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	<title>20/01/2025 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/01/2025 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 11:07:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-atti-di-conferma-in-senso-proprio-e-atti-meramente-confermativi/">Sulla distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Atto di conferma in senso proprio &#8211; Atto meramente conferativo &#8211; Distinzione. La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi va ravvisata nella sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi all’esito della quale viene adottato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-atti-di-conferma-in-senso-proprio-e-atti-meramente-confermativi/">Sulla distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-atti-di-conferma-in-senso-proprio-e-atti-meramente-confermativi/">Sulla distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Atto di conferma in senso proprio &#8211; Atto meramente conferativo &#8211; Distinzione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi va ravvisata nella sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi all’esito della quale viene adottato l’atto successivo. Deve, quindi, escludersi la natura meramente confermativa dell’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, mentre non rilevano né la perfetta identità di contenuto tra l’atto di conferma e l’atto confermato né la terminologia utilizzata (con espressioni del tipo “si dispone di confermare” ecc).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Lento &#8211; Est. De Falco</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2021, proposto da<br />
Saracen Real Estate S.r.l. (di seguito anche Saracen), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Mandolfo e Gregorio Panetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile 182;<br />
Comune di Isola delle Femmine (non costituito in giudizio).</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sirenetta Holidays S.r.l. (di seguito anche la Sirenetta), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Miconi e Luigi Miconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Palermo, via Maggiore Toselli, n. 32.</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">1) della nota del 24.05.2021 prot. n. 33717 con cui l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente, Struttura Territoriale Ambientale – STA di Palermo ha denegato, per le motivazioni ivi riportate, l’istanza con cui la ricorrente ha chiesto all’Assessorato medesimo di “…voler verificare la congruità dei titoli autorizzativi dei progetti e delle planimetrie allegate alle istanze all’epoca presentate dalla società La Sirenetta Holidays, al fine di diffidare ed inibire ogni attività di montaggio delle cabine della Società La Sirenetta Holidays sull’area prospiciente il tratto di proprietà privata…”;</p>
<p style="text-align: justify;">2) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche non meglio conosciuto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi ove occorra, la concessione demaniale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente alla controinteressata col numero 308/2012 con gli atti ivi indicati – ivi inclusi le note del medesimo Dipartimento prot. n. 44885 del 5/7/2011 e prot. n.18957 del 26/03/2012, il parere della Capitaneria di Porto di Palermo di cui al foglio prot. n. 37476 dell’1/6/2011, il parere del Comune di Isola delle Femmine di cui al foglio prot. numero 4947 del 24.3.2012 – e di qualunque successivo atto di rinnovo e\o proroga della medesima concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riserva d’ogni altra deduzione e di avanzare istanza cautelare in corso di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente e della Sirenetta Holidays S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 novembre 2024 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1) Con ricorso notificato in data 23 luglio 2021 e depositato il successivo 29 luglio, la Saracen ha premesso di essere proprietaria di un terreno fronti stante il mare e destinato ad attività di balneazione che confina con altro terreno (particella n. 1572), anch’esso destinato ad attività di balneazione da parte di altra concessionaria (Sirenetta Holidays s.r.l.).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare: la ricorrente Saracen ha in concessione “…un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.070…” (Concessione Demaniale numero 58/2005 e successivi rinnovi e proroghe); la controinteressata” un’area estesa complessivamente mq. 8.000 di cui mq 6.000 di area demaniale marittima e mq. 2.000 di specchio acqueo” (Concessione Demaniale numero 308/2012 e successivi rinnovi e proroghe).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto ulteriormente rappresentato, tra le due società sussiste un contenzioso in ordine alla proprietà di una striscia di terreno al confine tra le rispettive aree, sulla quale la Sirenetta s.r.l. ha realizzato alcune opere con riferimento alle quali la Guardia Costiera ha ravvisato un rischio per la pubblica incolumità.</p>
<p style="text-align: justify;">Con istanza del 15.4.2021, la Saracen ha chiesto all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente di verificare “..la congruità dei titoli autorizzativi, dei progetti e delle planimetrie allegate alle istanze all’epoca presentate dalla società La Sirenetta Holidays s.r.l. per il rilascio della Concessione Demaniale Marittima n. 308 del 2012, in riferimento alla regolarità e rispondenza all’effettiva estensione delle rispettive aree di proprietà delle due società, come risultano dai documenti catastali..” e “..nel merito, diffidare ed inibire ogni attività di montaggio delle cabine della Società La Sirenetta Holidays s.r.l sull’area demaniale in oggetto, prospiciente il tratto di ns proprietà privata..”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota (prot. n. 33717) del 24.5.2021 ha negato ogni intervento in autotutela.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale diniego la Saracen ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento, sulla base delle seguenti censure.</p>
<p style="text-align: justify;">I.- Eccesso di potere per travisamento, difetto istruttorio e motivazione, sviamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La nota gravata si fonderebbe sull’erroneo presupposto che l’istanza proposta dalla ricorrente sia volta all’esercizio di un potere di autotutela, laddove l’istante società avrebbe solo chiesto l’attivazione dei poteri di inibizione sulla realizzazione delle cabine, senza contraddire la vigenza del titolo concessorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto altro profilo da una precedente concessione si evincerebbe che il tratto oggetto di controversia non era mai stato incluso nella concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">II.- Eccesso di potere per travisamento, difetto d’istruttoria e di motivazione – violazione e/o falsa applicazione degli articoli 6 e 7 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, dell’articolo 11 del Testo Unico Edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001 n. 380, recepito in Sicilia dall’articolo 1 della legge regionale 10.08.2016 n. 16, dell’articolo 21 nonies della legge 7.8.1990 n. 241.</p>
<p style="text-align: justify;">In via subordinata e per l’ipotesi in cui si ritenesse infondato il motivo pregresso, parte ricorrente ritiene che il diniego di procedere in autotutela sarebbe comunque illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione non essendo stato considerato che il tratto di terreno contestato sarebbe di proprietà privata e non demaniale e l’Assessorato avrebbe dovuto intervenire limitando l’intervento della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti l’Assessorato intimato e la controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte pubblica e la ricorrente hanno prodotto documenti e memorie.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare l’Assessorato ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per essere l’atto gravato meramente confermativo.</p>
<p style="text-align: justify;">2) All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 4 novembre 2024, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87, co. 4bis, c.p.a., la causa è stata introitata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1) Deve in punto di fatto evidenziarsi che l’istanza da cui nasce il provvedimento odiernamente impugnato è rivolta a sollecitare i poteri dell’Amministrazione concedente di “verificare la congruità dei titoli autorizzativi, dei progetti e delle planimetrie allegate alle istanze all’epoca presentate dalla società La Sirenetta Holidays srl per il rilascio della concessione demaniale marittima n. 308 del 2012, in riferimento alla regolarità e rispondenza all’effettiva estensione delle rispettive aree di proprietà delle due società, come risultano dai documenti catastali”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale richiesta, a prescindere dalle censure poi concretamente sollevate, è intrinsecamente rivolta a stimolare i poteri di autotutela dell’Amministrazione verificando, per l’appunto, nuovamente i presupposti della concessione rilasciata all’odierna controinteressata del 2012. n. 308. In tale contesto, è smentita dai fatti l’affermazione di cui al ricorso secondo cui l’istanza non sarebbe volta ad ottenere il riesame della concessione, ma solo la precisazione che essa non comprende anche l’area oggetto del giudizio civile tra la ricorrente e la controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Emerge, invece, testualmente dal tenore della stessa istanza che lo scopo della ricorrente è ottenere un nuovo provvedimento che, riesaminando la concessione del 2012, pervenga all’esclusione espressa dell’area in questione ovvero al divieto di attività pacificamente rientranti nell’ambito di quelle riconosciute dalla concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto non avrebbe senso sollecitare poteri di intervento dell’Amministrazione concedente su di un’area estranea al demanio e di proprietà della ricorrente stessa, rispetto alla quale potrebbe la stessa società attrice agire per tutelare le proprie prerogative proprietarie; diversamente, l’istanza si fonda proprio sull’assunto che tale area sia compresa nella preesistente concessione, sollecitando poteri di inibizione che contraddicono le facoltà riconosciute ordinariamente al concessionario.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che l’istanza non può che essere considerata come rivolta al riesame della concessione e, in definitiva, sollecita poteri di riesame che l’Assessorato con la nota gravata non ha inteso esercitare, confermando il provvedimento concessorio n. 308/2012.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2) Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio rammenta che la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi va ravvisata nella sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi all’esito della quale viene adottato l’atto successivo. Deve, quindi, escludersi la natura meramente confermativa dell’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata ( Cons. Stato, Sez. III, 02/02/2024, n. 1102; Cons. Stato, sez. II, 25/01/2024, n. 806), mentre non rilevano né la perfetta identità di contenuto tra l’atto di conferma e l’atto confermato né la terminologia utilizzata (con espressioni del tipo “si dispone di confermare” ecc).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie l’Amministrazione non ha aperto alcuna istruttoria, ma si è limitata a confermare l’efficacia della concessione adottata e l’inammissibilità delle pretese attoree con riguardo alla richiesta limitazione delle facoltà del concessionario. Nessuna ponderazione e verifica istruttoria fattuale è posta a fondamento di un atto che non contiene volizioni, ma per l’appunto la mera conferma della vigenza della concessione a suo tempo rilasciata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue l’assenza di efficacia provvedimentale della gravata nota e la conseguente inammissibilità del ricorso volto nella sostanza a contestare un atto, la concessione n. 308/2012, oramai inoppugnabile.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla spese nei confronti del Comune di Isola delle Femmine, poiché non costituito.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in favore della Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente, in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori; nulla spese nei confronti del Comune di Isola delle Femmine.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Aurora Lento, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico De Falco, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Calogero Commandatore, Primo Referendario</p>
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