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	<title>20/11/2023 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/11/2023 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;inammissibilità del ricorso non corredato da procura speciale alle liti.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 10:57:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-del-ricorso-non-corredato-da-procura-speciale-alle-liti/">Sull&#8217;inammissibilità del ricorso non corredato da procura speciale alle liti.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Procura speciale alle liti &#8211; Art. 40 c.p.a. &#8211; Mancanza &#8211; Inammissibilità del ricorso. E&#8217; inammissibile il ricorso che non sia corredato da procura speciale ai sensi dell&#8217;art. 40, comma 1, lett. g), Cod. Proc. Amm. Secondo pacifica giurisprudenza la procura, per poter essere qualificata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-del-ricorso-non-corredato-da-procura-speciale-alle-liti/">Sull&#8217;inammissibilità del ricorso non corredato da procura speciale alle liti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-del-ricorso-non-corredato-da-procura-speciale-alle-liti/">Sull&#8217;inammissibilità del ricorso non corredato da procura speciale alle liti.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Procura speciale alle liti &#8211; Art. 40 c.p.a. &#8211; Mancanza &#8211; Inammissibilità del ricorso.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inammissibile il ricorso che non sia corredato da procura speciale ai sensi dell&#8217;art. 40, comma 1, lett. g), Cod. Proc. Amm. Secondo pacifica giurisprudenza la procura, per poter essere qualificata “speciale”, deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto e ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia, per cui è inammissibile il ricorso corredato da una procura alle liti, rilasciata su foglio separato, priva degli elementi di specialità richiesti dall’art. 40 del decreto legislativo n. 104/2010 e formulata in termini generici, senza alcun riferimento all’oggetto del ricorso, alle parti ed all’autorità davanti alla quale deve essere incardinato il giudizio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Scafuri &#8211; Est. Rotondano</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 372 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Costruzioni Minchillo S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, in relazione alla procedura C.I.G. 94184796BE, rappresentato e difeso dall’avvocato Gilberto Mercuri, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Foggia, via Silvio Pellico, n. 5;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Casalnuovo Monterotaro, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Salerno, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Casalvecchio di Puglia (Fg), via Luigi Zuppetta, n. 22;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ditta Sauchelli Bonaventura Pasquale, in persona del titolare e legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Di Pardo, Luigi Quaranta, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">– <em>Del provvedimento del responsabile del 3° settore Tecnico del Comune di Casalnuovo Monterotaro, Arch. Pina Giacobbe, prot. N. 0001039 del 20.2.2023 avente ad oggetto: procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori di “mitigazione rischio zona Fonte romana- Fraz. Monterotaro”. CUP E57B2000000770002-CIG 941584796BE- Riscontro a Vs istanza di accesso agli atti del 2.1.23 con prot. N. 5- comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza, nella parte in cui ha comunicato il diniego all’ostensione della documentazione inerente l’Offerta Tecnica (Busta B) nonché degli elaborati tecnici presentati in uno alla offerta economica della ditta risultata aggiudicataria della gara;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>b) di tutti i provvedimenti presupposti, istruttori e conseguenziali, ancorché non conosciuti;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia alla documentazione richiesta con la istanza di accesso agli atti;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– e per la conseguente condanna del Comune di Monterotaro, in persona del Sindaco pro tempore, alla esibizione e consegna della documentazione richiesta alla odierna ricorrente;</em></p>
<p style="text-align: justify;">– per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Costruzioni Minchillo S.r.l. il 9.6.2023, per l’annullamento:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>– del provvedimento del Comune di Casalnuovo Monterotaro 3° settore Tecnico, del 15.5.23 Prot. N. 0002864 avente ad oggetto: Procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori di mitigazione rischio zona Fonte Romana- fraz. Monterotaro CUP E57B 20000770002-CIG 94184796BE” Avvio procedimento inteso all’annullamento in sede di autotutela della nota prot. N. 361 del 19.1.2023-comunicazione chiusura procedimento- Con il quale è stata disposta la archiviazione del procedimento amministrativo del 29.3.23 inteso all’annullamento in sede di autotutela della nota prot. N. 361 del 19.1.2023;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– di ogni atto pregresso, prodromico e successivo.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo Monterotaro e della società Sauchelli Bonaventura Pasquale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – La società Costruzioni Minchillo s.r.l. (di seguito, anche solo Costruzioni Minchillo) ha partecipato alla gara indetta dal comune di Casalnuovo Monterotaro con procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori di “Mitigazione rischio zona Fonte romana- Fraz. Monterotaro”, CIG 94184796BE, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, classificandosi al secondo posto dopo l’aggiudicataria ditta Sauchelli Bonaventura Pasquale (di seguito anche solo ditta Sauchelli).</p>
<p style="text-align: justify;">Con istanza del 12 dicembre 2022, la Costruzioni Minchillo s.r.l. ha chiesto l’accesso alla documentazione di gara dell’impresa aggiudicataria Sauchelli (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica-temporale).</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota del 1° gennaio 2023 (prot. comunale n. 5 del 2 gennaio 2023), la ditta Sauchelli, in dichiarato riscontro alla nota comunale del 22 dicembre 2022 (di comunicazione della presentazione dell’istanza di accesso della seconda classificata Costruzioni Minchillo), ha formulato opposizione alla suddetta istanza di accesso agli atti (in specie riguardo all’offerta tecnica nonché agli elaborati progettuali presentati nell’offerta economica); a sua volta, ha rivolto istanza “subordinata” di accesso agli atti e documentazione di gara (amministrativa, tecnica ed economica) dell’operatore economico Costruzioni Minchillo S.r.l. (cfr. pagina 3).</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota prot. n. 361 del 19 gennaio 2023, trasmessa alla società Minchillo richiedente (che questa indica inviata a mezzo p.e.c. il 25 gennaio 2023) e per conoscenza alla ditta Sauchelli, in riscontro all’istanza di accesso del 12 dicembre 2022 della Costruzioni Minchillo S.r.l., il civico ente ha consentito il rilascio della documentazione amministrativa della ditta Sauchelli (trasmessa in allegato) e ha comunicato il <em>2. diniego all’ostensione e rilascio della documentazione inerente l’Offerta Tecnica (Busta B), nonché degli elaborati tecnici presentati in uno all’offerta economica dalla ditta risultata aggiudicataria, per i motivi contenuti nella suddetta nota del controinteressato prot. n. 5/2023, nonché per l’evidente contrasto della motivazione addotta nella VS. istanza in oggetto con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, </em>specificando che <em>la S.V. ha diritto di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente</em> e che, <em>decorsi i termini per la presentazione delle eventuali controdeduzioni, il procedimento stesso si riterrà concluso, intendendosi la presente quale provvedimento finale di diniego dell’accesso agli atti indicati al punto 2</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota prot. n. 363 del 19 gennaio 2023 (avente a oggetto <em>Procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori di “Mitigazione rischio zona Fonte romana – fraz. Monterotaro”. CUP: E57820000770002 – CIG 94184796BE. “Richiesta accesso atti” del 02.01.2023 con prot. n. 5 – Notifica ai controinteressati ai sensi del DPR n. 184/2006”), </em>il comune di Casalnuovo Monterotaro ha comunicato alla società Michillo Costruzioni s.r.l. e per conoscenza alla ditta Sauchelli, <em>ai sensi dell’art 3 del DPR 184/2006, che è pervenuta al protocollo comunale n. 5 in data 02.01.2023, da parte del Sig. Sauchelli Bonaventura Pasquale, in qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa edile, aggiudicataria dell’appalto in oggetto, l’allegata istanza tesa all’accesso alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata da codesto O.E. in sede di gara</em>, assegnando il termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni; ha trasmesso in allegato la succitata istanza di accesso della ditta Sauchelli.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota del 31 gennaio 2023 (p.e.c. del 2 febbraio 2023), la Costruzioni Minchillo ha presentato le proprie osservazioni al preavviso di diniego alla sua istanza di accesso del 12 dicembre 2022 e alla richiesta ostensiva della ditta Sauchelli.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota prot. n. 0001039 del 20 febbraio 2023, trasmessa alla richiedente Sauchelli e per conoscenza alla società Costruzioni Minchillo S.r.l., in espresso riscontro all’istanza di accesso della ditta Sauchelli prot. n. 5 del 2 gennaio 2023, il civico ente ha consentito al rilascio della documentazione amministrativa della Minchillo Costruzioni (trasmessa in allegato) e ha comunicato <em>il diniego all’ostensione e rilascio della documentazione inerente l’Offerta Tecnica (Busta B) dell’O.E. Minchillo Costuzioni S.r.l., nonché degli elaborati tecnici presentati in uno all’offerta economica dalla ditta risultata aggiudicataria, per l’evidente contrasto della motivazione addotta nella VS. istanza in oggetto con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, </em>specificando che <em>la S.V. ha diritto di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente</em> e che <em>decorsi i termini per la presentazione delle eventuali controdeduzioni, il procedimento stesso si riterrà concluso, intendendosi la presente quale provvedimento finale di diniego dell’accesso agli atti indicati al punto 2.</em></p>
<p style="text-align: justify;">1.1 – Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 20 marzo 2023 e depositato il 28 marzo successivo, la società Costruzioni Minchillo S.r.l. ha impugnato, domandandone l’annullamento, il <em>provvedimento del responsabile del 3° settore Tecnico del Comune di Casalnuovo Monterotaro, Arch. Pina Giacobbe, prot. N. 0001039 del 20.2.2023 avente ad oggetto: procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori di “mitigazione rischio zona Fonte romana- Fraz. Monterotaro”. CUP E57B2000000770002-CIG 941584796BE- Riscontro a Vs istanza di accesso agli atti del 2.1.23 con prot. N. 5- Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza, nella parte in cui ha comunicato il diniego all’ostensione della documentazione inerente l’Offerta Tecnica (Busta B) nonché degli elaborati tecnici presentati in uno alla offerta economica della ditta risultata aggiudicataria della gara</em> nonché tutti i provvedimenti presupposti, istruttori e conseguenziali, ancorché non conosciuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha chiesto l’accertamento del suo diritto ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con la istanza di accesso agli atti e la conseguente condanna del comune di Monterotaro alla esibizione e consegna della documentazione richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:</p>
<p style="text-align: justify;">A<em>) Legittimità della istanza di accesso agli atti – Violazione del principio di imparzialità principio di uguaglianza – Violazione art. art. 97 e art. 3 della Costituzione, legge n. 241 del 1990 all’art. 1. Errata interpretazione del comma 6 dell’art. 53 d. lgs 50/2016. Eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione e difetto dei necessari presupposti di fatto;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>B- Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24, 25 L. 241/90. Violazione art. 10 l. 241/90. Violazione degli artt. 1 e 2 della L. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione e difetto dei necessari presupposti di fatto.</em></p>
<p style="text-align: justify;">1.2 – Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il comune di Casalnuovo Monterotaro.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3 – Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la ditta Sauchelli Bonaventura Pasquale.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4 – Con i motivi aggiunti del 9 giugno 2023, la società Minchillo Costruzioni S.r.l. ha impugnato, domandandone l’annullamento, il <em>provvedimento del Comune di Casalnuovo Monterotaro 3° settore Tecnico, del 15.5.23 Prot. N. 0002864 avente ad oggetto Procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori di mitigazione rischio zona Fonte Romana- fraz. Monterotaro CUP E57B 20000770002-CIG 94184796BE” Avvio procedimento inteso all’annullamento in sede di autotutela della nota prot. N. 361 del 19.1.2023-comunicazione chiusura procedimento- Con il quale è stata disposta la archiviazione del procedimento amministrativo del 29.3.23 inteso all’annullamento in sede di autotutela della nota prot. N. 361 del 19.1.2023</em> nonché ogni atto pregresso, prodromico e successivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>– Violazione di legge – Violazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 e delle guarentigie ivi contenute;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– Violazione di legge – Contraddittorietà – Eccesso di potere – Carenza di motivazione – Illegittimità;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– Nel merito – Accoglibilità della istanza di accesso agli atti.</em></p>
<p style="text-align: justify;">1.5 – Con memoria difensiva depositata in giudizio il 26 giugno 2023, il comune resistente ha eccepito preliminarmente:</p>
<p style="text-align: justify;">– l’<em>inammissibilità del ricorso per la nullità della procura alle liti</em>, per genericità;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’<em>inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento di diniego, </em>avendo parte ricorrente impugnato il <em>provvedimento del responsabile del 3° settore Tecnico del Comune di Casalnuovo Monterotaro, Arch. Pina Giacobbe, prot. N. 0001039 del 20.2.2023, </em>relativo al <em>diniego opposto dalla PA alla ditta Sauchelli circa l’ostensione della documentazione tecnica della Minchillo, peraltro, inviata alla ditta ricorrente solo per conoscenza;</em></p>
<p style="text-align: justify;">– <em>l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento di aggiudicazione</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’<em>irricevibilità del ricorso per tardività, </em>per inutile decorso del termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnazione della nota comunale prot. n. 361 del 19 gennaio 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6 – Con memoria difensiva depositata in giudizio il 26 giugno 2023, la ditta Sauchelli ha evidenziato che <em>l’unico provvedimento impugnato dalla ricorrente, ossia la nota prot. N. 1039 del 20.2.2023, non è il provvedimento con cui la resistente ha negato alla Minchillo l’accesso alla documentazione tecnica della Sauchelli</em> e che, <em>In realtà, la nota prot. N. 1039 del 20.2.2023, impugnata dalla Minchillo, ha ad oggetto il diniego opposto dalla PA alla Sauchelli circa l’ostensione della documentazione tecnica della Minchillo (vd. Doc. D depositato dalla ricorrente il 28.3.2023), </em>eccependo l’inammissibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha inoltre eccepito l’irricevibilità per tardività del ricorso, notificato il 20 marzo 2023, oltre il termine di trenta giorni dalla nota comunale del 19 gennaio 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">1.7 – Con memoria difensiva del 5 luglio 2023, parte ricorrente ha replicato alle avverse difese del 26 giugno 2023, assumendone in primo luogo l’inammissibilità (poiché depositate <em>16 giorni prima della fissazione dell’udienza).</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ha dedotto la natura endoprocedimentale della nota comunale del 19 gennaio 2023 (preavviso di diniego <em>ex </em>art. 10 <em>bis</em> della legge n. 241/1990, con la possibilità di presentare eventuali osservazioni, poi prodotte dalla Società ricorrente) nonché la natura di diniego definitivo/provvedimento conclusivo della nota prot. n. 0001039 del 20 febbraio 2023 (atto impugnato), <em>per le stesse motivazioni già comunicate con la precedente nota pec del 19.1.2023</em> (cfr. pag. 3 della memoria di replica)<em> </em>e la tempestività del ricorso (<em>comunque il ricorso è tempestivo attesi i tempi indicati dalla L. 241/90: – invito alla parte di presentare memorie entro gg. 10;- decorso tale termine, riprendono gli ulteriori termini di 30 gg per la chiusura del procedimento e quindi: nota inviata il 25.1.2023, controdeduzioni inviate il 02.02.2023 e da tale data decorrono i 30 gg. per la chiusura del procedimento, cosicchè si arriva al 4.3.2023 ed il ricorso è stato notificato il successivo 20.3.23 e cioè ampiamente entro gg. 30 dal maturarsi del termine degli ulteriori 30 giorni –</em> pagina 5 della memoria di replica).</p>
<p style="text-align: justify;">1.8 – All’udienza in camera di consiglio del 12 luglio 2023, la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – Va premessa la ritualità delle memorie difensive del comune resistente e della ditta Sauchelli del 26 giugno 2023, in quanto depositate nel termine dimidiato di quindici giorni liberi prima dell’udienza del 12 luglio 2023 (art. 73, comma 1, e 87, comma 3, Cod. Proc. Amm.).</p>
<p style="text-align: justify;">3. – Il ricorso è inammissibile per carenza di procura speciale.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – Osserva in linea generale il Collegio che l’art. 40, comma 1, lett. g), Cod. Proc. Amm. richiede che i ricorsi presentati con l’assistenza di un difensore siano corredati da “procura speciale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, <em>Secondo pacifica giurisprudenza la procura, per poter essere qualificata “speciale”, deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto e ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2018 n. 5723) </em>(Consiglio di Stato, sezione settima, 7 febbraio 2023, n. 1346).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel processo amministrativo è inammissibile il ricorso corredato da una procura alle liti, rilasciata su foglio separato, priva degli elementi di specialità richiesti dall’art. 40 del decreto legislativo n. 104/2010 e formulata in termini generici, senza alcun riferimento all’oggetto del ricorso, alle parti ed all’autorità davanti alla quale deve essere incardinato il giudizio (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 18 marzo 2020, n. 221).</p>
<p style="text-align: justify;">4.1 – Né può reputarsi rilevante<em> il fatto che l’art. 8 comma 3 del d.P.C.S. del 22 maggio 2020 disponga “3. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La disposizione in questione opera una fictio iuris per parificare nell’ambito del processo telematico il documento informatico contenente la procura, allegato al ricorso, alla procura apposta materialmente in calce al ricorso; tuttavia, tale disposizione non può valere a sanare i vizi della procura. In altre parole, non può essere invocata a favore dell’appellante la giurisprudenza secondo la quale, nel caso di procura al difensore apposta in calce o a margine del ricorso, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso, nonostante la genericità del testo della prima.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nel processo amministrativo telematico, la procura speciale rilasciata su foglio separato deve contenere necessariamente l’indicazione della specifica controversia cui si riferisce il mandato, non potendo supplire alla mancanza di specificità la circostanza che la procura contenuta nel documento informatico “procura alle liti” sia considerata dalle norme tecniche come “apposta in calce” al ricorso </em>(Consiglio di Stato, sezione settima, 7 febbraio 2023, n. 1346).</p>
<p style="text-align: justify;">Analoghi principi sono stati affermati dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento all’omologo articolo 8, comma 3, del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (<em>Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico</em>), secondo cui 3<em>. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, “<em>il rispetto di tale formalità, se determina che l’autografia della sottoscrizione della parte sia certificata dal difensore, non fa venir meno l’esigenza che, quando è redatta su foglio separato e non congiunto materialmente al ricorso in versione cartacea, la procura rechi in sé elementi esaustivi circa il proprio oggetto, onde poter risalire alla effettiva volontà del sottoscrittore di investire quel difensore dello jus postulandi nella specifica controversia interessata (v. TAR Calabria, Reggio Calabria, 15 giugno 2018 n. 366; TAR Molise 10 dicembre 2019 n. 437)” (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 346) </em>(T.A.R. Lombardia, Milano, sezione seconda, 13 maggio 2020, n. 805).</p>
<p style="text-align: justify;">Invero<em>, l’assunto dell’adeguatezza della procura speciale “in calce”, pur se generica nelle espressioni utilizzate, risulta il frutto di una elaborazione della giurisprudenza fondata sul contesto documentale unitario e quindi sulla relazione fisica tra la delega ed il ricorso, ovvero sul fatto che il mandato formi materialmente corpo con il ricorso (v. Cassazione civile, Sez. VI, 3 ottobre 2019 n. 24670), e non è, invece, compatibile con il caso in cui uno dei due documenti sia di tipo informatico e l’incorporazione materiale difetti, pur se la procura speciale “in calce” – in forme diverse – conservi valore, per evidenti esigenze di continuità, allo scopo di riconoscere al difensore il potere di certificazione dell’autografia della sottoscrizione del delegante. In simile fattispecie, resta frustrata l’esigenza che il soggetto il quale rilascia la procura abbia contezza del contenuto dell’atto oggetto del potere rappresentativo conferito, non ricavabile neppure in via presuntiva dalla congiunzione fisica dei due documenti, impossibile quando almeno uno dei due sia informatico </em>(T.A.R. Lombardia, Milano, sezione seconda, 13 maggio 2020, n. 805).</p>
<p style="text-align: justify;">4.2 – È stata anche affermata la mancanza di specialità della procura, pur apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso <em>ex</em> art. 83 c.p.c., comma 2, qualora <em>contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 2005)</em> (Cassazione civile, sezione lavoro, 5 novembre 2018, n. 28146).</p>
<p style="text-align: justify;">4.3 – Inoltre, <em>costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso (art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.), che, pertanto, deve sussistere al momento di proposizione dello stesso, con conseguente non configurabilità del potere di rinnovazione che concerne, in generale, la categoria delle nullità sanabili e non quella distinta delle inammissibilità (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2019, n. 2922).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La vigente disciplina, esigendo che il ricorso sottoscritto dal solo difensore indichi l’esistenza della procura speciale, palesa che essa deve esistere prima del ricorso stesso, così contraddicendo l’idea che la medesima possa essere rilasciata in un momento successivo; il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva, salvi i diritti dei terzi, non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4424, e Cassazione civile, Sez. III, 20 aprile 2020, n. 7965) </em>(Consiglio di Stato, sezione settima, 7 febbraio 2023, n. 1346; in termini, Consiglio di Stato, sezione quinta, 28 dicembre 2020, n. 8343).</p>
<p style="text-align: justify;">5. – Orbene, nel caso di specie:</p>
<p style="text-align: justify;">– la procura alle liti del 17 marzo 2023, utilizzata per il ricorso introduttivo e per i motivi aggiunti, è stata rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica;</p>
<p style="text-align: justify;">– tale procura non reca alcun elemento utile all’individuazione della controversia: si fa generico riferimento a “ogni fase e grado del presente giudizio, compreso quindi, anche quello eventuale di opposizione, appello e Cassazione, nonché nella fase esecutiva, con ampia facoltà di legge, compresa quella di conciliare, di riassumere il giudizio, di transigere, di riscuotere somme, di quietanziare, di chiamare in causa terzi sia per integrazione del litisconsorzio sia per chiamata in garanzia propria impropria, di spiegare domande ed eccezioni riconvenzionali, di effettuare azioni d’urgenza e cautelari nonché di farVi sostituire occorrendo ed ogni altra facoltà, nessuna esclusa, il tutto con promessa di rato e valido e ratificando, altresì, sin d’ora il Vostro operato e quello di eventuali Vostri sostituti”: non sono indicati l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità innanzi alla quale deve essere proposto il ricorso e – anzi – l’espresso riferimento alla rappresentanza in Cassazione (quale grado successivo di giudizio) nonché la dichiarazione di “essere stati edotti, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 132/2014, conv. In L. n. 162/2014, della possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita, nei casi previsti dalla legge” si appalesano come espressioni incompatibili con la proposizione del presente giudizio amministrativo <em>ex </em>art. 116 Cod. Proc. Amm. e anzi dirette ad attività proprie – genericamente – di altri giudizi civili.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto innanzi esposto, il Collegio ritiene che la procura alle liti del 17 marzo 2023 sia priva dei requisiti di specialità prescritti dalla disposizione di cui all’articolo 40, comma 1, lettera g), Cod. Proc. Amm., con la conseguente inammissibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">6. – Né sussistevano i presupposti per l’errore scusabile, <em>ex </em>art. 37 Cod. Proc. Amm<em>.</em>: quest’ultima è <em>disposizione è di stretta interpretazione, in quanto relativa ad un istituto di carattere eccezionale, dal momento che un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone può compromettere il principio di parità delle parti (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2021 n. 2166)</em>(Consiglio di Stato, sezione settima, 7 febbraio 2023, n. 1346).</p>
<p style="text-align: justify;">7. – Fermo e dirimente quanto innanzi, il ricorso è inoltre inammissibile sotto altro profilo, avendo parte ricorrente espressamente impugnato – solo – il <em>provvedimento del responsabile del 3° settore Tecnico del Comune di Casalnuovo Monterotaro, Arch. Pina Giacobbe, prot. N. 0001039 del 20.2.2023 avente ad oggetto: procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori di “mitigazione rischio zona Fonte romana- Fraz. Monterotaro”. CUP E57B2000000770002-CIG 941584796BE- Riscontro a Vs istanza di accesso agli atti del 2.1.23 con prot. N. 5, Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza, </em>indirizzato alla ditta Sauchelli e solo per conoscenza alla Costruzioni Minchillo, riguardante però, oltre al nulla osta al rilascio della documentazione amministrativa della società Costruzioni Minchillo, i rilievi ostativi opposti dal comune di Casalnuovo Monterotaro espressamente avverso l’istanza di accesso prot. n. 5 del 2 gennaio 2023 presentata (cfr. pagina 3) dalla ditta Sauchelli per l’ostensione della documentazione di gara dell’odierna ricorrente (al riguardo, il mero riferimento agli elaborati tecnici presentati in uno all’offerta economica dalla ditta risultata aggiudicataria risulta un mero refuso, in relazione al contesto dell’atto).</p>
<p style="text-align: justify;">8. – Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">9. – L’esito in rito del ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) dichiara inammissibile il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, di cui in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Scafuri, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Blanda, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore</p>
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