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	<title>2/11/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/11/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.1599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-2-11-2005-n-1599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-2-11-2005-n-1599/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.1599</a></p>
<p>sulla motivazione degli atti dell&#8217;autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d&#8217;armi Procedimento amministrativo &#8211; Revoca di porto d’armi &#8211; Difetto o insufficienza di motivazione &#8211; Illegittimità In tema di revoca di licenza di porto d&#8217;armi ai soggetti ritenuti di non buona condotta o che non diano affidamento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-2-11-2005-n-1599/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.1599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-2-11-2005-n-1599/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.1599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla motivazione degli atti dell&#8217;autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d&#8217;armi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo &#8211; Revoca di porto d’armi &#8211; Difetto o insufficienza di motivazione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di revoca di licenza di porto d&#8217;armi ai soggetti ritenuti di non buona condotta o che non diano affidamento di non abusare delle armi stesse, adottabile da parte dell’Autorità di P.S. ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., l&#8217;ampia discrezionalità rimessa all&#8217;amministrazione deve trovare adeguato bilanciamento in una motivazione del provvedimento che, seppure succinta, deve comunque risultare non palesemente irragionevole e non meramente formale; e ciò anche per evitare di svuotare di ogni contenuto il già limitato sindacato giurisdizionale.<br />
(Nella specie, il TAR ha ritenuto sussistenti i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria denunciati dal ricorrente avverso il provvedimento di revoca del permesso di polizia motivato soltanto per la proposizione di una querela nei suoi confronti).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE I</b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Dott. Bartolomeo Perricone			Presidente &#8211;<br />
Dott. Alberto Pasi					Consigliere &#8211;<br />
Dott. Carlo Testori					Consigliere rel.est.	&#8211;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 406 del 2005 proposto da</p>
<p><b>Vonvilli Giovanni</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Barbara Panzacchi, Simona Pasquali e Gabriele Strada ed elettivamente domiciliato in Bologna, vicolo Santa Lucia n. 2/2, presso lo studio degli Avv.ti Barbara Panzacchi e Simona Pasquali,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell&#8217;Interno e la Questura di Bologna</b>, costituitasi in giudizio in persona del Questore in carica, rappresentata e difesa ex lege dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici è domiciliata in via G. Reni n. 4,<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione,<br />
del decreto n. 95/04 emesso dalla Questura di Bologna in data 15/12/2004.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 20 ottobre 2005 l’Avv. G. Strada e l’Avv. dello Stato L. Mariani;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO     e     DIRITTO</b></p>
<p>1) Con decreto del 15 dicembre 2004 il Questore della provincia di Bologna ha revocato la licenza di porto di fucile per l&#8217;esercizio venatorio rilasciata nel 2003 al sig. Giovanni Vonvilli. Contro tale provvedimento l&#8217;interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione intimata chiedendo la reiezione del gravame.<br />
Nella camera di consiglio del 5 maggio 2005 questo Tribunale, con ordinanza n. 454, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell&#8217;atto impugnato. <br />
All&#8217;udienza del 20 ottobre 2005 la causa è passata in decisione.</p>
<p>2) Il provvedimento di revoca impugnato nel presente giudizio è stato adottato sulla base del seguente iter argomentativo: <br />
&#8211; il sig. Vonvilli in data 18/9/2004 veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per i reati di minacce continuate ed ingiurie nei confronti del convivente della sua ex coniuge;<br />
&#8211; per i reati di cui sopra il predetto palesa l&#8217;assenza della buona condotta e quindi non dà affidamento di non abusare delle armi (tenuto anche conto che la licenza per il porto di fucile abilita all&#8217;acquisto e alla detenzione di armi in genere).<br />
Le censure formulate dal ricorrente si incentrano, in sintesi, sui seguenti punti: la valutazione negativa espressa dalla Questura circa la buona condotta del sig. Vonvilli e la conseguente prognosi di non affidabilità del medesimo sono prive di adeguata motivazione, perché si fondano esclusivamente sulle dichiarazioni del querelante e della sua convivente, non suffragate da alcun ulteriore elemento; in realtà l&#8217;Amministrazione non ha operato alcuna concreta valutazione in ordine alla possibilità di abuso delle armi da parte dell&#8217;interessato; è mancata, innanzitutto, una fase istruttoria, non avendo la Questura verificato in alcun modo la veridicità delle affermazioni del querelante che il ricorrente nega di avere mai minacciato; l&#8217;illegittimità delle valutazioni poste a base del provvedimento impugnato è confermata dalla circostanza che la querela è stata rimessa prima dell&#8217;adozione del decreto di revoca, che peraltro non fa alcun cenno a tale circostanza.</p>
<p>3) Il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi degli artt. 11 e 43 del TULPS, in base ai quali l&#8217;Autorità di P.S. può revocare la licenza di porto d&#8217;armi ai soggetti ritenuti di non buona condotta o che non diano affidamento di non abusare delle armi stesse. In proposito va innanzitutto evidenziato che il nostro ordinamento non solo non riconosce al cittadino un generalizzato diritto a portare armi, ma è anzi caratterizzato da un rigoroso sistema di controlli volti, in sostanza, a ridurre al minimo il possesso e la circolazione delle armi stesse ed i rischi connessi; e ciò allo scopo di salvaguardare i preminenti interessi della tutela dell&#8217;ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività. In tale quadro la giurisprudenza amministrativa formatasi in ordine ai provvedimenti di revoca del porto d&#8217;armi ha costantemente sottolineato: che la revoca “è sufficientemente supportata da una valutazione della capacità di abuso fondata su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus; ciò in quanto, nella materia che ne occupa, l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere a fronte del bene della sicurezza collettiva”; che “le valutazioni dell’Autorità di polizia hanno carattere preventivo rispetto a fatti lesivi della sicurezza pubblica, sicché ben può ritenersi sufficiente il convincimento dell’Amministrazione circa la prevedibilità dell’abuso, ancorché non ricorra alcuna delle ipotesi descritte, ai fini della revoca, dal T.U.L.P.S.”; che “l’Amministrazione dispone invero di un ambito valutativo particolarmente esteso che…… incontra il solo limite dell’arbitrio: il che delimita il sindacato giurisdizionale alla verifica della sussistenza di presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o manifestamente incoerenti” (così, testualmente, Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2003 n. 2424; si veda anche, della medesima Sezione, 19 marzo 2003 n. 1466, nonché in termini analoghi TAR Piemonte, Sez. II, 29 dicembre 2004 n. 3854 e 11 settembre 2004 n. 1763; TAR Napoli, Sez. III, 3 giugno 2004 n. 9120; TRGA Bolzano 11 febbraio 2004 n. 46).<br />
Il Collegio concorda con le affermazioni riportate, ma sottolinea la necessità che l&#8217;ampia discrezionalità rimessa all&#8217;Autorità di P.S. trovi adeguato bilanciamento in una motivazione del provvedimento che, seppure succinta, deve comunque risultare non palesemente irragionevole e non meramente formale; e ciò anche per evitare di svuotare di ogni contenuto il già limitato sindacato giurisdizionale. Applicando tali criteri di giudizio al decreto impugnato questo Tribunale ravvisa effettivamente, nello stesso, i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria denunciati nel ricorso; si deve infatti osservare:<br />
&#8211; nel provvedimento di revoca il deferimento del sig. Vonvilli all’A.G. per i reati di minacce continuate ed ingiurie si configura come unico presupposto in base al quale la Questura di Bologna ha espresso una valutazione di non buona condotta e di inaffi<br />
&#8211; tale valutazione risulta formulata in via di sostanziale automatismo, con testuale riferimento ai &#8220;reati di cui sopra&#8221;, che non hanno peraltro formato oggetto di alcun accertamento;<br />
&#8211; le dichiarazioni rese dal querelante e dalla sua convivente, infatti, oltre ad essere contestate dal ricorrente (che nega di avere mai minacciato alcuno), non hanno trovato ulteriori riscontri, stante il fatto che la querela è stata rimessa già prima de<br />
&#8211; la remissione della querela, se non può assumere decisivo rilievo al fine di escludere il verificarsi del fatto storico a cui la querela stessa si riferiva, non può tuttavia andare sostanzialmente in danno del querelato ai fini della valutazione relativ<br />
&#8211; in tale quadro non trova adeguato supporto logico-motivazionale il rapporto di stretta conseguenzialità fra la querela poi rimessa e il giudizio di non buona condotta e di inaffidabilità del ricorrente, formulato, tra l&#8217;altro, senza alcuna considerazion<br />
Le considerazioni appena svolte portano dunque a concludere che la motivazione del provvedimento impugnato risulta inadeguata a dar conto della concreta inaffidabilità dell&#8217;interessato (ad analoghe conclusioni è pervenuto, in casi similari, il TAR Bari: cfr. Sez. I 27 gennaio 2005 n. 245 e 25 novembre 2004 n. 5478). Ciò non significa che l&#8217;Amministrazione non potesse legittimamente pervenire al medesimo giudizio e quindi legittimamente adottare un provvedimento di identico dispositivo; ciò però avrebbe dovuto fare (e potrebbe ancora fare, in via di rinnovazione del procedimento) con il supporto di un iter istruttorio e argomentativo più puntuale ed approfondito.</p>
<p>4) Per le ragioni illustrate il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l&#8217;Amministrazione riterrà eventualmente di adottare.<br />
Sussistono validi motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 20 ottobre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-2-11-2005-n-1599/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.1599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.4630</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-2-11-2005-n-4630/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-2-11-2005-n-4630/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.4630</a></p>
<p>Giancarlo Giambartolomei – Presidente, Pietro Morea – Estensore Vecchiarino (avv. N. Di Modugno e N. Marino) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato), Questura di Foggia (Avv. Stato) sulla compatibilità della normativa italiana in materia di gestione delle scommesse e dei concorsi pronostici con i principi comunitari di libertà di stabilimento e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-2-11-2005-n-4630/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.4630</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-2-11-2005-n-4630/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.4630</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Giambartolomei – Presidente, Pietro Morea – Estensore<br /> Vecchiarino (avv. N. Di Modugno e N. Marino) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato), Questura di Foggia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla compatibilità della normativa italiana in materia di gestione delle scommesse e dei concorsi pronostici con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giochi e scommesse – Sanzioni – Art.37 comma 4-bis, l. n.388 del 2000 – Titolare dell’esercizio delle scommesse e soggetti che collaborano – Equiparazione – Ragioni.</p>
<p>2. Giochi e scommesse – Scommesse e concorsi pronostici – Normativa italiana – Libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi – Restrizioni – Effetti – Soggetto che voglia esercitare un’attività di scommesse – Autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione – Acquisizione – Necessità.</p>
<p>3. Giochi e scommesse – Scommesse e concorsi pronostici – Normativa italiana – Compatibilità con la normativa comunitaria – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di raccolta di scommesse, l’art.37 comma 4-bis, l. 23 dicembre 2000 n. 388, pone sullo stesso piano, quanto a sanzioni, sia il titolare dell’esercizio effettivo delle scommesse sia il soggetto o i soggetti che con il primo collaborano, svolgendo “qualsiasi attività organizzativa al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi ruolo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero”, in quanto entrambi i soggetti fanno parte di un’unica organizzazione, la quale distribuisce al suo interno compiti essenziali o meno essenziali, ma unitariamente diretti alla gestione del servizio ed al suo risultato, il quale, deve essere oggetto di controllo permanente, sotto il profilo dell’ordine pubblico, in ogni suo aspetto.</p>
<p>2. La normativa italiana in materia di gestione delle scommesse e dei concorsi prognostici persegue finalità di controllo per motivi d’ordine pubblico che, come tali, possono giustificare le restrizioni che essa pone ai principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, ai sensi dell’art. 55 comma 2, Tr. C.E., pertanto, il privato che voglia esercitare un’attività (di riserva dello Stato) di scommesse pubbliche deve essere munito sia dell’autorizzazione di pubblica sicurezza sia della concessione.</p>
<p>3. In materia di gestione delle scommesse e dei concorsi prognostici, la normativa italiana è compatibile con la normativa comunitaria, perché l’art.55 comma 1, Tr. C.E. fissa espressamente la regola secondo la quale tutte le volte in cui l’attività nello Stato interessato “partecipi” anche con carattere di occasionalità, all’esercizio di poteri pubblici, la medesima attività sfugge all’ambito di applicazione della disposizione Comunitaria in quanto attività di riserva alla mano pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 878 del 1998 proposto da</p>
<p><b>VECCHIARINO Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Di Modugno e Nicola Marino ed elettivamente domiciliato in Bari alla via G. Murat n. 86;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Ministero dell’Interno e Questura di Foggia</b>, nella persona dei titolari dei rispettivi uffici, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege;</p>
<p>per  l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento del Questore di Foggia Cat. 11/E/98 del 04.02.1998, con il quale è stato negato all’istante il rilascio della licenza d’esercizio dell’attività, di trasmissione dei dati di scommesse internazionali su avvenimenti sportivi ed altro genere, esercitata nel locale sito in Manfredonia in rappresentanza della società ATLAS SPORTS BETTING LTD, allibratore estero, con sede in Londra;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Foggia;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 13.10.2005 il Cons. Pietro Morea e udito, altresì, l’Avv. Nicola Di Modugno per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Francesco Manzari per le Amministrazioni resistenti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 19.03.1998 il sig. Vecchiarino Giuseppe, gestore di un centro di trasmissione dati, connesso con la società ATLAS SPORTS BETTING LTD, con sede in Londra per la raccolta e la trasmissione di proposte di scommesse, ha impugnato il provvedimento del Questore della provincia di Foggia Cat. 13.B del 19.11.1997, con il quale gli è stato negato il rilascio di licenza di esercizio per l’attività di cui sopra.<br />
Il decreto impugnato è stato adottato alla stregua dell’art. 88 TULPS – R.D. 18.06.1931 n. 773, che limita il rilascio della licenza per l’esercizio delle scommesse solo a soggetti concessionari e sulla base della riscontrata assenza a favore della società britannica e del sig. Vecchiarino Giuseppe della concessione o dell’autorizzazione prescritta.<br />
Deduce le seguenti censure:<br />
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 88 TULPS e dell’art. 4 e 4 bis della L. 401/81 e successive modificazioni: i destinatari dei divieti di cui alle norme richiamate sono soggetti che effettivamente esercitano ed organizzano le scommesse in chiave imprenditoriale, con assunzione di rischio; nella specie, invece, l’istante si limita a trasmettere dati alla società di Londra ed a pagare le relative vincite senza alcuna gestione delle scommesse;<br />
2) violazione degli artt. 43 e 46 del Trattato C.E.: le norme nazionali applicate sono incompatibili con il diritto di libertà di stabilimento; esse costituiscono restrizioni inammissibili perché non giustificate da motivi di ordine pubblico.<br />
Resistono in giudizio la Questura di Foggia ed il Ministero dell’Interno, i quali, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, contestano i motivi dedotti, chiedendone il rigetto.<br />
Con memoria conclusiva parte resistente puntualizza la propria difesa.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La prima censura (violazione e falsa applicazione dell’art. 88 TULPS come modificato dall’art. 4 e 4 bis della L. 23.12.2000 n. 388) è infondata.<br />
Ed invero l’art. 4 Bis dell’art. 37 della L. 23.12.2000 n. 388 pone sullo stesso piano, quanto a sanzioni, sia il titolare dell’esercizio effettivo delle scommesse sia il soggetto o i soggetti (tra i quali rientra l’istante) che con il primo collaborano, svolgendo “qualsiasi attività organizzativa al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi ruolo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero”; ciò in quanto entrambi i soggetti fanno parte di un’unica organizzazione, la quale distribuisce al suo interno compiti essenziali o meno essenziali, ma unitariamente diretti alla gestione del servizio ed al suo risultato, il quale, deve essere oggetto di controllo permanente, sotto il profilo dell’ordine pubblico, in ogni suo aspetto; da qui la necessità del rilascio della licenza anche per l’intermediatore.<br />
Anche la seconda censura (violazione degli artt. 43 e 46 del Trattato C.E.) è infondata.<br />
Al riguardo la Cassazione a Sezioni unite, nella sentenza del 26.04.2004 n. 23272, dalla quale, questo giudice non intende discostarsi, ha sancito il principio secondo il quale “la normativa italiana in materia di gestione delle scommesse e dei concorsi prognostici, persegue finalità di controllo per motivi d’ordine pubblico che, come tali, possono giustificare le restrizioni che essa pone ai principi Comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi”, ai sensi dell’art. 55 II comma del Trattato C.E..<br />
In tale contesto, il privato che voglia esercitare un’attività (di riserva dello Stato) di scommesse pubbliche, deve essere munito, di conseguenza, sia dell’autorizzazione di pubblica sicurezza sia della concessione.<br />
Tale ordine d’idee, ben costruito dalla Cassazione nella sentenza che si condivide, suffraga ampiamente la compatibilità delle disposizioni nazionali con il diritto di stabilimento di matrice Comunitaria; esso, tuttavia, non esaurisce l’impianto motivazionale datone.<br />
V’è infatti, secondo l’avviso del Collegio, altra ragione di carattere pregnante che sta alla base della legittimità della norma italiana e della sua compatibilità con la normativa Comunitaria: il riferimento specifico riguarda l’art. 55 comma I del Trattato C.E., il quale recita testualmente: “Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente capo (che riguarda il diritto di stabilimento) per quanto riguarda lo stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipano, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei poteri pubblici”.<br />
Tale disposizione –che costituisce deroga all’applicazione del principio Comunitario riguardante il diritto di stabilimento con effetti di esclusione- fissa espressamente la regola secondo la quale tutte le volte in cui l’attività nello Stato interessato “partecipi” anche con carattere di occasionalità, all’esercizio di poteri pubblici, la medesima attività sfugge all’ambito di applicazione della disposizione Comunitaria in quanto attività di riserva alla mano pubblica.<br />
Ha considerato la Comunità europea, con la predetta disposizione, che ogni attività valutata dallo Stato interessato, come rispondente agli interessi imperativi di carattere generale, sfugge al dictum comunitario, per rientrare compiutamente nella disciplina nazionale.<br />
In tal senso è l’orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (da ultimo sentenza del 21.10.99 – Zanetti, Causa C-67198), la quale ha ritenuto compatibile con i principi Comunitari la normativa nazionale restrittiva o derogativa del libero diritto di stabilimento e della relativa prestazione di servizio, tutte le volte in cui la medesima “è giustificata da esigenze imperative d’interesse generale”, la cui valutazione rientra nel potere discrezionale dello Stato Membro.<br />
E poiché, nella specie, l’attività in parola è riservata allo Stato a regime di monopolio diretto od indiretto (quest’ultimo per il tramite dell’istituto di concessione), la stessa attività è correttamente disciplinata, in via autonoma, dalle disposizioni normative nazionali ed è in linea con la normativa Comunitaria la cui applicazione, in tal caso, viene tassativamente esclusa.<br />
Alla stregua di quanto precede il ricorso va respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA Sede di Bari &#8211; Sezione II, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 13.10.2005 con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>GIANCARLO		GIAMBARTOLOMEI	&#8211; PRESIDENTE<br />	<br />
PIETRO		MOREA		&#8211;	COMPONENTE, Est.<br />	<br />
GIUSEPPINA		ADAMO		&#8211;	COMPONENTE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-2-11-2005-n-4630/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.4630</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.10296</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-2-11-2005-n-10296/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-2-11-2005-n-10296/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-2-11-2005-n-10296/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.10296</a></p>
<p>Pres. GUERRIERI, Rel. D’ANGELO E. Fattori e altri (Avv. P. Federico) c/ Comune di Roma (Avv. L. Onofri) sui presupposti per la demolizione di ufficio di opere edilizie 1) Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Demolizione immediata dell’opera – Presupposti &#8211; Sussistenza vincolo di inedificabilità e mancanza del titolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-2-11-2005-n-10296/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.10296</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-2-11-2005-n-10296/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.10296</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. GUERRIERI, Rel. D’ANGELO<br /> E. Fattori e altri (Avv. P. Federico) c/ Comune di Roma (Avv. L. Onofri)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la demolizione di ufficio di opere edilizie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1)	Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Demolizione immediata dell’opera – Presupposti &#8211; Sussistenza vincolo di inedificabilità e mancanza del titolo abilitativo.																																																																																												</p>
<p>2)	Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi &#8211;  Ordine di demolizione – Termini – Decadenza o prescrizione – Insussistenza – Obbligo di motivazione &#8211; Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Presupposto della demolizione immediata, sotto il profilo urbanistico, è la   sussistenza di uno specifico vincolo di inedificabilità totale o parziale, nonché la realizzazione di opere in mancanza del necessario titolo abilitativo.																																																																																												</p>
<p>2)	L’ordine di demolizione può essere emanato in qualsiasi momento, non essendo   soggetto a termine di decadenza o di prescrizione. Inoltre tale ordine, essendo atto vincolato nell’an, non richiede una specifica motivazione sulle puntuali ragioni di interesse pubblico o sulla comparazione di questo con gli interessi privati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Sezione I–quater</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>sui ricorsi nn. 3367 e 3368  del 2004, proposti rispettivamente da</p>
<p><b>Fattori Eligio e Fattori Marina</b>, rappresentati e difesi dall’avvocato Pietro Federico ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, corso Trieste n. 16;</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p>il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Onofri con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede dell’Avvocatura comunale, via Tempio di Giove n. 21;<br />
 per l’annullamento<br />
con il ricorso n. 3367/2004, della Determinazione Dirigenziale del Comune di Roma n. 305 del 6.2.2004, concernente l’ordine di demolizione d’ufficio del manufatto sito in Roma in via A. Persichetti;<br />
con il ricorso n. 3368/2004, della Determinazione Dirigenziale del Comune di Roma n. 445 del 23.2.2004, concernente l’ordine di demolizione del medesimo fabbricato;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  19 aprile 2005 il Primo Referendario Nicola D’Angelo; <br />
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Con ricorsi nn. 3367 e 3368/2004, notificati il 24.3.2004 e depositati il 6.4.2004, i fratelli Fattori Eligio e Marina hanno chiesto l’annullamento delle Determinazioni Dirigenziali del Comune di Roma, Municipio XVIII, n. 305 del 06.02.04 e n. 445 del 23.2.2004, con le quali veniva disposta d’ufficio la demolizione di un manufatto di loro proprietà sito in Roma, Via Augusto Persichetti s.nc. su di un area soggetta a vincolo di inedificabilità, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.<br />
In particolare, le opere, realizzate su di un terreno ricadente in zona H del PRG di Roma, consistevano: in uno sterro di mt. 6 per 16 per 3 con all’interno un piano seminterrato di mt. 6 per 14 per 3,50, costituito di una gettata in cemento armato di pilastri e di solaio di copertura di mt. 14 per 15, poggiante in parte sul terrapieno; in opere di carpenteria del piano terra, costituite dalla posa in opera di ferri, pignatte e travetti.<br />
In entrambi i ricorsi sono stati quindi dedotti i seguenti motivi di gravame:<br />
1)Eccesso di potere per errore sui presupposti nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 e 7 L.47/85 così come modificato dall’art. 27 del T.U.E.D.P.R. 308/01;<br />
2)Eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, del T.U.E.D.P.R n. 380/01 (artt. 4 e 7 L.47/85);<br />
3) Carenza di motivazione, con espresso riferimento al requisito d’urgenza;<br />
4) Violazione di legge, violazione e mancata comunicazione dell’inizio del procedimento, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art.97 Cost.). <br />
Con successiva memoria di costituzione e motivi aggiunti gli stessi ricorrenti hanno chiesto, altresì, l’accertamento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’ordine di demolizione di cui alle suddette determinazioni dirigenziali.<br />
Il Comune di Roma si è costituito in giudizio.<br />
All’udienza pubblica del 19 aprile 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>Il collegio dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi nn. 3367 e 3368 del 2004, per la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.<br />
Rileva poi, per le ragioni di seguito indicate, l’infondatezza degli stessi.<br />
I ricorrenti deducono quale primo motivo di gravame la non sussistenza delle due condizioni per l’adozione dei provvedimenti impugnati, vale a dire l’esistenza di opere abusive allo stato iniziale e la realizzazione di opere in zona soggetta a vincolo di inedificabilità. <br />
Orbene, l’art. 27, comma 2, del Testo Unico in materia edilizia (DPR n. 380/2001), ha prescritto che “il dirigente o il responsabile, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali,  regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, e successive modificazioni  ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato  di luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.3267, o appartenenti ai beni disciplinari  dalla legge 16 giugno 1927, n.1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente  intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.” <br />
Dalla lettura della suddetta  disposizione emerge che non è rilevante  lo stato dei lavori, ma l’assenza del titolo abilitativo e che le opere siano realizzate su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità  da leggi statali o regionali, ovvero dallo strumento urbanistico vigente o anche semplicemente adottato ed in attesa di approvazione. Analogo trattamento è riservato peraltro agli interventi realizzati su aree destinate ad opere o spazi pubblici, o all’edilizia residenziale pubblica in base alla legge  18 aprile 1962, n.167, nonché agli immobili disciplinati  dalle legge 16 giugno  1927, n. 1766, e dunque gravati da usi civici, dal R.D. 30 dicembre  1923, n. 3267 in materia di boschi e terreni montani, o beni di interessi culturale e ambientale vincolati ai sensi  del D.Lgs 29 ottobre 1999, n.490. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti perciò, presupposto della demolizione immediata, sotto il profilo urbanistico, è la sussistenza di uno specifico vincolo  di inedificabilità  totale o parziale, nonché la realizzazione  di opere in mancanza del necessario titolo abilitativi.<br />
Quanto poi alla presunta violazione dell’iter procedimentale  di cui agli artt.31 e 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, va rilevato che l’immediata sospensione dei lavori disposta con determinazione  dirigenziale n. 2824/2003 dell’11.11.2003, nonché la successiva comunicazione dell’avvenuta demolizione del manufatto abusivo oggetto del presente giudizio in data 26.2.2004, rendono regolare il procedimento amministrativo conclusosi con la demolizione del manufatto perché pienamente conforme  alle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. <br />
L’esercizio dei poteri repressivi  del Comune di Roma “in ordine ad abusi edilizi non incontra alcun termine di decadenza o di prescrizione; pertanto i relativi provvedimenti  possono essere emanati in qualsiasi tempo” (Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 1998, n.345). <br />
Il Comune “ha il potere-dovere di ordinare la sospensione di lavori edilizi ritenuti illegittimi  solo quando questi ultimi siano ancora in corso, inutile appalesandosi se l’opera abusiva  risulti già realizzata, nel qual caso l’ordine di demolizione non è condizionato dalla previa emanazione dell’atto soppressorio” (Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 1997, n.154).<br />
In relazione poi al denunciato difetto di motivazione dell&#8217;ordinanza di demolizione, è altresì necessario precisare che, secondo la giurisprudenza amministrativa, i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, in quanto atti vincolati nell&#8217;an, non richiedono una specifica motivazione sulle puntuali ragioni di interesse pubblico o sulla comparazione di quest&#8217;ultimo con interessi privati e sacrificati (TAR Lazio, Sez. II¬ter, 4 marzo 1999, n. 809; TAR Campania, Sez. IV, 24 febbraio 1999, n. 518). <br />
Se si considera, infatti, che gli atti repressivi sugli abusi edilizi sono espressione di un potere interamente vincolato, diretto al ripristino della legalità violata, l&#8217;atto risulta essere sufficientemente motivato con il denunciato contrasto dell&#8217;opera abusiva alle previsioni di leggi e degli strumenti urbanistici. L&#8217;interesse pubblico alla rimozione dell&#8217;opera abusiva è insito nella natura stessa della ordinanza di demolizione finalizzata al ripristino della legalità violata e alla restitutio in integrum dell&#8217;assetto edilizio compromesso dall&#8217;attività illecita del privato, non essendo in tal caso necessaria una specifica motivazione su di interesse pubblico ulteriore (Cons. Stato, Sez. V, 30 dicembre 1998, n. 1956; Cons. Stato, 19 novembre 1986, n. 246); &#8220;L&#8217;ordine di demolizione delle opere abusive costituisce attività vincolata del Comune ai sensi della 1.n. 47 del 1985, non essendovi spazio per una graduazione delle sanzioni&#8221; (Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2002, n. 2453) &#8220;La pubblica autorità nell&#8217;emanare un ordine di demolizione non è tenuta a valutare d&#8217;ufficio se l&#8217;opera stessa sia o non suscettibile di sanatoria&#8221; (Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 1990, n. 19). L&#8217;atto attraverso il quale viene disposto l&#8217;ordine di demolizione &#8220;ha natura vincolata e non necessita di alcuna peculiare giustificazione che non sia quella della ricognizione dell&#8217;illecito in base alle risultanze dell&#8217;attività di accertamento eseguita dagli organi competenti&#8221; (Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2000, n. 341). <br />
Infine, in ordine alla presunta violazione degli artt. 7, 8, 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, rilevata dalle parti ricorrenti, nella mancata comunicazione dell&#8217;inizio del procedimento, va evidenziato che &#8220;la notifica del verbale di accertamento e contestazione di un abuso edilizio e del relativo ordine di sospensione dei lavori sono atti equipollenti alla comunicazione di avvio del procedimento, atteso che permettono all&#8217;interessato di acquisirne la conoscenza al fine di presentare osservazioni ed opposizioni” (TAR Puglia, Loc. Bari, sez. II, n. 634/2003) e che &#8220;al fine dell&#8217;adozione degli atti di repressione degli abusi edilizi avente natura strettamente vincolata e dovuti in presenza di indebite iniziative di trasformazione del territorio, non si richiedono apporti partecipativi del soggetto destinatario, il quale, in relazione alla disciplina tipizzata dei procedimenti repressivi, è in ogni caso posto in condizione di interloquire con l&#8217;Amministrazione prima di ogni definitiva e conclusiva statuizione di rimozione d&#8217;ufficio delle opere abusive&#8221; (TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 782/2000). <br />
Per le ragioni sopra esposte, i riuniti ricorsi indicati in epigrafe vanno respinti insieme alla successiva domanda risarcitoria, in ordine alla quale pertanto si prescindere dall’esame della sua eventuale ammissibilità. <br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I quater,      respinge i ricorsi nn. 3367 e 3368 del 2004.<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 aprile 2005, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Presidente                         &#8211;             Pio Guerrieri                 <br />
Consigliere                         &#8211;           Gabriella De Michele   <br />
Primo Referendario, estensore      &#8211; Nicola D’Angelo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-2-11-2005-n-10296/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.10296</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.10199</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-11-2005-n-10199/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-11-2005-n-10199/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-11-2005-n-10199/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.10199</a></p>
<p>Pres. ed est. Dell’Utri G. Caprino e altri (Avv. C. Bellisario) c. Inpdap (Avv. E. Urso) e Ministero del Tesoro (Avv. Stato) l&#8217;aliquota dell&#8217;indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell&#8217;indennità di buonuscita è pari all&#8217;80% della quota del 60% dell&#8217;indennità corrisposta in costanza di servizio 1) Pubblico impiego &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-11-2005-n-10199/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.10199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-11-2005-n-10199/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.10199</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. Dell’Utri<br /> G. Caprino e altri (Avv. C. Bellisario) c. Inpdap (Avv. E. Urso) e Ministero del Tesoro (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;aliquota dell&#8217;indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell&#8217;indennità di buonuscita è pari all&#8217;80% della quota del 60% dell&#8217;indennità corrisposta in costanza di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1)	Pubblico impiego &#8211; Indennità integrativa speciale – Aliquota buonuscita																																																																																												</p>
<p>2)	Questione di legittimità costituzionale per violazione artt. 3, 36 e 97 Cost. – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	L’indennità integrativa speciale deve essere inclusa, ex art. 1 della lg. 87/94, nella base di calcolo dell’indennità di del pubblico impiego nella misura dell’80% della quota del 60% dell’indennità corrisposta in costanza di servizio.																																																																																												</p>
<p>2)	E’ manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 1 l. 87/94 in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost., in quanto la suddetta norma risponde ai principi di proporzionalità e sufficienza ed attribuisce adeguata considerazione alle persistenti diversità di regolamentazione dei trattamenti di fine rapporto senza incidere sulla garanzia delle esigenze minime di protezione della persona.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE III TER</b></p>
<p>composto dai signori<br />
&#8211; Angelica Dell&#8217;Utri	PRESIDENTE F.F., relatore<br />
#NOME?	COMPONENTE<br />
#NOME?	COMPONENTE<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 8155/98 Reg. Gen., proposto da</p>
<p><b>CAPRINO Giovanna ed altri</b>, come da unito elenco, rappresentati e difesi dall’Avv. Carlo Bellisario ed elettivamente domiciliati con il medesimo presso lo studio dell’Avv. C. Toscano in Roma, via Largo Sacerdote n. 2;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>INPDAP</b> (già ENPAS), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Edoardo Urso ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;</p>
<p>il <b>Ministero del tesoro</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliato presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della circolare 10 novembre 1994 prot. 203070 relativa all’applicazione della legge 29 gennaio 1994 n. 87 sul computo dell’indennità integrativa speciale nella buonuscita, nella parte in cui dispone che l’aliquota dell’i.i.s. da considerare nel calcolo della buonuscita debba essere pari non al 60% del suo intero ammontare, bensì all’80% di tale misura percentuale (e quindi al 48% dell’intero ammontare); di qualsiasi atto presupposto, conseguente o correlato;</p>
<p>e per la declaratoria<br />
del diritto dei ricorrenti ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita comprensiva di una quota pari al 60% dell’intero ammontare dell’i.i.s. annua in godimento alla data di cessazione dal servizio, oltre alle maggiori somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione del diritto fino al reale soddisfo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e le successive memorie difensive dell’INPDAP;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2005, relatore il consigliere Angelica Dell&#8217;Utri, nessuno comparso per le parti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con ricorso notificato il 10 ed l’11 giugno 1998 i signori di cui in epigrafe, già dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, Provveditorato agli studi di Cosenza, collocati a riposo dal 1° dicembre 1984, lamentato di aver ottenuto la riliquidazione dell’indennità di buonuscita secondo un erroneo criterio di computo dell’indennità integrativa speciale in base alle disposizioni impartite dal Ministero del tesoro con circolare 10 novembre 1994 n. 73, hanno impugnato tale circolare, nella parte in cui dispone che l’aliquota dell’i.i.s. da considerare nel calcolo della buonuscita debba essere pari non al 60% del suo intero ammontare, bensì all’80% di tale misura percentuale (e quindi al 48% dell’intero ammontare), nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o correlato; hanno chiesto, altresì, che sia dichiarato il loro diritto ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita comprensiva di una quota pari al 60% dell’intero ammontare dell’i.i.s. annua in godimento alla data di cessazione dal servizio, oltre alle maggiori somme loro spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione del diritto fino al reale soddisfo.<br />	<br />
	In linea giuridica, hanno dedotto:<br />	<br />
1.- Violazione ed errata applicazione dell’art. 1 L. 29 gennaio 1994 n. 87, eccesso di potere per errore nei presupposti ed illogicità.<br />
2.- Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 L. 29 gennaio 1994 n. 87 in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost..<br />
	L’INPDAP ed il Ministero del tesoro si sono costituiti in giudizio ed il primo ha in due memorie confutato le pretese avversarie.<br />	<br />
	All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato posto in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Com’è esposto nella narrativa che precede, col ricorso in esame viene riproposta la questione giuridica concernente l’interpretazione delle norme che dispongono l’inclusione dell’indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.<br />	<br />
In proposito, va ricordato che l’art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87 prevede che, in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all’applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° dicembre 1994 l’indennità integrativa speciale sia computata nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri  elementi retributivi considerati utili, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell’indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 50 e successive modificazioni (enti parastatali) ed al 60 per cento per i dipendenti delle altre amministrazioni pubbliche.<br />
Nella specie, gli istanti sostengono, in sintesi, che la norma debba essere interpretata nel senso che il 60% dell’indennità integrativa speciale entri totalmente a far parte del trattamento di fine rapporto, senza possibilità di ulteriori decurtazioni derivanti dall’applicazione della quota dell’80% della base contributiva rapportata agli anni di servizio, pena altrimenti la riduzione della quota di i.i.s. dal 60 all’effettivo 48% . <br />
La tesi non può che essere disattesa, dovendosi invece condividere il criterio indicato nell’impugnata circolare ministeriale ed applicato dall’Amministrazione alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia (cfr., per tutte, Cons. St., Sez. VI, 30 gennaio 2002 n. 516 e, da ultimo, 5 agosto 2004 n. 5443), basato sulle seguenti considerazioni:<br />
a) il dato testuale della disposizione, nonché la mancata previsione di diverse modalità di calcolo rispetto a quelle contenute nella normativa di carattere generale, dimostrano chiaramente che il legislatore ha inteso includere solo una determinata percentuale dell’i.i.s. nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita e, quindi, nella complessiva retribuzione utile su cui effettuare tutte le dovute operazioni contabili previste dalla normativa di carattere generale, con la conseguenza che la stessa i.i.s. non può che essere valorizzata nella misura dell’80% della quota ammessa;<br />
b) la tesi opposta finirebbe per determinare una duplicità di criteri contabili a seconda che la base di calcolo della buonuscita si riferisca alla i.i.s. o agli altri elementi retributivi, in contrasto con il dato letterale e la ratio della disciplina;<br />
c) solo l’interpretazione seguita dall’Ente consente infatti di perseguire le finalità d’omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti a cui chiaramente mirava l’intervento del legislatore, il quale si è limitato ad innovare limitatamente alle disposizioni previgenti che escludevano interamente l’i.i.s. dal novero degli emolumenti computabili ai fini della determinazione della base contributiva (cioè, ai fini dell’individuazione delle singole componenti di quest’ultima), mentre ha lasciato immutate le norme in tema di quantificazione della consistenza della medesima base, intese a fissare la percentuale di utilizzazione di dette componenti. <br />
	Alla stregua di tali considerazioni si può quindi concludere che, ai sensi del citato art. 1 della legge n. 87 del 1994, l’i.i.s. deve essere inclusa nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita del pubblico impiego nella misura dell’80% della quota del 60% dell’indennità corrisposta in costanza di servizio.<br />	<br />
	Né la stessa norma può essere sospettata di porsi in contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.. Invero, la Corte costituzionale si è già pronunciata sul punto ed è pervenuta a dichiarare infondata analoga questione rilevando che il detto art. 1, nella parte in cui dispone che l’inserimento della percentuale del 60% dell’i.i.s. nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita debba avvenire attraverso l’applicazione anche a tale percentuale della decurtazione del 20% stabilita dall’art. 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 per tutti gli altri emolumenti che concorrono a formare la base contributiva, risponde ai principi di proporzionalità e sufficienza ed attribuisce adeguata considerazione alle persistenti diversità di regolamentazione dei trattamenti di fine rapporto, contenendo le risorse finanziarie, senza incidere sulla garanzia delle esigenze minime di protezione della persona (cfr. Corte cost., 12 marzo 2004 n. 91).<br />	<br />
	Pertanto il ricorso dev’essere ritenuto infondato e va conseguentemente respinto.<br />	<br />
	Tuttavia, tenuto conto dell’emersione del riferito orientamento in epoca successiva alla sua proposizione, si ravvisano giusti motivi affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di causa. 																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 ottobre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-11-2005-n-10199/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.10199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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