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	<title>2/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2007 n.6416</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-7-2007-n-6416/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-7-2007-n-6416/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2007 n.6416</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. P. Severini GIELLE (Avv. Anna Lillo) c. A.S.L NAPOLI 1, (avv. Massimo Gentile) e FIRE CONTROLL s. r. l., (avv. Salvatore Della Corte) sulla idoneità della presenza dei rappresentanti delle ditte concorrenti nelle sedute di gara, ad integrare gli estremi della piena conoscenza degli atti adottati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-7-2007-n-6416/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2007 n.6416</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-7-2007-n-6416/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2007 n.6416</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. P. Severini<br /> GIELLE  (Avv. Anna Lillo) c.  A.S.L NAPOLI 1, (avv. Massimo Gentile) e FIRE CONTROLL s. r. l., (avv. Salvatore Della Corte)</span></p>
<hr />
<p>sulla idoneità della presenza dei rappresentanti delle ditte concorrenti nelle sedute di gara, ad integrare gli estremi della piena conoscenza degli atti adottati durante le sedute</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Impugnazione degli atti di gara – Termine – Presenza dei rappresentanti delle ditte alle sedute di gara &#8211; Non integra gli estremi della piena conoscenza degli atti adottati durante le sedute medesime – Termine per proporre il ricorso – Decorrenza dall’aggiudicazione definitiva.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Puntualizzazione dei criteri generali di valutazione enucleati in sede di bando per la valutazione delle offerte &#8211; Avvenuta in un momento posteriore all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche – Illegittimità.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Annullamento della gara in sede giurisdizionale – Risarcimento del danno – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La presenza di rappresentanti delle ditte concorrenti alle sedute di gara non integra gli estremi della piena conoscenza degli atti adottati durante le sedute medesime ai fini della decorrenza del termine di decadenza stabilito dalla legge per l’impugnazione delle relative determinazioni assunte dall’organo di gara e dell’atto finale del subprocedimento di valutazione delle offerte dei concorrenti, tenuto anche conto che, in materia di aggiudicazione di un contratto della p. a., il termine per ricorrere non decorre dall’aggiudicazione provvisoria, ma dall’aggiudicazione definitiva, dal momento che la prima comporta soltanto effetti prodromici, per cui ne consegue che in occasione dell’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva possono essere fatti valere anche vizi propri di quella provvisoria (1).<br />
2. L’introduzione di elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali di valutazione enucleati in sede di bando non può ritenersi corretta ove avvenuta in un momento posteriore all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche. La loro conoscenza costituisce, infatti, elemento potenzialmente deviante in quanto mette in condizione la Commissione di plasmare i criteri o parametri specificativi adattandoli ai caratteri specifici delle offerte, conosciute o conoscibili, sì da sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una o più imprese. (2)</p>
<p>3. Ove a seguito dell’impugnazione degli atti di gara e contestuale domanda di risarcimento del danno subito, venga disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, con conseguente rinnovazione della gara, l’annullamento dell’aggiudicazione ha in sé il connotato del risarcimento in forma specifica, considerato che l’interesse strumentale è volto ad ottenere la ripetizione della procedura</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. T. A. R. Marche Ancona, 15 marzo 2005, n. 241; T. A. R. Campania Napoli, sez. I, 07 febbraio 2005, n. 838.</p>
<p>(2) Cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 31 gennaio 2005, n. 575; Consiglio Stato, sez. V, 4 febbraio 2003, n. 533; T.A.R. Molise, 12 marzo 2002, n. 184; C. di S., V, 19.04.05, n. 1791.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
DELLA CAMPANIA – NAPOLI <br />
PRIMA SEZIONE </B></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
dott. ANTONIO GUIDA        &#8211;                  Presidente <br />
dott. FABIO DONADONO      &#8211;                Consigliere<br />
dott. PAOLO SEVERINI          &#8211;               Primo Ref., rel. ed est.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 981/2007 R. G., proposto da: </p>
<p>&#8211; <b>GIELLE di LUIGI GALANTUCCI</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Lillo, con domicilio eletto in Napoli alla via Camaldolilli n. 120, presso l’avv. Maurizio Migiarra; </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; <B>A.S.L NAPOLI 1</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Gentile, con domicilio eletto in Napoli alla via Andrea d’Isernia n. 8, presso lo studio del difensore;</p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; <b>FIRE CONTROLL s. r. l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Della Corte, con domicilio eletto in Napoli alla via Vittorio Veneto n. 288/A, presso lo studio del difensore;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	delle operazioni di gara poste in essere in esecuzione della procedura aperta nei modi del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del d. l.vo n. 157/1995, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 23, comma 1, lett. b) dello stesso decreto, indetta dall’A. S. L. Napoli 1 con deliberazione del Direttore Generale n. 2720 del 20 novembre 2003, non conosciuta, e del bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 28 aprile 2004, n. 71113, per l’appalto triennale del servizio di verifica, controllo  e manutenzione degli impianti antincendio ed idranti, <i>sprinklers</i>, gas, di rilevazione incendi e di estinzione mobile, smaltimento <i>halons</i>, consulenza tecnica, corsi di formazione e addestramento del personale addetto all’emergenza squadre antincendio delle strutture ospedaliere e distrettuali della A. S. L. Napoli 1;<br />	<br />
&#8211;	delle deliberazioni del Direttore Generale n. 825 del 22 giugno 2004 e n. 1111 del 15 dicembre 2005, recanti rispettivamente la nomina della Commissione esaminatrice e la sostituzione del Presidente della Commissione Esaminatrice, non conosciute; <br />	<br />
&#8211;	<i>in parte qua</i>, e nei limiti dell’interesse, del primo verbale redatto dalla Commissione di gara nella seduta del 6 febbraio 2006, durante la quale s’è insediata la Commissione esaminatrice per l’affidamento dell’appalto ed ha ammesso a partecipare la ditta Fire Controll s.a.s. e la Gielle di Luigi Galantucci, sono stati aperti i plichi contenenti rispettivamente per ciascuna partecipante i documenti (plico n. 1 – Documentazione Amministrativa) e l’offerta tecnica (plico n. 2 – Progetto Tecnico); <br />	<br />
&#8211;	<i>in parte qua</i>, e nei limiti dell’interesse, del secondo verbale redatto dalla Commissione di gara, nella seduta del 15 marzo 2006, nel corso della quale è stata esaminata l’offerta tecnica della Gielle di Luigi Galantucci; <br />	<br />
&#8211;	del terzo verbale redatto nella seduta del 16 marzo 2006, durante la quale la Commissione esaminatrice ha esaminato l’offerta tecnica della Fire Controll s.a.s.; <br />	<br />
&#8211;	<i>in parte qua</i>, e nei limiti dell’interesse, del quarto verbale redatto nell’ultima seduta del 29 maggio 2006, durante la quale la Commissione esaminatrice ha proceduto: &#8211; a stabilire i parametri di valutazione e l’operazione matematica per l’attribuzione del punteggio (50 punti previsti in capitolato speciale) alle offerte tecniche in precedenza esaminate; &#8211; a valutare, facendo applicazione dei criteri individuati, le offerte tecniche delle due concorrenti, riconoscendo alla Fire Controll il punteggio di 50 punti ed alla Gielle un punteggio proporzionalmente inferiore, pari a 17 punti; &#8211; alla apertura dei plichi contenenti le offerte economiche ed valutarle facendo applicazione dei criteri, già individuati nel capitolato speciale, riconoscendo il punteggio di 21,62 alla Fire Controll, per aver offerto il prezzo complessivo di 1.368.500 oltre IVA, ed il punteggio di 50 punti alla Gielle, per aver offerto il prezzo complessivo di 591.500, oltre IVA; &#8211; a redigere la graduatoria, proponendo l’aggiudicazione in favore della Fire Controll; <br />	<br />
&#8211;	in via derivata ed autonoma, della deliberazione n. 1011 del 7 novembre 2006, adottata dal Direttore Generale dell’A. S. L. Napoli 1, conosciuta per estremi a seguito della pubblicazione avvenuta il 9 dicembre 2006, sul “Sole 24 Ore” e poi ricevuta in copia &#8211; fax il 31 gennaio 2007, con cui si dà atto che la predetta gara è stata aggiudicata alla Fire Controll, con sede in Casoria (NA) alla via Bonito lotto n. 1, con il punteggio di 71,62 e per un importo di € 1.368.500 oltre IVA, ed eventualmente, ove esistente, del contratto, sottoscritto tra le parti in esecuzione dei citati atti; <br />	<br />
&#8211;	in via derivata e nei limiti dell’interesse, della deliberazione del Direttore Generale dell’A. S. L. Napoli 1, n. 1034 del 24 novembre 2006, nella parte in cui dispone l’affidamento dei lavori urgenti nelle strutture sanitarie individuate; <br />	<br />
&#8211;	d’ogni altro atto della procedura della gara d’appalto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo della posizione giuridica della società ricorrente, ancorché non conosciuto; 																																																																																												</p>
<p align=center>
nonché per l’accertamento  </p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	del diritto, in capo alla società ricorrente, seconda classificata, ad ottenere l’aggiudicazione della gara <i>de qua</i>, tenuto conto che l’aggiudicataria dev’essere esclusa in quanto nelle more della gara ha subito modificazioni soggettive che rilevano e comunque del diritto della ricorrente alla rinnovazione della gara e per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o per la caducazione del contratto, eventualmente stipulato tra l’A. S. L. Napoli 1 e l’attuale società aggiudicataria, ovvero in subordine per l’annullamento del medesimo; </p>
<p>Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione; <br />
Visto il ricorso incidentale della Fire Controll s.a.s.; <br />
Viste le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;   <br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito, all’udienza del 6 giugno 2007, il relatore, Primo Ref. Paolo Severini; <br />
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.</p>
<p align=center>
<b>FATTO </p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con il ricorso in esame, la ditta Gielle di Luigi Galantucci, premesso d’aver presentato offerta per partecipare alla gara specificata in epigrafe, indetta dall’A. S. L. Napoli 1, unitamente all’altra concorrente, Fire Controll <i>s.a.s.</i>; che la gara aveva avuto una “interminabile fase di gestazione” (indetta nel 2003 – bando pubblicato nel 2004 – aggiudicata nel novembre 2006, in favore della Fire Controll <i>s.r.l.</i>), durante la quale il servizio era stato espletato, in regime di proroga, dalla stessa Fire Controll, in qualità di affidataria del precedente servizio; che la Commissione di gara, poiché, a fronte di un punteggio massimo di 50 punti previsto, nel capitolato speciale, per l’offerta tecnica, faceva difetto l’individuazione di parametri di valutazione per la sua attribuzione, aveva proceduto a determinarli in corso di gara; che, all’esito delle valutazioni svolte per le componenti tecnica ed economica dell’offerta, era risultata aggiudicataria la controinteressata Fire Controll; che era rimasta senza esito una richiesta, rivolta alla stazione appaltante, perché riesaminasse gli esiti di gara; tanto premesso, ha impugnato gli atti, specificati in epigrafe, avverso cui ha articolato le seguenti censure in diritto: <br />
&#8211; <i>1) Violazione e falsa applicazione delle norme di gara e del principio della par condicio; violazione e falsa applicazione del d. l.vo 157/95; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione</i>: l’aggiudicataria Fire Controll aveva pres<br />
&#8211; 2<i>) Violazione delle disposizioni contenute nel d. l.vo 157/95, nelle Direttive Comunitarie, nel bando di gara e nel capitolato speciale; violazione del principio della continuità, della concentrazione e della celerità delle operazioni concorsuali; ec<br />
&#8211; <i>3) Violazione e malgoverno delle disposizioni contenute nel d. l.vo 157/95 e nelle Direttive Comunitarie in materia di appalti pubblici di servizi; violazione e malgoverno delle regole imposte dal bando di gara; violazione e malgoverno degli artt. 9Dopo l’esposizione delle censure, la ricorrente ha chiesto anche d’essere risarcita del danno, subito per il ritardo nell’affidamento del servizio in suo favore.<br />
L’A. S. L. Napoli 1 s’è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso, per tardiva impugnazione degli atti di gara da parte della Gielle, due dei cui rappresentanti erano presenti alla seduta della Commissione del 29.05.06, nel corso della quale era deliberata l’aggiudicazione provvisoria; nel merito, ha concluso per l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.<br />
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Fire Controll, producendo memoria difensiva e depositando ricorso incidentale; nella memoria, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, atteso il valore pregiudiziale delle censure, sollevate con il ricorso incidentale e, inoltre, l’irricevibilità del ricorso per tardività, in considerazione della stessa circostanza, esposta dalla difesa dell’Amministrazione (presenza dei rappresentati della Gielle alla seduta della Commissione del 29.05.06); quanto al merito, del pari ha concluso per l’infondatezza dell’avverso gravame; nel ricorso incidentale, ha invece dedotto “l’illegittima ammissione della Gielle alla procedura di gara”, in considerazione delle seguenti ragioni di diritto: <br />
&#8211;	<i>1) Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara; violazione del principio della par condicio competitorum; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea ponderazione della fattispecie concreta; contraddittorietà; ingiustizia manifesta</i>: la stazione appaltante non aveva disposto l’esclusione dalla procedura di gara della Gielle, “pur avendo riscontrato la non rispondenza dell’offerta tecnica prodotta dalla medesima rispetto alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto” (come si poteva ricavare dall’esame del verbale, relativo alla seduta del 15.03.06); <br />	<br />
&#8211;	<i>2) Violazione della lex specialis; violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali; eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed errata ponderazione della fattispecie concreta: </i>la Gielle doveva inoltre essere esclusa dalla gara, per il mancato possesso del requisito di cui al punto 8, n. 4, del bando di gara; <br />	<br />
&#8211;	<i>3) Violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed errata ponderazione della fattispecie concreta; illogicità: </i>era censurata, infine, l’assoluta inattendibilità dell’offerta economica prodotta dalla ricorrente, che presentava un ribasso del 56,56% sull’importo stimato per la manutenzione ordinaria e del 65% sugli importi stimati per la manutenzione straordinaria e per i listini delle forniture; anche tale circostanza avrebbe dovuto condurre, secondo la controinteressata, all’esclusione della Gielle dalla procedura concorsuale.<br />	<br />
In data 21.03.07 la ricorrente ha depositato memoria, in cui ha eccepito l’irricevibilità del ricorso incidentale di controparte, per mancato deposito del medesimo nel termine dimezzato di giorni cinque; ha evidenziato inoltre come, essendo Gielle e Fire Controll le uniche partecipanti alla gara, il ricorso principale dovesse essere esaminato con priorità rispetto a quello incidentale; quanto al merito, ha sostenuto, in ogni caso, l’infondatezza del gravame incidentale in questione.         <br />
Con ordinanza, emessa all’esito della camera di consiglio del 21 marzo 2007, la Sezione, ritenuta l’opportunità di decidere il ricorso nel merito, ha fissato, per la relativa trattazione, l’udienza pubblica del 6 giugno 2007.<br />
Ha fatto seguito la produzione di memorie difensive riepilogative, sia da parte della ricorrente, che ha controdedotto rispetto all’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalle controparti, sia della controinteressata (che ha replicato all’analoga eccezione svolta dalla Gielle), sia infine della stazione appaltante; all’udienza del 6 giugno 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Preliminarmente s’osserva che, nella specie, le ditte concorrenti all’aggiudicazione dell’appalto erano soltanto due; ne consegue che va esaminato per primo il ricorso proposto dalla ditta Gielle, anziché il gravame incidentale di controparte.<br />
Tanto, sulla scorta dell’orientamento della giurisprudenza, da ultimo espresso nella seguente massima: “<i>L’esame del ricorso incidentale non ha priorità logico – giuridica rispetto all’esame del ricorso principale nel caso in cui alla gara abbiano partecipato solo due concorrenti;</i> in tal caso, infatti, ove il ricorso incidentale risultasse fondato, residuerebbe comunque l’interesse (strumentale) della ricorrente alla declaratoria della illegittimità della ammissione e/o dell’offerta della controinteressata, con la conseguenza che il risultato dell’eventuale accoglimento sia del ricorso principale che del ricorso incidentale sarebbe comunque, in difetto di un terzo graduato cui affidare il servizio, la rinnovazione della procedura” (T. A. R. Lazio Latina, 19 gennaio 2007, n. 45); in senso analogo, si legga anche T. A. R. Sicilia Palermo, sez. III, 18 gennaio 2006, n. 132: “<i>Nel caso in cui alla gara per l’affidamento di un appalto pubblico partecipino due soli concorrenti ovvero, dopo l’esclusione degli altri partecipanti, rimangano in gara due sole imprese, non v&#8217;è alcuna necessità che il Tribunale esamini per primo il ricorso incidentale,</i> giacché, quand&#8217;anche quest&#8217;ultimo fosse accolto, residuerebbe comunque l’interesse strumentale, da parte del ricorrente principale, a vedere esaminati, ed eventualmente accolti, i propri motivi di ricorso, onde ottenere l’esclusione dalla gara dell&#8217;aggiudicatario – ricorrente incidentale e, quindi, l’annullamento dell&#8217;aggiudicazione pronunziata in favore del medesimo, in vista della ripetizione della stessa gara da parte dell’amministrazione, alla quale entrambi i ricorrenti potrebbero nuovamente partecipare”.<br />
Ciò posto, prima di passare all’esame del ricorso principale, occorre delibare l’eccezione di tardività del ricorso medesimo, sollevata dalla difesa sia dell’Amministrazione, sia della controinteressata Fire Controll.<br />
La stessa, peraltro, non merita accoglimento, in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza in materia: “La presenza di rappresentanti delle ditte concorrenti alle sedute di gara non integra gli estremi della piena conoscenza degli atti adottati durante le sedute medesime ai fini della decorrenza del termine di decadenza stabilito dalla legge per l’impugnazione delle relative determinazioni assunte dall’organo di gara e dell’atto finale del subprocedimento di valutazione delle offerte dei concorrenti, tenuto anche conto che, in materia di aggiudicazione di un contratto della p. a., il termine per ricorrere non decorre dall’aggiudicazione provvisoria, ma dall’aggiudicazione definitiva, dal momento che la prima comporta soltanto effetti prodromici, per cui ne consegue che in occasione dell’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva possono essere fatti valere anche vizi propri di quella provvisoria” (T. A. R. Marche Ancona, 15 marzo 2005, n. 241); in argomento, vedasi anche l’ulteriore massima della Sezione: “L’impugnativa dell’aggiudicazione provvisoria costituisce facoltà della parte incisa, sebbene in via non definitiva, fermo l’onere di impugnativa in presenza dell’aggiudicazione definitiva ed avverso la stessa” (T. A. R. Campania Napoli, sez. I, 07 febbraio 2005, n. 838).<br />
Durante la seduta del 29.05.06 la Commissione giudicatrice, all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, s’è limitata a proporre l’aggiudicazione dell’appalto in favore della Fire Controll; ne consegue, giusta quanto appena rilevato, che dalla presenza dei signori Galantucci Vincenzo e Berloco Giovanni, rappresentanti della Gielle, a tale seduta, nessuna decadenza poteva maturare ai danni della ricorrente.  <br />
Passando, quindi, alla disamina del ricorso principale, il Collegio ritiene che sia fondato ed assorbente il terzo motivo di diritto, impingente nella violazione dei principi generali sugli appalti di servizi, ed in particolare di quello della predeterminazione dei criteri generali per la valutazione delle offerte tecniche, prima dell’apertura delle relative buste da parte della Commissione (laddove non viene proprio in esame, giusta le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, la seconda parte della censura in oggetto, volta a censurare paventati errori di calcolo nell’attribuzione dei relativi punteggi).  <br />
In particolare, dall’analisi dei verbali della Commissione risulta che le offerte tecniche, rispettivamente presentate dalla Gielle Impianti e dalla Fire Controll, sono state analizzate, dalla Commissione, nelle sedute del 15 e del 16 marzo 2006; mentre nella successiva seduta del 29 maggio 2006 la Commissione medesima, “premesso che il capitolato non stabilisce i parametri di valutazione ma fissa all’art. 13 unicamente il limite massimo di 50 punti da attribuire all’offerta tecnicamente più valida, specificandosi per valore tecnico della stessa unicamente le eventuali proposte migliorative del servizio rispetto alle prestazioni minime previste dal capitolato medesimo all’art. 6” decideva “di attribuire alle ditte concorrenti un punteggio complessivo basato sul numero delle proposte considerate come migliorie, rapportando quello di valore più elevato al punteggio massimo di 50, attribuendo conseguentemente all’altra ditta un punteggio in proporzione”; procedeva, quindi, all’assegnazione dei relativi punteggi, distinguendo ulteriormente tra “proposte migliorative pienamente valutabili” e “proposte migliorative sufficientemente apprezzabili” ed attribuiva 50 punti alla ditta Fire Controll e 17 punti alla ditta Gielle Impianti.      <br />
Orbene, il Collegio ritiene che, in tal modo, la Commissione abbia modificato i criteri per l’attribuzione dei punteggi, fissati dal C. S. A., dopo aver acquisito conoscenza delle offerte tecniche, presentate dalle due ditte concorrenti.<br />
In tal modo, la stessa ha violato uno dei principi fondamentali della materia delle gare pubbliche, quello che vuole che eventuali modifiche ai parametri di valutazione delle offerte debbano precedere, e non seguire, la fase in cui la Commissione giudicatrice acquisisce piena contezza del contenuto delle buste, contenenti le specifiche caratteristiche tecniche proposte dai concorrenti; tanto, a garanzia della trasparenza dell’agire della medesima Commissione, dell’imparzialità della P. A. e del principio della <i>par condicio</i> tra tutti i partecipanti alla gara.     <br />
E’ stato affermato, al riguardo, dalla Sezione, che: “L’introduzione di elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali di valutazione enucleati in sede di bando non può ritenersi corretta ove avvenuta in un momento posteriore all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche. La loro conoscenza costituisce, infatti, elemento potenzialmente deviante in quanto mette in condizione la Commissione di plasmare i criteri o parametri specificativi adattandoli ai caratteri specifici delle offerte, conosciute o conoscibili, sì da sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una o più imprese. Di conseguenza, l’esigenza di evitare il rischio di una predeterminazione premiale dei criteri impone l’anticipazione di ogni operazione di loro manipolazione rispetto alla conoscenza delle offerte ed al giudizio successivo sulle stesse” (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 31 gennaio 2005, n. 575).<br />
E’ stato osservato, analogamente, che: “Nel caso in cui, nell’ambito di una gara per l’affidamento di un servizio, la commissione di esperti, incaricata della valutazione delle offerte tecniche, proceda a specificare ed integrare i criteri di massima stabiliti dal bando, dopo l’apertura delle buste contenenti la documentazione illustrativa delle predette offerte, risultano violati i principi di segretezza e di imparzialità che devono informare le gare pubbliche” (Consiglio Stato, sez. V, 4 febbraio 2003, n. 533); ed ancora che: “Il principio della tutela della <i>par condicio</i> dei partecipanti e le esigenze di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa esigono, in una gara pubblica con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, che l’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara sia preceduta dalla completa determinazione dei criteri o sottocriteri di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione stessa, con conseguente illegittimità della procedura nella quale i parametri valutativi e la relativa griglia di punteggi, con i quali la p.a. autolimita la propria discrezionalità, siano stati fissati, anche solo in parte, dopo l’esame degli elaborati progettuali e la conoscenza della loro paternità” (T.A.R. Molise, 12 marzo 2002, n. 184).<br />
S’è anzi specificato, addirittura, che non interessa stabilire se i componenti della commissione abbiano concretamente preso cognizione delle offerte contenute nelle buste, alla cui apertura s’è proceduto, restando fermo il principio fondamentale che eventuali specificazioni od integrazioni dei criteri indicati dal bando di gara debbono precedere la fase in questione (cfr. C. di S., V, 19.04.05, n. 1791).<br />
Né può ritenersi, con la difesa dell’A. S. L., che la determinazione assunta dalla Commissione, lungi dal costituire l’introduzione di un nuovo parametro, successivo alla cognizione dell’offerta, si sia risolta in una semplice applicazione del criterio, già previsto dal C. S. A., “senza neppure un’integrazione od una specificazione”; giacché era lo stesso C. S. A. a prevedere che, per valore tecnico del servizio, dovevano intendersi le eventuali proposte migliorative del medesimo, rispetto alle prestazioni minime stabilite dalla <i>lex specialis</i> di gara.  <br />
Viceversa, ritiene il Collegio che l’operazione consistita: a) nel parametrare il valore tecnico delle offerte al “numero” delle proposte migliorative del servizio, enucleate rispettivamente nelle offerte tecniche delle due ditte concorrenti, offerte, del resto, già dettagliatamente analizzate nel corso delle precedenti sedute della Commissione; b) nell’ulteriormente sottodistinguere, ai fini dell’attribuzione del punteggio, tra “proposte migliorative pienamente valutabili” e “proposte migliorative sufficientemente apprezzabili”, senza il conforto di alcuna previsione in tal senso, ricavabile dalla disciplina di gara, e senza, per di più, stabilire una chiara linea di demarcazione tra le due ipotesi, rappresenti un’illegittima innovazione dei criteri generali di valutazione fissati dalla <i>lex specialis</i> di gara, sia perché effettuata dopo l’intervenuta conoscenza delle specifiche caratteristiche tecniche delle offerte, sia perché, in sé, neppure perspicua.<br />
Lo dimostra, <i>ex post</i>, la circostanza che – sulla base dei criteri, in tal modo illegittimamente modificati – venivano assegnati, per le caratteristiche tecniche dell’offerta, 50 punti alla Fire Controll e 17 punti alla Gielle Impianti, vale a dire un punteggio, il cui criterio di calcolo, evidentemente proporzionale, non è però assolutamente dato comprendere (né, del resto, tale criterio è stato illustrato, nel verbale, dalla Commissione, la quale s’è limitata a riportare, in maniera apodittica, l’assegnazione dei punteggi di cui sopra).<br />
Ritiene cioè il Collegio che tale operazione, sia perché successiva all’acquisita conoscenza, da parte della Commissione, del contenuto delle offerte tecniche delle due ditte partecipanti alla gara, sia perché intrinsecamente illogica, non si sottrae alla censura d’indebita violazione dei principi di ragionevolezza e d’imparzialità, che devono connotare l’operato della P. A., a tutela della <i>par condicio</i> tra i partecipanti medesimi.<br />
Detti principi sarebbero, infatti, esposti ad un intollerabile <i>vulnus</i>, se si consentisse l’ingresso ad innovazioni dei criteri valutativi fissati dalla <i>lex specialis</i>, posti in essere quando le offerte tecniche da porre a confronto non sono più coperte dal segreto.<br />
La terza doglianza è, quindi, pienamente fondata: dall’illegittimità, concernente l’integrazione e la modifica dei criteri di valutazione delle offerte, discende l’invalidità dell&#8217;intera procedura concorsuale.<br />
Il rilievo ha carattere assorbente e determina l’accoglimento del ricorso, senza la necessità di esaminare gli altri motivi di impugnazione.<br />
Neppure v’è necessità, a questo punto, d’analizzare il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, atteso che le censure, in esso articolate, miravano unicamente all’esclusione della ricorrente Gielle dalla competizione in esame; poiché, peraltro, l’accoglimento della doglianza di controparte ha determinato il travolgimento, <i>ab imis</i>, dell’operazione valutativa posta in essere dalla Commissione e, di conseguenza, dell’intera procedura di gara, ne discende che è venuto meno, di necessità, ogni interesse a veder esaminate le medesime (tanto meno v’è più necessità di vagliare l’eccezione di tardivo deposito del gravame incidentale, sollevata dalla difesa della Gielle Impianti).  <br />
Il ricorso incidentale in questione dev’essere, pertanto, dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse. <br />
Quanto, infine, alla richiesta di risarcimento del danno, avanzata dalla Gielle Impianti nell’atto introduttivo del presente giudizio, la stessa, in disparte la sua genericità, non può essere accolta, in conformità al principio, espresso nella seguente massima della Sezione: “Ove a seguito dell’impugnazione degli atti di gara e contestuale domanda di risarcimento del danno subito, venga disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, con conseguente rinnovazione della gara, l’annullamento dell’aggiudicazione ha in sé il connotato del risarcimento in forma specifica, considerato che l’interesse strumentale è volto ad ottenere la ripetizione della procedura” (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 29 novembre 2006, n. 10298).<br />
In base al principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico dell’A. S. L. Napoli 1, e vanno complessivamente liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00); laddove riguardo alla controinteressata sussistono validi motivi per disporne la  compensazione. </p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe (n. 981/2007), e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. <br />
Respinge la domanda di risarcimento del danno, avanzata dalla società ricorrente.<br />
Dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.<br />
Condanna l’A. S. L. Napoli 1 al pagamento delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge. <br />
Compensa ogni altra spesa di giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-7-2007-n-6416/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2007 n.6416</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2007 n.6422</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-7-2007-n-6422/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-7-2007-n-6422/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2007 n.6422</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. F. Guarracino Ditta Fusco Luigi (Avv. Marco Cocilovo e Mauro di Monaco) c. Comune di Cautano (avv. Renato Milone) sull&#8217;ammissibilità di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata in fotocopia e sulla possibilità di regolarizzazione della dichiarazione stessa 1. Contratti della P.A. – Gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-7-2007-n-6422/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2007 n.6422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-7-2007-n-6422/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2007 n.6422</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. F. Guarracino<br /> Ditta Fusco Luigi (Avv. Marco Cocilovo e Mauro di Monaco) c. Comune di Cautano (avv. Renato Milone)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata in fotocopia e sulla possibilità di regolarizzazione della dichiarazione stessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Riesame in autotutela da parte della P.A. della regolarità formale della documentazione di gara – Valutazione difforme da quella in precedenza effettuata – Legittimità – Sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Presentazione di dichiarazione sostitutiva in fotocopia – Inammissibilità dell’offerta – Sussiste.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Presentazione di dichiarazione sostitutiva in fotocopia – Possibilità di procedere alla regolarizzazione in corso di gara – Non sussiste.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gara – Giustificazioni – Provvedimento della P.A. che accoglie le giustificazioni presentate &#8211;  Motivazione per relationem – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici rientra nelle facoltà della P.A., anche dopo l’aggiudicazione, in quanto esercizio del potere di autotutela, la possibilità di procedere al riesame della regolarità formale della documentazione di gara; né è ravvisabile alcun vizio di eccesso di potere per contraddittorietà nel fatto che la valutazione in sede di riesame sia difforme da quella in precedenza effettuata, essendo insita nell’esercizio del potere di autotutela la possibilità di una differente valutazione di identiche situazioni.<br />
2. La presentazione, prevista a pena di esclusione, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non può essere validamente sostituita dalla produzione di una dichiarazione in fotocopia altresì munita di sottoscrizione in fotocopia, poiché è la combinazione della sottoscrizione autografa e della copia del documento di identità (quale modalità di autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell’art. 21, co. 1, DPR 445/00) che rende incontestabile, sino a querela di falso, la paternità dell’atto, garantendo quella certezza di cui si ha bisogno a fronte di dichiarazioni la cui genuinità è presidiata da sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445/00).</p>
<p>3. L’inosservanza di un elemento essenziale, prescritto dalla legge e dal bando per la regolarità formale delle dichiarazioni sostitutive da allegare all’offerta, non è suscettibile di regolarizzazione, giacché questa si risolverebbe nella presentazione, oltre il termine essenziale previsto dal bando, delle dichiarazioni sostitutive richieste dalla lex specialis, con conseguente violazione della parità tra i concorrenti.</p>
<p>4. Quando l&#8217;amministrazione considera convincenti le giustificazioni fornite dal concorrente, non occorre una articolata motivazione che sia ripetitiva delle giustificazioni, spettando in tal caso a chi ricorre contro l&#8217;aggiudicazione l&#8217;onere di individuare gli specifici elementi da cui possa evincersi che la valutazione tecnico-discrezionale della amministrazione sia manifestamente irragionevole (C.d.S., sez. V, 23 agosto 2006, n. 4949).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
sezione I</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai signori magistrati:<br />
Antonio Guida		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo		&#8211;	Primo Referendario<br />	<br />
Francesco Guarracino 	&#8211;	Referendario rel. est.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 4315/05 e successivi motivi aggiunti, proposto dalla</p>
<p><b>Ditta Fusco Luigi</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> sig. Luigi Fusco, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Cocilovo e Mauro di Monaco, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell’avv. Michele di Gianni in Napoli, via Ponte di Tappia n. 82</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Cautano</b>, in persona del sindaco <i>pro tempore</i> dott. Giuseppe Fuggi, rappresentato e difeso dall’avv. Renato Milone, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Duomo n. 348 presso l&#8217;avv. Franco Iadanza</p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ditta Termoidraulica di Francesco Rapuano</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitosi in giudizio</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
<u>quanto al ricorso introduttivo<br />
</u>della determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n° 121/05 del 22.04.2005, con cui veniva aggiudicata la gara per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione dell’acquedotto comunale in favore della Ditta Termoidraulica di Francesco Rapuano, nonché tutti gli altri atti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compreso, in particolare, il verbale del 30.03.2005, con cui è stata ammessa a partecipare alla suddetta gara la Ditta poi risultata aggiudicataria, nonché il verbale di conferma dell’aggiudicazione provvisoria dell’11.04.2005;<br />
<u><br />
quanto ai primi motivi aggiunti<br />
1)	</u>della determina n° 160, del 31.05.2005, con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cautano, dopo aver disposto l’annullamento di ufficio dell’aggiudicazione in favore della Ditta Termoidraulica di Francesco Rapano, ha riconvocato la Commissione di gara per verificare la domanda di partecipazione presentata dalla ditta ricorrente;<br />	<br />
2)	del verbale del 3.06.2005, con cui la Commissione di gara ha annullato l’ammissione alla gara della Ditta Fusco Luigi e ne ha disposto l’esclusione;<br />	<br />
3)	di tutti gli altri atti presupposti, connessi o consequenziali, ivi compreso il bando di gara con cui l’Amministrazione resistente, a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 1) e 2), in esecuzione della determina n° 168 del 17.06.2005 ha disposto una nuova gara avente ad oggetto l’affidamento del medesimo servizio di “manutenzione e gestione dell’acquedotto comunale”.<br />	<br />
<u><br />
quanto ai secondi motivi aggiunti</u>:<br />
della determina n° 222 dell’8 agosto 2005 di aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione e gestione dell’acquedotto comunale alla ditta Rapuano Francesco, e di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, ivi compresi i verbali del 7 luglio 2005 e dell’8 agosto 2005.</p>
<p>Visti il ricorso ed i successivi motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cautano;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;<br />
Viste le ordinanze del 13 luglio 2005, n. 2131, e del 12 ottobre 2005, n. 2891;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 9 maggio 2007 i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con determinazione n. 77 dell’11 marzo 2005 del capo dell’Ufficio tecnico comunale, il Comune di Cautano decideva l’indizione di un’asta pubblica per l’affidamento, con il criterio al prezzo più vantaggioso, del servizio di manutenzione e gestione dell’acquedotto comunale per anni tre.<br />
Alla gara partecipavano la ditta Fusco Luigi e la ditta Termoidraulica di Rapano Francesco; quest’ultima risultava vincitrice.<br />
Con ricorso notificato il 28 maggio 2005 e depositato il successivo 9 giugno, la ditta Fusco Luigi impugnava il provvedimento di aggiudicazione, onde ottenerne l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, con risarcimento del danno.<br />
Nelle more del giudizio, con determinazione n° 160 del 31 maggio 2005 il provvedimento impugnato era annullato in autotutela e la ditta aggiudicataria esclusa dalla gara; nella successiva seduta della commissione di gara del 3 giugno 2005 anche la ditta ricorrente veniva esclusa, perché sia la sua istanza di partecipazione che le dichiarazioni sostitutive rese erano risultate prive di sottoscrizione in originale.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 29 giugno 2005 e depositati il 1° luglio successivo, la ricorrente impugnava la predetta determinazione n° 160 del 2005, nella parte in cui aveva rimesso gli atti alla commissione di gara per la verifica della sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni della ditta Fusco, il provvedimento con cui era stata a sua volta esclusa dalla gara nonché il provvedimento con cui, essendo la gara risultata deserta a seguito delle due esclusioni, era stata indetta una nuova gara.<br />
Di tali atti deduceva con due motivi di gravame l’illegittimità per eccesso di potere sotto diversi profili e per violazione di legge, chiedendo il loro annullamento, previa sospensione cautelare, e il risarcimento del danno.<br />
Il Comune di Cautano resisteva in giudizio con memoria, deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’improcedibilità del primo ricorso, nonché l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi aggiunti.<br />
Con ordinanza del 13 luglio 2005, n. 2131, la domanda cautelare era respinta.<br />
Con un nuovo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 20 settembre 2005 e depositato il successivo giorno 29, la ricorrente impugnava altresì il provvedimento dell’8 agosto 2005, con cui anche la seconda gara era stata aggiudicata alla ditta Rapuano Francesco, e ne domandava l’annullamento previa sua sospensione, con risarcimento del danno.<br />
Il Comune si difendeva eccependo l’inammissibilità anche del nuovo gravame e, comunque, l’infondatezza delle doglianze proposte.<br />
Con ordinanza del 12 ottobre 2005, n. 2891, la domanda cautelare era respinta, evidenziando, tra l’altro, profili di inammissibilità connessi alla ampiezza della procura <i>ad litem</i> originariamente conferita.<br />
La ricorrente provvedeva allora a riproporre i medesimi motivi di cui al secondo ricorso per motivi aggiunti mediante la notifica di un nuovo atto, munito di autonoma procura a margine, notificato il 27 ottobre 2005 e depositato il 17 novembre 2005.<br />
In vista dell’udienza di discussione la ricorrente depositava altresì una memoria illustrativa.<br />
Alla pubblica udienza del 9 maggio 2007 il ricorso era trattenuto in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Infondata è l’eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso introduttivo, giacché lo stesso è stato proposto in data anteriore al provvedimento con cui l’atto impugnato è stato annullato in autotutela. Esso va, peraltro, dichiarato improcedibile, a seguito dell’autoannullamento di cui si è detto in narrativa.<br />
Il primo atto per motivi aggiunti è rivolto avverso l’esclusione dalla gara della ditta ricorrente, motivata col fatto che le sottoscrizioni del Fusco Luigi erano in fotocopia.<br />
Col primo motivo di gravame la ricorrente si duole del fatto che la constatazione dell’esistenza di una domanda di partecipazione in fotocopia sarebbe avvenuta solo a seguito dei rilievi della ditta Termoidraulica e che tale risultanza era in contraddizione con quanto in precedenza constatato dalla stessa commissione di gara in ordine alla competezza e regolarità della documentazione esibita; essa inoltre solleva, in sostanza, il dubbio che il documento in questione potesse non essere lo stesso presentato in gara (cfr. pag. 6 s.).<br />
Va in contrario rilevato che è indifferente quale possa essere stata la occasione che abbia indotto l’Amministrazione a un riesame della regolarità formale della documentazione di gara, che rientra nelle sue facoltà anche dopo l’aggiudicazione, in quanto esercizio del potere di autotutela, e che non è ravvisabile alcun vizio di eccesso di potere per contraddittorietà nel fatto che la valutazione in sede di riesame sia difforme da quella in precedenza effettuata, essendo insita nell’esercizio del potere di autotutela la possibilità di una differente valutazione di identiche situazioni. Quanto alla identità tra il documento riesaminato dalla commissione di gara e quello contenuto nella busta con l’offerta della ricorrente, nel verbale del 3 giugno 2005 si dà atto della presenza a tergo della sottoscrizione apposta all’epoca dal presidente del seggio e dal segretario verbalizzante, mentre i dubbi della ricorrente, non assistiti da elementi neppure indiziari, restano sul piano delle mere illazioni, come tali irrilevanti.<br />
Col secondo motivo la ricorrente sostiene, poi, che la presentazione della documentazione in copia non sarebbe stata una irregolarità insanabile.<br />
Il motivo non ha pregio.<br />
Il bando di gara prescriveva la presentazione di una dichiarazione, dal contenuto complesso, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, “resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”, disciplinanti le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà.<br />
In base all’art. 38 del D.P.R. 445/00, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, se non sono sottoscritte dall&#8217;interessato in presenza del dipendente addetto, debbono essere sottoscritte e presentate unitamente ad una copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.<br />
La presentazione, a pena di esclusione, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non poteva perciò essere validamente sostituita dalla produzione di una dichiarazione in fotocopia, priva dunque di sottoscrizione autografa, poiché è la combinazione della sottoscrizione autografa e della copia del documento di identità che (quale modalità di autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell’art. 21, co. 1, DPR 445/00) rende incontestabile, sino a querela di falso, la paternità dell’atto, garantendo quella certezza di cui si ha bisogno a fronte di dichiarazioni la cui genuinità è presidiata da sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445/00).<br />
L’inosservanza di un elemento essenziale prescritto dalla legge per la imputabilità formale delle dichiarazioni prodotte giustifica il provvedimento adottato dalla commissione di gara, che, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, non avrebbe potuto consentirne la pretesa regolarizzazione, giacché questa si sarebbe in realtà risolta nella presentazione, oltre il termine essenziale previsto dal bando, delle dichiarazioni sostitutive richieste dalla <i>lex specialis</i>, con conseguente violazione della parità tra i concorrenti.<br />
I primi motivi aggiunti debbono essere, perciò, respinti.<br />
Venendo all’esame del secondo ricorso per motivi aggiunti, occorre, in primo luogo, rilevare che i motivi già proposti con l’atto notificato il 20 settembre 2005 sono stati riproposti con un nuovo atto, munito di autonoma procura a margine, notificato il 27 ottobre 2005 (e dunque entro il termine d’impugnazione del provvedimento, che è dell’8 agosto 2005), il che esime dal vaglio della questione, non pacifica, riguardante la necessità o meno, per i motivi aggiunti, di un mandato autonomo rispetto a quello rilasciato per la proposizione del ricorso originario.<br />
Il Comune resistente, peraltro, contesta anche che la impugnazione della aggiudicazione della seconda gara sia avvenuta nella forma dei motivi aggiunti anziché con ricorso autonomo, eccependo la assenza di connessione o consequenzialità con il ricorso principale ed i primi motivi aggiunti.<br />
L’eccezione non ha pregio, poiché la connessione tra i due gravami è nel fatto che il ricorrente assume l’inammissibilità della partecipazione della controinteressata alla nuova gara in ragione di profili di illegittimità dedotti avverso la sua partecipazione alla prima gara.<br />
La ricorrente impugna infatti l’aggiudicazione della nuova gara per due motivi: in primo luogo, contesta che l’aggiudicataria, all’epoca della prima gara, fosse in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali e perciò sostiene che, avendo in quell’occasione reso dichiarazioni mendaci, dovesse essere esclusa (anche) dalla nuova gara, lamentando sul punto anche difetto di istruttoria; in secondo luogo, afferma che la commissione di gara si sarebbe limitata a condividere in maniera acritica ed immotivata le giustificazioni presentate dalla aggiudicataria sulla congruità dell’offerta, senza acquisire una sufficiente dimostrazione dei dati su cui si sarebbero basate.<br />
In particolare, col primo mezzo di gravame rileva, innanzitutto, la ricorrente che la ditta controinteressata (presentatasi, nel corso delle vicende concorsuali in oggetto, ora come Termoidraulica di Rapuano Francesco, ora come Idroservice di Rapuano Francesco, ora come Ditta Rapuano Francesco, ma sempre col medesimo numero di partita IVA) risultava aver cancellato la propria posizione INPS in data 19 aprile 2004 e quella INAIL dal 14 aprile 2004; ne deduce che le dichiarazioni di regolarità contributiva rese in sede di prima gara erano mendaci e che, per tale motivo, doveva essere immediatamente esclusa già nella prima gara e, poi, nella successiva.<br />
Va, in contrario, rilevato che nella domanda di partecipazione alla prima gara il sig. Rapuano aveva in realtà dichiarato di essere iscritto alla CCIAA come piccolo imprenditore col n. 107308 dal 21 aprile 2004, cioè da una data posteriore a quella indicata come data di cessazione della attività (artigiana) nei documenti INPS ed INAIL invocati da parte ricorrente; il sig. Rapuano chiariva al Comune, riscontrandone la nota del 10 maggio 2005 prot. 2563 con lettera acquisita al protocollo comunale il 16 maggio 2005 col n. 2685 (il documento è stato versato in atti dalla stessa ricorrente, nella produzione allegata ai motivi aggiunti depositati il 29 settembre 2005, in allegato al doc. 3) che la sua ditta individuale, che espletava inizialmente attività artigiana di piccole manutenzioni di impianti ed altre riparazioni in genere, aveva cessato tale attività il 19 aprile 2004 a favore della più ampia attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento, elettrici, elettronici, idrosanitari, impianti a gas e di protezione antincendio, perdendo il carattere artigiano per connotarsi come impresa ramo industria esercente attività impiantistica e che per tale motivo la posizione artigiana presso l’INPS era cessata, provvedendo egli al contempo a richiedere l’iscrizione all’INPS nella gestione assimilata ai commercianti e a richiedere all’INAIL la riclassificazione dell’attività da artigiana ad industriale (come da documenti allegati alla predetta lettera).<br />
Ne consegue che non vi era ragione di esclusione del sig. Rapuano dalla prima gara per una supposta mendacità delle dichiarazioni rese, né, dati gli elementi documentali a disposizione del Comune, può ritenersi che l’Amministrazione sia incorsa in omissioni istruttorie.<br />
Il secondo motivo di impugnazione è anch’esso infondato, poiché quando l&#8217;amministrazione considera convincenti le giustificazioni fornite, come nel caso in esame, non occorre una articolata motivazione che sia ripetitiva delle giustificazioni, spettando in tal caso a chi ricorre contro l&#8217;aggiudicazione l&#8217;onere di individuare gli specifici elementi da cui possa evincersi che la valutazione tecnico-discrezionale della amministrazione sia manifestamente irragionevole (C.d.S., sez. V, 23 agosto 2006, n. 4949).<br />
Per tali motivi, anche il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.<br />
Si ravvisano, tuttavia, valide ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione I, dichiara improcedibile il ricorso e respinge i motivi aggiunti.<br />
 Spese compensate.<br />
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 maggio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-7-2007-n-6422/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2007 n.6422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/7/2007 n.3190</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-2-7-2007-n-3190/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 671 vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ.I QUATER &#8211; Decreto presidenziale del 9 maggio 2007 n. 2101 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE PRIMA QUATER Registro Ordinanze: 3190/2007 Registro Generale: 3899/2007 nelle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-2-7-2007-n-3190/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/7/2007 n.3190</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-2-7-2007-n-3190/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/7/2007 n.3190</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11579/g">Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 671</p>
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ.I QUATER &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11581/g">Decreto presidenziale del 9 maggio 2007 n. 2101</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA QUATER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3190/2007<br />
Registro Generale: 3899/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PIO GUERRIERI Presidente<br />
GIANCARLO LUTTAZI Cons. relatore<br />
ANTONELLA MANGIA Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 02 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 3899/2007  proposto da:<br />
<b>SANTINELLI QUIRINO</b>rappresentato e difeso da:PETRUCCI AVV. MARCO &#8211; PETRUCCI AVV. LIBEROcon domicilio eletto in OSTIA &#8211; ROMAVIALE PAOLO ORLANDO,58pressoPETRUCCI AVV. LIBERO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ARDEA</b>  rappresentato e difeso da:PROVENZANI AVV. ELENAcon domicilio eletto in ROMAVIALE MAZZINI, 134presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’ordinanza del comune di Ardea n. 95 del 13/4/2007 in virtù della quale veniva ordinata la demolizione;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI ARDEA<br />
Udito il relatore Consigliere Giancarlo Luttazi  e udite altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Vista la precedente ordinanza n. 2965/2007, la quale, in accoglimento di richiesta di termini a difesa da parte del ricorrente, ha prorogato l’efficacia della sospensione, già disposta col provvedimento presidenziale 2101/2007, sino alla presente camera di consiglio del 2 luglio 2007; ed ha fissato la stessa data del 2 luglio 2007 per la pronuncia sulla originaria istanza di sospensione dell’atto impugnato;<br />
Considerata la consistenza e la natura delle opere  sanzionate;<br />
Delibate – sia pure nella presente sede cautelare – le censure del ricorso, nonché  la documentazione probatoria offerta dalle due parti;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge (fumus boni iuris) per l’accoglimento della sospensiva, perché parte ricorrente non ha compiutamente replicato alla tesi resistente</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Prima Quater &#8211;   RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 2 LUGLIO 2007</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
IL RELATORE</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2007 n.5895</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-2-7-2007-n-5895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-2-7-2007-n-5895/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-2-7-2007-n-5895/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2007 n.5895</a></p>
<p>Pres.Riggio Est. Pizzetto M.S.(Avv.M.V. Santonocito) c/ Ministero per i beni e le attività culturali(Avv. Gen.Stato) sulle condizioni per il rilascio del parere favorevole sulla &#160;domanda di sanatoria di opere edilizie abusivamente realizzate in area dichiarata di notevole interesse ex lege 1497/1939 Edilizia &#8211; Abusi &#8211; Sanatoria &#8211; Area dichiarata di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-2-7-2007-n-5895/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2007 n.5895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-2-7-2007-n-5895/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2007 n.5895</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Riggio  Est. Pizzetto<br /> M.S.(Avv.M.V. Santonocito) c/ Ministero per i beni e le attività culturali(Avv. Gen.Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni per il rilascio del parere favorevole sulla &nbsp;domanda di sanatoria di opere edilizie abusivamente realizzate in area dichiarata di notevole interesse ex lege 1497/1939</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia &#8211; Abusi &#8211; Sanatoria &#8211; Area dichiarata di notevole interesse ex lege 1497/1939 sulla protezione delle bellezze naturali &#8211; Parere favorevole dell&#8217;autorità comunale &#8211; Legittimità- Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il parere favorevole espresso sulla domanda di sanatoria di opere edilizie abusivamente realizzate in area dichiarata di notevole interesse ex lege 1497/1939 sulla protezione delle bellezze naturali, qualora: 1) non venga chiarito come e perché l’intervento sanato sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale; 2) il mantenimento dei manufatti non sia compatibile con il contesto paesistico, alterando l’apprezzamento delle qualità intrinseche dell’area a vocazione agricola, innalzando la densità abitativa e conseguentemente il livello antropico dell’area, trasformandola irreversibilmente con caratteri di zona residenziale; 3) il parere favorevole comporti l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta e delle opere che sono la ragione per cui l’area è sottoposta a vincolo, apportando in ultima analisi una modifica al provvedimento di vincolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il  parere favorevole espresso sulla  domanda di sanatoria di opere edilizie abusivamente realizzate in area dichiarata di notevole interesse ex lege 1497/1939</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO<br />Sezione  II quater </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6326/2002 proposto da<br />
<b>MONTEFERRI Stefano</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Fazio e dall’avv. Marco Valerio Santonocito ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cerveteri n.18;</p>
<p align=center>contro</p>
<p> il <b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI &#8211; Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, notificato in data 11.4.2002, recante annullamento del provvedimento del Comune di Velletri n. 526 del 24.1.2002, con cui si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 32 del<br />
&#8211; di qualsiasi altro atto presupposto, connesso o conseguenziale dell’atto sopra impugnato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />
Vista la memoria depositata dal ricorrente a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza pubblica dell’8 maggio 2007 il Primo Referendario Floriana Rizzetto;<br />
Uditi, ai preliminari, l’avv. Santonocito per il ricorrente e l’avv. dello Stato Massarelli per l’amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il decreto indicato in epigrafe  il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio ha annullato il provvedimento del Comune di Velletri, inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi degli artt. 32 della legge 47/85 e 39 della legge 724/94, in merito alla domanda di sanatoria di opere edilizie abusivamente realizzate in località Contrada Le Corti distinte in catasto al foglio 69, particelle 27-241.<br />
Avverso il suindicato decreto ha proposto impugnativa il ricorrente, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:<br />
1) Violazione del d.m. 18.12.1996 per aver notificato il decreto di annullamento oltre termine di 60 gg.di cui all’art. 82 del dpr. 616/77.<br />
2) Violazione dell’art. 7 della L. 241/1990;<br />
3) Violazione dell’art. 151 del d.lvo n. 490/99, eccesso di potere per aver il Soprintendente sostituito proprie valutazioni di merito a quelle espresse dal Comune e per l’insussistenza della ritenuta carenza di motivazione e di istruttoria del parere comunale; sviamento di potere.<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato nel merito.<br />
All’udienza pubblica dell’8 maggio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene impugnato il decreto del Soprintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio indicato in epigrafe, con cui è stato annullato il provvedimento del Comune di  Velletri inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985 e dell’art. 39 della legge 724/1994, sulla domanda di sanatoria di opere edilizie abusivamente realizzate nel 1992 nel predetto Comune su area classificata dal P.T.P. n. 9 “Zona VE 7/5”.<br />
Con il primo motivo si lamenta la violazione del termine di 60 gg.di cui all’art. 82 del dpr. 616/77 sia in relazione alla data di adozione dell’atto gravato sia in relazione alla sua notifica al ricorrente.<br />
La censura va disattesa.<br />
Dalla documentazione depositata dall’avvocatura erariale il 12.4.2007 si evince che l’impugnato decreto è stato adottato in data 28.2.2002, come attestato dal timbro apposto in calce all’atto stesso, sicchè esso risulta legittimamente emesso entro il sopra indicato termine di 60 gg. dalla recezione della pratica in forma completa, incontestabilmente avvenuta in data 8.2.2002.<br />
Nessuna rilevanza può invece attribuirsi alla data in cui detto provvedimento è stato notificato al ricorrente (12.4.2002) in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. Ad. Plen. 22.7.1999, n. 20) condiviso dal Collegio, il rispetto del termine suddetto non riguarda la fase di comunicazione dell’atto.<br />
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, sull’assunto che l’Amministrazione procedente avrebbe illegittimamente pretermesso di dare al ricorrente notizia dell’avvio del procedimento di controllo del nulla osta comunale.<br />
La doglianza non può essere condivisa.<br />
L’interessato era stato avvisato dell’inizio dell’attività procedimentale conclusasi con il provvedimento in contestazione in quanto in calce alla determinazione comunale annullata, con cui è stato espresso parere favorevole sotto il profilo paesistico, è avvertito che di detta determinazione “sarà data comunicazione al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per i provvedimenti di cui all’art.1 co.5 della legge m. 431/85 ai fini dell’eventuale esercizio del potere di annullamento previsto dal comma 4 dell’art. 151 del d.lvo 490/99”.<br />
Inoltre il Comune di Velletri ha trasmesso anche al deducente, per conoscenza, la nota n. 4481 del 31.1.2002, con cui ha inviato alla Soprintendenza il parere favorevole alla sanatoria dei manufatti abusivi.<br />
Ne consegue che il ricorrente ha avuto tempestiva conoscenza della trasmissione degli atti alla Autorità tutoria ed è stato avvisato dell’imminente esercizio del potere di controllo da parte della Soprintendenza (che ovviamente poteva anche essere di senso negativo e quindi comportare l’annullamento del provvedimento comunale sottoposto al suo esame), con atto equivalente alla comunicazione prevista dall’art. 7 della legge n. 241/90, sicchè deve concludersi che non sussisteva in capo all’amministrazione  resistente alcun obbligo di effettuare ulteriori comunicazioni in tal senso.<br />
Con il terzo motivo, si denuncia in sostanza la violazione dell’art. 151 del d.lvo n. 490/99, lamentando che con l’atto impugnato il Sovrintendente avrebbe sindacato nel merito il provvedimento comunale sopra indicato, violando la ratio della disposizione citata con il pretesto di censurare un insussistente difetto di motivazione e di istruttoria  del nulla osta emesso dal Comune di Velletri.<br />
La censura appare infondata.<br />
Giova al riguardo precisare che il decreto della Soprintendenza poggia sulle seguenti considerazioni: <br />
1) l’area interessata dall’intervento edilizio è dichiarata di notevole interesse ex lege n. 1497/1939 ai sensi del D.M. 14.2.1959; <br />
2) il Comune non spiega come e perché l’intervento sanato sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale; <br />
3) a seguito di verifica condotta dalla Soprintendenza è stato rilevato che le opere di cui trattasi, consistenti in due manufatti realizzati nel 1993 su lotto in edificabile di esigue dimensioni e destinato a zona agricola, non sono conformi alla normativa di zona in considerazione delle ridotte dimensioni del lotto e della vocazione agricola della zona, per cui il mantenimento delle stesse non è compatibile con il contesto paesistico, alterando queste l’apprezzamento delle qualità intrinseche dell’area a vocazione agricola, innalzando la densità abitativa e conseguentemente il livello antropico dell’area, trasformandola irreversibilmente con caratteri di zona residenziale;<br />
4) il parere favorevole espresso dal Comune comporta l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta delle opere in questione che sono la ragione per cui l’area è sottoposta a vincolo; <br />
5) è stata apportata in tal modo una modifica al provvedimento di vincolo.<br />
Sulla base delle richiamate considerazioni, il provvedimento comunale è stato ritenuto dalla Soprintendenza “viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e da violazione di legge” perché in contrasto con l’art.145 e 146 del d.lvo n. 490/99.<br />
Tali essendo le ragioni che hanno indotto la ripetuta Soprintendenza ad annullare il parere favorevole espresso dall’autorità subdelegata, appare evidente che rilevando l’omessa valutazione del contrasto dell’opera con le prescrizioni in materia di lotto minimo e di densità edificatoria richiamate dal vigente PTP, l’organo statale non ha esercitato un controllo di merito sulla compatibilità ambientale dell’intervento abusivo in contestazione, sostituendosi a quella operata dal Comune, ma ha soltanto evidenziato le carenze dell’atto comunale che costituivano veri e propri vizi di legittimità, quali il difetto di motivazione e l’omessa valutazione della violazione delle norme che sanciscono le dimensioni minime del lotto e gli indici ed i valori edificatori massimi e, quindi, sulla base di ragioni pienamente attinenti alla legittimità del provvedimento comunale.<br />
Consegue che il decreto impugnato si manifesta legittimo sia in relazione al potere esercitato, sia con riferimento alle motivazioni esternate dalla Soprintendenza.<br />
Quanto al primo aspetto, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza (a partire dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 14.12.2001 e fino alla pronuncia della Sez. VI del C.d.S. 9.3.2005 n. 971), secondo cui il provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica concessa dalla Regione (ovvero dal Comune delegato dalla medesima) non può basarsi su una propria valutazione tecnico-discrezionale, ma deve trovare il suo presupposto unicamente su riscontrati vizi di legittimità; tuttavia la Soprintendenza, come è stato appena evidenziato, ha annullato il provvedimento comunale per di eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e della violazione delle prescrizioni sui valori edificatori richiamati dal PTP, tipici vizi di legittimità, fornendone altresì sufficiente motivazione, laddove evidenzia che la determinazione comunale non ha rilevato il contrasto dell’opera abusiva con la disciplina dell’area dettata dal vigente P.T.P.<br />
Questa peraltro non è stata neppure richiamata nell’atto comunale, il quale si limita ad esprimere un generico ed assiomatico giudizio di assenza di contrasto delle opere con il contesto paesistico ed ambientale, senza indicare alcun carattere del manufatto e del suo impatto sul contesto che possa giustificare, nonostante il contrasto con le prescrizioni in merito alla dimensione minima del lotto edificabile ad ai valori edificati sanciti dalla vigente normativa, simile valutazione.<br />
La riscontrata legittimità del presupposto motivazionale del provvedimento impugnato relativo alla violazione dei limiti dimensionali del lotto e dei valori edificatori sopra richiamati rende conseguentemente inammissibili per carenza di interesse le censure della ricorrente relative agli ulteriori presupposti delle determinazioni adottate dalla Soprintendenza (quali la carenza di motivazione della autorizzazione comunale, la non sanabilità dell’intervento ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994 e le ulteriori opere realizzate).<br />
Come si è espressa la giurisprudenza (cfr. C.d.S., V, 29.8.1994 n. 926; Tar Campania –Sa- 10.7.1995 n. 383), anche di questo Tribunale (cfr. sentenze sez. II bis, n. 5101 del 29.12.2005, n. 3082 del 22.4.2005, n. 2794 del 24.3.2004, n. 1286 del 11.2.2004, n. 180 del 16.1.2003) e di questa stessa Sezione (sentenza n. 3782 del 23.5.2006, già citata), condivisa dal Collegio, infatti, ai fini della legittimità di un atto amministrativo, nel caso sia sorretto da una pluralità di motivi autonomi,  è sufficiente che uno solo di quanti sia riconosciuto idoneo  a sorreggere l’atto stesso. Nella specie  tale motivo va individuato, come già in precedenza evidenziato, nel riscontrato vizio di eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e della violazione di legge per essere stato l’ampliamento realizzato in violazione dei limiti di edificabilità fissati dal P.R.G. e recepiti nel P.T.P.; violazione non contestata dal ricorrente, il quale, a fronte delle precise prescrizioni sopra riportate &#8211; che non hanno costituito oggetto di alcuna considerazione nel parere comunale &#8211; non ha neppure addotto elementi utili a rinvenire una palese incongruità ed illogicità della valutazione in relazione ad oggettivi elementi caratterizzanti l’opera abusivamente realizzata atti a sostenere un giudizio positivo in merito alla compatibilità dei manufatti in contestazione con gli indici ed i valori edificatori che si assumono violati.<br />
Alla stregua delle soprarichiamate considerazioni il provvedimento impugnato si appalesa legittimamente adottato nell’ambito del potere di controllo attribuito alla Soprintendenza.<br />
In conclusione, e per quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese, diritti e onorari, compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 maggio 2007 con l’intervento di Magistrati:<br />
Italo RIGGIO    Presidente <br />
Renzo CONTI   Consigliere <br />
Floriana RIZZETTO  Primo Referendario, estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2007 n.7058</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-2-7-2007-n-7058/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-2-7-2007-n-7058/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2007 n.7058</a></p>
<p>Pres. Orciuolo Est. Morabito Siriani spa (Avv. ti L. Righi, R. Rossi)c/ Ministero della difesa(Avv. Stato); Comando generale arma dei carabinieri. sulla legittima &#160;esclusione di una impresa comunitaria che si avvalga&#160; dei requisiti tecnici di un&#8217; impresa extracomunitaria Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Operatore Comunitario &#8211; Avvalimento dei requisiti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-2-7-2007-n-7058/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2007 n.7058</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo Est. Morabito<br /> Siriani spa (Avv. ti L. Righi, R. Rossi)c/ Ministero della difesa(Avv. Stato); Comando generale arma dei carabinieri.</span></p>
<hr />
<p>sulla legittima &nbsp;esclusione di una impresa comunitaria che si avvalga&nbsp; dei requisiti tecnici di un&#8217; impresa extracomunitaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Operatore Comunitario &#8211; Avvalimento dei requisiti tecnico operativi di impresa extracomunitaria – Esclusione – Legittimità – Sussiste &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima l’esclusione di una ditta da una gara qualora la stessa in  posizione di operatore comunitario si avvalga  dei requisiti tecnico operativi messi a disposizione da un’ impresa extracomunitaria non appartenente ad alcuno dei Paesi di cui al comma 1 dell’art.47 del d.lgs. n.163 del 2006, il quale ammette “la partecipazione ad appalti pubblici delle ditte extracomunitarie stabilite in Paesi firmatari dell&#8217;accordo sugli appalti pubblici che istituisce l&#8217;Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l&#8217;Unione Europea o con l&#8217;Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. Pertanto, esiste per lo Stato comunitario un vincolo giuridicamente necessitato di conformazione alla direttiva Cee ed esiste, nei riguardi dell’operatore comunitario, un diritto di avvalersi della norma (self executing) che una facoltà gli conferisce (e di pretenderne l’applicazione), tale diritto (che si concreta, di fatto, nella pretesa della disapplicazione della normativa nazionale contrastante con quella comunitaria e nella pretesa dell’applicazione diretta della norma comunitaria self executing) certamente non sussiste (nè se ne può pretendere l’applicazione) nei confronti di impresa non destinataria del comma 1 dell’art.47 del d.lgs. n.163 del 2006, la quale, peraltro, non detiene titolo alcuno che gli consenta di pretendere la partecipazione agli appalti comunitari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittima  esclusione di una impresa comunitaria che si avvalga  dei requisiti tecnici di un’ impresa extracomunitaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Generale: 5258/2007</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO <br /> ROMA &#8211; SEZIONE PRIMA BIS</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: ELIA ORCIUOLO Presidente;   CARLO MODICA DE MOHAC Cons.; PIETRO MORABITO Cons., relatore<br />
ha pronunciatola seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 27 Giugno 2007 <br />
Visto il ricorso 5258/2007  proposto da:<br />
<b>SOC SIMIANI SPA</b> rappresentata e difesa da: RIGHI AVV. LUCA e ROSSI AVV. ROSSANA con domicilio eletto in ROMA &#8211; VIALE ANGELICO, 45 presso BUCCELLATO AVV. FAUSTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>, rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in ROMA &#8211; Via Dei Portoghesi, 12 																																																																																												</p>
<p>&#8211;	<b>COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI</b>  																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
in parte qua, del bando di gara di appalto per la fornitura, a seguito di procedura ristretta, di materiali di vestiario-equipaggiamento e casermaggio per l’Arma dei Carabinieri, pubblicato sulla GUCE n. S68 del 06.04.2007 e sulla GURI n. 42, p. II , dell’11.04.2007; del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara medesima (lotto n. 8) di cui alla nota, a firma del Direttore del IV Reparto – Direzione Commissariato del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. 224/14 del 16.05.2007; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA;<br />
Udito il relatore Cons. PIETRO MORABITO  e uditi altresì per la parte ricorrente gli avv.ti Righi e Rossi;<br />
Considerato che la ditta italiana ricorrente è stata esclusa dalla gara di appalto per la fornitura di materiali, vestiario, equipaggiamento per l’Arma dei CC (di cui al bando pubblicato sulla G.U.C.E. n. 68 del 6.4.2007 e sulla G.U.R.I. n.42, pt.II, dell’11.4.2007) in quanto – ed in contrasto con la previsione di detto bando che consentiva il ricorso all’istituto dell’avvalimento (art.49 del c.d. Codice degli appalti di cui al d.lgs. n.163 del 2006) per i soli requisiti economico finanziari &#8211; ha dichiarato di volersi avvalere dei requisiti tecnico operativi di ditta cinese (non avente sede o filiali in ambito comunitario) insediata in Ningbo City nella Repubblica popolare cinese. La domanda di partecipazione alla gara,inoltre, sarebbe risultata incompleta essendosi sottratta la ricorrente all’obbligo, prescritto dalla lex specialis, di indicare, nel caso di imprese accorrenti extracomunitarie, l’accordo internazionale di riferimento ovvero altro titolo di partecipazione;<br />
Considerato che la ricorrente (che rammenta che la Repubblica Popolare Cinese ha aderito al’Accordo istitutivo dell’O.m.c.) ha impugnato, oltre al predetto provvedimento di esclusione, il bando di gara chiedendo la disapplicazione sia della norma del bando che consentiva alla ditta partecipante di avvalersi, ai sensi del citato art.49 comma 10, dei soli requisiti economico finanziari (e non anche di quelli tecnico operativi) di ditta terza che della norma nazionale citata (art.49 c.10 del d.lgs. n.163 del 2006) per contrasto con le prevalenti disposizioni della direttiva comunitaria n.2004/18/CEE i cui artt.47 e 48 autorizzano l’operatore economico partecipante a gara di appalto di avvalersi, se del caso, di tutti i requisiti (sia economico finanziari che tecnico operativi) posseduti da ditta terza e non partecipante direttamente alla gara; <br />
Considerato che pur non potendo negarsi che l’applicazione dell’avvalimento nel nostro Ordinamento susciti una serie di problematiche &#8211; posto che la disciplina nazionale dei contratti pubblici, oltre che la tutela della concorrenza e del mercato, considera gli interessi pubblici all’effettività del controllo, da parte delle stazioni appaltanti, sulla corretta esecuzione del contratto, ed al contrasto all’infiltrazione della criminalità organizzata -, nel caso di specie ogni questione legata all’esatto e puntuale adempimento dell’obbligo conformativo di cui all’art.80 della predetta direttiva si rivela non pertinente allo scrutinio del merito della controversia in cui viene in prioritaria considerazione la posizione di un operatore comunitario che intende avvalersi dei requisiti tecnico operativi messi a disposizione da parte di impresa extracomunitaria non appartenente ad alcuno dei Paesi di cui al comma 1 dell’art.47 del d.lgs. n.163 del 2006;<br />
Considerato, in ordine a tale punto, che le disposizioni della direttiva n.2004/18/CEE (ed i principi comunitari posti a presidio del valore della libera concorrenza per l&#8217;aggiudicazione di pubblici appalti) hanno come naturali destinatari gli Stati membri (mentre quelle cc.dd. self executing hanno come destinatari gli operatori economici comunitari);<br />
Considerato che, per gli Stati membri dell’U.E. l’applicazione delle disposizioni della citata Direttiva non ha carattere vincolante nei confronti delle ditte appartenenti a Paesi firmatari dell’Accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del Commercio (in inglese: W.t.o.); e ciò in quanto tale Accordo, come inequivocamente si evince dal settimo “Considerando” della Direttiva n.2004/18/Cee, non ha effetti diretti nell’Ordinamento comunitario essendone demandata alle amministrazioni aggiudicatrici che si conformano alla direttiva de qua la sola opportunità e non l’obbligo di applicarne le relative disposizioni anche agli operatori economici del Paesi firmatari dell’Accordo istitutivo del W.t.o.; <br />
Considerato che l’art.47 del d.lgs. n.163 del 2006 ammette la partecipazione ad appalti pubblici delle ditte extracomunitarie stabilite in Paesi firmatari dell&#8217;accordo sugli appalti pubblici che figura nell&#8217;allegato 4 dell&#8217;accordo che istituisce l&#8217;Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l&#8217;Unione Europea o con l&#8217;Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità; <br />
Considerato che il predetto Accordo (che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round sanciti nell’Accordo di Marrakech del 15.4.1994; prevede che tutti i membri del W.t.o. sono tenuti a garantire nei confronti di tutti gli altri membri dell’Organizzazione lo status di most favourite nation; comprende un elenco di accordi multilaterali e plurilaterali, solo i primi vincolanti per tutti i membri dell’O.M.C. del quale costituiscono parte integrante mentre i secondi, pur facendo parte dell’O.M.C. non comportano obblighi nè diritti per i membri che non li hanno accettati) si compone di quattro allegati, l’ultimo dei quali, che include l’accordo sugli appalti pubblici, concerne accordi commerciali plurilaterali che risultano firmati solo da alcuni dei Paesi aderenti all’Organizzazione mondiale del commercio;<br />
Considerato che la Repubblica popolare cinese, pur avendo aderito nel 2001 al WTO, non ha, a tutt’oggi, sottoscritto anche l’accordo sugli appalti pubblici che risulta nell’allegato 4 del citato Accordo istitutivo del WTO. Invero tale Stato – il cui mercato degli appalti pubblici rimane chiuso o con requisiti inaccettabili per le imprese comunitarie – si è impegnato ad avviare solo nel 2008 negoziati di adesione (peraltro attualmente tale accordo plurilaterale è in fase di rinegoziazione; e ciò anche al fine di eliminare il trattamento disparitario tra le piccole e medie imprese comunitarie e le analoghe imprese di quattro grandi Paesi firmatari dell’Accordo: Canada, Giappone, Usa e Corea che, pur potendo partecipare senza restrizioni agli appalti comunitari, hanno riservato un accesso preferenziale alle imprese nazionali negli appalti pubblici banditi nei relativi Paesi: cfr. il testo – reperibile sul sito www.Europarl. Europa.eu. &#8211; delle interrogazioni presso la competente Commissione Cee effettuate da alcuni europarlamentari nella giornata dell’1.2.2007);<br />
Riscontrato, pertanto ed in forza delle considerazioni dianzi rassegnate, che mentre esiste per lo Stato comunitario un vincolo giuridicamente necessitato di conformazione alla direttiva Cee sopra citata ed esiste, nei riguardi dell’operatore comunitario, un diritto di avvalersi della norma (self executing) che una facoltà gli conferisce (e di pretenderne l’applicazione), tale diritto (che si concreta, di fatto, nella pretesa della disapplicazione della normativa nazionale contrastante con quella comunitaria e nella pretesa dell’applicazione diretta della norma comunitaria self executing) certamente non sussiste (nè se ne può pretendere l’applicazione) nei confronti di impresa non destinataria del comma 1 dell’art.47 del d.lgs. n.163 del 2006, la quale, peraltro, non detiene titolo alcuno che gli consenta di pretendere la partecipazione agli appalti comunitari;<br />
Considerato che tale postulato deve ritenersi operativo sia nelle ipotesi di partecipazione diretta dell’impresa extracomunitaria ad appalti comunitari che nell’ipotesi di partecipazione indiretta che, chiaramente, si realizza col ricorso all’istituto dell’avvalimento: e ciò in quanto l’impresa ausiliaria non è semplicemente un soggetto terzo rispetto al contratto d’appalto, dovendosi essa impegnare (non soltanto verso l’impresa concorrente ausiliata, ma) anche verso l’amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione del concorrente le risorse di cui questi sia carente (l’ausiliario è infatti tenuto a riprodurre il contenuto del contratto di avvalimento in una dichiarazione resa nei confronti della stazione appaltante), e tale impegno costituisce presupposto di legittimità del provvedimento di aggiudicazione; l’impresa ausiliaria diviene quindi titolare passivo di un’obbligazione accessoria dipendente rispetto a quella principale del concorrente, e tale obbligazione si perfeziona con l’aggiudicazione e la stipula a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti; egli risponderà pertanto a titolo di responsabilità contrattuale dell’inadempimento delle promesse fatte all’amministrazione;<br />
Considerato che il postulato che non consente ad impresa extracomunitaria non destinataria del comma 1 dell’art.47 del d.lgs. n.163 del 2006 di partecipare agli appalti pubblici comunitari nè direttamente nè, pena l’elusione della disposizione contenuta nell’art.47 citato, in qualità di impresa ausiliaria di ditta comunitaria diretta concorrente, non trova ostacolo neanche nei principi comunitari posti a presidio del valore della libera concorrenza: e ciò in quanto tale valore trova il suo diretto equipollente in quello della par condicio degli operatori economici e non in un allargamento acritico della base di partecipazione a favore di ditte i cui costi di gestione ambientale, operativi e tecnici sono imparagonabili a quelli delle imprese comunitarie;<br />
Riscontrato, in conclusione, che il primo mezzo di gravame è manifestamente infondato; mentre il mezzo di gravame subordinatamente azionato, che fa leva sulla mancata esplicitazione nella lex specialis delle ragioni che limitavano il ricorso all’avvalimento per i soli requisiti economico finanziari, diviene improcedibile una volta appurato che la ditta ricorrente non poteva avvalersi di requisiti messi a disposizione da ditta extracomunitaria non destinataria del comma 1 dell’art.47 del d.lgs. n.163 del 2006; elementi tutti che consentono la definizione del gravame con una decisione informa semplificata ai sensi dell’art.9 della legge n.205 del 2000: evenienza in ordine alla quale sono state informate le parti presenti;<br />
Liquidate come da dispositivo le spese di lite;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il T.a.r. del Lazio, sez. I^ bis, pronunciando ai sensi dell’art.9 della legge n.205 del 2000, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che forfetariamente liquida in €1500,00 a favore della resistente amministrazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 27 giugno 2007, in Camera di Consiglio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-2-7-2007-n-7058/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2007 n.7058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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