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	<title>2/8/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/8/2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2016 n.3482</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-8-2016-n-3482/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-8-2016-n-3482/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2016 n.3482</a></p>
<p>Pres. Franconiero Est. Saltelli Sulla nomina dei commissari esterni delle Commissioni di gara 1. Contratti della p.a. – Gara – Commissione – Commissari esterni – Nomina – Presupposti – Rosa di candidati –Richiesta dalla S.A. &#8211; RUP – Sottoscrizione &#8211; Sufficienza. 2. Contratti della p.a. – Gara – Commissione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-8-2016-n-3482/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2016 n.3482</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-8-2016-n-3482/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2016 n.3482</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Franconiero     Est. Saltelli</span></p>
<hr />
<p>Sulla nomina dei commissari esterni delle Commissioni di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Commissione – Commissari esterni – Nomina – Presupposti – Rosa di candidati –Richiesta dalla S.A. &#8211; RUP – Sottoscrizione &#8211; Sufficienza.</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Commissione – Offerte – Elementi di valutazione &#8211; Coefficiente – Attribuzione – Necessità – Esclusione – Punteggio numerico – Indicazione &#8211; Sufficienza &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di nomina delle Commissioni di gara, il presupposto della carenza in organico di professionalità idonee all’incarico necessaria per il ricorso a membri esterni ex art. 84, comma 8 D.lgs. 163/2006, è soddisfatto qualora&nbsp; manchi l’attestazione ai sensi dell’art. 120, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 da parte del responsabile unico del procedimento, ma vi sia la sottoscrizione del Rup delle richieste della stazione appaltante di indicazione di rose di candidati. In effetti, &nbsp;in tale ipotesi la formale carenza dell’attestazione degrada a mera irregolarità priva di efficacia invalidante ex art. 21-octies, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241, a causa dell’assenza di una effettiva lesione degli interessi tutelati attraverso le disposizioni del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di esecuzione.</p>
<p>2.&nbsp;In tema di valutazione delle offerte tecniche, l’attribuzione a ciascun elemento di valutazione di un punteggio espresso direttamente in punti &#8211; in unità da 0 a 10- e non in coefficienti – come indicato nel disciplinare di gara che richiedeva nella specie di attribuire un coefficiente variabile tra 0 e 1 espresso in valore centesimale – è legittima qualora vi sia anche una sintetica motivazione del giudizio numerico espresso, considerato peraltro che i coefficienti devono comunque essere poi trasformati in punti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 03482/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01495/2016 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 1495 del 2016, proposto da:<br />
CACIP Consorzio industriale provinciale di Cagliari, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Enrico Salone, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Studio dell’Acqua Bellavitis studio tecnico di ingegneria ed architettura, in persona del titolare e legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Franco Pilia, domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Tbf + Partner Ag, non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA, SEZIONE I, n. 85/2016, resa tra le parti, concernente una procedura di affidamento in appalto dei servizi tecnici di progettazione definitiva del&nbsp;<em>revamping</em>&nbsp;delle linee “a” e “b” del termovalorizzatore di Cagliari-Macchiareddu.<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dello Studio Dell’Acqua Bellavitis studio tecnico di ingegneria ed architettura, che ha spiegato anche appello incidentale;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia e Franco Pilia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO<br />
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha accolto il ricorso dello Studio tecnico di ingegneria ed architettura Dell’Acqua Bellavitis per l’annullamento della procedura di affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva del&nbsp;<em>revamping</em>&nbsp;delle linee “A” e “B” del termovalorizzatore di Cagliari – Macchiareddu, indetta dal Consorzio industriale provinciale di Cagliari con bando del 13 novembre 2014 ed aggiudicata, all’esito della selezione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base d’asta di € 534.504,31, al raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo la Tbf + Partner a.g. (determinazione direttoriale n. 19 del 14 luglio 2015).<br />
2. Il giudice di primo grado adito ha reputato fondate alcune delle censure svolte dallo studio professionale ricorrente, collocatosi al terzo posto della graduatoria finale, ed in particolare:<br />
&#8211; quella diretta contro il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (determinazione prot. 1015 del 4 giugno 2015, e delibera di ratifica del 18 giugno 2015, n. 85, del consiglio d’amministrazione del Consorzio), per difetto dell’attestazione<br />
&#8211; quella relativa alla fase di valutazione delle offerte tecniche e incentrata sull’omessa valutazione per ciascun elemento mediante l’attribuzione di un coefficiente variabile da 0 e 1.<br />
3. In conseguenza di ciò il TAR ha annullato gli atti impugnati ed ha dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato dall’amministrazione resistente con il raggruppamento controinteressato (in data 27 ottobre 2015).<br />
4. Il Consorzio industriale provinciale di Cagliari ha quindi proposto appello, col quale censura sia l’accoglimento della domanda di annullamento che, in via autonoma, la dichiarazione di inefficacia del contratto.<br />
5. Con appello incidentale lo studio professionale originario ricorrente ha riproposto i motivi di impugnazione del ricorso originario e aggiunti respinti e assorbiti dal TAR.<br />
DIRITTO<br />
1. Il Consorzio industriale sostiene innanzitutto che il ricorso di primo grado dello studio Dell’Acqua Bellavitis era sin dall’origine inammissibile, perché recante la «<em>generica contestazione della conduzione delle operazioni di gara</em>», non accompagnata dalla formulazione di censure nei confronti dell’attribuzione dei punteggi alle offerte e dalla deduzione della possibilità di aggiudicarsi la gara.<br />
2. Il motivo non è fondato, perché – come correttamente rilevato dal Tribunale amministrativo &#8211; l’interesse fatto valere dallo studio professionale ricorrente attraverso le censure di ordine procedimentale formulate è quello strumentale alla rinnovazione parziale della gara, il quale nell’ambito dei giudizi di impugnazione di procedure di affidamento di contratti pubblici assurge a interesse giuridicamente tutelabile (tanto più alla luce del recente<em>dictum</em>&nbsp;della Corte di giustizia dell’Unione europea circa i rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale: sentenza 5 aprile 2016, C-689/13).<br />
In particolare dall’accoglimento delle censure poste a fondamento dell’interesse strumentale consegue la reintegrazione delle&nbsp;<em>chance</em>&nbsp;di aggiudicazione, mentre la pretesa che la parte fornisca anche la dimostrazione concreta della possibilità di conseguire l’aggiudicazione della gara, addotta dall’amministrazione odierna appellante principale a sostegno del motivo in esame, si sostanzia nella richiesta di una prova impossibile. Infatti, la&nbsp;<em>chance&nbsp;</em>di aggiudicazione è necessariamente demandata alla rinnovazione delle operazioni di valutazione delle offerte da parte di una commissione non nominata secondo le modalità da esso censurate nel presente giudizio, e cioè ad un’attività amministrativa ad esito non prevedibile.<br />
3. Fondato è invece il motivo con cui il Consorzio industriale censura l’accoglimento del ricorso dello studio Dell’Acqua Bellavitis per violazione del citato art. 84, comma 8, del previgente codice dei contratti pubblici, a causa del fatto che la nomina di commissari esterni non è stata preceduta dall’attestazione ex art. 120, comma 3, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del responsabile unico del procedimento circa l’accertata carenza nell’organico dell’ente di «<em>adeguate professionalità</em>» ai sensi della citata norma primaria.<br />
Pur in mancanza della formale attestazione prevista dalla disposizione del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici ora richiamata (circostanza in relazione alla quale il Consorzio ha prodotto in appello documentazione nuova, inammissibile ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm.), il presupposto sostanziale necessario per il ricorso a membri esterni emerge comunque dagli atti relativi alla nomina della commissione di gara.<br />
Questi atti consistono in particolare nelle note con cui il Consorzio ha chiesto all’Ordine degli ingegneri di Cagliari e alla Facoltà di ingegneria dell’Università di Cagliari di indicare rose di candidati per l’incarico, controfirmate dal responsabile unico del procedimento ing. Vasco Ciuti (note nn. 160 e 161 del 26 gennaio 2015); e dalle determinazioni del direttore generale e presidente del Consorzio industriale, con cui si è rispettivamente proceduto alla nomina della commissione e alla ratifica della stessa, nelle quali si dà espressamente atto che «<em>nel caso in esame, non sono presenti all’interno degli uffici della stazione appaltante figure professionali che siano in grado di garantire il tempestivo apporto ai lavori della commissione e che pertanto è necessario ricorrere a soggetti esterni</em>» (determinazioni nn. di prot. 1013 e 1015 del 3 e 4 giugno 2015).<br />
4. In questo modo risulta soddisfatta la condizione imposta dal codice dei contratti per derogare al principio generale secondo cui i membri della commissione giudicatrice di una gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 84 più volte citato devono essere scelti all’interno della stazione appaltante.<br />
A fronte di ciò, la formale assenza di un’attestazione ai sensi dell’art. 120, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 da parte del responsabile unico del procedimento, che tuttavia nel caso di specie ha implicitamente confermato tale presupposto, sottoscrivendo le richieste di indicazione di rose di candidati, degrada a mera irregolarità priva di efficacia invalidante ex art. 21-<em>octies</em>, comma 2, della legge generale sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241, a causa dell’assenza di una effettiva lesione degli interessi tutelati attraverso le più volte citate disposizioni del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di esecuzione.<br />
5. Fondato è anche il motivo di appello principale relativo al capo di sentenza che ha accolto il motivo di ricorso dello studio Dell’Acqua Bellavitis concernente le modalità di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi.<br />
Dalla lettura dei verbali relativi alle sedute riservate in cui la commissione ha effettuato la valutazione delle offerte tecniche risulta che l’organo di gara ha dapprima dato atto che per i tre elementi di valutazione previsti dal disciplinare quest’ultimo richiedeva di attribuire un coefficiente variabile tra 0 e 1 «<em>espresso in valore centesimale</em>». In ragione di ciò la commissione ha stabilito di esprimere punteggi in unità, da 0 a 10 per ciascun criterio di valutazione. Quindi, nella successiva attività di giudizio sono stati attribuiti i punteggi, con specificazione che tale attribuzione veniva effettuata «<em>all’unanimità</em>» e con il corredo di una sintetica motivazione del giudizio numerico espresso, pur non richiesta dal medesimo disciplinare.<br />
6. Ciò chiarito, una simile modalità di espressione dei giudizi risulta innanzitutto conforme alle previsioni di&nbsp;<em>lex specialis&nbsp;</em>nonché ai principi generali in materia di motivazione degli atti amministrativi ai sensi dell’art. 3 della citata legge n. 241 del 1990. In particolare, oltre all’espressione del punteggio numerico, il giudizio tecnico formulato è accompagnato dalla sintetica esplicitazione del relativo giudizio, così risultando chiaramente percepibili le ragioni sottostanti alla valutazione del pregio delle offerte presentate in sede di gara.<br />
Inoltre, con specifico riguardo alla censura accolta dal giudice di primo grado, dalla descritta modalità di espressione dei giudizi risulta che questi hanno riguardato ciascun elemento di valutazione delle offerte, sebbene il punteggio sia stato espresso direttamente in punti e non in coefficienti &#8211; che devono comunque essere poi trasformati in punti – e inoltre che ciascun commissario ha formulato un giudizio individuale, ancorché in tutti i casi questo sia risultato concorde con quello degli altri.<br />
7. Residua quindi l’esame delle censure che il Consorzio industriale rivolge alla dichiarazione di inefficacia del contratto pronunciata dal Tribunale amministrativo in conseguenza dell’accoglimento del ricorso dello studio Dell’Acqua Bellativitis. Tuttavia, l’esame di queste va posposto all’esame appello incidentale di quest’ultimo, poiché dal rigetto di esso deriverebbe la riforma ex art. 336, comma 1, cod. proc. civ. di tale statuizione in virtù del rapporto di dipendenza della domanda risarcitoria rispetto a quella impugnatoria cui poc’anzi si è accennato.<br />
8. Passando quindi ad esaminare i motivi dell’appello incidentale, lo studio professionale ripropone innanzitutto la censura, respinta dal giudice di primo grado, di violazione del già citato art. 84, comma 8, cod. contratti pubblici, incentrata sulla circostanza che il Consorzio industriale ha nominato commissari i professori ordinari scegliendoli non «<em>sulla base di rose di candidati forniti dalle facoltà di appartenenza</em>», ma di un irrituale “suggerimento” del preside della facoltà di ingegneria dell’Università degli studi di Cagliari, dopo avere «<em>inspiegabilmente ignorato</em>» l’unico docente di ruolo indicato dal medesimo preside e avere fatto altrettanto nei confronti dei tre ingegneri designati dall’Ordine degli ingegneri di Cagliari.<br />
9. La nomina della commissione giudicatrice è ulteriormente censurata dallo studio Dell’Acqua Bellavitis (con motivo non esaminato dal giudice di primo grado) per incompetenza ex art. 84, comma 2, cod. contratti pubblici, secondo cui tale provvedimento è adottato «<em>dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto</em>». L’originario ricorrente sostiene che né il presidente del Consorzio, né tanto meno il direttore generale, avrebbero il potere cui si riferisce la citata disposizione del d.lgs. n. 163 del 2006 e quindi quello di nominare l’organo di gara. In particolare, tra le attribuzioni dell’organo di vertice dell’ente previste dall’art. 22 dello statuto consortile non risulta quello di affidare contratti. Ne deriverebbe secondo l’appellante incidentale che questa competenza è devoluta al consiglio d’amministrazione.<br />
Per le stesse ragioni, lo studio Dell’Acqua Bellavitis sostiene che sarebbe affetta dal vizio di incompetenza anche il provvedimento di aggiudicazione definitiva, vale a dire la determinazione n. 19 del 14 luglio 2015, adottata dal direttore generale su delega del presidente.<br />
10. I motivi possono essere esaminati congiuntamente perché attengono alla medesima fase del procedimento di gara e sono infondati.<br />
11. Deve premettersi al riguardo una ricostruzione dei fatti.<br />
Le richieste del Consorzio industriale di membri esterni alla Facoltà di ingegneria dell’Università di Cagliari al di cui alle citate note nn. 160 e 161 del 26 gennaio 2015) sono entrambe riferite a una «<em>rosa di candidati</em>», in conformità all’art. 84, comma 8, del previgente codice dei contratti pubblici.<br />
In riscontro alle richieste dell’amministrazione odierna appellante principale, il preside della Facoltà di ingegneria dell’Università di Cagliari ha indicato un nominativo di un docente di ruolo dell’Ateneo di «<em>sistemi per l’energia e l’ambiente</em>», settore disciplinare ING-IND/09, nella persona del prof. Daniele Cocco (nota del 2 febbraio 2015), segnalando l’incompatibilità di quello del settore disciplinare ICAR/03 «<em>ingegneria ambientale sanitaria</em>». Il preside ha inoltre indicato quali ulteriori nominativi di sua conoscenza di docenti in quest’ultimo settore, i professori Stefano Cernuschi e Marco Ragazzi, rispettivamente del Politecnico di Milano e dell’Università di Trento.<br />
Dal canto suo, il presidente dell’Ordine degli ingegneri di Cagliari ha indicato una terna di iscritti con anzianità maggiore di 10 anni (nota di prot. 431 del 13 marzo 2015).<br />
12. La scelta finale è poi caduta sui professori esterni all’ateneo cagliaritano indicati dal preside della facoltà di ingegneria (determinazione del direttore generale di prot. n. 1013 del 3 giugno 2015).<br />
Nel provvedimento di nomina della commissione si motiva questa scelta dei commissari esterni sulla base del fatto che i professionisti indicati dall’Ordine degli ingegneri «<em>non evidenziano competenze specifiche sulle tematiche oggetto dell’incarico professionale</em>», mentre i primi «<em>possiedono specifiche e qualificatissime competenze nella materia oggetto dell’appalto</em>», ciò risultando dai rispettivi i&nbsp;<em>curricula</em>.<br />
A questo provvedimento è seguita la successiva ratifica da parte del presidente del Consorzio industriale (determinazione di prot. n. 1015 del 4 giugno 2015).<br />
13. Deve ancora rilevarsi che dopo la notifica del ricorso di primo grado il consiglio d’amministrazione del consorzio ha “ratificato la ratifica” del presidente rispetto al provvedimento di nomina della commissione di gara emesso dal direttore generale del Consorzio industriale (delibera consiliare n. 85 del 18 giugno 2015) e ha inoltre ratificato l’operato della commissione di gara, dando al presidente mandato per la stipula del contratto (delibera consiliare n. 93 del 28 luglio 2015).<br />
14. Da tutto quanto sopra deve innanzitutto escludersi che il provvedimento di nomina della commissione di gara e la successiva aggiudicazione definitiva siano viziate da incompetenza (ipotesi di illegittimità che deve essere esaminata con priorità, come stabilito dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 27 aprile 2015, n. 5).<br />
Più precisamente, l’originaria illegittimità è stata sanata dalla ratifica con le due delibere consiliari da ultimo ricordate, emesse da quello che secondo quanto asserisce lo stesso studio Dell’Acqua Bellavitis è l’organo investito del potere di adottare gli atti in questione, ovvero il consiglio d’amministrazione del Consorzio odierno appellante principale.<br />
Deve poi evidenziarsi che in virtù degli artt. 21-<em>nonies</em>, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, e 6, l. 18 marzo 1968, n. 249 (<em>Delega al Governo per il riordinamento dell’Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali</em>), l’atto amministrativo può essere convalidato dall’autorità amministrativa anche in pendenza del giudizio di impugnazione, e finanche in grado d’appello, con la sola esclusione dell’ipotesi che sia intervenuta una sentenza passata in giudicato (in questo senso, da ultimo: Cons. Stato, IV, 29 dicembre 2014, n. 6384; V, 6 ottobre 2015, n. 4650). Quindi, nell’ambito di questo generale potere di convalida rientra la specifica ipotesi della ratifica, la quale consiste nella sanatoria di atti affetti dal vizio dell’incompetenza relativa, come appunto avvenuto nel caso di specie.<br />
15. Infondata è anche la censura di violazione dell’art. 84, comma 8, cod. contratti pubblici.<br />
La nomina dei commissari è innanzitutto avvenuta nell’ambito delle categorie professionali previste dalla citata disposizione del d.lgs. n. 163 del 2006 e precisamente quella dei «<em>professori universitari di ruolo</em>», prevista dalla lett. b). Deve poi rilevarsi che la norma richiede il rispetto di un «<em>criterio di rotazione</em>» e che a questo scopo la scelta deve avvenire «<em>nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza</em>», soggetto ad aggiornamento biennale ai sensi del successivo comma 9.<br />
Come peraltro rilevato dal giudice di primo grado, il rispetto delle previsioni da ultimo citate, finalizzato al rispetto del criterio di rotazione, era nel caso di specie impossibile, perché il Consorzio industriale non aveva elenchi di commissari esterni. Per sopperire a questa mancanza l’ente odierno appellante principale ha dunque chiesto al locale Ordine degli ingegneri ed alla Facoltà universitaria di ingegneria l’indicazione di rose di candidati. Quindi, sulla base dei nominativi forniti, dell’ambito disciplinare di appartenenza e dei&nbsp;<em>curricula&nbsp;</em>professionali, la designazione è caduta sui menzionati professori Stefano Cernuschi e Marco Ragazzi, ritenuti in possesso delle necessarie competenze per la tipologia di incarico di progettazione da affidare.<br />
Ebbene, una simile scelta non è in alcun modo censurabile, perché l’art. 84, comma 8, non pone limiti al riguardo, se non relativamente alla categoria professionale, alla necessità di garantire la necessaria rotazione, oltre che all’esigenza che i membri esterni assicurino una «<em>adeguata professionalità</em>»; tutti profili che non sono stati nemmeno dedotti dallo studio Dall’Acqua Bellavitis.<br />
Per contro, a confutazione delle censure sollevate da quest’ultimo, dalla disposizione del previgente codice dei contratti pubblici in esame non è ricavabile alcun divieto di nominare commissari esterni professori universitari non appartenenti alla Facoltà cui è richiesta l’indicazione di una rosa di candidati, né tanto meno di nominare necessariamente un appartenente per ciascuna delle categorie professionali previste dalla medesima norma, e cioè, oltre ai docenti universitari di ruolo, anche i «<em>professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali</em>».<br />
16. Lo studio Dell’Acqua Bellavitis ha inoltre riproposto con il proprio appello incidentale un motivo di ricorso diretto a censurare l’attribuzione dei punteggi per le offerte in favore degli studi professionali classificatisi ai primi due posti della graduatoria finale, e cioè l’aggiudicatario Tbf + partner a.g. e la società di ingegneria Martino e associati.<br />
Tuttavia, in sede di discussione finale il difensore dell’appellante incidentale ha dichiarato di rinunciare al motivo e di ciò non rimane che prendere atto.<br />
17. Residua quindi l’esame dei motivi aggiunti svolti dallo studio Dell’Acqua Bellavitis e parimenti riproposti con il presente appello incidentale, relativi alle citate delibere consiliari di ratifica della nomina della commissione e di approvazione degli atti di gara (delibere nn. 85 del 18 giugno 2015 e n. 93 del 28 luglio 2015).<br />
Lo studio professionale censura questi provvedimenti innanzitutto per illegittimità derivata rispetto agli atti impugnati con il proprio ricorso. Inoltre, con motivo aggiunto autonomo lo studio Dell’Acqua Bellavitis deduce un’ulteriore censura nei confronti della ratifica presidenziale del provvedimento di nomina della commissione emesso dal direttore generale, per insussistenza dei presupposti statutariamente previsti per l’adozione da parte del presidente di provvedimenti d’urgenza (art. 22, comma 1, lett. e). Al riguardo, lo studio Dall’Acqua evidenzia che questa norma interna non è richiamata nel provvedimento presidenziale di ratifica e che in ogni caso l’urgenza non ricorrerebbe nel caso di specie, né emergerebbe dalla relativa motivazione. Secondo l’appellante incidentale questa carenza di presupposti invaliderebbe quindi la ratifica consiliare.<br />
18. Anche questi motivi non sono fondati e così anche l’appello incidentale nella sua globalità.<br />
19. Innanzitutto deve essere esclusa l’invalidità in via derivata, dopo che con il rigetto dei motivi del ricorso di primo grado si è accertata legittimità degli atti presupposti.<br />
20. Anche il motivo formulato in via autonoma è infondato.<br />
Il fatto che nella determinazione presidenziale n. di prot. 1015 del 4 giugno 2015 non sia richiamato l’art. 22, comma 1, lett. e), dello statuto consortile non costituisce circostanza determinante, perché la natura del potere esercitato e la sussistenza dei presupposti di legittimità per esso richiesti devono essere apprezzati sul piano sostanziale, attraverso la lettura della motivazione e degli atti del procedimento (cfr. Cons. Stato, IV, 19 marzo 2015, n. 1515; V, 16 marzo 2016, n. 1055).<br />
21. Tanto precisato, nel caso di specie il provvedimento specifica che l’urgenza che impone di nominare la commissione di gara risiede nel «<em>il prosieguo dell’iter della progettazione</em>», dopo che cinque offerte sono già state presentate entro la scadenza del 26 gennaio precedente e la Regione Sardegna ha erogato con decreto n. 95 del 20 aprile dello stesso anno un ulteriore stanziamento «<em>che consente di dare copertura all’intero progetto di revamping</em>».<br />
L’adeguata motivazione così sintetizzata, non smentita con specifiche deduzioni dallo studio professionale originario ricorrente, consente di ritenere sussistenti i presupposti previsti dallo statuto consortile per l’adozione del provvedimento monocratico, poi ratificato dal collegio di vertice dell’ente.<br />
22. Per effetto dell’accoglimento dell’appello principale del Consorzio industriale e del rigetto dell’appello incidentale dello Studio dell’Acqua Bellavitis il ricorso e i motivi aggiunti di quest’ultimo devono essere respinti, con corrispondente riforma della sentenza del Tribunale amministrativo. La riforma del capo di sentenza che ha accolto la domanda di annullamento dell’originaria ricorrente si estende ai sensi del citato art. 336, comma 1, cod. proc. civ. alla dichiarazione di inefficacia del contratto. Le spese del doppio grado possono tuttavia essere compensate integralmente, per la peculiarità delle questioni controverse.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale; per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso e i motivi aggiunti dello Studio dell’Acqua Bellavitis studio tecnico di ingegneria ed architettura<br />
Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carlo Saltelli, Presidente<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere<br />
Alessandro Maggio, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-8-2016-n-3482/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2016 n.3482</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2016 n.8990</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-2-8-2016-n-8990/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-2-8-2016-n-8990/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2016 n.8990</a></p>
<p>Pres. Sapone, Est. Biancofiore Sulla legittimità del decreto commissariale del 12 maggio 2014 n. 152, avente ad oggetto «Rete per la salute della donna, della coppia e del bambino: ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei consultori familiari regionali», nella parte in cui stabilisce che l’obiezione di coscienza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-2-8-2016-n-8990/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2016 n.8990</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-2-8-2016-n-8990/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2016 n.8990</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sapone, Est. Biancofiore</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità del decreto commissariale del 12 maggio 2014 n. 152, avente ad oggetto «Rete per la salute della donna, della coppia e del bambino: ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei consultori familiari regionali», nella parte in cui stabilisce che l’obiezione di coscienza è un diritto esercitabile esclusivamente dagli operatori impegnati nel trattamento dell’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg), non incidendo, dunque, sulla posizione giuridica del personale operante nei consultori familiari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li>Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Interruzione volontaria di gravidanza – Ivg – Obiezione di coscienza – Limiti all’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza da parte dei medici e operatori presso un consultorio – Rapporto tra diritto all’obiezione di coscienza e dovere professionale ascrivibili a medici e operatori presso un consultorio – Libertà di coscienza – Assistenza antecedente e conseguente all’intervento di interruzione di gravidanza.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li value="2">Rapporto tra il diritto all’obiezione di coscienza del medico ginecologico di un consultorio e la tutela della salute di cui all’art. 32 Cost – Legge n. 194/1978 – Interruzione volontaria di gravidanza – Ivg – Obiezione di coscienza – Configurazione dell’ipotesi di cui all’art. 328 c.p. – Limiti all’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza da parte del medico ginecologico di un consultorio – Assistenza antecedente e conseguente all’intervento di interruzione di gravidanza.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li value="3">Legge n. 194/1978 – Interruzione volontaria di gravidanza – Assistenza antecedente e conseguente all’intervento di interruzione di gravidanza – Art. 5, l. n. 194/1978 – Ivg.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li value="4">Decreto commissariale – Obbligo di prescrizione e somministrazione di contraccettivi post-coitali – Diritto alla vita – Diritto alla salute – Tutela dell’embrione – Rapporto tra il diritto alla vita ma anche alla salute della persona e tutela dell’embrione &#8211; «Pillola del giorno dopo».</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li value="5">Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – Obblighi ascrivibili agli Stati membri in relazione all’offerta dei servizi abortivi – Obiezione di coscienza.&nbsp;</li>
</ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<ol>
<li>Ai fini della corretta interpretazione della legge n. 194/1978, l’art. 9, co.1 – che consente al medico o operatore sanitario di non prendere parte alle attività di cui agli art. 5 e 7 – non può essere estrapolato dal suo contesto e assumere un valore assoluto ma deve essere letto alla luce di quanto dispone il successivo comma 3, che chiarisce il rapporto sussistente tra il diritto all’obiezione di coscienza e il dovere professionale ascrivibili al medico o all’operatore in un consultorio. In tal senso, tali figure, ove abbiano proposto la preventiva dichiarazione di obiezione di coscienza, possono essere esonerate dal compimento di procedure e attività «specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione di gravidanza», non già dall’«assistenza antecedente e conseguente all’intervento».</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li value="2">Secondo quanto stabilito dalla Cassazione penale, sez. III, sentenza 2 aprile 2013, n. 14979, il medico di guardia, obiettore di coscienza, che si rifiuta di prestare necessaria assistenza alla degente nella fase successiva all’aborto, indotto per via farmacologica da altro sanitario (c.d. secondamento), configura l’ipotesi di cui all’art. 328 c.p. L’obiezione di coscienza disciplinata dalla l. n. 194/1978, infatti, non esonera il medico dall’assolvimento dei suoi doveri professionali, attinenti all’intero procedimento di interruzione volontaria di gravidanza, imponendo, piuttosto, di coniugare tale diritto con quello, preminente, concernente la tutela della salute della donna, costituzionalmente protetto dall’art. 32 Cost.&nbsp;</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li value="3">L’attività di accertamento dello stato di gravidanza di cui all’art. 5, l. n. 194/1978 ascrivibile al medico di un consultorio rientra tra le attività meramente preliminari non «legate in maniera indissolubile, in senso spaziale, cronologico e tecnico» al processo di interruzione della gravidanza, essendo, in tal senso, inidonea a turbare la coscienza dell’obiettore, come sancito dalla giurisprudenza penale, anche più risalente.&nbsp;</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li value="4">È legittimo il decreto commissariale che riconosce in capo al personale operante nel consultorio l’obbligo di prescrivere e somministrare «contraccettivi post-coitali», data, in particolare, l’impossibilità di porre sullo stesso piano «il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona e, la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare», come sostenuto dalla C. cost, sentenza 18 febbraio 1975, n. 27.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li value="5">Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo, gli Stati membri hanno l’obbligo di strutturare il servizio sanitario al fine di garantire concretamente il soddisfacimento della richiesta di aborto, escludendo, in particolare, l’ipotesi che l’obiezione di coscienza costituisca un limite per l’accesso ai servizi abortivi.</li>
</ol>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">Pubblicato il 02/08/2016</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 08990/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 10820/2014 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Terza Quater)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10820 del 2014, proposto da Federazione Nazionale dei Centri e Movimenti per la Vita D&#8217;Italia (Movimento per la Vita Italiano), Associazione Nazionale dei Medici Cattolici Amci, Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici &#8211; Aigoc, in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Casini C.F. CSNCRL35C04D612K, Ciro Intino C.F. NTNCRI55S09A662Y, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, corso Trieste, n. 173;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Luciani C.F. LCNMSM52L23H501G, Patrizio Ivo D&#8217;Andrea C.F. DNDPRZ83E18D773E, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong></div>
<p>ad adiuvandum:<br />
Associazione Giuristi per la Vita e Associazione Pro Vita Onlus, in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Gianfranco Amato C.F. MTAGFR61C01L682E, Emanuele Curti C.F. CRTMNL84D06B774C, Giorgio Razeto C.F. RZTGRG60S14G273Z, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Giuseppe Mercalli, n. 11;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>del provvedimento pubblicato sul BUFF della Regione Lazio il 22 maggio 2014 avente ad oggetto “Rete per la salute della Donna, della Coppia e del Bambino: ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei Consultori Familiari regionali” nella parte in cui “approva come parte integrante del provvedimento” “le linee di indirizzo regionali per l’attività dei consultori familiari” limitatamente al contenuto di queste ultime sulla obiezione di coscienza dei medici ginecologi e alle conseguenze che ne vengono tratte nella allegata tabella n. 3 relativa al “Percorso assistenziale della donna che richiede l’IVG”;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 luglio 2016 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 21 luglio 2014 e depositato il successivo 6 agosto, i ricorrenti insorgono contro il provvedimento con il quale la Regione nel disporre il riordino dei Consultori ha, in sostanza, adottato alcune prescrizioni configgenti a loro dire che la libertà di coscienza come nel prosieguo verrà indicato.<br />
Lamentano che la conseguenza pratica di tale provvedimento è che i medici obiettori di coscienza sarebbero spinti a non chiedere l’assunzione in un Consultorio familiare pubblico della Regione Lazio o a dimettersi da esso o a violare il dettato della propria coscienza.<br />
2. Avverso il provvedimento impugnato i ricorrenti deducono: 1) Violazione dell’art. 9 in relazione all’art. 5 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, 2) Violazione dell’art. 9 primo e terzo comma in relazione all’obbligo imposto anche al personale obiettore di prescrivere e somministrare “contraccettivi post-coitali”, 3) Violazione di legge, sviamento di potere, violazione dell’art. 2 della legge n. 194/1978; 4) Violazione degli articoli 2, 19 e 21 della Costituzione e 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (divenuta diritto vigente per effetto dell’art. 6 del Trattato di Lisbona).<br />
Concludono con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.<br />
3. La Regione Lazio si è costituita in giudizio contestando tutte le prospettazioni e rassegnando conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti.<br />
4. Alla Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2014 l’istanza cautelare è stata respinta.<br />
5. Sono intervenuti ad adiuvandum l’Associazione Giuristi per la Vita e l’Associazione Pro – Vita Onlus che hanno sostenuto in maniera più approfondita le argomentazioni proposte con le doglianze del ricorso principale e ne hanno quindi chiesto l’accoglimento.<br />
6. Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 588 del 5 dicembre 2015 ha riformato parzialmente la cautelare con riferimento alla fondatezza del ricorso nella parte in cui contesta il dovere del medico operante presso il Consultorio familiare di attestare, anche se obiettore di coscienza, lo stato di gravidanza e la richiesta della donna di voler effettuare l’IVG, ai sensi dell’art. 5, comma 4 della legge n. 194 del 1978.<br />
7. Previo scambio di ulteriori memorie tra le parti costituite il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2016.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. Si prescinde dalle eccezioni proposte dalla Regione atteso che il ricorso è infondato e va pertanto respinto.<br />
Con esso la Federazione ricorrente, con l’intervento ad adiuvandum dell’Associazione Giuristi per la Vita e dall’Associazione Pro Vita Onlus, impugna la il d.C.A. del 12 maggio 2014 n. 152 con il quale la Regione Lazio ha dettato la ridefinizione ed il riordino delle attività dei Consultori familiari regionali.<br />
In particolare non concordano sulla disposizione relativa all’obiezione di coscienza e del seguente tenore: “In merito all’esercizio dell’obiezione di coscienza fra i medici ginecologi, che dati recenti pongono al 69,3% in Italia (Relazione Ministeriale sullo Stato di attuazione della legge n. 194/1978…) si ribadisce come questa riguardi l’attività degli operatori impegnati esclusivamente nel trattamento dell’interruzione volontaria di gravidanza, di seguito denominata IVC. Al riguardo si sottolinea che il personale operante nel Consultorio Familiare non è coinvolto direttamente nella effettuazione di tale pratica, bensì solo in attività di attestazione dello stato di gravidanza e certificazione attestante la richiesta inoltrata dalla donna di effettuare IVG.<br />
Per analogo motivo il personale operante nel Consultorio è tenuto alla prescrizione di contraccettivi ormonali, sia routinaria che in fase post coitale, nonché all’applicazione di sistemi contraccettivi meccanici,…”.<br />
2. Premessa una cospicua ricostruzione dei fondamenti umani, giuridici e costituzionali della obiezione di coscienza, della funzione consultoriale e degli effetti della cd. pillola del giorno dopo, con la prima censura rappresentano che nella misura in cui il decreto regionale intenda obbligare gli obiettori di coscienza ad effettuare le procedure per l’aborto di cui all’art. 5 della legge ne viola direttamente le disposizioni dell’art. 9 stante il quale: “Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione di gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione.”.<br />
Con una ulteriore doglianza lamentano che la disposizione con la quale il personale operante nel Consultorio è comunque tenuto alla prescrizione dei contraccettivi ormonali anche post coitali, secondo parte ricorrente è comunque adottata in violazione dell’art. 9, commi primo e terzo.<br />
Col terzo mezzo osservano ancora che la funzione consultoriale non è quella di preparare l’interruzione di gravidanza ma di fare il possibile per evitarla.<br />
Con l’ultima doglianza parte ricorrente lamenta che col decreto commissariale la Regione pretende di limitare in via amministrativa l’estensione dell’obiezione di coscienza in contrasto col suo carattere di diritto fondamentale.<br />
3.1 Come del tutto correttamente rilevato dalla Regione, col ricorso le parti tentano di rimettere in discussione posizioni abortiste ed antiabortiste che hanno già trovato una loro composizione nella legge n. 194 del 1978 le cui disposizioni sono state confermate più volte dalla Corte Costituzionale in sede di pronunce sulla ammissibilità dei relativi referendum abrogativi: Corte Costituzionale, ordinanza del 10 febbraio 1981, n. 26 e ordinanza del 10 febbraio 1997, n. 35.<br />
Ciò premesso nel merito parte ricorrente fonda il ricorso estrapolando la disposizione di cui all’art. 9, comma 1 della legge n. 194 del 1978 e dandole un valore assoluto, avulso dal contesto in cui essa è collocata.<br />
In particolare non pare tener conto che se il comma 1 consente al medico o all’operatore sanitario obiettori di coscienza di non prendere parte alle attività di cui ai successivi articoli 5 e 7, il comma 3 del medesimo articolo 9 individua il rapporto tra l’obiezione di coscienza e l’impegno prestato eventualmente dal medico o dall’operatore in un Consultorio: “L&#8217;obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l&#8217;interruzione della gravidanza, e non dall&#8217;assistenza antecedente e conseguente all&#8217;intervento”.<br />
E cioè, nella estrema delicatezza dell’argomento trattato, mentre il medico o l’operatore di un Consultorio che abbiano proposto la preventiva dichiarazione di obiezione di coscienza devono essere esonerati dal compimento delle procedure e delle attività volte a dare “specificamente e necessariamente” pratica attuazione all’interruzione di gravidanza, non sono invece esonerati “dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento”.<br />
Nel caso in specie dunque la disposizione del decreto commissariale impugnato con la quale si è consentito che il medico obiettore di coscienza rilasci il certificato dello stato di gravidanza della donna interessata o ne attesti la volontà di interrompere la gravidanza, comportano adempimento ai doveri professionali implicando quella serie di conoscenze mediche specialistiche che caratterizzano più propriamente la professione medica e non appaiono determinare la compressione della libertà di coscienza, laddove non siano rivolte ad attuare “specificamente e necessariamente” l’interruzione di gravidanza, ma a prestare la necessaria “assistenza antecedente e seguente all’intervento”, posto soprattutto che la decisione relativa alla interruzione della gravidanza pure in presenza di detta certificazione spetta all’interessata che può recedere da tale proposito.<br />
Oltre a ciò è pure da osservare che il confine dell’obiezione di coscienza nelle procedure per l’interruzione della gravidanza è costituito dalla individuazione delle fattispecie di cui all’art. 328 c.p. e cioè del reato di omissione o abuso di atti di ufficio, confine che la giurisprudenza sull’argomento individua nell’atto “direttamente ed astrattamente idoneo a produrre l’evento interruttivo” non potendosi dunque risolvere in una “attività preparatoria e fungibile non dotata di rilevanza causale e diretta” all’aborto. Anche di recente la Cassazione penale ha affermato il principio per cui: “Integra il delitto previsto e punito dalla norma di cui all&#8217;art. 328 c.p. il rifiuto del medico di guardia, obiettore di coscienza, di intervenire per prestare necessaria assistenza alla degente nella fase successiva all&#8217;aborto indotto per via farmacologica da altro sanitario (cd. secondamento), e dunque in una fase non diretta a determinare l&#8217;interruzione della gravidanza. Il diritto di obiezione di coscienza, invero, non può intendersi in modo tale da esonerare il medico dall&#8217;intervenire durante l&#8217;intero procedimento di interruzione volontaria della gravidanza, in quanto si tratta di interpretazione che non trova alcun appiglio nella disciplina di cui alla legge n. 194 del 1978, la quale prevede che il diritto di obiezione di coscienza trova il suo limite nella tutela della salute della donna.” (Cassazione penale, sezione III, 2 aprile 2013, n. 14979).<br />
Risultano chiaramente individuati i termini entro i quali la libertà di coscienza di cui è espressione l’obiezione del medico ginecologo di un consultorio va coniugata col diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione.<br />
Sostanzialmente quindi è da escludere che l’attività di mero accertamento dello stato di gravidanza richiesta al medico di un Consultorio si presenti come atta a turbare la coscienza dell’obiettore, trattandosi, per quanto sopra chiarito, di attività meramente preliminari non “legate in maniera indissolubile, in senso spaziale, cronologico e tecnico” al processo di interruzione della gravidanza secondo quanto dalla giurisprudenza penale anche risalente è pure specificato.<br />
3.2 . Ma non può essere condivisa neanche la seconda censura.<br />
Con essa sostanzialmente le ricorrenti e le intervenienti Associazioni fanno valere la illegittimità dell’obbligo dettato dal decreto in parola di prescrivere e somministrare “contraccettivi post coitali” in quanto tale espressione comprenderebbe sicuramente preparati contenenti sostanze idonee a provocare la morte dell’embrione già formato, rendendo inospitale l’endometrio.<br />
Anche tale posizione trova la sua contestazione nella giurisprudenza del Giudice delle leggi che nella sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975 ha escluso “l’equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare”, come sostenuto in un giudizio sulla legittimità costituzionale dell’art. 546 c.p. sul reato, allora ancora esistente, di aborto di donna consenziente.<br />
Analogamente in un giudizio di risarcimento del danno derivante da una nascita indesiderata per la mancata corretta diagnosi di accertamento di una malformazione congenita del concepito, la Corte di Cassazione ha rilevato che “nel bilanciamento tra il valore (e la tutela) della salute della donna e il valore (e la tutela) del concepito l’ordinamento consente alla madre di autodeterminarsi ricorrendone le condizioni richieste ex lege a richiedere l’interruzione della gravidanza.” (Cassazione civile, sezione III, 2 ottobre 2012, n. 17754).<br />
Ma altri argomenti sulla legittimità dell’attività sanitaria ed assistenziale correlata alla somministrazione della cd. “pillola del giorno dopo” possono trarsi dalla stessa pronuncia addotta da parte ricorrente a sostegno della sua posizione e nella quale il TAR, nel decidere della legittimità di un decreto ministeriale di autorizzazione alla immissione in commercio di uno dei farmaci riportati in ricorso e considerati come abortivi, pur parzialmente accogliendo il ricorso del Movimento per la Vita, ha rilevato che le stesse “norme di rango costituzionale invocate (diritto alla esistenza e alla salute) non recano una nozione certa circa il momento iniziale della vita umana e l’estensione dell’ambito di tutela nel corso del suo sviluppo;” (cfr. Tar Lazio, sezione I, 12 ottobre 2001, n. 8465). Ha specificato ancora il TAR che: “l’esame sistematico della regolamentazione dettata dalla legge n. 194/1978….induce a ritenere che il legislatore abbia inteso quale evento interruttivo della gravidanza quello che interviene in una fase successiva all’annidamento dell’ovulo nell’utero materno. Tale conclusione è avvalorata dall’art. 8 della legge n. 194/1978 che in dettaglio prende in considerazione le modalità interruttive della gravidanza e ne impone l’effettuazione con l’intervento di un medico specialista ed all’interno di strutture ospedaliere o case di cura autorizzate, circostanze non peculiari alle metodiche anticoncezionali i cui effetti si esplicano in una fase anteriore all’annidamento dell’ovulo” (TAR Lazio, sez. I n. 8465/2001 cit.).<br />
Tale decisione consente pure di rigettare il profilo della censura con cui parte ricorrente fa riferimento a due specifiche specialità medicinali attualmente in commercio che sortirebbero l’effetto di un aborto chimico, poiché non sarebbe possibile escludere che abbiano effetto anche in un momento successivo al concepimento, causando la perdita dell’embrione umano già formatosi, e tanto oltre che per le superiori considerazioni, anche perché l’aspetto di doglianza risulta affidato ad affermazioni apodittiche.<br />
Per il resto occorre fare integrale riferimento alle controdeduzioni della Regione Lazio che, al contrario delle prospettazioni di parte ricorrente, sono affidate alle risultanze degli studi della Società Italiana della Contraccezione e della Società Medica Italiana della Contraccezione. Ed appaiono superate pure dalle decisioni assunte dall’AIFA con delibera del 21 aprile 2015 in ordine ad uno dei ridetti farmaci in particolare, del quale l’Agenzia ha modificato il regime di dispensazione, escludendo anche per la c.d. “pillola dei cinque giorni dopo” la necessità di prescrizione medica per le pazienti maggiorenni e mantenendo l’obbligo di prescrizione per le sole pazienti minorenni e tanto sulla base del provvedimento dell’Agenzia Europea dei Medicinali – Ema assunta a sua volta sulla base del parere del Comitato per i medicinali di uso umano (CHMP), con ciò dovendosi ritenere rigettata la doglianza in tutti i suoi aspetti.<br />
3.3 La terza censura con cui i ricorrenti e gli intervenienti fanno valere l’incoerenza dell’operato della Regione che, col provvedimento esaminato, pone ostacoli alla presenza nei consultori degli obiettori di coscienza, quando, invece, la funzione consultoriale è quella di fare tutto il possibile per evitare l’interruzione di gravidanza, introduce nel dibattito un argomento ad esso del tutto estraneo in specie laddove, anche nelle premesse in fatto del ricorso, si rappresenta che la conseguenza pratica del provvedimento sarebbe quella che “il personale medico e sanitario che ritiene l’aborto quale uccisione di un essere umano, che considerano esistente l’essere umano sin dal suo concepimento e che quindi sono obiettori di coscienza sarebbero spinti a non chiedere l’assunzione in un Consultorio familiare pubblico della Regione Lazio e a dimettersi da esso per non violare il dettato della propria coscienza”.<br />
Fermo restando che l’argomento introdotto appare proprio deviante rispetto alla rilevante tematica principalmente sollevata col gravame, va osservato che la circostanza che ben il 69,3% dei medici ginecologi in Italia è obiettore di coscienza, secondo quanto pure dal provvedimento esaminato è posto in rilievo, la rende del tutto inattendibile.<br />
Specie se poi si considerano le funzioni dei Consultori familiari come sono state disegnate dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e stanti i quali sono ad essi attribuite le seguenti attività: “Assistenza sanitaria e socio – sanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie; educazione alla maternità responsabile e somministrazione e dei mezzi necessari per la procreazione responsabile; tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento, assistenza alle donne in stato di gravidanza; assistenza per l’interruzione volontaria della gravidanza, assistenza ai minori in stato di abbandono o in situazione di disagio, adempimenti per affidamenti ed adozioni”.<br />
Secondo quanto sopra osservato in ordine alla funzione di accertamento dello stato di gravidanza richiesta al medico di un Consultorio a fini di tutela della salute della donna non pare proprio che tale funzione certificativa, siccome rientrante nelle attività prettamente assistenziali del Consultorio ai sensi della legge istitutiva n. 405 del 29 luglio 1975, costituisca un baluardo insormontabile all’esercizio dell’obiezione di coscienza del medico ginecologo che aspiri a svolgere la professione all’interno di tale struttura. Anzi le attività di attestazione dello stato di gravidanza e di certificazione della richiesta di effettuare l’IVG inoltrata dalla donna, e che, per quanto visto sopra non possono essere considerate direttamente causative dell’interruzione di gravidanza, costituiscono momenti dell’iter da seguire per l’accesso alle pratiche abortive che, con quegli atti non iniziano, potendo la donna discostarsene come sopra considerato, con la conseguenza che la regolare erogazione del servizio di IVG in ogni Regione non può non passare per tale attività consultoriale, che va garantita anche a causa del massiccio ricorso all’obiezione di coscienza nelle strutture ospedaliere deputate all’erogazione della prestazione de qua.<br />
3.4 Non può essere condiviso neppure il quarto motivo di ricorso, secondo cui il decreto regionale appare contrastare pure con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.<br />
La problematica ha costituito il panorama nell’ambito del quale il Comitato europeo dei diritti sociali ha adottato la decisione recentemente resa in data 11 aprile 2016 nell’ambito del sistema della Carta sociale europea del Consiglio di Europa.<br />
Il Comitato ha accolto il ricorso proposto da una sigla sindacale italiana nel 2013 ed ha accertato la violazione dell’art. 11 (che protegge il diritto alla salute) letto unitamente all’art. E (che stabilisce il divieto di discriminazione), dell’art. 1 par. 2 primo profilo (che tutela le condizioni di lavoro) e dell’art. 26 par. 2 della Carta (che protegge la dignità sul lavoro).<br />
Ancorchè il ricorso tendesse a tutelare la posizione della minoranza dei medici italiani non obiettori di coscienza, come applicazione del principio di non discriminazione sul luogo di lavoro, il Comitato ha, fra l’altro, osservato la persistenza di carenze nella fornitura del servizio di aborto in Italia a causa dell’obiezione di coscienza ed ha dunque sottolineato che queste situazioni possono comportare notevoli rischi per la salute e il benessere delle donne, in contrasto, dunque, con il diritto alla tutela della salute, come garantito dall’art. 11 della Carta sociale europea.<br />
E tutto ciò senza pretermettere i precedenti della Corte europea dei diritti dell’uomo che hanno affermato l’obbligo positivo degli Stati di strutturare il servizio sanitario in modo da non limitare in alcun modo le reali possibilità di ottenere l’aborto e per altro verso di assicurare che l’obiezione di coscienza dei medici non impedisca in concreto l’accesso ai servizi abortivi cui le pazienti hanno diritto: CEDU P. e S. v. Portogallo 20 ottobre 2012; CEDU RR v. Polonia 20 novembre 2011; CEDU Tysiac v. Polonia 20 marzo 2007; CEDU A.B.C. c. Irlanda 16 dicembre 2010.<br />
A tale scopo è preposta in Italia la legge 22 maggio 1978, n. 194 che dunque appare rispondere ai principi enucleati sulla questione dalla Corte di Giustizia Europea, oltre che ribaditi dal Comitato europeo per i diritti sociali, assicurando da un lato il bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella vicenda, permettendo cioè ad alcuni di astenersi dal proprio ufficio e garantendo però la continuità del servizio cui gli obiettori sarebbero preposti e dall’altro tutelando così il diritto alla salute della donna, bilanciamento cui appare rispondere il provvedimento impugnato anche con riferimento alle più recenti incrementate percentuali di obiezione di coscienza (nel Lazio si giungerebbe ad oltre l’80% di ginecologi obiettori di coscienza), con conseguente reiezione del ricorso in ogni sua censura.<br />
5. La delicatezza delle questioni trattate consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Sapone, Presidente<br />
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore<br />
Alfredo Storto, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Pierina Biancofiore</strong></td>
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<td><strong>Giuseppe Sapone</strong></td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-2-8-2016-n-8990/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2016 n.8990</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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