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	<title>20/1/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/1/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2004 n.468</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-1-2004-n-468/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-1-2004-n-468/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2004 n.468</a></p>
<p>Carabelli contro Ordine Ingegneri Provincia di Roma Pres. Carella, Est. Proietti Procedimento amministrativo – Accesso ai documenti amministrativi – procedimento disciplinare &#8211; accesso di un terzo agli atti del procedimento – esclusione &#8211; fattispecie. E’ legittimo il diniego di accesso di un terzo agli atti di un procedimento disciplinare (nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-1-2004-n-468/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2004 n.468</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-1-2004-n-468/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2004 n.468</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carabelli contro Ordine Ingegneri Provincia di Roma Pres. Carella, Est. Proietti</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Accesso ai documenti amministrativi – procedimento disciplinare &#8211; accesso di un terzo agli atti del procedimento – esclusione &#8211; fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il diniego di accesso di un terzo agli atti di un procedimento disciplinare (nel caso specifico, instaurato a carico di un pubblico dipendente) a nulla rilevando che il terzo abbia provocato l&#8217;apertura del procedimento stesso con un proprio esposto, e ciò sia perché il medesimo è totalmente estraneo alla vicenda disciplinare e sia perché trattasi di atti che attengono in via del tutto mediata e indiretta alla posizione del richiedente, a nulla rilevando che quest&#8217; ultimo intenda esibirli in un distinto giudizio risarcitorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Al terzo autore dell&#8217;esposto è negato l&#8217;accesso agli atti del procedimento disciplinare.</span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sez. III<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso R.G. n. 11204/2003 proposto da<br />
CARABELLI ALBERTO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Malinconico, in virtù di delega apposta sul ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il difensore in Roma, Via delle Tre Madonne n. 20 (Studio Valentini);<br />
contro</p>
<p>l’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Enrico Dante, in virtù di delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Lucrezio Caro n. 12<br />
e nei confronti</p>
<p>di CESARE C. e ANGELO R. , rappresentati e difesi dagli Avvocati Vittorio Biagetti e Federico Cappella, in virtù di delega in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Roma, Via Antonio Bertolotti n. 35;<br />
per l’accesso<br />
agli atti del procedimento disciplinare avviato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Roma nei confronti dell’ing. Cesare C. e dell’ing. Angelo R. ;</p>
<p>e per l’annullamento<br />
del provvedimento prot. n. 4249 in data 3/9/2003 con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Roma ha negato all’ing. Alberto Carabelli l’accesso agli atti del procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’ing. Cesare C. e dell’ing. Angelo R. .</p>
<p>Visto il ricorso indicato in epigrafe con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte resistente e dei controinteressati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Roberto Proietti per la pubblica udienza del 10/12/2003 e uditi i difensori delle parti come da verbale;</p>
<p>Considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p>FATTO E DIRITTO</p>
<p>L’ing. Alberto Carabelli presentava al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Roma due esposti, rispettivamente, nei confronti dell’ing. Cesare C. e dell’ing. Angelo R. .<br />
Da tali esposti scaturivano due procedimenti disciplinari, trattati dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 31/3/2003 e conclusi con il proscioglimento degli accusati.<br />
A seguito di ciò, l’ing. Carabelli chiedeva copia degli atti dei procedimenti, ma gli veniva inviata soltanto una copia a stralcio del verbale della seduta del Consiglio del 31/3/2003, riportante il solo dispositivo.<br />
Seguivano ulteriori istanze di accesso, l’ultima delle quali proposta in data 3/7/2003 con la quale si chiedeva copia dei seguenti atti: copia del verbale del Consiglio dell’Ordine del 31 marzo 2003; copia di tutto il fascicolo ed, in particolare, di tutti gli atti e relativi allegati inviati dagli incolpati, degli atti posti in essere dalla Commissione vertenze del Consiglio dell’Ordine, del relatore ing. Contadini e del Presidente ing. Monti o da membri del Consiglio.<br />
L’interesse del richiedente veniva evidenziato facendo riferimento alla qualità di esponente &#8211; soggetto che aveva originato l’apertura dei procedimenti disciplinari &#8211; e di danneggiato dal comportamento dell’ing. C. e dell’ing. R. – circostanze che, peraltro, avevano originato l’avvio di un procedimento civile.<br />
Decorso il termine per la formazione del silenzio rifiuto, il Consiglio dell’Ordine provvedeva, comunque, ad adottare il provvedimento in data 3/9/2003, rigettando l’istanza di accesso.<br />
Ritenendo illegittimo tale provvedimento, l’ing. Carabelli lo impugnava dinanzi al TAR.<br />
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Roma ed i controinteressati si costituivano in giudizio eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />
Il Collegio osserva quanto segue.<br />
Vanno respinte, preliminarmente, le eccezioni proposte dal Consiglio dell’Ordine e dai controinteressati, con le quali si contesta la tarditità e l’inammissibilità del ricorso, legate alla circostanza che il provvedimento negativo contestato risulta meramente confermativo di altri dinieghi, non impugnati, aventi ad oggetto precedenti richieste di accesso dell’ing. Carabelli.<br />
In particolare, dopo una prima richiesta di accesso – a seguito della quale è stata trasmessa al ricorrente copia dello stralcio del verbale del 31/3/2003 – è stata presentata l’istanza di accesso in data 9/5/2003, respinta con provvedimento del 3/6/2003. E poiché il provvedimento impugnato datato 3/9/2003 è meramente confermativo di quello in data 3/6/2003 e quest’ultimo non è stato impugnato, il ricorso andrebbe considerato tardivo.Il Collegio non condivide questo assunto, poiché, la controversia in tema di violazione del diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi dell&#8217;art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241, rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. di cui al medesimo art. 25, ancorché gli atti che ne formano oggetto attengano alla sfera disciplinare di un Consiglio dell&#8217;ordine (TAR Lazio, Sez. III, 3 aprile 2002, n. 2720).Quindi, vertendo in tema di diritti soggettivi, la mancata impugnazione del diniego entro il termine di decadenza non osta alla possibilità di far valere il diritto di accesso entro il termine di prescrizione a fronte di un nuovo diniego (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2000, n. 4094; Cons. Stato, sez. VI, n. 2542/2002).Passando all’esame del merito, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato debba essere respinto, richiamando i precedenti specifici di questa Sezione, aventi ad oggetto casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio.<br />
In generale, ai sensi dell&#8217; art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241, va ritenuto legittimo il diniego di accesso di un terzo agli atti di un procedimento disciplinare (nel caso specifico, instaurato a carico di un pubblico dipendente) a nulla rilevando che il terzo abbia provocato l&#8217;apertura del procedimento stesso con un proprio esposto, e ciò sia perché il medesimo è totalmente estraneo alla vicenda disciplinare e sia perché trattasi di atti che attengono in via del tutto mediata e indiretta alla posizione del richiedente, a nulla rilevando per converso che quest&#8217; ultimo intenda esibirli in un distinto giudizio risarcitorio (TAR Lazio, Sezione III, 7 marzo 2002, n. 1764).<br />
In particolare &#8211; nei riguardi dei documenti del procedimento disciplinare avviato dal Consiglio di un Ordine professionale nei confronti di un proprio iscritto -, il terzo che richieda di accedere agli atti di un procedimento disciplinare, è privo di quella ‘situazione giuridicamente rilevante’, prescritta ai fini dell&#8217;esercizio del relativo diritto dall&#8217;art. 22 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, poiché egli, ancorché autore di esposto, non è parte del predetto procedimento che si svolge tra l&#8217;amministrazione, l&#8217;incolpato ed il p.m. o altra figura similare (T.A.R. Lazio, sez. III, 3 aprile 2002, n. 2720).<br />
Sussistono validi motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Regionale Amministrativo per il Lazio, Sezione III^,- respinge il ricorso;<br />
&#8211; compensa integralmente tra le parti le spese di lite;<br />
&#8211; ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa;<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2003, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
dott. Luigi Cossu &#8211; Presidente<br />
dott. Vito Carella &#8211; Consigliere<br />
dott. Roberto Proietti &#8211; Referendario &#8211; estensore</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2004 n.141</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-1-2004-n-141/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-1-2004-n-141/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2004 n.141</a></p>
<p>Comune di Moncalieri c/ Ponticelli s.r.l – Pres. Quaranta – Est. D’Ottavi Contratti della pubblica amministrazione – gara – servizio di trasporto e smaltimento rifiuti Urbani – autorizzazione regionale ex art.6, lett. d), del DPR 10 settembre 1982, n.215 – va emessa dalla Regione nel cui territorio il servizio si</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-1-2004-n-141/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2004 n.141</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-1-2004-n-141/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2004 n.141</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Comune di Moncalieri c/ Ponticelli s.r.l – Pres. Quaranta – Est. D’Ottavi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – gara – servizio di trasporto e smaltimento rifiuti Urbani – autorizzazione regionale ex art.6, lett. d), del DPR 10 settembre 1982, n.215 – va emessa dalla Regione nel cui territorio il servizio si esplica</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’autorizzazione abilitativa di cui all’art.6, lett. d), del DPR 10 settembre 1982, n.215, richiesta in una gara per l’aggiudicazione di un appalto per raccolta e trasporto di rifiuti urbani, non può non riferirsi alla regione nel cui ambito territoriale verrà effettuato il relativo servizio in quanto l’autorizzazione in esame, nel contesto normativo richiamato, non si configura come una semplice e generica abilitazione tecnica idonea ex se a consentire il legittimo svolgimento del servizio, ma come autorizzazione specifica (comprensiva ovviamente della valutazione tecnica) a svolgere quel servizio (nel senso dell’attività prevista dalla procedura di gara) in una delimitata regione e sulla base di ulteriori specifiche valutazioni proprie dell’esclusivo e determinato ambito regionale</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;avv. Nino Paolantonio <a href="/ga/id/2004/1/1390/d">&#8220;RISARCIMENTO DEL DANNO E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In un appalto per raccolta e trasporto di rifiuti urbani occorre l’autorizzazione rilasciata dalla Regione nel cui territorio il servizio si esplica.</span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA ITALIANA N. 141/04 REG.DEC.<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
N. 141/04 REG.DEC.<br />
N. 6872 REG.RIC.<br />
ANNO 1996</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p>DECISIONE</p>
<p>sul ricorso in appello numero di registro generale 6872/96, proposto dal<br />
Comune di Moncalieri, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso, per delega resa a margine dell’atto di appello dagli Avv.ti M. Vecchione e M. Colarizi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Guido d’Arezzo, 18,</p>
<p>contro</p>
<p>la S.r.l. Ponticelli, in persona del suo legale rappresentante p.t. n.c.</p>
<p>nei confronti</p>
<p>S. Germano s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. in proprio e nella qualità di Capogruppo mandataria A.T.I. S. Germano s.r.l. e l’Arciere s.c.a.r.l. rappresentata e difesa, dagli Avv.ti G. Massimiliano Danusso, Rino Orioli e Claudio Piacentini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo avvocato in Roma, Via Bertoloni 3/D.</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione 2^, n.320/96, del 31 maggio 1996,</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 18 novembre 2003, il Consigliere Francesco D’OTTAVI ed udito, altresì, l’avvocato Colarizi.</p>
<p>Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p>FATTO</p>
<p>L’appellante Comune di Moncalieri rappresenta che con bando di gara del 27 febbraio 1995, indiceva una licitazione privata per l’affidamento del servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilabili ed il servizio di nettezza urbana, per la durata di cinque anni, con un importo a base d’asta di £.5.7000.000.000, i.v.a. esclusa; la lettera d’invito alla partecipazione alla gara richiedeva, tra l’altro, la presentazione di una copia autenticata, dell’autorizzazione regionale di cui all’art.6, lett. d), del DPR 10 settembre 1982, n.215.<br />
La S.r.l. Ponticelli veniva invitata a partecipare alla gara, allegando alla propria offerta copie delle autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e allo spazzamento, rilasciate dalla Regione Liguria.<br />
L’8 giugno 1995, la Commissione di gara procedeva all’apertura delle buste contenenti la documentazione di gara, la cui conformità alle prescrizioni di bando era prodromica e preliminare all’ammissione alla fase successiva di apertura delle buste contenenti le offerte; in tale contesto, la Commissione rilevava che la Società Ponticelli non aveva presentato l’autorizzazione ex art. 6, lett. d), del DPR n.915/82 rilasciata dalla Regione Piemonte, bensì dalla Regione Liguria, e conseguentemente, ritenendo la documentazione non conforme alle prescrizioni di partecipazione disponeva l’esclusione della Ponticelli dalla gara.<br />
Con delibera n.500/95, che recepiva ed approvava il verbale di aggiudicazione provvisoria dell’8 giugno 1995, risultava aggiudicataria l’A.T.I. formata dalla s.r.l. S. Germano e dalla s.c. a.r.l. L’Arciere.<br />
Avverso tale provvedimento, la Società Ponticelli proponeva ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, chiedendone l’annullamento per vari vizi di illegittimità dell’esclusione, sostenendo in particolare la perfetta validità dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Liguria ai fini di partecipazione alle gare d’appalto del servizio in questione anche in regioni diverse da quelle nel cui territorio deve svolgersi il servizio stesso.<br />
Il ricorso veniva accolto, con il conseguente annullamento dell’aggiudicazione con la sentenza in epigrafe indicata, sentenza ritenuta dall’appellante ingiusta ed illegittima per i seguenti motivi.<br />
L’accoglimento del ricorso, si fonda esclusivamente su quanto espresso e motivato dal primo giudice circa la sufficienza, per partecipare alla gara, dell’autorizzazione di qualsiasi Regione, potendosi l’aggiudicataria successivamente provvedere – secondo l’argomentazione svolta in sentenza &#8211; della specifica autorizzazione da parte della Regione competente che, nella fattispecie, trattandosi solo di consentire attività di raccolta, spazzaggio e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, non avrebbe ragione per negarla; secondo l’appellante tale argomentazione appare viziata da evidente errore logico e di interpretazione del dettato della disposizione di cui all’art.6, lett. d), del DPR n.915/82, oltre ad essere intrinsecamente contraddittoria in quanto, ammettendo che comunque l’aggiudicataria del servizio dovrà munirsi dell’autorizzazione della competente Regione per svolgere il servizio stesso, non fornisce alcuna convincente argomentazione del perché si debba considerare illegittima la richiesta preventiva dell’autorizzazione specifica dell’ente territorialmente competente, tanto più che ciò corrisponde, trattandosi di servizio necessario e che non ammette interruzioni, ad un corretto principio preventivo di certezza sull’effettività dello svolgimento del servizio di cui è gara; senza dimenticare, peraltro, la notoria realtà: le Regioni, o, perlomeno, la Regione Piemonte, con l’istituzione dell’Albo Nazionale che, per le imprese di trasporto dovrebbe sostituire le autorizzazioni regionali, non rilascia più autorizzazioni, mentre l’Albo, istituito nel lontano 1987, è ancora privo di concreta attuazione, ragion per cui una aggiudicataria munita di sola autorizzazione di diversa Regione, si vedrebbe, di fatto, costretta a rinunciare all’esecuzione effettiva del servizio, dal momento che la Regione competente non rilascia l’indispensabile autorizzazione, che, d’altro canto, non può essere sostituita dall’iscrizione all’Albo, non ancora ottenibile in carenza di pratica attuazione.<br />
L’appellante conclude per l’accoglimento del gravame con ogni consequenziale statuizione di legge.<br />
Si è costituita in giudizio la Società San Germano S.r.l. Amministrazione che, con analitica memoria deduce l’infondatezza dell’impugnazione concludendo per l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese.<br />
Alla Camera di Consiglio del 18 ottobre 1996 veniva accolta l’istanza di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.<br />
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>Come riportato nella narrativa che precede con l’appello in esame il Comune di Moncalieri impugna la sentenza, n.320/96, del 31 maggio 1995, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellata Società Ponticelli a r.l. e per l’effetto ha annullato la deliberazione G.C. del 30 giugno 1995, n.500, recante approvazione degli atti della Commissione di gara relativa alla licitazione privata concernente l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e del servizio di nettezza urbana del predetto Comune, con cui veniva disposta l’esclusione dell’appellata dalla gara e l’aggiudicazione della stessa ad altro concorrente.<br />
Come pure considerato in precedenza l’appellante Comune reitera in questa sede – sia pur rimodulandole avverso il contenuto motivazionale dell’impugnata decisione – le argomentazioni già prospettate dinanzi al Tribunale (e da questi disattese), argomentazioni secondo cui del tutto legittimamente l’Amministrazione aveva disposto l’esclusione dell’appellata ditta Ponticelli per difetto di produzione della documentazione di cui all’art. 6, lett. d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, in quanto tale società invece di presentare la prescritta autorizzazione rilasciata dalla regione Piemonte, presentava analoga autorizzazione della regione Liguria.<br />
Le censure sono fondate.<br />
Rileva il Collegio che la duplice osservazione svolta dal Tribunale a giustificazione dell’accoglimento dell’originario ricorso (quella per cui da un lato non occorreva l’autorizzazione della regione competente, ma di una qualsiasi regione, e dall’altro quella concernente la possibilità per l’aggiudicataria di ottenere successivamente la specifica autorizzazione) non regge al vaglio di un’interpretazione sostanziale e finalistica della previsione di bando e della più generale disposizione normativa (art. 6, lett. d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915) applicabili alla fattispecie.<br />
Invero, la normativa (generale e speciale) di riferimento, nel richiedere per la partecipazione alla procedura di gara (e quindi preventivamente e prodromicamente all’eventuale successiva aggiudicazione), la presentazione di copia autenticata del rilascio dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 6, lett. d) del richiamato D.P.R. n.915/1982, vanno letti ed interpretati nel loro contesto applicativo relativo all’ambito territoriale della regione di appartenenza del servizio posto a gara. In altri termini è evidente (nel contesto applicativo della richiamata normativa che ha demandato alle regioni tutte le competenze programmative e autorizzative in materia di rifiuti), che l’autorizzazione abilitativa richiesta in sede di gara non possa non riferirsi alla regione nel cui ambito territoriale verrà effettuato il relativo servizio e ciò in quanto l’autorizzazione in esame, nel contesto normativo richiamato, non si configura come una semplice e generica abilitazione tecnica idonea ex se a consentire il legittimo svolgimento del servizio, ma come autorizzazione specifica (comprensiva ovviamente della valutazione tecnica) a svolgere quel servizio (nel senso dell’attività prevista dalla procedura di gara) in una delimitata regione e sulla base di ulteriori specifiche valutazioni proprie dell’esclusivo e determinato ambito regionale.<br />
In tale contesto deve anche disattendersi l’ulteriore argomentazione svolta dal Tribunale relativa alla pretesa esclusione del servizio de quo (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e servizio di nettezza urbana ) dal più generale concetto-nozione di smaltimento rifiuti cui fa più volte riferimento la richiamata normativa; invero una meditata lettura di questa convince, a contrario, della sicura ricomprensione nel generale concetto-nozione di smaltimento rifiuti anche delle più limitate attività sopra richiamate, oggetto della gara de quo, in quanto da un lato il concetto di smaltimento rifiuti nella sua totale omnicomprensività non può non ricomprendere anche quelle attività, quali quelle di specie, che sono alla base (per così dire una delle “fonti”) dello smaltimento e, dall’altro, perché la funzione programmatoria generalmente affidata alle regioni non può essere utilmente smembrata di un settore così rilevante.<br />
Da ultimo vanno pure disattese (e contestualmente appaiono fondate le censure prospettate dall’appellante Comune), le argomentazioni svolte nell’impugnata sentenza relative alla “successiva” possibilità da parte dell’aggiudicatario di munirsi della autorizzazione rilasciata dalla regione competente; invero, a prescindere dalle concrete difficoltà evidenziate dalla difesa dell’appellante circa il positivo rilascio di tale autorizzazione da parte della regione Piemonte, la lettura del bando di gara e la pacifica applicazione dei principi generali in materia di partecipazione alle gare, (tra cui quello dell’economicità e concretezza dell’attività amministrativa che sarebbe certamente frustrata dal differimento abilitativo subordinato all’aggiudicazione) rendono logica, razionale e legittima la preventiva presentazione dello specifico titulus proprio al fine di legittimare la stessa partecipazione alla procedura.<br />
Conclusivamente, pertanto, l’appello deve essere accolto, e per l’effetto, va annullata l’impugnata decisione con conseguente annullamento del ricorso di primo grado.<br />
Sussistono, tuttavia, validi motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese per ambedue i gradi di giudizio.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, accoglie l’appello, annulla la sentenza pure in epigrafe indicata e per l’effetto rigetta l’originario ricorso.<br />
Compensa tra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003, dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:<br />
Alfonso Quaranta Presidente<br />
Paolo Buonvino Consigliere<br />
Francesco D’Ottavi Consigliere estensore<br />
Claudio Marchitiello Consigliere<br />
Aniello Cerreto Consigliere</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />
f.to Francesco D’Ottavi f.to Alfonso Quaranta</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
f.to Francesco Cutrupi</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20 gennaio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>IL DIRIGENTE<br />
f.to Antonio Natale</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 20/1/2004 n.81</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-decreto-presidenziale-20-1-2004-n-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-decreto-presidenziale-20-1-2004-n-81/</guid>

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<p>Espropriazione per pubblica utilità – occupazione d’urgenza – adeguamento autostrada – superficie di mq 160 che incide sull’abitazione dei ricorrenti -tutela cautelare con decreto presidenziale – accoglimento. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO – Ordinanza sospensiva n.2234 del 18 maggio 2004 Vedi anche: TAR TOSCANA – FIRENZE- Ordinanza sospensiva del 5</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-decreto-presidenziale-20-1-2004-n-81/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 20/1/2004 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-decreto-presidenziale-20-1-2004-n-81/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 20/1/2004 n.81</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – occupazione d’urgenza – adeguamento autostrada  –  superficie di mq 160 che incide sull’abitazione dei ricorrenti  -tutela cautelare con decreto presidenziale – accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO – <a href="/ga/id/2004/5/4030/g">Ordinanza sospensiva n.2234 del 18 maggio 2004</a></p>
<p>Vedi anche: TAR TOSCANA – FIRENZE- <a href="/ga/id/2004/5/4026/g">Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2004 n.199</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
DELLA TOSCANA &#8211; Sezione Terza</b></p>
<p><b>I L   P R E S I D E N T E</b><br />
ha pronunciato il seguente<br />
<b>D E C R E T O</b></p>
<p>sul ricorso n. 125/2004 proposto da <b>GIACOBBI ADRIANO</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Vannetti e Francesca Cipriani con domicilio presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale in Firenze, Via Ricasoli n. 40;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>, in persona del Ministro pro-tempore, non costituitosi in giudizio;<br />
&#8211; la <b>AUTOSTRADE PER L&#8217;ITALIA S.p.A.,</b> in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>l&#8217;A.N.A.S. S.p.A., </b>in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione,<br />1- atto di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dell&#8217;attraversamento del tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello da parte del Presidente di A.N.A.S. S.p.A. del 27 giugno 2003 &#8211; mai notificato al ricorrente;</p>
<p>2- decreto di occupazione di urgenza del Prefetto della Provincia di Firenze del 7 ottobre 2003 e notificato al ricorrente in data 8 novembre 2003;<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;<br />
Letto il ricorso;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, anche nella forma del Decreto presidenziale provvisorio, contenuta nel ricorso medesimo;</p>
<p>Premesso che agli effetti cautelari in esame viene in rilievo il decreto relativo all&#8217;occupazione d&#8217;urgenza di cui al punto 2 dell&#8217;epigrafe che precede;<br />
Visto l&#8217;art. 21, IX comma della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, così come introdotto dall&#8217;art. 3 della L. 205/2000, coordinato con l&#8217;art. 1 della legge stessa;</p>
<p>Considerato che sussistono i presupposti di cui alla precitata disposizione, ove si consideri che:<br />
&#8211; la prima udienza collegiale utile risulta fissata per il 5 febbraio 2004;<br />
&#8211; la immissione in possesso risulta disposta a far tempo dall&#8217;11.12.03;<br />
&#8211; la esecuzione dell&#8217;intervento mostra di incidere in misura rilevante sulla disponibilità dell&#8217;immobile dei ricorrenti adibito a civile abitazione;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza di misura cautelare provvisoria relativamente all&#8217;impugnato decreto di occupazione di urgenza, nei limiti della posizione soggettiva del ricorrente, e per l&#8217;effetto dispone la non esecuzione del previsto intervento sino alla pronuncia collegiale;</p>
<p>Fissa la Camera di Consiglio del 5 febbraio 2004 per la trattazione collegiale della istanza cautelare.</p>
<p>Manda alla Segreteria di provvedere alla comunicazione anche via fax del presente decreto.</p>
<p>Firenze, li 20 gennaio 2004</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2004 n.495</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-20-1-2004-n-495/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-20-1-2004-n-495/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2004 n.495</a></p>
<p>Zannoni contro Ministero Difesa e Comando Generale Carabinieri. &#8211; Pres. Mastrocola, Est. Politi 1. Carabinieri – Procedimento di avanzamento &#8211; criteri applicativi artt. 25 e 26 della l. 12 novembre 1955 n. 1137 – sindacato giurisdizionale del G.A. nel giudizio espresso in modo assoluto – sussiste. 2. Carabinieri – procedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-20-1-2004-n-495/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2004 n.495</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-20-1-2004-n-495/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2004 n.495</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Zannoni contro Ministero Difesa e Comando Generale Carabinieri. &#8211; Pres. Mastrocola, Est. Politi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Carabinieri – Procedimento di avanzamento &#8211; criteri applicativi artt. 25 e 26 della l. 12 novembre 1955 n. 1137 – sindacato giurisdizionale del G.A. nel giudizio espresso in modo assoluto – sussiste.</p>
<p>2. Carabinieri – procedimento di avanzamento – sindacato del giudice amministrativo – verifica della congruità del punteggio attribuito – esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il giudizio per l’avanzamento di grado espresso in modo assoluto, senza parametri comparativi, non esclude totalmente il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione.</p>
<p>2. Il giudice amministrativo non può procedere all&#8217;esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, e dunque non può verificare la congruità del punteggio attribuito, poiché la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sussiste la competenza del G.A., nei giudizi per l&#8217;avanzamento di grado, solo in presenza di macroscopiche incoerenze o irragionevolezze</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione I-bis </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza </b></p>
<p>sul ricorso n. 10997 del 2001, proposto da<br />
<b>Zannoni Luigi</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonelli, Roberto Modena ed Angela Maria Schwarzenberg, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via Monte delle Gioie n. 24</p>
<p align=center>contro </p>
<p>&#8211; <b>il Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;<br />
&#8211; <b>il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri</b>, in persona del Comandante p.t.;<br />
e nei confronti<br />
di <b>Crisafi Antonio, Bove Antonio e Bernini Goffredo</b>, non costituitisi in giudizio<br />
per l&#8217;annullamento-<br />dell&#8217;esito del giudizio di avanzamento al grado di Colonnello per l’anno 2001, di cui al provvedimento prot. n. DPGM/II/4/1/1817 del 28 maggio 2001 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 4^ Divisione – I Sezione, con il quale il ricorrente, pur idoneo, non è stato iscritto in quadro al grado superiore di Colonnello avendo occupato nella graduatoria il 49° posto; &#8211; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.<br />
Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione resistente;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 10 novembre 2003 il Cons. Roberto POLITI;<br /> uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto </b></p>
<p>Sostiene parte ricorrente che l&#8217;impugnato provvedimento sia illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 26 della l. 12 novembre 1955 n. 1137, così come integrata dal D.M. 571/93, nonché dal D.Lgs. 490/97 (così come successivamente modificato dal D.Lgs. 216/00) e dai DD.LLgs. 297/00 e 298/00, nonché per eccesso di potere in senso relativo sotto i profili dello sviamento, dell’illogicità, dell’ingiustizia manifesta, della contraddittorietà, della disparità di trattamento.<br />
Il punteggio conclusivamente attribuito al ricorrente dalla Commissione Superiore di Avanzamento sarebbe in aperto contrasto con il suo profilo professionale, quale risultante dalla documentazione caratteristica dell&#8217;interessato.<br />
In particolare, siffatto giudizio sarebbe la risultante di una difformità di metro valutativo, ingiustamente concessivo per i pari grado (iscritti in quadro) Crisafi Antonio, Bove Antonio e Bernini Goffredo ed invece restrittivo per l&#8217;interessato; il quale si lamenta della pretermessa considerazione riservata al carattere ottimale delle valutazioni dal medesimo riportate, a fronte di una posizione – quale vantata dai predetti colleghi – non analogamente caratterizzata quanto al possesso di titoli, qualifiche e comandi.<br />
Con motivi aggiunti notificati a seguito del deposito della documentazione caratteristica degli ufficiali precedentemente indicati – intervenuto, a cura della resistente Amministrazione della Difesa, in ottemperanza all&#8217;ordine istruttorio di cui all&#8217;ordinanza presidenziale n. 456/01 – parte ricorrente ha censurato la gravata determinazione per:<br />
Violazione degli artt. 23 e 26 della l. 1137/55, così come integrata dal D.M. 571/93, nonché dai DD.LLgs. 490/97, 216/00, 297/01 e 298/01. Eccesso di potere in senso relativo per sviamento, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, nonché per erronea valutazione dei presupposti e delle risultanze documentali. Illegittima precostituzione dei punteggi e delle motivazioni degli stessi, riferiti al ricorrente.<br />
Non è stato adeguatamente evidenziato il profilo complessivamente superiore dal ricorrente vantato in confronto dei tre pari grado precedentemente citati, per quanto concerne:<br />
1. le qualità fisiche, morali e di carattere (il collega Bove ha riportato una condanna penale per omicidio colposo ed è stato sospeso dalla valutazione ai gradi superiori per otto anni; il ricorrente vanta un minor numero di qualifiche non apicali rispetto al pari grado Crisafi, mantenendola poi senza flessioni di giudizio e con aggiuntive espressioni elogiative e/o di compiacimento; il Bernini ha invece conseguito la qualificazione apicale solo nel grado di Capitano, incorrendo poi in un flessione di rendimento);<br />
2. le qualità professionali (accanto alla diversificata esperienza professionale che caratterizza il profilo del ricorrente, quest’ultimo annovera uno svolgimento delle funzioni di Unità o Sezione complessivamente superiore, per durata, rispetto ai pari grado (244 mesi contro 203 mesi del Bove, 243 del Bernini e 179 del Crisafi);<br />
3. le qualità intellettuali e di cultura (il ricorrente, pur nel dare atto di un peggior posizionamento rispetto ai colleghi al termine dell’iter formativo e dei corsi, nondimeno vanta le qualifiche di “istruttore militare di educazione fisica”, di “istruttore militare di equitazione”, nonché l’abilitazione al servizio nell’Arma a cavallo);<br />
4. mentre, per quanto concerne l’attitudine ad assumere incarichi del grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione, il deteriore punteggio al ricorrente riconosciuto a confronto dei suddetti pari grado sarebbe del tutto inspiegabile alla luce della maggiore diversificazione degli incarichi ricoperti dal ricorrente.<br />
Conclude la parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.<br />
L&#8217;Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 10 novembre 2003.</p>
<p align=center><b>Diritto </b></p>
<p>1. Giova premettere alla disamina degli esposti argomenti di censura talune considerazioni in ordine all&#8217;ambito di sindacabilità, in sede giurisdizionale, dei giudizi espressi ai fini dell&#8217;avanzamento degli ufficiali.<br />
1.1 Come è noto, l&#8217;art. 26 della l. 12 novembre 1955 n. 1137 prescrive che la valutazione per l&#8217;avanzamento a scelta degli ufficiali fino al grado di colonnello debba essere effettuata sulla base dei seguenti elementi:<br />
a) qualità morali e fisiche;<br />
b) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all&#8217;esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell&#8217;avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;<br />
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti<br />
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l&#8217;Amministrazione (lettera, quest’ultima, aggiunta dall&#8217;art. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 490).<br />
L&#8217;art. 45 della l. 19 maggio 1986 n. 224, ha quindi stabilito che il Ministero della Difesa disciplini le modalità applicative dell&#8217;art. 26 della legge 1137 del 1955, “prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni”.<br />
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato dal Ministro anzidetto il decreto 2 novembre 1993 n. 571, recante il regolamento concernente le modalità e i criteri applicativi delle norme contenute negli artt. 25 e 26 della l. 12 novembre 1955 n. 1137.<br />
Sulla base del delineato sistema normativo, il sistema della promozione a scelta, è caratterizzato:<br />
&#8211; non dalla comparazione fra gli scrutinandi,<br />
&#8211; ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi;<br />
di talché l&#8217;iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli.<br />
Tale sistema non può considerarsi in contrasto con i parametri costituzionali volti ad assicurare l&#8217;imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa; né può ritenersi che la norma abbia inteso sottrarre i procedimenti relativi ai giudizi di avanzamento degli ufficiali al sindacato giurisdizionale, esercitabile nei limiti in cui questo sia reso possibile dal tipo di disciplina sostanziale che li governa.<br />
Tale giudizio, espresso in assoluto e non comparativamente, non esclude infatti totalmente il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo consente:<br />
a) sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno dei valutandi, in riferimento agli elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente presi in considerazione (cfr. Corte Cost. 7 aprile 1988 n. 409; Cons. Stato: sez. IV, 18 giugno 1998 n. 951 e 24 marzo 1998 n. 495; sez. III, 21 maggio 1996 n. 726)<br />
b) sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 1999 n. 1196 e 27 novembre 1997 n. 1328), ovvero la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l&#8217;arco della sua carriera.<br />
Quanto alla caratterizzazione del giudizio espresso dalla Commissione superiore in sede di avanzamento degli ufficiali (specie per i gradi più elevati), è opportuno sottolineare come esso costituisca espressione di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell&#8217;ufficiale, sicché non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo; la conclusiva valutazione con la quale l&#8217;Amministrazione abbia dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell&#8217;interessato costituendo, pertanto, apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 1998 n. 495 e 3 giugno 1997 n. 592).<br />
In definitiva, l&#8217;apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell&#8217;ambito di un giudizio complessivo e inscindibile), non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione superiore di avanzamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 1998 n. 495, 10 marzo 1998 n. 397, 24 marzo 1997 n. 282; nonché sez. III, n. 726 del 1996 cit.).<br />
1.2 Da tali premesse, discendono precise limitazioni al sindacato giurisdizionale esercitabile in materia dal giudice amministrativo.<br />
Come ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, non compete infatti al giudice amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni espresse dalla Commissione di avanzamento per gli ufficiali delle Forze Armate, dovendo il giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio; e rimanendo, quindi, escluso ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli ufficiali, che sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti assai ristretti segnati dall&#8217;esigenza di rispettare la sottile – ma non di meno precisa – linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale demandata istituzionalmente alla Commissione superiore di avanzamento (cfr. Corte Cass. SS.UU., 8 gennaio 1997 n. 91; nonché Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 1997 n. 623).<br />
Con specifico riferimento ai giudizi espressi dalle Commissioni superiori di avanzamento, la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 1997 n. 1328, 18 marzo 1997 n. 256, 11 marzo 1997 n. 239), ha inoltre avuto modo di rimarcare l’ampiezza della discrezionalità attribuita alla Commissione superiore, la quale è chiamata ad esprimersi su candidati che di solito sono ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, e le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali.<br />
Rimane escluso, quindi, che il giudice possa procedere all&#8217;esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, ovvero verificare la congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 495 del 1998 cit.; id., 3 giugno 1997 n. 592).<br />
Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità in cui si manifesti il cattivo esercizio del potere amministrativo, “&#8230; sì da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire” (in termini, Cons. Stato, IV sez., 18 marzo 1999 n. 256).<br />
L&#8217;incoerenza della valutazione, la sua abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera e la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio, debbono pertanto emergere dall&#8217;esame della documentazione con assoluta immediatezza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 495 del 1998 cit., n. 397 del 1998 cit.; 6 giugno 1997 n. 623).<br />
1.3 Il Collegio condivide pienamente l&#8217;indirizzo giurisprudenziale – del quale si è dato precedentemente conto – secondo il quale il sindacato giurisdizionale di legittimità sulle valutazioni della Commissione superiore di avanzamento non può snaturare il carattere tipico della promozione a scelta, introducendovi connotazioni di merito comparativo; tanto più quando, trattandosi dell&#8217;avanzamento ai più elevati gradi delle forze armate, la valutazione deve essere complessiva per tutte le categorie dei titoli, sì che tale sindacato deve estrinsecarsi nella verifica del corretto esercizio del potere valutativo, proprio della Commissione, nell&#8217;attribuzione del punteggio ad ogni singolo ufficiale e, per non sconfinare nel merito dell&#8217;azione amministrativa, deve limitarsi al riscontro di palesi irrazionalità nell&#8217;assegnazione del punteggio, tali da non richiedere sfumate analisi degli iscritti in quadro, ma emergenti ictu oculi per la loro macroscopica evidenza (cfr., tra le pronunzie in tale senso, Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 40 e 26 marzo 1992 n. 334).<br />
2. Quanto sopra preliminarmente sottolineato, le risultanze dell&#8217;istruttoria disposta con la menzionata ordinanza presidenziale n. 456/01 hanno consentito di appurare – con riferimento ai dedotti profili di censura – quanto segue.<br />
In primo luogo, il punteggio attribuito agli ufficiali in considerazione (il ricorrente Zannoni Luigi; i pari grado Crisafi Antonio, Bernini Goffredo e Bove Antonio) risulta così distribuito, per ciascuna delle qualitates indicate dalle lettere a), b), c) e d) del citato art. 26 della l. 1137/55:<br />
QUALITAS ZANNONI BERNINI BOVE CRISAFI<br />
Lett. a) 27,42 27,60 27,81 27,79<br />
Lett. b) 27,36 27,56 27,78 27,86<br />
Lett. c) 27,38 27,62 27,67 27,83<br />
Lett. d) 27,36 27,62 27,78 27,88<br />
conclusivamente pervenendo la Commissione Superiore di Avanzamento all’attribuzione del seguente punto di merito, con riveniente classificazione ai fini dell’inserimento nel quadro di avanzamento:<br />
ZANNONI 27,38 (49°)<br />
BERNINI 27,60 (30°)<br />
BOVE 27,76 (14°)<br />
CRISAFI 27,84 (6°)<br />
3. Come sopra evidenziato, sussiste tra i tre pari grado posti a confronto con il ricorrente un significativo divario di punteggio (meno accentuato, invero, per ciò che concerne la posizione del Bernini) scaturente dalla valutazione dei titoli, al quale è conseguita una marcata differenziazione nella collocazione nella conclusiva graduatoria, tale da non consentire allo Zannoni l’iscrizione in quadro.<br />
Lo scarto nel conclusivo punto di merito a sfavore del ricorrente (22 centesimi di punto rispetto al Bernini, 38 centesimi di punto rispetto al pari grado Bove e ben 46 centesimi con riferimento al Crisafi) non dimostra, alla luce delle risultanze della documentazione caratteristica presa in esame dalla C.S.A., alcun palese violazione delle regole di giudizio da parte della Commissione superiore di avanzamento, a svantaggio del ricorrente Zannoni.<br />
Ed infatti:<br />
3.1 Per quanto concerne le qualità fisiche, morali e di carattere:<br />
&#8211; se il ricorrente vanta una condizione fisica costantemente ottimale ed annovera il conseguimento ininterrotto (con esclusione della prima scheda valutativa) della qualificazione di “eccellente”;<br />
&#8211; il col. Bove per i primi tre anni di servizio ha ricevuto una qualificazione di “superiore alla media”; ulteriormente dovendosi rimarcare come la posizione del predetto ufficiale – con riferimento alle qualità morali – è caratterizzata da una vicenda di</p>
<p>3.2 Relativamente alle capacità professionali, il ricorrente non annovera – fino a 22 mesi dopo il conseguimento del grado di provenienza (tenente colonnello) – espressioni elogiative aggiuntive.<br />
La rilevanza di queste ultime, per costante (quanto noto) insegnamento giurisprudenziale, assume particolare spicco della valutazione della personalità dell’ufficiale in considerazione del fatto che, trattandosi prevalentemente di militari aventi elevata attitudine e professionalità (gratificata pressoché costantemente dal riconoscimento dell’apicale qualificazione di “eccellente”), proprio siffatte formule elogiative di apprezzamento e/o compiacimento si dimostrano idonee ad introdurre (ed evidenziare) graduazioni di giudizio – che accompagnano le diverse occasioni valutative – altrimenti inevitabilmente “schiacciate” da un’omogeneità di qualificazione insuscettibile di diversificare – con caratterizzazione corrispondente all’effettivo andamento di carriera – i pari grado.<br />
Vengono alla luce, sotto il profilo in esame:<br />
&#8211; la mancata conferma, dal documento 45 al documento 46, dell’espressione elogiativo del “vivo compiacimento”;<br />
&#8211; la mancata conferma, nei documenti successivi al 47, dell’espressione elogiativo del “compiacimento”;<br />
&#8211; il giudizio di “alta” che ha accompagnato la valutazione della “motivazione al lavoro” espressa nei confronti del ricorrente (le relative disposizioni applicative, come è noto, nell’introdurre una scala graduata di aggettivazioni riconoscibili, collocan<br />
&#8211; non potendosi pretermettere, da ultimo, la considerazione – posta in evidenza nella relazione predisposta dalla resistente Amministrazione, depositata in giudizio dall’Avvocatura di Stato in data 29 settembre 2003 – di un andamento complessivo (percentu</p>
<p>3.3 Con riferimento proprio a queste ultime, in particolare, le posizioni riscontrabili in capo agli ufficiali interessati possono formare oggetto di più compiuta percezione alla luce dei seguenti rilievi:<br />
&#8211; il ricorrente Zannoni, che vanta quale titolo di studio un diploma di scuola media superiore, si trova in posizione nettamente deteriore rispetto ai pari grado Bernini e Crisafi, che annoverano il conseguimento del diploma di laurea;<br />
&#8211; il ricorrente stesso risulta aver conseguito una classificazione meno lusinghiera rispetto a tutti e tre i colleghi chiamati a raffronto al termine del quadriennio formativo, così come in esito al corso di istituto al quale hanno preso parte tutti e qua<br />
&#8211; mentre, ex converso, il ricorrente vanta – a differenza dei colleghi – le qualifiche di “istruttore militare di educazione fisica”, di “istruttore militare di equitazione”, nonché l’abilitazione al servizio nell’Arma a cavallo.<br />
Tale ultimo elemento, con ogni evidenza, non manifesta – ex se riguardato – valenza assoluta al fine di sovvertire un complessivo giudizio che, quanto alla qualitas in esame, dimostra la netta preminenza dei profili dei pari grado, in modo tale:<br />
&#8211; non soltanto da escludere che la personalità dello Zannoni abbia carattere di particolare spicco;<br />
&#8211; ma che, vieppiù, il giudizio espresso dalla C.S.A. riveli profili di manifesta illegittimità sufficienti, a consentirne la compiuta censurabilità.<br />
3.4 Per quanto riguarda, poi, gli incarichi disimpegnati:<br />
&#8211; il ricorrente Zannoni ha, fra l’altro, prestato servizio quale Comandante interinale di Centro ippico di reggimento, Comandante interinale di reparto, Comandante in s.v. di Squadrone Carabinieri a cavallo, Comandante interinale di gruppo squadroni, Coma<br />
&#8211; il Bernini vanta un pressoché omogeneo periodo di svolgimento dell’incarico di Comandante provinciale rispetto al ricorrente (37 mesi, contro i 36 dello Zannoni ed i 24 mesi del Crisafi e del Bove);<br />
&#8211; il pari grado Bove è stato Capo Ufficio Addestramento della Scuola Allievi Carabinieri (settembre 1992 – maggio 1995), Comandante di battaglione Allievi Carabinieri (maggio 1995 – settembre 1997), Comandante del Comando Provinciale di Chieti (settembre- mentre il col. Crisafi è stato nominato Capo della I Sezione della Direzione Materiali di Armamento ed Equipaggiamento tecnico del Comando Generale dell’Arma (dicembre 1990 – gennaio 1993), Direttore della Direzione anzidetta (giugno 1994 – settembre 19</p>
<p>4. Se è ben vero che, per ciò che concerne l’aspetto da ultimo evidenziato (così come per le qualità fisiche, alle quali si è in precedenza fatto cenno) la valutazione della documentazione caratteristica degli ufficiali in riferimento non sembra evidenziare un profilo di marcato spicco in favore dei pari grado presi a raffronto dall’odierno ricorrente (diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione Superiore sia con riferimento all’attribuzione del relativo punteggio, che con riguardo ai giudizi in proposito espressi dai componenti di tale organo, infra posti in evidenza), deve tuttavia escludersi nel giudizio da essa formulato possa identificarsi una manifesta violazione delle corrette regole di giudizio, a svantaggio del ricorrente.<br />
Ed infatti:<br />
&#8211; per quanto concerne le doti morali, se è vero che il ricorrente non annovera alcun elemento di significativo appannamento del complessivo profilo sotto tale aspetto, va rimarcato – segnatamente per quanto concerne la posizione del pari grado Bove (ampia<br />
&#8211; con riferimento alle doti intellettuali e di cultura (di cui alla lett. d), lo Zannoni, che vanta quale titolo di studio un diploma di scuola media superiore, si trova in posizione nettamente deteriore rispetto ai pari grado Bernini e Crisafi, che annov<br />
&#8211; per quanto concerne le qualità professionali dimostrate durante lo svolgimento della carriera, vengono in considerazione sia il minor numero di voci analitiche apicali riconosciute nei confronti del ricorrente, sia la legittima valutabilità delle flessi<br />
&#8211; e infine, con riferimento all’attitudine all’assolvimento di incarichi propri del grado superiore, deve osservarsi che la relativa valutazione (pur dovendo tenere conto delle qualità dimostrate dall’ufficiale nello svolgimento degli incarichi ricoperti,<br />
per l’effetto ben potendo sottrarsi l’avversato giudizio di mancata iscrizione in quadro a fondata censura.<br />
5. E ciò – esclusivamente sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo – in quanto il metro valutativo impiegato dalla Commissione di Avanzamento non rivela, icto oculi (con l’unica eccezione rappresentata dalla valutazione delle qualità professionali degli ufficiali interessati, in relazione allo svolgimento di incarichi), quella palese (ed abnorme) difformità di esercizio atta a tradursi in conseguenze ingiustificatamente penalizzanti per la posizione vantata dal ricorrente.<br />
Nell’osservare come le schede di valutazione redatte dai componenti della Commissione Superiore di Avanzamento riportino, relativamente agli ufficiali in considerazione, i seguenti giudizi:<br />
ZANNONI BOVE CRISAFI BERNINI<br />
qualità morali e di carattere di primissimo piano (4), assolutamente consistenti (2), pressoché notevoli (1) notevoli (1) eccezionali (6), pregevoli (1), pregevolissime (2) pregevolissime (1), pregevoli (2) eccezionali (3) pregevoli (3), molto buone (2), ottime (3)capacità professionali dimostrate durante tutta la carriera considerevoli (2), assai elevate (1), certamente adeguate (2), validissime (1), consistenti(1), decisamente notevoli (1) straordinarie (2), certamente emergenti (1), eccezionali (2), rare (2), certamente elevate (1), di spicco (1) straordinarie (3), rarissime (1), rilevantissime (2) grandissime (1), assolutamente consistenti (1), molto stimate (2), di primo piano (1), assolutamente ragguardevoli (1), di assoluto rilievo (1), più che rilevanti (1)<br />
andamento progressivo della progressione di carriera sufficiente (8) di primo piano (8), apprezzabile (1) apprezzabile validissimo (8)<br />
capacità intellettuali complessive apprezzabili (3), adeguate (2), rilevanti (3), eccezionali (4), sicuramente di spicco (4), straordinarie (1) assolutamente non comuni (3), straordinarie (3) grandiose (2), di assoluto rilievo (3), grandissime (2), eminenti (1)<br />
attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore più che buona (3), molto buona (3), molto valida (2) spiccata (4), elevatissima (2), altissima (2), molto notevole (1) elevatissima (2), altissima (2), spiccata (2) molto notevole (3), emergente (2), molto alta (1), molto rilevante (1), molto elevata (1),deve escludersi che, alla stregua di quanto precedentemente rilevato, emergano con riferimento alla documentazione caratteristica degli interessati (e con riferimento ai punti di censura dedotti con il presente gravame), valutazioni palesemente distorsive, frutto della manifesta incoerenza del metro valutativo impiegato nella disamina della posizione complessivamente vantata dagli ufficiali scrutinandi.<br />
6. Le posizioni vantate dagli ufficiali dal ricorrente presi a raffronto rispetto alla posizione da quest’ultimo vantata ai fini dell’avanzamento non appaiono, infatti, diversificarsi in senso marcatamente favorevole al ricorrente (con l’unica eccezione precedentemente indicata): conseguentemente dovendo escludersi che i punteggi concretamente attribuiti dalla C.S.A. possano rivelarsi suscettibili di censura.<br />
E’ opportuno richiamare, al riguardo, quanto precedentemente osservato circa i riconosciuti limiti di esercitabilità del sindacato giurisdizionale; e, soprattutto, in ordine alla “penetrabilità” del giudizio di legittimità in un ambito di discrezionale apprezzamento, esclusa fuori dalle ipotesi in cui ricorrano (e siano immediatamente riconoscibili);<br />
&#8211; palesi aberrazioni valutative,<br />
&#8211; ovvero abnormi e macroscopici fenomeni di difformità del metro valutativo impiegato per vagliare le posizioni degli ufficiali interessati all’avanzamento.<br />
Come si è avuto modo di sottolineare in precedenza, l&#8217;incoerenza con i precedenti di carriera e la violazione della regola dell&#8217;uniformità del criterio di giudizio devono infatti emergere dalla documentazione con assoluta immediatezza, sicché le valutazioni in concreto attribuite si dimostrano viziate da eccesso di potere solo quando appaiano inspiegabili ed ingiustificabili, sì da far dubitare che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado da conferire.<br />
Ebbene, per quanto riguarda i sintomi dai quali il giudice può ritenere sussistente tale eccesso di potere, può aver rilievo decisivo:<br />
a) un&#8217;anomala attribuzione dei punteggi da parte dei singoli componenti della C.S.A., atta ad evidenziare una discontinuità logica rispetto alle valutazioni rassegnate da questi ultimi;<br />
b) l&#8217;attribuzione di un punteggio ictu oculi inadeguato rispetto a quello attribuito ai pari grado (per come raffrontabile con i relativi profili personale e/o professionali, illustrati dalla documentazione caratteristica di ciascuno);<br />
c) ovvero, lo “scavalcamento” che un ufficiale abbia subito da un parigrado, tenuto conto delle risultanze di precedenti occasioni di scrutinio, allorquando nel periodo in considerazione non siano sopravvenuti circostanze e/o elementi di giudizio “nuovi” che possano ragionevolmente indurre la Commissione superiore a modificare l&#8217;ordine di graduatoria in precedenza delineatosi (pur rammentandosi, in argomento, il noto orientamento giurisprudenziale che ha reiteratamente dato atto del principio di “autonomia” dei singoli giudizi, con riveniente inconfigurabilità di alcun carattere “vincolante” assunto da precedenti scrutini).<br />
Nell’escludere che – quanto alla vicenda sottoposta all’esame del Collegio – venga in considerazione la circostanza sintetizzata al precedente punto c) (in quanto nessun fenomeno definibile di “scavalcamento” viene denunciato, da parte della stessa parte ricorrente, caratterizzare la graduatoria per cui è controversia relativamente alle posizioni in esame), va invece rammentato – per quanto riguarda il complessivo atteggiarsi delle dedotte doglianze, che il ricorrente si è premurato di rappresentare al Collegio – che la tipologia inficiante dedotta è quella dell’“eccesso di potere in senso relativo”.<br />
I limiti intrinseci a tale indagine, come in precedenza sottolineato, escludono che il giudizio di legittimità possa trasmodare nel merito dell’azione amministrativa; piuttosto venendo in considerazione l’esigenza che le denunziate patologie inficianti pongano in evidenza la sussistenza di palesi irrazionalità (eventualmente) emerse in sede di assegnazione del punteggio, tali da comportare un vizio della funzione; dimostrandosi, per l’effetto, non consentita alcuna sfumata analisi della situazione professionale degli iscritti in quadro, in quanto la disomogeneità del criterio di giudizio deve emergere, secondo quanto pacificamente affermato in giurisprudenza, con assoluta immediatezza a seguito dell’esame della documentazione caratteristica.<br />
Non occorre, inoltre, perdere di vista che la valutazione dei singoli titoli, ovvero del complesso di titoli ascrivibili ad una delle qualitates previste dall’art. 26 della legge n. 1137 del 1955, non riveste carattere di autonomia nel giudizio globale; e ciò in quanto viene in considerazione non già un giudizio per merito comparativo, ma un giudizio a scelta assoluta, da intendersi quale risultante di una valutazione complessiva nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personale e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale (sotto tale aspetto, dovendosi dare atto di un pacifico orientamento giurisprudenziale).<br />
Se è vero che, sulla base di quanto osservato, non è dato riscontrare, dal raffronto delle posizioni degli ufficiali presi in considerazione, l’emersione di segni palesi del ricorso, da parte della C.S.A., a criteri valutativi disomogenei (concessivi nei confronti dei parigrado e riduttivi riguardo al ricorrente), non può allora esimersi l’adito giudice dal dare atto che la divergenza di punteggio loro assegnata refluisce, costituendone naturale precipitato effettuale, nell’ambito della legittima soggettività del giudizio stesso.<br />
E&#8217; infatti noto che il sindacato giurisdizionale di legittimità nei confronti delle valutazioni degli ufficiali superiori – pure ammesso anche in ordine ai punteggi singolarmente conferiti in relazione a ciascuno dei complessi di elementi sopra indicati – incontra, relativamente al profilo rappresentato dalla sostenuta incoerenza della valutazione rispetto ai precedenti di carriera ed ai titoli (eccesso di potere in senso assoluto) ed alla (eventuale) “rottura” dell’uniformità del criterio (eccesso di potere in senso relativo) l’evidente limite rappresentato dal precluso svolgimento, ad opera dell’adito giudice amministrativo, di una nuova analitica valutazione di tutti gli elementi, in quanto con la reiterazione del giudizio l’organo di giustizia verrebbe a sostituire la propria alla valutazione dell’autorità amministrativa.<br />
Per essere rilevati (e positivamente apprezzati), tali vizi devono quindi emergere dalla documentazione con assoluta immediatezza: la valutazione in concreto attribuita dovendo, conseguentemente, dimostrarsi inspiegabile ed ingiustificabile in relazione ai precedenti di carriera, ovvero alle valutazioni dei pari grado iscritti in quadro di avanzamento.<br />
Nel ribadire come siffatta evidenza inficiante non sia, alla stregua della lettura degli atti di causa, manifestamente evincibile con quei caratteri di immediatezza e macroscopicità idonei a consentire lo svolgimento del sindacato di legittimità in ordine al profilo in esame – avuto anche riguardo al fatto che il contenuto differenziale di punteggio si atteggia, nel caso in esame, con connotazione tale da escludere la sussistenza di palesi e/o aberranti difformità valutative tradottesi nell’attribuzione di una significativa diversificazione fra i “punti di merito” conclusivamente attribuiti – non può la Sezione esimersi dal ribadire l’assenza di profili con carattere di evidenza indizianti l’incongruità logica del punteggio espresso dalla C.S.A. – e, a monte di esso, la ragionevolezza dimostrata dai giudizi espressi dai componenti della Commissione – in ragione della diversificata posizione dimostrata dagli ufficiali interessati quanto alle maturate esperienze professionali nel grado di appartenenza.<br />
7. Esclusa, alla stregua delle considerazioni precedentemente svolte, la fondatezza dei dedotti argomenti di doglianza, dispone conclusivamente il Collegio la reiezione della presente impugnativa.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M. </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 novembre 2003, con l’intervento dei seguenti magistrati:<br />
Cesare MASTROCOLA &#8211; Presidente<br />
Roberto POLITI &#8211; Consigliere, relatore, estensore<br />
Donatella SCALA – Primo Referendario<br />
IL PRESIDENTE IL MAGISTRATO ESTENSORE</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-20-1-2004-n-495/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2004 n.495</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-20-1-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-20-1-2004-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-20-1-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2004 n.0</a></p>
<p>Giudice unico Cooke Anselmo Briganti (avv. Sciusco) c. Commissione delle Comunità europee (sign. Currall) Concorso pubblico &#8211; Errori formulazione test &#8211; Annullamento dei test errati &#8211; Ricorso di annullamento prove del concorso- Potere discrezionale Commissione esaminatrice &#8211; Non violazione principio di parità di trattamento &#8211; Rigetto ricorso. Il giudice comunitario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-20-1-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-20-1-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giudice unico Cooke  Anselmo Briganti (avv. Sciusco) c. Commissione delle Comunità europee (sign. Currall)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso pubblico &#8211; Errori formulazione test &#8211; Annullamento dei test errati &#8211; Ricorso di annullamento prove del concorso- Potere discrezionale Commissione esaminatrice &#8211; Non violazione principio di parità di trattamento &#8211; Rigetto ricorso.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il giudice comunitario può sindacare le modalità delle prove di un pubblico concorso solo nella misura necessaria per garantire la parità di trattamento dei candidati e l&#8217;imparzialità della scelta effettuata fra di essi. Non può invece sindacare sull&#8217;ampio potere discrezionale che, secondo la giurisprudenza costante, la commissione esaminatrice dispone circa il preciso contenuto delle prove di concorso e le modalità con cui le stesse devono essere svolte. Tale potere è riconosciuto anche quando la commissione deve far fronte a irregolarità ed errori intervenuti durante lo svolgimento della prova. In tal caso, in ossequio al principio di proporzionalità e di buona amministrazione, le irregolarità non possono essere sanate con la ripetizione delle prove.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sindacato del giudice comunitario nelle prove di un concorso pubblico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>Testo</b></p>
<p align=center><b>Fatti </b></p>
<p>1 Il 9 ottobre 2001 la Commissione ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il bando di concorso generale COM/A/11/01 (in prosieguo: il «bando di concorso») ai fini della costituzione di una riserva di assunzione di amministratori di carriera A5/A4 nei settori «Giustizia e affari interni» e «Diritto civile e penale» (GU C 283 A, pag. 13).<br />
2 Il punto I 1 del bando di concorso, intitolato «Informazioni generali», è del seguente tenore:<br />«Il presente concorso &#8211; COM/A/11/01 &#8211; è organizzato per il reclutamento di amministratori principali (carriera A5/A4) nel settore &#8220;giustizia e affari interni&#8221; &#8211; al fine di creare un elenco di 30 candidati idonei nell&#8217;intento di coprire un numero di posti che può essere stimato, a titolo indicativo, a 25, e nel settore &#8220;diritto civile e penale&#8221; &#8211; al fine di creare un elenco di 30 candidati idonei nell&#8217;intento di coprire un numero di posti che può essere stimato, a titolo indicativo, a 25».<br />
3 Il punto I 5 del bando di concorso, intitolato «Fasi successive della procedura», precisa quanto segue:«(&#8230;)<br />Prima fase: formulario d&#8217;iscrizione a lettura ottica e test di preselezioneChiunque intenda presentare la propria candidatura deve riempire e firmare il formulario d&#8217;iscrizione a lettura ottica originale allegato al presente bando e spedirlo per posta raccomandata prima della scadenza indicata, senza accludervi ancora alcun documento giustificativo, tranne un eventuale attestato d&#8217;invalidità per i disabili (cfr. punto X.5).<br />Il candidato deve scegliere uno solo dei due settori che formano oggetto del presente concorso e non può più modificare ulteriormente questa scelta.<br />I candidati che hanno inviato il formulario d&#8217;iscrizione a lettura ottica entro il termine prescritto e che soddisfano alle condizioni generali di ammissione e alla condizione particolare del presente bando relativa al limite di età sono convocati ai test di preselezione (cfr. titolo IV).<br />Seconda fase: candidatura completa<br />Una volta effettuata la correzione dei test di preselezione, i candidati che hanno ottenuto i 100 migliori punteggi nel settore &#8220;giustizia e affari interni&#8221; e i 100 migliori punteggi nel settore &#8220;diritto civile e penale&#8221; sono invitati a compilare l&#8217;atto di candidatura che sarà loro spedito personalmente per posta. (&#8230;).<br />La giuria vaglia le candidature pervenutele e compila l&#8217;elenco dei candidati che soddisfano a tutte le condizioni del bando di concorso e che saranno ammessi alla prova scritta (cfr. titolo III).<br />Terza fase: prova scritta<br />Una volta effettuata la correzione della prova scritta, i candidati che hanno ottenuto in questa prova i 50 migliori punteggi nel settore &#8220;giustizia e affari interni&#8221; e i 50 migliori punteggi nel settore &#8220;diritto civile e penale&#8221; sono ammessi alla prova orale (cfr. titolo VI).<br />Quarta fase: prova orale e compilazione degli elenchi degli idoneiDopo la prova orale, i candidati che hanno ottenuto, nell&#8217;insieme della prova scritta e della prova orale, i 30 migliori punteggi nel settore &#8220;giustizia e affari interni&#8221; e i 30 migliori punteggi nel settore &#8220;diritto civile e penale&#8221; sono iscritti nell&#8217;elenco degli idonei (cfr. titolo VII)».<br />
4 I test di preselezione erano in numero di quattro. Il punto V del bando di concorso, intitolato «Test di preselezione &#8211; Valutazione», prevede:<br />«a) Test costituito da una serie di domande a scelta multipla intese a valutare le conoscenze specifiche del candidato nel settore prescelto:<br />#VALORE!<br />
o<br />&#8211; &#8220;diritto civile e penale&#8221;.<br />Il test è valutato da 0 a 40 punti (minimo richiesto: 20 punti) [in prosieguo: il &#8220;test a)&#8221;].<br />b) Test costituito da una serie di domande a scelta multipla intese a valutare le attitudini e le capacità generali dei candidati, segnatamente in materia di ragionamento verbale e numerico.<br />Il test è valutato da 0 a 40 punti (minimo richiesto: 20 punti) [in prosieguo: il &#8220;test b)&#8221;].<br />c) Test costituito da una serie di domande a scelta multipla concernenti i principali sviluppi dell&#8217;unificazione europea e delle varie politiche comunitarie.<br />Il test è valutato da 0 a 20 punti (minimo richiesto: 10 punti) [in prosieguo: il &#8220;test c)&#8221;].<br />d) Test costituito da una serie di domande a scelta multipla volte a verificare il livello di conoscenza di una seconda lingua comunitaria, a scelta del candidato, che quest&#8217;ultimo è tenuto a precisare nel formulario d&#8217;iscrizione a lettura ottica.<br />Il test è valutato da 0 a 20 punti (minimo richiesto: 10 punti) [in prosieguo: il &#8220;test d)&#8221;].<br />NB:<br />(&#8230;)<br />Nei test di preselezione, le risposte sbagliate non vengono penalizzate.<br />Per ogni test, un punteggio inferiore al punteggio minimo richiesto è eliminatorio».<br />
5 Il test a) riguardava solo il settore specifico scelto dal candidato, mentre i test b), c) e d) erano comuni ai due settori.<br />
6 Il punto VI del bando di concorso precisa in particolare:<br />«La durata dei test di preselezione e delle prove è stabilita dalla giuria e verrà comunicata ai candidati nella rispettiva lettera di convocazione».<br />
7 Risulta dalle istruzioni distribuite ai candidati all&#8217;atto dei test di preselezione che essi disponevano di 50 minuti per presentare il test a) (costituito da 40 domande) e di 35 minuti per presentare il test b) (costituito da 30 domande). Il tempo impartito per i test c) e d) era in totale di 1 ora e 15 minuti. I test c) e d) erano costituiti, rispettivamente, da 40 e 42 domande.<br />
8 Il ricorrente, avvocato in possesso della cittadinanza italiana, si è iscritto al concorso COM/A/11/01 optando per il settore «Giustizia e affari interni». Con lettera 22 marzo 2002 egli è stato invitato a partecipare ai test di preselezione, svoltisi a Roma il 26 aprile 2002.<br />
9 Con lettera 4 giugno 2002 il presidente della commissione esaminatrice ha informato il ricorrente che i risultati dallo stesso ottenuti nei test di preselezione erano insufficienti a consentirgli di passare alla seconda fase del concorso. I punteggi ottenuti dal ricorrente erano i seguenti: 17,436/40 per il test a), ossia un punteggio inferiore al minimo richiesto, 26,667/40 per il test b), 10,256/20 per il test c) e 16,19/20 per il test d).<br />
10 A tale lettera del 4 giugno 2002 era allegato un foglio informativo del seguente tenore:<br />«A seguito di errori constatati dopo lo svolgimento dei test di preselezione, la commissione esaminatrice ha deciso di annullare le seguenti domande a scelta multipla:<br />&#8211; Test a), (settore 01 &#8211; &#8220;Giustizia e affari interni&#8221;): domanda 38- Test c), (test sull&#8217;Unione europea): domanda 3.<br />Al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i candidati, la decisione di annullare tali domande è stata applicata per tutte le versioni linguistiche. Per ciascun test interessato dall&#8217;annullamento, il valore di ciascuna domanda residua è stato calcolato dividendo la votazione indicata nel bando di concorso &#8211; che resta invariata &#8211; per il numero delle domande residue».<br />Procedimento e conclusioni delle parti<br />
11 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 1_ luglio 2002, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.<br />
12 Con atto separato, registrato in pari data nella cancelleria del Tribunale, egli ha altresì proposto un&#8217;istanza di procedura accelerata ai sensi dell&#8217;art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale.<br />
13 L&#8217;11 luglio 2002 la Commissione ha presentato osservazioni scritte su tale istanza, chiedendo il rigetto di quest&#8217;ultima.<br />
14 Con decisione della Quinta Sezione del Tribunale 30 luglio 2002, l&#8217;istanza di procedura accelerata è stata respinta.<br />
15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.<br />
16 Conformemente alle disposizioni degli artt. 14, n. 2, punto 1, e 51, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale (Quinta Sezione) ha altresì assegnato la causa al sig. J.D. Cooke, in qualità di giudice unico.<br />
17 Sono state sentite le difese orali delle parti e le risposte di queste ultime ai quesiti rivolti dal Tribunale nel corso dell&#8217;udienza svoltasi il 24 novembre 2003.<br />
18 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:<br />&#8211; in via principale:<br />&#8211; annullare la decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/A/11/01 di non ammetterlo alle prove successive ai test di preselezione;<br />&#8211; annullare il criterio di valutazione stabilito dalla commissione esaminatrice del concorso;<br />&#8211; annullare le prove relative al test a) del concorso COM/A/11/01, per quanto riguarda il settore «Giustizia e affari interni»;<br />&#8211; annullare gli atti della commissione esaminatrice relativi al settore «Giustizia e affari interni» e successivi ai test di preselezione, e- condannare la Commissione alle spese;<br />&#8211; in subordine, annullare anche:<br />&#8211; le prove relative al test c) del concorso COM/A/11/01, e<br />&#8211; tutti gli atti della commissione esaminatrice relativi ai settori «Giustizia e affari interni» e «Diritto civile e penale» e successivi ai test di preselezione.<br />
19 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:<br />&#8211; respingere il ricorso in quanto infondato o irricevibile; &#8211; statuire sulle spese come di diritto.<br />Sulla ricevibilità<br />Argomenti delle parti<br />
20 La Commissione eccepisce l&#8217;irricevibilità, per difetto di interesse ad agire, del capo delle conclusioni presentato dal ricorrente in via subordinata e diretto al&#8217;annullamento di tutti gli atti della commissione esaminatrice relativi ai settori «Giustizia e affari interni» e «Diritto civile e penale» per la parte in cui riguarda il settore «Diritto civile e penale». Essa sottolinea che il ricorrente non aveva infatti optato per quest&#8217;ultimo settore. Solo le conclusioni dirette all&#8217;annullamento delle operazioni relative al settore «Giustizia e affari interni» sarebbero pertanto ricevibili (sentenza della Corte 6 luglio 1988, causa C-164/87, Luciano Simonelle/Commissione, Racc. pag. 3807, punti 11-13).<br />
21 Il ricorrente non si pronuncia espressamente su questo motivo di irricevibilità nelle sue memorie. All&#8217;udienza esso ha rilevato che il concorso di cui trattasi era unico e che egli aveva avuto la possibilità di scegliere tra i due settori che esso riguardava.<br />Giudizio del Tribunale<br />
22 Occorre constatare che il concorso COM/A/11/01 è diviso in due settori, e cioè i settori «Giustizia e affari interni», da una parte, e «Diritto civile e penale», dall&#8217;altra. In forza del punto I 1 del bando di concorso, tale concorso è diretto alla costituzione di due elenchi di riserva distinti, uno per ciascuno di questi settori. Su ciascuno di questi due elenchi di riserva sono iscritti 30 candidati idonei e a partire da ciascun elenco possono essere coperti 25 posti. Si deve aggiungere che i candidati erano obbligati a scegliere, nel formulario d&#8217;iscrizione, «uno solo dei due settori, pena la nullità della candidatura», e che la loro scelta non poteva essere modificata successivamente (punti I 1 e I 5 del bando di concorso). Al termine dei test di preselezione, solo i candidati che avevano ottenuto i 100 migliori punteggi per ciascuno dei settori erano ammessi alla seconda fase del concorso (punti I 5 e VI A del bando di concorso). Da quanto precede discende che il bando di concorso riguardava due settori distinti e indipendenti l&#8217;uno dall&#8217;altro.<br />
23 Avendo optato per il settore «Giustizia e affari interni», il ricorrente non era in concorrenza con i candidati che avevano optato per il settore «Diritto civile e penale» e i punteggi attribuiti a questi ultimi candidati non hanno avuto alcuna influenza su quelli dei 100 migliori candidati del settore «Giustizia e affari interni». Gli atti della Commissione relativi al settore «Diritto civile e penale» non hanno pertanto avuto alcuna incidenza sulla situazione giuridica del ricorrente. Solo gli atti relativi al settore «Giustizia e affari interni» possono, in ogni caso, essere pregiudizievoli nei suoi confronti.<br />
24 Da quanto precede risulta che il capo delle conclusioni diretto all&#8217;annullamento di tutti gli atti della commissione esaminatrice del concorso relativi ai settori «Giustizia e affari interni» e «Diritto civile e penale» dev&#8217;essere dichiarato irricevibile nella parte in cui riguarda il settore «Diritto civile e penale».</p>
<p align=center><b>Nel merito </b></p>
<p>25 A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi. Il primo motivo è relativo alla formulazione errata delle domande. Il secondo motivo è relativo a una violazione del principio di parità di trattamento. Il terzo motivo è relativo a una violazione del «principio di esatta, equa e paritaria valutazione delle capacità dei candidati». Il quarto motivo è relativo all&#8217;illegittimità del comportamento della commissione esaminatrice e all&#8217;inosservanza degli obblighi contrattuali. Infine, il quinto motivo è relativo a una violazione del legittimo affidamento.<br />
<b>Sul primo motivo, relativo alla formulazione errata delle domande </b></p>
<p><b>Argomenti delle parti </b></p>
<p>26 Il ricorrente contesta, innanzi tutto, la pertinenza dell&#8217;argomento della Commissione secondo il quale, anche se la domanda n. 38 del test a) non fosse stata annullata e se egli vi avesse risposto correttamente, non avrebbe ottenuto il punteggio minimo richiesto. Egli sostiene che l&#8217;analisi dell&#8217;accaduto non può limitarsi «alla mera valutazione aritmetica delle risposte fornite alle domande corrette, ma deve necessariamente allargarsi all&#8217;errore compiuto nella formulazione dei quesiti». A suo parere, «se non si comprende questo aspetto si banalizza l&#8217;intera questione riconducendola entro i limiti di una non si sa quanto ammissibile censura in ordine alla sola valutazione delle prove». D&#8217;altro canto, il ricorrente fa osservare che non si sa con certezza se lo stesso punteggio sia stato attribuito a ciascuna domanda o se alle diverse domande sia stato assegnato un punteggio differente in base al loro grado di difficoltà e che la Commissione non ha risposto alle sue domande di chiarimento a questo proposito. In ragione del punteggio attribuitogli e dei decimali, il ricorrente suppone che la commissione esaminatrice non abbia attribuito lo stesso punteggio ad ogni domanda. In un tale caso, il ragionamento matematico della Commissione sarebbe ancor più privo di fondamento.<br />
27 Il ricorrente fa poi valere di aver incontrato serie difficoltà a risolvere le domande n. 38 del test a) e n. 3 del test c) a seguito dell&#8217;errata formulazione delle stesse. Egli sostiene che, in tal modo, è stato illegittimamente privato di «molto tempo» che avrebbe potuto dedicare a rispondere alle altre domande di tali test.<br />
28 Il ricorrente fa osservare che, per i test b) e d), le cui domande non erano viziate da alcun errore, egli ha ottenuto un punteggio ampiamente superiore al punteggio minimo richiesto. Ciò risulterebbe dal fatto che egli ha potuto ripartire equamente il tempo disponibile per rispondere a ciascuna questione.<br /> Invece, il risultato da lui ottenuto per il test c) sarebbe solo leggermente superiore al punteggio minimo richiesto e quello da lui ottenuto per il test a) sarebbe leggermente inferiore al punteggio minimo richiesto. Se questi ultimi test non fossero stati viziati da errori, egli avrebbe potuto ottenere un punteggio tale da permettergli di figurare nell&#8217;elenco dei 100 migliori candidati ammessi alla fase successiva del concorso. Il ricorrente ritiene che la Commissione non possa trarre argomento dal fatto che egli aveva ottenuto, per il test c), un punteggio superiore al punteggio minimo richiesto, dato che l&#8217;errore nella formulazione della domanda n. 3 di questo test era più facilmente rilevabile di quello relativo alla domanda n. 38 del test a).<br />
29 Nella replica, il ricorrente contesta la pertinenza, nella fattispecie, della giurisprudenza relativa al potere discrezionale della commissione esaminatrice del concorso fatta valere dalla Commissione. A suo parere, quest&#8217;ultima ha adottato un metodo assurdo per rimediare al problema da essa stessa creato e connesso all&#8217;errore commesso nella valutazione e nella formulazione delle domande. Tale giurisprudenza sarebbe inconferente, non risponderebbe agli argomenti sollevati e riguarderebbe fatti diversi da quelli del caso di specie. Infine, il ricorrente ritiene che non esista, nella fattispecie, alcun ostacolo a «una ripetizione delle prove del concorso».<br />
30 La Commissione contesta il ragionamento del ricorrente. Essa sostiene, in particolare, che, anche se la domanda n. 38 del test a) non fosse stata annullata e se il ricorrente vi avesse risposto correttamente, quest&#8217;ultimo non avrebbe ottenuto il punteggio minimo richiesto.<br />
<b>Giudizio del Tribunale </b></p>
<p>31 Occorre ricordare che risulta da una giurisprudenza costante che la commissione esaminatrice di un concorso dispone, nell&#8217;ambito delle condizioni e degli obblighi fissati nel bando di concorso, di un ampio potere discrezionale circa il preciso contenuto delle prove di concorso e le modalità con cui le stesse devono essere svolte. Il giudice comunitario può pertanto sindacare le modalità delle prove solo nella misura necessaria per garantire la parità di trattamento dei candidati e l&#8217;imparzialità della scelta effettuata fra di essi (sentenza del Tribunale 21 maggio 1996, causa T-153/95, Kaps/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-233 e II-663, punto 37). Il citato potere discrezionale dev&#8217;essere riconosciuto alla commissione esaminatrice anche allorquando essa si trovi a far fronte a irregolarità o a errori intervenuti durante lo svolgimento di un concorso generale ad elevata partecipazione, per il quale appunto, in ossequio al principio di proporzionalità e di buona amministrazione, siffatte irregolarità non possono essere sanate mediante la ripetizione delle prove di concorso (sentenza del Tribunale 2 maggio 2001, cause riunite T-167/99 e T-174/99, Giulietti e a./Commissione, Racc. PI pagg. I-A-93 e II-441, confermata su impugnazione da ordinanza della Corte 13 dicembre 2001, causa C-263/01 P, Giulietti/Commissione, non pubblicata nella Raccolta).<br />
32 L&#8217;argomento del ricorrente secondo il quale egli ha incontrato serie difficoltà a rispondere alle domande annullate a causa della loro errata formulazione ed è stato, in tal modo, illegittimamente privato di «molto tempo», che egli avrebbe potuto dedicare a rispondere alle altre domande di tali test, non può essere accolto. Infatti, tale argomento non si riferisce né a un&#8217;irregolarità delle condizioni di concorso imposte ai candidati né a una disparità nella valutazione, da parte della commissione esaminatrice del concorso, dei vari candidati, ma al comportamento individuale di questi ultimi, in quanto il tempo dedicato a rispondere alle domande poste dipende unicamente dalla scelta di ciascun candidato. In altri termini, tale argomento, lungi dal dimostrare che una qualsiasi discriminazione è stata commessa, si limita a sottolineare l&#8217;esistenza di differenze tra i candidati partecipanti a un concorso. L&#8217;annullamento di talune domande aveva appunto l&#8217;obiettivo di permettere una valutazione obiettiva delle qualità individuali dei candidati nell&#8217;ambito del concorso, escludendo ogni disparità di trattamento dovuta a una valutazione di tali candidati sulla base di criteri non identici o comparabili (sentenza Giulietti e a./Commissione, cit., punto 59; ordinanza Giulietti/Commissione, cit., punto 35, e sentenze del Tribunale 17 gennaio 2001, causa T-189/99, Gerochristos/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-11 e II-53, punto 26, e 17 settembre 2003, causa T-233/02, Alexandratos/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 58).<br />
33 La supposizione del ricorrente secondo cui, dopo l&#8217;annullamento delle domande irregolari, la commissione esaminatrice non ha attribuito lo stesso numero di punti a ciascuna domanda non è assolutamente fondata. Da una parte, la commissione esaminatrice ha spiegato, nella comunicazione inviata al ricorrente il 4 giugno 2002, che «per ciascun test interessato dall&#8217;annullamento, il valore di ciascuna domanda residua è stato calcolato dividendo il punteggio indicato nel bando di concorso &#8211; che resta invariato &#8211; per il numero delle domande residue». D&#8217;altra parte, in occasione dell&#8217;udienza pubblica, la Commissione ha confermato che ciascuna domanda aveva lo stesso valore.<br />
34 In ogni caso, occorre rilevare che all&#8217;udienza il ricorrente ha confermato di aver risposto alle 40 domande del test a) e la Commissione ha confermato che questo test era costituito da 40 domande del valore di un punto ciascuna. Di conseguenza, anche se la domanda n. 38 del test a) non fosse stata annullata, e supponendo che il ricorrente vi avesse risposto correttamente, il punteggio ottenuto da quest&#8217;ultimo sarebbe rimasto inferiore al minimo richiesto di 20 su 40 (v. supra, punto 9).<br />
35 Per queste ragioni occorre respingere il primo motivo.<br />
<b>Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento </b></p>
<p><b>Argomenti delle parti </b></p>
<p>36 Il ricorrente sostiene che il principio di parità di trattamento è stato violato sotto due profili.<br />
37 In primo luogo, egli rileva che, mentre l&#8217;annullamento della domanda n. 3 del test c) riguardava i due settori del concorso controverso, l&#8217;annullamento della domanda n. 38 del test a) riguardava solo il settore «Giustizia e affari interni». Ora, le difficoltà incontrate dai candidati che avevano optato per quest&#8217;ultimo settore sarebbero state obiettivamente diverse da quelle incontrate dai candidati che avevano scelto l&#8217;altro settore. D&#8217;altro canto, mentre la formulazione errata della domanda n. 3 del test c) avrebbe fatto perdere tempo ai candidati nei due settori, quella della domanda n. 38 del test a) avrebbe penalizzato unicamente i candidati che avevano optato per il settore «Giustizia e affari interni».<br />
38 Il ricorrente contesta la fondatezza dell&#8217;argomento che la Commissione trae dal fatto che il concorso prevede due categorie distinte di candidati concorrenti per due elenchi di posti distinti. Egli fa rilevare, al riguardo, che il concorso controverso è «inequivocabilmente unico» e che i candidati avevano la possibilità di parteciparvi optando vuoi per il settore «Giustizia e affari interni» vuoi per il settore «Diritto civile e penale». Egli precisa che, in quanto avvocato regolarmente iscritto all&#8217;ordine degli avvocati, egli avrebbe potuto scegliere sia il primo settore sia il secondo. Egli ritiene che i candidati che, per caso o in relazione alle loro esigenze personali, hanno optato per il settore «Giustizia e affari interni» siano stati penalizzati rispetto a quanti avevano optato per l&#8217;altro settore poiché questi ultimi, in violazione del principio di parità di trattamento, hanno avuto a disposizione una domanda in più per superare il concorso.<br />
39 In secondo luogo, il ricorrente fa valere che il principio di parità di trattamento è stato violato anche con riferimento ai soli candidati che hanno optato per il settore «Giustizia e affari interni». Non tutti i candidati avrebbero infatti avuto le stesse difficoltà a rispondere alla domanda n. 38 del test a). Così, alcuni candidati, come il ricorrente stesso, avrebbero perduto cinque minuti per tentare di rispondere a tale domanda, altri meno tempo e altri più tempo. Altri candidati avrebbero dato una risposta a caso «perdendo» soltanto dieci secondi. Tale situazione avrebbe creato una «intollerabile e iniqua disparità tra i candidati nel tempo loro assegnato».<br />
40 La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti del ricorrente.<br />
<b>Giudizio del Tribunale </b></p>
<p>41 Secondo una giurisprudenza costante, sussiste violazione del principio della parità di trattamento solo quando due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e di diritto non presentano differenze sostanziali, vengono trattate in modo diverso, o quando due situazioni diverse sono trattate in modo identico (sentenze del Tribunale 25 maggio 2000, causa T-173/99, Elkaïm/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-101 e II-433, punto 64, e 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-275, punto 50).<br />
42 La prima parte del secondo motivo, relativo a una discriminazione tra i candidati del settore «Giustizia e affari interni» e quelli del settore «Diritto civile e penale», è manifestamente infondata. Infatti, come è già stato rilevato al precedente punto 22, questi due settori sono distinti e indipendenti l&#8217;uno dall&#8217;altro. Avendo optato per il settore «Giustizia e affari interni», il ricorrente non può pretendere di essere trattato allo stesso modo dei candidati del settore «Diritto civile e penale» poiché si trova in una situazione diversa da questi ultimi.<br />
43 Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, basta rilevare che le censure del ricorrente devono essere respinte per i motivi indicati ai precedenti punti 31-33.<br />
44 D&#8217;altro canto, supponendo che la formulazione della domanda n. 38 abbia posto problemi, ciascuno dei candidati che avevano scelto il settore «Giustizia e affari interni» si sarebbe trovato di fronte agli stessi problemi.<br /> L&#8217;argomento del ricorrente secondo il quale taluni dei candidati hanno perso più tempo di altri per tentare di rispondere a tale domanda è fondato su semplici supposizioni da parte sua.<br />
45 Ne consegue che il secondo motivo dev&#8217;essere respinto in quanto infondato.<br />
<b>Sul terzo motivo, relativo a una violazione del «principio di un&#8217;esatta, equa e paritaria valutazione delle capacità del candidati» </b></p>
<p><b>Argomenti delle parti </b></p>
<p>46 Il ricorrente sostiene che gli errori commessi dalla commissione esaminatrice del concorso hanno influenzato negativamente lo svolgimento delle prove relative ai test a) e c), in maniera tale «da inficiare anche un&#8217;esatta valutazione dei candidati a ricoprire i posti di cui al bando di concorso».<br />
47 Egli fa valere che proprio i candidati più preparati sono stati quelli maggiormente penalizzati dagli errori commessi dalla commissione esaminatrice del concorso nella formulazione delle domande successivamente annullate. A suo parere, infatti, «tali candidati, in virtù della loro maggiore preparazione, nel rilevare che qualcosa non quadrava in ordine alle risposte da dare alle domande n. 38 del test a) e n. 3 del test c) sono proprio loro che hanno speso maggiori energie e tempo inutilmente al fine di cercare di individuare una risposta che non poteva essere data e subendo pertanto maggiormente gli effetti negativi della perdita di tempo consequenziale». Egli aggiunge che, al contrario, i candidati che non erano ben preparati e che, di conseguenza, non avevano rilevato alcun errore nella redazione di tali domande sono stati favoriti rispetto agli altri «in quanto non hanno speso energie né perso tempo inutilmente e hanno ripartito equamente il tempo assegnato per tutte le domande». Il ricorrente asserisce altresì che i candidati che avevano «una preparazione minima (quantomeno nelle materie di cui alle domande annullate)» sono stati favoriti «poiché sono state annullate le domande cui non avrebbero comunque potuto rispondere esattamente se non casualmente».<br />
48 Infine, il ricorrente sostiene che «l&#8217;intera dinamica concorsuale» è stata alterata dal comportamento della commissione esaminatrice del concorso. Egli precisa che i test di preselezione sono stati predisposti da esperti e che essi sono essenziali per una valutazione corretta e seria dei candidati. Secondo il ricorrente, «se tali test, così come formulati dagli esperti, prevedono che devono necessariamente consistere in un determinato numero di risposte ad un determinato numero di domande in un determinato lasso di tempo e che vi devono essere dei punteggi minimi da superare per ogni test con un criterio di valutazione stabilito, il venir meno di anche uno solo di tali elementi fa venire meno tutto il sistema di valutazione inficiandolo all&#8217;origine».<br />
49 La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti del ricorrente.<br />
<b>Giudizio del Tribunale </b></p>
<p>50 Si deve ricordare che il Tribunale non può sindacare il contenuto preciso di una prova, a meno che esso non esuli dall&#8217;ambito stabilito nel bando di concorso o sia completamente estraneo agli scopi della prova del concorso (sentenza Kaps/Corte di giustizia, cit., punto 37, e sentenza della Corte 24 marzo 1988, causa 228/86, Goossens/Commissione, Racc. pag. 1819, punto 14).<br />
51 Nella fattispecie, il bando di concorso non prevede né il numero di domande che ciascun test deve comprendere né la durata dei test, ma si limita a fissare il numero di punti per i test (v. precedente punto 4). A seguito dell&#8217;annullamento delle domande n. 38 del test a) e n. 3 del test c), la commissione esaminatrice del concorso non ha modificato il numero di punti per i test. Come indicato al precedente punto 33, il valore di ciascuna domanda residua è stato calcolato dividendo il punteggio indicato nel bando di concorso per il numero di domande residue. Così, i parametri di valutazione previsti dal bando di concorso sono rimasti inalterati a seguito dell&#8217;annullamento delle domande controverse.<br />
52 D&#8217;altro canto, non si può pretendere che le finalità della prova o del concorso siano state alterate dalla decisione della commissione esaminatrice del concorso di annullare le domande controverse. L&#8217;annullamento di due domande su un totale di 152 (v. il precedente punto 7) non era determinante e la sostanza delle prove è appena cambiata.<br />
53 L&#8217;argomento del ricorrente secondo il quale non poteva essere operata una valutazione esatta dei candidati in quanto i candidati più preparati avrebbero perso più tempo per tentare di rispondere alle domande n. 38 del test a) e n. 3 del test c) rispetto ai candidati meno preparati di loro è fondata su mere supposizioni in ordine al tempo dedicato dai candidati alle domande controverse e al loro grado di preparazione del concorso e non può pertanto essere accolto.<br /> Inoltre, come spiegato al precedente punto 32 nell&#8217;ambito dell&#8217;esame del primo motivo, il tempo impiegato da un candidato su una domanda dipende unicamente dalla scelta soggettiva di quest&#8217;ultimo.<br />
54 Occorre pertanto respingere anche il terzo motivo sollevato dal ricorrente.<br />
Sul quarto motivo, relativo all&#8217;illegittimità del comportamento della commissione esaminatrice e all&#8217;inosservanza degli obblighi contrattuali<br />
<b>Argomenti delle parti </b></p>
<p>55 Il ricorrente fa valere, innanzi tutto, che la commissione esaminatrice del concorso, annullando due domande dei test di preselezione, ha modificato i «parametri di valutazione anteriormente stabiliti» e, in tal modo, è venuta meno ai propri obblighi contrattuali. A suo parere, «una volta che il candidato ha aderito alla proposta della commissione al fine di partecipare alla selezione per il reclutamento degli amministratori (&#8230;), il contratto si è perfezionato nei modi e nei termini di cui al bando di concorso, i quali possono essere modificati solo consensualmente e non arbitrariamente e unilateralmente».<br />
56 Il ricorrente ritiene poi che la sola maniera di rimediare alle irregolarità dei test di preselezione sarebbe consistita nel sottoporre nuovamente alle prove relative ai test a) e c), senza modificare le altre prove, i candidati che avevano ottenuto il punteggio minimo richiesto nei test b) e d). Nulla osterebbe a tale ripetizione delle prove e questo sarebbe il solo modo di garantire un&#8217;assoluta regolarità e l&#8217;assenza di ogni vizio.<br />
57 Infine, il ricorrente contesta la fondatezza dell&#8217;argomento della Commissione, addotto nelle sue osservazioni sull&#8217;istanza di procedura accelerata, secondo il quale, anche se il Tribunale dovesse accogliere la sua domanda di annullamento non solo della decisione impugnata, ma anche degli atti posteriori ai test di preselezione, sarebbe sufficiente, per salvaguardare i diritti dei candidati lesi dalle irregolarità, che l&#8217;autorità che ha il potere di nomina organizzasse un nuovo concorso per tali candidati. Tale soluzione sarebbe «semplicemente assurda oltre che improponibile». Essa costituirebbe soltanto un «contentino» in quanto i posti interessati sono già occupati da candidati che hanno vinto il concorso controverso. D&#8217;altro canto, sarebbe impensabile indire un nuovo concorso ad hoc per il ricorrente anche se fosse il solo a parteciparvi. Il ricorrente aggiunge che l&#8217;annullamento di una prova preselettiva a carattere eliminatorio vizia sin dall&#8217;inizio il concorso sia per lui sia per gli altri candidati.<br />
58 La Commissione contesta la fondatezza dell&#8217;argomentazione del ricorrente.<br />
<b>Giudizio del Tribunale </b></p>
<p>59 Come è già stato constatato al precedente punto 51, la commissione esaminatrice non ha modificato i parametri previsti dal bando di concorso nel caso di specie. Di conseguenza, anche questo motivo dev&#8217;essere respinto.<br />
60 In ogni caso, anche supponendo che vi sia stata, quod non, una modifica del bando di concorso, non può essere sostenuto che la commissione esaminatrice del concorso sia venuta meno ai suoi obblighi contrattuali. Non esiste, infatti, alcun contratto tra il ricorrente e la commissione esaminatrice del concorso. I rapporti giuridici tra i dipendenti, ivi compresi gli eventuali candidati al pubblico impiego, e l&#8217;istituzione interessata sono di natura statutaria e non contrattuale (sentenza del Tribunale 19 luglio 1999, causa T-74/98, Mammarella/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-151 e II-797, punto 25).<br />
<b>Sul quinto motivo, relativo a una violazione del legittimo affidamento </b></p>
<p><b>Argomenti delle parti </b></p>
<p>61 Il ricorrente sostiene che la commissione esaminatrice ha violato il principio del legittimo affidamento. Egli fa valere, a questo proposito, una sentenza del Consiglio di Stato italiano «la cui massima enuncia che, qualora vi siano fatti della pubblica amministrazione nel cui operato il cittadino è autorizzato a prestare affidamento, deve applicarsi il principio secondo cui gli errori degli agenti pubblici &#8211; nella fattispecie della commissione esaminatrice &#8211; non possono ridondare in danno dei privati (sentenza n. 1626 del Consiglio di Stato italiano, quinta sezione, del 26 ottobre 1999)».<br />
62 La Commissione respinge l&#8217;argomentazione del ricorrente.<br />
<b>Giudizio del Tribunale </b></p>
<p>63 Secondo una giurisprudenza costante, il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento spetta a chiunque si trovi in una situazione da cui risulti che l&#8217;amministrazione comunitaria ha fatto nascere in lui, fornendo assicurazioni precise, fondate aspettative (sentenza del Tribunale 5 febbraio 1997, causa T-207/95, Ibarra Gil/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-13 e II-31, punto 25).<br />
64 Nella fattispecie il ricorrente non spiega in alcun modo quali siano le assicurazioni precise a lui fornite. Di conseguenza occorre respingere il motivo relativo a una violazione del legittimo affidamento.<br />
65 In ogni caso, in quanto le condizioni esposte nel bando di concorso possano essere considerate implicanti assicurazioni del genere, dalle considerazioni esposte dal Tribunale nell&#8217;ambito del terzo motivo (v. precedente punto 51) risulta che esse sono state pienamente rispettate dato che tutti i parametri del bando di concorso sono rimasti inalterati.<br />
Decisione relativa alle spese</p>
<p><b>Sulle spese </b></p>
<p>66 Ai sensi dell&#8217;art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l&#8217;art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti nonché, per analogia, le persone che rivendicano lo status di dipendente, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico delle stesse.<br /> Poiché il ricorrente è risultato soccombente in toto, ciascuna delle parti sopporterà quindi le proprie spese.</p>
<p><b>Per questi motivi, </b></p>
<p>IL TRIBUNALE (giudice unico) dichiara e statuisce:<br />
Il ricorso è respinto.<br />Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-20-1-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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