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	<title>2/5/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/5/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2020 n.4551</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-5-2020-n-4551/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-5-2020-n-4551/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2020 n.4551</a></p>
<p>Achille Sinatra, Presidente, Estensore; PARTI: Soc C. Costruzioni Elettromeccaniche S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Chiarelli, Antonio Cimino, Michela Reggio D&#8217;Aci, c. Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell&#8217;Interno in persona dei rispettivi Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-5-2020-n-4551/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2020 n.4551</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-5-2020-n-4551/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2020 n.4551</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Achille Sinatra, Presidente, Estensore; PARTI: Soc C. Costruzioni Elettromeccaniche S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Chiarelli, Antonio Cimino, Michela Reggio D&#8217;Aci, c. Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell&#8217;Interno in persona dei rispettivi Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>Oneri probatori : rilievo della perizia di parte .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- processo amministrativo &#8211; oneri probatori &#8211; perizia di parte &#8211; rilievo.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La perizia di parte, ancorchè giurata, non è dotata di efficacia probatoria e, pertanto, non può essere qualificata come mezzo di prova; e, inoltre, essa non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato; bensì¬ solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all&#8217;apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/05/2020<br /> <strong>N. 04551/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04030/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4030 del 2010, proposto da Soc C. Costruzioni Elettromeccaniche S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Chiarelli, Antonio Cimino, Michela Reggio D&#8217;Aci, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultima in Roma, via degli Scipioni, 288, come da procura in atti;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell&#8217;Interno in persona dei rispettivi Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del diniego autorizzazione di esportazione di n. 39 sezionatori tripolari e n. 5 ricambi alla soc iraniana Saba co. n. 60 Ghobadian Street Valiasiar Ave di Teheran &#8211; Iran &#8211; risarcimento danni<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 24 aprile 2020 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1.- Con ricorso notificato il 19 aprile 2010 e depositato il successivo 6 maggio la società  C. ha impugnato, chiedendone l&#8217;annullamento, il provvedimento dirigenziale del 16 febbraio 2010 meglio specificato in epigrafe, recante il diniego di autorizzazione all&#8217;esportazione di taluni beni verso la società  di diritto iraniano Saba Co. con sede a Teheran, nonchè gli atti presupposti, compresi i pareri del competente Comitato consultivo; la ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni che essa avrebbe patito per effetto dei provvedimenti gravati.<br /> 2. &#8211; La ricorrente espone di avere pattuito con la società  iraniana Fulmen la vendita ad altra società  iraniana, denominata Mapna Co., di alcuni sezionatori tripolari che avrebbero, in tesi, dovuto essere installati in stazioni elettriche afferenti ad un impianto in corso di costruzione la cui gestione spetterebbe ad altra società  iraniana, denominata Saba Power Electricity Co; di avere ricevuto avviso dal MISE che la vendita in Iran dei suddetti prodotti, per la sua potenziale implicazione nella produzione di armi di distruzione di massa, necessitava di apposita autorizzazione all&#8217;esportazione; di avere allora prontamente inoltrato l&#8217;istanza per ottenere detto titolo al MISE; e che, dopo contraddittorio procedimentale seguito a preavviso di diniego (nel corso del quale la società  ha chiesto anche lo smobilizzo delle merci dalla dogana di Genova alla propria sede), con il provvedimento gravato l&#8217;Amministrazione ha negato alla società  l&#8217;autorizzazione all&#8217;esportazione, con la motivazione per cui la vendita in Iran dei sezionatori in questione comporterebbe &quot;inaccettabile pericolo di diversione e rischio sotto il profilo della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori&quot;, e quindi sussisterebbe &quot;obbligo di dover tenere conto delle sopra menzionate disposizioni di cui all&#8217;art. 12, del Regolamento (CE) n. 428/2009 e in particolare -sulla base del par. a)- degli obblighi che il Governo italiano ha assunto nelle competenti sedi internazionali e &#8211; sulla base del par. d)- dell&#8217;attività  svolta dall&#8217;utilizzatore finale nonchè del rischio di &quot;diversione di uso&quot; delle apparecchiature.<br /> 3. &#8211; La ricorrente censura tale diniego affermando, con il primo motivo, da un lato, il contrasto con l&#8217;art. 8 del Regolamento (CE) n. 1334/2000 (e con l&#8217;art. 12 del Regolamento (CE) n. 428/2009), con l&#8217;art. 8 del D.Lgs. n. 96/2003 e l&#8217;eccesso di potere per carenza di presupposto, atteso che, in tesi, l&#8217;esportazione dei prodotti C. non potrebbe ritenersi &quot;non conforme alle condizioni di cui all&#8217;articolo 8 del regolamento&quot; (CE) n. 1334/2000 (art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 96/2003), dato che l&#8217;esportazione dei &quot;sezionatori&quot; non ne potrebbe comportare l&#8217;impiego avversato dalle citate norme comunitarie, nemmeno sotto il profilo di sviamenti di destinazione; d&#8217;altro lato, il difetto di motivazione del provvedimento.<br /> Con il secondo mezzo, poi, la società  premette che nel corso del procedimento il MISE aveva richiesto ed ottenuto dalla ricorrente una dichiarazione relativa all&#8217;utilizzazione finale da parte dell&#8217;acquirente i beni, ma che, ciò malgrado, l&#8217;autorizzazione è stata comunque denegata.<br /> Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, la ricorrente assume di avere subito un pregiudizio patrimoniale causato dal provvedimento impugnato dovuto al &#8220;fermo&#8221; dei beni presso la Dogana e alla perdita definitiva dell&#8217;affare, che essa quantifica in euro 400.000, oltre al danno da ritardo dell&#8217;Amministrazione nel provvedere, quantificato in euro 70.000.<br /> 4. &#8211; Il MISE si è costituito in giudizio senza depositare memorie difensive.<br /> 5. &#8211; In corso di giudizio la ricorrente, a fronte di avviso di perenzione ultraquiquennale ex art. 82 c.p.a., ha depositato tempestiva e rituale istanza di fissazione di udienza.<br /> La ricorrente ha altresì¬ depositato una memoria conclusionale ai sensi dell&#8217;art. 73 c.p.a., nella quale ha insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br /> Con ordinanza n. 142112019 il Collegio, all&#8217;esito della pubblica udienza del 15 novembre 2019, ha chiesto al MISE alcuni chiarimenti in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto di denegare l&#8217;autorizzazione all&#8217;esportazione dei sezionatori tripolari per cui la ricorrente aveva chiesto titolo ai sensi dell&#8217;art. 4 del Reg. (CE) 05/05/2009, n. 428/2009 (Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell&#8217;intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso).<br /> L&#8217;Amministrazione non ha dato seguito all&#8217;ordine istruttorio.<br /> Con atto depositato il 20 aprile 2020, ossia nel periodo di vigenza della normativa processuale emergenziale di cui all&#8217;art. 84 comma 5 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, la ricorrente ha chiesto che la causa passasse in decisione alla udienza di smaltimento dell&#8217;arretrato giÃ  fissata per il 24 aprile 2020.<br /> In occasione della pubblica udienza del 24 aprile 2020 il ricorso è stato dunque posto in decisione.<br /> 6. &#8211; Il ricorso deve essere respinto.<br /> I due motivi di cui esso si compone sono, entrambi, imperniati sull&#8217;assunto di fondo per cui i sezionatori tripolari per la cui esportazione in Iran la ricorrente aveva chiesto l&#8217;autorizzazione ai sensi dell&#8217;art. 4 del Reg. (CE) 05/05/2009, n. 428/2009 (Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell&#8217;intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso) non rientrerebbero, in realtà , nel disposto di tale norma, in quanto non soggetti (anche secondo una perizia non giurata di docente del Dipartimento di Ingegneria elettrica dell&#8217;Università  di Padova, in atti) tra quelli suscettibili di duplice uso.<br /> I due motivi, pertanto, possono essere congiuntamente esaminati, ed il Collegio ritiene di potere prescindere, nella loro analisi, dai chiarimenti richiesti al Ministero ma non resi da quest&#8217;ultimo; e ciò in quanto difetta idoneo supporto probatorio alla base delle censure proposte dalla ricorrente.<br /> Il citato articolo 4 prevede, per quanto qui interessa, che: &#8220;1. L&#8217;esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell&#8217;elenco di cui all&#8217;allegato I è subordinata ad un&#8217;autorizzazione nel caso in cui l&#8217;esportatore sia stato informato dalle competenti autorità  dello Stato membro in cui è stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all&#8217;individuazione, all&#8217;identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi. 2. L&#8217;esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell&#8217;elenco di cui all&#8217;allegato I è subordinata ad un&#8217;autorizzazione anche nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell&#8217;Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e qualora l&#8217;esportatore sia stato informato dalle autorità  di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari. (&#038;)&#8221;.<br /> 7. &#8211; Tanto premesso, Il Collegio ritiene che, in caso di indicazione ministeriale della necessità  di dotarsi della autorizzazione all&#8217;esportazione disciplinata dalla norma su riportata in stralcio per il caso in cui le apparecchiature da esportare non rientrano tra quelle qualificate per loro natura come atte ad usi militari, il soggetto ricorrente debba dimostrare in giudizio (oltre che in ambito procedimentale in contraddittorio con l&#8217;Amministrazione procedente) che, anche sotto un profilo meramente potenziale, i beni esportandi non siano soggetti (anche) ad uso militare, oltre che a quello civile dichiarato.<br /> Tale necessità , all&#8217;evidenza, è massima nel caso in cui si tratti, come nel caso in esame, di componenti tecnologici di impianti di generazione di energia.<br /> 8. &#8211; A questo fine ritiene il Collegio che la odierna ricorrente non abbia raggiunto sufficiente prova dell&#8217;assenza di un potenziale duplice uso, in quanto essa si affida del tutto ad una mera perizia di parte redatta da un docente universitario che, oltre a non essere giurata, si presenta prevalentemente (solo) descrittiva delle caratteristiche tecniche dei beni venduti.<br /> Invero, secondo la giurisprudenza del Giudice d&#8217;appello (Consiglio di Stato , sez. IV , 31/08/2018, n. 5128), la perizia di parte, ancorchè giurata, non è dotata di efficacia probatoria e, pertanto, non può essere qualificata come mezzo di prova; e, inoltre, come meglio specificato dalla S.C. (Cassazione civile, Sez. Trib. 27/12/2018, n. 33503), essa non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato; bensì¬ solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all&#8217;apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.<br /> Rimane, pertanto, non assolto l&#8217;onere probatorio di cui all&#8217;art. 64 comma I c.p.a., per cui &#8220;Spetta alle parti l&#8217;onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità  riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.&#8221;.<br /> 9. &#8211; Per quanto appena detto, alla luce del principio dispositivo con metodo acquisitivo che governa il regime della prova nel processo amministrativo di legittimità , il Collegio non è tenuto neppure ad operare una ricostruzione tecnica delle caratteristiche e di tutte le possibili utilizzazioni dei sezionatori in questione mediante una verificazione, dal momento che il Giudice Amministrativo non può sostituirsi alla parte onerata.<br /> 10. &#8211; In ragione dell&#8217;infondatezza della parte demolitoria del gravame, deve essere respinta anche la domanda di risarcimento dei danni avanzata da C. in ricorso, la quale risulta -quindi- priva degli elementi costituitivi della fattispecie dell&#8217;illecito aquiliano, ed in primis di un fatto illecito antigiuridico.<br /> 11. -In conclusione, il ricorso va respinto.<br /> Le spese possono essere compensate, invece che seguire il criterio della soccombenza, attesa la limitata attività  difensiva del MISE, che si è per di pìù astenuto dal fornire riscontri all&#8217;ordine istruttorio impartitogli dal Collegio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), respinge il ricorso in epigrafe.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2020, in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, D.L. n. 18/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Achille Sinatra, Presidente, Estensore<br /> Claudia Lattanzi, Consigliere<br /> Arturo Levato, Referendario</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2020 n.4549</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-5-2020-n-4549/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-5-2020-n-4549/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2020 n.4549</a></p>
<p>Achille Sinatra, Presidente, Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Leonardo Frattesi, c. Ministero della Difesa, Ministero degli Affari Esteri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) &#8220;Rischio di immigrazione illegale&#8221;: sussiste nella valutazione ampia discrezionalità  amministrativa . 1.- Immigrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-5-2020-n-4549/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2020 n.4549</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-5-2020-n-4549/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2020 n.4549</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Achille Sinatra, Presidente, Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Leonardo Frattesi, c. Ministero della Difesa, Ministero degli Affari Esteri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>&#8220;Rischio di immigrazione illegale&#8221;: sussiste nella valutazione ampia discrezionalità  amministrativa .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Immigrazione &#8211; &#8220;visti Schengen uniformi&#8221; &#8211; disciplina &#8211; &#8220;rischio di immigrazione illegale&#8221;- valutazione &#8211; ampia discrezionalità  amministrativa- sussiste.<br />
</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La materia del rilascio dei “visti Schengen uniformi” (ovvero di corto soggiorno con efficacia non superiore ai 90 giorni) risulta disciplinata dal Reg. CE n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (c.d. codice dei visti), in virtù del quale sono le rappresentanze diplomatico-consolari, competenti all’esame delle domande, a dover verificare le condizioni d’ingresso e, quindi, “la giustificazione presentata dal richiedente riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto e che questi disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno previsto sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti mezzi” (art. 21, comma 3, lett. b): in particolare, l’esame di una domanda si fonda “sull&#8217;autenticità e l&#8217;affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l&#8217;affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente” (art. 21, comma 7).</em><br />
<em>Conseguentemente, l’art. 4 d.m. n. 850 dell’11 maggio 2011 stabilisce che &#8220;1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell&#8217;esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull&#8217;uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto. 2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l&#8217;esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente. Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto. 3. L&#8217;analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio. 4. In caso di negativo riscontro sull&#8217;autenticità e sull&#8217;affidabilità della documentazione presentata, nonché sulla veridicità e sull&#8217;attendibilità delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrà dal rilascio del visto&#8221;.</em><br />
<em>Dal dettato normativo e, più nel dettaglio, già solo dall’utilizzo della locuzione “rischio di immigrazione illegale”, emerge la volontà di far rientrare la valutazione della sussistenza di tale elemento impeditivo in una sfera di ampia discrezionalità amministrativa e, per converso, di far ricadere sul richiedente un particolare onere probatorio in ordine alla dimostrazione degli elementi contrari. </em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/05/2020<br />
<strong>N. 04549/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03873/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3873 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Leonardo Frattesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Udine, 6;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero della Difesa, Ministero degli Affari Esteri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ambasciata di Santo Domingo, non costituita in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del provvedimento prot. n. 143/2011 in data 7 febbraio 2011, con il quale l’Ambasciata di Santo Domingo, Repubblica Domenicana, ha rifiutato il visto richiesto per l’accesso nel territorio della Repubblica Italiana per motivi di turismo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 24 aprile 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi, svoltasi, ai sensi dell’art. 84 comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso il collegamento da remoto;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
La ricorrente, cittadina della Repubblica Dominicana, ha impugnato il provvedimento del 7 febbraio 2011, con il quale l’Ambasciata d’Italia presso Santo Domingo, Repubblica Domenicana, ha rifiutato il visto richiesto per l’accesso nel territorio della Repubblica Italiana per motivi di turismo, in quanto la ricorrente “<em>non ha fornito una giustificazione riguardo allo scopo ed alle condizioni del soggiorno previsto; la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto non può essere stabilita con certezza</em>”.<br />
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 10 ,11 e 15 del Trattato di Schengen del 14.6.1985 ratificato in Italia con la Legge 388/1993, dell&#8217;art. 4 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, dell&#8217;art. 5 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, del punto 20 dell&#8217;Allegato A al D.P.R. 12.7.2000, nonché degli artt. 2, 3 e dell&#8217;Alt. 1 della Direttiva del Ministero dell&#8217;Interno 17.3.2000, n. 64. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falso presupposto, illogicità, irragionevolezza.<br />
Sostiene la ricorrente: che nella domanda ha chiaramente esplicitato che il motivo del viaggio è turistico; che nella dichiarazione d’invito è stato specificato il motivo “<em>di attendere alle sfilate della moda in Milano</em>”; che la finalità turistica del soggiorno emerge anche dalla esiguità temporale del periodo dichiarato di permanenza in Italia (e cioè dal 21 febbraio 2011 al 13 marzo 2011) attestato dalla prenotazione del volo aereo di andata e ritorno operata per tali date; che nella lettera d’invito è stata specificata l’intenzione di un amico di fornirle l’alloggio nella propria abitazione; che ha dimostrato di avere mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza.<br />
L’Amministrazione ha depositato una nota dell’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo, con la quale sono state specificate le ragioni che hanno indotto al diniego del rilascio del visto.<br />
Alla pubblica udienza del 24 aprile 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
La materia del rilascio dei “visti Schengen uniformi” (ovvero di corto soggiorno con efficacia non superiore ai 90 giorni) risulta disciplinata dal Reg. CE n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (c.d. codice dei visti), in virtù del quale sono le rappresentanze diplomatico-consolari, competenti all’esame delle domande, a dover verificare le condizioni d’ingresso e, quindi, “<em>la giustificazione presentata dal richiedente riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto e che questi disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno previsto sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti mezzi</em>” (art. 21, comma 3, lett. b).<br />
In particolare, l’esame di una domanda si fonda “<em>sull&#8217;autenticità e l&#8217;affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l&#8217;affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente</em>” (art. 21, comma 7).<br />
Ai sensi dell’art. 32 (“<em>Rifiuto di un visto</em>”), il visto deve essere rifiutato quando il richiedente “<em>non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto</em>”, ovvero quando “<em>non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi</em>”, ovvero “<em>qualora vi siano ragionevoli dubbi sull&#8217;autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull&#8217;affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto</em>”.<br />
Parallelamente, e in maniera conforme, l’art. 4 d.m. n. 850 dell’11 maggio 2011 stabilisce che &#8220;<em>1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell&#8217;esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull&#8217;uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto. 2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l&#8217;esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente. Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto. 3. L&#8217;analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio. 4. In caso di negativo riscontro sull&#8217;autenticità e sull&#8217;affidabilità della documentazione presentata, nonché sulla veridicità e sull&#8217;attendibilità delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrà dal rilascio del visto</em>&#8220;.<br />
Posti questi principi, è da rilevare che l’Amministrazione ha correttamente esaminato e valutato la documentazione fornita dall’istante, dandone adeguata motivazione, non ravvisandosi nell’operato amministrativo profili di illogicità, incongruità o irragionevolezza, nell’attività di individuazione del c.d. rischio migratorio.<br />
In particolare, dalla nota dell’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo non contestata dalla ricorrente – che non assume in questo giudizio valenza di non consentita motivazione postuma ma di documento istruttorio ai fini della delibazione della legittimità dell’atto impugnato (cfr. Cons. St, sez. sez. II, 05 agosto 2019, n.5531) – si evince: che la prenotazione aerea si riferiva a un viaggio dalla Repubblica Dominicana alla Germania, senza alcuna indicazione di come sarebbe poi arrivata in Italia; che l’indicazione della sede in cui la ricorrente sarebbe stata ospitata non forniva alcuna specificazione dell’indirizzo; che nonostante in relazione all’invito alla partecipazione alla sfilata non è stato presentato alcun itinerario di viaggio e soggiorno; che è stata presentata una lettera di lavoro della ricorrente presso un consorzio di ricevitorie nella quale non è specificato il periodo di lavoro dell&#8217;interessata, solamente viene indicato che lavora da diversi anni, senza indicare le date di cessazione per usufruire delle ferie.<br />
In sostanza, secondo l’Ambasciata competente, è risultata inidonea – al fine di scongiurare la presenza del rischio migratorio – la documentazione prodotta dall’istante.<br />
Del resto, dal dettato normativo e, più nel dettaglio, già solo dall’utilizzo della locuzione “<em>rischio di immigrazione illegale</em>”, emerge la volontà di far rientrare la valutazione della sussistenza di tale elemento impeditivo in una sfera di ampia discrezionalità amministrativa e, per converso, di far ricadere sul richiedente un particolare onere probatorio in ordine alla dimostrazione degli elementi contrari (Cons. St. sez. IV, 7 febbraio 2019, n.911).<br />
In conclusione, deve ritenersi, così come sostenuto dall’Amministrazione, che la ricorrente non ha prodotto idonea documentazione atta a comprovare lo scopo e le condizioni del soggiorno, non essendo chiaro lo scopo e le condizioni del soggiorno e la sua intenzione di lasciare il territorio degli stati membri prima della scadenza (rischio migratorio).<br />
Il ricorso deve essere quindi respinto con compensazione delle spese stante la particolarità della materia.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Achille Sinatra, Presidente<br />
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore<br />
Arturo Levato, Referendario</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2020 n.250</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-2-5-2020-n-250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Vincenzo Salamone, Presidente, Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore PARTI: Getinge Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Sisti, Antonio Pavan contro Azienda Sanitaria Locale Cn2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Giuseppe Reinaudo, Annamaria Spina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-2-5-2020-n-250/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2020 n.250</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-2-5-2020-n-250/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2020 n.250</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Salamone, Presidente, Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore PARTI: Getinge Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Sisti, Antonio Pavan contro Azienda Sanitaria Locale Cn2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Giuseppe Reinaudo, Annamaria Spina nei confronti Steelco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Paolo Brugnera, Lucia Girolami, Luca Mastromatteo</span></p>
<hr />
<p>Offerte di gara:  sussiste ampia discrezionalità  tecnica nell&#8217; attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA- gara- offerte &#8211; commissione giudicatrice- attribuzione dei punteggi-ampia discrezionalità  tecnica- sussiste &#8211; sindacato sostitutorio del G.A. &#8211; va escluso.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La valutazione delle offerte nonchè l&#8217;attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell&#8217;ampia discrezionalità  tecnica riconosciuta a tale organo, sicchè le censure che impingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perchè sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall&#8217;art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità  della scelta tecnica .</div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00250/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01122/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> Getinge Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Sisti, Antonio Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Luigi Gili in Torino, corso Matteotti, n. 31;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale Cn2, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Giuseppe Reinaudo, Annamaria Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Bruno Sarzotti in Torino, corso Re Umberto, n. 27;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Steelco S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Paolo Brugnera, Lucia Girolami, Luca Mastromatteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &amp; partners, in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 83;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">della Determinazione n. 1113 del 14 novembre 2018, e relativi allegati, pubblicata sul sito della Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra in pari data, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva a Steelco S.p.A. la fornitura e l&#8217;installazione, chiavi in mano di una centrale di sterilizzazione presso il nuovo presidio ospedaliero di Verduno dell&#8217;ASL CN2 Alba-Bra n. gara 7192730, C.I.G. 76197375E3;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nei limiti di interesse, dei verbali di gara, allegati alla delibera di aggiudicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa del disciplinante di gara nonchè del capitalo speciale esplicitanti i parametri di valutazione ed i requisiti tecnici;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota del 28 novembre 2018 di parziale diniego di accesso agli atti da parte della Stazione appaltante, della nota del 12 dicembre 2018 con cui è stato dato limitato accesso a parte della documentazione tecnica della controinteressata e della nota del 14 dicembre 2018 con la quale è stata fissata la data del 17 dicembre 2018 per l&#8217;estrazione di copia di parte della documentazione tecnica di Steelco;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, in parte qua e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna dell&#8217;Amministrazione, ex art. 116 c.p.a., all&#8217;ostensione completa dei documenti di Steelco S.p.A., con l&#8217;adozione di tutte le misure ritenute idonee ed opportune per la tutela del diritto del ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">la condanna dell&#8217;Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patiendi da Getinge Italia s.r.l. in via prioritaria in forma specifica, attraverso l&#8217;aggiudicazione della procedura e la stipula del relativo contratto di appalto con richiesta fin da ora di eventuale subentro;</p>
<p style="text-align: justify;">in via subordinata, nell&#8217;impossibilità  di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente; in via ulteriormente subordinata, disporre la rinnovazione dell&#8217;intera procedura di gara; con riserva sin d&#8217;ora di agire, ai sensi dell&#8217;art. 30, comma 5 del codice del processo amministrativo, per il risarcimento di ogni ulteriore danno patito dalla ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">in via istruttoria</p>
<p style="text-align: justify;">nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell&#8217;istanza ex art. 116 c.p.a., ordinare all&#8217;Azienda Sanitaria Locale CN2 di depositare in giudizio copia integrale delle offerte e dei relativi allegati prodotti da Steelco S.p.A. in corso di gara, nonchè di tutti gli atti afferenti a tale procedura ad evidenza pubblica, ex art. 63, comma 2, c.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">sottoporre, lÃ  ove ritenuto necessario, i prodotti offerti da Steelco S.p.A. e dalla ricorrente a verificazione o a consulenza tecnica d&#8217;ufficio, a mente degli artt. 66 e 67 c.p.a;</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 23 gennaio 2019:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della Determinazione n. 1113 del 14 novembre 2018, e relativi allegati, pubblicata sul sito della Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra in pari data, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva a Steelco S.p.A. la fornitura e l&#8217;installazione chiavi in mano di una centrale di sterilizzazione presso il nuovo presidio ospedaliero di Verduno dell&#8217;ASL CN2 Alba-Bra n. gara 7192730, C.I.G. 76197375E3;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nei limiti di interesse, dei verbali di gara, allegati alla delibera di aggiudicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa del disciplinante di gara nonchè del capitalo speciale esplicitanti i parametri di valutazione ed i requisiti tecnici;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota del 28 novembre 2018 di parziale diniego di accesso agli atti da parte della Stazione appaltante, della nota del 12 dicembre 2018 con cui è stato dato limitato accesso a parte della documentazione tecnica della controinteressata e della nota del 14 dicembre 2018 con la quale è stata fissata la data del 17 dicembre 2018 per l&#8217;estrazione di copia di parte della documentazione tecnica di Steelco;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, in parte qua e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi Getinge;</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Steelco S.p.A. notificato in data 14 gennaio e depositato in data 24 gennaio 2019:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della Determinazione n. 1113 del 14 novembre 2018, e relativi allegati, pubblicata sul sito della Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra in pari data, con la quale quest&#8217;ultima ha disposto l&#8217;aggiudicazione a Steelco S.p.A. della fornitura e l&#8217;installazione, chiavi in mano di una centrale di sterilizzazione presso il nuovo presidio ospedaliero di Verduno dell&#8217;ASL CN2 Alba-Bra n. gara 7192730, C.I.G. 76197375E3 ed approvato la relativa graduatoria, limitatamente alla parte in cui l&#8217;offerta tecnica presentata da Getinge Italia S.r.l. non è stata esclusa ovvero è stata ritenuta idonea e, per l&#8217;effetto, valutata e valorizzata con l&#8217;attribuzione del relativo punteggio, nonchè nei limiti dell&#8217;interesse fatto valere, dei verbali di gara e di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè allo stato non conosciuto.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale Cn2 e di Steelco S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 aprile 2020 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba &#8211; Bra indiceva una procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura e dell&#8217;installazione, chiavi in mano, di una centrale di sterilizzazione presso il nuovo presidio ospedaliero di Verduno, con un importo complessivo a base di gara pari a euro 3.201.800,00, oneri fiscali esclusi, comprensivo del costo per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 1.800,00, oneri fiscali esclusi.</p>
<p style="text-align: justify;">Partecipavano alla gara la ricorrente, la Steelco e la Cisa, le quali, a seguito dell&#8217;apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, venivano tutte ammesse al prosieguo della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito delle operazioni di scrutino veniva attribuito un punteggio complessivo di punti 93,38 (di cui 70 punti per l&#8217;offerta tecnica e 23,38 per l&#8217;offerta economica) a Steelco e di punti 92,34 a Getinge (di cui 62,34 per l&#8217;offerta tecnica e 30 per l&#8217;offerta economica), con una differenza di punteggio tra la ricorrente e la controinteressata pari a 1,04 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il gravame principale, notificato e depositato nei termini di legge, la società  ricorrente ha impugnato la Determinazione n. 1113 del 14 novembre 2018 con la quale è stata aggiudicata in via definitiva a Steelco S.p.A. la fornitura e l&#8217;installazione, chiavi in mano, di una centrale di sterilizzazione presso il nuovo presidio ospedaliero di Verduno dell&#8217;ASL CN2 Alba-Bra.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto l&#8217;illegittimità  per violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 68 e 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, per ingiustizia manifesta, illogicità  e sviamento; erronea attribuzione di punteggio a favore di Getinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di gravame la ricorrente deduceva altresì¬ la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;art. 53, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell&#8217;art. 3 della legge n. 241 del 1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituite in giudizio l&#8217;Azienda sanitaria locale CN2 Alba-Bra e la Steelco S.p.A.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 23 gennaio 2019 la Getinge Italia S.r.l. ha depositato in giudizio un ricorso per motivi aggiunti con il quale deduceva l&#8217;illegittimità  del provvedimento di aggiudicazione per 1) Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, pubblicità , imparzialità , parità  di trattamento, giusto procedimento, violazione dell&#8217;art. 16 del disciplinare di gara; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 68 e 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, per ingiustizia manifesta, illogicità  e sviamento e erronea attribuzione di punteggio a favore di Getinge.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 24 gennaio 2019 la controinteressata Steelco S.p.A. ha depositato in giudizio ricorso incidentale con il quale deduceva l&#8217;illegittimità  del provvedimento di aggiudicazione limitatamente nella parte in cui non aveva escluso la Getinge S.r.l. dalla procedura di gara per 1) Violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i> di gara (art. 16 del disciplinare e art. 2 del capitolato tecnico descrittivo e prestazionale), violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 30, 68, 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, eccesso di potere per manifesta illogicità  contraddittorietà , sviamento, difetto di istruttoria; 2) Violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i> di gara (art. 16 del disciplinare), violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 30, 68, 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, eccesso di potere per manifesta illogicità  contraddittorietà , sviamento, difetto di istruttoria; 3) Violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i> di gara (disciplinare e capitolato tecnico descrittivo e prestazionale), violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 30, 68, 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, eccesso di potere per manifesta illogicità  contraddittorietà , sviamento, difetto di istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 79 del 25 febbraio 2019 questo Tribunale ha respinto l&#8217;istanza cautelare formulata congiuntamente al ricorso ritenendo che non sussistessero elementi di fondatezza poichè: &#8220;- alla luce della sommaria analisi della relazione tecnica illustrativa della ricorrente e della controinteressata, <i>prima facie</i>, non emergono i profili di difetto di istruttoria, di ingiustizia manifesta, di illogicità  e di sviamento contestati dalla Getinge Italia S.r.l. con riferimento alle modalità  di attribuzione dei punteggi per specifici criteri di valutazione; &#8211; allo stato, alla luce della documentazione depositata in giudizio, non vi sono elementi per ritenere che la Relazione tecnica &#8211; illustrativa presentata dalla Steelco S.p.A. fosse priva di sottoscrizione; Ritenuto opportuno, nel bilanciamento degli interessi contrapposti e tenuto conto dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto caratterizzato da un rilevante profilo pubblicistico, fissare per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 19 giugno 2019&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 936 del 12 agosto 2019 questo Tribunale ha disposto una verificazione ponendo quesiti inerenti sia le censure sollevate con il ricorso incidentale presentato dalla Steelco S.p.A. sia le censure dedotte nel ricorso per motivi aggiunti presentato dalla Getinge S.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 391 del 27 settembre 2019 questo Tribunale ha respinto l&#8217;istanza cautelare formulata dalla ricorrente ai sensi degli articoli 55 e 58 ed ha sostituito il verificatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 1057 del 14 ottobre 2019 questo Tribunale ha provveduto a sostituire il verificatore individuando come nuovo verificatore l&#8217;Istituto Superiore di Sanità , autorizzando la delega, ai sensi dell&#8217;art. 66 comma 1 del codice del processo amministrativo, a funzionario dotato di adeguata professionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">In data 29 ottobre 2019 l&#8217;Istituto Superiore di Sanità  ha depositato in giudizio il decreto n. 54/2019 con il quale il Presidente dell&#8217;Istituto aveva individuato la dott.ssa Stefania Marcheggiani, Ricercatore presso il Dipartimento di Ambiente e Salute e l&#8217;ing. Giuseppe D&#8217;Avenio, Ricercatore presso il Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità  Pubblica, quali tecnici verificatori delegati allo svolgimento, ciascuno per quanto di propria competenza, della relazione istruttoria, chiedendo contemporaneamente di voler accordare una proroga dei termini per l&#8217;espletamento della verificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 1116 del 7 novembre 2019 questo Tribunale ha concesso la proroga richiesta dal verificatore.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 31 gennaio 2020 il verificatore ha depositato in giudizio la bozza della relazione oggetto di incarico e le parti hanno provveduto a depositare le osservazioni formulate dai rispettivi consulenti tecnici.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 2 marzo 2020 il verificatore ha depositato in giudizio la relazione finale che ha tenuto conto delle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 1°aprile le parti, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, hanno fanno congiuntamente richiesta di passaggio in decisione della controversia, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 3 e 4 aprile 2020, rispettivamente l&#8217;Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra e la ricorrente Getinge S.r.l. hanno depositato in giudizio, così¬ come previsto dall&#8217;art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, note di udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 8 aprile 2020 il Collegio si è riunito per celebrare l&#8217;udienza pubblica mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto del Presidente del T.A.R. Piemonte n. 14-2020 -Udienze collegamento a distanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ha dato atto che le parti costituite avevano presentato richiesta congiunta di passaggio della causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84 comma 2, primo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e si è riservato di decidere.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; In via preliminare si dichiara il sopravvenuto difetto di interesse per quanto riguarda il primo motivo di gravame con il quale la ricorrente sosteneva che la Stazione appaltante non avrebbe dovuto negare a Getinge l&#8217;accesso alla documentazione tecnica dell&#8217;aggiudicataria poichè la motivazione dell&#8217;opposizione fornita dalla controinteressata non risultava suffragata da alcun elemento concreto che consentisse di poter accertare e verificare l&#8217;effettiva sussistenza di informazioni meritevoli di non essere divulgate a soggetti terzi, e ciò in violazione dell&#8217;art. 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della legge di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l&#8217;accesso agli atti e documenti richiesti, in parte era stato consentito dalla Stazione appaltante in data 17 dicembre 2018 (allegato modulo <i>compliance</i>, dichiarazione presa visione allegato 4, dichiarazione presa visione allegato 5, relazione tecnico-illustrativa), mentre la restante documentazione, come ammesso dalla stessa ricorrente, è stata versata in atti in data 4 gennaio 2020 in sede di costituzione in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella memoria depositata dalla ricorrente in data 18 febbraio 2019 invero si legge &#8220;Medio tempore, la Stazione appaltante, con atto di costituzione formale del 4.1.2019 depositava anche l&#8217;ulteriore documentazione tecnica prodotta da Steelco e non ancora esibita alla ricorrente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; Con il secondo motivo di gravame la ricorrente contesta il punteggio tecnico assegnato dalla Commissione alla propria offerta tecnica rispetto al punteggio tecnico attribuito all&#8217;offerta tecnica della Steelco S.p.A. in relazione a diverse caratteristiche tecniche dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, il Collegio osserva che secondo consolidata giurisprudenza e come ribadito di recente dal Consiglio di Stato, &#8220;&#038;la valutazione delle offerte nonchè l&#8217;attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell&#8217;ampia discrezionalità  tecnica riconosciuta a tale organo, sicchè le censure che impingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perchè sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall&#8217;art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità  della scelta tecnica (Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655; cfr., nello stesso senso, tra le tante, Cons. Stato, III, 24 maggio 2017, n. 2452)&#8221; (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2019, n. 433).</p>
<p style="text-align: justify;">E ancora &#8220;&#038;il giudice, una volta accertati in modo pieno i fatti attraverso il processo logico-valutativo svolto dall&#8217;amministrazione in base alle regole tecniche o del buon agire amministrativo, anch&#8217;esse sindacabili, se ritiene corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili le valutazioni operate, non può spingersi oltre, fino ad esprimere proprie autonome scelte, atteso che, altrimenti, assumerebbe egli la titolarità  di un potere riservato all&#8217;amministrazione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, IV, 4 febbraio 2014, n. 505; V, 25 gennaio 2016, n. 220)&#8221; (T.A.R. Pescara, Sez. I, 18 giugno 2018, n. 204).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia introdotto in giudizio elementi tali da far ritenere che le valutazioni espresse dalla Commissione e l&#8217;attribuzione del punteggio tecnico siano viziate da irragionevolezza, illogicità , travisamento dei fatti o difetto di istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Pìù nello specifico, la ricorrente contesta il punteggio attribuito per le seguenti voci: &#8211; 1.2.1. banchi di lavaggio, 1.3.3. banchi di lavaggio (sistema di lavaggio apparecchiature per endoscopie), 1.5. deposito materiale pulito e 1.6.1 autoclavi.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. &#8211; Ora, per quanto riguarda la voce 1.2.1. &#8220;banchi di lavaggio&#8221;, la Steelco ha ottenuto un punteggio max 0,500, mentre la ricorrente ha ottenuto il punteggio di 0,375, con una differenza di punteggio pari a 0,125.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella tabella allegata al 3° verbale del 30 ottobre 2018, in corrispondenza di tale voce di punteggio, per la Steelco si legge &#8220;Il sistema risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante. Degna di nota è la pompa di aspirazione per svuotamento container&#8221;, mentre per la Getinge si legge &#8220;Il sistema risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente sostiene che l&#8217;attribuzione di tale punteggio sarebbe illegittima in quanto anche la sua offerta comprendeva la pompa di aspirazione (pagina 41 della relazione illustrativa).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda sanitaria evidenzia che il giudizio espresso relativamente al punto 1.2.1. è relativo all&#8217;intera voce &#8220;Banchi di lavaggio&#8221;, voce composta di pìù elementi e la &#8220;pompa di aspirazione per svuotamento container&#8221; sarebbe solo uno di questi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda evidenzia che nella relazione tecnica illustrativa la Steelco ha elencato tutti gli elementi che vanno a configurare il complesso &#8220;Banchi di lavaggio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda in sintesi afferma che la valutazione del sistema &#8220;Banchi di lavaggio&#8221; è stata effettuata nel suo complesso e non per singola componente, cosicchè sarebbe arbitraria l&#8217;estrapolazione e la valorizzazione di un singolo accessorio e che comunque la pompa di aspirazione offerta da Steelco risultava assai meglio documentata mentre nel caso della Getinge il dispositivo sarebbe stato descritto in modo generico e senza riscontro nelle relative schede tecniche prodotte.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, il Collegio osserva che per i &#8220;Banchi di lavaggio&#8221;, a pagina 7, il Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale prevedeva pìù elementi e a pagina 10 e 11 della relazione tecnica illustrativa la Steelco si legge &#8220;1.2 Area lavaggio 1.2.1 Banchi di lavaggio 4 Banchi di lavaggio completi di accessori. Fornitura e posa di 4 tavoli attrezzati con piano di lavoro antiriflesso in acciaio inox 18/10 Aisi 304 (1.4301) con finitura superficiale di satinatura Scotch-Brite, dotati di doppio lavello anch&#8217;esso in acciaio inox con attacco pistola ad aria compressa e acqua frazionata. Ogni singola postazione di lavoro è costituita da: &#8211; 1 mobile base per lavabo con porte a battenti e mensola regolabile in altezza: Unità  base con 2 porte battenti e ripiani. Dimensioni 2000x700x900mm; Battiscopa in acciaio inox per la chiusura della base del mobile; Piano di lavoro in acciaio inox con alzatina posteriore da 100 mm, profondità =700 mm; 2 lavelli in acciaio inox AISI 304, saldati in ogni loro parte e integrati con il piano di lavoro: Dimensioni lavelli 600x500x300A mm; Miscelatore con rubinetti caldo/freddo dotato di attacco doccia flessibile; Pistola aria e acqua, utilizzabile con acqua e aria compressa. Realizzata in alluminio leggero con impugnatura isolata termicamente e con regolazione della pressione dell&#8217;aria e della nebulizzazione dell&#8217;acqua: dotazione di accessori consistente in ugelli separati per il risciacquo, l&#8217;aspirazione e l&#8217;asciugatura; Aspiraliquidi per svuotamento container. Pompa di aspirazione compatta ed indipendente e tubo di aspirazione con collegamento diretto al sistema di drenaggio. Costruita in acciaio inossidabile AISI 304 con saldature TIG e dotata di pompa efficiente. Comprende il comando di azionamento a pedale per evitare contaminazioni dovute all&#8217;uso delle mani. Tutte le ante dei banchi armadi e il frontale dei cassetti, saranno colorati dello stesso colore di appartenenza dell&#8217;area (rosso o altro colore scelto dal cliente)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tutto quanto sopra premesso e di quanto evidenziato dall&#8217;Azienda sanitaria e, in particolare, del fatto di aver proceduto ad una valutazione complessiva di tale sistema, tenuto conto che la ricorrente si è limitata ad eccepire il fatto di possedere la pompa di aspirazione e che la voce &#8220;Banchi di lavaggio&#8221; è composta da pìù elementi, il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia portato in giudizio elementi tali da far ritenere irragionevole o illogica la valutazione tecnica e l&#8217;attribuzione del punteggio effettuate dalla Commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. &#8211; Per quanto riguarda la voce 1.3.3. banchi di lavaggio (Sistema di lavaggio apparecchiature per endoscopie), si osserva che Getinge ha ottenuto il punteggio di 0,375 mentre la Steelco ha ottenuto il punteggio pari a 0,500, con una differenza di punteggio pari a 0,125.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella tabella allegata al 3° verbale del 30 ottobre 2018, in corrispondenza di tale voce di punteggio, per la Getinge si legge &#8220;Il sistema proposto risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante, è inferiore il numero di banchi proposti rispetto alle specifiche di minima&#8221; mentre per la Steelco si legge &#8220;Il sistema proposto risponde ottimamente alle specifiche di minima&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente sostiene che nell&#8217;elenco apparecchiature ed arredi (colonna di destra del doc. 20) e nel &#8220;Layout&#8221; alla posizione &#8220;42&#8221; sono chiaramente riportati n. 3 banchi di lavaggio in conformità  alle richieste minime del capitolato.</p>
<p style="text-align: justify;">La Stazione appaltante afferma che in merito ai banchi di lavaggio vi era una contraddizione nell&#8217;offerta della ricorrente in quanto, nonostante all&#8217;interno delle planimetrie si riscontrasse la presenza di n. 3 blocchi indicati con il n. 42, a pagina 18 della relazione tecnica illustrativa della Getinge, al punto 1.3.3. veniva indicato &#8220;N. 2 banchi di lavaggio per endoscopia&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio sul punto si limita ad osservare che in effetti nell&#8217;elenco apparecchiature ed arredi (colonna di destra del doc. 20) e nel &#8220;Layout&#8221; alla posizione &#8220;42&#8221; sono riportati n. 3 banchi di lavaggio in conformità  alle richieste minime del capitolato ma che tuttavia a pagina 18 della relazione tecnica illustrativa erano precisamente indicati 2 banchi di lavaggio per endoscopia e che pertanto, tenuto conto della contraddizione sussistente nell&#8217;offerta tecnica della ricorrente, non è irragionevole e illogica la valutazione e l&#8217;attribuzione del punteggio effettuata dalla Commissione, anche tenuto conto che la relazione tecnica illustrativo, secondo quanto previsto a pagina 24 del disciplinare di gara, fa parte del contenuto necessario dell&#8217;offerta mentre disegni e planimetrie rientrano nella documentazione la cui allegazione è eventuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Pìù nello specifico, a pagina 24 del disciplinare si legge &#8220;16. Contenuto della busta b &#8211; offerta tecnica&#038;La busta &#8220;B &#8211; Offerta tecnica&#8221; dovrà  contenere a pena di esclusione, i seguenti documenti:&#038;Relazione tecnica illustrativa che dovrà  contenere una descrizione di ciò che l&#8217;operatore economico concorrente intende offrire in merito a ciascuno dei criteri di valutazione riportati nella tabella sotto riportata:&#038;&#8221;, mentre a pagina 28 si precisa tra l&#8217;altro &#8220;Eventuali disegni e planimetrie possono essere presentati in formato diverso dal DIN A4&#038;&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. &#8211; Per quanto riguarda la voce punteggio 1.5. deposito materiale pulito la Commissione ha attribuito lo stesso punteggio alla ricorrente e alla controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente sostiene tuttavia che l&#8217;attribuzione di tale punteggio sarebbe illegittima in quanto la stessa avrebbe offerto in gara un numero superiore di termosaldatrici (9 pezzi) rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante subendo una penalizzazione di 0,500 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche per tale voce l&#8217;Azienda sanitaria afferma di aver attribuito il punteggio in base ad una valutazione complessiva della voce &#8220;Area pulito confezionamento e zona deposito pulito&#8221;, precisando che la fornitura di un ulteriore strumento per termosaldare (il nono) non era richiesto.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda sanitaria evidenzia che, in merito al giudizio complessivo relativo al punto 1.5, la Commissione aveva rilevato che la fornitura di entrambe le concorrenti era sostanzialmente conforme alle specifiche e che l&#8217;attribuzione del punteggio &#8220;buono&#8221; ad entrambe era dovuto al fatto che dalla documentazione di gara non si evinceva la possibilità  di memorizzare i livelli dei tavoli di confezionamento tramite appositi tasti di memoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio osserva che a pagina 12 e 13 del capitolato tecnico descrittivo e prestazionale, sotto la voce &#8220;Area pulito &#8211; confezionamento&#8221;, era prevista la fornitura di n. 9 tavoli di confezionamento con possibilità  di memorizzazione livelli tramite appositi tasti di memoria, n. 8 strumenti per termosaldare, n. 2 carrelli porta carta, deposito materiale pulito comprendente n. 5 scaffali e n. 2 carrelli di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella tabella allegata al 3° verbale del 30 ottobre 2018, in corrispondenza di tale voce di punteggio, sia per controinteressata, sia per la Getinge si legge &#8220;La proposta risponde in maniera buona ai requisiti in quanto non emerge dalla documentazione la possibilità  di memorizzare i livelli dei tavoli tramite appositi tasti memoria&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tutto quanto sopra premesso e di quanto evidenziato dall&#8217;Azienda sanitaria e, in particolare, del fatto di aver proceduto ad una valutazione complessiva di tale voce, tenuto conto che la ricorrente si è limitata ad eccepire il fatto di aver offerto un numero superiore di termosaldatrici, il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia portato in giudizio elementi tali da far ritenere irragionevole o illogica la valutazione tecnica e l&#8217;attribuzione del punteggio effettuate dalla Commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. &#8211; Per quanto riguarda la Voce di punteggio 1.6.1 Autoclavi, la ricorrente sostiene di essere stata penalizzata di 2,250 punti per il solo fatto che il generatore elettrico offerto in gara è costruito in acciaio inox AISI 316L.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda sanitaria, oltre a sottolineare che, anche in questo caso, la Commissione ha proceduto ad una valutazione complessiva, sullo specifico punto contestato evidenzia che il materiale acciaio inox AISI 316 Ti si riferisce al generatore di vapore e che tale materiale è particolarmente indicato per l&#8217;utilizzo in ambienti particolarmente aggressivi, quali ad esempio quelli soggetti ad alte temperature e pressioni, tipici della camera di generazione del vapore.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda sanitaria afferma che la Commissione, avendo rilevato che le ditte Steelco e Cisa avevano proposto entrambe il materiale acciaio AISI 316Ti per la camera di generazione del vapore, aveva proceduto all&#8217;assegnazione del giudizio &#8220;ottimo&#8221; anche in considerazione di questa particolare caratteristica migliorativa non presente nell&#8217;offerta della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, il Collegio osserva che il capitolato tecnico, a pagina 13, sotto la voce Autoclavi, richiedeva un numero minimo di 4 autoclavi di sterilizzazione, prevedendo, tra l&#8217;altro, &#8220;camera di sterilizzazione in acciaio AISI 316 (preferibilmente AISI 316L) generatore di vapore in acciaio inox AISI 316 (preferibilmente AISI 316Ti)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella tabella allegata al 3° verbale del 30 ottobre 2018, in corrispondenza di tale voce di punteggio, per la Steelco si legge &#8220;Il sistema risponde in maniera ottimale alle specifiche di minima in termini di progettazione e materiali (acciaio AISI 316 Ti per il generatore di vapore&#8221;, mentre per la Getinge si legge &#8220;Il sistema risponde in maniera buona alle specifiche tecniche di minima in termini di progettazione e materiali (utilizzo dello stesso materiale acciaio AISI316L sia per la camera di sterilizzazione che per il generatore di vapore)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tutto quanto sopra premesso e di quanto evidenziato dall&#8217;Azienda sanitaria, e tenuto conto che la ricorrente si è limitata ad eccepire il fatto che la Commissione avesse valorizzato, nell&#8217;attribuzione del punteggio, l&#8217;aver proposto il materiale acciaio AISI 316Ti per il generatore di vapore, e che l&#8217;apparecchiatura offerta in gara dalla stessa era pienamente conforme ai requisiti minimi richiesti, il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia portato in giudizio elementi tali da far ritenere irragionevole o illogica la valutazione tecnica e l&#8217;attribuzione del punteggio effettuate dalla Commissione, considerato che era proprio il capitolato a valorizzare il materiale (acciaio AISI 316Ti) proposto dalla Steelco per il generatore di vapore.</p>
<p style="text-align: justify;">2.5. &#8211; Infine, per quanto riguarda la voce punteggio n. 1.9. Area locali accessori, la ricorrente ha ottenuto 1,500 punti, mentre la Steelco ha ottenuto 2,000 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente sostiene che nell'&#8221;Elenco apparecchiature ed arredi&#8221; e nel &#8220;Layout&#8221;, posizione &#8220;Sala Relax&#8221; erano chiaramente riportate n. 8 sedie fisse con seduta imbottita.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda sanitaria oltre a sottolineare che il giudizio espresso è riferito nel complesso all&#8217;intera voce 1.9 &#8220;Area locali accessori&#8221; , afferma che, anche in questo caso, si ripropone il problema della contraddizione nell&#8217;offerta della ricorrente in quanto nella relazione tecnica illustrativa la ricorrente indicava solo 6 sedie.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente si osserva che nella tabella allegata al 3° verbale del 30 ottobre 2018, in corrispondenza di tale voce di punteggio, per la Steelco si legge &#8220;La proposta risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante&#8221;, mentre per la Getinge si legge &#8220;La proposta risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante (in quanto si rileva che la fornitura manca di n. 2 sedie)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio osserva che a pagina 38 della relazione tecnica illustrativa della ricorrente si legge &#8220;N° 6 sedie monoscocca con imbottitura&#8221; e che pertanto, tenuto conto della contraddizione sussistente nell&#8217;offerta tecnica della ricorrente, nonchè del carattere complessivo della valutazione, non si ritiene sia irragionevole e illogica la valutazione e l&#8217;attribuzione del punteggio effettuata dalla Commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, si ribadisce quanto giÃ  evidenziato al punto 2.2. di questa sentenza e cioè che la relazione tecnica illustrativa, secondo quanto previsto a pagina 24 del disciplinare di gara, fa parte del contenuto necessario dell&#8217;offerta mentre disegni e planimetrie rientrano nella documentazione la cui allegazione è eventuale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.6. &#8211; In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso principale è infondato e deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Si passa all&#8217;esame del ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. &#8211; Con il primo motivo di gravame del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente afferma che a seguito dell&#8217;esame della Relazione tecnica-illustrativa della controinteressata la stessa aveva appurato come la copia consegnata dalla Stazione appaltante fosse priva di sottoscrizione da parte del legale rappresentante di Steelco.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente afferma che, avvedutasi di tale circostanza, con nota di data 18 dicembre 2018, aveva chiesto all&#8217;Azienda ospedaliera &#8220;di confermare che la stessa è copia della documentazione cartacea originale presentata in sede di gara dalla STEELCO S.p.A.&#8221; e che la Stazione appaltante aveva riscontrato tale richiesta confermando che quanto consegnato era &#8220;la copia della stessa documentazione cartacea originale presentata in sede di gara dalla ditta STEELCO spa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di quanto sopra la ricorrente deduce che la Relazione tecnica &#8211; illustrativa depositata da Steelco era priva della sottoscrizione da parte del legale rappresentante in violazione all&#8217;art. 16 del disciplinare di gara che dispone come &#8220;L&#8217;offerta tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante&#8221; e che tale circostanza avrebbe dovuto comportare l&#8217;esclusione della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda sanitaria afferma che la Steelco aveva assolto gli oneri documentali richiesti in quanto aveva prodotto la Relazione tecnico-illustrativa &#8220;in formato cartaceo firmato&#8221;, depositando in giudizio una copia di quest&#8217;ultima (doc. 24), nonchè un originale informatico su CD ROM contenente la documentazione, sottoscritto con firma digitale, producendo una stampa da cui risulta che la Relazione è stata sottoscritta digitalmente (doc. 25).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda sanitaria evidenzia peraltro che la documentazione tecnica, tra cui rientra la Relazione tecnica-illustrativa era stata aperta davanti al rappresentante della Getinge il quale nulla aveva eccepito sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda sanitaria afferma infine che in sede di accesso era stata consegnata la Relazione tecnico-illustrativa che non risultava sottoscritta solo perchè detta relazione era stata stampata dal supporto CD-ROM, cosicchè la firma digitale non risultava visibile se non procedendo alla &#8220;verifica&#8221; del file, sottolineando che la relazione tecnico-illustrativa consegnata a Getinge era esattamente quella contenuta nell&#8217;offerta tecnica proposta in sede di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare il Collegio osserva che il disciplinare di gara, a pagina 29, prevede quanto segue: &#8220;L&#8217;offerta tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante: dell&#8217;impresa singola&#038;Tutta la documentazione tecnica è richiesta obbligatoriamente sia in formato cartaceo firmato sia in formato elettronico (quali CD-supporti USB e/o DVD)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio non ha motivo di discostarsi da quanto giÃ  evidenziato in sede cautelare e cioè che alla luce della documentazione depositata in giudizio dalla Stazione appaltante (doc. 24 copia Relazione tecnica illustrativa della Steelco in formato cartaceo firmato) non vi sono elementi per ritenere che la Relazione tecnica &#8211; illustrativa presentata dalla Steelco S.p.A. fosse priva di sottoscrizione.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura pertanto non può essere accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si ritiene pertanto di accogliere le istanze istruttorie formulate in merito.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. &#8211; Con il secondo motivo di gravame del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente contesta il punteggio assegnato dalla Commissione per diversi criteri.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare si richiama quanto giÃ  evidenziato al punto 2 di questa sentenza in merito all&#8217;ampia discrezionalità  di cui gode la Commissione nell&#8217;attività  valutativa dell&#8217;offerta tecnica e di attribuzione del punteggio e ai limiti del sindacato del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Fatta questa premessa si passa ad esaminare le singole contestazioni contenute nel secondo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.1. &#8211; La ricorrente, con riferimento alla voce 1.2.4. &#8220;Lavastrumenti&#8221;, sostiene che la controinteressata, pur dichiarando a pagina 18 della relazione tecnica illustrativa che &#8220;Nei sistemi di lavaggio TW3000/2 è possibile processare la strumentazione robotizzata Da Vinci (Intuitive)&#8221;, ciò non corrisponderebbe al vero perchè il modello offerto (TW3000/2) non sarebbe certificato per tale processo, tant&#8217;è che l&#8217;offerta non includerebbe nemmeno la dotazione dei carrelli dedicati indispensabili per la certificazione dell&#8217;intero processo di trattamento. </p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la ricorrente, in assenza di tali carrelli dedicati non sarebbe possibile procedere al lavaggio degli strumenti robotizzati.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno di quanto sopra la ricorrente allega il documento redatto da Intuitive Surgical (il produttore dei sistemi di chirurgia robotica Da Vinci) contenente l&#8217;elenco degli apparecchi validati e certificati per la sterilizzazione dello strumentario Da Vinci da cui si evincerebbe che il modello offerto da Steelco (TW3000/2) non risulta convalidato per la sterilizzazione della strumentazione robotizzata Da Vinci, nonchè la pagina del sito ufficiale di Steelco <i>www.steelcospa.com</i> da cui emergerebbe come i modelli certificati e validati siano altri e diversi rispetto a quello proposto nella gara di che trattasi.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente afferma di aver invece offerto il modello 88 Turbo, validato e certificato dal produttore del robot Da Vinci, inclusi i carrelli previsti in dotazione e dettagliati a pagina 12 della relazione tecnica illustrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto l&#8217;Azienda sanitaria afferma che il capitolato speciale, a pagina 9, prevede quale requisito per le n. 4 lavastrumenti la &#8220;possibilità  di lavaggio sistemi robotizzati di chirurgia (Da Vinci ecc &#8230;) e che quindi, se da un lato le lavastrumenti richieste non sono finalizzate all&#8217;utilizzo di uno specifico sistema robotizzato di chirurgia (in quanto risulterebbe evidente che Da Vinci è solo uno dei sistemi robotici in relazione ai quali si è richiesta l&#8217;offerta del sistema di lavaggio), dall&#8217;altro le attrezzature non sarebbero oggetto di richiesta di certificazione come la ricorrente asserisce.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla presunta mancanza dei carrelli dedicati, l&#8217;Azienda sanitaria si limita a rinviare alla pagina 18 della &#8220;Relazione tecnica illustrativa&#8221; della Steelco, ove si offrirebbero, con tanto di illustrazione, &#8220;2 carrelli di movimentazione esterna per il carico e scarico per ciascuna apparecchiatura&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;Azienda sanitaria, laddove la ricorrente afferma che: &#8220;A comprova di quanto sopra esposto, si allega il documento redatto da Intuitive Surgical (il produttore dei sistemi di chirurgia robotica Da Vinci) contenente l&#8217;elenco degli apparecchi validati e certificati per la sterilizzazione dello strumentario Da Vinci&#8221;, commette un errore in quanto le lavastrumenti, come il nome stesso suggerisce, avrebbero la funzione di lavare gli strumenti, mentre la sterilizzazione sarebbe una fase successiva, svolta con altra strumentazione (le autoclavi).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda sanitaria sottolinea che il punto 1.2.4 &#8220;Lavastrumenti&#8221; si riferisce alla valutazione di tutte le caratteristiche delle attrezzature lavastrumenti offerte nel loro complesso e che in considerazione di ciò, la Commissione aveva ritenuto la richiesta specifica &#8220;possibilità  di lavaggio sistemi robotizzati di chirurgia (da Vinci ecc..)&#8221; esplicitamente esaudita dall&#8217;autodichiarazione della ditta offerente Steelco S.p.A. presente a pag. 18 della propria relazione tecnica illustrativa, nella quale la stessa affermava che &#8220;Nei sistemi di lavaggio TW3000/2 è possibile processare la strumentazione robotizzata Da Vinci (Intuitive)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, il Collegio evidenzia che nella tabella allegata al 3° verbale del 30 ottobre 2018, in corrispondenza di tale voce di punteggio, sia per la Steelco, sia per la Getinge si legge &#8220;Il sistema risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante&#8221;, con attribuzione del medesimo punteggio pari a 6,000.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel capitolato tecnico, con riferimento alle &#8220;Lavastrumenti&#8221;, si prescrivono numerose caratteristiche minime costruttive e, tra l&#8217;altro, si specifica &#8220;Possibilità  di lavaggio sistemi robotizzati di chirurgia (Da Vinci ecc&#038;)&#8221; e pertanto, a prescindere dal chiarimento n. 2 (con il quale la Stazione appaltante si limita a specificare che il sistema da Vinci di proprietà  della stessa è IS 4000), il capitolato individuava la strumentazione robotizzata Da Vinci a titolo esemplificativo; comunque non veniva richiesta alcuna certificazione in merito, così¬ come peraltro ammesso dalla stessa ricorrente a pagina 21 della memoria del 20 marzo 2020 &#8220;&#038;anche se non richiesto espressamente nel capitolato, la &#8220;certificazione&#8221; della Società  produttrice del robot Da Vinci&#038;&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio inoltre evidenzia che a pagina 18 della relazione tecnica illustrativa presentata dalla Steelco si fa espresso riferimento a &#8220;2 Carrelli di movimentazione esterna per il carico e scarico per ciascuna apparecchiatura&#8221; e si legge &#8220;Nei sistemi di lavaggio TW 3000/2, è possibile processare la strumentazione robotizzata DaVinci (Intuitive)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, per quanto riguarda la censura relativa al criterio di valutazione &#8220;Lavastrumenti&#8221; 1.2.4., questo Tribunale ha disposto una verificazione domandando al verificatore: &#8220;- per quanto riguarda il criterio di valutazione &#8220;Lavastrumenti&#8221; 1.2.4. della griglia di valutazione, se il modello di lavastrumenti offerto da Steelco S.p.A. (TW 3000/2), come affermato da Steelco S.p.A. a pagina 7 della memoria del 18 febbraio 2019, possa svolgere il lavaggio dei sistemi robotizzati di chirurgia, così¬ come previsto a pagina 9 del capitolato tecnico (secondo motivo aggiunto, prima contestazione, pagina 5)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La verificazione sul punto ha dato esito positivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pìù nello specifico, nella relazione si legge &#8220;Nella relazione tecnica illustrativa della Steelco S.p.A. si afferma (p. 18) che &#8220;nei sistemi di lavaggio TW 3000/2 è possibile processare la strumentazione robotizzata Da Vinci (Intuitive)&#8221;. Inoltre, anche in un documento pubblico della Steelco, riportato in Allegato 2 alla presente relazione, si afferma che il modello TW 3000/2 di cui all&#8217;offerta tecnica illustrativa della Steelco, è in grado di soddisfare il requisito in oggetto del Capitolato tecnico, relativamente ai prodotti da Vinci: &#8220;Lavaggio e disinfezione automatica degli strumenti chirurgici robotici ed endoscopi da Vinci Xi 2.0. L&#8217;unica soluzione attualmente disponibile sul mercato per il trattamento simultaneo di un set completo di strumenti chirurgici robotici da Vinci compreso l&#8217;endoscopio.&#8221; Va altresì¬ sottolineato che, dal sito del fabbricante dei sistemi da Vinci, il sistema da Vinci Xi è denominato &#8220;<i>our most capable system</i>&#8221; (https://www.intuitive.com/en-us/products-and-services/da-vinci/systems ultimo accesso 22/01/20). Infine, sul sito della Steelco S.p.A. c&#8217;è una pagina web interamente dedicata agli accessori dei prodotti Steelco S.p.A. (in particolare, degli impianti di lavaggio e disinfezione) per il trattamento degli strumenti da Vinci: https://www.steelcogroup.com/en/products-catalogue/medical-products/instrument-washer-disinfectors/accessories-for-da-vinci-instruments ultimo accesso 22/01/20. L&#8217;autodichiarazione precedentemente menzionata relazione tecnica illustrativa della Steelco S.p.A. trova quindi riscontro nella documentazione pubblica della Steelco S.p.A. La stessa ricorrente non contesta la possibilità  di lavaggio della strumentazione Da Vinci da parte della lavastrumenti offerta da Steelco, ma evidenzia l&#8217;assenza di certificazione in merito alla sterilizzazione della strumentazione da Vinci, che è perà² una proprietà  irrilevante per la formazione del punteggio di cui al paragrafo 1.2.4 della griglia di valutazione, in quanto non richiesta dal Capitolato tecnico. Infatti, a pag. 9 di quest&#8217;ultimo, si richiede la fornitura di &#8220;minimo n. 4 lavastrumenti termodisinfettatrici o sistemi completi di lavaggio equivalenti&#8221;, con certe caratteristiche minime costruttive, fra le quali la &#8220;possibilità  di lavaggio sistemi robotizzati di chirurgia (Da Vinci ecc. )&#8221;. Per quanto riguarda la possibilità  di lavaggio della strumentazione da Vinci da parte della lavastrumenti offerta da Steelco, si rimanda all&#8217;Allegato 3 per ulteriori considerazioni in merito. Considerato che il requisito del Capitolato tecnico specificava, come esempio, i sistemi robotizzati di chirurgia Da Vinci, si conclude che la verifica del soddisfacimento, da parte dell&#8217;offerta Steelco, della proprietà  &#8220;lavaggio&#8221; richiesta dal Capitolato tecnico almeno per tali sistemi robotizzati giustifica la appropriatezza dell&#8217;offerta Steelco in relazione al punto in oggetto del Capitolato tecnico&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">A tali risultanze questo giudice ritiene di poter fare sereno affidamento, essendo le stesse, da un lato, conseguite all&#8217;esito di un ragionevole percorso di indagine e, dall&#8217;altro, affidate ad un corredo argomentativo lineare e sufficientemente chiaro, avendo anche il verificatore replicato in modo esauriente e puntuale alle osservazioni critiche mosse dal consulente tecnico della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, il Collegio richiama le conclusive argomentazioni svolte dal Verificatore in applicazione di quel diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui &#8220;il giudice quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l&#8217;obbligo della motivazione con l&#8217;indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le conclusioni tratte&quot; (cfr. Cass. sent. n. 1815/2015; Cass. civ. n. 282/2009; così¬ anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000); analogo principio è stato, invero, espresso anche in riferimento specifico alla verificazione (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 16/04/2015, n.1955)&#8221; (Cons. Stato, 20 novembre 2019, n. 7927).</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, pertanto, anche alla luce dell&#8217;esito della verificazione, il Collegio ritiene che, per quanto riguarda tale voce, con riferimento alla valutazione e l&#8217;attribuzione del punteggio da parte della Commissione, non sia fondata la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, per ingiustizia manifesta, illogicità  e sviamento dedotta dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.2. &#8211; La ricorrente contesta il fatto che per la voce &#8220;Sistema di lavaggio apparecchiature per endoscopi&#8221; la Commissione di gara abbia attribuito alla stessa un punteggio pari a 0 (non apprezzabile non valutabile) in quanto la proposta non risponderebbe ai requisiti della Stazione appaltante posto che i carrelli forniti non sarebbero certificati per il trasporto a breve termini di endoscopi e broncoscopi. Per converso, la Commissione avrebbe attribuito alla controinteressata il punteggio pari a 1 (ottimo) in quanto il prodotto offerto risponderebbe ai requisiti stabiliti dalla Stazione appaltante, avendo la Steelco specificato come la certificazione, attualmente non disponibile, verrebbe conseguita solo nel corso dell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto essendo possibile validare il processo solo in loco, in base alla contaminazione particellare presente negli ambienti.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente afferma che anche la Steelco non risulterebbe in possesso della richiesta certificazione, che la medesima procedura ai fini del conseguimento della certificazione sarebbe stata adottata anche dalla Getinge nel corso dell&#8217;esecuzione del contratto e che pertanto sarebbe del tutto irragionevole la penalizzazione di punteggio attribuita alla ricorrente medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto l&#8217;Azienda sanitaria afferma che a seguito dell&#8217;analisi della documentazione di gara, la Commissione aveva verificato come il requisito &#8220;n. 12 carrelli per trasporto endoscopi e broncoscopi, predisposti per essere trasportati da robot EVOCART OPENT e certificati come sistema di trasporto a breve termine degli endoscopi e broncoscopi dall&#8217;area di confezionamento all&#8217;area dedicata all&#8217;endoscopia e al blocco operatorio&#8221; era risultato totalmente inappropriato nella proposta della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda sanitaria evidenzia peraltro che nei carrelli proposti mancano del tutto i cassetti richiesti come requisito minimo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda sanitaria, in sintesi, sostiene che i carrelli offerti dalla Getinge, modello &#8220;ALVI 5200 CR&#8221; non sono carrelli per il trasporto di endoscopi e broncoscopi, bensì¬ meri &#8220;carrelli di trasporto/ per biancheria/ portarifiuti/per farmaci&#8221;, come emergerebbe anche dalla brochure della ditta produttrice.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda sanitaria evidenzia che, per contro, nella proposta della ditta Steelco non solo sarebbe presente un sistema particolarmente innovativo di trasporto delle apparecchiature per endoscopia, ma la certificazione verrebbe proposta dalla stessa ditta a livello di processo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda sanitaria precisa che, intrinsecamente, detta certificazione non può che avvenire a lavori ultimati, ovvero in loco, in base alla verifica della contaminazione particellare presente negli ambienti, come avrebbe dichiarato esplicitamente Steelco in sede di offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda sanitaria afferma che sulla base delle succitate considerazioni, la Commissione, anche in considerazione della proposta della ditta Steelco di fornire in aggiunta ai carrelli anche n. 48 cassette per lo stoccaggio degli endoscopi (come da relazione tecnica pag. 29) aveva proceduto ad assegnare il giudizio ottimo al punto specifico 1.3.5 &#8220;Carrelli&#8221; del sub criterio 1.3 &#8220;sistemi di lavaggio apparecchiature endoscopiche&#8221; alla ditta Steelco e non valutabile (in quanto non sarebbero carrelli per trasporto di endoscopi nella proposta tecnica) alla ditta Getinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente si osserva che con riferimento al &#8220;Sistema di lavaggio apparecchiature per endoscopie&#8221; il capitolato tecnico richiedeva, tra l&#8217;altro, &#8220;n. 12 carelli per trasposto endoscopi e broncoscopi, predisposti per essere trasportati da robot modello EVOCART OPPENT&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel capitolato si precisava &#8220;I carrelli dovranno essere certificati come sistema di trasporto a breve termine degli endoscopi e broncoscopi, dall&#8217;area di confezionamento all&#8217;area dedicata all&#8217;Endoscopia e al blocco operatorio. Il carrello dovrà  contenere un minimo di n. 4 cassette atte ad alloggiare un endoscopio o broncoscopio, garantendo un grado di contaminazione controllata durante tutta la fase di trasporto e nei tempi morti tra un esame ed il successivo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella tabella allegata al 3° verbale del 30 ottobre 2018, in corrispondenza di tale voce di punteggio &#8220;Carelli&#8221; 1.3.5., per la Steelco si legge: &#8220;La proposta risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante in particolare per la presenza di carelli dedicati alla funzione di trasporto e stoccaggio endoscopi&#8221;, mentre per la Getinge si legge: &#8220;La proposta non risponde ai requisiti della stazione appaltante. In particolare il modello proposto non è certificato per il trasposto a breve termine di endoscopi e broncoscopi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nella relazione tecnica illustrativa della Steelco, a pagina 29 sono specificatamente indicati al punto 1.3.5. Carelli &#8220;12 Carelli di trasporto endoscopi e broncoscopi&#8221; dove è altresì¬ precisato &#8220;Il carello è predisposto per essere agganciato in automatico al sistema automatico EVOCART OPPENT&#8221; e dove vengono offerti, in aggiunta ai carelli, n. &#8220;48 Cassette di stoccaggio per endoscopi flessibili facilmente trasportabile, attraverso il carrello Steelco T361 nella capacità  di 4 cassette. Dimensioni mm LxPxA mm: 540 x 500 x 145 Materiali: Plastica &quot;abs&quot; bianca&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">A pagina 30 inoltre si specifica che &#8220;Tutto il processo sarà  validato, vaschetta, busta, carrello, saranno direttamente validati come sistema di trasporto a breve termine, dalla centrale di sterilizzazione al reparto di endoscopia. La certificazione deve avvenire direttamente in loco, in quanto è necessario validare il processo in base alla contaminazione particellare presente negli ambienti&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">A pagina 18 della relazione tecnico illustrativa della Getinge, sotto la voce 1.3.5 Carrelli, invece si fa riferimento a &#8220;N° 15 Carrello armadio per AGV con base integrata modello ALVI 5200 CR per AGV EVO Oppent&#8221; e nel documento depositato in giudizio dalla Stazione appaltante (doc. 26) il prodotto è descritto come &#8220;Carrello di trasporto/per biancheria/portarifiuti/per farmaci&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, nella relazione tecnico illustrativa della Getinge non si fa alcun riferimento alla futura certificazione come sistema di trasporto a breve termine degli endoscopi e broncoscopi dall&#8217;area di confezionamento all&#8217;area dedicata all&#8217;endoscopia e al blocco operatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tutto quanto sopra premesso e, in particolare, di quanto evidenziato dall&#8217;Azienda sanitaria e di quanto emerge dalla relazione tecnico illustrativa della Steelco e delle Getinge, tenuto conto che la ricorrente si è limitata ad affermare che sarebbe irragionevole la penalizzazione di punteggio dalla stessa subito poichè la medesima procedura ai fini del conseguimento della certificazione sarebbe stata adottata anche dalla Getinge, il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia portato in giudizio elementi tali da far ritenere irragionevole o illogica la valutazione tecnica e l&#8217;attribuzione del punteggio effettuate dalla Commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.3. &#8211; La ricorrente, con riferimento al criterio di valutazione &#8220;Deposito materiale sporco&#8221; 1.4. della griglia di valutazione &#8220;passacarelli barriera di lavaggio&#8221;, sostiene che il prodotto offerto da Steelco non corrisponderebbe a quanto richiesto dalla Stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">Pìù nello specifico, la ricorrente sostiene che dalla lettura della relazione tecnica &#8211; illustrativa risulterebbe come Steelco abbia offerto passacarrelli con porte in policarbonato (non in vetro) e senza il dispositivo di interblocco per impedire la simultanea apertura mentre la Getinge avrebbe offerto &#8220;Passacarrelli barriera di lavaggio, Unità  di transito realizzata completamente in acciaio inox AISI 304, composta da doppia finestra con interblocco con chiusura/apertura con movimentazione verticale, utilizzata per il passaggio manuale del materiale e per il ritorno dei carrelli di carico lavastrumenti. Predisposta per l&#8217;aggancio dei carrelli di carico/scarico. Il sistema è composto da: &#8211; n° 2 finestre in vetro antiurto spessore 8 mm con dimensioni utili di passaggio 700&#215;700 mm&#038;&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra la Getinge sostiene che la Commissione non avrebbe dovuto attribuire alle due concorrenti il medesimo punteggio, non essendo il prodotto offerto dalla Steelco in possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.4. &#8211; La ricorrente solleva le stesse contestazioni nei confronti dei passacarelli barriera di sterilizzazione &#8211; 1.6.2. della griglia di valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, anche per tali passacarelli la ricorrente sostiene che la controinteressata abbia offerto un passacarrelli con porte in policarbonato (non in vetro) e senza il dispositivo di interblocco per impedire la simultanea apertura.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito a tale voce della griglia di valutazione la ricorrente si lamenta che la Commissione abbia attribuito a Steelco 4 punti mentre a Getinge solo 3 punti, nonostante il prodotto offerto da Steelco non possegga le caratteristiche richieste dal capitolato, con conseguente illegittimità  del punteggio attribuito.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, l&#8217;Azienda sanitaria evidenzia che in merito alle contestazioni relative al materiale della porta (policarbonato) e alla mancanza di interblocco con chiusura/apertura con movimentazione verticale, la Commissione avrebbe effettuato le seguenti considerazioni per esprimere la propria valutazione: &#8211; materiale della porta: la caratteristica della finestra di ispezione in policarbonato antiurto, per le qualità  di infrangibilità  e quindi di garanzia della sicurezza nei confronti degli operatori, è stata considerata migliorativa rispetto alle caratteristiche di minima, precisando che l&#8217;oggettività  delle valutazioni della Commissione si poteva trarre anche da una veloce ricerca sui siti, dove il confronto delle caratteristiche vetro vs. policarbonato si risolverebbe agevolmente a favore di quest&#8217;ultimo &#8211; la funzione dei dispositivi passa carrelli barriera di lavaggio è intrinsecamente quella di creare una barriera tra due aree a contaminazione differente. </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda sanitaria precisa che la funzionalità  di interblocco, oltre ad essere requisito di minima, è imprescindibile per garantire il corretto isolamento tra aree operative afferenti a locali di lavoro adiacenti aventi differenti livelli di contaminazione e costituisce lo stato dell&#8217;arte nella progettazione e realizzazione dei dispositivi di interfaccia e transito dei materiali tra aree differenti e che pertanto era stato richiesto il dispositivo passacarrelli, proprio per la sua funzione di garantire l&#8217;isolamento tra aree a contaminazione differente, funzione che sarebbe assolta necessariamente tramite dispositivi di interblocco che nel caso dei modelli offerti dalla Steelco sarebbero automatici.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda sanitaria specifica ulteriormente che l&#8217;interblocco serve ad evitare l&#8217;accidentale scambio di aria tra un ambiente non controllato e un ambiente pulito e che essendo specificato nell&#8217;offerta della ditta Steelco che l&#8217;apertura delle porte è completamente automatizzata, l&#8217;interblocco sarebbe automaticamente ed intrinsecamente gestito di conseguenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, l&#8217;Azienda sanitaria precisa che, essendo il punto 1.4 riferito ai criteri relativi a &#8220;deposito materiale sporco&#8221; nella sua complessità , nella valutazione di detto punto, la Commissione aveva assegnato ad entrambe le ditte concorrenti il medesimo giudizio per ragioni di completezza e adeguatezza della proposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio in via preliminare osserva che a pagina 11 del capitolato tecnico, sotto la voce &#8220;Deposito materiale sporco&#8221; si chiedono pìù elementi (n. 4 scaffali, n. 1 armadio, n. 1 sistema idoneo in acciaio per alloggiamento calzature per operatori, ecc&#038;) tra cui anche la fornitura di &#8220;N. 1 Passacarrelli barriera di lavaggio&#8221; con la seguente precisazione &#8220;Il passacarrelli dovrà  essere costruito completamente in acciaio inossidabile, costituito da una camera con porte in vetro scorrevoli, compatibile con i cesti delle lavastrumenti; con movimentazione della porta di tipo automatico (possibilmente il movimento delle porte controbilanciato completo di dispositivo di interblocco per impedire la simultanea apertura); capace di sistema di scarico con capacità  di contenimento pari a 1 carrello strumenti di capacità  fino a 18 DIN&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">A pagina 15 del capitolato tecnico illustrativo, con riferimento all&#8217;area sterilizzazione, si richiede &#8220;N. 1 Passacarrelli barriera sterilizzazione Il passacarrelli dovrà  avere le seguenti caratteristiche: costruito completamente in acciaio inox; costituito da una camera e da n. 2 finestre con porte in vetro a scorrimento automatico; movimento delle porte controbilanciato completo di dispositivo di interblocco per impedire la simultanea apertura; movimentazione della porta di tipo automatico; compatibile con i cesti delle autoclavi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella tabella allegata al 3° verbale del 30 ottobre 2018, in corrispondenza della voce di punteggio &#8220;Deposito Materiale Sporco&#8221; 1.4., sia per la Steelco, sia per la Getinge si legge: &#8220;La proposta risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante, mentre in corrispondenza della voce di punteggio &#8220;Accessori per autoclave&#8221; 1.6.2, per la Steelco si legge &#8220;La proposta risponde ottimamente alle esigenze della stazione appaltante, in particolar modo per la presenza di un sistema di navetta di carico e scarico&#8221; e, per la Getinge, si legge &#8220;La proposta risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante, per la presenza di un sistema automatico di carico e scarico tramite 4 distinti sistemi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">A pagina 33 della relazione tecnico illustrativa della Steelco, sul punto, con riferimento all&#8217;area Deposito materiale sporco, si legge &#8220;1 Passacarrelli &#8220;Pass-Box&#8221; in barriera di lavaggio Passacarrelli a doppia porta con apertura automatica e trasporto dei cesti motorizzato. Struttura realizzata in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata scotch-brite, porte in policarbonato anti-urto. Dotata di rulli per l&#8217;inserimento ed estrazione del carrello di lavaggio; apertura porte controllata da pulsanti. Nella zona confezionamento, è presente un sistema di contenimento di due cestoni. Dimensioni LxPxA mm: 860 x 960 x 1990 Materiali: Acciaio inox AISI 304&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">A pagina 40, con riferimento all&#8217;area di sterilizzazione, si legge &#8220;1 Passacarrelli &#8220;Pass-Box&#8221; in barriera di sterilizzazione Passacarrelli a doppia porta con apertura automatica e rulliera interna. Struttura realizzata in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata scotch-brite, porte in policarbonato anti-urto. Dotata di rulli per l&#8217;inserimento ed estrazione del carrello di sterilizzazione; apertura porte controllata da pulsanti. Dimensioni LxPxA mm: 860 x 960 x 1990 Materiali: Acciaio inox AISI 304&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il criterio di valutazione &#8220;Deposito materiale sporco&#8221; 1.4. della griglia di valutazione e, in relazione all&#8217;Area sterilizzata, &#8220;Accessori per autoclave&#8221; 1.6.2., questo Tribunale ha disposto una verificazione chiedendo &#8220;se i passacarelli &#8220;barriera di lavaggio&#8221; e i passacarelli &#8220;barriera di sterilizzazione&#8221; con porte in policarbonato anti-urto offerti dalla Steelco S.p.A. costituiscono, come sostenuto dalla Steelco S.p.A. a pagina 10 della memoria del 18 febbraio 2019, una soluzione migliorativa rispetto ai passacarelli con porte in vetro e se si può ritenere che siano dotati di dispositivo interblocco così¬ come previsto dal capitolato tecnico&#8221; (secondo motivo aggiunto, terza e quarta contestazione, pagina 7 e 8)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche sul punto l&#8217;esito della verificazione è stato positivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, nella relazione finale si legge: &#8220;Facendo riferimento al Capitolato tecnico, per i passacarrelli &#8220;barriera di lavaggio&#8221; si richiede quanto segue (p. 12): &#8220;il passacarrelli dovrà  essere costruito completamente in acciaio inossidabile, costituito da una camera con porte in vetro scorrevoli, compatibile con i cesti delle lavastrumenti; con movimentazione della porta di tipo automatico (possibilmente il movimento delle porte controbilanciato completo di dispositivo di interblocco per impedire la simultanea apertura); [&#8230;.]&#8221;. Identiche specifiche sono richieste per i passacarrelli &#8220;barriera di sterilizzazione&#8221; (p. 15). Nel seguito si farà  quindi riferimento a &#8220;passacarrelli&#8221;, senza distinguere fra il passacarrelli adibito a barriera di lavaggio e quello adibito a barriera di sterilizzazione. Il Capitolato fa riferimento a passacarrelli con porte in vetro, genericamente menzionate, pertanto &#8211; tralasciando la considerazione di tipologie di vetro di caratteristiche tecniche specifiche &#8211; si può condividere il giudizio sulla maggiore sicurezza di porte in policarbonato anti-urto rispetto a porte in vetro, stante il fatto che il policarbonato non è soggetto a frattura fragile, diversamente dal vetro. A titolo di esempio, il policarbonato è usato per fabbricare lastre infrangibili per vetri di sicurezza. Il policarbonato può sopportare notevoli deformazioni plastiche senza rotture, pertanto offre maggiore sicurezza rispetto all&#8217;uso di porte in vetro, in generale (p. es., Foster M, Love B, Kaste R, Moy P. J. Dynamic Behavior Mater. (2015) 1:162-175, DOI 10.1007/s40870-015-0020-8). In accordo con la definizione di interblocco data dalla norma EN 292-1:1991 &#8220;<i>Safety of machinery &#8211; Basic concepts, general principles for design &#8211; Part 1: Basic terminology, methodology</i>&#8220;, un interblocco è &#8220;un dispositivo meccanico, elettrico o di altro tipo, il cui fine è prevenire l&#8217;operazione di elementi del macchinario in condizioni specificate&#8221;. Nel caso in oggetto, si intende impedire la simultanea apertura delle porte del passacarrelli. Dalla definizione, risulta chiaro che le modalità  di realizzazione dell&#8217;interblocco sono lasciate al fabbricante, potendo essere di tipo meccanico, elettrico o di altro tipo. Nella relazione tecnica illustrativa Steelco, a p. 33 non è indicato chiaramente se il passacarrelli &#8220;Pass-box&#8221; sia dotato di dispositivo di interblocco per il fine indicato dal Capitolato. Sempre a p. 33 della relazione citata si afferma che il passacarrelli è dotato di &#8220;apertura porte controllata da pulsanti&#8221;, escludendo quindi la possibilità  di apertura manuale delle porte. Identiche considerazioni sulle modalità  di apertura porte (p. 40 della relazione tecnica illustrativa Steelco) valgono per il passacarrelli adibito a barriera di sterilizzazione. Ãˆ altamente improbabile (pur se dalla relazione tecnico illustrativa disponibile non è possibile una verifica diretta di ciò) che la possibilità  teorica di apertura contemporanea delle due porte (potendo escludere la possibilità  di una loro apertura manuale) sia stata implementata a livello di pannello di comando, cioè abilitando l&#8217;apertura contemporanea delle porte tramite pulsante/i. In tale inverosimile ipotesi, sarebbe contraddetta la funzione principale del passacarrelli, cioè il costituire una barriera fra ambienti separati. Quanto sopra è confermato espressamente nella Memoria difensiva per Steelco S.p.A., relativamente alla Camera di Consiglio del 20 febbraio 2019, in cui si afferma (p. 10) la presenza di &#8220;un sistema di interblocco porta elettrico e meccanico che impedisce la contemporanea apertura della porta di carico e della porta di scarico&#8221;. Cio è stato ulteriormente rafforzato dalle informazioni reperite nel manuale utente del passacarrelli Steelco (Allegato 3, quesito 4). Si conclude pertanto che i passacarrelli di cui alla relazione tecnica illustrativa della Steelco S.p.A. sono dotati di dispositivo di interblocco al fine di impedire la contemporanea apertura delle due porte del passacarrelli stesso, così¬ come previsto dal Capitolato tecnico&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in relazione a tali risultanze questo giudice ritiene di poter fare sereno affidamento, essendo le stesse da un lato, conseguite all&#8217;esito di un ragionevole percorso di indagine e, dall&#8217;altro affidate ad un corredo argomentativo lineare e sufficientemente chiaro, avendo pure il verificatore replicato in modo esauriente e puntuale alle osservazioni critiche mosse dal consulente tecnico della ricorrente alla relazione finale.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, pertanto, tenuto conto che la Commissione ha attribuito il punteggio in base ad una valutazione comunque complessiva e alla luce dell&#8217;esito della verificazione il Collegio ritiene che, con riferimento alla valutazione e l&#8217;attribuzione del punteggio da parte della Commissione per quanto riguarda tali voci (1.4. deposito materiale sporco 1.6.2. accessori per autoclave &#8211; area sterilizzazione) non sia fondata la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, per ingiustizia manifesta, illogicità  e sviamento dedotta dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.5. &#8211; La ricorrente sostiene che nella relazione tecnica illustrativa di Steelco non si evincerebbe la fornitura dei 15 carelli porta container di cui al punto 1.8 della griglia di valutazione &#8220;Area sterile&#8221;, mentre Getinge avrebbe offerto tali carelli.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente afferma che, se la mancata produzione di tali carrelli portacontainer chiuso fosse stata confermata anche all&#8217;esito dell&#8217;analisi della completa documentazione tecnica, allora la Steelco non avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo assegnatole.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto l&#8217;Azienda sanitaria sostiene che la valutazione della Commissione è avvenuta nel complesso di quanto richiesto relativamente al punto 1.8 &#8220;area sterile&#8221; ovvero: &#8211; n. 3 armadi passanti con sistema di interblocco &#8211; n. 12 armadi in acciaio inox &#8211; n. 15 scaffalature in acciaio inox &#8211; n. 3 tavoli di lavoro &#8211; n. 6 carrelli di servizio &#8211; n. 3 scaffalature in acciaio &#8211; n. 1 tavolo di lavoro &#8211; n. 15 carrelli porta container chiusi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda sanitaria afferma che la Commissione, come per tutti gli altri criteri e sub-criteri di valutazione, ha quindi proceduto a valutare il punto 1.8 nel complesso di quanto proposto da entrambe le ditte, rilevando e appuntando, tra le altre cose, le caratteristiche dei carrelli di servizio proposti dalla ditta Steelco (960 x 660 x 950h mm contro 895 x 595 x 960h mm), evidenziando che i carrelli offerti dalla Steelco erano decisamente pìù grandi rispetto a quelli proposti dalla ditta Getinge e dei quali sarebbe stata anche riportata la portata massima (100 kg), caratteristica invece non rilevabile dalla relazione della ditta Getinge.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare il Collegio osserva che nel capitolato tecnico, a pagina 16-17, in relazione all&#8217;area sterile, sono richiesti diverse attrezzature (n. 3 armadi passanti con sistema di interblocco, n. 12 armadi in acciaio inox, n. 15 scaffalature in acciaio inox, ecc&#038;), tra cui anche &#8220;n. 15 carrelli porta container chiusi, atti a contenere n. 9 containers, predisposti per essere trasportati dal robot modello EVOCART OPPENT presente nella struttura ospedaliera&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella tabella allegata al 3° verbale del 30 ottobre 2018, in corrispondenza della voce di punteggio &#8220;Area sterile&#8221; 1.8., per la Steelco, alla quale è stato attribuito il punteggio di 2,000, si legge &#8220;La proposta risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante. Di particolare rilievo le specifiche tecniche dei carelli (ruote, capacità )&#8221;, mentre per la Getinge, alla quale è stato assegnato il punteggio di 1,500, si legge &#8220;La proposta risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante. Le specifiche tecniche degli elementi proposti risultano rispondere in maniera buona alle caratteristiche di minima del capitolato speciale di gara, sia in qualità  che in quantità &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio osserva che, anche in questo caso, l&#8217;Azienda sanitaria ha evidenziato che la Commissione ha effettuato, al fine dell&#8217;attribuzione del punteggio, una valutazione complessiva di tutte le attrezzature richieste per l&#8217;area sterile (e non solo quindi dei 15 carrelli porta container chiusi), valorizzando, tra le altre cose, anche le specifiche tecniche dei carelli (ruote, capacità ) offerti dalla Steelco S.p.A.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche per quanto riguarda la fornitura dei 15 carelli porta container questo Tribunale ha disposto una verificazione che ha dato esito positivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero nella relazione si legge &#8220;Nel Capitolato si fa riferimento a 15 carrelli chiusi porta container (con capacità  almeno pari a 9 container) sia per l&#8217;area lavaggio ricezione (p. 6) che per l&#8217;area sterile &#8211; zona distribuzione materiale sterile (p. 17). Nonostante non ci sia un&#8217;indicazione esplicita di ciò all&#8217;interno del Capitolato, è del tutto logico assumere che i 15 carrelli chiusi porta-container menzionati nella sezione &#8220;lavaggio-ricezione&#8221; del Capitolato siano da identificare con i 15 carrelli chiusi porta-container menzionati per l&#8217;area &#8220;sterile &#8211; zona distribuzione materiale sterile&#8221;. Infatti, i carrelli chiusi porta-container sono destinati a essere movimentati nelle varie zone della struttura ospedaliera, per definizione, e non possono essere confinati in un&#8217;area specifica. Ciò può aver indotto il redattore del Capitolato a menzionare tali carrelli sia in corrispondenza dell&#8217;area &#8220;lavaggio-ricezione&#8221; che dell&#8217;area &#8220;sterile &#8211; zona distribuzione materiale sterile&#8221;. Chiaramente, i 15 carrelli chiusi porta-container menzionati per l&#8217;area &#8220;sterile &#8211; zona distribuzione materiale sterile&#8221;(pagine 16), essendo destinati a trasportare i container con lo strumentario dalla centrale di sterilizzazione alle sale operatorie, possono subire contaminazione ambientale durante tale trasporto. La disponibilità  di una procedura di decontaminazione da trasporto per questi carrelli è quindi necessaria: da qui la menzione dei 15 carrelli porta-container anche nella sezione del Capitolato riguardante l&#8217;area &#8220;lavaggio ricezione&#8221;, ovvero l&#8217;area che gestisce i vari materiali prima del lavaggio e della disinfezione. In ogni caso, non ha senso fare stazionare 15 carrelli porta-container nell&#8217;area &#8220;lavaggio-ricezione&#8221;: ogni carrello porta-container in arrivo in tale area, in quanto potenzialmente contaminato, non deve restarci pìù del tempo strettamente necessario all&#8217;inizio della procedura di lavaggio e disinfezione. L&#8217;identità  dei 15 carrelli porta-container menzionati nelle due succitate sezioni del Capitolato è altresì¬ confermata dalle identiche proprietà  richieste per essi, ovvero essere predisposti per essere trasportati dal robot modello EVOCART OPPENT presente nella struttura ospedaliera, oltre ad avere una capacità  minima di 9 container ciascuno. Va sottolineato come questa evidente interpretazione del Capitolato sia congruente con quanto proposto dalla ricorrente (Getinge), nella cui relazione tecnico-illustrativa si riporta una descrizione dei 15 carrelli porta-container relativi all&#8217;area &#8220;lavaggio ricezione&#8221; del Capitolato del tutto identica alla descrizione dei 15 carrelli porta-container relativi all&#8217;area &#8220;sterile &#8211; zona distribuzione materiale sterile&#8221; (p. 4 e 37 della relazione tecnica illustrativa Getinge, rispettivamente), senza che sia menzionato l&#8217;essere i carrelli porta-container per l&#8217;area &#8220;lavaggio &#8211; ricezione&#8221; aggiuntivi rispetto ai carrelli porta-container relativi all&#8217;area &#8220;sterile &#8211; zona distribuzione materiale sterile&#8221;. Se per ipotesi, contrariamente all&#8217;interpretazione qui seguita, il Capitolato avesse inteso richiedere 15+15 carrelli chiusi complessivamente per le due aree &#8220;lavaggio ricezione&#8221; e &#8220;sterile &#8211; zona distribuzione materiale sterile&#8221;, sarebbe stato opportuno (se non doveroso) esplicitare tale interpretazione nel Capitolato stesso, onde dissipare la evidente possibilità  di fraintendimento. Si rimanda all&#8217;Allegato 3 per ulteriori considerazioni in merito alla implausibilità  dell&#8217;ipotesi che il totale dei carrelli per le due aree &#8220;lavaggio ricezione&#8221; e &#8220;sterile &#8211; zona distribuzione materiale sterile&#8221; fosse da intendersi pari a 30. In conclusione, si ritiene che l&#8217;omissione evidenziata a p. 9 dal ricorso per motivi aggiunti della ricorrente abbia carattere meramente formale, e non sostanziale. Pertanto, si ritiene che la Steelco (pur non avendo sottolineato esplicitamente che quanto offerto a p. 10 della propria relazione tecnica illustrativa rispondesse contemporaneamente a quanto richiesto dal Capitolato per i carrelli chiusi da utilizzare nell&#8217;area &#8220;sterile &#8211; zona distribuzione materiale sterile&#8221;) abbia considerato nella propria offerta quanto richiesto dal Capitolato in merito alla fornitura di 15 carrelli porta container chiusi, atti a contenere n. 9 containers, con riferimento alla &#8220;zona distribuzione materiale sterile&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso il verificatore ha replicato alle osservazioni critiche mosse dal consulente tecnico della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, pertanto, tenuto conto <i>in primis</i> che la Commissione ha attribuito il punteggio in base ad una valutazione comunque complessiva di tutti gli elementi richiesti sotto la voce 1.8. Area sterile e tenuto conto dell&#8217;esito della verificazione, il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia introdotto in giudizio elementi tali da far ritenere che la valutazione espressa dalla Commissione e l&#8217;attribuzione del punteggio tecnico con riferimento a tale voce (1.8.) della griglia di valutazione sia viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, per ingiustizia manifesta, illogicità  e sviamento dedotta dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Per completezza, tenuto conto che la differenza di punteggio tra la ricorrente e la controinteressata in totale è pari a 1,04, il Collegio osserva che, in ogni caso, non ci sono elementi tali da far ritenere che la riduzione del relativo punteggio sarebbe stata tale da colmare tale differenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche nella memoria del 20 marzo 2020 la ricorrente si limita genericamente ad affermare &#8220;Anche in questo caso Getinge ha subito, del tutto incomprensibilmente, una penalizzazione differenziale rispetto a Steelco di almeno 0,500 punti, se non addirittura di 1,000 punti&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.6. &#8211; Infine, la ricorrente contesta il punteggio assegnato dalla Commissione a Steelco per il piano di manutenzione con relative procedure tempi di intervento (punto 2 della griglia di valutazione).</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente sostiene che la proposta di manutenzione della Steelco sia priva di contenuti e non illustrerebbe in alcun modo le caratteristiche del servizio, tant&#8217;è che la relazione tecnica rimanda &#8220;all&#8217;apposito modulo dedicato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente evidenzia che con un chiarimento pubblicato e reso disponibile sul sito dell&#8217;ASL CN2 la Stazione appaltante aveva previsto testualmente che &#8220;Si conferma che le tavole tecniche possono essere inserite separatamente a completamento del progetto e quindi non sono da considerarsi incluse nel numero massimo di 50 pagine&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la ricorrente questo starebbe a significare che il numero massimo di pagine ammesse per la relazione tecnica era pari a 50 e gli unici documenti che potevano essere considerati come allegati erano le tavole di progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">A parere della ricorrente, non era quindi ammissibile il rimando ad un allegato specifico per l&#8217;illustrazione del piano di manutenzione e lo stesso non doveva essere oggetto di valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente afferma che, per converso, invece, Getinge aveva illustrato in modo dettagliato il piano di manutenzione con relative procedure dei tempi di intervento nella relazione tecnica illustrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, secondo la ricorrente, del tutto erroneamente era stato attribuito alle due concorrenti in gara il medesimo punteggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, l&#8217;Azienda sanitaria afferma che a pagina 28 del disciplinare di gara viene espressamente indicata come &#8220;preferibile&#8221; la composizione in numero massimo di 50 pagine di detta relazione e che non vengono posti limiti in merito alla possibilità  di valutare allegati eventualmente prodotti.</p>
<p style="text-align: justify;">La Stazione appaltante precisa che, nel successivo chiarimento, si faceva esclusivamente riferimento alle modalità  di conteggio delle 50 pagine e non all&#8217;eventuale esclusione dalla valutazione di eventuali allegati proposti dalle ditte e che pertanto la Commissione aveva proceduto correttamente a valutare la documentazione prodotta dalle ditte relativamente al punto 2 della griglia di valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente, il Collegio osserva che a pagina 28 del disciplinare di gara era previsto quanto segue &#8220;La relazione tecnico illustrativa, redatta in lingua Italiana, dovrà  preferibilmente comporsi di un numero massimo di 50 pagine, carattere Arial 11. Eventuali disegni e planimetrie possono essere presentati in formato diverso dal DIN A4, fermo restando che anche tali formati devono stare all&#8217;interno del numero massimo di pagine sopra indicato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel chiarimento n. 24 si legge &#8220;Si conferma che le tavole tecniche possono essere inserite separatamente a completamento del progetto e quindi non sono da considerarsi incluse nel numero massimo di 50 pagine&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel disciplinare di gara non è dato ravvisare una disposizione che preveda l&#8217;inammissibilità  della presentazione di un allegato esplicativo del piano di manutenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il chiarimento sopra citato &#8211; che fa riferimento alle sole modalità  di conteggio delle pagine della relazione tecnico illustrativa &#8211; nulla dice in merito all&#8217;inammissibilità  di eventuali allegati esplicativi del piano di manutenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra esposto, anche la valutazione e l&#8217;attribuzione del punteggio per la voce 2 delle griglia di valutazione, piano di manutenzione con relative procedure di intervento, non si ritiene viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, per ingiustizia manifesta, illogicità  e sviamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale censura pertanto non coglie nel segno.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso per motivo aggiunti risulta dunque essere infondato e va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; Il Collegio, per quanto riguarda le contestazioni sollevate per la prima volta in data 18 febbraio 2019, accogliendo l&#8217;eccezione sollevata da Steelco con la memoria del 6 maggio 2019, si limita a dichiararne l&#8217;inammissibilità  per essere state sollevate per la prima volta con memoria non notificata.</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; In conclusione sia il ricorso principale sia il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; L&#8217;esito del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti determina l&#8217;infondatezza anche della domanda risarcitoria nonchè della domanda, proposta in via subordinata, di rinnovazione della procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">7. &#8211; Ne deriva altresì¬ che nessun interesse alla trattazione del proprio ricorso incidentale può pìù ravvisarsi in capo alla Steelco S.p.A., poichè nessun ulteriore vantaggio la controinteressata conseguirebbe dall&#8217;eventuale accoglimento delle doglianze dedotte.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esito del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti determina pertanto anche l&#8217;improcedibilità  del ricorso incidentale presentato dalla Steelco S.p.A per sopravvenuta carenza di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">8. &#8211; Le spese vengono compensate con la controinteressata mentre nei confronti dell&#8217;Azienda Sanitaria seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, così¬ dispone:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale presentato dalla Steelco S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; condanna la Getinge S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 4.000,00 a favore dell&#8217;Azienda Sanitaria CN2, pìù accessori di legge nonchè al pagamento dell&#8217;eventuale compenso richiesto dal verificatore per il quale si provvederà  con separato decreto. Compensa le spese con la Steelco S.p.A.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Torino nelle camere di consiglio dei giorni 8 aprile 2020 e 16 aprile 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Salamone, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Roberto Cerroni, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-2-5-2020-n-250/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2020 n.250</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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