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	<title>20/12/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/12/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6060</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6060/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6060/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6060/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6060</a></p>
<p>Non va sospesa la mancata ammissione al corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2007/2008, impugnata per vizi della preselezione, in quanto nella fase cautelare si deve dare la prevalenza ai profili di interesse pubblico che si sostanziano anche nella salvaguardia del principio della par condicio.(G.S.) REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6060/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6060</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6060/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6060</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la mancata ammissione al corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2007/2008, impugnata per  vizi della preselezione, in quanto nella  fase cautelare si deve dare la prevalenza ai profili di interesse pubblico che si sostanziano anche nella salvaguardia del principio della par condicio.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 6060/2007<br />Registro Generale: 9851/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente<br />GIULIO AMADIO Cons.<br />FRANCESCO ARZILLO Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 9851/2007 proposto da:<br />
<b>CANTON GLORIA ENRICA</b>rappresentata e difesa da:BERTONE AVV. FRANCESCOcon domicilio eletto in ROMAVIA COSSERIA, 2pressoPLACIDI GIUSEPPE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DELL&#8217;INSUBRIA DI VARESE </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217; UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b><br />
e nei confronti di<br /><b>CONTI VIVIANA</b></p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; mancata ammissione al corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2007/2008;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DELL&#8217;INSUBRIA DI VARESE<br />
Nominato relatore il Consigliere Francesco ARZILLO e uditi alla Camera di Consiglio del 20 dicembre  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che in questa fase cautelare si debba dare la prevalenza ai profili di interesse pubblico che si sostanzia anche nella salvaguardia del principio della par condicio;<br />
Considerato altresì di dover riservare alla sede di merito il compiuto esame delle delicate  complesse questioni  poste con il ricorso.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma,  20 dicembre 2007</p>
<p>Il Presidente: Saverio Corasaniti</p>
<p>L’Estensore: Francesco Arzillo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6060/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6060</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6059</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6059/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6059/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6059/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6059</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare avverso l’Universita&#8217; degli studi di Roma la Sapienza per mancata ammissione al corso di laurea in Fisioterapia, con ammissione della ricorrente con riserva al corso di laurea, eventualmente anche in soprannumero. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA BIS Registro Ordinanze: 6059/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6059/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6059/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6059</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare avverso l’Universita&#8217; degli studi di Roma la Sapienza per mancata ammissione al corso di laurea in Fisioterapia, con ammissione della ricorrente con riserva al corso di laurea, eventualmente anche in soprannumero. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 6059/2007<br />
Registro Generale: 9955/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente <br />
GIULIO AMADIO Cons.<br />FRANCESCO ARZILLO Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 9955/2007  proposto da:<br />
<b>MARIANTONI LETIZIA </b><br />
rappresentata e difesa da:VECCHI AVV. MARIA CARLA &#8211; ELEUTERI AVV. LORETTAcon domicilio eletto in ROMAVIALE GIULIO CESARE, 118pressoVECCHI AVV. MARIA CARLA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; mancata ammissione al corso di laurea in Fisioterapia;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA<br />
Nominato relatore il Consigliere Francesco ARZILLO e uditi alla Camera di Consiglio del 20 dicembre  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che sussistono il fumus boni juris e il periculum in mora;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, accoglie la suindicata domanda cautelare e per l’effetto ammette la ricorrente con riserva al corso di laurea in fisioterapia, eventualmente anche in soprannumero.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma,  20 dicembre 2007</p>
<p>Il Presidente: Saverio Corasaniti</p>
<p>L’Estensore: Francesco Arzillo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6059/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6057</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6057/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6057/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6057/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6057</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di revoca incarico di presidenza presso l’Istituto Superiore “Salvemini” di Alessano (LE),per carenza di fumus boni juris, atteso il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla revoca di incarico. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA BIS Registro Ordinanze: 6057/2007Registro Generale: 8641/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6057/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6057</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6057/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6057</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di revoca incarico di presidenza presso l’Istituto Superiore “Salvemini” di Alessano (LE),per carenza di fumus boni juris, atteso il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla revoca di incarico. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 6057/2007<br />Registro Generale: 8641/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente<br />GIULIO AMADIO Cons.<br />FRANCESCO ARZILLO Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 8641/2007  proposto da:<br />
<b>FACHECHI ANTONIO </b><br />
rappresentato e difeso da:MANCA AVV. SIMONA &#8211; GIANNINI AVV. GIULIANOcon domicilio eletto in ROMACORSO RINASCIMENTO, 11pressoL&#8217;ABBATE AVV. AMINA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  </b></p>
<p><b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA </b><br />
e nei confronti di<br /><b>DE CHIRICO LUCIANO</b>  rappresentato e difeso da:LEPORE AVV. GAETANOQUAGLIARELLA AVV. TOMMASOcon domicilio eletto in ROMA VIA CASSIODORO, 6pressoLEPORE AVV. GAETANO</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; revoca incarico di presidenza presso l’Istituto Superiore “Salvemini” di Alessano (LE);<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
DE CHIRICO LUCIANO<br />
Nominato relatore il Consigliere Francesco ARZILLO e uditi alla Camera di Consiglio del 20 dicembre  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare, in quanto non sussiste il fumus boni juris, atteso il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla revoca di incarico;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma,  20 dicembre 2007</p>
<p>Il Presidente: Saverio Corasaniti<br />
L’Estensore: Francesco Arzillo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6057/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6057</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6054</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6054/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6054/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6054/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6054</a></p>
<p>Va sospesa la graduatoria ad esaurimento per l’insegnamento di scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione – classe di concorso A058, su ricorso di un insegnante, in quanto il ricorso sembra assistito da sufficienti elementi di fumus e sussiste un evidente periculum in mora. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6054/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6054</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6054/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6054</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la graduatoria ad esaurimento per l’insegnamento di scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione – classe di concorso A058, su ricorso di un insegnante, in quanto il ricorso sembra assistito da sufficienti elementi di fumus e  sussiste un evidente periculum in mora. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 6054/2007<br />Registro Generale: 9376/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente<br />MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons., relatore<br />
FRANCESCO ARZILLO Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 9376/2007  proposto da:<br />
<b>STUMPO CARLO </b><br />
rappresentato e difeso da:MARZANO AVV. ARTURO &#8211; MARZANO AVV. CARLOcon domicilio eletto in ROMAVIA SABOTINO, 45pressoMARZANO AVV. ARTURO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede<br />
e nei confronti di<br /><b>PEZZATO EMILIANO</b><br />
e nei confronti di<br /><b>SIMIONIATO FRANCESCO</b></p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della graduatoria ad esaurimento per l’insegnamento di scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione – classe di concorso A058;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />
Nominato relatore il Consigliere Massimo Luciano CALVERI e uditi alla Camera di Consiglio del 20 dicembre  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che, a un giudizio sommario quale si conviene alla fase cautelare, il ricorso sembra assistito da sufficienti elementi di fumus;<br />
Ritenuta la sussistenza di un evidente periculum in mora;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, accoglie  la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma,  20 dicembre 2007</p>
<p>Il Presidente: Saverio Corasaniti<br />
L’Estensore: Massimo Luciano Calveri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6054/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6054</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6051</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6051/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6051/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6051/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6051</a></p>
<p>Va sospesa la graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente per le classi A546 A545, per ciò che riguarda l’attribuzione del punteggio, se il ricorso appare assistito da sufficienti elementi di fumus specie in ordine alla mancata valutazione del servizio svolto dalla ricorrente in scuole dell’Unione Europea. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6051/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6051</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6051/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6051</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente per le classi A546  A545, per ciò che riguarda l’attribuzione del punteggio, se  il ricorso appare assistito da sufficienti elementi di fumus specie in ordine alla mancata valutazione del servizio svolto dalla ricorrente in scuole dell’Unione Europea. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze:6051/2007<br />
Registro Generale: 9415/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente<br />MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons., relatore<br />
FRANCESCO ARZILLO Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 9415/2007  proposto da:<br />
<b>ANDRENELLI CECILIA </b><br />
rappresentata e difesa da:ANDRENELLI AVV. ADRIANOcon domicilio eletto in ROMAVIA A. FUSCO, 3pressoANDRENELLI AVV. ADRIANO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UFFICIO SCOLASTICO  REGIONALE PER IL LAZIO </b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede<br />
e nei confronti di<br /><b>ORSI LINDA</b><br />
e nei confronti di<br /><b>MATALONI MARZIA</b></p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente per le classi A546  A545 (attribuzione punteggio);<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
UFFICIO SCOLASTICO  REGIONALE PER IL LAZIO<br />
Nominato relatore il Consigliere Massimo Luciano CALVERI e uditi alla Camera di Consiglio del 20 dicembre  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che, a un sommario esame quale si conviene alla fase cautelare, il ricorso appare assistito da sufficienti elementi di fumus specie in ordine alla mancata valutazione del servizio svolto dalla ricorrente in scuole dell’Unione Europea;<br />
Atteso l’evidente periculum in mora riveniente dall’esecuzione del provvedimento impugnato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, accoglie la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma,  20 dicembre 2007</p>
<p>Il Presidente: Saverio Corasaniti<br />
L’Estensore: Massimo Luciano Calveri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6051/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6051</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6049</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6049/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6049/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6049/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6049</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento dellaDirezione Provinciale del Lavoro di Roma che dispone la sospensione lavori nell’ambito del cantiere di via dell’Orso 12 Roma per violazione dell’art. 36 bis co. 1 D.L. 223/06 convertito in L. 248/06 (lavori irregolari sotto l’aspetto contributivo in cantieri edili) in quanto, a prescindere dall’eccepito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6049/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6049</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6049/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6049</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento dellaDirezione Provinciale del Lavoro di Roma che dispone la sospensione lavori nell’ambito del cantiere di via dell’Orso 12 Roma per violazione dell’art. 36 bis co. 1 D.L. 223/06 convertito in L. 248/06 (lavori irregolari sotto l’aspetto contributivo in cantieri edili) in quanto, a prescindere dall’eccepito difetto di giurisdizione, non è stato sufficientemente documentato che l’esecuzione del provvedimento impugnato sia idonea ad arrecare un danno grave e irreparabile alla sfera giuridico-patrimoniale della società ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 6049/2007<br />
Registro Generale: 5126/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente<br />MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons., relatore<br />
FRANCESCO ARZILLO Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 5126/2007  proposto da:<br />
<b>SOC SPAR COSTRUZIONI SRL </b><br />
rappresentata e difesa da:COSTANTINI AVV. ALBERTO &#8211; STENDARDI AVV. RUGGERO con domicilio eletto in ROMACORSO D&#8217;ITALIA, 19pressoSTENDARDI AVV. RUGGERO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; sospensione lavori nell’ambito del cantiere di via dell’Orso 12 Roma per violazione dell’art. 36 bis co. 1 D.L. 223/06 convertito in L. 248/06;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA<br />MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE<br />
Nominato relatore il Consigliere Massimo Luciano CALVERI e uditi alla Camera di Consiglio del 20 dicembre  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che, a prescindere dall’eccepito difetto di giurisdizione, non è stato sufficientemente documentato che l’esecuzione del provvedimento impugnato sia idonea ad arrecare un danno grave e irreparabile alla sfera giuridico-patrimoniale della società ricorrente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma,  20 dicembre 2007</p>
<p>Il Presidente: Saverio Corasaniti<br />
L’Estensore: Massimo Luciano Calveri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6049/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6049</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6047</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6047/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6047/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6047/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6047</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento dell’Universita&#8217; degli studi di Roma la Sapienza che approva le graduatorie della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2007/2008; la sospensione è accordata ai fini della reiterazione, entro 40 giorni, dalla prova, previa predisposizione di numero 78 quesiti a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6047/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6047/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6047</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento dell’Universita&#8217; degli studi di Roma la Sapienza che approva le graduatorie della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2007/2008; la sospensione è accordata ai fini della reiterazione, entro 40 giorni, dalla prova, previa predisposizione di numero 78 quesiti a risposta multipla da parte dell’apposita Commissione e con l’uso degli ausili necessari in relazione allo specifico handicap della parte ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 6047/2007<br />Registro Generale: 9945/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente, relatore<br />  GIULIO AMADIO Cons.<br />MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 9945/2007  proposto da:<br />
<b>PADOVANI GAIA</b>rappresentata e difesa da:BONETTI AVV. MICHELE (ST.LEONE)con domicilio eletto in ROMAVIALE ANGELICO,97pressoBONETTI AVV. MICHELE (ST.LEONE) </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217; UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede<br />
e nei confronti di<br /><b>MAZZONNA PIER GIOVANNI</b><br />
e nei confronti di<br /><b>MOLLICONE DESIREE&#8217;</b></p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; delle graduatorie della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2007/2008;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217; UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA<br />UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA<br />
Nominato relatore il Presidente Saverio CORASANITI e uditi alla Camera di Consiglio del 20 dicembre  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini della reiterazione, entro 40 (quaranta) giorni, dalla prova previa predisposizione di numero 78 quesiti a risposta multipla da parte dell’apposita Commissione e con l’uso degli ausili necessari in relazione allo specifico handicap.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, 20 dicembre 2007</p>
<p>Il Presidente est: Saverio Corasaniti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6047/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6044</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6044/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6044/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6044/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6044</a></p>
<p>Non va sospesa l’aggiudicazione della gara per la gestione del servizio ristoro presso il liceo classico statale “Terenzio Mamiani” di Roma, se la gara di cui trattasi non risulta affetta dai vizi procedurali dedotti. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA BIS Registro Ordinanze: 6044/2007 Registro Generale:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6044/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6044</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione della gara per la gestione del servizio ristoro presso il liceo classico statale “Terenzio Mamiani” di Roma, se la gara di cui trattasi non risulta affetta dai vizi procedurali dedotti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 6044/2007<br />
Registro Generale: 9826/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente<br />GIULIO AMADIO Cons., relatore<br />
MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 9826/2007  proposto da:<br />
<b>GRASSI MASSIMO</b>rappresentato e difeso da:CASTELLI AVOLIO AVV. GIUSEPPE &#8211; PATRIARCA AVV. SARAcon domicilio eletto in ROMAVIA MERCADANTE, 9pressoCASTELLI AVOLIO AVV. GIUSEPPE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA&#8217; E RICERCA</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA  </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>LICEO GINNASIO T. MAMIANI DI ROMA</b>  rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>SOC DITTA MAMI RISTORA SRL</b>rappresentato e difeso da:CANNIZZARO AVV. VALERIO &#8211; CECE AVV. FILIPPOcon domicilio eletto in ROMAVIA NOVENIO BUCCHI 7pressoCANNIZZARO AVV. VALERIO</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; aggiudicazione della gara per la gestione del servizio ristoro presso il liceo classico statale “Terenzio Mamiani” di Roma;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
LICEO GINNASIO T. MAMIANI DI ROMA<br />MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA&#8217; E RICERCA<br />PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA<br />SOC DITTA MAMI RISTORA SRL<br />
Nominato relatore il Consigliere Giulio AMADIO e uditi alla Camera di Consiglio del 20 dicembre  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare in quanto la gara di cui trattasi non risulta affetta dai vizi procedurali dedotti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma,  20 dicembre 2007</p>
<p>Il Presidente: Saverio Corasaniti<br />
L’Estensore: Giulio Amadio</p>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-964/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.964</a></p>
<p>M. Eliantonio – Presidente F.F.; D. Nazzaro – Estensore FALCOCCHIO GIULIA, FALCUCCI ATTILIO E PALOMBARO EMILIA (avv.ti T. Codagnone e D. De Carolis) c/ la REGIONE ABRUZZO (Avv. Dits. St.) il COMUNE DI ATESSA (avv.ti G. Legnini e A. Bello) e nei confronti di FARMACIE INTERCOMUNALI ANXANUM-SPA (avv.ti A. La</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio – Presidente F.F.; D. Nazzaro – Estensore<br /> FALCOCCHIO GIULIA, FALCUCCI ATTILIO E PALOMBARO EMILIA (avv.ti T. Codagnone e D. De Carolis) c/ la REGIONE ABRUZZO (Avv. Dits. St.) il COMUNE DI ATESSA (avv.ti G. Legnini e A. Bello) e nei confronti di FARMACIE INTERCOMUNALI ANXANUM-SPA (avv.ti A. La Morgia e S. La Morgia)</span></p>
<hr />
<p>istituzione di una nuova sede farmaceutica e affidamento del servizio di gestione in house</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Farmacie – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche – Nuove sedi &#8211; Parametri istitutivi – Criterio topografico o della viabilità &#8211; Art. 104, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, come modificato dall&#8217;art. 2, L. 8 novembre 1991 n. 362 – Portata – Istituzione di farmacia rurale – Vi rientra.<br />
2. Farmacie – Servizio pubblico locale di gestione di una farmacia &#8211; Società mista – In house providing – Legittimità – Condizioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, la normativa prevede l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche, in deroga al criterio demografico o della popolazione, in presenza di “particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità” (art. 104, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, quale modificato dall’art. 2, L. 8 novembre 1991, n. 362). Ai sensi di tale disposizione deve ritenersi legittima &#8211; secondo una valutazione adeguata all’effettività della situazione &#8211; l’istituzione di una nuova farmacia “rurale” laddove esiste un forte aggregato permanente di popolazione (una frazione con meno di cinquemila abitanti) distante da tutte le altre farmacie. (1)</p>
<p>2. E’ legittimo l’affidamento del servizio pubblico locale di gestione di una farmacia “rurale” di nuova istituzione ad una società pubblica totalitaria tra due Comuni, laddove a) il Comune affidante – quantunque titolare di una partecipazione dell’0,5 % del capitale sociale &#8211; dispone di una rappresentanza pari al 33% dei componenti degli organi sociali b) è stato istituito un ufficio comune di coordinamento, consultazione e controllo sul servizio pubblico locale farmaceutico, di tipo intercomunale (art. 30 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); c) la società è deputata a svolgere attività esclusivamente con i due enti locali che la controllano. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., in argomento, T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – SEZ. I – Sentenza 21 ottobre 2003, n. 1292, secondo cui “Nel procedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche l’autorità sanitaria (competente alla relativa pianificazione) per poter applicare il criterio topografico di cui all’art. 104 t.u. n. 1265 del 1934 come novellato dall’art. 2 l. n. 362 del 1991, in deroga a quello demografico di cui all’art. 1 l. n. 475 del 1968, deve fornire, all’esito di una puntuale ed approfondita istruttoria, una coerente ed adeguata motivazione dell’esigenza di assicurare l’assistenza farmaceutica nella località in cui è insediato un agglomerato permanente di popolazione che, per le difficoltà connesse alla viabilità e alle distanze, non sia in grado di accedere comodamente ad altre farmacie esistenti sul territorio comunale.”.<br />
Secondo T.A.R. PUGLIA – Sentenza 25 luglio 2001, n. 3127, nell’ambito del procedimento di revisione di pianta organica sono da classificarsi quali farmacie rurali, quelle la cui sede farmaceutica, per fare fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale, è stata determinata in deroga all’ordinario criterio della popolazione, facendo ricorso, appunto, al c.d. criterio topografico. <br />
(2) Cfr., in argomento, T.A.R. ABRUZZO – PESCARA &#8211; Sentenza 7 novembre 2006, n. 687, citata in motivazione, secondo cui “Tenuto conto che l’affidamento di un servizio pubblico locale (come quello svolto da una farmacia comunale) può essere affidato a una società di gestione a capitale interamente pubblico a norma dell’art. 113 t.u. n. 267 del 2000, ma che tale società deve realizzare la maggior parte della propria attività in favore dell’ente di appartenenza, il quale deve esercitare nei suoi confronti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l’affidamento in house della gestione di una farmacia comunale non può essere disposto a favore di una società a partecipazione interamente pubblica cui non partecipi anche il comune (titolare della farmacia) a favore del quale deve essere svolto il servizio.”. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">istituzione di una nuova sede farmaceutica e affidamento del servizio di gestione in house</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 202 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>FALCOCCHIO GIULIA, FALCUCCI ATTILIO E PALOMBARO EMILIA</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Tito Codagnone e Diego De Carolis, con domicilio eletto in Pescara, via Pesaro 54 Sc.A;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE ABRUZZO</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Portici S.Berardino;<br />
<b>COMUNE DI ATESSA</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Legnini, con domicilio eletto presso Annamaria Bello in Pescara, via V.Colonna, n.97;</p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 70 del 2007, proposto da:<br />
<b>FALCOCCHIO GIULIA, FALCUCCI ATTILIO E PALOMBARO ERMINIA</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Tito Codagnone e Diego De Carolis, con domicilio eletto in Pescara, via Pesaro 54 Sc.A;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ATESSA</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Legnini, con domicilio eletto in Pescara, via V.Colonna, 97 c/o Bello A.;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>FARMACIE INTERCOMUNALI ANXANUM-SPA</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo La Morgia, Stefano La Morgia, con domicilio eletto in Pescara, viale Pindaro 27 c/o avv.Augusto La Morgia;<br />
per l&#8217;annullamento:<br />
A) quanto al ricorso n. 202 del 2006: ANN.TO DEL PROVV.TO N.1253 DEL 25.11.2005 &#8211; REVISIONE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE (istituzione 4^ farmacia rurale) ed atti connessi, specificati in “fatto”.<br />
B)quanto al ricorso n. 70 del 2007: ANN.TO DEL PROVV.TO N.75 DEL 23.11.2006 DI ACQUISTO DELLE AZIONI DELLA “FARMACIE ANXANUM SPA.”.</p>
<p>Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, del Comune di Atessa, della “Farmacie Intercomunali Anxanum-Spa”;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 06/12/2007 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>IL ric. n. 202/2006, con motivi aggiunti, è diretto contro la delibera di GRA n. 1253/25.11.2005 (revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Atessa – istituzione della 4^ farmacia – Bura n. 20/5.4.2006) e la deliberazione C.C. di Atessa n. 7/16.2.2006 (istituzione 4^ farmacia ed esercizio del diritto di prelazione &#8211; determinazione del sistema di gestione), nonché della delibera C.C. n. 34/11.4.2007 (approvazione del contratto di servizio per la gestione della 4^ farmacia con l’Anxanum spa), del verbale di assemblea Soc. FIA spa del 2.4.2007 (nuovo statuto societario), della determinazione dirigenziale n. GG8/78 del 26.7.2007 (titolarità farmacia, ubicata in via Montemarcone, 30, al Comune di Atessa), del verbale n. 3/27.8.2007 (assemblea ordinaria spa “Farmacie intercomunali Anxanum”) e del verbale n.1/4.9.2007 della stessa assemblea.<br />
IL ric. n. 70/2007 ha per oggetto la delibera del C.C. n. 75/23.11.2006 (acquisto da parte del comune di Atessa di n. 8250 azioni della soc. Anxanum).<br />
I motivi dedotti sono: a) violazione dei parametri di legge (n. 475/1968, art. 1), per una cittadina di 10.445 ab., avente già tre farmacie, di cui una soprannumeria; b) istituzione della 4^ farmacia con un bacino d’utenza prestabilito sia per la popolazione, sia per lo spazio territoriale; c) la revisione delle circoscrizioni sarebbe stata fatta in base alla popolazione residente, che non ha avuto alcun incremento demografico; ancor meno valido sarebbe, comunque, il criterio topografico, essendo la zona interessata a solo 8/6 Km. dal centro urbano, con cui sarebbe bene collegata.<br />
Ad avviso dei ricorrenti non vi sarebbe nessuna particolare necessità di istituire la 4^ farmacia, ma al più poteva procedersi ad una diversa distribuzione della popolazione tra le circoscrizioni esistenti.<br />
Per quel che attiene l’affidamento ad una società pubblica, si ritiene che la partecipazione del Comune di Atessa sia minima (0,5%), rispetto a quella del Comune di Lanciano (99,5%) e sarebbe violato il principio “intra moenia” e del controllo analogo (in house providing), ovvero della omissione della gara pubblica.<br />
IL ric. n. 70/2007 attiene unicamente alla delibera di acquisto delle azioni dal comune di Lanciano, che è ritenuta illegittima perché attuativa di altri atti illegittimi, di cui al ricorso precedente.<br />
Le difese avversarie evidenziano come si tratta di una nuova sede farmaceutica “in deroga”, in una zona extra-urbana, che ha avuto un notevole sviluppo industriale e commerciale, superando i =4.000= abitanti.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I ricorsi vanno riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva.<br />
La L. n. 362/1991 prevede per i comuni fino a =12.500= ab., una farmacia ogni =5.000= ab. (criterio demografico o della popolazione), quale parametro ordinario, che viene derogato dall’art. 104 r.d. n. 1265/1934, modificato dalla L. n. 362/91 (art. 2), in presenza di “particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità”. <br />
Nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati, la legge stabilisce che li dove esiste un forte aggregato permanente di popolazione, distante dalle altre farmacie, che nella fattispecie sono tutte nel centro urbano “per antico diritto patrimoniale” (tutte anteriori al r. d. n. 1265/1934 e risalenti al 1922/26:nota regionale del 30.5.2006 prot. N. 13203/8/1115, pag. 3.) , è possibile istituire una farmacia nuova (art. 2 L. n. 475/1968).<br />
Due sono i dati obiettivi esistenti: una popolazione di recente formazione superiore alle =4.000= unità ed una collocazione periferica a 6/8 Km dalle altre tre farmacie, tutte situate, come detto, nel centro cittadino;la necessità dell’uso del mezzo pubblico e/o privato, al di là della comodità e frequenza, rappresenta di per sè un ulteriore aggravio in punto di fruibilità di un servizio primario, quale quello farmaceutico.<br />
La farmacia più vicina, invero, è in altro comune (Perano) e dista a circa 3Km; tale circostanza (da verificare in sede di localizzazione ed apertura del nuovo esercizio), in uno al fatto che nessuna delle tre precedenti farmacie sia stata istituita in base al criterio della distanza, legittima la 4^ circoscrizione, anche in presenza di una unità già soprannumeraria; il ricorso al criterio della distanza è stato, infatti, utilizzato per la prima ed unica volta.<br />
La nuova farmacia, invero, è stata prevista in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, essendo intendimento della regione riorganizzare il sistema farmaceutico sul territorio di Atessa e non operare un semplice decentramento delle sedi esistenti; ciò ha permesso la definizione topografica della nuova zona come autonoma circoscrizione, avendone le caratteristiche.<br />
IL parere dell’Ordine dei farmacisti è obbligatorio (ed è stato negativo), ma non vincolante; per potersi applicare l’art. 5 della L. n. 362/1991 (trasferimento di una delle tre farmacie del centro), doveva esserci “a priori” una disponibilità in tal senso, né va ignorato che la nuova farmacia è ritenuta “rurale” (art. 1 L. n. 221/1968: frazione con meno di =5.000= ab.), per la quale si applica il criterio topografico (r.d. n. 1265/1934, art. 104, comma 4^; C.S.,V, n. 2717/15.5.2006). <br />
La scelta dell’amministrazione è stata comunque nel senso della revisione della pianta organica per la “peculiarità del territorio comunale” di Atessa, con forte incremento demografico in una zona specifica del suo territorio, che imponeva la necessaria modifica delle stesse circoscrizioni, che hanno, peraltro, un valore meramente descrittivo e giustificativo della presenza delle farmacie, essendo l’utenza libera di servirsi di ciascuna di queste. <br />
In base all’art. 113 del d. lgs. n. 267/2000, l’Anxanum spa è una società con capitale pubblico al 100%, di cui il 99,5% al comune di Lanciano e il restante 0,5% al comune di Atessa; trattasi di una società strumentale che non può non essere assoggettata al controllo (analogo) pubblico (C.S., V, n.7345/2005; Corte CE, sez. I^, n. 26/11.1.2005), per l’omogeneità degli interessi gestiti, per la totale appartenenza del capitale a due enti territoriali esponenziali, per la stessa composizione del consiglio di amm.ne e dell’assemblea sociale. IL comune di Atessa ha una partecipazione minimale, ma non va dimenticato che il regolamento dell’assemblea di coordinamento intercomunale, conferisce al comune di Atessa una rappresentanza pari al 33% dei componenti e che è stato costituito un ufficio comune di coordinamento, consultazione e controllo sul servizio pubblico locale, riferibile sia all’ambito territoriale di Lanciano, sia a quello di Atessa, di tipo intercomunale (art. 30 d. lgs. n. 267/2000). <br />
Non esiste alcun problema di territorialità (intra moenia/extra moenia), perché nella specie l’attività della società pubblica affidataria del servizio farmaceutico, si svolge, come voluto dall’art. 113 d. lgs. n. 267/2000, con gli enti locali interessati che la controllano (CorteCE, sez. I^, n. 340/11.5.2006; Tar Lazio, sez. II^, n. 9988/2007).<br />
Sussiste, quindi, la piena legittimità della “in house providing” in favore dell’Anxanum spa, anche con riferimento all’art. 10 della L. n. 362/1991, trattandosi di farmacia di cui è titolare il comune di Atessa (Tar Pescara n. 687/2006). <br />
La L. n. 362/1991, prevede per i comuni fino a =12.500= ab., una farmacia ogni =5.000= ab. (criterio demografico o della popolazione) quale parametro ordinario, che viene derogato (art. 104 r.d. n. 1265/1934, quale modificato dalla L. n. 362/91, art. 2), in presenza di “particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità”. C’è un necessario bilanciamento tra interesse pubblico e quello dei privati; per tale motivo, li dove esiste un forte aggregato permanente di popolazione, distante dalle altre farmacie, che nella fattispecie sono tutte nel centro urbano “per antico diritto patrimoniale” e tutte anteriori al r. d. n. 1265/1934, sorte, quindi, senza i criteri ivi previsti, è possibile istituire, secondo una valutazione adeguata alla effettività della situazione, una farmacia nuova (art. 2 L. n. 475/1968), che nella specie è “rurale” e topograficamente distante, da quelle “urbane” del centro e del comune viciniore di Perano.<br />
Conclusivamente il ricorso va respinto.<br />
La fattispecie giustifica la compensazione delle spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,<br />
&#8211; riunisce i ricorsi in epigrafe e li respinge entrambi, come da motivazione;<br />
&#8211; spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 06/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore<br />
Luciano Rasola, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/12/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.967</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-967/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>M. Eliantonio – Presidente F.F.; L. Rasola – Estensore COMUNE DI CUPELLO (avv. S. Panicciari) c/ il COMUNE DI SAN SALVO (avv.ti G. Di Risio e F. Oronzo) e l’ AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LANCIANO-VASTO e nei confronti di D&#8217;. L., P. S. rimborso delle rette di ricovero dei minori</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-967/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.967</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio – Presidente F.F.; L. Rasola – Estensore<br /> COMUNE DI CUPELLO (avv. S. Panicciari) c/ il COMUNE DI SAN SALVO (avv.ti G. Di Risio e F. Oronzo) e l’ AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LANCIANO-VASTO e nei confronti di D&#8217;. L., P. S.</span></p>
<hr />
<p>rimborso delle rette di ricovero dei minori e giurisdizione del giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Pagamento rette ricovero di minori &#8211; Giurisdizione A.G.O. &#8211; Sussite</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di controversie patrimoniali tra comuni ed enti erogatori circa gli obblighi di assistenza a minori – anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza della corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 D. Lgs.. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7, lett. a), L. 21 luglio 2000 n. 205, in quanto attribuisce al giudice amministrativo l’intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte – deve escludersi la giurisdizione del G.A. poiché la domanda di rimborso proposta dal Comune che nega di essere competente a sostenere l’onere relativo al ricovero di minori in Istituto assistenziale, oltre a non contenere alcun sindacato di atti provvedimentali, non afferisce a rapporti costituiti o modificati da atti di tale specie, avendo lo stesso comune adempiuto ad un’obbligazione di natura assistenziale, ricollegantesi a presupposti prefigurati dalla legge. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. in motivazione, CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE –Sentenza 18 ottobre 2005, 20114.<br />
La consistenza di diritto soggettivo della pretesa al rimborso delle rete di ricovero consegue, secondo il Collegio, da una piana disamina del dato normativo: l’art.6, comma 4 della L. 8 novembre 2000, n. 328, infatti, “individuando nel Comune, in cui risiedono, prima del ricovero, i soggetti bisognosi di essere ospitati stabilmente presso strutture residenziali, l‘ente tenuto ad assumere l’onere del ricovero -, configura espressamente le prestazioni assistenziali come oggetto di diritto delle persone che versano in stato di bisogno, senza che la nascita di tale diritto sia subordinata all’emanazione di atti discrezionali, configurando specularmente come vincolata l’attività del Comune di residenza dei soggetti da ricoverare.”. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">rimborso delle rette di ricovero dei minori e giurisdizione del giudice ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 145 del 2007, proposto da:<br />
<b>COMUNE DI CUPELLO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sandro Panicciari, con domicilio eletto presso Sandro Panicciari in , Segreteria Tar Pescara;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SAN SALVO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppina Di Risio, con domicilio eletto presso Franco Oronzo in Pescara, via Tirino, N.134/6; Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>D&#8217;A. L., P. S.</b>;<br />
per l&#8217;annullamentoprevia sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
ANNULL. PROVV.TI VARI GESTIONE PUBBLICO SERVIZIO DI ASSISTENZA.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di San Salvo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 06/12/2007 il dott. Luciano Rasola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 29.3.2007 il Comune di Cupello ha chiesto una sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del Tribunale dei Minorenni di L’Aquila che, a conclusione del procedimento n. 724/2006 R.V.G., aveva dichiarato detto Comune obbligato al pagamento delle rette di mantenimento presso l’Istituto “Alidoro” di San Salvo, presso cui era stato disposto il ricovero di quattro minori, figli dei coniugi Luigi D’Annunzio e Silvana Di Pirro, all’epoca residenti in Cupello, nella considerazione che la questione del Comune tenuto a sopportare l’onere di detto ricovero appartenesse alla giurisdizione del giudice amministrativo e in particolare di questo TAR.<br />
Nel merito chiedeva di essere sollevato dall’obbligo del pagamento delle rette di ricovero per violazione dell’art.6.4 della L.8.11.200, n. 328, invocando la condanna del Comune di San salvo a rifondere in suo favore la somma di € 295.507,50 erogata per il pagamento delle rette di ricovero dei detti minori, con dichiarazione dell’obbligo di sostenere dette spese da parte del Comune di San Salvo o, in via subordinata, ponendo le stesse a carico dei genitori o dell’Azienda sanitaria locale n. 3 di Lanciano-Vasto, anche mediante, in via gradata, la compartecipazione.<br />
Chiedeva in via subordinata sentenza dichiarativa del diritto del Comune di svolgere attività socio-assistenziale nei confronti dei quattro minori, nonché di svolgere attività di accesso agli atti e documenti amministrativi e visite periodiche presso l’Istituto “Alidoro”.<br />
Il Comune ha motivato il ricorso, con la prima doglianza prospettata, con riguardo alla circostanza che non ha mai avuto notizia di dati relativi al ricovero dei minori D’Annunzio, per cui non ha potuto e non può svolgere alcuna funzione di vigilanza e controllo, né può prevedere la durata dell’intervento assistenziale al fine di poter effettuare le dovute previsioni di bilancio.<br />
Nessuna precisazione inoltre è stata fornita dall’Istituto “Alidoro” circa le ragioni dell’entità della retta giornaliera di ricovero (€ 93,00), né in relazione alla natura dell’intervento, se socio-assistenziale o rieducativo a prevalente rilievo sanitario, il che rileva ai fini dell’eventuale accollo al S.S.N. delle prestazioni di carattere sanitario.<br />
Con il secondo motivo si insiste sulla richiesta di accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del Tribunale dei minorenni di L’Aquila in ordine all’individuazione del Comune tenuto al pagamento delle rette di ricovero dei minori D’Annunzio, rientrando la presente controversia, ai sensi dell’art. 33 del D.Lvo n. 80/1998, tra una pubblica amministrazione (nella specie il Comune ricorrente) e un gestore di un pubblico servizio (l’Istituto “Alidoro”), nei confronti del quale il Comune avrebbe poteri di vigilanza e controllo<br />
Con una terza prospettazione si denuncia la violazione dell’art. 6.4 della L. 8.11.2000, n. 328 per la violazione dell’obbligo di preventiva informazione, soprattutto da parte dell’A.S.L. di Lanciano-Vasto che ha avanzato la richiesta di ricovero.<br />
La violazione dell’art. 6 citato viene denunciata sotto l’ulteriore profilo che prevede l’obbligo del Comune in cui i soggetti hanno la residenza prima del ricovero di sostenere l’onere del ricovero in via integrativa, essendo tenuti in via principale a sostenere detto onere i genitori, per cui a questi avrebbe dovuto rivolgersi preliminarmente il Comune di San Salvo, che ha invece richiesto al Comune ricorrente il pagamento dell’intera retta.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di San Salvo che ritiene il ricorso infondato, chiedendone pertanto il rigetto.<br />
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 6 dicembre 2007.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso proposto, notificato il 29.3.2007, il Comune di Cupello ha chiesto preliminarmente una sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del Tribunale dei Minorenni di L’Aquila che, a conclusione del procedimento n. 724/2006 R.V.G., aveva dichiarato, ex art.6.4 della L. 8.11.2006, n. 328, l’obbligo di detto Comune di pagare le rette di mantenimento presso l’Istituto “Alidoro” di San Salvo di quattro minori di cui ivi era stato disposto il ricovero, per essere i predetti residenti in Cupello prima del ricovero, nella considerazione che la questione del Comune tenuto a sopportare l’onere di detto ricovero appartenesse alla giurisdizione del giudice amministrativo e in particolare di questo TAR.<br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.<br />
In disparte la considerazione che il Tribunale dei minorenni aquilano, con sentenza resa, dopo la proposizione del presente ricorso, nella Camera di Consiglio del 13.4.2007, ha dichiarato già la propria incompetenza funzionale sul punto, affermando quella del Tribunale ordinario di Vasto, ex art. 38 delle disp. att.del cod. civ., si rileva che non può non concordarsi con le argomentazioni e conclusioni recate da detta pronuncia, che ha affermato la giurisdizione in materia del G.O., sulla scorta dell’indirizzo unanime espresso dalla Corte di Cassazione (SS.UU.18.10.2005, n. 20114; 9.3.2007, n. 5402; 13.2.2007, n. 3046; 19.1.2007, n. 1143).<br />
E’ stato affermato che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, il criterio del riparto della giurisdizione per blocchi di materie, introdotto dall’art.33 del D.Lvo n.80/1998, come sostituito dall’art.7 della L. 205/2000, è venuto meno con il ripristino del tradizionale parametro basato sulla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.<br />
In particolare, nel rapporto con la pubblica Amministrazione, la posizione giuridica soggettiva ha consistenza di diritto soggettivo ogni qualvolta riceve tutela piena e diretta da parte dell’ordinamento, tanto da non essere subordinata all’interesse pubblico, tutela che per essere realizzata non ha bisogno del filtro dell’azione amministrativa, mentre ha consistenza di interesse legittimo quando ai fini del suo soddisfacimento sia necessaria l’esplicazione del pubblico potere, di natura discrezionale e autoritativa, che lo riconosca meritevole di tutela, all’esito di una ponderazione tra l’interesse pubblico primario e l’interesse privato secondario.<br />
Venendo al caso di specie, è stato affermato dalla Corte di Cassazione che in tema di controversie patrimoniali tra comuni ed enti erogatori circa gli obblighi di assistenza a minori – anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 204/2004, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 del D.Lvo n. 80/1998, in quanto attribuiva al G.A. l’intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte – deve escludersi la giurisdizione del G.A. <br />
La domanda infatti di rimborso proposta dal Comune che nega di essere competente a sostenere l’onere relativo al ricovero di minori in Istituto assistenziale, oltre a non contenere alcun sindacato di atti provvedimentali, non afferisce a rapporti costituiti o modificati da atti di tale specie, avendo lo stesso comune adempiuto ad un’obbligazione di natura assistenziale, ricollegantesi a presupposti prefigurati dalla legge (Corte Cass. SS.UU, 18.10.2005, 20114, già citata). <br />
Nella specie, la disciplina legislativa, cioè l’art.6.4 della L. 8.11.2000, n. 328 &#8211; individuando nel Comune, in cui risiedono, prima del ricovero, i soggetti bisognosi di essere ospitati stabilmente presso strutture residenziali, l‘ente tenuto ad assumere l’onere del ricovero -, configura espressamente le prestazioni assistenziali come oggetto di diritto delle persone che versano in stato di bisogno, senza che la nascita di tale diritto sia subordinata all’emanazione di atti discrezionali, configurando specularmente come vincolata l’attività del Comune di residenza dei soggetti da ricoverare.<br />
La controversia, pertanto, sulla individuazione del soggetto obbligato alla prestazione assistenziale non può considerarsi relativa a provvedimenti dell’amministrazione, con conseguente giurisdizione del G.O. (Cass. Civ. SS.UU. n. 20114/2005).<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A., appartenendo la controversia relativa all’individuazione del Comune tenuto a sostenere l’onere in parola alla cognizione del G.O.<br />
Le spese di causa possono essere equamente compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 06/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Dino Nazzaro, Consigliere<br />
Luciano Rasola, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/12/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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