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	<title>2/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2004 n.42</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-2-2-2004-n-42/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-2-2-2004-n-42/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2004 n.42</a></p>
<p>Pres. e Rel. Ciccio’ SPOTTI FRANCESCO (avv. Piero Spalla) c. MINISTERO DELL’INTERNO e il QUESTORE DI PIACENZA, (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna) 1. Sport – divieto di accesso a spettacoli – per partecipazione ad episodi di violenza – tutela giurisdizionale avvesso obbligo di polizia – giurisdizine ordinaria. 2. Sport</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-2-2-2004-n-42/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2004 n.42</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-2-2-2004-n-42/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2004 n.42</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e Rel. Ciccio’<br /> SPOTTI FRANCESCO (avv. Piero Spalla) c. MINISTERO DELL’INTERNO e il QUESTORE DI PIACENZA, (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sport – divieto di accesso a spettacoli – per partecipazione ad episodi di violenza – tutela giurisdizionale avvesso obbligo di polizia – giurisdizine ordinaria.<br />
2. Sport – divieto di accesso a spettacoli – per partecipazione ad episodi di violenza – risultanze dei verbali di polizia – rilevanza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La contestazione dell’ordinanza del Questore che imponga prescrizioni e divieti di accesso a campi sportivi (ex art.6 della legge n.401/89, mod. dall’art.1 del D.L. n.717/94, come conv. nella legge n.45/95), a seguito della partecipazione, da parte del ricorrente, ad episodi di violenza in concomitanza con una competizione calcistica, incide su un diritto della persona, sicche’ la giurisdizione al riguardo spetta al giudice ordinario.</p>
<p>2. E’ legittimo disporre il divieto di accesso negli stadi e nei luoghi limitrofi se dai verbali di polizia emerga che il ricorrente ha effettivamente preso parte attiva agli episodi di violenza scatenati dai facinorosi che avevano aggredito, in occasione di una partita di calcio, tifosi avversari.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>NOTE A CURA DELL&#8217;AVV. GUGLIELMO SAPORITO</p>
<p>1) Sulla prima massima, si segnala T.A.R. Piemonte, sez. II, 24 marzo 2003, n. 460, secondo il quale il divieto di accesso al luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, emesso dal Questore ai sensi della l. n. 401 del 1989, pur involgendo valutazioni discrezionali dell&#8217;autorità di p.s., integra una misura di prevenzione personale atipica, di carattere non amministrativo che concretandosi in una limitazione della libertà personale incide su posizioni di diritto soggettivo, in ordine alle quali il giudice amministrativo, in assenza di diversa ed esplicita previsione normativa, è sfornito di poteri cognitori. Per il difetto di giurisdizione si esprime anche T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 15 novembre 2002, n. 4421, ritenendo che esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia instaurata avverso la prescrizione di comparire personalmente in un ufficio o comando di polizia durante l&#8217;orario di svolgimento delle competizioni sportive, data dal questore alle persone nei confronti delle quali è stato disposto il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le competizioni agonistiche: tale prescrizione è infatti soggetta a convalida da parte del giudice delle indagini preliminari, a richiesta del p.m. e contro la conseguente ordinanza è proponibile ricorso in cassazione.<br />
2) Si vedano in proposito TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I, 6 marzo 2003, n. 707 sul divieto imposto ad un minore, che aveva preso parte attiva ad episodi di violenza, per la durata di tre anni di accedere a tutte le competizioni sportive aventi luogo presso lo stadio comunale; T.A.R. Veneto, sez. III, 23 luglio 2003, n. 3876; Id., 1 marzo 2003, n. 1608, sulla competenza del questore del luogo di residenza del soggetto destinatario del divieto stesso, e non del questore del luogo in cui è stato accertato il coinvolgimento del soggetto medesimo in episodi di violenza. Secondo T.A.R. Catanzaro sez. I 30 gennaio 2002 n. 121 e’ legittimo il provvedimento con il quale il Questore ha vieta di accedere per due anni in luoghi dove si svolgono competizioni sportive di una società sportiva, qualora il comportamento tenuto dall&#8217;interessato e le espressioni verbali da questi usate abbiano integrato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la rissa tra tifosi esclude da spettacoli sportivi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO </b></p>
<p>Con ricorso notificato al Ministero dell’interno e al Questore di Piacenza Francesco Spotti ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di quest’ultima autorità in data 16/6/1997 la quale ha imposto le prescrizioni e i divieti di cui all’art.6 della legge n.401/89, mod. dall’art.1 del D.L. n.717/94, come conv. nella legge n.45/95, per 1 anno, a seguito della partecipazione, da parte del ricorrente, ad episodi di violenza in concomitanza con una competizione calcistica svoltasi a Piacenza il 16/2/97.<br />
Il ricorrente, mentre non nega di essere stato, in passato, partecipe di simili atti di violenza, nega le specifiche circostanze contestategli dal provvedimento, assumendo di essersi trovato, in tale frangente, altrove.<br />
L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio e ha eccepito il difetto di giurisdizione; la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione; e nel merito l’infondatezza del ricorso.<br />
L’eccezione di improcedibilità dinanzi menzionata è infondata perché nonostante la cessazione dell’efficacia dell’atto il ricorrente possiede pur sempre l’interesse ad ottenerne la caducazione “ex tunc” a fini morali e risarcitori.<br />
Peraltro, è da ritenersi (v. Corte Cost., n.193/1996) fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, per quanto riguarda la parte dell’atto impugnato riguardante l’imposizione dell’obbligo di comparire in un ufficio di polizia (art.6, c.2).<br />
Infatti, l’atto di prescrizione impugnato limita notevolmente la libertà personale del destinatario, in quanto restringe, sotto comminatoria di sanzione penale, la sua possibilità di locomozione.<br />
Trattasi, quindi, di provvedimento riconducibile all’art.13, 2° comma, della Costituzione secondo il quale l’autorità di pubblica sicurezza può adottare, al riguardo, provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida entro le successive quarantotto ore, si intendono revocati e privi di ogni effetto.<br />
Tali previsioni sono state correttamente attuate dalle disposizioni legislative in base alle quali è stato emanato l’ordine opposto, disposizioni che infatti prevedono l’immediata sua comunicazione al P.M. il quale può chiederne la convalida al giudice per le indagini preliminari, che a sua volta può convalidarlo nelle quarantotto ore successive (come nella specie si è verificato).<br />
Trattandosi, quindi, di atto che incide su un diritto della persona, la giurisdizione al riguardo spetta al giudice ordinario; infatti, la legge consente soltanto il ricorso in Cassazione contro l’ordinanza di convalida.<br />
Quanto alla seconda parte del provvedimento, con cui, in applicazione del 1° comma dell’art.6, si dispone il divieto di accesso negli stadi e nei luoghi limitrofi, la censura del ricorrente di difetto dei presupposti è palesemente infondata alla luce delle risultanze istruttorie in atti, e in particolare dei verbali di polizia dei quali è emerso che il ricorrente ha effettivamente preso parte attiva agli episodi di violenza scatenati dai facinorosi che, come del resto confermato dall’ordinanza di convalida della Pretura di Piacenza, avevano aggredito il 16/2/1997, in occasione di una partita di calcio, i tifosi napoletani.<br />
Il ricorso dev’essere quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.<br />
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-2-2-2004-n-42/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2004 n.42</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2004 n.223</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-2-2-2004-n-223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-2-2-2004-n-223/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2004 n.223</a></p>
<p>Pres. Vacirca – Est. Lundini Baronti c/ Comune di Firenze Silenzio della pubblica amministrazione – silenzio rifiuto – in caso di istruttoria incompleta – richiesta dell’amministrazione di integrazione della documentazione rimasta inadempiuta – non configura silenzio rifiuto – onere del ricorrente di contestare la richiesta istruttoria – sussiste L’obbligo di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-2-2-2004-n-223/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2004 n.223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-2-2-2004-n-223/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2004 n.223</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vacirca – Est. Lundini <br /> Baronti c/ Comune di Firenze</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Silenzio della pubblica amministrazione – silenzio rifiuto – in caso di istruttoria incompleta – richiesta dell’amministrazione di integrazione della documentazione rimasta inadempiuta – non configura silenzio rifiuto – onere del ricorrente di contestare la richiesta istruttoria – sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’obbligo di provvedere espressamente su di un’istanza di avvio procedimentale presuppone che l’istanza stessa sia sostenuta da un legittimo interesse dell’istante ad ottenere una determinazione conclusiva e finale sulla domanda presentata, sicché il riscontro dell’amministrazione dev’essere serio e sostanziale, e non semplicemente formale. Per questo la domanda dev’essere congruamente giustificata e (se necessario) documentata, in modo tale da porre l’Amministrazione in condizioni tali da provvedere adeguatamente su di essa. Ne consegue che l’istruttoria necessaria, in ogni caso, dev’essere condotta e conclusa, di modo che non può parlarsi di silenzio rifiuto prima che l’istruttoria stessa sia stata, ragionevolmente, portata a compimento ed il ricorrente, in sede d’impugnativa del silenzio-rifiuto, è tenuto a censurare la pretestuosità dell’atto istruttorio, ove finalizzato a procrastinare l’adozione del provvedimento definitivo.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota di N. Paolantonio <a href="/ga/id/2004/2/1636/d">&#8220;Istruttoria incompleta e dovere di provvedere (un’altra franchigia per l’amministrazione)&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non c’è silenzio-rifiuto dell’amministrazione se l’istruttoria procedimentale non è stata portata a compimento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1536 Reg. Ric. &#8211; Anno 2003<br />
N. 223 Reg.Sent.- ANNO 2004</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Firenze &#8211; I Sezione</b></p>
<p>composto dai Signori: Giovanni Vacirca, Presidente &#8211; Maurizio Nicolosi, Consigliere &#8211; Domenico Lundini, Consigliere Rel. Est.,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1536/2003, proposto dal</p>
<p>Geom. <b>Stefano Baronti</b>, non in proprio ma nella sua qualità di procuratore generale della Sig.ra Del Panta Liliana, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluigi Cecchi Aglietti, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, Via Giorgio La Pira n. 21;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Firenze</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Selvaggi e Annalisa Minacci ed selettivamente domiciliato presso la Direzione Avvocatura in Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria;</p>
<p>avverso<br />
il silenzio dell’Amministrazione comunale sull’istanza di Variante di Piano Regolatore Generale con allegato Piano di Recupero relativamente ad edifici già produttivi dimessi per la realizzazione di fabbricati residenziali, attrezzature sociali e nuovo giardino pubblico, da eseguirsi in Firenze, Località Peretola, via di Peretola, via San Biagio a Petriolo, via dei Vespucci, istanza presentata dal Geom. Baronti Stefano, non in proprio ma nella sua qualità di procuratore generale della Signora Del Panta Liliana, e protocollata in data 25.7.2000 al n. 28667/00 e per la conseguente condanna del Comune di Firenze a provvedere su detta istanza nel termine che il TAR adito riterrà di fissare all’Amministrazione medesima ai sensi di quanto previsto dall’art. 21-bis, 2° comma, della L. 6.12.1971 nn. 1034, introdotto dall’art. 2 della legge 21.7.2000 n. 205;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2003, relatore designato il Cons. Domenico Lundini, l’Avv. Cecchi Aglietti per il ricorrente e l’Avv. Minacci per il Comune di Firenze;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO-DIRITTO </b></p>
<p>Il ricorso in esame, prodotto ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1971, introdotto dall’art. 2 della legge n. 205/2000, riguarda il silenzio dell’Amministrazione comunale di Firenze in ordine all’istanza presentata dal ricorrente in data 25.7.2000 per una Variante di Piano Regolatore Generale con allegato Piano di Recupero di edifici produttivi dismessi, al fine della realizzazione di fabbricati residenziali, attrezzature sociali e nuovo giardino pubblico da eseguirsi in località Peretola del sopra citato Comune.<br />
L’istante assume che il comportamento inerte ed omissivo della P.A., in cui questa avrebbe perseverato anche dopo la notifica di specifica diffida a provvedere in data 29.4.2003, contrasterebbe con l’art. 2 della legge n. 241/1990 (che impone all’Amministrazione di concludere il procedimento), mentre la nota in data 19.5.2003, di richiesta di ulteriore documentazione, denoterebbe, a fronte di un’istruttoria già ultimata sin dal 2001, l’atteggiamento dilatorio ed elusivo, oltre che lesivo degli interessi del ricorrente, tenuto dalla P.A..<br />
Al riguardo il Collegio reputa che il ricorso sia privo di fondamento. <br />L’obbligo di provvedere espressamente su di un’istanza di avvio procedimentale presuppone che l’istanza stessa sia plausibilmente sostenuta da un legittimo interesse dell’istante ad ottenere una determinazione conclusiva e finale sulla domanda presentata. Tale riscontro dell’Amministrazione dev’essere serio e sostanziale, e non semplicemente formale. Per questo la domanda dev’essere congruamente giustificata e (se necessario) documentata, in modo tale da porre l’Amministrazione in condizioni tali da provvedere adeguatamente su di essa. L’istruttoria necessaria, in ogni caso, dev’essere condotta e conclusa, di modo che non può parlarsi di silenzio rifiuto prima che l’istruttoria stessa sia stata, ragionevolmente, portata a compimento. Al riguardo è bensì evidente che le richieste d’integrazione documentale e gli atti di approfondimento istruttorio non debbono essere meramente elusivi e dilatori. E’ anche vero, tuttavia, che quando il ricorrente, in sede d’impugnativa del silenzio-rifiuto, prospetti la pretestuosità dell’atto istruttorio, sostanzialmente affermando che si tratta di un espediente adottato al solo fine di procrastinare l’adozione del provvedimento definitivo, egli deve contestare articolatamente e specificamente il preteso atto dilatorio, facendone valere i vizi da cui risulti affetto (cfr. CdS, V, n. 646 del 22.11.1983). Nella specie, dunque, a fronte di una richiesta documentale diffusa, analitica ed articolata, quale quella formulata dall’Amministrazione nella nota in data 19.5.2003, le doglianze del ricorrente non possono sufficientemente sostenersi sulla semplice affermazione di un’istruttoria in realtà conclusa da anni, poiché sarebbe stata invece necessaria la dimostrazione, punto per punto, della pretestuosità e/o dell’inutilità, e/o dell’illegittimità delle singole specifiche osservazioni e richieste contenute nella nota suddetta del Comune di Firenze. In difetto di tale specifica contestazione e dimostrazione non può condividersi la tesi dell’istante circa la sussistenza di un silenzio rifiuto da dichiarare illegittimo. E del resto, sotto un ulteriore profilo, nemmeno sembra peregrino il rilievo dell’Amministrazione, contenuto nella ripetuta nota 19.5.2003, circa il contrasto tra una D.I.A. prodotta (con prospettazione di demolizione di ciminiera ed mantenimento di edifici) e progetto di Piano di recupero proposto (con diverse modalità di intervento sui medesimi immobili), non risultando per contro convincenti gli assunti dell’istante (formulati in ricorso), a fronte dell’insieme e della peculiarità delle opere di cui alla D.I.A. stessa, circa la necessità di dette opere determinata dal mero protrarsi della procedura per il loro recupero in sede di richiesta di variante alla pianificazione urbanistica.<br />
Il ricorso in esame dev’essere quindi respinto, ma si ravvisano motivi di equità sufficienti per indurre il Collegio alla compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Firenze, I Sezione, respinge il ricorso di cui in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 28.10.2003.<br />
Giovanni Vacirca – Presidente F.to Giovanni Vacirca<br />
Domenico Lundini &#8211; Estensore F.to Domenico Lundini</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 2 FEBBRAIO 2004<br />
Firenze, lì 2 FEBBRAIO 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-2-2-2004-n-223/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2004 n.223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2004 n.35</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-2-2-2004-n-35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-2-2-2004-n-35/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2004 n.35</a></p>
<p>Pres. e Rel. Ciccio’; BELLETTI LUIGI (avv. Ermes Coffrini) c. SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI BOLOGNA (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna), MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI e il COMUNE DI COLLECCHIO (n.c.). Beni culturali ed ambientali – annullamento nulla osta paesaggistico – comunicazione avviso del procedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-2-2-2004-n-35/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2004 n.35</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-2-2-2004-n-35/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2004 n.35</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e Rel. Ciccio’; BELLETTI LUIGI (avv. Ermes Coffrini) c. SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI BOLOGNA (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna), MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI e il COMUNE DI COLLECCHIO (n.c.).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Beni culturali ed ambientali – annullamento nulla osta paesaggistico – comunicazione avviso del procedimento – obbligo – sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica ad opera del Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento a norma dell’art. 7 della L. 241/1990.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/2/1791/d">nota dell&#8217;avv. Guglielmo Saporito sulla prossima entrata in vigore (1 luglio 2004) del Testo Unico sui Beni Culturali.</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la Soprintendenza annulla, ma deve informare il privato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Bologna, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Comune di Collecchio Luigi Belletti ha impugnato il provvedimento col quale il Soprintendente ha annullato l’autorizzazione del Comune ai sensi dell’art.151 del D.L.vo n.490/99 (già 7 della legge n.1497/39) per la realizzazione di una ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale (stalla e fienile) nell’ambito di un più generale complesso già a destinazione agricola, con demolizione integrale e ricostruzione, e con cambiamento della destinazione d’uso.</p>
<p>Il ricorrente ha dedotto:<br />
1) La violazione dell’art.7 della legge n.241/90;<br />2) La violazione degli artt.139, 140 e 151 del D.L.vo n.490/99 e del D.M. 2/8/1977 impositivo del vincolo; l’illogicità, il travisamento, il falso presupposto e la contraddittorietà, avendo l’atto avuto come riferimento l’assetto esteriore ed estetico dell’immobile (peraltro non tutelato) e non già quello complessivo del suo inserimento nell’ambiente esterno, questo sì oggetto di tutela;<br />3) Ancora, la violazione di legge e l’eccesso di potere, non avendo la Soprintendenza considerato, anche per preconcetto atteggiamento negativo, che l’atto annullato era compiutamente motivato;<br />4) L’avvenuto superamento dei limiti del potere di annullamento, non potendo, in base ai noti principi, la Soprintendenza introdurre valutazioni discrezionali, spettanti alla Regione e al Comune da essa delegato, sovrapponendosi alle valutazioni di tale Ente.</p>
<p>L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio e ha contestato la fondatezza del ricorso.<br />
Il ricorrente ha insistito con memoria.<br />
Ritiene il Collegio fondato e assorbente, secondo l’ormai prevalente orientamento del C.S. (v. VI, n.1912/2002 e successive), recepito anche da questo giudice, il primo motivo, col quale si lamenta che l’atto impugnato ha violato l’art.7 della legge n.241/90, non essendo stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, necessaria anche in quello di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, essendo la fase procedimentale di competenza della Regione e del Comune autonoma rispetto a quella di competenza statale, seppure inscindibilmente ad essa connessa.<br />
D’altra parte, come già rilevato in sede di pronuncia cautelare, il provvedimento di annullamento è motivato erroneamente in base alla turbativa estetica che l’intervento edilizio apporterebbe all’assieme degli edifici rurali, come se essi stessi – e non già invece il più ampio ambito naturale circostante – fossero oggetto di tutela.<br />
L’atto impugnato dev’essere quindi annullato.<br />
Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2004 n.76</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-2-2-2004-n-76/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Brillante c/ Gestione Regionale Trasporti Irpini Avellino – Pres. ed est. Orrei 1. Giurisdizione e competenza – contenzioso del lavoro degli autoferrotranviari – sanzioni disciplinari – giurisdizione esclusiva amministrativa 2. Pubblico impiego – autoferrotranvieri – mutamento di mansioni – preventiva audizione dell’interessato – necessità 3. Pubblico impiego – autoferrotranviari –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Brillante c/ Gestione Regionale Trasporti Irpini Avellino – Pres. ed est. Orrei</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – contenzioso del lavoro degli autoferrotranviari – sanzioni disciplinari – giurisdizione esclusiva amministrativa<br />
2. Pubblico impiego – autoferrotranvieri – mutamento di mansioni – preventiva audizione dell’interessato – necessità<br />
3. Pubblico impiego – autoferrotranviari – sanzioni disciplinari – rifiuto di sottoposizione a visita medica – destituzione del dipendente – illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di contenzioso del lavoro degli autoferrotranvieri, trova applicazione la norma di cui all&#8217;art. 58 del r.d. n. 148 del 1931, allegato A), con la conseguenza che è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la sola materia disciplinare del contenzioso del lavoro degli autoferrotranviari.<br />
2. Ancorché ai sensi dell’art.3, comma 1°, dell’allegato A al R.D. 8 gennaio 1931 n°148, &#8220;l’ azienda ha facoltà di passare gli agenti di ruolo da uno all’altro servizio o ramo di servizio con la stessa qualifica o con altra dello stesso grado&#8221;, tale norma deve essere interpretata alla luce dei principi generali che informano attualmente il pubblico impiego “privatizzato” sotto il profilo delle modalità di partecipazione del dipendente alle possibili modifiche del suo status, ed, in secondo luogo, in coordinazione con il 2° comma della stessa norma, secondo cui &#8220;i passaggi che portino un cambiamento di qualifica sono deliberati dal direttore dell’azienda, inteso l’agente interessato (…)&#8221;: con la conseguenza che una modifica della qualifica funzionale, già assegnata per concorso, implica che il dipendente debba essere interpellato preventivamente.</p>
<p>3. E’ manifestamente illogica e sproporzionata la sanzione della destituzione applicata ad un dipendente che si rifiuti di sottoporsi a visita medica finalizzata all’assegnazione ad altre e più gravose mansioni, rifiuto non ascrivibile alla fattispecie della “grave insubordinazione”, che è contegno che trascende di per sé la tipica mera disobbedienza per giungere a qualcosa che rimandi alle “vie di fatto”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il rifiuto di sottoporsi a visita medica finalizzata ad un cambiamento di mansioni non configura una grave insubordinazione, sanzionabile con la destituzione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA &#8211; SALERNO<br />
II SEZIONE</b></p>
<p>composto dai Magistrati: &#8211; Umberto Orrei &#8211; Presidente relatore, &#8211; Sabato Guadagno &#8211; Consigliere, &#8211; Michelangelo M. Liguori &#8211; 1° Referendario, ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>(ex art.3 della L. 21 luglio 2000 n°205)<br />
sul ricorso n°2463/2001 reg. gen., proposto dal<br />
<b>sig. Antonio Brillante</b>, che &#8211;giusta mandato a margine&#8211; è rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Troisi e Filippo Falvella, nello studio del primo domiciliato elettivamente in Salerno, alla via Porto n°1;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>la <b>Gestione Regionale Trasporti Irpini Avellino</b>, in persona del Commissario straordinario regionale p.t., dott. Antonio R. Frassetto, rappresentato e difeso &#8211;in forza di mandato a margine&#8211; dall’avv. Guido Matarazzo, con il quale domicilia elettivamente presso la Segreteria del TAR in Salerno;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>Consiglio di disciplina della G.R.T.I. in Avellino</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione:<br />1°) della contestazione in data 17 gennaio 2001 a firma del Direttore generale della Gestione Regionale, ai sensi dell’art. 45 del R.D. n°148/1931;<br />2°) dello “opinamento” a firma del Direttore generale, 28 gennaio 2001, con il quale è stata proposta la destituzione del ricorrente;<br />3°) del provvedimento n°24 del 16 giugno 2001, con il quale il Consiglio di disciplina dell’Amministrazione ha confermato il detto provvedimento, con la definitiva destituzione dal servizio;<br />4°) dell’ordine di servizio n°60 del 27 luglio 2001, con il quale il Direttore generale ha disposto il licenziamento del ricorrente a decorrere dall’1 agosto 2001 (erroneamente scritto “1965” nell’epigrafe del ricorso);<br />5°) del provvedimento prot. B/7436/1 del 9 luglio 2000, con il quale è stato comunicato al ricorrente il provvedimento di destituzione;<br />6°) dell’art.3 del regolamento interno nella parte in cui consenta all’Amministrazione, con la facoltà di passare gli agenti da un ruolo all’altro, la sostanziale reformatio in pejus dei dipendenti; in una ad ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; nonché</p>
<p>per la declaratoria e l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro a far data dal 9 luglio 2001, con la corresponsione degli stipendi non percepiti, aumentati degli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione di ogni singolo rateo e sino all’effettivo soddisfo.-</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 26 settembre 2001 e depositato con i relativi allegati nella Segreteria del T.A.R.-Salerno il 5 ottobre successivo;<br />visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Gestione Regionale Trasporti Irpini Avellino (di seguito indicata solo come “Azienda”), con l’annessa memoria e produzione documentale;<br />vista la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU., 10 luglio 2003 n°10900, con la quale &#8211;sul regolamento di giurisdizione opposto dallo stesso ricorrente, in seguito alla declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario&#8211; è stata dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie, come quella in esame, in tema di sanzioni disciplinari relative agli autoferrotranvieri (Alleg. A al R.D. 8 gennaio 1931 n°148); ;<br />viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />visti gli atti tutti di causa;<br />uditi, nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2003 gli avv.ti Troisi e Matarazzo, i quali sono stati interpellati circa l’eventualità che il Collegio si pronunci con “sentenza breve” ai sensi della normativa succitata &#8211;relatore il dott. Orrei.-</p>
<p align=center><b>Premessa in fatto</b></p>
<p>&#8212; Il sig. Antonio Brillante, dipendente dell’Azienda evocata in giudizio, ha impugnato, con il presente ricorso, gli atti indicati in epigrafe, con i quali egli è stato destituito dal servizio a decorrere dal 1° agosto 2001 per assunta grave insubordinaz<br />
&#8212; Il ricorrente rappresentava quanto segue:<br />
&#8211; dipendente dell’Azienda con l’attuale qualifica di “operatore qualificato di ufficio”, aveva partecipato al concorso interno per titoli per un posto di segretario-livello 5°-ruolo impiegati tecnici, dell’Ufficio Igiene e Sicurezza del lavoro, e quale vi<br />
&#8211; in data 6 dicembre 2000, con ordine di servizio n°47, il Direttore generale dell’Azienda aveva disposto l’invio del Brillante a visita medica per accertare la idoneità dello stesso alle &#8220;mansioni di conducente di linea&#8221;, dopo una prima serie di accertam<br />
&#8211; in data 17 gennaio 2001 l’Azienda aveva notificato al Brillante la contestazione dell’addebito, e poi di seguito aveva adottato: il 26 gennaio la proposta di destituzione dal servizio ai sensi della norma succitata, il 6 febbraio la trasmissione degli a<br />
A fondamento della impugnativa la difesa attrice deduceva la violazione e falsa applicazione della normativa di settore (art.7-1° co., L. n°300/1970, art. 45-n°11- Alleg. A al R.D. 8 gennaio 1931 n°148, art. 3 L. n°241/1990), ed eccesso di potere per difetto di motivazione e dei presupposti,per violazione del giusto proce-<br />
dimento, per sviamento, e per altri profili.-<br />
Si costituiva in giudizio l’Azienda che, con documenti e memoria contestava i motivi di ricorso concludendo per il rigetto del ricorso siccome infondato.-<br />
Dopo la pronuncia della Cassazione a SS.UU., citata in epigrafe, il ricorrente notificava nuova istanza di fissazione di camera di consiglio e di udienza, in data 1° dicembre 2003, depositata il 12 successivo. In prossimità dell’odierna udienza camerale la difesa resistente depositava un fascicolo di referti giurisprudenziali.-</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1°) Il ricorso è manifestamente fondato, e quindi si versa nella ipotesi dell’art. 21, 10° co. della L. 6 dicembre 1971 n°1034, con riferimento all’art. 26 stessa legge, l’uno e l’altro modificati dalla L. 21 luglio 2000 n°205, secondo cui il T.A.R., chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata: il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame siano presenti tutti i presupposti per l’applicabilità della detta normativa sollecitatoria, e che la causa appare matura per la decisione di merito in questa sede, ossia nella Camera di consiglio inizialmente fissata per la trattazione della domanda cautelare.-<br />
Preliminarmente, si precisa ancora che, data la predetta fondatezza del gravame, può prescindersi dall’approfondire la ritualità della costituzione in giudizio della Azienda resistente, atteso che manca agli atti di causa un qualche documento che dimostri l’effettiva esistenza della speciale autorizzazione a stare in giudizio (&#8220;debitamente autorizzato…&#8221;, così semplicemente nella memoria di costituzione in giudizio) del Commissario straordinario regionale.-<br />
2°) – Il punto centrale della vicenda in esame, la quale ha per oggetto la destituzione del ricorrente Brillante per effetto delle impugnate determinazione del Direttore generale prima e poi del Consiglio di disciplina della prefata Azienda, è l’asserita “grave insubordinazione” in cui sarebbe incorso il dipendente; insubordinazione che deriverebbe dal fatto che il medesimo si è rifiutato di sottoporsi ad una visita medica, disposta dalla Amministrazione al dichiarato fine di assegnargli le mansioni di “conducente di linea”.-<br />
La manifesta fondatezza delle dedotte censure di violazione della normativa di settore e di eccesso di potere nei denunziati profili deriva dalle seguenti considerazioni, in consonanza con le argomentazioni di parte ricorrente:<br />
a) Il Brillante aveva superato, nel 1995, un concorso interno per titoli al fine del passaggio dal ruolo “movimento”, in cui era collocato, a quello impiegatizio, acquisendo così la qualifica funzionale di segretario-5° livello; è di comune nozione, e non è smentito in questa sede, che le mansioni di “conducente di linea” sono ben più logoranti di quelle impiegatizie, tant’è vero che per accertare la idoneità del dipendente allo svolgimento delle prime occorrono accertamenti sanitari più accurati.-<br />b) Dopo una prima visita medica di routine, eseguita il 15 febbraio 2000 ai sensi del D.M. 23 febbraio 1999 n°88 (“Regolamento recante norme concernenti l&#8217;accertamento ed il controllo dell&#8217;idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto”), nella quale il Brillante era stato già dichiarato &#8220;idoneo a conducente di linea&#8221; (cfr. certificato ricevuto al prot. della Azienda in data 8 marzo 1999 al n°2884), con ordine di servizio n°47 del 6 dicembre 2000 il medesimo dipendente è stato “inviato” a visita medica per accertamenti specialistici al dichiarato intento di verificarne la &#8220;idoneità a conducente di linea&#8221;; quindi l’intento &#8211;contrariamente a quanto sostiene la difesa resistente&#8211; è stato perfettamente evidenziato sia per il tipo di ulteriori accertamenti richiesti sia, ancor più esplicitamente, dalla contestazione dell’addebito di cui alla nota 17 gennaio 2001 n°B/0470/01.- <br />
c) A quest’ultimo ordine di servizio il Brillante ha opposto motivato rifiuto, assumendo la sua indisponibilità a subire, senza essere dapprima interpellato allo scopo di partecipare al relativo procedimento, una modifica della sua qualifica funzionale connessa alle preannunciate mansioni di conducente, rispetto a quella attuale di impiegato che gli era stata conferita in seguito a concorso; ed è abbastanza plausibile che il vincitore di una procedura selettiva possa sentirsi danneggiato, moralmente e fisicamente, nel vedersi trasferito improvvisamente a mansioni più logoranti, e quindi in sostanza recessive, anche se egli permanga nello stesso 5° livello stipendiale come insiste la difesa resistente, non considerando che lo status del dipendente non è costituito soltanto dal trattamento economico.-<br />d) E’ bastato all’Amministrazione questo rifiuto per attingere alla asserita grave insubordinazione del Brillante, con la conseguenza di infliggergli, e poi confermare, richiamando gli art.3 e 45-n°1l dell’allegato A al R.D. 8 gennaio 1931 n°148, la definitiva sanzione della destituzione, a decorrere dal 1° agosto 2001. D’altronde, i referti giurisprudenziali depositati nel fascicolo di causa dalladifesa resistente non appiano conferenti con la vicenda in esame giacchè concernono o atteggiamenti reiterati del dipendente o comportamenti ascrivibili a reati oppure ad inadempimenti contrattuali (che nella specie sono fuori luogo essendo regolato, questo rapporto di lavoro, con una apposita vigente disciplina di carattere pubblicistico); ed infine, tutte queste pronunce insistono nell’affermare che &#8220;il lavoratore –autoferrotranviere- comunque deve essere sentito&#8221;.-<br />
3°) &#8211; e) Vero è che il primo comma del citato art.3 stabilisce che &#8220;l’ azienda ha facoltà di passare gli agenti di ruolo da uno all’altro servizio o ramo di servizio con la stessa qualifica o con altra dello stesso grado&#8221;, ma tale norma &#8211;emanata nel 1931&#8211; deve essere interpretata, in primo luogo, alla luce dei principi generali che informano attualmente il pubblico impiego “privatizzato” sotto il profilo delle modalità di partecipazione del dipendente alle possibili modifiche del suo status, ed, in secondo luogo, in coordinazione con il 2° comma della stessa norma, secondo cui &#8220;i passaggi che portino un cambiamento di qualifica sono deliberati dal direttore dell’azienda, inteso l’agente interessato (…)&#8221;: nella fattispecie in esame si tratta proprio di una modifica della qualifica funzionale, già assegnata per concorso, per la quale modifica quindi il Brillante avrebbe dovuto essere interpellato previamente.-<br />
f) Quanto alla contestata grave insubordinazione, il richiamato art. 45-n°11 considera che &#8220;incorre nella destituzione (…) chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione&#8221;: è evidente che solo la “grave insubordinazione” assimilabile concettualmente alle “vie di fatto”, è suscettibile di essere sanzionata con la destituzione; ma per quanti sforzi dialettici produca l’attenta difesa resistente per assimilarvi quell’unica azione di pretesa insubordinazione del Brillante (affermando che rappresenta una specifica volontà del lavoratore di disconoscere i poteri aziendali o di sottrarsi ai propri obblighi), appare arduo ritenerla tale atteso che non è neppure sicuramente ravvisabile, in quel determinato comportamento di costui, la coscienza e volontà di compiere un atto di grave insurbordinazione. Ed invero la sola circostanza che egli abbia cercato di spiegare le ragioni del suo comportamento, anche con l’ausilio di un legale, mentre non è stato nemmeno previamente interpellato alla stregua (come si è detto) della norma applicabile, mostra inequivocabilmente la sua unica legittima aspirazione di voler conservare, fin dove possibile, la posizione giuridica cui aveva avuto accesso in forza di una procedura selettiva.-Peraltro, la estrema sanzione della destituzione è stata &#8220;opinata&#8221; in via immediata e diretta (cfr. annotazione di mano del Direttore generale, a margine della nota del Brillante in data 8 gennaio 2001, segnata al n° di prot. B/0224 del 10 succ.: &#8220;fare provvedimento di cui all’art. 45 R.D. 148/1931&#8221;) fin dalla prima lettera di giustificazione, e pertanto dimostra la inesistenza, nell’autorità amministrativa, della intenzione di procedere al benchè minimo accertamento circa la gravità oggettiva di tale affermato illecito disciplinare.-<br />
4°) &#8211; g) Il Collegio si rende conto che non è consentito al giudice amministrativo valutare la determinazione dell’entità della sanzione disciplinare irrogata, tranne che per ragioni di manifesta illogicità o di evidente sproporzione od anomalia della sanzione (cfr. Consiglio di Stato Sez. 6°, 28 marzo 2003 n°1637).- <br />
Alla luce di quanto fin qui considerato, e pur volendo tutto concedere in base alle argomentazioni difensive della resistente, appare manifestamente illogica e sproporzionata la misura espulsiva applicata nella specie, in presenza di una possibile graduazione della sanzione, affidabile all’art.43 n°3 del Regolam.: &#8220;Si incorre(quale misura disciplinare) nella proroga del termine per l’aumento dello stipendio o della paga: (…) per rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio,minacce od ingiurie gravi verso i superiori od altre mancanze congeneri&#8221;.- <br />
Orbene, se perfino per tale tipo di illecito (che, questo sì, potrebbe assumere quella &#8220;valenza attraverso l’atteggiamento di negazione al potere direttivo del datore di lavoro&#8221;, argomentata dal Consiglio di disciplina nella sua delibera di reiezione del reclamo interno del Brillante) è prevista una sanzione non espulsiva, va senza dire che la “grave insubordinazione”, di cui si fa questione, deve consistere davvero in un contegno che trascenda di per sé la tipica mera disobbedienza per giungere a qualcosa che rimandi, appunto, alle “vie di fatto”.-<br />h) Il Consiglio di disciplina non ha aggiunto nulla che possa offrire una maggiore consistenza argomentativa alla impugnata decisione.-<br />In primo luogo, affermare che il citato art.3 &#8220;attribuisce un ampio ius variandi al Direttore dell’Azienda circa i passaggi di ruolo&#8221; del personale, significa soltanto rappresentare ovviamente la discrezionalità, non l’arbitrarietà, di questo organo, il quale per ciò stesso non deve ignorare l’esigenza di una adeguata motivazione dei provvedimenti amministrativi, specie se lesivi dei diritti e degli interessi dei destinatari e di quelli attinenti al personale, esigenza dalla quale la Azienda intimata non può considerarsi esente (art.3 L. 7 agosto 1990 n°241: &#8220;La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’ amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria&#8221;); altrimenti interpretando, la detta norma sarebbe illegittima e quindi dovrebbe essere annullata.-<br />In secondo luogo, nessuna concreta dimostrazione è stata fornita dalla Amministrazione, neppure in sede difensiva, sulle accampate ragioni di mobilità interna e/o esterna &#8211;che si affermano avallate da accordi sindacali&#8211;, le quali l’ avrebbero indotta a modificare unilateralmente lo status del dipendente.-<br />Infine, è noto che i provvedimenti amministrativi non possono ricevere la integrazione della loro motivazione, carente o inesistente, attraverso le giustificazioni fornite in sede giurisdizionale dal difensore dell’Amministrazione, quando codeste integrazioni non trovano alcun addentellato logico nella esposizione motiva dell’atto stesso; infatti, sono le dichiarazioni in esso contenute, delle quali la autorità emanante si assume la responsabilità, che devono fornire la base motivazionale delle determinazioni assunte (cfr. sul punto, tra le tante: Consiglio di Stato Sez. 6°, 7 luglio 1999 n°916).-<br />
5°) – Per quanto esposto, il ricorso, assorbita ogni altra censura, va accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato. Ne consegue che la posizione giuridico-economica del ricorrente deve essere integralmente ricostituita poiché questi non deve subire lesioni per effetto dell’illegittimo comportamento della Amministrazione, fin qui esaminato. Pertanto l’Azienda, nel riammetterlo in servizio, dovrà determinare il trattamento retributivo da lui non ricevuto, spettanteglispettategli alla stregua della presente decisione a decorrere dal 1° agosto 2001, con tutti gli accessori previsti secondo la normativa vigente, e con detrazione degli importi già corrispostigli allo stesso titolo e nello stesso lasso di tempo. Infatti, fin dalla decisione dell’Adun. Plen. del Consiglio di Stato, 12 dicembre 1991 n°10, la restitutio in integrum agli effetti economici, oltre che a quelli giuridici, spetta al pubblico dipendente nel caso di sentenza che &#8211;come nella presente fattispecie&#8211; riconosca la illegittima interruzione di un rapporto di lavoro in corso; ma la ricostruzione economica del rapporto di lavoro, che ne deriva, deve essere eseguita con detrazione anche delle somme che l’impiegato abbia eventualmente percepito a qualsiasi titolo per prestazioni o attività svolte nel periodo di tempo durante il quale il rapporto è rimasto interrotto (cfr. Consiglio di Stato Sez. 5°, 2 ottobre 2002 n°5174; Sez. 3°, 11 marzo 2003 n°523).-Le somme così determinate devono essere maggiorate &#8211;in conformità della richiesta del ricorrente&#8211; con gli interessi e la rivalutazione monetaria, fino allo effettivo soddisfo; con la precisazione che, trattandosi di un diritto soggettivo patrimoniale, la relativa decorrenza va fissata dalla data di maturazione dei singoli ratei. Il calcolo degli interessi e della rivalutazione dovrà essere eseguito nel senso precisato dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, decisione 15 giugno 1998 n°3: tanto gli interessi legali (secondo i tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei) quanto la rivalutazione monetaria vanno calcolati separatamente sulla somma base e i due importi singolarmente determinati vanno poi sommati e non presi a base per ulteriori calcoli incrementativi (cfr. da ultimo, in termini: Consiglio di Stato Sez. 6°, 17 marzo 2000 n°1418 e 11 settembre 2003 n°5100).-</p>
<p>Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.-</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA &#8211; SALERNO &#8211; II SEZIONE</p>
<p>definitivamente pronunciando in applicazione dello art.21, 10° co. della L. n°1034/1971, con riferimento all’art. 26 stessa legge, l’uno e l’altro modificati dalla L. 21 luglio 2000 n°205;<br />accoglie il ricorso in epigrafe (n°2463/2001 reg. gen)., proposto dal sig. Antonio Brillante e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.-<br />
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali, che sono liquidate nella somma complessiva di € 2.000,00 (euro duemila/oo) in favore del ricorrente, oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge.-<br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Salerno, il 15 gennaio 2004, nella Camera di consiglio del T.A.R.-<br />
dott. Umberto Orrei &#8211; Presidente estensore.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p align=center><b>COMMENTO</b></p>
<p align=center><b>Sanzione disciplinare e controllo di proporzionalità: una giusta ed audace decisione</b></p>
<p align=center><b>Prof. Nino Paolantonio</b></p>
<p>La sentenza in commento riafferma in primo luogo un principio già affermato in precedenza dalla Sprema Corte: che, cioè, in materia di contenzioso del lavoro degli autoferrotranvieri, l&#8217;entrata in vigore del d.lg. n. 80 del 1998 (e la conseguente devoluzione delle controversie del pubblico impiego al giudice ordinario &#8220;salvo tassative eccezioni&#8221;) non ha abrogato, né espressamente né implicitamente, la norma di cui all&#8217;art. 58 del r.d. n. 148 del 1931, allegato A), con la conseguenza che resta tuttora devoluta alla cognizione del giudice amministrativo la sola materia disciplinare del contenzioso del lavoro degli autoferrotranviari. La Cassazione ha escluso anche dubbi di legittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 24 cost., affermando che &#8211; come già ritenuto dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 161 del 2002 &#8211; la scelta discrezionale del legislatore di non intervenire sulla speciale regolamentazione delle sanzioni disciplinari dei dipendenti delle aziende di trasporto non è manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria, non potendo comunque configurarsi un obbligo, per lo stesso legislatore, di procedere ad una contemporanea revisione dell&#8217;intero riparto della giurisdizione, anche per i settori particolari caratterizzati da specialità di rapporti, di esigenze e di disciplina (Cass. civ. (Ord.), Sez. un., 25 luglio 2002 n.10992, in Giust. Civ., 2003, 1120).<br />
Nel merito, il Tar afferma che un dipendente che si rifiuti di sottoporsi a visita medica, foriera di un mutamento di mansioni – nella specie il ricorrente da mansioni d’ufficio sarebbe stato destinato a quelle di conducente di linea – non solo non incorre in grave insubordinazione, ma neppure può essere assoggettato alla sanzione della destituzione, qualificata come misura sproporzionata.<br />
La decisione è estremamente stimolante sotto il profilo dei limiti del sindacato giurisdizionale sul potere discrezionale dell’amministrazione poiché, attraverso lo strumento del controllo di proporzionalità, il Giudice è giunto a qualificare concretamente il concetto giuridico indeterminato – quello della grave insubordinazione – contenuto nella norma astratta.<br />
Sotto tale aspetto, il Tar afferma che la “grave insubordinazione” sarebbe assimilabile concettualmente alle “vie di fatto”, ossia a una condotta materiale riottosa (e, forse, anche violenta), che nella specie non v’è stata.<br /> Di più, il Tar di Salerno si spinge sino all’esame del recondito animus del ricorrente, osservando che “non è neppure sicuramente ravvisabile, in quel determinato comportamento di costui, la coscienza e volontà di compiere un atto di grave insubordinazione”, desumendo tale conclusione dalla circostanza che il dipendente abbia “cercato di spiegare le ragioni del suo comportamento, anche con l’ausilio di un legale”, così mostrando non di voler disconoscere la supremazia aziendale ma solo “la sua unica legittima aspirazione di voler conservare, fin dove possibile, la posizione giuridica cui aveva avuto accesso in forza di una procedura selettiva”.<br />
La sentenza si segnala quindi, ed indubbiamente, per avere applicato coraggiosamente lo strumento del sindacato di proporzionalità, segnatamente nell’ambito di un controllo intrinseco della qualificazione dei fatti, senza per questo invadere la sfera riservata dell’amministrazione pubblica.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2004 n.201</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Ditta individuale Iannello Domenico c/ Ministero dell’Interno – Pres. ed est. Vacirca Extracomunitari – art. 1, comma 8, lett. a), d.l. 9 settembre 2002 n. 195 – divieto di revoca del provvedimento di espulsione – fattispecie – legittimità costituzionale E’ manifestamente infondata la censura di illegittimità costituzionale, per violazione degli</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-2-2-2004-n-201/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2004 n.201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ditta individuale Iannello Domenico c/ Ministero dell’Interno – Pres. ed est. Vacirca</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Extracomunitari – art. 1, comma 8, lett. a), d.l. 9 settembre 2002 n. 195 – divieto di revoca del provvedimento di espulsione – fattispecie – legittimità costituzionale</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ manifestamente infondata la censura di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 4 Cost., nei confronti dell’art. 1, comma 8, lett. a), d.l. 9 settembre 2002 n. 195, convertito con modificazioni dalla l. 9 ottobre 2002, n. 222, per le parti in cui prevede il divieto di revoca del provvedimento di espulsione nell&#8217;ipotesi in cui il lavoratore risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, nonché nell&#8217;ipotesi in cui il lavoratore (espulso con qualsiasi formula) abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all&#8217;art. 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni, secondo cui lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell&#8217;interno</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota di M.V. Lumetti <a href="/ga/id/2004/2/1795/d">&#8220;Il T.A.R. Toscana rigetta le censure di incostitizionalità in materia di regolarizzazione di immigrati clandestini&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è costituzionalmente legittima la norma che impedisce la revoca dell&#8217;espulsione nei confronti dell&#8217;extracomunitario che sia stato accompagnato alla frontiera o che sia già stato espulso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1519/03 proposto da<br />
<b>DITTA INDIVIDUALE IANNELLO DOMENICO</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Cipriani e Lorenzo Agnoloni ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Firenze, P.za Beccaria, 3;</p>
<p align=center><b>c o n t r o</b></p>
<p><b>il MINISTERO DELL’INTERNO</b>, in persona del Ministro in carica e la PREFETTURA DI PISA, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;<br />
per l’annullamento<br />
del decreto 30 giugno 2003 prot.n.766/6.6 Gab, con il quale veniva rigettata la domanda volta a legalizzare il cittadino sig.Lloji Edison.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 gennaio 2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Cipriani e l’avv.dello Stato M.V.Lumetti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorrente ha impugnato il diniego di regolarizzazione motivato con il carattere ostativo di un &#8220;provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica&#8221;.<br />
Il caso concreto è riconducibile a due delle fattispecie ostative alla regolarizzazione contemplate dall&#8217;art. 1, comma 8, lett. a), d.l. 9 settembre 2002 n. 195, convertito con modificazioni dalla l. 9 ottobre 2002, n. 222, che esclude la revoca dell&#8217;espulsione (disposta per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno):<br />
a) nell&#8217;ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l&#8217;interessato non lo ha commesso,<br />
b) nell&#8217;ipotesi in cui il lavoratore risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,<br />
g) nell&#8217;ipotesi in cui il lavoratore (espulso con qualsiasi formula) abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all&#8217;art. 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni, secondo cui lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell&#8217;interno e in caso di trasgressione è punito con l&#8217;arresto (originariamente da due mesi a sei mesi, ora da sei mesi a un anno) ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.<br />
Nel caso in esame si configurano autonomamente sia la fattispecie sub g), in quanto l&#8217;espulsione è stata eseguita (v. nota di accompagnamento con timbro dell&#8217;Ufficio di polizia di frontiera di Bari attestante l&#8217;imbarco sulla motonave Laurana diretta a Durazzo) con il conseguente verificarsi delle condizioni di cui all&#8217;art. 13, comma 13, d. lgs. n. 286 del 1998, sia l&#8217;ipotesi sub b), in quanto il decreto di espulsione 12 settembre 2000 del Prefetto di Bari disponeva l&#8217;immediato accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.<br />
2. Il ricorrente deduce, in primo luogo, l&#8217;illegittimità costituzionale della norma in riferimento all&#8217;art. 3 Cost., sostenendo l&#8217;irragionevole disparità di trattamento fra chi, essendo stato espulso, sia rimasto in Italia e chi &#8211; come nel caso in esame &#8211; essendo stato espulso e coattivamente accompagnato alla frontiera, sia successivamente rientrato clandestinamente.<br />
Ai fini della delibazione della questione, va preliminarmente rilevato che i precedenti richiamati dalla difesa del ricorrente (ordinanze TAR Puglia, sez. Lecce, 19 marzo 2003, n. 251; TAR Liguria 1° agosto 2003 nn. 44 e seguenti, in Gazz. Uff. 29 ottobre 2003) si riferiscono alla fattispecie sub b) e prospettano un dubbio sulla rilevanza preclusiva del mero provvedimento di espulsione, statuito con la modalità dell&#8217;accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, indipendentemente dalle ragioni che hanno indotto il prefetto a scegliere tale modalità.<br />
Nel caso in esame, invece, viene in rilievo preliminarmente non il tipo di provvedimento di espulsione, ma la circostanza del rientro clandestino in violazione dell&#8217;espresso divieto (fattispecie sub g).<br />Il diverso trattamento previsto dalla norma per il soggetto semplicemente espulso e per quello che, avendo lasciato il territorio nazionale vi rientri clandestinamente in violazione del divieto previsto dall&#8217;art. 13, comma 13, cit., non risulta irragionevole, giacché, come rileva la difesa dell&#8217;Amministrazione, le due situazioni sono differenti: nel primo caso si è in presenza di una semplice omissione, nel secondo si configura una condotta attiva, punita con una pena detentiva (significativamente inasprita dalla l. n. 189 del 2002). Rientra, quindi, nella discrezionalità del legislatore la valutazione negativa di tale condotta nel determinare le condizioni soggettive per fruire di un beneficio accordato con corrispondente decurtazione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all&#8217;articolo 3, comma 4, d. lgs. n. 286 del 1998.<br />
3. Anche sotto il profilo della violazione dell&#8217;art. 4 Cost. la questione sollevata dal ricorrente risulta priva di fondamento, giacché la tutela del diritto al lavoro nei confronti dei cittadini stranieri è necessariamente subordinata al possesso di idoneo permesso di soggiorno (C. cost., 30 dicembre 1998, n. 454).<br />
4. Poiché le questioni di legittimità costituzionale della norma applicata dall&#8217;Amministrazione sono manifestamente infondate, il provvedimento risulta legittimo perché sufficientemente motivato con riferimento alla fattispecie sub g); di conseguenza è irrilevante la questione di legittimità costituzionale relativa alla fattispecie sub b).<br />Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, respinge il ricorso. Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze il 21 gennaio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:<br />
Giovanni Vacirca Presidente, est.<br />
Andrea Migliozzi Consigliere<br />
Eleonora Di Santo Consigliere<br />
F.to Giovanni Vacirca<br />
F.to Mara Vagnoli &#8211; p. Direttore della Segreteria<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 2 FEBBRAIO 2004<br />
Firenze, lì 2 FEBBRAIO 2004<br />
p.IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA<br />
F.to Mara Vagnoli</p>
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