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	<title>20/10/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/10/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.22280</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-10-2006-n-22280/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-10-2006-n-22280/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.22280</a></p>
<p>Pres. Luccioli – Rel. Morelli – P.M. Uccella Senatore Raffaele Pietro (avv. Caravita di Toritto, Abbamonte, Morrone) c. Antonio Pizzini (avv. Morcavallo) e Giuseppe Gentile (avv. Mirigliani) e Regione Calabria (n.c.) ed altri, Mario Albino Gagliardi (avv. A. Casentino, V. Casentino) ineleggibile alla carica di Consigliere Regionale l&#8217;amministratore di società</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-10-2006-n-22280/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.22280</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-10-2006-n-22280/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.22280</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luccioli – Rel. Morelli – P.M. Uccella<br /> Senatore Raffaele Pietro (avv. Caravita di Toritto, Abbamonte, Morrone) c. Antonio Pizzini (avv. Morcavallo) e Giuseppe Gentile (avv. Mirigliani) e Regione Calabria (n.c.) ed altri, Mario Albino Gagliardi (avv. A. Casentino, V. Casentino)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ineleggibile alla carica di Consigliere Regionale l&#8217;amministratore di società indirettamente partecipata dalla Regione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Diritto di elettorato attivo – Elezione al Consiglio Regionale – Art. 2 n. 10 l. 154/1981 – Interpretazione estensiva &#8211; Amministratore di società indirettamente partecipata dalla Regione (tramite altra società) – Ineleggibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ ineleggibile alla carica  di consigliere regionale l’amministratore di società indirettamente partecipata dalla Regione, in quanto la norma dell’art. 2 n. 10 l. 154/1981 deve essere interpretata estensivamente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8965_8965.pdf">clicca qui</a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.22508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-10-2006-n-22508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-10-2006-n-22508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.22508</a></p>
<p>Pres. Corona – Rel. Miani Canevari – P.M. Palmieri Ministero dell’Economia e delle Finanze ed altri (Avv. Stato) c. Pietro Paolo Mennucci (n.c.) riparto di giurisdizione in materia di procedure concorsuali del pubblico impiego Giurisdizione e competenza – Procedure concorsuali nel pubblico impiego – Art. 63, 4° co. dlgs 165/2001</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-10-2006-n-22508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.22508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-10-2006-n-22508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.22508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corona – Rel. Miani Canevari – P.M. Palmieri<br /> Ministero dell’Economia e delle Finanze ed altri (Avv. Stato) c. Pietro Paolo Mennucci (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">riparto di giurisdizione in materia di procedure concorsuali del pubblico impiego</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Procedure concorsuali nel pubblico impiego – Art. 63, 4° co. dlgs 165/2001 – Concorso per passaggio ad una fascia funzionale superiore – Giurisdizione del Giudice Amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">riparto di giurisdizione in materia di procedure concorsuali del pubblico impiego</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8976_CASS_8976.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-10-2006-n-22508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.22508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.22521</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-10-2006-n-22521/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-10-2006-n-22521/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-10-2006-n-22521/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.22521</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Segreto – P.M. Maccarone Filomena Di Tommaso ed altri (avv. Prigionieri) c. Comune di Torremaggiore (avv. Pettinicchio) quale Giudice quando il Comune omette di provvedere al consolidamento statico di un terrapieno e per tale causa il privato patisce un danno Giurisdizione e competenza – Danni –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-10-2006-n-22521/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.22521</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-10-2006-n-22521/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.22521</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Segreto – P.M. Maccarone<br /> Filomena Di Tommaso ed altri (avv. Prigionieri) c. Comune di Torremaggiore (avv. Pettinicchio)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">quale Giudice quando il Comune omette di provvedere al consolidamento statico di un terrapieno e per tale causa il privato patisce un danno</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Danni – Domanda di risarcimento – Comportamento omissivo e inerte del Comune – Riconducibilità ad atto amministrativo – Carenza – Giurisdizione del Giudice Ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">quale Giudice quando il Comune omette di provvedere al consolidamento statico di un terrapieno e per tale causa il privato patisce un danno</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8977_CASS_8977.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-10-2006-n-22521/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.22521</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.10678</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-20-10-2006-n-10678/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-20-10-2006-n-10678/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-20-10-2006-n-10678/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.10678</a></p>
<p>Pres. de Lise; Rel. di Nezza Enel s.p.a. e Enel Energia s.p.a. (Proff.ri Avv.ti M. Libertini F. Sorrentino e Avv. M. Fattori) c. Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv. dello Stato) sulla legittimità delle sanzioni dell&#8217;Antitrust emesse nei confronti della società capogruppo per gli illeciti commessi dalle controllate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-20-10-2006-n-10678/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.10678</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-20-10-2006-n-10678/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.10678</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>de Lise; <i>Rel.</i> di Nezza<br /> Enel s.p.a. e  Enel Energia s.p.a. (Proff.ri Avv.ti M. Libertini F. Sorrentino e Avv. M. Fattori) c. Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità delle sanzioni dell&#8217;Antitrust emesse nei confronti della società capogruppo per gli illeciti commessi dalle controllate</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorrenza e mercato – Provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti della controllante per comportamenti anticoncorrenziali della controllata &#8211; Legittimità –  Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo il provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust emesso nei confronti della società controllante (Enel SpA) a causa della presenza nel contratto tipo negoziale della società controllata (Enel Energia), titolare di una posizione dominante, di una serie di clausole anticoncorrenziali (volte a scoraggiare l’approvvigionamento dagli altri fornitori), allorché siano state accertate l’influenza determinante della capogruppo sulla attività della controllata e l’imputabilità dell’illecito in capo alla prima<sup>1</sup>.<br />
(Nella specie, è stato dato rilievo, oltre ai rapporti tra le società ed all’assetto di controllo, all’attività svolta dalla controllante, diretta a delineare una strategia strumentale all’aumento della quota di mercato attraverso la “fidelizzazione della clientela”, il “presidio della grande clientela”, la “promozione di una efficace politica di pricing” e l’adozione di una politica di retention avente l’obiettivo di evitare il ricorso ad altri fornitori)</p>
<p>___________________________<br />
</b><i>1)  In questo senso, cfr. Corte giust. CE 14 luglio 1972, C-52/69, J.R. Geigy Ag., punto 44: “la circostanza che l’affiliata abbia personalità giuridica distinta da quella della società madre non basta ad escludere la possibilità d’imputare a quest’ultima il comportamento della prima”, potendosi ciò verificare “allorché l’affiliata, pur avendo personalità giuridica distinta, non decide in modo autonomo quale debba essere il proprio comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele dalla società madre”; v. anche la cit. Trib. I gr. 14 maggio 1998, T-309/94, NV Koninklijke KNP BT, punto 49, secondo cui spetta alla controllante adottare nei confronti delle sue controllate ogni provvedimento atto a impedire il perdurare di un’infrazione di cui non ignora l’esistenza.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
sezione prima</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai signori:</p>
<p>Pasquale de Lise		Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac	Consigliere<br />	<br />
Mario Alberto di Nezza	Primo referendario, rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul <b>ricorso n. 1677/2004 R.g.</b> proposto da<br />
<b>Enel s.p.a.,</b> in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dal prof. avv. Mario Libertini, dal prof. avv. Federico Sorrentino e dall’avv. Mario Fattori, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, presso lo studio del prof. avv. Federico Sorrentino</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Autorità garante della concorrenza e del mercato</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Enel Energia s.p.a</b>., in persona del legale rappresentante <i>p.t.<br />
</i><br />
e sul <b>ricorso n. 1679/2004 R.g.</b> proposto da<br />
<b>Enel Energia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dal prof. avv. Mario Libertini, dal prof. avv. Federico Sorrentino e dall’avv. Mario Fattori, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, presso lo studio del prof. avv. Federico Sorrentino</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>l’<b>Autorità garante della concorrenza e del mercato</b>, in persona del legale rappresentante p.t., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata</p>
<p>per l’annullamento<br />
<u>ricorso n. 1677/04 R.g.</u>: della deliberazione n. 12634 del 27.11.2003, notificata il 10.12.2003, con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inflitto alla ricorrente una sanzione di euro 2.500.000 per abuso di posizione dominante; di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi inclusa la deliberazione del 7.3.2002 di avvio dell’istruttoria;<br />
<u>ricorso n. 1679/04 R.g.</u>: dell’anzidetta deliberazione n. 12634 del 27.11.2003, limitatamente alla dichiarazione che la ricorrente Enel Energia s.p.a. è responsabile di violazione dell’art. 82 TCE per abuso di posizione dominante; di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi inclusa la deliberazione del 7.3.2002 di avvio dell’istruttoria.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della resistente;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
sentiti alla pubblica udienza del 24 maggio 2006, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza, gli avv.ti Libertini, Naccarato in sostituzione dell’avv. Sorrentino e l’avv. dello Stato Del Gaizo;<br />
ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con distinti ricorsi notificati il 9 febbraio 2004, ritualmente depositati, Enel s.p.a. e la sua controllata Enel Energia s.p.a. (già Enel Trade), entrambe attive (la prima come <i>holding</i> e la seconda come società operativa) nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti idonei, hanno impugnato il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, aperta un’istruttoria (a seguito di una segnalazione del 7 dicembre 2001) sulla introduzione, ad opera di Enel, per il tramite di Enel Energia, nel contratto-tipo negoziato alla fine del 2001 e valevole per il 2002, di una serie di clausole intese ad impedire o a disincentivare alcuni dei clienti idonei dall’acquistare energia elettrica presso altri fornitori, inducendoli nel contempo ad approvvigionarsi per il loro fabbisogno solo presso questa società:<br />
a) ha ritenuto che questa condotta costituisse “una violazione grave dell’articolo 82 del Trattato CE”;<br />
b) ha irrogato a Enel la sanzione amministrativa pecuniaria di 2.500.000 euro.<br />
A sostegno dell’impugnativa le ricorrenti hanno prospettato una serie di articolate censure prospettanti molteplici vizi di legittimità.<br />
Si è costituita in resistenza l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.<br />
Successivamente, depositate dalle parti ulteriori memorie, alla suindicata udienza di merito le cause sono state trattenute in decisione.</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b> Oggetto dei ricorsi in epigrafe è il provvedimento con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato un abuso di posizione dominante consistente nella predisposizione, da parte delle società Enel ed Enel Energia, di alcune clausole del contratto <i>standard</i> con i clienti idonei per l’anno 2002 aventi la portata di impedire ovvero disincentivare il ricorso ad altri fornitori di energia.<br />
L’evidente connessione delle impugnative induce il Collegio a disporne preliminarmente la riunione. Il nucleo del gravame è infatti ad esse comune (le istanti hanno formulato due articolate censure pienamente sovrapponibili), rimanendo non condivisa soltanto la doglianza con cui Enel assume l’erroneità dell’imputazione dell’illecito nei suoi confronti (questo profilo può di conseguenza essere affrontato successivamente agli altri; v. oltre, <i>sub </i>2.3).<br />
<b>2. </b>I ricorsi sono infondati.<br />
<b>2.1.</b> Un primo gruppo di critiche attiene all’accertamento, da parte dell’Autorità, della posizione di dominanza di Enel, tramite Enel Energia, nel mercato della vendita di energia ai clienti idonei con riferimento all’anno 2001, accertamento a dire delle ricorrenti inficiato da un macroscopico difetto di istruttoria e di motivazione (n. II ric. 1677 e n. I ric. 1679).<br />
2.1.1. L’Autorità avrebbe, al riguardo, omesso di considerare l’andamento “drasticamente calante” della quota di mercato di Enel nel periodo 2001-2003, traendo il suo convincimento da una serie di elementi in realtà erroneamente apprezzati, quali: a) la rilevanza della quota di mercato di Enel Energia (37%), sia in assoluto sia in relazione ai concorrenti; b) la non incidenza, su tale dato, degli interventi legislativi e regolamentari intervenuti a far tempo dal 2001 (anno nel quale la posizione di Enel Energia si era sempre attestata ad un livello di poco inferiore al 40%); c) l’appartenenza a un gruppo verticalmente integrato (nel periodo di tempo interessato dai comportamenti abusivi, l’intero gruppo Enel avrebbe aumentato la propria offerta di energia nazionale del 45%, destinando la maggiore offerta proprio a beneficio di Enel Energia) e la capacità competitiva nell’approvvigionamento dell’intera gamma di energia elettrica (stante l’assenza di alternative ad Enel Produzione); d) l’ampiezza del portafoglio clienti serviti da Enel Energia.<br />
A) Più in particolare, l’Autorità avrebbe applicato in modo inesatto i criteri in tema di accertamento della dominanza elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui occorre verificare che la quota di mercato dell’impresa versante in detta situazione sia “elevata”, “non sia soggetta all’erosione della concorrenza” e sia “stabile nel tempo”. Nella specie difetterebbe ciascuna di queste caratteristiche, dal momento che nel periodo 2001-2002 la quota di mercato di Enel Energia era stata “contenuta”, “decrescente” (in quanto soggetta a pressioni concorrenziali) e “non stabile” temporalmente (essendo diminuita dal 37% del 2001 al 31% nell’anno successivo, fino al 10% nel 2003).<br />
In proposito, l’Autorità avrebbe in primo luogo omesso di ritenere incluse nel mercato le vendite ai c.d. “clienti interrompibili” (questi soggetti genererebbero una genuina domanda di energia, stanti le modalità di acquisto di energia, diretto o tramite grossisti, e la pressione concorrenziale da essi esercitata nei confronti delle fonti di approvvigionamento cui potrebbero accedere in competizione con Enel Energia).<br />
Essa non avrebbe, poi, tenuto conto dell’andamento decrescente della posizione di mercato di Enel Energia, circostanza dimostrata dagli elementi prodotti nella fase istruttoria e sicuramente imputabile alle pressioni concorrenziali esercitate dai concorrenti (operatori esteri appartenenti a gruppi integrati verticalmente, operatori nazionali collegati a imprese leader del settore estero e clienti in grado di approvvigionarsi per lo più in modo autonomo).<br />
Nemmeno sussisterebbe il requisito della stabilità nel tempo, in ragione dei notevoli mutamenti del parco clienti di Enel Energia.<br />
B) Quanto all’appartenenza di detta società operativa a un gruppo verticalmente integrato, la ricorrenti lamentano il travisamento delle risultanze istruttorie in merito alla pretesa dominanza di Enel Produzione ed ai vantaggi (in termini di accesso all’energia di modulazione ed alla struttura complessiva degli approvvigionamenti) derivanti da questa posizione.<br />
L’Autorità avrebbe in particolare adottato una metodologia di calcolo errata, non essendo pertinenti né la titolarità, in capo ad Enel, del 53% della generazione censita né la rilevante quota di mercato in termini di energia generata, mentre avrebbe dovuto più appropriatamente considerare la posizione detenuta da Enel nell’offerta complessiva di energia al solo mercato libero, senza tener conto dell’energia ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale ai fini della rivendita; tanto più che Enel Energia non avrebbe goduto di alcun vantaggio indebito né nella fornitura di energia di modulazione generata da Enel Produzione né nella struttura complessiva degli approvvigionamenti.<br />
Sarebbe in sostanza mancato un apprezzamento di circostanze (quali il competitivo prezzo di vendita praticato da Enel Energia per la vendita di energia di modulazione; la ridotta incidenza della fornitura di questo tipo di energia, alla luce della maggiore efficacia della gestione del portafoglio clienti attraverso la compensazione dei picchi di consumo e della portata residuale del ricorso a Enel Produzione; la natura standardizzata delle condizioni particolari praticate da questa società a qualsiasi operatore ne avesse fatto richiesta; la presenza sul mercato di grossisti assimilabili a Enel Energia; l’insussistenza di vantaggi derivanti dalla struttura degli approvvigionamenti di Enel Energia, alla luce del ricorso a fonti non nazionali negli anni 2001 e 2002 e dell’acquisto, da Enel Produzione, non di sola energia di modulazione), che avrebbero dovuto far giungere a conclusioni di segno opposto rispetto a quelle enunciate nel provvedimento.<br />
2.1.2. Le doglianze sono infondate.<br />
Per “posizione dominante” si intende una posizione di potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva su un determinato mercato e ha la possibilità di tenere comportamenti in linea di massima indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori. L’esistenza di una situazione di tal genere (determinata dalla concomitanza di più fattori che, presi isolatamente, non sarebbero necessariamente decisivi) non è esclusa, a differenza di una situazione di monopolio o di quasi monopolio, dal fatto che sul mercato sia in qualche modo consentita l’esplicazione, sia pure entro certi limiti, del gioco concorrenziale: l’impresa che la detiene è, infatti, pur sempre in grado (se non di decidere, almeno) di influire notevolmente sul modo in cui si svolgerà detta concorrenza, e comunque, di comportarsi senza doverne tenere conto e senza che, per questo, simile condotta le arrechi pregiudizio (v. Corte giust. CE 14 febbraio 1978, C-27/76, <i>United Brands</i>, e Corte giust. CE 13 febbraio 1979, C-85/76, <i>Hoffmann – La Roche</i>).<br />
Per accertare la sussistenza di questa particolare configurazione del mercato è dunque necessaria un’indagine di tipo “multifattoriale”, competendo all’Autorità <i>antitrust </i>l’effettuazione di una valutazione giuridica complessa, connotata da profili tecnico-discrezionali che ne permettono la sindacabilità soltanto nel caso in cui essa risulti immotivata, manifestamente irragionevole o erronea per travisamento dei fatti.<br />
A tale riguardo, si può ricordare la pacifica opinione giurisprudenziale secondo cui i provvedimenti adottati nell’esercizio dei poteri istituzionali delle c.d. Autorità indipendenti sono sindacabili nei soli limiti della sussistenza di vizi afferenti l’<i>iter</i> decisionale seguito nell’adozione del provvedimento impugnato, consistendo in particolare tale sindacato nella  verifica del corretto esercizio di siffatte attribuzioni.<br />
In altri termini, il giudice amministrativo può sindacare con piena cognizione non solo i fatti oggetto dell’indagine, ma anche il processo valutativo mediante il quale l’Autorità applica al caso concreto la regola individuata; sennonché, una volta accertata la legittimità dell’operato dell’Autorità alla stregua delle sottostanti regole tecniche, lo scrutinio giudiziale non può spingersi oltre, fino al punto di sostituire la valutazione effettuata dall’amministrazione con una diversa autonoma scelta.<br />
In tal caso si assisterebbe, infatti, a una inammissibile sostituzione del giudice all’Autorità, ossia all’unico soggetto intestatario dell’attribuzione di cui trattasi (v. <i>ex multis</i>, con specifico riferimento all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Cons. Stato, sez. VI, 14 giugno 2004, n. 3865, <i>Nokia Italia</i>; <i>Id. </i>2 marzo 2004, n. 926, <i>Pellegrini et al.</i>; <i>Id.</i> 1° ottobre 2002, n. 5156, <i>Enel/France Telecom/Wind</i>; nonché, di questa Sezione, 8 febbraio 2006, n. 1898, <i>Terna/Cassa depositi e prestiti;</i> 11 maggio 2005, n. 3655, <i>Telecom Italia</i>).<br />
Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, si può agevolmente rilevare come il percorso motivazionale relativo al punto in contestazione risulti compiutamente sviluppato ed esente da errori di fatto.<br />
Nei §§ 190-207 del provvedimento impugnato sono infatti esaminati, in modo esaustivo, gli elementi fattuali che hanno indotto a individuare la posizione di dominanza di Enel Energia, consistenti, in sintesi: nel grado di concentrazione del mercato; nell’asimmetria dimensionale di Enel rispetto ai concorrenti; nella forza attrattiva della società nel mercato; nella circostanza che Enel Energia fa parte “del principale gruppo societario, integrato in tutti gli stadi della filiera elettrica, con una posizione di rilievo, in particolare, nella generazione elettrica nazionale”. In questa prospettiva, si afferma correttamente che “la significatività della quota di mercato non rappresenta un criterio assoluto poiché ‘la sua importanza varia da mercato a mercato a seconda della struttura dei medesimi’ e dal rapporto con le quote di mercato detenute dai concorrenti”.<br />
Per addivenire a questi esiti, l’Autorità si è (tra l’altro) basata: a) sulle “quote di mercato” di Enel Energia rispetto ai consumi finali del mercato libero, pari al 37%, o al 42% considerando solo le vendite intermediate, con grado di concentrazione “CR4” (nel 2001 Enel Energia deteneva cioè “una quota di mercato significativa sia in assoluto sia in relazione a quella dei concorrenti”, stante la frammentazione del settore in circa 68 imprese, la maggior parte delle quali “non era integrata verticalmente nell’attività di generazione nazionale e, quindi, svolgeva quasi esclusivamente attività di compravendita di energia elettrica estera, nonché a partire dal 2001, anche di energia elettrica CIP6”; la numerosità di detti intermediari era così venuta a coincidere “con una frammentazione delle quote di mercato tra questi operatori, che hanno assunto, quindi, posizioni del tutto marginali”; §§ 193-194); b) sull’appartenenza di Enel a un gruppo verticalmente integrato, potendo disporre di una “importante quota di capacità di generazione da allocare per la copertura del fabbisogno dell’energia di modulazione nazionale, a completamento del fabbisogno di base”, oltre che sulle notorie “capacità produttiva e di approvvigionamento” di Enel Energia e di Enel (§ 200); c) sull’ampio “portafoglio clienti” (circa 450 clienti idonei serviti da Enel Energia nel 2002, quasi due volte superiore al numero di imprese fornite dalla diretta concorrente Edison; § 205).<br />
È stato perciò rilevato che Enel Energia “ha potuto esercitare un potere di mercato nei confronti, in particolare, dei clienti idonei più sensibili all’acquisto di energia elettrica di modulazione a completamento del fabbisogno di energia di base, ritirabile anche tramite importazioni ed energia elettrica CIP6” (§ 206).<br />
La corretta ricostruzione del contesto economico di riferimento e la ricca provvista probatoria (§§ 13-61), unitamente alla piena plausibilità delle valutazioni riservate a tali dati (§§ 190 ss.), convincono il Collegio della correttezza delle conclusioni raggiunte, non incise: né dalla mancata considerazione delle vendite ai clienti interrompibili (delle quali non è specificata, nel ricorso, l’effettiva incidenza sul denominatore nel rapporto “posizione della singola impresa/complessiva dimensione del mercato”); né dal mancato rilievo di un <i>trend </i>asseritamente negativo che avrebbe interessato Enel Energia (stante l’elevatissima posizione di mercato occupata da questa azienda negli anni 2001-2002); né dalla pretesa erroneità del calcolo sulla generazione censita (in difetto di dati puntuali circa la rilevanza di questi dati ai fini in disamina); né, infine, dalle altre circostanze evidenziate dalle ricorrenti (inidonee a fondare un rilievo di travisamento o di palese illogicità).<br />
Di qui, l’infondatezza del mezzo.<br />
<b>2.2.</b> Va parimenti disattesa la seconda serie di censure, con cui le ricorrenti assumono la non abusività delle pratiche commerciali oggetto dei rilievi <i>antitrust</i> (n. III ric. 1677 e n. II ric. 1679).<br />
A fini di chiarezza espositiva giova ricordare che l’Autorità (§§ 209-211 provv.) ha stigmatizzato i comportamenti volti alla “fidelizzazione della clientela”, al “presidio della grande clientela” ed al “recupero dei clienti idonei che si approvvigionavano progressivamente e direttamente di energia da import e CIP6”, obiettivi realizzati attraverso la sottoscrizione di un “contratto <i>standard</i>” recante “una serie di disposizioni piuttosto articolate che, nel loro insieme, erano idonee a costituire, da un lato, vincoli assoluti alla libertà di scelta dei clienti idonei di rifornirsi proprio da quelle fonti alternative considerate dalla società come maggiormente concorrenziali (clausole di esclusiva sull’energia di origine estera, divieti alla partecipazione alle aste CIP6 non interrompibili e divieti di fornitura da altri operatori); dall&#8217;altro, ‘facoltà’ di acquisto da specifici canali (canali privilegiati e ‘CIP6 interrompibile’), subordinate all’applicazione di maggiorazioni di prezzo, chiaramente rivolte a clienti idonei energivori o altri clienti di grandi dimensioni (grossisti o consorzi rappresentativi di importanti volumi)”.<br />
Si legge ancora nel provvedimento che nell’ultimo trimestre del 2001 ENEL Energia aveva “proposto a tutti i suoi clienti idonei la sottoscrizione del contratto <i>standard</i>, che risultava oggettivamente idoneo a vincolare e disincentivare i clienti dal ricorrere a fonti di approvvigionamento alternative, anche solo per una parte del loro fabbisogno (fidelizzazione e recupero di coloro che si approvvigionavano direttamente da CIP6 e importazione)”, mentre in sede di negoziazione essa aveva previsto “deroghe alle clausole più restrittive” soltanto nei confronti dei clienti più grandi (“consumatori grandi energivori”), posto che solo questi “avrebbero concretamente potuto beneficiare dell’accesso alle fonti disciplinate dalle ‘facoltà’”.<br />
In conclusione, la politica commerciale di Enel Energia ha sortito l’effetto di legare a sé i clienti idonei contrattualizzati e a precludere ad altri fornitori (i quali, in base alle condizioni di mercato del 2001 avrebbero potuto a loro volta rifornirsi agevolmente dell’energia estera o Cip 6) di soddisfare anche solo parzialmente il fabbisogno dei clienti idonei (come giustamente evidenziato dalla difesa erariale, il nucleo dell’abuso starebbe nel tentativo dell’impresa dominante di “sostituire” i prodotti dei concorrenti con i propri; v. Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2002, n. 4001, <i>Coca Cola Italia</i>).<br />
2.2.1. Le istanti contestano tali conclusioni.<br />
Chiarito che le condotte interessate dall’accertamento &#8211; quali la previsione di clausole <i>take or pay </i>o di esclusiva o le maggiorazioni di prezzo stabilite in relazione all’effettuazione di approvvigionamenti alternativi &#8211; sarebbero comuni a ciascuno dei concorrenti di Enel Energia (come ad es. Edison ed Enipower), le ricorrenti deducono principalmente che il contratto di fornitura <i>standard </i>proposto da Enel Energia costituirebbe un mero “punto di partenza”, sovente derogato, per le contrattazioni individuali con la clientela.<br />
Dall’istruttoria sarebbe infatti risultato che oltre il 50% dei contratti di fornitura stipulati da Enel Energia per il 2002 differivano dallo schema tipo e che fra il 2001 e il 2002 erano drasticamente diminuite le forniture a carattere esclusivo di Enel Energia (da 2584 a 1787 siti), essendo nel contempo aumentato esponenzialmente il ricorso dello stesso cliente ad altri fornitori (955 siti nel 2001 e 3574 nel 2002).<br />
Ne deriverebbe una contraddittorietà nel ragionamento dell’Autorità, dal momento che se le clausole censurate avessero effettivamente spiegato i loro effetti non si sarebbe certo assistito a un incremento delle co-forniture; in questa prospettiva, la segmentazione delle forniture in classi <i>ad hoc,</i> operata nel provvedimento, costituirebbe un mero artificio, non solo strumentale alla dimostrazione di una tesi precostituita, ma in ogni caso inidoneo a smentire il fatto che le clausole (asseritamente) “leganti” avevano determinato una riduzione delle forniture a carattere esclusivo di Enel Energia dal 59% del 2001 al 17% del 2002.<br />
Le censure non meritano condivisione.<br />
Va anzitutto precisato che ai fini dell’accertamento dell’illecito non rileva l’eventuale utilizzo, da parte dei concorrenti di Enel Energia, dei medesimi meccanismi contrattuali censurati dall’Autorità: è evidente, infatti, che talune condotte commerciali possono risultare in contrasto o meno con la normativa <i>antitrust </i>a seconda della posizione, rispettivamente dominante o non, del soggetto che le ponga in essere.<br />
Questo perché l’impresa in posizione dominante ha una “speciale responsabilità” in ragione della quale le è vietato dar corso a qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza o ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati connotati, proprio per la sua presenza, da un ridotto grado di concorrenza (così Corte giust. Ce 13 febbraio 1979, C-85/76, cit.).<br />
Le altre deduzioni concernenti la mancata produzione di effetti anticoncorrenziali sono invece infondate in fatto.<br />
In relazione a questi punti – e ricordato l’orientamento delle Corti comunitarie, espresso anche in ambito nazionale (Cons. Stato, sez. VI, n. 4001/02 cit.), secondo cui ai fini della configurazione di abusi di posizione dominante non occorre che si siano realizzati in concreto i risultati restrittivi (ferma restando l’influenza di questa circostanza in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio), essendo invece sufficiente la mera attuazione di condotte abusive – si deve anzitutto rilevare che nel provvedimento è esaurientemente dimostrato che più di 420 clienti idonei hanno stipulato con Enel Energia “un contratto di fornitura entro la fine del 2001 sulla base dello schema di contratto standard […]. Una parte limitata dei clienti idonei contrattualizzati (meno di 40 in numero per meno di 200 siti) ha stipulato, invece, un contratto di fornitura nel corso dell’anno 2002, secondo uno schema che non presenta le clausole” per cui è controversia. Con riferimento ai contratti sottoscritti prima del 2002, l’insieme dei clienti idonei “ha consumato circa 44 TWh di energia elettrica nel 2002, di cui 29,9 forniti da ENEL Energia. Pertanto, complessivamente i clienti contrattualizzati hanno acquisto da ENEL Energia il 70% circa del loro fabbisogno e da fonti alternative il 30%” (§§121-122 provv.).<br />
Si tratta, dunque, di un consistente volume di consumi che non permette di condividere l’ipotizzata marginalità del fenomeno né di accordare soverchia importanza al fatto che un gruppo di clienti era effettivamente riuscito ad ottenere l’esenzione dai vincoli in questione (questi soggetti coincidevano infatti con quelli di maggiori dimensioni; tale rilievo è stato coerentemente ripreso in sede di determinazione della sanzione; cfr. § 279 provv.: “l’impatto della condotta restrittiva […] ha riguardato solo una parte dei clienti idonei contrattualizzati da ENEL Energia, i cui consumi, nel 2002, corrispondevano al 54% dei volumi complessivamente venduti dalla società e al 17% circa della domanda totale del mercato rilevante […]”).<br />
Quanto all’aumento delle ipotesi di co-fornitura, l’Autorità, argomentando dagli elementi raccolti in istruttoria, ordinati nella fig. 1 (§ 132), ha dimostrato come “l’incidenza delle vendite di ENEL Energia a clienti idonei che si riforniscono di energia dalla società per una quota compresa tra il 50 [e il] 97% del loro fabbisogno” fosse passata “dal 28% nel 2001 al 46% del 2003”.<br />
La discrasia tra questo dato e quello fornito dalle ricorrenti trova peraltro spiegazione nella diversa lettura delle evidenze, non avendo le istanti chiarito le ragioni della maggiore appropriatezza, nel rappresentare la situazione complessiva, del loro punto di vista (esclusiva considerazione delle forniture al 100%) rispetto a quello fatto proprio dall’Autorità (considerazione della fascia 50-97%); inoltre, sempre a dire dell’Autorità, la diminuzione delle forniture integrali (al 100%) di Enel poteva essere ricondotta anche al mutato quadro regolamentare (giusta l’introduzione delle aste per l’allocazione della Cip 6 nel 2001).<br />
L’analisi dell’andamento delle co-forniture contenuto nei §§ 130 ss. appare perciò pienamente convincente.<br />
2.2.2. Le ricorrenti passano poi a esaminare le singole clausole oggetto di rilievi.<br />
A) Come già anticipato, l’art. 6 (“condizioni e corrispettivi per l’energia di importazione”) del contratto <i>standard</i> sottoposto ai clienti idonei delinea un meccanismo affidato a “esclusive” e a “maggiorazioni” (v. bozza di contratto; all. 6 amm.).<br />
Anzitutto, l’art. 6.2.C introduce una “esclusiva generale”, vietando al cliente, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate, “di acquistare per i siti oggetto del presente contratto e per tutta la durata dello stesso, quote di energia da altri fornitori ovvero di approvvigionarsi di energia CIP 6 non interrompibile”.<br />
L’art. 6.1 (“capacità di interconnessione assegnata senza ricorso a procedure d’asta”) stabilisce esclusive sulle importazioni, prevedendo che la capacità di interconnessione ottenuta dal cliente sia ceduta ad Enel Energia (6.1.B) e che comunque questa società fornisca energia (a prezzi ridotti) ai propri clienti (6.1.A); al superamento dei “limiti di energia sottesi alla capacità di interconnessione”, l’energia viene pagata al maggior prezzo previsto nell’art. 4 (6.1.C).<br />
Sono infine fissate maggiorazioni per la fornitura condivisa (art. 6.2): nel caso in cui il cliente intendesse acquistare energia estera da altro fornitore (6.2.A) ovvero energia Cip 6 non interrompibile (6.2.B), si sarebbero applicate, “ai corrispettivi pattuiti per tutta l’energia fornita”, le maggiorazioni previste nella disposizione.<br />
B) Assumono le ricorrenti che &#8211; in disparte il limitato campo di applicazione di questa disciplina (riguardante la sola energia estera di importazione mediante capacità assegnabile dal Grtn ed alcune fonti di approvvigionamento di energia nazionale commercializzata da altri operatori, come l’energia Cip 6 non interrompibile) – vi sarebbero forti ragioni economiche a supporto di tali pattuizioni.<br />
a) Segnatamente, le “esclusive” coinciderebbero con la corrispondente clausola prevista in linea generale dall’art. 1567 cod. civ. in materia di somministrazione, assolvendo alla funzione di garantire il somministrante dagli eventuali rischi connessi all’approvvigionamento. Sarebbero allora chiare le motivazioni alla base dell’art. 6: nel mercato in rilievo il “rischio volume” sarebbe molto maggiore rispetto ad altri ambiti, dovendosi considerare per un verso la peculiare natura del bene trattato (l’energia non è immagazzinabile) e per altro verso l’obbligo, assunto da Enel Energia, di soddisfare integralmente le variabili esigenze di approvvigionamento di un cliente idoneo (mediante la fornitura di energia “di modulazione” anche a completamento di altre forniture “in banda”).<br />
Con riferimento agli effetti delle clausole impeditive di forniture alternative di energia nazionale (diversa dalla Cip 6 interrompibile), rileverebbero sia la struttura del mercato di riferimento (caratterizzato da un permanente deficit di offerta), con la conseguenza che il contratto proposto da Enel sarebbe stata l’unica opportunità di accesso al libero mercato, sia la circostanza che molti dei clienti idonei finali (presuntivamente colpiti, secondo l’Autorità, dalle clausole in questione) non avevano alcuna capacità tecnica ed economica di sostenere l’approvvigionamento diretto di energia Cip 6.<br />
Né la strategia in disamina (volta al “presidio dei grandi clienti”) avrebbe trovato adeguato sostegno probatorio, non essendo stata dimostrata né l’effettiva impossibilità dei c.d. “piccoli clienti” di rifornirsi di energia estera da fonti di mercato o di energia “di modulazione” né la portata discriminatoria delle clausole (i “piccoli” o “medi” clienti sarebbero in realtà rimasti legati ad Enel Energia in forza delle convenienti condizioni offerte).<br />
b) Lo stesso a dirsi per le “maggiorazioni” di prezzo, applicate soltanto nel caso di co-forniture aggiuntive rispetto a quelle già segnalate in sede di stipulazione del contratto, ed aventi pertanto anch’esse la funzione di gestire il “rischio volume”, in relazione ai contratti <i>take or pay</i> stipulati da Enel Energia con il suo fornitore, nonché i rischi derivanti dall’incerto contesto regolamentare (anche tali clausole, come le precedenti, sarebbero state predisposte in un momento in cui non erano note le modalità e i tempi delle assegnazioni di energia dall’estero o tramite aste Cip 6).<br />
La specifica funzione assolta da queste previsioni non sarebbe smentita né dalla diversa durata dei citati contratti <i>take or pay</i>, avendo unicamente rilievo la rigidità del prezzo, né dalla loro parziale flessibilità, essendo consentite variazioni del 10% (in quanto ciò attenuerebbe ma non eliderebbe il rischio volume), né tanto meno dalla circostanza che al momento di introduzione delle maggiorazioni Enel Produzione non aveva annunciato le condizioni economiche relative all’anno 2002.<br />
Le maggiorazioni sarebbero perciò preordinate a “fronteggiare” un evento ancora incerto al momento della stipula del contratto, laddove altri, pur ipotizzabili, strumenti di compensazione (contratti <i>take or pay </i>o esclusive non derogabili) sarebbero stati senz’altro più onerosi per la clientela.<br />
Parimenti più gravosa sarebbe la “struttura alternativa” dei prezzi divisata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg) per dimostrare l’esistenza di clausole meno vincolanti (le ricorrenti affidano la critica a una tabella a loro dire attestante la rigidità di detto sistema alternativo, comportante tra l’altro l’introduzione di penali altissime per percentuali di energia sostituita prossima al 100%; v. nota 3 di entrambi i ricorsi).<br />
D’altronde, anche alcuni concorrenti di Enel Energia avrebbero applicato ai propri clienti schemi di maggiorazioni simili a quelli censurati.<br />
Le clausole di cui all’art. 6 avrebbero, infine, prodotto effetti soltanto su una limitatissima parte della clientela (un decimo dell’intero mercato delle vendite di energia ai clienti idonei nel 2002).<br />
C) Le doglianze non meritano condivisione.<br />
La plausibilità della spiegazione alternativa lecita offerta dalle ricorrenti viene infatti minata da alcune circostanze le quali, puntualmente evidenziate nel provvedimento impugnato anche sulla scorta dell’opinione in proposito espressa dall’organismo di vigilanza sul settore elettrico (Aeeg), fanno risaltare in modo netto le rilevate finalità anticoncorrenziali.<br />
Il complessivo accertamento eseguito dall’Autorità garante ha cioè condotto alla individuazione della causa concreta delle clausole in questione (vale a dire la funzione pratica ad esse assegnata dalle parti), di talché non è certo in grado di escludere problemi di compatibilità <i>antitrust </i>la riconduzione di dette pattuizioni ai tipi legali previsti dal codice civile (v. T.a.r. Lazio, sez. I, 25 ottobre 2004, n. 11581, <i>Alitalia/Volare</i>).<br />
L’indagine espletata ha così consentito di stabilire come le ricorrenti abbiano oltrepassato i limiti posti dalla normativa <i>antitrust </i>all’iniziativa economica privata, stante la sostanziale inconsistenza delle giustificazioni fondate sul “rischio volume” e sul “rischio normativo” (<i>i.e. </i>incertezza regolamentare).<br />
Il ragionamento dell’Autorità muove, in particolare, dall’analisi degli strumenti di difesa apprestati da Enel Energia per coprire detti rischi; essa ha infatti dedotto: a) che l’art. 4 del disciplinare contemplava già il caso di eventuale contrazione dei volumi ritirati dal cliente, conferendo la possibilità di rinegoziare le condizioni della fornitura (§ 234); b) che la stessa Enel Energia aveva esposto, in una lettera inviata ai propri clienti idonei, che le maggiorazioni (non avevano carattere di penale, ma) assolvevano allo scopo di compensare gli eventuali maggiori costi di approvvigionamento dell’energia elettrica nazionale (di modulazione) in ragione di acquisti da altre fonti estere di energia (di banda) da parte del cliente (§ 106); c) che i contratti <i>take or pay</i> con Enel Produzione prevedevano uno <i>ius variandi </i>per una percentuale tutt’altro che trascurabile (10%; § 235); d) che Enel Energia aveva diversificato appropriatamente le fonti di approvvigionamento in termini sia di provenienza geografica dell’energia sia di tipologia e di scadenze temporali dei contratti di acquisto (§ 87); con specifico riferimento a questo punto, l’Autorità ha dimostrato con ampie deduzioni che in tutti gli acquisti di energia (estera, Cip 6 e nazionale), Enel Energia aveva potuto fronteggiare in modo più che adeguato il rischio volume (molti contratti erano stati stipulati nel corso del 2002, vale a dire successivamente al perfezionamento dei contratti con i clienti idonei, oppure avevano durata mensile, ed erano perciò meno vincolanti per il fornitore; si doveva comunque tener conto della posizione di “fornitore di ultima istanza” per il sistema elettrico rivestita dal gruppo Enel e della conseguente assenza di difficoltà nel collocare l’energia non assorbita dai clienti idonei; §§ 87 ss. e 234 ss. provv.).<br />
L’assetto contrattuale prefigurato dalle ricorrenti è stato perciò convincentemente giudicato (anche dall’Aeeg) non coerente con la finalità da esse esposta: con particolare riferimento alle maggiorazioni, era infatti previsto l’incremento del corrispettivo da applicare su tutta l’energia residualmente fornita da Enel Energia, “senza scaglioni progressivi di maggiorazione” (§ 225 provv.; il meccanismo alternativo ipotizzato da Aeeg è invece fondato sulla crescita progressiva delle maggiorazioni in funzione dell’aumento del volume aggiunto ed appare pertanto meno penalizzante di quello applicato da Enel Energia).<br />
Nel provvedimento sono stati anche analizzati gli effetti preclusivi (della facoltà di avvalersi di fonti alternative) di questo tipo di clausole, in relazione alla dimensione dei clienti idonei (§§ 116-118 ss. e §§ 218 ss.), occorrendo distinguere tra i “grandi clienti” (c.d. energivori, consorzi e grossisti), che presentano una struttura “piatta” della domanda (essi consumano energia “di base” per un 40% della fornitura mensile), e “piccoli clienti” (per i quali gli acquisti di energia “di base” rappresentano il 10-20% del fabbisogno; § 225).<br />
Applicandosi le maggiorazioni sulla residuale energia “di modulazione”, il vantaggio di costo nel ricorso alla co-fornitura sussiste solo per un rilevante ricorso a fonti alternative, risultando invece conveniente, per acquisti da terzi di scarsa entità, soltanto in presenza di un prezzo particolarmente competitivo (come tale, di difficile reperibilità) dell’energia estera; il che vale a dimostrare l’intento di garantire il presidio della grande clientela.<br />
Per i clienti di minori dimensioni (in relazione ai quali è prevalente il ricorso all’energia “di modulazione”), invece, le clausole avrebbero in teoria spiegato tutti i loro effetti, anche se, in concreto, le difficoltà di attingere ai canali alternativi (essenzialmente per ragioni tecniche e dimensionali) aveva comportato a loro danno una piena applicazione delle maggiorazioni (la difesa erariale ha in proposito chiarito come il basso impatto di queste clausole su una parte dei clienti idonei ha permesso di applicare una sanzione di ammontare modesto, pari allo 0,0083% del fatturato di Enel).<br />
Da quanto detto segue l’infondatezza delle censure prospettate.<br />
2.2.3. L’ultimo profilo di merito affrontato dall’Autorità concerne il <i>bonus</i> di fine anno, promesso ai clienti che avessero rinnovato il contratto per il 2002.<br />
Questo beneficio, consistente in uno sconto (peraltro negoziato con la clientela) sulle future forniture, non contrasterebbe con le regole <i>antitrust, </i>rientrando<i> </i>l’effettuazione di promozioni commerciali nelle normali facoltà delle imprese.<br />
Né esso, in ragione della sua esiguità, avrebbe potuto indurre i clienti a rinnovare il rapporto con Enel Energia, come attestato dal fatto che in concreto non aveva consentito il mantenimento della quota di mercato (era stato concesso solo a 688 clienti su 1800 e aveva riguardato, in termini di volumi venduti, solamente una percentuale inferiore al 15% del mercato dei clienti idonei per il 2002).<br />
Sarebbe stato, infine, incongruo affidare il perseguimento della contestata finalità anticoncorrenziale a un incentivo che, erogato nella prima fase di esecuzione del contratto per il 2002, non avrebbe comunque potuto impedire il libero esercizio del recesso da parte dei clienti nel corso dell’anno.<br />
Anche queste deduzioni non meritano condivisione.<br />
Chiarito che, come esattamente evidenziato dalla difesa erariale, questa pratica va apprezzata in necessaria correlazione con gli altri strumenti di fidelizzazione già esaminati e che non rileva la circostanza dell’avvenuta negoziazione del beneficio, alla luce del principio che un comportamento abusivo rimane tale anche se concordato con il cliente (o da questi imposto; v. Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2006, n. 1271,<i> Telecom Italia</i>), si deve anzitutto rimarcare che le ricorrenti, oltre a non quantificare l’importo del <i>bonus</i> (cosa che non permette di verificarne l’esiguità in relazione all’intero ammontare del contratto), non ne contestano la natura di “sconto fidelizzante” (ciò implicando la sua idoneità a orientare le scelte dei clienti), come tale precluso a imprese in posizione dominante allorquando non sia basato su una “contropartita economicamente giustificata” (Cons. Stato, sez. VI, n. 4001/02 <i>Coca Cola </i>cit.).<br />
Nella specie, la resistente ha allegato (senza che le istanti contestassero il punto) come la concessione del <i>bonus </i>da parte di Enel Energia non rispondesse ad alcun risparmio di costo per la società e non trasferisse ai clienti alcun vantaggio connesso a economie di scala o di transazione (come per esempio nel caso di sconti correlati alle quantità crescenti), rappresentando pertanto un “premio di fedeltà” indipendente dagli acquisti effettuati.<br />
Quanto alla possibilità di liberarsi dal contratto una volta fruito del beneficio, è da dire che effettivamente l’art. 8.C dello schema convenzionale in atti (cit. all. 6 amm.) sembra contemplare una facoltà di recesso; tuttavia, il fatto che la risoluzione sia differita nel tempo di almeno 5 mesi (150 giorni) non consente di escludere la produzione di un effetto almeno in parte anticoncorrenziale.<br />
Né l’Autorità risulta aver trascurato la circostanza della parziale applicazione del beneficio (§ 241), ciò rilevando, peraltro, solo in punto di determinazione della sanzione.<br />
<b>2.3.</b> Rimane da dire della individuazione degli autori dell’illecito.<br />
Enel sostiene infatti (v. <i>sub </i>I ric. n. 1677) che in alcun modo poteva esserle ascritta una responsabilità per fatto altrui, né in ragione dell’appartenenza di Enel e di Enel Energia al medesimo gruppo e per il ruolo di <i>holding </i>rivestito dalla prima (il tenore testuale dell’art. 82 Tratt. ne circoscriverebbe l’applicabilità ai soli soggetti che concretamente pongono in essere la pratica abusiva), né tanto meno per una sorta di responsabilità oggettiva o di <i>culpa in vigilando</i>, stante l’inconferenza degli elementi indiziari in proposito addotti dall’Autorità.<br />
Sotto questo profilo, la ricorrente deduce: a) che il coinvolgimento diretto della <i>holding</i> nelle attività della controllata sarebbe vietato dal legislatore (art. 13, comma 1, d.lgs. n. 79 del 1999) e dalle corrispondenti regole di <i>governance</i> interna: in ossequio a tali norme, Enel si sarebbe limitata a svolgere un’attività di coordinamento strategico; b) che l’inserimento dei <i>manager </i>della<i> holding </i>nei consigli di amministrazione delle controllate non potrebbe avere alcun rilievo, alla luce del fatto che ciascun soggetto partecipava all’organo amministrativo a titolo meramente personale; in concreto, poi, il c.d.a. di Enel non sarebbe stato a conoscenza delle clausole in questione, essendo competente all’approvazione soltanto dei contratti di importo unitario superiore a 100 miliardi di lire (per tutti gli altri contratti la competenza era dell’amministratore delegato, il quale aveva anche il potere di stipulare, con procedura d’urgenza, contratti superiori alla soglia indicata, salva successiva ratifica da parte del c.d.a., cui veniva sottoposta una scheda sintetica dell’accordo); c) che sarebbe erronea l’argomentazione fondata sull’elevato livello di integrazione verticale tra le aziende ricorrenti, in ragione della ininfluenza di tale aspetto sull’autonomia operativa della controllata; d) che non rileverebbe la pretesa inerzia di Enel nell’assumere iniziative inibitorie del comportamento abusivo, stante l’assenza di norme nazionali impositive di un obbligo di vigilanza da parte delle controllanti sull’operato delle controllate e non essendo applicabili al caso di specie, in ragione delle evidenti differenze fattuali, i principi derivanti dalla giurisprudenza comunitaria citata dall’Autorità (Trib. I gr. 14 maggio 1998, T-309/94, <i>NV Koninklijke KNP BT</i>).<br />
Enel Energia riprende questa doglianza sotto il concorrente profilo della commisurazione della sanzione, che a suo dire non avrebbe potuto esser in alcun modo parametrata al fatturato di Enel (v. <i>sub </i>III ric. n. 1679).<br />
Le censure, ulteriormente sviluppate nelle memorie depositate in vista dell’udienza di merito, per quanto perspicuamente argomentate non sono tuttavia condivisibili.<br />
Premesso che non viene in considerazione una (non ammissibile) responsabilità per fatto altrui, né tanto meno una responsabilità oggettiva o per <i>culpa in vigilando</i>, essendo sufficiente, ai fini dell’ascrizione di responsabilità, il ricorso alle regole sul concorso di persone nell’illecito (v. art. 5 l. n. 689/81; purché nei singoli partecipi sussista, come nella specie, la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, e, cioè, la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell’illecito perseguito da tutti; in tale prospettiva, Enel avrebbe la veste di autore morale), è opinione del Collegio che le ragioni per le quali l’Autorità ha ritenuto di imputare la condotta illecita alla controllante risultano da una serie di convergenti elementi compiutamente esposti nel provvedimento impugnato (§§ 63-76 e §§ 259-266).<br />
La copiosa documentazione acquisita nella fase istruttoria (linee guida relative ai piani industriali 2002-2006 e 2003-2007; linee guida per il consiglio di amministrazione di Enel Energia del 4.3.2002; presentazione al c.d.a. di Enel delle linee guida al piano industriale 2003-2007; piano industriale 2003-2007) dimostra infatti come tutta l’azione della controllante sia stata diretta a delineare una strategia strumentale all’aumento della quota di mercato, attraverso la “fidelizzazione della clientela”, il “presidio della grande clientela”, la “promozione di una efficace politica di <i>pricing</i>”<i> </i>(attraverso il rafforzamento della collaborazione con Enel Produzione e il ricorso all’approvvigionamento intragruppo) e l’adozione di una politica di <i>retention</i> avente l’obiettivo di evitare il ricorso ad altri fornitori (§ 261).<br />
Rilevata anzitutto la tardività della contestazione con cui Enel evidenzia che alcuni di questi documenti sarebbero stati redatti in epoca posteriore rispetto alla commissione dell’illecito (v. I.3.4. mem. 18.5.06; più che di un approfondimento della censura prospettata nel ricorso, si tratta invero di una nuova, autonoma doglianza), ritiene il Collegio che questa documentazione sia sufficiente a dimostrare che la professata autonomia delle società del gruppo è rimasta una mera petizione di principio, alla stessa stregua della pretesa partecipazione “a titolo personale” del <i>management</i> nei consigli di amministrazione delle varie società coinvolte (affermazione che pare davvero singolare nel quadro delineato dall’Autorità; § 80 provv.: basti dire che nel 2001 il presidente di Enel Energia era nel contempo amministratore delegato di Enel Produzione).<br />
Di talché, le sottolineature della pretesa inesigibilità dell’obbligo di vigilanza di Enel sulla propria controllata non appaiono persuasive.<br />
Va dunque condiviso il rilievo dell’Autorità circa l’idoneità di elementi, quali “l’assetto di controllo, i legami societari esistenti tra ENEL ed ENEL Energia, l’organizzazione e l’attività delle società appartenenti al gruppo ENEL, nonché le regole di <i>governance</i>”, a segnalare l’esistenza di una “influenza determinante della capogruppo sull’attività della controllata”, che permette di accertare la responsabilità della <i>holding</i> per il comportamento posto in essere dalla controllata; il che appare pienamente in linea con la giurisprudenza comunitaria (Corte giust. CE 14 luglio 1972, C-52/69, <i>J.R. Geigy Ag.</i>, punto 44: “la circostanza che l’affiliata abbia personalità giuridica distinta da quella della società madre non basta ad escludere la possibilità d’imputare a quest’ultima il comportamento della prima”, potendosi ciò verificare “allorché l’affiliata, pur avendo personalità giuridica distinta, non decide in modo autonomo quale debba essere il proprio comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele dalla società madre”; v. anche la cit. Trib. I gr. 14 maggio 1998, T-309/94, <i>NV Koninklijke KNP BT</i>, punto 49, secondo cui spetta alla controllante adottare nei confronti delle sue controllate ogni provvedimento atto a impedire il perdurare di un’infrazione di cui non ignora l’esistenza).<br />
<b>2.4.</b> È appena il caso di rilevare, infine, l’inammissibilità della censura formulata da Enel Energia sulla determinazione della sanzione, posto che unica destinataria della misura è la controllante, nonché l’irricevibilità della contestazione di Enel sulla necessità di riferire il <i>quantum </i>al “fatturato conseguito nel mercato rilevante” (v. p. 23 mem. 18.5.2006), dal momento che la doglianza non è contenuta nell’atto introduttivo della lite.<br />
<b>3.</b> In conclusione, i ricorsi sono infondati e devono di conseguenza essere respinti.<br />
Sembra peraltro equo compensare integralmente le spese di lite.</p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<BR><br />
</B></P><BR><br />
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi in epigrafe e li respinge.<br />
Spese compensate.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 2006.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.22515</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-10-2006-n-22515/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Corona – Rel. Botta – P.M. Matera Comune di Itri (avv. Cardi) c. Sergio Pennacchia ed altri (avv. A. Pietrosanti, M.L. Pietrosanti. L.M. Pietrosanti) controversia fra Comune sostituto d&#8217;imposta ex art. 11, 7 co. l. 413/1991 e sostituito: quale Giudice? Giurisdizione e competenza – Controversia fra sostituto d’imposta ex</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-10-2006-n-22515/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.22515</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corona – Rel. Botta – P.M. Matera<br /> Comune di Itri (avv. Cardi) c. Sergio Pennacchia ed altri (avv. A. Pietrosanti, M.L. Pietrosanti. L.M. Pietrosanti)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">controversia fra Comune sostituto d&#8217;imposta ex art. 11, 7 co. l. 413/1991 e sostituito: quale Giudice?</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Controversia fra sostituto d’imposta ex art. 11, 7 co. l. 413/1991 e sostituito &#8211; Giurisdizione del Giudice Tributario – Assenza di provvedimento dell’Amministrazione finanziaria – irrilevanza – Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>La giurisdizione sulla controversia fra sostituto d’imposta ex art. 11, 7 co. l. 413/1991 e sostituito spetta al Giudice Tributario, restando irrilevante la carenza nella fattispecie di provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria (nel caso di specie, il principio è stato pronunziato con riferimento a controversia introdotta a seguito di domanda del privato volta ad ottenere dal Comune la restituzione di una somma che il medesimo aveva trattenuto a titolo di ritenuta d’acconto in qualità di sostituto d’imposta ex art. 11, 7 co. l. 413/1991 rispetto ad una complessiva somma versata a titolo di risarcimento dei danni per occupazione illegittima)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4557</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-10-2006-n-4557/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-10-2006-n-4557/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4557</a></p>
<p>Pres.G. Petruzzelli Est.V. Fiorentino A. Ligori ed altri (Avv. C. D&#8217;Antone) contro l&#8217;Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Livorno (Avv. S. Grassi) sulla successione nei rapporti giuridici delle soppresse U.S.L. Sanità pubblica – Unità sanitarie locali – Soppressione – Art. 6, 1° comma, della L. n. 724/94, come integrato dall&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-10-2006-n-4557/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4557</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-10-2006-n-4557/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4557</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.G. Petruzzelli</i>  <i>Est.</i>V. Fiorentino<br />  A. Ligori ed altri (Avv. C. D&#8217;Antone) contro l&#8217;Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Livorno (Avv. S. Grassi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla successione nei rapporti giuridici delle soppresse U.S.L.</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità pubblica – Unità sanitarie locali – Soppressione – Art. 6, 1° comma, della L. n. 724/94, come integrato dall&#8217;art. 2, 14° comma, della L. n. 549/95 &#8211; Effetti – Debiti pregressi – Fanno capo alle apposite gestioni liquidatorie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la soppressione della U.S.L. e con la conseguente creazione della ASL (D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 502) non si è verificata una successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari le prime, in quanto l&#8217;art. 6 comma 1 della L. 28 dicembre 1994 n. 724 e l&#8217;art. 2, comma 14 della L. 28 dicembre 1995 n. 549, hanno espressamente individuato nelle sole regioni i soggetti obbligati ad assumere a proprio carico i pregressi rapporti delle soppresse U.S.L., mediante le apposite gestioni stralcio (ora gestioni liquidatorie) dalla legge affidate ai direttori generali delle neocostituite ASL. Ne consegue che è inammissiible il ricorso notificato esclusivamente alla ASL e non alla gestione liquidatoria della relativa soppressa U.S.L..<br />
_________________________</p>
<p> </b> </P><br />
 <P align=justify>Cfr. T.A.R. <a href="/ga/id/2006/3/7955/g" target="_self" rel="noopener">TOSCANA &#8211; FIRENZE &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 14 agosto 2002 n. 1775</a> in questa Rivista, n. 7/2002.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; II^ SEZIONE &#8211;</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>
ha pronunciato la seguente:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>916/1995</b> proposto da <br />
<b>LIGORI Alessandro, MAMMOLI Paola, MASTROJENI Lucia, BISAGLI Roberto, TADDIA Maria Rosaria, RE Franca, </b>tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Carmelo D&#8217;Antone ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria di questo Tribunale in Firenze, Via Ricasoli n. 40;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; l&#8217;<b>Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Livorno, </b>in persona del Direttore Generale pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Stefano Grassi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore in Firenze, Corso<br />
<br />
<B>PER  L’ANNULLAMENTO<BR><br />
</B>del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Farmacista coadiutore pubblicato dalla U.S.L. 13 di Livorno sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 21.12.1994, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 950, del 28.11.1994, del pari impugnata;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda Sanitaria n. 6 di Livorno;<br />
Visto l&#8217;atto di intervento ad opponendum di Rubinelli Marina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Iaria, Giulio Padoa e Vittorio Chierroni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tali difensori in Firenze Via de&#8217; Rondinelli n. 2;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 16 febbraio 2006 &#8211; relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino -,  gli avv.ti A. Cuccurullo delegato da C. D&#8217;Antone, N. Baldi delegato da S. Grassi e D. Iaria;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto notificato il 15 febbraio 1995 i ricorrenti in epigrafe indicati, dipendenti della U.S.L. n. 6 di Livorno con la qualifica di Farmacisti Collaboratori, corrispondente al primo livello dirigenziale (seconda fascia economica) di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, adivano questo Tribunale al fine di ottenere l&#8217;annullamento del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di farmacista coadiutore, pubblicato dalla U.S.L n. 13 di Livorno sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, del 21 dicembre 1994, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 950, del 21 novembre 1994, deliberazione del pari impugnata.<br />
I ricorrenti a fondamento della domanda deducevano la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 18 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal D.lgs. 7 dicembre 1993  n. 571 e dell&#8217;eccesso di potere desumibile da più sintomi.<br />
Assumevano in particolare gli interessati che indizione del concorso sarebbe stata disposta disattendendo che le suindicate disposizioni non prevedevano più la qualifica di Farmacista coadiutore, e che in base alle stesse disposizioni i dipendenti ricompresi, come i ricorrenti, nella posizione funzionale corrispondente al nono livello del ruolo sanitario, in possesso dell&#8217;anzianità di 5 anni nella posizione medesima, potevano accedere a domanda, ai posti di prima fascia del primo livello dirigenziale che si sarebbero via via resi disponibili.<br />
Sui costituiva in giudizio, con atto depositato il 24 aprile 1995, l&#8217;Azienda sanitaria n. 6 resistendo.<br />
Con atto notificato il 5 gennaio 1997 e depositato il 20 dello stesso mese, interveniva in giudizio a sostegno delle ragioni dell&#8217;Azienda sanitaria resistente, Rubinelli Marina, che aveva partecipato, risultandone vincitrice al concorso di cui al bando impugnato con l&#8217;atto introduttivo di giudizio.<br />
Con memoria del 3 febbraio 2006, l&#8217;Azienda sanitaria n. 6 di Livorno eccepiva in via preliminare l&#8217;inammissibilità del ricorso in quanto notificato ad essa Azienda sanitaria e non alla U.S.L. 13, che aveva adottato gli atti impugnati e la cui soggettività giuridica era proseguita nella gestione stralcio-liquidatoria, organo della Regione Toscana.<br />
Eccepiva inoltre la difesa dell&#8217;Azienda sanitaria la tardività del ricorso per essere la relativa notifica stata effettuata oltre i termini decandenziali di rito decorrenti nella specie dalla data di adozione della delibera n. 950/94 e l&#8217;improcedibilità dello stesso ricorso per non avere i ricorrenti impugnato nessuno dei provvedimenti successivi all&#8217;indizione del concorso.<br />
Nel merito la difesa dell&#8217;Amministrazione contestava la fondatezza della pretesa.<br />
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 16 febbraio 2006.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>E&#8217; Fondata l&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dalla difesa dell&#8217;Azienda sanitaria intimata sul rilievo che la relativa notifica era stata effettuata nei confronti di essa Azienda e non nei confronti della autorità che aveva adottato gli atti impugnati costituita appunto dalla U.S.L. 13, la cui soggettività giuridica era proseguita nella gestione stralcio-liquidatoria, organo della Regione Toscana.<br />
Difatti in base all&#8217;art. 6, comma 1, della L. 23 dicembre 1994 n. 724, come integrato dall&#8217;art. 2, comma 94 della L. 28 dicembre 1995 n. 549, i rapporti obbligatori afferenti alle soppresse U.S.L. non sono trasferiti alla responsabilità della ricostituite A.S.L., ma spettano alla competenza esclusiva delle apposite gestioni liquidatorie costituite presso le regioni (cfr. Cons. St. V Sez. 6 febbraio 2001 n. 484).<br />
In sostanza con la soppressione della U.S.L. e con la conseguente creazione della ASL (D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 502) non si è verificata una successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari le prime,  in quanto l&#8217;art. 6 comma 1 della L. 28 dicembre 1994 n. 724 e l&#8217;art. 2, comma 14 della L. 28 dicembre 1995 n. 549, hanno espressamente individuato nelle sole regioni i soggetti obbligati ad assumere a proprio carico i pregressi rapporti delle soppresse U.S.L., mediante le apposite gestioni stralcio (ora gestioni liquidatorie) dalla legge affidate ai direttori generali delle neocostituite ASL (cfr. Cons. St. V Sez. 26 gennaio 2001 n. 275).<br />
Sulla base di tali rilievi, in accoglimento dell&#8217;eccezione dedotta dall&#8217;Azienda sanitaria intimata, il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara INAMMISSIBILE.<br />
Spese ed onorari di causa compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 16 febbraio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere rel. est.<br />	<br />
Dott. Lydia Orsola SPIEZIA	 &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 ottobre 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-10-2006-n-4557/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4557</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4558</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-10-2006-n-4558/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-10-2006-n-4558/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-10-2006-n-4558/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4558</a></p>
<p>Pres.G. Petruzzelli, Est.V. Fiorentino R. Costa (Avv. M. Paoletti ) contro il Comune di Pisa (Avv.ti L. Giannotti, G. Lazzeri ed R. Ridondelli) la semplice assenza da casa del dipendente in congedo straordinario per malattia nell&#8217;orario di reperibilità non legittima di per se l&#8217;applicazione delle sanzioni disciplinari Pubblico impiego –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-10-2006-n-4558/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4558</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-10-2006-n-4558/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4558</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>G. Petruzzelli, <i>Est.</i>V. Fiorentino<br /> R. Costa (Avv. M. Paoletti ) contro il Comune di Pisa (Avv.ti L. Giannotti, G. Lazzeri ed R. Ridondelli)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la semplice assenza da casa del dipendente in congedo straordinario per malattia nell&#8217;orario di reperibilità non legittima di per se l&#8217;applicazione delle sanzioni disciplinari</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Provvedimenti disciplinari &#8211; Dipendente in congedo straordinario per malattia a seguito di infortunio – Controllo al domicilio nell’orario di reperibilità – Assenza del dipendente da casa &#8211; Valutazione delle effettive circostanze di fatto – Necessità – Sanzioni disposte esclusivamente per assenza da casa “senza giustificato motivo” &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di controlli domiciliari del dipendente in congedo straordinario per malattia a seguito di infortunio ed irrogazione delle eventuali sanzioni, l’Amministrazione è tenuta ad una ragionevole valutazione delle effettive circostanze di fatto anche a mezzo, se necessario, di una più approfondita attività istruttoria, dovendosi conciliare gli opposti interessi, secondo una logica di proporzionalità e di graduazione, dando sempre prevalenza alle esigenze del fondamentale diritto alla salute (art. 32 Cost.), rispetto alle non secondarie necessità connesse al contenimento della spesa pubblica. Ne consegue che, nella specie, è illegittima l’irrogazione delle sanzioni disposta esclusivamente per assenza da casa “senza giustificato motivo”, nell’orario di reperibilità, in quanto tale motivazione è del tutto insufficiente ed anche contraddittoria con il contenuto legislativo (art. 5, comma 14, della L. 11.11.1983 n. 638) il cui rigorismo non deve essere accentuato acriticamente, ma valutato caso per caso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 4558 REG. SENT.<br />
ANNO 2003<br />
N. 466 REG. RIC.<br />
ANNO 1996</p>
<p>      <b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; II^ SEZIONE &#8211;</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 466/1996 proposto da <br />
<B>COSTA ROSSELLA</B> rappresentata e difesa dall’ avv.Maria Paoletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore in Firenze, Piazza Beccaria n. 1</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>il Comune di Pisa</b> in persona del sindaco pro-tempore costituitosi in giudizio, rappresentato  e difeso dagli  avv.ti Laura Giannotti, Gloria Lazzeri e Renata Ridondelli ed selettivamente domiciliati presso la Segreteria di questo Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;</p>
<p><b>per  l’annullamento<br />
</b>del provvedimento n. 3664 del 15 novembre 1995 con il quale l’assessore al Personale del Comune di Pisa ha inflitto ad essa ricorrente la sanzione disciplinare della censura disponendo altresì la decadenza dal trattamento economico per 10 giorni.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’  atto di costituzione in giudizio del comune intimato<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2006 relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino, gli avv.ti Leonardo Liberti delegato dall’avv. Maria Paoletti e Nicola Favati delegato dall’avv. Gloria Lazzeri;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto notificato il 7 gennaio 1996 e depositato il 2 febbraio successivo Costa Rossella, dipendente del comune di Pisa, quale educatrice d’infanzia, adiva a questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento n. 3664, del 15 ottobre 1995, con cui tale comune le aveva comminato la sanzione disciplinare della censura disponendo altresì la decadenza dal trattamento economico per un periodo di dieci giorni e ciò perché essa ricorrente, in congedo straordinario per malattia a seguito di infortunio avvenuto il 29 marzo 1995, era risultata il giorno 30 agosto successivo, in fascia oraria pomeridiana di reperibilità, assente senza giustificato motivo, all’accertamento domiciliare del sanitario della U.S.L. incaricato della visita di controllo.<br />
L’Amministrazione, in particolare, aveva ritenuto inidonea a giustificare tale assenza la circostanza che l’interessata nel pomeriggio del 30 agosto, si fosse recata presso lo studio del suo medico di fiducia, dato che ai sensi dell’art. 83 del R.G.O avrebbe dovuto avvertire il responsabile del proprio servizio della sua necessità di assentarsi. A fondamento della domanda la ricorrente deduceva i seguenti motivi:<br />
&#8211; Eccesso di potere per inadeguata valutazione delle circostanze di fatto;<br />
L’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle ragioni per cui la ricorrente si era assentata dal proprio domicilio.<br />
&#8211; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, ultimo comma del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, come convertito nella L. 11 novembre 1983 n. 683, e dell’art. 83 del Regolamento Generale Organico del personale;<br />
Il provvedimento per cui è causa sarebbe stato adottato sulla base di una lettura eccessivamente rigida delle suindicate disposizioni.<br />
&#8211; Mancata applicazione del C.C.N.L. del Comparto Regioni-Enti Locali, siglato il 6 luglio 1995;<br />
L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la fattispecie tenendo conto del disposto di cui all’art. 25 del suddetto accordo, dato che con il provvedimento impugnato era stato esercitato il potere disciplinare.<br />
Si costituiva in giudizio, con atto depositato il 20 febbraio 1996 il comune intimato contestando la pretesa.<br />
Nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 1996, come da ordinanza n. 94, veniva respinta la domanda cautelare proposta.<br />
La causa veniva trattenuta per la decisione, sulla memoria di parte ricorrente, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2006.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Collegio ritiene apprezzabile ai fini dell’accoglimento della pretesa azionata il motivo con cui viene dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato sul rilievo che l’Amministrazione nel qualificare priva di giustificato motivo l’assenza della ricorrente, in fascia oraria pomeridiana di reperibilità del 30 agosto 1995, non avrebbe tenuto conto delle ragioni di tale assenza dando una interpretazione eccessivamente rigida dell’arto. 5, comma 14 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463; come convertito nella L. 11 novembre 1983 n. 638 e non corretta dell’art. 83 del Regolamento Organico del Personale.<br />
Dispone il suindicato art. 5, comma 14 del D.L 12 settembre 1983 n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica) convertito nella L. 11 novembre 1983 n. 638 (riprodotto nella delibera consiliare n. 67, del 13 novembre 1991, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato) che “<i>qualora il lavoratore pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci gironi e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli del ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.<br />
</i>L’art. 83 del R.G.O. del personale, dispone, invece che “<i>durante la malattia il dipendente non può allontanarsi dalla residenza abituale salvo che ciò non sia certificato dal medico curante in relazione al particolare tipo di malattia. In caso di particolari contingenze che rendono necessario il trasferimento altrove il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione al responsabile del proprio servizio ai fini degli eventuali conseguenti accertamenti”</i>.<br />
Entrambe le disposizioni quindi, con riferimento all’obbligo della reperibilità del dipendente nel proprio domicilio nelle fasce orarie indicate dalla legge o dagli accordi di categoria, prevedono, quindi, che qualora questi se ne debba allontanare deve sussistere un giustificato motivo, ovvero una certificazione del medico curante.<br />
La previsione di cui al comma secondo del suddetto art. 83 del Regolamento Organico del personale del comune di Pisa va, invece, ritenuta, attinente all’ipotesi, che qui non ricorre, di assenza domiciliare per periodi di apprezzabile durata che, in quanto tali, impongono al dipendente in congedo straordinario per malattia, di preavvisare l’amministrazione al fine  di non vanificare l’esercizio del potere di controllo previsto dalla legge.<br />
Inesattamente, pertanto, l’Amministrazione, nell’adottare il provvedimento impugnato, ne ha assunto a fondamento anche il mancato preavviso da parte della ricorrente della sua esigenza di sottoporsi a visita presso il proprio medico di fiducia.<br />
Con riferimento all’ulteriore presupposto sulla cui base è stato adottato il provvedimento ed individuato nell’ ’”assenza senza giustificato motivo all’accertamento domiciliare”, è da rilevare che il certificato esibito dalla ricorrente all’Amministrazione attesta che la predetta il giorno 30 agosto 1995 dalle ore 17, 30 alle ore 19, (orario questo coincidente con quello della fascia oraria di reperibilità) era stata presso lo studio del proprio medico curante per essere sottoposta a visita.<br />
Ora vero è che l’art. 5, comma 14, della già citata L. 11 novembre 1983 n. 638, con il far derivare dall’assenza “senza giustificato motivo” la sanzione della decadenza dal trattamento economico, ha inteso rafforzare la collaborazione del dipendente nella fase del controllo domiciliare attraverso l’obbligo della reperibilità nelle fasce orarie, ma è altrettanto vero che l’Amministrazione è tenuta ad una ragionevole valutazione delle circostanze tutte a mezzo, se necessario anche di una più approfondita attività istruttoria dovendosi conciliare gli opposti interessi, secondo una logica di proporzionalità e di graduazione dando sempre prevalenza alle esigenze del fondamentale diritto alla salute (art. 32 Cost.), rispetto alle non secondarie necessità connesse al contenimento della spesa pubblica.<br />
Nel caso in esame giustamente parte ricorrente lamenta una violazione di legge (vista l’ampia dizione della norma) ed un eccesso di potere in quanto la mera affermazione di assenza “senza giustificato motivo” è del tutto insufficiente ed anche contraddittoria con il contenuto legislativo, il cui rigorismo non deve essere accentuato acriticamente, ma valutato caso per caso, non potendosi ignorare l’insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n 78 del 25 gennaio 1988, nel ricordare come la funzione della norma (art. 5) è quella di assicurare l’efficienza del sistema assicurativo e di evitare il fenomeno dell’assenteismo, ha giustificato la sanzione della decadenza dal trattamento di malattia per i primi 10 giorni, solo e in quanto essa prevede la possibilità di addurre un “giustificato motivo”.<br />
In forza della suindicata considerazione, quindi, l’Amministrazione, ai fini di una corretta adozione del provvedimento avrebbe dovuto procedere ad una più puntuale istruttoria e motivazione, verificando, ad esempio, d’ufficio se tra le fasce orarie di reperibilità e l’orario di ambulatorio, vi fosse o meno coincidenza o, comunque , richiedendo alla ricorrente una giustificazione estesa anche alla necessarietà della visita medica in orario ricompreso nelle fasce orarie di reperibilità e ciò per contemperare il “rigorismo” con cui i principi di “ragionevolezza” che debbono ispirare l’azione della Pubblica Amministrazione, senza limitarsi ad apoditticamente affermare che le giustificazioni fornite erano “insufficienti”.<br />
Ed è peraltro da rilevare che, come affermato in ricorso e non contestato, la ricorrente aveva prodotto oltre al certificato attestante la visita presso il proprio medico di fiducia quello dell’Uffico del Medico Legale della U.S.L. di Pontedera, presso cui si era recata in seguito alla comunicazione di accertamento domiciliare lasciata presso l’abitazione, dal medico fiscale, in base al quale era stata ritenuta non ancora in grado di riprendere l’attività lavorativa.<br />
In base a quanto delineato, concludendo il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Le spese ed onorari di causa liquidati come in dispositivo seguono la soccombenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;<br />
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidati in € 3.000 (tremila) oltre accessori come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 20 gennaio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giuseppe PETRUZELLI	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere est.<br />	<br />
Dott. Lydia Ada Orsola SPIEZIA	 &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 ottobre 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-10-2006-n-4558/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4558</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4565</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-10-2006-n-4565/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-10-2006-n-4565/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-10-2006-n-4565/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4565</a></p>
<p>Pres.G. Petruzzelli, Est.S. Toschei Dalmine S.p.a. (Avv.ti G. Tanzarella ed S. Grassi ) contro la Regione Toscana (non costituita), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Avvocatura dello Stato), il Ministero delle Attività Produttive (Avvocatura dello Stato), il Ministero della Salute (Avvocatura dello Stato), l’A.N.P.A. (Avvocatura dello Stato), e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-10-2006-n-4565/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-10-2006-n-4565/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4565</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>G. Petruzzelli, <i> Est.</i>S. Toschei<br />  Dalmine S.p.a. (Avv.ti G. Tanzarella ed S. Grassi ) contro la Regione Toscana (non costituita), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Avvocatura dello Stato), il Ministero delle Attività Produttive (Avvocatura dello Stato), il Ministero della Salute (Avvocatura dello Stato), l’A.N.P.A. (Avvocatura dello Stato), e l’Istituto Superiore di Sanità (Avvocatura dello Stato), l’A.R.P.A.T. (Avv.ti M.T. Grassi ed N. Felli), il Comune di Piombino (Avv. L. Righi) e la Provincia di Livorno (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura endoprocedimentale delle conferenze di servizi decisorie relative al procedimento per la individuazione degli interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionale e dei responsabili ai quali imputarne gli oneri realizzativi</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Danno ambientale – Individuazione degli interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionale e dei responsabili ai quali imputarne gli oneri realizzativi – Procedimento &#8211; Conferenza di servizi decisoria –Natura endoprocedimentale – Impugnazione del relativo verbale &#8211; Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il quadro normativo settoriale riferibile al procedimento per la individuazione degli interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionale e dei responsabili ai quali imputarne gli oneri realizzativi prevede la direzione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, quale Amministrazione procedente (anche ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990); può trovare un esito provvisorio in casi di conclamata urgenza, costituito da un provvedimento del predetto Ministero di autorizzazione temporanea all’avvio dei lavori di bonifica (ex art. 1, del D.M. 2 maggio 2005 n. 127); si conclude, di regola, con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo degli interventi da realizzarsi a cura del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, in concerto con le altre Amministrazioni statali che hanno partecipato alla conferenza decisoria e d&#8217;intesa con la Regione territorialmente competente. Ne consegue, nella specie, che i verbali di conclusione dei lavori delle conferenze di servizi, seppur decisorie, non assurgono al rango di provvedimenti conclusivi del procedimento, con conseguente inammissibilità del ricorso con cui sono stati impugnati</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>N 4565  REG. SENT.<br />
ANNO 2006<br />
N.  1557  REG. RIC. <br />
ANNO 2004</p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p align=justify>
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Seconda</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori:<br />
Giuseppe PETRUZZELLI			Presidente<br />	<br />
Giuseppe DI NUNZIO			Componente;<br />	<br />
Stefano TOSCHEI				Estensore;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. R.g. <b>1557</b> del <b>2004</b> proposto da <br />
<b>“SOCIETA’ DALMINE S.p.a.”, </b>in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Tanzarella e Stefano Grassi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo dei suindicati difensori in Firenze, Corso Italia n. 2;</p>
<p align=center>contro <br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
&#61485;	la <B>REGIONE TOSCANA</B>, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;<br />	<br />
&#61485;	il <b>MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, il MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, il MINISTERO DELLA SALUTE, l’AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE-A.N.P.A. e l’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’</b>, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, nella cui sede di Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, sono elettivamente domiciliati;<br />	<br />
&#61485;	l’<B>AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE-A.R.P.A.T., </B>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Teresa Grassi e Nicoletta Felli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo dei suindicati difensori in Firenze, Via Zara n. 7;<br />	<br />
&#61485;	il <B>COMUNE DI PIOMBINO</B>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Righi ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via Zara n. 7;<br />	<br />
&#61485;	la <B>PROVINCIA DI LIVORNO</B>, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;<br />	<br />
&#61485;	<br />	<br />
<b>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia<br />
&#8211;	</b>delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi convocata dal Ministero dell’Ambiente ai fini della approvazione del “Piano della caratterizzazione dell’area dello stabilimento industriale di Piombino situato in località Ischia di Crociano, trasmesso da Tenaris–Dalmine S.p.A. e acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio al protocollo 11732/RIBO/B del 27.11.2003”, riunitasi in sede decisoria in data 23 aprile 2004, come da verbale della riunione medesima conosciuto in esito alla ricezione della comunicazione ministeriale 28 aprile 2004, n. 6942/adV/BI (trasmessa a mezzo plico postale ricevuto in data 10 maggio 2004);<br />	<br />
&#8211;	nonché, ove rivestente natura provvedimentale, della comunicazione medesima, nella parte in cui, disponendo l’approvazione del piano di caratterizzazione ne ha subordinato l’attuazione all’osservanza della prescrizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13 e 16, e di ogni altro atto o provvedimento alla stessa preordinato, presupposto o comunque connesso ivi espressamente inclusi, occorrendo, il verbale della Conferenza di Servizi riunitasi nella seduta istruttoria del 15 aprile 2004 e le note ISS 25 luglio 2002, 19 febbraio 2003 e 1 dicembre 2003;</p>
<p><b>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia (in seguito alla presentazione di motivi aggiunti in data 7-8 ottobre 2004)<br />
&#8211;	</b>ove esistente o rivestente natura provvedimentale, della determinazione con cui il Ministero Ambiente avrebbe definito &#8220;criteri generali&#8221; di predisposizione dei piani di caratterizzazione ex D.M. 471/99 e delle note ISS 31 luglio 2000 n. 36340 e 1 dicembre 2003 n. 7936 <br />	<br />
&#8211;	nonché del parere ISS 1 luglio 2004 n. 028690<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
per l’annullamento (in seguito alla presentazione di motivi aggiunti in data 26 maggio 2005)<br />
&#8211;	</b>in quanto occorra e ove rivestente natura provvedimentale, del verbale della conferenza di servizi decisoria del 24 marzo 2005 e della relativa lettera di trasmissione;<br />	<br />
&#8211;	oltre che di ogni atto o provvedimento preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi incluso il verbale della conferenza istruttoria 10 febbraio 2005;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
per l’annullamento (in seguito alla presentazione di motivi aggiunti in data 7 ottobre 2005)<br />
&#8211;	</b>in quanto occorra e ove rivestente natura provvedimentale, del verbale della conferenza di servizi decisoria del 28 luglio 2005 e della relativa lettera di trasmissione, nelle parti in cui la conferenza decisoria ha disposto a carico di Dal mine S.p.a. l’obbligo di effettuazione di misure di messa in sicurezza di emergenza relativamente alle aree di cui è concessionaria e ricompresse nel sito inquinato di interesse nazionale di Piombino;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto o provvedimento preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente inclusi occorrendo il verbale della conferenza istruttoria 5 luglio 2005 e la relativa lettera di trasmissione.</p>
<p>Visto il ricorso originario ed i ricorsi contenenti motivi aggiunti con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Piombino e dei Ministeri ed altre Amministrazioni statali intimate nonché i documenti prodotti;<br />
Vista l’ordinanza 20 ottobre 2004 n. 1088, con la quale questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente nel gravame originario e nel primo tra quelli proposti con motivi aggiunti;<br />
Esaminate le ulteriori memorie depositate con produzioni documentali;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 31 maggio 2006 il dott. Stefano Toschei; presenti per la parte ricorrente l’avv.  Giancarlo Tanzarella nonché, per la parte resistente, l’avv. Lorenzo Corsi delegato da Maria Teresa Grassi e Luca Righi;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
I &#8211; </b>Premette la Società Dalmine S.p.a. (d’ora in poi Dalmine) di essere titolare di una concessione per aree demaniali insistenti nell’area portuale di Piombino ove, fin dal 1° luglio 1973, esercita l’attività industriale di produzione di tubi saldati nel complesso già utilizzato dalla precedente concessionaria Italsider S.p.a..<br />
Premette ancora la Dalmine che, con DM Ambiente 10 gennaio 2000, l’area è stata ricompressa nell’ambito del perimetro del sito inquinato di interesse nazionale di Piombino di talché, con comunicazione del 15 giugno 2000, dichiarava di volersi avvalere della facoltà di provvedere direttamente alla caratterizzazione del sito ed alla conseguente bonifica.<br />
Riferisce la Dalmine di avere avuto frammentarie notizie in merito alla convocazione di una conferenza di servizi istruttoria, indetta dal Ministero dell’ambiente per l’esame del piano di caratterizzazione dell’area dello stabilimento industriale di Piombino, per la data del 15 aprile 2004.<br />
Soggiunge che solo in data 10 maggio 2004 le perveniva la comunicazione dirigenziale 28 aprile 2004 n. 6942 con la quale il Ministero dell’ambiente forniva gli esiti della conferenza di servizi decisoria &#8211; conclusasi con la seduta del 23 aprile 2004 &#8211; ed indicava le prescrizioni alle quali avrebbe dovuto attenersi la stessa Dalmine, comportanti un illogico ed ingiustificato aggravio dei costi di caratterizzazione, senza che si fosse tenuto in alcun conto delle deduzioni presentate e delle soluzioni proposte dalla predetta Società.<br />
Lamentando l’illegittimità delle determinazioni assunte dalle Amministrazioni procedenti nella seduta della conferenza di servizi del 23 aprile 2004 e del contenuto degli atti connessi in quanto precedenti e successivi, ne chiedeva il giudiziale annullamento.<br />
Da qui la proposizione del ricorso originario da parte della Dalmine con richiesta di annullamento del verbale della conferenza di servizi di cui sopra in quanto affetto da numerosi vizi.<br />
<B>II – </B>Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministero della salute ed il Ministero delle attività produttive chiedendo la reiezione del proposto gravame, insieme con il Comune di Piombino che, pure, si è costituito in giudizio.<br />
<B>III – </B>Successivamente la Dalmine ha proposto ricorso contenente motivi aggiunti la cui deduzione è stata resa possibile in seguito alla successiva conoscenza di ulteriori atti (rispetto a quelli noti nel momento in cui venne proposto il ricorso introduttivo) che hanno caratterizzato il percorso procedimentale culminato nella decisione della conferenza di servizi di cui al verbale della seduta del 23 aprile 2004.<br />
Da qui l’integrazione delle originarie censure tramite ricorso contenente motivi aggiunti, reso anche possibile dalla conoscenza documentale scaturita dal deposito di atti da parte delle difese erariali in data 29 luglio 2004 e 24 agosto 2004.<br />
Con ordinanza n. 1088 del 20 ottobre 2004 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla Società ricorrente.<br />
<B>IV – </B>Ai fatti come sopra descritti è seguito un ulteriore tratto procedimentale provocato da una richiesta avanzata dalla Dalmine alle Amministrazioni competenti in data 5 novembre 2004.<br />
In ragione di tale richiesta il Ministero dell’ambiente ha convocato una nuova conferenza di servizi decisoria conclusa con la redazione del verbale della seduta tenutasi in data 24 marzo 2005 con la quale, a parere dell’odierna ricorrente, ci si limitava alla “integrale ed immotivata conferma delle prescrizioni già imposte” (così, testualmente, a pag. 6 del ricorso contenente motivi aggiunti depositato il 7 ottobre 2005).<br />
Nei confronti del verbale della seduta del 24 marzo 2005 insorgeva la Dalmine chiedendone il giudiziale annullamento.<br />
Anche in tal caso le Amministrazioni intimate contestavano la fondatezza delle doglianze dedotte dall’odierna ricorrente.<br />
<B>V – </B>Ulteriori contatti con le Amministrazioni interessate hanno condotto alla convocazione di una nuova conferenza di servizi che, con verbale del 28 luglio 2005, ha rinnovato l’ordine alla Società Dalmine già precisato nel verbale della conferenza di servizi del 24 marzo 2005, fissando il termine ultimo del 30 settembre 2005 “per la presentazione di un elaborato progettuale individuale (…) contenente la descrizione dettagliata degli interventi di messa in sicurezza della falda (…) in mancanza di tale elaborato, potranno essere attivate le procedure di sostituzione in danno, previa diffida del soggetto inadempiente, ai sensi dell’art. 15 del DM 471/99” (così testualmente a pag. 11 del ricorso contenente motivi aggiunti depositato il 7 ottobre 2005).<br />
La Dalmine impugnava con motivi aggiunti questa nuova decisione della conferenza di servizi chiedendone il giudiziale annullamento.<br />
Anche con riferimento a quest’ultimo mezzo di impugnazione si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministero della salute ed il Ministero delle attività produttive ed altri soggetti pubblici coinvolti chiedendo la reiezione del proposto gravame.<br />
Alla udienza del 31 maggio 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1. – </b>Per come risulta dalla premessa esposizione in fatto, le vicende che sono oggetto di controversia attengono alla contestata legittimità del contenuto di due verbali, conclusivi di altrettante conferenze di servizi decisorie, con i quali, nell’ambito della istruttoria relativa alla pianificazione di un intervento di bonifica di interesse nazionale relativo al territorio di Piombino, si sono disposti adempimenti a cura (e spese) della Società Dalmine, in parte proprietaria ed in parte concessionaria dei terreni coinvolti nell’operazione di recupero ambientale.<br />
La predetta Società, in particolare, sostiene di non essere responsabile dell’inquinamento dell’area <i>de qua</i> e di non essere, dunque, tenuta a sopportare i costi della relativa bonifica, ivi compresi gli interventi ad essa prodromici. Peraltro, nel ricorso contenente motivi aggiunti la Società ricorrente lamenta che l’Amministrazione che ha diretto i lavori della conferenza di servizi, vale a dire il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, aveva semplicemente riconvocato i lavori della conferenza, concludendoli con un verbale (del 28 luglio 2005) dal contenuto e presupposti analoghi a quello già sottoposto al giudizio di questo Tribunale, reiterandone in tal modo le illegittimità.<br />
<b>2. –</b> Individuato nelle forme di cui sopra l’oggetto del presente giudizio (motivi aggiunti compresi), il Collegio ritiene indispensabile, ai fini della corretta decisione della controversia, premettere una analisi approfondita della natura dei provvedimenti impugnati dalla Dalmine.<br />
<b>3. –</b> Il quadro normativo, nel quale si inscrivono i gravati verbali delle conferenze di servizi convocate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, si può tratteggiare come segue:<br />
a)	l’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 stabilisce che “Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera <i>a</i>), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento”;<br />	<br />
b)	al comma 14 dell’articolo sopra citato si precisa che “I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell&#8217;ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente, di concerto con i Ministri dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato e della sanità, d&#8217;intesa con la Regione territorialmente competente. L&#8217;approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica”;<br />	<br />
c)	giova rammentare che i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sono stati approvati con D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, il quale all’art. 15 si occupa degli interventi di interesse nazionale (come è quello della fattispecie in esame);<br />	<br />
d)	per quanto qui rileva il citato art. 15 del D.M. n. 471 del 1999, scandisce le tappe procedimentali per giungere alla decisione sull’intervento di bonifica, da realizzarsi a spese e cura del responsabile, nel seguente modo: (comma 2) “Il responsabile presenta al Ministero dell&#8217;Ambiente il Piano di caratterizzazione, il Progetto preliminare e il Progetto definitivo predisposti secondo i criteri generali stabiliti dall&#8217;Allegato 4, nei termini e secondo le modalità di cui all&#8217;articolo 10, comunicando, altresì, le informazioni relative agli interventi di messa in sicurezza adottati ai sensi dell&#8217;articolo 7 o dell&#8217;articolo 8. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato, i progetti sono predisposti dal Ministero dell&#8217;ambiente, che si avvale dell&#8217;A.N.P.A, dell&#8217;Istituto Superiore di Sanità e dell&#8217;E.N.E.A..” (comma 3) “Per l&#8217;istruttoria tecnica degli elaborati progettuali di cui al comma 2 il Ministero dell&#8217;ambiente si avvale dell&#8217;A.N.P.A., delle A.R.P.A delle regioni interessate e dell&#8217;Istituto Superiore di Sanità.” (comma 4) “Il Ministro dell&#8217;Ambiente, di concerto con i Ministri dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato e della sanità, d&#8217;intesa con la regione territorialmente competente, approva il progetto definitivo, tenendo conto delle conclusioni dell&#8217;istruttoria tecnica e autorizza la realizzazione dei relativi interventi.” (comma 4<i>-bis</i>) “In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente, completata l&#8217;istruttoria tecnica, il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio autorizza in via provvisoria, su richiesta dell&#8217;interessato, ove ricorrano i motivi d&#8217;urgenza e fatta salva l&#8217;acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale ove prevista, l&#8217;avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla Conferenza di servizi convocata ai sensi dell&#8217;articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L&#8217;autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui al comma 10 dell&#8217;articolo 10.” (comma 5) “Qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l&#8217;approvazione di cui al comma 4 è subordinata all&#8217;acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità. In tali casi i termini previsti dal presente decreto sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale.” (comma 6) “L&#8217;autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di cui all&#8217;articolo 10, comma 10.”;<br />	<br />
e)	quest’ultimo (cioè l’articolo 10, comma 10, del D.M. n. 471 del 1999) così recita: “Ai fini soli della realizzazione e dell&#8217;esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all&#8217;attuazione del progetto definitivo, e per il tempo strettamente necessario all&#8217;attuazione medesima, l&#8217;autorizzazione di cui al comma 9 sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L&#8217;autorizzazione costituisce, altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori qualora la realizzazione e l&#8217;esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità.”.<br />	<br />
<b>4. &#8211; </b>Orbene, da quanto sopra si evince che la disciplina normativa applicabile al caso in esame (bonifica di un sito inquinato di interesse nazionale) prevede le seguenti tappe procedimentali:<br />
A)	una fase preliminare istruttoria gestita dall’Amministrazione titolare del procedimento e della competenza ad adottare il provvedimento finale, nella specie il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, volta ad individuare quali siano i necessari interventi di messa in sicurezza (anche in via emergenziale) e di caratterizzazione delle aree interne al perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale (in tale fase nulla esclude, come è avvenuto nel caso di specie e riportato nelle premesse dei due verbali impugnati, che l’Amministrazione titolare del procedimento indica e convochi una conferenza di servizi del tipo “istruttorio”, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241);<br />	<br />
B)	una seconda fase procedimentale nel corso della quale gli esiti dell’istruttoria preliminare sono portati al cospetto di una conferenza di servizi “decisoria”, alla quale partecipano (ai sensi dell’art. 17 comma 14 e tenendo conto dell’aggiornata denominazione dei Dicasteri coinvolti) il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive (ora Sviluppo economico), il Ministero della salute e la Regione territorialmente competente (nel caso di specie la Regione Toscana);<br />	<br />
C)	una terza ed eventuale fase – collocabile in epoca successiva rispetto all’istruttoria condivisa con le altre Amministrazioni interessate e caratterizzata dai lavori della conferenza di servizi decisoria &#8211; in cui, sul presupposto della espressa richiesta dell’interessato ed ove ricorrano motivi d’urgenza, il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio autorizza con proprio atto ed in via provvisoria (fatta pur sempre salva l&#8217;acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale ove prevista) &#8211; in attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione del progetto degli interventi di bonifica &#8211; l&#8217;avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente dalla citata conferenza di servizi decisoria;<br />	<br />
D)	una ultima ed ineludibile fase conclusiva nel corso della quale il Ministero dell&#8217;Ambiente e della tutela del territorio, ovviamente di concerto con le altre Amministrazioni statali che hanno partecipato alla conferenza decisoria e d&#8217;intesa con la Regione territorialmente competente, approva con proprio atto (la norma fa riferimento ad un “decreto”) il progetto definitivo.<br />	<br />
Conclusivamente si può affermare che, in ragione della suesposta ricostruzione del quadro normativo settoriale riferibile alla vicenda in questione, il procedimento per la individuazione degli interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionale e dei responsabili ai quali imputarne gli oneri realizzativi:<br />
&#61485;	è diretto dal Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, quale Amministrazione procedente (anche ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990);<br />	<br />
&#61485;	può trovare un esito provvisorio in casi di conclamata urgenza, costituito da un provvedimento del predetto Ministero di autorizzazione temporanea all’avvio dei lavori di bonifica (seppure tale possibilità è stata introdotta dall&#8217;art. 1, del D.M. 2 maggio 2005 n. 127 e, dunque, avrebbe avuto un rilievo nella vicenda qui in esame – se tale istituto fosse stato utilizzato, cosa che non è avvenuta nella specie – solo con riguardo all’esito della seconda conferenza di servizi, di cui al verbale del 28 luglio 2005, la cui decisione conclusiva è stata gravata dalla Dalmine con ricorso contenente motivi aggiunti);<br />	<br />
&#61485;	si conclude, di regola, con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo degli interventi da realizzarsi a cura del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, in concerto con le altre Amministrazioni statali che hanno partecipato alla conferenza decisoria e d&#8217;intesa con la Regione territorialmente competente.<br />	<br />
<b>5. – </b>D’altronde, la prevista conclusione dell’<i>iter</i> istruttorio, la cui impostazione normativa si è sopra descritta, con un atto di tipo monocratico a cura dell’Amministrazione procedente, successivo e distinto dalla decisione assunta con il verbale della conferenza di servizi, è perfettamente in linea con il quadro generale offerto dalle norme contenute nell’art. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, più volte richiamato anche dalla legislazione di settore.<br />
Ebbene, sia nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, che in quella risultante dalla recente novella, emerge una costruzione dell’istituto della conferenza di servizi che impone una distinzione bifasica:<br />
1)	il momento istruttorio, caratterizzato dall’acquisizione degli avvisi dei soggetti pubblici (necessariamente) coinvolti nel procedimento, senza che la naturale efficacia provvedimentale &#8211; autonoma e definitiva &#8211; dell’avviso richiesto alla singola Amministrazione partecipante, quando esso si esprima al di fuori della conferenza, possa incidere sulla sua (trasformata) natura meramente endoprocedimentale laddove venga pronunciato in sede di conferenza, sia pure decisoria;<br />	<br />
2)	il momento conclusivo, costituito dal provvedimento successivo e monocratico adottato dall’Amministrazione procedente, pur sempre tenendo conto degli esiti della conferenza di servizi decisoria.<br />	<br />
In altri termini, l’affermazione contenuta nella disposizione di cui all’art. 14-<i>bis</i>, comma 6-<i>bis</i>, della legge n. 241 del 1990, secondo il quale “All&#8217;esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l&#8217;amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede”, testimonia dell’architettura che il Legislatore ha voluto fare propria nel fissare le regole di funzionamento dell’istituto della conferenza di servizi &#8211; peraltro non derogata da alcuna norma contenuta nella disciplina speciale volta a rendere possibile la bonifica di siti di interesse nazionale inquinati e qui in esame – e che si compendia nella necessità che rispetto all’esito dei lavori della conferenza di servizi decisoria si sostituisca pur sempre un provvedimento conclusivo del procedimento (del quale la conferenza costituisce solo un passaggio procedurale), avente la veste di atto adottato (di regola e tranne specifiche eccezioni) da un organo monocratico dell’Amministrazione procedente.<br />
<b>6. –</b> Per completezza motivazionale e di ricostruzione dell’istituto qui in esame, appare utile rammentare come, in merito alla natura giuridica della conferenza di servizi, si sia ormai consolidato un convincente e diffuso orientamento giurisprudenziale secondo il quale il ridetto istituto:<br />
a)	costituisce un modello procedimentale di cui una delle funzioni principali è proprio quella di coordinamento ed organizzazione di fini pubblici e, nello stesso tempo, risponde al canone costituzionale del buon andamento dell’Amministrazione pubblica, attribuendo dignità di criteri normativi ai concetti di economicità, semplicità, celerità ed efficacia della sua attività. Ciò vuol dire che la conferenza di servizi, proprio perché è solo un modulo procedimentale e non costituisce anche un ufficio speciale della Pubblica amministrazione, autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano, riverbera certamente i suoi effetti (che sono di natura procedimentale) sull&#8217;atto finale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio 1999 n. 1193), ma non assurge alla dignità di organo <i>ad hoc</i>, né acquista soggettività giuridica autonoma, essendo solo uno strumento procedimentale di coordinamento di Amministrazioni che restano diverse tra loro e mantengono la rispettiva autonomia soggettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 giugno 2001 n. 3169);<br />	<br />
b)	in altri termini, il compito della conferenza di servizi è sempre quello della composizione delle discrezionalità amministrative e dei poteri spettanti alle Amministrazioni partecipanti, nonché di contestuale esame degli interessi pubblici coinvolti, ponendosi come momento di confluenza delle volontà delle singole Amministrazioni (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 25 ottobre 2002 n. 540), il cui coagulo è rappresentato dal verbale della conferenza che deve trovare esatta corrispondenza nel contenuto del provvedimento finale;<br />	<br />
c)	la conferenza costituisce, dunque, un momento di comparazione di interessi e di valutazione preventiva, il cui espletamento non è rigidamente formalizzato e le cui conclusioni sono soltanto uno degli elementi che l’Amministrazione procedente deve valutare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001 n. 5296 e sez. V, 2 marzo 1999 n. 212).<br />	<br />
La collocazione della conferenza di servizi – e del relativo verbale di conclusione dei lavori &#8211; nell’alveo degli istituti che si inscrivono nel percorso endoprocedimentale della formazione della volontà dell’Amministrazione procedente che si sintetizza nel contenuto del provvedimento finale è stata anche confermata dalla Corte costituzionale che, al punto 30 della sentenza 26 giugno 2001 n. 206, facendo riferimento alle disposizioni normative di cui all’art. 14 della legge n. 241 del 1990 nella formulazione precedente alla modifica del 2005, chiarisce come la “determinazione di conclusione del procedimento” debba essere assunta “sulla base della maggioranza delle posizioni espresse”, lasciando, dunque, evidentemente intendere come alla decisione conclusiva della conferenza di servizi debba fare comunque seguito l’adozione di un provvedimento conclusivo dell’<i>iter</i> istruttorio procedimentale, coerente con la predetta decisione, assunto dall’Amministrazione procedente.<br />
<b>7. – </b>In ragione del percorso ricostruttivo sopra esposto, è ora possibile definire la natura giuridica degli atti impugnati, sia con il ricorso originario che con quello contenente motivi aggiunti dalla Dalmine e concludere per la loro natura endoprocedimentale, trattandosi – in entrambi i casi – di verbali di conclusione dei lavori di conferenze di servizi che, seppur decisorie, non assurgono al rango di provvedimenti conclusivi e quindi idonei a pregiudicare la posizione giuridica soggettiva che la Dalmine intendeva tutelare in via giudiziale.<br />
Ne deriva la inammissibilità delle due domande giudiziali annullatorie proposte dalla Società ricorrente, in quanto rivolte avverso atti di natura endoprocedimentale ed inidonei a definire i relativi procedimenti.<br />
<b>D’altronde, per ulteriore e definitiva chiarezza motivazionale, il Collegio, nel</b> dichiarare con la presente sentenza l’inammissibilità del ricorso, ha nello stesso tempo chiarito alle Amministrazioni resistenti la reale natura giuridica degli atti qui impugnati e, di conseguenza, la impossibilità che, sulla base degli stessi e senza che il procedimento venga concluso con l’adozione dell’atto finale da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, le prescrizioni in essi contenute possano giuridicamente imporsi al destinatario e, parallelamente, possa farsi conseguire qualsivoglia effetto (se non meramente istruttorio) dal contenuto dei più volti citati verbali delle conferenze di servizi svoltesi il 24 marzo 2004 ed il 28 luglio 2005.<br />
<b>8. – </b>Conclusivamente e nei termini di cui sopra, il ricorso originario e quello contenente i motivi aggiunti debbono dichiararsi inammissibili.<br />
La particolarità e novità dei temi trattati, che costituiscono lo sfondo giuridico della presente controversia nonché la soccombenza della parte ricorrente meramente virtuale, si impongono quali giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese di lite.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 31 maggio 2006.</p>
<p>Il Presidente<br />
Giuseppe Petruzzelli<br />
F.to Giuseppe Petruzzelli</p>
<p>Il relatore ed estensore<br />
Stefano Toschei<br />
F.to Stefano Toschei</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 ottobre 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-10-2006-n-4565/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4568</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-20-10-2006-n-4568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-20-10-2006-n-4568/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-20-10-2006-n-4568/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4568</a></p>
<p>R. Potenza Pres. ff, F. Musilli Est. Associazione Italia Nostra (Avv.ti F. Dello Sbarba, A. Cardone ed L. Buffoni ) contro il Comune di Viareggio (Avv.ti C. Narese e C. Buccheri) e nei confronti di F.M. Cinquini (non costituita) 1. Processo amministrativo &#8211; Legittimazione e interesse processuale &#8211; l’Associazione ambientalista</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-20-10-2006-n-4568/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-20-10-2006-n-4568/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4568</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Potenza Pres. ff,  F. Musilli Est.<br /> Associazione Italia Nostra (Avv.ti F. Dello Sbarba, A. Cardone ed L. Buffoni ) contro il Comune di Viareggio (Avv.ti C. Narese e C. Buccheri) e nei confronti di F.M. Cinquini (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo &#8211; Legittimazione e interesse processuale &#8211; l’Associazione ambientalista Italia Nostra &#8211; Salvaguardia di beni e complessi monumentali di interesse storico-artistico – Rientra tra gli interessi “lato sensu” ambientali – Legittimazione ad agire dell’Associazione Italia Nostra &#8211; Sussiste</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; Legittimazione e interesse processuale &#8211; Accertamento dell’interesse a ricorrere &#8211; Puntuale verifica dell’esistenza di un’effettiva lesione, concreta ed immediata, perpetrata a carico della sfera giuridica dell’istante – Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Processo amministrativo &#8211; Legittimazione e interesse processuale &#8211; l’Associazione ambientalista Italia Nostra &#8211; Salvaguardia di beni e complessi monumentali di interesse storico-artistico – Rientra tra gli interessi “lato sensu” ambientali – Legittimazione ad agire dell’Associazione Italia Nostra &#8211; Sussiste</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; Legittimazione e interesse processuale &#8211; Accertamento dell’interesse a ricorrere &#8211; Puntuale verifica dell’esistenza di un’effettiva lesione, concreta ed immediata, perpetrata a carico della sfera giuridica dell’istante – Necessità</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; III SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi nn. 1977/2005 e 312/2006 proposti <br />
dall’ <B>ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA</B>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Dello Sbarba, Andrea Cardone e Laura Buffoni ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Pier Capponi 87 presso l’avv. Jacopo Cappuccio;</p>
<p align=center>contro<br />
<i><b></p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
&#8211; il <B>COMUNE DI VIAREGGIO, </B>costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Calogero Narese e Corrado Buccheri ed elettivamente domiciliato in Via dell’Oriuolo 20 presso l’avv. Calogero Narese;</p>
<p><i><b>e nei confronti di<br />
</b></i>Cinquini Franca Maria, non costituitasi in giudizio;</p>
<p><B>PER L’ANNULLAMENTO<BR><br />
</B>previa sospensione dell’esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Viareggio n. 38 del 30.7.2005, pubblicata all’Albo pretorio dal 1 al 16 agosto 2005, e divenuta esecutiva il 11.8.2005, nonché di ogni atto preordinato, consequenziale e, comunque connesso del relativo procedimento (RG.n. 1977/2005);<br />
della delibera del Consiglio Comunale di Viareggio, n. 59 del 21.12.2005, con la quale è stata approvata la “Cessione del diritto di superficie ai concessionari di immobili di destinazione residenziale posti sul patrimonio indisponibile del Comune, passaggio al patrimonio disponibile;<br />
nonché della precedente delibera del Consiglio Comunale di Viareggio n. 38 del 30.7.2005, con la quale sono stati approvati i valori di stima, relativamente alla procedura di cessione del diritto di di superficie ai concessionari di immobili di destinazione residenziale posti sul patrimonio indisponibile del Comune;<br />
della delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 2.12.2005, recante il Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Viareggio e segnatamente dell’art. 6 n. 2 che prevede il ricorso alla trattativa privata laddove la condizione giuridica del bene e/o quella di fatto rendano il ricorso all’asta pubblica non conveniente o praticabile;<br />
nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché incognito;</p>
<p>Visto i ricorsi e la relativa documentazione;<br />
Visto gli  atti di costituzione in giudizio <br />
Visto le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 6 luglio 2006 &#8211; relatore il Consigliere Filippo Musilli, gli avv.ti J. Cappuccio delegato da L. Buffoni, C. Nerese e C. Buccheri;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO – DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I due ricorsi in esame sono soggettivamente ed oggettivamente connessi e vanno pertanto riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.<br />
Premessa l’elencazione degli atti presupposti (datati 23.3.1909; 26.4.1924; 21.6.1924; 6.9.1924, con il quale ultimo veniva stipulato l’atto di vendita al Comune di Viareggio degli arenili di cui trattasi e veniva ribadito espressamente l’obbligo di non variare la destinazione delle aree ad uso pubblico “se non con il consenso del Patrimonio statale”) l’Associazione ricorrente espone che con il Capitolato adottato dal Consiglio comunale (1978 e 1980) veniva regolato il rapporto concessorio con i privati per gli arenili comunali in oggetto. Seguiva l’approvazione del nuovo Regolamento-Capitolato, la determinazione dirigenziale n. 4599 del 7.12.2004, la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio 2005, nonché la deliberazione dl Consiglio comunale n. 38 del 30.7.2005, l’avvio del procedimento di alienazione dei diritti di comproprietà indivisa degli arenili comunali di ponente e l’approvazione della perizia effettuata, nonché uno schema di atto di proposta irrevocabile ad acquistare.<br />
Svolte ulteriori argomentazioni e precisazioni, la suddetta Associazione  ha dedotto (avverso i provvedimenti indicati in epigrafe) sei compositi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati in numerosi paragrafi e sottoparagrafi.<br />
Con successivo atto ITALIA NOSTRA ONLUS ha proposto una seconda impugnativa (rubricata con il n. 312/2006) avverso le ulteriori deliberazioni  nn. 59 &#8211; 38 &#8211; 56 del 2005, anch’esse meglio precisate in epigrafe, con cui – dopo un’ampia premessa scandita in tredici paragrafi (e vari sottoparagrafi) – sono state preliminarmente spiegate la connessione dei due riferiti ricorsi (punto 14) nonché la sussistenza della legittimazione a ricorrere in capo alla stessa (punto 15).<br />
A sostegno di questo secondo gravame sono stati proposti altri quattro compositi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, diffusamente argomentati dal punto 16 (pag. 21) al punto 20.3.B.c. (pag. 44).<br />
Il resistente Comune di Viareggio, costituitosi in ambedue i ricorsi, ha contestato la fondatezza degli stessi,chiedendone il rigetto, spese e competenze giudiziali rifuse.<br />
In sede cautelare questa Sezione ha respinto le due istanze di sospensione facendo riferimento “alla natura preparatoria dell’atto ed all’interesse specifico azionato dalla ricorrente” (Ordinanza n. 1024/2005) ed “agli elementi di causa” avuto riguardo ai quali “i provvedimenti impugnati non recano un’attuale modificazione dell’integrità dei beni immobili tutelati” di cui si controverte.<br />
Come cennato in precedenza, la parte resistente pur condividendo l’ambito degli interessi pubblici riconosciuti ad ITALIA NOSTRA, e per la tutela dei quali detta Associazione ha azione ed agisce, ha osservato che nel caso di specie tutto si risolve e si esaurisce nel mutamento della condizione giuridica dei proprietari delle abitazioni civili “con il mantenimento pieno di tutte le garanzie di tutela ambientale, edilizia, paesaggistica e quant’altro che identicamente oggi come ieri e come domani si applica alle intere volumetrie costruite indipendentemente dalla loro destinazione interna”, precisando ulteriormente che “… ciò che occorre è comunque un effetto oggettivo – quale che sia – sull’ambiente per radicare le prospettive di azione di ITALIA NOSTRA, non potendo il mero mutamento di una situazione giuridica, che non ha nessun riflesso su nessun piano oggettivo, costituire un interesse generale di quelli affidati dalla legge alla Associazione ricorrente”.<br />
Al riguardo, sembra però al Collegio che nel quadro complessivo delle questioni controverse non possa preventivamente escludersi – proprio sul piano oggettivo – l’ insorgenza dei menzionati “riflessi” sull’ambiente: e ciò sia per quanto riguarda la tutela degli “interessi” ambientali in senso stretto (individuati negli aspetti fisico-naturalistici di un certo territorio) sia dei “valori” ambientali, “lato sensu” considerati, quali la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e della qualità della vita, intesi come beni e valori ideali idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare e irripetibile, un certo ambito geografico e territoriale.<br />
Ciò detto per quanto riguarda l’oggetto si deve passare al soggetto, cioè ITALIA NOSTRA, il cui Statuto è stato approvato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali; è un’associazione di protezione ambientale (secondo le previsioni di cui all’art. 13 della L. 8.7.1986 n. 349 e del D.M. 20.2.1987); l’art. 1 del suddetto statuto  dichiara che lo scopo della precitata associazione è quello di “… concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione”. <br />
Al ulteriore precisazione e conferma di quanto esposto va aggiunto che l’art. 3 del menzionato Statuto stabilisce che per il perseguimento del suo scopo ITALIA NOSTRA si propone di “suscitare il più vivo interesse e promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la valutazione dei beni culturali, dell’ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei centri storici e della qualità della vita” nonché di “stimolare l’applicazione delle leggi di tutela e promuovere l’intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Paese e di assicurarne il corretto uso e l’adeguata fruizione”.<br />
Correlativamente il Consiglio di Stato (Sez. V, 5.11.1999, n. 1841) in relazione al problema della legittimazione ad agire in giudizio dell’Associazione ITALIA NOSTRA ha avuto modo di chiarire che quest’ultima è legittimata ad agire per la salvaguardia di interessi “lato sensu” ambientali, dovendosi ascrivere al novero di tali interessi, come detto, anche la salvaguardia di beni e complessi monumentali di interesse storico-artistico, oltre che, più in generale, la salvaguardia dei centri storici. Anche in sede consultiva il Consiglio di Stato ha affermato (Sez. I, parere n. 1217/2001 del 23.2.2002) che ai sensi degli artt. 13 e 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349 le associazioni ambientalistiche sono legittimate ad impugnare le deliberazioni comunali nel caso in cui queste, pur presentando aspetti urbanistici, sono suscettibili di pregiudicare il bene dell’ambiente, compromettendone l’adeguata tutela.<br />
Alla stregua di quanto fin qui esposto va dichiarata l’infondatezza della surriferita eccezione di difetto di legittimazione.<br />
Poiché però non è sufficiente trovarsi in una posizione legittimante, ossia di interesse differenziato, per avere in concreto la legittimazione ad agire in giudizio, va rilevato che è necessario un secondo presupposto che è dato dall’effettività e dall’attualità della lesione subita a causa dell’atto amministrativo. In altre parole occorre un pregiudizio concreto del soggetto ricorrente nel senso che non abbisogni alcun atto ulteriore per rendere altrettanto concreta la lesione dell’interesse. Occorre cioè che il pregiudizio derivi dai provvedimenti già emanati (e, nel caso di specie, impugnati: cioè le deliberazioni del Comune di Viareggio, in ordine cronologico: n. 38 del 30.7.2005;  n. 56 del 2.12.2005; n. 59 del 21.12.2005)  e non da futuri atti o comportamenti dell’Amministrazione puramente eventuali ed ipotetici, non essendo ammissibili ricorsi in via cautelare e preventiva (arieggianti le azioni di danno temuto).<br />
Vero è che la giurisprudenza ha distinto anche il pregiudizio puramente eventuale o ipotetico da quello c.d. “potenziale” ossia non ancora prodotto, ma che si verificherà certamente in futuro (il quale consentirebbe invece l’immediato ricorso). Ad avviso del Collegio però, nel caso di cui si controverte, la suddetta “potenzialità” (nell’accezione sopra precisata) non sussiste perché, anche a non voler condividere l’enfatizzazione di parte resistente laddove afferma che “la garanzia della tutela funzionale ed ambientale sta nella disciplina urbanistica vigente (… )” (concetto poi ribadito sostenendo che “le normative urbanistiche restano ferme su tutto il costruito, e che sono esse – e non l’invisibile regime giuridico delle aree sottostanti – a garantire pienamente la tutela ambientale”;  e che “il privato non potrà avere altro obiettivo (essendo ogni altro obiettivo paralizzato dai vincoli della normativa urbanistica)”); e nonostante la problematica  – <br />
per quanto qui rileva- assicurazione del Comune di Viareggio al potenziale acquirente circa il fatto che il di lui “bene acquisterà indubbiamente valore per venir meno dei vincoli che oggi lo condizionano” (vd. il ricorso n. 312/06, pag. 20 b.2) sembra tuttavia doversi ragionevolmente escludere che il pregiudizio  lamentato dall’Associazione ricorrente “si verificherà certamente in futuro”. E poiché l’accertamento dell’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, non può prescindere, secondo i principi generali che regolano il processo amministrativo, da una puntuale verifica dell’esistenza di un’effettiva lesione, concreta ed immediata, perpetrata a carico della sfera giuridica dell’istante, i ricorsi in esame, previa loro riunione, vanno dichiarati inammissibili per carenza di interesse diretto ed attuale.<br />
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della questione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li riunisce e li dichiara inammissibili.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 6 luglio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Raffaele POTENZA                                    &#8211; Presidente f.f.<br />
Dott. Vincenzo FIORENTINO                             &#8211; Consigliere</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 OTTOBRE 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-20-10-2006-n-4568/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2006 n.4568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 20/10/2006 n.841</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-20-10-2006-n-841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-20-10-2006-n-841/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-20-10-2006-n-841/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 20/10/2006 n.841</a></p>
<p>Pres. G. Di Nunzio S. Breschi (Avv.ti R. Tagliaferri e A. Caretti) c/ Ministero della Giustizia, Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello di Firenze, Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato – Firenze) Concorso &#8211; Concorso per abilitazione alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-20-10-2006-n-841/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 20/10/2006 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-20-10-2006-n-841/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 20/10/2006 n.841</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Di Nunzio<br /> S. Breschi (Avv.ti R. Tagliaferri e A. Caretti) c/ Ministero della Giustizia, Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello di Firenze, Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato – Firenze)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso &#8211; Concorso per abilitazione alla professione forense &#8211; Prove scritte &#8211; Valutazione &#8211; Solo punteggio numerico &#8211; Insufficienza</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, la censura di difetto di motivazione, ai sensi della quale, in caso di valutazione negativa della prova scritta, è necessario che all’assegnazione del voto numerico faccia seguito la formulazione di un giudizio di non idoneità con il quale vengano esplicitate le ragioni di tale valutazione, presenta sufficienti elementi di fondatezza ai fini dell’accoglimento della domanda di sospensione cautelare ex art. 21 l. n. 1034/1971.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2006/11/2554/d">nota dell&#8217;Avv. Tommaso Pontello</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ancora in tema di motivazione dell’esame di avvocato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:  841/2006<br />
		Registro Generale:	1463/2006																																																																																										</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA <br />
FIRENZE &#8211; TERZA   SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: GIUSEPPE DI NUNZIO Presidente f.f., relatore; RAFFAELE POTENZA Cons.; FILIPPO MUSILLI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Ottobre 2006 <br />
Visto il ricorso 1463/2006  proposto da:<br />
<b>BRESCHI STELLA</b>  rappresentata e difesa da: TAGLIAFERRI RICCARDO  CARETTI ALBERTO  con domicilio eletto in FIRENZE  VIA L.S. CHERUBINI N. 20  presso TAGLIAFERRI RICCARDO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>  rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO   con domicilio eletto in FIRENZE  VIA DEGLI ARAZZIERI 4  presso la sua sede<br />
<b>COMMISSIONE ESAME AVVOCATO PRESSO CORTE D&#8217;APPELLO DI FIRENZE</b>   rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO   con domicilio eletto in FIRENZE  VIA DEGLI ARAZZIERI 4  presso la sua sede</p>
<p><b>COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE D&#8217;APPELLO BARI</b>   rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO   con domicilio eletto in FIRENZE  VIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede;<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento a firma del Presidente della Commissione per gli esami per l’abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2005, pubblicata mediante affissione presso i locali della Corte d’Appello di Firenze in data 20.6.2006, con il quale la ricorrente non è stata inclusa tra i candidati idonei a sostenere le prove orali dell’esame, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ed in particolare del verbale, ignoto, della Sottocommissione d’esame istituita presso la Corte d’Appello di Bari, con il quale è stata data una valutazione complessiva di 84/150 alle tre prove scritte della ricorrente.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMMISSIONE ESAME AVVOCATO PRESSO CORTE D&#8217;APPELLO DI FIRENZE <br />
COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE D&#8217;APPELLO BARI <br />
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA <br />
Udito il relatore Cons. GIUSEPPE DI NUNZIO e uditi, altresì, per le parti costituite gli avv.ti Riccardo Tagliaferri e G. Cortigiani dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.<br />
Considerato che il ricorso, con specifico riferimento alla dedotta censura di difetto di motivazione, presenta, ad un primo sommario esame, sufficienti elementi di fondatezza;<br />
Considerato che, in relazione agl elementi di causa, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art. 21, della legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della L.n. 205/2000 coordinato con l’art. 1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai fini della compiuta motivazione del giudizio, previo riesame dell’elaborato e limitatamente, comunque, all’eventuale ammissione con riserva.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 ottobre 2006</p>
<p>Firenze, lì 20.10.2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-20-10-2006-n-841/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 20/10/2006 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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