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	<title>2/12/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/12/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.8238</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-12-2019-n-8238/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-12-2019-n-8238/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.8238</a></p>
<p>Roberto Garofoli, Presidente, Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore; PARTI: (Comune di Morolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Cocco c. Anna Scala, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Strano) Sussiste la discrezionalità  del comune per l&#8217;allocazione nel perimetro comunale delle farmacie. 1.- Farmacie &#8211; allocazione nel perimetro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-12-2019-n-8238/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.8238</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-12-2019-n-8238/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.8238</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli, Presidente, Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Comune di Morolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Cocco c. Anna Scala, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Strano)</span></p>
<hr />
<p>Sussiste la discrezionalità  del comune per l&#8217;allocazione nel perimetro comunale delle farmacie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Farmacie &#8211; allocazione nel perimetro comunale &#8211; discrezionalità  del Comune &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nel disporre il trasferimento di sede delle farmacie è necessario farsi carico di interessi pubblici e privati, tra cui anche quello di natura imprenditoriale dell&#8217;attività  commerciale svolta, alla stregua dei principi costituzionali ed unionali di libertà  d&#8217;iniziativa economica e di concorrenza, tenendo altresì conto (come nel caso di specie) di quello, all&#8217;approvigionamento del servizio farmaceutico, della gran parte della popolazione comunale.</em><br /> <em>Tanto non esclude che lo stesso Comune possa intervenire, oltrechè nell&#8217;ambito della pianificazione degli usi urbanistici ed edilizi del territorio, a tutela del diritto alla Salute, bene pubblico degli appartenenti alla comunità  locale, adottando nel rispetto dei principi di imparzialità  e buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost., misure ragionevoli, ovvero adeguate e proporzionate rispetto alle finalità  perseguite o anche mediante l&#8217;attivazione, ove il servizio farmaceutico risulti insufficiente, della procedura per istituire una nuova sede.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/12/2019<br /> <strong>N. 08238/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04595/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4595 del 2018, proposto dal Comune di Morolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Cocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Anna Scala, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Strano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni 288;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Asl Frosinone, Regione Lazio non costituite in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00133/2018, resa tra le parti, concernente l&#8217;annullamento della delibera di Giunta Comunale nÂ°108 dell&#8217;08/11/2016, con la quale il Comune di Morolo aveva espresso parere negativo sulla richiesta di trasferimento dei locali della farmacia Gargani-Dott.ssa Anna Scala da via Guglielmo Marconi nÂ°3 a via Madonna Del Piano nÂ°28/b; nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Anna Scala;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2019 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Massimo Cocco e Luigi Strano;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1 &#8211; Il Comune di Morolo ha appellato, chiedendone la sospensione, la sentenza del TAR per il Lazio, sede di Latina, Sez. I, n. 133/2018 &#8211; che ha annullato il suo diniego al trasferimento di sede proposto dall&#8217;unica farmacia comunale &#8211; rivendicando la legittimità  del diniego, volto ad evitare lo spopolamento del centro storico, i cui abitanti avrebbero difficoltà  a raggiungere il nuovo abitato; la farmacia vittoriosa in primo grado difende, viceversa, la sentenza, laddove ha condiviso la censura con cui in prime cure è stato dedotto l&#8217;eccesso di potere insito in scelte urbanistiche ultronee rispetto ai ristretti margini di discrezionalità  attribuiti dalla normativa sulla zonizzazione delle sedi farmaceutiche, che pone alle farmacie, quale unico vincolo, il rispetto delle distanze minime.<br /> 2 &#8211; In sede di sommaria delibazione questa Sezione ha rinviato il necessario approfondimento alla sede di merito respingendo la domanda cautelare del Comune in considerazione della mancanza di un danno grave ed irreparabile alla salute pubblica derivante dal trasferimento della sede della farmacia in una zona più¹ popolosa e ferma restando la possibilità  per il Comune di far aprire un nuova sede nel centro storico.<br /> 3 &#8211; Ai fini della decisione di merito, considera ora il Collegio che, in disparte i proposti motivi e le corrispondenti eccezioni di ordine procedimentale, nessuno dei quali risulta, palesemente, fondato, la decisione impone di sciogliere il nodo se il Comune possa bloccare il trasferimento in periferia dell&#8217;unica farmacia del proprio territorio nell&#8217;ambito di una politica di salvaguardia del centro storico, ormai spopolato e dove nella fattispecie considerata ormai vive solo il 18% della popolazione, sul presupposto che la popolazione anziana e con difficoltà  di movimento verrebbe privata di tale servizio e che nel centro storico sono ubicati tutti gli studi medici (vengono richiamate dal Comune, in tal senso, alcune precedenti pronunce di questa Sezione: nn. 3043/2017, 5840/2014, 4705/2014, e le ordinanze cautelari nn. 959/2018, 3073 e 3747/2017), ovvero se debba prevalere la libertà  imprenditoriale del titolare della farmacia ormai autorizzata entro quell&#8217;ambito territoriale, come affermato dalla sentenza del TAR appellata richiamando l&#8217;art. 1 della legge n. 362/1991 (e in tal senso viene richiamata la decisione di questa Sezione n. 2962/2018).<br /> 4 &#8211; Al riguardo il Collegio, premesso che i precedenti richiamati non sono esattamente in termini ed acquistano quindi un rilievo limitato ai fini della decisione, osserva che nel disporre il trasferimento di sede delle farmacie è necessario farsi carico di interessi pubblici e privati, tra cui anche quello di natura imprenditoriale dell&#8217;attività  commerciale svolta, alla stregua dei principi costituzionali ed unionali di libertà  d&#8217;iniziativa economica e di concorrenza,, in specie quando in linea (come nel caso di specie) con quello all&#8217;approvigionamento del servizio farmaceutico della gran parte della popolazione comunale.<br /> Il che non toglie che lo stesso Comune possa intervenire, oltrechè nell&#8217;ambito della pianificazione degli usi urbanistici ed edilizi del territorio (con i quali la nuova sede non risulta peraltro in contrasto), a tutela del diritto alla salute, bene pubblico degli appartenenti alla comunità  locale, adottando peraltro, nel rispetto dei principi di imparzialità  e buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost., misure ragionevoli, ovvero adeguate e proporzionate rispetto alle finalità  perseguite, ad esempio allestendo o concordando o consentendo forme volte a favorire l&#8217;accesso al servizio farmaceutico da parte della popolazione del centro storico che presenta maggiori difficoltà  di movimento (così come risulta verificarsi nella fattispecie considerata), o anche mediante l&#8217;attivazione, ove il servizio farmaceutico risulti insufficiente, della procedura per istituire una nuova sede perimetrando a tal fine, ove ritenuto necessario, quale nuova zona l&#8217;area del centro storico che si intende tutelare.<br /> 5 &#8211; Conseguentemente, la fattispecie considerata appare estranea ai pur ampi margini del potere<br /> di una pianificazione autoritativa comunale volta alla tutela ed alla valorizzazione del territorio, in quanto il paventato trasferimento dell&#8217;unica sede farmaceutica in un&#8217;area più¹ densamente popolata e più¹ facilmente raggiungibile, rispondendo all&#8217;aspettativa della maggior platea di potenziali consumatori, non risulta comportare nè un danno grave ed irreparabile per il diritto alla salute dell&#8217;intera popolazione del Comune interessato, nè un pregiudizio per particolari settori della medesima popolazione che il Comune non possa fronteggiare con adeguate misure organizzative e pianificatore quali quelle sopraindicate<br /> 6 &#8211; La novità  e rilevanza delle questioni giustificano, infine, la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio fra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-12-2019-n-8238/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.8238</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.13763</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-2-12-2019-n-13763/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-2-12-2019-n-13763/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.13763</a></p>
<p>Leonardo Pasanisi, Presidente; Emanuela Loria, Consigliere, Estensore; PARTI: OMISSIS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Carcione e Filippo Carlo Leone contro Il Comune di Frascati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano, Massimiliano Graziani. Le opere costituenti pertinenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-2-12-2019-n-13763/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.13763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-2-12-2019-n-13763/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.13763</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Leonardo Pasanisi, Presidente; Emanuela Loria, Consigliere, Estensore; PARTI:  OMISSIS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Carcione e Filippo Carlo Leone contro Il Comune di Frascati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano, Massimiliano Graziani.</span></p>
<hr />
<p>Le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici giù  esistenti sono anch&#8217;esse assoggettate a permesso di costruire nel caso in cui le opere stesse ricadano in zone soggette a vincoli paesaggistici e ambientali .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Edilizia ed Urbanistica- pertinenze- impianti tecnologici- immobili giù  esistenti- immobili sottoposti a vincoli paesaggistici e ambientali- permesso di costruire pertinenze- necessario.<br /> 2. Edilizia e Urbanistica- provvedimento di demolizione di un immobile abusivo- natura vincolata- ricorrenza dei presupposti in fatto e in diritto- motivazione delle ragioni di pubblico interesse &#8211; non sono necessarie.</div>
<p> Â </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Ai sensi di quanto previsto dall&#8217;art. 7, comma 2^, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni con legge 25 marzo 1982, n. 94, le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici giù  esistenti sono anch&#8217;esse assoggettate a permesso di costruire nel caso in cui le opere stesse ricadano in zone soggette a vincoli paesaggistici e ambientali, atteso che la presenza di tali vincoli comporta, di per sì©, uno specifico carico urbanistico determinato dall&#8217;alterazione, anche se non vulnerante, dello specifico contesto.Â <br /> 2.  Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità  violata) che impongono la rimozione dell&#8217;abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell&#8217;abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell&#8217;abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell&#8217;onere di ripristino</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 13763/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 08008/2007 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8008 del 2007, proposto da Stefanidou Valentina, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Carcione e Filippo Carlo Leone, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Carcione in Roma, via Francesco Crispi, 10;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Frascati, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano, Massimiliano Graziani, con domicilio eletto presso lo studio Caterina Albesano in Frascati, piazza G. Marconi, 3 presso l&#8217;Avvocatura del Comune;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;Ordinanza emessa dal Dirigente del IV Settore del Comune di Frascati prot. n. 6987/07, con la quale è stata ordinata alla ricorrente l&#8217;immediata demolizione di un nuovo volume ubicato nella parte a valle della sua proprietà  sita in Frascati, Via Pietra Porzia n. 30;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Frascati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatrice nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2019 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata l&#8217;ordinanza di demolizione prot. n. 14934/2007, a firma del Dirigente del IV Settore del Comune di Frascati, con la quale è stata ordinata alla ricorrente la demolizione immediata, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 27, 2^ comma, del D.P.R. 380/2001, delle opere consistenti in un nuovo volume ubicato nella parte a valle della sua proprietà :Â <i>&#8220;Tale nuova cubatura si presenta formata da murature perimetrali (di cui quella di fondo corrispondente al muro di confine) in blocchetti di tufo con grosse aperture e soprastante copertura ad una falda inclinata, realizzata in 2 travetti e tavolato in legno, completo del massetto e delle tegole nonchè della gronda. L&#8217;esterno risulta intonacato mentre l&#8217;interno si presenta completamente privo di rifiniture con creazione della pavimentazione in battuto di cemento posa su due livelli sfalzati fra loro di circa ml. 0,53 circa. Tale manufatto risulta avere misure planimetriche di ml. 9,30 x3,50 (esterne) con altezze al colmo di ml. 2,60 e all&#8217;imposta di ml. 2,10 (misure interne)&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;area ove è ubicata l&#8217;opera è gravata dai seguenti vincoli:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; vincolo ambientale ai sensi della L.1497/39 in virtà¹ del D.M. 07.09.1962;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; vincolo sismico ai sensi della L. n. 64/1974 per grado di sismicità  S=9.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito della notifica del provvedimento, la ricorrente, in data 07.08.2007 ha presentato presso gli Uffici Comunali istanza di accertamento di conformità  ai sensi dell&#8217;art. 36, D.P.R. 380/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso si duole per una serie di motivi che inficerebbero di illegittimità  il gravato provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 18 ottobre 2007 la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 4796/2007.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">1. In primo luogo, la ricorrente sostiene che i lavori oggetto dell&#8217;ordinanza di demolizione impugnata consisterebbero in mere opere interne eseguite in un manufatto giù  esistente. E tuttavia tale assunto non trova riscontro nel Verbale n. 6243/2007 del 23.04.2007, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Frascati e dei relativi allegati, atto che fa piena prova di quanto ivi affermato fino a querela di falso e nel quale si parla di un volume realizzato <i>ex novo</i> in prossimità  del muro di contenimento e di confine.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In secondo luogo, l&#8217;opera, in ragione delle sue dimensioni, non può essere considerata un volume tecnico: il manufatto risulta avere misure planimetriche di ml. 9,30 x3,50 (esterne) con altezze al colmo di ml. 2,60 e all&#8217;imposta di ml. 2,10 (misure interne).</p>
<p style="text-align: justify;">Come noto, infatti, la giurisprudenza, sul punto, è ferma nel ritenere che <i>&#8220;Rientrano nella nozione di pertinenza, sotto il profilo urbanistico, solo quei manufatti di dimensioni modeste e ridotte rispetto all&#8217;edificio a cui sono annessi, mentre non può essere permessa la costruzione di opere di rilevante importanza soltanto perchè destinate al servizio ed all&#8217;ornamento del bene principale; è perciù² necessaria la concessione edilizia per l&#8217;esecuzione di opere che da un punto di vista edilizio ed urbanistico, sono da considerarsi come ulteriori rispetto al bene principale, poichè occupano aree e volumi diversi&#8221;</i> (si legga, tra le molte, Cons. Stato, Sez. V, 30 novembre 2000, n. 6358).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall&#8217;art. 7, comma 2^, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni con legge 25 marzo 1982, n. 94, le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici giù  esistenti sono anch&#8217;esse assoggettate a permesso di costruire nel caso in cui le opere stesse ricadano in zone soggette a vincoli paesaggistici e ambientali, atteso che la presenza di tali vincoli comporta, di per sì©, uno specifico carico urbanistico determinato dall&#8217;alterazione, anche se non vulnerante, dello specifico contesto (Consiglio di Stato, Sez. V &#8211; Sentenza 13 maggio 2002 n. 2575), per cui nel caso di specie, essendo l&#8217;area oggetto di due vincoli, sarebbe stato comunque necessario l&#8217;ottenimento del permesso del costruire.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La ricorrente solleva il vizio di difetto di motivazione del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, in relazione alla motivazione dell&#8217;ordinanza di demolizione (sulla quale peraltro giù  esisteva una copiosa giurisprudenza nei termini della doverosità  dell&#8217;ordinanza demolitoria) è intervenuta la sentenza n. 9/17 dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha affermato il principio di diritto per cui:<i>&#8220;il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità  violata) che impongono la rimozione dell&#8217;abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell&#8217;abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell&#8217;abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell&#8217;onere di ripristino&#8221;,</i> per cui il vizio è destituito di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La ricorrente ritiene, inoltre, che la presentazione della domanda di sanatoria ai sensi dell&#8217;art. 36, D.P.R. 380/2001, depositata in data 07.08.2007, avrebbe avuto l&#8217;effetto di rendere illegittima l&#8217;ordinanza <i>de qua</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, per giurisprudenza costante, la presentazione della domanda di sanatoria ai sensi dell&#8217;art. 36, D.P.R. 380/2001 non priva di efficacia la relativa ordinanza di demolizione adottata in precedenza, ma paralizza momentaneamente gli effetti di questa, ponendoli, per così dire, in uno stato di quiescenza; ciù² fino alla formazione del silenzio-diniego o all&#8217;emissione di un esplicito provvedimento di rigetto, momenti dai quali gli effetti sanzionatori riprendono nuovamente vigore, senza bisogno di una nuova ordinanza (invece, per espressa disposizione di legge, il potere di ordinanza deve essere necessariamente riesercitato, nel caso di istanza di condono edilizio ai sensi degli articoli 31 legge 47/85).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in questione, è maturato il diniego tacito (che peraltro non è stato gravato), sulla domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente, per cui l&#8217;ordinanza di demolizione è efficace e priva dei vizi sollevati.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Alla luce delle suesposte motivazioni il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della particolarità  della fattispecie al momento di proposizione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-2-12-2019-n-13763/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.13763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.8238</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-12-2019-n-8238-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-12-2019-n-8238-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.8238</a></p>
<p>Pres. Garofoli, Est. Sestini 1. Farmacie &#8211; Trasferimento sedi &#8211; Decisone amministrativa &#8211; Interessi pubblici &#8211; Interessi privati &#8211; Bilanciamento 2. Farmacie &#8211; Trasferimento sedi &#8211; Diniego &#8211; Estraneità  del potere pianificatorio &#8211; Motivi 1. Nel disporre il trasferimento di sede delle farmacie, l&#8217;amministrazione comunale deve farsi carico di interessi pubblici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-12-2019-n-8238-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.8238</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-12-2019-n-8238-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.8238</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Garofoli, Est. Sestini</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Farmacie &#8211; Trasferimento sedi &#8211; Decisone amministrativa &#8211; Interessi pubblici &#8211; Interessi privati &#8211; Bilanciamento</p>
<p> 2. Farmacie &#8211; Trasferimento sedi &#8211; Diniego &#8211; Estraneità  del potere pianificatorio &#8211; Motivi</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Nel disporre il trasferimento di sede delle farmacie, l&#8217;amministrazione comunale deve farsi carico di interessi pubblici e privati, tra cui anche quello di natura imprenditoriale dell&#8217;attività  commerciale svolta, alla stregua dei principi costituzionali e comunitari di libertà  d&#8217;iniziativa economica e di concorrenza, in specie quando in linea con quello all&#8217;approvvigionamento del servizio farmaceutico della gran parte della popolazione comunale.</em><br /> </div>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Nel caso in esame, la decisione di negare il trasferimento di sede di una farmacia, comunque autorizzata nell&#8217;ambito territoriale considerato, è estranea ai pur ampi margini del potere di una pianificazione autoritativa comunale volta alla tutela ed alla valorizzazione del territorio, in quanto lo stesso trasferimento non risulta comportare nè un danno grave ed irreparabile per il diritto alla salite dell&#8217;intera popolazione del comune interessato, nè un pregiudizio per particolari settori della medesima popolazione che il comune non possa fronteggiare con adeguate misure organizzative e pianificatorie.Â </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>N. 08238/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04595/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4595 del 2018, proposto dal Comune di Morolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Cocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Anna Scala, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Strano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni 288;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Asl Frosinone, Regione Lazio non costituite in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00133/2018, resa tra le parti, concernente l&#8217;annullamento della delibera di Giunta Comunale nÂ°108 dell&#8217;08/11/2016, con la quale il Comune di Morolo aveva espresso parere negativo sulla richiesta di trasferimento dei locali della farmacia Gargani-Dott.ssa Anna Scala da via Guglielmo Marconi nÂ°3 a via Madonna Del Piano nÂ°28/b; nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Anna Scala;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2019 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Massimo Cocco e Luigi Strano;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1 &#8211; Il Comune di Morolo ha appellato, chiedendone la sospensione, la sentenza del TAR per il Lazio, sede di Latina, Sez. I, n. 133/2018 &#8211; che ha annullato il suo diniego al trasferimento di sede proposto dall&#8217;unica farmacia comunale &#8211; rivendicando la legittimità  del diniego, volto ad evitare lo spopolamento del centro storico, i cui abitanti avrebbero difficoltà  a raggiungere il nuovo abitato; la farmacia vittoriosa in primo grado difende, viceversa, la sentenza, laddove ha condiviso la censura con cui in prime cure è stato dedotto l&#8217;eccesso di potere insito in scelte urbanistiche ultronee rispetto ai ristretti margini di discrezionalità  attribuiti dalla normativa sulla zonizzazione delle sedi farmaceutiche, che pone alle farmacie, quale unico vincolo, il rispetto delle distanze minime.<br /> 2 &#8211; In sede di sommaria delibazione questa Sezione ha rinviato il necessario approfondimento alla sede di merito respingendo la domanda cautelare del Comune in considerazione della mancanza di un danno grave ed irreparabile alla salute pubblica derivante dal trasferimento della sede della farmacia in una zona più¹ popolosa e ferma restando la possibilità  per il Comune di far aprire un nuova sede nel centro storico.<br /> 3 &#8211; Ai fini della decisione di merito, considera ora il Collegio che, in disparte i proposti motivi e le corrispondenti eccezioni di ordine procedimentale, nessuno dei quali risulta, palesemente, fondato, la decisione impone di sciogliere il nodo se il Comune possa bloccare il trasferimento in periferia dell&#8217;unica farmacia del proprio territorio nell&#8217;ambito di una politica di salvaguardia del centro storico, ormai spopolato e dove nella fattispecie considerata ormai vive solo il 18% della popolazione, sul presupposto che la popolazione anziana e con difficoltà  di movimento verrebbe privata di tale servizio e che nel centro storico sono ubicati tutti gli studi medici (vengono richiamate dal Comune, in tal senso, alcune precedenti pronunce di questa Sezione: nn. 3043/2017, 5840/2014, 4705/2014, e le ordinanze cautelari nn. 959/2018, 3073 e 3747/2017), ovvero se debba prevalere la libertà  imprenditoriale del titolare della farmacia ormai autorizzata entro quell&#8217;ambito territoriale, come affermato dalla sentenza del TAR appellata richiamando l&#8217;art. 1 della legge n. 362/1991 (e in tal senso viene richiamata la decisione di questa Sezione n. 2962/2018).<br /> 4 &#8211; Al riguardo il Collegio, premesso che i precedenti richiamati non sono esattamente in termini ed acquistano quindi un rilievo limitato ai fini della decisione, osserva che nel disporre il trasferimento di sede delle farmacie è necessario farsi carico di interessi pubblici e privati, tra cui anche quello di natura imprenditoriale dell&#8217;attività  commerciale svolta, alla stregua dei principi costituzionali ed unionali di libertà  d&#8217;iniziativa economica e di concorrenza,, in specie quando in linea (come nel caso di specie) con quello all&#8217;approvigionamento del servizio farmaceutico della gran parte della popolazione comunale.<br /> Il che non toglie che lo stesso Comune possa intervenire, oltrechè nell&#8217;ambito della pianificazione degli usi urbanistici ed edilizi del territorio (con i quali la nuova sede non risulta peraltro in contrasto), a tutela del diritto alla salute, bene pubblico degli appartenenti alla comunità  locale, adottando peraltro, nel rispetto dei principi di imparzialità  e buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost., misure ragionevoli, ovvero adeguate e proporzionate rispetto alle finalità  perseguite, ad esempio allestendo o concordando o consentendo forme volte a favorire l&#8217;accesso al servizio farmaceutico da parte della popolazione del centro storico che presenta maggiori difficoltà  di movimento (così come risulta verificarsi nella fattispecie considerata), o anche mediante l&#8217;attivazione, ove il servizio farmaceutico risulti insufficiente, della procedura per istituire una nuova sede perimetrando a tal fine, ove ritenuto necessario, quale nuova zona l&#8217;area del centro storico che si intende tutelare.<br /> 5 &#8211; Conseguentemente, la fattispecie considerata appare estranea ai pur ampi margini del potere<br /> di una pianificazione autoritativa comunale volta alla tutela ed alla valorizzazione del territorio, in quanto il paventato trasferimento dell&#8217;unica sede farmaceutica in un&#8217;area più¹ densamente popolata e più¹ facilmente raggiungibile, rispondendo all&#8217;aspettativa della maggior platea di potenziali consumatori, non risulta comportare nè un danno grave ed irreparabile per il diritto alla salute dell&#8217;intera popolazione del Comune interessato, nè un pregiudizio per particolari settori della medesima popolazione che il Comune non possa fronteggiare con adeguate misure organizzative e pianificatore quali quelle sopraindicate<br /> 6 &#8211; La novità  e rilevanza delle questioni giustificano, infine, la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio fra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-12-2019-n-8238-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.8238</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.8238</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-12-2019-n-8238-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-12-2019-n-8238-3/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.8238</a></p>
<p>Pres. Garofoli, Est. Sestini 1. Farmacie &#8211; Trasferimento sedi &#8211; Decisone amministrativa &#8211; Interessi pubblici &#8211; Interessi privati &#8211; Bilanciamento 2. Farmacie &#8211; Trasferimento sedi &#8211; Diniego &#8211; Estraneità  del potere pianificatorio &#8211; Motivi  1. Nel disporre il trasferimento di sede delle farmacie, l&#8217;amministrazione comunale deve farsi carico di interessi pubblici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-12-2019-n-8238-3/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.8238</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-12-2019-n-8238-3/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.8238</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Garofoli, Est. Sestini</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1. Farmacie &#8211; Trasferimento sedi &#8211; Decisone amministrativa &#8211; Interessi pubblici &#8211; Interessi privati &#8211; Bilanciamento</p>
<p> 2. Farmacie &#8211; Trasferimento sedi &#8211; Diniego &#8211; Estraneità  del potere pianificatorio &#8211; Motivi<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. Nel disporre il trasferimento di sede delle farmacie, l&#8217;amministrazione comunale deve farsi carico di interessi pubblici e privati, tra cui anche quello di natura imprenditoriale dell&#8217;attività  commerciale svolta, alla stregua dei principi costituzionali e comunitari di libertà  d&#8217;iniziativa economica e di concorrenza, in specie quando in linea con quello all&#8217;approvvigionamento del servizio farmaceutico della gran parte della popolazione comunale.</p>
<p> 2. Nel caso in esame, la decisione di negare il trasferimento di sede di una farmacia, comunque autorizzata nell&#8217;ambito territoriale considerato, è estranea ai pur ampi margini del potere di una pianificazione autoritativa comunale volta alla tutela ed alla valorizzazione del territorio, in quanto lo stesso trasferimento non risulta comportare nè un danno grave ed irreparabile per il diritto alla salite dell&#8217;intera popolazione del comune interessato, nè un pregiudizio per particolari settori della medesima popolazione che il comune non possa fronteggiare con adeguate misure organizzative e pianificatorie.Â </em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/12/2019<br /> <strong>N. 08238/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04595/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4595 del 2018, proposto dal Comune di Morolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Cocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Anna Scala, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Strano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni 288;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Asl Frosinone, Regione Lazio non costituite in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00133/2018, resa tra le parti, concernente l&#8217;annullamento della delibera di Giunta Comunale nÂ°108 dell&#8217;08/11/2016, con la quale il Comune di Morolo aveva espresso parere negativo sulla richiesta di trasferimento dei locali della farmacia Gargani-Dott.ssa Anna Scala da via Guglielmo Marconi nÂ°3 a via Madonna Del Piano nÂ°28/b; nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Anna Scala;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2019 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Massimo Cocco e Luigi Strano;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1 &#8211; Il Comune di Morolo ha appellato, chiedendone la sospensione, la sentenza del TAR per il Lazio, sede di Latina, Sez. I, n. 133/2018 &#8211; che ha annullato il suo diniego al trasferimento di sede proposto dall&#8217;unica farmacia comunale &#8211; rivendicando la legittimità  del diniego, volto ad evitare lo spopolamento del centro storico, i cui abitanti avrebbero difficoltà  a raggiungere il nuovo abitato; la farmacia vittoriosa in primo grado difende, viceversa, la sentenza, laddove ha condiviso la censura con cui in prime cure è stato dedotto l&#8217;eccesso di potere insito in scelte urbanistiche ultronee rispetto ai ristretti margini di discrezionalità  attribuiti dalla normativa sulla zonizzazione delle sedi farmaceutiche, che pone alle farmacie, quale unico vincolo, il rispetto delle distanze minime.<br /> 2 &#8211; In sede di sommaria delibazione questa Sezione ha rinviato il necessario approfondimento alla sede di merito respingendo la domanda cautelare del Comune in considerazione della mancanza di un danno grave ed irreparabile alla salute pubblica derivante dal trasferimento della sede della farmacia in una zona più¹ popolosa e ferma restando la possibilità  per il Comune di far aprire un nuova sede nel centro storico.<br /> 3 &#8211; Ai fini della decisione di merito, considera ora il Collegio che, in disparte i proposti motivi e le corrispondenti eccezioni di ordine procedimentale, nessuno dei quali risulta, palesemente, fondato, la decisione impone di sciogliere il nodo se il Comune possa bloccare il trasferimento in periferia dell&#8217;unica farmacia del proprio territorio nell&#8217;ambito di una politica di salvaguardia del centro storico, ormai spopolato e dove nella fattispecie considerata ormai vive solo il 18% della popolazione, sul presupposto che la popolazione anziana e con difficoltà  di movimento verrebbe privata di tale servizio e che nel centro storico sono ubicati tutti gli studi medici (vengono richiamate dal Comune, in tal senso, alcune precedenti pronunce di questa Sezione: nn. 3043/2017, 5840/2014, 4705/2014, e le ordinanze cautelari nn. 959/2018, 3073 e 3747/2017), ovvero se debba prevalere la libertà  imprenditoriale del titolare della farmacia ormai autorizzata entro quell&#8217;ambito territoriale, come affermato dalla sentenza del TAR appellata richiamando l&#8217;art. 1 della legge n. 362/1991 (e in tal senso viene richiamata la decisione di questa Sezione n. 2962/2018).<br /> 4 &#8211; Al riguardo il Collegio, premesso che i precedenti richiamati non sono esattamente in termini ed acquistano quindi un rilievo limitato ai fini della decisione, osserva che nel disporre il trasferimento di sede delle farmacie è necessario farsi carico di interessi pubblici e privati, tra cui anche quello di natura imprenditoriale dell&#8217;attività  commerciale svolta, alla stregua dei principi costituzionali ed unionali di libertà  d&#8217;iniziativa economica e di concorrenza,, in specie quando in linea (come nel caso di specie) con quello all&#8217;approvigionamento del servizio farmaceutico della gran parte della popolazione comunale.<br /> Il che non toglie che lo stesso Comune possa intervenire, oltrechè nell&#8217;ambito della pianificazione degli usi urbanistici ed edilizi del territorio (con i quali la nuova sede non risulta peraltro in contrasto), a tutela del diritto alla salute, bene pubblico degli appartenenti alla comunità  locale, adottando peraltro, nel rispetto dei principi di imparzialità  e buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost., misure ragionevoli, ovvero adeguate e proporzionate rispetto alle finalità  perseguite, ad esempio allestendo o concordando o consentendo forme volte a favorire l&#8217;accesso al servizio farmaceutico da parte della popolazione del centro storico che presenta maggiori difficoltà  di movimento (così come risulta verificarsi nella fattispecie considerata), o anche mediante l&#8217;attivazione, ove il servizio farmaceutico risulti insufficiente, della procedura per istituire una nuova sede perimetrando a tal fine, ove ritenuto necessario, quale nuova zona l&#8217;area del centro storico che si intende tutelare.<br /> 5 &#8211; Conseguentemente, la fattispecie considerata appare estranea ai pur ampi margini del potere<br /> di una pianificazione autoritativa comunale volta alla tutela ed alla valorizzazione del territorio, in quanto il paventato trasferimento dell&#8217;unica sede farmaceutica in un&#8217;area più¹ densamente popolata e più¹ facilmente raggiungibile, rispondendo all&#8217;aspettativa della maggior platea di potenziali consumatori, non risulta comportare nè un danno grave ed irreparabile per il diritto alla salute dell&#8217;intera popolazione del Comune interessato, nè un pregiudizio per particolari settori della medesima popolazione che il Comune non possa fronteggiare con adeguate misure organizzative e pianificatore quali quelle sopraindicate<br /> 6 &#8211; La novità  e rilevanza delle questioni giustificano, infine, la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio fra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-12-2019-n-8238-3/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2019 n.8238</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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