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	<title>20/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.1274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-1274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-1274/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.1274</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera con la quale una Azienda Sanitaria Provinciale ha indetto la gara relativa alla procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di n. 200 personal computer; anche se la società ricorrente ha notificato un ricorso per motivi aggiunti, chiedendo il rinvio della trattazione della fase cautelare,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-1274/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.1274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-1274/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.1274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera con la quale una Azienda Sanitaria Provinciale ha indetto la gara relativa alla procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di n. 200 personal computer; anche se la società ricorrente ha notificato un ricorso per motivi aggiunti, chiedendo il rinvio della trattazione della fase cautelare, ai sensi dell’art. 120, comma 8, C.P.A. occorre decidere interinalmente sulla domanda di sospensione cautelare; in relazione alla possibilità di risarcimento degli eventuali danni patiti dalla società ricorrente nel caso di esito vittorioso del ricorso, non sussiste nemmeno un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare il richiesto provvedimento di sospensione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01274/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02737/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2737 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>E4 Computer Engineering Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Vincenzo Nuti rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Turco e Stefano Vaccari, Simone Uliana, con domicilio eletto presso Antonino Mirone Russo in Catania, via Vecchia Ognina, 142/B;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Danilo Vallone, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Catania, Via Simili, 14; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Microfin Sr</b>, non costituita in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della deliberazione n.506 del 25/3/2011 con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha indetto la gara relativa alla procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di n. 200 personal computer;<br />	<br />
dell’esclusione della ditta ricorrente dalla predetta gara;<br />	<br />
di tutti i rimanenti atti indicati nel ricorso introduttivo;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che la società ricorrente ha notificato un ricorso per motivi aggiunti, chiedendo il rinvio della trattazione della fase cautelare;<br />	<br />
Considerato che, ai sensi dell’art. 120, comma 8, occorre decidere interinalmente sulla domanda di sospensione cautelare;<br />	<br />
Considerato che, allo stato, anche alla luce delle controdeduzioni dell’amministrazione resistente, il ricorso si appalesa sprovvisto del prescritto fumus boni iuris;<br />	<br />
Ritenuto, anche in relazione alla possibilità di risarcimento degli eventuali danni patiti dalla società ricorrente nel caso di esito vittorioso del ricorso, non sussistere un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare il richiesto provvedimento di sospensione, pregiudizio che, ai sensi dell’art. 119, comma 3, cpa, in materia di appalti deve essere valutato in maniera particolarmente rigorosa;<br />	<br />
Ritenuto di rinviare alla camera di consiglio del 23 novembre 2011 per il prosieguo della trattazione del ricorso;<br />	<br />
Ritenuto che per le spese della fase cautelare si potrà provvedere con l’ordinanza che deciderà in via definitiva la domanda di sospensione cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), respinge interinalmente la domanda cautelare in epigrafe; fissa per la trattazione in sede cautelare del ricorso la camera di Consiglio del 23/11/2011.	</p>
<p>Spese della fase cautelare alla sua definizione.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giovanni Milana, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Maria Stella Boscarino, Primo Referendario<br />	<br />
Diego Spampinato, Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-1274/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.1274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.1272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-1272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-1272/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-1272/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.1272</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini della fissazione dell’udienza di merito, il bando di gara per l&#8217;affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici da installare presso gli istituti scolastici di competenza provinciale, fattispecie che attiene alla concessione di un pubblico servizio e non ad un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-1272/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.1272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-1272/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.1272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini della fissazione dell’udienza di merito, il bando di gara per l&#8217;affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici da installare presso gli istituti scolastici di competenza provinciale, fattispecie che attiene alla concessione di un pubblico servizio e non ad un appalto di servizio (con gli effetti consequenziali ex art. 30 d.l.vo 163/2006, che per le concessioni esige trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale cui sono invitati almeno cinque concorrenti); rilevata altresì, prima facie, la indeterminatezza delle clausole del bando e del relativo capitolato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01272/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02793/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2793 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Pluservice di Cilia Salvatore, Giannone Malavita Salvatore, Food Vending di Buffolino Attilio, Giummara Salvatore, Cafe&#8217; Express Srl, Food Matic Picc. Soc. Coop. A Rl</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Picci e Alessandra Leonardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandra Leonardi in Catania, via Enrico Pantano 93;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia Regionale di Ragusa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Mezzasalma, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonino Carbone in Catania, via Asilo Sant&#8217;Agata, 19; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del bando di gara, disciplinare e capitolato speciale d&#8217;oneri dell&#8217;appalto, pubblicati il 23.9.2011, per l&#8217;affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici da installare preso gli istituti scolastici di competenza provinciale ed altri atti comunque connessi.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia Regionale di Ragusa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, preliminarmente, che la fattispecie in esame attiene alla concessione di un pubblico servizio e non ad un appalto di servizio (con gi effetti consequenziali ex art. 30 d.l.vo 163/2006);<br />	<br />
Rilevata altresì, prima facie, la indeterminatezza delle clausole del bando e del relativo capitolato, come rappresentato con le censure n. 3 e n. 6 contenute nel ricorso introduttivo;<br />	<br />
Considerato pertanto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare proposta da parte ricorrente, ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare qui all’esame e per l’effetto fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 21/03/2012	</p>
<p>Spese al definitivo.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Ferlisi, Presidente<br />	<br />
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-1272/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.1272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-20-10-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-20-10-2011-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-20-10-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. A. TIZZANO – Rel. M. SAFJAN in materia di ripetizione dell&#8217;indebito e di responsabilità dello Stato membro a causa della riscossione di un prelievo incompatibile con norme dell&#8217;Unione europea Unione europea &#8211; Imposte indirette – Accise sugli oli minerali – Incompatibilità con il diritto dell’Unione – Rimborso dell’accisa agli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-20-10-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-20-10-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  A. TIZZANO – Rel. M. SAFJAN</span></p>
<hr />
<p>in materia di ripetizione dell&#8217;indebito e di responsabilità dello Stato membro a causa della riscossione di un prelievo incompatibile con norme dell&#8217;Unione europea</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Unione europea &#8211; Imposte indirette – Accise sugli oli minerali – Incompatibilità con il diritto dell’Unione – Rimborso dell’accisa agli acquirenti di prodotti sui quali è stata ripercossa l’accisa – Esclusione – Possibilità &#8211; Condizioni.	</p>
<p>Unione europea &#8211; Imposte indirette – Accise sugli oli minerali – Incompatibilità con il diritto dell’Unione – Mancato rimborso dell’accisa agli acquirenti di prodotti sui quali è stata ripercossa l’accisa – Risarcimento del danno – Esclusione -Possibilità – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Uno Stato membro può opporsi ad una domanda di rimborso di un’imposta indebitamente riscossa formulata dall’acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest’ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un’azione civilistica per la ripetizione dell’indebito nei confronti del soggetto passivo, e purché il rimborso da parte di quest’ultimo dell’imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile.	</p>
<p>Uno Stato membro può respingere una domanda di risarcimento presentata dall’acquirente su cui il soggetto passivo ha ripercosso un’imposta indebitamente riscossa, facendo valere la mancanza del nesso causale diretto fra la riscossione dell’imposta e il danno subìto, purché l’acquirente possa, sulla base del diritto interno, agire nei confronti del soggetto passivo e purché il risarcimento, da parte di quest’ultimo, del danno subìto dall’acquirente non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)<br />	<br />
</b>20 ottobre 2011</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nel procedimento C 94/10,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Vestre Landsret (Danimarca) con decisione 11 febbraio 2010, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2010, nella causa<br />	<br />
<b><br />	<br />
Danfoss A/S,</b> <br />	<br />
<b>Sauer-Danfoss ApS</b> 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Skatteministeriet,</b> <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>LA CORTE (Prima Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig.ra J. Kokott<br />	<br />
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 febbraio 2011,<br />	<br />
considerate il osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per la Danfoss A/S, dagli avv.ti T. K. Kristjánsson e H.S. Hansen, advokaterne;<br />	<br />
–        per la Sauer-Danfoss ApS, dagli avv.ti A. Møllin e E. Vistisen, advokaterne;<br />	<br />
–        per il governo danese, dalla sig.ra V. Pasternak Jørgensen, dal sig. K. Lundgaard Hansen e dalla sig.ra B. Weis Fogh, in qualità di agenti;<br />	<br />
–        per il governo spagnolo, dal sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato;<br />	<br />
–        per il governo polacco, dalla sig.ra K. Rokicka, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per il governo del Regno Unito, dal sig. S. Hathaway, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Mantle, barrister;<br />	<br />
–        per la Commissione europea, dai sigg. N. Fenger e W. Mölls, in qualità di agenti,<br />	<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 marzo 2011,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle norme dell’Unione in materia di ripetizione dell’indebito e di responsabilità dello Stato membro a causa della riscossione di un prelievo incompatibile con dette norme.<br />	<br />
2        Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia che vede la Danfoss A/S (in prosieguo: la «Danfoss») e la Sauer-Danfoss ApS (in prosieguo: la «Sauer-Danfoss») opporsi allo Skatteministeriet (Ministero delle Finanze) perché quest’ultimo ha rifiutato loro il rimborso di un’imposta sugli oli minerali riscossa in violazione del diritto dell’Unione e il risarcimento del danno subìto a causa della riscossione dell’imposta illegittima in parola.<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Contesto normativo <br />	<br />
<i></b><br />	<br />
 Il diritto dell’Unione <br />	<br />
</i>3        La direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), all’art. 1 così dispone:<br />	<br />
«1.      La presente direttiva stabilisce il regime dei prodotti sottoposti alle accise e ad altre imposte indirette gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo di questi prodotti, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte stabilite dalla Comunità.<br />	<br />
2.      Le singole disposizioni relative alle strutture e alle aliquote delle accise sui prodotti ad esse soggetti sono contenute in direttive specifiche».<br />	<br />
4        Ai sensi dell’art. 3, nn. 1 e 2, della menzionata direttiva:<br />	<br />
«1.      La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative:<br />	<br />
–        gli oli minerali,<br />	<br />
–        l’alcole e le bevande alcoliche,<br />	<br />
–        i tabacchi lavorati.<br />	<br />
2.      I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta».<br />	<br />
5        L’art. 1° della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), è così formulato:<br />	<br />
«1.      Gli Stati membri applicano agli oli minerali un’accisa armonizzata conformemente alla presente direttiva.<br />	<br />
2.      Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/82/CEE relativa alle aliquote delle accise sugli oli minerali».<br />	<br />
6        Ai sensi dell’art. 8, n. 1, della direttiva 92/81:<br />	<br />
«1.       Oltre alle disposizioni generali relative alle esenzioni per un uso determinato dei prodotti soggetti ad accisa, contenute nella direttiva 92/12/CEE e fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dall’accisa armonizzata i prodotti elencati in appresso alle condizioni da essi stabilite, allo scopo di garantire un’agevole e corretta applicazione di tali esenzioni ed evitare frodi, evasioni o abusi:<br />	<br />
a)      gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibili per riscaldamento;<br />	<br />
b)      gli oli minerali forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto.<br />	<br />
(&#8230;)».<br />	<br />
7        La comunicazione della Commissione 7 novembre 1990, sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [COM(90) 434 def.], esplicitamente precisava che gli oli lubrificanti e idraulici beneficiano dell’esenzione prevista dalla direttiva 92/81.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Il diritto nazionale <br />	<br />
</i>8        Al fine di trasporre le direttive 92/12 e 92/81 nell’ordinamento interno, il legislatore danese ha adottato la legge 19 dicembre 1992, n. 1029, relativa all’imposta sull’energia applicata ai prodotti degli oli minerali (in prosieguo: la «legge relativa all’imposta sugli oli minerali»). L’art. 1, primo comma, della menzionata legge prevedeva quanto segue:<br />	<br />
«Sui prodotti degli oli minerali deve essere pagata un’imposta in Danimarca. L’imposta è dell’importo di:<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
12)       DKK 178 per gli oli lubrificanti, gli oli idraulici e simili».<br />	<br />
9        L’accisa sugli oli lubrificanti e idraulici doveva essere versata dalle società petrolifere, ma i lavori preparatori della proposta della legge relativa all’imposta sugli oli minerali preannunciavano che detta imposta sarebbe stata ripercossa sugli acquirenti degli oli gravati dall’imposta.<br />	<br />
10      In seguito alla pronuncia della sentenza 10 giugno 1999, causa C 346/97, Braathens (Racc. pag. I 3419), confermata dalla sentenza 25 settembre 2003, causa C 437/01, Commissione/Italia (Racc. pag. I 9861), da cui risulta che l’istituzione di un’imposta indiretta sui prodotti esenti dall’accisa armonizzata priverebbe di qualsiasi effetto utile l’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81 e non può quindi fondarsi sull’art. 3, n. 2, della direttiva 92/12, l’amministrazione finanziaria danese ha deciso di disporre la sospensione amministrativa della riscossione dell’imposta sugli oli lubrificanti e idraulici, con effetto dal 1° dicembre 2001. La legge 6 giugno 2002, n. 395, ne ha previsto la soppressione, parimenti con effetto dal 1° dicembre 2001.<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Causa principale e questioni pregiudiziali </p>
<p></b>11      Nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 2001 la Danfoss ha acquistato oli lubrificanti presso diverse società petrolifere danesi, le quali, dopo aver versato l’imposta sugli oli minerali all’erario danese, ne avevano ripercosso l’intero importo, pari a DKK 6 108 054, sulla Danfoss.<br />	<br />
12      Fra il 1° gennaio 1998 e il 30 novembre 2001 la Danfoss ha rivenduto parte di tali oli alla Sauer Danfoss, includendo nel prezzo di vendita di questi ultimi l’importo dell’imposta sugli oli minerali per un totale di DKK 1 686 096.<br />	<br />
13      A seguito della soppressione dell’imposta sugli oli minerali, la Danfoss e la Sauer Danfoss hanno presentato domanda all’amministrazione finanziaria danese per ottenere il rimborso della parte del prezzo complessivo degli oli lubrificanti da esse acquistati corrispondente all’imposta illegittima, ossia rispettivamente DKK 6 108 054 e 1 686 096, precisando tuttavia che, qualora la Danfoss avesse ricevuto l’intero importo richiesto all’amministrazione finanziaria, avrebbe versato alla Sauer Danfoss l’importo di DKK 1 686 096, corrispondente alla parte del prezzo di vendita della Danfoss che costituiva l’imposta sugli oli minerali inclusa in detto prezzo, e che la Sauer Danfoss avrebbe in tal caso rinunciato alla propria domanda. La domanda di quest’ultima presenta quindi carattere accessorio rispetto a quella della Danfoss.<br />	<br />
14      Peraltro, dalla decisione di rinvio risulta che le società petrolifere non hanno chiesto il rimborso dell’accisa sugli oli lubrificanti venduti alla Danfoss.<br />	<br />
15      A sostegno delle loro pretese le ricorrenti della causa principale hanno fatto valere che, avendo dovuto sopportare le conseguenze finanziarie dell’imposta illegittima, il principio di effettività del diritto dell’Unione imporrebbe che solamente esse, e non le compagnie petrolifere, abbiano il diritto di chiederne il rimborso. Esse hanno altresì chiesto allo Stato danese il risarcimento del danno subìto a causa della riscossione dell’imposta de qua.<br />	<br />
16      Le domande delle ricorrenti nella causa principale sono state respinte. Secondo le autorità danesi, infatti, il diritto alla ripetizione dell’indebito previsto dal diritto dell’Unione è usufruibile unicamente dal soggetto passivo diretto e non dagli elementi successivi della catena commerciale, i quali non erano essi stessi tenuti al pagamento dell’imposta e, del resto, non hanno versato all’erario alcun importo di cui potrebbero chiedere il rimborso.<br />	<br />
17      Quanto al diritto al risarcimento, le autorità danesi hanno escluso qualsivoglia indennizzo, poiché, trattandosi del periodo antecedente alla pronuncia della menzionata sentenza Braathens, l’incompatibilità del tributo disposto dalla legge relativa all’imposta sugli oli minerali non era sufficientemente evidente affinché la sua riscossione fosse tale da far sorgere la responsabilità dello Stato e, relativamente al periodo successivo alla menzionata pronuncia, poiché sarebbe impossibile determinare in quale punto della catena di distribuzione era stato subìto il danno e non sarebbe pertanto sussistito un nesso causale diretto. Difatti, in caso di ripercussione dell’imposta indebita, la questione – e, eventualmente, in quale misura – talune imprese o taluni consumatori, situati a valle della catena di distribuzione, saranno effettivamente gravati dell’onere dell’imposta in parola dipenderebbe da numerosi fattori, in particolare dalla politica dei prezzi attuata, relativamente ai prodotti interessati, dal soggetto passivo e da ciascuno degli operatori economici a valle, dalla modalità di utilizzo di detti prodotti e dallo stato della concorrenza sul mercato in discussione.<br />	<br />
18      Le ricorrenti nella causa principale hanno proposto ricorso avverso le decisioni di rigetto delle loro domande dinanzi al Vestre Landsret (Corte d’appello della regione occidentale), che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />	<br />
«1)      Se il diritto dell’Unione osti a che uno Stato membro respinga una domanda di rimborso proposta da un’impresa su cui sia stata ripercossa un’accisa contraria ad una direttiva, qualora la domanda – come nella specie della causa principale – venga respinta in base al rilievo che non è tale impresa ad aver versato l’imposta di cui trattasi allo Stato.<br />	<br />
2)      Se il diritto dell’Unione osti a che uno Stato membro respinga una domanda di risarcimento del danno proposta da un’impresa su cui sia stata ripercossa un’accisa contraria ad una direttiva, qualora la domanda – come nella specie della causa principale – venga respinta in base al rilievo formulato al riguardo dallo Stato membro (vale a dire che l’impresa non costituisce il soggetto direttamente leso e che non esiste un nesso causale diretto tra un eventuale danno e il comportamento fonte della responsabilità)».<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Sulle questioni pregiudiziali </p>
<p><i></b> Sulla prima questione <br />	<br />
</i>19      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se uno Stato membro possa opporsi ad una domanda di rimborso presentata da un operatore sul quale è stato ripercosso l’importo dell’imposta indebitamente riscossa, deducendo che quest’ultimo non era il soggetto tenuto a corrisponderla e che non ha pertanto versato tale importo all’amministrazione finanziaria.<br />	<br />
20      Per risolvere siffatta questione, occorre innanzitutto ricordare che il diritto di ottenere il rimborso dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione che vietano tali tributi. Lo Stato membro è quindi tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione (v. sentenze 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595, punto 12; causa C 264/08, Direct Parcel Distribution Belgium, Racc. pag. I 731, punto 45, nonché 6 settembre 2011, causa C 398/09, Lady &#038; Kid e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 17).<br />	<br />
21      Tuttavia, in deroga al principio del rimborso di tributi incompatibili con il diritto dell’Unione, la ripetizione di tributi indebitamente percepiti può essere negata unicamente nell’ipotesi in cui essa comporterebbe un arricchimento senza causa degli aventi diritto, vale a dire quando sia appurato che la persona tenuta al loro pagamento li ha di fatto riversati direttamente sull’acquirente (v., in tal senso, sentenza Lady &#038; Kid e a., cit., punti 18 e 20).<br />	<br />
22      In effetti, in tale situazione, l’onere del tributo indebitamente percepito non è stato sopportato dal soggetto passivo, bensì dall’acquirente, sul quale l’onere è stato traslato. Pertanto, il rimborso al soggetto passivo dell’importo del tributo che questi ha già riversato sull’acquirente equivarrebbe, per lui, a un doppio introito qualificabile come arricchimento senza causa, mentre non sarebbe posto rimedio alle conseguenze che derivano all’acquirente dall’illegittimità del tributo (sentenze 14 gennaio 1997, cause riunite da C 192/95 a C 218/95, Comateb e a., Racc. pag. I 165, punto 22, e Lady &#038; Kid e a., cit., punto 19).<br />	<br />
23      Risulta con evidenza che il diritto alla ripetizione dell’indebito è inteso a rimediare alle conseguenze dell’incompatibilità dell’imposta con il diritto dell’Unione, neutralizzando l’onere economico che ha indebitamente gravato l’operatore che, in definitiva, lo ha effettivamente sopportato.<br />	<br />
24      Ciò precisato, occorre altresì rammentare che, conformemente a costante giurisprudenza, in mancanza di disciplina dell’Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possano essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività (v. sentenze 6 ottobre 2005, causa C 291/03, MyTravel, Racc. pag. I 8477, punto 17, e 15 marzo 2007, causa C 35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, Racc. pag. I 2425, punto 37).<br />	<br />
25      A questo proposito, considerata la finalità del diritto alla ripetizione dell’indebito quale richiamata al punto 23 della presente sentenza, il rispetto del principio di effettività impone che le condizioni per l’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito siano stabilite dagli Stati membri in base al principio dell’autonomia processuale, cosicché l’onere economico dell’imposta indebitamente riscossa possa essere neutralizzato.<br />	<br />
26      In siffatta ottica è già stato dichiarato che, se l’acquirente finale, in forza del diritto interno, è in grado di ottenere il rimborso, da parte del soggetto passivo, dell’importo del tributo riversatogli, tale soggetto passivo, a sua volta, deve essere in grado di ottenere dalle autorità nazionali il rimborso di detto importo (v. sentenza Comateb e a., cit., punto 24). Analogamente, un sistema giuridico nazionale che consente al prestatore il quale abbia versato erroneamente l’IVA alle autorità tributarie di chiederne il rimborso e al destinatario dei servizi di esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti di quest’ultimo rispetta il principio di effettività, dal momento che consente a detto prestatore gravato dell’imposta erroneamente fatturata di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate (v. sentenza Reemtsma Cigarettenfabriken, cit., punto 39).<br />	<br />
27      Ne discende che uno Stato membro può, in via di principio, opporsi ad una domanda di rimborso di un’imposta indebitamente riscossa formulata dall’acquirente finale su cui essa è stata ripercossa, argomentando che non è stato detto acquirente finale a versarla alle autorità tributarie, purché quest’ultimo, il quale ne è in definitiva gravato, possa, sulla base del diritto interno, esperire un’azione civilistica per la ripetizione dell’indebito nei confronti del soggetto passivo.<br />	<br />
28      Tuttavia, se il rimborso da parte del soggetto passivo risultasse impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d’insolvenza di quest’ultimo, il principio di effettività impone che l’acquirente debba essere in grado di agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie e che, a tal fine, lo Stato membro preveda gli strumenti e le modalità procedurali necessari (v. sentenza Reemtsma Cigarettenfabriken, cit., punto 41).<br />	<br />
29      Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che uno Stato membro può opporsi ad una domanda di rimborso di un’imposta indebitamente riscossa, formulata dall’acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest’ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un’azione civilistica per la ripetizione dell’indebito nei confronti del soggetto passivo, e il rimborso dell’imposta indebitamente riscossa da parte di quest’ultimo non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sulla seconda questione <br />	<br />
</i>30      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se uno Stato membro possa respingere una domanda di risarcimento presentata da un’impresa, sulla quale è stata ripercossa un’imposta indebitamente riscossa dal soggetto passivo, sulla base del rilievo che debba essere esclusa a priori la sussistenza di un nesso causale diretto tra l’imposizione fiscale da parte dello Stato e il danno patito da detta impresa.<br />	<br />
31      In tal modo il giudice del rinvio invita la Corte a precisare se si possa ritenere che la decisione liberamente presa dal soggetto passivo di ripercuotere l’imposta indebitamente riscossa a valle spezzi il menzionato nesso causale diretto tra quanto posto in essere dallo Stato membro e il danno subìto dall’acquirente.<br />	<br />
32      In via preliminare, occorre ricordare che non spetta alla Corte dare una qualificazione giuridica delle richieste presentate dalle ricorrenti nella causa principale innanzi al giudice del rinvio dirette ad ottenere il rimborso dell’imposta indebitamente riscossa o il risarcimento del danno subìto (v. sentenze 8 marzo 2001, cause riunite C 397/98 e C 410/98, Metallgesellschaft e a., Racc. pag. I 1727, punto 81, e 12 dicembre 2006, causa C 446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, Racc. pag. I 11753, punto 201), e che una domanda di risarcimento danni può coesistere con una domanda di ripetizione dell’indebito (v., in tal senso, sentenza Comateb e a., cit., punto 34).<br />	<br />
33      Si deve altresì rammentare che il riconoscimento ai soggetti lesi di un diritto al risarcimento del danno subìto a causa della violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro è subordinata al ricorrere di tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire diritti a detti soggetti lesi, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subìto dai soggetti lesi (v. sentenze 26 gennaio 2010, causa C 118/08, Transportes Urbanos y Servicios Generales, Racc. pag. I 635, punto 30, e 9 dicembre 2010, causa C 568/08, Combinatie Spijker Infrabouw De Jonge Konstruktie e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 87).<br />	<br />
34      Quanto al requisito di un nesso causale diretto, da una costante giurisprudenza risulta che, in via di principio, spetta al giudice del rinvio verificare se il danno invocato derivi in modo sufficientemente diretto dalla violazione del diritto dell’Unione da parte dello Stato membro (v. sentenze 5 marzo 1996, cause riunite C 46/93 e C 48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I 1029, punto 65; 13 marzo 2007, causa C 524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, Racc. pag. I 2107, punto 122, e 17 aprile 2007, causa C 470/03, AGM COS.MET, Racc. pag. I 2749, punto 83).<br />	<br />
35      Ciò nondimeno, la Corte, al fine di offrire una risposta utile al giudice del rinvio, può fornirgli le indicazioni che essa reputi necessarie (v., in tal senso, sentenze 18 gennaio 2001, causa C 150/99, Stockholm Lindöpark, Racc. pag. I 493, punto 38, e 18 giugno 2009, causa C 566/07, Stadeco, Racc. pag. I 5295, punto 43).<br />	<br />
36      In tale ottica è necessario rilevare che un sistema giuridico nazionale come quello in discussione nella causa principale, in base a cui un nesso causale diretto può essere dimostrato unicamente tra la riscossione da parte dello Stato di un’imposta indebitamente riscossa e il danno subìto dal soggetto passivo, non può concepire il requisito di un siffatto nesso in modo che il risarcimento del danno patito sia reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile.<br />	<br />
37      Ne risulta che un sistema giuridico nazionale del genere è, in via di principio, conforme al principio di effettività, a condizione che l’acquirente, sul quale il soggetto passivo ha ripercosso l’onere del tributo in parola, possa, sulla base del diritto interno, agire per il risarcimento del danno subìto per tale motivo nei confronti di detto soggetto passivo.<br />	<br />
38      Tuttavia, per analogia con quanto rammentato al punto 28 della presente sentenza, se il risarcimento, da parte del soggetto passivo, del danno subìto dall’acquirente sui cui è gravato l’onere economico dell’imposta indebitamente riscossa riversatagli risultasse impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d’insolvenza del soggetto passivo, il principio di effettività impone che detto acquirente sia messo in grado di rivolgere la sua domanda di risarcimento direttamente contro lo Stato, senza che quest’ultimo possa validamente opporgli la mancanza del nesso causale diretto fra la riscossione dell’imposta indebitamente riscossa e il danno subìto dall’acquirente.<br />	<br />
39      Occorre quindi risolvere la seconda questione nel senso che uno Stato membro può respingere una domanda di risarcimento presentata dall’acquirente su cui il soggetto passivo ha ripercosso un’imposta indebitamente riscossa, facendo valere la mancanza del nesso causale diretto fra la riscossione dell’imposta e il danno subìto, purché l’acquirente possa, sulla base del diritto interno, agire nei confronti del soggetto passivo e il risarcimento, da parte di quest’ultimo, del danno subìto dall’acquirente non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile.<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Sulle spese </p>
<p></b>40      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Le norme del diritto dell’Unione devono essere interpretate nel senso che: <br />	<br />
1)      uno Stato membro può opporsi ad una domanda di rimborso di un’imposta indebitamente riscossa formulata dall’acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest’ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un’azione civilistica per la ripetizione dell’indebito nei confronti del soggetto passivo, e purché il rimborso da parte di quest’ultimo dell’imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile; <br />	<br />
2)      uno Stato membro può respingere una domanda di risarcimento presentata dall’acquirente su cui il soggetto passivo ha ripercosso un’imposta indebitamente riscossa, facendo valere la mancanza del nesso causale diretto fra la riscossione dell’imposta e il danno subìto, purché l’acquirente possa, sulla base del diritto interno, agire nei confronti del soggetto passivo e purché il risarcimento, da parte di quest’ultimo, del danno subìto dall’acquirente non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile. </p>
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		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-20-10-2011-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-20-10-2011-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. A. TIZZANO – Rel. M. BERGER Unione europea – Art. 267 TFUE- Rinvio pregiudiziale – Facoltà di un giudice che non sia di ultima istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale – Sussiste. Unione europea -Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Centro degli interessi principali</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-20-10-2011-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. TIZZANO – Rel. M. BERGER</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Unione europea – Art. 267 TFUE- Rinvio pregiudiziale – Facoltà di un giudice che non sia di ultima istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale – Sussiste.	</p>
<p>Unione europea -Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Centro degli interessi principali del debitore – Individuazione – Fattispecie.	</p>
<p>Unione europea &#8211; Unione europea &#8211; Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Centro degli interessi principali del debitore –Trasferimento della sede statuaria in un altro Stato membro – Fattispecie.	</p>
<p>Unione europea &#8211; Unione europea &#8211; Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Centro degli interessi principali del debitore –Trasferimento della sede statuaria in un altro Stato membro &#8211; Nozione di “dipendenza” – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte.	</p>
<p>Per individuare il centro degli interessi principali di una società debitrice, l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nei termini seguenti: il centro degli interessi principali di una società debitrice deve essere individuato privilegiando il luogo dell’amministrazione principale di tale società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la presunzione introdotta da tale disposizione non è superabile. Laddove il luogo dell’amministrazione principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché l’esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare tale presunzione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro.	</p>
<p>Nel caso di un trasferimento della sede statutaria di una società debitrice prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, si presume che il centro degli interessi principali di tale società si trovi presso la nuova sede statutaria della medesima.	</p>
<p>La nozione di «dipendenza» ai sensi dell’art. 3, n. 2, del medesimo regolamento deve essere interpretata nel senso che essa richiede la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell’esercizio di un’attività economica. La mera presenza di singoli beni o di conti bancari non corrisponde, in linea di principio, a tale definizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)<br />	<br />
<i></b></i>20 ottobre 2011</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nel procedimento C 396/09,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Bari con decisione 6 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 13 ottobre 2009, nella causa<br />	<br />
<b><br />	<br />
Interedil Srl</b>, in liquidazione,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Fallimento Interedil Srl</b>,<br />	<br />
<b>Intesa Gestione Crediti SpA</b>,<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>LA CORTE (Prima Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan, A. Borg Barthet, M. Ileši&#269; e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig.ra J. Kokott<br />	<br />
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2011,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per l’Interedil Srl, in liquidazione, dall’avv. P. Troianiello;<br />	<br />
–        per il Fallimento Interedil Srl, dall’avv. G. Labanca;<br />	<br />
–        per l’Intesa Gestione Crediti SpA, dall’avv. G. Costantino;<br />	<br />
–        per la Commissione europea, dal sig. N. Bambara e dalla sig.ra S. Petrova, in qualità di agenti;<br />	<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2011,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).<br />	<br />
2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la Interedil Srl, in liquidazione (in prosieguo: l’«Interedil»), al Fallimento Interedil Srl e all’Intesa Gestione Crediti SpA (in prosieguo: l’«Intesa»), nei cui diritti è subentrato l’Italfondario SpA, in merito ad un’azione di dichiarazione di fallimento promossa dall’Intesa nei confronti dell’Interedil.<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Contesto normativo <br />	<br />
<i></b><br />	<br />
 Il diritto dell’Unione <br />	<br />
</i>3        Il regolamento è stato adottato sulla scorta, segnatamente, degli artt. 61, lett. c), CE e 67, n. 1, CE.<br />	<br />
4        L’art. 2 del regolamento, dedicato alle definizioni, precisa quanto segue:<br />	<br />
«Ai fini del presente regolamento si intende per:<br />	<br />
a)      “Procedura di insolvenza”, le procedure concorsuali di cui all’articolo 1, paragrafo 1. L’elenco di tali procedure figura nell’allegato A;<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
h)      “Dipendenza”, qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con beni».<br />	<br />
5        L’elenco di cui all’allegato A del regolamento menziona in particolare, per quanto riguarda l’Italia, la procedura di «fallimento».<br />	<br />
6        L’art. 3 del regolamento, riguardante la competenza internazionale, dispone quanto segue:<br />	<br />
«1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.<br />	<br />
2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.<br />	<br />
(&#8230;)».<br />	<br />
7        Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento precisa che per «centro degli interessi principali si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi».<br />	<br />
<i> Il diritto nazionale <br />	<br />
</i>8        L’art. 382 del codice di procedura civile italiano, relativo alla risoluzione delle questioni di giurisdizione da parte della Corte suprema di Cassazione, così recita:<br />	<br />
«La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente (&#8230;)».<br />	<br />
9        Dall’ordinanza di rinvio si evince che, secondo una giurisprudenza consolidata, la statuizione resa dalla Corte suprema di Cassazione, in base a tale disposizione, è definitiva e vincolante per il giudice investito del merito della causa.<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Causa principale e questioni pregiudiziali </p>
<p></b>10      L’Interedil è stata costituita nella forma giuridica di società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede statutaria in Monopoli. Il 18 luglio 2001 essa ha trasferito la propria sede statutaria a Londra (Regno Unito) e in pari data è stata cancellata dal registro delle imprese dello Stato italiano. A seguito del trasferimento della sua sede l’Interedil è stata iscritta nel registro delle società del Regno Unito con la dicitura «FC» («Foreign Company», società estera).<br />	<br />
11      Secondo le dichiarazioni dell’Interedil, come riportate nella decisione di rinvio, tale società ha posto in essere, contestualmente al trasferimento della propria sede, talune transazioni consistenti nella sua acquisizione da parte del gruppo britannico Canopus, oltre che nella negoziazione e nella conclusione di contratti di cessione d’azienda. Secondo l’Interedil, alcuni mesi dopo il trasferimento della sua sede statutaria la proprietà degli immobili da essa detenuti a Taranto è stata trasferita alla Windowmist Limited in quanto componenti dell’azienda trasferita. L’Interedil ha inoltre affermato di essere stata cancellata dal registro delle imprese del Regno Unito in data 22 luglio 2002.<br />	<br />
12      Il 28 ottobre 2003 l’Intesa ha chiesto al Tribunale di Bari di avviare una procedura di fallimento dell’Interedil.<br />	<br />
13      L’Interedil ha contestato la giurisdizione del citato giudice, poiché, a seguito del trasferimento della sua sede statutaria nel Regno Unito, solo i giudici di quest’ultimo Stato membro erano competenti ad aprire una procedura d’insolvenza. Il 13 dicembre 2003 l’Interedil ha chiesto una statuizione preliminare della Corte suprema di Cassazione in merito alla questione di giurisdizione.<br />	<br />
14      Il 24 maggio 2004 il Tribunale di Bari, avendo ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione dei giudici italiani e avendo ritenuto accertato lo stato d’insolvenza dell’impresa in questione, ha dichiarato il fallimento dell’Interedil senza attendere la decisione della Corte suprema di Cassazione.<br />	<br />
15      Il 18 giugno 2004 l’Interedil ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza dichiarativa di fallimento dinanzi al giudice del rinvio.<br />	<br />
16      Il 20 maggio 2005 la Corte suprema di Cassazione ha statuito con ordinanza sul regolamento preventivo di giurisdizione, di cui era stata investita, dichiarando la giurisdizione dei giudici italiani. Essa ha ritenuto che la presunzione di cui all’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento, secondo cui il centro degli interessi principali corrisponde al luogo in cui si trova la sede statutaria, poteva essere superata in ragione di varie circostanze, vale a dire la presenza, in Italia, di beni immobili appartenenti all’Interedil, l’esistenza di un contratto di affitto relativo a due complessi alberghieri e di un contratto stipulato con un istituto bancario, nonché l’omessa comunicazione al registro delle imprese di Bari del trasferimento della sede statutaria.<br />	<br />
17      Nutrendo dubbi quanto alla fondatezza di tale valutazione della Corte suprema di Cassazione alla luce dei criteri enucleati dalla Corte nella sua sentenza 2 maggio 2006, causa C 341/04, Eurofood IFSC (Racc. pag. I 3813), il Tribunale di Bari ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />	<br />
«1)       Se la nozione di “centro degli interessi principali del debitore” di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento (&#8230;) debba essere interpretata alla stregua dell’ordinamento comunitario, oppure dell’ordinamento nazionale e, in caso di risposta affermativa in ordine alla prima ipotesi, in che cosa consiste la detta nozione e quali sono i fattori o elementi determinanti per identificare il “centro degli interessi principali”.<br />	<br />
2)      Se la presunzione prevista dall’art. 3, n. 1, del regolamento (&#8230;) secondo cui “per le società si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria”, sia superabile sulla base dell’accertamento di un’effettiva attività imprenditoriale nello Stato diverso da quello in cui si trova la sede statutaria della società, oppure, affinché possa ritenersi superata la detta presunzione, sia necessario accertare che la società non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale nello Stato ove ha la propria sede statutaria.<br />	<br />
3)      Se l’esistenza, in uno Stato membro diverso da quello ove si trova la sede statutaria della società, di beni immobili della società, di un contratto di affitto relativo a due complessi alberghieri, stipulato dalla società debitrice con altra società, e di un contratto stipulato dalla società con un Istituto bancario siano elementi o fattori sufficienti a far ritenere superata la presunzione prevista dall’art. 3 del regolamento (&#8230;) a favore della “sede statutaria” della società e se tali circostanze siano sufficienti a far ritenere sussistente una “dipendenza” della società, ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento (&#8230;).<br />	<br />
4)      Se, nel caso in cui la statuizione sulla giurisdizione resa dalla Corte [suprema] di Cassazione con la richiamata ordinanza (&#8230;) si basi su un’interpretazione dell’art. 3 del regolamento (&#8230;) difforme da quella della Corte di giustizia della Comunità Europea, osti all’applicazione della detta disposizione comunitaria, come interpretata dalla Corte di giustizia, l’art. 382 del codice di procedura civile italiano in base al quale la Corte [suprema] di Cassazione statuisce sulla giurisdizione in maniera definitiva e vincolante».<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Sulle questioni pregiudiziali </p>
<p><i></b> Sulla competenza della Corte <br />	<br />
</i>18      La Commissione europea manifesta dubbi circa la competenza della Corte a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale. Essa rileva che la domanda stessa è stata proposta con ordinanza 6 luglio 2009, pervenuta alla Corte il 13 ottobre 2009. Ai sensi dell’art. 68, n. 1, CE, in vigore alla data da ultimo citata, solo le giurisdizioni nazionali avverso le cui decisioni non potesse proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno potevano adire la Corte in via pregiudiziale per ottenere un’interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul titolo IV del Trattato CE. Orbene, mentre il regolamento è stato adottato sulla base degli artt. 61, lett. c), CE e 67, n. 1, CE, che fanno parte del titolo IV del Trattato, avverso le decisioni del giudice del rinvio, ad avviso della Commissione, può essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno.<br />	<br />
19      A tal proposito è sufficiente rilevare che l’art. 68 CE è venuto meno sin dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona in data 1° dicembre 2009 e che la limitazione del diritto ad adire la Corte in via pregiudiziale, da esso prevista, è scomparsa. In applicazione dell’art. 267 TFUE, le giurisdizioni avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno dispongono, a partire da tale data, del diritto di adire la Corte in via pregiudiziale qualora si tratti di atti adottati nell’ambito del titolo IV del Trattato (v., in tal senso, sentenza 17 febbraio 2011, causa C 283/09, Wery&#324;ski, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 28 e 29).<br />	<br />
20      Ai punti 30 e 31 della citata sentenza Wery&#324;ski la Corte ha stabilito che, considerato l’obiettivo perseguito dall’art. 267 TFUE di cooperazione efficace fra la Corte e i giudici nazionali, nonché il principio dell’economia del procedimento, si deve ritenere che, successivamente al 1° dicembre 2009, essa è competente a conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente da una giurisdizione avverso le cui decisioni possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, e ciò anche qualora la domanda sia stata depositata prima di tale data.<br />	<br />
21      La Corte è quindi in ogni caso competente a conoscere della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali <br />	<br />
</i> Sulla relazione delle questioni pregiudiziali con la causa principale<br />	<br />
22      Riprendendo una questione sollevata dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, l’Interedil ha affermato nel corso dell’udienza che, essendo stata cancellata dal registro delle società del Regno Unito nel mese di luglio 2002, essa ha cessato di esistere a tale data. Di conseguenza, la domanda di apertura di una procedura fallimentare proposta nei suoi riguardi nel mese di ottobre 2003 dinanzi al Tribunale di Bari sarebbe priva di oggetto e le questioni pregiudiziali sarebbero irricevibili.<br />	<br />
23      Secondo una giurisprudenza costante, la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando, in particolare, risulta manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice nazionale non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, quando il problema è di natura teorica o, ancora, quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza 7 dicembre 2010, causa C 439/08, VEBIC, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42 e giurisprudenza citata).<br />	<br />
24      A tal proposito si deve rilevare che il regolamento si limita a uniformare le norme relative alla competenza internazionale, al riconoscimento delle decisioni e al diritto applicabile nell’ambito delle procedure di insolvenza con implicazioni transfrontaliere. La questione della ricevibilità di una domanda di dichiarazione di fallimento nei confronti di un debitore permane disciplinata dal diritto nazionale applicabile.<br />	<br />
25      Emerge dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio che questo è stato informato dall’Interedil del fatto che tale società è stata cancellata dal registro delle società del Regno Unito nel mese di luglio 2002. Per contro, non emerge in alcun modo dalla decisione di rinvio che tale circostanza, secondo il diritto nazionale, sia tale da impedire l’avvio di una procedura fallimentare. Non può infatti escludersi che il diritto nazionale preveda la possibilità di aprire una siffatta procedura allo scopo di organizzare il pagamento dei creditori di una società disciolta.<br />	<br />
26      Pertanto, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice nazionale non abbia alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale o che il problema abbia natura teorica. <br />	<br />
27      L’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Interedil deve pertanto essere respinta.<br />	<br />
 Sull’oggetto delle questioni pregiudiziali<br />	<br />
28      I convenuti nella causa principale sostengono che le questioni sono irricevibili in ragione del loro oggetto. A loro avviso, la prima e la quarta questione non fanno emergere alcuna divergenza tra le disposizioni del diritto dell’Unione e la loro applicazione ad opera dei giudici nazionali, mentre la seconda e la terza questione esortano la Corte ad applicare le norme giuridiche dell’Unione al caso concreto di cui è investito il giudice del rinvio.<br />	<br />
29      Nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, la Corte può pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità di una norma dell’Unione sulla base dei fatti che le sono indicati dal giudice nazionale, cui spetta applicare la norma stessa al caso concreto di cui è investito (v., in particolare, sentenza 7 settembre 2006, causa C 149/05, Price, Racc. pag. I 7691, punto 52 e giurisprudenza citata). <br />	<br />
30      Orbene, le prime tre questioni vertono, in sostanza, sull’interpretazione da dare alla nozione di «centro degli interessi principali» del debitore, ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento. Alla luce del loro oggetto, tali questioni sono pertanto ricevibili.<br />	<br />
31      La quarta questione verte sulla possibilità, per il giudice del rinvio, di discostarsi dalle valutazioni svolte da un giudice di grado superiore nell’ipotesi in cui ritenga, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte, che tali valutazioni non siano conformi al diritto dell’Unione. Tale questione, che ha ad oggetto il meccanismo del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, è quindi anch’essa ricevibile.<br />	<br />
 Sulla presunta assenza di giudizio pendente<br />	<br />
32      I convenuti nella causa principale sostengono che la questione della giurisdizione dei giudici italiani quanto all’avvio di una procedura fallimentare è stata risolta dalla Corte suprema di Cassazione mediante una decisione che, a loro avviso, ha acquisito forza di giudicato. Essi ne deducono che non sussiste pertanto alcun «giudizio pendente» davanti al giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 267 TFUE, e che la domanda di pronuncia pregiudiziale è, pertanto, irricevibile.<br />	<br />
33      Tale argomento deve essere esaminato unitamente alla quarta questione, con cui il giudice del rinvio intende chiarire in che limiti esso sia vincolato all’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte suprema di Cassazione.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sulla quarta questione <br />	<br />
</i>34      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale in forza della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte da tale giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte.<br />	<br />
35      La Corte ha già stabilito che l’esistenza di una norma di procedura nazionale non può rimettere in discussione la facoltà, spettante ai giudici nazionali non di ultima istanza, di investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi nutrano dubbi, come nella causa principale, in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione (sentenza 5 ottobre 2010, causa C 173/09, Elchinov, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25).<br />	<br />
36      Risulta da una giurisprudenza costante che la sentenza con la quale la Corte si pronuncia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale, per quanto concerne l’interpretazione o la validità degli atti delle istituzioni dell’Unione in questione, per la definizione della lite principale (v., in particolare, sentenza Elchinov, cit., punto 29).<br />	<br />
37      Ne consegue che il giudice nazionale, che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’art. 267, secondo comma, TFUE, è vincolato, per la definizione della controversia principale, dall’interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dell’organo giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione di detta interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza Elchinov, cit., punto 30).<br />	<br />
38      Si deve a tal proposito sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme del diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione nazionale contrastante, ossia, nel caso di specie, la norma nazionale di procedura di cui trattasi nella causa principale, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in particolare, sentenza Elchinov, cit., punto 31).<br />	<br />
39      Alla luce di quanto precede la quarta questione pregiudiziale deve essere risolta affermando che il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli debba attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte.<br />	<br />
40      Per le stesse ragioni si deve respingere l’eccezione di irricevibilità formulata dai convenuti nella causa principale sulla base di una presunta assenza di giudizio.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sulla prima parte della prima questione <br />	<br />
</i>41      Con la prima parte della prima questione, il giudice del rinvio chiede se la nozione di «centro degli interessi principali» del debitore, di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento, debba essere interpretata con riferimento al diritto dell’Unione o al diritto nazionale.<br />	<br />
42      Secondo una costante giurisprudenza, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in questione (v., in particolare, sentenza 29 ottobre 2009, causa C 174/08, NCC Construction Danmark, Racc. pag. I 10567, punto 24 e giurisprudenza citata).<br />	<br />
43      Per quanto concerne più precisamente la nozione di «centro degli interessi principali» del debitore di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento, la Corte ha stabilito, al punto 31 della sua citata sentenza Eurofood IFSC, che si tratta di una nozione propria al regolamento la quale, pertanto, presenta un significato autonomo e deve quindi essere interpretata in maniera uniforme e indipendente dalle legislazioni nazionali.<br />	<br />
44      La prima parte della prima questione deve essere pertanto risolta affermando che la nozione di «centro degli interessi principali» del debitore, di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento, deve essere interpretata con riferimento al diritto dell’Unione.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sulla seconda parte della prima questione, sulla seconda questione e sulla prima parte della terza questione <br />	<br />
</i>45      Con la seconda parte della prima questione, la seconda questione e la prima parte della terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come debba essere interpretato l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento al fine di determinare il centro degli interessi principali di una società debitrice.<br />	<br />
46      Tenuto conto del fatto che, stando alle indicazioni contenute nella decisione di rinvio, l’Interedil ha trasferito la propria sede statutaria dall’Italia verso il Regno Unito nel corso del 2001, per poi essere cancellata dal registro delle società di quest’ultimo Stato membro nel corso del 2002, per fornire una risposta completa al giudice del rinvio si dovrà altresì precisare la data rilevante per stabilire il centro degli interessi principali del debitore al fine di individuare il giudice competente ad aprire la procedura di insolvenza principale. <br />	<br />
 I criteri rilevanti per la determinazione del centro degli interessi principali del debitore<br />	<br />
47      Benché il regolamento non fornisca alcuna definizione della nozione di centro degli interessi principali del debitore, la portata di quest’ultima nozione è tuttavia chiarita, come rilevato dalla Corte al punto 32 della citata sentenza Eurofood IFSC, dal tredicesimo ‘considerando’ del regolamento, ai sensi del quale «per “centro degli interessi principali” si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi».<br />	<br />
48      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, alla base della presunzione introdotta in favore della sede statutaria dall’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento e del riferimento effettuato, nel testo del suo tredicesimo ‘considerando’, al luogo della gestione degli interessi vi è la volontà del legislatore dell’Unione di privilegiare il luogo dell’amministrazione principale della società quale criterio di competenza.<br />	<br />
49      Con riferimento al medesimo ‘considerando’, la Corte ha peraltro precisato, al punto 33 della citata sentenza Eurofood IFSC, che il centro degli interessi principali del debitore deve essere individuato in base a criteri al tempo stesso obiettivi e riconoscibili dai terzi, per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità dell’individuazione del giudice competente ad aprire la procedura di insolvenza principale. Si deve ritenere che tale esigenza di obiettività e tale riconoscibilità risultino soddisfatte qualora gli elementi materiali presi in considerazione per stabilire il luogo in cui la società debitrice gestisce abitualmente i suoi interessi siano stati oggetto di una pubblicità o, quanto meno, siano stati circondati da una trasparenza sufficiente a far sì che i terzi &#8211; vale a dire, segnatamente, i creditori della società stessa &#8211; ne abbiano potuto avere conoscenza.<br />	<br />
50      Ne consegue che, laddove gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in detto luogo, trova piena applicazione la presunzione introdotta dall’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento, secondo cui il centro degli interessi principali della società si trova in tale luogo. In un’ipotesi siffatta, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, è esclusa ogni diversa ubicazione degli interessi principali della società debitrice. <br />	<br />
51      Un superamento della presunzione introdotta dall’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento è tuttavia possibile quando, dal punto di vista dei terzi, il luogo dell’amministrazione principale di una società non si trova presso la sede statutaria. Come stabilito dalla Corte al punto 34 della citata sentenza Eurofood IFSC, la presunzione semplice prevista dal legislatore dell’Unione a favore della sede statutaria di tale società può essere superata ove elementi obiettivi e riconoscibili da parte dei terzi consentano di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella che si presume corrispondere alla collocazione presso detta sede statutaria.<br />	<br />
52      Tra gli elementi da prendersi in considerazione vi sono, segnatamente, tutti i luoghi in cui la società debitrice esercita un’attività economica e quelli in cui detiene beni, a condizione che tali luoghi siano visibili ai terzi. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, la valutazione richiesta in merito a tali elementi dev’essere svolta globalmente, tenendo conto delle circostanze peculiari di ciascuna situazione. <br />	<br />
53      In tale contesto, la localizzazione in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di beni immobili appartenenti alla società debitrice, con riferimento ai quali quest’ultima abbia concluso contratti di affitto, nonché l’esistenza, in questo stesso Stato membro, di un contratto stipulato con un istituto finanziario, circostanze queste richiamate dal giudice del rinvio, possono essere considerate elementi obiettivi e, tenuto conto della pubblicità che esse possono presentare, elementi riconoscibili dai terzi. Rimane il fatto che la presenza di attivi sociali nonché l’esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare la presunzione introdotta dal legislatore dell’Unione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di concludere che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro.<br />	<br />
 La data rilevante ai fini della localizzazione del centro degli interessi principali del debitore<br />	<br />
54      Occorre preliminarmente rilevare che il regolamento non contiene disposizioni esplicite riguardanti la peculiare ipotesi di un trasferimento del centro degli interessi del debitore. Dati i termini generali in cui è redatto l’art. 3, n. 1, del regolamento, si deve pertanto ritenere che sia l’ultimo luogo in cui si trova il centro stesso a dover essere considerato rilevante per determinare il giudice competente ad aprire una procedura di insolvenza principale.<br />	<br />
55      Questa interpretazione è suffragata dalla giurisprudenza della Corte. Essa ha infatti stabilito che, nell’ipotesi di un trasferimento del centro degli interessi principali del debitore successivamente alla proposizione di una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza, ma anteriormente all’apertura della procedura medesima, i giudici dello Stato membro nel cui territorio era situato il centro degli interessi principali al momento della proposizione della domanda restano competenti a statuire sulla medesima (sentenza 17 gennaio 2006, causa C 1/04, Staubitz-Schreiber, Racc. pag. I 701, punto 29). Se ne deve dedurre che, in linea di principio, è la localizzazione del centro degli interessi principali del debitore alla data di proposizione della domanda di apertura di una procedura d’insolvenza a rilevare per l’individuazione della giurisdizione competente.<br />	<br />
56      Nel caso – come quello di cui alla causa principale – di un trasferimento della sede statutaria prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, è pertanto presso la nuova sede statutaria che, in conformità all’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento, si presume si trovi il centro degli interessi principali del debitore. Sono, di conseguenza, i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova la nuova sede che, in linea di principio, divengono competenti ad aprire una procedura di insolvenza principale, a meno che la presunzione introdotta dall’art. 3, n. 1, del regolamento non sia superata dalla prova che il centro degli interessi principali non ha seguito il cambiamento di sede statutaria.<br />	<br />
57      Le stesse regole devono trovare applicazione nell’eventualità in cui, alla data della proposizione della domanda di avvio della procedura di insolvenza, la società debitrice sia stata cancellata dal registro delle società e, come sostiene l’Interedil nelle sue osservazioni, abbia cessato ogni attività.<br />	<br />
58      Infatti, come emerge dai punti 47 51 di questa sentenza, la nozione di centro degli interessi principali riflette l’intento di stabilire un collegamento con il luogo con il quale la società presenta i più stretti rapporti, in termini obiettivi e in maniera visibile dai terzi. È quindi logico privilegiare, in una tale ipotesi, il luogo dell’ultimo centro degli interessi principali al momento della cancellazione della società debitrice e della cessazione di ogni attività da parte della stessa.<br />	<br />
59      La seconda parte della prima questione, la seconda questione e la prima parte della terza questione devono pertanto essere risolte affermando che, per individuare il centro degli interessi principali di una società debitrice, l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento deve essere interpretato nei termini seguenti:<br />	<br />
–        il centro degli interessi principali di una società debitrice deve essere individuato privilegiando il luogo dell’amministrazione principale di tale società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la presunzione introdotta da tale disposizione non è superabile. Laddove il luogo dell’amministrazione principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché l’esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare tale presunzione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro;<br />	<br />
–        nel caso di un trasferimento della sede statutaria di una società debitrice prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, si presume che il centro degli interessi principali di tale società si trovi presso la nuova sede statutaria della medesima.<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Sulla seconda parte della terza questione <br />	<br />
</i>60      Con la seconda parte della terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come debba essere interpretata la nozione di «dipendenza» ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento.<br />	<br />
61      Si deve rammentare in proposito che l’art. 2, lett. h), del regolamento definisce la nozione di dipendenza come relativa a qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore eserciti in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con beni.<br />	<br />
62      Il fatto che tale definizione colleghi l’esercizio di un’attività economica alla presenza di risorse umane dimostra che sono necessarie un minimo di organizzazione e una certa stabilità. Ne consegue che, a contrario, la mera presenza di singoli beni o di conti bancari non soddisfa, in linea di principio, i requisiti necessari ai fini della qualificazione come «dipendenza».<br />	<br />
63      Dal momento che, in conformità all’art. 3, n. 2, del regolamento, la presenza di una dipendenza nel territorio di uno Stato membro conferisce ai giudici di tale Stato membro la competenza ad aprire una procedura secondaria di insolvenza nei confronti del debitore, occorre ritenere che, per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità quanto all’individuazione dei giudici competenti, l’esistenza di una dipendenza deve essere valutata, al pari della localizzazione del centro degli interessi principali, sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi.<br />	<br />
64      La seconda parte della terza questione deve essere quindi risolta affermando che la nozione di «dipendenza» ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento deve essere interpretata nel senso che essa richiede la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell’esercizio di un’attività economica. La mera presenza di singoli beni o di conti bancari non corrisponde, in linea di principio, a tale definizione.<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Sulle spese </p>
<p></b>65      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1)      Il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte. <br />	<br />
2)      La nozione di «centro degli interessi principali» del debitore, di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretata con riferimento al diritto dell’Unione.  <br />	<br />
3)      Per individuare il centro degli interessi principali di una società debitrice, l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nei termini seguenti: <br />	<br />
–        il centro degli interessi principali di una società debitrice deve essere individuato privilegiando il luogo dell’amministrazione principale di tale società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la presunzione introdotta da tale disposizione non è superabile. Laddove il luogo dell’amministrazione principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché l’esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare tale presunzione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro; <br />	<br />
–        nel caso di un trasferimento della sede statutaria di una società debitrice prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, si presume che il centro degli interessi principali di tale società si trovi presso la nuova sede statutaria della medesima. <br />	<br />
4)      La nozione di «dipendenza» ai sensi dell’art. 3, n. 2, del medesimo regolamento deve essere interpretata nel senso che essa richiede la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell’esercizio di un’attività economica. La mera presenza di singoli beni o di conti bancari non corrisponde, in linea di principio, a tale definizione. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-20-10-2011-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.1100</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-10-2011-n-1100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-10-2011-n-1100/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.1100</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. GosoBertorello (avv. Dal Piaz) c. Comune di Moretta (avv. Morra) sul pagamento in misura ridotta degli oneri di urbanizzazione in caso di recupero di rustici per ampliamento immobili residenziali Edilizia ed urbanistica – Ricupero rustici – Regione Piemonte – Oneri di urbanizzazione – Pagamento in misura</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-10-2011-n-1100/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.1100</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Goso<BR>Bertorello (avv. Dal Piaz) c. Comune di Moretta (avv. Morra)</span></p>
<hr />
<p>sul pagamento in misura ridotta degli oneri di urbanizzazione in caso di recupero di rustici per ampliamento immobili residenziali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Ricupero rustici – Regione Piemonte – Oneri di urbanizzazione – Pagamento in misura ridotta – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In forza della LR Piemonte 9/2003, il pagamento degli oneri di urbanizzazione in misura ridotta è applicabile soltanto in caso di recupero di rustico per ampliamento di immobile residenziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18336_TAR_18336.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.1104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-10-2011-n-1104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-10-2011-n-1104/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.1104</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Goso Comero spa e Ge srl (avv.ti Berton, Picco) c. GSE spa (avv.ti Fiorentini, Pugliese) sulla natura del provvedimento emesso a seguito della richiesta di concessione della tariffa incentivante per impianti fotovoltaici Energia – Energia rinnovabile – Provvedimento emesso a seguito richiesta tariffa incentivante – Natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-10-2011-n-1104/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.1104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-10-2011-n-1104/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.1104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Goso<br /> Comero spa e Ge srl (avv.ti Berton, Picco) c. GSE spa (avv.ti Fiorentini, Pugliese)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del provvedimento emesso a seguito della richiesta di concessione della tariffa incentivante per impianti fotovoltaici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Energia – Energia rinnovabile – Provvedimento emesso a seguito richiesta tariffa incentivante – Natura – Provvedimento conclusivo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento emesso dal soggetto attuatore ai sensi dell’art. 5 del dm 19/2/2007 a seguito della richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante per impianti fotovoltaici, deve essere considerato come provvedimento conclusivo del procedimento e non come atto endoprocedimentale, anche se contenga un richiamo all’art. 10 bis l. 241/1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18337_TAR_18337.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-10-2011-n-1104/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.1104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.857</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-857/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-857/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-857/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.857</a></p>
<p>Va sospesa per tre mesi la diffida della Provincia di Padova con cui si dispone la sospensione immediata del conferimento di nuovi rifiuti presso un impianto e si diffida un&#8217;impresa a svolgere attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-857/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.857</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-857/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.857</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa per tre mesi la diffida della Provincia di Padova con cui si dispone la sospensione immediata del conferimento di nuovi rifiuti presso un impianto e si diffida un&#8217;impresa a svolgere attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, &#8220;(disponendo che la società)&#8221; entro 20 gg. dal ricevimento&#8230; trasmetta alla Provincia e ad ARPA dettagliata relazione tecnica che descriva modalità e tempistica di adeguamento, se le parti hanno chiesto un rinvio depositando documentazione che attesta l’avvenuta ispezione da parte dei tecnici dell’Arpav, all’esito della quale è prospettata la possibile definizione della lite attraverso la revoca del provvedimento impugnato; pertanto la trattazione della domanda cautelare, come richiesto concordemente dai difensori, può essere rinviata ad una Camera di consiglio del successivo trimestre e, valutato il danno, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, va mantenuta fino alla Camera di consiglio 18 gennaio 2012. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00857/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00851/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 851 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Carraro Fratelli S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Micozzi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 1, cod. proc. amm..	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia di Padova</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Voci e Patrizia Carbone, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 1, cod. proc. amm..<br />	<br />
<b>A.R.P.A.V. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto</b>, non costituitasi in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della diffida della Provincia di Padova n. 0055747/2011 del 12/4/2011 (Dirigente del Servizio Ecologia) notificata il 28/4/2011 con cui si dispone &#8220;la sospensione immediata del conferimento di nuovi rifiuti presso l&#8217;impianto&#8221; della soc. Carraro F.lli s.r.l. e si diffida la stessa&#8221; a svolgere l&#8217;attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.L.gs 152/2006 e relative norme tecniche di attuazione, in conformità alle disposizioni di legge e modalità gestionali di trattamento come definite nel D.M.A. 186/2006.. .&#8221;(disponendo che la società)&#8221; entro 20 gg. dal ricevimento&#8230; &#8220;trasmetta a questa Provincia e ad ARPAV, una dettagliata relazione tecnica che descriva modalità e tempistica di adeguamento dell&#8217;impianto alle diverse non conformità evidenziate nel corso di sopralluogo ARPAV. L&#8217;attività di conferimento rifiuti all&#8217;impianto, potrà riprendere esclusivamente dopo che la ditta avrà trasmesso la documentazione sopra richiesta, e a seguito di notificazione della ditta di effettiva conformità di adeguamento presentato e successiva ispezione positiva da parte di ARPAV, avrà ottenuto esplicita revoca del presente provvedimento di diffida&#8221;; in toto ovvero in via subordinata nella parte in cui sospende il rifiuto in ingresso;<br />	<br />
del verbale di sopralluogo ARPAV &#8211; Dipartimento Provinciale di Padova &#8211; Servizio Territoriale n. 1059/2011 in data 2, 3 e 4 febbraio 2011;<br />	<br />
della nota prot. n. 34955 del 3/3/2011 dell&#8217;A.R.P.A. &#8211; Dipartimento Provinciale di Padova alla Provincia di Padova, asseritamente contenente rilievi sul menzionato sopralluogo, mai conosciuta dalla ricorrente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Padova;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che all’odierna Camera di consiglio le parti hanno chiesto un rinvio depositando documentazione che attesta l’avvenuta ispezione da parte dei tecnici dell’Arpav, all’esito della quale è prospettata la possibile definizione della lite attraverso la revoc<br />
&#8211; che pertanto la trattazione della domanda cautelare, come richiesto concordemente dai difensori delle parti costituite, può essere rinviata alla Camera di consiglio del 18 gennaio 2012, ore di rito;<br />	<br />
&#8211; che, valutato il danno, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, nella parte indicata nel citato decreto n. 42/11, va mantenuta fino alla Camera di consiglio 18 gennaio 2012;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), accoglie in via temporanea la domanda di misure cautelari e, per l’effetto, sospende, fino al 18 gennaio 2012, l’esecuzione del provvedimento impugnato nella parte in cui viene disposta la sospensione immediata del conferimento di nuovi rifiuti presso l’impianto.<br />	<br />
Fissa per la trattazione ulteriore della domanda cautelare la Camera di consiglio del 18 gennaio 2012, ore di rito.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio, Presidente<br />	<br />
Elvio Antonelli, Consigliere<br />	<br />
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-857/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.857</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.500</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-500/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-500/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.500</a></p>
<p>Va sospeso il diniego di ammissione agli esami di stato (liceo scientifico) di un candidato esterno, con onere di procedere ad una nuova valutazione mediante l’esercizio da parte del Preside di eventuali poteri surrogatori o sostitutivi. Nel caso specifico vi era una querela presentata da un docente (e non dal</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-500/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-500/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.500</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego di ammissione agli esami di stato (liceo scientifico) di un candidato esterno, con onere di procedere ad una nuova valutazione mediante l’esercizio da parte del Preside di eventuali poteri surrogatori o sostitutivi. Nel caso specifico vi era una querela presentata da un docente (e non dal soggetto sottoposto a valutazione, come in altra giurisprudenza) ed avrebbe imposto misure tali da consentire un&#8217;opportuna astensione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00500/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01031/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Maxence Sxymkowski</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Raffaella Rubino, con domicilio eletto presso Raffaella Rubino in Genova, via Carducci,3/6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Liceo Statale &#8220;Angelico Aprosio&#8221; Ventimiglia, Consiglio di Classe della V° C Scientifico c/o Liceo Angelico Aprosio &#8211; Ventimiglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le B. Partigiane, 2; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
PROVVEDIMENTO NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO COME CANDIDATO ESTERNO	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Liceo Statale &#8220;Angelico Aprosio&#8221; Ventimiglia e di Consiglio di Classe della V° C Scientifico c/o Liceo Angelico Aprosio &#8211; Ventimiglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>&#8211; rilevato che sussiste il prescritto fumus boni juris in ordine al secondo motivo di ricorso, in quanto la querela presentata dal docente (e non dal soggetto sottoposto a valutazione, come nella condivisa giurisprudenza richiamata da parte resistente) av<br />
&#8211; considerato che la natura dell’atto evidenzia altresì la sussistenza del periculum in mora;<br />	<br />
&#8211; atteso che allo stato da ciò consegue l’esercizio da parte del Preside di eventuali poteri surrogatori o sostitutivi al fine di procedere ad una nuova valutazione;<br />	<br />
&#8211; considerato che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione degli atti impugnati e per l’effetto dispone la rivalutazione nei termini di cui in motivazione;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 27 aprile 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-500/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.503</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-503/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-503/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-503/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.503</a></p>
<p>Va sospeso il decreto del Questore di revoca una licenza per l&#8217;attività di recupero crediti stragiudiziale, provvedimento emesso sull&#8217;automatica imputazione d’irregolarità commesse dall’ausiliario al ricorrente, il quale trae (come documentalmente provato) sostentamento dall’attività di cui all’autorizzazione, oggetto del provvedimento impugnato. (G.S.) N. 00503/2011 REG.PROV.CAU. N. 01043/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-503/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-503/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.503</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto del Questore di revoca una licenza per l&#8217;attività di recupero crediti stragiudiziale, provvedimento emesso sull&#8217;automatica imputazione d’irregolarità commesse dall’ausiliario al ricorrente, il quale trae (come documentalmente provato) sostentamento dall’attività di cui all’autorizzazione, oggetto del provvedimento impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00503/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01043/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Roberto De Marinis</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Teresa Snaiderbaur, con domicilio eletto presso Maria Teresa Snaiderbaur in Genova, via G.T. Invrea, 11/6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Genova</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le B. Partigiane, 2; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DECRETO DI REVOCA LICENZA PER L&#8217;ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Questura di Genova;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che prima facie il ricorso pare presentare elementi di fondatezza laddove lamenta l’automatica imputazione d’ irregolarità commesse dall’ausiliario al ricorrente, il quale trae (come documentalmente provato) sostentamento dall’attività di cui all’autorizzazione, oggetto del provvedimento impugnato.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’atto impugnato.<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 1.03.2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-503/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.502</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-502/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-502/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-502/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.502</a></p>
<p>Va sospesa la regolamentazione da parte di un Comune della sosta nelle aree di proprietà della ricorrente destinate a parcheggio pertinenziale a servizio di immobile, regolamentazione analoga a quella delle aree pubbliche o di uso pubblico. L&#8217;area oggetto di disciplina del traffico e della sosta contenuta nell’ordinanza impugnata, è infatti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-502/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.502</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-502/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.502</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la regolamentazione da parte di un Comune della sosta nelle aree di proprietà della ricorrente destinate a parcheggio pertinenziale a servizio di immobile, regolamentazione analoga a quella delle aree pubbliche o di uso pubblico. L&#8217;area oggetto di disciplina del traffico e della sosta contenuta nell’ordinanza impugnata, è infatti di esclusiva proprietà privata, e questo regime d’appartenenza preclude in radice l’esercizio del potere censurato. La pertinenza urbanistica è un vincolo di destinazione sull’area che presuppone e consolida detta appartenenza esclusiva: la potestà riservata all’amministrazione è circoscritta al rispetto del vincolo (arg. ex artt. 817 ss. c.c.; e 41 sexies L.U.), presidiato altresì da quanto, eventualmente, prescritto negli strumenti urbanistici o nella convenzione. A conferma di cio&#8217;, l’uso “in concreto” che comprometta la destinazione in favore del singolo fruitore può ricevere (ulteriore e) specifica tutela dinanzi al giudice civile (ad esempio: artt. 1411 c.c., come diritto del terzo all’effettiva destinazione; art. 2932 c.c. sulla pronuncia costitutiva di un diritto, tutelabili in via cautelare ex 700 c.p.c.). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00502/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01010/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Calzature Zeus di Sommariva Emilia &#038; C. Sas</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luisa Alessandria, Paolo Gaggero, con domicilio eletto presso Paolo Gaggero in Genova, via Roma 3/9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Albissola Marina</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Isabella Della Rosa, con domicilio eletto presso Isabella Della Rosa in , c/o Segreteria Tar Liguria; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
PROVVEDIMENTI CONCERNENTI REGOLAMENTAZIONE (AL PARI CHE NELLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO)SOSTA NELLE AREE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ DESTINATE A PARCHEGGIO PERTINENZIALE A SERVIZIO DI IMMOBILE	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Albissola Marina;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che, prima facie, il ricorso pare presentare consistenti elementi di fondatezza laddove lamenta che l’area oggetto di disciplina del traffico e della sosta contenuta nell’ordinanza impugnata, che ha dato causa alle sanzioni, è di esclusiva proprietà privata: sicché il regime d’appartenenza preclude in radice l’esercizio del potere censurato.<br />	<br />
Del resto la pertinenza urbanistica è vincolo di destinazione sull’area che presuppone e consolida detta appartenenza esclusiva: in simmetria la potestà riservata all’amministrazione è circoscritta al rispetto del vincolo (arg. ex artt. 817 ss. c.c, ; e 41 sexies L.U.), presidiato altresì da quanto, eventualmente, prescritto negli strumenti urbanistici o nella convenzione.<br />	<br />
In aggiunta, l’uso “in concreto” che comprometta la destinazione in favore del singolo fruitore può ricevere (ulteriore e) specifica tutela dinanzi al giudice civile (ad esempio: artt. 1411 c.c., come diritto del terzo all’effettiva destinazione; art. 2932 c.c. sulla pronuncia costitutiva di un diritto, tutelabili in via cautelare ex 700 c.p.c.).	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione dell’atto impugnato.<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 16.02.2012.<br />	<br />
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in 1500,00 (millecinquecento) euro.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 20/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-502/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.502</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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