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	<title>2/2/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/2/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.203</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-2-2-2005-n-203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-2-2-2005-n-203/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.203</a></p>
<p>Pres. Nicolosi, est. Cerioni sull&#8217;illegittimità della delibera dell&#8217;AEEG che ha introdotto il sistema c.d. dell&#8217;interconnessione virtuale per la mancata comunicazione di inizio del procedimento amministrativo Energia elettrica – Delibera AEEG &#8211; Sistema di misurazione della cd. interconnessione virtuale &#8211; Mancata comunicazione di inizio del procedimento – Illegittimità – Sussiste La</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-2-2-2005-n-203/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.203</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-2-2-2005-n-203/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.203</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicolosi, est. Cerioni</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della delibera dell&#8217;AEEG che ha introdotto il sistema c.d. dell&#8217;interconnessione virtuale per la mancata comunicazione di inizio del procedimento amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Energia elettrica – Delibera AEEG &#8211; Sistema di misurazione della cd. interconnessione virtuale &#8211; Mancata comunicazione di inizio del procedimento – Illegittimità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La mancata comunicazione dell’inizio del procedimento amministrativo e la conseguente mancata partecipazione ad esso da parte “dei soggetti esercenti il servizio e dei rappresentanti degli utenti e dei consumatori” integra un difetto procedimentale, essendo l’AEEG tenuta a fornire detta comunicazione sia in sede di emanazione di delibere interpretative che innovative. La partecipazione deve essere garantita non solo negli atti rivolti ai singoli, ma anche nell’ipotesi in cui la regolamentazione riguardi una pluralità di soggetti, esercenti od utenti, che nel settore operano ed interagiscono, onde evitare l’imposizione di una regolazione di settore in assenza di un contraddittorio tra le parti (Nel caso di specie è stata annullata la Delibera AEEG n. 132/03 che indicava, quale metodo di misurazione dell’energia elettrica, il cd. sistema dell’interconnessione virtuale)*</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>* Ha osservato, in particolare, il Tar Lombardo, con ciò confermando un proprio orientamento, (cfr. Tar Lombardia, sez. IV, 2474/04) che la natura dell’attività regolatoria svolta dall’Autorità implica un necessaria partecipazione dei soggetti sui quali ricadranno le scelte che si andranno ad operare, in quanto i poteri esercitati non rappresentano l’esercizio di un prevalente interesse pubblicistico quanto più esattamente il contemperamento di posizioni soggettive individuali e sociali su un piano di tendenziale parità (nello stesso senso anche la sentenza n. 3116/01).<br />
Con la conseguenza che, da un punto di vista processuale, come peraltro certificato dal Supremo Consesso Amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1.9.200, n. 4649; id., 14.1.2003), l’accoglimento della censura relativa alla mancata comunicazione dell’inizio del procedimento amministrativo e alla mancata partecipazione ad esso ha carattere assorbente di ogni altro motivo di ricorso.</p>
<p align=right><i>Avv. Francesco Ferrari</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.14</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-basilicata-sentenza-2-2-2005-n-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-basilicata-sentenza-2-2-2005-n-14/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.14</a></p>
<p>il dipendente che ha conseguito l&#8217;impiego pubblico attraverso la produzione di falsa documentazione è responsabile dei danni cagionati alla P.A. Responsabilità amministrativa – Accesso a lavoro pubblico mediante produzione di falsa documentazione – Conseguenze – Responsabilità del pubblico dipendente e risarcimento danni – Sussiste – Limiti. Il pubblico dipendente, che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-basilicata-sentenza-2-2-2005-n-14/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-basilicata-sentenza-2-2-2005-n-14/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.14</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>il dipendente che ha conseguito l&#8217;impiego pubblico attraverso la produzione di falsa documentazione è responsabile dei danni cagionati alla P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità amministrativa – Accesso a lavoro pubblico mediante produzione di falsa documentazione – Conseguenze – Responsabilità del pubblico dipendente e risarcimento danni – Sussiste – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il pubblico dipendente, che ha conseguito l’impiego attraverso la produzione di falsa documentazione attestante il possesso della laurea, è responsabile dei danni cagionati all’ente dal quale è stato assunto per l’ammontare degli stipendi e dei compensi derivanti da incarichi e missioni, ad esclusione delle retribuzioni percepite per quelle attività lavorative che non richiedono particolari conoscenze specialistiche, in relazione alle quali deve tenersi conto dell’utilità comunque conseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con la suindicata decisione viene evidenziato l’elemento soggettivo del dolo posto in essere dal convenuto in occasione del procedimento amministrativo che aveva portato alla sua assunzione presso la P.A.<br />
Il modo con il quale è stato ottenuto il rapporto di lavoro determina la rottura del rapporto sinallagmatico tra gli oneri retributivi conseguenti alla instaurazione del rapporto di impiego e le effettive prestazioni lavorative rese e legittima la valutazione negativa di qualsiasi utilitas conseguita dall’ente pubblico in realzione a quelle prestazioni.<br />
Secondo la Sezione la tesi che esclude qualsiasi utilitas per l’Ente, trova riscontro in diverse pronunce giurisprudenziali della Corte dei Conti che hanno affermato il principio secondo cui l’erogazione di compensi in favore di soggetti che abbiano svolto l’attività senza il possesso del prescritto titolo di studio costituisce danno a carico dell’Ente interessato, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte, in quanto le stesse, non essendo espressione di capacità collegate al titolo di studio, non possono aver recato alcun vantaggio all’Ente (Sez. Lazio n. 16/1998). La Sezione precisa ancora, che il suddetto principio non è da intendersi di valenza generale, rimanendo escluse dal suo ambito di applicazione quelle attività lavorative che, per genericità e fungibilità, non trovano un essenziale presupposto per un utile svolgimento, nel possesso di conoscenze specialistiche; in tali casi l’eventuale utilità va valutata caso per caso (Sez. III centr. N. 279/A/2001).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il dipendente che ha conseguito l’impiego pubblico attraverso la produzione di falsa documentazione è responsabile dei danni cagionati alla P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p align=center>Omissis</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Va innanzitutto rilevato che il bando di concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di operatore amministrativo presso l’U.S.L., il cui espletamento ha dato luogo all’assunzione del F., prevedeva, per la partecipazione, il possesso del Diploma di Laurea (cfr pag.1, punto d) del citato bando). <br />
    Procedendo all’esame dell’elemento soggettivo dell’ invocata responsabilità, gli atti acquisiti al fascicolo di causa, offrono elementi più che sufficienti per qualificare come doloso il comportamento tenuto dal convenuto, in occasione dello svolgimento del procedimento amministrativo che ha portato alla sua assunzione. <br />
    Infatti, la nota dell’Università degli Studi di (Omissis) “(Omissis)” del 18.5.2001(a cui è allegato il certificato degli studi compiuti dal F. presso quell’Ateneo), ed il cui contenuto è stato ampiamente riportato nella parte in fatto, non lascia dubbi sulla circostanza che il convenuto non aveva conseguito alcuna laurea. <br />
    Ne consegue che il F. ha falsamente dichiarato, nella domanda di partecipazione al concorso, di essere in possesso della “Laurea in Scienze Politiche, conseguita in data 18/6/1985 presso l’Università degli Studi di (Omissis)” (cfr punto e) della predetta domanda). <br />
    Pertanto, anche la certificazione del 25.6.1985 dell’Università che attestava il conseguimento della predetta laurea, rinvenuta nel fascicolo personale del F., non risponde al vero. <br />
    Indubbio, quindi, il comportamento doloso del convenuto, occorre passare all’esame del danno derivato da detto comportamento. <br />
    Sul punto, ha sostenuto il Requirente che: “Il modo fraudolento con cui è stato ottenuto il rapporto di lavoro determina la rottura del rapporto sinallagmatico tra gli oneri retributivi conseguenti alla instaurazione del rapporto di impiego e le effettive prestazioni lavorative rese e legittima la valutazione negativa di qualsiasi utilitas conseguita dall’ente pubblico in conseguenza di quelle prestazioni”. <br />
    Su tali presupposti, l’attore ha quantificato il danno subito dall’Erario in complessivi € 144.600,00, pari alla somma di £.257.000.000 di stipendi e £. 22.000.000 per compensi derivanti da incarichi e missioni. <br />
    La tesi del Requirente, volta ad escludere qualsiasi utilitas per l’Ente, trova riscontro in diverse pronunce giurisprudenziali della Corte dei Conti che hanno affermato il principio secondo cui l’erogazione di compensi in favore di soggetti che abbiano svolto l’attività senza il possesso del prescritto titolo di studio costituisce danno a carico dell’Ente interessato, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte, in quanto le stesse, non essendo espressione di capacità collegate al titolo di studio, non possono aver recato alcun vantaggio all’Ente (vedasi, ad es., Sez. Lazio n. 16/1998). E’ stato altresì affermato che il suddetto principio non è da intendersi di valenza generale, rimanendo escluse dal suo ambito di applicazione quelle attività lavorative che, per genericità e fungibilità , non trovano un essenziale presupposto per un utile svolgimento, nel possesso di conoscenze specialistiche; in tali casi l’eventuale utilità va valutata caso per caso (Sez. III centr. N. 279/A /2001). <br />
    Alla luce dei suddetti principi, condivisibili nelle loro linee generali, ritiene il Collegio di dover determinare il danno tenendo presente le specifiche attività effettivamente svolte dal F., in servizio con la qualifica di operatore amministrativo ed addetto a compiti meramente istruttori di pratiche di competenza dell’U.S.L., compiti che appaiono porsi su un piano intermedio tra quelli che richiedono prestazioni specialistiche e quelli caratterizzati da genericità e fungibilità, richiamati nella pronuncia della Sez. III centr.; si tratta di mansioni che certamente non sono meramente esecutive ma che non richiedono particolari conoscenze specialistiche. <br />
    L’attività meramente istruttoria non può certamente essere equiparata a quella svolta da soggetti competenti a formare ed esternare la volontà dell’Ente (dirigenti), in cui l’assenza della particolare professionalità richiesta , professionalità che è anche espressione degli studi compiuti, giustifica il disconoscimento di ogni utilità. <br />
    Volendo, poi, valutare in concreto, secondo le emergenze processuali, l’attività effettivamente svolta dal F., non mancano indizi utili a riconoscere un margine di utilità al servizio prestato. Non ci si riferisce soltanto al fatto, da solo poco significativo, che lo svolgimento del lavoro non ha dato luogo a censure, ma a quanto dichiarato dal dott. C., Dirigente dell’U.S.L. e diretto superiore del F., nella denuncia fatta il 24.2.2001 al Procuratore della Repubblica di (Omissis) (denuncia relativa a fatti per cui pende altro procedimento presso questa Corte). Riferisce il dott. C. che il F. era suo “stretto collaboratore amministrativo, che godeva all’epoca, prima che io scoprissi la falsificazione di alcune mie firme, di tutta la mia fiducia, e che aveva il compito di istruire le pratiche ed approntare l’atto deliberativo dopo aver effettuato il controllo della regolarità della documentazione……”. Orbene, osserva il Collegio, che indipendentemente dagli specifici episodi di falsificazione, in presenza del fatto che il F. aveva in genere operato in modo da guadagnare la fiducia del suo diretto superiore, appare difficile disconoscere al lavoro prestato ogni utilità per l’Ente. <br />
    Conclusivamente, ritiene il Collegio, che se da un verso alle prestazioni rese dal F. non può essere riconosciuto lo stesso livello qualitativo di quelle prestate da un soggetto munito del richiesto titolo di studio, quindi certamente l’attività non è stata esplicata “al meglio” come avrebbe fatto un laureato, da altro verso deve tenersi conto dell’utilità comunque conseguita dall’Amministrazione, in ottemperanza all’art.1, c.1 bis, della l.n.20/1994. <br />
    Pertanto, a fronte della domanda del Requirente che ha quantificato il danno in complessivi € 144.600,00, procedendo ad una valutazione equitativa di un danno certo ma che non può essere provato nel suo preciso ammontare (art. 1226 c.c.), si determina in € 100.000,00 il danno che il F. dovrà risarcire all’Erario. <br />
    Occorre ora passare all’esame della distinta domanda attorea di ristoro del danno cagionato al prestigio ed all’immagine della Asl n. 2 di (Omissis) e del Servizio Sanitario della (Omissis), in considerazione dei riflessi negativi prodotti anche nell’ambito specifico degli utenti e degli altri lavoratori e dipendenti. <br />
    Considerato che dagli atti di causa non emerge alcun riscontro di effetti negativi per l’immagine dell’Amministrazione derivante dal comportamento del F., la domanda va respinta. Va infatti sottolineato che l’incresciosa vicenda ha avuto, sino a questo momento, una rilevanza essenzialmente “interna” (procedimento disciplinare, procedimento penale in corso), così che non ha ancora avuto modo di produrre quella “risonanza esterna” idonea a ledere il prestigio e l’immagine dell’Amministrazione. <br />
    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.423</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-2-2-2005-n-423/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-2-2-2005-n-423/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-2-2-2005-n-423/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.423</a></p>
<p>Evasio Speranza – Presidente, Patrizia Moro – Estensore Antonaci e altri (avv. V. Di Ponzio) c. Comune di Grottaglie (n.c.) sull&#8217;operatività delle misure di salvaguardia nella regione Puglia alla luce dell&#8217;art. 17 l. rg. n. 56 del 1980 1. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Misure</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-2-2-2005-n-423/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.423</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-2-2-2005-n-423/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.423</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Evasio Speranza – Presidente, Patrizia Moro – Estensore<br /> Antonaci e altri (avv. V. Di Ponzio) c. Comune di Grottaglie (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;operatività delle misure di salvaguardia nella regione Puglia alla luce dell&#8217;art. 17 l. rg. n. 56 del 1980</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Misure di salvaguardia – Efficacia oltre il termine quinquennale dalla data di adozione del p.r.g. – Esclusione – Conseguenze.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Misure di salvaguardia – Natura eccezionale e temporanea – Regione Puglia – Applicazione – Modalità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia edilizia, le misure di  salvaguardia previste dall&#8217;articolo unico, l. 3 novembre 1952 n.1902, non possono essere protratte per un periodo complessivo superiore a cinque anni dalla data di adozione del p.r.g. (o sua variante), neanche dopo la l. 1 giugno 1991 n.291, con la conseguenza che è illegittimo il diniego di concessione edilizia per contrasto con lo strumento urbanistico adottato, qualora la sua approvazione non sia intervenuta nel suddetto termine.</p>
<p>2. In materia edilizia, il principio secondo cui le misure di salvaguardia hanno natura eccezionale e temporanea non potendo essere protratte oltre i termini dalla data di adozione del p.r.g., è applicabile anche nella Regione Puglia, in quanto l’art.17, l. rg. Puglia n.56 del 1980, il quale prescrive che dalla data di adozione del P.R.G. e fino alla data di entrata in vigore del Piano, il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le previsioni e prescrizioni di Piano regolatore, va interpretato nel senso suindicato, non potendosi ritenere consentita la  protrazione a tempo indeterminato delle misure di salvaguardia ai sensi dell&#8217;art. un., l. 3 novembre 1952 n. 1902.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA PUGLIA – LECCE &#8211; SEZ. III</b></p>
<p>Composto dai Sigg. Magistrati:<br />
EVASIO SPERANZA,        PRESIDENTE; LUIGI COSTANTINI,        CONSIGLIERE;<br />
PATRIZIA MORO,             REFERENDARIO-RELATORE<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso n.2619/2000 proposto da:</p>
<p><b>ANTONACI MARIA ROSARIA, SPAGNULO CIRA E SPAGNULO COSIMO</b>, rappresentati e difesi dall’avv.Vincenzio Di Ponzio, elettivamente domiciliati in Lecce alla Piazza Mazzini n.64 presso e nello studio dell’avv.Antonio Rizzo</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>COMUNE DI GROTTAGLIE</b>, in persona del Sindaco pro-tempore,non costituito.</p>
<p>Per l’annullamento<br />
Del provvedimento 26/06/00 prot.n.13519 con il quale l’istruttore Direttivo dell’UTC di Grottaglie ha sospeso ex art.17 L.R.56/80 ogni determinazione in ordine all’istanza di concessione edilizia 14/2/96 prot.n.39; nonché di ogni altro atto connesso,presupposto e consequenziale.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi  allegati;<br />	<br />
	designato alla pubblica udienza dell’11.11.2004 il relatore dr. Patrizia Moro ed udito l’avv.Garrisi <br />	<br />
	Considerato in																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Con istanza del 14.02.2000 i ricorrenti hanno richiesto al Comune di Grottaglie il rilascio di concessione per la realizzazione di una costruzione composta da piano seminterrato, piano rialzato,primo e secondo piano per complessivi n.6 appartamenti, in agro di Grottaglie.<br />
Il dirigente dell’area Tecnica ha comunicato ai ricorrenti il parere  CEC del 21.6.2000, nonché determinazione dell’Ufficio di sospendere ogni determinazione sulla richiesta di concessione edilizia ai sensi dell’art.17 L.R.56/80.<br />
Avverso tali atti sono insorti i ricorrenti con il ricorso in oggetto deducendo le seguenti censure:<br />
VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPREATAZIONE L.N.1902/52,COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART.1 L.N. 517/66 ED ART.17 L.R.56/80.ECCESSO DI POTERE<br />
I ricorrenti deducono la illegittimità del provvedimento impugnato con il quale la P.A. ha sospeso ogni determinazione in ordine alla richiesta di concessione edilizia ritenendo ancora vigenti le misure di salvaguardia conseguenti alla adozione del PRG di Grottaglie, avvenuta il 12.3.1988, in quanto a mente dell’articolo unico della L.1902/1952, le sospensioni delle determinazioni sulle domande di concessione che siano in contrasto con il piano regolatore in itinere non possono essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di adozione dello strumento laddove il Comune abbia provveduto a trasmettere il piano alla Regione, oltre cinque anni dalla medesima data .<br />
Pertanto, nel momento in cui la P.A. ha esaminato l’istanza dei ricorrente, le previsioni del piano in itinere non erano più vincolanti.<br />
Con ordinanze istruttorie  emesse, rispettivamente nelle Camere di Consiglio del 27.9.2000 e del 6.12.2000 il Tar di Lecce ha richiesto all’Amm.ne intimata relazione sullo stato del procedimento di formazione del PRG , nonché ulteriori chiarimenti,<br />
L’amm.ne di Grottaglie ha provveduto agli incombenti istruttori.<br />
Nella pubblica udienza dell’11.11.2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />
Difatti, costituisce ius receptus, il principio a mente del quale, le misure di  salvaguardia previste dall&#8217;articolo unico della l. 3 novembre 1952, n. 1902,  non possono essere protratte per un periodo complessivo superiore a cinque anni dalla data di adozione del p.r.g. (o sua variante), neanche dopo la l. 1 giugno 1991, n. 291, con la conseguenza che va ritenuto  illegittimo il diniego di concessione edilizia per contrasto con lo strumento urbanistico adottato, qualora la sua approvazione non sia intervenuta nel suddetto termine.<br />
Difatti, dette misure,  in quanto si traducono in un divieto della facoltà di edificare, giustificato dall&#8217;interesse pubblico che accompagna la pianificazione delle trasformazioni territoriali, non possono che avere natura eccezionale e temporanea, commisurabile, per quanto riguarda la loro vigenza, al tempo ragionevolmente occorrente per il perfezionamento della nuova strumentazione urbanistica. <br />
In caso contrario, la protrazione del potere di “salvaguardia&#8221;, oltre cioè un termine ragionevole, determinerebbe un ingiustificato sacrificio per i privati, con riflessi anche sul piano della legittimità costituzionale, in quanto disporrebbe la non utilizzabilità a scopo edificatorio dei suoli che non solo non verrebbe compensata da alcun indennizzo, perché non previsto, ma che sarebbe del tutto ingiustificata, non essendovi a sorreggerne la necessità un interesse pubblico ma solo la inefficienza dell&#8217;amministrazione (CDS ,sez.V ,25 marzo 2002 n.1682).<br />
Tale principio è applicabile anche nella Regione Puglia, in quanto l’art.17 della L.R.56/80 il quale prescrive che dalla data di adozione del P.R.G. e fino alla data di entrata in vigore del Piano, il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le previsioni e prescrizioni di Piano regolatore, va interpretato nel senso suindicato, non potendosi ritenere consentita la  protrazione a tempo indeterminato delle misure di salvaguardia ai sensi dell&#8217;art. un., l. 3 novembre 1952 n. 1902, in quanto tali misure strumentali al fine di un&#8217;efficace pianificazione urbanistica, proprio perché si traducono in un divieto d&#8217;edificabilità delle aree interessate, non possono avere che una durata temporanea ed una natura eccezionale e derogatoria della disciplina che sottomette l&#8217;attività edificatoria al piano regolatore, in quanto, come è stato più volte riconosciuto dal Consiglio di Stato( per tutte: Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2067 del 06-12-1999) con un orientamento condivisibile, diversamente argomentando si tradurrebbero in un sacrificio per i privati non più giustificato dall&#8217;interesse pubblico ad un&#8217;armonica definizione del piano stesso.<br />
Tali principi risultano applicabili anche nel caso in specie laddove, a seguito delle risultanze istruttorie è emerso che, in data precedente al provvedimento impugnato, la Regione Puglia ha apportato, ai sensi e per gli effetti dell’art.16 comma 10 della L.R.Puglia,  alcune modifiche e prescrizioni al piano regolatore generale adottato dal Comune di Grottaglie, lasciando tuttavia immutato il regime urbanistico dell’area oggetto dell’intervento edilizio richiesto.<br />
Difatti, su esplicita richiesta istruttoria del Tar, l’Amm.ne Com.le di Grottaglie ha chiarito che “le modifiche apportate dalla Giunta Regionale allo strumento urbanistico generale in itinere non hanno inciso sulla perimetrazione della zona, bensì solo su taluni aspetti della normativa applicabile non aventi alcuna implicazione sostanziale sull’area ove ricadono gli interventi contemplati nel progetto dei ricorrenti”.<br />
Non avendo costituito, detta delibera alcuna variante nell’area in questione ( solo in tal caso si sarebbe potuta porre la problematica di una nuova apposizione di misure di salvaguardia) e risultando il PRG del Comune di Grottaglie non ancora in vigore, il Collegio ritiene che le misure di salvaguardia scaturenti dall’adozione della delibera di C.C. n.74 del 12.3.1988, debbano ritenersi decadute.<br />
Né può ritenersi che l’approvazione, con prescrizioni al PRg, effettuata dalla regione Puglia ai sensi dell’art.16 comma X della L.R.Puglia, possa comportare una implicita ed automatica reiterazione delle misure di salvaguardia decadute per il decorso del termine previsto dall’articolo unico della l. 3 novembre 1952, n. 1902, atteso che tale ultima  normativa, non può ritenersi suscettibile di interpretazioni estensive ed analogiche che snaturerebbero, di fatto, il valore attribuito dalla Costituzione al diritto di proprietà, comportando un irragionevole e sacrificio del privato che non troverebbe alcuna copertura legislativa.<br />
Va, altresì, considerato, che l’Amm.ne intimata non ha fornito alcuna indicazione di un’eventuale ed espressa reiterazione delle misure di salvaguardia suddette, la cui durata, per esplicita previsione legislativa, non suscettibile di applicazione anaologica o di intepretazione estensivaq o di implicite reiterazioni, non può superare quella stabilita dall’articolo unico della l. 3 novembre 1952, n. 1902.<br />
Conseguentemente, poiché il PRG del Comune di Grottaglie, adottato nel 1988 non era  ancora in vigore al momento dell’emissione del provvedimento impugnato, il Collegio ritiene che le misure di salvaguardia scaturenti dall’adozione della delibera di C.C. n.74 del 12.3.1988 dovevano ritenersi decadute.<br />
Conclusivamente va ritenuto illegittimo il diniego espresso dall’Amm-ne Com.le di Grottaglie sulla richiesta di concessione edilizia in oggetto.<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia, Terza sezione di Lecce, conclusivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, lo accoglie.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina  all’Autorità Amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di Consiglio dell’ 11.11.2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-2-2-2005-n-423/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.423</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.197</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-2-2-2005-n-197/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Radesi, Est. Anastasi. sulla sopravvenuta efficacia di una delibera comunale a seguito dell&#8217;entrata in vigore di una nuova legge 1. Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Occupazione d’urgenza &#8211; Comunicazione avvio del procedimento – Non occorre. 2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Piani di Lottizzazione – Disciplina &#8211; Notifica ai proprietari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-2-2-2005-n-197/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.197</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-2-2-2005-n-197/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.197</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Radesi, Est. Anastasi.</span></p>
<hr />
<p>sulla sopravvenuta efficacia di una delibera comunale a seguito dell&#8217;entrata in vigore di una nuova legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Occupazione d’urgenza &#8211;  Comunicazione avvio del procedimento – Non occorre.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Piani di Lottizzazione – Disciplina &#8211; Notifica ai proprietari delle aree interessate &#8211; Decorrenza del termine per l’impugnazione<br />
3. Provvedimento amministrativo – Decorrenza del termine per l’impugnazione &#8211; Piena conoscenza dei soli elementi essenziali &#8211; Sufficienza.</p>
<p>4. Enti locali &#8211; Delibera comunale &#8211; Emanazione prima dell’entrata in vigore della Legge di riferimento – Temporanea inefficacia – Conseguenza &#8211; Atto applicativo della delibera – Legittimità &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il decreto di occupazione non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, atteso che le garanzie partecipative vanno realizzate con riferimento al provvedimento che ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, rispetto al quale il decreto di occupazione costituisce mera attuazione.</p>
<p>2. I piani di lottizzazione sono qualificati come strumenti alternativi ai piani particolareggiati ordinari, in quanto assolvono alle stesse funzioni attuative di questi, ma se ne differenziano per il fatto che procedono da un’iniziativa dei proprietari interessati e che vengono perfezionati mediante un atto negoziale (convenzione) o, in mancanza di un’adesione “consensuale”, mediante la specifica soluzione alternativa prevista dall’art. 28 l. 17 agosto 1942 n. 1150. Essi vanno individualmente notificati ai proprietari delle aree in essi comprese ai fini della decorrenza del termine per l’impugnativa mentre, per quanto concerne i terzi, il termine decadenziale di impugnativa decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.</p>
<p>3. La piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, ai fini della decorrenza del termine di impugnativa, non postula che questo sia conosciuto in tutti i suoi elementi, ma soltanto che l’interessato sia stato edotto di quelli essenziali, quali l’autorità emanante, la data il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo; salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento emergano ulteriori profili di illegittimità.<br />
4. Deve ritenersi temporaneamente inefficace la delibera comunale conforme ad una disposizione di legge pubblicata, ma non ancora entrata in vigore. Pertanto è legittimo l’atto applicativo della delibera emanato successivamente all’entrata in vigore della legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/6194_6194.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-2-2-2005-n-197/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.197</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-2-2-2005-n-152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-2-2-2005-n-152/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-2-2-2005-n-152/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.152</a></p>
<p>Pres. Vitellio, Est. Leotta sulla legittimità del bando di gara che preveda una disciplina degli arrotondamenti in luogo del calcolo della media aritmetica delle offerte Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando di gara – Presentazione delle offerte – Criteri di valutazione – Arrotondamento delle cifre decimali – Legittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-2-2-2005-n-152/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-2-2-2005-n-152/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vitellio, Est. Leotta</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del bando di gara che preveda una disciplina degli arrotondamenti in luogo del calcolo della media aritmetica delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando di gara – Presentazione delle offerte – Criteri di valutazione – Arrotondamento delle cifre decimali – Legittimità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di gare d’appalto, nella fase di individuazione dell’offerta più bassa, è legittimo il bando di gara che preveda un’apposita disciplina degli arrotondamenti della media delle offerte, in luogo dell’utilizzazione della media aritmetica. In particolare è legittima la disciplina del bando che preveda l’arrotondamento a due cifre decimali, in osservanza della legislazione regionale siciliana in tema di formulazione delle offerte nelle gare d’appalto in ambito regionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />
Sezione staccata di Catania &#8211; Sezione Terza</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:<br />
Dott. Italo Vitellio                Presidente;Dott. Ettore Leotta               Consigliere relatore estensore;<br />
Dott. Vincenzo Neri              Referendarioha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4981/2004 R.G. proposto dal</p>
<p>Signor <b>Strano Giuseppe</b>, titolare dell’Impresa omonima, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Sciuto, presso il cui studio, sito in Catania, Va Vincenzo Giuffrida n. 37, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi &#8211; San Luigi – S.Currò – Ascoli Tomaselli di Catania</b>, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Michele Alì, presso il cui studio, sito in Catania, Via Crociferi n. 60, è elettivamente domiciliato;</p>
<p>L’<b>Assessorato Regionale del Lavori Pubblici</b>, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<b>Impresa Geom. Calì Salvatore</b>, in persona del titolare, non costituito</p>
<p>dell’<b>Impresa Morsini Sebastiano</b>, in persona del titolare, non costituito;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione degli effetti, del verbale di gara del 7 giugno 2004, con cui l&#8217;Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania ha escluso l&#8217;impresa ricorrente dalla gara per l&#8217;affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere di recinzione e della rete viaria interna del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Nesima, aggiudicando l&#8217;appalto al raggruppamento costituendo tra le imprese Calì Geom. Salvatore e Morsini Sebastiano; nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, del bando di gara, nella parte in cui prevede che &#8220;..le medie verranno troncate alla terza cifra decimale ed arrotondate alla seconda cifra decimale.. &#8220;; della delibera di approvazione degli atti di gara non conosciuta e del bando tipo regionale approvato con decreto dell’Assessore Reg.le L.L.P.P. del 4 agosto 2003 n. 26/Gab. e successiva modifica del 25 novembre 2003 n. 43/Gab.;</p>
<p>nonché per il riconoscimento<br />
ex art. 7 legge TAR, del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni mediante reintegrazione in forma specifica ovvero ed in subordine per equivalente mediante rifusione dei danni ingiusti subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, con la condanna al pagamento delle relative somme che verranno quantificate in corso di causa o, di quelle delle quali si chiede sin d&#8217;ora la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore per la pubblica udienza dell’11 gennaio 2005 il Consigliere Dott. Ettore Leotta;<br />
Uditi gli Avvocati delle parti costituite come da verbale di causa;Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto e diritto</b></p>
<p>1) Con delibera n. 1022 del 12 maggio 2004 il Direttore Generale dell&#8217;Azienda ospedaliera Garibaldi &#8211; San Luigi – S.Currò – Ascoli Tomaselli di Catania ha indetto un pubblico incanto per l&#8217;appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere di recinzione e della rete viaria interna di emergenza del Presidio ospedaliero Garibaldi di Nesima, per l&#8217;importo complessivo di euro 1.235.000,00 (categoria opere edili OG1, classifica III).<br />
Nel bando di gara, al punto 11, è stato prescritto testualmente:<br />
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all&#8217;importo complessivo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell&#8217;art. 21, commi 1 ed 1 bis, della &#8230; legge n. 109/94 e successive modificazioni del testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con due cifre decimali, sull&#8217;importo complessivo a base d&#8217;asta, applicabile uniformemente a tutto l&#8217;elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel presente bando.<br />
&#8230; omissis &#8230;<br />
Le medie verranno troncate alla terza cifra decimale ed arrotondate alla seconda cifra decimale.<br />
&#8230; omissis &#8230; &#8220;.<br />
Alla gara, svoltasi il 7 giugno 2004, hanno partecipato n. 105 concorrenti.<br />
Il seggio di gara, dopo aver aperto la busta contenente le offerte economiche, ha escluso il 10% (arrotondato all&#8217;unità superiore) rispettivamente delle offerte di minor ribasso e di maggior ribasso (c.d. taglio delle ali), onde sono rimasti in gara n. 64 concorrenti.<br />
Indi il seggio di gara ha determinato la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte rimaste in gara (c.d. prima media), pari a 20,58672 %, arrotondandola a 20,59 %, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superavano la predetta media arrotondata (scarto pari a 20,65314 – 20,59 = 0,06314, arrotondato a 0,06), ottenendo la media rettificata di 20,65 % e, previo sorteggio tra due concorrenti che avevano offerto entrambi il ribasso del 20,64 %, ha aggiudicato l&#8217;appalto al  R.T.I. Calì Geom. Salvatore &#8211; Morsini Sebastiano.<br />
Gli atti di gara sono stati approvati con delibera del Direttore Generale n. 1233 del 10 giugno 2004.<br />
Con ricorso notificato il 21 settembre 2004, depositato il 4 ottobre 2004, il signor Strano Giuseppe, titolare dell&#8217;impresa omonima (che aveva presentato il ribasso del 20,65 %) ha impugnato i seguenti atti:<br />
&#8211; verbale di gara del 7 giugno 2004;<br />
&#8211; bando di gara (ove occorra), nella parte in cui prescrive l’arrotondamento della media delle offerte;<br />
&#8211; delibera di approvazione degli atti di gara (non conosciuta);<br />
&#8211; bando tipo regionale approvato con decreto dell’Assessore Reg.le L.L.P.P. del 4 agosto 2003 n. 26/Gab. e successiva modifica del 25 novembre 2003 n. 43/Gab..<br />
A sostegno delle proprie ragioni l&#8217;interessato ha dedotto la seguente censura unica:<br />
Violazione dell’art. 21 della l. 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato con le L.L.R.R. n. 7/2002 e n. 7/2003. Violazione dei principi generali e comunitari in materia di gare pubbliche. Eccesso di potere per illogicità, travisamento e difetto di presupposti.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.<br />
Con ordinanza collegiale n. 1635 del 13 ottobre 2004 questo Tribunale ha fissato la trattazione nel merito della causa, denegando tuttavia la concessione di misure cautelari interinali.<br />
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2005 la causa è passata in decisione.<br />
2) Ai fini del decidere, il Tribunale ritiene necessario richiamare la normativa che disciplina le modalità di formulazione delle offerte in materia di appalti di lavori pubblici in Sicilia.<br />
L&#8217;art. 21 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (nel testo introdotto in Sicilia dalla L. 2 agosto 2002, n. 7 e dalla L. 19 maggio 2003, n. 7), ai commi 1 ed 1 bis,  prescrive testualmente:<br />
1. L&#8217;aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 2 cifre decimali, sull&#8217;importo complessivo a base d&#8217;asta, da applicare uniformemente a tutto l&#8217;elenco prezzi posto a base di gara. <br />
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l&#8217;amministrazione interessata deve valutare l&#8217;anomalia delle offerte di cui all&#8217;articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all&#8217;unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. (&#8230;).<br />
Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l&#8217;amministrazione interessata procede all&#8217;esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque&#8221;.<br />
A differenza dell&#8217;originaria norma statale (che non pone alcuna limitazione al riguardo), la disposizione regionale riportata prescrive che le imprese partecipanti alle gare di appalto debbono presentare un&#8217;offerta al ribasso con due sole cifre decimali.<br />
A sua volta, l’art. 20, comma 5, della stessa L. n. 109/1994 (sempre nel testo introdotto in Sicilia dalla L. 2 agosto 2002, n. 7 e dalla L. 19 maggio 2003, n. 7) così dispone:<br />
“Con decreto dell&#8217;Assessore regionale per i lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sentito il parere della competente Commissione legislativa dell&#8217;Assemblea regionale siciliana, sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed applicati, per l&#8217;espletamento delle gare di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cottimo-appalto, da tutti gli enti appaltanti, nonché il capitolato di appalto tipo, secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145. Il responsabile del procedimento certifica la corrispondenza del bando al bando tipo di riferimento; in casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il responsabile del procedimento deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di certificazione”.<br />
I bandi tipo in questione sono stati adottati con decreto assessoriale 5 agosto 2003 (pubblicato nella G.U.R.S. 19 settembre 2003, n. 41).<br />
Per gli appalti d’importo superiore ad Euro 150.000,00, la bozza di disciplinare di gara, al punto 2. Procedura di aggiudicazione (Cfr. pag. 36 della G.U.R.S. n. 41/2003) prescrive che “le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque”.<br />
Antecedentemente all’emanazione dei bandi tipo regionali prima citati, con Circolare 24 ottobre 2002, n. 1402 (pubblicata nella G.U.R.S. 31 ottobre 2002 n. 50), l&#8217;Assessorato Regionale Lavori Pubblici aveva invitato le Amministrazioni a fare riferimento alle &#8220;tipologie unitarie di bandi di gara&#8221; individuate dall&#8217;Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, pubblicate nella G.U.R.I. 28 gennaio 2002 n. 23 &#8211; Suppl. ordinario n. 18 &#8220;eventualmente adeguati alla disciplina di cui alla L.R. n. 7/2002&#8221;.<br />
Orbene, nell&#8217;indicare le tipologie di bandi di gara per l&#8217;affidamento di lavori pubblici a pubblico incanto, la predetta Autorità aveva prescritto che le medie andavano calcolate &#8220;fino alla terza cifra decimale arrotondata all&#8217;unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque&#8221;.<br />
Il criterio dell’arrotondamento indicato dall’Autorità è stato poi trasfuso in Sicilia nei bandi tipo regionali.<br />
Nel contempo, con deliberazione n. 114 del 29 aprile 2002 il Consiglio dell’Autorità ha approfondito la problematica del numero delle cifre decimali da prendere in considerazione nel calcolo della media delle offerte, pronunciandosi nel modo seguente:<br />
accerta che è opportuno che la lex specialis contenga esplicita disciplina relativa al numero di cifre decimali che saranno considerate dopo la virgola nel calcolo della soglia di anomalia, prevedendo, nel disciplinare di gara e nella lettera di invito una indicazione del seguente contenuto: <<le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque ... >>, o, comunque, fissando il numero di decimali e le modalità di arrotondamento;<br />
accerta che, nel caso in cui il bando di gara non preveda esplicita disciplina, non possono essere posti limiti alle offerte proposte dai concorrenti con la conseguenza che il calcolo della media dovrà essere effettuato con un numero di cifre decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti più uno&#8221;.<br />
In sostanza, con tale determinazione l&#8217;Autorità ha affermato i seguenti principi:<br />
a &#8211; E&#8217; opportuno che la disciplina del calcolo delle cifre decimali da considerare nel calcolo della media sia contenuta nel bando di gara;<br />
b &#8211; E&#8217; opportuno che il contenuto di tale disciplina sia ricavato dai bandi tipo;<br />
c &#8211; Solo in mancanza di tale esplicita disciplina, il calcolo della media dovrà essere effettuato con un numero di cifre decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti più uno.<br />
Nel caso sottoposto all&#8217;esame del Collegio, nell’introdurre una specifica disciplina del calcolo della media delle offerte, l&#8217;Amministrazione ospedaliera si è discostata dalla disciplina del bando tipo regionale, alla quale avrebbe dovuto adeguarsi in applicazione dell’art. 20, comma 5, della L. n. 109/1994 (nel testo introdotto in Sicilia dalla L. 2 agosto 2002, n. 7 e dalla L. 19 maggio 2003, n. 7).<br />
Tuttavia il ricorrente non ha proposto alcun rilievo in tal senso, limitandosi a sostenere, in maniera perentoria e troncante, l’illegittimità di qualsiasi previsione di arrotondamento della media delle offerte, in quanto del tutto estranea alla previsione dell’art. 21 della L. n. 109/1994 che, menzionando la “media aritmetica”, escluderebbe in radice qualsiasi possibilità di troncamento delle cifre decimali.<br />
Per come risulta formulata, la censura in esame dev’essere rigettata.<br />
Con sentenza 10 marzo 2003 n. 1277 il Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI – ha chiarito che nella delicata fase di individuazione dell’offerta più bassa e di esclusione automatica delle offerte ricadenti oltre la soglia di anomalia ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica; ciò non esclude tuttavia che l’Amministrazione possa dettare un’apposita disciplina degli arrotondamenti, introducendola con le norme speciali della gara, così evitando qualsiasi situazione d’incertezza sul punto.<br />
Nella sentenza citata il Giudice di appello ha espressamente richiamato la deliberazione n. 114 del 29 aprile 2002 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che, pur non avendo valore vincolante, sicuramente contribuisce alla corretta ed omogenea interpretazione ed applicazione della normativa in materia di lavori pubblici (Cfr. Cons. Stato, V, 26 maggio 2003, n. 2857).<br />
Nel caso sottoposto all’esame del Collegio l’Amministrazione appaltante, pur discostandosi dal disciplinare tipo (circostanza in ordine alla quale, per come prima detto, il ricorrente non ha proposto alcuna censura), ha prescritto che le medie sarebbero state “troncate alla terza cifra decimale ed arrotondate alla seconda cifra decimale”.<br />
Per come rilevato da questo Tribunale – Sezione III – con sentenza n. 1892 del 12 novembre 2003, il criterio dell’arrotondamento alla seconda cifra decimale (in luogo dell&#8217;utilizzazione della media aritmetica pura) è conforme ai criteri di logica, in quanto consente un raffronto omogeneo tra le offerte economiche dei concorrenti da una parte e la relativa media dall&#8217;altra, partendo dal numero delle cifre decimali delle prime, che per legge (regionale) non può essere maggiore di due.<br />
Orbene, in presenza di una puntuale prescrizione del bando, legittimamente introdotta, il seggio di gara ha correttamente disposto l’arrotondamento della media delle offerte ed ha aggiudicato l’appalto (previo sorteggio) al R.T.I. Calì Geom. Salvatore &#8211; Morsini Sebastiano.<br />
Conseguentemente l’impugnazione del verbale del 7 giugno 2004, del bando di gara (nella parte in cui viene prescritto l’arrotondamento della media delle offerte) e della delibera di approvazione degli atti di gara dev’essere rigettata.<br />
3) Va esaminata infine la domanda di annullamento del bando tipo regionale approvato con decreto dell’Assessore Reg.le L.L.P.P. del 4 agosto 2003 n. 26/Gab. e successiva modifica del 25 novembre 2003 n. 43/Gab., contestandosi in radice il sistema degli arrotondamenti.<br />
Ad avviso del Collegio, l’impugnazione del decreto assessoriale prima citato è infondata nel merito, dovendosi riconoscere all’Amministrazione, a tutti i livelli, il potere di disciplinare le modalità di arrotondamento della media delle offerte (Cfr. Cons. Stato, VI, n. 1277/2003 citata), all’evidente fine di porre un limite al numero dei decimali derivanti dal calcolo della media stessa, che, nel caso di numeri periodici, tende addirittura all’infinito.<br />
4) Tenuto conto delle superiori statuizioni, la domanda di riconoscimento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni a causa dei provvedimenti impugnati dev’essere anch’essa rigettata.<br />
Poiché sulla questione prospettata la giurisprudenza di questo Tribunale non è univoca, sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Terza, rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio dell’11 gennaio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-2-2-2005-n-152/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2005 n.152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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