<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2/12/2005 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/2-12-2005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/2-12-2005/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2021 21:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2/12/2005 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/2-12-2005/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.431</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-431/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-431/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-431/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.431</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. MADDALENA l&#8217;organizzazione unitaria del servizio civile nazionale è di esclusiva spettanza dello Stato Servizio militare &#8211; Norme della Provincia autonoma di Bolzano &#8211; Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario sul proprio territorio &#8211; Lamentata invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di difesa. Servizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-431/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.431</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-431/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.431</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. MADDALENA</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;organizzazione unitaria del servizio civile nazionale è di esclusiva spettanza dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizio militare &#8211; Norme della Provincia autonoma di Bolzano &#8211; Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario sul proprio territorio &#8211; Lamentata invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di difesa.</p>
<p>Servizio militare &#8211; Regione Marche &#8211; Istituzione del Sistema regionale di servizio civile &#8211; Previsione di programmazione regionale e di predisposizione di linee guida &#8211; Attribuzione alla Regione delle attività connesse alla stipulazione dei contratti di servizio civile &#8211; Disposizioni relative all&#8217;Albo del Servizio civile nazionale &#8211; Disposizioni finanziarie relative al Fondo nazionale per il servizio civile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano), limitatamente alle parole «per un periodo variabile da 6 a 12 mesi». La Provincia autonoma è abilitata a contribuire alla valorizzazione del servizio civile nazionale nel territorio provinciale; ma, nel fare questo, non può discostarsi dai caratteri fondamentali del servizio civile nazionale come risultanti dalla normativa statale.</p>
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 14, comma 1, lettera a), della predetta legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, nella parte in cui demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina, tra i benefici previsti a favore dei volontari del servizio civile nazionale, anche dei crediti formativi per la formazione universitaria e professionale. L&#8217;incentivazione del servizio civile nazionale attraverso la previsione di crediti formativi per la formazione universitaria e professionale rientra nell&#8217;organizzazione unitaria del servizio civile nazionale, come tale eccedente la competenza provinciale e di esclusiva spettanza dello Stato.</p>
<p>È incostituzionale dell&#8217;art. 14, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, limitatamente alle parole «e i requisiti», nella parte in cui si riferiscono al servizio civile nazionale. La norma della legge provinciale, là dove, con riferimento agli enti che intendono presentare progetti per il servizio civile nazionale operanti in ambito provinciale, prevede il potere della Provincia di stabilire, con proprio regolamento, requisiti ai fini dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo, ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge statale, detta una misura direttamente incidente sull&#8217;organizzazione del servizio civile nazionale e sull&#8217;accesso ad esso, e perciò viola la competenza esclusiva statale in materia, in mancanza di alcun titolo legittimante da parte dello statuto speciale.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 7, 7, comma 1, lettere b), d) e f), 11 e 14, comma 1, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere d) ed e), terzo e quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione, e agli artt. 8, 9 e 80 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere a) ed e), 4, commi 1 e 2, lettera i), 5, comma 2, 6, comma 2, 7, commi 1, 4, 5, 6 e 7, 10, comma 1, lettera f), 12 e 13 della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera d), e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:#NOME?		MARINI	Presidente<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?		AMIRANTE<br />
#NOME?			DE SIERVO<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?		MADDALENA<br />
#NOME?		FINOCCHIARO<br />
#NOME?		QUARANTA<br />
#NOME?		GALLO<br />
#NOME?		MAZZELLA<br />
#NOME?		SILVESTRI<br />
ha pronunciato la seguente		      																																																																																											</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera a); 6, comma 7; 7, comma 1, lettere b), d) e f); 11 e 14, comma 1, lettere a), b) e d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano) e degli artt. 2, comma 1, lettere a) ed e); 4, commi 1 e 2, lettera i); 5, comma 2; 6, comma 2; 7, commi 1, 4, 5, 6 e 7; 10, comma 1, lettera f); 12 e 13 della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 30 dicembre 2004 e il 9 maggio 2005, depositati in cancelleria il 5 gennaio 2005 e il 17 maggio 2005 ed iscritti ai numeri 1 e 56 del registro ricorsi 2005.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Marche;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 ottobre 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena;<br />
    uditi l&#8217;avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Alberto Salvatore Romano e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e Stefano Grassi per la Regione Marche.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.  Con ricorso notificato il 30 dicembre 2004 e depositato il 5 gennaio 2005 (reg. ric. n. 1 del 2005), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano).<br />
    Osserva l&#8217;Avvocatura che la legge della Provincia autonoma di Bolzano – dopo aver ricompreso nel servizio civile provinciale sia il servizio civile volontario prestato dai giovani ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, riconducibile al dovere di difesa della Patria, sia il servizio civile svolto da adulti ed anziani, quale servizio sociale che ogni Regione o Provincia autonoma può istituire e disciplinare nell&#8217;ambito delle proprie competenze – stabilirebbe eguale disciplina per entrambi i tipi di servizio civile, senza attenersi, per il servizio civile prestato in sede provinciale ai sensi della legge n. 64 del 2001, a tutta la normativa statale che lo regolamenta. <br />
    Vi sarebbe in tal modo incidenza nella materia “difesa della Patria”, riservata allo Stato dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, con superamento delle competenze statutarie provinciali (di cui agli articoli 8 e 9 dello statuto speciale di autonomia, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). La riserva allo Stato della legislazione in materia di servizio civile non esclude che «attraverso strumenti di leale collaborazione» o «meccanismi di cooperazione per l&#8217;esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali» sia comunque attribuita a Regioni e Province autonome, secondo le rispettive competenze, l&#8217;attuazione degli interventi di servizio civile (sentenza n. 228 del 2004). Se dunque gli aspetti procedurali e organizzativi del servizio civile nazionale ricadono sotto la legislazione statale, del tutto possibile resterebbe tuttavia in capo a Regioni e Province autonome la possibilità di istituire e disciplinare un proprio servizio civile regionale o provinciale, che però deve ritenersi del tutto distinto da quello nazionale disciplinato con sue proprie norme, e che dovrebbe avere natura sostanzialmente diversa dal servizio civile nazionale, non essendo riconducibile al dovere di difesa.<br />
    Le questioni sollevate dal ricorrente sono le seguenti. <br />
    L&#8217;art. 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale, nel prevedere una durata del servizio civile, reso ai sensi della legge n. 64 del 2001, variabile dai 6 ai 12 mesi, si porrebbe in contrasto con la normativa nazionale, giacché l&#8217;art. 3, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64) stabilisce indistintamente per il servizio civile una durata di 12 mesi, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l&#8217;eventuale previsione di una durata diversa. <br />
    Un&#8217;altra censura concerne l&#8217;art. 6, comma 7, della legge provinciale. Tale disposizione, prevedendo a favore dei volontari e degli enti di servizio civile generiche «esenzioni o riduzioni sui tributi locali», non indicherebbe se si tratti di tributi propri o attribuiti dallo Stato. Di qui il contrasto con il principio di autonomia finanziaria e tributaria dei Comuni e con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, tanto più che l&#8217;art. 80 dello statuto speciale stabilisce che le Province hanno competenza legislativa nei limiti stabiliti dall&#8217;art. 5 (competenza concorrente) in materia di finanza locale: in questo senso la norma della legge provinciale risulterebbe eccedente anche la competenza statutaria attribuita alla Provincia.<br />
    Una terza censura investe l&#8217;art. 7, comma 1, lettere b), d), e f), della legge provinciale n. 7 del 2004.<br />
    Secondo il ricorrente, l&#8217;art. 7, comma 1, lettere d) e f), «attribuisce alla Provincia le funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza del servizio civile provinciale, con ciò conferendo alla Provincia stessa funzioni riservate allo Stato dall&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 77 del 2002», il quale, in conformità con le disposizioni costituzionali in materia, espressamente riserva allo Stato la programmazione, l&#8217;indirizzo, il coordinamento ed il controllo mediante l&#8217;elaborazione di direttive e l&#8217;individuazione degli obiettivi degli interventi del servizio civile. A sua volta, l&#8217;art. 7, comma 1, lettera b), che attribuisce alla Provincia, nell&#8217;ambito della formazione di base dei volontari, la facoltà di stabilire le materie e gli aspetti fondamentali da sviluppare in tale contesto, contrasterebbe con l&#8217;art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 2002, che riserva all&#8217;Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Consulta nazionale, la definizione dei contenuti di base per la formazione. Un vizio di costituzionalità analogo colpirebbe l&#8217;art. 11 della legge provinciale: tale disposizione infatti, nello stabilire i criteri di approvazione dei progetti di servizio civile, contrasterebbe con l&#8217;art. 6 del decreto legislativo n. 77 del 2002, secondo il quale con regolamento «sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile».<br />
    Altra censura è rivolta all&#8217;art. 14, comma 1, lettere a), b) e d), della legge provinciale. <br />
    Secondo il ricorrente, la lettera a) dell&#8217;art. 14, comma 1, là dove demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina dei «benefici previsti a favore dei volontari, quali i crediti formativi», contrasterebbe con l&#8217;art. 10, comma 2, della legge n. 64 del 2001, che attribuisce allo Stato il potere di determinare con d.P.C.m. i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio civile. Infatti, come osserva la sentenza n. 228 del 2004, «in una logica di incentivazione dei cittadini a prestare il servizio e di riconoscimento delle competenze acquisite», è lo Stato a dover determinare gli «standard dei crediti formativi acquisiti dai soggetti che aspirano al conseguimento delle abilitazioni richieste dall&#8217;ordinamento per l&#8217;esercizio delle professioni intellettuali». <br />
    Le lettere b) e d) dell&#8217;art. 14, comma 1, prevedendo che il regolamento di esecuzione disciplini le modalità ed i requisiti per l&#8217;iscrizione all&#8217;albo e i criteri di approvazione dei progetti, contrasterebbero, rispettivamente, con l&#8217;art. 5 del decreto legislativo n. 77 del 2002, che indica i requisiti per l&#8217;iscrizione all&#8217;albo, e con l&#8217;art. 6 dello stesso decreto legislativo, che demanda ad un regolamento governativo l&#8217;individuazione delle caratteristiche cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile. <br />
    1.1.  Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, concludendo per l&#8217;inammissibilità e per l&#8217;infondatezza della questione.<br />
    La Provincia eccepisce l&#8217;inammissibilità del ricorso perché invocherebbe come parametro, anziché le pertinenti norme dello statuto, direttamente ed unicamente le norme del Titolo V della Costituzione, per di più senza argomentarne l&#8217;applicazione sulla base dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nei quattro motivi in cui si articola il ricorso, il parametro sarebbe costituito soltanto dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettere d) ed e), terzo e quarto comma, nonché dall&#8217;articolo 119, sesto comma, della Costituzione. Nessun riferimento vi sarebbe, inoltre, all&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.<br />
    Il ricorso sarebbe comunque, nel merito, infondato.<br />
    Osserva la resistente che la legge provinciale n. 7 del 2004, oggetto di impugnativa, riguarda in generale ogni tipo di servizio civile volontario svolto nel territorio della Provincia: sia il servizio civile “provinciale”, che – come chiarito da questa Corte nella sentenza n. 228 del 2004 – la Provincia ha il potere di istituire e disciplinare autonomamente; sia il servizio civile “nazionale” per quegli aspetti delle relative attività che si svolgono nel territorio provinciale e rientrano nelle materie di competenza (esclusiva o concorrente) della Provincia stessa.<br />
    Secondo la Provincia, il servizio civile nazionale non è una “(sub) materia” in senso tecnico, la cui attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato esclude ogni intervento e competenza regionale o provinciale; esso infatti investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. Il servizio civile nazionale sarebbe un “valore trasversale”, sicché allo Stato spetterebbero solo le determinazioni organizzative meritevoli di disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. Il servizio civile nazionale, più che una materia, costituirebbe una peculiare modalità organizzativa, una particolare forma di realizzazione di specifiche attività (assistenza sociale, sanitaria, tutela dell&#8217;ambiente, protezione civile, ecc.) che generalmente rientrano nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome. Onde le competenze di queste ultime e quella dello Stato in materia di servizio civile nazionale si intrecciano, non si elidono. <br />
    Esaminando, nel dettaglio, le singole censure, la difesa della Provincia osserva, con riguardo all&#8217;art. 2, comma 1, lettera a), che tale norma provinciale non ha inteso modificare la durata del servizio come stabilita dalla disciplina statale. La formula “da 6 a 12 mesi”, presente nella disposizione impugnata, «è una formula più ampia di quella della legge statale perché ha voluto essere fungibile anche nell&#8217;ipotesi ([…] prevista dalla stessa disciplina statale) in cui lo Stato riducesse la durata del periodo di servizio civile».<br />
    In ordine alla censura avente ad oggetto l&#8217;art. 6, comma 7, della legge provinciale n. 7 del 2004, la difesa della Provincia eccepisce l&#8217;inammissibilità dell&#8217;impugnativa per genericità ed assenza di motivazione. Nel merito, comunque, la norma sarebbe priva di contenuto lesivo, perché si limiterebbe a stabilire un principio di natura programmatica. Né, d&#8217;altra parte, sarebbe possibile sostenere che la Provincia autonoma di Bolzano non dispone “in astratto” della competenza in ordine alla previsione di trattamenti fiscali agevolati per i tributi rientranti nella propria sfera di attribuzioni. <br />
    Inammissibili e infondate sarebbero anche le censure rivolte agli articoli 7 e 11.<br />
    Le lettere d) e f) dell&#8217;impugnato articolo 7 riguardano soprattutto le attività del servizio civile provinciale (di cui alla lettera b dell&#8217;art. 2). Ma esse – secondo la Provincia – possono anche legittimamente riguardare attività di programmazione e vigilanza relative agli interventi del servizio civile nazionale svolti nel territorio provinciale. Al di sotto della programmazione “generale” dell&#8217;Ufficio nazionale, anche la concreta “attuazione” di tali interventi abbisogna di una programmazione al livello del territorio interessato (come è implicito nel fatto che – in base all&#8217;art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 2002 – sono le Regioni e le Province autonome che esaminano ed approvano i progetti presentati dalle organizzazioni che svolgono attività nell&#8217;ambito delle loro competenze e nel loro territorio). La resistente ricorda inoltre che l&#8217;art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 77 del 2002 attribuisce alle Regioni e Province autonome «nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo e la verifica dell&#8217;attuazione dei progetti».<br />
    Quanto poi alla formazione di base dei volontari, di cui alla lettera b) dell&#8217;articolo 7, la censura muoverebbe da una inesatta lettura sia del decreto legislativo n. 77 del 2002, sia della sentenza n. 228 del 2004. Infatti, per la formazione degli appartenenti al servizio civile nazionale il comma 3 dell&#8217;articolo 11 del decreto legislativo n. 77 del 2002 attribuisce l&#8217;organizzazione dei corsi di formazione non soltanto all&#8217;Ufficio nazionale, ma anche alle Regioni ed alle Province autonome.<br />
    Analoghe considerazioni varrebbero per la disciplina dei criteri di approvazione di cui all&#8217;impugnato articolo 11. Anch&#8217;essa, infatti, vale in primo luogo per i progetti relativi al servizio civile provinciale; in ogni caso, per i progetti la cui approvazione è di competenza della Provincia, ai sensi del comma 5 dell&#8217;articolo 6 del decreto legislativo n. 77 del 2002, i criteri della legge provinciale possono avere un valore suppletivo ed integrativo rispetto a quelli stabiliti con il d.P.C.m. di cui al comma 1 del medesimo art. 6.<br />
    Anche la questione avente ad oggetto l&#8217;art. 14, comma 1, lettere a), b) e d), della legge provinciale sarebbe infondata.<br />
    In particolare, per quanto riguarda la lettera a), la norma interposta invocata nel ricorso non sarebbe più esistente; infatti, come previsto dall&#8217;articolo 4 della legge n. 64 del 2001, l&#8217;articolo 10 della medesima legge ha cessato di avere efficacia dal momento dell&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 2002. Inoltre, avendo la Provincia competenza esclusiva in materia di “formazione professionale” (art. 8, numero 29, dello statuto speciale), essa avrebbe anche la competenza a disciplinare i crediti formativi.<br />
    Per quanto riguarda poi la lettera b), relativa ai requisiti per l&#8217;iscrizione all&#8217;albo, la censura sarebbe inammissibile, perché la disposizione impugnata sarebbe solo un corollario della disciplina contenuta nell&#8217;articolo 7, lettera a), della medesima legge, che prevede l&#8217;istituzione dell&#8217;albo provinciale degli enti di servizio civile. Tale ultima disposizione, tuttavia, non è stata impugnata dal Governo, e pertanto sarebbe inammissibile la censura dell&#8217;articolo 14, lettera b). Se la Provincia può istituire l&#8217;albo, essa sarebbe legittimata a stabilire i criteri per l&#8217;ammissione al medesimo. Nel merito, la resistente osserva che «mentre non risulta contestabile che la Provincia possa istituire tale albo in relazione alle attività rientranti nel servizio civile provinciale, non si vede perché essa non possa occuparsi in via suppletiva anche di tale aspetto organizzativo del servizio civile nazionale, in relazione alle attività che di esso vengono svolte nel territorio provinciale».<br />
    Infine, per quanto riguarda la lettera d) dell&#8217;articolo 14, si rileva che, «se la Provincia è competente, nel senso e nei limiti sopra indicati, a disciplinare i criteri di approvazione dei progetti, lo è pure a dettare tale disciplina con un proprio regolamento d&#8217;esecuzione».<br />
    2.   Con ricorso notificato il 9 maggio 2005 e depositato il 17 maggio 2005 (reg. ric. n. 56 del 2005), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile).<br />
	La legge regionale avrebbe dettato disposizioni incidenti anche sul servizio civile nazionale senza attenersi alle competenze regionali, stabilite dalla legge n. 64 del 2001 e dal decreto legislativo n. 77 del 2002, invadendo in tal modo la materia “difesa e sicurezza dello Stato”, riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.<br />	<br />
    In particolare, secondo la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbero illegittime, in quanto invasive della competenza statale, le seguenti disposizioni.<br />
    L&#8217;art. 2, comma 1, lettera a), l&#8217;art. 4, commi 1 e 2, lettera i), e l&#8217;art. 10, comma 1, lettera f), della legge regionale, attribuendo alla Regione le funzioni di programmazione del sistema regionale del servizio civile attraverso la predisposizione di apposite linee guida, contrasterebbero con l&#8217;art. 2 del decreto legislativo n. 77 del 2002, che riserva tali funzioni all&#8217;Ufficio nazionale per il servizio civile.<br />
    L&#8217;art. 2, comma 1, lettera e), e l&#8217;art. 7, commi 5, 6 e 7, attribuendo alla Regione le attività connesse alla stipulazione dei contratti di servizio civile, si porrebbero in contrasto con l&#8217;art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002 (come modificato dall&#8217;art. 6-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43), che attribuisce la competenza a stipulare contratti unicamente all&#8217;Ufficio nazionale per il servizio civile.<br />
    L&#8217;art. 5, comma 2, prevedendo che nella prima sezione dell&#8217;Albo, relativa al servizio civile nazionale, siano iscritte anche le sedi locali degli enti e delle organizzazioni iscritti all&#8217;albo nazionale e che, qualora un ente iscritto nell&#8217;albo nazionale abbia più sedi nel territorio regionale, si proceda ad un&#8217;unica iscrizione (con l&#8217;indicazione delle singole sedi abilitate alla presentazione dei progetti), contrasterebbe con l&#8217;art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 2002, il quale dispone che l&#8217;iscrizione negli albi regionali riguarda i soli enti «che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale».<br />
    L&#8217;art. 6, comma 2, là dove stabilisce che i progetti presentati dagli enti iscritti nell&#8217;albo regionale siano approvati sulla base non solo dei criteri stabiliti nella legislazione statale, ma anche delle linee guida approvate dalla Regione, contrasterebbe con l&#8217;art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002, giacché prevederebbe criteri ulteriori per l&#8217;approvazione dei progetti rispetto a quelli individuati da tale ultimo articolo, secondo il quale l&#8217;individuazione delle caratteristiche cui devono attenersi tutti i progetti di servizio civile è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. La norma impugnata violerebbe inoltre il principio di leale collaborazione di cui all&#8217;art. 120, secondo comma, Cost.<br />
    L&#8217;art. 7, comma 1, prevedendo l&#8217;emanazione di un bando regionale anche per i progetti di servizio civile nazionale, sarebbe illegittimo, perché disciplinerebbe aspetti organizzativi del servizio civile nazionale riservati alla competenza statale.<br />
    L&#8217;art. 7, comma 4, stabilendo che l&#8217;avvenuta prestazione del servizio civile regionale preclude la possibilità di presentare ulteriore domanda, introdurrebbe un&#8217;ipotesi di incompatibilità per la prestazione del servizio civile nazionale, ulteriore rispetto a quelle individuate dall&#8217;art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 2002 (come modificato dall&#8217;art. 6-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione), ponendosi in contrasto con tale ultimo articolo.<br />
    Infine, gli artt. 12 e 13, che contengono le disposizioni finanziarie, sarebbero, ad avviso dell&#8217;Avvocatura, illegittimi, in quanto, stabilendo la confluenza nel fondo regionale delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile, per un verso finanzierebbero con risorse nazionali anche il servizio civile regionale (art. 12, lettera a), per altro verso (art. 12, lettere b e c) opererebbero trasferimenti di quote, dal fondo statale al fondo regionale, non previsti dalla normativa statale, ponendosi in contrasto con l&#8217;art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 2002. In particolare, l&#8217;art. 12, lettere d), e) e f), disponendo la confluenza nel fondo regionale delle quote provenienti da altri enti pubblici, da fondazioni bancarie e da donazioni di soggetti pubblici e privati senza specificare che tali stanziamenti sono riservati unicamente al servizio civile regionale, contrasterebbe con l&#8217;art. 11, lettera b), della legge n. 64 del 2001, secondo il quale gli stanziamenti a favore del servizio nazionale da parte di fondazioni, enti pubblici e privati debbono essere versati sul fondo nazionale.<br />
    2.1.   Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Regione Marche, concludendo per la non fondatezza delle questioni.<br />
    In una memoria depositata in prossimità dell&#8217;udienza, la Regione Marche ha articolato la propria difesa osservando come lo svolgersi in concreto del servizio civile nazionale possa dispiegarsi, a seconda dei casi, in ambiti assegnati alla legislazione dello Stato, delle Regioni o delle Province autonome. <br />
    La resistente afferma che la legge regionale, nel disciplinare un “sistema regionale” di “servizio civile”, non si contrappone né interferisce sull&#8217;organizzazione del servizio civile nazionale.<br />
    In particolare, non interferirebbe con le competenze statali l&#8217;art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2005, che attribuisce alla Giunta la funzione di predisporre le linee guida di cui al successivo art. 4, con la collaborazione del centro regionale di documentazione e analisi per l&#8217;infanzia, l&#8217;adolescenza e i giovani. Tali linee guida costituiscono l&#8217;annuale definizione dello sviluppo programmatico ed organizzativo del sistema regionale del servizio civile. Si riferiscono quindi in primo luogo al servizio civile regionale e, solo in funzione di collaborazione di attuazione, al servizio civile nazionale. Le linee guida fanno riferimento al servizio civile nazionale solo in quanto valutano la possibilità di crescita del servizio civile nazionale in ciascun settore nell&#8217;ambito della Regione, in modo tale da consentire la verifica delle condizioni necessarie per attuare forme di promozione e iniziative da assumere per sostenere l&#8217;adesione dei giovani, sia in termini quantitativi che qualitativi, a tale servizio (lettera c del secondo comma dell&#8217;art. 4). Analogamente le linee guida dettano i criteri con i quali la Regione approva i progetti da comunicare all&#8217;Ufficio nazionale per il servizio civile, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 2002. Le linee guida sarebbero quindi coerenti con il principio affermato dal comma 2 dell&#8217;articolo 2 del decreto legislativo n. 77 del 2002, secondo cui le Regioni curano l&#8217;attuazione di interventi di servizio civile (e la norma si riferisce al servizio civile nazionale) secondo le rispettive competenze. La Regione individua semplicemente le modalità con le quali essa potrà determinare la propria collaborazione attiva al migliore sviluppo del servizio civile nazionale. Ciò – si osserva – nell&#8217;ambito delle competenze regionali e senza alcuna interferenza sulle modalità organizzative e sulle indicazioni che verranno da tale servizio.<br />
    Anche l&#8217;art. 2, comma 1, lettera e), della legge regionale, che attribuisce alla Giunta lo svolgimento delle attività relative ai contratti e al rilascio degli attestati di cui all&#8217;articolo 7, non invaderebbe la competenza statale, per la parte in cui è sicuramente riferibile ai contratti ed al rilascio degli attestati relativi al servizio civile regionale. Infatti, vi sarebbe il richiamo a una disciplina che regola la selezione degli aspiranti e i contratti di ammissione al servizio civile regionale.<br />
    Nella memoria si esclude che l&#8217;art. 5, comma 2, della legge regionale impugnata invada la competenza dello Stato là dove istituisce – a scopo di conoscenza (e con evidente utilità di acquisizione di informazioni ai fini di coordinamento) – una sezione dell&#8217;albo relativo al servizio civile riferita anche al servizio civile nazionale. La norma terrebbe conto del fatto che gli enti che hanno diritto ad iscriversi nell&#8217;albo nazionale sono generalmente dotati di sedi periferiche che curano l&#8217;attuazione dei progetti a livello locale. <br />
    Con riguardo all&#8217;art. 6, comma 2, il quale stabilisce che i progetti presentati dagli enti iscritti nell&#8217;albo regionale siano approvati anche sulla base delle linee guida approvate dalla Regione, la difesa della resistente sostiene che la norma si porrebbe a garanzia del principio di leale collaborazione.<br />
    Alla stessa ratio si ispirerebbe l&#8217;art. 7, comma 1, il quale prevede che la struttura di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, emana un apposito bando nel quale sono indicati i progetti approvati ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 2, ed il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a svolgere il servizio civile.<br />
    La Regione precisa che la previsione dell&#8217;art. 6, comma 2, si riferisce ai progetti che debbono essere realizzati ai sensi anche del comma 3 dello stesso art. 6. Ci si troverebbe di fronte ad una norma di mero coordinamento con le iniziative in sede regionale del servizio civile nazionale.<br />
    Anche gli artt. 12 e 13 non sarebbero incostituzionali, perché si limiterebbero ad affidare alla Regione la sola funzione di gestione delle risorse finanziarie con espressa osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 77 del 2002. Sarebbe possibile interpretare gli artt. 12 e 13 della legge della Regione Marche n. 15 del 2005 come riferiti esclusivamente ai fondi messi a disposizione del servizio civile regionale, senza alcuna interferenza o sottrazione di destinazione di fondi relativi al servizio civile nazionale.<br />
    3.  In prossimità dell&#8217;udienza hanno depositato memorie, oltre alla Regione Marche, la Provincia autonoma di Bolzano e il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.  Con separati ricorsi il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano) e la legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile), lamentando che alcune delle disposizioni recate da tali leggi, là dove incidono su aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, senza limitarsi alla disciplina delle concrete attività in cui questo si sostanzia, esorbiterebbero dall&#8217;ambito delle competenze tanto della Provincia autonoma quanto della Regione e si rivelerebbero, pertanto, invasive della sfera di competenza statale.<br />
    1.1.  Della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 2004 il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le seguenti disposizioni: l&#8217;art. 2, comma 1, lettera a), sulla durata del servizio civile nazionale; l&#8217;art. 6, comma 7, avente ad oggetto le esenzioni o riduzioni sui tributi locali a favore dei volontari e degli enti di servizio civile; l&#8217;art. 7, comma 1, lettere b), d), e f), relativo alle funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza del servizio civile e alla formazione di base dei volontari; l&#8217;art. 11, sui criteri di approvazione dei progetti di servizio civile; l&#8217;art. 14, comma 1, lettere a), b) e d), concernente i benefici previsti a favore dei volontari, le modalità ed i requisiti per l&#8217;iscrizione all&#8217;albo e i criteri di approvazione dei progetti. Secondo il ricorrente, le menzionate norme della legge provinciale eccederebbero la competenza statutaria e variamente contrasterebbero con gli articoli 117, secondo comma, lettere d) ed e), terzo e quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione.<br />
    1.2.  L&#8217;impugnativa della legge della Regione Marche n. 15 del 2005 investe le seguenti disposizioni: l&#8217;art. 2, comma 1, lettera a), l&#8217;art. 4, commi 1 e 2, lettera i), e l&#8217;art. 10, comma 1, lettera f), in tema di funzioni di programmazione del sistema regionale del servizio civile attraverso la predisposizione di apposite linee guida; l&#8217;art. 2, comma 1, lettera e), e l&#8217;art. 7, commi 5, 6 e 7, sulla stipulazione dei contratti di servizio civile; l&#8217;art. 5, comma 2, relativo alla iscrizione all&#8217;albo regionale; l&#8217;art. 6, comma 2, sui criteri per l&#8217;approvazione dei progetti presentati dagli enti iscritti nell&#8217;albo regionale; l&#8217;art. 7, comma 1, sul bando regionale, previsto anche per i progetti di servizio civile nazionale; l&#8217;art. 7, comma 4, in tema di disciplina della incompatibilità alla prestazione del servizio; infine, gli artt. 12 e 13, contenenti disposizioni finanziarie. Il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera d), e 120, secondo comma, della Costituzione. </p>
<p>    2.  Stante la loro manifesta connessione, i due ricorsi, congiuntamente discussi, possono essere decisi con unica sentenza.</p>
<p>    3.  Preliminarmente, deve essere esaminata l&#8217;eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, sul rilievo che il ricorso prospetterebbe la violazione di norme costituzionali (artt. 117 e 119 della Costituzione) che non riguarderebbero neppure in astratto la Provincia. Ad avviso della Provincia autonoma, la difesa erariale avrebbe dovuto denunziare la pretesa violazione di quelle norme dello statuto speciale altoatesino che, disciplinando la potestà legislativa provinciale, ne definiscono i limiti nei confronti della potestà legislativa statale, e non già denunziare unicamente la violazione delle norme della Costituzione che disciplinano la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni ordinarie, ignorando lo statuto speciale. <br />
    L&#8217;eccezione è infondata. <br />
    E&#8217; esatto che questa Corte ha più volte escluso l&#8217;ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di leggi di Regioni a statuto speciale o delle Province autonome allorché il ricorso faceva esclusivo riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, senza evocare a parametro le corrispondenti disposizioni statutarie (v. sentenze n. 213 del 2003; n. 8 del 2004; n. 65, n. 202, n. 203 e n. 304 del 2005).<br />
    Tuttavia nella specie il ricorso introduttivo, oltre a rivendicare, in base alle disposizioni del Titolo V della Costituzione, la competenza statale nella materia disciplinata dalla legge provinciale, lamenta che le norme impugnate non rinvengano alcun titolo legittimante nello statuto speciale di autonomia, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in particolare negli artt. 8, 9 e (limitatamente alla censura avente ad oggetto l&#8217;art. 6, comma 7, della legge provinciale) 80, norme, queste, che precisano l&#8217;ambito della competenza legislativa delle Province autonome.<br />
    Tale riferimento al superamento della competenza statutaria è sufficiente a ritenere ammissibili, sotto il profilo dell&#8217;individuazione del parametro, le questioni sollevate con il ricorso (cfr. sentenza n. 185 del 2004). </p>
<p>    4.  Nel merito, occorre premettere che – scrutinando questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento ed aventi ad oggetto disposizioni della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell&#8217;art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), qui invocate dal ricorrente come norme interposte, integrative dei parametri costituzionali che si assumono violati – questa Corte, con la sentenza n. 228 del 2004, ha affermato che la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino ha una estensione più ampia dell&#8217;obbligo di prestare servizio militare, e che il titolo costituzionale di legittimazione dell&#8217;intervento statale nella disciplina del servizio civile nazionale – inteso «quale modalità operativa concorrente ed alternativa alla difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari» (così si esprime l&#8217;art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002) – può essere rinvenuto nell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato non solo la materia “Forze armate”, ma anche la “difesa”. «Accanto alla difesa “militare”, che è solo una forma di difesa della Patria, può ben […] collocarsi – ha precisato la Corte – un&#8217;altra forma di difesa, per così dire, “civile”, che si traduce nella prestazione» di «comportamenti di impegno sociale non armato».<br />
    La spettanza allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale non comporta che tutti gli aspetti dell&#8217;attività svolta dai giovani in servizio civile ricadano nell&#8217;area della potestà legislativa statale. Secondo la Corte, rientra in tale competenza la disciplina dei profili organizzativi e procedurali del servizio. Questo, in concreto, comporta lo svolgimento di attività che toccano i più diversi ambiti materiali, come l&#8217;assistenza sociale, la tutela dell&#8217;ambiente, la protezione civile: «attività che, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall&#8217;ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l&#8217;accesso ad esso». <br />
    Inoltre, nell&#8217;esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli organi centrali deve essere garantita la partecipazione degli altri livelli di governo coinvolti, attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, attraverso adeguati meccanismi di cooperazione. A questo, del resto, provvede lo stesso decreto legislativo n. 77 del 2002, che attribuisce alla cura delle Regioni e delle Province autonome, secondo le rispettive competenze, l&#8217;attuazione degli interventi di servizio civile.<br />
    Infine, la riconduzione degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale alla competenza legislativa statale non preclude alle Regioni e alle Province autonome «la possibilità di istituire e disciplinare, nell&#8217;autonomo esercizio delle proprie competenze legislative, un proprio servizio civile regionale o provinciale, distinto da quello nazionale», nell&#8217;ottica del perseguimento dell&#8217;ampia finalità di realizzazione del principio di solidarietà espresso dall&#8217;art. 2 della Costituzione.</p>
<p>    5.  Nell&#8217;esaminare le singole censure, occorre pertanto valutare se le norme impugnate riguardino il servizio civile regionale (o provinciale) ovvero quello nazionale; in questo secondo caso, se esse investano gli aspetti organizzativi o procedurali del servizio e le regole previste per l&#8217;accesso ad esso o se si muovano in una logica attuativa della disciplina recata dal decreto legislativo n. 77 del 2002 in ambiti contrassegnati dalla sussistenza di titoli di competenza regionale o provinciale.<br />
    5.1.  La questione avente ad oggetto l&#8217;art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 2004 è fondata. <br />
    La norma impugnata ravvisa nel servizio civile volontario nazionale, prestato ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, uno degli strumenti di realizzazione delle finalità – di valorizzazione della cittadinanza attiva, di apertura di nuove opportunità ai giovani, di promozione di progetti ed iniziative volti a soddisfare le esigenze della collettività, di promozione dello sviluppo sostenibile della società – perseguite dalla legge provinciale. Ma, anziché attenersi alla durata complessiva del servizio civile nazionale prevista dalla legislazione statale (che, all&#8217;art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 2002, fissa un periodo di dodici mesi, con facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di stabilire, con apposito decreto, una durata «maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego», e che, all&#8217;art. 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo, ribadisce che i progetti presentati devono avere la durata stabilita dallo Stato), la disposizione della legge provinciale, ai fini della valorizzazione del servizio civile volontario «dietro compensi, crediti e benefici», fa riferimento al servizio civile nazionale per un periodo da sei a dodici mesi. Con ciò essa incide su uno degli aspetti attinenti alla organizzazione del servizio, di esclusiva competenza dello Stato. La Provincia autonoma è abilitata a contribuire alla valorizzazione del servizio civile nazionale nel territorio provinciale; ma, nel fare questo, non può discostarsi dai caratteri fondamentali del servizio civile nazionale come risultanti dalla normativa statale. <br />
    L&#8217;art. 2, comma 1, lettera a), va pertanto dichiarato – limitatamente alle parole «per un periodo variabile da 6 a 12 mesi» – costituzionalmente illegittimo. <br />
    5.2.1.  Alcune censure investono le norme, della Provincia autonoma e della Regione Marche, che stabiliscono, nell&#8217;ambito dell&#8217;attività programmatoria, criteri per l&#8217;approvazione dei progetti e degli interventi, e la norma della Provincia autonoma sulla vigilanza.<br />
    Oggetto dell&#8217;impugnativa governativa sono in particolare: l&#8217;art. 7, comma 1, lettere d) e f), della legge della Provincia di Bolzano, che affida alla Provincia autonoma  funzioni di programmazione e di vigilanza sull&#8217;applicazione delle norme disciplinanti il servizio civile (da esercitarsi con l&#8217;avvalimento dell&#8217;attività propositiva e consultiva dell&#8217;Osservatorio provinciale del volontariato); l&#8217;art. 11 e l&#8217;art. 14, comma 1, lettera d), della medesima legge provinciale, che, rispettivamente, demandano alla Giunta provinciale il compito di approvare i progetti e gli interventi di servizio civile che presentano determinati requisiti e affidano ad un regolamento di esecuzione la disciplina dei criteri di approvazione dei progetti e degli interventi; l&#8217;art. 2, comma 1, lettera a), l&#8217;art. 4, commi 1 e 2, lettera i), e l&#8217;art. 10, comma 1, lettera f), della legge della Regione Marche, che complessivamente attribuiscono alla Regione le funzioni di programmazione del sistema regionale del servizio civile attraverso la predisposizione di apposite linee guida, comprensive dei criteri con i quali la Regione approva i progetti da comunicare all&#8217;Ufficio nazionale secondo quanto previsto dall&#8217;art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 2002; ancora, l&#8217;art. 6, comma 2, della medesima legge regionale, là dove si stabilisce che i progetti presentati dagli enti iscritti nell&#8217;albo regionale siano approvati sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti nella legislazione statale e nelle linee-guida regionali.<br />
    5.2.2.  Nel contesto di entrambe le leggi impugnate, tanto il potere di programmazione, anche per il tramite della fissazione di linee guida, e di vigilanza, quanto quello di dettare criteri per l&#8217;approvazione dei progetti, riguardano, innanzitutto, il servizio civile, provinciale o regionale, istituito dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Marche nell&#8217;esercizio delle loro competenze legislative. In quest&#8217;ambito, le norme denunciate non contrastano con gli evocati parametri costituzionali, in quanto sia la Provincia autonoma sia la Regione hanno piena competenza nella disciplina del “proprio” servizio civile.<br />
    5.2.3.  Le norme impugnate si riferiscono peraltro anche al servizio civile nazionale (così, espressamente, prevedono l&#8217;art. 4, comma 2, lettera i, e l&#8217;art. 6, comma 2, della legge della Regione Marche). <br />
    Al riguardo occorre premettere che il coinvolgimento di organi di governo diversi da quelli centrali nell&#8217;esercizio delle funzioni amministrative relative al servizio civile nazionale è assicurato, nell&#8217;ambito del decreto legislativo n. 77 del 2002, attraverso una pluralità di strumenti, tra i quali vanno in particolare ricordati: il conferimento alle Regioni e alle Province autonome della cura dell&#8217;«attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze» (art. 2, comma 2); la previsione del potere delle Regioni e delle Province autonome di esaminare ed approvare i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell&#8217;ambito delle competenze regionali o provinciali sul loro territorio (art. 6, comma 5); l&#8217;attribuzione anche alle Regioni e alle Province autonome del potere di curare, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo e la verifica dell&#8217;attuazione dei progetti (art. 6, comma 6).<br />
    Ne deriva la delineazione di un sistema nel quale allo Stato è riservata la programmazione e l&#8217;attuazione dei progetti a rilevanza nazionale ed alle Regioni e alle Province autonome è demandato il compito di occuparsi, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, della realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale di rilevanza regionale o provinciale, nel rispetto delle linee di programmazione, indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale e delle norme di produzione statale individuanti caratteristiche uniformi per tutti i progetti di servizio civile nazionale. <br />
    5.2.4.  In quest&#8217;ambito, si tratta di stabilire se e in quali limiti alla Provincia autonoma e alla Regione spettino poteri di programmazione, di fissazione dei criteri cui attenersi nell&#8217;approvazione dei progetti di rilevanza regionale e di vigilanza sull&#8217;attuazione degli stessi.<br />
    Nella già citata sentenza n. 228 del 2004, questa Corte ha precisato che lo svolgersi in concreto del servizio civile nazionale – i cui profili organizzativi e procedurali sono senz&#8217;altro riconducibili alla nozione di “difesa”, di esclusiva spettanza statale – è in grado di toccare i più diversi ambiti materiali, alcuni dei quali rientranti, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, nelle funzioni legislative delle Regioni e delle Province autonome. <br />
    Ove questo intreccio di competenze tra Stato, Regioni e Province autonome si realizzi, rientra nei poteri delle Regioni e delle Province autonome orientare (attraverso la programmazione e la fissazione di linee guida) lo sviluppo delle iniziative attinenti al servizio civile nazionale da svolgersi sul territorio regionale o provinciale in senso conforme alle linee di indirizzo seguite dalle stesse nei vari settori interessati all&#8217;attuazione dei progetti, purché non in contrasto con gli indirizzi e le caratteristiche risultanti dalla normativa statale, come pure stabilire ordini di priorità e criteri ulteriori, ma specificativi di quelli nazionali, cui attenersi nella approvazione dei progetti, vigilando sull&#8217;attuazione degli stessi.<br />
    Le norme impugnate, là dove disciplinano, ai fini dell&#8217;approvazione dei progetti, la programmazione, le linee guida e i criteri, nonché, in vista della conseguente verifica, l&#8217;attività di vigilanza, si prestano ad una lettura suscettibile di comprendere le une e gli altri in una prospettiva rispettosa sia della programmazione statale (fissata dall&#8217;Ufficio nazionale) sia della uniforme delineazione (con d.P.C.m., sentita la Conferenza Stato-Regioni) delle caratteristiche di base dei progetti e, al contempo, capace di cogliere i bisogni delle diverse aree, in vista dell&#8217;attuazione degli interventi nell&#8217;ambito delle diverse competenze in gioco.<br />
    Così interpretate, esse superano le censure di costituzionalità mosse con i ricorsi introduttivi. <br />
    5.3.  Altra censura investe l&#8217;art. 6, comma 7, della legge della Provincia di Bolzano, ai cui termini «La Giunta provinciale determina, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le esenzioni o riduzioni sui tributi locali a favore dei volontari e degli enti di servizio civile».<br />
    Secondo il ricorrente, tale disposizione, prevedendo a favore dei volontari e degli enti di servizio civile generiche «esenzioni o riduzioni sui tributi locali», non indicherebbe se si tratti di tributi propri o attribuiti dallo Stato. Di qui il contrasto con il principio dell&#8217;autonomia finanziaria e tributaria dei Comuni e con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, tanto più che l&#8217;art. 80 dello statuto speciale stabilisce che le Province hanno competenza legislativa nei limiti stabiliti dall&#8217;art. 5 (competenza concorrente) in materia di finanza locale.<br />
    La questione non è fondata.<br />
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, sentenza n. 335 del 2005), si deve ritenere precluso (alle Regioni o) alle Province autonome il potere di legiferare in materia di tributi regolati da leggi statali, ancorché il relativo gettito sia devoluto (alle Regioni o) alle Province autonome, e così di stabilire esenzioni e riduzioni, se non nei limiti in cui sia dato a (Regioni) Province ed enti locali di effettuare autonome scelte.<br />
    E tuttavia la disposizione denunciata non si riferisce a questo genere di tributi, ma solo a quelli che possano definirsi a pieno titolo “propri” delle Province o degli enti locali, nel senso che essi siano frutto di una loro autonoma potestà impositiva, e quindi possano essere disciplinati da leggi o regolamenti della Provincia, nel rispetto solo dei principi di coordinamento. <br />
    Così interpretata la disposizione denunciata, non risulta sussistente il prospettato vizio di costituzionalità.<br />
    5.4.  Il ricorso governativo investe anche l&#8217;art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Provincia di Bolzano – che attribuisce alla Provincia il compito di promuovere la formazione di base dei volontari, fissando nell&#8217;ambito della relativa programmazione annuale le materie e gli aspetti fondamentali da sviluppare in tale contesto – per supposto contrasto con l&#8217;art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 2002.<br />
    La questione non è fondata.<br />
    Ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 2002, l&#8217;Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, «definisce i contenuti base per la formazione», ed i corsi di formazione generale «sono organizzati dall&#8217;Ufficio nazionale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano».<br />
    Secondo il disegno risultante dalla normativa statale, pertanto, la Provincia autonoma non è estranea né alla formazione di base dei volontari del servizio civile nazionale, essendo chiamata all&#8217;organizzazione dei corsi da svolgere in sede locale, né alla individuazione delle materie, posto che la riserva in favore dell&#8217;Ufficio nazionale riguarda soltanto la definizione dei “contenuti base” per la formazione, ma non esclude che la Provincia autonoma possa arricchire i contenuti della formazione in quei settori in cui essa esercita la propria competenza legislativa (ad esempio, in tema di assistenza sociale e sanitaria, di attività culturali, di attività ricreative e di tempo libero, di protezione civile, tutela dell&#8217;ambiente e del paesaggio).<br />
    5.5.  Un&#8217;altra questione ha ad oggetto l&#8217;art. 14, comma 1, lettera a), della legge della Provincia di Bolzano, là dove demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina dei «benefici previsti a favore dei volontari, quali i crediti formativi per la formazione universitaria e professionale», ed è sollevata per supposto contrasto con l&#8217;art. 10, comma 2, della legge n. 64 del 2001, che attribuisce allo Stato il potere di determinare con d.P.C.m. i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio civile.<br />
    L&#8217;eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia non può essere accolta. Vero è che l&#8217;art. 10 della legge n. 64 del 2001 – inserito nel capo II della legge – è norma transitoria, destinata a trovare applicazione fino alla data di efficacia dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega contenuta nell&#8217;art. 2 della medesima legge. Ma siccome alcune disposizioni del decreto legislativo n. 77 del 2002 non sono ancora efficaci (come si ricava dall&#8217;art. 14 di detto decreto legislativo, nel testo modificato, da ultimo, dall&#8217;art. 2 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266), deve ritenersi che il regime transitorio dettato dalla legge n. 64 del 2001 continui tuttora ad operare e che, pertanto, l&#8217;art. 10 di tale legge costituisca idonea norma interposta nel presente giudizio di costituzionalità.<br />
    La questione è fondata.<br />
    L&#8217;art. 10, comma 2, della legge n. 64 del 2001 affida allo Stato, non già l&#8217;istruzione e la formazione professionale, ma, in una logica di incentivazione dei cittadini a prestare il servizio civile e di riconoscimento delle competenze acquisite, la determinazione degli standard dei crediti formativi spettanti ai soggetti che, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, aspirano al conseguimento delle abilitazioni richieste per l&#8217;esercizio delle professioni (cfr. sentenza n. 228 del 2004). <br />
    In questa prospettiva, l&#8217;incentivazione del servizio civile nazionale attraverso la previsione di crediti formativi per la formazione universitaria e professionale rientra nell&#8217;organizzazione unitaria del servizio civile nazionale, come tale eccedente la competenza provinciale e di esclusiva spettanza dello Stato. <br />
    Va pertanto dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 2004, nella parte in cui demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina, tra i benefici previsti a favore dei volontari del servizio civile nazionale, anche dei crediti formativi per la formazione universitaria e professionale.<br />
    5.6.  L&#8217;ultima censura del ricorso governativo avverso la legge provinciale n. 7 del 2004 investe l&#8217;art. 14, comma 1, lettera b), che demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina delle modalità e dei requisiti per l&#8217;iscrizione all&#8217;albo provinciale degli enti di servizio civile. Secondo il ricorrente, tale disposizione violerebbe l&#8217;art. 5 del decreto legislativo n. 77 del 2002.<br />
    Deve essere disattesa l&#8217;eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente. Non rileva la mancata impugnazione dell&#8217;art. 7, comma 1, lettera a), della legge provinciale, il quale prevede l&#8217;istituzione dell&#8217;albo provinciale degli enti di servizio civile, posto che il vulnus denunciato dal ricorrente riguarda non già l&#8217;istituzione dell&#8217;albo provinciale, ma il potere della Provincia di stabilire i criteri per l&#8217;ammissione al medesimo per gli enti che intendono presentare progetti per il servizio civile nazionale su scala provinciale.<br />
    La questione è fondata, limitatamente alle parole «e i requisiti». <br />
    L&#8217;art. 5 del decreto legislativo n. 77 del 2002 prevede che presso l&#8217;Ufficio nazionale è tenuto l&#8217;albo nazionale cui possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall&#8217;art. 3 della legge n. 64 del 2001 ai fini della presentazione di progetti per il servizio civile nazionale e che le Regioni e le Province autonome provvedono all&#8217;istituzione di albi su scala regionale o provinciale, nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei medesimi requisiti svolgenti attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale.<br />
    La norma della legge provinciale, là dove, con riferimento agli enti che intendono presentare progetti per il servizio civile nazionale operanti in ambito provinciale, prevede il potere della Provincia di stabilire, con proprio regolamento, requisiti ai fini dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo, ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge statale, detta una misura direttamente incidente sull&#8217;organizzazione del servizio civile nazionale e sull&#8217;accesso ad esso, e perciò viola la competenza esclusiva statale in materia, in mancanza di alcun titolo legittimante da parte dello statuto speciale.<br />
    5.7.  Sempre in relazione all&#8217;iscrizione all&#8217;albo, il Presidente del Consiglio dei ministri – deducendo il contrasto con l&#8217;art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 2002 – impugna l&#8217;art. 5, comma 2, della legge della Regione Marche n. 15 del 2005. Secondo tale disposizione, nella prima sezione dell&#8217;albo, relativa al servizio civile nazionale, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le sedi locali degli enti e delle organizzazioni iscritti all&#8217;albo nazionale di cui all&#8217;art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002; qualora, poi, un ente iscritto nell&#8217;albo nazionale abbia più sedi nel territorio regionale, si procede ad un&#8217;unica iscrizione (con l&#8217;indicazione delle singole sedi abilitate alla presentazione dei progetti).<br />
    La norma amplierebbe il novero degli enti abilitati ad iscriversi nell&#8217;albo regionale, laddove, secondo il decreto legislativo n. 77 del 2002, l&#8217;iscrizione negli albi regionali riguarda i soli enti «che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale».<br />
    La questione è infondata.<br />
    La norma denunciata è priva di contenuto lesivo, essendo meramente strumentale ad una ricognizione delle realtà organizzative del servizio nazionale presenti sul territorio regionale, tanto più che la detta iscrizione non condiziona l&#8217;accesso al servizio, come è reso palese dal fatto che, secondo la stessa legge regionale (art. 7, comma 2), sono ammessi a svolgere il servizio civile nazionale nel territorio regionale i soggetti previsti dalla normativa statale vigente.<br />
    5.8.  Altre censure del ricorso governativo promosso nei confronti della legge della Regione Marche hanno ad oggetto:<br />
l&#8217;art. 2, comma 1, lettera e), e l&#8217;art. 7, commi 5, 6 e 7, i quali attribuiscono alla Regione le attività connesse alla stipulazione dei contratti di servizio civile;<br />
l&#8217;art. 7, comma 1, nella parte in cui prevede l&#8217;emanazione di un bando regionale anche per i progetti di servizio civile nazionale;<br />
l&#8217;art. 7, comma 4, il quale stabilisce che l&#8217;avvenuta prestazione del servizio civile regionale preclude la possibilità di presentare ulteriore domanda. <br />
    Le disposizioni denunciate, correttamente interpretate, si sottraggono alle censure del ricorrente.<br />
    La previsione relativa alla stipula dei contratti e al rilascio degli attestati (art. 2, comma 1, lettera e, e art. 7, commi 5, 6 e 7) può essere interpretata nel senso di riferirsi esclusivamente al servizio civile regionale.<br />
    A sua volta, la prevista emanazione di un bando regionale (art. 7, comma 1) è suscettibile di riferirsi al servizio civile nazionale unicamente per l&#8217;indicazione dei progetti approvati (ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 2, della medesima legge regionale), non già in ordine alla fissazione del numero massimo dei giovani che possono essere ammessi a svolgere il servizio civile nazionale.<br />
    Infine, la norma secondo cui «coloro i quali abbiano già prestato servizio civile nazionale o regionale non possono presentare ulteriore domanda» (art. 7, comma 4) deve essere interpretata nel senso che il legislatore ha inteso precludere la possibilità di presentare un&#8217;ulteriore domanda esclusivamente per il servizio civile regionale: come tale, essa non disciplina un requisito di accesso al servizio civile nazionale, e non limita, pertanto, l&#8217;accesso a questo.<br />
    5.9.  L&#8217;ultima censura del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri investe gli artt. 12 e 13 della legge della Regione Marche, che riguardano l&#8217;istituzione del fondo per il sistema regionale del servizio civile e le disposizioni finanziarie ai fini della copertura degli oneri derivanti dall&#8217;attuazione della legge. <br />
    Ad avviso dell&#8217;Avvocatura, queste disposizioni sarebbero illegittime, in quanto per un verso finanzierebbero con le risorse nazionali anche il servizio civile regionale (art. 12, lettera a), per altro verso (art. 12, lettere b e c) opererebbero trasferimenti di quote, dal fondo statale al fondo regionale, non previsti dalla normativa statale. Inoltre, l&#8217;art. 12, lettere d), e) e f), disponendo la confluenza nel fondo regionale delle quote provenienti da altri enti pubblici, da fondazioni bancarie e da donazioni di soggetti pubblici e privati, senza specificare che tali stanziamenti sono riservati unicamente al servizio civile regionale, contrasterebbe con l&#8217;art. 11, comma 1, lettera b), della legge n. 64 del 2001. <br />
    La questione non è fondata.<br />
    Occorre premettere che l&#8217;art. 11 della legge n. 64 del 2001 prevede l&#8217;istituzione del fondo nazionale per il servizio civile, costituito dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato, dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di Regioni, Province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie, e dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.<br />
    A sua volta, l&#8217;art. 4 del decreto legislativo n. 77 del 2002 colloca il fondo presso l&#8217;Ufficio nazionale per il servizio civile, che l&#8217;amministra formulando annualmente un piano di intervento, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nel quale deve essere prevista la ripartizione delle risorse del fondo, da destinare, in parte, anche alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per specifiche finalità.<br />
    L&#8217;art. 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo, infine, nel prevedere che il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l&#8217;inquadramento economico e per la determinazione dell&#8217;anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico e privato, pone l&#8217;onere, per il personale volontario, a carico del fondo nazionale per il servizio civile.<br />
    Nell&#8217;istituire il fondo per il sistema regionale del servizio civile – del quale sono parte sia il servizio civile nazionale, per gli interventi da attuare nel territorio regionale, sia il servizio civile regionale (v. art. 1, comma 4, della legge della Regione Marche) – le impugnate disposizioni della legge regionale prevedono che in esso confluiscono sia quote del fondo nazionale del servizio civile, sia la specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione, sia gli appositi stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici e fondazioni bancarie, sia, infine, le donazioni di soggetti pubblici e privati.<br />
    La confluenza nel fondo per il sistema regionale del servizio civile di quote delle risorse del fondo nazionale non implica, tuttavia, il denunciato finanziamento, con risorse nazionali, degli interventi del servizio civile regionale. <br />
    Al contrario, le quote delle risorse del fondo nazionale mantengono la loro originaria caratterizzazione finalistica, come è testimoniato dalla circostanza che le lettere a), b), e c) del comma 1 dell&#8217;impugnato art. 12 si riferiscono alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 77 del 2002 (l&#8217;art. 4, comma 2, lettere b e c, e l&#8217;art. 9, comma 4), con ciò intendendo escludere qualsiasi sottrazione di fondi destinati al servizio civile nazionale. <br />
    Inoltre, l&#8217;espressione “appositi stanziamenti”, contenuta nella lettera e) del comma 1 del medesimo art. 12, comporta che i contributi e le donazioni di enti pubblici e fondazioni bancarie e di soggetti pubblici e privati in tanto vanno a costituire la dotazione del fondo per il sistema regionale del servizio civile (anziché del fondo nazionale per il servizio civile) in quanto il conferente abbia impresso quella specifica destinazione.<br />
    Così interpretate, le norme impugnate si sottraggono alle censure del ricorrente.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    riuniti i giudizi,<br />
    1) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano), limitatamente alle parole «per un periodo variabile da 6 a 12 mesi»;<br />
    2) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 1, lettera a), della predetta legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, nella parte in cui demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina, tra i benefici previsti a favore dei volontari del servizio civile nazionale, anche dei crediti formativi per la formazione universitaria e professionale;<br />
    3) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, limitatamente alle parole «e i requisiti», nella parte in cui si riferiscono al servizio civile nazionale;<br />
    4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 7, 7, comma 1, lettere b), d) e f), 11 e 14, comma 1, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere d) ed e), terzo e quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione, e agli artt. 8, 9 e 80 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
    5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere a) ed e), 4, commi 1 e 2, lettera i), 5, comma 2, 6, comma 2, 7, commi 1, 4, 5, 6 e 7, 10, comma 1, lettera f), 12 e 13 della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera d), e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 28 novembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-431/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.431</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.432</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-432/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-432/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-432/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.432</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. FLICK illegittima la limitazione regionale in base alla cittadinanza Trasporti pubblici &#8211; Regione Lombardia &#8211; Tessera di libera circolazione a persone totalmente invalide &#8211; Requisiti – Possesso della cittadinanza italiana e residenza nel territorio della Regione – Conseguente esclusione dal beneficio dei cittadini stranieri totalmente invalidi residenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-432/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.432</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-432/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.432</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. FLICK</span></p>
<hr />
<p>illegittima la limitazione regionale in base alla cittadinanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Trasporti pubblici &#8211; Regione Lombardia &#8211; Tessera di libera circolazione a persone totalmente invalide &#8211; Requisiti – Possesso della cittadinanza italiana e residenza nel territorio della Regione – Conseguente esclusione dal beneficio dei cittadini stranieri totalmente invalidi residenti nella Regione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), come modificato dall&#8217;art. 5, comma 7, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità), nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili. La disposizione in discussione si pone in contrasto con il principio sancito dall&#8217;art. 3 della Carta fondamentale, perché il relativo scrutinio va circoscritto all&#8217;interno della specifica previsione, in virtù della quale la circolazione gratuita viene assicurata non a tutti gli invalidi residenti in Lombardia che abbiano un grado di invalidità pari al 100%, ma soltanto a quelli, fra essi, che godano della cittadinanza italiana.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
#NOME?		MARINI	Presidente<br />
#NOME?		BILE		   &#8211; Giovanni Maria	FLICK<br />
#NOME?	AMIRANTE<br />
#NOME?			DE SIERVO<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?		MADDALENA<br />
#NOME?		QUARANTA<br />
#NOME?		GALLO<br />
#NOME?		MAZZELLA<br />
#NOME?		SILVESTRI<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), come modificato dall&#8217;art. 5, comma 7, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità), promosso con ordinanza del 30 giugno 2003 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sul ricorso proposto da CGIL Lombardia ed altro contro la Regione Lombardia, iscritta al n. 821 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004.</p>
<p> Visti gli atti di costituzione della CGIL Lombardia ed altro e della Regione Lombardia;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 25 ottobre 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;<br />
    uditi gli avvocati Vittorio Angiolini per la CGIL Lombardia ed altro e Nicolò Zanon e Andrea Manzi per la Regione Lombardia.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Con ordinanza depositata il 30 giugno 2004, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma e 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), come modificato dall&#8217;art. 5, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità), «nella parte in cui non include i cittadini stranieri residenti nella regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto  pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili».<br />
    Il giudice rimettente premette di essere investito del giudizio – istauratosi su ricorso proposto da un cittadino extracomunitario e dalla CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro) regionale nei confronti della Regione Lombardia – per l&#8217;annullamento della deliberazione di Giunta regionale n. 7/16747 del 12 marzo 2004, la quale – ponendo “una nuova disciplina” per il rilascio delle tessere di trasporto pubblico regionale – consente la circolazione gratuita, sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale, agli invalidi civili alla duplice condizione del possesso della cittadinanza italiana e della residenza in Lombardia. Il rimettente espone che l&#8217;impugnato provvedimento costituisce puntuale attuazione di quanto disposto dall&#8217;art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2002, come modificato. La norma – nello stabilire condizioni di favore per gli appartenenti a determinate categorie, tra cui quella degli invalidi totali al lavoro – esige quali presupposti del beneficio la cittadinanza italiana e la residenza nel territorio della Regione; pertanto, in forza di essa, il ricorrente – riconosciuto invalido totale con permanente inabilità lavorativa e costretto a recarsi, con i mezzi pubblici, in ospedale tre volte alla settimana per praticarvi la dialisi – si era visto privare, a decorrere dal 31 luglio 2004, della “tessera di libera circolazione” di cui era  già  possessore. <br />
    Il Tribunale rimettente – concessa incidentalmente al ricorrente misura cautelare per autorizzarlo ad usufruire del menzionato titolo di trasporto nonostante l&#8217;entrata in vigore della novella legislativa – dubita della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2002, ritenendo, innanzitutto, la questione rilevante ai fini della definizione del giudizio: sia in ragione del fatto che l&#8217;eventuale annullamento del provvedimento impugnato – costituendo, quest&#8217;ultimo, replica pedissequa del contenuto della norma – risulterebbe una decisione pressoché inutiliter data; sia in relazione all&#8217;esito della tutela cautelare concessa, «non essendo sufficiente la sospensione della delibera di giunta richiamata in assenza dell&#8217;espunzione dall&#8217;ordinamento della norma […] alla quale la disciplina di cui alla delibera medesima dà, sul punto, solo attuazione». <br />
    In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo prospetta innanzitutto un contrasto tra la norma censurata e l&#8217;art. 32, primo comma, della Costituzione: tale parametro, qualificando diritto fondamentale dell&#8217;individuo il benessere psicofisico, presuppone una titolarità di esso “priva di distinzioni”, accedendo così ad una nozione di “individuo” indubbiamente comprensiva anche dello straniero residente in Italia, poiché la salute costituisce un bene primario universalmente riconosciuto. Per contro, la norma censurata non include nel beneficio in questione, pure riconosciuto in ragione di condizioni di salute, gli stranieri residenti in Lombardia, benché affetti da totale invalidità fisica.<br />
    A parere del rimettente, la norma denunziata violerebbe, altresì, il canone di ragionevolezza, in contrasto con l&#8217;art. 3 della Costituzione, in quanto essa introduce un trattamento differenziato rispetto a situazioni che non presentano elementi di diversità rilevanti per l&#8217;ordinamento, venendo comunque in rilievo misure di sostegno a favore di individui gravemente invalidi. <br />
    Inoltre – rileva ancora il giudice  a quo – poiché il beneficio è anche finalizzato alla tutela di quanti si trovano «in difficoltà rispetto al lavoro per favorirne il recupero delle energie psicofisiche», la norma in questione si pone in contrasto con l&#8217;art. 35, primo comma, della Costituzione.<br />
    Infine, il TAR rimettente ritiene che la norma in questione violi l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. In esito alla riforma del Titolo V della carta fondamentale, vige la riserva di legislazione statale, in via esclusiva, sia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale, che per la statuizione dei principî fondamentali in materia di tutela della salute: settori, questi, che – secondo il giudice  a quo –  «non possono non riguardare anche lo status giuridico dei cittadini stranieri». Nondimeno – conclude il rimettente – la norma in questione, stabilendo profili distintivi tra cittadini italiani e stranieri  in relazione a prestazioni essenziali concernenti il diritto alla salute, «sembra porsi al di fuori della competenza costituzionalmente riservata alle Regioni»: e ciò, nonostante  la legislazione sugli stranieri (art. 2, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) preveda la parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di stati extracomunitari nell&#8217;accesso ai pubblici servizi.<br />
    2. – Nel presente giudizio hanno spiegato costituzione sia la CGIL Lombardia, in persona del legale rappresentante e segretario generale, che il privato ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo l&#8217;accoglimento della questione di costituzionalità e riservando  a successiva memoria ogni ulteriore deduzione.<br />
    3. – Si è altresì costituita in giudizio la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, concludendo per l&#8217;inammissibilità e, comunque, per l&#8217;infondatezza della questione. <br />
    Nell&#8217;atto di costituzione, la Regione – premessa una ricostruzione storica della normativa regionale in tema di agevolazioni per l&#8217;utilizzo dei servizi di trasporto pubblico – evidenzia innanzitutto come la cittadinanza italiana sia «requisito di fondo sempre costantemente richiesto […] per l&#8217;accesso alle agevolazioni tariffarie» sui servizi di trasporto pubblico della Lombardia, secondo un modello ampiamente diffuso in varie legislazioni regionali, e non costituisca, quindi, un&#8217;innovazione della disciplina impugnata: un requisito che vale a coniugare la possibilità di un&#8217;estesa fruizione del beneficio con i costi notevoli di esso. Ad avviso dell&#8217;ente regionale, la circolazione gratuita per alcune categorie di soggetti non può configurasi né come una prestazione essenziale, né come una soluzione costituzionalmente obbligata; essa non rientra neppure in quei “servizi minimi” o in quegli “obblighi di servizio pubblico” cui si riferiscono gli artt. 16 e 17 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 442 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale), trattandosi, piuttosto, di una scelta discrezionale del legislatore regionale, il cui onere ricade integralmente sulla finanza dell&#8217;ente locale, tenuto a rimborsare alle aziende concessionarie del servizio di trasporto le agevolazioni tariffarie. Evidenziati, in proposito, gli oneri economici già gravanti, per il passato, verso le aziende di trasporto regionale ed illustrate le penalizzazioni finanziarie dell&#8217;ente regionale in ragione della sostanziale preclusione di ogni potestà legislativa in materia tributaria, la Regione Lombardia analizza, quindi, i contenuti specifici dell&#8217;ordinanza di rimessione, deducendo, in via preliminare, una serie di eccezioni di inammissibilità. <br />
    Sotto un primo profilo, si contesta un difetto di motivazione dell&#8217;ordinanza in ordine alla rilevanza della questione: ciò in quanto, preesistendo alla normativa impugnata il requisito preliminare della cittadinanza italiana, non si spiegherebbe – né l&#8217;ordinanza di rimessione varrebbe a chiarire il fatto – il precedente godimento di un titolo per il trasporto gratuito da parte del ricorrente; donde il difetto di motivazione sulla rilevanza. La difesa della Regione eccepisce, poi, la manifesta inammissibilità della questione perché formulata in maniera contraddittoria, richiedendo il rimettente, per un verso, un intervento additivo di estensione del beneficio anche agli invalidi stranieri, e prospettando, per altro verso, un intervento ablativo, sul presupposto della violazione di una regola di competenza da parte del legislatore regionale: con la conseguente eliminazione del diritto anche per gli invalidi di cittadinanza italiana. Infine, essa eccepisce, comunque, una generale carenza di motivazione dell&#8217;ordinanza circa la non manifesta infondatezza. <br />
    Nel merito, la difesa regionale evidenzia, innanzitutto, l&#8217;inconferenza del richiamo all&#8217;art. 32 della Costituzione. La disciplina regionale impugnata, infatti, risulta finalizzata esclusivamente ad una incentivazione ed agevolazione del servizio di trasporto pubblico, a nulla rilevando che il ricorrente nel giudizio a quo se ne serva per ragioni di salute; a conferma dello scopo normativo indicato, la Regione richiama l&#8217;inclusione, tra i beneficiari del trasporto gratuito, di categorie di soggetti – quali gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria – non bisognosi di una particolare tutela della salute. In nessun caso, peraltro, potrebbe ritenersi che «il diritto alla salute includa, tra le prestazioni garantite, quello ad essere trasportati gratuitamente, anche in caso di invalidità, ai luoghi di cura»: ciò perché, a parere della difesa della Regione, nel “nucleo irriducibile” di prestazioni essenziali del diritto alla salute, in quanto diritto suscettibile di essere “finanziariamente condizionato”, non può certo farsi rientrare il trasporto gratuito, che è una prestazione meramente accessoria.<br />
    Non sussiste inoltre – prosegue la Regione – alcuna violazione al principio di ragionevolezza: i requisiti della cittadinanza italiana e della residenza in Lombardia costituiscono altrettante “condizioni preliminari” per l&#8217;accesso ai benefici, frutto di indispensabile bilanciamento tra l&#8217;esigenza di estendere il più possibile il numero dei soggetti destinatari e di contenere l&#8217;esborso economico; pena , in caso contrario, la eliminazione totale del beneficio stesso.<br />
    La difesa della Regione, quindi, argomenta sulla piena corrispondenza  e conformità tra la regola introdotta e la causa normativa che, secondo i principî generali, la deve assistere. Ad avviso di essa, la disciplina censurata – lungi dal volere innestare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dello straniero – prospetta «un serio legame con il territorio regionale» – espresso dalla cittadinanza italiana e dalla residenza regionale, requisiti entrambi conseguibili dallo straniero – quale punto di equilibrio tra agevolazione sociale e scarsità delle risorse: scelta, questa, incensurabile proprio perché aliena da profili di irragionevolezza. <br />
    D&#8217;altra parte, il contrasto con l&#8217;art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza, è escluso – prosegue la difesa della Regione – dalla circostanza che la situazione dello straniero e del cittadino italiano sono completamente equiparabili solo con riferimento ai diritti fondamentali, nel cui novero non rientra – neppure per gli invalidi – il diritto di circolare gratuitamente sui mezzi pubblici.<br />
    In ordine alla pretesa violazione dell&#8217;art. 35 della Costituzione, vengono contestati sia l&#8217;assoluta insufficienza delle motivazioni addotte, sia il presupposto da cui muove l&#8217;argomentazione del giudice rimettente, apparendo “francamente difficile” che un&#8217;agevolazione concessa essenzialmente a coloro che sono inabili al lavoro possa violare la citata norma costituzionale.<br />
    Infine – conclude la difesa della Regione – non è ravvisabile alcuna violazione dell&#8217;art. 117 della Costituzione. Per un verso, infatti, il beneficio in questione non può in alcun modo qualificarsi come livello essenziale di prestazione concernente i diritti civili e sociali; mentre, per altro verso, la competenza statale sui &#8216;principî&#8217; sussiste in relazione a ciò che attiene al contenuto essenziale dei diritti e, con riferimento al diritto alla salute, il trasporto gratuito agli invalidi non può rientrare nel nucleo essenziale di tale diritto sociale.<br />
    4. – In prossimità dell&#8217;udienza, la difesa delle parti private ha depositato memoria, insistendo per l&#8217;accoglimento della questione di costituzionalità. <br />
    Quanto al diritto alla salute, si assume che ogni distinzione basata sulla cittadinanza sia fonte di una inammissibile discriminazione, atteso per che gli invalidi civili – categoria cui appartiene il ricorrente – il trasporto gratuito si rivela funzionale ad «agevolare l&#8217;accesso alle cure» e soddisfare le esigenze connesse al diritto alla salute: con la conseguenza che «negare il primo significherebbe compromettere il secondo». D&#8217;altra parte – prosegue la difesa privata – è la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale a riconoscere alla protezione della salute una «significativa preminenza su altre esigenze ed interessi pubblici», impedendo quindi di operare distinzioni  rispetto alla condizione dello straniero.<br />
    Con riferimento alla prospettata violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione, la duplice limitazione cui la norma denunciata subordina il trasporto gratuito – vale a dire la cittadinanza italiana e la residenza in Lombardia – sarebbe di “flagrante incostituzionalità” proprio per la stretta connessione tra beneficio della circolazione gratuita  e diritto alla salute degli invalidi, non potendosi dubitare che i diritti civili, economici e sociali – per i quali la Costituzione non contiene alcun riferimento esplicito alla titolarità dei “cittadini” – vadano classificati tra i “diritti fondamentali dell&#8217;uomo” e, come tali, da assicurare a prescindere da nazionalità e cittadinanza. Profilo, questo, normativamente ribadito nella più recente legislazione italiana sugli stranieri, in particolare nell&#8217;art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale stabilisce l&#8217;equiparazione degli stranieri ai cittadini italiani, «ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste […] per gli invalidi civili».  <br />
    In «frontale contrasto» con tali principî, la norma impugnata, escludendo gli invalidi civili totali non cittadini dal novero dei beneficiari del trasporto gratuito, risulterebbe priva di ogni «razionale giustificazione», posto che il requisito della  cittadinanza non presenterebbe alcuna «connessione né con il bisogno di cure né col legame col territorio nel quale i servizi dovrebbero essere fruiti». Sussisterebbe, dunque, mancanza di consequenzialità tra il fine perseguito attraverso il riconoscimento del beneficio ed il criterio introdotto dalla legge per usufruirne. <br />
    Infine, secondo la difesa privata, la normativa censurata risulterebbe eccedere le competenze regionali, creando «una interferenza con la politica migratoria e con la disciplina della condizione giuridica degli stranieri» che la Costituzione (artt. 117, secondo comma, lettere a e b, riserva allo Stato. Oltretutto, la norma denunciata determinerebbe l&#8217;effetto indotto di incentivare gli immigrati ammessi nel territorio nazionale a lasciare la Lombardia per recarsi in Regioni diverse, così ponendo in discussione la potestà dello Stato  di «decidere circa l&#8217;ammissione di immigrati in tutto il territorio nazionale». <br />
    D&#8217;altra parte – conclude la memoria – la norma impugnata viola altresì i principî generali dell&#8217;ordinamento e quelli posti come fondamentali da leggi statali. Questi ultimi – ricavabili essenzialmente dagli artt. 2 e 41 del d.lgs. n. 286 del 1998 – depongono, infatti, nel senso di una completa equiparazione tra stranieri e cittadini italiani nella fruizione delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, e ciò rappresenterebbe un limite invalicabile per la potestà normativa regionale, sotto il profilo della impossibilità «di creare due livelli essenziali di assistenza»: uno riservato agli italiani residenti, con libera circolazione sui mezzi pubblici; ed un altro, «assai deteriore», per gli stranieri con la circolazione a pagamento.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – Il Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, solleva, in riferimento agli artt. 3 (parametro richiamato in motivazione, ma non riprodotto in dispositivo), 32, primo comma, 35, primo comma, e 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), come modificato dall&#8217;art. 5, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità), nella parte in cui non include i cittadini stranieri, residenti nella Regione, fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea, riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili. <br />
    Dopo aver descritto la fattispecie sottoposta al proprio giudizio, il Tribunale rimettente osserva, in punto di non manifesta infondatezza, come la disposizione censurata appaia in contrasto con l&#8217;art. 32 Cost., in quanto – essendo la tutela della salute enunciata da tale parametro come un diritto fondamentale dell&#8217;individuo e interesse della collettività, e dovendosi pertanto riconoscere anche agli stranieri – il beneficio previsto dalla disposizione impugnata, pur attribuito ai cittadini «in ragione delle medesime condizioni di salute», non sarebbe riconosciuto «(a)gli stranieri residenti nella Regione Lombardia che si trovino in una situazione caratterizzata da una totale invalidità fisica». La norma impugnata, inoltre, risulterebbe in contrasto anche con il generale canone di ragionevolezza sancito dall&#8217;art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe un trattamento differenziato rispetto a situazioni che – riferendosi a misure di sostegno introdotte a favore di individui gravemente invalidi – non presentano elementi di diversità rilevanti per l&#8217;ordinamento. Sarebbe vulnerato, poi, anche l&#8217;art. 35, primo comma, Cost., in quanto il beneficio in questione (della cui preclusione agli stranieri il Tribunale si duole) sarebbe riconosciuto «anche al fine di tutelare chi si trovi in difficoltà rispetto al lavoro per favorire il recupero delle energie psicofisiche». Si prospetta, infine, un contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., in quanto, nell&#8217;introdurre un regime differenziato tra cittadini italiani e stranieri, sarebbe stata violata la riserva alla legislazione statale circa la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera m); nonché sarebbero violati i principî fondamentali stabiliti dallo Stato in tema di tutela della salute: «settori ambedue che non possono non riguardare anche lo status giuridico dei cittadini stranieri».</p>
<p>    2. – La difesa della Regione Lombardia solleva tre eccezioni pregiudiziali in punto di ammissibilità. <br />
    Con la prima, la Regione rammenta come – alla stregua della “storia” della normativa impugnata, descritta nello stesso atto di intervento – il requisito della cittadinanza italiana fosse già richiesto dalla legislazione regionale in materia, dal momento che la legge n. 25 del 2003, introduttiva della disposizione della cui legittimità costituzionale il giudice rimettente dubita, si sarebbe limitata «a cambiare la definizione dell&#8217;agevolazione (da “tessera di libera circolazione” si passa a parlare di “diritto alla circolazione gratuita”) e a richiedere che il grado di invalidità sia pari al 100%». Resterebbe quindi inesplicata, nella ordinanza di rimessione, la indicazione delle fonti normative o delle ragioni in base alle quali il ricorrente disponesse della tessera di libera circolazione. In mancanza di tale puntualizzazione – che assumerebbe, secondo la Regione, «un aspetto del tutto centrale per ciò che concerne la rilevanza della questione sollevata» – ne deriverebbe una preclusione alla disamina del merito, stante, appunto, la «carente esposizione dei fatti di causa che impedisce l&#8217;indispensabile controllo sulla rilevanza». <br />
    La eccezione è priva di fondamento. Non pare infatti corretto, innanzi tutto, l&#8217;assunto secondo il quale la disciplina dettata dalla legge n. 25 del 2003 non presenti alcun elemento di “novità” rispetto al passato, al lume della evoluzione della legislazione regionale, a partire dalla disciplina a suo tempo introdotta dall&#8217;art. 1 della legge regionale 16 novembre 1984, n. 57, recante nuove norme in materia di agevolazioni sui servizi di trasporto pubblico locale. Infatti, la legge regionale n. 25 del 2003, a differenza dei pregressi interventi normativi – nei quali si individuavano, quali beneficiari delle provvidenze, i “cittadini” appartenenti a determinate categorie – ha espressamente indicato, come potenziali fruitori della circolazione gratuita o delle agevolazioni tariffarie per l&#8217;utilizzo dei servizi di trasporto pubblico, soltanto i “cittadini italiani”: aggiunta per specificazione, questa, tecnicamente impropria – giacché il richiamo al requisito della cittadinanza, “genericamente” determinato, appariva riferibile a quella italiana – che, però, all&#8217;evidenza svela una precisa scelta “riduttiva” in ordine alla platea dei beneficiari.<br />
    Al di là di ciò, secondo quanto emerge dalla ordinanza di rimessione, non viene in alcun modo in discussione, nel giudizio  a quo,  la circostanza se la parte privata ricorrente avesse o meno titolo per fruire della «tessera di libera circolazione già in suo possesso ed in scadenza definitiva al 31 luglio 2004»: evenienza, questa, che avrebbe assunto invece sicuro risalto ove oggetto del reclamo fosse stato un provvedimento di revoca o comunque inibitorio del beneficio già concesso. L&#8217;oggetto del ricorso nel quale si è iscritto l&#8217;incidente di costituzionalità è, al contrario, rappresentato esclusivamente dalla deliberazione della Giunta regionale n. 7/16747 del 12 marzo 2004 e dagli atti connessi, riguardanti la non concedibilità pro futuro del beneficio agli invalidi civili non cittadini italiani: con la conseguenza di rendere inconferenti – sul piano del nesso di pregiudizialità rispetto alla risoluzione del quesito di legittimità costituzionale – gli eventuali profili concernenti la legittimità della fruizione in atto di quello stesso beneficio, da parte del ricorrente. Dunque, nessuna “verifica” doveva (e poteva) compiere il giudice rimettente in ordine a tale aspetto della vicenda sottoposta al suo scrutinio; con l&#8217;ovvio corollario di rendere manifestamente infondata la pretesa incompletezza di descrizione della fattispecie, agli effetti della motivazione sulla rilevanza della questione.</p>
<p>    3. – La difesa della Regione solleva anche un&#8217;altra eccezione pregiudiziale di inammissibilità, fondata sul rilievo che il giudice  a quo avrebbe formulato il quesito di legittimità costituzionale «in termini palesemente contraddittori». Osserva, infatti, la Regione che il Tribunale rimettente avrebbe, da un lato, censurato la norma impugnata nella parte in cui limita ai soli cittadini italiani invalidi al 100%, residenti nella Regione, il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico regionale: sollecitando, quindi, l&#8217;adozione di un intervento additivo volto ad estendere il beneficio anche agli stranieri residenti nella Regione. Dall&#8217;altro lato, lo stesso rimettente – «prospettando (sia pur in modo confuso) la violazione dell&#8217;art. 117, commi 2 e 3, Cost. e richiamando l&#8217;art. 2, comma 5, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che prevede parità di trattamento fra stranieri e cittadini nell&#8217;accesso ai servizi pubblici» – avrebbe richiesto alla Corte un «intervento radicalmente demolitorio», contestando la competenza legislativa regionale a differenziare il trattamento tra cittadini italiani e stranieri in materia di pubblici servizi. Posto, infatti, che la violazione dell&#8217;art. 117 Cost. «comporterebbe l&#8217;incostituzionalità per incompetenza dell&#8217;intera normativa impugnata»,  ne deriva – conclude la Regione – che l&#8217;accoglimento del quesito verrebbe ineluttabilmente a determinare «la caducazione del beneficio del diritto al trasporto gratuito anche per gli invalidi cittadini italiani»: in palese ed insanabile contrasto, quindi, con la richiesta di addizione di cui innanzi si è detto e che il giudice rimettente ha ribadito nel dispositivo della ordinanza di rimessione. <br />
    Anche questa eccezione è priva di fondamento. Il giudice rimettente si è limitato a rammentare come, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, l&#8217;art. 117 della Carta fondamentale riservi alla legislazione statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera m); così come sempre allo Stato è riservata la formulazione dei principî fondamentali cui la legislazione concorrente delle Regioni deve uniformarsi in materia di tutela della salute. Entrambi questi settori devono necessariamente riguardare – sottolinea l&#8217;ordinanza di rimessione – «anche lo status giuridico dei cittadini stranieri […] tanto più che il d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, all&#8217;art. 2, comma 5, prevede la parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di stati extracomunitari nell&#8217;accesso ai pubblici servizi.<br />
    Il profilo di “incompetenza” evocato dal giudice a quo, dunque, non è affatto “assoluto” – nei termini prospettati dalla Regione resistente – ma è circoscritto proprio a quel profilo dell&#8217;esercizio del potere legislativo che il giudice rimettente assume come discriminatorio. Infatti, a formare oggetto del quesito di costituzionalità non è la disposizione in sé, la quale, nel delineare i presupposti del beneficio, lo attribuisce ai “cittadini italiani” (disciplina, questa, rispetto alla quale non si formula alcuna richiesta di ablazione, né si ventila alcuna ipotesi di illegittimità). L&#8217;unico aspetto censurato è, invece, espresso soltanto “in negativo” (donde la richiesta di addizione, e non di ablazione); la doglianza si concentra esclusivamente sulla preclusione, introdotta dalla norma nei confronti degli stranieri, di fruire, a parità delle restanti condizioni di legge, delle provvidenze stabilite in favore degli invalidi in tema di trasporti regionali. Prescindendo quindi, per il momento, da qualsiasi considerazione in ordine alla fondatezza, nel merito, dei rilievi svolti dal Tribunale rimettente, specie per ciò che attiene alla effettiva riconducibilità della ipotesi di specie alla “materia” delineata dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., devono escludersi – secondo la prospettiva coltivata dal giudice a quo – quei profili di contraddittorietà del petitum che, ad avviso della Regione, minerebbero la ammissibilità della questione.</p>
<p>    4. – La questione sarebbe infine inammissibile, secondo la difesa regionale, per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, in quanto – anche a voler prescindere da talune lacune di ordine sintattico, che renderebbero oscuro l&#8217;iter logico seguito dal giudice  a quo – i vari parametri sarebbero enunciati in forma apodittica, generica e priva di un adeguato sostegno argomentativo. <br />
    Pure tale eccezione deve essere disattesa. Ai fini della sussistenza del presupposto di ammissibilità ora contestato, occorre che le “ragioni” del dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento ai singoli parametri di cui si assume la violazione, siano articolate in termini di sufficiente puntualizzazione e riconoscibilità all&#8217;interno del tessuto argomentativo in cui si articola la ordinanza di rimessione; senza alcuna esigenza, da un lato, di specifiche formule sacramentali, o, dall&#8217;altro lato, di particolari adempimenti “dimostrativi”, d&#8217;altra parte in sé incompatibili con lo specifico e circoscritto ambito entro il quale deve svolgersi lo scrutinio incidentale di “non manifesta infondatezza”. A tali requisiti minimi l&#8217;ordinanza di rimessione ha corrisposto, considerato che, in riferimento a ciascuno dei profili coinvolti dal quesito e per ognuno dei parametri invocati, il Tribunale rimettente ha offerto pertinente e congrua motivazione. La circostanza, poi – evidenziata dalla Regione a sostegno della eccezione di inammissibilità – per la quale la violazione dell&#8217;art. 3 Cost. sarebbe enunciata nel corpo della ordinanza di rimessione, ma non ulteriormente richiamata nel dispositivo, si rivela priva di rilievo, posto che le “ragioni” delle censure ed il corrispondente quesito risultano enunciati in termini del tutto univoci dall&#8217;atto introduttivo del presente giudizio di legittimità costituzionale.</p>
<p>    5. – Nel merito, la questione è fondata. <br />
    L&#8217;art. 8 della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1, come sostituito dall&#8217;art. 5, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2003, n. 25, stabilisce particolari provvidenze in favore di talune categorie, in materia di servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale: in particolare, a decorrere dal 1° agosto 2004, accanto alle categorie di beneficiari indicate nel comma 1 del medesimo articolo, il diritto alla circolazione gratuita su tali servizi è riconosciuto anche «ai cittadini italiani invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro residenti in Lombardia con grado di invalidità pari al 100% [&#8230;] e loro eventuali accompagnatori, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale». Rispetto alle restanti categorie di soggetti previste nel comma 1 – tutte, per così dire, soggettivamente qualificate dalla origine (invalidi di guerra e di servizio; deportati nei campi di sterminio nazisti; invalidi a causa di atti di terrorismo e vittime della criminalità organizzata), o dalla natura della invalidità (privi di vista per cecità assoluta e sordomuti) – gli invalidi menzionati nel comma 2 della stessa norma presentano, come tratto comune e unificante, esclusivamente la percentuale di invalidità: nella specie, la più elevata in assoluto. <br />
    La ratio del beneficio è, dunque, riconducibile alla scelta del legislatore regionale di agevolare – attraverso la fruizione gratuita del servizio – l&#8217;accesso al sistema dei trasporti pubblici locali in favore di un gruppo di persone accomunate dalla appartenenza alla più grave condizione di invalidità. Ci si muove nell&#8217;ambito di una provvidenza dettata da finalità eminentemente sociali, nella specie raccordata, sul piano della “causa” normativa, a valori di solidarietà, non disgiunti dagli intuibili riverberi che le peculiari condizioni dei beneficiari e la natura stessa del beneficio possono in concreto presentare rispetto alle esigenze di vita e di relazione; non ultime quelle connesse alla tutela del diritto alla salute, in presenza di una così grave menomazione. <br />
    Il discrimen che viene qui in discorso, e sul quale si concentra l&#8217;intera gamma delle censure proposte dal Tribunale rimettente, ruota quindi attorno alla preclusione che la normativa di favore – oggetto di impugnativa – ha dichiaratamente inteso introdurre nei confronti degli stranieri: con ciò compromettendo – secondo il giudice  a quo –  non soltanto «il generale canone di ragionevolezza [&#8230;] che può evocarsi come parametro di coerenza della norma legislativa regionale con i principî sanciti a tutela di situazioni riconducibili ad un&#8217;identica ratio interpretativa»; ma, anche, la necessaria tutela della salute (art. 32 Cost.), e del lavoro (art. 35, primo comma, Cost.), oltre che la riserva alla legislazione statale circa la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.), e circa i principî fondamentali in tema di legislazione concorrente regionale sulla salute.<br />
    5.1. – In linea di principio, sono corretti i rilievi svolti dalla difesa regionale a proposito delle peculiarità che caratterizzano la condizione dello straniero nel quadro dei valori costituzionali. In particolare, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio costituzionale di uguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero solo quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell&#8217;uomo (v., fra le tante, la sentenza n. 62 del 1994): così da rendere legittimo, per il legislatore ordinario, introdurre norme applicabili soltanto nei confronti di chi sia in possesso del requisito della cittadinanza – o all&#8217;inverso ne sia privo – purché tali da non compromettere l&#8217;esercizio di quei fondamentali diritti. <br />
    Al tempo stesso, e sullo specifico versante del diritto alla salute, questa Corte ha reiteratamente puntualizzato che «il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è “costituzionalmente condizionato” dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di “un nucleo irrinunciabile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l&#8217;attuazione di quel diritto” [….] Questo “nucleo irriducibile” di tutela della salute quale diritto della persona deve perciò essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l&#8217;ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso». Pertanto, anche lo straniero presente irregolarmente nello Stato «ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili ed urgenti, secondo i criteri indicati dall&#8217;art. 35, comma 3 (del d.lgs. n. 286 del 1998), trattandosi di un diritto fondamentale della persona che deve essere garantito, così come disposto, in linea generale, dall&#8217;art. 2 dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998» (v. sentenza n. 252 del 2001).<br />
    In tale quadro di riferimento, e se si ha riguardo al testo ed alla ratio della norma oggetto di impugnativa, può convenirsi con l&#8217;assunto della Regione, nella parte in cui sottolinea come la scelta «legislativa di attribuire a determinate categorie di soggetti un diritto alla circolazione gratuita, ovvero un diritto a fruire di tariffe agevolate, non configuri in alcun modo una prestazione essenziale o minimale, né si presenti, ovviamente, come una scelta costituzionalmente obbligata». <br />
    Per un verso, infatti, la previsione agevolatrice in questione si indirizza a categorie eterogenee di beneficiari, per di più neppure tutte riconducibili al genus degli invalidi, come i cavalieri di Vittorio Veneto o gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria in servizi di pubblica sicurezza, rispettivamente inquadrabili in categorie di benemeriti o di fruitori del servizio ratione officii: donde l&#8217;impossibilità di considerare il diritto alla salute (o quello al lavoro) come valore fondamentale alla cui salvaguardia correlare – per di più attraverso un nesso di astratta “indispensabilità” – la concessione della provvidenza. Per un altro verso, è del pari evidente l&#8217;impossibilità di individuare nel trasporto regionale un servizio destinato ad integrare – sempre e comunque – quel “nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”, di cui innanzi si è detto, posto che è la natura stessa del servizio ad evocare il soddisfacimento di una gamma indefinita (ed indefinibile) di esigenze di spostamento. <br />
    La provvidenza a favore degli invalidi, dunque, non si giustifica in funzione dei singoli “bisogni” di locomozione (fra i quali ben possono annoverarsi – ma non necessariamente e non soltanto – quelli connessi alla salute o al lavoro). Essa rinviene la propria ragion d&#8217;essere in una logica di solidarietà sociale, nella ragionevole presupposizione delle condizioni di difficoltà in cui versano i residenti che, per essere totalmente invalidi, vedono grandemente compromessa, se non totalmente eliminata, la propria capacità di guadagno.<br />
    5.2. – Se la previsione di tariffe gratuite o agevolate per gli invalidi risponde a finalità sociali e si inquadra nel novero delle disposizioni per così dire “facoltative”, non essendo destinata, in sé, a soddisfare diritti fondamentali, ne deriva – ha sottolineato la Regione – la legittimità di scelte intese a bilanciare la massima fruibilità del beneficio con la limitatezza delle risorse finanziarie, per far fronte al consistente maggior onere che dal beneficio in questione deriva per l&#8217;ente regionale. D&#8217;altra parte, se un tale bilanciamento è imposto anche «in relazione alle risorse organizzative e finanziarie, restando salvo, in ogni caso, quel nucleo irriducibile del diritto alla salute» di cui si è già fatto cenno (v., fra le tante, la sentenza n. 509 del 2000), tanto più tale ponderazione si impone – sottolinea la Regione – «se lo scopo è quello di contenere l&#8217;esborso economico per prestazioni aggiuntive che costano». <br />
    L&#8217;assunto della Regione, corretto in linea di principio, risulta tuttavia del tutto eccentrico rispetto alla previsione oggetto di censura. La circostanza che la Regione abbia nella specie introdotto un regime di favore senz&#8217;altro eccedente i limiti dell&#8217;“essenziale”, sia sul versante del diritto alla salute, sia su quello delle prestazioni concernenti “i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, non esclude affatto che le scelte connesse alla individuazione delle categorie dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – debbano essere operate, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza; al legislatore (statale o regionale che sia) è consentito, infatti, introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria. <br />
    La disposizione in discussione si pone in contrasto con il principio sancito dall&#8217;art. 3 della Carta fondamentale, perché il relativo scrutinio va circoscritto all&#8217;interno della specifica previsione, in virtù della quale la circolazione gratuita viene assicurata non a tutti gli invalidi residenti in Lombardia che abbiano un grado di invalidità pari al 100%, ma soltanto a quelli, fra essi, che godano della cittadinanza italiana. Il requisito della cittadinanza non può assumersi – come deduce la Regione – quale «criterio preliminare di accesso» al beneficio, e senza che lo stesso sia stato «pensato in riferimento ad una specifica categoria di soggetti»; esso, infatti, si atteggia – nella disposizione – come uno specifico presupposto che condiziona l&#8217;ammissione al regime di favor, non diversamente dagli altri specifici requisiti che valgono ad identificare le singole categorie privilegiate. <br />
    Né può dirsi, come ritiene la Regione, che il requisito della cittadinanza possa legittimamente concorrere a selezionare i fruitori della provvidenza in ragione delle esigenze finanziarie, al pari di quello della residenza, dal momento che – mentre la residenza, rispetto ad una provvidenza regionale, appare un criterio non irragionevole per l&#8217;attribuzione del beneficio – a conclusioni diverse deve pervenirsi per la cittadinanza, che pertanto si presenta come condizione ulteriore, ultronea ed incoerente, agli effetti di un ipotetico regime differenziato rispetto ad una misura sociale che vede negli invalidi al 100% la categoria dei beneficiari. Distinguere, ai fini della applicabilità della misura in questione, cittadini italiani da cittadini di paesi stranieri – comunitari o extracomunitari – ovvero apolidi, finisce dunque per introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione del tutto arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quella condizione positiva di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza italiana, appunto) e gli altri peculiari requisiti (invalidità al 100% e residenza) che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio e la funzione. <br />
    D&#8217;altra parte, e come rilevano le parti private, l&#8217;art. 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) espressamente sancisce il principio secondo il quale «gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste [&#8230;] per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti».<br />
    Questa disposizione – al pari delle altre contenute nel medesimo testo unico – costituisce, a norma dell&#8217;art. 1, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, principio fondamentale “ai sensi dell&#8217;art. 117 della Costituzione” (ovviamente nel testo allora vigente) “nelle materie di competenza legislativa delle regioni”, fra le quali rientra quella del trasporto regionale. Un principio, dunque, il quale – al di là del diverso risalto che ad esso può annettersi nel quadro della nuova distribuzione della potestà legislativa tra Stato e Regioni – ben può essere richiamato come necessario paradigma sulla cui falsariga calibrare l&#8217;odierno scrutinio di ragionevolezza; e ciò in quanto, proprio avuto riguardo al rilievo generale che quel principio continua a svolgere nel sistema,  qualsiasi scelta del legislatore regionale che introducesse rispetto ad esso regimi derogatori – come senz&#8217;altro è avvenuto nella disposizione oggetto di impugnativa – dovrebbe permettere di rinvenire nella stessa struttura normativa una specifica, trasparente e razionale “causa giustificatrice”, idonea a “spiegare”, sul piano costituzionale, le “ragioni” poste a base della deroga. A conclusioni analoghe può altresì giungersi con riferimento agli artt. 2 e 3, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che – nell&#8217;ambito dei principî fondamentali e per quanto attiene alle prestazioni in tema di handicap – equiparano ai cittadini gli stranieri e gli apolidi residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.<br />
    Non essendo, quindi, enucleabile dalla norma impugnata altra ratio che non sia quella di introdurre una preclusione destinata a scriminare, dal novero dei fruitori della provvidenza sociale, gli stranieri in quanto tali, ne deriva la illegittimità costituzionale in parte qua della norma stessa, per violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione. <br />
    Restano assorbiti gli ulteriori profili dedotti dal giudice rimettente.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>    LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), come modificato dall&#8217;art. 5, comma 7, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità), nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-432/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.432</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.433</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-433/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-433/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-433/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.433</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. MARINI è irragionevole escludere dalle funzioni dell&#8217;istituto della riversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni del lavoratore Previdenza e assistenza sociale &#8211; Pensioni di reversibilità a carico della Cassa Pensioni Sanitari (C.P.S.) &#8211; Soggetti beneficiari &#8211; Orfani maggiorenni iscritti all&#8217;Università o ad istituti superiori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-433/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.433</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-433/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.433</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. MARINI</span></p>
<hr />
<p>è irragionevole escludere dalle funzioni dell&#8217;istituto della riversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni del lavoratore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Previdenza e assistenza sociale &#8211; Pensioni di reversibilità a carico della Cassa Pensioni Sanitari (C.P.S.) &#8211; Soggetti beneficiari &#8211; Orfani maggiorenni iscritti all&#8217;Università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età – Mancata previsione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono  incostituzionali gi artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell&#8217;ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età. Secondo la costante giurisprudenza della Corte «la regola generale della non confrontabilità» dei sistemi previdenziali «ai fini dell&#8217;art. 3 Cost. […] incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza» (sentenza n. 454 del 1993). Alla stregua di tale principio – e preso atto del riconoscimento, nei diversi ordinamenti previdenziali, del diritto alla pensione di riversibilità non solo agli orfani minorenni ma anche agli orfani maggiorenni infraventiseienni impegnati, per tutta la durata legale, in corsi universitari – la Corte è, quindi, pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale di norme che, come quelle impugnate, non prevedevano la parificazione tra le due categorie di orfani, in tal modo irragionevolmente escludendo dalle funzioni dell&#8217;istituto della riversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni del lavoratore (sentenze n. 454 del 1993 e n. 366 del 1988).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
#NOME?		MARINI	Presidente<br />
#NOME?		BILE<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?	AMIRANTE<br />
#NOME?			DE SIERVO<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?		MADDALENA<br />
#NOME?	FINOCCHIARO<br />
#NOME?		QUARANTA<br />
#NOME?		GALLO<br />
#NOME?		SILVESTRI<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell&#8217;ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), promosso con ordinanza del 17 settembre 1998 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sul ricorso proposto da Marincola Caterina ed altri contro il Ministero del tesoro –  Direzione generale degli Istituti di previdenza, iscritta al n. 959 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004.</p>
<p> Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il Giudice relatore Annibale Marini.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nel corso di un giudizio per l&#8217;annullamento del provvedimento con il quale la Direzione generale degli Istituti di previdenza aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della pensione di riversibilità in favore dei due orfani maggiorenni, studenti universitari, di un iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell&#8217;ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), in quanto non prevedono, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità, l&#8217;equiparazione agli orfani minorenni di quelli maggiorenni iscritti all&#8217;università.<br />
    Il rimettente premette che tale equiparazione è stata disposta con l&#8217;art. 17, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), ma precisa, in punto di rilevanza della questione, che tale norma è inapplicabile, ratione temporis, alla fattispecie in giudizio.<br />
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il medesimo rimettente rileva che, proprio in considerazione dell&#8217;efficacia non retroattiva della norma suindicata – che ha lasciato, perciò, immodificata la situazione di discriminazione tra le due categorie di orfani per il periodo soggetto alla legge previgente – la Corte costituzionale, con la sentenza n. 454 del 1993, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 38 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), recante norma analoga a quella impugnata.<br />
    La suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda tuttavia soltanto il regime applicabile ai dipendenti degli enti locali e non incide perciò sui trattamenti di quiescenza erogati dalla Cassa per le pensioni ai sanitari (così come dalle altre Casse amministrate dagli Istituti di previdenza), con la conseguenza che, per il periodo anteriore all&#8217;entrata in vigore della legge n. 274 del 1991, permane, quanto agli iscritti a quest&#8217;ultima cassa, l&#8217;identica situazione di disparità tra le due categorie di orfani, ritenuta dalla stessa Corte lesiva del principio di eguaglianza. Lesione, nella specie, tanto più evidente in quanto sia la Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali sia la Cassa per le pensioni ai sanitari sono amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e possono perciò considerarsi – ad avviso del rimettente – facenti parte di un unico sistema previdenziale.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.– La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dubita, con riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell&#8217;ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), in quanto non prevedono, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità, per il periodo anteriore all&#8217;entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), l&#8217;equiparazione agli orfani minorenni di quelli maggiorenni iscritti all&#8217;università.</p>
<p>    2.– La questione è fondata.<br />
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «la regola generale della non confrontabilità» dei sistemi previdenziali «ai fini dell&#8217;art. 3 Cost. […] incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza» (sentenza n. 454 del 1993). Alla stregua di tale principio – e preso atto del riconoscimento, nei diversi ordinamenti previdenziali, del diritto alla pensione di riversibilità non solo agli orfani minorenni ma anche agli orfani maggiorenni infraventiseienni impegnati, per tutta la durata legale, in corsi universitari – questa Corte è, quindi, pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale di norme che, come quelle impugnate, non prevedevano la parificazione tra le due categorie di orfani, in tal modo irragionevolmente escludendo dalle funzioni dell&#8217;istituto della riversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni del lavoratore (sentenze n. 454 del 1993 e n. 366 del 1988).</p>
<p>    3.– Coerentemente a tale indirizzo giurisprudenziale – da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi – va, dunque, dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale delle norme impugnate nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell&#8217;ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-433/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.433</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12831</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-12-2005-n-12831/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-12-2005-n-12831/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-12-2005-n-12831/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12831</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe, Est. Realfonzo R. Ciardo (Avv. F. De Lorenzo) c/ Consiglo dell’Ordina Avvocati di Roma (Avv. C. Contaldi La Grotteria) l&#8217;impugnazione del parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati rientra nella giurisdizione del G.O. Processo – Parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – Impugnazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-12-2005-n-12831/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12831</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-12-2005-n-12831/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12831</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe, Est. Realfonzo<br />
R. Ciardo (Avv. F. De Lorenzo) c/ Consiglo dell’Ordina Avvocati di Roma (Avv. C. Contaldi La Grotteria)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;impugnazione del parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati rientra nella giurisdizione del G.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – Impugnazione – Giurisdizione del G.O. – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella giurisdizione del G.O. la controversia sorta per l’impugnazione di un “parere di congruità” rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; il parere in oggetto, infatti, non costituisce manifestazione di una potestà amministrativa e non è, quindi, in grado di incidere direttamente su di una situazione giuridica di interesse legittimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’impugnazione del parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati rientra nella giurisdizione del G.O.</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO<br />
Sez. III quater</b></p>
<p>composto da Dr. Mario Di Giuseppe Presidente;Dr.Ssa Carlo Taglienti Consigliere; Dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>ai sensi dell’art. 9 della L. n. 205/2000, sul ricorso n. 9194/2005 R.G. proposto da</p>
<p><b>CIARDO ROCCO</b> rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio De Lorenzo presso cui è elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico, 67</p>
<p align="center">Contro</p>
<p>&#8212; il <b>Consiglio dell&#8217;ordine degli Avvocati di Roma</b> rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Contaldi La Grotteria</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>MARULLO EGIDIO</b> rappresentato e difeso da se medesimo</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del parere di congruità relativo alla richiesta presentata dall’Egidio Marullo nell’adunanza del 16.1.2003;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Visti gli atti di costituzione delle parti intimate;<br />
Nominato relatore il Consigliere Umberto Realfonzo e uditi alla Camera di Consiglio del 16 novembre 2005 gli avvocati De Lorenzo e Contaldi La Grotteria;<br />
Resa nota alle parti la determinazione del Collegio di definire la causa ai sensi dell’art. 26, c. 5, L. n. 1034 del 1971;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align="center"><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il “parere di congruità” emesso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sulla parola dell’Avvocato Marullo, già difensore dell’odierno ricorrente.<br />
Si sono costituiti in giudizio, sia il predetto controinteressato che il Consiglio dell’Ordine rilevando: &#8212; in linea pregiudiziale il difetto di giurisdizione; &#8211;in linea preliminare la tardività del gravame; &#8212; nel merito l’infondatezza del gravame.<br />
L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.<br />
Deve infatti escludersi che il c.d. “parere di congruità” dell’Ordine professionale costituisca la manifestazione di una potestà amministrativa e, come tale, direttamente incidente su una situazione giuridica di interesse legittimo.<br />
Il Collegio non ritenendo di poter aderire al contrario orientamento (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 26 gennaio 2004, n. 26; TAR Lombardia, n. 138/1984) deve ricordare come la Cassazione ha affermato che se la parcella relativa alle prestazioni professionali costituisce una dichiarazione unilaterale del professionista, il parere del consiglio dell’Ordine in funzione di controllo è certamente espressione di un motivato giudizio (e non di una mera operazione contabile).<br />
Tale parere, per sua natura, è soggetto a sua volta alla valutazione del competente tribunale ordinario in uno con la liquidazione delle parcelle (cfr. Cassazione civile, Sez. II, 29 ottobre 1992, n. 11765) .<br />
In definitiva, specie ove vi sia contestazione da parte dell&#8217;opponente (in ordine all&#8217;effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all&#8217;applicazione della tariffa pertinente), la sede propria nel quale sindacare il parere di congruità dell’Ordine non è il giudizio amministrativo, ma il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e sul quale incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c. (cfr. infra multa Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cassazione civile, sez. II, 11 agosto 1997, n. 7476).<br />
In assenza di un provvedimento amministrativo e di una posizione di diritto soggettivo, deve escludersi la giurisdizione del Giudice amministrativo<br />
In conseguenza il Collegio non può che dichiarare il difetto di giurisdizione di questo TAR.<br />
Le spese possono tuttavia essere compensate tra le parti.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater:<br />
1. dichiara inammissibile il presente gravame per difetto di giurisdizione.<br />
2. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 Novembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-12-2005-n-12831/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12831</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12826</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-12-2005-n-12826/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-12-2005-n-12826/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-12-2005-n-12826/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12826</a></p>
<p>Pres. Giulia, Est. CoglianiA. A. Sassano (Avv. A. Cordasco) c/ Comune di Guidonia Montecelio (n.c.) l&#8217;individuazione della P.A. quale parte necessaria nel giudizio elettorale và effettuata in base al criterio di imputazione dei risultati della consultazione Elezioni – Giudizio elettorale – Parte necessaria – Individuazione della P.A. – Criterio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-12-2005-n-12826/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12826</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-12-2005-n-12826/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12826</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Est. Cogliani<br />A. A. Sassano (Avv. A. Cordasco) c/ Comune di Guidonia Montecelio (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;individuazione della P.A. quale parte necessaria nel giudizio elettorale và effettuata in base al criterio di imputazione dei risultati della consultazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Giudizio elettorale – Parte necessaria – Individuazione della P.A. – Criterio di imputazione dei risultati della consultazione elettorale  &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nei giudizi elettorali avanti al G.A., l’individuazione della p.a., cui spetta la qualità di parte necessaria, va effettuata in base al criterio di imputazione dei risultati della consultazione elettorale medesima e non con riferimento al criterio dell’imputazione formale; nel caso di elezione degli organi comunali, pertanto, la parte necessaria sarà il comune e non l&#8217;amministrazione statale, della quale fanno parte gli organi temporanei preposti ad accertare e dichiarare i risultati di detta consultazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’individuazione della P.A. quale parte necessaria nel giudizio elettorale và effettuata in base al criterio di imputazione dei risultati della consultazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.           RS<br />
Anno 2005<br />
N. 3955  RGR<br />
Anno 2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
-SEZIONE II BIS-</b></p>
<p>ha pronunciato la  seguente</p>
<p align=center>sentenza</p>
<p>sul ricorso n. 3955/2005 proposto da<br />
<b>Antonio Amedeo Sassano, Michele Pagano e Massini Maurizio</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Cordasco con domicilio eletto presso lo studio Frascaroli in Roma, Viale Regina Margherita n. 46;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del sig. <b>Scrocca Pietro</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Livio Proietti, ex lege domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. del Lazio in Roma,Via Flaminia, 189;</p>
<p>l’<b>Ufficio Elettorale Centrale per il Comune di Guidonia Montecelio</b>, rapp.to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>a v v e r s o<br />
il provvedimento di proclamazione degli eletti di cui al verbale dell’11.4.2005, adottato dall’Ufficio Centrale elettorale relativo alle operazioni elettorali svoltesi in data 03.04.2005 per il rinnovo dell’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Guidonioa Montecelio, nella parte in cui è stato proclamato eletto alla carica di Consigliere Comunale il sig. Scrocca Pietro in luogo del sig. Michele Pagano; <br />
del prospetto dei voti li lista validi ottenuti dalle liste dei candidati di tutte le sezioni del Comune, relativo alla lista n. 10 UDC Libertas;<br />
del prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Guidonia Montecelio, contenuto nel verbale impugnato, nella parte in cui ha escluso il sig. Michele Pagano ed ha proclamato eletto il sig. Scrocca Pietro;<br />
delle operazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Com.le di Guidonia Montecelio, relativo alle sezione 36, 53; nella parte in cui sono stati compiuti atti pregiudizievoli per l’interesse della lista n. 10 UDC Libertas e per l’interesse del sig. Michele Pagano;<br />
e di ogni altro atto comunque connesso e/o coordinato, anteriore e/o successivo dell’impugnata procedura con conseguente riforma dei risultati elettorali relativi al predetto consiglio, ivi compreso, per quanto di ragione, il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale redatto il 6-11.04.2005, nonché il prospetto dei voti di lista relativo alla lista n. 10 UDC Libertas, prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi, tra le liste ed i gruppi di liste collegate;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Elettorale Centrale;<br />
Visto la costituzione in giudizio nonché il ricorso incidentale prodotti dal controinteressato sig. Scrocca Pietro;<br />
Vista la sentenza interlocutoria 5699/2005 del 23 giugno 2005;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, per la pubblica udienza del  24 novembre 2005,  il Consigliere Solveig Cogliani;<br />
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O  </b></p>
<p>        I ricorrenti, nelle rispettive qualità di  rappresentante e presentatore  della lista UDC per il rinnovo elettorale del sindaco e del consiglio nel comune di Guidonia,  di candidato a consigliere e di cittadino elettore nella medesima lista proponeva ricorso avverso  i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 73, co. 8 e 10 d.lg. n. 267 del 2000 anche in relazione agli artt. 48 e 51 Cost., di ingiustizia manifesta per illogicità, di travisamento dei fatti e di difetto di motivazione.<br />
Specificamente le censure mosse dai ricorrenti <br />
investivano i risultati elettorali riportati nelle due sezioni 53 e 36,come riportati nel verbale dell’Ufficio Centrale, che avrebbero determinato l’attribuzione alla lista UDC di un numero di voti inferiore a quello effettivo e la conseguenziale erronea computazione dei coefficienti per l’assegnazione dei seggi.<br />
Ovvero sostenevano gli istanti, che:<br />
1)	nella sezione 36, sarebbero stati assegnati alla lista UDC solo 32 voti, ottenuti asseritamente dalla detrazione del numero dei voti di preferenza per il candidato sindaco (17) dal numero totale dei voti validi di lista (49);<br />	<br />
2)	nella sezione 53, sarebbero stati assegnati alla lista Udc  solo 4 voti, corrispondenti a quelli espressi in favore del candidato sindaco, anzichè 21.<br />	<br />
 Tale erronea trascrizione sarebbe individuabile  dalla lettura a confronto  tra i verbali delle operazioni elettorali mod. 220 – AR ed il modello 301 dell’ufficio centrale, laddove nel primo con riferimento alle due sezioni in oggetto di causa, risulterebbero i totali dei voti validi suindicati e nel secondo tuttavia sarebbero indicati i  voti nella quantità inferiore.<br />
Sicchè dall’errore nel calcolo sarebbe risultata la differenza nell’individuazione dei quozienti: 1) 2990 e 2) 1495, con l’assegnazione di un solo seggio alla lista nel confronto con gli 11 quozienti utili ottenuti  dalle liste collegate al candidato sindaco Messa (Forza Italia, Partito socialista, Alleanza nazionale e PRI – Insieme per la città) : 1) 16527, 2) 8264, 3) 5509, 4) 4132, 5) 3305, 6) 2755, 7) 2361, 8) 2066, 9) 1836, 10) 1652, 11) 1502.<br />
Nel caso di riconoscimento dei maggiori voti (17+17) si determinerebbe una rilevante differenza nel coefficiente ricalcolato in 1) 3024 e 2) 1512 per la lista UDC, tale da determinare l’assegnazione di un secondo seggio nel consiglio alla lista UDC e la conseguente elezione del ricorrente sig. Michele Pagano in luogo del controinteressato sig. Pietro Scrocca.<br />
Si costituiva l’amministrazione centrale, che <br />
preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, nonché il controinteressato Scrocca, che chiedeva la reiezione della domanda e presentava ricorso incidentale, non notificato alle controparti.<br />
Sul punto, la parte istante deduceva l’inammissibilità del ricorso incidentale.<br />
Parte resistente, peraltro, chiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle forze politiche che  asseritamente assumerebbero la qualità di controinteressati.<br />
La parte ricorrente produceva, peraltro, due <br />
dichiarazioni di notorietà a sostegno delle proprie tesi, che erano contestate quanto a valore probatorio dal controinteressato costituito.<br />
Il Collegio disponeva ordinanza istruttoria per la verifica dei risultati elettorali nelle sezioni per cui è causa, osservando quanto segue:<br />
A)	Con riferimento alla sez. 36, il mod. 220AR riporta per l’UDC  nella colonna (1) di pag. 129 voti validi compresi quelli contestati ed attribuiti n. 32, (dopo la cancellazione della cifra 49),  mentre dal par. 43, lett. B ultima colonna pgg. 79; il totale dei voti di lista è indicato in 49 (32+ 17); nel modello 301 Ar dell’Ufficio centrale il totale dei voti di lista è indicato in 32.<br />	<br />
In considerazione della incertezza dei dati risultanti dal verbale di Sezione era, infatti, necessario procedere ad accertare dal plico dei voti validi – compresi i voti contestati ma assegnati alla lista UDC – il numero complessivo delle schede recanti il voto alla lista UDC nella sez. 36.<br />
B)	Relativamente alla sez. 53, dal modello 220 AR  a pag. 79 nella colonna (a) risultano quali voti senza preferenza n. 18,  nella colonna (b) quali voti con preferenza n. 3 e  nella ultima colonna (a+b)  21 voti, a fronte dei 4 voti attribuiti nelle pagine 129 dello stesso modello e riportati nel prospetto 301 AR dell’Ufficio centrale.<br />	<br />
In considerazione della incertezza dei dati risultanti dal verbale di Sezione era, dunque, necessario procedere ad accertare dal plico dei voti validi, il numero complessivo delle schede recanti il voto alla lista UDC nella sez. 53.<br />
Si procedeva, pertanto, ad una verificazione, volta ad accertare:  nelle sezioni elettorali contrassegnate dai numeri 36 e 53, unicamente tra le schede elettorali contenute nel plico delle schede valide, il numero dei voti espressi in favore della lista della parte ricorrente (UDC).<br />
Era incaricato il Prefetto della Provincia di Roma.<br />
        Con documentazione  depositata il 4.10.2005, era evasa la richiesta istruttoria, sicchè la causa era trattenuta in decisione all’udienza di discussione.</p>
<p align=center><b> DIRITTO</b></p>
<p>1.	Osserva il Collegio, in fatto,  che espletate le <br />	<br />
operazioni di rinnovo dello spoglio relativo alle schede elettorali nelle sezioni interessate, dalla presente controversia, n. 36 e 53, del comune di Guidonia Montecelio, il Commissario prefettizio redigeva una relazione finale con riferimento ai risultati ottenuti dalla lista UDC nelle predette Sezioni.<br />
Affermava, inequivocabilmente, che nella sezione n. 36, la lista UDC Liberta aveva ottenuto  voti 49 e nella sezione 53 n. 21 voti, al posto di quelli assegnati, rispettivamente 32 e 4.<br />
     Nella relazione del 4.10 u.s. il Commissario prefettizio, peraltro, riferiva in ordine all’integrità delle buste, secondo le indicazioni contenute nella ordinanza istruttoria di questo Tribunale.</p>
<p>      2. Preliminarmente ad ogni ulteriore considerazione di ordine giuridico, devono trovare esame le questioni preliminari.<br />
       Deve osservarsi che il ricorso incidentale presentato dal controinteressato risulta inammissibile, come eccepito da parte ricorrente, per mancanza della sua notificazione alle parti del giudizio.<br />
Afferma, infatti, la giurisprudenza che: “In materia elettorale, ai sensi dell&#8217;art. 83 comma 11, t.u. 16 maggio 1960 n. 570, il ricorso incidentale va notificato e depositato, con la prova delle avvenute notificazioni, entro il termine di quindici giorni dalla notifica del ricorso principale.”<br />
( T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 5 luglio 2002, n. 669).<br />
       Conseguentemente, non può prendersi in esame l’ulteriore censura proposta dal controinteressato in ordine alla dedotte  irregolarità relative alla  sezione elettorale n. 54.<br />
	Con riferimento all’eccezione, proposta da parte resistente in ordine alla mancata notifica del ricorso alla parte politica controinteressata, ai fini dell’integrità del contraddittorio, ma solo al candidato proclamato eletto, odierno controinteressato, va rilevato che la giurisprudenza si è già soffermata sul punto, affermando che : “Parti necessarie del giudizio elettorale sono i candidati eletti e l&#8217;ente ai quali la consultazione si riferisce ma non anche i partiti politici. Ai fini della ritualità dell&#8217;impugnazione, quindi, è necessaria, entro il termine di decadenza, la notificazione del ricorso almeno ad uno dei controinteressati, salva la successiva integrazione nei confronti degli altri. (Consiglio Stato, sez. V, 31 dicembre 1993, n. 1408)<br />	<br />
Tale assunto deve essere condiviso, dovendo ritenersi, pertanto, completo il contraddittorio con la notifica del ricorso a colui che sarebbe inciso dalla pronuncia di accoglimento del gravame.<br />
	Altresì, non possono trovare considerazione le controdeduzioni in ordine all’irrilevanza delle dichiarazioni allegate al ricorso a fondamento del principio di prova, rese in forma autenticata dai sig.ri Cristian Linguiti e Chiagano Damiana, il primo candidato UDC al consiglio circoscrizionale di Colleverde di Guidonia e la seconda, candidata dell’UDC ed elettrice nella circoscrizione di Villanova di Guidonia. <br />	<br />
	A prescindere da ogni valutazione della idoneità di tali dichiarazioni, la presente decisione deve assumere a fondamento quanto risultante dalla documentazione prodotta in atti, di per sé costituente principio di prova a giustificazione della successiva richiesta istruttoria e la conseguente verificazione svolta dal Commissario prefettizio.<br />	<br />
	Come già rilevato nel provvedimento interlocutorio di questo TAR, doveva ritenersi che il ricorrente avesse adempiuto, sulla base delle indicazioni documentali al principio di prova, reputato necessario ai fini dell’ammissibilità del ricorso in materia elettorale (v. sul punto:Consiglio Stato, sez. V, 7 novembre 2003, n. 7131).																																																																																												</p>
<p>2.	In ordine , poi alla posizione processuale del Ministero dell’interno e dell’Ufficio elettorale centrale , va rilevato che costantemente si è affermato che  nei giudizi elettorali avanti al giudice amministrativo, l’individuazione della p.a., cui spetta la qualità di parte necessaria, va effettuata in base al criterio di imputazione dei risultati della consultazione elettorale medesima e non con riferimento al criterio dell’imputazione formale. Pertanto, nel caso di elezione degli organi comunali, la parte necessaria è il comune e non l&#8217;amministrazione statale, della quale fanno parte gli organi temporanei preposti ad accertare e dichiarare i risultati di detta consultazione (v. in terminis, Consiglio Stato, sez. V, 3 febbraio 1999, n. 115). Ed ancora si è precisato che: “Nei giudizi elettorali, come in tutti gli altri processi amministrativi, la p.a. è parte necessaria, a pena di inammissibilità in mancanza di notifica, e va individuata nell&#8217;ente al quale l&#8217;elezione si riferisce ad al quale vanno imputati i risultati elettorali, dovendosi escludere ogni legittimazione passiva di tipo formale (sotto il profilo dell&#8217;emissione degli atti impugnati) in capo ad organi diversi dall&#8217;ente di cui sopra, quali l’ufficio elettorale centrale, la commissione elettorale mandamentale, il ministero dell&#8217;interno, il prefetto o l’ufficio centrale circoscrizionale.” ( T.A.R. Valle d&#8217;Aosta, 26 ottobre 1988, n. 77).<br />	<br />
	Ne deriva che deve essere esclusa la legittimazione passiva del Ministero dell’interno e dell’Ufficio elettorale centrale, come dall’Amministrazione centrale eccepito.																																																																																												</p>
<p>3.	Nel merito va rilevato che , secondo quanto risultato dalla verificazione eseguita, trovano conferma le censure mosse da parte ricorrente. In particolare, la differenza di voti pari a  17 + 17, erroneamente non computati nel verbale dell’Ufficio Centrale, rispettivamente nelle sezioni  36 e 53, che deve essere considerata a favore della lista UDC è tale da far modificare il calcolo nell’individuazione dei quozienti per l’assegnazione dei seggi alle liste, come esposto nella parte in fatto.  Il diverso numero dei voti validi assegnati alla lista UDC, infatti, determina  una differenza nei quozienti  rispetto a quanto contenuto nel verbale delle operazioni mod. 300-Ar,  che vanno rideterminati, per la lista UDC, in . 1) 3024 e 2) 1512, con l’assegnazione conseguente di un secondo seggio nel consiglio, in sostituzione dell’undicesimo seggio (quoziente 1502) assegnato al gruppo di leste collegate al candidato sindaco Messa.<br />	<br />
In conseguenza di quanto sinora esposto, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, a rettifica dei risultati elettorali, deve proclamarsi eletto alla carica di consigliere del Comune di Guidonia Montecelio  il sig. Michele Pagano in luogo del sig. Pietro Scrocca.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione del compenso spettante al Commissario, in forza di quanto disposto nell’ordinanza n. 5699/2005, che deve porsi a carico del Comune di Guidonia Montecelio, liquidato come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.	Q.  M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie il ricorso n. 3955/2005 come in epigrafe, e per l’effetto, a rettifica dei risultati elettorali nei termini indicati in motivazione, proclama eletto alla carica di consigliere del Comune di Guidonia Montecelio  il sig. Michele Pagano in luogo del sig. Pietro Scrocca.<br />
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.<br />
Spese compensate.<br />
Condanna il Comune di Guidonia Montecelio al pagamento del compenso spettante al Commissario ad acta che è determinato in Euro 700,00 (settecento/00) complessivi.<br />
Ordina che la presente sentenza  sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo<br />
Regionale del Lazio, Sezione II bis, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2005, con l’intervento dei signori Giudici:<br />
Patrizio       GIULIA           Presidente<br />
Renzo          CONTI            Consigliere <br />
Solveig COGLIANI            Primo ref., rel.  estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-12-2005-n-12826/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12826</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12823</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-2-12-2005-n-12823/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-2-12-2005-n-12823/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-2-12-2005-n-12823/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12823</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Sestini C. Arcaro (Avv. G. Abbattista) c/ Ministero delle Finanze (Avv. Stato) l&#8217;esito positivo dell&#8217;esame tossicologico, qualora emerga da un singolo test, non può determinare l&#8217;esclusione di un soggetto dal Corpo della Guardia di Finanza Militare e militarizzato – Guardia di Finanza – Inquadramento definitivo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-2-12-2005-n-12823/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-2-12-2005-n-12823/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12823</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Sestini C. Arcaro (Avv. G. Abbattista) c/ Ministero delle Finanze (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;esito positivo dell&#8217;esame tossicologico, qualora emerga da un singolo test, non può determinare l&#8217;esclusione di un soggetto dal Corpo della Guardia di Finanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Guardia di Finanza – Inquadramento definitivo – Accertamenti sanitari – Esame tossicologico – Esito positivo – Assenza di altri test &#8211; Esclusione del soggetto dal Corpo – Legittimità – Non sussiste – Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il risultato positivo dell’esame tossicologico, in sede di accertamenti sanitari finalizzati all’inqudramento definitivo di un soggetto nel Corpo della Guardia di Finanza, qualora emerga da un singolo test, non è in grado di determinarne l’esclusione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO <br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7502/2005 proposto da<br /> <b>Arcaro Carloroberto</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Abbattista ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Arturo Sforza  in Roma, Via Ettore Rolli n. 24;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero delle Finanze</b>, in persona del Ministro pro tempore, ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante generale pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ex lege  presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della nota in data 22.6.2005, con la quale la Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità fisica presso la  Guardia di Finanza,  Comando Centro di Reclutamento, ha comunicato la non idoneità agli accertamenti sanitari volti a verificare il mantenimento dei requisiti fisici  previsti dall’art. 10, comma terzo, del D.P.R. n. 332/1997 per “positività ai test tossicologici per THC”, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.<br />
Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla camera di consiglio del 12 ottobre 2005  il dott. Raffaello Sestini, udito l’Avvocato G. Abbattista per il ricorrente ;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><B>FATTO E DIRITTO</B></p>
<p>	Il ricorrente ha partecipato al concorso per l’arruolamento di volontari n ferma breve per l’anno 2002, con possibilità di immissione, al termine della ferma, nelle carriere iniziali delle Forze armate e di polizia, superando le prove selettive e svolgendo le ferma triennale nel Corpo della Guardia di Finanza.<br />	<br />
	Al termine della ferma triennale, dagli accertamenti sanitari volti ad accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici è, peraltro, emersa una positività ai test tossicologici per THC (cannabinoidi), che ha comportato il giudizio di non idoneità ai fini del definitivo inquadramento nel Corpo.<br />	<br />
	Con il ricorso in epigrafe, l’interessato impugna, dunque, la propria esclusione dalla procedura di arruolamento prospettando,  come motivi di impugnazione, la violazione dell’art. 3 della legge n. 341/1990, dell’art. 10, comma terzo, del D.P.R. n. 332/1997 e  dell’art. 7 del bando di arruolamento, unitamente al vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, difetto di motivazione, irrazionalità ed  illogicità.<br />	<br />
	In particolare, si afferma che la ragionevolezza dei risultati del test, e comunque del giudizio di inidoneità sanitaria del ricorrente,  sarebbe contraddetta da svariate circostanze, e cioè dagli esiti negativi degli esami di laboratorio compiuti dal ricorrente per ben cinque volte nei due giorni successivi  a quello del prelievo; dall’attività del medesimo ricorrente quale abituale donatore volontario di sangue e dall’idoneità sanitaria dallo stesso conseguita al concorso per l’anno 2005 per l’Arma dei Carabinieri, previa effettuazione degli esami tossicologici. Altri esami tossicologici, tutti negativi, sarebbero stati, infine, eseguiti nel periodo di ferma triennale, alla partenza ed al ritorno dalle missioni internazionali di pace nei Balcani cui il ricorrente ha partecipato.<br />	<br />
	L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, rivendica la riconducibilità del proprio operato ad un ambito di insindacabile discrezionalità tecnica. Il giudizio di non idoneità sarebbe stato, comunque, confermato dalla ripetizione del test sul medesimo campione, mentre del tutto irrilevanti resterebbero gli accertamenti svolti in periodi diversi, posto che la determinazione  n. 167483 in data 1.6.2000 del Comando Generale della Guardie di Finanza prevede la positività ai test tossicologici quale causa di inidoneità all’arruolamento.<br />	<br />
	Con ordinanza n. 4793/2005 il TAR del Lazio, II Sezione, ha accolto la domanda incidentale di misure cautelari ai fini dell’ammissione con riserva del ricorrente,  fissando la camera di consiglio del 12 ottobre 2005 per la definizione in forma semplificata del ricorso, ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.<br />	<br />
	Ai fini della decisione di merito, il Collegio rileva che l’oggetto del contendere verte sull’idoneità del risultato di un singolo test tossicologico<i><b> </b></i>a determinare l’esclusione del ricorrente dal Corpo.<br />	<br />
	Al riguardo, ferma restando l’area di insindacabile apprezzamento tecnico dell’Amministrazione nello svolgimento degli accertamenti medici, deve osservarsi come l’impugnato giudizio di inidoneità fisica non riesca a superare un sindacato estrinseco di ragionevolezza, in quanto basato esclusivamente sul risultato positivo di più test tossicologici riferiti ad un  unico prelievo, peraltro   documentalmente smentito, quanto alla sussistenza di uno stato di tossicodipendenza, dagli esiti negativi dei ripetuti accertamenti svolti, anche dalla medesima e da altre Amministrazioni militari, in epoca antecedente e successiva, oltrechè dai lusinghieri risultati di servizio del periodo di ferma triennale appena concluso.<br />	<br />
	Il risultato positivo posto ad unico fondamento dell’esclusione contrasta, in particolare, non solo con gli esami di laboratorio compiuti ad iniziativa del ricorrente nei giorni immediatamente successivi  a quello del prelievo, bensì anche con i ricorrenti esami medici cui il medesimo ricorrente si è sottoposto in passato, quale abituale donatore volontario di sangue e quale militare partecipante a missioni internazionali di pace nei Balcani, oltrechè con l’idoneità sanitaria dallo stesso conseguita, previa effettuazione degli esami tossicologici, al concorso per l’anno 2005 per l’Arma dei Carabinieri. <br />	<br />
	Risultano, quindi, fondate le censure di violazione di legge e di eccesso di potere per erroneità dei presupposti ed irragionevolezza, oltrechè la censura di sviamento, essendo il giudizio di inidoneità, evidentemente, rivolto non alle buone condizioni psico-fisiche del ricorrente, bensì al disvalore morale che assumerebbe il sospetto uso di cannabinoidi.<br />	<br />
	A tale ultimo riguardo, viene, però, in rilievo la oramai copiosa giurisprudenza amministrativa, secondo cui un singolo caso di assunzione di sostanze stupefacenti, anche ove dovesse essere stato  definitivamente accertato mediante il  prelievo di un secondo campione (ciò che nella fattispecie non è avvenuto), non risulta, comunque, idoneo a far venire meno le qualità intellettuali  e morali  necessarie alla permanenza nel Corpo militare di appartenenza, se non collegato a altri fatti o episodi analoghi o a stati psicologici particolari, verosimilmente indotti dall’uso pur sporadico di stupefacenti o comunque ad esso connessi.<br />	<br />
	In base alle suddette considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto va annullato l’impugnato provvedimento di esclusione dalla procedura di arruolalemento di cui si tratta.<br />	<br />
 Sussistono, infine, giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><B>P.  Q.  M.</B></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Arcaro Carloroberto, come meglio individuato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.<br />
Compensa fra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.  Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2005  con l’intervento dei Magistrati:<br />
Domenico LA MEDICA	Presidente<br />	<br />
Roberto CAPUZZI	Consigliere<br />	<br />
Raffaello SESTINI 	Primo referendario &#8211; Relatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-2-12-2005-n-12823/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.26224</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-12-2005-n-26224/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-12-2005-n-26224/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-12-2005-n-26224/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.26224</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Settimj – P.M. Palmieri Elemedia spa (avv. Barneschi e Colombo) c. Comune di Fiesole 1. Giurisdizione e competenza – Opposizione ex art. 22 l. 689/81 – Rispetto principio di legalità – Diritto soggettivo – Giudice Ordinario 2. Giurisdizione e competenza – Servizio di monitoraggio dell’etere e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-12-2005-n-26224/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.26224</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-12-2005-n-26224/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.26224</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Settimj – P.M. Palmieri<br /> Elemedia spa (avv. Barneschi e Colombo) c. Comune di Fiesole</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Opposizione ex art. 22 l. 689/81 – Rispetto principio di legalità – Diritto soggettivo – Giudice Ordinario</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Servizio di monitoraggio dell’etere  e dell’inquinamento elettromagnetico – Servizio pubblico in senso tecnico – Non è tale – Giurisdizione del GA ex art. 33 d.lgs. n° 80/98 – Non ricorre.</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Servizio di monitoraggio dell’etere – Servizio di vigilanza sull’edilizia o sull’uso del territorio – Non è tale – Giurisdizione del GA ex art. 34 d.lgs. n° 80/98 – Non ricorre.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La competenza giurisdizionale a pronunciare sull’opposizione ex art. 22 della legge n° 689/81 spetta in via generale al Giudice Ordinario perché l’opponente, contestando la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione d’una sanzione amministrativa punitiva, fa valere il proprio diritto a non essere sottoposto ad una prestazione patrimoniale non conforme alla legge e chiede l’accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme ed all’entità dalla legge stessa previsti, invocando quindi il rispetto del principio di legalità di cui all’art. 1 della legge n° 689/81, cioè una situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo.</p>
<p>2. Il servizio di monitoraggio dell’etere e dell’inquinamento elettromagnetico, se pure può essere inteso come pubblico in senso lato, al pari di tutte le attività svolte dagli enti preposti alla gestione di interessi collettivi, non possono tuttavia essere ricondotte nell’ambito della categoria dei servizi pubblici in senso tecnico ai quali soltanto è applicabile l’art. 33 del d.lgs. n° 80/98 in tema di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.</p>
<p>3. Il servizio di monitoraggio dell’etere e dell’inquinamento elettromagnetico non può essere ricondotta né alla categoria della vigilanza sull’edilizia né a quella, sia pure più lata, sull’uso del territorio con il che non è applicabile l’art. 34 del d.lgs. n° 80/98 in tema di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-12-2005-n-26224/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.26224</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.26257</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-2-12-2005-n-26257/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-2-12-2005-n-26257/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-2-12-2005-n-26257/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.26257</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Petitti – P.M. Cafierobr> Cesare Biancu, Luigi Carlo Ceccherini (avv. Leonori, Pirari) c. Comune di Nuoro (avv. Mocci) è possibile nominare l&#8217;arbitro di parte sino al momento dell&#8217;adozione del provvedimento di nomina da parte del Tribunale 1. Arbitrato – Nomina arbitro di parte – Termine ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-2-12-2005-n-26257/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.26257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-2-12-2005-n-26257/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.26257</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Petitti – P.M. Cafierobr> Cesare Biancu, Luigi Carlo Ceccherini (avv. Leonori, Pirari) c. Comune di Nuoro (avv. Mocci)</span></p>
<hr />
<p>è possibile nominare l&#8217;arbitro di parte sino al momento dell&#8217;adozione del provvedimento di nomina da parte del Tribunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Arbitrato – Nomina arbitro di parte – Termine ex art. 810, 1° co. u.p. cod. proc. civ. – Perentorietà – Non ricorre – Parte inadempiente – Ricorso al presidente del Tribunale – Nomina dell’arbitro in via tardiva anteriormente al provvedimento giudiziale – Ammissibilità.</p>
<p>2. Arbitrato – Eccezione di nullità di costituzione del collegio arbitrale – Reiezione da parte del collegio – Svolgimento delle difese da parte dell’eccipiente – Impugnazione del lodo – Riproposizione della questione di nullità – Effetto preclusivo – Non ricorre.</p>
<p>3. Contratti della PA – Contratto di progettazione – Pagamento del compenso – Condizione dell’ottenimento del finanziamento – Violazione dei minimi tariffari – Non ricorre.</p>
<p>4. Contratti della PA – Contratto di progettazione – Pagamento del compenso – Condizione dell’ottenimento del finanziamento – Natura – Condizione potestativa mista.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine ex art. 810, 1° co. u. p. cod. proc. civ. di nomina dell’arbitro non è perentorio con il che è ammissibile la nomina tardiva da parte della parte inadempiente, seppure in presenza di attivato ricorso al Tribunale, purchè tale nomina intervenga prima dell’adozione del provvedimento sostitutivo.</p>
<p>2. Quando in sede di arbitrato il collegio respinge l’eccezione di nullità di costituzione del collegio arbitrale il successivo svolgimento delle difese da parte dell’eccipiente non preclude la riproposizione della medesima eccezione in sede di impugnazione del lodo.</p>
<p>3. La clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un professionista al quale il primo abbia affidato la progettazione di un’opera pubblica, il compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione del finanziamento per la realizzazione dell’opera è valida in quanto non si pone in contrasto con il principio di inderogabilità dei minimi tariffari.</p>
<p>4. La clausola con cui si subordina il pagamento del compenso del professionista all’ottenimento del finanziamento individua una condizione potestativa mista, la cui realizzazione è rimessa in parte alla volontà di uno dei contraenti ed in parte ad un apporto causale esterno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è possibile nominare l’arbitro di parte sino al momento dell’adozione del provvedimento di nomina da parte del Tribunale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/7660_CASS_7660.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-2-12-2005-n-26257/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.26257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.26228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-12-2005-n-26228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-12-2005-n-26228/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-12-2005-n-26228/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.26228</a></p>
<p>Pres. Nicastro – Rel. Morelli – P.M. Martone S.E.A.P. spa (avv. Ferola, Toma) c. Astaldi spa (avv. Annoni, Segato) se il Consiglio di Stato decide di non rimettere alla Corte di Giustizia la questione interpretativa non sconfina nell&#8217;ambito di altra giurisdizione Giurisdizione e competenza – Decisione del Consiglio di Stato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-12-2005-n-26228/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.26228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-12-2005-n-26228/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.26228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicastro – Rel. Morelli – P.M. Martone <br /> S.E.A.P. spa (avv. Ferola, Toma) c. Astaldi spa (avv. Annoni, Segato)</span></p>
<hr />
<p>se il Consiglio di Stato decide di non rimettere alla Corte di Giustizia la questione interpretativa non sconfina nell&#8217;ambito di altra giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Decisione del Consiglio di Stato – Ricorribilità per cassazione – Omessa rimessione alla Corte di Giustizia di questione di interpretazione delle norme – Corte di Giustizia &#8211; Funzione – Giudice del caso concreto non è tale – Vizio di giurisdizione – Non sussiste – Inammissibilità del ricorso per cassazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è ricorribile per cassazione per vizio di giurisdizione la decisione del Consiglio di stato che ha ritenuto di non rimettere alla Corte di Giustizia l’interpretazione di una determinata norma, in quanto la Corte di Giustizia non è giudice del caso concreto, bensì interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">se il Consiglio di Stato decide di non rimettere alla Corte di Giustizia la questione interpretativa non sconfina nell’ambito di altra giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/7664_CASS_7664.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-12-2005-n-26228/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.26228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
