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	<title>2/7/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/7/2010 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2010 n.682</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-2-7-2010-n-682/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-2-7-2010-n-682/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2010 n.682</a></p>
<p>Ettore Leotta – Presidente, Giulio Veltri – Estensore. sulla cogenza dell&#8217;obbligo di ricorrere alla Stazione Unica Appaltante (SUA) per la concreta gestione della procedura di gara, nella Regione Calabria 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante – Ricorso – Cogenza. 2. Contratti della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-2-7-2010-n-682/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2010 n.682</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ettore Leotta – Presidente, Giulio Veltri – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sulla cogenza dell&#8217;obbligo di ricorrere alla Stazione Unica Appaltante (SUA) per la concreta gestione della procedura di gara, nella Regione Calabria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante – Ricorso – Cogenza.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante – Art.24 reg. n.4 del 2009 – E’ illegittimo.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Bando di gara – Modifiche sostanziali – Avviso di parziale rettifica – Effetti.	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Certificato UNI EN ISO 14001 – Possesso – Ai fini della partecipazione alla gara – Appalto di servizi di archiviazione – Bando di gara – Va annullato.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nella Regione Calabria, la l. reg. Calabria 7 dicembre 2007 n.26 non lascia dubbi circa l’attualità e la cogenza dell’obbligo, gravante (solo) sulle stazioni appaltanti espressamente indicate, di ricorrere alla Stazione Unica Appaltante (SUA) per la concreta gestione della procedura di gara, così sancendo una netta scissione tra soggetto titolare dell’opera o fruitore della prestazione, e soggetto titolare e responsabile di tutta la restante procedura finalizzata alla concreta individuazione del soggetto contraente e ciò in forza di un meccanismo che la stessa legge definisce di  delegazione.	</p>
<p>2. In tema di gestione delle procedure di gara da parte della Stazione Unica Appaltante (SUA), l’art. 24 del  regolamento 15 aprile 2009 n.4 appare in contrasto con le previsioni ed i principi dettati dalla l. reg. Calabria 7 dicembre 2007 n.26 ed in particolare con i contenuti ed i limiti prefissati dall’art. 2 della stessa.	</p>
<p>3. Nel caso in cui l’amministrazione opera modifiche sostanziali del bando già pubblicato, l’avviso di parziale rettifica del bando di gara e la riapertura dei termini hanno il carattere di vera e propria rinnovazione della lex specialis, con conseguente obbligo del rispetto del termine minimo di cinquantadue giorni, fissato dall’articolo 70, d.lg. n.163 del 2006 per la ricezione delle offerte. 	</p>
<p>4. Va annullato il bando di gara nella parte in cui lo stesso pretende, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso e la produzione di Certificato UNI EN ISO 14001 riferito ad un immobile da adibire a deposito archivistico, in quanto l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto de quo riguarda servizi di archiviazione rispetto ai quali il profilo ambientale non appare così significativo da giustificare, nel bilanciamento fra interesse ad un elevata qualità della prestazione e favor partecipationes, una restrizione così elevata della platea dei possibili concorrenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 212 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Sirfin S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Leporace, Francesco Palma, con domicilio eletto presso Giulia Dieni Avv. in Reggio Calabria, via M. De Lorenzo, 40; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>ASL n. 9 di Locri</b>, in persona del direttore generale p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Tringali, con domicilio eletto presso Silvio Dattola, avv. in Reggio Calabria, via Foti, 1; </p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 306 del 2010, proposto da:<br />
<b>Societa&#8217; Gestione Archivi S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Mandolfo, Ignazio Scuderi, con domicilio eletto presso Angela De Tommasi, avv. in Reggio Calabria, via Castello n.1; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>ASL n. 9 di Locri</b>, in persona del direttore generale p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Tringali, con domicilio eletto presso Silvio Dattola Avv. in Reggio Calabria, via Foti, 1;<br />
<b>Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria</b>; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>quanto al ricorso n. 212 del 2010:<br />	<br />
Del bando e connessi atti allegati e richiamati (in particolare Capitolato Speciale d’Appalto) e relativi atti di approvazione di estremi ignoti, costituenti la disciplina di gara per l’affidamento del Servizio di archiviazione, elaborazione, custodia e gestione dinamica dei documenti dell’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria e dell’Azienda Sanitaria n. 9 di Locri (CIG. 0449155E6A), pubblicato su Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (ENOTICES-Elena 08/03/2010 – ID: 2010 – 030478);<br />	<br />
del detto bando e connessi atti allegati e richiamati (in particolare Capitolato Speciale d’Appalto):<br />	<br />
&#8211; nella parte in cui si richiede a pena di esclusione per la partecipazione alla gara, la piena ed esclusiva disponibilità di locali “collocati nella Provincia di Reggio Calabria” da mettere a disposizione per l’attuazione del servizio e la presentazione<br />
&#8211; nella parte in cui si richiede a pena di esclusione per la partecipazione alla gara, “di aver realizzato nell’ultimo triennio (2006-2008) un fatturato per servizi di outsourcing archivistico per conto di enti pubblici pari ad almeno il doppio dell’impor<br />
&#8211; nella parte in cui si richiede a pena di esclusione per la partecipazione alla gara, di avere alle dipendenze un soggetto, a cui far coordinare il servizio, “in possesso del Diploma di Archivistica e Paleografia rilasciato da Scuola di Archivistica, Pal<br />
&#8211; nella parte in cui si richiede, a pena di esclusione per la partecipazione alla gara, il possesso e la produzione di Certificato UNI EN ISO 14001 riferito all’immobile da adibire al Deposito Archivistico (Art. 7 – Busta 1 punto 4 pag. 10 Capitolato Spec<br />
&#8211; nella parte in cui si richiede, a pena di esclusione per la partecipazione alla gara, il possesso e la produzione di Certificato UNI EN ISO 9001:2000 riferito al Sistema di Gestione della Qualità aziendale (Art. 7 – Busta 1 punto 4 pag. 9 Capitolato Spe<br />
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ed in particolare degli atti o delle norme costituenti la disciplina di gara ancorchè non conosciuti e non espressamente menzionati che contengono le suddette prescrizioni.<br />	<br />
Quanto al ricorso n. 306 del 2010:<br />	<br />
Del capitolato speciale del 19 aprile 2010, pubblicato solo sul sito www.locrisanita.it, adottato a modifica e rettifica del bando e del capitolato speciale d’appalto relativo alla procedura aperta indetta dall’Azienda Sanitaria numero 9 di Locri per l’“…affidamento del servizio di archiviazione, elaborazione, custodia e gestione dinamica dei documenti dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria e dell’Azienda Sanitaria n° 9 di Locri…”, in precedenza pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea dell’11 marzo 2010, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 15 marzo 2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 19 marzo 2010 e sul sito dell’Azienda il 15 marzo 2010; della nota di integrazione del 4 maggio 2010, pubblicata sul sito www.locrisanita.it, relativa alla modifica nell’attribuzione del punteggio tecnico (nelle parti di seguito indicate); di ogni altro atto o provvedimento della procedura di gara, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Asl n. 9 di Locri;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16/06/2010 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’ASL n. 9 di Locri bandiva una procedura concorsuale aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizio di archiviazione, elaborazione, custodia e gestione dinamica dei documenti dell’Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria e dell’Azienda Sanitaria n. 9 di Locri (importo complessivo a base gara di €. 3.840.000,00). <br />	<br />
Il bando era impugnato dalla Sirfin S.p.a.:<br />	<br />
&#8211; nella parte in cui richiedeva a pena di esclusione per la partecipazione alla gara, la piena ed esclusiva disponibilità di locali “collocati nella Provincia di Reggio Calabria” da mettere a disposizione per l’attuazione del servizio e la presentazione d<br />
&#8211; nella parte in cui richiedeva a pena di esclusione per la partecipazione alla gara, “di aver realizzato nell’ultimo triennio (2006-2008) un fatturato per servizi di outsourcing archivistico per conto di enti pubblici pari ad almeno il doppio dell’import<br />
&#8211; nella parte in cui richiedeva a pena di esclusione per la partecipazione alla gara, di avere alle dipendenze un soggetto, a cui far coordinare il servizio, “in possesso del diploma di archivistica e paleografia rilasciato da Scuola di Archivistica, Pale<br />
&#8211; nella parte in cui richiedeva, a pena di esclusione per la partecipazione alla gara, il possesso e la produzione di Certificato UNI EN ISO 14001 riferito all’immobile da adibire al deposito Archivistico (Art. 7 – Busta 1 punto 4 pag. 10 Capitolato Speci<br />
&#8211; nella parte in cui si richiede, a pena di esclusione per la partecipazione alla gara, il possesso e la produzione di Certificato UNI EN ISO 9001:2000 riferito al Sistema di Gestione della Qualità aziendale (Art. 7 – Busta 1 punto 4 pag. 9 Capitolato Spe<br />
La ricorrente, oltre a censurare la lex gara nei citati punti, deduceva l’illegittimità dell’intera procedura concorsuale stante la violazione dell’obbligo di avvalersi della Stazione Unica Appaltante regionale, di cui alla L. r. n. 26 del 7/12/2007.<br />	<br />
Con deliberazione n. 312 del 15 aprile 2010, l’ASL 9 di Locri riformulava, in via di autotutela, alcune delle previsioni censurate e, segnatamente, tramutava i requisiti &#8211; aventi ad oggetto la (previa) disponibilità di locali nella Provincia di Reggio Calabria e l’esistenza in organico di un dipendente assunto a tempo indeterminato in possesso del diploma di archivistica e paleografia rilasciato da Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica &#8211; inizialmente previsti ai fini della partecipazione, in elementi rilevanti ai soli fini dell’attribuzione del punteggio in sede di valutazione dell’offerta economica. In ordine al fatturato pregresso, il bando, a seguito della riformulazione, si limitava a richiedere “un fatturato per servizi di outsourcing archivistico per conto di Aziende sanitarie pubbliche e/o Istituti sanitari privati accreditati non inferiore all’importo complessivo della presente gara”.<br />	<br />
L’amministrazione si costituiva in giudizio e, nel dare atto delle intervenute modifiche e della conseguente cessazione del contendere in ordine ai punti modificati, eccepiva comunque l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato, nella specie da individuarsi nell’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, nonché l’inammissibilità per difetto di interesse delle censure relative al mancato ricorso alla SUA ed alla violazione dello standard UNI EN ISO 9001, posto che, in relazione a quest’ultimo aspetto, la ricorrente possedeva la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (ossia certificazione comprensiva ed assorbente della UNI EN ISO 9001:2000 richiesta dal bando).<br />	<br />
Il nuovo capitolato di gara veniva comunque gravato dalla Sirfin S.p.A, che a mezzo di motivi aggiunti deduceva la violazione, sotto vari profili, dei termini minimi per la formulazione delle offerte, ribadendo, al contempo, le contestazioni già mosse in ordine ai punti non oggetto di modifica.<br />	<br />
Lo stesso era altresì impugnato dalla Società Gestione Archivi s.r.l., la quale avendo interesse alla partecipazione alla gara così riapertasi, si doleva del mancato rispetto dei termini minimi per la formulazione dell’ offerta, asseritamente causati dal ritardo nella pubblicazione, sulla GUCE e sul profilo del committente, dell’avviso integrativo, nonché dall’omessa pubblicazione sulla GURI e sul Bollettino Ufficiale della Regione. Segnatamente, deduceva che, a fronte di una scadenza fissata al 19 maggio, la pubblicazione sul sito era avvenuta il 4 maggio e quella sulla GUCE solo l’11 maggio. In ordine ai contenuti del capitolato, censurava sotto vari profili a) le previsioni relative al possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 riferito all’immobile da adibire al deposito archivistico; b) i criteri di valutazione dell’offerta tecnica nella misura in cui gli stessi avevano preso a riferimento aspetti soggettivi strutturali, al più rilevanti in sede di ammissione alla gara dell’impresa; c) l’asserito sbilanciamento dei criteri di attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica; d) la irragionevole disparità di trattamento derivante dall’aver attribuito un punteggio aggiuntivo alla presenza, tra i dipendenti della società, di un “coordinatore in possesso del diploma di Archivistica e Paleografia rilasciato da Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”, rispetto a figure in possesso di titoli diversi che garantiscono pari competenza in relazione al servizio da svolgere; d) l’irragionevolezza della previsione sul fatturato pregresso, nella misura in cui risulta eccessivamente elevata in quanto computata sull’importo pluriennale e, soprattutto, ingiustificatamente restrittiva nella parte in cui riferisce il fatturato alle sole aziende sanitarie pubbliche o private, non considerando l’attività archivistica svolta in altri settori.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 16/06/2010, entrambe le cause sono state trattenute in decisione, avvisate sul punto le parti, ex art. 21, comma 10, legge TAR.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Afferendo entrambi i ricorsi alla medesima procedura concorsuale, ed avuto riguardo all’attuale stato della procedura, è utile ed opportuna una riunione degli stessi al fine di una trattazione congiunta.<br />	<br />
1. Quanto al ricorso 212 del 2010:<br />	<br />
Ha priorità logica l’esame dell’ultimo motivo di censura dedotto dalla Sirfin S.p.A. nel gravame principale e nei motivi aggiunti, poiché esso, riguardando la competenza ad indire la procedura concorsuale ed a svolgere le successive fasi sino all’aggiudicazione del contratto, qualora fondato, inficerebbe, in toto e non solo in parte, gli atti impugnati.<br />	<br />
Secondo la ricorrente, gli atti impugnati e l’intero procedimento di gara per cui è causa, sarebbero illegittimi per contrasto con la normativa regionale legislativa e regolamentare con la quale è stato imposto alle amministrazioni pubbliche regionali calabresi, tra cui le Aziende sanitarie, di avvalersi obbligatoriamente della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) per l’attività di preparazione, indizione ed aggiudicazione delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, acquisizioni di beni e forniture di servizi. Nel caso in esame, l’Amministrazione resistente avrebbe totalmente disatteso la richiamata normativa, prescindendo completamente dalla SUA e violando le competenze di quest’ultima nell’indizione della gara e nella predisposizione della lex specialis (bando e capitolato).<br />	<br />
L’amministrazione, in ordine al censurato profilo, si limita ad evidenziare l’insussistenza di interesse dell’impresa.<br />	<br />
La censura è fondata.<br />	<br />
Superata l’eccezione relativa al difetto di interesse &#8211; essendo evidente che quest’ultimo è ravvisabile anche in presenza di una mera utilità strumentale, consistente nella rimessa in discussione del rapporto controverso a seguito dell&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato &#8211; può esaminarsi, nel merito, la controversa questione della sussistenza, o meno, di una competenza, attuale ed esclusiva, della SUA.<br />	<br />
All’uopo è necessaria una preliminare ricognizione del quadro normativo di riferimento non disgiunta dall’esame dei connessi profili applicativi: la Stazione Unica Appaltante è istituita dalla Legge Regionale Calabria 7/12/2007 n.26 “con il compito di svolgere l’attività di preparazione, indizione e di aggiudicazione delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, acquisizioni di beni e forniture di servizi a favore della Regione Calabria e degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati nonché alle società miste a maggioranza regionale, per gli enti del servizio sanitario regionale, cui è fatto obbligo di ricorrere alla SUA nei modi e termini stabiliti dalla legge stessa” (Cfr. art. 1). In particolare nella legge è chiarito che i soggetti sopra indicati “si avvalgono obbligatoriamente della SUA per la predisposizione degli atti iniziali di tutte le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, fino all’aggiudicazione definitiva” (Cfr. art.4). L’art. 2 della fonte normativa citata, rinvia poi ad un successivo regolamento per gli aspetti di organizzazione della SUA nonché per la disciplina, nel dettaglio, dei compiti alla stessa già attribuiti dalla legge. <br />	<br />
Lo svolgimento dell’attribuzione regolamentare è avvenuto con regolamento n. 4 del 15/4/2009, il quale, nel ribadire l’obbligo per gli enti contemplati dalla legge di ricorrere alla SUA, ha previsto che lo stesso sia adempiuto a mezzo di formale atto di investitura da parte del funzionario preposto alla struttura, cui spetta la competenza relativa alla indizione della gara e l’individuazione dell&#8217;oggetto e degli elementi essenziali del contratto da stipulare, prescrivendo che, completate le procedure di aggiudicazione, la SUA rimetta copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all&#8217;ente committente, ai fini degli atti consequenziali (Cfr. art. 12).<br />	<br />
In ottemperanza a quanto previsto dall&#8217;art. 4, comma 2, della legge regionale, il regolamento ha infine previsto l’esonero dall’obbligo di trasferire alla SUA la gestione della procedura di affidamento dei contratti pubblici qualora l’importo lordo del contratto, iva ed oneri per la sicurezza inclusi, sia inferiore alle seguenti soglie: b) euro 150.000 (centocinquantamila) per contratti di lavori; c) euro 20.000 (ventimila) per contratti di servizi o di forniture; d) euro 20.000 (ventimila) per contratti misti di servizi e forniture; e) euro 75.000 (settantacinquemila) per contratti misti di lavori e servizi e/o forniture. (Cfr. art. 17)<br />	<br />
Il quadro normativo descritto non lascia dubbi circa l’attualità e la cogenza dell’obbligo, gravante (solo) sulle stazioni appaltanti espressamente indicate, di ricorrere alla SUA per la concreta gestione della procedura di gara, così sancendo una netta scissione tra soggetto titolare dell’opera o fruitore della prestazione, e soggetto titolare e responsabile di tutta la restante procedura finalizzata alla concreta individuazione del soggetto contraente. Ciò in forza di un meccanismo che la stessa legge definisce di delegazione.<br />	<br />
Lo spartiacque procedimentale è esattamente delineato dalla legge e dal regolamento: L’amministrazione titolare del “bisogno” delibera di contrattare individuando natura e caratteristiche della prestazione da dedurre in contratto, la SUA, sulla base delle indicazione della prima, predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori in modo da garantire la conclusione del procedimento a mezzo dell’aggiudicazione, indi, l’amministrazione provvede alla stipula del contratto con il contraente così individuato. <br />	<br />
La delegazione ex lege è poi affiancata da un regime di avvalimento facoltativo per tutte le stazioni appaltanti non espressamente incluse dal legislatore regionale fra quelle assoggettate all’obbligo, per le quali valgono, una volta esercitata l’opzione, le stesse regole procedurali.<br />	<br />
La vicenda, apparentemente lineare, è tuttavia resa più complessa, quanto meno sul versante implementativo, dall’art. 24 del regolamento regionale citato. Tale norma, nell’affermare l’immediata entrata in vigore di tutte le previsioni regolamentari (come detto, attuative delle previsioni legislative già in vigore), attribuisce al Direttore generale, quale garante della puntuale applicazione delle fonti citate, un potere definito come di “attuazione progressiva” dei compiti assegnati, “sia con riferimento all&#8217;ambito oggettivo dei contratti per i quali è previsto l&#8217;obbligo del ricorso alla SUA, sia con riferimento all&#8217;ambito dei soggetti obbligati”, all’uopo prevedendo che la “tempistica” dei compiti e delle attività che di volta in volta vengono messe a regime, e che coinvolgono obblighi per i soggetti obbligati, sia comunicata ai soggetti interessati con congruo anticipo, in ogni caso, prescrivendo che, nell&#8217;ambito nell&#8217;attivazione progressiva della SUA è data priorità alle procedure riguardanti forniture per gli enti del servizio sanitario regionale.<br />	<br />
Trattasi di un potere, quello attribuito al Direttore generale, che ha come oggetto diretto e concreto gli aspetti strutturali ed organizzativi del nuovo organismo pubblico e, quale oggetto mediato, la stessa efficacia delle norme che prevedono l’obbligo di “avvalimento” in capo alle stazioni appaltanti e la conseguente competenza esclusiva della SUA per le fasi della procedura concorsuale successive alla deliberazione a contrarre. Lo stesso finisce cioè per avere una valenza sostanzialmente normativa che, esulando dai profili organizzativi meramente interni, di fatto, consente il differimento temporale dell’obbligo già sorto ex lege. <br />	<br />
Trattandosi di potere amministrativo, sia pur contraddistinto da ampia discrezionalità, è evidente che esso non possa incidere sull’efficacia di una norma legislativa o regolamentare determinandone tempi e modalità di applicazione. La fonte normativa, in particolare regolamentare, può collegare determinati effetti all’emanazione di un atto amministrativo specifico od al compimento di un’attività da parte dell’amministrazione competente, ma non può affidare a quest’ultima poteri in ordine all’an o al quando della sua stessa efficacia, poiché, così disponendo, provocherebbe una inammissibile contaminazione tra il piano delle fonti e quello della cura concreta degli interessi, con manifesta violazione del principio legalità e di certezza del diritto (in sostanza, per sapere se la competenza si è trasferita o meno occorrerebbe compiere un’indagine, non nell’ambito delle fonti, ma tra gli atti amministrativi emessi dal direttore generale)<br />	<br />
Del resto, nella legge 7/12/2007 n.26 non si rinviene alcuna norma che consenta di attribuire al Direttore generale della SUA poteri normativi tesi all’ “attuazione progressiva” dell’organismo istituito, ed anzi, sono presenti norme che ad esso assegnano compiti organizzativi puntuali e determinati nel tempo (entro venti giorni dal suo insediamento adotta il regolamento di organizzazione delle Sezioni e della relativa dotazione organica, sottoponendolo all’approvazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni, definisce e rende operative le procedure e la documentazione formale per la attivazione del sistema qualità. Entro la stessa data definisce le linee fondamentali del sistema di attestazione…..- Cfr. art. 2 legge cit.).<br />	<br />
L’art. 24 del regolamento n. 4 del 15/4/2009 appare dunque in contrasto con le previsioni ed i principi dettati dalla legge regionale 7/12/2007 n.26 ed in particolare con i contenuti ed i limiti prefissati dall’art. 2 della stessa.<br />	<br />
Lo stesso, tuttavia, non è stato oggetto di formale impugnazione. Ciò lascerebbe comunque aperta la via della disapplicazione, ormai ammessa dalla giurisprudenza prevalente sulla base della natura sostanzialmente normativa del regolamento e sulla necessità, in caso di contrasto tra norme di rango diverso, di garantire il rispetto della gerarchia delle fonti accordando prevalenza a quella di rango superiore (Cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 1124 del 2006 e, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 02 marzo 2009, n. 1169).<br />	<br />
A ben vedere, però, la controversia può essere decisa in senso satisfattivo per il ricorrente anche prescindendo dalla disapplicazione della norma indicata. In presenza di norme legislative e regolamentari, vigenti ed efficaci, che attribuiscono la competenza esclusiva alla SUA, occorrerebbe almeno, al fine di sostenere la non attualità per le stazioni appaltanti dell’obbligo di avvalersi della SUA, che le prime allegassero e dimostrassero (dandone atto in sede di indizione della procedura concorsuale e comunque in sede contenziosa) che la SUA non è ancora “operativa” e che, dunque, in forza del citato art. 24 del regolamento regionale, non sono stati posti in essere dal Direttore generale i presupposti organizzativi e gestionali per l’efficacia della delegazione formalmente già disposta dalla legge 7/12/2007 n.26, valida e vigente. <br />	<br />
Anche a non voler attribuire alcuna valenza presuntiva al tempo trascorso dall’istituzione della SUA, infatti, il collegio, dovendo decidere sulla base delle norme vigenti e degli atti, se allegati, non può che ritenere sussistente ed attuale la competenza esclusiva della SUA, e ciò per due concorrenti ragioni: 1) la prima, già ampiamente trattata, attiene alla disciplina dettata dalle fonti normative che vengono in rilievo, le quali, essendo valide e vigenti, e non prevedendo alcun termine iniziale di efficacia, non lasciano dubbio circa la cogenza dell’obbligo di trasmissione degli atti alla SUA; 2) la seconda, concernente invece proprio il piano degli atti nella logica del regolamento, trae linfa dalle indicazioni contenute nelle premesse della determinazione di indizione della gara (n. 917 del 21 dicembre 2009) da parte della ASL di Locri, ove si legge: “A seguito di incontro operativo, in data 4 dicembre 2009, presso la direzione della SUA, si è pianificato di procedere in modalità disgiunta tra procedure di acquisto centralizzate, in cui la SUA procederà di volta in volta alla loro attivazione, e le procedure di acquisto singole per le quali occorre che l’Azienda Sanitaria n. 9 di Locri trasmetta quanto prima autonoma delibera di incarico unitamente agli elementi essenziali del contratto (capitolati d’oneri quantitativi, etc.)”. Dunque v’è conferma anche in atti che, per il fabbisogno di beni e servizi specifico (com’è nel caso in esame) l’ASL n. 9 avrebbe dovuto trasmettere la determinazione a contrarre alla SUA per l’espletamento della relativa procedura concorsuale. <br />	<br />
In conclusione, anche a voler dare applicazione all’art. 24 del regolamento cit. nella controversia in esame, dal tenore degli atti prodotti in giudizio emerge chiaramente che la SUA è concretamente operante e che già ordinariamente procede all’acquisto “centralizzato” di beni e servizi nonché, per quanto qui rileva, allo svolgimento delle procedure concorsuali finalizzate all’acquisto di specifici beni e servizi dei quali necessitano singole amministrazioni.<br />	<br />
Com’è noto, la fondatezza della censura di incompetenza determina unicamente la rimessione dell&#8217;affare all&#8217;autorità indicata come competente, in applicazione dell&#8217;art. 26, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, ed impedisce l&#8217;esame delle altre doglianze che finirebbe, altrimenti, per risolversi in un giudizio anticipato sui futuri provvedimenti dell&#8217;organo riconosciuto come competente ed in un vincolo anomalo sulla riedizione del potere.<br />	<br />
2. Quanto al ricorso n. 306 del 2010:<br />	<br />
La Societa&#8217; Gestione Archivi S.r.l. deduce la violazione dei termini e degli obblighi di pubblicazione previsti in relazione al bando di gara. In particolare evidenzia, non solo la totale omissione della pubblicazione sulla G.U.R.I. e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ma anche l’eccezionale ritardo con il quale è stata fornito avviso delle modifiche e della nuova scadenza, sul sito del committente e sulla GUCE: a fronte di una scadenza fissata al 19 maggio, la pubblicazione sul sito sarebbe avvenuta il 4 maggio e quella sulla GUCE solo l’11 maggio.<br />	<br />
La censura è fondata.<br />	<br />
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che quando l’amministrazione opera modifiche sostanziali del bando già pubblicato, l’avviso di parziale rettifica del bando di gara e la riapertura dei termini hanno il carattere di vera e propria rinnovazione della lex specialis, con conseguente obbligo del rispetto del termine minimo di cinquantadue giorni, fissato dall’articolo 70 del D.Lgs 163/06 per la ricezione delle offerte (Cfr., da ultimo, Consiglio Stato, sez. V, 25 agosto 2009, n. 5038; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 05 maggio 2008, n. 735).<br />	<br />
Parimenti fondato è l’ulteriore motivo di censura a mezzo del quale è richiesto l’annullamento del bando nella parte in cui lo stesso pretende, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso e la produzione di Certificato UNI EN ISO 14001 riferito all’immobile da adibire al deposito Archivistico.<br />	<br />
In tal senso, preso atto della funzione di tale standard internazionale, rivolto ad attestare un peculiare -e particolarmente elevato- livello di controllo dell&#8217;impatto ambientale delle attività svolte dai soggetti certificati, deve evidenziarsi come l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto de quo, riguardi servizi di archiviazione rispetto ai quali il profilo ambientale non appare così significativo da giustificare, nel bilanciamento fra interesse ad un elevata qualità della prestazione e favor partecipationes, una restrizione così elevata della platea dei possibili concorrenti (sul punto cfr. Corte di Giustizia n. 299 del 14 ottobre 2004; n. 210 del 14 dicembre 2004; n. 463 del 13 maggio 2003).<br />	<br />
La circostanza è avvalorata dall&#8217;art. 44 del d.lgs. n. 163 del 2006 il quale nel prevedere che le stazioni appaltanti possano richiedere l&#8217;indicazione delle misure di gestione ambientale che l&#8217;operatore potrà applicare durante l&#8217;esecuzione del contratto si sofferma a precisare che ciò è possibile &#8220;unicamente nei casi appropriati&#8221; previsti dall’emanando regolamento, ai sensi dell&#8217;art. 42, primo comma, lett. f, del medesimo testo (sul punto, di recente T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 06 ottobre 2009, n. 2247).<br />	<br />
Anche a voler ritenere che, in attesa del regolamento, la stazione appaltante possa richiedere specifiche attestazioni circa le misure di gestione ambientale che l&#8217;operatore potrà applicare, è indubbio che la richiesta deve essere appropriata e che della appropriatezza deve essere data adeguata giustificazione, il che nella specie non è avvenuto.<br />	<br />
Avuto riguardo a quanto già deciso, l’esame delle rimanenti censure appare ultroneo.<br />	<br />
In conclusione, entrambi i ricorsi meritano di essere accolti e, gli atti impugnati, conseguentemente annullati.<br />	<br />
3. Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda contenziosa ed alla sua evoluzione, si ravvisano giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese del giudizio, salvo che per le spese relative al contributo unificato che si pongono a carico dell’amministrazione, come per legge.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – definitivamente pronunciando su entrambi i ricorsi in epigrafe indicati, li accoglie e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16/06/2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Ettore Leotta, Presidente<br />	<br />
Salvatore Gatto Costantino, Referendario<br />	<br />
Giulio Veltri, Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/07/2010</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2010 n.2982</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-2-7-2010-n-2982/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. F.F. Goso – Rel. Graziano Marietta (avv.ti Delzanno, Pittalunga) c. Regione Piemonte ( avv. Chesta) e Comune di San Pietro Mosezzo sull&#8217;inammissibilità di una modifica ex officio apportata dalla Regione in sede di approvazione del PRG alla destinazione d&#8217;uso di un&#8217;area 1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-2-7-2010-n-2982/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2010 n.2982</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. F.F.</i> Goso –<i> Rel.</i> Graziano<br /> Marietta (avv.ti Delzanno, Pittalunga) c.<br /> Regione Piemonte ( avv. Chesta) e Comune di San Pietro Mosezzo</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità di una modifica ex officio apportata dalla Regione in sede di approvazione del PRG alla destinazione d&#8217;uso di un&#8217;area</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. –  Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Modifiche regionali d’ufficio – Mutamento destinazione area – Esclusione.	</p>
<p>2. –  Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Modifiche regionali d’ufficio – Per adeguare PRG al P.A.I.  – Esclusione. 	</p>
<p>3. &#8211;   Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Modifiche regionali d’ufficio – Immediata operatività – Stralcio disposizioni – Significato diverso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La Regione, ai sensi dell’art. 15 comma 15 LR Piemonte n. 56/77 nell’apportare modifiche d’ufficio ad un piano regolatore, non può incidere sulle destinazioni di area che sono di competenza dei Comuni.	</p>
<p>2. – Posto che il P.A.I. non è una legge e che l’art. 15 comma 15 LR Piemonte n. 56/77 consente l’intervento correttivo della Regione per adeguare il piano regolatore alle prescrizioni di legge, non è ammissibile un intervento ex officio per l’adeguamento al P.A.I.	</p>
<p>3. – Con le modifiche ex officio la Regione introduce delle variazioni imperative ed immediatamente efficaci, mentre con lo stralcio di alcune parti, la Regione provvede al loro rinvio al Comune per una nuova riflessione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 2/7/2010 n.15811</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-2-7-2010-n-15811/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-2-7-2010-n-15811/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 2/7/2010 n.15811</a></p>
<p>Pres. Elefante, Est. Giusti Ric. Russo; sul diritto alla rimessione in termini, anche in assenza di istanza di parte, nell&#8217;ipotesi di ricorso in cassazione divenuto inammissibile o improcedibile a causa di un mutamento di orientamento interpretativo sulle forme ed i termini da rispettare Processo civile – Ricorso in Cassazione –</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-2-7-2010-n-15811/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 2/7/2010 n.15811</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Elefante, <i>Est.</i> Giusti<br /> Ric. Russo;</span></p>
<hr />
<p>sul diritto alla rimessione in termini, anche in assenza di istanza di parte, nell&#8217;ipotesi di ricorso in cassazione divenuto inammissibile o improcedibile a causa di un mutamento di orientamento interpretativo sulle forme ed i termini da rispettare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo civile – Ricorso in Cassazione – Mutamento di orientamento interpretativo – Errore scusabile – Sussiste – Conseguenze – Rimessione in termini – Istanza di parte – Necessità – Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l&#8217;errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell&#8217;impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell&#8217;atto di impugnazione, discenda dall&#8217;overrullng; il mezzo tecnico per ovviare all&#8217;errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall&#8217;art. 184 bis c.p.c., (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell&#8217;istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />	<br />
<I>SEZIONE II CIVILE<br />	<br />
</I></b>…<b></p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
<b></b></b>Ritenuto che <b><B>R.G.</B></b> ha proposto ricorso per cassazione avverso l&#8217;ordinanza in data 13 maggio 2009 del Tribunale di Cosenza, 2^ sezione penale, con cui è stata dichiarata inammissibile l&#8217;opposizione dal medesimo proposta, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avverso il decreto di liquidazione di un acconto sul compenso ad esso riconosciuto quale amministratore giudiziario di un compendio immobiliare sequestrato nell&#8217;ambito di un procedimento di prevenzione;</p>
<p>che il ricorso per cassazione è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo il 27 maggio 2009;</p>
<p>che il ricorso è affidato ad un motivo, il quale &#8211; privo del conclusivo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., (ratione temporis applicabile) &#8211; denuncia violazione di legge.</p>
<p>Considerato che l&#8217;orientamento largamente prevalente della giurisprudenza di questa Corte al momento della introduzione del presente ricorso per cassazione &#8211; formatosi sia nel vigore della L. 3 luglio 1980, n. 319, art. 11, (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell&#8217;autorità giudiziaria) e della L. 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), che dopo l&#8217;entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 &#8211; era basato sulla natura secondaria e collaterale del procedimento di opposizione rispetto a quello principale nel quale è emesso il provvedimento di liquidazione, con la conseguenza che, se la liquidazione era effettuata dal pubblico ministero o dal giudice penale, l&#8217;opposizione doveva essere trattata in sede penale ed il ricorso per cassazione proposto nelle forme e secondo i termini del rito penale, mentre se la liquidazione era fatta dal giudice civile l&#8217;opposizione doveva essere proposta in sede civile e decisa con provvedimento suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile (Cass., sez. un. pen., 26 maggio 1989 &#8211; 11 luglio 1989, Medea; Cass., sez. un. pen., 24 novembre 1999 &#8211; 6 dicembre 1999, Di Dona; Cass., sez. un. civ., 14 giugno 2000, n. 434; Cass., sez. 2^ civ., 25 maggio 2001, n. 7136; Cass., Sez. 2^ civ., 26 novembre 2001, n. 14934; Cass., Sez. 1^ civ., 15 novembre 2003, n. 15377; Cass., Sez. 3^ civ., 28 febbraio 2008, n. 5301; Cass., sez. 4^ pen., 17 febbraio 2009 &#8211; 7 aprile 2009, Caminiti);</p>
<p>che, successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell&#8217;opposizione, hanno stabilito che qualora l&#8217;ordinanza che decide l&#8217;opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell&#8217;onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l&#8217;eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull&#8217;opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;</p>
<p>che l&#8217;applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell&#8217;impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, in conformità dell&#8217;orientamento allora dominante nella giurisprudenza di questa Corte;</p>
<p>che, visto dalla parte di chi ha già fatto ricorso al giudice di cassazione, l&#8217;overruling si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e in una somministrazione all&#8217;arbitro del potere-dovere di giudicare dell&#8217;atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione dell&#8217;atto di impugnazione;</p>
<p>che allorchè si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un&#8217;interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall&#8217;overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell&#8217;errore in cui essa è incorsa;</p>
<p>che in questa direzione orienta il principio costituzionale del &#8220;giusto processo&#8221;, la cui portata non si esaurisce in una mera sommatoria delle garanzie strutturali formalmente enumerate nell&#8217;art. 111 Cost., comma 2, (contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo ed imparziale, durata ragionevole di ogni processo), ma rappresenta una sintesi qualitativa di esse (nel loro coordinamento reciproco e nel collegamento con le garanzie del diritto di azione e di difesa), la quale risente dell'&#8221;effetto espansivo&#8221; dell&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009, punto 8 del Considerato in diritto);</p>
<p>che il Collegio ritiene contrario alla garanzia di effettività dei mezzi di azione o di difesa e delle forme di tutela &#8211; la quale è componente del principio del giusto processo &#8211; che rimanga priva della possibilità di accedere alla corte di cassazione e di vedere celebrato un giudizio che conduca ad una decisione sul merito delle questioni di diritto veicolate dall&#8217;impugnazione, la parte che quella tutela abbia perseguito con un&#8217;iniziativa processuale conforme alla legge del tempo &#8211; nel reale significato da questa assunto nella dinamica operativa per effetto dell&#8217;attività &#8220;concretizzatrice&#8221; della giurisprudenza di legittimità -, ma divenuta inidonea per effetto del mutamento di indirizzo giurisprudenziale;</p>
<p>che il mezzo tecnico per dare protezione alle aspettative della parte che abbia confezionato il ricorso per cassazione confidando sulle regole processuali suggerite da un costante orientamento giurisprudenziale, poi superato da un revlrement, è rappresentato dall&#8217;istituto della rimessione in termini;</p>
<p>che viene in rilievo l&#8217;art. 184 bis c.p.c., introdotto con la L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 19, e successivamente modificato dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 6, convertito dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534;</p>
<p>che l&#8217;art. 184 bis c.p.c., è la disposizione ratione temporis applicabile : esso è stato bensì abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 3, (ed al suo posto è stato aggiunto, dall&#8217;art. 45, comma 19, della medesima legge, un ulteriore comma all&#8217;art. 153 c.p.c.), ma l&#8217;abrogazione ha effetto per i soli giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, (art. 58, comma 1), mentre nella specie la litispendenza è anteriore al 4 luglio 2009;</p>
<p>che il Collegio non condivide l&#8217;orientamento secondo cui l&#8217;art. 184 bis c.p.c., per sua collocazione sotto la rubrica della &#8220;trattazione della causa&#8221; e per il riferimento al &#8220;giudice istruttore&#8221;, non sarebbe invocabile per le &#8220;situazioni esterne&#8221; allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie all&#8217;introduzione di quello di cassazione ed alla sua prosecuzione (tra le tante, Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2000, n. 5778; Cass., Sez. 2^, 11 luglio 2000, n. 9178; Cass., Sez. 3^, 14 marzo 2006, n. 5474; Cass., Sez. 1^, 7 febbraio 2008, n. 2946);</p>
<p>che detto indirizzo &#8211; benchè tralaticiamente ribadito, anche di recente, in alcune pronunce di questa Corte (v., ad esempio, Cass., Sez. lav., 23 febbraio 2010, n. 4356) &#8211; non è in linea con le aperture presenti nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (14 gennaio 2008, n. 627; 4 febbraio 2008, n. 2520), la quale, raccogliendo gli auspici della dottrina, ha messo in luce come la lettura restrittiva non tiene conto nè delle innovazioni apportate all&#8217;art. 184 bis c.p.c., dalla novella del 1995 &#8220;con la soppressione del riferimento alle sole decadenze previste negli artt. 183 e 184 c.p.c.&#8221;, nè delle &#8220;esigenze di certezza ed effettività delle garanzie difensive nel processo civile&#8221;, nè del &#8220;difetto di situazioni di incompatibilità tra la norma in questione e le peculiarità del giudizio di cassazione&#8221;, ed è pervenuta alla conclusione secondo cui &#8220;la regola della improrogabilità dei termini perentori posta dall&#8217;art. 153 c.p.c., non può costituire ostacolo al ripristino del contraddittorio quante volte la parte si vedrebbe dichiarare decaduta dall&#8217;impugnazione, pur avendo ritualmente e tempestivamente esercitato il relativo potere, per un fatto incolpevole che si collochi del tutto al di fuori della sua sfera di controllo e che avrebbe, altrimenti, un effetto lesivo del suo diritto di difesa&#8221;;</p>
<p>che in direzione del riconoscimento della rimessione in termini in relazione al potere di impugnare la giurisprudenza delle Sezioni Unite si era già orientata con l&#8217;ordinanza 21 gennaio 2005, n. 1233, la quale &#8211; nello statuire che qualora la notificazione del ricorso per cassazione diretta ad integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c., non si sia perfezionata per la morte del destinatario, di cui la parte venga informata soltanto attraverso la relazione di notifica, si deve assegnare un ulteriore termine perentorio per rinnovare la notificazione &#8211; ha affermato (sulla scia della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale) che un effetto di decadenza non può discendere da un fatto estraneo alla sfera di disponibilità della parte, così inaugurando una linea che valorizza la tecnica di assumere i precetti costituzionali quali &#8220;fonte diretta di regolamentazione dei rapporti giuridici&#8221; (Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15783) al fine di non addebitare alla parte incolpevole le conseguenze di atti e circostanze del procedimento che siano di ostacolo all&#8217;esercizio di poteri processuali esterni;</p>
<p>che &#8211; assodato che la rimessione in. termini è riferibile anche al potere di impugnare per cassazione e che questa estensione, oltre ad essere coerente con la portata dell&#8217;art. 184 bis (che è quella di rappresentare una valvola di sicurezza rivolta a porre rimedio a tutte le ipotesi in cui sia intervenuta una decadenza a causa di un impedimento non imputabile), rinviene la propria ragione giustificatrice nell&#8217;impegno costituzionale di garantire l&#8217;effettività del contraddittorio e dei mezzi di azione e di difesa nel processo &#8211; si tratta di stabilire se è di ostacolo alla applicazione, nella specie, del rimedio restitutorio la circostanza che la parte ricorrente (non presente all&#8217;udienza di discussione e notiziata della sua celebrazione con avviso notificato in cancelleria) non abbia avanzato una apposita istanza in tal senso;</p>
<p>che il Collegio ritiene che al quesito debba darsi risposta negativa;</p>
<p>che nell&#8217;art. 184 bis c.p.c., la necessità di una apposita istanza di parte indirizzata al giudice è strettamente legata all&#8217;onere della parte interessata di allegare, con essa, i fatti che hanno determinato la decadenza e di offrire la prova della loro non imputabilità: l&#8217;istanza di rimessione, in altri termini, si giustifica con la necessità che la parte profili i fatti che integrano il presupposto della causa non imputabile, dimostrando che la decadenza è dipesa da un impedimento non evitabile con il grado di diligenza a cui essa, il suo rappresentante processuale o il suo difensore sono rispettivamente tenuti;</p>
<p>che la vicenda all&#8217;esame del Collegio presenta alcune particolarità: (a) la parte ha compiuto, entro il termine di decadenza (stabilito dal codice di procedura penale), un&#8217;attività processuale la quale, pur se carente rispetto allo schema legale previsto dal codice di rito civile, manifesta la non acquiescenza al provvedimento impugnato; (b) la causa non imputabile si riconnette, non ad uno stato di materiale impedimento rientrante nell&#8217;onere di allegazione e di dimostrazione ad opera della parte interessata, ma alla scelta difensiva dipendente da indicazioni sul rito da seguire provenienti dalla consolidata giurisprudenza del tempo del promosso ricorso, solo ex post rivelatesi non più attendibili;</p>
<p>che, in una situazione siffatta, nella quale l&#8217;affidamento creato dalla giurisprudenza costituisce chiara ed evidente spiegazione e giustificazione della condotta processuale della parte, la causa non imputabile è determinata e, al contempo, conosciuta dallo stesso arbitro; sicchè l&#8217;art. 184 bis c.p.c., viene in considerazione, non già come regola di dettaglio pensata per le inattività derivanti dagli impedimenti, tipici, di natura materiale ed oggettiva, ma nella sua portata di precipitato normativo espressione di un principio generale di superiore giustizia &#8211; coessenziale alla garanzia costituzionale dell&#8217;effettività della tutela processuale &#8211; che vede nel rimedio resti tu torio il mezzo rivolto a non far sopportare alla parte, quando ad essa non possa farsi risalire alcuna colpa, le gravi conseguenze di un errore nella proposizione dell&#8217;impugnazione indotto dalla stessa giurisprudenza di cassazione;</p>
<p>che, del resto, significativa in questa direzione è l&#8217;esperienza dell&#8217;errore scusabile nel processo amministrativo (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 36; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 34), nella quale la giurisprudenza del Consiglio di stato (Ad. plen., 19 aprile 1996, n. 2; Sez. 6^, 20 gennaio 2000, n. 257; Sez. 4^, 29 luglio 2003, n. 4352; Sez. 5^, 28 maggio 2004, n. 3451) esclude che l&#8217;assenza della domanda della parte interessata sia di ostacolo alla concessione del rimedio;</p>
<p>che, conclusivamente, deve essere affermato il seguente principio di diritto: &#8220;Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l&#8217;errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell&#8217;impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell&#8217;atto di impugnazione, discenda dall&#8217;overrullng; il mezzo tecnico per ovviare all&#8217;errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall&#8217;art. 184 bis c.p.c., (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell&#8217;istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili&#8221;;</p>
<p>che, pertanto, in applicazione dell&#8217;enunciato principio, la parte va, d&#8217;ufficio, rimessa in termini, secondo quanto specificato in dispositivo.</p>
<p><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>La Corte assegna, alla parte ricorrente:</p>
<p>(a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile;</p>
<p>(b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-2-7-2010-n-15811/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 2/7/2010 n.15811</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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