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	<title>2/8/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/8/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.678</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-678/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-678/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.678</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il provvedimento dell&#8217;Ufficio Tecnico Comunale che annulla in autotutela un permesso di costruire per vasche, già destinate all’itticoltura e poi abbandonate, delle quali era stata autorizzata la colmatura con rifiuti non pericolosi, la ricopertura con terreno ed il ripristino dell&#8217;attività agricola nell&#8217;area; cio&#8217; perche&#8217;per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-678/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.678</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-678/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.678</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il provvedimento dell&#8217;Ufficio Tecnico Comunale che annulla in autotutela un permesso di costruire per vasche, già destinate all’itticoltura e poi abbandonate, delle quali era stata autorizzata la colmatura con rifiuti non pericolosi, la ricopertura con terreno ed il ripristino dell&#8217;attività agricola nell&#8217;area; cio&#8217; perche&#8217;per gli interventi de quibus è richiesta la preventiva approvazione di un piano attuativo, il quale meglio risponde all&#8217;esigenza di salvaguardare il valore ambientale della zona ed il suo rimboschimento, a prescindere se l&#8217;utilizzo dell&#8217;area per discarica di rifiuti non pericolosi corrisponda ad un siffatto obiettivo di salvaguardia e sia qualificabile come “sistemazione del terreno”; inoltre, il provvedimento di autotutela appare rispettoso dei principi stabiliti dall&#8217;articolo 29 nonies della l. 241/90 anche con riferimento ai diversi interessi tra loro comparati, tanto più considerato che l’impresa ricorrente non aveva ancora avviato l’intervento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00678/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01343/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio introdotto con il ricorso 1343/11, proposto da <b>Azienda Agricola Ferraresi Gianni</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Fortunati, Mirate e Zarbo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia Mestre, via Einaudi 15;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Stienta (Rovigo)</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Acerboni e Ceruti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Acerboni in Venezia Mestre, via Torino 125;<br />	<br />
la <b>Regione Veneto</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento dell&#8217;Ufficio Tecnico del Comune di Stienta 20/4/2011 prot. n. 2710, di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 21 del 9/11/2009;<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza dirigenziale 25/10/2010 prot. n. 6923;<br />	<br />
del deliberato di cui al verbale 1 del 20/4/2011 della Commissione Edilizia Straordinaria;<br />	<br />
della deliberazione di giunta regionale 2maggio 2001, n. 1106, nella parte in cui ha approvato con modifiche d&#8217;ufficio l&#8217;art. 29 delle n.t.a. della variante del piano regolatore comunale del Comune di Stienta, nonchè l&#8217;art. 29 delle vigenti n.t.a. del Comune di Stienta.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Stienta;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 il cons. avv. Gabbricci, presidente supplente, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>considerato:<br />	<br />
che nell’area E6, interessata dagli atti gravati, sono presenti alcune vasche, già destinate all’itticoltura, ed ora abbandonate: mediante il permesso di costruire 21/09 se ne era autorizzata la colmatura con rifiuti non pericolosi, la ricopertura con terreno ed il ripristino dell&#8217;attività agricola nell&#8217;area;<br />	<br />
che, con il provvedimento impugnato il permesso di costruire è stato ritirato, ritenendolo contrastante con l’art. 29 delle n.t.a., come modificato dalla Regione, all’atto di approvazione della disposizione stessa;<br />	<br />
che, per vero, deve allo stato essere preferita l’interpretazione del predetto art. 29, seguita dall&#8217;amministrazione comunale, secondo cui, per gli interventi nell&#8217;ambito de quo, è richiesta la preventiva approvazione di un piano attuativo, il quale meglio risponde all&#8217;esigenza di salvaguardare il valore ambientale della zona ed il suo rimboschimento: a prescindere se l&#8217;utilizzo dell&#8217;area per discarica di rifiuti non pericolosi corrisponda ad un siffatto obiettivo di salvaguardia e sia qualificabile come “sistemazione del terreno”;<br />	<br />
che, d&#8217;altra parte, la speciale previsione dello stesso art. 29 esclude che possano qui trovare applicazione i comuni principi in materia di interventi edilizi in aree di completamento, pur sottoposte a strumento attuativo;<br />	<br />
che il provvedimento di autotutela appare, allo stato, rispettoso dei principi stabiliti dall&#8217;articolo 29 nonies della l. 241/90 anche con riferimento ai diversi interessi comparati tra loro comparati, tanto più considerato che l’impresa ricorrente non aveva ancora avviato l’intervento;<br />	<br />
che non sussistono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 55, comma XI, c.p.a., mentre, giusta art. 57 c.p.a., le spese della presente fase, sono compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) rigetta la suindicata domanda cautelare.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 28 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Marina Perrelli, Referendario<br />	<br />
Brunella Bruno, Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/08/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-678/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.678</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.675</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-675/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-675/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.675</a></p>
<p>Non va sospeso il decreto del dirigente comunale di espropriazione di terreni in PEEP considerato che il termine per la durata del piano d’edilizia economica e popolare e, conseguentemente, il termine per procedere alle relative espropriazioni è di diciotto anni; il prospettato dubbio di costituzionalità del predetto termine di diciotto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-675/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-675/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.675</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il decreto del dirigente comunale di espropriazione di terreni in PEEP considerato che il termine per la durata del piano d’edilizia economica e popolare e, conseguentemente, il termine per procedere alle relative espropriazioni è di diciotto anni; il prospettato dubbio di costituzionalità del predetto termine di diciotto anni pare compatibile con il doveroso equilibrio tra la tutela della proprietà privata e l’interesse collettivo cui sono funzionali i piani in questione, e non eccede dunque l’ambito dell’insindacabile discrezionalità del legislatore. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00675/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01333/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio introdotto con il ricorso 1333/11, proposto da <b>Luigino Scandaletti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. F. Volpe, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 25 c.p.a.;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Padova</b>, rappresentato e difeso dagli avv. ti Bernardi e Bicocchi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 25 c.p.a.; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Cooperativa Padovana Muratori &#8211; C.P.M.</b>,<br /> <br />
<b>Cooperativa Edilizia Percorsi Solidali</b>,<br /> <br />
<b>Mediterraneo Società Cooperative Edilizia</b>,<br /> <br />
<b>Società Cooperativa Edilizia Sacro Cuore</b>,<br /> <br />
<b>Consorzio Edilizia Residenziale Veneto &#8211; C.E.R.V.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, assistite e difese dagli avv. ti Bigolaro, Domenichelli, Zambelli e Scuglia, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;<br />	<br />
nonché <b>Società Ro.Ma. S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall&#8217;avv. U. Costa, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 25 c.p.a.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto del dirigente del settore patrimonio partecipazioni e lavoro in data 10.6.2011 n. 2, n. rep. 79711, di espropriazione dei terreni identificati al NCT del Comune di Padova: foglio 4, mapp. 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318;<br />	<br />
del decreto del dirigente del settore patrimonio partecipazioni e lavoro in data 10.6.2011 n. 1, n. rep. 79710, di espropriazione dei terreni identificati al NCT del Comune di Padova: foglio 4, mapp. 1319, 1320, 1076, 1321, 1327, 1328, 1329, 1082;<br />	<br />
degli atti di comunicazione aventi ad oggetto &#8220;PEEP&#8221; 1 Altichiero Esproprio&#8221;, con i quali è stato dato avviso che l&#8217;occupazione dei terreni espropriati è prevista per il giorno 27.7.2011 alle ore 9,30.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova e delle cooperative edilizie C.P.M., Percorsi Solidali, Mediterraneo Sacro Cuore, e C.E.R.V., nonché di Ro.Ma. S.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 il cons. avv. A. Gabbricci, presidente supplente, e uditi l’avv. Volpe per il ricorrente, l’avv. Bicocchi per il Comune intimato, l’avv. Costa per Ro.Ma. S.r.l. e gli avv. ti Bigolaro e Scuglia per le cooperative costituite;	</p>
<p>considerato:<br />	<br />
che il termine per la durata del piano d’edilizia economica e popolare – Nucleo 1 Altichiero, strumento presupposto degli atti gravati, e, conseguentemente, il termine per procedere alle relative espropriazioni è, in conformità al disposto di cui all’ art. 9 l. 18 aprile 1962, n. 167 (come novellato dall&#8217;art. 51, l. 5 agosto 1978, n. 457), di diciotto e non di dieci anni;<br />	<br />
che, infatti, il riferimento a quest’ultimo intervallo, contenuto nell’atto d’adozione dello strumento, la deliberazione di giunta 9 febbraio 2000, n. 56, è l’evidente frutto di un errore materiale: in ogni caso, la previsione di piano lo stabilisce “in base alla vigente legislazione”, e ciò rende palese la volontà di applicare il termine di legge, quale esso sia, e non invece di autolimitarlo rispetto a quello massimo consentito, come vorrebbe il ricorrente;<br />	<br />
che, ancora, il provvedimento espropriativo gravato costituisce, in specie, atto dovuto, con cui viene data esecuzione, senza alcun profilo discrezionale (diversamente da quanto sembra proporre il ricorrente), sia al PEEP, approvato nel 2000 sia, in specie, al p.u.a. di iniziativa pubblica e privata relativo al piano di dettaglio per la realizzazione del PEEP nucleo 1 Altichiero, con contestuale variante al piano di zona piano attuativo di zona; approvato, quest’ultimo, con deliberazione di consiglio comunale 29 settembre 2008, n. 93, in cui viene stabilito il termine per l’attuazione del piano in dieci anni: provvedimenti entrambi confermati come legittimi a’ sensi della sentenza T.A.R. 9 giugno 2010, n. 2453, passata in giudicato;<br />	<br />
che, infine, quanto al prospettato dubbio di costituzionalità del termine di diciotto anni, stabilito per il completamento dell’intervento, questo, allo stato, pare compatibile con il doveroso equilibrio tra la tutela della proprietà privata e l’interesse collettivo cui sono funzionali i piani in questione, e non eccede dunque l’ambito dell’insindacabile discrezionalità del legislatore: trascurando che la questione è d’incerta rilevanza, fondandosi attualmente l’attività espropriativa sul successivo citato piano, di durata decennale, approvato con deliberazione 93/08 di consiglio;<br />	<br />
che, pertanto, non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 55 c.p.a., mentre le spese della presente fase, giusta art. 57 c.p.a., possono essere compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, rigetta la suindicata domanda cautelare.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 28 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Marina Perrelli, Referendario<br />	<br />
Brunella Bruno, Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/08/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-675/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.682</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-682/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-682/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-682/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.682</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare del provvedimento comunale che dispone la demolizione di un edificio residenziale e della rampa d&#8217;accesso agli interrati, immobile realizzato in totale difformità da concessione edilizia rilasciata per il recupero con cambio di destinazione d&#8217;uso, da agricolo a residenziale; dopo l&#8217;emissione di un&#8217; ordinanza di demolizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-682/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.682</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-682/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.682</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare del provvedimento comunale che dispone la demolizione di un edificio residenziale e della rampa d&#8217;accesso agli interrati, immobile realizzato in totale difformità da concessione edilizia rilasciata per il recupero con cambio di destinazione d&#8217;uso, da agricolo a residenziale; dopo l&#8217;emissione di un&#8217; ordinanza di demolizione (impugnata e non sospesa), la proprieta&#8217; ha donato l&#8217;immobile al figlio, cui il Comune ha nuovamente contestato gli stessi abusi fino ad ordinare la demolizione. Stante la natura reale della sanzione ripristinatoria, è irrilevante se l&#8217;attuale proprietario fosse a conoscenza degli abusi, o come egli avesse interpretato il titolo edilizio, in difformità del quale l&#8217;opera è stata realizzata, non potendo ciò determinare un affidamento rilevante sul piano amministrativo e tale da sanare l&#8217;abuso o modificare la relativa sanzione; inoltre, anche senza considerare l’incremento abusivo di volumetria, che non è riducibile a mero volume tecnico ma è potenzialmente fruibile, va riconosciuto che la costruzione avrebbe dovuto essere realizzata sullo stesso sedime dell’annesso agricolo da demolire secondo il progetto approvato, e non a distanza di svariate decine di metri. Infine e&#8217; irrilevante che sia in corso di approvazione una nuova disciplina urbanistica che potrebbe oggi consentire l’intervento in questione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00682/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01405/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio, introdotto con il ricorso 1405/11, proposto da <b>Davide Montresor</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. E. Lequaglie, con domicilio eletto in Venezia Mestre, via Torino, 122, presso l’avv. Francesco Acerboni;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Lazise</b> (Verona), rappresentato e difeso dagli avv. Zambelli, Gortenuti e Lodi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia Mestre, via Cavallotti 22; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento comunale 26 maggio 2011 n. 59/2011 di demolizione di un edificio residenziale e della rampa d&#8217;accesso agli interrati.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Lazise;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 il cons. avv. Gabbricci, presidente supplente, ed uditi l’avv. Lequaglie per il ricorrente e l’avv. Gortenuti per il Comune intimato;	</p>
<p>considerato<br />	<br />
che l&#8217;immobile de quo è stato realizzato in totale difformità dalla concessione edilizia 6779/02, rilasciata a Paola Danese, per il recupero con cambio di destinazione d&#8217;uso, da agricolo a residenziale, di un fabbricato insistente su area all&#8217;epoca di proprietà della stessa Danese;<br />	<br />
che nel 2010 l&#8217;amministrazione comunale ha ordinato alla Danese di procedere alla demolizione dell&#8217;edificio abusivo: l&#8217;interessata ha allora impugnato tale provvedimento e la Sezione ha respinto la sua richiesta con ordinanza 718/10, confermata in grado d&#8217;appello con ordinanza 158/11;<br />	<br />
che, solo dopo l&#8217;emissione della predetta ordinanza di demolizione, la stessa Danese ha rappresentato di aver donato, ancora nel 2008, l&#8217;immobile ed il fondo di pertinenza al figlio Davide Montresor;<br />	<br />
che, pertanto, il Comune ha nuovamente contestato al Montresor gli stessi abusi già comunicati alla precedente proprietaria fino a giungere ad ordinargli la demolizione della costruzione con la nuova ordinanza 26 maggio 2011, n. 59, impugnata con il ricorso in esame;<br />	<br />
che, anzitutto, ad avviso del Collegio, stante la natura reale della sanzione ripristinatoria, è irrilevante se l&#8217;attuale proprietario fosse a conoscenza degli abusi, o come egli avesse interpretato il titolo edilizio, in difformità del quale l&#8217;opera è stata realizzata, non potendo ciò determinare un affidamento rilevante sul piano amministrativo e, comunque, tale da sanare l&#8217;abuso o modificare la relativa sanzione;<br />	<br />
che, per il resto, il ricorso non introduce censure diverse ed ulteriori da quelle fatte valere contro la precedente ordinanza di demolizione – salvo insistere su alcune modeste irregolarità della procedura, che non paiono, allo stato, lasciare dubbi su quale fosse il progetto da realizzare, per l’Amministrazione ma anche per la Danese;	</p>
<p>che, pertanto, come già nella precedente ordinanza cautelare reiettiva, si osserva:<br /> <br />
1) anche senza considerare l’incremento abusivo di volumetria – il quale sussiste, e non è riducibile a mero volume tecnico, ma è potenzialmente usufruibile e dunque rilevante nella verifica di difformità – va riconosciuto che la costruzione de qua avrebbe dovuto essere realizzata sullo stesso sedime dell’annesso agricolo da demolire secondo il progetto approvato, e non a distanza di svariate decine di metri, come viceversa accaduto;<br />	<br />
2) in dettaglio, la tavola originaria di progetto (29 novembre 2000, prot. 20027), la quale effettivamente prevedeva il trasferimento della volumetria (e da ciò l’oggetto della domanda, poi pedissequamente riprodotto nella concessione emessa), un anno dopo è stata parzialmente sostituita da altra (7 agosto 2001, prot. 14502), sottoscritta anche dalla proprietaria, recante la duplice annotazione “nuova tavola con le prescrizioni indicate dalla spettabile C.E.C. nella seduta del 22/01/2001”, e “il fabbricato residenziale verrà edificato sullo stesso sedime dell’annesso agricolo da demolire”, cui corrispondono i nuovi disegni relativi all’intervento stesso;<br />	<br />
3) inoltre, per valutare compiutamente la consapevolezza della proprietaria circa il progetto effettivamente approvato, è da rilevare come, nel marzo 2003, e dunque dopo il rilascio della concessione, essa presentò una richiesta – poi respinta dall’Amministrazione &#8211; di parere preventivo, nella quale proponeva di traslare l’edificio in questione nell’area individuata nel progetto iniziale, mentre la tavola allegata alla richiesta di parere individua, come sedime del fabbricato concesso, quello di cui alla seconda tavola del 7 agosto 2001;<br />	<br />
4) per quanto attiene all’esistenza di una domanda di sanatoria edilizia, questa non risulta essere mai stata presentata, mentre è del tutto irrilevante che sia in corso di approvazione una nuova disciplina urbanistica che potrebbe oggi consentire l’intervento in questione;<br />	<br />
che, in conclusione, non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 55 c.p.a.;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, rigetta la suindicata domanda cautelare.	</p>
<p>Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 2.000,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge, in favore del Comune resistente.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 28 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Marina Perrelli, Referendario<br />	<br />
Brunella Bruno, Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/08/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-682/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.682</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2011 n.4557</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-8-2011-n-4557/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-8-2011-n-4557/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2011 n.4557</a></p>
<p>Pres. TROVATO, est. AMICUZZI Prov. Ancona ed altri c. I.N. ed altri. sull&#8217;ammissibilità o meno dell&#8217;intervento ad adiuvandum di soggetto legittimato a ricorrere Giustizia amministrativa &#8211; Giudizio amministrativo &#8211; Intervento &#8211; Ad adiuvandum &#8211; Soggetto legittimato a ricorrere in via principale &#8211; Inammissibilità &#8211; Conseguenza Nel processo amministrativo, l’intervento ad</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-8-2011-n-4557/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2011 n.4557</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. TROVATO, est. AMICUZZI <br /> Prov. Ancona ed altri c. I.N. ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità o meno dell&#8217;intervento ad adiuvandum di soggetto legittimato a ricorrere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Giudizio amministrativo &#8211; Intervento &#8211; Ad adiuvandum &#8211; Soggetto legittimato a ricorrere in via principale &#8211; Inammissibilità &#8211; Conseguenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel processo amministrativo, l’intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale e non anche da chi sia portatore di un interesse che lo abilita a proporre ricorso in via principale, con l’effetto che la mancanza nell’interveniente di una posizione sostanziale di interesse legittimo, anziché costituire ostacolo al suo ingresso in giudizio, ne rappresenta un presupposto di ammissibilità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.600</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-600/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-600/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-600/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.600</a></p>
<p>Va respinta la domande cautelare nel giudizio avverso la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda USL, ai sensi dell’art.79, co. 5, D.Lgs. n. 163/06, con la quale l’Azienda ha disposto l’aggiudicazione definitiva di una procedura aperta per la fornitura e installazione di tomografi computerizzati, poiche&#8217; l’art. 11, comma 10 ter, d.lgs.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-600/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.600</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-600/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.600</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domande cautelare nel giudizio avverso la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda USL, ai sensi dell’art.79, co. 5, D.Lgs. n. 163/06, con la quale l’Azienda ha disposto l’aggiudicazione definitiva di una procedura aperta per la fornitura e installazione di tomografi computerizzati, poiche&#8217; l’art. 11, comma 10 ter, d.lgs. 163/06, introdotto dall’art. 1 d.lgs. 53/10, prevede che <>. Cio&#8217; perche&#8217; la norma suddetta preclude alla p.a. la stipula del contratto fino alla pronuncia dell’ordinanza che definisca, avanti il giudice, la fase cautelare (<<[…] ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva>>), sicchè difetta allo stato il pericolo di un pregiudizio di estrema gravità e urgenza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00600/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01282/2011 REG.RIC.	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>Il Consigliere delegato<br />	<br />
ha pronunciato il presente	</p>
<p align=center><b>DECRETO</b></p>
<p>Sul ricorso n. 1282 del 2011, proposto da:<br />	<br />
&#8211; <b>GE Medical Systems Italia s.p.a.</b>, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Lirosi, Marco Martinelli e Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Lecce alla via Augusto Imperat	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Azienda Sanitaria Locale &#8211; Lecce</b>, non costituita; 	</p>
<p>per l’annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda del 28.6.11, n. 1071, comunicata a GE, ai sensi dell’art.79, co. 5, D.Lgs. n. 163/06, con nota del 5.7.11, con la quale l’Azienda ha disposto in favore dell’ATI Siemens l’aggiudicazione defi<br />
&#8211; ove necessario, della graduatoria definitiva della gara nella parte in cui è stata inclusa al primo posto l’ATI Siemens e di tutti i verbali della Commissione nella parte in cui non è stata esclusa la stessa ATI Siemens nonchè nella parte in cui è stato<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresa la nota dell’Azienda del 5.7.11 di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.	</p>
<p>Visto il ricorso.<br />	<br />
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 56 c.p.a..<br />	<br />
Visto l’art. 11, comma 10 ter, d.lgs. 163/06, introdotto dall’art. 1 d.lgs. 53/10, ai sensi del quale <<Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva>>. <br />	<br />
Ritenuto che la norma suddetta preclude alla p.a. la stipula del contratto fino alla pronuncia dell’ordinanza che definisca, avanti a questo T.a.r., la fase cautelare (<<[…] ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva>>), sicchè difetta allo stato il pericolo di un pregiudizio di estrema gravità e urgenza.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge, nei sensi precisati in motivazione, l’istanza di misure cautelari monocratiche indicata in epigrafe.	</p>
<p>Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 settembre 2011.	</p>
<p>Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce il giorno 2 agosto 2011.	</p>
<p>Il Consigliere delegato<br /> <br />
Ettore Manca 	</p>
<p>DEPOSITATO IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/08/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-600/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.600</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2011 n.865</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-8-2011-n-865/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-8-2011-n-865/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-8-2011-n-865/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2011 n.865</a></p>
<p>Pres. Panunzio &#8211; Est. Lensi F. Casti (Avv. S. Saiu) / INPS (n.c.) sull&#8217;esercizio del diritto di accesso, da parte di un professionista, ad un esposto presentato al suo Ordine professionale e sulla tutela della riservatezza degli autori dell&#8217;esposto Atto amministrativo –Professionista – Esposto presentato a Ordine professionale – Diritto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-8-2011-n-865/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2011 n.865</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-8-2011-n-865/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2011 n.865</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Panunzio   &#8211;    Est. Lensi <br /> F. Casti (Avv.  S. Saiu) / INPS (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esercizio del diritto di accesso, da parte di un professionista, ad un esposto presentato al suo Ordine professionale e sulla tutela della riservatezza degli autori dell&#8217;esposto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo –Professionista – Esposto presentato a Ordine professionale – Diritto di accesso – Sussiste – Limite – Omissione nominativo degli autori</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di bilanciamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela dei terzi i cui dati personali siano contenuti nella documentazione richiesta, deve ritenersi che le esigenze di tutela della riservatezza dei firmatari di un esposto nei confronti di un professionista, presentato al relativo Ordine professionale, e del quale il primo chieda l&#8217;ostensione, possano essere garantite mediante la mascheratura dei nominativi. Il diritto all&#8217;accesso potrà quindi essere esercitato, dal professionista interessato, con tale modalità, cioè esibendo il contenuto delle dichiarazioni in questione omettendo o mascherando i nominativi dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni medesime.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 270 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Casti Francesco, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Simone Saiu, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari N.17; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>INPS &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale &#8211; sede di Iglesias, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento di diniego di accesso agli atti emesso dall&#8217;INPS &#8211; sede di Iglesias &#8211; in data 16 febbraio 2011, comunicato a mezzo raccomandata a.r. in data 18 febbraio 2011;<br />	<br />
e affinché si ordini all&#8217;INPS di Iglesias l’esibizione degli atti richiesti con l’istanza del 1 febbraio 2011.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame si avanzano le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue. <br />	<br />
Il ricorrente era socio lavoratore di una società cooperativa, successivamente posta in liquidazione.<br />	<br />
Cessata l’attività della cooperativa, in data 7 dicembre 2006, veniva presentata nanti i competenti uffici la documentazione necessaria fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto al ricorrente a titolo di retribuzione e competenze.<br />	<br />
I commissari liquidatori, in data 26 giugno 2008, depositavano lo stato passivo presso il Tribunale di Cagliari, riconoscendo soltanto una parte dei crediti del ricorrente.<br />	<br />
Sostiene il ricorrente che dai verbali ispettivi, si desume che gli ispettori determinavano il disconoscimento del rapporto di lavoro e la richiesta della contribuzione pregressa, sulla base delle dichiarazioni rese da soci lavoratori della cooperativa e dalle motivazioni di una sentenza di assoluzione del ricorrente.<br />	<br />
Con istanza del 1 febbraio 2011 il ricorrente avanzava istanza di accesso all&#8217;INPS &#8211; sede di Iglesias – per l’esibizione delle predette dichiarazioni rese dai soci lavoratori della cooperativa.<br />	<br />
Con atto del 16 febbraio 2011 l&#8217;INPS di Iglesias rigettava tale richiesta di accesso.<br />	<br />
L’istante, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha quindi proposto il ricorso in esame, chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego di accesso agli atti emesso dall&#8217;INPS &#8211; sede di Iglesias &#8211; in data 16 febbraio 2011 e chiedendo che venga ordinato alla medesima amministrazione l’esibizione degli atti richiesti con l’istanza del 1 febbraio 2011.<br />	<br />
Conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 15 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l’annullamento del provvedimento di diniego di accesso agli atti emesso dall&#8217;INPS &#8211; sede di Iglesias &#8211; in data 16 febbraio 2011 e si chiede che venga ordinato all&#8217;INPS &#8211; sede di Iglesias – l’esibizione degli atti richiesti con l’istanza del 1 febbraio 2011.<br />	<br />
La questione in esame investe il problema del bilanciamento e contemperamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela dei terzi i cui dati personali siano contenuti nella documentazione richiesta, con particolare riferimento all’esigenza di tutela della riservatezza dei firmatari di un esposto.<br />	<br />
Premesso che la giurisprudenza prevalente riconosce, in via generale, la necessità che venga comunque tutelato il diritto di accesso, si rileva che, nel caso di specie, devono trovare applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza in materia, ed in particolare il precedente giurisprudenziale del T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, dell’8 novembre 2004 , n. 5716, nel quale è stato affermato che “In tema di bilanciamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela dei terzi i cui dati personali siano contenuti nella documentazione richiesta, deve ritenersi che le esigenze di tutela della riservatezza dei firmatari di un esposto nei confronti di un professionista, presentato al relativo Ordine professionale, e del quale il primo chieda l&#8217;ostensione, possano essere garantite mediante la mascheratura dei nominativi. Il diritto all&#8217;accesso potrà quindi essere esercitato, dal professionista interessato, con tale modalità”.<br />	<br />
Considerato che nel ricorso in esame dell’istante precisa che “non si chiede nella istanza alcun documento che contenga in nome di alcun soggetto ma solo il contenuto delle predette dichiarazioni”, ritiene il collegio che la richiesta di accesso del ricorrente debba essere soddisfatta con la predetta modalità, cioè esibendo il contenuto delle dichiarazioni in questione omettendo o mascherando i nominativi dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni medesime.<br />	<br />
In tal modo si tutela il diritto di accesso del ricorrente, senza che sia violato il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.<br />	<br />
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego di accesso impugnato e si deve ordinare all’INPS di Iglesias l’esibizione delle dichiarazioni richieste dal ricorrente con l’istanza del 1 febbraio 2011, con le modalità sopra specificate e cioè omettendosi i nominativi dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni medesime.<br />	<br />
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’amministrazione intimata e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego di accesso del 16 febbraio 2011 e ordina all’INPS di Iglesias l’esibizione delle dichiarazioni richieste dal ricorrente con l’istanza del 1 febbraio 2011, con le modalità specificate in motivazione.<br />	<br />
Condanna l’INPS di Iglesias al pagamento delle spese del giudizio, che liquida forfetariamente in complessivi € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e pagamento del contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/08/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-8-2011-n-865/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2011 n.865</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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