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	<title>2/3/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/3/2017 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2017 n.975</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-3-2017-n-975/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-3-2017-n-975/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2017 n.975</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente Francesco Bellomo, Consigliere Raffaele Greco, Consigliere Giulio Veltri, Consigliere, Estensore Massimiliano Noccelli, Consigliere Sull’ammissibilità del soccorso istruttorio dopo l’aggiudicazione e sulle conseguenze di carattere processuale 1. Contratti della p.a. – Gara – Dichiarazione ex art. 38 &#8211; Irregolarità – Accertamento dopo l’aggiudicazione – &#160;Soccorso istruttorio – Ammissibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-3-2017-n-975/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2017 n.975</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-3-2017-n-975/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2017 n.975</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente<br />
Francesco Bellomo, Consigliere<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere</span></p>
<hr />
<p>Sull’ammissibilità del soccorso istruttorio dopo l’aggiudicazione e sulle conseguenze di carattere processuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Dichiarazione ex art. 38 &#8211; Irregolarità – Accertamento dopo l’aggiudicazione – &nbsp;Soccorso istruttorio – Ammissibilità – Durante il processo &#8211; Condizione &#8211; Prova del possesso del requisito – Onere della prova &#8211; Spettanza.</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Requisiti di moralità – Socio di maggioranza – Persona giuridica – Dichiarazione ex art. 38 &#8211; Obbligo – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La scelta sostanzialistica del legislatore, diretta ad impedire l’esclusione per vizi formali nella dichiarazione <em>ex</em> art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, quando vi è prova del possesso del requisito, deve applicarsi anche quando l’incompletezza della dichiarazione viene dedotta come motivo di impugnazione dell’aggiudicazione da parte di altra impresa partecipante alla selezione (non essendone avveduta la stazione appaltante in sede di gara). In tale caso, infatti, l’irregolarità della dichiarazione si configura come vizio solo formale e non sostanziale, emendabile secondo l’obbligatoria procedura di soccorso istruttorio. Tuttavia in giudizio la questione non può essere rilevata d’ufficio del giudice, ma presuppone sempre un’iniziativa della parte aggiudicataria, interessata alla affermazione della legittimità (sostanziale) della propria ammissione alla gara. Di conseguenza l’aggiudicataria, per poter validamente invocare in sede processuale il principio del soccorso istruttorio, al fine di paralizzare la doglianza diretta ad ottenere la sua esclusione dalla gara, può formulare &nbsp;una deduzione difensiva, diretta a dimostrare, che, in ogni caso, sussiste il possesso dei requisiti sostanziali di partecipazione, dimostrando in tal senso,&nbsp;ex art. 2697 c.c., la natura meramente formale dell’errore contenuto nella dichiarazione ed il possesso del requisito fin dal primo momento, e cioè da quando ha reso la dichiarazione irregolare.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">2. L’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nel porre l’obbligo di rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti morali “al socio di maggioranza” non ha incluso alcuna specificazione in relazione alla natura giuridica del socio, con la conseguenza che si avvalora l’opzione ermeneutica per la quale l’espressione testuale vale tanto per la persona fisica, quanto per la persona giuridica, in conformità ad un approccio sostanzialistico alla normativa che attribuisce rilievo ai requisiti di moralità di tutti i soggetti che condizionano la volontà degli operatori che stipulano contratti con la pubblica amministrazione, a prescindere dalla circostanza che siano persone fisiche o giuridiche, in ossequio ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona amministrazione. Peraltro, l&#8217;esigenza di verificare i requisiti di moralità in capo al socio di maggioranza persona giuridica sussiste anche i soci siano più di quattro, laddove risulti che gli altri soci posseggano una così modesta quota del capitale sociale da non influire, nella sostanza, sul concetto di ristretta base sociale delineato dal legislatore attraverso il riferimento ai quattro soci.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
Pubblicato il 02/03/2017<br />
N. 00975/2017REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 06464/2016 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6464 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Evolve Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Lodovico Visone (C.F. VSNLVC57D15G796D), Angelo Clarizia C.F. (CLRNGL48P06H703Z), con domicilio eletto presso Lodovico Visone in Roma, via del Gesù, 62;&nbsp;<br />
contro<br />
EGAS &#8211; Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Balducci Romano (C.F. BLDFBA75H01E472J), Carlo Malinconico (C.F. MLNCRL50E31H501L), con domicilio eletto presso Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II N. 284;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
GSA Gruppo Servizi Associati Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Ponti (C.F. PNTLCU59E13L483K), Luca De Pauli (C.F. DPLLCU71L16C758N), Luca Mazzeo (C.F. MZZLHR70H08L219U), con domicilio eletto presso Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sezione I, n. 345/2016, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di vigilanza continuativo antincendio per tre anni per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, gli Ospedali Riuniti di Trieste e per l’istituto Burlo-Garofalo.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Egas &#8211; Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi e della Gsa Gruppo Servizi Associati Spa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Lodovico Visone, Angelo Clarizia, Carlo Malinconico e Luca Mazzeo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
L’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi in Friuli Venezia Giulia (nel prosieguo, EGAS), quale centrale di committenza indiceva gara relativa all’affidamento del servizio di vigilanza continuativa antincendio presso l’Azienda Ospedaliera U.O.R. di Trieste e l’Istituto Burlo Garofolo da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
All’esito della gara, il primo lotto (alla cui aggiudicazione concorrevano quattro partecipanti, dei quali tre poi ammessi alla fase finale di apertura delle offerte economiche) veniva aggiudicato al R.T.I. con mandataria GSA S.p.A.<br />
Al secondo posto si collocava il Consorzio Stabile Evolve (nel prosieguo, Evolve).<br />
Questi impugnava dinanzi al TAR Friuli Venezia Giula l’esito della procedura, articolando quattro motivo di ricorso.<br />
1. Sosteneva Evolve che il R.T.I G.S.A. doveva essere escluso per non aver presentato la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 D.Lgs. n. 163/2006 da parte dei due soci persone fisiche titolari (rispettivamente al 90% e al 10%) della società AL.PE. Invest S.r.l. che controlla con il 96,23% del capitale sociale la società G.S.A. S.p.A.<br />
2. Stigmatizzava inoltre la circostanza che EGAS avesse consentito al RTI controinteressato di integrare in corso di gara la propria offerta, relativamente al personale da impiegare nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto.<br />
3. Contestava ancora l’esito positivo della verifica della congruità dell’offerta del RTI controinteressato, che in ragione dell’asserita erroneità del calcolo del costo del lavoro.<br />
4. Si doleva, infine, dell’uso scorretto da parte della Commissione di gara del potere di riparametrazione (segnatamente, sotto forma di cd. doppia riparametrazione) delle offerte, che aveva asseritamente consentito all’offerta tecnica del RTI controinteressato di superare la soglia di sbarramento fissata dalla lex specialis di gara.<br />
La società G.S.A. S.p.A., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI aggiudicatario, proponeva ricorso incidentale, e deduceva i seguenti argomenti.<br />
1. La società Phos S.r.l. (consorziata cui Evolve aveva assegnato l’esecuzione dell’appalto) aveva violato la disciplina sull’avviamento la lavoro dei disabili, dichiarando di non esserne tenuta al rispetto per avere un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità, mentre risultava che ne impiegasse oltre 20.<br />
2. L’offerta di Evolve contemplava l’applicazione di un CCNL (quello per i “servizi ausiliari, fiduciari e integrati”) diverso da quello (per “il settore sorveglianza antincendio”) indicato dal Capitolato speciale.<br />
3. Era l’offerta di Evolve, e non certo la propria, a non essere congrua, posto che presentava un margine di utile nettamente inferiore a quello che, viceversa, garantisce alla vincitrice la relativa offerta.<br />
4. Ulteriore indice della non sostenibilità dell’offerta di Evolve era rappresentato dal fatto che essa prevedeva l’applicazione di un CCNL, non solo diverso da quello richiesto dalla lex specialis di gara, ma anche diverso da quello che aveva dichiarato di applicare al proprio personale sia il Consorzio Evolve, che la società Phos S.r.l..<br />
5. Stigmatizzava infine la circostanza che l’EGAS avesse chiesto chiarimenti ad Evolve consentendogli una integrazione dell’offerta con riguardo a uno dei mezzi che avrebbero potuto essere utilizzati per lo svolgimento del servizio antincendio.<br />
Il TAR esaminava, per ragioni di economia processuale, dapprima il ricorso principale e statuiva che:<br />
a) legittimamente EGAS non aveva escluso dalla gara de qua il RTI G.S.A. per mancanza della dichiarazione ex articolo 38 D.Lgs. n. 163/2006 da parte dei sigg.ri Pedone Alessandro e Pedone Francesco poiché essi non sono soci di una delle partecipanti al raggruppamento (G.S.A. S.p.A. per l’appunto), bensì della persona giudica (AL.PE Invest S.r.l. rispettivamente al 90% e 10%) a sua volta socia;<br />
b) il secondo e il quarto motivo di impugnazione non superavano la prova di resistenza, nel senso che dal loro accoglimento non sarebbe derivata una riduzione del punteggio conseguito dal RTI G.S.A. in una misura tale da far perdere ad esso la prima posizione in graduatoria;<br />
c) legittimamente EGAS ha ritenuto globalmente sostenibile l’offerta del RTI G.S.A., con un giudizio immune da vizi di manifesta irragionevolezza.<br />
Respinto il ricorso principale, il TAR dichiarava l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale, in quanto proposto al solo fine di neutralizzare gli eventuali effetti sfavorevoli discendenti dall’accoglimento del ricorso principale.<br />
Avverso la sentenza ha proposto appello Evolve.<br />
Ha proposto altresì appello incidentale G.S.A. S.p.A., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI aggiudicatario.<br />
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 12 gennaio 2017.<br />
DIRITTO<br />
1. Entrambe le parti private, protagoniste del primo giudizio, hanno integralmente riproposto, per il tramite dei motivi di gravame dell’appello principale ed incidentale, i temi originariamente sollevati in primo gradi.<br />
2. Il giudice di prime cure ha ritenuto, per economia processuale, di esaminare previamente il ricorso principale, e ritenutolo infondato, ha omesso di pronunciare sul ricorso incidentale in quanto non più sorretto dal necessario interesse processuale.<br />
3. Il collegio ritiene, per converso, di dover partire dall’esame del ricorso incidentale, riproposto nei termini originari dalla società G.S.A.<br />
4. Con il primo motivo di ricorso G.S.A. deduce che la consorziata PHOS S.r.l., indicata da Evolve, avrebbe dichiarato il falso, indicando di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo “un numero di dipendenti inferiore a 15 unità e pertanto non essendo soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria.”. Dalla visura camerale e dagli stessi contenuti dell’offerta tecnica emergerebbe, invece, che i dipendenti sono di gran lunga superiori alle 15 unità.<br />
5. Ritiene il collegio che il motivo sia infondato. Come chiarito da Evolve, trattasi di un mero errore commesso in sede di compilazione della modulistica (in sostanza l’offerente ha barrato la casella che conteneva la dichiarazione di regolarità per insussistenza dell’obbligo, anziché quella di regolarità per adempimento dell’obbligo) emergente dai dati della stessa offerta tecnica, ove è dichiarato l’impiego di ben trenta unità di personale dipendente. L’errore non implica alcuna violazione della l. 68/1999, essendo pacifico che PHOS S.r.l. ha proceduto all’assunzione di lavoratori disabili nei termini di legge. Sul piano formale esso dà luogo ad una mera contraddittorietà, sorretta da buona fede e certamente non integrante una irregolarità essenziale, suscettibile di essere ricondotta a coerenza a messo di una lettura complessiva della documentazione.<br />
6. Con il secondo motivo G.S.A deduce che il Consorzio Evolve avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara per aver indicato, in sede di offerta, di voler applicare un diverso contratto collettivo (C.C.N.L. SAFI “servizi ausiliari, fiduciari e integrati”) rispetto a quello prospettato dalla S.A. all&#8217;interno degli atti posti a base della procedura di gara (C.C.N.L per il settore sorveglianza antincendio), con conseguente lesione della par condicio.<br />
7. A parte il fatto che la difesa di Evolve ha dimostrato che il CCNL SAFI, rientra tra i contratti di settore, in quanto, nell&#8217;ambito dell&#8217;applicazione (art. 1, lett. e del CCNL), è prevista l&#8217;attività di prevenzione e primo intervento antincendio, ritiene il collegio che sia dirimente in proposito quanto di recente osservato dalla Sezione nella sentenza n. 5597/2015, ossia che “l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, sicché deve negarsi in radice che l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta”.<br />
8. Con il terzo motivo GSA contesta la congruità economica dell’offerta di Evolve. Il motivo è tuttavia formulato in modo da porre in risalto l’infondatezza della correlativa censura di incongruità avanzata in via principale da Evolve e si risolve nell’affermazione che l’utile prospettato all’interno della offerta EVOLVE – PHOS S.r.l. è di molto inferiore a quello dichiarato da GSA essendo pari ad una percentuale dello 0,15%.<br />
9. In tali termini proposto il motivo è inammissibile, in primis perché generico, e comunque perché fa leva su argomenti comparativi che nulla dicono sulla reale ed effettiva esistenza di anomalia.<br />
10. Con il quarto motivo GSA rileva una contraddittorietà nell’indicazione dei contratti collettivi nell’all. D rispetto a quelle che Evolve ha dichiarato di applicare in sede di offerta.<br />
11. Il motivo è del tutto infondato, Nell&#8217;allegato D &#8220;Scheda Fornitore&#8221; sono stati indicati i contratti attualmente applicati dall&#8217;azienda, non quelli che verranno applicati nella presente procedura, indicati invece nell&#8217;allegato E &#8220;Offerta Economica&#8221;. In ogni caso, non può che richiamarsi quanto sopradetto in tema di irrilevanza del tema ai fini dell’esclusione.<br />
12. Con il quinto motivo GSA deduce l’illegittimità del modus procedendi della stazione appaltante per avere reiteratamente ed inammissibilmente chiesto chiarimenti ad Evolve sul contenuto dell’offerta tecnica, consentendole, nella sostanza, di modificarla.<br />
13. Anche questo motivo è infondato. Si è trattato all’evidenza di corrispondenza tesa ad ottenere chiarimenti tecnici privi di contenuto innovativo rispetto agli originari termini dell’offerta.<br />
14. Può dunque passarsi all’esame dell’appello principale.<br />
15. Per comodità espositiva si esaminerà prima il quarto, quinto e sesto motivo d’appello e poi, congiuntamente i prime tre.<br />
16. Con il quarto motivo (erroneamente numerato nell’appello con il numero 5) l’appellante ripropone la questione della mancata allegazione, da parte del R.T.I. GSA, della documentazione curriculare necessaria per l’attribuzione del punteggio riferito alla voce “Curriculum e formazione del personale da adibire al servizio”, e contesta la sentenza di prime cure, nella parte in cui, quantificata in 10,40 punti la decurtazione da operare, ha dichiarato inammissibile il motivo per mancato superamento della prova di resistenza. Deduce in proposito che: a) la mancata allegazione non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio, b) la mancata allegazione avrebbe dovuto comportare la perdita di complessivi 15 punti e, b) giammai tal punteggio poteva scindersi ex post, come fatto dal giudice di prime cure.<br />
17. Il motivo è infondato. Sul punto, la ricostruzione fatta dal giudice di prime cure è estremamente chiara e del tutto condivisibile; il motivo d’appello nulla di rilevante aggiunge in proposito.<br />
17.1. Come già affermato dal primo giudice “risulta per tabulas che la Commissione di gara, dopo aver riscontrato che tutti e quattro i concorrenti ammessi non avevano ben circostanziato le esperienze pregresse del personale che intendevano impiegare nel servizio, abbia a tutti e quattro richiesto di depositare i curricula non nominativi di detto personale. Il che già di per sé esclude che vi sia stata lesione della par condicio, posto che a tutti i concorrenti è stata consentita l’integrazione in esame”. Può aggiungersi, per replicare esaustivamente alle censure dell’appellante, che l’omessa produzione del curriculum di dipendenti già identificati e qualificati in sede di offerta non può costituire motivo d’esclusione, ma al più motivo di non attribuzione dello specifico punteggio riservato a tale aspetto. Ed in proposito il giudice di prime cure ha efficacemente chiarito che “diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, i curricula successivamente depositati, hanno sì integrato il parametro 1 di valutazione “curriculum e formazione del personale da adibire al servizio”, cui l’articolo 15 del Capitolato speciale d’appalto attribuisce complessivamente al massimo 15 punti, ma limitatamente ai subparametri a), b) e c), volti a misurare, rispettivamente, le esperienze lavorative, il possesso di attestati e abilitazioni tecniche, e la formazione nell’ambito delle maxi emergenze e dell’evacuazione in abito sanitario, per complessivi 12 punti massimi. I curricula non sono, invece, in alcun modo in grado di incidere sul subparametro d), relativo al piano di formazione del personale”. Ora, con riferimento ai subparametri a), b), c) del parametro 1), risulta per tabulas che il RTI vincitore ha conseguito 10,4 punti. Conseguentemente, detraendo 10,4 punti dal punteggio ottenuto dal RTI G.S.A. per l’offerta tecnica prima della riparametrazione, ovverosia 36,4, si ottengono 26,4 punti sufficienti per poter passare alla fase successiva di valutazione dell’offerta economica (la soglia di ammissibilità era fissata, infatti, a 25 punti). Ulteriormente, anche privata di quei 10,4 punti, l’offerta tecnica del RTI G.S.A. rimane la migliore con 26,4 punti contro i 25 punti dell’offerta di Evolve”. Come premesso, il percorso argomentativo è pienamente condiviso dal collegio.<br />
18. Con il quinto motivo l’appellante censura il self restraint del giudice di prime cure in punto di sindacato sulla valutazione di non anomalia fatta dall’amministrazione. Deduce che l’offerta della GSA era smaccatamente anomala, poiché in forza della clausola di salvaguardia occupazionale, GSA, gestore uscente, non poteva giovarsi di alcun beneficio fiscale e/o incentivo stante l&#8217;obbligo di continuità occupazionale con le maestranze occupate per lo stesso servizio in gara.<br />
19. Anche questo motivo è infondato. Il giudice di prime cure non si è trincerato dietro l’insindacabilità delle valutazione tecniche. Piuttosto, dopo averne precisato limiti e modalità, ha esaminato le giustificazioni dell’aggiudicatario e le conseguenti valutazioni dell’amministrazione, osservando che l’aggiudicatario “ha rappresentato di beneficiare di un’aliquota ridotta per il premio di assicurazione infortuni INAIL, di avere, in ragione delle diverse situazione dei dipendenti destinati all’esecuzione del servizio, una più ridotta incidenza degli oneri per gli aumenti stipendiali di anzianità, di avere, sempre in ragione delle caratteristiche del personale impiegato (di sesso maschile, a bassa scolarizzazione e a basso tasso di sindacalizzazione) e dell’attività (che non è ad alto rischio di infortunio) un più ridotto tasso di assenza sul lavoro, così come dimostrato dalle serie storiche dell’impresa. L’aggiudicatario ha anche dimostrato di avere prudenzialmente calcolato, nel formulare l’offerta, un costo del lavoro leggermente superiore a quello effettivo (segnatamente, 15,23 €/h in luogo di 14,41 €/h per il livello E, e 13,87 €/h in luogo di 13,47 €/h per il livello F), per cautelarsi da eventuali imprevisti”. Può aggiungersi, in replica alle osservazioni dell’appellante, che la clausola di salvaguardia deve sempre intendersi in modo elastico e compatibile con l’organizzazione aziendale e la specifica progettazione del servizio da parte dell’aggiudicatario, e non può impedire, ferma restano la tendenziale salvaguardia del rapporto lavorativo, processi di mobilità presso sedi e cantieri vicine nelle quali il raggruppamento aggiudicatario già opera in esecuzione di altri appalti, sicchè non corrisponde al vero che il gestore uscente non potrebbe mai fruire della agevolazioni connesse alla clausola di salvaguardia.<br />
Rimangono da esaminare i primi tre motivi d’appello.<br />
20. Evolve insiste, a mezzo dei primi tre motivi d’appello, sulla violazione dell’art. 38. Ribadisce che uno dei soci di G.S.A. è una società di capitali &#8211; AL.PE Invest s.r.l.- posseduta per il 98% dai sigg.ri Pedone. In particolare la soc. GSA S.p.A., concorrente ed aggiudicatario, sarebbe controllata al 96,87% dalla soc. AL.PE Invest s.r.l. — a sua volta posseduta da solo due soci: Pedone Alessandro, con il 90% e Pedone Francesco con il 10% del capitale sociale. Mentre il restante capitale sociale della GSA S.p.A. sarebbe polverizzato tra tre soci, rispettivamente con lo 0,1%, 0,1% e 2,23%. L&#8217;assetto societario sopradescritto dimostrerebbe che il concorrente reale, che beneficia del contratto d&#8217;appalto e che, comunque, controlla con assoluta pervasività l&#8217;offerente, è il sig. Alessandro Pedone.<br />
21. Il tema è centrale nel giudizio, e di esso le parti hanno lungamento scritto e discusso.<br />
21.1. Secondo Evolve, sig. Alessandro Pedone avrebbe dovuto rendere la dichiarazione sui requisiti morali, posto che l’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. cit., nell’attuale versione novellata dall’art. 4, comma 2, lett. b), l. n. 106/2011, ricomprenderebbe tra i soci di maggioranza obbligati anche le persone giuridiche. Diversamente ragionando – secondo l’appellante &#8211; si porrebbe un problema di compatibilità con l’art. dell&#8217;art. 45, dir. 2004/18/CE, così come chiaramente già segnalato da autorevole giurisprudenza (è richiamata la sentenza della Sez. V, n. 2813/2016)<br />
21.2. Sul punto G.S.A. S.p.A replica ed evidenzia: a) che anche a voler applicare l’art. 38 alle persone giuridiche socie di maggioranza, dovrebbe sempre trattarsi di una società con meno di quattro soci, e nel caso di specie invece sarebbero cinque; b) l’eventuale mancanza di una dichiarazione ex art. 38 d.lgs. 163/2006 sarebbe comunque sanabile a mezzo del soccorso istruttorio, in difetto di prova circa l’assenza, in capo al sig. Alessandro Pedone, di precedenti penali ostativi.<br />
22. Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato nei limiti e nei termini che seguono.<br />
22.1. L’art. 38, co. 1 lett. c), ratione temporis applicabile ai fatti di causa, dispone, con norma dalla quale può inferirsi il novero dei soggetti obbligati alla dichiarazione sulla moralità professionale ai fini dell’ammissione alle gare pubbliche, che “l&#8217;esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio……..”<br />
Le perplessità ermeneutiche discendono dalla circostanza che la disposizione, quando parla del socio unico, specifica “persona fisica”, mentre quanto parla di socio di maggioranza (per le società a base societaria ristretta) fa riferimento al “socio di maggioranza” senza specificare se per esso debba intendersi solo la persona fisica detentrice di quote maggioritarie od anche la persona giuridica.<br />
22.2. La questione è stata di recente affrontata e risolta con la decisione della Sezione V, n. 2813/2016. Nella citata decisione si è chiarito, con motivazione del tutto condivisa dal Collegio, che “ Il dato testuale della norma indica che, con riferimento al “socio di maggioranza”, il legislatore non ha incluso alcuna specificazione in relazione alla natura giuridica del socio, con la conseguenza che si avvalora l’opzione ermeneutica per la quale l’espressione testuale vale tanto per la persona fisica, quanto per la persona giuridica, in conformità ad un approccio sostanzialistico alla normativa che attribuisce rilievo ai requisiti di moralità di tutti i soggetti che condizionano la volontà degli operatori che stipulano contratti con la pubblica amministrazione, a prescindere dalla circostanza che siano persone fisiche o giuridiche, in ossequio ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona amministrazione”.<br />
22.3. Del resto questa è l’unica esegesi compatibile con il diritto eurounitario, ed in particolare con il disposto dell&#8217;art. 45, dir. 2004/18/CE, laddove è inequivocabilmente precisato che le richieste della dimostrazione dei requisiti di moralità e carenza di pregiudizi penali devono riguardare&#8221;… le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell&#8217;offerente&#8221;.<br />
22.4. Dinanzi alla descritta ratio, nessuna rilevanza può acquisire la circostanza che i soci della società GSA siano cinque anziché quattro, poiché nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che gli ulteriori soci (SINERGIE Soc. Coop. Sociale, Sig. Enrico DRI, COOP. Sociale TE.SI, GROUP SERVICES ASSOCIES S a r.l.) diversi dalla AL.PE. INVEST S.r.l. possiedono una così modesta quota del capitale sociale da non influire, nella sostanza, sul concetto di ristretta base sociale delineato dal legislatore attraverso il riferimento ai quattro soci.<br />
22.5. La dichiarazione ex art. 38 doveva pertanto essere resa anche dal socio (persona giuridica) di maggioranza, ossia da AL.PE. INVEST S.r.l., e per essa dal sig. Alessandro Pedone quale persona che esercita il potere di controllo su detta società.<br />
23. Tanto chiarito occorre valutare la difesa formulata da G.S.A., a mente della quale, anche ove l’obbligo di produrre la dichiarazione sussistesse (così come si è accertato), la sua violazione avrebbe determinato un vizio meramente formale della domanda di partecipazione alla gara, non sanzionabile con l’esclusione, ma sanabile a mezzo del procedimento di soccorso istruttorio, in difetto di specifica e comprovata allegazione circa la sussistenza di concreti pregiudizi penali ostativi.<br />
23.1.Il complesso tema sottoposto all’attenzione del Collegio riguarda la questione del cosiddetto “soccorso istruttorio processuale”.<br />
In particolare, si tratta di stabilire, in assenza di puntuali regole legislative, la disciplina sostanziale e processuale delle vicende nelle quali, come nel caso in esame, risulta accertato in giudizio che:<br />
a) la stazione appaltante abbia illegittimamente ammesso alla gara un’offerta carente, sotto il profilo meramente formale, del prescritto supporto documentale, idoneo a dimostrare in modo adeguato il possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione del concorrente;<br />
b) l’indicata carenza documentale e probatoria, se riscontrata tempestivamente nel corso dello svolgimento della procedura di gara, non avrebbe consentito l’immediata esclusione dell’offerta, ma avrebbe imposto alla stazione appaltante l’attivazione del procedimento del soccorso istruttorio sostanziale, disciplinato dal codice dei contratti pubblici.<br />
23.2.La Sezione richiama, preliminarmente, l’ampia giurisprudenza di questo Consiglio, la quale ha delineato la portata oggettiva e sistematica della disciplina del soccorso istruttorio, la quale, attuando nell’ordinamento nazionale un istituto del diritto europeo dei contratti pubblici a recepimento facoltativo, ha enfatizzato l’impostazione sostanzialistica delle procedure di affidamento.<br />
La disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all’amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario.<br />
In questo senso, dunque, l’istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell’interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili.<br />
23.3.Ciò chiarito, occorre affrontare l’obiezione pregiudiziale, secondo cui un problema di soccorso istruttorio riferito ai requisiti di partecipazione non si potrebbe porre una volta intervenuta l’aggiudicazione, perché sarebbe violato il principio della “par condicio” tra i concorrenti.<br />
Tale tesi non convince, in quanto essa comporterebbe la sostanziale “disapplicazione” della disciplina introdotta dal legislatore, al fine di evitare le esclusioni dalle gare di appalto per ragioni meramente formali, quando sussiste in concreto, e fin dal momento del rilascio della dichiarazione irregolare, il requisito soggettivo richiesto in sede di gara.<br />
23.4.Ritiene infatti il Collegio che la scelta sostanzialistica del legislatore, diretta ad impedire l’esclusione per vizi formali nella dichiarazione, quando vi è prova del possesso del requisito, deve applicarsi anche quando l’incompletezza della dichiarazione viene dedotta come motivo di impugnazione dell’aggiudicazione da parte di altra impresa partecipante alla selezione (non essendone avveduta la stazione appaltante in sede di gara), ma è provato che la concorrente fosse effettivamente in possesso del prescritto requisito soggettivo fin dall’inizio della procedura di gara e per tutto il suo svolgimento.<br />
In tale caso, infatti, l’irregolarità della dichiarazione si configura come vizio solo formale e non sostanziale, emendabile secondo l’obbligatoria procedura di soccorso istruttorio.<br />
23.5.La successiva correzione, o integrazione documentale della dichiarazione non viola affatto il principio della par condicio tra i concorrenti, in quanto essa mira ad attestare, correttamente, l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento di soccorso istruttorio.<br />
23.6.Né possono sussistere problematiche connesse alla segretezza delle offerte, in quanto la dichiarazione integrativa non attiene all’offerta, al suo contenuto tecnico ed economico, in relazione ad elementi oggetto di valutazione comparativa tra i concorrenti, ma al concreto possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, i quali possono essere verificati anche in un momento successivo, fermo restano l’onere, per i partecipanti, di rispettare i vincoli minimi, di carattere formale, necessari per essere ammessi alla procedura selettiva.<br />
23.7.Inoltre, la tesi dell’impossibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, con conseguente esclusione dell’aggiudicataria per omessa attivazione del soccorso istruttorio in sede di gara da parte della stazione appaltante, comporterebbe effetti eccessivamente gravosi sia per la P.A. che per l’impresa: quest’ultima sarebbe privata della possibilità di stipulare il contratto, pur disponendo, in via sostanziale, dei necessari requisiti. Né va trascurato il rischio che l’impresa aggiudicataria, privata del contratto e della possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, potrebbe azionare una domanda risarcitoria nei confronti della stazione appaltante.<br />
Gli effetti sarebbero quindi del tutto irragionevoli e sproporzionati.<br />
24.Si tratta di stabilire, allora, in quale modo la disciplina del soccorso istruttorio possa in concreto rilevare nel giudizio promosso dalla concorrente che contesti l’illegittima ammissione dell’aggiudicataria.<br />
24.1.In linea astratta, una possibile soluzione interpretativa potrebbe essere individuata mediante la delimitazione della portata della eventuale pronuncia di annullamento dell’aggiudicazione e dei conseguenti effetti conformativi.<br />
In tale prospettiva, si potrebbe ritenere che il giudice, accertata l’illegittimità dell’ammissione alla gara dell’aggiudicataria, per carenza della richiesta documentazione allegata all’offerta, e annullati i provvedimenti della stazione appaltante, dovrebbe far salvo il potere di attivare il procedimento di soccorso istruttorio, anche al fine di applicare la disciplina concernente il pagamento della sanzione imposta al concorrente.<br />
All’esito del procedimento, alla luce della documentazione eventualmente prodotta dall’interessata, la stazione appaltante assumerà le determinazioni definitive, concernenti l’esclusione o l’ammissione della concorrente.<br />
Questa possibile ricostruzione, tuttavia, sebbene astrattamente coerente con lo sviluppo procedimentale della gara, non appare compatibile con il principio di concentrazione delle tutele e con la naturale proiezione del processo verso la rapida definizione del contenuto sostanziale del rapporto controverso.<br />
26.2.Ritiene, pertanto, il collegio che la questione riguardante l’emendabilità della riscontrata carenza documentale e la sostanziale titolarità dei requisiti di partecipazione alla gara debba essere sempre dedotta nell’ambito del giudizio proposto contro l’ammissione dell’aggiudicataria e non possa essere rinviata alla rinnovazione, totale o parziale, del procedimento selettivo.<br />
26.3.Quanto alle modalità strettamente processuali attraverso cui il tema del soccorso istruttorio possa essere esaminato in giudizio, il collegio ritiene, in primo luogo, che la questione non possa essere rilevata d’ufficio del giudice, ma presuppone sempre un’iniziativa della parte aggiudicataria, interessata alla affermazione della legittimità (sostanziale) della propria ammissione alla gara.<br />
Secondo una possibile tesi interpretativa, l’aggiudicatario illegittimamente ammesso alla gara per carenze della documentazione allegata all’offerta, dovrebbe articolare un ricorso incidentale, teso ad evidenziare l’ulteriore illegittimità della stazione appaltante, consistente nella omessa attivazione del procedimento di soccorso istruttorio.<br />
26.4. La Sezione ritiene, però, che l’aggiudicataria, per poter validamente invocare in sede processuale il principio del soccorso istruttorio, al fine di paralizzare la doglianza diretta ad ottenere la sua esclusione dalla gara, possa limitarsi ad una deduzione difensiva, diretta a dimostrare, che, in ogni caso, sussiste il possesso dei requisiti sostanziali di partecipazione.<br />
A tal fine la parte è gravata dall’onere, ex art. 2697 c.c., della dimostrazione della natura meramente formale dell’errore contenuto nella dichiarazione: può validamente spendere tale argomento difensivo solo dimostrando in giudizio di disporre del requisito fin dal primo momento, e cioè da quando ha reso la dichiarazione irregolare.<br />
In sostanza, secondo il Collegio, deve superare la prova di resistenza, non potendo pretendere di paralizzare l’azione di annullamento, adducendo, solo in via ipotetica, la violazione del principio del soccorso istruttorio, ma deve dimostrare in giudizio che, ove fosse stato attivato, correttamente, tale rimedio l’esito sarebbe stato ad essa favorevole, disponendo del requisito in contestazione.<br />
In caso contrario, non soltanto sarebbe violato il principio dell’onere della prova, che è immanente nel processo, ma verrebbe frustrata finanche la finalità di accelerazione che permea le controversie in materia di contratti pubblici.<br />
27. La tesi difensiva formulata da G.S.A., pertanto, è mal posta sul versante dell’onere probatorio. In forza dei principi generali, è colui che eccepisce che deve comprovare i fatti sui quali si basa l’eccezione di “mera irregolarità sanabile”, ossia l’effettiva assenza di pregiudizi penali tali da determinare una problema di sostanziale difetto dei requisiti.<br />
27.1. Nel caso di specie, l’idoneità del generale riparto dell’onus probandi è vieppiù corroborata dall’applicazione del principio di vicinanza della prova (Cass. 11 maggio 2009, n. 10744; Cass. 25 luglio 2008, n. 204849). Non v’è dubbio che il soggetto che è più facilitato, per la diretta conoscenza dei fatti e per l’insussistenza di profili di riservatezza eventualmente opponibili, nel reperimento degli elementi di prova, è proprio il soggetto onerato della dichiarazione nell’ambito della gara, o per esso, chi ne rappresenta in giudizio gli interessi.<br />
27.2. Tuttavia, nel caso di specie, il soggetto onerato non ha prodotto alcuna documentazione idonea a comprovare l’assenza di pregiudizi morali rilevanti in capo al sig. Alessandro Pedone, limitandosi ad evidenziare e stigmatizzare la mancata prova del contrario.<br />
27.3.Il collegio si deve quindi interrogare circa gli effetti del mancato assolvimento dell’onere probatorio e, ancor prima, su cosa sia realmente oggetto della prova de qua.<br />
28. Partendo da tale ultimo interrogativo, si impone un’ulteriore riflessione sul tenore e sulle conseguenze dell’art. 38 comma 2-bis del codice dei contratti pubblici n. 163/2006 (disposizione ratione temporis applicabile), inserito dall&#8217;art. 39, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.<br />
28.1. La disposizione testualmente recita “La mancanza, l&#8217;incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all&#8217;uno per mille e non superiore all&#8217;uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara……”.<br />
28.2. Dalla piana lettura della disposizione emerge che la mancanza della dichiarazione da parte del concorrente, in ordine al possesso dei requisiti di moralità, determina l’avvio del procedimento di “soccorso istruttorio”, subordinato all’adempimento della obbligazione pecuniaria posta in capo al medesimo.<br />
28.3. E’ solo la reiterata e perdurante omissione della richiesta integrazione documentale che determina l’esclusione dalla gara o, detto diversamente, rende illegittima la permanenza in gara e l’aggiudicazione in favore del candidato inadempiente.<br />
28.4.Tutto l’impianto della norma è calibrato sul carattere formale delle violazioni o delle omissioni, ed è a questo specifico carattere che la norma fa riferimento, quando impone la sanatoria in un certo termine, pena l’esclusione, così coniugando il principio di regolarità formale della gara, con quello sostanziale di scelta dell’offerta migliore. Il primo non è totalmente sacrificato, ma si impone nei limiti dell’obbligo di regolarizzazione, e sempre che l’interesse a regolarizzare ed a concorrere per l’aggiudicazione permanga in capo al concorrente.<br />
28.5.Se dunque è vero che le irregolarità formali sono sempre sanabili, è nondimeno errato sostenere che l’art. 38 comma 2-bis sia espressione di un principio per il quale la sostanza prevale sempre sulla forma, atteso che i difetti di forma (quelli essenziali) devono essere sempre emendati prima dell’aggiudicazione.<br />
29. E’ questo ultimo passaggio che rende, a ben vedere, la disposizione in esame, diversa dall’art. 21-octies della legge generale sul procedimento.<br />
29.1. L’art. 21 octies, citato, è ormai comunemente indicato quale espressione di un principio di irrilevanza, ai fini dell’annullamento (in sede giurisdizionale o amministrativa), delle violazioni di forma o di procedimento nell’emanazione di atti a contenuto vincolato quando esse non abbiano inciso sulla sostanza. Esso non richiede alcun procedimento di regolarizzazione poiché è la giusta regolazione autoritativa del rapporto a rilevare ai fini della legittimità.<br />
29.2. L’art. 38, comma 2-bis, ha invece diversa portata. Esso discrimina tra irregolarità essenziali e non essenziali e solo alle seconde implicitamente riserva una trattamento del tutto simile a quello previsto dall’art. 21-octies, sancendone l’irrilevanza ai fini della legittimità. Per le irregolarità che sono (sempre formali, ma) essenziali prevede invece, come sopra visto, un obbligatorio procedimento di sanatoria, ossia di produzione, integrazione, correzione, con effetto sanante.<br />
29.3. Ciò si spiega per la circostanza che le procedure concorsuali, seppure chiaramente finalizzate alla scelta della migliore offerta o del miglior candidato, operano all’interno di un quadro di regole poste a garanzia della leale e trasparente competizione, che devono essere rispettate nei limiti in cui ragionevolmente assolvano alla funzione di dirigere la competizione verso il risultato finale, e non si risolvano piuttosto in mere prescrizioni formali prive di aggancio funzionale o in meri ostacoli burocratici da superare. È la competizione il discrimen rispetto alla generale ipotesi di cui all’art. 21 octies, ed essa giustifica l’esigenza del rispetto di regole di ingaggio certe e ragionevoli, pur se formali, ossia concernenti la produzione di documenti entro un certo termine a prescindere dai contenuti degli stessi.<br />
29.4. In questa chiave di lettura, l’art. 38-bis, proteso verso il meritorio obiettivo di consentire sempre la scelta della migliore offerta, ha attenuato il rigore sanzionatorio delle regole formali di gara, imponendo all’amministrazione, ove sia rilevato una irregolarità comunque “essenziale”, di accettare la regolarizzazione in luogo dell’esclusione, sembra che avvenga in un termine dato ed inderogabile.<br />
30. Concludendo sul primo tema d’indagine costituito dalle conseguenze in termini giuridici della irregolarità essenziali, deve dirsi che esse sono irregolarità che pretendono e necessitano di un’obbligatoria sanatoria (ovviamente, giova ripeterlo, sempre che l’offerente abbia interesse a proseguire la gara), in ciò differenziandosi dalle mere irregolarità contemplate dall’art. 21-octies della legge generale sul procedimento.<br />
31. L’assunto è pregno di conseguenze sul piano processuale. Esso, in particolare, impedisce la lineare traslazione, nei giudizi sulle procedure d’appalto, della regola della “non annullabilità” del provvedimento irregolare, sulla quale pacificamente poggia l’art. 21-octies.<br />
31.1. Ove sia provato (sul tema e sui rilevantissimi profili di riparto del relativo onere già si è detto in premessa, e si tornerà più avanti) che la irregolarità essenziale vi sia (ad esempio sia stata omessa la produzione di un documento relativo ai requisiti morali) ed essa non sia stata rilevata e sanata in virtù dello specifico procedimento pure disciplinato dall’art. 38, comma 2-bis, il giudice dovrebbe, a rigore, annullare l’aggiudicazione finale, in quanto conseguentemente viziata, sancendo, in via conformativa, la riedizione del procedimento, a partire dall’ultimo segmento valido.<br />
31.2. L’esito demolitorio, in tali perentori termini, si rivelerebbe tuttavia contrario allo spirito che ha pervaso la novella dell’art. 38 ed all’impianto di fondo del nuovo processo amministrativo, nella parte in cui esso, alla luce del principio di effettività e satisfattività della tutela, consente al giudice a) un pieno accesso al fatto; b) un pieno accesso al rapporto, quando il potere dell’amministrazione si presenti vincolato. A ciò deve aggiungersi la necessità di pervenire alla rapida definizione della corretta graduatoria della procedura selettiva, evitando defatiganti rinnovazioni di singoli segmenti dell’iter. E non v’è dubbio che l’accertamento della completezza documentale ai fini dell’ammissione alla gara sia il frutto di un’attività vincolata.<br />
31.3. In tali casi il giudice amministrativo ben potrebbe “limitarsi” ad accertare, all’esito del processo, i termini della dedotta irregolarità essenziale e, ove risulti provato che ad essa non si accompagni anche una carenza sostanziale del requisito (alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata), dichiarare, alla luce della prognosi postuma fatta, che il vizio era sanabile e che l’offerente aveva interesse a sanarlo, previo pagamento della sanzione pecuniaria.<br />
31.4. Un tale accertamento renderebbe inutile l’ulteriore pronuncia costitutiva deputata a privare d’effetto l’aggiudicazione, poiché l’ulteriore procedimento amministrativo che ne scaturirebbe non potrebbe che essere una mera riproduzione, in forma amministrativa, del percorso giudiziale già effettuato nel contraddittorio della parti sotto la supervisione del giudice così come descritto in sentenza. Nondimeno, l’accertamento conserverebbe una sua autonoma utilità, poiché è in grado di vincolare l’amministrazione, determinando, in virtù del connesso effetto conformativo, l’obbligo di ingiungere la sanzione.<br />
31.5. Non osta in tale direzione, né la mancanza di una esplicita domanda di accertamento da parte del ricorrente, posto che la domanda di annullamento implica sempre e necessariamente l’accertamento di una violazione, né la peculiarità della posizione giuridica dell’offerente, comunque ricompresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa, né il “dovere” di annullare l’atto quando il ricorso è accolto, come deducibile dall’art. 34, comma 1, lett. a), atteso che la medesima disposizione, al comma 3, espressamente prevede che “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”.<br />
31.5.1. Tale ultima norma è espressione di un principio per il quale a) il mero accertamento rientra tra i poteri del giudice; b) la domanda di accertamento rientra implicitamente nel contenuto della domanda di annullamento, talché ove vengano meno i presupposti della seconda, perché non più utile, può rimanere in piedi la prima. La norma deve ritenersi applicabile non solo nei casi di perdurante interesse risarcitorio, ma anche in tutti i casi in cui perdura un interesse qualificato e processualmente rilevante; e tale, invero, è da considerare l’interesse del ricorrente ad ottenere la sottoposizione del concorrente al procedimento di soccorso istruttorio e alla connessa sanzione pecuniaria.<br />
32. Sin qui si è unicamente discusso di violazioni solo formali e delle conseguenti possibili statuizioni del giudice amministrativo, idonee a coniugare il principio di satisfattività della tutela, con quello di proporzionalità (utilizzo del minimo mezzo), ossia senza elidere gli effetti dell’azione amministrativa sostanzialmente giusti.<br />
33. A conclusioni del tutto diverse deve giungersi quando le lacune dell’offerta non siano solo formali, ma si accompagnino, invece, ad una effettiva carenza sostanziale del requisito, o, quanto meno, al ragionevole dubbio che quest’ultimo possa essere carente. In tali casi l’annullamento rimane l’unica strada percorribile per il giudice.<br />
33.1. Occorre tuttavia, come accennato in premessa, interrogarsi su quali siano gli strumenti per accertare che alla violazione delle forma si accompagni, o meno, anche una sostanziale carenza dei requisiti.<br />
33.2. Il tema è di grande importanza, poiché ove l’omissione formale nasconda la cennata carenza sostanziale, la conseguente valutazione del giudice fuoriesce dall’art. 38 comma 2-bis, per rientrare nel fuoco dell’art. 38, comma 1, sul necessario ed inderogabile possesso dei requisiti di moralità.<br />
33.3. Si consideri, in proposito, che la sussistenza o meno del requisito – a differenza dell’accertamento della produzione o meno del documento che lo comprova &#8211; non è una valutazione necessariamente vincolata (si pensi solo per fare un esempio al concetto di “grave negligenza o malafede nell&#8217;esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara”), ragion per cui, ove il giudice sia certo, in ragione della natura vincolata dell’accertamento, che il requisito non sussista, egli deve annullare l’aggiudicazione ed accogliere le richieste del secondo graduato di subentrarvi, ma se le valutazioni che si richiedono dinanzi al dubbio sono invece connotate da discrezionalità, la soluzione non può che essere l’annullamento dell’ammissione del concorrente, con la conseguente regressione del procedimento alla fase dell’invito alla regolarizzazione e delle pertinenti verifiche e valutazioni in sede amministrativa di quanto prodotto.<br />
34. Come sopra accennato, il tema della prova e del riparto del relativo onere assume quindi rilievo fondamentale ai fini delle risoluzione delle questioni controverse e delle finali statuizioni del giudice.<br />
34.1. Si è già detto in proposito che il ricorrente, il quale invoca l’esclusione dell’aggiudicatario, può limitarsi, ordinariamente, ad addurre la mancanza o l’incompletezza della produzione documentale, collegando presuntivamente a tali difetti (che giova ribadire, devono comunque essere essenziali) una possibile carenza del requisito sostanziale.<br />
34.2. E’ invece il resistente controinteressato che deve ricondurre, in via di eccezione, la res controversa nell’alveo dell’art. 38 comma 2-bis, provando che il requisito esiste e che, per l’appunto, si tratta di una mera, sia pur essenziale, irregolarità documentale.<br />
35. Ricostruita in siffatti generali termini la fattispecie ed i connessi profili processuali, ed alla luce dei principi sopra esposti, il Collegio può dunque decidere sul motivo d’appello.<br />
36. Come detto, il sig. Alessandro Pedone, nella sua qualità di persona che esercita il potere di controllo sulla società AL.PE. INVEST S.r.l., a sua volta socia di maggioranza di G.S.A., avrebbe dovuto rendere la dichiarazione e non l’ha resa. L’amministrazione avrebbe dovuto rilevare l’omissione e non l’ha rilevata. L’aggiudicatario G.S.A., odierno appellante principale, il quale, dinanzi alla domanda di annullamento proposta da Evolve, avrebbe dovuto provare la sussistenza dei requisiti, sì da incanalare, in via di eccezione, la questione nell’alveo dell’art. 38 comma 2-bis, non l’ha in alcun modo dimostrata, limitandosi ad affermare che non è provato il contrario.<br />
36.1. In base ad un ovvio principio di autoresponsabilità, la parte, senza particolari costi, avrebbe potuto esibire in giudizio la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei prescritti requisiti di idoneità morale, giusto quanto sopra osservato al par. 23.2. Allo stesso modo, avrebbe potuto esibire la documentazione carente alla stazione appaltante, per consentirle di effettuare le dovute verifiche.<br />
Invece non l’ha fatto. Pur essendo onerata della prova, ha omesso di fornire il benché minimo indizio utile a dimostrare il possesso dei prescritti requisiti e per questa via il carattere solo formale della violazione delle prescrizioni di gara.<br />
36.2. Pertanto, nella concreta vicenda, alla domanda basata sulla mancata produzione della dichiarazione non può che conseguire l’annullamento dell’aggiudicazione ed il subentro del secondo.<br />
36.3.E’ invece da escludere la regressione del procedimento – limitatamente alla posizione dell’aggiudicatario &#8211; alla fase pregressa della regolarizzazione, con applicazione della sanzione pecuniaria e successiva verifica e valutazione da parte dell’amministrazione, atteso che, non sono emersi, neanche nel processo (stante la mancata produzione di qualsivoglia documento in grado di ingenerare discussione sui contenuti e sulla sostanza dei requisiti sottostanti la dichiarazione omessa) profili di approfondimento necessitanti di ulteriore delibazione in sede amministrativa. In sintesi, l’aggiudicatario non ha sfruttato nel processo, attraverso le regole dell’onus probandi, le potenzialità di regolarizzazione (ossia di comprova tardiva dei requisiti) che la norma sul procedimento di cui all’art. 38 comma 2-bis gli concedeva e che, in sede amministrativa, non si erano potute ab origine attivare a cagione del mancato rilievo da parte dell’amministrazione.<br />
37.In conclusione, l’appello è accolto e, in riforma della sentenza gravata:<br />
a) il ricorso incidentale è respinto;<br />
b) il ricorso introduttivo del primo grado è accolto, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione.<br />
38. A mente dell’art. 122 c.p.a. “fuori dei casi indicati dall&#8217;articolo 121, comma 1, e dall&#8217;articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l&#8217;aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell&#8217;effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l&#8217;aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell&#8217;aggiudicazione non comporti l&#8217;obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta”. Nel caso di specie, la domanda di subentro è stata presentata da Evolve, e non si pongono dubbi, in ragione di quanto sopra osservato e deciso, circa il diritto della stessa a conseguire l’aggiudicazione. Nondimeno, sul versante del rapporto contrattuale, poiché trattasi di un appalto di servizi di vigilanza antincendio di durata triennale per il quale residua ancora ad oggi un congruo periodo, nulla osta al subentro del Consorzio stabile Evolve nel contratto. Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda ed al carattere non grave della violazione in presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci prima che intervenisse la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2813/2016, la declaratoria di inefficacia dell’attuale contratto, del quale è parte G.S.A., è limitata alle solo prestazioni future, con decorrenza dal giorno del subentro.<br />
39.In considerazione dell’esito, della complessità e novità delle questioni, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello principale e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti, in riforma della sentenza gravata:<br />
a) respinge il ricorso incidentale di primo grado;<br />
b) accoglie il ricorso introduttivo del primo grado, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione;<br />
c) accoglie la domanda di subentro del Consorzio stabile Evolve nel contratto di appalto, con limitazione dell’inefficacia del contratto attualmente in essere al solo periodo successivo al subentro.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Marco Lipari,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br />
Francesco Bellomo,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Raffaele Greco,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Giulio Veltri,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere, Estensore<br />
Massimiliano Noccelli,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
Giulio Veltri&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Marco Lipari<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-3-2017-n-975/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2017 n.975</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2017 n.47</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-3-2017-n-47/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-3-2017-n-47/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-3-2017-n-47/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2017 n.47</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Morelli Sull’obbligo di pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione Imposte e tasse &#8211; Art. 8-quater della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) &#8211; Tassa automobilistica regionale &#8211; Esenzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-3-2017-n-47/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2017 n.47</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-3-2017-n-47/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2017 n.47</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Morelli</span></p>
<hr />
<p>Sull’obbligo di pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Imposte e tasse &#8211; Art. 8-quater della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) &#8211; Tassa automobilistica regionale &#8211; Esenzione dall&#8217;obbligo di pagamento &#8211; Inapplicabilità ai veicoli sottoposti a fermo amministrativo &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze – Asserita violazione degli artt. 117, primo comma lettera e) in relazione all’art. 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e 119 secondo comma della Costituzione – Non fondatezza</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Imposte e tasse &#8211; Art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) &#8211; Tassa automobilistica regionale &#8211; Esenzione dall&#8217;obbligo di pagamento &#8211; Inapplicabilità ai veicoli sottoposti a fermo amministrativo &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna – Asserita violazione degli artt. 3, 117, primo comma lettera e), 119 secondo comma e 120 della Costituzione – Non fondatezza</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall’art. 33 della legge della medesima Regione 14 luglio 2012, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione seconda e sezione quarta, con le due ordinanze in epigrafe;</em><br />
&nbsp;<br />
<em>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall’art. 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, e dell’art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze con ordinanze dell’8 ottobre 2015 e dell’11 marzo 2016 e dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con ordinanza del 23 ottobre 2015, rispettivamente iscritte al n. 344 del registro ordinanze 2015 e ai nn. 197 e 118 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3, 41 e 25, prima serie speciale, dell’anno 2016.&nbsp;<br />
Visti gli atti di costituzione di S. G., della Regione Toscana e della Regione Emilia-Romagna;<br />
udito nell’udienza pubblica del 7 febbraio 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;<br />
uditi gli avvocati Diego Cremona per S. G., Marcello Cecchetti per la Regione Toscana e Maria Chiara Lista per la Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>
<a name="fatto"></a><br />
<em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.&#8722; Nel corso di un giudizio promosso contro la Regione Toscana ed Equitalia Centro spa, per l’annullamento di una cartella esattoriale emessa per mancato pagamento della tassa automobilistica che la ricorrente assumeva da lei non dovuta in quanto relativa a periodo in cui l’autovettura di sua proprietà era gravata da fermo amministrativo, l’adita Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione seconda, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 344 del 2015), questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), nel testo introdotto dall’art. 33 della legge della stessa Regione 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011».<br />
La disposizione denunciata – a tenore della quale «La trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario» – contrasterebbe, secondo la rimettente, con gli «articoli 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – in relazione all’articolo 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 – e 119, secondo comma, della Costituzione». E ciò per le medesime ragioni per le quali la sentenza di questa Corte n. 288 del 2012 (le cui motivazioni il giudice a quo fa proprie e trascrive) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di altra norma regionale ritenuta di analogo contenuto (art. 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge finanziaria 2012)».<br />
1.1.&#8722; Si è costituita in questo giudizio la parte privata S. G., che – nell’aderire alla prospettazione ed alle conclusioni dell’ordinanza di rimessione – ha in particolare sottolineato la corrispondenza di contenuto della norma regionale censurata rispetto a quello di cui all’art. 10 della legge della Regione Marche n. 28 del 2011, dichiarato costituzionalmente illegittimo.<br />
1.2.&#8722; Si è costituita, ed ha anche depositato successiva memoria, la Regione Toscana, sostenendo che l’esenzione prevista dalla richiamata normativa statale – in dipendenza della “perdita di disponibilità” del veicolo in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria od amministrativa – non possa considerarsi soppressa o derogata dalla impugnata disposizione di essa Regione, per essere questa riferita alla diversa fattispecie del fermo di cui all’art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che, analogamente al pignoramento, comporterebbe unicamente l’effetto giuridico di rendere inopponibili/inefficaci (ma non invalidi), nei soli confronti del concessionario della riscossione (di crediti di natura pubblicistica), gli atti di disposizione del veicolo.<br />
2.&#8722; In altro successivo giudizio, proposto per l’annullamento di tassa automobilistica del pari relativa a vettura gravata da fermo amministrativo, la Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione quarta, con ordinanza (reg. ord. n. 197 del 2016) di contenuto pressoché identico a quello dell’ordinanza che precede, ha sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 49 del 2003, in riferimento agli stessi parametri come sopra evocati.<br />
2.1.&#8722; Anche in questo giudizio si è costituita la Regione Toscana per contestare la fondatezza delle censure formulate dalla Commissione rimettente.<br />
3.&#8722; La Commissione tributaria provinciale di Bologna, sezione quinta – nell’ambito di controversia in cui veniva analogamente in contestazione la debenza della tassa automobilistica relativamente a vettura sottoposta, nel periodo di riferimento, a fermo amministrativo da parte di Equitalia Centro spa – ha sollevato, con l’ordinanza iscritta al n. 118 del registro ordinanze del 2016, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), nella parte in cui prevede che il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, «non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica», in riferimento, ancora una volta, all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al citato art. 5, comma 36, del d.l. n. 953 del 1982, ed all’art. 119, comma secondo, oltre che agli artt. 120 e 3 Cost.<br />
Nel motivare la non manifesta infondatezza di tale (parallela) questione, anche la Commissione rimettente ha fatto rinvio alla sentenza di questa Corte n. 288 del 2012, sul presupposto che questa abbia pronunciato l’illegittimità costituzionale di norma (art. 10 della già citata legge della Regione Marche n. 28 del 2011) relativa ad «una medesima fattispecie, differenziata dalla presente solamente in ordine all’Ente che aveva emanato la disposizione di legge censurata».<br />
3.1.&#8722; Si è costituita in questo terzo giudizio la Regione Emilia-Romagna.<br />
Secondo la difesa di detta Regione, avrebbe errato il giudice a quo nel non avvedersi di quanto la norma della Regione Marche, incorsa nella su richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale, sia, in realtà, «totalmente diversa» da quella recata dall’art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna qui impugnata.<br />
Quest’ultima disposizione non apporterebbe, infatti, deroga alcuna alla disciplina statale in tema di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, di cui all’art. 5, comma 36, del decreto-legge n. 953 del 1982, non interferendo rispetto alla fattispecie del «fermo amministrativo», ivi contemplata, ed attenendo invece alla differente fattispecie del fermo cautelare disposto dall’agente di riscossione, ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973. Da qui la conclusione di inammissibilità o manifesta infondatezza della questione sollevata.<br />
3.1.2.&#8722; Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione, la Regione Emilia-Romagna ha sottolineato come, alla data del 1° dicembre 2016, i veicoli circolanti con fermo apposto da Equitalia, per omesso pagamento di crediti riferibili alle più diverse pubbliche amministrazioni, siano, solo in essa Regione, 183.254, ed ha affermato che «la perdita di gettito per la Regione», nel caso in cui non dovesse trovare più applicazione la norma denunciata, «ammonterebbe a 29.448.114,87 di Euro», parte dei quali di spettanza dello Stato.</p>
<p>
<a name="diritto"></a><br />
<em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Con le due ordinanze (reg. ord. n. 344 del 2015 e n. 197 del 2016), di sostanzialmente identico contenuto, di cui si è in narrativa detto, la Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione seconda (nel primo caso) e sezione quarta (nel secondo caso), solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall’art. 33 della successiva legge regionale 14 luglio 2012 n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – in relazione all’art. 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 – e 119, secondo comma, Cost.<br />
La disposizione regionale così denunciata – nel prescrivere che «La trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario» – violerebbe, appunto, gli evocati artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., in quanto derogatoria della norma interposta di cui all’art. 5, comma 36, del citato d.l. n. 953 del 1982, prevedente, invece, in tal caso, una espressa esenzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.<br />
2.– Con riferimento agli stessi parametri di cui sopra – oltre che all’art. 120 (senza motivazione e solo in dispositivo evocato) ed all’art. 3 Cost. (per il profilo della asserita disparità di trattamento dei cittadini residenti nella Regione resistente rispetto a quelli residenti nella Regione Marche) – la Commissione tributaria provinciale di Bologna, sezione quinta, dubita, a sua volta, della legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), nella parte in cui detta norma analogamente prevede che «il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica».<br />
3.– I tre giudizi – nel primo dei quali si è costituita la parte privata e, in tutti, la Regione resistente nei rispettivi procedimenti a quibus – per i profili di identità o connessione delle questioni sollevate, in ragione del prospettato contrasto con i medesimi parametri costituzionali ed in relazione alla stessa norma interposta, possono riunirsi per essere decisi con unica sentenza.<br />
4.– Le Commissioni rimettenti convergono nel motivare la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate sulla base della ritenuta sovrapponibilità delle disposizioni regionali, rispettivamente da esse censurate, a quella di cui all’art. 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge Finanziaria 2012)», già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza di questa Corte n. 288 del 2012.<br />
5.– Entrambe le questioni, con tale identica motivazione sollevate, non sono fondate.<br />
5.1.– L’art. 5, comma 36 (recte: comma trentasettesimo nel testo vigente), del d.l. n. 953 del 1982 – che, ai fini della denunciata violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., le odierne ordinanze di rimessione, come già quella relativa al giudizio deciso con la citata sentenza n. 288 del 2012, richiamano come norma interposta – dispone che «La perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione».<br />
L’art. 10 della legge della Regione Marche n. 28 del 2011 si poneva frontalmente in contrasto con la riferita norma statale di esenzione, disponendo esattamente il contrario, e cioè che «la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale».<br />
E per tale ragione ne è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, in quanto «la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che […] si qualifica come tributo proprio derivato […] non può escludere esenzioni […] già previste dalla legge statale» (sentenza n. 288 del 2012).<br />
Sia la Commissione tributaria provinciale di Firenze che quella di Bologna assumono ora che la fattispecie disciplinata dalle disposizioni rispettivamente denunciate (art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 49 del 2003 e art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 2012) non sarebbe diversa da quella che formava oggetto dell’art. 10 della legge della Regione Marche n. 28 del 2011, essendo quindi analogamente derogatoria della norma statale interposta, che ne comporterebbe il contrasto con gli evocati parametri costituzionali.<br />
5.2.&#8722; La comune premessa, da cui muovono i giudici a quibus nel sollevare le questioni in esame, non è esatta.<br />
Il “fermo amministrativo” – al quale è correlata l’esenzione prevista dal citato art. 5, comma 36 (recte: trentasettesimo) del d.l. n. 953 del 1982 (e cui identicamente si riferiva la caducata disposizione della Regione Marche, per escludere invece l’esenzione stessa) – è propriamente, infatti, il fermo del veicolo disposto dall’Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale. Ai sensi dell’art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) esso consegue ora quale misura accessoria, unitamente ad altre sanzioni, a gravi violazioni di norme dello stesso codice. Si tratta di misura che comporta la cessazione della circolazione del veicolo con l’obbligo di custodia in luogo non sottoposto a pubblico passaggio ed apposizione su di esso di apposito sigillo; il trattenimento del documento di circolazione presso l’organo di polizia; l’obbligo di rimozione e trasporto in un apposito luogo di custodia, ove si tratti di ciclomotori e motocicli; e la confisca, oltre all’applicazione di sanzioni penali ed amministrative, in caso di circolazione del mezzo con elusione del provvedimento di fermo.<br />
Diverso è, invece, il fermo cosiddetto fiscale, al quale non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982, in quanto solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo, all’interno dell’art. (91-bis, poi rifluito nell’art.) 86, del d.P.R. n. 602 del 1973, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada.<br />
Più propriamente si tratta in questo caso di una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l’agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un adempimento spontaneo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo. Fermo, quest’ultimo, che comunque non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario; non gli impedisce di trasferirla a terzi con atto di alienazione (con traslazione, ovviamente, del vincolo); e, in caso di elusione del divieto di circolazione, dà luogo all’applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo.<br />
5.3.– L’esclusa sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione – quale si rinviene nelle due leggi regionali impugnate dai giudici a quibus – non si pone, dunque, in contrasto con la esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982, e rientra, invece, nella regola – innovativamente introdotta dallo stesso – che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo.<br />
E tanto vale ad escludere la fondatezza della censura di violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., nei riguardi, sia dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 49 del 2003 sia dell’art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 2012, come prospettata dalle Commissioni tributarie rimettenti.<br />
6.&#8722; Non fondata è anche la censura di violazione dell’art. 3 Cost., formulata dalla sola Commissione tributaria di Bologna con riguardo alla legge della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 2012.<br />
Diversamente da quanto presupposto da detto giudice, la caducazione (a seguito di sentenza n. 288 del 2012) dell’art. 10 della legge n. 28 del 2011 della Regione Marche non altro, infatti, ha comportato che il ripristino, all’interno di quella Regione, della esenzione dal tributo automobilistico – in caso di fermo della vettura disposto dall’autorità amministrativa o giudiziaria – quale operante su tutto il territorio nazionale e, quindi, anche nell’ambito della Regione Emilia-Romagna. Per cui ai proprietari di vetture residenti all’interno di questa non può dirsi riservato «l’evidente trattamento di sfavore in confronto al cittadino della Regione Marche», lamentato dalla rimettente.<br />
7.&#8722; L’art. 120 Cost. è, infine, richiamato, senza motivazione alcuna, solo in dispositivo della ordinanza di rimessione della Commissione tributaria di Bologna; non vi è, pertanto, questione – di contrasto con detto parametro della legge regionale da quella Commissione impugnata – sulla quale questa Corte debba pronunciarsi.</p>
<p>
<a name="dispositivo"></a><br />
Per Questi Motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,<br />
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall’art. 33 della legge della medesima Regione 14 luglio 2012, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione seconda e sezione quarta, con le due ordinanze in epigrafe;<br />
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, con l’ordinanza indicata in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2017.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Mario Rosario MORELLI, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2017.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-3-2017-n-47/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2017 n.47</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2017 n.420</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-2-3-2017-n-420/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-2-3-2017-n-420/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2017 n.420</a></p>
<p>Pres. Vinciguerra/ est. Barone Impugnazione dell’aggiudicazione inammissibile se la parte interessata non ha impugnato l’ammissione 1.Contratti della p.a. – Gara – Impugnazione – Aggiudicazione – Inammissibile – Ammissione – Non impugnata – art. 120, comma 2-bis c.p.a. 2.Contratti della p.a.- Gara – Esclusione – Per presunto collegamento sostanziale – Illegittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-2-3-2017-n-420/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2017 n.420</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-2-3-2017-n-420/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2017 n.420</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vinciguerra/ est. Barone</span></p>
<hr />
<p>Impugnazione dell’aggiudicazione inammissibile se la parte interessata non ha impugnato l’ammissione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contratti della p.a. – Gara – Impugnazione – Aggiudicazione – Inammissibile – Ammissione – Non impugnata – art. 120, comma <em>2-bis</em> c.p.a.</p>
<p>2.Contratti della p.a.- Gara – Esclusione – Per presunto collegamento sostanziale – Illegittimità – In caso di assenza di indizi sufficienti &#8211; Ragioni<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.L’illegittima ammissione di due le imprese per le quali si contesta la sussistenza di un collegamento sostanziale deve essere immediata impugnata con il rito previsto dall’art. 120, comma 2bis c.p.a.<br />
La previsione di un rito&nbsp;<em>ad hoc</em>&nbsp;per l’impugnativa dei provvedimenti di esclusione ed ammissione è evidentemente volta, nella sua ratio legis, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione, poiché pone un onere di immediata impugnativa dei provvedimenti in esame, a pena di decadenza, non consentendo di far valere successivamente i vizi inerenti agli atti non impugnati. In sostanza, una volta che la parte interessata non ha impugnato l’ammissione o l’esclusione non potrà più far valere i profili inerenti all’illegittimità di tali determinazioni con l’impugnativa dei successivi atti della procedura di gara, quale, come nel caso di specie, il provvedimento di aggiudicazione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;2.Per poter legittimamente escludere dalla gara due imprese per presunto collegamento sostanziale occorrono gli indizi connotati da rigore, concordanza e oggettività richiesti dalla giurisprudenza al fine integrare un concreto pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti. A tal fine non rileva la coincidenza nella stessa persona della qualifica di direttore tecnico delle due imprese né il rapporto di parentela tra gli amministratori delle due imprese ,in assenza di altri indizi univoci dai quali trarre la ragionevole “concertazione” o comunque formazione congiunta delle offerte da parte dei due operatori economici al fine di alterare l&#8217;esito della procedura.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/03/2017</div>
<p style="text-align: right;">N. 00420/2017 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 02309/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: right;">&nbsp;</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2309 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Falzone Michele &amp; C. S.r.l., in persona del legale rappresentante&nbsp;<i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Agata Gabriella Caudullo C.F. CDLGGB72D55C351O, Benedetta Caruso C.F. CRSBDT73S41B157Q, con domicilio eletto presso l’avv. Agata Gabriella Caudullo in Catania, viale Raffaello Sanzio;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante&nbsp;<i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pietro De Luca C.F. DLCPTR57S28B202D, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, viale Alcide De Gasperi 93;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti di</p>
<p>Due Esse Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante&nbsp;<i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Belfiore C.F. BLFFRZ73A19C351P, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via V.Giuffrida, 37;&nbsp;<br />	<br />
			Co.Gen. Ap. S.r.l. non costituito in giudizio;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p>1) dei verbali di gara del 4 luglio e del 31 agosto 2016 nella parte in cui dispongono l&#8217;ammissione in gara delle imprese COGENAP s.r.l. e Due Esse Costruzioni s.r.l.</p>
<p>2) del verbale del 31 agosto 2016 nella parte in cui dispone l&#8217;aggiudicazione provvisoria in favore della Due Esse Costruzioni s.r.l.</p>
<p>3) della delibera del Direttore generale n. 874 del 5 ottobre 2016 comunicata il 14 ottobre 2016, di aggiudicazione definitiva</p>
<p>4) del silenzio diniego formatosi sull&#8217;informativa dell&#8217;intento di proporre ricorso</p>
<p>5) di ogni altro provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o conseguenziale</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>			&nbsp;				</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e di Due Esse Costruzioni S.r.l.;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>			&nbsp;				</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: center;">La società Falzone Michele &amp; co. S.r.l. ha partecipato alla proceduta negoziata indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa per l&#8217;affidamento dei &#8220;lavori di realizzazione di opere interne per la ristrutturazione ed adeguamento delle degenze del reparto di ostetricia e ginecologia del P.O. Umberto I di Siracusa&#8221; e si è collocata al secondo posto della graduatoria, preceduta dalla società Due Esse Costruzioni s.r.l. alla quale è stata aggiudicata la gara.</p>
<p>Con il ricorso in esame, la seconda graduata ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione in ragione del presunto collegamento esistente tra la Due Esse Costruzioni e altro concorrente alla medesima gara (Co. Gen. Ap. S.r.l.), tale da determinare l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale, in violazione dell’art. 38, comma 1quater del D.lgs. 163/2006.</p>
<p>Gli indici sintomatici del collegamento sostanziale tra le due imprese sarebbero costituiti:</p>
<p>1) dalla coincidenza nello stesso professionista (Arch. Sardo) della qualifica di direttore tecnico della Due Esse Costruzioni s.r.l. e di responsabile tecnico della Co.Gen.Ap. s.r.l.;</p>
<p>2) dalla sussistenza di legami di parentela tra i legali rappresentanti delle due imprese e dalla coincidenza dell’indirizzo di residenza, comune anche alla sede legale della Co.gen.Ap;</p>
<p>3) dalla circostanza che “<i>a volte Due Esse Costruzioni s.r.l. e Co.Gen.Ap. s.r.l. abbiano partecipato in ATI a gare di evidenza pubblica</i>”;</p>
<p>4) nonché dalla &#8220;strategica&#8221; formulazione delle rispettive offerte economiche finalizzata ad assicurare qualche chance in più di conseguire l’aggiudicazione.</p>
<p>Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa che ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo gli elementi forniti dalla ricorrente non sono risolutivi per poter assumere l&#8217;imputazione ad un unico centro decisionale delle due offerte tenuto anche conto che le offerte di ribasso in concreto formulate dalla Due Esse Costruzioni s.r.l. (13,4238%) risultata vincente e dalla Co.Gen.Ap. s.r.l. (12,5653%) posizionata al sesto posto in graduatoria, non sono affatto sintomatiche di un&#8217;intesa per il condizionamento dell&#8217;esito della gara.</p>
<p>Si è costituta in giudizio anche la Due Esse costruzioni che ha chiesto il rigetto del ricorso contestando gli elementi addotti dalla ricorrente e mettendo in evidenza l’oggettiva differenza (sotto plurimi profili) tra la figura del direttore tecnico e quella del responsabile tecnico; ha, inoltre, richiamato un precedente analogo (deciso in sede cautelare con ordinanza TAR Catania n. 878/2013, confermata da C.G.A. n. 868/2013) ove a fronte degli stessi elementi addotti dall’odierna ricorrente nei confronti della Due Esse e della Co.Gen.Ap era stato escluso il collegamento sostanziale tra le predette imprese.</p>
<p>Con ordinanza n. 969 del 15 dicembre 2016 è stata respinta l’istanza cautelare. La predetta ordinanza è stata riformata dal C.G.A. che con ordinanza n. 109/2017 ha ritenuto “<i>che gli elementi dai quali si ricava la sussistenza di un collegamento fra la ditta Due Esse Costruzioni s.r.l. e la ditta Co.Gen.Ap — collegamento determinante un unico centro decisionale e di interesse —siano rigorosi, obiettivi e comprovanti la circostanza in questione”</i>&nbsp;e che dagli stessi “<i>si evince con sufficiente grado di certezza la sussistenza del predetto collegamento”</i>.</p>
<p>Le parti hanno successivamente scambiato ulteriori memorie e repliche; alla pubblica udienza del 23 febbraio 2017, parte ricorrente ha replicato all’eccezione di tardività del ricorso sostenendo l’inapplicabilità alla fattispecie in esame (il cui avviso di preinformazione è stato pubblicato in data 8 aprile 2016) del rito avverso i provvedimenti di ammissione ed esclusione previsto dall’art. 120, comma 2bis del c.p.a., richiamando, a sostegno delle tesi difensive, il Comunicato ANAC dell’11 maggio 2016 e la decisione del Consiglio di Stato n. 4994/2016.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>In via preliminare il Collegio esamina i rilievi di irricevibilità del ricorso introduttivo sollevati dalla parte ricorrente che rileva la tardività dell’impugnativa in questione sostanzialmente finalizzata a contestare l’ammissione in gara di un concorrente in ragione del mancato possesso di un requisito di ordine generale, per il quale l&#8217;art. 120, comma 2 bis, c.p.a. prevede l’impugnativa immediata dei provvedimenti che determinano le ammissioni alla procedura di affidamento, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla “<i>pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell&#8217;articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11</i>” e tenuto anche conto che “<i>l&#8217;omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l&#8217;illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento</i>”.</p>
<p>A tale riguardo va premesso che per la procedura negoziata in questione è stato pubblicato un avviso di preinformazione in data 8 aprile 2016 (anteriore all’entrata in vigore del D.lsg.50/2016), mentre la lettera di invito è stata inviata il 31 maggio 2016; le operazioni di gara si sono svolte nelle sedute del 17 giugno, 4 luglio e 31 agosto 2016 e, per quanto concerne le imprese Due Esse e Co.Gen.Ap (alle quali la ricorrente riconnette la sussistenza di un collegamento sostanziale), con verbale del 4 luglio 2016 ( pubblicato il 5 luglio 2016, sul profilo del committente alla sezione relativa a bandi di gara e contratti, come indicato all&#8217;art. 37, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013) la seconda è stata ammessa alla gara, mentre la Due esse è stata ammessa con riserva all’esito del soccorso istruttorio; la predetta ammissione è stata confermata con verbale del 4 agosto 2016 e con verbale dell’11 settembre 2016 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, comunicata alla parte ricorrente in data 14 ottobre 2016; quest’ultima ha notificato il ricorso (con il quale ha impugnato, tra l’altro, i verbali di gara “<i>nella parte in cui dispongono l’ammissione delle imprese Co.Gen.Ap e Due Esse</i>” ) con raccomandata spedita l’11 novembre 2016.</p>
<p>Da quanto sopra esposto emerge che sebbene la procedura in questione sia soggetta alla disciplina di “sostanziale” contenuta nel D.lgs. 163/206, in conformità all’art. 201, comma 1° del D.lgs. 50/2016, tale circostanza non è ostativa all’applicazione della norma processuale contenuta nell’art. 120, comma 2bis c.p.a. e il Collegio – pur consapevole dell’esistenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali &#8211; ritiene che nel caso di specie (ove, come precisato in proseguo, sono pienamente realizzate le condizioni prescritte dalla norma, id est, le forme di pubblicazione necessarie ai fini della decorrenza del termine per l’impugnativa), l’illegittima ammissione di entrambe le imprese per le quali si contesta la sussistenza di un collegamento sostanziale dovesse essere immediata impugnata con il rito previsto dall’art. 120, comma 2bis c.p.a..</p>
<p>Va, innanzitutto, rilevato che la previsione di un rito&nbsp;<i>ad hoc</i>&nbsp;per l’impugnativa dei provvedimenti di esclusione ed ammissione è evidentemente volta, nella sua ratio legis, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione (parere Consiglio di Stato 1 aprile 2016, n. 855/2016), poiché pone un onere di immediata impugnativa dei provvedimenti in esame, a pena di decadenza, non consentendo di far valere successivamente i vizi inerenti agli atti non impugnati.</p>
<p>In sostanza, una volta che la parte interessata non ha impugnato l’ammissione o l’esclusione non potrà più far valere i profili inerenti all’illegittimità di tali determinazioni con l’impugnativa dei successivi atti della procedura di gara, quale, come nel caso di specie, il provvedimento di aggiudicazione.</p>
<p>La norma oltre ad avere natura evidentemente processuale e quindi applicabile ad una controversia introdotta successivamente all’entrata in vigore (cfr. TAR Calabria- Reggio Calabria, 23 luglio 2016, n. 829 ) è regolata dalla contestuale operatività del meccanismo di pubblicazione specificamente previsto dall’art. 29 del d.lgs.50/2016 (pubblicazione delle esclusioni e delle ammissioni sul profilo del committente, nella sezione &#8220;Amministrazione trasparente&#8221;, con l&#8217;applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) e in tal senso si è espresso anche Cons Stato, sez III, 4994/2016 che ha ritenuto inapplicabile il rito di cui ai commi 2-bis e 6-bis dell’art.120 c.p.a. anche in ragione dell’inoperatività, in quella fattispecie, delle forme di immediata conoscenza previste dal codice del contratti (“<i>In difetto del (contestuale) funzionamento delle regole che assicurano la pubblicità e la comunicazione dei provvedimenti di cui si introduce l’onere di immediata impugnazione – che devono, perciò, intendersi legate da un vincolo funzionale inscindibile &#8211; la relativa prescrizione processuale si rivela del tutto inattuabile, per la mancanza del presupposto logico della sua operatività e, cioè, la predisposizione di un apparato regolativo che garantisca la tempestiva informazione degli interessati circa il contenuto del provvedimento da gravare nel ristretto termine di decadenza ivi stabilito”</i>).</p>
<p>Nel caso in esame, invece, la norma di cui al comma 2bis dell’art 120 c.p.a. trova, ad avviso del Collegio, applicazione, trattandosi di impugnativa finalizzata a censurare l’omessa esclusione dalla gara di due concorrenti in ragione della presunta sussistenza di un collegamento sostanziale, la cui ammissione all&#8217;esito della fase di verifica della documentazione e della valutazione dei requisiti soggettivi, era stata regolarmente pubblicata sul profilo del committente alla sezione relativa a bandi di gara e contratti, come indicato dal D.lgs. 33/2013.</p>
<p>A fronte di tale adempimento, parte ricorrente non ha mai impugnato l’ammissione della Co.Gen.Ap (pubblicata il 5 luglio 2016), limitandosi a gravare l’atto di aggiudicazione della gara disposta in favore della Due Esse; inoltre, il ricorso introduttivo, contenente censure inerenti alla presupposta illegittimità dell’amissione dell’aggiudicataria sospettata di collegamento sostanziale è stato notificato una volta che era già spirato il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ammissione, con conseguente irricevibilità del ricorso.</p>
<p>Fermo restando la rilevata questione in rito, in ogni caso, il Collegio ritiene di dover confermare quanto già osservato in sede cautelare circa l’inidoneità degli elementi del presunto collegamento sostanziale tra Due Esse e Co.Gen.Ap a giustificare l&#8217;esclusione dei concorrenti, non assumendo gli indizi rilevati dalla parte ricorrente quei connotati di rigore, concordanza e oggettività richiesti dalla giurisprudenza al fine integrare un concreto pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti (<i>ex multis</i>, Cons. Stato Sez. VI, 17 gennaio 2017, n. 169 e 2 febbraio 2015, n. 462; C.G.A., 15 aprile 2016, n. 101).</p>
<p>A tale riguardo si osserva che:</p>
<p>&#8211; la coincidenza nella stessa persona della qualifica di direttore tecnico della Due Esse e di responsabile tecnico della Co.Gen.Ap (coincidenza consentito dall’attuale sistema normativo che impone la cd. “unicità dell’’incarico” al solo direttore tecnico di impresa qualificate SOA) non appare idonea a generare alcuna situazione conflittale, tenuto conto che il responsabile tecnico limita la propria attività alle sole competenze concernenti le opere di impiantistica, ai sensi del D.M. 37/2008, e non riveste alcun ruolo “gestionale”;</p>
<p>&#8211; il rapporto di parentela tra gli amministratori delle due imprese ,in assenza di altri indizi univoci dai quali trarre la ragionevole “concertazione” o comunque formazione congiunta delle offerte da parte dei due operatori economici al fine di alterare l&#8217;esito della procedura, è insufficiente a fondare l&#8217;ipotesi dell&#8217;unicità di interessi tra le suddette società; a tale riguardo va anche rilevata la mancanza, nel caso di specie, di quegli elementi sintomatici notoriamente valorizzati dalla giurisprudenza al fine di ritenere sussistente il collegamento sostanziale tra imprese quali le modalità di “confezionamento” e di presentazione dell’offerta e della documentazione a corredo (sul punto v. pagg. 16-16 della memoria di costituzione della controinteressata);</p>
<p>&#8211; la formulazione delle offerte economiche non evidenzia alcuna “strategica formulazione”, tenuto conto, non solo del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso) e del meccanismo aleatorio previsto dalla l.r. 14/2015, ma anche della rispettiva collocazione in graduatoria delle due imprese (prime e sesta) che esclude – anche in giudizio&nbsp;<i>ex post</i>&nbsp;– la sussistenza di apprezzabili elementi di coordinamento delle offerte;</p>
<p>&#8211; la circostanza che le due imprese abbiano partecipato in ATI in altre gare, non può considerarsi come indice rilevatore di un collegamento sostanziale, trattandosi di “normale” modalità di partecipazione alle gare.</p>
<p>A fronte del quanto sopra descritto, il Collegio ritiene che parte ricorrente non abbia fornito elementi di univocità complessivamente sufficiente (secondo il rigore imposto dagli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati) ad evidenziale l’imputabilità ad un unico centro decisionale delle due offerte, dimostrando la conseguente lesione dei valori che la norma dell’art. 38, co. 1 lett. m-quater si prefigge di tutelare.</p>
<p>Per tutto quanto sopra esposto il ricorso è irricevibile e comunque infondato.</p>
<p>Le spese tuttavia possono essere compensate tra le parti tenuto conto della peculiarità della vicenda e della novità della questione in rito.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) dichiara irricevibile il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Antonio Vinciguerra, Presidente</p>
<p>Dauno Trebastoni, Consigliere</p>
<p>Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Agnese Anna Barone</td>
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<td>Antonio Vinciguerra</td>
</tr>
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<p>IL SEGRETARIO</p>
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<h2>&nbsp;</h2>
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<li>&nbsp;</li>
</ul>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 2/3/2017 n.5303</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-2-3-2017-n-5303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-2-3-2017-n-5303/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 2/3/2017 n.5303</a></p>
<p>Pres. Rordorf, Rel. Scarano. Sulla giurisdizione in materia di accertamento e quantificazione dei crediti vantati dal gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti, che contesti la determinazione di una Commissione tecnica. Energia &#8211; Rifiuti &#8211; Giurisdizione &#8211; Giudice ordinario &#8211; Accertamento e quantificazione dei crediti. &#160; &#160; La</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-2-3-2017-n-5303/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 2/3/2017 n.5303</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Rordorf, Rel. Scarano.</span></p>
<hr />
<p>Sulla giurisdizione in materia di accertamento e quantificazione dei crediti vantati dal gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti, che contesti la determinazione di una Commissione tecnica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>Energia &#8211; Rifiuti &#8211; Giurisdizione &#8211; Giudice ordinario &#8211; Accertamento e quantificazione dei crediti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia avente ad oggetto l’accertamento e la quantificazione dei crediti del gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti, che contesti la determinazione di una Commissione tecnica costituita in base ad un accordo negoziale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, <i>ex</i> art. 33 d.lgs. n. 80/1998.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br />
<strong>SEZIONI UNITE CIVILI</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Dott. RENATO RORDORF &#8211; Primo Pres.te f.f. &#8211;<br />
Dott. SERGIO DI AMATO &#8211; Presidente Sezione &#8211;<br />
Dott. GIOVANNI AMOROSO &#8211; Presidente Sezione &#8211;<br />
Dott. ANGELO SPIRITO &#8211; Presidente Sezione &#8211;<br />
&nbsp;Dott. MARCELLO IACOBELLIS &#8211; Presidente Sezione &#8211;<br />
Dott. ANIELLO NAPPI &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. BRUNO BIANCHINI &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. GIACOMO TRAVAGLINO &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO &#8211; Rel. Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<strong>ORDINANZA</strong><br />
sul ricorso 15016-2015 proposto da:<br />
&nbsp;AIMERI AMBIENTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANTONIO RIZZO, che la rappresenta e difende, per procura speciale del notaio Paola Casali di Milano, rep. 24081 del 25/10/2015, in atti;<br />
&nbsp;&#8211; ricorrente &#8211;<br />
contro<br />
PROVINCIA DI IMPERIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato PIETRO PICIOCCHI, per delega a margine del controricorso;<br />
&nbsp;&#8211; controricorrente &#8211;<br />
nonchè contro<br />
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DELL&#8217;IMPERIESE;<br />
&#8211; intimato &#8211;<br />
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1718/2014 del TRIBUNALE di IMPERIA;<br />
uditi gli avvocati Andrea BLASI per delega dell&#8217;avvocato Antonio Rizzo e Gianluca CALDERARA per delega dell&#8217;avvocato Andrea Manzi;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;<br />
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto DE AUGUSTINIS, che ha concluso che deve ritenersi sussistere la giurisdizione dell&#8217;a.g.o..<br />
<strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong><br />
La Aimeri Ambiente s.p.a. ha convenuto la Provincia di Imperia e l&#8217;Ambito territoriale per la gestione dei rifiuti solidi urbani dell&#8217;Imperiese avanti al Tribunale di Imperia per ivi sentir accertare e dichiarare il vantato «diritto» a «vedersi riconosciuti tutti i costi sostenuti per il Progetto 2008 nonché per la chiusura della Discarica e copertura finale della stessa, non coperti dalla tariffa provvisoria». Deduce che la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria avendo domandato l&#8217;accertamento dell&#8217;«esatto ammontare del suo credito costituito dai costi ed oneri sostenuti, e non corrisposti, che sono stati sopportati dal gestore Ponticelli per la gestione della discarica a partire dal 2008», giacché i «costi del Progetto 2008 non sono stati mai integralmente coperti né attraverso l&#8217;imputazione nella tariffa, né attraverso pagamenti in altra forma. La tariffa di conferimento sempre applicata, infatti, è stata fissata precedentemente al progetto de quo e, sebbene sia stata sempre qualificata come provvisoria, non è mai stata aggiornata o rivista da parte della Provincia ( doc. 7 ). Proprio perché determinata nel 2007 in relazione &#8230; a precedenti progetti della Discarica ( e segnatamente quello del 2002 ) ( doc. 8 ) la tariffa, evidentemente, non era in grado di anticipare o contemplare i nuovi costi ed oneri relativi ad un progetto che si sarebbe approvato successivamente. La delibera autorizzativa del 2008, nella specie, si riservava di dettare ulteriori prescrizioni per la gestione della discarica, dando atto che tali prescrizioni potevano comportare maggiori costi per la Società in allora non quantificabili; confermava, inoltre, la tariffa previgente anche per il nuovo progetto demandando ad un successivo momento la quantificazione di tutti i costi sostenuti ( doc. 7 ). Gran parte di quegli stessi nuovi costi sostenuti, da lì in poi, per la gestione e la chiusura della discarica, non sono mai stati riconosciuti». 1 Lamenta che, a tale stregua, «nessun atto di natura provvedimentale era o è dunque necessario per il riconoscimento di tale credito né, del resto, la Provincia ha agito in tal senso», trattandosi solo di «verificare l&#8217;effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l&#8217;an, il quid, il quomodo dell&#8217;erogazione». Essendo insorta questione in ordine alla giurisdizione, avendo la Provincia di Imperia eccepito l&#8217;insussistenza della giurisdizione dell&#8217;AGO e la sussistenza della giurisdizione dell&#8217;AGA [ in ragione: a) della natura di interesse legittimo pretensivo della pozione giuridica ravvisabile in capo alla società Aimeri Ambiente s.p.a.; b) della giurisdizione esclusiva in ordine alla &#8220;complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti&#8221; ex art. 133 lett. p) d.lgs. n. 104 del 2010; c) della giurisdizione esclusiva in ordine alle &#8220;controversie in materia di pubblici servizi relativi a concessione di pubblici servizi&#8221; ex art. 133 lett. c) d.lgs. n. 104 del 2010 ], la società Aimeri Ambiente s.p.a. propone regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., affidato ad unico complesso motivo. Resiste con controricorso la Provincia di Imperia. L&#8217;altro intimato non ha svolto attività difensiva. Con requisitoria scritta del 7/4/2016 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione dell&#8217;AGO.<br />
<strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong><br />
Con unico complesso motivo la ricorrente sostiene essere in contestazione solo «la presenza o meno di un diritto dell&#8217;esponente al riconoscimento di un credito derivante dalla gestione della discarica», laddove «nessun atto di natura provvedimentale era o è dunque necessario per il riconoscimento di tale credito né, del resto, la Provincia ha agito in tal senso», sicché trattasi solo di «verificare l&#8217;effettiva esistenza dei relativi presupposti senza 2 procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l&#8217;an, il quid, il quomodo dell&#8217;erogazione». Deduce che «anche qualora il rapporto fosse davvero qualificabile come concessione di pubblico servizio, l&#8217;eccezione è infondata alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali sul tema. In particolare, proprio in relazione alle controversie tra il gestore della discarica e l&#8217;ente locale, la giurisprudenza ha affermato che esse sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo &#8220;a meno che non si tratti di controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, le quali spettano alla cognizione del giudice ordinario&#8221;. Il motivo è fondato. Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di porre in rilievo, la controversia riguardante il corrispettivo dovuto da un ente locale al gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti, in quanto relativa ad &#8220;indennità, canoni od altri corrispettivi&#8221; dovuti dal concedente al concessionario di un pubblico servizio, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell&#8217;art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998 (come modificato dall&#8217;art. 7 L. n. 205 del 2000), contenuta nella sentenza Corte Cost. n. 204 del 2004 ( v. Cass., Sez. Un., 6/3/2009, n. 5465, ove si è precisato che non assume d&#8217;altro canto alcun rilievo la circostanza che i costi di gestione dell&#8217;impianto siano ricompresi nella tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dovuta dai possessori o detentori di immobili situati nel territorio comunale, non essendo ciò sufficiente a trasformare il rapporto tra l&#8217;ente locale ed il gestore in un rapporto tributario ). Orbene, nella specie la controversia ha ad oggetto il pagamento di somme per «nuovi costi sostenuti per la gestione e la chiusura della discarica», asseritamente «mai riconosciuti», e quindi oggetto tra gestore della discarica e Provincia di un &#8220;Accordo&#8221; prevedente l&#8217;emissione al riguardo di una determinazione da parte di appositamente costituita &#8220;Commissione tecnica&#8221;. Determinazione che, con il promosso giudizio nel cui ambito è insorta la presente questione di giurisdizione, il gestore contesta nel quantum. Atteso, come anche dal P.G. nella sua requisitoria osservato, che tale giudizio è volto pertanto ad accertare quale sia l&#8217;esatto ammontare degli importi dovuti in base al suindicato Accordo relativo alla regolamentazione degli aspetti patrimoniali della gestione dei rifiuti solidi urbani, non presupponente un accertamento giudiziale in via principale ( ma soltanto una delibazione meramente incidentale ) del contenuto e della disciplina del rapporto di concessione, né tanto meno risolvendosi in una valutazione sul modo in cui la P.A. si è avvalsa della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione dell&#8217;esercizio diretto del proprio potere autoritativo ( cfr. Cass., Sez. Un., 6/3/2009, n. 5465 ), va nel caso dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, il quale provvederà anche in ordine alle spese di regolamento.<br />
<strong>P.Q.M.</strong><br />
La Corte dichiara la giurisdizione dell&#8217;A.G.O.. Spese rimesse.<br />
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.<br />
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-2-3-2017-n-5303/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 2/3/2017 n.5303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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