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	<title>2/4/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/4/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/4/2012 n.463</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-4-2012-n-463/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-4-2012-n-463/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/4/2012 n.463</a></p>
<p>Va sospeso il diniego del &#8220;sussidio integrativo al minimo vitale&#8221; adottato dal Comune di Milano nei confronti della ricorrente Considerato che il diniego al sussidio integrativo al minimo vitale è stato disposto per la presenza di “due obbligati per legge (figli) in grado di contribuire al suo fabbisogno”; Rilevato che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-4-2012-n-463/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/4/2012 n.463</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-4-2012-n-463/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/4/2012 n.463</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego del &#8220;sussidio integrativo al minimo vitale&#8221; adottato dal Comune di Milano nei confronti della ricorrente Considerato che il diniego al sussidio integrativo al minimo vitale è stato disposto per la presenza di “due obbligati per legge (figli) in grado di contribuire al suo fabbisogno”; Rilevato che il provvedimento fa applicazione dell’art 5 del Regolamento Comunale, che esclude lo stato di bisogno, in presenza di persone tenute a provvedere;Ritenuto che il ricorso pare assistito da sufficiente fumus, posto che la prestazione alimentare è indisponibile e l’erogazione del sussidio non può essere subordinata alla presenza degli obbligati alimentari; Ritenuto altresì che sussistono i requisiti di gravità e irreparabilità del danno, in considerazione dello stato di bisogno della ricorrente, come accertato dall’assistente sociale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00463/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00578/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 578 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>G M</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Simona Ghisoni, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Nino Bixio, 14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Salvatore Ammendola, Anna Maria Moramarco, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Comunale, in via Andreani, 10; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di diniego del &#8220;sussidio integrativo al minimo vitale&#8221; adottato dal Comune di Milano nei confronti della ricorrente, di cui alla nota in data 25.11.11 prot. 852194/11 ricevuta il 12.12.11; del parere assunto dal Gruppo Tecnico nella seduta del 16.11.11. con decreto n. 162662/11; di tutti gli atti connessi.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il diniego al sussidio integrativo al minimo vitale è stato disposto per la presenza di “due obbligati per legge (figli) in grado di contribuire al Suo fabbisogno”;<br />	<br />
Rilevato che il provvedimento fa applicazione dell’art 5 del Regolamento Comunale, che esclude lo stato di bisogno, in presenza di persone tenute a provvedere;<br />	<br />
Ritenuto che il ricorso pare assistito da sufficiente fumus, posto che la prestazione alimentare è indisponibile e l’erogazione del sussidio non può essere subordinata alla presenza degli obbligati alimentari;<br />	<br />
Ritenuto altresì che sussistono i requisiti di gravità e irreparabilità del danno, in considerazione dello stato di bisogno della ricorrente, come accertato dall’assistente sociale;<br />	<br />
Ritenuto che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese relative alla presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 14 novembre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Dario Simeoli, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2012 n.370</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-2-4-2012-n-370/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-2-4-2012-n-370/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2012 n.370</a></p>
<p>Pres. Anastasi – Est. Mineo Comune di Lipari (avv. Andò) c. Cucinotta (avv. La Torre) Farmacie – Attivazione di presidi farmaceutici di emergenza – Attraverso ordinanze sindacali di contingibilità ed urgenza – Presupposti e limiti – Individuazione – Sussistenza di una minaccia incombente per la pubblica incolumità – Occorre Posto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-2-4-2012-n-370/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2012 n.370</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-2-4-2012-n-370/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2012 n.370</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Anastasi – Est. Mineo<br />  Comune di Lipari (avv. Andò) c. Cucinotta (avv. La Torre)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Farmacie – Attivazione di presidi farmaceutici di emergenza – Attraverso ordinanze sindacali di contingibilità ed urgenza – Presupposti e limiti – Individuazione – Sussistenza di una minaccia incombente per la pubblica incolumità – Occorre</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Posto che ai sensi dell’art. 54, comma 2, d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il potere sindacale di adozione delle ordinanze contingibili e urgenti può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni, è illegittimo il provvedimento che ordina l’apertura in via d’urgenza di un presidio farmaceutico in assenza di una situazione di emergenza farmaceutica tale da costituire una minaccia concreta ed incombente per la pubblica incolumità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Viene in discussione l’appello contro la sentenza citata in epigrafe con la quale il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso con il quale il dottor Cucinotta ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco n. 9 del 28.4.2008 relativa alla “<i>Assistenza farmaceutica nelle isole di Alicudi e Filicudi</i>”, nonché il risarcimento del danno.<br />	<br />
Per la conferma della decisione resa in primo grado resiste con controricorso, depositato il 27.4.2010, l’odierno appellato.<br />	<br />
In vista dell’udienza sia la parte appellante, con memoria depositata il 6.5.2010, che la parte appellata, con memoria depositata il 13.11.2010, insistono con memoria nelle rispettive richieste.<br />	<br />
Nell’udienza del 12.1.2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello va accolto per i motivi e nei limiti qui di seguito illustrati.<br />	<br />
Circa il primo motivo, con il quale il Comune appellante lamenta l’errore del Giudice di prime cure nel ritenere illegittima per mancanza dei presupposti l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 9 del 2804.2008 che ordinava alle dottoresse Sparacino di assicurare mediante l’attivazione del P.F.E. l’assistenza farmaceutica nelle Isole di Filicudi ed Alicudi, l’appello va respinto. Come risulta dai fatti asseverati dal Giudice di prime cure e non smentiti dalla difesa del Comune appellante, al momento della emanazione dell’OCU sindacale non sussisteva una eccezionale situazione di imminente pericolo per la salute dei cittadini residenti nell’isola di Filicudi, tale da giustificare il ricorso al provvedimento<i> de quo</i>, in considerazione di un duplice fatto: l’esistenza sull’isola del dispensario farmaceutico dell’odierno appellato, tenuto aperto sull’isola fin dal 1992, e regolarmente funzionante fino alla data di presentazione del ricorso anche per effetto della proroga nell’attività dei dispensari esistenti, in attesa che i P.F.E. istituiti nell’area comunale di Lipari dal D.A. Sanità 19.12.2003, n. 2373 entrassero effettivamente in funzione; nonché per l’avvenuta revoca dell’autorizzazione alla apertura del P.F.E. rilasciata alle dott.sse Sparacino, a causa della mancata attivazione del presidio, che così inopinatamente venivano messe in condizione di operare nell’Isola in locali inagibili, come accertato dalla visita ispettiva del Dipartimento del Farmaco dell’AUSL 5 di Messina.<br />	<br />
I fatti sopra riferiti erano certamente noti al Comune appellante, che infatti anche in questa sede non li contesta. Ma se così è, vengono meno i presupposti di legittimità dell’OCU sindacale, giusta l’opinione del Consiglio di Stato (sez. V, 11.12.2007, n. 6366), citata <i>ex adverso</i> dalla difesa della parte appellante, e secondo la quale “<i>la potestà del Sindaco di adottare, quale Ufficiale di Governo, provvedimenti contingibili ed urgenti ex art. 54, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, è strettamente finalizzata a prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini..</i>”: sicché “<i>Il potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni</i>”. Per quanto riferito, nell’isola di Filicudi non c’era alcuna situazione di emergenza farmaceutica &#8211; anche in vista della stagione estiva, come cerca di argomentare la difesa del Comune &#8211; tale da costituire una minaccia incombente per la pubblica incolumità, ovvero tale da poter giustificare l’ordine di apertura del presidio gestito dalle dott.sse Sparacino, nonostante la revoca dell’autorizzazione che ad esse era stata comminata per la mancata idoneità dei locali che lo dovevano ospitare.<br />	<br />
Per queste ragioni, dunque, la decisione resa in prime cure va confermata e l’appello respinto in parte qua.<br />	<br />
Circa la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali inflitta al Comune dal Giudice di prime pure, viceversa, l’appello va accolto. Dalla mancanza dei presupposti che avrebbero potuto legittimare l’OCU sindacale, non discende <i>de plano</i>, così come sostenuto in buona sostanza dal Giudice di prime cure, la responsabilità patrimoniale dell’Amministrazione per gli eventuali danni che il provvedimento ha potuto causare ai privati: la quale, per come è formulato l’art. 2043 c.c., va esclusa quando non è dato riscontrare nei comportamenti della P.A. elementi di colpa grave o di dolo tali da poter far ragionevolmente presumere l’intento di voler danneggiare gli eventuali controinteressati, sui quali peraltro incombe l’onere della prova. Nella fattispecie <i>de qua</i> tutto ciò non ricorre, non soltanto in punto di prova da parte dell’appellato, ma anche in considerazione delle circostanze alquanto complesse nelle quali si è svolta l’intera vicenda relativa: segnate, da un lato, dalla provvisorietà dell’attività esercitata “per proroga” dal dispensario gestito dall’odierno appellato, e, dall’altra, dall’intento di voler comunque assicurare al meglio il servizio farmaceutico nell’isola di Filicudi, che sembra aver ispirato l’erroneo ricorso all’OCU da parte del Sindaco di Lipari, la cui condotta, perciò, non appare caratterizzata da elementi di colpa o di dolo di tale gravità da giustificare la sanzione risarcitoria a vantaggio dell’appellato.<br />	<br />
Sotto questo profilo, pertanto, l’appello va accolto, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio e assorbimento di ogni altra questione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, accoglie l’appello nei limiti di cui in motivazione.<br />	<br />
Spese del giudizio compensate.</p>
<p>Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-2-4-2012-n-370/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2012 n.370</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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