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	<title>20/2/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/2/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2015 n.529</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-20-2-2015-n-529/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-20-2-2015-n-529/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2015 n.529</a></p>
<p>Pres. Giordano, Est. Fornataro Fujitsu Technology Solution S.p.A. (Avv. Albanese) vs. Regione Lombardia (Avv.ti Pujatti, Gallonetto) e nei confronti di Telecom Italia. S.p.a. (Avv.ti Lirosi, Martinelli, Alfarano) sulla necessaria indicazione di mezzi e risorse prestati in ipotesi di avvalimento infragruppo 1. Giustizia amministrativa – Contratti della P.A. – Provvedimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-20-2-2015-n-529/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2015 n.529</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-20-2-2015-n-529/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2015 n.529</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giordano, Est. Fornataro<br /> Fujitsu Technology Solution S.p.A. (Avv. Albanese) vs. Regione Lombardia (Avv.ti Pujatti, Gallonetto) e nei confronti di Telecom Italia. S.p.a. (Avv.ti Lirosi, Martinelli, Alfarano)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessaria indicazione di mezzi e risorse prestati in ipotesi di avvalimento infragruppo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa – Contratti della P.A. – Provvedimento di aggiudicazione – Impugnativa –Nuovo provvedimento di aggiudicazione – Nuova lesione – Conseguenze  -Prima aggiudicazione – Omessa impugnativa &#8211; Irrilevanza						</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara – Avvalimento infragruppo – Verifica dei requisiti di capacità tecnica – Semplificazione del regime documentale e probatorio –Indicazione puntuale di mezzi e risorse prestati – Necessità						</p>
<p>3.	Contratti della P.A. – Gara – Avvalimento infragruppo – Verifica dei requisiti di capacità tecnica  -Appartenenza della concorrente ad un consorzio – Inapplicabilità dell’avvalimento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sussiste l’interesse ad impugnare la nuova aggiudicazione, adottata dalla stazione appaltante sulla base di una nuova attività procedimentale, successiva all’esito del contenzioso giurisdizionale azionato da altra concorrente avverso il primo provvedimento di aggiudicazione, considerato che la nuova determinazione cagiona una nuova lesione ed è suscettibile di autonoma impugnazione. Ne consegue che l’omessa impugnazione del primo provvedimento di aggiudicazione da parte del ricorrente non determina né l’inammissibilità né la tardività del ricorso avverso il secondo provvedimento di aggiudicazione.						</p>
<p>2.La disciplina dell’avvalimento, anche quando ad esso si ricorre per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica, impone che le relative dichiarazioni, anche unilaterali in caso di avvalimento infragruppo, ai sensi dell’art. 88 del d.p.r. 2010 n. 207 e dell’art. 49 del d.l.vo 2006 n. 163, rechino in modo compiuto, esplicito ed esauriente l’indicazione delle risorse e dei mezzi concretamente prestati e tale indicazione deve essere determinata e specifica.</p>
<p>3.	L’appartenenza dell’impresa concorrente ad un consorzio non dà vita a relazioni corrispondenti a quelle caratteristiche del gruppo di società e pertanto non viene in rilievo la disciplina dell’avvalimento infragruppo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2015, proposto da:<br />
Fujitsu Technology Solution spa, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Albanese con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazzetta della Guastalla n. 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piera Pujatti, Sabrina Gallonetto, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Milano, piazza Città di Lombardia n.1;<br />
Arca Azienda Regionale Centrale Acquisti spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Sala e Stefano Marras, con domicilio eletto presso la sede legale di ARCA spa in Milano, via Fabio Filzi n. 22; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Telecom Italia spa, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria nel RTI con BV Tech spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lirosi, Marco Martinelli e Gaetano Alfarano, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio in Milano, Piazza Belgioioso n. 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del provvedimento n. 34/2015 emesso in data 08 gennaio 2015 mediante il quale la stazione appaltante ha affidato al RTI Telecom Italia spa &#8211; BV Tech spa il servizio di gestione delle postazioni di lavoro per la Regione Lombardia e gli Enti del Sistema Regionale;<br />
&#8211; dei verbali della Commissione giudicatrice nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione dell’aggiudicataria;<br />
&#8211; del provvedimento di diniego di autotutela ex art. 243 bis d.l.vo 2006 n. 163;<br />
nonché per la condanna della stazione appaltante ad aggiudicare la gara in favore della ricorrente e al risarcimento del danno.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arca &#8211; Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. e di Regione Lombardia e di R.T.I. Telecom Italia S.p.A. &#8211; Bv Tech S.p.A.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l&#8217;adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché la mancanza di opposizioni delle parti avvisate dal Presidente del collegio in ordine alla possibile definizione con sentenza semplificata;<br />
Ritenuta l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, in quanto:<br />
&#8211; il ricorso ha ad oggetto la nuova determinazione di aggiudicazione, adottata dalla stazione appaltante sulla base di una nuova attività procedimentale, successiva all’esito del contenzioso giurisdizionale azionato da altra concorrente avverso il primo p<br />
&#8211; del resto, la posizione della ricorrente nella gara cui ha partecipato è sostanzialmente mutata tra la prima e la seconda aggiudicazione, atteso che solo per effetto dell’ultima aggiudicazione essa ha assunto la posizione di seconda classificata nella g<br />
Ritenuta la fondatezza delle censure dirette a contestare la legittimità dell’avvalimento cui ha fatto ricorso la società BV Tech s.p.a., mandante nel RTI con Telecom Italia s.p.a., per dimostrare il requisito di capacità tecnica, previsto dall’art. III.2.3 lett. a) del bando di gara, in quanto:<br />
&#8211; l’art. 2.3 del disciplinare specifica che, in caso di partecipazione alla gara in RTI, il requisito di capacità tecnica, previsto dall’art. III.2.3 lett. a) del bando di gara, deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, nondimeno “ciascu<br />
&#8211; nel caso di specie BV Tech s.p.a. ha ritenuto di utilizzare l’istituto dell’avvalimento infragruppo al fine di dimostrare in sede di gara il possesso del particolare requisito, valorizzando in tal senso la sua appartenenza al “Consorzio BV Tech” e dichi<br />
&#8211; nondimeno, la disciplina dell’avvalimento infragruppo non è stata legittimamente applicata, in quanto l’appartenenza di BV Tech spa ad un Consorzio non dà vita a relazioni corrispondenti a quelle caratteristiche del gruppo di società;<br />
&#8211; in ogni caso, la disciplina dell’avvalimento, anche quando ad esso si ricorre per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica, impone che le relative dichiarazioni, anche unilaterali in caso di avvalimento infragruppo, ai sensi dell’art. 88<br />
&#8211; va ribadito che l’avvalimento infragruppo – di cui, comunque, non ricorrono i presupposti nel caso di specie &#8211; giustifica la semplificazione del regime documentale e probatorio, ma non la genericità dell’oggetto dell’avvalimento stesso (cfr. Consiglio d<br />
&#8211; la dichiarazione di avvalimento prodotta da BV Tech spa non soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 88 del d.p.r. 2010 n. 207 e 49 del d.l.vo 2006 n. 163, perché non reca in modo compiuto, esplicito ed esauriente l’indicazione delle risorse e dei mezz<br />
&#8211; in particolare, la dichiarazione prodotta non permette di individuare quali siano i mezzi e le risorse che, in modo specifico e determinato, sono posti a disposizione della concorrente per l’esecuzione del contratto in coerenza con il requisito di parte<br />
&#8211; tale estrema genericità non è superabile assumendo, secondo la tesi delle parti resistenti, che, comunque, la mandataria Telecom Italia spa dispone da sola dell’integrale requisito, in quanto tale impostazione, da un lato, introduce una modalità di dimo<br />
Ritenuta, in definitiva, la fondatezza della censura esaminata, che, presentando natura sostanziale, consente di prescindere dall’esame delle ulteriori doglianze articolate nel ricorso;<br />
Ritenuto, pertanto, che la domanda di annullamento contenuta nel ricorso è fondata e deve essere accolta, mentre deve essere respinta la domanda risarcitoria proposta dalla società ricorrente, in quanto non supportata dalla dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria, ex art. 2043 c.c., fermo restando che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)<br />
Definitivamente pronunciando:<br />
1) accoglie la domanda di annullamento contenuta nel ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato, indicato in epigrafe;<br />
2) respinge la domanda risarcitoria contenuta nel ricorso;<br />
3) condanna le parti resistenti e le parti controinteressate, in solido tra loro, al pagamento delle spese della lite in favore della ricorrente, liquidandole in euro 6.000,00 (seimila), oltre la restituzione del contributo unificato ed accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />
Mauro Gatti, Primo Referendario<br />
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-20-2-2015-n-529/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2015 n.529</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2015 n.1190</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-20-2-2015-n-1190/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-20-2-2015-n-1190/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-20-2-2015-n-1190/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2015 n.1190</a></p>
<p>Pres. Pagano, est. Monaciliuni Federazione Provinciale Coldiretti Benevento e Sindacato Venatorio Italiano (Avv.ti Flavio De Nicolais ed Alberto Messina) c. Regione Campania (Avv. Maria Laura Consolazio) nei confronti di Eolica P.M. (Avv.ti Germana Cassar e Mattia Melinverni) e Comune di Benevento (Avv. Roberto Prozzo) e Comune di Pontelandolfo (n.c.) con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-20-2-2015-n-1190/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2015 n.1190</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-20-2-2015-n-1190/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2015 n.1190</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pagano, est. Monaciliuni<br /> Federazione Provinciale Coldiretti Benevento e Sindacato Venatorio Italiano (Avv.ti Flavio De Nicolais ed Alberto Messina) c. Regione Campania (Avv. Maria Laura Consolazio) nei confronti di Eolica P.M. (Avv.ti Germana Cassar e Mattia Melinverni) e Comune di Benevento (Avv. Roberto Prozzo) e Comune di Pontelandolfo (n.c.) con l’intervento ad opponendum dei sigg.ri Antonio Tedesco, Luigi Tedesco, Gerardo Befi, Francesco Buono, Francesco Perrotta e Domenico Cocozza (Avv.ti Giovanni Romano e Vincenzo Piscitelli)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento del decreto regionale di autorizzazione alla costruzione e all&#8217;esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Installazione di un impianto eolico – Autorizzazione – Ricorso da parte di associazioni ambientaliste – Intervento ad opponendum – Intervento dei terzi cedenti le quote della società.  </p>
<p>2. Processo amministrativo – Ricorso proposto da un’associazione – Legittimazione a stare in giudizio – Deve essere dimostrata – Produzione in atti dello Statuto dell’associazione – Insufficienza.</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Installazione di un impianto eolico – Autorizzazione – Ricorso da parte di associazioni ambientaliste – Legittimazione processuale delle associazioni – Requisiti.</p>
<p>4. Ambiente e territorio – Installazione di un impianto eolico – Autorizzazione – Ricorso da parte di associazioni ambientaliste – Omessa notifica alle Amministrazioni Statali coinvolte nella conferenza dei servizi – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel giudizio proposto avverso il decreto che autorizza un’impresa a realizzare e a mettere in esercizio un impianto eolico, deve ritenersi ammissibile l’intervento ad opponendum dei terzi che hanno venduto a un’altra società le proprie quote di partecipazione nell’impresa costituendo sulle stesse un diritto di pegno legato al definitivo ed irrevocabile ottenimento dei permessi finali, sussistendo l’interesse di costoro alla conservazione del provvedimento impugnato, cui è risolutivamente legata la vendita delle quote societarie da loro effettuata (Il TAR ha altresì stabilito che solo nel caso di un intervento ad adiuvandum si pone la necessità di verificare, ai fini della sua ammissibilità, l’eventuale decadenza da azioni giudiziarie che si sarebbe dovuto proporre in via autonoma).</p>
<p>2. La qualità di legittimato a stare in giudizio per conto di una persona giuridica o di una associazione deve essere dimostrata, pena l’inammissibilità del ricorso. A tal fine non è sufficiente versare in atti lo Statuto della persona giuridica ricorrente laddove dallo stesso non sia possibile ricavare l’attribuzione espressa della potestà di proporre un giudizio in capo al Presidente. (1)</p>
<p>3. La legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste è apprezzata dalla giurisprudenza in presenza di tre requisiti: le finalità statutarie dell’ente,  la stabilità del suo assetto organizzativo, la vicinitas rispetto all’interesse sostanziale che si assume leso. Pertanto, il ricorso proposto da due associazioni avverso il provvedimento regionale di autorizzazione alla costruzione e messa in esercizio di un impianto eolico deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse laddove dallo Statuto delle stesse risulti solo un generico cenno alla tutela ambientale.</p>
<p>4. Deve ritenersi inammissibile il ricorso avverso il provvedimento autorizzatorio alla costruzione e messa in esercizio di un impianto eolico che non sia stato notificato a tutte le Amministrazioni Statali coinvolte nel procedimento, ivi comprese la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e la direzione regionale per i beni culturali, nei cui pareri favorevoli ha trovato causa diretta ed efficiente il provvedimento impugnato. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, sezione sesta, 16 febbraio 1955 n. 50; sezione quarta, 27 maggio 1955 n. 372; 15 maggio 1963 n. 334; 30 dicembre 1966 n. 10997) e che, in mancanza, il ricorso è inammissibile (cfr. sempre Cons. Stato, sezione sesta, 6 aprile 1960 n. 180; sezione quinta, 13 dicembre 1974 n. 6219 e 25 febbraio 1977 n. 141; Tar Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 31 luglio 2000, n. 586; Tar Valle d&#8217;Aosta, 18 marzo 1999, n.59 e 20 marzo 2000, n.92; Tar Basilicata, 12 maggio 1995, n.226</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Settima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3871 del 2014, proposto:<br />
dalla “<i>Federazione Provinciale Coldiretti Benevento</i>”, in persona del suo Presidente, legale rappresentante p.t., dott. Gennarino Masiello, nonché dal “<i>Sindacato Venatorio Italiano</i>”, in persona del suo Presidente, sig. Mauro Panella, rappresentati e difesi, per mandati a margine dell’atto introduttivo del giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Flavio De Nicolais ed Alberto Messina, con domicilio eletto in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, n. 377, presso lo studio dell’avv. Generoso Marrandino; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Campania, rappresentata e difesa, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso ed in virtù di decreto dirigenziale di conferimento dell’incarico n. 340 del 24 luglio 2014, dall’avv. Maria Laura Consolazio dell’Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso il Palazzo della Giunta regionale della Campania, sito in Napoli, alla via S. Lucia, n. 81; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; società Eolica P.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., sig. Ernst Gostner, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio, dagli avv.ti Germana Cassar e Mattia Malinverni, con domicilio eletto in Napoli, via Melisurgo, n. 4, presso lo studio dell’avv. Andrea Abbamonte;<br />
&#8211; Comune di Morcone (Bn), in persona del suo sindaco p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio, dall’avv. Roberto Prozzo, con domicilio eletto in Napoli, viale Maria Cristina di Savoia, n. 18, presso lo stud<br />
&#8211; il Comune di Pontelandolfo (Bn), in persona del suo sindaco p.t., non costituito in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>ad opponendum:<br />
i sigg.ri Antonio Tedesco, Luigi Tedesco, Gerardo Befi, Francesco Buono, Francesco Perrotta e Domenico Cocozza, tutti rappresentati e difesi, per mandati in calce all’atto di intervento, dagli avv.ti Giovanni Romano e Vincenzo Piscitelli, con domicilio eletto in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, n. 670, presso lo studio dell’avv. Ernesto Procaccini; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>1- del decreto dirigenziale n. 311 del 9 maggio 2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 32 del 12 maggio 2014, cui tramite la Regione Campania (Dipartimento n. 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico – Direzione Generale n. 2 Sviluppo Economico e Attività Produttive) ha autorizzato la società Eolica P.M. s.r.l. “<i>fatti salvi i diritti dei terzi, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n. 15 aerogeneratori, come da planimetria allegata, escludendo gli aerogeneratori individuati dalle sigle P3, P4 e P18, ubicato nei territori comunali di Morcone e Pontelandolfo (Bn) per una potenza nominale massima di 46,125 MW</i>”, da realizzarsi sui terreni riportati in Catasto quali indicati sempre nel dispositivo del provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni e degli obblighi enumerati sempre in seno al medesimo;<br />
2- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, “<i>per la cui identificazione si rinvia al contenuto dell’attività provvedimentale richiamata nel decreto sub 1, che qui si ritenga espressamente richiamata in ogni sua parte, interamente sconosciuta e della quale si chiede sin d’ora l’acquisizione, con espressa riserva di motivi aggiunti</i>” (così nell’epigrafe e nelle conclusioni del ricorso);</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione regionale e (vista) l’annessa produzione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio e l’annessa produzione della società Eolica P.M. s.r.l. e del Comune di Morcone;<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum, quale innanzi proposto e (vista) la documentazione ad esso allegata;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1- A mezzo del ricorso in esame, notificato fra il 3 ed il 4 luglio alle parti intimate, la “Federazione Provinciale Coldiretti Benevento” ed il “Sindacato Venatorio Italiano” hanno impugnato:<br />
a) il decreto dirigenziale n. 311 del 9 maggio 2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 32 del 12 maggio 2014, cui tramite la Regione Campania (Dipartimento n. 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico – Direzione Generale n. 2 Sviluppo Economico e Attività Produttive) ha autorizzato la società Eolica P.M. s.r.l. “<i>fatti salvi i diritti dei terzi, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n. 15 aerogeneratori, come da planimetria allegata, escludendo gli aerogeneratori individuati dalle sigle P3, P4 e P18, ubicato nei territori comunali di Morcone e Pontelandolfo (Bn) per una potenza nominale massima di 46,125 MW</i>”, da realizzarsi sui terreni riportati in Catasto quali indicati sempre nel dispositivo del provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni e degli obblighi enumerati sempre in seno al medesimo;<br />
b) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, “<i>per la cui identificazione si rinvia al contenuto dell’attività provvedimentale richiamata nel decreto sub 1, che qui si ritenga espressamente richiamata in ogni sua parte, interamente sconosciuta e della quale si chiede sin d’ora l’acquisizione, con espressa riserva di motivi aggiunti</i>” (così nell’epigrafe e nelle conclusioni del ricorso).<br />
2- Nella prospettazione/denuncia delle parti ricorrenti detta autorizzazione è illegittima per:<br />
a) violazione e falsa applicazione del d.l.vo n. 387 del 2003 e del d.m. 10 settembre 2010 recante le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell’art. 12 del detto decreto n. 387 del 2003, posto che esisterebbero, sotto i profili ambientali, “<i>controindicazioni escludenti</i>” la possibilità di collocare l’impianto nel sito prescelto: non considerate ed invece ad esserlo in applicazione della detta normativa (primo mezzo);<br />
b) difetto di istruttoria e di motivazione, violazione ed errata applicazione dell’art. 5 del d.P.R. 357 del 1997 in relazione alla assenza, in seno al procedimento, della valutazione di impatto ambientale e di incidenza (secondo mezzo);<br />
c) ulteriore violazione della normativa già calendata innanzi e del d. l.vo n. 152 del 2006, sotto profili di carenze istruttorie e di partecipazione alla conferenza dei servizi, in particolare riferimento alla “<i>obbligatoria</i>” presenza del “<i>Ministero per i beni e le attività culturali</i>” (terzo mezzo);<br />
d) violazione della già descritta normativa e del giusto procedimento, per mancata sottoposizione del progetto a valutazione ambientale strategica (Vas) e per mancata partecipazione al procedimento (qui) dell’Ente Parco Regionale del Matese (quarto mezzo);<br />
e) violazione del d.m. n. 258 del 2007, della direttiva 92/43/Cee, del d.l. 11.6.1998, n. 180 e della l. 365 del 2000, in quanto l’area in questione, ricadendo in una “<i>Zona speciale di conservazione</i>”, non potrebbe essere convertita ad altri usi (quinto ed ultimo mezzo).<br />
3- Per resistere alla pretesa si sono costituiti in giudizio la regione Campania (in data 1 agosto 2014), la società Eolica P.M. s.r.l (in data 24 settembre 2014) ed il Comune di Morcone (in data 15 settembre 2014).<br />
3a- Le dette parti resistenti, (sia pur) con diversi accenti, hanno tutte concluso per l’infondatezza delle proposte denunce: sia in fatto (<i>comprovando</i> la partecipazione al procedimento dei rappresentanti delle amministrazioni statali e negando il ricadere del sito negli ambiti territoriali protetti indicati dai ricorrenti) che in diritto.<br />
3b- Tutte hanno previamente eccepito la carenza di legittimazione attiva e di interesse in capo alle parti ricorrenti.<br />
3c- La Eolica ha ulteriormente eccepito carenza di interesse e tardività dell’impugnativa nella parte in cui vengono -solo ora in dispregio dell’onere di una immediata impugnazione degli atti conclusivi dei relativi procedimenti- avanzate censure “in merito all’illegittimità della procedura di VIA e di incidenza ed in relazione agli impatti ambientali”.<br />
3d- La medesima eccezione è stata formulata anche dagli interventori, qui ampliata per ricomprendere ulteriori atti presupposti (di assenso al mutamento di destinazione dei terreni gravati da usi civici nei due Comuni, in cui l’impianto andrà realizzato) rispetto a quelli indicati dalla Eolica.<br />
4- In giudizio non si è costituito il Comune di Pontelandolfo, ancorchè (anche esso) ritualmente intimato.<br />
5- In data 10 novembre 2014, munito della prova delle avvenute notifiche il precedente giorno 6 dello stesso mese, è stato depositato atto di intervento ad opponendum da parte dei sigg.ri Antonio Tedesco, Luigi Tedesco, Gerardo Befi, Francesco Buono, Francesco Perrotta e Domenico Cocozza, “<i>unici soci della società Eolica P.M</i>.”, che, “<i>con atto rep. 10426, raccolta n. 4232 del 29 novembre 2011</i>”, hanno venduto alla società Fri-El s.pa. la piena proprietà delle rispettive quote di partecipazione nella Eolica P.M. con contestuale costituzione di diritto di pegno sulle quote alienate a garanzia del loro pagamento, previsto in più soluzioni: ossia in una componente fissa, da corrispondersi immediatamente, ed in una variabile, quest’ultima legata “<i>al definitivo ed irrevocabile ottenimento dei permessi finali</i>” (in ragione del 30%), “<i>alla data di inizio dei lavori</i>” (in ragione del 40%) ed “<i>alla data di messa in esercizio commerciale della Centrale e di tutte le opere accessorie e funzionali</i>” (in ragione del residuo 30%), nonchè con l’espressa previsione della condizione risolutiva legata “<i>alla sopravvenuta impossibilità di dare corso al progetto relativo al parco eolico per qualsiasi ragione non dipendente da fatto od omissione della società cedente</i>” (artt. 8 e 9 del contratto di cessione, in atti).<br />
Il che -ovvero l’interesse derivato o comunque collegato alla conservazione dell’autorizzazione legato a detta vendita ed alle riportate condizioni- nella loro prospettazione, e con riserva della possibilità di agire anche dinanzi all’AGO, ne legittimerebbe l’intervento in questa sede e consentirebbe che la “<i>difesa del provvedimento impugnato possa essere svolta attraverso ogni considerazione utile</i>” a mantenerlo in vita.<br />
6- In data 15 gennaio 2015 i soggetti ricorrenti hanno depositato “<i>memoria di replica</i>” per insistere sulle già rassegnate denunce e conclusioni e per sostenere l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum in quanto si sarebbe invece dovuto proporre, (ma) nei termini decadenziali di legge, ricorso “<i>in via autonoma a tutela dei propri interessi sostanziali legittimi</i>”.<br />
7- In dette condizioni la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 5 febbraio 2014, presenti i procuratori di tutte le parti costituite.<br />
Agli stessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a., è stata data avvertenza della sussistenza di ulteriori profili di rito meritevoli anch’essi di approfondimento: in ordine alla potestà per i due Presidenti di proporre giudizio senza formale autorizzazione da parte di altri organi statutari; alla notifica del ricorso alla sola regione Campania e non anche alle amministrazioni statali coinvolte nel procedimento; alla mancata espressa impugnativa del provvedimento n. 422 del 2014 (oltre che di quello n. 509 del 2012, già eccepita dalla resistente Eolica).<br />
7a- Ne è seguita la discussione orale con l’illustrazione delle rispettive posizioni e senza che venissero avanzate richieste processuali, quali termini a difesa per approfondire i profili evidenziati dal Collegio e/o per produrre documentazione, ovvero ancora per proporre motivi aggiunti, giusta relativa riserva contenuta nell’atto introduttivo.<br />
8- Tanto premesso, va dapprima (anche alla luce delle possibili refluenze quanto a regolamento delle spese processuali) definita l’ammissibilità o meno dell’intervento ad opponendum.<br />
Sostengono i ricorrenti che lo stesso vada dichiarato inammissibile in quanto gli interventori “<i>avrebbero dovuto proporre ricorso in via autonoma a tutela dei propri interessi sostanziali legittimi, dal momento che non sono portatori di una posizione giuridica sostanziale collegata o dipendente da quella della ricorrente in via principale, con la evidente intenzione di eludere i termini di decadenza previsti dalla legge, applicabili al caso de quo</i>”. In tali, testuali, sensi l’eccezione: contenuta in seno alla memoria depositata il 15 gennaio 2015.<br />
Il Tribunale giudica che siffatta eccezione meglio si attagli ad un intervento ad adiuvandum, posto che solo rispetto ad esso si pone la necessità di verificare, ai fini della sua ammissibilità, l’eventuale decadenza da azioni giudiziarie (art. 28, comma 2, c.p.a.) che, nel caso, avrebbero avuto a dover essere proposte in via autonoma nel rispetto dei termini di legge, nel mentre l’intervento ad opponendum, sussistendone le restanti condizioni, può esser dispiegato “<i>accettando lo stato ed il grado in cui il giudizio si trova</i>” (sempre art. 28, comma 2, c.p.a.).<br />
Ciò posto, e precisato che l’autorizzazione contestata è stata rilasciata “<i>alla società Eolica P.M. s.r.l</i>.”, sicchè l’interesse degli odierni interventori resta collegato e derivato con (da) quello del soggetto leso, quale <i>solo</i>indicato nel provvedimento, deve concludersi per l’ammissibilità dell’intervento ad opponendum qui dispiegato: alcun dubbio potendo sussistere in ordine all’interesse degli interventori alla conservazione del provvedimento impugnato, cui è risolutivamente legata la vendita delle quote societarie da loro effettuata, e senza che si pongano problemi da dirimere in relazione all’ampiezza delle potestà processuali loro riconoscibili in quanto la causa troverà definizione, senza vagliarne il merito, in accoglimento di eccezioni processuali tutte formulate anche dalle restanti parti resistenti.<br />
9- Procedendo, ad avviso del Tribunale, il ricorso è inammissibile per più ragioni, in parte autonome ed in parte fra loro intersecantisi, delle quali tutte, per compiutezza, sarò dato conto in prosieguo.<br />
10- La prima ragione è legata alla non provata potestà per i due Presidenti di proporre giudizio senza formale autorizzazione da parte di altri organi statutari.<br />
E’ noto che la qualità di legittimato a stare in giudizio per conto della persona giuridica, o dell&#8217;associazione, deve essere dimostrata (Cons. Stato, sezione sesta, 16 febbraio 1955 n. 50; sezione quarta, 27 maggio 1955 n. 372; 15 maggio 1963 n. 334; 30 dicembre 1966 n. 10997) e che, in mancanza, il ricorso è inammissibile (cfr. sempre Cons. Stato, sezione sesta, 6 aprile 1960 n. 180; sezione quinta, 13 dicembre 1974 n. 6219 e 25 febbraio 1977 n. 141; Tar Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 31 luglio 2000, n. 586; Tar Valle d&#8217;Aosta, 18 marzo 1999, n.59 e 20 marzo 2000, n.92; Tar Basilicata, 12 maggio 1995, n.226).<br />
Nel caso che ne occupa, senza che in ricorso detto profilo sia trattato, in atti sono stati versati solo i due Statuti dei due soggetti ricorrenti, dai quali, tuttavia, non si ricava l’attribuzione espressa della potestà di proporre un giudizio in capo al Presidente.<br />
10a- Ed invero, quanto allo Statuto della Federazione provinciale Coldiretti di Benevento, i relativi organi sociali sono indicati in: 1) Assemblea; 2) Consiglio Direttivo; 3) Giunta esecutiva; 4) Presidente; 5) Direzione; 6) Collegio dei revisori dei conti; 7) Comitato dei probiviri.<br />
Per quanto qui più immediatamente riguarda, ancorchè il Presidente abbia “<i>la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio</i>” (art. 24, punto 2) e “<i>può rilasciare mandati generali e speciali</i>” (art. 24, punto 3), spettano alla Giunta esecutiva i poteri di “<i>ordinaria amministrazione</i>” e di “<i>nominare eventuali consulenti tecnici e legali</i>” (art. 23, punti 3 e 4).<br />
Il che a dire che la potestà di rilasciare mandati non appare poter essere disgiunta da quella, a monte e demandata “<i>all’organo esecutivo</i>” della Federazione, di disporre la nomina di legali che presuppone, a sua volta, l’assunzione della decisione se stare o meno in giudizio (se azionarlo o resistervi).<br />
10b- Alla medesima conclusione si perviene anche rispetto allo Statuto del Sindacato Venatorio Italiano che, in presenza degli stessi organi sociali (fatta salva una parziale diversa denominazione), non assegna al Presidente (nemmeno) il potere di “<i>rilasciare mandati</i>”.<br />
10c- Deve quindi concludersi, come anticipato, che non è stata provata la legittimazione dei due Presidenti ad instaurare il giudizio, cui consegue la dichiarazione della sussistenza di un primo profilo di inammissibilità del gravame.<br />
Tanto, ben si intende, dovendo la causa -per scelta delle parti- esser definita hic et nunc in assenza di produzione di elementi, non emersi nemmeno in sede di discussione orale, atti a far pervenire a diversa conclusione e/o ad atti di ratifica, che, poiché “<i>l&#8217;autorizzazione inerisce all&#8217;efficacia e non alla validità dell&#8217;atto di costituzione in giudizio … possono intervenire anche quando il legale rappresentante abbia già posto in essere i relativi atti processuali</i>” (così Cons. Stato, sezione quarta, 4 dicembre 1998, n. 1740; sezione quinta, 18 settembre 1998, n. 1294).<br />
11- Va ora esaminata l’eccezione formulata da tutte le parti resistenti di carenza, in capo ai ricorrenti, di legittimazione e di interesse al ricorso.<br />
L’impugnativa è stata proposta congiuntamente dalla “<i>Federazione Provinciale Coldiretti Benevento</i>” e dal “<i>Sindacato Venatorio Italiano</i>”.<br />
A supporto della rispettiva legittimazione processuale detti soggetti hanno versato in atti copie dei rispettivi Statuti (si dirà meglio in avanti della copia dello Statuto della Federazione Provinciale Coldiretti Benevento) senza spendere, tuttavia, alcuna <i>considerazione espressa su legittimazione ed interesse</i>: né in seno all’atto introduttivo del giudizio, nè in prosieguo a fronte del concentrico fuoco di contestazioni cui tramite le parti resistenti ne hanno vibratamente negato la sussistenza.<br />
Per vero, gli unici relativi riferimenti si rinvengono nell’atto introduttivo del giudizio, laddove, dopo essersi ricordato come la viticoltura (“<i>diecimila ettari vitati</i>”) caratterizzi il territorio beneventano, “<i>impegnato in produzioni vinicole di alta qualità</i>”, si assume che: “<i>Gli aerogeneratori in questione verranno collocati in zone sottoposte a tutela della rete ecologica natura 2000 ed a contorno del Parco Regionale del Matese. Insomma una operazione che potrebbe cambiare letteralmente e radicalmente i contorni delle diverse attività agricole, la principale risorsa strategica del territorio. Per tali ragioni, ma in ogni caso anche sotto diversi profili, le ricorrenti, secondo le finalità previste nei rispettivi statuti, hanno più volte espresso alla regione Campania il proprio dissenso dall’iniziativa in questione, fornendo osservazioni in merito al progetto che si impugna rimaste però completamente disattese..” </i>(punti 8 e 9 dell’esposizione in fatto).<br />
Quanto alle “<i>osservazioni</i>”, in atti sono state versate solo quelle formulate in data 16 agosto 2013 dal Sindacato Venatorio Italiano che, in tale sede, ha sostenuto di essere intervenuto avendo fra i propri obiettivi statutari quello di adoperarsi “<i>per la tutela degli habitat naturali</i>” (incipit delle osservazioni) e, quindi, in nome “<i>della sostenibilità e difesa dei valori ambientali</i>” (parte finale delle stesse).<br />
Quanto agli Statuti, va osservato che, come fatto constare anche in sede di discussione orale, quello della Federazione provinciale di Coldiretti è stato versato in copia, peraltro con dichiarazione di conformità all’originale, privo invece delle pagine essenziali (vi sono correzioni a penna delle pagine) posto che l’art. 2, recante le “<i>Finalità e attività</i>”, dopo il punto 2.1 di cui vi è solo l’incipit, salta al punto 17.<br />
E ciò rileva perché quello della Coldiretti Nazionale, di cui la federazione provinciale è “<i>socia, concorre ed è parte</i>”, depositato da Eolica e dagli interventori, reca quale finalità anche quella della “<i>diffusione di energie rinnovabili</i>” (art. 2, punto 2.3.8): il che a dire che anche la Federazione provinciale persegue la stessa finalità (come, verosimilmente, previsto nelle pagine mancanti del suo Statuto), oltre quelle di “<i>assicurare la formazione</i>…; “<i>valorizzare il ruolo dell’agricoltura e del settore ittico</i>…”, curando “<i>la crescita nella qualità delle imprese</i>”, “<i>valorizzare e promuovere le capacità multifunzionali delle imprese agricole ed ittiche con particolare riferimento a quelle operanti nel settore dell’agriturismo, del pesca turismo, dell’ittiturismo, e in quello dei servizi ambientali, di tutela del territorio e del paesaggio e di servizio alle persone, alle famiglie ed alle comunità</i>” (queste indicate nell’art. 2, comma 17, presente nella copia dello Statuto in atti).<br />
Quanto allo Statuto del “<i>Sindacato Venatorio Italiano</i>” in seno ad esso si legge che l’oggetto e lo scopo della “<i>Associazione Nazionale</i>” ed “<i>apartitica</i>” denominata Sindacato Venatorio Italiano è quello di:<br />
“<i>1. realizzare progetti per il miglioramento qualitativo della caccia, promuovendo relazioni e collaborazioni tra quanti svolgono attività analoghe. Promuovere la partecipazione degli associati ai processi decisionali, sia in ambito locale che nazionale assunti in sede politica e/o amministrativa, riguardanti le tematica della caccia, la salvaguardia dell’assetto del territorio e dell’habitat naturale faunistico, fornendo a tal fine adeguata tutela di carattere giuridico-legale a tutti gli associati;</i><br />
<i>2. recuperare, preservare e valorizzare la disciplina dell’arte venatoria;</i><br />
<i>3. organizzare iniziative, servizi, attività culturali……;</i><br />
<i>4. diffondere nelle feste di paese arte, cultura, tradizioni e prodotti tipici … derivanti dal mondo rurale e dal mondo della caccia;</i><br />
<i>5. divulgare le attività naturalistiche che svolgono i cacciatori da sempre criticati dalle associazioni contrarie al mondo della caccia ….;</i><br />
<i>6. favorire i legami duraturi di amicizia e collaborazione con gli associati e con funzionari e dirigenti di vari enti territoriali con segnalazioni, analisi e proposte per la tutela dell’habitat naturale faunistico e del territorio sia per l’aspetto paesaggistico che per l’aspetto idrogeologico;</i><br />
<i>7. attività culturali formative sull’arte venatoria…………;</i><br />
<i>8. protezione civile in caso di calamità naturali;</i><br />
<i>9. qualsiasi attività connessa …</i>.”.<br />
11a- Orbene -prescindendosi, per brevità, dall’approfondire l’ammissibilità del ricorso (in quanto) proposto in forma collettiva da due soggetti la cui coincidenza di interessi, alla luce delle rispettive finalità istituzionali (difesa dell’agricoltura e dell’arte venatoria) potrebbe esser posta in dubbio- va a questo punto ricordato che per giurisprudenza ormai consolidata, in linea generale, il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso -ove cioè, come qui accade, non si sia in presenza di riconoscimenti <i>ex lege</i> per effetto dell’inclusione nell’elenco delle “<i>associazioni di protezione ambientale riconosciute” </i>ai sensi dell’art. 13 della l. 349 del 1986- la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull&#8217;ambiente ad associazioni/federazioni/comitati <i>et similia</i>, indipendentemente dalla loro natura giuridica, purché perseguano statutariamente <i>in modo non occasionale</i> obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un <i>adeguato grado</i> di rappresentatività e <i>stabilità</i> in un&#8217;area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Pertanto, la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste deve essere apprezzata in presenza di tre requisiti tradizionalmente utilizzati al riguardo in giurisprudenza, rispettivamente relativi:<br />
a) alle finalità statutarie dell&#8217;ente, ovvero al perseguimento,<i> in modo non occasionale, di obiettivi di tutela ambientale</i>;<br />
b) alla <i>stabilità</i> del suo assetto organizzativo;<br />
c) nonché alla c.d.<i> vicinitas </i>rispetto all&#8217;interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell&#8217;azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l&#8217;ente esponenziale intende (<i>recte</i>: può essere ammesso ad) agire in giudizio.<br />
Occorre inoltre che il provvedimento che si intenda impugnare <i>leda in modo diretto ed immediato l&#8217;interesse alla preservazione del bene ambiente</i> (fra le ultime, <i>ex multis,</i> Tar Sardegna, Cagliari, sezione prima, 11 luglio 2014, n. 599).<br />
11b- Di siffatti principi, ed in particolare dell’ultimo di essi, la Sezione ha fatto di recente applicazione in una vicenda afferente (se pur sotto diversi profili soggettivi ed oggettivi poiché ivi l’impugnativa, proposta da un Comitato di difesa della località Montagna di Morcone, era rivolta avverso atti e procedure inerenti la concessione del diritto di uso dei terreni di proprietà del Comune di Morcone) <i>sempre la realizzazione dell’impianto eolico, per cui è ancora qui causa.</i><br />
Ha affermato la Sezione (sentenza n. 1535 del 13 marzo 2014 che il ricorso dichiara inammissibile), e qui il Collegio ribadisce, che “<i>occorre dimostrare il danno: siamo a fronte di un’opera “di pubblica utilità, indifferibile ed urgente” (art. 12 del d. l.vo 29 dicembre 2003, n. 387), allocabili anche “in zone classificate agricole” (art. 12 sempre)”</i> ed ha quindi negato che lo stesso, a fronte di quanto emergeva dagli atti formati dall’amministrazione, fosse stato dimostrato.<br />
11c- Orbene, applicandosi alla vicenda qui data i cennati criteri -da seguirsi in maniera rigorosa, sì “<i>da non trasformare il processo amministrativo, che rimane pur sempre forma di tutela di situazioni soggettive, in una giurisdizione di diritto oggettivo</i>” (cfr. Cons. Stato, 19 giugno 2014, n. 3111)- deve negarsi che i ricorrenti, ciascuno di essi, abbia dato prova della rispettiva legittimazione ed interesse ad agire.<br />
11c1: Quanto alla Federazione provinciale Coldiretti, poiché:<br />
&#8211; la stessa si prefigge una pluralità di scopi, fra i quali vi è solo un <i>generico</i> cenno anche alla tutela ambientale, ma sempre all’interno di un quadro finalistico segnato dalla tutela delle imprese che lavorano nel settore agricolo o ittico, nel<br />
&#8211; ne consegue che l’interesse a ricorrere potrebbe essere riconosciuto solo ove l’opera realizzanda effettivamente si palesasse atta a vulnerare -come, sia pur in via apodittica, lamentato- le “<i>produzioni vinicole di alta qualità</i>”, così privando (r<br />
Se non che alcuna replica si è avuta a fronte della certificazione del competente settore regionale secondo cui “<i>l’area di progetto non risulta interessata da produzioni viticole a denominazione di origine protetta e/o indicazione geografica protetta e/o denominazione di origine controllata e/o indicazione geografica tipica, DO/IGP</i>” (atto del 28 gennaio 2013, allegato 14 alla produzione di Eolica), né repliche si sono avute alla notazione di Eolica secondo cui dalla cennata pronuncia della Sezione, n. 1535 del 13 marzo 2014, si traeva anche che i terreni destinati al parco eolico erano di dimensioni talmente ridotte da non creare pregiudizi all’attività agricola in generale: ovverosia ai “<i>diecimila ettari vitati</i>”, di cui si parla nel ricorso qui oggi al vaglio.<br />
11c2: Quanto al Sindacato Venatorio Italiano, poiché, <i>qui in assenza di ogni forma di indicazione di lesioni di interessi legati all’arte venatoria</i>,:<br />
&#8211; anche rispetto ad esso, <i>mutatis mutandis</i>, emerge che la tutela dell’ambiente ha spazio nei ristretti limiti funzionali della sua correlazione alla tutela dell’arte venatoria ed a quella associativa, sociale e “parapolitica” che appare caratterizz<br />
&#8211; lo stesso -formato da “<i>sette cacciatori</i>” (cfr. l’eccezione del Comune di Morcone, anch’essa rimasta priva di replica, se non genericamente qualificandoli quali “fondatori”, ma senza altra concreta indicazione in ordine all’entità numerica attuale<br />
11d- Ne deriva l’inammissibilità del gravame anche per le ragioni immediatamente innanzi indicate.<br />
12- Ulteriore, autonomo, profilo di inammissibilità è poi legato alla mancata notifica del ricorso alle amministrazioni statali coinvolte nel procedimento.<br />
12a- Va al riguardo ricordato che la Conferenza di servizi costituisce un modulo organizzativo, previsto anche per addivenirsi al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (art. 12 del d. l.vo n. 387 del 2003), volto all&#8217;acquisizione dell&#8217;avviso di tutte le amministrazioni preposte alla cura dei diversi interessi rilevanti, finalizzato all&#8217;accelerazione dei tempi procedurali, mediante un esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti. La Conferenza non si identifica con un nuovo organo separato dai singoli partecipanti, non trattandosi di organo collegiale oppure di ufficio speciale della pubblica amministrazione. Essa consiste soltanto in un modulo procedimentale e organizzatorio, ossia in un metodo di azione amministrativa per la gestione di procedure complesse. Pertanto, la stessa non altera le regole che presiedono alla competenza amministrativa e, quindi, l&#8217;avviso espresso in tale sede dai rappresentanti delle varie amministrazioni partecipanti è dunque pur sempre imputabile a ciascuna di esse.<br />
“<i>Ne discende, sul piano strettamente processuale, che il ricorso va notificato a tutte le amministrazioni che, nell&#8217;ambito della Conferenza, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l&#8217;onere di impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame</i>” (così, occupandosi sempre di un’autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico, le testuali conclusioni di Tar Campania, Napoli, questa Settima Sezione, 12 marzo 2013, n. 1406, richiamate da Tar Sardegna, Cagliari, Sezione Prima, 11 luglio 2014, n. 599).<br />
Ben si intende, come di seguito precisato dalla Sezione, “<i>il ricorso avverso l&#8217;atto finale della conferenza di servizi va notificato non a tutte le amministrazioni che hanno partecipato ai suoi lavori, ma solo a quelle che, nell&#8217;ambito di essa, abbiano espresso pareri o determinazioni specificamente lesivi della sfera giuridica degli interessi della parte ricorrente. Ne consegue ancora, ai fini che qui interessano, che non è decisiva la rilevanza esoprocedimentale o meno della posizione assunta all&#8217;interno della conferenza di servizi, quanto piuttosto la concreta riferibilità a tale specifica posizione della determinazione finale della conferenza di servizi: di talché va affermata la necessità della notifica del ricorso anche all&#8217;autorità che ha espresso un parere dotato di c.d. efficienza causale. In sostanza, il gravame deve intendersi come rivolto a tutti gli avvisi e le determinazioni manifestati all&#8217;interno della conferenza che abbiano concorso a formare il convincimento e la volontà delle amministrazioni procedenti, poi tradottisi nella decisione conclusiva……..”.</i><br />
12b- Trasponendo siffatte considerazioni interpretative al caso di specie, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato trova causa diretta ed efficiente <i>-anche e soprattutto- </i>nei pareri favorevoli espressi dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento in data 28 marzo 2014 ed in quello della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania in data 23 giugno 2014 (cfr. la produzione degli interventori).<br />
Del resto, la rilevanza -formale e sostanziale- dell’apporto delle amministrazioni statali preposte alla tutela dell’ambiente è sottolineata dagli stessi ricorrenti che, oltre a calibrare l’intera prospettazione/denuncia in riferimento ai vulnera recati all’ambiente dalla installazione dell’impianto per cui è causa, fanno espressa leva sull’inclusione nell’allegato III, lettera c-bs, degli “<i>impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali</i>” per denunciare la mancata sottoposizione del progetto alla Valutazione ambientale strategica.<br />
Il che a dire, per quanto qui ora riguarda, che non è dubbia, per i ricorrenti, l’obbligatorietà dei pareri di cui si è detto innanzi e la loro pregnanza sostanziale.<br />
Ed il che si traduce nella conclusione che il diritto alla difesa dell’operato della ripetuta amministrazione statale, avente la ripetuta valenza formale e sostanziale, risiede in capo alla stessa amministrazione, <i>con correlato onere, qui non assolto, di evocarla in giudizio.</i><br />
12c- Anche sotto questo profilo, il ricorso si appalesa dunque inammissibile.<br />
13- Infine va anche stigmatizzata, a fronte dell’avvio per la notifica del gravame avutosi in data 2 luglio 2014, l’irricevibilità per tardività dell’impugnativa sia del provvedimento n. 509 del 2012 (recante il giudizio positivo di VIA e Valutazione di incidenza e pubblicato sul Burc n. 75 <i>del 10 dicembre 2012</i>) che di quello n. 422 del 26 marzo 2014 (recante lo screening ambientale relativo alle varianti non essenziali e pubblicato sul Burc del <i>31 marzo 2014</i>): atti “<i>dotati di autonomia</i> ….” e quindi “<i>da impugnarsi tempestivamente da parte dei soggetti interessati alla protezione di quei valori</i>” (cfr., amplius, Cons. Stato, sezione quarta, 3 marzo 2009, n. 1213; Tar Lombardia, Milano, 15 marzo 2013, n. 713; Tar Campania, Salerno, sezione prima, n. 201 del 2012; Tar Piemonte, Torino, sezione seconda, 14 gennaio 2010, n. 200), come imposto, può qui aggiungersi, anche dalla considerazione che la pubblicazione, via via, di fasi rilevanti del procedimento conferisce certezze e stabilità all’azione amministrativa in vista del prosieguo, ovvero è idonea a consentire immediati cambi di rotta e/o arresti, se del caso per ordine del giudice.<br />
13a- Tanto, nella precisazione che le preclusioni che la detta irricevibilità comporta afferiscono (avrebbero afferito, ove mai si fosse dovuto esaminare il merito) al (vaglio del)le sole censure relative ai profili definiti da detti provvedimenti (ancorchè costituenti la <i>magna pars</i> delle denunce attoree: cfr. precedente punto 2).<br />
14- In definitiva, traendo le fila, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: nella sua interezza alla stregua di quanto concluso nei punti che precedono.<br />
14a- Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti costituite le spese di giudizio: avuto conto della peculiarità di taluni profili della vicenda, nonché della risalenza del gravame ad epoca precedente la novellazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (l’introduzione da essa recata di nuovi e più stringenti criteri per potersi far luogo a compensazioni delle spese di giudizio) ad opera dell’art. 13 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162 che espressamente fissa la decorrenza della disposizione “<i>ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto</i>”.<br />
14b- Nulla a statuirsi nei confronti del Comune di Pontelandolfo, non costituito.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />
Compensa fra le parti costituite le spese di giudizio.<br />
Nulla a statuirsi nei confronti del Comune di Pontelandolfo.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore<br />
Luca De Gennaro, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/02/2015</p>
<p align=justify>
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			</item>
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