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	<title>2/7/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/7/2014 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.188</a></p>
<p>Presidente Cassese, Redattore Carosi Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 10, comma 3, legge n. 18 del 2012 della Provincia autonoma di Bolzano &#8211; Previsione della possibilità per la Provincia di avvalersi del Tesoriere o di altri istituti di credito per l&#8217;assunzione di anticipazioni di cassa tramite</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.188</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Cassese, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 10, comma 3, legge n. 18 del 2012 della Provincia autonoma di Bolzano &#8211; Previsione della possibilità per la Provincia di avvalersi del Tesoriere o di altri istituti di credito per l&#8217;assunzione di anticipazioni di cassa tramite la contrazione di nuovi mutui con altri istituti di credito &#8211; Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Lamentata violazione degli artt. 119, sesto comma, 81, 117, secondo comma, lettera l) e 117, terzo comma Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER><br />
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
</b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
composta dai signori: Presidente: Sabino CASSESE; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-19 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 21 dicembre 2012 ed iscritto al n. 192 del registro ricorsi 2012.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;<br />
udito nell’udienza pubblica del 20 maggio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br />
uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Renate Von Guggenberg e Michele Costa per la Provincia autonoma di Bolzano.<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato con ricorso notificato il 15-19 dicembre 2012 e depositato il 21 dicembre 2012, ha impugnato l’art. 10, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni), per violazione dell’art. 119, sesto comma, della Costituzione.<br />
1.1.– Espone il ricorrente che l’art. 10, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012 aggiunge alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 1 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano), l’art. 44-bis, rubricato «Alto Adige riscossioni spa», che autorizza la Provincia autonoma di Bolzano a costituire od a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dagli artt. 2 e 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 (Servizi pubblici locali), denominata “Südtiroler Einzugsdienste AG – Alto Adige riscossioni spa”, alla quale potranno essere affidati l’accertamento, la liquidazione e la riscossione spontanea delle entrate, la riscossione coattiva delle entrate; le attività connesse e complementari, compresa la gestione delle violazioni amministrative.<br />
1.2.– Secondo la ricorrente tale art. 10, comma 3, prevedendo la possibilità per la Provincia autonoma di avvalersi del tesoriere o di altri istituti di credito per l’assunzione di anticipazioni di cassa si porrebbe in contrasto con l’art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), il quale prevede che «Ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento».<br />
Il predetto art. 3, comma 16, – prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri – si applicherebbe, in base al successivo comma 21, «ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione», anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.<br />
1.3– Secondo il ricorrente, quindi, la suddetta disposizione sancirebbe l’esclusivo ricorso al tesoriere unico per il reperimento dei necessari mezzi finanziari (quali contrazioni di mutui, emissioni, obbligazioni ed altre operazioni di cassa). L’art. 10, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012 altererebbe, pertanto, l’attuale assetto contabile del bilancio di previsione per l’anno in corso della Provincia, ponendosi in contrasto con gli artt. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003 e con l’art. 119, sesto comma, Cost., il quale prevede che «I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2004, ha affermato che il nuovo sesto comma dell’art. 119 della Costituzione trova applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, anche in considerazione della rilevanza di un aspetto, quello della soggezione a vincoli generali di equilibrio finanziario e dei bilanci, che non può non accomunare tutti gli enti operanti nell’ambito della finanza pubblica allargata, della quale sono parte anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome e che si tratta di un vincolo a carattere generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti e che scaturisce da una nozione di “spese di investimento” e di “indebitamento” ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici.<br />
2.– Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano in persona del suo Presidente pro tempore, deducendo la manifesta inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza.<br />
Evidenzia innanzi tutto la resistente che l’art. 44-bis della legge prov. Bolzano n. 1 del 2002, introdotto dall’art. 10, comma 3, della legge prov. n. 18 del 2012, non contiene una disposizione che permetta alla Provincia autonoma di Bolzano di avvalersi di istituti di credito diversi dal tesoriere per l’assunzione di anticipazioni di cassa. Nemmeno, prosegue la Provincia autonoma, tale disposizione potrebbe comunque ritenersi confliggere con l’art. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003, il quale sancirebbe l’esclusivo ricorso al tesoriere unico per il reperimento dei necessari mezzi finanziari e, di conseguenza, nemmeno con l’art. 119, sesto comma, Cost., in quanto dalla mera lettura del comma 16 dell’art. 3 della legge n. 350 del 2003 emergerebbe che la stessa prevede unicamente che le Regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli artt. 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ad eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, e che le Regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere degli enti e organismi di cui all’art. 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), solo per finanziare spese di investimento, mentre non prevederebbe in alcun modo l’esclusivo ricorso al tesoriere unico per il reperimento dei mezzi finanziari.<br />
3.– Con memoria depositata in data 24 aprile 2014 la Provincia autonoma di Bolzano ha ulteriormente insistito per l’eccezione di inammissibilità del ricorso, poiché la norma impugnata non conterrebbe alcun riferimento alla possibilità di ricorrere ad anticipazioni di cassa, e comunque l’art. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003, invocata dallo Stato, conterrebbe una definizione di “spese di investimento” che esclude espressamente le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma che, nell’ambito del limite massimo previsto dalla legislazione vigente, siano dirette a superare momentanee carenze di liquidità e ad effettuare spese per le quali siano già previste in bilancio idonee coperture. Tali sarebbero, secondo la Provincia autonoma, le assunzioni di anticipazioni di cassa.<br />
In realtà, sostiene la medesima, non esisterebbe alcuna norma che preveda per le Regioni e per le Provincie autonome l’obbligo di rivolgersi al solo tesoriere per conseguire le anticipazioni di cassa, in quanto l’unica previsione in tal senso è costituita dall’art. 222 del d.lgs. n. 267 del 2000, che però non troverebbe applicazione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.<br />
In ogni caso, prosegue la resistente, in ragione del particolare statuto di autonomia spetterebbe alla Provincia autonoma disciplinare un proprio sistema contabile, concretamente attuato anche con la legge prov. Bolzano n. 1 del 2002, sicché non sarebbe precluso alla medesima di incrementare le proprie disponibilità di cassa facendo ricorso ad istituti di credito diversi dal tesoriere.<br />
4.– Con memoria depositata in data 29 aprile 2014 l’Avvocatura generale dello Stato ha inteso confutare l’eccezione di inammissibilità della Provincia autonoma.<br />
La difesa dello Stato riconosce che effettivamente, nel caso di specie, la relazione allegata alla deliberazione del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2012 fa espressamente riferimento all’art. 10, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012, ma nondimeno evidenzia che nel testo della suddetta relazione è articolata una censura che atterrebbe esplicitamente ed unicamente alla possibilità per la Provincia autonoma di avvalersi del tesoriere o di altri istituti di credito per l’assunzione di anticipazioni di cassa, tramite la contrazione di nuovi mutui.<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri riconosce che tale previsione è effettivamente contenuta nel precedente comma 2 del medesimo art. 10, che prevede appunto che «l’assunzione di anticipazioni di cassa è disposta dall’assessore provinciale alle finanze avvalendosi del tesoriere, ai sensi delle norme sul servizio di tesoreria, o di altri istituti di credito e il relativo ammontare costituisce il limite entro il quale possono essere disposti pagamenti nei casi di temporanee deficienze di cassa. L’assessore provinciale alle finanze dispone le conseguenti variazioni nelle partite di giro. Tali operazioni non costituiscono indebitamento, in quanto sono finalizzate al superamento di momentanee carenze di liquidità e sono destinate a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio».<br />
Per tali motivi, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la volontà dello Stato di impugnare questa particolare disciplina risulterebbe evidente dal contenuto della relazione allegata e dalle censure articolate anche nel ricorso. Nel caso in esame, pertanto, si tratterebbe di un mero errore materiale nell’indicazione del comma del medesimo art. 10 citato, risultando chiaro comunque dalla lettura della delibera del Consiglio dei ministri il contenuto delle censure dirette a contestare in realtà la possibilità per la Provincia autonoma di avvalersi, oltre che del tesoriere, anche di altri istituti di credito per l’assunzione di anticipazioni di cassa tramite la contrazione di nuovi mutui (pag. 4 del ricorso); tanto sarebbe ulteriormente chiarito anche dalla precisa individuazione del parametro normativo interposto della legislazione statale, rappresentato dall’art. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003.<br />
In definitiva, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, non potrebbe sussistere alcun dubbio in merito al contenuto della disposizione effettivamente censurata e quindi l’errore materiale, consistito nell’indicazione del comma 3 del medesimo art. 10, in luogo del comma 2, non precluderebbe l’ammissibilità del ricorso. Non sussisterebbe, poi, neanche l’incertezza del petitum, come eccepita dalla controparte, perché nel ricorso sarebbero enunciati con sufficiente chiarezza i motivi di censura nonché il riferimento al parametro costituzionale violato ed alla norma interposta invocata. Prosegue la difesa dello Stato rammentando che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2004, avrebbe attribuito un peso decisivo alla circostanza che la “regola aurea” contenuta nell’art. 119, sesto comma, Cost. (il principio del rispetto del pareggio del bilancio corrente), costituisce uno strumento di conformazione dell’ordinamento nazionale alle regole europee di governance economica e, in particolare, al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al cosiddetto Patto europeo di stabilità e crescita (PSC). Per questi motivi, si conclude, tale principio potrebbe quindi essere ricondotto a quel generale ed ampio potere di coordinamento finanziario che in un ordinamento a struttura decentrata, come quello italiano attuale, potrebbe spettare unicamente al livello centrale di governo, quale necessario pendant della responsabilità in cui lo Stato potrebbe incorrere in sede comunitaria per il mantenimento della stabilità dei conti dell’intero settore pubblico.<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3 [rectius: comma 2], della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni), in riferimento all’art. 119, sesto comma, della Costituzione, anche in relazione all’art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004).<br />
1.1.– Nella memoria successivamente depositata l’Avvocatura generale dello Stato precisa che l’indicazione, quale norma impugnata, del comma 3 dell’art. 10 della citata legge provinciale sarebbe un mero errore materiale, in quanto dal contesto del ricorso ben si comprenderebbe che oggetto del medesimo non sia il comma 3 bensì il precedente comma 2, il quale stabilirebbe, appunto, una disciplina delle anticipazioni di cassa in contrasto con il parametro costituzionale invocato. Secondo il ricorrente, tale disposizione consentirebbe alla Provincia autonoma di avvalersi di anticipazioni di cassa oltre i limiti consentiti alle Regioni e, per di più, ricorrendo anche ad istituti di credito diversi da quello che svolge le funzioni di tesoriere, sulla base di una semplice indicazione dell’assessore alle finanze.<br />
Peraltro, le somme così anticipate, per effetto dell’autoqualificazione normativa secondo cui esse non costituiscono indebitamento, sarebbero escluse dal doveroso inserimento nel calcolo di quest’ultimo.<br />
Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il precetto costituzionale evocato come parametro troverebbe applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, trattandosi di un vincolo con valenza generale, in quanto scaturente da una nozione di spese di investimento e di indebitamento ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici<br />
1.2.– La Provincia autonoma di Bolzano deduce la manifesta inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza, evidenziando come l’art. 10, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012 disciplini solo la possibilità di costituire una società pubblica per la riscossione delle imposte, ipotesi normativa assolutamente inconferente con i motivi del ricorso ed il parametro costituzionale evocato.<br />
Nel merito, la resistente sottolinea che, laddove le censure fossero rivolte al comma 2 del medesimo art. 10, non sarebbe possibile fondarle sull’art. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003, il quale riguarderebbe le sole Regioni a statuto ordinario, non le autonomie speciali come la Provincia autonoma di Bolzano. In ogni caso, la norma impugnata non conterrebbe alcun riferimento alla possibilità di ricorrere ad anticipazioni di cassa, limitandosi a precisare che detti approvvigionamenti finanziari sarebbero diretti a superare momentanee carenze di liquidità per spese già previste in bilancio con idonea copertura. In ogni caso, spetterebbe alla Provincia autonoma disciplinare il proprio sistema contabile e quindi non sarebbe precluso alla medesima incrementare le proprie disponibilità di cassa facendo ricorso ad istituti bancari diversi dal tesoriere.<br />
2.– In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità della resistente per inconferenza della disposizione impugnata rispetto all’oggetto delle censure formulate.<br />
Pur essendo fuor di dubbio che il ricorrente non abbia indicato correttamente la norma censurata – peraltro, replicando l’errore contenuto nella deliberazione del Consiglio dei ministri – l’incongruenza non si configura come errore concettuale bensì quale mero lapsus calami, che non preclude l’identificazione della questione e non pregiudica il diritto di difesa della parte resistente (sentenze n. 67 del 2011, n. 447 del 2006 e n. 224 del 2004).<br />
Il ricorrente, infatti, dopo avere indicato in modo erroneo gli estremi della disposizione impugnata, svolge inequivocabili censure nei confronti del comma 2 dell’art. 10, il quale determina la competenza amministrativa a deliberare le anticipazioni, la possibilità di ricorrere agli istituti di credito, la misura illimitata delle anticipazioni e la loro allocazione nelle partite di giro. A quest’ultima norma sono riconducibili con sufficiente chiarezza le argomentazioni svolte nel contesto dell’intero ricorso, tanto che la stessa Provincia autonoma – dopo averne eccepito l’inammissibilità – ha svolto puntuali difese proprio in relazione al citato comma 2 ed alle relative considerazioni formulate nel ricorso.<br />
L’erronea indicazione non si risolve, dunque, in un vizio rilevante ai fini dell’ammissibilità, essendo individuabili in modo inequivoco sia la disposizione impugnata – ovvero, l’art. 10, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012 – sia il petitum, consistente nella richiesta di annullamento di una norma che, attraverso l’acquisizione di fondi dal sistema creditizio e la sua contabilizzazione nelle partite di giro, eluderebbe il precetto di cui all’art. 119, sesto comma, Cost.<br />
3.– Ai fini della decisione del merito occorre premettere che il parametro costituzionale invocato, l’art. 119, sesto comma, Cost., enuncia la cosiddetta “regola aurea” del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti. Questa Corte ha avuto modo di precisare che i concetti di indebitamento e di investimento, necessari per scrutinare la legittimità di norme denunciate in riferimento a tale regola, devono essere univoci sull’intero territorio nazionale. Per questo motivo la loro emanazione è di competenza dello Stato dal momento che non si può «ammettere che ogni ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di investimento ai fini predetti. Trattandosi di far valere un vincolo di carattere generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti, solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte» (sentenza n. 425 del 2004). È stato in detta sede chiarito che «L’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, non introduce nuove restrizioni all’autonomia regionale, ma enuncia espressamente un vincolo – quello a ricorrere all’indebitamento solo per spese di investimento – che già nel previgente regime costituzionale e statutario il legislatore statale ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale, in attuazione del principio unitario (art. 5 della Costituzione) e dei poteri di coordinamento della finanza pubblica» (sentenza n. 425 del 2004).<br />
È opportuno in proposito sottolineare come il precetto contenuto nell’art. 119, sesto comma, Cost. sia inscindibilmente collegato ed integrato con altri principi costituzionali quali il coordinamento della finanza pubblica (come già affermato nella richiamata sentenza n. 425 del 2004), di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., la tutela degli equilibri di bilancio (art. 81 Cost., sia nella precedente formulazione che in quella introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale») e l’ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.<br />
Quanto al coordinamento della finanza pubblica, è evidente che, essendo strutturalmente collegata la disciplina dell’indebitamento al rispetto dei vincoli comunitari afferenti alla convergenza economico-finanziaria tra gli Stati membri, la determinazione dei criteri generali appartiene alla competenza del legislatore nazionale.<br />
Per quel che concerne la tutela degli equilibri di bilancio, la ratio del divieto di indebitamento per finalità diverse dagli investimenti trova fondamento in una nozione economica di relativa semplicità. Infatti, risulta di chiara evidenza che destinazioni diverse dall’investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell’ente pubblico che ricorre al credito<br />
Infine, anche la materia dell’ordinamento civile incrocia la disciplina dei vincoli dell’indebitamento pubblico, dal momento che sono la struttura ed i contenuti dei contratti di finanziamento a discriminare i negozi compatibili con la “regola aurea” da quelli vietati.<br />
In definitiva, il valore costituzionalmente protetto del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti trova espressa enunciazione nel predetto art. 119, sesto comma, Cost., ma viene declinato – in modo assolutamente coerente ed integrato, secondo esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale – attraverso altri parametri costituzionali, quali i citati artt. 81, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, Cost., venendo ad assumere consistenza di vera e propria clausola generale in grado di colpire direttamente – indipendentemente dall’esistenza di norme applicative nella pertinente legislazione di settore – tutti gli enunciati normativi che vi si pongono in contrasto (sulla immediata precettività dei parametri costituzionali inerenti agli equilibri di bilancio ed alla sana gestione finanziaria, sentenza n. 70 del 2012).<br />
Fermo restando che è di palmare evidenza – e non è neppure contestato dalla parte resistente – che le anticipazioni in discussione non risultano finalizzate a finanziare investimenti, rimane da verificare se esse costituiscano o meno forme di indebitamento. Sotto tale profilo occorre scrutinare sia i contratti di anticipazione in quanto tali, sia la fattispecie concreta pervenuta all’esame in questa sede.<br />
3.1.– In generale può dirsi che l’anticipazione di cassa è negozio caratterizzato da una causa giuridica nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere.<br />
Se il carattere di finanziamento a breve termine sembra ascrivere l’anticipazione di cassa alla categoria dell’indebitamento e, in quanto tale, determina il problema della sua compatibilità con l’art. 119, sesto comma, Cost., non si può disconoscere, in punto di fatto, l’esistenza nella legislazione statale di norme che autorizzano, entro specifici limiti, gli enti territoriali a ricorrere all’anticipazione (art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» ed art. 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970 n. 281, recante «Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario»).<br />
Ciò deriva dal fatto che il legislatore statale – ancorché nel definire i confini della nozione di indebitamento sia vincolato ai «criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici» (sentenze n. 425 del 2004) – ha cercato di conciliare, attraverso l’enunciazione di disposizioni specifiche, che in questa sede non vengono in esame, la gestione di particolari contingenze del servizio di tesoreria con il rispetto dei vincoli concordati in sede europea.<br />
Sulla base di tale bilanciamento, che non può prescindere dalle indicazioni elaborate in sede comunitaria, la causa di finanziamento dell’anticipazione è stata ritenuta compatibile col divieto di cui all’art. 119, sesto comma, Cost. nei casi in cui l’anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (principi trasposti, tra l’altro, nell’art. 3, comma 17, della richiamata legge n. 350 del 2003). In pratica, sono questi i caratteri che ne fanno «un finanziamento non comportante indebitamento».<br />
In sostanza nei modelli di anticipazione di cassa consentiti dallo Stato sono incorporati i confini soggettivi (limitazione al solo tesoriere della possibilità di concederla) ed oggettivi (fissazione della misura e della durata in termini ridotti affinché non si risolva in un’anomala forma di copertura della spesa) delle prerogative dell’ente territoriale attinenti al rispetto del vincolo in questione.<br />
4.– Alla luce delle espresse considerazioni, la questione è fondata con riferimento diretto all’art. 119, sesto comma, Cost. sotto il duplice profilo dell’autonoma determinazione da parte della Provincia resistente del regime di anticipazione di cassa e della non corrispondenza dello stesso alle regole della breve durata, della limitazione quantitativa e dell’inutilizzabilità ai fini della copertura della spesa.<br />
Nella fattispecie in esame, la Provincia autonoma di Bolzano non solo ha omesso ogni riferimento alla disciplina nazionale di settore attinente alle anticipazioni di cassa, ma ha adottato una normativa che collide direttamente con l’art. 119, sesto comma, Cost. sotto gli evocati profili della misura, della durata e dei soggetti abilitati a concederla.<br />
Come già precisato, è fuor di dubbio che l’assunzione delle anticipazioni di cassa da parte della Provincia autonoma di Bolzano abbia destinazione distinta e diversa da quella dell’investimento. Per questo motivo, con riguardo al tema del presente giudizio, la norma interposta invocata dal ricorrente – l’art. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003 – nel prescrivere che gli enti territoriali «possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento» non fa altro che replicare il principio costituzionale di riferimento. In ogni caso essa, pur essendo espressamente rivolta alle Regioni a statuto ordinario, è applicabile anche a quelle a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per effetto del comma 21 del medesimo art. 3, il quale prevede che «ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica […] le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi […] siti nei loro territori».<br />
È invece evidente che la Provincia autonoma di Bolzano, dettando una disciplina distinta e senza nessun riferimento a quella stabilita dallo Stato per gli enti territoriali della stessa natura, ha violato quel principio di uniformità riconosciuto in modo assoluto ed indefettibile da questa Corte (sentenza n. 425 del 2004). Da quanto considerato deriva che la disciplina dell’anticipazione di cassa non può essere determinata unilateralmente dall’ente territoriale, ancorché ad autonomia speciale.<br />
Infatti, lo stretto collegamento funzionale tra il parametro invocato, i vincoli comunitari e gli altri precetti costituzionali precedentemente richiamati comporta che sia riservata al legislatore statale – entro il perimetro costituzionalmente delimitato – la determinazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi delle anticipazioni.<br />
Anche nel contenuto specifico, comunque, la norma in questione si discosta da quei caratteri peculiari dell’anticipazione che possono renderne compatibile la causa di finanziamento con il precetto contenuto nell’art. 119, sesto comma, Cost. Non v’è alcun dubbio che la norma impugnata, laddove prevede che «l’assunzione di anticipazioni di cassa è disposta [senza limiti] dall’assessore provinciale alle finanze avvalendosi […] di altri istituti di credito […] [e disponendo] le conseguenti variazioni nelle partite di giro» assuma un significato assolutamente univoco e si ponga in contrasto con la disposizione costituzionale invocata. Ciò sotto i profili appresso meglio specificati che si possono, comunque, così sintetizzare: a) avere previsto una competenza a determinare e quantificare l’anticipazione secondo la mera discrezione dell’assessore alle finanze con assenza di qualsiasi limite; b) avere esteso la possibilità di approvvigionamento finanziario ad altri istituti di credito; c) avere previsto l’allocazione delle anticipazioni di cassa in partite di giro, sottraendone la corretta rappresentazione economica e contabile ai fini della verifica del rispetto dei limiti consentiti per tali categorie di operazioni.<br />
4.1.– Quanto al profilo sub a), è opportuno ricordare che la finalità dell’anticipazione, consistente nel porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa, trova appunto il proprio limite nel preciso riferimento a tali situazioni, che devono essere puntualmente individuate e circoscritte nel tempo e nella misura, al fine di evitare che la funzione razionalizzante sconfini nell’arbitraria utilizzazione di un mezzo di copertura della spesa alternativo e non consentito dall’ordinamento. Pertanto, l’attivazione di tale facoltà deve trovare un parametro percentuale obiettivo nella dimensione delle entrate e uno specifico ancoraggio ad una situazione di sofferenza di cassa, elementi che non possono essere surrogati dall’apodittica determinazione dell’assessore provinciale alle finanze.<br />
4.2.– Quanto all’estensione della facoltà di approvvigionamento finanziario presso altri istituti di credito, è di tutta evidenza come tale prerogativa urti direttamente, sotto il profilo concettuale e semantico, con il concetto di anticipazione di cassa. Infatti, l’anticipazione di cassa è collegata in modo inscindibile con il servizio di tesoreria, alla cui razionalizzazione è geneticamente associata, in quanto strumentale a mitigare lo sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata. Al di fuori del rapporto col tesoriere ogni operazione di tal genere non può che essere ricondotta all’esercizio del credito e quindi alla categoria dell’indebitamento. Né vale, in proposito, l’autoqualificazione legislativa, che non ha carattere precettivo e vincolante (ex plurimis, sentenza n. 164 del 2012), a superare la patente e non consentita natura creditoria del ricorso ad altri istituti finanziari.<br />
4.3.– Infine, l’allocazione delle anticipazioni in partite di giro collide con il principio di neutralità finanziaria che caratterizza detti titoli di bilancio. Le partite di giro sono poste di entrata e di spesa per definizione in equilibrio, gestite dall’ente in nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni caso, estranee all’amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano in voci di entrata e di spesa analiticamente correlate che presuppongono un equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in un’ontologica invarianza dei saldi contabili. L’allocazione nelle partite di giro delle anticipazioni di cassa risulta strumentale all’oscuramento del costo dell’operazione di credito, che viene fronteggiato in diversa posta di spesa. Ciò comporta una grave scissione tra il fenomeno economico-finanziario di riferimento e la sua rappresentazione contabile.<br />
Peraltro, l’allocazione in partite di giro consente di oscurare anche l’assenza dei caratteri di marginalità e temporaneità delle operazioni poste in essere. Come emerge dalla relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2012 della P<br />
rovincia autonoma di Bolzano, allegata alla parificazione dello stesso (delibera della Corte dei conti – sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 3/2013/PARI), sussiste un’arbitraria scissione tra «l’andamento del conto principale di tesoreria […] e del conto anticipazioni di cassa […] dall’1.1 al 30.12 2012. Manca, pertanto, il giorno di valuta del 31.12.2012 che viene, invece, esposto nell’estratto conto scalare del primo trimestre dell’anno successivo». Viene ricordato in quella sede che «il tesoriere provinciale (Cassa di Risparmio S.p.A.) ha comunicato nel corso dell’attività istruttoria che “[…] il saldo negativo a fine esercizio 2012 del conto principale della Provincia Autonoma di Bolzano […] ammontava a € 179.621.919,05 usufruendo quindi dell’anticipazione di cassa messa a disposizione del Tesoriere. Alla sera del 31.12.2012 […] il deficit di cassa è stato estinto emettendo il provvisorio di entrata n. 94008, di pari importo e con valuta 31.12.2012. Il 2 gennaio 2013 con provvisorio di uscita n. 1, con valuta 31.12.2012 l’operazione è stata ripristinata”».<br />
In sostanza, l’anticipazione prevista dalla norma provinciale non ha carattere di rimedio alle temporanee difficoltà di cassa in cui possa versare il servizio di tesoreria, bensì di stabile operazione di prestito. L’assenza di qualsiasi limite temporale e finanziario alla restituzione delle anticipazioni assume anche una funzione non consentita di copertura della spesa, permettendo di disporre di risorse finanziarie di natura creditizia indipendentemente da ogni riscontro circa la correlazione delle stesse all’esistenza di entrate non ancora riscosse. È evidente come tale operazione, ampliando di fatto le possibilità di spesa consentite dalle risorse a disposizione, costituisce anche una lesione del principio dell’equilibrio del bilancio strettamente correlato alla “regola aurea” contenuta nell’art. 119, sesto comma, Cost.<br />
5.– In definitiva, la disciplina delle anticipazioni di tesoreria, in quanto collegata alla perimetrazione della regola di cui all’art. 119, sesto comma, Cost., che a sua volta opera in funzione sinergica con i richiamati precetti contenuti negli artt. 81, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, Cost., non poteva essere determinata autonomamente dalla Provincia autonoma di Bolzano per i motivi precedentemente specificati. Inoltre, l’art. 10, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012, prevedendo – in assenza di qualsiasi riferimento conforme alla disciplina statale di settore – la possibilità di attivare anticipazioni di cassa senza limiti quantitativi, consentendo di ricorrere ad altri istituti di credito diversi dal tesoriere e stabilendo di allocare tali anticipazioni nelle partite di giro, risulta in contrasto con l’art. 119, sesto comma, Cost. e deve essere pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo.<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2014.</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2014.</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.187</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-187/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.187</a></p>
<p>Presidente Cassese, Redattore Criscuolo Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 13 legge n. 6 del 1993 della Provincia autonoma di Trento, come modificato dall&#8217;art. 58, comma 1, della legge n. 11 del 2006 della Provincia autonoma di Trento &#8211; Determinazione dell&#8217;indennità di esproprio commisurata al valore agricolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-187/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-187/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.187</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Cassese, Redattore Criscuolo</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 13 legge n. 6 del 1993 della Provincia autonoma di Trento, come modificato dall&#8217;art. 58, comma 1, della legge n. 11 del 2006 della Provincia autonoma di Trento &#8211; Determinazione dell&#8217;indennità di esproprio commisurata al valore agricolo medio tabellare, stabilito annualmente per le singole zone territoriali omogenee da apposita commissione provinciale &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Corte d’appello di Trento – Lamentata violazione degli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato dall’art. 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria 2007).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: Presidente: Sabino CASSESE; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato dall’art. 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria 2007), promosso dalla Corte d’appello di Trento con ordinanza del 12 luglio 2012, nel procedimento vertente tra T.G., il Comune di Trento ed altra, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2012.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;<br />
udito nell’udienza pubblica del 20 maggio 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– La Corte d’appello di Trento, con ordinanza del 12 luglio 2012 (r.o. n. 226 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato dall’art. 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria 2007).<br />
2.– La rimettente espone che il signor T.G. ha proposto, nei confronti del Comune di Trento e della Provincia autonoma di Trento, opposizione alla stima dell’indennità per l’espropriazione della p.f. n. 498/2 CC Gardolo della superficie di mq. 637, finalizzata alla realizzazione di un sottopasso ciclopedonale secondo il progetto esecutivo dei lavori approvato dal Comune di Trento; che, con determinazione del dirigente del servizio espropriazioni della Provincia autonoma di Trento, l’indennità di espropriazione è stata indicata in euro 12,70 al mq. per la parte del terreno espropriato coltivata ad orto industriale (mq. 377) e in euro 2,10 a mq. per la parte ad incolto produttivo (mq. 260), nel presupposto che si trattasse di un’area non edificata, né edificabile; che l’opponente ha addotto l’erroneità di tale valutazione, stante il maggiore valore di mercato del suolo in oggetto e ha chiesto la rideterminazione dell’indennità sulla base della reale condizione del bene espropriato.<br />
Il giudice a quo riferisce che, nel giudizio principale, si è costituita la Provincia autonoma di Trento, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di condanna al pagamento dell’indennità espropriativa, sul presupposto che il ruolo della stessa fosse limitato alla gestione della procedura espropriativa medesima e che l’ente espropriante fosse il Comune di Trento, unico legittimato a resistere all’opposizione. Il collegio aggiunge che, nel giudizio a quo, si è costituito anche il Comune di Trento, sostenendo che la determinazione dell’indennità in sede amministrativa fosse congrua, in considerazione della destinazione urbanistica a viabilità dell’area espropriata, costituita da una striscia di terreno, in parte coltivata e per il resto incolta, della larghezza di mq. 4,50, interposta tra una strada comunale e la massicciata di una ferrovia. In particolare – come ricordato dalla rimettente – il Comune di Trento ha contestato l’assunto dell’opponente in ordine all’ubicazione del terreno in un contesto edificato e ha sottolineato come le tabelle predisposte per la valutazione delle aree agricole fossero vincolanti anche in sede giudiziale.<br />
La Corte d’appello riferisce, altresì, che, nel giudizio principale, era stata disposta C.T.U. per la determinazione della giusta indennità espropriativa in base alle disposizioni della legge prov. Trento n. 6 del 1993, previa verifica della natura edificabile o meno dell’area espropriata.<br />
Dalla relazione tecnica – prosegue la rimettente – è emerso che: 1) l’area espropriata, relativa all’intera p.f. 498/2/CC Gardolo di mq. 637, era costituita da una striscia di terreno della larghezza di mt. 4.50 circa e della lunghezza di mt. 140, posta tra un’arteria stradale e una linea ferroviaria; 2) l’area espropriata ricadeva, dal punto di vista urbanistico, in parte, in zona F2 destinata alla viabilità e, in parte, in zona F3 destinata al sistema ferroviario secondo il piano regolatore generale comunale; 3) si trattava di destinazioni urbanistiche che non consentivano l’edificazione e, pertanto, anche in considerazione dell’art. 12 della legge prov. Trento n. 6 del 1993 – secondo cui costituiscono aree non edificabili, tra l’altro, quelle destinate alla viabilità – l’indennità espropriativa andava determinata sulla base del disposto dell’art. 13 della medesima legge provinciale; 4) per effetto dell’applicazione di tale norma, che fa riferimento ai cosiddetti valori agricoli tabellari per la determinazione dell’indennità di espropriazione in presenza di aree non edificabili, la C.T.U. ha determinato un’indennità complessiva di euro 5.333,90 di cui euro 546,00 per la parte di incolto produttivo della superficie di mq. 260, considerato il valore tabellare di euro 2.10 a mq., ed euro 4.787,90 per la parte coltivata ad orto-industriale di mq. 377, stante il valore tabellare di euro 12,70 al mq.; 5) con riferimento all’incolto produttivo, il valore tabellare unitario risulterebbe eccessivamente modesto considerato il maggiore valore di mercato (pari a euro 16,00 al mq.) attribuibile al terreno de quo, in base alle caratteristiche del fondo in oggetto.<br />
La Corte d’appello osserva che, in base agli accertamenti tecnici, l’indennità espropriativa determinata secondo la citata normativa provinciale è risultata pari a complessivi euro 5.333,90, mentre il valore di mercato dell’area espropriata, secondo la stima del C.T.U., sarebbe di euro 10.192,00 (mq. 637 per euro 16,00 a mq.).<br />
3.– In questo quadro, la Corte d’appello di Trento dubita della legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge prov. Trento n. 6 del 1993, come modificato dall’art. 58, comma 1, della legge prov. Trento n. 11 del 2006, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU.<br />
La rimettente riporta preliminarmente il contenuto del citato art. 13 (commi 1 e 2) e ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 181 del 2011), la determinazione dell’indennità espropriativa non potrebbe prescindere dal valore effettivo del bene espropriato; il legislatore, pur non avendo l’obbligo di commisurare integralmente l’indennità al valore di mercato, non potrebbe trascurare tale parametro, costituente un importante termine di riferimento ai fini della individuazione di una congrua indennità, in modo da garantire il “giusto equilibrio” tra l’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui. È ancora richiamata la citata sentenza n. 181 del 2011, in base alla quale si è ritenuto che, con riferimento alle aree agricole o comunque non edificabili, la normativa statale che commisurava l’indennità di espropriazione al valore agricolo medio delle colture in atto o di quella più redditizia nella regione agraria di appartenenza dell’area da espropriare, calcolate annualmente da apposite commissioni, non tenesse conto delle caratteristiche di posizione del suolo, del valore intrinseco del terreno e di quant’altro potesse incidere sul valore venale di esso.<br />
Con tale sentenza, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del criterio del cosiddetto valore agricolo medio, ritenuto elusivo del legame, richiesto dalla giurisprudenza della Corte EDU, che l’indennità deve avere con il valore di mercato del bene espropriato. Detto criterio non sarebbe rispondente all’esigenza, espressa più volte da questa Corte, di garantire all’espropriato un serio ristoro.<br />
La Corte territoriale osserva che il criterio di determinazione dell’indennità espropriativa per le aree non edificabili, previsto dalla normativa provinciale sopra richiamata, sarebbe del tutto simile a quello che regolava, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 8 agosto 1992, n. 359, la medesima materia nell’ambito della normativa statale, oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla menzionata sentenza n. 181 del 2011. Pertanto, sussisterebbero le condizioni per ritenere l’art. 13 della legge prov. Trento n. 6 del 1993, come modificato, in contrasto con gli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU.<br />
In punto di rilevanza, la Corte d’appello richiama gli accertamenti del C.T.U. espletati nel corso del giudizio principale di opposizione alla stima, alla luce dei quali sarebbe emersa una notevole differenza tra l’importo calcolato secondo le modalità previste dal censurato art. 13 e quello determinato sulla base del valore di mercato dell’area espropriata.<br />
4.– Con memoria depositata in data 9 novembre 2012, si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o per insufficiente motivazione sulla rilevanza e, nel merito, non fondata.<br />
In primo luogo, la Provincia autonoma eccepisce l’inammissibilità della questione per genericità, ovvero per mancanza di precisione dell’oggetto, «laddove essa estende la eadem ratio, che ha sorretto la dichiarazione di incostituzionalità della norma nazionale, a norme della legislazione provinciale che disciplinano in maniera assai differente l’assetto tra aree edificate ed aree non edificate e relative conseguenze in ordine alla determinazione della indennità di esproprio, sicché il richiamo tout court alla sentenza n. 181/2011 risulta improprio, senza che sia stato tenuto adeguatamente conto delle differenze del sistema trentino».<br />
Infatti, mentre, nella legislazione nazionale, ai sensi dell’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo A), sono definite positivamente soltanto le «aree edificabili» come quelle aventi «possibilità legali ed effettive di edificazione», per cui, le «aree non edificabili» sono, in via residuale, tutte quelle prive di possibilità legali di edificazione, aventi o meno vocazione agricola (art. 40, commi 1 e 2 del citato testo unico), la legge provinciale n. 6 del 1993, definisce positivamente – sempre ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione – le «aree non edificabili» (art. 12), adottando un criterio residuale per le «aree edificabili».<br />
La Provincia autonoma di Trento evidenzia, quindi, come nella legislazione nazionale la categoria delle «aree non edificabili» sia più ampia di quella determinata nella legislazione provinciale, essendo in quest’ultima la categoria delle «aree non edificabili» coincidente con quelle definite tali per legge e per destinazione urbanistica specifica.<br />
Pertanto, ad avviso della parte resistente, non si potrebbe affermare, con trasposizione automatica della questione – come, invece, fatto dalla rimettente – che la normativa provinciale, la quale, a differenza di quella statale, proprio sulle aree non edificabili è più articolata e precisa, non contenga, al suo interno, una strumentazione atta a consentire la valutazione delle caratteristiche oggettive del bene.<br />
La Provincia autonoma sottolinea la differenza di fatto e di diritto tra i presupposti caratterizzanti la questione decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 181 del 2011 ed i presupposti della questione sollevata dalla Corte d’appello di Trento.<br />
In particolare, pone in rilievo come un terreno ubicato a ridosso del centro cittadino, con una destinazione ad «uso pubblico per servizi vari» – che, nel giudizio principale, nel corso del quale era stata sollevata la questione decisa con la sentenza n. 181 del 2011, era stato qualificato dal C.T.U. come «non edificabile» ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001, con conseguente applicazione ad esso del valore agricolo medio di un seminativo arborato ai fini di determinazione dell’indennità di espropriazione – nella legislazione provinciale sarebbe stato, all’opposto, qualificato come «area edificabile» ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge prov. Trento n. 6 del 1993.<br />
La Provincia autonoma rileva, quindi, che nella legislazione provinciale, in applicazione degli artt. 12 e 14 della legge prov. Trento n. 6 del 1993, le «aree non edificabili» costituiscono, nell’ambito della procedura espropriativa, ipotesi numericamente limitate rispetto ai casi di espropriazione di aree edificate o edificabili, mentre nella legislazione nazionale varrebbe la regola opposta.<br />
Infatti, la lettura del censurato art. 13 non potrebbe essere disgiunta da quella dell’art. 12 che classifica come «non edificabili» le aree che sono definite dagli strumenti urbanistici come agricole, le aree con vincolo di inedificabilità assoluta e quelle destinate alla realizzazione di infrastrutture stradali e piste da sci completamente inserite nelle sopra citate aree agricole.<br />
La parte resistente rimarca che, essendo, in ambito provinciale, le aree non edificabili completamente inserite in un contesto agricolo, risulta coerente, ai fini della determinazione della indennità di espropriazione, l’applicazione dei valori agricoli medi (in conformità anche con l’art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, non oggetto della sentenza n. 181 del 2011).<br />
La Provincia autonoma osserva, altresì, che, per come è strutturato il sistema del Trentino-Alto Adige, non esisterebbe quel distacco dal valore reale del bene che si registra nella applicazione della normativa statale.<br />
La legge provinciale in oggetto, infatti, con la previsione dei valori agricoli medi (VAM) tabellari, offrirebbe un sistema molto più articolato e garantista di quello applicato in base alla normativa nazionale in quanto, da un lato, sarebbe minore la discrezionalità nell’individuare le aree non edificabili e, dall’altro, i VAM, come enucleati dalla Commissione provinciale per le espropriazioni (CPE), considererebbero delle variabili (quali la giacitura del fondo, l’accessibilità ad esso, la fertilità del bosco e così via) atte ad identificare le caratteristiche reali del bene.<br />
La Provincia autonoma sottolinea, inoltre, che il territorio provinciale è ripartito in quaranta zone omogenee agricole: in ciascuna di essa sono presenti tutte le colture agricole a cui sono attribuiti tre distinti valori a seconda che il terreno sia lavorabile con mezzi meccanici, sia irrigato, ovvero sia momentaneamente incolto.<br />
Pertanto – ad avviso della parte resistente – sebbene anche la legislazione provinciale sia rimasta legata ad un sistema tabellare di valori, definiti in ragione delle colture agrarie a seconda delle classi colturali (frutteto, vigneto, seminativo e così via) praticate nel terreno, detto sistema, essendo applicato soltanto a zone delimitate di sicura inedificabilità, non creerebbe un eccessivo divario dal valore venale.<br />
Secondo la Provincia autonoma, eliminando il valore tabellare, si riporterebbe il sistema vigente in materia di espropriazione ad una situazione in cui, ogni volta che si dovesse prospettare l’espropriazione di una zona non edificabile, si dovrebbe dare corso ad un contenzioso e ad una serie di consulenze tecniche per determinare il valore del terreno, con evidente aggravio procedimentale ed economico.<br />
Inoltre, qualora si dichiarassero incostituzionali i valori tabellari e si facesse riferimento esclusivamente ai valori di mercato del bene espropriato, l’indennità aggiuntiva da corrispondere ai coltivatori ed agli affittuari (che, ai sensi dell’art. 20 della legge prov. n. 6 del 1993, è pari all’indennizzo riconosciuto all’espropriato) sarebbe simile a quella da corrispondere a titolo di espropriazione al proprietario con effettivo superamento del valore patrimoniale del bene medesimo.<br />
Pertanto, ad avviso della parte resistente, la questione rilevante non riguarderebbe la validità o meno del sistema tabellare dei VAM, ma la corretta “quotazione” ed adeguatezza economica dei valori previsti.<br />
In particolare, secondo la Provincia autonoma, il collegio rimettente avrebbe potuto ricercare, nella giurisprudenza della Corte costituzionale e nei principi enunciati dalla Corte EDU, gli strumenti interpretativi per discostarsi dall’indicazione dei valori fissati nelle tabelle sui VAM, attraverso una loro disapplicazione, trattandosi di atti amministrativi a carattere generale di natura tecnico-discrezionale. Sotto tale profilo, la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza.<br />
La Provincia autonoma ritiene, inoltre, che la questione di legittimità costituzionale posta dalla rimettente non riguardi la validità del sistema tabellare, né l’adeguatezza dei parametri di valore in esso stabiliti, ma solo l’eccessiva rigidità della norma, che impedirebbe al giudice di discostarsi dai parametri delle tabelle, qualora esse comportino un eccessivo scostamento dal valore di mercato.<br />
Detta Provincia osserva, infine, che, stante la non automatica estensibilità al caso di specie della soluzione adottata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2011, la questione potrebbe essere ritenuta inammissibile per genericità dell’oggetto, non avendo il collegio rimettente precisato il contenuto della possibile pronuncia additiva ed avendo contestato la validità dell’intero sistema tabellare della legislazione provinciale trentina.<br />
5.– In data 24 aprile 2014, la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria illustrativa, insistendo per la declaratoria di inammissibilità – per difetto di rilevanza ovvero per carente motivazione sulla rilevanza – ovvero, in subordine, per la dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– La Corte d’appello di Trento, con l’ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 226 del 2012), dubita – in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 – della legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato dall’art. 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma in data 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria 2007), concernente la determinazione della indennità di espropriazione per le aree non edificabili.<br />
Ad avviso della rimettente, la norma censurata violerebbe i citati parametri costituzionali in quanto essa, per determinare la detta indennità, farebbe riferimento ai cosiddetti valori agricoli tabellari, eccessivamente modesti rispetto al valore di mercato attribuibile ai terreni in base alle loro caratteristiche; in quanto il criterio di determinazione dell’indennità, previsto dalla norma provinciale censurata, sarebbe simile a quello che regolava, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 8 agosto 1992, n. 359, la medesima materia nell’ambito della normativa statale, norma dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza di questa Corte n. 181 del 2011, in relazione alla quale il criterio del cosiddetto valore agricolo medio è stato ritenuto elusivo del legame, richiesto dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo, che l’indennità deve avere con il valore di mercato del bene espropriato, nonché non rispondente all’esigenza, espressa più volte dalla Corte costituzionale, di garantire all’espropriato un serio ristoro.<br />
2.– La Provincia autonoma di Trento, con la memoria di costituzione, ha eccepito l’inammissibilità della questione, per il suo carattere generico ovvero per mancanza di precisione dell’oggetto, «laddove essa estende la eadem ratio, che ha sorretto la dichiarazione di incostituzionalità della norma nazionale, a norme della legislazione provinciale che disciplinano in maniera assai differente l’assetto fra aree edificate ed aree non edificate e relative conseguenze in ordine alla determinazione della indennità di esproprio, sicché il richiamo tout court alla sentenza n. 181/2011 risulta improprio, senza che sia stato tenuto adeguatamente conto delle differenze del sistema trentino».<br />
Inoltre, ad avviso della Provincia autonoma, oggetto della questione non sarebbe il sistema tabellare in sé e per sé, né la circostanza che la modulazione dei valori medi sarebbe lontana dai valori di mercato. Sempre secondo la Provincia autonoma, tale valore «non può che essere valutato caso per caso; e se il Giudice ha dato corso ad una C.T.U. per conoscere la valutazione di mercato dell’area in questione, avrebbe forse potuto cercare anche nella legge, nella giurisprudenza di questa Corte e nei principi enunciati dalla Corte EDU, gli strumenti interpretativi per discostarsi dall’indicazione dei valori fissati nelle tabelle sui VAM, mediante, appunto, loro disapplicazione, come si è sopra osservato. E allora, sotto tale profilo, viene anche meno la rilevanza, con la conseguenza che la proposta questione potrebbe essere dichiarata tout court inammissibile».<br />
Le suddette eccezioni non sono fondate.<br />
Il denunziato carattere generico della questione non sussiste.<br />
L’ordinanza di rimessione descrive in modo sufficiente la fattispecie (per quanto rileva ai fini di causa) ed individua con chiarezza il petitum, volto ad ottenere la dichiarazione d’illegittimità costituzionale della norma censurata, perché in contrasto con i menzionati parametri costituzionali.<br />
Quanto, poi, alla differenza di disciplina esistente tra la normativa statale ed il sistema trentino (differenza che, nella legislazione nazionale, renderebbe la categoria delle aree non edificabili ben più ampia rispetto a quella determinata dal legislatore provinciale, il che non sarebbe privo di conseguenze «al fine di verificare la tenuta costituzionale della normativa provinciale»), si deve osservare che l’argomento non è pertinente.<br />
Infatti, nella fattispecie in esame, non è in discussione la natura della superficie in esproprio che, come emerge dall’ordinanza di rimessione, «è costituita da una striscia di terreno della larghezza di mt. 4,50 circa e lunga mt. 140 posta tra un’arteria stradale e una linea ferroviaria». La stessa ordinanza precisa che «dal punto di vista urbanistico l’area ablata ricadeva in parte in zona F2 destinata alla viabilità e in parte in zona F3 destinata al sistema ferroviario secondo il PRG comunale; si trattava di destinazioni urbanistiche che non consentivano l’edificazione e pertanto, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 12 della legge provinciale n. 6/1993 secondo cui costituiscono aree non edificabili, tra l’altro, quelle destinate a viabilità, l’indennità espropriativa andava determinata sulla base del disposto dell’art. 13 della medesima L. P.».<br />
L’area in questione, dunque, ha senza dubbio carattere non edificabile, avuto riguardo alle destinazioni urbanistiche che non consentono l’edificazione, sicché essa rientra nell’ambito applicativo del censurato art. 13 della legge prov. Trento n. 6 del 1993 (e successive modificazioni), a prescindere dalle identità o difformità dei presupposti normativi tra legge statale e legge provinciale.<br />
Infine, in ordine alla rilevanza della questione, si deve rimarcare che la Corte d’appello ha ravvisato tale presupposto nella notevole differenza tra l’importo calcolato dal C.T.U., secondo le modalità previste dal citato art. 13, e quello determinato sulla base del valore di mercato dell’area espropriata. Si tratta di una motivazione non implausibile, che merita di essere condivisa. Non altrettanto può dirsi, invece, in ordine all’argomento della Provincia autonoma, secondo cui la Corte territoriale avrebbe potuto discostarsi dall’indicazione dei valori fissati nelle tabelle sui valori agricoli medi (VAM) mediante loro disapplicazione. È vero, infatti, che le tabelle sono atti amministrativi a carattere generale e di natura tecnico-discrezionale. Tuttavia, la Provincia trascura di considerare che esse sono state recepite in una norma di legge, del cui precetto sono divenute parti, sicché disapplicarle equivarrebbe a disapplicare la norma stessa.<br />
Da qui la non fondatezza delle sollevate eccezioni.<br />
3.– Nel merito, la questione è fondata.<br />
Va premesso che le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno competenza legislativa primaria, tra l’altro, in tema di espropriazione per pubblica utilità, per tutte le materie di competenza provinciale (art. 8, numero 22, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»).<br />
Le Province esercitano la detta potestà legislativa entro i limiti indicati dall’art. 4 dello statuto speciale, ovvero «In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali […] nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica […]» .<br />
Pertanto, la legislazione provinciale, ancorché espressione della competenza primaria dell’ente autonomo, deve conformarsi ai principi che traggono supporto dal testo fondamentale e caratterizzano l’ordinamento giuridico dello Stato (sentenza n. 231 del 1984).<br />
In questo quadro, l’art. 13 della legge prov. Trento n. 6 del 1993, come modificato dall’art. 58, comma 1, della legge prov. Trento n. 11 del 2006, dispone quanto segue: «1. Per le aree non edificabili l’indennità di espropriazione corrisponde al valore agricolo medio che deve essere attribuito all’area quale terreno considerato libero da vincoli di contratti agrari e secondo il tipo di coltura in atto al momento del deposito della domanda di cui all’articolo 4, comma 1.<br />
2. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo, la C.P.E. provvede alla ripartizione del territorio provinciale in zone agrarie omogenee ed alla determinazione di valori agricoli medi secondo i tipi di coltura praticati in relazione alle singole zone agrarie, nonché del criterio di stima dei danni arrecati dal punto di vista del valore agrario alle proprietà residue nel caso di espropriazioni parziali di terreni agricoli.<br />
2-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione».<br />
Il criterio seguito dal legislatore regionale per calcolare l’indennità di espropriazione delle aree non edificabili (espressione che comprende le aree agricole e quelle non suscettibili di classificazione edificatoria) è, dunque, il valore agricolo medio del suolo secondo i tipi di coltura praticati in relazione alle singole zone agrarie, valore da determinare annualmente ad opera di un’apposita commissione previa ripartizione del territorio provinciale in zone agrarie omogenee.<br />
Orbene, come questa Corte ha già osservato, nella sentenza n. 181 del 2011, con riguardo ad analoga normativa statale, «il valore tabellare così calcolato prescinde dall’area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Restano così trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l’acqua, l’energia elettrica, l’esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant’altro può incidere sul valore venale di esso. Il criterio, dunque, ha un carattere inevitabilmente astratto, che elude il “ragionevole legame” con il valore di mercato, “prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto con il “serio ristoro” richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte” (sentenza n. 348 del 2007, punto 5.7 del Considerato in diritto)».<br />
È vero – prosegue la citata sentenza n. 181 del 2011 – che «il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l’indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato e che non sempre è garantita dalla CEDU una riparazione integrale, come la stessa Corte di Strasburgo ha affermato, sia pure aggiungendo che in caso di “espropriazione isolata”, pur se a fini di pubblica utilità, soltanto una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il valore del bene. Tuttavia, proprio l’esigenza di effettuare una valutazione di congruità dell’indennizzo espropriativo, determinato applicando eventuali meccanismi di correzione sul valore di mercato, impone che quest’ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore (sentenza n. 1165 del 1988), in guisa da garantire il “giusto equilibrio” tra l’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui».<br />
Il criterio della determinazione dell’indennità di espropriazione delle «aree non edificabili» di cui alla normativa nazionale dichiarata costituzionalmente illegittima con la citata sentenza è sostanzialmente riprodotto dalla normativa trentina oggetto di censura. La conclusione testé enunciata si impone, pertanto, anche per la denunziata norma provinciale di cui va dichiarata l’illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, e con l’art. 42, terzo comma, Cost.<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato dall’art. 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria 2007).<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2014.</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2014.</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-187/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.15070</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-2-7-2014-n-15070/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>1. Processo – Processo Telematico – Indirizzo Pec – Avvocato – Responsabilità – Sussiste. 2. Processo – Processo Telematico – Comunicazione cancelleria – A mezzo PEC – Priorità – Conseguenze. 1. Ogni avvocato, dopo la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia attraverso il Consiglio dell’Ordine di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-2-7-2014-n-15070/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.15070</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-2-7-2014-n-15070/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.15070</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo Telematico – Indirizzo Pec – Avvocato – Responsabilità – Sussiste.</p>
<p>2. Processo – Processo Telematico – Comunicazione cancelleria – A mezzo PEC – Priorità – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ogni avvocato, dopo la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia attraverso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria PEC, nel senso che se non la apre ne risente le conseguenze.</p>
<p>2. Dall’art. 136, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., consegue che può ricorrersi alle forme di trasmissione delle comunicazioni di cancelleria a mezzo fax o tramite ufficiale giudiziario soltanto quando non è possibile procedere a mezzo PEC, sicché una volta che la relativa trasmissione è andata a buon fine (come certificato), l’inconveniente dipendente esclusivamente da problemi di gestione della PEC da parte del relativo titolare (destinatario della comunicazione) sono tutto ininfluenti sulla validità della comunicazione stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE LAVORO<br /></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify></p>
<p align=center>Svolgimento del processo</p>
<p></b>1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il giorno 1 marzo 2013) dichiara improcedibile l’appello proposto, con ricorso depositato il 4 dicembre 2012, da I.A.S. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1604/2012 del 6 giugno 2012, di rigetto della domanda dello I. avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla BANCA NAZIONALE del LAVORO s.p.a. (d’ora in poi: BNL).<br />
La Corte d’appello di Reggio Calabria, per quel che qui interessa, precisa che:<br />
a) all’udienza di prima comparizione – fissata con decreto regolarmente comunicato al procuratore della parte appellante a mezzo del sistema di posta elettronica certificata (PEC), secondo le indicazioni fornite dallo stesso procuratore nell’atto di appello e in base all’art. 136, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 25 della legge n. 183 del 2011 – è comparso il suddetto procuratore dell’appellante che ha fatto presente di non avere ricevuto alcuna comunicazione ed ha, pertanto, chiesto un nuovo termine per provvedere alla prescritta notifica;<br />
b) premesso che l’assunto relativo all’omessa comunicazione è destituito di fondamento, l’appellante, pur avendo ricevuto notizia del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione (dell’8 febbraio 2013) in data 4 dicembre 2012, non ha provveduto ad effettuare la notifica alla controparte dell’atto di appello e del pedissequo decreto di comparizione entro il termine minimo di venticinque giorni prima della data della predetta udienza di cui all’art. 435, terzo comma, cod. proc. civ.;<br />
c) ne consegue che in applicazione al recente orientamento espresso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 20606 del 30 luglio 2008, l’appello, anche se proposto tempestivamente, è da considerare improcedibile perché la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non è stata effettuata e – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. – non è consentito al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 cod. proc. civ., tranne che nell’ipotesi in cui venga presentata un’istanza di proroga prima della scadenza del termine per la notifica in oggetto;<br />
d) tale ultima ipotesi non ricorre nella specie, in quanto la parte appellante ha presentato la suddetta istanza nel corso della stessa udienza di prima comparizione.<br />
2.- Il ricorso di I.A.S. domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; resiste, con controricorso, illustrato da memoria, la BANCA NAZIONALE del LAVORO s.p.a., la quale, fra l’altro, eccepisce la invalidità della notifica del ricorso per cassazione, soprattutto perché avvenuta (il 6 settembre 2013) dopo la scadenza del termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifica introdotta dall’ari 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile nella specie ratione temporis, ai sensi dell’art. 58 della stessa legge n. 69 del 2009.<br />
<b></p>
<p align=center>Motivi della decisione</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>I – Profili preliminari.<br />
1.— Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di ^invalidità della notifica della notifica del presente ricorso proposta dalla controricorrente, sull’assunto della pretesa tardività della stessa perché effettuata il 6 settembre e quindi dopo la scadenza del termine di sei mesi dal deposito della sentenza (avvenuto il giorno 1 marzo 2013), previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.<br />
Tale eccezione è infondata in quanto, sull’originale del ricorso risulta apposto un timbro leggibile dell’ufficiale giudiziario che attesta che la relativa consegna dell’atto per la notifica è stata effettuata in data 27 agosto 2013, sicché, la notifica stessa si deve considerare tempestiva, in applicazione del noto principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento delle notificazioni.<br />
II – Sintesi delle censure.<br />
1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 136, 152, 159, 291, 421, 435 cod. proc. civ. e dell’art. 111 della Costituzione.<br />
Il ricorrente sottolinea che:<br />
1) il procuratore dell’appellante, presente all’udienza del giorno 8 febbraio 2013 per trattare altre cause, ha chiesto la concessione di un termine per le notifiche dichiarando che non era a conoscenza dell’emissione del decreto di fissazione dell’udienza, comunicatagli esclusivamente tramite PEC;<br />
2) infatti il procuratore stesso non era ancora in possesso della password di accesso alla PEC, benché quest’ultima gli fosse stata rilasciata qualche giorno prima del deposito in cancelleria dell’atto di appello (ove era stata indicata);<br />
3) pertanto la comunicazione effettuata dalla Corte d’appello per mezzo della PEC non sarebbe valida, in quanto esclusiva e non accompagnata da comunicazione cartacea a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo fax.<br />
Comunque, la concessione del termine richiesto ad avviso del ricorrente era compatibile con l’art. 111 Cost. e, in ogni caso, l’appello non avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile, visto che era stato correttamente depositato.<br />
Infine, al caso di mancata notifica in oggetto avrebbe dovuto applicarsi estensivamente la norma di cui all’art. 291 cod. proc. civ..<br />
III – Esame delle censure.<br />
2.- Il ricorso non è da accogliere per le ragioni di seguito esposte.<br />
3.- Deve essere, in primo luogo, precisato che l’art. 125, primo comma, cod. proc. civ. nel testo attuale, vigente dal giorno 1 dicembre 2011, stabilisce che tra le indicazioni che devono obbligatoriamente essere presenti nella citazione, nel ricorso, nella comparsa, nel controricorso e nel precetto vi deve essere quella dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore “comunicato al proprio ordine” nonché del proprio numero di fax.<br />
Il successivo art. 136, secondo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, abilita i cancellieri ad effettuare le comunicazioni alle parti che sono prescritte dalla legge e a dare notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge una forma abbreviata di comunicazione, trasmettendo le comunicazioni stesse” a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.<br />
Mentre il terzo comma dello stesso art. 136 stabilisce che “salvo che la legge disponga diversamente”, si può utilizzare la trasmissione a mezzo telefax ovvero la notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario solo “se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede”.<br />
Le modalità attuative di tale disposizione si rinvengono nel decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24), vigente dal 18 maggio 2011 e poi modificato dal d.m. n. 209 del 2012 (vedi, al riguardo: Cass. 7 maggio 2014, n. 9876).<br />
4.- Dal complesso di tale disciplina si desume, per quel che riguarda la presente fattispecie, che una volta ottenuta da parte dell’ufficio giudiziario interessato la prescritta abilitazione, ogni avvocato, dopo la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia attraverso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria PEC, nel senso che se non la apre ne risente le conseguenze.<br />
La Corte d’appello di Reggio Calabria è stata abilitata all’utilizzazione di tale sistema dall’inizio del 2012 e di conseguenza da quel momento le cancellerie hanno potuto trasmettere le prescritte comunicazioni ai difensori per mezzo della PEC da essi indicata.<br />
Ciò è avvenuto, nella specie, con riguardo alla comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di prima comparizione del giudizio di appello.<br />
D’altra parte, come risulta dalla sentenza impugnata, e non viene contestato dal ricorrente, la suddetta trasmissione è risultata effettuata regolarmente – in data 4 dicembre 2012, alle ore 12:27:57 – al procuratore della parte appellante a mezzo del sistema di posta elettronica certificata (PEC), secondo le indicazioni fornite dallo stesso procuratore nell’atto di appello e in base all’art. 136, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 25 della legge n. 183 del 2011.<br />
Ne consegue che del tutto correttamente la Corte d’appello ha considerato valida a tutti gli effetti tale comunicazione e, conseguentemente, improcedibile l’appello non avendo l’appellante provveduto ad effettuare la notifica alla controparte dell’atto di appello e del pedissequo decreto di comparizione entro il termine minimo di venticinque giorni prima della data della predetta udienza di cui all’art. 435, terzo comma, cod. proc. civ..<br />
5.- Nella descritta situazione, non solo non poteva trovare applicazione l’art. 291 cod. proc. civ. che riguarda tutt’altra situazione, ma neppure si sarebbe potuta lamentare la mancata utilizzazione della trasmissione a mezzo telefax ovvero della notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario, perché, come si è detto, in base all’art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., a tali forme di trasmissione può ricorrersi soltanto quando non è possibile procedere a mezzo PEC, mentre, nella specie, non solo è stato possibile utilizzare la PEC ma la relativa trasmissione è andata a buon fine (come certificato), sicché l’inconveniente lamentato è dipeso esclusivamente da problemi di gestione della PEC da parte del relativo titolare (destinatario della comunicazione), come tali del tutto ininfluenti sulla validità della comunicazione stessa.<br />
IV – Conclusioni.<br />
6.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto, per le suindicate ragioni. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 3000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.<br />
Si da atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.528</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-2-7-2014-n-528/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-2-7-2014-n-528/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-2-7-2014-n-528/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.528</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Flaim F. G. (avv. D. Patete e A. Corda) c/ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (Avv. Distr. St.) Pubblico impiego – Dipendenti – Corpo polizia penitenziaria &#8211; Nuovo inquadramento – Art. 28, D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63 &#8211; Azione di accertamento del riconoscimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-2-7-2014-n-528/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Flaim<br /> F. G. (avv. D. Patete e A. Corda) c/ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO  AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Dipendenti – Corpo polizia penitenziaria &#8211; Nuovo inquadramento – Art. 28, D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63 &#8211; Azione di accertamento del riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata con riferimento alla pregressa qualifica direttiva – Mancata impugnativa dell’inquadramento &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile, per mancata impugnativa dell’inquadramento, il ricorso con il quale il funzionario dell’Amministrazione penitenziaria richiede l’accertamento del diritto, in applicazione dell’art. 28, D. Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63, al riconoscimento di tutta l’anzianità di servizio maturata con riferimento alla pregressa qualifica direttiva in sede di nuovo inquadramento nel ruolo di “dirigente penitenziario”, con il riconoscimento del conseguente effetto giuridico ed economico</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00528/2014 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00251/2014 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
<i>(Sezione Prima)
</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 251 del 2014, IN RIASSUNZIONE DELLA CAUSA ORIGINARIAMENTE PROPOSTA ALLA CORTE DEI CONTI (ricorso del 18.2.2013, notificato e depositato nel marzo 2013) proposto da: </p>
<p>F. G., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Patete, con domicilio eletto presso Alessandro Corda in Cagliari, via Alghero N.19; <br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del provvedimento dell’8.1.2013 del Direttore Generali del personale con il quale è stata disposta la riliquidazione del trattamento pensionistico, <senza il riconoscimento di tutta l’anzianità di servizio maturata> con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza ex art. 1 della L. 154/2005 e art. 28 del D. Lgs. 63/2006;<br />
nonché PER L’ACCERTAMENTO E IL RICONOSCIMENTO<br />
-del DIRITTO ALL’INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO con il RICONOSCIMENTO DI TUTTA L’ANZIANITÀ DI SERVIZIO MATURATA con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza ai sensi degli artt. 1 e 4<br />
-con spettanza delle differenze retributive dalla data della nomina a dirigente penitenziario;<br />
e del diritto “una tantum” per l’anno 2011 , attribuito al personale di Polizia di Stato in applicazione del DPCM 27.10.2011, in attuazione dell’art. 8 comma 11-bis del DL 31.5.2010 n. 78, convertito in L. 30.7.2010 n. 122, nonché dell’art. 1 del DL 26.3.2011 convertito in L. 23.5.2011 n. 74;<br />
nonché<br />
per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive non corrisposte dal momento della nomina di dirigente penitenziario sino alla nuova riliquidazione del trattamento pensionistico;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv, Patete e avv. dello Stato Risi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con sentenza n. 327 del 11.12.2013 la CORTE DEI CONTI di Cagliari ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto l’8.3.2013, dopo il collocamento in quiescenza (dal 31.3.2011), da parte del ricorrente GIGANTE (avente il medesimo contenuto).<br />
Con ricorso IN RIASSUNZIONE notificato e depositato al TAR nel febbraio-marzo 2014 il ricorrente ha chiesto:<br />
&#8211; l’annullamento del provvedimento dirigenziale n. 34454 dell’ 8 gennaio 2013, comunicato il 23 gennaio 2013, con il quale è stata disposta la <riliquidazione del trattamento pensionistico>, senza il riconoscimento di tutta l’anzianità di servizio maturat<br />
&#8211; L’ACCERTAMENTO E IL RICONOSCIMENTO:<br />
*del DIRITTO ALL’INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO CON IL RICONOSCIMENTO DI TUTTA L’ANZIANITÀ DI SERVIZIO MATURATA con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 27 luglio 2005, n. 154 e dell’art. 28 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ed alla spettanza delle differenze retributive dalla data di nomina a dirigente penitenziario; <br />
*del diritto agli assegni “una tantum” per l’anno 2011, attribuito al personale di Polizia di Stato in applicazione del DPCM 27 ottobre 2011, in attuazione dell’art. 8, comma 11-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell’art. 1 del decreto legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74. <br />
-e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive non corrisposte dal momento della nomina dirigente penitenziario sino alla nuova riliquidazione del trattamento pensionistico.<br />
Cita, a proprio favore, una decisione in sede di ricorso straordinario del CS sez. III del 21.4.2009 (ricorso Arena, doc. 11 fascicolo ricorrente).<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione chiedendo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti di inquadramento del 3.10.2008, del 16.10.2007, del 1.2.2007, dell’11.4.2004 (il più recente inquadramento del 2008 annulla i precedenti) e comunque il suo rigetto.<br />
All’udienza dell’11 giugno 2014 il ricorso è stato spedito in decisione.<br />
Il difensore di parte ricorrente, all’udienza di discussione, ha rinunziato alla richiesta dell’assegno una tantum del 2011, insistendo per il riconoscimento di tutta l’anzianità, in applicazione dell’art. 28 del D.Lgs. 63 del 15.2.2006.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>CCon sentenza n. 327 del 11.12.2013 la CORTE DEI CONTI di Cagliari ha dichiarato il ricorso proposto dal ricorrente l’ 8.3.2013 (e avente il medesimo contenuto), dopo il collocamento in quiescenza (dal 31.3.2011) inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Con ricorso IN RIASSUNZIONE al TAR (notificato e depositato nel febbraio-marzo 2014) il ricorrente ha chiesto:<br />
&#8211; sia l’annullamento del provvedimento dirigenziale n. 34454 dell’ 8 gennaio 2013, comunicato il 23 gennaio 2013, con il quale è stata disposta la <riliquidazione del trattamento pensionistico>, senza il riconoscimento di tutta l’anzianità di servizio mat<br />
-sia L’ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO:<br />
1)del DIRITTO ALL’INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO con il <RICONOSCIMENTO DI TUTTA L’ANZIANITÀ DI SERVIZIO MATURATA con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive> ovvero posizioni economiche di provenienza ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 27 luglio 2005, n. 154 e dell’art. 28 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ed alla spettanza delle differenze retributive dalla data di nomina a dirigente penitenziario; <br />
2) del diritto agli assegni “una tantum” per l’anno 2011, attribuito al personale di Polizia di Stato in applicazione del DPCM 27 ottobre 2011, in attuazione dell’art. 8, comma 11-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell’art. 1 del decreto legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74 (quest’ultimo capo della domanda è stato oggetto di rinunzia in sede di udienza).<br />
Ha chiesto dunque la condanna dell’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON CORRISPOSTE DAL MOMENTO DELLA NOMINA DIRIGENTE PENITENZIARIO sino alla nuova riliquidazione del trattamento pensionistico.<br />
**<br />
E’ fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato.<br />
Con la L. 154 del 27.7.2005 il legislatore ha fatto confluire tutto il personale dirigenziale e direttivo penitenziario nel “ruolo unico” della <nuova dirigenza penitenziaria> riconoscendo ai funzionari direttivi il diritto alla nomina a dirigenti.<br />
Con il D.M. 30 settembre 2005, in applicazione della L. 154/2005 art. 4 comma 1, è stato disposto l’inquadramento a Dirigente del ricorrente con decorrenza 16 agosto 2005 (cfr. doc. 7 fascicolo ricorrente).<br />
Il successivo D.Lgs. 15-2-2006 n. 63 , che reca l’ “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154”, ha disposto, all’art. 28, rubricato “Clausole di salvaguardia”, che:<br />
1. Ai fini dell&#8217;applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari CONSERVANO L&#8217;ANZIANITÀ MATURATA CON RIFERIMENTO ALLE PREGRESSE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E DIRETTIVE ovvero posizioni economiche di provenienza.<br />
2. Ai fini della copertura degli incarichi di cui all&#8217;articolo 7, successivamente allo scrutinio di cui all&#8217;articolo 26, comma 4, il requisito dell&#8217;anzianità di cui all&#8217;articolo 7, comma 1, è calcolato tenendo conto della pregressa anzianità maturata complessivamente nell&#8217;ex carriera direttiva e dirigenziale.<br />
3. Sono fatti salvi gli effetti degli inquadramenti disposti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 395.”<br />
Il ricorrente è stato, da ultimo, inquadrato con provvedimento del 3.10.2008 (senza il riconoscimento del periodo di anzianità in contestazione).<br />
Il Collegio è consapevole che la norma invocata (art. 28 della L. 63/2006) ha avuto differenziate interpretazioni in giurisprudenza:<br />
-in sede di ricorso straordinario, è stata interpretata favorevolmente alle tesi del ricorrente con parere della sez. III del 21.4.2009 (ricorso Arena, doc. 11 fascicolo ricorrente), dove è stato riconosciuto illegittimo il mancato riconoscimento di tutta<br />
-successivamente, però, il C.S., sez. II, ha mutato orientamento (cfr. ricorso Turiano) con parere n. 536/2013 dell’ 11/02/2013 (Adunanza 24.10.2012 , n. affare 2796/2010), dichiarando l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione degl<br />
-analogamente TAR Lazio, I quater, con sentenza n. 2942 del 28.3.2012 ha affermato l’inammissibilità del ricorso promosso da una serie di soggetti, che (in posizione analoga a quella del ricorrente) chiedevano la conservazione dell’anzianità ex art. 28 de<br />
Questo Collegio ritiene di aderire alla tesi più recentemente espressa dal CS e dal Tar (CS II 11.2.2013, n. affare 2796/2010; Tar Lazio I quater n. 2942 del 28.3.2012) con pronunzie di inammissibilità (per casi del tutto analoghi , inerenti l’applicazione della norma di salvaguardia di cui all’art. 28 del D.Lgs. 63/2006).<br />
Tali cause inerivano, all’analoga pretesa dei ricorrenti, ad ottenere l’accertamento del diritto, in applicazione della stessa norma (art. 28 del D.Lgs. n. 63/2006), del riconoscimento di tutta l’anzianità maturata nella pregressa qualifica direttiva in sede di nuovo inquadramento nel ruolo di “dirigente penitenziario.”<br />
Con il riconoscimento del conseguente effetto giuridico ed economico ed, in particolare, del diritto all’adeguamento stipendiale e retributivo, sempre con effetto retroattivo, con rivalutazione dell’anzianità pregressa, ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali a decorrere dalla data di primo inquadramento nella qualifica dirigenziale.<br />
Il ricorrente non avendo impugnato i provvedimenti di inquadramento che si sono succeduti ha perso la possibilità di ottenere, sostanzialmente, un diverso inquadramento “giuridico ed economico”.<br />
Né può sostenersi accoglibile la tesi del riconoscimento “ai limitati effetti economici”, trattandosi di elemento direttamente consequenziale al disposto inquadramento giuridico: quantificazione dell’anzianità da riconoscere al dipendente al momento dell’inquadramento come dirigente.<br />
E la materia dell’inquadramento nel pubblico impiego si connota per la presenza di atti autoritativi, per cui ogni pretesa al riguardo può essere azionata solo mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumono illegittimamente incidenti su tali posizioni (Cons. Stato sez. V 3.2.2011, n. 793; id. sez. VI 11.3.2008, n. 1020; T.a.r. del Lazio sez. I quater-24.1.2011, n. 691; id. sez. I bis 13.1.2011, n. 187; sez. III quater 20.10.2010, n. 32905).<br />
Nella specie è mancata tale tempestiva impugnazione.<br />
Il ricorso, infatti, non è teso solo a conseguire l’anzianità sotto il profilo economico, essendo espressamente formulata la domanda di inquadramento giuridico nel ruolo di dirigente penitenziario, con tutta l’anzianità maturata nella pregressa qualifica direttiva, con conseguente effetto giuridico ed economico, anche se viene posto poi l’accento sull’adeguamento stipendiale e retributivo, sempre con effetto retroattivo, con rivalutazione appunto dell’anzianità pregressa.<br />
Nel caso in esame non può riconoscersi un’anzianità esclusivamente sotto il “solo profilo economico”, dovendo invece la stessa conseguire ad un’anzianità giuridica, con effetto retrodatato, seppure in applicazione dell’invocato art. 28 del D.Lgs. n. 63/2006.<br />
Non può sussistere, infatti, una situazione in cui, da un lato, l’<inquadramento giuridico> del ricorrente, nella qualità di dirigente, avviene ad una certa data ( che coincide con quella indicata nel provvedimento d inquadramento), mentre, per altro verso, l’ <anzianità economica>, nella medesima qualifica, retroagisce ad un momento anteriore.<br />
Tali aspetti debbono coincidere e correre paralleli.<br />
Nella specie non sono stati impugnati i provvedimenti di inquadramento, recanti in modo inequivocabile la decorrenza della qualifica oggetto dell’ultimo inquadramento, dai quali discende, in modo strettamente connesso e congiunto, l’anzianità economica.<br />
Dunque il ricorso è inammissibile, essendo stata proposta un’azione di accertamento del diritto e non già di annullamento del provvedimento di inquadramento.<br />
In definitiva non può riconoscersi spazio per un riconoscimento <solo economico> dell’anzianità, essendo questo strettamente legato e congiunto all’inquadramento compiuto, giuridico-economico, con una determinata anzianità di servizio.<br />
In sostanza il trattamento economico riconosciuto è direttamente consequenziale al provvedimento di inquadramento (non impugnato dal ricorrente), avente carattere meramente esecutivo e applicativo.<br />
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, per mancata impugnativa del provvedimento di inquadramento.<br />
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 02/07/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-2-7-2014-n-528/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.3611</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-7-2014-n-3611/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Mastrocola, est. Corciulo Società Angelino S.r.l. (Avv.ti Raffaele Forte e Lorenzo Lentini) c. Comune di Massa Lubrense (Avv. Gianvincenzo Esposito) e Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) 1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Fatti indiziari – Caratteristiche – Devono essere indiziari di una sospetta contiguità mafiosa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-7-2014-n-3611/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.3611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Corciulo<br /> Società Angelino S.r.l. (Avv.ti Raffaele Forte e Lorenzo Lentini) c. Comune di Massa Lubrense (Avv. Gianvincenzo Esposito) e Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Fatti indiziari – Caratteristiche – Devono essere indiziari di una sospetta contiguità mafiosa.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Informativa antimafia – Presupposto – Rinvio a giudizio per reati commessi in relazione a un appalto analogo presso un altro Comune – Conseguenza – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai fini dell’adozione di un’informativa antimafia, ai sensi dell’art. 84, co. 2, D.lgs. 159/2011, occorre che sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese soggette a verifica. In tal senso, per situazioni indizianti non devono intendersi lo specifico provvedimento giurisdizionale, la misura di prevenzione, l’omessa denuncia, o l’avvenuta modifica societaria in quanto tali, dovendosi tali circostanze anche colorarsi di specifica significatività indiziaria in termini di sospetta contiguità con la criminalità organizzata.</p>
<p>2. Nel caso di un appalto per l’affidamento del servizio di scuolabus, la circostanza che l’amministratore unico della società sia stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di concussione, abuso in atti di ufficio, corruzione, falsità ideologica e turbata libertà degli incanti per una questione relativa all’affidamento di un appalto analogo presso un&#8217;altra Amministrazione, non è idonea a motivare l’emissione di un’informativa antimafia giacché è priva di una specifica incidenza mafiosa, trattandosi della contestazione di reati comuni, circoscritti a un’ipotesi di mala gestio amministrativa. (Nella specie il TAR ha ritenuto illegittima l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 1594/ 14 R.G., proposto da:<br />
Società Angelino S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Forte e Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso il secondo in Napoli, viale Gramsci,16,presso lo studio Abbamonte; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Massa Lubrense in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianvincenzo Esposito, con domicilio in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania; Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano in Napoli, via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della determina del servizio pubblica istruzione del Comune di Massalubrense n.18/2014 con cui è stata disposta la revoca dell&#8217;affidamento del servizio di trasporto scolastico in danno alla ricorrente; &#8211; dell’informativa interdittiva disposta nei confronti della società ricorrente dalla Prefettura di Napoli n.1796/2014 .</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense, del Ministero dell&#8217;Interno e dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Data per letta nell&#8217;udienza pubblica del 25 giugno 2014 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con determinazione dirigenziale n. 18 del 6 febbraio 2014 il Responsabile del Servizio Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Massa Lubrense ha proceduto alla revoca dell’aggiudicazione dell’appalto per il servizio triennale di trasporto scolastico in favore della Angelino s.r.l., ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e in applicazione del vigente protocollo di legalità in materia di appalti; il provvedimento ha trovato giustificazione nell’adozione da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli dell’informativa interdittiva n. I/2445/Area 1^/Ter7Osp del 16 dicembre 2013, successivamente trasmessa all’ente locale che, dopo la revoca dell’aggiudicazione, ha prima affidato il servizio fino al 7 marzo 2014 alla ditta Autoservizi Persico di Persico Lucio &#038; C. s.n.c. con determinazione dirigenziale n. 19 del 10 febbraio 2014 e poi indetto una procedura di cottimo fiduciario per lo svolgimento fino al 6 giugno 2014, con determinazione n.34 del 25 febbraio 2014..<br />
Avverso i provvedimenti comunali e contro l’informativa antimafia ha proposto ricorso a questo Tribunale la Angelino s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.<br />
Con il primo motivo è stata dedotta l’illegittimità della determinazione comunale di revoca per violazione dell’art. 94, terzo comma del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, norma che, a differenza della precedente disciplina, non consentirebbe la cessazione dei contratti in corso in caso di interdittiva sopravvenuta, ove l’appaltatore di servizi ritenuti essenziali non risulti sostituibile in tempi brevi, come ritenuto nel caso di specie. <br />
Con la seconda censura è stata invece contestata l’affidamento del servizio a terzi fino al 7 marzo 2014 e l’indizione della procedura di cottimo fiduciario per carenza di presupposti.<br />
Con le restanti censure è stata contestata l’informativa antimafia, sotto il profilo della idoneità, sufficienza degli elementi indiziari posti a fondamento della misura inibitoria adottata <br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno ed il Comune di Massa Lubrense, concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.<br />
Alla camera di consiglio del 9 aprile 2014, con ordinanza n. 564/14 è stata accolta la domanda cautelare.<br />
All’udienza di discussione del 25 giugno 2014, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria ed ulteriore documentazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Occorre preliminarmente rilevare dal contenuto dell’informativa prefettizia impugnata gli elementi indiziari che ne costituiscono il fondamento.<br />
Il procedimento trae origine da una richiesta rivolta all’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli da parte della Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Roma, a tanto indotta da un esposto anomino.<br />
Dal punto di vista organizzativo l’Angelino s.r.l., che esercita l’attività di autotrasporto di persone e noleggio autoveicoli, risulta composta da Angelino Lorenzo, che ne è anche l‘amministratore unico, Angelino Mariachiara, Angelino Pasquale e Nuovi Trasporti Campani s.p.a., anche questa con amministratore unico il predetto Angelino Lorenzo. Nell’informativa si rappresenta che la società risulta coinvolta in una vicenda penale, rilevata dalla Commissione di Accesso presso il Comune di Gragnano &#8211; ente alla fine sciolto per infiltrazioni mafiose &#8211; che ha condotto all’adozione di una misura cautelare personale nei confronti del Sindaco dell’epoca, P.A.; in particolare, sono emerse cointeressenze tra la Angelino s.r.l. e l’amministrazione comunale nell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di scuola bus, alla fine illegittimamente aggiudicato a quest’ultima società; all’esito delle indagini penali, il 4 febbraio 2013 Lorenzo Angelino è stato rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, per rispondere di concussione, abuso in atti di ufficio, corruzione, falsità ideologica e turbata libertà degli incanti, in concorso con il sindaco P.A. Quest’ultima è figlia di P.F. condannato per associazione mafiosa e moglie di M.E., raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione di stampo mafioso.<br />
I medesimi elementi indiziari sono contenuti anche nel verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia del 13 dicembre 2013 e ritenuti idonei e sufficienti a giustificare la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti della società.<br />
Rispetto a tale quadro indiziario la società ricorrente ha evidenziato che rispetto l’elemento costituito dal decreto che dispone il giudizio nei confronti dell’amministratore della Angelino s.r.l. per il delitto di turbata libertà degli incanti ed altro in concorso con l’allora sindaco di Gragnano, sarebbe privo di specifica incidenza mafiosa, trattandosi della contestazione di reati comuni, rispetto ai quali mancherebbe sia un’ipotesi di delitto di tipo associativo mafioso, sia l’aggravante speciale di cui all’art. 7 della legge n. 203/91; la legislazione di settore, sebbene attribuisca rilevanza indiziaria anche a vicende inerenti al delitto di cui all’art. 353 c.p., non assolve l’amministrazione di pubblica sicurezza dall’onere di assumerne una specifica significatività indiziaria connessa a cointeressenze di tipo associativo o di collegamenti con la criminalità organizzata, del tutto mancanti nel caso di specie.<br />
Secondo aspetto di criticità del quadro indiziario sarebbe costituito dalla mancanza di attualità degli elementi indiziari, tutti risalenti al 2010, epoca successivamente alla quale plurime sono state le informazioni liberatorie dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.<br />
Ancora, difetterebbe ogni elemento indiziario idoneo a dimostrare una possibile collegamento, ingerenza o condizionamento da parte dell’ex Sindaco, persona ritenuta contigua a consorterie criminali, e la società ricorrente, essendo tra l’altro gli unici rapporti intercorsi tra questa e l’amministratore unico risalenti al periodo 2009/2010; né sarebbero state allegate specifiche argomentazioni volte ad attestare che il padre di questa o anche il marito, entrambi coinvolti in vicende criminali di tipo associativo, abbiano mai avuto relazioni di qualche natura con la Angelino s.r.l..<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Rileva il Collegio che ai fini dell’adozione di un’informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 84, secondo comma del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, occorre che sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese soggette a verifica; al terzo comma, la medesima disposizione impone, poi, di desumere le situazioni indizianti da alcune categorie di presupposti, tra cui figurano provvedimenti giurisdizionali in cui sono contestate determinate tipologie di reati, misure di prevenzione e proposte, condotte di omessa denuncia, accertamenti prefettizi ed operazioni di modifica degli assetti societari.<br />
Al riguardo, va osservato che, al fine di evitare di accedere ad una lettura eccessivamente restrittiva e formalistica del dato positivo, per situazioni indizianti non debbano intendersi lo specifico provvedimento giurisdizionale, la misura di prevenzione, l’omessa denuncia, o l’avvenuta modifica societaria in quanto tali, dovendosi tali circostanze anche colorarsi di specifica significatività indiziaria in termini di sospetta contiguità mafiosa; ciò, in ragione della natura tecnico-discrezionale del potere di interdizione, da cui discendono importanti conseguenze dal punto di vista dell’adeguatezza dell’attività istruttoria e della completezza e logicità intrinseca della motivazione. S’intende, in altri termini, ribadire che, come già ritenuto nel vigore della precedente disciplina, quello di permeabilità mafiosa resta un giudizio costruito sul fatto ed in termini di condizionamento possibile, ferma restando la persistente funzione di massima anticipazione di tutela che il legislatore assegna ancora oggi all’intero sistema di prevenzione amministrativa nei confronti delle ingerenze delle associazioni criminali nel settore dei contratti e dei finanziamenti pubblici. E’ quindi all’emersione di idonei e sufficienti elementi indiziari di fatto che l’amministrazione prefettizia deve guardare, nonché alla loro valorizzazione ed impiego al fine di pervenire ad una valutazione di non estraneità dell’imprese a possibili collegamenti con associazioni mafiose. <br />
Da tale punto di vista, detti collegamenti possono innanzitutto riguardare aspetti di tipo organizzativo, cioè di ordine statico, nel senso che la relatio con ambienti mafiosi sussiste avuto riguardo alla persona di un socio, di un amministratore, anche di fatto, che sia intraneus allo stesso mondo criminale &#8211; cd. mafioso imprenditore – oppure formalmente esterno, ma collegato ad esso mercè rapporti o vincoli sintomatici – cd. imprenditore mafioso &#8211; di una vicinitas tale da giustificare l’allontanamento dai rapporti patrimoniali con l’amministrazione pubblica. Ma collegamenti possono configurarsi anche dal punto di vista funzionale, o dinamico, ove l’impresa assuma strategie e scelte aziendali che inducono a ritenere che la sua attività subisca condizionamenti o limitazioni da parte di consorterie criminali; basti pensare all’assunzione di personale su sollecitazione di persone appartenenti o vicine ad associazioni criminali, all’acquisto di merci e prodotti da fornitori imposti, a vicende di tipo associativo o di collaborazione, spontanea o provocata, con imprese e soggetti sospetti di contiguità mafiosa e, ipotesi ormai risalente nel tempo, alla stipulazione di subcontratti o subaffidamenti a scopo elusivo dei controlli antimafia.<br />
Ciò che conta è che il fatto storico, da evincersi dalle categorie di cui all’art. 84, terzo comma citato, che si assume come indiziario sia effettivamente dimostrativo dell’esistenza di un contatto significativo con il mondo criminale; non va infatti dimenticato che mai sopito è il dibattito sulla compatibilità costituzionale di una normativa che, sebbene appaia sempre più giustificata dall’esigenza di fronteggiare efficacemente la criminalità organizzata, attraverso il riconoscimento di rilevanza inibitoria ad un semplice sospetto, non può spingersi, soprattutto in fase interpretativa, fino al punto da negare rilevanza all’altra polarità costituzionale costituita dal diritto di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost. E’ noto che la stessa giurisprudenza costituzionale sembra aver risolto il problema rimettendo all’interprete la ricerca di tale difficile punto di equilibrio, con la conseguenza di trasformare il sindacato astratto di costituzionalità sulla funzione, in un sindacato di adeguatezza e logicità della funzione medesima nel caso concreto.<br />
Operate tali premesse e passando al caso in esame, l’unico elemento di fatto che, alla fine, ha condotto ad una prognosi sfavorevole per la società ricorrente è rappresentato dalla vicenda giudiziaria relativa all’affidamento dell’appalto di trasporto pubblico scolastico da parte del Comune di Gragnano. Infatti, nessun elemento indiziario risulta essere emerso dall’assetto organizzativo della Angelino s.r.l.<br />
Osserva il Collego che i fatti oggetto di qualificazione giuridica nel decreto che dispone il giudizio penale nei confronti dell’amministratore della Angelino s.r.l. dell’ex sindaco di Gragnano e di altri amministratori e funzionari comunali, hanno riguardato condotte illecite finalizzate a procurare alla società ricorrente l’appalto di trasporto pubblico scolastico per il triennio 2009/2012, previa sottrazione dello stesso al precedente aggiudicatario, School Bus Service s.r.l., con azioni intimidatorie e successivo affidamento mediante illegittimo ricorso alla procedura negoziata; ebbene, nella descrizione di tali fatti-reato il comportamento serbato dagli imputati mai si mostra riconducibile all’esistenza di un convolgimento diretto o indiretto di qualche associazione mafiosa o personaggio ad essa collegato, o comunque interessato all’affidamento del servizio. La vicenda storica sembra piuttosto essere circoscritta ad una condotta di mala gestio amministrativa da parte dell’ex sindaco, di amministratori e funzionari, senza ulteriori cointeressenze da parte della malavita organizzata; d’altronde, tale conclusione è la medesima a cui è pervenuta l’Autorità Giudiziaria penale che non ha mosso contestazioni formali in tal senso, né come reati associativi, né come aggravante speciale ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203/91; ed è altresì noto che se, come anticipato nelle premesse, il potere di informazione è di natura tecnico discrezionale, è pur vero che il suo esercizio poggia comunque su fonti qualificate, da cui non è possibile per l’amministrazione statale legittimamente affrancarsi senza un adeguato corredo motivazionale che giustifichi, sia in termini di verità storica, che di logicità, una diversa possibile valutazione dei medesimi fatti.<br />
Inoltre, non può ritenersi adeguatamente dimostrata una relazione tra la società Angelino s.r.l. e gli unici elementi formali di richiamo alla criminalità organizzata contenuti nell’informativa impugnata, ossia la circostanza rispettivamente della condanna e dell’arresto per delitti di associazione mafiosa del padre e del marito dell’ex Sindaco di Gragnano, concorrente dell’amministratore della società ricorrente in alcuni delitti contestati e oggetto del decreto che dispone il giudizio; invero, trattasi di vincoli personali che, al massimo possono assumere rilevanza al fine di tratteggiare la figura di quest’ultima, senza estendersi alla società ricorrente e tantomeno alla vicenda relativa all’appalto per il trasporto scolastico del Comune di Gragnano.<br />
Va, infine, rilevato, dovendosi condividere quanto rappresentato nel ricorso, che funzione specifica ed esclusiva del potere di interdizione è neutralizzare imprese che si rivelino contigue alla criminalità organizzata e non anche sanzionare con l’inibizione dai rapporti patrimoniali con l’amministrazione pubblica specifiche vicende e comportamenti qualificati già come reati dalla disciplina penale e da questa espressamente puniti; ne discende che i fatti ricadenti nelle categorie provvedimentali di cui all’art. 84, terzo comma del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, a prescindere dalla loro giuridica rilevanza come reati, devono anche assumere specifica rilevanza indiziaria in termini di contiguità; pertanto, ferma restando l’autonoma valutazione del fatto- reato rimessa all’autorità prefettizia, comunque da armonizzarsi alla luce del giudizio espresso dall’Autorità Giudiziaria penale, mentre l’idoneità indiziaria a fini interdittivi è intrinseca per quelle fattispecie di reato speciali volte a contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, per le ipotesi di delitti comuni, come appunto quello di cui all’at. 353 c.p., occorre che la condotta di turbativa sia in qualche modo connessa nel caso concreto ad ingerenze o utilità connesse al coinvolgimento di consorterie criminali.<br />
Nel caso in esame, non si rivela che il contestato delitto di turbata libertà degli incanti sia stato in qualche modo qualificato come realizzato in relazione alla criminalità organizzata. <br />
In conclusione, va rilevato che gli elementi addotti a fondamento dell’impugnata interdittiva non ne avrebbero potuto giustificare l’adozione, non assumendo il quadro indiziario complessivamente rappresentato adeguata significatività in termini di permeabilità mafiosa della Angelino s.r.l., società allo stato giudicabile solo per la contestazione al suo amministratore di delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica.<br />
All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento dell’impugnata interdittiva e di tutti gli atti e provvedimenti consequenziali adottati dall’amministrazione comunale.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’informativa impugnata ed i consequenziali provvedimenti del Comune di Massa Lubrense. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 02/07/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-7-2014-n-3611/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.3611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.3607</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-2-7-2014-n-3607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-2-7-2014-n-3607/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-2-7-2014-n-3607/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.3607</a></p>
<p>Pres. est. Minichini Teresa Gallo (Avv. Umberto Gentile) c. Comune di Mondragone (Avv. Marco Tiberii) e Regione Campania e Provincia di Caserta (n.c.) Edilizia ed Urbanistica – Permesso di costruire – Diniego – Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 – Necessità – Limiti Deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-2-7-2014-n-3607/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.3607</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-2-7-2014-n-3607/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.3607</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. Minichini<br /> Teresa Gallo (Avv. Umberto Gentile) c. Comune di Mondragone (Avv. Marco Tiberii) e Regione Campania e Provincia di Caserta (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed Urbanistica – Permesso di costruire – Diniego – Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 – Necessità – Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il diniego di permesso di costruire che non sia stato preceduto dalla comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 sulle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, laddove l’Amministrazione non abbia fornito alcun elemento utile da cui desumere che, pur con l’apporto procedimentale dell’istante, il provvedimento emesso non sarebbe potuto essere diverso da quello adottato. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. di Stato – Sez. VI – 6/8/2013 n. 4111; TAR Lombardia – MI -18/9/2013 n. 2177; TAR Calabria – CZ -14/6/2013 n. 669; TAR Marche – Ancona – Sez. I – 24/2/2012 n. 137; TAR Lazio &#8211; Roma &#8211; Sez. II – 14/6/2011 n. 5269; TAR Molise – Campobasso – 25/1/2007 n. 57</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 356 del 2012 proposto da Teresa Gallo, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Umberto Gentile con domicilio eletto presso lo stesso a Napoli in via Melisurgo n. 4 nello studio dell’avv. Andrea Abbamonte; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Mondragone, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Tiberii con domicilio eletto presso lo stesso a Napoli in via V. Bellini n. 49;<br />
Regione Campania e Provincia di Caserta, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p. t. – non costituiti in giudizio &#8211; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento previa sospensione: 1) del provvedimento n. 14476/E.P/RTU del 12/8/2011 col quale il Capo della Ripartizione Tecnica e Urbanistica del Comune di Mondragone ha denegato il permesso di costruire un fabbricato ad uso agricolo in località “Incaldana”, chiesto dalla ricorrente con la domanda del 20/7/2011; 2) per quanto di ragione del P.R.G. adottato con la deliberazione n. 61 del 26/11/2003, approvato dalla Provincia con la deliberazione n. 6 del 31/3/2005 (e decreto del P.C.P. n. 91 del 21/6/2005) ed ammesso al visto di conformità con decreto regionale n. 597 del 18/11/2005.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Mondragone;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>I) Con ricorso spedito per la notificazione il 7 gennaio 2012, depositato il 26 successivo, la signora Teresa Gallo ha impugnato il provvedimento comunale di diniego del permesso di costruire un fabbricato ad uso agricolo in località “Incaldana” da essa chiesto con la domanda del 20/7/2011.<br />
Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame: 1) violazione dell’art. 10 bis della legge 7/8/1990 n. 241, degli artt. 24 e 97 Cost., del giusto procedimento, del diritto di difesa e l’eccesso di potere, rilevandosi la mancata previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di edificazione; 2 , 3 e 4) violazione dell’art. 9 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327, degli artt. 3 e 7 della legge 7/8/1990 n. 241, dell’art. 97 Cost., degli artt. 18 e 20 delle N.T. di Attuazione del P.R.G. e l’eccesso di potere, ponendosi in rilievo che le aree di proprietà della ricorrente oggetto dell’aspirazione edificatoria ricadenti in zona agricola (E3) hanno suscettibilità edificatoria secondo gli indici di fabbricabilità e le condizioni previsti dagli artt. 18 e 20 delle N.T.A.; 5 e 6) violazione dell’art. 9 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327, dell’art. 22 delle N.T.A., degli artt. 3 e 6 della legge 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere, assumendosi la decadenza per decorso del quinquennio dei vincoli di P.R.G. riguardanti la zona, e sostenendosi la carenza di motivazione dell’atto impugnato; 7) violazione degli artt. 3 e 6 della legge 7/8/1990 n. 241, dell’art. 97 Cost., difetto di motivazione, d’istruttoria ed eccesso di potere, affermandosi che, diversamente da quanto si indica nel provvedimento impugnato, la ricorrente è in possesso del titolo concernente l’esercizio dell’attività agricola.<br />
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha ampiamente controdedotto con le memorie depositate il 16 marzo 2012, il 30 dicembre 2013 ed il 4 e 15 aprile 2014 depositando in quest’ultima data anche documentazione.<br />
La ricorrente ha depositato documento il 21 gennaio 2014 e memoria il 31 marzo 2012 ed ha illustrato ulteriormente i motivi di gravame insistendo per l’accoglimento del ricorso con le memorie depositate il 21 dicembre 2013 ed il 4 e 16 aprile 2014.<br />
Nell’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
II) Preliminarmente va precisato che l’atto impugnato, ancorchè riportante la formula “parere”, si configura come atto a contenuto provvedimentale e carattere lesivo, e ciò perché, come espressamente risulta dall’atto medesimo, è emesso a conclusione del procedimento d’esame della domanda della ricorrente, indica l’esplicito riferimento alla sua impugnabilità innanzi al Giudice amministrativo o in alternativa al Presidente della Repubblica e, come risulta dalle difese anche del Comune, è prefigurato a natura provvedimentale e conclusiva-finale del procedimento da entrambi le parti in giudizio.<br />
II.1) Nel merito è rilevante ed assorbente la censura dedotta col primo motivo di gravame col quale la ricorrente, deducendo la violazione dell’art. 10 bis della legge 7/8/1990 n. 241, rileva che l’impugnato provvedimento di diniego di rilascio del permesso di costruire non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda d’edificazione.<br />
Il provvedimento impugnato si fonda su plurime ragioni, e precipuamente sui rilievi secondo cui l’intervento edilizio progettato in zona agricola si situa: a) in area seminativa con colture pregiate, orti e produzione ciclica intensiva; b) in area di valorizzazione archeologica soggetta ad intervento d’iniziative della competente Soprintendenza di concerto con l’Amministrazione comunale; c) non è consentita alcuna alterazione del suolo e delle alberature esistenti: sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria delle costruzioni esistenti; d) in area con potenziale uso termale; e) in area soggetta a vincoli conformativi e ricognitivi – fasce di rispetto stradale (D.M. n. 1404/1968 ed L.R. n. 14/1982) &#8211; Sono ammessi solo interventi di manutenzione e restauro per l’edificazione esistente; f) la richiedente non possiede il titolo o requisito attinente all’attività agricola.<br />
Ciò posto, si deve osservare che la ricorrente contesta in fatto ed in diritto in modo articolato e singulatim le ragioni poste a fondamento del provvedimento gravato; indica la normativa delle N.N.T.T.A.A. (artt. 18, 20 e 22) che le consentirebbe l’edificazione dell’intervento edilizio domandato; e sostiene la natura strumentale-espropriativa (e non conformativa) con conseguente decadenza per decorso del tempo dei vincoli di P.R.G. richiamati dal Comune.<br />
A ciò si deve aggiungere che sussistono divergenze anche documentali in ordine all’esistenza ed all’efficacia del vincolo archeologico (Cfr. atto Soprintendentizio depositato il 21/1/2014 dalla ricorrente ed attestato depositato dal Comune il 15 aprile 2014). <br />
Tutto quanto appena esposto conduce il Collegio a ritenere fondata la dedotta censura di violazione dell’obbligo d’instaurazione del previo contraddittorio procedimentale prescritto dall’innanzi citato art. 10 bis della legge n. 241/1990 che espressamente dispone che “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’Autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”. E, nel caso in esame, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della norma volta a valorizzare il contenuto sostanziale del provvedimento di diniego di cui all’art. 21 octies della detta legge n. 241/1990 statuente la non annullabilità del provvedimento “qualora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dello stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, e ciò perché, in primis, l’Amministrazione non ha fornito alcun persuasivo elemento da cui possa desumersi che, pur con l’apporto procedimentale della ricorrente, il provvedimento emesso non sarebbe potuto essere di segno diverso da quello adottato ed, inoltre, perché, al contrario, il citato apporto del privato, che giova ribadire è contemplato dalla legge a ragione del giusto procedimento, in considerazione di quanto innanzi esposto, di certo sarebbe stato quantomeno di rilevante utilità al procedimento. (Cfr. Cons. di Stato – Sez. VI – 6/8/2013 n. 4111; TAR Lombardia – MI -18/9/2013 n. 2177; TAR Calabria – CZ -14/6/2013 n. 669; TAR Marche – Ancona – Sez. I – 24/2/2012 n. 137; TAR Lazio &#8211; Roma &#8211; Sez. II – 14/6/2011 n. 5269; TAR Molise – Campobasso – 25/1/2007 n. 57).<br />
Ne deriva che è fondata la censura di omissione della c.d. predecisione di rigetto prevista dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990. <br />
III) In definitiva, in ragione della censura ritenuta fondata, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato e restando assorbiti i residui motivi di gravame, fatte salve le ulteriori determinazioni del Comune. <br />
IV) Le spese di giudizio seguono la soccombenza.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe proposto da Teresa Gallo, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.<br />
Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano, per diritti, onorari, compensi e spese di lite, nella complessiva somma di € 1.800,00 (milleottocento), oltre i.v.a., c.p.a. e contributo unificato se dovuto.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Ferdinando Minichini, Presidente, Estensore<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />
Olindo Di Popolo, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 02/07/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-2-7-2014-n-3607/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.3607</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.3622</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-7-2014-n-3622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-7-2014-n-3622/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-7-2014-n-3622/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.3622</a></p>
<p>Pres. Angelo Scafuri, est. Michele Buonauro Delphinia Sporting Club-Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata, Azzurro Napoli Basket 2013-Società Dilettantistica A Responsabilità Limitata (Avv. Antonio Ausiello) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Per Le Oo.Pp. Campania e Molise Sede di Napoli (Avvocatura dello Stato). Contratti con la p.a.-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-7-2014-n-3622/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.3622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-7-2014-n-3622/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.3622</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Angelo Scafuri, est. Michele Buonauro<br /> Delphinia Sporting Club-Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata, Azzurro Napoli Basket 2013-Società Dilettantistica A Responsabilità Limitata (Avv. Antonio Ausiello) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Per Le Oo.Pp. Campania e Molise Sede di Napoli (Avvocatura dello Stato).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti con la p.a.- Affidamento &#8211; Impianti sportivi in concessione &#8211; Procedura selettiva per la gestione di un centro sportivo &#8211;  Società sportiva concorrente- Esclusione- Ragione – Mancata dichiarazione di moralità  del rapp.te della società concessionaria del ramo d’azienda &#8211;  Illegittimità  &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di gara per la gestione di centro sportivo pubblico, è illegittima l’esclusione di una società sportiva concorrente, occasionata esclusivamente dalla violazione dell’obbligo  di rendere la dichiarazione di moralità anche dei rappresentanti della società cessionaria del ramo d’azienda nell’anno antecedente. Ed invero, atteso che la peculiare connotazione dell’ordinamento sportivo consente di ritenere che fra le due società, cedente e cessionaria, ci sia una completa cesura, poiché la cessione del ramo di azienda è strettamente strumentale alla cessione del titolo alla partecipazione ai campionati sportivi, l’omissione della dichiarazione di moralità del rappresentante della società cessionaria integra una violazione non essenziale che non giustifica l’esclusione della società partecipante.(Nel caso di specie, il TAR Campania ha ritenuto illegittima l’esclusione dell’ATI ricorrente e, per l’effetto, ha accolto il ricorso)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3098 del 2014, proposto da:<br />
Delphinia Sporting Club-Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata, Azzurro Napoli Basket 2013-Società Dilettantistica A Responsabilità Limitata, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso St. M. Caiano in Napoli, via M. Turchi, n. 16; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Per Le Oo.Pp. Campania e Molise Sede di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata presso la sede in Napoli, via Diaz, n. 11;<br />
Comune di Casoria, n.c.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della nota prot. 0017713-05/06/2014 con cui la commissione di gara ha proceduto all’esclusione dell’a.t.i. ricorrente dalla procedura per l’affidamento in concessione della gestione del centro polifunzionale sportivo sito in Casoria, via Michielangelo – Palacasoria – e dell’impianto sportivo attiguo della piscina comunale;<br />
di tutti gli altri atti, ivi compresi i verbali di gara e l’art. 7 del disciplinare:<br />
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ovvero per il risarcimento dei danni.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero;<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Premesso che:<br />
la ricorrente impugna la propria esclusione dalla gara per l’affidamento in concessione della gestione del centro polifunzionale, ivi compresa la piscina comunale, del palazzetto dello sport del Comune di Casoria;<br />
la lex specialis di gara prevede l’obbligo specifico di rendere la dichiarazione di moralità anche in capo ai rappresentanti della società cessionaria nell’anno antecedente;<br />
manca la dichiarazione per conto di Giulio Romagnoli, presidente del c.d.a. della società BincoBlu Basket Bologna s.r.l., che ha ceduto ad Azzurro Napoli Basket (mandante dell’a.t.i. ricorrente) il ramo di azienda;<br />
considerato che:<br />
la peculiare connotazione dell’ordinamento sportivo consente di ritenere che fra le due società ci sia una completa cesura, poiché la cessione del ramo di azienda è strettamente strumentale alla cessione del titolo alla partecipazione ai campionati di pallacanestro;<br />
trova dunque applicazione l’orientamento sostanzialistico condiviso dal Consiglio di Stato (a.p. 10 del 2012), secondo cui l’omissione della dichiarazione di moralità, nella fattispecie, non integra una violazione essenziale;<br />
tale linea interpretativa si pone in perfetta consonanza con l’evoluzione del quadro regolatorio di riferimento, sia a livello giurisprudenziale (ord. C.d.S. n. 2214 del 2014 di rimessione alla plenaria della rilevanza dell’omissione di alcune dichiarazione prevista dalla’rt. 38 del codice dei contratti) che normativo (cfr. art. 39 del d.l. n. 90 del 2014, il quale, pur non applicabile <i>ratione temporis</i>, introduce la nozione di violazioni non essenziali, mediante l’introduzione del comma 2 bis all’art. 38 e del comma 1 ter all’art. 46 del codice dei contratti pubblici);<br />
le considerazioni svolte inducono a ritenere non giustificata la ragione dell’esclusione dell’a.t.i. ricorrente dalla procedura di gara, con conseguente riammissione della stessa;<br />
la richiesta risarcitoria è assorbita dalla tutela in forma specifica, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti del Comune, estraneo alla gestione della gara:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’esclusione dell’a.t.i. ricorrente dalla procedura di gara. Condanna l’amministrazione ministeriale al pagamento delle spese di lite sopportate dal ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 2.500,oo (duemilacinquecento), nonché del contributo unificato, mentre le compensa per il resto.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />
Michele Buonauro, Consigliere, Estensore<br />
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 02/07/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-7-2014-n-3622/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.3622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.189</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-189/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-189/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-189/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.189</a></p>
<p>Presidente Cassese, Redattore Amato Energia – Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 30 della legge n. 18 del 2013 della Regione Basilicata &#8211; Modifica della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-189/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-189/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.189</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Cassese, Redattore Amato</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Energia – Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 30 della legge n. 18 del 2013 della Regione Basilicata  &#8211; Modifica della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 9/2007) &#8211; Inserimento dell&#8217;art. 4-bis, commi 2, 3 e 4 &#8211; Previsione secondo la quale il Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni deve esprimere parere obbligatorio nell&#8217;ambito del procedimento unico di autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile &#8211; Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Lamentata violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), 117, terzo comma, 118 e 97 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 30 della legge della Regione Basilicata n. 18 del 2013, nella parte in cui inserisce l’art. 4-bis della legge regionale n. 1 del 2010, limitatamente ai commi 2, 3 e 4.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: Presidente: Sabino CASSESE; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-10 ottobre 2013, depositato in cancelleria il 17 ottobre 2013, iscritto al n. 96 del registro ricorsi 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2013.</p>
<p>Udito nell’udienza pubblica del 10 giugno 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato;<br />
udito l’avvocato dello Stato Cristina Gerardis per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.&#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 7-10 ottobre 2013, depositato in cancelleria il 17 ottobre 2013 e iscritto al registro ricorsi n. 96 del 2013, ha impugnato l’art. 30 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata), per contrasto con gli artt. 97, 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 della Costituzione.<br />
2.&#8722; La disposizione censurata introduce nella legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 9/2007) l’art. 4-bis, intitolato «Norme di salvaguardia», il quale prevede, al comma 2, che «Nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui all’art. 135 del D.Lgs. 42/2004 e della individuazione delle aree non idonee di cui al punto 17 delle “Linee Guida” approvate con il D.M. 10 settembre 2010 […] allo scopo di meglio salvaguardare le valenze paesaggistiche ed ambientali della Basilicata, il Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni, istituito a seguito dell’intesa sottoscritta in data 14 settembre 2011 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Basilicata, esprime parere obbligatorio nell’ambito del procedimento unico previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 con le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.».<br />
3.&#8722; L’Avvocatura generale dello Stato evidenzia, in primo luogo, che il Comitato tecnico è un organo paritetico costituito, in attuazione del Protocollo di intesa del 14 settembre 2011, fra Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Basilicata; in particolare, l’intesa sarebbe volta a realizzare una forma di collaborazione fra amministrazioni centrali e la Regione, per la «definizione di modalità di elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale», secondo la funzione assegnata a tali accordi dall’art. 143, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).<br />
Nel Protocollo d’intesa le parti hanno individuato le attività rimesse al processo «codecisionale», prevedendo &#8722; fra l’altro &#8722; la definizione condivisa delle «modalità procedurali attuative del Codice» (art. 1, comma 2); l’individuazione congiunta di una «metodologia» per il riconoscimento delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (art. 1, comma 4); l’affidamento al Comitato tecnico delle funzioni di definizione dei contenuti del Piano e di coordinamento delle azioni necessarie alla sua redazione (art. 5)<br />
Pertanto, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, nel Protocollo d’intesa lo strumento della codecisione sarebbe limitato esclusivamente al processo di «pianificazione» e, in questo contesto, al Comitato tecnico sarebbero affidate alcune attività strumentali e prodromiche alla redazione del Piano paesaggistico regionale. Viceversa, la norma censurata, affidando al Comitato tecnico il compito di esprimere un «parere obbligatorio» nel procedimento autorizzatorio per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, assegnerebbe unilateralmente a tale organismo una funzione totalmente nuova. Tale assetto si porrebbe in contrasto con molteplici principi costituzionali.<br />
3.1.&#8722; Secondo l’Avvocatura generale dello Stato la norma impugnata violerebbe in primo luogo gli artt. 117 e 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, poiché l’ampliamento di competenze del Comitato tecnico non troverebbe riscontro nella legislazione ordinaria di settore, né in materia di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), né nella disciplina sull’autorizzazione paesaggistica di cui al d.lgs. n. 42 del 2004.<br />
3.1.1.&#8722; Osserva in particolare l’Avvocatura generale dello Stato che il d.lgs. n. 387 del 2003, pur contenendo un’analitica previsione degli «atti di assenso» che debbono confluire nel procedimento unico finalizzato all’emanazione dell’autorizzazione di competenza regionale, non prevede alcun parere obbligatorio del Ministero dell’ambiente, né del Ministero dei beni e delle attività culturali.<br />
D’altra parte, le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, specificano le ipotesi nelle quali viene riservato, all’interno della Conferenza dei servizi, un ruolo dei Ministeri (oggi parti del Comitato tecnico in questione); in particolare, un intervento del Ministero dei beni e delle attività culturali è previsto nel procedimento per l’autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, mentre il preventivo «parere» del Ministero dell’ambiente è richiesto nell’ambito della procedura statale per l’autorizzazione di impianti offshore, rilasciata dal Ministero dei trasporti (art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003).<br />
3.1.2.&#8722; Riferisce inoltre la difesa dello Stato che neppure il d.lgs. n. 42 del 2004 prescrive la preventiva audizione delle amministrazioni centrali nel procedimento finalizzato all’autorizzazione paesaggistica, che confluisce nell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.<br />
L’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, dispone, infatti, che «sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la Regione [o i soggetti da essa delegati a norma dell’art. 146 comma 6] dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente, in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge».<br />
Il successivo art. 148 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004 prescrive l’istituzione di appositi organismi regionali («Commissioni per il paesaggio») competenti ad esprimere pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori, di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 6. L’Avvocatura generale dello Stato evidenzia che tali Commissioni sono composte da «soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio» (art. 148, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004), ma &#8722; ancora una volta &#8722; non sarebbe prevista la partecipazione delle amministrazioni centrali dello Stato.<br />
3.1.3.&#8722; La difesa dello Stato evidenzia inoltre che, in più occasioni, il legislatore ha abrogato alcune disposizioni dello stesso d.lgs. n. 42 del 2004 che prevedevano il coinvolgimento delle amministrazioni centrali nei procedimenti autorizzatori; ciò varrebbe a sottolineare – ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato &#8722; la separazione delle funzioni fra le stesse amministrazioni e le Regioni, in quanto l’unico intervento statale anticipato ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è costituito dal parere obbligatorio, vincolante e preventivo della competente Soprintendenza.<br />
In definitiva, quindi, secondo la difesa dello Stato, la legge regionale n. 18 del 2013 non solo avrebbe modificato unilateralmente il Protocollo d’intesa, attribuendo al Comitato tecnico nuove funzioni non preventivamente concordate, ma avrebbe altresì assegnato surrettiziamente ai due Ministeri funzioni consultive nell’ambito di un procedimento autorizzatorio di competenza regionale, non altrimenti previste dalla legge nazionale, con grave violazione del principio di riserva di legge statale in materia (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).<br />
3.2.&#8722; Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, tale situazione sarebbe inoltre suscettibile di configurare un conflitto di interessi, atteso il ruolo di vigilanza e controllo affidato al Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare dalla legislazione ordinaria in materia di aree naturali protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» e di siti della rete europea Natura 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, intitolato «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche».<br />
In particolare, la difesa dello Stato evidenzia che, nell’ambito della legge n. 394 del 1991, il Ministero dell’ambiente interviene – quale autorità controllante &#8722; nelle fasi di approvazione degli strumenti di regolamentazione del territorio, nei quali sono individuate le regole generali ed astratte di utilizzo dello stesso; mentre l’attività di gestione del territorio è rimessa integralmente agli Enti gestori territorialmente competenti. A questi ultimi è richiesto, infatti, di esprimere un preventivo nulla osta rispetto a qualsiasi procedimento di rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno dell’area naturale protetta, senza che sia prevista alcuna procedura di audizione preventiva del Ministero dell’ambiente.<br />
D’altra parte, osserva l’Avvocatura generale dello Stato, il d.P.R. n. 357 del 1997, in materia di siti della rete europea Natura 2000, parimenti rimette la gestione delle aree alle Regioni, riservando al Ministero dell’ambiente le funzioni di indirizzo per la gestione dei siti (art. 4, comma 2), volte a garantire l’applicazione uniforme sul territorio nazionale delle prescrizioni nazionali e comunitarie.<br />
L’Avvocatura generale dello Stato, inoltre, evidenzia che, per progetti o interventi che possano avere incidenze significative sui siti Natura 2000, le procedure previste dall’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997 sono di competenza regionale, ma non richiederebbero fasi procedimentali di consultazione del Ministero.<br />
3.3.&#8722; Sotto un diverso profilo, la difesa dello Stato sottolinea che l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 ha previsto che il procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili si svolga nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Con tale intervento normativo il legislatore nazionale avrebbe inteso conformarsi alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità e &#8722; soprattutto &#8722; avrebbe esteso tali indicazioni in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, al fine di promuovere la massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.<br />
La previsione regionale censurata si porrebbe in contrasto con tali principi. Infatti, ad avviso della difesa dello Stato, il parere del Comitato tecnico sarebbe del tutto ultroneo, in quanto le finalità di salvaguardia delle valenze paesaggistiche ed ambientali della Basilicata, enunciate dalla norma, troverebbero già un’adeguata e qualificata ponderazione all’interno del procedimento unico, grazie all’intervento delle Soprintendenze e delle altre amministrazioni preposte alla tutela ambientale.<br />
Sotto tale aspetto la norma censurata si porrebbe in contrasto con il principio di non aggravamento e sarebbe altresì contraria alla ratio dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, volto alla creazione di un sistema di regole certe ed uniformi su tutto il territorio nazionale, al fine di promuovere la massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.<br />
Di converso, la norma in questione, aggravando il procedimento unico mediante l’acquisizione di un parere superfluo dal punto di vista istruttorio, violerebbe il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che richiede che l’attività amministrativa risponda ai canoni dell’efficienza, sia cioè in grado di realizzare il miglior rapporto tra mezzi impiegati e risultati conseguiti.<br />
4.&#8722; La Regione Basilicata non si è costituita in giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.&#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 30 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata), che modifica la legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 9/2007), aggiungendovi l’art. 4-bis.<br />
Tale disposizione, al comma 2, prevede che «Nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui all’art. 135 del D.Lgs. 42/2004 e della individuazione delle aree non idonee di cui al punto 17 delle “Linee Guida” approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pubblicato nella G.U.R.I. n. 219 del 18 settembre 2010, allo scopo di meglio salvaguardare le valenze paesaggistiche ed ambientali della Basilicata, il Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni, istituito a seguito dell’intesa sottoscritta in data 14 settembre 2011 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Basilicata, esprime parere obbligatorio nell’ambito del procedimento unico previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 con le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.».<br />
1.1.– Ad avviso del ricorrente la disposizione censurata, affidando al Comitato Tecnico il compito di esprimere un parere obbligatorio nell’ambito del procedimento unico previsto dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione, perché assegnerebbe unilateralmente a tale organismo una funzione totalmente nuova, in contrasto con il principio di leale collaborazione.<br />
1.2.– Sarebbe altresì violato l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché le funzioni consultive assegnate ai Ministeri dell’Ambiente e dei Beni culturali nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico non sarebbero previste dalla legislazione statale in materia.<br />
1.3.– Viene lamentata, infine, la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 97 Cost., perché l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 disciplinerebbe il procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione unica nel rispetto del principio di semplificazione, e dunque la previsione di un parere obbligatorio aggraverebbe il procedimento, in contrasto con il principio del buon andamento.<br />
2.&#8722; Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della questione relativa al comma 1 dell’art. 4-bis della legge regionale n. 1 del 2010 – introdotto dall’articolo impugnato – in quanto tale comma non è specificamente censurato dal ricorrente, né presenta elementi di connessione con il comma 2, che forma espressamente oggetto delle doglianze del ricorrente.<br />
3.&#8722; Nel merito, la questione è fondata.<br />
3.1.&#8722; Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la disciplina degli impianti di energia da fonti rinnovabili deve essere ricondotta alla materia di competenza legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (ex plurimis, sentenza n. 275 del 2012).<br />
Questa Corte ha anche affermato che l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nel regolare l’installazione di detti impianti attraverso un procedimento che si conclude con il rilascio di un’autorizzazione unica (commi 3 e 4), reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale (sentenze n. 224 del 2012, n. 192 del 2011, n. 124 del 2010 e n. 282 del 2009); tale norma, inoltre, è «ispirata a canoni di semplificazione» ed «è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa» (sentenza n. 344 del 2010).<br />
La medesima natura di «principi fondamentali» è stata riconosciuta alle Linee guida previste dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, per lo svolgimento del procedimento autorizzativo unico, in quanto esse costituiscono «necessaria integrazione delle previsioni contenute nell’art. 12» del medesimo d.lgs. (sentenza n. 275 del 2012) e la loro adozione «è informata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni» (sentenza n. 308 del 2011).<br />
3.2.&#8722; La norma regionale impugnata, invece, inserisce nell’ambito del richiamato procedimento il parere obbligatorio del Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni e dunque prevede un adempimento ulteriore, non richiesto né dal citato art. 12, né dalle Linee guida, così determinando un aggravio procedurale, in contrasto con le esigenze di celerità e semplificazione amministrativa, sottese al principio fondamentale sopra richiamato.<br />
Tale contrasto comporta la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., «non potendo il legislatore regionale introdurre, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale» (sentenza n. 344 del 2010).<br />
4.&#8722; Restano assorbiti gli altri profili di censura.<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1) dichiara l’inammissibilità della questione relativa all’art. 30 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata), nella parte in cui inserisce l’art. 4-bis della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 9/2007), limitatamente al comma 1;<br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Basilicata n. 18 del 2013, nella parte in cui inserisce l’art. 4-bis della legge regionale n. 1 del 2010, limitatamente ai commi 2, 3 e 4.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2014.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2014.</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2014.</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-189/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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