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	<title>20/06/2024 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/06/2024 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul differimento della decisione del ricorso nel processo amministrativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-differimento-della-decisione-del-ricorso-nel-processo-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 09:31:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-differimento-della-decisione-del-ricorso-nel-processo-amministrativo/">Sul differimento della decisione del ricorso nel processo amministrativo.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Decisione del ricorso &#8211; Richiesta differimento &#8211; Insussitenza dell&#8217;obbligo del giudice di accoglimento &#8211; Art. 73 c.p.a. Nel processo amministrativo alcuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al differimento della decisione del ricorso, essendo stata piuttosto codificata la regola</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-differimento-della-decisione-del-ricorso-nel-processo-amministrativo/">Sul differimento della decisione del ricorso nel processo amministrativo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-differimento-della-decisione-del-ricorso-nel-processo-amministrativo/">Sul differimento della decisione del ricorso nel processo amministrativo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Decisione del ricorso &#8211; Richiesta differimento &#8211; Insussitenza dell&#8217;obbligo del giudice di accoglimento &#8211; Art. 73 c.p.a.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel processo amministrativo alcuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al differimento della decisione del ricorso, essendo stata piuttosto codificata la regola opposta, in virtù della quale il rinvio può essere disposto solo per casi eccezionali (art. 73, comma 1-bis, c.p.a.), ove incidenti sul diritto di difesa. Siffatta regola è vieppiù pregnante in controversie trattate in udienze cc.dd. “di smaltimento”, strutturalmente funzionali alla celere definizione dell’arretrato. Non vi è, dunque, alcun obbligo per il giudice di accogliere un’istanza di rinvio, anche laddove essa sia stata condivisa da talune delle controparti processuali.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Palliggiano &#8211; Est. Palliggiano</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 867 del 2016, proposto da:<br />
Comune di Caorle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristina De Benetti, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Libeccio S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Mirella Azzalin, Libeccio S.r.l. in Liquidazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Acerboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Gemma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria Castagnoli, Roberto Scattolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’accertamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell’inadempimento di Libeccio S.r.l. e Gemma S.r.l., agli obblighi derivanti dalla Convenzione urbanistica di lottizzazione – stipulata con atto Notaio dott. Carlo Bordieri Rep. n. 62834 Racc. n. 21278 dell’8 novembre 1996 e con atto modificativo ed integrativo Notaio Dott. Carlo Bordieri Rep. n. 79879 Racc. n. 30316 del 6 ottobre 2004 – inerente il comparto edilizio C2/PEEP1 situato in località Sansonessa del Comune di Caorle, come da progetto recante prot. n. 13004/76 del 26 aprile 1995;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Mirella Azzalin, Gemma S.r.l. e Libeccio S.r.l. in liquidazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 30 aprile 2024 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Riferisce il ricorrente comune di Caorle di avere stipulato con la società cooperativa edilizia Plavis la Convenzione urbanistica di lottizzazione con atto redatto dal Notaio dott. Carlo Bordieri rep. n. 62834 Racc. n. 21278 dell’8 novembre 1996 e con atto modificativo ed integrativo redatto dal Notaio dott. Carlo Bordieri Rep. n. 79879 Racc. n. 30316 del 6 ottobre 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la predetta Convenzione, ai sensi dell’art. 1, la cooperativa edilizia Plavis si era impegnata a realizzare, nell’ambito del comparto edilizio C2/PEEP1 situato in località Sansonessa del territorio comunale, un complesso di abitazioni non di lusso nonché le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria (art. 10 e 11 della Convenzione come integrata dall’atto negoziale del 6 ottobre 2004), come da programma edilizio prot. n. 13004/76 del 26 aprile 1995.</p>
<p style="text-align: justify;">In seguito, le società Zenaro Investimenti s.r.l., a socio unico, e Libeccio s.r.l., subentrarono alla cooperativa Plavis, avendone acquistato la proprietà dei terreni interessati.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla società Zenaro Investimenti s.r.l. è poi subentrata Gemma s.r.l., evocata in giudizio per effetto del fenomeno successorio.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Con l’odierno ricorso, notificato il 28 giugno 2016 e depositato il successivo 14 luglio, il comune di Caorle ha chiesto accertarsi e dichiararsi l’inadempimento, in qualità di subentranti, delle società Libeccio s.r.l. e Gemma s.r.l. agli obblighi derivanti dalla Convenzione urbanistica come sopra descritta, eseguiti in misura solo parziale, incompleta e con notevoli ritardi.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, ferma la natura propter rem delle obbligazioni in questione, i soggetti che sono subentrati nella convenzione, ossia la Libeccio s.r.l. e la Zenaro Investimenti s.r.l., alla quale è poi succeduta la società Gemma s.r.l., hanno accettato di “subentrare in toto negli obblighi” di cui alla nota Convenzione urbanistica, impegnandosi anche a fornire le necessarie polizze fideiussore a garanzia.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alle vicende successorie, il comune ricorrente rammenta che, non a caso, l’art. 14 dell’originaria convenzione precisa che: “Gli obblighi e i vincoli della presente convenzione impegnano, oltre alla Ditta concessionaria, anche i successori ed aventi causa nella proprietà dei fabbricati e pertanto saranno trascritti nei Registri Immobiliari”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha chiesto quindi, in via principale, condannarsi le menzionate società all’esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti dalle predette convenzioni ovvero all’ultimazione delle opere mancanti, al collaudo finale ed a cedere le aree, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., ovvero disporsi il risarcimento dei danni per equivalente dei danni patiti e patiendi, da determinarsi in via equitativa anche in corso di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la condanna all’adempimento non abbia effettivo seguito, ha chiesto il risarcimento per equivalente del danno per inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c. con relativa condanna dei soggetti resistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, rappresenta come il comportamento inadempiente assunto da Libeccio s.r.l. e da Gemma s.r.l. abbia ingenerato un’ulteriore voce di danno da ritardo, da quantificare e risarcire.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, ad oggi i lavori relativi alle opere di urbanizzazione risultano ancora incompleti o comunque ultimati con notevole ritardo rispetto ai tempi preventivati. Di siffatto danno, qualora le riferite società non provvedessero a dare esecuzione in forma specifica ai lavori da realizzare e non ancora eseguiti, occorrerà disporre la condanna al relativo risarcimento.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Libeccio s.r.l. e Gemma s.r.l. si sono costituite in giudizio con atti rispettivamente depositati il 18 luglio 2019 ed il 21 novembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Gemma s.r.l., con atto depositato il 10 febbraio 2020, si è quindi costituita con nuovo procuratore in sostituzione di quello precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 19 marzo 2024, Gemma s.r.l. ha depositato documentazione. Con memoria depositata il 29 marzo 2024, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella materia controversia a favore del giudice ordinario, trattandosi di obbligazioni sorte per effetto di un contratto di compravendita di carattere meramente civilistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito ha argomentato per la carenza dei presupposti dell’imputabilità a suo carico nonché della colpa per l’inadempimento contestato dal comune. In ogni caso, l’assenza del nesso di causa. In subordine, il concorso colposo del comune, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., nella causazione del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel frattempo, il 27 ottobre 2023, il comune di Caorle ha depositato memoria con la quale ha reso noto di avere protocollato l’istanza del 2 agosto 2021, depositata agli atti del giudizio e formulata dalla società Gemma s.r.l. e da Mirella Azzolin, quest’ultima in luogo dell’estinta Libeccio s.r.l. ormai in liquidazione, di cui ha acquisito i terreni, per il completamento delle opere urbanistiche del piano di lottizzazione C2/PEEP1 COOP Plavis, oggetto del presente ricorso. Ad oggi, pertanto, sarebbe in corso l’attività istruttoria finalizzata all’approvazione, con delibera della Giunta comunale, dello schema di convenzione per il completamento delle predette opere. Sul punto il comune chiarisce che “Ne deriva che in tempi relativamente celeri il Comune di Caorle potrebbe vedere soddisfatte le proprie pretese processuali e in tal caso rinunciare al ricorso”.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Azzalin Mirella si è a questo punto costituita in giudizio con memoria depositata il 29 marzo 2024. Ha fatto presente che Libeccio s.r.l. era già entrata in fase di liquidazione prima della data di proposizione dell’odierno ricorso ed è ormai estinta. Azzalin ne ha infatti acquisito i terreni, con passaggio oggetto di trascrizione, dei quali si discute, unitamente ai relativi oneri e pesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Avendo acquisito i beni ed essendosi conclusa la fase di liquidazione, Libeccio è stata cancellata dal Registro delle Imprese ed ha cessato di esistere, stante l’efficacia estintiva della cancellazione ai sensi dell’art. 2495 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha chiesto quindi disporsi l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79 c.p.a.; in subordine, ha presentato richiesta di rinvio in relazione alla menzionata istanza del 2 agosto 2021 rivolta al comune per il completamento delle opere di cui al piano di lottizzazione. Peraltro, lo stesso comune ha fatto altresì presente di avere in corso l’istruttoria per approvare una nuova convenzione per il completamento delle opere di urbanizzazione oggetto del presente giudizio, attività prodromica per consentire il pieno soddisfacimento del suo interesse dedotto con l’odierno ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Azzalin Mirella, con replica depositata l’8 aprile 2024 anche a nome dell’estinta Libeccio s.r.l., ha insistito per l’interruzione del giudizio. Si è associata alla posizione espressa da Gemma s.r.l. riguardo al difetto di giurisdizione, anche per le domande proposte contro Libeccio e, per subentro, nei di lei confronti. Osserva al riguardo che Libeccio non ha mai stipulato una convenzione urbanistica, come era avvenuto per la Coop. Plavis, bensì contratti qualificabili come semplici compravendite. Tali contratti si collocano, dal punto di vista logico e cronologico, in una fase successiva a quella in cui era stato esercitato il potere amministrativo tramite “accordo sostitutivo del provvedimento”, ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990 (ossia la convenzione urbanistica). Disputandosi pertanto in ordine all’esatto adempimento di negozi giuridici di tipo privatistico, la giurisdizione relativa alla presente controversia appartiene al giudice ordinario, ferme le preclusioni e le decadenze ai sensi di legge medio tempore intervenute.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito ha chiesto accogliersi la domanda di pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. limitatamente alle aree ancora di sua proprietà, rimettendosi sulla domanda medesima per le aree di proprietà della Gemma S.r.l., per le quali non ha legittimazione né interesse. Ha concluso quindi col rigetto di ogni altra domanda contenuta nel ricorso in epigrafe, in quanto inammissibile e comunque infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Gemma s.r.l., in data 9 aprile 2024, ha depositato repliche con le quali ha reiterato la richiesta di differimento dell’udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa, inserita nel ruolo dell’udienza del 30 aprile 2024, indetta nell’ambito del programma per lo smaltimento dell’arretrato, è stata trattenuta dal Collegio per essere decisa.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Va in primo luogo esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, questione pregiudiziale ad ogni altra, anche relativa alla richiesta di interruzione del giudizio per asserita estinzione di una delle parti costituite, ai sensi dell’art. 79 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">L’eccezione è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 7, comma 1, c.p.a. attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo: “le controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 133 c.p.a., prevede, tra l’altro, quali controversie devolute alla giurisdizione speciale esclusiva del giudice amministrativo: la “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo” (comma l, lett. a) n. 2), nonché le controversie “aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” (comma 1, lett. f).</p>
<p style="text-align: justify;">In virtù delle illustrate disposizioni, le questioni concernenti le convenzioni urbanistiche, stipulate tramite accordi tra amministrazione pubblica e società private sono attratte nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto tipica ipotesi di accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 241/1990, con riferimento ai profili relativi non solo alla loro formazione ma anche alla loro esatta e completa esecuzione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 2 febbraio 2022, n. 720; Cass. civ., sez. un. 11 maggio 2021, n. 12428).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la convenzione urbanistica, originariamente stipulata tra il Comune di Caorle e la Cooperativa Edilizia Plavis a r.l. prevedeva la realizzazione, da parte di quest’ultima, di un complesso di abitazioni non di lusso e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come previste nel progetto prot. n. 13004/76 del 26 aprile 1995 concernente il comparto edilizio C2/PEEP 1 situato in Località Sansonessa (artt. 1, 2, 10 e 11 della Convenzione dell’8 novembre 1996).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’art. 14 dell’originaria Convenzione, rubricato “Destinatari degli impegni”: “Gli obblighi e i vincoli della presente convenzione impegnano, oltre alla Ditta concessionaria, anche i successori ed aventi causa nella proprietà dei fabbricati e pertanto saranno trascritti nei Registri Immobiliari.”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, successivamente alla stipulazione della convenzione, la società Zenaro Investimenti S.r.l. (società a unico socio) e la società Libeccio S.r.l. sono subentrate alla Cooperativa Plavis, avendone acquistato le proprietà tramite atti, rispettivamente, del notaio in Viadana (MN), Prof. Augusto Chinini, in data 29 marzo 2006 n. 12942 Rep. e del notaio in San Donà di Piave (VE), Prof. Maria De Mezzo, in data 21 aprile 2005 n. 384259 Rep.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, da quest’ultimo atto di compravendita risulta che “La parte acquirente” (Zenaro Investimenti), non solo “si dichiara edotta che l’area in oggetto rientra in comparto edilizio denominato “C2/PEEP 1 convenzionato con il Comune di Caorle […]” ma, altresì, “… subentra in tutti gli oneri, obblighi e diritti residui di cui alle citate convenzioni, con precisazione che la parte acquirente si impegna a garantire nei confronti del Comune competente, con idonea fideiussione, l’adempimento delle opere di lottizzazione dell’intero contesto ancora mancanti, previo accordo con la Società “Libeccio Srl”, o suoi aventi causa — titolare della porzione di area a destinazione residenziale — rimanendo comunque la parte venditrice garante nei confronti della parte acquirente per la quota non imputabile al bene oggetto del presente atto”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base, inoltre, di quanto statuito nel predetto atto di compravendita, Zenaro Investimenti S.r.l. ha prodotto polizza fideiussoria a garanzia del completamento delle opere di urbanizzazione del PUA in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso modo, nel contratto di compravendita si dà espressamente atto dell’esistenza della convenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Zenaro Investimenti, a sua volta, ha trasferito i terreni di sua proprietà alla società Gemma s.r.l. – senza comunicare quanto sopra al comune di Caorle.</p>
<p style="text-align: justify;">È del tutto evidente che, con i contratti di compravendita, i contraenti non si siano limitati all’acquisizione delle relative posizioni negoziali civilistiche ma siano subentrati nell’accordo sostitutivo, sintetizzato nella convenzione e quindi nelle posizioni ad oggetto pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Non ha alcun rilievo che il comune di Caorle non sia stato coinvolto e nemmeno interpellato riguardo al subentro di altri soggetti nella Convenzione, posto che le posizioni di carattere pubblicistico sono indisponibili dalle parti private e non incidono in termini di obblighi e responsabilità, derivanti proprio dalla convenzione, in capo al cedente, posizioni alle quali si aggiungono, e non si sostituiscono, quelle del soggetto subentrante.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla presente controversia, pertanto, sussiste e permane, anche dopo le descritte vicende successorie, la giurisdizione esclusiva di questo giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">7.- Può dunque passarsi all’esame del rilievo di interruzione del giudizio, per estinzione della Libeccio s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le società o, più in generale, per le persone giuridiche, l’interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 segg. c.p.c. è determinata dalla loro “estinzione”.</p>
<p style="text-align: justify;">Senonché, la Suprema Corte di Cassazione, con risalente orientamento che il Collegio condivide, ricorda che il momento in cui si perfeziona l’evento estintivo non coincide col completamento del procedimento di liquidazione e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, essendo necessario l’esaurimento effettivo e definitivo di tutti i rapporti facenti capo all’ente e, in particolare, dei processi pendenti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, 14 giugno 1978, n. 2962: “Poiché l’effettiva estinzione della società non consegue all’esito meramente formale o contabile del procedimento di liquidazione, ma solo alla completa definizione dei rapporti giuridici che ad essa facevano capo e cioè all’esaurimento di tutte le contestazioni riguardanti la società, consegue che il liquidatore è legittimato a rappresentare in giudizio la società anche dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione”).</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, l’atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina l’estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione, con la conseguenza che, fino a quel momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale rappresentante. Deve dunque escludersi che, intervenuta la cancellazione, il processo eventualmente già iniziato prosegua nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 2 marzo 2006, n. 4652 secondo cui, intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, ma non ancora la liquidazione di tutti i rapporti pendenti, di una società in accomandita semplice, già parte di un giudizio nel quale era stata rappresentata dall’amministratore accomandatario, essa aveva conservato la legittimazione, esercitata mediante il medesimo rappresentante, anche in relazione al ricorso per Cassazione);</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la messa in liquidazione della cooperativa non determina la sua estinzione definitiva – nonostante la cancellazione dal Registro delle imprese – né fa venir meno la sua rappresentanza in giudizio, determinate al contrario soltanto dall’effettivo e definitivo esaurimento dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo e dalla definizione di tutte le controversie in corso.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ciò consegue che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane riguardo ai rapporti rimasti in sospeso e non definiti, in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazione, escludendosi l’interruzione dei processi pendenti (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 15 febbraio 2006, n. 3279).</p>
<p style="text-align: justify;">8.- Risolte le questioni in rito, deve poi rigettarsi la richiesta di rinvio del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel processo amministrativo alcuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al differimento della decisione del ricorso, essendo stata piuttosto codificata la regola opposta, in virtù della quale il rinvio può essere disposto solo per casi eccezionali (art. 73, comma 1-bis, c.p.a.; cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. I, 9 giugno 2023, n. 3570), ove incidenti sul diritto di difesa (Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2022, n. 8048).</p>
<p style="text-align: justify;">Siffatta regola è vieppiù pregnante in controversie, come quella in esame, trattate in udienze cc.dd. “di smaltimento”, strutturalmente funzionali alla celere definizione dell’arretrato.</p>
<p style="text-align: justify;">Non vi è, dunque, alcun obbligo per il giudice di accogliere un’istanza di rinvio, anche laddove – com’è nel caso di specie – essa sia stata condivisa da talune delle controparti processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, nel caso di specie non vi è alcuna ragione eccezionale in grado di giustificare il rinvio della trattazione dell’odierna controversia che – si precisa – pende dal 2016. A questo fine, le ipotetiche sopravvenienze, quali trattative in corso tra le parti in causa o, anche, la prospettazione di una revisione degli accordi in vista di una nuova convenzione, ponendosi quali circostanze eventuali e non ancora attuali, non sono da sole sufficienti per ritardare ulteriormente la decisione della causa.</p>
<p style="text-align: justify;">9.- Passando al merito, il ricorso è infondato e la pretesa del comune di Caorle va respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1.- Affinché vi possa essere inadempimento, è necessario, tra gli altri, il presupposto dell’imputabilità, ossia che la mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali sia dovuta a colpa del debitore. Come si evince dall’art. 1218 c.c., il debitore è esente da responsabilità qualora l’inadempimento o il ritardo sia “stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Rilevante a questo fine, risulta essere il contegno assunto dal debitore che non è responsabile se il suo comportamento si conforma ai parametri della diligenza, secondo il portato dell’art. 1176, c.c., con la conseguenza che la mancanza di colpa produce assenza di responsabilità</p>
<p style="text-align: justify;">Dagli atti depositati alla causa, risulta che, contrariamente agli assunti della ricorrente amministrazione comunale, la società Libeccio ha adempiuto alle obbligazioni rientranti nella sua sfera di competenza. Ha infatti realizzato il comparto residenziale e le relative opere di urbanizzazione primaria ad esso funzionali, tanto che gli immobili sono stati costruiti e dichiarati agibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Dette opere sono state anche oggetto di collaudi parziali, nelle date del 28 novembre 2006 e del 30 gennaio 2007, tanto che Libeccio, prima, e la signora Azzalin, dopo, hanno manifestato in più riprese l’intendimento di cederle al Comune, senza che quest’ultimo si sia attivato materialmente per acquisirle.</p>
<p style="text-align: justify;">Va chiarito che le obbligazioni assunte dalla Libeccio riguardavano esclusivamente la parte residenziale del PUA ed erano quindi autonome e distinte rispetto alle obbligazioni assunte dalla Zenaro Investimenti, relative alle opere di urbanizzazione della parte commerciale. Il subentro della Libeccio agli impegni assunti dalla Cooperativa Plavis non poteva riguardare quanto originariamente faceva capo alla Cooperativa Plavis, in seguito trasferito nel 2006 alla Zenaro Investimenti s.r.l. e quindi nel 2012 alla Gemma S.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2.- Riguardo altresì alla posizione di Zenaro Investimenti s.r.l. e, quindi, della subentrante Gemma, si ricava che, dal verbale di collaudo provvisorio redatto il 18 dicembre 2006, riguardante i lavori fino a quel momento eseguiti, emerge la realizzazione della maggior parte delle opere di urbanizzazione previste nelle Convenzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso, Gemma non risulta imputabile per la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione “residue”. Ciò trova conforto nella documentazione prodotta agli atti della causa (cfr. nota di deposito del 19 marzo 2024), segnatamente:</p>
<p style="text-align: justify;">– la richiesta avanzata da Gemma al Comune in data 24 marzo 2011 tesa ad ottenere la modifica della destinazione degli “ambiti A e B (…) in zona di carattere commerciale-direzionale”, rispondente alla finalità di rendere più appetibili e commerciabili le relative aree e, pertanto, più facilmente reperibile la liquidità per il completamento delle residue opere di urbanizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">– lo schema di nuova convenzione urbanistica sottoposta nel settembre 2011, da Zenaro Investimenti, cui è succeduta Gemma, e da Libeccio Immobiliare – qualificate congiuntamente come “Ditta Lottizzante” – al Comune di Caorle con l’obiettivo dichiarato di “portare a compimento le opere mancanti per dare all’amministrazione le opere di urbanizzazione nella loro interezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, l’art. 2 indicava esattamente le opere già realizzate e quelle da realizzare, mentre l’art. 9 si faceva carico di definire la tempistica di esecuzione delle opere, fissando il “termine massimo di anni 3”;</p>
<p style="text-align: justify;">– la richiesta di variante, proposta congiuntamente in data 19 novembre 2011 da Azzalin Mirella, in qualità di amministratore delegato di Libeccio Immobiliare in liquidazione, e da Zenaro Gabriele, in qualità di amministrazione di Zenaro Immobiliare, cui accede lo schema di (nuova) convenzione urbanistica, con relazione generale di dettaglio per il completamento delle opere mancati sottoposta sempre da Gemma (con Libeccio-Azzalin) al Comune di Caorle nel settembre 2011 e volta anche in questo caso, espressamente, a “completare, adeguare e correggere, senza variazioni quantitative, l’organizzazione planimetrica delle aree pubbliche e private dello strumento”.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si comprendono a questo punto le esatte ragioni per cui l’amministrazione comunale non abbia approvato – o almeno assecondato in vista di una soluzione – le menzionate iniziative né motivato le relative ragioni di diniego.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, a fronte dei menzionati elementi documentali e di fatto, è allora possibile ricavare che, diversamente dalla tesi del comune ricorrente, Gemma ha invece posto in essere tutto quanto necessario e richiedibile secondo diligenza onde ultimare le opere di urbanizzazione convenzionate laddove ciò, se per un verso prova come non sia ad essa imputabile l’eccepito inadempimento, per altro verso rende evidente che quest’ultimo sia conseguente o dipeso da impossibilità incolpevole e/o da fatto altrui, segnatamente dello stesso comune che ora si lamenta della incompletezza degli adempimenti dovuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo è carente il profilo soggettivo della colpa ma anche quello oggettivo del nesso eziologico tra la condotta di Gemma e l’asserito evento dannoso dell’inadempimento.</p>
<p style="text-align: justify;">10.- In conclusione, alla luce delle considerazioni e dei documenti di cui sopra, la domanda del comune nei confronti dei soggetti resistenti è infondata con conseguente reiezione delle domande di condanna, a vario titolo proposte.</p>
<p style="text-align: justify;">La particolarità e la complessità delle questioni controverse, inducono il Collegio a compensare integralmente le spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gianmario Palliggiano, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Bardino, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Fabrizio Giallombardo, Referendario</p>
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