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	<title>20/05/2024 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/05/2024 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;interpretazione del limite a partecipare alle procedure di cui all&#8217;art. 18, comma 4,  L. 240/10</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 17:27:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-del-limite-a-partecipare-alle-procedure-di-cui-allart-18-comma-4-l-240-10/">Sull&#8217;interpretazione del limite a partecipare alle procedure di cui all&#8217;art. 18, comma 4,  L. 240/10</a></p>
<p>Università &#8211; Concorso &#8211; Art. 18, comma 4,  L. 240/10 &#8211; Interpretazione Il limite a partecipare alle procedure di cui all&#8217;art. 18, comma 4,  L. 240/10 riguarda soltanto coloro che nell&#8217;ultimo triennio hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-del-limite-a-partecipare-alle-procedure-di-cui-allart-18-comma-4-l-240-10/">Sull&#8217;interpretazione del limite a partecipare alle procedure di cui all&#8217;art. 18, comma 4,  L. 240/10</a></p>
<p>Università &#8211; Concorso &#8211; Art. 18, comma 4,  L. 240/10 &#8211; Interpretazione</p>
<p>Il limite a partecipare alle procedure di cui all&#8217;art. 18, comma 4,  L. 240/10 riguarda soltanto coloro che nell&#8217;ultimo triennio hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all&#8217;articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell&#8217;università stessa</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 20/05/2024</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00575/2024 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 01389/2023 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 1389 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Aldo Laudonio, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando Pietropaolo, Francesco Vetrò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo">Dipartimento di Giurisprudenza, Commissione di Valutazione, non costituiti in giudizio;<br />
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria <i>ex lege</i> in Firenze, via degli Arazzieri, 4;<br />
Università degli Studi di Siena, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria D&#8217;Amelio, Roberta Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo">Iacopo Donati, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Emiliano Marchisio, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo"><i>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo</i>:</p>
<p class="popolo">&#8211; del Decreto rettorale prot. n. 183561 del 29 settembre 2023 con cui l&#8217;Università intimata ha approvato gli atti relativi alla procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di seconda fascia per il Settore Concorsuale 12/B1 Diritto commerciale s.s.d. IUS/04 Diritto commerciale nel Dipartimento di Giurisprudenza, da cui risulta vincitore il controinteressato Prof. Donati;</p>
<p class="popolo">&#8211; di tutti gli atti della suddetta procedura nella parte in cui risultano lesivi degli interessi del Prof. Laudonio e in particolare: del verbale n. 1, relativo alla riunione del 18 aprile 2023, nel quale la Commissione ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati e dell&#8217;iter procedurale, individuati dal Decreto Rettorale di indizione della proceduta valutativa;</p>
<p class="popolo">&#8211; del verbale n. 2, relativo alla riunione del 29 maggio 2023, nel quale la Commissione, letto l&#8217;art. 2 del bando e il Regolamento vigente per la chiamata dei Professori di Prima e Seconda fascia, secondo cui «<i>non possono partecipare alla procedura concorsuale coloro che nel triennio precedente alla data di scadenza del bando abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell&#8217;Università degli Studi di Siena</i>»; rilevato che il Prof. Emiliano Marchisio non ha dichiarato la circostanza impeditiva di cui innanzi, ha ritenuto di sottoporre agli Uffici dell&#8217;Università di Siena ogni valutazione sull&#8217;ammissione oppure sull&#8217;esclusione del candidato e l&#8217;eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti, richiedendo altresì la sospensione del termine semestrale previsto per la chiusura della procedura selettiva;</p>
<p class="popolo">&#8211; del verbale n. 3, relativo alla riunione del 27 settembre 2023, nel quale la Commissione ha formulato i giudizi sui concorrenti e selezionato il Prof. Donati per il prosieguo della procedura che prevede la formulazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento ai sensi dell&#8217;art. 17 del Regolamento d&#8217;Ateneo citato;</p>
<p class="popolo">&#8211; della nota prot. n. 98258 del 31 maggio 2023 con cui il Responsabile del procedimento ha riscontrato la richiesta della Commissione valutativa, racchiusa nel verbale n. 2 richiamato, negando l&#8217;esclusione del Prof. Marchisio;</p>
<p class="popolo">&#8211; e di ogni altro atto, presupposto e/o conseguenziale, anche non conosciuto, ove lesivo della posizione del ricorrente, ivi inclusa l&#8217;eventuale delibera di chiamata del vincitore come Professore di seconda fascia nel Dipartimento di Giurisprudenza, con riserva di formulare motivi aggiunti all&#8217;esito della relativa conoscenza;</p>
<p class="popolo">e per la condanna delle pp.AA. intimate, ciascuna per la sua competenza, a disporre per la rivalutazione della posizione della Prof. Laudonio, dichiarandolo vincitore ai fini della procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di seconda fascia per il Settore Concorsuale 12/B1 – SSD IUS/04 nel Dipartimento di Giurisprudenza dell&#8217;Università di Siena.</p>
<p class="popolo"><i>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laudonio Aldo il 29/1/2024</i>:</p>
<p class="popolo">&#8211; del decreto del Rettore dell&#8217;Università degli Studi di Siena prot. n. 0221766 del 28 novembre 2023 con cui il Prof. Iacopo Donati è stato «<i>nominato Professore Associato nel settore scientifico disciplinare: “IUS 04 – Diritto Commerciale”, settore concorsuale: 12/B1 “Diritto Commerciale”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza che ha effettuato la chiamata a decorrere agli effetti giuridici ed economici dal 01.12.2023</i>»;</p>
<p class="popolo">&#8211; di ogni altro atto a esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi inclusi, ove occorra: 1) la delibera REP. n. 101/2023 prot. n. 202625 del 26.10.2023, con cui il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza ha proposto la chiamata del vincitore della procedura valutativa a ricoprire presso detto Dipartimento il posto di Professore universitario di ruolo, II fascia, settore scientifico disciplinare: “<i>IUS 04 – Diritto Commerciale</i>”, settore concorsuale: 12/B1 “<i>Diritto Commerciale</i>”; 2) la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 351/2023 prot. n. 216158 del 20.11.2023, con la quale, nella seduta del 17.11.2023, a seguito della programmazione triennale e della programmazione finanziaria e della deliberazione del Dipartimento di Giurisprudenza, è stata approvata, tra le altre, la chiamata del Prof. Iacopo Donati a professore universitario di ruolo di II Fascia, 18, c. 4, della Legge 240/2010; 3) la dichiarazione di accettazione della chiamata resa dall&#8217;interessato e l&#8217;eventuale presa in servizio del Prof. Donati;</p>
<p class="popolo">&#8211; nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Iacopo Donati e del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Siena;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo">Con Decreto rettorale prot. n. 8504 del 20 gennaio 2023, l’Università di Siena ha indetto una procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. 240/2010, settore concorsuale 12/B1, s.s.d. IUS/04 (diritto commerciale) nel Dipartimento di Giurisprudenza.</p>
<p class="popolo">Il Professore Aldo Laudonio, odierno ricorrente, ha presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura, alla quale hanno richiesto di partecipare anche i controinteressati, Professori Iacopo Donati ed Emiliano Marchisio.</p>
<p class="popolo">Con decreto rettorale prot. n. 183561 del 29 settembre 2023, l’Università di Siena ha approvato gli atti della procedura dichiarando vincitore il Prof. Donati; seguivano nella graduatoria, il Prof. Marchisio (secondo) e, per ultimo, il Prof. Laudonio.</p>
<p class="popolo">Con il ricorso principale, il Prof. Laudonio ha impugnato il suddetto decreto oltre agli atti della procedura selettiva.</p>
<p class="popolo">Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione da parte dell’Università, dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010 e dell’art. 2 del bando di concorso, per non aver essa disposto l’esclusione dalla procedura del candidato Marchisio, per mancanza dei requisiti richiesti dal bando, essendo egli, al tempo della presentazione della domanda e, comunque, fin dal 2021, professore a contratto di diritto industriale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena. Secondo la ricostruzione del ricorrente, infatti, tra i requisiti richiesti per partecipare alla procedura vi sarebbe quello previsto all’art. 2 del bando, secondo cui “<i>non possono partecipare alla procedura concorsuale coloro che nel triennio precedente alla data di scadenza del bando abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell&#8217;Università degli Studi di Siena</i>”, e ciò conformemente all’art. 18, comma 4, citato, il quale stabilisce che “<i>ciascuna università statale, nell&#8217;ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell&#8217;ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all&#8217;articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell&#8217;università stessa, ovvero alla chiamata di cui all&#8217;articolo 7, comma 5-bis</i>”.</p>
<p class="popolo">Secondo la tesi del ricorrente, dunque, tali norme, in quanto sorrette da ragioni di imparzialità dell’azione amministrativa e di stimolo alla mobilità tra Atenei, dovrebbero essere intese come ostative alla partecipazione alla procedura selettiva nei confronti di chiunque, nel triennio precedente, avesse instaurato qualsivoglia rapporto di lavoro con l’Università.</p>
<p class="popolo">Peraltro, avendo il prof. Marchisio autodichiarato nella domanda di partecipazione di non aver prestato servizio nell&#8217;ultimo triennio presso l&#8217;Università di Siena, egli avrebbe reso una dichiarazione falsa, incorrendo in un’ulteriore causa di esclusione.</p>
<p class="popolo">Con il secondo motivo, il prof. Laudonio ha contestato, con riferimento alla posizione del prof. Donati, la violazione delle regole del bando che, a suo dire, prevedeva l’obbligo per i candidati di presentare “<i>6 articoli di rivista in fascia “A” e una monografia in caso di presentazione di 12 o 11 pubblicazioni; 5 articoli in rivista in fascia “A” e una monografia in caso di presentazione di 10 o 9 pubblicazioni</i>” e così via, con la conseguenza che la mancata produzione nei detti termini della suddetta documentazione avrebbe dovuto comportare l’esclusione del candidato dalla procedura.</p>
<p class="popolo">In particolare, il prof. Iacopo Donati, primo classificato, non avrebbe prodotto il numero di pubblicazioni in fascia “A” richiesto, non potendosi valutare come tali quelle di cui ai nn. 6, 7 e 8 allegate alla domanda di partecipazione [n. 6 (“<i>Crisi d’impresa e diritto di proprietà. Dalla responsabilità patrimoniale all’assenza di pregiudizio</i>”, 2020), n. 7 (“<i>L’incerto bilanciamento dei diritti degli azionisti e dei creditori nella capitalizzazione forzosa dei crediti</i>”, 2017) e n. 8 (“<i>La ricapitalizzazione interna delle banche mediante bail-in</i>”, 2016)], in quanto prive di valore autonomo poiché pienamente sovrapponibili ad un’altra monografia (“<i>La ricapitalizzazione forzosa</i>”, 2020) anch’essa presentata per la valutazione.</p>
<p class="popolo">Sotto altro profilo, il ricorrente ha contestato la valutazione della Commissione sui prodotti della ricerca, sostenendo di aver dato vita ad una produzione scientifica più diversificata e più ricca di quella del prof. Donati, e ha lamentato la mancata valorizzazione dell’ampiezza della propria attività didattica, nonché il mancato apprezzamento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto commerciale interno ed internazionale da lui conseguito nel 2009, nonché dello svolgimento di periodi di formazione e/o insegnamento all’estero.</p>
<p class="popolo">Infine, con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione del giudizio comparativo fra i tre candidati.</p>
<p class="popolo">Si sono costituiti l’Università di Siena e il controinteressato Donati, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per carenza d’interesse, essendosi il ricorrente &#8211; terzo graduato &#8211; limitato ad eccepire la necessità dell’esclusione del candidato &#8211; secondo graduato &#8211; Marchisio, senza però attaccare il giudizio valutativo espresso dalla Commissione nei confronti di quest’ultimo, cosicchè, non potendo la docenza a contratto dal medesimo svolta essere ricompresa nel novero degli incarichi previsti dalla legge come escludenti la partecipazione (come peraltro ritenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato), la posizione di secondo graduato del Prof. Marchisio rimarrebbe ferma, con conseguente mancato superamento della prova di resistenza.</p>
<p class="popolo">Anche rispetto alle altre censure, le parti resistente e controinteressata ne hanno eccepito l’infondatezza, la genericità e l’inammissibilità.</p>
<p class="popolo">Con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 29 gennaio 2024, il ricorrente ha gravato, per invalidità derivata, il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Siena prot. n. 0221766 del 28 novembre 2023, di nomina del Prof. Iacopo Donati a Professore associato.</p>
<p class="popolo">All’udienza in camera di consiglio del 15 febbraio 2024, la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensiva promossa e la causa è stata rinviata per la discussione all’udienza pubblica del 16 maggio 2024.</p>
<p class="popolo">A tale udienza, in seguito alla discussione dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo">1. Il ricorso è in parte infondato e per altra parte inammissibile per carenza d’interesse.</p>
<p class="popolo">1.1. Invero, sulla questione posta dal ricorrente, relativa all’interpretazione dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, si è già espressa con più sentenze (anche di riforma di sentenze di questo T.a.r.) la VI Sezione del Consiglio di Stato, la quale ad esempio, con la sentenza del 13 luglio 2021, n. 5301, ha affermato che: &lt;&lt;<i>deve darsi continuità all’esegesi giurisprudenziale contenuta nelle sentenze n. 1561/2019, n. 2571/2020, n. 8196/2020 e 1505/2021 di questa Sezione secondo cui è ammessa la partecipazione dei titolari di contratti di insegnamento, di cui all’ art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle procedure di reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia riservate a “esterni” ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della stessa legge n. 240 del 2010. Nelle argomentazioni delle citate decisioni rilievo centrale riveste l’evoluzione normativa dell’art. 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo"><i>Originariamente tale disposizione si limitava a riferire che «[l]a stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari». Tale formulazione della norma era stata ritenuta incidesse anche sulla chiamata dei</i> <i>professori ai sensi dell’art. 18, comma 4, ampliando l’ambito interpretativo del sintagma «prestato servizio».</i> <i>In particolare, la selezione per la chiamata dei professori “esterni” era stata interpretata come riservata ‒ non solo a «coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa» (come letteralmente si legge nel citato articolo 18, comma 4), ma ‒ anche a quanti, nello stesso torno di tempo, non fossero stati destinatari di contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 240 del 2010.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo"><i>Sennonché, secondo i citati precedenti di questa Sezione, il legislatore con la novella del 2016 ha espresso la manifesta volontà di estendere la platea dei legittimati a partecipare alle selezioni bandite dagli atenei ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e quindi di includere tra coloro che “non hanno prestato servizio”, proprio i docenti a contratto nominati ai sensi dell’art. 23. È questo, il significato del nuovo testo dell’art. 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010, il quale ora recita: «[l]a stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell&#8217;ambito delle risorse vincolate di cui all’articolo 18, comma 4».</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo"><i>L’intervento normativo del 2016 ha avuto quindi un duplice scopo; da un lato, quello di ampliare la disponibilità finanziaria per le università in merito alle chiamate dei professori “esterni”, riducendo eventualmente i “contratti di insegnamento”; dall’altro, quello di ampliare la platea dei partecipanti alle selezioni ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 aprendo la strada ad una più restrittiva interpretazione del sintagma ostativo “rapporto di servizio” contenuto nella norma.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo"><i>In questo senso va anche la modifica che ha interessato il citato comma 4 dell’art 18, da parte</i> <i>dell&#8217;art. 19, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che ha definitivamente chiarito che il limite a partecipare alle procedure di cui al citato art. 18 riguarda soltanto coloro che nell&#8217;ultimo triennio hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all&#8217;articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell&#8217;università stessa.</i>&gt;&gt;.</p>
<p class="popolo">Nello stesso senso si è pronunciata la VI sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4746 del 2021, di riforma della sentenza della prima sezione di questo T.a.r., n. 207 del 2019, pronunciata nei confronti dell’Università di Siena; ed anche il Cons. giust. amm. Regione Sicilia, (sent. 9 aprile 2021, n. 299).</p>
<p class="popolo">Da ultimo, l’orientamento, al quale il Collegio ritiene a questo punto di doversi adeguare, è stato ribadito con la sentenza del Consiglio di Stato. Sez. VI, n. 1199 del 17 febbraio 2022.</p>
<p class="popolo">Ne consegue che deve ritenersi legittima la decisione dell’Università degli Studi di Siena di ammettere il prof. Marchisio alla procedura in questione, non rientrando il suo caso nelle ipotesi ostative previste dalla norma di legge sopra esaminata.</p>
<p class="popolo">1.2. Ne deriva anche che debba escludersi che il prof. Marchisio abbia reso una falsa dichiarazione circa il possesso del requisito di partecipazione alla procedura, non avendo egli effettivamente “prestato servizio” per l’Università di Siena; ed avendo egli peraltro allegato alla domanda di partecipazione il proprio CV, dal quale risultava la dichiarazione di essere dal 2021 professore a contratto presso l’Università degli Studi di Siena.</p>
<p class="popolo">1.3. Il rigetto del primo motivo di ricorso, diretto a contestare l’ammissione del prof. Marchisio alla procedura concorsuale, comporta tuttavia &#8211; in mancanza di censure specificamente volte a contestare la più favorevole valutazione del prof. Marchisio rispetto al ricorrente &#8211; il consolidamento della posizione in graduatoria del prof. Marchisio, e dunque l’inammissibilità del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti per carenza d’interesse, non potendo ottenere il ricorrente, dalla sua posizione di terzo graduato, alcuna utilità dall’accoglimento delle censure rivolte a contestare la valutazione dei titoli presentati dal prof. Donati.</p>
<p class="popolo">2. Le spese di lite possono essere compensate investendo la causa questioni oggetto di dibattito giurisprudenziale.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li rigetta e in parte li dichiara inammissibili nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo">Spese compensate.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Riccardo Giani, Presidente</p>
<p class="tabula">Giovanni Ricchiuto, Consigliere</p>
<p class="tabula">Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Nicola Fenicia</td>
<td></td>
<td>Riccardo Giani</td>
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<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
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		<title>Sulla sufficienza del voto numerico nell&#8217;esame per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sufficienza-del-voto-numerico-nellesame-per-labilitazione-allesercizio-della-professione-forense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 07:40:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88632</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sufficienza-del-voto-numerico-nellesame-per-labilitazione-allesercizio-della-professione-forense/">Sulla sufficienza del voto numerico nell&#8217;esame per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Professione forense &#8211; Abilitazione &#8211; Esame &#8211; Voto numerico &#8211; Motivazione &#8211; Idoneità. In materia di esame per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense, non è illegittimo il giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione, affidato ad una mera espressione numerica, in quanto il voto numerico, in mancanza di una</p>
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<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Professione forense &#8211; Abilitazione &#8211; Esame &#8211; Voto numerico &#8211; Motivazione &#8211; Idoneità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In materia di esame per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense, non è illegittimo il giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione, affidato ad una mera espressione numerica, in quanto il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Ogni qualvolta che i criteri di massima vengano predeterminati in modo analitico, essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, infatti, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, rappresentano un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla Commissione, tradottesi nell’assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l’iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto. Tale principio è ritenuto applicabile sia alla prova scritta che a quella orale, sulla scorta di un orientamento della giurisprudenza, consolidato al punto da costituire “diritto vivente”, è stato giudicato dalla Corte costituzionale conforme ai parametri costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Pedron &#8211; Est. Limongelli</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 930 del 2023, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Annamaria Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;<br />
Seconda Sottocommissione Esaminatrice per gli Esami di Abilitazione alla Professione di Avvocato, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– del giudizio di non idoneità riportato all”esito della seconda prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2022) formulato in data 12 settembre 2023 dalla Seconda Sottocommissione Esaminatrice presso la Corte di Appello di Brescia;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">– e per ottenere, in sede cautelare, la ripetizione della seconda prova orale con valutazione da parte di altra Sottocommissione, nel rispetto delle procedure e delle norme di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La ricorrente espone di aver sostenuto in data 9 marzo 2023 la prima prova orale, in Diritto civile, dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2022, superandola con il punteggio di 24; in data 12 settembre 2023 ha sostenuto la seconda prova orale, risultando non idonea, con il punteggio complessivo di 102, inferiore al minimo necessario per il superamento della prova, pari a 108; in particolare, dal verbale della prova d’esame prodotta in atti, si evince che la ricorrente ha sostenuto la seconda prova orale sulle materie Ordinamento forense, Diritto penale, Diritto U.E., Diritto internazionale privato, Diritto processuale civile e Diritto ecclesiastico, riportando le seguenti votazioni: Ordinamento forense, voto complessivo 18 (6 + 6 +6); Diritto penale, voto complessivo 15 (5 + 5 + 5); Diritto U.E., voto complessivo 18 (6 + 6 + 6); Diritto internazionale privato, voto complessivo 18 (6 + 6 + 6); Diritto processuale civile, voto complessivo 15 (5 + 5 + 5); Diritto ecclesiastico, voto complessivo 18 (6 + 6 + 6). In definitiva, le materie che hanno pregiudicato il superamento della seconda prova orale sono state Diritto penale e Diritto processuale civile.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con il ricorso in esame, notificato in data 8 novembre 2023 e ritualmente depositato, la ricorrente ha quindi impugnato il verbale del 12 settembre 2023 della Seconda Sottocommissione Esaminatrice presso la Corte di Appello di Brescia, nella parte in cui si dà atto dell’esito della seconda prova orale sostenuto dalla ricorrente e del giudizio di “non idoneità” formulato dalla commissione. Il ricorso è stato affidato a due motivi, seguiti da una subordinata questione di legittimità costituzionale. In via cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati ai fini della ripetizione della seconda prova orale con valutazione da parte di una diversa sottocommissione. In via istruttoria, ha chiesto deferirsi interrogatorio formale ai componenti della commissione esaminatrice in relazione a specifici capitoli articolati nel ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con atto di stile, successivamente integrato da una memoria difensiva dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La parte ricorrente ha replicato con memoria.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con ordinanza collegiale n. 923 del 21 dicembre 2023, la Sezione, ritenendo che le questioni sollevate nel ricorso, inclusa quella di legittimità costituzionale formulata con il terzo motivo, non si prestassero all’esame sommario proprio della fase cautelare, ma richiedessero l’approfondimento valutativo proprio della fase di merito, ha fissato sollecitamente l’udienza di merito per il giorno 17 aprile 2024, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">6. In prossimità di quest’ultima, le parti hanno depositato scritti conclusivi e di replica nei termini di rito.</p>
<p style="text-align: justify;">7. All’udienza pubblica del 17 aprile 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato che i quesiti a lei sottoposti dalla Commissione in occasione della seconda prova orale sarebbero stati formulati in violazione di quanto previsto, oltre che dalla legge e dal bando, dai criteri di valutazione fissati dalla Commissione centrale nella seduta del 3 maggio 2023; in particolare:</p>
<p style="text-align: justify;">1.1) nella materia Diritto penale (voto 15), la domanda posta alla candidata <em>(“tenuità del fatto – applicabilità al reato di evasione”</em>), diversamente da quanto previsto, non verteva unicamente sulla disciplina codicistica, ma richiedeva la conoscenza di leggi speciali e complementari al codice penale, e in particolare del d. lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; in base a tale disciplina speciale, il reato di evasione fiscale assume rilevanza penale solo in presenza di determinate circostanze, sicchè senza la conoscenza delle diverse fattispecie di evasione fiscale disciplinate dalla legge speciale (d. lgs. n. 74/2000), anche in punto di ammontare dell’imposta evasa, giammai la ricorrente avrebbe potuto identificare l’ambito di applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto; ha precisato la ricorrente che il quesito sottopostole dalla commissione atteneva al reato di evasione <em>“fiscale”</em>, e non a quello di evasione <em>“dal carcere o dagli arresti domiciliari”</em>, come potrebbe indurre a ritenere la fuorviante e imprecisa verbalizzazione della domanda;</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.) anche nella materia Ordinamento forense (voto 18), la domanda posta alla candidata <em>(“il preventivo-pagamento del difensore in caso di cambio difensore nel corso del giudizio”</em>) implicava la conoscenza di nozioni ben più ampie di quelle rinvenibili nel Codice di deontologia forense e nelle altre disposizioni oggetto di studio della materia; in particolare, alla candidata non sarebbe stato chiesto semplicemente di illustrare l’obbligo del professionista di fornire al cliente il preventivo scritto relativo al costo della prestazione professionale, ovvero l’enunciazione dei principi generali che regolano lo specifico aspetto del compenso del legale (vale a dire quello proporzionalità del compenso), bensì di conoscere una delle questioni ancora dibattute in seno al Consiglio Nazionale Forense in ordine alla ammissibilità/inammissibilità della clausola che prevede, in caso di revoca del mandato, l’obbligo di corrispondere al legale l’intero compenso pattuito (dunque anche per attività non svolte); lo stesso commissario che ha formulato la domanda avrebbe fatto espresso riferimento ad un acceso dibattito affrontato dal “<em>Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste (o da quello di Treviso)”</em>; precisa la ricorrente che, pur avendo essa conseguito la sufficienza nella materia qui in esame, tuttavia la complessità della domanda avrebbe influenzato in negativo il successivo andamento della prova;</p>
<p style="text-align: justify;">1.3) nella materia Diritto processuale civile (voto 15), la domanda riportata nel verbale della seduta di esame (<em>“procedimento di cognizione ordinaria alla luce della riforma Cartabia”</em>), si sarebbe risolta, in realtà, nella sola richiesta alla candidata dei nuovi termini di deposito delle memorie integrative previste dall’art. 171-ter c.p.c. in luogo di quelli previsti dal previgente art. 183 c.p.c.; secondo la ricorrente, la domanda giammai avrebbe potuto sfociare nella pretesa che il candidato conoscesse a memoria i nuovi termini di deposito delle memorie, senza la possibilità di consultare il codice di rito.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Le censure di parte ricorrente, osserva il Collegio, non possono essere condivise.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. <em>Ordinamento forense</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.1. Nella materia concernente l’Ordinamento forense, la ricorrente ha conseguito una valutazione sufficiente (18), di cui evidentemente non ha motivo di dolersi, tenuto conto che la stessa non ha svolto la minima incidenza sull’esito negativo della prova orale, il cui superamento richiedeva per legge (art. 2 comma 9 D.L. 13 marzo 2021, n. 31, richiamato dall’art. 39-bis comma 1 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73) il conseguimento di una valutazione sufficiente (18 punti) in ciascuna delle cinque materie oggetto della seconda prova orale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.2. La circostanza che la complessità della domanda – peraltro non rilevabile <em>prima facie</em> – avrebbe <em>“influenzato negativamente”</em> il successivo andamento della prova orale per <em>“l’impatto negativo” </em>avuto sulla candidata, non sembra assurgere ad elemento giuridicamente apprezzabile ai fini del sindacato di legittimità degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.3 In ogni caso, la domanda posta alla candidata – con riferimento alla possibilità di introdurre in preventivo una clausola che preveda il pagamento, da parte del cliente, dell’intero compenso all’avvocato per tutte le fasi del giudizio anche in caso di cambio del difensore nel corso del giudizio stesso – non sembra potersi ritenere complessa per un aspirante avvocato, potendo la risposta essere desunta attraverso una applicazione logica e ragionevole dei principi generali di lealtà, probità e correttezza del difensore di cui all’art. 9 del Codice deontologico forense.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. <em>Diritto processuale civile</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.1. La domanda nella materia Diritto processuale civile, nei termini in cui è stata verbalizzata dalla commissione (<em>“procedimento di cognizione ordinaria alla luce della riforma Cartabia”</em>) investiva tematiche di carattere generale, verosimilmente al fine di indurre il candidato ad esporre gli elementi di novità introdotti dalla recente riforma e quelli differenziali rispetto alla disciplina previgente.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.2. Quanto al riferimento ai nuovi termini introdotti dalla riforma con l’art. 171-ter c.p.a. per il deposito di memorie difensive, va osservato che la necessaria conoscenza, da parte del candidato, della recente riforma c.d. Cartabia in materia di diritto processuale civile è stata espressamente richiamata tra i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione centrale per la valutazione della seconda prova orale (cfr. verbale Commissione centrale del 3 maggio 2023, punto n. 4). Peraltro, la conoscenza da parte dei candidati, dei nuovi termini processuali perentori fissati dall’art. 171-ter c.p.a. per il deposito di memorie difensive appare pertinente e pienamente esigibile nel contesto di un esame diretto a verificare la capacità del candidato di esercitare, in concreto, la professione di avvocato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. <em>Diritto penale</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.1. Anche la domanda in Diritto penale si è incentrata principalmente su due tematiche di carattere generale, quali il reato c.d. aberrante e la causa di non punibilità costituita dalla particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., sulla quale pure ha inciso la riforma c.d. Cartabia (cfr. art. 1 comma 1 lett. c) n. 1 d. lgs. 10 ottobre 2022), ampliando l’ambito di applicazione dell’istituto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.2. La domanda non si è quindi incentrata esclusivamente sulla tematica dell’applicabilità dell’istituto in questione al reato di evasione o a quello di evasione fiscale, né ragionevolmente quest’ultimo profilo, applicativo di principi generali, avrebbe potuto incidere in modo determinante sull’esito negativo della prova d’esame laddove l’esposizione dei principi generali da parte della candidata fosse stata sufficientemente consapevole e completa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.3. In ogni caso, nei criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione Centrale, e richiamati pedissequamente dalla Seconda Sottocommissione di Brescia nel verbale impugnato, non era prevista alcuna limitazione delle domande della seconda prova orale ai soli profili codicistici, così come, del resto, è ragionevole che fosse, trattandosi non di un esame universitario, ma di un esame diretto a verificare l’idoneità del candidato all’esercizio della professione forense.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con il secondo motivo, la ricorrente ha censurato il difetto di motivazione del giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione, in quanto affidato ad una mera espressione numerica, non consentendo in tal modo di comprendere le ragioni di detto giudizio né di ricavare l’iter logico seguito nella valutazione della prova svolta dalla candidata, stante l’assenza di elementi di fatto obiettivi da porre in relazione con i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; in particolare, nel verbale non sarebbero state riportate le risposte date dalla candidata né i motivi per i quali dette risposte non sono state ritenute rispondenti ai criteri di valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. La legge non prevede alcun obbligo di verbalizzazione nel senso reclamato dalla ricorrente, tenuto conto che, con specifico riguardo alla sessione di esami di abilitazione del 2022, l’art. 5, c. 2, D.L. n. 31/2021 prescrive che <em>“il segretario della sottocommissione dà atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia e dell’esito della prova”</em>, senza fare riferimento ad obblighi motivazionali analitici e descrittivi.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Al riguardo, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Ogni qualvolta che i criteri di massima vengano predeterminati in modo analitico, essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, infatti, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, rappresentano un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla Commissione, tradottesi nell’assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l’iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto” (Consiglio di Stato sez. VII, 08/02/2024, n.1291; Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 7/2017; T.A.R. Brescia, sez. II, 03/04/2017, n.447).</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Tale principio è ritenuto applicabile sia alla prova scritta che a quella orale (T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 05/11/2020, n.11435; T.A.R. Milano, sez. III, 30/11/2016, n.2270; T.A.R. Cagliari, sez. II, 10/06/2016, n.510; T.A.R. Bologna, sez. I, 21/12/2015, n.1160; Consiglio di Stato sez. V, 30/11/2015, n.5407).</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. Il predetto orientamento della giurisprudenza, consolidato al punto da costituire “diritto vivente”, è stato giudicato dalla Corte costituzionale conforme ai parametri costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa (sentenze 30 gennaio 2009, n. 20 e 15 giugno 2011, n. 175), secondo cui nelle procedure concorsuali deve essere riconosciuta l’adeguatezza dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici ove espressa dall’attribuzione del voto numerico senza la necessità di indicazioni a mezzo di proposizioni esplicative.</p>
<p style="text-align: justify;">3.5. Nel caso in esame, i criteri di valutazione della seconda prova orale sono stati predeterminati dalla Commissione d’esame nel verbale del 12 settembre 2023 e non risulta alcuna contraddittorietà evidente tra questi e il voto assegnato alla ricorrente; la quale peraltro, non contesta tanto l’inadeguatezza e l’insufficienza delle proprie risposte nelle materie risultate deficitarie, quanto piuttosto l’ammissibilità delle domande rivoltele dalla Commissione; sicchè, in definitiva, la censura qui in esame, nel contestare l’idoneità del punteggio numerico a fornire adeguata motivazione del giudizio conclusivo di inidoneità formulato dalla commissione, non sembra pertinente alla vera sostanza delle doglianze di parte ricorrente, incentrate, non sulla pretesa di sufficienza delle risposte date, quanto invece sulla pretesa di inadeguatezza della domande sottoposte (che tuttavia non sussiste, alla stregua di quanto sopra esposto).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Infine, con il terzo motivo, dedotto in via subordinata, la ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del D.L. 13 marzo 2021, n. 31 (convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021, n. 50), nella parte in cui non prevede che debba essere trascritta nel verbale della seduta di esame la risposta del candidato al quesito sottopostogli dalla commissione, ovvero non contempla la possibilità di registrare la discussione su supporto video; la questione di legittimità costituzionale è stata dedotta per contrasto con gli articoli 24, 113, 97 e 3 Cost., lamentando la lesione del diritto di difesa e alla tutela giurisdizionale, dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, nonché del principio di uguaglianza, di cui è presidio l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.</p>
<p style="text-align: justify;">L’eccezione, osserva il Collegio, è manifestamente irrilevante ai fini del giudicare.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel presente giudizio, infatti, la ricorrente non lamenta di aver fornito, nelle materie risultate deficitarie, risposte sufficienti, bensì che l’esito insufficiente sarebbe dipeso dall’illegittimità dei quesiti a lei sottoposti dalla Commissione. Pertanto, la mancata verbalizzazione delle riposte, e, più “a monte”, l’assenza di un obbligo normativo in capo alla commissione di procedere alla verbalizzazione delle risposte, non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio, in cui al giudice non è stato richiesto di verificare l’adeguatezza delle risposte fornite dalla candidata, in contrasto con il giudizio di insufficienza formulato dalla commissione, bensì di valutare se le domande formulate dalla commissione fossero o meno pertinenti e ammissibili nello specifico contesto.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Va altresì dichiarata inammissibile l’istanza di interrogatorio formale dei commissari dedotta in ricorso (e riconvertita impropriamente nella memoria conclusiva in prova per testi), sia perché dedotta in violazione dell’art. 63 comma 5 c.p.a., che esclude il potere del giudice amministrativo di disporre l’interrogatorio formale e il giuramento; sia perché vertente su circostanze di fatto smentite dal contenuto del verbale della prova d’esame, assistito dalla fede privilegiata propria degli atti pubblici, fino a querela di falso.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura e alla peculiarità delle questioni esaminate.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese di lite compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Mauro Pedron, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Luigi Rossetti, Referendario</p>
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