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	<title>2/1/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2/1/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2006 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-2-1-2006-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-2-1-2006-n-2/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2006 n.2</a></p>
<p>Pres. Vittoria – Rel Vittoria P.M. Iannelli Comune di Alghero (avv. Piras, Copersito) c. Elettroferrhobby (avv. Dore) &#160; 1. – Servizi pubblici – Servizio idrico integrato &#8211; Somministrazione all’utente – Corrispettivo forfettario minimo – Accettazione espressa della clausola da parte dell’utente – Necessità 2. Contratti della P.A. – Tutela del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-2-1-2006-n-2/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2006 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-2-1-2006-n-2/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2006 n.2</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vittoria – Rel Vittoria P.M. Iannelli<br />
Comune di Alghero (avv. Piras, Copersito) c. Elettroferrhobby (avv. Dore)</span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Servizi pubblici – Servizio idrico integrato &#8211; Somministrazione all’utente – Corrispettivo forfettario minimo – Accettazione espressa della clausola da parte dell’utente – Necessità</span></span></span></p>
<p>2. Contratti della P.A. – Tutela del consumatore ex art. 1469 bis e ss. cod. civ. &#8211; Qualità di “professionista” – Persone giuridiche pubbliche – Condizioni –Gestione attività imprenditoriali – Ricorre.</p>
<hr />
<p>1. In caso di servizio idrico integrato, la somministrazione all’utente può essere subordinata al pagamento di un corrispettivo minimo forfettario solamente nel caso in cui risulti una accettazione espressa della clausola relativa da parte dell’utente.<br />
2. La persona giuridica pubblica, quale il Comune, quando gestisce attività imprenditoriale, assume la veste di “professionista”, secondo la disciplina di tutela del consumatore ex arttt. 1469 bis ss. cod. civ.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2006 n.16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-2-1-2006-n-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-2-1-2006-n-16/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2006 n.16</a></p>
<p>Pres. Perrelli est. Buonauro Esposito (Avv. G. Martoscia) c. Ministero BB.CC. (Avv. Stato) Comune di Pozzuoli (n.c.). sulla legittimità del potere della Soprintendenza, in sede di esame dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, di annullare i provvedimenti rilasciati dall&#8217;autorità di primo livello concernenti l&#8217;utilizzazione del territorio a scopi edificatori 1. Edilizia e Urbanistica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-2-1-2006-n-16/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2006 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-2-1-2006-n-16/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2006 n.16</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perrelli est. Buonauro<br /> Esposito (Avv. G. Martoscia) c. Ministero BB.CC. (Avv. Stato) Comune di Pozzuoli (n.c.).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità del potere della Soprintendenza, in sede di esame dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, di annullare i provvedimenti rilasciati dall&#8217;autorità di primo livello concernenti l&#8217;utilizzazione del territorio a scopi edificatori</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e Urbanistica – Abusi Edilizi – Area archeologica di pubblico interesse &#8211;  Permesso in sanatoria previa acquisizione parere favorevole C.E.I. – Potere della Soprintendenza BB.AA.PP. di annullare il provvedimento con decreto &#8211; Sussiste.																																																																																												</p>
<p>2.	Edilizia e Urbanistica – Abusi Edilizi – Area archeologica di pubblico interesse &#8211;  Permesso in sanatoria previa acquisizione parere favorevole C.E.I. – Annullamento del provvedimento con decreto della Soprintendenza BB.AA.PP. – Legittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La funzione precipua esercitata dalla Soprintendenza in sede di esame dell’autorizzazione paesaggistica è caratterizzata dal compimento di una attività di vigilanza sui provvedimenti rilasciati dalla autorità di primo livello concernenti l’utilizzazione del territorio a scopi edificatori, al fine di evitare che con essi, anche per semplici omissioni di idonee valutazioni, si attui, in forza di provvedimenti illegittimi, un pregiudizio ed un depauperamento del bene “paesaggio”.</p>
<p>2. E’ legittimo il decreto con il quale la Soprintendenza BB.AA.PP. ha annullato un permesso paesistico in sanatoria rilasciato dal Sindaco del Comune di Pozzuoli previa acquisizione del parere favorevole della C.E.I., con il quale venivano sanati lavori effettuati senza titolo su un’area archelogica di interesse pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br /> NAPOLI, SEZIONE SESTA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br /></b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
dott. Michele Perrello		&#8211; Presidente<br />	<br />
d.ssa Maria Abbruzzese		&#8211; Consigliere<br />	<br />
dott. Michele Buonauro		#NOME?																																																																																											</p>
<p>Ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso n. 8586/1996 R.G. proposto ad<br />
<b>Esposito Pasquale. r</b>appresentato e difeso dall’avv. Gaetano Martoscia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Diocleziano n. 169;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali</b>, Soprintendenza per i bb.aa.pp. di Napoli e Provincia, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. dello Stato di napoli, presso cui domicilia in via Diaz n. 11;</p>
<p align=center>e</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>il Comune di Pozzuoli, n.c.;</p>
<p></b>per l’annullamento:<br />
a) del decreto del 7.8.96 della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico e demoetnoantropologico di Napoli e Provincia di annullamento dell’autorizzazione in sanatoria rilasciata in data 26.6.96 (prot. 27305) dal sindaco del comune di Pozzuoli per le opere relative al fabbricato sito in Pozzuoli, alla via San Vito n. 3/a;<br />
b) di ogni altro atto precedente, preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso il parere della Soprintendenza archeologica per le province di Napoli e Caserta n. 23014 del 12.7.1996.</p>
<p>VISTO il ricorso ed i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché gli atti tutti di causa;<br />
VISTO l’art. 26 della legge n. 1034 del 1971;<br />
UDITO alla pubblica udienza del 07 novembre 2005 il relatore dott. Buonauro;<br />
RITENUTO E CONSIDERATO quanto segue in fatto e diritto:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto notificato in data 29 e 30 ottobre 1996 e depositato il successivo 19 novembre, il signor Esposito Pasquale ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone – previa sospensione- l’annullamento.<br />
Al riguardo, il ricorrente premetteva le seguenti circostanze di fatto:<br />
&#8211;	a seguito di lavori effettuati senza titolo (e consistenti nella trasformazione della pre-esistente casa colonica i un fabbricato ad uso abitativo), ha inoltrato istanza di sanatoria edilizia il 24.2.1986 (prot. 9571);<br />	<br />
&#8211;	il sindaco del Comune di Pozzuoli ha rilasciato, anche ai sensi dell’art. 7 della legge 1497/39 (ora art. 146 d.lgs. 42/04), previa acquisizione di parere favorevole della C.E.I., autorizzazione in sanatoria;<br />	<br />
&#8211;	tuttavia l’autorizzazione sindacale era stata annullata con l’impugnato decreto della soprintendenza, in base alla considerazione che l’area interessata dai lavori abusivi doveva considerarsi di particolare pregio archeologico.<br />	<br />
Tanto premesso, il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento impugnato con due distinti motivi, essenzialmente incentrati sui vizi di violazione e falsa applicazione delle norme in tema di edilizia e di eccesso di potere sotto vari profili (per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza di presupposto e di pubblico interesse).<br />
In particolare, secondo il ricorrente, l’area archeologica di pubblico interesse non può ritenersi situata nella vicinanza del fondo di sua proprietà, e, in ogni caso, la realizzazione di infrastrutture nella zona (impianti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas) dimostrerebbe l’inutilità del vincolo imposto.<br />
Alla pubblica udienza del 12 novembre 2005, il ricorso veniva introitato in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
In  punto di diritto giova precisare che l’atto di annullamento della soprintendenza si basa sulla considerazione che l’area interessata dall’intervento abusivo costituisce parte integrante di una zona caratterizzata da un notevole interesse archeologico; interesse dimostrato dall’esistenza, lungo tutta l’area in oggetto, di scavi che hanno portato alla luce l’antica necropoli di S. Vito. In particolare il fondo di proprietà del ricorrente si trova lungo il margine occidentale del tracciato dell’antica Via Campana, a poca distanza dalla quinta degli edifici monumentali della necropoli.<br />
E’ evidente, allora, che la motivazione a base del provvedimento appare esaustiva ed ancorata ad elementi di fatto che ne corroborano la legittimità.<br />
In punto di fatto la consistenza archeologica del fondo di proprietà del ricorrente non è discutibile, essendo documentato dagli atti della soprintendenza (e non smentito sul punto dal privato) la prossimità del fondo ad un’area di immenso valore storico.<br />
Ed è proprio tale circostanza di fatto che giustifica la riforma del provvedimento emesso dall’amministrazione comunale (senza che l’intervento ministeriale trasmodi in una valutazione di merito).<br />
Ed invero, la funzione esercitata dalla Soprintendenza, in sede di esame dell’autorizzazione paesaggistica, è caratterizzata dal compimento di una attività di vigilanza sui provvedimenti rilasciati dalla autorità di primo livello concernenti l’utilizzazione del territorio a scopi edificatori, al fine di evitare che con essi, anche per semplici omissioni di idonee valutazioni, si attui, in forza di provvedimenti illegittimi, un pregiudizio ed un depauperamento del bene “paesaggio”. Nel caso di specie l’amministrazione resistente ha evidenziato, in modo congruo e specifico, le caratteristiche tipologiche dell’area e il pregiudizio connesso all’assenso dei lavori abusivamente realizzati nella stessa.<br />
Ne consegue che in modo corretto, la Soprintendenza ha sindacato il nulla-osta rispetto si due profili della completezza e della ragionevolezza della valutazione svolta dall’Amministrazione comunale, basandosi sull’esistenza di circostanze di fatto e su elementi specifici – la presenza di un’area archeologica di primario interesse – che non sono stati ragionevolmente valutati dall’autorità che ha emanato l’autorizzazione.<br />
Né vale a sminuire la validità delle argomentazioni prospettate nel provvedimento impugnato la circostanza relativa alla realizzazione di infrastrutture urbanistiche primarie, atteso che l’eterogenea natura e la diversa portata dell’intervento assentito non possono costituire un utile parametro di riferimento rispetto alla valutazione di una ben diversa opera edile.<br />
Sulla scorta delle considerazioni svolte, le doglianze sviluppate con il ricorso devono ritenersi infondate.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, n. 8586/1996 R.G., proposto da Esposito Pasquale, lo respinge.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione costituita delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro millecinquecento (1.500,00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 07 novembre 2005.</p>
<p>Il Presidente<br />
(dott. Michele Perrelli)</p>
<p>      Il Componente est.<br />
(dott. Michele Buonauro)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-2-1-2006-n-16/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2006 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2006 n.7</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-2-1-2006-n-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-2-1-2006-n-7/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2006 n.7</a></p>
<p>Pres. M. Perrelli, est. M. Abbruzzese Russo Maria (Avv. Enrico Soprano) c. Comune di Anacapri (n.c.) sulla necessità di previa acquisizione del parere della C.E.I. in sede di delibazione di ammissibilità dell&#8217;istanza di condono in relazione al requisito temporale di condonabilità delle opere 1. Edilizia e Urbanistica – Abuso edilizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-2-1-2006-n-7/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2006 n.7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-2-1-2006-n-7/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2006 n.7</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Perrelli, est. M. Abbruzzese<br /> Russo Maria (Avv. Enrico Soprano) c. Comune di Anacapri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità di previa acquisizione del parere della C.E.I. in sede di delibazione di ammissibilità dell&#8217;istanza di condono in relazione al requisito temporale di condonabilità delle opere</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Abuso edilizio – Istanza di condono ex L. 724/94 – Autocertificazione dell’intervenuta ultimazione delle opere entro il 31.12.1993 – Valenza probatoria privilegiata – Non sussiste.</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Abuso edilizio – Istanza di condono ex L. 724/94 – Autocertificazione dell’intervenuta ultimazione delle opere entro il 31.12.1993 – Potere della P.A. di giovarsi di qualsiasi altro apporto esterno ai fini della delibazione di ammissibilità dell’istanza di condono – Sussiste.</p>
<p>3. Edilizia e Urbanistica – Abuso edilizio – Istanza di condono ex L. 724/94 – Delibazione di ammissibilità dell’istanza per carenza di presupposti – Previo parere della C.E.I. – Non previsto dalla normativa condonistica.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’intervenuta ultimazione delle opere entro il 31.12.1993 non ha alcuna valenza probatoria privilegiata. Ai fini della delibazione di condonabilità delle opere abusive la stessa rappresenta solo un “principio di prova” potenzialmente idoneo e sufficiente a dimostrare la data di ultimazione delle opere.<br />
2. In seguito alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l’intervenuta ultimazione delle opere entro il 31.12.1993, rimane in potere dell’Amministrazione di impiegare ogni acquisizione fattuale al fine di valutare la corrispondenza al vero dell’autocertificazione, ivi compresa anche una ulteriore e diversa dichiarazione dello stesso tipo (1).<br />
3. In sede di delibazione di ammissibilità dell’istanza di condono, la normativa di cui alla L. n. 47/85 e successive modifiche non prevede la previa acquisizione del parere della C.E.I., laddove il diniego sia espresso per carenza dei presupposti temporali e non già per motivi di merito.</p>
<p>___________________________<br />
(1) cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, 6 marzo 2003, n. 739; TAR Puglia, Bari, sez. II, 10 settembre 2003, n. 3248</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Sesta
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 3618 del 1996 proposto da <br />
<B>RUSSO MARIA</B>; rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Soprano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Vito Fornari n. 4</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<B>COMUNE DI ANACAPRI</B>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Anacapri prot. n. 3165 del 2.3.1996 con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi dell’art. 39 L. 724/94; della conseguenziale ingiunzione del Sindaco di Anacapri n. 3469 del 19.3.1996 con la quale viene ordinata la demolizione nel termine di 90 giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo delle opere ritenute abusive; di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la propria Ordinanza 7 giungo 1996, n. 389;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla udienza del 7 novembre 2005, il Cons. Maria Abbruzzese;<br />
Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, con i quali il Comune di Anacapri ha intimato la demolizione di alcune fabbriche abusivamente realizzate in Anacapri alla via La Guardia n. 39 (manufatto di tufo e solaio di copertura avente forma rettangolare da adibire a deposito attrezzi ed in parte a pollaio) conseguentemente al diniego di condono richiesto ex art. 39 L. 724/94, così motivato: “Visto che dalla medesima relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale prot. 9192 del 777/95 rilevarsi anche che “poiché sull’intera particella non esiste altra costruzione e poiché dall’aerofotogrammetria del territorio effettuata con volo in data 24.9.94 non si evince alcun volume edificato nel sito dove ho rilevato la costruzione in oggetto, posso con certezza asserire che il fabbricato è stato realizzato successivamente al 24.9.94 e che al 5.4.95 i lavori erano ancora in corso di esecuzione”.<br />
Il ricorso deduce:<br />
1) <u>Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione art. 39 L. 724/94 – Eccesso di potere – Eccesso di potere per difetto di motivazione – Carenza di istruttoria – Falsità dei presupposti:</u> i provvedimenti sono fondati sull’erroneo presupposto che le opere non fossero realizzate alla data del 31.12.1993; in realtà, trattandosi di opere di agevole e rapida realizzazione, le stesse erano state eseguite in brevissimo tempo, senza potersi dare credito all’aerofotogrammetria per le piccole dimensioni del manufatto e per l’omesso inquadramento del luogo interessato; in ogni caso, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere ad ulteriore e più approfondita istruttoria per motivatamente respingere la prospettazione contrastante dell’istante;<br />
2) <u>Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione L. 1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni – Violazione L.R. 10/1982:</u> non risulta acquisito il parere della Commissione Edilizia né della Commissione edilizia integrata, necessario trattandosi di zona sottoposta a vincolo paesistico ed ambientale;<br />
3) <u>Illegittimità derivata – Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione art. 7 L. 47/85 – artt. 38 e 55 L. 47/85:</u> l’ordine di demolizione è illegittimo in via derivata per l’illegittimità del presupposto diniego di sanatoria.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.<br />
Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.<br />
Con Ordinanza 7 giugno 1996, n. 389, il TAR adito accoglieva la proposta istanza cautelare.<br />
La difesa della ricorrente depositava memoria.<br />
All’esito della pubblica udienza del 7 novembre 2005, il Collegio tratteneva la causa in decisione.<br />
Il ricorso investe il diniego di condono ex L. 724/94, richiesto dalla ricorrente con riferimento ad un manufatto abusivo in Anacapri, e conseguente ordine di demolizione dello stesso.<br />
Il diniego di condono è motivato alla stregua della considerazione che l’opera sarebbe realizzata in epoca successiva alla data ultima considerata dalla legge di sanatoria (31.12.1993), come sarebbe stato ricavato dalle risultanze di una aerofotogrammetria della zona eseguita in data successiva (24.9.1994).<br />
L’impugnativa del diniego è sostenuta (I motivo) dalla contestazione in fatto della conclusione cui è pervenuta l’Amministrazione: secondo la ricorrente il Comune non avrebbe fornito alcuna prova a sostegno della ritenuta non ultimazione dell’opera alla data del 31.12.1993, in particolare no potendosi evincere la richiamata circostanza dalla aerofotogrammetria in data 2.9.1994 perché la modesta entità dell’opera non avrebbe consentito la utile rilevazione.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Mette conto anzitutto osservare che la ricorrente ha allegato all’istanza di condono una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la intervenuta ultimazione delle opere in data utile per poter fruire della normativa condonistica.<br />
Orbene, premesso che la autodichiarazione non ha alcuna valenza probatoria privilegiata, ai fini della deliberazione di condonabilità delle opere abusive la stessa rappresenta solo un “principio di prova” potenzialmente idoneo e sufficiente a dimostrare la data di ultimazione delle opere.<br />
Resta inteso che, a contrastare tale valenza probatoria, possa essere posto qualsiasi elemento in possesso dell’Amministrazione e tale da inficiare la valenza suddetta, e tra questi le risultanze provenienti da terzo e specificamente il rilievo aerofotogrammetrico che comprovi lo stato di inedificazione del suolo ove è poi stata realizzata la costruzione.<br />
In definitiva l potere attribuito alla P.A. nella deliberazione di ammissibilità dell’istanza di condono non può ritenersi ingessato dalla cristallizzazione temporale certificata dal privato, ma può giovarsi di qualsiasi latro apporto esterno, restando il ricorrente onerato di offrire in sede procedimentale o giurisdizionale elementi di fatto atti a smentire le risultanze probatorie poste a base del provvedimento di diniego.<br />
Rimane comunque in potere dell’Amministrazione di impiegare ogni acquisizione fattuale al fine di valutare la corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva, ivi compresa anche una ulteriore e diversa dichiarazione dello stesso tipo (cfr TAR Puglia, Lecce, sez. I, 6 marzo 2003, n. 739; TAR Puglia, Bari sez. II, 10 settembre 2003, n. 3248).<br />
Nel caso di specie, il rilievo aerofotogrammetrico, relativo a tutta l’area in questione, pur senza la relazione tecnica di accompagnamento, si qualifica come elemento indiziario, per un verso non smentito – in fatto – da alcun dato emergente dal procedimento o dal processo e ed anzi confermato dal rapporto dei Carabinieri (n. 3/60 del 2.4.1995 prot. 1995 prot. 5118) e dalla relazione dell’UTC prot. 9192 del 7.7.1995 (entrambi atti richiamati nel provvedimento di diniego) con riferimento alo stato dei luoghi in epoca decisamente successiva alla data ultima utile per potere fruire del condono, atti evidenziati un’opera ancora (alla data del rapporto) “allo stato grezzo”; per altro verso, neppure confutato sul piano logico dal generico rilievo della minima entità dell’opera non rilevata dall’aerofotogrammetria (che riproduce, come detto, tutta l’area in questione).<br />
Deve allora concludersi che l’Amministrazione ha fornito congrue motivazioni di fatto che giustificano l’esito negativo finale del provvedimento di condono, non affatto smentite dal privato che si duole della genericità degli accertamenti senza offrire però elementi, che sarebbero stati certamente nella sua disponibilità e dunque, sul piano della distribuzione dell’onere probatorio, a suo carico in base al principio di “vicinanza”, idonei a contrastare la verifica effettuata dall’Amministrazione comunale.<br />
Risulta altresì infondato il secondo motivo di ricorso incentrato sull’assunta necessità di acquisizione del parere della C.E. e della C.E.I..<br />
Va in proposito osservato che, posto che la necessità di detti pareri non risulta positivamente prevista nelle disposizioni invocate, neppure può ritenersi in qualche modo ragionevolmente imponibile tale acquisizione trattandosi di diniego pronunciato in sede di deliberazione di ammissibilità dell’istanza per carenza del requisito temporale di condonabilità, ossia espresso per carenza di presupposti e non già per motivi di merito che avrebbero (forse) richiesto una diversa valutazione tecnica.<br />
La ritenuta infondatezza dell’impugnativa sul condono comporta il rigetto dell’impugnativa, svolta sotto il mero profilo della illegittimità derivata, riferita alla conseguente demolizione.<br />
Il ricorso va, pertanto, conclusivamente respinto.<br />
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione VI</b>, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.<br />
Nulla sulle spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 novembre 2005, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Michele PERRELLI					&#8211; Presidente<br />	<br />
Maria ABBRUZZESE				&#8211; Componente est. <br />	<br />
Michele BUONAURO				&#8211; Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-2-1-2006-n-7/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2006 n.7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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