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	<title>20/12/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/12/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.20502</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-12-2005-n-20502/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-12-2005-n-20502/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-12-2005-n-20502/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.20502</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, est. C. Bonauro. Caruso Nicola (Avv. Ezio Zuppardi) c. Comune di Cusano Mutri (Avv. A. D’Angelo). e&#8217; illegittimo per violazione del divieto di cui alla c.d. legge comunitaria 2004, il rinnovo dei contratti di appalto in scadenza 1. Contratti della P.A. &#8211; Appalti di servizi &#8211; Rinnovo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-12-2005-n-20502/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.20502</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-12-2005-n-20502/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.20502</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, est. C. Bonauro.<br /> Caruso Nicola (Avv. Ezio Zuppardi) c. Comune di Cusano Mutri (Avv.  A. D’Angelo).</span></p>
<hr />
<p>e&#8217; illegittimo per violazione del divieto di cui alla c.d. legge comunitaria 2004, il rinnovo dei contratti di appalto in scadenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Appalti di servizi &#8211; Rinnovo del contratto alla scadenza &#8211; Disciplina prevista dall’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) – Ratio.<br />
2. Contratti della P.A. &#8211; Appalti di servizi &#8211; Rinnovo del contratto alla scadenza – Divieto di rinnovo di cui all’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) – Applicablità ai contratti non ancora scaduti – Sussiste.</p>
<p>3. Contratti della P.A. &#8211; Appalti di servizi –  Rinnovo del contratto – Illegittimità per violazione del divieto di cui all’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62  – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 23 della legge n. 62/2005 costituisce la diretta risposta del legislatore alle censure della Commissione Europea e, per tale motivo, la ratio legis è proprio quella di tutelare massimamente il principio dell’evidenza pubblica (obbligo di gara) in materia di contratti della pubblica amministrazione. Tanto più che i principi e le direttive comunitarie in materia di appalti impongono il rispetto della concorrenza e della par condicio quali principi fondanti della disciplina comunitaria degli appalti pubblici, e quindi il ricorso alle procedure di evidenza pubblica (gara) nella scelta dei contraenti delle pubbliche amministrazioni, senza che tali principi possano essere elusi attraverso forme (quali, nell’ottica della Commissione Europea, il rinnovo) alternative alla gara.</p>
<p>2. Lo scopo della norma del 2005 è quello di eliminare le fattispecie di rinnovo contrattuale in sé considerato, sia esso tacito o espresso, rendendo comunque necessario, alla scadenza del contratto, l’espletamento delle gare ad evidenza pubblica in conformità con la disciplina comunitaria e con i principi generali dell’ordinamento. Ne consegue che se si potesse ritenere che tale norma non si applica ai contratti in essere, essa verrebbe svuotata di gran parte del suo significato, con conseguente violazione della ratio legis ad essa stessa sottesa.</p>
<p>3. E’ illegittima per violazione del divieto di rinnovo dei contratti di appalto introdotto dall’art. 23 legge 62/2005 (c.d. legge comunitaria 2004) &#8211; che dispone la soppressione dell’ultimo periodo dell’articolo 6, comma II, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui era prevista alla facoltà di procedere a rinnovi contrattuali – la determinazione con la quale l’Amministrazione rinnova un contratto di appalto per la prestazione di un servizio di trasporto scolastico in scadenza nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge 62/2005 (1) (2).</p>
<p>___________________________________</p>
<p>(1) Fattispecie in cui il Comune ha disposto il rinnovo del contratto di appalto per il trasporto scolastico in scadenza nel giugno 2005, con delibera di G.M. del febbraio 2005.</p>
<p>(2) In senso contrario v. TAR LAZIO ROMA- SEZIONE I bis – Sentenza 12 dicembre 2005 n. 13403</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Sul punto, vd. T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE I BIS &#8211; <a href="/ga/id/2005/12/7547/g">Sentenza 12 dicembre 2005 n. 13403</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />&#8211; Sezione Prima &#8211;</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
	1) Giancarlo Coraggio &#8211; Presidente<br />	<br />
	2) Luigi Domenico Nappi &#8211; Consigliere <br />	<br />
	3) Carlo Buonauro – Referendario &#8211; relatore																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p></B>sul ricorso n. 3864/2005  proposto da:</p>
<p><b>CARUSO NICOLA </b></p>
<p>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><I>ZUPPARDI EZIO MARIA <br />
DE VINCENTIS GIUSEPPE </I><br />
con domicilio eletto in NAPOLI <br />
<i>VIALE GRAMSCI N.16 <br />
presso<br />
ZUPPARDI EZIO MARIA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CUSANO MUTRI</b><br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
D&#8217;ANGELO ANTONIO <br />
con domicilio eletto in NAPOLI <br />
RIONE SIRIGNANO,6 <br />
presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>DITTA DI BIASE GIOVANNI</b><br />
</i><br />
<b>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
</b>della delibera di G.M. del Comune di Cusano Mutri n. 39 del 24 febbraio 2005, con la quale si dispone (per la seconda volta) il rinnovo in favore della ditta Di Biase dell’appalto del servizio di trasporto scolastico per il triennio 2005/2008; nonché, se adottato, dell’eventuale provvedimento di rinnovo dell’appalto in favore della citata ditta Di Biase, a seguito della delibera n. 39;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del comune di Cusano Mutri Napoli;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 16 novembre 2005, il  Dott. Carlo Buonauro;<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di causa. <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La ricorrente, ditta operante nel settore del trasporto scolastico nella provincia di Benevento, dopo aver premesso in fatto che <br />
&#8211;	con bando del 2000 il comune di Cusano Mutri indiceva una gara mediante pubblico incanto per l&#8217;appalto del servizio di trasporto di alunni per l&#8217;anno scolastico 2000-2003; <br />	<br />
&#8211;	che la ditta odierna ricorrente, a seguito di esclusione dell’unica altra ditta concorrente, si aggiudicava la gara in forza del ribasso offerto pari allo 0.001%;<br />	<br />
&#8211;	che alla scadenza del primo triennio veniva rinnovata l’aggiudicazione alle stesse condizioni economiche;<br />	<br />
&#8211;	che con delibera di G.M. del Comune di Cusano Mutri n. 39 del 24 febbraio 2005 si è disposto (per la seconda volta) il rinnovo in favore della ditta Di Biase dell’appalto del servizio di trasporto scolastico per il triennio 2005/2008;<br />	<br />
tutto ciò premesso, impugna gli atti in epigrafe, rilevando come la proroga ivi disposta si pone in contrasto con consolidati principi, sia di diritto nazionale che di diritto comunitario, che impongono l&#8217;indizione della gara e che non può trovare applicazione l&#8217;art. 44 l. n. 724/94. <br />
Il comune di Cusano Mutri si costituiva in giudizio, contrastando il ricorso e ritenendolo inammissibile e comunque infondato. Non si costituiva, benché ritualmente citata, la ditta controinteressata.<br />
Alla udienza del 16 novembre 2005 la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La domanda principale concerne l&#8217;annullamento della determinazione con la quale il Comune di Cusano Mutri ha rinnovato, per la seconda volta e per il triennio 2005-2008, il contratto in scadenza il 30 giugno 2005 in base al quale la ditta odierna controinteressata svolgeva il servizio di trasporto scolastico.<br />
L’amministrazione resistente ha ritenuto infondata la dedotta censura di violazione dell&#8217;art. 44 della legge 1994 n. 724, recante il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, perché la medesima disposizione ammette la rinnovazione quando sussistano ragioni di convenienza e di pubblico interesse, che nella specie si sarebbero. Parte ricorrente contesta tale conclusione rilevando, per un verso, che la norma invocata richiede due presupposti: la convenienza, da intendersi come situazione vantaggiosa sul piano economico, e le ragioni di tutela dell&#8217;interesse pubblico, che nella specie non sono state congruamente individuate. E, per altro verso, l’illegittimità dell’impugnato atto alla luce dell’entrata in vigore della diversa disciplina sul punto contenuta nella recente Legge n. 62/05.<br />
Occorre dunque darsi carico in primo luogo della fondatezza del ricorso onde stabilire se la disposta rinnovazione del contratto fosse da considerare legittima.<br />
Va allora esaminata l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione all&#8217;impugnazione avanzata dalla P.A. resistente, la quale osserva che il ricorrente non disponesse nella specie di quella posizione qualificata e differenziata che la avrebbe abilitata a chiedere in giudizio l&#8217;annullamento del provvedimento di rinnovo del contratto ai sensi dell&#8217;art. 6 della legge n. 537 del 1993 in ragione del mancato possesso del certificato di idoneità professionale per l’attività in questione.<br />
Sul punto deve ribadirsi che la scelta della pubblica amministrazione di rinnovare il contratto ai sensi dell&#8217;art. 6 della legge n. 537 del 1993, nel testo sostituito dall&#8217;art. 44 della legge n. 724 del 1994 può essere impugnata da ogni soggetto che operi nel medesimo settore nel quale si svolge il rapporto in corso, per l&#8217;evidente ragione che l&#8217;eventuale illegittimità del provvedimento, ove accertata dal giudice, aprirebbe la via ad una procedura concorsuale che potrebbe risolversi con l&#8217;acquisizione del servizio. E&#8217; noto, del resto, il principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che riconosce la tutelabilità dell&#8217;interesse c.d. strumentale.<br />
Orbene, essendo il ricorrente soggetto attivo nel settore della trasporto scolastico ed in possesso dei requisiti di cui al D.M. 448/91 in forza della costituzione di associazione in partecipazione ex art. 2549 e ss. c.c. (cfr. documenti in atti) e come tale aspirante all&#8217;aggiudicazione del servizio, ne consegue l&#8217;infondatezza della dedotta eccezione di inammissibilità. <br />
Il Collego, venendo al merito, ritiene di non poter condividere le argomentazioni con cui parte resistente ha ritenuto sussistenti la ragioni di convenienza imposte dall&#8217;art. 6 comma 2, della legge n. 537 del 1993 (nel testo sostituito dall&#8217;art. 44 della legge n. 724 del 1994), per la circostanza che il contratto era stato rinnovato alle stesse condizioni del precedente.<br />
E&#8217; da condividere in primo luogo l&#8217;opinione che, con il concetto di convenienza, la legge abbia voluto riferirsi al profilo del vantaggio economico che sarebbe derivato dalla rinnovazione. Milita in tal senso il rilievo che una lettura dell&#8217;espressione riferita ad una generica convenienza, nel senso di opportunità connessa alle ragioni gestionali più svariate, si risolverebbe in un apprezzamento di pubblico interesse. E poiché il pubblico interesse è espressamente menzionato come secondo presupposto della rinnovazione si perverrebbe ad una lettura tautologica della norma.<br />
Ma, oltre ciò, assumono rilievo le disposizioni di cui all’art. 6, commi 6 e 11, della legge in esame recanti disposizioni specificamente dirette ad acquisire le informazioni concernenti i prezzi correnti al precipuo fine di valutare la convenienza della rinnovazione.<br />
Se ne trae il convincimento che il profilo delle condizioni di carattere economico, alle quali il contratto sarebbe stato rinnovato avrebbe dovuto essere oggetto di una istruttoria che nella specie non è stata condotta. Né allo stesso fine poteva considerarsi sufficiente la circostanza che l&#8217;impresa titolare del servizio avrebbe continuato a svolgerlo agli stessi prezzi già praticati con il precedente rapporto.<br />
E&#8217; evidente infatti che – in disparte la questione sulla reiterazione del potere di rinnovo &#8211; in tal modo risulta elusa la finalità della disposizione applicata, da individuarsi nella imposizione di nuove negoziazioni capaci di ottenere le economie oggettivamente possibili in relazione alle concrete condizioni di mercato.<br />
Va peraltro osservato che l’illegittimità dell’impugnato provvedimento emerge, più in radice, anche alla luce della nuova disciplina sopravvenuta in materia. Ed, invero, viene in linea di conto il disposto di cui all’art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2004: tale norma, infatti, ha modificato la disciplina in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, disponendo, all’art. 23, comma 1, che l’ultimo periodo dell’art. 6, comma 2, delle legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, è soppresso.<br />
In particolare, con specifico riferimento al caso di specie, viene in rilievo la previsione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 23, che disciplinano espressamente la sorte dei contratti già scaduti, o in scadenza nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge:<br />
Essi, infatti, consentono rispettivamente, per quanto attiene ai contratti inerenti l’acquisto o la fornitura di beni e servizi, una proroga non superiore ai sei mesi per il tempo necessario alla stipula di nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica; per quanto attiene ai contratti inerenti lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici non aventi rilevanza economica in quanto non ricadenti nell’ambito dell’art. 113 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la proroga del rapporto per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell’originaria durata contrattuale (comunque non oltre la data del 31 dicembre 2008), a condizione che sia pattuita la riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento.<br />
Tali disposizioni, nel disciplinare la situazione del contraente che, a contratto scaduto ovvero a ridosso della sua scadenza, si trova nell’impossibilità giuridica di ottenere un rinnovo che invece, al momento della stipula del contratto originario era possibile, devono ritenersi applicabile al caso, quale quello di specie, di contratto derivante da un (secondo) rinnovo, poiché escludono espressamente, anche per i contratti non ancora scaduti, l’ipotesi del rinnovo, ammettendone unicamente una proroga limitata nel tempo ed assoggettata a determinate condizioni.<br />
In altre parole, se si legge la norma in questione nella sua interezza, non può non rilevarsi il collegamento logico fra le diverse previsioni: da un lato, il comma 1, in attuazione delle richieste della Commissiona, elimina le disposizioni inerenti il rinnovo espresso e motivato dei contratti pubblici; dall’altro, i commi 2 e 3 disciplinano contestualmente la proroga eventuale dei contratti stessi, facendo espresso riferimento ai contratti scaduti o in scadenza entro sei mesi, e presupponendo pertanto che il rinnovo non possa più avere luogo neppure per i contratti già scaduti (siano essi già o non ancora rinnovati all’entrata in vigore della legge), che possono soltanto essere prorogati alle condizioni previste.<br />
Tale orientamento, inoltre, trova un ulteriore supporto argomentativo nella ratio legis e nella collocazione della norma all’interno della Legge comunitaria per il 2004, assumendo decisiva rilevanza, al riguardo, la genesi della disposizione considerata.<br />
Infatti, come già osservato in dottrina, la Commissione Europea ha avviato nei confronti dell’Italia apposita procedura di infrazione n. 2110/2003, in quanto le disposizioni dettate dall’art. 44 della legge n. 724/1994 e dall’art. 6 della legge n. 537/1993 “consentirebbero alle amministrazioni pubbliche di attribuire, in modo diretto e senza alcuna procedura di messa in concorrenza, nuovi appalti di servizi e di forniture, che verrebbero così affidati mediante procedure non coerenti con il diritto comunitario…Invero le norme in questione interpretate sistematicamente risultano già abrogate. Le censure mosse … nondimeno muovono dalla constatazione di pronunce giurisprudenziali e prassi amministrative orientate nel senso di ammettere la vigenza delle norme in questione. Stante un’obiettiva incertezza interpretativa ..si rende utile l’emanazione di apposita norma…che consenta di porre fine alla procedura di infrazione ”.<br />
Ne consegue che l’art. 23 della legge n. 62/2005 costituisce la diretta risposta del legislatore alle censure della Commissione e, per tale motivo, la ratio legis è proprio quella di massimamente tutelare il principio dell’evidenza pubblica (obbligo di gara) in materia di contratti della pubblica amministrazione. Tanto più che i principi e le direttive comunitarie in materia di appalti impongono il rispetto della concorrenza e della par condicio quali principi fondanti della disciplina comunitaria degli appalti pubblici, e quindi il ricorso alle procedure di evidenza pubblica (gara) nella scelta dei contraenti delle pubbliche amministrazioni, senza che tali principi possano essere elusi attraverso forme (quali, nell’ottica della Commissione Europea, il rinnovo) alternative alla gara.<br />
Lo scopo della norma del 2005 sembra, così, essere quello di eliminare le fattispecie di rinnovo contrattuale in sé considerato, sia esso tacito o espresso, rendendo comunque necessario, alla scadenza del contratto, l’espletamento delle gare ad evidenza pubblica in conformità con la disciplina comunitaria e con i principi generali dell’ordinamento.<br />
Ne consegue che se si potesse ritenere che tale norma non si applica ai contratti in essere, essa verrebbe svuotata di gran parte del suo significato, con conseguente violazione della ratio legis ad essa stessa sottesa.<br />
In conclusione la deliberazione impugnata risulta affetta dai vizi denunciati e va quindi annullata.<br />
Deve allora procedersi all&#8217;esame della domanda di risarcimento del danno che parte ricorrente assume di aver subito per effetto della perdita della chance di partecipare ad una pubblica gara per l&#8217;affidamento del servizio nel periodo in questione. A quest&#8217;ultimo riguardo lamenta di essere stato privato illecitamente di una entità economicamente rilevante che sarebbe appartenuta al suo patrimonio, ossia la chance di partecipare la gara che il Comune avrebbe indetto se non si fosse avvalso, illegittimamente, della facoltà di rinnovo di cui all&#8217;art. 6 della legge n. 537 del 1993.<br />
La tesi va disattesa.<br />
In disparte l’esiguità temporale del periodo di servizio coperto dall’impugnato provvedimento, deve osservarsi come nella specie, se è da ammettere la titolarità di un interesse qualificato all&#8217;impugnazione, per la sua valenza strumentale verso la astratta prospettiva di una scelta favorevole dell&#8217;Amministrazione, nondimeno la possibilità di acquisizione del servizio è a tal punto ipotetica e remota da far escludere la figura del danno giuridicamente rilevante ai fini della tutela risarcitoria.<br />
Il ricorso, dunque, per questa parte deve essere rigettato<br />
La spese possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA &#8211; Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l&#8217;effetto annulla la delibera di G.M. del Comune di Cusano Mutri n. 39 del 24 febbraio 2005, con la quale si dispone (per la seconda volta) il rinnovo in favore della ditta Di Biase dell’appalto del servizio di trasporto scolastico per il triennio 2005/2008.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del  16 novembre 2005. <br />
Giancarlo  Coraggio           Presidente<br />
Carlo Buonauro                Componente, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-12-2005-n-20502/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.20502</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.20488</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-12-2005-n-20488/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-12-2005-n-20488/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.20488</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo. Pres. ASEA s.r.l. (avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto) c. Provincia di Benevento (Avv. Vittorio Fucci) e ITALGAS AMBIENTE s.r.l. (avv. Claudio Neri). sul principio di separazione tra elementi soggettivi dell&#8217;impresa e criteri di valutazione dell&#8217;offerta nei bandi di gara 1. Contratti della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-12-2005-n-20488/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.20488</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-12-2005-n-20488/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.20488</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo.<br /> Pres. ASEA s.r.l. (avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto) c. Provincia di Benevento (Avv. Vittorio Fucci) e ITALGAS AMBIENTE s.r.l. (avv. Claudio Neri).<br /></span></p>
<hr />
<p>sul principio di separazione tra elementi soggettivi dell&#8217;impresa e criteri di valutazione dell&#8217;offerta nei bandi di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Bando di gara – Principio di separazione  tra elementi soggettivi dell’impresa e criteri di valutazione dell’offerta – Vincolatività – Sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Bando di gara &#8211; Elementi soggettivi dell’impresa e criteri di valutazione dell’offerta – Natura e finalità.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Bando di gara – Valutazione dell’offerta tecnica con il richiamo a aspetti afferenti la capacità generale delle imprese concorrenti – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle gare per l’affidamento di pubbliche commesse, costituisce ius receptum il principio di necessaria separazione tra elementi soggettivi dell’impresa, necessari ai fini della sola partecipazione, e criteri di valutazione dell’offerta, funzionali alla valutazione e scelta della migliore proposta contrattuale. Tale assetto ripete la sua ragion d’essere da esigenze di  razionalizzazione dei procedimenti di gara, oltre che di tutela delle imprese sotto il profilo della trasparenza e par condicio (1).</p>
<p>2. In relazione ai bandi di gare pubbliche, gli aspetti soggettivi relativi all’organizzazione e alla capacità imprenditoriale costituiscono elementi di carattere generale che la stazione appaltante deve opportunamente valutare al fine di individuare quelle che potenzialmente si  configurano come imprese qualificabili come potenziali contraenti affidabili; diversa è invece la funzione affidata al momento comparativo delle offerte in cui, una volta superato il giudizio di generale idoneità delle imprese, l’accertamento si concentra sul solo raffronto tra le varie proposte contrattuali valide, ossia unicamente sulle concrete caratteristiche economiche e tecniche della prestazione richiesta.</p>
<p>3. E’ illegittimo il bando di gara che prevede quali criteri valutativi dell’offerta tecnica aspetti afferenti la capacità generale delle imprese concorrenti, quali il numero, l’importo  e la durata dei contratti  pregressi, le risorse tecniche ed il fatturato complessivo, nonché eventuali partecipazioni  in società  miste a capitale pubblico maggioritario, prevedendo al riguardo l’attribuzione di specifici punteggi.</p>
<p>_________________________________<br />
(1) Cfr. Consiglio di Stato Sezione V 16.4.2003 n. 1993; Consiglio di Stato Sezione V 13.11.2003 n. 7237; T.A.R. Campania Sezione I 27.10.2004 n. 16267; T.A.R. Campania Sezione I 9.9.2002 n. 4670.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P></b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P></b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania  1^ Sezione &#8211; ha pronunciato la seguente</p>
<p>
<b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
</p>
<p>
</b></b>sul ricorso n. 11708/04 R.G. proposto da</p>
<p> <b><b>ASEA s.r.l.</b></b> in persona del legale rappresentante p.t.  rappresentata e difesa dagli Avvocati Pietro Quinto e Luigi Quinto ed elettivamente domiciliata  in Napoli, alla via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Enrico Soprano; </p>
<p align=center>
<p align=center>contro</p>
</p>
<p>
<b><b>Provincia di Benevento</b></b> in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall’Avvocato Vittorio Fucci e domiciliato  in Napoli,  presso la Segreteria del T.A.R. Campania; </p>
<p>               nonché nei confronti di </p>
<p><b><b>ITALGAS AMBIENTE s.r.l</b></b>. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Claudio Neri ed elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Nazionale n. 46, prezzo lo studio dell’Avvocato Salvatore Lembo;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione </p>
<p>&#8211;	Dei verbali di gara relativi al pubblico incanto per l’affidamento del servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici della Provincia di Benevento;</p>
<p>&#8211;	del provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 168/10 del Dirigente Settore Mobilità Energia in data 8.6.2004;</p>
<p>&#8211;	del contratto di appalto;</p>
<p>&#8211;	del bando di gara e del capitolato speciale di appalto nella parte in cui individuano le voci  e i criteri per l’attribuzione del punteggio;</p>
<p>&#8211;	ove occorra del disciplinare tecnico, dello schema di contratto di servizio e della determinazione n. 119 del 6.4.2004 di nomina della Commissione;</p>
<p>&#8211;	ove occorra dello statuto e del regolamento gare   e contratti della Provincia di Benevento, qualora stabiliscano criteri per la nomina delle commissioni di gara in contrasto con le norme di legge;</p>
<p>&#8211;	</p>
<p>						nonché <br />	<br />
per il risarcimento  dei danni subiti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti  gli atti  di costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale di Benevento e della controinteressata; </p>
<p>Visti tutti gli atti di causa;</p>
<p>Relatore il Dott. Paolo Corciulo;</p>
<p>Uditi alla pubblica udienza del  16.11.2005 gli Avvocati di cui verbale di  udienza;</p>
<p>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
</p>
<p>
</b></b>Con bando pubblicato in data 19.4.2004, la Provincia di Benevento indiceva un’asta pubblica per l’affidamento del servizio triennale di “<i><i>esercizio e manutenzione degli impianti termici:controlli e verifiche</i></i>” : in particolare, l’attività consisteva nel censimento e catasto delle sorgenti di emissione di energia termica, nella programmazione ed esecuzione delle attività di verifica, con  validazione e certifcazione dei rapporti di porva, nonchè in compiti di natura informativa e promozionale.</p>
<p>Il capitolato speciale di gara, per la cui aggiudicazione era stato previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedeva ai fini della valutazione, l’assegnazione di analitici punteggi per contratti stipulati nel precedente biennio – in ragione del numero , dell’importo e della durata &#8211;  per la qualità delle risorse tecniche ed umane  sia dell’impresa sia di quelle destinate specificamente all’espletamento del servizio oggetto di gara, nonché per il fatturato pregresso e per partecipazioni in società  a capitale pubblico maggioritario che svolgessero anche l’attività oggetto di affidamento.</p>
<p>Nella prima seduta di  gara del 7.4.2004 la Commissione dava atto della presentazione di tre offerte,  e cioè della Italgas Ambiente s.r.l., della A.S.E.A. s.r.l. e della Fotovoltaica s.a.s., nella stessa seduta  la Commissione dava atto della presentazione di entrambe le buste contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa e quella tecnica organizzativa-finanziaria, procedendo all’apertura della seconda, per verificare la conformità del contenuto alle prescrizioni di gara.</p>
<p>Dopo che nelle sedute n. 2 e 3, rispettivamente del 26.4.2004 e 13.5.2004, si era proceduto alla regolarizzazione di parte della documentazione presentata per effetto del disposto slittamento del termine per la presentazione delle offerte, resosi necessario per procedere alla correzione di alcuni errori contenuti nella <i><i>lex specialis </i></i>di gara, la Commissione nella quarta seduta del 3.6.2004 procedeva all’assegnazione del punteggio  ed alla redazione della graduatoria, nella quale figurava al primo posto la Italgas Ambiente s.r.l. con 96,969 punti, che veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria, seguita dalla A.S.E.A. s.r.l. con 77,572 punti ed infine dalla Fotovoltaica s.a.s. con 62,389 punti.</p>
<p>L’aggiudicazione definitiva veniva disposta con determinazione dirigenziale n. 168/10 dell’8.6.2004, provvedimento comunicato alle imprese partecipanti con nota del 2959/2004, ricevuta dalla A.S.E.A. s.r.l.  in data 21.6.2004. </p>
<p>Avverso il provvedimento di aggiudicazione, tutti gli atti di gara, il bando ed il  capitolato speciale, nonché contro lo statuto ed il regolamento gare e contratti  della Provincia di Benevento, proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione di Lecce,   la A.S.E.A. s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa  concessione di  idonee  cautelari, oltre al risarcimento dei danni. </p>
<p>Con il primo motivo di censura  denunciava  la ricorrente l’illegittimità della lex spcialis di gara  che  previsto l’assegnazione di 84 punti sui  100 complessivi  per elementi che non riguardavano l’offerta come prestazione del servizio, ma aspetti soggettivi dell’impresa;  in altri termini  la normativa di gara aveva determinato una commistione tra  elementi qualitativi dell’offerta  e caratteristiche strutturali e funzionali dell’impresa,  situazione ritenuta illegittima sia in ambito  comunitario che dalla giurisprudenza  amministrativa: ciò in quanto  occorre tenere distinti i requisiti minimi di partecipazione e la valutazione dell’offerta sulla quale non possono incidere  profili che, riguardando la sola capacità imprenditoriale generica, non consentirebbero per ogni singola gara un effettivo confronto concorrenziale.</p>
<p>Con il secondo motivo di censura  la ricorrente lamentava l’illegittima composizione della commissione di gara, che oltre a non essere formata in prevalenza da esperti, era costituita da quattro  membri e quindi in numero pari, i quali non erano nemmeno stati sorteggiati.</p>
<p>Si costituivano in giudizio sia la Provincia di Benevento che la Italgas Ambiente s.r.l.</p>
<p>Alla camera di consiglio  del 9.9.2004, la Sezione di Lecce,  con ordinanza n. 998/2004, respingeva la domanda cautelare.</p>
<p>A seguito di  adesione  delle altri parti al regolamento di  competenza proposto  dalla società controinteressata,  gli atti venivano trasmessi con provvedimento presidenziale n. 3338/04 del 20.12.2004, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione di  Napoli, con assegnazione della controversia alla Prima Sezione.</p>
<p>All’udienza di discussione del 16.11.2005, la causa veniva trattenuta per la decisione.</p>
<p><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>MOTIV I  DELLA  DECISIONE</p>
</p>
<p>
</b></b>La Società A.S.E.A. s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione definitiva, gli atti di gara, il bando ed il capitolato  speciale di appalto, relativi alla gara indetta dalla Provincia di Benevento per l’affidamento  triennale del  servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici .</p>
<p>Oltre agli atti di gara sono stati impugnati, se del caso, le norme del regolamento provinciale gare e contratti ed è stata proposta domanda di risarcimento per i danni subiti.</p>
<p>Con il primo motivo di gravame la  società A.S.E.A. s.r.l. ha lamentato l’illegittimità del bando di gara e del capitolato nella parte in cui, con riferimento ai criteri di assegnazione del punteggio per l’aspetto tecnico-qualitativo dell’offerta,  hanno determinato una commistione tra  requisiti soggettivi  dell’impresa, rilevanti ai fini della sola partecipazione, ed elementi dell’offerta, con ciò incidendo negativamente  sul principio di effettività e  parità concorrenziale; ciò, in particolare,  si sarebbe verificato con riferimento all’assegnazione, secondo quanto previsto dall’art. 10 del capitolato, di parte rilevante del punteggio  per la valutazione dei contratti di servizio svolti nel biennio precedente,  in ragione dell’importo, numero e durata,  nonché per l’aspetto delle risorse tecniche ed umane, sia relative all’impresa in generale, sia per quelle destinate allo specifico servizio  oggetto di gara ed ancora per il fatturato generale e quello specifico, oltre che per eventuali partecipazioni in società a capitale pubblico maggioritario che svolgessero attività riguardanti il servizio oggetto di affidamento.</p>
<p>Rispetto a tale censura la controinteressata ha sollevato eccezione di irricevibilità, trattandosi di aspetti direttamente riconducibili, quanto a lesività, alla <i><i>lex specialis </i></i>di gara, che avrebbero dovuto  costituire, pertanto, oggetto di tempestiva impugnazione, essendo questa invece intervenuta solo a procedimento di gara ormai ultimato   e comunque  tardivamente.</p>
<p>L’eccezione è infondata.</p>
<p>Osserva il Collegio che le clausole della cui legittimità si dubita non riguardano aspetti della disciplina di gara che si configurano immediatamente lesivi in quanto impeditivi della partecipazione,  e ciò nemmeno sotto il profilo dell’impossibilità di formulare un’offerta competitiva, secondo i principi indicati dalla Adunanza Plenaria n. 1 del 29.1.2003: ne consegue che, nella fattispecie, non ricorre un onere di immediata impugnazione della sola <i><i>lex specialis </i></i>di gara, criterio che, del resto,  si pone  in rapporto di eccezione rispetto alla generale regola processuale che consente l’impugnazione degli atti procedimentali  solo al momento dell’adozione del provvedimento finale sul quale, inoltre,  riverberano tutti i vizi inerenti l’esercizio della funzione;  pertanto, con riferimento ai procedimenti di gara, sarà solo per effetto </p>
<p>dell’adozione dell’atto finale &#8211; da intendersi, in senso relativo, come esclusione oppure, in senso assoluto, come aggiudicazione disposta in favore di terzi – che potrà prodursi un concreto ed attuale pregiudizio che legittima il ricorso alla tutela giurisdizionale.</p>
<p>Priva di pregio è anche l’eccezione di inammissibilità  fondata su una presunta portata abdicativa attribuita alla dichiarazione resa dalla società ricorrente, così come prescritto dalla disciplina di gara, di avere accettato senza riserve tutte le condizioni previste nel capitolato e quindi anche quelle oggetto di contestazione; si tratta, infatti, con tutta evidenza di una dichiarazione meramente formale  e che non sottende assolutamente un’effettiva volontà di rinunciare alla tutela giurisdizionale avverso clausole che si assumono illegittime, essendo la sua portata volontaristica unicamente circoscritta all’intento di conformarsi alle prescrizioni formali imposte per poter partecipare alla procedura.</p>
<p>Nel merito il motivo è fondato.</p>
<p>Costituisce costante orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, quello inerente il principio di necessaria separazione tra elementi soggettivi dell’impresa, necessari ai fini della sola partecipazione, e criteri di valutazione dell’offerta, funzionali alla valutazione e scelta della migliore proposta contrattuale (Consiglio di Stato Sezione V 16.4.2003 n. 1993; Consiglio di Stato Sezione V 13.11.2003 n. 7237; T.A.R. Campania Sezione I 27.10.2004 n. 16267; T.A.R. Campania Sezione I 9.9.2002 n. 4670).  </p>
<p>Tale assetto ripete la sua ragion d’essere da esigenze di  razionalizzazione dei procedimenti di gara, oltre che di tutela delle imprese sotto il profilo della trasparenza e <i><i>par condicio</i></i>; in tal senso, gli aspetti soggettivi  relativi all’organizzazione e alla capacità imprenditoriale costituiscono elementi di carattere generale che la stazione appaltante deve opportunamente valutare al fine di individuare quelle che potenzialmente si  configurano come imprese qualificabili come potenziali contraenti affidabili; la ricerca di  tali elementi sarà quindi limitata alla sola capacità generale dell’impresa e ciò secondo parametri oggettivi, volti ad una preselezione che si estenda tuttavia ad un momento di concorrenzialità diretta, intesa  in senso comparativo: ogni soggetto partecipante dovrà limitarsi a dimostrare di essere in possesso di  caratteristiche tali da poter essere un affidabile contraente.</p>
<p>Diversa è invece la funzione affidata al momento comparativo delle offerte in cui, una volta superato il giudizio di generale idoneità delle imprese, l’accertamento si concentra sul solo raffronto tra le varie proposte contrattuali valide, ossia unicamente sulle concrete caratteristiche economiche e tecniche della prestazione richiesta.</p>
<p>La necessità di tenere distinte tali due attività endoprocedimentali, entrambe comunque volte a garantire un effetto di selezione in senso progressivo – passandosi  dalla fase più generale di qualificazione  soggettiva  a quello di effettiva manifestazione di preferenza per un’offerta specifica – assolve anche ad una funzione di tutela dei principi di trasparenza  e <i><i>par condicio</i></i>,  nel senso che, tra  soggetti tutti potenzialmente idonei, ciò che deve fare selezione è solo la migliore offerta, e ciò sia con riferimento alle esigenze dell’Amministrazione, sia in relazione   a finalità premiali del concreto sforzo  imprenditoriale che le singole offerte sottendono;  il gioco comparativo e, quindi, il momento concorrenziale si risolvono  così nella sola verifica della miglior soluzione contrattuale, coincidente con la massimizzazione dell’interesse pubblico rispetto alle risorse dell’impresa  concretamente disponibili per erogare la prestazione oggetto di  affidamento.</p>
<p>Ne consegue l’illegittimità della disciplina di una gara in cui  detti momenti  si influenzino, o, addirittura, si sovrappongano o confondano, e ciò in quanto in tal modo si  darebbe adito ad una scelta finale che non riguarda la proposta contrattuale “pura”, essendo questa contaminata da aspetti non afferibili alle modalità  ed all’economicità della specifica prestazione, ma ad una maggiore o minore capacità generale d’impresa, come tale nemmeno necessariamente destinata all’esecuzione dello specifico contratto e quindi sostanzialmente estranea alla sua causa ed al suo oggetto; inoltre, sotto il profilo della concorrenza, una siffatta commistione pone il considerevole rischio di limitare ingiustificatamente le possibilità di  successo di imprese di minore grandezza, ma di  una capacità ritenuta comunque sufficiente e  che magari  abbiano formulato una proposta  contrattuale addirittura maggiormente conveniente.</p>
<p>Pertanto, seppur competa alla stazione appaltante il potere di individuare criteri di selezione ulteriori  e più restrittivi rispetto a quelli ordinari,  ciò deve  pur sempre avvenire entro limiti di ragionevolezza e proporzionalità, nonché nell’osservanza dei richiamati principi comunitari in tema di concorrenza. </p>
<p>Nel caso di specie non vi dubbio che l’art. 10  del capitolato,  inserendo come criteri valutativi dell’offerta aspetti afferenti la sola capacità generale delle imprese concorrenti, quali il numero, l’importo  e la durata dei contratti  pregressi, le risorse tecniche ed il fatturato complessivo, nonché eventuali partecipazioni  in società  miste a capitale pubblico maggioritario, prevedendo al riguardo l’attribuzione di specifici punteggi,  ha finito  senz’altro per violare i richiamati principi di trasparenza e <i><i>par  condicio</i></i>,  con consequenziale illegittimità  di tutti gli atti del procedimento.</p>
<p>Pertanto,  per effetto delle considerazioni che precedono, deve procedersi all’annullamento di tutti gli atti del procedimento con obbligo della Provincia di Benevento  di provvedere alla riedizione della disciplina di gara  ed alla rinnovazione delle relative operazioni secondo i principi contenuti nella presente decisione.</p>
<p>Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura.</p>
<p>Deve invece allo stato essere respinta la domanda risarcitoria, dovendosi a tal fine attendere le determinazioni esecutive dell’Amministrazione resistente.</p>
<p>All’accoglimento segue la condanna della Provincia di Benevento  e della controinteressata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano rispettivamente in €1.500,00 (Millecinquecento/00) per la prima  ed €1.000,00( Mille/00) per la seconda. </p>
<p><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
</p>
<p>
</b></b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione</p>
<p><i><i>&#8211;  accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati;  </p>
<p>&#8211; respinge la domanda  risarcitoria;</p>
<p>&#8211; condanna la Provincia di Benevento  e la società controinteressata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano rispettivamente in €1.500,00 (Millecinquecento/00) per la prima  ed €1.000,00( Mille/00) per la seconda;</i></i>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del  16.11.2005  dai Magistrati</p>
<p>Giancarlo Coraggio 	Presidente</p>
<p>Luigi Domenico Nappi	Consigliere</p>
<p>Paolo Corciulo	Primo Referendario, estensore</p>
<p>Il Presidente	L’Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.20500</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-12-2005-n-20500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-12-2005-n-20500/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-12-2005-n-20500/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.20500</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, est. F. Donarono. Consorzio “sine qua non” (avv. Gioacchino Abete) c. Comune di Sant’Agata dei Goti, (avv. Tammaro Chiacchio). 1. Giustizia Amministrativa &#8211; Project financing – Relativo a lavori di infrastrutturazione di un PIP &#8211; Delibera di non fattibilità – Ricorso al G.A. &#8211; Dimezzamento dei termini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-12-2005-n-20500/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.20500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-12-2005-n-20500/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.20500</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, est. F. Donarono.<br /> Consorzio “sine qua non” (avv. Gioacchino Abete) c. Comune di Sant’Agata dei Goti, (avv. Tammaro Chiacchio).<br /></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Amministrativa &#8211; Project financing – Relativo a lavori di infrastrutturazione di un PIP &#8211; Delibera di non fattibilità – Ricorso al G.A. &#8211; Dimezzamento dei termini processuali previsto dall’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971 – Sussiste.</p>
<p>2. Giustizia Amministrativa &#8211; Project financing – Relativo a lavori di infrastrutturazione di un PIP &#8211; Delibera di non fattibilità – Ricorso al G.A. – Depositato oltre il termine di 15 giorni dalla notifica – Tardività – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’impugnativa innanzi al G.A. delle determinazioni con le quali il Comune ha ritenuto priva dei requisiti di fattibilità e di pubblico interesse la proposta di “project financing” per i lavori di infrastrutturazione di un  P.I.P., in quanto si  riferisce a provvedimenti riguardanti l’affidamento e l’esecuzione di opere pubbliche, è soggetta al dimezzamento dei termini processuali previsto dall’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971.</p>
<p>2. E’ irricevibile per tardività il ricorso proposto avverso le  determinazioni con le quali il Comune ha ritenuto priva dei requisiti di fattibilità e di pubblico interesse la proposta di “project financing” per i lavori di infrastrutturazione del P.I.P., depositato oltre il termine di quindici giorni dalla notifica, dimezzato ai sensi dell’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b><br />
<b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania <br />
sezione prima
</p>
<p>
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>S E N T E N Z A
</p>
<p>
</b> sul ricorso n. 1217/05 proposto dal Consorzio “sine qua non”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gioacchino Abete, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 276 presso lo studio dell’avv. Luigi Tremante,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>
Comune di Sant’Agata dei Goti, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Tammaro Chiacchio, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Dei Mille n. 74,<br />
per l’annullamento<br />
della delibera di Giunta municipale n. 195 dell’8/11/2004 concernente la declaratoria di non fattibilità del project financing relativo ai lavori di infrastrutturazione del PIP in località Capitone, nonché degli atti connessi ed in particolare del verbale in data 8/11/2004 (prot. n. 0016693) della Commissione istituita per la valutazione delle proposte;<br />
sui motivi aggiunti proposti dal Consorzio ricorrente;<br />
per l’annullamento<br />
del bando di gara del 16/9/2005 relativo all’appalto dei lavori di infrastrutturazione dell’area PIP “Capitone”, nonché degli atti connessi;<br />
visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune, con la produzione allegata;<br />
visti i motivi aggiunti proposti dal ricorrente;<br />
vista la memoria e i documenti prodotti dal Comune resistente;<br />
vista la memoria difensiva prodotta dal ricorrente;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
alla camera di consiglio del 7/12/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza;<br />
	ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;<br />	<br />
premesso che il Consorzio ricorrente contesta le determinazioni con le quali il Comune:<br />
&#8211; ha ritenuto priva dei requisiti di fattibilità e di pubblico interesse la proposta di “project financing” avanzata dal ricorrente per i lavori di infrastrutturazione del PIP;<br />
&#8211; ha bandito la gara per l’appalto dei medesimi lavori;<br />
	 rilevato che l’amministrazione resistente eccepisce preliminarmente che l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 14/1/2005, sarebbe stato depositato l’11/2/2005 e, quindi, tardivamente in considerazione del dimezzamento dei termini processuali previsto dall’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971;<br />	<br />
	ritenuto che:<br />	<br />
&#8211; l’impugnativa si riferisce a provvedimenti riguardanti l’affidamento e l’esecuzione di opere pubbliche;<br />
&#8211; nelle controversie in materia, il citato art. 23-bis prevede che i termini processuali siano ridotti alla metà;<br />
&#8211; per giurisprudenza ormai consolidata, tale disposizione trova applicazione al termine prescritto per il deposito presso la segreteria del T.a.r. dell’atto introduttivo del giudizio; <br />
&#8211; l’inosservanza del suddetto onere determina l’irricevibilità del ricorso, essendo da escludere la possibilità di una rimessione in termini per errore scusabile (cfr. Cons. St., sez. V, 20/10/2004, n. 6857);<br />
	ravvisata, comunque, la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di causa;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, dichiara l’irricevibilità del ricorso n. 1217/05.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli, addì 7 dicembre 2005, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:<br />
Giancarlo Coraggio				Presidente <br />	<br />
Fabio Donadono				consigliere  estensore<br />	<br />
Carlo Buonauro				referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.14278</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-12-2005-n-14278/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-12-2005-n-14278/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.14278</a></p>
<p>Pres. De Leoni, Rel. Ferrari Impresa Pizzarotti &#038; C. s.p.a. + altri (Avv.ti A. Clarizia e R. Izzo) c. Ministero dei lavori pubblici (Avvocatura generale dello Stato) in tema di revisione dei prezzi contrattuali in materia di appalto di lavori pubblici 1) Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti della p.a. –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-12-2005-n-14278/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.14278</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leoni, Rel. Ferrari<br /> Impresa Pizzarotti &#038; C. s.p.a. + altri (Avv.ti A. Clarizia e R. Izzo) c. Ministero dei lavori pubblici (Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di revisione dei prezzi contrattuali in materia di appalto di lavori pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti della p.a. – Appalto di lavori – Controversie aventi ad oggetto il diniego di revisione dei prezzi contrattuali – Giurisdizione amministrativa – Sussiste &#8211; Ragioni.</p>
<p>2) Ricorsi amministrativi – Ricorso gerarchico – Revisioni prezzi – Competenza &#8211; Ministro – Insussistenza –  Dirigente – Sussistenza -Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) In tema di revisione dei prezzi contrattuali in materia di appalto di lavori pubblici la situazione soggettiva dell&#8217; appaltatore, in quanto correlata alla facoltà discrezionale riconosciuta dalla legge all&#8217; Amministrazione appaltante, ha natura di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo, ed acquista, per contro, consistenza di diritto soggettivo solo dopo che l&#8217; Amministrazione ha positivamente esercitato il suo potere di accordare la revisione<br />
2) Il ricorso gerarchico al Ministro, per effetto del nuovo riparto di competenza fra l&#8217;organo di indirizzo politico amministrativo e la dirigenza statale introdotto dal D.L. vo 3 febbraio 1993 n. 29, deve ritenersi definitivamente soppresso a seguito dell&#8217; entrata in vigore dell&#8217; art. 11 D.L. vo 31 marzo 1998 n. 80, che ha espressamente riservato ai dirigenti generali il compito di decidere sui ricorsi gerarchici, anche impropri, proposti contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti e, per l&#8217; effetto, ha reso definitivi i provvedimenti assunti dagli stessi dirigenti generali (non potendo essere questi ul-timi contemporaneamente Autorità emanante in sede amministrativa e Autorità decidente in sede paragiurisdizionale)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE TERZA </P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 9990/01, proposto<br />
dall’<b>Impresa Pizzarotti &#038; C. s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea con l’Impresa Donati s.p.a. (già Sogensud s.p.a.), rappresentata e difesa dapprima dall&#8217;avv. Angelo Clarizia e, successivamente, dall’avv. Raffaele Izzo presso il cui studio in Roma, via Cicerone n. 28, è elettivamente domiciliata<br />
<b></p>
<p align=center>contro</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Ministero dei lavori pubblici</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore,</i> rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato,<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del decreto dell’8 giugno 2001 n. 5747 con il quale il Ministro dei lavori pubblici, in difformità al parere della Commissione revisione prezzi dell’11 luglio 2000 n. 3773, ha dichiarato improponibile, improcedibile e infondato il ricorso proposto avverso la nota del 22 settembre 1999 del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte, con conseguente condanna alle spese; di ogni altro atto prodromico, connesso o comunque conseguente ivi compresa la nota della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale del 4 luglio 2001,  di trasmissione del decreto.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del    Ministero dei lavori pubblici;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 14 dicembre 2005 il magistrato dott.ssa Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con ricorso notificato in data 2 agosto 2001 l’Impresa Pizzarotti &#038; C. s.p.a. impugna il decreto dell’8 giugno 2001 n. 5747, con il quale il Ministro dei lavori pubblici, in difformità al parere della Commissione revisione prezzi dell’11 luglio 2000 n. 3773, ha dichiarato improponibile, improcedibile e infondato il ricorso da essa proposto avverso la nota del 22 settembre 1999 del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte.<br />
Espone, in fatto, che il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche le aveva affidato la concessione per la progettazione esecutiva, generale o per stralci, la direzione dei lavori e la realizzazione del Palazzo degli Uffici finanziari di Cuneo.  La concessione aveva quindi per oggetto l’intera opera, anche se non finanziata per intero. L’esecuzione di lotti funzionali successivi al primo era correlata solo all’ottenimento dei relativi finanziamenti, fermo restando che il vincolo sinallagmatico si era perfezionato già con la convenzione del 1990. Con nota del 15 giugno 1992 il Ministero ha comunicato al concessionario l’esecuzione dei lavori del terzo e del quarto lotto, in relazione ai quali venivano stipulati il sesto ed il settimo atto aggiuntivo, rispettivamente del 30 novembre 1993 e del 6 luglio 1994. Il Provveditorato ha corrisposto un acconto sulla revisione prezzi dovuto in relazione ai lavori dei detti lotti. Successivamente, però, lo stesso Provveditorato, con provvedimento del 5 febbraio 1996, ha disposto  il fermo amministrativo delle somme dovute alla ricorrente, fino alla concorrenza di quanto erogato a titolo di revisione prezzi per il terzo ed il quarto lotto. La soc. Pizzarotti ha quindi impugnato il fermo dinanzi al T.A.R. Piemonte, che ha respinto il ricorso con sentenza confermata dal Consiglio di Stato. La ricorrente ha nuovamente richiesto al Provveditorato la revisione prezzi  che, con nota  del 22 settembre 1999, ha respinto l’istanza. Avverso tale nota l’impresa ha proposto ricorso innanzi alla Commissione per la Revisione dei Prezzi istituita presso il Ministero dei lavori pubblici, che ha espresso parere favorevole (n. 3773 del l’11 luglio 2000) in ordine alla fondatezza del ricorso rilevando, tra l’altro,  che le prestazioni assentite con la convenzione di concessione riguardavano l’intera opera e che l’esecuzione per stralci era correlata solo alla disponibilità dei relativi finanziamenti. Inopinatamente però, sebbene fossero trascorsi più dei sessanta giorni previsti  dai commi terzo e quarto dell’art. 17 L. n. 741 del 1981, e quindi si fosse formato il silenzio significativo, equivalente a provvedimento conforme al parere reso dalla predetta Commissione, il Ministero, con decreto dell’8 giugno 2001, ha respinto il ricorso.<br />
 2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:<br />
a) <i>Violazione e falsa applicazione art. 17 L. n. 741 del 1981 &#8211; Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti &#8211; Motivazione perplessa.</i>  Illegittimamente il Ministero ha respinto il ricorso proposto <i>ex</i> art. 4 D.L.C.P.S.  6 dicembre 1947 n. 1501 dalla soc. Pizzarotti &#038; C. avverso la nota  n. 2199 del 22 settembre 1999 del Provveditorato alle opere pubbliche del Piemonte, ritenendo formatosi il silenzio rigetto sull’originario ricorso gerarchico improprio, senza considerare che il ricorrente si era avvalso della facoltà prevista dall’art. 17, secondo comma, L. 10 dicembre 1981 n. 741. In realtà, poiché il parere favorevole era stato reso dalla Commissione in data 11 luglio 2000 mentre il decreto impugnato è stato emesso l’ 8 giugno 2001, il ricorso avrebbe dovuto essere accolto ai sensi del quarto comma dell’art. 17, secondo il quale “il silenzio dell’Amministrazione, decorso tale termine [sessanta giorni], equivale a provvedimento conforme al parere”.<br />
b) <i>Violazione e falsa applicazione artt. 3 D.L.vo n. 29 del 1993 e 45 D.L.vo n. 80 del 1998 &#8211; Incompetenza. </i>Il provvedimento impugnato avrebbe dovuto esse adottato dal dirigente e non dal Ministro.<br />
 c) <i>Eccesso di potere per assoluta carenza di presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, motivazione perplessa, disparità di trattamento. </i>E’ errato il presupposto sul quale si fonda il provvedimento impugnato, e cioè che il diniego di revisione prezzi è meramente confermativo del precedente diniego del 5 febbraio 1996 n. 7 <i>bis</i>.<br />
3. Con memoria depositata alla vigilia dell’udienza di discussione la ricorrente ha ribadito le proprie tesi difensive.<br />
4. Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.<br />
5. Nella Camera di consiglio del 29 agosto 2001, sull’accordo delle parti, l’esame dell’istanza  di sospensione proposta dal ricorrente è stato abbinato al merito.   <br />
6. All’udienza del 14 dicembre  2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Visti gli atti di causa il Collegio ritiene preliminarmente di dover confermare la sussistenza della propria giurisdizione nella controversia in esame.<br />
Ed invero, in tema di revisione dei prezzi contrattuali in materia di appalto di lavori pubblici la situazione soggettiva dell&#8217; appaltatore, in quanto correlata alla facoltà discrezionale riconosciuta dalla legge all&#8217; Amministrazione appaltante, ha natura di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo, ed acquista, per contro, consistenza di diritto soggettivo solo dopo che l&#8217; Amministrazione ha positivamente esercitato il suo potere di accordare la revisione (Cons.Stato, V Sez., 27 ottobre 2005 n. 5992 e  26 marzo 2003 n. 1580).  <br />
Nel caso in esame l’Impresa Pizzarotti &#038; C. impugna il  rigetto del ricorso, da parte del Ministro dei lavori pubblici, proposto avverso il diniego di revisione prezzi oppostole dal Provveditorato ai Lavori pubblici e, quindi, il disconoscimento, da parte dello stesso Provveditorato, dell’<i>an debeatur</i>.<br />
2. Per ragioni di ordine logico deve essere esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale è censurata l’incompetenza del Ministro a decidere il ricorso gerarchico.<br />
Il motivo è fondato.<br />
Il ricorso gerarchico al Ministro, per effetto del nuovo riparto di competenza fra l&#8217; organo di indirizzo politico amministrativo e la dirigenza statale introdotto dal D.L. vo 3 febbraio 1993 n. 29, deve ritenersi definitivamente soppresso a seguito dell&#8217; entrata in vigore dell&#8217; art. 11 D.L. vo 31 marzo 1998 n. 80, che ha espressamente riservato ai dirigenti generali il compito di decidere sui ricorsi gerarchici, anche impropri, proposti contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti e, per l&#8217; effetto, ha reso definitivi i provvedimenti assunti dagli stessi dirigenti generali, non potendo essere questi ultimi contemporaneamente Autorità emanante in sede amministrativa e Autorità decidente in sede paragiurisdizionale (Cons.Stato, III Sez., 13 ottobre 1998 n. 1028; T.A.R. Bari, I Sez., 16 luglio 2001 n. 2962).<br />
L’accoglimento del motivo relativo all&#8217;incompetenza del Ministro che ha adottato l&#8217;impugnato provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico preclude al Collegio, per il suo carattere assorbente, l&#8217; esame delle altre censure (T.A.R. Catanzaro 1 aprile 2004 n. 875; T.A.R. Napoli  12 gennaio 2004 n. 100). Trattasi di conclusione che non risponde soltanto a quelle ragioni di economia processuale che conducono all’assorbimento dei motivi ulteriori ove quello esaminato e definito positivamente sia da solo idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente all’annullamento dell’atto impugnato. Nel caso in esame la necessità per il giudicante di limitare il proprio sindacato all’unica censura esaminata va rinvenuta nel fatto che in materia di ricorso amministrativo avverso il diniego di revisione prezzi l’art. 17, quarto comma, L. 10 dicembre 1981 n. 741 ha previsto che il silenzio dell’Amministrazione, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento del parere espresso, <i>ex</i> art. 4, secondo comma, D.L.C.P.S.  6 dicembre 1947 n. 1501, dalla Commissione per la Revisione dei Prezzi istituita presso il Ministero dei lavori pubblici, equivale a provvedimento conforme al parere. Segue da ciò che il decreto impugnato, una volta annullato in sede giurisdizionale per incompetenza dell’organo (il Ministro) che lo ha adottato, non potrà più essere sostituito da altro provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, avendo l’Autorità competente perso, per effetto dell’inutile decorso del termine di cui si è detto, ogni potere di decidere in senso diverso dal parere reso dalla predetta Commissione, che nella specie era  favorevole all’istanza della ricorrente.<br />
3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento ministeriale. <br />
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l&#8217;integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
SEZIONE TERZA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dall’Impresa Pizzarotti &#038; C. s.p.a., lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto dell’8 giugno 2001 n. 5747.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì  14 dicembre 2005, dal<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE TERZA <BR><br />
in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Maria Luisa De Leoni     	&#8211;	Presidente f.f.<br />	<br />
Giulia Ferrari		&#8211;	Componente &#8211; Estensore<br />	<br />
Alessandro Tomassetti    &#8211;             Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-12-2005-n-14278/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.14278</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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