<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2/10/2013 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/2-10-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/2-10-2013/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2/10/2013 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/2-10-2013/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2013 n.8554</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-10-2013-n-8554/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-10-2013-n-8554/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-10-2013-n-8554/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2013 n.8554</a></p>
<p>Pres. E. Pugliese – Est. F. Arzillo Soc P &#038; P a r.l. (avv. M. Nucci) vs Comune di Guidonia Montecelio (avv. Francesco Rivellini) e nei confronti di Soc Rfi Spa &#8211; Rete Ferroviaria Italiana (avv. F. Bucci) sull&#8217;illegittimità della sospensione sine die del permesso di costruire e sui criteri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-10-2013-n-8554/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2013 n.8554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-10-2013-n-8554/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2013 n.8554</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. E. Pugliese – Est. F. Arzillo<br /> Soc P &#038; P a r.l. (avv. M. Nucci) vs Comune di Guidonia Montecelio (avv. Francesco Rivellini) e nei confronti di Soc Rfi Spa &#8211; Rete Ferroviaria Italiana (avv. F. Bucci)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della sospensione sine die del permesso di costruire e sui criteri per la determinazione del danno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	 Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Sospensione sine die – Illegittimità – Ragione – Mancherebbero le garanzie previste per l’esercizio dell’autotutela.</p>
<p>2.	Edilizia ed urbanistica – Art. 7 c. 2 L. 241/90 &#8211; Potere cautelare della p.a. – Incardinamento in procedimento di autotutela &#8211; Tempestiva adozione di un provvedimento definitivo- Necessità- Ragioni</p>
<p>3.	Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria &#8211; Art. 1227 c. 2 c.c. – Interpretazione estensiva – Obbligo negativo ed obbligo positivo del creditore – Necessità – Conformità ai principi di buona fede e solidarietà.</p>
<p>4.	Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Scelte processuali omissive – valutazione ai fini di risarcibilità.</p>
<p>5.	Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria &#8211; Valutazione del danno &#8211; Potere del Giudice – Giudizio di causalità ipotetica tra la condotta del ricorrente ed il danno.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La sospensione degli atti amministrativi non è un istituto a carattere generale, trattandosi di un potere tipico, esercitabile solo in presenza di una specifica norma che espressamente lo preveda. Anche nei casi in cui sia previsto l&#8217;esercizio del potere di sospendere l&#8217;efficacia di un provvedimento, la sospensione deve avere necessariamente un&#8217;efficacia limitata nel tempo, non essendo consentita una sospensione &#8220;sine die&#8221; che equivarrebbe a sostanziale ritiro dell&#8217;atto stesso senza le garanzie previste per l’esercizio dell’autotutela (1).  È quindi illegittima la sospensione del permesso di costruire prolungatasi a tempo indeterminato (in quanto sottoposta al verificarsi di ulteriori vicende amministrative incerte nei tempi e nelle modalità di definizione).</p>
<p>2. Il potere cautelare previsto dall’art. 7, comma 2, della L. n. 241/1990, deve incardinarsi in un formale procedimento di autotutela, preordinato all’adozione in tempi certi del provvedimento definitivo.	</p>
<p>3. Deve accogliersi un&#8217;interpretazione estensiva ed evolutiva del comma 2 dell&#8217;art. 1227 c.c. &#8211; fondata sull’applicazione del canone di buona fede ex art. 1175 c.c. e sul principio costituzionale di solidarietà &#8211; secondo cui il creditore è gravato non soltanto da un obbligo negativo (astenersi dall&#8217;aggravare il danno), ma anche da un obbligo positivo (tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte ad evitare o ridurre il danno) (2). 	</p>
<p>4.	Anche le scelte processuali di tipo omissivo possono costituire in astratto comportamenti apprezzabili ai fini della esclusione o della mitigazione del danno laddove si appuri, che le condotte attive trascurate non avrebbero implicato un sacrificio significativo ed avrebbero verosimilmente inciso, in senso preclusivo o limitativo, sul perimetro del danno. La mancata tempestiva impugnazione di un provvedimento amministrativo può essere ritenuto un comportamento contrario a buona fede nell&#8217;ipotesi in cui si appuri che una tempestiva reazione avrebbe evitato o mitigato il danno.</p>
<p>5. Il giudice amministrativo è chiamato a valutare, senza necessità di eccezione di parte, se il presumibile esito del ricorso di annullamento e dell&#8217;utilizzazione degli altri strumenti di tutela avrebbe, secondo un giudizio di causalità ipotetica basato su una logica probabilistica che apprezzi il comportamento globale del ricorrente, evitato in tutto o in parte il danno.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1)  Cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 2 marzo 2005, n. 1565.<br />	<br />
(2) Cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sent.  23 marzo 2011, n. 3.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8476 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Soc P &#038; P a r.l., in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Maurizio Nucci, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Lutezia, 8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Francesco Rivellini, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Giovanni Bettolo, 17; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Soc Rfi Spa &#8211; Rete Ferroviaria Italiana, in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Federico Bucci, con domicilio eletto presso Federico Bucci in Roma, via S. Maria Mediatrice, 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dell’ordinanza dirigenziale n. 269 del 30.6.2011 (nonché della conseguente ordinanza di rettifica n. 273 del 1.7.2011), con cui il Comune di Guidonia Montecelio ha disposto la sospensione dell’efficacia del permesso di costruire rilasciato alla ricorrente per venti giorni;<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza dirigenziale n.290 del 18.7.2011, con cui il Comune di Guidonia Montecelio ha prorogato l’efficacia della precedente ordinanza per ulteriori sessanta giorni;<br />	<br />
&#8211; dell&#8217; ordinanza dirigenziale n. 348 del 15.9.2011, con la quale il Comune di Guidonia Montecelio ha disposto la sospensione a tempo indeterminato del medesimo permesso di costruire;<br />	<br />
nonché, quanto ai motivi aggiunti,<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza dirigenziale n. 414 del 4.11.2011, con la quale il Comune di Guidonia Montecelio ha disposto la revoca condizionata delle ordinanze nn. 269/2011, 273/2011 e 348/2011,<br />	<br />
e per il risarcimento dei danni.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Guidonia Montecelio e di Soc. RFI Spa &#8211; Rete Ferrovia Italiana;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato in fatto e in diritto:<br />	<br />
1. La Soc. P &#038; P a r.l. ha ottenuto dal Comune di Guidonia in data 8 giugno 2010 un permesso di costruire relativo a un fabbricato a uso abitativo.<br />	<br />
Mentre erano in corso i lavori, il Comune ha consecutivamente adottato una serie di ordinanze (datate 30 giugno 2011, con rettifica del 1 luglio 2011; 18 luglio 2011; 15 settembre 2011), con le quali ha sospeso l’efficacia del permesso di costruire, dapprima per venti giorni (prorogati a sessanta), e infine a tempo indeterminato fino alla definitiva approvazione del nuovo tracciato della viabilità <i>in loco</i> da parte di RFI S.p.A. nel contesto della realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Lunghezza &#8211; Guidonia.<br />	<br />
Contro tali ordinanze la menzionata società ha proposto il presente ricorso, facendo valere con un unico motivo di ricorso i seguenti profili di illegittimità:<br />	<br />
&#8211; <i>violazione degli artt. 12, 19 e 38 del D.P.R. n. 327/2001; violazione degli artt. 97 e 98 del D. Lgs. 163/2006; violazione dell’art. 12, comma 4, del D.P.R. 380/2001; incompetenza; eccesso di potere e sviamento</i>.<br />	<br />
In data 4 novembre 2011 il Comune di Guidonia Montecelio:<br />	<br />
&#8211; ha rilevato che il progetto di sottopasso ferroviario in corso di elaborazione non contrasterebbe in maniera rilevante con il permesso di costruire già rilasciato alla società P &#038; P, fatti salvi alcuni aspetti; <br />	<br />
&#8211; ha disposto la revoca delle precedenti ordinanze, condizionata all’accettazione da parte della società delle seguenti condizioni: <br />	<br />
“<i>1) di veder tombata la parte sottostante al distacco tra i pilastri e la proprietà terza parte a sx del fronte di via Consoli, in quanto oggetto dell’intervento in animo;</i><br />	<br />
<i>2) di veder ceduta all’Ente gratuitamente tutta l’area interessata in tal senso;</i><br />	<br />
<i>3) di consentire gli accessi temporanei concordati e guidati, nel frattempo necessari, a dipendenti del Comune e di RFI/ITALFERR Spa per la successiva fase progettuale</i>”.<br />	<br />
Anche questa ordinanza è stata impugnata, con i successivi motivi aggiunti, dalla società P &#038; P, riproponendo le medesime censure.<br />	<br />
La società ha altresì chiesto il risarcimento dei danni.<br />	<br />
2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Guidonia e la Soc. RFI Spa &#8211; Rete Ferroviaria Italiana, resistendo al ricorso.<br />	<br />
3. Con ordinanza n. 4288 del 18 novembre 2011, questo Tribunale ha concesso la tutela cautelare, sospendendo l’efficacia degli atti impugnati con il ricorso.<br />	<br />
A seguito degli incombenti istruttori disposti in esito all’udienza del 22 novembre 2012, il ricorso è stato infine nuovamente chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 4 luglio 2013, e quindi trattenuto in decisione.<br />	<br />
4. La difesa della controinteressata RFI eccepisce l’inammissibilità del ricorso avverso le prime tre ordinanze dirigenziali, sia per tardività, sia in considerazione del fatto che le stesse sono state impugnate essendo trascorso il periodo di sospensione del permesso a costruire (in quanto la prima ordinanza, rettificata dalla seconda, era scaduta nel luglio 2011, mentre la seconda nel settembre 2011, ed il ricorso è stato notificato nel mese di ottobre 2011).<br />	<br />
4.1 Quanto alla tardività, l’eccezione è infondata, avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato spedito dal difensore a mezzo posta in data 13 ottobre 2011, quindi nel termine di legge rispetto alla notifica della prima ordinanza in data 30 giugno 2011 (e pertanto <i>a fortiori</i> rispetto alle successive), avuto riguardo alla sospensione feriale dei termini.<br />	<br />
Circa l’interesse a ricorrere, è sufficiente rilevare che lo stesso sussiste sia in relazione alla domanda risarcitoria, sia in considerazione del fatto che la successione dei provvedimenti impugnati configura un periodo di sospensione che sotto il profilo dell’incidenza lesiva va considerato unitariamente.<br />	<br />
5. Nel merito, il ricorso è fondato.<br />	<br />
Nella specie si tratta di un progetto specifico &#8211; relativo all’opera sostitutiva per la soppressione dell’attuale sottopasso di Via Moris &#8211; che non era stato ancora approvato al momento dell’emanazione degli atti impugnati in questa sede, non essendo stato inserito nel progetto generale del raddoppio della tratta ferroviaria tra Lunghezza e Guidonia di cui alla delibera di C.C. n. 97/2010 (cfr. la nota prot. n. 53635 del 28 giugno 2011 del Dirigente dell’Area IV del Comune di Guidonia Montecelio).<br />	<br />
Secondo quanto riconosciuto anche nell’ultima delle ordinanze dirigenziali impugnate, e da ultimo nella relazione tecnica comunale acquisita in esito all’istruttoria disposta dal Tribunale, detta specifica opera risulta infatti essere in corso di progettazione.<br />	<br />
Ne consegue che i provvedimenti impugnati, complessivamente considerati, hanno comportato una sospensione del permesso di costruire prolungatasi a tempo indeterminato (in quanto sottoposta al verificarsi di ulteriori vicende amministrative incerte nei tempi e nelle modalità di definizione). Detta sospensione si colloca evidentemente al di fuori dell’ipotesi tipica di cui all’art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 (con i relativi presupposti sostanziali, procedimentali e di competenza) e va quindi considerata illegittima: è noto infatti che la sospensione degli atti amministrativi non è un istituto a carattere generale, trattandosi di un potere tipico, esercitabile solo in presenza di una specifica norma che espressamente lo preveda; e che anche nei casi in cui sia previsto l&#8217;esercizio del potere di sospendere l&#8217;efficacia di un provvedimento, la sospensione deve avere necessariamente un&#8217;efficacia limitata nel tempo, non essendo consentita una sospensione &#8220;sine die&#8221; che equivarrebbe a sostanziale ritiro dell&#8217; atto stesso senza le garanzie previste per l’esercizio dell’autotutela (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 2 marzo 2005, n. 1565). Ed è appena il caso di ricordare al riguardo che, ove si fosse inteso far riferimento al potere cautelare previsto dall’art. 7, comma 2, della L. n. 241/1990, esso avrebbe dovuto pur sempre incardinarsi in un formale procedimento di autotutela, preordinato all’adozione in tempi certi del provvedimento definitivo; il che, con ogni evidenza, non è avvenuto nella specie.<br />	<br />
Tutto ciò si riflette anche sull’ultima delle ordinanze impugnate, la quale, non ha revocato “tout court” le precedenti, ma solo subordinatamente a delle condizioni unilateralmente fissate, le quali di fatto hanno comportato – in carenza dell’assenso della società odierna ricorrente – il prolungarsi della sospensione precedentemente disposta.<br />	<br />
6. Il ricorso va quindi accolto nella parte impugnatoria, previo assorbimento degli altri profili di censura, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
7. In ordine alla domanda risarcitoria, proposta nei soli confronti del Comune di Guidonia, la ricorrente ha allegato, e successivamente precisato, il pregiudizio derivante dal fermo del cantiere dalla data del 1 luglio 2011 al 5 dicembre 2011, con riferimento:<br />	<br />
&#8211; ai danni chiesti dall’impresa Edil Velocci per il “fermo cantiere”;<br />	<br />
&#8211; ai danni derivanti dall’impossibilità di consegnare l’immobile nel termine convenuto (penali; restituzione di caparra e risoluzione di diritto del preliminare stipulato col promittente acquirente in data 14 aprile 2011), da calcolarsi sia come danno eme<br />
La ricorrente precisa che per alcune di queste voci il <i>quantum</i> non è ancora definibile, essendo ancora pendente l’accertamento definitivo delle somme dovute ai soggetti nei cui confronti essa si è trovata obbligata in ragione del comportamento del Comune convenuto.<br />	<br />
7.1 E’ noto che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent.  23 marzo 2011, n. 3), ha accolto un&#8217;interpretazione estensiva ed evolutiva del comma 2 dell&#8217;art. 1227 c.c. &#8211; fondata sull’applicazione del canone di buona fede ex art. 1175 c.c. e sul principio costituzionale di solidarietà &#8211; secondo cui il creditore è gravato non soltanto da un obbligo negativo (astenersi dall&#8217;aggravare il danno), ma anche da un obbligo positivo (tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno), precisando altresì:<br />	<br />
&#8211; che anche le scelte processuali di tipo omissivo possono costituire in astratto comportamenti apprezzabili ai fini della esclusione o della mitigazione del danno laddove si appuri, che le condotte attive trascurate non avrebbero implicato un sacrificio<br />
&#8211; che la mancata tempestiva impugnazione di un provvedimento amministrativo può essere ritenuto un comportamento contrario a buona fede nell&#8217;ipotesi in cui si appuri che una tempestiva reazione avrebbe evitato o mitigato il danno;<br />	<br />
&#8211; che il giudice amministrativo è chiamato a valutare, senza necessità di eccezione di parte, se il presumibile esito del ricorso di annullamento e dell&#8217;utilizzazione degli altri strumenti di tutela avrebbe, secondo un giudizio di causalità ipotetica basa<br />
Nella specie, il Collegio ritiene che il ricorrente avrebbe ben potuto attivare immediatamente gli strumenti di tutela cautelare previsti dal codice del processo amministrativo per ottenere subito la sospensione del provvedimento (anticipando la proposizione del ricorso e chiedendo una misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.; o eventualmente chiedendo una misura cautelare “ante causam” ex art. 61 c.p.a.).<br />	<br />
In base a una ragionevole ricostruzione ipotetico-causale del succedersi dei fatti, è presumibile ritenere che il ricorrente, che ha poi ottenuto la misura cautelare in data 18 novembre 2011 con espressa motivazione in ordine al <i>fumus boni juris</i> e al <i>periculum in mora</i>, avrebbe potuto ottenerla anche prima, ossia in tempo utile per evitare il verificarsi dei danni lamentati.<br />	<br />
7.2 La domanda risarcitoria deve quindi essere respinta.<br />	<br />
8. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
&#8211; lo accoglie nella parte impugnatoria, e per l’effetto annulla gli atti impugnati;<br />	<br />
&#8211; respinge la domanda di risarcimento dei danni.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Solveig Cogliani, Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/10/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-10-2013-n-8554/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2013 n.8554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2013 n.8558</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-10-2013-n-8558/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-10-2013-n-8558/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-10-2013-n-8558/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2013 n.8558</a></p>
<p>Pres. Pugliese &#8211; Est. Solveig Cogliani Salustri Marcello (avv. S.Napoli) vs Comune di Albano Laziale (avv. M. Ionà) sull&#8217;obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi in materia di abusi edilizi anche in zone vincolate 1. Giustizia amministrativa –Atto presupposto &#8211; Vizi – Invalidità caducante ed invalidità viziante &#8211; Condizioni &#8211; Effetti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-10-2013-n-8558/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2013 n.8558</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-10-2013-n-8558/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2013 n.8558</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese  &#8211; Est. Solveig Cogliani<br /> Salustri Marcello (avv. S.Napoli) vs Comune di Albano Laziale (avv. M. Ionà)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi in materia di abusi edilizi anche in zone vincolate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa –Atto presupposto &#8211; Vizi – Invalidità caducante ed invalidità viziante &#8211; Condizioni &#8211; Effetti sull’atto consequenziale  &#8211; Rapporto immediato diretto e necessario.</p>
<p>2.	Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi &#8211; Provvedimenti – Obbligo di motivazione – Sussiste &#8211; Anche in zone vincolate.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In presenza di vizi accertati dell&#8217;atto presupposto deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante: solo per la prima l&#8217;annullamento dell&#8217;atto presupposto si estende automaticamente a quello consequenziale, anche ove quest&#8217;ultimo non sia stato tempestivamente impugnato. Quanto alla concreta individuazione della predetta tipologia di effetti, è assodato che si debba valutare l&#8217;intensità del rapporto di consequenzialità, con riconoscimento dell&#8217;effetto caducante solo ove tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l&#8217;atto successivo si ponga, nell&#8217;ambito della stessa sequenza procedimentale, come inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (1). </p>
<p>2.	I provvedimenti amministrativi in materia di abusi, anche in zone vincolate, devono comunque essere motivati in maniera tale da evidenziare con univoca puntualità, nella motivazione medesima, le ragioni tecnico-valutative emerse dall&#8217;istruttoria, la quale deve essere accurata ed esaustiva (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. ex multis Consiglio di Stato,  sez. IV,  24 maggio 2013,  n. 2823.<br />	<br />
(2) Cfr. Consiglio di Stato  sez. IV,  17 luglio 2013,  n. 3878; T.A.R.  Abruzzo &#8211; Pescara, sez. I, 20 maggio 2013, n. 276.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5754 del 2012, proposto da:<br />
S.r.l. Camelia Immobiliare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Fabio Francario e Enrico Zampetti, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via della Mercede, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rodolfo Murra, dell’Avvocatura comunale e presso la stessa domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;<br />
Ente Parco Regionale dell&#8217;Appia Antica, Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento tecnico preventivo dello stato del complesso immobiliare sito in piazza Galeria nn. 1, 3, 5 e 7 Roma (art. 696 c.p.c.);</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>I &#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società istante, premesso di essere proprietaria del complesso immobiliare sito in Roma, Piazza Galeria, nn. 1, 3, 5, 7, distinto in catasto al foglio 895, particelle nn. 20, 31, 35, 52, 149, 150 e 151, ricompreso nel perimetro del Parco dell’Appia Antica, composto da due organismi edilizi c.d. Edificio a Torre e edifici che formano la corte per una superficie complessiva di mq. 5.300, esponeva che i due edifici si trovano in stato di precarietà con pericolo di crollo, sicchè aveva richiesto al Comune il permesso di costruire per eseguire sugli immobili predetti gli interventi finalizzati al recupero statico e funzionale. Tuttavia, l’Ente Parco dell’Appia negava più volte il proprio nulla osta con riferimento alla gran parte dei riferiti interventi, da ultimo con provvedimento n. 3775 dell’1 luglio 2010, già impugnato dinanzi a questo Tribunale, con ricorso attualmente pendente, impedendo al Comune di rilasciare il permesso.<br />	<br />
Di tal chè l’istante, al fine di promuove domanda risarcitoria, chiedeva di accertare l’attuale stato dei luoghi per dimostrare che il rischio di crolli non dipende dalla intrinseca vetustità dell’immobile ma che esso potrebbe essere evitato tramite l’effettuazione dell’intervento richiesto.<br />	<br />
Si costituiva Roma capitale, opponendosi all’istanza per mancanza dei presupposti per l’esperimento dell’azione ex art. 696 c.p.c. .<br />	<br />
A seguito di ulteriore memoria, la causa era trattenuta in decisione all’udienza del 20 giugno 2013.<br />	<br />
II – Osserva il Collegio che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, nel processo amministrativo deve essere “anzitutto riconosciuta l’ammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo, aderendo all’orientamento del giudice d’appello, per il quale “si è in presenza, dunque, di un mezzo processuale tipico del regime probatorio che è preordinato, attesa la sua valenza conservativa, all’anticipazione del momento di acquisizione della prova e, quindi, è intimamente connesso a quel giudizio di merito nel quale, invece, in via ordinaria avrebbe dovuto trovare espletamento la prova stessa” (cfr. C.d.S., IV, 27 ottobre 2011, n. 5769)” (da ultimo, Tar Lazio, Roma, sez. I, 22 aprile 2013, n. 4005).<br />	<br />
III &#8211; Ciò posto, il ricorso è da accogliere poichè risulta la situazione di pericolo per la prova, che ne rappresenta elemento costitutivo.<br />	<br />
Nella specie risulta, peraltro, ricorrere il presupposto dell’urgenza in prospettiva dell’azione risarcitoria, essendo stati forniti elementi riferiti allo stato dei luoghi (perizia giurata e documentazione fotografica). Nel processo amministrativo, infatti, l’attività istruttoria e cautelare – della cui natura il ricorso ex art. 696 c.p.c. partecipa – di regola è contestuale o segue la presentazione del ricorso, e solo eccezionalmente (cfr. art. 61 c.p.a.) possono essere richieste misure interinali e provvisorie indispensabili nel tempo occorrente per la presentazione del ricorso e delle misure cautelari ad esso connesse.<br />	<br />
La società ricorrente – come precisato &#8211; ha fornito seri elementi di urgenza, tale da far ragionevolmente ritenere che sussista un significativo rischio di dispersione della prova – stante il pericolo di crolli &#8211; nell’intervallo di tempo occorrente per proporre l’azione risarcitoria e, comunque, nelle more della definizione del giudizio pendente.<br />	<br />
IV – Svolte siffatte considerazioni in ordine all’ammissibilità nella specie della domanda proposta, va ricordato che l’art. 696 c.p.c. dispone in proposito che: “chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale (….). L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica…”. <br />	<br />
L’ATP risponde appunto all’esigenza di assunzione di una prova anteriormente all’instaurazione del giudizio.<br />	<br />
IV &#8211; Considerato pertanto di dover provvedere alla nomina, con le modalità ex artt. 695 e 696, II c., c.p.c., del consulente tecnico d&#8217;ufficio, nella persona dell’Ing. Pasquale Angiò, con ufficio in Roma, via Salvatore Quasimodo, 135, affinché provveda all&#8217;accertamento tecnico in parola, fissando al 7 novembre 2013 la comparizione di questi innanzi al giudice relatore dott. Solveig Cogliani per l&#8217;espletamento delle formalità di cui all&#8217;art. 193 c.p.c.; <br />	<br />
Considerato che al CTU così nominato il Collegio reputa di formulare le seguenti domande:<br />	<br />
A) &#8211; accerti e descriva il CTU lo stato dei luoghi degli immobili sopra descritti, allegando le planimetrie ed una documentazione fotografica degli stessi;<br />	<br />
B) &#8211; indichi e descriva in particolare il CTU in quale condizione effettiva versino i fabbricati e se ci sia un concreto pericolo di crolli;<br />	<br />
C) &#8211; indichi inoltre il CTU quali interventi edilizi risultano necessari al fine di prevenire la situazione descritta in ricorso e se a tal fine siano efficaci quelli contenuti nel richiesto permesso di costruire da parte della Società ricorrente;<br />	<br />
Considerato che, a tal riguardo, il Collegio fissa al 22 novembre 2013 il giorno d&#8217;inizio delle operazioni, che devono esser concluse dal CTU &#8211; con i poteri ex art. 194 c.p.c. e dando comunicazioni alle parti ed ai loro consulenti nelle forme colà previste &#8211; entro giorni sessanta (60 gg.) dalla predetta data e che devono formare oggetto di relazione da depositare alla Segreteria della Sezione di questo TAR entro i successivi giorni trenta (30 gg.);<br />	<br />
Considerato che il Collegio reputa opportuno assegnare altresì alle parti il termine di giorni trenta (30 gg.), dalla notificazione della presente ordinanza o dalla sua comunicazione d&#8217;ufficio, per l&#8217;eventuale nomina di un consulente tecnico di loro fiducia ai sensi dell&#8217;art. 201 c.p.c.; <br />	<br />
Considerato di dover fissare fin d&#8217;ora in Euro duemilacinquecento/00 (Euro 2.500,00), salvo conguaglio ed al netto delle spese documentate, l&#8217;anticipo del compenso del CTU, che è posto a carico della ricorrente e che la stessa deve corrispondere entro giorni trenta (30 gg.) dalla data d&#8217;inizio delle operazioni d&#8217;accertamento.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l’effetto, nomina l’Ing. Pasquale Angiò, con ufficio in Roma, via Salvatore Quasimodo, 135, quale consulente tecnico d&#8217;ufficio per l&#8217;effettuazione dell&#8217;accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi sopra precisati, nel termine di cui in motivazione e con l&#8217;oggetto e le modalità ivi indicate. Fissa il compenso del CTU secondo il contenuto e nei termini di cui in motivazione. Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare al CTU la presente ordinanza, in una con copia dell&#8217;istanza introduttiva e di tutta la documentazione versata agli atti di causa.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere<br />	<br />
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/10/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-10-2013-n-8558/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2013 n.8558</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
