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	<title>2/9/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/9/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.6057</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-9-2019-n-6057/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-9-2019-n-6057/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.6057</a></p>
<p>Presidente Frattini, Estensore Noccelli Sulla applicabilità  dei controlli antimafia alle attività  soggette a s.c.i.a. 1.Contratti della P.A.- Informazione antimafia &#8211; S.c.i.a. &#8211; Applicabilità  1. Le attività  soggette a s.c.i.a., non sono esenti dai controlli antimafia e, pertanto, il Comune deve verificare che l&#8217;autocertificazione dell&#8217;interessato sia veridica e richiedere al Prefetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-9-2019-n-6057/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.6057</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-9-2019-n-6057/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.6057</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Frattini, Estensore Noccelli</span></p>
<hr />
<p>Sulla applicabilità  dei controlli antimafia alle attività  soggette a s.c.i.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.Contratti della P.A.- Informazione antimafia &#8211; S.c.i.a. &#8211; Applicabilità </p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Le attività  soggette a s.c.i.a., non sono esenti dai controlli antimafia e, pertanto, il Comune deve verificare che l&#8217;autocertificazione dell&#8217;interessato sia veridica e richiedere al Prefetto di emettere una comunicazione antimafia liberatoria oppure revocare la s.c.i.a. in presenza di una informazione antimafia comunque comunicatagli o acquisita dal Prefetto.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/09/2019</div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 700;text-decoration: none;white-space: normal;">N. 06057/2019REG.PROV.COLL.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 700;text-decoration: none;white-space: normal;">N. 09116/2018 REG.RIC.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 700;text-decoration: none;white-space: normal;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 700;text-decoration: none;white-space: normal;">SENTENZA</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">sul ricorso numero di registro generale 9116 del 2018, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: italic;font-variant: normal;font-weight: bold;text-decoration: none;white-space: normal;">contro</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, e Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto <i>pro tempore</i>, entrambi rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> Comune di -OMISSIS-, non costituito nel presente grado di giudizio;</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: italic;font-variant: normal;font-weight: bold;text-decoration: none;white-space: normal;">per la riforma</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">della sentenza n. -OMISSIS- del 13 agosto 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto l&#8217;impugnazione, proposta da -OMISSIS-, per l&#8217;annullamento dei provvedimenti del 10 ottobre 2017, prot. n. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, con i quali il Comune di -OMISSIS- ha disposto la revoca di n. 5 s.c.i.a. e la contestuale chiusura di n. 5 strutture alberghiere e di ristorazione nonchè degli atti connessi, conseguenti e presupposti.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">visti tutti gli atti della causa;</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 luglio 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l&#8217;odierno appellante, -OMISSIS-, l&#8217;Avvocato Angelo Clarizia e per gli odierni appellati, il Ministero dell&#8217;Interno e l&#8217;Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Reggio Calabria, l&#8217;Avvocato dello Stato Isabella Piracci;</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">FATTO e DIRITTO</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">1. L&#8217;odierna appellante, -OMISSIS-, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, i provvedimenti prot. n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del 10 ottobre 2017, con i quali il Comune di -OMISSIS- ha disposto la revoca di 5 segnalazioni certificate di inizio attività  &#8211; di qui in avanti, per brevità , soltanto s.c.i.a. &#8211; e la contestuale chiusura di 5 strutture alberghiere gestite dalla stessa -OMISSIS-</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">1.1. Detti provvedimenti sono stati adottati in conseguenza della nota prot. n. -OMISSIS- del 6 ottobre 2017, con la quale la Prefettura di Reggio Calabria ha emesso nei confronti dell&#8217;odierna appellante misure interdittive antimafia.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">1.2. -OMISSIS- ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, i provvedimenti del Comune e, con separato giudizio, anche l&#8217;informazione antimafia presupposta emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria nei suoi confronti.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">1.3. In questo giudizio oggetto di impugnativa sono i provvedimenti comunali, che hanno revocato la s.c.i.a., poichè l&#8217;appellante assume, in sostanza, che non sarebbe possibile legittimamente procedere alla revoca s.c.i.a. in conseguenza di una informazione antimafia, peraltro contestata in altro parallelo giudizio, essendo quella soggetta a s.c.i.a. una mera attività  di rilievo privatistico.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">1.4. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero dell&#8217;Interno e il Comune di -OMISSIS- per resistere al ricorso, di cui hanno chiesto la reiezione.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">1.5. Con l&#8217;ordinanza n. -OMISSIS- del 15 febbraio 2018 il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, ha respinto l&#8217;istanza cautelare, proposta dalla società  ricorrente, e questo Consiglio di Stato, con la successiva ordinanza n. -OMISSIS- del 18 maggio 2018, ha disposto, in sede di appello cautelare, la sollecita fissazione dell&#8217;udienza per la trattazione del merito da parte del primo giudice.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">1.6. All&#8217;esito di tale giudizio, con la sentenza n. -OMISSIS- del 13 agosto 2018, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, ha respinto il ricorso in tutti i suoi quattro motivi e ha condannato la ricorrente a rifondere le spese del grado, liquidate in € 2.500,00 per ciascuna delle due pubbliche amministrazioni costituite.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">2. Avverso tale sentenza ha proposto appello -OMISSIS- e, nell&#8217;articolare tre motivi di gravame che di seguito saranno esaminati, ne ha chiesto, previa sospensione dell&#8217;esecutività , la riforma, con il conseguente annullamento dei provvedimento comunali impugnati in prime cure.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">2.1. Si è costituito il solo Ministero dell&#8217;Interno per chiedere la reiezione dell&#8217;appello.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">2.2. Nella camera di consiglio del 21 marzo 2019, fissata per l&#8217;esame della domanda cautelare, il Collegio, ritenuto di dover decidere la causa con sollecitudine nel merito, ne ha rinviato la trattazione all&#8217;udienza pubblica del 25 luglio 2019.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">2.3. Nella pubblica udienza del 25 luglio 2019 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">3. L&#8217;appello è infondato.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">4. Con un primo articolato motivo (pp. 2-12 del ricorso) l&#8217;odierna appellante sostiene che il Tribunale abbia errato sia nel negare che i provvedimenti di revoca siano stati adottati dal Comune in dichiarata applicazione dell&#8217;art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, pur difettandone i presupposti, sia nell&#8217;affermare che sussista un potere vincolato, per il Comune, di revocare la s.c.i.a. in riferimento ad attività  di tipo squisitamente privatistico, come quelle oggetto della stessa s.c.i.a., in conseguenza di provvedimento interdittivo antimafia.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">4.1. Il motivo, nella sua complessa articolazione, non può condividersi.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">4.2. Questa Sezione ha giù  avuto modo di affermare, nella sentenza n. 1109 dell&#8217;8 marzo 2017, che la l. n. 136 del 13 agosto 2010, intitolata &#8220;<i>Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia</i>&#8220;, ha introdotto, nell&#8217;art. 2 che reca la specifica delega al Governo per l&#8217;emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, il comma 1, lett. c), il quale ha istituto la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e «<i>con riferimento a tutti i rapporti, anche giù  in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all&#8217;accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell&#8217;attività  di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell&#8217;attività  di impresa</i>».</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">4.3. E&#8217; evidente che l&#8217;art. 2, comma 1, lett. c) si riferisca a tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, senza differenziare le autorizzazioni dalle concessioni e dai contratti, come fanno invece, ed espressamente, le lett. a) e b) e, dunque, la lettera c) si riferisce anche a quei rapporti che, per quanto oggetto di mera autorizzazione, hanno un impatto fortissimo e potenzialmente devastante su beni e interessi pubblici, come nei casi di scarico di sostanze inquinanti o l&#8217;esercizio di attività  pericolose per la salute e per l&#8217;ambiente.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">4.4. Nè giova replicare che l&#8217;espressione &#8220;rapporti&#8221; si riferisca solo ai contratti e alle concessioni, ma non alle autorizzazioni, che secondo una classica concezione degli atti autorizzatori non costituirebbero un &#8220;rapporto&#8221; con la pubblica amministrazione.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">4.5. Tale conclusione non solo è smentita dal tenore letterale dell&#8217;art. 2, comma 1, lett. c), che non differenzia le une dalle altre come fanno, invece, la lett. a) e la lett. b) (che richiama la lett. a), ma anche a livello sistematico contrasta con una visione moderna, dinamica e non formalistica del diritto amministrativo, quale effettivamente vive e si svolge nel tessuto economico e nell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento, che individua un rapporto tra amministrato e amministrazione in ogni ipotesi in cui l&#8217;attività  economica sia sottoposta ad attività  provvedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura soggetta a s.c.i.a., come questo Consiglio, in sede consultiva, ha chiarito nei numerosi pareri emessi in ordine all&#8217;attuazione della l. n. 124 del 1015 (v., in particolare e tra gli altri, il parere n. 839 del 30 marzo 2016 sulla riforma della disciplina della s.c.i.a.).</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">4.6. Quanto alla sottoposizione delle attività  oggetto di s.c.i.a. alla normativa antimafia, più¹ in particolare, va qui ricordato che l&#8217;art. 89, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011 prevede espressamente, alla lett. a), che l&#8217;autocertificazione, da parte dell&#8217;interessato, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all&#8217;art. 67, riguarda anche «<i>attività  private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività  da parte del privato alla pubblica amministrazione</i>».</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">4.7. E&#8217; chiaro quindi, per lo stesso tenore letterale del dettato normativo e per espressa volontà  del legislatore antimafia, che le attività  soggette a s.c.i.a. non sono esenti dai controlli antimafia, diversamente da quanto assume l&#8217;appellante (v. p. 5 del ricorso, laddove si afferma, a torto, che il d. lgs. n. 159 del 2011 «<i>non fa affatto riferimento alle SCIA</i>»), e che il Comune ben possa e anzi debba verificare che l&#8217;autocertificazione dell&#8217;interessato sia veridica e richiedere al Prefetto di emettere una comunicazione antimafia liberatoria o, come nel caso di specie, revocare la s.c.i.a. in presenza di una informazione antimafia comunque comunicatagli o acquisita dal Prefetto.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">4.8. Nulla infatti impedisce al Prefetto e, anzi, l&#8217;art. 89-<i>bis</i> del d. lgs. n. 159 del 2011 &#8211; che ha superato il vaglio di legittimità  costituzionale: sent. n. 4 del 2018 della Corte costituzionale &#8211; espressamente gli impone di emettere una informazione antimafia, in luogo della comunicazione antimafia liberatoria richiesta dal Comune, laddove accerti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell&#8217;impresa, anche quando tale richiesta sia effettuata in ipotesi di s.c.i.a. e/o durante i controlli che concernono le attività  ad esse soggette, potendo le verifiche di cui all&#8217;art. 88, comma 2, essere attivate anche nel caso di autocertificazione, previsto dall&#8217;art. 89, comma 2, lett. a), anche per la s.c.i.a.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">4.9. Nè nel caso di specie va trascurato che l&#8217;informazione antimafia, impugnata dall&#8217;odierna appellante in altro giudizio, era stata emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria, ai sensi dell&#8217;art. 89-<i>bis</i> del d. lgs. n. 159 del 2011, proprio sulla base della richiesta, da parte del Comune di -OMISSIS-, di rilasciare una comunicazione antimafia liberatoria in ordine alle attività  alberghiere svolte da -OMISSIS-, oggetto di segnalazione certificata di inizio attività .</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">5. Di qui l&#8217;infondatezza di tutte le censure, proposte dall&#8217;appellante, perchè il combinato disposto degli artt. 67, 84, comma 2, 88, comma 2, 89, comma 2, lett. a), e 89-<i>bis</i> del d. lgs. n. 159 del 2011 ben consente al Comune, che acquisisca dal Prefetto notizia di una informazione antimafia adottata a carico di un soggetto in luogo della semplice comunicazione, di revocare immediatamente la s.c.i.a. o, comunque, di inibire l&#8217;attività , oggetto di segnalazione, al di là  dei limiti e delle condizioni fissate dall&#8217;art. 19 della l. n. 241 del 1990.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">5.1. Anche l&#8217;improprio richiamo all&#8217;art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, contenuto nei provvedimenti comunali impugnati in prime cure, non ne inficia certo la validità , come bene ha ritenuto il primo giudice senza incorrere nel denunciato eccesso di potere giurisdizionale nel riqualificare correttamente i provvedimenti comunali <i>sub specie iuris</i>, perchè la legittimità  di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento alle norme che ad esso effettivamente si applicano, in rapporto, cioè, al potere che in concreto l&#8217;amministrazione ha voluto esercitare, e non a quelle impropriamente citate dalla pubblica amministrazione.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">5.2. E nel caso di specie non vi è dubbio che i provvedimenti inibitori dell&#8217;attività , al di là  del loro <i>nomen iuris</i> e delle norme erroneamente invocate dalla stessa pubblica amministrazione, siano stati adottati dal Comune di -OMISSIS- in conseguenza del provvedimento interdittivo antimafia, adottato dalla Prefettura, così come non vi è dubbio che la normativa antimafia, speciale, deroghi alla previsione, generale, dell&#8217;art. 19 della l. n. 241 del 1990, con la conseguenza che limiti e condizioni di legittimità , fissate da detta disposizione generale, non possano essere a ragione invocati in questo giudizio, dove si controverte circa la legittimità  degli atti con cui il Comune ha inibito l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  soggetta a s.c.i.a.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">6. La natura vincolata della revoca della s.c.i.a. o, comunque dir si svoglia, l&#8217;effetto inibitorio necessitato conseguente all&#8217;emissione della documentazione antimafia (anche nella forma dell&#8217;informazione antimafia), applicabile anche all&#8217;attività  soggetta a s.c.i.a. per stessa previsione legislativa (art. 89, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011), escludono qualsivoglia contrasto interpretativo con l&#8217;affermata natura privatistica dell&#8217;attività  soggetta a s.c.i.a. e la conseguente necessità , invocata dall&#8217;appellante, di rimettere la questione all&#8217;Adunanza plenaria.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">6.1. E qui va solo aggiunto che in via generale, e sul piano sistematico, la stessa Corte costituzionale, di recente, ha chiarito che l&#8217;attività  soggetta a s.c.i.a., pur orientata al principio della liberalizzazione, non è esente da controlli e verifiche, previste dall&#8217;art. 19 della l. n. 241 del 1990, «<i>cosicchè la fase amministrativa che ad essa accede costituisce una &#8211; sia pur importante &#8211; parentesi puntualmente delimitata nei modi e nei tempi</i>» (ord. n. 45 del 13 marzo 2019).</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">6.2. A maggior ragione ciù² vale per l&#8217;applicazione della speciale normativa antimafia alla s.c.i.a., espressamente prevista, del resto, dall&#8217;art. 89, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011, a cagione delle irrinunciabili esigenze di ordine pubblica e tutela preventiva che ne stanno a fondamento e derogatorie rispetto alle stesse previsioni dell&#8217;art. 19 della l. n. 241 del 1990, con la conseguenza che il Comune ben può e deve inibire l&#8217;esercizio dell&#8217;attività , oggetto di s.c.i.a., in presenza di provvedimento interdittivo antimafia emesso dal Prefetto anche ai sensi dell&#8217;art. 89-<i>bis</i> del d. lgs. n. 159 del 2011.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">6.3. L&#8217;interpretazione della normativa antimafia seguita da questo Consiglio di Stato circa l&#8217;applicabilità  delle informazioni antimafia anche alle autorizzazioni e alle stesse attivit liberalizzate soggette a s.c.i.a., confermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 4 del 18 gennaio 2018, esclude del resto, e parimenti, la necessità  di rimettere la questione all&#8217;Adunanza plenaria, poichè non vi è dubbio che sia legittimo estendere gli effetti di una informazione antimafia a dette autorizzazioni e attività  conseguentemente ad una informazione antimafia, adottata dalla Prefettura, in assenza di misura di prevenzione personale o patrimoniale, ma solo in presenza di elementi indiziari di infiltrazione mafiosa, come nel caso di specie, non violandosi il disposto dell&#8217;art. 67, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">7. Giova qui riportare, per la loro importanza sistematica, le considerazioni dello stesso giudice delle leggi in ordine alla disciplina in esame.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">7.1. L&#8217;art. 2, comma 1, lettera c), della legge delega n. 136 del 2010, sopra richiamato, ha inteso allargare il campo di applicazione dell&#8217;informazione antimafia, stabilendo che la sua «<i>immediata efficacia</i>» potesse esplicarsi «<i>con riferimento a tutti i rapporti, anche giù  in essere, con la pubblica amministrazione</i>».</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">7.2. La Corte costituzionale ha osservato che con questa disposizione il legislatore delegante, prendendo evidentemente le mosse dalla situazione di estrema gravità  ravvisabile nel tentativo di infiltrazione mafiosa, ha concesso al legislatore delegato di introdurre ipotesi in cui tale infiltrazione, alla quale corrisponde l&#8217;adozione di un&#8217;informazione antimafia, giustifichi un impedimento non alla sola attività  contrattuale della pubblica amministrazione, ma anche ai diversi contatti che con essa possano realizzarsi nei casi ora indicati dall&#8217;art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">7.3. Nel contesto del d. lgs. n. 159 del 2011, e sulla base della legge delega n. 136 del 2010, nulla autorizza quindi, secondo la Corte costituzionale, a pensare che il tentativo di infiltrazione mafiosa, acclarato mediante l&#8217;informazione antimafia interdittiva, non debba precludere anche le attività  di cui all&#8217;art. 67, oltre che i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, se così il legislatore ha stabilito.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">7.4. Naturalmente spetta alla giurisprudenza comune e, nel caso di specie, a quella amministrativa, in sede di interpretazione del quadro normativo, decidere in quali casi e a quali condizioni il legislatore delegato abbia inteso attribuire all&#8217;informazione antimafia gli effetti della comunicazione antimafia.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">7.5. Nel caso di specie, ha osservato la Corte costituzionale, la giurisprudenza amministrativa ha interpretato l&#8217;art. 89-<i>bis</i> del d. lgs. n. 159 del 2011 nel senso che esso impone di adottare l&#8217;informazione antimafia non soltanto quando l&#8217;accertamento eseguito in base all&#8217;art. 88, comma 2, permette di riscontrare la sussistenza di una delle cause impeditive di cui all&#8217;art. 67, ma anche quando emerge una precedente documentazione antimafia interdittiva in corso di validità  (Cons. St., sez. III, 8 marzo 2017, n. 1109).</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">7.6. Insomma, una volta chiarito che, nella fisiologica attività  di riempimento della delega che gli compete, il legislatore delegato ha facoltà  di estendere gli effetti dell&#8217;informazione antimafia fino a precludere gli atti e i provvedimenti elencati nell&#8217;art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011, la circostanza che ciù² sia stato disposto, o no, da tale decreto, e in quali casi, ricade interamente nella sfera di interpretazione della legge, di competenza del giudice comune, e la Corte si è limitata a rilevare che «<i>un tale effetto trova copertura nella legge delega, sicchè la questione non è fondata</i>» (Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 4).</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">7.7. Ad analoga conclusione non può che pervenirsi, nel contesto del d. lgs. n. 159 del 2011 e sulla scorta della legge delega, anche per l&#8217;attività  sottoposta a s.c.i.a. in ragione del combinato disposto degli artt. 67, 84, comma 4, 88, comma 2, 89, comma 2, lett. a) e 89-<i>bis</i> del d. lgs. n. 159 del 2011, sicchè il Comune che ha richiesto la comunicazione liberatoria, in presenza di informazione antimafia interdittiva adottata in luogo della comunicazione ai sensi dell&#8217;art. 89-<i>bis</i>, comma 2, deve immediatamente inibire l&#8217;esercizio dell&#8217;attività .</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">7.8. Occorre solo qui osservare che nemmeno è condivisibile l&#8217;argomento dell&#8217;appellante, secondo cui il presupposto dell&#8217;adozione delle misure di prevenzione personali non sarebbe venuto meno con l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 89-<i>bis</i> che, sebbene affermi che l&#8217;informazione &#8220;<i>tiene luogo</i>&#8221; della comunicazione, non avrebbe inteso in alcun modo estendere il perimetro applicativo delle conseguenze, di cui all&#8217;art. 67, anche ad ipotesi interdittive che non si fondano su misure di prevenzione definitive disposte dal giudice penale.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">7.9. Così non è, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 4 del 18 gennaio 2018 appena citata, nel richiamare la sentenza n. 1109 del 2017 di questa Sezione (v., <i>supra</i>, Â§ 7.5.) e nel negare di poter sindacare l&#8217;approdo ermeneutico raggiunto da questo Consiglio, e qui va ribadito che l&#8217;istituzione della Banca dati nazionale unica, prevista dall&#8217;art. 2 della legge delega sopra ricordato e resa operativa con il d.P.C.M. n. 193 del 2014, consente ora al Ministero dell&#8217;Interno, e per esso ai Prefetti competenti, di monitorare, e di &#8220;mappare&#8221;, le imprese sull&#8217;intero territorio nazionale &#8211; o, addirittura, anche nelle loro attività  svolte all&#8217;esterno &#8211; e nello svolgimento di qualsivoglia attività  economica, che essa sia soggetta a comunicazione o a informazione antimafia, sicchè l&#8217;autorità  prefettizia, richiesta di emettere una comunicazione antimafia liberatoria, ben può venire a conoscenza, nel collegarsi alla Banca dati, che a carico dell&#8217;impresa sussista una informativa antimafia o ulteriori elementi di apprezzabile significatività , provvedendo ad emettere, ai sensi dell&#8217;art. 89-<i>bis</i>, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011, una informativa antimafia in luogo della richiesta comunicazione.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">8. Questa possibilità  non è ristretta dall&#8217;art. 89-<i>bis</i> del d. lgs. n. 159 del 2011 alle sole ipotesi in cui dalle verifiche dell&#8217;art. 88, comma 2, emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all&#8217;art. 67, come sostiene l&#8217;appellante, in quanto, se così fosse, l&#8217;art. 89-<i>bis</i> vedrebbe svuotata la sua portata precettiva, dato che è giù  l&#8217;art. 88, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011 a prevedere che qualora le verifiche, di cui all&#8217;art. 88, comma 2, diano esito positivo, il Prefetto rilasci una comunicazione antimafia interdittiva, sicchè, se fosse vero che l&#8217;informazione antimafia di cui all&#8217;art. 89-<i>bis</i> può essere emessa solo in presenza delle cause di decadenza o sospensione di cui all&#8217;art. 67, l&#8217;informazione antimafia di cui all&#8217;art. 89-<i>bis</i> sarebbe solo un inutile doppione della comunicazione antimafia interdittiva, di cui all&#8217;art. 88, comma 3, giù  di per sì© sufficiente ad assicurare in modo automatico l&#8217;effetto interdittivo, senza inutili ulteriori verifiche sull&#8217;esistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">8.1. Vero è, invece, che &#8211; come emerge giù  dalla stessa rubrica dell&#8217;art. 89-<i>bis</i>, genericamente intitolato «<i>accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia</i>» &#8211; se in occasione delle verifiche effettuata dal Prefetto per accertare se dalla consultazione della Banca dati sussistano effettivamente motivi ostativi, ai sensi dell&#8217;art. 67, emerge invece l&#8217;esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il Prefetto in base a tali verifiche emette una informazione antimafia, che tiene luogo della comunicazione, da emettersi, invece, ai sensi dell&#8217;art. 88, comma 3, solo le verifiche confermino l&#8217;effettiva, attuale, esistenza di provvedimenti di prevenzione definitivi o delle sentenze di condanna, previste dall&#8217;art. 67, comma 8, del d. lgs. n. 159 del 2011, e non giù  l&#8217;esistenza anche di tentativi di infiltrazione.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">8.2. L&#8217;informazione antimafia sostitutiva della comunicazione, come ha giù  chiarito la Sezione, può aversi quando ad esempio, quando il Prefetto, nell&#8217;eseguire il collegamento alla Banca dati e le verifiche di cui all&#8217;art. 88, comma 2, constati l&#8217;esistenza di «<i>una documentazione antimafia interdittiva in corso di validità  a carico dell&#8217;impresa</i>» in rapporto ad un contratto pubblico precedentemente stipulato, secondo quanto prevede espressamente l&#8217;art. 24, comma 2, del d.P.C.M. n. 193 del 2014 (regolamento recante le modalità  di funzionamento, tra l&#8217;altro, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell&#8217;art. 96 del d. lgs. n. 159 del 2011), o acquisisca dati risultanti da precedenti accessi in cantiere, ai sensi dell&#8217;art. 98, comma 2, o informazioni provenienti dall&#8217;estero, ai sensi dell&#8217;art. 98, comma 3, e comunque in tutti i casi in cui il Prefetto accerti, con gli strumenti a sua disposizione, tentativi di infiltrazione mafiosa.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">9. Nè può condividersi, infine, l&#8217;argomento dell&#8217;appellante, secondo cui il provvedimento non avrebbe natura necessitata sol perchè potrebbe applicarsi la disposizione dell&#8217;art. 94, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011, di cui il Comune non avrebbe tenuto conto, in quanto, al contrario, è l&#8217;appellante a non aver dimostrato e/o a non aver offerto almeno un principio di prova che la disposizione si potesse applicare al caso di specie, difettandone, in realtà , i presupposti, come ora si dirà  meglio anche esaminando il secondo motivo di appello, sicchè la censura va respinta anche sotto tale profilo.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">9.1. Oggetto della s.c.i.a. era infatti, a tacer d&#8217;altro, lo svolgimento dell&#8217;attività  alberghiera e, dunque, una mera attività  privatistica e non un&#8217;opera pubblica o la fornitura di beni o servizi ritenuti essenziali per il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico, ipotesi alle quali solo si riferisce testualmente, e tassativamente, l&#8217;art. 94, comma 3, del d. lgs. n. 59 del 2011, invocato dall&#8217;appellante e inapplicabile in punto di diritto giù  solo per questo, salvo quanto ora si dirà , in punto di fatto, nella disamina del secondo motivo, alla quale ora il Collegio si accinge.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">10. Il primo motivo di appello, pertanto, va respinto.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">11. Miglior sorte non merita nemmeno il secondo motivo di appello (pp. 12-13 del ricorso), con cui l&#8217;appellante censura la sentenza di primo grado per avere disatteso le doglianze, che si focalizzavano sul contrasto tra la decisione prefettizia di proseguire il servizio di accoglienza dei migranti in due strutture alberghiere, oggetto del provvedimento di commissariamento di cui all&#8217;art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, e la decisione comunale di revocare la s.c.i.a., che avrebbe avuto l&#8217;effetto, a torto ritenuto vincolato, di inibire l&#8217;accoglienza stessa.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">11.1 La misura del commissariamento di cui all&#8217;art. 32 del d.l. n. 90 del 2014 non può certo incidere sulla validità  della revoca, quale atto dovuto in seguito all&#8217;emissione del provvedimento interdittivo antimafia, poichè il Comune non aveva alcun potere di valutare la circostanza che due strutture alberghiere ospitassero i richiedenti asilo, peraltro per soli tre mesi, e quando pure ciù² avesse valutato non avrebbe potuto fare altro che revocare la s.c.i.a. senza che ciù² contraddicesse l&#8217;esigenza di garantire la continuità  del servizio per i richiedenti asilo, assicurata proprio dalla misura prefettizia, di cui all&#8217;art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, e dalla nomina dell&#8217;amministratore straordinario.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">11.2. A questa temporanea, eccezionale, esigenza aveva provveduto infatti il Prefetto, come era doveroso, all&#8217;esito di una complessa valutazione circa la prosecuzione del rapporto contrattuale, valutazione che non competeva certo al Comune svolgere a tutela di un interesse pubblico, di cui non era portatore, giù  solo per la sua estraneità  al rapporto contrattuale in essere per garantire il servizio di accoglienza, poichè il Comune doveva solo e necessariamente assicurare l&#8217;effetto inibitorio del provvedimento interdittivo antimafia sull&#8217;esercizio dell&#8217;attività  privatistica, oggetto di s.c.i.a.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">11.3. Il Comune non poteva e non doveva valutare alcun interesse pubblico alla continuità  del servizio, di cui non era portatore, e in ogni caso tale interesse, del tutto temporaneo ed eccezionale, non avrebbe potuto giustificare un differimento <i>sine die</i> o, addirittura, una definitiva elisione e/o elusione del necessario indeclinabile effetto inibitorio.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">11.4. Non risulta, del resto, che la revoca della s.c.i.a. abbia davvero, e di fatto, inibito il servizio di accoglienza nelle strutture alberghiere di -OMISSIS- (-OMISSIS- e -OMISSIS-), di cui all&#8217;originaria convenzione stipulata tra la Prefettura di Vibo Valentia e la -OMISSIS- e -OMISSIS- per l&#8217;accoglienza degli stranieri richiedenti asilo, servizio assicurato invece adeguatamente per un limitato periodo di tempo, e nel solo interesse pubblico di cui era portatore il Ministero dell&#8217;Interno, dalla misura del commissariamento prefettizio.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">11.5. Certo non può sostenersi, come vorrebbe l&#8217;appellante, che questa straordinaria, temporanea e &#8211; a quanto consta &#8211; ormai cessata esigenza doveva garantire «<i>l&#8217;intangibilità  della s.c.i.a.</i>» (p. 11 del ricorso), nemmeno agli effetti dell&#8217;art. 94, comma 3, giù  sopra esaminato, a fronte di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla stessa Prefettura ai sensi dell&#8217;art. 89-<i>bis </i>del d. lgs. n. 159 del 2011 nei confronti di -OMISSIS-</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">11.6. Di qui l&#8217;infondatezza anche del motivo in esame.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">12. Infine va respinto anche il terzo motivo dell&#8217;appello (pp. 13-14 del ricorso), relativo alla liquidazione delle spese processuali da parte del primo giudice, che ha correttamente applicato nei confronti dell&#8217;appellante la regola della soccombenza, qui da confermarsi.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">13. In conclusione l&#8217;appello deve essere respinto con la conseguente conferma, anche per tutti i motivi esposti, della sentenza impugnata e la pure conseguente accertata legittimità  dei provvedimenti comunali gravati in prime cure.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">14. Possono interamente compensarsi le spese del grado tra l&#8217;appellante e il Ministero dell&#8217;Interno, che ha resistito senza articolare attività  difensiva.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">14.1. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del Comune di -OMISSIS-, non costituitosi nel presente grado del giudizio.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">14.2. Rimane definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">P.Q.M.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto da -OMISSIS-, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Compensa interamente tra -OMISSIS- e il Ministero dell&#8217;Interno le spese del presente grado del giudizio.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 196 del 2003 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  di -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.1940</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-2-9-2019-n-1940/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-2-9-2019-n-1940/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.1940</a></p>
<p>U. Di Benedetto Pres., S. C. Cozzi Est., PARTI: &#8211; OMISSIS &#8211; rapp. avv.to G. Santagostino c. Ministero della Giustizia rapp. Avvocatura Distrettuale dello Stato Sulla rilevanza assunta dallo stato di salute dei pubblici dipendenti ai fini dell&#8217;assegnazione e del mantenimento delle funzioni. 1. Pubblico impiego &#8211; Cambio qualifica &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-2-9-2019-n-1940/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.1940</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Di Benedetto Pres., S. C. Cozzi Est., PARTI: &#8211; OMISSIS &#8211; rapp. avv.to G. Santagostino c. Ministero della Giustizia rapp. Avvocatura Distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Sulla rilevanza assunta dallo stato di salute dei pubblici dipendenti ai fini dell&#8217;assegnazione e del mantenimento delle funzioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Pubblico impiego &#8211; Cambio qualifica &#8211; Motivi di salute &#8211; Riammissione in servizio &#8211; Richiesta accertamento medico &#8211; Conseguenze</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il giudizio di inidoneità  allo svolgimento di mansioni che deriva da accertamento medico (a seguito di richiesta di riammissione in servizio), non può ritenersi irragionevole atteso che non e    possibile ammettere che, nell&#8217;ambito del pubblico impiego, ad un soggetto vengano affidati compiti che andrebbero a nuocere gravemente sul suo stato di salute pregiudicando cosi    sia l&#8217;interesse di quest&#8217;ultimo che quello della pubblica amministrazione al corretto svolgimento della propria attività </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.6058</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-9-2019-n-6058/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-9-2019-n-6058/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-9-2019-n-6058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.6058</a></p>
<p>Pres. Frattini, Est. Noccelli Parti Pessina Costruzioni s.p.a. (Avv.ti Massimo Luciani e Romano Rotelli) Azienda Sanitaria Locale di Bari (Avv. Vito Aurelio Pappalepore) Astaldi s.p.a. (Avv.ti Michele Dionigi, Marco Annoni e Leonardo Frattesi) Guastamacchia s.p.a. (non costituita in giudizio) Sulla discrezionalità  tecnica della Commissione giudicatrice e sul sindacato del giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-9-2019-n-6058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.6058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-9-2019-n-6058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.6058</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini, Est. Noccelli Parti Pessina Costruzioni s.p.a. (Avv.ti Massimo Luciani e Romano Rotelli) Azienda Sanitaria Locale di Bari (Avv. Vito Aurelio Pappalepore) Astaldi s.p.a. (Avv.ti Michele Dionigi, Marco Annoni e Leonardo Frattesi) Guastamacchia s.p.a. (non costituita in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla discrezionalità  tecnica della Commissione giudicatrice e sul sindacato del giudice Amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Processo &#8211; Appalti &#8211; Valutazione Commissione Giudicatrice &#8211; Discrezionalità  tecnica &#8211; Sindacato giurisdizionale nel merito &#8211; Inammissibile &#8211; Sindacato sostitutivo &#8211; Inammissibile</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2. Processo &#8211; Appalti &#8211; Valutazione Commissione Giudicatrice &#8211; Sindacato giurisdizionale per travisamento, pretestuosità  o irrazionalità <i> &#8211; </i>Ammissibile</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">3. Processo &#8211; Appalti &#8211; Sindacato giurisdizionale &#8211; Valutazione Commissione Giudicatrice &#8211; Esame delle censure tecniche che superano la prova di resistenza &#8211; Doveroso &#8211; Declaratoria di inammissibilità  &#8211; Omesso scrutinio delle censure &#8211; Motivazione apparente</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">4. Processo &#8211; Appalti &#8211; Sindacato giurisdizionale &#8211; Valutazione Commissione Giudicatrice &#8211; Omessa analisi sintetica delle censure tecniche &#8211; Motivazione apodittica e tautologica &#8211; Annullamento con rinvio al primo giudice, ex art. 105, comma 1, c.p.a. &#8211; Nullità  per difetto assoluto di motivazione</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">5. Processo &#8211; Appalti &#8211; Sindacato giurisdizionale &#8211; Omessa sintetica analisi delle censure sulla valutazione Commissione Giudicatrice &#8211; Motivazione erronea e carente ma non apparente &#8211; Sindacato Giudice d&#8217;Appello &#8211; Integrazione motivazione &#8211; Ammissibile </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>1</i><i>. Il sindacato del giudice amministrativo sull&#8217;esercizio della propria attività  valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonchè l&#8217;attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell&#8217;ampia discrezionalità  tecnica riconosciuta a tale organo. Difatti, le censure che attengono al merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perchè sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall&#8217;art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità  della scelta tecnica.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>2. Per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità , dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità  e l&#8217;evidente insostenibilità  del giudizio tecnico compiuto, ovverosia se emergono travisamenti, pretestuosità  o irrazionalità  e non solo margini di fisiologica opinabilità  e non condivisibilità  della valutazione tecnico-discrezionale operata dal seggio di gara. Infatti, il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sulla discrezionalità  tecnica può e deve investire l&#8217;eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti e contraddittorietà .</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>3. Il giudice amministrativo, a fronte di censure tecniche numerose e particolarmente complesse circa la qualità  tecnica dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria, idonee a superare la c.d. prova di resistenza, non può trincerarsi dietro ad una declaratoria di inammissibilità  delle stesse per l&#8217;impossibilità  di esercitare un sindacato sostitutivo se non ha proceduto almeno ad un sommario, essenziale, esame delle stesse, nella misura in cui appunto le ritenga idonee a superare detta prova. Pertanto, un esame, per quanto sintetico e, per così dire, &#8220;embrionale&#8221;, non può e non deve mancare perchè, altrimenti, la declaratoria di inammissibilità  del ricorso, senza nemmeno scrutinare l&#8217;essenza delle sue fondamentali censure tecniche, si trasformerebbe in una &#8220;formula pigra&#8221; o in una motivazione apparente, che cela un sostanziale rifiuto di giurisdizione e un&#8217;abdicazione alla propria doverosa potestas iudicandi da parte del giudice amministrativo anche entro il limite, indiscusso, di un apprezzamento che in nessun modo intenda sostituirsi a quello della pubblica amministrazione e cioè, per usare una tradizionale terminologia, entro il margine un sindacato giurisdizionale intrinseco, ma &#8220;debole&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>4. Una sentenza che non eserciti alcun sindacato giurisdizionale sull&#8217;attività  valutativa da parte della Commissione giudicatrice, affermando sic et simpliciter che il ricorso a tal fine proposto solleciterebbe un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo, senza perà² in alcun modo supportare tale affermazione con una almeno sintetica disamina circa il contenuto delle censure tecniche, e trincerandosi apoditticamente dietro la natura non anomala o non manifestamente irragionevole della valutazione espressa dalla Commissione, reca una motivazione apodittica e tautologica e, in quanto tale, meritevole di annullamento con rinvio al primo giudice, ai sensi dell&#8217;art. 105, comma 1, c.p.a., per nullità  della stessa in difetto assoluto di motivazione, come ha stabilito l&#8217;Adunanza plenaria in alcune fondamentali pronunce.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>5. La sentenza impugnata in grado di appello che non abbia proceduto in nessun modo ad una minima analisi delle singole censure, proposte nel ricorso, ma che abbia perà² succintamente motivato circa la loro inammissibilità  ritenendo, a torto, che la pretesa inammissibilità  delle censure emergesse dalla complessità  dell&#8217;iter argomentativo e dalla invocata necessità  di esperire una consulenza tecnica d&#8217;ufficio, anorchè rechi una motivazione erronea e carente, non può, tuttavia, ritenersi apparente. Di qui, secondo i principi fissati dal Consiglio di Stato, l&#8217;impugnata sentenza ben può essere corretta e integrata in sede di appello mediante la doverosa analisi delle singole censure, che dimostri quei «margini di fisiologica opinabilità  e non condivisibilità  della valutazione tecnico-discrezionale operata dal seggio di gara». Difatti, l&#8217;insegnamento recente dell&#8217;Adunanza plenaria, consente al giudice d&#8217;appello di poter integrare l&#8217;iter motivazionale, ancorchè carente, della sentenza impugnata, quando la motivazione non sia meramente apparente.</i></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/09/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 06058/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03548/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3548 del 2019, proposto da Pessina Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Massimo Luciani e dall&#8217;Avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Massimo Luciani in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del Direttore Generale <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Francesco Pappalepore in Roma, via Guglielmo Calderini, n. 68;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Astaldi s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Michele Dionigi, dall&#8217;Avvocato Marco Annoni e dall&#8217;Avvocato Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Guastamacchia s.p.a., non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per la riforma</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza n. 61 del 15 gennaio 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione II, resa tra le parti, che ha in parte dichiarato irricevibile e in parte ha respinto il ricorso promosso da Pessina Costruzioni s.p.a., odierna appellante, al fine di ottenere l&#8217;annullamento:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>a)</i> della deliberazione n. 2445 del 30 dicembre 2017, comunicata in data 4 gennaio 2018, del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale di Bari, con la quale è stata disposta in favore del costituendo r.t.i. Astaldi s.p.a. &#8211; Guastamacchia s.p.a l&#8217;aggiudicazione della procedura aperta avente ad oggetto i &#8220;<i>Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese &#8211; Monopoli-Fasano</i>&#8221; in uno alla relativa nota di cui all&#8217;art. 76 del d. lgs. n. 50 del 2016, prot. n. 2824/UOR4 del 4 gennaio 2018;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b)</i> di tutti i 9 verbali di gara (n. 3 riferiti alle sedute pubbliche e n. 6 riferiti alle sedute riservate) in uno alla relazione della Commissione giudicatrice afferente ai punteggi attribuiti alle offerte tecniche di cui al verbale n. 7 del 4 dicembre 2017;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>c)</i> del provvedimento, ove esistente, di estremi e data non conosciuti, reso all&#8217;esito della seduta del 28 dicembre 2017, recante la dichiarazione di congruità  dell&#8217;offerta presentata dal r.t.i. Astaldi &#8211; Guastamacchia e di tutti gli atti del sub-procedimento di verifica della congruità , ivi compresa la relazione del Responsabile unico del procedimento afferente alla valutazione di congruità  dell&#8217;offerta del ridetto raggruppamento;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>d)</i> della proposta di aggiudicazione in favore del costituendo r.t.i. Astaldi s.p.a. &#8211; Guastamacchia s.p.a., di cui al verbale del 28 dicembre 2017;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>e)</i> ove occorra dei verbali (non conosciuti) delle sedute del seggio di gara del 25/26 ottobre 2017 e del 3 novembre 2017, afferenti all&#8217;ammissione dei concorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>f)</i> di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, in via meramente subordinata e &#8211;<i>in parte qua</i> &#8211; il bando ed il disciplinare di gara, nella parte in cui stabiliscono il criterio di valutazione degli elementi qualitativi e di attribuzione dei relativi punteggi;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la declaratoria di inefficacia:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>g)</i> del contratto che sia stato o dovesse essere nelle more stipulato tra l&#8217;Azienda Sanitaria Locale di Bari e il costituendo r.t.i. Astaldi s.p.a. &#8211; Guastamacchia s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè e comunque</p>
<p style="text-align: justify;"><i>h)</i> per il risarcimento in forma specifica e, ove questo non fosse possibile, per il risarcimento per equivalente di tutti i gravi danni subiti e subendi dalla ricorrente in ragione della illegittimità  dei provvedimenti impugnati, con riserva di ogni opportuna quantificazione nel corso del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;appellata Azienda Sanitaria Locale di Bari e della controinteressata Astaldi s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 luglio 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l&#8217;odierna appellante, Pessina Costruzioni s.p.a., l&#8217;Avvocato Massimo Luciani, per l&#8217;appellata Azienda Sanitaria Locale di Bari l&#8217;Avvocato Vito Aurelio Pappalepore e per la controinteressata Astaldi s.p.a. l&#8217;Avvocato Michele Dionigi per sì© e per l&#8217;Avvocato Marco Annoni;</p>
<p style="text-align: justify;">ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;odierna appellante, Pessina Costruzioni s.p.a., ha preso parte alla procedura aperta, bandita dall&#8217;Azienda Sanitaria Locale di Bari, per l&#8217;affidamento dei lavori aventi ad oggetto la realizzazione del nuovo Ospedale del Sud Est Barese &#8211; Monopoli &#8211; Fasano.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Alla gara ha preso parte anche il r.t.i. costituito tra Astaldi s.p.a. e Guastamacchia s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. All&#8217;esito delle operazioni di gara, valutate le offerte tecniche ed economiche, è risultata aggiudicatario proprio il r.t.. costituito da Astaldi s.p.a., in qualità  di mandataria, e da Guastamacchia s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Pessina Costruzioni s.p.a., seconda classificata nonchè odierna appellante, ha impugnato l&#8217;aggiudicazione e tutti i connessi atti di gara avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, deducendo cinque distinte censure poi riproposte in questa sede con i quattro motivi di appello che saranno poi esaminati, e ne ha chiesto l&#8217;annullamento, con la conseguente aggiudicazione della gara in proprio favore.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti l&#8217;Azienda e Astaldi s.p.a., entrambe per chiedere la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. Astaldi s.p.a. ha altresì proposto ricorso incidentale, volto ad evidenziare taluni profili di illegittimità  dell&#8217;offerta, presentata da Pessina s.p.a., che avrebbero dovuto determinare l&#8217;esclusione di tale concorrente dalla procedura e, in via subordinata, ha dedotto ulteriori censure volte a contestare il punteggio attribuito alla stessa Pessina s.p.a. che, ove accolte, avrebbero determinato la perdita, da parte del medesimo concorrente, della propria posizione di secondo graduato, ulteriormente determinando la perdita di interesse a coltivare la proposta impugnativa.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. Con la sentenza n. 61 del 15 gennaio 2019 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, ha dichiarato inammissibile e in parte irricevibile il ricorso principale proposto da Pessina Costruzioni s.p.a., respingendo anche la consequenziale domanda risarcitoria, e ha conseguentemente dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto da Astaldi s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso tale sentenza ha proposto appello Pessina Costruzioni s.p.a. e, nell&#8217;articolare quattro distinti motivi di censura che di seguito saranno partitamente esaminati, ne ha chiesto, previa fissazione di udienza ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, c.p.a., l&#8217;integrale riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati in prime cure e il subentro nel contratto <i>medio tempore</i> stipulato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Si sono costituite per chiedere la reiezione dell&#8217;appello l&#8217;Azienda e la controinteressata Astaldi s.p.a., quest&#8217;ultima anche riproponendo nella memoria del 21 maggio 2019, ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi del ricorso incidentale dichiarato improcedibile dal primo giudice per difetto di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Nella camera di consiglio del 23 maggio 2019, fissata per l&#8217;esame della domanda sospensiva, il Collegio, ritenuto di dover decidere la causa con sollecitudine nel merito, sull&#8217;accordo delle parti ne ha differito la trattazione all&#8217;udienza pubblica del 25 luglio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Infine, nell&#8217;udienza pubblica del 25 luglio 2019, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L&#8217;appello è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con il primo, articolato, motivo (pp. 4-14 del ricorso), l&#8217;odierna appellante lamenta l&#8217;<i>error in iudicando</i>, la violazione e la falsa applicazione della <i>lex specialis</i> di gara (art. 10 del disciplinare di gara), la violazione dell&#8217;art. 35 c.p.a., la violazione e la falsa applicazione del D.M. 11 gennaio 2017 da parte della sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Questa, nel premettere che le censure proposte in primo grado «<i>sono palesemente orientate a provocare un complessivo riesame delle offerte tecniche nella prospettiva suggerita</i>», operazione non consentita in sede giurisdizionale non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle della pubblica amministrazione, ha dichiarato inammissibili i motivi da 1 a 5, poichè non ha rilevato errori manifesti o profili di macroscopica irragionevolezza tali da inficiare l&#8217;attendibilità  della valutazione, espressa dalla Commissione di gara, e il sindacato giurisdizionale non potrebbe investire tale valutazione tecnico-discrezionale senza invadere la sfera riservata alla esclusiva competenza della pubblica amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. La conclusione alla quale è pervenuto il primo giudice, tuttavia, è fermamente contestata dall&#8217;appellante, la quale osserva che questo non si sarebbe affatto premurato di verificare se, nelle deduzioni della ricorrente, fossero stati illustrati gli elementi sintomatici del contestato vizio di eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Al fine di superare il vaglio di ammissibilità  delle censure, infatti, sarebbe sufficiente che la parte ricorrente, come nel caso di specie, deduca circostanze di fatto che rappresentino elementi sintomatici dei segnalati vizi di eccesso di potere, nelle tre figure della manifesta irragionevolezza, dell&#8217;erronea valutazione dei presupposti e della contraddittorietà .</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. Il primo giudice si sarebbe limitato ad una apodittica declaratoria di inammissibilità  dei motivi, senza scendere nel concreto esame degli stessi, poichè il contenuto e le argomentazioni dei cinque motivi di ricorso, dichiarati inammissibili, non sono stati richiamati in alcuna parte della sentenza impugnata, nemmeno per cenni.</p>
<p style="text-align: justify;">4.5. Risulterebbe evidente, a giudizio dell&#8217;appellante, che il primo giudice ha scrutinato in maniera solo formale i motivi di ricorso, così cadendo in un chiaro vizio di motivazione e, prima ancora, di omessa pronuncia.</p>
<p style="text-align: justify;">4.6. A ben vedere, infatti, gli unici elementi di causa richiamati in maniera non generica, ma circostanziata, nel motivare la decisione di inammissibilità  sarebbero la complessità  delle censure della ricorrente e la richiesta istruttoria di una consulenza tecnica d&#8217;ufficio, formulata in corso di causa, in quanto il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, ha affermato che «<i>la valutazione tecnica comparativa delle offerte </i>[&amp;]Â <i>appare esente da evidenti anomalie abnormi, come dimostrato</i> [&amp;]Â <i>sia dalla complessità  dell&#8217;</i>iter<i>Â argomentativo prospettato in ricorso sia dalla necessità  di avvalersi di una perizia tecnica</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">4.7. Tale affermazione, deduce ancora Pessina Costruzioni s.p.a., sarebbe evidente sintomo dell&#8217;erroneità  della sentenza perchè non può essere certo la complessità  delle questioni, rimesse allo scrutinio del giudice, a determinare l&#8217;inammissibilità  del gravame nè può esserlo, parimenti, la domanda di accertamenti istruttori.</p>
<p style="text-align: justify;">4.7. Pessina Costruzioni s.p.a., a suffragio del proprio assunto (pp. 6-14 del ricorso), richiama sinteticamente e passa in rassegna i singoli cinque motivi dell&#8217;originario ricorso, proposto in prime cure, al fine di dimostrare che le censure proposte in primo grado superavano ampiamente, una ad una, il filtro di ammissibilità  perchè offrivano, in relazione ai singoli aspetti tecnici contestati, elementi tali per esercitare il sindacato discrezionale sul corretto esercizio della discrezionalità  tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il motivo, per le ragioni che seguono, deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato afferma che il sindacato del giudice amministrativo sull&#8217;esercizio della propria attività  valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonchè l&#8217;attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell&#8217;ampia discrezionalità  tecnica riconosciuta a tale organo.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perchè sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall&#8217;art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità  della scelta tecnica (v., tra le più¹ recenti, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572).</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità , dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità  e l&#8217;evidente insostenibilità  del giudizio tecnico compiuto, ciù² che nel caso di specie, come meglio si dirà  esaminando il secondo motivo di appello, non è affatto accaduto, in quanto non sono emersi travisamenti, pretestuosità  o irrazionalità , ma solo margini di fisiologica opinabilità  e non condivisibilità  della valutazione tecnico-discrezionale operata dal seggio di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4. E&#8217; ben vero quindi in linea di principio, come sostiene l&#8217;appellante, che il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sulla discrezionalità  tecnica possa &#8211; e debba &#8211; investire l&#8217;eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti e contraddittorietà , ma nel caso in esame il giudice di primo grado non è venuto meno al doveroso esercizio di tale sindacato allorquando ha osservato, seppure in forma eccessivamente stringata, che «<i>non si rilevano</i> [&amp;]Â <i>errori manifesti o profili di macroscopica irragionevolezza tali da inficiare l&#8217;attendibilità  della valutazione</i>», conformemente all&#8217;orientamento interpretativo di cui si è detto.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5. I motivi da 1 a 5 del ricorso originario proposto da Pessina Costruzioni s.p.a. in primo grado sono stati dichiarati inammissibili perchè, sempre secondo la sentenza impugnata, essi «<i>si rivelano inidonei a minare il giudizio di affidabilità  dell&#8217;offerta aggiudicataria</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">5.6. Questa conclusione, come si dirà  esaminando il secondo, articolato, motivo di appello, è corretta, per quanto carente sul piano motivazionale, in quanto il primo giudice ha posto a fondamento di detta conclusione un&#8217;unica, stringata, ed erronea <i>ratio decidendi</i> e, cioè, quella secondo la quale il sindacato invocato dall&#8217;appellante avrebbe natura sostitutiva, afferendo al merito delle valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalla Commissione, perchè l&#8217;assenza di abnormi anomalie, indici dell&#8217;eccesso di potere sindacabile dal giudice amministrativo, sarebbe dimostrata «<i>sia dalla complessità  dell&#8217;</i>iterÂ <i>argomentativo prospettato in ricorso sia dalla necessità  di avvalersi di una perizia tecnica</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">5.7. Si può concordare con l&#8217;appellante quando afferma che questa motivazione è carente ed erronea perchè nè l&#8217;<i>iter</i> argomentativo particolarmente complesso del ricorso, con una molteplicità  di censure piuttosto articolate sul piano tecnico in riferimento ai singoli, numerosi, sub-elementi di valutazione, nè l&#8217;invocato esperimento di una attività  istruttoria, a mezzo di verificazione o di consulenza tecnica d&#8217;ufficio, possono ritenersi indici del fatto che le censure afferirebbero al merito della valutazione tecnica, giacchè l&#8217;anomalia della valutazione e l&#8217;abnormità  dell&#8217;errore non sempre emergono <i>ictu oculi</i>, ma implicano la messa a fuoco e la comprensione di fatti particolarmente complessi, giù  sul piano tecnico, e richiedono non di rado al giudice amministrativo, proprio nella delicata materia delle gare pubbliche, cognizioni tecniche altamente specialistiche e differenziate, come dimostra il caso di specie, con un pieno accesso ai fatti che solo una doverosa attività  istruttoria, in molte ipotesi, può garantire sul piano di una tutela giurisdizionale piena ed effettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">5.8. E&#8217; quindi evidente che tale motivazione, insufficiente e speciosa, è erronea e merita riforma poichè il giudice amministrativo, a fronte di censure tecniche numerose e particolarmente complesse circa la qualità  tecnica dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria, idonee a superare la c.d. prova di resistenza, non può trincerarsi dietro ad una declaratoria di inammissibilità  delle stesse per l&#8217;impossibilità  di esercitare un sindacato sostitutivo se non ha proceduto almeno ad un sommario, essenziale, esame delle stesse, nella misura in cui appunto le ritenga idonee a superare detta prova, un esame dal quale si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un&#8217;abnormità  della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatti.</p>
<p style="text-align: justify;">5.9. Questo esame, per quanto sintetico e, per così dire, &#8220;embrionale&#8221;, non può e non deve mancare perchè, altrimenti, la declaratoria di inammissibilità  del ricorso, senza nemmeno scrutinare l&#8217;essenza delle sue fondamentali censure tecniche, si trasformerebbe in una &#8220;formula pigra&#8221; o in una motivazione apparente, che cela un sostanziale rifiuto di giurisdizione e un&#8217;abdicazione alla propria doverosa <i>potestas iudicandi</i> da parte del giudice amministrativo anche entro il limite, indiscusso, di un apprezzamento che in nessun modo intenda sostituirsi a quello della pubblica amministrazione e cioè, per usare una tradizionale terminologia, entro il margine un sindacato giurisdizionale intrinseco, ma &#8220;debole&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Una sentenza che quindi non eserciti alcun sindacato giurisdizionale sull&#8217;attività  valutativa da parte della Commissione giudicatrice, affermando <i>sic et simpliciter</i> che il ricorso a tal fine proposto solleciterebbe un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo, senza perà² in alcun modo supportare tale affermazione con una almeno sintetica disamina circa il contenuto delle censure tecniche, e trincerandosi apoditticamente dietro la natura non anomala o non manifestamente irragionevole della valutazione espressa dalla Commissione, reca una motivazione apodittica e tautologica e, in quanto tale, meritevole di annullamento con rinvio al primo giudice, ai sensi dell&#8217;art. 105, comma 1, c.p.a., per nullità  della stessa in difetto assoluto di motivazione, come ha stabilito l&#8217;Adunanza plenaria in alcune fondamentali pronunce (v. a titolo esemplificativo,Â <i>ex plurimis</i>, Ad. plen., 28 settembre 2018, n. 15).</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. La grave ed irrimediabile anomalia motivazionale, ha ricordato l&#8217;Adunanza plenaria nelle sue pronunce, si identifica non solo nella mancanza assoluta di motivi sotto gli aspetti materiale e grafico, ma anche nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. La motivazione tautologica non è sindacabile dal giudice dell&#8217;appello, in quanto essa costituisce un atto d&#8217;imperio immotivato e, dunque, non è nemmeno integrabile da detto giudice, se non con il riferimento alle più¹ varie, ipotetiche congetture circa la vera <i>ratio decidendi</i> della sentenza impugnata, che tuttavia non è dato rinvenire nel suo <i>corpus</i> motivazionale, sicchè una sentenza &#8220;congetturale&#8221; è, per definizione, una non-decisione giurisdizionale &#8211; o, se si preferisce, e all&#8217;estremo opposto, un atto di puro arbitrio &#8211; e, quindi, un atto di abdicazione alla <i>potestas iudicandi</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. Ora nel caso di specie la sentenza impugnata, sebbene non abbia proceduto in nessun modo ad una minima analisi delle singole censure, proposte nel ricorso, ha perà² succintamente motivato circa la loro inammissibilità  ritenendo, a torto, che la pretesa inammissibilità  delle censure emergesse dalla complessità  dell&#8217;<i>iter</i> argomentativo e dalla invocata necessità  di esperire una consulenza tecnica d&#8217;ufficio, sicchè tale motivazione, ancorchè &#8211; come detto &#8211; erronea e carente, non può ritenersi apparente e, secondo i principÃ® fissati da questo Consiglio di Stato, ben può essere corretta e integrata in sede di appello mediante la doverosa analisi delle singole censure, che dimostri ma solo quei «<i>margini di fisiologica opinabilità  e non condivisibilità  della valutazione tecnico-discrezionale operata dal seggio di gara</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">6.4. Soccorre perciù², al riguardo, l&#8217;insegnamento recente dell&#8217;Adunanza plenaria, a mente del quale il giudice d&#8217;appello ben può integrare l&#8217;<i>iter</i> motivazionale, ancorchè carente, della sentenza impugnata, quando la motivazione non sia meramente apparente.</p>
<p style="text-align: justify;">6.5. Ne segue che il Collegio, integrando la motivazione alquanto carente della sentenza impugnata, procederà  all&#8217;esame dei singoli motivi di ricorso, riproposti con il secondo motivo di appello, che ora si esaminerà , per verificare se le censure tecniche proposte da Pessina Costruzioni s.p.a. siano effettivamente capaci di infirmare il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice, dimostrandone l&#8217;inattendibilità , e rovesciare l&#8217;esito della comparazione o non siano invece solo il frutto di un ragionevole, per quanto opinabile, apprezzamento tecnico, non sindacabile se non a costo di sostituire la valutazione del giudice amministrativo a quella della pubblica amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">6.6. Si vedrà , esaminando appunto il secondo motivo di appello (pp. 14-40 del ricorso), che la valutazione della Commissione giudicatrice non è affetta da eccesso di potere e che si è mantenuta nel margine legittimo di un ragionevole apprezzamento delle due offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">7. La complessità  di tale secondo motivo, articolato nelle singole cinque censure proposte in prime cure, richiede un distinto esame di ciascuna, che presenta un elevato grado di specificazione sul piano tecnico.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Occorre muovere dall&#8217;esame del primo profilo tecnico (pp. 14-19 del ricorso, ma v. anche, in sintesi, pp. 6-8 del ricorso), afferente alla valutazione della voce 3.1 delle offerte tecniche proposte da Pessina Costruzioni s.p.a. e dal r.t.i. aggiudicatario, relativo all&#8217;impiego di calcestruzzi.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. L&#8217;appellante ha censurato in prime cure il punteggio assegnato dalla Commissione giudicatrice e ha fatto rilevare come esso fosse violativo dello stesso criterio, fissato dal disciplinare, e comunque manifestamente irragionevole procedere ad una graduazione dei punteggi sulla base della percentuale del materiale riciclato, presente nel calcestruzzo.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. Il tenore del criterio tecnico 3.1, infatti, imporrebbe alla Commissione giudicatrice di verificare se il concorrente rispetti o meno la soglia di materiale riciclato ivi prevista.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3. Una volta effettuato tale riscontro, quindi, non avrebbe alcun senso logico distinguere tra le due diverse offerte tecniche sulla base della percentuale di materiale riciclato, in quanto non si può che attribuire il punteggio massimo possibile poichè è richiesto un minimo di materiale riciclato, ma in nessuna parte del criterio si stabilisce che il superamento della soglia minima dia diritto ad un incremento del punteggio.</p>
<p style="text-align: justify;">8.4. Al più¹ la Commissione giudicatrice avrebbe potuto tenere in debito conto il &#8220;tipo&#8221; di certificazione presentata dal concorrente, in quanto, alla luce delle previsioni normative rilevanti, le dichiarazioni ambientali di tipo II e di tipo III non sono equivalenti, in quanto questa seconda documentazione è di ben maggiore severità  e prevede, tra l&#8217;altro, «<i>una verifica esterna delle informazioni in essa contenute</i>», verifica che non è contemplata per quella di tipo II.</p>
<p style="text-align: justify;">8.5. Pessina Costruzioni s.p.a. avrebbe fatto riferimento, nel suo progetto, ad una etichettatura ambientale, che ha un pregio notevolmente superiore rispetto a quella indicata dall&#8217;offerta del r.t.i. aggiudicatario.</p>
<p style="text-align: justify;">8.6. La valutazione della Commissione giudicatrice nei confronti della voce 3.1. delle offerte tecniche risulta irragionevole e illegittima anche nel caso in cui il Collegio ritenesse di interpretare il criterio tecnico 3.1. nel senso di consentire di prestare attenzione alle percentuali di materiale riciclato contenuto nei calcestruzzi offerti dalla controinteressata e dall&#8217;appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">8.7. A tal proposito, infatti, l&#8217;aggiudicataria non ha offerto alcuna analisi a supporto dell&#8217;effettivo utilizzo di materiale riciclato nella percentuale dichiarata e tale carenza documentale è di particolare rilievo in quanto la presenza di materiale riciclato diminuisce le prestazioni strutturali di calcestruzzo in dipendenza sia della percentuale che della tipologia di materiale recuperato.</p>
<p style="text-align: justify;">8.8. Ne consegue che, in mancanza di una specifica analisi sulla reale utilizzabilità  della percentuale dell&#8217;8% di materiale recuperato, la Commissione non aveva alcun elemento concreto per giudicare &#8220;eccellente&#8221; la voce 3.1 dell&#8217;offerta avversaria, la cui stessa proposta risulta aleatoria e, comunque, indimostrata.</p>
<p style="text-align: justify;">8.9. Pessina Costruzioni s.p.a., quanto all&#8217;elemento in questione, ha allegato alla propria offerta una seria e approfondita analisi delle soluzioni ambientalmente importanti, non solo indicando quali materiali intende recuperare, ma anche manifestando il proprio intendimento di utilizzare solo materiali km 0.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Il motivo deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. Il disciplinare di gara individuava nel 5% il contenuto minimo del materiale riciclato, che doveva essere contenuto nei calcestruzzi, ma i concorrenti ben potevano offrire percentuali più¹ elevate, a fronte delle quali il punteggio da attribuire non poteva che essere superiore, essendo la graduazione del punteggio attribuibile, a differenza di quanto erroneamente assume l&#8217;appellante, espressamente prevista nel Disciplinare a punto 10, rimasto inoppugnato, recante &#8220;<i>Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. Posto che, come è incontestabile, il r.t.i. aggiudicatario ha offerto una percentuale di recupero pari all&#8217;8%, mentre Pessina Costruzioni s.p.a. ha offerto una percentuale pari al minimo (5%), è evidente che non sussiste alcun profilo di illegittimità  o manifesta irragionevolezza del giudizio, espresso dalla Commissione di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3. Nemmeno si può condividere la tesi dell&#8217;appellante quando afferma che l&#8217;etichettatura ambientale, a cui fa riferimento il progetto della stessa appellante, avrebbe un pregio notevolmente superiore rispetto a quella dell&#8217;offerta presentata dal r.t.i. aggiudicatario.</p>
<p style="text-align: justify;">9.4. Il disciplinare di gara, al criterio 3.1, stabiliva espressamente che l&#8217;impiego di calcestruzzi con un contenuto minimo riciclato dovesse essere dimostrato tramite una delle seguenti opzioni:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; una dichiarazione ambientale di tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità  che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy, plastica Seconda Vita o equivalenti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità .</p>
<p style="text-align: justify;">9.5. Come è dato evincere dal disciplinare, tra le certificazioni e le autodichiarazioni utili ai fini del criterà® in esame non sussisteva alcuna scala gerarchica nè alcun criterio di preferenza e, quindi, non vi è dubbio che la etichetta di tipo II prodotta da Astaldi s.p.a. fosse idonea e sufficiente a dimostrare il contenuto minimo riciclato nei calcestruzzi.</p>
<p style="text-align: justify;">9.6. Nemmeno è condivisibile la tesi dell&#8217;appellante allorchè sostiene che Astaldi s.p.a. non avrebbe prodotto alcun documento dal quale si evince che riuscirebbe effettivamente a realizzare un recupero pari all&#8217;8%, in quanto tali argomentazioni sono contraddette e confutate dalle stesse considerazioni dell&#8217;appellante, quando testualmente riconosce che Astaldi s.p.a. ha prodotto l&#8217;etichetta di tipo II.</p>
<p style="text-align: justify;">9.7. Va inoltre aggiunto che il disciplinare non richiedeva alcuno studio o analisi e stabiliva, espressamente, che l&#8217;elemento di valutazione in esame fosse comprovato mediante «<i>dichiarazione o certificazione di prodotto o autocertificazione dei rappresentanti legali delle imprese partecipanti</i>» e tanto trova conferma anche nella relazione, redatta dalla Commissione di gara, la quale ha avuto modo di precisare che la documentazione utile ai fini della comprova di quanto dichiarato «<i>dovrà  essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità  indicate nel relativo capitolato</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">9.8. E del resto, come ben emerge dall&#8217;esame della documentazione prodotta in sede di gara, la stessa appellante non ha allegato alcuna analisi nè la certificazione utile, ma si è limitata a produrre una dichiarazione di Calcestruzzi s.p.a., nella quale si attesta semplicemente che sarebbero state solo avviate, e quindi nemmeno concluse, le procedure di certificazione per l&#8217;emissione delle dichiarazioni ambientali, sicchè da tale documentazione non si evince alcunchè nè tantomeno la capacità , da parte di Pessina Costruzioni s.p.a., di realizzare la percentuale di riciclo dichiarata.</p>
<p style="text-align: justify;">9.9. Di qui, complessivamente, l&#8217;infondatezza del motivo in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Occorre ora procedere all&#8217;esame del secondo profilo tecnico (pp. 19-20 del ricorso, ma v. anche pp. 8-10 del ricorso), fatto valere da Pessina Costruzioni s.p.a., che investe la valutazione della Commissione giudicatrice, censurata come illogica e irragionevole, in ordine alla voce 3.2. delle offerte tecniche, presentate dal r.t.i. aggiudicatario e da Pessina Costruzioni s.p.a. in ordine all&#8217;impiego di laterizi.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. Anche in riferimento a tale criterio tecnico, infatti, la stazione appaltante si è limitata a recepire le prescrizione di cui al punto 2.4.2.3. dell&#8217;All. 2 al D.M. dell&#8217;11 gennaio 2017, che prescrive il minimo di contenuto riciclato secco nei laterizi impiegati nelle costruzioni di edifici pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">10.2. Così come dedotto anche in relazione al primo profilo tecnico, appena esaminato, anche in relazione a tale contenuto dell&#8217;offerta, ai fini del conseguimento del coefficiente prestazionale pieno, ciascun concorrente non avrebbe dovuto fare altro che presentare, ad avviso dell&#8217;appellante, un&#8217;offerta comprendente l&#8217;utilizzo di laterizi contenenti materiale riciclato nella misura percentuale minima <i>ex lege</i> prevista nonchè fornire una delle tre certificazioni innanzi descritte.</p>
<p style="text-align: justify;">10.3. Nondimeno, come si è verificato per la voce 3.1, anche per la voce 3.2 dell&#8217;offerta, al contrario, l&#8217;odierna appellante, pur avendo rispettato le condizioni di gara, si sarebbe vista attribuire un coefficiente prestazionale pari a 0,900, inferiore rispetto a quello assegnato al r.t.i. aggiudicatario, pari invece ad 1,000.</p>
<p style="text-align: justify;">10.4. Il giudizio qui contestato apparirebbe tanto più¹ irragionevole in quanto entrambe le soluzioni sono state valutate dalla Commissione di gara, in termini non numerici, come &#8220;eccellenti&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">10.5. Anche in questo caso, poi, non potrebbe assumere rilevanza la dichiarata capacità , da parte della controinteressata, di recuperare i laterizi dalla stessa offerti, materiale riciclato nella misura del 70%, atteso che la legge di gara non ha previsto alcun peso particolare per la percentuale di materiale riciclato secco da impiegarsi, eventualmente, in misura superiore a quella minima imposta dal sopra indicato decreto ministeriale.</p>
<p style="text-align: justify;">10.6. E sempre in questo caso, poi, l&#8217;appellata non ha fornito alcuna prova documentale della sua effettiva capacità  di riutilizzare materiale riciclato nella misura percentuale dichiarata, poichè l&#8217;offerta non sarebbe sorretta da uno studio approfondito del materiale da riutilizzare nè da un&#8217;accurata analisi dei fabbisogni, sicchè, in assenza di precise soluzioni progettuali, la percentuale del 70% indicata dalla controinteressata non sarebbe altro che un valore ipotetico, privo di giustificazione e di garanzia quanto a reale fattibilità , circostanza, questa, che sarebbe dovuta essere adeguatamente considerata dalla stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">10.7. Alla sopravvalutazione della voce 3.2 dell&#8217;offerta di Astaldi s.p.a. si sarebbe accompagnata, per converso, una asserita illegittima sottostima della proposta dell&#8217;appellante, perchè la Commissione di gara non avrebbe preso in debita considerazione la proposta, decisamente migliorativa, fatta da Pessina Costruzioni s.p.a. in ordine alla &#8220;progettazione in ambiente BIM&#8221; (<i>Building Information Modelling</i>), per la valutazione LCA (<i>Life Cycle Analisis</i>) di tutte le fasi di realizzazione dell&#8217;edificio, analisi che non sarebbe stata nemmeno menzionata nella relazione conclusiva della stessa Commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">10.8. Ne deriverebbe, secondo Pessina Costruzioni s.p.a., il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per disparità  di trattamento, vizio che sarebbe ulteriormente confermato dal fatto che la Commissione avrebbe riportato nella relazione di valutazione che l&#8217;odierna appellante avrebbe offerto laterizi con materiale riciclato (secco) nella misura del 10% invece del 20%, che risulta dagli atti di causa, compiendo un errore di particolare rilievo, di per sì© idoneo, secondo l&#8217;appellante, a dimostrare l&#8217;illegittimità  dell&#8217;aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Il motivo deve essere anche esso respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1. Anche per l&#8217;impiego dei laterizi, infatti, la Commissione giudicatrice, analogamente a quanto è accaduto in merito alla voce 3.1 giù  esaminata, ha correttamente ritenuto di attribuire un maggior punteggio al r.t.i. aggiudicatario in quanto lo stesso si è impegnato ad utilizzare materiale riciclato in quantità  maggiore rispetto a Pessina Costruzioni s.p.a. (70% contro 20%), con un innegabile vantaggio per la pubblica amministrazione e, anche per tale specifico aspetto, i rimandi alla progettazione in ambiente BIM, da parte dell&#8217;appellante, si appalesano inconferenti ai fini del giudizio tecnico.</p>
<p style="text-align: justify;">11.2. Il contenuto del materiale riciclato nei laterizi, infatti, è un dato in ingresso e, pertanto, anche da tale punto di vista la proposta di Astaldi s.p.a. risulta oggettivamente migliore rispetto a quella di Pessina Costruzioni s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">11.3. Anche con riferimento a tale criterio tecnico, peraltro, non possono trovare accoglimento le censure con cui l&#8217;appellante tenta di sostenere che non vi sarebbe la prova documentale della effettiva capacità , da parte di Astaldi s.p.a., di riutilizzare il materiale riciclato nella percentuale dichiarata, in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>a)</i> il disciplinare ha stabilito espressamente che l&#8217;elemento di valutazione fosse comprovato mediante «<i>dichiarazione o certificazione di prodotto o autocertificazione dei rappresentanti legali delle imprese partecipanti</i>»;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b)</i> a mente della relazione della Commissione di gara, ancora, la documentazione utile ai fini della comprova di quanto dichiarato «<i>dovrà  essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità  indicate nel relativo capitolato</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">11.4. Ebbene, tutto ciù² premesso, giova evidenziare che le deduzioni dell&#8217;appellante sono confutate dalla documentazione prodotta da Astaldi s.p.a. in sede di gara, laddove emerge che la società  controinteressata ha presentato asserzione ambientale di tipo II a norma ISO 14021 di Giussani Enrico e Figli s.r.l., verificata e convalidata dall&#8217;organismo di valutazione della conformità  ICMQ s.p.a., in cui si attesta che «<i>la fabbricazione dei prodotti da costruzione sopra indicati e l&#8217;asserzione ambientale auto-dicharata, redatta dal fabbricante in riferimento alla norma UNI EN ISO 14021:2016, sono state sottoposte con esito positivo alle verifiche sulla percentuale del contenuto di riciclato</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">11.5. Ne discende che, avendo il r.t.i. controinteressato prodotto esattamente quanto richiesto dal disciplinare di gara, si può ritenere acclarata in via definitiva l&#8217;infondatezza delle censure qui in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Occorre ora procedere alla disamina del terzo, e articolato, ordine di censure tecniche (pp. 20-30 del ricorso), dedotte con il terzo motivo dell&#8217;originario ricorso in prime cure, con le quali l&#8217;odierna appellante Pessina Costruzioni s.p.a. aveva censurato la grave erroneità  ed illegittimità  del giudizio tecnico, espresso dalla Commissione giudicatrice, in ordine alla voce 3.6. dell&#8217;offerta del r.t.i. aggiudicatario, giudizio, a suo avviso, viziato da una scarsa considerazione delle diverse componenti dell&#8217;offerta presentata dall&#8217;appellante, che ha censurato tale giudizio espresso dalla Commissione in ordine ai singoli sub-elementi della voce 3.6., che saranno qui di seguito partitamente esaminati, non senza qui rilevare che la contestazione di alcuni soltanto dei sub-elementi che compongono la voce 3.6. non rende <i>ex se</i> inammissibili le contestazioni relative a tali sub-elementi, per mancato superamento della c.d. prova di resistenza, come a torto afferma l&#8217;Azienda nella propria memoria difensiva (p. 9), in quanto è chiaro che la eventuale errata valutazione di alcuni di essi travolgerebbe la globale e complessiva valutazione della voce 3.6., quale sintesi di detti sub-elementi, afferenti al «<i>miglioramento delle prestazioni ambientali di cantiere</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Ciù² premesso, e venendo all&#8217;esame dei singoli sub-elementi contestati, quanto al sub-elemento 3.6.1., inerente alle «<i>misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche, storico-culturali presenti nell&#8217;area del cantiere</i>» (pp. 20-23 del ricorso), l&#8217;appellante lamenta che la Commissione avrebbe erroneamente svalutato la superiorità  dell&#8217;offerta presentata dalla stessa appellante sul piano qualitativo-tecnico perchè, a suo avviso, come emergerebbe dalle risultanze della consulenza tecnica di parte, le proposte del r.t.i. aggiudicatario consisterebbero solo in affermazioni generiche, per di più¹ non attinenti al sito in esame e, quel che è più¹ grave, assolutamente indimostrate sul piano della reale e concreta fattibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">12.1.2. Alla genericità  degli elementi forniti dal r.t.i. aggiudicatario si contrapporrebbero la puntualità  e la specificità  della proposta, presentata dall&#8217;appellante, che ad esempio, in ordine alla misura «<i>tutela alberature monumentali</i> in situ», avrebbe fornito una precisa elencazione degli accorgimenti che sarebbero stati dalla stessa posti in essere al fine di evitare i danneggiamenti degli ulivi determinati dalle attività  di scavo e dal transito dei mezz di cantieri.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1.3. La censura è priva di pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1.4. Diversamente da quanto assume l&#8217;appellante, infatti, il r.t.i. aggiudicatario nella propria offerta ha individuato specifiche misure per la protezione e la tutela del paesaggio, della vegetazione, della flora, della fauna e degli ecosistemi, dell&#8217;atmosfera, del suolo e del sottosuolo e tutte le misure offerte risultano illustrate in maniera descrittiva e analitica nonchè corroborate da puntuali calcoli matematici, grafici e immagini.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1.5. Basti pensare che il r.t.i. ha proposto tre migliorie, consistenti rispettivamente nell&#8217;incremento delle essenze arboree autoctone nell&#8217;area di progetto, nella ricollocazione delle alberature da trapiantare nelle aree disponibili a ridosso del perimetro del cantiere e nell&#8217;ottimizzazione del numero e delle altezze delle macchine da utilizzare in cantiere attraverso la riduzione da 6 a 4 gru.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1.6. Quanto al primo aspetto, il r.t.i. aggiudicatario ha precisato di avere eseguito un calcolo in base al quale si prevede l&#8217;inserimento di 319 essenze arboree autoctone aggiuntive, che saranno in gran parte ulivi, in modo da ridurre l&#8217;impatto percettivo e di ridurre la frammentazione ecologica del mosaico rurale, sia in fase di cantiere che di esercizio.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1.7. Quanto al secondo aspetto, poi, Astaldi s.p.a. ha previsto di ricollocare parte delle alberature espiantate nell&#8217;area di progetto, nelle superficie esterne disponibili, con una misura che dovrebbe contribuire ulteriormente alla schermatura visiva ed è finalizzata ad ottenere la «<i>ricomposizione delle aree esterne con criteri naturalistici</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">12.1.8. Quanto al terzo aspetto, infine, il r.t.i. si è impegnato a ridurre al minimo la presenza delle gru e a provvedere all&#8217;immediato smontaggio di queste, non appena saranno ultimate le operazioni di movimentazione dei materiali e a procedere, per le successive fasi di costruzione, all&#8217;impiego di mezzi di sollevamento e movimentazione alternativi in modo da ridurre al minimo l&#8217;impatto visivo dell&#8217;area di cantiere.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1.9. L&#8217;esame della proposta presentata da Astaldi s.p.a., dunque, disvela l&#8217;infondatezza della censura in esame, in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>a)</i> non è vero che l&#8217;offerta si sostanzia nell&#8217;enucleazione di mere buone prassi, essendo stati individuati specifici obiettivi;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b)</i> non è vero che l&#8217;offerta sia priva di puntuali rilievi aritmetici e scientifici, essendo stati finanche illustrati i calcoli che sottostanno alle proposte migliorative;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>c)</i> non è vero che gli elaborati progettuali non contengono rappresentazioni cartografiche, avendo il r.t.i. controinteressato allegato idonee illustrazioni dello stato dei luoghi, corredati da puntuali calcoli.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1.10. La censura, sotto lo specifico profilo in esame, è quindi priva di fondamento perchè la proposta di Astaldi s.p.a. è tutt&#8217;altro che generica e imprecisa e non si ravvisano, pertanto, profili di manifesta illogicità  nella valutazione della Commissione giudicatrice.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2. Quanto al sub-elemento 3.6.2., afferente alle «<i>misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione</i>» (pp. 23-24 del ricorso), l&#8217;odierna appellante deduce che la soluzione progettuale proposta dall&#8217;aggiudicataria è oggettivamente meno pregevole rispetto a quella dell&#8217;appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2.1. Secondo la tesi dell&#8217;appellante, infatti, la proposta del r.t.i. aggiudicatario consisterebbe in un progetto generico, privo di concrete azioni che possano garantire il raggiungimento dell&#8217;obiettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2.2. Di tutt&#8217;altro spessore sarebbe, invece, la documentazione prodotta da Pessina Costruzioni s.p.a. che, quanto alla raccolta diffusa e differenziata dei rifiuti di cantiere, avrebbe proposto specifiche e documentate misure, consistenti nella definizione del modello di gestione, articolato in grandi punti di raccolta e in una serie di punti più¹ piccoli, volto a ridurre la distanza intercorrente tra i punti di produzione dei rifiuti e quelli di loro raccolta e, conseguentemente, a favorire una maggiore attenzione degli addetti.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2.3. Anche in relazione alla voce 3.6.2. dell&#8217;offerta tecnica, alla luce dei documenti forniti dall&#8217;appellante, solo il progetto dell&#8217;odierna appellante avrebbe fornito prospettive certe sulla reale efficacia, concretezza, completezza della propria proposta, che ha il grande merito di essere calata nel contesto specifico, di cui si occupa, e di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali che si prefigge.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2.4. Anche questa censura è destituita di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2.5. Il r.t.i. aggiudicatario ha offerto la redazione di piani di gestione dei rifiuti da cantiere, all&#8217;interno dei quali saranno declinate tutte le strategie di trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti, giù  individuate in sede di offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2.6. L&#8217;offerta è completata da una rappresentazione cartografica delle aree di cantiere, nella quale vengono visivamente individuate le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti di costruzione e di demolizione.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2.7. A fronte di una proposta, che si presenta ben dettagliata, non vi sono elementi per ritenere che la proposta del r.t.i. aggiudicatario fosse generica, come a torto assume l&#8217;appellante, nè è possibile ravvisare macroscopici errori o evidenti travisamenti dei fatti nel giudizio espresso dalla Commissione al riguardo.</p>
<p style="text-align: justify;">12.3. Quanto al sub-elemento 3.6.4., inerente alle «<i>misure per l&#8217;abbattimento del rumore e delle vibrazioni</i>», la relazione della Commissione di gara avrebbe elencato una serie di misure, indicate dal r.t.i. aggiudicatario, che perà² si risolverebbero in una semplice congerie di generici studi non sufficienti a garantire gli obiettivi ambientali, posti a base di gara, mentre non sarebbero state tenute in conto le proposte specifiche di Pessina Costruzioni s.p.a. in merito alle modalità  operative attraverso le quali ridurre alla sorgente e limitare la propagazione delle vibrazioni e, in particolare, la scelta della tecnologia di scavo che si fonda sulle risultanze della documentazione geologica e che individua nell&#8217;utilizzo delle malte espansive la tecnica che consente un sostanziale abbattimento degli impatti acustici nonchè di quelli relativi alla produzione di polveri e vibrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">12.3.1. Anche tale motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">12.3.2. Astaldi s.p.a. ha offerto, oltre allo studio acustico dello stato di fatto e allo studio acustico dello stato di progetto, uno studio di impatto acustico in fase di cantiere, il quale garantisce la possibilità  di monitorare l&#8217;inquinamento acustico non giù  sulla base delle risultanze di progetto, ma direttamente in cantiere.</p>
<p style="text-align: justify;">12.3.4. Sotto il profilo tecnico, pertanto, l&#8217;offerta di Astaldi s.p.a. non è inferiore a quella di Pessina Costruzioni s.p.a., le cui censure devono essere respinte.</p>
<p style="text-align: justify;">12.4. Quanto al sub-elemento 3.6.7., relativo alle «<i>misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo</i>» (pp. 25-28 del ricorso), l&#8217;odierna appellante pure lamenta l&#8217;illogicità  e l&#8217;irragionevolezza del giudizio, espresso dalla Commissione di gara, in quanto, sulla scorta di quanto ha rilevato il consulente tecnico di parte nella propria relazione, rileva che le misura proposte da Astaldi s.p.a. si sostanziano, per la quasi totalità , in pratiche gestionali, non essendo di fatto previsti interventi fisici atti a prevenire il prodursi di sversamenti accidentali, mentre le misure proposte da Pessina Costruzioni s.p.a. presenterebbero un&#8217;articolazione e una specificazione, sia sotto il profilo tecnico che rispetto alla loro declinazione nel caso di specie, che risulta nettamente maggiore di quelle prospettate dal r.t.i. aggiudicatario.</p>
<p style="text-align: justify;">12.4.1. Anche sotto tale profilo, in sintesi, le determinazioni assunte dalla Commissione sconterebbero, irrimediabilmente, l&#8217;assenza di una congrua attività  istruttoria e risulterebbero, così, irragionevoli e discriminatorie.</p>
<p style="text-align: justify;">12.4.2. La censura va anche essa respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">12.4.3. La presunta maggiore articolazione, specificazione e/o approfondimento progettuale non risulta in alcun modo dimostrata poichè si tratta, al contrario, di mere asserzioni di parte, del tutto opinabili, mentre emerge chiaramente dalla lettura del progetto di Astaldi s.p.a. che le pratiche gestionali, indicate da questa, sono più¹ indicate rispetto alle singole contingenti misure fisiche e il r.t.i. aggiudicatario, in tale prospettiva, ha proposto, oltre le misure atte a fronteggiare ex post le emergenze, misure gestionali di tipo preventivo e, cioè, soluzioni che, proprio attraverso una organizzazione del lavoro, neutralizzano e prevengono il rischio di sversamenti.</p>
<p style="text-align: justify;">12.4.4. La proposta di Astaldi s.p.a. si sostanzia, infatti, nell&#8217;impegno di produrre il Piano per il controllo dell&#8217;erosione e della sedimentazione, ben noto ai professionisti AP LEED, per la severità  e la ristrettezza nelle certificazioni internazionali, in quanto tra i contenuti specifici del Piano sono presenti l&#8217;individuazione dei rischi e le misure necessarie da attivare nel cantiere, atte a prevenire i danni al suolo e al sottosuolo, come per eventuali sversamenti accidentali.</p>
<p style="text-align: justify;">12.4.5. Queste misure, diversamente da quanto assume l&#8217;appellante, sono obbligatoriamente interventi fisici attuati a seguito della progettazione specifica del cantiere e delle sue lavorazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">12.4.6. Ne discende quindi, anche sotto tale specifico profilo, l&#8217;infondatezza della censura.</p>
<p style="text-align: justify;">12.5. Quanto al sub-elemento 3.6.9., relativo alle «<i>misure per attività  di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti</i>» (pp. 28-30 del ricorso), l&#8217;odierna appellante deduce, sempre sulla scorta delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico di parte nella propria relazione, che la proposta del r.t.i. aggiudicatario non sarebbe sorretta da nessuna analisi della situazione, riducendosi a semplici affermazioni generiche e non contestualizzate e che non possono dare, per come formulate, alcuna garanzia di realizzabilità  e di raggiungimento degli obiettivi ambientali enunciati, mentre dall&#8217;offerta di Pessina Costruzioni s.p.a., che sarebbe di maggior pregio, si ricaverebbe una precisa quantificazione del materiale da riciclare, divisa in voci, per un totale di recuperi e riutilizzi del 41%, mentre per il terreno vegetale è stato prospettato un quantitativo recuperato pari a 33.000 mc di materiale, pari al 77% del totale.</p>
<p style="text-align: justify;">12.5.1. Anche per tale profilo, ad avviso dell&#8217;appellante, risulterebbe il macroscopico vizio del punteggio assegnato dalla Commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">12.5.2. Nemmeno questa censura può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">12.5.3. Il Piano di demolizione, presentato da Astaldi s.p.a., reca una espressa, analitica, individuazione di tutte le fasi e sub-fasi che essa intende attuare, corredata dalla individuazione cartografica dei siti in cui la demolizione concretamente avverrà , e non si riduce, come afferma l&#8217;appellante, a semplici affermazioni generiche e non contestualizzate.</p>
<p style="text-align: justify;">12.5.4. Anche questa censura, dunque, va respinta perchè il giudizio espresso dalla Commissione è immune da censura.</p>
<p style="text-align: justify;">12.6. Infine, l&#8217;appellante, con un unico conclusivo profilo di censura (pp. 30-32 del ricorso), censura i punteggi assegnati dalla Commissione di gara anche in relazione ai sub-elementi 3.6.3., 3.6.5., 3.6.6., 3.6.8. e 3.6.10, in quanto, e rispettivamente:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>a)</i> quanto al sub-elemento 3.6.3., relativo alle «<i>misure adottate per aumentare l&#8217;efficienza nell&#8217;uso dell&#8217;energia nel cantiere e nel minimizzare le emissioni di gas climalteranti</i>» (p. 30 del ricorso), le misure prospettate dal r.t.i. aggiudicatario non sarebbero state quantificate sotto il profilo dell&#8217;entità  dell&#8217;aumento dell&#8217;efficienza energetica e della riduzione delle emissioni climalteranti, relegandole a mera elencazione di buone pratiche o ad affermazioni di principio la cui effettiva valutazione non risulterebbe effettuabile, mentre le misure prospettate da Pessina Costruzioni s.p.a. investono una vasta gamma di settori e presentano un livello di approfondimento progettuale e di contestualizzazione, che nel loro complesso sarebbero ben superiori a quelle proposte dal r.t.i. aggiudicatario;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b)</i> quanto al sub-elemento 3.6.5., inerente alle «<i>misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue</i>» (p. 30 del ricorso), le misure proposte dal r.t.i. aggiudicatario risponderebbero al repertorio basico di accorgimenti per la gestione delle acque in fase di cantiere e, di fatto, non determinerebbero alcun valore aggiunto, mentre le misure proposte da Pessina Costruzioni s.p.a. presenterebbero un&#8217;articolazione e una specificazione, sotto il profilo tecnico e in concreto, che risulterebbe nettamente maggiore di quelle prospettate da Astaldi s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>c)</i> quanto al sub-elemento 3.6.6., relativo alle «<i>misure per l&#8217;abbattimento delle polveri</i>» (pp. 30-31 del ricorso), le misure proposte da Astaldi s.p.a. sarebbero riferite ad un quadro di pratiche canoniche e non contemplerebbero il monitoraggio, mentre quelle proposte da Pessina Costruzioni s.p.a., ancora una volta, presenterebbero un&#8217;articolazione e una specificazione superiori sul piano tecnico;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>d)</i> quanto al sub-elemento 3.6.8., inerente alle «<i>misure idonee per ridurre l&#8217;impatto visivo del cantiere</i>» (p. 30 del ricorso), le misure proposte dal r.t.i. aggiudicatario, come sarebbe dimostrato, ad esempio, dagli accorgimenti per le recinzioni perimetrali che, nella proposta dell&#8217;appellante, sarebbero costituite da vere alberature e vere siepi e cespugli, presenterebbero un&#8217;attenzione alla specificità  del contesto locale e un&#8217;articolazione che risultano molto più¹ ampie rispetto a quelle prospettate da Astaldi s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>e)</i> quanto al sub-elemento 3.6.10., relativo alla «<i>utilizzazione di prodotti da filiera corta o a chilometro zero</i>», le misure proposte da Astaldi s.p.a. si sostanzierebbero soltanto nella mera stipula di un accordo preventivo per il trasporto su ferro delle merci, aspetto che non rileva ai fini della distanza di provenienza di dette merci, e in una generica affermazione circa il superamento della soglia del 60%, indicata dal bando.</p>
<p style="text-align: justify;">12.6.1. Anche questa censura tecnica, pur nella sua molteplice, complessa, polimorfa, articolazione, non merita accoglimento in quanto, rispetto ai singoli aspetti come sopra elencati e riportati, si può osservare sinteticamente quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>a)</i> quanto al sub-elemento 3.6.3., anzitutto, Astaldi s.p.a. ha offerto, a differenza di Pessina Costruzioni s.p.a., pannelli fotovoltaici e pannelli solari nonchè un generatore eco-diesel supersilenziato, presentando una tabella in cui sono riportate tutte le tecnologie che saranno adoperate nel corso dell&#8217;appalto;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b)</i> quanto al sub-elemento 3.6.5., ancora, Astaldi s.p.a. ha offerto un elevatissimo numero di soluzioni, corroborate da analitici calcoli di volumi di acqua, in ossequio agli standard internazionali, ed idonei a garantire il totale recupero e riutilizzo delle acque meteoriche e reflue;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>c) </i>quanto al sub-elemento 3.6.6, la differenza quantitativa e soprattutto qualitativa tra i due progetti ben si evince, ragionevolmente, dalla stessa relazione della Commissione giudicatrice, la quale dà  ampia contezza delle misure programmatiche &#8211; redazione di un piano per il controllo della qualità  dell&#8217;aria &#8211; e dei materiali &#8211; utilizzo di determinati strumentazioni e macchinari &#8211; offerte dal r.t.i. aggiudicatario, a differenza di quanto ha previsto Pessina Costruzioni s.p.a., che non ha nemmeno programmato un piano per la gestione delle polveri;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>d)</i> quanto al sub-elemento 3.6.8, ancora, Astaldi s.p.a. ha articolato, diversamente da quanto afferma l&#8217;appellante, una serie notevole di misure che, come ha rilevato la Commissione giudicatrice nella propria relazione, sono «<i>ben rappresentate in una planimetria allegata, corredata di foto esemplificative</i>» nè la presunta differenza qualitativa potrebbe rinvenirsi, come a torto assume Pessina Costruzioni s.p.a., nel solo parziale, specifico, aspetto delle recinzioni perimetrali, nell&#8217;ambito di una ben più¹ ampia e complessiva valutazione anche sul punto espressa dalla Commissione giudicatrice, senza peraltro considerare che l&#8217;area perimetrale in cui piantumare le essenze arboree/arbustive nella maggior parte dei casi non è sufficiente in termini di aree disponibili;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>e)</i> quanto al sub-elemento 3.6.10., infine, Astaldi s.p.a. ha offerto prodotti derivanti da filiera corta, individuando i materiali che possono contribuire al superamento in peso del 60% del totale richiesto (ad esempio, cartongessi, conglomerati cementizi, facciate e serramenti) e, per l&#8217;ipotesi in cui non fosse possibile rientrare nel raggio di 150 km, ha finanche prodotto un Accordo Quadro con GTS s.p.a. per il trasporto su rotaia, mentre Pessina Costruzioni s.p.a. ha effettuato un preaccordo per il solo calcestruzzo ed ha elencato 6 materiali per i quali ha effettuato una dichiarazione di intenti circa la possibilità  di attivare la c.d. filiera corta.</p>
<p style="text-align: justify;">12.6.2. Ne discende che, per tutte le ragioni sin qui esposte, anche tale profilo di censura non può essere accolto per essere il giudizio della Commissione del tutto scevro da manifesti travisamenti, illogicità  o parzialità  di sorta, a prescindere, qui, da ogni profilo attinente al superamento della c.d. prova di resistenza quanto alla presunta sopravvalutazione dell&#8217;offerta presentata dal r.t.i. aggiudicatario e dalla correlativa presunta sottovalutazione dell&#8217;offerta presentata dalla stessa appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Occorre ora, dopo aver esaminato nelle sue complesse molteplici articolazioni tecniche il terzo profilo di doglianza corrispondente al terzo motivo di ricorso proposto in prime cure, esaminare il quarto ordine di censure tecniche (pp. 32-34 del ricorso), con il quale l&#8217;odierna appellante lamenta questa volta, con riferimento alla voce 5.1., concernente la «<i>riduzione dei tempi di esecuzione</i>», che la Commissione giudicatrice abbia assegnato il punteggio di &#8220;<i>ottimo</i>&#8221; all&#8217;appellante e di &#8220;<i>eccellente</i>&#8221; al r.t.i. aggiudicatario, nonostante tutti i concorrenti abbiano proposto una riduzione dei tempi esecutivi dei lavori pari al massimo previsto e, cioè, a 260 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">13.1. Anche sotto tale profilo, squisitamente tecnico, l&#8217;appellante, valendosi di quanto affermato sul punto dal proprio consulente tecnico di parte nella relazione agli atti, deduce che la Commissione avrebbe dovuto verificare con attenzione se quanto proposto dai singoli partecipanti fosse realistico, giacchè una riduzione di 260 giorni sui tempi di lavorazione impone una organizzazione certamente superiore a quella necessaria per la realizzazione dei lavori nei normali tempi progettuali, peraltro giù  ristretti.</p>
<p style="text-align: justify;">13.2. Anche sotto tale profilo, deduce l&#8217;appellante, la valutazione della Commissione giudicatrice sarebbe frutto di un errato esame della proposta del r.t.i. aggiudicatario, che si sostanzierebbero in una, a suo dire, apodittica e indimostrata affermazione di principio, che fonda la giustificazione della riduzione temporale offerta sulla mera esperienza maturata nell&#8217;esecuzione di lavori di strutture analoghe, senza neanche dare conto di quali obiettivi temporali siano stati raggiunti in dette precedenti esperienze, sicchè l&#8217;offerta di Astaldi s.p.a. si fonderebbe non tanto su una specifica organizzazione da mettere in campo e tale da garantire il raggiungimento di tale obiettivo, ma solo su elementi non riscontrabili oggettivamente, assolutamente decontestualizzati e in quanto tali scevri dal considerare le possibili criticità  logistiche e legate alla natura del sito, che potrebbero emergere nel corso dell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera, come risulterebbe, a titolo di esemplificazione citata dal consulente tecnico di parte appellante nella propria relazione, da una mancata accurata disamina delle problematiche logistiche dello stoccaggio dei materiali di risulta da scavo.</p>
<p style="text-align: justify;">13.3. L&#8217;appellante, dunque, ne conclude che illegittimamente sia stato assegnato a Pessina Costruzioni s.p.a. il punteggio massimo.</p>
<p style="text-align: justify;">13.4. Anche questo ordine di censure tecniche, sin qui riassunte nel loro essenziale nucleo argomentativo, non può trovare accoglimento alcuno.</p>
<p style="text-align: justify;">13.5. Anche prescindendo da ogni rilievo circa la mancanza di qualsivoglia prova di resistenza, infatti, si deve qui osservare che la censura dell&#8217;appellante è del tutto sfornita di qualsivoglia convincente elemento dimostrativo, al di là  delle affermazioni del consulente tecnico di parte, a fronte dei punti rilievi svolti sul punto dalla Commissione giudicatrice nella propria relazione.</p>
<p style="text-align: justify;">13.6. La copiosa documentazione prodotta da Astaldi s.p.a. in sede di gara e richiamata dalla Commissione, infatti, dimostra che il r.t.i. aggiudicatario, dopo avere dimostrato la propria pluriennale esperienza nel settore dell&#8217;edilizia sanitaria, ha proceduto ad un analitico esame delle parti dell&#8217;opera e ha calcolato, si badi, per ognuna di esse gli indici di produttività , raccolto in una successiva tabella per la definizione degli scostamenti possibili.</p>
<p style="text-align: justify;">13.7. L&#8217;abbattimento dei tempi lavorativi, congruamente dimostrato, viene realizzato sulla scorta di una duplice azione e cioè, come si legge nell&#8217;offerta di Astaldi s.p.a., «<i>riducendo sia i tempi di esecuzione di alcune fasi lavorative specifiche (scavi, opere strutturali, finiture, ecc.), sia rischedulando le attività , con l&#8217;esecuzione in parallelo su più¹ blocchi, tramite più¹ ditte operanti in contemporanea, così come si evince dal cronoprogramma allegato</i>», e dunque è frutto di siffatte sinergie, della cui ragionevole realizzabilità  non si ha, allo stato, fondato motivo di dubitare, siccome finanche illustrate da tabelle e cronoprogrammi.</p>
<p style="text-align: justify;">13.8. In base a valutazioni analitiche, in altri termini, il r.t.i. aggiudicatario ha determinato gli scostamenti temporali rispetto alle previsioni del progetto e li ha dettagliati per ambito e per corpo di fabbrica, così dimostrando, mediante una sostanziale ottimizzazione delle tempistiche esecutive, il raggiungimento dell&#8217;obiettivo dichiarato.</p>
<p style="text-align: justify;">13.9. La riduzione complessiva dei tempi da 1260 a 1000 giorni è stata ottenuta, con la duplice concomitante azione di cui si è detto, ed è stato previsto che la forza lavoro impiegata per l&#8217;esecuzione dell&#8217;intera opera in cemento armato fosse attivata sin da subito, in tal modo garantendo per le opere di prima realizzazione, quali appunto quelle relative alla fondazione della Struttura NH, maggiori produttività  rispetto agli altri corpi di fabbrica, che verranno realizzati in fase successiva e in parallelo.</p>
<p style="text-align: justify;">13.10. Astaldi s.p.a., in base a tutti questi elementi suffragati da approfondimenti di dettaglio, ha quindi dimostrato in modo più¹ che sufficiente, e congruo, l&#8217;abbattimento massimo dei tempi di esecuzione dell&#8217;ospedale, pari a 260 giorni, con la conseguente infondatezza delle critiche mosse con l&#8217;ordine di censure tecniche qui in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">13.11. La valutazione della Commissione giudicatrice dunque, anche per tale specifico profilo, va esente da censura.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Infine, con un ultimo ordine di censure tecniche (pp. 34-36 del ricorso) corrispondenti al quinto motivo del ricorso in primo grado, l&#8217;odierna appellante deduce l&#8217;illegittimità  dello scrutinio svolto dalla Commissione giudicatrice in relazione ai sub-elementi 2.3., 2.4., 2.6., 2.7. e 2.9. delle offerte tecniche rispettivamente presentate dalla stessa appellante e da Astaldi s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">14.1. In riferimento a tali specifici profili di natura tecnica, corrispondenti ai citati sub-elementi, Pessina Costruzioni s.p.a. lamenta rispettivamente che:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>a)</i> quanto al sub-elemento 2.3., relativo al «<i>miglioramento rivestimento pareti dei servizi igienici con porcellanato tecnico di grandi dimensioni</i>» (pp. 34-35 del ricorso), anzitutto, la Commissione giudicatrice non avrebbe considerato che l&#8217;utilizzo dei pezzi speciali di raccordo tra la pavimentazione, i rivestimenti verticali e l&#8217;attacco del soffitto andrebbero a formare tre spigoli all&#8217;interno dei quali sarà  più¹ facile il deposito e l&#8217;accumulo di polveri e inquinanti e, a seguito dell&#8217;inserimento di tali elementi di raccordo delle lastre di rivestimento con il controsoffitto, risulterà  impossibile l&#8217;inserimento delle lastre di rivestimento nelle dimensioni richieste a base di gara (300&#215;100 cm), in quanto l&#8217;altezza dei servizi igienici è di 250 cm;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b)</i> quanto al sub-elemento 2.4., inerente al «<i>miglioramento del materiale dei frangisole esterni tipo &#8220;PF&#8221;, &#8220;LF&#8221;, &#8220;FE3&#8221; e &#8220;FE7&#8221; in ulivo termotrattato</i>» (p. 35 del ricorso), il r.t.i aggiudicatario avrebbe proposto una soluzione meno efficace, rispetto a quella offerta da Pessina Costruzioni s.p.a., consistente in una finitura superficiale del legno in ulivo del frangisole in vernice traspirante protettiva, senza solventi e cobalto, con agenti bioacidi, contro l&#8217;azzurramento, contro funghi e contro l&#8217;attacco degli insetti, senza perà² dettagliare la tipologia di detta finitura, mentre Pessina Costruzioni s.p.a. avrebbe offerto una finitura del legno di tipo AMONN o simili, a base di acqua, con tre mani di stesura di protezione dall&#8217;azzurramento, protezione da muffe, insetti e funghi;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>c) </i>quanto al sub-elemento 2.6., inerente al «<i>miglioramento dei controsoffitti dei corridoi generali con le rispettive scale d&#8217;attesa con pannelli d&#8217;acciaio</i>» (pp. 35-36 del ricorso), il r.t.i. aggiudicatario avrebbe proposto elementi in acciaio per il controsoffitto, sottolineando la presenza di un quantitativo di riciclato all&#8217;interno del prodotto, pari al 35%, senza che tale percentuale fosse riscontrata all&#8217;interno di nessuna scheda tecnica o catalogo, mentre Pessina Costruzioni s.p.a. avrebbe offerto, fornendo adeguata documentazione, pannelli per il controsoffitto in acciaio costituiti di materiale riciclato fino ad un massimo del 30%, garantendo la completa riciclabilità  in fase di dismissione;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>d)</i> quanto al sub-elemento 2.7, relativo al «<i>miglioramento dei controsoffitti delle sale dialisi, prelievi trasfusionali etc. con pannelli translucidi retroilluminanti</i>» (p. 36 del ricorso), l&#8217;appellante avrebbe offerto un semplice sistema di pannelli retroilluminanti, che perà² sarebbe stato erroneamente inteso dalla Commissione giudicatrice come un sistema di riproduzioni video-digitale;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>e) </i>quanto, infine, al sub-elemento 2.9, inerente al «<i>miglioramento finitura pareti degli ambienti con presenza di lavabi con porcellanato tecnico di grandi dimensioni</i>» (p. 36 del ricorso), il r.t.i. aggiudicatario ha proposto l&#8217;inserimento di elementi di raccordo delle lastre di rivestimento con il controsoffitto, inserimento, perà², che &#8211; come l&#8217;appellante ha dedotto <i>sub</i> a) &#8211; non sarebbe realizzabile per la sua incompatibilità  con l&#8217;altezza dei servizi igienici.</p>
<p style="text-align: justify;">14.2. Anche questo ordine di censure, nella sua complessa articolazione, non può trovare accoglimento in quanto nessuna di esse è fondata per le seguenti, rispettive, ragioni:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>a)</i> quanto al sub-elemento 2.3, anzitutto, le migliorie proposte dal r.t.i. aggiudicatario, diversamente da quanto assume l&#8217;appellante, prevedono una serie di accorgimenti atti a soddisfare pienamente le richieste del bando poichè l&#8217;impiego di pezzi speciali di raccordo proposti, dello stesso materiale del rivestimento in gres porcellanato tecnico, consente una continuità  unica tra il pavimento e il rivestimento e facilita la pulizia, consentendo gli elementi a sguscia, soprattutto negli angoli interni (verticali ed orizzontali), una più¹ agevole pulizia dei rivestimenti, rispetto ad un elemento che costituisce uno spigolo od un angolo vivo, mentre, per quanto concerne l&#8217;altezza, è ovvio che le lastre di gres porcellanato non potranno che essere tagliate a misura in cantiere rispettando l&#8217;altezza dei servizi igienici, pari a 250 cm;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b)</i> quanto al sub-elemento 2.4., ancora, l&#8217;appellante fa valere, senza dimostrarla, la presunta miglior qualità  della propria finitura, elemento, perà² e peraltro, del tutto secondario nell&#8217;ambito della complessiva fornitura, che riguardava appunto i frangisole, non potendosi trascurare che il r.t.i. aggiudicatario ha proposto, con soluzione congruamente premiata dalla Commissione, l&#8217;impiego di un frangisole realizzato con legno di ulivo lamellare incollato strutturale, che consente di migliorare, mitigare ed eliminare i difetti propri del legno di ulivo, e tramite l&#8217;utilizzo di tale materiale si assicura una elevata durabilità  del prodotto grazie all&#8217;impiego di materia prima selezionata, di provenienza tracciabile secondo i principÃ® di sostenibilità  ambientale, che esaltano le caratteristiche di durezza del legno di ulivo;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>c)</i> quanto al sub-elemento 2.6., ulteriormente, il r.t.i. aggiudicatario ha offerto un sistema di controsoffitto che prevede, oltre all&#8217;utilizzo di pannelli in acciaio, la realizzazione di bordi fissi perimetrali in cartongesso in classe di reazione al fuoco &#8220;A1&#8221;, che è stato correttamente valutato dalla Commissione giudicatrice per le loro qualità , essendo peraltro incombustibili, e il loro pregio estetico, senza che a tale valutazione noccia in nessun modo l&#8217;assenza, nella scheda tecnica del prodotto proposto, dell&#8217;indicazione della percentuale del riciclato utilizzato (35%), non necessaria ai fini della valida presentazione dell&#8217;offerta, in quanto tale percentuale, come ogni proposta migliorativa, dovrà  essere debitamente certificata e documentata in sede di esecuzione;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>d)</i> quanto al sub-elemento 2.7, ancora, il r.t.i. aggiudicatario ha offerto un pannello con una tecnologia <i>Visual Therapy</i> del tipo dimmerabile, che consente di variare l&#8217;intensità  della luce e dei colori con il sistema RGB (<i>Red Green Blue</i>), offrendo un prodotto che è stato correttamente valutato dalla Commissione giudicatrice senza incorrere in manifesti travisamenti dei fatti o vizi logici;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>e)</i> quanto al sub-elemento 2.9., infine, valgono tutte le considerazioni giù  svolte in riferimento al punto <i>a)</i>, da aversi qui tutte per richiamate, ad evitare inutili ripetizioni contrarie all&#8217;obbligo di sintesi, previsto dal codice di rito (art. 3, comma 2, c.p.a.).</p>
<p style="text-align: justify;">14.3. Ne discende l&#8217;infondatezza anche del quinto, ed ultimo, ordine di censure qui in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Quanto sin qui si è esposto circa l&#8217;infondatezza, giù  sul piano tecnico, di tutte le censure sin qui esaminate, nessuna esclusa, esime il Collegio dall&#8217;esaminare il complesso calcolo dei punteggi tecnici esposto dall&#8217;odierna appellante in due apposite tabelle, riproducenti il punteggio assegnato dalla Commissione e quello agognato da Pessina Costruzioni s.p.a., al fine di corroborare il superamento della c.d. prova di resistenza (pp. 36-40 del ricorso), in quanto nessuna di esse, singolarmente esaminata, è risultata essere degna di accoglimento e, pertanto, è del tutto superfluo, ai fini del decidere, scrutinare se ciascuna di esse potrebbe, di per sì© sola o unitamente ad altre, determinare il sovvertimento della graduatoria e la posposizione di Astaldi s.p.a. all&#8217;odierna appellante, in difetto di qualsivoglia plausibile, differente, migliorativa valutazione tecnica invocabile in suo favore.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Deve a questo punto essere esaminato il terzo motivo di appello (pp. 40-45 del ricorso), con il quale Pessina Costruzioni s.p.a. deduce l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata nell&#8217;avere dichiarato la irricevibilità  e, comunque, l&#8217;inammissibilità  del quinto motivo dell&#8217;originario ricorso, inerente alla violazione dell&#8217;art. 53, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50 del 2016, disposizione che l&#8217;appellante assume possa essere violata non solo quanto la stazione appaltante abbia diffuso l&#8217;elenco dei soggetti che hanno giù  presentato la domanda, ma anche ove la p.a. consenta la diffusione di notizie su soggetti che non hanno ancora presentato la domanda di partecipazione e che, perà², hanno dimostrato un interesse concreto e attuale alla procedura aperta, come, nel caso di specie, le imprese che hanno chiesto di effettuare il sopralluogo nell&#8217;area di cantiere che, ai sensi dell&#8217;art. 2.8 del disciplinare di gara, era condizione di accesso alla procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">16.1. Ciù² è quanto si è verificato nel caso di specie, deduce l&#8217;appellante, atteso che, contrariamente alle previsioni di legge e disattendendo una specifica richiesta, la stazione appaltante ha consentito che fossero accessibili alcuni nomi di imprese interessate all&#8217;appalto nonchè di loro dipendenti e rappresentanti.</p>
<p style="text-align: justify;">16.2. Nei dati divulgati era presente anche il nome di uno dei direttori tecnici di Astaldi s.p.a. e, cioè, di una delle imprese costituenti il r.t.i. aggiudicatario.</p>
<p style="text-align: justify;">16.3. Tale circostanza sarebbe sufficiente, secondo la tesi dell&#8217;appellante, a determinare quello stato di potenziale conflitto di interessi e di distorsione della concorrenza, il cui accertamento dovrebbe condurre necessariamente alla riedizione della gara e che è considerato così rilevante dall&#8217;ordinamento da essere tutelato, nei casi più¹ gravi, da una disposizione incriminatrice penale (art. 326 c.p.).</p>
<p style="text-align: justify;">16.4. La sentenza impugnata, nel dichiarare irricevibile e, comunque, inammissibile il motivo, sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 35 e 120 c.p.a. e dell&#8217;art. 100 c.p.c., in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>a)</i> si deve escludere che le previsioni del disciplinare di gara fossero in sì© lesive dell&#8217;interesse, fatto valere dall&#8217;odierno appellante in prime cure, non potendo desumersi nè dalle previsioni dei punti 2.6.1. e 2.8.2. del disciplinare, come ha erroneamente ha affermato il primo giudice, che la comunicazione dei sopralluoghi e le risposte ai quesiti circa le loro modalità  fossero resi di pubblico dominio e, comunque, pervenissero a conoscenza del soggetto che ne avesse fatto richiesto e, cioè, dell&#8217;impresa che avesse fatto richiesta del sopralluogo;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b)</i> si deve affermare che sussista un interesse procedimentale dell&#8217;odierna appellante alla riedizione della gara non solo perchè essa, con i primi due motivi di appello sopra esaminati, confida di avere dimostrato la migliore qualità  tecnica della propria offerta, ma anche perchè essa avrebbe presentato comunque un&#8217;offerta economica più¹ vantaggiosa, sicchè, in ipotesi di riedizione del procedimento, Pessina Costruzioni s.p.a. avrebbe fondate e ragionevoli chances di aggiudicarsi la gara.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Il motivo deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">17.1. Bene ha rilevato la sentenza impugnata, con statuizione che va immune da censura, come la lamentata violazione dell&#8217;art. 53 del codice dei contratti pubblici si collegava alla circostanza che l&#8217;Azienda avrebbe consentito ai potenziali concorrenti di conoscere quali fossero le imprese, che avevano partecipato alla gara, attraverso la pubblicazione delle richieste di sopralluogo sul portale EmPULIA.</p>
<p style="text-align: justify;">17.2. Questa pubblicazione, come ben rammenta la sentenza qui impugnata, era espressamente contemplata dal disciplinare di gara (combinato disposto dei punti 2.6.1 e 2.8.2).</p>
<p style="text-align: justify;">17.3. La <i>lex specialis</i> aveva infatti previsto, al punto 2.8.2, che «<i>la richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata, tramite EmPULIA, utilizzando la funzionalità  &#8220;Chiarimenti&#8221; con l&#8217;indicazione del nominativo e della qualifica della persona incaricata del sopralluogo</i>» e, al precedente punto 2.6.1., aveva disciplinato tale funzionalità  e aveva disposto che «<i>le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA entro il 19/10/2017</i>», sicchè, come ha ben osservato il primo giudice, le richieste di sopralluogo e le relative risposte sarebbero state pubblicate sul portale EmPULIA, in base alle previsioni appena richiamate, senza prescrizione di anonimato.</p>
<p style="text-align: justify;">17.4. La qui dedotta violazione del principio di anonimato, in asserita violazione dell&#8217;art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, si è perciù² realizzata per effetto di queste previsioni o comunque a tutto concedere, anche se si volesse seguire la tesi dell&#8217;appellante secondo cu da esse non si desumeva con certezza la circostanza della loro pubblicazione sul sito, con la effettiva e successiva pubblicazione delle richieste di sopralluogo e delle risposte dell&#8217;Azienda sul portale, momento nel quale, secondo la tesi dell&#8217;appellante stessa, l&#8217;asserita segretezza dei partecipanti sarebbe stata in concreto compromessa e, cioè, entro il 19 ottobre 2017, con la conseguenza che il ricorso, notificato solo il successivo 5 febbraio 2018, è irrimediabilmente tardivo.</p>
<p style="text-align: justify;">17.5. La corretta statuizione di irricevibilità  del ricorso <i>in parte qua</i> non è in nessun modo incrinata dalle contrarie argomentazioni dell&#8217;appellante (v., in particolare, pp. 42-44 del ricorso), in quanto la contestata violazione della segretezza si sarebbe consumata, al più¹ tardi, al momento della pubblicazione delle richieste di sopralluogo e non giù  a chiusura della gara, diversamente da quanto assume a torto l&#8217;appellante quando sostiene che gli atti con cui sarebbe stata violata la segretezza «<i>hanno acquisito capacità  lesiva solo al momento in cui la stazione appaltante ha disposto l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore di un soggetto terzo</i>» (p. 43 del ricorso), sicchè la relativa censura è irrimediabilmente tardiva, come ha statuito il primo giudice, con motivazione che va quindi anche essa immune da censura.</p>
<p style="text-align: justify;">17.6. Nè gioverebbe osservare in senso contrario che era necessario attendere l&#8217;esatto perimetro dei presentatori dell&#8217;offerta o addirittura l&#8217;esito della gara, perchè, se l&#8217;effetto perturbatore sul regolare svolgimento della gara era dato dalla stessa pubblicazione dei nominativi delle imprese che intendevano partecipare al sopralluogo, era in quel momento che la lesività  anche potenziale della lesione sul regolare svolgimento della gara, siccome denunciata dalla ricorrente, poteva dirsi cristallizzata e non solo dopo la formale presentazione delle offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">17.7. E&#8217; evidente che, secondo la stessa prospettazione dell&#8217;appellante, la sola conoscenza di tali nominativi può influenzare negativamente la presentazione delle offerte sicchè delle due l&#8217;una: o l&#8217;effetto perturbatore della gara è immediato, con la conseguenza che le previsioni della <i>lex specialis</i> dovevano essere immediatamente impugnate, o non sussiste perchè la presentazione delle offerte non può essere influenzata <i>ex se</i> dalla mera conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno chiesto di partecipare al sopralluogo prima e con il mero intento di partecipare alla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">17.8. La tesi dell&#8217;appellante, per la sua stessa prospettazione, perciù² non sfugge ad una secca alternativa di irricevibilità  o, per converso, di infondatezza.</p>
<p style="text-align: justify;">17.9. Va qui solo aggiunto, per fugare ogni dubbio al riguardo sollevato dall&#8217;appellante nella memoria di replica <i>ex</i> art. 73 c.p.a. depositata il 12 luglio 2019 (v., in particolare, pp. 7-8), che la declaratoria di irricevibilità  della censura per la mancata immediata tempestiva impugnazione del bando non contrasta con i fondamentali principÃ® affermati dall&#8217;Adunanza plenaria nella sentenza n. 4 del 26 aprile 2018 circa l&#8217;onere di impugnare immediatamente il bando in tassative ipotesi, in quanto è evidente la natura immediatamente falsante, per la partecipazione alla gara e per il libero dispiegarsi della concorrenza, della eventuale pubblicazione dell&#8217;elenco dei soggetti che abbiano presentato le offerte prima della scadenza del termine per la presentazione o, ancor più¹ a monte, delle eventuale previsioni del bando che,Â <i>contra ius</i>, ciù² consentano o addirittura impongano, con la conseguente alterazione della <i>par condicio</i> in favore dei soggetti che, potendo venire a conoscenza degli effettivi &#8211; e non giù , si badi, potenziali &#8211; concorrenti, presentino successivamente la loro offerta in una posizione di indebito vantaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">18. In ogni caso, anche se si volesse affermare la portata non immediatamente lesiva di dette previsioni o della anticipata pubblicazione di eventuali elenchi, la tesi dell&#8217;appellante è infondata anche nel merito, nel caso di specie, perchè la mera conoscenza dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto di effettuare il sopralluogo non integra violazione dell&#8217;art. 53, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, nelle procedure aperte, in relazione all&#8217;«<i>elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime</i>» (art. 53, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">18.1. La richiesta di sopralluogo o la proposizione di quesiti circa le sue modalità  alla stazione appaltante non costituiscono elementi infallibilmente sintomatici, anche per altri soggetti eventualmente interessati a partecipare, di certa futura partecipazione alla gara nè, ancor meno, immediata manifestazione di volontà  partecipativa o forma equipollente di offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">18.2. Come infatti ricorda la stessa appellante, la richiesta di sopralluogo è condizione <i>necessaria</i>, ma nonÂ <i>sufficiente </i>per la partecipazione alla procedura aperta, che richiede la presentazione di un&#8217;offerta regolare, sicchè la mera conoscenza di soggetti eventualmente interessati al sopralluogo non può equivalere a cognizione dei soggetti che abbiano presentato le offerte, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 53, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, secondo una interpretazione di questa disposizione che, a differenza di quanto sostiene l&#8217;appellante, è tutt&#8217;altro che formalistica, ma rispondente alla <i>ratio</i> della normativa, intesa a garantire la segretezza dei partecipanti e non giù  di ogni operazione prodromica alla eventuale &#8211; e si sottolinea meramente eventuale &#8211; partecipazione alla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">18.3. Una diversa interpretazione, quale quella propugnata dall&#8217;appellante, comporterebbe un arretramento della tutela a tutti gli atti meramente prodromici o preparatori alla eventuale partecipazione, con la conseguenza di rendere incerta la regolarità  della gara,Â <i>ex post</i>, in presenza di qualsivoglia notizia, impossibile a circoscriversi <i>a priori</i>, circa soggetti potenzialmente interessati alla partecipazione, ciù² che non risponde certamente nè all&#8217;interesse di una vera concorrenza nè alla tutela del buon andamento e dell&#8217;imparzialità  della pubblica amministrazione, soggetta al rischio di annullamento dei propri atti a fronte della più¹ ipotetica, e anticipata, &#8220;fuga di notizie&#8221; del tutto aleatorie per le sorti della gara e di chi vi partecipa effettivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">18.4. Tanto basta a determinare la reiezione del terzo motivo qui in esame, tralasciando e ritenendo comunque assorbita ogni considerazione sull&#8217;interesse procedimentale dell&#8217;appellante a dedurre la violazione, da parte dell&#8217;odierno appellante, interesse che certo sussiste, diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice, e non può negarsi laddove conduca ad una riedizione della gara e alla possibilità , per la ricorrente, di aggiudicarsi la gara.</p>
<p style="text-align: justify;">19. Le ragioni appena enunciate giustificano, senza inutili ripetizioni degli argomenti, sin qui esposti, contrarie al fondamento obbligo di sintesi prescritto dal codice di rito (art. 3, comma 2, c.p.a.), anche la reiezione del sesto motivo dell&#8217;originario ricorso, riproposto dall&#8217;appellante con il quarto motivo (pp. 45-48 del ricorso), a mezzo del quale si deduce la violazione del principio dell&#8217;anonimato e dell&#8217;art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016 per avere reso pubblici nella piattaforma EmPULIA i nominativi di numerosi operatori economici interessati ad eseguire il sopralluogo obbligatorio o che hanno formulato richiesta di chiarimenti, finanche eludendo l&#8217;invito di un operatore economico a garantire l&#8217;anonimato.</p>
<p style="text-align: justify;">19.1. Le argomentazioni dell&#8217;appellante devono essere respinte perchè, come questa Sezione ha osservato in analogo precedente (Cons. St., sez. III, 6 febbraio 2017, n. 515) che riguardava addirittura un sopralluogo collettivo da parte di diversi operatori economici, non vi è violazione della segretezza al cospetto della mera casuale conoscenza dei nominativi dei soggetti interessati o addirittura &#8211; nel caso esaminato dal precedente citato &#8211; partecipanti al sopralluogo, non potendo tale conoscenza ritenersi circostanza idonea ad influenzare il corretto svolgimento della gara e il libero gioco della concorrenza al di là  delle ipotesi, tassative, coperte dal principio di segretezza e codificate nell&#8217;attuale art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">19.2. Di qui, per tutte le ragioni sin qui espresse, la reiezione anche del quarto ed ultimo motivo di appello in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">20. Alla reiezione di tutti i motivi sin qui esaminati non può che seguire il rigetto della domanda risarcitoria, riproposta dall&#8217;odierna appellante (pp. 49-50 del ricorso), difettando il necessario presupposto della accertata illegittimità  degli atti di gara, contestati nel presente giudizio e risultati, invece, immune da qualsivoglia censura.</p>
<p style="text-align: justify;">21. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l&#8217;appello deve essere respinto, con la conseguente conferma, anche per dette ragioni, della sentenza qui impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">21.1. Si deve qui solo aggiungere, per completezza motivazionale, che le censure dell&#8217;originario ricorso incidentale di primo grado riproposte, seppure in via subordinata, da Astaldi s.p.a. ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 101, comma 2, c.p.a. nella memoria difensiva depositata il 21 maggio 2019 (pp. 2-20), non possono trovare ingresso nel presente giudizio siccome inammissibili, perchè, a fronte della espressa declaratoria di improcedibilità  del suo ricorso incidentale da parte del primo giudice, Astaldi s.p.a. non si sarebbe dovuta limitare a riproporre le proprie censure ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, c.p.a., ciù² che, peraltro, a rigore non ha fatto perchè le ha articolate solo nella memoria difensiva del 21 maggio 2019 e non nel termine per la sua costituzione, ma avrebbe dovuto proporre uno specifico appello incidentale (v.,Â <i>ex plurimis</i>, Cons. St., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 5499).</p>
<p style="text-align: justify;">21.2. In ogni caso dette censure sarebbero improcedibili anche per difetto di interesse, essendo subordinate all&#8217;accoglimento dell&#8217;appello proposto da Pessina Costruzioni s.p.a., invece qui <i>in toto</i> respinto, seppure per le ragioni tutte sopra esposte.</p>
<p style="text-align: justify;">22. La sentenza impugnata, conclusivamente, merita conferma, seppure per le ragioni tutte sopra esposte, stante, soprattutto, l&#8217;insufficienza, l&#8217;incompletezza e l&#8217;erroneità  delle sue motivazioni nel dichiarare inammissibili le molteplici censure tecniche sollevate nel presente giudizio da Pessina Costruzioni s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">23. In linea generale, tuttavia, e conclusivamente questo Collegio deve ribadire, per la loro importanza sistematica, i principÃ® di diritto sopra affermati (v., in particolare, Â§Â§ 6. e 6.2.), in consonanza con l&#8217;insegnamento dell&#8217;Adunanza plenaria, qui applicato al diritto e al processo dei contratti pubblici, e cioè che:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>a)</i> la motivazione tautologica non è sindacabile dal giudice dell&#8217;appello, in quanto essa costituisce un atto d&#8217;imperio immotivato e, dunque, non è nemmeno integrabile da detto giudice, se non con il riferimento alle più¹ varie, ipotetiche congetture circa la vera <i>ratio decidendi</i> della sentenza impugnata, che tuttavia non è dato rinvenire nel suo <i>corpus</i> motivazionale, sicchè una sentenza &#8220;congetturale&#8221;, che affida al giudice dell&#8217;appello il compito impossibile di &#8220;intuire&#8221; quale sia stato il suo <i>iter</i> logico, è, per definizione, una non-decisione giurisdizionale &#8211; o, se si preferisce, e all&#8217;estremo opposto, un atto di puro arbitrio &#8211; e, quindi, un atto di abdicazione al proprio potere-dovere decisorio da parte del giudice;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b)</i> una sentenza che, quindi, non eserciti alcun sindacato giurisdizionale sull&#8217;attività  valutativa da parte della Commissione giudicatrice, affermando <i>sic et simpliciter</i> che il ricorso a tal fine proposto da un concorrente solleciterebbe un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo, senza perà² in alcun modo supportare tale affermazione con una almeno sintetica disamina circa il contenuto delle censure tecniche, e trincerandosi apoditticamente dietro la natura non anomala o non manifestamente irragionevole della valutazione espressa dalla Commissione, reca una motivazione tautologica e, in quanto tale, meritevole di annullamento con rinvio al primo giudice, ai sensi dell&#8217;art. 105, comma 1, c.p.a., per nullità  della stessa sentenza in difetto assoluto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">24. Le spese del presente grado del giudizio, attesa la complessità  delle questioni di fatto e dei principi di diritto, sin qui esposti, che hanno richiesto a questo Collegio una cospicua integrazione motivazionale della sentenza impugnata, possono essere interamente compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">24.1. Rimane definitivamente a carico di Pessina Costruzioni s.p.a., per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto da Pessina Costruzioni s.p.a., lo respinge e per l&#8217;effetto conferma, anche ai sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Pone definitivamente a carico di Pessina Costruzioni s.p.a. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.6063</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-9-2019-n-6063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Diego Sabatino, Presidente FF, Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore PARTI: (Pasquale T., Clementina T., Gianfranco T., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Roberto Prozzo, c. Comune di Ceppaloni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Diego Perifano) Se alla luce della normativa di disciplina del potere pubblico l&#8217;Amministrazione è</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-9-2019-n-6063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.6063</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Diego Sabatino, Presidente FF, Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore PARTI:  (Pasquale T., Clementina T., Gianfranco T., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Roberto Prozzo, c. Comune di Ceppaloni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Diego Perifano)</span></p>
<hr />
<p>Se alla luce della normativa di disciplina del potere pubblico l&#8217;Amministrazione è vincolata all&#8217;adozione dell&#8217;ordine di demolizione, non può essere evocato il principio di proporzionalità  che opera in presenza di valutazioni discrezionali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; ordine di demolizione &#8211; attività  vincolata &#8211; principio di proporzionalità  &#8211; non è richiamabile.</p>
<p> 2.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; ordine di demolizione &#8211; parti di un edificio ritenute conformi a legge &#8211; incidenza &#8211; conseguenze.</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Se alla luce della normativa di disciplina del potere pubblico l&#8217;Amministrazione è vincolata all&#8217;adozione dell&#8217;ordine di demolizione, non può essere evocato il principio di proporzionalità  che opera in presenza di valutazioni discrezionali.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. La possibile incidenza dell&#8217;ordine di demolizione su parti di un edificio ritenute conformi a legge può rilevare nella sola fase di esecuzione: i proprietari sono obbligati, infatti, a ripristinare lo stato dei luoghi e nel provvedere ad effettuare tale ripristino potranno non incidere sulle parti autonome non oggetto dell&#8217;ordine di demolizione. Qualora non dovessero provvedervi autonomamente con conseguente intervento sostitutivo del Comune, analogo vincolo incombe in capo a quest&#8217;ultimo.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/09/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 06063/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 10069/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10069 del 2018, proposto da Pasquale T., Clementina T., Gianfranco T., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Ceppaloni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza 28 agosto 2018, n. 5285 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione sesta.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Ceppaloni;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il Cons. Vincenzo Lopilato e udito per la parte resistente l&#8217;avvocato Francesco Americo su delega dell&#8217;avvocato Luigi Diego Perifano;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- I signori T. Pasquale, Tranfra Clementina e T. Gianfranco espongono di avere acquistato dai precedenti proprietari un immobile adibito a civile abitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Ceppalone, con ordinanza n. 25 del 2000, ha accertato che tale edificio era stato realizzato in totale difformità  dai titoli edilizi.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, detti titoli autorizzavano la realizzazione di un piano interrato, di un piano seminterrato e di tre piani fuori terra. I proprietari avevano, invece, trasformato il piano interrato (cd. 1° livello) in piano seminterrato e il piano seminterrato (cd. 2Â° livello) in piano fuori terra.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ordinanza è stata impugnata, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, dagli originari proprietari.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale, con sentenza n. 6274 del 2008, passata in giudicato, ha rigettato il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Il Comune, con atto n. 5892 del 2015, ha accertato, da parte degli acquirenti sopra indicati, l&#8217;inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale atto è stato oggetto di impugnazione, da parte degli stessi, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale, con sentenza n. 4808 del 2016, ha accolto il solo motivo con il quale era stata dedotta l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto impugnato per mancata notificazione anche ai ricorrenti dell&#8217;ordine di demolizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale sentenza è stata impugnata dalle suddette parti innanzi al Consiglio di Stato nella parte in cui ha ritenuto che l&#8217;accertamento della abusività  delle opere fosse stata oggetto di accertamento definitivo con la sentenza n. 6274 del 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, con sentenza 11 maggio 2018, n. 2828, ha rigettato l&#8217;appello e confermato la sentenza di primo grado sia pure con diversa motivazione. In particolare, si è affermato che, in ogni caso, l&#8217;abuso sussiste sia per la violazione dell&#8217;altezza complessiva del fabbricato sia per l&#8217;aumento della sua volumetria.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Il Comune, con ordinanza n. 5 del 2017, ha disposto la notifica dell&#8217;ordinanza n. 25 del 2000 agli attuali proprietari, ribadendo la sua portata precettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale atto è stato oggetto di impugnazione, da parte di quest&#8217;ultimi, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania. Il Tribunale, con sentenza 28 agosto 2018, n. 5285, ha rigettato il ricorso, mettendo in rilievo come sia stato realizzato un manufatto che presenta difformità  essenziali rispetto a quello oggetto del permesso di costruire.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- I ricorrenti in primo grado ha proposto appello.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1.- Si è costituito in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.- La Sezione, con ordinanza 1 febbraio 2019, n. 466, ha sospeso la efficacia della sentenza impugnata al solo fine di mantenere inalterata la situazione di fatto fino alla decisione nel merito della controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3.- La causa è stata decisa all&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 27 giugno 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Con un articolato motivo si assume l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui non ha rilevato che: i) la trasformazione del piano interrato (cd. 1° livello) in piano seminterrato fosse stata oggetto di un provvedimento di condono; ii) la trasformazione del piano seminterrato (cd. 2Â° livello) sarebbe stata autorizzata dal Comune con provvedimento 2 luglio 203, che avrebbe consentito realizzazione di un parcheggio pertinenziale; iii) le difformità  in termini di altezza e volume non potrebbero integrare gli estremi della totale difformità  dal permesso di costruire, in quanto quest&#8217;ultima presupporrebbe la realizzazione di un edificio che, nella sua interezza, sia completamente diverso; iv) in ogni caso, l&#8217;ordine di demolizione si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità , applicabile anche nel settore edilizio, in quanto si inciderebbe in modo non necessario sugli interessi dei proprietari che subirebbero la demolizione dell&#8217;intero fabbricato anche nella parte conforme a legge; v) in via gradata, anche in caso di costruzione realizzata in totale difformità , «non può essere disposta la demolizione dell&#8217;intero fabbricato, qualora possano essere &#8220;rimosse&#8221; o &#8220;demolite&#8221; le opere abusive e l&#8217;edificio possa essere reso conforme al titolo».</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo, nelle suesposte articolazioni, non è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia) prevede che: i) «sono interventi eseguiti in totale difformità  dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l&#8217;esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile» (comma 1); ii) la sanzione prevista è quella della rimozione o demolizione (comma 2).</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Sezione, in una controversia tra le stesse parti aventi ad oggetto una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha giù  avuto modo di affermare, con statuizione che si conferma in questa sede, che «anche a voler considerare il condono del c.d. 2Â° livello (ex seminterrato, divenuto poi primo piano fuori terra) e l&#8217;autorizzazione a parcheggio del c.d. 1° livello (ex interrato, divenuto poi seminterrato), essi comunque nulla tolgono al fatto che l&#8217;abuso è persistito, quanto meno sotto forma di violazione dell&#8217;altezza complessiva del fabbricato e dell&#8217;aumento della sua volumetria» (Cons. Stato, sez. VI, n. 2828 del 2018, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">La valutazione complessiva dei suindicati elementi (altezza e volumetria) integrano, infatti, gli estremi di un intervento eseguito in totale difformità  rispetto al permesso di costruire.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, alla luce della normativa di disciplina del potere pubblico, l&#8217;amministrazione è vincolata all&#8217;adozione dell&#8217;ordine di demolizione senza che possa essere evocato il principio di proporzionalità  che opera in presenza di valutazioni discrezionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene, infatti, alla possibile incidenza dell&#8217;ordine di demolizione sulle parti dell&#8217;edificio ritenute conformi a legge, si tratta di un aspetto che può rilevare nella sola fase di esecuzione. I proprietari sono obbligati, infatti, a ripristinare lo stato dei luoghi e nel provvedere ad effettuare tale ripristino potranno non incidere sulle parti autonome non oggetto dell&#8217;ordine di demolizione. Qualora non dovessero provvedervi autonomamente con conseguente intervento sostitutivo del Comune, analogo vincolo incombe in capo a quest&#8217;ultimo.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- La particolare natura della controversia giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:</p>
<p style="text-align: justify;">a) rigetta l&#8217;appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;</p>
<p style="text-align: justify;">b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.6058</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-9-2019-n-6058/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-9-2019-n-6058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.6058</a></p>
<p>Presidente Frattini, Estensore Noccelli In tema di sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse dalla Commissione sulle offerte tecniche. 1.Contratti della pubblica amministrazione-Commissione-Offerte tecniche-Sindacato del giudice amministrativo-Limiti. 2.Contratti della pubblica amministrazione-Attività  valutativa-Commissione giudicatrice-Sindacato giurisdizionale-Contenuto censure tecniche-Disamina-Necessità -Limiti.  1.La valutazione delle offerte nonchè l&#8217;attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-9-2019-n-6058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.6058</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Frattini, Estensore Noccelli</span></p>
<hr />
<p>In tema di sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse dalla Commissione sulle offerte tecniche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Contratti della pubblica amministrazione-Commissione-Offerte tecniche-Sindacato del giudice amministrativo-Limiti.<br />
2.Contratti della pubblica amministrazione-Attività  valutativa-Commissione giudicatrice-Sindacato giurisdizionale-Contenuto censure tecniche-Disamina-Necessità -Limiti. </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1.La valutazione delle offerte nonchè l&#8217;attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice, rientrano nell&#8217;ampia discrezionalità  tecnica riconosciuta a tale organo, pertanto, per il disconoscimento del giudizio della Commissione giudicatrice da parte del giudice amministrativo, è necessario dimostrare la palese inattendibilità  e l&#8217;evidente insostenibilità  del giudizio tecnico compiuto, non essendo sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2.Una sentenza che non eserciti alcun sindacato giurisdizionale sull&#8217;attività  valutativa da parte della Commissione giudicatrice, affermando sic et simpliciter che il ricorso a tal fine proposto solleciterebbe un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo, senza perà² in alcun modo supportare tale affermazione con almeno una sintetica disamina circa il contenuto delle censure tecniche e trincerandosi apoditticamente dietro la natura non anomala o non manifestamente irragionevole della valutazione espressa dalla Commissione, reca una motivazione apodittica e tautologica e, in quanto tale, meritevole di annullamento con rinvio al primo giudice ex art. 105, comma 1, c.p.a. per nullità  della stessa in difetto assoluto di motivazione, come ha stabilito l&#8217;Adunanza plenaria in alcune pronunce (ex plurimis, Ad. plen., 28 settembre 2018, n. 15)</em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/09/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 06058/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 03548/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3548 del 2019, proposto da Pessina Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Massimo Luciani e dall&#8217;Avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Massimo Luciani in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p>Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del Direttore Generale <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Francesco Pappalepore in Roma, via Guglielmo Calderini, n. 68;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p>Astaldi s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Michele Dionigi, dall&#8217;Avvocato Marco Annoni e dall&#8217;Avvocato Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Guastamacchia s.p.a., non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p>della sentenza n. 61 del 15 gennaio 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione II, resa tra le parti, che ha in parte dichiarato irricevibile e in parte ha respinto il ricorso promosso da Pessina Costruzioni s.p.a., odierna appellante, al fine di ottenere l&#8217;annullamento:</p>
<p><i>a)</i> della deliberazione n. 2445 del 30 dicembre 2017, comunicata in data 4 gennaio 2018, del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale di Bari, con la quale è stata disposta in favore del costituendo r.t.i. Astaldi s.p.a. &#8211; Guastamacchia s.p.a l&#8217;aggiudicazione della procedura aperta avente ad oggetto i &#8220;<i>Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese &#8211; Monopoli-Fasano</i>&#8221; in uno alla relativa nota di cui all&#8217;art. 76 del d. lgs. n. 50 del 2016, prot. n. 2824/UOR4 del 4 gennaio 2018;</p>
<p><i>b)</i> di tutti i 9 verbali di gara (n. 3 riferiti alle sedute pubbliche e n. 6 riferiti alle sedute riservate) in uno alla relazione della Commissione giudicatrice afferente ai punteggi attribuiti alle offerte tecniche di cui al verbale n. 7 del 4 dicembre 2017;</p>
<p><i>c)</i> del provvedimento, ove esistente, di estremi e data non conosciuti, reso all&#8217;esito della seduta del 28 dicembre 2017, recante la dichiarazione di congruità  dell&#8217;offerta presentata dal r.t.i. Astaldi &#8211; Guastamacchia e di tutti gli atti del sub-procedimento di verifica della congruità , ivi compresa la relazione del Responsabile unico del procedimento afferente alla valutazione di congruità  dell&#8217;offerta del ridetto raggruppamento;</p>
<p><i>d)</i> della proposta di aggiudicazione in favore del costituendo r.t.i. Astaldi s.p.a. &#8211; Guastamacchia s.p.a., di cui al verbale del 28 dicembre 2017;</p>
<p><i>e)</i> ove occorra dei verbali (non conosciuti) delle sedute del seggio di gara del 25/26 ottobre 2017 e del 3 novembre 2017, afferenti all&#8217;ammissione dei concorrenti;</p>
<p><i>f)</i> di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, in via meramente subordinata e &#8211; <i>in parte qua</i> &#8211; il bando ed il disciplinare di gara, nella parte in cui stabiliscono il criterio di valutazione degli elementi qualitativi e di attribuzione dei relativi punteggi;</p>
<p>e per la declaratoria di inefficacia:</p>
<p><i>g)</i> del contratto che sia stato o dovesse essere nelle more stipulato tra l&#8217;Azienda Sanitaria Locale di Bari e il costituendo r.t.i. Astaldi s.p.a. &#8211; Guastamacchia s.p.a.;</p>
<p>nonchè e comunque</p>
<p><i>h)</i> per il risarcimento in forma specifica e, ove questo non fosse possibile, per il risarcimento per equivalente di tutti i gravi danni subiti e subendi dalla ricorrente in ragione della illegittimità  dei provvedimenti impugnati, con riserva di ogni opportuna quantificazione nel corso del presente giudizio.</p>
<div style="text-align: justify;">Â</div>
<p>visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;appellata Azienda Sanitaria Locale di Bari e della controinteressata Astaldi s.p.a.;</p>
<p>visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 luglio 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l&#8217;odierna appellante, Pessina Costruzioni s.p.a., l&#8217;Avvocato Massimo Luciani, per l&#8217;appellata Azienda Sanitaria Locale di Bari l&#8217;Avvocato Vito Aurelio Pappalepore e per la controinteressata Astaldi s.p.a. l&#8217;Avvocato Michele Dionigi per sì© e per l&#8217;Avvocato Marco Annoni;</p>
<p>ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<div style="text-align: justify;">Â</div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p>1. L&#8217;odierna appellante, Pessina Costruzioni s.p.a., ha preso parte alla procedura aperta, bandita dall&#8217;Azienda Sanitaria Locale di Bari, per l&#8217;affidamento dei lavori aventi ad oggetto la realizzazione del nuovo Ospedale del Sud Est Barese &#8211; Monopoli &#8211; Fasano.</p>
<p>1.1. Alla gara ha preso parte anche il r.t.i. costituito tra Astaldi s.p.a. e Guastamacchia s.p.a.</p>
<p>1.2. All&#8217;esito delle operazioni di gara, valutate le offerte tecniche ed economiche, è risultata aggiudicatario proprio il r.t.. costituito da Astaldi s.p.a., in qualità  di mandataria, e da Guastamacchia s.p.a.</p>
<p>1.3. Pessina Costruzioni s.p.a., seconda classificata nonchè odierna appellante, ha impugnato l&#8217;aggiudicazione e tutti i connessi atti di gara avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, deducendo cinque distinte censure poi riproposte in questa sede con i quattro motivi di appello che saranno poi esaminati, e ne ha chiesto l&#8217;annullamento, con la conseguente aggiudicazione della gara in proprio favore.</p>
<p>1.4. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti l&#8217;Azienda e Astaldi s.p.a., entrambe per chiedere la reiezione del ricorso.</p>
<p>1.5. Astaldi s.p.a. ha altresì proposto ricorso incidentale, volto ad evidenziare taluni profili di illegittimità  dell&#8217;offerta, presentata da Pessina s.p.a., che avrebbero dovuto determinare l&#8217;esclusione di tale concorrente dalla procedura e, in via subordinata, ha dedotto ulteriori censure volte a contestare il punteggio attribuito alla stessa Pessina s.p.a. che, ove accolte, avrebbero determinato la perdita, da parte del medesimo concorrente, della propria posizione di secondo graduato, ulteriormente determinando la perdita di interesse a coltivare la proposta impugnativa.</p>
<p>1.6. Con la sentenza n. 61 del 15 gennaio 2019 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, ha dichiarato inammissibile e in parte irricevibile il ricorso principale proposto da Pessina Costruzioni s.p.a., respingendo anche la consequenziale domanda risarcitoria, e ha conseguentemente dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto da Astaldi s.p.a.</p>
<p>2. Avverso tale sentenza ha proposto appello Pessina Costruzioni s.p.a. e, nell&#8217;articolare quattro distinti motivi di censura che di seguito saranno partitamente esaminati, ne ha chiesto, previa fissazione di udienza ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, c.p.a., l&#8217;integrale riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati in prime cure e il subentro nel contratto <i>medio tempore</i> stipulato.</p>
<p>2.1. Si sono costituite per chiedere la reiezione dell&#8217;appello l&#8217;Azienda e la controinteressata Astaldi s.p.a., quest&#8217;ultima anche riproponendo nella memoria del 21 maggio 2019, ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi del ricorso incidentale dichiarato improcedibile dal primo giudice per difetto di interesse.</p>
<p>2.2. Nella camera di consiglio del 23 maggio 2019, fissata per l&#8217;esame della domanda sospensiva, il Collegio, ritenuto di dover decidere la causa con sollecitudine nel merito, sull&#8217;accordo delle parti ne ha differito la trattazione all&#8217;udienza pubblica del 25 luglio 2019.</p>
<p>2.3. Infine, nell&#8217;udienza pubblica del 25 luglio 2019, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.</p>
<p>3. L&#8217;appello è infondato.</p>
<p>4. Con il primo, articolato, motivo (pp. 4-14 del ricorso), l&#8217;odierna appellante lamenta l&#8217;<i>error in iudicando</i>, la violazione e la falsa applicazione della <i>lex specialis</i> di gara (art. 10 del disciplinare di gara), la violazione dell&#8217;art. 35 c.p.a., la violazione e la falsa applicazione del D.M. 11 gennaio 2017 da parte della sentenza impugnata.</p>
<p>4.1. Questa, nel premettere che le censure proposte in primo grado «<i>sono palesemente orientate a provocare un complessivo riesame delle offerte tecniche nella prospettiva suggerita</i>», operazione non consentita in sede giurisdizionale non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle della pubblica amministrazione, ha dichiarato inammissibili i motivi da 1 a 5, poichè non ha rilevato errori manifesti o profili di macroscopica irragionevolezza tali da inficiare l&#8217;attendibilità  della valutazione, espressa dalla Commissione di gara, e il sindacato giurisdizionale non potrebbe investire tale valutazione tecnico-discrezionale senza invadere la sfera riservata alla esclusiva competenza della pubblica amministrazione.</p>
<p>4.2. La conclusione alla quale è pervenuto il primo giudice, tuttavia, è fermamente contestata dall&#8217;appellante, la quale osserva che questo non si sarebbe affatto premurato di verificare se, nelle deduzioni della ricorrente, fossero stati illustrati gli elementi sintomatici del contestato vizio di eccesso di potere.</p>
<p>4.3. Al fine di superare il vaglio di ammissibilità  delle censure, infatti, sarebbe sufficiente che la parte ricorrente, come nel caso di specie, deduca circostanze di fatto che rappresentino elementi sintomatici dei segnalati vizi di eccesso di potere, nelle tre figure della manifesta irragionevolezza, dell&#8217;erronea valutazione dei presupposti e della contraddittorietà .</p>
<p>4.4. Il primo giudice si sarebbe limitato ad una apodittica declaratoria di inammissibilità  dei motivi, senza scendere nel concreto esame degli stessi, poichè il contenuto e le argomentazioni dei cinque motivi di ricorso, dichiarati inammissibili, non sono stati richiamati in alcuna parte della sentenza impugnata, nemmeno per cenni.</p>
<p>4.5. Risulterebbe evidente, a giudizio dell&#8217;appellante, che il primo giudice ha scrutinato in maniera solo formale i motivi di ricorso, così cadendo in un chiaro vizio di motivazione e, prima ancora, di omessa pronuncia.</p>
<p>4.6. A ben vedere, infatti, gli unici elementi di causa richiamati in maniera non generica, ma circostanziata, nel motivare la decisione di inammissibilità  sarebbero la complessità  delle censure della ricorrente e la richiesta istruttoria di una consulenza tecnica d&#8217;ufficio, formulata in corso di causa, in quanto il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, ha affermato che «<i>la valutazione tecnica comparativa delle offerte </i>[&amp;] <i>appare esente da evidenti anomalie abnormi, come dimostrato</i> [&amp;] <i>sia dalla complessità  dell&#8217;</i>iter<i> argomentativo prospettato in ricorso sia dalla necessità  di avvalersi di una perizia tecnica</i>».</p>
<p>4.7. Tale affermazione, deduce ancora Pessina Costruzioni s.p.a., sarebbe evidente sintomo dell&#8217;erroneità  della sentenza perchè non può essere certo la complessità  delle questioni, rimesse allo scrutinio del giudice, a determinare l&#8217;inammissibilità  del gravame nè può esserlo, parimenti, la domanda di accertamenti istruttori.</p>
<p>4.7. Pessina Costruzioni s.p.a., a suffragio del proprio assunto (pp. 6-14 del ricorso), richiama sinteticamente e passa in rassegna i singoli cinque motivi dell&#8217;originario ricorso, proposto in prime cure, al fine di dimostrare che le censure proposte in primo grado superavano ampiamente, una ad una, il filtro di ammissibilità  perchè offrivano, in relazione ai singoli aspetti tecnici contestati, elementi tali per esercitare il sindacato discrezionale sul corretto esercizio della discrezionalità  tecnica.</p>
<p>5. Il motivo, per le ragioni che seguono, deve essere respinto.</p>
<p>5.1. La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato afferma che il sindacato del giudice amministrativo sull&#8217;esercizio della propria attività  valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonchè l&#8217;attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell&#8217;ampia discrezionalità  tecnica riconosciuta a tale organo.</p>
<p>5.2. Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perchè sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall&#8217;art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità  della scelta tecnica (v., tra le più¹ recenti, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572).</p>
<p>5.3. Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità , dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità  e l&#8217;evidente insostenibilità  del giudizio tecnico compiuto, ciù² che nel caso di specie, come meglio si dirà  esaminando il secondo motivo di appello, non è affatto accaduto, in quanto non sono emersi travisamenti, pretestuosità  o irrazionalità , ma solo margini di fisiologica opinabilità  e non condivisibilità  della valutazione tecnico-discrezionale operata dal seggio di gara.</p>
<p>5.4. E&#8217; ben vero quindi in linea di principio, come sostiene l&#8217;appellante, che il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sulla discrezionalità  tecnica possa &#8211; e debba &#8211; investire l&#8217;eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti e contraddittorietà , ma nel caso in esame il giudice di primo grado non è venuto meno al doveroso esercizio di tale sindacato allorquando ha osservato, seppure in forma eccessivamente stringata, che «<i>non si rilevano</i> [&amp;] <i>errori manifesti o profili di macroscopica irragionevolezza tali da inficiare l&#8217;attendibilità  della valutazione</i>», conformemente all&#8217;orientamento interpretativo di cui si è detto.</p>
<p>5.5. I motivi da 1 a 5 del ricorso originario proposto da Pessina Costruzioni s.p.a. in primo grado sono stati dichiarati inammissibili perchè, sempre secondo la sentenza impugnata, essi «<i>si rivelano inidonei a minare il giudizio di affidabilità  dell&#8217;offerta aggiudicataria</i>».</p>
<p>5.6. Questa conclusione, come si dirà  esaminando il secondo, articolato, motivo di appello, è corretta, per quanto carente sul piano motivazionale, in quanto il primo giudice ha posto a fondamento di detta conclusione un&#8217;unica, stringata, ed erronea <i>ratio decidendi</i> e, cioè, quella secondo la quale il sindacato invocato dall&#8217;appellante avrebbe natura sostitutiva, afferendo al merito delle valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalla Commissione, perchè l&#8217;assenza di abnormi anomalie, indici dell&#8217;eccesso di potere sindacabile dal giudice amministrativo, sarebbe dimostrata «<i>sia dalla complessità  dell&#8217;</i>iter <i>argomentativo prospettato in ricorso sia dalla necessità  di avvalersi di una perizia tecnica</i>».</p>
<p>5.7. Si può concordare con l&#8217;appellante quando afferma che questa motivazione è carente ed erronea perchè nè l&#8217;<i>iter</i> argomentativo particolarmente complesso del ricorso, con una molteplicità  di censure piuttosto articolate sul piano tecnico in riferimento ai singoli, numerosi, sub-elementi di valutazione, nè l&#8217;invocato esperimento di una attività  istruttoria, a mezzo di verificazione o di consulenza tecnica d&#8217;ufficio, possono ritenersi indici del fatto che le censure afferirebbero al merito della valutazione tecnica, giacchè l&#8217;anomalia della valutazione e l&#8217;abnormità  dell&#8217;errore non sempre emergono <i>ictu oculi</i>, ma implicano la messa a fuoco e la comprensione di fatti particolarmente complessi, giù  sul piano tecnico, e richiedono non di rado al giudice amministrativo, proprio nella delicata materia delle gare pubbliche, cognizioni tecniche altamente specialistiche e differenziate, come dimostra il caso di specie, con un pieno accesso ai fatti che solo una doverosa attività  istruttoria, in molte ipotesi, può garantire sul piano di una tutela giurisdizionale piena ed effettiva.</p>
<p>5.8. E&#8217; quindi evidente che tale motivazione, insufficiente e speciosa, è erronea e merita riforma poichè il giudice amministrativo, a fronte di censure tecniche numerose e particolarmente complesse circa la qualità  tecnica dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria, idonee a superare la c.d. prova di resistenza, non può trincerarsi dietro ad una declaratoria di inammissibilità  delle stesse per l&#8217;impossibilità  di esercitare un sindacato sostitutivo se non ha proceduto almeno ad un sommario, essenziale, esame delle stesse, nella misura in cui appunto le ritenga idonee a superare detta prova, un esame dal quale si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un&#8217;abnormità  della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatti.</p>
<p>5.9. Questo esame, per quanto sintetico e, per così dire, &#8220;embrionale&#8221;, non può e non deve mancare perchè, altrimenti, la declaratoria di inammissibilità  del ricorso, senza nemmeno scrutinare l&#8217;essenza delle sue fondamentali censure tecniche, si trasformerebbe in una &#8220;formula pigra&#8221; o in una motivazione apparente, che cela un sostanziale rifiuto di giurisdizione e un&#8217;abdicazione alla propria doverosa <i>potestas iudicandi</i> da parte del giudice amministrativo anche entro il limite, indiscusso, di un apprezzamento che in nessun modo intenda sostituirsi a quello della pubblica amministrazione e cioè, per usare una tradizionale terminologia, entro il margine un sindacato giurisdizionale intrinseco, ma &#8220;debole&#8221;.</p>
<p>6. Una sentenza che quindi non eserciti alcun sindacato giurisdizionale sull&#8217;attività  valutativa da parte della Commissione giudicatrice, affermando <i>sic et simpliciter</i> che il ricorso a tal fine proposto solleciterebbe un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo, senza perà² in alcun modo supportare tale affermazione con una almeno sintetica disamina circa il contenuto delle censure tecniche, e trincerandosi apoditticamente dietro la natura non anomala o non manifestamente irragionevole della valutazione espressa dalla Commissione, reca una motivazione apodittica e tautologica e, in quanto tale, meritevole di annullamento con rinvio al primo giudice, ai sensi dell&#8217;art. 105, comma 1, c.p.a., per nullità  della stessa in difetto assoluto di motivazione, come ha stabilito l&#8217;Adunanza plenaria in alcune fondamentali pronunce (v. a titolo esemplificativo, <i>ex plurimis</i>, Ad. plen., 28 settembre 2018, n. 15).</p>
<p>6.1. La grave ed irrimediabile anomalia motivazionale, ha ricordato l&#8217;Adunanza plenaria nelle sue pronunce, si identifica non solo nella mancanza assoluta di motivi sotto gli aspetti materiale e grafico, ma anche nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile.</p>
<p>6.2. La motivazione tautologica non è sindacabile dal giudice dell&#8217;appello, in quanto essa costituisce un atto d&#8217;imperio immotivato e, dunque, non è nemmeno integrabile da detto giudice, se non con il riferimento alle più¹ varie, ipotetiche congetture circa la vera <i>ratio decidendi</i> della sentenza impugnata, che tuttavia non è dato rinvenire nel suo <i>corpus</i> motivazionale, sicchè una sentenza &#8220;congetturale&#8221; è, per definizione, una non-decisione giurisdizionale &#8211; o, se si preferisce, e all&#8217;estremo opposto, un atto di puro arbitrio &#8211; e, quindi, un atto di abdicazione alla <i>potestas iudicandi</i>.</p>
<p>6.3. Ora nel caso di specie la sentenza impugnata, sebbene non abbia proceduto in nessun modo ad una minima analisi delle singole censure, proposte nel ricorso, ha perà² succintamente motivato circa la loro inammissibilità  ritenendo, a torto, che la pretesa inammissibilità  delle censure emergesse dalla complessità  dell&#8217;<i>iter</i> argomentativo e dalla invocata necessità  di esperire una consulenza tecnica d&#8217;ufficio, sicchè tale motivazione, ancorchè &#8211; come detto &#8211; erronea e carente, non può ritenersi apparente e, secondo i principÃ® fissati da questo Consiglio di Stato, ben può essere corretta e integrata in sede di appello mediante la doverosa analisi delle singole censure, che dimostri ma solo quei «<i>margini di fisiologica opinabilità  e non condivisibilità  della valutazione tecnico-discrezionale operata dal seggio di gara</i>».</p>
<p>6.4. Soccorre perciù², al riguardo, l&#8217;insegnamento recente dell&#8217;Adunanza plenaria, a mente del quale il giudice d&#8217;appello ben può integrare l&#8217;<i>iter</i> motivazionale, ancorchè carente, della sentenza impugnata, quando la motivazione non sia meramente apparente.</p>
<p>6.5. Ne segue che il Collegio, integrando la motivazione alquanto carente della sentenza impugnata, procederà  all&#8217;esame dei singoli motivi di ricorso, riproposti con il secondo motivo di appello, che ora si esaminerà , per verificare se le censure tecniche proposte da Pessina Costruzioni s.p.a. siano effettivamente capaci di infirmare il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice, dimostrandone l&#8217;inattendibilità , e rovesciare l&#8217;esito della comparazione o non siano invece solo il frutto di un ragionevole, per quanto opinabile, apprezzamento tecnico, non sindacabile se non a costo di sostituire la valutazione del giudice amministrativo a quella della pubblica amministrazione.</p>
<p>6.6. Si vedrà , esaminando appunto il secondo motivo di appello (pp. 14-40 del ricorso), che la valutazione della Commissione giudicatrice non è affetta da eccesso di potere e che si è mantenuta nel margine legittimo di un ragionevole apprezzamento delle due offerte.</p>
<p>7. La complessità  di tale secondo motivo, articolato nelle singole cinque censure proposte in prime cure, richiede un distinto esame di ciascuna, che presenta un elevato grado di specificazione sul piano tecnico.</p>
<p>8. Occorre muovere dall&#8217;esame del primo profilo tecnico (pp. 14-19 del ricorso, ma v. anche, in sintesi, pp. 6-8 del ricorso), afferente alla valutazione della voce 3.1 delle offerte tecniche proposte da Pessina Costruzioni s.p.a. e dal r.t.i. aggiudicatario, relativo all&#8217;impiego di calcestruzzi.</p>
<p>8.1. L&#8217;appellante ha censurato in prime cure il punteggio assegnato dalla Commissione giudicatrice e ha fatto rilevare come esso fosse violativo dello stesso criterio, fissato dal disciplinare, e comunque manifestamente irragionevole procedere ad una graduazione dei punteggi sulla base della percentuale del materiale riciclato, presente nel calcestruzzo.</p>
<p>8.2. Il tenore del criterio tecnico 3.1, infatti, imporrebbe alla Commissione giudicatrice di verificare se il concorrente rispetti o meno la soglia di materiale riciclato ivi prevista.</p>
<p>8.3. Una volta effettuato tale riscontro, quindi, non avrebbe alcun senso logico distinguere tra le due diverse offerte tecniche sulla base della percentuale di materiale riciclato, in quanto non si può che attribuire il punteggio massimo possibile poichè è richiesto un minimo di materiale riciclato, ma in nessuna parte del criterio si stabilisce che il superamento della soglia minima dia diritto ad un incremento del punteggio.</p>
<p>8.4. Al più¹ la Commissione giudicatrice avrebbe potuto tenere in debito conto il &#8220;tipo&#8221; di certificazione presentata dal concorrente, in quanto, alla luce delle previsioni normative rilevanti, le dichiarazioni ambientali di tipo II e di tipo III non sono equivalenti, in quanto questa seconda documentazione è di ben maggiore severità  e prevede, tra l&#8217;altro, «<i>una verifica esterna delle informazioni in essa contenute</i>», verifica che non è contemplata per quella di tipo II.</p>
<p>8.5. Pessina Costruzioni s.p.a. avrebbe fatto riferimento, nel suo progetto, ad una etichettatura ambientale, che ha un pregio notevolmente superiore rispetto a quella indicata dall&#8217;offerta del r.t.i. aggiudicatario.</p>
<p>8.6. La valutazione della Commissione giudicatrice nei confronti della voce 3.1. delle offerte tecniche risulta irragionevole e illegittima anche nel caso in cui il Collegio ritenesse di interpretare il criterio tecnico 3.1. nel senso di consentire di prestare attenzione alle percentuali di materiale riciclato contenuto nei calcestruzzi offerti dalla controinteressata e dall&#8217;appellante.</p>
<p>8.7. A tal proposito, infatti, l&#8217;aggiudicataria non ha offerto alcuna analisi a supporto dell&#8217;effettivo utilizzo di materiale riciclato nella percentuale dichiarata e tale carenza documentale è di particolare rilievo in quanto la presenza di materiale riciclato diminuisce le prestazioni strutturali di calcestruzzo in dipendenza sia della percentuale che della tipologia di materiale recuperato.</p>
<p>8.8. Ne consegue che, in mancanza di una specifica analisi sulla reale utilizzabilità  della percentuale dell&#8217;8% di materiale recuperato, la Commissione non aveva alcun elemento concreto per giudicare &#8220;eccellente&#8221; la voce 3.1 dell&#8217;offerta avversaria, la cui stessa proposta risulta aleatoria e, comunque, indimostrata.</p>
<p>8.9. Pessina Costruzioni s.p.a., quanto all&#8217;elemento in questione, ha allegato alla propria offerta una seria e approfondita analisi delle soluzioni ambientalmente importanti, non solo indicando quali materiali intende recuperare, ma anche manifestando il proprio intendimento di utilizzare solo materiali km 0.</p>
<p>9. Il motivo deve essere respinto.</p>
<p>9.1. Il disciplinare di gara individuava nel 5% il contenuto minimo del materiale riciclato, che doveva essere contenuto nei calcestruzzi, ma i concorrenti ben potevano offrire percentuali più¹ elevate, a fronte delle quali il punteggio da attribuire non poteva che essere superiore, essendo la graduazione del punteggio attribuibile, a differenza di quanto erroneamente assume l&#8217;appellante, espressamente prevista nel Disciplinare a punto 10, rimasto inoppugnato, recante &#8220;<i>Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi</i>&#8220;.</p>
<p>9.2. Posto che, come è incontestabile, il r.t.i. aggiudicatario ha offerto una percentuale di recupero pari all&#8217;8%, mentre Pessina Costruzioni s.p.a. ha offerto una percentuale pari al minimo (5%), è evidente che non sussiste alcun profilo di illegittimità  o manifesta irragionevolezza del giudizio, espresso dalla Commissione di gara.</p>
<p>9.3. Nemmeno si può condividere la tesi dell&#8217;appellante quando afferma che l&#8217;etichettatura ambientale, a cui fa riferimento il progetto della stessa appellante, avrebbe un pregio notevolmente superiore rispetto a quella dell&#8217;offerta presentata dal r.t.i. aggiudicatario.</p>
<p>9.4. Il disciplinare di gara, al criterio 3.1, stabiliva espressamente che l&#8217;impiego di calcestruzzi con un contenuto minimo riciclato dovesse essere dimostrato tramite una delle seguenti opzioni:</p>
<p>&#8211; una dichiarazione ambientale di tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;</p>
<p>&#8211; una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità  che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy, plastica Seconda Vita o equivalenti;</p>
<p>&#8211; una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità .</p>
<p>9.5. Come è dato evincere dal disciplinare, tra le certificazioni e le autodichiarazioni utili ai fini del criterà® in esame non sussisteva alcuna scala gerarchica nè alcun criterio di preferenza e, quindi, non vi è dubbio che la etichetta di tipo II prodotta da Astaldi s.p.a. fosse idonea e sufficiente a dimostrare il contenuto minimo riciclato nei calcestruzzi.</p>
<p>9.6. Nemmeno è condivisibile la tesi dell&#8217;appellante allorchè sostiene che Astaldi s.p.a. non avrebbe prodotto alcun documento dal quale si evince che riuscirebbe effettivamente a realizzare un recupero pari all&#8217;8%, in quanto tali argomentazioni sono contraddette e confutate dalle stesse considerazioni dell&#8217;appellante, quando testualmente riconosce che Astaldi s.p.a. ha prodotto l&#8217;etichetta di tipo II.</p>
<p>9.7. Va inoltre aggiunto che il disciplinare non richiedeva alcuno studio o analisi e stabiliva, espressamente, che l&#8217;elemento di valutazione in esame fosse comprovato mediante «<i>dichiarazione o certificazione di prodotto o autocertificazione dei rappresentanti legali delle imprese partecipanti</i>» e tanto trova conferma anche nella relazione, redatta dalla Commissione di gara, la quale ha avuto modo di precisare che la documentazione utile ai fini della comprova di quanto dichiarato «<i>dovrà  essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità  indicate nel relativo capitolato</i>».</p>
<p>9.8. E del resto, come ben emerge dall&#8217;esame della documentazione prodotta in sede di gara, la stessa appellante non ha allegato alcuna analisi nè la certificazione utile, ma si è limitata a produrre una dichiarazione di Calcestruzzi s.p.a., nella quale si attesta semplicemente che sarebbero state solo avviate, e quindi nemmeno concluse, le procedure di certificazione per l&#8217;emissione delle dichiarazioni ambientali, sicchè da tale documentazione non si evince alcunchè nè tantomeno la capacità , da parte di Pessina Costruzioni s.p.a., di realizzare la percentuale di riciclo dichiarata.</p>
<p>9.9. Di qui, complessivamente, l&#8217;infondatezza del motivo in esame.</p>
<p>10. Occorre ora procedere all&#8217;esame del secondo profilo tecnico (pp. 19-20 del ricorso, ma v. anche pp. 8-10 del ricorso), fatto valere da Pessina Costruzioni s.p.a., che investe la valutazione della Commissione giudicatrice, censurata come illogica e irragionevole, in ordine alla voce 3.2. delle offerte tecniche, presentate dal r.t.i. aggiudicatario e da Pessina Costruzioni s.p.a. in ordine all&#8217;impiego di laterizi.</p>
<p>10.1. Anche in riferimento a tale criterio tecnico, infatti, la stazione appaltante si è limitata a recepire le prescrizione di cui al punto 2.4.2.3. dell&#8217;All. 2 al D.M. dell&#8217;11 gennaio 2017, che prescrive il minimo di contenuto riciclato secco nei laterizi impiegati nelle costruzioni di edifici pubblici.</p>
<p>10.2. Così come dedotto anche in relazione al primo profilo tecnico, appena esaminato, anche in relazione a tale contenuto dell&#8217;offerta, ai fini del conseguimento del coefficiente prestazionale pieno, ciascun concorrente non avrebbe dovuto fare altro che presentare, ad avviso dell&#8217;appellante, un&#8217;offerta comprendente l&#8217;utilizzo di laterizi contenenti materiale riciclato nella misura percentuale minima <i>ex lege</i> prevista nonchè fornire una delle tre certificazioni innanzi descritte.</p>
<p>10.3. Nondimeno, come si è verificato per la voce 3.1, anche per la voce 3.2 dell&#8217;offerta, al contrario, l&#8217;odierna appellante, pur avendo rispettato le condizioni di gara, si sarebbe vista attribuire un coefficiente prestazionale pari a 0,900, inferiore rispetto a quello assegnato al r.t.i. aggiudicatario, pari invece ad 1,000.</p>
<p>10.4. Il giudizio qui contestato apparirebbe tanto più¹ irragionevole in quanto entrambe le soluzioni sono state valutate dalla Commissione di gara, in termini non numerici, come &#8220;eccellenti&#8221;.</p>
<p>10.5. Anche in questo caso, poi, non potrebbe assumere rilevanza la dichiarata capacità , da parte della controinteressata, di recuperare i laterizi dalla stessa offerti, materiale riciclato nella misura del 70%, atteso che la legge di gara non ha previsto alcun peso particolare per la percentuale di materiale riciclato secco da impiegarsi, eventualmente, in misura superiore a quella minima imposta dal sopra indicato decreto ministeriale.</p>
<p>10.6. E sempre in questo caso, poi, l&#8217;appellata non ha fornito alcuna prova documentale della sua effettiva capacità  di riutilizzare materiale riciclato nella misura percentuale dichiarata, poichè l&#8217;offerta non sarebbe sorretta da uno studio approfondito del materiale da riutilizzare nè da un&#8217;accurata analisi dei fabbisogni, sicchè, in assenza di precise soluzioni progettuali, la percentuale del 70% indicata dalla controinteressata non sarebbe altro che un valore ipotetico, privo di giustificazione e di garanzia quanto a reale fattibilità , circostanza, questa, che sarebbe dovuta essere adeguatamente considerata dalla stazione appaltante.</p>
<p>10.7. Alla sopravvalutazione della voce 3.2 dell&#8217;offerta di Astaldi s.p.a. si sarebbe accompagnata, per converso, una asserita illegittima sottostima della proposta dell&#8217;appellante, perchè la Commissione di gara non avrebbe preso in debita considerazione la proposta, decisamente migliorativa, fatta da Pessina Costruzioni s.p.a. in ordine alla &#8220;progettazione in ambiente BIM&#8221; (<i>Building Information Modelling</i>), per la valutazione LCA (<i>Life Cycle Analisis</i>) di tutte le fasi di realizzazione dell&#8217;edificio, analisi che non sarebbe stata nemmeno menzionata nella relazione conclusiva della stessa Commissione.</p>
<p>10.8. Ne deriverebbe, secondo Pessina Costruzioni s.p.a., il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per disparità  di trattamento, vizio che sarebbe ulteriormente confermato dal fatto che la Commissione avrebbe riportato nella relazione di valutazione che l&#8217;odierna appellante avrebbe offerto laterizi con materiale riciclato (secco) nella misura del 10% invece del 20%, che risulta dagli atti di causa, compiendo un errore di particolare rilievo, di per sì© idoneo, secondo l&#8217;appellante, a dimostrare l&#8217;illegittimità  dell&#8217;aggiudicazione.</p>
<p>11. Il motivo deve essere anche esso respinto.</p>
<p>11.1. Anche per l&#8217;impiego dei laterizi, infatti, la Commissione giudicatrice, analogamente a quanto è accaduto in merito alla voce 3.1 giù  esaminata, ha correttamente ritenuto di attribuire un maggior punteggio al r.t.i. aggiudicatario in quanto lo stesso si è impegnato ad utilizzare materiale riciclato in quantità  maggiore rispetto a Pessina Costruzioni s.p.a. (70% contro 20%), con un innegabile vantaggio per la pubblica amministrazione e, anche per tale specifico aspetto, i rimandi alla progettazione in ambiente BIM, da parte dell&#8217;appellante, si appalesano inconferenti ai fini del giudizio tecnico.</p>
<p>11.2. Il contenuto del materiale riciclato nei laterizi, infatti, è un dato in ingresso e, pertanto, anche da tale punto di vista la proposta di Astaldi s.p.a. risulta oggettivamente migliore rispetto a quella di Pessina Costruzioni s.p.a.</p>
<p>11.3. Anche con riferimento a tale criterio tecnico, peraltro, non possono trovare accoglimento le censure con cui l&#8217;appellante tenta di sostenere che non vi sarebbe la prova documentale della effettiva capacità , da parte di Astaldi s.p.a., di riutilizzare il materiale riciclato nella percentuale dichiarata, in quanto:</p>
<p><i>a)</i> il disciplinare ha stabilito espressamente che l&#8217;elemento di valutazione fosse comprovato mediante «<i>dichiarazione o certificazione di prodotto o autocertificazione dei rappresentanti legali delle imprese partecipanti</i>»;</p>
<p><i>b)</i> a mente della relazione della Commissione di gara, ancora, la documentazione utile ai fini della comprova di quanto dichiarato «<i>dovrà  essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità  indicate nel relativo capitolato</i>».</p>
<p>11.4. Ebbene, tutto ciù² premesso, giova evidenziare che le deduzioni dell&#8217;appellante sono confutate dalla documentazione prodotta da Astaldi s.p.a. in sede di gara, laddove emerge che la società  controinteressata ha presentato asserzione ambientale di tipo II a norma ISO 14021 di Giussani Enrico e Figli s.r.l., verificata e convalidata dall&#8217;organismo di valutazione della conformità  ICMQ s.p.a., in cui si attesta che «<i>la fabbricazione dei prodotti da costruzione sopra indicati e l&#8217;asserzione ambientale auto-dicharata, redatta dal fabbricante in riferimento alla norma UNI EN ISO 14021:2016, sono state sottoposte con esito positivo alle verifiche sulla percentuale del contenuto di riciclato</i>».</p>
<p>11.5. Ne discende che, avendo il r.t.i. controinteressato prodotto esattamente quanto richiesto dal disciplinare di gara, si può ritenere acclarata in via definitiva l&#8217;infondatezza delle censure qui in esame.</p>
<p>12. Occorre ora procedere alla disamina del terzo, e articolato, ordine di censure tecniche (pp. 20-30 del ricorso), dedotte con il terzo motivo dell&#8217;originario ricorso in prime cure, con le quali l&#8217;odierna appellante Pessina Costruzioni s.p.a. aveva censurato la grave erroneità  ed illegittimità  del giudizio tecnico, espresso dalla Commissione giudicatrice, in ordine alla voce 3.6. dell&#8217;offerta del r.t.i. aggiudicatario, giudizio, a suo avviso, viziato da una scarsa considerazione delle diverse componenti dell&#8217;offerta presentata dall&#8217;appellante, che ha censurato tale giudizio espresso dalla Commissione in ordine ai singoli sub-elementi della voce 3.6., che saranno qui di seguito partitamente esaminati, non senza qui rilevare che la contestazione di alcuni soltanto dei sub-elementi che compongono la voce 3.6. non rende <i>ex se</i> inammissibili le contestazioni relative a tali sub-elementi, per mancato superamento della c.d. prova di resistenza, come a torto afferma l&#8217;Azienda nella propria memoria difensiva (p. 9), in quanto è chiaro che la eventuale errata valutazione di alcuni di essi travolgerebbe la globale e complessiva valutazione della voce 3.6., quale sintesi di detti sub-elementi, afferenti al «<i>miglioramento delle prestazioni ambientali di cantiere</i>».</p>
<p>12.1. Ciù² premesso, e venendo all&#8217;esame dei singoli sub-elementi contestati, quanto al sub-elemento 3.6.1., inerente alle «<i>misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche, storico-culturali presenti nell&#8217;area del cantiere</i>» (pp. 20-23 del ricorso), l&#8217;appellante lamenta che la Commissione avrebbe erroneamente svalutato la superiorità  dell&#8217;offerta presentata dalla stessa appellante sul piano qualitativo-tecnico perchè, a suo avviso, come emergerebbe dalle risultanze della consulenza tecnica di parte, le proposte del r.t.i. aggiudicatario consisterebbero solo in affermazioni generiche, per di più¹ non attinenti al sito in esame e, quel che è più¹ grave, assolutamente indimostrate sul piano della reale e concreta fattibilità .</p>
<p>12.1.2. Alla genericità  degli elementi forniti dal r.t.i. aggiudicatario si contrapporrebbero la puntualità  e la specificità  della proposta, presentata dall&#8217;appellante, che ad esempio, in ordine alla misura «<i>tutela alberature monumentali</i> in situ», avrebbe fornito una precisa elencazione degli accorgimenti che sarebbero stati dalla stessa posti in essere al fine di evitare i danneggiamenti degli ulivi determinati dalle attività  di scavo e dal transito dei mezz di cantieri.</p>
<p>12.1.3. La censura è priva di pregio.</p>
<p>12.1.4. Diversamente da quanto assume l&#8217;appellante, infatti, il r.t.i. aggiudicatario nella propria offerta ha individuato specifiche misure per la protezione e la tutela del paesaggio, della vegetazione, della flora, della fauna e degli ecosistemi, dell&#8217;atmosfera, del suolo e del sottosuolo e tutte le misure offerte risultano illustrate in maniera descrittiva e analitica nonchè corroborate da puntuali calcoli matematici, grafici e immagini.</p>
<p>12.1.5. Basti pensare che il r.t.i. ha proposto tre migliorie, consistenti rispettivamente nell&#8217;incremento delle essenze arboree autoctone nell&#8217;area di progetto, nella ricollocazione delle alberature da trapiantare nelle aree disponibili a ridosso del perimetro del cantiere e nell&#8217;ottimizzazione del numero e delle altezze delle macchine da utilizzare in cantiere attraverso la riduzione da 6 a 4 gru.</p>
<p>12.1.6. Quanto al primo aspetto, il r.t.i. aggiudicatario ha precisato di avere eseguito un calcolo in base al quale si prevede l&#8217;inserimento di 319 essenze arboree autoctone aggiuntive, che saranno in gran parte ulivi, in modo da ridurre l&#8217;impatto percettivo e di ridurre la frammentazione ecologica del mosaico rurale, sia in fase di cantiere che di esercizio.</p>
<p>12.1.7. Quanto al secondo aspetto, poi, Astaldi s.p.a. ha previsto di ricollocare parte delle alberature espiantate nell&#8217;area di progetto, nelle superficie esterne disponibili, con una misura che dovrebbe contribuire ulteriormente alla schermatura visiva ed è finalizzata ad ottenere la «<i>ricomposizione delle aree esterne con criteri naturalistici</i>».</p>
<p>12.1.8. Quanto al terzo aspetto, infine, il r.t.i. si è impegnato a ridurre al minimo la presenza delle gru e a provvedere all&#8217;immediato smontaggio di queste, non appena saranno ultimate le operazioni di movimentazione dei materiali e a procedere, per le successive fasi di costruzione, all&#8217;impiego di mezzi di sollevamento e movimentazione alternativi in modo da ridurre al minimo l&#8217;impatto visivo dell&#8217;area di cantiere.</p>
<p>12.1.9. L&#8217;esame della proposta presentata da Astaldi s.p.a., dunque, disvela l&#8217;infondatezza della censura in esame, in quanto:</p>
<p><i>a)</i> non è vero che l&#8217;offerta si sostanzia nell&#8217;enucleazione di mere buone prassi, essendo stati individuati specifici obiettivi;</p>
<p><i>b)</i> non è vero che l&#8217;offerta sia priva di puntuali rilievi aritmetici e scientifici, essendo stati finanche illustrati i calcoli che sottostanno alle proposte migliorative;</p>
<p><i>c)</i> non è vero che gli elaborati progettuali non contengono rappresentazioni cartografiche, avendo il r.t.i. controinteressato allegato idonee illustrazioni dello stato dei luoghi, corredati da puntuali calcoli.</p>
<p>12.1.10. La censura, sotto lo specifico profilo in esame, è quindi priva di fondamento perchè la proposta di Astaldi s.p.a. è tutt&#8217;altro che generica e imprecisa e non si ravvisano, pertanto, profili di manifesta illogicità  nella valutazione della Commissione giudicatrice.</p>
<p>12.2. Quanto al sub-elemento 3.6.2., afferente alle «<i>misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione</i>» (pp. 23-24 del ricorso), l&#8217;odierna appellante deduce che la soluzione progettuale proposta dall&#8217;aggiudicataria è oggettivamente meno pregevole rispetto a quella dell&#8217;appellante.</p>
<p>12.2.1. Secondo la tesi dell&#8217;appellante, infatti, la proposta del r.t.i. aggiudicatario consisterebbe in un progetto generico, privo di concrete azioni che possano garantire il raggiungimento dell&#8217;obiettivo.</p>
<p>12.2.2. Di tutt&#8217;altro spessore sarebbe, invece, la documentazione prodotta da Pessina Costruzioni s.p.a. che, quanto alla raccolta diffusa e differenziata dei rifiuti di cantiere, avrebbe proposto specifiche e documentate misure, consistenti nella definizione del modello di gestione, articolato in grandi punti di raccolta e in una serie di punti più¹ piccoli, volto a ridurre la distanza intercorrente tra i punti di produzione dei rifiuti e quelli di loro raccolta e, conseguentemente, a favorire una maggiore attenzione degli addetti.</p>
<p>12.2.3. Anche in relazione alla voce 3.6.2. dell&#8217;offerta tecnica, alla luce dei documenti forniti dall&#8217;appellante, solo il progetto dell&#8217;odierna appellante avrebbe fornito prospettive certe sulla reale efficacia, concretezza, completezza della propria proposta, che ha il grande merito di essere calata nel contesto specifico, di cui si occupa, e di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali che si prefigge.</p>
<p>12.2.4. Anche questa censura è destituita di fondamento.</p>
<p>12.2.5. Il r.t.i. aggiudicatario ha offerto la redazione di piani di gestione dei rifiuti da cantiere, all&#8217;interno dei quali saranno declinate tutte le strategie di trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti, giù  individuate in sede di offerta.</p>
<p>12.2.6. L&#8217;offerta è completata da una rappresentazione cartografica delle aree di cantiere, nella quale vengono visivamente individuate le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti di costruzione e di demolizione.</p>
<p>12.2.7. A fronte di una proposta, che si presenta ben dettagliata, non vi sono elementi per ritenere che la proposta del r.t.i. aggiudicatario fosse generica, come a torto assume l&#8217;appellante, nè è possibile ravvisare macroscopici errori o evidenti travisamenti dei fatti nel giudizio espresso dalla Commissione al riguardo.</p>
<p>12.3. Quanto al sub-elemento 3.6.4., inerente alle «<i>misure per l&#8217;abbattimento del rumore e delle vibrazioni</i>», la relazione della Commissione di gara avrebbe elencato una serie di misure, indicate dal r.t.i. aggiudicatario, che perà² si risolverebbero in una semplice congerie di generici studi non sufficienti a garantire gli obiettivi ambientali, posti a base di gara, mentre non sarebbero state tenute in conto le proposte specifiche di Pessina Costruzioni s.p.a. in merito alle modalità  operative attraverso le quali ridurre alla sorgente e limitare la propagazione delle vibrazioni e, in particolare, la scelta della tecnologia di scavo che si fonda sulle risultanze della documentazione geologica e che individua nell&#8217;utilizzo delle malte espansive la tecnica che consente un sostanziale abbattimento degli impatti acustici nonchè di quelli relativi alla produzione di polveri e vibrazioni.</p>
<p>12.3.1. Anche tale motivo è infondato.</p>
<p>12.3.2. Astaldi s.p.a. ha offerto, oltre allo studio acustico dello stato di fatto e allo studio acustico dello stato di progetto, uno studio di impatto acustico in fase di cantiere, il quale garantisce la possibilità  di monitorare l&#8217;inquinamento acustico non giù  sulla base delle risultanze di progetto, ma direttamente in cantiere.</p>
<p>12.3.4. Sotto il profilo tecnico, pertanto, l&#8217;offerta di Astaldi s.p.a. non è inferiore a quella di Pessina Costruzioni s.p.a., le cui censure devono essere respinte.</p>
<p>12.4. Quanto al sub-elemento 3.6.7., relativo alle «<i>misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo</i>» (pp. 25-28 del ricorso), l&#8217;odierna appellante pure lamenta l&#8217;illogicità  e l&#8217;irragionevolezza del giudizio, espresso dalla Commissione di gara, in quanto, sulla scorta di quanto ha rilevato il consulente tecnico di parte nella propria relazione, rileva che le misura proposte da Astaldi s.p.a. si sostanziano, per la quasi totalità , in pratiche gestionali, non essendo di fatto previsti interventi fisici atti a prevenire il prodursi di sversamenti accidentali, mentre le misure proposte da Pessina Costruzioni s.p.a. presenterebbero un&#8217;articolazione e una specificazione, sia sotto il profilo tecnico che rispetto alla loro declinazione nel caso di specie, che risulta nettamente maggiore di quelle prospettate dal r.t.i. aggiudicatario.</p>
<p>12.4.1. Anche sotto tale profilo, in sintesi, le determinazioni assunte dalla Commissione sconterebbero, irrimediabilmente, l&#8217;assenza di una congrua attività  istruttoria e risulterebbero, così, irragionevoli e discriminatorie.</p>
<p>12.4.2. La censura va anche essa respinta.</p>
<p>12.4.3. La presunta maggiore articolazione, specificazione e/o approfondimento progettuale non risulta in alcun modo dimostrata poichè si tratta, al contrario, di mere asserzioni di parte, del tutto opinabili, mentre emerge chiaramente dalla lettura del progetto di Astaldi s.p.a. che le pratiche gestionali, indicate da questa, sono più¹ indicate rispetto alle singole contingenti misure fisiche e il r.t.i. aggiudicatario, in tale prospettiva, ha proposto, oltre le misure atte a fronteggiare ex post le emergenze, misure gestionali di tipo preventivo e, cioè, soluzioni che, proprio attraverso una organizzazione del lavoro, neutralizzano e prevengono il rischio di sversamenti.</p>
<p>12.4.4. La proposta di Astaldi s.p.a. si sostanzia, infatti, nell&#8217;impegno di produrre il Piano per il controllo dell&#8217;erosione e della sedimentazione, ben noto ai professionisti AP LEED, per la severità  e la ristrettezza nelle certificazioni internazionali, in quanto tra i contenuti specifici del Piano sono presenti l&#8217;individuazione dei rischi e le misure necessarie da attivare nel cantiere, atte a prevenire i danni al suolo e al sottosuolo, come per eventuali sversamenti accidentali.</p>
<p>12.4.5. Queste misure, diversamente da quanto assume l&#8217;appellante, sono obbligatoriamente interventi fisici attuati a seguito della progettazione specifica del cantiere e delle sue lavorazioni.</p>
<p>12.4.6. Ne discende quindi, anche sotto tale specifico profilo, l&#8217;infondatezza della censura.</p>
<p>12.5. Quanto al sub-elemento 3.6.9., relativo alle «<i>misure per attività  di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti</i>» (pp. 28-30 del ricorso), l&#8217;odierna appellante deduce, sempre sulla scorta delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico di parte nella propria relazione, che la proposta del r.t.i. aggiudicatario non sarebbe sorretta da nessuna analisi della situazione, riducendosi a semplici affermazioni generiche e non contestualizzate e che non possono dare, per come formulate, alcuna garanzia di realizzabilità  e di raggiungimento degli obiettivi ambientali enunciati, mentre dall&#8217;offerta di Pessina Costruzioni s.p.a., che sarebbe di maggior pregio, si ricaverebbe una precisa quantificazione del materiale da riciclare, divisa in voci, per un totale di recuperi e riutilizzi del 41%, mentre per il terreno vegetale è stato prospettato un quantitativo recuperato pari a 33.000 mc di materiale, pari al 77% del totale.</p>
<p>12.5.1. Anche per tale profilo, ad avviso dell&#8217;appellante, risulterebbe il macroscopico vizio del punteggio assegnato dalla Commissione.</p>
<p>12.5.2. Nemmeno questa censura può trovare accoglimento.</p>
<p>12.5.3. Il Piano di demolizione, presentato da Astaldi s.p.a., reca una espressa, analitica, individuazione di tutte le fasi e sub-fasi che essa intende attuare, corredata dalla individuazione cartografica dei siti in cui la demolizione concretamente avverrà , e non si riduce, come afferma l&#8217;appellante, a semplici affermazioni generiche e non contestualizzate.</p>
<p>12.5.4. Anche questa censura, dunque, va respinta perchè il giudizio espresso dalla Commissione è immune da censura.</p>
<p>12.6. Infine, l&#8217;appellante, con un unico conclusivo profilo di censura (pp. 30-32 del ricorso), censura i punteggi assegnati dalla Commissione di gara anche in relazione ai sub-elementi 3.6.3., 3.6.5., 3.6.6., 3.6.8. e 3.6.10, in quanto, e rispettivamente:</p>
<p><i>a)</i> quanto al sub-elemento 3.6.3., relativo alle «<i>misure adottate per aumentare l&#8217;efficienza nell&#8217;uso dell&#8217;energia nel cantiere e nel minimizzare le emissioni di gas climalteranti</i>» (p. 30 del ricorso), le misure prospettate dal r.t.i. aggiudicatario non sarebbero state quantificate sotto il profilo dell&#8217;entità  dell&#8217;aumento dell&#8217;efficienza energetica e della riduzione delle emissioni climalteranti, relegandole a mera elencazione di buone pratiche o ad affermazioni di principio la cui effettiva valutazione non risulterebbe effettuabile, mentre le misure prospettate da Pessina Costruzioni s.p.a. investono una vasta gamma di settori e presentano un livello di approfondimento progettuale e di contestualizzazione, che nel loro complesso sarebbero ben superiori a quelle proposte dal r.t.i. aggiudicatario;</p>
<p><i>b)</i> quanto al sub-elemento 3.6.5., inerente alle «<i>misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue</i>» (p. 30 del ricorso), le misure proposte dal r.t.i. aggiudicatario risponderebbero al repertorio basico di accorgimenti per la gestione delle acque in fase di cantiere e, di fatto, non determinerebbero alcun valore aggiunto, mentre le misure proposte da Pessina Costruzioni s.p.a. presenterebbero un&#8217;articolazione e una specificazione, sotto il profilo tecnico e in concreto, che risulterebbe nettamente maggiore di quelle prospettate da Astaldi s.p.a.;</p>
<p><i>c)</i> quanto al sub-elemento 3.6.6., relativo alle «<i>misure per l&#8217;abbattimento delle polveri</i>» (pp. 30-31 del ricorso), le misure proposte da Astaldi s.p.a. sarebbero riferite ad un quadro di pratiche canoniche e non contemplerebbero il monitoraggio, mentre quelle proposte da Pessina Costruzioni s.p.a., ancora una volta, presenterebbero un&#8217;articolazione e una specificazione superiori sul piano tecnico;</p>
<p><i>d)</i> quanto al sub-elemento 3.6.8., inerente alle «<i>misure idonee per ridurre l&#8217;impatto visivo del cantiere</i>» (p. 30 del ricorso), le misure proposte dal r.t.i. aggiudicatario, come sarebbe dimostrato, ad esempio, dagli accorgimenti per le recinzioni perimetrali che, nella proposta dell&#8217;appellante, sarebbero costituite da vere alberature e vere siepi e cespugli, presenterebbero un&#8217;attenzione alla specificità  del contesto locale e un&#8217;articolazione che risultano molto più¹ ampie rispetto a quelle prospettate da Astaldi s.p.a.</p>
<p><i>e)</i> quanto al sub-elemento 3.6.10., relativo alla «<i>utilizzazione di prodotti da filiera corta o a chilometro zero</i>», le misure proposte da Astaldi s.p.a. si sostanzierebbero soltanto nella mera stipula di un accordo preventivo per il trasporto su ferro delle merci, aspetto che non rileva ai fini della distanza di provenienza di dette merci, e in una generica affermazione circa il superamento della soglia del 60%, indicata dal bando.</p>
<p>12.6.1. Anche questa censura tecnica, pur nella sua molteplice, complessa, polimorfa, articolazione, non merita accoglimento in quanto, rispetto ai singoli aspetti come sopra elencati e riportati, si può osservare sinteticamente quanto segue:</p>
<p><i>a)</i> quanto al sub-elemento 3.6.3., anzitutto, Astaldi s.p.a. ha offerto, a differenza di Pessina Costruzioni s.p.a., pannelli fotovoltaici e pannelli solari nonchè un generatore eco-diesel supersilenziato, presentando una tabella in cui sono riportate tutte le tecnologie che saranno adoperate nel corso dell&#8217;appalto;</p>
<p><i>b)</i> quanto al sub-elemento 3.6.5., ancora, Astaldi s.p.a. ha offerto un elevatissimo numero di soluzioni, corroborate da analitici calcoli di volumi di acqua, in ossequio agli standard internazionali, ed idonei a garantire il totale recupero e riutilizzo delle acque meteoriche e reflue;</p>
<p><i>c) </i>quanto al sub-elemento 3.6.6, la differenza quantitativa e soprattutto qualitativa tra i due progetti ben si evince, ragionevolmente, dalla stessa relazione della Commissione giudicatrice, la quale dà  ampia contezza delle misure programmatiche &#8211; redazione di un piano per il controllo della qualità  dell&#8217;aria &#8211; e dei materiali &#8211; utilizzo di determinati strumentazioni e macchinari &#8211; offerte dal r.t.i. aggiudicatario, a differenza di quanto ha previsto Pessina Costruzioni s.p.a., che non ha nemmeno programmato un piano per la gestione delle polveri;</p>
<p><i>d)</i> quanto al sub-elemento 3.6.8, ancora, Astaldi s.p.a. ha articolato, diversamente da quanto afferma l&#8217;appellante, una serie notevole di misure che, come ha rilevato la Commissione giudicatrice nella propria relazione, sono «<i>ben rappresentate in una planimetria allegata, corredata di foto esemplificative</i>» nè la presunta differenza qualitativa potrebbe rinvenirsi, come a torto assume Pessina Costruzioni s.p.a., nel solo parziale, specifico, aspetto delle recinzioni perimetrali, nell&#8217;ambito di una ben più¹ ampia e complessiva valutazione anche sul punto espressa dalla Commissione giudicatrice, senza peraltro considerare che l&#8217;area perimetrale in cui piantumare le essenze arboree/arbustive nella maggior parte dei casi non è sufficiente in termini di aree disponibili;</p>
<p><i>e)</i> quanto al sub-elemento 3.6.10., infine, Astaldi s.p.a. ha offerto prodotti derivanti da filiera corta, individuando i materiali che possono contribuire al superamento in peso del 60% del totale richiesto (ad esempio, cartongessi, conglomerati cementizi, facciate e serramenti) e, per l&#8217;ipotesi in cui non fosse possibile rientrare nel raggio di 150 km, ha finanche prodotto un Accordo Quadro con GTS s.p.a. per il trasporto su rotaia, mentre Pessina Costruzioni s.p.a. ha effettuato un preaccordo per il solo calcestruzzo ed ha elencato 6 materiali per i quali ha effettuato una dichiarazione di intenti circa la possibilità  di attivare la c.d. filiera corta.</p>
<p>12.6.2. Ne discende che, per tutte le ragioni sin qui esposte, anche tale profilo di censura non può essere accolto per essere il giudizio della Commissione del tutto scevro da manifesti travisamenti, illogicità  o parzialità  di sorta, a prescindere, qui, da ogni profilo attinente al superamento della c.d. prova di resistenza quanto alla presunta sopravvalutazione dell&#8217;offerta presentata dal r.t.i. aggiudicatario e dalla correlativa presunta sottovalutazione dell&#8217;offerta presentata dalla stessa appellante.</p>
<p>13. Occorre ora, dopo aver esaminato nelle sue complesse molteplici articolazioni tecniche il terzo profilo di doglianza corrispondente al terzo motivo di ricorso proposto in prime cure, esaminare il quarto ordine di censure tecniche (pp. 32-34 del ricorso), con il quale l&#8217;odierna appellante lamenta questa volta, con riferimento alla voce 5.1., concernente la «<i>riduzione dei tempi di esecuzione</i>», che la Commissione giudicatrice abbia assegnato il punteggio di &#8220;<i>ottimo</i>&#8221; all&#8217;appellante e di &#8220;<i>eccellente</i>&#8221; al r.t.i. aggiudicatario, nonostante tutti i concorrenti abbiano proposto una riduzione dei tempi esecutivi dei lavori pari al massimo previsto e, cioè, a 260 giorni.</p>
<p>13.1. Anche sotto tale profilo, squisitamente tecnico, l&#8217;appellante, valendosi di quanto affermato sul punto dal proprio consulente tecnico di parte nella relazione agli atti, deduce che la Commissione avrebbe dovuto verificare con attenzione se quanto proposto dai singoli partecipanti fosse realistico, giacchè una riduzione di 260 giorni sui tempi di lavorazione impone una organizzazione certamente superiore a quella necessaria per la realizzazione dei lavori nei normali tempi progettuali, peraltro giù  ristretti.</p>
<p>13.2. Anche sotto tale profilo, deduce l&#8217;appellante, la valutazione della Commissione giudicatrice sarebbe frutto di un errato esame della proposta del r.t.i. aggiudicatario, che si sostanzierebbero in una, a suo dire, apodittica e indimostrata affermazione di principio, che fonda la giustificazione della riduzione temporale offerta sulla mera esperienza maturata nell&#8217;esecuzione di lavori di strutture analoghe, senza neanche dare conto di quali obiettivi temporali siano stati raggiunti in dette precedenti esperienze, sicchè l&#8217;offerta di Astaldi s.p.a. si fonderebbe non tanto su una specifica organizzazione da mettere in campo e tale da garantire il raggiungimento di tale obiettivo, ma solo su elementi non riscontrabili oggettivamente, assolutamente decontestualizzati e in quanto tali scevri dal considerare le possibili criticità  logistiche e legate alla natura del sito, che potrebbero emergere nel corso dell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera, come risulterebbe, a titolo di esemplificazione citata dal consulente tecnico di parte appellante nella propria relazione, da una mancata accurata disamina delle problematiche logistiche dello stoccaggio dei materiali di risulta da scavo.</p>
<p>13.3. L&#8217;appellante, dunque, ne conclude che illegittimamente sia stato assegnato a Pessina Costruzioni s.p.a. il punteggio massimo.</p>
<p>13.4. Anche questo ordine di censure tecniche, sin qui riassunte nel loro essenziale nucleo argomentativo, non può trovare accoglimento alcuno.</p>
<p>13.5. Anche prescindendo da ogni rilievo circa la mancanza di qualsivoglia prova di resistenza, infatti, si deve qui osservare che la censura dell&#8217;appellante è del tutto sfornita di qualsivoglia convincente elemento dimostrativo, al di là  delle affermazioni del consulente tecnico di parte, a fronte dei punti rilievi svolti sul punto dalla Commissione giudicatrice nella propria relazione.</p>
<p>13.6. La copiosa documentazione prodotta da Astaldi s.p.a. in sede di gara e richiamata dalla Commissione, infatti, dimostra che il r.t.i. aggiudicatario, dopo avere dimostrato la propria pluriennale esperienza nel settore dell&#8217;edilizia sanitaria, ha proceduto ad un analitico esame delle parti dell&#8217;opera e ha calcolato, si badi, per ognuna di esse gli indici di produttività , raccolto in una successiva tabella per la definizione degli scostamenti possibili.</p>
<p>13.7. L&#8217;abbattimento dei tempi lavorativi, congruamente dimostrato, viene realizzato sulla scorta di una duplice azione e cioè, come si legge nell&#8217;offerta di Astaldi s.p.a., «<i>riducendo sia i tempi di esecuzione di alcune fasi lavorative specifiche (scavi, opere strutturali, finiture, ecc.), sia rischedulando le attività , con l&#8217;esecuzione in parallelo su più¹ blocchi, tramite più¹ ditte operanti in contemporanea, così come si evince dal cronoprogramma allegato</i>», e dunque è frutto di siffatte sinergie, della cui ragionevole realizzabilità  non si ha, allo stato, fondato motivo di dubitare, siccome finanche illustrate da tabelle e cronoprogrammi.</p>
<p>13.8. In base a valutazioni analitiche, in altri termini, il r.t.i. aggiudicatario ha determinato gli scostamenti temporali rispetto alle previsioni del progetto e li ha dettagliati per ambito e per corpo di fabbrica, così dimostrando, mediante una sostanziale ottimizzazione delle tempistiche esecutive, il raggiungimento dell&#8217;obiettivo dichiarato.</p>
<p>13.9. La riduzione complessiva dei tempi da 1260 a 1000 giorni è stata ottenuta, con la duplice concomitante azione di cui si è detto, ed è stato previsto che la forza lavoro impiegata per l&#8217;esecuzione dell&#8217;intera opera in cemento armato fosse attivata sin da subito, in tal modo garantendo per le opere di prima realizzazione, quali appunto quelle relative alla fondazione della Struttura NH, maggiori produttività  rispetto agli altri corpi di fabbrica, che verranno realizzati in fase successiva e in parallelo.</p>
<p>13.10. Astaldi s.p.a., in base a tutti questi elementi suffragati da approfondimenti di dettaglio, ha quindi dimostrato in modo più¹ che sufficiente, e congruo, l&#8217;abbattimento massimo dei tempi di esecuzione dell&#8217;ospedale, pari a 260 giorni, con la conseguente infondatezza delle critiche mosse con l&#8217;ordine di censure tecniche qui in esame.</p>
<p>13.11. La valutazione della Commissione giudicatrice dunque, anche per tale specifico profilo, va esente da censura.</p>
<p>14. Infine, con un ultimo ordine di censure tecniche (pp. 34-36 del ricorso) corrispondenti al quinto motivo del ricorso in primo grado, l&#8217;odierna appellante deduce l&#8217;illegittimità  dello scrutinio svolto dalla Commissione giudicatrice in relazione ai sub-elementi 2.3., 2.4., 2.6., 2.7. e 2.9. delle offerte tecniche rispettivamente presentate dalla stessa appellante e da Astaldi s.p.a.</p>
<p>14.1. In riferimento a tali specifici profili di natura tecnica, corrispondenti ai citati sub-elementi, Pessina Costruzioni s.p.a. lamenta rispettivamente che:</p>
<p><i>a)</i> quanto al sub-elemento 2.3., relativo al «<i>miglioramento rivestimento pareti dei servizi igienici con porcellanato tecnico di grandi dimensioni</i>» (pp. 34-35 del ricorso), anzitutto, la Commissione giudicatrice non avrebbe considerato che l&#8217;utilizzo dei pezzi speciali di raccordo tra la pavimentazione, i rivestimenti verticali e l&#8217;attacco del soffitto andrebbero a formare tre spigoli all&#8217;interno dei quali sarà  più¹ facile il deposito e l&#8217;accumulo di polveri e inquinanti e, a seguito dell&#8217;inserimento di tali elementi di raccordo delle lastre di rivestimento con il controsoffitto, risulterà  impossibile l&#8217;inserimento delle lastre di rivestimento nelle dimensioni richieste a base di gara (300&#215;100 cm), in quanto l&#8217;altezza dei servizi igienici è di 250 cm;</p>
<p><i>b)</i> quanto al sub-elemento 2.4., inerente al «<i>miglioramento del materiale dei frangisole esterni tipo &#8220;PF&#8221;, &#8220;LF&#8221;, &#8220;FE3&#8221; e &#8220;FE7&#8221; in ulivo termotrattato</i>» (p. 35 del ricorso), il r.t.i aggiudicatario avrebbe proposto una soluzione meno efficace, rispetto a quella offerta da Pessina Costruzioni s.p.a., consistente in una finitura superficiale del legno in ulivo del frangisole in vernice traspirante protettiva, senza solventi e cobalto, con agenti bioacidi, contro l&#8217;azzurramento, contro funghi e contro l&#8217;attacco degli insetti, senza perà² dettagliare la tipologia di detta finitura, mentre Pessina Costruzioni s.p.a. avrebbe offerto una finitura del legno di tipo AMONN o simili, a base di acqua, con tre mani di stesura di protezione dall&#8217;azzurramento, protezione da muffe, insetti e funghi;</p>
<p><i>c) </i>quanto al sub-elemento 2.6., inerente al «<i>miglioramento dei controsoffitti dei corridoi generali con le rispettive scale d&#8217;attesa con pannelli d&#8217;acciaio</i>» (pp. 35-36 del ricorso), il r.t.i. aggiudicatario avrebbe proposto elementi in acciaio per il controsoffitto, sottolineando la presenza di un quantitativo di riciclato all&#8217;interno del prodotto, pari al 35%, senza che tale percentuale fosse riscontrata all&#8217;interno di nessuna scheda tecnica o catalogo, mentre Pessina Costruzioni s.p.a. avrebbe offerto, fornendo adeguata documentazione, pannelli per il controsoffitto in acciaio costituiti di materiale riciclato fino ad un massimo del 30%, garantendo la completa riciclabilità  in fase di dismissione;</p>
<p><i>d)</i> quanto al sub-elemento 2.7, relativo al «<i>miglioramento dei controsoffitti delle sale dialisi, prelievi trasfusionali etc. con pannelli translucidi retroilluminanti</i>» (p. 36 del ricorso), l&#8217;appellante avrebbe offerto un semplice sistema di pannelli retroilluminanti, che perà² sarebbe stato erroneamente inteso dalla Commissione giudicatrice come un sistema di riproduzioni video-digitale;</p>
<p><i>e) </i>quanto, infine, al sub-elemento 2.9, inerente al «<i>miglioramento finitura pareti degli ambienti con presenza di lavabi con porcellanato tecnico di grandi dimensioni</i>» (p. 36 del ricorso), il r.t.i. aggiudicatario ha proposto l&#8217;inserimento di elementi di raccordo delle lastre di rivestimento con il controsoffitto, inserimento, perà², che &#8211; come l&#8217;appellante ha dedotto <i>sub</i> a) &#8211; non sarebbe realizzabile per la sua incompatibilità  con l&#8217;altezza dei servizi igienici.</p>
<p>14.2. Anche questo ordine di censure, nella sua complessa articolazione, non può trovare accoglimento in quanto nessuna di esse è fondata per le seguenti, rispettive, ragioni:</p>
<p><i>a)</i> quanto al sub-elemento 2.3, anzitutto, le migliorie proposte dal r.t.i. aggiudicatario, diversamente da quanto assume l&#8217;appellante, prevedono una serie di accorgimenti atti a soddisfare pienamente le richieste del bando poichè l&#8217;impiego di pezzi speciali di raccordo proposti, dello stesso materiale del rivestimento in gres porcellanato tecnico, consente una continuità  unica tra il pavimento e il rivestimento e facilita la pulizia, consentendo gli elementi a sguscia, soprattutto negli angoli interni (verticali ed orizzontali), una più¹ agevole pulizia dei rivestimenti, rispetto ad un elemento che costituisce uno spigolo od un angolo vivo, mentre, per quanto concerne l&#8217;altezza, è ovvio che le lastre di gres porcellanato non potranno che essere tagliate a misura in cantiere rispettando l&#8217;altezza dei servizi igienici, pari a 250 cm;</p>
<p><i>b)</i> quanto al sub-elemento 2.4., ancora, l&#8217;appellante fa valere, senza dimostrarla, la presunta miglior qualità  della propria finitura, elemento, perà² e peraltro, del tutto secondario nell&#8217;ambito della complessiva fornitura, che riguardava appunto i frangisole, non potendosi trascurare che il r.t.i. aggiudicatario ha proposto, con soluzione congruamente premiata dalla Commissione, l&#8217;impiego di un frangisole realizzato con legno di ulivo lamellare incollato strutturale, che consente di migliorare, mitigare ed eliminare i difetti propri del legno di ulivo, e tramite l&#8217;utilizzo di tale materiale si assicura una elevata durabilità  del prodotto grazie all&#8217;impiego di materia prima selezionata, di provenienza tracciabile secondo i principÃ® di sostenibilità  ambientale, che esaltano le caratteristiche di durezza del legno di ulivo;</p>
<p><i>c)</i> quanto al sub-elemento 2.6., ulteriormente, il r.t.i. aggiudicatario ha offerto un sistema di controsoffitto che prevede, oltre all&#8217;utilizzo di pannelli in acciaio, la realizzazione di bordi fissi perimetrali in cartongesso in classe di reazione al fuoco &#8220;A1&#8221;, che è stato correttamente valutato dalla Commissione giudicatrice per le loro qualità , essendo peraltro incombustibili, e il loro pregio estetico, senza che a tale valutazione noccia in nessun modo l&#8217;assenza, nella scheda tecnica del prodotto proposto, dell&#8217;indicazione della percentuale del riciclato utilizzato (35%), non necessaria ai fini della valida presentazione dell&#8217;offerta, in quanto tale percentuale, come ogni proposta migliorativa, dovrà  essere debitamente certificata e documentata in sede di esecuzione;</p>
<p><i>d)</i> quanto al sub-elemento 2.7, ancora, il r.t.i. aggiudicatario ha offerto un pannello con una tecnologia <i>Visual Therapy</i> del tipo dimmerabile, che consente di variare l&#8217;intensità  della luce e dei colori con il sistema RGB (<i>Red Green Blue</i>), offrendo un prodotto che è stato correttamente valutato dalla Commissione giudicatrice senza incorrere in manifesti travisamenti dei fatti o vizi logici;</p>
<p><i>e)</i> quanto al sub-elemento 2.9., infine, valgono tutte le considerazioni giù  svolte in riferimento al punto <i>a)</i>, da aversi qui tutte per richiamate, ad evitare inutili ripetizioni contrarie all&#8217;obbligo di sintesi, previsto dal codice di rito (art. 3, comma 2, c.p.a.).</p>
<p>14.3. Ne discende l&#8217;infondatezza anche del quinto, ed ultimo, ordine di censure qui in esame.</p>
<p>15. Quanto sin qui si è esposto circa l&#8217;infondatezza, giù  sul piano tecnico, di tutte le censure sin qui esaminate, nessuna esclusa, esime il Collegio dall&#8217;esaminare il complesso calcolo dei punteggi tecnici esposto dall&#8217;odierna appellante in due apposite tabelle, riproducenti il punteggio assegnato dalla Commissione e quello agognato da Pessina Costruzioni s.p.a., al fine di corroborare il superamento della c.d. prova di resistenza (pp. 36-40 del ricorso), in quanto nessuna di esse, singolarmente esaminata, è risultata essere degna di accoglimento e, pertanto, è del tutto superfluo, ai fini del decidere, scrutinare se ciascuna di esse potrebbe, di per sì© sola o unitamente ad altre, determinare il sovvertimento della graduatoria e la posposizione di Astaldi s.p.a. all&#8217;odierna appellante, in difetto di qualsivoglia plausibile, differente, migliorativa valutazione tecnica invocabile in suo favore.</p>
<p>16. Deve a questo punto essere esaminato il terzo motivo di appello (pp. 40-45 del ricorso), con il quale Pessina Costruzioni s.p.a. deduce l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata nell&#8217;avere dichiarato la irricevibilità  e, comunque, l&#8217;inammissibilità  del quinto motivo dell&#8217;originario ricorso, inerente alla violazione dell&#8217;art. 53, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50 del 2016, disposizione che l&#8217;appellante assume possa essere violata non solo quanto la stazione appaltante abbia diffuso l&#8217;elenco dei soggetti che hanno giù  presentato la domanda, ma anche ove la p.a. consenta la diffusione di notizie su soggetti che non hanno ancora presentato la domanda di partecipazione e che, perà², hanno dimostrato un interesse concreto e attuale alla procedura aperta, come, nel caso di specie, le imprese che hanno chiesto di effettuare il sopralluogo nell&#8217;area di cantiere che, ai sensi dell&#8217;art. 2.8 del disciplinare di gara, era condizione di accesso alla procedura di gara.</p>
<p>16.1. Ciù² è quanto si è verificato nel caso di specie, deduce l&#8217;appellante, atteso che, contrariamente alle previsioni di legge e disattendendo una specifica richiesta, la stazione appaltante ha consentito che fossero accessibili alcuni nomi di imprese interessate all&#8217;appalto nonchè di loro dipendenti e rappresentanti.</p>
<p>16.2. Nei dati divulgati era presente anche il nome di uno dei direttori tecnici di Astaldi s.p.a. e, cioè, di una delle imprese costituenti il r.t.i. aggiudicatario.</p>
<p>16.3. Tale circostanza sarebbe sufficiente, secondo la tesi dell&#8217;appellante, a determinare quello stato di potenziale conflitto di interessi e di distorsione della concorrenza, il cui accertamento dovrebbe condurre necessariamente alla riedizione della gara e che è considerato così rilevante dall&#8217;ordinamento da essere tutelato, nei casi più¹ gravi, da una disposizione incriminatrice penale (art. 326 c.p.).</p>
<p>16.4. La sentenza impugnata, nel dichiarare irricevibile e, comunque, inammissibile il motivo, sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 35 e 120 c.p.a. e dell&#8217;art. 100 c.p.c., in quanto:</p>
<p><i>a)</i> si deve escludere che le previsioni del disciplinare di gara fossero in sì© lesive dell&#8217;interesse, fatto valere dall&#8217;odierno appellante in prime cure, non potendo desumersi nè dalle previsioni dei punti 2.6.1. e 2.8.2. del disciplinare, come ha erroneamente ha affermato il primo giudice, che la comunicazione dei sopralluoghi e le risposte ai quesiti circa le loro modalità  fossero resi di pubblico dominio e, comunque, pervenissero a conoscenza del soggetto che ne avesse fatto richiesto e, cioè, dell&#8217;impresa che avesse fatto richiesta del sopralluogo;</p>
<p><i>b)</i> si deve affermare che sussista un interesse procedimentale dell&#8217;odierna appellante alla riedizione della gara non solo perchè essa, con i primi due motivi di appello sopra esaminati, confida di avere dimostrato la migliore qualità  tecnica della propria offerta, ma anche perchè essa avrebbe presentato comunque un&#8217;offerta economica più¹ vantaggiosa, sicchè, in ipotesi di riedizione del procedimento, Pessina Costruzioni s.p.a. avrebbe fondate e ragionevoli chances di aggiudicarsi la gara.</p>
<p>17. Il motivo deve essere respinto.</p>
<p>17.1. Bene ha rilevato la sentenza impugnata, con statuizione che va immune da censura, come la lamentata violazione dell&#8217;art. 53 del codice dei contratti pubblici si collegava alla circostanza che l&#8217;Azienda avrebbe consentito ai potenziali concorrenti di conoscere quali fossero le imprese, che avevano partecipato alla gara, attraverso la pubblicazione delle richieste di sopralluogo sul portale EmPULIA.</p>
<p>17.2. Questa pubblicazione, come ben rammenta la sentenza qui impugnata, era espressamente contemplata dal disciplinare di gara (combinato disposto dei punti 2.6.1 e 2.8.2).</p>
<p>17.3. La <i>lex specialis</i> aveva infatti previsto, al punto 2.8.2, che «<i>la richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata, tramite EmPULIA, utilizzando la funzionalità  &#8220;Chiarimenti&#8221; con l&#8217;indicazione del nominativo e della qualifica della persona incaricata del sopralluogo</i>» e, al precedente punto 2.6.1., aveva disciplinato tale funzionalità  e aveva disposto che «<i>le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA entro il 19/10/2017</i>», sicchè, come ha ben osservato il primo giudice, le richieste di sopralluogo e le relative risposte sarebbero state pubblicate sul portale EmPULIA, in base alle previsioni appena richiamate, senza prescrizione di anonimato.</p>
<p>17.4. La qui dedotta violazione del principio di anonimato, in asserita violazione dell&#8217;art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, si è perciù² realizzata per effetto di queste previsioni o comunque a tutto concedere, anche se si volesse seguire la tesi dell&#8217;appellante secondo cu da esse non si desumeva con certezza la circostanza della loro pubblicazione sul sito, con la effettiva e successiva pubblicazione delle richieste di sopralluogo e delle risposte dell&#8217;Azienda sul portale, momento nel quale, secondo la tesi dell&#8217;appellante stessa, l&#8217;asserita segretezza dei partecipanti sarebbe stata in concreto compromessa e, cioè, entro il 19 ottobre 2017, con la conseguenza che il ricorso, notificato solo il successivo 5 febbraio 2018, è irrimediabilmente tardivo.</p>
<p>17.5. La corretta statuizione di irricevibilità  del ricorso <i>in parte qua</i> non è in nessun modo incrinata dalle contrarie argomentazioni dell&#8217;appellante (v., in particolare, pp. 42-44 del ricorso), in quanto la contestata violazione della segretezza si sarebbe consumata, al più¹ tardi, al momento della pubblicazione delle richieste di sopralluogo e non giù  a chiusura della gara, diversamente da quanto assume a torto l&#8217;appellante quando sostiene che gli atti con cui sarebbe stata violata la segretezza «<i>hanno acquisito capacità  lesiva solo al momento in cui la stazione appaltante ha disposto l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore di un soggetto terzo</i>» (p. 43 del ricorso), sicchè la relativa censura è irrimediabilmente tardiva, come ha statuito il primo giudice, con motivazione che va quindi anche essa immune da censura.</p>
<p>17.6. Nè gioverebbe osservare in senso contrario che era necessario attendere l&#8217;esatto perimetro dei presentatori dell&#8217;offerta o addirittura l&#8217;esito della gara, perchè, se l&#8217;effetto perturbatore sul regolare svolgimento della gara era dato dalla stessa pubblicazione dei nominativi delle imprese che intendevano partecipare al sopralluogo, era in quel momento che la lesività  anche potenziale della lesione sul regolare svolgimento della gara, siccome denunciata dalla ricorrente, poteva dirsi cristallizzata e non solo dopo la formale presentazione delle offerte.</p>
<p>17.7. E&#8217; evidente che, secondo la stessa prospettazione dell&#8217;appellante, la sola conoscenza di tali nominativi può influenzare negativamente la presentazione delle offerte sicchè delle due l&#8217;una: o l&#8217;effetto perturbatore della gara è immediato, con la conseguenza che le previsioni della <i>lex specialis</i> dovevano essere immediatamente impugnate, o non sussiste perchè la presentazione delle offerte non può essere influenzata <i>ex se</i> dalla mera conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno chiesto di partecipare al sopralluogo prima e con il mero intento di partecipare alla gara.</p>
<p>17.8. La tesi dell&#8217;appellante, per la sua stessa prospettazione, perciù² non sfugge ad una secca alternativa di irricevibilità  o, per converso, di infondatezza.</p>
<p>17.9. Va qui solo aggiunto, per fugare ogni dubbio al riguardo sollevato dall&#8217;appellante nella memoria di replica <i>ex</i> art. 73 c.p.a. depositata il 12 luglio 2019 (v., in particolare, pp. 7-8), che la declaratoria di irricevibilità  della censura per la mancata immediata tempestiva impugnazione del bando non contrasta con i fondamentali principÃ® affermati dall&#8217;Adunanza plenaria nella sentenza n. 4 del 26 aprile 2018 circa l&#8217;onere di impugnare immediatamente il bando in tassative ipotesi, in quanto è evidente la natura immediatamente falsante, per la partecipazione alla gara e per il libero dispiegarsi della concorrenza, della eventuale pubblicazione dell&#8217;elenco dei soggetti che abbiano presentato le offerte prima della scadenza del termine per la presentazione o, ancor più¹ a monte, delle eventuale previsioni del bando che, <i>contra ius</i>, ciù² consentano o addirittura impongano, con la conseguente alterazione della <i>par condicio</i> in favore dei soggetti che, potendo venire a conoscenza degli effettivi &#8211; e non giù , si badi, potenziali &#8211; concorrenti, presentino successivamente la loro offerta in una posizione di indebito vantaggio.</p>
<p>18. In ogni caso, anche se si volesse affermare la portata non immediatamente lesiva di dette previsioni o della anticipata pubblicazione di eventuali elenchi, la tesi dell&#8217;appellante è infondata anche nel merito, nel caso di specie, perchè la mera conoscenza dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto di effettuare il sopralluogo non integra violazione dell&#8217;art. 53, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, nelle procedure aperte, in relazione all&#8217;«<i>elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime</i>» (art. 53, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50 del 2016).</p>
<p>18.1. La richiesta di sopralluogo o la proposizione di quesiti circa le sue modalità  alla stazione appaltante non costituiscono elementi infallibilmente sintomatici, anche per altri soggetti eventualmente interessati a partecipare, di certa futura partecipazione alla gara nè, ancor meno, immediata manifestazione di volontà  partecipativa o forma equipollente di offerta.</p>
<p>18.2. Come infatti ricorda la stessa appellante, la richiesta di sopralluogo è condizione <i>necessaria</i>, ma non <i>sufficiente </i>per la partecipazione alla procedura aperta, che richiede la presentazione di un&#8217;offerta regolare, sicchè la mera conoscenza di soggetti eventualmente interessati al sopralluogo non può equivalere a cognizione dei soggetti che abbiano presentato le offerte, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 53, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, secondo una interpretazione di questa disposizione che, a differenza di quanto sostiene l&#8217;appellante, è tutt&#8217;altro che formalistica, ma rispondente alla <i>ratio</i> della normativa, intesa a garantire la segretezza dei partecipanti e non giù  di ogni operazione prodromica alla eventuale &#8211; e si sottolinea meramente eventuale &#8211; partecipazione alla gara.</p>
<p>18.3. Una diversa interpretazione, quale quella propugnata dall&#8217;appellante, comporterebbe un arretramento della tutela a tutti gli atti meramente prodromici o preparatori alla eventuale partecipazione, con la conseguenza di rendere incerta la regolarità  della gara, <i>ex post</i>, in presenza di qualsivoglia notizia, impossibile a circoscriversi <i>a priori</i>, circa soggetti potenzialmente interessati alla partecipazione, ciù² che non risponde certamente nè all&#8217;interesse di una vera concorrenza nè alla tutela del buon andamento e dell&#8217;imparzialità  della pubblica amministrazione, soggetta al rischio di annullamento dei propri atti a fronte della più¹ ipotetica, e anticipata, &#8220;fuga di notizie&#8221; del tutto aleatorie per le sorti della gara e di chi vi partecipa effettivamente.</p>
<p>18.4. Tanto basta a determinare la reiezione del terzo motivo qui in esame, tralasciando e ritenendo comunque assorbita ogni considerazione sull&#8217;interesse procedimentale dell&#8217;appellante a dedurre la violazione, da parte dell&#8217;odierno appellante, interesse che certo sussiste, diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice, e non può negarsi laddove conduca ad una riedizione della gara e alla possibilità , per la ricorrente, di aggiudicarsi la gara.</p>
<p>19. Le ragioni appena enunciate giustificano, senza inutili ripetizioni degli argomenti, sin qui esposti, contrarie al fondamento obbligo di sintesi prescritto dal codice di rito (art. 3, comma 2, c.p.a.), anche la reiezione del sesto motivo dell&#8217;originario ricorso, riproposto dall&#8217;appellante con il quarto motivo (pp. 45-48 del ricorso), a mezzo del quale si deduce la violazione del principio dell&#8217;anonimato e dell&#8217;art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016 per avere reso pubblici nella piattaforma EmPULIA i nominativi di numerosi operatori economici interessati ad eseguire il sopralluogo obbligatorio o che hanno formulato richiesta di chiarimenti, finanche eludendo l&#8217;invito di un operatore economico a garantire l&#8217;anonimato.</p>
<p>19.1. Le argomentazioni dell&#8217;appellante devono essere respinte perchè, come questa Sezione ha osservato in analogo precedente (Cons. St., sez. III, 6 febbraio 2017, n. 515) che riguardava addirittura un sopralluogo collettivo da parte di diversi operatori economici, non vi è violazione della segretezza al cospetto della mera casuale conoscenza dei nominativi dei soggetti interessati o addirittura &#8211; nel caso esaminato dal precedente citato &#8211; partecipanti al sopralluogo, non potendo tale conoscenza ritenersi circostanza idonea ad influenzare il corretto svolgimento della gara e il libero gioco della concorrenza al di là  delle ipotesi, tassative, coperte dal principio di segretezza e codificate nell&#8217;attuale art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p>19.2. Di qui, per tutte le ragioni sin qui espresse, la reiezione anche del quarto ed ultimo motivo di appello in esame.</p>
<p>20. Alla reiezione di tutti i motivi sin qui esaminati non può che seguire il rigetto della domanda risarcitoria, riproposta dall&#8217;odierna appellante (pp. 49-50 del ricorso), difettando il necessario presupposto della accertata illegittimità  degli atti di gara, contestati nel presente giudizio e risultati, invece, immune da qualsivoglia censura.</p>
<p>21. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l&#8217;appello deve essere respinto, con la conseguente conferma, anche per dette ragioni, della sentenza qui impugnata.</p>
<p>21.1. Si deve qui solo aggiungere, per completezza motivazionale, che le censure dell&#8217;originario ricorso incidentale di primo grado riproposte, seppure in via subordinata, da Astaldi s.p.a. ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 101, comma 2, c.p.a. nella memoria difensiva depositata il 21 maggio 2019 (pp. 2-20), non possono trovare ingresso nel presente giudizio siccome inammissibili, perchè, a fronte della espressa declaratoria di improcedibilità  del suo ricorso incidentale da parte del primo giudice, Astaldi s.p.a. non si sarebbe dovuta limitare a riproporre le proprie censure ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, c.p.a., ciù² che, peraltro, a rigore non ha fatto perchè le ha articolate solo nella memoria difensiva del 21 maggio 2019 e non nel termine per la sua costituzione, ma avrebbe dovuto proporre uno specifico appello incidentale (v., <i>ex plurimis</i>, Cons. St., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 5499).</p>
<p>21.2. In ogni caso dette censure sarebbero improcedibili anche per difetto di interesse, essendo subordinate all&#8217;accoglimento dell&#8217;appello proposto da Pessina Costruzioni s.p.a., invece qui <i>in toto</i> respinto, seppure per le ragioni tutte sopra esposte.</p>
<p>22. La sentenza impugnata, conclusivamente, merita conferma, seppure per le ragioni tutte sopra esposte, stante, soprattutto, l&#8217;insufficienza, l&#8217;incompletezza e l&#8217;erroneità  delle sue motivazioni nel dichiarare inammissibili le molteplici censure tecniche sollevate nel presente giudizio da Pessina Costruzioni s.p.a.</p>
<p>23. In linea generale, tuttavia, e conclusivamente questo Collegio deve ribadire, per la loro importanza sistematica, i principÃ® di diritto sopra affermati (v., in particolare, Â§Â§ 6. e 6.2.), in consonanza con l&#8217;insegnamento dell&#8217;Adunanza plenaria, qui applicato al diritto e al processo dei contratti pubblici, e cioè che:</p>
<p><i>a)</i> la motivazione tautologica non è sindacabile dal giudice dell&#8217;appello, in quanto essa costituisce un atto d&#8217;imperio immotivato e, dunque, non è nemmeno integrabile da detto giudice, se non con il riferimento alle più¹ varie, ipotetiche congetture circa la vera <i>ratio decidendi</i> della sentenza impugnata, che tuttavia non è dato rinvenire nel suo <i>corpus</i> motivazionale, sicchè una sentenza &#8220;congetturale&#8221;, che affida al giudice dell&#8217;appello il compito impossibile di &#8220;intuire&#8221; quale sia stato il suo <i>iter</i> logico, è, per definizione, una non-decisione giurisdizionale &#8211; o, se si preferisce, e all&#8217;estremo opposto, un atto di puro arbitrio &#8211; e, quindi, un atto di abdicazione al proprio potere-dovere decisorio da parte del giudice;</p>
<p><i>b)</i> una sentenza che, quindi, non eserciti alcun sindacato giurisdizionale sull&#8217;attività  valutativa da parte della Commissione giudicatrice, affermando <i>sic et simpliciter</i> che il ricorso a tal fine proposto da un concorrente solleciterebbe un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo, senza perà² in alcun modo supportare tale affermazione con una almeno sintetica disamina circa il contenuto delle censure tecniche, e trincerandosi apoditticamente dietro la natura non anomala o non manifestamente irragionevole della valutazione espressa dalla Commissione, reca una motivazione tautologica e, in quanto tale, meritevole di annullamento con rinvio al primo giudice, ai sensi dell&#8217;art. 105, comma 1, c.p.a., per nullità  della stessa sentenza in difetto assoluto di motivazione.</p>
<p>24. Le spese del presente grado del giudizio, attesa la complessità  delle questioni di fatto e dei principi di diritto, sin qui esposti, che hanno richiesto a questo Collegio una cospicua integrazione motivazionale della sentenza impugnata, possono essere interamente compensate tra le parti.</p>
<p>24.1. Rimane definitivamente a carico di Pessina Costruzioni s.p.a., per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto da Pessina Costruzioni s.p.a., lo respinge e per l&#8217;effetto conferma, anche ai sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.</p>
<p>Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.</p>
<p>Pone definitivamente a carico di Pessina Costruzioni s.p.a. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-9-2019-n-6058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.6058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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