<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>20/10/2020 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/20-10-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/20-10-2020/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>20/10/2020 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/20-10-2020/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2020 n.6359</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-10-2020-n-6359/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-10-2020-n-6359/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-10-2020-n-6359/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2020 n.6359</a></p>
<p>Vito Poli Presidente, Silvia Martino Consigliere, estensore; PARTI: (Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Micheletti e Cristian Marzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Marco Selvaggi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-10-2020-n-6359/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2020 n.6359</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-10-2020-n-6359/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2020 n.6359</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vito Poli Presidente, Silvia Martino Consigliere, estensore; PARTI:  (Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Micheletti e Cristian Marzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Marco Selvaggi in Roma, via Adda, 55 contro i signori Szilvia K. e Angelo M., rappresentati e difesi dagli avvocati Vilma Aliberti e Alberto Ferrero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; i signori Fausto B., Francesco P., Carla Augusta G., Giuseppe C., Judith R. e Kai F., non costituitisi in giudizio e nei confronti dell&#8217;Autorità  di bacino lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Travi e Alessandro Albè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Raffaella Chiummiento in Roma, via Salaria 103; della Provincia di Varese, della Regione Lombardia, del Commissariato italiano per la Convenzione Italo &#8211; Svizzera sulla Pesca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Ordine delle questioni da trattare ed ambito della giurisdizione del TSAP</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; ordine delle questioni &#8211; questione di giurisdizione &#8211; è di analisi prioritaria.<br /> <br /> 2.- Giurisdizione e competenza &#8211; giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche &#8211; ambito.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In base ai principi di parità  delle parti e di imparzialità  del giudice &#8211; che presiedono alla norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c. &#8211; le questioni processuali e di merito devono essere esaminate secondo l&#8217;ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito: la questione di giurisdizione deve quindi essere esaminata per prima in quanto afferisce al principale presupposto del processo. </em><br /> <br /> <em>2. La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, come delimitata dall&#8217;art. 143, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, si contrappone, da un lato, a quella del Tribunale regionale delle acque, che è organo (in primo grado) specializzato della giurisdizione ordinaria, cui l&#8217;art. 140 del medesimo r.d., attribuisce, tra l&#8217;altro, le controversie in cui si discuta, in via diretta, di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche; dall&#8217;altro, alla giurisdizione del complesso T.a.r. &#8211; Consiglio di Stato, comprensiva di tutte le controversie, concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l&#8217;interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all&#8217;affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 20/10/2020<br /> <strong>N. 06359/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02986/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 2986 del 2020, proposto dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Micheletti e Cristian Marzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Marco Selvaggi in Roma, via Adda, 55;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> i signori Szilvia K. e Angelo M., rappresentati e difesi dagli avvocati Vilma Aliberti e Alberto Ferrero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; i signori Fausto B., Francesco P., Carla Augusta G., Giuseppe C., Judith R. e Kai F., non costituitisi in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> dell&#8217;Autorità  di bacino lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Travi e Alessandro Albè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Raffaella Chiummiento in Roma, via Salaria 103; della Provincia di Varese, della Regione Lombardia, del Commissariato italiano per la Convenzione Italo &#8211; Svizzera sulla Pesca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. II, n. 37 del 7 gennaio 2020.<br /> <br /> Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Szilvia K. e Angelo M. nonchè dell&#8217;Autorità  di bacino lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese;<br /> Visto l&#8217;appello incidentale proposto dall&#8217; Autorità  di bacino lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il consigliere Silvia Martino;<br /> Nessuno presente per le parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Lombardia, corredato da due atti di motivi aggiunti, i signori Szilvia K., Angelo M., Fausto B., Francesco P., Carla Augusta G., Giuseppe C., Judith R., Kai F., impugnavano gli atti relativi alla costruzione di un parcheggio &#8211; ubicato in piazza Roma nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca &#8211; da realizzarsi con opere idrauliche anche sulla sponda e sui fondali del lago Maggiore.<br /> 2. Nella resistenza della civica amministrazione, dell&#8217;Autorità  di bacino lacuale dei Laghi Maggiore Comabbio Monate e Varese e della Provincia di Varese (AdB), il T.a.r.:<br /> a) respingeva l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall&#8217;Autorità  di bacino lacuale secondo cui la giurisdizione della controversia avrebbe dovuto essere declinata in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche; correlativamente, dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo sull&#8217;assunto che i provvedimenti impugnati non incidano in via immediata e diretta sul regime delle acque ai sensi dell&#8217;art. 143, comma 1, r.d. n. 1775 del 1933;<br /> b) dichiarava inammissibile l&#8217;impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale di Maccagno con Pino e Veddasca n. 31 del 26 luglio 2017 (recante ad oggetto la variazione del piano triennale delle opere pubbliche 2017/2019) e della deliberazione di Giunta n. 148 del 26 luglio 2017 (recante modifica al piano esecutivo per la gestione del bilancio di previsione 2017/2019);<br /> c) dichiarava inammissibili, per difetto di legittimazione ed interesse ad agire, le domande di annullamento proposte dai signori Fausto B., Francesco P., Carla Augusta G., Giuseppe C., Judith R., Kai F.; per contro, riconosceva la legittimazione e l&#8217;interesse ad agire dei signori Szilvia K. e Angelo M.,<br /> d) respingeva l&#8217;eccezione di inammissibilità  del gravame per omessa notificazione all&#8217;AdB;<br /> e) respingeva l&#8217;eccezione di tardività  della impugnativa degli atti della medesima Autorità ;<br /> f) respingeva l&#8217;eccezione inammissibilità  del gravame per omessa impugnativa di talune delibere comunali, regionali e dell&#8217;AdB (in particolare, il protocollo d&#8217;intesa con l&#8217;AdB);<br /> g) dichiarava inammissibile l&#8217;impugnativa del parere paesaggistico rilasciato dalla Provincia di Varese;<br /> h) respingeva l&#8217;eccezione di difettosa integrazione del contraddittorio nei confronti del Commissario italiano per la convenzione italo &#8211; svizzera sulla pesca nel lago Maggiore;<br /> i) respingeva l&#8217;eccezione di inammissibilità  delle produzioni fotografiche e grafiche della parte ricorrente;<br /> l) nel merito, accoglieva i motivi 2, 4 e 7 nella parte in cui era stata lamentata la violazione della distanza minima di dieci metri imposta dall&#8217;art. 96 del r.d. n. 523 del 1904, alle costruzioni su acque pubbliche, alvei, sponde;<br /> m) condannava in solido il Comune e l&#8217;AdB a rifondere le spese in favore dei due ricorrenti rimasti e le compensava in relazione alle altre parti.<br /> 3. La sentenza è stata appellata dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e, con appello incidentale dall&#8217;AdB.<br /> 4. Nel proprio appello, la civica amministrazione:<br /> i) ha riproposto le eccezioni di inammissibilità  e di carenza di interesse ad agire nei confronti degli originari ricorrenti, censurando, al riguardo, le statuizioni del T.a.r.;<br /> ii) ha censurato la reiezione dell&#8217;eccezione di inammissibilità  delle impugnative (ricorso e motivi aggiunti), non sussistendo i requisiti previsti per l&#8217;ammissibilità  dei ricorsi collettivi;<br /> iii) ha censurato la statuizione relativa all&#8217;ammissibilità  dell&#8217;impugnazione del progetto di fattibilità  tecnico &#8211; economica;<br /> iv) ha contestato la reiezione dell&#8217;eccezione con cui era stata dedotta l&#8217;inammissibilità  del gravame per l&#8217;omessa impugnazione della delibera n. 30 del 2018, di approvazione del Protocollo di intesa con l&#8217;AdB;<br /> v) ha contestato, nel merito, l&#8217;interpretazione data dal T.a.r. agli articoli 96 e 97 del r.d. n. 523 del 1904, dell&#8217;art. 12 della legge della Regione Lombardia n. 6 del 2012, e dell&#8217;art. 1 della legge regionale n. 4 del 2016. A tale riguardo, l&#8217;amministrazione comunale ha sottolineato che il primo giudice avrebbe dovuto non giÃ  procedere all&#8217;indebita disapplicazione delle norme regionali testà© richiamate, bensì¬ semmai, sollevare questione legittimità  delle stesse avanti la Corte costituzionale; ha criticato, altresì¬, le argomentazioni spese dal T.a.r. per dimostrare l&#8217;asserita carenza di istruttoria in relazione alla scelta progettuale effettuata;<br /> vi) in via espressamente subordinata, ha dedotto la carenza di giurisdizione del g.a. poichè, se &#8211; come affermato dal T.a.r. &#8211; le opere in progetto non sono assentibili dal punto di vista idraulico, l&#8217;evidente immediata incidenza sul regime delle acque risulta di per sè idonea a radicare la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;<br /> vii) ha lamentato l&#8217;erronea presa di posizione del primo giudice sulle produzioni documentali che la parte avversa aveva inserito nella memoria di replica del 28.11.2019;<br /> viii) in ogni caso, ha chiesto la riforma della statuizione sulle spese, nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto di compensarle nei confronti dei signori Fausto B., Francesco P., Carla Augusta G., Giuseppe C., Judith R. e Kai F.; anche la statuizione che ha accordato le spese agli odierni appellati sarebbe erronea in quanto rimasti, in parte, soccombenti.<br /> 5. L&#8217;appello incidentale dell&#8217;AdB è affidato ai seguenti mezzi:<br /> <em>Primo motivo d&#8217;appello. Illegittimità  della sentenza del Tar Lombardia, per difetto di giurisdizione, perchè la controversia inerisce alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (cfr. art. 9 cod. proc. amm. e art. 143, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 &#8211; t.u. in materia di acque pubbliche).</em><br /> Oggetto del contendere è la costruzione di un parcheggio al servizio di un porto pubblico in Maccagno, in fregio alle rive del lago Maggiore e di un approdo a lago.<br /> Il progetto prevede inoltre l&#8217;edificazione di opere spondali e di interventi di riempimento sul fondale del lago nonchè la posa in acqua di massi ciclopici di granito come frangi onda.<br /> Si tratta pertanto di interventi che hanno una incidenza immediata e diretta sul regime della acque pubbliche sicchè il contenzioso relativo ai provvedimenti amministrativi che li riguardano ricade nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche ai sensi dell&#8217;art. 143, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;<br /> <em>Secondo motivo d&#8217;appello. Illegittimità  della sentenza del T.a.r. Lombardia per violazione ed erronea applicazione degli artt. 96, lett. f) e 97, lett. n), R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e per difetto di motivazione</em><br /> Ai sensi dell&#8217;art. 97, lett. n), r.d. n. 523/1904, sulla spiaggia sono ammesse costruzioni purchè autorizzate dall&#8217;autorità  competente. Il progetto del parcheggio pubblico è stato autorizzato da tutti gli enti pubblici convocati nella conferenza di servizi: Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, Autorità  di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, Regione Lombardia, Provincia di Varese e Commissariato italiano per la convenzione italo-svizzera sulla pesca.<br /> L&#8217;Autorità  di bacino lacuale ritiene pertanto che il T.a.r. avrebbe errato nell&#8217;applicare al caso di specie il divieto di edificabilità  previsto dall&#8217;art. 96, lett. f), r.d. n. 523/1904; avrebbe invece dovuto riconoscere la legittimità  del progetto dell&#8217;opera pubblica tenuto conto del fatto che il parcheggio risultava regolarmente autorizzato e sarebbe stato realizzato sulla spiaggia.<br /> 6. Si sono costituiti, per resistere, i signori K. e M., riproponendo anzitutto, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010, i mezzi di gravame e le domande riportati nelle difese di primo grado e dichiarati assorbiti dal primo giudice (nello specifico: a] quanto al ricorso introduttivo del 15 gennaio 2018 i motivi 1, 3, 5 e 6; b] quanto ai motivi aggiunti dell&#8217;8 febbraio 2019 i motivi 1, 3, 5 e 6; c] rispetto ai motivi aggiunti del 9 aprile 2019 i motivi 1, 3, 5 e 6).<br /> 7. Con memoria del 20 luglio 2020, il Comune appellante ha dedotto l&#8217;inammissibilità  delle riproposte censure relative all&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 1464/2018 della Provincia di Varese nonchè di quelle che riguardano i profili paesistici dell&#8217;opera pubblica poichè avrebbero dovuto formare oggetto di appello incidentale.<br /> 8. Le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica.<br /> 8.1. Il Comune ha dedotto l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;irrilevanza delle produzioni documentali dei signori K. e M. del 27 luglio 2020.<br /> Al riguardo, questi ultimi hanno replicato che si tratterebbe comunque di documenti riguardanti eventi verificatisi soltanto il 29 &#8211; 30 agosto 2020 e quindi successivi al ricorso di primo grado.<br /> 9. Le parti, infine, hanno chiesto congiuntamente il passaggio in decisione sulla base di note scritte.<br /> 10. Alla pubblica udienza dell&#8217;8 ottobre 2020, la causa è passata in decisione.<br /> Preliminarmente e <em>in limine</em> il Collegio rileva l&#8217;inammissibilità , per violazione del divieto dei <em>nova </em>sancito dall&#8217;art. 104 comma 2 c.p.a., del deposito documentale effettuato dalla parte privata in data 27 luglio 2020.<br /> 11. Secondo la tassonomia propria delle questioni sottoposte al Collegio (cfr. Cons. Stato, Adunanza plenaria, decisioni n. 5 del 2015 e n. 4 del 2018), deve poi essere esaminato in via prioritaria il mezzo, comune ad entrambi gli appelli, relativo alla dedotta carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.<br /> In base ai principii di parità  delle parti e di imparzialità  del giudice &#8211; che presiedono alla norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c. &#8211; le questioni processuali e di merito devono infatti essere esaminate secondo l&#8217;ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito.<br /> La questione di giurisdizione deve quindi essere esaminata per prima in quanto afferisce al principale presupposto del processo (Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 9 del 2014).<br /> 11.1. La Corte di cassazione, ancora da ultimo (sez. un., ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2710) ha ricordato che la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, come delimitata dall&#8217;art. 143, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, si contrappone, da un lato, a quella del Tribunale regionale delle acque, che è organo (in primo grado) specializzato della giurisdizione ordinaria, cui l&#8217;art. 140 del medesimo r.d., attribuisce, tra l&#8217;altro, le controversie in cui si discuta, in via diretta, di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche; dall&#8217;altro, alla giurisdizione del complesso T.a.r. &#8211; Consiglio di Stato, comprensiva di tutte le controversie, concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l&#8217;interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all&#8217;affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque.<br /> Sulla scorta di tale consolidato assetto, la Corte ha quindi ribadito che è da riconoscersi la giurisdizione del Tribunale superiore &#8220;<em>non solo quando l&#8217;atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l&#8217;atto, ancorchè proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l&#8217;incidere immediatamente &#8211; e non soltanto in via occasionale &#8211; sull&#8217;uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto</em> <em>interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (ad esempio, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all&#8217;esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse (Cass. Sez. U. 25 ottobre 2013, n. 24154) o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali</em>&#8220;.<br /> Pertanto, &#8220;<em>nell&#8217;ambito della giurisdizione specializzata vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque ed inerendo ad interessi pìù generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità  delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l&#8217;utilizzazione di detto demanio, così¬ incidendo in maniera diretta ed immediata sull&#8217;uso delle acque, interferendo con provvedimenti riguardanti tale uso, nonchè autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi</em>&#8220;.<br /> Tra gli esempi richiamati vi è, tra le altre, la fattispecie esaminata da Cass. sez. un., ord. 31 luglio 2017, n. 18977, relativa all&#8217;annullamento di un provvedimento di concessione di utilizzo di acqua di uno specchio lacustre e di autorizzazione all&#8217;ampliamento di strutture portuali con installazione di moduli galleggianti frangionde e un pontile galleggiante giÃ  ancorato alla diga foranea preesistente.<br /> Analogamente, è stata ritenuta appartenente alla giurisdizione del T.s.a.p., la controversia relativa al diniego di rilascio di concessione in sanatoria, opposto dall&#8217;autorità  comunale in ragione dell&#8217;edificazione dell&#8217;immobile da condonare in violazione della fascia di rispetto di dieci metri dal piede dell&#8217;argine, ai sensi dell&#8217;art. 96, lett. f), r.d. 25 luglio 1904 n. 523; detto provvedimento, infatti, ancorchè emanato da un&#8217;autorità  diversa da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, incide direttamente sul regolare regime delle acque pubbliche, la cui tutela ha carattere inderogabile in quanto informata alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità  di sfruttamento delle acque demaniali e il libero deflusso delle acque scorrenti dei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cass. civ., sez. un., ordinanza 12.5.2009, n. 10845).<br /> 11.2. Ciò posto, nel caso di specie, risulta dagli atti depositati nel giudizio di primo grado (cfr., in particolare il progetto di fattibilità  tecnico- economica, depositato sia dal Comune che dagli originari ricorrenti, nonchè la relazione tecnica allegata all&#8217;autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Provincia di Varese, depositata in primo grado dall&#8217;Autorità  di bacino lacuale) che per la realizzazione dei parcheggi di cui trattasi sarà  necessario, tra l&#8217;altro &#8220;<em>realizzare una arginatura in massi ciclopici a protezione delle opere in progetto</em>&#8221; (pag. 3 della relazione geologica allegata al progetto di fattibilità ) e quindi &#8220;<em>creare un piccolo terrapieno posando in opera del materiale drenante di sottofondo a pezzatura media sostenuto, nella parte a lago, da adeguati massi ciclopici di natura granitica dello spessore di circa 60 cm che avranno una ulteriore funzione di frangionda</em> [&#8230;]&#8221; (pag. 1 della relazione tecnica allegata all&#8217;autorizzazione paesaggistica; cfr. anche la relazione illustrativa allegata al progetto di fattibilità  e la relativa documentazione fotografica).<br /> Sono stati poi gli stessi ricorrenti ad evidenziare, nel ricorso di primo grado, che l&#8217;intervento &#8220;<em>comporta la realizzazione delle opere direttamente sulle sponde del lago, senza alcun distacco dalle stesse e, anzi, con significativa modifica del profilo del lago e del suo fondale</em>&#8221; (pag. 4 dei motivi aggiunti depositati il 18.4.2019) e che le stesse consistono nella realizzazione di un parcheggio &#8220;<em>con opere edilizie sul lungolago (con riporti e livellamenti e, quindi, modifiche consistenti della linea naturale del terreno) e, addirittura, &#8220;nel&#8221; lago (consistenti in significativi interventi sul fondale</em>)&#8221; (cfr. pag. 11 dei medesimi motivi aggiunti).<br /> Deve quindi convenirsi con le parti appellanti che, sebbene non riguardi propriamente (o esclusivamente) interventi di natura idraulica, il progetto prevede comunque opere aventi un&#8217;incidenza immediata e diretta sulla materia delle acque pubbliche, in quanto disciplinanti le modalità  di utilizzazione di una porzione della sponda lacuale e dei fondali, con modifica del suo assetto originario.<br /> Del resto, l&#8217;immediata incidenza e, comunque, l&#8217;interferenza delle opere in progetto sul demanio lacuale e il regime delle acque pubbliche si evince con chiarezza dallo stesso vizio riscontrato dal T.a.r., ovvero la violazione della fascia di rispetto di dieci metri dal piede dell&#8217;argine di cui all&#8217;art. 96, lett. f), r.d. 25 luglio 1904 n. 523 (cfr. la giÃ  richiamata Cass. civ. sez. un., ordinanza n. 10845 del 2009).<br /> 12. L&#8217;accoglimento del mezzo di impugnazione con il quale è stata dedotta la carenza della giurisdizione amministrativa, comporta l&#8217;integrale riforma della sentenza impugnata, con la conseguente inutilità  dell&#8217;esame delle ulteriori eccezioni di rito rigettate in primo grado e riproposte dal Comune in sede di appello.<br /> 13. In definitiva, per quanto testà© argomentato, l&#8217;appello principale e l&#8217;appello incidentale meritano accoglimento.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 1, c.p.a., deve essere dichiarata la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.<br /> 14. La peculiarità  della fattispecie induce peraltro il Collegio &#8211; a mente del combinato disposto degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c. &#8211; a ravvisare eccezionali motivi per compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, n. 2986 del 2020, di cui in premessa:<br /> a) accoglie l&#8217;appello principale e l&#8217;appello incidentale e, per l&#8217;effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiara il ricorso e i motivi aggiunti instaurati in primo grado inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;<br /> b) indica, quale giudice nazionale munito di giurisdizione, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, innanzi alla quale il giudizio potrà  essere riassunto ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 11, comma 2, c.p.a.;<br /> c) dichiara integralmente compensate fra tutte le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Vito Poli, Presidente<br /> Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere<br /> Silvia Martino, Consigliere, Estensore<br /> Giuseppa Carluccio, Consigliere<br /> <br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-10-2020-n-6359/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2020 n.6359</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2020 n.184</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-20-10-2020-n-184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-20-10-2020-n-184/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-20-10-2020-n-184/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2020 n.184</a></p>
<p>Germana Panzironi, Presidente, Massimo Baraldi, Referendario, Estensore Gli effetti della rinuncia alla procura da parte del difensore Processo amministrativo &#8211; difensore &#8211; procura &#8211; rinuncia ex artt. 85 c.p.c. e 39 c.p.a. &#8211; effetti.  Ai sensi degli artt. 85 c.p.c. e 39 c.p.a., il difensore di una parte in causa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-20-10-2020-n-184/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2020 n.184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-20-10-2020-n-184/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2020 n.184</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Germana Panzironi, Presidente, Massimo Baraldi, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Gli effetti della rinuncia alla procura da parte del difensore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo amministrativo &#8211; difensore &#8211; procura &#8211; rinuncia ex artt. 85 c.p.c. e 39 c.p.a. &#8211; effetti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Ai sensi degli artt. 85 c.p.c. e 39 c.p.a., il difensore di una parte in causa può rinunciare alla procura che gli era stata conferita, ma la sua rinuncia non ha effetti interruttivi e sospensivi del processo pur se non è avvenuta la sua sostituzione, nè impedisce il passaggio in decisione del ricorso, essendo egli tenuto a svolgere le funzioni fino alla sua sostituzione; ciò anche se la rinuncia al mandato è effettuata dal difensore del ricorrente; stesse considerazioni devono effettuarsi con riguardo alla revoca del mandato da parte della parte ricorrente.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 20/10/2020<br /> <strong>N. 00184/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00006/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Cinzia Feci, con domicilio eletto presso lo studio Cinzia Feci in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 1;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Questura di Parma e Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata <em>ex lege</em> in Bologna, via A. Testoni, 6;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br /> &#8211; del provvedimento Div. Cat. A. 12/2014 Imm. n. 79, del 15 aprile 2014, con cui il Questore della Provincia di Parma ha rigettato l&#8217;istanza tesa al rinnovo del permesso di soggiorno presentata dall&#8217;odierno ricorrente in data 28 settembre 2013;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente o consequenziale a quello impugnato, anche sconosciuti al ricorrente.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Parma e del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 settembre 2020 il dott. Massimo Baraldi e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è cittadino straniero residente in Italia che, in data 28 settembre 2013, ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura di Parma.<br /> In data 13 marzo 2014, la predetta Questura di Parma adottava preavviso di diniego rispetto alla sopra menzionata istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, preavviso comunicato al legale del medesimo in data 1° aprile 2014 e, poi, notificato all&#8217;odierno ricorrente in data 19 luglio 2014, mentre, in data 15 aprile 2014, il Questore della Provincia di Parma adottava il provvedimento di diniego di cui in epigrafe, con cui respingeva la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno avanzata dal signor -OMISSIS-.<br /> In data 23 aprile 2016, il legale dell&#8217;odierno ricorrente depositava memoria con cui dava atto del fatto che i reati menzionati nel preavviso di diniego quali motivi ostativi al rilascio del richiesto rinnovo, per cui l&#8217;odierno ricorrente era stato condannato, erano stati tutti, tranne uno, dichiarati estinti e che, inoltre, l&#8217;odierno ricorrente viveva in Italia con famiglia, ossia moglie e figlio, contrariamente a quanto asserito nel preavviso di diniego sopra menzionato.<br /> Con successiva memoria del 15 settembre 2016, il legale dell&#8217;odierno ricorrente comunicava alla Questura di Parma l&#8217;intervenuta riabilitazione dello stesso anche per l&#8217;ultimo reato menzionato nel preavviso di diniego, chiedendo nuovamente il rilascio del rinnovo del premesso di soggiorno.<br /> In data 21 ottobre 2016, veniva notificato al signor -OMISSIS- il provvedimento di diniego di cui in epigrafe e avverso lo stesso il predetto proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 17 gennaio 2017, con cui chiedeva l&#8217;annullamento del sopra citato provvedimento di diniego, previa sospensione dell&#8217;efficacia dello stesso, deducendo i seguenti motivi:<br /> &#8211; Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;<br /> &#8211; Violazione dell&#8217;art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998;<br /> &#8211; Difetto e carenza di istruttoria e motivazione.<br /> Si sono costituiti in giudizio, in data 19 gennaio 2017, la Questura di Parma ed il Ministero dell&#8217;Interno, chiedendo di essere sentiti in camera di consiglio.<br /> All&#8217;esito dell&#8217;udienza in Camera di Consiglio del 22 marzo 2017 è stata emessa, in pari data, l&#8217;ordinanza n. 17/2017 con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare <em>&#8220;Ritenuto che il ricorso &#8211; in questa fase di sommaria delibazione &#8211; non pare assistito da elementi di fumus boni iuris, anche alla luce delle osservazioni svolte dalla Questura nella relazione di chiarimenti datata 11.3.2017 depositata il 17.3.2017 nonchè dell&#8217;allegata documentazione&#8221;</em>.<br /> In data 25 settembre 2020, è stata depositata agli atti nota del signor -OMISSIS- del 9 gennaio 2018, con cui lo stesso ha revocato il mandato al proprio avvocato Cinzia Feci.<br /> Infine, all&#8217;udienza pubblica del 30 settembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 0. &#8211; In via preliminare il Collegio prende nota dell&#8217;avvenuta revoca del mandato difensivo e rileva come la stessa non abbia effetto sul presente giudizio, in quanto, come statuito da condivisibile giurisprudenza, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, <em>&#8220;&#038;ai sensi degli artt. 85 c.p.c. e 39 c.p.a., il difensore di una parte in causa può rinunciare alla procura che gli era stata conferita, ma la sua rinuncia non ha effetti interruttivi e sospensivi del processo pur se non è avvenuta la sua sostituzione, nè impedisce il passaggio in decisione del ricorso, essendo egli tenuto a svolgere le funzioni fino alla sua sostituzione (Consiglio di Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3956); ciò anche se la rinuncia al mandato è effettuata dal difensore del ricorrente (Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2014, n. 3558); stesse considerazioni devono effettuarsi con riguardo alla revoca del mandato da parte della parte ricorrente (Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3091).&#8221;</em> (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 243/2016).<br /> 1. &#8211; Premesso quanto sopra, si può passare all&#8217;esame del ricorso e, al riguardo, il Collegio rileva che lo stesso è infondato nel merito e va, dunque, respinto.<br /> 2.1. &#8211; Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l&#8217;illegittimità  del provvedimento impugnato in quanto le quattro condanne penali menzionate nel predetto provvedimento non potrebbero spiegare effetti ostativi nel rilascio del richiesto permesso di soggiorno atteso che per tre di esse sarebbe intervenuta la dichiarazione di estinzione dei rispettivi reati mentre per la quarta (tentata rapina e tentate lesioni personali) è intervenuta, in data 26 luglio 2016, dichiarazione di riabilitazione; tali pronunce dimostrerebbero la carenza <em>&#8220;di quella pericolosità  sociale posta a fondamento del provvedimento impugnato&#8221;</em>.<br /> 2.2. &#8211; Il motivo non è fondato.<br /> Sul punto, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato non reca, nell&#8217;enunciazione dei precedenti penali e di polizia posti alla base del diniego, solo le quattro condanne penali menzionate da parte ricorrente ma anche due diversi episodi, indicativi della pericolosità  del ricorrente, su cui la difesa dello stesso nulla dice; in particolare, si tratta della contestazione di ubriachezza svolta dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-e del deferimento del ricorrente per atti contrari alla pubblica decenza da parte dei Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-.<br /> Da quanto sopra esposto emerge, dunque, che nella valutazione della situazione attuale del ricorrente la Questura di Parma ha considerato tutti gli elementi presenti, pervenendo ad un giudizio di pericolosità  dello stesso ponendo alla base del provvedimento di diniego un insieme di circostanze (precedenti penali e di polizia) che non risultano avversati, se non parzialmente, da parte ricorrente e che, dunque, risultano legittimi nel fondare il diniego impugnato.<br /> Premesso quanto sopra in via dirimente, il Collegio, per completezza d&#8217;esame, rileva poi che le dichiarazioni di estinzioni dei reati e la riabilitazione intervenuta risultano successive all&#8217;adozione del provvedimento impugnato (15 aprile 2014) benchè anteriori alla data di notifica del medesimo (il cui singolare iter di formazione e comunicazione non è stato, perà², oggetto di impugnazione da parte ricorrente) e, pertanto, lo stesso non ne ha tenuto conto.<br /> Tale constatazione risulta dirimente rispetto a quanto asserito da parte ricorrente secondo cui <em>&#8220;la P.A. è tenuta a valutare gli elementi sopravvenuti rappresentati in sede procedimentale&#8221;</em>, atteso che il procedimento di che trattasi si era chiuso in data 15 aprile 2014 con l&#8217;emanazione del provvedimento di cui in epigrafe, notificato poi solo in data 21 ottobre 2016, ma il singolare iter di comunicazione dello stesso (rispetto all&#8217;adozione del provvedimento intervenuta due anni prima), come detto sopra, non è stato dedotto quale motivo di impugnazione.<br /> 3.1. &#8211; Con il secondo e terzo motivo di impugnazione, parte ricorrente deduce l&#8217;illegittimità  del diniego impugnato in quanto nello stesso si asserisce che l&#8217;odierno ricorrente non ha moglie e figli mentre, nella ricostruzione di parte ricorrente, lo stesso risiede in provincia di Parma con moglie e figlio con i quali si è ricongiunto e, dunque, il provvedimento impugnato sarebbe frutto di un palese travisamento dei fatti e la Questura di Parma, nell&#8217;adozione del medesimo, non avrebbe conseguentemente ottemperato a quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 202/2013, secondo cui <em>&#8220;la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità  concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell&#8217;ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perchè sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità  assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari&#8221;</em>.<br /> 3.2. &#8211; I motivi sono infondati.<br /> Il Collegio rileva che, relativamente alla presenza di moglie e figlio minore sul territorio nazionale, la Questura di Parma ha attestato, nella propria memoria difensiva, che il ricorrente non ha dichiarato tale situazione nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, in cui, anzi, ha sempre dato atto di non avere moglie e figli, in particolare non compilando la sezione n. 119 dell&#8217;apposito modulo tesa ad evidenziare la presenza di familiari conviventi.<br /> La sopra menzionata modulistica, versata in atti, non a caso, solo dall&#8217;Amministrazione resistente, è una chiara testimonianza della legittimità , sul punto, del provvedimento impugnato, atteso che lo stesso ha preso in considerazione quanto dedotto nella domanda dal signor -OMISSIS- che, si ripete, non ha dato atto della sussistenza di alcun legame familiare ed ha, conseguentemente, statuito che lo stesso -OMISSIS- <em>&#8220;agli atti di questo Ufficio non risulta che sia legato a moglie e/o figli regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale&#8221;</em>.<br /> Ciò premesso in via dirimente, va evidenziato quanto ulteriormente asserito, in punto di fatto, dalla Questura di Parma che, con riferimento alla presenza della moglie dell&#8217;odierno ricorrente, ha dato atto del fatto che <em>&#8220;La sig.ra -OMISSIS-, risulta (proprio come detto dal legale) essere giunta in modo regolare in Italia in data 30/09/2011, stante giusto VISTO per ricongiungimento familiare; la stessa ha presentato in data 31/10/2011 presso la Questura dÃ¬ Parma, istanza per ottenere il permesso di soggiorno. Tuttavia lo ha chiesto solo per sè stessa e non ha mai chiesto nulla per alcun figlio. In data 17/01/2012, la Questura di Parma, accogliendo l&#8217;istanza della straniera, ha prodotto il permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza 29/09/2012 (validità  di un anno, conforme VISTO, dalla data di ingresso in Italia), poi rinnovabile. Ciononostante la straniera non si è mai presentata a ritirare il permesso di soggiorno a lei concesso, nè successivamente e sino ad oggi nè ha mai chiesto il rinnovo o presentato ulteriori istanze di alcun genere. In definitiva sì¬ deve ritenere che la straniera abbia abbandonato il T.N. ovvero sia rimasta in Italia in maniera irregolare sprovvista dÃ¬ alcun titolo dÃ¬ soggiorno e nulla, si ripete, ha mai prodotto sull&#8217;esistenza di un figlio nè richieste di permessi di soggiorno per lo stesso.&#8221;</em>.<br /> Con riferimento, poi, alla presenza in Italia del figlio minore dell&#8217;odierno ricorrente, l&#8217;Amministrazione resistente ha inoltre evidenziato, oltre a quanto sopra ricordato con riferimento all&#8217;operato della madre, che la stessa risulta <em>&#8220;non provata neppure dal legale che ha meramente prodotto il Nulla Osta al ricongiungimento familiare che rilascia la Prefettura e non, ad esempio, copia di un passaporto del minore con timbro ingresso in Italia&#8221;</em>.<br /> Con riferimento, infine, ai danni gravi allo sviluppo psico-fisico del figlio minore, paventati da parte ricorrente, il Collegio osserva che la stessa può ben adire, ai sensi dell&#8217;art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998, il Tribunale dei Minori per l&#8217;adozione dei provvedimenti consequenziali in merito.<br /> 4. &#8211; Per tutto quanto innanzi illustrato, il ricorso è infondato nel merito e va respinto.<br /> 5. &#8211; Le spese del presente giudizio, <em>ex</em> art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore delle Amministrazioni resistenti, liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed i suoi familiari.<br /> Così¬ deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Germana Panzironi, Presidente<br /> Marco Poppi, Consigliere<br /> Massimo Baraldi, Referendario, Estensore</div>
<p> Â  Â  Â </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-20-10-2020-n-184/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2020 n.184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
