<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2/8/2021 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/2-8-2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/2-8-2021/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2021 11:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2/8/2021 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/2-8-2021/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2021 n.9121</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-8-2021-n-9121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-8-2021-n-9121/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-8-2021-n-9121/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2021 n.9121</a></p>
<p>Pres. Stanizzi &#8211; Est. Gatto Costantino Sulla insussistenza dell&#8217;obbligo di dichiarazione in ordine alla mancanza di cause d&#8217;esclusione da parte del socio unico persona giuridica. Contratti della p.a. &#8211; Art.80, comma 5, lett. &#8220;c&#8221; del d.lgs. 50/2016 &#8211; Esclusione &#8211; Per non definitiva di uno degli amministratori &#8211; Illegittimità  &#8211; Obbligo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-8-2021-n-9121/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2021 n.9121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-8-2021-n-9121/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2021 n.9121</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Stanizzi &#8211; Est. Gatto Costantino</span></p>
<hr />
<p>Sulla insussistenza dell&#8217;obbligo di dichiarazione in ordine alla mancanza di cause d&#8217;esclusione da parte del socio unico persona giuridica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Art.80, comma 5, lett. &#8220;c&#8221; del d.lgs. 50/2016 &#8211; Esclusione &#8211; Per non definitiva di uno degli amministratori &#8211; Illegittimità  &#8211; Obbligo di dichiarazione sulla mancanza di cause d&#8217;esclusione &#8211; Sussiste solo da parte del socio unico persona giuridica &#8211; Socio persona fisica &#8211; Inapplicabilità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Deve essere annullata, in quanto illegittima, l&#8217;esclusione comminata da una stazione appaltante ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. &#8220;c&#8221; del d.lgs. 50/2016 per pretesa sussistenza di un &#8220;grave illecito professionale&#8221; dovuto a una condanna non definitiva riportata dal uno degli amministratori con poteri congiunti della società  esclusa, che era il socio unico della stessa al momento della presentazione dell&#8217;offerta, in quanto non  dovuta, ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 3, d. lgs. n. 50 del 2016, la dichiarazione sulla mancanza di cause d&#8217;esclusione da parte del socio unico persona giuridica, prevedendo la disposizione che siffatta dichiarazione sia resa dal solo socio unico persona fisica.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda Bis)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4391 del 2021, proposto da<br /> -OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Griselli, Marco Salina, Maria Alessandra Sandulli, Angela Casella, Guglielmo Aldo Giuffr, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Banca D&#8217;Italia, in persona del Governatore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ruggero Ippolito, Giuseppe Pala, Raffaella Menzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-S.C.A.R.L. non costituito in giudizio;<br /> -OMISSIS-Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Silvia Marzot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui Banca d&#8217;Italia ha escluso -OMISSIS-s.p.a. dalla procedura aperta ai sensi dell&#8217;art. 60 del d.lvo 50/16 per l&#8217;affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie presso gli stabili di Roma Centro (-OMISSIS-OMISSIS-), adducendo la sussistenza a suo carico di un grave illecito professionale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi, ove occorrer possa, la comunicazione prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, recante la riformulazione della graduatoria a seguito dell&#8217;esclusione di -OMISSIS-s.p.a., che ha individuato in posizione utile ai fini dell&#8217;aggiudicazione l&#8217;offerta presentata da -OMISSIS-s.c.a.r.l., e gli &#8220;appunt(i) per il capo del servizio&#8221; prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS- e prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento di aggiudicazione della gara a favore di -OMISSIS-s.c.a.r.l., eventualmente medio tempore disposto,</p>
<p style="text-align: justify;">e per la dichiarazione di inefficacia del contratto</p>
<p style="text-align: justify;">ove eventualmente medio tempore stipulato tra Banca d&#8217;Italia e -OMISSIS-s.c.a.r.l., ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., con conseguente condanna della Stazione appaltante a disporre il subentro nella relativa esecuzione dell&#8217;odierna ricorrente, che a tal fine si dichiara sin d&#8217;ora disponibile, ai sensi dell&#8217;art. 124 c.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con riserva di agire separatamente per il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all&#8217;art. 30, co. 5, c.p.a., nella denegata ipotesi in cui codesto ill.mo Tribunale non dovesse ritenere accoglibile la domanda di risarcimento in forma specifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato il 21/5/2021:</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento di tutti gli atti in epigrafe indicati nella parte in cui hanno omesso di escludere dalla gara <em>de qua</em>, anche per gli ulteriori motivi dedotti nel presente ricorso incidentale, la società  ricorrente principale e con espressa riserva di proporre motivi aggiunti dopo l&#8217;ostensione dell&#8217;offerta tecnica ed economica della -OMISSIS-Spa, che si richiede con ordine di esibizione ex art 116 cpa a carico di Banca di Italia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Banca D&#8217;Italia e dell&#8217;-OMISSIS- Spa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 luglio 2021, celebratasi in collegamento da remoto, il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">La società  ricorrente espone che, dopo essersi resa aggiudicataria della gara d&#8217;appalto di cui in epigrafe, ne veniva esclusa con il provvedimento impugnato in pretesa applicazione di quanto disposto ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. &#8220;c&#8221; del d.lgs. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Più precisamente, la -OMISSIS-. le addebitava un &#8220;grave illecito professionale&#8221; per una condanna non definitiva riportata dal dott. -OMISSIS-OMISSIS-, uno degli amministratori con poteri congiunti della società  -OMISSIS-OMISSIS- s.l. che era il socio unico di -OMISSIS-al momento della presentazione dell&#8217;offerta; la condanna veniva inflitta per bancarotta fraudolenta di altra società , estranea al gruppo-OMISSIS-, ovvero la -OMISSIS-srl (operante nel settore della realizzazione e commercializzazione impianti di energia; mentre la gara di cui si discute attiene a servizi di pulizia e sanificazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Precisa in fatto che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la stessa-OMISSIS-, all&#8217;atto della partecipazione alla gara, dando atto della propria composizione societaria, riferiva che a carico dell&#8217;Amministratore congiunto di -OMISSIS-(socio unico della-OMISSIS-) dott. -OMISSIS-OMISSIS- pendeva procedimento penale presso il Tribunale di -OMISSIS- per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della -OMISSIS-, della quale il dott. -OMISSIS- era prima liquidatore e poi amministratore fino a gennaio 2015;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dopo istruttoria sul punto, la -OMISSIS-. ammetteva la -OMISSIS-alla gara (-OMISSIS-) senza alcuna riserva (provvedimento del 28.10.2019);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a seguito della formazione della graduatoria delle offerte, nella quale -OMISSIS-risultava prima, la -OMISSIS-. chiedeva aggiornamenti sulla situazione del dott. -OMISSIS-, che -OMISSIS-riscontrava fornendo l&#8217;intervenuta pubblicazione del dispositivo della sentenza del Tribunale di -OMISSIS- che assolveva l&#8217;imputato da due delle imputazioni e lo condannava per la terza (non corretto adempimento di oneri di natura previdenziale e tributaria); -OMISSIS-precisava, inoltre, che -OMISSIS-era nel frattempo divenuta socio di minoranza (non era più socio unico); il dott. -OMISSIS- non rientrava nel novero dei soggetti contemplati nell&#8217;art. 80 comma 3 cod.appalti; non ricorrevano le condizioni del menzionato art.80 comma 1 e 2 perchè la sentenza era non definitiva e riguardava ipotesi di reato diverse da quelle di cui al comma 1;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; seguiva il deposito delle motivazioni della sentenza e, in data 12.4.2021, perveniva l&#8217;esclusione della ricorrente dalla gara per sussistenza di grave illecito professionale (art. 80, comma 5, lett. c, del Codice).</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure sono come di seguito formulate:</p>
<p style="text-align: justify;">I) l&#8217;art. 80, comma 3, non menziona, ai fini escludenti, il socio unico persona giuridica, ma soltanto il socio unico persona fisica.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto la giurisprudenza  divisa tra quanti seguono una interpretazione letterale della norma (assumendo che il legislatore ha compiuto una scelta di equilibrio tra interessi contrapposti) e quanti propendono per una interpretazione estensiva ai casi di socio unico persona giuridica, per identità  di ratio. La ricorrente argomenta diffusamente circa la correttezza del primo orientamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, mentre Banca d&#8217;Italia ritiene che l&#8217;esclusione per grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c) possa essere disposta anche per un (presunto) illecito commesso da amministratore del socio unico (persona giuridica) del concorrente, la ricorrente evidenzia che l&#8217;art. 80, comma 5, si riferisce solo all&#8217;operatore economico che partecipa; l&#8217;art. 80 comma 3 prevede l&#8217;ampliamento del novero dei soggetti le cui condotte possono influire in modo ostativo alla partecipazione solo per le ipotesi &#8220;di cui ai commi 1 e 2&#8221; ovvero per fattispecie di reato diverse (e più gravi) di quelle di cui al comma 5.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il provvedimento impugnato, deporrebbero in favore dell&#8217;interpretazione estensiva la sentenza del consiglio di Stato nr. 3507/2020 (c.d. teoria del contagio) e le linee guida ANAC n. 6.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima, però, riguarderebbe un illecito riconducibile alla persona fisica, non solo socio unico della concorrente, ma procuratore e rappresentante di quest&#8217;ultima (il dott. -OMISSIS- non riveste, nè mai ha rivestito, alcun ruolo nella-OMISSIS-).</p>
<p style="text-align: justify;">Le linee guida ANAC sono non vincolanti e comunque sarebbero <em>contra legem.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La c.d. &#8220;teoria del contagio&#8221; collide con la tassatività  delle clausole di esclusione, sarebbe inapplicabile al caso di specie attesa la profonda diversità  di settore e ambito operativo della -OMISSIS-, nella quale si  verificato l&#8217;illecito, e la -OMISSIS-socio unico della -OMISSIS-(sarebbe al limite un &#8220;contagio&#8221; mediato), come si evincerebbe anche dalla disciplina della responsabilità  degli enti per illeciti amministrativi derivanti da reato D.lgs 231/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">I fatti di cui si discute sono terminati nel 2015 (oltre il triennio dalla gara, da computarsi dall&#8217;evento e non dalla sentenza di condanna come ha fatto Banca d&#8217;Italia).</p>
<p style="text-align: justify;">Lamenta poi la violazione del contraddittorio sotto diversi profili.</p>
<p style="text-align: justify;">Banca d&#8217;Italia, costituitasi in giudizio, resiste al ricorso avversario, del quale chiede il rigetto, replicando quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Precisa, intanto, che l&#8217;ammissione alla gara era scaturita dalla circostanza che &#8211; in quel momento &#8211; il procedimento penale era ancora pendente; una volta definitosi, con la sentenza di condanna, l&#8217;esclusione era atto dovuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al primo motivo, Banca d&#8217;Italia aderisce all&#8217;interpretazione estensiva dell&#8217;art. 80 comma 5 del codice appalti, considerando anche che:</p>
<p style="text-align: justify;">a) la -OMISSIS- fa capo allo stesso gruppo proprietario di -OMISSIS-(in ordine ai rapporti tra le diverse società , nelle memorie depositate in giudizio, Banca d&#8217;Italia si sofferma diffusamente);</p>
<p style="text-align: justify;">b) la condanna, per operazioni dolose, consistite nella ripetuta e sistematica omissione del versamento degli oneri previdenziali e tributari, per oltre 2 milioni di euro, ha comportato, in capo al dott. -OMISSIS-, l&#8217;inabilitazione all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa commerciale, incapacità  di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, interdizione dai pubblici uffici, il tutto per cinque anni;</p>
<p style="text-align: justify;">c) il comma 3 dell&#8217;art. 80, dopo aver fatto riferimento al socio unico &#8220;persona fisica&#8221;, contempla &#8211; ai medesimi fini &#8211; anche il &#8220;<em>socio di maggioranza in caso di società  con numero di soci pari o inferiori a quattro</em>&#8220;. Sarebbe quindi del tutto contraddittorio sostenere che le condotte del socio persona giuridica &#8220;<em>solo</em>&#8221; di maggioranza possano essere sottoposte a valutazioni a cui sfuggirebbero, invece, quelle del socio persona giuridica che detenga l&#8217;intero capitale della società  partecipante alla gara;</p>
<p style="text-align: justify;">d) la Direttiva 2014/24/UEl art. 57, par 1, ultimo periodo, prevede che l&#8217;obbligo di esclusione vale per tutti gli operatori economici che abbiano effettivi poteri di controllo, a prescindere dalla loro natura.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al secondo e terzo motivo, la fattispecie di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c)  aperta e innominata, essendo finalizzata a dar rilevanza alle condotte tali da rendere dubbia l&#8217;affidabilità  o l&#8217;integrità  dell&#8217;operatore. Il dott. -OMISSIS- era amministratore congiunto nella -OMISSIS-insieme a (solo un) altro soggetto, con la conseguenza che deve ritenersi provata la possibilità  di influenza del socio unico della concorrente e, quindi, di quest&#8217;ultima.</p>
<p style="text-align: justify;">Si  costituita anche la società  controinteressata che svolge argomenti similari e propone un ricorso incidentale per l&#8217;esclusione della concorrente con riserva di articolarne i motivi a seguito dell&#8217;accesso (che sollecita ex art. 116 c.p.a).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel prosieguo del giudizio, le parti hanno scambiato memorie.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente contesta la posizione della controinteressata, che non sarebbe legittimata a proporre ricorso incidentale in quanto non risulta a tutt&#8217;oggi emanato il provvedimento di aggiudicazione; il ricorso incidentale andrebbe dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Insiste nel resto e così pure le altre parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella pubblica udienza del 20 luglio 2021, i procuratori delle parti hanno approfondito oralmente i rispettivi argomenti, insistendo nelle domande ed eccezioni formulate. La causa  stata quindi trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;odierno giudizio, le parti controvertono in ordine alla legittimità  del provvedimento impugnato, con il quale Banca d&#8217;Italia ha revocato l&#8217;aggiudicazione a suo tempo disposta alla odierna ricorrente, sancendone l&#8217;esclusione dal procedimento di gara per grave illecito professionale, desunto da una condanna subita da un amministratore di altra società  facente parte o comunque riconducibile al medesimo &#8220;gruppo proprietario&#8221; della concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">I) Per migliore ordine espositivo, il Collegio può immediatamente prendere in esame il ricorso incidentale per respingerlo in quanto inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Come eccepito dalla difesa di -OMISSIS-spa, assente allo stato una aggiudicazione della gara (all&#8217;esito della quale la -OMISSIS-. ha legittimamente differita l&#8217;ostensione della documentazione dell&#8217;offerta della ricorrente ex art. 53, comma 2, lett. &#8220;c&#8221; e &#8220;d&#8221; del d.lgs. 50/2016), il ricorso incidentale risulta al momento del passaggio in decisione privo di motivi di doglianza (che la ricorrente incidentale aveva di fatto riservato di proporre).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fase attuale del procedimento (connotata dall&#8217;adozione di un provvedimento di esclusione della ricorrente, già  individuata quale aggiudicataria della gara), la proposizione di eventuali censure da parte dell&#8217;-OMISSIS- avverso l&#8217;aggiudicazione l&#8217;ammissione della ricorrente per profili diversi da quelli accolti nel provvedimento impugnato rimane comunque possibile al momento in cui, una volta accolto il ricorso di-OMISSIS-, quest&#8217;ultima potà  ottenere l&#8217;aggiudicazione della gara (che, quale atto conclusivo, potà  essere impugnata da parte di chi vi abbia interesse, con piena conoscibilità , a quel momento, della documentazione tecnica).</p>
<p style="text-align: justify;">II) La risoluzione della controversia dipende, in primo luogo, dalla questione interpretativa dell&#8217;art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 che ha ad oggetto l&#8217;ambito e l&#8217;estensione dell&#8217;obbligo dichiarativo meglio ivi disciplinato e più precisamente se tale previsione regoli anche il caso in cui l&#8217;amministratore del socio unico persona giuridica di un concorrente (amministratore privo di ruoli nella compagine societaria dell&#8217;operatore economico che partecipa alla gara) subisca una condanna (in primo grado) per bancarotta fraudolenta, in relazione al fallimento di una terza società  (a sua volta controllata dalla medesima socia unica persona giuridica di detto concorrente), operante in altro settore.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, nel caso in esame, una società  controllava, al momento della presentazione delle offerte, sia la odierna ricorrente concorrente nella gara, che una terza società ; l&#8217;amministratore della controllante subiva condanna di primo grado per aver provocato la bancarotta fraudolente di quest&#8217;ultima società  terza; la -OMISSIS-. ne desumeva la sussistenza di un grave illecito professionale della concorrente controllata, pur non avendo l&#8217;amministratore condannato un ruolo (&#8220;formale&#8221;) in essa (ma possedendo, secondo l&#8217;Amministrazione, un potere di fatto, esercitabile in virtà¹ della posizione ricoperta nel socio unico persona giuridica controllante l&#8217;operatore concorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">II.a) Per la migliore comprensione della fattispecie,  bene riferire, in punto di fatto, quanto allegato da Banca d&#8217;Italia, ovvero che le azioni della società  ricorrente, all&#8217;inizio della procedura, erano interamente in mano alla società -OMISSIS-OMISSIS- che aveva come soci i sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, tutti per quote uguali del 20%.</p>
<p style="text-align: justify;">Medesima composizione societaria aveva la società  &#8220;Gruppo -OMISSIS-s.p.a.&#8221; (ora in fallimento), menzionata nella sentenza di condanna a carico del sig. -OMISSIS- quale «holding del c.d. gruppo -OMISSIS-» e quale socia, dal 2008 all&#8217;80% e dal 2013 al 100%, della-OMISSIS-S.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, l&#8217;odierna ricorrente, all&#8217;inizio della procedura di gara e fino a gennaio 2020, risultava partecipata in via esclusiva da-OMISSIS-OMISSIS- S.L., a sua volta di proprietà  dei quattro sig.ri -OMISSIS- e della sig.ra -OMISSIS-, i quali erano altresì proprietari della &#8220;Gruppo -OMISSIS-s.p.a. (in fallimento dal 30.5.2019), proprietaria esclusiva della-OMISSIS-S.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle more della procedura di gara, a gennaio 2020, nell&#8217;azionariato della -OMISSIS-S.p.A. entrava, con una partecipazione pari al 51,61%, la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- (come visto, già  socia della stessa-OMISSIS-OMISSIS-), sicchè la quota partecipativa di-OMISSIS-OMISSIS- scendeva al 48,39% (secondo Banca d&#8217;Italia l&#8217;operazione sembrerebbe essersi realizzata in coincidenza con un aumento di capitale della -OMISSIS-S.p.A.).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale modifica veniva comunicata alla -OMISSIS-. solo a seguito della richiesta di aggiornamenti di quest&#8217;ultima sulla posizione del dott. -OMISSIS-: da qui, secondo Banca d&#8217;Italia, la irrilevanza ai fini della condizione della concorrente al momento della presentazione dell&#8217;offerta, perchè i requisiti di partecipazione devono essere mantenuti per tutta la durata della gara e, comunque, la insufficienza di tale mutamento societario ai fini per cui  causa, in quanto l&#8217;ingresso nella compagine sociale di-OMISSIS-OMISSIS-, in corso di gara, della sig.ra -OMISSIS- non muterebbe l&#8217;effettivo assetto decisionale, dal momento che si risolverebbe in una mera riallocazione di quote partecipative all&#8217;interno di un unico, unitario e immutato gruppo societario-imprenditoriale di controllo.</p>
<p style="text-align: justify;">III) L&#8217;esposizione che precede conduce il Collegio, per definire con immediatezza l&#8217;ambito di valutazione dal quale dipende l&#8217;esito del presente giudizio, a respingere la tesi difensiva della ricorrente secondo la quale l&#8217;allontanamento del dott. -OMISSIS- dalla organizzazione sociale ed il mutamento di assetto della partecipazione della -OMISSIS-nella -OMISSIS-sarebbero tali da far mancare nell&#8217;attualità  il presupposto della &#8220;controllabilità &#8221; di quest&#8217;ultima dalla prima (e quindi dal dott. -OMISSIS-): depone in contrario il principio della necessaria continuità  del possesso dei requisiti di partecipazione (inclusa quindi l&#8217;assenza di illeciti professionali) durante tutto l&#8217;andamento della gara, essendo irrilevanti mutamenti favorevoli alla concorrente laddove, medio tempore verificatisi, abbiano fatto eventualmente venire meno condizioni ostative presenti al momento dell&#8217;apertura del procedimento con la presentazione delle offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">IV) L&#8217;apprezzamento circa la denunciata illegittimità  del provvedimento impugnato dipende soltanto dalla soluzione ermeneutica dell&#8217;art. 80, commi 3 e 5 del d.lgs. 50/2016 in rapporto all&#8217;odierna fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;orientamento di una parte di giurisprudenza, non  dovuta, ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 3, d. lgs. n. 50 del 2016, la dichiarazione sulla mancanza di cause d&#8217;esclusione da parte del socio unico persona giuridica, prevedendo la disposizione che siffatta dichiarazione sia resa dal solo socio unico persona fisica (TAR Palermo, 17 luglio 2021, nr. 612; T.A.R. , Firenze , sez. III , 05/03/2020 , n. 279; T.A.R. , Roma , sez. I , 16/01/2020 , n. 509; TAR, Roma, II-ter, 17 giugno 2019, n. 7836; Consiglio di Stato , sez. III , 21/07/2017 , n. 3619 ed altre).</p>
<p style="text-align: justify;">A favore dell&#8217;orientamento &#8220;estensivo&#8221;, depongono ordini di ragioni volte ad assicurare una parità  di trattamento a situazioni ritenute uguali in funzione della garanzia di tutela della -OMISSIS-. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2016, n. 2813 e Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2017, n.3178, richiamate da Banca d&#8217;Italia; cfr. anche T.A.R. , -OMISSIS- , sez. IV , 05/12/2019 , n. 2598).</p>
<p style="text-align: justify;">Appare evidente che si tratta di un contrasto che, per le sue conseguenze in ordine alla disciplina effettiva delle gare d&#8217;appalto, implica la necessità  che della sua soluzione si faccia carico l&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che il Collegio ritiene quindi di sollecitare apertamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle more di tale intervento, alla luce della trattazione svolta dalle parti e della discussione orale, il Collegio ritiene di aderire al primo orientamento, a favore del quale depongono diversi ordini di considerazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">IV.a) Che la formulazione testuale della norma comporti che &#8220;<em>L&#8217;esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti</em>&#8221; di una serie di soggetti tra i quali &#8211; per quel che qui rileva &#8211; il &#8220;<em>socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa&#8217; con un numero di soci pari o inferiore a quattro</em>&#8221; (ovvero di una società  &#8220;a base ristretta&#8221;, come la definisce condivisibilmente Banca d&#8217;Italia),  innegabile ed  ovviamente riconosciuto anche dall&#8217;orientamento estensivo, tanto che quest&#8217;ultimo ricorre ad argomenti di tipo esegetico indiretto per fondare una applicazione della norma (consapevolmente) più ampia.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli argomenti a sostengo della tesi &#8220;sostanzialista&#8221; che accoglie una interpretazione estensiva della previsione di legge, tale da equiparare il &#8220;socio unico persona giuridica&#8221; (non contemplato) al &#8220;socio unico persona fisica&#8221; o al socio unico con ristretta base societaria (contemplati), si rivelano in sostanza come delle vere e proprie critiche di merito al legislatore (si consideri, a tal proposito, uno dei principali argomenti valorizzati da Banca d&#8217;Italia, tratto da Consiglio di Stato 2813/2016, laddove essendo &#8220;<em>lo spirito del Codice dei contratti pubblici &#038;improntato ad assicurare legalità  e trasparenza nei procedimenti degli appalti pubblici&#8221;</em>  necessario assicurare medesimo trattamento al concorrente, sia esso persona fisica che giuridica).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; anche tale aspetto che induce il Collegio a propendere per la tesi ristretta o testuale.</p>
<p style="text-align: justify;">IV.b) La neutralità  del giudice, che ne definisce il ruolo, deve sussistere non solo in rapporto alle parti del giudizio, ma anche rispetto alla norma, della quale &#8211; salve le situazioni di ambiguità  lessicale o incertezza interpretativa &#8211; la sentenza deve costituire applicazione quanto più prevedibile ed uniforme, a pena di divenire &#8211; la sentenza stessa &#8211; uno strumento delle sensibilità  soggettive del giudicante, che si erge di fatto (consapevolmente o meno) a legislatore egli stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Non va sottaciuto che un ruolo di integrazione della norma, per via interpretativa, nell&#8217;attuale ordinamento amministrativo,  sicuramente (e condivisibilmente) immanente alla giurisprudenza amministrativa (che appare ripetere fisiologicamente quei connotati tipici della giurisprudenza dello <em>ius honorarium </em>che &#8211; nell&#8217;assenza però di un sistema legislativo centralizzato sovrapponibile a quello parlamentare odierno &#8211; provvide per secoli all&#8217;adattamento delle norme arcaiche dello <em>ius civile</em> alle mutate esigenze di una collettività  in crescita): ma ciò dipende dalla (invero frequente) carenza di tipicità , qualità  tecnica e (quindi) tassatività  delle disposizioni normative (specie di rango latamente regolamentare, della legislazione regionale o della produzione degli enti locali e territoriali), che a volte spingono l&#8217;esegesi a farsi carico di un ruolo (di fatto) assimilabile alla supplenza del legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ruolo (espansivo dei poteri) del giudice, trova però il proprio limite in presenza di una norma univoca, laddove la scelta del legislatore non si presta ad equivoci o dubbi interpretativi e come tale si impone al comportamento degli operatori ed al processo.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; questo il caso dell&#8217;art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016, che riproduce, traslandola nella riformulazione del codice, l&#8217;analoga disposizione di cui all&#8217;art 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 163 del 2006, nella vigenza della quale si era già  delineato il contrasto di giurisprudenza in ordine all&#8217;estensione dell&#8217;obbligo dichiarativo degli amministratori di cui si discute.</p>
<p style="text-align: justify;">IV.c) Non  possibile ritenere che l&#8217;identità  di testo delle due norme legittimi la perdurante sussistenza del suddetto contrasto di giurisprudenza: anzi, la circostanza che, pendente tale contrasto, il legislatore abbia mantenuto il testo originario della norma (senza neppure cogliere l&#8217;espressa richiesta di modifica che si rinviene nell&#8217;atto di segnalazione dell&#8217;ANAC nr. 5 del 12 dicembre 2018), deve indurre l&#8217;interprete a riconoscere che quella norma  frutto di sintesi di opposte esigenze (quelle di speditezza e celerità  nei controlli di gara e quelle di certezza e prevedibilità  del comportamento degli operatori, nonchè l&#8217;esigenza di assicurare in concreto, sotto tali aspetti, l&#8217;applicazione del principio di tassatività  delle fattispecie di esclusione).</p>
<p style="text-align: justify;">Deve ritenersi, invero, che il redattore del Codice abbia identificato un punto di equilibrio, limitando i controlli &#8220;regressivi&#8221; della -OMISSIS-. sull&#8217;operatore economico in rapporto ad altri operatori che possano in tesi controllarne l&#8217;operato, entro i limiti che la stessa norma esplicitamente predispone, in difetto dei quali le -OMISSIS-. sarebbero tenute a porre in essere verifiche societarie anche molto complesse, evidentemente ritenute incompatibili (o comunque sacrificabili) a vantaggio delle esigenze di concentrazione e speditezza della procedura di gara che sono notoriamente sottese all&#8217;attuale disciplina.</p>
<p style="text-align: justify;">IV.d) Sostiene inoltre tale orientamento la circostanza che il principio di tipicità , la necessità  di concentrazione e speditezza dell&#8217;affidamento dei contratti della PA e l&#8217;esigenza di assicurare la ragionevole prevedibilità  del comportamento dell&#8217;Amministrazione, con ogni conseguenza in ordine alla certezza dei rapporti giuridici e dell&#8217;affidamento degli operatori e dei cittadini nei confronti dell&#8217;azione amministrativa, sono assurti a valori ed esigenze quanto mai rilevanti nell&#8217;attuale contesto sociale e storico, equivalenti all&#8217;esigenza di selezionare operatori in possesso dei necessari requisiti di affidabilità  professionale (esigenza che, nella materia degli appalti, si  espressa in notorie ipotesi di revisione del Codice appalti e dello stesso rito processuale di fronte al giudice amministrativo, tutte rivolte a semplificare le procedure di gara nell&#8217;assunto che eccessivi controlli ne rallentino l&#8217;andamento).</p>
<p style="text-align: justify;">IV.e) In questo senso, la giurisprudenza  chiamata a farsi carico di una risoluzione del contenzioso che sia coerente con le previsioni testuali delle norme, così da assicurare l&#8217;attuazione di principi fondamentali del sistema codicistico degli appalti, tra cui la tipicità  delle clausole di esclusione; principio che, a sua volta, osta ad interpretazioni estensive di norme non equivoche ed osta, laddove la norma sia incerta, ad interpretazioni che siano contrarie alla massima partecipazione possibile nell&#8217;ottica del confronto concorrenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">IV.f) La necessità  di una interpretazione uniforme della norma codicistica non esclude, naturalmente, la possibilità  che il giudice, ravvisando nella scelta legislativa profili di incompatibilità  comunitaria o costituzionale, sollevi la relativa questione, così da assicurare &#8211; ancora una volta &#8211; per via dell&#8217;appropriata sollecitazione delle rispettivi Corti e per il tramite di un giudizio incidentale, la correzione della norma con effetti <em>erga omnes</em>, ove ne sussistano i presupposti (prevenendo così la grave incertezza che deriva da contrasti della giurisprudenza di merito).</p>
<p style="text-align: justify;">Presupposti che, però, nel caso di specie non si ravvisano, perchè, anche ad aderire alla tesi sostanzialista,  comunque necessario che la condanna riportata dall&#8217;amministratore del socio unico persona giuridica del concorrente sia valutata dalla -OMISSIS-. con motivazione congrua ed adeguata alle circostanze del caso di specie, senza automatismi; e tale condizione non si ravvisa nel provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di approfondire quest&#8217;ultimo profilo, deve ancora esaminarsi il secondo argomento di gravame, che  parimenti fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">V) A questo proposito, la parte ricorrente si duole del fatto che la -OMISSIS-. non ha solamente osservato una interpretazione estensiva del comma 3 del d.lgs. 50/2016; ma ha ulteriormente esteso l&#8217;applicazione del comma 5, lett. &#8220;c&#8221; (&#8220;<em>Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d&#8217;appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all&#8217;articolo 105, comma 6, qualora&#038;c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l&#8217;operatore economico si e&#8217; reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita&#8217; o affidabilita&#8217;</em> &#8220;), considerando grave illecito professionale della (società  che controlla la) concorrente la condanna subita da un amministratore.</p>
<p style="text-align: justify;">Come puntualmente dedotto dalla ricorrente, l&#8217;art. 80, comma 5, lett. &#8220;c&#8221; riferisce la circostanza ed il presupposto espulsivo ad una condotta dell'&#8221;operatore&#8221;, non già  del proprio amministratore (o, ancora di più, dell&#8217;amministratore della controllante persona giuridica).</p>
<p style="text-align: justify;">Coglie quindi nel segno la deduzione difensiva della ricorrente, a fondamento della censura sub II, secondo cui l&#8217;ampliamento del novero dei soggetti le cui condotte possono influire in modo ostativo sulla partecipazione dei concorrenti alle gare pubbliche  previsto, in via eccezionale, dall&#8217;art. 80, co. 3, unicamente per le ipotesi &#8220;<em>di cui ai commi 1 e 2</em>&#8220;, ovvero per le ipotesi, affatto diverse e più gravi rispetto a quelle del comma 5, in cui l&#8217;esclusione sia conseguenza di una condanna definitiva per uno dei reati elencati dal co. 1 o dell&#8217;esistenza di una delle misure interdittive previste al co. 2.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione si  invero determinata ad operare l&#8217;espulsione sulla base della regola giurisprudenziale meglio descritta come &#8220;teoria del contagio&#8221; (Consiglio di Stato, sent. nr.3507/2020), secondo la quale un comportamento illecito di un amministratore di una persona giuridica, in grado per la sua posizione di determinarne le scelte, non può che considerarsi illecito della persona giuridica stessa; e tale condizione  suscettibile di estendersi, viziandone la partecipazione, anche ad altre persone giuridiche che dalla prima siano controllate.</p>
<p style="text-align: justify;">V.a) Si tratta di un orientamento che, con riguardo al caso di specie, non trova la condivisione del Collegio.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea di principio, esso si risolve, ancora una volta, nella creazione di una regola giurisprudenziale che, a tacere della sua reale ragionevolezza (nella sua applicazione più estrema appare espressione di una cultura di sospetto, più che di legalità ), non trova fondamento nella legge, la quale  chiara (ed inequivoca) nel riferire la necessità  di accertare il grave illecito professionale in capo all'&#8221;operatore&#8221; che partecipa alla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Vero  che l&#8217;accertamento dell&#8217;illecito professionale ex art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016  fattispecie aperta, essendo consentito alla -OMISSIS-. di accertarlo &#8220;con ogni mezzo&#8221;; ma, proprio perchè si tratta di un potere ampio della P.A., il suo esercizio non può prescindere da una motivazione &#8220;forte&#8221;, adeguata alle circostanze del caso concreto e senza automatismi, come invece la tesi del &#8220;contagio&#8221;, nella sua accezione &#8220;assoluta&#8221; (ossia sganciata dal contesto concreto) finisce con l&#8217;implicare.</p>
<p style="text-align: justify;">VI) Nel caso di specie, l&#8217;Amministrazione si  limitata ad inferire la inattendibilità  professionale della odierna ricorrente in dipendenza dei reati (pur indubbiamente gravi) per i quali  stato condannato l&#8217;amministratore di altra società  che, a sua volta,  socio unico della-OMISSIS-, avendo disposto l&#8217;esclusione &#8220;<em>in considerazione del carattere reiterato e sistematico delle omissioni in parola, nonchè del relativo consistente importo (come evidenziato nella sentenza di condanna), l&#8217;illecito in esame riveste carattere di gravità  ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis al caso di specie</em>&#8221; (pag. 4/7; il resto delle motivazioni contenute nel provvedimento impugnato sono riferite ai presupposti di interpretazione della norma in senso estensivo, secondo l&#8217;orientamento di giurisprudenza che si  riportato dapprima ed al rapporto societario tra la -OMISSIS-e la -OMISSIS-).</p>
<p style="text-align: justify;">VI.a) Appare evidente che, a dispetto di una motivazione testualmente estesa (che si sostanzia nel riepilogo dei presupposti di fatto della vicenda, anche in relazione alla condanna dell&#8217;amministratore ed alle variazioni del gruppo di società  che si sono dapprima descritte), il punto essenziale dell&#8217;analisi che ha condotto l&#8217;Istituto ai fini dell&#8217;esclusione della ricorrente si limita al passaggio che si  riportato e che costituisce quindi un mero automatismo tra il reato dell&#8217;amministratore (che peraltro quest&#8217;ultimo dichiara di voler contestare in appello) e la posizione della concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.b) Viene altresì in rilievo quanto paventato nell&#8217;atto di segnalazione n. 15 del 12 dicembre 2018 ANAC (non a caso, richiamato nel provvedimento impugnato) laddove l&#8217;Autorità  rileva (a proposito della ermeneutica dell&#8217;art. 80, comma 3, cit.) che ove non si operasse in senso estensivo, potrebbe essere sufficiente &#8220;<em>la creazione intenzionale di una sola società , da anteporre all&#8217;impresa che partecipa alla gara, per consentire all&#8217;imprenditore che effettivamente ne detiene il controllo e sul quale gravano precedenti penali escludenti di accedere agli appalti pubblici</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.c) Ai fini di una corretta applicazione del principio secondo cui l&#8217;accertamento dell&#8217;illecito professionale deve rifuggire da automatismi, dovrebbe indagarsi in concreto se, nella fattispecie verificatasi in gara, si possa o si debba presumere ragionevolmente che la società  con socio unico sia uno schermo &#8220;intenzionale&#8221; volto a dissimulare che l&#8217;amministratore condannato sia effettivamente il &#8220;dominus&#8221; della concorrente in gara (in tutto o in maniera sufficiente a condizionarne le scelte).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ultimo principio postula, come indicato, un accertamento in concreto e da svolgersi sulla base delle circostanza del caso in concreto, che, come si  appena indicato, non  dato rinvenire negli atti dell&#8217;Amministrazione, nella tesi della quale, invece, il grave illecito professionale  desunto in capo alla concorrente sulla base di un doppio automatismo (tra la condanna, non definitiva, dell&#8217;amministratore e la sua posizione nella società  controllante; tra quest&#8217;ultima e la concorrente) giustificato dalla riconducibilità  di tutte le imprese al medesimo gruppo proprietario.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.d) Ma così argomentando, appare evidente che l&#8217;espulsione altro non rappresenta che una sanzione di fatto del comportamento dell&#8217;amministratore condannato che viene presunto (senza possibilità  di prova contraria) espressione di scelte dell&#8217;intero gruppo societario; impostazione che comporta il rischio di elevare a &#8220;schermo&#8221; intenzionale ogni società  con socio unico persona giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">VII) Quanto sin qui considerato porta poi a disattendere l&#8217;ulteriore argomento difensivo delle resistenti, secondo cui il provvedimento impugnato troverebbe conferma nella direttiva 2014/24/UE, all&#8217;art. 57, par. 1, ultimo periodo, secondo cui &#8220;<em>l&#8217;obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente  un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o  una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;argomento non  persuasivo proprio in base a quanto sin qui già  esposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Che un soggetto privo di ruoli nella compagine societaria dell&#8217;operatore concorrente possa determinarne o condizionarne le scelte in quanto  amministratore o rappresentante di altra società , a sua volta socio unico dell&#8217;operatore,  una circostanza possibile: ma, laddove la direttiva 2014/24/UE, fonda un obbligo o potere di verifica in tal senso della -OMISSIS-., questa verifica deve pur sempre scaturire da un accertamento motivato della capacità  della persona condannata definitivamente di influenzare le scelte dell&#8217;operatore concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">VIII) Quanto sin qui esposto implica che, nel presente giudizio, come accennato, non sussistono i presupposti di rilevanza di una questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 80, comma 3 e 5, d.lgs. 50/2016, nella parte in cui prevede un trattamento differenziato, ai fini dichiarativi per l&#8217;insussistenza di gravi illeciti professionali, tra l&#8217;amministratore di un socio unico persona giuridica ed il socio unico persona fisica dell&#8217;operatore concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In ordine a tale aspetto, che  stato oggetto di approfondito dibattito, su sollecitazione del Collegio, durante la discussione orale in udienza, deve darsi atto che la questione sarebbe rilevante (ai fini della proposizione del giudizio incidentale) solo laddove l&#8217;Amministrazione avesse correttamente operato quell&#8217;accertamento in concreto che si  descritto sin qui e si potesse quindi prefigurare che la norma di cui all&#8217;art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, nella sua formulazione testuale, osti a dare seguito a tale accertamento, impedendo il giusto esercizio dei poteri di governo della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Essendosi invece in presenza di un mero automatismo tra condanna dell&#8217;amministratore del socio unico della concorrente e la presunzione di illecito professionale grave di quest&#8217;ultima, appare evidente che, ai fini della risoluzione del giudizio, sarebbe irrilevante la giusta esegesi della norma in esame, dovendosi annullare il provvedimento impugnato anche nell&#8217;ottica della lettura &#8220;sostanzialista&#8221; che il Collegio non condivide.</p>
<p style="text-align: justify;">IX) Conclusivamente, si deve quindi affermare che in tema di obblighi dichiarativi e di clausole di esclusione di cui all&#8217;art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. 50/2016, non trova fondamento normativo la tesi dell&#8217;Amministrazione secondo cui le fattispecie di cui all&#8217;art. 80, comma 3 riguardino anche il socio unico persona giuridica, posto che tale interpretazione si risolve in una illegittima estensione della previsione di legge, in violazione della tassatività  delle cause di esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve altresì affermarsi che le clausole di esclusione &#8211; ed i connessi obblighi dichiarativi &#8211; di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lettera &#8220;c&#8221; del Codice dlgs. 50/2016, riguardano i soli operatori economici e che l&#8217;accertamento della sussistenza di un grave illecito professionale non può essere condotto sulla base di meri automatismi, ma richiede una motivazione adeguata alle specifiche circostanze del caso concreto.</p>
<p style="text-align: justify;">A tanto consegue l&#8217;accoglimento del ricorso, con annullamento del provvedimento impugnato e con salvezza di ogni altra e motivata determinazione dell&#8217;Amministrazione ai fini della prosecuzione del procedimento di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esposizione che precede e la sussistenza di diversi orientamenti di giurisprudenza, costituiscono evidente ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza di nuove determinazioni della -OMISSIS-..</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la richiesta dell&#8217;interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il dott. -OMISSIS- e tutte le altre parti private.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021, tenutasi in modalità  di collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 ed art. 4, comma 1, del Dl 30 aprile 2020, n. 28, conv. in l. 25 giugno 2020, n. 70, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Elena Stanizzi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Brunella Bruno, Consigliere</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-8-2021-n-9121/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2021 n.9121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2021 n.5679</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-8-2021-n-5679/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-8-2021-n-5679/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-8-2021-n-5679/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2021 n.5679</a></p>
<p>Pres. Frattini &#8211; Est. Ferrari Sul diniego di cittadinanza allo straniero che risulti vicino al radicalismo islamico. Persona fisica e diritti della personalità  &#8211; Cittadinanza italiana &#8211; Richiesta di concessione -Diniego -Vicinanza al radicalismo islamico -Legittimità . Risulta del tutto idonea, per la giustificazione del diniego di cittadinanza, la mera valutazione che a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-8-2021-n-5679/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2021 n.5679</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-8-2021-n-5679/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2021 n.5679</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini &#8211; Est. Ferrari</span></p>
<hr />
<p>Sul diniego di cittadinanza allo straniero che risulti vicino al radicalismo islamico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Persona fisica e diritti della personalità  &#8211; Cittadinanza italiana &#8211; Richiesta di concessione -Diniego -Vicinanza al radicalismo islamico -Legittimità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Risulta del tutto idonea, per la giustificazione del diniego di cittadinanza, la mera valutazione che a persone contigue, simpatizzanti o comunque idealmente vicine o in contatto con un movimento responsabile di attività  gravemente delittuose, non si possa riconoscere lo status di cittadino italiano. Ne discende, pertanto, la legittimità  del diniego di cittadinanza al Cittadino straniero che da informazioni secretate risulta vicino al radicalismo islamico.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br /> sul ricorso numero di registro generale 5205 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da pec da registri di Giustizia, </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio, </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I ter, -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del 29 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il signor -OMISSIS- nato in Marocco ed  residente da molti anni in Italia, a Bellagio (Como), comune in cui oggi lavora e vive insieme alla moglie ed ai suoi due figli.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha impugnato (ricorso n. -OMISSIS-), innanzi al Tar Lazio, sede di Roma, il decreto del -OMISSIS-, notificato il 9 aprile 2014, con cui il Ministero dell&#8217;Interno ha respinto l&#8217;istanza diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento ministeriale si fondava su informative che hanno segnalato la contiguità  del signor -OMISSIS-con movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza nazionale, più in particolare, con gruppi vicini al radicalismo islamico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha lamentato la carenza di istruttoria del diniego, che non avrebbe dato opportuna rilevanza alle condizioni di vita attuali dell&#8217;istante ed al suo livello di integrazione nel tessuto sociale italiano, come dimostrato dall&#8217;assenza di condanne penali a suo carico.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con sentenza -OMISSIS-, la sez. prima ter del Tar Lazio ha respinto il ricorso sul rilievo che il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana ha natura ampiamente discrezionale e, pertanto, il sindacato del giudice amministrativo si deve limitare ad una valutazione della sua correttezza formale, senza addentrarsi in valutazioni sul merito di questo.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La sentenza del Tar Lazio -OMISSIS-  stata impugnata con appello notificato il 17 maggio 2021 e depositato il 6 giugno 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il Ministero dell&#8217;Interno non si  costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Alla camera di consiglio del 29 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;articolo 25, d. l. 28 ottobre 2020, n. 137, la causa  stata trattenuta in decisione, dopo aver dato comunicazione alle parti presenti &#8211; e dato atto a verbale &#8211; la possibilità  che la causa sia definita nel merito ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a..</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;appello  manifestamente infondato e ciò induce il Collegio a definire la questione &#8211; portata in camera di consiglio per la decisione cautelare &#8211; nel merito, in forma semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., a ciò non ostando la disciplina processuale emergenziale; l&#8217;art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione della l. 18 dicembre 2020, n. 176, lascia, infatti, espressamente ferma la possibilità  di definizione della controversia in fase cautelare anche in caso di udienze da remoto e in assenza delle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Come esposto in narrativa, il signor -OMISSIS-, cittadino marocchino, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I ter, -OMISSIS-, con la quale  stato respinto il ricorso proposto avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana, opposto per &#8220;contiguità  del medesimo con movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza nazionale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello  infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova premettere che lo straniero non ha un diritto soggettivo all&#8217;acquisto della cittadinanza, ai sensi della l. 5 febbraio 1992, n. 91 (Cons.St., sez. III, 23 novembre 2018, n. 5638).</p>
<p style="text-align: justify;">Come chiarito dalla Sezione (16 novembre 2020, n. 7036) e ribadito anche dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato in sede di esame di ricorso straordinario al Capo dello Stato (1 dicembre 2020, n. 1959), il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992,  atto squisitamente discrezionale di &quot;alta amministrazione&quot;, condizionato all&#8217;esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno &#8220;status illesae dignitatis&#8221; (morale e civile) di colui che lo richiede (Cons. St., sez. I, 20 gennaio 1993, n. 1878/94; 12 aprile 1995, n. 1834/91; 26 agosto 1998, n. 1108/96; 3 marzo 1999, n. 29/99; sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; 25 agosto 2016, n. 3696).</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di provvedimento fondato su determinazioni che rappresentano un&#8217;esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. St., sez. III, 13 novembre 2018, n. 6374; 27 febbraio 2019, n. 1390).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio condivide, dunque, il tradizionale orientamento giurisprudenziale per cui l&#8217;Amministrazione, dopo aver accertato l&#8217;esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, effettua una valutazione ampiamente discrezionale, che non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità , circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità  nazionale, sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità  italiana e riguardo alle sue possibilità  di rispettare i doveri che derivano dall&#8217;appartenenza alla comunità  nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella valutazione articolata che spetta all&#8217;Amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui  possibile desumere l&#8217;integrazione del richiedente nella comunità  nazionale, sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano.</p>
<p style="text-align: justify;">Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l&#8217;assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà  economica e sociale richiesti a tutti i cittadini, pur senza stretti limiti reddituali imposti per legge, le condizioni familiari e di irreprensibilità  della condotta.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di lÃ  della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità  dei fatti posti a fondamento della decisione e dell&#8217;esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Cons. St., sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Ciò chiarito, contrariamente a quanto asserisce l&#8217;appellante, alla luce dei fatti, non può ritenersi irragionevole o incompleta la valutazione compiuta dall&#8217;Amministrazione che ha ritenuto ostative le plurime condanne.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che l&#8217;appello non tiene conto dell&#8217;amplissima discrezionalità , informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), che &#8211; come si  detto sub 2 &#8211; caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevantissime conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all&#8217;interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l&#8217;interesse nazionale in caso di infelice concessione. Proprio per la rilevanza di tale riconoscimento, l&#8217;art. 9, l. n. 91 del 1992 demanda al Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell&#8217;interno, la concessione della cittadinanza.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte degli importanti interessi della comunità  nazionale coinvolti nel procedimento l&#8217;interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana  inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità  locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore, i quali nella fattispecie, come prospettato dall&#8217;appellante, non hanno evidenziato criticità ), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che invece nella presente fattispecie hanno evidenziato &#8211; con modalità  compatibili con la riservatezza (pure consentita perchè dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l&#8217;attività  amministrativa ordinaria &#8211; possibili criticità  (Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326).</p>
<p style="text-align: justify;">Sicchè lo stesso obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102).</p>
<p style="text-align: justify;">Come più volte chiarito (Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326), non sono negati diritti fondamentali della persona garantiti a livello costituzionale, comunitario o internazionale;  stato invece negato un beneficio la cui concessione  subordinata ad una valutazione di opportunità  politico-amministrativa altamente discrezionale e informata a principi di cautela, nell&#8217;interesse nazionale, senza che sia peraltro preclusa al richiedente la riproposizione dell&#8217;istanza, alla luce di eventuali successivi ed ulteriori elementi (in tesi) &#8220;favorevoli&#8221; alla sua posizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto a queste valutazioni la posizione soggettiva del richiedente ha consistenza di affievolito interesse legittimo, atteso che l&#8217;attribuzione del nuovo status di cittadino italiano comporta l&#8217;inserimento dello straniero, a tutti gli effetti, nella collettività  nazionale e l&#8217;acquisizione a pieno titolo, da parte del richiedente, dei diritti e dei doveri che competono ai cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè altresì &#8211; considerate le indicate caratteristiche di delicatezza e riservatezza dell&#8217;istruttoria in tema di concessione della cittadinanza e della suddetta cautela alla base delle relative statuizioni &#8211;  dato di ravvisare nell&#8217;atto classificato depositato dinanzi al Tar alcuna laconicità  dei dati posti a base dell&#8217;impugnato diniego. Dalla nota emerge piuttosto l&#8217;apporto di elementi di valutazione dai quali risulta un&#8217;applicazione dei criteri, anche di cautela, sopra esposti che &#8211; tenuto conto della particolare materia &#8211; appare priva di palesi vizi logico-valutativi e motivazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217;, infatti, del tutto idonea, per la giustificazione del diniego di cittadinanza, la mera valutazione che a persone contigue, simpatizzanti o comunque idealmente vicine o in contatto con un movimento responsabile di attività  gravemente delittuose, non si possa riconoscere lo status di cittadino italiano.</p>
<p style="text-align: justify;">La sicurezza della Repubblica  interesse di rango certamente superiore rispetto all&#8217;interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Riconoscimento, quello della cittadinanza, per sua natura irrevocabile e che dunque presuppone che nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità  del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questi motivi non  irragionevole la valutazione negativa condotta dal Ministero dell&#8217;interno nei confronti della appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L&#8217;appello, in conclusione, deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese, non essendosi l&#8217;Amministrazione costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), </p>
<p style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese, non essendosi l&#8217;Amministrazione costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  dell&#8217;appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Umberto Maiello, Consigliere</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-8-2021-n-5679/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2021 n.5679</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
