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	<title>20/1/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/1/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2005 n.266</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-1-2005-n-266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-1-2005-n-266/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2005 n.266</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, Est. A. Monaciliuni Agostino Cordova (avv.to Sergio Perongini) contro Procuratore Generale della Repubblica di Napoli e Ministero dell’Interno (Avvocatura Stato). sul potere del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di ripartire le ferie dei singoli Uffici dei Procuratori della Repubblica presso il Tribunale 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-1-2005-n-266/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2005 n.266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-1-2005-n-266/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2005 n.266</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, Est. A. Monaciliuni<br /> Agostino Cordova (avv.to Sergio Perongini) contro Procuratore Generale della Repubblica di Napoli e Ministero dell’Interno (Avvocatura Stato).</span></p>
<hr />
<p>sul potere del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di ripartire le ferie dei singoli Uffici dei Procuratori della Repubblica presso il Tribunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ordinamento giudiziario – Godimento delle ferie da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale – Potere di ripartire le ferie – Appartiene al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale – Potere di approvazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello – Natura.</p>
<p>2. Ordinamento giudiziario – Godimento delle ferie da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale – Potere di ripartire le ferie – Appartiene al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale – Potere di approvazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello – Natura.</p>
<p>3. Ordinamento Giudiziario – Procedimento per la redazione delle tabelle delle ferie ripartite dal Procuratore della Repubblica fra i suoi sostituti – Approvazione ministeriale – E’ l’atto conclusivo del procedimento – Conseguenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Alla luce del quadro normativo vigente (R.D. 14.12.1865 n. 2641, R.D. 30.1.1941 n. 12), il potere di ripartire le ferie, ivi compreso il loro differimento, appartiene a ciascun Ufficio del Pubblico Ministero, ossia, nell’ambito del proprio Ufficio, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, con la conseguenza che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello non ha diretto potere dispositivo in materia.</p>
<p>2. Alla luce del quadro normativo vigente (R.D. 14.12.1865 n. 2641, R.D. 30.1.1941 n. 12), non si rinviene la sussistenza del potere del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di approvare le tabelle delle ferie ripartite dal Procuratore della Repubblica fra i suoi sostituti; l’unico potere definitivo che è dato rinvenire è quello di proporre eventuali variazioni alla tabelle da questi formati per l’approvazione del Ministro di Giustizia.</p>
<p>3. Il procedimento amministrativo per la determinazione delle tabelle delle ferie ripartite dal Procuratore della Repubblica fra i suoi sostituti si conclude con l’approvazione del Ministro di Giustizia, laddove il provvedimento del Procuratore Generale presso la Corte di appello ha natura endoprocedimentale. Di conseguenza è inammissibile il ricorso al Giudice Amministrativo proposto avverso quest’ultimo atto che, in quanto atto endoprocedimentale, non ha efficacia lesiva diretta per il ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul potere del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di ripartire le ferie dei singoli Uffici dei Procuratori della Repubblica presso il Tribunale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA <br />
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Anno 2005<br />
N. 9903 reg. Ric.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>II Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
&#8211; Sezione Prima –</b></p>
<p>composto dai Magistrati 1) dr. Giancarlo Coraggio	&#8211; Presidente;  2) dr. Arcangelo Monaciliuni         &#8211; Consigliere, relatore; 3) dott. Paolo Corciulo	#NOME?																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9903/2004 Reg. gen., proposto da<br />
<b>Cordova Agostino</b>, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell&#8217;atto introduttivo del giudizio, dall&#8217;avv. Sergio Perongini del foro di Salerno, insieme al quale è elettivamente domiciliato in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, n. 70, presso lo studio dell&#8217;aw. Chiara Marrama</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Procuratore Generale della Repubblica di Napoli ed il Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro p.t, rappresentato e difeso (il Ministero della Giustizia) dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli, via Diaz, n. 1 1</p>
<p>per l&#8217;annullamento (previa sospensione)<br />
&#8211; del provvedimento adottato in data 13 maggio 2004 dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli (preannunciato in pari data con nota prot. n. 408 e comunicato il successivo 17 maggio 2004) con il quale è stata rigettata- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e/o conseguente, ivi compreso il successivo provvedimento del 29 giugno 2004, ugualmente adottato dal menzionato Procuratore Generale, con cui sono stati imputati &#8220;in conto ferie 2004&#8221; due giorni di co<br />
nonché, per l&#8217;accertamento e la declaratoria del diritto, quale innanzi negato<br />
e per la condanna<br />
della parte resistente al risarcimento del danno biologico ed alla vita di  relazione patiti dal ricorrente per il mancato, differito o non tempestivo godimento dell&#8217;integrale periodo di congedo di che trattasi, quantificabile anche equitativamente in Euro 50.000,00 Visto il ricorso, in una ai relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per l&#8217;intimato Ministero di Giustizia e la annessa produzione;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore il Consigliere, dr. Arcangelo Monaciliuni;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 24.11.2004, i procuratori delle parti, come da verbale di udienza; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Con il ricorso in esame, notificato il 18.7.2004 e depositato il successivo giorno 28 dello stesso mese, il dott. Agostino Cordova, nella dichiarata qualità di titolare dell&#8217;Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli quale Procuratore Capo della Repubblica in carica, ha impugnato, in una ad un successivo atto conseguente, il provvedimento cui tramite il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli<br />
gli ha negato la possibilità di fruire nel secondo semestre del 2004 di 25 giorni di ferie del 2003, non godute.<br />
Dall&#8217;esposizione dei fatti emerge che, in presenza di detta reiezione (di cui al provvedimento adottato in data 13 maggio 2004), il dott. Cordova aveva indirizzato al Procuratore generale una successiva nota, in data 17 maggio 2004, di reiterazione della richiesta avendo cura, per quanto ciò fosse ultroneo, di specificare le esigenze di servizio sottese alla domanda di differimento, peraltro asseritamente note, nelle loro linee generali, al Procuratore Generale in quanto costituenti il fondamento della proroga, di cui al fax del 17 marzo 2004, concessa dal Ministro della Giustizia al Cordova -destinato con d.m. 20.1.2004 alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere- per continuare ad esercitare le attuali funzioni presso la Procura di Napoli per mesi sei. Quest&#8217;ultima nota rimaneva priva di riscontro formale, fermo che la posizione del Procuratore Generale veniva sostanzialmente confermata dalla successiva specificazione che dei cinque giorni di congedo (dal 28 giugno al 2 luglio 2004) in appresso richiesti dal Procuratore Capo gli ultimi due andavano imputati all&#8217;armo 2004.<br />
In siffatta situazione, il dott. Cordova, ha proposto il ricorso oggi in esame, affidato a due mezzi di impugnazione, volti a denunciare: violazione e falsa applicazione dell&#8217;ari 90 dell&#8217;ordinamento giudiziario, nonché dell&#8217;ari 4, commi, 2 e 4, del d.P.R. n. 395/1988, attuativo dell&#8217;ari. 5 della 1. n. 312/1980 e dell&#8217;ari 16 del d.l.vo n. 511/1946, in una a incompetenza e sviamento (primo mezzo, secondo il quale il Procuratore generale, in assenza di supremazia gerarchica non avrebbe il potere di sindacare, nel merito, l&#8217;esistenza delle prevalenti esigenze di ufficio attestate dal dott. Cordova, capo dell&#8217;Ufficio del pubblico ministero); violazione e falsa applicazione dell&#8217;ari 3 della 1. n. 241/1990, ancora degli articoli del d.P.R. n. 395 citati innanzi, della delibera del C.S.M. n. 1457 del 25.1.1997, in una ad eccesso di potere per difetto di presupposti, carenza di istruttoria e di  motivazione, ingiustizia manifesta, irragioncvolezza, omessa ponderazione degli interessi, contraddittorietà con precedenti (secondo mezzo, alla cui stregua, in ogni caso, il provvedimento sarebbe privo di istruttoria e motivazione, oltre che in patente contraddizione con i precedenti: anni 2000, 2001 e 2002). L&#8217;Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l&#8217;amministrazione statale intimata ed ha insistito per la reiezione del gravame, riportandosi, per la difesa, alla relazione del Procuratore Generale, versata in atti. In giudizio è stata versata documentazione relativa ad attività compiute da entrambi i Procuratori in relazione sempre alla problematica insorta e sono stati versati anche atti sopravvenuti (nota del dott. Cordova al Procuratore Generale, datata 2 agosto 2004, con la quale il primo, senza imputazione ad anni particolari, comunica che&#8230;.. si porrà in ferie dal giorno 3 agosto 2004; nota del 18.9.2004 al Consiglio superiore della magistratura ed atti diversi relativi ad attività del Procuratore generale ad una successiva richiesta del dott. Cordova di congedo straordinario per giorni 30 decorrenti dal 20 settembre 2004). Con ordinanza collegiale n. 4386 dell&#8217;8 settembre 2004, la richiesta tutela cautelare è stata accolta. Alla pubblica udienza del 24 novembre 2004, il ricorso è stato assunto in decisione, presenti i procuratori delle parti costituite che hanno insistito nelle rispettive conclusioni.</p>
<p align=center><b>Diritto </b></p>
<p>1 &#8211; La controversia in esame oppone il dott. Agostino Cordova –titolare (all&#8217;epoca dei fatti) dell&#8217;Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli quale Procuratore Capo della Repubblica in carica- al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli che gli ha negato la possibilità di fruire nel secondo semestre del 2004 di 25 giorni di <br />
ferie del 2003, non godute. Alla richiesta del primo, al secondo indirizzata in data 12 maggio 2004 e così formulata &#8220;Lo scrivente doti. Agostino Cordava, dovendo ancora usufruire, salvo errore, di. 25 giorni di ferie del 2003, e non prevedendo di poterlo fare prima del prossimo periodo feriale per prevalenti esigenze di ufficio, chiede di potersene avvalere a decorrere da tale periodo&#8221;&#8216;, il secondo, il successivo giorno 13 maggio, di ricezione dell&#8217;istanza, opponeva &#8220;Letta l&#8217;istanza; poiché da quanto esposto dal dott. Cordava non emergono elementi tali da giustificare la fruizione di ferie arretrate in momenti successivi al tempo massimo consentito (30 giugno 2004), rigetta l&#8217;istanza&#8221;. A detto diniego hanno fatto seguito gli atti sopra indicati nell&#8217;esposizione in fatto (precisazioni, indagini, repliche, etc.) e, quindi, il ricorso in esame cui tramite il Procuratore Cordova chiede l&#8217;annullamento del provvedimento di diniego innanzi riportato (e di altro conseguente), nonché il risarcimento del danno asseritamente patito per l&#8217;effetto dell&#8217;illegittima determinazione in discorso.<br />
A sostegno del gravame i singoli mezzi di impugnazione innanzi riportati a partire dal primo (incompetenza e sviamento) secondo il quale il Procuratore generale, in assenza di supremazia gerarchica, non avrebbe il potere di sindacare nel merito l&#8217;esistenza delle prevalenti esigenze di ufficio attestate dal dott. Cordova, capo dell&#8217;Ufficio del pubblico ministero. &#8220;Aggiungasi&#8221;, chiarisce il ricorrente, che &#8220;a mente dell&#8217;ari. 97 del r.d. 14.12.1865, n. 2641 il potere del Procuratore Generale in materia di congedi ordinari attiene unicamente all&#8217;approvazione delle e. dette tabelle&#8230;., sicché le istanze di congedo ordinario via via indirizzate all&#8217;Ufficio del Procuratore generale &#8220;non sarebbero da qualificare come richieste di autorizzazione in senso proprio per essere legittimate, oltre che da opportunità istituzionale, soprattutto dalla più generale esigenza di consentire al Procuratore Generale l&#8217;esercizio nel senso più lato del potere di sorveglianza di cui all&#8217;art. 16 del r.d. n. 511 del 31.5.1946, nonché quello di compulsare le eventuali ragioni di opportunità che, nello specifico, potrebbero indurre una diversa modalità di ritardata fruizione delle ferie arretrate&#8221;.</p>
<p>2 &#8211; Orbene, quanto al generale rapporto intercorrente fra i due Uffici, l&#8217;art. 16 del r.d. n. 511 del 1946 (recante le Guarentigie della magistratura), prevede che il Procuratore generale presso la Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari&#8230;. ; la norma è inserita nella Sezione I del Titolo II del regio decreto, che si occupa della sorveglianza sui magistrati. In essa, nella sorveglianza, si sostanzia dunque il rapporto sul piano amministrativo; sul piano processuale al primo spetta poi il solo potere di autosostituzione, come effetto primario e diretto dell&#8217;avocazione che egli intendesse eventualmente disporre ai sensi delle relative previsioni codicistiche, senza che tali tipi di rapporti possano consentire di affermare che il Procuratore Generale è il superiore gerarchico del Procuratore della Repubblica, in quanto tale abilitato ad impartire ordini o direttive (così Cass. Pen., sez. prima, 19.1.1983 e 7.2.1978, secondo cui, per l&#8217;appunto, il Procuratore generale non è il superiore gerarchico &#8230;..). Ciò chiarito, non ricorre la necessità di indagare più in concreto sulla latitudine del potere di sorveglianza poiché da un lato, in difetto di puntuali prescrizioni normative di segno contrario, essa non può intendersi caratterizzata da un potere autorizzatorio riferito a singole, individue, attività di amministrazione attiva e, dall&#8217;altro, poiché la disciplina delle ferie dei magistrati, con connessa individuazione ed attribuzione dei relativi poteri, è oggetto di specifiche disposizioni, già di per sé in grado di indicarne il riparto in una conclusione che non stride con l&#8217;evoluzione del quadro ordinamentale settoriale e generale del pubblico impiego, le cui previsioni in materia di ferie sono state ritenute applicabili anche ai magistrati da più risoluzioni del Consiglio superiore della magistratura, come si evince da quelle versate agli atti dell&#8217;odierno giudizio. E&#8217; l&#8217;art. 90 del r.d. 30.1.1941, n. 12, recante l&#8217;ordinamento giudiziario, ad occuparsi delle ferie dei magistrati durante l&#8217;anno giudiziario; esso così recita: / magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quamntacinque giorni. Per i magistrati.. il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale&#8221;. Al riguardo, la difesa erariale ha versato in atti copia di una circolare del Consiglio superiore della magistratura (priva di estremi) dalla quale si evince che la previsione primaria è stata ritenuta applicabile anche ai magistrati del pubblico ministero per effetto della sopravvenuta normativa di cui alla 1. 24.5.1951, n. 392, per come letta dallo stesso Consiglio superiore della magistratura con deliberazione 29 novembre 1961.<br />
Più a monte, l&#8217;art. 7 dello stesso regio decreto dispone che qualsiasi provvedimento relativo ai magistrati (anche del pubblico ministero) è emanato &#8220;con decreto reale, salvo che non sia diversamente stabilito&#8221;. Quanto all&#8217;ari. 97 del risalente decreto del 1865, citato in ricorso, esso fa seguito ai precedenti 95 e 96. E&#8217; il caso di riportarli tutti nello loro interezza:<br />
Articolo 95 &#8211; II tempo delle ferie è ripartito dai primi presidenti e dai presidenti tra i membri delle corti e dei tribunali civili e correzionali, e dai procuratori generali, e procuratori del Re tra i loro sostituti nella misura prescritta dal capoverso dell&#8217;articolo sopraccitato e nel modo che sarà richiesto dalle esigenze del servizio.<br />
Articolo 96 &#8211; Le tabelle di ripartizione delle ferie dei tribunali, così tra i funzionari giudicanti, come tra quelli del ministero pubblico, sono compilate secondo il formulario stabilito dal ministro di giustizia, e si trasmettono in quattro esemplari rispettivamente ai primi presidenti e ai procuratori generali, debitamente sottoscritte, un mese prima che abbiano principio le ferie. <br />
art. 97 &#8211; I primi presidenti e i procuratori generali esaminano se sia necessaria qualche variazione nelle tabelle, e ne trasmettono un esemplare da essi rispettivamente firmato al ministro della giustizia venti giorni, almeno, prima del cominciamento delle ferie accompagnandolo con le opportune proposte. <br />
Contemporaneamente alla detta trasmissione rassegnano pure le tabelle di ripartizione delle ferie tra i membri della corte e dell&#8217;uffizio della procura generale da essi rispettivamente formate, per la necessaria approvazione delle une e delle altre&#8221;.<br />
3 &#8211; Orbene, il Collegio non rinviene dal coacervo normativo suriportato la sussistenza del potere del Procuratore Generale di approvare le tabelle delle ferie ripartite dal Procuratore del Re (della Repubblica) fra i suoi sostituti; l&#8217;unico potere definitivo che è dato ricavare è quello di proporre eventuali variazioni alle tabelle da questi formate per l&#8217;approvazione del ministro di giustizia. Di converso, l&#8217;unico dovere del Procuratore del Re (della Repubblica) è quello di trasmettere al Procuratore Generale le tabelle redatte  in riferimento  al  proprio  ufficio,  ma non  ai  fini  della  loro approvazione da parte di questi; laddove, evidentemente, approvazione è locuzione tecnico-giuridica che vuoi indicare le definitive determinazioni in ordine alle ferie.<br />
Ma se così è, appare agevole concludere: <br />
a) che il potere di ripartire le ferie, ivi compreso il loro differimento, appartiene a ciascun Ufficio del pubblico ministero, ossia, nell&#8217;ambito del proprio Ufficio, al Procuratore della Repubblica;<br />
b) che alcuna norma dell&#8217;ordinamento preclude un&#8217;autoripartizione (assegnazione) dei periodi di ferie; al contrario, essa è connaturata alla titolarità dell&#8217;Ufficio;<br />
e) che, ai sensi delle previsioni di settore sopra analizzate, il Procuratore Generale non ha diretto potere dispositivo in materia. Ed è ancora agevole concludere che in tali sensi si perviene anche a voler valutare la questione nel più ampio quadro ordinamentale generale, ove cioè volesse porsi in discussione la perdurante validità in particolare delle risalenti previsioni del 1865, così come date; evidente infatti che, in assenza di un rapporto gerarchico, è giocoforza escludere che possa pervenirsi ad affermare per altra via la sussistenza del potere ripetuto. Ne consegue che tale assetto -derivante dall&#8217;applicazione delle norme primarie che reggono la materia e dai principi generali ad essa applicabili-non potrebbe essere messo in discussione, nelle sue linee essenziali, da eventuali approfondimenti istmttori in particolare riferimento all&#8217;effettiva portata e modalità di applicazione ai magistrati del pubblico ministero dell&#8217;ari. 90 cit., alle eventuali competenze riservate al Consiglio superiore della magistratura in materia e, in connessione, al concreto estrinsecarsi dei poteri del ministro di giustizia in ordine alla tabelle (degli uffici del pubblico ministero, in particolare).<br />
Per quanto qui occorre è infatti sufficiente pervenire alla conclusione che il quadro normativo primario non affida alcun potere decisorio definitivo al Procuratore generale.</p>
<p>4 &#8211; Ma se così è, se da una parte l&#8217;atto del Procuratore generale esprime l&#8217;esercizio di un potere-dovere di intervento nel procedimento, dall&#8217;altra, al di là delle formule utilizzate, non può essere qualificato come atto conclusivo del procedimento stesso. Del resto, come innanzi evidenziato sub precedente punto 1), lo stesso ricorrente, al di là delle relative ragioni indicate, non riconosce al procuratore generale il potere di inibirgli la richiesta fruizione delle ferie secondo le modalità da egli ipotizzate; sol che non ne trae le conseguenze dovute (ricorso alle vie amministrative da ritenersi consentite in applicazione della ripetuta normativa) per adire<br />
invece direttamente ed immediatamente questo giudice: in carenza, quindi, dei presupposti processuali richiesti.</p>
<p>5 &#8211; Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda di annullamento va dichiarata inammissibile  e,  per  l&#8217;effetto,  va respinta la domanda risarcitoria.<br />
Le spese di giudizio possono comunque essere compensate fra le parti per giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione prima, dichiara inammissibile la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe e rigetta quella risarcitoria. Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli, in Camera di consiglio, addì 28.12.2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-1-2005-n-266/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2005 n.266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2005 n.471</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-20-1-2005-n-471/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-20-1-2005-n-471/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2005 n.471</a></p>
<p>Pres. GUERRIERI , Est. MANGIA Strippoli Cataldo (Avv.ti A. Clarizia e V. Costanzi) c/ Comune di Rocca di Papa (n.c.) e Global 2000 s.r.l. (n.c.) in presenza di vincoli di inedificabilità relativa l&#8217;Amministrazione comunale può procedere all&#8217;adozione di provvedimenti di diniego di condono pur in carenza dei pareri dell&#8217;autorità preposta</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. GUERRIERI , Est. MANGIA<br /> Strippoli Cataldo (Avv.ti A. Clarizia e V. Costanzi) c/ Comune di Rocca di Papa (n.c.) e Global 2000 s.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in presenza di vincoli di inedificabilità relativa l&#8217;Amministrazione comunale può procedere all&#8217;adozione di provvedimenti di diniego di condono pur in carenza dei pareri dell&#8217;autorità preposta a tutela dei vincoli</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Autorizzazioni e concessioni – Condono edilizio – Diniego da parte della P.A. &#8211; Art. 1 L. 241/90 – Obbligo della P.A. di provvedere quando vi sono elementi sufficienti – Sussiste – Motivi</p>
<p>2 Autorizzazioni e concessioni –Condono edilizio – Sussistenza di vincoli di inedificabilità relativa &#8211; Adozione di provvedimenti di diniego da parte della P.A. – E’ ammissibile anche in carenza dei pareri  dell’autorità preposte a tutela dei vincoli – Condizioni – Eccezioni</p>
<p>3 Autorizzazioni e concessioni –Condono edilizio– Istanza di condono &#8211; Provvedimento di diniego – Possibilità della P.A. di provvedere in carenza dei pareri dell’autorità preposte a tutela dei vincoli –Sussiste – Condizioni – Eccezioni</p>
<p>4 Autorizzazioni e concessioni –Condono edilizio – Diniego – Pendenza di un ricorso avverso il provvedimento di diniego – Possibilità della P.A.di disporre la demolizione delle opere abusive – Sussiste<br />
5 Autorizzazioni e concessioni –Condono edilizio – Ordinanza di demolizione di opere abusive – Non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di pubblico interesse – Motivi</p>
<p>6 Autorizzazioni e concessioni –Condono edilizio – Ordinanza di demolizione di opere abusive – Presupposto – E’ la constatata esecuzione di quest’ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio – Natura dell’ordinanza – È atto dovuto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 In tema di diniego di condono edilizio, in conformità al criterio di economicità dell’attività amministrativa, espressamente sancito dall’art. 1 della legge n. 241/90 e, comunque, riconducibile al principio di rilievo costituzionale di buon andamento,  è da ritenere che l’Amministrazione sia tenuta a provvedere ogni qual volta risultino acquisiti – nella fase istruttoria del procedimento – elementi a ciò sufficienti ovvero ogni qual volta ricorrano elementi idonei all’assunzione della determinazione richiesta, senza dover procedere nell’espletamento di ulteriori accertamenti e/o nell’assunzione di pareri di ulteriori autorità.</p>
<p>2 In presenza di vincoli di inedificabilità relativa, l’Amministrazione comunale può procedere all’adozione di provvedimenti di diniego di condono pur in carenza dei pareri dell’autorità preposte a tutela dei vincoli. Ciò può, infatti, verificarsi in tutti i casi in cui sussistano e siano state accertate ragioni che di per loro stesse sono ostative alla definizione dell’illecito edilizio, qual è – tra le altre – la sottoposizione dell’area interessata ad un vincolo di inedificabilità assoluta ovvero la possibilità di ricondurre l’area de qua tra quelle riportate nell’art. 32, comma 27, del già citato d.l. n. 269/2003; per contro, sempre in presenza di vincoli di inedificabilità relativa, va escluso che l’Amministrazione comunale possa procedere alla definizione dell’illecito edilizio e, dunque, accogliere la domanda di condono senza preliminarmente procedere all’acquisizione dei pareri delle autorità competenti.<br />
3 L’obbligo dell’Amministrazione di provvedere previa acquisizione dei pareri prescritti sussiste unicamente nei casi in cui il procedimento si concluda in termini positivi per il privato; nei casi in cui il procedimento attivato con l’istanza di condono si concluda con un provvedimento di diniego, ben possono, invece, ricorrere casi in cui sussistono ragioni ostative al condono in grado di determinare la superfluità dell’acquisizione dei pareri.</p>
<p>4 La mera proposizione e, quindi, la mera pendenza di ricorsi avverso provvedimenti di diniego di condono non inficia in alcun modo il potere dell’Amministrazione di disporre la demolizione delle opere abusive realizzate.</p>
<p>5 L’ordinanza di demolizione di opere abusive non richiede, in linea generale, una specifica motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che ne giustificano l’emanazione. L’abusività, infatti, costituisce, di per sé, motivazione sufficiente per l’adozione della citata misura repressiva.</p>
<p>6 Presupposto dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di quest’ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, per cui l’ordinanza stessa costituisce un atto dovuto, sufficientemente motivato con il solo accertamento dell’abuso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />	<br />
&#8211; Sezione I-quater &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4035 del 2004, proposto da<br /><b>Strippoli Cataldo</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Valeria Costanzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Flaminia n. 19</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Rocca di Papa</b>, in persona del Sindaco p.t., n.c.;<br />
per l’annullamento<br />
della determina del diniego “alla domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi presentata in data 9.2.2004, prot. 3063” dal ricorrente;e sul ricorso n. 4037 del 2004, proposto da Strippoli Vito, rappresentato e difeso dall’Avv. Valeria Costanzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Flaminia n. 19</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Rocca di Papa</b>, in persona del Sindaco p.t., n.c.;ù</p>
<p>per l’annullamento<br />
della determina del diniego “alla domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi presentata in data 9.2.2004, prot. 3065” dal ricorrente;e sul ricorso n. 5555 del 2004, proposto da Strippoli Vito, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Clarizia e Valeria Costanzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, situato in Roma, via Principessa Clotilde n. 2</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Rocca di Papa</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio Robiony ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Bruxelles n. 59</p>
<p>e nei confronti<br />
della <b>Global 2000 s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento, di data e contenuto sconosciuto, con il quale si ordina la demolizione di opere edilizie su aree assoggettate a vincolo e di ogni altro atto presupposto, tra cui la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 5.2.2004, di approvazione della valutazione tecnico-economica dell’intervento;</p>
<p>Visti i ricorsi con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Papa;<br />
Visti le memorie ed i documenti prodotti;<br />
Visti gli atti tutti delle cause;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 29 novembre 2004 il Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale;<br />Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>In data 13 febbraio 2004 il Comune di Rocca di Papa notificava ai ricorrenti i dinieghi opposti alle domande relative alla definizione degli illeciti edilizi, dagli stessi presentate il precedente 9 febbraio 2004.<br />
Avverso tali provvedimenti i ricorrenti deducono i seguenti motivi di impugnativa:<br />
Falsa applicazione dell’art. 32 D.L. 30.09.2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In  data 6.3.2003, il sig. Vito Strippoli ha acquisito una nota del Responsabile Area Tecnica Servizio Urbanistica del Comune di Rocca di Papa, in cui “si certifica che non esistono vincoli ostativi al conseguimento della concessione in sanatoria, il cui rilascio è però subordinato al conseguimento del parere di cui all’art. 32 della legge n. 47/85 (in tale data non ancora ottenuto n.d.r.)….necessita altresì del nulla osta della Provincia di Roma per il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e R.D. 1126/26”. Ciò premesso, l’Amministrazione non ha adempiuto al precetto di cui alla citata legge, atteso che non ha acquisito i pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli.<br />
L’Amministrazione intimata non si è costituita.<br />
In data 3 maggio 2004, il Comune di Rocca di Papa adottava un provvedimento con il quale ordinava la demolizione d’ufficio ed a spese del sig. Strippoli Vito delle opere abusive realizzate.<br />
Avverso tale provvedimento e ogni altro atto presupposto, tra cui la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 5 febbraio 2004, di approvazione della valutazione tecnico-economica dell’intervento, il sig. Strippoli Vito deduce i seguenti motivi di impugnativa:<br />
l’ordinanza di demolizione sembra motivata sul presupposto che le opere edilizie di che trattasi siano abusive in quanto realizzate in area assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, a vincolo ambientale e paesaggistico, a vincolo idrogeologico nonché a vincolo sismico, compresa nel perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani. Tali presupposti sono inadeguati a giustificare la grave misura sanzionatoria, atteso che il Comune, in sede di decisione sulle istanze di sanatoria, non ha acquisito, com’era suo obbligo, i pareri delle Autorità preposte ai vincoli. L’ordinanza è, dunque, inficiata per derivazione da tutti i gravissimi vizi di difetto di istruttoria che rendono illegittimi i provvedimenti di diniego di rilascio delle concessioni in sanatoria, assunti in tempi “record”. Appare contrario ad ogni canone di buona amministrazione e di doverosa comparazione degli interessi pubblici con quelli di natura privata che il Comune abbia adottato un provvedimento che priva definitivamente il ricorrente del bene della vita oggetto di protezione senza attendere la definizione dei giudizi introdotti avverso i provvedimenti di diniego, palesemente illegittimi. Il provvedimento è immotivato.  Vertendosi in materia di sanzioni amministrative, non può che trovare applicazione la disciplina sanzionatoria meno gravosa per il responsabile del presunto abuso. Ne consegue che l’Amministrazione avrebbe dovuto ingiungere al proprietario la demolizione delle opere e, solo in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, procedere all’acquisizione a titolo gratuito dei manufatti e, quindi, all’esecuzione d’ufficio della demolizione. <br />Anche in caso di interventi eseguiti su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità, l’Amministrazione deve in ogni caso procedere alla preventiva comunicazione dell’ingiunzione a demolire, onde porre il privato nella condizione di eseguire a propria cura e spese le opere necessarie alla riduzione in pristino.<br />
Il Comune di Rocca di Papa si è costituto resistendo. In particolare, con memoria depositata in data 7 giugno 2004, ha contestato le censure sollevate nei seguenti termini: &#8211; il ricorrente ha realizzato opere edilizie, in assenza di titolo abilitativo, su un area protetta da diversi vincoli di inedificabilità assoluta e già sanzionata con diverse ordinanze di demolizione mai annullate; &#8211; in ragione di tale premessa, trova applicazione la nuova disciplina prevista dall’art. 27, comma 2, del T.U. n. 380/2001, con le procedure previste dall’art. 41 dello stesso T.U.; &#8211; le istanze di definizione degli illeciti edilizi sono state tempestivamente respinte per difetto assoluto dei presupposti.<br />
Con ordinanza n. 3133/2004, questo Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione limitatamente all’ordine di demolizione d’ufficio.In data 3 agosto 2004, è stata richiesta dal sig. Cataldo Strippoli la trattazione e decisione unitaria dei ricorsi.<br />
Con memoria depositata in data 18.11.2004, afferente ai ricorsi nn. 11257/2002, 2162/2004, 4035/2004, 4037/2004 e 5555/2004, i ricorrenti hanno segnalato il rilievo assorbente dei ricorsi nn. 4035 e 4037 del 2004 nonché sostanzialmente reiterato le censure già formulate.  <br />
I ricorsi sono stati trattenuti per la decisione alla pubblica udienza del 29 novembre 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Considerata la connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi, il Collegio procede in via preliminare alla riunione dei giudizi.<br />
2. I ricorsi sono infondati e pertanto vanno respinti.<br />
2.1. Come esposto nella narrativa che precede, i sig.ri Vito e Cataldo Strippoli avevano presentato in data 9 febbraio 2004 due istanze di condono per ottenere la regolarizzazione di opere abusive realizzate nell’ambito del territorio del Comune di Rocca di Papa, via Autostrada Montecavo n. 1.<br />
In data 13 febbraio 2004, il Comune di Rocca di Papa ha notificato ai sig.ri Strippoli i provvedimenti di diniego di condono prot. n. 3584 e prot. n. 3585.<br />
A supporto di entrambi i provvedimenti, l’Amministrazione, dopo aver premesso che l’area ricade all’interno del perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani di cui alla L.R. n. 2/84, ha considerato l’esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta nonchè di ulteriori vincoli e, dunque, ha accertato la ricorrenza delle “condizioni di non sanabilità di cui all’art. 32 punto 27  lettera d) del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”.<br />
Detti provvedimenti sono stati impugnati prontamente con la proposizione dei ricorsi nn. 4035 e 4037, incentrati essenzialmente sulla mancata richiesta dei pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli.<br />
2.2. Ciò premesso, il Collegio ritiene l’operato dell’Amministrazione esente dai vizi denunciati.<br />
In conformità al criterio di economicità dell’attività amministrativa, espressamente sancito dall’art. 1 della legge n. 241/90 e, comunque, riconducibile al principio di rilievo costituzionale di buon andamento,  è da ritenere che l’Amministrazione sia tenuta a provvedere ogni qual volta risultino acquisiti – nella fase istruttoria del procedimento – elementi a ciò sufficienti ovvero ogni qual volta ricorrano elementi idonei all’assunzione della determinazione richiesta, senza dover procedere nell’espletamento di ulteriori accertamenti e/o nell’assunzione di pareri di ulteriori autorità.<br />
Data evidenza all’obbligo gravante sull’Amministrazione di astensione dall’assunzione di atti qualificabili superflui, di atti cioè che in alcun modo comporterebbero un utile apporto al fine del decidere, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la denunciata mancata acquisizione dei pareri degli enti preposti alla tutela di vincoli riconducibili nell’ambito di operatività dell’art. 32 della legge n. 47/85, richiamato dall’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non realizza alcuna falsa applicazione di legge, atteso il valore primario e di per sé sufficiente della sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, derivante dalla classificazione dell’area come zona V2 – Aree verdi.<br />
Permanendo nell’ambito della tematica in argomento ma in termini più generali, osserva, dunque, il Collegio che la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta ovvero di vincoli legislativamente indicati come preclusivi rispetto alla sanatoria può essere considerata un ostacolo inequivoco alla sanabilità di opere in tutti i casi in cui – come nella fattispecie in esame &#8211; l’istituzione del vincolo  “prima della esecuzione” delle opere sia da ritenere sussistente in virtù della documentazione prodotta agli atti nonché per la carenza di qualsiasi contestazione da parte del privato.<br />
Da quanto rilevato si perviene alle seguenti conclusioni:<br />
&#8211; la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, come anche la soggezione dell’immobile sul quale è stata realizzata l’opera abusiva a vincoli imposti a tutela di particolari interessi, legislativamente qualificati come ostativi alla sanabilità<br />
&#8211; dal punto di vista dei pareri di cui all’art. 32 della legge n. 47/85, va segnalata – per quanto rileva in questa sede &#8211; l’obbligatorietà per l’Amministrazione di procedere alla loro acquisizione in tutti i casi in cui non sussistano vincoli di inedific<br />
In definitiva, osserva il Collegio che, in presenza di vincoli di inedificabilità relativa, l’Amministrazione comunale può procedere all’adozione di provvedimenti di diniego di condono pur in carenza dei pareri dell’autorità preposte a tutela dei vincoli. Ciò può, infatti, verificarsi in tutti i casi in cui sussistano e siano state accertate ragioni che di per loro stesse sono ostative alla definizione dell’illecito edilizio, qual è – tra le altre – la sottoposizione dell’area interessata ad un vincolo di inedificabilità assoluta ovvero la possibilità di ricondurre l’area de qua tra quelle riportate nell’art. 32, comma 27, del già citato d.l. n. 269/2003; per contro, sempre in presenza di vincoli di inedificabilità relativa, va escluso che l’Amministrazione comunale possa procedere alla definizione dell’illecito edilizio e, dunque, accogliere la domanda di condono senza preliminarmente procedere all’acquisizione dei pareri delle autorità competenti.<br />In base alla riportata ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra i provvedimenti che definiscono i procedimenti attivati da istanze di condono ed i pareri prescritti in caso di opere costruite su aree sottoposte a vincolo, va, dunque, rilevato che l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere previa acquisizione dei pareri prescritti sussiste unicamente nei casi in cui il procedimento si concluda in termini positivi per il privato; nei casi in cui il procedimento attivato con l’istanza di condono si concluda con un provvedimento di diniego, ben possono, invece, ricorrere casi – come quello in esame &#8211; in cui sussistono ragioni ostative al condono in grado di determinare la superfluità dell’acquisizione dei pareri in esame.<br />
Per completezza, si ricorda che, nella parte in “fatto”, i ricorrenti menzionano una certificazione del Responsabile Area Tecnica Servizio Urbanistica del Comune di Rocca di Papa “in cui si certifica che non esistono vincoli ostativi alla concessione in sanatoria”.<br />
In verità, tale certificazione – prodotta in allegato ai ricorsi nn. 4035 e 4037 – si presenta “alquanto” generica. Dalla sua formulazione non emergono riferimenti all’area interessata dalle opere abusive riportate nella richieste di condono dei sig.ri Strippoli, mentre è espressamente menzionata una pratica di condono edilizio intestata al sig. Zarrelli Antonio, “archiviata come pratica 153 ai sensi Legge 47/85”.<br />
Per contro, il Comune di Rocca di Papa, in allegato alla memoria di costituzione depositata per contestare le censure sollevate con il ricorso n. 5555/04, ha prodotto un certificato che attesta che il terreno sito in località Autostrada di Montecavo ricade in zona V2 Aree Verdi (inedificabilità assoluta).<br />
Dai provvedimenti impugnati risulta, ancora, che tale terreno ricade all’interno del Parco Regionale dei Castelli Romani, di cui alla legge regionale n. 2/84.<br />
3. L’infondatezza dei vizi denunciati in ordine ai dinieghi di condono determina, altresì, l’infondatezza della illegittimità derivata denunciata con il ricorso n. 5555/2004 al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione d’ufficio, adottata dall’Amministrazione in seguito ai dinieghi opposti alle domande di definizione degli illeciti edilizi inoltrate dai sig.ri Strippoli.<br />
Anche le censure espressamente formulate avverso il provvedimento de quo non sono meritevoli di condivisione.<br />
In primo luogo, è da rilevare che la mera proposizione e, quindi, la mera pendenza di ricorsi avverso provvedimenti di diniego di condono non inficia in alcun modo il potere dell’Amministrazione di disporre la demolizione delle opere abusive realizzate.<br />
In carenza dell’emanazione di un’ordinanza che, in accoglimento di un’apposita istanza cautelare, sospenda l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, quest’ultimi permangono pienamente efficaci, sicchè ben possono costituire il presupposto per l’adozione di provvedimenti consequenziali. <br />
La pendenza di un ricorso giurisdizionale comporta sicuramente l’opportunità per l’Amministrazione di considerare l’eventualità di un futuro annullamento dell’atto e le conseguenze a questo connesse ma in alcun modo può essere considerato – di per sé – come un vizio che inficia la legittimità di un provvedimento che trova nell’atto impugnato il proprio presupposto.<br />
L’ordinanza di demolizione appare, ancora, sufficientemente motivata. In conformità all’orientamento consolidato della giurisprudenza, si ricorda il principio per cui l’ordinanza di demolizione di opere abusive non richiede, in linea generale, una specifica motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che ne giustificano l’emanazione. L’abusività, infatti, costituisce, di per sé, motivazione sufficiente per l’adozione della citata misura repressiva (salvi i casi – differenti da quello in esame – in cui sia trascorso un lungo periodo di tempo fra la realizzazione dell’opera abusiva e l’adozione della misura repressiva, in grado di ingenerare uno stato di affidamento in capo al privato – cfr., fra le altre, TAR Abruzzo, sent. n. 208 del29 aprile 2003; TAR Puglia, Bari, sent. n. 5843 del 23 dicembre 2002; TAR Campania, Napoli, sent. n. 3570 del 15 giugno 2002; TAR Basilicata, sent. n. 318 del 23 aprile 2002).<br />
Nel caso in cui il privato abbia inoltrato istanza di condono va, altresì, ravvisata un’implicita ammissione in ordine all’abusività dell’opere realizzate.<br />
In tale ammissione la rinnovazione da parte dell’Amministrazione dell’ordinanza di demolizione in seguito a diniego di condono trova un ulteriore supporto: <br />presupposto dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di quest’ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, per cui l’ordinanza stessa costituisce un atto dovuto, sufficientemente motivato con il solo accertamento dell’abuso (cfr. C.d.S., sent. n. 143 dell’11 febbraio 1999; C.d.S., sent. n. 1956 del 30 docembre 1998).<br />
In subordine al precedente motivo, il sig. Strippoli Vito sostiene l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata nella misura in cui ha disposto l’ordine di demolizione d’ufficio con spese a carico del ricorrente.<br />
In particolare, afferma che “l’ordinanza di demolizione, se motivata con riferimento all’insistenza delle opere su aree soggette……a vincoli – asseritamene assoluti – di inedificabilità……….è disposta non solo ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001……..ma anche ai sensi dell’art. 31 del medesimo testo unico” e, dunque, asserisce che “vertendosi in materia di sanzioni amministrative, alla stregua dei principi generali sanciti dalla l. 689/81, nella specie non può che trovare applicazione la disciplina sanzionatoria meno gravosa per il responsabile del presunto abuso”.<br />
Anche tale censura è priva di fondamento.<br />
La tesi proposta dal ricorrente non tiene conto del disposto  delle norme di legge; è idonea, altresì, a determinare un’implicita abrogazione dell’art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, almeno per la parte in cui detta disposizione prescrive l’obbligo per il dirigente di provvedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi in seguito all’accertamento dell’inizio o dell’esecuzione di opere senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità. <br />
Non vi è chi non veda come l’applicazione sempre ed in ogni caso della “disciplina sanzionatoria meno gravosa” annullerebbe la possibilità per l’Amministrazione di disporre la demolizione d’ufficio nei predetti casi, in totale spregio di quanto previsto dal testo unico in materia edilizia. <br />
Tale interpretazione non appare, quindi, condivisibile.<br />
L’art. 31, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001 riporta un espresso riferimento all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, lasciando così intendere che anche per tali ipotesi possa trovare applicazione la disciplina prevista nei precedenti commi del medesimo articolo.<br />
Come già rilevato, ricorre, ancora, la prescrizione del precedente art. 27, comma 2, del D.P.R. in esame, a fondamento della demolizione contestata (con relativo richiamo delle procedure di cui all’art. 41 del medesimo D.P.R.),  il quale si presenta inequivoco nell’ammettere la demolizione d’ufficio per le opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, riprendendo la formulazione del già vigente art. 4, comma 2, della legge n. 47/85.<br />
Al riguardo, ritiene il Collegio che le richiamate disposizioni siano caratterizzate da un ambito di operatività differente.<br />
In particolare, appare fondato affermare che l’adozione di un provvedimento di demolizione d’ufficio sia collegata – a differenza della demolizione intimata al responsabile &#8211; alla valutazione in via diretta del Comune dell’interesse alla pronta eliminazione delle opere rilevate, eseguite senza titolo in aree assoggettate a vincoli di tutela o, comunque, a vincoli di inedificabilità, e, dunque, al positivo accertamento dell’interesse ad un intervento immediato e diretto di demolizione (cfr. TAR Lazio, sent. n. 3955 del 7 maggio 2003; TAR Lazio, sent. n. 1322 dell’8 luglio 1996; TAR Sicilia, sent. n. 2360 del 25 ottobre 1994).<br />
Nel provvedimento impugnato ed ora all’esame, tale valutazione è stata effettuata ed ha condotto ad un esito positivo. Nelle premesse risulta, infatti, che, con il Sindaco e con l’Assessorato all’Ambiente, è stato concertato “che è improcrastinabile l’intervento per la demolizione d’ufficio dell’ulteriore opera abusiva realizzata dal sig. Strippoli Vito in una zona di particolare interesse ambientale, storico e paesaggistico quale è Monte Cavo…….”.<br />
4. Per le ragioni esposte, i ricorsi nn. 4035/2004, 4037/2004 e 5555/2004 sono infondati.<br />
In relazione ai primi due ricorsi, non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.<br />
Per quanto attiene al ricorso n. 5555/2004, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater, respinge i ricorsi nn. 4035/2004, 4037/2004 e 5555/2004.<br />
Per i ricorsi nn. 4035/2004 e 4037/2004, nulla per le spese.<br />
In relazione al ricorso n. 5555/2004, le spese sono compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2004.</p>
<p>Dr. Pio GUERRIERI – Presidente<br />
Dr.ssa Gabriella DE MICHELE – Consigliere<br />
Dr.ssa Antonella MANGIA– Referendario- Relatore – Estensore</p>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2005 n.13</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-20-1-2005-n-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Est. P.G. Lignani Condominio di Via della Rinascita, 103, Terni (Avv.ti G. e R. Materazzi) contro il Comune di Terni (Avv. P. Gennai) e nei confronti di A.T.C. s.p.a. (non costituita) sulla giurisdizione applicabile, dopo la sentenza Corte Cost 204/04, al ricorso volto all&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche create a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-20-1-2005-n-13/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2005 n.13</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. P.G. Lignani<br />  Condominio di Via della Rinascita, 103, Terni (Avv.ti G. e R. Materazzi) contro il Comune di Terni (Avv. P. Gennai) e nei confronti di A.T.C. s.p.a. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione applicabile, dopo la sentenza Corte Cost 204/04, al ricorso volto all&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche create a seguito della costruzione di un parcheggio pubblico interrato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Ricorso volto all’eliminazione delle barriere architettoniche create a seguito della costruzione di un parcheggio pubblico interrato &#8211; Può attenere a diritti soggettivi o ad interessi legittimi – Lesione di diritti soggettivi derivante dal fatto che l&#8217;opera sia stata realizzata con determinate caratteristiche anziché con altre – Comportamento della P.A. &#8211; Corte Cost. 204/04 &#8211; Giurisdizione del G.O. – Sussistenza – Lesione di diritto o di interesse legittimo ad opera di provvedimenti amministrativi &#8211; Giurisdizione del G.A. – Sussistenza – Impugnazione nel termine decadenziale – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ricorso volto all&#8217;annullamento del rifiuto dell&#8217;Amministrazione comunale di adeguare alle esigenze dei condomini l&#8217;area pubblica antistante il loro fabbricato, nonché di provvedere all’eliminazione delle barriere architettoniche create a seguito della costruzione di un parcheggio pubblico interrato può attenere, in carenza di chiare indicazioni nell’atto introduttivo del giudizio, a diritti soggettivi o ad interessi legittimi. Pertanto se si deve intendere che nella prospettazione della parte ricorrente i suoi diritti soggettivi siano stati lesi dal fatto che l&#8217;opera sia stata realizzata con determinate caratteristiche anziché con altre, è evidente che la controversia ha per oggetto un &#8220;comportamento&#8221; della P.A. e di conseguenza, alla luce della nota sent. Corte Cost. 204/04, la questione è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario. Se, invece, la tesi del ricorrente è che la sua posizione soggettiva (sia essa di diritto o di interesse legittimo) sia stata lesa da provvedimenti amministrativi emessi dal Comune nel (preteso) esercizio delle sue potestà di pianificazione urbanistica e di regolamentazione, allora sarebbe stato onere dello stesso ricorrente individuare tali provvedimenti e denunciarne specificamente i (supposti) vizi entro il termine decadenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione applicabile, dopo la sentenza Corte Cost 204/04, al ricorso volto all’eliminazione delle barriere architettoniche create a seguito della costruzione di un parcheggio pubblico interrato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 86/2003, proposto da<br />
<b>Condominio di Via della Rinascita, 103, Terni</b>, in persona dell&#8217;amministratore Alberto Rosignoli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Materazzi e Roberto Materazzi, con domicilio eletto presso l&#8217;avv. Giulia Migliorini in Perugia, via della Luna, 17;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Terni</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Gennari con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, piazza Italia, 11 (Avvocatura provinciale)</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>A.T.C. s.p.a.</b> con sede in Terni, non costituita</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del rifiuto dell&#8217;Amministrazione comunale alle richieste di adeguamento dell&#8217;area pubblica antistante il fabbricato condominale alle esigenze dei condomini, nonché alla eliminazione delle barriere architettoniche create a seguito della costruzione del parcheggio pubblico interrato e di accesso al fabbricato con autoveicoli; rifiuto comunicato con lettera raccomandata 9 dicembre 2002 pervenuta il successivo 13 dicembre 2002;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune;<br />	<br />
	Viste le memorie e gli atti tutti del giudizio;<br />	<br />
	Data per letta, all&#8217;udienza del 12 gennaio 2005 la relazione del Presidente Lignani e udite le parti come da verbale;<br />	<br />
	Rienuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	1.	Il ricorrente Condominio espone che nell&#8217;area di via della Rinascita è stato realizzato un parcheggio interrato, la cui copertura (posta approssimativamente al livello stradale) è area di uso pubblico e dà accesso al fabbricato condominiale.<br />	<br />
	Il Condominio espone, inoltre, che le caratteristiche costruttive di tale copertura sono tali da rendere difficoltoso o impossibile l&#8217;accesso con mezzi meccanici. Essa infatti consiste, almeno in parte, di un &#8220;grigliato&#8221; metallico di limitata resistenza al carico; inoltre presenta dislivelli, gradini, etc..<br />	<br />
	In questa situazione il Condominio si è rivolto al Comune chiedendogli di assumere iniziative per modificare l&#8217;opera in modo da rendere liberamente transitabile la copertura del garage interrato.<br />	<br />
	A queste sollecitazioni il Comune ha risposto, da ultimo, con una lettera datata 9 dicembre 2002 con la quale si fa presente che, ad avviso dell&#8217;amministrazone comunale, «le problematiche sollevate sono di competenza dell&#8217;Azienda Consorziale Trasporti, concessionaria dei lavori di costruzione e gestione del Parcheggio Rinascita-San Francesco».																																																																																												</p>
<p>	2.	E&#8217; seguito il ricorso del Condominio a questo Tribunale amministrativo.<br />	<br />
	Nel ricorso si sostiene che il Comune è tenuto a rimuovere le &#8220;barriere architettoniche&#8221; che impediscono l&#8217;accesso veicolare all&#8217;area in questione, e si nega, invece, che tale dovere faccia carico all&#8217;A.T.C., anche se il ricorso è stato notificato pure a quest&#8217;ultima, per tuziorismo e perché essa «possa far valere le sue ragioni, se ve ne sono» (così la memoria conclusiva del ricorrente).<br />	<br />
	Resiste al ricorso il Comune; l&#8217;A.T.C. non si è costituita.																																																																																												</p>
<p>	3.	Il Collegio osserva, preliminarmente, che non è chiaro se il Condominio intenda presentarsi come titolare di diritti soggettivi ovvero di interessi legittimi.<br />	<br />
	Supposto che si tratti (beninteso nella prospettazione del ricorrente) di diritti soggettivi, la controversia potrebbe nondimeno rientrare nella giurisdizione di questo Tribunale, per effetto dell&#8217;art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, mod. dalla legge n. 205/2000, che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva (cioè estesa ai diritti soggettivi) del giudice amministrativo «le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia».<br />	<br />
	Peraltro, com&#8217;è noto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 204/2004, ha dichiarato incostituzionale detta norma nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo anche i «comportamenti» della p.a., e non solo «gli atti e i provvedimenti».<br />	<br />
	Ciò posto, se si deve intendere che nella prospettazione della parte ricorrente i suoi diritti soggettivi (peraltro non meglio specificati nel ricorso) siano stati lesi dal fatto che l&#8217;opera sia stata realizzata con determinate caratteristiche anziché con altre, ne consegue che la controversia ha per oggetto un &#8220;comportamento&#8221; della p.a., e che detta controversia sfugge alla giurisdizione di questo Tribunale.																																																																																												</p>
<p>	4.	Se, invece, la tesi del ricorrente è che la sua posizione soggettiva (sia essa di diritto o di interesse legittimo) sia stata lesa da provvedimenti amministrativi emessi dal Comune nel (preteso) esercizio delle sue potestà di pianificazione urbanistica e di regolamentazione, allora sarebbe stato onere del ricorrente individuare tali provvedimenti, e denunciarne specificamente i (supposti) vizi.<br />	<br />
	Per di più, ove si ritenga che i provvedimenti asseritamente illegittimi abbiano inciso su interessi legittimi (anziché su diritti soggettivi perfetti), non solo si sarebbero dovuti impugnare formalmente tali atti, ma ciò si sarebbe dovuto fare entro l&#8217;ordinario termine di decadenza.																																																																																												</p>
<p>	5.	E&#8217; presumibile che i provvedimenti lesivi (non meglio specificati dal ricorrente) debbano identificarsi nei piani urbanistici (piano regolatore generale e sue varianti; eventuale piano attuativo o particolareggiato) nonché nel progetto dell&#8217;opera pubblica, nella relativa concessione edilizia, e, ancora, negli eventuali provvedimenti che abbiano modificato la viabilità e la disciplina della circolazione veicolare nell&#8217;area in questione.<br />	<br />
	Ad avviso del Collegio, tutti questi provvedimenti, se adottati (come è da presumere che sia avvenuto) avrebbero dovuto essere impugnati nei termini. Si tratta, invero, di tipici provvedimenti autoritativi, a fronte dei quali la posizione del privato non è quella del diritto soggettivo perfetto, ma dell&#8217;interesse legittimo.<br />	<br />
	Ciò si dice, in particolare, per gli atti di regolamentazione della viabilità e della circolazione stradale.																																																																																												</p>
<p>	6.	All&#8217;udienza di discussione, il difensore del Comune ha prodotto un provvedimento comunale, emesso dal dirigente della Direzione mobilità e trasporti in data 20 giugno 2002, prot. 49127,  e diretto al Condominio, al suo difensore legale, all&#8217;A.T.C. e al Comando di Polizia municipale.<br />	<br />
	Nelle premesse del provvedimento si dà atto che l&#8217;area in questione (particella 486) è urbanisticamente classificata «zona a verde pubblico attrezzato con possibilità di parcheggi interrati». Vi si afferma, inoltre, che essa è da equiparare in pratica «ad un&#8217;area pedonale urbana e quindi [è] assoggettabile alle medesime limitazioni ed alla medesima normativa che consente l&#8217;accesso ai disabili ed ai mezzi di soccorso». Fatte queste premesse, il dirigente «autorizza i residenti nel condominio di Via della Rinascita, 103, ad accedere all&#8217;area interdetta alla circolazione, con il proprio veicolo, fino al numero civico suddetto, con accesso da via Pier della Francesca, esclusivamente per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario a tale operazione nelle fasce orarie seguenti: dalle 8,30 alle 10,30; dalle 14,00 alle 16,00».<br />	<br />
	Dall&#8217;esame di tale atto, il Collegio ritrae la conferma che le limitazioni all&#8217;accesso ed alla circolazione sull&#8217;area in questione risalgono a provvedimenti pregressi (fra i quali il piano regolatore, nella parte in cui qualifica l&#8217;area come &#8220;verde pubblico&#8221; anziché come strada pubblica) non impugnati nei termini, e neppure (supposto che ve ne fossero ancora i termini) con il presente ricorso.<br />	<br />
	E&#8217; inoltre risolutiva la circostanza che neppure il provvedimento del 20 giugno 2002 (certamente conosciuto, all&#8217;epoca, dagli interessati) è stato impugnato nei termini.<br />	<br />
	Quindi, allo stato, è divenuto inoppugnabile il divieto di circolazione veicolare all&#8217;interno dell&#8217;area in questione, salve le deroghe previste nel medesimo provvedimento. Deroghe che, si nota, sono di due tipi: vi è l&#8217;autorizzazione all&#8217;accesso, stabilita nel provvedimento, entro orari determinati, per le operazioni di carico e scarico; e vi è la deroga (richiamata nel provvedimento come sussistente in re ipsa) che consente l&#8217;accesso (senza limiti di tempo) ai disabili e ai mezzi di soccorso.																																																																																												</p>
<p>	7.	Il fatto che la destinazione d&#8217;uso e le limitazioni di accesso all&#8217;area in questione siano regolate da provvedimenti divenuti inoppugnabili per acquiescenza rende inammissibile il presente ricorso.<br />	<br />
	Resta ovviamente salva la facoltà per il Comune di accedere ad una diversa e più favorevole regolamentazione, nell&#8217;esercizio dei propri poteri discrezionali. Resta inoltre salva la facoltà degli interessati di agire in sede civile contro l&#8217;A.T.C., ovvero contro il Comune quale proprietario dell&#8217;immobile, per esigere le modificazioni strutturali che si ritengano necessarie perché sia concretamente possibile quell&#8217;accesso che è giuridicamente consentito dalla disciplina urbanistica e dalla regolamentazione della circolazione stradale (con ciò, ovviamente, questo Collegio non intende in alcun modo pronunciarsi sulla proponibilità e sulla fondatezza di domande giudiziali non appartenenti alla sua giurisdizione).<br />	<br />
	Le spese del giudizio possono essere compensate.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale dell&#8217;Umbria dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.<br />
	Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Perugia il 12 gennaio 2005, dal Tribunale amministrativo regionale dell&#8217;Umbria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:<br />	<br />
1) Avv. Pier Giorgio Lignani, Presidente, est.<br />
2) Avv. Annibale Ferrari<br />
3) Dr. Carlo Luigi Cardoni</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2005 n.119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-20-1-2005-n-119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-20-1-2005-n-119/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2005 n.119</a></p>
<p>Pres. Riggio, est. Giordano Ecosfera s.n.c. (Avv. R. Guida) c. Arpa Lombardia (Avv.ti F. Battaini e V. Lo Iacono) sul principio di continuità nelle gare d&#8217;appalto Contratti della P.A. – Gara d’appalto &#8211; Commissione giudicatrice – Operazioni di valutazione in circa 10 mesi &#8211; Illegittimità Dal generale principio di buon</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-20-1-2005-n-119/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2005 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-20-1-2005-n-119/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2005 n.119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, est. Giordano<br /> Ecosfera s.n.c. (Avv. R. Guida) c. Arpa Lombardia (Avv.ti F. Battaini e V. Lo Iacono)</span></p>
<hr />
<p>sul principio di continuità nelle gare d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara d’appalto &#8211; Commissione giudicatrice – Operazioni di valutazione in circa 10 mesi &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Dal generale principio di buon andamento e di efficienza della Pubblica Amministrazione discende il principio di continuità delle procedure, il quale implica che le gare di appalto siano espletate in un&#8217;unica seduta, o comunque in più sedute immediatamente consecutive, allo scopo di garantire la segretezza delle operazioni di gara, e di conseguenza l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio delle commissioni giudicatrici da possibili influenze esterne. A corollario del principio di continuità, la formulazione dei criteri di valutazione delle offerte deve avvenire prima della conoscenza delle offerte medesime da parte della commissione giudicatrice, ed i verbali delle riunioni devono essere redatti contestualmente ad esse, in modo da escludere l’insorgenza di errori od omissioni nella ricostruzione dell’iter valutativo. Pertanto, sono annullabili gli atti della gara d’appalto quando tra le prime riunioni della commissione, incaricata della valutazione delle offerte, e le successive sia immotivatamente trascorso un rilevante lasso temporale (nella fattispecie, circa dieci mesi).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/6072_6072.pdf">clicca qui</a></p>
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