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	<title>20/03/2025 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/03/2025 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul principio del tempus regit actum.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 10:42:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-del-tempus-regit-actum/">Sul principio del tempus regit actum.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Efficacia &#8211; Validità &#8211; Principio del tempus regit actum &#8211; Applicazione &#8211; Eccezioni &#8211; Individuazione. La giurisprudenza declina il principio del tempus regit actum nel senso di ritenere che al provvedimento amministrativo si applichi la legge in vigore al momento della sua adozione. Tuttavia, parte della dottrina, ritiene che siano individuabili una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-del-tempus-regit-actum/">Sul principio del tempus regit actum.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-del-tempus-regit-actum/">Sul principio del tempus regit actum.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Efficacia &#8211; Validità &#8211; Principio del <em>tempus regit actum</em> &#8211; Applicazione &#8211; Eccezioni &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza declina il principio del <em>tempus regit actum</em> nel senso di ritenere che al provvedimento amministrativo si applichi la legge in vigore al momento della sua adozione. Tuttavia, parte della dottrina, ritiene che siano individuabili una serie di ipotesi eterogenee di <em>ius superveniens</em> in grado di incidere in via postuma sulla stessa validità di un provvedimento amministrativo già adottato ed efficace e che dette ipotesi possano essere affasciate nella categoria unificante della cd. invalidità sopravvenuta. In particolare, si fa riferimento ai seguenti casi: la legge retroattiva che impone un requisito di validità del provvedimento prima non previsto; la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge istitutiva o regolativa del potere amministrativo, la legge di interpretazione autentica che attribuisce alla disposizione un significato diverso da quello da quello su cui si era basata l’amministrazione nell’emanazione del provvedimento e la mancata conversione di un decreto legge sulla cui base l’atto è stato emanato. In realtà, si tratta di ipotesi che variamente incidono sull’efficacia del provvedimento amministrativo in via postuma e che sono ascrivibili ad una categoria giuridica unitaria, quale quella dell’invalidità sopravvenuta, solo in via descrittiva.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Tomassetti &#8211; Est. Gabriele</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quinta Ter)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 12948 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Yousave S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Giovanni Corbyons e Francesca Triveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto <em>ex</em> art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">il Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto <em>ex </em>art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Andrea Segato in Roma, via Panama n. 68;<br />
l’Enea – Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie Energia e Sviluppo Economico Sostenibile, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
la Società Ricerca Sul Sistema Energetico – Rse S.p.A., non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento,</p>
<p style="text-align: justify;">– dell’atto del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. del 10 agosto 2018, prot. GSE/P20180078988, ricevuto in pari data, avente per oggetto “chiusura del procedimento di annullamento d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell’allegato A – Elenco complessivo RVC, presentate da Yousave SPA”.</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati ed in particolare dell’atto prot. GSE/P20180057875 del 28 giugno 2018 e dell’atto prot. GSE/P20180054134 del 18 giugno 2018 del Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A. nonché, per quanto occorrere possa, nelle parti e nei limiti indicati nel ricorso, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 gennaio 2017 “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da YOUSAVE S.P.A. il 5\3\2019:</p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">– dell’atto prot. GSE/P20180112457 del 24 dicembre 2018 del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. avente ad oggetto “annullamento d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell’Allegato A del provvedimento GSE/P20180078988, presentata da Yousave S.p.A.- Richiesta restituzione incentivi”.</p>
<p style="text-align: justify;">– nonché di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da YOUSAVE S.P.A. il 21\10\2020:</p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento,</p>
<p style="text-align: justify;">– dell’atto del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. del 10 agosto 2018, prot. GSE/P20180078988, ricevuto in pari data, avente per oggetto “chiusura del procedimento di annullamento d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell’allegato A – Elenco complessivo RVC, presentate da Yousave SPA”.</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati ed in particolare dell’atto prot. GSE/P20180057875 del 28 giugno 2018 e dell’atto prot. GSE/P20180054134 del 18 giugno 2018 del Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A. nonché, per quanto occorrere possa, nelle parti e nei limiti indicati nel ricorso, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 gennaio 2017 “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”;</p>
<p style="text-align: justify;">– dell’atto prot. GSE/P20180112457 del 24 dicembre 2018 del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. avente ad oggetto “annullamento d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell’Allegato A del provvedimento GSE/P20180078988, presentata da Yousave S.p.A.- Richiesta restituzione incentivi” nonché di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., di Enea – Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie Energia e Sviluppo Economico Sostenibile, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso introduttivo, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento del GSE di annullamento d’ufficio di richieste di RVC (Richieste di Verifica e Certificazione) presentate dalla stessa per l’accesso al sistema incentivante dei certificati bianchi, secondo il metodo standardizzato, per tre progetti di efficientamento energetico.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso detto provvedimento, la ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di ricorso:</p>
<p style="text-align: justify;">– “<em>I. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E DELL’ART. 10 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, NONCHÉ PER TRAVISAMENTO DEI FATTI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 13 E 14 DELLE LINEE GUIDA.</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il motivo in esame, la ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui esso fa riferimento alla mancata presentazione di osservazioni procedimentali da parte della società.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso della ricorrente, il GSE avrebbe fondato il provvedimento impugnato sulla mera base della mancata presentazione delle predette osservazioni, senza tenere conto della documentazione integrativa comunque inoltrata dalla stessa società.</p>
<p style="text-align: justify;">– “<em>II. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I. PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE.</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento di annullamento sarebbe poi viziato per difetto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">– “<em>III. VIOLAZIONE DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L. 241/1990 E DEI PRINCIPI DI LOGICITÀ, PROPORZIONALITÀ, EFFICIENZA E CERTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE, NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELL’ILLOGICITÀ MANIFESTA, DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL’ART. 21- QUINQUIES DELLA L. 241/1990.</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il predetto motivo, la ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 21 <em>nonies</em>; tra l’altro, essa deduce espressamente la violazione del termine di diciotto mesi, <em>ratione temporis</em> applicabile alla fattispecie in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">– “<em>IV. VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.M. 11 GENNAIO 2017. VIOLAZIONE DELL’ART. 14 DEL D.M. 28 DICEMBRE 2012. VIOLAZIONE DELL’ART. 13 E DELL’ART. 14 DELLE LINEE GUIDA. VIOLAZIONE DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 28/2011 S.M.I. VIOLAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE 9T E 36E. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LOGICITÀ E DI PROPORZIONALITÀ.</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il quarto motivo, la ricorrente assume che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche se riguardato non quale annullamento d’ufficio, ma quale atto terminale del procedimento di controllo.</p>
<p style="text-align: justify;">In detta prospettiva, deduce la ricorrente che anche i poteri di controllo sono assoggettati ai limiti di cui all’art. 12 del d.m. 11 gennaio 2017 quanto alla documentazione che i soggetti ammessi sono tenuti a conservare.</p>
<p style="text-align: justify;">– “<em>V. QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E DI INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA.</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere applicabili al caso di specie gli artt. 42 del d. lgs. n. 28/2011 e l’art. 12 del d.m. 11 gennaio 2017, la ricorrente chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione di legge ovvero di disporre il rinvio pregiudiziale alla CGUE, perché detta normativa, non prevedendo le garanzie tipiche dell’annullamento d’ufficio, sarebbe contrastante sia con il principio di buon andamento che con la normativa eurounitaria di promozione dell’efficientamento energetico.</p>
<p style="text-align: justify;">– “<em>VI. IN VIA SUBORDINATA: VIOLAZIONE DELL’ART. 42, COMMI 3-BIS E 3-TER DELLA L. 3 MARZO 2011, N. 28.</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In via subordinata, parte ricorrente assume la violazione della normativa in rubrica, che avrebbe consentito al GSE di fare salve le rendicontazioni già approvate.</p>
<p style="text-align: justify;">– “<em>VII. VIOLAZIONE DELL’ART. 21-QUATER DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, NONCHÉ PER TRAVISAMENTO DEI FATTI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento che ha accolto parzialmente la richiesta di proroga sarebbe poi illegittimo per violazione dell’art. 21 <em>quater</em> della legge n. 241/90, perché non sussisterebbero le gravi ragioni per sospendere l’erogazione dei contributi.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato l’atto con cui il GSE ha formalizzato la richiesta di ripetizione dei contributi già erogati, in quanto indebitamente percepiti per effetto del disposto annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso il prefato provvedimento la ricorrente ha proposto gli stessi motivi del ricorso introduttivo in virtù del principio della invalidità derivata.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti propri, parte ricorrente ha proposto ulteriori censure avverso i provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti, conseguenti alle modifiche apportate all’art. 42 del d. lgs. n. 28/2011 dall’art. 56 del d.l. n. 76/2020, che essa intende come causa di invalidità sopravvenuta del provvedimento di decadenza impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1 In particolare, la ricorrente prospetta le seguenti ulteriori censure:</p>
<p style="text-align: justify;">– “<em>A. VIOLAZIONE DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 3 MARZO 2011 N. 28 COME MODIFICATO DALL’ART. 56, COMMA 7, DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020, DEDOTTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.56, COMMA 8, DEL MEDESIMO D.L. 76/2020; VIOLAZIONE DELL’ART. 21-NONIES, DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO.</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo aggiunto, parte ricorrente ritiene che le previsioni recate dall’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. n. 76/2020 abbiano determinato l’invalidità sopravvenuta del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">– “<em>D. IN VIA SUBORDINATA. VIOLAZIONE DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 3 MARZO 2011 N. 28 COME MODIFICATO DALL’ART. 56, COMMA 7, DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020, DEDOTTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.56, COMMA 8, DEL MEDESIMO D.L. 76/2020.</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In via subordinata, la ricorrente deduce che, sulla base della normativa sopravvenuta, il GSE in ogni caso non avrebbe potuto procedere al recupero per intero degli incentivi erogati, in quanto sono fatte salve le rendicontazioni già approvate, potendo procedere il GSE solo ad una decurtazione compresa tra il 10% e il 50% della misura incentivante.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il resto, parte ricorrente ripropone i motivi già prospettati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Si è costituito in giudizio il GSE, che ha concluso per il rigetto di tutti i gravami proposti.</p>
<p style="text-align: justify;">6. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 21 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. I ricorsi proposti sono tutti infondati sulla base delle seguenti ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Ritiene il Collegio di principiare dall’esame del secondo ricorso per motivi aggiunti, la cui fondatezza potrebbe determinare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e del pedissequo primo ricorso per motivi aggiunti per carenza sopravvenuta di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Con il ricorso in esame parte ricorrente assume che lo <em>ius superveniens</em>, rappresentato dall’art. 56 del d.l. n. 76/2020, avrebbe determinato l’invalidità sopravvenuta del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e, di conseguenza, del provvedimento di recupero degli incentivi indebitamente corrisposti oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">In subordine, la ricorrente ritiene che alla fattispecie in esame dovrebbero applicarsi i commi 3, 3 <em>bis</em> e 3 ter dell’art. 42 del d. lgs. n. 28/2011, come modificati dalla novella del 2020, che consentirebbero al GSE il recupero dell’incentivo in una misura compresa tra il 10% e il 50% in ragione dell’entità della violazione.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1 Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2 Rileva in generale il Collegio che la giurisprudenza declina il principio del <em>tempus regit actum</em> nel senso di ritenere che al provvedimento amministrativo si applichi la legge in vigore al momento della sua adozione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, parte della dottrina, ritiene che siano individuabili una serie di ipotesi eterogenee di <em>ius superveniens</em> in grado di incidere in via postuma sulla stessa validità di un provvedimento amministrativo già adottato ed efficace e che dette ipotesi possano essere affasciate nella categoria unificante della cd. invalidità sopravvenuta.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, si fa riferimento ai seguenti casi: la legge retroattiva che impone un requisito di validità del provvedimento prima non previsto; la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge istitutiva o regolativa del potere amministrativo, la legge di interpretazione autentica che attribuisce alla disposizione un significato diverso da quello da quello su cui si era basata l’amministrazione nell’emanazione del provvedimento e la mancata conversione di un decreto legge sulla cui base l’atto è stato emanato.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, si tratta di ipotesi che variamente incidono sull’efficacia del provvedimento amministrativo in via postuma e che sono ascrivibili ad una categoria giuridica unitaria, quale quella dell’invalidità sopravvenuta, solo in via descrittiva.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3 Ciò posto in via preliminare, rileva il Collegio come la disposizione recata dall’art. 56 del d.l. n. 76/2020 non rientri in alcuna delle suddette ipotesi legittimate ad incidere sull’efficacia del provvedimento di decadenza impugnato e, in particolare, essa non costituisce una disposizione di legge di interpretazione autentica, né in altro modo retroattiva.</p>
<p style="text-align: justify;">9.4 L’art. 42, comma 3, del d. lgs. n. 28/2011, nella versione conseguente alle modifiche apportate dal comma 7 dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020, così recita: “<em>Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate …</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal suo canto, l’art. 56, comma 8, dispone che: “<em>Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d’ufficio in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell’istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell’operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">9.5 La piana lettura delle richiamate disposizioni destituisce di fondamento il ricorso in scrutinio.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, il comma 8 delle divisata disposizione, a parte la pleonastica affermazione incipitaria secondo cui le novellate disposizioni si applicano ai procedimenti in corso, istituisce un potere di autotutela doverosa (perlomeno nell’<em>an</em>) laddove dispone che “<em>Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell’istanza a cura del soggetto interessato.</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, il comma 8 dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020 è norma di attribuzione e di regolazione di una peculiare forma di autotutela in grado di incidere su provvedimenti di decadenza o di annullamento d’ufficio adottati dal GSE e già definitivi e, pertanto, essa non è in grado di incidere <em>ex se</em> sull’efficacia dei provvedimenti di decadenza già adottati in conformità alla normativa in vigore al tempo della loro adozione, come quello di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base del dato normativo la ricorrente è legittimata a proporre un’istanza di revoca al GSE, ma la legge di per sé non può incidere sulla validità del provvedimento impugnato in questa sede, atteso che essa non costituisce né una legge interpretativa né una legge altrimenti retroattiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei sensi precisati si è attestata anche la giurisprudenza amministrativa, che ha avuto modo di affermare che: “secondo la<em> giurisprudenza da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, nessun obbligo di accertare i presupposti di cui all’articolo 21-nonies discende dall’art. 56, co. 7 e 8, del D.L. n. 76 del 2020 per i procedimenti iniziati prima della relativa entrata in vigore, atteso che la disposizione da ultimo menzionata “non ha natura di norma di interpretazione autentica e non può applicarsi ai procedimenti di verifica avviati precedentemente alla sua introduzione” (Cons. Stato, sez. II, 19 gennaio 2023, n. 660; cfr. anche ex multis Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10819 e Cons. Stato, sez. II, 4 giugno 2024, n. 4977). Di talché, come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, “in considerazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale il potere esercitato dal G.S.E. nel caso in esame non è discrezionale come nel caso dell’autotutela che deve tener conto del bilanciamento tra il legittimo affidamento del privato e l’interesse pubblico, ma vincolato dovendo intervenire in presenza di una violazione (Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2024, n. 3654).</em>” (Tar Lazio, Sezione V <em>Ter</em>, sentenza del 2 gennaio 2025, n. 12).</p>
<p style="text-align: justify;">9.6 Quanto detto vale <em>a fortiori</em> per le modifiche dei commi 3 <em>bis</em> e 3 <em>ter </em>del medesimo art. 42 del d. lgs. n. 28/2011, che dispongono solo per l’avvenire, in conformità al canone di cui all’art. 11 delle preleggi.</p>
<p style="text-align: justify;">9.7 In conclusione, il secondo ricorso per motivi aggiunti è complessivamente infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Del pari infondati sono il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1 Anzitutto, è erroneo l’inquadramento del provvedimento adottato dal GSE nell’ambito della categoria dell’annullamento d’ufficio, quale espressione del potere di autotutela decisoria regolato dall’art. 21 <em>nonies </em>della legge n. 241/90.</p>
<p style="text-align: justify;">In detta prospettiva, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha qualificato i provvedimenti quali quello in esame come provvedimenti di decadenza accertativa, nei seguenti termini: “<em>La decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), è istituto che, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell’autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato, caratterizzandosi specificatamente: per l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle prevista dall’art. 21 nonies della legge 241/90 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti. La decadenza non presenta, invece, nessun tratto comune con il diverso istituto della sanzione, differenziandosene nettamente in ragione: della non rilevanza, ai fini dell’integrazione dei presupposti, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa; del limite dell’effetto ablatorio prodotto, al massimo coincidente con l’utilità innanzi concessa attraverso il pregresso provvedimento ampliativo sul quale la decadenza viene ad incidere.</em>” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 11 settembre 2020, n. 18).</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di tale inquadramento, risultano infondati i motivi di ricorso che assumono la violazione delle regole sull’annullamento d’ufficio o sulle regole di partecipazione procedimentale, perché il provvedimento di decadenza adottato è, come visto, espressione di un potere vincolato che, nel caso di specie, è fondato sulla incompletezza della documentazione a comprova della rendicontazione degli incentivi.</p>
<p style="text-align: justify;">10.2 Né può ritenersi che le predette conclusioni contrastino con l’art. 97 della Costituzione o con il diritto eurounitario, che incentiva l’efficientamento energetico, e ciò per l’elementare considerazione che le esigenze dell’efficientamento non possono determinare il consolidamento della concessione di incentivi economici non dovuti.</p>
<p style="text-align: justify;">10.3 Quanto poi alle richieste di integrazione documentale, parte ricorrente ne argomenta l’inutilità solo in modo generico, mentre a mente dell’art. 12, comma 2, del d.m. del MISE del 11 gennaio 2017, il GSE, nell’esercizio del suo potere di controllo, “<em>verifica … d) la completezza e la regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nei progetti approvati, incluse le eventuali varianti, e dalla normativa al momento dell’approvazione del progetto.</em>”, precisando, al comma 14, che: “<em>Costituiscono violazioni rilevanti anche: … b) l’indisponibilità della documentazione da conservare a supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso agli incentivi; …</em>”; al comma 13 del citato art. 12 è infine previsto che: “<em>Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l’indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero dei certificati bianchi già emessi, valorizzati al prezzo medio di mercato registrato nell’anno antecedente a quello dell’accertamento.</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Va peraltro rilevato che nel corso del procedimento parte ricorrente non ha opposto al GSE doglianze relative alla documentazione richiesta, ma si è limitata a richiedere una proroga del termine fissato dal Gestore per l’inoltro della medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche nelle note partecipative al procedimento parte ricorrente ha semplicemente richiesto un’ulteriore proroga di 90 giorni, inoltrando solo parte della documentazione richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altronde, le prefate norme regolamentari impongono al richiedente la conservazione di tutta la documentazione a comprova, che deve essere fornita a richiesta al GSE al precipuo fine di operare i previsti controlli.</p>
<p style="text-align: justify;">11. In conclusione, il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti sono complessivamente infondati e da rigettare.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandro Tomassetti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Enrico Mattei, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Guido Gabriele, Referendario, Estensore</p>
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