendersi, sempre in base al disposto del predetto art. 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e quindi entro il 22/2/1997) e ha- in data 19.2.1997 – prima quindi del decorso termine previsto dall’art. 2, 4° comma della L. 2/1997 – di avere revocato la suddetta dichiarazione, esprimendo l’intenzione di riferirsi a diverso movimento politico  indicato nel “Movimento per la tutela d<br />
&#8211; il Ministro del Tesoro,  con decreto in data 28.2.1997, pubblicato sulla G.U. del 1.3.1997, senza tener conto delle comunicazioni ricevute, ha ripartito il contributo volontario ai sensi della L. 2/1997, assegnando la quota di pertinenza del ricorrente- neppure in occasione del Decreto in data 6.3.1997, pubblicato sulla G.U. del 10.3.1997 (doc. 2), espressamente qualificato come sostitutivo “a tutti gli effetti” del precedente decreto, il Ministro del Tesoro ha modificato la assegnazione della quota di<br />
Il deducente, tramite due mezzi di gravame, lamenta violazione di legge (art. 2, comma 4°, Legge n. 2/1997) ed eccesso di potere (sviamento ed illogicità manifesta) nonché, in subordine, illegittimità costituzionale della citata legge con riferimento all’art. 67 della Costituzione.<br />
La difesa statale resiste nel merito con la memoria versata il 3 ottobre 2003, mentre il Gruppo controinteressato oppone con la memoria depositata il 18.11.1998, oltre l’infondatezza, la tardività del ricorso in relazione alla data di adozione del primo decreto ministeriale oggetto di impugnazione.</p>
<p>2. La suddetta eccezione va respinta perché infondata con riguardo alla data di pubblicazione del primo decreto censurato (1.3.1997) e in relazione alla data di notifica del ricorso (29-30 aprile 1997).<br />
Il ricorso che ne occupa, tuttavia, è ugualmente inammissibile sotto l’aspetto del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, anche in applicazione di precedente di questa Sezione su natura ed effetti della legge n. 2 del 1997, come da sentenza n. 2163 del 17 settembre 1997.</p>
<p>3. E’ appena il caso di ricordare come l’art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, affida alla giurisdizione ordinaria “tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’Autorità amministrativa”.<br />
A ciò si aggiunge l’art. 103, comma 1, della Costituzione repubblicana secondo il quale gli organi di giustizia amministrativa “hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche di diritti soggettivi”<br />
Va escluso, tacendo la legge, che la materia regolata dalla legge n. 2 del 1997 rientri nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
Né può dirsi che la controversia rientri nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità.<br />
Si tratta, come è evidente, di un rapporto giuridico complesso, nel quale la dichiarazione di volontà dell’eletto concorre a determinare l’ammontare complessivo di una obbligazione pecuniaria, il cui contenuto è interamente regolato dalla norma di legge (n. 2 del 1997).<br />
Rispetto a tale disciplina le determinazioni del Ministero del  Tesoro si pongono come meri atti attuativi di accertamento e di liquidazione delle somme dovute, privi di qualsiasi discrezionalità. Da essi non nascono interessi legittimi, ma semmai soggettivi, di natura tributaria o civile, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute dalla legge al giudice civile.<br />
Tuttociò è ancora più evidente per quel che concerne il regime transitorio, giacché l’art. 4 della legge n. 2 del 1997, fermi restando i criteri vincolati di ripartizione, individua direttamente la somma da erogare ai partiti senza che sia richiesto il concorso delle dichiarazioni di volontà dei contribuenti.<br />
A maggior ragione quindi l’atto impugnato nel presente giudizio appare insuscettibile di ledere interessi legittimi.</p>
<p>4. Sul ricorso va dunque pronunciato difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
Appare tuttavia equo compensare tra le parti spese ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (sez. 3°) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2003</p>
<p>Luigi Cossu	Presidente<br />	<br />
Vito Carella 	Estensore, rel.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3394/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3394</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3386</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3386/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3386/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3386</a></p>
<p>Pres. Cossu, Est.Tomasetti Società Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina &#038; C. s.a.s. (Avv. Gattamelata, Marcucci e Picchiarelli) c. A.N.A.S. S.p.A. (Avvocatura dello Stato) è illegittima l&#8217;esclusione di una società dalla gara ai sensi dell&#8217;art.75 del DPR 554/99 se questa ha posto in essere attività materiali che esprimono la piena volontà</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3386/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3386</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3386/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3386</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu, Est.Tomasetti<br />  Società Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina &#038; C. s.a.s. (Avv. Gattamelata, Marcucci e Picchiarelli) c. A.N.A.S. S.p.A. (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>è illegittima l&#8217;esclusione di una società dalla gara ai sensi dell&#8217;art.75 del DPR 554/99 se questa ha posto in essere attività materiali che esprimono la piena volontà di dissociarsi rispetto alla condotta del socio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della Gara – Esclusione dalla gara ex art. 75 Lett. c) del D.P.R. 554/99 nonostante il successivo cambiamento della compagnie societaria e partecipazione alla gara in ATI – E’ illegittima – Mutamento che delinea una completa dissociazione con la condotta penalmente sanzionata del precedente socio – E’ tale</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima l’esclusione motivata sulla base dell’art. 75. lett. c) del D.P.R. 554/99 qualora l’impresa partecipante, abbia manifestato la volontà di dissociarsi dalla condotta del socio penalmente sanzionato attraverso il mutamento della compagine sociale nonché intraprendendo nei suoi confronti azione di responsabilità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è illegittima l’esclusione di una società dalla gara ai sensi dell’art.75 del DPR 554/99 se questa ha posto in essere attività materiali che esprimono la piena volontà di dissociarsi rispetto alla condotta del socio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
SEZIONE III</p>
<p></b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati: Luigi COSSU Presidente; Vito CARELLA Componente; Alessandro TOMASSETTI Componente &#8211; estensore ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>sul ricorso n. 860/2004 proposto dalla</p>
<p><b>Società BRUNELLI COSTRUZIONI DI MANCINI GIUSEPPINA &#038; C. S.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, facente parte dell’A.T.I. costituita tra la C.E.A. S.C.A.R.L. (mandataria), Ing. Fagotti S.r.l. (mandante), Pensierini Costruzioni S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Gattamelata, Massimo Marcucci e Sandro Picchiarelli, ed elett.te dom.ta in Roma, via di Monte Fiore n. 22 presso lo studio dell’avv. Stefano Gattamelata.</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; l’<b>A.N.A.S. S.p.a.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura dello Stato ed elett.te dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n. 12.</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE<br />
&#8211; del provvedimento adottato dall’ANAS S.p.a. in data 2 dicembre 2003 a firma del dirigente vice capo dell’Ufficio gare e contratti appalti lavori il quale ha inteso escludere la A.T.I. costituita dalla C.E.A. S.C.A.R.L. (mandataria), Ing. Fagotti S.r.l.- di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e/o conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi atti.<br />
Vista la costituzione in giudizio della Avvocatura dello Stato per l’ANAS.<br />
Vista l’ordinanza n. 1163 del 19 febbraio 2004 di accoglimento della istanza di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Visti gli atti tutti di causa.<br />
Designato Relatore il Referendario Alessandro Tomassetti.<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, gli avvocati come da verbale di udienza.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO</p>
<p></b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 14 gennaio 2004 e depositato il 26 gennaio 2004 la ricorrente impugnava l’atto in epigrafe deducendo i seguenti fatti:<br />
La Brunelli Costruzioni di Brunelli Orfeo &#038; C. s.a.s., nell’anno 2002 e 2003 è stata esclusa dalla partecipazione ad alcune gare, in quanto il legale rappresentante (di allora) aveva riportato una condanna penale definitiva tale da incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.<br />
In seguito, la Brunelli Costruzioni di Brunelli Orfeo &#038; C. s.a.s. ha revocato il sig. Brunelli Orfeo dalle cariche rivestite in precedenza modificando anche la denominazione sociale in Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina &#038; C.<br /> s.a.s. ed inoltre ha avviato nei suoi confronti azione di responsabilità.<br />
L’impresa ha comunicato alla Autorità per la Vigilanza sui lavori Pubblici la nuova denominazione sociale, nonché il nuovo apparato societario, tanto è vero che la stessa Autorità ne ha preso atto con determina n. 45056 del 21 agosto 2003 ed ha proceduto ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 34/2000 alla annotazione nel casellario informatico.<br />
Ebbene, la Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina &#038; C. (quindi con la nuova denominazione ed il nuovo apparato societario) ha partecipato in ATI all’invito trasmesso dall’ANAS S.p.a. per la gara di appalto da tenersi con il metodo della licitazione privata per l’affidamento dei lavori relativi alla Direttrice Perugia – Ancona, Lavori di realizzazione della variante S.S. 219 tra la località Branca e Fossato di Vico.<br />
Nel partecipare alla gara, la legale rappresentante della Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina &#038; C. s.a.s. ha espressamente dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 75 lett. c) del D.P.R. n. 554/99 (non avendo riportato la stessa alcuna condanna passata in giudicato per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale).<br />
Nella dichiarazione, la sig.ra Mancini Giuseppina ha altresì dichiarato che in data 24 giugno 2003 era cessato dalle cariche di socio accomandatario, legale rappresentante e Direttore tecnico il sig. Brunelli Orfeo, il quale aveva riportato in precedenza una sentenza definitiva per un reato che incideva sull’affidabilità morale e professionale con la stazione appaltante; la sig.ra Mancini precisava, inoltre, che la stessa impresa aveva avviato nei confronti di quest’ultimo una azione di responsabilità già pendente avanti al Tribunale di Perugina.<br />
In data 2 dicembre 2003, l’ANAS, con provvedimento n. 6154, ha comunicato alla C.E.A. S.C.A.R.L. quale mandataria dell’ATI C.E.A. S.C.A.R.L. &#8211; Ing. Fagotti S.r.l. &#8211; Pensierini Costruzioni S.a.s. &#8211; Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina &#038; C. s.a.s., nonché alle ditte mandanti la esclusione dalla gara di cui sopra, sulla scorta del fatto che la Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina s.a.s. sarebbe risultata carente dei requisiti di cui all’art. 75 lett. c) D.P.R. n. 554/99.<br />
Secondo la commissione di gara (riunita in data 27 novembre 2003), la legale rappresentante della Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina s.a.s., avrebbe omesso di dichiarare di aver riportato condanna definitiva per un reato indicente sull’affidabilità morale e professionale. Tale circostanza sarebbe stata comprovata dal fatto che nel casellario informatico risultava, a carico della Brunelli Costruzioni di Brunelli Orfeo &#038; C. s.a.s. la presenza di una annotazione di esclusione da una gara, avvenuta in data 18 giugno 2003 dall’ANAS s.p.a. a causa di una condanna a carico del sig. Brunelli Orfeo passata in giudicato.<br />
Pertanto, la commissione di gara, non avvedendosi della diversa denominazione sociale (da Brunelli Costruzioni di Brunelli Orfeo &#038; C. s.a.s. a Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina &#038; C. s.a.s.) e trascurando le dichiarazioni rese dalla legale rappresentante (sig.ra Mancini Giuseppina) della Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina e C. s.a.s., circa il nuovo assetto societario, procedeva alla esclusione di quest’ultima ritenendo sussistente, nel caso di specie, l’ipotesi di cui all’art. 75 lett. c) del D.P.R. n. 554/1999.<br />
Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:<br />
&#8211; violazione degli artt. 17 del D.P.R. n. 34/2000 e 75 del D.P.R. n. 554/19999; eccesso di potere per difetto di motivazione; ingiustizia manifesta;<br />
&#8211; eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento dei fatti.<br />
Si costituiva in giudizio l’ANAS deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />
Alla udienza del 24 marzo 2004 la causa veniva assunta in decisione dal Collegio.</p>
<p><b></p>
<p align=center>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p></b></p>
<p>Il ricorso è fondato.<br />
Rileva il Collegio che dagli atti e documenti di causa si evince che l’esclusione della ricorrente dalla gara di appalto di cui all’odierno ricorso si è fondata su di una documentazione incompleta in quanto carente dell’accertamento in merito al mutamento della compagine sociale ed alla intrapresa azione di responsabilità nei confronti del (revocato) socio accomandatario.<br />
In particolare, nel provvedimento impugnato si legge che “giuste segnalazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, rilevata dal prospetto estratto in data 26.11.2003 dal casellario Informatico dell’Osservatorio della medesima Autorità (…), risultando la ‘Brunelli Costruzioni sas’ carente dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 75, lett. c), del DPR n. 554/99, ai sensi della normativa vigente, per la partecipazione ai procedimenti concorsuali, l’ATI in oggetto è stata esclusa da parte della Commissione di gara nella seduta del 27.11.2003 dal procedimento di cui sopra”.<br />Il richiamo, nell’ambito del provvedimento oggetto di impugnazione, al prospetto del casellario informatico, evidenzia il fondamento della avvenuta esclusione con riguardo alla situazione di fatto indicata nella annotazione allegata al provvedimento stesso.<br />In particolare, il prospetto del casellario informatico indicato dall’ANAS fa riferimento alla società “Brunelli Costruzioni di Brunelli Orfeo e C. s.a.s.” mentre, così come risulta dalla dichiarazione della ricorrente in data 9 luglio 2003, da un lato la partecipazione alla gara di appalto di cui all’odierno ricorso è avvenuta ad opera di un soggetto diverso &#8211; “Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina e C. s.a.s.” &#8211; e, dall’altro, nella istanza di partecipazione la ricorrente ha fatto espresso riferimento sia alla avvenuta condanna del socio accomandatario Brunelli Orfeo, sia alla revoca della carica sociale dello stesso ed alla intrapresa azione di responsabilità nei suoi confronti.<br />
Rileva il Collegio che a fronte delle dichiarazioni effettuate dalla ricorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara di appalto, non risulta una corrispondente ed esaustiva indagine dell’ANAS in merito a quanto affermato dalla ricorrente ed anzi, così come si evidenzia nella motivazione del provvedimento impugnato, la esclusione appare fondarsi su elementi (condanna del socio della Brunelli Costruzioni di Brunelli Orfeo &#038; C. s.a.s.) afferenti ad una distinta compagine sociale.<br />
D’altra parte, l’art. 75 lett. c) D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 dispone che “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: (…) c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull&#8217;affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l&#8217;impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 178 del codice penale e dell&#8217;articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale”.<br />
Sotto tale profilo occorre rilevare come dall’ambito degli atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata non possa non ricomprendersi quanto posto in essere dalla società ricorrente nei confronti del socio Brunelli Orfeo; il mutamento della compagine sociale ed in particolare la revoca della qualità di socio accomandatario unitamente alla intrapresa azione di responsabilità nei suoi confronti, infatti, costituiscono condotte in grado di evidenziare la piena e totale volontà della impresa di dissociarsi rispetto alla condotta posta in essere dal socio.<br />
Quanto, poi, alla domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte ricorrente, rileva il Collegio la sua infondatezza.<br />
L’annullamento del provvedimento di esclusione, infatti, importa la totale restaurazione della situazione giuridica soggettiva (interesse legittimo alla partecipazione al procedimento) vantata dalla ricorrente ed appare di per sé in grado di eliminare il danno connesso alla esclusione dalla gara.<br />Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso appare fondato quanto alla istanza di annullamento del provvedimento impugnato e pertanto, in tali limiti, deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.<br />
Il ricorso stesso va invece respinto quanto alla domanda di risarcimento del danno.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, accoglie per quanto di ragione il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’ANAS.<br />
Respinge la domanda di risarcimento del danno.<br />
Condanna la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di causa liquidate in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2004.<br />
&#8211; Luigi Cossu, Presidente;<br />
-Alessandro Tomassetti, Referendario &#8211; estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3386/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3386</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3401</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3401/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3401/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3401</a></p>
<p>Pres. Cossu; Est. Proietti MOLITENI &#038; c. (Avv. Delfino, Cerulli Irelli e Cattani) C. CONSIP S.p.A. (Prof. Avv. Clarizia) e nei confronti AFOM MEDICAL S.p.A. (Avv. Feliciani, Berruti e Cangi) la procura ad litem che faccia generico riferimento al legale rappresentante di una società, senza specificazione delle generalità e della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3401/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3401</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3401/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3401</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu; Est. Proietti<br /> MOLITENI &#038; c. (Avv. Delfino, Cerulli Irelli e Cattani)  C. CONSIP S.p.A. (Prof. Avv. Clarizia) e nei confronti AFOM MEDICAL S.p.A. (Avv. Feliciani, Berruti e Cangi)</span></p>
<hr />
<p>la procura ad litem che faccia generico riferimento al legale rappresentante di una società, senza specificazione delle generalità e della qualità del sottoscrittore, non rende il ricorso inammissibile se viene dimostrata l&#8217;esistenza dei poteri di conferimento al momento della sottoscrizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Procura ad litem rilasciata senza riferimento alle generalità ed alla carica rivestita dal sottoscrittore – Dati non desumibili né dalla procura a margine né dal contenuto del ricorso – Successiva documentazione della esistenza dei poteri di conferimento al momento della sottoscrizione – Inammissibilità del ricorso – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora nel ricorso proposto da una persona giuridica non risulti il nome della persona fisica che ha conferito il mandato al difensore e né questo sia desumibile dalla relativa procura, il ricorso non è inammissibile se, entro i limiti ex art.372 c.p.c, viene idoneamente documentata la qualità del sottoscrittore come effettivo legale rappresentante della persona giuridica e viene idoneamente documentato, mediante produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di “legale rappresentante” ad una ben individuata persona fisica</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La procura ad litem che faccia generico riferimento al legale rappresentante di una società, senza specificazione delle generalità e della qualità del sottoscrittore, non rende il ricorso inammissibile se viene dimostrata l’esistenza dei poteri di conferimento al momento della sottoscrizione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sez. III</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G. n.  714/2004 R.G. proposto dalla</p>
<p><b>L. Molteni &#038; C. F.lli Alitti Società di Esercizio P.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Delfino, Vincenzo Cerulli Irelli e Gianluca Cattani, come da procura in atti,  ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Dora n. 1;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>CONSIP S.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall’avv.to Angelo Clarizia, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2;</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b> ed il <b>Ministero della Salute</b>,  rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;<br />
e nei confronti</p>
<p>&#8211; della <b>AFOM MEDICAL Spa Antica Farmacia Ordine Mauriziano</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Berruti, Alberto Feliciani e Laura Cangi, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Bocca</p>
<p>per l&#8217;annullamento previa adozione di idonee misure cautelari,<br />
della graduatoria redatta dalla CONSIP e comunicata in allegato alla nota del 10/11/2003 prot. n. 25167, in relazione alla gara a procedura aperta indetta dalla medesima CONSIP, per il Ministero dell’economia e delle finanze, circa la fornitura di farmaci alle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi dell’art. 26, l.n. 488/1999, dell’art. 58, l.n. 388/2000, del d.m. 2 maggio 2001, nonché dell’art. 24, co. 6, l.n. 289/2002.<br />e per l’accertamento della responsabilità e per la condanna<br />
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Consip s.p.a., delle Amministrazioni resistenti e della  controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 10 marzo 2004, il dott. Roberto Proietti e uditi i difensori delle parti costituite, come da verbale;<br />
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente impugnava gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.<br />
La Concessionaria Servizi Informativi Pubblici &#8211; CONSIP s.p.a., (d’ora in avanti denominata Consip), ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. a) d.lgs 24 luglio 1992, n. 358, per conto del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, indiceva una gara a procedura aperta &#8211; pubblico incanto -, suddivisa in 2889 lotti, per l&#8217;aggiudicazione: a) di uno più lotti, per la stipula di rispettive convenzioni per la fornitura di farmaci alle strutture sanitarie pubbliche, per la durata di dodici mesi (proseguibile per ulteriori dodici); b) di servizi connessi alla predetta fornitura (servizio di trasporto e consegna; servizio di customer service; servizio di reportistica; catalogo elettronico).<br />
Le condizioni, i requisiti e le modalità della fornitura e delle prestazioni dei connessi servizi, erano stabiliti dal bando, dal disciplinare di gara e dai relativi allegati.<br />
Il bando al punto 11, a pena di esclusione, individuava le &#8220;condizioni minime per la partecipazione&#8221; e, tra queste, si chiedeva a ciascuna impresa aspirante: “… b) di aver realizzato cumulativamente nel biennio 2001-2002, un fatturato specifico per la fornitura dei farmaci non inferiore a quanto indicato per ciascun Lotto nella Tabella prodotti allegata al Disciplinare di gara, ferma restando l’applicazione dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 358/1992; … d) di essere in possesso dell&#8217;Autorizzazione Ministeriale a produrre, importare ed immettere in commercio il farmaco per cui si concorre ai sensi del D Igs 29 maggio 1991 n 178”.<br />
Il Disciplinare, nel puntualizzare la normativa di gara stabilita dal bando, prevedeva, inoltre, l’esclusione dalla gara di quei concorrenti che “offrano prodotti che non possiedano le caratteristiche minime richieste nel capitolato Tecnico e nella Tabella Prodotti (colonne B, C e D) dell’Allegato 9”. Tale Allegato 9, con riguardo a ciascun lotto, individuava nella colonna E, il principio attivo contenuto nel farmaco; nella colonna C, la sua forma farmaceutica e nella colonna D, il suo dosaggio.<br />
Nella seduta del 6 giugno 2003 la commissione di gara procedeva all&#8217;esame ed alla valutazione delle offerte presentate dalle imprese concorrenti. <br />
Successivamente, veniva stilata la graduatoria e venivano aggiudicati in via provvisoria, sulla base del criterio del prezzo più basso offerto dai concorrenti, i lotti da 1839 a 1848.<br />
Alla AFOM Medical s.p.a. (d’ora in avanti denominata Afom) venivano aggiudicati i lotti nn. 1840, 1843 e 1846, in relazione ai quali il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, a parere della ricorrente, era da ritenere illegittimo per violazione della normativa di gara.<br />
Con motivi aggiunti, ritualmente notificati, la parte ricorrente proponeva ulteriori doglianze, avverso i provvedimenti impugnati, precisando e rilevando, in particolare, che: &#8211; l’inesattezza delle dichiarazioni resa dalla Afom per l’ammissione alla gara avrebbero dovuto comportare la sua esclusione; &#8211; le riserve presentate dalla Afom in relazione all’oggetto della fornitura avrebbe dovuto comportare l’esclusione della stessa ai sensi del punto 6 del Disciplinare di gara.<br />
L’Amministrazione resistente e la controinteressata, costituitesi in giudizio, eccepivano l’inammissibilità del ricorso e l’irricevibilità ed inammissibilità dei motivi aggiunti, sostenendo, nel merito, l’infondatezza delle censure avanzate dalla ricorrente e chiedendone il rigetto.<br />
Con ordinanza n. 826 del 4 febbraio 2004 il TAR accoglieva la domanda incidentale di sospensione proposta dalla ricorrente con riferimento all’aggiudicazione alla Afom dei lotti n. 1843 e 1846 e la respingeva per il resto.<br />Con successive memorie le parti argomentavano ulteriormente le rispettive difese.<br />
All’udienza del 10 marzo 2004 la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione della controinteressata, tesa ad ottenere la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti a causa della nullità del mandato rilasciato ai difensori della ricorrente, legata all’assoluta incertezza della persona fisica che ha conferito la procura ad litem per la società ricorrente.<br />
In effetti, nell’intestazione del ricorso e dei motivi aggiunti si fa cenno al legale rappresentante pro-tempore della L. Molteni &#038; C. dei F.lli Alitti società di esercizio p.a. (d’ora in avanti denominata Molteni), ma non si indicano cognome, nome e carica rivestita. Tali dati, peraltro, non sono desumibili né dal testo della procura ad litem apposta a margine del ricorso, né dal contenuto del ricorso e dei motivi aggiunti.<br />
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che, nel caso in cui la persona fisica del sottoscrittore della procura non coincida con il titolare dell&#8217;azione proposta &#8211; essendo quest&#8217;ultimo una persona giuridica, che agisce per il tramite di un proprio organo legittimato ad esercitare all&#8217;esterno la rappresentanza legale -, non è in gioco l&#8217;autenticità, di cui fa fede la firma del difensore all&#8217;uopo apposta, ma l&#8217;identificazione stessa del soggetto che agisce (nel nome e nell&#8217;interesse d&#8217;altro soggetto cui si deve far risalire la volontà d&#8217;agire e dell&#8217;azione proposta) e la sua qualità nell&#8217;ambito della persona giuridica privata di cui costui spende il nome, ossia la legittimazione del medesimo ad agire nella qualità di legale rappresentante del soggetto titolare dell&#8217;interesse sostanziale dedotto in giudizio, in tal caso occorrendo che la certificazione, da parte del difensore, dell&#8217;autografia della sottoscrizione rechi l&#8217;accertamento dell&#8217;identità di costui e l&#8217;indicazione del relativo nome, per cui, ove né nell&#8217;intestazione del ricorso proposto da una persona giuridica, né nella procura risulti tale nome della persona fisica che l&#8217;ha conferita, quest&#8217;ultima è invalida ed il ricorso è inammissibile, tranne che, entro i limiti ex art. 372 c.p.c., sia idoneamente documentata la qualità del sottoscrittore come effettivo legale rappresentante della persona giuridica e sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di &#8220;legale rappresentante&#8221; ad una ben individuata persona fisica.  (Cassazione civile, sez. un., 5 febbraio 1994, n. 1167; Consiglio Stato, sez. V, 19 marzo 2001, n. 1640; Cassazione civile, sez. III, 18 maggio 2001, n. 6815).<br />
Nella fattispecie, all’udienza del 10 marzo 2004, la ricorrente ha prodotto una visura della Camera di commercio in data 9/3/04 ed una copia del verbale del consiglio di amministrazione della Molteni del 24/9/1997, da cui risulta che Giuseppe Sechi Recli, sottoscrittore della procura ad litem, aveva i poteri per conferire il mandato ai difensori della ricorrente.<br />
Pertanto, l’eccezione va respinta.</p>
<p>2. Passando all’esame del merito, va osservato quanto segue.</p>
<p>2.1 Con il primo motivo di ricorso sono state dedotte le seguenti censure: &#8211; violazione dell’art. 11, co. 1, lett. f) d.lgs. n. 358/1992; &#8211; violazione del bando di gara ed, in particolare, delle Condizioni minime per la partecipazione, di cui all’art. 11, lett. b) e d); &#8211; violazione dell’art. 6 del Disciplinare.<br />
In particolare, la ricorrente ha censurato:<br />
1) con riferimento al lotto 1840, la violazione della lex specialis di gara che richiedeva, quale requisito minimo previsto a pena di esclusione, l’aver realizzato nel biennio 2001-2002 un fatturato pari ad euro 379.990,00 in relazione alla fornitura di metadone cloridrato, nella confezione Sciroppo e dosaggio 1000 ml; tale censura è stata modificata dopo la presentazione del ricorso, contestando non più il mancato raggiungimento del fatturato indicato, ma il mancato raggiungimento del fatturato pari alla cifra ottenuta sommando i valori di tutti i lotti per i quali è stata presentata l’offerta; tenendo conto dei contrasti esistenti tra quanto dichiarato al riguardo dalla ricorrente in sede di gara e i dati di vendita riguardanti la controinteressata (doc. 7 e 8 ricorrente), risultanti dalla fonte IMS Health s.p.a. (società specializzata nella rilevazione e analisi di dati di mercato nel settore sanitario, accreditata presso il Ministero della Sanità), da cui risulta che la Afom, con riferimento al Metadone Cloridato nella confezione sciroppo da 1000 ml., non solo non ha raggiunto il fatturato minimo prescritto dal bando, ma addirittura non ha conseguito alcun fatturato, la Molteni ha anche avanzato istanza istruttoria tesa ad acquisire le fatture della Afom relative alla vendita dei farmaci;<br />
2) quanto ai lotti 1843 e 1846, la violazione dell’art. 11, co. 1, lett. d) d.lgs. n. 358/1992 ed il punto 6 del Disciplinare di gara (che richiedevano alle concorrenti di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale a produrre, importare ed immettere in commercio i farmaci per cui si concorre), poiché la Afom non risulta in possesso dell&#8217;autorizzazione ministeriale a produrre i farmaci oggetto dei lotti n. 1843 (&#8220;Metadone Cloridrato&#8221;, nella confezione sciroppo da 10 mg. 20 ml.) e n. 1846 (&#8220;Metadone Cloridrato&#8221;, nella confezione sciroppo da 5 mg. 20 ml.);<br />
3) con riferimento a tutti e tre i lotti indicati (1840, 1843 e 1846) &#8211; avuto riguardo alle informazioni fornite dalla Afom circa il fatturato ed il possesso delle autorizzazioni ministeriali -, la violazione della disciplina di gara e della normativa nazionale, la quale prevede l’esclusione dalla partecipazione alle gare di quei concorrenti che si siano resi gravemente colpevoli di erronee dichiarazioni nel fornire informazioni circa i requisiti di capacità finanziaria, economica e tecnica.<br />
2.2 Con il secondo motivo contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio, la Molteni ha contestato i seguenti vizi: difetto dei presupposti; carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; eccesso di potere.<br />
In particolare, la ricorrente ha censurato la superficialità con la quale la Consip ha istruito il procedimento con riferimento al mancato riscontro dei dati inerenti al fatturato della controinteressata ed al possesso delle autorizzazioni ministeriali della Afom.</p>
<p>2.3 Le contestazioni relative al mancato possesso delle autorizzazioni ministeriali sono state ulteriormente sviluppate nel primo motivo aggiunto (memoria 27/2/2004), con il quale è stata ribadita l’inesattezza delle dichiarazioni rese dalla Afom in sede di gara, evidenziando che la stessa, al punto 14 della ‘Dichiarazione’ allegata all’offerta (doc. 2 Afom) ha dichiarato di essere in possesso delle richieste autorizzazioni ministeriali e, al punto 26, ha dichiarato di essere consapevole che la non veridicità della dichiarazione avrebbe comportato l’esclusione dalla procedura o, comunque, la decadenza dall’eventuale aggiudicazione.<br />Ciò avrebbe dovuto comportare, a parere della ricorrente, l’esclusione della Afom dalla gara, in applicazione dell’art. 11, d.lgs. n. 358/1992.<br />
Alla medesima conclusione si giunge, secondo la ricorrente, tenendo conto delle dichiarazioni della controinteressata concernenti il possesso del requisito inerente al fatturato minimo.</p>
<p>2.4 Con il secondo motivo aggiunto, infine, la Molteni, preso atto che in due note esplicative allegate all’offerta, la Afom ha tentato di giustificare la difformità della propria offerta rispetto ai requisiti specifici richiesti dalla normativa di gara, ha contestato la violazione dell’art. 6 del Disciplinare di gara, secondo il quale avrebbero dovuto essere esclusi dalla gara i concorrenti che avessero presentato offerte contenenti eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema  di convenzione e/o nel capitolato tecnico, ovvero offerte sottoposte a condizione, o incomplete e/o parziali.</p>
<p>3. La Consip e la controinteressata, si sono difese deducendo quanto segue.</p>
<p>3.1 Riguardo alle censure relative al fatturato, hanno richiamato le clausole contenute nel bando di gara e nel disciplinare (punto 2), evidenziando che il requisito del fatturato minimo andava preso in considerazione non in relazione al tipo specifico di farmaco oggetto del lotto oggetto di specifica offerta, ma alla ‘fornitura dei farmaci’ in generale, cioè tenendo conto di qualunque tipologia di farmaco, anche se diverso da quello di cui al lotto per il quale si concorre.</p>
<p>3.2 Tenendo conto del mutamento della censura prospettata dalla ricorrente riguardo al fatturato (prima, contestazione della mancata produzione e commercializzazione di metadone nel formato 1000 ml. e, poi, insufficienza del fatturato globale per tutti i farmaci oggetto di gara), la controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del motivo ‘nuovo’ avente ad oggetto il mancato possesso del requisito di partecipazione relativo al fatturato del biennio 2001-2002 concernente tutti i farmaci venduti dalla Afom.</p>
<p>3.3 Ad ogni modo, considerando quanto prescritto dalla lex specialis, è stato rilevato che il requisito di ammissione relativo al fatturato del biennio 2001-2202 risultava pari a euro 3.125.960,00 e, quindi, la Afom risultava in possesso di tale requisito, avendo dichiarato un fatturato pari a euro 6.863.140,61 (euro 3.591.441,28 per il 2001 ed euro 3.271.699,33 per il 2002).<br />
Peraltro, è stato evidenziato che il requisito sarebbe risultato esistente anche ove si fosse considerato il fatturato relativo al solo metadone cloridrato, pari nel biennio 2001-2002 a euro 4.889.976,92.</p>
<p>4. Relativamente alle dichiarazioni rese dalla Afom in merito al possesso delle autorizzazioni ministeriali, la controinteressata ha affermato di aver fornito dichiarazioni veritiere, perché ha indicato i formati offerti e gli estremi delle autorizzazioni di cui era in possesso, ed ha allegato all’offerta economica due note esplicative (doc. 5 e 6 Afom) evidenziando che i formati 10mg./20ml. (lotto 1843) e 5mg/10ml. (lotto 1846) non corrispondono a quelli previsti dalla farmacopea ufficiale e che, in ogni caso, ciò che rileva ai fini dell’impiego del metadone è la dose del farmaco da somministrare in coerenza con la prescrizione medica, sicché l’aver fornito metadone cloridrato sciroppo 10mg/10ml (anziché 10mg/20ml: lotto 1843) e metadone cloridrato sciroppo 5mg/5ml (anziché 5mg/10ml: lotto 1846) non assume particolare importanza.</p>
<p>4.1 La Consip ha condiviso tale assunto, osservando che la Afom ha adempiuto a quanto prescritto dal punto 6 del Disciplinare indicando, per il metadone cloridrato, principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio.</p>
<p>5. Il Collegio ritiene di dover prendere in considerazione, in primo luogo, le censure relative al mancato possesso, da parte della Afom, delle autorizzazioni ministeriali richieste dalla normativa di gara.</p>
<p>5.1 Al riguardo, va osservato che l&#8217;art. 11, lett. d) del bando stabilisce che, per ciascun Lotto, l&#8217;impresa concorrente deve essere in possesso dell&#8217;Autorizzazione Ministeriale a produrre, importare ed immettere in commercio il farmaco per cui concorre.<br />
Nella fattispecie, la Afom non era in possesso dell&#8217;autorizzazione ministeriale a produrre i farmaci oggetto del lotto n. 1843 (&#8220;Metadone Cloridrato&#8221;, nella confezione sciroppo da 10 mg. 20 ml.) e del lotto n. 1846 (&#8220;Metadone Cloridrato&#8221;, nella confezione sciroppo da 5 mg. 20 ml.).<br />
Ciò risulta dai decreti di autorizzazione emessi dal Ministero della sanità: &#8211; con d.m. Sanità 29.7.1999 (pubblicato in G .U .Serie Generale n. 195 del 20.8.1999: doc. 9 ricorrente), la Afom era stata autorizzata all&#8217;immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Metadone Cloridrato, per le confezioni sciroppo 0,1% flaconi 5 mg. 5 ml., 10 mg. 10 ml. e 20 mg. 20 ml.; &#8211; successivamente, tale autorizzazione è stata rinnovata dal Ministero della sanità con proprio decreto n. 406 del 27.3.2000 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 95 del 22.4.2000: doc. 10 ricorrente), per le confezioni sciroppo 0,1% flacone 40 mg. 40 ml.,  (&#8230;) sciroppo 0,I% flacone 60 mg. 60 ml. (&#8230;) sciroppo 0,1% flacone 80mg. 80 ml&#8221;; &#8211; con successivo decreto n. 959 del 6.11.2000 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 296 del 20.12.2000: doc. 11), il Ministero della sanità ha autorizzato l&#8217;immissione in commercio del medicinale per le confezioni &#8220;sciroppo 0,I% flacone da 1000 ml. (&#8230;) sciroppo 0,I% flacone 500 ml.” (&#8230;) sciroppo 0,1% flacone 100 ml.&#8221;.<br />
In sostanza, la Afom, con riguardo alla data in cui ha presentato la propria offerta di partecipazione alla pubblica gara, era sprovvista del requisito espressamente previsto, a pena di esclusione, per la partecipazione alla selezione in relazione ai lotti 1843 e 1846: rispettivamente l&#8217;autorizzazione alla commercializzazione del Metadone Cloridrato nella confezione di sciroppo da 10 mg. 20 ml. e 5 mg. 20 ml..<br />
5.2 Pertanto, risulta fondato il primo motivo di ricorso, non solo nella parte in cui si censura la mancata esclusione a causa del mancato possesso delle autorizzazioni richieste dalla disciplina di gara, ma anche &#8211; con riferimento a tutti i lotti 1840, 1843 e 1846 &#8211; riguardo alla violazione della disciplina di gara e della normativa nazionale che prevedono l’esclusione dalla partecipazione alle gare di quei concorrenti che si siano resi gravemente colpevoli di erronee dichiarazioni nel fornire informazioni circa i requisiti di capacità finanziaria, economica e tecnica.<br />
Sotto questo profilo sono condivisibili le considerazioni di parte ricorrente secondo cui l’inesattezza delle dichiarazioni rese dalla Afom in sede di gara relativamente al possesso delle prescritte autorizzazioni ministeriali, rilevano ai fini di quanto dichiarato dalla stessa ai punti 14 e 26 della ‘Dichiarazione’ allegata all’offerta (doc. 2 Afom).<br />
Al punto 14 di tale ‘Dichiarazione’ la Afom ha affermato di essere in possesso delle richieste autorizzazioni ministeriali, mentre al punto 26 ha dichiarato di essere consapevole che la non veridicità della dichiarazione avrebbe comportato l’esclusione dalla procedura o, comunque, la decadenza dall’eventuale aggiudicazione.<br />Come detto, la Afom ha reso dichiarazioni erronee in merito al possesso delle autorizzazioni ministeriali e, quindi, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, sia tenendo conto di quanto stabilito al punto 26 della dichiarazione richiamata, sia in applicazione dell’art. 11, d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358, il quale stabilisce che “.. sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori: … f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli 12, 13 (capacità finanziaria ed economica), 14 (capacità tecnica), 15 e 18.”.<br />Al riguardo non assume particolare importanza il fatto che la Afom abbia allegato all’offerta economica due note esplicative (doc. 5 e 6) evidenziando che i formati 10mg./20ml. (lotto 1843) e 5mg/10ml. (lotto 1846) non corrispondevano a quelli previsti dalla farmacopea ufficiale e che, in ogni caso, per l’impiego del metadone, avrebbe dovuto assumere rilievo solo la corrispondenza tra la dose del farmaco da somministrare e la prescrizione medica.<br />
Infatti, la disciplina di gara era chiara nel richiedere il possesso dell’autorizzazione ministeriale relativa al farmaco per cui si concorreva. Nella dichiarazione del 28/4/2003 la Afom ha dichiarato di essere in possesso dell’autorizzazione a produrre, importare ed immettere in commercio il farmaco per cui concorreva e non il farmaco realmente offerto, oggetto delle precisazioni contenute nelle note allegate all’offerta (doc. 5 e 6).<br />
5.3 Con nota 8/3/2004 la Consip ha rappresentato che, a seguito dell’ordinanza n. 826 del 4/2/2004 è stata annullata l’aggiudicazione in favore della Afom dei lotti nn. 1843 e 1846.<br />
A parere del Collegio, da tale circostanza non può derivare la declaratoria della cessazione della materia del contendere, poiché il provvedimento di annullamento non è stato prodotto, il suo contenuto non risulta essere stato portato a conoscenza della ricorrente e quest’ultima, all’udienza del 10 marzo 2004, non ha condiviso l’assunto della Consip secondo il quale, a seguito dell’annullamento, sarebbe cessata la materia del contendere.</p>
<p>6. L’accoglimento di tali censure consente di ritenere assorbiti gli altri motivi di ricorso proposti dalla Molteni e superflua l’istanza istruttoria tesa ad accertare il fatturato della Afom nel biennio 2001.2002.</p>
<p>7. L’accoglimento del ricorso determina l’annullamento degli atti impugnati con riferimento ai lotti nn. 1840, 1843 e 1846 e non anche agli altri lotti per i quali la Afom ha presentato offerta.</p>
<p>8. Riguardo alla domanda di risarcimento del danno, va osservato che con ordinanza 4/2/2004 n. 826 è stata sospesa l’efficacia dell’aggiudicazione in favore della Afom dei lotti n. 1843 e n. 1846. Pertanto, l’illegittimità del provvedimento adottato dalla Consip non risulta aver avuto effetti pregiudizievoli nei confronti della ricorrente.<br />
Alla medesima conclusione si deve giungere per quanto riguarda l’aggiudicazione alla Afom del lotto n. 1840, poiché la ricorrente non ha fornito apprezzabili elementi di valutazione idonei a supportare la domanda di risarcimento danni.</p>
<p>9. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, nei limiti indicati.</p>
<p>10. Sussistono validi motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III,<br />&#8211;	accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
&#8211;	respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	dispone l’integrale compensazione delle spese tra le parti in causa;<br />	<br />
&#8211;	ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 dal Collegio composto dai signori:</p>
<p>dott. Luigi Cossu &#8211;  Presidente<br />
dott. Guido Romano &#8211; Consigliere<br />
dott. Roberto Proietti  &#8211; Referendario est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3401/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3401</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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