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	<title>2/12/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/12/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.2001</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-2001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-2001/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-2001/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.2001</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi A. A. e A. G. (avv. S. Porcu) c/ il Comune di Oristano (avv. G. Caccavale); il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Oristano (n. c.); il Dirigente del V Settore Urbanistica &#8211; Edilizia privata del Comune di Oristano (n. c.) diniego di concessione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-2001/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.2001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-2001/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.2001</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi<br /> A. A. e A. G. (avv. S. Porcu) c/ il Comune di Oristano (avv. G. Caccavale); il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Oristano (n. c.); il Dirigente del V Settore Urbanistica &#8211; Edilizia privata del Comune di Oristano (n. c.)</span></p>
<hr />
<p>diniego di concessione edilizia e rispetto degli standard urbanistici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Cambio di destinazione d’uso – Mancata dimostrazione rispetto degli standard – Diniego – E’ legittimo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il diniego di concessione edilizia richiesta &#8211; tra l&#8217;altro – per cambio di destinazione d&#8217; uso, qualora il richiedente non abbia dimostrato il rispetto degli standard previsti dalla disciplina urbanistica per la nuova destinazione d&#8217;uso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 383 del 2007, proposto da:<br />
<b>A. A. e A. G.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Stefano Porcu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Il</b> <b>Comune di Oristano</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianna Caccavale, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<br />
<b>il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Oristano</b>, non costituito in giudizio;<br />
<b>il Dirigente del V Settore Urbanistica &#8211; Edilizia privata del Comune di Oristano</b>, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>della determinazione prot. n. 4551 del 22 febbraio 2007, con la quale il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Oristano ha rigettato l’istanza in data 13/12/2005 – prat. ed. 359/2005 – prot- 5091/UT – 20413/Gen. – presentata dai ricorrenti per la copertura di un fabbricato sito in Oristano, Via Sardegna n. 91 e di tutti gli altri atti antecedenti e successivi, comunque connessi, ivi ricompresa la richiamata e non conosciuta istruttoria dell’Ufficio;	</p>
<p align=center>e per il risarcimento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
di tutti i danni patiti in conseguenza degli atti illegittimi adottati dal Comune resistente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Oristano;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti avanzati dai ricorrenti, con i quali si chiede l&#8217;annullamento della determinazione prot. 25070 del 18/12/2007, del Dirigente del V Settore Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Oristano; delle richiamate e non conosciute istruttorie 27/7/2007 e 13/11/2007 del Responsabile del procedimento e della nota prot. 17339 del 4/9/2007 del Dirigente dell’Area Tecnica e di tutti gli atti presupposti, inerenti e conseguenti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28/10/2009 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.<br />	<br />
I ricorrenti sono proprietari del piano primo di un fabbricato in Oristano, via Sardegna n. 91, zona B del Piano Regolatore Generale.<br />	<br />
Nel mese di dicembre 2005 presentavano un&#8217;istanza per la realizzazione di una nuova copertura (in sostituzione della precedente in eternit), con mutamento della destinazione d&#8217;uso del sottotetto da non abitativo ad abitativo.<br />	<br />
Il Dirigente dell&#8217;Area Tecnica, con determinazione del 8 marzo 2006 rigettava l&#8217;istanza.<br />	<br />
Tale provvedimento di rigetto veniva successivamente annullato, in autotutela, dal Comune, avendo rilevato la violazione dell&#8217;articolo 10 bis della legge n. 241/1900.<br />	<br />
Infine, con la determinazione prot. n. 4551 del 22 febbraio 2007, il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Oristano ha rigettato l’istanza in data 13/12/2005 – prat. ed. 359/2005 – prot- 5091/UT – 20413/Gen. – presentata dai ricorrenti.<br />	<br />
Con l’atto introduttivo del gravame si chiede l&#8217;annullamento di tale determinazione, per i seguenti motivi di diritto.<br />	<br />
1) Violazione dell&#8217;articolo 3 della legge n. 241/1990: difetto di motivazione per omessa indicazione delle previsioni normative e degli strumenti urbanistici comunali ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza; violazione dell&#8217;articolo 12 del D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per contraddittorietà fra istruttoria e dispositivo e illogicità grave e manifesta; difetto di motivazione.<br />	<br />
2) Violazione degli articoli 52 e 66 delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale; violazione dell&#8217;articolo 145 del Dlgs. n. 42/2004 e dell&#8217;articolo 2 della legge regionale n. 8/2004; violazione dell&#8217;articolo 1 della legge n. 1902/1952; illegittima omessa applicazione delle misure di salvaguardia.<br />	<br />
3) Violazione degli articoli 52 e 66 delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale; violazione dell&#8217;articolo 3 del D.P.R. n. 381/2001; eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti: omessa considerazione dell&#8217;integrazione presentata il 26 settembre 2006; difetto di motivazione.<br />	<br />
Concludono per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Con l&#8217;ordinanza n. 245 del 13 giugno 2007 questo Tribunale ha accolto l&#8217;istanza cautelare, ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione comunale.<br />	<br />
Con provvedimento dirigenziale in data 12 luglio 2007 è stato revocato, in sede di autotutela, il diniego del 22 febbraio 2007, impugnato con l&#8217;atto introduttivo del gravame.<br />	<br />
Essendo stata adottata dall’Amministrazione comunale la determinazione prot. 25070 del 18/12/2007, del Dirigente del V Settore Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Oristano, con la quale è stato disposto il diniego al rilascio della concessione edilizia di cui alla richiesta presentata dai ricorrenti in data 13 dicembre 2005, con i successivi motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato tale determinazione, nonché gli ulteriori atti indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto.<br />	<br />
4) Violazione dell&#8217;articolo 3 della legge n. 241/1990: difetto di motivazione per omessa indicazione delle previsioni normative e degli strumenti urbanistici comunali ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza; violazione dell&#8217;articolo 12 del D.P.R. n. 380/2001; violazione degli articoli 6.3 e 5 delle NTA del PRG del Comune di Oristano; eccesso di potere per contraddittorietà fra atti del procedimento e illogicità grave e manifesta; difetto di motivazione.<br />	<br />
5) Violazione dell&#8217;articolo 3 del D.P.R. n. 381/2001; eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti: omessa considerazione dell&#8217;integrazione presentata il 26 settembre 2006; difetto di motivazione.<br />	<br />
Concludono insistendo per l&#8217;accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l&#8217;improcedibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, di cui si chiede il rigetto.<br />	<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2009, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. </p>
<p><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento della determinazione prot. n. 4551, senza data, con la quale il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Oristano ha rigettato l’istanza in data 13/12/2005 – prat. ed. 359/2005 – prot- 5091/UT – 20413/Gen. – presentata dai ricorrenti per la copertura di un fabbricato sito in Oristano – Via Sardegna n. 91 e di tutti gli altri atti antecedenti e successivi, comunque connessi, ivi ricompresa la richiamata e non conosciuta istruttoria dell’Ufficio.<br />	<br />
I ricorrenti chiedono altresì il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza degli atti illegittimi adottati dal Comune resistente.<br />	<br />
Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti chiedono l&#8217;annullamento della determinazione prot. 25070 del 18/12/2007, del Dirigente del V Settore Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Oristano; delle richiamate e non conosciute istruttorie 27/7/2007 e 13/11/2007 del Responsabile del procedimento e della nota prot. 17339 del 4/9/2007 del Dirigente dell’Area Tecnica e di tutti gli atti presupposti, inerenti e conseguenti.<br />	<br />
A seguito del provvedimento dirigenziale in data 12 luglio 2007 di revoca, in sede di autotutela, del diniego del 22 febbraio 2007, impugnato con l&#8217;atto introduttivo del gravame, nonché a seguito del rilascio in favore dei ricorrenti delle concessioni edilizie n. 242/2008 del 21 ottobre 2008 e n. 205/2009 del 28 luglio 2009, risulta parzialmente cessata la materia del contendere.<br />	<br />
Permane l’interesse dei ricorrenti all&#8217;annullamento del provvedimento di diniego del 18 dicembre 2007, nella parte in cui si nega il cambio di destinazione d&#8217;uso del locale sottotetto in questione da locale non abitabile a locale parzialmente ad uso abitazione, per cui i ricorrenti nella memoria del 17 ottobre 2009 insistono, in via principale, per l&#8217;accoglimento della quarta censura di cui ai motivi aggiunti.<br />	<br />
Quest&#8217;ultima domanda è infondata.<br />	<br />
Legittimamente l’Amministrazione comunale ha negato tale cambio di destinazione del sottotetto in questione ad uso abitativo, in ragione del fatto che i ricorrenti pretendono di sfruttare volumetrie ed altezze assentite esclusivamente per uso non abitativo a seguito della concessione edilizia in sanatoria, con la conseguenza che il richiesto cambio di destinazione ad uso abitativo delle volumetrie medesime comporterebbe un aumento del carico urbanistico, in quanto il lotto sul quale ricade il fabbricato aveva già esaurito la disponibilità volumetrica per uso abitativo ammessa dal PRG.<br />	<br />
Non può essere infatti condiviso l&#8217;assunto dei ricorrenti secondo cui, non comportando le opere in questione alcun incremento di volumetria, ma solo un diverso utilizzo di quella già esistente e condonata, non sussisterebbe alcun impedimento normativo al cambio di destinazione ad uso abitativo di tale volumetria condonata.<br />	<br />
Ritiene il Collegio di dovere confermare, anche nel caso di specie, i principi affermati in materia dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui è legittimo il diniego di concessione edilizia richiesta &#8211; tra l&#8217;altro – per cambio di destinazione d&#8217; uso, qualora il richiedente non abbia dimostrato il rispetto degli standard previsti dalla disciplina urbanistica per la nuova destinazione d&#8217;uso (cfr. TAR Veneto &#8211; Venezia n. 1398 del 27 luglio 2000).<br />	<br />
Legittimamente, pertanto, nel caso di specie, l&#8217;Amministrazione comunale ha negato il cambio di destinazione ad uso abitativo del locale sottotetto in questione, in quanto ciò avrebbe determinato un aumento del carico urbanistico, in considerazione del fatto che il lotto sul quale ricade il fabbricato aveva già esaurito la disponibilità volumetrica per uso abitativo ammessa dal PRG e le volumetrie in questione erano state assentite, a seguito del condono edilizio, esclusivamente per uso non abitativo.<br />	<br />
Per le suesposte considerazioni, stante l&#8217;infondatezza delle censure mosse al riguardo dai ricorrenti, sia con l&#8217;atto introduttivo del gravame che con i successivi motivi aggiunti, tale domanda dei ricorrenti deve essere respinta perché infondata.<br />	<br />
Inammissibile per genericità risulta la domanda risarcitoria, così come formulata nell&#8217;atto introduttivo del gravame.<br />	<br />
Deve altresì rilevarsi che non è stata fornita dai ricorrenti la prova dell&#8217;effettiva sussistenza di un danno economico per i medesimi derivante dal ritardo nell&#8217;esecuzione dei lavori in questione, imputabile all’Amministrazione comunale resistente.<br />	<br />
In particolare, non risulta fornito alcun principio di prova in ordine all&#8217;incremento dei costi di realizzazione delle opere in questione per materiali e manodopera.<br />	<br />
Stante la parziale reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere, sia avuto riguardo all&#8217;atto introduttivo del gravame, che ai motivi aggiunti, e, nella restante parte, respinge i motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28/10/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Francesco Scano, Consigliere<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-2001/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.2001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.2005</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-2005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-2005/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-2005/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.2005</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi L. L., L. I., L. L., V. N. e V. D. M. (avv. G. Piras Jr.) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (n.c.); il Comune di Villasimius (avv. C. Murgia.) 1. Espropriazione per p.u. – Dichiarazione di p.u. &#8211; Termini iniziali e finali –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-2005/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.2005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-2005/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.2005</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi<br /> L. L., L. I., L. L., V. N. e V. D. M. (avv. G. Piras Jr.) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (n.c.); il Comune di Villasimius (avv. C. Murgia.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per p.u. – Dichiarazione di p.u. &#8211; Termini iniziali e finali – Mancata indicazione – Nullità – Esclusione – Annullabilità 	</p>
<p>2.  Espropriazione per p.u. – Dichiarazione di p.u. – Superamento termini completamento procedure espropriative – Riapprovazione del progetto a suo tempo approvato &#8211; Nullità – Esclusione 	</p>
<p>3. Espropriazione per p.u. – Dichiarazione di p.u. – Superamento termini completamento procedure espropriative – Riapprovazione del progetto a suo tempo approvato – Legittimità &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Anche dopo l&#8217;entrata in vigore dell’art. 21 septies, L. 7 agosto 1990 n. 241 (aggiunto dall&#8217;art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005 n. 15), deve ritenersi annullabile, e non nullo per carenza di potere, l&#8217;atto dichiarativo della pubblica utilità mancante della fissazione dei termini previsti dall&#8217;art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.	</p>
<p>2. La riapprovazione del progetto della stessa opera pubblica (nella specie, un parcheggio pubblico), dopo la scadenza del termine di completamento delle procedure espropriative e la completa realizzazione dell&#8217;opera pubblica, non comporta la radicale nullità degli atti per assoluta carenza di potere.	</p>
<p>3. La riapprovazione del progetto della stessa opera pubblica (nella specie, un parcheggio pubblico), dopo la scadenza del termine di completamento delle procedure espropriative e la completa realizzazione dell’opera pubblica, è legittima alla duplice condizione che siano espressamente indicate le ragioni di forza maggiore che hanno impedito la regolare e tempestiva definizione della procedura espropriativa e che venga effettuata una nuova valutazione dell&#8217;attualità e della concretezza dell&#8217;interesse pubblico a realizzare l&#8217;opera.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1097 del 1999, proposto da:<br />
<b><br />L. L., L. I., L. L., V. N. e V. D. M.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giorgio Piras Jr., con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>La Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;<br />
<br />	<br />
<b>il Comune di Villasimius</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Costantino Murgia, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;</p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della radicale nullità ed inesistenza, per carenza assoluta di potere, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5/173 del 2 dicembre 1998, della deliberazione della Giunta municipale di Villasimius n. 348 del 15 giugno 1998 e, per quanto occorra, delle deliberazioni della stessa Giunta municipale n. 83 del 10 febbraio 1995 e n. 237 del 2 aprile 1996 e di tutti gli atti presupposti, connessi, dipendenti e conseguenti;<br />	<br />
ovvero, in un mero subordine, per l&#8217;annullamento<br />	<br />
di tutti gli atti e provvedimenti sopra citati, in quanto illegittimi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Villasimius;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Giannantonio Daniela, nella sua qualità di unica erede della madre Signora Luigia Loi, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giorgio Piras Jr., con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11/11/2009 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Col ricorso in esame si avanzano le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.<br />	<br />
In data 1 giugno 1982 il Comune di Villasimius occupò l&#8217;area di proprietà del dante causa degli odierni ricorrenti, in virtù del decreto di occupazione di urgenza n. 2 del 28 aprile 1982, per la realizzazione di un parcheggio pubblico lungo la via Capitano Gatta, progetto approvato con deliberazione della giunta municipale n. 322 del 27 novembre 1981 con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.<br />	<br />
Il termine per il compimento delle espropriazioni scadeva il 27 novembre 1986, ma, beneficiando della proroga legale di un anno, scadeva definitivamente il 27 novembre 1987.<br />	<br />
Non essendo intervenuto alcun decreto di espropriazione ed avendo nel frattempo il Comune trasformato l&#8217;area in modo permanente ed irreversibile con la realizzazione dell&#8217;opera pubblica, il dante causa degli odierni ricorrenti propose l&#8217;azione civile, che è tuttora pendente.<br />	<br />
Essendo stato notificato ai ricorrenti il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5/173 del 2 dicembre 1998 ed essendo altresì venuti a conoscenza della deliberazione della Giunta municipale di Villasimius n. 348 del 15 giugno 1998, nonché delle deliberazioni della stessa Giunta municipale n. 83 del 10 febbraio 1995 e n. 237 del 2 aprile 1996, i ricorrenti medesimi hanno avanzato il ricorso in esame, con il quale si chiede, in via principale, l&#8217;accertamento della radicale nullità ed inesistenza, per carenza assoluta di potere, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5/173 del 2 dicembre 1998, della deliberazione della Giunta municipale di Villasimius n. 348 del 15 giugno 1998 e, per quanto occorra, delle deliberazioni della stessa Giunta municipale n. 83 del 10 febbraio 1995 e n. 237 del 2 aprile 1996, essendo stati adottati tali atti successivamente alla scadenza definitiva del termine dell&#8217;occupazione legittima, come prorogato per legge ed essendo stata, nel frattempo, irreversibilmente trasformata l&#8217;area in questione con la realizzazione dell&#8217;opera pubblica (i cui lavori risulterebbero ultimati il 29 marzo 1983).<br />	<br />
In via subordinata, i ricorrenti chiedono l&#8217;annullamento degli stessi atti, in quanto illegittimi.<br />	<br />
Concludono per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />	<br />
Con atto depositato il 24 febbraio 2009, si è costituita in giudizio la Signora Giannantonio Daniela, nella sua qualità di unica erede della madre Signora Luigia Loi, nel frattempo deceduta.<br />	<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 11 novembre 2009, dopo ampia discussione, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. </p>
<p><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Col ricorso in esame si chiede, in via principale, l&#8217;accertamento della radicale nullità ed inesistenza, per carenza assoluta di potere, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5/173 del 2 dicembre 1998, della deliberazione della Giunta municipale di Villasimius n. 348 del 15 giugno 1998 e, per quanto occorra, delle deliberazioni della stessa Giunta municipale n. 83 del 10 febbraio 1995 e n. 237 del 2 aprile 1996 e di tutti gli atti presupposti, connessi, dipendenti e conseguenti.<br />	<br />
In via subordinata, i ricorrenti chiedono l&#8217;annullamento di tutti gli atti e provvedimenti sopra citati, in quanto illegittimi.<br />	<br />
In primo luogo, deve essere riconosciuto in favore dei ricorrenti l&#8217;errore scusabile per il mancato rispetto dei termini &#8211; allora vigenti &#8211; per la proposizione del ricorso in esame, considerato che nello stesso decreto di espropriazione del Presidente della Giunta regionale n. 5/173 del 2 dicembre 1998 viene erroneamente indicato il termine di 60 giorni per l&#8217;impugnazione del decreto medesimo presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale, circostanza da ritenersi senz&#8217;altro idonea a determinare l&#8217;errore dei ricorrenti nella tardiva proposizione del ricorso.<br />	<br />
Infondata risulta la domanda avanzata dai ricorrenti in via principale, di accertamento della radicale nullità ed inesistenza, per carenza assoluta di potere, degli atti sopra indicati.<br />	<br />
Deve infatti ritenersi che la questione in esame, concernente il decorso dei termini per le espropriazioni, fissati nella dichiarazione di pubblica utilità, senza che sia intervenuto tempestivamente il decreto di espropriazione e dell&#8217;avvenuta realizzazione, nelle more, dell&#8217;opera pubblica, debba essere esaminata alla luce dei principi recentemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa in ordine al problema della qualificazione del vizio provvedimentale della dichiarazione di pubblica utilità priva dell’indicazione dei termini sopra indicati.<br />	<br />
Secondo tale giurisprudenza deve infatti ritenersi annullabile, e non nullo per carenza di potere, l&#8217;atto dichiarativo della pubblica utilità mancante della fissazione dei termini previsti dall&#8217;art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 14 gennaio 2009 n. 162; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 22 maggio 2007, n. 1414; Consiglio Stato, sez. V, 23 settembre 2005, n. 5013).<br />	<br />
Deve altresì ritenersi che tale principio sia stato recepito dal legislatore il quale, con l&#8217;art. 21 septies della legge 7/8/1990 n. 241 (aggiunto dall&#8217;art. 14, comma primo, della legge n. 15 del 11/2/2005), nel disciplinare la nullità del provvedimento amministrativo, ha – tra l’altro &#8211; ricondotto a tale radicale categoria il “difetto assoluto di attribuzione”, cioè la mancanza in astratto della norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo, ipotesi certamente non riconducibile al caso di specie.<br />	<br />
Per le suesposte considerazioni, deve conseguentemente ritenersi che, la circostanza che, anteriormente all&#8217;adozione degli atti impugnati col ricorso in esame, fosse scaduto il termine dell&#8217;occupazione legittima, nonché il termine finale per le espropriazioni (ai sensi dell’art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359) e fosse stata altresì realizzata l&#8217;opera pubblica, non comporti la radicale nullità degli atti in questione per assoluta carenza di potere.<br />	<br />
In questo senso è orientata la costante giurisprudenza laddove ritiene sia consentita la riapprovazione del progetto della stessa opera pubblica, pur dopo la scadenza del termine di completamento delle procedure espropriative (fissato nel provvedimento originario di approvazione dei lavori, ai sensi del citato art. 13 della L. n. 2359 del 1865), alla duplice condizione che siano espressamente indicate le ragioni di forza maggiore che hanno impedito la regolare e tempestiva definizione della procedura espropriativa e che venga effettuata una nuova valutazione dell&#8217;attualità e della concretezza dell&#8217;interesse pubblico a realizzare l&#8217;opera (cfr. T.A.R. Lazio &#8211; Roma, sez. I, 17 maggio 2008, n. 4416; T.A.R. Sardegna, sez. II, 09 giugno 2009, n. 919; Consiglio Stato , sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4984; Consiglio Stato , sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3445).<br />	<br />
Alla luce di tali principi e criteri, atteso che nel caso di specie, l’Amministrazione comunale, nel procedere, con le deliberazioni impugnate, alla riapprovazione del progetto dell&#8217;opera pubblica, non ha tuttavia rispettato la citata duplice condizione, deve conseguentemente ritenersi fondata la domanda di annullamento degli atti in questione, avanzata in via subordinata dai ricorrenti.<br />	<br />
Si osserva infatti che nelle deliberazioni di giunta municipale con li quali si procede alla riapprovazione del progetto, non sono assolutamente indicate le ragioni di forza maggiore che hanno impedito la regolare e tempestiva definizione della precedente procedura espropriativa, né è stata effettuata una nuova valutazione dell&#8217;attualità e della concretezza dell&#8217;interesse pubblico a realizzare l&#8217;opera.<br />	<br />
Tali riapprovazioni del progetto, espressamente adottate &#8220;ai soli fini espropriativi&#8221; debbono essere qualificate sostanzialmente come mera proroga dei termini per l&#8217;espropriazione, che, in quanto intervenuta a termini scaduti, è illegittima per violazione dell&#8217;art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.<br />	<br />
Stante la fondatezza delle censure mosse in proposito dai ricorrenti ed assorbito ogni ulteriore motivo, la domanda di annullamento, avanzata in via subordinata, deve essere accolta, con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione comunale resistente, nella misura indicata in dispositivo, mentre devono essere integralmente compensate nei confronti della Regione Sardegna.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, respinge la domanda avanzata in via principale e accoglie la domanda di annullamento avanzata in via subordinata e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione comunale resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.<br />	<br />
Spese compensate nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11/11/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Francesco Scano, Consigliere<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere, Estensore</p>
<p><b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-2005/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.2005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.12335</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-2-12-2009-n-12335/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-2-12-2009-n-12335/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.12335</a></p>
<p>Pres. Giovannini &#8211; Est. Politi A. Amato e C. Molini pastifici s.p.a. (Avv. A. Clarizia e S. Sica) c/ AGCM (Avv. Stato) 1. Concorrenza e mercato – Intese – Pratica concordata – Individuazione &#8211; Oggetto anticoncorrenziale – Sufficienza – Effetti anticoncorrenziali – necessità – Esclusione. 2. Concorrenza e mercato –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-2-12-2009-n-12335/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.12335</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-2-12-2009-n-12335/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.12335</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini &#8211; Est. Politi<br /> A. Amato e C. Molini pastifici s.p.a. (Avv. A. Clarizia e S. Sica) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – Intese – Pratica concordata – Individuazione &#8211; Oggetto anticoncorrenziale – Sufficienza – Effetti anticoncorrenziali – necessità – Esclusione. 	</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – Intese – Pratica concordata – Individuazione – Indizi gravi, precisi e concordanti – Sufficienza.	</p>
<p>3. Concorrenza e mercato – Mercato oligopolistico – Condotte parallele delle imprese &#8211; Intesa – Sussiste – Condizioni &#8211; Spiegazione alternativa – Impossibilità – Elementi indiziari esogeni – Presenza.	</p>
<p>4.  Concorrenza e mercato – Mercato rilevante – AGCM – Individuazione – Sindacato del G.A. – Limiti.	</p>
<p>5. Concorrenza e mercato – Mercato rilevante – Individuazione geografica – Porzione limitata di territorio – Sufficienza – Condizioni. 	</p>
<p>6. Concorrenza e mercato – Mercato rilevante – Individuazione – Ampiezza dell’intesa – Individuazione preventiva – Necessità – Ragioni. 	</p>
<p>7. Concorrenza e mercato – Intese – Accordi – Riunioni di imprese – Finalità anticoncorrenziali – Partecipazione – Responsabilità dell’impresa – Sussiste.	</p>
<p>8. Concorrenza e mercato – Intesa – Prova – Documenti di terzi – Ammissibilità – Limiti.	</p>
<p>9. Concorrenza e mercato – Intese – Impegni – Rigetto – Gravità della violazione – Sufficienza – Motivazione ulteriore – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Affinché una intesa possa essere considerata anticoncorrenziale, è sufficiente la presenza dell’oggetto anticoncorrenziale non essendo necessario verificare anche il consequenziale effetto (c.d. restrizione della concorrenza “per oggetto”). Infatti, le pratiche  concordate possono sussistere anche in assenza di effetti anticoncorrenziali, poiché esse presuppongono un comportamento dipendente dalla concertazione, ma non implicano necessariamente che il comportamento stesso abbia l’effetto di impedire o falsare la concorrenza. 	</p>
<p>2. L’intesa restrittiva della concorrenza mediante pratica concordata richiede comportamenti di più imprese, ripetuti e non episodici, uniformi e paralleli, che appaiano frutto di concertazione e non di iniziative unilaterali. Ne consegue che la prova della pratica concordata, oltre che documentale, può essere indiziaria, purché gli indizi siano seri, precisi e concordanti. 	</p>
<p>3.Un parallelismo consapevole delle condotte tenute da imprese, anche operanti in un mercato oligopolistico, di per sé lecito, può essere considerato come frutto di un’intesa anticoncorrenziale  ove sia impossibile spiegare alternativamente la condotta parallela come frutto plausibile delle singole iniziative imprenditoriali (ed in tal caso, l’onere dell’impossibilità di spiegazioni alternative grava sull’Autorità procedente)  ed in presenza di elementi indiziari esogeni, quali contatti e scambi di informazioni, rivelatori di una concertazione e di una collaborazione anomala (e, in tal caso, l’onere probatorio di spiegare la razionalità della condotta grava sulle imprese).	</p>
<p>4. L&#8217;individuazione da parte dell&#8217;autorità garante della concorrenza del “mercato rilevante” – definito come quella zona geograficamente circoscritta dove, dato un prodotto o una gamma di prodotti considerati fra loro sostituibili, le imprese che forniscono quel prodotto si pongono fra loro in rapporto di concorrenza – non è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità se non per vizi logici, di difetto di istruttoria e di motivazione.(1) 	</p>
<p>5. In sede di individuazione del «mercato rilevante» sul piano geografico l’AGCM può prendere in considerazione anche una porzione limitata del territorio, quando sia individuabile un&#8217;area nella quale si svolga l&#8217;incontro della domanda e dell&#8217;offerta di un determinato prodotto, in condizioni di completa autonomia rispetto ad altri ambiti anche contigui (2). 	</p>
<p>6. Nell&#8217;ipotesi di intese restrittive, la definizione del mercato rilevante deve essere successiva all&#8217;individuazione dell&#8217;intesa, in quanto sono l&#8217;ampiezza e l&#8217;oggetto dell&#8217;intesa a circoscrivere il mercato su cui l&#8217;abuso è commesso. Infatti, la definizione dell&#8217;ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall&#8217;illecito concorrenziale è funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell&#8217;illecito (3). 	</p>
<p>7. Nel caso di accordi che si manifestino in occasione di riunioni di imprese concorrenti miranti a organizzare artificialmente il funzionamento del mercato, la responsabilità di una impresa è validamente accertata  se essa ha partecipato a dette riunioni conoscendone l’oggetto anche qualora non abbia poi attuato le misure concordate. 	</p>
<p>8.  Nell’ambito dell’acquisizione di elementi che provino un’intesa restrittiva della concorrenza, la documentazione rinvenuta, anche presso un terzo, può senz’altro assumere rilievo se attesta la inequivoca volontà collusiva della società, mentre è sostanzialmente ininfluente se  è dimostrazione dell’intendimento anticoncorrenziale dell’una ma non anche dell’altra (4). 	</p>
<p>9. In tema di intese restrittive della concorrenza, il parametro della gravità dell&#8217;intesa è adeguato a giustificare la reiezione degli impegni. Pertanto, se la stessa Autorità ritiene di dovere irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria in considerazione della natura e dell&#8217;entità dell&#8217;intesa, correttamente può respingere gli impegni, senza che sia tenuta ad osservare ulteriori obblighi motivazionali, atteso che il riferimento alla rilevante gravità dell&#8217;intesa (c.d. violazione hard core) costituisce ex se una motivazione sufficiente per giungere, in linea con l&#8217;orientamento comunitario, al rigetto degli impegni. (5) 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2000 n. 1348.<br />	<br />
(2) T.A.R. Lazio, sez. I, 27 febbraio 2007 n. 1743 e 8 febbraio 2000 n. 793. <br />	<br />
(3) Cons. St., sez. VI, 10 marzo 2006 n. 1271. <br />	<br />
(4) Cons. Stato, sez. VI, n. 23 giugno 2006 n. 4017; T.A.R. Lazio, sez. I, 26 giugno 2008 n. 6213. <br />	<br />
(5) T.A.R. Lazio, sez. I, 4 dicembre 2007 n. 12457.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-2-12-2009-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-2-12-2009-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.0</a></p>
<p>Pres. V. Skouris – Rel. P. K&#363;ris – Sentenza 2 dicembre 2009, nel procedimento C 89/08, Commissione c. Irlanda, Repubblica francese, Repubblica italiana et al. 1. Comunità europea – Diritto comunitario – art. 253 TCE – Obbligo di motivazione degli atti – Rispetto delle forme sostanziali – Possibile oggetto di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-2-12-2009-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> V. Skouris – <i>Rel.</i> P. K&#363;ris – Sentenza 2 dicembre 2009, nel<br /> procedimento C 89/08, Commissione c. Irlanda, Repubblica francese, Repubblica<br /> italiana et al.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Comunità europea – Diritto comunitario – art. 253 TCE – Obbligo di motivazione degli atti – Rispetto delle forme sostanziali – Possibile oggetto di ricorso d’annullamento ex art. 230 TCE – Motivo di ordine pubblico – Rilevabilità d’ufficio – Sussiste – Principio del rispetto del contraddittorio – Art. 6 CEDU – Obbligo per il giudice di invitare le parti a presentare osservazioni sui motivi rilevati d’ufficio, anche di ordine pubblico – Eccezioni – Regolamenti di procedura delle giurisdizioni comunitarie.</p>
<p>2.	Comunità europea – Diritto comunitario – art. 253 TCE – Obbligo di motivazione degli atti – Motivazione adeguata alla natura dell’atto – Percorso logico seguito dall’Istituzione emanante – Soggetti interessati – Conoscibilità delle ragioni del provvedimento – Giudice – Possibilità di esercitare il controllo – Portata dell’obbligo di motivazione – Da rapportarsi al caso concreto.</p>
<p>3.	Comunità europea – Diritto comunitario – Sentenza Belgio e Forum 187 c. Commissione – art. 253 TCE – Precedenti decisioni della Commissione – Conclusioni diverse su una data questione – Obbligo di motivare le ragioni del differente giudizio – Non sussiste – Nuova decisione nel contesto del controllo degli aiuti – Misure originariamente oggetto di esenzione concessa dal Consiglio su proposta della Commissione.</p>
<p>4.	Comunità europea – Diritto comunitario – Commissione – Qualificazione di una misura come aiuto – Ricorrenza dei presupposti – art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999 – Inapplicabilità Obbligo di fornire spiegazioni su tale inapplicabilità – Non sussiste.</p>
<p>5.	Comunità europea – Diritto comunitario – Commissione – Decisione impugnata Procedimento ex art. 88, n. 2 TCE – Data di pubblicazione in GUCE – Recupero degli aiuti – Recupero precedente alla pubblicazione – Contrarietà ai principi del diritto comunitario – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Rilevando d’ufficio l’insufficienza o il difetto di motivazione, il Tribunale di primo grado non esula dall’ambito del giudizio come definito dalle parti. L’adempimento dell’obbligo di motivazione infatti ex art. 253 TCE è parte del rispetto delle forme sostanziali, contestabile con ricorso d’annullamento ex art. 230 TCE; si tratta inoltre di un motivo di ordine pubblico, sollevabile d’ufficio dal giudice. Il giudice comunitario non può, pena la violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 6 CEDU, basare la propria decisione su un motivo di diritto rilevato d’ufficio, senza che le parti siano prima state invitate a presentare le proprie osservazioni in merito, anche se, come nella specie, riguardante il difetto di motivazione della decisione impugnata e quindi da qualificarsi come motivo di ordine pubblico. Fanno eccezione solo casi particolari, come, segnatamente, quelli contemplati nei regolamenti di procedura delle giurisdizioni comunitarie.</p>
<p>2.	Nel caso di specie poi, la motivazione dell’atto appariva conforme a quanto prescritto da una costante giurisprudenza, secondo cui ai sensi dell’art. 253 CE essa deve risultare adeguata alla natura dell’atto in questione e deve contenere in forma chiara e inequivocabile il percorso logico che l’istituzione che l’ha emesso ha seguito, in modo che gli interessati possano conoscere le ragioni del provvedimento e il giudice competente sia messo in condizioni di esercitare il proprio controllo. Concretamente, la portata dell’obbligo di motivazione muta a seconda delle circostanze del caso concreto.</p>
<p>3.	Come statuito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 22 giugno 2006 Belgio e Forum 187 c. Commissione, cause riunite C 182/03 e C 217/03, l’obbligo di motivazione di cui all’art. 253 TCE non comporta che la Commissione sia obbligata a spiegare come mai, in proprie decisioni precedenti, essa sia giunta a conclusioni differenti da quelle dell’atto in oggetto. Ciò, a fortiori, vale nel caso in cui le precedenti decisioni non riguardavano la compatibilità nel settore degli aiuti di Stato, bensì un tipo di giudizio diverso. E ciò malgrado il fatto che le decisioni di esenzione delle misure in oggetto da parte del Consiglio fossero state adottate su proposta della stessa Commissione.</p>
<p>4.	Nel caso di specie, la Commissione qualificava talune misure come aiuti con corretta dimostrazione della ricorrenza dei presupposti, e aggiungeva che non era da considerarsi applicabile l’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999. Esso stabilisce che sono da considerarsi aiuti esistenti quelle misure non consistenti aiuti al momento della loro introduzione, ma divenute tali in seguito ad un’evoluzione del mercato comune e senza che sia intervenuta una modifica da parte dello Stato; le misure che, in seguito a liberalizzazione del mercato da parte del diritto comunitario, diventino aiuti non possono essere considerate aiuti esistenti. La Commissione non doveva motivare esplicitamente sull’inapplicabilità di tale articolo. Dall’insieme delle motivazioni inoltre, emerge che la Commissione ha considerato che le misure in oggetto non siano divenute aiuti dopo la liberalizzazione ad opera del diritto comunitario, ma lo fossero dall’inizio.</p>
<p>5.	La Commissione poi stabiliva, nella decisione impugnata, che il recupero delle esenzioni concesse con le misure qualificate come aiuti fra il 17 luglio 1990 e il 2 febbraio 2002 (data di pubblicazione nella GUCE delle decisioni di avvio del procedimento previsto all’art. 88, n. 2, TCE) sarebbe stato contrario ai principi generali del diritto comunitario (certezza del diritto e affidamento delle imprese beneficiate).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)</p>
<p>2 dicembre 2009</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Nel procedimento C 89/08 P,</p>
<p>avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 26 febbraio 2008,</p>
<p><b><b>Commissione europea,</b></b> rappresentata dai sigg. V. Di Bucci e N. Khan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p>ricorrente,</p>
<p>procedimento in cui le altre parti sono:</p>
<p><b><b>Irlanda</b></b>, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. P. McGarry, BL, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p><b><b>Repubblica francese,</b></b> rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. L. Vendrolini, in qualità di agenti,</p>
<p><b><b>Repubblica italiana,</b></b> rappresentata dal sig. R. Adam, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p><b><b>Eurallumina SpA,</b></b> con sede in Portoscuso (Italia), rappresentata dal sig. R. Denton, solicitor,</p>
<p><b><b>Aughinish Alumina Ltd,</b></b> con sede in Askeaton (Irlanda), rappresentata dal sig. J. Handoll e dalla sig.ra C. Waterson, solicitors,</p>
<p>ricorrenti in primo grado,</p>
<p>LA CORTE (Grande Sezione),</p>
<p>composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, K. Lenaerts, E. Levits, presidenti di sezione, dai sigg. A. Rosas, P. K&#363;ris (relatore), A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, A. O’Caoimh e J. J. Kasel, giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig. Y. Bot</p>
<p>cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 marzo 2009,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 maggio 2009,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><b>Sentenza</b></b></p>
<p>1        Con la sua impugnazione, la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 dicembre 2007, cause riunite T 50/06, T 56/06, T 60/06, T 62/06 e T 69/06, Irlanda e a./Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui è stata annullata la decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12; in prosieguo: la «decisione contestata»).</p>
<p> <b><b>Contesto normativo</b></b></p>
<p> <i><i>Le direttive relative alle accise sugli oli minerali</i></i></p>
<p>2        Le accise sugli oli minerali sono state oggetto di diverse direttive, vale a dire la direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), la direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/82/CEE, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316, pag. 19), nonché la direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51), che ha abrogato le direttive 92/81 e 92/82 con effetto dal 31 dicembre 2003.</p>
<p>3        L’art. 8, n. 4, della direttiva 92/81 consentiva al Consiglio dell’Unione europea, su proposta della Commissione, di autorizzare uno Stato membro ad istituire esenzioni o riduzioni di aliquote d’accisa diverse da quelle previste dalla detta direttiva.</p>
<p>4        La direttiva 2003/96 ha stabilito, all’art. 2, n. 4, lett. b), secondo trattino, che essa non si applicava ai prodotti energetici ad uso combinato, ossia a quelli destinati ad essere utilizzati sia come combustibile sia per fini diversi da quello di carburante o combustibile. In tal senso, a decorrere dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore di tale direttiva, non esiste più alcuna aliquota minima per l’accisa sugli oli combustibili pesanti utilizzati nella produzione di allumina. Inoltre, all’art. 18, n. 1, la direttiva 2003/96 ha autorizzato gli Stati membri, con riserva di previo esame da parte del Consiglio, a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2006 le riduzioni delle aliquote o le esenzioni fissate nell’allegato II, che menziona le esenzioni dalle accise degli oli combustibili pesanti utilizzati nella produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna.</p>
<p> <i><i>Il regolamento (CE) n. 659/1999</i></i></p>
<p>5        Ai sensi dell’art. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), si intende per «aiuti esistenti»: </p>
<p>«(…)</p>
<p>v)      gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione».</p>
<p> <b><b>Fatti</b></b></p>
<p>6        L’Irlanda, la Repubblica italiana e la Repubblica francese esentano dalle accise gli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina rispettivamente nella regione di Shannon dal 1983, in Sardegna dal 1993 e nella regione di Gardanne dal 1997 (in prosieguo: le «esenzioni controverse»).</p>
<p>7        Le esenzioni controverse sono state autorizzate, rispettivamente, dalla decisione del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/510/CEE, che autorizza gli Stati membri ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dell’accisa, conformemente alla procedura prevista all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE (GU L 316, pag. 16), dalla decisione del Consiglio 13 dicembre 1993, 93/697/CE, che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dell’accisa, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE (GU L 321, pag. 29), e dalla decisione del Consiglio 30 giugno 1997, 97/425/CE, che autorizza gli Stati membri ad applicare e a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE (GU L 182, pag. 22). Le esenzioni controverse sono state più volte prorogate dal Consiglio, da ultimo fino al 31 dicembre 2006 con la decisione del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/224/CE, relativa alle riduzioni delle aliquote d’accisa e alle esenzioni dall’accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (GU L 84, pag. 23).</p>
<p>8        Il punto 5 della motivazione della decisione 2001/224 precisava che quest’ultima non pregiudicava l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni di funzionamento del mercato unico, esperibili, segnatamente, a norma degli articoli 87 CE e 88 CE e che non dispensava gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 88 CE, dall’obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che avrebbero potuto essere istituiti.</p>
<p>9        Con tre decisioni datate 30 ottobre 2001, la Commissione avviava, con riferimento a ciascuna delle esenzioni controverse, il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE. In esito a tale procedimento, la Commissione adottava la decisione contestata, in forza della quale:</p>
<p>–        le esenzioni dall’accisa sugli oli combustibili pesanti utilizzati per la produzione di allumina concesse da Francia, Irlanda e Italia fino al 31 dicembre 2003 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, n. 1, CE; </p>
<p>–        gli aiuti concessi fra il 17 luglio 1990 e il 2 febbraio 2002, nella misura in cui sono incompatibili con il mercato comune, non sono soggetti a recupero, poiché ciò sarebbe contrario ai principi generali del diritto comunitario;</p>
<p>–        gli aiuti concessi fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sono incompatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, n. 3, CE, nella misura in cui i beneficiari non versano un’aliquota pari come minimo a EUR 13,01 per 1000 kg di oli combustibili pesanti;</p>
<p>–        questi ultimi aiuti devono essere recuperati.</p>
<p>10      Nella decisione contestata la Commissione rilevava che le esenzioni controverse costituivano aiuti nuovi e non aiuti esistenti ai sensi dell’art. 1, lett. b), del regolamento n. 659/1999. Essa fondava tale valutazione, in particolare, sul fatto che le esenzioni controverse non esistevano prima dell’entrata in vigore del Trattato CE negli Stati membri interessati, che esse non erano mai state esaminate né autorizzate alla luce delle norme sugli aiuti di Stato e che non erano mai state notificate.</p>
<p>11      Inoltre, al punto 69 della motivazione della decisione contestata, la Commissione affermava che l’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999 non era applicabile nella fattispecie.</p>
<p>12      Dopo aver illustrato in qual misura gli aiuti in questione fossero incompatibili con il mercato comune, la Commissione riteneva che, alla luce delle decisioni di esenzione e tenuto conto che le stesse erano state adottate su sua proposta, il recupero degli aiuti incompatibili concessi anteriormente al 2 febbraio 2002, data di pubblicazione nella <i><i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i></i> delle decisioni di avvio del procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE, fosse in contrasto con i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto.</p>
<p> <b><b>Ricorsi dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata</b></b></p>
<p>13      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale la Repubblica italiana, l’Irlanda, la Repubblica francese, la Eurallumina SpA e la Aughinish Alumina Ltd, rispettivamente in data 16, 17 e 23 febbraio 2006, proponevano ricorsi di annullamento totale o parziale della decisione contestata. I singoli procedimenti venivano riuniti ai fini della fase orale e della decisione.</p>
<p>14      Si legge nella sentenza impugnata che, a sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducevano, in sostanza, 23 motivi vertenti, in particolare, sull’errata qualificazione delle esenzioni controverse come aiuti nuovi – laddove si tratterebbe, invece, di aiuti esistenti – nonché sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, del rispetto di un termine ragionevole, di presunzione di validità, del principio lex specialis derogat legi generali, dell’effetto utile e di buona amministrazione. Esse invocavano, inoltre, la violazione dell’art. 87 CE, nonché dell’obbligo di motivazione relativamente all’applicazione di tale articolo. </p>
<p>15      Tuttavia, al punto 46 della sentenza impugnata, con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento 659/1999, il Tribunale ha affermato, nonostante l’invocazione di detti motivi, di aver ritenuto opportuno, nel caso di specie, rilevare d’ufficio il motivo vertente sul difetto di motivazione della decisione contestata.</p>
<p>16      A tal riguardo, dopo aver ricordato, al punto 47 della sentenza impugnata, che il difetto o l’insufficienza di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che dev’essere rilevato d’ufficio dal giudice comunitario e dopo aver richiamato, ai successivi punti 48 e 49, la giurisprudenza relativa alla portata dell’obbligo di motivazione di un atto comunitario, il Tribunale ha osservato, ai punti 52 e 53 della sentenza medesima, che, nella decisione contestata, la Commissione aveva esaminato se le esenzioni in questione costituissero aiuti nuovi ovvero aiuti esistenti, limitandosi peraltro, per quanto riguarda l’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999, ad affermare che lo stesso non era applicabile nella specie, senza indicarne le ragioni.</p>
<p>17      Il Tribunale ha dichiarato, ai punti 56 63 della decisione impugnata, che nel caso di specie circostanze particolari imponevano, tuttavia, di verificare se le esenzioni controverse potessero essere considerate aiuti esistenti in base al rilievo che esse non avrebbero costituito aiuti al momento della loro attuazione, ma che lo sarebbero divenute successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subìto modifiche da parte degli Stati membri interessati. Il Tribunale ha ritenuto, pertanto, che la Commissione avrebbe dovuto debitamente motivare la decisione impugnata con riferimento all’applicabilità dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999.</p>
<p>18      Le particolari circostanze in questione sono esposte, in sostanza, ai punti 56 62 della sentenza impugnata, nei seguenti termini.</p>
<p>19      In primo luogo, in varie decisioni di autorizzazione delle esenzioni controverse si fa presente che la Commissione riconosce che tali esenzioni non comportano distorsioni della concorrenza e che esse non ostacolano il buon funzionamento del mercato interno. Orbene, nella decisione contestata nessuna indicazione consente di comprendere sotto quale profilo la nozione di distorsione di concorrenza avrebbe in materia fiscale una portata diversa da quella che ha nel settore degli aiuti di Stato. Tra queste decisioni, molte indicano altresì che la Commissione esaminerà periodicamente le esenzioni in questione al fine di garantire la loro compatibilità con il funzionamento del mercato interno e con altri obiettivi del Trattato.</p>
<p>20      In secondo luogo, al punto 97 della motivazione della decisione contestata, la Commissione ha quantomeno riconosciuto che tali decisioni di autorizzazione, adottate in seguito alle sue proposte, hanno potuto far ritenere che le esenzioni controverse non potessero essere qualificate come aiuti di Stato al momento della loro entrata in vigore. La circostanza che tale passo della motivazione figuri nella parte relativa al recupero degli aiuti non può sminuirne la portata.</p>
<p>21      In terzo luogo, le esenzioni controverse sono state autorizzate e prorogate, in successione, con decisioni del Consiglio su proposta della Commissione e, ad esclusione della decisione 2001/224, nessuna di tali decisioni menzionava un possibile contrasto con le norme relative agli aiuti di Stato. Al punto 96 della motivazione della decisione contestata, la stessa Commissione sottolinea peraltro che gli interessati non si attendono che la Commissione sottoponga al Consiglio proposte incompatibili con le disposizioni del Trattato.</p>
<p>22      Al punto 64 della sentenza impugnata il Tribunale ha concluso che la Commissione aveva violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell’art. 253 CE, per quanto attiene alla disapplicazione, nella specie, dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999.</p>
<p> <b><b>Conclusioni delle parti</b></b></p>
<p>23      La Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini del riesame e di riservare la decisione sulle spese relativamente a entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p>24      La Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Eurallumina SpA e la Aughinish Alumina Ltd chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la Commissione alle spese. </p>
<p>25      In subordine, la Eurallumina SpA, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere il sesto motivo d’impugnazione, secondo il quale il Tribunale non avrebbe potuto annullare la decisione contestata nella parte in cui essa aveva esteso il procedimento di indagine formale alle esenzioni controverse per il periodo successivo al 31 dicembre 2003, chiede di annullare la sentenza impugnata limitatamente a tale punto.</p>
<p> <b><b>Sull’impugnazione</b></b></p>
<p>26      A sostegno della domanda di annullamento della sentenza impugnata e di rinvio delle cause dinanzi al Tribunale, la Commissione deduce sei motivi.</p>
<p>27      Il primo motivo è diretto, in sostanza, a dimostrare che il Tribunale, rilevando d’ufficio il motivo vertente sul difetto di motivazione della decisione contestata, sarebbe andato oltre i suoi poteri. Il secondo motivo è fondato sulla violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa. Il terzo motivo verte sulla violazione degli artt. 230 CE e 253 CE, nel combinato disposto con l’art. 88 CE e con le norme relative allo svolgimento del procedimento in materia di aiuti di Stato. Il quarto e il quinto motivo sono relativi, in sostanza, alla violazione da parte del Tribunale dell’art. 253 CE consistente nell’aver erroneamente dichiarato che la Commissione aveva violato l’obbligo di motivazione per quanto concerne l’applicabilità dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999. Il sesto motivo è inteso a far dichiarare che il Tribunale non poteva annullare la decisione contestata nella parte in cui essa estende il procedimento di indagine formale alle esenzioni controverse successive al 31 dicembre 2003.</p>
<p> <i><i>Sul primo motivo di impugnazione, relativo al fatto che il Tribunale, rilevando d’ufficio il motivo vertente sul difetto di motivazione della decisione contestata, avrebbe oltrepassato i limiti della propria competenza </i></i></p>
<p> Argomenti delle parti</p>
<p>28      Il primo motivo di impugnazione si articola su due capi. Nell’ambito del primo capo la Commissione afferma che, rilevando d’ufficio il motivo vertente sul vizio di motivazione della decisione contestata, il Tribunale ha esulato dall’ambito della controversia come definita dalle parti, ha violato il principio dispositivo, ha statuito ultra petita, eccedendo quindi la propria competenza, e ha commesso un’irregolarità procedurale pregiudicando gli interessi dell’istituzione medesima. </p>
<p>29      A sostegno di tali censure, la Commissione sostiene che il motivo rilevato d’ufficio dal Tribunale è completamente estraneo ai 23 motivi dedotti dalle ricorrenti in primo grado nonché ai fatti risultanti dagli atti delle cinque cause riunite, che non rivelavano alcuna circostanza idonea a far ritenere che le esenzioni controverse non costituissero aiuti al momento della loro istituzione, ma che lo fossero divenute successivamente, a causa dell’evoluzione del mercato comune.</p>
<p>30      Nell’ambito del secondo capo, la Commissione sostiene che il motivo rilevato d’ufficio attenga, in realtà, alla legittimità nel merito della decisione contestata e non alla sua motivazione, in quanto la motivazione richiesta dal Tribunale non sarebbe necessaria né per gli interessati né per il giudice. Il Tribunale avrebbe dunque ignorato la distinzione riconosciuta dalla giurisprudenza tra un motivo relativo alla motivazione e un motivo di merito, e si sarebbe sostituito alle ricorrenti in primo grado rilevando un motivo che solo queste ultime avrebbero potuto dedurre. Così facendo, esso avrebbe violato, da un lato, il combinato disposto degli artt. 230 CE e 253 CE nonché, dall’altro, le norme relative all’esposizione dei motivi nell’atto di ricorso di cui all’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e agli artt. 44, n. 1, e 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, privando tali norme di qualsiasi portata pratica. Tali violazioni costituirebbero parimenti irregolarità procedurali in danno agli interessi della Commissione.</p>
<p>31      Nel contestare tale motivo, le convenute ricordano, in sostanza, che il difetto di motivazione, che costituisce una violazione delle forme sostanziali, è un motivo di ordine pubblico che il giudice comunitario deve rilevare d’ufficio. Non si potrebbe dunque contestare al Tribunale di aver statuito ultra petita né, peraltro, di aver violato la norma di cui all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la quale non vincola quest’ultimo bensì il ricorrente. </p>
<p>32      Inoltre, ad avviso delle convenute, il motivo relativo al difetto di motivazione della decisione contestata non era completamente estraneo ai motivi dedotti dalle ricorrenti in primo grado e ai fatti della causa. In particolare, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale sarebbero state esposte e discusse le circostanze particolari riportate da quest’ultimo ai punti 56 62 della sentenza impugnata. </p>
<p>33      Il motivo rilevato d’ufficio non riguarderebbe il merito, bensì un semplice difetto di motivazione. D’altronde, nella sentenza impugnata, il Tribunale non metterebbe in discussione la qualificazione di aiuti nuovi operata dalla Commissione, ma soltanto l’assenza di qualsiasi spiegazione in ordine all’inapplicabilità dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999. Pertanto, il Tribunale non avrebbe ignorato la distinzione tra la motivazione e il merito e avrebbe correttamente dichiarato che era necessario che la decisione contestata fosse motivata in merito all’applicabilità di tale disposizione, dovendo indicare la Commissione, nel contesto della presente controversia, le ragioni che l’avevano indotta a qualificare le esenzioni controverse come aiuti nuovi piuttosto che aiuti esistenti.</p>
<p> Giudizio della Corte</p>
<p>34      Al fine di statuire sul primo capo del motivo, secondo cui il Tribunale avrebbe esulato dall’ambito della controversia come definita dalle parti, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il difetto o l’insufficienza di motivazione rientra nell’inosservanza delle forme sostanziali ai sensi dell’art. 230 CE e costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice comunitario (v., in particolare, sentenze 20 febbraio 1997, causa C 166/95 P, Commissione/Daffix, Racc. pag. I 983, punto 24; 2 aprile 1998, causa C 367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I 1719, punto 67; 30 marzo 2000, causa C 265/97 P, VBA/Florimex e a., Racc. pag. I 2061, punto 114, nonché 10 luglio 2008, causa C 413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, Racc. pag. I 4951, punto 174).</p>
<p>35      Rilevando d’ufficio un siffatto motivo, che, per definizione, non è stato dedotto dalle parti, il giudice comunitario non esula dall’ambito della controversia della quale è investito e non viola in alcun modo le norme procedurali relative all’esposizione dell’oggetto della controversia e dei motivi nell’atto di ricorso.</p>
<p>36      Pertanto, nella specie, il Tribunale, rilevando d’ufficio il motivo vertente sul difetto di motivazione della decisione contestata, non ha oltrepassato i suoi poteri.</p>
<p>37      Ne consegue che il primo capo del motivo è infondato.</p>
<p>38      Per quanto attiene al secondo capo del motivo, secondo cui, in realtà, il Tribunale avrebbe rilevato d’ufficio un motivo relativo alla legittimità nel merito della decisione contestata, si deve osservare che il Tribunale ha annullato quest’ultima sulla base del rilievo – operato al punto 63 della sentenza impugnata – che, considerate le circostanze particolari menzionate ai punti 56 62 della sentenza medesima, la Commissione avrebbe dovuto esaminare nella presente controversia la questione dell’applicabilità dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999 e munire la decisione contestata di una sufficiente motivazione in diritto al riguardo piuttosto che limitarsi ad affermare che tale disposizione non era applicabile nel caso di specie.</p>
<p>39      È giocoforza constatare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non si è affatto pronunciato sul merito dell’applicabilità di detta disposizione né, più in generale, sulla questione, discussa dalle parti, se le esenzioni controverse costituissero aiuti esistenti ovvero aiuti nuovi.</p>
<p>40      Di conseguenza, non si può contestare al Tribunale di aver ignorato la distinzione, riconosciuta dalla giurisprudenza, tra un motivo relativo a un difetto o a un’insufficienza di motivazione, rilevabile d’ufficio dal giudice comunitario, e un motivo vertente sulla legittimità nel merito, che può essere esaminato soltanto se dedotto dal ricorrente (v. sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 67).</p>
<p>41      Pertanto, il secondo capo del motivo è parimenti infondato.</p>
<p>42      Da quanto precede risulta che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.</p>
<p> <i><i>Sul secondo motivo di impugnazione, relativo al fatto che il Tribunale avrebbe violato il principio del contraddittorio e i diritti della difesa</i></i></p>
<p> Argomenti delle parti</p>
<p>43      Affermando che il motivo rilevato d’ufficio nella sentenza impugnata non è stato dibattuto e neppure affrontato nel corso delle fasi scritta e orale dinanzi al Tribunale, la Commissione contesta a quest’ultimo di aver violato i principi generali del contraddittorio e del rispetto dei diritti della difesa. </p>
<p>44      A tal riguardo, la Commissione richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo relativa all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), secondo la quale il giudice deve rispettare il principio del contraddittorio, in particolare laddove respinga un’impugnazione o dirima una controversia sulla base di un motivo rilevato d’ufficio. </p>
<p>45      Essa sostiene, inoltre, che il principio del contraddittorio costituisca un principio generale dei procedimenti dinanzi ai giudici comunitari, cui la Corte ha riconosciuto il rango di diritto fondamentale, e che il Tribunale avrebbe potuto ordinare la riapertura della fase orale al fine di invitare le parti a presentare osservazioni riguardo al motivo che egli intendeva rilevare d’ufficio.</p>
<p>46      Le convenute sostengono, in sostanza, che, in forza dell’art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale, detto giudice disporrebbe del potere discrezionale di ordinare la riapertura della fase orale e che da tale articolo nonché dall’art. 113 del medesimo regolamento deriverebbe che l’obbligo di sentire le parti prima di rilevare d’ufficio un motivo sussisterebbe soltanto riguardo ai motivi che danno luogo all’irricevibilità del ricorso o ad un non luogo a provvedere. Esse osservano d’altronde che la Corte, quando intende rilevare d’ufficio un motivo di ordine pubblico, non riapre necessariamente la fase orale.</p>
<p>47      Esse sostengono che, come riconosciuto dalla Commissione, la CEDU non si applichi alle persone giuridiche di diritto pubblico e che, benché il principio del contraddittorio costituisca un diritto fondamentale, la sua applicazione debba essere adeguata allo status delle parti e alle circostanze concrete della controversia. </p>
<p>48      Nella specie, secondo le convenute, il principio del contraddittorio sarebbe stato rispettato, non essendo la sentenza impugnata basata su documenti o fatti che la Commissione avrebbe ignorato. Inoltre, il motivo rilevato d’ufficio non verterebbe sul merito della controversia, ma riguarderebbe la violazione di una forma sostanziale.</p>
<p>49      Inoltre, gli interessi della Comunità europea non sarebbero stati pregiudicati, poiché i diritti della stessa non sarebbero stati violati, dal momento che, da una parte, la Commissione non è stata dichiarata civilmente o penalmente responsabile né le è stata inflitta una sanzione e che, dall’altra, la riapertura della fase orale non avrebbe potuto consentire alla Commissione di presentare argomenti che avrebbero indotto il Tribunale a non rilevare d’ufficio il motivo relativo a un difetto di motivazione, non potendosi rimediare a posteriori a un siffatto difetto.</p>
<p> Giudizio della Corte</p>
<p>50      Il principio del contraddittorio fa parte dei diritti della difesa. Esso si applica ad ogni procedura che possa sfociare in una decisione di un’istituzione comunitaria che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona (v., in particolare, sentenze 10 luglio 2001, causa C 315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. I 5281, punto 28 e giurisprudenza ivi citata, nonché Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, cit., punto 61).</p>
<p>51      Le giurisdizioni comunitarie vigilano sull’osservanza dinanzi ad esse nonché da parte di loro stesse del principio del contraddittorio. </p>
<p>52      Infatti, la Corte ha già avuto modo di dichiarare, da un lato, che il principio del contraddittorio implica, in generale, il diritto delle parti in un processo di prendere conoscenza delle prove e delle osservazioni presentate dinanzi al giudice e di discuterle (sentenza 14 febbraio 2008, causa C 450/06, Varec, Racc. pag. I 581, punto 47) e, dall’altro, che si violerebbe un principio giuridico fondamentale se si ponessero a base di una sentenza circostanze e documenti di cui le parti, o una di esse, non abbiano avuto conoscenza e sui quali non abbiano potuto esprimersi (sentenze 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, Snupat/Alta Autorità, Racc. pag. 99, in particolare pag. 150; 10 gennaio 2002, causa C 480/99 P, Plant e a./Commissione e South Wales Small Mines, Racc. pag. I 265, punto 24, nonché 2 ottobre 2003, causa C 199/99 P, Corus UK/Commissione, Racc. pag. I 11177, punto 19). </p>
<p>53      Del principio del contraddittorio devono potere beneficiare tutte le parti a un processo del quale è adito il giudice comunitario, indipendentemente dal loro status giuridico. Di conseguenza, anche le istituzioni comunitarie possono avvalersene qualora siano parti in un siffatto processo.</p>
<p>54      Il giudice deve rispettare il principio del contraddittorio, in particolare qualora respinga una controversia sulla base di un motivo rilevato d’ufficio (v., per analogia, nell’ambito dei diritti dell’uomo, Corte eur. D.U, sentenze Skondrianos c. Grecia del 18 dicembre 2003, § 29 e 30; Clinique des Acacias e a. c. Francia del 13 ottobre 2005, § 38, nonché Prikyan e Angelova c. Bulgaria del 16 febbraio 2006, § 42).</p>
<p>55      Come sostenuto in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi 93 107 delle sue conclusioni, il principio del contraddittorio, di regola, non si limita a conferire a ciascuna parte in un processo il diritto di prendere conoscenza dei documenti e delle osservazioni presentati al giudice ex adverso, e di discuterli, né si limita ad impedire che il giudice comunitario fondi la sua decisione su fatti e documenti di cui le parti, o una di esse, non abbiano avuto conoscenza e sui quali non abbiano potuto esprimersi. Di norma, esso implica, parimenti, il diritto delle parti di prendere conoscenza e di discutere i motivi di diritto rilevati d’ufficio dal giudice, sui quali quest’ultimo intenda fondare la propria decisione.</p>
<p>56      Infatti, per soddisfare le condizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre che le parti abbiano conoscenza e possano discutere in contraddittorio gli elementi di fatto e di diritto decisivi per l’esito del procedimento.</p>
<p>57      Di conseguenza, eccetto casi particolari, quali, segnatamente, quelli previsti dai regolamenti di procedura delle giurisdizioni comunitarie, il giudice comunitario non può fondare la propria decisione su un motivo di diritto rilevato d’ufficio, anche di ordine pubblico e, come nella specie, vertente sul difetto di motivazione della decisione contestata, senza prima aver invitato le parti a presentare le proprie osservazioni in merito.</p>
<p>58      La Corte ha del resto dichiarato nell’analogo contesto dell’art. 6 della CEDU che, proprio tenendo conto di tale articolo e della finalità stessa del diritto di ogni interessato ad un procedimento in contraddittorio e ad un processo equo ai sensi di tale disposizione, la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti (v. ordinanza 4 febbraio 2000, causa C 17/98, Emesa Sugar, Racc. pag. I 665, punti 8, 9 e 18, nonché sentenza 10 febbraio 2000, cause riunite C 270/97 e C 271/97, Deutsche Post, Racc. pag. I 929, punto 30). </p>
<p>59      Il potere discrezionale di cui dispone a tal riguardo il Tribunale, in virtù dell’art. 62 del proprio regolamento di procedura, non può essere esercitato senza tener conto dell’obbligo di rispettare il principio del contraddittorio.</p>
<p>60      Nella specie, dagli atti e dall’udienza svoltasi dinanzi alla Corte emerge che, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione contestata sulla base del motivo rilevato d’ufficio vertente sulla violazione dell’art. 253 CE senza aver previamente invitato le parti, nel corso delle fasi scritta o della fase orale del procedimento, a presentare le loro osservazioni su tale motivo. Così facendo, il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio.</p>
<p>61      Contrariamente a quanto affermano le convenute, l’inosservanza del principio del contraddittorio ha recato pregiudizio agli interessi della Commissione, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 114 118 delle sue conclusioni, se è pur vero che il difetto di motivazione costituisce un vizio che, in linea di principio, non può essere sanato, l’accertamento di un tale difetto implica tuttavia una valutazione che, secondo costante giurisprudenza, deve prendere in considerazione taluni fattori, come del resto ricordato dal Tribunale ai punti 48 e 49 della sentenza impugnata. Una siffatta valutazione può prestarsi a una discussione, in particolare allorché non riguardi una totale carenza di motivazione, bensì la motivazione di uno specifico punto di fatto e di diritto. Nella specie, in particolare, la Commissione, se le fosse stato dato modo di dedurre le sue osservazioni, avrebbe potuto far valere gli stessi argomenti dedotti nell’ambito del quarto e quinto motivo della presente impugnazione, esposti ai punti 64 67 della presente sentenza.</p>
<p>62      Alla luce di tali considerazioni il secondo motivo dedotto dalla Commissione deve essere accolto.</p>
<p>63      Inoltre, la Corte ritiene parimenti opportuno nella specie, ai fini di una buona amministrazione della giustizia, esaminare congiuntamente il quarto e il quinto motivo dell’impugnazione con cui la Commissione sostiene, in sostanza, che il Tribunale abbia violato l’art. 253 CE nel ritenere che la Commissione avrebbe violato l’obbligo di motivazione imposto da tale articolo relativamente all’applicabilità dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999.</p>
<p> <i><i>Sul quarto e quinto motivo dell’impugnazione, relativi alla violazione dell’art. 253 CE</i></i></p>
<p> Argomenti delle parti</p>
<p>64      Con il quarto motivo, la Commissione contesta al Tribunale di aver violato l’art. 253 CE, nel combinato disposto con gli artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 1, CE nonché le norme relative allo svolgimento del procedimento in materia di aiuti di Stato. </p>
<p>65      A sostegno di tale motivo, la Commissione afferma, in particolare, che la motivazione della decisione contestata dimostra che le esenzioni controverse hanno sempre costituito aiuti fin da quando sono state istituite, atteso che tale decisione espone, sufficientemente sotto il profilo giuridico e conformemente ai requisiti previsti dalla giurisprudenza, che dette esenzioni erano idonee a pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri e a provocare distorsioni della concorrenza. In tali circostanze, non sarebbe stato necessario, a suo avviso, fornire maggiori dettagli per chiarire le ragioni per le quali l’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999 non era applicabile. Inoltre, ammesso che le esenzioni controverse non costituissero aiuti al momento della loro istituzione, ne conseguirebbe che esse continuerebbero a non essere aiuti, come hanno fatto valere erroneamente alcune ricorrenti in primo grado, e non che esse costituirebbero aiuti esistenti, come ritenuto dal Tribunale.</p>
<p>66      Nell’ambito del quinto motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale abbia parimenti violato l’art. 253 CE nel combinato disposto con gli artt. 87, n. 1, CE, 88, n. 1, CE e 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999, nonché l’obbligo di motivazione delle proprie sentenze.</p>
<p>67      A sostegno di tale motivo, la Commissione fa valere, in particolare, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove ha ritenuto che talune circostanze peculiari, tutte attinenti alla condotta del Consiglio o della Commissione, richiedessero che la decisione contestata contenesse una specifica motivazione per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999, quando invece la nozione di aiuto di Stato, esistente o nuovo, avendo un carattere obiettivo, non potrebbe dipendere dalla condotta o dalle dichiarazioni delle istituzioni, a fortiori quando tale condotta o tali dichiarazioni siano estranee a un procedimento di controllo degli aiuti. Inoltre, una siffatta valutazione sarebbe in contrasto con quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza 22 giugno 2006, cause riunite C 182/03 e C 217/03, Belgio e Forum 187/Commissione (Racc. pag. I 5479). </p>
<p>68      In risposta al quarto motivo, le convenute sostengono, in particolare, che i motivi di inapplicabilità dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999 non possano essere chiaramente dedotti dalla decisione contestata che, quindi, non risponderebbe all’esigenza di una motivazione chiara e inequivocabile. Peraltro, ciò che il Tribunale avrebbe contestato alla Commissione è di non aver esposto i motivi per cui essa ha ritenuto – contrariamente all’opinione apparentemente manifestata in precedenza – che le esenzioni controverse falsassero la concorrenza nel mercato comune. In tale contesto, il Tribunale avrebbe correttamente affermato, alla luce della giurisprudenza, che la Commissione era tenuta ad indicare le ragioni idonee a dimostrare di aver effettuato un’analisi che giustificasse la conclusione cui era giunta. Con questo motivo la Commissione cercherebbe di ovviare al difetto di motivazione che vizia la decisione contestata e di ottenere dalla Corte una pronuncia su questioni di merito non connesse a tale vizio.</p>
<p>69      In risposta al quinto motivo, le convenute sostengono che il Tribunale non abbia rimesso in discussione il carattere obiettivo della nozione di aiuto di Stato, bensì abbia soltanto considerato che, alla luce delle precedenti decisioni del Consiglio e del legittimo affidamento che esse hanno ingenerato quanto alla legittimità delle esenzioni controverse, la Commissione fosse tenuta ad illustrare nella propria decisione le ragioni che obiettivamente inducevano ad escludere l’applicazione dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999. Poiché la motivazione di una decisione deve figurare nel suo stesso testo, i chiarimenti forniti dalla Commissione non sarebbero idonei a supplire alla carenza di motivazione.</p>
<p> Giudizio della Corte</p>
<p>70      A norma dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999, è considerato esistente l’aiuto che al momento della sua attuazione non costituiva aiuto, ma lo sia divenuto successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro.</p>
<p>71      Il concetto di evoluzione del mercato comune può essere inteso come una modifica del contesto economico e giuridico nel settore interessato dal provvedimento in questione e non riguarda, ad esempio, il caso in cui la Commissione modifichi la propria valutazione sulla base di una lettura più rigorosa delle norme in materia di aiuti di Stato (v. sentenza Belgio e Forum 187/Commissione, cit., punto 71).</p>
<p>72      Più in generale, la nozione di aiuto di Stato, esistente o nuovo, corrisponde ad una situazione oggettiva. Come sostenuto dalla Commissione, tale nozione non può dipendere dalla condotta o dalle dichiarazioni delle istituzioni. </p>
<p>73      Per tale motivo, al punto 137 della citata sentenza Belgio e Forum 187/Commissione, la Corte, dopo aver ricordato che l’obbligo di motivazione di un atto comunitario prescritto dall’art. 253 CE dev’essere adeguato alla natura dell’atto stesso, ha dichiarato che non si può imporre alla Commissione di indicare le ragioni per le quali essa ha compiuto, nelle proprie decisioni precedenti, una diversa valutazione del regime in questione.</p>
<p>74      Orbene, ciò vale a fortiori qualora la valutazione eventualmente differente precedentemente svolta dalla Commissione in merito alla misura nazionale in questione sia stata espressa, come nel presente caso, nell’ambito di un procedimento diverso rispetto a quello di controllo degli aiuti di Stato.</p>
<p>75      Di conseguenza, le circostanze menzionate ai punti 56 62 della sentenza impugnata, che riguardano principalmente il fatto che, da un lato, la Commissione aveva ritenuto, al momento dell’adozione da parte del Consiglio delle decisioni di autorizzazione delle esenzioni controverse, che queste ultime non comportassero distorsioni della concorrenza e non ostacolassero il buon funzionamento del mercato comune e, dall’altro, che dette decisioni potevano lasciar pensare che le stesse esenzioni non potessero essere qualificate come aiuti di Stato, non erano idonee ad obbligare, in linea di principio, la Commissione a motivare la decisione contestata in merito all’inapplicabilità dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999.</p>
<p>76      Il Tribunale ha annullato quindi, per motivi erronei in diritto, la decisione contestata laddove ha ritenuto che, alla luce di tali circostanze, nella specie la Commissione avrebbe dovuto esaminare la questione dell’applicabilità di tale disposizione e motivare in modo specifico la detta decisione al riguardo e che, astenendosi dal farlo, essa aveva violato l’art. 253 CE.</p>
<p>77      Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La portata dell’obbligo di motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o soggetti terzi, da questo colpiti direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento dell’osservanza, da parte della motivazione, degli obblighi imposti dall’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, citate sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France, punto 63 e giurisprudenza ivi citata, nonché Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, punto 166 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>78      Orbene, nella specie, ai punti 58 64 della motivazione della decisione contestata, la Commissione ha anzitutto esposto le ragioni per le quali essa considera che le esenzioni controverse costituiscano aiuti incompatibili con il mercato comune, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, rilevando che esse procurano un vantaggio a talune imprese, che tale vantaggio è concesso mediante risorse statali, che esse incidono sugli scambi tra Stati membri e che possono falsare o rischiare di falsare la concorrenza. </p>
<p>79      In particolare, al punto 60 della motivazione della decisione contestata, la Commissione ha osservato che le esenzioni controverse riducono il costo di una materia prima e conferiscono così un vantaggio ai beneficiari, i quali si trovano in una situazione più favorevole rispetto ad altre imprese che utilizzano oli minerali in altri settori o regioni. Ai successivi punti 61 e 62, essa ha indicato, da una parte, che le osservazioni dei beneficiari e della Repubblica francese confermerebbero che le riduzioni delle accise hanno l’esplicito scopo di rafforzare la competitività di detti beneficiari rispetto ai loro concorrenti riducendo i loro costi e, dall’altra, che l’allumina, prodotta anche in Grecia, Spagna, Germania e Ungheria, è oggetto di scambi fra gli Stati membri, di modo che le esenzioni controverse possono incidere sugli scambi intracomunitari e falsare o rischiare di falsare la concorrenza.</p>
<p>80      Ai punti 65 70 della motivazione della decisione contestata, la Commissione ha poi indicato le ragioni per le quali essa ritiene che le esenzioni controverse costituiscano aiuti nuovi e non aiuti esistenti alla luce delle disposizioni dell’art. 1 del regolamento n. 659/1999. Essa ha quindi affermato che tali esenzioni non esistevano prima dell’entrata in vigore del Trattato nei tre Stati membri interessati, che esse non erano mai state analizzate né autorizzate alla luce delle norme sugli aiuti di Stato, che esse non erano mai state notificate e, infine, che l’art. 1, lett. b), v), del regolamento in parola non era applicabile al caso di specie.</p>
<p>81      Se è pur vero che la Commissione non ha approfondito tale ultimo punto nella decisione contestata, emerge tuttavia chiaramente dall’insieme di tali motivazioni che essa ha ritenuto che le esenzioni controverse non fossero divenute aiuti di Stato a causa di un’evoluzione del mercato comune, bensì che esse lo fossero fin dall’inizio, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999 nel caso di specie. </p>
<p>82      È pacifico, peraltro, che le ricorrenti in primo grado non abbiano presentato osservazioni che riferissero in merito a un’evoluzione del mercato comune successiva all’introduzione delle esenzioni controverse e che avrebbero dovuto indurre la Commissione a illustrare le ragioni per le quali essa riteneva che l’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999 non fosse applicabile nel caso di specie.</p>
<p>83      Inoltre, risulta anche chiaramente dai motivi della decisione contestata che, se è pur vero che la Commissione aveva ritenuto, al momento dell’adozione da parte del Consiglio delle decisioni di autorizzazione delle esenzioni controverse, che queste ultime non comportassero distorsioni della concorrenza e non ostacolassero il buon funzionamento del mercato interno, tuttavia dette esenzioni non erano mai state analizzate né autorizzate alla luce delle norme sugli aiuti di Stato, la cui applicazione ha portato la Commissione ad una conclusione opposta. Si deve anche rilevare, a tal riguardo, che la circostanza che le decisioni del Consiglio siano state adottate su proposta della Commissione e non menzionassero un possibile contrasto con tali norme dà luogo, ai punti 95 100 della decisione contestata, ad una specifica motivazione ai termini della quale la Commissione ha concluso che il recupero degli aiuti risultanti dalle esenzioni concesse fino al 2 febbraio 2002, nei confronti dei rispettivi beneficiari, risulterebbe contrario ai principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto.</p>
<p>84      Pertanto, tenuto conto, in particolare, della natura e del contenuto della decisione contestata, delle norme sugli aiuti di Stato nonché dell’interesse che i destinatari e le persone direttamente e singolarmente riguardate da detta decisione potevano nutrire a ricevere spiegazioni, risulta che la motivazione di quest’ultima soddisfaceva i requisiti della giurisprudenza rammentata al punto 77 della presente sentenza e non doveva necessariamente contenere specifiche spiegazioni, come sostenuto dalla Commissione, per quanto attiene all’inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999.</p>
<p>85      Ne risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione impostole dall’art. 253 CE, per quanto riguarda l’inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999.</p>
<p>86      Di conseguenza, il quarto e il quinto motivo di impugnazione devono essere parimenti accolti.</p>
<p>87      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti e motivi delle parti, si deve annullare la sentenza impugnata nella parte in cui quest’ultima ha annullato la decisione contestata sulla base del rilievo che la Commissione avrebbe ivi violato l’obbligo di motivazione, per quanto riguarda l’inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999, e nella parte in cui ha condannato la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalle ricorrenti, comprese quelle attinenti al procedimento sommario nella causa T 69/06 R.</p>
<p> <b><b>Sul rinvio della causa al Tribunale</b></b></p>
<p>88      Ai sensi dell’art. 61, primo comma, del proprio Statuto, la Corte di giustizia, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale.</p>
<p>89      Nel caso di specie, poiché il Tribunale non ha statuito nel merito su nessuno dei motivi dedotti dalle parti, la Corte ritiene che la presente controversia non sia matura per la decisione. Pertanto, le cause riunite devono essere rinviate al Tribunale.</p>
<p> <b><b>Sulle spese</b></b></p>
<p>90      Poiché le cause devono essere rinviate dinanzi al Tribunale, occorre sospendere la decisione sulle spese relative al giudizio di impugnazione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:</p>
<p>1)      <b><b>La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 dicembre 2007, cause riunite T 50/06, T 56/06, T 60/06, T 62/06 e T 69/06, Irlanda e a./Commissione, è annullata nella parte in cui:</b></b></p>
<p>–        <b><b>annulla la decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente, sulla base del rilievo che, in tale decisione, la Commissione delle Comunità europee avrebbe violato l’obbligo di motivazione, per quanto concerne la mancata applicazione nella specie dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE], e </b></b></p>
<p>–        <b><b>condanna la Commissione delle Comunità europee a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalle ricorrenti, comprese quelle attinenti al procedimento sommario nella causa T 69/06 R.</b></b></p>
<p>2)      <b><b>Le cause riunite T 50/06, T 56/06, T 60/06, T 62/06 e T 69/06 sono rinviate dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.</b></b></p>
<p>3)      <b><b>Le spese sono riservate.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-2-12-2009-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.2990</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-2-12-2009-n-2990/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore. Operatori Emergenza Radio (O.E.R.) (avv.ti E. Sticchi Damiani e F. Amati) c. Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo (Avv. Stato), Ministero dell’Interno (n.c.), Soc. coop. sociale Onlus Connecting People (avv.ti A. Orofino, R La Malfa e P. Alessi), Consorzio di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore.<br /> Operatori Emergenza Radio (O.E.R.) (avv.ti E. Sticchi Damiani e F. Amati) c.<br /> Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo (Avv. Stato),<br />  Ministero dell’Interno (n.c.), Soc. coop. sociale Onlus Connecting People<br /> (avv.ti A. Orofino, R La Malfa e P. Alessi),<br />  Consorzio di cooperative sociali Sisifo (n.c.),<br /> Soc. coop. sociale Auxilium s.r.l. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di presentare offerte nella forma del raggruppamento temporaneo verticale in caso di gara per l&#8217;affidamento di un servizio di cui all&#8217;all. II-B della dir. 2004/18/CE</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Servizi di cui all’All. II-B dir. 2004/18/CE – Affidamento – Gara – Partecipanti – Forma del raggruppamento temporaneo verticale – Uso – Possibilità – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di affidamento di un appalto avente ad oggetto principale i servizi di cui all’Allegato II-B della direttiva 2004/18/CE (nel caso di specie, servizi sanitari e sociali, servizi di ristorazione), trovano applicazione i principi generali di proporzionalità, tutela della concorrenza e favor partecipationis, in base ai quali deve consentirsi agli operatori economici di presentare offerta nella forma del raggruppamento temporaneo verticale, laddove il bando o le peculiarità del servizio da appaltare non ostino all’utilizzo di detto istituto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 408 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da <b>Operatori Emergenza Radio (O.E.R.), in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. costituenda con Ladisa s.p.a. e Medica Sud s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Fabiano Amati, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Abate Gimma, 147; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo<i></b></i>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;<br />
<i><b>Ministero dell’Interno</b></i>, non costituito;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>società cooperativa sociale Onlus Connecting People<i></b></i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Orofino, Rosario La Malfa e Pierfrancesco Alessi, con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Panizzolo in Bari, via Celentano, 27;<br />
<b>Consorzio di cooperative sociali Sisifo</b>, non costituito;<br />
<b>Società cooperativa sociale Auxilium s.r.l.</b>, non costituita; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dei verbali di gara del 16 e 17 febbraio 2009, sottoscritti dalla commissione giudicatrice nella procedura di affidamento del servizio di gestione e conduzione del centro di identificazione ed espulsione di Bari-Palese, indetta dal Ministero dell’Interno &#8211; Prefettura di Bari in data 15 gennaio 2009, con i quali è stata disposta l’esclusione dell’odierna ricorrente dalla gara, ed al tempo stesso sono state illegittimamente ammesse alle fasi successive di gara le società controinteressate;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di data ed estremi sconosciuti, relativo alla suddetta procedura;<br />	<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Bari e della società cooperativa sociale Onlus Connecting People;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2009 il dott. Savio Picone e uditi gli avv.ti Sticchi Damiani e Amati per la ricorrente, l’avv. Sisto per l’Avvocatura dello Stato, gli avv.ti Orofino, Alessi e La Malfa per la controinteressata;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
L’a.t.i. ricorrente impugna gli atti con i quali è stata esclusa dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del “Centro di identificazione ed espulsione” di Bari-Palese, indetta dal Ministero dell’Interno &#8211; Prefettura di Bari con avviso pubblico del 15 gennaio 2009; impugna altresì l’ammissione alle fasi successive di gara delle società controinteressate e, con motivi aggiunti notificati in corso di causa, impugna il provvedimento di aggiudicazione definitiva, di data ed estremi sconosciuti, relativo alla suddetta procedura.<br />	<br />
Deduce motivi così rubricati:<br />	<br />
I) quanto all’esclusione: violazione dei punti 9 e 10 dell’avviso pubblico ed eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;<br />	<br />
II) quanto all’ammissione delle altre concorrenti (in via subordinata): violazione dell’art. 75 del d. lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
III) quanto all’aggiudicazione definitiva: illegittimità derivata dal provvedimento di esclusione.<br />	<br />
Si sono costituiti la Prefettura di Bari e la Società cooperativa sociale Onlus Connecting People, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.<br />	<br />
L’ordinanza n. 189 del 26 marzo 2006, con cui questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, è stata riformata in appello dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 3113 del 16 giugno 2009, che ha accolto la domanda di sospensiva.<br />	<br />
Con nota del 2 settembre 2009, la Prefettura di Bari ha comunicato di aver aggiudicato l’appalto all’a.t.i. ricorrente, con riserva dell’esito del presente giudizio.<br />	<br />
Le parti hanno svolto ulteriori difese in vista della pubblica udienza del 7 ottobre 2009, nella quale la causa è passata in decisione.</p>
<p><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
1. Il Ministero dell’Interno – Prefettura di Bari, con avviso pubblico del 15 gennaio 2009, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di gestione del “Centro di identificazione ed espulsione” per immigrati di Bari-Palese, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di importo complessivo presunto pari a euro 5.320.000 oltre I.V.A.<br />	<br />
Nella seduta del 16 febbraio 2009, la commissione giudicatrice ha deliberato l’esclusione dell’a.t.i. costituenda tra l’odierna ricorrente Operatori Emergenza Radio (O.E.R.), mandataria, e le società Ladisa s.p.a. e Medica Sud s.r.l., mandanti, con la seguente motivazione:<br />	<br />
a) quanto alla capogruppo, una delle referenze bancarie dichiarate ai sensi dell’art. 10 del bando risulterebbe riferita alla sola sezione distaccata della O.E.R. di Minervino Murge e non alla ditta identificata nella domanda di partecipazione;<br />	<br />
b) quanto alle mandanti Ladisa s.p.a. e Medica Sud s.r.l., entrambe presenterebbero un oggetto sociale non rispondente ai servizi di assistenza ed accoglienza di cui all’appalto, l’una operando nel settore della ristorazione, l’altra nel settore dell’assistenza sanitaria; inoltre, le rispettive dichiarazioni (relative ai servizi analoghi già svolti, alle dotazioni di personale ed alle attrezzature tecniche) farebbero limitato riferimento ai servizi specialistici testé indicati, rinviando per tutto il resto alle dotazioni ed all’esperienza possedute dalla capogruppo O.E.R.<br />	<br />
Il bando di gara, per quanto qui interessa, prevede la partecipazione di tutti i soggetti indicati all’art. 34 del Codice dei contratti pubblici, oltre ad associazioni, fondazioni ed altri organismi “… che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore di interventi pertinente con i servizi di assistenza e di accoglienza oggetto dell’appalto e che abbiano prestato tali servizi nel corso dell’ultimo quinquennio” (art. 9); richiede inoltre che i concorrenti siano iscritti alla Camera di Commercio “… per attività corrispondenti ai servizi da rendere in relazione all’oggetto dell’appalto da affidare con la presente procedura” (art. 10 – lett. a). <br />	<br />
Quanto ai requisiti di capacità tecnica, l’art. 10 – lett. b) del bando prescrive di produrre una dichiarazione del legale rappresentante che attesti: <br />	<br />
&#8211; di aver reso “servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto” a favore di soggetti pubblici, per un importo minimo di euro 1.000.000,00 nell’ultimo quinquennio, con la specificazione che per servizi analoghi “… si intendono quelli che tali posso<br />
&#8211; di disporre di un numero di operatori almeno uguale a quello che è indicato nella scheda relativa alla ‘dotazione minima di personale’ indicata nell’art. 5 del capitolato;<br />	<br />
&#8211; di essere in possesso di attrezzature tecniche e mezzi necessari all’espletamento dei servizi.<br />	<br />
2. Tanto premesso in fatto, devono preliminarmente respingersi le eccezioni sollevate dalla difesa della controinteressata, con cui si contesta la legittimazione dell’amministratore giudiziario della ricorrente Operatori Emergenza Radio a promuovere la lite ed a partecipare alla gara d’appalto di cui si controverte.<br />	<br />
Sotto entrambi i profili, l’eccezione è senz’altro superata per effetto delle autorizzazioni rilasciate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari in data 6 luglio 2009, anche con efficacia di ratifica dell’attività già svolta, autorizzazioni che parte ricorrente ha depositato agli atti di causa, in copia conforme all’originale, il 6 ottobre 2009 (tempestivamente, essendo pacifico che nel processo amministrativo la prova della legittimazione a stare in giudizio può essere fornita dalla parte pubblica o privata fino all’udienza di discussione: cfr. <i>ex multis </i>Cons. Stato, Ad. plen., 6 febbraio 1993 n. 3; Id., sez. V, 17 gennaio 1994 n. 23; Id., sez. V, 19 ottobre 1999 n. 1565).<br />	<br />
3. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il provvedimento di esclusione risulta infatti adottato sulla base di presupposti erronei, in violazione delle prescrizioni della <i>lex specialis</i>.<br />	<br />
3.1. In primo luogo, va rilevato che l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto che una delle referenze bancarie, dichiarate ai sensi dell’art. 10 del bando, sia riferita alla sola sezione distaccata della O.E.R. di Minervino Murge e non alla ditta identificata nella domanda di partecipazione.<br />	<br />
La ricorrente ha infatti provato che l’attestazione del 25 febbraio 2009, proveniente dalla Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola, fa riferimento al conto corrente bancario n. 700090 intestato a Operatori Emergenza Radio (di cui è trascritto il codice fiscale); la mera domiciliazione presso la sede distaccata di Minervino Murge non è sufficiente ad escludere, ai fini dell’ammissione alla gara, che la referenza bancaria sia direttamente ascrivibile alla capogruppo dell’a.t.i. ricorrente.<br />	<br />
Sotto tale profilo l’esclusione è pertanto illegittima.<br />	<br />
3.2. Maggiore approfondimento merita il secondo profilo posto a base del provvedimento impugnato. <br />	<br />
Come detto, l’Amministrazione ha disposto l’esclusione del costituendo raggruppamento capeggiato da Operatori Emergenza Radio sul rilievo che l’oggetto sociale delle mandanti non risponderebbe ai servizi di assistenza ed accoglienza di cui all’appalto: la Ladisa s.p.a. opera infatti nel settore della ristorazione, mentre la Medica Sud s.r.l. opera nel settore dell’assistenza sanitaria. <br />	<br />
Inoltre, stando alla motivazione del verbale di esclusione, le dichiarazioni prodotte dalle società mandanti, in ordine ai servizi analoghi già svolti, alle dotazioni di personale ed alle attrezzature tecniche, farebbero limitato riferimento alle rispettive specializzazioni (ristorazione ed assistenza medica), rinviando per tutto il resto alle dotazioni ed all’esperienza possedute dalla mandataria Operatori Emergenza Radio.<br />	<br />
L’esame più approfondito dei motivi che hanno indotto la stazione appaltante ad estromettere la ricorrente induce il Collegio a rivedere le conclusioni raggiunte nella fase cautelare, poiché l’impugnativa si rivela fondata anche per tale aspetto.<br />	<br />
La commissione di gara ha infatti erroneamente applicato le previsioni della <i>lex specialis</i>, e segnatamente: <br />	<br />
&#8211; l’art. 9 del bando, che ammette la partecipazione di tutti i soggetti indicati all’art. 34 del Codice dei contratti pubblici, oltre ad associazioni, fondazioni ed altri organismi “… che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un setto<br />
&#8211; l’art. 10 – lett. a) del bando, che richiede l’iscrizione camerale dei concorrenti “… per attività corrispondenti ai servizi da rendere in relazione all’oggetto dell’appalto da affidare con la presente procedura”; <br />	<br />
&#8211; l’art. 10 – lett. b) del bando, che obbliga i concorrenti a produrre una dichiarazione del legale rappresentante che attesti il possesso dei requisiti di capacità tecnica, ossia di aver reso “servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto” a fav<br />
Tra i servizi “pertinenti”, “corrispondenti” ed “analoghi” a quelli oggetto dell’appalto (secondo le locuzioni, tra loro equivalenti, adoperate nel bando di gara) devono invero ricomprendersi quelli di preparazione dei pasti e di assistenza sanitaria, costituenti le specializzazioni delle società mandanti nell’a.t.i. ricorrente e risultanti dai certificati camerali allegati alla domanda di partecipazione.<br />	<br />
L’oggetto dell’appalto è compiutamente definito nell’art. 1 del capitolato di appalto (richiamato dall’art. 2 del bando di gara) ed è suddiviso in cinque segmenti:<br />	<br />
1) servizio di gestione amministrativa e di minuta sussistenza e manutenzione;<br />	<br />
2) servizio di assistenza generica alla persona (tra cui, la distribuzione e conservazione dei pasti); <br />	<br />
3) servizio di assistenza sanitaria;<br />	<br />
4) servizio di pulizia ed igiene ambientale;<br />	<br />
5) fornitura di pasti, effetti letterecci, prodotti per l’igiene personale, vestiario e generi di conforto.<br />	<br />
D’altra parte, il bando consente senza alcuna restrizione la partecipazione in associazione temporanea orizzontale o verticale e, proprio per tale ipotesi, la pretesa che la mandataria e tutte le mandanti si impegnino contemporaneamente e dimostrino la propria qualificazione per tutti i cinque segmenti del servizio appare irragionevole, stride con la stessa <i>ratio </i>caratterizzante l’istituto del raggruppamento d’imprese nella gare pubbliche e non trova giustificazione nelle regole poste dalla <i>lex specialis</i>. Ciò tanto più è vero, quando si consideri che le surriferite prestazioni rientranti nel contratto sono tra loro assai eterogenee e ben giustificano la suddivisione del servizio in base alla specializzazione, secondo il modello dell’a.t.i. verticale.<br />	<br />
Nella fattispecie, la capogruppo O.E.R. ha dichiarato l’impegno di assumere i servizi di gestione amministrativa, di minuta sussistenza e manutenzione e di assistenza generica alla persona in tutte le loro fasi; ha inoltre dichiarato di voler provvedere alle forniture di tutti i beni, ad eccezione dei pasti; per un totale pari al 67% del servizio. La mandante Ladisa s.p.a. ha dichiarato l’intenzione di assumere la sola fornitura dei pasti, pari al 20,8% dell’intero appalto. Infine, la Medica Sud s.r.l. ha dichiarato l’impegno di curare il servizio di assistenza sanitaria, corrispondente alla quota del 12,2% del servizio.<br />	<br />
A tal proposito, la commissione di gara non ha contestato che la mandataria e le mandanti siano qualificate, ciascuna per il proprio specifico settore di attività, in relazione ai requisiti di capacità tecnica prescritti dal bando di gara.<br />	<br />
Quanto alle dotazioni minime di personale, le schede richiamate dall’art. 5 del capitolato di appalto richiedono, per le prestazioni accessorie assunte dalle mandanti, soltanto la presenza di un infermiere e di un medico, mentre per la fornitura dei pasti e per il servizio di pulizia non vi è neppure obbligo di indicare il numero di operatori addetti. <br />	<br />
Dunque, neppure sotto tale profilo l’Amministrazione poteva legittimamente giudicare insufficienti, ovvero non conformi al bando, le dichiarazioni prodotte dalla Ladisa s.p.a. e dalla Medica Sud s.r.l., nelle quali si fa correttamente rinvio alle dotazioni di personale e di attrezzature dichiarate dalla mandante Operatori Emergenza Radio. <br />	<br />
Né l’esclusione dell’a.t.i. ricorrente può trovare giustificazione nelle norme di legge, come sostenuto dalla difesa erariale. In specie, non può riconoscersi rilevanza alla questione, pur controversa in giurisprudenza, dell’astratta ammissibilità delle a.t.i. verticali in assenza della specificazione, nel bando di gara, delle prestazioni principali e secondarie (così come previsto dall’art. 37, secondo comma, del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che secondo una tesi interpretativa più rigorosa non consentirebbe, in tal caso, la partecipazione dei raggruppamenti verticali). <br />	<br />
La procedura qui in esame, infatti, è senza dubbio sottratta alla disciplina integrale del Codice dei contratti pubblici, trattandosi di appalto avente ad oggetto principale i servizi di cui all’Allegato II-B della Direttiva 2004/18/CE (servizi sanitari e sociali, servizi di ristorazione; esplicitamente in tal senso anche l’art. 3 del bando di gara). Trovano viceversa applicazione i principi generali di proporzionalità, tutela della concorrenza e <i>favor partecipationis</i>, in base ai quali deve consentirsi agli operatori economici di presentare offerta nella forma del raggruppamento temporaneo verticale, laddove il bando o le peculiarità del servizio da appaltare non ostino all’utilizzo di detto istituto.<br />	<br />
A conclusioni analoghe è pervenuta la giurisprudenza più recente, con riferimento alla figura (per certi versi affine) dell’avvalimento parziale verticale, del quale è stata affermata la generale validità ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, pure in assenza di apposita clausola della <i>lex specialis </i>(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 2008 n. 1856; Id., sez. VI, 11 luglio 2008 n. 3499).<br />	<br />
Del resto, anteriormente all’approvazione del Codice dei contratti pubblici, la giurisprudenza amministrativa non aveva dubitato circa l’ammissibilità del ricorso alle associazioni temporanee verticali negli appalti di servizi, interpretando la scarna disciplina positiva, all’epoca contenuta nell’art. 11 del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157, conformemente ai principi comunitari di promozione della concorrenza e di indifferenza della veste giuridica assunta dai concorrenti alle gare pubbliche (cfr., per tutte, Cons. Giust. Amm. Sicilia, 13 ottobre 1998 n. 618; Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2002 n. 31; Id., sez. V, 28 marzo 2007 n. 1440). <br />	<br />
4. In conclusione, sono fondate le censure avanzate dalla ricorrente rispetto alle motivazioni poste a base del verbale di esclusione del 16 febbraio 2009.<br />	<br />
Dunque difetta l’interesse per l’esame del secondo motivo di gravame, dedotto in via subordinata ed attinente all’ammissione alla gara delle altre imprese concorrenti.<br />	<br />
Va pertanto annullato il provvedimento di esclusione dell’a.t.i. costituenda tra Operatori Emergenza Radio (O.E.R.), Ladisa s.p.a. e Medica Sud s.r.l., cui frattanto l’Amministrazione ha definitivamente aggiudicato l’appalto, con riserva all’esito del presente giudizio. Va altresì annullata l’eventuale aggiudicazione <i>medio tempore </i>disposta in favore della controinteressata cooperativa sociale Onlus Connecting People.<br />	<br />
Le spese processuali, tenuto conto dell’oggettiva complessità della questione e dell’esito della fase cautelare, possono essere integralmente compensate.</p>
<p><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Prima, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti indicati in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.8320</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-8320/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-8320/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.8320</a></p>
<p>Pres., est. D. D’Alessio Di Maio Felice (Avv. Nicola Pignatiello) c. Comune di Brusciano (N.C.) sull&#8217;obbligo del permesso di costruire per la costruzione di elementi accessori di un edificio Edilizia ed Urbanistica &#8211; Installazione di tettoie &#8211; Strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi &#8211; Sottrazione al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-8320/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.8320</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-8320/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.8320</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. D. D’Alessio<br /> Di Maio Felice (Avv. Nicola Pignatiello) c. Comune di Brusciano (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo del permesso di costruire per la costruzione di elementi accessori di un edificio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; Installazione di tettoie &#8211; Strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi &#8211; Sottrazione al regime del permesso di costruire &#8211; Presupposto &#8211; Decoro o arredo/Accessorietà &#8211; Visibile alterazione dell’edificio cui accedono &#8211; Permesso di costruire &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono. Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all&#8217;edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell&#8217;edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009 cit., T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008 cit., Consiglio di Stato, Sez. V, 13 marzo 2001 n. 1442</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center> <b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3625 del 2006, proposto da: 	</p>
<p><b>DI MAIO Felice</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Pignatiello, con domicilio eletto in Napoli, piazza Sannazaro n. 57; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il <b>Comune di Brusciano</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia, dell’ordinanza n. 24 (prot. n. 4464) del 13.3.2006 di demolizione di una struttura portante in ferro coperto con lamiere coibentate con altezza di mt 2,75, realizzata in difformità da una precedente DIA all’interno del giardino sito alla via Turati n. 27.<br />	<br />
</i><br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2016 del 6 luglio 2006;<br />	<br />
Viste le ordinanze istruttorie di questa Sezione n. 375 del 18 maggio 2009 e n. 550 del 9 luglio 2009;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 novembre 2009 il dott. Dante D&#8217;Alessio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Con ricorso notificato il 12 maggio 2006 e depositato il successivo 26 maggio il signor Di Maio Felice, coltivatore diretto e proprietario di un giardino interno alla via Turati n. 27, ha impugnato il provvedimento n. 24 (prot. n. 4464) del 13.3.2006 con il quale l’Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico, Edilizia Privata del Comune di Brusciano ha ordinato la demolizione di una struttura portante in ferro coperta con lamiere coibentate con altezza di mt 2,75, realizzata in difformità di una precedente DIA presentata il 9 settembre 2004 (prot. n. 15168) per la realizzazione di un pergolato all’interno del predetto giardino, e ne ha chiesto l’annullamento perché illegittimo sotto diversi profili.</p>
<p>2.- Questa Sezione, considerato che il Comune di Brusciano non si è costituito in giudizio e che il ricorrente ha depositato in atti solo la copia dell’ordinanza impugnata dalla quale non si ricavava nemmeno la dimensione esatta della struttura sanzionata, con ordinanze n. 375 del 18 maggio 2009 e n. 550 del 9 luglio 2009 ha chiesto al Comune di Brusciano, ai fini della decisione del ricorso, una copia della relazione, richiamata nel provvedimento impugnato, di sopralluogo ed accertamento tecnico redatta dall’Ufficio Urbanistico – Sez. Abusivismo edilizio, in data 21 febbraio 2006, una copia della DIA presentata dal signor Di Maio il 9 settembre 2004 (prot. n. 15168) per la realizzazione di un pergolato all’interno del giardino sito alla via Turati n. 27 nonché una relazione da parte dell’Ufficio Tecnico, Edilizia Privata del Comune esplicativa della esatta tipologia e delle effettive dimensioni dell’abuso oggetto del provvedimento impugnato, con aggiornate fotografie a colori dello stato dei luoghi, nonché ogni altro chiarimento utile alla definizione del ricorso.</p>
<p>3.- Il Comune di Brusciano ha depositato in data 2 settembre 2009 gli atti richiesti da questo TAR.<br />	<br />
Da tale documentazione si può evincere che il sig. Di Maio ha realizzato una struttura in ferro con muri perimetrali in c.a. e copertura in lamiere coibentate, di dimensioni in pianta pari a circa ml 5,50 x ml 5,70 + ml 3,00 x ml 4,95 per un totale di mq 46,20 ed un’altezza al colmo di ml 2,75 e alla gronda di ml 2,73. Le foto a colori, pure depositate dal Comune, evidenziano che parte della struttura è chiusa da pareti perimetrali (oltre che dalla tettoia) anche su due dei 4 lati, l’altra parte (più piccola) è chiusa da pareti perimetrali su tre dei 4 lati.</p>
<p>4. Alla luce dei chiarimenti e dei documenti depositati dal Comune il ricorso si rileva infondato.<br />	<br />
Il ricorrente non ha dato infatti la dimostrazione di essere in possesso di un titolo che consentisse la realizzazione delle opere contestate dal Comune con il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Al riguardo si deve ricordare che, per giurisprudenza costante (fra le più recenti: TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009, n. 492 del 29 gennaio 2009; TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, n. 10059 del 9 settembre 2008), gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono.<br />	<br />
Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all&#8217;edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell&#8217;edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono (in termini TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009 cit., T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008 cit., Consiglio di Stato, Sez. V, 13 marzo 2001 n. 1442). </p>
<p>5.- Utilizzando gli stessi criteri anche la realizzazione di una tettoia (di non irrilevante consistenza dimensionale) ancorata al suolo costituisce opera idonea ad alterare lo stato dei luoghi e a trasformare il territorio permanentemente e perciò richiede il rilascio di un permesso di costruire (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 16 marzo 2009, n. 752).<br />	<br />
Del resto, è noto che la nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano state realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove si sia in presenza di un&#8217;evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 26 settembre 2008, n. 11309; Consiglio Stato, Sez. IV, n. 2705 del 2008). In altri termini, rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali dell’opera (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 11679 del 23 novembre 2007).</p>
<p>6.- Applicando tali principi al caso in esame si deve ritenere che la tettoia oggetto del provvedimento impugnato, realizzata dal ricorrente in ferro con muri perimetrali in c.a. e copertura in lamiere coibentate, non possa ritenersi irrilevante sotto il profilo edilizio per la sua tipologia (muratura e struttura metallica non leggera), per essere completamente chiusa su più lati, per la sua dimensione (46,20 mq.), perché suscettibile di autonoma utilizzazione e perché ha determinato una non irrilevante alterazione dello stato dei luoghi, con la conseguenza che per l’installazione di tale struttura era necessario il permesso di costruire (e non una semplice DIA), con l’ulteriore conseguenza che la realizzazione della stessa in assenza del titolo dovuto ne ha determinato l’abusività e quindi l’irrogazione della prevista sanzione ripristinatoria (art. 31 del DPR n. 380 del 2001). <br />	<br />
Del resto l’ordine di demolizione di opere abusive è un atto dovuto in presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo e quindi abusivamente (giurisprudenza costante anche di questa Sezione, Consiglio di Stato, sez. VI^ n. 4743 del 28 giugno 2004) e non necessita di particolare motivazione sull’interesse pubblico o sulla eventuale sanabilità delle opere.</p>
<p>7.- Si deve aggiungere che risulta irrilevante (ai fini della legittimità edilizia) la destinazione pertinenziale della tettoia e l’utilizzo della stessa in parte a parcheggio e in parte a deposito.<br />	<br />
Per principio pacifico infatti la nozione di pertinenza, in materia edilizia, è più ristretta di quella civilistica ed è riferibile ai soli manufatti di dimensioni tanto modeste e ridotte rispetto alla cosa cui ineriscono da potersi considerare sostanzialmente irrilevanti sotto il profilo edilizio.<br />	<br />
Non può, invece, attribuirsi carattere pertinenziale ai fini edilizi ad opere di rilevante consistenza anche se destinate al servizio od ornamento del bene principale (fra le tante, TAR Lombardia Milano, sez. II, 17 giugno 2008, n. 2045).</p>
<p>8.- La struttura oggetto del provvedimento impugnato per la sua tipologia e dimensione doveva quindi essere realizzata con un permesso di costruire e la mancanza di tale titolo ha determinato l’abusività dell’opera e la conseguente irrogazione della prevista sanzione ripristinatoria (mentre la sanzione pecuniaria è prevista per le opere realizzate in assenza della DIA). </p>
<p>9.- Non possono assumere poi rilievo nella fattispecie eventuali vizi procedimentali tenuto conto che gli stessi non sono comunque in grado di incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato. <br />	<br />
L&#8217;art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, ha infatti sancito l&#8217;irrilevanza in termini di annullabilità di uno specifico vizio procedurale ove risulti che il contenuto e quindi l&#8217;esito delle valutazioni compiute dall’amministrazione non avrebbe potuto essere diverso da quello che ha condotto all’emanazione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Peraltro per giurisprudenza costante (T.A.R Campania Napoli, sez. II n. 2458 dell’8 maggio 2009, sez. IV, n. 9710 del 1 agosto 2008), l’ordine di demolizione di opere abusive (perché realizzate in assenza del necessario titolo abilitativo) non deve essere (normalmente) preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, in considerazione della natura vincolata del potere di repressione degli abusi edilizi.</p>
<p>10.- Per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
Nulla per le spese per la mancata costituzione del Comune di Brusciano.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez. II^, respinge il ricorso in epigrafe n. 3625 del 2006, proposto da DI MAIO Felice.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Anna Pappalardo, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Blanda, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/12/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-8320/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.8320</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.8325</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-8325/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-8325/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-8325/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.8325</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro, est. U. Maiello De Bellis Antonio (Avv. Raffaele Cirillo) c. Comune di Frattaminore (Avv. Andrea Pezone) sull&#8217;assoggettamento al regime di cui all&#8217;art. 7 della Legge Regionale della Campania n. 10/04 per le domande di condono presentate ai sensi della Legge 326/03 Edilizia ed Urbanistica &#8211; Regione Campania</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-8325/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.8325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-2-12-2009-n-8325/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2009 n.8325</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. D’Alessandro, est. U. Maiello<br /> De Bellis Antonio (Avv. Raffaele Cirillo) c. Comune di Frattaminore (Avv. Andrea Pezone)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;assoggettamento al regime di cui all&#8217;art. 7 della Legge Regionale della Campania n. 10/04 per le domande di condono presentate ai sensi della Legge 326/03</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; Regione Campania &#8211; Condono ex L. n. 326/2003 &#8211; Assoggettamento al regime di cui all’art. 7 della L.R. n. 10/2004 &#8211; Decorso del termine di 24 mesi dalla presentazione dell’istanza &#8211; Silenzio inadempimento &#8211; Rimedio amministrativo e giurisdizionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella Regione Campania le domande di condono presentate ai sensi della legge n. 326 del 2003, a differenza di quelle presentate ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994, sono assoggettate al regime di cui all&#8217;art. 7 della L.R. n. 10 del 2004, sicché devono essere definite con un provvedimento espresso entro il termine di 24 mesi dalla presentazione, il cui decorso non equivale a titolo abilitativo in sanatoria ma configura un mero inadempimento, avverso il quale, oltre al rimedio amministrativo previsto dalla citata norma regionale (intervento sostitutivo da parte dell&#8217;amministrazione provinciale competente), è azionabile la tutela giurisdizionale ai sensi dell&#8217;art. 21-bis della legge n. 1034 del 1971.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3716 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>De Bellis Antonio, Cirillo Lucia</b>, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Raffaele Cirillo e domiciliati d’ufficio, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, presso la Segreteria T.A.R.;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Frattaminore<i></b></i>, in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Pezone, domiciliato d’ufficio – in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli – presso la Segreteria T.A.R.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza prot.llo 4890 e 4892 del 3.4.2008, avente ad oggetto il diniego opposto all’istanza di condono presentata dai ricorrenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Frattaminore;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2009 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il gravame in epigrafe, i ricorrenti impugnano l’ordinanza prot.llo 4890 e 4892 del 3.4.2008 con la quale il Comune di Frattaminore ha respinto al domanda di condono dai medesimi presentata (prot.llo n. 0018303 del 9.12.2004).<br />	<br />
Le ragioni dell’opposto diniego risiedono nel fatto che – a giudizio del suddetto Ente &#8211; l’abuso commesso consiste nella realizzazione di un manufatto non utilizzabile per l’uso dichiarato (residenziale), bensì per un uso diverso (deposito).<br />	<br />
Avverso il precitato atto i ricorrenti deducono che:<br />	<br />
1) l’atto di diniego sarebbe pervenuto oltre il termine prescritto per la maturazione del silenzio assenso;<br />	<br />
2) la domanda recherebbe la corretta indicazione della destinazione d’uso e cioè “abitazione residenziale”.<br />	<br />
Resiste in giudizio il Comune di Frattaminore.<br />	<br />
Con ordinanza n. 2090 del 24.7.2008 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare spiegata dai ricorrenti.<br />	<br />
All’udienza dell’8.10.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.<br />	<br />
Giusta quanto anticipato nella premessa in fatto, oggetto del presente giudizio è il provvedimento di diniego con il quale il Comune di Frattaminore ha respinto la domanda di condono presentata dai ricorrenti.<br />	<br />
Le ragioni ostative addotte dal precitato Ente impingono nella inidoneità del cespite rispetto alla dichiarata destinazione residenziale, laddove la sua naturale vocazione sarebbe quella di locale deposito, come peraltro dovrebbe evincersi anche dal deposito dei calcoli strutturali.<br />	<br />
Tanto premesso, priva di pregio si rivela, anzitutto, la censura con cui parte ricorrente lamenta la spedizione dell’avversato provvedimento di diniego oltre il termine prescritto per la maturazione del cd. silenzio assenso.<br />	<br />
Ed, invero, mentre la domanda risulta protocollata (al n. 0018303) in data 9.12.2004, il provvedimento impugnato è stato assunto solo in data 7.4.2008.<br />	<br />
Orbene, in disparte l’assenza di qualsivoglia contributo probatorio sulla sussistenza degli altri presupposti che, a norma dell’art. 32 comma 37 del D.L. 30-9-2003 n. 269 convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326, perfezionano il silenzio – assenso, è comunque dirimente osservare che tale istituto, in Campania, non può trovare applicazione con riferimento all&#8217;ultimo condono, ostandovi – come già ripetutamente evidenziato da questa Sezione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 25 febbraio 2009 , n. 1057; 15 maggio 2008, n. 4528 ) &#8211; le contrarie previsioni contenute nella L.R. 18 novembre 2004 n. 10.<br />	<br />
È noto che la Corte Costituzionale, con la sentenza 28 giugno 2004 n. 196, ha dichiarato l&#8217;incostituzionalità dell&#8217;art. 32, comma 37, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni con L. 24 novembre 2003 n. 326, per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., &#8220;nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente gli effetti del silenzio, protratto oltre il termine ivi previsto, del Comune cui gli interessati abbiano presentato la documentazione richiesta&#8221;.<br />	<br />
In tale prospettiva, la L.R. Campania 18 novembre 2004 n. 10, all&#8217;art. 7, dispone testualmente che: &#8220;1. Le domande di sanatoria sono definite dai comuni competenti con provvedimento esplicito da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla presentazione delle stesse. Il termine può essere interrotto una sola volta se il comune richiede all&#8217;interessato integrazioni documentali e decorre per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.<br />	<br />
Decorso il termine di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 4 che disciplinano l&#8217;esercizio dell&#8217;intervento sostitutivo da parte dell&#8217;amministrazione provinciale competente&#8221;.<br />	<br />
Osserva il Collegio che il chiaro tenore letterale della norma regionale non lascia dubbi sulla qualificazione del comportamento inerte tenuto dal comune nella fattispecie come mero silenzio-inadempimento. Infatti, stante l&#8217;inezia dell&#8217;amministrazione comunale, alla scadenza del termine biennale, è stata espressamente prevista l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 4 della L.R. n. 19/2001, che disciplina l&#8217;esercizio dell&#8217;intervento sostitutivo da parte dell&#8217;amministrazione provinciale competente. Dunque, nella Regione Campania, le domande di condono presentate ai sensi della legge n. 326 del 2003, a differenza di quelle presentate ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994, sono assoggettate al regime di cui all&#8217;art. 7 della L.R. n. 10 del 2004, sicché devono essere definite con un provvedimento espresso entro il termine di 24 mesi dalla presentazione, il cui decorso non equivale a titolo abilitativo in sanatoria ma configura un mero inadempimento, avverso il quale, oltre al rimedio amministrativo già descritto, è azionabile la tutela giurisdizionale ai sensi dell&#8217;art. 21-bis della legge n. 1034 del 1971.<br />	<br />
Va poi rilevato che l&#8217;art. 7 della L.R. n. 10/2004 non è stato travolto dalla parziale dichiarazione di incostituzionalità di tale legge da parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 10 febbraio 2006. <br />	<br />
Da tutto quanto osservato discende l&#8217;inconfigurabilità nel caso di specie del silenzio-assenso. <br />	<br />
Del pari, priva di pregio è l’ulteriore censura con cui parte ricorrente deduce che le opere realizzate dovevano intendersi già ultimate e coerenti con la destinazione d’uso dichiarata (id est residenziale).<br />	<br />
Anche rispetto a tale ulteriore punto sovviene – quale regola iuris del caso concreto – la chiara formulazione della legge regionale di settore.<br />	<br />
Segnatamente, rispetto al tema in questione, si rivela dirimente la piana lettura dell’art. 3 comma 2 lett. B della legge regionale n. 10 del 18.11.2004, parimenti non annullato dalla Corte nello scrutinio di legittimità definito con la sentenza 6-10 febbraio 2006, n. 49.<br />	<br />
La disposizione in argomento prevede testualmente che “Non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive rientranti tra le tipologie di cui al decreto-legge n. 269/2003, allegato 1, se le stesse:…… b) sono state ultimate dopo il 31 marzo 2003. Si considerano ultimate le opere edilizie completate al rustico comprensive di mura perimetrali e di copertura e concretamente utilizzabili per l&#8217;uso cui sono destinate”..<br />	<br />
Orbene, in base alla descritta cornice normativa, il rilascio del provvedimento di condono implica che il manufatto, ancorché incompleto, sia pur sempre riferibile, anche da un punto di vista funzionale, all&#8217;abuso per il quale è stata proposta domanda: la costruzione, anche se non completamente ultimata, deve essere idonea alle funzioni cui l&#8217;opera è destinata. Tanto non si evince dalle acquisizioni istruttorie in atti: al di là della dichiarazione resa dai soggetti interessati, non risultano allegati elementi oggettivi idonei a comprovare la destinazione ad uso residenziale, che, viceversa, appare smentita dalle caratteristiche tipologiche del fabbricato quali desumibili dalla stessa documentazione fotografica esibita a corredo dell’atto di gravame.<br />	<br />
La semplice visione dei suddetti reperti evidenzia la presenza di una struttura al rustico, di un solo livello e caratterizza da mura perimetrali con copertura in lamiera, del tutto inidonea a fungere da unità residenziale, potendo al più essere utilizzata – in assenza di una definita fisionomia e di una destinazione riconoscibile &#8211; come locale deposito.<br />	<br />
Né la parte ricorrente ha fornito ulteriori elementi utili ad evidenziare la sussistenza di caratteristiche tecniche compatibili con la destinazione per la quale è chiesto il condono, non riscontrabile – come già detto – sul piano oggettivo. <br />	<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto.<br />	<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate e contributo unificato a carico della parte ricorrente<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Carlo d&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/12/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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