<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2/1/2019 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/2-1-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/2-1-2019/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2/1/2019 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/2-1-2019/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2019 n.17</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-2-1-2019-n-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-2-1-2019-n-17/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-2-1-2019-n-17/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2019 n.17</a></p>
<p>I. Caso Pres., M. M. Liguori Est. Dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie concernenti i c.d. atti di macro-organizzazione . &#8211; Processo amministrativo &#8211; atti di macro organizzazione scolastica &#8211; giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; sussiste. &#8211; Processo amministrativo &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-2-1-2019-n-17/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2019 n.17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-2-1-2019-n-17/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2019 n.17</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">I. Caso Pres., M. M. Liguori Est.</span></p>
<hr />
<p>Dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie concernenti i c.d. atti di macro-organizzazione .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; Processo amministrativo &#8211; atti di macro organizzazione scolastica &#8211; giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; sussiste.</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; Processo amministrativo &#8211; interesse diretto dei dipendenti pubblici alla corretta adozione dei provvedimenti di macro-organizzazione &#8211; sussiste.</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; Procedimento amministrativo &#8211; termini &#8211; valenza perentoria del termine (15 gennaio 2013) fissato per l&#8217;approvazione del piano di dimensionamento della rete scolastica dal par. 6 delle linee guida di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 669 del 24 novembre 2012 &#8211; non sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">Anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie concernenti i c.d. atti di macro-organizzazione, e cioè gli atti amministrativi adottati nell&#8217;esercizio del potere di fissazione delle linee e dei principi fondamentali dell&#8217;organizzazione degli uffici pubblici, atteso che dai provvedimenti attinenti ad aspetti di macro-organizzazione originano posizioni soggettive d&#8217;interesse legittimo tutelabili, per questa ragione, dinanzi al giudice amministrativo.</p>
<p align="JUSTIFY">Sotto il profilo della legittimazione ad agire, sussiste un interesse diretto dei dipendenti pubblici alla corretta adozione dei provvedimenti di macro-organizzazione, avuto riguardo alla circostanza che, dai predetti atti e dalla relativa attuazione, possono discendere astrattamente una serie di misure che involgono in modo più¹ o meno specifico l&#8217;esecuzione e la gravosità  del rapporto di lavoro.</p>
<p align="JUSTIFY">Non è ricollegabile valenza perentoria al termine (15 gennaio 2013) fissato per l&#8217;approvazione del piano di dimensionamento della rete scolastica dal par. 6 delle linee guida di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 669 del 24 novembre 2012.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>(Sezione Ottava)</b></p>
<p align="JUSTIFY">ha pronunciato la presente</p>
<p align="JUSTIFY"><b>SENTENZA</b></p>
<p align="JUSTIFY">sul ricorso numero di registro generale 2222 dell&#8217;anno 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da</p>
<p align="JUSTIFY"><i>Omissis</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Soprano e Eduardo Riccio, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata, in Napoli, alla via Melisurgo n. 4;</p>
<p align="JUSTIFY"><i><b>contro</b></i></p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Vittoria De Gennaro e Massimo Consoli, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, presso la sede dell&#8217;Avvocatura Regionale;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; Provincia di Napoli, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Scetta e Vera Berardelli, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazza Matteotti n. 1;  &#8211; Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliata, in Napoli, via Diaz n. 11;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; Ufficio Scolastico per la Regione Campania, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Liceo Statale G. Carducci, Istituto Statale di Istruzione Superiore Umberto Nobile, non costituiti in giudizio;  &#8211; Istituto Professionale per l&#8217;Industria e l&#8217;Artigianato A. Leone di Nola, in persona del dirigente scolastico p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Rosaria Punzo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via San Giacomo dei Capri n. 82;</p>
<p align="JUSTIFY"><i><b>per l&#8217;annullamento,</b></i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</i></p>
<p align="JUSTIFY">(ricorso introduttivo)</p>
<p align="JUSTIFY">1) della deliberazione di Giunta regionale n. 32 dell&#8217;08.02.2013, pubblicata sul BURC n. 11 del 18.02.2013, relativa alla &quot;<i>Organizzazione della Rete scolastica e Piano del offerta formativa anno scolastico 2013-2014</i>&quot;, nella parte in cui viene disposto &quot;<i>l&#8217;accorpamento dell&#8217;IIS Nobile di Nola con l&#8217;IPIA Leone di Nola, Ambito V Nolano, con conseguente soppressione dell&#8217;autonomia scolastica dell&#8217;IIS Nobile; contestualmente la sede dell&#8217;IIS Nobile in Casamarciano (le sezioni di Liceo delle Scienze Umane) viene accorpata con il Liceo Classico Carducci di Nola</i>&quot;;</p>
<p align="JUSTIFY">b) della deliberazione di Giunta provinciale n. 906 del 29.12.2012 avente ad oggetto: &quot;<i>D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, art. 139: funzioni e compiti attribuiti alle Province in relazione all&#8217;istruzione secondaria superiore Programmazione della rete scolastica 2013-2014</i>&quot; nella parte in cui viene proposto alla G.R. della Campania &quot;<i>l&#8217;accorpamento dell&#8217;IIS Nobile di Nola con 1&#8217;IPIA Leone di Nola, Ambito V Nolano, con conseguente soppressione dell&#8217;autonomia scolastica dell&#8217;IIS Nobile; contestualmente la sede dell&#8217;IIS Nobile in Casamarciano (le sezioni di Liceo delle Scienze Umane) viene accorpata con il Liceo Classico Carducci di Nola</i>&quot;;</p>
<p align="JUSTIFY">c) ove ritenuti lesivi, e per quanto di ragione, di tutti gli atti e i provvedimenti (ancorchè di numero e data sconosciuti) con cui l&#8217;amministrazione scolastica, sulla scorta degli atti impugnati, ha annullato/modificato i codici identificativi delle suddette istituzioni scolastiche;</p>
<p align="JUSTIFY">d) ove ritenuti lesivi, e per quanto di ragione, di tutti gli atti e i provvedimenti (ancorchè di numero e data sconosciuti) con cui l&#8217;amministrazione scolastica, sulla scorta degli atti impugnati, ha formulato (o formulerà ) gli organici e/o le graduatorie per l&#8217;a.s. 2013/2014 relative ai docenti delle suddette istituzioni scolastiche;</p>
<p align="JUSTIFY">e) di tutti gli atti presupposti, preparatorie, conseguenti e, comunque, connessi;</p>
<p align="JUSTIFY">(ricorso per motivi aggiunti)</p>
<p align="JUSTIFY">1) della Graduatoria definitiva profilo DSGA divenuto soprannumerario a seguito di dimensionamento della rete scolastica approvata dal Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università , e della Ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania &#8211; XI Ufficio Territoriale di Napoli pubblicata in data 04.07.2013, nella parte in cui la ricorrente, con punti 1046, viene individuata in soprannumero;</p>
<p align="JUSTIFY">2) della nota prot. n. 2061/I del 04.07.2013 del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università , e della Ricerca &#8211; Ufficio XI Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli inviata ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Napoli e Provincia con la quale &quot;<i>I DSGA individuati soprannumerari sono invitati a presentare domanda di mobilità  entro e non oltre 1&#8217;8 luglio p.v.</i>&quot;;</p>
<p align="JUSTIFY">2) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi.</p>
<p align="JUSTIFY">Visti il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, con i relativi allegati;</p>
<p align="JUSTIFY">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania; della Provincia di Napoli; e del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca; nonchè dell&#8217;Istituto Professionale per l&#8217;Industria e l&#8217;Artigianato A. Leone di Nola;</p>
<p align="JUSTIFY">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p align="JUSTIFY">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 aprile 2018 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p align="JUSTIFY">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align="JUSTIFY">FATTO</p>
<p align="JUSTIFY">Con ricorso introduttivo notificato a mezzo posta tra il 19 e il 24 aprile 2013, e depositato il successivo 15 maggio, <i>Omissis</i> ha esposto</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; che rivestiva, da anni, l&#8217;incarico di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presso il Liceo Classico &quot;G. Carducci&quot; di Nola, ricadente nell&#8217;ambito 5, unitamente ad altre istituzioni scolastiche del circondario nolano;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; che, con nota a firma del referente dell&#8217;Ambito 5 prot.n. 4634/B-2 del 03.12.2012, veniva trasmesso all&#8217;Amministrazione provinciale di Napoli il verbale della riunione dei Dirigenti scolastici degli istituti rientranti nell&#8217;Ambito 5 datata 19.12.2012, nel quale, tra l&#8217;altro, veniva riportata la discussione intervenuta in tema di &quot;Razionalizzazione della rete scolastica&quot; (con cui, preso atto della consistenza di ciascuna Istituzione dell&#8217;ambito, veniva evidenziato come l&#8217;utenza dell&#8217;Ambito consentisse la sussistenza di almeno dieci Istituti autonomi normodimensionati, pur nella diversificazione della &quot;densità &quot; per ciascun Istituto; come risultasse perà² in generale in sofferenza numerica l&#8217;utenza degli Istituti Professionali; come fosse stata formulata la proposta di accorpare due dei tre Istituti, IIS &quot;Ferraris&quot; di Marigliano, IIS di Saviano, e IPIA &quot;Leone&quot; di Nola, sulla base dei criteri di viciniorità  e omogeneità );</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; che il Dirigente scolastico dell&#8217;IIS Nobile, con nota prot.n. 7832/C21, aveva comunicato quanto segue: &quot;<i>In relazione al verbale trasmesso alla scrivente in data 29/11/2012 si chiede di allegare allo stesso la seguente dichiarazione: questa istituzione scolastica è costituita da un indirizzo tecnico, un indirizzo professionale e un Liceo delle Scienze Umane ed ha un &#8216;utenza di 819 alunni, come riportato nel verbale della riunione di ambito. Per quanto sopra non si rileva alcuna sofferenza per l&#8217;Istituzione Scolastica dalla sottoscritta rappresentata soprattutto in considerazione del fatto che, per dichiarare una scuola sottodimensionata, non è da considerare l&#8217;utenza dei singoli indirizzi, bensì il totale degli allievi nel suo insieme</i>&quot;;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; che, senza tenere conto delle risultanze del suddetto verbale e della dichiarazione a verbale a firma del dirigente scolastico del IIS Nobile, la Provincia di Napoli, con deliberazione di G.P. n. 906 del 29.12.2012 avente ad oggetto: &quot;<i>Dlgs. 31.03.1998 n. 112, art. 139: funzioni e compiti attribuiti alle Province in relazione all&#8217;istruzione secondaria superiore Programmazione della rete scolastica 2013-2014</i>&quot; aveva proposto alla G.R. della Campania &quot;<i>l&#8217;accorpamento dell&#8217;IIS Nobile di Nola con l&#8217;IPIA Leone di Nola, Ambito V Nolano, con conseguente soppressione dell&#8217;autonomia scolastica dell&#8217;IlS Nobile; contestualmente la sede dell&#8217;IlS Nobile in Casamarciano (le sezioni di Liceo delle Scienze Umane) viene accorpata con il Liceo Classico Carducci di Nola</i>&quot;;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; che la proposta formulata dalla Provincia di Napoli era stata acriticamente recepita dalla Giunta Regionale della Campania, la quale, con deliberazione di G.R. n. 32 dell&#8217;08.02.2013 pubblicata sul BURC n. 11 del 18.02.2013 relativo alla &quot;<i>Organizzazione della Rete scolastica e Piano dell&#8217;offerta formativa anno scolastico 2013-2014</i>&quot;, aveva disposto &quot;<i>l&#8217;accorpamento dell&#8217;IIS Nobile di Nola con l&#8217;I.P.I.A. Leone di Nola:, Ambito V Nolano, con conseguente soppressione dell&#8217;autonomia scolastica dell&#8217;IIS Nobile; contestualmente la sede dell&#8217;IIS Nobile in Casamarciano (le sezioni di Liceo delle Scienze Umane) viene accorpata con il Liceo Classico Carducci di Nola</i>&quot;.</p>
<p align="JUSTIFY">Tanto esposto, la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l&#8217;annullamento per i seguenti motivi:</p>
<p align="JUSTIFY">1) VIOLAZIONE DI LEGGE VIOLAZIONE D.L. 98/2011 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELIBERAZIONE DI G.R. CAMPANIA N. 669/2012 ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI ILLOGICITA&#8217; IRRAZIONALITA&#8217; MANIFESTA INGIUSTIZIA.</p>
<p align="JUSTIFY">La deliberazione di G.R. della Campania n. 32/2013, con la quale è stato approvato il Piano di dimensionamento scolastico, è stata emanata oltre il termine prescritto dalla stessa Regione Campania: il Piano di dimensionamento della rete scolastica avrebbe dovuto essere approvato dalla Regione Campania, secondo quanto stabilito dagli &quot;<i>Indirizzi per la programmazione dell&#8217;offerta formativa scolastica e per l&#8217;organizzazione della rete scolastica</i>&quot; (D.G.R.C. n. 669 del 24 novembre 2012) entro e non oltre il 15 gennaio 2013; la Regione Campania ha, invece, adottato il piano di dimensionamento il giorno 8 febbraio 2013 con Delibera di Giunta n. 32/2013, quindi oltre il termine prescritto dalla stessa Regione Campania con il precedente deliberato.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel caso di specie, sarebbe ben evidente che la P.A., esercitando il proprio potere discrezionale e dettando la regula iuris in virtà¹ della quale occorreva procedere al dimensionamento della rete scolastica entro e non oltre il 15.01.2013, si sarebbe autovincolata al rispetto della predetta prescrizione, con la conseguente illegittimità  in parte qua della deliberazione di G.R. n. 32/2013.</p>
<p align="JUSTIFY">2) VIOLAZIONE DI LEGGE VIOLAZIONE D.L. 98/2011 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2 DPR 233/1998 &#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELIBERAZIONE DI G.R. CAMPANIA N. 669/2012 ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI TRAVISAMENTO DEI FATTI ILLOGICITA&#8217; IRRAZIONALITA&#8217; MANIFESTA INGIUSTIZIA.</p>
<p align="JUSTIFY">Le intimate amministrazioni hanno disposto l&#8217;accorpamento di due Istituti &quot;normodimensionati&quot; (Liceo &quot;G. Carducci&quot; n. 746 alunni e IIS &quot;Nobile&quot; n. 819 alunni): infatti, è pacifico che l&#8217;IIS &quot;Nobile&quot; di Nola, prima dell&#8217;adozione dei provvedimenti impugnati, vantasse un dimensionamento ottimale (contando complessivamente 819 alunni), con la conseguenza che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi, vuoi per violazione dei parametri di cui all&#8217;art. 2 del D.P.R. n. 233/1998, vuoi per eccesso di potere sotto il profilo del contrasto con l&#8217;autovincolo che l&#8217;amministrazione regionale si era imposto mediante l&#8217;approvazione degli indirizzi di programmazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Sarebbero erronee, poi, le modalità  attraverso le quali le comparenti amministrazioni hanno disposto il contestato accorpamento, per essere assolutamente illogica ed irrazionale oltre a non trovare riferimento in nessuna normativa nazionale e/o regionale l&#8217;operazione di &quot;smembramento&quot; dell&#8217;IIS Nobile e di contestuale &quot;fusione&quot; di una parte dello stesso con l&#8217;IPIA &quot;Leone&quot; di Nola e di un&#8217;altra parte (nello specifico il Liceo delle Scienze Umane sede di Casamarciano, privo di autonomia giuridica in quanto sezione distaccata dell&#8217;IIS Nobile di Nola) con il Liceo &quot;G. Carducci&quot;. In sostanza, lo &quot;spacchettamento&quot; dell&#8217;IIS Nobile sarebbe assolutamente illogico ed irrazionale.</p>
<p align="JUSTIFY">3) VIOLAZIONE DI LEGGE VIOLAZIONE DI. 98/2011 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2 DPR 233/1998 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L.241/1990 &#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELIBERAZIONE DI G.R. CAMPANIA N. 669/2012 ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA DIFETTO DI MOTIVAZIONE.</p>
<p align="JUSTIFY">I gravatati provvedimenti sarebbero stati adottati in assenza di qualsivoglia motivazione dei mutamenti apportati; ma, nel caso di specie, una adeguata motivazione sarebbe stata necessaria alla luce delle proposte formulate dai Dirigenti scolastici dell&#8217;Ambito 5.</p>
<p align="JUSTIFY">Le esigenze legate alle caratteristiche del territorio nonchè le specifiche tipologie di istituti avrebbero dovuto indurre nel senso della necessità  di effettuare accorpamenti scolastici diversi da quelli in concreto effettuati dalle intimate amministrazioni, i quali, peraltro, non terrebbero assolutamente conto dei principi generali contenuti nella deliberazione di G.R. n. 669/2012.</p>
<p align="JUSTIFY">Delle formulate proposte, le intimate amministrazioni avrebbero dovuto tenere specificamente conto nel decidere, riportando in motivazione, per quanto in modo succinto, le ragioni per cui non potevano essere accolte le proposte formulate dai dirigenti scolastici dell&#8217;Ambito 5.</p>
<p align="JUSTIFY">4) VIOLAZIONE DI LEGGE VIOLAZIONE D.L. 98/2011 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2 DPR 233/1998 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L.241/1990 &#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELIBERAZIONE DI G.R. CAMPANIA N. 669/2012 ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA DIFETTO DI MOTIVAZIONE.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel procedimento di adozione dei gravati provvedimenti spiccherebbe la carenza di partecipazione dei rappresentanti delle Istituzioni scolastiche facenti parte dell&#8217;Ambito 5, visto che la Regione Campania, con deliberazione di G.R. n. 669/2012, aveva così stabilito: &quot;<i>Le operazioni di dimensionamento saranno predisposte da Comuni e Province mediante un ampio, trasparente ed efficace sistema di consultazione con le istituzioni scolastiche, Ufficio scolastico regionale con i relativi ambiti provinciali, organizzazioni sindacali e ogni altro soggetto interessato, al fine di favorire la massima partecipazione nelle conferenze d&#8217;ambito a tal fine convocate</i>&quot;. Ebbene nel procedimento di adozione del Piano di dimensionamento scolastico non vi sarebbe traccia delle osservazioni formulate dai rappresentanti dell&#8217;Ambito 5, con evidente illegittimità  in parte qua dei provvedimenti in contestazione.</p>
<p align="JUSTIFY">La Regione Campania si è costituita in giudizio in data 24 maggio 2013, e il successivo 1 giugno ha depositato una memoria, instando per la reiezione del ricorso.</p>
<p align="JUSTIFY">Il 28 maggio 2013 si è costituta in giudizio anche l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, per il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, onde resistere al proposto ricorso.</p>
<p align="JUSTIFY">Il 30 maggio 2013 si sono poi costituiti la Provincia di Napoli e l&#8217;I.P.I.A. &#8220;Leone&#8221; di Nola, entrambi contestando l&#8217;ammissibilità  e, comunque, la fondatezza dell&#8217;avverso ricorso.</p>
<p align="JUSTIFY">Con distinto ricorso per motivi aggiunti, inoltrato per la notifica a mezzo posta il 12 luglio 2013 e depositato in pari data, <i>Omissis</i> ha impugnato, chiedendone l&#8217;annullamento, alcuni atti sopravvenuti per lei pregiudizievoli, ovvero, la &#8220;<i>Graduatoria definitiva &#8211; profilo DSGA divenuto soprannumerario a seguito di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2013/14</i>&#8221; approvata dal Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università , e della Ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania &#8211; XI Ufficio Territoriale di Napoli, e pubblicata in data 04.07.2013, nella parte in cui ella, con punti 1046, era stata individuata in soprannumero; nonchè la nota prot. n. 2061/I del 04.07.2013 del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università , e della Ricerca &#8211; Ufficio XI Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli inviata ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Napoli e Provincia con la quale &quot;<i>I DSGA individuati soprannumerari</i> (venivano) <i>invitati a presentare domanda di mobilità  entro e non oltre 1&#8217;8 luglio p.v.</i>&quot;.</p>
<p align="JUSTIFY">Nell&#8217;occasione, la <i>Omissis</i>, dopo aver precisato che in forza dei contestati atti sopravvenuti ella aveva effettivamente perso la titolarità  del ruolo presso il Liceo Carducci, ha lamentato l&#8217;illegittimità  derivata dei provvedimenti oggetto di ulteriore contestazione, per essere questi affetti dai medesimi vizi giù  dedotti nell&#8217;atto introduttivo del proposto gravame.</p>
<p align="JUSTIFY">In data 25 luglio 2013 l&#8217;I.P.I.A. &#8220;Leone&#8221; ha depositato una memoria, contestando l&#8217;ammissibilità  e la fondatezza anche dei motivi aggiunti.</p>
<p align="JUSTIFY">Il 30 agosto 2013 la ricorrente ha depositato una ulteriore memoria.</p>
<p align="JUSTIFY">Il 4 settembre 2013, sia la ricorrente che la Regione Campania hanno prodotto documentazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Con ordinanza n. 1345/2013 del 4 settembre 2013, questo Tribunale ha respinto l&#8217;istanza cautelare avanzata dalla <i>Omissis</i>.</p>
<p align="JUSTIFY">Alla pubblica udienza del 24 aprile 2018 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.</p>
<p align="JUSTIFY">DIRITTO</p>
<p align="JUSTIFY">Viene in rilievo nel presente giudizio la legittimità  della delibera di Giunta regionale con la quale è stato approvato il piano di dimensionamento scolastico per l&#8217;anno scolastico 2013/2014, nella specie relativo agli Istituti della Provincia di Napoli, nella parte in cui ha disposto l&#8217;accorpamento dell&#8217;IIS Nobile di Nola con l&#8217;IPIA Leone di Nola, Ambito V Nolano, con conseguente soppressione dell&#8217;autonomia scolastica dell&#8217;IIS Nobile; e, contestualmente, ha proceduto all&#8217;accorpamento della sede dell&#8217;IIS Nobile in Casamarciano (le sezioni di Liceo delle Scienze Umane) al Liceo Classico Carducci di Nola.</p>
<p align="JUSTIFY">Nell&#8217;occasione, la ricorrente <i>Omissis</i> lega il proprio interesse al ricorso alla rivestita posizione di direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presso il Liceo &#8220;G. Carducci&#8221; di Nola, e, in particolare, alla circostanza che, poichè con il contestato Piano di Dimensionamento Scolastico per l&#8217;a.s. 2013/2014 sarebbe stato soppresso proprio un posto di direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell&#8217;Ambito 5 di Nola, ella sarebbe rimasta esposta alla possibilità  di dover lasciare l&#8217;incarico fino al momento ricoperto, in quanto &#8220;perdente posto&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">Con i successivi motivi aggiunti, la medesima <i>Omissis</i> ha poi impugnato il conseguenziale provvedimento del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università , e della Ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania &#8211; XI Ufficio Territoriale di Napoli, con il quale è stata approvata la &#8220;<i>Graduatoria definitiva profilo DSGA divenuto soprannumerario a seguito di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2013/14</i>&#8220;, nel quale ella figura appunto quale soprannumeraria, nonchè la nota conseguente, con la quale i DSGA individuati come soprannumerari erano invitati a presentare domanda di mobilità  entro 1&#8217;8 luglio 2013.</p>
<p align="JUSTIFY">Ciù² posto, va evidenziato che, anche dopo la privatizzazione del rapporto, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie concernenti i c.d. atti di macro-organizzazione, e cioè gli atti amministrativi adottati nell&#8217;esercizio del potere di fissazione delle linee e dei principi fondamentali dell&#8217;organizzazione degli uffici pubblici, atteso che dai provvedimenti attinenti ad aspetti di macro-organizzazione originano posizioni soggettive d&#8217;interesse legittimo tutelabili, per questa ragione, dinanzi al giudice amministrativo (cfr., relativamente agli atti che definiscono l&#8217;organico di un istituto scolastico, T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 aprile 2012, n. 354). Deriva da tanto, sotto il profilo della legittimazione ad agire, la sussistenza di un interesse diretto dei dipendenti pubblici alla corretta adozione appunto dei provvedimenti di macro-organizzazione, avuto riguardo alla circostanza che, dai predetti atti e dalla relativa attuazione, possono discendere astrattamente una serie di misure che involgono in modo più¹ o meno specifico l&#8217;esecuzione e la gravosità  del rapporto di lavoro.</p>
<p align="JUSTIFY">Sulla base di tali coordinate, deve allora riconoscersi che l&#8217;attuale ricorrente, direttrice dei servizi amministrativi presso uno degli Istituti scolastici interessati dalla fusione, ha un indubbio interesse a contestare la legittimità  degli atti con i quali è stata modificata la struttura organizzativa nella quale ella opera (Cons. St., sez. V, 11 gennaio 2013, n. 110; Cons. St., sez. VI, 1 dicembre 2015, n. 5427), specie quando &#8211; così come inizialmente ipotizzato, e poi in concreto avvenuto &#8211; l&#8217;operata riorganizzazione ha determinato la sua collocazione in posizione &#8220;soprannumeraria&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">Del resto, i provvedimenti di dimensionamento scolastico esplicano, sul piano fattuale, effetti specifici sia sugli alunni quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale dirigente, docente e di amministrazione) che stabilmente operano nell&#8217;ambito della scuola; soggetti ai quali va pertanto riconosciuta una posizione peculiare, da cui discende un interesse diretto concreto ed attuale all&#8217;eventuale impugnativa (cfr. T.A.R. Campania-Napoli n. 4823 del 27.11.2012).</p>
<p align="JUSTIFY">A questo punto, ritiene il Collegio di prescindere dall&#8217;esaminare le ulteriori questioni preliminari pure sollevate dai resistenti, per essere il ricorso comunque infondato nel merito.</p>
<p align="JUSTIFY">In particolare, va messo in luce come, dopo che è stata pronunziata l&#8217;ordinanza n. 1345/2013 di questo Tribunale, con cui è stata denegata la tutela cautelare chiesta dalla ricorrente, quest&#8217;ultima non ha portato alcun ulteriore elemento, probatorio ovvero di riflessione, atto a contrastare le conclusioni cui il detto provvedimento era giunto.</p>
<p align="JUSTIFY">Allora, anche nella presente sede, di definizione del merito del giudizio, non possono che essere ribadite le affermazioni che hanno portato al diniego adottato in sede cautelare, e precisamente che:</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; non è ricollegabile valenza perentoria al termine (15 gennaio 2013) fissato per l&#8217;approvazione del piano di dimensionamento della rete scolastica dal par. 6 delle linee guida di cui alla deliberazione della giunta regionale della Campania n. 669 del 24 novembre 2012;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; i provvedimenti di dimensionamento scolastico costituiscono espressione della potestà  autorganizzativa dell&#8217;amministrazione regionale e sono il frutto di scelte discrezionali sindacabili in sede giurisdizionale entro gli stretti limiti della manifesta illogicità  ed erroneità ;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; tali vizi non si ravvisano nel caso in esame, alla stregua delle norme e dei criteri vigenti in materia;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; ed invero, a fronte dell&#8217;ampia sfera di discrezionalità  riconosciuta all&#8217;amministrazione provinciale e regionale nella ponderazione dei vari, complessi e concorrenti fattori di valutazione, e tenuto conto delle linee guida approvate con la citata deliberazione della giunta regionale della Campania n. 669 del 24 novembre 2012: &#8212; il superamento della soglia minima fissata in 600 unità  non preclude, di per sì©, la fusione tra istituti scolastici in vista del raggiungimento dell&#8217;obiettivo del parametro numerico medio, pari a 930 unità , rispetto al quale l&#8217;operazione controversa non risulta aver determinato un significativo scostamento (Liceo classico &#8220;G. Carducci&#8221; di Nola + Liceo delle scienze umane, Sezione distaccata di Casamarciano dell&#8217;IIS &#8220;U. Nobile&#8221; di Nola = 1.137 alunni: cfr. scheda allegata alla deliberazione della giunta regionale della Campania n. 32 dell&#8217;8 febbraio 2013); &#8212; non si appalesa irrazionale, sul piano dell&#8217;omogeneità  dell&#8217;offerta formativa e dell&#8217;integrazione territoriale, la scelta di accorpare ad un liceo classico una vicina sezione distaccata di altra istituzione scolastica, costituita da un liceo delle scienze umane;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; tale scelta non può considerarsi immotivata, costituendo il precipitato dell&#8217;accorpamento tra l&#8217;IPIA &#8220;Ferraris&#8221; di Marigliano e l&#8217;IIS di Saviano (proposto nella riunione dei dirigenti scolastici dell&#8217;Ambito V &#8211; Area nolana del 19 novembre 2012) e trovando giustificazione nell&#8217;esigenza di salvaguardare, con riguardo alle residue istituzioni scolastiche di zona (e, in particolare, all&#8217;IPIA &#8220;A. Leone&#8221; di Nola, con 535 alunni: cfr. scheda allegata alla deliberazione della giunta regionale della Campania n. 32 dell&#8217;8 febbraio 2013), la soglia minima fissata in 600 iscritti (cfr. deliberazione della giunta provinciale di Napoli n. 906 del 29 dicembre 2012);</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nella procedura di dimensionamento controversa risulta, nella specie, attestato nella deliberazione della giunta provinciale di Napoli n. 906 del 29 dicembre 2012, ove si richiama il ciclo di conferenze degli ambiti, avviato il 25 settembre 2012, con la partecipazione dei dirigenti degli istituti di istruzione interessati.</p>
<p align="JUSTIFY">Sulla scorta di tali considerazioni vanno, pertanto, respinti, sia il ricorso introduttivo che quello per motivi aggiunti.</p>
<p align="JUSTIFY">La peculiarità  della vicenda rende sussistenti i presupposti per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.</p>
<p align="JUSTIFY">P.Q.M.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, proposto da <i>Omissis</i>, respinge tanto il ricorso introduttivo quanto quello per motivi aggiunti.</p>
<p align="JUSTIFY">Spese compensate.</p>
<p align="JUSTIFY">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p align="JUSTIFY">Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 24 aprile 2018, 27 giugno 2018, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p align="JUSTIFY">Italo Caso, Presidente</p>
<p align="JUSTIFY">Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore</p>
<p align="JUSTIFY">Fabrizio D&#8217;Alessandri, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-2-1-2019-n-17/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2019 n.17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2019 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-2-1-2019-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-2-1-2019-n-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-2-1-2019-n-3/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2019 n.3</a></p>
<p>Collegio: C. Anastasi Pres., F. D&#8217;Alessandri Est. Parti: XX rappr. e difeso da G. Terracciano e A. Cuomo c. Ministero della Difesa rapp. e difeso dall&#8217;Avv.ra Gen. dello Stato e YY rappr. e difeso dall&#8217;avv.to G. Pellegrino. L&#8217;organo di autogoverno della Magistratura, nel conferimento degli incarichi direttivi e semi-direttivi, gode</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-2-1-2019-n-3/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2019 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-2-1-2019-n-3/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2019 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio: C. Anastasi Pres., F. D&#8217;Alessandri Est.  Parti: XX rappr. e difeso da G. Terracciano e A. Cuomo c. Ministero della Difesa rapp. e difeso dall&#8217;Avv.ra Gen. dello Stato e YY rappr. e difeso dall&#8217;avv.to G. Pellegrino.</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;organo di autogoverno della Magistratura, nel conferimento degli incarichi direttivi e semi-direttivi, gode di una discrezionalità  che è sindacabile, in sede di giudizio di legittimità , solo se inficiata per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà  o difetto di motivazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Consiglio della Magistratura Militare &#8211; prorogatio &#8211; contrarietà  al D.L. 293/1994 conv. in L. 444/1994 &#8211; non sussiste.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Consiglio della Magistratura Militare &#8211; prorogatio ex 70 DLgs 66/2010 &#8211; norma speciale rispetto a quella generale ex DL 293/1994 &#8211; tale.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Giudice amministrativo &#8211; Organi di autogoverno delle Magistrature &#8211; conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi &#8211; sindacabilità  &#8211; irragionevolezza o travisamento dei fatti &#8211; limiti.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Giudice amministrativo &#8211; Organi di autogoverno delle Magistrature &#8211; conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi &#8211; sindacabilità  &#8211; valutazioni afferenti al merito &#8211; preclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Magistrati . conferimento di funzioni direttive o semidirettive &#8211; valutazione comparata fra diversi candidati &#8211; &#8211; necessità  di raffronto analitico con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti &#8211; necessità  &#8211; esclusione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Il regime di sostanziale prorogatio del Consiglio della Magistratura Militare è specificamente previsto dall&#8217;art. 70 del D.Lgs. 66/2010: tale disposizione si pone come norma speciale rispetto a quella generale D.L. 16/05/1994, n. 293, avente la stessa valenza legislativa, così risolvendo alla radice ogni questione di illegittimità  amministrativa e ponendo la questione eventualmente a livello di illegittimità  costituzionale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>L&#8217;organo di autogoverno della Magistratura, nel conferimento degli incarichi direttivi e semi-direttivi, gode di una discrezionalità  che è sindacabile, in sede di giudizio di legittimità , solo se inficiata per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà  o difetto di motivazione essendo precluso al sindacato giurisdizionale la valutazione dell&#8217;opportunità  e convenienza dell&#8217;atto dell&#8217;organo di governo autonomo, o una decisione che esprima una volontà  del giudicante che si sostituisca a quella dell&#8217;amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nelle procedure valutative per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi non è prescritto che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti dichiarati.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/01/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00003/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 07947/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: justify;">(Sezione Prima Bis)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7947 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Amelia Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avvocatura Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Difesa, Consiglio della Magistratura Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n.11;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione n.6411 del Plenum del Consiglio della Magistratura Militare, assunta in data 2 maggio 2018, e pubblicata sul portale del CMM in data 4.05.2018, con la quale, all&#8217;esito del concorso bandito dal Consiglio della Magistratura Militare con delibera n.6310 del 5 febbraio 2018, è stato nominato il dott. -OMISSIS- all&#8217;ufficio direttivo requirente di I grado di Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli con la contestuale attribuzione allo stesso delle funzioni direttive requirenti di primo grado, a far data dal 21 giugno 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale di riunione del Plenum del CMM del 05.02.208</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti i verbali delle riunioni tenute dalla Commissione del CMM e della proposta formulata al Plenum per il conferimento del predetto incarico, così come emendata in vista delle sedute dell&#8217;11 e 20 aprile 2018</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento di nomina del -OMISSIS-, ove medio tempore intervenuto, di data ed estremi sconosciuti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè di ogni atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale,</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per l&#8217;accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">del diritto del ricorrente al conferimento dell&#8217;incarico direttivo requirente di primo grado di Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio della Magistratura Militare e di Ministero della Difesa e di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2018 il dott. Fabrizio D&#8217;Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente, magistrato militare alla VII valutazione di professionalità , ha partecipato alla procedura concorsuale bandita dal Consiglio della Magistratura Militare con delibera n.6310 del 5 febbraio 2018, per la nomina all&#8217;ufficio direttivo requirente di I grado di Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli, al quale partecipavano, fra gli altri, il dott. -OMISSIS-).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella seduta dell&#8217;11 aprile 2018, esaminate tutte le domande pervenute, la relativa Commissione ha deliberato di proporre al Consiglio della Magistratura Militare, previo concerto del Ministero della Difesa, la nomina del -OMISSIS-, ritenendo quest&#8217;ultimo prevalente nella valutazione comparativa dei profili professionali dei partecipanti e, segnatamente, nella comparazione con il ricorrente medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella seduta del 20 aprile 2018, la Commissione, preso atto del favorevole concerto del Ministero della Difesa, ha rimesso alla votazione del Plenum di nominare il dott. -OMISSIS- all&#8217;ufficio direttivo requirente di I grado di Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Plenum del Consiglio della Magistratura, nella seduta del 2.05.2018, accogliendo la proposta formulata dalla Commissione, con delibera n.6411 del 2 maggio 2018, ha dichiarato vincitore il &#8211;OMISSIS-ritenendo quest&#8217;ultimo prevalente nella valutazione comparativa dei profili professionali dei partecipanti, tra cui parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultimo impugna l&#8217;indicata delibera n.6411 del 2 maggio 2018 di nomina del dott. -OMISSIS- all&#8217;ufficio direttivo requirente di I grado di Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli, formulando i seguenti motivi di ricorso:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione e falsa applicazione di legge. In particolare, violazione e falsa applicazione del d.lgs n.66/2016 recante il &#8220;Codice dell&#8217;ordinamento militare&#8221; e violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 160/2006 &#8211; Violazione e falsa applicazione della Circolare n. 62 del 14 ottobre 2008 relativa al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (integrata con delibera n.3208 del 27 gennaio 2009, relativa agli indicatori dell&#8217;attitudine direttiva e aggiornata con deliberazione n.5399 del 20 aprile 2015 e n.5948 del 17 gennaio 2017 e della Circolare n.66 del 22 giugno 2010 (aggiornata con deliberazione n.5399 del 20 aprile 2015 e n.5948 del 17 gennaio 2017 in materia di tramutamenti e assegnazioni di sedi e funzioni)- Eccesso di potere in senso assoluto e relativo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione contraddittoria o carente, mancato esame di aspetti decisivi risultanti inequivocabilmente dagli atti &#8211; Eccesso di potere per illogicità , irragionevolezza e travisamento dei fatti. Ingiustizia grave e manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, il ricorrente sostiene che qualora la Commissione avesse condotto una reale e corretta istruttoria, avrebbe rilevato l&#8217;esistenza di fattori chiaramente indicativi di una posizione, in termini assoluti, prevalente del ricorrente. In particolare, dal fascicolo personale del ricorrente si evince la sua maggiore attitudine e qualificazione rispetto all&#8217;incarico in questione. Inoltre, in termini di eccesso di potere in senso relativo, tale maggiore idoneità  si ricaverebbe anche dalla comparazione del profilo del ricorrente con quello del controinteressato nominato per l&#8217;incarico.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Vizio di incompetenza del Consiglio di Magistratura Militare nell&#8217;adozione del provvedimento di nomina del -OMISSIS- all&#8217;ufficio direttivo requirente di primo grado di Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli &#8211; Violazione e falsa applicazione del principio della prorogatio &#8211; Invalidità  derivata della deliberazione n.6411 del plenum del Consiglio della Magistratura Militare, assunta in data 2 maggio 2018 per illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. art.70 del dlgs n.66/2016 recante il &#8220;codice dell&#8217;ordinamento militare&#8221; in relazione all&#8217;art. 97 cost eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene, in sostanza, sostenuta l&#8217;illegittimità  degli atti gravati per essere stati adottati da un Consiglio della Magistratura Militare scaduto e in regime di prorogatio da diversi anni. Il Consiglio della Magistratura Militare deliberante risulterebbe, infatti, cessato dalle proprie funzioni per scadenza del termine del quadriennio, dal 5 dicembre 2013, pur essendo, nel contempo, eletto il nuovo Consiglio non ancora insediato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento gravato sarebbe è stato adottato dal Consiglio della Magistratura Militare in violazione dei principi generali dell&#8217;ordinamento in materia di prorogatio degli organi amministrativi, desumibili dall&#8217;art. 3 del citato decreto-legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994, ai sensi del quale &#8220;gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto sono prorogati per non più¹ di 45 giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del termine medesimo&#8221; e, in ogni caso in regime di prorogatio può compiere esclusivamente &#8220;atti di ordinaria amministrazione nonchè atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni buon conto rileva, altresì, l l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art.70 del d.lgs. n.66/2016 recante il &#8220;Codice dell&#8217;ordinamento militare&#8221; nella parte in cui stabilisce che &#8220;&#038; fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio,</p>
<p style="text-align: justify;">continua a funzionare quello precedente&#8221;, giacchè la norma impugnata contravverrebbe ai «principi di legalità , buon andamento e imparzialità  dell&#8217;organizzazione amministrativa», dando vita &#8211; in contrasto con l&#8217;art. 97 e con l&#8217;art. 3 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio l&#8217;Amministrazione e il controinteressato -OMISSIS- resistendo al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso si palesa fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il Collegio ritiene, per ragioni di priorità  logiche, di dover scrutinare in primo luogo il motivo di ricorso afferente l&#8217;incompetenza del Consiglio della Magistratura Militare per essere lo stesso in regime di prorogatio da diversi anni, in quanto le censure afferenti l&#8217;incompetenza dell&#8217;organo che ha adottato l&#8217;atto gravato, o la sua composizione, assumono rilevanza pregiudiziale rispetto alla disanima del merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, infatti, il regime di sostanziale prorogatio del Consiglio della Magistratura Militare di cui si duole parte ricorrente è specificamente previsto da una norma di uguale rango legislativo rispetto al D.L. 16/05/1994, n. 293 e alla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444, che limita la prorogatio, peraltro entrata in vigore successivamente a quest&#8217;ultima: l&#8217;art. 70 del D.Lgs. 66/2010, ai sensi del quale il Consiglio della Magistratura Militare &#8220;scada al termine del quadriennio&#8221; e che &#8220;tuttavia, fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale disposizione si pone, quindi, come norma speciale rispetto a quella generale D.L. 16/05/1994, n. 293, avente la stessa valenza legislativa, così risolvendo alla radice ogni questione di illegittimità  amministrativa e ponendo la questione eventualmente a livello di illegittimità  costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque legittimamente il C.S.M. ha adottato gli atti impugnati in regime di prorogatio dei poteri, nè la norma in questione indica limitazioni nei poteri dell&#8217;organo in prorogatio, circoscrivendoli agli atti di ordinaria amministrazione o atti urgenti e indifferibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 70 del D.Lgs. 66/2010 prospettata dal ricorrente in quanto, come indicato in sede difensiva dall&#8217;Avvocatura dello Stato, la previsione della prorogatio senza indicazione di limiti temporali e di poteri è prevista dalla legge speciale che disciplina l&#8217;organo di autogoverno della Magistratura Militare a tutela del principio costituzionale di indipendenza dello stesso ed in applicazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di continuità  dello Stato che si realizza attraverso la continuità  degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale (Corte Costituzionale, sent. n. 1 del 2014).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il primo motivo di ricorso si rivela, invece, fondato per le ragioni che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;">La nomina dei magistrati militari ad incarichi direttivi e semidirettivi è disciplinata dall&#8217;art. 52, comma 4, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell&#8217;ordinamento militare), in forza del quale &#8220;lo stato giuridico, le garanzie d&#8217;indipendenza, l&#8217;avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili&#8221; e, di conseguenza dal d.lgs. n. 160/2006 (Nuova disciplina dell&#8217;accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150). E&#8217; disciplinata, inoltre, dalla normativa di fonte sub primaria dettata dal Consiglio della Magistratura Militare mediante circolari e delibere (nello specifico la circolare n. 62 del 14 ottobre 2008, sul conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, come integrata dalla delibera n. 3208 del 27 gennaio 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, al fine del conferimento di detti incarichi, assumono rilevanza due parametri: &#8220;attitudini&#8221; e &#8220;merito&#8221;, che mediante una valutazione integrata convergono in un giudizio unitario complessivo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 12, comma 12, d. lgs. n. 160/2016, dispone che &#8220;l&#8217;attitudine direttiva è alla capacità  di organizzare, di programmare e di gestire l&#8217;attività  e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell&#8217;ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all&#8217;impiego di tecnologie avanzate, nonchè alla capacità  di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità  e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull&#8217;andamento generale dell&#8217;ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività , gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul parametro dell&#8217;attitudine direttiva, intesa come idoneità  dell&#8217;aspirante ad esercitare degnamente le funzioni direttive, la circolare n. 62/2008 al par. 2, lett. A indica i seguenti indicatori:</p>
<p style="text-align: justify;">A-1) indipendenza;</p>
<p style="text-align: justify;">A-2) prestigio;</p>
<p style="text-align: justify;">A-3) capacità , valutata con riferimento a: a) profilo professionale complessivo del candidato; b) doti organizzative desumibili dall&#8217;esercizio di funzioni dirigenziali; c) conoscenza approfondita dell&#8217;ordinamento giudiziario; d) positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse; e) positivo esercizio di funzioni di identica o analoga natura di quelle da ricoprire, di livello pari o superiore.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il &#8220;merito&#8221;, l&#8217;indicata circolare rileva, al par. 2, lett. B, come per esso debba intendersi: l&#8217;impegno, valutato in riferimento alla qualità  e quantità  del lavoro svolto; la concreta capacità  organizzativa, di cui il candidato abbia dato prova nell&#8217;esercizio di funzioni dirigenziali; la puntualità  e la diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell&#8217;osservanza dei doveri; la disponibilità  a far fronte all&#8217;esigenze dell&#8217;ufficio. Deve anche essere valutato il comprovato mantenimento nel tempo delle doti e capacità  sopra specificate.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la medesima circolare, al par. 3, la valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di proporre all&#8217;ufficio da ricoprire il candidato più¹ idoneo per attitudine e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali.</p>
<p style="text-align: justify;">Posto il quadro normativo di massima, il Collegio osserva di ben conoscere i limiti di sindacabilità  nei confronti delle valutazioni discrezionali effettuate dagli organi di autogoverno dei magistrati, e nella specie dei magistrati militari, da parte del giudice amministrativo. Così come rileva di ben conoscere la giurisprudenza in materia, secondo cui l&#8217;organo di autogoverno nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi gode di un margine di apprezzamento particolarmente ampio e il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano del sindacato parametrico (e quindi esterno) della valutazione degli elementi di fatto compiuta dalla p.a. e non può pervenire a evidenziare una diretta non condivisibilità  della valutazione stessa (Cons. Stato, Sez. V, 11/12/2017, n. 5828).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l&#8217;organo di autogoverno della magistratura, nel conferimento degli incarichi direttivi e semi-direttivi, gode di una discrezionalità  che è sindacabile, in sede di legittimità , solo se inficiata per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà  o difetto di motivazione essendo precluso al sindacato giurisdizionale la valutazione dell&#8217;opportunità  e convenienza dell&#8217;atto dell&#8217;organo di governo autonomo, o una decisione che esprima una volontà  del giudicante che si sostituisca a quella dell&#8217;amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito (Cons. Stato Sez. V, 23/01/2018, n. 432). In sostanza, il sindacato delle deliberazioni per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati è possibile ma deve restare contenuto entro i limiti funzionali propri del sindacato giurisdizionale consentito la scelta discrezionale (T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 10/07/2018, n. 7659; Cons. Stato Sez. V, 05/10/2017, n. 4643) e l&#8217;operato dell&#8217;Organo di autogoverno è sindacabile da parte del giudice amministrativo unicamente sotto il profilo del riscontro dell&#8217;esattezza dei presupposti di fatto, e della congruità  e ragionevolezza della relativa motivazione, nonchè della verifica del nesso logico di consequenzialità  tra presupposti e conclusioni del provvedimento medesimo e senza trasmodare in un diretto apprezzamento che si estrinsechi in una valutazione specifica di merito (T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 10/07/2018, n. 7659)</p>
<p style="text-align: justify;">Il sindacato del conferimento di incarichi direttivi e semi-direttivi, ferma la sfera riservata del merito delle valutazioni e delle scelte espresse dall&#8217;organo di autogoverno, deve nondimeno assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità  della valutazione, l&#8217;effettività  della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione (Cons. Stato Sez. V, 18/06/2018, n. 3716).</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle procedure valutative per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi non è prescritto che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti dichiarati (Cons. Stato, Sez. IV, 11/02/2016, n. 607</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di atti di conferimento ai magistrati di funzioni direttive o semidirettive che implichino una valutazione comparativa fra diversi candidati non è necessaria una motivazione particolarmente estesa, risultando sufficiente che, anche in maniera sintetica (ma pur sempre chiara, esplicita e coerente), risultino: i) l&#8217;effettivo esame da parte dell&#8217;Organo di autogoverno delle circostanze rilevanti del caso; ii) l&#8217;effettiva messa in comparazione dei candidati, nonchè iii) l&#8217;adeguata esternazione delle ragioni della scelta, fondata su elementi concreti ed effettivi (Cons. Stato, Sez. IV, Sez. V, n. 4643 del 05/10/2017)</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la delibera gravata, nel procedere alla valutazione comparativa tra il ricorrente e il controinteressato motiva la scelta in favore di quest&#8217;ultimo con la considerazione che &#8220;il dott. -OMISSIS-, pur presentando un ottimo profilo professionale, sia per attitudine che per merito, come è attestato dalla documentazione prodotta e dal suo fascicolo personale, risulta recessivo rispetto al -OMISSIS-&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la delibera indica che &#8220;nonostante il dott. -OMISSIS- abbia svolto un percorso professionale, unicamente dedicato all&#8217;attività  inquirente e requirente, contraddistinto per impegno, diligenza e puntualità  ed abbia esercitato le proprie funzioni con equilibrio e indipendenza ed abbia acquisito stima e considerazione sia all&#8217;interno che all&#8217;esterno degli uffici giudiziari di cui ha fatto parte; ed ancora, nonostante lo stesso abbia, dal giugno 2010 a tutt&#8217;oggi, esercitato le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado di Avvocato Generale Militare di Appello ed abbia retto, in assenza del titolare, la Procura Generale Militare di Appello dal novembre 2010 all&#8217;ottobre 2011, tuttavia, dall&#8217;autorelazione non si ricavano ulteriori specifici e peculiari elementi di valutazione dell&#8217;attitudine organizzativa e del merito &#8211; in possesso, invece, del -OMISSIS- &#8211; tali da evidenziarne la sua superiorità  attitudinale e di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal proposito, occorre preliminarmente osservare che se l&#8217;esercizio di funzioni semidirettive, ovvero direttive temporanee, costituisce un indice rilevatore dell&#8217;attitudine del candidato a ricoprire l&#8217;ufficio direttivo a concorso è, tuttavia, altrettanto vero che da tale esercizio non può discendere l&#8217;automatica e sicura prevalenza rispetto ad un altro candidato, come il -OMISSIS-, che, se pur privo dell&#8217;esercizio di analoghe funzioni semidirettive per titolarità , o direttive in via occasionale di apprezzabile durata, presenti comunque un curriculum professionale dal quale potere complessivamente ricavare un migliore giudizio in ordine alle capacità  organizzative e alle doti direttive possedute.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed ancora, si rileva che nel curriculum del -OMISSIS-, pur non essendovi &#8211; come giù  notato &#8211; la titolarità  di un ufficio semidirettivo, risaltano, tuttavia, una serie di elementi oggettivi che, valutati unitariamente, danno la misura della sua maggiore attitudine direttiva e, di conseguenza, della sua prevalenza nei confronti del dott. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, il dott. -OMISSIS- ha esercitato, come si è giù  notato, funzioni semidirettive requirenti di II grado e, in mancanza del titolare, ma per un periodo comunque limitato, le funzioni di facente funzioni di Procuratore Generale Militare d&#8217;Appello; ed anche, ma in epoca più¹ remota, le funzioni di facente funzioni presso la Procura Militare di Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² nondimeno l&#8217;esercizio delle predette funzioni semidirettive di appello &#8211; come, peraltro, lo stesso dott. -OMISSIS- ha indicato nella propria auto relazione &#8211; si è estrinsecato nella collaborazione con il titolare dell&#8217;ufficio e, su impulso di</p>
<p style="text-align: justify;">quest&#8217;ultimo, nella predisposizione della ripartizione del carico di lavoro, nella individuazione dei turni di reperibilità  e dei ruoli di udienza, nella cogestione delle riunioni programmate dal titolare dell&#8217;ufficio per discutere in merito alle iniziative da intraprendere per assicurare la funzionalità  dello stesso e/o per l&#8217;approfondimento di questioni giuridiche di comune interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, detto modo di estrinsecazione della funzione semidirettiva, pur apprezzata dal Capo Ufficio in sede di pregresse osservazioni alle autorelazioni del dott. -OMISSIS-, non è sufficiente a dimostrare una sua superiore capacità  organizzativa rispetto a quella manifestata dal -OMISSIS-&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la valutazione di quest&#8217;ultimo la medesima delibera evidenzia che &#8220;il -OMISSIS-, a prescindere dalle stimate e positive esperienze giudiziarie maturate in primo grado, in grado di appello ed in occasione della sua applicazione temporanea alla Procura Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione, ha infatti mostrato, durante il medesimo periodo in cui il dott. -OMISSIS- ha svolto le funzioni di Avvocato Generale Militare, di possedere altrettanto concrete capacità  organizzative dando positiva ed efficace esecuzione ai compiti &#8211; in parte coincidenti con quelli svolti dal dott. -OMISSIS- &#8211; assegnatigli dal Procuratore Generale Militare con appositi ordini di servizio interno, tra i quali si evidenziano quelli, particolarmente delicati e rilevanti, di addetto all&#8217;esecuzione penale e responsabile della trattazione degli esposti e delle richieste di avocazione delle indagini.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, come il -OMISSIS- ha evidenziato nella propria autorelazione, occorre sottolineare, al fine di evidenziarne le maggiori capacità  attitudinali possedute, come quest&#8217;ultimo abbia maturato, nella funzione di Magistrato Dirigente della Segreteria del C.M.M., esercitata per circa 7 anni, rilevanti esperienze di organizzazione del lavoro dei collaboratori e degli ausiliari; nonchè assolto con cura e competenza i gravosi compiti di datore di lavoro del personale della Segreteria, assumendone le connesse responsabilità . Il tutto in via diretta e non mediata dalle indicazioni di altro magistrato, essendo lui solo il responsabile della direzione e organizzazione della segreteria consiliare.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale funzione &#8211; pur presentando caratteri non assolutamente coincidenti con quelli di una piena direzione di un ufficio giudiziario, di cui difetta l&#8217;aspetto organizzativo del lavoro giudiziario &#8211; tuttavia consente di cogliere elementi di capacità  di gestione, atteso che il dirigente dell&#8217;Ufficio di Segreteria del Consiglio si occupa dell&#8217;allocazione di risorse del personale dipendente, dei mezzi destinati al raggiungimento dell&#8217;efficienza dell&#8217;organo di autogoverno; nonchè della predisposizione degli elementi di supporto, sia amministrativo che scientifico, all&#8217;attività  dei componenti del Consiglio.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esercizio di funzioni di direzione dell&#8217;Ufficio si desume poi dall&#8217;emanazione di ordini di servizio, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti concernenti il personale sia civile che militare in servizio presso la Segreteria; nonchè dall&#8217;attività  di contrattazione con le organizzazioni sindacali a livello decentrato ed, infine, dall&#8217;esecuzione dei compiti che sono riconosciuti al magistrato dirigente della Segreteria quale datore di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;espletamento di tale funzione il -OMISSIS- non ha, peraltro, mai trascurato l&#8217;esercizio contemporaneo delle funzioni giudiziarie istituzionali, svolgendo così regolarmente la sua primaria funzione giudiziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Quale indicatore di non comuni e superiori doti organizzative, risalta pure la circostanza che il -OMISSIS- &#8211; contrariamente a quanto è dato riscontrare nell&#8217;esperienza lavorativa del dott. -OMISSIS- &#8211; ha personalmente curato, quale Magistrato Dirigente della Segreteria del C.M.M., le complesse procedure per le elezioni dei componenti togati dell&#8217;organo di autogoverno in occasione delle tornate elettorali dell&#8217;ottobre 2013 e dell&#8217;ottobre 2017; ha avuto modo di promuovere ed organizzare in data 22 maggio 2012 l&#8217;incontro del Consiglio della Magistratura Militare con il Ministro della Difesa, Ammiraglio DI PAOLA e, infine, nel mese di luglio 2013, l&#8217;incontro del medesimo organo di autogoverno con il Ministro della Difesa pro tempore, On.le MAURO.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed ancora, risulta dagli atti che il -OMISSIS- stato nominato dal C.M.M. Presidente del Gruppo di lavoro permanente per la rappresentanza della Giustizia Militare nel quadro della contrattazione nazionale sindacale integrativa, incarico tutt&#8217;ora attivo, che ha comportato la necessità  di procedere a complessi confronti con i rappresentanti del personale civile di tutti gli uffici giudiziari militari sul territorio nazionale e con le organizzazioni sindacali; che è stato nominato con decreto del presidente del C.M.M., in data 18 settembre 2012, Presidente della Commissione di Sorveglianza sugli Archivi del Consiglio della Magistratura Militare, in tale veste presenziando alle riunioni periodiche tenutesi presso il Consiglio con i rappresentanti nominati dal Ministero per i Beni e le attività  culturali e dal Ministero dell&#8217;Interno.</p>
<p style="text-align: justify;">Milita, inoltre, a favore del -OMISSIS-, il mandato svolto, negli anni 2001-2005, quale componente togato del Consiglio della Magistratura Militare che, pur non costituendo ex se titolo preferenziale, gli ha comunque consentito di approfondire le tematiche relative all&#8217;ordinamento giudiziario militare e agli aspetti disciplinari della responsabilità  dei magistrati; esperienza questa non presente nel curriculum professionale del dott. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">II -OMISSIS- ha, nonostante il consistente impegno nella prioritaria attività  giudiziaria e nella gravosa attività  dell&#8217;organo di autogoverno, sia quale componente elettivo, prima, che di magistrato dirigente della segreteria poi, ha altresì arrecato prestigio alla funzione esercitata mediante una significativa attività  anche in campo paragiudiziario; in particolare, svolgendo conferenze e attività  di insegnamento agli appartenenti delle Forze Armate e di Polizia, in modo quantitativamente superiore al dott. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Risultano, inoltre, nel curriculum del -OMISSIS- una specifica esperienza in campo informatico, desumibile dalle attività  di creazione e gestione del portale INTERNET della giustizia militare e dalle attività  di implementazione e aggiornamento dei vari sistemi informativi della giustizia militare; una peculiare esperienza nella gestione economico-finanziaria dei flussi di finanziamento e nella gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla magistratura militare, dimostrata anche attraverso la creazione di nuove procedure di controllo a beneficio del Collegio dei Revisori dei conti del C.M.M.; un&#8217;ottima capacità  di relazionarsi, efficacemente ed autorevolmente, con gli Organi di autogoverno delle altre magistrature e con i vertici degli uffici ministeriali di riferimento per la soluzione di complesse problematiche amministrative, gestionali ed ordinamentali.</p>
<p style="text-align: justify;">Analoghe esperienze non si rinvengono, invece, nel percorso professionale del dott. -OMISSIS-. Per concludere, pur dovendosi riconoscere un appropriato livello professionale del dott. -OMISSIS-, si ritiene che l&#8217;esercizio di funzioni requirenti di primo e secondo grado, anche semidirettive, da parte di quest&#8217;ultimo non sia stato accompagnato da un adeguata valorizzazione degli elementi indicati nella circolare n. 62 del 14/10/2008, aggiornata alla delibera n. 5399 del 20 aprile 2015, nella parte in cui si individuano gli indicatori di cui all&#8217;art. 11, comma 3, lettera d) D.L.vo 160/2006 per la valutazione dell&#8217;attitudine direttiva da sottoporre al Ministro della Difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il -OMISSIS- , invece, risulta, nella conduzione delle funzioni svolte, avere, per contro, interpretato e centrato in modo più¹ pregnante i contenuti descritti nella normativa secondaria vigente, con specifico riferimento al parametro dell&#8217; attitudine direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè, infine, può aver rilevanza la maggiore anzianità  di servizio del dott. -OMISSIS- rispetto al -OMISSIS-, attesa la giù  valutata superiorità  di quest&#8217;ultimo sotto il profilo delle attitudini e del merito e il carattere residuale del requisito.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, come si è giù  detto, il valore dell&#8217;anzianità , come parametro di valutazione per il conferimento degli incarichi direttivi, può oggi residuare solo in termini di indice dell&#8217;esperienza professionale acquisita, divenendo criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini, dei quali attesta la costanza e la persistenza, ma non anche criterio prevalente nel caso si riscontrino in altro candidato maggiori meriti e maggiore attitudine a ricoprire l&#8217;ufficio direttivo a concorso. Ne consegue che l&#8217;esperienza maturata complessivamente dal -OMISSIS-, sia nella funzione strettamente giudiziaria che in quella di componente elettivo e di Magistrato Dirigente della Segreteria del Consiglio, risulta superiore a quella maturata dal dott. -OMISSIS-, nonostante non si trascuri di considerare l&#8217;attività  semidirettiva requirente di appello svolta da quest&#8217;ultimo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">A supporto del ricorso parte ricorrente sostiene, in sostanza, che la scelta non sarebbe stata adottata secondo il criterio della maggiore idoneità  all&#8217;incarico, in quanto non si sarebbe sufficientemente valorizzato lo svolgimento da parte dello stesso di funzioni direttive temporanee e semidirettive, nè lo svolgimento dell&#8217;attività  inquirente e requirente e la maggiore anzianità  di servizio, dando irragionevolmente prevalenza alla considerazione dell&#8217;intervenuto svolgimento di altri incarichi extragiudiziali quali l&#8217;aver svolto funzioni di Magistrato Dirigente della Segreteria del Consiglio della Magistratura Militare per sette anni e aver svolto degli incarichi connessi o l&#8217;essere stato membro togato dello stesso Consiglio della Magistratura Militare e, comunque, non palesando una compiuta e soddisfacente motivazione in ordine al giudizio di prevalenza, stante anche la carente analisi dei dati curriculari. In concreto, secondo le doglianze del medesimo ricorrente, da un lato gli incarichi svolti dal controinteressato non sarebbero potuti essere posti a giustificazione del giudizio di prevalenza; dall&#8217;altro la valutazione non sarebbe stata parametrata secondo il criterio delle specifiche caratteristiche ed esigenze dell&#8217;ufficio da ricoprire e il giudizio di prevalenza non sarebbe stato sufficientemente motivato alla luce delle concrete circostanze e delle risultanze istruttorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto a questi ultimi aspetti, il Collegio rileva in punto di diritto che da un lato è vero che, secondo giurisprudenza nelle procedure indette il conferimento di incarichi direttivi ai magistrati gli incarichi extragiudiziari non possono assumere rilievo esclusivo nella decisione o comunque essere considerati maggiormente qualificanti rispetto alle esperienze maturate all&#8217;interno dell&#8217;Amministrazione, attesa la necessità  che il giudizio sia il più¹ possibile aderente alla specificità  dell&#8217;incarico da conferire (Cons. Stato, Sez. IV, 11/02/2016, n. 597); dall&#8217;altro, è altrettanto vero che ai fini degli incarichi semidirettivi in magistratura, riferendosi la valutazione del merito alla verifica della attività  giudiziaria svolta dal magistrato al fine di ricostruirne il profilo professionale, tale parametro non risulta limitato allo svolgimento delle specifiche funzioni proprie dell&#8217;ufficio da ricoprire, ma attiene piuttosto alla considerazione della intera attività  professionale esercitata dal giudice, in qualsiasi ambito o settore (Cons. Stato, Sez. IV, 26/11/2015, n. 5366). In tale contesto devono essere considerati quegli incarichi, comunque inerenti all&#8217;ambito professionale e all&#8217;attività  istituzionale, che connotano una certa attitudine a svolgere l&#8217;incarico da assegnare, anche considerate le specifiche caratteristiche ed esigenze dell&#8217;ufficio da ricoprire; ma lo svolgimento, da parte di un Magistrato, di pregressi incarichi direttivi (o semidirettivi) non assurge di suo, in termini solo formali, a criterio preferenziale, idoneo ad attribuire a priori la prevalenza di un candidato rispetto ad un altro nell&#8217;accesso a tali incarichi. In caso contrario, resterebbe precluso l&#8217;accesso a incarichi direttivi anche a Magistrati che non abbiano mai prima svolto quelle funzioni e non sarebbe possibile valorizzare le capacità  di organizzazione del lavoro e di direzione desumibili dalle funzioni esercitate (Cons. Stato, Sez. V, 14/09/2017, n. 4345).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie non può dirsi che il provvedimento sia carente per difetto di istruttoria o che non sia supportato da un&#8217;ampia motivazione, in quanto non risulta dagli atti e dalla parte motivazionale del provvedimento che sia stato omesso o trascurato qualche importante elemento di fatto, così come vengono specificate le circostanze ritenute rilevanti, che hanno portato alla scelta di prevalenza del controinteressato, o meglio quali fattori siano stati maggiormente valorizzati in luogo di altri. In sostanza è stato espressamente indicato rispetto a quali specifici elementi è stato valutato come recessivo il fattore dell&#8217;aver svolto funzioni semidirettive e direttive (al pari di quello dell&#8217;anzianità ) nell&#8217;ambito delle funzioni giurisdizionali e, in generale, come il prevalente svolgimento di queste ultime, ancorchè considerate, sia stato posposto nella valutazione in termini di idoneità  alla funzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto dirimente diventa, quindi, se sia ragionevole e sufficientemente motivata una scelta che consideri come fattore preminente, piuttosto che quella dello svolgimento, oltre all&#8217;attività  giudiziaria, incarichi extragiudiziari, piuttosto che l&#8217;aver rivestito funzioni di direttive temporanee e semidirettive (e in sostanza un profilo professionale unicamente dedicato all&#8217;attività  inquirente e requirente) e la maggiore anzianità  di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la posizione del controinteressato è stata valutata preminente in quanto lo stesso è stato Magistrato Dirigente della Segreteria del Consiglio della Magistratura Militare per circa 7 anni, Presidente del Gruppo di lavoro permanente per la rappresentanza della Giustizia Militare nel Presidente della Commissione di Sorveglianza sugli Archivi del Consiglio della Magistratura Militare; componente togato del Consiglio della Magistratura Militare negli</p>
<p style="text-align: justify;">anni 2001-2005, ha svolto una, significativa attività  anche in campo paragiudiziario, svolgendo conferenze e attività  di insegnamento agli appartenenti delle Forze Armate e di Polizia, in modo quantitativamente superiore al ricorrente ed ha una specifica esperienza in campo informatico.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che tali valutazioni debbano mirare sempre a conferire l&#8217;incarico al soggetto più¹ idoneo a ricoprirlo, nel senso che debbano essere considerate le attività  svolte e gli incarichi ricoperti sempre nell&#8217;ottica della specificità  dell&#8217;incarico da conferire, ovverosia si debbano valutare le circostanze in quanto espressive non delle capacità  e attitudini dei magistrati aspiranti in astratto ma della maggiore attitudine a svolgere il concreto incarico messo a concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il medesimo Collegio rileva come non risulta attenersi a criteri di ragionevolezza, quantomeno nei termini in cui è stata motivata, la scelta di valorizzazione dello svolgimento di funzioni non attinenti a funzioni inquirenti e requirenti, sul mero criterio della dimostrazione di una attitudine organizzativa generale, al fine dell&#8217;attribuzione dell&#8217;ufficio direttivo requirente di I grado di Procuratore Militare della Repubblica presso un Tribunale Militare importante quale quello di Napoli, rispetto allo svolgimento dell&#8217;esercizio di funzioni semidirettive</p>
<p style="text-align: justify;">requirenti di secondo grado di Avvocato Generale Militare di Appello e, seppure per un periodo limitato, di funzioni direttive, in assenza del titolare, presso Procura Generale Militare di</p>
<p style="text-align: justify;">Appello.</p>
<p style="text-align: justify;">A parità  dell&#8217;eccellente livello dell&#8217;attività  svolta dei due candidati, in questa sede non in discussione, non pare, infatti, attenersi a criteri di ragionevolezza la preminenza data, in base alla motivazione espressa, a certi incarichi svolti dal controinteressato, ritenuti indicativi di una maggiore idoneità  alla nomina, ovverosia del possesso di maggiori capacità  organizzative e doti direttive utili ai fini dello specifico incarico da ricoprire, rispetto agli incarichi ricoperti e al percorso di carriera del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, gli atti gravati annullati in parte qua.</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell&#8217;art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più¹ risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più¹ recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</p>
<p style="text-align: justify;">Stante le specifiche circostanze inerenti alla decisione in esame, il Collegio ritiene ricorrano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e il controinteressato.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Concetta Anastasi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Fabrizio D&#8217;Alessandri, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Vitanza, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-2-1-2019-n-3/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2019 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
