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	<title>2/9/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/9/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1056</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-2-9-2004-n-1056/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-2-9-2004-n-1056/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1056</a></p>
<p>Pres. Amoroso, Est. Ranalli Zenobi (Avv. M. Discepolo) c. Provincia di Ancona (Avv. A Mastri) dirigenza pubblica: illegittimità dell&#8217;assegnazione del posto in virtù esclusivamente del possesso di un titolo di studio tra i vari richiesti nell&#8217;avviso di selezione Lavoro nella P.A. – Incarichi per la dirigenza amministrativa – Avviso di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-2-9-2004-n-1056/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1056</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-2-9-2004-n-1056/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1056</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso, Est. Ranalli<br /> Zenobi (Avv. M. Discepolo) c. Provincia di Ancona (Avv. A Mastri)</span></p>
<hr />
<p>dirigenza pubblica: illegittimità dell&#8217;assegnazione del posto in virtù esclusivamente del possesso di un titolo di studio tra i vari richiesti nell&#8217;avviso di selezione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro nella P.A. – Incarichi per la dirigenza amministrativa – Avviso di conferimento di contratto per la copertura di un posto di dirigente amministrativo – Richiesta di una pluralità di titoli – Implicita equipollenza – Assegnazione incarico solo in base ad un particolare titolo di studio – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora l’avviso per il conferimento di incarico di dirigente del settore lavori pubblici, richieda agli aspiranti il possesso di un titolo tra i vari indicati, risulta illegittima la scelta operata dall’amministrazione in virtù, solo ed unicamente, del possesso di un particolare titolo, in quanto tale decisione equivale ad un implicito, ma evidente disconoscimento della validità degli altri titoli di studio, individuati a monte dalla stessa P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">dirigenza pubblica: illegittimità dell’assegnazione del posto in virtù esclusivamente del possesso di un titolo di studio tra i vari richiesti nell’avviso di selezione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</p>
<p></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.1396 del 1997 proposto dalla<br />
dott.ssa <b>ZENOBI Ombretta</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Discepolo, presso il quale è elettivamente domiciliata in Ancona, Via Matteotti n.99;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>PROVINCIA di ANCONA</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Mastri ed elettivamente domiciliato in Ancona, C.so Garibaldi n.124;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; dell’avv. <b>Tamburini Gianfranco</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del decreto 2.10.1997 n.142 con cui il Presidente della Provincia di Ancona ha conferito all’avv. Tamburini l’incarico, per sei mesi, di dirigente del IV settore;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia intimata;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, il Cons. Luigi Ranalli;<br />
Uditi l’avv. Discepolo per la ricorrente e l’avv. Giovanni Carotti, in sostituzione dell’avv. Mastri, per la Provincia resistente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>I &#8211; A seguito di avviso del 21.8.1996, pubblicato per il conferimento dell’incarico a tempo indeterminato di un contratto di diritto pubblico per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, il Presidente della Provincia di Ancona ed il Dirigente del Settore personale, con decreto 12.11.1996 n.204, individuati tre aspiranti in possesso dei necessari requisiti (Dubbini Raffella, Tamburini Gianfranco e Zenobi Ombretta), aveva conferito l’incarico alla dott.ssa Dubbini Raffaella, motivando la scelta con la necessità di privilegiare il diploma di laurea in giurisprudenza, più attinente alle peculiari funzioni attribuite al Servizio amministrativo dei lavori pubblici, cui si riferiva il posto da conferire, non sussistendo, di contro, sostanziali differenze di competenza, idoneità e capacità dai curricula dei tre aspiranti all’incarico.<br />
Considerato che si era reso vacante il posto di Dirigente del IV Settore “Politiche scolastiche, Sport, Formazione professionale, Valorizzazione beni culturali, Cultura e Pace”, il Presidente della Provincia ed il Dirigente del Settore personale, con decreto 3.10.1997 n.142, hanno utilizzato la selezione come sopra effettuata, affidando il relativo incarico a tempo determinato (sei mesi rinnovabili), all’avv. Tamburini Gianfranco, ritenendo, anche in questo caso, di dover privilegiare il possesso della laurea in giurisprudenza, perché più attinente alle peculiari funzioni in campo amministrativo dei dirigenti amministrativi.<br />
Il decreto n.142/1997 è stato impugnato dalla dott.ssa Zenobi Ombretta, già inserita nella precedente selezione, con il ricorso in esame, notificato il 21.11.1997 e depositato il 24 successivo, deducendosi eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti, in quanto:<br />
1) la ricorrente è in possesso del diploma di laurea in sociologia (conseguito con il punteggio di 106/110 e non 96/110, come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato) e presta servizio come funzionario presso l’Amministrazione provinciale dal 31.12.1981: orbene, la ritenuta opportunità di preferire nell’incarico l’avv. Tamburini, in quanto in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, titolo di studio ritenuto più consono alle mansioni del posto, è illogica proprio perché il IV Settore deve occuparsi di “politiche scolastiche, sport, formazione professionale, valorizzazione dei beni culturali, cultura e pace” e non si può affatto ritenere che in queste materie, di natura non prettamente giuridica, la laurea in giurisprudenza assicuri senz’altro una maggiore competenza rispetto alla laurea in sociologia, tant’è che il precedente titolare del posto era laureato in economia e commercio.<br />
Inoltre, neppure si può validamente ritenere che la laurea in giurisprudenza costituisca, in linea di principio, titolo di preferenza per l’accesso al posto di dirigente amministrativo, perché tanto non è affatto previsto dal regolamento dei concorsi, cui rinvia l’art.71 dello Statuto della Provincia per l’affidamento degli incarichi in questione;<br />
2) non sono stati affatto considerati alcuni elementi a favore della ricorrente, quali il miglior voto di laurea, la maggiore esperienza professionale acquisita nell’espletamento delle funzioni della qualifica immediatamente inferiore e la rilevante economia di spesa che si poteva ottenere, essendo la ricorrente già in servizio presso la stessa Amministrazione provinciale: del resto, ai sensi dell’art. 7, u.c., del D.Lgs. n.29/1993, gli incarichi esterni possono essere conferiti soltanto per esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale interno;<br />
3) il regolamento provinciale sui concorsi, cui rinvia l’art. 71 dello Statuto, non menziona quale requisito di accesso agli incarichi dirigenziali l’esercizio dell’attività libero professionale, né si comprende per quale motivo, nella fattispecie, tanto è stato ritenuto possibile per l’affidamento dell’incarico all’avv. Tamburini.</p>
<p>II &#8211; La difesa dell’Amministrazione provinciale di Ancona, con la memoria di costituzione in giudizio e successiva memoria depositata il 26.6.2004, ha replicato ai singoli gravami, concludendo perché il ricorso sia respinto in quanto infondato.</p>
<p>III &#8211; Tanto premesso, il Collegio considera che l’intervenuto decorso del periodo dell’incarico conferito al controinteressato nelle more del giudizio non determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (v.si Cons. Stato, sez. VI, 16 settembre 2002 n.4632; sez. IV, 24 settembre 1997 n.1004) e tanto è ancor più evidente a seguito della possibilità di risarcire – se, ovviamente, ne sussistono i presupposti &#8211; il danno illegittimamente arrecato anche a posizioni di interesse legittimo pretensivo, ormai notoriamente ammesso dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.<br />
Nel merito, ad avviso del Collegio:<br />
a) è senz’altro infondato il terzo motivo di gravame.<br />
Il requisito per il conferimento dell’incarico &#8211; in alternativa al servizio almeno quinquennale prestato presso Enti pubblici o privati in posizione corrispondente all’VIII qualifica funzionale &#8211; della “esperienza di cinque anni di comprovato esercizio professionale, correlato al titolo di studio richiesto, con relativa iscrizione all’albo, ove necessaria” era stato espressamente previsto nell’avviso del 21.8.1996;<br />
b) è, invece, fondato il secondo profilo di illegittimità dedotto con il primo motivo di gravame.<br />
Infatti, una volta che l’Amministrazione provinciale ha inteso avvalersi della precedente selezione effettuata per il conferimento dell’incarico di Dirigente del settore lavori pubblici, nel relativo avviso del 21.8.1996 era stato pur sempre richiesto agli aspiranti all’incarico il possesso del “diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e titoli equipollenti”, senza alcuna indicazione di preferenza di un titolo di studio rispetto all’altro.<br />
Di conseguenza, allorché, come avvenuto nella fattispecie, è stato ritenuto determinante ai fini del conferimento dell’incarico, solo ed unicamente il possesso della laurea in giurisprudenza, questa decisione equivale ad un implicito, ma evidente disconoscimento della validità degli altri titoli di studio, considerati, invece, altrettanto idonei dall’avviso di selezione, in modo, peraltro, conforme alle norme regolamentari previste per l’accesso al posto, né è consentito all’Amministrazione, con successive e discrezionali valutazioni, disattendere le relative e vincolanti prescrizioni.<br />
Attesa la fondatezza del suindicato motivo di illegittimità, il ricorso va accolto, restando assorbito l’esame degli altri motivi di impugnazione.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il decreto 2 ottobre 1997 n.142, congiuntamente adottato dal Presidente della Provincia di Ancona e dal Dirigente del Settore personale.<br />
Condanna la Provincia di Ancona al pagamento della somma di Euro 1500,00 (millecinquecento/00) a favore delle ricorrente, dott.ssa Zenobi Ombretta, per spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7 luglio 2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. Bruno Amoroso	Presidente <br />	<br />
Dott. Luigi Ranalli 	Consigliere, est.<br />	<br />
Dott. Galileo Omero Manzi	Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-2-9-2004-n-1056/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1056</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1071</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-2-9-2004-n-1071/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-2-9-2004-n-1071/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1071</a></p>
<p>Pres. Amoroso, Est. Manzi. Solazzi (Avv. A. Mastri) c. Consorzio Zone Imprenditoriali della Provincia di Ancona – ZIPA (Avv. A.Lucchetti), INPDAP (n.c.) sulla contemporanea titolarità di rapporti di lavoro da parte dello stesso dipendente della P.A con effetti sulla corresponsione dei contributi previdenziali Lavoro nella P.A – Dipendente di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-2-9-2004-n-1071/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1071</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-2-9-2004-n-1071/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1071</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso, Est. Manzi. <br /> Solazzi (Avv. A. Mastri) c. Consorzio Zone Imprenditoriali della Provincia di Ancona – ZIPA (Avv. A.Lucchetti), INPDAP (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla contemporanea titolarità di rapporti di lavoro da parte dello stesso dipendente della P.A con effetti sulla corresponsione dei contributi previdenziali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro nella P.A – Dipendente di un consorzio contemporaneamente consulente di ente associato – contributi previdenziali – Non sono dovuti</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ da respingere la domanda di accertamento avanzata con ricorso al fine di qualificare come lavoro dipendente il rapporto di collaborazione sorto tra un dipendente di Consorzio ed altro Ente associato, essendo tale fattispecie da qualificare come rapporto di collaborazione professionale .Ne consegue che, la corresponsione del compenso monetario a favore del dipendente, non è assoggettabile a contribuzione previdenziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla contemporanea titolarità di rapporti di lavoro da parte dello stesso dipendente della P.A con effetti sulla corresponsione dei contributi previdenziali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.770 del 1997 proposto da<br />
<b>SOLAZZI Paolo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Mastri, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n.124;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI della PROVINCIA di ANCONA – Z.I.P.A.</b>, in persona del suo Presidente pro-tempore rap-presentante legale, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Lucchetti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n.156;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<b>ISTITUTO NAZIONALE di PREVIDENZA per i DIPENDENTI dell’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – I.N.P.D.A.P.</b> – con sede in Roma, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della deliberazione n.3183 del 12.3.1997, del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Z.I.P.A. con sede in Ancona, relativa al disposto recupero di somme indebitamente corrisposte al ricorrente a titolo di contribuzioni previdenziali.<br />
&#8211; di ogni atto preparatorio, preordinato, presupposto e connesso, ivi comprese la determinazione del 29.1.1996, la deliberazione n.3158 dell’11.12.1996 dello stesso Consiglio di Amministrazione del Consorzio Z.I.P.A. e la comunicazione n.14601 del 24.4.19<br />
nonchè per la declaratoria<br />
della natura di pubblico impiego del rapporto di collaborazione lavo-rativa intercorsa tra il ricorrente e il consorzio intimato;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato consorzio Z.I.P.A.;<br />
Vista l’ordinanza 25 giugno 1997, n.328, di reiezione dell’istanza cautelare;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sotegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;<br />
Uditi l’avv. Roberto Tiberi, sostituto processuale dell’avv. A.Ma-stri per il ricorrente e l’avv. Alessandro Lucchetti, sostituto processuale dell’avv. Alberto Lucchetti, per il Consorzio resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente ha svolto dal 29.1.1982 al 31.12.1996 l’incarico di Ragioniere del Consorzio per le zone Imprenditoriali della Provincia di Ancona – Z.I.P.A. – costituito ai sensi del titolo IV della legge comunale e provinciale di cui al R.D. 3 marzo 1933 n.783, quale consorzio volontario cui aderiscono la Provincia di Ancona, i Comuni di Ancona, Falconara e Numana e la Camera di Commercio della Provincia di Ancona.<br />
Tale incarico era stato conferito al Solazzi in quanto vice Ragionere capo della Provincia di Ancona, previa autorizzazione dell’Ammi-nistrazione di cui risultava dipendente, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto del Consorzio Z.I.P.A. che prevedeva la possibilità di affidare al personale degli Enti associati le funzioni di Segretario e di Ragioniere del Consorzio, previo consenso dell’Amministrazione di rispettiva appartenenza.<br />
Il suddetto rapporto di collaborazione del Solazzi è continuato fino al 31.12.1996, data di collocamento a riposo del medesimo quale Ragioniere Capo della Provincia di Ancona;<br />
Tale rapporto di collaborazione lavorativa del ricorrente con il Consorzio Z.I.P.A. è stato qualificato nel tempo come rapporto di lavoro dipendente da parte dell’Ente il quale ha provveduto ad assoggettare il relativo compenso economico corrisposto al Ragioniere a contribuzione previdenziale.<br />
Dopo l’interruzione del rapporto di collaborazione lavorativa suddetto, l’Ente consortile intimato con la delibera oggetto di impugnazione ha deciso di promuovere le opportune azioni per procedere al recupero dei contributi previdenziali corrisposti sui compensi erogati nel tempo al Solazzi, sul presupposto della insussistenza di obblighi contributivi a carico del Consorzio, atteso che il rapporto di collaborazione intercorsa con il Solazzi non si configurava come rapporto di lavoro dipendente, ma come semplice collaborazione professionale, con riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale dell’Ammini-strazione civile del Ministero dell’Interno con circolare n.10 del 5 marzo 1996, che esclude dalla retribuzione contributiva i compensi percepiti dal Segretario Comunale e provinciale e, quindi, anche dai suddetti ragionieri per lo svolgimento di prestazioni diverse ed autonome rispetto a quelle che caratterizzano il rapporto di lavoro dipendente con gli Enti locali di appartenenza.<br />
Avverso l’accennata delibera di diversa qualificazione professionale del suo pregresso rapporto di collaborazione lavorativa con il Consorzio Z.I.P.A., il dott. Solazzi ha proposto ricorso giurisdizionale notificato il 5.6.1997, depositato al successivo 14.6.1997, deducendo al riguardo censure di violazione di legge e di eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e contraddittorietà.<br />
In primo luogo, la parte ricorrente si duole della violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n.241 del 1990, in quanto l’adozione della delibera oggetto di gravame non è stata preceduta da rituale avviso di avvio di procedimento, la cui omissione ha impedito all’interessato di fornire i propri chiarimenti in merito all’iniziativa dell’Amministra-zione culminata con l’adozione dell’impugnato atto di recupero di contributi previdenziali.<br />
Le determinazioni amministrative oggetto di sindacato giurisdizionale sono ritenute il frutto della violazione ed errata applicazione dell’art.1 della legge 26 giugno 1965 e dello stesso statuto del consorzio Z.I.P.A., dal momento che il rapporto di collaborazione lavorativa instauratosi tra il Solazzi e l’Ente in forza dell’incarico al medesimo conferito nel tempo in quanto vice Ragioniere e poi Ragioniere capo della Provincia di Ancona, è stato sempre qualificato dall’Ente come rapporto di pubblico impiego continuativo, ancorchè simultaneo a quello principale prestato alle dipendenze dell’Ente locale di appartenenza aderente al Consorzio, il cui statuto prevedeva espressamente la possibilità per l’Ente Consortile di avvalersi della collaborazione dei dipendenti degli Enti Consorziati per lo svolgimento delle funzioni lavorative demandate alla struttura burocratica del Consorzio.<br />
Da ciò quindi la contraddittorietà dell’operato dell’Ente che con il provvedimento impugnato ha immotivatamente smentito al proprio precedente comportamento concretizzatosi con l’assoggettamento a contribuzione previdenziale dei compensi retributivi erogati in precedenza al proprio Ragioniere.<br />
Con il ricorso è stata anche proposta un’autonoma azione di accertamento del diritto del deducente a vedere qualificato come rapporto di lavoro dipendente di pubblico impiego le prestazioni di collaborazione lavorativa rese nel tempo in favore del Consorzio Z.I.P.A..<br />
Per contrastare l’iniziativa giudiziaria di parte ricorrente, si è costituito in giudizio in data 24.6.1997 l’intimato consorzio Z.I.P.A. il cui difensore ha preliminarmente opposto l&#8217;irricevibilità del ricorso, relativamente alle determinazioni di bilancio assunte dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 29.11.1996, richiamate nella delibera impugnata, attesa l’avvenuta piena conoscenza di tale statuizione nello stesso giorno di adozione da parte del ricorrente che era presente alla riunione dell’organo amministrativo consortile, la cui tar-diva avvenuta impugnazione, renderebbero inammissibili le censure prospettate avverso la successiva delibera oggetto di gravame in questa sede per mancata impugnazione degli atti presupposti, nonché della circolare I.N.P.D.A.P. del 3.3.1996 alla quale il Consorzio ha inteso dare applicazione con la delibera impugnata.<br />
Nel merito, il difensore dell’Amministrazione resistente contesta la fondatezza delle censure dedotte con l’atto introduttivo del giudizio sul presupposto che il rapporto di collaborazione lavorativa intercorso nel tempo tra il Solazzi ed il Consorzio Z.I.P.A., non può essere qualificato come rapporto di lavoro dipendente, configurandosi come incarico professionale retribuito con un emolumento predeterminato che, come tale, non può essere assoggetto a contribuzione previdenziale e da ciò la ritenuta correttezza dell’operato dell’Ente oggetto di sindacato in questa sede che si è determinato per riconsiderare le proprie precedenti determinazioni che avevano portato a qualificare erroneamente, come rapporto di lavoro dipendente, il suddetto incarico lavorativo, alla luce dei chiarimenti forniti dal competente Istituto di previdenza I.N.P.D.A.P. con la circolare soprarichiamata.<br />
Con ordinanza n.328 del 25 giugno 1997, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente. Con memoria conclusionale depositata in data 16.4.2004, i difensori di parte ricorrente e di parte resistente hanno diffusamente ribadito le proprie tesi e conclusioni.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) &#8211; Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame della preliminare eccezione di rito opposta dalla parte resistente, attesa l’infondatezza del ricorso nei suoi diversi capi impugnatori e dichiarativi.</p>
<p>2) &#8211; Per motivi di ordine logico, ravvisa opportuno il Collegio esaminare in primo luogo l’azione di accertamento della natura del rapporto di collaborazione lavorativa intercorsa tra il ricorrente e l’Ente Consortile intimato che il deducente ritiene qualificabile, ad ogni effetto di legge, come rapporto di lavoro subordinato.<br />
A tale riguardo, il Collegio ritiene di non potersi discostare dalle conclusioni formulate dal Tribunale in sede di delibazione di identico ricorso promosso da altro collaboratore investito nel contempo delle funzioni di Segretario dello stesso consorzio resistente, in quanto Segretario generale dell’Amministrazione provinciale e di Ancona (TAR Marche, 9 maggio 1996, n.221).<br />
Alla luce di quanto precisato in tale precedente giurisprudenziale, ritiene il Collegio che l’attività lavorativa disimpegnata dal deducente presso il Consorzio Z.I.P.A., più che adempimento di obblighi derivanti da un autonomo rapporto di impiego con l’Ente consortile, costituiva una estensione dei compiti propri della posizione funzionale ricoperta presso uno degli enti consorziati dal momento che l’incarico di Segretario del Consorzio e di Ragioniere dello stesso, nel caso del ricorrente, per espressa previsione dell’art.159 del R.D. 3 marzo 1934 n.383, recante il Testo unico della legge comunale vigente al momento della relativa nomina e degli artt.23 e 24 dello Statuto del Consorzio, è stato conferito non tanto a titolo personale, ma essenzialmente “ratione officii”.<br />
Il convincimento del Collegio trova conferma testuale nel contenuto dell’originaria delibera del Consiglio direttivo del Consorzio Z.I.P.A. n.1896 del 29 gennaio 1982, con la quale, in sede di affidamento al Solazzi dell’incarico di ragioniere del Consorzio, l’organo amministrativo dell’Ente Consortile ha puntualmente dato atto che tale nomina trovava giustificazione nel collocamento a riposo, in qualità di ragioniere capo dell’Amministrazione Provinciale di Ancona del rag. Barbacelli che rivestiva in forza di tale qualifica anche il corrispondente incarico presso il Consorzio Z.I.P.A.. La ritenuta impossibilità di qualificare come autonomo il rapporto di lavoro che veniva a costituirsi tra i consorzi costituiti tra gli Enti locali ed i collaboratori dipendenti degli enti consorziati, trova ulteriore conferma nella puntuale previsione dell’art.159 del citato testo unico n.383 del 1934, che ha limitato l’iscrizione agli Enti previdenziali del solo personale assunto direttamente dai consorzi, escludendolo invece espressamente per i collaboratori dipendenti degli enti consorziati.<br />
La circostanza dell’intervenuto assoggettamento a contribuzione previdenziale pensionistica del compenso erogato dal Consorzio Z.I.P.A. al dott. Solazzi, con iscrizione alla Cassa di Previdenza dei Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.), non si rivela risolutiva, secondo il Collegio, per addivenire ad una diversa qualificazione del rapporto di collaborazione lavorativa intercorso tra il ricorrente ed il Consorzio resistente.<br />
Infatti, come si è precisato, il medesimo non può in ogni caso essere considerato come autonomo rapporto di pubblico impiego, in quanto privo del carattere di esclusività delle relative prestazioni, stante il divieto di cumulo di impieghi operante per i dipendenti pubblici, tenuto conto della contemporanea titolarità di altro rapporto di lavoro con impegno orario prevalente, tra i cui compiti erano appunto ricompresi anche le funzioni di Ragioniere del Consorzio Z.I.P.A. assunto con il consenso della Giunta provinciale, il cui impegno in termini temporali risultava indubbiamente limitato e comunque tale da non compromettere la funzionalità delle incombenze proprie dell’impiego principale.<br />
Donde, alla luce del riferito carattere del rapporto di collaborazione lavorativa intercorso tra il ricorrente ed il Consorzio Z.I.P.A. e della sua natura accessoria rispetto al rapporto di impiego principale instaurato dal deducente con l’Amministrazione provinciale, lo stesso si qualificava più come rapporto di collaborazione professionale che come rapporto di lavoro dipendente e comportava la corresponsione di un compenso monetario non assoggettabile a contribuzione previdenziale, dal momento che, per effetto del conferimento del relativo incarico professionale, il Consorzio non era tenuto ad alcuna autonoma iscrizione dei collaboratori dipendenti agli enti previdenziali.Pertanto, con riferimento a quanto precisato, va respinta la domanda di accertamento avanzata con il ricorso, preordinata a vedere qualificato, ai fini previdenziali, il rapporto di collaborazione lavorativa intercorso tra il ricorrente ed il Consorzio Z.I.P.A. come autonomo rapporto di lavoro dipendente, attesa la dimostrata natura accessoria e professionale delle incombenze disimpegnate dal deducente in qualità di Ragioniere del Consorzio Z.I.P.A. il cui incarico non a caso è venuto meno con la risoluzione del rapporto di impiego pubblico principale con l’Ammini-strazione provinciale, a conferma della richiamata natura complementare di tale ufficio.</p>
<p>3) &#8211; La riconosciuta infondatezza del capo accertativo del ricorso comporta anche la reiezione del capo impugnatorio stesso pure proposto con l’iniziativa giudiziaria e preordinato all’invalidazione dell’epigra-fata delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Z.I.P.A. n.3183 del 12.3.1997, con cui è stato deciso di promuovere le necessarie iniziative per ottenere il recupero dei contributi previdenziali asseriti indebitamente versati al competente ente previdenziale, a fronte dei compensi monetari corrisposti nel tempo al ricorrente a titolo di retribuzione o di compensi professionali per l’attività di Ragioniere svolta nell’interesse dello stesso ente consortile.<br />
A prescindere dalla circostanza che tale paventato recupero, ad avviso del Collegio, non potrà giammai riguardare il ricorrente, essendo stati incamerati i relativi contributi del competente Ente previdenziale nei cui confronti andavano dunque rivolte le richieste di rimborso e, semmai, le successive iniziative giudiziarie, una volta acclarato che il versamento di tali contribuzioni non potrà dare luogo ad alcuna valorizzazione ai fini della liquidazione di trattamenti previdenziali aggiuntivi rispetto a quelli spettanti in dipendenza dell’intercorso rapporto di impiego principale con l’Amministrazione provinciale di Ancona, ne deriva l’assoluta infondatezza delle dedotte censure di violazione di legge di eccesso di potere.<br />
Infatti, dal momento che obbligato a tale paventato recupero sarà comunque l’Ente previdenziale che ha incamerato indebitamente i contributi versati dal Consorzio, ritiene il Collegio che non si rendeva affatto necessario il coinvolgimento notiziale nell’iniziativa del ricorrente al quale, pertanto, non doveva essere comunicato alcun avviso di avvio del procedimento, visto che destinatario della relativa pretesa restitutoria risultava il solo Ente previdenziale.<br />
Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto.<br />
Sussistono nel contempo apprezzabili ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.</p>
<p>Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21 aprile 2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. Bruno Amoroso	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Luigi Ranalli	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. Galileo Omero Manzi	&#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-2-9-2004-n-1071/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1071</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale centrale d&#8217;appello &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-centrale-dappello-sentenza-2-9-2004-n-287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-centrale-dappello-sentenza-2-9-2004-n-287/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale centrale d&#8217;appello &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.287</a></p>
<p>Pres. PISCITELLI, Est. DE SANCTIS Procuratore Generale c/ G. Esposito (avv. R. Chiriano) sul termine di 120 gg. posto per l&#8217;atto di citazione in caso di pluralità di soggetti invitati a dedurre Corte dei Conti – Giudizio di responsabilità amministrativa &#8211; Atto di citazione da parte del P.R. – Pluralità</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-centrale-dappello-sentenza-2-9-2004-n-287/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale centrale d&#8217;appello &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. PISCITELLI, Est. DE SANCTIS<br /> Procuratore Generale c/ G. Esposito (avv. R. Chiriano)</span></p>
<hr />
<p>sul termine di 120 gg. posto per l&#8217;atto di citazione in caso di pluralità di soggetti invitati a dedurre</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corte dei Conti – Giudizio di responsabilità amministrativa &#8211; Atto di citazione da parte del P.R. – Pluralità di soggetti invitati a dedurre – Termine di 120 gg. – Decorrenza &#8211;  Dal ricevimento da parte del P.R. delle deduzioni dell’ultimo indagato</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso di invito a dedurre emesso sin dall’origine dal P.R nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di 120 gg. stabilito affinché quest’ultimo depositi l’atto di citazione dovrà essere computato con riferimento alla scadenza del termine per le deduzioni da parte dell’ultimo dei soggetti indagati, destinatari dell’invito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO</b></p>
<p>composta dai seguenti magistrati:<br />
dott.	Gabriele	DE SANCTIS &#8211;	Presidente f.f. relat.;<br />
dott.	Mario 	CASACCIA	&#8211;	Consigliere;<br />
dott.	Antonio	D&#8217;AVERSA	&#8211; Consigliere;<br />
dott.	Giovanni	PISCITELLI	&#8211; Presidente;<br />
dott.	Stefano	IMPERIALI	&#8211;	Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sull&#8217;appello proposto dal</p>
<p><b>Procuratore regionale</b> presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Sig. ESPOSITO Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosario CHIRIANO ed elettivamente domiciliato presso lo  studio dell&#8217;avv. Francesco Bevivino  in Roma, via della Meloria n. 52, avverso la sentenza della suddetta Sezione giurisdizionale n. 258/02 del 5 dicembre 2001, depositata il 19 aprile 2002<br />
Visti l&#8217;appello e tutti i documenti del giudizio iscritto al n. 15821 del registro di segreteria;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 6 luglio 2004 il relatore Cons. De Sanctis, l&#8217;avv. Chiriano, nonché il rappresentante del P.M. in persona del VPG, dott. Antonio CIARAMELLA<br />
Ritenuto in</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria intentò azione di responsabilità nei confronti del Sig. Esposito Giuseppe (nella qualità di Sindaco del Comune di Cirò nel periodo 27 giugno 1988 &#8211; 15 giugno 1993), ai fini del risarcimento del presunto danno derivato da attività espropriativa non portata a compimento nei termini e che dette luogo, a favore del predetto Comune, al fenomeno dell&#8217;accessione invertita e quindi alla chiamata in causa della stessa civica Amministrazione da parte dei proprietari espropriati e, infine, alla condanna del Comune in sede civile, con conseguenti notevoli maggiori oneri, rispetto al valore del bene acquisito al patrimonio comunale.<br />
La Sezione calabra, con la gravata sentenza, senza entrare nel merito della causa, in accoglimento di un&#8217;eccezione difensiva dei convenuti ha dichiarato l&#8217;inammissibilità dell&#8217;atto di citazione, atteso che, essendo stato notificato il 25 luglio 1997 all&#8217;Esposito l&#8217;invito a dedurre, i sessanta giorni a lui concessi per rassegnare le sue deduzioni scadevano il successivo 23 settembre 1997 (dies a quo per la decorrenza del termine di centoventi giorni &#8211; con scadenza 21 gennaio 1998 &#8211;  per l&#8217;emissione dell&#8217;atto di citazione) mentre quest&#8217;ultimo è intervenuto solo il 20 marzo 1998 e quindi intempestivamente.<br />
E ciò pur tenuto conto nella circostanza che in precedenza la Procura regionale aveva notificato, al termine della fase istruttoria in relazione ai fatti poi imputati al convenuto Esposito, l&#8217;invito a dedurre anche ad altri ipotetici responsabili (Sigg. Bombardiere Mario e Visetti Salvatore), a nulla rilevando i termini di scadenza riferibili a quest&#8217;ultimi. <br />
La or detta conclusione è stata presa dal Giudice di primo grado nella convinzione che, nel caso di atto di invito a dedurre destinato fin dall&#8217;origine ad una pluralità di soggetti il termine per l&#8217;emissione dell&#8217;atto di citazione decorre, per ogni soggetto da convenire in giudizio, dalla scadenza del centoventesimo giorno successivo al termine assegnato al deducente per il deposito nella segreteria della Procura regionale delle sue deduzioni e degli eventuali documenti. E ciò anche in considerazione della funzione di garanzia dell&#8217;invito nei confronti del presunto responsabile; della natura formale dell&#8217;invito, quale atto finale di un&#8217;istruttoria condotta con strumenti e modalità che non soggiacciono ad altro termine che non sia quello della prescrizione quinquennale del diritto all&#8217;azione e, infine, della possibilità che al presunto responsabile venga concesso un termine anche molto ampio.<br />
Di contro, l&#8217;appellante manifesta l&#8217;opinione che, se viene individuata una pluralità di soggetti ipoteticamente responsabili, solo all&#8217;esito delle deduzioni da parte di tutti e attraverso il loro confronto, sarà possibile giungere alla decisione, meglio ponderata e quindi più garantista, di chiamare in causa (o di archiviare), totalmente o parzialmente. Dunque, per tutti i soggetti collettivamente invitati, unica è la decorrenza (dall&#8217;ultima delle notifiche effettuate) del termine per l&#8217;emissione dell&#8217;atto di citazione.<br />
Con memoria costitutiva depositata il 16 giugno 2004 l&#8217;Esposito, a mezzo dell&#8217;avv. Chiriano, ha contestato le argomentazioni di parte appellante, richiamando invece quelle, condivise, della gravata sentenza in punto di: perentorietà del termine assegnato al presunto responsabile per il deposito delle deduzioni (termine la cui inosservanza determina un decadenza e quindi l&#8217;inammissibilità dell&#8217;atto di citazione); della necessità di una sostanziale coincidenza tra invito a dedurre ed atto di citazione; della funzione di garanzia che l&#8217;invito dispiega nei confronti del presunto responsabile e, infine, della natura formale dell&#8217;invito a dedurre.<br />
L&#8217;Esposito conclusivamente ha chiesto il rigetto dell&#8217;appello e la conferma della sentenza impugnata.<br />
All&#8217;odierna udienza, sia il P.M. che l&#8217;avv. Chiriano hanno ribadito le rispettive considerazioni e conclusioni.<br />
Considerato in</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; L&#8217;unica questione delibata dalla Sezione giurisdizionale per la Calabria di prime cure e, poi, sottoposta da parte appellante all&#8217;esame del Collegio è di tipo pregiudiziale e consiste nella valutazione &#8211; nel caso di atto di “invito a dedurre” emesso sin dall&#8217;origine dal Procuratore regionale nei confronti di una pluralità di soggetti presunti responsabili del danno (dei quali poi solo uno è stato citato in giudizio) &#8211; se il termine di 120 giorni (decorrente dalla scadenza di quello per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile) stabilito dall&#8217;art. 5 comma 1 D.L. 15 novembre 1993 n. 453 convertito in L. 14 gennaio 1994 n. 19, novellato dal D.L. 23 ottobre 1996 n. 543 convertito nella L. 20 dicembre 1996 n. 639 affinché il suddetto P.R. depositi l&#8217;atto di citazione, debba essere computato autonomamente per ognuno dei presunti responsabili, ovvero solo con riferimento all&#8217;intero procedimento istruttorio espletato dal P.R. stesso e quindi con riferimento alla scadenza del termine per le deduzioni da parte dell&#8217;ultimo dei soggetti indagati, destinatari dell&#8217;”invito”.<br />
Quest&#8217;ultima tesi, sostenuta dal P.R. appellante ed adesiva a quella costantemente seguita da questa Sezione seconda centrale, riscontra l&#8217;assenso anche del Collegio, per le considerazioni appresso svolte.</p>
<p>2. &#8211; Nel caso di ritenuta compartecipazione di più persone alla produzione dello stesso evento dannoso per l&#8217;Erario &#8211; il Collegio rileva che la recente riforma del giudizio contabile, recata con le novelle legislative del 1993-1996, da un lato, ha equiparato le posizioni della parte pubblica e di quella privata sancendone la parità, da intendersi come possibilità per ciascuna di esse di partecipare senza limitazioni discrezionali alla dialettica processuale ed alla formazione delle prove. <br />
Particolare rilievo assume l&#8217;introduzione del cd. giusto processo, conseguente alla modifica dell&#8217;art. 111 Cost. recata dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, introduzione che, oltre a confermare il rispetto della posizione paritetica delle parti coinvolte nell&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, ha accentuato il carattere di terzietà ed imparzialità del giudice (ma non lo ha sancito per la prima volta, dato che il giudice tale carattere aveva anche prima), in tal modo rimarcando il condizionamento che tale Organo neutro subisce nei confronti della domanda giudiziale.<br />
Dall&#8217;altro lato, quella riforma ha attribuito al Pubblico Ministero (titolare dell&#8217;azione di responsabilità amministrativo-contabile) una gamma di poteri assai ampi e in parte nuovi. Quegli, infatti, è stato posto in grado di espletare, prima dell&#8217;emissione dell&#8217;atto di citazione, una approfondita istruttoria che, attraverso la conoscenza delle circostanze fattuali nonché delle deduzioni offerte in uno spirito collaborativo dai soggetti sentiti, gli consente di pervenire ad una visione unitaria della fattispecie considerata e quindi ad una completa e ponderata valutazione delle singole posizioni e delle conseguenti, presunte, responsabilità di ognuno.<br />
Pertanto, è soprattutto in quel momento che debbono trovare attuazione i principi della completezza dell&#8217;istruttoria e del giusto procedimento, affinchè in tal modo restino salvaguardate le esigenze dei soggetti che, destinatari delle contestazioni, siano posti in grado di dimostrare la loro estraneità alle stesse ed affinchè, d&#8217;altro canto, vengano individuati e chiamati tutti i compartecipi dell&#8217;evento dannoso, ai quali, poi, il giudice, in caso di condanna, imputerà la parte del danno correlata alle rispettive condotte.<br />
In tal modo l&#8217;Attore è posto in grado di anticipare con le proprie prospettazioni (nelle ipotesi di litisconsorzio soprattutto necessario ma anche facoltativo) il potere di integrazione del contraddittorio da parte del giudice ai sensi degli artt. 47 R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 e 102, 103 e 107 c.p.c. e l&#8217;Attore tende, altresì, ad evitare l&#8217;instaurarsi di giudizi che potrebbero risultare avventati e palesemente destituiti di fondamento e perciò forieri di addebitamento alla Pubblica Amministrazione delle spese legali sostenute dalle parti, le quali siano state successivamente prosciolte dal giudice.<br />
La visione unitaria e la completa e ponderata valutazione cui sopra si è fatto cenno possono essere assicurate, ad avviso del Collegio, solo dopo che il P.R. abbia ricevuto le deduzioni e gli eventuali documenti prodotti dall&#8217;ultimo “indagato” e quindi si ritiene che il suddetto termine di 120 giorni debba decorrere dal ricevimento delle deduzioni offerte dal medesimo.</p>
<p>3. &#8211; Non appaganti si appalesano al Collegio le argomentazioni addotte a sostegno della contraria tesi, per così dire “frazionata” (tra l&#8217;altro adottata anche dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 13/2003/QM del 18 giugno 2003).<br />
Ed invero, anzitutto, la mancata distinzione della norma tra le ipotesi di un solo invitato ovvero di più invitati per una medesima vicenda dannosa, non può impedire l&#8217;esplicarsi della funzione e della valenza dell&#8217;attività interpretativa, le quali consistono nel misurare l&#8217;ambito ed il modo di applicazione dettati dalla norma, in modo da renderne possibile la concreta attuazione nelle varie situazioni che si verificano nella realtà umana.</p>
<p>4. &#8211; E&#8217; vero che il termine dei 120 giorni è posto per assolvere ad una funzione anche di garanzia individuale del soggetto inquisito, ma non può negarsi che la stessa funzione è assicurata dall&#8217;accoglimento della tesi, per così dire “unitaria”, posto che l&#8217;approfondimento dell&#8217;istruttoria anche nei confronti di altri e la visione complessiva che ne consegue ben potrebbero condurre alla non perseguibilità, ovvero ad una migliore considerazione della posizione del soggetto medesimo.</p>
<p>5. &#8211; L&#8217;argomentazione che i 120 giorni costituiscono un termine certo, e in quanto tale sottratto all&#8217;arbitrio del P.R., mostra una certa debolezza, intanto perché siffatta certezza è comunque scalfita dall&#8217;inevitabile attesa, per un tempo indefinito, che il destinatario di un invito deve subire prima che, una volta depositata tempestivamente la citazione da parte del P.R. presso la segreteria della Sezione, venga fissata l&#8217;udienza da parte del Presidente e gli venga poi notificata la citazione stessa.<br />
Inoltre il termine legato alla “tesi unitaria” è pur sempre un avvenimento certo, oltre che futuro, essendo sicuro il suo verificarsi anche se non ne è previamente determinato il momento (dies certus an et incertus quando).<br />
Il termine, pertanto, pur se spostato in avanti non è lasciato nella completa disponibilità del P.R., essendo esso legato ad una situazione oggettiva (deposito delle deduzioni dell&#8217;ultimo invitato) e comunque potrebbe pur sempre essere conosciuto dall&#8217;interessato sia con una sua richiesta alla Procura sia con una comunicazione, che la stessa faccia, del contemporaneo procedimento in corso verso più invitati.<br />
Il Collegio opina, infatti, che l&#8217;Organo requirente &#8211; lungi dal poter utilizzare lo strumento in modo surrettizio, emettendo i vari inviti a dedurre in tempi scadenziati, in guisa da intenzionalmente dilazionare il termine per il deposito dell&#8217;atto di citazione &#8211; debba, al contrario, dopo aver espletato la necessaria istruttoria, tendenzialmente e quale regola generale, emettere gli inviti contestualmente o comunque in tempi tra loro affatto ravvicinati, in modo che restino salvaguardate le aspettative e le esigenze di difesa e di breve assoggettamento dei soggetti indagati.</p>
<p>6. &#8211; Il preteso garantismo che collega la scadenza della citazione ad ogni singolo invito pone in realtà un inutile ostacolo all&#8217;azione del P.R., atteso che il termine di 120 giorni non è perentorio, <br />
Infatti, una tale qualificazione non è stabilita espressamente dalla legge, come avrebbe dovuto essere ai sensi dell&#8217;art. 152 c.p.c. che detta un principio di carattere generale; inoltre l&#8217;inutile decorso del termine non è causa di decadenza, la quale pure deve essere, esplicitamente ovvero anche implicitamente ma in modo univoco, prevista dalla legge. <br />
Del resto l&#8217;azione può essere pur sempre riproposta dal Requirente, ovviamente nel rispetto del termine di prescrizione, a condizione che venga rinnovato l&#8217;invito a dedurre, che ne costituisce il necessario presupposto processuale.<br />
Si concorda, infatti, sulla necessità che vi sia una sostanziale coincidenza tra l&#8217;invito a dedurre formulato al presunto responsabile e l&#8217;atto di citazione che ne consegua, dovendo entrambi contenere gli stessi petitum e causa petendi, atteso che il legislatore ha voluto per così dire procedimentalizzare l&#8217;attività extraprocessuale del Procuratore regionale configurando l&#8217;invito appunto quale presupposto processuale (perché deve esistere prima) della domanda, sicchè questa se non preceduta dal primo sarebbe inammissibile, senza però che siffatta pronuncia, di natura meramente processuale, spieghi effetti diretti sul rapporto giuridico controverso. <br />
Peraltro, mentre da un lato, le controdeduzioni fornite dall&#8217;inquisito ben possono lasciare inalterata l&#8217;originaria causa petendi, d&#8217;altro lato in caso contrario, sussiste sempre la possibilità del Requirente di riprodurre successivamente con una diversa prospettazione, sulla base di nuovi elementi sopravvenuti, l&#8217;intero ed omogeneo congegno procedimentalizzato (invito e citazione) entro i limiti temporali fissati per l&#8217;esercizio del suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno.</p>
<p>7. &#8211; La natura personale e parziaria della responsabilità amministrativa non è di ostacolo alla configurazione ed alla funzione predette dell&#8217;invito a dedurre, posto che siffatta natura consiste nel fatto che ciascun soggetto rispettivamente risponde per fatto proprio e per la parte che ha preso nella produzione del danno, essendosi superato il precedente principio della solidarietà.<br />
Sennonchè personalità e parziarietà sono aspetti che attengono al piano sostanziale e cioè al momento esecutivo della sentenza di condanna, mentre nel momento genetico ma anche del giudizio e della relativa decisione finale vale la regola processuale che esige un esame unitario e comparato nel medesimo procedimento delle posizioni, tra loro strettamente collegate, di tutti i convenuti ritenuti corresponsabili o meno dello stesso fatto dannoso.</p>
<p>8. &#8211; La richiesta della proroga prevista dalla norma (art. 5 comma 1) del termine per l&#8217;emissione della citazione non è idonea a sorreggere con un sufficiente grado di fondatezza la tesi che qui si avversa. Intanto tale proroga, in quanto autorizzata dalla Sezione, non ha carattere obbligatorio, essendo oggetto di valutazione discrezionale da parte della stessa e, poi, essa non fa che spostare il problema nel tempo, potendo sussistere anche alla fine del termine prorogato l&#8217;esigenza di completare l&#8217;istruttoria.<br />
La proroga ha comunque carattere eccezionale e perciò non è utilizzabile per procrastinare un termine stabilito in via ordinaria.</p>
<p>9. &#8211; La valenza dell&#8217;ultima notificazione alle parti costituisce principio già consacrato in altre norme, in tema di atto introduttivo del giudizio, quale l&#8217;art. 369 c.p.c. (di cui potrebbe invocarsi l&#8217;applicazione per analogia anche al giudizio contabile, ai sensi dell&#8217;art. 26 R.D. 1038/1933) che ad essa notificazione fa espresso riferimento per il ricorso alla Corte di Cassazione e quale l&#8217;art. 21 comma 3 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come novellato dall&#8217;art. 1 L. 21 luglio 2000 n. 205) con riferimento al termine per il deposito del ricorso nel processo amministrativo.</p>
<p>10. &#8211; L&#8217;invito va riguardato non tanto nella sua affermata (dalla Sezione giurisdizionale calabra, di prime cure) natura formale quale atto conclusivo dell&#8217;istruttoria, bensì nella sua portata sostanziale di garanzia della concreta posizione dell&#8217;indagato e di stimolo del suo rapporto collaborativo con la Procura, attesa la duplice finalità dell&#8217;invito “di consentire all&#8217;invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire nel contempo la massima possibile completezza istruttoria” (SS.RR. 16 febbraio 1998 n. 7/98/QM).</p>
<p>11. &#8211; Qualora, nel caso di più “invitati”, tutti o alcuni di essi, nell&#8217;imminenza o proprio nell&#8217;ultimo giorno utile loro assegnato per fornire deduzioni o documenti, chiedano la personale audizione (da eseguirsi previa convocazione con congruo preavviso), i conseguenti adempimenti istruttori della Procura potrebbero occupare molto o anche tutto (si pensi all&#8217;irreperibilità ovvero allo stato di malattia dell&#8217;indagato) il periodo dei 120 giorni riservato per la stesura e l&#8217;emissione della citazione. Il Requirente, costretto ad assumere frettolosamente le sue determinazioni, si vedrebbe costretto ad emettere più atti di citazione, anche conseguenti a non omogenee soluzioni processuali, senza la necessaria ponderazione e con evidente compromissione della visione processuale unitaria, cui sopra si è fatto cenno, nonché con inosservanza della logica dell&#8217;economia processuale e del divieto di giudicati contrastanti.</p>
<p>12. &#8211; Nel caso di compartecipazione di più soggetti alla produzione dell&#8217;unico fatto illecito e quindi produttivo di danno, l&#8217;obbligazione risarcitoria è unitaria, anche se diversi (in relazione ai rispettivi obblighi di servizio) sono i rapporti obbligatori dei singoli con l&#8217;Amministrazione, rapporti che si pongono tra loro in collegamento. Nel giudizio di responsabilità viene fatta valere nei confronti di ciascun convenuto non già una sua particolare obbligazione e quindi uno specifico petitum, bensì una unitaria obbligazione e cioè un&#8217;unica prestazione risarcitoria, nell&#8217;ambito della quale ciascuno ha (e risponde per ) una parte.<br />
Gli elementi di siffatta obbligazione soggettivamente complessa sono: 1) una pluralità di soggetti; 2) l&#8217;eadem res debita, e cioè un&#8217;unica prestazione risarcitoria comune a tutti i condebitori; 3) l&#8217;eadem causa obligandi e cioè l&#8217;unicità della fonte e quindi del fatto generatore dell&#8217;obbligazione (fatto illecito causativo di un unico evento dannoso, che sia il risultato delle azioni od omissioni dolose o colpose compiute da soggetti diversi, purchè tali azioni ed omissioni abbiano concorso in maniera efficiente a determinare l&#8217;evento, in ossequio al principio di carattere generale fissato dall&#8217;art. 41 comma 1 cod. pen. sull&#8217;equivalenza delle cause).<br />
In tal modo l&#8217;unicità del fatto dannoso è configurato come presupposto necessario ma anche sufficiente per unificare le diverse responsabilità, fondendole in un&#8217;unica obbligazione risarcitoria, obbligazione la cui attuazione nel giudizio di responsabilità avviene, generalmente, in via parziaria (nel senso, già detto, che ciascun debitore risponde per la parte che ha personalmente preso nella produzione del danno &#8211; art. 1 comma 1 quater L. 20 del 1994) e, solo in alcuni casi tassativamente previsti, (cfr. art. 1 comma 1 quinquies L. 20 del 1994) in via solidale.</p>
<p>13. &#8211; Posto che la responsabilità di ciascuno dei soggetti convenuti si misura in relazione alla posizione sostanziale degli altri, il Collegio reputa necessario che l&#8217;accertamento di tutte le corresponsabilità e delle correlative situazioni giuridiche soggettive passive sia richiesto con un&#8217;unica domanda e poi venga effettuato in un unico processo in modo che venga evitata la possibilità di pronunce contraddittorie. Infatti, se gli atti di citazione dovessero essere redatti in tempi diversi, sussisterebbe il pericolo che il processo venga frazionato tra più soggetti e che le relative pronunce siano emesse parimenti in tempi diversi e con contenuto contrastante o antitetico tra esse. Quanto or detto contrasterebbe, all&#8217;evidenza, con la regola processuale che impone che le situazioni strutturalmente relative ad una pluralità di soggetti tutti compartecipi nella produzione del danno siano esaminate comparativamente, anche al fine di ponderare l&#8217;apporto dei singoli responsabili e l&#8217;addebito che ne dovrebbe derivare per ognuno di essi (e ciò vale soprattutto con riguardo alle ipotesi di responsabilità solidale).<br />
Infatti, la parcellizzazione del processo si pone in evidente contrasto con la norma di cui al comma 1 quater dell&#8217;art. 1 L. n. 20 del 1994 e successive modificazioni, secondo la quale la Corte, valutate le singole responsabilità dei vari soggetti coautori del fatto dannoso, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. I caratteri della personalità e della parziarietà della responsabilità amministrativa postulano che detto fatto dannoso sia prodotto da una pluralità di soggetti in concorso tra loro ed impongono l&#8217;esame congiunto e simultaneo dei singoli apporti causali proprio al fine di assicurare una valutazione unitaria dei distinti rapporti obbligatori.<br />
Del resto le stesse Sezioni Riunite con la citata sentenza n. 13/2003/QM ritegono opportuna la contestuale evocazione in giudizio di tutti i compartecipi, dato che il simultaneus processus “meglio assicura una piena cognizione dei fatti”.<br />
Dunque, è d&#8217;uopo che la parte pubblica, dapprima, completi le indagini istruttorie nei confronti di tutti i presunti correponsabili di cui sia venuto a conoscenza e, poi, eserciti l&#8217;azione con un unico atto introduttivo del giudizio “nel quale deve specificare la somma richiesta a titolo di danno ed i comportamenti illeciti causativi ma non necessariamente la parte ascritta a ciascun convenuto, indicazione quest&#8217;ultima che se resa non vincola né pregiudica l&#8217;autonomo potere del giudice di cui al comma 1 quater dell&#8217;art. 1 L. 20/1994” (cfr. Sezioni riunite, sentenza n.18/2003/QM).</p>
<p>14. &#8211; Quanto sin qui detto non fa venir meno il rilievo che, una volta incardinato il giudizio nei confronti dei soggetti  ritenuti corresponsabili dal P.R., poiché non è ravvisabile il litisconsorzio necessario (cfr. Sez. II 21 gennaio 2002 n. 14), il giudice possa limitarsi a statuire su di essi, tenuto conto dei cennati principi della personalità e della parziarietà della responsabilità, anche se alla produzione del danno abbiano concorso altri soggetti non evocati in giudizio.<br />
Il litisconsorzio necessario, invero, si genera o per disposizione normativa espressa, ovvero per la intrinseca struttura della fattispecie sottoposta in giudizio e cioè allorchè venga dedotta una situazione giuridica plurisoggettiva concettualmente unica ed indivisibile, per la quale quindi la decisione debba essere necessariamente unitaria, alla stregua di un accertamento da effettuarsi sulla base del petitum e cioè in base al risultato perseguito in giudizio dall&#8217;Attore in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi: Cass., Sez. III, 3 febbraio 2004 n. 1940). <br />
Così, tipica ipotesi di litisconsorzio necessario nel giudizio contabile è costituita dalla cosiddetta confusione di gestione, che ricorre quando due o più agenti contabili interferiscano nella stessa gestione compiendo atti di disposizione delle materie o valori oggetto della gestione, per quantità imprecisate o imprecisabili, talchè non è possibile separare le rispettive responsabilità.</p>
<p>15. &#8211; E&#8217; vero che la solidarietà passiva non determina un litisconsorzio necessario, non facendo sorgere un rapporto unico ed inscindibile (cfr. Cass. 8 aprile 1999 n. 12325) e dando luogo a rapporti giuridici distinti anche se tra loro connessi. <br />
Il vincolo solidale, invero, che non è incompatibile coi principi della personalità e della parziarietà dell&#8217;obbligazione di responsabilità, pur avendo ad oggetto una medesima prestazione, non determina la costituzione di un rapporto unico ed inscindibile tra creditore e debitori solidali, ben potendo il primo rivolgersi anche ad uno solo o ad alcuni dei suoi debitori, onde ottenere l&#8217;adempimento dell&#8217;intera prestazione (Cass. Sez. III 10 aprile 1968 n. 1097).</p>
<p>16. &#8211; La notifica dell&#8217;invito ad uno dei presunti responsabili produce l&#8217;effetto interruttivo del diritto di credito azionato dal Requirente solamente nei casi di responsabilità solidale, prevista come detto in casi tassativi, con conseguente applicazione della disposizione di cui all&#8217;art. 1310 comma 1 cod.civ..</p>
<p>17. &#8211; Per quel che concerne, poi, il caso (che non è però quello in esame) di comportamenti illeciti propri di più componenti di un organo collegiale, il Collegio rammenta che le Sezioni Riunite (sentenza 27 maggio 1999 n. 15/QM) hanno, in maniera condivisibile, affermato che l&#8217;atto deliberativo collegiale si riverbera, nel suo aspetto unitario, esclusivamente verso l&#8217;esterno, mentre nella sua struttura interna è il risultato del concorso di una pluralità di atti contestuali (voto dei singoli componenti) collegati nell&#8217;ambito di un procedimento amministrativo, provenienti da soggetti diversi, posti anche su piani differenziati e nell&#8217;esercizio di funzioni e con posizioni giuridiche diverse, con la conseguenza che, pur fondendosi in una volontà comune verso l&#8217;esterno, ognuno di questi mantiene la sua autonoma rilevanza anche ai fini delle responsabilità individuali, tra cui quella gestoria, rimessa alla giurisdizione della Corte dei Conti.</p>
<p>17 a &#8211; Se i comportamenti illeciti dei componenti in parola sono caratterizzati dall&#8217;elemento soggettivo della colpa grave, non sussistono né litisconsorzio necessario nè solidarietà poiché, essendo la deliberazione collegiale un atto solo funzionalmente ma non anche strutturalmente unitario, i singoli membri &#8211; ben potendo avere interessi e posizioni tra loro differenziati con riguardo a tutte le circostanze oggettive e soggettive presenti nella loro condotta partecipativa &#8211; sono anch&#8217;essi soggetti a responsabilità personale e parziaria, dovendo essi rispondere solo per la parte che vi hanno preso.<br />
Se i comportamenti illeciti dei componenti in parola sono, invece, caratterizzati dall&#8217;elemento soggettivo del dolo, valgono pur sempre le considerazioni sopra riportate in punto di assenza di litisconsorzio necessario; in punto di stretto collegamento, peraltro, delle varie condotte tra loro, specie tenuto conto del già riferito aspetto unitario che la deliberazione collegiale assume verso l&#8217;esterno e in punto, infine, dell&#8217;opportunità che si celebri il simultaneus processus. La differenza sostanziale rispetto alla precedente ipotesi è che, in quest&#8217;ultimo caso, la responsabilità di ciascuno è solidale, per espressa disposizione speciale della normativa contabile, e quindi ciascuno può essere chiamato a rispondere per l&#8217;intero.</p>
<p>18. &#8211; Sulla base delle considerazioni sopra espresse,  l&#8217;emissione (deposito presso la Sezione giurisdizionale) dell&#8217;atto di citazione nei confronti del Sig Esposito Giuseppe è da ritenere tempestivo, perché ancorato all&#8217;invito a dedurre (ed alle relative deduzioni fornite) invito che, da ultimo, il Requirente aveva rivolto al Sig. Bombardiere Mario, poi non convenuto in giudizio. <br />
In ragione della soluzione data alla suddetta questione pregiudiziale, il Collegio rinvia gli atti al primo giudice ai sensi dell&#8217;art. 105 comma 1 R.D. 1038/1933, ai fini della celebrazione del giudizio di merito.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>la CORTE dei CONTI, Sezione Seconda giurisdizionale centrale, definitivamente pronunciando:<br />
1) ACCOGLIE l&#8217;appello proposto dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria contro il Sig. ESPOSITO Giuseppe avverso la sentenza della suddetta Sezione giurisdizionale n. 258/02 del 5 dicembre 2001, depositata il 19 aprile 2002 e, per l&#8217;effetto, ANNULLA la sentenza medesima.<br />
2) RINVIA, ai sensi dell&#8217;art. 105 comma 1 R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, gli atti al giudice di prime cure per l&#8217;ulteriore corso del giudizio.<br />
3) RINVIA al definitivo la pronuncia sulle spese anche del presente grado di giudizio.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 luglio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-centrale-dappello-sentenza-2-9-2004-n-287/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale centrale d&#8217;appello &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale centrale d&#8217;appello &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-centrale-dappello-sentenza-2-9-2004-n-287-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-centrale-dappello-sentenza-2-9-2004-n-287-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale centrale d&#8217;appello &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.287</a></p>
<p>Pres. PISCITELLI, Est. DE SANCTIS Procuratore Generale c/ G. Esposito (avv. R. Chiriano) Corte dei Conti – Giudizio di responsabilità amministrativa &#8211; Atto di citazione da parte del P.R. – Pluralità di soggetti invitati a dedurre – Termine di 120 gg. – Decorrenza &#8211; Dal ricevimento da parte del P.R.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-centrale-dappello-sentenza-2-9-2004-n-287-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale centrale d&#8217;appello &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-centrale-dappello-sentenza-2-9-2004-n-287-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale centrale d&#8217;appello &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. PISCITELLI, Est. DE SANCTIS<br /> Procuratore Generale c/ G. Esposito (avv. R. Chiriano)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corte dei Conti – Giudizio di responsabilità amministrativa &#8211; Atto di citazione da parte del P.R. – Pluralità di soggetti invitati a dedurre – Termine di 120 gg. – Decorrenza &#8211;  Dal ricevimento da parte del P.R. delle deduzioni dell’ultimo indagato.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso di invito a dedurre emesso sin dall’origine dal P.R nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di 120 gg. stabilito affinché quest’ultimo depositi l’atto di citazione dovrà essere computato con riferimento alla scadenza del termine per le deduzioni da parte dell’ultimo dei soggetti indagati, destinatari dell’invito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DELPOPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO</b></p>
<p>composta dai seguenti magistrati :<br />
dott.	Gabriele	DE 	ANCTIS	Presidente f.f. relat.;<br />
dott.	Mario 	CASACCIA		Consigliere;<br />
dott.	Antonio	D&#8217;AVERSA	Consigliere;<br />
dott.	Giovanni	PISCITELLI	Presidente;<br />
dott.	Stefano	IMPERIALI		Consigliere;																																																																																									</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sull&#8217;appello proposto dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria contro il Sig. <b>ESPOSITO Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosario CHIRIANO ed elettivamente domiciliato presso lo  studio dell&#8217;avv. Francesco Bevivino  in Roma, via della Meloria n. 52, avverso la sentenza della suddetta Sezione giurisdizionale n. 258/02 del 5 dicembre 2001, depositata il 19 aprile 2002<br />
Visti l&#8217;appello e tutti i documenti del giudizio iscritto al n. 15821 del registro di segreteria;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 6 luglio 2004 il relatore Cons. De Sanctis, l&#8217;avv. Chiriano, nonché il rappresentante del P.M. in persona del VPG, dott. Antonio CIARAMELLA<br />
Ritenuto in</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria intentò azione di responsabilità nei confronti del Sig. Esposito Giuseppe (nella qualità di Sindaco del Comune di Cirò nel periodo 27 giugno 1988 &#8211; 15 giugno 1993), ai fini del risarcimento del presunto danno derivato da attività espropriativa non portata a compimento nei termini e che dette luogo, a favore del predetto Comune, al fenomeno dell&#8217;accessione invertita e quindi alla chiamata in causa della stessa civica Amministrazione da parte dei proprietari espropriati e, infine, alla condanna del Comune in sede civile, con conseguenti notevoli maggiori oneri, rispetto al valore del bene acquisito al patrimonio comunale.<br />
La Sezione calabra, con la gravata sentenza, senza entrare nel merito della causa, in accoglimento di un&#8217;eccezione difensiva dei convenuti ha dichiarato l&#8217;inammissibilità dell&#8217;atto di citazione, atteso che, essendo stato notificato il 25 luglio 1997 all&#8217;Esposito l&#8217;invito a dedurre, i sessanta giorni a lui concessi per rassegnare le sue deduzioni scadevano il successivo 23 settembre 1997 (dies a quo per la decorrenza del termine di centoventi giorni &#8211; con scadenza 21 gennaio 1998 &#8211;  per l&#8217;emissione dell&#8217;atto di citazione) mentre quest&#8217;ultimo è intervenuto solo il 20 marzo 1998 e quindi intempestivamente.<br />
E ciò pur tenuto conto nella circostanza che in precedenza la Procura regionale aveva notificato, al termine della fase istruttoria in relazione ai fatti poi imputati al convenuto Esposito, l&#8217;invito a dedurre anche ad altri ipotetici responsabili (Sigg. Bombardiere Mario e Visetti Salvatore), a nulla rilevando i termini di scadenza riferibili a quest&#8217;ultimi. <br />
La or detta conclusione è stata presa dal Giudice di primo grado nella convinzione che, nel caso di atto di invito a dedurre destinato fin dall&#8217;origine ad una pluralità di soggetti il termine per l&#8217;emissione dell&#8217;atto di citazione decorre, per ogni soggetto da convenire in giudizio, dalla scadenza del centoventesimo giorno successivo al termine assegnato al deducente per il deposito nella segreteria della Procura regionale delle sue deduzioni e degli eventuali documenti. E ciò anche in considerazione della funzione di garanzia dell&#8217;invito nei confronti del presunto responsabile; della natura formale dell&#8217;invito, quale atto finale di un&#8217;istruttoria condotta con strumenti e modalità che non soggiacciono ad altro termine che non sia quello della prescrizione quinquennale del diritto all&#8217;azione e, infine, della possibilità che al presunto responsabile venga concesso un termine anche molto ampio.<br />
Di contro, l&#8217;appellante manifesta l&#8217;opinione che, se viene individuata una pluralità di soggetti ipoteticamente responsabili, solo all&#8217;esito delle deduzioni da parte di tutti e attraverso il loro confronto, sarà possibile giungere alla decisione, meglio ponderata e quindi più garantista, di chiamare in causa (o di archiviare), totalmente o parzialmente. Dunque, per tutti i soggetti collettivamente invitati, unica è la decorrenza (dall&#8217;ultima delle notifiche effettuate) del termine per l&#8217;emissione dell&#8217;atto di citazione.<br />
Con memoria costitutiva depositata il 16 giugno 2004 l&#8217;Esposito, a mezzo dell&#8217;avv. Chiriano, ha contestato le argomentazioni di parte appellante, richiamando invece quelle, condivise, della gravata sentenza in punto di: perentorietà del termine assegnato al presunto responsabile per il deposito delle deduzioni (termine la cui inosservanza determina un decadenza e quindi l&#8217;inammissibilità dell&#8217;atto di citazione); della necessità di una sostanziale coincidenza tra invito a dedurre ed atto di citazione; della funzione di garanzia che l&#8217;invito dispiega nei confronti del presunto responsabile e, infine, della natura formale dell&#8217;invito a dedurre.<br />
L&#8217;Esposito conclusivamente ha chiesto il rigetto dell&#8217;appello e la conferma della sentenza impugnata.<br />
All&#8217;odierna udienza, sia il P.M. che l&#8217;avv. Chiriano hanno ribadito le rispettive considerazioni e conclusioni.<br />
Considerato in</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- L&#8217;unica questione delibata dalla Sezione giurisdizionale per la Calabria di prime cure e, poi, sottoposta da parte appellante all&#8217;esame del Collegio è di tipo pregiudiziale e consiste nella valutazione &#8211; nel caso di atto di “invito a dedurre” emesso sin dall&#8217;origine dal Procuratore regionale nei confronti di una pluralità di soggetti presunti responsabili del danno (dei quali poi solo uno è stato citato in giudizio) &#8211; se il termine di 120 giorni (decorrente dalla scadenza di quello per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile) stabilito dall&#8217;art. 5 comma 1 D.L. 15 novembre 1993 n. 453 convertito in L. 14 gennaio 1994 n. 19, novellato dal D.L. 23 ottobre 1996 n. 543 convertito nella L. 20 dicembre 1996 n. 639 affinché il suddetto P.R. depositi l&#8217;atto di citazione, debba essere computato autonomamente per ognuno dei presunti responsabili, ovvero solo con riferimento all&#8217;intero procedimento istruttorio espletato dal P.R. stesso e quindi con riferimento alla scadenza del termine per le deduzioni da parte dell&#8217;ultimo dei soggetti indagati, destinatari dell&#8217;”invito”.<br />
Quest&#8217;ultima tesi, sostenuta dal P.R. appellante ed adesiva a quella costantemente seguita da questa Sezione seconda centrale, riscontra l&#8217;assenso anche del Collegio, per le considerazioni appresso svolte.</p>
<p>2. &#8211; Nel caso di ritenuta compartecipazione di più persone alla produzione dello stesso evento dannoso per l&#8217;Erario &#8211; il Collegio rileva che la recente riforma del giudizio contabile, recata con le novelle legislative del 1993-1996, da un lato, ha equiparato le posizioni della parte pubblica e di quella privata sancendone la parità, da intendersi come possibilità per ciascuna di esse di partecipare senza limitazioni discrezionali alla dialettica processuale ed alla formazione delle prove. <br />
Particolare rilievo assume l&#8217;introduzione del cd. giusto processo, conseguente alla modifica dell&#8217;art. 111 Cost. recata dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, introduzione che, oltre a confermare il rispetto della posizione paritetica delle parti coinvolte nell&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, ha accentuato il carattere di terzietà ed imparzialità del giudice (ma non lo ha sancito per la prima volta, dato che il giudice tale carattere aveva anche prima), in tal modo rimarcando il condizionamento che tale Organo neutro subisce nei confronti della domanda giudiziale.<br />
Dall&#8217;altro lato, quella riforma ha attribuito al Pubblico Ministero (titolare dell&#8217;azione di responsabilità amministrativo-contabile) una gamma di poteri assai ampi e in parte nuovi. Quegli, infatti, è stato posto in grado di espletare, prima dell&#8217;emissione dell&#8217;atto di citazione, una approfondita istruttoria che, attraverso la conoscenza delle circostanze fattuali nonché delle deduzioni offerte in uno spirito collaborativo dai soggetti sentiti, gli consente di pervenire ad una visione unitaria della fattispecie considerata e quindi ad una completa e ponderata valutazione delle singole posizioni e delle conseguenti, presunte, responsabilità di ognuno.<br />
Pertanto, è soprattutto in quel momento che debbono trovare attuazione i principi della completezza dell&#8217;istruttoria e del giusto procedimento, affinchè in tal modo restino salvaguardate le esigenze dei soggetti che, destinatari delle contestazioni, siano posti in grado di dimostrare la loro estraneità alle stesse ed affinchè, d&#8217;altro canto, vengano individuati e chiamati tutti i compartecipi dell&#8217;evento dannoso, ai quali, poi, il giudice, in caso di condanna, imputerà la parte del danno correlata alle rispettive condotte.<br />
In tal modo l&#8217;Attore è posto in grado di anticipare con le proprie prospettazioni (nelle ipotesi di litisconsorzio soprattutto necessario ma anche facoltativo) il potere di integrazione del contraddittorio da parte del giudice ai sensi degli artt. 47 R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 e 102, 103 e 107 c.p.c. e l&#8217;Attore tende, altresì, ad evitare l&#8217;instaurarsi di giudizi che potrebbero risultare avventati e palesemente destituiti di fondamento e perciò forieri di addebitamento alla Pubblica Amministrazione delle spese legali sostenute dalle parti, le quali siano state successivamente prosciolte dal giudice.<br />
La visione unitaria e la completa e ponderata valutazione cui sopra si è fatto cenno possono essere assicurate, ad avviso del Collegio, solo dopo che il P.R. abbia ricevuto le deduzioni e gli eventuali documenti prodotti dall&#8217;ultimo “indagato” e quindi si ritiene che il suddetto termine di 120 giorni debba decorrere dal ricevimento delle deduzioni offerte dal medesimo.</p>
<p>3. &#8211; Non appaganti si appalesano al Collegio le argomentazioni addotte a sostegno della contraria tesi, per così dire “frazionata” (tra l&#8217;altro adottata anche dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 13/2003/QM del 18 giugno 2003).<br />Ed invero, anzitutto, la mancata distinzione della norma tra le ipotesi di un solo invitato ovvero di più invitati per una medesima vicenda dannosa, non può impedire l&#8217;esplicarsi della funzione e della valenza dell&#8217;attività interpretativa, le quali consistono nel misurare l&#8217;ambito ed il modo di applicazione dettati dalla norma, in modo da renderne possibile la concreta attuazione nelle varie situazioni che si verificano nella realtà umana.</p>
<p>4. &#8211; E&#8217; vero che il termine dei 120 giorni è posto per assolvere ad una funzione anche di garanzia individuale del soggetto inquisito, ma non può negarsi che la stessa funzione è assicurata dall&#8217;accoglimento della tesi, per così dire “unitaria”, posto che l&#8217;approfondimento dell&#8217;istruttoria anche nei confronti di altri e la visione complessiva che ne consegue ben potrebbero condurre alla non perseguibilità, ovvero ad una migliore considerazione della posizione del soggetto medesimo.</p>
<p>5. &#8211; L&#8217;argomentazione che i 120 giorni costituiscono un termine certo, e in quanto tale sottratto all&#8217;arbitrio del P.R., mostra una certa debolezza, intanto perché siffatta certezza è comunque scalfita dall&#8217;inevitabile attesa, per un tempo indefinito, che il destinatario di un invito deve subire prima che, una volta depositata tempestivamente la citazione da parte del P.R. presso la segreteria della Sezione, venga fissata l&#8217;udienza da parte del Presidente e gli venga poi notificata la citazione stessa.<br />
Inoltre il termine legato alla “tesi unitaria” è pur sempre un avvenimento certo, oltre che futuro, essendo sicuro il suo verificarsi anche se non ne è previamente determinato il momento (dies certus an et incertus quando).<br />
Il termine, pertanto, pur se spostato in avanti non è lasciato nella completa disponibilità del P.R., essendo esso legato ad una situazione oggettiva (deposito delle deduzioni dell&#8217;ultimo invitato) e comunque potrebbe pur sempre essere conosciuto dall&#8217;interessato sia con una sua richiesta alla Procura sia con una comunicazione, che la stessa faccia, del contemporaneo procedimento in corso verso più invitati.<br />
Il Collegio opina, infatti, che l&#8217;Organo requirente &#8211; lungi dal poter utilizzare lo strumento in modo surrettizio, emettendo i vari inviti a dedurre in tempi scadenziati, in guisa da intenzionalmente dilazionare il termine per il deposito dell&#8217;atto di citazione &#8211; debba, al contrario, dopo aver espletato la necessaria istruttoria, tendenzialmente e quale regola generale, emettere gli inviti contestualmente o comunque in tempi tra loro affatto ravvicinati, in modo che restino salvaguardate le aspettative e le esigenze di difesa e di breve assoggettamento dei soggetti indagati.</p>
<p>6. &#8211; Il preteso garantismo che collega la scadenza della citazione ad ogni singolo invito pone in realtà un inutile ostacolo all&#8217;azione del P.R., atteso che il termine di 120 giorni non è perentorio,Infatti, una tale qualificazione non è stabilita espressamente dalla legge, come avrebbe dovuto essere ai sensi dell&#8217;art. 152 c.p.c. che detta un principio di carattere generale; inoltre l&#8217;inutile decorso del termine non è causa di decadenza, la quale pure deve essere, esplicitamente ovvero anche implicitamente ma in modo univoco, prevista dalla legge.<br />Del resto l&#8217;azione può essere pur sempre riproposta dal Requirente, ovviamente nel rispetto del termine di prescrizione, a condizione che venga rinnovato l&#8217;invito a dedurre, che ne costituisce il necessario presupposto processuale. <br />
Si concorda, infatti, sulla necessità che vi sia una sostanziale coincidenza tra l&#8217;invito a dedurre formulato al presunto responsabile e l&#8217;atto di citazione che ne consegua, dovendo entrambi contenere gli stessi petitum e causa petendi, atteso che il legislatore ha voluto per così dire procedimentalizzare l&#8217;attività extraprocessuale del Procuratore regionale configurando l&#8217;invito appunto quale presupposto processuale (perché deve esistere prima) della domanda, sicchè questa se non preceduta dal primo sarebbe inammissibile, senza però che siffatta pronuncia, di natura meramente processuale, spieghi effetti diretti sul rapporto giuridico controverso. <br />
Peraltro, mentre da un lato, le controdeduzioni fornite dall&#8217;inquisito ben possono lasciare inalterata l&#8217;originaria causa petendi, d&#8217;altro lato in caso contrario, sussiste sempre la possibilità del Requirente di riprodurre successivamente con una diversa prospettazione, sulla base di nuovi elementi sopravvenuti, l&#8217;intero ed omogeneo congegno procedimentalizzato (invito e citazione) entro i limiti temporali fissati per l&#8217;esercizio del suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno.</p>
<p>7. &#8211; La natura personale e parziaria della responsabilità amministrativa non è di ostacolo alla configurazione ed alla funzione predette dell&#8217;invito a dedurre, posto che siffatta natura consiste nel fatto che ciascun soggetto rispettivamente risponde per fatto proprio e per la parte che ha preso nella produzione del danno, essendosi superato il precedente principio della solidarietà.<br />
Sennonchè personalità e parziarietà sono aspetti che attengono al piano sostanziale e cioè al momento esecutivo della sentenza di condanna, mentre nel momento genetico ma anche del giudizio e della relativa decisione finale vale la regola processuale che esige un esame unitario e comparato nel medesimo procedimento delle posizioni, tra loro strettamente collegate, di tutti i convenuti ritenuti corresponsabili o meno dello stesso fatto dannoso.</p>
<p>8. &#8211; La richiesta della proroga prevista dalla norma (art. 5 comma 1) del termine per l&#8217;emissione della citazione non è idonea a sorreggere con un sufficiente grado di fondatezza la tesi che qui si avversa. Intanto tale proroga, in quanto autorizzata dalla Sezione, non ha carattere obbligatorio, essendo oggetto di valutazione discrezionale da parte della stessa e, poi, essa non fa che spostare il problema nel tempo, potendo sussistere anche alla fine del termine prorogato l&#8217;esigenza di completare l&#8217;istruttoria.<br />
La proroga ha comunque carattere eccezionale e perciò non è utilizzabile per procrastinare un termine stabilito in via ordinaria.</p>
<p>9. &#8211; La valenza dell&#8217;ultima notificazione alle parti costituisce principio già consacrato in altre norme, in tema di atto introduttivo del giudizio, quale l&#8217;art. 369 c.p.c. (di cui potrebbe invocarsi l&#8217;applicazione per analogia anche al giudizio contabile, ai sensi dell&#8217;art. 26 R.D. 1038/1933) che ad essa notificazione fa espresso riferimento per il ricorso alla Corte di Cassazione e quale l&#8217;art. 21 comma 3 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come novellato dall&#8217;art. 1 L. 21 luglio 2000 n. 205) con riferimento al termine per il deposito del ricorso nel processo amministrativo.</p>
<p>10. &#8211; L&#8217;invito va riguardato non tanto nella sua affermata (dalla Sezione giurisdizionale calabra, di prime cure) natura formale quale atto conclusivo dell&#8217;istruttoria, bensì nella sua portata sostanziale di garanzia della concreta posizione dell&#8217;indagato e di stimolo del suo rapporto collaborativo con la Procura, attesa la duplice finalità dell&#8217;invito “di consentire all&#8217;invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire nel contempo la massima possibile completezza istruttoria” (SS.RR. 16 febbraio 1998 n. 7/98/QM).</p>
<p>11. &#8211; Qualora, nel caso di più “invitati”, tutti o alcuni di essi, nell&#8217;imminenza o proprio nell&#8217;ultimo giorno utile loro assegnato per fornire deduzioni o documenti, chiedano la personale audizione (da eseguirsi previa convocazione con congruo preavviso), i conseguenti adempimenti istruttori della Procura potrebbero occupare molto o anche tutto (si pensi all&#8217;irreperibilità ovvero allo stato di malattia dell&#8217;indagato) il periodo dei 120 giorni riservato per la stesura e l&#8217;emissione della citazione. Il Requirente, costretto ad assumere frettolosamente le sue determinazioni, si vedrebbe costretto ad emettere più atti di citazione, anche conseguenti a non omogenee soluzioni processuali, senza la necessaria ponderazione e con evidente compromissione della visione processuale unitaria, cui sopra si è fatto cenno, nonché con inosservanza della logica dell&#8217;economia processuale e del divieto di giudicati contrastanti.</p>
<p>12. &#8211; Nel caso di compartecipazione di più soggetti alla produzione dell&#8217;unico fatto illecito e quindi produttivo di danno, l&#8217;obbligazione risarcitoria è unitaria, anche se diversi (in relazione ai rispettivi obblighi di servizio) sono i rapporti obbligatori dei singoli con l&#8217;Amministrazione, rapporti che si pongono tra loro in collegamento. Nel giudizio di responsabilità viene fatta valere nei confronti di ciascun convenuto non già una sua particolare obbligazione e quindi uno specifico petitum, bensì una unitaria obbligazione e cioè un&#8217;unica prestazione risarcitoria, nell&#8217;ambito della quale ciascuno ha (e risponde per ) una parte.<br />
Gli elementi di siffatta obbligazione soggettivamente complessa sono: 1) una pluralità di soggetti; 2) l&#8217;eadem res debita, e cioè un&#8217;unica prestazione risarcitoria comune a tutti i condebitori; 3) l&#8217;eadem causa obligandi e cioè l&#8217;unicità della fonte e quindi del fatto generatore dell&#8217;obbligazione (fatto illecito causativo di un unico evento dannoso, che sia il risultato delle azioni od omissioni dolose o colpose compiute da soggetti diversi, purchè tali azioni ed omissioni abbiano concorso in maniera efficiente a determinare l&#8217;evento, in ossequio al principio di carattere generale fissato dall&#8217;art. 41 comma 1 cod. pen. sull&#8217;equivalenza delle cause).<br />
In tal modo l&#8217;unicità del fatto dannoso è configurato come presupposto necessario ma anche sufficiente per unificare le diverse responsabilità, fondendole in un&#8217;unica obbligazione risarcitoria, obbligazione la cui attuazione nel giudizio di responsabilità avviene, generalmente, in via parziaria (nel senso, già detto, che ciascun debitore risponde per la parte che ha personalmente preso nella produzione del danno &#8211; art. 1 comma 1 quater L. 20 del 1994) e, solo in alcuni casi tassativamente previsti, (cfr. art. 1 comma 1 quinquies L. 20 del 1994) in via solidale.</p>
<p>13. &#8211; Posto che la responsabilità di ciascuno dei soggetti convenuti si misura in relazione alla posizione sostanziale degli altri, il Collegio reputa necessario che l&#8217;accertamento di tutte le corresponsabilità e delle correlative situazioni giuridiche soggettive passive sia richiesto con un&#8217;unica domanda e poi venga effettuato in un unico processo in modo che venga evitata la possibilità di pronunce contraddittorie. Infatti, se gli atti di citazione dovessero essere redatti in tempi diversi, sussisterebbe il pericolo che il processo venga frazionato tra più soggetti e che le relative pronunce siano emesse parimenti in tempi diversi e con contenuto contrastante o antitetico tra esse. Quanto or detto contrasterebbe, all&#8217;evidenza, con la regola processuale che impone che le situazioni strutturalmente relative ad una pluralità di soggetti tutti compartecipi nella produzione del danno siano esaminate comparativamente, anche al fine di ponderare l&#8217;apporto dei singoli responsabili e l&#8217;addebito che ne dovrebbe derivare per ognuno di essi (e ciò vale soprattutto con riguardo alle ipotesi di responsabilità solidale).<br />
Infatti, la parcellizzazione del processo si pone in evidente contrasto con la norma di cui al comma 1 quater dell&#8217;art. 1 L. n. 20 del 1994 e successive modificazioni, secondo la quale la Corte, valutate le singole responsabilità dei vari soggetti coautori del fatto dannoso, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. I caratteri della personalità e della parziarietà della responsabilità amministrativa postulano che detto fatto dannoso sia prodotto da una pluralità di soggetti in concorso tra loro ed impongono l&#8217;esame congiunto e simultaneo dei singoli apporti causali proprio al fine di assicurare una valutazione unitaria dei distinti rapporti obbligatori.<br />
Del resto le stesse Sezioni Riunite con la citata sentenza n. 13/2003/QM ritegono opportuna la contestuale evocazione in giudizio di tutti i compartecipi, dato che il simultaneus processus “meglio assicura una piena cognizione dei fatti”.<br />
Dunque, è d&#8217;uopo che la parte pubblica, dapprima, completi le indagini istruttorie nei confronti di tutti i presunti correponsabili di cui sia venuto a conoscenza e, poi, eserciti l&#8217;azione con un unico atto introduttivo del giudizio “nel quale deve specificare la somma richiesta a titolo di danno ed i comportamenti illeciti causativi ma non necessariamente la parte ascritta a ciascun convenuto, indicazione quest&#8217;ultima che se resa non vincola né pregiudica l&#8217;autonomo potere del giudice di cui al comma 1 quater dell&#8217;art. 1 L. 20/1994” (cfr. Sezioni riunite, sentenza n.18/2003/QM).</p>
<p>14. &#8211; Quanto sin qui detto non fa venir meno il rilievo che, una volta incardinato il giudizio nei confronti dei soggetti  ritenuti corresponsabili dal P.R., poiché non è ravvisabile il litisconsorzio necessario (cfr. Sez. II 21 gennaio 2002 n. 14), il giudice possa limitarsi a statuire su di essi, tenuto conto dei cennati principi della personalità e della parziarietà della responsabilità, anche se alla produzione del danno abbiano concorso altri soggetti non evocati in giudizio.<br />
Il litisconsorzio necessario, invero, si genera o per disposizione normativa espressa, ovvero per la intrinseca struttura della fattispecie sottoposta in giudizio e cioè allorchè venga dedotta una situazione giuridica plurisoggettiva concettualmente unica ed indivisibile, per la quale quindi la decisione debba essere necessariamente unitaria, alla stregua di un accertamento da effettuarsi sulla base del petitum e cioè in base al risultato perseguito in giudizio dall&#8217;Attore in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi: Cass., Sez. III, 3 febbraio 2004 n. 1940). <br />
Così, tipica ipotesi di litisconsorzio necessario nel giudizio contabile è costituita dalla cosiddetta confusione di gestione, che ricorre quando due o più agenti contabili interferiscano nella stessa gestione compiendo atti di disposizione delle materie o valori oggetto della gestione, per quantità imprecisate o imprecisabili, talchè non è possibile separare le rispettive responsabilità.</p>
<p>15. &#8211; E&#8217; vero che la solidarietà passiva non determina un litisconsorzio necessario, non facendo sorgere un rapporto unico ed inscindibile (cfr. Cass. 8 aprile 1999 n. 12325) e dando luogo a rapporti giuridici distinti anche se tra loro connessi. <br />
Il vincolo solidale, invero, che non è incompatibile coi principi della personalità e della parziarietà dell&#8217;obbligazione di responsabilità, pur avendo ad oggetto una medesima prestazione, non determina la costituzione di un rapporto unico ed inscindibile tra creditore e debitori solidali, ben potendo il primo rivolgersi anche ad uno solo o ad alcuni dei suoi debitori, onde ottenere l&#8217;adempimento dell&#8217;intera prestazione (Cass. Sez. III 10 aprile 1968 n. 1097).</p>
<p>16. &#8211; La notifica dell&#8217;invito ad uno dei presunti responsabili produce l&#8217;effetto interruttivo del diritto di credito azionato dal Requirente solamente nei casi di responsabilità solidale, prevista come detto in casi tassativi, con conseguente applicazione della disposizione di cui all&#8217;art. 1310 comma 1 cod.civ..</p>
<p>17. &#8211; Per quel che concerne, poi, il caso (che non è però quello in esame) di comportamenti illeciti propri di più componenti di un organo collegiale, il Collegio rammenta che le Sezioni Riunite (sentenza 27 maggio 1999 n. 15/QM) hanno, in maniera condivisibile, affermato che l&#8217;atto deliberativo collegiale si riverbera, nel suo aspetto unitario, esclusivamente verso l&#8217;esterno, mentre nella sua struttura interna è il risultato del concorso di una pluralità di atti contestuali (voto dei singoli componenti) collegati nell&#8217;ambito di un procedimento amministrativo, provenienti da soggetti diversi, posti anche su piani differenziati e nell&#8217;esercizio di funzioni e con posizioni giuridiche diverse, con la conseguenza che, pur fondendosi in una volontà comune verso l&#8217;esterno, ognuno di questi mantiene la sua autonoma rilevanza anche ai fini delle responsabilità individuali, tra cui quella gestoria, rimessa alla giurisdizione della Corte dei Conti.<br />
17 a &#8211; Se i comportamenti illeciti dei componenti in parola sono caratterizzati dall&#8217;elemento soggettivo della colpa grave, non sussistono né litisconsorzio necessario nè solidarietà poiché, essendo la deliberazione collegiale un atto solo funzionalmente ma non anche strutturalmente unitario, i singoli membri &#8211; ben potendo avere interessi e posizioni tra loro differenziati con riguardo a tutte le circostanze oggettive e soggettive presenti nella loro condotta partecipativa &#8211; sono anch&#8217;essi soggetti a responsabilità personale e parziaria, dovendo essi rispondere solo per la parte che vi hanno preso.<br />
Se i comportamenti illeciti dei componenti in parola sono, invece, caratterizzati dall&#8217;elemento soggettivo del dolo, valgono pur sempre le considerazioni sopra riportate in punto di assenza di litisconsorzio necessario; in punto di stretto collegamento, peraltro, delle varie condotte tra loro, specie tenuto conto del già riferito aspetto unitario che la deliberazione collegiale assume verso l&#8217;esterno e in punto, infine, dell&#8217;opportunità che si celebri il simultaneus processus. La differenza sostanziale rispetto alla precedente ipotesi è che, in quest&#8217;ultimo caso, la responsabilità di ciascuno è solidale, per espressa disposizione speciale della normativa contabile, e quindi ciascuno può essere chiamato a rispondere per l&#8217;intero.</p>
<p>18. &#8211; Sulla base delle considerazioni sopra espresse,  l&#8217;emissione (deposito presso la Sezione giurisdizionale) dell&#8217;atto di citazione nei confronti del Sig Esposito Giuseppe è da ritenere tempestivo, perché ancorato all&#8217;invito a dedurre (ed alle relative deduzioni fornite) invito che, da ultimo, il Requirente aveva rivolto al Sig. Bombardiere Mario, poi non convenuto in giudizio. <br />
In ragione della soluzione data alla suddetta questione pregiudiziale, il Collegio rinvia gli atti al primo giudice ai sensi dell&#8217;art. 105 comma 1 R.D. 1038/1933, ai fini della celebrazione del giudizio di merito.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>la CORTE dei CONTI, Sezione Seconda giurisdizionale centrale, definitivamente pronunciando:</p>
<p>1) ACCOGLIE l&#8217;appello proposto dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria contro il Sig. ESPOSITO Giuseppe avverso la sentenza della suddetta Sezione giurisdizionale n. 258/02 del 5 dicembre 2001, depositata il 19 aprile 2002 e, per l&#8217;effetto, ANNULLA la sentenza medesima.</p>
<p>2) RINVIA, ai sensi dell&#8217;art. 105 comma 1 R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, gli atti al giudice di prime cure per l&#8217;ulteriore corso del giudizio.</p>
<p>3) RINVIA al definitivo la pronuncia sulle spese anche del presente grado di giudizio.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 luglio 2004.																																																																																												</p>
<p>Il Presidente  Estensore<br />
F.to Gabriele De Sanctis</p>
<p>Depositata in Segreteria il 2 SET. 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-centrale-dappello-sentenza-2-9-2004-n-287-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale centrale d&#8217;appello &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.17708</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-2-9-2004-n-17708/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres.Saccucci, Est. Papa Peretti Danilo, Fisco sos ( Avv. C. Testa) c/ Comune di Chivasso e Uniriscossioini S.p.A validità, nel contenzioso tributario, dell&#8217;attività difensiva svolta dal funzionario comunale con rappresentanza processuale in capo al sindaco Imposte e tasse – Processo tributario – Rappresentanza processuale del Comune – Costituzione in giudizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-2-9-2004-n-17708/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.17708</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-2-9-2004-n-17708/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.17708</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Saccucci, Est. Papa<br /> Peretti Danilo, Fisco sos ( Avv. C. Testa) c/ Comune di Chivasso e Uniriscossioini S.p.A</span></p>
<hr />
<p>validità, nel contenzioso tributario, dell&#8217;attività difensiva svolta dal funzionario comunale con rappresentanza processuale in capo al sindaco</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte e tasse – Processo tributario – Rappresentanza processuale del Comune – Costituzione in giudizio del sindaco &#8211; Svolgimento di successiva attività difensiva da parte di funzionario comunale designato – Art. 12 e 15 del d.lgs. n. 546/92 – Validità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di contenzioso tributario, una volta che in rappresentanza del comune si sia costituito in giudizio il sindaco, il successivo svolgimento di attivita&#8217; difensiva da parte di un funzionario<br />
comunale a cio&#8217; designato &#8211; eventualita&#8217; prevista dagli artt. 12, comma 1, e 15, comma 2 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 &#8211; deve ritenersi pienamente valido, data la differenza concettuale fra<br />
il soggetto che rappresenta l&#8217;ente e quello incaricato dell&#8217;assistenza tecnica dello stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5513_5513.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1631</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-2-9-2004-n-1631/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-2-9-2004-n-1631/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1631</a></p>
<p>Pres. Calvo Rel. Peruggia A. scarl (avv. Scaparone e Botasso) c. Provincia di Torino (avv. Gallo e Massacesi) non spetta al G.A. la giurisdizione in merito all&#8217;impugnazione dei verbali per omesso versamento prelievo supplementare latte conferito oltre quota ex l. 119/03 Giurisdizione del G.A. – L. 119/2003 – Verbale per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-2-9-2004-n-1631/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1631</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-2-9-2004-n-1631/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1631</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo Rel. Peruggia<br /> A. scarl (avv. Scaparone e Botasso) c. Provincia di Torino (avv. Gallo e Massacesi)</span></p>
<hr />
<p>non spetta al G.A. la giurisdizione in merito all&#8217;impugnazione dei verbali per omesso versamento prelievo supplementare latte conferito oltre quota ex l. 119/03</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione del G.A. – L. 119/2003 – Verbale per omesso versamento prelievo supplementare latte conferito oltre quota – Impugnazione – Atto prodromico a sanzione ex l. 689/81 – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo con riferimento all’impugnazione dei verbali per omesso versamento di prelievo supplementate per latte conferito oltre quota ex art. 5, 2° co. l. 119/2003 in quanto trattasi di atto finalizzato all’applicazione di sanzione ex l. 689/81.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non spetta al G.A. la giurisdizione in merito all’impugnazione dei verbali per omesso versamento prelievo supplementare latte conferito oltre quota ex l. 119/03</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />
per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione</b></p>
<p>composto dai<br />
Signori:<br />
Giuseppe	CALVO		&#8211;	Presidente,<br />
Roberta	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere,<br />
Paolo		PERUGGIA		&#8211;	Primo Referendario, estensore,<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 2 settembre 2004.</p>
<p>Visto il ricorso n. 1108/04 proposto da</p>
<p><b>ABIT s.c.a.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Paolo Scaparone e Paolo Botasso, elettivamente domiciliata in Torino, via S. Francesco d’Assisi n. 14, presso lo studio del primo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Provincia di TORINO</b>, in persona del Presidente pro tempore, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvana Gallo e Francesca Massaccesi, con loro elettivamente domiciliata a Torino, in via Maria Vittoria 12</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211;	del verbale 22.6.2004 n. 060400104 con cui la Provincia di Torino ha contestato alla ABIT s.c.a.r.l. la violazione dell’art. 5, c. 2, l.n. 119/2003, per aver omesso il versamento del prelievo supplementare per il latte conferito oltre quota nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2004 dai produttori azienda agricola Della Rossa Claudio e Massimo F.lli s.s. e dall’azienda agricola Cagnassi Giovanni;<br />	<br />
&#8211;	del verbale 5.5.2004 n. 020101404 con cui la Provincia di Torino ha contestato alla ABIT s.c.a.r.l. la violazione dell’art. 5, c. 2, l.n. 119/2003, per aver omesso il versamento del prelievo supplementare per il latte conferito oltre quota nell’anno 2003 dai produttori azienda agricola Della Rossa Claudio e Massimo F.lli s.s. e dall’azienda agricola Costamagna Giovanni Battista e Francesco;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso del procedimento;																																																																																												</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla Società ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio della provincia di Torino;<br /> <br />
	Relatore il  1° Referendario Paolo Peruggia e uditi gli avvocati professor Paolo Scaparone e Silvana Gallo<br />
considerato che sono impugnati degli atti, con cui la p.a. ha constatato a carico dell’interessata delle violazioni relative alla materia dei prelievi per l’eccessiva produzione di latte;<br />considerato che sono dedotte:<br />violazione di legge, con riferimento all’art. 5, comma 3 della legge 30.5.2003, n. 119, dell’art. 2909 cc e dell’art. 282 cpc, difetto di motivazione;<br />
 considerato che è stata proposta la domanda cautelare per la sospensione della esecuzione dell’atto impugnato, e che tale circostanza abilita alla pronuncia della sentenza brevemente motivata, viste la rituale instaurazione del contraddittorio e l’inammissibilità della domanda;<br />considerato che gli atti impugnati prefigurano a carico dell’interessata la possibile irrogazione di una sanzione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti della quale è unicamente esperibile l’opposizione avanti al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689;<br />
considerato che gli atti in questione sono univocamente destinati, secondo il loro letterale tenore, alla conclusione procedimentale prevista dalla norma in questione;<br /> ritenuto pertanto che gli atti in questione, ove direttamente lesivi, andranno impugnati avanti al tribunale competente;<br />che il ricorso va per ciò dichiarato inammissibile, potendosi compensare le spese, dati i giusti motivi;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione -pronunciando sentenza brevemente motivata, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e compensa le spese.<br />
Dispone che la p.a. dia esecuzione alla presente sentenza.</p>
<p>Torino, 2 settembre 2004.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1632</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-2-9-2004-n-1632/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-2-9-2004-n-1632/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-2-9-2004-n-1632/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1632</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Peruggia R.A. ed altri (avv. Barale e Demaria) c. Ministero della Difesa (avv. Stato) il premio di fine ferma solo a coloro che abbandonano il servizio Militari – Premio di fine ferma – Passaggio al servizio permanente effettivo – precedente arruolamento in ferma volontaria – Non</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-2-9-2004-n-1632/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1632</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Peruggia<br /> R.A. ed altri (avv. Barale e Demaria) c. Ministero della Difesa (avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>il premio di fine ferma solo a coloro che abbandonano il servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militari – Premio di fine ferma – Passaggio al servizio permanente effettivo – precedente arruolamento in ferma volontaria – Non compete</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il premio di fine ferma non compete ai militari che entrano nel servizio permanente effettivo, dopo un periodo di ferma volontaria, ma solo a coloro che abbandonano il servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il premio di fine ferma solo a coloro che abbandonano il servizio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />
per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione</b></p>
<p>composto dai<br />
Signori:<br />
Giuseppe	CALVO		&#8211;	Presidente;<br />
Roberta	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere;<br />
Paolo		PERUGGIA		&#8211;	Primo Referendario, estensore,<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 2 settembre 2004.</p>
<p>	Visto il ricorso n. 1120/04 proposto da																																																																																												</p>
<p><b>ANNUNZIATO Roberto, CIANCABILLA Luciano, CUNGI Carlo Alberto, COCCO Fabio, SCARANO Alessandro, LAMBERTA Stefano, LATINI Amedoro, GIZZI Germano, SCARETTI Luca, CORTESE Giovanni e TIRELLA Salvatore</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Piercarlo Barale e Claudio Demaria, elettivamente domiciliati in Torino, via Lamarmora n. 39, presso lo studio dell’avv. Fulvia Conti Maiorca;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della DIFESA</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Torino</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
del diniego e comunque dell’inerzia prestati dal Ministero della Difesa nei confronti delle richieste presentate dai ricorrenti, al fine di ottenere l’accertamento del diritto alla corresponsione del premio di fine ferma, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, da computare anche sugli interessi, dalla data della maturazione del credito fino al soddisfo.</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione militare<br />	<br />
	Relatore il 1° Referendario Paolo Peruggia, comparsi gli avvocati Claudio Demaria e Guido Carotenuto<br />
Il signor Roberto Annunziato ed altri dieci litisconsorti indicati nell’epigrafe chiedono l’accertamento del diritto alla percezione del premio di fine ferma; espongono di essere stati arruolati in ferma volontaria, e di essere transitati poi nel servizio permanente effettivo, senza che la p.a. ritenesse di corrispondere loro la prescritta indennità.<br />
Lamentano la violazione di legge, con riferimento agli artt. 41 della legge 31 luglio 1954, n. 599, 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 ed agli artt. 3 e 41 Cost, nonché l’eccesso di potere per carenza istruttoria e per disparità di trattamento.<br />
Gli interessati chiedono disporsi una misura cautelare idonea ad assicurare la tutela del diritto azionato.<br />L’amministrazione della difesa si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione della domanda.<br />
Il giudice ritiene di poter decidere con sentenza brevemente motivata, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova in atti.<br />
E’ impugnata la determinazione negativa con cui la p.a ha negato agli interessati il diritto alla corresponsione del premio di fine ferma: essi fondano la pretesa sull’orientamento giurisprudenziale fatto proprio, tra gli altri, dal Tar Lazio, sezione I-bis 7.7.2003, n. 12248.<br />Il tribunale conosce l’indirizzo citato, ma ritiene più aderente alla normativa vigente statuire che l’indennità in questione competa solo a coloro che abbandonano il servizio, e non già ai militari che entrano nel servizio permanente effettivo, dopo un periodo di ferma volontaria.<br /> A tale conclusione inducono la lettera della normativa vigente (art. 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958; in tal senso Tar Emilia Romagna, Bologna, 7.6.2000), che prevede il premio solo in presenza dell’interruzione del servizio alle dipendenze dell’amministrazione militare, e la lettura sistematica delle disposizioni denunciate; esse sono infatti funzionali a sovvenire il militare che si reinserisce nella vita civile, per cui gli interessati non rientrano nel caso in questione.<br />Ne consegue che il ricorso è infondato e va respinto, dovendosi compensare le spese, in base a considerazioni di equità.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione -pronunciando sentenza brevemente motivata, respinge il ricorso e compensa le spese.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Torino, 2 settembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-2-9-2004-n-1632/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1632</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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