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	<title>2/8/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/8/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 2/8/2005 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-2-8-2005-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-2-8-2005-n-0/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 2/8/2005 n.0</a></p>
<p>Pres. S. Beccarini; Est. S.M. Russo 1. &#8211; Napoli Soccer S.p.A contro SOC. ASCOLI CALCIO 1898 SPA 2. &#8211; Napoli Soccer S.p.A contro VICENZA CALCIO SPA 3. &#8211; Napoli Soccer S.p.A contro PESCRA CALCIO SPA 4. &#8211; Napoli Soccer S.p.A contro BRESCIA CALCIO SPA 5. &#8211; Napoli Soccer S.p.A contro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-2-8-2005-n-0/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 2/8/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-2-8-2005-n-0/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 2/8/2005 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Beccarini; Est. S.M. Russo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><a href="/static/pdf/g/7015_NA_1.pdf">1. &#8211; Napoli Soccer S.p.A contro SOC. ASCOLI CALCIO 1898 SPA</a></p>
<p><a href="/static/pdf/g/7015_NA_2.pdf">2. &#8211; Napoli Soccer S.p.A contro VICENZA CALCIO SPA</a></p>
<p><a href="/static/pdf/g/7015_NA_3.pdf">3. &#8211; Napoli Soccer S.p.A contro PESCRA CALCIO SPA</a></p>
<p><a href="/static/pdf/g/7015_NA_4.pdf">4. &#8211; Napoli Soccer S.p.A contro BRESCIA CALCIO SPA</a></p>
<p><a href="/static/pdf/g/7015_NA_5.pdf">5. &#8211; Napoli Soccer S.p.A contro A.C. AREZZO SRL</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-2-8-2005-n-0/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 2/8/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.6079</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-2-8-2005-n-6079/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-2-8-2005-n-6079/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.6079</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Ferrari Soc. Spal S.p.A. (Avv.ti M. Grassoni e E. Lubrano) c/ F.I.G.C. (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno) e C.O.N.I. (Avv. A. Angeletti) ed altri 1) Diritto amministrativo dello Sport – Art. 52 NOIF (Lodo Petrucci) – Titolo sportivo – Natura – E’ personale ed esclusivo &#8211; 2)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-2-8-2005-n-6079/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.6079</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-2-8-2005-n-6079/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.6079</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, Est. Ferrari Soc. Spal S.p.A. (Avv.ti M. Grassoni e E. Lubrano) c/ F.I.G.C. (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno) e C.O.N.I. (Avv. A. Angeletti) ed altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1)	Diritto amministrativo dello Sport – Art. 52 NOIF (Lodo Petrucci) – Titolo sportivo – Natura – E’ personale ed esclusivo &#8211; 																																																																																												</p>
<p>2)	Diritto amministrativo dello Sport – Art. 52 NOIF (Lodo Petrucci) – Divieto di commercializzazione del titolo sportivo – Legittimità – Sussiste – Motivi																																																																																												</p>
<p>3)	Diritto amministrativo dello Sport – Camera di Conciliazione ed arbitrato dello sport – Decisione – E’ arbitrato irrituale con natura contrattuale – Impugnabilità &#8211; Disciplina</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Poiché, ai sensi dell’art. 52 NOIF (c.d. Lodo Petrucci), il “titolo sportivo” costituisce il riconoscimento da parte della FIGC delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una Società sportiva ad un determinato campionato di calcio, esso appartiene in modo personalissimo ed esclusivo solo alla Società che l’ha conquistato sul campo e rappresenta non una situazione giuridica riconosciuta dall’ordinamento generale bensì solo una qualità inerente alla posizione di status che la Società stessa riveste nei confronti e nell’ambito dell’ordinamento settoriale di cui fa parte, fuori o in assenza del cui contenuto non è possibile attribuire al titolo de quo alcun significato autonomo e diverso.																																																																																												</p>
<p>2)	E’ legittimo l’art. 52 NOIF nella parte in cui pone il divieto assoluto di commercializzazione del “titolo sportivo” in sè, trattandosi non di un qualsiasi bene aziendale, bensì dell’avviamento di una Società sportiva che esprime e manifesta la capacità di profitto fintanto che permane il vincolo di iscrizione che è la fonte del titolo stesso.																																																																																												</p>
<p>3)	La decisione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport costituisce un arbitrato irrituale avente natura contrattuale ed impugnabile solo per incapacità delle parti o degli arbitri, violenza, dolo, eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto ed errore sostanziale o essenziale di cui agli artt. 1428 e 1429 c.c., per quest’ultimo intendendosi quello che attiene alla formazione della volontà degli arbitri e che ricorre quando questi ultimi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà, restando per contro esclusa ogni forma di impugnativa per errore di giudizio e di diritto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/7017_Spal.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-2-8-2005-n-6079/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.6079</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10522</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10522/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10522/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10522</a></p>
<p>Pres. De Leo, est. Maddalena Pazienza (Avv. F. Capezza) c. Comune di Forio d’Ischia (n.c.). in tema di silenzio assenso sulla richiesta di rilascio di certificato di abitabilità Procedimento Amministrativo – Silenzio assenso – In caso di richiesta di rilascio di certificato di abitabilità – Si forma dopo il decorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10522/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10522/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10522</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leo, est. Maddalena<br /> Pazienza (Avv. F. Capezza) c. Comune di Forio d’Ischia (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di silenzio assenso sulla richiesta di rilascio di certificato di abitabilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento Amministrativo – Silenzio assenso – In caso di richiesta di rilascio di certificato di abitabilità – Si forma dopo il decorso di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, il decorso di 45 giorni dalla presentazione della domanda di rilascio di certificato di abitabilità senza che l’Amministrazione si pronunci sulla stessa comporta il formarsi del silenzio assensosulla richiesta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> terza Sezione di Napoli</b></p>
<p> composto dai Signori:<br />
1) Dott. Giovanni de Leo		Presidente<br />	<br />
2) Dott. Angelo Scafuri		Giudice<br />	<br />
3) Dott. Alfredo Storto	 	Giudice rel.																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 8981 del r.g. dell&#8217;anno 2000 proposto da:<br />
<b>Daniela PAZIENZA</b>, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall’Avv.to Francesco Capezza, presso il quale è elettivamente domiciliata in Casamicciola Terme, alla via Cretaio n. 35</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Comune di FORIO d’ISCHIA,</b> in persona del legale rapp.te p.t., non costituito</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
1) della determinazione emessa dal funzionario responsabile dell’Ufficio Commercio in data 29 agosto 2000, prot. n. 16025, con cui è stata confermata l’ordinanza di chiusura n. 267 del 1° giugno 2000 in relazione al locale sito in Forio alla via Provinciale Panza n. 204 nel quale la ricorrente svolge attività commerciale di fotografia, notificata in data 6 settembre 2000;<br />
2) di ogni altro atto ad essa connesso, preordinato e consequenziale ivi compresi quelli richiamati nel provvedimento sopra indicato, fra cui in particolare l’ordinanza n. 267 del 1° giugno 2000 notificata il successivo 7 giugno, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente.</p>
<p>NONCHE’ PER LA CONDANNA<br />
dell’Amministrazione al pagamento dei danni causati dall’esecuzione del provvedimento di chiusura avvenuta il 9 settembre 2000 per mezzo della P.M. di Forio d’Ischia.</p>
<p>Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 il Giudice dott. Alfredo Storto;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato alla controparte il 15 settembre 2000, Daniela Pazienza, premesso in fatto:<br />
&#8211;	di aver svolto, per anni e debitamente autorizzata, l’attività commerciale di ottica e fotografia nel Comune di Forio, presso i locali di via M. Schioppa dai quali si era poi trasferita in quelli di via Provinciale Panza, concessi in locazione dal sig. Francesco Calice;<br />	<br />
&#8211;	di aver ottenuto dalla ASL, in data 26 aprile 1999, il nulla osta all’uso commerciale del locale;<br />	<br />
&#8211;	di aver avvisato del trasferimento il Comune di Forio con lettera del 12 luglio 2000, trasmettendo tutta la documentazione di legge;<br />	<br />
&#8211;	che il Comune, sull’istanza presentata dal sig. Francesco Calise il 24 febbraio 1999 (integrata il 26 febbraio ed il 21 giugno 2000) per il rilascio del certificato di abitabilità-agibilità del locale, non ha mai adottato alcuna determinazione;<br />	<br />
&#8211;	che, tuttavia, con ordinanza n. 267 del 1° giugno 2000, notificata (secondo quanto dichiarato nell’epigrafe del ricorso introduttivo) il successivo 7 giugno, il Funzionario comunale competente aveva ordinato l’immediata cessazione dell’attività commerciale di ottica e fotografia per essere stata omessa la comunicazione del trasferimento ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 144 (recte 114) del 1998;<br />	<br />
&#8211;	che, in risposta alla comunicazione di trasferimento del 12 luglio 2000, il Comune, con provvedimento n. 16025 del 29 agosto 2000, aveva confermato il precedente ordine di chiusura in quanto dalla relazione n. 778 del 9 agosto 2000 della ASL NA2 era emerso che il locale era inidoneo, mentre dalla nota n. 15782 del 22 agosto 2000 dell’UTC, si era appreso che non era stato rilasciato il certificato di agibilità-abitabilità;<br />	<br />
&#8211;	di avere immediatamente chiesto alla ASL un nuovo sopralluogo che, avvenuto in data 11 settembre 2000, aveva indotto l’amministrazione sanitaria al rilascio del nulla-osta il 13 settembre 2000,<br />
aveva impugnato i provvedimenti n. 267 del 1° giugno 2000 e n. 16025 del 29 agosto 2000 per i seguenti motivi:<br />
1)	eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 114 del 1998; contraddittorietà con precedenti determinazioni della p.a.; violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990; difetto di motivazione, in quanto l’idoneità del locale era già stata accertata dalla ASL il 26 aprile 1999 e successivamente confermata il 13 settembre 2000, senza che peraltro fosse mai intervenuta la comunicazione di avvio di un procedimento di revoca di tali determinazioni;<br />	<br />
2)	violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; violazione del giusto procedimento amministrativo; violazione dell’art. 101 Cost. e del principio di imparzialità della p.a., per essersi formato, con il decorso dei 45 giorni previsti dalla legge, il silenzio assenso sull’istanza di rilascio del certificato di abitabilità-agibilità e, comunque, in quanto sussistevano tutti i requisiti legittimanti l’esercizio dell’attività inibita con i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
La ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento di tutti i danni patiti in seguito alla chiusura del locale.<br />
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.</p>
<p>Nella Camera di consiglio del 19 settembre 2000 il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.</p>
<p>All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con riguardo al provvedimento n. 16025 del 29 agosto 2000, di conferma della chiusura dell’esercizio de quo, per inidoneità sanitaria dei locali siti in via Panza, a Forio, nonché per la mancanza del certificato di agibilità/abitabilità, osserva il Collegio che, dalla documentazione versata in giudizio dalla ricorrente, risulta che questa aveva già ottenuto il 26 aprile 1999 (prot. n. 606) dalla ASL NA/2 nulla-osta ad adibire il locali della via Provinciale Panza all’esercizio dell’attività di ottica e fotografia e che tale idoneità è stata poi confermata, su istanza della parte interessata, con ulteriore provvedimento reso dalla medesima ASL il 13 settembre 2000 (888).<br />
Nessun riscontro documentale emerge invece con riguardo alla «relazione n. 778 del 9/8/2000, inoltrata dalla struttura sanitaria ASLNA2», menzionata dall’Amministrazione comunale circa l’asserita inidoneità del locale in parola.<br />
Ancora, emerge dalla medesima produzione processuale che il locatore dell’immobile in questione, sig. Francesco Calice aveva chiesto al Comune di Forio, sin dal 24 febbraio 1999, il rilascio del certificato di abitabilità-agibilità, integrata poi in data 26 febbraio 2000 e, quindi, 21 giugno 2000 con il deposito della relazione tecnica asseverata.<br />
Non risulta invece che il Comune abbia mai provveduto su tale istanza, per cui deve ritenersi che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, ratione temporis applicabile al caso di specie («in caso di silenzio dell&#8217;amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l&#8217;abitabilità si intende attestata. In tal caso, l&#8217;autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l&#8217;ispezione di cui al comma 2 del presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l&#8217;assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile»), si sia formato il silenzio assenso allo scadere dei quarantacinque giorni decorrenti quantomeno dal 21 giugno 2000 e, dunque, ben prima dell’adozione del provvedimento gravato (29 agosto 2000).<br />
Da tali rilievi discende dunque l’illegittimità di quest’ultimo in quanto adottato sulla scorta di presupposti erronei.<br />
Per quanto attiene invece al provvedimento n. 267 del 1° giugno 2000 (notificato, a detta della ricorrente, il 7 giugno seguente), che aveva disposto l’immediata cessazione dell’attività commerciale in mancanza della comunicazione di trasferimento della stessa ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, occorre rilevare come tale situazione sia stata sanata dalla sig.ra Pazienza solo con comunicazione depositata il 12 luglio 2000, ragion per cui il provvedimento in questione fu all’epoca legittimamente adottato in assenza  dell’adempimento ivi indicato.<br />
Va infine respinta la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, rimasta allo stato di mera allegazione. <br />
Nessuna pronuncia va resa sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli,  in parziale accoglimento del ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni altra domanda od eccezione, annulla la determinazione emessa dal funzionario responsabile dell’Ufficio Commercio del Comune di Forio d’Ischia in data 29 agosto 2000, prot. n. 16025 e rigetta la domanda di risarcimento dei danni.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 7 luglio 2005.</p>
<p>Dott. Giovanni de Leo	Presidente<br />	<br />
Dott. Alfredo Storto                Giudice Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10522/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10523</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10523/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. De Leo, est. Maddalena Pezzella (Avv. C. Gagliardi) c. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Avvocatura dello Stato). sulla procedura di emersione del lavoro sommerso ex lege n. 383/2001 Rapporto di lavoro – Emersione del lavoro sommerso – Deposito da parte del datore di lavoro di un programma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10523/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10523</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leo, est. Maddalena<br /> Pezzella (Avv. C. Gagliardi) c. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Avvocatura dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla procedura di emersione del lavoro sommerso ex lege n. 383/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rapporto di lavoro – Emersione del lavoro sommerso – Deposito da parte del datore di lavoro di un programma di emersione del lavoro sommerso contenente la precisazione in ordine all’inquadramento dei dipendenti e la richiesta di perfezionamento del rapporto ai sensi della L.n. 383/2001 – E’ regolata dall’art. 1 bis della L. n.383/2001 &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La procedura per l’emersione del lavoro sommerso di cui all’articolo 1 bis della Legge n. 383 del 2001 è connotata, a differenza di quella disciplinata dall’articolo 1 della medesima legge, non tanto dal carattere progressivo dell’emersione, quanto piuttosto dal tratto individuale delle posizioni lavorative considerate e, pertanto, è regolata da tale disposizione la fattispecie in cui il datore di lavoro depositi un programma di emersione del lavoro sommerso contenente la precisazione in ordine all’inquadramento dei dipendenti e la richiesta di perfezionamento del rapporto ai sensi della L.n. 383/2001.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,<br /> terza Sezione di Napoli, </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
1) Dott. Giovanni de Leo		Presidente<br />	<br />
2) Dott. Angelo Scafuri		Giudice<br />	<br />
3) Dott. Alfredo Storto	 	Giudice rel.																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9447 del r.g. dell&#8217;anno 2003 proposto da:<br />
<b>Michele PEZZELLA</b>, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall’Avv.to Ciro Gagliardi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al corso Meridionale, 7</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia alla via Diaz n. 11</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
del provvedimento del 15 maggio 2003, prot. n. 4366, notificato il successivo 21 maggio, con cui il Presidente del Comitato per il Lavoro e l’Emersione del Sommerso – CLES – di Napoli aveva respinto il piano di emersione individuale di due lavoratori presentato il 28 febbraio 2003 dal Pezzella quale titolare della ditta Elettromotor, con sede in Marano di Napoli alla via san Rocco, 326.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 il Giudice dott. Alfredo Storto;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato alla controparte il 18 luglio 2003, Michele Pezzella, imprenditore metalmeccanico, ha impugnato il provvedimento con cui il CLES, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aveva respinto il piano da lui presentato in data 28.2.2003 per l’emersione dal lavoro sommerso di due dipendenti, in quanto la dichiarazione di emersione avrebbe dovuto essere presentata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 18.10.2001, n. 383, «entro il termine perentorio del 30.11.2002».<br />
L’impugnativa richiama, a sostegno della ritenuta illegittimità del provvedimento gravato, la circostanza che il termine del 30.11.2002 opera con esclusivo riguardo alle dichiarazioni di emersione previste dall’art. 1, comma 1, della legge n. 383 del 2001 e non anche per i piani individuali di emersione, che l’art. 1-bis del medesimo testo legislativo consente di presentare, in alternativa alle dichiarazioni di cui all’art. 1, entro il 28 febbraio 2003. Sostiene quindi il ricorrente che l’istanza a suo tempo presentata al CLES rientrerebbe entro la previsione di quest’ultima norma, come peraltro rilevabile dalla dizione usata («programma di emersione»).<br />
Nel costituirsi in giudizio, l’Amministrazione ha resistito considerando come l’istanza presentata dal Pezzella fosse in realtà da intendersi come richiesta automatica di regolarizzazione, come tale preclusa dopo il termine del 30.11.2002.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’art. 1, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 prevede che «gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all&#8217;articolo 2, comma 4».<br />
Con decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (sostituito dapprima dalla legge di conversione e poi dal comma 2 dell’art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210) è stato introdotto l’art. 1-bis il quale, rubricato “Emersione progressiva”, ha previsto al comma 2 che «in alternativa alla procedura prevista dall&#8217;articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede l&#8217;unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente: <br />
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività, relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze; <br />
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori, in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione con apposito verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore economico; per i settori economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale; le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, devono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei;c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;d) l&#8217;impegno a presentare un&#8217;apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES».<br />
Orbene, la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 56/E del 20 giugno 2002 (non incisa nella parte che qui interessa dalle successive modifiche legislative dell’art. 1-bis in esame) ha chiarito come «il piano individuale di emersione non debba necessariamente avere ad oggetto le proposte di cui alla precedente lettera a), in quanto la dichiarazione progressiva potrebbe essere utilizzata anche soltanto per ottenere un progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali in materia di trattamento economico» e che, pur dovendo «avere necessariamente ad oggetto l&#8217;impegno a far emergere lavoratori impiegati in violazione della normativa fiscale e previdenziale» (…), «il piano individuale può stabilire l&#8217;adeguamento immediato delle retribuzioni ai contratti collettivi nazionali di lavoro; in tal caso, il predetto piano di emersione può anche non contenere le proposte di cui alla precedente lettera b)».<br />
In sostanza, la procedura alternativa prevista dall’art. 1-bis (per l’esperimento della quale è fissato il termine ultimo di presentazione del programma entro il 28 febbraio 2003) appare connotata, rispetto a quella prevista dall’art. 1 cit., non tanto dal carattere progressivo dell’emersione, quanto piuttosto per il tratto individuale delle posizioni lavorative considerate. In tale ottica va dunque letta la previsione del diverso termine per il deposito, rispettivamente, della dichiarazione di emersione e del piano individuale, nonché la sottoscrizione di appositi accordi in sede aziendale i quali, come è avvenuto nel caso di specie, valgono a fissare, in un patto individuale con i lavoratori, i termini dell’inquadramento contrattuale ed il relativo livello retributivo (che, eventualmente, possono essere raggiunti in modo progressivo), laddove la procedura di adeguamento automatico (art. 1) prevede una dichiarazione contenente l’indicazione del costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento da sottoporre alla (successiva) valutazione del CIPE e delle organizzazioni  sindacali.<br />
Nel caso di specie, risulta dalle produzioni in atti che l’odierno ricorrente ha depositato, in data 28 febbraio 2003, un programma di emersione del lavoro sommerso contenente, per un verso, la precisazione che &#8211; in conformità alla conciliazione avvenuta in sede aziendale tra il Pezzella e i due lavoratori da dichiarare per l’emersione – il datore di lavoro avrebbe inquadrato gli stessi in base al 5° livello del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici, «così come sarebbe stato in rapporto di dipendenza perché le mansioni svolte dai lavoratori in questione sono esattamente corrispondenti al 5° liv. come i medesimi lavoratori hanno richiesto alla ditta Pezzella Michele» e, per altro verso, la richiesta «di essere autorizzato al perfezionamento del suddetto rapporto di lavoro ai sensi della legge n. 383 del 18.10.2001». Ciò che consente, alla luce della previsione della circolare sopra richiamata e del tratto individuale degli accordi raggiunti con i singoli lavoratori, di poter inquadrare l’istanza in questione tra quelle disciplinate dall’art. 1-bis della legge n. 383 del 2001, in quanto tali soggette al termine ultimo di presentazione del 28 febbraio 2001.<br />
Il tempestivo deposito della richiesta impone dunque di annullare il provvedimento reiettivo gravato, siccome fondato sull’erroneo presupposto interpretativo lamentato dal Pezzella nel ricorso in esame.<br />
Ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi, ravvisabili quantomeno nelle difficoltà di interpretazione e di coordinamento dei testi normativi richiamati, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli,  definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, pronuncia l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato.</p>
<p>Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 7 luglio 2005.</p>
<p>Dott. Giovanni de Leo	Presidente<br />	<br />
Dott. Alfredo Storto                Giudice Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10534</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10534/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10534/</guid>

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<p>Pres. De Leo, est. Maddalena Lucignano (Avv.ti E. Ragazzini e O. Abbamonte) c. Agenzia delle Dogane (Avvocatura dello Stato). il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali va preceduto dalla contestazione dell&#8217;addebito e dalla comunicazione di avvio del procedimento Autorizzazioni e concessioni – Procedimento disciplinare – Doganieri – Provvedimento di sospensione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10534/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10534/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10534</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leo, est. Maddalena<br /> Lucignano (Avv.ti E. Ragazzini e O. Abbamonte) c. Agenzia delle Dogane (Avvocatura dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali va preceduto dalla contestazione dell&#8217;addebito e dalla comunicazione di avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e concessioni – Procedimento disciplinare – Doganieri – Provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali – Obbligo di contestazione dell’addebito e della comunicazione dell’avvio del procedimento &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La sospensione dalle operazioni doganali, prevista dall’art. 53 del D.P.R. n. 43 del 1973, ha  natura sanzionatoria e discrezionale e, pertanto, non può essere irrogata senza aver prima comunicato al soggetto interessato l’addebito e l’avvio del procedimento, al fine di consentirgli una adeguata difesa nell’ambito del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali va preceduto dalla contestazione dell’addebito e dalla comunicazione di avvio del procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> Sezione III</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
1) Dott. Giovanni de Leo                	Presidente<br />	<br />
2) Dott. Angelo Scafuri		Consigliere<br /> <br />
3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena 	Referendario rel.																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11806/2004 proposto da<br />
<b>LUCIGNANO Giovanni</b>, rappresentato e difeso dall’avv. E. RAGOZZINI e dall’avv. Orazio Abbamonte, elettivamente domiciliata in Napoli,  via Santa Lucia , n. 29;</p>
<p align=center><b>CONTRO</b></p>
<p><b>L’agenzia delle dogane</b> – <b>direzione generale della Campania</b>, in persona del rappresentante legale pro tempore,  rappresentato e difeso  ex lege dall’avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Napoli, via Diaz 11;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
Della  determinazione n. 579 dell’agenzia delle dogane di Napoli, con la quale è stata irrogata la sanzione della sospensione delle operazioni doganali per un periodo di mesi due, integrata dal provvedimento in data 6.8.2004, con il quale veniva comunicato che avverso il primo provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania entro il termine di 60 giorni; <br />
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione dell’amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla  udienza pubblica del 7.7.2005 il Referendario Dott.ssa Maria Laura Maddalena;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna la determinazione dell’agenzia delle dogane di Napoli, con la quale gli è stata inflitta la sospensione delle operazioni doganali per 2 mesi, a seguito del comportamento del ricorrente che ha ostacolato l’ordinato svolgimento delle attività istituzionali delle sezioni doganali del Porto di Napoli e Napoli terra.<br />
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi: <br />
1)	violazione delle norme sul procedimento disciplinare amministrativo e dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in relazione all’art. 53 del D.P.R. n. 43 del 1973, degli artt. 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze 19.10.1994, n. 678, per omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento e per la mancata integrazione del contraddittorio in occasione della acquisizione del parere istruttorio della circoscrizione doganale di Napoli; <br />	<br />
2)	violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 53 del D.P.R. n. 43 del 1973, 39 del R.D. n. 65 del 1896, in relazione alla circolare del ministero delle finanze 10.10.2000, n. 182/D, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, illogicità e incongruità dell’atto impugnato, motivazione carente ed incongrua, perché la motivazione del provvedimento impugnato è apparente e generica.<br />	<br />
L’avvocatura dello Stato si è costituita con mera memoria di stile.<br />
All’udienza camerale del 4.11.2004, l’istanza cautelare di sospensione è stata accolta.<br />
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p> Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo di ricorso e pertanto va accolto con assorbimento delle ulteriori doglianze.<br />
La sospensione dalle operazioni dogali, prevista dall’art. 53 del D.P.R. n. 43 del 1973, ha natura sanzionatoria e discrezionale. Essa pertanto non può essere irrogata senza aver prima comunicato al soggetto interessato l’addebito e l’avvio del procedimento, al fine di consentirgli una adeguata difesa nell’ambito del procedimento.  <br />
Il provvedimento impugnato, invece, è stato adotto senza aver prima informato il destinatario della sanzione dell’avvio del procedimento e senza evidenziare particolari ragioni di urgenza ostative all’esecuzione di tale dovuto adempimento. Né può ritenersi applicabile al caso di specie l’art. 21 octies della legge n.241 del 1990,  non avendo l’amministrazione formulato alcuna difesa sul punto e non potendosi ritenere che il provvedimento in questione abbia natura vincolata, stante la chiara lettera della legge che recita “Gli intendenti di finanza (ora direzione generale delle entrate), con motivato provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri doganali iscritti nell&#8217;albo professionale o nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 44 la sospensione dalle operazioni doganali” in determinati casi. Dall’uso della dizione “possono” si evince infatti chiaramente la natura discrezionale del provvedimento impugnato, tanto più che al comma terzo dello stesso articolo viene specificamente indicata una ipotesi in cui invece la sospensione è atto dovuto.<br />
Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento della ulteriore doglianza, e il provvedimento impugnato deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della amministrazione.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli,  accoglie il ricorso in epigrafe  e per l’effetto annulla la determinazione impugnata.<br />
Condanna l’Agenzia delle dogane al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così è deciso in Napoli, nella camera di consiglio del  7 luglio 2005</p>
<p>Dott. Giovanni de Leo Presidente<br />
Dott. ssa Maria Laura Maddalena Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10542</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10542/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10542/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10542/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10542</a></p>
<p>Pres. De Leo, est. Maddalena Cipullo (Avv. P. Cobio) c. Comune di Tretola Ducenta (n.c.). in tema di sospensione della licenza per pubblico esercizio ai sensi dell&#8217;art. 110 del TULPS Autorizzazione e concessione – Sospensione della licenza all’apertura di pubblico esercizio – Motivazione che fa riferimento ad un sequestro conservativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10542/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10542</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10542/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10542</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leo, est. Maddalena<br /> Cipullo (Avv. P. Cobio) c. Comune di Tretola Ducenta (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di sospensione della licenza per pubblico esercizio ai sensi dell&#8217;art. 110 del TULPS</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Sospensione della licenza all’apertura di pubblico esercizio – Motivazione che fa riferimento ad un sequestro conservativo della Guardia di Finanza – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento di sospensione della licenza per pubblico esercizio che si limita a richiamare un verbale della Guardia di Finanza con cui si comunica il sequestro preventivo di n. 3 videogiochi elettronici ritenuti proibiti in quanto consentono il gioco d’azzardo, senza ulteriormente specificare le caratteristiche del materiale sequestrato e l’effettiva natura degli apparecchi stessi, con riguardo alla articolata catalogazione offerta dall’art.110 TULPS nei commi 4 e 5, e nei commi 6 e 7 in relazione a quanto previsto dal comma 9 ai fini dell’applicazione della sanzione de quo, nonché il luogo e le circostanze del sequestro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,<br />Sezione III</b></p>
<p> composto dai Signori:<br />
1) Dott. Giovanni de Leo                	Presidente<br />	<br />
2) Dott. Angelo Scafuri		Consigliere <br />	<br />
3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena 	Referendario rel.																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5397/2000 proposto da<br /><b>CIPULLO Lorenzo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. P.Cobio, domiciliato in Napoli, presso la segreteria del Tar Campania ;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>comune di Trentola Ducenta</b>, in persona del sindaco pro tempore,  non costituito;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
 Dell’ordinanza n. 30 del 9.5.2000 con la quale è stata disposta la sospensione dell’autorizzazione amministrativa rilasciata al ricorrente ed è stata disposta la chiusura del suo locale per la durata di giorni 30.</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla  udienza pubblica del 7.7.2005 il Referendario Dott.ssa Maria Laura Maddalena;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento del  capo settore dell’Area vigilanza del comune di Trentola Ducenta con la quale è stata disposta la sospensione dell’autorizzazione amministrativa rilasciata al ricorrente ed è stata disposta la chiusura del suo locale per la durata di giorni 30.<br />
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:<br />
1.	eccesso di potere per omessa motivazione, per presupposto erroneo, illogicità, manifesta ingiustizia e violazione di legge, in quanto il provvedimento sanzionatorio è stato adottato sulla base di un sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria, nonostante gli apparecchi sequestrati fossero assistiti da regolare autocertificazione del produttore ai sensi della legge n. 425 del 1995; <br />	<br />
2.	violazione e falsa applicazione dell’art. 110 T.U.L.P.S., il quale prevede che la sanzione accessoria della sospensione della licenza possa essere irrogata solo a seguito dell’applicazione delle sanzioni penali e non anche sulla base di un verbale di sequestro; <br />	<br />
3.	violazione dell’art. 3, primo e quarto comma della legge 241 del 1990, poiché il provvedimento non è adeguatamente motivato e non indica il termine e l’autorità a cui è possibile ricorrere. <br />	<br />
Nella Camera di consiglio del 20 giugno 2000 il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato. <br />
 All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato, in accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, con assorbimento delle ulteriori censure.<br />
Dispone l’art. 110 del T.U.L.P.S., r.d. 15.6.1931, n. 773 (nel testo ratione temporis applicabile al caso di specie), che «l&#8217;installazione e l&#8217;uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d&#8217;azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie (comma 4), ed inoltre, che «si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d&#8217;azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato» (comma 5).<br />
I successivi commi definiscono invece gli apparecchi e congegni da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito (comma 6), e gli altri apparecchi e congegni per il gioco lecito (comma 7), caratterizzati – oltre che da rigidi parametri per la durata, il costo per partita e l’ammontare massimo della vincita – dalla prevalenza degli elementi di abilità o trattenimento su quello aleatorio, ovvero dal fatto che attraverso di essi il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica.<br />
Stabilisce inoltre il comma 9 che costituisce illecito, tra le altre cose, procedere all’installazione o comunque consentire l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7. In tali casi, soggiunge il successivo comma 10, se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni (…), è revocata dal sindaco competente con ordinanza motivata.<br />
Nel caso in esame, il provvedimento gravato si limita a richiamare il verbale della Guardia di finanza di Aversa con cui  si comunicava il sequestro preventivo di n. 3 videogiochi elettronici ritenuti proibiti in quanto consentono il gioco d’azzardo, senza ulteriormente specificare le caratteristiche del materiale sequestrato e l’effettiva natura degli apparecchi stessi, con riguardo alla articolata catalogazione offerta dal richiamato art. 110 TULPS nei commi 4 e 5, e nei commi 6 e 7 in relazione a quanto previsto dal comma 9 ai fini dell’applicazione della sanzione della sospensione della licenza per pubblico esercizio, nonché il luogo e le circostanze del sequestro.<br />
La carenza motivazionale del provvedimento è tale da impedire di avere sufficiente contezza della fattispecie illecita contestata, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli  accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto annulla l’ordinanza n. 30 del 9.5.2000.<br />
Condanna il comune  di Trentola Ducenta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1000.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2005.<br />
Dott. Giovanni de Leo Presidente<br />
Dott. Maria Laura Maddalena estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10542/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10542</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10543</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10543/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10543/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10543/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10543</a></p>
<p>Pres. De Leo, est. Scafuri Palumbo (Avv.ti R. Soprano e A. Sasso) c. Regione Campania (Avvocatura Regionale). sull&#8217;equipollenza tra la laurea in ingegneria elettronica e quella in ingegneria informatica Autorizzazioni e concessioni – Procedimento disciplinare – Doganieri – Provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali – Obbligo di contestazione dell’addebito e</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10543/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10543</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leo, est. Scafuri<br /> Palumbo (Avv.ti R. Soprano e A. Sasso) c. Regione Campania (Avvocatura Regionale).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;equipollenza tra la laurea in ingegneria elettronica e quella in ingegneria informatica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e concessioni – Procedimento disciplinare – Doganieri – Provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali – Obbligo di contestazione dell’addebito e della comunicazione dell’avvio del procedimento &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La sospensione dalle operazioni doganali, prevista dall’art. 53 del D.P.R. n. 43 del 1973, ha  natura sanzionatoria e discrezionale e, pertanto, non può essere irrogata senza aver prima comunicato al soggetto interessato l’addebito e l’avvio del procedimento, al fine di consentirgli una adeguata difesa nell’ambito del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
&#8211; Terza Sezione &#8211;</b></p>
<p>composto dai Giudici<br />
Giovanni de Leoe			Presidente<br />	<br />
Angelo Scafuri		 	Consigliere rel.est.<br />	<br />
Maria Laura Maddalena		Referendario																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.14088/2003 R.G. proposto da <br />
<b>Antonio Palumbo</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti R. Soprano e A.Sasso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale.p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Regionale;<br />
per l’annullamento<br />
del Decreto Dirigenziale n.3108 del 4.11.2003, del Dirigente del Settore Reclutamento del Personale della Giunta Regionale della Campania di esclusione dal concorso pubblico per la copertura di n.8 posti di categoria D, Posizione economica D3, profilo professionale di Funzionario Integrazione Informatica e della relativa nota del 4.11.2003, prot.n. 2003.0654224, di comunicazione; del decreto del 19.12.2002, n.14583 dell’Area Generale di Coordinamento Affari Generali – Gestione e Formazione del Personale – Organizzazione e Metodo – Settore Reclutamento; della graduatoria dei candidati risultati ammessi al concorso de quo, degli atti relativi all’attività istruttoria e di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
VISTA l’ordinanza n.47/2004 di questa Sezione;<br />
Alla pubblica udienza del 26 maggio 2005 relatore il Con. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;<br />
RITENUTO  e considerato in fatto e in in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente, laureato in Ingegneria Elettronica, si duole del provvedimento di esclusione dal concorso in epigrafe indicato, disposto con la seguente motivazione: “carenza requisito art.2 lett.b) del bando”.<br />
Al riguardo deduce violazione di legge ed eccesso di potere. <br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso.<br />
L’istanza cautelare è ststa accolta ai fini dell’ammissione con riserva al prosieguo delle prove concorsuali.<br />
Alla pubblica udienza del 26 maggio 2005 la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso ha ad oggetto l’esclusione dell’interessato dal concorso in epigrafe indicato in quanto privo del titolo di studio prescritto dal bando, laurea in ingegneria informatica.<br />
Al riguardo, il ricorrente invoca il possesso della laurea in ingegneria elettronica, che ritiene &#8211; sia sul piano sostanziale del contenuto dei piani di studio sia su quello formale della validità legale – “assimilabile ed equipollente” a quella come sopra richiesta dalla lex specialis. <br />
Sulla questione questa sezione ha avuto modo di pronunciarsi di recente, tra l’altro in favore dello stesso odierno ricorrente su identica fattispecie, anche se ovviamente in relazione all’esclusione disposta per altro concorso regionale (cfr. sentenze nn.789/2005 e 5358/2005).<br />
Non si ravvisano ragioni per discostarsi dall’orientamento già manifestato.<br />
In particolare va confermata l’ammissibilità del gravame &#8211; atteso che la disposta esclusione deriva dalla “soggettiva interpretazione operata dall’Amministrazione” sulla clausola del bando – e la fondatezza della pretesa equipollenza, basata sulla normativa di riferimento invocata da controparte, vale a dire il DM 28.11.2000 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, l’art.45 del DPR 5.6.2001 n. 328 e l’art. 4 del DM n. 509/1999 (amplius sent. cit. n.5358/2005). <br />
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez.III,</p>
<p align=center><b>ACCOGLIE</b></p>
<p>nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n.14088/2003 e, per l’effetto, pronuncia l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Le spese del giudizio sono compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26 maggio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10543/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10543</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.6077</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-6077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-6077/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.6077</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Fantini Salernitana Sport S.p.A. (Avv.ti A. Brancaccio, G. Scarlato, G.M. Masoni e R. Izzo) c/ F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e M. Gallavotti), U.S. Catanzaro S.p.A: (Avv. G. Carvelli), Napoli Soccer S.p.A. (Avv.ti P.Minervini, S. Vinti, E. Chiacchio e M. Santori) ed altri. 1) Diritto amministrativo dello Sport</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-6077/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.6077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-6077/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.6077</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini Est. Fantini<br /> Salernitana Sport S.p.A. (Avv.ti A. Brancaccio, G. Scarlato, G.M. Masoni e R. Izzo) c/ F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e M. Gallavotti), U.S. Catanzaro S.p.A: (Avv. G. Carvelli), Napoli Soccer S.p.A. (Avv.ti P.Minervini, S. Vinti, E. Chiacchio e M. Santori) ed altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Diritto amministrativo dello Sport – Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport – Lodo – Impugnabilità – Disciplina</p>
<p>2) Diritto amministrativo dello Sport &#8211; Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport – Lodo – Impugnazione – Legittimità passiva del C.O.N.I. – Non sussiste – Motivi</p>
<p>3) Diritto amministrativo dello Sport – Accordo transattivo tra Società Sportiva e l’Agenzia delle Entrate – Non attesta la non temerarietà della lite – Motivi</p>
<p>4) Diritto amministrativo dello Sport – Co.A.Vi.So.C. – E’ organo virtuale in grado di funzionare in assenza di alcuni componenti &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Il lodo arbitrale emesso dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, data la sua natura negoziale, è impugnabile solamente per incapacità delle parti e degli arbitri, per errore sostanziale, violenza, dolo ed eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto, senza possibilità di prospettare errores in iudicando.																																																																																												</p>
<p>2)	Non sussiste legittimazione passiva del C.O.N.I. in quanto, ex art. 20 del Regolamento della Camera, il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale ed in nessuna caso può essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I..																																																																																												</p>
<p>3)	Il contratto di transazione stipulato tra la Società Sportiva e l’Agenzia delle Entrate non è documentazione attestante la non temerarietà della lite stante la possibilità di ricorrere allo stesso non solo in caso di liti attuali ma anche, in attuazione del principio di economicità dell’azione amministrativa, in presenza di crediti tributari derivanti da iscrizioni a ruolo nei confronti di contribuenti rilevatisi insolventi (ex circolare n.8 del  4 marzo 2005 dell’Agenzia delle Entrate. Direzione Centrale Accertamento) evitando, così, l’insorgere di episodi contenziosi.																																																																																												</p>
<p>4)	La Co.A.Vi.So.C., data la sua natura e le sue competenze (art. 90 bis delle N.O.I.F.), si configura come collegio virtuale in grado di funzionare anche in assenza di alcuni componenti, purchè sia rispettato il quorum strutturale; è perfetto, infatti, solo l’organo collegiale per il quale, accanto ai componenti effettivi, siano previsti anche componenti supplenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/7024_Salernitana.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-6077/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.6077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.4539</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-4539/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-4539/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-4539/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.4539</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Ferrari Soc. Fc. Messina peloro S.r.l. (Avv.ti C: Briguglio, F. G. Scoaca, M. Giannotta) c/ F.I.G.C. (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno), Soc. Bologna Football Club 1909 S.p.A. (Avv.ti A. Clarizia, A. Fantini, G. Puoti, M. Tonucci) ed altri. 1) Giurisdizione e competenza – Accordo transattivo tra Società</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-4539/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.4539</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-4539/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.4539</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, Est. Ferrari<br /> Soc. Fc. Messina peloro S.r.l. (Avv.ti C: Briguglio, F. G. Scoaca, M. Giannotta) c/ F.I.G.C. (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno), Soc. Bologna Football Club 1909 S.p.A. (Avv.ti A. Clarizia, A. Fantini, G. Puoti, M. Tonucci) ed altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1)	Giurisdizione e competenza – Accordo transattivo tra Società Sportiva ed Agenzia delle Entrate Vizi – Ricorso &#8211; Giurisdizione del G.A. – Non sussiste – Motivi – Ha natura negoziale																																																																																												</p>
<p>2)	Diritto amministrativo dello sport – C.U. 189/A – Termine del 30 giugno – Ha natura relativamente perentoria – Motivi																																																																																												</p>
<p>3)	Diritto amministrativo delle sport – Co.A.Vi.So.C. – Deposito oltre termini di un documento avente rilievo assorbente – Obbligo di valutare il documento in capo alla Commissione – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Non sussiste giurisdizione del G.A. sul ricorso volto a denunciare i vizi dell’accordo transattivo, stabilito  tra una società sportiva e l’Agenzie delle Entrate, data la natura negoziale dello stesso.																																																																																												</p>
<p>2)	Il termine del 30 giugno 2005, stabilito dal Consiglio Federale con il C.U. 189/a, ha valenza relativamente perentoria nel senso che deve essere interpretato alla stregua del principio della proporzionalità e di imputabilità del mancato rispetto dello stesso dalla parte onerata. 																																																																																												</p>
<p>3)	La Co.A.Vi.So.C essendo in possesso, al momento del suo insediamento, di un documento al quale riconosce rilievo assorbenete ed esaustivo del parere che è chiamato a rendere, non può rifiutarsi di prenderlo in esame e di valutarlo solo perché depositato dopo la data che contestualmente ha ritenuto di essere legittimato a fissare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/7025_Messina.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-4539/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.4539</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.737</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-2-8-2005-n-737/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-2-8-2005-n-737/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-2-8-2005-n-737/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.737</a></p>
<p>Antonio Camozzi – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore. Spanò (avv. D. Spanò) c. Comune di Nova Siri (n.c.). sul carattere di norma di immediata applicazione dell&#8217;art. 146 comma 10 lett. c), d.lg. n.42 del 2004 1. Ambiente e territorio – Autorizzazione paesaggistica in sanatoria – Art.146 comma 10 lett. c),</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-2-8-2005-n-737/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.737</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Camozzi – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore.<br /> Spanò (avv. D. Spanò) c. Comune di Nova Siri (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sul carattere di norma di immediata applicazione dell&#8217;art. 146 comma 10 lett. c), d.lg. n.42 del 2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Autorizzazione paesaggistica in sanatoria – Art.146 comma 10 lett. c), d.lg. n.42 del 2004 – E’ norma di immediata applicazione.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Abusi edilizi – Obbligo di comunicare l’avvio del procedimento – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Riguardo alla impossibilità di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, l’art. 146 comma 10 lett. c), d.lg. 22 gennaio 2004 n.42, è norma di immediata applicazione anche con riferimento agli interventi, realizzati in assenza di nulla osta paesaggistico, prima del 1 maggio 2004.</p>
<p>2. In materia di abusi edilizi, non sussiste l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, attesocchè la repressione degli abusi edilizi risulta normativamente disciplinata da provvedimenti tipici in stretta corrispondenza con le varie tipologie abusive anch’esse normativamente individuate, alla cui applicazione il Comune è vincolato, in quanto l’adozione dei provvedimenti repressivi risulta basata su meri accertamenti tecnici e anche perché la predetta normativa non prevede alcun margine per l’effettuazione di valutazioni a carattere discrezionale in ordine alla scelta tra l’una o l’altra sanzione tra quelle tassativamente previste.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul carattere di norma di immediata applicazione dell’art. 146 comma 10 lett. c), d.lg. n.42 del 2004</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>  N.    737   Reg.Sent.<br />
Anno                 2005<br />
  N.       2      Reg.Ric.<br />
  Anno               2001</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA</b></p>
<p>Ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul Ricorso n. 2/2001 proposto dal<br />
Sig. <b>Spanò Carmine</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Diana Spanò, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Pienza n. 60 presso lo studio legale degli Avv.ti Filomeno;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>-il <b>Comune di Nova Siri (MT)</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
-dell’Ordinanza n. 105 del 2.11.2000, con la quale il Responsabile del Servizio Urbanistica ha ordinato al ricorrente la sospensione dello scarico del terreno e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti i documenti e gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla Pubblica Udienza del 19.5.2005 la relazione del Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono; <br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>-Il ricorrente è conduttore del terreno foglio di mappa n. 21, particelle nn. 69 e 116, di proprietà del Sig. Spanò Alberto; <br />
-quest’ultimo in data 17.9.1999 ha ottenuto il rilascio della concessione edilizia, per costruire un Centro Turistico Sportivo sul vicino terreno foglio di mappa n. 21, particelle nn. 14 e 78; <br />
-la terra proveniente dai lavori relativi alla predetta concessione edilizia, avente una consistenza di circa 2.900 mc., veniva utilizzata dal ricorrente per formare un terrazzamento e/o riempimento di un avvallamento di una parte (posta in pendio) del te<br />
-poiché il suddetto movimento di terra era stato realizzato su di un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale, i Carabinieri dello locale Stazione in data 31.10.2000 contestavano al ricorrente di aver alterato lo stato dei luoghi in assenza d<br />
-con Ordinanza n. 105 del 2.11.2000 (notificata il 3.11.2000) il Responsabile del Servizio Urbanistica ordinava al ricorrente la sospensione dello scarico del terreno e la rimissione in pristino dello stato dei luoghi entro il termine massimo di 90 giorni<br />
-in data 7.12.2000 il ricorrente ha chiesto il rilascio ai sensi dell’art. 13 L. n. 47/1985 della concessione edilizia in sanatoria, in quanto il predetto movimento di terra era conforme al vigente strumento urbanistico generale e risultava compatibile co<br />
-la suddetta Ordinanza n. 105/2000 è stata impugnata con il presente ricorso, deducendo la violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 L. n. 241/1990, della L. n. 47/1985, del D.Lg.vo n. 490/1999 (in particolare dell’art. 152 di tale D.Lg.vo), del giusto procedim<br />
-con Ordinanza n. 18 del 24.1.2001 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare “limitatamente al ripristino dello stato dei luoghi e fino alla definizione dell’istanza di sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985”; <br />
-con Ordinanza n. 8 del 3.11.2004 questo Tribunale chiedeva al Comune resistente di conoscere l’esito della predetta istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985 (presentata dal ricorrente il 7.12.2000): con nota prot. n. 17727 de<br />
All’udienza del 19.5.2005 il ricorso passava in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il presente ricorso risulta infondato e pertanto va respinto. <br />
In via preliminare va precisato che dopo l’entrata in vigore dell’art. 146, comma 10, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 (cioè dopo il 30.4.2004: cfr. art. 183, comma 7, D.lg.vo n. 42/2004) non è più possibile rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria “successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”.<br />
Secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Lecce, Sez. I, Sent. n. 8603 del 16.12.2004), che il Collegio condivide, deve ritenersi che il suddetto art. 146, comma 10, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 sia una norma di immediata applicazione anche con riferimento agli interventi, realizzati in assenza di nulla osta paesaggistico, prima dell’1.5.2004, come quello oggetto del presente giudizio, per le seguenti ragioni: 1) il prevalente orientamento giurisprudenziale, elaborato prima dell’entrata in vigore del D.Lg.vo n. 42/2004 (cioè prima dell’1.5.2004), il quale ammetteva il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nell’ambito del procedimento di definizione della concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985, si basava esclusivamente sull’assenza di un espresso divieto normativo (ora esistente); 2) anche l’art. 159, comma 2, D.Lg.vo n. 42/2004 statuisce che “i lavori non possono essere iniziati in difetto” dell’autorizzazione paesaggistica; 3) in ogni caso, l’intero art. 159 D.Lg.vo n. 42/2004 si limita a disciplinare soltanto i profili e/o gli aspetti di mera natura  procedurale del procedimento di autorizzazione paesaggistica in via transitoria (cioè “fino all’approvazione dei Piani paesaggistici ai sensi dell’art. 156 ovvero ai sensi dell’art. 143 ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 145”), per cui deve ritenersi che tale norma prevale soltanto sulle corrispondenti disposizioni di natura procedimentale del procedimento ordinario e/o a regime (cioè dopo la predetta approvazione dei Piani paesaggistici e il conseguente citato adeguamento degli strumenti urbanistici) di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, ma non sulle disposizione normative di carattere sostanziale contenute nel stesso art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, come quella indicata dal suddetto comma 10, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, il quale delimita il potere autorizzatorio, imponendo l’espresso divieto di rilascio in sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica; 4) non vi è contraddizione tra l’art. 146, comma 10, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 e l’art. 167, comma 1, del medesimo D.Lg.vo n. 42/2004, dal momento che la prima norma si limita a porre il divieto del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, mentre la seconda norma prevede che l’Autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica può adottare nei confronti del trasgressore degli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela dell’ambiente (artt. 131-159 D.Lg.vo n. 42/2004) due tipi di sanzione: A) la rimessione in pristino a spese del trasgressore per le violazioni più gravi, cioè di consistenza tale da farle ritenere assolutamente incompatibili con il vincolo ambientale; B) il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito per le violazioni meno gravi, cioè di consistenza tale da non imporre la demolizione dell’opera, ma anche tale secondo tipo di sanzione non può essere interpretato come una sorta di autorizzazione paesaggistica postuma implicita, in quanto tale ipotesi non ne elide il carattere di illecito, contrariamente all’istituto dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, al quale l’orientamento giurisprudenziale (precedente all’entrata in vigore del D.Lg.vo n. 42/2004) richiamato al precedente punto 1) aveva apportato il correttivo dell’applicazione in ogni caso della sanzione pecuniaria di cui all’art. 15 R.D. n. 1497/1939; 5) il divieto espresso di rilascio in sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 146, comma 10, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 contribuisce a rafforzare ulteriormente il principio fondamentale della tutela del paesaggio sancito dall’art. 9 della Costituzione. <br />
Pertanto, nella specie, tenuto conto che il Comune resistente ha già manifestato l’intenzione di rilasciare il permesso di costruire in sanatoria (cfr. nota Responsabile Settore Ambiente prot. n. 17727 del 29.11.2004), la Regione, anche se non può ai sensi dell’art. 146, comma 10, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 più rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, può sempre adottare nei confronti del ricorrente la sanzione del pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito e non la sanzione della rimessione in pristino a spese del ricorrente, il quale perciò ha l’interesse acchè la Regione adotti la predetta sanzione pecuniaria invece della sanzione di rimessione in pristino (cfr. artt. 7, 9 e 10 L.R. n. 50/1993, ai sensi dei quali la valutazione se emanare la sanzione della rimessione in pristino o la sanzione pecuniaria per l’abuso commesso, che non risulta compreso nell’elenco delle competenze subdelegate ai Comuni di cui al comma 1 del citato art. 7, rientra nella competenza della Regione); ma tale pretesa esula dal presente giudizio, il quale ha come oggetto soltanto l’impugnazione dell’Ordinanza n. 105 del 2.11.2000 di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. <br />
Né il ricorrente ha eccepito di aver presentato domanda di condono entro il termine perentorio del 31.1.2005 ex art. 1, commi 37, 38 e 39, L. n. 308/2004, il cui comma 36, fra l’altro, ha  ridisciplinato le sanzioni penali per le violazioni della normativa in materia di tutela dell’ambiente, prevedendo per le ipotesi di reato di cui al comma 1 ter (fattispecie non riconducibili a quella di cui è causa) anche un accertamento postumo (previa apposita domanda da parte del soggetto interessato, cioè del “proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile” interessato dagli interventi di cui al predetto comma 1 ter) della compatibilità paesaggistica da parte dell’Autorità Amministrativa competente (da emanarsi “entro il termine perentorio 180 giorni” decorrenti dall’apposita domanda del soggetto interessato, “previo parere vincolante della Sopraintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni: cfr. comma 1 quater all’art. 181 del D.Lg.vo n. 42/2004), accertamento di compatibilità paesaggistica con effetti limitati alle sole sanzioni penali.<br />
Con riferimento al provvedimento impugnato va rilevato che tutte le censure dedotte dal ricorrente, finalizzate all’annullamento di tale provvedimento, sono infondate. <br />
Infatti, nella specie non sussiste la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Toscana Sez. III Sent. n. 2417 del 7.7.2004; TAR Napoli Sez. IV Sent. n. 7596 del 19.6.2003; TAR Milano Sez. II Sent. n. 2378 del 26.5.2003), al quale il Collegio aderisce, in materia di abusi edilizi non sussiste l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, attesocchè la repressione degli abusi edilizi risulta normativamente disciplinata da provvedimenti tipici in stretta corrispondenza con le varie tipologie abusive anch’esse normativamente individuate, alla cui applicazione il Comune è vincolato, in quanto l’adozione dei provvedimenti repressivi risulta basata su meri accertamenti tecnici e anche perché la predetta normativa non prevede alcun margine per l’effettuazione di valutazioni a carattere discrezionale in ordine alla scelta tra l’una o l’altra sanzione tra quelle tassativamente previste; né il ricorrente con il ricorso in esame ha dedotto circostanze di fatto, che secondo un giudizio a posteriori avrebbero potuto indurre il Comune ad adottare un provvedimento di contenuto diverso. <br />
Anche il secondo motivo di impugnazione non merita di essere accolto, in quanto, sebbene nel provvedimento impugnato non siano state indicate in modo puntuale le norme violate, nella specie tali  norme dal ricorrente sono facilmente desumibili: oltre all’assenza del nulla osta paesaggistico, violazione dell’art. 1 L. n. 10/1977 (norma applicabile alla fattispecie in esame, in quanto l’abuso edilizio è stato commesso nell’anno 2000), il quale anche per la modifica dello stato dei luoghi sottoposti a vincolo ambientale statuiva l’obbligo dell’ottenimento del rilascio della concessione edilizia, mentre per i “reinterri” eseguiti nelle aree non vincolate dal punto di vista ambientale l’art. 7, comma 2, D.L. n. 9/1982 conv. nella L. n. 94/1982 prevedeva soltanto l’autorizzazione gratuita, ottenibile anche con il rilascio del silenzio assenso dopo 60 giorni (dal 30.6.2003 l’intervento edilizio, oggetto del presente giudizio, ai sensi dell’art. 22, comma 6, DPR n. 380/2001 può essere realizzato mediante denuncia di inizio attività, previo rilascio del nulla osta ambientale). <br />
Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge anche l’infondatezza della terza censura, dedotta dal ricorrente, dal momento che l’alterazione dello stato dei luoghi compiuta dal ricorrente non era necessaria per il consolidamento e/o stabilità del terreno, ma risultava chiaramente finalizzata al maggiore sfruttamento del terreno. <br />
Anche il quarto motivo di impugnazione non risulta condivisibile, in quanto l’art. 152 D.Lg.vo n. 490/1999 (norma all’epoca vigente: vedi ora il corrispondente art. 149 D.Lg.vo n. 42/2004) prevede l’assenza del nulla osta ambientale soltanto per gli interventi che non comportino l’alterazione dello stato dei luoghi, mentre nella specie vi è stata una chiara alterazione dello stato dei luoghi. <br />
Infine, anche il quinto motivo va disatteso, in quanto il provvedimento impugnato risulta sufficientemente motivato, attesocchè in esso viene descritto in modo abbastanza analatico l’abuso commesso e ciò permette di ricostruire l’iter logico seguito dal Comune resistente nell’adozione del provvedimento, consentendo al ricorrente di conoscere le ragioni ad esso sottese, ed a questo Tribunale di poter sindacare l’operato dell’Amministrazione resistente. <br />
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame. <br />
Nulla per le spese. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Nulla per le spese. <br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Potenza, addì 19 Maggio 2005, dalTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA<br />
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:<br />
Antonio Camozzi			Presidente  <br />	<br />
Giuseppe Buscicchio		Componente <br />	<br />
Pasquale Mastrantuono		Componente – Estensore																																																																																											</p>
<p>Depositata  in  Segreteria  il 2 Agosto 2005<br />
(Art.55, L. 27-4-1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-2-8-2005-n-737/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.737</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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