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	<title>2/5/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/5/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2008 n.2660</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-2-5-2008-n-2660/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-2-5-2008-n-2660/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2008 n.2660</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata Avv. F. Scotto (Avv. F. Laudadio) c. Prefettura di Napoli (Avvocatura distrettuale dello Stato). sui presupposti per il rilascio della licenza del porto di armi per difesa personale 1. Autorizzazione e concessione – Licenza di porto d’armi – Diniego di rilascio &#8211; Discrezionalità del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-2-5-2008-n-2660/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2008 n.2660</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-2-5-2008-n-2660/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2008 n.2660</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata<br /> Avv. F. Scotto (Avv. F. Laudadio) c. Prefettura di Napoli (Avvocatura distrettuale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per il rilascio della licenza del porto di armi per difesa personale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Licenza di porto d’armi – Diniego di rilascio &#8211; Discrezionalità del Prefetto – Sussiste – Presupposti e condizioni per il rilascio – Fattispecie</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Diniego di porto d&#8217;armi &#8211; Mancata indicazione della valutazione contrastante con le precedenti – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l&#8217;adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione delle armi, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi, sicché nei suoi confronti deve esistere la sicura affidabilità circa il buon uso delle armi (1): nella fattispecie il TAR ha annullato il provvedimento con il quale era stato negato il rilascio del porto d’armi in quanto lo stesso è stato adottato sul presupposto della mancata prova di fattori di rischio specifico tali da giustificarne il rilascio, laddove, invece, il ricorrente, è fortemente esposto al rischio di aggressioni in zone con notevole attività criminale.</p>
<p>2. È illegittimo, per insufficiente motivazione, il provvedimento con il quale si nega il rinnovo del porto di armi per difesa personale, sulla considerazione che il soggetto non versa, allo stato, nelle condizioni che giustifichino la necessità di girare armato, senza assolutamente indicare le ragioni della nuova valutazione contrastante con le precedenti che, viceversa, avevano dato luogo al rilascio dell&#8217;autorizzazione al porto di pistola per difesa personale (2): nella fattispecie il TAR ha annullato il provvedimento di diniego del porto d’armi in quanto dalla motivazione non emergono le ragioni del mutamento di orientamento  in relazione alle medesime condizioni soggettive e oggettive che per il passato, nella fattispecie da circa trenta anni, erano state ritenute idonee.</p>
<p></b>_______________________________<br />
1. T.A.R. Campania, V, 13.3.2008, n.1304; 15.2.2008, n.913; 8.3.2007, n.1633<br />
2. T.A.R. Campania, Napoli, V, 26.4.2007, n.4420; T.A.R. Piemonte,   23.1.2003, n.106</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA CAMPANIA<br />
SEDE DI NAPOLI – V^  SEZIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composto dai Signori Magistrati:<br />
&#8211; ANTONIO     ONORATO                  Presidente  <br />
&#8211; PAOLO          CARPENTIERI           Consigliere     <br />
&#8211; GABRIELE    NUNZIATA                 Primo Referendario Estensore<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n.1665/2008 R.G. proposto <br />
dall’Avv. <b>Ferdinando Scotto</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Felice Laudadio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via F. Caracciolo n.15; <b><br />
</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Prefetto di Napoli</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici di Napoli, Via A. Diaz n.11;</p>
<p><B>PER L’ANNULLAMENTO<br />
</B>previa sospensione, del Decreto del Prefetto di Napoli del 31/10/2007 di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di porto d’armi, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso o conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui parte ricorrente espone di essere titolare da oltre trent’anni di regolare permesso di porto d’armi e di aver presentato in data 5/10/2006 richiesta di rinnovo con allegata documentazione circa la persistenza del dimostrato bisogno di andare armato per ragioni connesse all’attività professionale svolta; dopo una comunicazione di preavviso di rigetto, il ricorrente ha ribadito le proprie osservazioni anche in ragione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Compagnia Trasporti Pubblici S.p.a., ma con il provvedimento oggetto di impugnazione è stata rigettata l’istanza di rinnovo; <br />
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di relazione dell’Amministrazione datata 20/3/2008;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito il relatore Primo referendario Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 17 aprile 2008, ed ivi uditi l’Avv. Scotto, per delega dell’Avv. Laudadio, e l’Avv. dello Stato Vigoriti;<br />
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;<br />
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;<br />
Considerato che il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l&#8217;adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione delle armi, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi, sicché nei suoi confronti deve esistere la sicura affidabilità circa il buon uso delle armi;<br />
Considerato altresì che, perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di licenze di pubblica sicurezza devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma devono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere;<br />
Ritenuto che, nella fattispecie in esame, il provvedimento oggetto di impugnazione è stato adottato sul presupposto della mancata prova di fattori di rischio specifico tali da giustificare il rilascio del porto di pistola per difesa personale, laddove il ricorrente, in ragione della sua attività professionale e soprattutto di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Compagnia Trasporti Pubblici S.p.a., è fortemente esposto al rischio di aggressioni in zone con notevole attività criminale, il che giustifica una valutazione di illogicità dell’operato dell’Amministrazione come in analoghe vicende (T.A.R. Campania, V, 13.3.2008, n.1304; 15.2.2008, n.913; 8.3.2007, n.1633);<br />
 Considerato che il Collegio ritiene di ribadire in questa sede che il diniego di rinnovo della licenza di porto d&#8217; armi per difesa personale è illegittimo qualora non emergano dal contenuto motivazionale le ragioni del mutamento di orientamento in relazione alle medesime condizioni soggettive e oggettive che per il passato, nella fattispecie da circa trenta anni, erano state ritenute idonee (T.A.R. Campania, Napoli, V, 26.4.2007, n.4420; T.A.R. Piemonte,   23.1.2003, n.106);<br />
       Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione; <br />
Ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio possano essere compensate tra le parti,</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a  darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-2-5-2008-n-2660/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2008 n.2660</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2008 n.3070</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-2-5-2008-n-3070/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-2-5-2008-n-3070/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2008 n.3070</a></p>
<p>Pres. F. Giamportone , est. I. Raiola Procida Sport 2000 (Avv. Lubrano Lavadera Porfilio) c. Comune di Procida (N.C.). sull&#8217;obbligo della P.A. di esitare la domanda di sanatoria prima di emettere ordinanza di demolizione Edilizia ed urbanistica – Istanza di sanatoria pendente – Comporta l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza prima</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-2-5-2008-n-3070/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2008 n.3070</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Giamportone , est. I. Raiola<br /> Procida Sport 2000 (Avv. Lubrano Lavadera Porfilio) c. Comune di Procida (N.C.).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo della P.A. di esitare la domanda di sanatoria prima di emettere ordinanza di demolizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Istanza di sanatoria pendente – Comporta l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza prima di potere emettere l’ordinanza di demolizione – Emissione di ingiunzione a demolire prima di aver esitato l’istanza – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La sanzione demolitoria, non preceduta dal vaglio della domanda di sanatoria pendente, deve considerarsi illegittima. Costituisce, infatti, jus receptum nel nostro ordinamento, l’assunto secondo il quale l’Amministrazione, una volta eventualmente accertata l’illegittimità di una determinata situazione fattuale, è vincolata prima di procedere all’adozione dei conseguenziali provvedimenti sanzionatori a valutare previamente la fondatezza delle istanze dei privati finalizzate ad ottenere il rilascio di provvedimenti di sanatoria, adottando al riguardo un espresso e motivato provvedimento (1).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr. T.A.R. Calabria Reggio Calabria 27 marzo 2002 n.199; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 22 luglio 2002, n.4335; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 20 gennaio 2003 n.64.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
per la CAMPANIA – NAPOLI   Sezione VI  
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>12781</b> del <b>1998</b>, proposto da<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DOCILE AMALIA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>in qualità di legale rappresentante pro tempore della Soc. “Procida Sport 2000”, con sede legale in Napoli alla via Domenico Fontana n.45, rappresentata e difesa dall’avv. Lubrano Lavadera Porfilio, con il quale elettivamente domicilia in Procida alla via Elleri n.10 e perciò domiciliata in forza di legge presso la segreteria del T.A.R. Campania, sede di Napoli </p>
<p align=center>contro<br />
<b>COMUNE DI PROCIDA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’ordinanza n. prot. 6371 del 11.05.1998 del Comune di Procida, notificata in data 18.09.1998, recante l’ordine di demolizione di opere realizzate <i>sine titulo</i> in Procida alla via Alcide De Gasperi s.n. <br />
<B>VISTO</B> il ricorso con i relativi allegati; <br />
<B>VISTI</B> gli atti tutti della causa;<br />
<B>UDITI</B> alla pubblica udienza del 2 aprile 2008, relatrice la dr.ssa Ida Raiola, i procuratori delle parti: come da verbale;<br />
<B>RITENUTO</B> in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato in data 13.11.1998 e depositato in data 07.12.1998, la ricorrente nella qualità ha impugnato gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:<br />
&#61630;	<i>Violazione dell’art.7 Legge n.47/85 – Violazione del giusto procedimento di legge – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e ss. Legge n.241/90;<br />	<br />
&#61630;	Ulteriore violazione e falsa applicazione della Legge n.241/90 – Eccesso di potere;<br />	<br />
&#61630;	Violazione degli artt. 4 e 9 Legge 47/85 e violazione del giusto procedimento di legge  &#8211; Violazione dell’art.82 D.P.R. 616/77 e della Legge Regionale n.10/1982 &#8211; Incompetenza .<br />	<br />
</i>Il Comune di Procida non provvedeva a costituirsi.<br />
L’istanza cautelare di sospensione dell’atto impugnato veniva respinta con ordinanza n. 81 del 13.01.1999.<br />
All’udienza pubblica del 2 aprile 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è fondato e va accolto. <br />
Il Collegio osserva che parte ricorrente ha dimostrato, mercè produzione in giudizio della relativa copia, che &#8211; in relazione alle medesimo manufatto realizzato <i>sine titulo – </i>è stata presentata (ad opera della Procida Sport 2000)  istanza per la concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge n.724/1994 (cd. condono edilizio; prot. n.4678 del 31 marzo 1995) in epoca antecedente all’irrogazione della sanzione demolitoria avvenuta con il provvedimento impugnato con il presente gravame.<br />
Orbene, costituisce <i>jus receptum </i> nel nostro ordinamento, oltre che principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’assunto secondo il quale l’Amministrazione, una volta eventualmente accertata l’illegittimità di una determinata situazione fattuale, è vincolata &#8211; prima di procedere all’adozione dei conseguenziali provvedimenti sanzionatori &#8211; a valutare previamente la fondatezza delle istanze dei privati finalizzate ad ottenere il rilascio di provvedimenti di sanatoria, adottando al riguardo un espresso e motivato provvedimento (cfr. T.A.R. Calabria Reggio Calabria 27 marzo 2002 n.199; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 22 luglio 2002, n.4335; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 20 gennaio 2003 n.64). <br />
Nel caso di specie ciò non è avvenuto, non rinvenendosi nel provvedimento impugnato alcun riferimento espresso alla citata istanza di sanatoria.<br />
Ne consegue l’accoglimento del ricorso con annullamento dell’atto gravato<br />
Sussistendo giusti motivi di equità per la risalenza del procedimento e il contenuto della presente decisione per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sesta Sezione di Napoli, pronunciando sul ricorso n. <b>12781</b> del <b>1998</b>, proposto da <b>Docile Amalia</b>, meglio in epigrafe specificato, lo <b>accoglie </b>e, per l’effetto,<b> annulla </b>l’ordinanza n. prot. 6371 del 11.05.1998 del Comune di Procida, notificata in data 18.09.1998, recante l’ordine di demolizione di opere realizzate <i>sine titulo</i> in Procida alla via Alcide De Gasperi s.n. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. <br />
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del  2 aprile 2008.<br />
Dott. Filippo Giamportone	Presidente<br />	<br />
Dott.ssa Ida Raiola 	Giudice est.<br />	<br />
Dott. Sergio Zeuli	Giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-2-5-2008-n-3070/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2008 n.3070</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2008 n.3074</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-2-5-2008-n-3074/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-2-5-2008-n-3074/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2008 n.3074</a></p>
<p>Pres. F. Giamportone, est. I. Raiola L. Schiavone (Avv.ti G. Menale e E. Napolano) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato). sulla natura di &#8220;ordini&#8221; dei trasferimenti di autorità adottati nei confronti del personale militare e sull&#8217;inapplicabilità ad essi delle norme di cui alla L. n. 241/90 ed in particolare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-2-5-2008-n-3074/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2008 n.3074</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Giamportone, est. I. Raiola<br /> L. Schiavone (Avv.ti G. Menale e E. Napolano) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla natura di &#8220;ordini&#8221; dei trasferimenti di autorità adottati nei confronti del personale militare e sull&#8217;inapplicabilità ad essi delle norme di cui alla L. n. 241/90 ed in particolare dell&#8217;obbligo di puntuale motivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato &#8211; Trasferimento di autorità &#8211; Rientra nella categoria degli «ordini» &#8211; Motivazione puntale &#8211; Non occorre.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I provvedimenti di trasferimento d&#8217;autorità del personale militare si inquadrano nel genus degli ordini, che sono sottratti alla disciplina generale dettata dalla legge n. 241 del 1990 sulla motivazione puntuale del provvedimento amministrativo, come si evince dall&#8217;interpretazione storica, letterale e sistematica delle norme contenute negli art. 4 comma 4 e 12 comma 1 l. 11 luglio 1978 n. 382, e negli art. 1 comma 2, 2 comma 1, 23 e 25, regolamento di disciplina militare di cui al D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, dalle quali emerge con chiarezza che ineludibili esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle Forze armate impongono di sussumere nella categoria dell&#8217;ordine del superiore gerarchico questi provvedimenti, che, in buona sostanza, attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio sul territorio (1).</p>
<p></b>____________________________________<br />
1. cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 27  ottobre 2005, n.6048; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 23 febbraio 2006, n. 2289</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
per la CAMPANIA – NAPOLI   Sezione VI  
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>1710</b> del <b>2008</b>, proposto da<br />
<B><P ALIGN=CENTER>SCHIAVONE LUIGI</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Menale e Enzo Napolano, preeso il quale elettivamente domicilia  in Napoli  alla via Andrea D’Isernia n.8 <br />
<b><P ALIGN=CENTER>MINISTERO DELL’INTERNO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale <i>ope legis</i> domicilia in Napoli alla via Diaz n.11<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#61630;	</b>del Decreto del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n.333/D/38521 dell’08.02.2008, con il quale il Ministero dell’Interno disponeva, con effetto immediato il trasferimento presso la Questura di Potenza, dell’assistente capo Schiamone Luigi per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale;<br />	<br />
&#61630;	di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato.<br />	<br />
<B>VISTO </B>il ricorso con i relativi allegati;<br />
<B>VISTA</B> la memoria di costituzione del Ministero dell’Interni con i relativi allegati;<br />
<B>VISTI</B> gli atti tutti della causa;<br />
<B>UDITO</B> alla Camera di Consiglio del 02 aprile 2008 il relatore, dr.ssa Ida Raiola;<br />
<B>UDITI</B>, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;<br />
<B>VISTI</B> gli artt. 21, comma 10, e 26, comma 5, della legge n. 1034/71;<br />
<B>SENTITI,</B> sul punto, i difensori delle parti;<br />
<B>RITENUTO</B> e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato in data 14.03.2008 e depositato il successivo 20.03.2008, il ricorrente ha impugnato l’atto di cui in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:<br />
&#61630;	<i>Violazione e falsa applicazione dell’art.27 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art.55, comma 4° e 5°, del D.P.R. 24 aprile 1982 n.355 – Eccesso di potere per sviamento;<br />	<br />
&#61630;	Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della Legge n.241/90 – Motivazione incongrua, insufficiente, illogica, arbitraria.</i><br />	<br />
Il Ministero dell’Interno provvedeva a costituirsi, resistendo al ricorso del quale chiedeva il rigetto<br />
All’udienza camerale del 2 aprile 2008, la causa, sentite le parti, passava in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è manifestamente infondato, pertanto la controversia può essere decisa con sentenza in forma semplificata piuttosto che con l’ordinanza resa in sede cautelare.<br />
La difesa del ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato, sostanzialmente, sotto il profilo della carenza motivazionale e della connotazione ingiustamente punitiva dello stesso in relazione a talune circostanze che avrebbero determinato una situazione di ritenuta incompatibilità ambientale nella sede di servizio del ricorrente (Distaccamento Polizia Stradale Stazione di Pozzuoli).<br />
Il Collegio osserva, tuttavia che il provvedimento impugnato pertiene al <i>genus</i> dei <b>trasferimenti d’autorità, </b>di tal che esso ha la natura giuridica di ordine e, come tale, è sottratto alla disciplina generale degli atti amministrativi (e  quindi anche alla L.241/1990) e va considerato  come precetto imperativo rientrante nella peculiarità dell’ordinamento militare. Conseguentemente la disposizione di trasferimento di personale militare non è soggetta ad un obbligo di specifica motivazione né ad adempimenti procedimentali intesi ad assicurare la partecipazione del destinatario (sul punto l’orientamento giurisprudenziale è uniforme e costante; cfr.  Consiglio di Stato, sez. IV, 27  ottobre 2005, n.6048; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 23 febbraio 2006, n. 2289: “<i>i provvedimenti di trasferimento d&#8217;autorità del personale militare si inquadrano nel genus degli ordini, come si evince dall&#8217;interpretazione storica, letterale e sistematica delle norme contenute negli art. 4 comma 4 e 12 comma 1 l. 11 luglio 1978 n. 382, e negli art. 1 comma 2, 2 comma 1, 23 e 25, regolamento di disciplina militare di cui al d.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, dalle quali emerge con chiarezza che ineludibili esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle Forze armate impongono di sussumere nella categoria dell&#8217;ordine del superiore gerarchico questi provvedimenti, che, in buona sostanza, attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio sul territorio</i>”).<br />
In applicazione degli enunciati principi – e in disparte da qualsivoglia valutazione circa la situazione concreta sottesa all’ordine di trasferimento – il provvedimento impugnato va esente dalle articolate censure, con conseguente rigetto del gravame.<br />
Ogni altro motivo va considerato assorbito (art.26, comma IV, Legge 1034/71).<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sesta Sezione di Napoli, pronunciando sul <b>ricorso n. 1710 </b>del<b> 2008</b>, proposto da <b>Schiavone Luigi</b>, meglio in epigrafe specificato, lo <b>rigetta.</b><br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. <br />
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 aprile 2008<br />
Dott. Filippo Giamportone			Presidente<br />	<br />
Dott.ssa Ida Raiola			Giudice est.<br />	<br />
Dott. Sergio Zeuli			Giudice</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2008 n.3641</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-5-2008-n-3641/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-5-2008-n-3641/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-5-2008-n-3641/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2008 n.3641</a></p>
<p>Pres. Riggio; Rel. Fantini De Simone (Avv. C. Ciuffi) c. Ministero delle Infrastrutture &#8211; Commissione Centrale di Vigilanza per l’Edilizia Popolare ed Economica (Avv. dello Stato), Cooperativa Edilizia Riscossa Postelegrafonica (Avv. M. Costa) sulla giurisdizione amministrativa in caso di impugnazione della decisione della Commissione di Vigilanza sul ricorso amministrativo proposto</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio; Rel. Fantini<br /> De Simone (Avv. C. Ciuffi) c. Ministero delle Infrastrutture &#8211; Commissione Centrale di Vigilanza per l’Edilizia Popolare ed Economica (Avv. dello Stato), Cooperativa Edilizia Riscossa Postelegrafonica (Avv. M. Costa)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione amministrativa in caso di impugnazione della decisione della Commissione di Vigilanza sul ricorso amministrativo proposto avverso la delibera della cooperativa che dispone l&#8217;esclusione del socio; sulla incompetenza assoluta della cooperativa a deliberare l&#8217;esclusione del socio assegnatario per speculazione edilizia sull&#8217;alloggio sociale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Edilizia economica e popolare &#8211; Delibera di esclusione dalla cooperativa edilizia – Ricorso gerarchico &#8211; Decisione della Commissione di Vigilanza – Impugnazione – Giurisdizione amministrativa – Sussiste.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Edilizia economica e popolare &#8211; Decadenza di un socio assegnatario per speculazione edilizia – CDA della coperativa &#8211; Incompetenza assoluta – Sussiste &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di edilizia economica e popolare, allorché sia esperita la via del ricorso amministrativo avverso l’esclusione disposta dalla cooperative edilizia, l’impugnativa della decisione delle Commissioni di Vigilanza va proposta al giudice amministrativo secondo quanto expressis verbis prescritto dal tuttora vigente art. 31 del r.d. n. 1165/1938.</p>
<p>2. La delibera della cooperativa edilizia a contributo statale che pronuncia la decadenza di un socio assegnatario dalla compagine, motivata con riferimento al compimento di speculazione edilizia sull’alloggio sociale, è viziata da incompetenza assoluta, poiché l’art. 105 del T.U. sull’edilizia popolare ed economica stabilisce che è il Ministro per i lavori pubblici a decretare la decadenza dalla prenotazione o dall’assegnazione, previa contestazione dell’addebito. Conseguentemente essa è nulla e come tale non sottoposta al termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 21 del d.P.R. 23/5/1964, n. 655</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione amministrativa in caso di impugnazione della decisione della Commissione di Vigilanza sul ricorso amministrativo proposto avverso la delibera della cooperativa che dispone l’esclusione del socio; sulla incompetenza assoluta della cooperativa a deliberare l’esclusione del socio assegnatario per speculazione edilizia sull’alloggio sociale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
  Sezione Terza Ter</b></p>
<p>Composto dai Magistrati: Italo                      RIGGIO                                 Presidente; Maria Luisa          DE LEONI                             Componente; Stefano                 FANTINI                                Componente relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 8715 del 2002 Reg. Gen. proposto da<br />
<b>De Simone Luigi</b>,   rappresentato e difeso dall’Avv. Cesare Ciaffi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Aurelia n. 424;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; <b>Ministero delle Infrastrutture &#8211; Commissione Centrale di Vigilanza per l’Edilizia Popolare ed Economica</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalm</p>
<p>&#8211; <b>Cooperativa Edilizia Riscossa Postelegrafonica</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Costa, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Bassano del Grappa n. 24;<br />
per l’annullamento<br />
della decisione della Commissione Centrale di Vigilanza per l’Edilizia Popolare ed Economica, assunta nella seduta del 2/4/2002, e comunicata il successivo 27/5/02, con la quale è stata confermata la precedente decisione della Commissione Regionale di Vigilanza per il Lazio del 13/4/2000.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Cooperativa Edilizia Riscossa Postelegrafonica;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 13/3/2008, il Cons. Stefano Fantini;<br />
Udito l’Avv. Ciaffi per il ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con atto notificato in data 10/7/02 e depositato il successivo 30/7 il ricorrente, premesso di essere stato socio della Cooperativa Edilizia Riscossa Postelegrafonica, ed assegnatario dell’alloggio sito in Roma, alla Via Bertinazzi n. 25, scala E, int. 15,  espone che che il C.d’A. della predetta cooperativa in data 16/7/90 deliberava la di lui espulsione dalla compagine sociale (con conseguente decadenza dall’assegnazione dell’alloggio) per non avere, tra l’altro, occupato l’alloggio entro trenta giorni dalla consegna.<br />
Rappresenta di avere adito l’Autorità giudiziaria ordinaria avverso detto provvedimento, ma il Tribunale di Roma con sentenza n. 11103 in data 8/6/1998 ha declinato la propria giurisdizione.<br />
A questo punto ha provveduto ad impugnare il provvedimento di espulsione dinanzi alla Commissione Regionale di Vigilanza, la quale, con atto del 13/4/00, ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere inutilmente decorso il termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge.<br />
Tale decisione è stata confermata, con il provvedimento in data 9/4/2002, oggetto del presente gravame, dalla Commissione Centrale di Vigilanza.<br />
Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :<br />
1) Nullità dell’impugnato provvedimento del C.d’A. della Cooperativa, nell’assunto dell’incompetenza di detto organo ad espellere dalla compagine sociale un socio già assegnatario di alloggio (dal lontano 24/3/1983), siffatto potere potendo essere riconosciuto solamente al Ministro competente nei casi previsti dalla legge.<br />
2) Inesistenza di un termine per l’impugnazione di una delibera nulla, nella considerazione dell’erroneità delle decisioni della Commissione di Vigilanza Regionale e Centrale che hanno ritenuto tardivo il ricorso (proposto oltre il termine fissato dall’art. 103 del r.d. 28/4/1938, n. 1165, e dall’art. 21 del d.P.R. 23/5/1964, n. 655), in quanto la contestazione di una delibera nulla, e non già meramente annullabile, non è sottoposta ad alcun termine di decadenza.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture, presso cui è incardinata la Commissione Centrale di Vigilanza per l’Edilizia Popolare ed Economica, nonché la Cooperativa Edilizia Riscossa Postelegrafonica eccependo l’inammissibilità per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso.<br />
All’udienza del 13/3/2008 la causa è stata trattenuta in decisione.       </p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. &#8211; Per motivi di ordine processuale deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito  giudice amministrativo.<br />
L’eccezione non appare meritevole di positiva valutazione, e deve pertanto essere disattesa.<br />
Non ignora il Collegio come la più recente giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione abbia affermato che è devoluta al giudice ordinario la cognizione della controversia tra il socio di una cooperativa edilizia fruente del contributo erariale e quest’ultima, ove si discuta della legittimità dell’esclusione, nell’assunto che si verte al cospetto di una situazione giuridica di diritto soggettivo (così Cass., Sez. Un., 24/5/2006, n. 12215; Cass., Sez. Un, 14/6/2006, n. 13687).<br />
Anche la Sezione ha condiviso tale indirizzo giurisprudenziale con riguardo ad un ricorso avente ad oggetto la delibera di esclusione dalla qualità di socio di una cooperativa edilizia, proprio nella considerazione che la controversia attenga alla titolarità del diritto soggettivo del ricorrente alla conservazione della posizione acquisita, non inerendo alla fase pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 19/3/2007, n. 2365).<br />
Nel caso di specie, peraltro, oggetto del ricorso è l’impugnativa della delibera adottata dalla Commissione Centrale di Vigilanza per l’Edilizia Popolare ed Economica nella seduta del 9/4/2002, in sede di ricorso gerarchico (improprio) proposto avverso la decisione della Commissione Regionale di Vigilanza per il Lazio.<br />
Ora, con riguardo alle decisioni della Commissione di Vigilanza, l’art. 131 del r.d. 28/4/1938, n. 1165 (T.U delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica) prevede solamente la possibilità di un ricorso al giudice amministrativo (in sede di giurisdizione esclusiva : in termini Cass., Sez. Un., 2/8/1994, n. 7189), con la conseguenza che non è consentito declinare la giurisdizione in applicazione del principio generale di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio.<br />
La giurisdizione amministrativa in tale evenienza è, del resto, giustificata dal fatto che costituisce oggetto di gravame un vero  e proprio atto amministrativo, quale è quello adottato dalla Commissione di Vigilanza (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 25/9/2006, n. 9232; 12/5/2004, n. 4327; Cons. Stato, Sez. V, 2/8/2007, n. 4290).<br />
Provando dunque a dare sistema ad un quadro che, altrimenti, risulta quanto meno perplesso, sembra potersi ritenere che, alla stregua dell’attuale giurisprudenza della Corte di Cassazione, che tiene conto delle linee di sviluppo della disciplina sulla cooperazione di abitazione (evidenziante un processo di progressiva privatizzazione), nonché della più recente giurisprudenza costituzionale in tema di riparto della giurisdizione (sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale), è possibile adire direttamente il giudice ordinario allorché vengano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto.<br />
Ma allorché sia esperita la via del ricorso amministrativo avverso l’esclusione disposta dalla cooperative edilizia, l’impugnativa della decisione delle Commissioni di Vigilanzava va proposta al giudice amministrativo secondo quanto expressis verbis prescritto dal tuttora vigente art. 31 del r.d. n. 1165/1938.<br />
Tale soluzione appare, del resto, particolarmente condivisibile nella vicenda in esame, in cui il ricorrente aveva inizialmente adito il Tribunale di Roma, che ha peraltro dichiarato il proprio difetto di giurisdizione alla stregua di un indirizzo giurisprudenziale all’epoca consolidato.</p>
<p>2. &#8211; Nel merito il ricorrente censura, con i due motivi che possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro complementari, la decisione della Comissione Centrale di Vigilanza che, nel confermare la decisione della Commissione Regionale, ha dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo in quanto proposto oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 21 del d.P.R. 23/5/1964, n. 655, nella considerazione della nullità della delibera di espulsione adottata dalla Cooperativa edilizia (per incompetenza del C.d’A.), la cui contestazione non è conseguenzialmente soggetta a termini.<br />
In particolare, ad avviso di parte ricorrente, una volta intervenuta l’assegnazione dell’alloggio, da cui origina un rapporto obbligatorio non dissimile da quello derivante da un contratto preliminare di vendita, il C.d’A. di una cooperativa a contributo statale non ha più alcun potere di procedere alla “revoca” della qualità di socio.<br />
L’assunto è fondato nei sensi di cui in motivazione.<br />
Occorre muovere dalla considerazione per cui il provvedimento di decadenza (melius : di espulsione dalla qualità di socio) è motivato nel duplice assunto che il sig. De Simone non abbia occupato l’alloggio nel termine di trenta giorni dall’assegnazione e consegna, e che abbia compiuto una speculazione edilizia sull’alloggio, configurandosi dunque l’applicabilità dell’art. 105 del T.U. n. 1165/1938.<br />
In relazione a tali ipotesi di perdita della qualità di socio sembra effettivamente mancare la competenza del C.d’A. della cooperativa edilizia; se qualche residuale dubbio potrebbe profilarsi con riferimento alla decadenza dall’assegnazione per mancata occupazione dell’alloggio, di cui all’art. 98 del r.d. n. 1165/38, certamente tale competenza difetta con riferimento alla decadenza conseguente al compimento di speculazione sull’alloggio sociale.<br />
Ed invero, per tale evenienza (che assume peraltro maggiore consistenza, non foss’altro perché sembra escludere, di massima, già sul piano logico, l’assunto della mancata occupazione), l’art. 105 del T.U. sull’edilizia popolare ed economica stabilisce che è il Ministro per i lavori pubblici a decretare la decadenza dalla prenotazione o dall’assegnazione, previa contestazione dell’addebito.<br />
Essendo la delibera di decadenza motivata con riferimento ad entrambe tali ipotesi, e facendosi in essa espresso riferimento all’art. 105 del T.U., appare corretto ritenere che il provvedimento adottato dal C.d’A. sia viziato da incompetenza assoluta (o difetto assoluto di attribuzione), e risulti dunque nullo (in tale senso depone anche l’art. 21 septies della legge 7/8/1990, n. 241, nel testo novellato dalla legge 11/2/2005, n. 15).<br />
In quanto atto nullo, non sussisteva in capo al ricorrente l’onere dell’impugnativa nel termine decadenziale prescritto dall’art. 21 del d.P.R. n. 655/64; come già in passato statuito, seppure con riguardo ad una diversa fattispecie,  dalla decisione del Cons. Stato, Sez. IV, 3/3/1988, n. 130, bene poteva la Commissione di Vigilanza per l’Edilizia Economica e Popolare “annullare” la delibera della cooperativa che pronuncia la decadenza di un socio assegnatario dalla compagine sociale, anche se l’interessato non ha rispettato il termine prescritto dalla normativa vigente.<br />
Deve dunque ritenersi illegittima la decisione della Commissione di Vigilanza che ha dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo.</p>
<p>3. &#8211; Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.3.2008.</p>
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