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	<title>2/10/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/10/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2020 n.5789</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-10-2020-n-5789/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2020 n.5789</a></p>
<p>Sergio De Felice, Presidente, Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ministero dell&#8217;Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 contro Anna Giuseppa S., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Rosario Bongarzone, con domicilio digitale come</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-10-2020-n-5789/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2020 n.5789</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-10-2020-n-5789/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2020 n.5789</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Ministero dell&#8217;Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 contro Anna Giuseppa S., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Rosario Bongarzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari, n. 11)</span></p>
<hr />
<p>Autorizzazione all&#8217;esercizio di una professione: contenuto e limiti dell&#8217;  esame da parte delle autorità  nazionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Unione Europea &#8211; autorizzazione all&#8217;esercizio di una professione &#8211; esame da parte delle autorità  nazionali &#8211; contenuto e limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L<em>e autorità  di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell&#8217;interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonchè dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall&#8217;altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l&#8217;esercizio della professione corrispondente. Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonchè all&#8217;esperienza acquisita dall&#8217;interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell&#8217;adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 02/10/2020<br /> <strong>N. 05789/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06727/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 6727 del 2020, proposto da Ministero dell&#8217;Istruzione, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Anna Giuseppa S., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Rosario Bongarzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari, n. 11;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 7025/2020.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Anna Giuseppa S.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Avaliano, in dichiarata sostituzione dell&#8217;avv. Antonio Rosario Bongarzone, e l&#8217;avvocato dello Stato Andrea Fedeli;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> <br /> 1. Con i provvedimenti impugnati in prime cure il MIUR ha rigettato l&#8217;istanza di riconoscimento del percorso formativo seguito in Romania dalla parte ricorrente in primo grado.<br /> In particolare, l&#8217;Amministrazione statale, premessa l&#8217;inapplicabilità  in materia del regime del riconoscimento automatico, operando il &#8220;sistema generale&#8221;, ha rilevato che, sulla base di quanto emergente da interlocuzioni intercorse con le autorità  rumene e di apposito parere reso dal CIMEA, il diritto di insegnare nell&#8217;istruzione pre-universitaria in Romania sarebbe condizionato dal conseguimento del percorso di formazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di studio, ragion per cui il possesso dell&#8217;attestato/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituirebbe condizione necessaria al fine di ottenere la qualifica di insegnante, ma non anche sufficiente, essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania; sicchè l&#8217;attestato di conformità  degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività  didattiche all&#8217;estero, potrebbe essere rilasciato solo se il richiedente avesse conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari.<br /> Sulla base di tali rilievi il MIUR ha ritenuto che la formazione svolta dai cittadini italiani non fosse riconosciuta dalla competente autorità  rumena e che, pertanto, la stessa non potesse essere riconosciuta neanche dall&#8217;autorità  italiana, non risultando integrati i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, con conseguente rigetto delle istanze di riconoscimento presentate sulla base dei predetti titoli esteri (<em>Programului de studi psichopedagogice Nivel I e Nivel II</em>).<br /> 2. L&#8217;odierna parte appellata ha censurato il provvedimento ministeriale di diniego, deducendo:<br /> &#8211; di avere ottenuto il riconoscimento in Romania del titolo di laurea italiano e di essere stata ammessa a frequentare programmi di formazione psicopedagogica (Nivel 1 e Nivel 2), dedicati alla formazione del personale didattico, idonei a conferire il diritto di ricoprire in Romania ruoli di insegnamento (posti didattici) nell&#8217;istruzione preuniversitaria obbligatoria;<br /> &#8211; di avere superato i predetti corsi, conseguendo il certificato di Abilitazione rilasciato dal Ministero dell&#8217;Educazione rumeno, il c.d. &#8220;Adeverinta&#8221;; titolo idoneo, secondo le previsioni di cui alla Direttiva 2005/36/CE, a permettere il riconoscimento in Italia dell&#8217;abilitazione conseguita all&#8217;estero;<br /> &#8211; di avere, quindi, chiesto al Ministero resistente il riconoscimento del titolo estero così¬ conseguito;<br /> &#8211; di avere ricevuto il provvedimento di diniego, impugnato in sede giurisdizionale.<br /> A fondamento del ricorso l&#8217;odierna parte appellata ha dedotto che:<br /> &#8211; come comprovato dalla Adeverinta prodotta in giudizio, il titolo estero conseguito in Romania conferirebbe il diritto svolgere la professione di docente nell&#8217;insegnamento preuniversitario in Romania;<br /> &#8211; in particolare, in Romania sussisterebbero due percorsi formativi, entrambi inquadrabili nell&#8217;ambito della Direttiva n. 35 del 2005, riservati, rispettivamente, a coloro che abbiano conseguito in Romania il titolo di laurea (per i quali è previsto l&#8217;attestato di conformità  degli studi secondo la Direttiva 2005/36/CE) e a coloro che, da un lato, abbiano ottenuto in Romania il riconoscimento del titolo di laurea estero, dall&#8217;altro, sempre in Romania abbiano completato i programmi di formazione psicopedagogica seguiti dalla parte ricorrente;<br /> &#8211; al pari dei cittadini con diploma di laurea rumeno, anche coloro che siano in possesso, al contempo, del diploma di laurea estero riconosciuto in Romania e del certificato attestante il completamento dei programmi di formazione psicopedagogica in Romania, benchè non legittimati a chiedere il rilascio dell&#8217;attestato di conformità  degli studi alla Direttiva n. 36 del 2005, dovrebbero, comunque, ritenersi abilitati all&#8217;insegnamento, per effetto di un titolo estero riconoscibile in Italia ai sensi della Direttiva n. 36 del 2005;<br /> &#8211; il Ministero resistente avrebbe dovuto riconoscere il titolo estero all&#8217;esito della sola verifica della completezza della documentazione presentata dall&#8217;istante; in applicazione del regime generale di riconoscimento, il Ministero avrebbe comunque dovuto analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti, al fine di accertare il valore da attribuire al titolo conseguito in altro Stato membro dell&#8217;UE;<br /> &#8211; nella specie alcuna verifica era stata al riguardo svolta dall&#8217;Amministrazione statale intimata, con conseguente violazione dei principi sovranazionali e internazionali sulla libera circolazione delle persone.<br /> 3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, al fine di resistere al ricorso.<br /> 4. Il Tar, a definizione del giudizio, ha accolto il ricorso, uniformandosi all&#8217;orientamento di questo Consiglio di Stato (sez.VI, n.1198/2020 e 2495/2020) e annullando gli atti impugnati.<br /> 5. Il Ministero resistente ha appellato la sentenza di prime cure, insistendo sul fatto che la parte ricorrente in prime cure non avrebbe conseguito alcun titolo astrattamente idoneo in Romania all&#8217;esercizio della professione di docente.<br /> 6. La parte privata si è costituita in giudizio, resistendo all&#8217;appello ministeriale.<br /> 7. Alla camera di consiglio del 1° ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 60 c.p.a., della possibilità  di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.<br /> 8. La controversia può essere risolta nel merito, tenuto conto che, da un lato, risultano trascorsi almeno venti giorni dall&#8217;ultima notificazione del ricorso, dall&#8217;altro, il contraddittorio processuale è integro e non emergono esigenze istruttorie da soddisfare ai fini della decisione della controversia.<br /> Le questioni oggetto di giudizio, inoltre, sono state giÃ  affrontate e definite dalla Sezione (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198; cfr. anche sez. VI, 2 marzo 2020, n. 1521; 20 aprile 2020, n. 2495; 8 luglio 2020, n. 4380; 24 agosto 2020, n. 5173; 16 settembre 2020, n. 5467), le cui argomentazioni e conclusioni -da intendersi richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a &#8211; non risultano superabili dai motivi di appello.<br /> In particolare, questo Consiglio ha giÃ  precisato che &#8220;<em>a fronte della sussistenza in capo all&#8217;odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sè rilevante, senza necessità  di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all&#8217;insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest&#8217;ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l&#8217;erronea interpretazione delle autorità  rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità  delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198).<br /> 9. La motivazione sottesa al provvedimento di diniego impugnato in prime cure confligge con le emergenze istruttorie acquisite al giudizio, nonchè si pone in contrasto con la giurisprudenza sovranazionale formatasi in materia.<br /> Come precisato <em>supra</em>, il Ministero ha rigettato le istanze di riconoscimento in Italia dei titoli conseguiti in Romania, rilevando:<br /> &#8211; nel provvedimento individuale di rigetto dell&#8217;istanza, che &#8220;<em>la tipologia di formazione professionale </em>[&#038;]Â <em>documentata viene considerata dall&#8217;Autorità  competente rumena condizione necessaria ma non sufficiente al rilascio dell&#8217;attestazione di conformità  da parte dell&#8217;autorità  competente del medesimo Stato membro, come disposto dalla citata Direttiva europea</em> [2013/55/UE]&#8221;;<br /> &#8211; nell&#8217;avviso prot. n. 5636 del 2 aprile 2019 pubblicato sul sito istituzionale del MIUR, cui il provvedimento individuale rinviava, che &#8220;<em>la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità  rumena</em> [&#038;]Â <em>e di conseguenza non può essere riconosciuta dal MIUR</em>&#8220;, nonchè che &#8220;<em>i titoli denominati Progamului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate</em>&#8220;.<br /> Per l&#8217;effetto, il MIUR, astenendosi dall&#8217;esaminare nel merito il titolo rumeno presentato dall&#8217;odierna appellata, ha provveduto al rigetto dell&#8217;istanza di riconoscimento per &#8220;<em>Difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l&#8217;esercizio della professione docente, conseguiti in paese appartenente all&#8217;Unione Europea, Romania nel caso di specie</em>&#8220;.<br /> 9.1 In primo luogo, si rileva che il Ministero appellante argomenta la propria decisione sul presupposto che gli attestati/certificati di conseguimento della formazione psicopedagogica in possesso dell&#8217;odierna appellata non siano sufficienti per esercitare la professione di insegnante e comunque che la formazione svolta dai cittadini italiani non sia riconosciuta dalle competenti autorità  rumene.<br /> Trattasi di presupposto che non soltanto non risulta positivamente dimostrato dalla documentazione acquisita al giudizio, ma si manifesta anche confliggente con quanto attestato dalle stesse autorità  rumene, secondo cui deve riconoscersi il diritto di insegnare in Romania a livello di istruzione preuniversitaria in capo a coloro che -come la parte ricorrente in primo grado- titolari di diploma di laurea/master conseguito all&#8217;estero e riconosciuto in Romania, abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione psicopedagogica, complementari al diploma, in settori e specializzazioni conformi al curriculum dell&#8217;istruzione preuniversitaria.<br /> In particolare, secondo quanto emergente dai certificati acquisiti al giudizio, rilasciati dalla competente autorità  rumena e riferiti alla posizione della parte ricorrente in primo grado, il conseguimento di un minimo di 60 crediti trasferibili del corso di studi psicopedagogici, ottenuto tramite il diploma di laurea italiano, riconosciuto dal Centro Nazionale di Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi, attribuisce il diritto di insegnare a livello di istruzione preuniversitaria in Romania.<br /> Ne deriva che l&#8217;istruttoria svolta dall&#8217;Amministrazione statale non risulta adeguata, non essendo stata approfonditamente esaminata, alla stregua delle previsioni di cui alla Direttiva n. 55 del 2003, la particolare posizione della parte appellata, cui è stato attribuito &#8211; in ragione del percorso formativo estero- il diritto di insegnare in Romania nell&#8217;istruzione preuniversitaria; elemento non vagliato in sede procedimentale.<br /> 9.2 In ogni caso, la decisione amministrativa per cui è controversia risulta illegittima, anche perchè non reca alcuna valutazione del titolo estero conseguito dall&#8217;odierna appellata, ai fini di un suo possibile riconoscimento in Italia quale abilitazione all&#8217;insegnamento.<br /> Difatti, a prescindere dalla ritenuta inapplicabilità  della Direttiva n. 55 del 2013 cit. (valutazione assunta all&#8217;esito di una decisione, come osservato, comunque illegittima, per difetto di istruttoria), alla stregua di quanto prescritto dal diritto primario unionale &#8211; in specie, gli artt. 45 e 49 Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà  di stabilimento &#8211; &#8220;<em>le autorità  di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell&#8217;interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonchè dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall&#8217;altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l&#8217;esercizio della professione corrispondente (v., da ultimo, sentenza 16 maggio 2002, causa C-232/99, Commissione/Spagna,Racc. pag. I-4235, punto 21). 58 Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonchè all&#8217;esperienza acquisita dall&#8217;interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell&#8217;adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (v. sentenze 14 settembre 2000,causa C-238/98, Hocsman, Racc. pag. I-6623, punti 23 e 31, e Commissione/Spagna, cit., punto 22)</em>&#8221; (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 57-58).<br /> Trattasi di procedura di valutazione comparativa necessaria per &#8220;<em>consentire alle autorità  dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale</em>&#8221; (Corte di Giustizia U.E., 6 ottobre 2015, in causa C- 298/14, Brouillard, punto 55).<br /> In particolare, le autorità  nazionali sono tenute a valutare il diploma prodotto dalla parte istante, onde verificare &#8220;<em>se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l&#8217;esperienza professionale ottenute in quest&#8217;ultimo, nonchè l&#8217;esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all&#8217;attività  di cui trattasi. 68 [&#038;] Tale valutazione dell&#8217;equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare (v. sentenze 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 13, e Vlassopoulou, cit., punto17)</em>&#8221; (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 67-68).<br /> L&#8217;applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie evidenzia un ulteriore profilo di illegittimità  del diniego opposto dal Ministero intimato, il quale, anzichè ritenere inammissibile l&#8217;istanza per difetto di legittimazione attiva, avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione dell&#8217;odierna parte appellata, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonchè dall&#8217;esperienza professionale maturata dal ricorrente in primo grado nel settore e, dall&#8217;altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l&#8217;esercizio della professione corrispondente.<br /> All&#8217;esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo individuale del richiedente, come attestato dal titolo estero prodotto in sede procedimentale, avrebbe dovuto verificare se sussistessero le condizioni per accogliere la relativa istanza di riconoscimento.<br /> 10. Alla stregua delle considerazioni svolte, l&#8217;appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.<br /> La natura della controversia giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del grado di appello.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l&#8217;appello e compensa le spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio De Felice, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere<br /> Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br /> Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2020 n.5785</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Sergio De Felice, Presidente, Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore; PARTI: (Rina Antinfortunistica Snc di R. e N., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sesto Santucci, con domicilio eletto presso lo studio Elisabetta Nardone in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92 contro Comune di Trevi non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-10-2020-n-5785/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2020 n.5785</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-10-2020-n-5785/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2020 n.5785</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Rina Antinfortunistica Snc di R. e N., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sesto Santucci, con domicilio eletto presso lo studio Elisabetta Nardone in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92 contro Comune di Trevi non costituito in giudizio e nei confronti di P. &amp; A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Alberto Franchi e Ciro Gherardo Trabalza, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, n.44)</span></p>
<hr />
<p>I presupposti della per la dichiarazione di improcedibilità  della domanda per sopravvenuta carenza di interesse</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; interesse a ricorrente &#8211; condizione dell&#8217;azione &#8211; è tale.<br /> <br /> 2.- Processo amministrativo &#8211; sopravvenuta carenza di interesse &#8211; declaratoria di improcedibilità  &#8211; presupposti.<br /> <br /> 3.- Processo amministrativo &#8211; ambito del giudizio amministrativo &#8211; generalità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d&#8217;ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell&#8217;azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione.</em><br /> <br /> <em>2. La dichiarazione di improcedibilità  della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l&#8217;inutilità  della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l&#8217;utilità  della pronuncia del giudice.</em><br /> <br /> <em>3. In generale, l&#8217;ambito del giudizio amministrativo ha ad oggetto il controllo di legittimità  dell&#8217;esercizio del potere da parte della P.A., ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A., e non incide, in materia edilizia, sull&#8217;esercizio della azione civilistica intrapresa dal vicino per far rispettare la normativa prevista dal codice civile. Specularmente, l&#8217;azione davanti il Giudice Ordinario non è subordinata all&#8217;annullamento dell&#8217;atto concessorio.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/10/2020<br /> <strong>N. 05785/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04986/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4986 del 2017, proposto da Rina Antinfortunistica Snc di R. e N., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,</em> rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sesto Santucci, con domicilio eletto presso lo studio Elisabetta Nardone in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Trevi non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> P. &amp; A. S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Alberto Franchi e Ciro Gherardo Trabalza, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, n.44;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.A.R. per l&#8217;Umbria n. 338/2017.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. Giordano Lamberti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1 &#8211; La società  appellante (RI.NA. Antinfortunistica S.n.c.), titolare di un lotto in zona PIP del Comune di Trevi, ha ottenuto dallo stesso Comune la concessione edilizia n. 3802/2001 per la costruzione di un immobile ad uso artigianale e per la realizzazione, sulla part. n. 590 di proprietà  dell&#8217;amministrazione, di una rampa di accesso alla sua attività , che doveva collegare la zona industriale Trevi 2000 con quella oggetto dell&#8217;intervento a completamento della viabilità  della zona.<br /> Tale rampa è stata realizzata nell&#8217;anno 2001.<br /> 2 &#8211; L&#8217;appellante riferisce che:<br /> a) il Comune di Trevi, al fine di ripristinare lo stato originario della rampa, deterioratasi con il suo utilizzo, ha emesso il permesso di costruire n. 1022/2010, per la sistemazione della rampa e la realizzazione di un muro di contenimento finalizzato a porla in sicurezza;<br /> b) lo stesso Comune ha poi emesso il provvedimento n. 37/2011 (con il quale ha annullato le concessioni edilizie n. 3802/2001 e n. 1022/2010) per poi annullarlo, con il provvedimento n. 38/2011 che ha disposto il ripristino della rampa secondo la concessione edilizia n. 3802/2001;<br /> c) tali provvedimenti sono stati oggetto di contenzioso innanzi al T.A.R. per l&#8217;Umbria, conclusosi con le sentenze n. 449/2013 e n. 64/2014 (passate in giudicato), che sanciscono la piena validità  della concessione edilizia n. 3802/2001 quale unico titolo legittimamente emesso per la realizzazione della rampa e, per conseguenza, il diritto di RINA di mantenere la rampa nei termini previsti in tale concessione;<br /> d) il Comune di Trevi ha poi emesso il permesso di costruire n. 1169/2012, con il quale ha onerato RI.NA. Antinfortunistica S.n.c. di una molteplicità  di prescrizioni che non sono state accettate dalla società  appellante e che sarebbero decadute automaticamente ai sensi dell&#8217;art. 15 TU n. 380/01 e 121 della LR n. 1/2015, tanto che lo stesso Comune di Trevi con il provvedimento n. 2456 del 18 febbraio 2015 ha rilevato l&#8217;intervenuta decadenza.<br /> 3 &#8211; Il Comune di Trevi ha infine emesso il provvedimento n. 3 del 2 marzo 2016, con il quale ha ordinato a RI.NA. Antinfortunistica s.n.c.: &#8220;<em>&#8230; 1) di procedere tramite l&#8217;ufficio preposto di questo comune (Ufficio Tributi) con il pagamento dell&#8217;occupazione del suolo pubblico sul quale insiste il manufatto in argomento secondo la richiesta dagli stessi presentata in data 9/11/2011 prot. n. 19500); 2) di adeguare il manufatto in argomento secondo l&#8217;ingombro e le dimensioni riportate nel PdC n. 1169/2012, previo picchettamento da concordare con l&#8217;Ufficio Urbanistica; 3) di eseguire le opere prescritte nel PdC n. 1169/2012 e non eseguite e pìù precisamente quelle rappresentate nella parte narrativa e consistenti in: a) realizzazione delle opere di regimazione delle acque meteoriche e delle griglie di raccolta; b) asfaltatura della rampa e spazi di risulta; c) apposizione di cartello indicante la proprietà  privata dell&#8217;area con la portata sostenibile della rampa e le indicazioni costruttive del manufatto, previa comunicazione di effettivo inizio dei lavori, con l&#8217;indicazione del direttore dei lavori e dell&#8217;impresa esecutrice secondo quanto stabilito dall&#8217;art. 121, comma 3, della L.R n. 1/2015&#8230;&#8221;.</em><br /> 3.1- Avverso tale provvedimento RI.NA ha proposto ricorso al T.A.R. per l&#8217;Umbria.<br /> E&#8217; intervenuta in giudizio <em>ad opponendum</em> l&#8217;Officina Meccanica di P. e A., chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> 4 &#8211; Con la SCIA presentata il 19 dicembre 2016, la società  ricorrente ha dichiarato di voler effettuare lavori di manutenzione ordinaria tesi a ricondurre la rampa in esame allo stato assentito nel 2001; con atto del 4 gennaio 2017 il Comune ha inibito l&#8217;effettuazione dei lavori in ragione della pendenza del contenzioso.<br /> 5 &#8211; Con la sentenza n. 338/17, il T.A.R. adito ha rigettato il ricorso nella parte in cui era diretto ad ottenere la caducazione dell&#8217;ordine di realizzare sulla rampa gli interventi di cui al permesso di costruire n. 1169/2012; l&#8217;ha accolto per la parte dell&#8217;ordinanza con la quale il Comune di Trevi ha disposto il pagamento dell&#8217;occupazione del suolo pubblico.<br /> 6 &#8211; Avverso il primo capo della sentenza ha proposto appello la società  ricorrente in primo grado.<br /> 7 &#8211; La società  l&#8217;Officina Meccanica di P. e A., costituendosi in giudizio, ha rappresentato che il Tribunale di Spoleto e la Corte di Appello di Perugia, su azione possessoria del Consorzio Trevi 2000, hanno disposto a carico di RI.NA. &#8220;<em>l&#8217;eliminazione della rampa carrabile ivi realizzata e la riduzione in pristino, a propria cura e spese, dello stato dei luoghi</em>&#8220;.<br /> Tale statuizione è passata in giudicato, posto che i relativi giudizi di Cassazione non hanno inciso sulla stessa (<em>cfr</em>. sentenza n. 8798/2018 e ordinanza n. 29159/2019 della Corte di Cassazione).<br /> 8 &#8211; Tale fatto, sopravvenuto alla proposizione del ricorso, lo rende privo di interesse in rifermento alla prescrizioni che presuppongono il mantenimento della rampa ed impongono &#8220;<em>di adeguare il manufatto in argomento secondo l&#8217;ingombro e le dimensioni riportate nel PdC n. 1169/2012&#8243;Â </em>e di eseguire le ulteriori opere di adeguamento e messa in sicurezza della stessa.<br /> Come noto, l&#8217;interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d&#8217;ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell&#8217;azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione (<em>ex multis</em> Cons. Stato Sez. V, 10.09.2010, n. 6549).<br /> E&#8217; altrettanto noto che la dichiarazione di improcedibilità  della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l&#8217;inutilità  della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l&#8217;utilità  della pronuncia del giudice (<em>ex plurimis </em>Cons. St., Sez. IV, 9.9.2009, n. 5402; id., 11.10.2007, n. 5355).<br /> 8.1 &#8211; L&#8217;intangibilità  della statuizione che obbliga l&#8217;appellante alla rimozione della rampa, priva in radice di ogni utilità  la contestazione delle prescrizioni imposte dal Comune relativamente alla medesima rampa.<br /> Deve precisarsi che la condanna alla rimozione della rampa, in ragione dei rapporti di natura privatistica con la controparte, esclude che su tale aspetto possa incidere il profilo pubblicistico relativo alla sussistenza di un titolo che legittima la rampa e l&#8217;occupazione della particella pubblica ove la stessa è stata realizzata, trattandosi in ogni caso di un provvedimento che non può che essere rilasciato fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.<br /> In generale, l&#8217;ambito del giudizio amministrativo ha ad oggetto il controllo di legittimità  dell&#8217;esercizio del potere da parte della P.A., ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A., e non incide sull&#8217;esercizio della azione civilistica intrapresa dal vicino per far rispettare la normativa prevista dal codice civile. Specularmente, l&#8217;azione davanti il Giudice Ordinario non è subordinata all&#8217;annullamento dell&#8217;atto concessorio (<em>cfr</em>. Corte Cass. 19/10/2015 n. 21119).<br /> Del resto, al riguardo, anche la Corte di Cassazione, nella citata sentenza che ha confermato la statuizione di condanna alla rimozione della rampa del giudice di merito, si è espressa nel senso che &#8220;<em>L&#8217;esperibilità  dell&#8217;azione di reintegrazione, nel rapporto fra privati, non trova ostacolo nel fatto che il comportamento del convenuto sia ricollegabile ad un&#8217;opera eseguita su autorizzazione della pubblica amministrazione&#038;Di conseguenza il fatto che la rampa di collegamento fosse stata assentita con concessione edilizia è del tutto irrilevante</em>&#8220;; aggiungendo anche che: &#8220;<em>In ogni caso la Corte di merito ha escluso &#8211; con accertamento in fatto &#8211; che la concessione autorizzasse la costruzione della rampa di collegamento</em>&#8220;.<br /> 9 &#8211; Alla luce delle ragioni che precedono, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve dichiararsi la parziale improcedibilità  del ricorso di primo grado nella parte in cui si contestano le disposizioni prescrittive per il mantenimento della rampa, ferma la statuizione del T.A.R di accoglimento del ricorso &#8211; in quanto non impugnata &#8211; in riferimento alla determinazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che ha disposto il pagamento dell&#8217;occupazione del suolo pubblico.<br /> Le spese di lite del doppio grado di giudizio, ad una valutazione globale della vicenda, possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la parziale improcedibilità  del ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione, ferma la statuizione di accoglimento del ricorso in riferimento alla determinazione che ha disposto il pagamento dell&#8217;occupazione del suolo pubblico.<br /> Spese di lite compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio De Felice, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere<br /> Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br /> Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 2/10/2020 n.21129</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-2-10-2020-n-21129/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-2-10-2020-n-21129/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 2/10/2020 n.21129</a></p>
<p>Presidente: Manna Antonio; Relatore: Bruschetta Ernestino Luigi; (sul ricorso 450-2020 proposto da: Gruppo Mercantile Servizi S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Renato Ragozzino; &#8211; ricorrente &#8211; contro VODAFONE ITALIA S.P.A. (giÃ  Vodafone OmnItel</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-2-10-2020-n-21129/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 2/10/2020 n.21129</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente: Manna Antonio; Relatore: Bruschetta Ernestino Luigi;  (sul ricorso 450-2020 proposto da: Gruppo Mercantile Servizi S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Renato Ragozzino; &#8211; ricorrente &#8211; contro VODAFONE ITALIA S.P.A. (giÃ  Vodafone OmnItel B.V.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via Giovanni Nicotera 29, presso lo studio dell&#8217;avvocato Nicola Lais, che la rappresenta e difende; &#8211; controricorrente &#8211; nonchè contro Comune di Monte San Vito; &#8211; intimato &#8211; per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2106/2019 del Tribunale di Ancona).  Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2020 dal Consigliere Ernestino Luigi Bruschetta; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario).</span></p>
<hr />
<p>Le questioni che attengono all&#8217;obbligo di pagamento dei canoni «concessori» appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Giurisdizione &#8211; questione attinenti all&#8217;obbligo di pagamento di canoni concessori &#8211; G.O. &#8211; spetta.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>Le questioni che attengono all&#8217;obbligo di pagamento dei canoni «concessori» appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Rilevato</em> e <strong>considerato</strong>:</p>
<p> 1. che con contratto concluso il 9 agosto 2007, il Comune di Monte San Vito (AN) concedeva in locazione a Vodafone Italia S.p.A. una piccola area comunale con sovrastante serbatoio, sul quale veniva installata una stazione radio per le telecomunicazioni mobili;<br /> 2. che, a seguito della riscrittura dell&#8217;art. 93, comma 1, d.lgs. 10 agosto 2003 n. 259, ad opera dell&#8217;art. 68 d.lgs. 28 maggio 2012 n. 70, per cui «Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l&#8217;impianto di reti o per l&#8217;esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge», nel luglio 2014 Vodafone Italia S.p.A. comunicava al Comune di Monte San Vito di essere soltanto disponibile a pagare l&#8217;imposta dovuta per l&#8217;occupazione di area pubblica, da determinarsi in quella minima prevista dalla normativa TOSAP, non pìù i canoni di locazione;<br /> 3. che, con scrittura privata del 10 giugno 2015, Vodafone Italia S.p.A. cedeva il contratto di locazione alla Gruppo Mercantile Servizi S.r.l., incaricata della demolizione della stazione radio e del ripristino dell&#8217;area comunale sulla quale era stata installata;<br /> 4. che il Comune di Monte San Vito ingiungeva alla Gruppo Mercatile Servizi S.r.l., nella qualità  di cessionaria del contratto di locazione, il pagamento dei canoni maturati dal 10 giugno 2015 al 31 agosto 2016;<br /> 5. che la Gruppo Mercantile Servizi S.r.l. opponeva l&#8217;ingiunzione davanti al Tribunale di Ancona, osservando di non essere cessionaria del contratto di locazione, bensì¬ di aver ricevuto in appalto le opere di dismissione della stazione radio, di non essere perciò tenuta al pagamento dei canoni; il Comune di Monte San Vito si costituiva per resistere;<br /> 6. che, a seguito di istanza formulata dalla Gruppo Mercantile Servizi S.r.l., veniva autorizzata la chiamata «a manleva» di Vodafone Italia S.p.A.;<br /> 7. che con l&#8217;atto di costituzione Vodafone Italia S.p.A. eccepiva «in via pregiudiziale» il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo; in sintesi, Vodafone Italia S.p.A. deduceva che, al di lÃ  del nomen iuris utilizzato in contratto, il Comune di Monte San Vito aveva in realtà  dato in concessione l&#8217;area sulla quale era stata montata la stazione radio; una concessione da considerarsi invalida perchè «in contrasto» con l&#8217;art. 93, comma 1, d.lgs. n. 259 cit., norma imperativa, avente carattere retroattivo, che vietava in modo assoluto l&#8217;imposizione di canoni; e che, pertanto, essendo oggetto di controversia la legittimità  di tale concessione, avrebbe dovuto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo, in forza di quanto stabilito dall&#8217;art. 133, comma 1, lett. b) d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;<br /> 8. che il giudice incaricato della trattazione della controversia, «ritenuto che l&#8217;eccezione pregiudiziale relativa al difetto di giurisdizione era potenzialmente idonea a definire il giudizio», fissava per la precisazione delle conclusioni l&#8217;udienza del 27 novembre 2019;<br /> 9. che la Gruppo Mercantile Servizi S.r.l. proponeva ricorso preventivo di giurisdizione, insistendo affinchè fosse dichiarata quella del giudice ordinario, mentre Vodafone Italia S.p.A. resisteva controricorso e il Comune di Monte San Vito non presentava difese.<br /> 10. che il pubblico ministero, nelle sue requisitorie scritte, chiedeva che fosse affermata la giurisdizione del giudice ordinario;<br /> 11. che deve essere disattesa l&#8217;eccezione preliminare di Vodafone Italia S.p.A., che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità  del ricorso per difetto di autosufficienza; a riguardo, dovendosi rilevare che il ricorso si fonda su fatti pacifici, per l&#8217;essenziale precisati nel corso dell&#8217;illustrazione dello stesso, nemmeno messi in discussione da Vodafone Italia S.p.A., soltanto trattati in punto di diritto, per cui la Corte è stata messa in condizione di decidere con cognizione di causa;<br /> 12. che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della evidente circostanza che il petitum sostanziale richiesto dalla Gruppo Mercantile Servizi S.r.l. non è consistito nel mettere in discussione la legittimità  del contratto intervenuto tra il Comune di Monte San Vito e Vodafone Italia S.p.A., comunque lo stesso debba andare qualificato; difatti, come risulta palese, la Gruppo Mercantile Servizi S.r.l. ha invece sostenuto di non essere tenuta al pagamento dei canoni, per non essere mai succeduta in questo originario accordo, prospettando di avere in realtà  ricevuto l&#8217;incarico di demolire la stazione radio con autonomo contratto d&#8217;appalto; quindi, nella sostanza, coinvolgendo nella domanda soltanto la questione della debenza dei canoni, sotto il particolare profilo della mancanza di titolarità  del rapporto controverso; e, quindi, senza mai contestare il patto intervenuto tra il Comune di Monte San Vito e Vodafone Italia S.p.A.;<br /> 13. che anche le difese di Vodafone Italia S.p.A., del resto, non paiono mettere in discussione la validità  del contratto di locazione, comunque lo stesso debba essere qualificato; in effetti, a ben vedere, le eccezioni formulate da Vodafone Italia S.p.A. non sono nel senso di contestare la legittimità  della concessione dell&#8217;area, difatti mai si sostiene che l&#8217;occupazione demaniale sia stata illecitamente permessa; invero, le eccezioni di Vodafone Italia S.p.A. sono state soltanto dirette a contestare l&#8217;obbligo del pagamento di canoni, a seguito dell&#8217;espresso e assoluto divieto contenuto nello ius superveniens;<br /> 14. che, per quanto sopra evidenziato, quello che forma oggetto di lite è quindi esclusivamente l&#8217;obbligazione di pagamento dei canoni, non la validità  del patto o provvedimento sottostante; e, come noto, le questioni che attengono all&#8217;obbligo di pagamento dei canoni «concessori» appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. sez. un. n. 10536 del 2018; Cass. sez. un. n. 2730 del 2017).<br /> P.Q.M.<br /> La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette la causa anche per il regolamento delle spese del presente.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2020 <em>Omissis </em></div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2020 n.21128</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pietro Curzio Presidente; Ernestino Luigi Bruschetta Consigliere Estensore; PARTI: (sul ricorso 36386-2019 proposto da: S. Sergio, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Libia 25, presso lo Studio Legale Tigani Sava Bontempi, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Tigani Sava e Luca Bontempi; &#8211; ricorrente &#8211; contro Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro Curzio Presidente; Ernestino Luigi Bruschetta Consigliere Estensore; PARTI:  (sul ricorso 36386-2019 proposto da: S. Sergio, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Libia 25, presso lo Studio Legale Tigani Sava Bontempi, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Tigani Sava e Luca Bontempi; &#8211; ricorrente &#8211; contro Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Viterbo, Procuratore Generale Presso La Corte Di Cassazione; &#8211; intimati &#8211; avverso la sentenza n. 124/2019 del Consiglio Nazionale Forense, depositata il 28/10/2019).</span></p>
<hr />
<p>Sui termini di impugnazione delle sentenze in tema di sanzioni disciplinari agli avv.ti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Ordinamento forense &#8211; sentenza disciplinare &#8211; termini di impugnazione &#8211; art. 65, L. 31 dicembre 2012 n. 247 &#8211; interpretazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La norma transitoria di cui all&#8217;art. 65, comma 1, L. 31 dicembre 2012 n. 247., laddove stabilisce che «Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate», va letta nel senso che, con riferimento alle sentenze disciplinari che -come quella oggetto di giudizio- siano state notificate dopo la data del 1° gennaio 2015 di entrata in vigore del regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2., deve essere applicato il pìù lungo termine di impugnazione di trenta giorni stabilito dall&#8217;art. 61 I. 247 cit.; e, questo, perchè la veduta regola transitoria, secondo la sua lettera, inibisce l&#8217;immediata applicazione delle nuove disposizioni processuali soltanto sino al momento dell&#8217;entrata in vigore del reg. CNF n. 2 cit., per cui alle sentenze notificate dopo, deve essere giocoforza riconosciuta l&#8217;applicazione del termine di impugnazione fissato dall&#8217;art. 61 I. n. 247 cit.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Fatti di Causa</em><br /> <br /> S. avv. Sergio ricorreva per un unico motivo a queste Sezioni Unite contro la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva dichiarato inammissibile l&#8217;impugnazione proposta il 1° giugno 2016 contro la decisione del Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Viterbo notificata il 10 maggio 2016; decisione, con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione di mesi due. IL CNF, dopo aver rilevato che il ricorso contro il provvedimento del COA di Viterbo era stato depositato oltre il ventesimo giorno decorrente dalla notifica del provvedimento disciplinare, dichiarava l&#8217;impugnazione inammissibile ritenendo applicabile l&#8217;art. 50, comma 2, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578. Con ciò il CNF disattendeva le difese dell&#8217;incolpato, secondo il quale avrebbero invece dovuto trovare applicazione gli artt. 61 I. 31 dicembre 2012 n. 247 e 33 reg. CNF 21 febbraio 2014 n. 2; articoli contenenti disposizioni che, oltre ad attribuire il primo grado disciplinare alla competenza dei consigli distrettuali, fissavano il termine di impugnazione davanti al CNF in quello maggiore di trenta giorni decorrenti dal deposito della sentenza. A giudizio del CNF, difatti, se si fossero applicate le disposizioni di cui all&#8217;art. 61 I. n. 247 cit. e 33 reg. CNF n. 2 cit. alla sentenza emessa dal COA di Viterbo, all&#8217;epoca competente in ragione della previgente normativa, si sarebbe illegittimamente dato luogo a un procedimento disciplinare in nessun modo previsto dalla legge; secondo il CNF, pertanto, la norma transitoria contenuta nell&#8217;art. 65, comma 1, I. n. 247 cit., per cui le disposizioni della I. n. 247 cit. dovevano trovare applicazione con l&#8217;entrata in vigore in data 10 gennaio 2015 del reg. CNF n. 2 cit., era da interpretarsi nel senso che all&#8217;incolpato non poteva applicarsi la regola procedimentale pìù favorevole prevista dagli artt. 61 I. 247 cit. e 33 reg. CNF n. 2 cit., potendosi applicare il principio del favor rei soltanto ai «precetti» deontologici. Sentito il pubblico ministero, udita la parte privata, all&#8217;esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come in dispositivo.</p>
<p> <strong>Ragioni della decisione </strong></p>
<p> L&#8217;Avv. S., con l&#8217;unico motivo di ricorso, formulato in relazione all&#8217;art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., denunciata la violazione degli artt. 61 e 65 I. n. 247 cit., oltre che dell&#8217;art. 33 reg. n. 2 cit., rimproverava al CNF di aver erroneamente dichiarato inammissibile l&#8217;impugnazione avverso la decisione del COA di Viterbo; pìù in particolare, a giudizio del ricorrente, l&#8217;art. 50 r.d. n. 1578 cit., che prevedeva il pìù ristretto termine di giorni venti per l&#8217;impugnazione delle sentenze disciplinari, non poteva essere applicato, dovendo invece trovare applicazione il pìù lungo termine fissato dall&#8217;art. 61 I. n. 247 cit., in forza di quanto stabilito dalla norma di diritto transitorio contenuta nell&#8217;art. 65, comma 1, I. n. 247 cit. Il motivo è fondato. A riguardo, è sufficiente richiamare la condivisibile giurisprudenza di recente consolidatasi, secondo cui, diversamente da quanto opinato dal CNF nella sua sentenza, la norma transitoria di cui all&#8217;art. 65, comma 1, I. n. 247 cit., laddove stabilisce che «Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate», va letta nel senso che, con riferimento alle sentenze disciplinari che come quella oggetto di giudizio siano state notificate dopo la data del 1° gennaio 2015 di entrata in vigore del reg. CNF n. 2 cit., deve essere applicato il pìù lungo termine di impugnazione di trenta giorni stabilito dall&#8217;art. 61 I. 247 cit.; e, questo, perchè la veduta regola transitoria, secondo la sua lettera, inibisce l&#8217;immediata applicazione delle nuove disposizioni processuali soltanto sino al momento dell&#8217;entrata in vigore del reg. CNF n. 2 cit., per cui alle sentenze notificate dopo, deve essere giocoforza riconosciuta l&#8217;applicazione del termine di impugnazione fissato dall&#8217;art. 61 I. n. 247 cit. (Cass. sez. un. n. 22714 del 2019; Cass. sez. un. n. 32360 del 2018; Cass. sez. un. n. 27756 del 2018; Cass. sez. un. 277757 del 2018). La sentenza deve essere pertanto cassata e la causa rinviata al giudice a quo; nella novità  della questione, devono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese processuali.</p>
<p> P.Q.M.</p>
<p> La Corte accoglie il ricorso, cassa l&#8217;impugnata sentenza, rinvia la controversia al CNF che, in altra composizione, dovrà  deciderla uniformandosi ai superiori principi; spese integralmente compensate. Così¬ deciso in Roma, nella camera</p></div>
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