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	<title>20/3/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/3/2015 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2015 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-20-3-2015-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-20-3-2015-n-3/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2015 n.3</a></p>
<p>Pres. Giovannini, rel. Meschino Cogienne S.r.l. (Avv. Ruggi D’Aragona) vs. Comune di Caserta (Avv. Ceceri), Coedi S.r.l. (Avv. D’Angiolella) sulla sussistenza dell&#8217;obbligo di indicare in offerta i costi di sicurezza aziendali anche negli appalti di lavori 1. Contratti della P.A. – Lavori pubblici &#8211; Gara – Bando di gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-20-3-2015-n-3/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2015 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-20-3-2015-n-3/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2015 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini, rel. Meschino<br /> Cogienne S.r.l. (Avv. Ruggi D’Aragona) vs. Comune di Caserta (Avv. Ceceri), Coedi S.r.l. (Avv. D’Angiolella)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza dell&#8217;obbligo di indicare in offerta i costi di sicurezza aziendali anche negli appalti di lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Lavori pubblici &#8211; Gara – Bando di gara – Oneri della sicurezza – Obbligo dichiarativo – Sussiste – Ragioni.						</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Lavori pubblici &#8211; Gara – Bando di gara – Oneri della sicurezza – Obbligo dichiarativo – Sussiste – Inosservanza – Conseguenze – Esclusione – Difetto di elemento essenziale &#8211; Soccorso istruttorio – Inapplicabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara. Ne consegue che le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara per lavori e al fine della valutazione dell’anomalia delle offerte, devono determinare il valore economico degli appalti includendovi l’idonea stima di tutti i costi per la sicurezza con l’indicazione specifica di quelli da interferenze; i concorrenti, a loro volta, devono indicare nell’offerta economica sia i costi di sicurezza per le interferenze che i costi di sicurezza interni che essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata.						</p>
<p>2.	L’omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di mancato adempimento delle prescrizioni previste dall’art. 46 comma 1 bis del Codice dei Contratti pubblici, idoneo a determinare incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta per difetto di un suo elemento essenziale, e l’inosservanza non è sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1 di A.P. del 2015, proposto dalla s.r.l. Cogienne, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giancarlo Violante Ruggi D&#8217;Aragona, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, Via Portuense, 104; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Caserta, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Ceceri, con domicilio eletto presso Studio Legale Bdl in Roma, Via Bocca di Leone, 78; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>s.r.l. Coedi, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Maria D&#8217;Angiolella, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Terenzio, 7; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE I n. 2010/2014, resa tra le parti;</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caserta e della s.r.l. Coedi;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti gli avvocati Violante Ruggi D&#8217;Aragona, Ceceri e D&#8217;Angiolella;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
1. Con bando pubblicato l’11 febbraio 2013 il Comune di Caserta ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori inerenti al completamento dell’infrastruttura viaria Casola – Maddaloni, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; all’esito delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, l’impresa Cogienne s.r.l. risultava prima graduata con 71,85 punti, successivamente rideterminati nel massimo dei punti disponibili, pari a 85, secondo le prescrizioni del disciplinare di gara.<br />
Nella seduta n. 8 del 2 agosto 2013 la commissione di gara procedeva all’apertura dei plichi contenenti le offerte quantitative (offerta economica e tempo di esecuzione); per le imprese Cuks s.r.l., Milea s.r.l., AM Costruzioni Generali s.r.l., Kareko s.r.l., DBL Appalti s.r.l. C&#038; A Costruzioni s.r.l. e Cogienne s.r.l., si rilevava che “l’offerta economica non riporta l’indicazione degli oneri della sicurezza interni o aziendali, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e 87, comma 4 del Codice dei Contratti e dell’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008, viene riconosciuta ai costi per la sicurezza da rischio specifico la valenza di elemento essenziale dell’offerta, a norma dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei Contratti, la cui mancanza rende la stessa incompleta e, come tale, suscettibile di esclusione (CdS, sez. III, sentenza n. 4622/2012)”.<br />
Veniva così dichiarata aggiudicataria provvisoria la Coedi s.r.l., con complessivi 82,61 punti, avendo proposto un ribasso dell’8%, comprensivo degli oneri di sicurezza generale aziendale, pari a €1.300, dichiarata poi aggiudicataria definitiva con determinazione n. 1064 del 4 ottobre 2013.<br />
2. La Cogienne s.r.l., con il ricorso n. 3812 del 2013 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ha chiesto l’annullamento:<br />
&#8211; con il ricorso introduttivo, del verbale di gara n. 8 del 2 agosto 2013 recante la sua esclusione dalla gara;<br />
&#8211; con primi motivi aggiunti, depositati in data 12 novembre 2013, dei medesimi atti, nonché della determinazione registro unico n. 1064 del 4.10.2013 – determinazione area n. 367 del 30 settembre 2013 del Comune di Caserta, Area di coordinamento tecnico,<br />
-con secondi motivi aggiunti, depositati in data 13 dicembre 2013, dei medesimi atti.<br />
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, con la sentenza n. 2010 del 2014, pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ha respinto il ricorso introduttivo affermando che:<br />
a) il bando, nel prevedere un livello di progettazione definitiva rimesso alla stazione appaltante, non impediva ai concorrenti una specificazione degli oneri di sicurezza in sede di redazione (loro spettante) del progetto esecutivo, essendo questo il livello di progettazione sufficiente per il calcolo di tali oneri ai fini dell’offerta economica; solo le imprese partecipanti sono infatti in possesso di tutti gli elementi sui costi interni o aziendali utili per valutarne l’incidenza in rapporto all’entità e alla qualità dell’offerta economica;<br />
b) l’obbligo di indicare gli oneri relativi alla sicurezza è desumibile dal disposto dell’art. 87, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (<i>Codice dei contratti pubblici</i>; in seguito “Codice”), senza che al riguardo sia necessaria una specifica sanzione in seno alla <i>lex specialis</i>;<br />
c) la violazione di tale prescrizione legislativa giustifica l’irrogazione della doverosa sanzione espulsiva.<br />
Il Tribunale ha inoltre dichiarato irricevibile per tardività il terzo motivo del ricorso introduttivo (di impugnazione della legge di gara) e inammissibili, per carenza di interesse, i primi e i secondi motivi aggiunti con cui la ricorrente aveva impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta a favore della controinteressata Coedi s.r.l.<br />
4. La Cogienne s.r.l., con l’appello n. 4784 del 2014, ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.<br />
5. La V Sezione di questo Consiglio, all’udienza del 21 ottobre 2014 in cui la causa è stata trattenuta per la decisione, non definitivamente pronunciando sull’appello, ne ha disposto il deferimento dell’Adunanza Plenaria con l’ordinanza 16 gennaio 2015, n. 88, per l’esame della questione di diritto attinente alla corretta interpretazione dell’art. 87, comma 4, del Codice, che il primo giudice ha ritenuto norma da cui discende l’obbligo per le imprese partecipanti di indicare, a pena di esclusione, gli oneri relativi alla sicurezza in maniera analitica sin dal momento di presentazione delle offerte.<br />
6. All’udienza del 25 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. <i>L’ordinanza di rimessione e il relativo quesito</i>.<br />
Nell’ordinanza di rimessione della V Sezione si indicano le due tipologie di costi per la sicurezza previste ai sensi della normativa, si richiamano le interpretazioni dell’art. 87, comma 4, del Codice date in giurisprudenza e si pone quindi il quesito per l’Adunanza Plenaria.<br />
1.1. <i>Le due tipologie di costi per la sicurezza</i>.<br />
I costi in questione sono:<br />
&#8211; quelli da interferenze, contemplati dagli articoli 26, commi 3, 3-<i>ter</i> e 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro<
-quelli interni o aziendali, cui si riferiscono l’art. 26, comma 3, quinto periodo, del d.lgs n. 81 del 2008 e gli artt. 86, comma 3-<i>bis</i>, e 87, comma 4, secondo periodo, del Codice, che: a) sono quelli propri di ciascuna impresa connessi alla reali<br />
Per ciò che concerne la stazione appaltante, gli artt. 86, comma 3-<i>bis</i>, e 87, comma 4, del Codice si riferiscono necessariamente agli oneri di sicurezza aziendali, poiché considerano eventuali anomalie delle offerte e giudizi di congruità incompatibili con i costi di sicurezza da interferenze, fissi e non soggetti a ribasso. Ne deriva che per tali oneri la valutazione che si impone all’amministrazione non è la relativa predeterminazione rigida ma il dovere di stimarne l’incidenza, secondo criteri di ragionevolezza e di attendibilità generale, nella determinazione di quantità e valori su cui calcolare l’importo complessivo dell’appalto.<br />
Quanto alle imprese che partecipano alle gare, invece, esse devono specificamente indicare gli oneri di sicurezza aziendali, dato che trattasi di valutazioni soggettive rimesse alla loro esclusiva sfera valutativa. Tale tipologia di oneri, infatti, varia da un’impresa all’altra ed è influenzata dalla singola organizzazione produttiva e dal tipo di offerta formulata da ciascuna impresa.<br />
1.2. <i>La questione interpretativa</i>.<br />
L’art. 87, comma 4, del Codice, relativo agli oneri aziendali, dispone che &#8220;<i>Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all&#8217;articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all&#8217;articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all&#8217;articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell&#8217;anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell&#8217;offerta e risultare congrui rispetto all&#8217;entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture</i>.&#8221;<br />
La questione che si pone è se questa disposizione riguardi soltanto gli appalti di servizi e di forniture, cui si riferisce espressamente l’inciso finale del testo.<br />
Dalla lettura del comma emerge infatti che mentre il primo periodo ribadisce per tutti gli appalti che gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta in relazione al piano di sicurezza e coordinamento, il secondo periodo precisa che l’indicazione relativa ai costi della sicurezza deve essere sorretta da caratteri di specificità e di congruità ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta, facendo però riferimento esplicito, questa volta, solo ai settori dei servizi e delle forniture.<br />
1.3. <i>La giurisprudenza</i>.<br />
Secondo una prima lettura, di matrice estensiva, la <i>ratio</i> della norma, che impone ai concorrenti di indicare già nell’offerta l’incidenza degli oneri di sicurezza aziendali, risponde a finalità di tutela della sicurezza dei lavoratori e, quindi, a valori sociali e di rilievo costituzionale che assumono rilevanza anche nel settore dei lavori pubblici. Anzi, proprio in quest’ultimo settore il ripetersi di infortuni gravi, dovuto all’utilizzo di personale non sempre qualificato, porta a ritenere che l’obbligo di indicare sin dall’offerta detti oneri debba valere ed essere apprezzato con particolare rigore. Inoltre, depone in tal senso anche la collocazione sistematica della norma citata, che è appunto inserita nella parte del Codice dedicata ai “Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421; sez. V, 19 luglio 2013, n. 3929). Si è poi osservato (Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2013, n. 3565) che “<i>tale indicazione costituisce sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture un adempimento imposto dagli artt. 86 comma 3 bis e 87 comma 4, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 all&#8217;evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all&#8217;entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare; stante la natura di obbligo legale rivestita dall&#8217;indicazione, è irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara non abbia richiesto la medesima indicazione, rendendosi altrimenti scusabile una ignorantia legis; poiché la medesima indicazione riguarda l&#8217;offerta, non può ritenersene consentita l&#8217;integrazione mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della stazione appaltante, ex art. 46 comma 1 bis, cit. d.lg. n. 163 del 2006, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti</i>”.<br />
Tuttavia, recentemente, la giurisprudenza amministrativa (in particolare Cons. Stato, sez. V: 7 maggio 2014, n. 2343; 9 ottobre 2013, n. 4964) ha dato una lettura diversa ritenendo che l’obbligo di indicare nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali riguardi solo gli appalti di servizi o di forniture in ragione della “<i>speciale disciplina normativa riservata agli appalti di lavori, che appunto si connota per l’analisi preventiva dei costi della sicurezza aziendale, che sua volta si spiega alla luce della maggiore rischiosità insita nella predisposizione di cantieri</i>”, affermandosi che “<i>l’obbligo di dichiarare, a pena di esclusione, i costi per la sicurezza interna previsto dall’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 si applica alle sole procedure di affidamento di forniture e di servizi. Per i lavori, al contrario, la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 cod. contratti pubblici</i>”. Non si può infatti trascurare, si sostiene, che è comunque obbligatoria la valutazione, ai fini della congruità dell’offerta, del costo del lavoro e della sicurezza in forza del comma 3-<i>bis</i> dell’art. 86 del Codice secondo cui: &#8220;…<i>nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture&#8221;</i>, essendosi così indicate espressamente tutte le possibili tipologie di appalti pubblici, compresi i lavori, per cui si deve ritenere, a contrario, che, non avendo utilizzato la medesima locuzione estensiva nel comma 4 dell’art. 87, tale ultima norma va riferita ai soli contratti pubblici presi espressamente in considerazione, ossia quelli aventi ad oggetto servizi e forniture.<br />
1.4. <i>Il quesito per l’Adunanza Plenaria</i>.<br />
Su questa base viene rimessa all’Adunanza Plenaria la soluzione della questione preliminare dell’estensione dell’articolo 87, comma 4, del Codice anche ai contratti pubblici relativi a lavori.<br />
Si chiede in particolare di verificare se, in ogni caso, la sanzione dell’esclusione debba essere comminata anche laddove l’obbligo di specificazione degli oneri non sia stato prescritto dalla normativa di gara; e se, ai fini della soluzione, possa avere rilievo la peculiarità della fattispecie, data dalla circostanza che viene in rilievo un appalto integrato, caratterizzato dall’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla scorta di un progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante.<br />
2. <i>La soluzione del quesito</i>.<br />
L’Adunanza Plenaria ritiene che nelle procedure di affidamento relative ai contratti pubblici di lavori i concorrenti debbano indicare nell’offerta economica i costi per la sicurezza interni o aziendali.<br />
2.1. La giurisprudenza contraria è motivata, come visto, ritenendo che per i lavori la quantificazione dei detti costi è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento di cui agli articoli 100 del d.lgs. n. 81 del 2008 e 131 del Codice (in seguito PSC), venendo integrati questi riferimenti normativi con il richiamo di quanto disposto dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (recante il regolamento di attuazione del Codice), in particolare negli articoli 24, comma 3, 32 e 39 (Cons. Stato, Sez. V: n. 3056 del 2015; n. 4964 del 2013).<br />
2.2. La tesi non è condivisibile poiché, come precisato nell’ordinanza di rimessione, il PSC è riferito ai costi di sicurezza quantificati a monte dalla stazione appaltante, specialmente in relazione alle interferenze, e non alla quantificazione dei costi aziendali delle imprese.<br />
Il d.lgs. n. 81 del 2008, il cui art. 100 individua il contenuto del PSC (con la stima dei costi della sicurezza quali indicati nell’allegato XV), dispone infatti che &#8220;<i>Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l&#8217;esecuzione dei lavori</i>.” e, quanto agli appalti pubblici di lavori, che &#8220;<i>In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.</i> &#8221; (art. 101, comma 1), essendo stato anche previsto che durante la progettazione dell’opera &#8220;<i>e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte</i>&#8221; deve essere redatto il PSC da parte del coordinatore per la progettazione che il committente designa nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici (articoli 91 e 90).<br />
L’art. 131 del Codice dispone, per la fase dell’intervenuta aggiudicazione, che entro i trenta giorni successivi e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore o il concessionario, redige e consegna alle amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti aggiudicatori, in ogni caso, un piano operativo di sicurezza (POS, di cui al punto 3.2.1. del citato allegato XV), &#8220;<i>per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell&#8217;organizzazione del cantiere e nell&#8217;esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento…</i>&#8221; (comma 2, lett. <i>c</i>), in riferimento perciò alla specifica organizzazione del cantiere da parte delle imprese esecutrici nel quadro dato dal PSC. L’articolo dispone poi, nel comma 3, che i piani in esso citati “…<i>formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d&#8217;asta</i>.&#8221;.<br />
2.3. Neppure appaiono risolutive, a sostegno della tesi che qui si discute, le ulteriori norme del d.P.R. n. 207 del 2010 sopra citate: l’art. 24, comma 3, dispone infatti che il progetto definitivo, se posto a base di gara, deve essere corredato dal PSC, sulla cui base si determina il costo per la sicurezza &#8220;<i>nel rispetto dell’allegato XV</i>&#8221; del d.lgs. n. 81 del 2008; l’art. 32 include tra le spese generali a carico dell’esecutore le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del detto d.lgs. &#8220;<i>di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall&#8217;articolo 86, comma 3-bis</i>&#8221; del Codice; l’art. 39, infine, dispone nel comma 2 che &#8220;<i>I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all&#8217; articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell&#8217; allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l&#8217;individuazione, l&#8217;analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all&#8217;area e all&#8217;organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell&#8217;attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.</i> &#8220;.<br />
Non emergono perciò da nessuna di queste norme prescrizioni o elementi preclusivi dell’indicazione dei costi interni nelle offerte per l’affidamento di lavori.<br />
2.4. Assume invece rilievo decisivo la circostanza che l’obbligo di procedere alla previa indicazione di tali costi, pur se non dettato <i>expressis verbis</i> dal legislatore, si ricava in modo univoco da un’interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia date dagli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-<i>bis</i>, e 87, comma 4, del Codice.<br />
2.5. Gli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-<i>bis</i>, del Codice, recano nel primo periodo il seguente identico testo: &#8220;<i>Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell&#8217;anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all&#8217;entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture</i>.&#8221;.<br />
L’art. 87, comma 4, secondo periodo, del Codice dispone, come già visto, che &#8220;<i>Nella valutazione dell&#8217;anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell&#8217;offerta e risultare congrui rispetto all&#8217;entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.</i> &#8220;.<br />
2.6. Nelle norme non risulta prescritto in modo espresso l’obbligo dei concorrenti di esporre i costi della sicurezza nelle offerte per lavori, poiché gli articoli 26, comma 6, e 86, comma 3-<i>bis</i>, sembrano <i>prima facie</i> riguardare, per l’indicazione dei costi in tutti i tipi di appalti, soltanto gli enti aggiudicatori mentre l’art. 87, comma 4, del Codice, richiama l’indicazione nelle offerte dei costi per la sicurezza soltanto per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della valutazione dell’anomalia.<br />
2.7. Questa lettura, per quanto basata sulla formulazione testuale delle norme, risulta però illogica.<br />
Non appare coerente, infatti, imporre alle stazioni appaltanti di tenere espresso conto nella determinazione del valore economico di tutti gli appalti dell’insieme dei costi della sicurezza, che devono altresì specificare per assicurarne la congruità, e non imporre ai concorrenti, per i soli appalti di lavori, un identico obbligo di indicazione nelle offerte dei loro costi specifici, il cui calcolo, infine, emergerebbe soltanto in via eventuale, nella non indefettibile fase della valutazione dell’anomalia; così come non si rinviene la <i>ratio</i> di non prescrivere la specificazione dei detti costi per le offerte di lavori, nella cui esecuzione i rischi per la sicurezza sono normalmente i più elevati.<br />
2.8. Si tratterebbe in definitiva di una normativa che, incidendo negativamente sulla completezza della previsione dei costi per la sicurezza per le attività più rischiose, risulterebbe incoerente con la prioritaria finalità della tutela della sicurezza del lavoro, che ha fondamento costituzionale negli articoli 1, 2 e 4 e, specificamente, negli articoli 32, 35 e 41 della Costituzione, e &#8220;<i>trascende i contrapposti interessi delle stazioni appaltanti e delle imprese partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, rispettivamente di aggiudicare questi ultimi alle migliori condizioni consentite dal mercato, da un lato, e di massimizzare l’utile ritraibile dal contratto dall’altro</i>&#8221; (Sez. V, n. 3056 del 2014, citata).<br />
Per evitare una soluzione ermeneutica irragionevole e incompatibile con le coordinate costituzionali si deve allora accedere ad una interpretazione degli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-<i>bis</i>, del Codice, nel senso che l’obbligo di indicazione specifica dei costi di sicurezza aziendali non possa che essere assolto dal concorrente, unico in grado di valutare gli elementi necessari in base alle caratteristiche della realtà organizzativa e operativa della singola impresa, venendo altrimenti addossato un onere di impossibile assolvimento alla stazione appaltante, stante la sua non conoscenza degli <i>interna corporis </i>dei concorrenti. Si aggiunga che un approccio ermeneutico che non imponesse la specificazione dei costi interni nell’offerta per lavori priverebbe il giudizio di anomalia delle previe indicazioni al riguardo da sottoporre a verifica così inficiando l’attendibilità del giudizio finale.<br />
2.9. Per quanto considerato, a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori sanciti nella stessa Costituzione, si deve allora fare capo ad una lettura delle norme costituzionalmente orientata, unica idonea a ricomporre le incongruenze rilevate, che porta a ritenere l’obbligo dei concorrenti di presentare i costi interni per la sicurezza del lavoro anche nelle offerte relative agli appalti di lavori, ricostruendosi il quadro normativo, in sintesi, nel modo seguente:<br />
-a) le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara per lavori e al fine della valutazione dell’anomalia delle offerte, devono determinare il valore economico degli appalti includendovi l’idonea stima di tutti i costi per la sicurezza con<br />
-b) la <i>ratio</i> del puntuale richiamo, nell’art. 87, comma 4, secondo periodo del Codice, della specifica indicazione dei costi per la sicurezza per le offerte negli appalti di servizi e forniture appare individuabile, in questo quadro, in relazione a<br />
2.10. Da quanto sopra consegue che, ai sensi dell’art. 46, comma 1-<i>bis</i>, del Codice, l’omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di &#8220;<i>mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice</i>&#8221; idoneo a determinare &#8220;<i>incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta</i>&#8220;” per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella <i>lex specialis</i>, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale.<br />
3. <i>Il principio di diritto</i>.<br />
L’Adunanza Plenaria afferma pertanto il seguente principio di diritto: “<i>Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara</i>”.<br />
4. L’Adunanza Plenaria, ritenuto che il principio di diritto affermato valga riguardo alla complessiva articolazione del quesito posto nell’ordinanza di rimessione, restituisce gli atti alla Sezione quinta di questo Consiglio, ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. proc. amm., per le ulteriori pronunce sul merito della controversia e sulle spese del giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) affermato il principio di diritto di cui in motivazione, restituisce gli atti alla Sezione quinta per ogni ulteriore statuizione nel merito della controversia e sulle spese del giudizio<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />
Riccardo Virgilio, Presidente<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Vito Poli, Consigliere<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />
Raffaele Greco, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/03/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 20/3/2015 n.519</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-20-3-2015-n-519/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-20-3-2015-n-519/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 20/3/2015 n.519</a></p>
<p>Pres. Salemi – Est. Raganella W. F. (Avv.ti A. Clarizia, F. Pullano) c/ Regione Calabria (Avv.ti M. Maanna, E.F. Ventrice, F. Talarico) nei confronti di G.M. (Avv.ti G. M;orbidelli, S. Luciano) sull&#8217;adottabilità di una legge elettorale in regime di prorogatio 1. Elezioni – Elezioni regionali – Legge regionale approvata in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-20-3-2015-n-519/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 20/3/2015 n.519</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-20-3-2015-n-519/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 20/3/2015 n.519</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salemi – Est. Raganella<br /> W. F. (Avv.ti A. Clarizia, F. Pullano) c/ Regione Calabria (Avv.ti M. Maanna, E.F. Ventrice, F. Talarico) nei confronti di G.M. (Avv.ti G. M;orbidelli, S. Luciano)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;adottabilità di una legge elettorale in regime di prorogatio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Elezioni regionali – Legge regionale approvata in regime di prorogatio – Presunta violazione dell’art. 123 Cost. – Rimessione alla Corte Costituzionale</p>
<p>2. Elezioni – Elezioni regionali – Legge regionale approvata in regime di prorogatio – Presunta violazione dell’art. 117 Cost. – Rimessione alla Corte Costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. Calabria 12 settembre 2014, n. 19 – che sopprime il secondo periodo del comma 2 dell’art. 1 della L.R. Calabria 7 febbraio 2005, n. 1, che prevedeva l’ultrattività della disposizione transitoria di cui all’art. 5 della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1, relativa all’elezione alla carica di consigliere regionale del candidato Presidente della Giunta regionale con un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente – è norma adottata in regime di prorogatio, durante il quale gli organi rappresentativi possono adottare limitate attribuzioni, tra le quali non può farsi rientrare l’adozione di una legge elettorale anche laddove lo Statuto Regionale non preveda espressamente limitazioni ai poteri esercitabili in fase di prorogatio (1). È pertanto rilevante e non manifestamente infondata, e va quindi rimessa all’esame della Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale della citata norma in relazione all’art. 18, comma 2, dello Statuto della Regione Calabria, quale norma interposta integrativa dell’art. 123 Cost. (2).</p>
<p>2. L’art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. Calabria 12 settembre 2014, n. 19 – che sopprime il secondo periodo del comma 2 dell’art. 1 della L.R. Calabria 7 febbraio 2005, n. 1, che prevedeva l’ultrattività della disposizione transitoria di cui all’art. 5 della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1, relativa all’elezione alla carica di consigliere regionale del candidato Presidente della Giunta regionale con un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente – è norma adottata a ridosso della consultazione elettorale da un organo elettivo in regime di prorogatio, in potenziale conflitto con i diritti garantiti dall’art. 3 del Protocollo n. 1 alla CEDU, ai fini del rispetto dei quali, secondo quanto statuito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, massima importanza assume la stabilità della legge elettorale (3). È pertanto rilevante e non manifestamente infondata, e va quindi rimessa all’esame della Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale della citata norma in relazione all’art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU, quale norma interposta integrativa la cui conformazione è imposta dall’art. 117, primo comma, Cost.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Sul punto, Corte Costituzionale n. 68/2010 ha chiarito il connaturale “depotenziamento” delle ordinarie attribuzioni riconosciute all’organo legislativo in forza della deminutio della rappresentatività politica dell’organo legislativo “in scadenza”, dovendosi riconoscere alle assemblee regionali in fase pre-elettorale solo la “eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale”; pertanto, anche nell’ipotesi in cui lo Statuto regionale non preveda espressamente limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio e dalla Giunta regionale in fase di prorogatio, la disposizione deve comunque essere interpretata, in armonia con la Costituzione ex art. 123 co. 1 Cost, come “facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali”.<br />
(2) Cfr. Corte Cost 196/2003, secondo cui “la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell’attività degli organi prorogati, è di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale”, avendo Corte Cost. 304/2002 precisato che, in ogni caso, nel disciplinare tale profilo gli Statuti “dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell’art. 123, primo comma, della Costituzione”.<br />
(3) Cfr. Corte EDU, 6 dicembre 2012, in causa 30386/05, Ekoglanost c/ Bulgaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 14 del 2015, proposto da:</p>
<p>Wanda Ferro, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Francesco Pullano, con domicilio eletto presso Francesco Pullano in Catanzaro, Via Purificato,18;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Calabria, rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Manna, Enrico Francesco Ventrice, Franceschina Talarico, con domicilio eletto presso Enrico Ventrice in Catanzaro, Via Cassiodoro 50; Consiglio Regionale della Calabria; Ufficio Centrale Regionale c/o Corte D&#8217;Appello di Catanzaro, Ufficio Centrale Circoscrizionale Nord c/o Tribunale di Cosenza, Ufficio Centrale Circoscrizionale Centro c/o Tribunale di Catanzaro, Ufficio Centrale Circoscrizionale Nord c/o Tribunale di Reggio Calabria, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Giuseppe Mangialavori, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Stefano Luciano, con domicilio eletto presso Vincenzo Iritano in Catanzaro, Via G Schipani 168/E; Morrone Giuseppe, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Oreste Morcavallo, con domicilio presso cancelleria TAR Catanzaro via A. De Gasperi n.76/B;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento del verbale delle operazioni elettorali del 23/11/2014 per il rinnovo della carica di presidente della giunta regionale della Calabria;</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Ufficio Centrale Regionale c/o Corte D&#8217;Appello di Catanzaro e di Ufficio Centrale Circoscrizionale Nord c/o Tribunale di Cosenza e di Ufficio Centrale Circoscrizionale Centro c/o Tribunale di Catanzaro e di Ufficio Centrale Circoscrizionale Nord c/o Tribunale di Reggio Calabria e di Giuseppe Mangialavori e di Morrone Giuseppe;<br />
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 20 marzo 2015 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Con ricorso notificato in data 16.01.2015, l’odierna ricorrente, candidata non eletta alla carica di Presidente della Giunta Regionale calabrese per la lista regionale n.1 collegata alle liste circoscrizionali aventi i contrassegni “Casa delle Libertà-Forza Italia-Fratelli d’Italia”, chiede l’annullamento, in via principale, del verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale Centro c/o il Tribunale di Catanzaro del 09.12.2014, nella parte in cui è stato proclamato eletto alla carica di Consigliere regionale il Dott. Giuseppe Mangialavori all’esito delle recenti consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Calabria; contestualmente impugna i verbali di proclamazione alla carica di consigliere regionale di Giuseppe Morrone, Nazzareno Salerno e Giuseppe Graziano. Ciò al fine di ottenere una sentenza che dichiari il proprio diritto ad essere proclamata alla carica di consigliere regionale, in qualità di candidato Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto presidente.<br />
Espone la ricorrente che, a seguito delle elezioni svoltesi in data 23 novembre 2014 per il rinnovo della carica di Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Calabria, l’Ufficio Centrale Regionale c/o la Corte d’Appello di Catanzaro, con verbale del 9 dicembre 2014, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale della Regione Calabria il sig. Mario Oliviero.<br />
Nella fase immediatamente successiva alla proclamazione del Presidente della Giunta Regionale, l’Ufficio Centrale Regionale non ha proclamato eletta alla carica di consigliere regionale la ricorrente, sebbene rivesta la qualità di candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente , mediante l’attribuzione, alla stessa, dell’ultimo dei seggi spettante alla sua coalizione, come previsto dal sistema vigente.<br />
La ricorrente ipotizza che l’Ufficio Centrale Elettorale Regionale abbia ritenuto che la modifica introdotta con la legge regionale 12. 9.2014 n.19, mediante la quale è stato soppresso il secondo periodo del comma 2 dell’art.1 della L.R. n.1/2005 &#8211; che richiamava espressamente l’art. 5 della L.Cost. n.1/1999 &#8211; comporti l’inapplicabilità del secondo periodo dell’art. 5 della L. n.1/1999 e, conseguentemente, impedisca la sua proclamazione a consigliere regionale.<br />
La ricorrente deduce che la previsione di cui all’art. 5, comma 1, secondo periodo della L Costituzionale n.1/1999 (nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero immediatamente di voti inferiori a quello del Presidente eletto), seppure contenuta in una disposizione rubricata come “transitoria”, non avrebbe “carattere transitorio”, nel senso che non cessa di esistere con l’entrata in vigore delle leggi regionali, ma è norma di principio a garanzia delle c.d. minoranze.<br />
Secondo la prospettazione della ricorrente, la norma della legge costituzionale che prevede la proclamazione a consigliere regionale del candidato (miglior) perdente alla carica di Presidente della Giunta regionale, costituirebbe norma di principio fondamentale del sistema elettorale regionale e, come tale, sarebbe direttamente applicabile alle elezioni regionali, a prescindere dal fatto che le Regioni l’abbiano espressamente recepita.<br />
Chiede, quindi, all’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non hanno provveduto a proclamarla eletta alla carica di consigliere regionale con correzione dei risultati elettorali e surroga al posto del candidato erroneamente proclamato ultimo degli eletti quale consigliere regionale nella coalizione formata dalle liste “Casa delle Libertà, Forza Italia, Fratelli d’Italia”.<br />
Si costituiscono in giudizio i sig.ri Giuseppe Morrone, Giuseppe Mangialavori, l’Ufficio Centrale c/o la Corte d’Appello di Catanzaro e la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
All’udienza pubblica del 20 marzo 2015, previa discussione della parti, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Il Collegio con separata sentenza ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai resistenti e ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Va ricostruito il quadro normativo di riferimento applicabile alla fattispecie.<br />
L’art. 5 legge costituzionale 22 novembre 1999 n.1 ha dettato la disciplina transitoria in attesa dell’adozione dei nuovi Statuti regionali e delle leggi regionali elettorali, prevedendo, in termini espressi, l’elezione alla carica di consigliere del candidato Presidente della Giunta regionale con un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.<br />
La Legge Regionale 7 febbraio 2005 n.1 (norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) all’art.1 comma 2 secondo periodo così recitava &#8221; Resta salva l’applicazione dell’art. 15, commi 13 e 14 della legge 17 febbraio 1968 , n.108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n.43 e dall’art, 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999 n.1&#8243;.<br />
La Legge Regionale della Calabria 19 settembre 2014 n. 19, modificando l’art.1, lett.a) della legge regionale n.1/2005, ha soppresso “ il secondo periodo della comma 2”.<br />
L’ultrattività della disposizione transitoria, dunque, è impedita dal suddetto recente intervento del legislatore regionale che ha conseguentemente vanificato l’aspettativa ad essere nominato consigliere regionale del candidato Presidente che segue il vincitore della competizione elettorale.<br />
La tesi sostenuta dalla ricorrente è che l’art. 5 legge costituzionale 22 novembre 1999 n.1 avrebbe natura transitoria solo nel primo periodo (laddove disciplina l’elezione del Presidente della Giunta regionale) ma non nel secondo periodo laddove prevede l’elezione alla carica di consigliere del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.<br />
Tale approccio esegetico, tuttavia, non è confortato da alcuna apprezzabile argomentazione e, soprattutto, per quel che rileva in questa sede, si pone aperto contrasto con l’indirizzo della Corte Costituzionale (n.4/2010; n.45/2011) che ha ritenuto che la disposizione testé richiamata abbia natura transitoria, senza distinguere tra primo e secondo periodo del primo comma.<br />
Né la transitorietà è smentita dalla decisione n. 728/2010 di questo Tribunale, richiamata dalla ricorrente a sostegno della natura non transitoria della legge costituzionale, in quanto tale pronuncia è stata emessa sotto l’ombrello del rinvio espresso all’art. 5, comma 1 legge costituzionale n.1/1999, da parte dell’allora vigente art. 1, comma 2, L.R. 1/2005.<br />
Riepilogato il quadro normativo di riferimento, il Tribunale ritiene rilevante e non manifestatamente infondata la questione della conformità dell’art. 1, comma 1, lett.a) della L.R. 12 settembre 2014 n.19 nella parte in cui sopprime il comma 2 dell’art. 1 L.R. 1/2005 in riferimento alla violazione dell’art. 123 della Costituzione e in relazione all’art. 3 del Protocollo Addizionale n. 1 alla &#8220;Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali&#8221;, quale norma interposta integrativa dell’art. 117 co. 1 Cost.<br />
E’ necessario ricostruire gli eventi che hanno preceduto l’adozione della legge regionale 12 settembre 2014 n. 19 mediante la quale si è provveduto a sopprimere il secondo periodo del co.2 dell’art. 1 della legge regionale 7 febbraio 2005 n.1.<br />
Il Presidente della Giunta della Regione Calabria, dott.Giuseppe Scopelliti, a seguito di condanna penale, in data 29 aprile 2014, ha rassegnato le proprie dimissioni.<br />
Il medesimo Presidente, in data 3 giugno 2014, (tardivamente in quanto oltre i 10 giorni stabiliti dall&#8217;art. 60 del regolamento del Consiglio) ha comunicato le proprie dimissioni al Consiglio regionale.<br />
L’art. 126 co. 3 Cost. prevede che le dimissioni del Presidente della Giunta comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.<br />
Alla stregua di tale disposizione costituzionale, con la comunicazione al Consiglio regionale delle dimissioni, avvenuta in data 3 giugno 2014, il predetto Consiglio si è sciolto de plano ed ha avuto inizio il regime di prorogatio con la conseguente limitazione delle sue funzioni agli atti necessari e urgenti.<br />
L’articolo 18 dello Statuto della Regione Calabria, approvato con la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, prevede al secondo comma che “Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio”.<br />
La Regione Calabria, con la legge n. 19 dell&#8217;11 settembre 2014, art.1 comma 1 lett.a), ha proceduto alla soppressione del secondo periodo del comma 2 della legge regionale 7 febbraio 20015 che faceva salva l’applicazione dell’art. 5, comma 1 della legge costituzionale 22/11/1999 n.1.<br />
La soppressione della norma regionale che richiamava la legge costituzionale n.1/1999, dunque, è avvenuta con una legge adottata in pieno regime di prorogatio e senza che, peraltro, tale soppressione fosse imposta dalla necessità di adeguarsi ai rilievi formulati dal Governo con l’ impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014) proposta avverso le modifiche apportate dalla legge regionale 6 giugno 2014, n. 8 al sistema elettorale calabrese.<br />
Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della norma di cui all’art. 1 comma 1 lett. a della legge regionale 12 settembre 2014 n.19 in relazione sia all’art. 18 dello Statuto della Regione Calabria adottato con Legge Regionale 19 ottobre 2004 n. 25, quale norma interposta rispetto all’art. 123 co. 1 Cost., sia in relazione all’art. 3 Protocollo Addizionale Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, quale norma interposta, rispetto all’art. 117 co. 1 Cost.<br />
Nel dettaglio, quanto al profilo della rilevanza, se l’art.1 co. 1 lett. a della Legge Regionale 12 settembre 2014 n.19 non avesse disposto la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell’art. 1 della L.R. 17/2005, sarebbe ancora in vigore il richiamo all’art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, che prevede la nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero immediatamente di voti inferiori a quello del Presidente eletto.<br />
Deve pertanto dedursi che la pronuncia di annullamento del verbale di proclamazione degli eletti, oggetto del giudizio principale, è “condizionata” dalla decisione della sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto, dalla eventuale sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale, discenderebbe l’annullamento delle legge regionale nelle parte in cui, mediante la soppressione di cui sopra, impedisce alla ricorrente di essere proclamata alla carica di consigliere regionale.<br />
Non si riscontrano d’altro canto alternative ermeneutiche del sistema elettorale idonee a renderla conforme ai parametri costituzionali indicati, posto che non appare in dubbio la transitorietà delle disposizione e, quindi, la sua inapplicabilità al caso di specie.<br />
Né, in tale prospettiva, viene in ausilio l’art. 59 comma 5 bis dello Statuto, aggiunto dall’art. 1 della L.R. 20 aprile 2005 n.11, che si è fatto carico di consentire al Legislatore Regionale di prevedere l’aumento del numero dei consiglieri nel caso di attribuzione di un seggio aggiuntivo al Presidente candidato miglior perdente.<br />
Tale facoltà è stata esercitata dal Legislatore fino alla recente modifica avvenuta con la citata l. n.19/2014 quando espressamente ha soppresso ogni richiamo alla legge costituzionale.<br />
Venendo al profilo della non manifesta infondatezza, ritiene il Collegio che anch’esso meriti positivo apprezzamento, in relazione ad entrambi i parametri costituzionali sopra indicati.<br />
In particolare, il “dubbio” sulla costituzionalità dell’art1. comma 1 lett. a) della legge regionale12 settembre 2014 n.19, sorge, in primo luogo, in relazione al “parametro interposto” costituito dall’art. 18 dello Statuto della Regione Calabria, con riguardo all’art. 123 Cost, interpretato nel senso che, nel periodo di prorogatio di un organo legislativo &#8211; quale il Consiglio regionale sciolto per effetto delle dimissioni del Presidente della Regione &#8211; tale organo sia titolare unicamente “delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili” (sentenza Corte Cost. n. 68 del 2010), essendo connaturale a tale istituto proprio la limitazione dei poteri degli organi regionali, anche laddove non espressamente previsti dallo Statuto regionale; attribuzioni limitate in forza della deminutio della rappresentatività politica dell’organo legislativo “in scadenza” e tra le quali non può intendersi ricompresa l’adozione di una legge elettorale.<br />
La Corte costituzionale è tornata nuovamente ad occuparsi della prorogatio dei Consigli regionali con la sent. 68/2010 ribadendo che l’esistenza di limiti “immanenti” all’istituto della prorogatio è principio consolidato sia a livello nazionale (essendo l’istituto della prorogatio previsto dall’art. 61 co. 2 Cost, al fine di assicurare la continuità funzionale del Parlamento, ed interpretato nel senso che le Camere in scadenza debbano attenersi allo svolgimento della cosidetta “ordinaria amministrazione”); sia con riguardo alle assemblee regionali (oggetto di specifico esame nella sentenza Corte Cost. 68 del 2010), poiché proprio dalla considerazione che tale istituto costituisce il punto di equilibrio tra il principio di rappresentatività e l’esigenza di continuità funzionale dell’attività cui sono preposti gli organi rappresentativi deriva che, seppure non è esigibile una “paralisi” assoluta delle attribuzioni riconosciute all’organo legislativo (Corte Cost. sentenza 515 del 1995), è però connaturale alla prorogatio il “depotenziamento” delle ordinarie attribuzioni, dovendosi riconoscere alle assemblee regionali in fase pre-elettorale solo la “eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale (..)”.<br />
D’altra parte, è evidente che nell’immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori (sentenza 68 del 2010).<br />
Quanto alla fonte disciplinante la concreta delimitazione dei poteri esercitabili dal Consiglio Regionale in regime di prorogatio, come precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2010 sopra citata, in forza della legge costituzionale n. 1 del 1999 &#8211; che ha attribuito allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e l’enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art. 123, primo comma, Cost.) e ha demandato al legislatore regionale la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità «che stabilisce anche la durata degli organi elettivi» (art. 122, primo comma, Cost.) -&#8220;la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell’attività degli organi prorogati, è di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale&#8221; (Corte Cost. sentenza 196 del 2003); con la precisazione che, in ogni caso, nel disciplinare tale profilo gli Statuti “dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell’art. 123, primo comma, della Costituzione” (Corte Cost. sentenza n. 304 del 2002).<br />
Sul punto, secondo principi consolidati emergenti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale anche nell’ipotesi in cui lo Statuto regionale non preveda espressamente limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio e dalla Giunta regionale in fase di prorogatio, la disposizione deve comunque essere interpretata, in armonia con la Costituzione ex art. 123 co. 1 Cost, come “facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali” (Corte Cost. sentenza n. 68 del 2010).<br />
Nel caso di specie, l’art. 18 co. 2 dello Statuto della Regione Calabria, prevede al comma 2 che “fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio”, senza ulteriore specificazione.<br />
Dovendo però interpretarsi tale norma, quale parametro interposto in relazione all’art. 123 co.1 Cost, alla luce dei principi sopra riportati inerenti l’istituto della prorogatio, deve da un lato essere esclusa la pienezza di poteri attribuiti all’organo legislativo sciolto e, nello specifico, non suscettibile di essere ricompreso in quelli eccezionalmente riconosciuti, per garantire la continuità funzionale dell’organo legislativo, quello di adottare le norme della “legge elettorale” sopra indicate, modificative della legge elettorale previgente; ciò sulla considerazione che la “legge elettorale” definendo le regole di composizione degli organi elettivi essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo costituisce una delle massime espressioni del principio di rappresentatività politica, la quale è “attenuata” per gli organi in fase pre-elettorale e può esplicarsi, proprio alla luce delle esigenze di continuità funzionale sottese alla prorogatio, solo nell’adozione di atti necessari a garantire, nelle circostanze concrete, tale continuità.<br />
In conclusione, deve, pertanto, ritenersi non manifestamente infondata la questione di ostituzionalità dell’art. 1 comma 1 lett. a della Legge regionale 12 settembre 2014 n.19 adottata in regime di prorogatio dal Consiglio Regionale,in relazione all’art. 18 co. 2 dello Statuto della Regione Calabria, quale norma interposta integrativa dell’art. 123 Cost.<br />
Ritiene il Tribunale, peraltro, che deve affermarsi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale anche in relazione all’art. 3 del Protocollo Addizionale n. 1 alla &#8220;Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali&#8221;, quale norma interposta integrativa dell’art. 117 co. 1 Cost., nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni, la quale va interpretata conformemente alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (in particolare, in forza della decisione 6.11.2012 in Causa 30386/05 Ekoglasnost c. Bulgaria).<br />
Secondo quanto statuito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la decisione sopra indicata, “la stabilità della legislazione elettorale assume una particolare importanza per il rispetto dei diritti garantiti dall’articolo 3 del Protocollo n. 1. In effetti, se uno Stato modifica troppo spesso le regole elettorali fondamentali o se le modifica alla vigilia di uno scrutinio, rischia di scalfire il rispetto del pubblico per le garanzie che si presume assicurino libere elezioni o la sua fiducia nella loro esistenza (Partito laburista georgiano c. Georgia n. 9103/04, § 88, CEDU 2008)”.<br />
Quanto alla valutazione del profilo temporale, nell’interpretare la predetta norma convenzionale, la Corte di Strasburgo richiama il “Codice di buona condotta in materia elettorale” adottato dalla Commissione per la Democrazia attraverso il Diritto, (cd.&#8221;Commissione di Venezia&#8221;), approvato nel 2003 dall&#8217;Assemblea parlamentare del Consiglio d&#8217;Europa, il cui art. 63 &#8211; rubricato &#8220;Livelli normativi e stabilità del diritto elettorale&#8221;- evidenzia che &#8220;gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare il sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione in seggi elettorali delle circoscrizioni non dovrebbero poter essere modificate entro l&#8217;anno che precede le elezioni, o dovrebbero essere trattate a livello costituzionale o a livello superiore a quello della legge ordinaria&#8221; .<br />
Il principio interpretativo affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in relazione all’art. 3 del Protocollo Addizionale n. 1 CEDU, sia pure richiamando norme di soft law non vincolanti, quale è l’art. 68 del “Codice di buona condotta in materia elettorale”, sopra riportato, consente di concludere che, seppure la norma di cui all’art. 3 Protocollo Addizionale n 1 della CEDU non impone “un divieto totale e tassativo di introduzione di modifiche normative in ambito elettorale nell’anno che precede la competizione” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 28 gennaio 2015 n. 76), sono però da ritenersi non compatibili con tali norme convenzionali europee le novelle legislative in materia elettorale adottate a ridosso delle consultazioni (ovvero in un arco temporale anche non brevissimo, quale l’anno antecedente le elezioni), non supportate da ragionevoli e adeguate ragioni o da esigenze di rispetto di interessi generali, eventualmente comparabili con quello della “stabilità” della legislazione elettorale.<br />
Nella fattispecie oggetto della presente delibazione, la norma sospettata di incostituzionalità è stata adottate circa due mesi prima della consultazione elettorale da un organo elettivo in prorogatio (la Legge Regionale è stata approvata in data 12 settembre 2014; le consultazioni elettorali si sono svolte in data 23 novembre 2014); né dall’esame delle stesse è evincibile un’ipotesi che possa giustificare, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Strasburgo e vincolanti l’interpretazione delle norme della CEDU per il giudice nazionale, l’adozione di modifiche del sistema elettorale deve pertanto concludersi nel senso della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità delle norme appena citate anche in relazione all’art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU, quale norma interposta integrativa del parametro costituzionale espresso dall&#8217;art. 117, primo comma, Cost. nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna “ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali&#8221; ( cfr. Corte cost. n. 113 del 2011).<br />
In conclusione, alla luce di quanto esposto, il Tribunale sospetta di incostituzionalità la norma di cui agli artt. 1 co. 1 lett. a della Legge Regionale 12 settembre 2014 n.19- che ha soppresso il secondo periodo del comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 7 febbraio 2005 n.1 per violazione dell’art. 3 Protocollo Addizionale n. 1 CEDU, in relazione agli artt. 117 co. 1 Cost. nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna all’art. 3 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU e all’art. 123 Cost. e per violazione dell’art. 18 dello Statuto della Regione Calabria adottato con Legge Regionale 19 ottobre 2044 n. 25, quale parametro interposto in relazione all’art. 123 Cost.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione all’art. 123 della Costituzione e all’art.117, comma 1, della Costituzione, anche alla luce dell&#8217;art. 3 Prot. n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali, la questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 co. 1 lett. a nel testo risultante dalla legge regionale n.19/2014.<br />
Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente della Giunta Regionale, nonché di darne comunicazione al Presidente del consiglio Regionale ed alle parti del presente giudizio.<br />
Dispone l&#8217;immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Corte Costituzionale.<br />
Sospende il giudizio in corso.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Guido Salemi, Presidente<br />
Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore<br />
Raffaele Tuccillo, Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/03/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-20-3-2015-n-519/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 20/3/2015 n.519</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2015 n.4410</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-3-2015-n-4410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Corsaro, est. Blanda Katia Accossato ed altri (Avv.ti Maria Agostina Cabiddu e Federico Sorrentino) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avvocatura Generale dello Stato) nei confronti di Daniela Toselli ed altri (Avv.ti Paola Stella Richter e Elena Stella Richter) sull&#8217;annullamento del diniego all&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-3-2015-n-4410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2015 n.4410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-3-2015-n-4410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2015 n.4410</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, est. Blanda<br /> Katia Accossato ed altri (Avv.ti Maria Agostina Cabiddu e Federico Sorrentino) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avvocatura Generale dello Stato) nei confronti di Daniela Toselli ed altri (Avv.ti Paola Stella Richter e Elena Stella Richter)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento del diniego all&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il Settore concorsuale 08/D1 Progettazione Architettonica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.   Università – Abilitazione scientifica nazionale – Valutazione collegiale dei candidati – Non può essere formalizzata tramite un rinvio per relationem alle valutazioni individuali – Conseguenza – Illegittimità della procedura. </p>
<p>2. Università – Abilitazione scientifica nazionale – Giudizio della commissione esaminatrice – Obbligo motivazionale – In genere.</p>
<p>3. Università – Abilitazione scientifica nazionale – Rapporto di parentela tra un candidato e un componente della Commissione – Non invalida le valutazioni degli altri candidati – Ragioni – Natura non concorsuale dell’abilitazione scientifica nazionale.</p>
<p>4. Università – Abilitazione Scientifica Nazionale – Giudizio negativo – Ricorso – Annullamento – Valutazione ex novo dei candidati ricorrenti – Necessarietà – Condizioni – Diversa composizione della commissione esaminatrice.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai sensi dell’art. 8 DPR 14 Settembre 2011 n. 222, recante il regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale, la idoneità o non idoneità di un candidato è decisa da una maggioranza di quattro quinti dei componenti della commissione, all’esito di una valutazione individuale e collegiale. Pertanto, deve ritenersi illegittimo il diniego all’abilitazione di un candidato laddove il giudizio collegiale consista in un mero richiamo per relationem alle valutazioni individuali dei singoli commissari. </p>
<p>2. Nell’ambito di una procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, l’ampia discrezionalità attribuita all’Amministrazione comporta che il giudizio della Commissione esaminatrice sia corredato da una rigorosa motivazione idonea a dar conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio. Tale motivazione deve essere ancor più stringente nell’ipotesi in cui i ricorrenti, pur avendo superato le mediane, non hanno conseguito l’abilitazione.</p>
<p>3. Nel caso di una procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale il vizio di incompatibilità riguardante un singolo componente della Commissione, imparentato entro il quarto grado con un candidato, non è idoneo a invalidare tutti i giudizi espressi dalla Commissione, in quanto il sistema dell’abilitazione scientifica nazionale non è configurato come una procedura concorsuale di tipo comparativo tra i singoli partecipanti e non si conclude con la redazione di una graduatoria.</p>
<p>4. Nel caso di annullamento del giudizio negativo per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario, la posizione dei candidati ricorrenti deve essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, con salvezza dei diversi giudizi idoneativi espressi dalla medesima Commissione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5003 del 2014, proposto da:<br />
Katia Accossato, Bersani Eleonora, Bogoni Barbara, Boidi Sergio, Borsotti Marco, Caliari Pier Federico, Contin Antonella, D&#8217;Alfonso Maddalena, Delledonne Nicola, Fabris Luca Maria Francesco, Gabrielli Simona, Galliani Pierfranco, Leoni Fabrizio, Manzelle Maura, Narne Edoardo, Nebuloni Attilio, Nocchi Massimiliano, Pallini Cristina, Pocaterra Federica, Poli Matteo Umberto e Valter Balducci, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Agostina Cabiddu e Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere delle Navi, 30; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Daniela Toselli, Francesca Bonfante, Benno Andres Albrecht, Giovanni Corbellini, Serena Maffioletti, Margherita Vanore, Emanuele Fidone, Mauro Galantino, Michele Sbacchi, Manuel Gausa Navarro, Attilio Pizzigoni, Marino Borrelli, Fernanda De Maio, Clara Fiorillo, Carmine Piscopo, Matteo Robiglio, Marco Trisciuoglio, Gianluigi Mondaini, Nicola Fabrizio Braghieri, Francesco Valerio Collotti, Luca Molinari, Lucina Caravaggi, Luigi Coccia, Federico de Matteis, Marco D&#8217;Annuntiis, Gabriele Mastrigli, Bianca Maria Rinaldi, Laura Valeria Ferretti, Matteo Agnoletto, Elena Mucelli, Vincenzo Latina, Domenico Giuseppe Chizzoniti Anna Lambertini, Luca Monica, Giovanni Marco Chiri, Giorgio Mario Peghin, Cesarina Siddi, Isotta Cortesi, Martino Doimo, Enrico Pietrogrande, Laura Andreini, Fabio Fabbrizzi, Giuseppe Fallacara, Antonio Vito Riondino, Giuseppe Francesco Rociola, Adriana Ghersi, Massimiliano Giberti, Antonello Boschi, Marco Maretto, Dario Costi, Federico Bilò, Giulio Massimo Barazzetta, Anna Barbara, Michele Giovanni Caja, Andrea Di Franco, Massimo Ferrari, Luisa Ferro, Stefano Domenico Guidarini, Angelo Lorenzi, Camillo Massimo Alberto Magni, Giuseppe Marinoni, Maurizio Meriggi, Laura Anna Pezzetti, Orsina Simona Pierini, Alessandro Rocca, Nicola Paolo Russi, Pierluigi Eugenio Salvadeo, Luigi Mario Lorenzo Spinelli, Giacinto Cerviere, Alessandro Massarente, Giovanni La Varra, Simona Calvagna, Antonello Russo, Cesare Piva, Tessa Matteini, Nicola Flora, Renato Capozzi, Paola Scala, Gustavo Ambrosini, Michele Bonino, Silvia Gron, Silvia Malcovati, Daniele Regis, Lorenzo Capobianco, Francesco Costanzo, Corrado Di Domenico, Fabrizia Ippolito, Fabrizio Toppetti, Massimo Faiferri, Claudia Battaino, Rossana Carullo, Enrico Prandi, Sara Marini, Vincenzo Gioffrè, Andrea Bruschi, Marco Burrascano, Francesco Cacciatore, Vincenzo Calabrese, Lorenzo Dall&#8217;Olio, Alessandra De Cesaris, Federico De Matteis, Anna Del Monaco, Antonella Falzetti, Alfonso Giancotti, Anna Giovannelli, Paola Gregory, Andrea Grimaldi, Filippo Lambertucci, Lina Malfona, Domizia Mandolesi, Annalisa Metta, Luca Montuori, Federica Morgia, Dina Nencini, Valerio Palmieri, Manuela Raitano, Luca Reale e Massimo Zammerini, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Stella Richter ed Elena Stella Richter domiciliati presso il loro studio in Roma, viale G. Mazzini, 11;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del diniego dell&#8217;Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di prima e seconda fascia per il Settore concorsuale 08/D1 Progettazione Architettonica, indetta con decreto direttoriale n. 222 del 20.07.2012, pubblicato, in data 5.2.2014, sul sito del Ministero;<br />
&#8211; del verbale n. 1 del 6.03.2013, nel quale sono stati stabiliti i criteri e i parametri per il conferimento dell&#8217;Abilitazione Scientifica Nazionale e per la valutazione dei titoli;<br />
&#8211; dei verbali n. 2 del 9.4.2013; n. 3 del 26.7.2013; n. 4 del 27.7.20013; n. 5 28.7.2013; n. 6 del 6.9.2013; n. 7 del 7.9.2013; n. 8 del 16.10.2013; n. 9 del 17.10.2013; n. 10 del 25.11.2013; n. 11 del 25.11.2013; n. 12 del 26.11.2013; n. 13 del 28.11.201<br />
&#8211; del verbale n. 16 del 20.12.2013, ove la Commissione ha corretto le valutazioni già data in ordine a taluni candidati su richiesta del MIUR-CINECA (doc. 18); &#8211; relazione riassuntiva (stesura definitiva) del 20.12.2013, nella quale viene approvato e alle<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto consequenziale e connesso;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Daniela Toselli, Francesca Bonfante, Benno Andres Albrecht, Giovanni Corbellini, Serena Maffioletti, Margherita Vanore, Emanuele Fidone, Mauro Galantino, Michele Sbacchi, Manuel Gausa Navarro, Attilio Pizzigoni, Marino Borrelli, Fernanda De Maio, Clara Fiorillo, Carmine Piscopo, Matteo Robiglio, Marco Trisciuoglio, Gianluigi Mondaini, Nicola Fabrizio Braghieri, Francesco Valerio Collotti, Luca Molinari, Lucina Caravaggi, Luigi Coccia, Federico de Matteis, Marco D&#8217;Annuntiis, Gabriele Mastrigli, Bianca Maria Rinaldi, Laura Valeria Ferretti, Matteo Agnoletto, Elena Mucelli, Vincenzo Latina, Domenico Giuseppe Chizzoniti Anna Lambertini, Luca Monica, Giovanni Marco Chiri, Giorgio Mario Peghin, Cesarina Siddi, Isotta Cortesi, Martino Doimo, Enrico Pietrogrande, Laura Andreini, Fabio Fabbrizzi, Giuseppe Fallacara, Antonio Vito Riondino, Giuseppe Francesco Rociola, Adriana Ghersi, Massimiliano Giberti, Antonello Boschi, Marco Maretto, Dario Costi, Federico Bilò, Giulio Massimo Barazzetta, Anna Barbara, Michele Giovanni Caja, Andrea Di Franco, Massimo Ferrari, Luisa Ferro, Stefano Domenico Guidarini, Angelo Lorenzi, Camillo Massimo Alberto Magni, Giuseppe Marinoni, Maurizio Meriggi, Laura Anna Pezzetti, Orsina Simona Pierini, Alessandro Rocca, Nicola Paolo Russi, Pierluigi Eugenio Salvadeo, Luigi Mario Lorenzo Spinelli, Giacinto Cerviere, Alessandro Massarente, Giovanni La Varra, Simona Calvagna, Antonello Russo, Cesare Piva, Tessa Matteini, Nicola Flora, Renato Capozzi, Paola Scala, Gustavo Ambrosini, Michele Bonino, Silvia Gron, Silvia Malcovati, Daniele Regis, Lorenzo Capobianco, Francesco Costanzo, Corrado Di Domenico, Fabrizia Ippolito, Fabrizio Toppetti, Massimo Faiferri, Claudia Battaino, Rossana Carullo, Enrico Prandi, Sara Marini, Vincenzo Gioffrè, Andrea Bruschi, Marco Burrascano, Francesco Cacciatore, Vincenzo Calabrese, Lorenzo Dall&#8217;Olio, Alessandra De Cesaris, Federico De Matteis, Anna Del Monaco, Antonella Falzetti, Alfonso Giancotti, Anna Giovannelli, Paola Gregory, Andrea Grimaldi, Filippo Lambertucci, Lina Malfona, Domizia Mandolesi, Annalisa Metta, Luca Montuori, Federica Morgia, Dina Nencini, Valerio Palmieri, Manuela Raitano, Luca Reale e Massimo Zammerini;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>I ricorrenti &#8211; docenti a vario titolo afferenti al settore scientifico disciplinare progettazione architettonica in diversi Atenei italiani – hanno chiesto di partecipare al concorso volto ad ottenere l&#8217;Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima e seconda fascia nel settore concorsuale 08/D1 progettazione architettonica.<br />
In data 6 marzo 2013 si è riunita la Commissione designata alla valutazione e costituita con decreto direttoriale n. 142 del 24.01.2013, composta da Campagnola Riccardo, Politecnico di Milano; Ciorra Giuseppe, Università degli Studi dì Camerino; Gambardella Cherubino, Seconda Università degli Studi di Napoli; Todaro Benedetto Università degli Studi di Roma &#8220;Sapienza&#8221;; Ortelli Luca, École polytechnique fédérale de Lausanne (Svizzera) — Commissario OCSE,<br />
L’esito della valutazione è stato negativo per gli istanti.<br />
Avverso il diniego di abilitazione scientifica e gli altri atti indicati in epigrafe hanno, quindi, proposto ricorso gli interessati deducendo i seguenti motivi<br />
1) Violazione falsa applicazione dell&#8217;art. 5, comma 2, del d.lgs. 97.95.1948, n. 1172. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 51 c.p.c.<br />
Nella prima riunione del 6 marzo 2013, ognuno dei componenti della Commissione ha dichiarato di non avere relazioni di parentela e affinità, entro il 4° grado incluso, con gli altri commissari (art. 5, comma 2, d.lgs. 7.5.48 n. 1172) e che non sussistevano le cause di astensione di cui all&#8217;art. 51 c.p.c.<br />
Successivamente (cfr. pag. 7 del verbale) ogni commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il 4° grado incluso, con i candidati (art. 5, comma 2, d.lgs. 7.5.48 n. 1172) e, altresì, che non sussistevano le cause di astensione di cui all&#8217;art. 51 c.p.c.-.<br />
Il Commissario Prof. Cherubino Gambardella sarebbe affine di 4° con il candidato all&#8217;abilitazione per la prima fascia prof. Emanuele Carreri. In particolare il Prof. Cherubino Gambardella sarebbe figlio del Prof. Alfonso Gambardella, fratello della Prof.ssa Rosa Gambardella, madre di Francesca Mozzillo, a sua volta moglie del prof. Emanuele Carreri. Poichè Cherubino Gambardella e Francesca Mozzillo sarebbero cugini; il marito di quest&#8217;ultima sarebbe affine di quarto grado del primo (prof. Gambardella), il quale, ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2, d.lgs. 7.5.48 n. 1172, avrebbe dovuto dichiararlo e quindi astenersi.<br />
Poiché il Prof. Cherubino Gambardella non ha dichiarato la propria incompatibilità e non si è astenuto dal partecipare alle valutazioni per l&#8217;Abilitazione Scientifica nella quale risultava candidato un suo affine, la procedura sarebbe illegittima e di conseguenza anche i giudizi di non abilitazione espressi nei confronti dei ricorrenti;<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 4, comma 7, del decreto direttoriale n. 222 del 20.07.2012. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 5 del d.P.R. n. 222/2011 e dell&#8217;art. 3 del decreto direttoriale n. 222 del 20.7.2012. Violazione dei principi di buon andamento e di trasparenza. Eccesso di potere per arbitrarietà manifesta.<br />
I verbali della Commissione non illustrerebbero in modo adeguato le riunioni della stessa, in violazione dell’art. 4, comma 7, del d.d. n. 222/2012, la Commissione è tenuta a redigere i verbali delle singole riunioni &#8220;contenenti&#8221; tutti gli atti.<br />
Dai verbali non si ricaverebbe il contenuto delle discussioni, né tanto meno l&#8217;esito delle stesse. Nei verbali sono indicati orari di inizio delle singole sessioni differenti (ore 14,30 nel verbale n° 1, ore 11,00 nei verbali 5° e 7°, ore 10,00 nei verbali n° 13, n° 14 e n° 15), mentre nelle relazioni riassuntive l&#8217;orario di inizio delle prime quindici riunioni è sempre indicato alle ore 12,00; di conseguenza, in base ai verbali, le riunioni collegiali sarebbero durate complessivamente 90,55 ore, mentre in base alle relazioni riassuntive esse sarebbero durate 85,25 ore.<br />
Sebbene l’Università di Ferrara fosse stata individuata quale sede della procedura, di fatto, parte dei lavori e delle riunioni si sarebbero svolte a Roma, senza il responsabile del procedimento;<br />
3) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 16, commi 1 e 3, lett. a) L n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 8, comma 4, d.P.R. 14.09.2011 n. 222 e degli arti. 3, 4, 5, 6, d.m. 76 del 7.06.2012. Violazione e falsa applicazione del d.d. 222 del 20.07.2012, art. 4, comma 4. Violazione e falsa applicazione del d.m. 29 luglio 2011 n. 336 — all. B) Settori concorsuali. Violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e Ricerca dell&#8217;11.01.2013. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Arbitrarietà ed irragionevolezza. Difetto di motivazione, incongruenza e contraddittorietà della stessa.<br />
Dai verbali non si potrebbero desumere le ragioni del giudizio collegiale, ai sensi dell&#8217;art. 3 del d.m. 76/2012; la Commissione ha adottato per tutti i candidati la medesima formula: “alla luce dei giudizi individuali espressi dai singoli commissari, che questo giudizio finale sintetizza e fa propri, la commissione stabilisce che il candidato &#8230;. non è abilitato all&#8217;accesso alla prima/seconda fascia di docenza universitaria italiana”.<br />
I giudizi individuali sarebbero inoltre contraddittori tra loro, generici e, a volte, offensivi o non pertinenti.<br />
La commissione avrebbe omesso la valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati, né avrebbe applicato i criteri e i parametri fissati dal d.m. 76/2012 e dal d.P.R. n. 222/2011 e gli ulteriori elementi che la stessa Commissione aveva previsto nella prima seduta.<br />
I giudizi sarebbero inoltre estremamente sintetici;<br />
4) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;Allegato D al d.m. 76/2012 nonché dell&#8217;art. 4, comma 2, lettera c) e dell&#8217;art. 5, comma 2, lettera c) dello stesso d.m., nella parte in cui richiamano l&#8217;Allegato. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica, irragionevolezza ed arbitrarietà;<br />
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del d.m. 76 del 7.6.2012, nonché dell&#8217;art. 4, commi 1 e 4 del decreto direttoriale n. 222 del 20.7.2012. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed arbitrarietà.<br />
I giudizi di non idoneità sarebbero stati resi senza considerare alcun parametro o criterio e senza indicare le ragioni della mancata applicazione dei limiti che la stessa Commissione si era data nella prima riunione; la commissione avrebbe inoltre utilizzato criteri e parametri identici per la I e la II fascia;<br />
6) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 16 legge n. 240/2010, commi 1 e 3, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 5, e 8, in particolare commi 2 e 4, del d.P.R. 14.9.2011 n. 222; degli arti. 3, 4, 5 e 6 d.m. 76 del 7.06.2012, in combinata lettura con gli artt. 2 e 4, commi 1, 2 e 4 del decreto direttoriale n. 222 del 20.7.2012. Violazione e falsa applicazione degli stessi artt. 2 e 4, commi 1, 2 e 4 del decreto direttoriale n. 222 del 20.7.2012. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta.<br />
Il sistema elaborato dal Ministero non avrebbe permesso l&#8217;accesso al curriculum integrale, compilato dai candidati, per cui i Commissari non avrebbero considerato elementi importanti della maturità scientifica e professionale dei partecipanti alla procedura.<br />
Alcuni ricorrenti hanno indicato soltanto il numero massimo di pubblicazioni, previste dall’art. 7 del d.m. 76/2012 (pari a 16 per i candidati di I fascia e a 12 per i quelli di II fascia) per il macro settore 8 ingegneria civile e architettura (d.m., allegati C ed E), il che avrebbe condizionato negativamente il giudizio sull&#8217;attività scientifica e didattica dei ricorrenti;<br />
7) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 16, commi 1 e 3, legge n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3, comma 5, e dell&#8217;art. 8, in particolare commi 2 e 4, del d.P.R. 14.09.2011 n. 222; degli artt. 3, 4, 5 e 6 del d.m. 76 del 7.06.2012. Violazione e falsa applicazione del punto 4 lettera b) dell&#8217;allegato B, d.m. 76/2012, in combinata lettura con l&#8217;art. 2 del d.d. n. 222 del 20.07.2012. Violazione e falsa applicazione dello stesso art 2 del d.d. n. 222 del 20.07.2012. Violazione del principio di buon andamento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e perplessità della motivazione.<br />
Le pubblicazioni non allegate alla domanda non sarebbero state calcolate per verificare il superamento delle mediane, con effetti pregiudizievoli sul giudizio di Abilitazione Scientifica;<br />
8) Sull&#8217;illegittimità dell&#8217;art. 6 del d.m. 76/2012 (Indicatori di attività scientifica), della delibera ANVUR n. 50/2012 e della delibera ANVUR n. 7/2012 (Mediane). Violazione e falsa applicazione della L. 240/2010 artt. 1 e 16, commi 1 e 3 e degli artt. 9, 33, 97 della Costituzione.<br />
La commissione non avrebbe indicato le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere le mediane;<br />
9) Sull&#8217;illegittimità del d.m. 76/2012 in relazione ai criteri e ai parametri per la valutazione dei candidati e dell&#8217;art. 2, d.d. n. 222/2012, in ragione anche delle modalità applicative secondo la procedura telematica e le istruzioni di compilazione del Ministero. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 16, c. 3, lett. a). Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 4, comma 1, d.P.R. n. 222/2011. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 8, comma 4, d.P.R. n. 222/2011. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 Cost. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta.<br />
L’art. 5 del d.m. 76/2012 indicherebbe criteri e i parametri uguali per tutti i settori concorsuali e per tutte le aree di appartenenza.<br />
Il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.<br />
Alla camera di consiglio del 5 agosto 2014, con ordinanza n. 3892/2014 del 6 agosto 2014, è stata fissata l&#8217;udienza pubblica del 25 febbraio 2015 per la trattazione del merito del ricorso ai sensi dell’art. 55, comma 10, del D.lgs 104/2010 ed è stata ordinato ai ricorrenti di integrare il contraddittorio nei confronti di coloro che hanno conseguito l&#8217;abilitazione nel settore concorsuale 08/D1 (progettazione architettonica), autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami.<br />
A seguito della integrazione del contraddittorio con memoria depositata il 22.1.2015 si sono, altresì, costituti in giudizio i controinteressati indicati in epigrafe i quali, in primo luogo, hanno eccepito la infondatezza del ricorso e, in secondo luogo, che una eventuale sentenza di accoglimento non potrebbe avere alcun effetto sulla conseguita idoneità di ciascuno dei deducenti, trattandosi di una procedura concorsuale che si conclude con un mero giudizio di idoneità o non idoneità nei confronti di ciascun candidato, in assenza di una graduatoria finale dei partecipanti.<br />
All’udienza del 25 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione.<br />
Ritiene il Collegio, in considerazione del suo carattere assorbente, di esaminare previamente il terzo motivo, con il quale si deduce la incongruità del giudizio della Commissione, in quanto dai verbali delle sedute della Commissione non sarebbe possibile evincerebbe le ragioni del giudizio collegiale, il quale sarebbe stato reso in forma identica per tutti i candidati con un mero rinvio ai giudizi dei singoli commissari.<br />
Al fine di verificare la fondatezza delle censure occorre descrivere in sintesi il quadro normativo che regola le procedure di abilitazione scientifica.<br />
L&#8217;art. 16 della legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l&#8217;efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’ “abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.<br />
L&#8217;abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010).<br />
L’art. 8 del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 con cui è stato approvato il “Regolamento concernente il conferimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale per l&#8217;accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell&#8217;articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, al quinto comma precisa che “la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti”.<br />
Il medesimo art. 8, al settimo comma, dispone che “i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri <i>pro veritate</i> degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali”.<br />
Alla luce di tali premesse merita adesione la tesi esposta dai ricorrenti secondo cui dai verbali delle sedute non si evincerebbero le ragioni del diniego della abilitazione.<br />
Invero, come correttamente dedotto, la Commissione non ha espresso un giudizio collegiale, posto che lo stesso consiste in un mero richiamo <i>per relationem</i> alle valutazioni individuali dei singoli commissari, come previsto dal menzionato regolamento per l’abilitazione scientifica approvato con d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222.<br />
Le norme sopra richiamate e, in particolare, l’art. 8, comma 5, del d.p.r. 222/2011, stabiliscono chiaramente che il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale, precisando che per conseguire l’abilitazione occorre che ciascun candidato raggiunga una ben precisa maggioranza pari a quattro quinti dei componenti della commissione esaminatrice.<br />
Tale obbligo è stato poi ribadito dall’articolo 4, comma 5, del bando di concorso indetto con decreto direttoriale 20 luglio 2012, n. 222.<br />
Perché si giunga alla formazione di tale maggioranza ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità è necessario, pertanto, che ciascun commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti di ciascun candidato, e che in seguito la commissione rielabori collegialmente tali giudizi individuali in una valutazione complessiva del candidato, che costituisca &#8211; per quanto possibile – una sintesi dei singoli pareri. Tale circostanza, tuttavia, nel caso di specie non si è realizzata, come si desume chiaramente dalla mera lettura dei verbali allegati al ricorso.<br />
Occorre osservare, altresì, che nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all&#8217;Amministrazione un&#8217;ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito.<br />
Tale motivazione sarebbe dovuta essere ancora più stringente nel caso in esame in cui i ricorrenti, pur avendo superato le mediane, non hanno conseguito l’abilitazione.<br />
Tale mancanza determina, quindi, l’illegittimità della valutazione espressa dalla commissione per difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo possibile individuare le ragioni che hanno condotto l’organo collegiale ad esprimersi in termini negativi nei confronti dei singoli ricorrenti.<br />
Il carattere assorbente dei motivi esaminati esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore per il settore concorsuale 08/D1 &#8211; Progettazione Architettonica e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.<br />
Ciò premesso appare, comunque, opportuno soffermarsi sul motivo con il quale è stato dedotto che i commissari non avrebbero reso alcuna dichiarazione relativa alla insussistenza di relazioni di parentela o affinità con i candidati e la sussistenza di un vincolo di affinità di quarto grado tra uno dei commissari (il prof. Cherubino Gambardella) ed uno dei candidati giudicati idonei all’abilitazione (il dott. Emanuele Carreri), in quanto tale censura, se accolta, avrebbe (secondo gli interessati) determinato il travolgimento dell’intera procedura concorsuale anche a carico dei candidati che hanno conseguito la idoneità.<br />
Il motivo è privo di base.<br />
Invero, la dedotta incompatibilità avrebbe comportato un dovere di astensione del commissario, la cui violazione avrebbe invalidato il giudizio relativo al candidato affine, ma non avrebbe determinato l&#8217;illegittimità di ogni altro giudizio. Ciò in quanto il sistema dell’abilitazione scientifica nazionale, come delineato dall’art. 16 della legge n. 240/2010, non costituisce una procedura concorsuale di tipo comparativo tra i singoli partecipanti, atteso che la commissione è chiamata a valutare il curriculum di studi e professionale dei diversi candidati al fine di verificare il possesso dei requisiti di “maturità scientifica” necessari per poter accedere alle successive procedure concorsuali per la nomina a docente di prima e di seconda fascia.<br />
Del resto all&#8217;esito di tale procedimento non viene redatta una graduatoria per l&#8217;assegnazione di un numero limitato di posti, ma si afferma la mera abilitazione dei candidato giudicati idonei, a prescindere da una comparazione delle posizioni degli altri concorrenti.<br />
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione degli interessati debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.<br />
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:<br />
&#8211; annulla il provvedimento che ha giudicato inidonei i ricorrenti;<br />
&#8211; ordina all’amministrazione di rivalutare gli interessati entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;<br />
&#8211; condanna il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinqecento/00) e alla rifusione delle spese riguardanti la noti<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore<br />
Achille Sinatra, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/03/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-3-2015-n-4410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2015 n.4410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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