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	<title>20/2/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/2/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2010 n.576</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-20-2-2010-n-576/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-20-2-2010-n-576/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-20-2-2010-n-576/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2010 n.576</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Ettore Manca – Estensore. Dongiovanni (avv. D. Petrachi) c. Comune di Martano (avv. G. Degli Atti), Formoso (n.c.). sulla disapplicazione dell&#8217;art.130 comma 2 lett. b), d.lg. n.163 del 2006, per contrasto col diritto comunitario, in tema di affidamento dell&#8217;incarico di direzione lavori Contratti della p.a. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-20-2-2010-n-576/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2010 n.576</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-20-2-2010-n-576/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2010 n.576</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Ettore Manca – Estensore.<br /> Dongiovanni (avv. D. Petrachi) c. <br /> Comune di Martano (avv. G.  Degli Atti),<br />  Formoso (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla disapplicazione dell&#8217;art.130 comma 2 lett. b), d.lg. n.163 del 2006, per contrasto col diritto comunitario, in tema di affidamento dell&#8217;incarico di direzione lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Direzione lavori – Incarico – Art.130 comma 2 lett. b), d.lg. n.163 del 2006 – Va disapplicato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di affidamento diretto dell’incarico di direzione lavori in considerazione del pregresso ruolo di progettista, va disapplicato l’art.130 comma 2 lett. b), d.lg. 12 aprile 2006 n.163, per contrasto con la prevalente fonte comunitaria (direttive in materia vigenti e trattato CE).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso n. 1010 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
&#8211; <b>Ruggero Dongiovanni</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Petrachi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Carlo Stasi, in Lecce alla via Zanardelli 115;</p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</i>il <b>Comune di Martano</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Degli Atti, con domicilio eletto presso il medesimo difensore, in Lecce alla via B. Martello 19;<br />
&#8211;	<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</i>dell’<b>ing. Giuseppe Formoso</b>, non costituito;<br />
&#8211;	<br />
<i></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; del provvedimento di “avviso pubblico per l’affidamento di incarichi professionali per l’attuazione di alcune opere pubbliche previste nel piano annuale 2008/2009” del 22.4.2009 emesso dal Responsabile del Settore 3° &#8211; Affari Tecnici del Comune di Martano -limitatamente all’affidamento dell’incarico di “Direzione dei Lavori, assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento della sicurezza della fase esecutiva, certificato di regolare esecuzione per Adeguamento del recapito finale della fognatura pluviale nel Comparto C”;<br />	<br />
&#8211; della determinazione in data 23.9.09, n. 227, di affidamento in via definitiva all’ing. Formoso dell’incarico predetto;<br />	<br />
&#8211; del relativo disciplinare, sottoscritto in data 14.10.09;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso e i motivi aggiunti.<br />	<br />
Visti gli atti della causa.<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Martano.<br />	<br />
Relatore alla camera di consiglio del 10 dicembre 2009 il dott. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Petrachi e Tolomeo -in sostituzione di Degli Atti.<br />	<br />
Osservato quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Nel ricorso si espone che: <br />	<br />
1.1 l’ing. Dongiovanni, il quale in forza di determinazione del 26.5.04, n. 114, del Responsabile del Settore Affari Tecnici del Comune di Martano, riceveva l’incarico di redigere la progettazione esecutiva per l’adeguamento del recapito finale della fognatura pluviale nel Comparto C, impugna oggi l’avviso pubblico del 22.4.09 nella parte in cui il predetto Comune indiceva, ai sensi degli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, d.lgs. 163/06, una selezione per l’affidamento della direzione dei relativi lavori -e delle attività collegate- ad un professionista esterno all’Amministrazione.<br />	<br />
1.2 Egli, in specie, formula le seguenti censure:<br />	<br />
A) Violazione dell’art. 130, comma 2, lett. b), d.lgs. 163/06 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />	<br />
B) Eccesso di potere. <br />	<br />
2.- Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che il ricorso è infondato e va respinto nei sensi e per i motivi che di seguito si esporranno.<br />	<br />
3.- Esaminando, anzitutto, le eccezioni in rito formulate dalla difesa del Comune, il Collegio pone in rilievo che:<br />	<br />
&#8211; “discutendosi” della legittimità di una procedura amministrativa di selezione di un contraente la giurisdizione appartiene all’evidenza a questo g.a., vertendosi in un campo tipicamente relativo a posizioni di interesse legittimo (non potendo ritenersi<br />
&#8211; il ricorso veniva regolarmente notificato al controinteressato ing. Formoso, prima che la procedura di affidamento in suo favore si completasse.<br />	<br />
&#8211; il ricorrente non aveva l’onere di impugnare gli atti di aggiudicazione, avendo la giurisprudenza amministrativa evidenziato <<che il principio sostenuto dall’amministrazione trova applicazione nei rapporti tra aggiudicazione provvisoria e definitiva (n	
4.- Esaminando, dunque, il merito del ricorso, deve rilevarsi come la normativa nazionale cui il ricorrente fa riferimento -deducendo la necessità per il Comune, ex art. 130, comma 2, d.lgs. 163/06, di affidargli direttamente l’incarico in parola per il suo pregresso ruolo di progettista- debba essere disapplicata per contrasto con quella prevalente di fonte comunitaria (direttive in materia vigenti e trattato CE).<br />	<br />
In questo senso anche la Corte giustizia CE (pur se relativamente alla legge 109/94, la quale però aveva sul punto un contenuto analogo alla normativa attualmente in vigore), per la quale “occorre sottolineare, in via preliminare, che, conformemente alla giurisprudenza ricordata […], nell’ambito della valutazione delle censure formulate dalla Commissione deve essere presa in considerazione solo la normativa nazionale vigente al 15 dicembre 2003.<br />	<br />
In primo luogo, occorre rilevare che le uniche deroghe consentite all’applicazione delle direttive 92/50 e 93/38 sono quelle in essa tassativamente ed espressamente menzionate (v., per analogia, sentenze 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal, Racc. pag. I-I-I-8121, punto 43, nonché 11 maggio 2006, causa C-340/04, Carbotermo e Consorzio Alisei, Racc. pag. I-4137, punto 45).<br />	<br />
Orbene […] le attività di direzione e di vigilanza dei lavori rientrano nella categoria 12 sia dell&#8217;allegato I A della direttiva 92/50 che dell&#8217;allegato XVI A della direttiva 93/38.<br />	<br />
A tal riguardo, risulta, da un lato, dall’art. 8 della direttiva 92/50 che gli appalti che hanno per oggetto i servizi che figurano nell’allegato I A vengono aggiudicati conformemente, in particolare, alle disposizioni del titolo III di tale direttiva che è dedicato alla scelta delle procedure di aggiudicazione e, dall’altro, dall’art. 15 della direttiva 93/38 che gli appalti di forniture e di lavori nonché gli appalti che hanno per oggetto servizi che figurano nell’allegato XVI A vengono aggiudicati conformemente, in particolare, alle disposizioni del titolo IV di quest’ultima direttiva relativo alle procedure di aggiudicazione.<br />	<br />
Di conseguenza, in quanto l’affidamento dell’attività di direzione dei lavori deve essere effettuato conformemente alle regole enunciate dalle direttive 92/50 e 93/38, l’attribuzione diretta al progettista quale risulta dall’art. 27, comma 2, della legge n. 109/1994, viola queste direttive per quanto riguarda gli appalti che rientrano, in considerazione del loro valore, nel campo di applicazione delle stesse.<br />	<br />
Analogamente, in quanto l’affidamento delle attività di verifica dei lavori deve essere effettuata conformemente alle regole enunciate dalle direttive 92/50 e 93/38, l’affidamento a soggetti esterni alle condizioni enunciate dagli artt. 28, comma 4, della legge n. 109/1994, e 188 del D.P.R. n. 554/1999, viola le dette direttive per quanto riguarda gli appalti che rientrano nel loro campo di applicazione.<br />	<br />
In secondo luogo, per quanto riguarda gli appalti per i quali il valore dei servizi interessati è inferiore alla soglia di applicazione delle direttive 92/50 e 93/38, l’assenza, nelle disposizioni nazionali applicabili, di menzione esplicita relativa all’applicazione degli obblighi derivanti dal Trattato, non può significare, come è stato detto ai punti 68 e 82 della presente sentenza, che non è imposto il rispetto del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza nell’attribuzione di tali appalti purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla giurisprudenza ricordata al punto 66 della presente sentenza.<br />	<br />
Di conseguenza, la quarta e quinta censura devono essere respinte in quanto si riferiscono alla violazione degli artt. 43 CE e 49 CE, ma sono fondate per il resto” (Corte giustizia CE, sez. II, 21 febbraio 2008.<br />	<br />
5.- Né in senso contrario depone l’abrogazione delle direttive richiamate dalla Corte di Giustizia, posto da un lato che la stessa faceva comunque riferimento al Trattato CE e, dall’altro, che anche le direttive n. 17 e n. 18 del 31.3.04 confermavano la necessità di rispettare i principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza cui la sentenza faceva riferimento (cfr., rispettivamente, gli artt. 10 e 2 delle direttive in parola).<br />	<br />
6.- In definitiva, la disposizione di cui all’art. 130, comma 2, d.lgs. 163/06, dev’essere nel caso esaminato disapplicata in quanto in contrasto con il diritto comunitario [vieppiù ricordato che “la disapplicazione è doverosa non solo quando il diritto interno contrasti con una norma comunitaria di dettaglio ma anche qualora vi sia incompatibilità con i principi del Trattato (v. C. Giust. 9 settembre 2003 C-198/01, Cif, punti 49-50). Questo vale a maggior ragione quando, come nel caso in esame, i suddetti principi siano stati interpretati in via pregiudiziale dalla Corte”. Cfr. T.a.r. Lombardia Brescia, II, 4 agosto 2009, n. 1528].<br />	<br />
7.- A quanto appena esposto consegue, evidentemente, il rigetto del ricorso.<br />	<br />
8.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, respinge il ricorso n. 1010/09 indicato in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2009, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Gabriella Caprini, Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-20-2-2010-n-576/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2010 n.576</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2010 n.577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-20-2-2010-n-577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-20-2-2010-n-577/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2010 n.577</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Ettore Manca – Estensore. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce (avv. P. Quinto) c. Comune di Cutrofiano (avv. G. Pellegrino), Idea Engineering &#038; Architecture s.r.l. e altro (n.c.). sull&#8217;illegittimità del bando di gara che subordina il pagamento del compenso professionale per attività di progettazione al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-20-2-2010-n-577/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2010 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-20-2-2010-n-577/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2010 n.577</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Ettore Manca – Estensore.<br /> Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce (avv. P. Quinto) c.<br /> Comune di Cutrofiano (avv. G. Pellegrino),<br />  Idea Engineering &#038; Architecture s.r.l. e altro (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del bando di gara che subordina il pagamento del compenso professionale per attività di progettazione al finanziamento dell&#8217;intervento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Incarico di progettazione – Bando di gara – Compenso professionale subordinato al finanziamento dell’intervento – Art.92 comma 1, d.lg. n.163 del 2006 – Illegittimità.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Attività di progettazione – Compensi – Art.92 comma 1, d.lg. n.163 del 2006 – Abrogazione implicita – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di gara per l’affidamento di un incarico di progettazione, è illegittimo, per violazione dell’art.92 comma 1, d. lg. 12 aprile 2006 n.163, il bando di gara che preveda espressamente che il pagamento del compenso professionale sia subordinato al finanziamento dell’intervento e che il professionista debba impegnarsi a non prendere alcun compenso, nemmeno per spese vive, qualora l’intervento non sia ammesso al finanziamento.	</p>
<p>2. In tema di corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico &#8211; amministrative ad essa connesse, l’art.92 comma 1, d. lg. 12 aprile 2006 n.163, non è stato abrogato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 2 comma 1, d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in l. 4 agosto 2006 n. 248, perché il c.d. “decreto Bersani”, pur eliminando i minimi tariffari e consentendo di concordare tariffe parametrate ai risultati ottenuti, non contempla invece, espressamente, la diversa ipotesi in cui il compenso venga in toto subordinato al raggiungimento degli stessi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Ex artt. 21 e 26 l. 1034/71 ss.mm.ii.,<br />
sul ricorso n. 1557 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’:<br />
&#8211; <b>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto, in Lecce alla via Garibaldi 43; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</i>il <b>Comune di Cutrofiano</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino, in Lecce alla via Augusto Imperatore 16; <br />
&#8211;	<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</i><b>Idea Engineering &#038; Architecture s.r.l.</b>, Salvatore Baglivo e Gianluca Candido, non costituiti; <br />
&#8211;	<br />
<i></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; del bando di gara a procedura aperta indetto dal Comune di Cutrofiano in data 22.9.2009 per l’affidamento di un incarico di progettazione;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, specificatamente, degli atti di approvazione del bando, degli atti della gara e della determina n. 211 Reg. Settore del 9.10.2009 e n. 904 Reg. Gen. di approvazione delle risultanze di gara.<b	
<br />	<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti.<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cutrofiano.<br />	<br />
Visti gli atti della causa.<br />	<br />
Relatore alla camera di consiglio del 9 dicembre 2009 il dott. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Quinto e Pellegrino.<br />	<br />
Sentite le parti ai sensi dell’art. 21, comma 10, l. 1034/71, introdotto dalla l. 205/00.<br />	<br />
Osservato quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Con il ricorso e i motivi aggiunti si esponeva che:<br />	<br />
1.1 il Comune di Cutrofiano indiceva una gara a procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale di architettura, ingegneria e attività connesse nell’ambito del P.O. 2007/2013 &#8211; Asse VI &#8211; Linea d’intervento 6.2 relativo al finanziamento delle iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi.<br />	<br />
1.2 L’importo complessivo presunto veniva indicato in euro 90.000 e le attività oggetto dell’incarico concernevano: il supporto alla richiesta di finanziamento; la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; la direzione dei lavori; la contabilità e il coordinamento della sicurezza.<br />	<br />
1.3 Il bando precisava, quindi, che le attività di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza sarebbero state affidate solo ove l’intervento fosse stato ammesso al finanziamento, e, inoltre, che il pagamento del compenso professionale era “subordinato al finanziamento dell’intervento, mentre il professionista s’impegna a non prendere alcun compenso, nemmeno per spese vive, qualora l’intervento non venga ammesso a finanziamento”.<br />	<br />
1.4 L’Ordine degli ingegneri, cui il bando era stato trasmesso ai fini della pubblicità, contestava peraltro, con nota del 6.10.09, la legittimità della clausola indicata da ultimo.<br />	<br />
1.5 La gara veniva in ogni caso espletata e, infine, aggiudicata alla Idea Engineering &#038; Archicture s.r.l..<br />	<br />
2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i motivi che seguono:<br />	<br />
A) Violazione dell’art. 92 d.lgs. 163/06. <br />	<br />
3.- Successivamente alla proposizione del ricorso originario, quindi, venivano formulati motivi aggiunti, con cui l’Ordine degli ingegneri contestava gli atti tramite i quali il Comune, a fronte di un bando che prevedeva lavori per 750.000 euro, approvava un programma triennale delle opere pubbliche che, quanto all’urbanizzazione dell’area PIP, contemplava un intervento per 3.400.000 euro e ne disponeva quindi l’affidamento. <br />	<br />
3.1 Si muovevano, dunque, le seguenti censure:<br />	<br />
B) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 163/06. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere.<br />	<br />
4.- Costituitosi in giudizio, il Comune di Cutrofiano chiedeva il rigetto del ricorso sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti. <br />	<br />
5.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e per le ragioni che di seguito si indicheranno.<br />	<br />
6.- Il Tribunale ritiene in particolare fondato, e assorbente, il motivo di censura incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 92, comma 1, prima parte, d.lgs. 12.4.06, n. 163, a norma del quale <<Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico - amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata>>: nel caso in esame, invece, come già scritto, il bando di gara prevedeva espressamente che il pagamento del compenso professionale fosse “subordinato al finanziamento dell’intervento” e che il professionista doveva impegnarsi “a non prendere alcun compenso, nemmeno per spese vive, qualora l’intervento” non fosse stato ammesso al finanziamento. <br />	<br />
6.1 Il disposto legislativo, dunque, vietava clausole del tipo di quella appena richiamata, sicchè il bando e tutti gli atti di gara, ad esso conseguenti, sono illegittimi e debbono essere annullati.<br />	<br />
7.- Le conclusioni ora esposte, peraltro, neppure possono essere superate dalle pur suggestive argomentazioni svolte dalla difesa del Comune, la quale, in maniera articolata, deduceva l’avvenuta abrogazione della norma in parola per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, d.l. 4.7.06, n. 223, convertito in legge 4.8.06, n. 248 (<<In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:<br />	<br />
a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti>>).<br />	<br />
7.1 La tesi non può essere condivisa, posto che il cd. “decreto Bersani”, pur eliminando i minimi tariffari e consentendo di concordare tariffe parametrate ai risultati ottenuti, non contempla invece, espressamente, la diversa ipotesi in cui il compenso venga in toto subordinato al raggiungimento degli stessi: in una situazione di obiettiva incertezza del quadro normativo, dunque, diventa decisiva la circostanza che il legislatore, intervenendo, pur incisivamente, sull’art. 92 con il d.lgs. 11.9.08, n. 152 (il cd. terzo correttivo, successivo, si ricordi, al decreto Bersani), non abrogava né modificava la previsione del comma 1, prima parte.<br />	<br />
Non può che dedursene, dunque, la volontà di confermare la sopravvivenza del divieto (in tal senso anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la deliberazione n. 33 del 2009) e,quindi,il convincimento del legislatore in ordine alla esclusione del finanziamento come obiettivo cui possa essere parametrato il compenso (situazione in astratto configurabile al pari del patto di quota lite per gli avvocati). <br />	<br />
8.- A quanto fin qui esposto deve, infine, soltanto aggiungersi che:<br />	<br />
&#8211; non può escludersi l’interesse al ricorso sul presupposto che il Comune non avrebbe le risorse per realizzare in via autonoma le opere: nulla vieta, difatti, che, assicurando il compenso al progettista, l’effettiva esecuzione dell’intervento sia subordi<br />
&#8211; va respinta la domanda ex art. 96, u.c., c.p.c. avanzata dall’Ordine ricorrente, non essendovi gli estremi, una volta annullato il bando, per una condanna di tipo risarcitorio del Comune resistente.<br />	<br />
9.- Sussistono giusti motivi, per il carattere di novità delle questioni trattate, per compensare fra le parti le spese di giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, accoglie nei sensi indicati in motivazione il ricorso n. 1557/09 indicato in epigrafe.<br />	<br />
Respinge la domanda ex art. 96, ultimo comma, c.p.c. formulata.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2009, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Gabriella Caprini, Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-20-2-2010-n-577/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2010 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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