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	<title>20/12/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/12/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6047</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6047/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6047/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6047</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento dell’Universita&#8217; degli studi di Roma la Sapienza che approva le graduatorie della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2007/2008; la sospensione è accordata ai fini della reiterazione, entro 40 giorni, dalla prova, previa predisposizione di numero 78 quesiti a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6047/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6047/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6047</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento dell’Universita&#8217; degli studi di Roma la Sapienza che approva le graduatorie della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2007/2008; la sospensione è accordata ai fini della reiterazione, entro 40 giorni, dalla prova, previa predisposizione di numero 78 quesiti a risposta multipla da parte dell’apposita Commissione e con l’uso degli ausili necessari in relazione allo specifico handicap della parte ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 6047/2007<br />Registro Generale: 9945/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente, relatore<br />  GIULIO AMADIO Cons.<br />MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 9945/2007  proposto da:<br />
<b>PADOVANI GAIA</b>rappresentata e difesa da:BONETTI AVV. MICHELE (ST.LEONE)con domicilio eletto in ROMAVIALE ANGELICO,97pressoBONETTI AVV. MICHELE (ST.LEONE) </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217; UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede<br />
e nei confronti di<br /><b>MAZZONNA PIER GIOVANNI</b><br />
e nei confronti di<br /><b>MOLLICONE DESIREE&#8217;</b></p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; delle graduatorie della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2007/2008;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217; UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA<br />UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA<br />
Nominato relatore il Presidente Saverio CORASANITI e uditi alla Camera di Consiglio del 20 dicembre  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini della reiterazione, entro 40 (quaranta) giorni, dalla prova previa predisposizione di numero 78 quesiti a risposta multipla da parte dell’apposita Commissione e con l’uso degli ausili necessari in relazione allo specifico handicap.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, 20 dicembre 2007</p>
<p>Il Presidente est: Saverio Corasaniti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6047/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6044</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6044/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6044/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6044/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6044</a></p>
<p>Non va sospesa l’aggiudicazione della gara per la gestione del servizio ristoro presso il liceo classico statale “Terenzio Mamiani” di Roma, se la gara di cui trattasi non risulta affetta dai vizi procedurali dedotti. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA BIS Registro Ordinanze: 6044/2007 Registro Generale:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6044/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6044</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6044/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6044</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione della gara per la gestione del servizio ristoro presso il liceo classico statale “Terenzio Mamiani” di Roma, se la gara di cui trattasi non risulta affetta dai vizi procedurali dedotti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 6044/2007<br />
Registro Generale: 9826/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente<br />GIULIO AMADIO Cons., relatore<br />
MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 9826/2007  proposto da:<br />
<b>GRASSI MASSIMO</b>rappresentato e difeso da:CASTELLI AVOLIO AVV. GIUSEPPE &#8211; PATRIARCA AVV. SARAcon domicilio eletto in ROMAVIA MERCADANTE, 9pressoCASTELLI AVOLIO AVV. GIUSEPPE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA&#8217; E RICERCA</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA  </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>LICEO GINNASIO T. MAMIANI DI ROMA</b>  rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>SOC DITTA MAMI RISTORA SRL</b>rappresentato e difeso da:CANNIZZARO AVV. VALERIO &#8211; CECE AVV. FILIPPOcon domicilio eletto in ROMAVIA NOVENIO BUCCHI 7pressoCANNIZZARO AVV. VALERIO</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; aggiudicazione della gara per la gestione del servizio ristoro presso il liceo classico statale “Terenzio Mamiani” di Roma;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
LICEO GINNASIO T. MAMIANI DI ROMA<br />MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA&#8217; E RICERCA<br />PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA<br />SOC DITTA MAMI RISTORA SRL<br />
Nominato relatore il Consigliere Giulio AMADIO e uditi alla Camera di Consiglio del 20 dicembre  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare in quanto la gara di cui trattasi non risulta affetta dai vizi procedurali dedotti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma,  20 dicembre 2007</p>
<p>Il Presidente: Saverio Corasaniti<br />
L’Estensore: Giulio Amadio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6044/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6044</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-964/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.964</a></p>
<p>M. Eliantonio – Presidente F.F.; D. Nazzaro – Estensore FALCOCCHIO GIULIA, FALCUCCI ATTILIO E PALOMBARO EMILIA (avv.ti T. Codagnone e D. De Carolis) c/ la REGIONE ABRUZZO (Avv. Dits. St.) il COMUNE DI ATESSA (avv.ti G. Legnini e A. Bello) e nei confronti di FARMACIE INTERCOMUNALI ANXANUM-SPA (avv.ti A. La</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-964/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-964/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.964</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio – Presidente F.F.; D. Nazzaro – Estensore<br /> FALCOCCHIO GIULIA, FALCUCCI ATTILIO E PALOMBARO EMILIA (avv.ti T. Codagnone e D. De Carolis) c/ la REGIONE ABRUZZO (Avv. Dits. St.) il COMUNE DI ATESSA (avv.ti G. Legnini e A. Bello) e nei confronti di FARMACIE INTERCOMUNALI ANXANUM-SPA (avv.ti A. La Morgia e S. La Morgia)</span></p>
<hr />
<p>istituzione di una nuova sede farmaceutica e affidamento del servizio di gestione in house</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Farmacie – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche – Nuove sedi &#8211; Parametri istitutivi – Criterio topografico o della viabilità &#8211; Art. 104, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, come modificato dall&#8217;art. 2, L. 8 novembre 1991 n. 362 – Portata – Istituzione di farmacia rurale – Vi rientra.<br />
2. Farmacie – Servizio pubblico locale di gestione di una farmacia &#8211; Società mista – In house providing – Legittimità – Condizioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, la normativa prevede l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche, in deroga al criterio demografico o della popolazione, in presenza di “particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità” (art. 104, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, quale modificato dall’art. 2, L. 8 novembre 1991, n. 362). Ai sensi di tale disposizione deve ritenersi legittima &#8211; secondo una valutazione adeguata all’effettività della situazione &#8211; l’istituzione di una nuova farmacia “rurale” laddove esiste un forte aggregato permanente di popolazione (una frazione con meno di cinquemila abitanti) distante da tutte le altre farmacie. (1)</p>
<p>2. E’ legittimo l’affidamento del servizio pubblico locale di gestione di una farmacia “rurale” di nuova istituzione ad una società pubblica totalitaria tra due Comuni, laddove a) il Comune affidante – quantunque titolare di una partecipazione dell’0,5 % del capitale sociale &#8211; dispone di una rappresentanza pari al 33% dei componenti degli organi sociali b) è stato istituito un ufficio comune di coordinamento, consultazione e controllo sul servizio pubblico locale farmaceutico, di tipo intercomunale (art. 30 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); c) la società è deputata a svolgere attività esclusivamente con i due enti locali che la controllano. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., in argomento, T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – SEZ. I – Sentenza 21 ottobre 2003, n. 1292, secondo cui “Nel procedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche l’autorità sanitaria (competente alla relativa pianificazione) per poter applicare il criterio topografico di cui all’art. 104 t.u. n. 1265 del 1934 come novellato dall’art. 2 l. n. 362 del 1991, in deroga a quello demografico di cui all’art. 1 l. n. 475 del 1968, deve fornire, all’esito di una puntuale ed approfondita istruttoria, una coerente ed adeguata motivazione dell’esigenza di assicurare l’assistenza farmaceutica nella località in cui è insediato un agglomerato permanente di popolazione che, per le difficoltà connesse alla viabilità e alle distanze, non sia in grado di accedere comodamente ad altre farmacie esistenti sul territorio comunale.”.<br />
Secondo T.A.R. PUGLIA – Sentenza 25 luglio 2001, n. 3127, nell’ambito del procedimento di revisione di pianta organica sono da classificarsi quali farmacie rurali, quelle la cui sede farmaceutica, per fare fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale, è stata determinata in deroga all’ordinario criterio della popolazione, facendo ricorso, appunto, al c.d. criterio topografico. <br />
(2) Cfr., in argomento, T.A.R. ABRUZZO – PESCARA &#8211; Sentenza 7 novembre 2006, n. 687, citata in motivazione, secondo cui “Tenuto conto che l’affidamento di un servizio pubblico locale (come quello svolto da una farmacia comunale) può essere affidato a una società di gestione a capitale interamente pubblico a norma dell’art. 113 t.u. n. 267 del 2000, ma che tale società deve realizzare la maggior parte della propria attività in favore dell’ente di appartenenza, il quale deve esercitare nei suoi confronti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l’affidamento in house della gestione di una farmacia comunale non può essere disposto a favore di una società a partecipazione interamente pubblica cui non partecipi anche il comune (titolare della farmacia) a favore del quale deve essere svolto il servizio.”. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">istituzione di una nuova sede farmaceutica e affidamento del servizio di gestione in house</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 202 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>FALCOCCHIO GIULIA, FALCUCCI ATTILIO E PALOMBARO EMILIA</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Tito Codagnone e Diego De Carolis, con domicilio eletto in Pescara, via Pesaro 54 Sc.A;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE ABRUZZO</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Portici S.Berardino;<br />
<b>COMUNE DI ATESSA</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Legnini, con domicilio eletto presso Annamaria Bello in Pescara, via V.Colonna, n.97;</p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 70 del 2007, proposto da:<br />
<b>FALCOCCHIO GIULIA, FALCUCCI ATTILIO E PALOMBARO ERMINIA</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Tito Codagnone e Diego De Carolis, con domicilio eletto in Pescara, via Pesaro 54 Sc.A;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ATESSA</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Legnini, con domicilio eletto in Pescara, via V.Colonna, 97 c/o Bello A.;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>FARMACIE INTERCOMUNALI ANXANUM-SPA</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo La Morgia, Stefano La Morgia, con domicilio eletto in Pescara, viale Pindaro 27 c/o avv.Augusto La Morgia;<br />
per l&#8217;annullamento:<br />
A) quanto al ricorso n. 202 del 2006: ANN.TO DEL PROVV.TO N.1253 DEL 25.11.2005 &#8211; REVISIONE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE (istituzione 4^ farmacia rurale) ed atti connessi, specificati in “fatto”.<br />
B)quanto al ricorso n. 70 del 2007: ANN.TO DEL PROVV.TO N.75 DEL 23.11.2006 DI ACQUISTO DELLE AZIONI DELLA “FARMACIE ANXANUM SPA.”.</p>
<p>Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, del Comune di Atessa, della “Farmacie Intercomunali Anxanum-Spa”;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 06/12/2007 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>IL ric. n. 202/2006, con motivi aggiunti, è diretto contro la delibera di GRA n. 1253/25.11.2005 (revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Atessa – istituzione della 4^ farmacia – Bura n. 20/5.4.2006) e la deliberazione C.C. di Atessa n. 7/16.2.2006 (istituzione 4^ farmacia ed esercizio del diritto di prelazione &#8211; determinazione del sistema di gestione), nonché della delibera C.C. n. 34/11.4.2007 (approvazione del contratto di servizio per la gestione della 4^ farmacia con l’Anxanum spa), del verbale di assemblea Soc. FIA spa del 2.4.2007 (nuovo statuto societario), della determinazione dirigenziale n. GG8/78 del 26.7.2007 (titolarità farmacia, ubicata in via Montemarcone, 30, al Comune di Atessa), del verbale n. 3/27.8.2007 (assemblea ordinaria spa “Farmacie intercomunali Anxanum”) e del verbale n.1/4.9.2007 della stessa assemblea.<br />
IL ric. n. 70/2007 ha per oggetto la delibera del C.C. n. 75/23.11.2006 (acquisto da parte del comune di Atessa di n. 8250 azioni della soc. Anxanum).<br />
I motivi dedotti sono: a) violazione dei parametri di legge (n. 475/1968, art. 1), per una cittadina di 10.445 ab., avente già tre farmacie, di cui una soprannumeria; b) istituzione della 4^ farmacia con un bacino d’utenza prestabilito sia per la popolazione, sia per lo spazio territoriale; c) la revisione delle circoscrizioni sarebbe stata fatta in base alla popolazione residente, che non ha avuto alcun incremento demografico; ancor meno valido sarebbe, comunque, il criterio topografico, essendo la zona interessata a solo 8/6 Km. dal centro urbano, con cui sarebbe bene collegata.<br />
Ad avviso dei ricorrenti non vi sarebbe nessuna particolare necessità di istituire la 4^ farmacia, ma al più poteva procedersi ad una diversa distribuzione della popolazione tra le circoscrizioni esistenti.<br />
Per quel che attiene l’affidamento ad una società pubblica, si ritiene che la partecipazione del Comune di Atessa sia minima (0,5%), rispetto a quella del Comune di Lanciano (99,5%) e sarebbe violato il principio “intra moenia” e del controllo analogo (in house providing), ovvero della omissione della gara pubblica.<br />
IL ric. n. 70/2007 attiene unicamente alla delibera di acquisto delle azioni dal comune di Lanciano, che è ritenuta illegittima perché attuativa di altri atti illegittimi, di cui al ricorso precedente.<br />
Le difese avversarie evidenziano come si tratta di una nuova sede farmaceutica “in deroga”, in una zona extra-urbana, che ha avuto un notevole sviluppo industriale e commerciale, superando i =4.000= abitanti.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I ricorsi vanno riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva.<br />
La L. n. 362/1991 prevede per i comuni fino a =12.500= ab., una farmacia ogni =5.000= ab. (criterio demografico o della popolazione), quale parametro ordinario, che viene derogato dall’art. 104 r.d. n. 1265/1934, modificato dalla L. n. 362/91 (art. 2), in presenza di “particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità”. <br />
Nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati, la legge stabilisce che li dove esiste un forte aggregato permanente di popolazione, distante dalle altre farmacie, che nella fattispecie sono tutte nel centro urbano “per antico diritto patrimoniale” (tutte anteriori al r. d. n. 1265/1934 e risalenti al 1922/26:nota regionale del 30.5.2006 prot. N. 13203/8/1115, pag. 3.) , è possibile istituire una farmacia nuova (art. 2 L. n. 475/1968).<br />
Due sono i dati obiettivi esistenti: una popolazione di recente formazione superiore alle =4.000= unità ed una collocazione periferica a 6/8 Km dalle altre tre farmacie, tutte situate, come detto, nel centro cittadino;la necessità dell’uso del mezzo pubblico e/o privato, al di là della comodità e frequenza, rappresenta di per sè un ulteriore aggravio in punto di fruibilità di un servizio primario, quale quello farmaceutico.<br />
La farmacia più vicina, invero, è in altro comune (Perano) e dista a circa 3Km; tale circostanza (da verificare in sede di localizzazione ed apertura del nuovo esercizio), in uno al fatto che nessuna delle tre precedenti farmacie sia stata istituita in base al criterio della distanza, legittima la 4^ circoscrizione, anche in presenza di una unità già soprannumeraria; il ricorso al criterio della distanza è stato, infatti, utilizzato per la prima ed unica volta.<br />
La nuova farmacia, invero, è stata prevista in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, essendo intendimento della regione riorganizzare il sistema farmaceutico sul territorio di Atessa e non operare un semplice decentramento delle sedi esistenti; ciò ha permesso la definizione topografica della nuova zona come autonoma circoscrizione, avendone le caratteristiche.<br />
IL parere dell’Ordine dei farmacisti è obbligatorio (ed è stato negativo), ma non vincolante; per potersi applicare l’art. 5 della L. n. 362/1991 (trasferimento di una delle tre farmacie del centro), doveva esserci “a priori” una disponibilità in tal senso, né va ignorato che la nuova farmacia è ritenuta “rurale” (art. 1 L. n. 221/1968: frazione con meno di =5.000= ab.), per la quale si applica il criterio topografico (r.d. n. 1265/1934, art. 104, comma 4^; C.S.,V, n. 2717/15.5.2006). <br />
La scelta dell’amministrazione è stata comunque nel senso della revisione della pianta organica per la “peculiarità del territorio comunale” di Atessa, con forte incremento demografico in una zona specifica del suo territorio, che imponeva la necessaria modifica delle stesse circoscrizioni, che hanno, peraltro, un valore meramente descrittivo e giustificativo della presenza delle farmacie, essendo l’utenza libera di servirsi di ciascuna di queste. <br />
In base all’art. 113 del d. lgs. n. 267/2000, l’Anxanum spa è una società con capitale pubblico al 100%, di cui il 99,5% al comune di Lanciano e il restante 0,5% al comune di Atessa; trattasi di una società strumentale che non può non essere assoggettata al controllo (analogo) pubblico (C.S., V, n.7345/2005; Corte CE, sez. I^, n. 26/11.1.2005), per l’omogeneità degli interessi gestiti, per la totale appartenenza del capitale a due enti territoriali esponenziali, per la stessa composizione del consiglio di amm.ne e dell’assemblea sociale. IL comune di Atessa ha una partecipazione minimale, ma non va dimenticato che il regolamento dell’assemblea di coordinamento intercomunale, conferisce al comune di Atessa una rappresentanza pari al 33% dei componenti e che è stato costituito un ufficio comune di coordinamento, consultazione e controllo sul servizio pubblico locale, riferibile sia all’ambito territoriale di Lanciano, sia a quello di Atessa, di tipo intercomunale (art. 30 d. lgs. n. 267/2000). <br />
Non esiste alcun problema di territorialità (intra moenia/extra moenia), perché nella specie l’attività della società pubblica affidataria del servizio farmaceutico, si svolge, come voluto dall’art. 113 d. lgs. n. 267/2000, con gli enti locali interessati che la controllano (CorteCE, sez. I^, n. 340/11.5.2006; Tar Lazio, sez. II^, n. 9988/2007).<br />
Sussiste, quindi, la piena legittimità della “in house providing” in favore dell’Anxanum spa, anche con riferimento all’art. 10 della L. n. 362/1991, trattandosi di farmacia di cui è titolare il comune di Atessa (Tar Pescara n. 687/2006). <br />
La L. n. 362/1991, prevede per i comuni fino a =12.500= ab., una farmacia ogni =5.000= ab. (criterio demografico o della popolazione) quale parametro ordinario, che viene derogato (art. 104 r.d. n. 1265/1934, quale modificato dalla L. n. 362/91, art. 2), in presenza di “particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità”. C’è un necessario bilanciamento tra interesse pubblico e quello dei privati; per tale motivo, li dove esiste un forte aggregato permanente di popolazione, distante dalle altre farmacie, che nella fattispecie sono tutte nel centro urbano “per antico diritto patrimoniale” e tutte anteriori al r. d. n. 1265/1934, sorte, quindi, senza i criteri ivi previsti, è possibile istituire, secondo una valutazione adeguata alla effettività della situazione, una farmacia nuova (art. 2 L. n. 475/1968), che nella specie è “rurale” e topograficamente distante, da quelle “urbane” del centro e del comune viciniore di Perano.<br />
Conclusivamente il ricorso va respinto.<br />
La fattispecie giustifica la compensazione delle spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,<br />
&#8211; riunisce i ricorsi in epigrafe e li respinge entrambi, come da motivazione;<br />
&#8211; spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 06/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore<br />
Luciano Rasola, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/12/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-964/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.967</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-967/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-967/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-967/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.967</a></p>
<p>M. Eliantonio – Presidente F.F.; L. Rasola – Estensore COMUNE DI CUPELLO (avv. S. Panicciari) c/ il COMUNE DI SAN SALVO (avv.ti G. Di Risio e F. Oronzo) e l’ AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LANCIANO-VASTO e nei confronti di D&#8217;. L., P. S. rimborso delle rette di ricovero dei minori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-967/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.967</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-967/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.967</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio – Presidente F.F.; L. Rasola – Estensore<br /> COMUNE DI CUPELLO (avv. S. Panicciari) c/ il COMUNE DI SAN SALVO (avv.ti G. Di Risio e F. Oronzo) e l’ AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LANCIANO-VASTO e nei confronti di D&#8217;. L., P. S.</span></p>
<hr />
<p>rimborso delle rette di ricovero dei minori e giurisdizione del giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Pagamento rette ricovero di minori &#8211; Giurisdizione A.G.O. &#8211; Sussite</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di controversie patrimoniali tra comuni ed enti erogatori circa gli obblighi di assistenza a minori – anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza della corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 D. Lgs.. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7, lett. a), L. 21 luglio 2000 n. 205, in quanto attribuisce al giudice amministrativo l’intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte – deve escludersi la giurisdizione del G.A. poiché la domanda di rimborso proposta dal Comune che nega di essere competente a sostenere l’onere relativo al ricovero di minori in Istituto assistenziale, oltre a non contenere alcun sindacato di atti provvedimentali, non afferisce a rapporti costituiti o modificati da atti di tale specie, avendo lo stesso comune adempiuto ad un’obbligazione di natura assistenziale, ricollegantesi a presupposti prefigurati dalla legge. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. in motivazione, CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE –Sentenza 18 ottobre 2005, 20114.<br />
La consistenza di diritto soggettivo della pretesa al rimborso delle rete di ricovero consegue, secondo il Collegio, da una piana disamina del dato normativo: l’art.6, comma 4 della L. 8 novembre 2000, n. 328, infatti, “individuando nel Comune, in cui risiedono, prima del ricovero, i soggetti bisognosi di essere ospitati stabilmente presso strutture residenziali, l‘ente tenuto ad assumere l’onere del ricovero -, configura espressamente le prestazioni assistenziali come oggetto di diritto delle persone che versano in stato di bisogno, senza che la nascita di tale diritto sia subordinata all’emanazione di atti discrezionali, configurando specularmente come vincolata l’attività del Comune di residenza dei soggetti da ricoverare.”. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">rimborso delle rette di ricovero dei minori e giurisdizione del giudice ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 145 del 2007, proposto da:<br />
<b>COMUNE DI CUPELLO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sandro Panicciari, con domicilio eletto presso Sandro Panicciari in , Segreteria Tar Pescara;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SAN SALVO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppina Di Risio, con domicilio eletto presso Franco Oronzo in Pescara, via Tirino, N.134/6; Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>D&#8217;A. L., P. S.</b>;<br />
per l&#8217;annullamentoprevia sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
ANNULL. PROVV.TI VARI GESTIONE PUBBLICO SERVIZIO DI ASSISTENZA.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di San Salvo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 06/12/2007 il dott. Luciano Rasola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 29.3.2007 il Comune di Cupello ha chiesto una sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del Tribunale dei Minorenni di L’Aquila che, a conclusione del procedimento n. 724/2006 R.V.G., aveva dichiarato detto Comune obbligato al pagamento delle rette di mantenimento presso l’Istituto “Alidoro” di San Salvo, presso cui era stato disposto il ricovero di quattro minori, figli dei coniugi Luigi D’Annunzio e Silvana Di Pirro, all’epoca residenti in Cupello, nella considerazione che la questione del Comune tenuto a sopportare l’onere di detto ricovero appartenesse alla giurisdizione del giudice amministrativo e in particolare di questo TAR.<br />
Nel merito chiedeva di essere sollevato dall’obbligo del pagamento delle rette di ricovero per violazione dell’art.6.4 della L.8.11.200, n. 328, invocando la condanna del Comune di San salvo a rifondere in suo favore la somma di € 295.507,50 erogata per il pagamento delle rette di ricovero dei detti minori, con dichiarazione dell’obbligo di sostenere dette spese da parte del Comune di San Salvo o, in via subordinata, ponendo le stesse a carico dei genitori o dell’Azienda sanitaria locale n. 3 di Lanciano-Vasto, anche mediante, in via gradata, la compartecipazione.<br />
Chiedeva in via subordinata sentenza dichiarativa del diritto del Comune di svolgere attività socio-assistenziale nei confronti dei quattro minori, nonché di svolgere attività di accesso agli atti e documenti amministrativi e visite periodiche presso l’Istituto “Alidoro”.<br />
Il Comune ha motivato il ricorso, con la prima doglianza prospettata, con riguardo alla circostanza che non ha mai avuto notizia di dati relativi al ricovero dei minori D’Annunzio, per cui non ha potuto e non può svolgere alcuna funzione di vigilanza e controllo, né può prevedere la durata dell’intervento assistenziale al fine di poter effettuare le dovute previsioni di bilancio.<br />
Nessuna precisazione inoltre è stata fornita dall’Istituto “Alidoro” circa le ragioni dell’entità della retta giornaliera di ricovero (€ 93,00), né in relazione alla natura dell’intervento, se socio-assistenziale o rieducativo a prevalente rilievo sanitario, il che rileva ai fini dell’eventuale accollo al S.S.N. delle prestazioni di carattere sanitario.<br />
Con il secondo motivo si insiste sulla richiesta di accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del Tribunale dei minorenni di L’Aquila in ordine all’individuazione del Comune tenuto al pagamento delle rette di ricovero dei minori D’Annunzio, rientrando la presente controversia, ai sensi dell’art. 33 del D.Lvo n. 80/1998, tra una pubblica amministrazione (nella specie il Comune ricorrente) e un gestore di un pubblico servizio (l’Istituto “Alidoro”), nei confronti del quale il Comune avrebbe poteri di vigilanza e controllo<br />
Con una terza prospettazione si denuncia la violazione dell’art. 6.4 della L. 8.11.2000, n. 328 per la violazione dell’obbligo di preventiva informazione, soprattutto da parte dell’A.S.L. di Lanciano-Vasto che ha avanzato la richiesta di ricovero.<br />
La violazione dell’art. 6 citato viene denunciata sotto l’ulteriore profilo che prevede l’obbligo del Comune in cui i soggetti hanno la residenza prima del ricovero di sostenere l’onere del ricovero in via integrativa, essendo tenuti in via principale a sostenere detto onere i genitori, per cui a questi avrebbe dovuto rivolgersi preliminarmente il Comune di San Salvo, che ha invece richiesto al Comune ricorrente il pagamento dell’intera retta.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di San Salvo che ritiene il ricorso infondato, chiedendone pertanto il rigetto.<br />
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 6 dicembre 2007.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso proposto, notificato il 29.3.2007, il Comune di Cupello ha chiesto preliminarmente una sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del Tribunale dei Minorenni di L’Aquila che, a conclusione del procedimento n. 724/2006 R.V.G., aveva dichiarato, ex art.6.4 della L. 8.11.2006, n. 328, l’obbligo di detto Comune di pagare le rette di mantenimento presso l’Istituto “Alidoro” di San Salvo di quattro minori di cui ivi era stato disposto il ricovero, per essere i predetti residenti in Cupello prima del ricovero, nella considerazione che la questione del Comune tenuto a sopportare l’onere di detto ricovero appartenesse alla giurisdizione del giudice amministrativo e in particolare di questo TAR.<br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.<br />
In disparte la considerazione che il Tribunale dei minorenni aquilano, con sentenza resa, dopo la proposizione del presente ricorso, nella Camera di Consiglio del 13.4.2007, ha dichiarato già la propria incompetenza funzionale sul punto, affermando quella del Tribunale ordinario di Vasto, ex art. 38 delle disp. att.del cod. civ., si rileva che non può non concordarsi con le argomentazioni e conclusioni recate da detta pronuncia, che ha affermato la giurisdizione in materia del G.O., sulla scorta dell’indirizzo unanime espresso dalla Corte di Cassazione (SS.UU.18.10.2005, n. 20114; 9.3.2007, n. 5402; 13.2.2007, n. 3046; 19.1.2007, n. 1143).<br />
E’ stato affermato che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, il criterio del riparto della giurisdizione per blocchi di materie, introdotto dall’art.33 del D.Lvo n.80/1998, come sostituito dall’art.7 della L. 205/2000, è venuto meno con il ripristino del tradizionale parametro basato sulla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.<br />
In particolare, nel rapporto con la pubblica Amministrazione, la posizione giuridica soggettiva ha consistenza di diritto soggettivo ogni qualvolta riceve tutela piena e diretta da parte dell’ordinamento, tanto da non essere subordinata all’interesse pubblico, tutela che per essere realizzata non ha bisogno del filtro dell’azione amministrativa, mentre ha consistenza di interesse legittimo quando ai fini del suo soddisfacimento sia necessaria l’esplicazione del pubblico potere, di natura discrezionale e autoritativa, che lo riconosca meritevole di tutela, all’esito di una ponderazione tra l’interesse pubblico primario e l’interesse privato secondario.<br />
Venendo al caso di specie, è stato affermato dalla Corte di Cassazione che in tema di controversie patrimoniali tra comuni ed enti erogatori circa gli obblighi di assistenza a minori – anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 204/2004, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 del D.Lvo n. 80/1998, in quanto attribuiva al G.A. l’intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte – deve escludersi la giurisdizione del G.A. <br />
La domanda infatti di rimborso proposta dal Comune che nega di essere competente a sostenere l’onere relativo al ricovero di minori in Istituto assistenziale, oltre a non contenere alcun sindacato di atti provvedimentali, non afferisce a rapporti costituiti o modificati da atti di tale specie, avendo lo stesso comune adempiuto ad un’obbligazione di natura assistenziale, ricollegantesi a presupposti prefigurati dalla legge (Corte Cass. SS.UU, 18.10.2005, 20114, già citata). <br />
Nella specie, la disciplina legislativa, cioè l’art.6.4 della L. 8.11.2000, n. 328 &#8211; individuando nel Comune, in cui risiedono, prima del ricovero, i soggetti bisognosi di essere ospitati stabilmente presso strutture residenziali, l‘ente tenuto ad assumere l’onere del ricovero -, configura espressamente le prestazioni assistenziali come oggetto di diritto delle persone che versano in stato di bisogno, senza che la nascita di tale diritto sia subordinata all’emanazione di atti discrezionali, configurando specularmente come vincolata l’attività del Comune di residenza dei soggetti da ricoverare.<br />
La controversia, pertanto, sulla individuazione del soggetto obbligato alla prestazione assistenziale non può considerarsi relativa a provvedimenti dell’amministrazione, con conseguente giurisdizione del G.O. (Cass. Civ. SS.UU. n. 20114/2005).<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A., appartenendo la controversia relativa all’individuazione del Comune tenuto a sostenere l’onere in parola alla cognizione del G.O.<br />
Le spese di causa possono essere equamente compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 06/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Dino Nazzaro, Consigliere<br />
Luciano Rasola, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/12/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-967/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.967</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.1189</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-1189/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-1189/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-1189/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.1189</a></p>
<p>Non va sospeso il decreto di trasferimento del ricorrente, comandante della guardia forestale da un comando provinciale ad uno regionale atteso che il ricorrente ha esercitato le funzioni di Comandante provinciale vicario in via meramente provvisoria; non sussiste inoltre periculum in mora, in quanto il trasferimento è avvenuto ad altro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-1189/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.1189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-1189/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.1189</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il decreto di trasferimento del ricorrente,  comandante della guardia forestale da un comando provinciale ad uno regionale atteso che il ricorrente ha esercitato le funzioni di Comandante provinciale vicario in via meramente provvisoria;  non sussiste inoltre periculum in mora, in quanto il trasferimento è avvenuto ad altro ufficio della stessa città. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11860/g">Ordinanza sospensiva dell’11 marzo 2008 n. 1361</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01189/2007 REG.ORD.<br />
N. 01520/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2007, proposto da:<br /><b>La Forgia Ugo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Colella, Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, 120;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</b>, <b>Corpo Forestale dello Stato</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;<br />
nei confronti di<br />
<b>Porcelli Antonio</b>;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>&#8211; del Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n.204 del 23.10.2007, recante il trasferimento del Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Bari, ing. Ugo La Forgia, dal Comando Provinciale al Comando Regionale del Corpo;</p>
<p>&#8211; della conseguente nota del Comando Regionale Puglia del Corpo Forestale dello Stato prot. n. 692 Pos. Ris. Del 26.10.2007, a firma del Comandante Regionale Vicario, 1° Dir. dott. Carlo Congedo, recante comunicazione al Vice Questore aggiunto forestale,<br />
&#8211; della nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali &#8211; Corpo Forestale dello Stato Ispettorato Generale -Servizio IV -Divisione 12A, prot. n. 2403/Ris del 25.10.2007, a firma del Reggente della Divisione 12^, dott.ssa Cinzia Gagliard</p>
<p>nonchè con i motivi aggiunti:</p>
<p>&#8211; Sottostante nota del Comando Regionale Puglia del Corpo Forestale dello Stato di Bari prot. n. 661 Pos. Ris. del 12.10.2007, a firma del Comandante Regionale Vicario, 1° Dir. dott. Carlo Congedo;</p>
<p>&#8211; Sottostante nota del Comando Regionale Puglia prot. n. 648 Pos. Ris. del 07.11.2007 e relativi n.4 allegati;</p>
<p>&#8211; Nota del Comando Regionale Puglia prot. n. 658 Pos. Ris. del 11.10.2007;</p>
<p>&#8211; Nota del Comando Regionale Puglia prot. n. 640 Pos. Ris. del 01.10.2007;</p>
<p>&#8211; Nota del Comando Regionale Puglia prot. n. 450 Pos. Ris. del 20.07.2007;.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Corpo Forestale dello Stato;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20/12/2007 il dott. Federica Cabrini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Considerato che ad un sommario esame proprio della fase cautelare le censure dedotte non appaiono assistite da sufficiente fumus boni iuris atteso che il ricorrente ha esercitato le funzioni di Comandante Provinciale vicario in via meramente provvisoria, né sussiste il periculum in mora paventato in quanto il trasferimento è avvenuto ad altro ufficio della stessa città;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, settimo comma della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall’art. 3 della legge n. 205 del 2000.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari &#8211; Seconda Sezione, rigetta la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20/12/2007 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Doris Durante, Presidente FF<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />
Federica Cabrini, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br /> IL PRESIDENTE<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/12/2007</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6044</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6044-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6044-2/</guid>

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<p>Non va sospesa l’aggiudicazione della gara per il servizio di ristorazione in un liceo, in assenza di vizi procedurali. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 18 marzo 2008 n. 1503 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA BIS Registro Ordinanze: 6044/2007 Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6044-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6044</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione della gara per il servizio di ristorazione in un liceo, in assenza di vizi procedurali. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11913/g">Ordinanza sospensiva del 18 marzo 2008 n. 1503</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 6044/2007<br />
Registro Generale: 9826/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente<br />GIULIO AMADIO Cons., relatore<br />
MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 9826/2007  proposto da:<br />
<b>GRASSI MASSIMO </b>rappresentato e difeso da:CASTELLI AVOLIO AVV. GIUSEPPE &#8211; PATRIARCA AVV. SARAcon domicilio eletto in ROMAVIA MERCADANTE, 9pressoCASTELLI AVOLIO AVV. GIUSEPPE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA&#8217; E RICERCA </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede<br />
<b>PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA </b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>LICEO GINNASIO T. MAMIANI DI ROMA</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede<br />
e nei confronti di<br /><b>SOC DITTA MAMI RISTORA SRL </b><br />
rappresentato e difeso da:CANNIZZARO AVV. VALERIO &#8211; CECE AVV. FILIPPOcon domicilio eletto in ROMAVIA NOVENIO BUCCHI 7presso CANNIZZARO AVV. VALERIO<br />
per l’annullamento<br />
&#8211; aggiudicazione della gara per la gestione del servizio ristoro presso il liceo classico statale “Terenzio Mamiani” di Roma;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
LICEO GINNASIO T. MAMIANI DI ROMA<br />MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA&#8217; E RICERCA<br />PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA<br />SOC DITTA MAMI RISTORA SRL<br />Nominato relatore il Consigliere Giulio AMADIO e uditi alla Camera di Consiglio del 20 dicembre  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare in quanto la gara di cui trattasi non risulta affetta dai vizi procedurali dedotti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma,  20 dicembre 2007</p>
<p>Il Presidente: Saverio Corasaniti<br />
L’Estensore: Giulio Amadio</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.5137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-12-2007-n-5137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-12-2007-n-5137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-12-2007-n-5137/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.5137</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. S. Romano Est. I Greppini S.p.a., (Avv.ti G. Calugi e V.D. Gesmundo) contro il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura dello Stato) 1. Igiene e sanità &#8211; Utilizzo di olio enologico nella fase di mera conservazione del vino ed al fine di assicurarne l’isolamento dall’ossigeno atmosferico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-12-2007-n-5137/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.5137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-12-2007-n-5137/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.5137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. S. Romano Est.<br /> I Greppini S.p.a., (Avv.ti G. Calugi e V.D. Gesmundo) contro il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Igiene e sanità &#8211; Utilizzo di olio enologico nella fase di mera conservazione del vino ed al fine di assicurarne l’isolamento dall’ossigeno atmosferico &#8211; Disciplina comunitaria e nazionale vigente – Non è consentito</p>
<p>2. Igiene e sanità – Illecito utilizzo di olio enologico per la conservazione di vino – Successivo dissequestro previa aggiunta di cloruro di litio per avviare il vino alla distillazione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Alla luce della disciplina comunitaria e nazionale vigente non è ammesso l’utilizzo di olio enologico, sia pure nella fase di mera conservazione del vino ed al fine di assicurarne l’isolamento dall’ossigeno atmosferico</p>
<p>2. Alla luce della disciplina comunitaria e nazionale vigente, in caso di accertata illecita presenza di olio enologico per la conservazione del vino, non è ammesso consentire il dissequestro del prodotto vinicolo, previa aggiunta di cloruro di litio nella quantità prevista dalla legge, allo scopo di avviare il vino alla distillazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla non utilizzabilità dell&#8217;olio enologico per la conservazione del vino e sull&#8217;illegittimo dissequestro, previa aggiunta di cloruro di litio, per avviare il vino alla distillazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 5137 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
n.  2208  Reg. Ric.<br />
Anno 2002</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>nelle persone dei sigg.ri: Dott. Gaetano CICCIO’	#NOME?	&#8211; Consigliere, rel.<br />	<br />
Dott. Eleonora DI SANTO	#NOME?																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2208/2002 proposto da<br />
<b>I GREPPINI S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.to Giovanni Calugi e Vittorio D. Gesmundo con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, via Gino Capponi n. 26;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ex lege dall’avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p><b>ISPETTORATO CENTRALE PER LA REPRESSIONE FRODI</b>, rappresentato e difeso come sopra;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento datato 10 luglio 2002 n. 6882 del Direttore dell’Ufficio di Firenze dell’Ispettorato centrale repressione frodi, con cui è stata disposta la restituzione di hl. 30 di vino atto a divenire Brunello 1997 precedentemente sequestrato, previa aggiunta di cloruro di litio nella quantità stabilita dalla legge per essere avviato alla distillazione; nonché del verbale di accertamento e sequestro n. 02/154 del 18  aprile 2002; del verbale di prelevamento dei campioni di vino n. 02/12 del 18.4.2002 e, per quanto occorrer possa, dell’ordinanza ingiunzione n. 112/02 del 16 settembre 2002 con cui è stata ingiunto alla società ricorrente il pagamento di una somma  a titolo di sanzione amministrativa;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 novembre 2007, il Consigliere dott. Saverio Romano;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.Calugi e l’avv.dello Stato G.Onano;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con atto notificato in data 29 ottobre 2002, la società I Greppini esponeva quanto segue:<br />
&#8211; dal 1990 la società produce e commercializza vino toscano di qualità e da sempre, secondo un’antica consuetudine, impiega olio enologico al fine di isolare il vino dall’ossigeno atmosferico;<br />
&#8211; in data 18 aprile 2002, nel corso di una verifica,  gli agenti verbalizzanti accertavano che un tino della capacità di 20 ettolitri, contenente 20 ettolitri di prodotto denominato “vino atto a Brunello 1997”, “presenta sulla superficie un evidente strat<br />
&#8211; contestualmente, i verbalizzanti prelevavano sette bottiglie di vino al fine di sottoporlo ad analisi;<br />
&#8211; con nota del 16 maggio 2002 n. 5034, il Direttore dell’Ispettorato comunicava che il campione prelevato, in base alle analisi eseguite, “risulta regolare”;<br />
&#8211; ciononostante, si contestava la violazione dell’art. 43 e dell’allegato IV regolamento CE n. 1493/99 che comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;<br />
&#8211; dopo aver sentito un rappresentante della società produttrice, l’Ufficio adottava due provvedimenti: uno di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 260/2000; un altro, di cui all’atto n. 6882 de<br />
Tale ultimo provvedimento, insieme con i due verbali e l’ordinanza-ingiunzione in epigrafe meglio indicati, la società ha impugnato con il ricorso in esame, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:<br />
1) violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, difetto e contraddittorietà della motivazione e dell’istruttoria, violazione dell’art. 43 e dell’allegato IV del regolamento CE 17 maggio 1999 n. 1493, dell’art. 1 del d. lgs. 10 agosto 2000 n. 260, del d.l. 7 settembre 1987 n. 370, convertito in legge 4 novembre 1987 n. 460, del d.p.r. 12 febbraio 1965 n. 162, della stessa legge 30 aprile 1962 n. 283, del d.p.r. 26 marzo 980 n. 327; in particolare, lo stesso ufficio avrebbe accertato che il vino sottoposto a sequestro risultava “regolare”, pertanto non è vero che “non possa essere destinato al consumo umano”; il provvedimento di invio del prodotto alla distillazione non sarebbe giustificato da alcuna norma che ne preveda il potere e, comunque, sarebbe stata necessaria, da parte dell’amministrazione, una specifica motivazione sul punto, specie alla luce del precedente giudizio di regolarità del prodotto; <br />
2) violazione dell’art. 42 e 43 dell’allegato IV al regolamento CE n. 1493/99, nonché delle norme già citate; in particolare, sarebbe errata l’affermazione che il regolamento non prevede l’utilizzo di olio enologico per la conservazione del vino; la previsione di trattamenti e di pratiche “autorizzati” per “l’elaborazione” del vino non comporta il divieto di qualunque altra pratica o trattamento; l’utilizzo di olio enologico non riguarda comunque il processo di “elaborazione” del vino, non provoca alcun processo fermentativo, di stabilizzazione acidificazione o di dolcificazione del prodotto, ma ne assicura solo l’isolamento da agenti esterni; al massimo, potrebbe essere considerato un “coadiuvante tecnologico” , secondo la definizione di cui al comma 2 dell’art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1996 n. 209;<br />
3) violazione dell’art. 45 del regolamento CE n. 1493/99; l’applicazione della norma non legittima l’adozione della misura impugnata; essa va interpretata nel senso che, ove sottoposto a trattamenti non previsti, il vino non possa essere avviato al consumo umano diretto, se non dopo le analisi che ne accertino la regolarità (e cioè la non pericolosità per la salute umana);<br />
4) violazione del regolamento citato nonché del d. lgs. n. 260/2000, incompetenza;  infatti, nessuna norma prevede il potere dell’Ispettorato di inviare il vino alla distillazione;<br />
5) violazione dell’art. 7 della legge 17 agosto 1990 n. 241; è mancata la comunicazione di avvio del procedimento concluso con il provvedimento di invio del vino alla distillazione.<br />
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1 – L’ex Ispettorato centrale repressione frodi (ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari), ufficio di Firenze, avendo accertato che, presso la cantina della società ricorrente, un tino contenente “vino atto a Brunello 1997” presentava sulla superficie “un evidente strato di prodotto oleoso galleggiante sul prodotto vinoso”, ne ha prima ordinato il sequestro e successivamente, con il provvedimento impugnato, ne ha disposto la restituzione, previa aggiunta di cloruro di litio nella quantità stabilita dalla legge per avviare il prodotto alla distillazione.<br />
Medio tempore, è stata eseguita l’analisi dei campioni prelevati e disposta l’irrogazione, a carico della società produttrice, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 1, comma 7, del d. lgs. n. 260/2000.<br />
Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato, sotto il profilo della carenza di motivazione della decisione di avviare il prodotto alla distillazione previa aggiunta di cloruro di litio, occorrendo una specifica motivazione sul punto, specie alla luce del precedente giudizio, espresso dalla stessa amministrazione, di regolarità del prodotto.<br />
E’ dedotta, altresì, la violazione dell’art. 45 del regolamento CE n. 1493/99 sotto il profilo che l’applicazione della norma non legittimerebbe l’adozione della misura impugnata; essa dovrebbe essere interpretata nel senso che, ove sottoposto a trattamenti non previsti, il vino non possa essere avviato al consumo umano diretto, se non dopo le analisi che ne accertino la regolarità (e cioè la non pericolosità per la salute umana);<br />
Le censure appaiono fondate, alla luce delle considerazioni che seguono.<br />
Va, in primo luogo, escluso che l’utilizzo di olio enologico, sia pure nella fase di mera conservazione del vino ed al fine di assicurarne l’isolamento dall’ossigeno atmosferico, sia ammesso (nonostante la pratica consuetudinaria invocata dalla ricorrente) alla luce della disciplina comunitaria e nazionale vigente.<br />
La normativa regolamentare comunitaria – essenzialmente il regolamento Ce n. 1493/1999 – premesso che, per motivi di salute ed ai fini di una politica di qualità, occorre definire a livello comunitario le pratiche ed i trattamenti enologici autorizzati che dovranno essere gli unici a poter essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti disciplinati dal regolamento stesso, stabilisce pratiche e trattamenti enologici comunitari autorizzati per l’elaborazione dei prodotti ivi disciplinati (art. 1), chiarendo altresì che le pratiche ed i trattamenti autorizzati possono essere impiegati soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon invecchiamento dei prodotti (art. 42 comma 2).<br />
Già in base alle disposizioni richiamate, pertanto, è agevole trarre la conclusione – opposta alla tesi sostenuta dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso – che non sono ammessi pratiche e trattamenti diversi da quelli previsti dal regolamento, dovendo interpretarsi l’espressione “autorizzati”, in esso adoperata, come limitativa della possibilità di utilizzare pratiche e trattamenti ulteriori e diversi da quelli tassativamente previsti.<br />
Infatti, il successivo art. 43 dispone che le pratiche ed i trattamenti autorizzati sono quelli stabiliti negli allegati IV e V.<br />
Né appare sostenibile l’affermazione della ricorrente che la disciplina esaminata riguardi solo la fase di “elaborazione” del prodotto, che nella specie si era pacificamente conclusa, e non quella della sua conservazione o protezione dagli agenti atmosferici.<br />
In primo luogo, una tale differenziazione di fase, sotto il profilo della corrispondente diversificazione delle pratiche e dei trattamenti ammissibili, non pare autorizzata da alcuna disposizione normativa.<br />
In secondo luogo, la lettera (comma 2 dell’articolo 42, citato) oltre che la ratio della legge depongono nel senso che le procedure ivi previste (ed esse soltanto: cfr. n. 42 delle premesse al regolamento Ce) riguardano tanto la fase di vinificazione, quanto quella di conservazione, quanto quella di invecchiamento del vino.<br />
La tesi qui accolta appare, infine, confermata anche dalla circostanza che, per quanto riguarda le pratiche ed i trattamenti enologici, gli Stati membri possono imporre condizioni più severe per garantire la conservazione delle caratteristiche essenziali dei v.q.p.r.d. (cioè dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, come quello di cui si discute) (art. 42, comma 4).</p>
<p>2 &#8211; Dato per acquisito che l’olio enologico sia un prodotto incolore, insapore, inodore ed innocuo per la salute umana &#8211; il che può essere dato per presupposto sia per fatto notorio sia perché la circostanza non è contestata tra le parti &#8211; e che, ciononostante, per le ragioni illustrate, il suo utilizzo, sia pure come mera modalità di conservazione del vino, non è consentito dalla disciplina di settore, si può passare alla verifica della legittimità della determinazione, assunta dall’ufficio, di consentire il dissequestro del prodotto, previa aggiunta di cloruro di litio nella quantità prevista dalla legge allo scopo di avviare il vino alla distillazione.<br />
Trattasi – secondo la ricorrente &#8211; di una anomala determinazione, in quanto non prevista da alcuna norma, che avrebbe imposto una specifica motivazione sul punto, specie alla luce del precedente giudizio di regolarità del prodotto espresso dalla stessa amministrazione.<br />
Invero, in data 16 maggio 2002 l’Ufficio comunicava alla ricorrente l’esito dell’analisi effettuata sul campione di vino prelevato, giudicandolo “regolare”.<br />
Tale comunicazione risulta effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 3 del d.p.r. n. 327 del 26 marzo 1980, recante il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283 in materia di disciplina igienica  della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.<br />
Osserva il Collegio che il giudizio di regolarità del prodotto, emesso dall’Ufficio competente, consente non solo di escludere qualsiasi ipotesi di danno alla salute pubblica, che avrebbe imposto la distruzione della merce sequestrata (ai sensi del secondo comma dell’art. 20 del d.p.r. citato); esso avrebbe altresì consentito di ordinarne il dissequestro ove la merce fosse stata ritenuta conforme alla norme vigenti (cfr. sesto comma), ovvero di sottoporla ad ulteriori specifiche indagini di laboratorio al fine di accertarne la commestibilità (cfr. settimo comma).<br />
L’accertamento della non conformità del prodotto alle disposizioni di legge avrebbe, comunque, imposto la trasmissione al produttore di copia del certificato di analisi al fine delle garanzie di difesa (ai sensi dell’art. 18, comma 1 del d.p.r. citato).<br />
Nella fattispecie, viceversa, è avvenuto che, accertata la presenza di una sostanza non ammessa nel trattamento del vino sequestrato, l’Ufficio ne ha disposto il dissequestro previa aggiunta di cloruro di litio nella quantità prevista dalla legge allo scopo di avviare il vino alla distillazione.<br />
Osserva sul punto il Collegio che l’operato dell’amministrazione appare censurabile, alla luce delle disposizioni richiamate, non tanto sotto il profilo denunciato di contraddittorietà tra il giudizio di regolarità del prodotto e la misura adottata, quanto sul piano delle garanzie procedimentali previste, oltre che dalla legge generale sul procedimento n. 241 del 1990, dalle norme di settore, sopra richiamate, la cui applicazione nella fattispecie appare vieppiù giustificata dal tenore del giudizio emesso dall’amministrazione.<br />
Tale conclusione sembra coerente anche con l’art. 43 del regolamento Ce 24 luglio 2000 n. 1622.<br />
Esso stabilisce che “i prodotti che, ai sensi dell’art. 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1493/1999, non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto, sono distrutti. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare l’impiego di taluni prodotti, di cui determinano le caratteristiche, in una distilleria, in una fabbrica di aceto o a fini industriali”.<br />
Appare evidente che l’impossibilità di avviare il prodotto al consumo umano diretto, che ne comporterebbe la distruzione, può conseguire solo ad un giudizio di nocività del vino sequestrato, o quanto meno all’accertamento della mancanza di “qualità sana, leale o mercantile” del prodotto.<br />
Infatti, ai sensi dell’art. 45, comma 1 lett. b), non possono essere avviati al  consumo umano diretto i prodotti di cui all’art. 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), “che non siano di qualità sana, leale o mercantile”.<br />
E’ prevista anche, ma sempre ove ricorrano le predette condizioni, la possibilità di impiegare il prodotto in una distilleria previa determinazione delle sue caratteristiche.<br />
Ritiene la difesa dell’amministrazione che, nella predetta formulazione, debba rientrare anche l’ipotesi del vino sottoposto a qualsivoglia trattamento non autorizzato, il quale, per ciò solo, dovrebbe ritenersi “di qualità non sana”.<br />
La tesi non persuade.<br />
In primo luogo, essa, nella fattispecie, appare contrastare con la pacifica innocuità, sotto il profilo della tutela della salute umana, della sostanza di cui trattasi.<br />
Infatti, come già evidenziato, la sostanza utilizzata dalla ricorrente, ancorché non autorizzata dalla disciplina vigente, non è idonea a produrre alcun nocumento alla salute umana (la circostanza deve ritenersi acquisita sia per fatto notorio sia perché essa non è contestata tra le parti), né risultano elementi a contrario dall’istruttoria espletata dall’amministrazione.<br />
In secondo luogo, la stessa normativa di settore prevede, nell’ipotesi di sottoposizione del vino a trattamenti non solo non autorizzati, ma “vietati”, il diverso potere dell’organismo competente di declassare il vino di qualità prodotto in regioni determinate.<br />
L’art. 56 del regolamento Ce n. 1493/99 stabilisce, in particolare nel caso di vino di qualità prodotto in regione determinata (v.q.p.r.d.), che il declassamento è deciso dall‘organismo competente quando si accerta che “il vino è stato sottoposto a trattamenti vietati”. <br />
Ne consegue che la mera sottoposizione di un v.q.p.r.d. ad un trattamento non autorizzato, come nella specie si è verificato, non comporta necessariamente l’avviamento del prodotto alla distillazione.   Invero, solo la dimostrazione che un determinato trattamento (o una pratica) non autorizzato abbia inciso sul prodotto in questione in modo tale da farne venire meno il requisito della “qualità sana, leale o mercantile”, e pertanto l’idoneità ad essere avviato al consumo umano diretto, comporta necessariamente che esso debba essere distrutto o avviato alla distillazione.<br />
Dunque, in assenza di tale accertamento, l’adozione di una siffatta misura (nella specie, l’avvio alla distillazione) deve essere adeguatamente motivata.<br />
Conclusivamente, sulla base degli elementi illustrati, il provvedimento impugnato si palesa viziato, sotto il profilo della motivazione, nella parte in cui si sorregge su di una valutazione (quella in base alla quale il vino non può essere destinato al consumo umano) che non appare fondata sull’esito delle analisi effettuate e che, comunque, non spiega le ragioni per le quali il prodotto debba ritenersi di qualità “non sana”.<br />
In ogni caso, nel quadro delineato, il potere discrezionale previsto dalla legge appare esercitato senza il rispetto delle garanzie di partecipazione riconosciute al destinatario del provvedimento, non potendosi ritenere esaustive al riguardo le giustificazioni addotte (dalla società ricorrente) nel verbale di audizione, ove non si faceva alcun riferimento alla misura sanzionatoria successivamente disposta.</p>
<p>3 &#8211; Per le ragioni sopra esposte, il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, appare fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento direttoriale impugnato datato 10 luglio 2002 n. 6882.<br />
Spese ed onorari di giudizio, sussistendone giusti motivi in relazione alla novità delle questioni esaminate, possono essere compensati tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, indicato in motivazione; compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2007.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 DICEMBRE 2007<br />
Firenze, lì 20 DICEMBRE 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-12-2007-n-5137/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.5137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.5150</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-12-2007-n-5150/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Cicciò Pres .B. Massari Est. Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da: -P.L.Vinterstin (Avv.ti B. Brandani ed F. Di Riccio) contro il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato) -G. Gino (Avv.ti B. Brandani e F. Di Riccio) contro il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato) i provvedimenti di rimpatrio non debbono essere giustificati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-12-2007-n-5150/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.5150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-12-2007-n-5150/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.5150</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres .B. Massari Est.<br /> <u>Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da</u>:<br />  -P.L.Vinterstin (Avv.ti B. Brandani ed F. Di Riccio) contro<br /> il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato)<br />  -G. Gino (Avv.ti B. Brandani e F. Di Riccio) contro<br /> il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>i provvedimenti di rimpatrio non debbono essere giustificati da vere e proprie prove, essendo sufficienti indizi e valutazioni discrezionali logiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri &#8211; Rimpatrio con foglio di via obbligatorio – Presupposti &#8211; Prove compiute della commissione di reati – Non necessarietà &#8211; Giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su concreti comportamenti attuali dell&#8217;interessato – Necessità – Giudizio discrezionale circa l’apprezzabile probabilità che il soggetto possa commettere reati – Necessità &#8211; Sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo – È limitato ai profili dell&#8217;abnormità dell&#8217;iter logico, dell&#8217;incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio &#8211; costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli &#8211; presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale &#8211; pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati &#8211; deve necessariamente essere fondato su concreti comportamenti attuali dell&#8217;interessato, ossia su episodi di vita che, secondo il prudente apprezzamento dell&#8217;Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un&#8217;apprezzabile probabilità che il soggetto, rientrante in una delle categorie previste dall&#8217;art. 1 della legge n. 1423 del 1956, possa commettere reati. Tale prognosi di pericolosità, che giustifica l&#8217;irrogazione della misura di prevenzione de qua, è una valutazione ampiamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo se non sotto i profili dell&#8217;abnormità dell&#8217;iter logico, dell&#8217;incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>nelle persone dei sig.ri:<br />
dott. Gaetano CICCIO’                      &#8211; Presidente<br />
dott. Saverio ROMANO                     &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
Sui ricorsi riuniti n. 2138/01 e n. 2139/01:</p>
<p>1)	</b><u>quanto al ricorso n. 2138/01</u> proposto da </p>
<p><b>VINTERSTIN Pier Luigi</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Brando Brandani e Franco Di Riccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Firenze, via Cavour n. 106,<br />
<b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Ministero dell’interno</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria <i>ex lege</i>,</p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione,</b></i><br />
del foglio di via obbligatorio emesso il 7 settembre 2001 dal Questore della provincia di Lucca recante l’ordine di recarsi immediatamente nel comune di residenza entro due giorni dalla notifica con contestuale inibizione di ritornare nei comuni di Lucca e Capannori per la durata di anni tre;</p>
<p>
<b>2) </b><u>quanto al ricorso n. 2139/01</u> proposto da </p>
<p><b>GINO Giovanni</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Brando Brandani e Franco Di Riccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Firenze, via Cavour n. 106,</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Ministero dell’interno</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria <i>ex lege</i>,</p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione,</b><br />
</i>del foglio di via obbligatorio emesso il 7 settembre 2001 dal Questore della provincia di Lucca recante l’ordine di recarsi immediatamente nel comune di residenza entro due giorni dalla notifica con contestuale inibizione di ritornare nei comuni di Lucca e Capannori per la durata di anni tre;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista le ordinanze n. 1270/01 e n. 85/07;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 2007, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>In data 7 settembre 2001 i ricorrenti venivano identificati dall&#8217;Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico a bordo di un&#8217;autovettura parcheggiata nei pressi di un istituto bancario ubicato in una frazione del Comune di Capannori, in compagnia di altri soggetti. <br />
Dai controlli effettuati dall&#8217;Autorità di pubblica sicurezza emergevano a carico degli ricorrenti e degli altri occupanti l’autovettura pregiudizi penali per reati contro il patrimonio. In particolare a carico di Gino Giovanni risultavano pregiudizi per furto, rapina, guida senza patente e violazione delle disposizioni in materia di rimpatrio con foglio di via obbligatorio. A carico di Vinterstin Pier Luigi constavano precedenti condanne per furto e ricettazione.<br />
Inoltre, nel corso della perquisizione dell&#8217;autovettura, venivano rinvenuti e sequestrati una torcia elettrica e un paio di forbici da elettricista. Entrambi i ricorrenti venivano pertanto segnalati alla Procura presso il locale Tribunale per il reato di cui all&#8217;articolo 707 del codice penale. <br />
Conseguentemente, a carico dei medesimi veniva emesso il provvedimento di rimpatrio con foglio di obbligatorio, con la conseguente inibizione a fare ritorno nei comuni di Lucca e Capannori per la durata di anni tre.<br />
Contro tali atti ricorrono i sig.ri Vinterstin e Gino chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
<b>1. </b>Illegittimità del foglio di via obbligatorio per violazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956.<br />
<b>2.</b> Eccesso di potere per errore valutazione dei fatti. Ingiustizia manifesta.<br />
Violazione di legge con riferimento <br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Con ordinanza n. 1270 depositata il 13 novembre 2001 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />
Con ordinanza n. 85 del 24 gennaio 2007 è stata disposta la riunione dei ricorsi.<br />
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in esame vengono impugnati i provvedimenti in epigrafe con cui il Questore della provincia di Lucca ha ordinato ai ricorrenti di recarsi nel comune di residenza entro due giorni dalla notifica, con contestuale inibizione a fare  ritorno nei Comuni di Lucca e Capannori per la durata di anni tre.<br />
Con ordinanza n. 85 del 24 gennaio 2007, stante la connessione oggettiva tra i due ricorsi, si è proceduto alla loro riunione ai fini della decisone con un’unica pronuncia.<br />
I ricorsi non sono suscettibili di accoglimento.<br />
Osserva il Collegio che il rimpatrio con foglio di via obbligatorio &#8211; costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli &#8211; presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale &#8211; pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati &#8211; deve necessariamente essere fondato su concreti comportamenti attuali dell&#8217;interessato, ossia su episodi di vita che, secondo il prudente apprezzamento dell&#8217;Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un&#8217;apprezzabile probabilità che il soggetto, rientrante in una delle categorie previste dall&#8217;art. 1 della legge n. 1423 del 1956, possa commettere reati.<br />
Tale prognosi di pericolosità, che giustifica l&#8217;irrogazione della misura di prevenzione de qua, è una valutazione ampiamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo se non sotto i profili dell&#8217;abnormità dell&#8217;iter logico, dell&#8217;incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (cfr., <i>ex multis</i>, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 358/2005; n. 616/2005; T.A.R. Marche, n. 204/2003; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 3265/2002; Consiglio di Stato, IV Sezione, 27 maggio 2002, n. 2931);<br />
Nel caso in esame non pare che i suddetti vizi siano riscontrabili nei provvedimenti impugnati, considerati i pregiudizi penali emersi a seguito del controllo operato dalle forze di Polizia nei confronti degli interessati.<br />
Del resto, può considerarsi acquisito in giurisprudenza che i provvedimenti di rimpatrio non debbono essere giustificati da vere e proprie prove, essendo sufficienti indizi anche generici e valutazioni discrezionali logiche (Cons. Stato Sez. IV 21 novembre 1992 n. 966; id., Sez. I par. 21.6.1989 n. 964; TAR Abruzzo, Aquila 28.12.1991 n. 559; TAR Lombardia Brescia, 8.2.1992 n. 559; TAR Toscana sez. II, 7.12.1991 n. 648; TAR Friuli Venezia Giulia 24.7.1989 n. 268; TAR Lombardia Brescia 29.1. 1993 n. 60).<br />
Nella fattispecie, da un lato i pregiudizi penali emersi a carico dei ricorrenti, dall’altro il luogo e l’atteggiamento nel quale sono stati colti dagli agenti della Prozia appaiono elementi sufficienti ad escludere che i provvedimenti impugnati siano viziati nel senso prospettato dai motivi di gravame.<br />
Per le considerazioni che precedono i ricorsi devono pertanto essere rigettati.<br />
In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo. </p>
<p><i><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></i>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, li respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2007.<br />
F.to Gaetano Cicciò   &#8211; Presidente<br />
F.to Bernardo Massari   &#8211; Consigliere, rel. est.</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 Dicembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-12-2007-n-5150/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.5150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.5975</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-5975/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-5975/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.5975</a></p>
<p>Va sospeso il diniego autorizzazione installazione impianto base per telefonia mobile atteso che i provvedimenti impugnati risultano emanati oltre i termini di cui all’art. 87 codice delle comunicazioni, previsti per la conclusione del procedimento (la norma prevede un silenzio assenso decorsi 90 giorni). (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-5975/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.5975</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-5975/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.5975</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego autorizzazione installazione  impianto  base  per  telefonia  mobile atteso che i provvedimenti impugnati risultano emanati oltre i termini di cui all’art. 87 codice delle comunicazioni, previsti per la conclusione del procedimento (la norma prevede un silenzio assenso decorsi 90 giorni). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/5/12459/g">Ordinanza sospensiva del 6 maggio 2008 n. 2462</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE SECONDA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 5975/2007<br />
Registro Generale: 10645/2007</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO CORSARO Presidente<br /> PAOLO RESTAINO Cons.<br />SOLVEIG COGLIANI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 10645/2007  proposto da:<br />
<b>SOC VODAFONE OMNITEL NV</b>rappresentato e difeso da:DEURINGER AVV. ERICA &#8211; RACHELI PAOLAcon domicilio eletto in ROMAVIA G.B. DE ROSSI,12pressoRACHELI PAOLA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI FONTE NUOVA </b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; dell’ordinanza n. 20/urb del 24.8.2007 ricevuta il 6.9.2007;<br />
&#8211; della nota n. 728/urb dell’8.8.2007 pervenuta il 18.8.2007.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Udito il relatore Cons. SOLVEIG COGLIANI  e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che i provvedimenti impugnati risultano emanati oltre i termini, di cui all’art. 87 codice delle comunicazione, previsti per la conclusione del procedimento;<br />
Ritenuto che, pertanto, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare richiesta;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 20 Dicembre 2007</p>
<p>PRESIDENTE<br />
CONSIGLIERE</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.5155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-12-2007-n-5155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-12-2007-n-5155/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-12-2007-n-5155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.5155</a></p>
<p>G. Cicciò Pres .B. Massari Est. A. El Kadiri (Avv. S. Sermoni) contro il Ministero dell’interno (Avvocatura dello Stato) sulla valutabilità, ai sensi dell&#8217;art. 116 comma 2 c.p.c., del comportamento dell&#8217;Amministrazione che ometta il deposito di atti espressamente richiesti ai fini della decisione della causa Giustizia amministrativa –- Onere per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-12-2007-n-5155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.5155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-12-2007-n-5155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.5155</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres .B. Massari Est.<br /> A. El Kadiri (Avv. S. Sermoni) contro il Ministero dell’interno (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla valutabilità, ai sensi dell&#8217;art. 116 comma 2 c.p.c., del comportamento dell&#8217;Amministrazione che ometta il deposito di atti espressamente richiesti ai fini della decisione della causa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa –- Onere per l’Amministrazione di cooperazione leale e concreta con il giudice in ordine all&#8217;acquisizione del materiale probatorio in suo possesso o da essa facilmente acquisibile – Sussistenza &#8211; Omesso ingiustificato deposito di atti che le sono stati espressamente richiesti ai fini della decisione della causa &#8211; Valutabilità ai sensi dell&#8217;art. 116 comma 2 c.p.c. &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel giudizio amministrativo incombe sull&#8217;amministrazione, quale è parte necessaria del processo, un onere di cooperazione leale e concreto con il giudice in ordine all&#8217;acquisizione del materiale probatorio in suo possesso o da essa facilmente acquisibile. Pertanto, il comportamento processuale della p.a. che, sottraendosi al predetto onere di cooperazione con il giudice amministrativo, ometta ingiustificatamente di depositare gli atti che da questi le sono stati espressamente richiesti ai fini della decisione della causa, è valutabile, ai sensi dell&#8217;art. 116 comma 2 c.p.c. come ammissione dei fatti dedotti a sostegno del ricorso, ove tali conclusioni non siano in contrasto con altri fatti rilevabili dagli atti di causa</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 5155 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
n.  2250  Reg. Ric.<br />
Anno 2005</p>
<p>
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –<br />	<br />
&#8211;	</i></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>nelle persone dei sig.ri:<br />
dott. Gaetano CICCIO’                      &#8211; Presidente<br />
dott. Saverio ROMANO                     &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2250/05 proposto da </p>
<p><b>EL KADIRI Ahmed</b> rappresentato e difeso dall’avv. Sabrina Serroni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Paola Guidi, in Firenze, via Fossombroni n. 10,</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Ministero dell’interno</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria <i>ex lege</i>,</p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione,</b></i><br />
del decreto prot. n. 1675 emesso in data 27 settembre 2005 dal Questore di Firenze con cui è stato revocato il permesso di soggiorno al ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista l’ordinanza n. 12/05;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Espone il ricorrente di aver fatto ingresso in Italia il 10 giugno 2002 e di aver ottenuto il permesso di soggiorno beneficiando della legge sull&#8217;emersione del lavoro irregolare ex art. 33 della legge n. 189/2002. <br />
Con l’atto in epigrafe il Questore di Firenze revocava il permesso in questione motivando il provvedimento con il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza del tribunale di Milano,, in data 12 luglio 2005, dichiarava la pericolosità sociale dello straniero, applicando la misura di sicurezza dell&#8217;espulsione dal territorio dello Stato, già precedentemente disposta in sede di sentenza di condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.<br />
Contro tale atto ricorre il sig. El Kadiri chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
<b>1. </b>Eccesso di potere per grave e manifesta ingiustizia, nonché per carenza di istruttoria.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Con ordinanza n. 12 depositata l’11 gennaio 2006 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in esame viene impugnato il decreto del Questore di Firenze con cui è stato revocato il permesso di soggiorno al ricorrente.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Come rilevato in narrativa, il provvedimento impugnato è motivato in relazione al decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Milano ha dichiarato la pericolosità sociale del ricorrente ed ha applicato la misura di sicurezza dell&#8217;espulsione dal territorio dello Stato, nonché dall&#8217;affermazione che nei confronti del medesimo ricorrente sarebbe già stato emesso dalla competente Autorità giudiziaria un ulteriore provvedimento di espulsione non eseguito.<br />
Con l&#8217;unico motivo di gravame il ricorrente nega le suddette circostanze affermando di non essere stato sottoposto ad alcun procedimento penale e che pertanto l&#8217;attribuzione a suo carico della sentenza di condanna e del correlativo provvedimento giudiziario di espulsione è frutto di un errore di persona conseguente al fatto che l&#8217;autorità amministrativa non avrebbe sottoposto lo straniero in corso di regolarizzazione ai rilievi fotodattiloscopici.<br />
Con l’ordinanza n. 12 dell’11 gennaio 2006 questo Tribunale, accogliendo la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, rilevava che già in altra occasione era emerso, a seguito dei rilievi fotodattiloscopici, un evidente caso di omonimia in danno del ricorrente e invitava l’Amministrazione a compiere ulteriori verifiche in proposito.<br />
Non risulta, tuttavia, che l’Amministrazione intimata abbia compiuto ulteriori adempimenti istruttori, di talché l’affermazione recata dal provvedimento impugnato in tema di identificazione del ricorrente appare ad oggi sprovvista di conforto probatorio.<br />
Osserva in proposito il Collegio che se è vero che anche nel giudizio amministrativo vige la regola generale secondo cui “<i>onus probandi incumbit ei qui dicit</i>”, e cioè che spetta al ricorrente di provare la sussistenza dei presupposti di fatto posti alla base della pretesa dedotta con il ricorso, o comunque di fornire al giudice perlomeno un principio di prova circa l&#8217;anzidetta pretesa, è però <i>ius receptum</i> che sull&#8217;amministrazione, la quale è parte necessaria del giudizio amministrativo, incombe un onere di cooperazione leale e concreto con il giudice in ordine all&#8217;acquisizione del materiale probatorio in suo possesso o da essa facilmente acquisibile. Pertanto, il comportamento processuale della p.a. che, sottraendosi al predetto onere di cooperazione con il giudice amministrativo, ometta ingiustificatamente di depositare gli atti che da questi le sono stati espressamente richiesti ai fini della decisione della causa, è valutabile, ai sensi dell&#8217;art. 116 comma 2 c.p.c. come ammissione dei fatti dedotti a sostegno del ricorso, ove tali conclusioni non siano in contrasto con altri fatti rilevabili dagli atti di causa (Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5243; id., sez. IV, 25 agosto 2006, n. 4995; TAR Emilia Romagna, sez. I, 18 novembre 1999, n. 545).<i> <br />
</i>Ne discende che, non risultando provata la coincidenza tra la persona del ricorrente e il soggetto destinatario del provvedimento di espulsione, l’atto impugnato si palesa illegittimo in quanto sprovvisto del suo unico supporto motivazionale.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.<br />
In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2007.<br />
F.to Gaetano Cicciò   &#8211; Presidente<br />
F.to Bernardo Massari   &#8211; Consigliere, rel. est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 Dicembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-12-2007-n-5155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.5155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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